REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 GIUGNO 2001 - N. 27
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 24 aprile 2001.
Caratteristiche delle schede di votazione per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 30 marzo 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa della Regione per l'anno 2001  pag.

Assessorato dell'industria

DECRETO 5 aprile 2001.
Approvazione del testo coordinato del regolamento di organizzazione-tipo e del regolamento organico del personale-tipo dei consorzi per l'area di sviluppo industriale della Sicilia  pag.


DECRETO 29 maggio 2001.
Approvazione della circolare relativa ai criteri e modalità di concessione del contributo per le opere di metanizzazione dei comuni siciliani  pag.

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativamente alla provincia di Agrigento  pag. 11 


DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativamente alla provincia di Caltanissetta  pag. 12 


DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativamente alla provincia di Catania  pag. 12 

DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi legge 11 marzo 1988, n. 67, relativamente alla provincia di Enna  pag. 13 


DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativamente alla provincia di Messina  pag. 14 


DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativamente alla provincia di Palermo  pag. 14 


DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativamente alla provincia di Ragusa  pag. 15 


DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativamente alla provincia di Siracusa  pag. 16 


DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativamente alla provincia di Trapani  pag. 16 


DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, di cui alla legge n. 457/78, relativamente alla provincia di Agrigento  pag. 17 

DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, di cui alla legge n. 457/78, relativamente alla provincia di Caltanissetta  pag. 18 


DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, di cui alla legge n. 457/78, relativamente alla provincia di Catania  pag. 18 

DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, di cui alla legge n. 457/78, relativamente alla provincia di Enna  pag. 19 


DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, di cui alla legge n. 457/78, relativamente alla provincia di Messina  pag. 20 


DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, di cui alla legge n. 457/78, relativamente alla provincia di Palermo  pag. 21 


DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, di cui alla legge n. 457/78, relativamente alla provincia di Ragusa  pag. 22 


DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, di cui alla legge n. 457/78, relativamente alla provincia di Siracusa  pag. 23 


DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, di cui alla legge n. 457/78, relativamente alla provincia di Trapani  pag. 24 

Assessorato della sanità

DECRETO 27 marzo 2001.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, valida per l'anno 2001.  pag. 24 


DECRETO 23 aprile 2001.
Individuazione delle strutture sanitarie odontoiatriche private. Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l'apertura dello studio odontoiatrico privato.   pag. 31 


DECRETO 17 maggio 2001.
Erogabilità di tutte le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale delle strutture e dagli specialisti accreditati provvisoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94  pag. 33 


DECRETO 17 maggio 2001.
Determinazione dei criteri in ordine alle modalità di aggregazione di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali di laboratorio  pag. 34 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 27 marzo 2001.
Approvazione della determinazione dei confini area P.I.P. del comune di Mazzarino  pag. 35 


DECRETO 29 marzo 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Solarino  pag. 36 


DECRETO 29 marzo 2001.
Modifica del decreto 4 luglio 2000, concernente piano straordinario per l'assetto idrogeologico, relativamente al comune di Tripi  pag. 37 

DECRETO 29 marzo 2001.
Autorizzazione del progetto dell'Enel relativo alla realizzazione di opere elettriche in territorio del comune di Chiaramonte Gulfi  pag. 45 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 20 aprile 2001, recante: "Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39"  pag. 46 
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 20 aprile 2001, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001"  pag. 47 

Presidenza:
Rinnovo del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti per il quadriennio 2001-2004  pag. 50 
Sostituzione di un componente del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa.  pag. 50 
Avviso di deposito presso l'albo pretorio del comune di Ispica del piano di ripartizione riguardante parte dell'area d'impianto di proprietà regionale del plesso n. 6 alloggi popolari  pag. 50 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Avviso pubblico Q.C.S. Obiettivo 1 2000-2006. Misure 3.1.6, 3.1.8, sottomisure 6.2.3.B.2 - 6.3.1.B. Programma operativo Regione siciliana. Decisione Commissione n. C(C(2000)2346 dell'8 agosto 2000. Bando multiasse e multimisura FSE. Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo  pag. 50 
Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo.   pag. 80 
Espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, degli immobili siti nella zona archeologica Grotta Calafarina nel comune di Pachino  pag. 80 
Dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento espropriativo degli immobili ubicati nella zona archeologica Sophiana nel comune di Mazzarino  pag. 80 
Dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento espropriativo degli immobili ubicati nella zona archeologica Montagnoli, in territorio del comune di Menfi  pag. 80 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 80 

Assessorato dell'industria:
Ulteriore integrazione dei poteri del commissario ad acta del consorzio per l'A.S.I. di Caltagirone  pag. 80 
Ulteriore integrazione dei poteri del commissario ad acta del consorzio per l'A.S.I.di Catania  pag. 80 
Proroga delle funzioni di ingegnere capo dei distretti minerari di Caltanissetta, Catania, Palermo e dell'Ufficio regionale idrocarburi e geotermia  pag. 80 

Assessorato dei lavori pubblici:
Impegno di somma per la realizzazione di lavori urgenti nel comune di Grammichele  pag. 80 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di un dispensario farmaceutico nel comune di Piedimonte Etneo.  pag. 81 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta alla EniChem S.p.A., con sede in San Donato Milanese, per l'adeguamento dei depositi di G.P.L.nello stabilimento ubicato nei territori di Priolo Gargallo e Melilli  pag. 81 
Nulla osta alla ditta Patti Pasquale, con sede in Favara, all'impianto di una cava nel comune di Canicattì  pag. 81 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 81 
Nulla osta alla ditta Agrumigel di Imbesi Salvatore e C. s.n.c., con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, per lavori di modifica dell'esistente industria agrumaria  pag. 81 
Rinnovo dell'autorizzazione all'Azienda ospedaliera Villa Sofia C.T.O. di Palermo, per l'esercizio di un impianto di termodistruzione di rifiuti sanitari  pag. 81 
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Motta S.Anastasia  pag. 81 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Mascali  pag. 81 
Approvazione del programma costruttivo della cooperativa edilizia Olimpia nel comune di Scordia  pag. 81 
Nomina del direttore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente  pag. 82 

CIRCOLARI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 23 maggio 2001, n. 3/FP
Rettifiche alla circolare n. 2 del 26 aprile 2001 - Di rettive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001-2006  pag. 82 


CIRCOLARE 25 maggio 2001, n. 4/FP.
Rettifiche alla circolare n. 2 del 26 aprile 2001 e n. 3 del 23 maggio 2001 - Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001/2006  pag. 83 


CIRCOLARE 23 maggio 2001, n. 9/2001/AG.
Legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 - Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili - Art. 2 contratti di diritto privato - Prime direttive  pag. 83 


CIRCOLARE 23 maggio 2001, n. 10/2001/AG.
Legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, art.1, comma 1 - Progetti di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 - Piani di inserimento professionale di tipo "a" - Rifinanziamento delle attività - Prime direttive  pag. 86 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 20 marzo 2001, n. 1044.
Piano nazionale 2001 per la ricerca dei residui negli animali ed in alcuni prodotti di origine animale in applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.  pag. 87 


CIRCOLARE 22 marzo 2001, n. 1046.
Richiesta dati su attività di educazione sanitaria e promozione della salute-antropozoonosi  pag. 90 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 28 maggio 2001, n. 534.
Modifiche alla circolare n. 17 del 5 aprile 1997.  pag. 91 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA-CORRIGE
Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 3 maggio 2001, n. 6.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001  pag. 91 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 24 aprile 2001.
Caratteristiche delle schede di votazione per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43,
Visto l'art. 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 che prevede per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana, l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;
Rilevato che la votazione non può, pertanto, essere effettuata con le schede aventi le caratteristiche di cui alle tabelle A ed E richiamate all'art. 23 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche;
Visto l'art. 2 del decreto legge 25 febbraio 1995, n. 50, convertito nella legge 13 marzo 1995, n. 68, con il quale sono state fissate le caratteristiche delle schede di votazione per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;
Attesa la necessità di provvedere alla parziale modifica delle stesse onde adattarle alle elezioni di che trattasi;
Decreta:


Articolo unico

Le schede di votazione per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A e B, che formano parte integrante del presente decreto.
Palermo, 24 aprile 2001.
  LEANZA 


(si omettono i modelli)

(2001.21.1072)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 30 marzo 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 9 marzo 2001, n. 1, che proroga l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2001;
Vista la nota prot. n. 2228 del 22 marzo 2001, con la quale la Ragioneria agricoltura chiede di provvedere alla dotazione del plafond di cassa relativo al capitolo 142528 - rubrica 2, titolo 1, categoria 2, fondi comunitari;
Considerato che l'autorizzazione di cassa dell'Assessorato del lavoro, rubrica 3, titolo 1, categoria 5 - fondi comunitari (competenza + residui) è superiore alle effettive esigenze di pagamento;
Ritenuto di dover provvedere ad integrare le previsioni di cassa della rubrica 2, titolo 1, categoria 2, fondi comunitari - Assessorato dell'agricoltura per permettere il pagamento dei relativi titoli di spesa;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2001 le conseguenziali variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:
SPESA
AMMINISTRAZIONE  2 ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI 
TITOLO  12 Spese correnti 
CATEGORIA  2 Consumi intermedi     + 2.199.711.881 di cui interventi comunitari e connessi cofinanziamenti     + 2.199.711.881 
AMMINISTRAZIONE  7 ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE 
RUBRICA  3 DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE 
TITOLO  1 Spese correnti 
CATEGORIA  5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali     - 30.885.001.627 di cui interventi comunitari e connessi cofinanziamenti     - 30.885.001.627 
AMMINISTRAZIONE  4 ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO 
TITOLO  1 Spese correnti 
CATEGORIA  12 Altre uscite correnti     + 28.685.289.746 di cui fondi di riserva di cassa     + 28.685.289.746 di cui interventi comunitari e connessi cofinanziamenti     + 28.685.289.746 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 marzo 2001.
  NICOLOSI 

(2000.14.723)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 5 aprile 2001.
Approvazione del testo coordinato del regolamento di organizzazione-tipo e del regolamento organico del personale-tipo dei consorzi per l'area di sviluppo industriale della Sicilia.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della detta legge regionale che fa obbligo agli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, tra i quali vi rientrano i consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i N.I. della Sicilia, ad adottare appositi regolamenti di organizzazione, secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, adeguandosi, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che le disciplinano, al regime giuridico di cui al titolo I della citata legge regionale n. 10/2000;
Visto lo schema del regolamento di organizzazione-tipo predisposto dall'Assessorato dell'industria;
Vista la nota n. 166 del 7 dicembre 2000, trasmessa dalla Segreteria generale della Presidenza della Regione, con la quale l'ufficio speciale ex art. 4, comma 7, legge regionale n. 10/2000 formula le proprie osservazioni e valutazioni sullo schema di regolamento su citato, evidenziando, altresì, l'opportunità di procedere alla redazione di un testo coordinato anche con le norme del regolamento organico, al fine di adeguare quest'ultimo alle disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 10/2000, con l'abrogazione espressa di quelle incompatibili con le disposizioni ora richiamate;
Visti i decreti n. 1713 del 16 luglio 1991, n. 55 dell'1 febbraio 1993 e n. 1192 del 28 ottobre 1994, con cui veniva approvato prima e modificato poi il vigente regolamento organico del personale-tipo;
Considerato che con l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 sono divenute incompatibili ed inefficaci le norme del regolamento organico-tipo approvato con i decreti soprarichiamati;
Visto il testo coordinato del regolamento di organizzazione-tipo e del regolamento organico-tipo del personale, predisposto dall'Assessorato dell'industria, alla luce delle osservazioni e valutazioni proposte dall'ufficio speciale avanti individuato;
Vista in merito allo stesso la delibera n. 116 del 6 marzo 2001, con cui la Giunta regionale esprime parere favorevole alla sua approvazione;
Ritenuto provvedere quindi all'approvazione del testo coordinato del regolamento di organizzazione-tipo e del regolamento organico del personale-tipo;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il testo coordinato del regolamento di organizzazione-tipo e del regolamento organico del personale-tipo per i consorzi industriali della Sicilia, che consta di n. 13 articoli, allegato al presente decreto e vidimato in ogni sua pagina, perché ne costituisca parte integrante ed essenziale.

Art. 2

Ciascun consorzio provvederà, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto, ad approvare, nelle forme di legge, il testo coordinato di cui al precedente art. 1 che sia conforme alle norme contenute nello schema-tipo ora approvato.
Palermo, 5 aprile 2001.
  RICEVUTO 

Allegato
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE-TIPO DEI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE


Art. 1
Oggetto

L'ordinamento dei consorzi per le aree di sviluppo industriale viene adeguato al regime giuridico di cui al titolo I della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in conformità a quanto previsto dall'art.1, 3° comma della citata legge.

Art. 2
Distinzione tra indirizzo amministrativo e gestione

Il consiglio generale, il comitato direttivo ed il presidente esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti nel rispetto delle competenze fissate dalla vigente normativa sui consorzi per le aree di sviluppo industriale, di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, il consiglio generale esercita le competenze di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1 del 1984, il comitato direttivo le competenze di cui all'art. 10, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed il presidente le competenze di cui all'art. 11, fatta eccezione per l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio generale e dal comitato direttivo che spetta ai dirigenti.
Ai dirigenti, pertanto, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo da parte del dirigente generale, il presidente del consorzio fissa un termine per l'adozione dei relativi provvedimenti o atti. Permanendo l'inerzia o in caso di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, il presidente del consorzio può investire della questione il comitato direttivo affinché individui il dirigente che adotti provvedimenti del caso in sostituzione del dirigente generale inadempiente, previa contestazione ed in contraddittorio con lo stesso.

Art. 3
Potere di organizzazione

L'organizzazione amministrativa del consorzio si articola in una struttura di massima dimensione, denominata direzione generale del consorzio, in strutture di dimensione intermedia denominate aree e servizi ed in unità operative di base. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento e attività serventi rispetto a quelle svolte dalla direzione generale. In ciascun servizio sono aggregate secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei.
Il comitato direttivo, su proposta del presidente, adotta le determinazioni organizzative, assicurando l'attuazione dei principi di cui all'art. 3 della legge 15 maggio 2000, n. 10. In particolare, il regolamento di organizzazione di ciascun consorzio individua le strutture di dimensione intermedia e le unità operative di base, determinando gli ambiti di competenza di ciascuna struttura.
Nell'ordinamento del consorzio operano i servizi del controllo interno, stabiliti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e dall'art. 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Art. 4
Ordinamento della dirigenza

In conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, la dirigenza del consorzio è ordinata in un unico ruolo, articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità.
In sede di prima applicazione del presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, alla prima fascia dirigenziale accedono gli attuali direttori dei consorzi, che rivestono tale qualifica ai sensi della specifica normativa vigente in materia, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare.
Parimenti, accedono alla seconda fascia gli attuali dirigenti superiori, che possiedono il titolo della laurea, ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare.
In sede di prima applicazione del presente regolamento, sempre in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nella terza fascia ad esaurimento è inquadrato il personale con l'attuale qualifica di dirigente, ivi compreso quello non in possesso del titolo di studio per l'accesso alla carriera.
Esaurita la fase di prima applicazione, alle fasce dirigenziali si accede con le modalità previste dall'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Art. 5
Conferimento degli incarichi dirigenziali

Alla direzione generale del consorzio è preposto un dirigente di prima fascia con un incarico conferito a tempo determinato di durata non inferiore a due anni e non superiore a sette e con facoltà di rinnovo. Alle strutture di dimensione intermedia sono preposti dirigenti di seconda fascia e, per esigenze di servizio, anche dirigenti della terza fascia, i quali continuano a mantenere la qualifica di appartenenza.
Alla dirigenza si applicano gli artt. 12 e 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata.
L'incarico di dirigente generale è conferito con determinazione del presidente, previa delibera del comitato direttivo.
Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal dirigente generale, analogamente a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con facoltà di rinnovo.
I dirigenti sono soggetti alla responsabilità dirigenziale di cui all'art. 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Art. 6
Compiti del dirigente generale

Il dirigente generale, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2, esercita fra l'altro i seguenti poteri:
a)  formula proposte ed esprime pareri al presidente del consorzio, al comitato direttivo ed al consiglio generale;
b)  cura l'attuazione dei piani e dei programmi, nell'ambito delle direttive impartite dal presidente;
c)  adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
d)  adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza del consorzio, che non siano espressamente riservati ad altri organi;
e)  esercita i poteri di spesa e di acquisizione dell'entrata del consorzio;
f)  dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti; in caso di inerzia o di ingiustificato ritardo da parte dei dirigenti, il dirigente generale fissa un termine per l'adozione dei relativi provvedimenti o atti. Permanendo l'inerzia o in caso di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, il dirigente generale individua altro dirigente che adotti i provvedimenti del caso in sostituzione di quello inadempiente, previa contestazione ed in contraddittorio con lo stesso;
g)  svolge l'attività di organizzazione e di gestione del personale, di gestione dei rapporti sindacali, anche in sede di contrattazione decentrata;
h)  promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;
i)  richiede direttamente, secondo le modalità di rito, pareri agli organi consultivi e risponde agli organi di controllo sugli atti di competenza;
l)  individua le risorse umane, materiali ed economiche-finanziarie, da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale.

Art. 7
Compiti dei dirigenti

I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2, esercitano i seguenti compiti:
a)  formulano proposte ed esprimono pareri al dirigente generale;
b)  curano l'attuazione dei progetti e la gestione dei compiti ad essi affidati dal dirigente generale e, in tale ambito, adottano i provvedimenti amministrativi, con l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c)  svolgono tutti gli altri compiti delegati dal dirigente generale;
d)  dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici dipendenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con poteri sostitutivi in caso di inerzia, e valutano l'apporto di ciascun dipendente;
e)  gestiscono il personale e le risorse finanziarie e strumentali affidate al loro ufficio;
f)  propongono al dirigente generale la nomina e la revoca dei responsabili dei procedimenti, rientranti nella competenza della loro struttura.

Art. 8
Organico consortile

Analogamente a quanto previsto per i dipendenti della Regione siciliana dall'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, la dotazione organica del personale consortile è costituita dal personale inquadrato anche in sovrannumero nel ruolo del consorzio, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, distinto per qualifiche secondo la normativa previgente, con riferimento alla tabella allegata al regolamento organico-tipo approvato con decreto n. 1713 del 16 luglio 1991.
Nell'attesa della nuova classificazione, il personale può essere adibito a mansioni proprie di altre qualifiche della fascia funzionale di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti del comparto, nel rispetto delle specificità tecniche e/o professionali, in relazione alla peculiarità delle strutture consortili.
Previa contrattazione sindacale, per il personale non inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e per il personale direttivo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con deliberazione del comitato direttivo, si procede alla determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l'individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa, nonché ai requisiti specifici richiesti per il suo svolgimento ed il grado di responsabilità e di esplicazione connessi. All'identificazione dei profili e di quanto previsto dall'art. 2, lett. c) della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, si procede avendo riguardo alle professionalità definite nel previgente ordinamento dalle soppresse qualifiche ed alle nuove esigenze connesse all'attività professionale. Dall'identificazione non devono discendere maggiori oneri per l'amministrazione. Nelle more della definizione dei profili professionali, ciascun dipendente continua a svolgere i compiti e le attribuzioni proprie della qualifica posseduta anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 10/2000.

Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

Analogamente a quanto previsto per i dipendenti regionali, al personale del consorzio sono applicabili, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 10/2000.
Nelle more della riforma dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e comunque fino al 31 dicembre 2003 è fatto divieto all'amministrazione consortile di indire concorsi per l'assunzione di nuovo personale.
L'amministrazione consortile, per particolari esigenze derivanti da carenze essenziali di unità di organico, può procedere al reclutamento di personale secondo le modalità previste dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, dopo aver esperito infruttuosamente le procedure finalizzate all'attivazione dell'istituto della mobilità.
Per quant'altro non disciplinato dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo I della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
REGOLAMENTO ORGANICO-TIPO DEL PERSONALE DEI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE


Art. 10
Disposizioni regolamentari previgenti - Abrogazioni

Sono espressamente abrogate le disposizioni del regolamento organico del personale approvate con decreto dell'Assessore regionale per l'industria n. 1713 del 16 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11
Disciplina del rapporto di lavoro

Al rapporto di impiego del personale dei consorzi per le aree di sviluppo industriale si applicano le disposizioni e le procedure di cui al titolo III, ed in particolare le norme di cui agli artt. 22, 23, con riferimento specifico ai commi 1, 4, 5 e 6 e 24 della legge regionale n. 10/2000.

Art. 12
Trattamento di quiescenza e di previdenza

Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale è iscritto alla cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (I.N.P.D.A.P.), secondo le norme che regolano l'istituto.
Il consorzio provvede ad integrare il trattamento di quiescenza, corrisposto dagli istituti previdenziali cui il personale sia iscritto all'atto della cessazione in servizio, a quello attribuito ai dipendenti della Regione siciliana in applicazione degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 2/62, in quanto più favorevole.
Nel caso in cui il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione da parte dell'INPDAP, sulla base delle norme vigenti all'atto del provvedimento, ed abbia invece maturato tale diritto sulla base delle norme in vigore per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, il consorzio dovrà corrispondere allo stesso quest'ultimo trattamento, provvedendo nel contempo a richiedere la costituzione di una posizione assicurativa presso l'INPS, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322 o presso lo stesso INPDAP.
In conseguenza di quanto sopra, nel momento in cui il dipendente maturi il diritto al trattamento pensionistico da parte dell'INPS, il consorzio provvederà solamente ad integrare tale assegno, fino al raggiungimento dell'importo già corrisposto, secondo il trattamento previsto per i dipendenti regionali.
Il trattamento di previdenza viene corrisposto dal consorzio con le modalità e secondo le norme che regolano la materia per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, ivi comprese le anticipazioni previste dall'art. 20 della legge regionale n. 11 del 15 giugno 1988.
Per l'integrazione del trattamento di quiescenza, per la corresponsione dell'indennità di buonuscita e per tutte le altre previdenze sopradescritte, il consorzio si avvale del proprio bilancio con specifici capitoli di spesa.
L'aliquota della ritenuta di quiescenza, previdenza ed assistenza a carico del personale, determinata in misura complessiva, è pari a quella dei dipendenti regionali.
Nel caso in cui l'aliquota dovuta agli enti previdenziali ed assistenziali presso i quali il personale è iscritto sia maggiore di quella al medesimo titolo stabilita per i dipendenti regionali, la differenza è posta a carico del consorzio.
Il personale del consorzio usufruisce, altresì, del programma assistenziale, analogamente a quanto previsto per i dipendenti della Regione siciliana.

Art. 13
Disposizioni transitorie e finali

Rimangono in vigore gli artt. 17 e 19 riguardanti il trattamento economico in atto vigente previsto per tutte le qualifiche del personale consortile, ivi comprese quelle dirigenziali, sino alla definizione giuridica ed economica del trattamento stesso previsto nel nuovo ordinamento.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le previsioni dei contratti collettivi.
(2001.16.845)
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DECRETO 29 maggio 2001.
Approvazione della circolare relativa ai criteri e modalità di concessione del contributo per le opere di metanizzazione dei comuni siciliani.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Programma operativo regionale siciliano 2000-2006 approvato dalla C.E. con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Preso atto che con il D.P.R. n. 60/54 del 28 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001, è stata emanata la deliberazione della Giunta regionale n. 149 del 20-21 marzo 2001, con la quale si è adottato il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 25 maggio 2001);
Vista la Misura 1.5.1, Reti energetiche, inserita nell'Asse 1 del Complemento di programmazione, con la quale è stata prevista, in prima applicazione, la concessione del contributo pubblico ai comuni utilmente collocati nella graduatoria della misura 3.2c) del P.O.P. Sicilia 1994/1999, pubblicata il 17 settembre 1999 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44, previa verifica della rispondenza ai criteri di selezione e conseguente adeguamento del piano finanziario ai nuovi tassi di partecipazione pubblica;
Vista la nota n. 497 del 12 aprile 2001, con la quale il Dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione fornisce criteri di uniformità di indirizzo sulle modalità di approvazione di bandi di gara e circolari;
Considerato che, così come disposto al paragrafo 3.1.3 del Complemento di programmazione, l'Autorità di gestione ha esaminato lo schema di circolare attuativa in argomento trasmessa alla Stessa con nota n. 11443 del 14 maggio 2001;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione di una circolare esplicativa sui criteri e modalità per la concessione del contributo pubblico in argomento;

Decreta:


Art. 1

E' approvata e forma parte integrante del presente decreto la circolare relativa ai criteri e modalità di concessione del contributo per le opere di metanizzazione dei comuni siciliani, utilmente inseriti nella graduatoria della misura 3.2c) del P.O.P. Sicilia 1994/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 settembre 1999, n. 44.

Art. 2

Ai comuni di cui al sopra citato art. 1 sono concessi gg. 15 decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto entro i quali inoltrare quanto richiesto ai punti a) e b) del punto V. Documento della circolare allegata.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 29 maggio 2001.
  RICEVUTO 


Allegato
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SICILIA 2000-2006 COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE SOTTOMISURA 1.5.1 RETI ENERGETICHE
Circolare relativa a criteri e modalità di concessione dei contributi relativi alle opere di metanizzazione dei comuni siciliani

I - PREMESSA
Nella scheda di Misura 1.5.1 del completamento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 è stato previsto il completamento della rete metanifera della Sicilia attraverso interventi di distribuzione del gas metano nei centri urbani e negli AA.II. a partire dai punti di consegna della SNAM.
In prima applicazione saranno finanziati - previa verifica ai criteri di selezione e conseguente adeguamento del piano finanziario ai nuovi tassi di partecipazione pubblica di seguito specificati - i comuni utilmente inseriti nella graduatoria della Misura 3.2c) del P.O.P. Sicilia 1994-1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 17 settembre 1999.
II - CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Le agevolazioni finanziarie da destinare ai singoli interventi consistono nella concessione ai comuni e loro consorzi di un contributo in conto capitale del 35% della spesa preventivata, con un massimo di contribuzione pubblica di lire 15 miliardi.
La restante parte del finanziamento è a carico del privato. La concessione del contributo avverrà sulla base della normativa di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modifiche ed integrazioni secondo i criteri e le modalità indicate nella presente circolare.
A tal proposito si chiarisce che le convenzioni stipulate tra comune e concessionario, rientrano nella fattispecie relativa all'assegnazione a società della concessione di servizio pubblico per la costruzione e gestione della rete di distribuzione del gas metano per uso cittadino di cui, tra l'altro, la realizzazione della rete di distribuzione è elemento accessorio della fornitura del servizio.
III - AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
La responsabilità per l'erogazione dei contributi è assegnata all'Assessorato dell'industria della Regione Sicilia.
IV - ENTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Sono ammessi al predetto contributo, come in premessa specificato, i comuni utilmente inseriti nella graduatoria della misura 3.2c) del P.O.P. Sicilia 1994-1999.
Condizione per l'ammissione al predetto contributo è che i comuni non abbiano ancora ottenuto i finanziamenti previsti dalla legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modifiche ed integrazioni*. Rimangono esclusi gli eventuali interventi affidati in concessione a norma dell'art. 42 ter della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.
V - DOCUMENTAZIONE
Per essere ammessi al contributo i comuni, utilmente inseriti nella graduatoria prevista dalla misura 3.2.c) del P.O.P. Sicilia 1994-1999, dovranno presentare all'Assessorato regionale dell'industria, ad integrazione della documentazione, agli atti di questo Assessorato, presentata sulla base delle indicazioni di cui alla circolare attuativa approvata con decreto assessoriale del 16 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 28 agosto 1998, i seguenti documenti:
a)  piano finanziario per la copertura della spesa complessiva per l'intervento previsto con specifica indicazione che l'intervento pubblico è concedibile nella misura del 35%;
b)  atto deliberativo del comune da assumersi in conformità alle norme vigenti, che conferma il provvedimento già assunto ai sensi del paragrafo V, punto B, della circolare approvata con decreto assessoriale del 16 settembre 1998, con particolare riguardo alla indicazione che dal costo del progetto viene escluso l'onere relativo all'eventuale contributo alla società fornitrice del gas, l'onere della condotta di avvicinamento, nonché l'eventuale accantonamento previsto per revisione prezzi.
VI - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
La domanda di contributo contenente anche la documentazione richiesta dovrà essere inoltrata alla Regione siciliana - Assessorato dell'industria, viale Regione Siciliana n. 4580 - 90146 Palermo, entro giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le richieste di contributo, sulla base del progetto agli atti di questo Assessorato nonché della relativa documentazione a corredo, sarà sottoposta all'esame di una apposita commissione di tre esperti nel settore nominati dall'Assessorato regionale dell'industria, che dovrà specificare la congruità delle spese accertate dagli elaborati progettuali.
L'Assessorato regionale dell'industria, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta dagli esperti, provvederà ad emettere il decreto formale di ammissione al contributo in conto capitale.
VII - SPESE AMMISSIBILI
Rimangono confermate le agevolazioni sulle voci di spesa indicate al paragrafo VII della predetta circolare del 16 settembre 1998 ed in particolare si conferma che sul totale delle spese eleggibili il tasso di contribuzione pubblica sarà del 35% con un massimo di 15 miliardi.
VIII - COPERTURA DELLA SPESA COMPLESSIVA
Alla copertura della spesa complessiva prevista si potrà fare fronte inoltre:
-  nell'ipotesi di gestione diretta: con un eventuale mutuo integrativo concedibile dalla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità indicate nel decreto del Ministero del Tesoro dell'1 febbraio 1985;
-  nell'ipotesi di gestione in concessione: con un finanziamento del concessionario.
Le opere finanziate con eventuali diversi interventi, sia nazionali che comunitari, non potranno essere ammesse alle agevolazioni di cui alla presente circolare.
IX - REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
1) Tempi di attuazione
Gli interventi previsti nel progetto dovranno essere attuati nel più breve tempo possibile e comunque entro il tempo stabilito nel provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte dell'Assessorato regionale dell'industria, decorrente dalla data di trasmissione dello stesso.
Il mancato avvio dei lavori entro tre mesi dalla notifica del decreto di concessione dei contributi o la mancata pubblicazione dei bandi di gara comporteranno la decadenza delle agevolazioni concesse che verrà dichiarata dallo stesso Assessorato. Le somme resesi disponibili verranno destinate al proseguimento del programma.
Costituirà altresì causa di decadenza dai benefici, da pronunciarsi sempre dall'Assessorato, la mancata presentazione del primo stato di avanzamento nei tempi stabiliti dallo stesso Assessorato dell'industria in relazione alla durata dei lavori.
L'erogazione del gas dovrà in ogni caso essere anticipata rispetto alla completa ultimazione dei lavori, adottando quelle soluzioni tecniche che consentano l'utilizzazione delle parti di rete man mano realizzate, allo scopo, soprattutto, di permettere le necessarie modifiche degli apparecchi da parte dei singoli utenti.
Analogo criterio circa l'avviamento dell'erogazione del gas naturale dovrà essere adottato anche per i progetti stralcio relativi alla realizzazione delle reti nei grandi centri urbani.
2) Proroghe
L'Assessorato regionale dell'industria, in casi eccezionali, potrà concedere, su richiesta dei comuni interessati proroghe del termine di presentazione del primo stato di avanzamento nonché del termine previsto nel decreto di ammissione ai benefici per il completamento dei lavori.
Le richieste di proroga potranno essere concesse solo in casi eccezionali, se opportunamente motivate dal sindaco del comune richiedente ed accompagnate dal parere dell'ufficio tecnico comunale.
3) Affidamento dei lavori
In caso di gestione diretta la realizzazione dei lavori previsti nel progetto verrà affidata dal comune a terzi in conformità alla normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche.
In tal caso l'amministrazione appaltante dovrà attivare le procedure per l'affidamento dei lavori con la massima sollecitudine.
In caso di concessione per la gestione, alla realizzazione delle opere provvederà il concessionario, che opera quale imprenditore privato ed a cui fa capo l'intera responsabilità dell'attuazione degli interventi.
La nomina del progettista e del direttore dei lavori sarà di competenza del concessionario, mentre il collaudatore verrà nominato dal comune.
4)  Erogazione dei contributi
Entro 60 giorni dalla registrazione del decreto di finanziamento, l'importo del contributo verrà trasferito al comune in forma frazionata secondo il programma di spesa dell'anno di riferimento.
Nel caso di gestione in concessione, la presentazione al comune della documentazione di cui al successivo punto 5, comporterà l'erogazione del suddetto contributo, con pari valuta, al concessionario previa presentazione al comune di una idonea garanzia fidejussoria per il completamento della quota parte dell'opera non coperta da contributi.
5) Stati di avanzamento
I contributi disposti saranno erogati dal comune ogni volta che l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25% dell'importo complessivo della spesa ammessa a contributo, nella misura pari alla percentuale decretata. Ad avvenuto pagamento il comune dovrà darne contezza all'Assessorato dell'industria che provvederà all'accreditamento del successivo 25%.
Nel caso di gestione in concessione, lo stato d'avanzamento dovrà essere predisposto dal direttore dei lavori, presentato dal legale rappresentante della società concessionaria e corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi incaricato allo scopo dallo stesso concessionario, attestante la corrispondenza della contabilità ai lavori eseguiti.
Il citato professionista dovrà essere persona diversa dal direttore dei lavori.
I certificati di pagamento dovranno prevedere una trattenuta del 5% quale ulteriore garanzia sui lavori, per la parte degli stessi non coperta dal contributo di cui alla presente circolare.
Il primo stato di avanzamento dovrà essere presentato entro il termine indicato nel decreto di concessione dei contributi decorrente dalla data di consegna dei lavori.
6) Varianti
Le varianti in corso d'opera che comportano modifiche sostanziali al progetto, quali le modifiche dell'impostazione progettuale e/o una diversa modalità del sistema di distribuzione del gas naturale, dovranno essere approvate dal comune e dovranno essere comunicate all'Assessorato dell'industria.
L'approvazione di varianti non darà comunque luogo a modifiche del decreto di concessione già emesso, anche nel caso in cui le stesse comportino aumenti di spese. Non saranno comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute eccedenti l'importo globale approvato con il decreto originario.
L'eventuale riduzione del contributo d'allacciamento da versare alla società fornitrice dovrà essere immediatamente comunicata all'Assessorato regionale dell'industria e determinerà la rettifica del decreto di concessione.
In caso di gestione diretta, le economie derivanti dai ribassi d'asta potranno essere destinate soltanto alla realizzazione di una maggiore entità delle opere che dovranno essere eseguite sempre nel rispetto dei criteri indicati nella presente circolare.
Nel caso di gestione in concessione la mancata esecuzione di opere comporterà la corrispondente riduzione dell'importo previsto dal decreto di finanziamento.
Qualora nel corso dei lavori si rendesse necessario il ricorso a prezzi unitari non indicati negli elaborati progettuali approvati, gli stessi dovranno essere determinati dal direttore dei lavori in relazione a quelli ammessi e saranno evidenziati nella relazione finale.
X - COLLAUDO
Sia in caso di gestione diretta che in caso di gestione in concessione, la nomina di unico collaudatore sarà di competenza del comune, mentre l'Assessore per l'industria nominerà un segretario scelto tra i funzionari in servizio c/o l'Assessorato dell'industria, in analogia a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 26 della legge regionale n. 21/85 così come modificata ed integrata. Il collaudo delle opere dovrà essere espletato entro sei mesi dalla dichiarazione di ultimazione di lavori.
Nel caso di gestione diretta il collaudo verrà effettuato in conformità alla normativa in materia di opere pubbliche.
In caso di gestione in concessione il concessionario dovrà fornire al collaudatore nominato dal comune la documentazione atta a verificare:
a)  che l'opera è stata eseguita in conformità al progetto approvato ed alle varianti intervenute in corso d'opera;
b)  che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
c)  la corrispondenza dei lavori realizzati alla documentazione contabile (stato finale dei lavori).
Sulla scorta delle risultanze del collaudo delle opere effettuato dal professionista incaricato, il comune procederà con apposita delibera all'approvazione del collaudo stesso, nonché della copertura finanziaria definitiva (che nel caso di superamento dell'importo ammesso con il decreto di approvazione dell'iniziativa, relativamente alle quote dei contributi e dell'eventuale mutuo agevolato, dovrà essere rapportata alle somme indicate nel provvedimento originario).
XI - DOCUMENTAZIONE FINALE
Dopo l'approvazione del collaudo, il comune ovvero, in caso di gestione in concessione, il concessionario, dovrà trasmettere all'Assessorato regionale dell'industria la seguente documentazione:
a)  delibera della giunta municipale di approvazione del collaudo e delle spese finali, dalla quale, in caso di costruzione di bacini d'utenza, dovrà risultare l'avvenuta costituzione del consorzio per la gestione unitaria o la delibera di approvazione della convenzione con unico operatore, nel caso di gestione in concessione;
b)  relazione di collaudo o, in caso di gestione diretta, certificato di regolare esecuzione dell'opera;
c)  relazione del direttore dei lavori che illustri le motivazioni tecniche alla base delle compensazioni di spesa intervenute e che evidenzi l'eventuale ricorso a nuovi prezzi e i confronti tra le quantità e spese relative a ciascuna voce lavori in base a quanto inizialmente ammesso ed a quanto realizzato, nonché la data di ultimazione lavori e quella di inizio di erogazione del gas metano;
d)  planimetria indicante la rete e gli impianti effettivamente realizzati.
L'Assessorato regionale dell'industria, sulla base delle predette risultanze istruttorie, emetterà il provvedimento di accertamento della situazione finale e autorizzerà lo svincolo delle garanzie fidejussorie sulla parte dei lavori non coperta dai contributi.
XII - COORDINAMENTO DEL PROCEDIMENTO
Ogni comune richiedente i benefici previsti dalla presente circolare dovrà comunicare all'Assessorato regionale dell'industria un coordinatore del procedimento che dovrà svolgere un'opera di monitoraggio sull'avanzamento delle spese e dei lavori, provvedere all'informazione periodica sull'attuazione del progetto, alla tenuta della documentazione contabile, al controllo del rispetto delle condizioni stabilite al momento della concessione del finanziamento.
In caso di gestione in concessione il coordinatore del procedimento sarà nominato dal concessionario ed avrà le stesse funzioni di cui al comma precedente.
Per quanto non previsto dalla presente circolare si fa espresso rinvio alla circolare relativa ai criteri e modalità di concessione di contributi per le opere di metanizzazione di comuni siciliani approvata con decreto assessoriale del 16 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 28 ottobre 1998, purché non in contrasto con quanto disposto con la presente circolare.
(2001.22.1163)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativamente alla provincia di Agrigento.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1599/X del 18 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993, con il quale sono state approvate le graduatorie delle imprese incaricate della realizzazione del programma di edilizia convenzionata-agevolata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge 11 marzo 1988, n. 67;
Visto il D.C.D. n. 578/10 del 2 maggio 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale si è provveduto a depennare le imprese non più risultanti iscritte nell'apposito registro;
Ritenuto di dovere procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui sopra e di ammettere ai benefici di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni tutte le imprese di cui all'allegato elenco;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata tutte le imprese riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla provincia di Agrigento e già facenti parte delle graduatorie citate in premessa.

Art. 2

Le imprese inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti di assegnazione di impegno è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2001.
      BUSALACCHI 

Allegato
LEGGE N. 67/88 IMPRESE DI CUI AL DECRETO N. 1599 DEL 18 NOVEMBRE 1992
Provincia di Agrigento


Ragione sociale  Comune 
Vita S.p.A.  Agrigento 
Li Causi Ettore  Agrigento 
Li Causi Francesco  Agrigento 
Sciacca Pietro  Agrigento 
A.P.L. s.r.l.  Sciacca 
Capodici Paolo  Casteltermini 
Capodici Giuseppe  Casteltermini 
Puccio Rosario  Porto Empedocle 
Raia Giuseppe  Ravanusa 
Tricoli Pietro  Ravanusa 
I.C.E.S. Impresa costruzioni edili stradali a r.l.  Naro  
Adorno Domenico  Porto Empedocle 

(2001.19.995)
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DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativamente alla provincia di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1599/X del 18 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993, con il quale sono state approvate le graduatorie delle imprese incaricate della realizzazione del programma di edilizia convenzionata-agevolata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge 11 marzo 1988, n. 67;
Visto il D.C.D. n. 579/10 del 2 maggio 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale si è provveduto a depennare le imprese non più risultanti iscritte nell'apposito registro;
Ritenuto di dovere procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui sopra e di ammettere ai benefici di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni tutte le imprese di cui all'allegato elenco;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata tutte le imprese riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla provincia di Caltanissetta e già facenti parte delle graduatorie citate in premessa.

Art. 2

Le imprese inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti di assegnazione di impegno è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2001.
      BUSALACCHI 

Allegato
LEGGE N. 67/88 IMPRESE DI CUI AL DECRETO N. 1599 DEL 18 NOVEMBRE 1992
Provincia di Caltanissetta


Ragione sociale  Comune 
Tropea Paolo  Caltanissetta 
Edilfac s.r.l.  Caltanissetta 
Piazza arch. Eugenio  Gela 
Mezzatesta Salvatore  S. Caterina Villarmosa 

(2001.19.995)
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DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativamente alla provincia di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1599/X del 18 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993, con il quale sono state approvate le graduatorie delle imprese incaricate della realizzazione del programma di edilizia convenzionata-agevolata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge 11 marzo 1988, n. 67;
Visto il D.C.D. n. 580/10 del 2 maggio 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale si è provveduto a depennare le imprese non più risultanti iscritte nell'apposito registro;
Ritenuto di dovere procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui sopra e di ammettere ai benefici di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni tutte le imprese di cui all'allegato elenco;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata tutte le imprese riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla provincia di Catania e già facenti parte delle graduatorie citate in premessa.

Art. 2

Le imprese inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti di assegnazione di impegno è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2001.
      BUSALACCHI 

Allegato
LEGGE N. 67/88 IMPRESE DI CUI AL DECRETO N. 1599 DEL 18 NOVEMBRE 1992
Provincia di Catania


Ragione sociale  Comune 
S.I.A.C. Siciliana Appalti Costruzioni S.p.A.  Catania 
San Paolo Costruzioni s.r.l.  Catania 
Generali Costruzioni Grillo(Ex Morello Grillo)  Catania  
Lanzafame Sebastiano  Catania 
Massimino Salvatore e Figli S.p.A.  Catania 
I.CO.R. s.r.l. Impresa Costruzioni Resi-denziali   Catania 
Di Chiara Damiano  Catania 
Maremonti soc. coop. a r.l.  Catania 
Massimino Giovanni  Catania 
Dedalo s.r.l.  Catania 
Madia Salvatore  Catania 
Rapisarda e Maida Costruzioni Gene-rali s.r.l.   Catania 
CO.ME.CO. Consorzio Meridionale Costruzioni società a r.l.  Catania 
Cedro Costruzioni s.r.l.  Paternò 
Italcostruzioni s.r.l.  Paternò 
Edil Beta Costruzioni  Caltagirone 
Di Bartolo Mario  Giarre 
Calabrini Luigi  Caltagirone 
Licciardello Sebastiano  Giarre 
Licciardello Mario  Riposto 
COS.V.A.GA. s.r.l.  Viagrande 
Faredil s.r.l.  S. Agata Li Battiati 
Zapparrata Giuseppe  Scordia 

(2001.19.995)
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DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativamente alla provincia di Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1599/X del 18 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993, con il quale sono state approvate le graduatorie delle imprese incaricate della realizzazione del programma di edilizia convenzionata-agevolata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge 11 marzo 1988, n. 67;
Visto il D.C.D. n. 581/10 del 2 maggio 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale si è provveduto a depennare le imprese non più risultanti iscritte nell'apposito registro;
Ritenuto di dovere procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui sopra e di ammettere ai benefici di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni tutte le imprese di cui all'allegato elenco;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata tutte le imprese riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla provincia di Enna e già facenti parte delle graduatorie citate in premessa.

Art. 2

Le imprese inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti di assegnazione di impegno è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2001.
      BUSALACCHI 

Allegato
LEGGE N. 67/88 IMPRESE DI CUI AL DECRETO N. 1599 DEL 18 NOVEMBRE 1992
Provincia di Enna


Ragione sociale  Comune 
Tropea Antonino  Enna 
Di Venti Angelo e Salvatore  Enna 
Iscas S.p.A.  Enna 
Cammarataa F.sco Paolo Costr.  Enna 
Società Agricola Siciliana  Pietraperzia 
Calabrese Salvatore  Sperlinga 
Sabella Carmelo  Nicosia 
Zitelli Antonino  Troina 

(2001.19.995)
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DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativamente alla provincia di Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1599/X del 18 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993, con il quale sono state approvate le graduatorie delle imprese incaricate della realizzazione del programma di edilizia convenzionata-agevolata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge 11 marzo 1988, n. 67;
Visto il D.C.D. n. 582/10 del 2 maggio 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale si è provveduto a depennare le imprese non più risultanti iscritte nell'apposito registro;
Ritenuto di dovere procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui sopra e di ammettere ai benefici di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni tutte le imprese di cui all'allegato elenco;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata tutte le imprese riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla provincia di Messina e già facenti parte delle graduatorie citate in premessa.

Art. 2

Le imprese inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti di assegnazione di impegno è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2001.
      BUSALACCHI 

Allegato
LEGGE N. 67/88 IMPRESE DI CUI AL DECRETO N. 1599 DEL 18 NOVEMBRE 1992
Provincia di Messina


Ragione sociale  Comune 
Pidalà Umberto  Messina 
S.I.GE.CO. S.p.A. Soc. Italiana Generali Costruzioni  Messina 
Puglisi Antonino Giovanni  Messina 
Sofi Antonino  Messina 
Lupo Domenico  Messina 
Travia Santi  Messina 
Bertuccelli Letterio  Messina 
Spurio Antonino  Messina 
Bombaci Giovanni  Messina 
Vinci Antonino  Messina 
La Nuova Livega s.r.l.  Messina 
Geom. Pietro Sulfaro  Messina 
Bongiovanni Antonino  Messina 
S. Lucia 85 soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.  Messina 
Raciti Costruzioni s.r.l.  Messina 
Tin Casa soc. coop. a r.l.  Messina 
Calamonaci Antonino  Barcellona P.G. 
Miano Fortunato  Barcellona P.G. 
Oliva Francesco  Milazzo 
Ragno Gaetano  Milazzo 
Oliva s.r.l.  Milazzo 
Di Liberto Salvatore s.n.c.  Barcellona P.G. 
Sud Mare Siciliana Costruzioni  Milazzo 
Munafò Francesco  Spadafora 
La Rosa Angelo  Piraino 
Lupinello Francesco Paolo  Caronia 
Scurria Giuseppe  S. Fratello 
Arena Paolo  Itala 
Fortunato Carmelo  Piraino 
Guglielmotta Gilormello Biagio  S. Agata Militello 
Zodda Carmelo Antonio  Gioiosa Marea 
Stebem s.r.l.  Montalbano Elicona 
Coop. Edilbaci a r.l.  Giardini Naxos 
Gerlando Pietro Giuseppe  Librizzi 
Agnello Antonio  Brolo 
Freni Nicolò  Nizza di Sicilia 
Scurria Antonino Salvatore  S. Fratello 
Presti Danisi Calogero   S. Agata Militello 
SGPL s.r.l. Impresa costruzioni opere pubbliche  S. Agata Militello 
Geraci Benedetto  S. Agata Militello 

(2001.19.995)
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DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativamente alla provincia di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1599/X del 18 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993, con il quale sono state approvate le graduatorie delle imprese incaricate della realizzazione del programma di edilizia convenzionata-agevolata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge 11 marzo 1988, n. 67;
Visto il D.C.D. n. 583/10 del 2 maggio 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale si è provveduto a depennare le imprese non più risultanti iscritte nell'apposito registro;
Ritenuto di dovere procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui sopra e di ammettere ai benefici di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni tutte le imprese di cui all'allegato elenco;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata tutte le imprese riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla provincia di Palermo e già facenti parte delle graduatorie citate in premessa.

Art. 2

Le imprese inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti di assegnazione di impegno è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2001.
      BUSALACCHI 

Allegato
LEGGE N. 67/88 IMPRESE DI CUI AL DECRETO N. 1599 DEL 18 NOVEMBRE 1992
Provincia di Palermo


Ragione sociale  Comune 
Immobiliare Tirrena s.r.l.  Palermo 
Edilstrade Siciliane  Palermo 
Iacev S.p.A.  Palermo 
San Pietro Costruzioni  Palermo 
Cemid S.p.A.  Palermo 
Ing. Agnelli Costruzioni s.r.l.  Palermo 
Maggiore Francesco  Bagheria 
Marina Editalia s.r.l.  Bagheria 
Siced Siciliana Commerciale Edile s.r.l.  Bagheria 
Petruso Girolamo  Borgetto 
Guercia Girolamo  Carini 
Seminara Cataldo  Gangi 
Boara Costruzioni s.r.l.  Monreale 
S.EDI.S.M.I. S.p.A. Società edile stradale marittima industr.  Montelepre 
Pizzo Salvatore  Gangi 
Guercia Calogero  Capaci 
SO.CO.ME. s.r.l. Società per le costruzioni in meridione  Trabia 
Consorzio Edile Partinico S. Cipirrello artigiani C.E.P.SA. soc. coop. a r.l.  Carini 

(2001.19.995)
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DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativamente alla provincia di Ragusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1599/X del 18 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993, con il quale sono state approvate le graduatorie delle imprese incaricate della realizzazione del programma di edilizia convenzionata-agevolata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge 11 marzo 1988, n. 67;
Ritenuto di dovere procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui sopra e di ammettere ai benefici di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni tutte le imprese di cui all'allegato elenco;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata tutte le imprese riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla provincia di Ragusa e già facenti parte delle graduatorie citate in premessa.

Art. 2

Le imprese inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti di assegnazione di impegno è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2001.
      BUSALACCHI 

Allegato
LEGGE N. 67/88 IMPRESE DI CUI AL DECRETO N. 1599 DEL 18 NOVEMBRE 1992
Provincia di Ragusa


Ragione sociale  Comune 
Canzonieri Giorgio  Ragusa 
CEI di Giammarra e F.lli Occhipinti s.n.c.  Ragusa 
Infisud s.r.l.  Ragusa 
Tumino Salvatore  Ragusa 
Edilco s.r.l.  Ragusa 
Lo Presti Francesco  Ragusa 
Lo Presti Umberto  Ragusa 
Edilappalti di Aprile Giorgio  Ragusa 
Ing. Michelangelo Parasiliti s.r.l.  Vittoria 
Consorzio Artigiano Edile Comiso C.A.E.M.  Comiso 
Italcostruzioni s.r.l.  Modica 
Consorzio Artigiano Edile Modica C.A.E.M.  Modica 

(2001.19.995)
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DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativamente alla provincia di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1599/X del 18 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993, con il quale sono state approvate le graduatorie delle imprese incaricate della realizzazione del programma di edilizia convenzionata-agevolata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge 11 marzo 1988, n. 67;
Visto il D.C.D. n. 584/10 del 2 maggio 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale si è provveduto a depennare le imprese non più risultanti iscritte nell'apposito registro;
Ritenuto di dovere procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui sopra e di ammettere ai benefici di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni tutte le imprese di cui all'allegato elenco;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata tutte le imprese riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla provincia di Siracusa e già facenti parte delle graduatorie citate in premessa.

Art. 2

Le imprese inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti di assegnazione di impegno è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2001.
      BUSALACCHI 

Allegato
LEGGE N. 67/88 IMPRESE DI CUI AL DECRETO N. 1599 DEL 18 NOVEMBRE 1992
Provincia di Siracusa


Ragione sociale  Comune 
Impredil s.r.l.  Siracusa 
CO.GE.SI. s.r.l.  Siracusa 
Adorno Francesco  Siracusa 
SO.C.ED.IM. s.r.l.  Siracusa 
Ranno Domenico  Augusta 
Siracusano Immobiliare  Avola 
Mega s.r.l.  Augusta 
Impresa di costruzioni geom. Carrubba Santo  Augusta 
Rizza Corrado  Avola 
Di Maria Concetto  Lentini 
Campisi Paolo  Avola 
Sicil Plast di Amenta Antonino e C. s.n.c.  Lentini 
Italcross S.p.A.  Melilli 
Sallicano ing. Corrado  Noto 
S.E.S. Soc. Edile Stradale  Noto 
Rizza Vincenzo  Palazzolo Acreide 
Alderuccio Giuseppe  Floridia 
E.A.CO.SI.P.  Floridia 
Ediltecnica Meridionale  Palazzolo Acreide 
Mudanò Francesco  Floridia 

(2001.19.995)


DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativamente alla provincia di Trapani.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1599/X del 18 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993, con il quale sono state approvate le graduatorie delle imprese incaricate della realizzazione del programma di edilizia convenzionata-agevolata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge 11 marzo 1988, n. 67;
Visto il D.C.D. n. 585/10 del 2 maggio 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale si è provveduto a depennare le imprese non più risultanti iscritte nell'apposito registro;
Ritenuto di dovere procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui sopra e di ammettere ai benefici di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni tutte le imprese di cui all'allegato elenco;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata tutte le imprese riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla provincia di Trapani e già facenti parte delle graduatorie citate in premessa.

Art. 2

Le imprese inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti di assegnazione di impegno è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2001.
      BUSALACCHI 

Allegato
LEGGE N. 67/88 IMPRESE DI CUI AL DECRETO N. 1599 DEL 18 NOVEMBRE 1992
Provincia di Trapani


Ragione sociale  Comune 
Impellizzeri Salvatore  Trapani 
Tarantolo Vito  Erice 
C.E.L.I.  Castelvetrano 
Tarantolo Vito e C. s.r.l.  Erice 
Tumbarello Salvatore  Marsala 
La Cazzuola soc. coop.  Mazara del Vallo 
Oddo Leonardo  Castelvetrano 
CO.IM. S.p.A.  Castellammare del Golfo 
Pisciotta Giuseppe  Castellammare del Golfo 
Consorzio Aziende Riunite Medio Belice C.A.RI.M.BE.  Salemi  
Saracino Mariano  Castellammare del Golfo 

(2001.19.995)
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DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, di cui alla legge n. 457/78, relativamente alla provincia di Agrigento.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1065/X del 22 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 12 agosto 1989, con il quale sono state definite le graduatorie delle imprese richiedenti i benefici di cui alla legge n. 457/78;
Visto il decreto n. 43 del 2 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 3 marzo 1991, con il quale sono state apportate modifiche alle graduatorie delle imprese incaricate della realizzazione di programmi di edilizia convenzionata-agevolta di cui al decreto n. 1065/X citato;
Visto il D.C.D. n. 551/10 del 23 aprile 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale si è provveduto a depennare le imprese non più risultanti iscritte nell'apposito registro;
Ritenuto di dovere procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui sopra e di ammettere ai benefici di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni tutte le imprese di cui all'allegato elenco;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata tutte le imprese riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla provincia di Agrigento e già facenti parte delle graduatorie citate in premessa.

Art. 2

Le imprese inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti di assegnazione di impegno è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2001.
      BUSALACCHI 

Allegato
LEGGE N. 457/78 IMPRESE DI CUI AL DECRETO N. 1065 DEL 22 LUGLIO 1989
Provincia di Agrigento


Ragione sociale  Comune 
Ortega Angelo  Licata 
Vitello Filippo  Sciacca 
Raia Domenico  Ravanusa 
Ventura Vincenzo  Campobello di Licata 
Vella Vincenzo  S. Biagio Platani 
Albrizzi Giuseppe  Naro 
Impresa costruzioni edili e stradali di F. Macaluso  Cammarata  

(2001.19.996)
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DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, di cui alla legge n. 457/78, relativamente alla provincia di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1065/X del 22 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 12 agosto 1989, con il quale sono state definite le graduatorie delle imprese richiedenti i benefici di cui alla legge n. 457/78;
Visto il decreto n. 43 del 2 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 3 marzo 1991, con il quale sono state apportate modifiche alle graduatorie delle imprese incaricate della realizzazione di programmi di edilizia convenzionata-agevolta di cui al decreto n. 1065/X citato;
Visto il D.C.D. n. 552/10 del 23 aprile 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale si è provveduto a depennare le imprese non più risultanti iscritte nell'apposito registro;
Ritenuto di dovere procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui sopra e di ammettere ai benefici di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni tutte le imprese di cui all'allegato elenco;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata tutte le imprese riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla provincia di Caltanissetta e già facenti parte delle graduatorie citate in premessa.

Art. 2

Le imprese inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti di assegnazione di impegno è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2001.
      BUSALACCHI 

Allegato
LEGGE N. 457/78 IMPRESE DI CUI AL DECRETO N. 1065 DEL 22 LUGLIO 1989
Provincia di Caltanissetta


Ragione sociale  Comune 
Caminiti Liborio  Caltanissetta 
Finanziaria Casa di I. Dell'Utri  Caltanissetta 
Tumminelli Giuseppe  Caltanissetta 
Leone Angilella Salvatore  Caltanissetta 
Baio e C. s.r.l.  Caltanissetta 
Maiorana Pasquale  Caltanissetta 
Pastorello Giuseppe Michele  Caltanissetta 
Biancucci Calogero  Caltanissetta 
Falzone Michele  Caltanissetta 
Cantieri Sud S.p.A.  Caltanissetta 
Edilnissa s.r.l.  Caltanissetta 
La Cagnina Biagio  Caltanissetta 
Licata Gaetano  Gela 
House 80 cooperativa produzione e lavoro  Gela 
Falconara s.r.l.  Gela 
Immobiliare Trainito  Gela 
Incardona Paolo  Sommatino 
Genova Giovanni  Delia 
Siciliana Impianti s.a.s.  San Cataldo 
Macaluso Francesco  Acquaviva Platani 
Antinoro Giuseppe  Mussomeli 
Iacopelli Procopio Giuseppe  San Cataldo 
LAV.ED.COOP. a r.l.  Butera 
Favata Giovanni  San Cataldo 
E.D.I.F.I.L. s.r.l.  S. Caterina Villarmosa 
Chiaramonte cooperativa produzione e lavoro  Sommatino 
SI.C.LA. Edil s.r.l.  San Cataldo 

(2001.19.996)
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DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, di cui alla legge n. 457/78, relativamente alla provincia di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1065/X del 22 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 12 agosto 1989, con il quale sono state definite le graduatorie delle imprese richiedenti i benefici di cui alla legge n. 457/78;
Visto il decreto n. 43 del 2 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 3 marzo 1991, con il quale sono state apportate modifiche alle graduatorie delle imprese incaricate della realizzazione di programmi di edilizia convenzionata-agevolta di cui al decreto n. 1065/X citato;
Visto il D.C.D. n. 553/10 del 23 aprile 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale si è provveduto a depennare le imprese non più risultanti iscritte nell'apposito registro;
Ritenuto di dovere procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui sopra e di ammettere ai benefici di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni tutte le imprese di cui all'allegato elenco;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata tutte le imprese riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla provincia di Catania e già facenti parte delle graduatorie citate in premessa.

Art. 2

Le imprese inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti di assegnazione di impegno è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2001.
      BUSALACCHI 

Allegato
LEGGE N. 457/78 IMPRESE DI CUI AL DECRETO N. 1065 DEL 22 LUGLIO 1989
Provincia di Catania


Ragione sociale  Comune 
Ediltur s.r.l.  Catania 
Samperi Antonino  Catania 
Generali Costruzioni Grillo  Catania 
MA.E.CO.  Catania 
SO.CO.SI. S.p.A.  Catania 
Massimino Salvatore e Figli  Catania 
Massimino Giuseppe e Figli  Catania 
IMES s.r.l.  Catania 
DEDALO s.r.l.  Catania 
Toscano P. e C.  Catania 
Panorama Costruzioni (oggi GESIM Costruzioni s.r.l.)  Catania 
Morello Costruzioni  Catania 
Marino Salvatore  Catania 
Maida Salvatore  Catania 
C.O.M. di Oliveri Salvatore  Catania 
C. e G. Costruzioni Cilibrasi  Catania 
Edil Costruzioni Garbato  Catania 
Franceschino Francesca  Catania 
Barafan s.r.l.  Catania 
S.M.G. Costruzioni  Catania 
Calabrini Umberto  Caltagirone 
Zappalà Giuseppe  Paternò 
Licciardello Mario  Giarre 
Di Blasi Onofrio e Vincenzo Nicola  Caltagirone 
Bordonaro Giuseppe  Paternò 
Bordonaro Antonino  Paternò 
Calabrini Luigi  Caltagirone 
Di Stefano Gaetano  Paternò 
Edilcon Costruzioni  Patemò 
Geffe Costruzioni  Paternò 
Ventura Antonino  Patemò 
Furnari Giuseppe  Paternò 
Furnari Gaetano  Paternò 
Torrisi Ignazio  Acireale 
Sorbello Alfio  Giarre 
Patanè Rosario  Giarre 
Litrico cav. Matteo  Paternò 
S.A.B. Costruz.  Paternò 
I.A.T. S.p.A.  Paternò 
COS.V.A.G.A. s.r.l.  Zafferana Etnea 
Leanza Giovanni  Ramacca 
Faredil s.r.l.  Tremestieri Etneo 
Sorbello Antonino di Sorbello Maria  Riposto 
Patanè Carmelo  Zafferana Etnea 
SO.EDI s.r.l.  S. Agata Li Battiati 
C.E.P.I. Costruzioni  Gravina di Catania 
Librizzi Salvatore  Tremestieri Etneo 
Nicolosi Pietro  Viagrande 
S.CA.E. soc. Catanese Edile  S. Giovanni La Punta 
EDILVI s.r.l.  Tremestieri Etneo 
La Rosa Caterina Maria  Tremestieri Etneo 
ELLEDI Costruzioni  Tremestieri Etneo 

(2001.19.996)
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DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, di cui alla legge n. 457/78, relativamente alla provincia di Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1065/X del 22 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 12 agosto 1989, con il quale sono state definite le graduatorie delle imprese richiedenti i benefici di cui alla legge n. 457/78;
Visto il decreto n. 43 del 2 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 3 marzo 1991, con il quale sono state apportate modifiche alle graduatorie delle imprese incaricate della realizzazione di programmi di edilizia convenzionata-agevolta di cui al decreto n. 1065/X citato;
Visto il D.C.D. n. 554/10 del 23 aprile 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale si è provveduto a depennare le imprese non più risultanti iscritte nell'apposito registro;
Ritenuto di dovere procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui sopra e di ammettere ai benefici di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni tutte le imprese di cui all'allegato elenco;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata tutte le imprese riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla provincia di Enna e già facenti parte delle graduatorie citate in premessa.

Art. 2

Le imprese inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti di assegnazione di impegno è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2001.
      BUSALACCHI 

Allegato
LEGGE N. 457/78 IMPRESE DI CUI AL DECRETO N. 1065 DEL 22 LUGLIO 1989
Provincia di Enna


Ragione sociale  Comune 
Salvaggio Calogero  Enna 
Tumminelli Mauro  Barrafranca 
Romano Angelo  Pietraperzia 
Falzone Salvatore  Villarosa 
Ciaramitaro Salvatore  Barrafranca 
Tropea Paolo  Leonforte 

(2001.19.996)
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DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, di cui alla legge n. 457/78, relativamente alla provincia di Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1065/X del 22 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 12 agosto 1989, con il quale sono state definite le graduatorie delle imprese richiedenti i benefici di cui alla legge n. 457/78;
Visto il decreto n. 43 del 2 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 3 marzo 1991, con il quale sono state apportate modifiche alle graduatorie delle imprese incaricate della realizzazione di programmi di edilizia convenzionata-agevolta di cui al decreto n. 1065/X citato;
Visto il D.C.D. n. 558/10 del 23 aprile 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale si è provveduto a depennare le imprese non più risultanti iscritte nell'apposito registro;
Ritenuto di dovere procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui sopra e di ammettere ai benefici di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni tutte le imprese di cui all'allegato elenco;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata tutte le imprese riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla provincia di Messina e già facenti parte delle graduatorie citate in premessa.

Art. 2

Le imprese inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti di assegnazione di impegno è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2001.
      BUSALACCHI 

Allegato
LEGGE N. 457/78 IMPRESE DI CUI AL DECRETO N. 1065 DEL 22 LUGLIO 1989
Provincia di Messina


Ragione sociale  Comune 
Sofi ing. Santi  Messina 
Paolo Arcovito  Messina 
Geom. Ministeri Giuseppe  Messina 
Caligiore Nicola e Sauni Luigi  Messina 
Giuffrè Carmelo  Messina 
Rag. Cosimo Siracusano  Messina 
Comiso D'Andrea Costruzioni S.p.A.  Messina 
Soc. Sicilbit s.r.l.  Messina 
Casabella s.r.l.  Messina 
Grimaldi Orazio  Messina 
Ing. F. Rizzo Costruzuzioni e Impianti  Messina 
Orientale Edile s.r.l.  Messina 
Editalia s.r.l.  Messina 
Bonfiglio Salvatore  Messina 
Sicil Costruz. s.r.l.  Messina 
I.TER.SAN.ID di Privitera Agostino  Messina 
Vinci Antonino  Messina 
Salvatore Arcovito  Messina 
Giuseppe Alberti Imp. Costruz.  Messina 
Simes s.r.l.  Messina 
LA.VI.MA. S.p.A.  Messina 
Lupò Giuseppe  Messina 
Bertuccelli Letterio  Messina 
Sicemar s.r.l.  Messina 
SI.CO.ED. Siciliana Costruzioni Edili s.r.l.  Messina 
Morabito Pantaleo Edilizia  Messina 
Crea Costruzioni s.r.l.  Messina 
Caruana Bruno  Messina 
Edilizia Peloritana S.p.A.  Messina 
Salvatore Giuseppe Alberti  Messina 
Monforte Costruzioni  Messina 
Cama Antonino  Messina 
Soc. Nicastro Ed. Edilcon s.r.l.  Messina 
Costr. Corona Di Rasà Nunzia e C.  Messina 
Cofim. comp. finanz. immob. s.r.l.  Messina 
Edil Sud di La Macchi Elvira e C.  Messina 
Ing. G.nni D'Andrè Costruzioni S.p.A.  Messina 
Sulfaro Natale  Messina 
Cancellieri Francesco e Figli s.n.c.  Messina 
Le Cause Francesco  Messina 
Compagnia Italiana Costruzioni  Messina 
Salvatore Buttà  Messina 
Soc. S.A.C.E.F. s.r.l.  Messina 
Sorrenti geom. Pietro  Messina 
Italica Costruz. S.p.A.  Messina 
E.E.C. di Santi Currò  Messina 
Contrafatto Concetto  Messina 
Soc. coop. a r.l. Aketamon  Messina 
D'Andrè Giuseppe  Messina 
Asfam Costruzioni Edili s.r.l.  Messina 
I.C. Edil S.p.A.  Barcellona P. G. 
Rotella Vincenzo  Barcellona P. G. 
Virecci Fano Cono  Caronia 
Edil Mirto di Casilli Pietro e C. s.n.c.  Mirto 
Scurria Antonino Salvatore  Ficarra 
Bordon Giuseppina  Capo d'Orlando 
Alba Costr. s.r.l.  Capo d'Orlando 
Presti Danisi Calogero  Caronia 
Giancola Antonino La Pineta soc. coop. s.r.l.  Librizzi 
Guglielmotta Girormelo Biagio  S. Agata Militello 
Lenzo Domenico Carmelo  Sinagra 
Maniaci Giuseppe  Piraino 
Bernanasca Antonino  Capizzi 
Ioppolo Giovanni  Torrenova 
SI.C.E.F.  S. Agata Militello 
Unioni Muratori a r.l.  Capo d'Orlando 
Immobiliare Acquacalda s.r.l.  Lipari 
Paradiso Hotel S.p.A.  Villafranca Tirrena 
CA.RO.T. s.r.l.  Basicò 
Marchese Nunzio  Ficarra 
Soc. CO.SCI.VI. s.r.l.  Spadafora 
Bruno Antonio  Francavilla Sicula 
Edil Coop. 80 a r.l.  Patti 
Soc. Coop. a r.l. Costruzioni Generali  Acquedolci 

(2001.19.996)
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DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, di cui alla legge n. 457/78, relativamente alla provincia di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1065/X del 22 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 12 agosto 1989, con il quale sono state definite le graduatorie delle imprese richiedenti i benefici di cui alla legge n. 457/78;
Visto il decreto n. 43 del 2 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 3 marzo 1991, con il quale sono state apportate modifiche alle graduatorie delle imprese incaricate della realizzazione di programmi di edilizia convenzionata-agevolta di cui al decreto n. 1065/X citato;
Visto il D.C.D. n. 556/10 del 23 aprile 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale si è provveduto a depennare le imprese non più risultanti iscritte nell'apposito registro;
Ritenuto di dovere procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui sopra e di ammettere ai benefici di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni tutte le imprese di cui all'allegato elenco;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata tutte le imprese riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla provincia di Palermo e già facenti parte delle graduatorie citate in premessa.

Art. 2

Le imprese inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti di assegnazione di impegno è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2001.
      BUSALACCHI 

Allegato
LEGGE N. 457/78 IMPRESE DI CUI AL DECRETO N. 1065 DEL 22 LUGLIO 1989
Provincia di Palermo


Ragione sociale  Comune 
Cicirello Domenico  Palermo 
Sacrì  Palermo 
Pomar Solai s.n.c.  Palermo 
De Castro Pietro  Palermo 
Edilstrade Siciliane S.p.A.  Palermo 
Rovigo Costruzioni S.p.A.  Palermo 
Di Maria Giuseppe  Palermo 
S. Pietro Costruzioni S.p.A.  Palermo 
Azalea s.r.l.  Palermo 
Carabillò Michelangelo  Palermo 
I.C.E.I. s.r.l.  Palermo 
Triolo Giuseppe  Palermo 
Costantino Nicolò  Palermo 
Poseidon soc. ser.  Palermo 
Carrabia soc. coop. s.r.l.  Palermo 
Sansone Agostino  Palermo 
Sansone Salvatore  Palermo 
Tecno Edile s.r.l.  Palermo 
Edilizia Pecora  Palermo 
Di Maria Salvatore  Palermo 
Sidoti Ignazio  Palermo 
Di Vita Pietro  Palermo 
S.IM.EDIL. s.r.l.  Palermo 
Collura Antonino  Palermo 
Edisistem S.p.A.  Palermo 
Edilizia Ingegneros  Palermo 
Immobiliare Mediterranea S.p.A.  Palermo 
Edilindustria s.r.l.  Palermo 
CO.E.S. s.r.l.  Palermo 
F.lli Matranga s.r.l.  Palermo 
Costruzioni Sud s.r.l.  Palermo 
Imm.re Venero S.p.A.  Palermo 
Sices s.r.l.  Palermo 
Koala Costruzioni S.p.A.  Palermo 
Sorci Giulio  Palermo 
CO.L.TRA. s.r.l.  Palermo 
Gambino Costruzioni di Gambino F.  Palermo 
T.G.L. s.r.l. App. e Costruzioni   Palermo 
Immob. BE.VA.CO. s.r.l.  Palermo 
Ape Costruzioni s.r.l.  Palermo 
EDIL.RE.CO. S.p.A.  Palermo 
Coop. Edil. produzione e lavoro Fortuna s.r.l.  Palermo 
Igea Costruzioni s.r.l.  Palermo 
Costruzioni Edile 2000  Palermo 
Cefalù Mare S.p.A.  Palermo 
Saledil s.r.l.  Bagheria 
Fichera Salvatore S.p.A.  Bagheria 
Alfa S.p.A.  Bagheria 
Beta S.p.A.  Bagheria 
Labor Casteldaccia  Bagheria 
Imp. Edil. di Puleo Giuseppe  Bagheria 
Gamma S.p.A.  Bagheria 
F.lli Gargano Di Diego  Bagheria 
Di Francesca Antonino  Bagheria 
Rappa Vincenza  Borgetto 
SO.CO.SI. s.r.l.  Petralia Soprana 

(2001.19.996)
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DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, di cui alla legge n. 457/78, relativamente alla provincia di Ragusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1065/X del 22 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 12 agosto 1989, con il quale sono state definite le graduatorie delle imprese richiedenti i benefici di cui alla legge n. 457/78;
Visto il decreto n. 43 del 2 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 3 marzo 1991, con il quale sono state apportate modifiche alle graduatorie delle imprese incaricate della realizzazione di programmi di edilizia convenzionata-agevolta di cui al decreto n. 1065/X citato;
Visto il D.C.D. n. 559/10 del 23 aprile 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale si è provveduto a depennare le imprese non più risultanti iscritte nell'apposito registro;
Ritenuto di dovere procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui sopra e di ammettere ai benefici di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni tutte le imprese di cui all'allegato elenco;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata tutte le imprese riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla provincia di Ragusa e già facenti parte delle graduatorie citate in premessa.

Art. 2

Le imprese inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti di assegnazione di impegno è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2001.
      BUSALACCHI 

Allegato
LEGGE N. 457/78 IMPRESE DI CUI AL DECRETO N. 1065 DEL 22 LUGLIO 1989
Provincia di Ragusa


Ragione sociale  Comune 
Edil-Residence di Guastella  Ragusa 
Tumino Salvatore  Ragusa 
Borrometi Sebastiano  Ragusa 
Criscione Emanuele  Ragusa 
Costruzioni GI.ELLE di Giglio  Ragusa 
Corallo Giovanni  Ragusa 
Massari Giovanni  Ragusa 
Guardiano Nunzio  Ragusa 
Di Stefano Giovanni  Ragusa 
Imm. e Immob. dell'Ippari  Comiso 
Canzonieri Giorgio  Ragusa 
Macauda Emanuele  Modica 
Gravina Ignazio  Vittoria 
Spadaro Giorgio  Modica 
Iapichino Vincenzo  Vittoria 
Caem Cons. Art. Edili  Modica 
CA.ST. Costruzioni s.r.l.  Modica 
Savasta Filippo  Vittoria 

(2001.19.996)
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DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, di cui alla legge n. 457/78, relativamente alla provincia di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1065/X del 22 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 12 agosto 1989, con il quale sono state definite le graduatorie delle imprese richiedenti i benefici di cui alla legge n. 457/78;
Visto il decreto n. 43 del 2 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 3 marzo 1991, con il quale sono state apportate modifiche alle graduatorie delle imprese incaricate della realizzazione di programmi di edilizia convenzionata-agevolta di cui al decreto n. 1065/X citato;
Visto il D.C.D. n. 557/10 del 23 aprile 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale si è provveduto a depennare le imprese non più risultanti iscritte nell'apposito registro;
Ritenuto di dovere procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui sopra e di ammettere ai benefici di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni tutte le imprese di cui all'allegato elenco;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata tutte le imprese riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla provincia di Siracusa e già facenti parte delle graduatorie citate in premessa.

Art. 2

Le imprese inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti di assegnazione di impegno è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2001.
      BUSALACCHI 

Allegato
LEGGE N. 457/78 IMPRESE DI CUI AL DECRETO N. 1065 DEL 22 LUGLIO 1989
Provincia di Siracusa


Ragione sociale  Comune 
Impredil s.r.l.  Siracusa 
S.C.C. S.p.A.  Siracusa 
C.I.S.E.M. di Avola  Siracusa 
Caramma Carmelo  Siracusa 
SO.C.E.ED.IM. s.r.l.  Siracusa 
CO.R.E.L. S.p.A.  Siracusa 
Edilvie s.r.l.  Siracusa 
Acreedil s.r.l.  Siracusa 
SI.C.L.E.A. coop. a r.l.  Siracusa 
Rizzo Giuseppe  Siracusa 
Nuova Edilizia Siracusana  Siracusa 
Unicoop s.r.l.  Lentini 
Consalcor Cons. produzione e lavoro  Augusta 
Italcostruzioni s.r.l.  Avola 
CO.Edil s.a.s.  Lentini 
Cogesi s.r.l.  Priolo Gargallo 
E.A.CO.SIP. a r.l.  Floridia 
Modica Corrado  Pachino 
Magro Paolo e Salvatore s.n.c.  Palazzolo Acreide 
GI.M.A.S. s.n.c.  Francofonte 
Serafini Gianni Paolo  Noto 

(2001.19.996)
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DECRETO 4 maggio 2001.
Ammissione di alcune imprese ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, di cui alla legge n. 457/78, relativamente alla provincia di Trapani.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1065/X del 22 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 12 agosto 1989, con il quale sono state definite le graduatorie delle imprese richiedenti i benefici di cui alla legge n. 457/78;
Visto il decreto n. 43 del 2 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 3 marzo 1991, con il quale sono state apportate modifiche alle graduatorie delle imprese incaricate della realizzazione di programmi di edilizia convenzionata-agevolta di cui al decreto n. 1065/X citato;
Visto il D.C.D. n. 555/10 del 23 aprile 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale si è provveduto a depennare le imprese non più risultanti iscritte nell'apposito registro;
Ritenuto di dovere procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui sopra e di ammettere ai benefici di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni tutte le imprese di cui all'allegato elenco;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata tutte le imprese riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla provincia di Trapani e già facenti parte delle graduatorie citate in premessa.

Art. 2

Le imprese inserite in detto elenco dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Alle stesse verrà successivamente comunicato il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati saranno assunti sulle disponibilità dei relativi capitoli di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti di assegnazione di impegno è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2001.
      BUSALACCHI 

Allegato
LEGGE N. 457/78 IMPRESE DI CUI AL DECRETO N. 1065 DEL 22 LUGLIO 1989
Provincia di Trapani


Ragione sociale  Comune 
Marconi s.r.l.  Trapani 
Riggi F. Paolo  Alcamo 
I.ME.CO. S.p.A.  Alcamo 
Aloia Andrea  Marsala 
Immobiliare Alicia S.p.A.  Mazara del Vallo 
Tarantola Vito e C. s.r.l.  Erice 
Busetta Pasquale  Marsala 
Mulè Giacinto  Alcamo 
Pace Paolo  Castelvetrano 
Renda Leonardo  Alcamo 
Scardino Rosario  Alcamo 
Mirto Nicolò  Alcamo 
Donato Pietro  Alcamo 
Masucci Vincenzo  Alcamo 

(2001.19.996)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 27 marzo 2001.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, valida per l'anno 2001.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, e, in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. n. 500/96, come rinnovato con il D.P.R. n. 271/2000;
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, valida per l'anno 2001, predisposta dall'apposito comitato zonale;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 271/2000, recante il protocollo aggiuintivo, che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;
Preso atto che, con delibera n. 5434 del 27 dicembre 2000, il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta ha approvato la suddetta graduatoria;
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, valida per l'anno 2001, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale della stessa con delibera n. 5434 del 27 dicembre 2000.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000.

Art. 3

La graduatoria sopracitata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 2001.
  CASTELLUCCI 

Cliccare qui per visualizzare la graduatoria

(2001.14.675)
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DECRETO 23 aprile 2001.
Individuazione delle strutture sanitarie odontoiatriche private. Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l'apertura dello studio odontoiatrico privato.

L'ASSESSORE PER LA SANITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il D.P.R. n. 256 del 13 maggio 1985;
Vista la legge n. 409/85;
Vista la circolare n. 387 del 6 agosto 1987;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230;
Visto il decreto legislativo n. 502/92;
Visto il D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Vista la circolare del Ministero della sanità del 3 novembre 1997;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Sentita l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa;

Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione

Il presente decreto individua le strutture sanitarie odontoiatriche private e disciplina l'apertura e l'esercizio dello studio privato di odontoiatria e degli ambulatori odontoiatrici privati.
Art. 2
Individuazione delle strutture sanitarie odontoiatriche private

1.  Sono considerate strutture sanitarie odontoiatriche private gli ambienti e i locali ove l'odontoiatra esercita la sua professione.
2.  Le strutture odontoiatriche private si differenziano in:
a)  studio odontoiatrico;
b)  ambulatorio odontoiatrico.
Art. 3
Studio odontoiatrico privato

1.  Ambiente privato e personale in cui l'odontoiatra esercita la sua libera attività professionale (di diagnosi e terapia), in forma singola o associata, in analogia agli studi medici privati ove si erogano prestazioni medico-chirurgiche di altra natura.
2.  La titolarità dello studio odontoiatrico privato si identifica col singolo odontoiatra o con gli odontoiatri associati, prestatori dell'opera professionale cui sono abilitati; non è prevista, pertanto, la presenza del direttore sanitario responsabile.
3.  Lo studio odontoiatrico privato non è "tecnicamente" aperto al pubblico giacché compete al titolare ogni decisione discrezionale in ordine ai giorni e agli orari di apertura nonché all'erogazione di prestazioni previo appuntamento.
4.  Lo studio odontoiatrico privato, qualora il regolamento condominiale non ne preveda il divieto, può essere ubicato in un appartamento di civile abitazione, situato in un edificio o palazzo che sia stato riconosciuto abitabile.
5.  Nello studio odontoiatrico privato si erogano prestazioni che non comportano degenza.
6.  La presenza di personale ausiliario dipendente, di consulenti odontoiatrici, di collaboratori odontoiatrici con rapporto di lavoro occasionale o continuativo, d'ap pa recchiature, anche complesse, nonché di apparecchiature radiografiche per l'attività occasionale di carattere complementare all'esercizio dell'odontoiatria, non modifica la natura di "studio privato di odontoiatria".
7.  Lo studio di odontoiatria privato deve essere in possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, ai sensi dei successivi artt. 6, 7, 8 e 9, al fine del rilascio del N.O. igienico-sanitario.
Art. 4
Titoli necessari per l'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra

1.  Il sanitario, al fine di esercitare l'attività di odontoiatra e acquisire la titolarità dello studio odontoiatrico, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
a)  laurea in odontoiatria e protesi dentaria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo provinciale degli odontoiatri;
b)  laurea in medicina e chirurgia, abilitazione al l'eser cizio della professione, specializzazione in campo odontoiatrico e iscrizione all'albo provinciale degli odontoiatri oppure all'albo provinciale dei medici con annotazione, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 409/85;
c)  laurea in medicina e chirurgia, abilitazione al l'esercizio della professione e iscrizione all'albo provinciale degli odontoiatri, ai sensi della legge n.409/85 e della legge n. 471/88;
d)  dentisti abilitati ai sensi della legge n. 493/30 e iscritti all'albo degli odontoiatri.
Art. 5
Autorizzazione sanitaria

1.  L'istanza, in duplice copia, per ottenere l'autorizzazione sanitaria, dovrà essere indirizzata al sindaco e presentata all'Unità operativa di igiene pubblica del distretto sanitario di base territorialmente competente del dipartimento di prevenzione dell'Azienda unità sanitaria locale.
L'istanza dovrà indicare:
a)  generalità e titoli professionali dell'odontoiatra che intende assumere la titolarità dello studio odontoiatrico privato;
b)  generalità e sede dello studio odontoiatrico privato;
c)  denominazione dello studio odontoiatrico privato, che deve essere tale da non generare equivoci con la denominazione di altri presidi.
2.  All'istanza dovrà essere allegata la sotto elencata documentazione oppure, in ottemperanza al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la corrispondente autocertificazione:
a)  copia del certificato di abitabilità dei locali;
b)  copia del titolo di proprietà o contratto di locazione dei locali;
c)  descrizione e planimetria dei locali, in scala 1/100 datata e firmata da tecnico qualificato, in triplice copia;
d)  elenco delle attrezzature e delle apparecchiature, in triplice copia;
e)  copia del contratto per lo smaltimento dei rifiuti sanitari e tossico-nocivi;
f)  copia del certificato di laurea, di abilitazione e d'iscrizione all'albo professionale;
g)  copia del certificato di conformità dell'impianto elettrico rilasciato da ditta autorizzata;
h)  copia del contratto con esperto qualificato inerente le verifiche periodiche in materia di radioprotezione (qualora lo studio sia dotato di apparecchiature ad emissione di radiazioni ionizzanti).
3.  L'Unità operativa, ultimato l'iter istruttorio, trasmetterà al sindaco l'istanza in originale e n.3 copie della bozza del provvedimento autorizzativo, corredandolo del parere favorevole e n. 3 copie della planimetria presentata, timbrata e vistata dalla stessa Unità operativa.
4.  Il sindaco rilascia l'autorizzazione sanitaria al l'eser cizio dello studio odontoiatrico, notificando una co pia all'interessato, una copia all'Unità operativa e dandone comunicazione all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
5.  L'odontoiatra è tenuto a comunicare alle autorità competenti la trasformazione dello studio, il suo trasferimento o la chiusura dello stesso.
Art. 6
Requisiti minimi generali dei locali adibiti a studio odontoiatrico privato

1.  I locali destinati all'esercizio dell'attività professionale privata dell'odontoiatria devono essere separati da quelli destinati ad altri usi.
2.  La configurazione minima degli ambienti ove è ubi cato lo studio odontoiatrico privato è rappresentata da:
a)  un locale operativo ove sono effettuate le prestazioni professionali, le pratiche di sterilizzazione ed eventualmente le radiografie endorali;
b)  una sala d'attesa;
c)  un servizio igienico.
3.  Gli ambienti dello studio odontoiatrico privato devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di edilizia urbana inerente gli insediamenti abitativi.
4.  Lo smaltimento delle acque reflue avviene mediante scarichi confluenti direttamente o indirettamente (colonne di scarico del palazzo) nella rete fognaria comunale. Non si richiede la presenza di specifici pozzetti d'ispezione giacché gli studi privati di odontoiatria non sono "insediamenti produttivi" e comunque i rifiuti tossici e nocivi, raccolti dagli stessi, vengono smaltiti mediante conferimento a ditte specializzate ed autorizzate, in ossequio alla specifica normativa che regola tale materia.
Art. 7
Requisiti specifici dei locali adibiti a studio odontoiatrico privato

1.  Locale operativo:
a)  La superficie minima del locale operativo, per riunito odontoiatrico, è di 9 mq.; qualora lo studio odontoiatrico sia ubicato in un ammezzato, la superficie minima del locale operativo è aumentata di 1 mq.;
b)  deve essere individuata una zona da destinare al deposito di materiale vario pulito; una zona da destinare al deposito di materiale sporco (contenitore dei rifiuti); una zona da destinare al deposito di materiale d'uso e attrezzature;
c)  dotazione di lampada d'emergenza che si attiverà automaticamente in caso di improvvisa interruzione di corrente elettrica;
d)  pareti tinteggiate con prodotti lavabili;
e)  devono essere assicurati un'ottimale illuminazio ne e sufficiente ricambio d'aria;
f)  presenza di lavabo munito di rubinetteria a co mando non manuale; di dispenser per il sapone; di asciugamani monouso.
2.  Sala d'attesa:
a)  la superficie deve essere adeguata all'accoglienza degli utenti;
b)  devono essere assicurati un'ottimale illuminazione e ricambio d'aria; in assenza, devono essere garantiti, artificialmente, un'adeguata illuminazione e un sufficiente ricambio d'aria;
c)  dotazione di una lampada d'emergenza che si attiverà automaticamente in caso d'improvvisa interruzione di corrente elettrica.
3.  Servizio igienico:
a)  l'antibagno è previsto qualora al servizio igienico non si acceda da un disimpegno;
b)  le pareti devono essere piastrellate sino ad una altezza minima di mt. 2;
c)  il lavabo deve essere corredato di rubinetteria possibilmente a comando non manuale, di dispenser per sapone e d'asciugamani monouso;
d)  può essere ubicato in un ambiente anche non finestrato all'esterno; in questo caso deve essere dotato di sistema artificiale d'areazione che assicuri un minimo di 6 ricambi di volume aria/ora. Non vi devono essere istallati scaldabagni a fiamma libera;
e)  deve essere dotato di lampada d'emergenza che si attiva automaticamente in caso d'improvvisa interruzione di corrente elettrica;
f)  deve potere essere raggiunto da chiunque, senza l'attraversamento delle sale operative.
Art. 8
Dotazione minima di attrezzature e strumentario

1.  Riunito odontoiatrico.
2.  Sediolini per l'operatore.
3.  Autoclave.
4.  Dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, occhiali, camici ecc.).
5.  Materiali monouso (cannule di aspirazione, bicchieri, mantelline ecc.).
6.  Strumentario necessario per l'attuazione delle diverse prestazioni odontoiatriche (conservativa, protesica ecc.).
7.  Aspiratore chirurgico ad alta velocità.
Art. 9
Requisiti minimi tecnologici e organizzativi

1.  Lo studio odontoiatrico privato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di:
a)  impianti elettrici;
b)  impianto di messa a terra;
c)  smaltimento dei rifiuti;
d)  radioprotezione (ove previsto);
e)  sicurezza nei luoghi di lavoro;
f)  privacy.
Art. 10
Ambulatorio odontoiatrico privato

1.  Per ambulatorio odontoiatrico privato si intende un presidio odontoiatrico, aperto al pubblico (con vincolo dei giorni e degli orari di apertura), avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui sono erogate prestazioni, sia in regime libero professionale che in regime di accreditamento a favore di tutti i pazienti richiedenti e quindi anche a favore dei pazienti disabili; l'ambulatorio odontoiatrico, pertanto, non costituisce lo studio privato e personale in cui l'odontoiatra esercita la sua libera attività professionale.
2.  Ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, l'ambulatorio odontoiatrico presenta le stesse caratteristiche delle case ed istituti privati che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia odontoiatra purché siano diretti da odontoiatri.
3.  Nell'ambulatorio odontoiatrico gli operatori sanitari devono essere abilitati all'esercizio della professione secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto.
4.  Nell'ambulatorio odontoiatrico deve essere prevista la presenza di un odontoiatra con la qualifica di direttore sanitario responsabile.
5.  L'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di un ambulatorio odontoiatrico è subordinato al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, nonché ai requisiti specifici, opportunamente dimensionati, indicati nel presente decreto e riferiti allo studio odontoiatrico privato.
Art. 11
Norme finali e transitorie

1.  I titolari degli studi privati di odontoiatria e degli ambulatori odontoiatrici privati, già in esercizio alla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno richiedere l'autorizzazione igienico-sanitaria all'autorità competente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, secondo le modalità previste nel presente decreto.
2.  Gli odontoiatri di cui al comma 1 del presente articolo possono continuare a svolgere, nell'ambito del proprio studio, l'attività libero-professionale nelle more del rilascio dell'autorizzazione. I titolari degli ambulatori possono continuare a svolgere l'attività libero professionale e/o in regime di accreditamento provvisorio nelle more del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
3.  I professionisti già in possesso di autorizzazione sanitaria, che svolgano la loro attività professionale in studi privati o gli ambulatori odontoiatri privati in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente decreto, sono esonerati dall'obbligo di richiedere ulteriore autorizzazione; dovranno, in ogni caso, comunicare al sindaco, per il tramite dell'Unità operativa di igiene pubblica del distretto sanitario di base territorialmente competente, mediante autocertificazione, la conformità ai requisiti minimi e gli estremi dell'autorizzazione stessa.
4.  L'Unità operativa di igiene pubblica del distretto sanitario di base territorialmente competente provvederà a verificare quanto autocertificato ed a trasmettere al sindaco l'esito di tale verifica di conformità.

Art. 12

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e, successivamente, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 aprile 2001.
  PROVENZANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità in data 7 maggio 2001 al n. 274.
(2001.20.1028)
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DECRETO 17 maggio 2001.
Erogabilità di tutte le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dalle strutture e dagli specialisti accreditati provvisoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2/78;
Visto l'art. 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1991, con il quale il Ministro della sanità ha individuato le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale, nonché prestazioni contrassegnate con la lett. C, erogabili anche c/o le strutture private convenzionate, oggi accreditate provvisoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1996, con il quale il Ministero della sanità, nell'elencare le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale, non ne prevede più l'individuazione con la lett. C, come invece fatto in precedenza;
Visto il decreto 11 dicembre 1997, con cui l'Assessorato della sanità ha individuato le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del servizio sanitario regionale, contrassegnando con la lett. C, quelle che possono essere erogate, per conto del servizio sanitario regionale, dalle strutture e dagli specialisti accreditati provvisoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94;
Considerato che in tutte le altre regioni l'elaborazione del nomenclatore tariffario è avvenuta in analogia al predetto decreto ministeriale del 22 luglio 1996, che, attraverso l'abolizione della lett. C, prevede per tutte le prestazioni l'erogabilità a carico del servizio sanitario nazionale;
Ritenuto opportuno, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2001, di adeguare a tale realtà il nomenclatore tariffario regionale di cui al decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997, considerato tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali in esso individuate, erogabili dal servizio sanitario regionale, attraverso le strutture pubbliche, dalle strutture e dagli specialisti esterni accreditati provvisoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6, legge n. 724/94, e ciò al fine di garantire uniformità di fruizione delle prestazioni sanitarie ai cittadini siciliani senza vincoli o oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti in via generale dalla normativa statale;
Preso atto che, nell'ambito delle iniziative assunte dall'Assessorato regionale della sanità, per il contenimento della spesa, il comparto dell'assistenza specialistica convenzionata esterna è oggetto di budget previsionale annuo, e che, pertanto, è necessario costituire apposita commissione paritetica per il monitoraggio mensile dell'andamento delle prestazioni e della spesa, assicurando nel contempo una copertura finanziaria aggiuntiva a destinazione vincolata, per il periodo della sperimentazione pari al 10% del budget relativo all'anno 2000 previsto per tale comparto;
Considerato che tale nuovo sistema sperimentale consente al cittadino una più tempestiva fruizione delle prestazioni, con relativa diminuizione dei tempi di attesa;
Considerato, alla luce di quanto sopra rappresentato, che viene meno l'esigenza di contrassegnare con la lett. C le prestazioni specialistiche erogabili dal servizio sanitario regionale;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa esposto, a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e fino al 31 dicembre 2001 tutte le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, individuate nel nomenclatore tariffario di cui al decreto 11 dicembre 1997, sono erogabili nell'ambito del servizio sanitario regionale, dalle strutture e dagli specialisti accreditati provvisoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6, legge n. 724/94, fermo restando le specifiche condizioni di erogabilità previste per le prestazioni in esso contenute.

Art. 2

Con separato decreto sarà costituita una commissione paritetica per il monitoraggio e la verifica dell'andamento delle prestazioni e della spesa.

Art. 3

Per garantire la fruizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di cui all'art. 1, per la durata della fase sperimentale è assicurata a ciascuna Azienda unità sanitaria locale, con destinazione vincolata, una dotazione finanziaria aggiuntiva pari al 10% del budget relativo all'anno 2000.

Art. 4

Al fine di consentire alla commissione di cui all'art. 2 di potere effettuare un monitoraggio mensile sull'andamento della spesa sanitaria, i professionisti e le strutture accreditate provvisoriamente, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94, nel presentare alle Aziende unità sanitarie locali la rendicontazione delle prestazioni erogate, produrranno separato elenco delle prestazioni non contrassegnate con la lett. C nel decreto n. 24059/97.

Art. 5

Con specifico provvedimento saranno determinate le modalità di trasmissione dei dati da parte degli specialisti accreditati provvisoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94 all'Azienda unità sanitaria locale per il successivo inoltro all'Assessorato regionale della sanità su supporto informatico.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 17 maggio 2001.
  PROVENZANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità con nota n. 335 del 24 maggio 2001.
(2001.21.1116)
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DECRETO 17 maggio 2001.
Determinazione dei criteri in ordine alle modalità di aggregazione di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali di laboratorio.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Visti i DD.PP.RR. n. 119/88 e n. 120/88, che rendono esecutivi gli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i professionisti convenzionati di branche a visita e branche strumentali con il servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, e ulteriormente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 229/99;
Vista la legge n. 724/94 ed, in particolare, il comma 6, dell'art. 6, ai sensi del quale sono accreditate provvisoriamente presso il servizio sanitario nazionale tutte le strutture pubbliche e le strutture private convenzionate alla data del 1° gennaio 1993, nei limiti delle prestazioni stabilite in convenzione;
Visto il decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997, con il quale sono state individuate le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del servizio sanitario regionale e sono state determinate le relative tariffe;
Vista la legge n. 626/94 e successive integrazioni e modifiche in materia di protezione dei lavoratori dal rischio biologico;
Preso atto che il sistema delle strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali è ampiamente diffuso sul territorio regionale con i vantaggi di avvicinare le strutture al cittadino e di evitare nel contempo disagi per la fruizione delle prestazioni stesse a carico del servizio sanitario regionale;
Considerato che l'ottimizzazione dell'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali relative alla medicina di laboratorio può essere conseguita mediante forme di aggregazione di strutture, ferma restando l'attuale dislocazione territoriale delle medesime quale rete dei servizi in favore dei cittadini;
Ritenuto di procedere all'emanazione di criteri in ordine alle modalità di aggregazione di strutture specialistiche relative alla medicina di laboratorio;

Decreta:


Art. 1

E' consentita l'aggregazione di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche - microbiologia - virologia - anatomia e istologia patologica - genetica - immunoematologia di cui all3 del nomenclatore tariffario regionale, preaccreditate ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 724/94.

Art. 2

L'aggregazione di strutture che erogano prestazioni di medicina di laboratorio può attuarsi secondo due modalità:
a)  le strutture ed i professionisti che intendono aggregare i loro servizi individuano nella struttura di uno dei partecipanti quella che sopporterà l'intero carico di lavoro; il direttore tecnico della struttura individuata come sede centrale può anche svolgere la funzione di direttore tecnico del servizio centralizzato;
b)  le strutture ed i professionisti che intendono aggregare i loro servizi approntano un nuovo laboratorio centralizzato soggetto alle autorizzazioni per l'esercizio delle attività analitiche che ivi si espleteranno; uno dei direttori delle strutture o uno dei professionisti afferenti al nuovo laboratorio può essere nominato anche direttore tecnico del laboratorio centralizzato, permanendo lo stesso direttore tecnico nella struttura nella quale esercitava già tale funzione.
La nuova struttura centralizzata, non rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 8 ter del decreto legislativo n. 229/99, dovrà essere autorizzata a norma del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37.
Presso tale struttura, che resta chiusa al pubblico, sono eseguibili solamente le prestazioni per le quali la stessa ha ottenuto l'autorizzazione.

Art. 3

I soggetti che intendono aggregare i loro servizi costituiscono, ex novo, una figura giuridica associativa scelta fra quelle consentite dal codice civile; copia di tale atto costitutivo è inviata alla relativa Azienda unità sanitaria locale per le verifiche di competenza, fermo restando che gli stessi rimangono esclusivi titolari del rapporto di preaccreditamento della propria struttura ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 724/94.
Ciascuna struttura o professionista può avvalersi soltanto di un unico servizio di centralizzazione.

Art. 4

E' data facoltà alle strutture che utilizzeranno la centralizzazione dei servizi di trasferire beni strumentali da utilizzare per l'esecuzione delle prestazioni non più direttamente eseguite; il singolo professionista o la struttura comunica alla competente Azienda unità sanitaria locale tali trasferimenti.

Art. 5

Il trasferimento dei campioni biologici alla struttura centralizzata deve avvenire secondo le buone pratiche di laboratorio.
Rimangono escluse dalla possibilità di trasporto e centralizzazione le prestazioni di emogasanalisi, ammoniemia, tempo di protrombina, tempo di tromboplastina parziale.

Art. 6

Responsabile professionale nei confronti dell'assistito rimane, in ogni caso, il direttore tecnico della struttura ove si è effettuato il prelievo.

Art. 7

Ai fini del controllo di congruità ciascun servizio centralizzato, comunque costituito, trasmette alla competente Azienda unità sanitaria locale il foglio notizie riguardante l'acquisto di tutti i reagenti utilizzati per l'effettuazione delle prestazioni.

Art. 8

E' fatto obbligo dell'adozione in materia di tutela dei lavoratori dai rischi biologici di quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 17 maggio 2001.
  PROVENZANO 

(2001.21.1061)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 27 marzo 2001.
Approvazione della determinazione dei confini area P.I.P. del comune di Mazzarino.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il decreto n.170/D.R.U. del 12 giugno 1980, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Mazzarino;
Vista la nota n. 15580 dell'11 ottobre 1999, con la quale il comune di Mazzarino ha trasmesso la delibera consiliare n.34 del 21 maggio 1998, recante come oggetto "determinazione confini area P.I.P.";
Vista la delibera consiliare n. 34 del 21 maggio 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. sezione centrale nella seduta del 12 agosto 1998 con dec. n.6077/5693, con la quale viene deliberata la determinazione confini area P.I.P.;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e constatata la regolarità degli stessi;
Vista l'attestazione del segretario comunale datata 30 ottobre 2000 in ordine alla pubblicazione della suddetta delibera, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Rilevato che avverso la suddetta delibera sono pervenute 4 osservazioni e opposizioni di cui una entro i termini e tre fuori termini;
Vista la delibera del commissario straordinario n. 35 del 5 luglio1999, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. sez. centrale, con dec. n. 6984/6696, con la quale sono state esaminate le osservazioni e opposizioni;
Visto il parere n.167 del 3 novembre 2000 reso dal gruppo XXXI della D.R.U., ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal comune di Mazzarino, che parzialmente di seguito si trascrive:
"... Omissis
Considerazioni
Da quanto sopra esposto si evince che la variante in esame ha il solo scopo di consentire il superamento di un'annosa controversia su quali siano gli effettivi confini della zona sulla quale realizzare le opere previste dal piano per gli insediamenti produttivi, rimuovendo gli ostacoli provocati da una imprecisa rappresentazione planimetrica e dagli episodi di abusivismo edilizio verificatosi a ridosso dell'area in questione.
Considerato:
1)  che le verifiche sui luoghi, effettuate dal professionista incaricato dal comune, hanno avuto il fine di precisare l'entità e le motivazioni delle differenze riscontrate tra i vari elaboratori grafici del piano regolatore generale;
2)  che, fatta salva la legittimità di tutte le cartografie allegate al piano regolatore generale, compresa quella in scala 1:10000, in quanto la stessa scaturisce da un'esplicita prescrizione del decreto assessoriale di approvazione, è sempre stata prassi comune, in caso di discordanza dimensionale tra i vari elaborati planimetrici che fanno parte di uno strumento urbanistico, far riferimento alla cartografia di maggior dettaglio;
3)  che non appare fondata da alcuna norma legislativa l'osservazione di alcuni degli opponenti circa la prevalenza sulle altre, in zona di verde agricolo, della cartografia in scala 1:10000;
4)  che, infine, le modifiche apportate in sede di controdeduzione alle osservazioni/opposizioni, pur consentendo un ulteriore arretramento delle opere rispetto agli edifici abusivamente realizzati, ma in via di sanatoria, appaiono congruenti col fine di consentire comunque la realizzazione delle opere pubbliche.
Si propone di esprimere parere favorevole all'approvazione delle modifiche apportate ai confini del P.I.P. con la delibera n. 34/98".
Vista la nota prot. n. 167 del 3 novembre 2000 e del 19 febbraio 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXXI/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del C.R.U. la proposta resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il voto n. 369 del 25 gennaio 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la proposta del gruppo XXXI/D.R.U. n. 167 del 3 novembre 2000, ha ritenuto meritevole di approvazione la determinazione dei confini dell'area P.I.P., adottata con delibera consiliare n. 34 del 21 maggio 1998, del comune di Mazzarino;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità al parere espresso dal gruppo XXXI/D.R.U. n. 167 del 3 novembre 2000, condiviso integralmente dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 369 del 25 gennaio 2000, è approvata la determinazione dei confini area P.I.P., adottata con delibera consiliare n. 34 del 31 maggio 1998, del comune di Mazzarino.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 34 del 21 maggio 1998;
2)  delibera del commissario straordinario n. 35 del 5 luglio 1999;
3)  parere gruppo XXXI/D.R.U. n. 167 del 3 novembre 2000;
4)  voto C.R.U. n.369 del 25 gennaio 2001.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Mazzarino per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 27 marzo 2001.
  LO MONTE 

(2001.15.767)
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DECRETO 29 marzo 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Solarino.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.LL. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 apri le 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n.40;
Visto il foglio prot. n.200 del 4 gennaio 2001, assunto al protocollo generale al n. 5069 del 29 gennaio 2001, con il quale il comune di Solarino (SR) ha trasmesso a questo Assessorato gli atti ed elaborati riguardanti la variante al piano regolatore generale per il cambio di destinazione d'uso, da zona Fu/4 (area per l'istruzione dell'obbligo) a zona B/1, di parte dell'isolato di via Solferino su cui insiste la scuola elementare;
Vista la delibera n. 44 del 6 novembre 2000, con la quale il consiglio comunale, al fine di provvedere alla rettifica di un errore materiale contenuto nel P.R.G. adottato con delibera commissariale n. 1 del 7 novembre 1995 e divenuto esecutivo per effetto della sentenza del T.A.R. di Catania n. 554/2000 del 14 marzo 2000 di annullamento del decreto n. 405/DRU del 18 agosto 1998, ha adottato la variante consistente nel cambio di destinazione da "area per l'istruzione d'obbligo" a zona B1 dei terreni su cui insistono fabbricati privati ad uso abitativo;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 2 gennaio 2001, a firma del segretario comunale, attestante la regolarità nella procedura di deposito della variante, nonché l'assenza di osservazioni e/o opposizioni durante il periodo di pubblicazione;
Visto il parere prot. n. 17797/2000 del 3 ottobre 2000, con cui l'ufficio del Genio civile di Siracusa, con le prescrizioni nello stesso indicate, esprime parere favorevole in ordine alla variante in argomento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la proposta n. 8 del 28 febbraio 2001 resa dal gruppo di lavoro XXVII/D.R.U., ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, come modificato dall'art. 9 della legge regionale n. 40/85, che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
Premesso che:
-  con decreto n. 405/DRU del 18 agosto 1998, è stato approvato con prescrizioni e modifiche il piano regolatore generale del comune di Solarino, e che lo stesso decreto, a seguito della sentenza n. 554 del 14 marzo 2000 del T.A.R., sezione di Catania, accogliendo il ri corso del comune, è stato annullato nella considerazione della presunta decorrenza dei termini di cui al l'art. 19 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche;
-  l'A.R.T.A. con assessoriale prot. n.4611 del 26 lu glio 2000 tuttavia ha chiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo di interporre appello alla stessa, nella considerazione che i termini prescritti per le determinazioni dell'Assessorato sul piano regolatore generale non risultavano decaduti;
-  il comune con la deliberazione consiliare n. 44 del 6 novembre 2000 ha adottato la modifica di destinazione da zona Fu/4 (area per l'istruzione dell'obbligo) del piano regolatore generale vigente (stessa destinazione è prevista nel piano regolatore generale approvato con decreto n. 405/98 ed annullato con sentenza del Tribunale amministrativo regionale) a zona "B1", di parte dell'isolato di via Solferino su cui insiste la scuola elementare;
-  dagli atti pervenuti si evince che la variante si è resa necessaria per correggere un errore materiale con il quale nello strumento urbanistico vigente, l'intero isolato dove insiste l'esistente scuola elementare, comprendente anche alcuni fabbricati privati, è stato individuato come zona Fu/4, con la conseguenza che l'area su cui insistono i suddetti fabbricati è stata destinata ad area per l'istruzione dell'obbligo.
Considerato che:
-  sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante, ai sensi della vigente legislazione;
-  la compatibilità della nuova previsione urbanistica, contenuta nella variante in argomento con le condizioni geomorfologiche dei luoghi, è stata accertata dal l'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi del l'art. 13 della legge n. 64/74 del 2 febbraio 1974 con il parere favorevole con prescrizioni reso in data 3 ottobre 2000, prot. n.17797/2000;
-  è stato rilasciato sulla variante in data 14 settembre 2000 parere favorevole dalla commissione urbanistico-edilizia;
-  la destinazione a zona Fu/4 nel vigente piano regolatore generale dei fabbricati privati compresi nell'isolato dove insiste la scuola elementare è conseguenza di un errore materiale così come riconosciuto dal redattore del piano che con nota acquisita al comune di Solarino con prot. n. 4402/773U.T. giustifica tale circostanza come un errore di campitura;
-  la variante proposta interessa una esigua area, tutta edificata con edifici da una a tre elevazioni fuori terra ed attualmente abitati, ricadente nell'ambito urbano con aree limitrofe aventi destinazione a zona B e non incide sostanzialmente sui criteri informatori dello strumento urbanistico ad oggi vigente, in conseguenza della sopravvenuta sentenza del T.A.R.;
Per quanto premesso e considerato, questo gruppo 27° è del parere di ritenere meritevole d'approvazione la variante adottata dal comune di Solarino di cui alla deliberazione consiliare n. 44 del 6 novembre 2000 con le prescrizioni contenute nel parere del Genio civile di Siracusa prot. n. 17797/2000 del 3 ottobre 2000";
Ritenuto di poter condividere la superiore proposta del gruppo XXVII/DRU n. 8 del 28 febbraio 2001;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

E' approvata e resa esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere n. 8 del 28 febbraio 2001 del gruppo XXVII/DRU, la variante al piano regolatore generale del comune di Solarino (SR), adottata con delibera consiliare n. 44 del 6 novembre 2000, relativa al cambio di destinazione urbanistica, da Fu/4 (area per l'istruzione dell'obbligo) a zona B/1, di parte dell'isolato di via Solferino su cui insiste la scuola elementare.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 8 del 28 febbraio 2001, reso dal gruppo XXVII/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n.44 del 6 novembre 2000, alla quale sono allegati:
-  relazione tecnica;
-  stralcio piano regolatore generale vigente;
-  stralcio piano regolatore generale modificato.

Art. 3

Il comune di Solarino resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2001.
  LO MONTE 

(2001.14.701)
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DECRETO 29 marzo 2001.
Modifica del decreto 4 luglio 2000, concernente piano straordinario per l'assetto idrogeologico, relativamente al comune di Tripi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del "Piano straordinario" del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 5866 del 21 ottobre 2000, con la quale il sindaco del comune di Tripi, chiede la modifica del piano straordinario, puntualizzando che la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata;
Visto lo studio geologico integrativo presentato dal comune di Tripi all'ufficio del Genio civile di Messina con nota n. 678 del 2 febbraio 2001, avente come oggetto la perimetrazione delle aree soggette a dissesto relativamente al centro abitato;
Vista la relazione di istruttoria redatta dall'ufficio del Genio civile di Messina trasmessa con nota n. 3956 del 9 marzo 2001;

Decreta:


Art. 1

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del comune di Tripi, provincia di Messina.

Art. 2

Le aree a rischio idrogeologico del comune di Tripi sono quelle individuate nella "Carta del rischio idrogeologico" allegata al presente decreto e sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2001.
  TRAMONTANA 


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(2001.14.695)
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DECRETO 29 marzo 2001.
Autorizzazione del progetto dell'Enel relativo alla realizzazione di opere elettriche in territorio del comune di Chiaramonte Gulfi.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n.65, come modificato dal l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Vista la nota prot. n. 03598 del 22 dicembre 1997, con la quale l'Enel, nel trasmettere il piano tecnico delle opere, ha avanzato a questo Assessorato richiesta di autorizzazione sotto il profilo urbanistico, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, per la costruzione del raccordo a 150 Kv. in doppia terna tra l'esistente elettrodotto Ragusa-Favara e la costruenda stazione di Chiaramonte Gulfi;
Vista la nota assessoriale prot. n. 7627 del 22 giugno 1998, con la quale il comune di Chiaramonte Gulfi, interessato territorialmente alla realizzazione del progetto di che trattasi, è stato invitato a esprimere a mezzo delibera dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, il proprio parere sul progetto in variante allo strumento urbanistico vigente;
Vista la delibera n. 62 del 29 settembre 1998, con cui il consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi, richiamate le motivazioni della precedente deliberazione n.61 assunta alla stessa data e visto il parere espresso dal responsabile dell'U.T.C. in data 25 marzo 1998, ha espresso il proprio avviso contrario alla realizzazione dell'opera in argomento;
Vista la nota n. 17/2 del 27 maggio 1998, con cui la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, sezione PAU, di Ragusa ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge n.1497/39, parere favorevole alla costruzione del raccordo in argomento;
Vista la nota prot. n. 10/2000 del 18 dicembre 2000, con la quale per il tramite della DRU, il gruppo 27° ha sottoposto per il parere del CRU la documentazione relativa all'opera in oggetto corredata dalla proposta dell'ufficio n. 39 in pari data, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito si riporta in stralcio:
"... Omissis ...
Premesso:
-  il comune di Chiaramonte Gulfi è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 543 del 17 ottobre 1997;
-  dalla relazione tecnica e dalla corografia in scala 1:25.000 risulta che il tracciato dell'elettrodotto da realizzare ricade interamente nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi.
Dalla stessa documentazione sembrerebbe che nelle aree interessate dall'intervento non insistano consistenti nuclei abitativi. Più dettagliati esami aventi a base lo strumento urbanistico vigente nel comune non è possibile effettuare stante le condizioni dell'archivio dell'ARTA.
Il progetto prevede la realizzazione di un elettrodotto con andamento pressocché rettilineo e di lunghezza pari a 2,5 km. nonché l'infissione di 9 pali di altezza non superiore a 61 metri.
Detto elettrodotto serve da collegamento tra la co struenda stazione elettrica di Chiaramonte Gulfi, sita in contrada Pantaleo, già autorizzata da questo Assessorato con decreto n. 335/DRU del 15 aprile 1996 e con decreto n. 530/DRU dell'8 giugno 1996, e la stazione di Ragusa raccordandosi all'elettrodotto a 220 Kv. Ragusa- Fa vara.
I pareri rilasciati dall'ufficio tecnico comunale e dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa sono favorevoli alla realizzazione dell'intervento.
Con delibera n. 62/98 il consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi ha ritenuto di esprimere parere contrario alle opere per le motivazioni contenute nell'atto deliberativo n. 61/98 in quanto il progetto risulta carente di "uno studio sulla salvaguardia della salute dei cittadini e dello studio di impatto ambientale".
Lamenta più in generale il consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi l'insistenza sul proprio territorio di numerose linee elettriche.
Considerato:
-  stante la brevità del tracciato in questione nulla si ha da rilevare per quanto attiene agli aspetti urbanistici.
Tuttavia quanto lamentato dal comune di Chiaramonte Gulfi non appare privo di fondamento dal momento che per come risulta dal piano di sviluppo dell'Enel datato 31 dicembre 1994 la presenza di una stazione elettrica induce la realizzazione di più linee.
Riguardo a quanto sopra sarebbe opportuno che l'Enel presentasse un quadro generale unitario ed organico aggiornato dagli interventi programmati.
Nelle considerazioni di cui sopra è il parere del gruppo XXVII/DRU";
Vista la nota della segreteria del C.R.U. n.171/2000 del 2 giugno 2000, con cui, attesa la decorrenza del termine indicato dall'art. 68 della legge regionale n. 10/99 per l'espressione del parere di competenza del consiglio, la pratica in argomento viene ritrasmessa al gruppo XXVII/DRU;
Vista l'assessoriale n. 3621 del 27 giugno 2000, con la quale, per le competenti valutazioni in ordine agli aspetti geologici, è stata richiesta l'acquisizione del parere del competente ufficio del Genio civile;
Vista la nota protocollo n. 15653 del 9 gennaio 2001, pervenuta unitamente ai relativi elaborati con il fo glio della società Terna del gruppo Enel n. riferimento TEAOTPA/P2001000211 dell'1 febbraio 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Ragusa ha reso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole sul progetto in argomento;
Ritenuto di poter condividere la sopracitata propo sta n. 25 del 20 dicembre 1999 espressa dal gruppo XXX/D.R.U., considerando la stessa quale parere ex art. 58 della legge regionale n. 71/78 per effetto della decorrenza del termine indicato dall'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 del l'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, è autorizzato, in con formità al parere n. 39 del 18 febbraio 2000, reso ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99 dal gruppo XXVII della D.R.U. ed alle condizioni contenute nei pareri degli organi in premessa citati, il progetto relativo alla "costruzione del raccordo a 150 Kv in doppia terna tra l'esistente elettrodotto Ragusa-Favara e la costruenda stazione elettrica di Chiaramonte Gulfi" ricadente nel comune di Chiaramonte Gulfi.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  parere n. 39 del 18 febbraio 2000, reso ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dal gruppo XXVII della D.R.U.;
2)  delibera n.62 del 29 settembre 1998 del consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi;
3)  piano tecnico delle opere;
4)  stralcio tavola dei vincoli di piano regolatore generale.

Art. 3

L'Enel S.p.A., ai fini dell'esecuzione delle opere previste dal progetto in esame, resta onerata a richiedere ed acquisire ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessario nonché ad assicurare la rispondenza delle opere alla normativa vigente in materia di tutela e salvaguardia della salute pubblica.

Art. 4

L'Enel S.p.A. ed il comune di Chiaramonte Gulfi sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2001.
  LO MONTE 

(2001.14.697)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 20 aprile 2001, recante: "Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 23 depositato il 7 maggio 2001
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE ROMA

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 aprile 2001 ha approvato il disegno di legge n. 1147 dal titolo "Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 23 aprile 2001.
Il provvedimento legislativo in questione con cui la disciplina dell'art. 39, comma 9, della legge regionale 10/2000 viene estesa al personale in servizio presso le Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere nonché ai dipendenti degli enti sottoposti a vigilanza della Regione si ritiene illegittimo e pertanto assoggettabile al vaglio di codesta Corte per violazione degli artt. 3, 97 e 81, 4° comma, della Costituzione nonché dell'art. 17, lett. b) dello Statuto Speciale.
Il legislatore siciliano richiamando il rinvio operato dall'art. 39, 9° comma, della legge regionale n. 10/2000 all'art. 41 del D.P.R. n. 347 del 1983 che riguarda il contratto collettivo del personale dipendente degli enti locali, intende estendere a categorie di personale di altri comparti un istituto specifico, quello del riequilibrio di anzianità e del relativo salario individuale di anzianità, frutto peraltro di accordi con i rappresentanti sindacali di lavoratori appartenenti a categoria (quella del personale degli enti locali) affatto diversa da quella oggetto dell'attuale disposizione.
Siffatta estensione di disciplina specifica di un determinato settore della pubblica amministrazione, operata "tout court" nei riguardi di categorie non omogenee di personale e non sorretta da alcuna plausibile motivazione se non quella generica di eliminare una disparità di trattamento configura innanzitutto una violazione dell'art. 17 lett. b) dello Statuto speciale che attribuisce alla Regione, secondo ormai consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, una competenza meramente integrativa in materia di personale appartenente al servizio sanitario nazionale (ex plurimis sentenza CC. n. 484/91), competenza da cui palesemente si esorbita nel momento in cui viene introdotta una nuova e apposita disciplina per determinare una componente del trattamento economico.
La norma in questione inoltre, nel'individuare soltanto alcune categorie di destinatari quali beneficiari della rideterminazione dell'anzianità di servizio, ingenera ulteriori disparità di trattamento non solo tra il personale già individuato dalla legge regionale n. 39/85, giacché non vengono richiamati tutti gli uffici sede di servizio dei soggetti ivi contemplati, ma anche rispetto alla generalità dei dipendenti delle Aziende del servizio sanitario e degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, ai quali non viene estesa la normativa di favore in argomento, causando inevitabili refluenze negative sul buon andamento delle pubbliche amministrazioni interessate.
Considerato, altresì, che dall'applicazione della disposizione in questione non potrebbero che derivare e nuovi e maggiori oneri finanziari a carico degli enti e delle amministrazioni presso i quali i lavoratori destinatari del beneficio in parola prestano servizio, senza che nella previsione legislativa si faccia alcun riferimento né alla quantificazione della spesa né tantomeno alle risorse con cui farvi fronte, la stessa è censurabile per violazione dell'art. 81, 4° comma, Cost.
P.Q.M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto siciliano con il presente atto
IMPUGNA

Il disegno di legge n. 1147 dal titolo "Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39" approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 aprile 2001 per violazione degli artt. 3, 97 e 81, 4° comma, della Costituzione.
Palermo, 27 aprile 2001
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: ROMAGNOLI
(2001.21.1070)
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Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 20 aprile 2001, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 25 depositato il 7 maggio 2001
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE ROMA

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 aprile 2001 ha approvato il disegno di legge n. 1168 dal titolo "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", pervenuto a questo Commissariato dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale il 23 aprile 2001.
Il provvedimento legislativo oltre i contenuti tipici della legge finanziaria contiene norme di ampio respiro che incidono profondamente nell'assetto dell'Amministrazione regionale nel solco del processo di ammodernamento già avviato soprattutto per consentire un ottimale e più rapido utilizzo dei fondi comunitari previsti da "Agenda 2000".
Tuttavia a causa verosimilmente del convulso svolgimento dei lavori parlamentari immediatamente prodromici all'approvazione della legge sono state inserite norme affette da palesi incongruità letterali o non conformi all'ordinamento giuridico vigente ed in contrasto con principi costituzionali.

* * *

L'art. 6 istituisce in misura pari a lire 10 per ogni metro cubo di gas vettoriato un tributo ambientale dal quale è previsto un gettito di 160 miliardi per il 2001 il cui presupposto sarebbe il possesso del metano nell'atto in cui per la prima volta viene introdotto in una condotta installata sul territorio della Regione siciliana e il cui soggetto passivo sarebbe il possessore del "gas vettoriato".
Pur condividendo ed apprezzando l'iniziativa del legislatore siciliano che per la prima volta esercita l'incontestata ed incontestabile competenza ad istituire tributi ai sensi del 1° comma dell'art. 36 dello Statuto speciale non ci si può esimere dal sottoporre al vaglio di codesta Corte le disposizioni di cui al 1°, 3° e 6° comma per violazione dell'art. 120 della Costituzione.
Infatti la disciplina del tributo in questione così come formulata configura una fattispecie riconducibile al concetto di dazio sia d'importazione che di transito colpendo nei fatti una merce al momento dell'ingresso nel territorio regionale e in ragione del suo transito nel gasdotto.
Secondo consolidata e concorde dottrina il precetto dell'art. 120 della Costituzione è rivolto anche alle Regioni a Statuto speciale e viene pertanto a costituire un limite all'esercizio della potestà tributaria riconosciuta alla Regione siciliana dal proprio Statuto.
L'interferenza nell'ordinamento costituzionale di detti due principi induce lo scrivente ad impugnare solo in parte la disposizione dell'art. 6 laddove nell'individuare il presupposto del tributo ed i criteri di determinazione confligge direttamente con il divieto costituzionale di introdurre dazi.
Sarà quindi compito del legislatore regionale riconfigurare il tributo in questione nel rispetto dei limiti postigli dall'art. 120 della Costituzione.
L'art. 23 autorizza l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali ad affidare in deroga alle procedure di evidenza pubblica la ricognizione, progettazione, realizzazione e gestione del sistema di prevenzione e sicurezza dei beni culturali a società pubbliche o private di cui facciano parte lavoratori precari fuoriusciti dal bacino degli L.S.U.
Detta disposizione si ritiene confligga con l'art. 97 della Costituzione nonché con la vigente normativa comunitaria in materia di appalti di opere e di servizi poiché prevede l'affidamento diretto a determinate società di lavori particolarmente complessi e richiedenti una specifica ed elevata professionalità che necessiterebbe per la natura del bene oggetto di tutela di una selezione quanto più ampia possibile.

* * *

Gli artt. 30, 6° comma, e 31, 3° comma, limitatamente all'inciso "anche mediante scrittura privata" costituiscono palese violazione dell'art. 97 della Costituzione, nonché dell'art. 69, 3° comma, del R.D. n. 2440/23.
Dette disposizioni consentono infatti, ai sensi della legge n. 130/99, la cartolarizzazione dei crediti vantati dalle imprese per applicazione dell'art. 9, legge regionale n. 27/91 e dalle Aziende unità sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere nei confronti della Regione ed ammettono che i relativi atti di cessione possano avvenire anche mediante scrittura privata.
Per precetto generale dell'art. 69, 3° comma, del R.D. n. 2440/23 le cessioni di crediti devono risultare da atto pubblico o scrittura privata, autenticata dal notaio in quanto speciali ragioni di pubblico interesse a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione esigono che per la più sollecita e sicura definizione delle operazioni di pagamento le stesse avvengano soltanto in base a documenti già formati e perfetti e non suscettibili di successivi accertamenti giudiziali sulla autenticità delle firme.

* * *

L'art. 38, 1° comma, testualmente recita "Per riordinare il servizio di riscossione in modo che sia reso più funzionale e meglio adeguato ai propri scopi ed alle finalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a corrispondere all'agente della riscossione il rimborso delle anticipazioni relative a domande di inesigibilità oggetto di definizione automatica di cui all'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342".
Orbene, il correlare la mera corresponsione all'agente della riscossione del rimborso delle anticipazioni relative a domande di inesigibilità ex art. 79, legge n. 342/2000 alla finalità del riordino del servizio di riscossione in modo di assicurarne la funzionalità e l'adeguamento alle previsioni della recente riforma in sede nazionale, configura violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per l'evidente illogicità della disposizione.
Il mantenere nel testo legislativo l'inciso in questione potrebbe condurre altresì a dubbi ed incertezze sulla decorrenza dell'attuazione nell'ordinamento siciliano della normativa statale, peraltro già operativa in Sicilia, e sulla necessità di un eventuale recepimento da parte della Regione con prevedibili inevitabili refluenze negative, in relazione al sorgere di potenziali contenziosi, sull'attività della pubblica amministrazione.

* * *

Il comma 34 dell'art. 57, che si trascrive "Al comma 1 dell'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 dopo le parole "realizzati in economia" sono aggiunte le parole "sia in amministrazione diretta che mediante cottimo". In quest'ultimo caso l'appaltatore utilizza la mano d'opera iscritta nei contingenti di cui agli artt. 46 e seguenti della sopracitata legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, secondo i criteri previsti", si ritiene lesivo dell'art. 41 della Costituzione in quanto impone agli imprenditori, che in regime di cottimo fiduciario eseguono lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse all'attività di manutenzione dei boschi di proprietà demaniale, di utilizzare ben determinate categorie di soggetti.
Codesta eccellentissima Corte già con sentenza n. 78 del 1958 ha sancito che non può essere riconosciuta la legittimità di norme che siano congegnate in modo tale da interferire nell'attività economica di singoli operatori turbando e comprimendo l'iniziativa privata garantita dal 1° comma dell'art. 41 Cost. a tutto vantaggio di una particolare categoria di prestatori d'opera anche contro la valutazione fatta dagli imprenditori stessi per l'organizzazione della propria azienda.

* * *

L'art. 60 dispone l'applicazione "tout court" della qualifica di redattore capo e del relativo trattamento economico previsto per il personale dell'ufficio stampa della Presidenza della Regione agli addetti dei corrispondenti uffici istituiti presso i comuni e gli enti soggetti a tutela e vigilanza della Regione ai sensi dell'art. 58, legge regionale n. 33/96.
Detta previsione viola palesemente gli artt. 3, 97, 128 e 81, 4° comma, della Costituzione in quanto da un canto comprime l'autonomia organizzativa degli enti locali imponendo loro maggiori oneri senza indicare e/o assegnare le risorse con cui farvi fronte e dall'altro attribuisce una qualifica superiore non solo senza subordinarla alla verifica del possesso di requisiti e della capacità dei destinatari ma anche in assenza del puntuale riscontro della necessità di una più elevata qualifica professionale in relazione all'attività svolta correlata indubbiamente alle dimensioni dell'ente.

* * *

L'art. 61, che di seguito si riporta, dà adito a censura per violazione dell'art. 2, 1° comma, lett. c), della legge n. 421/92 e dell'art. 23 del decreto legislativo n. 546/93 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto speciale: "Con proprio decreto, previa individuazione dei criteri generali da parte della Giunta, il Presidente della Regione può stabilire, per il personale impegnato nella realizzazione di particolari programmi anche connessi ad "Agenda 2000", misure di speciali indennità collegate ad esigenze di accelerazione dell'attività amministrativa".
Infatti secondo le cennate disposizioni la determinazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio è esclusivamente materia di contrattazione collettiva e non può ammettersi, di conseguenza, l'individuazione dei criteri e della misura di una qualsivoglia indennità da parte dell'organo politico, nella specie il Presidente della Regione.

* * *

Ad analoghe censure si presta la disposizione dell'art. 58, 2° comma, poiché viene prevista la determinazione del trattamento economico fondamentale del personale con qualifica di dirigente mediante decreto del Presidente della Regione, senza alcun riferimento alla indispensabile procedura contrattuale da espletarsi con le organizzazioni sindacali di categoria.
Siffatta deroga ai principi generali, che informano le procedure per la determinazione del trattamento economico nel pubblico impiego, non può ritenersi ammissibile anche se limitata alla fase di prima applicazione della legge regionale n. 10/2000, che ha recepito nell'ordinamento siciliano i canoni dell'art. 2 della legge n. 421/92.

* * *

L'art. 63, da cui sostanzialmente consegue il cospicuo incremento dell'indennità corrisposta ai tre dipendenti regionali nominati liquidatori della società Sochimisi S.p.A. ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 59/78, viola gli artt. 97 e 81, 4° comma, della Costituzione.
Si è in presenza, invero, di una nuova norma piuttosto che di un intervento interpretativo del legislatore da cui deriva un aggravio di spesa per l'Amministrazione senza che siano previste le risorse per farvi fronte.
Non è inoltre indice di buona amministrazione attribuire indennità elevate ai propri dipendenti che continuano a percepire le competenze fondamentali ed accessorie ai sensi del comma 3 dell'art. 7, legge regionale n. 59/75 in contrasto con il principio dell'omnicomprensività della retribuzione.

* * *

L'art. 85, che si trascrive, si pone in palese contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 16, legge n. 56/87: "L'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8, laddove prevede il possesso dei requisiti di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi nel senso che i prescritti requisiti devono essere posseduti alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 27 aprile 1999, n. 8".
Il legislatore ha fatto ricorso all'artificio della norma di interpretazione autentica per superare un parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione e consentire ai cosiddetti "catalogatori" di essere assunti dall'Amministrazione regionale pur in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 16 della legge n. 59/87.
Tale norma di favore costituisce un ingiustificato privilegio per una categoria di lavoratori, destinataria di numerosi interventi legislativi, a scapito degli altri disoccupati in possesso dei requisiti richiesti dal cennato art. 16, legge n. 59/87, che potrebbero accedere all'impiego pubblico.

* * *

Affetta da illogicità manifesta, e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, anche in relazione al mancato coordinamento con la vigente disciplina della materia, è la disposizione dell'art. 88 che testualmente recita: "Sino alla definizione degli sportelli unici per le attività produttive di cui all'art. 36 della legge regionale n. 10/2000, i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti possono avvalersi, distaccando anche proprio personale, degli uffici di segreteria delle C.P.T.A.".
Non risulta invero comprensibile per quale finalità i comuni debbano avvalersi, utilizzando proprio personale all'uopo distaccato, degli uffici, e soltanto di segreteria, delle commissioni provinciali per la tutela ambientale, senza poter neppure beneficiare delle professionalità esistenti negli ambiti tecnici ben più pertinenti ai compiti degli sportelli unici per le attività produttive.
La norma, inoltre, potrebbe suscitare ulteriori dubbi interpretativi in relazione alle previsioni dell'art. 36, 3° comma, legge regionale n. 10/2000, che affida la gestione dello sportello unico al responsabile del patto territoriale o del contratto d'area.
L'art. 89, che dispone l'assunzione nell'Amministrazione regionale, con contratto a tempo determinato, degli esperti componenti esterni del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituito ex art. 1, legge n. 144/99, si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
In deroga al divieto generale di nuove assunzioni posto dalla legge regionale n. 10/2000 per consentire la riduzione e riqualificazione del personale regionale, in conformità ai principi di riforma economico-sociale contenuti nell'art. 2, legge n. 421/92, si consente l'assunzione di dipendenti senza che gli stessi siano soggetti alle procedure concorsuali pubbliche prescritte dall'art. 97 della Costituzione.
Siffatta previsione costituisce un immotivato trattamento di favore per i soggetti destinatari a danno di quanti altri si vedono preclusa la possibilità di partecipare a procedure selettive per l'assunzione presso gli uffici regionali.

* * *

L'art. 90, 3° comma dà luogo a censura sotto il profilo della violazione degli artt. 9 e 97 della Costituzione, laddove consente l'insediamento indiscriminato di opifici nel verde agricolo, estendendo la previsione dell'art. 35, legge regionale n. 30/97, a tutti gli interventi "comunque previsti e finanziati" negli strumenti di programmazione negoziata.
Viene, invero, trasformata una norma transitoria e con destinatari ben determinati in disciplina a regime, i cui effetti non è possibile preventivare ma che in ogni caso potrebbero arrecare danni irreversibili all'ambiente.
Il ritenere immediatamente esecutiva la variante agli strumenti urbanistici, ivi compresi i piani particolareggiati, approvati dai singoli consigli comunali, priva l'organo regionale preposto alla cogestione del territorio ed alla valutazione, in posizione di terzietà, di situazioni giuridicamente tutelate dei soggetti coinvolti in quanto i destinatari delle prescrizioni urbanistiche, della possibilità di esercitare i propri poteri di controllo e pregiudica incisivamente la tutela del territorio e del paesaggio costituzionalmente garantita.

* * *

Gli artt. 95, 1° comma, e 97 danno infine adito a censura di costituzionalità per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale e dell'art. 97 della Costituzione.
Non si può ritenere ammissibile l'intervento del legislatore siciliano in ambiti che esulano dalla competenza attribuitagli dallo Statuto, come si verifica nella fattispecie prevista dal 1° comma dell'art. 95, secondo cui a tutti gli alloggi di edifici residenziali pubblici indipendentemente dall'ente proprietario e/o finanziatore, compresi quelli finanziati dallo Stato, si applicano le disposizioni del tutto peculiari di cui all'art. 5, legge regionale n. 43/94, in materia di prezzo di vendita o di cessione all'assegnatario.
E' di tutta evidenza come non sia lecito alla Regione arrecare un pregiudizio economico ad enti non soggetti alla propria potestà, non essendo sufficiente a legittimare la previsione la norma dell'art. 97, secondo cui la differenza del prezzo di vendita per gli immobili di proprietà dello Stato è posta a carico dell'ente gestore.
A tale fine, infatti, il suddetto ente dovrebbe stornare le disponibilità esistenti destinate alla realizzazione di nuovi alloggi per gli aventi diritto.
Ciò configura una palese violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto pur di attribuire un ulteriore beneficio ai destinatari della disposizione si pregiudicherebbe la realizzazione di nuove unità immobiliari da assegnare agli aventi diritto in attesa di alloggio.
P.Q.M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto

IMPUGNA

i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 1168 dal titolo "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001":

-  art. 6, 1° comma da "in misura" a "siciliana", 3° e 6° comma, per violazione dell'art. 120 della Costituzione;
-  art. 23, per violazione dell'art. 97 Cost. e dei decreti legislativi n. 406/91 e n. 358/92, in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto speciale;
-  artt. 30, 6° comma, e 31, 3° comma, limitatamente all'inciso "anche mediante scrittura privata", per violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 69, 3° comma, R.D. n. 2440/23 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto speciale;
-  art. 38, 1° comma, limitatamente all'inciso "per riordinare il servizio di riscossione in modo che sia reso più funzionale e meglio adeguato ai propri scopi ed alle finalità previste dal decreto legislativo n. 112/99 e successive modifiche ed integrazioni", per violazione degli artt. 3 e 97, Cost.;
-  art. 57, 34° comma, limitatamente all'inciso "in quest'ultimo caso l'appaltatore utilizza la mano d'opera iscritta nei contingenti di cui agli artt. 46 e seguenti della sopracitata legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, secondo i criteri previsti" per violazione dell'art. 41 Cost.;
-  art. 60, per violazione degli artt. 3, 81, 4° comma, 97 e 128 Cost.;
-  artt. 58, 2° comma e 61, per violazione dell'art. 2, 1° comma, lett. c), della legge n. 421/92 e dell'art. 23, decreto legislativo n. 546/93, in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto speciale;
-  art. 63, per violazione degli artt. 97 e 81, 4° comma Cost.;
-  art. 85, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. nonché dell'art. 16, legge n. 56/87;
-  art. 88, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;
-  art. 89, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.;
-  art. 90, 3° comma, limitatamente alla parola "esecutiva", per violazione degli artt. 9 e 97 Cost.;
-  artt. 95, 1° comma e 97, per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale e dell'art. 97 Cost.
Palermo, 27 aprile 2001.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: ROMAGNOLI
(2001.21.1069)
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PRESIDENZA

Rinnovo del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti per il quadriennio 2001-2004.


Con decreto presidenziale n. 2 dell'8 gennaio 2001, registrato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 29 gennaio 2001 al n. 136, è stato nominato, per la durata di un quadriennio (2001-2004) il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti.
Esso è così composto:
1)  il Presidente della Regione pro tempore o suo delegato - presidente;
2)  sig. Giudice Nicola in rappresentanza di Legambiente, Comitato regionale siciliano - componente;
3)  dott. Ciotta Luigi in rappresentanza dell'Adoc - componente;
4)  dott.Vizzini Calogero in rappresentanza della Federconsumatori - componente;
5)  sig. D'Angelo Vincenzo in rappresentanza dell'A.C.U. Onlus - componente;
6)  dott. Luigi Genuardi in rappresentanza della Confcommercio - componente;
7)  sig. Mario Sorbello in rappresentanza dell'associazione "Noi Cittadini" - componente;
8)  sig. Maurizio Messina in rappresentanza dell'associazione "Noi Consumatori" - componente;
9)  dott. Benedetto Romano in rappresentanza dell'Adiconsum Sicilia - componente;
10)  sig.Paolo Maniscalco in rappresentanza del Codacons Sicilia - componente;
11)  dott. Giovanni Petrone in rappresentanza dell'associazione Consambiente - componente;
12)  sig. Andrea Pace in rappresentanza dell'Unione nazionale consumatori - componente;
13)  ing. Antonino Barbagallo in rappresentanza della Confindustria - componente;
14)  sig. Calogero Casesa in rappresentanza dell'associazione di volontari consumatori ed utenti "Il difensore civico" - componente;
15)  avv. Paolo Mollica in rappresentanza dell'associazione Assoutenti - componente.
L'ufficio di segreteria è così composto:
-  avv. Rosolino Buscemi - segretario;
-  sig.ra Rosaria Barone - componente;
-  dott.ssa Michelina Lacagnina - componente.
(2001.14.690)
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Sostituzione di un componente del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa.


Con decreto presidenziale n. 64/Gr. VII/SG del 3 aprile 2001, il Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa, ricostituito con il D.P. n. 158/Gr. VII/SG del 28 giugno 2000 è stato integrato dal dr.Pitruzzello Pietro in sostituzione del dimissionario sig. Antonio Bonifazio.
Lo stesso cesserà dalla carica alla data di scadenza del comitato di coordinamento.
(2001.14.707)
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Avviso di deposito presso l'albo pretorio del comune di Ispica del piano di ripartizione riguardante parte dell'area d'impianto di proprietà regionale del plesso n. 6 alloggi popolari.


Si rende noto che presso l'albo pretorio del comune di Ispica (RG) è depositato il piano di ripartizione "I stralcio" riguardante parte dell'area d'impianto di proprietà regionale del plesso di n. 6 alloggi popolari, costruito ai sensi della legge regionale 2 luglio 1949, n. 408 sito in Ispica (RG), via Colombo n. 15, raffigurante le porzioni di area da assegnare in proprietà agli aventi diritto.
Gli atti ed elaborati relativi resteranno depositati per la consultazione di chiunque abbia interesse, per 60 giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Entro 10 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito chi ne avesse interesse può presentare, su carta legale, osservazioni od opposizioni al predetto piano di ripartizione a questa Presidenza, Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale, gruppo IV/P, viale Regione Siciliana n. 2226 - 90135 Palermo.
(2001.14.680)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso pubblico Q.C.S. Obiettivo 1 2000-2006. Misure 3.1.6, 3.1.8, sottomisure 6.2.3.B.2 - 6.3.1.B. Programma operativo Regione siciliana. Decisione Commissione n. C(C(2000)2346 dell'8 agosto 2000. Bando multiasse e multimisura FSE. Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo.

Premessa
Il presente avviso fa riferimento:
-  al Regolamento (C.E.) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
-  al Regolamento (C.E.) n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo;
-  il POR Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
-  Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000-2006 adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 149 del 20-21 marzo 2001.
Con il presente avviso si forniscono i criteri generali per la realizzazione, la presentazione, la selezione e l'attuazione dei progetti relativi alle seguenti misure e sottomisure:
-  Misura 3.1.6 - Prevenzione della dispersione scolastica;
-  Misura 3.1.8 - Promozione dell'istruzione e della formazione permanente;
-  Sottomisura 6.2.3.B.2 - Formazione di una cultura internazionale di impresa con iniziative di sensibilizzazione e corsi tematici nelle classi finali delle scuole superiori
-  Sottomisura 6.3.1.B - Campagne di educazione alla legalità nelle scuole.
Il presente avviso ha validità per il triennio 2000-2002.
Responsabile delle suddette misure e sottomisure è il dirigente generale Dipartimento P.I. e la relativa funzione operativa è attribuita al Gruppo VI "Programmazione degli interventi discendenti da programmi nazionali, comunitari, regionali ed interventi integrati".
Costituiscono parte integrante del presente avviso i formulari allegati.
Tutti i suddetti documenti sono disponibili sul sito web www.regione.sicilia.it
1. Contenuti dei progetti
I progetti dovranno tener conto, oltre che delle specifiche tecniche previste per ogni misura e sottomisura, delle seguenti indicazioni.
1.1 L'analisi dei bisogni a livello locale
Per la realizzazione degli interventi previsti è necessario che gli Istituti rilevino puntualmente i bisogni ai quali si intende rispondere con proposte mirate.
Questa fase di indagine preliminare alla elaborazione del progetto è indispensabile in quanto consente una adeguata valutazione ex-ante che deve essere assunta come prassi consueta nell'attività di progettazione delle istituzioni scolastiche.
La fase di individuazione dei bisogni dovrà confrontarsi con quanto definito dal QCS obiettivo 1 e dal POR Sicilia.
Per quanto riguarda le attività contro la dispersione, una attenta valutazione degli andamenti del fenomeno deve essere fatta non solo all'interno dell'Istituto, ma anche nella rete più allargata delle scuole del territorio. Nell'analisi del fenomeno si dovrà tener conto degli studi condotti dagli Osservatori provinciali sulla dispersione.
Un utile supporto per l'analisi dei bisogni nonché per i collegamenti e i raccordi che potrà sviluppare l'Istituto scolastico è costituito dall'insieme dei pacchetti multimediali realizzati, nell'ambito del Programma operativo 1994-1999 - Sottoprogramma 6, dal Ministero P.I.. Tali documenti sono reperibili sul sito web www.istruzione.it.
1.2. Fattibilità delle iniziative
La fattibilità delle iniziative potrà essere verificata anche in relazione alle esperienze pregresse dell'Istituto e ai risultati ottenuti; inoltre sarà indispensabile valutare e quantificare le risorse disponibili: all'interno dell'Istituto, in termini di docenti, materiali e attrezzature; nella rete esterna in termini di collaborazioni che l'Istituto ha costruito nel tempo.
In caso di esito positivo della verifica della fattibilità si potrà elaborare un documento progettuale che deve contenere anche i risultati di queste prime fasi di analisi dei bisogni e di individuazione delle finalità.
1.3. Articolazione progettuale
Ogni iniziativa deve prevedere il gruppo di progetto: la sua composizione, i compiti e le funzioni dei diversi componenti, interni ed esterni alla scuola, con particolare riferimento alle funzioni di coordinamento e all'identificazione delle diverse responsabilità.
Per ogni progetto dovranno essere individuati:
-  gli obiettivi specifici;
-  gli obiettivi formativi, in termini di conoscenze, competenze, abilità, atteggiamenti, comportamenti, capacità relazionali che l'intervento dovrà produrre nei destinatari.
-  i contenuti;
-  le metodologie;
-  i materiali didattici e le risorse tecnologiche;
-  la durata;
-  le fasi di realizzazione ed i relativi tempi di attuazione;
-  la sede;
-  le risorse umane interne ed esterne;
-  le modalità di accertamento delle conoscenze acquisite e i livelli di accettabilità;
-  gli strumenti di valutazione dell'iter progettuale;
-  gli interventi di individuazione del percorso.
Per quanto riguarda l'eventuale coinvolgimento di esperti è necessario che esso avvenga sulla base di criteri di qualità e di trasparenza, definiti nell'ambito del Gruppo di progetto. In ogni caso tale individuazione dovrà esser supportata dall'acquisizione di curricula che dimostrino l'adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi.
In ogni progetto dovranno essere inoltre specificate:
-  le azioni di accompagnamento, come le attività di promozione e di pubblicità dell'iniziativa, e, se necessario, incentivi per la partecipazione di persone non autonome e per la partecipazione di adulti e genitori alle iniziative come la cura dei figli minori durante le ore di attività.
La realizzazione delle attività di informazione e pubblicizzazione dovrà essere programmata, a livello di progetto, sia nei confronti dell'esterno (cittadini, istituzioni pubbliche e private, mass media, ecc.) che nei confronti degli utenti potenziali degli interventi progettati.
Nei progetti dovranno inoltre essere specificate le eventuali modalità di certificazione finale e di riconoscimento dei crediti formativi.
Potranno essere inoltre realizzate, all'interno del progetto, come azioni di sistema, anche brevi periodi di formazione dei docenti coinvolti nelle iniziative, finalizzati, principalmente, al confronto con gli esperti esterni, agli approfondimenti tematici e al collegamento delle iniziative finanziate dai fondi con le attività curriculari.
Il progetto dovrà definire anche il piano finanziario previsionale che dovrà indicare:
-  le spese per insegnanti ed esperti, specificando le funzioni (coordinatore, docente, codocente, tutor, ecc.), la durata dell'impegno in ore/uomo, il compenso previsto, specificando le spese per i rimborsi e per le assicurazioni dei docenti);
-  le spese allievi (assicurazioni e spese di viaggio, di trasporto e soggiorno, ove previsti);
-  le spese di funzionamento e gestione (acquisto, affitto, leasing attrezzature, materiali di consumo, retribuzioni e rimborsi al personale non docente, spese di amministrazione etc.);
-  le spese di organizzazione e altro (progettazione, elaborazione materiali didattici, valutazione, pubblicizzazione, certificazione, esami e colloqui finali).
2. Costi dei progetti
Orientativamente si suggerisce una ripartizione in percentuale del costo complessivo dell'intervento ripartito per macrovoci:
-  spese per insegnanti: massimo 60%;
-  spese allievi: massimo 20% (per l'azione relativa alla formazione dei genitori nella misura 3.1.6 e nella sottomisura 6.2.3b2 tale percentuale potrà essere elevata al 50%).
-  spese di funzionamento e gestione: massimo 30%.
-  spese di organizzazione e altro: massimo 20%.
Le spese considerate ammissibili sono quelle previste dal decreto 26 aprile 2001 dell'Assessorato del lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 dell'11 maggio 2001 nonché dalle seguenti circolari predisposte dal Ministero del lavoro:
-  circolare n. 98 del 4 agosto 1995;
-  circolare n. 130 del 25 ottobre 1995;
-  circolare n. 101 del 17 luglio 1997.
Si ricorda che non potranno essere prese in considerazione, nell'ambito del saldo a carico del Fondo sociale europeo, i costi non contemplati dalle circolari sopraindicate.
In fase di progettazione, si dovrà tenere presente che gli importi imputabili alle singole specifiche voci dovranno sempre includere gli oneri sociali e fiscali previsti ed essere comprensivi di IVA, se dovuta.
Si sottolinea che l'IVA è ammissibile nei costi dell'azione solo se non sia detraibile.
Per quanto riguarda la retribuzione delle ore impiegate per la progettazione, il coordinamento e la valutazione, ecc., per uniformità di disciplina normativa, gli istituti potranno fare riferimento per analogia, al decreto interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995.
Si precisa che il costo della progettazione non potrà superare l'8% del costo totale del progetto.
Ai fini del computo delle spese sostenute va operata una distinzione tra costi diretti (inerenti unicamente al singolo progetto) e indiretti (inerenti complessivamente ai progetti ed alla gestione generale della scuola).
Per i costi diretti deve essere documentato l'iter (dall'ordi-ne/incarico, alla conferma, all'utilizzo, all'imputazione, al pagamento, alla quietanza e alla documentazione prevista dalla disciplina che regola l'IVA).
I costi indiretti devono essere dimostrati mediante l'imputazione della quota parte di un costo totale estratto dalla contabilità o da fatture, bollettini, ecc.
Per gli esperti esterni con posizione IVA saranno raccolte le fatture con le ritenute di legge e le quote di versamento I.N.P.S., per i soggetti esenti da IVA la parcella con indicazione dei motivi di esenzione e relativi riferimenti legislativi, le ritenute di legge ed eventualmente la quota I.N.P.S. Dovranno essere inoltre realizzati prospetti delle ore di utilizzo e raccolte le ricevute di versamento dell'I.R.P.E.F. e dell'I.N.P.S.
I costi per l'assicurazione all'I.N.A.I.L. dei partecipanti possono essere imputati all'attività anche per la fase di stage. Possono essere riconosciute anche assicurazioni aggiuntive per i rischi non coperti dall'Istituto per il personale interno che partecipa allo stage.
Le spese di vitto e alloggio e trasporto imputabili ad attività previste dal progetto sono ammissibili. Le spese di vitto sono ammissibili per un impegno superiore alle 6 ore giornaliere.
Le spese (ad es. quelle di funzionamento) attribuibili cumulativamente a uno o più progetti attuati nell'istituto scolastico dovranno essere imputate ai singoli progetti in base ad una ripartizione pro-quota esplicitamente giustificata.
Tutti i costi relativi ad attività di persone (docenza, tutoraggio, progettazione, coordinamento valutazione, ecc.) devono essere rapportati a costi orari unitari e, per i dipendenti pubblici, possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio.
Tutte le prestazioni retribuite dovranno avvenire a seguito di regolare convenzione o lettera d'incarico. Tale documento dovrà indicare analiticamente l'oggetto della prestazione, il numero di ore assegnato e il relativo compenso orario onnicomprensivo.
Il dirigente scolastico avrà cura di chiedere il curriculum vitae e professionale dei candidati all'incarico al fine di una valutazione comparativa. Verbale di tale valutazione e copia dei curricula dovranno essere inseriti nella documentazione del progetto.
La lettera di incarico per il personale docente coinvolto nel progetto dovrà indicare che trattasi di incarico di collaborazione saltuaria. Per tale prestazione il compenso è soggetto alla ritenuta d'acconto e all'IRAP nella misura di legge.
Alla lettera dovrà essere allegata la formale autorizzazione a tale collaborazione da parte del Dirigente scolastico responsabile.
Le prestazioni riguardanti i progetti fornite - oltre il normale orario di servizio - dal personale A.T.A., devono essere retribuite secondo la normativa vigente in materia di straordinario. Si farà riferimento, per analogia, al decreto interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995. Il costo di tale retribuzione, a carico del bilancio del progetto, dovrà essere calcolato al lordo di tutti gli oneri, ritenute, imposte, ecc. previsti dalla suddetta normativa.
Ove si presentino esigenze strettamente indispensabili e direttamente collegabili allo specifico obiettivo dell'azione, è possibile acquisire in leasing o prendere in affitto tecnologie, pacchetti informatici ed ogni strumentazione necessaria alla realizzazione del progetto.
Il leasing e l'affitto dovranno essere strettamente limitati al tempo di attuazione del progetto. Anche in caso di ricorso al leasing dovranno essere osservate le norme previste dall'art. 34 del decreto interministeriale del 28 maggio 1975.
Si rimanda per gli specifici vincoli al Regolamento CE n. 1685/2000 norma n. 10.
Si precisa che qualsiasi emolumento in favore del personale dipendente dall'amministrazione deve essere supportato da una normativa di riferimento quale quella propria della categoria di appartenenza.
Sugli emolumenti di competenza del personale esterno all'Amministrazione e sui compensi corrisposti al personale della scuola coinvolto nell'azione vanno effettuate le trattenute previste dalle disposizioni vigenti. Ovviamente, in tutti i casi vale la regola generale per cui gli emolumenti e le trattenute di legge non possono comunque eccedere l'importo massimo orario previsto dall'azione.
3. La presentazione dei progetti
Per la presentazione di progetti dovranno essere utilizzati i formulari previsti per ogni misura ed ogni sottomisura allegati al presente avviso.
I formulari dovranno essere riempiti in ogni loro parte e convalidati dalla firma del dirigente scolastico.
Le istituzioni scolastiche che presentano un progetto in rete dovranno:
a)  produrre una convenzione scritta costitutiva della rete stessa;
b)  individuare all'interno della suddetta convenzione un'unica istituzione scolastica destinataria del finanziamento a cui sarà imputata l'intera responsabilità amministrativo-contabile del progetto stesso.
I progetti devono pervenire, a pena esclusione, in triplice copia e su supporto informatico, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana al seguente indirizzo: Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Dipartimento pubblica istruzione - Gruppo VI, via Notarbartolo n. 17 - 90141 Palermo.
Ai fini della presentazione nei termini sopraspecificati non farà fede il timbro postale.
L'Amministrazione non risponde di eventuali ritardi o disguidi dovuti al servizio postale.
4. Procedure di selezione e valutazione
L'esame per l'approvazione dei progetti è attuato da una apposita Commissione di valutazione, per la composizione della quale si terrà conto della Long List di valutatori dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Il Dipartimento regionale istruzione provvederà, inizialmente, ad una verifica dei requisiti di ammissibilità formale del progetto; quest'ultimo dovrà:
-  essere presentato secondo lo schema del formulario allegato al presente avviso;
-  essere sottoscritto dal dirigente scolastico;
-  contenere gli estremi della delibera di approvazione del progetto da parte del collegio dei docenti.
I progetti in rete dovranno inoltre, a pena di inammissibilità, possedere i requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo 3 del presente avviso.
Tutti i progetti ritenuti ammissibili verranno valutati in relazione ai criteri di selezione previsti nelle singole misure e sottomisure.
Per la selezione degli interventi verrà utilizzata una valutazione di tipo multicriteri (Applying the multicriteria method to the evaluation of structural programmes - MEANS handbook n. 4).
Nelle schede relative a ciascuna misura della presente circolare sono stati assegnati, in base all'importanza di ciascun criterio, i pesi mediante una classificazione di tipo nominale: importante, molto importante e determinante espressa con i simboli (X), (XX), (XXX).
I valutatori, alla luce delle informazioni contenute nei formulari assegneranno per ciascun criterio un punteggio ordinale in un intervallo compreso tra 1 e 5 (min. = 1; max = 5).
Il passaggio successivo sarà quello di sostituire al dato qualitativo un valore numerico dotato di significato quantitativo, il metodo statistico per ottenere ciò è quello del valore atteso.
Per i tre elementi relativi ai pesi si avrà:

Ordine di priorità      Coefficiente 
Determinante      0,61 
Molto imp.      0,28 
Importante      0,11 

Per i cinque elementi relativi ai Criteri si avrà:

Ordine di priorità      Coefficiente 
    0,04 
    0,09 
    0,16 
    0,26 
    0,46 


Il punteggio viene determinato utilizzando il metodo della sommatoria ponderata, che consiste nel mettere in relazione le diverse alternative progettuali rispetto ai criteri pesati al fine di ottenere una graduatoria dei diversi progetti.
Tale risultato si ottiene moltiplicando la matrice criteri/progetti per il vettore dei pesi.
Il punteggio finale "appraisal score" determinerà l'ordinamento finale di preferibilità per il raggiungimento della quota di finanziamento prevista nel Programma.
Ipotizzando, per esempio, di dover valutare 5 progetti sulla base di 4 criteri la prima operazione da fare è quella di costruire la matrice degli impatti progetti/criteri

Progetti/criteri      Criterio A Criterio B Criterio C Criterio D 
Progetto 1      0,46 0,16 0,16 0,26 
Progetto 2      0,09 0,16 0,46 0,09 
Progetto 3      0,26 0,04 0,26 0,04 
Progetto 4      0,46 0,46 0,09 0,46 
Progetto 5      0,16 0,26 0,46 0,26 


Il secondo passaggio è quello di costruire il vettore dei pesi dei criteri W

      Criterio A Criterio B Criterio C Criterio D 
    0,61 0,28 0,11 0,61 


Moltiplicando la matrice progetti Criteri per il vettore dei pesi si otterrà la graduatoria dei diversi progetti:
-  Progetto 1 - (0,46x0,61) + (0,16x0,28) + (0,16x0,11) + (0,26x0,61) = 0,50;
-  Progetto 2  -  (0,09x0,61) + (0,16x0,28) + (0,46x0,11) + (0,09x0,61) = 0,19;
-  Progetto 3  -  (0,26x0,61) + (0,04x0,28) + (0,26x0,11) + (0,04x0,61) = 0,22;
-  Progetto 4 - (0,46x0,61) + (0,46x0,28) + (0,09x0,11) + (0,46x0,61) = 0,70;
-  Progetto 5 - (0,16x0,61) + (0,26x0,28) + (0,46x0,11) + (0,26x0,61) = 0,38.
Per cui l'ordinamento finale dei cinque progetti sarà:
-  Progetto 4;
-  Progetto 1;
-  Progetto 5;
-  Progetto 3;
-  Progetto 2
Nel caso di progetti che abbiano pari punteggio e si trovino all'ultimo posto della graduatoria dei progetti da finanziare, verrà preferito il progetto pervenuto in data anteriore.
5. Finanziamenti
I progetti sono finanziati con una quota comunitaria, a carico dei Fondi strutturali europei, ed una quota nazionale e regionale con le seguenti percentuali:

Fondo Quota comunitaria Quota nazionale Quota regionale
Fondo sociale europeo  70% 21% 9% 

La dotazione finanziaria complessiva verrà ripartita a livello territoriale su base provinciale utilizzando i dati relativi alla popolazione studentesca e, per la misura 3.1.8, alla popolazione residente.
I pagamenti verranno effettuati secondo le nuove regole comunitarie, mediante anticipazioni e successive erogazioni basate su certificazione di spese effettivamente sostenute.
Le quote saranno corrisposte direttamente alle scuole attuatrici dei progetti con accreditamento sul conto corrente acceso presso l'istituto bancario che svolge il servizio di cassa.
I finanziamenti saranno accreditati secondo i dispositivi previsti dal regolamento CE n. 1260/99, in particolare:
-  il 50% del finanziamento complessivo quale prima anticipazione verrà corrisposto a seguito della trasmissione della scheda di monitoraggio fisico iniziale;
-  un ulteriore 30% a seguito di presentazione di una relazione sullo stato di attuazione a firma del dirigente scolastico da cui risulti l'impegno del primo acconto corrisposto e la spesa di almeno il 30% con fatture quietanzate e/o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
-  il 20% a saldo a seguito della verifica del rendiconto.
In considerazione dell'importanza dell'efficienza della spesa, è indispensabile che le scuole attuatrici provvedano immediatamente al pagamento degli impegni assunti non appena ricevuti i fondi o, ove possibile, con anticipazioni di cassa.
Le spese si devono riferire temporalmente ad azioni realizzate nel periodo compreso tra la data di avvio del progetto e la conclusione dello stesso. Fanno eccezione le spese di progettazione, di certificazione e di rendicontazione finale.
Le Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento dovranno impegnarsi a:
-  rispettare i termini e le modalità di monitoraggio secondo le richieste del Dipartimento regionale istruzione;
-  designare un responsabile del procedimento, individuato come referente per il monitoraggio e la verifica delle spese ammissibili, che dovrà essere messo nelle condizioni di partecipare alle azioni di qualificazione/addestramento promosse dall'autorità di gestione e dall'autorità di pagamento;
-  rispettare tempestivamente le disposizioni ed indicazioni in merito all'informazione ed alla pubblicità del cofinanziamento comunitario, nazionale e regionale;
-  realizzare l'operazione finanziata secondo il cronogramma specifico presentato con l'istanza di finanziamento, fatte salve eventuali variazioni approvate dal Dipartimento regionale istruzione;
-  tenere in un luogo stabilito, in modo unitario e ed ordinato, tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata; garantire che la documentazione sarà disponibile per eventuali controlli- con un preavviso minimo di un giorno- fino a tre anni dalla chiusura del POR Sicilia;
-  annullare opportunamente - secondo le modalità indicate dal dipartimento regionale istruzione - tutte le fatture ed i documenti comprovanti le spese ammesse al POR;
-  comunicare tempestivamente i risultati di verifiche, controlli o ispezioni effettuate da altre autorità o amministrazioni sull'operazione finanziata.
6. Autorizzazione dei progetti
Il Dipartimento regionale istruzione, definite le graduatorie dei progetti, provvederà ad autorizzare gli Istituti scolastici a mezzo di specifica nota.
Gli istituti scolastici che, una volta in possesso dell'autorizzazione, decidano di non attivare uno o più progetti nei tempi previsti, ne daranno immediata comunicazione, e comunque non oltre il 15° giorno dal ricevimento dell'autorizzazione, indicando i codici dei singoli progetti, per rendere possibile l'immediato trasferimento dell'autorizzazione ad altri istituti della stessa provincia.
Se entro 30 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione non vi saranno risposte da parte degli istituti scolastici beneficiari, si procederà d'ufficio all'annullamento dell'autorizzazione.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione gli istituti scolastici beneficiari dovranno trasmettere a questo dipartimento regionale gli estremi della delibera del consiglio d'istituto/circolo da cui risulti la formale assunzione a bilancio delle iniziative.
I suddetti interventi dovranno essere conclusi entro il diciassettesimo mese dalla data di pubblicazione della presente circolare.
7. Informazione e pubblicità   

I soggetti finanziati devono attenersi al regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE n. 1159/2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea Legge n. 130/30 del 31 maggio 2000).
8. Tutela privacy
I dati dei quali la Regione entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto della legge n. 675/96 e modifiche.
9. Attuazione e monitoraggio
Come azioni di sistema collegate ai progetti, dovranno essere anche previste iniziative di monitoraggio e valutazione periodica e finale, anche con soggetti esterni alla scuola e con strumenti di valutazione degli impatti.
Nello specifico, ogni Istituto scolastico dovrà provvedere a trasmettere al Dipartimento regionale istruzione, nei tempi e con le modalità che saranno successivamente indicati, i seguenti documenti che verranno forniti al momento dell'autorizzazione all'avvio del progetto:
a)  scheda di monitoraggio fisico iniziale
Ha lo scopo di informare sull'effettivo avvio del progetto e di fornire i dati necessari per gli indicatori di avvio previsti dalle norme comunitarie.
Essa deve essere compilata esclusivamente sul modello fornito e trasmessa a questa amministrazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di inizio delle attività previste nel progetto.
Il rispetto di tale scadenza va considerato fondamentale, in quanto, in mancanza della scheda non sarà possibile né le ricezione delle schede di certificazione della spesa né tanto meno la corresponsione di qualsiasi anticipazione.
b)  Scheda di certificazione della spesa
Le istituzioni scolastiche titolari di progetto dovranno - con scadenza trimestrale - trasmettere al Dipartimento regionale istruzione la scheda di certificazione della spesa effettiva riguardante ogni singolo progetto. Tale certificazione riguarda tutte le spese effettivamente avvenute (pagamenti) nell'intervallo di tempo per tale progetto, indipendentemente dalle risorse fino a quel momento ad esso formalmente attribuite. Le spese, quindi, dovranno essere certificate anche se materialmente effettuate su anticipazioni di cassa o con altre risorse dell'istituzione scolastica.
Si richiama l'attenzione sulla particolare importanza che assume questa certificazione nell'ambito della nuova modalità di gestione dei fondi strutturali.
Le certificazione, anche in caso di assenza di spesa, dovrà comunque essere prodotta alle scadenze stabilite, pena il blocco della corresponsione degli anticipi e saldi.
c)  scheda di monitoraggio fisico finale
Da trasmettersi entro 15 giorni dalla conclusione del progetto.
Nel caso di mancato invio della scheda si procederà al blocco degli anticipi eventualmente residui e del saldo.
d)  scheda della rendicontazione per il monitoraggio finanziario finale
La scheda di rendicontazione dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla conclusione del progetto. Essa rappresenterà la situazione della spesa effettiva liquidata o da liquidare in base alla specifica documentazione acquisita.
Tale rendicontazione dovrà, ovviamente, corrispondere con i dati definitivi della certificazione della spesa
10) Il controllo
I Regolamenti comunitari - Reg. CE n. 2060/97 e n. 1260/99 - richiamano costantemente l'importanza dei controlli come garanzia dell'efficienza e della trasparenza sia dei contenuti che delle procedure dei progetti, dettando precise disposizioni in merito alla loro organizzazione e agli adempimenti da rispettare ad ogni livello di responsabilità, e prevedendo in particolare un sistema articolato di controlli sia interni che esterni.
Misura 3.1.6. - PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
La Misura mira alla prevenzione e recupero della Dispersione scolastica e alla riduzione della marginalità sociale degli alunni soggetti all'obbligo scolastico incluse le scuole materne.
Potranno pertanto presentare progetti le Istituzioni scolastiche pubbliche della scuola di base, comprese le materne, anche in rete tra loro e/o con le scuole superiori, e/o con le scuole paritarie, e/o con istituzioni pubbliche e/o con associazioni e/o imprese non profit che perseguono finalità coerenti con gli obiettivi degli interventi.
Le iniziative devono essere rivolte agli alunni che rappresentino la fascia di maggior disagio socio-culturale nonché ai genitori per l'acquisizione di atteggiamenti positivi nei confronti del ruolo formativo della scuola.
Nel territorio regionale sarà data priorità alle aree urbane ad alto rischio sociale e di devianza minorile e alle aree dove negli ultimi anni maggiore è stato il fenomeno della Dispersione scolastica.
Le azioni previste dalla Misura sono le seguenti:
a)  corsi di formazione per genitori: ciascun corso avrà la durata massima di n. 60 ore per un numero massimo di 40 partecipanti e dovrà prevedere la presenza di un esperto esterno; il costo medio dell'intervento è stato stimato in L. 26.000.000. Per questa azione, così come previsto nella parte generale dell'avviso relativa ai costi ammissibili, potranno prevedersi incentivi economici per le famiglie, volti a favorirne la partecipazione;
b)  laboratori educativo-didattici pomeridiani per studenti: ciascuna attività avrà la durata massima di 40 ore per non meno di 40 alunni e si dovrà prevedere la presenza di un esperto esterno; il costo medio dell'intervento è stato stimato in L. 40.000.000;
c)  attività di animazione socio-culturali indirizzate sia agli studenti che ai genitori: ciascun gruppo di attività avrà una durata massima di 20 ore per non meno di 40 partecipanti; il costo medio dell'intervento è stato stimato in L. 40.000.000;
d)  percorsi di rafforzamento di identità rivolti alle ragazze che hanno interrotto il processo scolastico, effettuati anche con insegnanti e genitori: i relativi corsi avranno ciascuno una durata massima di 60 ore per un numero di partecipanti non inferiore a 30; il costo medio dell'intervento è stato stimato in L. 20.000.000.
Ciascun progetto potrà preferibilmente prevedere la realizzazione di tutte le suddette azioni o, comunque, di quella o di quelle che consentano il raggiungimento dell'obiettivo della Misura in relazione agli specifici bisogni che il progetto stesso intende soddisfare.
E' altresì previsto, fra le linee d'intervento della Misura, il potenziamento dei Centri Risorse contro la Dispersione scolastica, già costituiti o in via di attivazione con il POM Scuola 1994-1999, attraverso la realizzazione di supporti operativi agli stessi; le attività di laboratorio ivi previsti saranno articolate ciascuna per una durata differenziabile in base alle esigenze e alle attitudini dei partecipanti e con un tetto massimo di 40 ore per non più di 30 alunni; i relativi progetti potranno essere presentati dalle scuole sedi di centri risorse, singolarmente o in rete con altri istituti scolastici e/o con associazioni del medesimo contesto territoriale; il costo medio del relativo intervento è stato stimato in L. 40.000.000.
In caso di progetti presentati in rete il costo massimo dello stesso non potrà essere superiore a L. 240.000.000.
Per la selezione dei progetti saranno utilizzati i seguenti criteri:
Criterio 1:  Grado di coerenza con gli obiettivi del QCS e del POR;
Criterio 2:  Qualità del progetto
-  Subcriterio  1A: analisi dei bisogni;
-  Subcriterio  1C: obiettivi e finalità;
-  Subcriterio  1D: contenuti e percorso progettuale;
-  Subcriterio  1E: elementi specifici del progetto;
-  Subcriterio  1F: analisi dei costi;
-  Subcriterio  1G: informazione;
-  Subcriterio  1H: grado di integrazione con altri progetti del POR e del PON.
Criterio 3:  Valutazione del tasso di insuccesso scolastico (*)
Criterio 4:  Disagio ambientale
-  Subcriterio  3A:  Stabilità del Capo d'Istituto
-  Subcriterio  3B:  Permanenza docenti
-  Subcriterio  3C:  Situazione allievi (handicap + nomadi + extracomunitari)
-  Subcriterio  3D:  Pendolarismo allievi
-  Subcriterio  3E:  titolo di studio dei genitori
-  Subcriterio  3F:  trend del tasso di insuccesso scolastico negli ultimi tre anni
Criterio 5: Integrazione con il territorio (tra scuole, Istituzioni, Associazioni e imprese no profit)
Criterio 6: Priorità trasversali (Società dell'informazione, pari opportunità e ambiente)
Criterio 7: Innovatività e trasferibilità del progetto.
Pesi dei criteri:
Criterio 1  XX 
Criterio 2  XX 
Criterio 3  XXX 
Criterio 4  XXX 
Criterio 5  XX 
Criterio 6 
Criterio 7 

I progetti relativi a tutti gli interventi previsti dalla Misura saranno presentati tramite l'allegato formulario che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal capo d'istituto.
La disponibilità finanziaria della Misura per tutto il territorio regionale relativamente al periodo 2000-2002, comprensiva del cofinanziamento comunitario, statale e regionale, e detratta la quota percentuale del 30% destinata al finanziamento dei Progetti integrati territoriali (PIT), il cui bando è in corso di pubblicazione, ammonta a 16,464 MEURO.
Per quanto non previsto, e in particolare per quanto riguarda i costi ammissibili, il cronogramma e i termini e le modalità di presentazione dei progetti, si rimanda alla parte generale dell'avviso nonché al POR e al C.d.P. che costituiscono i documenti fondamentali da cui discendono i bandi stessi.
(*) Nel caso di progetti in rete tra scuole, si considererà la media pesata del tasso di insuccesso scolastico rispetto al numero di alunni.
Misura 3.1.8. PROMOZIONE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PERMANENTE
La Misura è finalizzata alla promozione di un'offerta di istruzione, formazione ed orientamento per tutto l'arco della vita di adulti, occupati e non, al fine di accompagnarli nel processo di adeguamento delle proprie competenze e conoscenze culturali, tecnologiche e aziendali.
La misura tende inoltre al recupero dei soggetti svantaggiati (disoccupati, immigrati, anziani, etc.) attraverso un'offerta di conoscenze e competenze necessarie ad un recupero della vita relazionale, ad un inserimento o reinserimeno nel mondo del lavoro ed a una progressiva crescita culturale.
Sono previste le seguenti azioni:
-  recupero di una mancata o parziale formazione iniziale;
-  formazione nei settori dell'informatica, della comunicazione e delle lingue straniere;
-  recupero di competenze professionali di base;
-  interventi finalizzati alla crescita culturale e sociale.
Le azioni dovranno essere caratterizzate da:
-  programmazione e attuazione degli interventi nel quadro delle norme vigenti in stretta concertazione con le istituzioni territoriali, le parti sociali e le strutture del sistema produttivo;
-  percorsi flessibili finalizzati a sostenere il recupero dell'istruzione di base (obbligo scolastico e/o formativo nella scuola);
-  bilancio delle competenze ed autoprogettazione dei percorsi;
-  conseguimento dei crediti formativi per l'ulteriore proseguimento nel sistema dell'istruzione o della formazione professionale.
Sarà data priorità ai percorsi finalizzati all'acquisizione di competenze nell'ambito delle nuove tecnologie dell'informazione ed alla salvaguardia dell'ambiente.
La durata media dei progetti è di 60 ore per un costo medio di 25.000.000 di lire.
Deve essere prevista, nella fase iniziale di ogni percorso, un'attività di accoglienza e di orientamento individualizzato della durata media di 10 ore.
I progetti saranno rivolti a gruppi di n. 20 alunni.
Potranno presentare progetti le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, i centri territoriali per l'educazione permanente anche in rete con le scuole paritarie e/o con i centri di formazione professionale.
La scelta dei destinatari specifici è orientata prioritariamente ad attuare il principio delle pari opportunità sia come superamento delle più generali diversità di livello sociale e di condizione culturale che, specificamente, come promozione di diritti tra uomini e donne nell'accesso al mercato del lavoro.
I progetti verranno valutati in base ai seguenti criteri:
Criterio 1: Grado di coerenza con le strategie e gli obiettivi del QCS e del POR.
Criterio 2: Qualità del progetto
-  Subcriterio  1a.  analisi dei bisogni; 
-  Subcriterio  1b  obiettivi e finalità; 
-  Subcriterio  1c  contenuti e percorso progettuale; 
-  Subcriterio  1d  elementi specifici del progetto; 
-  Subcriterio  1e  analisi dei costi; 
-  Subcriterio  1f  informazione ; 
-  Subcriterio  1g  grado di integrazione con altri progetti del POR e del PON scuola. 

Criterio 3: Integrazione con il territorio.
Criterio 4. Priorità trasversali.
Criterio 5. Innovatività e trasferibilità.
Pesi dei criteri:
Criterio 1  XX 

Criterio 2. XXX
Criterio 3  XX 
Criterio 4   XXX 
Criterio 5 

I progetti relativi a tutti gli interventi previsti dalla Misura saranno presentati tramite l'allegato formulario che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal capo d'istituto.
La dotazione finanziaria della misura relativa al periodo 2000-2002, comprensiva del cofinanziamento comunitario, nazionale e regionale e detratta la quota percentuale del 50% destinata al finanziamento di Progetti integrati territoriali (PIT),il cui bando è in corso di pubblicazione, ammonta a 5,832 Meuro.
Per quanto non previsto e, in particolare, per quanto riguarda i costi ammissibili, il cronogramma, i termini e le modalità di presentazione dei progetti, si rimanda alla parte generale dell'avviso nonché al POR e al C.d.P. che costituiscono i documenti fondamentali da cui discendono bandi stessi.
Sottomisura 6.2.3.B - Azione 6.2.3.B.2
L'azione, che afferisce alla Misura 6.2.3. Internazionalizzazione dell'economia siciliana intende promuovere la formazione di una cultura internazionale d'impresa attraverso iniziative di sensibilizzazione e corsi tematici nelle classi finali delle superiori, anche in partenariato con istituzioni scolastiche del bacino del mediterraneo e prevalentemente con i paesi del Maghreb.
Saranno finanziabili, nei limiti dei costi ammissibili, le seguenti attività:
a)  seminari, ricerche, corsi tematici ed ogni altra attività idonea a perseguire le finalità della sottomisura, anche attraverso lo studio e la valorizzazione delle attività culturali che abbiano una ricaduta sul sistema economico siciliano;
b)  stages e/o visite didattiche all'estero.
Ogni progetto dovrà prevedere la realizzazione di ambedue le attività suddette.
Avranno priorità i progetti che prevedono il partenariato con istituzioni scolastiche e/o con altri soggetti che operano nei paesi del bacino mediterraneo. L'esistenza di tale partenariato dovrà essere documentata o comunque, nel caso non fosse possibile, dichiarata. La relativa documentazione o la dichiarazione dovrà essere allegata al formulario.
Potranno presentare progetti le scuole medie superiori di ogni ordine, anche in rete tra loro e/o con istituti paritari. Destinatari degli interventi sono gli studenti delle ultime due classi delle scuole superiori.
Ogni singolo progetto dovrà prevedere la partecipazione di non più di 20 alunni. Gli stages avranno la durata massima di 8 giorni. Il costo medio previsto per ciascun progetto è pari a L. 40.000.000.
Per la selezione dei progetti saranno utilizzati i seguenti criteri:
Criterio 1: Grado di coerenza con le strategie e gli obiettivi del QCS e del POR.
Criterio 2:  Qualità del progetto
-  Subcriterio1.a  analisi dei bisogni 
-  Subcriterio1.b  obiettivi e finalità 
-  Subcriterio 1.c  contenuti e percorso progettuale 
-  Subcriterio 1.d  elementi specifici del progetto 
-  Subcriterio 1.e  analisi dei costi 
-  Subcriterio 1.f  informazione 
-  Subcriterio 1.g  grado di integrazione con altri progetti del POR e del PON Scuola 

Criterio 3: Partenariato
-  Subcriterio 2.a  Partenariato con i Paesi dell'area mediterranea 
-  Subcriterio 2.b  Partenariato con Paesi del Maghreb 
-  Subcriterio 2.c  Documentazione comprovante il partenariato 

Criterio 4: Priorità trasversali.
Criterio 5: Innovatività e trasferibilità.
Pesi dei criteri:
Criterio 1  XX 
Criterio 2 
Criterio 3  XXX 
Criterio 4  XX 
Criterio 5 


I progetti saranno presentati tramite l'allegato formulario che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal capo d'istituto.
La disponibilità finanziaria della Misura per tutto il territorio regionale relativamente al periodo 2000-2002 , comprensiva del cofinanziamento comunitario, nazionale e regionale ammonta a 4,357 meuro.
Per quanto non previsto e, in particolare, per quanto riguarda i costi ammissibili, il cronogramma, i termini e le modalità di presentazione dei progetti, si rimanda alla parte generale dell'avviso nonché al POR e al C.d.P. che costituiscono i documenti fondamentali da cui discendono i bandi stessi.
Sottomisura 6.3.1.B - CAMPAGNA DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' NELLE SCUOLE
L'azione, che afferisce alla Misura 6.3.1 "Iniziative per la legalità e la sicurezza", intende promuovere i valori della legalità attraverso interventi rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado con particolare riguardo alle aree del territorio regionale a più alto rischio di dispersione scolastica e devianza minorile, anche tramite la creazione di reti tra scuole, istituzioni, associazioni che perseguono finalità coerenti con gli obiettivi degli interventi ed enti locali.
Potranno pertanto presentare progetti le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in rete tra loro e/o con scuole paritarie, istituzioni, enti locali ed associazioni che perseguono finalità coerenti con gli obiettivi degli interventi.
Saranno finanziabili, nei limiti dei costi ammissibili:
A)  attività integrative di studio e ricerca;
B)  laboratori, seminari, ricerche di gruppo, cineforum ed ogni attività utile a sviluppare una nozione sempre più estesa del diritto di cittadinanza. Ciascuna iniziativa dovrà prevedere una durata massima di n. 40 ore per un numero di partecipanti differenziabile in base alle esigenze dei destinatari, con la presenza di un esperto esterno;
C) attività di aggiornamento e formazione dei docenti e formatori sull'educazione alla legalità. Ciascun corso avrà una durata massima di n. 60 ore per non più di 20 partecipanti.
Ciascun progetto potrà prevedere la realizzazione di tutte le suddette azioni o, comunque, di quella o di quelle che consentano il raggiungimento degli obiettivi della Sottomisura in relazione agli specifici bisogni che il progetto stesso intende soddisfare.
Per la natura della Sottomisura dovrà essere dato particolare rilievo alle azioni di informazione e pubblicità.
Le stesse azioni dovranno preferibilmente essere realizzate nell'ambito dei percorsi curriculari d'insegnamento.
Il costo medio di ciascun progetto è stato stimato in lire 30 milioni.
In caso di progetto in rete, il costo massimo dello stesso non potrà essere superiore a L. 150.000.000.
Per la selezione dei progetti saranno utilizzati i seguenti criteri:
Criterio 1:  Grado di coerenza con gli obiettivi del QCS e del POR
Criterio 2:  Qualità del progetto
-  Subcriterio  1a  Analisi dei bisogni; 
-  Subcriterio  1b  Obiettivi e finalità; 
-  Subcriterio  1c  Contenuti e percorso progettuale; 
-  Subcriterio  1d  Elementi specifici del progetto; 
-  Subcriterio  1e  Analisi dei costi; 
-  Subcriterio  1f  Informazione; 
-  Subcriterio  1g  Grado di integrazione con altri progetti del POR e del PON. 

Criterio 3: Disagio ambientale
-  Subcriterio  2a  situazione allievi 
-  Subcriterio  2b  Titolo di studio genitori 
-  Subcriterio  2c  Tasso di insuccesso scolastico (media pesata) 

Criterio 4:  Integrazione con il territorio (tra scuole, istituzioni, associazioni)
Criterio 5:  Priorità trasversali (società dell'informazione, pari opportunità, ambiente).
Criterio 6:  Innovatività e trasferibilità del progetto.
Pesi dei criteri:
Criterio 1  XX 
Criterio 2  XX 
Criterio 3  XXX 
Criterio 4  XX 
Criterio 5  XX 
Criterio 6 

I progetti relativi a tutti gli interventi previsti dalla Sottomisura saranno presentati tramite l'allegato formulario che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal capo d'istituto.
La disponibilità finanziaria della Sottomisura per tutto il territorio regionale relativamente al periodo 2000-2002, comprensiva del cofinanziamento comunitario, statale e regionale, ammonta a 3,125 MEURO.
Per quanto non previsto, e in particolare per quanto riguarda i costi ammissibili, il cronogramma e i termini e le modalità di presentazione dei progetti, si rimanda alla parte generale del bando nonché al POR e al C.d.P., che costituiscono i documenti fondamentali da cui discendono i bandi stessi.
  Il Dirigente generale: LO FRANCO 


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(2001.21.1102)
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Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo.


Con decreto n. 80 del 21 marzo 2001, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha nominato il prof. Gioacchino Di Trapani componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo, in sostituzione del dimissionario, prof.Calogero Morreale, quale rappresentante dell'Unione italiana ciechi.
(2001.14.691)
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Espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, degli immobili siti nella zona archeologica Grotta Calafarina nel comune di Pachino.


Il Dirigente generale del Dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente, con decreto n. 5504 del 2 aprile 2001, ha pronunciato l'espropriazione definitiva ed autorizzata l'occupazione permanente in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, degli immobili siti nella zona archeologica Grotta Calafarina presso il territorio del comune di Pachino (SR).
(2001.14.709)
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Dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento espropriativo degli immobili ubicati nella zona archeologica Sophiana nel comune di Mazzarino.


Il Dirigente generale del Dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente, con decreto n. 5506 del 2 aprile 2001, ha dichiarato la pubblica utilità dell'intervento espropriativo degli immobili ubicati nella zona archeologica Sophiana presso il territorio del comune di Mazzarino (CL).
(2001.14.710)
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Dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento espropriativo degli immobili ubicati nella zona archeologica Montagnoli, in territorio del comune di Menfi.


Il Dirigente generale del Dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente, con decreto n. 5508 del 2 aprile 2001 ha dichiarato la pubblica utilità dell'intervento espropriativo degli immobili ubicati nella zona archeologica Montagnoli presso il territorio del comune di Menfi (AG).
(2001.14.711)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.


Con decreto n. 377 del 16 marzo 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca si è prorogata fino al 31 luglio 2001 la gestione commissariale della cooperativa Donne Società e Lavoro con sede in Palermo, avviata con decreto n. 1228 del 26 luglio 2000.
Viene confermato nell'incarico quale commissario straordinario il rag. Faraone Silvana con i compiti definiti nel decreto di nomina.
(2001.14.733)


Con decreto n.450 del 26 marzo 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il dott. Perrello Giuseppe, nato a Messina il 29 settembre 1955 ed ivi residente in via Pracanica n. 3, è stato nominato commissario straordinario della cooperativa La Concordia con sede in Catania.
(2001.14.702)

Con decreto n. 495 del 29 marzo 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca vengono revocati gli organi sociali della cooperativa Eden, con sede in Agrigento, e vengono nominati per tre mesi dalla data di notifica del presente decreto l'avv. Aloi Carmelo, nato a Messina il 4 gennaio 1947 ed ivi residente, complesso Mito Pini, palazzina A Camaro Superiore, commissario straordinario, e il rag. Trapanotto Vincenzo, nato a Malvagna il 4 aprile 1960 ed ivi residente, via Garibaldi n. 83, vice commissario straordinario.
(2001.14.734)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Ulteriore integrazione dei poteri del commissario ad acta del consorzio per l'A.S.I. di Caltagirone.


Con decreto n. 189 del 28 febbraio 2001, l'Assessore regionale per l'industria ha ulteriormente integrato, e prorogato fino al 30 aprile 2001, i poteri del sig. Salvatore Marinaro, dirigente superiore del ruolo amministrativo della Regione siciliana, nominato commissario ad acta presso il consorzio per l'A.S.I. di Caltagirone con decreto n. 1101/2000, per l'adozione di taluni provvedimenti, urgenti ed indifferibili.
(2001.14.738)
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Ulteriore integrazione dei poteri del commissario ad acta del consorzio per l'A.S.I.di Catania.


Con decreto n. 202 del 28 febbraio 2001 l'Assessore regionale per l'industria ha ulteriormente integrato, e prorogato fino al 30 aprile 2001, i poteri del dr.Francesco Lala, dirigente superiore del ruolo amministrativo della Regione siciliana, nominato commissario ad acta presso il consorzio per l'A.S.I. di Catania con decreto n. 1102/2000, per l'adozione di taluni provvedimenti, urgenti ed indifferibili.
(2001.14.737)
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Proroga delle funzioni di ingegnere capo dei distretti minerari di Caltanissetta, Catania, Palermo e dell'Ufficio regionale idrocarburi e geotermia.


Con decreto n. 1 del 23 marzo 2001 dell'ispettore generale del Corpo regionale delle miniere dell'Assessorato dell'industria, le funzioni di ingegnere capo dei distretti minerari di Caltanissetta, Catania, Palermo e dell'Ufficio regionale idrocarburi e geotermia, attribuite con i decreti n. 1006, n. 1007, n. 1008 e n. 1005 del 22 novembre 2000, sono confermate per ulteriore periodo di mesi tre decorrente dall'1 marzo 2001, ai seguenti dirigenti tecnici:
-  ing. Benedetto Lo Presti - distretto minerario di Caltanissetta;
-  ing. Angelo Trupia - distretto minerario di Catania;
-  ing. Maria Corriere - distretto minerario di Palermo;
-  ing.Salvatore Perrone - Urig.
(2001.14.705)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Impegno di somma per la realizzazione di lavori urgenti nel comune di Grammichele.


Con decreto n. 2923 del 29 dicembre 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha impegnato la somma di L. 250.000.000 per la realizzazione dei lavori di somma urgenza relativi al movimento franoso della strada comunale Mulini nel comune di Grammichele sul cap. 70301 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2000.
(2001.14.688)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di un dispensario farmaceutico nel comune di Piedimonte Etneo.


Con decreto n. 34267 del 27 marzo 2001, l'Assessore per la sanità ha autorizzato il dr. Di Silvestri Elio all'apertura ed all'esercizio del dispensario farmaceutico nella frazione di Presa e Vena del comune di Piedimonte Etneo, in gestione provvisoria fino all'esito delle procedure concorsuali per il conferimento della sede.
(2001.14.676)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta alla EniChem S.p.A., con sede in San Donato Milanese, per l'adeguamento dei depositi di G.P.L.nello stabilimento ubicato nei territori di Priolo Gargallo e Melilli.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 151/42 del 13 marzo 2001, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla EniChem S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) piazza Boldrini n. 1, per l'adeguamento dei depositi di G.P.L. all'interno dello stabilimento ubicato nei territori di Priolo Gargallo e Melilli.
(2001.14.681)
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Nulla osta alla ditta Patti Pasquale, con sede in Favara, all'impianto di una cava nel comune di Canicattì.


Con decreto n. 154/41 del 13 marzo 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art.5legge regionale n. 181/81, alla ditta Patti Pasquale con sede legale in Favara, per correzione del decreto n. 451/41 del 14 ottobre 1999 art. 1 relativo ad una cava di calcare in contrada Cazzola nel territorio del comune di Canicattì.
(2001.14.686)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n.    166/17 del 16 marzo 2001 è stato modificato, nella parte relativa all'impianto Etilene limitatamente al parametro polveri derivanti rispettivamente dai punti 5-6a, b, c, d, e, 7a, b, 8, il decreto n. 20/17 del 23 marzo 2000, con il quale era stata concessa l'autorizzazione alla ditta Enichem S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, via Boldrini n. 1, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R.n. 203 del 24 maggio 1988.
(2001.14.683)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 186/17 del 29 marzo 2001, è stata concessa alla ditta STMicroelectronics s.r.l. con sede legale in Agrate Brianza (MI), via C.Olivetti n. 2, l'autorizzazione ai sensi degli artt.6 e 7 del D.P.R. n.203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera per l'impianto denominato BCDS che la stessa intende realizzare nel comune di Catania, stradale Primosole, 50.
(2001.14.727)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 195/17 del 2 aprile 2001, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta C.E.S.T.A.R. a r.l. con sede legale in Favara, via Ferri n. 9, ai sensi degli artt.6 e 7 del D.P.R. n.203 del 24 maggio 1988, per le emissioni derivanti da un impianto per l'assemblaggio di autoveicoli speciali vari ed attività di riparazione limitatamente alla carrozzeria degli stessi da realizzare nell'agglomerato industriale ASI, contrada S.Benedetto del comune di Favara.
(2001.14.728)
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Nulla osta alla ditta Agrumigel di Imbesi Salvatore e C. s.n.c., con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, per lavori di modifica dell'esistente industria agrumaria.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto 175/9 del 22 marzo 2001, ha concesso alla ditta Agrumigel di Imbesi Salvatore e C. s.n.c., con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto, contrada Girorotta, il nulla osta all'impianto ex art.5 legge regionale 181/81, con prescrizioni, per i lavori di modifica dell'esistente industria agrumaria, consistenti nel miglioramento del ciclo d'estrazione dei succhi e di inserimento del reparto di essiccazione della scorza di agrumi.
(2001.14.685)
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Rinnovo dell'autorizzazione all'Azienda ospedaliera Villa Sofia C.T.O. di Palermo, per l'esercizio di un impianto di termodistruzione di rifiuti sanitari.


Con decreto n. 176/18 del 23 marzo 2001 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi dell'art.28 del decreto legislativo n. 22/97, si rinnova all'Azienda ospedaliera Villa Sofia C.T.O. di Palermo l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di termodistruzione di rifiuti sanitari, ubicato all'interno del P.O. Villa Sofia di Palermo, di cui al decreto n.21/18 del 24 marzo 2000.
L'autorizzazione è concessa sino all'emanazione del decreto relativo all'adeguamento dell'impianto ex art.3 del D.M. n. 503/97 e, comunque, non oltre al 31 dicembre 2001.
L'impianto è autorizzato a smaltire rifiuti la cui tipologia è così definita (designazione cod. C.E.R.):
- parti anatomiche (non riconoscibili) ed organi, incluse la sacche ed il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue - 180102;
- rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni - 180103;
- medicinali di scarto - 180105.
(2001.14.684)
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Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Motta S.Anastasia.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 124/DRU del 23 marzo 2001, ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della legge regionale n. 71/78, la modifica all'art.32 del regolamento edilizio del comune di Motta S.Anastasia.
(2001.14.687)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Mascali.


Con decreto n. 131/D.R.U. del 27 marzo 2001 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 legge regionale n. 71/1978, la variante al programma di fabbricazione del comune di Mascali, adottata con atto consiliare n. 63 del 14 settembre 2000, inerente il cambio di destinazione urbanistica dell'area indicata nella relativa proposta di deliberazione da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea F1per impianto di depurazione, la cui normativa è assimilabile alla zona territoriale omogenea F1 per costruzioni di interesse collettivo del vigente P. di F., con l'istituzione di una fascia di rispetto pari a m. 100 di cui all'art.46 legge regionale n. 27/1986.
(2001.14.699)
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Approvazione del programma costruttivo della cooperativa edilizia Olimpia nel comune di Scordia.


Con decreto n. 138/D.R.U. del 28 marzo 2001 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art.25 legge regionale n. 22/96, il programma costruttivo cooperativa edilizia Olimpia per la realizzazione di n.19 alloggi sociali, approvato con delibera consiliare n.104 del 5 dicembre 2000, in variante al programma di fabbricazione del comune di Scordia.
(2001.14.698)
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Nomina del direttore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 327/Gab. del 17 maggio 2001, ai sensi dell'art. 90, comma 6, lett. a), della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, per la durata di un quinquennio l'ing. Sergio Marino, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel campo della protezione ambientale, è stato nominato direttore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.).
(2001.22.1139)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 23 maggio 2001, n. 3/FP
Rettifiche alla circolare n. 2 del 26 aprile 2001 - Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001-2006.
Al Dipartimento regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Enti ex art. 4, legge regionale n. 24/76
Alle Province regionali
Alla Sovrintendenza scolastica per la Sicilia
Ai Provveditorati agli studi
Alla C.I.S.L. - U.S.R. Sicilia
Alla C.G.I.L. - Comitato regionale
Alla U.I.L. - Segreteria regionale
Alla U.G.L. - Segreteria regionale
Alla C.I.S.A.L. - Scuola - Segreteria regionale
Alla Federazione regionale industria Sicilia
All'Associazione piccole industrie Sicilia
Alla Federazione regionale commercio e turismo
Alla Confederazione nazionale artigianato
Alla C.L.A.A.I.
Alla Federazione regionale artigianato
Alla Confesercenti regionale
Alla Federazione regionale dirigenti azienda
Ala Federazione regionale autonoma artigianato siciliano
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
Alla Federazione regionale agricoltori di Sicilia
All'Alleanza coltivatori siciliani
Alla C.C.I.A.A.
Alla Presidenza della Regione siciliana
Al Dipartimento regionale programmazione
All'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
All'Assessorato regionale dei beni culturali e della pubblica istruzione
All'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
All'Assessorato regionale degli enti locali
All'Assessorato regionale dell'industria
All'Assessorato regionale della sanità
All'Assessorato regionale del turismo
Agli Ispettorati provinciali agricoli
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale istituti di prevenzione e pena - Ufficio VI, rep. III
Agli Ispettorati distrettuali degli istituti di prevenzione e pena per adulti
Alla Direzione dei centri di rieducazione per minorenni della Sicilia
Alle Sezioni di sorveglianza presso le Corti di appello di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo
Al Coordinamento regionale dei diritti dei portatori di handicap
Al Coordinamento regionale tutela diritti dei disabili
Al Coordinamento associazione dei genitori dei portatori di handicap
Agli Enti bilaterali regionale del turismo, industria e artigianato
All'Anci Sicilia
All'Unione regionale delle provincie siciliane (U.R.P.S.)
All'Unione nazionale segretari comunali e provinciali (U.N.S.C.P.)
Con la presente si apportano le seguenti rettifiche alla circolare n. 2/01 del 26 aprile 2001.
1.  Parte I - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FORMATIVI
A)  Capitolo II - Interventi programmabili
3.  Attività di formazione continua e permanente (A.F.C. e P.)
3.6.a)  Percorsi formativi rivolti a giovani apprendisti (FGA)
VINCOLI - Ogni organismo dovrà prevedere, nell'ambito dell'attività programmata, almeno un intervento per ogni 20.000 ore di attività in ogni CFP rivolto a 15 apprendisti. L'Assessorato in fase di definizione del piano si riserva di dislocarne lo svolgimento in funzione del fabbisogno formativo espresso dalle aziende interessate.
5.  Attività di supporto a progetti nazionali (A.S.P.N.)
5.1)  Alfabetizzazione informatica e lingua inglese (AI e LI)
Le attività programmabili, da indicare con la sigla "AI" e/o "LI", devono essere attuate per il 15% dagli organismi che hanno un monte ore consolidato inferiorea 10.000 ore e per il 30% dagli organismi che hanno un monte ore consolidato superiore a 10.000 ore.
5.2)  Attività di supporto del programma nazionale "Euroformazione difesa" (EUDI)
Le attività programmbili, da indicare con la sigla "EUDI", devono essere attuate per il 15% dagli organismi che hanno un monte ore consolidato inferiore a 10.000 ore e per il 30% dagli organismi che hanno un monte ore consolidato superiore a 10.000 ore.
B)  Capitolo III - Contenuti progettuali
11)  Il monte ore delle attività pratiche, quali "stage", "esercitazioni pratiche", "tirocini" e "project work", dovranno complessivamente rispettare una durata minima percentuale rispetto al totale del monte ore previsto nel progetto, nella misura sotto indicata per ogni settore:
-  agricoltura 60%, di cui almeno il 20% per stage aziendale;
-  commercio servizi 50%, di cui almeno il 30% per stage aziendale;
-  industria e artigianato 60% (Q/A-Q/2) - 50% (Q/1), di cui almeno il 30% per stage aziendale;
-  operatori sociali 30%, di cui almeno il 25% per stage aziendale;
-  recupero sociale 50%, di cui la parte relativa allo stage aziendale verrà stabilita dalla natura dell'intervento e della tipologia dei destinatari;
-  turismo 50%, di cui almeno il 30% per stage aziendale.
Si precisa, inoltre, che gli "stage" previsti nel formulario potranno essere formalizzati al momento della richiesta di autorizzazione inizio attività, allegando la convenzione stipulata con l'azienda.
2.  Parte III - PROGRAMMAZIONE SERVIZI FORMATIVI
A)  Capitolo I - Servizi formativi
7)  Al fine di assicurare una efficace rete di servizi utilmente dislocati nel territorio ed integrata nei diversi contesti locali e che consentano una progressiva diffusione capillare, i servizi programmati dovranno rispettare gli indicatori sottoriportati:

Province      Percentuali N. ore N.sportelli 
Agrigento      9,34 44.800 28 
Caltanissetta      5,34 25.600 16 
Catania      21,66 104.000 65 
Enna      3,34 16.000 10 
Messina      13,34 64.000 40 
Palermo      25,00 120.000 75 
Ragusa      5,64 27.000 17 
Siracusa      8,00 38.400 24 
Trapani      8,34 40.000 25 
Totale      100,00 480.000 300 

Si ravvisa, altresì, che l'eventuale utilizzo nei servizi formativi di operatori riqualificati a seguito di interventi di aggiornamento e/o riqualificazione autorizzati e finanziati dall'Amministrazione regionale comporta una riduzione dell'attività formativa pari al parametro covenzionale di 533 ore, limitatamente agli operatori-formatori già impegnati in attività di docenza frontale. Tale riduzione non andrà operata per quegli operatori precedentemente impegnati in attività di sostegno.
Inoltre, al fine di garantire lo standard operativo, gli organismi in fase di programmazione dovranno prevedere che l'utilizzo di ogni operatore coinvolto, viene inteso, in sede di finanziamento dell'attività, atempo pieno per l'intera durata del servizio.
  Il Dirigente generale: MARINESE 

(2001.21.117)
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CIRCOLARE 25 maggio 2001, n. 4/FP
Rettifiche alla circolare n. 2 del 26 aprile 2001 e n. 3 del 23 maggio 2001 - Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001-2006.

(A tutti gli organismi ed enti indirizzari della circolare 23 maggio 2001, n. 3/FP pubblicata in questa Gazzetta a pag. 82)
Il termine indicato al punto 2 del Capitolo II "Modalità e termini per la presentazione degli interventi formativi e dei servizi formativi" è prorogato alle ore 12 del 5 giugno 2001.
  L'Assessore: ADRAGNA 

(2001.22.1162)
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CIRCOLARE 23 maggio 2001, n. 9/2001/AG.
Legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 - Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili - Art. 2 contratti di diritto privato - Prime direttive.

Agli Enti promotori di progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 23 dicembre 1995, n. 85
Al Dipartimento regionale lavoro
Al Dipartimento regionale formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Alla sede regionale dell'I.N.P.S. - Palermo
Ai gruppi ed aree dei Dipartimenti dell'Assessorato regionale del lavoro
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 14 del 31 marzo 2001, è stata pubblicata la legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, che all'art. 2 reca disposizioni in materia di contratti di diritto privato di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 1995, n. 85.
Sulla scorta di conforme avviso della Commissione regionale per l'impiego, reso nella seduta del 22 maggio 2001, si impartiscono le seguenti prime direttive.
1.  CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO - DOTE FINANZIARIA
La normativa in oggetto segnata ribadisce (cfr. art. 1, legge regionale n. 85/95), che i contratti di diritto privato di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali ed in possesso dei requisiti di legge, apportando - al contempo - una consistente innovazione rispetto alla pregressa disciplina, costituendo le risorse economiche destinate ai soggetti beneficiari della misura predetta in "dote finanziaria personale" del lavoratore individuato.
Tale innovazione assume particolare rilievo anche in relazione alla complessità delle procedure volte all'attivazione dei cd. "progetti di utilità collettiva".
Risulta, pertanto, conseguente quanto il legislatore ha disposto con il secondo comma dell'art. 2 in merito all'attivazione dei contratti in parola, specificando che non è necessaria la predisposizione di nuovi progetti di utilità collettiva.
Appare, invece, manifesta la volontà del legislatore di dare corso alle progettualità già approvate dalla Commissione regionale per l'impiego (cfr., altresì, i commi 5, 7, 8 e 9 dello stesso art. 2) e di cui si tratterà qui di seguito.
La presente circolare, infatti, si limita ad impartire le direttive inerenti l'attivazione dei contratti relativi ai progetti già approvati dalla Commissione regionale per l'impiego nonché le connesse procedure di mobilità tra gli enti, riservandosi di fornire successivamente i necessari chiarimenti in merito all'applicazione a regime della normativa in parola.
Occorre sottolineare, relativamente ai soggetti beneficiari della misura, la portata dell'innovazione introdotta dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2. Al riguardo si rinvia alle direttive già impartite con il punto 3 della circolare assessoriale 18 aprile 2001, n. 7-AG, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 19 del 27 aprile 2001.
2. MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEI PROGETTI
L'art. 2, comma 7, della legge in esame dispone che in via di prima attuazione si intendono beneficiari della misura:
a)  prioritariamente i soggetti già assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, in possesso dei requisiti di legge;
b)  i soggetti, in possesso dei requisiti di legge, che hanno rinunziato all'assegnazione ai predetti progetti di utilità collettiva poiché il luogo di assunzione era distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore stesso o per le altre cause giustificative previste dalle disposizioni attuative dell'art. 11 e dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
In questa fase si procederà all'attivazione dei contratti inerenti i lavoratori già assegnati ai progetti di utilità collettiva, di cui al superiore punto a).
Al riguardo si richiamano gli uffici periferici del lavoro e gli enti interessati alla puntuale attuazione delle procedure previste dalla circolare assessoriale 30 giugno 1999, n. 351, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 32 del 7 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede:
-  che gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione trasmettano gli elenchi dei soggetti da avviare alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura e agli enti promotori dei progetti;
-  che gli enti promotori facciano richiesta a questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, area I, dell'accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana per l'attivazione dei contratti di diritto privato.
Relativamente al capoverso precedente si richiama l'attenzione sulla disposizione recata dall'art. 12 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, che dispone che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione di norme e contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione dei progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, sono a carico dell'ente attuatore.
Pertanto, il calcolo relativo al trattamento econo mico del lavoratore, da inoltrare per il finanziamento a questo Assessorato, va riferito al contratto vigente all'epoca di presentazione del progetto.
Ne consegue che i predetti enti dovranno porre a proprio carico oltre alla quota di cui all'art.12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, anche i maggiori oneri derivanti dall'applicazione di norme e contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione dei progetti in parola.
Va, poi, chiarito che gli enti - nella considerazione che si provvederà all'emanazione di mandati di pagamento diretti agli stessi enti e non già ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati - dovranno contestualmente alla richiesta precisare il numero di codice fiscale dell'ente e, nei casi in cui necessita, le coordinate bancarie in cui accreditare le risorse necessarie.
Conclusivamente si ribadisce che gli enti, nel caso che non vi avessero già compiutamente provveduto, al fine di attivare i contratti in parola dovranno far pervenire con ogni sollecitudine a questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, area I, Via Imperatore Federico n. 52 - Palermo:
1)  richiesta dell'accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana, computata secondo le modalità sopra specificate;
2)  prospetto delle retribuzioni - secondo le richiamate direttive - redatto sull'apposita modulistica di cui all'allegato B al decreto assessoriale 3 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 30, del 13 giugno 1998, con l'indicazione del contratto applicato;
3)  copia delle comunicazioni del competente Ufficio provinciale del lavoro inerenti l'assegnazione dei soggetti avviati;
4)  numero di codice fiscale dell'ente e, nei casi in cui necessita, le coordinate bancarie in cui accreditare le risorse necessarie.
3.  SANZIONE PER MANCATA ATTIVAZIONE DEI PUC APPROVATI
L'art. 2, comma 5, della legge in esame dispone che gli enti che non attivano progetti di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, già approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, non possono stipulare i contratti in parola.
Gli enti inadempienti possono suddividersi in due categorie:
1)  gli enti che non hanno provveduto agli adempimenti richiesti al fine dell'accreditamento delle risorse finanziarie inerenti la quota a carico del bilancio della Regione siciliana, ovvero che abbiano rinunciato al progetto dopo l'assegnazione dei lavoratori;
2)  gli enti che non hanno pubblicato i progetti presso gli Uffici provinciali del lavoro e, pertanto, non è stato possibile procedere alla conseguente assegnazione dei lavoratori.
Relativamente agli enti che non hanno provveduto agli adempimenti richiesti al fine dell'accreditamento delle risorse finanziarie ovvero che abbiano rinunciato al progetto dopo l'assegnazione dei lavoratori, gli stessi vi potranno provvedere entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ovvero se la comunicazione dell'Ufficio provinciale del lavoro è successiva alla predetta data entro e non oltre 15 giorni dalla stessa, secondo le istruzioni impartite nel precedente punto 2 della presente circolare.
Gli enti che non hanno pubblicato i progetti presso gli Uffici provinciali del lavoro, al fine di non incorrere nella sopra richiamata sanzione possono attivare anche successivamente i predetti progetti, le cui disponibilità di allocazione saranno utilizzate al fine di agevolare la riassegnazione dei lavoratori avviati in progetti inattivati ovvero successivamente le procedure di mobilità di cui si tratterà nel successivo punto 4.4 della presente circolare.
A tal fine i predetti enti dovranno dichiarare - entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare - la propria disponibilità ad attivare i progetti in parola, inviando specifica comunicazione al competente Ufficio provinciale del lavoro ed a questa Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.
4.  MOBILITÀ TRA ENTI
4.1 - Aspetti normativi
Il più volte richiamato art. 2 della legge regionale in esame al comma 8 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dello stesso articolo si applicano anche ai soggetti assegnati ai progetti di utilità collettiva in parola, ancorché abbiano stipulato i contratti di diritto privato.
Ne consegue che ai lavoratori interessati alle procedure oggetto della presente circolare trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità tra gli enti anche nel caso in cui siano stati stipulati i relativi contratti di diritto privato.
L'art. 2, comma 6, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 dispone che le procedure di mobilità tra enti si applicano ai contratti in base alle direttive emanate dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego.
Con la presente circolare si emanano le direttive inerenti la mobilità tra gli enti in via di prima applicazione dei contratti, significando che successivamente saranno impartite le necessarie istruzioni per le procedure di mobilità a regime.
Si precisa che le direttive al riguardo vengono impartite su conforme determinazione della Commissione regionale per l'impiego, adottata nella seduta del 22 maggio 2001.
4.2  -  Procedure di mobilità
La mobilità tra enti dei soggetti che hanno stipulato i contratti di diritto privato in parola va operata su domanda motivata del lavoratore interessato, che dovrà pervenire a questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, area I, via Imperatore Federico n. 52 - Palermo, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, ovvero se il contratto sia stato già stipulato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Alla predetta istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1)  provvedimento dell'organo competente dell'ente di provenienza con il quale viene concesso il nulla osta alla mobilità richiesta. Nel predetto provvedimento va, altresì, indicata la dote finanziaria annua complessiva destinata al soggetto;
2)  provvedimento dell'organo competente dell'ente di destinazione con il quale si dichiara la disponibilità a stipulare il relativo contratto di diritto privato nonché ad assumere a carico del proprio bilancio la spesa relativa alla quota di cui all'art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, nonché quella relativa ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione di norme e contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione dei progetti in parola da parte dell'ente di provenienza.
Si precisa che la dote finanziaria del lavoratore non può, in ogni caso, essere integrata con ulteriori risorse regionali né essere superiore alla percentuale prevista dal richiamato comma 6, dell'art. 12 della legge regionale n. 85/95.
Con provvedimento del dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale si autorizzerà la mobilità in parola.
L'ente di provenienza e di destinazione, ricevuto il provvedimento autorizzativo della mobilità, concorderanno la data di assunzione in servizio presso l'ente di destinazione provvedendo a:
-  l'ente di destinazione a firmare il nuovo contratto di diritto privato per il periodo residuale all'annualità;
-  l'ente di provenienza a trasferire all'ente di destinazione, in uno con il carteggio personale del lavoratore, la quota finanziaria corrisposta dalla Regione siciliana per il lavoratore oggetto della mobilità, relativa al periodo che va dal giorno del trasferimento sino al completamento dell'annualità.
Dell'avvenuto trasferimento l'ente di destinazione provvederà a darne comunicazione a questo Assessorato ed all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
Le suddette procedure di mobilità trovano applicazione anche ai contratti di diritto privato che non hanno avuto principio di esecuzione.
4.3  -  Criteri inerenti la mobilità
I provvedimenti relativi alla concessione o al diniego delle procedure di mobilità in parola vanno comunque motivati.
Gli enti ispireranno la loro azione avendo riguardo ai seguenti criteri prioritari nell'ordine:
1)  soggetti titolari di funzioni pubbliche e di responsabilità politico-gestionale nell'ente in cui sono stati assegnati;
2)  ricongiungimento al nucleo familiare residente nel comune in cui ha sede l'ente di destinazione o viciniore;
3)  requisiti professionali richiesti. I predetti re quisiti debbono essere conformi all'ordinamento del soggetto utilizzatore e alle previsioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro;
4)  utilizzazione in attività socialmente utili presso il medesimo ente. Al fine del conferimento della priorità in parola l'utilizzazione nell'ente doveva sussistere al mo mento dell'assegnazione ai progetti;
5)  posizione nella graduatoria provinciale di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
4.4  -  Mobilità nei progetti attivati dopo le opzioni dei lavoratori
Così come chiarito nel precedente punto 3, gli enti che non hanno pubblicato i progetti presso gli Uffici provinciali del lavoro, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste, possono attivare anche successivamente i predetti progetti, le cui ulteriori disponibilità di allocazione saranno utilizzate al fine di agevolare le procedure di mobilità.
Le predette disponibilità saranno destinate prioritariamente a quei lavoratori i cui enti non hanno provveduto ad attivare i progetti e saranno assegnati direttamente dagli Uffici provinciali del lavoro. I lavoratori suddetti potranno, altresì, essere destinati in altri progetti in cui sussistano residuali disponibilità non soddisfatte in sede di prima assegnazione.
I predetti uffici convocheranno i lavoratori interessati facendoli optare per le nuove disponibilità progettuali resesi attivabili e per quelle residuali, avendo riguardo della professionalità richiesta e della posizione in graduatoria provinciale dei soggetti interessati.
Solo successivamente, in caso di residue disponibilità, gli enti provvederanno alle procedure di mobilità, secondo le modalità ed i criteri previsti nei precedenti punti 4.2 e 4.3.
5.  ATTIVAZIONE DELLE PROGETTUALITA' PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
L'art. 2, comma 9, della legge in oggetto segnata dispone che ai soggetti assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, presso l'Amministrazione regionale si applicano le disposizioni previste dal comma 4, del presente articolo.
L'attuazione della norma in parola va considerata in via estensiva, coerentemente con il tenore letterale della stessa.
Infatti la norma suddetta consente anche l'applicazione delle disposizioni contenute nel quarto comma dello stesso art. 2, non precludendo, peraltro, ai soggetti assegnati nei progetti di utilità collettiva presso l'amministrazione regionale, le altre disposizioni recate dalla disciplina in materia di contratti di diritto privato.
Al riguardo si rassegna l'intendimento di questa Amministrazione di procedere, in tempi brevi, all'attivazione dei contratti con i lavoratori già assegnati.
6.  INSERIMENTO DEI SOGGETTI CHE PRESENTANO DIFFICOLTA' DI ALLOCAZIONE
L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale provvede, sentita la Commissione regionale per l'impiego, a favorire l'allocazione dei soggetti individuati che rappresentano difficoltà di accesso.
L'intervento dell'Agenzia sarà operato soltanto a richiesta dei lavoratori interessati anche attraverso il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, gli uffici periferici del lavoro e le altre strutture periferiche.
  L'Assessore: ADRAGNA 

(2001. 21.1112)
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CIRCOLARE 23 maggio 2001, n. 10/2001/AG
Legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, art. 1, comma 1 - Progetti di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 - Piani di inserimento professionale di tipo "a" - Rifinanziamento delle attività - Prime direttive.
Agli enti promotori di progetti di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo n. 280/97 e di piani di inserimento professionale di tipo "a"
Al Dipartimento regionale lavoro
Al Dipartimento regionale formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Alla sede regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi ed aree dei Dipartimenti dell'Assessorato regionale del lavoro
La tabella C, allegata alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001" iscrive in bilancio (cap. 322116) l'importo di lire 5.000 milioni per il rifinanziamento delle finalità previste dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2.
L'art. 24 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, dispone, altresì, che per le suddette finalità è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 10.000 milioni.
Sulla scorta di conforme avviso della Commissione regionale per l'impiego, reso nella seduta del 22 maggio 2001, si impartiscono le seguenti direttive.
Il punto 1 della circolare assessoriale 18 aprile 2001, n. 7/AG-I, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 19 del 27 aprile 2001, tra l'altro, precisa che - ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, - ai lavoratori impegnati nei seguenti interventi:
-  progetti del piano straordinario di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280;
-  piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui all'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, purché approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17 novembre 2000;
possono trovare applicazione le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'art. 4 della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, a condizione che gli enti attuatori adottino:
1)  la deliberazione prevista dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, artt. 1 e 5;
2)  il programma di fuoriuscita di cui dall'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;
3)  l'assunzione a carico del proprio bilancio degli oneri connessi al riconoscimento del beneficio.
Nella considerazione che il legislatore regionale, con le disposizioni precedentemente richiamate, ha inteso assumere a carico del proprio bilancio gli oneri connessi al riconoscimento del beneficio, occorre fornire le seguenti ulteriori istruzioni.
Preliminarmente va ricordato che l'intervento finanziario della Regione siciliana può essere limitato soltanto a quei casi in cui l'Amministrazione regionale rientri tra i soggetti utilizzatori o finanziatori degli interventi di che trattasi.
Infatti, il primo comma dell'art. 1 della legge regionale in oggetto segnata dispone che soltanto i soggetti utilizzatori o finanziatori di interventi di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono applicare le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili in favore dei lavoratori utilizzati nei predetti interventi, nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.
Ne consegue che non può procedersi al finanziamento di quegli interventi che siano stati posti a carico del bilancio degli enti attuatori ovvero, nel caso di progetti del piano straordinario di lavori di pubblica utilità, che non sia stato emanato il provvedimento di finanziamento della prosecuzione ai sensi dell'art.6, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
I soggetti attuatori degli interventi in parola potranno presentare la richiesta di finanziamento dei benefici connessi alla prosecuzione delle attività sino al 31 ottobre 2001 a condizione che facciano pervenire in uno con la richiesta:
1)  la deliberazione prevista dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, artt. 1 e 5;
2)  il programma di fuoriuscita di cui dall'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
Saranno prese in considerazione le richieste pervenute all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare e saranno esaminate e finanziate in ordine strettamente cronologico, fino alla concorrenza delle disponibilità di bilancio.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute in data precedente.
Tra le news del sito internet ufficiale dell'Amministrazione regionale: www.regione.sicilia.it potranno scaricarsi lo schema di deliberazione da adottare, lo schema di dichiarazione sostitutiva da rendere a cura dei lavoratori interessati e lo schema di programma di fuoriuscita di cui dall'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
L'elenco dei lavoratori interessati (A1), con allegate le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione (A2) dei lavoratori interessati, dovrà essere prodotto oltre che sulla modulistica cartacea anche su supporto informatico da allegare alla richiesta di finanziamento.
Al fine dell'inserimento dei lavoratori nell'elenco, gli enti avranno cura di verificare che gli stessi siano stati assegnati agli interventi in parola in data antecedente al 1° aprile 2001, data di entrata in vigore della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 (cfr. punto 1 della circolare assessoriale 18 aprile 2001, n.7/AG-I, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 19 del 27 aprile 2001).
Le sezioni circoscrizionali per l'impiego si asterranno, pertanto, dal procedere a riassegnare negli interventi predetti i lavoratori non rientranti nelle previsioni dell'art.1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, provvedendo - ove sussista l'esigenza - ad adottare ogni conseguente rimedio in sede di autotutela, dandone immediata comunicazione a questa Agenzia.
Per quanto attiene il programma di fuoriuscita di cui dall'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per gli interventi di cui al presente punto, si rinvia a quanto al riguardo previsto dalla circolare assessoriale 7 dicembre 2000, n. 4/AG-I-2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 58 del 16 dicembre 2000, e al punto 2 della circolare assessoriale 18 aprile 2001, n.7/AG-I, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 19 del 27 aprile 2001.
Appare superfluo ricordare che per la fattispecie non trova applicazione il termine di presentazione del 30 aprile 2001 del predetto programma nella considerazione che la relativa normativa di finanziamento è intervenuta successivamente (maggio 2001).
Ai lavoratori cui viene estesa la disciplina transitoria trovano applicazione le disposizioni recate dalla normativa in materia di lavori socialmente utili.
Per quanto non previsto si rinvia alle direttive precedentemente emanate in materia di attività socialmente utili.
  L'Assessore: ADRAGNA 

(2001.21.1111)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 20 marzo 2001, n. 1044.
Piano nazionale 2001 per la ricerca dei residui negli animali ed in alcuni prodotti di origine animale in applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.

Ai settori di sanità pubblica veterinaria delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
All'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia
Ai Comandi carabinieri per la sanità di Catania, Pa lermo, Ragusa
e, p.c.  Al Ministero della sanità, Dipartimento alimenti e nu trizione e sanità pubblica veterinaria 

Alla Facoltà di medicina veterinaria di Messina
Ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie lo cali della Sicilia
All'U.V.A.C. - Catania
Il Ministero della sanità, con le note nn. 600.8/24490/ AG.13/3535 del 7 dicembre 2000 e 600.8/24490/AG.13/596 del 3 marzo 2001, ha trasmesso l'aggiornamento per il corrente anno del Piano nazionale per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale predisposto ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.
Il Piano nazionale 2001 si struttura tenendo conto delle prescrizioni del citato decreto legislativo n. 336/99 di attuazione delle direttive nn. 96/22/CE e 96/23/CE concernenti le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.
1.  Programmazione 2001
Per l'anno in corso sono previsti 36.267 campioni in totale di cui:
-  26.056 per le specie bovina, suina, ovi-caprina;
-    1.000 per la specie equina;
-    6.396 per il settore avicolo e la selvaggina;
-      885 per il settore acquacoltura;
-      791 per il latte (bovino e ovino);
-      820 per le uova;
-      180 per il miele;
-      100 selvaggina cacciata.
Applicando la nuova classificazione delle sostanze (allegato 1), 18.046 analisi saranno effettuate per la ricerca di residui della categoria A (sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate).
,
      NUMERO CAMPIONI  
      allevamento macello Totale 
Bovini      5.996 12.358 18.354 
Suini      1.320 5.242 6.562 
Ovi-caprini      210 930 1.140 
Equini      - 1.000 1.000 
Pollame      2.075 3.683 5.758 
Conigli      120 403 523 
Selvaggina allevata      25 90 115 
Acquacoltura      885 - 885 
Latte (bovino, bufalino, ovino)      830 - 830 
Uova      820 - 820 
Miele      180 - 180 
Selvaggina cacciata      100 - 100 
  Totale     12.501 23.706 36.267 

La programmazione specifica per ogni tipo di residuo è riportata nelle tabelle da n. 1 a n. 11 e nell'allega to 8.
Si raccomanda di sottoporre a congelamento rapido i campioni onde evitare la degradazione delle sostanze.
2.  Ripartizione regionale dei campioni
Il numero dei campioni previsti per l'anno 2001 per la Regione siciliana è di n. 1.743 in totale, di cui n. 631 in allevamento e n. 1.112 al macello di seguito ripartiti per specie:
      NUMERO CAMPIONI  
      allevamento macello Totale 
Bovini      357 727 1.084 
Suini      64 112 182 
Ovi-caprini      12 134 146 
Equini      0 22 22 
Pollame      68 84 152 
Conigli      4 27 31 
Acquacoltura      25 - 25 
Latte      41 - 41 
Uova      43 - 43 
Miele      8 -
Mangimi (PCB-Diossine)      9 -
  Totale     631 1.112 1.743 

Il numero dei campioni da effettuare nella Regione siciliana è stato ricavato dalle percentuali di macellazione per la specie bovina, suina, equina, ovi-caprina e dei volatili da cortile, e dalle percentuali degli impianti di allevamento per tutte le specie soprariportate.
I parametri di ripartizione fra le Aziende unità sanitarie locali a livello regionale si basano sui dati delle tipologie di allevamento e sui dati delle macellazioni in possesso di questo Assessorato e sono riportati nelle tabelle da n. 12 a n. 20.
Al fine di evitare accumuli di materiale presso i laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, compromettendo la regolare esecuzione del piano, le Aziende unità sanitarie locali sono invitate a ripartire equamente per tutti i mesi dell'anno il numero totale dei campioni da prelevare e secondo le esigenze di programmazione scaturenti dalle tipologie di allevamento e di macellazione esistenti nei territori di propria competenza.
Per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati e per un corretto svolgimento delle operazioni, il referente per il PNR dovrà assicurare l'elaborazione delle strategie di intervento a livello locale tenendo conto di quanto previsto nell'allegato 7.
Il referente dovrà avvalersi della collaborazione degli altri operatori del servizio e tener conto delle loro proposte e dovrà comunicare la ripartizione dei campioni effettuata su base territoriale allo scrivente Assessorato e all'Istituto zooprofilattico sperimentale entro 30 giorni dalla ricezione della presente.
3.  Modalità operative
Il PNR mira ad esaminare e porre in evidenza le ragioni dei rischi di residui negli animali e negli alimenti di origine animale a livello degli allevamenti, dei macelli, degli stabilimenti di produzione del pesce e dell'am-biente in cui gli animali vivono.
Le sostanze oggetto del piano vengono raggruppate secondo una nuova classificazione (allegato 1):
-  categoria A: sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate;
-  categoria B: medicinali veterinari e agenti contaminanti ambientali.
Per la conformità alle norme comunitarie per il 2001 sono state inserite le ricerche nei bovini e nei suini dei coccidiostatici (B2 b), dei piretroidi (B2 c) e degli antinfiammatori non steroidei (B2 e).
Tra le sostanze non autorizzate della categoria A è stata confermata la necessità di inserire la ricerca del verde malachite in quanto detta sostanza non è usata come colorante e quindi non può essere inserita nella categoria (B3 e).
Le tipologie di campionamento da effettuare sono:
1)  campionamento completamente casuale;
2)  campionamento casuale mirato.
1)  Campionamento completamente casuale: consiste nel prelevare un campione a caso senza tener conto delle caratteristiche degli animali; per ottenere dati rappresentativi il campione sarà prelevato in unica aliquota e non comporterà il sequestro degli animali o dei prodotti. Solo per la ricerca dei PCB, come specificato in allegato 8, il campione dovrà essere prelevato in due aliquote in modo da permettere in caso di positività la ricerca delle diossine sulla seconda aliquota;
2)  Campionamento casuale mirato: seppure in assenza di sospetto prende in considerazione le caratteristiche dell'animale che lo fanno ritenere potenzialmente a rischio quali il sesso, l'età, la specie, il tipo di allevamento.
Si effettua in tutti i casi ad eccezione dei campionamenti di cui al punto 1).
Per la ricerca delle sostanze della categoria A che possono risultare essere fonti di gravi rischi per la salute pubblica tra cui:
-  tutte le sostanze ad azione ormonali, nonché i beta-agonisti utilizzati come promotori di crescita;
-  il verde malachite nel settore acquacoltura.
Si dovrà procedere al prelievo di campioni ufficiali ponendo sotto sequestro cautelativo:
a)  in allevamento: gli animali appartenenti al gruppo sottoposto a campionamento;
b)  al macello: le carcasse e le relative frattaglie da cui si prelevano i campioni;
c)  per il settore acquacoltura: i pesci allevati nelle vasche od appartenenti al gruppo da cui sono stati prelevati i campioni.
Il sequestro durerà fino a che non sarà reso noto l'esito favorevole della analisi.
Per il campionamento dovranno essere prelevate n. 4 aliquote in allevamento e n. 5 aliquote al macello, di cui una da lasciare al proprietario o detentore degli animali, una al titolare del macello e le altre tre da destinare al laboratorio.
Ogni campione dovrà essere accompagnato da tante copie del verbale quanti sono i destinatari delle aliquote scritte in caratteri chiari e facilmente leggibili.
Si suggerisce di effettuare ad ogni campionamento casuale mirato verifiche procedurali operative conformemente all'allegato 2.
Oltre alle suddette tipologie di campionamento specificatamente previste per l'effettuazione del Piano nazionale residui la Comunità europea richiede la raccolta dei dati riferiti al campionamento su sospetto. Tale campionamento si effettua tutte le volte che, per segni clinici, notizie anamnestiche, segnalazioni o altri motivi si sospetta la presenza di residui ( compresi i casi di campionamento a seguito di riscontro di positività). In tutti i casi di campionamento su sospetto è necessario ricorrere al sequestro.
4.  Prelievo dei campioni
Per il settore avicolo, i conigli e la selvaggina di piccola taglia, ogni campione potrà essere ottenuto con materiale prelevato da uno o più soggetti, seguendo le indicazioni dell'Istituto zooprofilattico sperimentale. Per quanto riguarda il campionamento in allevamento questo potrà prevedere la soppressione di uno o più soggetti in loco per consentire il prelievo delle matrici più idonee.
Per quanto riguarda il settore acquacoltura il campionamento per la ricerca delle sostanze della categoria B deve essere eseguito preferibilmente nelle ultime fasi di allevamento. Il campionamento per la ricerca del verde malachite va effettuato nelle prime fasi di allevamento e l'unità campionaria deve essere composta da 5 pesci frammentati da cui si ricavano le 4 aliquote. L'analisi si effettua sul materiale omogeneizzato e il risultato sarà quindi unico per la sostanza ricercata.
Il latte deve essere campionato a livello di allevamento e precisamente a livello di cisterna. I campioni devono essere prelevati unicamente sul latte crudo.
I campioni sulle uova devono essere effettuati a livello di allevamento e al momento di ingresso in stabilimenti di ovoprodotti in modo da poter comunque risalire all'allevamento di origine. Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 12 uova.
La ricerca delle diossine e dei PCB va effettuata conformemente a quanto previsto nell'allegato 8 e i campioni vanno inviati all'IZS dell'Abruzzo e del Molise.
Il campionamento di un alimento ad uso zootecnico (es. da un silos) non deve comportare la sospensione dell'alimentazione degli animali in attesa dei risultati d'analisi.
Per il campionamento dell'occhio in bovini di età > 12 mesi è necessario osservare le disposizioni per quanto riguarda gli organi specifici a rischio BSE.
Per il campionamento del pelo esso deve avvenire preferibilmente sulla parte dorsale del mantello, privilegiando le zone a più intensa pigmentazione (maggiormente ricche di melanina).
Per la ricerca del cadmio negli equini il campionamento deve essere effettuato esclusivamente se si dispongono elementi certi relativi all'età dell'animale (se superiore o inferiore a due anni).
L'IZS qualora avesse difficoltà nella ricerca dei piretroidi, in matrici diverse dal miele, provvederà ad inviare i campioni all'IZS del Lazio e della Toscana.
Le analisi per le ricerche degli antinfiammatori non steroidei verranno effettuate dall'ISS.
Indipendentemente dal luogo di raccolta dei campioni, il campionamento deve essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana. Ai fini di un corretto prelievo dei campioni si raccomanda di seguire le istruzioni riportate nell'allegato 3.
L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia non accetterà campioni se non accompagnati dal verbale di prelevamento debitamente compilato e ne segnalerà la non accettazione a questo Assessorato e all'Azienda unità sanitaria locale di competenza.
Per una efficace gestione del PNR hanno infatti la massima importanza la regolarità e l'uniformità con cui vengono forniti i dati e le informazioni di attività.
Per permettere la gestione dei dati relativi ai campioni effettuati si rende necessario uniformare le informazioni riportate sul verbale di prelevamento che devono comprendere:
 1)  indicazione del piano per cui è stato prelevato il campione (nazionale, regionale);
 2)  specie animale (es. bovino);
 3)  categoria dell'animale (es. vitellone);
 4)  sesso dell'animale;
 5)  provenienza (allevamento, macello);
 6)  materiale prelevato;
 7)  esami richiesti;
 8)  data prelievo;
 9)  paese d'origine degli animali;
10)  nome dell'allevamento;
11)  codice allevamento;
12)  indirizzo;
13)  Azienda unità sanitaria locale;
14)  ente prelevatore;
15)  tipo di campionamento
16)  per i bovini: età superiore o inferiore a 6 mesi;
17)  per gli equini: età superiore o inferiore a 2 anni;  
18)  medicinali veterinari con cui sono stati trattati gli animali nelle quattro settimane precedenti il campionamento (nel caso di campionamento in allevamento).
Nell'allegato 4 si riporta un modello di verbale di prelevamento per l'invio dei campioni all'IZS di cui una copia dovrà essere trasmessa contestualmente a questo Assessorato.
5.  Metodi e tempi di analisi
Si invita l'Istituto zooprofilattico sperimentale ad effettuare le analisi previste dal PNR, in via prioritaria per quanto riguarda la ricerca di sostanze della categoria A.
I tempi di risposta dovranno essere più brevi possibili ed orientativamente non dovranno superare i 7 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio per le analisi in presenza di vincolo sanitario, salvo la necessità di ulteriori approfondimenti analitici.
Le risposte potranno essere trasmesse anche via telefax, in particolar modo per quanto attiene gli animali e i prodotti sotto sequestro, a cui farà comunque seguito la trasmissione in originale. Le tabelle dai nn. 1 a 11 e l'allegato 8 riportano le sostanze da ricercare, le matrici da prelevare, i metodi di screening e di conferma, il limite di rilevazione e/o il limite di azione. Tali indicazioni potrebbero essere soggette a modifiche in corso di applicazione del PNR.
Per le sostanze con un limite di legge o con un limite massimo di residuo il limite d'azione è rappresentato da tali valori. Per le sostanze non autorizzate il limite di azione è rappresentato dal valore massimo dei limiti di rilevazione dei diversi metodi di screening e di conferma e tiene conto delle differenze tra i vari laboratori.
Per le sostanze per cui è indicato un metodo di conferma, in caso di positività con un metodo screening è necessario procedere all'analisi di conferma.
Per le sostanze della categoria A (allegato 1 del decreto legislativo n. 336/99, in attesa dell'approvazione dei metodi di riferimento da parte dei LCR, possono essere impiegati per l'analisi di conferma metodi basati sulla spettrometria molecolare (es. GC-MS, HPLC-MS-MS) o spettrofotometria per assorbimento, conformi ai criteri tecnici per l'identificazione e determinazione dei residui previsti al punto 2) dell'allegato alla decisione n. 93/256/CEE.
Qualora un laboratorio temporaneamente non possa effettuare l'analisi di conferma, quest'ultima sarà eseguita presso un altro laboratorio preposto al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
Nell'ambito del PNR possono essere adottati altri metodi per l'analisi di screening e di conferma (es. LC-MS, LC-MS-MS), purché i parametri di tali metodi siano confrontabili con quelli previsti dal PNR e comunque siano compatibili con i limiti d'azione.
Nel caso in cui vengano adottati metodi LC-MS-MS i criteri per l'identificazione degli analiti sono revisionati in funzione della specificità di questa tecnica.
Per i metodi multiresiduo sono stati riportati gli intervalli dei limiti di rilevazione.
Per gli antibiotici la positività non può essere comunque segnalata sulla base della combinazione di due metodi di screening. Va precisato che il metodo di screening non ha validità legale; per l'azione legale, nel caso di antibiotici con LMR, devono comunque essere adottati sia i metodi di screening che i metodi di conferma.
I metodi di screening adottati per gli antibiotici devono comunque avere limiti di rilevazione inferiori ai limiti massimi di residuo consentiti per tali sostanze.
In caso di contenzioso internazionale o di revisione di analisi per la ricerca di tutte le sostanze di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 336/99 sarà effettuata presso il LNR con metodi di riferimento basati su tecniche di spettrometria molecolari o in assenza di tali metodi, comunque con tecniche di spettrometria molecolari.
6.  Riscontro positività
In caso di riscontro di positività si applicano le procedure descritte negli artt. da 21 a 26 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.
Nel caso di sospetto o di conferma di trattamento illecito devono essere avviate indagini nell'allevamento di provenienza degli animali e negli allevamenti funzionalmente o amministrativamente collegati (art. 18.1b). Qualora si constati un trattamento illecito (art. 22) si dispone inoltre il sequestro degli allevamenti sottoposti alle indagini e si procede al prelievo di campioni ufficiali su una percentuale significativa di animali appartenenti allo stesso gruppo o ad altro gruppo nella fase riproduttiva più prossima a quella dell'animale risultato positivo applicando la tabella riportata nell'allegato 5.
Se è confermato il trattamento illecito con positività di almeno la metà di campioni devono essere abbattuti tutti gli animali sospetti presenti in azienda (art. 25.3). Per un periodo successivo di almeno 12 mesi l'azienda o le aziende appartenenti al medesimo proprietario saranno sottoposte ad un controllo più rigoroso per la ricerca dei residui (art. 25.4). Controlli ufficiali supplementari per rilevare l'origine della sostanza oggetto di positività devono altresì essere disposti nelle aziende o negli stabilimenti (produttori di farmaci, di mangimi, ecc.) che riforniscono l'azienda interessata nonché in tutte le aziende e stabilimenti appartenenti alla stessa catena di fornitori di animali e di alimenti per animali.
In caso di superamento dei limiti massimi di residui (art. 23) deve essere effettuata una indagine nell'azienda di origine per stabilire le cause di tale superamento e, ai sensi di tale indagine, devono essere prese tutte le misure a tutela della salute pubblica.
In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi di residui, il servizio veterinario assicurerà un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda e/o dello stabilimento in questione e di quelli funzionalmente collegati per un periodo di almeno sei mesi con sequestro dei prodotti o delle carcasse in attesa dei risultati delle analisi.
A seguito del riscontro di positività per tutte le sostanze della categoria A e per i farmaci veterinari, deve essere effettuata un'accurata indagine epidemiologica con la compilazione della scheda di cui all'allegato 6. Tutte le schede dovranno essere inviate sia a questo Assessorato che all'Osservatorio per epidemiologia veterinaria (COVEPI) istituito presso l'IZS di Teramo che ha preparato e distribuito a tutte le regioni un programma computerizzato per l'archiviazione delle indagini epidemiologiche.
7.  Istituto zooprofilattico
L'istituto zooprofilattico deve dare comunicazione immediata di ogni positività riscontrata al Ministero della sanità, Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, ufficio VIII e a questo Assessorato tramite telegramma o fax.
Lo stesso dovrà, inoltre, inviare su supporto magnetico, entro il 15 luglio 2001 i dati relativi al 1° semestre, ed entro il 15 gennaio 2002 i dati annuali sia al Ministero della sanità che a questo Assessorato.
Per quanto riguarda i contaminanti ambientali, lo stesso dovrà fornire i singoli valori delle analisi effettuate ed eventuali limiti di legge.
Inoltre in caso di non conformità, per campioni per i quali è richiesta la ricerca di una categoria di sostanze (es. organofosforati, cortisonici, ecc.), gli IZS specificheranno la singola molecola indicandone la quantità rilevata.
8.  Aziende unità sanitarie locali
Le Aziende unità sanitarie locali devono dare comunicazione immediata al Ministero della sanità e a questo Assessorato di ogni positività corredata dall'indagine epidemiologica, effettuata utilizzando l'allegato 6 in caso di sostanze ormonali e di Beta agonisti.
L'invio tempestivo dei dati permetterà un miglior coordinamento e un più efficace svolgimento del PNR.
  L'Assessore: PROVENZANO 



N.B.: Le tabelle e gli allegati alla circolare possono essere visionati presso il gruppo 33° dell'Assessorato della sanità - Ispettorato regionale veterinario, piazza Ottavio Ziino n. 24 - Palermo
(2001.14.706)
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CIRCOLARE 22 marzo 2001, n. 1046.
Richiesta dati su attività di educazione sanitaria e promozione della salute-antropozoonosi.

Ai Direttori generali delle Aziende unità sanitarie lo cali
Facendo seguito all'emanazione della circolare 20 maggio 1996, n. 875 dell'Assessorato regionale della sa nità e del decreto presidenziale 11 maggio 2000, Piano sanitario regionale 2000-2002, si chiede di riferire sulle attività curate dai servizi competenti ed, in particolare, dalle U.O. per l'educazione alla salute allo scopo di contrastare la diffusione in Sicilia delle antropozoonosi ed, in particolare, della brucellosi.
Ove tali iniziative avessero carattere non episodico, si invita a riferire nel dettaglio sulle metodologie utilizzate e sulle modalità di valutazione, sulle figure professionali dedicate, anche a tempo parziale o nell'ambito di progetti, ad attività di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione di queste antropozoonosi.
L'acquisizione di dati affidabili sulle attività in questa area della prevenzione, per la quale si raccomanda comunque, il massimo impegno delle SS.LL., consentirebbe a questo Assessorato di predisporre un piano integrato di valenza regionale nonché di supportare diverse iniziative di educazione alla salute ed, in particolare, quelle metodologicamente più rigorose ed efficaci.
Le comunicazioni relative a quanto richiesto dovranno pervenire al competente gruppo 54°/O.E.R., educazione sanitaria, via M. Vaccaro n.5 - Palermo (responsabile dott.ssa A. De Leo) entro e non oltre il 31 marzo 2001.
  L'Assessore: PROVENZANO 

(2001.14.705)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 28 maggio 2001, n. 534.
Modifiche alla circolare n. 17 del 5 aprile 1997.

Agli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85
e, p.c.  Alla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, sport e spettacolo 

Programma regionale di finanziamento del cap. 872003 ex 87393 concernente: "Spese per il finanziamento di opere atte a consentire la migliore fruizione turistica del patrimonio archeologico, monumentale, storico, artistico ed ambientale nonché relative alla realizzazione di impianti finalizzati ad ospitare attività sportive, culturali, ricreative, convegnistiche e congressuali di rilevante interesse e richiamo turistico".
Gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, che intendano presentare domanda di finanziamento per le finalità di cui alle leggi regionali 12 giugno 1976, n. 78 e 9 agosto 1988, n. 27, dovranno trasmettere l'istanza, a firma del legale rappresentante, con allegato un originale ed una copia del progetto delle opere, corredati dalla documentazione, dai pareri e dalle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente sui lavori pubblici, in relazione alla tipologia dell'intervento proposto.
Dette richieste, redatte ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 21/85, e successive modifiche, dovranno essere d'importo compatibile con lo stanziamento di bilancio della Regione siciliana previsto, nel corrente esercizio finanziario, dal pertinente capitolo di spesa e con la prescritta connessa ripartizione territoriale di spesa.
Si avverte che non è possibile fare riferimento a documentazione ed a progetti già presentati negli anni precedenti, in quanto gli stessi potrebbero essere stati eliminati dall'archivio dell'ufficio; si invitano, comunque, gli enti a ritirare l'eventuale documentazione prodotta negli anni precedenti, al fine di revisionarla e, eventualmente, aggiornarla prima di presentarla.
Tenuto conto che negli appositi capitoli del bilancio regionale esercizio 1999-2000 non erano state stanziate idonee somme per la formazione del Programma regionale di spesa e che gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 per tale ragione non sono stati sufficientemente motivati a presentare istanze di finanziamento.
Vista la disposizione dell'Assessore n. 493 del 28 maggio 2001, a modifica di quanto comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 5 aprile 1997, l'istanza indirizzata all'Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo, gruppo VIII, via Notarbartolo n. 9 - 90144 Palermo, va presentata entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, fermo restando per gli anni successivi la presentazione delle istanze entro il 30 aprile di ogni anno.
  L'Assessore: ROTELLA 

(2000.22.1142)



RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 maggio 2001, n. 6.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.

Nella tabella C allegata alla legge di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 7 maggio 2001, pag. 35, trentasettesimo rigo, "Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 43: Aiuti previsti dalla legge regionale 27 agosto 1997, n. 31: - Fondo a gestione separata art. 60 legge regionale n. 32/2000" il capitolo 745608 e l'importo 11.500, erroneamente indicati sub anno 2000 e 2002, vanno correttamente collocati sub anno 2001.
(2001.17.871)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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