REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 MAGGIO 2001 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Note alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 7 maggio 2001.

NOTE


Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.



Nota all'art. 1, comma 1:
L'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", così dispone:

"Legge finanziaria

1.  Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio pluriennale, delle principali leggi regionali di spesa;
d)  all'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonee alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana".
Note all'art. 1, comma 3:
-  La legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", all'art. 18, come successivamente modificato ed integrato, così dispone:
"La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento e rimborso di prestiti; le relative entrate hanno destinazione vincolata.
I mutui ed i prestiti obbligazionari possono essere altresì assunti per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di amministrazione come risulta determinato con il rendiconto generale dell'esercizio precedente.
L'autorizzazione alla contrazione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, cessa di avere vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
L'ammortamento dei mutui non può avere durata inferiore ad anni cinque e maggiore di anni quindici e la relativa decorrenza è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono, sono corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento da calcolare sulle sole somme effettivamente erogate dalla data di somministrazione alla data di decorrenza dell'ammortamento - gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.
L'ammortamento dei prestiti obbligazionari non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa decorrenza è fissata dal giorno di erogazione del prestito. La rata di ammortamento deve essere comprensiva della quota capitale e della quota interessi. I prestiti obbligazionari possono essere rimborsati in unica soluzione.
Il ricavato dei mutui e dei prestiti obbligazionari è versato nelle casse regionali ed è utilizzato in base a documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. I mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscossi, sono iscritti fra i residui attivi; i mutui non stipulati e i prestiti non emessi, entro lo stesso termine costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.
I mutui sono stipulati ed i prestiti sono emessi dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale.
I mutui possono essere contratti ed i prestiti obbligazionari possono essere emessi a tasso fisso o variabile.
Le emissioni obbligazionarie sono effettuate secondo i parametri finanziari indicati nel Regolamento ministeriale in materia di titoli obbligazionari emessi da enti locali.
La Regione può contrarre anticipazioni con le aziende di credito incaricate del servizio di cassa regionale unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 3 per cento dell'ammontare delle entrate tributarie riscosse e versate nell'esercizio precedente, al tasso effettivo annuo di interesse non superiore a quello corrisposto sulle giacenze di cassa aumentato di due punti.
Le anticipazioni devono essere estinte entro il termine dell'esercizio finanziario in cui sono contratte. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente articolo.
-  La legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6, reca: "Ricorso al mercato finanziario per l'anno 1998".
Nota all'art. 1, comma 4:
L'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", così dispone:

"Ulteriori erogazioni a favore della Regione Sicilia

1. Alla regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di lire della durata di quindici anni, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno lire 200 miliardi, per interventi diretti a:
a)  contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese;
b)  fronteggiare la crisi del settore agrumicolo;
c)  sostenere iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi".
Nota all'art. 2, comma 1:
L'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come necessariamente modificato ed integrato, dispone:

"Fondi globali

Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi.
L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.
Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma.
I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa".
Nota all'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5:
Per l'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 vedi nota all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 3:
L'art. 1 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000", a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:

"Risultati differenziali

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2000 è determinato in termini di competenza in lire 1.350 miliardi e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo è fissato, in termini di competenza, in lire 1.900 miliardi.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2001 il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in lire 241 miliardi e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è determinato in lire 1.000 miliardi; per l'anno 2002 è determinato un saldo netto da impiegare pari a lire 63 miliardi ed un livello massimo del ricorso al mercato finanziario pari a lire 800 miliardi.
3.  In relazione all'assegnazione del contributo di solidarietà nazionale ex articolo 38 dello Statuto della Regione, disposta dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da corrispondere in quindici annualità costanti di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2001 ed in quindici annualità costanti di lire 94 miliardi a decorrere dall'anno 2002, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dei relativi crediti. Le entrate derivanti dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma, previste per ciascuno degli anni 2000 e 2001 rispettivamente in lire 548 miliardi ed in lire 921 miliardi, sono accertate con imputazione al capitolo di entrata del bilancio della Regione relativo al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana e sono destinate a spese di investimento.
4.  Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui ai precedenti commi nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6".
Note all'art. 5, comma 13:
-  Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".
-  Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, reca: "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337".
Nota all'art. 5, comma 15:
Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, reca: "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"
Nota all'art. 5, comma 16:
Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", all'articolo 2, così dispone:

"Oggetto della giurisdizione tributaria

1. Sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti:
a)  le imposte sui redditi;
b)  l'imposta sul valore aggiunto, tranne i casi di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed i casi in cui l'imposta è riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;
c)  l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
d)  l'imposta di registro;
e)  l'imposta sulle successioni e donazioni;
f)  le imposte ipotecaria e catastale;
g)  l'imposta sulle assicurazioni;
g-bis)  il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
h)  i tributi comunali e locali;
i)  ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie.
2.  Sono inoltre soggette alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti le sovraimposte e le imposte addizionali nonché le sanzioni amministrative, gli interessi ed altri accessori nelle materie di cui al comma 1.
3.  Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale".
Note all'art. 9, comma 1:
-  La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", agli articoli 7 ed 8, rispettivamente, così dispone:

"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1)  per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso;
2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio".

"Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa".
Qualora si tratti di residui già perenti relativi ad importi che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, a richiesta delle amministrazioni competenti, con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo - per le finalità per le quali furono autorizzate - le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni sia di competenza che di cassa, ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso".
-  La legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante: "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie", all'articolo 47, così dispone:

"Nuove competenze delle Ragionerie centrali

1.  Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, a decorrere dall'1 ottobre 1997 la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti e dei nulla osta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole ragionerie centrali presso gli assessorati regionali.
2.  I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nulla osta di cui al comma 1 possono essere a firma di un delegato dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze".
Nota all'art. 9, comma 3:
La legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, reca: "Norme per il risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa".
Nota all'art. 9, comma 4:
L'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, recante: "Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi nonché modifiche ed integrazioni della legislazione del settore", ha introdotto l'articolo 5-bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, avente il seguente testo:

"Livelli di progettazione

1.  Ai fini della presente legge l'attività di progettazione si articola su tre livelli adeguati alle finalità cui è preordinata. In particolare, la progettazione preliminare richiede l'approntamento dei seguenti elaborati: corografia della zona con l'indicazione dell'opera, studio di fattibilità con analisi costi-benefici, relazione generale che tenga particolare conto dell'impatto ambientale, disegni illustrativi dell'opera, calcolo sommario della spesa sulla base del prezziario regionale in vigore.
2. La progettazione di massima richiede che vengano approntati i seguenti elaborati: corografia della zona con l'indicazione dell'opera, relazione generale, elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori, relazione geomorfologica, descrizione puntuale dei vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera, calcolo della spesa attraverso computo metrico estimativo, calcolo della spesa per espropriazioni, valutazione dell'impatto ambientale, schema di capitolato speciale d'appalto, tempi di esecuzione dell'opera.
3.  La progettazione esecutiva, redatta in conformità a quella di massima, deve contenere i seguenti altri elaborati: particolari costruttivi, risultanze di apposito studio geognostico, calcolo delle fondazioni, calcolo delle strutture, indicazione dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare, planimetria con il dettaglio delle particelle da espropriare e con il calcolo delle indennità di espropriazione, esecutivi degli impianti.
4. In ogni caso i progetti di massima e i progetti esecutivi devono contenere gli elementi previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per il finanziamento e l'affidamento di lavori relativi a manutenzioni periodiche e scavi archeologici nonché agli interventi di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, si prescinde dal progetto esecutivo così come definito dal comma 3 del presente articolo".
Note all'art. 9, comma 7:
-  L'art. 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, così dispone:

"Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa fino all'esercizio 1991 non reiscritte in bilancio entro il 31 dicembre 1999 sono eliminate dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 1999. All'eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
2. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1998 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1997, ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, o, qualora trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio o alla categoria 11 dell'amministrazione Assessorato territorio e ambiente, fino all'esercizio 1994, cui, alla chiusura dell'esercizio 1999, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1999 medesimo.
3.  Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi dei commi 1 e 2; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1999.
4.  Limitatamente agli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio 1998 e agli impegni di conto capitale assunti nell'esercizio 1997 ovvero, se trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio o alla categoria 11 dell'amministrazione Assessorato territorio e ambiente, nell'esercizio 1994, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, inserito con l'articolo 2, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 15, riferite alla data di entrata in vigore della presente legge.
5.  I commi terzo e quarto dell'articolo 5 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana.".
-  La legge regionale 9 agosto 1988, n. 15, reca: "Interventi nei settori dell'edilizia scolastica e universitaria.".
Nota all'art. 10, comma 1:
La legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, recante: "Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento" e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 10 così dispone:
"Ai comuni, consorzi di comuni e consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese possono essere concessi contributi fino al 90 per cento della spesa relativa alla costruzione, completamento ed adeguamento di impianti fognari e depurativi.
I contributi di cui al precedente comma sono concessi dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sulla base di programmi elaborati in rapporto alle indicazioni nel piano regionale di risanamento delle acque ed alle richieste presentate dai comuni e dai consorzi di cui al primo comma, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. Dette richieste devono essere presentate entro il primo trimestre di ciascun anno.".
Nota all'art. 10, comma 2:
La legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 11, così dispone:

"Impegni di spesa

Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute dalla Regione a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio stesso. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto alla competenza dell'esercizio in corso.
Nel corso dell'esercizio possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. Con riguardo ai provvedimenti relativi agli impegni prenotati, qualora non venga assunta entro il termine dell'esercizio la conseguente obbligazione giuridica, gli impegni medesimi decadono e sono contabilizzati nel rendiconto generale come economie di spesa. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.
Le spese correnti relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri sono impegnate contestualmente all'emissione del relativo titolo di spesa e possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
Per le altre spese correnti a pagamento non differito, le competenti amministrazioni provvedono all'emissione dei relativi titoli di spesa contestualmente all'assunzione degli impegni.
Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo, previo assenso dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, previo assenso dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a norma della consuetudine o qualora l'amministrazione riconosca la necessità o la convenienza.
Per le spese in conto capitale relative ad opere o interventi ripartiti in più esercizi è consentito assumere impegni di durata pluriennale nei limiti dell'intera somma autorizzata dalle leggi di spesa, a norma dell'articolo 7, settimo comma, ovvero, per le spese non fissate da specifiche leggi di spesa, nei limiti stabiliti da appositi articoli della legge di approvazione del bilancio.
Tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del presente articolo costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa, salvo le somme stanziate per spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere che, anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, nel solo esercizio successivo - mediante decreti motivati delle competenti amministrazioni - al termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa; si considerano però impegnate:
a) le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui in corrispondenza e per l'ammontare dei mutui contratti;
b) le spese in conto capitale finanziate con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza dell'ammontare dei prestiti emessi e riscossi;
c) le spese connesse ad accertamenti di entrate relative ad assegnazioni comunitarie, statali e di altri enti aventi destinazione vincolata e le spese relative all'eventuale cofinanziamento delle assegnazioni medesime.
Gli atti di programmazione comportanti spese a carattere pluriennale sono controfirmati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.".
Note all'art. 11:
-  La legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, recante: "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale", all'articolo 9, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 12, commi 3 e 5, che qui si annota ha il seguente testo:
"1. Nel bilancio annuale e pluriennale della Regione, Assessorato al bilancio e finanze, è istituito un fondo destinato alla contrattazione economica biennale, il cui ammontare è determinato, con riguardo a ciascun anno del triennio, da apposita norma della legge finanziaria.
2.  Il Governo regionale, in sede di approvazione degli accordi, non può deliberare spese di importo superiore a quelle determinate ai sensi del comma 1.
3. Alle spese scaturenti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi e ricadenti nell'esercizio di competenza si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del fondo di cui al comma 1 previsto per l'esercizio finanziario medesimo.
4. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti dell' Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
5. Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi a quello in cui viene stipulato l'accordo economico biennale sono iscritti nei pertinenti capitoli di spesa per il personale cui si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 autorizzata per gli esercizi medesimi.
6. Nella relazione al bilancio della Regione sono delineate le compatibilità generali delle spese per il personale scaturenti dagli accordi contrattuali; in detta relazione il Governo regionale riferisce altresì sullo stato di attuazione degli accordi medesimi, nonché sui livelli di produttività sulle eventuali disfunzioni e sui tempi ed i costi dell'azione amministrativa formulando eventuali proposte.".
-  La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento", all'articolo 13, così dispone:

"Trattamento economico

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita per tutti i rami dell'Amministrazione regionale con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Con contratto individuale sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3. Per i dirigenti generali di strutture di massima dimensione, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali della Regione e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
4.  Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.".
Nota all'art. 12:
L'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è riportato alla nota all'articolo 11.
Nota all'art. 24:
L'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, recante: "Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52", a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:
"1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare alle province regionali che gestiscono direttamente o tramite loro consorzi corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali o regionali contributi da destinare alla gestione dei suddetti corsi.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede alle assegnazioni di cui al comma 1 secondo i parametri previsti dall'articolo 51 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9. Al fine di incentivare la mobilità del personale docente universitario ed in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, n. 340, la somma di lire 1.000 milioni è destinata, a decorrere dall'anno 2001, al relativo intervento.".
Nota all'art. 27:
L'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, recante: "Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza" concerne un contributo che l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti conferisce per sostenere l'attività di servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza, direttamente ai titolari di licenza o autorizzazione.
Note all'art. 28:
-  La legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, reca: "Costituzione del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento CEE n. 270 del 6 febbraio 1979 e provvedimenti urgenti in materia di assistenza tecnica.".
-  La legge regionale 7 novembre 1995, n. 81, reca: "Disposizioni di carattere finanziario per l'anno 1995.".
Note all'art. 29, comma 1:
-  L'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, recante: "Interventi a favore dell'occupazione", è rubricato: "Contributi alle imprese per assunzioni.".
-  L'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante: "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro", è rubricato: "Esercizio della professione di consulente del lavoro".
-  La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
-  Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, reca: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
Nota all'art. 29, commi 5 e 7:
L'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, recante: "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti", così dispone:

"4. Modalità ed efficacia della cessione.

1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.
3. Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applica l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
4. Per le operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla presente legge i termini di due anni e di un anno previsti dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi.".
Nota all'art. 30, comma 2:
Per la legge 30 aprile 1999, n. 130, vedi nota all'articolo 29, commi 5 e 7.
Nota all'art. 30, comma 4:
La legge 30 aprile 1999, n. 130, recante: "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti", all'art. 4 così dispone:
"1.  Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
2.  Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
b)  ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.
3. Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applica l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
4.  Per le operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla presente legge i termini di due anni e di un anno previsti dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi".
Nota all'art. 31, comma 2:
La legge regionale 25 maggio 1990, n. 7, recante: "Interventi finanziari urgenti per l'anno 1990 in materia di turismo e sport e trasporti", all'art. 6, così come modificato dall'art. 8 della legge regionale n. 30 del 1991, così dispone:
"1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a sostenere spese per consentire lo svolgimento in Sicilia dei campionati mondiali di ciclismo del 1994.
2.  A tal fine, è autorizzato ad anticipare alla Federazione ciclista italiana (F.C.I.) la somma di lire 100 milioni per la costituzione della cauzione necessaria. E' inoltre autorizzato ad erogare somme fino a lire 2.500 milioni all'organismo incaricato dalla Federazione ciclistica italiana dell'organizzazione dei campionati, quale contributo sull'eventuale disavanzo della gestione della manifestazione.
3.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere anticipazioni sulle somme di cui al comma 2.
4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni, di cui lire 1.700 milioni nell'esercizio finanziario 1990, lire 500 milioni nell'esercizio 1991 e lire 400 milioni nell'eser cizio 1992".
Nota all'art. 35, comma 1:
La legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante: "Misure di raziona lizzazione della finanza pubblica", all'art. 6, comma 1, così dispone:
"1.  La spesa per l'acquisto di beni e servizi non può superare, a livello regionale, l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto del 18% per l'anno 1995, del 16% per l'anno 1996 e del 14% per l'anno 1997. Per l'anno 1995 viene individuato l'ammontare per cassa delle somme destinate all'acquisto di beni e servizi. Le regioni tramite i direttori generali e i commissari straordinari provvedono ad individuare i funzionari responsabili delle somme destinate ai fornitori e ai prestatori di servizi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi agli interessi passivi richiesti dai fornitori o dai prestatori di servizi in caso di ritardato pagamento rientrano nella responsabilità contabile del funzionario delegato e del direttore generale o del commissario straordinario in caso di mancato controllo. In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime".
Note all'art. 36, comma 1:
-  La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", all'art. 133, dispone in ordine a contributi per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane.
-  L'art. 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così dispone:
"1.  E' assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale è erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale".
-  L'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone in ordine all'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali, al fine di realizzare la continuità territoriale in Sicilia.
Nota all'art. 36, comma 2:
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", all'art. 23, così dispone:
"1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2.  I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologia e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
3.  Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti".
Nota all'art. 36, comma 3:
La legge 25 febbraio 1992, n. 215, reca: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile".
Nota all'art. 36, comma 4:
La legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845, all'art. 26, così dispone:
"Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalla regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Nota all'art. 36, comma 5:
La legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: "Interventi urgenti per l'economia", dispone in ordine al fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo.
Nota all'art. 36, comma 6:
L'art. 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone in ordine ad un contributo straordinario all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per l'attuazione di programmi di ricerca, sviluppo dell'energia elettrica.
Nota all'art. 37, comma 1:
La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante: "Misure in materia fiscale", dispone in ordine alla definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico relative a domande di inesigibilità.
Note all'art. 37, comma 4:
-  Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, recante "Norme in materia di istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 656", all'art. 61, comma 3, così dispone:
"3.  La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto, altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'am montare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:
a)  una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;
b)  un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;
c)  un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;
d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT".
-  La legge regionale 10 novembre 1997, n. 42, recante "Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia", all'art. 2, così dispone:
"1.  Al fine di assicurare alla Regione siciliana l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi nei nove ambiti provinciali, la misura annuale del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito differenziato per ogni ambito territoriale, di cui all'articolo 61, terzo comma, lettera d) del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 è determinata per il restante periodo del decennio 1995-2004 di gestione a regime come segue:
  | Lett. d) | Lett. d)     pro-capite     totale | (lire) | (lire) 
Agrigento      19.100 9.108.368.000 
Caltanissetta      17.415 4.915.035.000 
Catania      14.994 16.137.627.000 
Enna      22.282 4.161.210.000 
Messina      17.714 12.118.848.000 
Palermo      16.114 19.999.969.000 
Ragusa      17.302 5.126.091.000 
Siracusa      11.835 4.815.778.000 
Trapani      19.942 8.617.074.000 

Il decreto per l'affidamento in concessione dei nove ambiti territoriali dovrà conseguentemente indicare quale compenso ex articolo 61, terzo comma, lettera d) D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 i suddetti importi".
-  L'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, all'art. 17, comma 1, così dispone:
"1.  L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio è pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
a)  costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i più alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i più bassi costi;
b)  situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;
c)  tempo intecorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario può porla in riscossione".
Note all'art. 39:
-  La legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, recante: "Norme in materia di istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap", all'art. 21, così dispone:
"I soggetti portatori di handicap di cui alla presente legge possono fruire gratuitamente dei servizi di trasporto extraurbano gestiti dall'Azienda siciliana trasporti (AST).
A tal fine l'AST rilascia ai soggetti portatori di handicap che ne facciano richiesta, tramite il sindaco del comune di residenza, apposita carta di circolazione con validità annuale.
L'agevolazione di cui al presente articolo è estesa anche all'eventuale accompagnatore, ove necessario".
-  La legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, reca: "Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori".
Nota all'art. 41:
La legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria" all'art. 30, comma 1, così dispone:
"Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da allegare al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1998, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'accertamento delle somme da eliminare come di seguito specificato:
a)  i residui passivi e i residui perenti vigenti alla chiusura dell'esercizio 1998 su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni di pagamento in scadenza entro l'esercizio medesimo, sono eliminati, rispettivamente, dal conto consuntivo del bilancio e dal conto generale del patrimonio per l'esercizio stesso, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno, a norma dell'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2;
b)  salvo quanto previsto dalla precedente lettera a) e dall'articolo 17 della presente legge, gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1997 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1996 ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni o, qualora trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio e categoria 11 della rubrica Assessorato territorio e ambiente, fino all'esercizio 1993, ai quali, alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1998 medesimo;
c)  per gli interventi finanziati ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 (zone interne), le disposizioni della precedente lettera b) si applicano agli impegni assunti a tutto l'esercizio 1998. Gli stanziamenti eventualmente rimodulati a carico di esercizi successivi sono eliminati dagli esercizi medesimi. Le disposizioni contenute nella presente lettera c) non si applicano agli interventi relativi ai programmi approvati dalla Giunta regionale con delibera n. 438 del 17 novembre 1998, sempre che gli stessi si traducano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in obbligazioni giuridicamente perfette determinate nell'am-montare e nel soggetto creditore".
Nota all'art. 44:
Il decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, recan te: "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati", all'art. 8, così dispone:
"E' istituito un Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.
Il Fondo predetto è alimentato:
a)  da contributi della Regione siciliana;
b)  da eventuali contributi dello Stato;
c)  da contributi volontari effettuati da privati, enti ed associazioni;
d)  dalla realizzazione dell'alienazione dei prodotti finiti, ottenuti dalle lavorazioni effettuate dagli allievi durante lo svolgimento di precedenti corsi e dalla alienazione di materie grezze residuate dalla lavorazione ed utensili non utilizzabili per altri corsi.
Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per l'amministrazione e l'impiego del Fondo".
Nota all'art. 45:
La legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, recante "Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione", all'art. 21, comma 3, così come modificato dall'art. 33, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2000, così dispone:
"3.  Il contributo relativo alle spese per le ispezioni ordinarie, come determinato ai sensi dei commi 1 e 2, è a carico delle cooperative per un 50 per cento e per il restante 50 per cento a carico della Regione siciliana, Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca".
Nota all'art. 47, comma 1:
La legge regionale 4 giugno 1980, n. 52, recante: "Interventi per la promozione di attività di ricerca nel settore sociale e della cultura cristiana", all'art. 1, così dispone:
"L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno finanziario 1980, all'Associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche tecnologiche e sociali in Sicilia, con sede in Palermo, un contributo annuo di lire 100 milioni quale concorso all'attività ordinaria dell'Associazione.
Il contributo annuo, da erogare in unica soluzione, è condizionato alla presentazione da parte dell'Associazione di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del programma annuale di massima di attività, approvato dal comitato esecutivo dell'Associazione stessa.
Per l'anno finanziario in corso si prescinde dalla presentazione della relazione e del programma di cui al comma precedente".
Nota all'art. 48:
La legge regionale 13 marzo 1982, n. 8, recante: "Provvedimenti in favore dell'associazione A.R.C.E.S. (Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane), per l'istituzione e la gestione di un collegio universitario in Palermo", all'art. 1, così dispone:
"L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere in favore dell'associazione A.R.C.E.S. (Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane con sede in Palermo, ente morale in virtù del decreto del Presidente della Repubblica n. 713 del 22 settembre 1976, per il periodo 1982-1986, un contributo annuo di lire 300 milioni, per le attività decorrenti dall'anno accademico 1982-1983, quale concorso alla gestione di un istituendo collegio universitario in Palermo, destinato ad ospitare studenti universitari e ad assisterli mediante adeguate strutture ed attività integrative.
L'Associazione di cui al comma precedente a tal fine si avvarrà di una organizzazione tutoriale articolata per le varie discipline ed istituirà corsi seminariali aperti anche a studenti non residenti nonché corsì di orientamento per la scelta della professione e per l'approfondimento delle tradizioni e delle tematiche della realtà siciliana".
Nota all'art. 49, comma 1:
La legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, reca: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese".
Nota all'art. 50:
La legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante: "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari", all'art. 3, dispone in ordine a contributi di sostegno alla formazione in favore degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata.
Nota all'art. 51, comma 1:
La legge 7 marzo 1996, n. 109 reca: "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282".
Nota all'art. 52, comma 7 e comma 8:
L'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, a seguito della modifica apportata dalla disposizione che qui si annota, ha il seguente testo:
"Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute dalla Regione a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio stesso. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto alla competenza dell'esercizio in corso.
Nel corso dell'esercizio possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. Con riguardo ai provvedimenti relativi agli impegni prenotati, qualora non venga assunta entro il termine dell'esercizio la conseguente obbligazione giuridica, gli impegni medesimi decadono e sono contabilizzati nel rendiconto generale come economie di spesa. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.
Le spese correnti relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri sono impegnate contestualmente all'emissione del relativo titolo di spesa e possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
Per le altre spese correnti a pagamento non differito, le competenti amministrazioni provvedono all'emissione dei relativi titoli di spesa contestualmente all'assunzione degli impegni.
Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo, ovvero a carico di più esercizi qualora trattasi di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti, previo assenso del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese, ove ciò sia indispensabile per la continuità dei servizi, a norma della consuetudine o qualora l'Amministrazione riconosca la necessità o la convenienza.
Per le spese in conto capitale relative ad opere o interventi ripartiti in più esercizi è consentito assumere impegni di durata pluriennale nei limiti dell'intera somma autorizzata dalle leggi di spesa, a norma dell'articolo 7, settimo comma, ovvero, per le spese non fissate da specifiche leggi di spesa, nei limiti stabiliti da appositi articoli della legge di approvazione del bilancio.
Tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del presente articolo costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa, salvo le somme stanziate per spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere che, anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, nel solo esercizio successivo, mediante decreti motivati delle competenti amministrazioni, al termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa.
Gli atti di programmazione comportanti spese a carattere pluriennale sono controfirmati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze".
Nota all'art. 52, comma 9:
L'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, a seguito della modifica apportata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Tutte le quote di stanziamento non impegnate o non mantenute in bilancio a norma del precedente art. 11 costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa.
Le quote di stanziamento relative a spese correnti, impegnate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, sono riportate nel conto dei residui dell'anno successivo, al termine del quale costituiscono economie di spesa.
Le quote di stanziamento relative a spese in conto capitale, impegnate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, sono riportate nel conto dei residui per un periodo non superiore a due anni successivi a quello in cui si è perfezionato l'impegno, al termine del quale costituiscono economie di spesa; possono, però, essere mantenuti per un periodo non superiore a cinque anni i residui delle spese relative all'esecuzione di opere.
Le somme eliminate a norma dei commi 2 e 3 possono essere riprodotte in bilancio, con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche e integrazioni, contestualmente all'emissione dei relativi titoli di spesa e senza necessità di ulteriori formali provvedimenti di impegno".
Nota all'art. 52, comma 10:
Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: "Norme in materia di individuazione dell'unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato", agli artt. 10 e 11, così, rispettivamente, dispone:
"Art. 10. - Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilità economica fondata su rilevazioni analitiche per centri di costo. Essa collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attività di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.
2.  Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati.
3.  Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.
4.  I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.
5.  I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.
6.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, può apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3".
"Art. 11. - Raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria. - 1. Al fine di collegare il risultato economico scaturente dalla contabilità analitica dei costi con quello della gestione finanziaria delle spese risultante dal rendiconto generale dello Stato devono essere evidenziate le poste integrative e rettificative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione".
Nota all'art. 52, comma 13:
L'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, a seguito della modifica apportata dalla disposizione che qui si annota, ha il seguente testo:
"1.  La riformulazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione siciliana è ispirata al metodo della programmazione finanziaria ed i relativi disegni di legge sono approvati dall'Assemblea regionale siciliana entro il 31 dicembre di ciascun anno.
2.  A tal fine il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana:
a)  entro il 15 luglio il documento di programmazione economico-finanziaria;
b)  entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il disegno di legge "finanziaria";
c)  entro lo stesso termine di cui alla lettera b) il disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente e programmatico".
Nota all'art. 52, comma 14:
L'art. 3 della legge regionale n. 10 del 1999, a seguito della modifica apportata dall'annotata disposizione, ha il seguente testo:
"1.  Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  all'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonee alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana".
Nota all'art. 52, comma 15:
L'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, a seguito della modifica apportata dalla disposizione che qui si annota, ha il seguente testo:
"1.  Al fine di incrementare l'ammontare delle risorse finanziarie acquisibili, onde ridurre il ricorso all'indebitamento nel limite programmato, la Regione provvede alla razionalizzazione e al potenziamento delle attività di accertamento delle entrate proprie derivanti da beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di competenza o derivanti da tributi direttamente deliberati.
2.  A tale scopo le singole amministrazioni regionali, cui sono assegnate le entrate proprie previste dal "Quadro di classificazione delle entrate della regione", ai sensi degli articoli 220 e 226 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, debbono curarne, sotto la propria responsabilità, a tutela degli interessi della Regione, l'accertamento, vigilare sulla riscossione e verificare che i versamenti siano correttamente imputati.
3.  I singoli rami dell'Amministrazione regionale hanno cura di elaborare annualmente un'apposita relazione sullo stato di realizzazione delle entrate per i capitoli alle stesse attribuiti, da trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio scaduto, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per il tramite delle coesistenti Ragionerie centrali, che esprimono il loro avviso.
4.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce alla Giunta regionale sullo stato di realizzazione di tutte le entrate di competenza regionale, proponendo gli eventuali interventi ritenuti necessari per la tutela dell'erario della Regione.
5.  Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all'esercizio 1997 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono crediti da riscuotere, sono eliminate dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono alla determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 1998 medesimo.
6.  Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare a norma del comma 5; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1998.
7.  Con decorrenza dall'esercizio in corso le somme versate dallo Stato, da altri enti e soggetti diversi in conti correnti di tesoreria o in contabilità speciali intestati alla Regione, sono considerate come riscosse e versate nella cassa regionale e sono imputate ai pertinenti capitoli del bilancio; contestualmente sono considerate riversate in appositi conti di tesoreria o nelle contabilità speciali pertinenti mediante operazioni di gestione di tesoreria. I prelevamenti dai conti di tesoreria o dalle contabilità speciali interessano esclusivamente la gestione di tesoreria regionale.
8.  Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le parole "e2" sono soppresse e sono aggiunti i seguenti commi:
"1bis. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sono stabilite in via generale le modalità di versamento e di compensazione delle somme versate a titolo di acconto, nonché ogni altra disposizione attuativa.
1ter. Con decreto del medesimo Assessore viene annualmente determinata la somma dovuta dal concessionario per i rispettivi ambiti ed individuato il capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione siciliana al quale devono essere versate le somme relative.
1quater. In caso di mancato versamento nel termine previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, richiamati dall'articolo 1 della legge regionale 8 settembre 1990, n. 35".
Nota all'art. 53:
L'art. 52 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, recante: "Norme finanziarie urgenti e variazioni di bilancio per l'anno 2000", a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione che qui si annota, ha il seguente testo:
"1.  L'articolo 31 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 è così sostituito:
Le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende policlinico delle università, l'istituto zooprofilattico sperimentale ed il centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario adottano, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la contabilità economico-patrimoniale, la contabilità analitica per centri di costo ed il controllo di gestione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, mantenendo in parallelo e fino al 31 dicembre 2001 l'attuale contabilità finanziaria.
2.  L'Assessore regionale per la sanità, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana le direttive necessarie per l'attuazione del comma 1.
3.  La contabilità di cui al comma 1 è introdotta definitivamente a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Quelle aziende che alla data della presente legge abbiano già adottato la  contabilità economico-patrimoniale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come  sostituito integralmente dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno  1999, n. 229, sono autorizzate al mantenimento di essa in via definitiva ed esclusiva".
Nota all'art. 54:
La legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento  e razionalizzazione della spesa e  altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", all'art. 32, contiene disposizioni in materia di bilanci.
Note all'art. 55:
-  La legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.", all'art. 12, contiene disposizioni in materia di residui passivi del bilancio regionale.
-  La legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", all'art. 15, così dispone:
"1.  La Giunta regionale definisce gli obiettivi, formula gli indirizzi operativi dell'attività amministrativa e ne verifica i risultati.
2.  Le spese correnti del bilancio della Regione, ferme restando le vigenti classificazioni economiche e funzionali, sono distinte in spese correnti di amministrazione e spese correnti operative. Le spese correnti di amministrazione concernono tutte le spese relative alla gestione del personale ed all'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici.
3.  Annualmente con la legge di bilancio sarà approvato l'elenco dei capitoli rientranti tra le spese correnti di amministrazione.
4.  I  direttori regionali, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano  ed ordinano le spese correnti di amministrazione nei limiti dei fondi assegnati in bilancio e propongono, ove se ne presenti la necessità, le variazioni di bilancio fra capitoli compresi fra le predette spese correnti di amministrazione, con esclusione di quelli relativi a spese obbligatorie.
5.  Le variazioni di bilancio compensative di cui al comma 4 sono effettuate mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
Nota all'art. 56, comma 1:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza  regionale  e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", a seguito delle modifiche apportate dal testo che qui si annota, ha il seguente testo:
"1.  Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina attualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio pluriennale, delle principali leggi regionali di spesa;
d)  all'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di  autorizzazioni legislative di spesa;
e)  all'eventuale rimodulazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonee alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal  presente articolo.
4.  Il  disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di  legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana".
Nota all'art. 56, comma 3:
L'art. 16 della legge 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana.  Conferimento  di funzioni e  compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le  attività produttive.  Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", rubricato: "Organizzazione, funzioni e responsabilità di specifici uffici regionali", a seguito delle modifiche apportate dal testo che qui si annota, ha il seguente testo:
"1.  Le determinazioni connesse agli adempimenti previsti dal l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, per la Segreteria generale, per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana sono assunte dal Presidente della Regione, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale e dell'Avvocato generale.
2.  La Segreteria generale, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e l'Ufficio legislativo e legale sono organizzati in conformità alla tipicità delle rispettive funzioni connesse alla realizzazione dell'attività di impulso, di indirizzo e di coordinamento, nonché alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, allo svolgimento dell'attività legislativa e di governo, previste dallo Statuto e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n 70.
3.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale e dell'Avvocato generale, previa contrattazione decentrata, sono stabilite, per il personale degli uffici di cui al comma 2, le misure di speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed è individuato il personale che, in ragione delle effettive esigenze, rende le predette prestazioni lavorative.
4.  All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento della Segreteria generale e degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime, nonché per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede la Segreteria generale, fermi restando i capitoli di spesa già attribuiti alla medesima.
5.  Alla dotazione dei capitoli di bilancio da istituire per effetto delle disposizioni contenute nel comma 4 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa esistenti nello stato di previsione della spesa - Amministrazione Presidenza, Titolo I, Rubrica 2.
6.  A' termini dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le spese di cui al comma 4 costituiscono spese correnti di amministrazione ed i relativi capitoli di spesa sono compresi nell'apposito elenco numero 5 allegato alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 9.
7.  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 inerenti le materie di competenza dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, al personale dell'Assessorato medesimo si applicano, con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su proposta del dirigente generale del dipartimento, bilancio e tesoro, le disposizioni di cui al comma 3".
Nota all'art. 56, comma 4:
Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, a seguito delle modifiche apportate dal testo che qui si annota, ha il seguente testo:
"1.  L'Assessore per gli enti locali è autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 100 milioni (capitolo 19052) in favore dell'Associazione telefono arcobaleno, ed uno di analogo importo in favore dell'Associazione Telefono azzurro, al fine di garantire la prosecuzione del programma di lotta alla pedofilia".
Nota all'art. 56, comma 5:
-  Il comma 8 dell'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così dispone:
"Gli organi collegiali in atto esistenti, di cui non sia avvenuta la conferma di cui al comma 7 entro la data del 31 dicembre 1999, sono soppressi ed i relativi compiti e funzioni sono svolti dal ramo di amministrazione competente per materia".
Nota all'art. 56, comma 6:
L'art. 1 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 234, re cante: "Interventi per la promozione delle attività di ricerca e di formazio ne dell'ISIDA, dell'ISAS, dell'ISVI e del CSEI", a seguito delle modifiche apportate dal testo che qui si annota, ha il seguente testo:
"L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980 all'ISIDA (Istituto superiore per imprenditori e dirigenti di azienda) e all'ISAS (Istituto di scienze amministrative e sociali) aventi sede a Palermo, all'ISVI (Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali dello sviluppo) ed al CSEI (Centro studi di economia applicata all'ingegneria) aventi sede a Catania, alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), un contributo annuo quale concorso alle attività ordinarie degli Istituti, stabilito nella seguente misura:
-  lire  300 milioni in favore dell'ISIDA;
-  lire  175 milioni in favore dell'ISAS;
-  lire  110 milioni in favore dell'ISVI;
-  lire    70 milioni in favore dell'CSEI.
Il contributo annuo, da erogare in unica soluzione, è condizionato alla presentazione, da parte  degli Istituti, della relazione sulla attività svolta nell'anno precedente e del programma annuale, dai quali risulti lo svolgimento, con riferimento alla realtà siciliana, di attività di ricerca e formazione nel settore imprenditoriale pubblico e privato per quanto riguarda l'ISIDA, nel settore dell'am ministrazione pubblica per quanto riguarda l'ISAS, nel settore dei problemi sociali dello sviluppo per quanto riguarda l'ISVI e nel settore dell'ambiente per quanto riguarda il CSEI.
I sopraddetti programmi annuali di attività degli Istituti devono essere approvati dai rispettivi consigli di amministrazione e devono prevedere anche forme di collaborazione con la Regione siciliana".
Nota all'art. 56, comma 7:
L'art. 1, comma 15, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998", a seguito delle modifiche apportate dal testo che qui si annota, ha il seguente testo:
"Alle aziende industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e comunque a tutti coloro i quali hanno subito danni a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta in alcune zone della provincia di Agrigento e di Caltanissetta nella notte tra il 7 e l'8 novembre 1997, che non siano coperti da assicurazione, è concesso un contributo a fondo perduto pari al 90 per cento dell'ammontare dei danni. Le domande per l'ammissione a detti contributi devono essere presentate alla Presidenza della Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande devono essere corredate di una perizia giurata, resa da tecnici regolarmente iscritti ad albi o elenchi professionali, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per il 1998, lire 5.300 milioni per il 1999 e lire 5.300 milioni per il 2000.
Nota all'art. 56, comma 8:
L'art. 1, comma 15, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 è riportato alla nota all'art. 56, comma 7.
Nota all'art. 56, comma 9:
-  L'art. 54 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, a seguito delle modifiche apportate dal testo che qui si annota, ha il seguente testo:
"1. In ordine ai requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo presso banche aventi sede centrale e succursali esclusivamente nel territorio della Regione siciliana, nonché in ordine alle cause di decadenza e sospensione dalle cariche, si applicano le disposizioni statali vigenti secondo le seguenti modalità:
a)  dell'avvenuta verifica dei requisiti, effettuata dal consiglio di amministrazione della banca, viene data comunicazione all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze entro trenta giorni;
b)  il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio che è dichiarata dal consiglio di  amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o,  in caso di difetto sopravvenuto, entro trenta giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
c)  dell'avvenuta verifica dei requisiti di esperienza e onorabilità dei soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo presso banche nazionali aventi sede centrale nella Regione siciliana viene data comunicazione anche all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
d)  la sospensione dalle cariche di cui al presente comma è dichiarata con le modalità di cui alla lettera b).
2.  In ordine ai requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche aventi sede centrale e succursali esclusivamente nel territorio della Regione siciliana, si applicano le disposizioni statali vigenti.
3.  Le disposizioni contenute nella legge regionale 16 gennaio 1989, n. 1, in ordine ai requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche incompatibili con il presente articolo sono abrogate".
Nota all'art. 56, comma 11:
L'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, a seguito delle modifiche apportate dal testo che qui si annota al paragrafo "Assessorato del bilancio e delle finanze", ha il seguente testo:
"Preparazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione.
Esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti e delle aziende autonome regionali.
Verifica della conformità delle spese alle leggi ed alle norme di esecuzione, della regolarità delle gestioni di consegnatari di fondi e di beni della Regione.
Verifica delle scritture contabili.
Ispezioni amministrative e contabili.
Amministrazione del bilancio e servizi del tesoro.
Disciplina del credito e del risparmio.
Analisi e andamento della finanza regionale.
Redditi patrimoniali. Imposte dirette ed indirette. Tasse. Tributi, entrate in genere e catasto. Proventi, concorsi, contributi e rimborsi. Finanza locale: attività tributaria degli enti locali, assegnazione di quote di tributi, rimborso di oneri per servizi regionale statali.
Il riscontro degli atti di ciascuna Amministrazione previsto dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dalle norme regionali in materia, è  effettuato da una Ragioneria centrale, che ha sede presso le singole Amministrazioni. L'Assessore per il bilancio e le finanze fa parte del Comitato regionale per il credito ed il risparmio".
Nota all'art. 56, comma 12:
L'art. 3 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, a seguito delle modifiche apportate dal testo  che qui si annota, ha il seguente testo:
"1. Fatta salva la disposizione di cui al comma 6, i fondi ricavati dalle alienazioni di cui alla presente legge sono gestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e sono destinati prioritariamente, fino all'ammontare del 20 per cento dei proventi complessivi previsti nei piani di vendita approvati dalla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, al ripiano dei deficit finanziari dei relativi Istituti.
2.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, la quota di cui al comma 1 può essere elevata, fino ad un massimo del 30 per cento dei proventi, al fine di consentire l'adempimento di concordati con le banche creditrici, atti a realizzare il riequilibrio finanziario degli Istituti.
3.  I proventi delle successive alienazioni sono destinati, sulla scorta di direttive emanate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici:
a)  al reinvestimento in edifici o aree edificabili, per l'incremento del patrimonio abitativo pubblico;
b)  al reinvestimento in opere di urbanizzazione, socialmente rilevanti per il patrimonio abitativo pubblico;
c)  alla realizzazione, anche attraverso interventi di recupero edilizio o urbano, di alloggi-parcheggio e di alloggi di edilizia sovvenzionata, anche al fine di promuovere la mobilità degli assegnatari.
4.  Una quota non superiore al 5 per cento annuo dei proventi di cui al comma 3 può essere destinata ad esigenze gestionali degli Istituti.
5.  Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è determinata annualmente la quota da destinare, nell'ambito degli interventi di cui al comma 3, lettera a), alla realizzazione, anche attraverso interventi di recupero edilizio o urbano, o all'acquisizione di nuovi alloggi da destinare, secondo le norme vigenti sull'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, esclusivamente agli appartenenti alle forze dell'ordine di stanza in Sicilia.
 6. Una quota pari al 2 per cento del ricavato annuo delle vendite, conseguito da ciascun istituto, confluisce in un apposito capitolo  di entrata del bilancio della Regione, quale concorso nella spesa derivante dal pagamento dei contributi in conto interessi di cui al successivo articolo 4.
7.  Nell'impiego dei fondi di cui al comma 6 l'Assessorato regionale dei lavori pubblici segue annualmente un criterio di riparto su base provinciale, tenendo conto del diverso apporto  finanziario fornito da ciascun Istituto".
Nota all'art. 56, comma 13:
L'art. 4 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, a seguito delle modifiche apportate dal testo che qui si annota, ha il seguente testo:
"1. Gli assegnatari che intendono acquistare gli alloggi di edilizia pubblica di cui alla presente legge, che non siano beneficiari di altre agevolazioni previste da norme statali o regionali, possono fruire di appositi mutui agevolati.
2.  I  mutui hanno una durata fino a venticinque anni e possono coprire sino al 100 per cento del prezzo di acquisto dell'alloggio.
3. I mutui sono concessi da banche convenzionate, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Nella convenzione il tasso degli interessi è determinato in misura non superiore a quella stabilita per la concessione di mutui per l'edilizia agevolata-convenzionata.
4.  L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare con le banche le convenzioni di cui al comma 3 e ad erogare alle banche convenzionate contributi in conto interesse, fino all'ammontare necessario per ridurre il tasso di interesse a carico del mutuatario al 4 per cento comprensivo di ogni onere accessorio.
5.  La Regione assume, relativamente ai mutui assistiti dai contributi di cui al presente articolo, le garanzie nei confronti delle banche mutuanti previste dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.
6.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono determinati i criteri di formazione di graduatorie provinciali per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo. Tali criteri devono prevedere esclusivamente l'attribuzione di punteggi in modo automatico, sulla base di requisiti attestati mediante dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
7.  Nella formazione delle graduatorie di cui al comma 6 una quota deve essere annualmente riservata alle istanze prodotte dagli appartenenti alle forze dell'ordine di stanza in Sicilia.
8. Agli assegnatari di cui al comma 1, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali per l'accesso alle agevolazioni previste  dal  presente articolo, si applicano, al fine    della determinazione  del  prezzo  degli  alloggi  e  di ogni altra modalità  di  cessione,  le  norme  vigenti  alla  data  di  pubblicazione delle graduatorie, se più favorevoli".
Nota all'art. 56, comma 18:
L'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a seguito delle modifiche apportate dal testo che qui si annota, ha il seguente testo:
"1.  L'organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base. Le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee, nella Presidenza della Regione e in assessorati sottoposti rispettivamente alla direzione politica del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
2.  Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, in unità operative di base e uffici semplici. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregate, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei. Le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge; successivamente si procede con regolamento ai sensi del comma 3. Il numero dei dirigenti generali è eguale a quello delle strutture di massima dimensione, maggiorato di otto.
3.  In sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali costituiscono i dipartimenti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite regolamento, sono individuati i rispettivi servizi. Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali sono ridefiniti, nel numero e nelle funzioni i dipartimenti e i relativi servizi. L'individuazione dei dipartimenti e dei servizi è ispirata ai principi di cui all'articolo 3 ed in particolare all'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun  procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.
4.  L'individuazione delle strutture intermedie e dei relativi ambiti di competenza è disposta con regolamento ed è soggetta a revisione almeno triennale; fino a quando non saranno definite tali procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 viene mantenuta l'attuale struttura e l'esistente organizzazione.
 5. E' istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo  31 marzo 1998, n. 80, l'Ufficio di gestione del contenzioso del lavoro al fine di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Enti pubblici omogenei o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o di parte del contenzioso comune.
6.  Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione  all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle  proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio.
7. La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale e quella strumentale dell'ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia".
Nota all'art. 56, comma 19:
L'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante: "Disposizioni finanziarie per l'anno 2000", a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione che qui si annota, ha il seguente testo:
"1.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni:
a)  per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni  nell'ambito della rubrica fondo sanitario regionale;
b)  per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata;
c)  compensative fra il capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente e quello relativo al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale, in relazione ad accertate inderogabili necessità. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente, qualora non sia possibile provvedere mediante variazione compensativa con l'analogo fondo di conto capitale;
d) compensative fra i capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale dei ruoli della Regione e relativi oneri sociali in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione e compensative fra capitoli di spesa concernenti il fondo efficienza servizi destinato al personale dei ruoli medesimi in relazione a quanto previsto dal relativo contratto di lavoro, nonché per l'attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 11 novembre 1999, n. 26;
e)  compensative fra i capitoli delle spese correnti di amministrazione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, diverse da quelle di cui alla precedente lettera d), con esclusione di quelle in diminuzione dai capitoli relativi a spese obbligatorie;
f)  compensative fra capitoli di entrata concernenti accensione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari e fra capitoli di spesa concernenti rimborso di mutui e rimborso di prestiti obbligazionari, con relativi oneri per interessi e spese;
g)  per il recupero di somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e dell'Unione europea e, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni, per la riassegnazione ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni o, previa deliberazione della Giunta regionale, per il finanziamento di interventi analoghi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione regionale in modo da rispettare i principi stabiliti dall'articolo 11 del Regolamento CE  n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999;
h)  per l'attuazione dell'art. 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
i) per  consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dette variazioni e le conseguenti scritturazioni contabiIi sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti  amministrazioni statali e, comunque, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza".
Nota all'art. 56, comma 20:
Il testo dell'art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, a seguito della modifica apportata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"A decorrere dall'anno finanziario 1987, al fine di consentire l'immediata attivazione degli interventi in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità e/o calamità naturali, è istituito nel bilancio regionale un fondo con una dotazione di lire 20.000 milioni per l'esercizio 1987 e di lire 50.000 milioni per l'esercizio 1988, dal quale prelevare, a titolo di anticipazione sulle assegnazioni statali, le somme necessarie per la concessione delle agevolazioni contributive e creditizie previste dalla legislazione statale in materia.
Per gli esercizi successivi l'ammontare del fondo sarà iscritto in bilancio con le modalità  dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Le somme prelevate dal fondo di cui al primo comma vengono iscritte in appositi capitoli di spesa del bilancio regionale con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in base al riparto previsto nel successivo art. 24.
Le assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni vengono iscritte in appositi capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio regionale.
Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, con titolo speciale da estinguersi mediante registrazione delle scritture, la Regione provvede al recupero, a carico delle assegnazioni statali, nei limiti delle anticipazioni effettuate.
Nel caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione rispetto alle assegnazioni disposte dallo Stato, il maggiore onere resta a carico della Regione stessa.
All'utilizzazione delle eventuali maggiori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Regione si provvede nel successivo esercizio.".
Nota all'art. 56, comma 23:
Il testo dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 23, a seguito della modifica apportata (a decorrere dall'esercizio 2002) dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996 l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a realizzare nell'ambito degli ecosistemi fluviali, al di fuori dei bacini imbriferi montani tramite gli uffici del Genio civile, interventi di manutenzione straordinaria, interventi per la rimozione dagli alvei di rifiuti o corpi estranei, nonché l'esecuzione di perizie in danno per il ripristino dello stato dei luoghi interessati da manomissioni".
Nota all'art. 56, comma 24:
L'art. 16 della legge 15 settembre 1997, n. 35, a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione che qui si annota, ha il seguente testo:
"1. (Comma abrogato).
2.  Alla fine dell'articolo 28 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è aggiunto il seguente comma:
Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio nè può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado.
3.  Alla fine dell'articolo 10 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 1960, n. 3, è aggiunto il seguente comma:
Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio nè può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado".
Nota all'art. 56, comma 25:
L'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, recante: "Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive.  Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30", a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione che qui si annota, ha il seguente testo:
"1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2003.
2.  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità provvede alla stipula del nuovo contratto di convenzione per il triennio 2001-2003 con la Croce Rossa Italiana per il servizio prorogato dal comma 1 su conforme parere favorevole espresso dalla Commissione legislativa "Servizi sociali  sanitari" dell'Assemblea regionale  siciliana.
3.  La validità della convenzione con la Croce Rossa Italiana, già stipulata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è prorogata dal 31 dicembre 2000 fino alla data della stipula della nuova convenzione prevista dal comma 2 e comunque non oltre la data del 31 marzo  2001.
4.  Qualora la nuova convenzione non sia stipulata alla data del 31 marzo 2001, non si procede ad ulteriore proroga e la gestione del servizio 118 passa alle nove aziende unità sanitarie locali competenti per territorio. Verificandosi tale ipotesi non si applica la proroga prevista dal comma  1.
5.  Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27.".
Nota all'art. 56, comma 31:
L'art. 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, concernente "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", a seguito della modifica apportata dalla disposizione che qui si annota, ha il seguente testo:
"1.  All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"La Giunta, altresì, previo parere della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea, delibera:
a)  sui programmi di intervento sui fondi comunitari e statali in attuazione di tutti gli strumenti programmatori da adottarsi o adottati dall'Unione europea;
b)  sui programmi di iniziativa comunitaria nonché su tutti gli altri interventi e/o azioni adottati o da adottarsi da parte dell'Unione europea;
c)  sui cofinanziamenti da porre a carico del bilancio regionale nonché sulla assegnazione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale dei finanziamenti comunitari.
2.  Nel caso in cui i programmi e gli interventi di cui al comma 1, lettera b) prevedano o consentano la compartecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, la Giunta regionale, nel deliberarne l'adozione, attiva le necessarie azioni per la conclusione di un accordo tra tutti gli enti e/o soggetti interessati.
3.  Per i programmi e le iniziative di cui al comma 2 il cofinanziamento regionale, se nulla dispone al riguardo la normativa comunitaria, non può superare il 30 per cento del costo complessivo del programma e/o iniziativa e deve, comunque, essere approvato dall'Unione Europea. Le deliberazioni assunte ai sensi del presente comma nonché dei comma 1 e 2 sono trasmesse alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea.
4. I  direttori regionali sono responsabili dell'attuazione dei singoli sottoprogrammi e delle singole misure previste dal Programma operativo plurifondo, dalle sovvenzioni globali nonché dell'attuazione degli altri programmi ed iniziative comunitarie, per i settori di competenza che fanno capo a ciascuna direzione.
4-bis. I direttori regionali, relativamente all'attuazione dei programmi indicati al comma 4, esercitano i compiti ed i poteri previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  e successive modifiche ed integrazioni.
5.  Gli stessi direttori, in relazione alle materie poste all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato di sorveglianza e degli altri organismi compartecipanti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, possono partecipare a tali organismi in rappresentanza della Regione.
6. Delle riunioni del Comitato di sorveglianza e degli argomenti posti all'ordine del giorno è data tempestiva comunicazione alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della CE, alla quale vengono inviate le relazioni illustrative di quanto trattato e deciso in quelle sedi. Alla suindicata Commissione sono, altresì, trasmesse tempestivamente le relazioni dei consulenti valutatori del Programma operativo plurifondo e delle altre iniziative e/o azioni comunitarie, se sottoposte a valutazione.
7.  Il  Presidente della Regione, in ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla decisione CE n. 2194 del 28 settembre 1995, istituisce sul territorio regionale lo "sportello comunitario" con funzioni di documentazione e informazione su programmi ed iniziative finanziate, a vario titolo, dell'Amministrazione regionale e dei soggetti pubblici e privati, di tali programmi ed iniziative. Il supporto riguarda, principalmente, l'assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti comunitari e/o statali L'attività dello "sportello" è organizzata presso la Presidenza della Regione  che coordina altresì le medesime attività svolte anche mediante apposite convenzioni che il Presidente della Regione può stipulare con enti ed istituti sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione, con enti locali territoriali, associazioni di categoria non aventi fini di lucro, ordini professionali, agenzie e società di sviluppo a prevalente partecipazione pubblica.
8. Il Presidente della Regione, sentita la Cabina di regia, convoca almeno ogni  sei mesi una sessione della Giunta regionale dedicata ai problemi comunitari, al fine di:
a)  esaminare le possibilità di accesso ai fondi comunitari e assumere gli atteggiamenti conseguenti;
b)  definire le strategie finanziarie programmatiche e istituzionali per l'adozione delle politiche comunitarie;
c)  definire un quadro articolato, per obiettivi di interventi e per specificazioni, dei fabbisogni regionali finanziari per l'anno successivo per l'attuazione delle politiche comunitarie;
d)  individuare le misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e nazionali ad esse complementari;
e)  verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali finanziati dalla Comunità e i risultati conseguiti e definire i relativi dati derivanti dal monitoraggio finanziario, ai fini della trasmissione al Ministero del tesoro ed esaminare gli indirizzi generali del CIPE e del Governo centrale;
f)  verificare la conformità della legislazione regionale alla normativa comunitaria e predisporre gli eventuali adeguamenti da proporre all'Assemblea regionale.
9. I provvedimenti adottati nel corso della sessione sono trasmessi all'Assemblea regionale per il parere della competente Commis sione per l'esame delle questioni concernenti la Comunità europea.
10. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con riguardo ai capitoli di spesa interessati al cofinanziamento dei programmi, delle iniziative e delle azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio compensative tra i capitoli regionali di cofinanziamento conseguenti a successive modificazioni del piano finanziario previsto negli strumenti attuativi di detti programmi e cofinanziamento cui tali capitoli si riferiscono. Di tali variazioni è data comunicazione alla competente Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea".
Nota all'art. 56, comma 32:
L'art. 17, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dalla disposizione che qui si annota, è il se guente:
"La "Cabina" dipende funzionalmente dal Presidente della Regione. Con decreto dello stesso, previa deliberazione della Giunta regionale, sono nominati i componenti della "Cabina" in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente tutti con specifica esperienza professionale nelle materie di competenza della "Cabina". L'incarico dura quattro anni è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. Ai componenti della "Cabina" spetta una indennità non pensionabile".
Nota all'art. 56, commi 33 e 34:
L'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante: "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", a seguito della modifica apportata dalla disposizione che qui si annota, ha il seguente testo:

"Lavori in economia

1. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e manutentori ivi comprese quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, sono, di norma, realizzati in economica, sia in amministrazione diretta che mediante cottimo.
2.  Per l'esecuzione dei suddetti lavori ed interventi in amministrazione diretta si prescinde dal limite di importo previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.
3.  Sui progetti relativi ad interventi colturali, manutentori e di prevenzione antincendio, nonché sulle relative perizie di variante e suppletive, da eseguirsi in amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario da parte dell'Amministrazione forestale, il parere tecnico previsto dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 è espresso dall'Ispettore tecnico forestale competente per territorio, ovvero dall'Ispettore regionale tecnico forestale se di importo superiore a mille milioni di lire, ad esclusione degli interventi ricadenti all'interno delle aree naturali protette per i quali il parere viene reso dall'Ispettore regionale tecnico forestale qualunque sia l'importo dei lavori.
4.  I lavori eseguiti in amministrazione diretta dall'Amministrazione forestale di importo superiore a lire 1.000 milioni, sono sottoposti a collaudo. Per i lavori di importo inferiore continua ad applicarsi l'articolo 15 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2.".
Nota all'art. 56, comma 35:
Il testo dell'art. 17 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante: "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali.", a seguito delle modifiche apportate della disposizione che qui si annota, ha il seguente testo:
"1.  Gli oneri relativi alla locazione degli immobili da destinare a sedi di scuole materne regionali, nonché alla pulizia, fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche e manutenzioni ordinarie sono a carico delle amministrazioni comunali. Sono abrogati l'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, così come sostituiti dall'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15, nonché i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15.
2.  Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali è ripartito con decreto dell'Assessore regionale e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto.
3.  Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 2000".
Nota all'art. 56, comma 36:
L'art. 12 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, a seguito della modifica apportata dalla disposizione che qui si annota, ha il seguente testo:
"1.  Restano attribuite alla competenza della Regione:
a)  i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica;
b)  le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Regione;
c)  la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
d)  la programmazione a livello regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica sulla base dei piani provinciali assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera c);
e)  la suddivisione del territorio regionale, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, nonché in ambiti territoriali di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa;
f)  la determinazione del calendario scolastico.
2.  Sono invece attribuiti alle province in relazione all'istruzione secondaria superiore, ed ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a)  l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b)  la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c)  i servizi di supporto organizzativo dell'istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d)  il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, sentite le istituzioni scolastiche;
e)  la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;
f)  le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
g)  la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
h)  il piano di utilizzazione nelle ore extrascolastiche delle palestre e delle attrezzature sportive, da predisporre d'intesa con gli organi territoriali del Coni;
i)  la promozione di attività sportive da organizzarsi di concerto con i competenti organi del Coni.
3. I comuni, anche in collaborazione con le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
a)  educazione degli adulti;
b)  interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c)  azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d)  azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e)  interventi perequativi;
f)  interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
4.  La risoluzione dei conflitti di competenze è attribuita alle province, ad eccezione dei comuni.
5.  Le norme di cui al presente articolo entrano in vigore a  decorrere  dal  1°  ottobre  2002;  nella fase transitoria l'Assessorato  regionale  dei  beni culturali ed ambientali e della  pubblica istruzione continua a svolgere i compiti e le funzioni  per  l'organizzazione  della rete scolastica, sulla base  delle  proposte  formulate  dai  dirigenti degli uffici scolastici  periferici  del  Ministero  della  pubblica istru zione,  previo  parere  dei  consigli  scolastici provinciali".
Nota all'art. 56, comma 37:
L'art. 27 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, rubricato "Farmacie rurali aventi sedi nelle isole minori", a seguito della modifica apportata dalla disposizione che qui si annota, ha il seguente testo:
"1.  L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare un'indennità di residenza in favore dei titolari di farmacie rurali private,  aventi sede nelle isole minori.
2.  L'indennità di cui al comma 1 è erogata per il tramite dei comuni nel cui territorio le farmacie sono ubicate e compete unicamente a quelle che risultano regolarmente aperte durante l'anno solare cui l'indennità si riferisce. I comuni delle isole minori interessate si avvalgono del settore farmaceutico dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio per l'acquisizione della documentazione necessaria.
3.  Le assegnazioni delle somme ai comuni sono disposte sulla base dei criteri e dei parametri che sono individuati con successivo decreto del Presidente della Regione.
4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 455 milioni, cui si provvede con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42 (cap. 21707)".
Nota all'art. 56, comma 38:
L'art. 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione che qui si annota, ha il seguente testo:
"1.  Le competenze di cui alla lettera n) dell'art. 32 della legge n. 142 del 1990, come introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 48/1991, sono attribuite al sindaco.
2.  Il sindaco, con provvedimento motivato, può revocare e sostituire i rappresentanti del  comune  presso enti, aziende ed  istituzioni  anche  prima  della  scadenza  del  relativo  incarico".
Nota all'art. 56, comma 39:
L'art. 25 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, a seguito della modifica apportata dalle disposizioni che qui si annota, ha il seguente testo:
"1. L'IRCAC è autorizzato a corrispondere ad Istituti ed aziende di credito il concorso interessi per la differenza tra il tasso di riferimento ed il 4 per cento per le operazioni di smobilizzo a 20 anni dalle esposizioni debitorie verso le banche, a decorrere dalla data di perfezionamento di dette operazioni, dei soggetti cooperativi già beneficiari delle provvidenze creditizie della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive integrazioni, che hanno realizzato in Sicilia centri di approvvigionamento collettivo.
2.  Le  operazioni  finanziarie, comprensive del capitale  da consolidare e degli interessi del consolidamento di cui al  comma 1,  che gli istituti di credito hanno posto o porranno in essere,  sono  assistite  esclusivamente  da fidejussione  regionale  che  ha  carattere  sussidiario e diviene operante previa escussione del debitore principale.
3.  L'IRCAC è altresì autorizzato ad intervenire, a carico del proprio bilancio, direttamente o nei confronti degli istituti di credito interessati, al fine di posticipare dopo l'ultima scadenza prevista in contratto i ratei dei mutui, con scadenza 1991, concernenti iniziative alberghiere o comunque riguardanti attività turistiche, concessi o assistiti dal contributo interessi dell'IRCAC  medesimo".
Nota all'art. 61:
L'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, per effetto della sostituzione del comma 6, disposto dall'articolo che qui si annota, risulta il seguente:
"L'articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 è sostituito dal seguente:
1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, statali o regionali, non possono ricoprire incarichi di cui alla presente legge:
a)  i membri del Parlamento nazionale ed europeo, della Giunta e dell'Assemblea regionale siciliana;
b)  i componenti degli organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;
c)  i magistrati ordinari, amministrativi o contabili;
d)  gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;
e)  gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
f)  i dipendenti dello Stato, della Regione o di altra amministrazione, i quali assolvano mansioni inerenti direttamente all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la nomina o la designazione.
2. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi e in particolare coloro che abbiano contenziosi civili o amministrativi pendenti nei confronti dell'ente interessato alla nomina.
3. La nomina è inefficace se al momento dell'accettazione l'eventuale incompatibilità non sia cessata con le dimissioni dalla carica ricoperta o con l'aspettativa.
4. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.
5. Nel caso di cui al comma 4, il presidente dell'organo che ha provveduto alla nomina o designazione accertata anche d'ufficio la sussistenza del conflitto di interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, l'organo competente dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.
6. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili, fatta eccezione per quelli ricoperti da soggetti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che siano nominati, sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono coesistere in capo al medesimo soggetto più di due incarichi di cui alla presente legge.
7. Nessuno può essere chiamato a ricoprire lo stesso incarico per più di due mandati consecutivi".
Nota all'art. 63:
Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, recante: "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI", così dispongono:

"Art. 4

1. Il personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo le normative previdenziali in materia, cessa dal relativo rapporto di lavoro.
2. E' abrogato l'articolo 17, comma 2, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34".

"Art. 5

1. Le società a totale partecipazione degli enti economici regionali di cui all'articolo 4, sono obbligate ad applicare le disposizioni previste dagli articoli 4, 7 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti del proprio personale dipendente in possesso di un'anzianità contributiva ed anagrafica idonea al raggiungimento, al termine dei periodi massimi di fruizione dei benefici contenuti nella predetta normativa, dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo le normative previdenziali in materia".
Nota all'art. 65:
L'articolo 14 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabili e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", così dispone:
"1. All'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1966, n. 29 è aggiunto il seguente comma:
Al fine di realizzare un'azione coordinata ed efficace di ricerca e recupero del patrimonio archeologico subacqueo giacente nel mare prospiciente le coste della Sicilia, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può stipulare convenzioni con Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Marina Militare, Polizia, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, nonché con enti e società aventi particolari specializzazioni nel settore della ricerca e operatività in mare".
Nota all'art. 66:
La legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, reca: "Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria".
Nota all'art. 67, commi 1 e 2:
Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante: "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", così dispone:
"3.  Con lo stesso provvedimento le regioni dettano disposizioni circa i tempi e le modalità per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private già autorizzate e in esercizio ai requisiti minimi stabiliti dal presente decreto, da prevedersi nell'arco massimo di cinque anni".
Nota all'art. 67, comma 3:
L'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro", così come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, disciplina gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
Nota all'art. 68:
Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante: "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari", sono così rispettivamente rubricati: "Speciale sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiose"; "Sostegno agli orfani"; "Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni".
Nota all'art. 69, comma 1:
La legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, reca: "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI".
Note all'art. 71:
-  Il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, reca: "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazione e trasporti".
-  L'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18, recante: "Provvedimenti a favore delle isole minori", così dispone:
"1. Per potenziare i collegamenti con le isole minori, anche nel quadro del traffico mediterraneo, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti elabora piani triennali di servizi, integrativi di quelli statali, per i trasporti veloci e con navi traghetto.
2. I piani di cui al comma precedente sono formulati, con riferimento al triennio successivo, entro il mese di settembre, dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti sentite le amministrazioni comunali interessate.
3. I piani devono essere coordinati con i servizi finanziati dallo Stato e devono prevedere le linee, le frequenze, gli orari e il naviglio da utilizzare, nonché i periodi di funzionamento e di fermo del naviglio, nella eventualità in cui lo stesso rimanga a disposizione dell'amministrazione su specifica e motivata richiesta della medesima.
4. I piani possono essere aggiornati ogni anno per sopravvenute riconosciute necessità segnalate dalle amministrazioni comunali competenti per territorio".
Nota all'art. 72:
L'articolo 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, recante: "Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia", già integrato e modificato dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale n. 10/99, per effetto delle sostituzioni delle lettere b) e d) apportate dall'articolo che qui si annota, risulta il seguente:
"L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere ai consorzi di cui alla presente legge i seguenti contributi:
a)  contributi integrativi ragguagliati alla differenza fra il prezzo di acquisizione dei terreni ed il prezzo corrisposto dagli imprenditori ai sensi del precedente art. 25;
b)  contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione dei consorzi. Tali contributi vengono concessi sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli organi del consorzio e corredato del parere analitico del collegio dei revisori in misura non superiore al 90 per cento delle spese correnti, con particolare riguardo agli oneri diretti e riflessi per gli organi, per il personale in servizio ed in quiescenza.
c)  ...............
d)  contributi per spese di gestione diretta ed indiretta di infrastrutture e di servizi comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese o enti fruitori la restante parte".
Nota all'art. 73:
L'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, così dispone:
"Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio generale e dal comitato direttivo sono trasmesse all'Assessore regionale per l'industria entro 15 giorni dall'adozione e diventano esecutive dopo 15 giorni dalla trasmissione.
Le deliberazioni adottate con il parere favorevole del collegio dei revisori sono immediatamente esecutive. Entro 20 giorni dalla ricezione delle deliberazioni, l'Assessore regionale per l'industria può disporne la sospensione con richiesta motivata di chiarimenti. Nei 20 giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità. La facoltà di richiesta di chiarimenti prevista dal comma precedente non può essere esercitata più di una volta.
Le deliberazioni di cui alle lettere c, d ed f dell'art. 8 della presente legge sono soggette al controllo, di merito dell'Assessore regionale per l'industria, con le modalità di cui ai commi precedenti, anche per accertarne la rispondenza agli indirizzi stabiliti dai competenti organi della Regione".
Nota all'art. 74, commi 1 e 2:
L'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, recante: "Integrazione della legislazione in materia di turismo, spettacolo, trasporto e sport", come modificato dall'articolo 117 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per effetto delle modifiche ed abrogazioni apportate dai commi che qui si annotano, risulta il seguente:
"I contributi previsti dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, diretti ad agevolare i trasporti turistici a mezzo di voli charter, destinati agli operatori turistici che assumono il noleggio di aeromobili per il trasporto di turisti in Sicilia sono corrisposti fino al 18 per cento del costo sostenuto per l'anno 2000, fino al 16 per cento per l'anno 2001 e fino al 14 per cento per l'anno 2002. Il contributo è soppresso a partire dall'anno 2003.
2. Le provvidenze del presente articolo, pubblicizzate in brochure, sono finalizzate ad abbassare i costi per il trasporto di turisti che pernottano in Sicilia per non meno di sei notti.
3. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti determina i criteri per la formulazione di programmi operativi e li approva con proprio decreto sentito il consiglio regionale per il turismo. Gli operatori turistici devono presentare detti programmi per l'anno successivo entro il 31 ottobre.
4.  (Abrogato).
5. I contributi per i trasporti effettuati a mezzo "Inclusive tours", ovvero a mezzo ferrovie, nave, pullman, destinati alle agenzie di viaggio italiane e straniere per l'abbattimento delle tariffe in favore dei turisti che soggiornano in Sicilia per non meno di sei notti sono commisurati percentualmente ai voli charters.
6. Il procedimento di cui al comma 3 viene applicato anche per i contributi previsti dal comma 5".
Nota all'art. 74, comma 3:
Il comma 3 dell'articolo 185 ed il comma 1 dell'articolo 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", così, rispettivamente, dispongono:
"3.  I soggetti interessati hanno diritto agli aiuti di Stato esclusivamente nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti, le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da loro inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana almeno sessanta giorni prima del termine iniziale".
"1.  Ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea e del Regolamento CE n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, secondo cui non può essere data esecuzione agli aiuti di Stato prima della relativa autorizzazione comunitaria, le spese relative agli interventi della presente legge, non ricadenti nel regime di cofinanziamento del POR Sicilia 2000-2006, sono autorizzate con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi contestualmente alla definizione positiva del procedimento di controllo comunitario sui singoli regimi di aiuto".
Note all'art. 75, commi 1, 2 e 3:
-  Il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, recante: "Interventi urgenti in favore dell'economia", così dispone:
"1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine è stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno".
-  L'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", così dispone:
(Omissis)
3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.
4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.
5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammessi a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentano domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.
-  L'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, recante: "Provvedimenti in favore delle cooperative agricole", come integrato dall'art. 57, comma 7, della legge regionale n. 10/99, così dispone:
"1. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, sono assunte a carico del bilancio della Regione, con facoltà di rivalsa di quest'ultima nei confronti della cooperativa debitrice ove gli stessi non siano stati ammessi ai benefici della medesima legge 19 luglio 1993, n. 237, per carenza di finanziamento o in caso di mancata presentazione dell'istanza per carenza di requisiti.
2. Le garanzie dovranno risultare da certificazioni rilasciate da istituti di credito e/o da enti pubblici finanziatori.
3. Sono ammessi a godere dei benefici previsti dal comma 1 i soci delle cooperative agricole per le quali sia stato già dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata già avviata la liquidazione coatta amministrativa.
4. Le istanze per godere delle agevolazioni di cui al comma 1 dovranno essere presentate dai soci garanti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale provvederà all'istruttoria e alla definizione della pratica entro i centoventi giorni successivi al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
5. Sono esclusi dal beneficio dei vantaggi previsti i soci che volontariamente o in seguito ad una procedura di esecuzione forzata abbiano provveduto al pagamento parziale o totale del debito garantito".
Nota all'art. 78:
Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: "Norme in materia di sistemi informativi autorizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così dispone:
"1.  Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo".
Nota all'art. 79:
L'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante: "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali", per effetto della sostituzione del comma 2 apportata dall'articolo che qui si annota, risulta il seguente:
"1.  Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica autonoma è affidato ad un collegio di revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e composto da:
a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;
c) un rappresentante designato dall'ente locale obbligato (provincia o comune).
2. Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'Amministrazione, purchè iscritto nell'apposito registro privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro. Alle nomine del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche statali e regionali non si applicano le disposizioni in materia di cui alle leggi regionali 20 aprile 1976, n. 35, 11 maggio 1993, n. 15, 28 marzo 1995, n. 22, 20 giugno 1997, n. 19, nonchè l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Ad uno stesso collegio può essere affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'assegnazione è operata dall'Assessorato competente. I presidenti dei collegi dei revisori dei conti di cui agli articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, per le istituzioni scolastiche di particolare rilievo finanziario o per le quali sussistano specifiche ragioni di maggiore vigilanza e tutela dei principi di legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa possono essere nominati tra il personale di cui al D.P.R. 27 luglio 1995, n. 83, in possesso dei requisiti di cui al decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 9 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 3 novembre 2000, concernente le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. I compensi da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio sono rideterminati con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale".
Nota all'art. 80:
L'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34, recante: "Norme per la gestione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001", per effetto delle aggiunte al comma 2 apportate dall'articolo che qui si annota, risulta il seguente:

"Gestione unificata delle spese per il personale e strumentali

1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese per il personale e di talune spese a carattere strumentale, comuni a più dipartimenti o uffici equiparati nell'ambito della stessa Amministrazione, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese svolte secondo le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dall'Assessore competente, con proprio decreto, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze. Con lo stesso decreto sono individuati i dirigenti generali o gli altri dirigenti responsabili incaricati della gestione delle spese e della firma dei relativi atti inerenti i capitoli oggetto di gestione unificata.
3.  I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e alla imputazione delle stesse ai capitoli di rispettiva pertinenza.".
Nota all'art. 81:
Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante: "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari", così dispone:
"Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, il legale rappresentante della scuola, dell'istituto o della facoltà deve presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere dal rispettivo consiglio di facoltà o, su proposta del collegio dei docenti, dal consiglio di circolo o di istituto. I contributi sono concessi a quelle iniziative che risultino più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alle finalità di cui al presente articolo".
Note all'art. 82, comma 1:
-  Il comma 4 dell'art. 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352", così dispone:
"4. Le somme riscosse a norma del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate".
-  Il comma 3 dell'articolo 9 ed il comma 3 dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", così, rispettivamente, dispongono:
"Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pe-cuniaria, da lire un milione a lire dieci milioni".
"Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera C) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni".
Note all'articolo 83, comma 1:
-  L'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante: "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa", dispone in materia di compensi dei componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi.
-  Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante: "Norme sull'ordinamento degli enti locali", così dispone:
"La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata senza maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti e dei vice presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali;
d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle province comprendenti aree metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato".
Note all'art. 86, comma 1:
-  Il decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, reca: "Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno".
-  L'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia", come integrato dall'articolo 1 della legge regionale n. 11/94, dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 18/96 e dall'art. 3 della legge regionale n. 27/98, contiene "Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile".
-  Il titolo II della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, recante: "Norme regionali integrative della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile", contiene interventi in materia di artigianato, industria, pesca, turismo e servizi.
-  La legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, reca: "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro".
Nota all'art. 86, comma 2:
La legge regionale 15 dicembre 1982, n. 134, e successive modifiche ed integrazioni, reca: "Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine".
Note all'art. 89, comma 1:
-  L'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, recante: "Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23 concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26", così dispone:
"1. Nell'ordinamento della Regione siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani, la conferenza dei servizi è disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Le competenze che le norme di cui al comma 1 attribuiscono al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri ed al Consiglio dei Ministri, nell'ordinamento della Regione siciliana, sono esercitate rispettivamente dal Presidente della Regione, dagli Assessori e dalla Giunta regionale.
3.  Nell'ordinamento della Regione siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani trovano immediata applicazione gli articoli 2, 3, 4, 5, commi 4, 6, 10, 12 e 17, commi 8, 9, 10, 24, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63 e 64 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni".
-  L'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante: "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica", così dispone:
(Omissis)
"Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per venti giorni consecutivi.
L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale".
(Omissis)
Nota all'art. 89, comma 3:
L'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante: "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie", così dispone:
"1.Al fine di favorire il rapido avvio delle iniziative produttive previste dai patti territoriali e dai contratti d'area approvati dal Cipe sono ammessi insediamenti produttivi in verde agricolo, limitatamente ai singoli interventi previsti dai patti territoriali e dai contratti d'area già approvati dal Cipe alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo 6.
2. La deroga di cui al precedente comma non si applica nelle aree di Parco e in quelle delimitate a riserva secondo la legislazione regionale vigente".
Nota all'art. 89, comma 6:
L'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, recante: "Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti", ha sostituito l'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, che, a seguito dell'ultima modifica, risulta il seguente:
"1.  Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici lo cali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali nella zona tassativamente individuata nello strumento urbanistico.
2.  Le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:
a)  rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;
b)  distacchi tra fabbricati non inferiori a m. 20;
c)  distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
d)  parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell'area interessata;
e)  rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n.78, come interpretato dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
2.  Per gli immobili già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a regolare concessione edilizia rilasciata a norma del previgente testo dell'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, o comunque realizzati in zona agricola secondo le previsioni del piano regolatore generale e che non possono più essere utilmente destinati alle finalità economiche originarie, è facoltà dei comuni consentire il cambio di destinazione d'uso con riferimento ad altra attività, ancorché diversa da quella originaria, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. E' in ogni caso esclusa l'autorizzazione per il cambio della destinazione in uso abitativo.
3.  La variazione della destinazione d'uso, di cui al comma 2, può essere autorizzata solo se siano trascorsi almeno tre anni dalla data di rilascio della concessione edilizia.
4.  L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è rilasciata nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, commi 3 e 4.
5.  La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, come sostituito dal presente articolo, non si applica alle domande di concessione edilizia conformi alla normativa previgente sulle quali si è favorevolmente pronunziata la commissione edilizia comunale alla data di entrata in vigore della presente legge".
Nota all'art. 89, comma 8:
L'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante: "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, per effetto delle modifiche apportate dal comma che qui si annota, risulta il seguente:
1.  Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.
2.  Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri.
3.  Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150.
3bis.  In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc./mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto.
4.  La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, sentito altresì il Comitato tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per i profili attinenti alla qualità del bosco ed alla difesa idrogeologica.
5.  I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.
6.  All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attività edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
7.  All'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui al comma 1.
8.  Il divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale. E' altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse.
9.  In deroga al divieto di cui al comma 1, nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole.
10.  Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.
11.  Le zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
12.  Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali".
Nota all'art. 89, comma 9:
Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante: "Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime", così dispone:
"Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:
"2.  Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione"".
Nota all'art. 89, comma 10:
L'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, a seguito della modifica apportata dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può avanzare al Presidente della Regione motivata istanza di deroga relativamente agli indici di densità fissati dalle lettere b e c del precedente art. 15.
Sull'istanza del consiglio comunale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta".
Nota all'art. 89, comma 12:
La legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 all'articolo 15, comma primo, lettera A, così dispone:
"a)  le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati.".
Note all'art. 90, comma 1:
-  Il decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, reca: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.".
-  Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.".
Nota all'art. 90, comma 3:
L'art. 7 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, così dispone:

"Art. 7quinquies
Coordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente

1.  Il Ministro della sanità ed il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano, nell'ambito delle rispettive competenze, un accordo quadro per il coordinamento e la integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente che individua i settori di azione congiunta ed i relativi programmi operativi.
2.  Le regioni individuano le modalità e i livelli di integrazione fra politiche sanitarie e politiche ambientali, prevedendo la stipulazione di accordi di programma e convenzioni tra le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio. Tali accordi devono comunque garantire l'erogazione delle prestazioni richieste dalle unità sanitarie locali per lo svolgimento di funzioni e di compiti istituzionali senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale.
3.  Le regioni e le unità sanitarie locali, per le attività di laboratorio già svolte dai presidi multizonali di prevenzione come compito di istituto, in base a norme vigenti, nei confronti delle unità sanitarie locali, si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente".
Nota all'art. 90, comma 4:
L'art. 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:

"Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente

1.  Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:
a)  nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
b)  nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;
c)  nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, n ella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;
d)  nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;
e)  nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;
f)  nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di auditing in campo ambientale;
g)  nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;
h)  nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
i)  nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
l)  nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;
m)  negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di sup porto alla valutazione di impatto ambientale;
n)  in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale.
2.  Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale.
3.  L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 e le Agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 3, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione d elle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo".
Note all'art. 90, comma 6:
-  La legge regionale 15 maggio 2000, n.10, reca: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento".
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili", all'art. 1, così dispone:

"Registro dei revisori contabili

1.  E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.
2.  L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile".
Nota all'art. 91:
La legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993", all'art. 40, comma 1, così dispone:
"1.  In attesa della approvazione della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Governo, con atto di in dirizzo e coordinamento da adottare a norma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio n. 85/337/CEE, con particolare riferimento alla necessità di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese".
Nota all'art. 91, comma 4:
L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, così dispone:
"1.  Per i progetti di cui all'art. 1, comma 6, il committente, o l'autorità proponente, richiede la verifica di cui al medesimo comma. Le informazioni che il committente o l'autorità proponente deve fornire per la predetta verifica riguardano una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente.
2.  L'autorità competente si pronuncia entro i successivi sessanta giorni sulla base degli elementi di cui all'allegato D, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o degli impianti.
Trascorso il termine suddetto, in caso di silenzio dell'autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono affinché l'elenco per i quali sia stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici.
3.  Per i progetti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali e/o in particolare situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato D, criteri e/o condizioni di esclusione della procedura.
4.  Nel caso in cui l'autorità competente ritiene che il progetto deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale si applicano gli articoli 5 e seguenti del presente atto".
Nota all'art. 91, comma 5:
L'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, alle lettere a) e b), così dispone:
"a) deposito presso gli uffici, individuati ai sensi del comma 1, del progetto dell'opera, dello studio d'impatto ambientale e della sintesi non tecnica e, nel caso della richiesta di verifica di cui all'art. 10, di copia di quanto comunicato all'autorità competente;
b)  diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'ambiente 11 agosto 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 agosto 1987, n. 201, e successive integrazioni".
Nota all'art. 91, comma 7:
L'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, ha così sostituito l'art. 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39:
"L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere vincolante del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, individua con proprio decreto, da emettersi entro il termine di giorni 90 dall'entrata in vigore della presente legge, le attività produttive e le lavorazioni che non possono essere intraprese ed autorizzate senza il preventivo nulla-osta all'impianto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Tale nulla-osta sarà rilasciato, o negato, previo parere del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.
Il rilascio, da parte delle competenti autorità amministrative, di ogni altra autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nulla osta.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle richieste presentate anteriormente alla pubblicazione del decreto assessoriale di cui al primo comma.
Ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione nazionale per la tutela dell'ambiente, i titolari delle imprese che abbiano iniziato l'attività produttiva senza il preventivo nulla osta previsto dal primo comma del presente articolo, decadono dai benefici finanziari e fiscali concessi dalla Regione".
Note all'art. 91, comma 9:
-  L'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, individua gli "Elementi di verifica di cui all'art. 1, commi 6 e 7".
-  L'allegato B del succitato decreto contiene "Elenco delle Tipologie progettuali di cui all'art. 1, comma 4".
Note all'art. 91, comma 10:
-  La legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, reca "Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici".
-  L'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, così dispone:
"Per i progetti elencati nell'allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all'art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale".
Nota all'art. 92:
L'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19, a seguito della disposta integrazione, ha il seguente testo:

"Modifiche alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95

1.  Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 ed il primo ed il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95.
2.  Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dal l'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono individuati i requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.
3.  I requisiti come sopra determinati devono essere posseduti al momento dell'emanazione del primo decreto di concessione dell'agevolazione e sussistere anche all'atto dell'assegnazione del l'alloggio.
4.  Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, al fine dell'accertamento dei requisiti dei soci delle cooperative edilizie ammesse ai benefici previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1975, n. 95, deve farsi riferimento a quanto previsto nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 1995, n. 3825".
Note all'art. 93:
-  L'articolo 54, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, recante: "Norme finanziarie urgenti e variazioni di bilancio per l'anno 2000", così dispone:
"1.  Il canone di locazione per gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nella Regione siciliana, determinato ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, e dei correlati decreti dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 370/11 del 15 marzo 1996 e n. 1112 del 23 luglio 1999, non può essere inferiore a lire 100 mila mensili e superiore a lire 400 mila mensili".
-  L'articolo 54, comma 3, della legge regionale succitata così dispone:
"3.  Il canone di edilizia residenziale pubblica non può comunque essere superiore al 12 per cento del reddito imponibile del nucleo familiare".
-  L'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante: "Norme per l'edilizia residenziale", così dispone:
"Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento.
Per il requisito della residenza, si applica quanto disposto dall'art. 2, lettera b), del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035".
Nota all'art. 94, comma 2:
L'articolo 25 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000", a seguito della disposta abrogazione, ha il seguente testo:

"Alloggi di edilizia residenziale pubblica - proroga termini

1.  Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, già prorogato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, dall'articolo 24 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, dall'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, dall'articolo 10 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, e dall'articolo 21 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è prorogato al 31 dicembre 2000".
Note all'art. 95:
-  L'articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, recante: "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione", così dispone:

"Programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo

1.  Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, il Ministro dei lavori pubblici promuove, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato. Il programma, i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, è finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto.
2.  Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1 e da corrispondere sotto forma di contributi ai soggetti attuatori, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4.
(Omissis)".
-  L'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante: "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", così dispone:
"3.  In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territtoriale interessata".
-  La legge 24 dicembre 1993, n. 560, reca: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".
Nota all'art. 100, comma 1:
L'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito della disposta integrazione, ha il seguente testo:

"Finanza di progetto

1.  Per l'attuazione della finanza di progetto si applicano gli articoli 37bis, 37ter, 37quater, 37quinquies, 37sexies, 37septies, 37octies, 37nonies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli articoli 84, 85, 86, 87, 98 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2.  In ordine alle iniziative finanziate dagli accordi di programma quadro, dal POR e dagli altri strumenti di programmazione negoziata per le quali si ricorra allo strumento della finanza di progetto non si applicano i termini di cui al comma 1 dell'articolo 37bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3.  Le amministrazioni aggiudicatrici procedono agli adempimenti di cui all'articolo 37ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di cui all'articolo 37bis della medesima legge.
4.  Le amministrazioni aggiudicatrici procedono agli adempimenti di cui all'articolo 37quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5.  E' abrogato l'articolo 42ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.
5bis.  I procedimenti avviati con offerte di finanza di progetto presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 4 dell'articolo 42ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'articolo 21 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, vengono conclusi secondo quanto previsto dall'articolo 42ter medesimo".
Nota all'art. 100, commi 2 e 3:
L'articolo 42bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, a seguito delle disposte modifiche, ha il seguente testo:

"Contributo finanziario pubblico nella concessione di costruzione e gestione

1.  I bandi di gara per concessione di costruzione e gestione possono prevedere un contributo finanziario dell'ente concedente, sul costo di realizzazione dell'opera, in una o più delle seguenti forme:
a)  contributo in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento del costo dell'opera;
b)  contributo sugli interessi dovuti su mutui, prestiti, obbligazioni o altre operazioni finanziarie, appositamente compiute allo scopo di realizzare l'opera, per una quota non superiore al cinquanta per cento dell'opera stessa.
2.  Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 può essere dato in unica soluzione dopo il collaudo finale dell'opera o rateizzato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
3.  In ogni caso, il contributo finanziario pubblico, qualora siano previste cumulativamente forme diverse, non può superare la quota del cinquanta per cento del costo dell'opera.
4.  Se il bando di gara prevede la concessione di un'opera sulla base di un progetto preliminare, il contributo è determinato sulla base del calcolo sommario della spesa e deve essere corrispondentemente diminuito qualora il costo dell'opera, in base al progetto esecutivo, risulti inferiore, mentre rimane fissato nella misura stabilita nel bando in ogni altro caso".
Nota all'art. 101:
Il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 reca disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Nota all'art. 102, commi 2 e 4:
L'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34, a seguito delle disposte integrazioni, ha il seguente testo:

"P.O.R. 2000-2006

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - Rubrica Bilancio e finanze è istituito un fondo cui fare confluire i finanziamenti della UE e i cofinanziamenti nazionali (statali e regionali) relativi al Programma operativo regionale 2000/2006.
2.  Mediante variazioni di bilancio disposte dall'Assessore per il bilancio e le finanze su richiesta dell'Autorità di gestione in relazione alla effettiva attivazione della spesa e sulla base del complemento di programmazione esitato dalla Giunta di Governo o del Programma operativo regionale approvato dalla Unione europea nel caso delle misure relative all'assistenza tecnica, le somme saranno iscritte in corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1. Di tali variazioni è data comunicazione alla competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea.
3.  Contestualmente alle variazioni di competenza di cui ai precedenti commi, l'Assessore per il bilancio e le finanze predispone le conseguenti variazioni al bilancio di previsione di cassa - parte concernente interventi comunitari e connessi cofinanziamenti statali e regionali.
4.  Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli per le quali non sussistono obbligazioni vincolanti possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'autorità di gestione e sentiti i responsabili di misura, al fondo di cui al comma 1 per la successiva riassegnazione alla stessa o ad altre misure del POR.
5.  Ai fini del monitoraggio finanziario dello stato di attuazione del POR, la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze realizzeranno un apposito sistema di codificazione ad integrazione di quello già presente nel bilancio della Regione.
6.  L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, partecipa al controllo ed al monitoraggio finanziario durante l'attuazione del POR.
7.  Al fine di consentire la immediata attivazione del Programma operativo regionale della Sicilia 2000/2006, a decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento dei capitali relativi alle singole misure può contenere somme relative ad interventi coerenti finanziati con fondi regionali.
8.  In applicazione dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260, le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione all'Unione europea del Programma operativo regionale possono essere ammesse alla rendicontazione dei fondi strutturali.
9.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire i progetti già finanziati, inseriti nelle misure del POP Sicilia 1994-1999 in esubero rispetto alle esigenze della rendicontazione comunitaria, in un apposito programma regionale mantenendo il finanziamento sui capitoli originali senza determinare ulteriori oneri per il bilancio regionale. I dipartimenti regionali possono imputare tali progetti al POR Sicilia 2000-2006, dopo averne accertato la coerenza programmatica e la compatibilità tecnica con le schede tecniche di misura del Complemento di programmazione dello stesso POR Sicilia".
Nota all'art. 103, comma 1:
L'articolo 1 del Regolamento CE del Consiglio n. 2052/88 del 24 giugno 1988, come modificato dall'articolo 110 del Regolamento CE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, così dispone:

"Obiettivi

L'azione che la Comunità conduce attraverso i Fondi strutturali, lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), istituito con il regolamento (CEE) n. 2080/93, la BEI, lo strumento finanziario di coesione e altri strumenti finanziari esistenti va a sostegno del conseguimento degli obiettivi generali di cui agli articoli 130A e 130C del trattato. I Fondi strutturali, lo SFOP, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono ciascuno in maniera adeguata al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari:
1)  promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo, in appresso denominato "obiettivo n. 1";
2)  riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale, in appresso denominato "obiet tivo n. 2";
3)  lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare l'inserimento professionale dei giovani e l'integrazione delle persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro, in appresso denominato "obiettivo n. 3";
4)  agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione, in appresso denominato "obiettivo n. 4";
5)  promuovere lo sviluppo rurale:
a)  accelerando l'adeguamento delle strutture agrarie, nell'ambito della riforma della politica agricola comune;
b)  agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali, in appresso denominati rispettivamente "obiettivo n. 5a)" e "obiettivo n. 5b)".
Nel quadro della revisione della politica comune della pesca, le misure di adeguamento delle strutture della pesca rientrano nell'obiettivo n. 5a)".
Nota all'art. 105, comma 1:
La legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, reca: "Ulteriori modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi".
Nota all'art. 106, comma 1:
L'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche così dispone:
"1.  Gli enti di cui all'art. 1, nel rispetto delle linee e degli obiettivi del piano di sviluppo socio-economico della Regione e degli altri strumenti programmatori pubblici che interessino il loro operare, adottano, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, un programma triennale delle opere pubbliche che intendono realizzare. Per le opere di competenza dell'Amministrazione regionale, la Presidenza e ciascun Assessore predispongono il programma tenendo conto di quanto proposto dagli uffici periferici".
Nota all'art. 107:
L'articolo 4, comma 7, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, a seguito delle disposte modifiche, ha il seguente testo:
"7.  Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. E' tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.
Si può prescindere dalla immediata fruibilità per opere acquedottistiche, fognanti e di depurazione inserite in sistemi consortili".
Note all'art. 108, comma 1:
-  L'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 così dispone:

"Appalti di servizi

1.  Per gli appalti di servizi di cui alla categoria 12 dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 di importo inferiore ai limiti di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, si applicano i regolamenti di cui al comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni".
-  L'articolo 19 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 così dispone:
"1.  In materia di appalti pubblici di servizi si applicano nella Regione siciliana, per quanto non diversamente disposto con legge regionale, le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
2.  Gli appalti di servizi di importo inferiore ai limiti indicati nelle disposizioni richiamate al comma 1 possono essere affidati dagli enti committenti a trattativa privata, nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti interni degli enti medesimi.
3.  E' abrogato l'articolo 69 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10".
-  Le categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante: "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia d'appalti pubblici di servizi", concernono rispettivamente, "Servizi di consulenza gestionale e affini" e "Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi".
-  L'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 così dispone:

"Ambito di applicazione

1.  Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS)".
(Omissis).
Note all'art. 108, comma 2:
-  L'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, ai commi 15 e 16, rispettivamente, così dispone:
"15.  Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 9, ciascun ente non può conferire incarichi di progettazione a professionisti esterni che abbiano in corso altri incarichi di progettazione, non ancora espletati, da parte dell'ente medesimo.
16.  Gli enti di cui all'art. 1 non possono avvalersi, come professionisti esterni, di dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, ancorché autorizzati dall'ente di appartenenza".
-  L'articolo 5, comma 9, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 così dispone:
"Gli enti di cui all'art. 1 con proprio regolamento disciplinano le modalità per i conferimenti degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni, contemperando il criterio della limitazione del cumulo degli incarichi con quello della valorizzazione delle professionalità e del rispetto delle comprovate competenze dei progettisti".
Nota all'art. 109:
L'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, re cante: "Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione"", così dispone:

"Interventi di imboschimento

1.  Per l'applicazione del Regolamento CEE n. 2080/92, in attesa dell'adeguamento della legislazione regionale alla legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni, può essere utilizzato materiale vivaistico di propagazione, anche non rispondente ai requisiti di cui alla predetta legge, purché la provenienza venga certificata dal vivaista fornitore ovvero da un tecnico abilitato secondo lo schema previsto all'allegato C della legge medesima".
Nota all'art. 110, commi 2 e 3:
L'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito delle disposte modifiche, ha il seguente testo:

"Contributi in conto interesse ed operazioni di credito a tasso agevolato

1.  Per le operazioni di credito a tasso agevolato e per i contributi in conto interesse relativi ai regimi di aiuto disciplinati dalla presente legge, i tassi d'interesse sono uniformati ai criteri seguenti:
a)  il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti;
b)  le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui i richiedenti siano società cooperative oppure giovani imprenditori;
c)  per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea per ogni Stato membro per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti di Stato, senza alcuna maggiorazione.
Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori.
2.  Il riferimento ai tassi di interesse fissati dal Ministero del tesoro contenuto all'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con il tasso utilizzato dalla Commissione europea per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.
Nota all'art. 110, comma 4:
L'articolo 26, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito delle disposte modifiche, ha il seguente testo:
"Al fine di incentivare il processo di internazionalizzazione dell'economia isolana, alle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nel territorio regionale, sono accordati dall'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca contributi volti alla realizzazione dei progetti di cui alla misura 4.1.1 del POR Sicilia 2000/2006".
Nota all'art. 110, comma 5:
L'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito delle disposte modifiche, ha il seguente testo:

"Aiuti agli investimenti

1.  L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere un regime di aiuti all'investimento iniziale, conforme agli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 98/C74/06 del 10 marzo 1998, consistente nell'erogazione di contributi in conto capitale di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle regioni di cui all'arti colo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2.  I benefici di cui al comma 1 sono erogati secondo le seguenti modalità:
a)  contributi in favore delle piccole e medie imprese che realizzino investimenti produttivi nel territorio della Regione di importo inferiore alla soglia eventualmente stabilita, a livello nazionale, per gli interventi della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
b)  contributi in favore di iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi su base territoriale.
3.  La ripartizione delle risorse disponibili tra le due modalità d'intervento è effettuata nel Complemento di programmazione 2000/2006.
4.  La quota di risorse eventualmente non utilizzata su base territoriale concorre a finanziare, ferma la riserva al territorio provinciale di originaria assegnazione, i successivi bandi regionali.
5.  Sono ammesse a finanziamento le imprese operanti nei settori: estrattivo e manifatturiero, della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e di acqua calda, delle costruzioni; le imprese fornitrici di servizi reali, in particolare servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale, servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione, servizi di consulenza tecnico-economica.
6.  Le domande di contributo devono essere corredate da un business-plan che dimostri la validità del progetto imprenditoriale proposto.
7.  La graduatoria dei progetti di ciascun bando viene stilata attribuendo a ciascun progetto un punteggio correlato ai seguenti parametri:
a)  rapporto tra numero nuovi occupati ed importo investimento complessivo;
b)  rapporto tra agevolazione massima richiedibile e agevolazione richiesta;
c)  rapporto tra risorse proprie investite o da investire e contributo complessivo;
d)  parametri collegati al settore di attività, alla tipologia d'investimento ed alla sua localizzazione.
8.  Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni derivanti da normativa regionale, nazionale e/o comunitaria relative alle stesse opere.
9.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziare non possono superare complessivamente l'importo di lire 1.000 mi liardi.
10.  Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le procedure amministrative adottate per la legge 19 dicembre 1992, n. 488".
Nota all'art. 110, comma 6:
L'articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:

"Scorrimento graduatorie della legge 19 dicembre 1992, n. 488

1.  Gli assessori regionali competenti per materia, in relazione a particolari esigenze connesse all'attuazione del POR 2000-2006 sono autorizzati, previa intesa con il Ministero competente, ad integrare le risorse finanziarie destinate alla Regione siciliana nell'ambito delle graduatorie nazionali in attuazione della legge 19 dicembre 1992, n.488 relativamente ai settori industriale, turistico e commerciale e nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati dalla Commissione europea per tale regime di aiuto".
Nota all'art. 110, comma 7:
Gli aiuti di cui all'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono quelli per la ricerca e sviluppo alle piccole e medie imprese.
Nota all'art. 110, comma 8:
L'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito della disposta integrazione, ha il seguente testo:

"Interventi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31

1.  Gli interventi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31 sono prorogati, nell'ambito del "de minimis", al 31 dicembre 2006.
2.  A decorrere dall'1 gennaio 2001 l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, con apposita circolare, determina, nell'ambito dei servizi, i settori di intervento e, in presenza di risorse finanziarie, il termine entro il quale i soggetti interessati sono tenuti a presentare le istanze di ammissione ai contributi a pena di decadenza.
3. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca determina annualmente, con proprio decreto, le quote dei fondi di rotazione istituiti presso la CRIAS e presso l'IRFIS S.p.A. da destinare al finanziamento degli interventi recati dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31.
4.  All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, dopo le parole "realizzazione di" aggiungere la parola "locali".
5.  All'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1997 sono soppresse le parole "relative all'acquisto di immobili da destinare a sede dell'attività d'impresa e quelle".
6.  Le garanzie da costituire in favore dell'ente erogatore, per le finalità della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, a valere dall'entrata in vigore della stessa, consistono esclusivamente in garanzie reali sui terreni e/o sugli immobili, qualora questi siano oggetto del programma di finanziamento. Nel caso in cui il programma di finanziamento non preveda l'acquisto di terreno e/o di immobile non è richiesta alcuna forma di garanzia e le eventuali insolvenze restano a carico dei fondi di rotazione istituiti presso gli enti erogatori nel rispetto delle modalità e dei limiti indicati nell'articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 15".
Nota all'art. 110, comma 9:
L'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:

"Artigianato di servizi

1.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere alle imprese artigiane operanti nel settore dei servizi, a loro consorzi e cooperative, contributi in conto capitale per investimenti in capitale fisso rientranti nella definizione comunitaria di "investimento iniziale".
2.  I contributi in conto capitale per gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 35 per cento della spesa ammissibile e per un importo non superiore a lire 250 milioni, elevabili di lire 10 milioni per ogni nuova assunzione effettuata con decorrenza 1 gennaio 2001 e, comunque, fino all'importo massimo di lire 300 milioni; detti importi sono elevabili per i consorzi e le cooperative d'imprese sino a un massimo di un miliardo.
3.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 50 miliardi".
Nota all'art. 110, comma 10:
L'articolo 55, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:
"2.  Il fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. con l'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è utilizzato esclusivamente per:
a)  la riduzione dei tassi di interesse sulla parte di finanziamento eccedente quello agevolabile con i contributi statali, e per un importo comunque non superiore al 50 per cento di questo, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni, concesso per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, l'acquisto di macchine ed attrezzature nonché per la formazione di scorte;
b)  la riduzione dei canoni di locazione finanziaria previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, per l'acquisizione di immobili da destinare a laboratori, macchinari, attrezzature ed automezzi adibiti al trasporto di merci, sulla parte di finanziamento eccedente quello agevolabile con i contributi statali e per un importo comunque non superiore al 50 per cento di questo;
c)  la riduzione dei tassi di interesse, nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, sui finanziamenti diretti o indiretti concessi in favore delle imprese artigiane per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni".
Nota all'art. 110, comma 11:
L'articolo 66, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:
"Le disponibilità residue del fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, per le quali alla data in cui il nuovo fondo sarà operativo l'apposito Comitato di gestione non ha deliberato la destinazione nonché i successivi rientri per le operazioni di finanziamento in essere, confluiranno al fondo a gestione separata istituito con l'articolo 60".
Nota all'art. 110, comma 12:
L'articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito della disposta integrazione, ha il seguente testo:

"Finanziamento commesse e contributi in conto interessi

1.  In favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, si applicano sino al 31 dicembre 2006 i seguenti interventi agevolativi nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea nell'ambito del "de minimis":
a)  contributo in conto interessi previsto dall'articolo 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34;
b)  finanziamento alle commesse di cui al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, come disciplinato dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 38 e successive modifiche e integrazioni;
c)  contributo in conto interessi corrisposto per il tramite dei consorzi fidi alle imprese associate, previsto dall'articolo 27 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 e successive modifiche e integrazioni. Per i crediti a breve termine la misura del contributo è pari al 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito liberamente determinato tra consorzi fidi e banche. Lo stesso tasso non può superare in ogni caso quello di riferimento determinato per il settore dalla Commissione europea maggiorato di tre punti. Le stesse disposizioni si applicano ai crediti a breve termine per i consorzi fidi delle imprese artigiane e commerciali;
d)  finanziamento per la normalizzazione dell'equilibrio finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, di cui al fondo di rotazione previsto dall'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, come disciplinato dall'articolo 20 della legge 18 febbraio 1986, n. 7".
Nota all'art. 110, comma 13:
L'articolo 75, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito della disposta modifica è il seguente:
"La graduatoria dei progetti di ciascun bando viene stilata attribuendo a ciascun progetto un punteggio correlato ai seguenti parametri:
a)  rapporto tra il numero dei nuovi occupati e l'importo complessivo dell'investimento;
b)  rapporto tra l'agevolazione massima richiedibile e l'agevolazione richiesta;
c)  rapporto tra le risorse proprie investite o da investire e l'investimento complessivo;
d)  parametri collegati alla tipologia di attività e alla tipologia di investimento, con riguardo alla sua localizzazione".
Nota all'art. 110, comma 14:
L'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito delle disposte modifiche, ha il seguente testo:

"Aiuti al bed and breakfast

1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.
2.  L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
3.  I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.
4.  L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.
5.  Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.
6.  L'esercente l'attività di Bed and Breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.
7.  La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente, stabilendo altresì le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categorie.
8.  Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
9.  Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA.
10.  Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:
a)  esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;
b)  esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
c)  esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.
11.  I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.
12.  Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale.
13.  Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio".
Nota all'art. 110, comma 15:
L'articolo 94, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:

"Consorzi fidi di primo e di secondo grado

1.  Le disposizioni contenute nelle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, 6 maggio 1981, n. 96, 23 maggio 1991, n. 34, 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e all'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, relative all'integrazione dei fondi rischi e monti fideiussioni costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge con le modifiche stabilite al presente articolo.
2.  Le garanzie sono prestate dai consorzi fidi industriali di primo grado su operazioni a breve, medio e lungo termine, fino all'importo massimo determinato dai singoli statuti e comunque non superiore a lire 1.000 milioni e dai consorzi fidi di primo grado aderenti ai consorzi di secondo grado su operazioni a medio e lungo termine d'importo fino a un massimo di lire 3 miliardi. In quest'ultimo caso la garanzia è prestata fino all'importo massimo di lire 1 miliardo dal consorzio di primo grado e, per la parte eccedente, dal consorzio di secondo grado. Per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del Trattato CE gli importi del presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e a lire 1.000 milioni".
3.  La misura della garanzia prestata dai consorzi fidi non può superare l'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione creditizia.
4.  L'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi di primo grado non può comunque eccedere l'importo di lire 6.000 milioni per ogni consorzio industriale con più di 30 aziende associate e l'importo di lire 300 milioni per ogni impresa o soggetto aderente ai consorzi fidi industriali di primo e secondo grado. Per i settori del commercio e dell'artigianato l'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia di primo grado è pari all'ammontare del fondo rischi e monte fideiussioni costituito dai soci e non può comunque eccedere l'importo di lire 2.000 milioni; tale integrazione è concessa ai consorzi o società cooperative costituite da almeno duecento soci.
5.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 95, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi".
Nota all'art. 110, comma 16:
L'articolo 95 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito della disposta integrazione, ha il seguente testo:

"Integrazione fondo rischi consorzi di secondo grado

1.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare in favore dei consorzi di secondo grado per la costituzione dei fondi rischi, un'integrazione dei fondi rischi stessi, di ammontare pari all'importo versato dai soggetti privati soci dei consorzi o delle cooperative di primo grado, dagli enti sostenitori di cui al successivo comma 4 che intervengono per le finalità del fondo e dai consorzi o dalle cooperative di primo grado. In ogni caso l'integrazione regionale non può concernere somme già oggetto di integrazioni presso i consorzi fidi di primo grado.
2.  L'intervento della Regione comunque non può eccedere l'importo di lire 4 miliardi per i consorzi ai quali aderiscono almeno quattro società consortili o cooperative di garanzia collettiva fidi e di lire 10 miliardi per i consorzi cui aderiscono almeno sette consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.
3.  L'integrazione regionale al fondo rischi avviene mediante contributi di importo pari ai fondi rischi e monti fideiussioni effettivamente versati al consorzio di secondo grado dai soggetti di cui al comma 1.
4.  Ai fondi rischi dei consorzi possono affluire anche contributi provenienti da enti locali, istituti di credito, camere di commercio, fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.
5.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare ai consorzi fidi di primo grado un contributo annuale erogato nella mi sura del 2 per cento dei finanziamenti in essere al 31 dicembre, al netto dei rientri, diretto alla costituzione di un apposito fondo che può essere utilizzato dai consorzi stessi per reintegrare prelevamenti, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri fondi di garanzia da parte degli istituti di credito convenzionati, a fronte di insolvenze relative a qualsivoglia finanziamento per cui il consorzio ha prestato garanzia".
Nota all'art. 110, comma 17:
L'articolo 97, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito della disposta modifica, è il seguente:
"1.  Gli statuti dei consorzi di primo e secondo grado che usufruiscono dei benefici di cui al presente titolo sono approvati con decreto dell'Assessore regionale competente per materia e devono espressamente prevedere:
a)  l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate, relativamente ai consorzi di primo grado;
b) l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 95, relativamente ai consorzi di secondo grado;
c)  l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dai consorzi. Il limite massimo per le garanzie prestate dai consorzi fidi industriali è di lire 1.000 milioni per i consorzi di primo grado e, per la parte eccedente, fino all'importo massimo di lire 3.000 milioni mediante garanzia prestata dai consorzi di secondo grado. Per i consorzi artigiani e commerciali il limite rispettivamente è fissato in lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e in lire 1.000 milioni.
d)  il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fideiussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;
e)  la quota a carico dell'impresa, pari al 50 per cento dell'importo unitario del monte di garanzia, fermo restando che i versamenti effettuati dall'impresa rispetto all'importo della fideiussione non possono essere inferiori al 30 per cento della quota complessivamente a carico dell'impresa;
f)  la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;
g)  le modalità e le condizioni per la concessione della ga ranzia".
Note all'art. 110, comma 18:
-  L'articolo 92 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così dispone:

"Fondo di garanzia

1. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito un fondo regionale per la concessione di controgaranzie ai consorzi di garanzia collettiva fidi istituiti ai sensi delle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, 6 maggio 1981, n. 96, 23 maggio 1991, n. 34, 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e dall'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, a condizione che siano associati in consorzi di secondo grado disciplinati dalle disposizioni del presente titolo. Le competenze per i consorzi costituiti ai sensi del predetto articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, sono esercitate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
2. La controgaranzia del fondo regionale è concessa ai consorzi fidi di primo e secondo grado a fronte di garanzie dirette prestate per tutte le operazioni finanziarie poste in essere dal sistema creditizio a breve, medio e lungo termine, prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni a sostegno delle attività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, commerciali e di servizi, costituite in forma singola o associata.
3. La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi e fa capo a un comitato di gestione nominato dal Presidente della Regione, su designazione degli Assessori competenti per materia, è composto rispettivamente da due dirigenti dell'Assessorato regionale dell'industria, da due dirigenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, da due dirigenti dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, da un dirigente dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e da tre rappresentanti dei consorzi fidi scelti su terne indicate rispettivamente dai consorzi fidi industriali, commerciali e artigianali.
4. La controgaranzia è concessa in misura non superiore al 90 per cento dell'importo garantito dai consorzi fidi.
5. La controgaranzia è concessa a condizione che i tassi di interesse applicati alle imprese per le operazioni di finanziamento siano quelli previsti dall'articolo 16.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai consorzi fidi di imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi".
-  L'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è riportato nella nota all'art. 110, comma 15.
-  L'articolo 95 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è riportato nella nota all'art. 110, comma 16.
-  L'articolo 96 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 così dispone:

"Contributo spese costituzione e gestione consorzi fidi

1.  Per favorire la costituzione dei consorzi di secondo grado di cui agli articoli precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi di nuova costituzione contributi sulle spese di costituzione e su quelle di gestione relative ai primi tre esercizi sociali, in misura decrescente pari rispettivamente al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese sostenute.
2.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10.000 milioni".
Nota all'art. 110, comma 20:
L'articolo 126, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:
"L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste promuove altresì iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio mediante un contributo per la realizzazione di manifestazioni promozionali che si inquadrino in un ambito di politica di sviluppo rurale finalizzata a rafforzare la competitività delle aree rurali e allo sviluppo dell'economia locale. Le manifestazioni sono classificate secondo la loro rilevanza internazionale, nazionale e locale in tre fasce in relazione alle quali viene commisurato il seguente contributo, da erogare agli enti locali incaricati della realizzazione delle manifestazioni:
a)  prima fascia, fino a un massimo di lire 100 milioni;
b)  seconda fascia, fino a un massimo di lire 50 milioni;
c)  terza fascia, fino a un massimo di lire 20 milioni".
Nota all'art. 110, comma 21:
L'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, recante: "Norme finanziarie urgenti per l'anno 1999 e variazioni di bilancio", così dispone:

"Regimi di aiuto a finalità regionale

1.  A decorrere dal 1° gennaio 2000, i regimi di aiuto a finalità regionale, già autorizzati dalla Commissione europea, sono uniformati ai criteri ed ai parametri fissati dalla stessa Commissione negli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C 74 del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Gli aiuti di cui al comma 1 ed i settori interessati sono quelli definiti nel suindicato atto comunitario.
3.  Fino all'approvazione, da parte della Commissione europea, della carta degli aiuti a finalità regionale, prevista al punto 5 dei suddetti Orientamenti, gli aiuti di cui al comma 1 vengono applicati nell'ambito della regola "de minimis"".
Note all'art. 111, comma 1:
-  L'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito della disposta modifica, è il seguente:
"1.  La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, singole o associate, anche se di nuova costituzione, che rientrino nei limiti dimensionali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche e integrazioni:
a)  contributi a fondo perduto in misura non superiore ai massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE pari al 35 per cento in ESN, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per la piccola e media impresa per la realizzazione di un nuovo laboratorio, la ristrutturazione o l'ampliamento di un laboratorio esistente, comprensivo dell'area e dei locali occorrenti, per l'acquisto delle macchine ed attrezzature necessarie all'attività d'impresa nonché per far fronte agli oneri riguardanti gli allacciamenti alle reti di distribuzione energetica, su una spesa per investimento non inferiore a lire 30 milioni e non superiore a lire 1 miliardo. Parte della spesa ammessa al finanziamento, per un importo non superiore al 25 per cento, può riguardare costi per investimenti immateriali ed in particolare per la certificazione di qualità, per la tutela ambientale, per l'innovazione tecnologica e per l'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione. I contributi sono erogati per il tramite della CRIAS;
b)  in alternativa, il contributo può essere concesso sotto forma di prestito a tasso agevolato, nel rispetto dei massimali stabiliti nella lettera a). Il contributo in conto interessi è erogato dalla CRIAS sulle operazioni di credito liberamente perfezionate dalle imprese artigiane con gli istituti di credito ed è corrisposto nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato. Le operazioni di credito sono assistite da idonea garanzia regionale;
c)  in alternativa il contributo può anche essere concesso in forma mista in parte a fondo perduto e per la restante parte come prestito a tasso agevolato secondo le percentuali che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca".
-  L'articolo 49, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:
"La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) è autorizzata a concedere alle imprese artigiane operanti nel settore dei servizi, a loro consorzi e cooperative, contributi in conto capitale per investimenti in capitale fisso rientranti nella definizione comunitaria di "investimento iniziale".
-  L'articolo 52, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:
"La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) è autorizzata a concedere le seguenti agevolazioni a favore delle imprese artigiane:
a) finanziamento per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti pari al 25 per cento del volume degli affari, da un minimo di 10 milioni di lire fino ad un massimo di 200 milioni di lire, e con durata di 36 mesi;
b) finanziamenti del credito di esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di lire 10 milioni e massimo di lire 100 milioni;
c) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un importo minimo di lire 20 milioni, maturate alla data del 31 dicembre 1999, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito di importo non superiore a lire 300 milioni".
-  L'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", così dispone:
"1.  I fondi a gestione separata, istituiti presso la CRIAS con l'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, con la legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, con l'articolo 16 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, con la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani.
2.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1, confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e all'articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68 con le correlate attività, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve.
3.  Per l'attività di gestione ed il recupero dei crediti è riconosciuta alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) una commissione pari all'1,50 per cento rapportata al valore nominale degli stessi, ancorché svalutati per avvalersi delle previsioni normative di cui all'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4.  Al predetto Istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 40 per cento rapportato all'ammontare dei crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso dell'esercizio.
5.  La CRIAS è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sul fondo stesso".
Note all'art. 111, comma 2:
-  L'articolo 42 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, recante: "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano", così dispone:
"L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, determina, sulla base di criteri di priorità settoriali individuati in relazione alla lett. a dell'art. 4, le categorie di imprese ammissibili ai contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, dando priorità nell'ordine a quelle che:
a) prevedano un incremento occupazionale;
b) operino nell'artigianato di produzione o nelle attività complementari o integrative delle produzioni industriali;
c) trasferiscano i loro impianti produttivi nelle zone artigiane di cui all'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, o in quelle previste dal penultimo comma dell'art. 4, o nell'ambito delle aree di sviluppo industriale o dei nuclei di industrializzazione;
d)  provvedano alla riconversione energetica delle aziende all'uso del metano, con particolare riguardo a quelle impegnate nei settori della ceramica, del vetro, della metallurgia e dell'alimentazione".
-  L'articolo 43 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, così dispone:
"Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo precedente, i contributi in conto capitale sono concessi nella misura:
a) del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per costi d'investimento fino a lire 150 milioni;
b) del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per costi eccedenti lire 150 milioni.
L'ammontare del contributo non può superare complessivamente l'importo di lire 300 milioni.
Non sono ammessi al contributo di cui ai commi precedenti i programmi di spesa che comportino costi d'investimento d'importo inferiore a otto milioni di lire.
Le funzioni di istruttoria tecnica delle istanze di contributo e di collaudo sono demandate alle commissioni provinciali per l'artigianato, che provvedono nei termini e con le modalità previsti dall'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, come modificato dagli articoli 73 e 75 della legge regionale 6 maggio 1981, n.96.
Il provvedimento di concessione del contributo è adottato dal presidente della camera di commercio competente per territorio, che cura tutti gli adempimenti conseguenziali previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41 e successive aggiunte e modificazioni.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1986 e 1987, l'ulteriore spesa di lire 8.000 milioni da ripartirsi in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno dei suddetti esercizi, e per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 18.000 milioni".
-  L'articolo 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, così dispone:
"I presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dell'Isola sono autorizzati a concedere ai soggetti di cui al presente titolo un contributo in conto capitale in misura non superiore al 40 per cento della spesa di primo impianto dei laboratori, commisurato al costo sostenuto per l'acquisto e l'adattamento dei locali e/o per l'acquisto di macchinari ed attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività artigiana; il contributo in conto capitale si cumula col finanziamento agevolato nei limiti del 100 per cento della spesa riconosciuta.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1986-88 la complessiva spesa di lire 5.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1986, lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1987 e lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1988".
Nota all'art. 111, comma 3:
L'articolo 26 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000", così dispone:

"Interventi a favore dell'artigianato

1.  La documentazione a corredo delle domande di ammissione al contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27 e all'articolo 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, deve essere presentata, a pena di decadenza dal beneficio, ove già prevista dalle disposizioni attuative, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, e nel caso di specifica richiesta, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta".
Nota all'art. 112:
L'articolo 54, ultimo comma, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così dispone:
"Nel caso in cui i consorzi e le società consortili beneficiari dell'aiuto dovessero cessare l'attività per qualsiasi motivo nel primo esercizio sociale successivo a quelli per quali il contributo è stato concesso, i soci devono rimborsare, pro quota, tutti i contributi riscossi. Tale rimborso viene abbattuto del 15 per cento, del 30 per cento, del 45 per cento, se la chiusura dell'attività dovesse avvenire rispettivamente al secondo, al terzo, al quarto, esercizio sociale successivo a quelli per i quali il contributo è stato concesso. Ai fini della concessione dei benefici previsti gli statuti devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:
a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante, anche esterno all'Amministrazione regionale, designato dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
c) la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la denuncia dei redditi di ciascun anno di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente".
Note all'art. 113:
-  L'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così dispone:

"Aiuti all'investimento

1.  Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito, previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, a condizione che complessivamente l'importo dell'aiuto non superi i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto un 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese:
1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata e per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni, della durata massima di dodici anni, di cui due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:
a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;
b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;
c) per un importo non superiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;
2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito, per un importo superiore a lire 500 milioni e fino a lire 1.000 milioni e comunque entro il limite del 75 per cento dell'investimento, diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1);
3) contributi in conto capitale pari al 30 per cento degli investimenti di cui al punto 1) agli esercizi di vicinato e alle piccole e medie imprese commerciali operanti nelle aree rurali e nelle zone urbane degradate;
4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1), contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, di durata massima di otto anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a lire 500 milioni e non inferiore a lire 30 milioni.
(Omissis)
-  L'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, così dispone:

"Programmi di investimento e misure di intervento

Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) è istituito un fondo di rotazione a gestione separata di lire 40.000 milioni per la concessione di credito agevolato a medio termine in favore dei soggetti di cui all'art. 8.
(Omissis)".
Note all'art. 114:
-  L'articolo 171 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così dispone:

"Azioni realizzate dagli operatori del settore

1.  Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca interessate a limitazioni dello sforzo di pesca che rientrano in progetti di interesse collettivo e di durata limitata di cui agli obiettivi previsti dall'articolo 15, commi 2 e 3, lettere b) e d) del Regolamento CE n. 2792/99 è corrisposto un compenso nella misura massima forfettaria di lire 4.800.000".
-  L'articolo 170, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così dispone:
"L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è altresì autorizzato a concedere contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate con bilancio regionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche, ai sensi del regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 6".
-  L'articolo 175 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così dispone:

"Arresto temporaneo delle attività di pesca

1.  L'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca previa comunicazione alla Commissione europea delle motivazioni scientifiche, può concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l'arresto temporaneo delle attività nel caso di evento non prevedibile dovuto, in particolare, a cause biologiche. L'indennità è concessa per un massimo di due mesi all'anno per il periodo 2000-2006 nella misura stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca tenuto conto del danno realmente subito dai soggetti beneficiari.
2.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, possono essere approvati piani per il recupero di risorse che rischiano di esaurirsi. Per l'attuazione dei piani è concessa, per un massimo di due anni, con possibilità di proroga per un altro anno, per il periodo 2000-2006, indennità ai pescatori e proprietari di navi nella misura stabilita nello stesso decreto, tenuto conto in particolare del danno subito per l'arresto dellà di pesca. Per la stessa durata può essere concessa un'indennità alle industrie di trasformazione il cui approvvigionamento dipenda dalla risorsa oggetto dei piani di recupero, allorché le importazioni non siano in grado di compensare le riduzioni di approvvigionamento.
3.  Con la procedura di cui al comma 2 possono essere concesse, per un periodo di sei mesi, compensazioni finanziarie destinate a consentire l'adeguamento tecnico ai pescatori e proprietari di navi in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca a seguito di una decisione del Consiglio della Comunità europea.
4.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 300 miliardi.
5. I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi sull'arresto temporaneo delle attività di pesca nonché l'ammontare delle indennità sono stabiliti per il periodo 2000-2006 con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Per tali finalità sono utilizzate le disponibilità esistenti in bilancio per l'esercizio finanziario 2000. L'arresto temporaneo delle attività di pesca può riguardare periodi continuativi di 45 giorni anche intercorrenti tra due annualità successive".
Note all'art. 115, comma 1:
-  L'articolo 31 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così dispone:

"Aiuti alle imprese editoriali

1.  La Regione, in armonia con quanto stabilito nell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, promuove e sostiene l'attività dell'editoria siciliana.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese rientranti nei limiti dimensionali definiti a livello comunitario che svolgano attività editoriali e che operino in Sicilia da non meno di un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, contributi per investimenti non superiori a lire 5 miliardi, finalizzati alla realizzazione, ammodernamento e ampliamento di impianti ed alla acquisizione dei beni strumentali, necessari alla distribuzione dei prodotti cartacei, nonché di editoria elettronica e informatica libraria e musicale, con esclusione dei film. Parte della spesa ammissibile a finanziamento non superiore al 25 per cento può riguardare investimenti immateriali e spese per studi e consulenze.
3.  L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale fino a un massimo del 25 per cento della spesa ammessa a finanziamento e per la restante parte fino all'80 per cento dell'investimento sotto forma di contributi in conto interessi su prestiti di durata massima decennale, ovvero in conto canoni nei casi in cui si faccia ricorso alla locazione finanziaria, a condizione che l'intensità dell'aiuto complessivamente non superi l'importo del 35 per cento in ESN, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL dei costi da sostenere.
4.  Ai prestiti di cui al comma 3 si applicano le seguenti condizioni:
a)  il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito è liberamente determinato tra la banca e il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore dell'industria dalla Commissione europea maggiorato di due punti;
b)  le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità stabilite dalla disposizione di cui alla stessa lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa.
5.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 3 e 4, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100 miliardi".
-  L'articolo 32 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così dispone:

"Talassoterapia ed altri interventi in settori connessi

1.  L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad erogare aiuti alle imprese, singole od associate, per investimenti iniziali produttivi volti alla realizzazione di impianti e all'acquisto di attrezzature, ivi compresi i locali e le aree di pertinenza, destinati all'attività di talassoterapia.
2.  L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 35 per cento in ESN dell'investimento. Il livello di aiuto è incrementato di un ulteriore 15 per cento in ESL nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una piccola o media impresa rientrante nei limiti dimensionali stabiliti dalla Comunità europea. Il contributo non può essere superiore a lire 10 miliardi per singolo progetto di investimento.
3.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 60 miliardi.
4.  Al fine di favorire gli investimenti nel settore socio-sanitario l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere aiuti alle piccole e medie imprese, come definite a livello comunitario, per interventi volti alla realizzazione di impianti e all'acquisto di attrezzature, ivi compresi i locali e le aree di pertinenza.
5.  L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 35 per cento in ESN dell'investimento al quale si aggiunge un ulteriore 15 per cento in ESL. Il contributo non può essere superiore a lire 10 miliardi per singolo progetto di investimento.
6.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 120 miliardi".
-  L'articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così dispone:

"Enti di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità

1.  L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere contributi, nell'ambito del "de minimis", per la costituzione ed avviamento di enti di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità e di organismi di attestazione della qualificazione delle imprese che partecipano ad appalti pubblici accreditati in conformità alla disciplina comunitaria e statale in materia. I contributi sono concessi a condizione che detti enti e organismi abbiano sede legale ed operativa in Sicilia. I contributi sono concessi fino a totale copertura delle spese di costituzione e nella misura dell'80 per cento delle spese di avviamento per i primi tre anni. Possono essere altresì concessi contributi nell'ambito del "de minimis" e fino all'80 per cento della spesa per la realizzazione e utilizzazione di laboratori di prova idonei alla certificazione".
-  L'articolo 41 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così dispone:

"Servizi innovativi e qualità

1.  L'Assessorato regionale dell'industria, attraverso convenzioni con strutture esterne per l'istruttoria e la valutazione è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese un contributo in conto capitale per l'adozione di sistemi di qualità, di sistemi obbligatori di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e qualità dei processi e dei prodotti e di sistemi di audit aziendale e ambientale, ivi comprese le spese per la formazione del personale, per l'utilizzazione e trasferimento di nuove tecnologie, per l'uso di sistemi avanzati di comunicazione e di commercializzazione, per l'informatizzazione dei processi produttivi, l'introduzione di tecnologie pulite e per ogni altro investimento utile alla sicurezza e qualità dei processi produttivi e dei prodotti nonché per aumentare la compatibilità ambientale. Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore ai limiti della regola "de minimis". Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie il contributo è concesso a totale copertura della spesa. Le spese ammissibili e ogni altra disposizione attuativa sono definite nel Complemento di programmazione del POR 2000-2006. La disciplina contenuta nello stesso Complemento di programmazione si applica anche agli interventi previsti dal presente articolo finanziati con fondi regionali.
2.  All'attuazione del presente regime provvede un comitato nominato dall'Assessore regionale per l'industria istituito presso il medesimo Assessorato, presieduto dal direttore regionale per l'industria e composto: da un dirigente in servizio presso lo stesso Assessorato, da un dirigente in servizio presso ciascuno degli Assessorati regionali della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e della Presidenza, designati dai rispettivi Assessori".
-  L'articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 200, n. 32, così dispone:

"Laboratori e informatizzazione per attività didattiche

1.  Al fine di favorire l'imprenditorialità nel settore delle attività didattiche, formative, scolastiche ed accademiche, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere, nell'ambito del "de minimis", alle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario contributi per la realizzazione o l'ammodernamento di laboratori didattici e l'acquisto di attrezzature informatiche e telematiche. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale e non può superare il 50 per cento della spesa ammissibile".
Nota all'art. 115, comma 2:
La legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, reca "Norme finanziarie urgenti per l'anno 1999 e variazioni di bilancio".
Nota all'art. 115, comma 3:
L'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, così dispone:

"Trasformazione di fondi a gestione seperata istituiti presso l'IRCAC

1.  I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'articolo 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.
2.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.
3.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998, sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente".
Note all'art. 116:
-  L'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale", ha istituito presso l'I.R.F.I.S., a carico del bilancio della Regione, un fondo regionale, a gestione separata, destinato a finanziamenti per l'impianto, la trasformazione e l'ampliamento di stabilimenti industriali.
-  L'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme riguardanti enti pubblici istituiti con leggi regionali e provvidenze a favore delle piccole e medie imprese industriali", ha costituito presso l'I.R.F.I.S., a carico del bilancio della Regione, un fondo regionale di garanzia per il credito industriale destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi, ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, alle imprese industriali nonché alle imprese artigiane che realizzino investimenti nel territorio della Regione per la costruzione, riattivazione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimenti per lo svolgimento di attività produttive, ivi compresi i servizi reali di cui all'art. 12 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché i centri di ricerca scientifica e tecnologica.
-  L'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche e integrazioni, recante: "Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca", ha istituito presso l'IRFIS un fondo a gestione separata per la concessione diretta o attraverso appositi organismi da promuovere con partecipazione maggioritaria o convenzionare dallo stesso IRFIS, quale gestore del fondo, di operazioni di locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili in favore delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle di costruzione edilizia, nonché le cooperative operanti nei predetti settori.
-  L'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così dispone:

"Oggetto e intensità degli aiuti a finalità regionale

1.  Salvo quanto stabilito nei singoli regimi di aiuto, ad ogni misura di aiuto a finalità regionale concernente l'investimento iniziale prevista, richiamata, modificata o integrata dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
2.  Per investimento iniziale si intende un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avviamento di un'attività che comporti un cambiamento fondamentale del prodotto o nel processo di produzione di uno stabilimento esistente, tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento. L'investimento iniziale può altresì comprendere la rilevazione di uno stabilimento esistente che ha chiuso o che avrebbe chiuso salvo che lo stabilimento appartenga a un'impresa in difficoltà e l'acquisizione comporti un vantaggio per quest'ultima. Parte delle spese ammissibili, non superiore al 25 per cento, può riguardare investimenti immateriali e spese per studi e consulenze. Gli investimenti di sostituzione sono esclusi dai regimi di aiuto a finalità regionale.
3.  Gli aiuti sono subordinati all'impegno da parte del beneficiario del mantenimento dell'investimento per un periodo minimo di cinque anni. Gli aiuti agli investimenti immateriali sono concessi a condizione che il beneficiario si impegni a sfruttarli esclusivamente nel proprio stabilimento per un periodo di almeno cinque anni.
4.  L'intensità degli aiuti non può superare il 35 per cento in equivalente sovvenzione netta, di seguito indicata ESN, per gli interventi a favore delle grandi imprese, cui è aggiunto il 15 per cento in equivalente sovvenzione lorda, di seguito indicata ESL, per gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese. Tale percentuale è valutata in relazione al valore dell'investimento iniziale sulla base di un insieme di spese uniforme, a seconda della tipologia di investimento. In ogni caso l'apporto del beneficiario all'investimento non può essere inferiore al 25 per cento.
5.  Le domande di aiuto sono presentate alle amministrazioni regionali o ai soggetti incaricati dell'erogazione degli aiuti prima dell'inizio dell'esecuzione dei progetti.
6.  Nel caso in cui la Comunità europea provveda alla modifica dei massimali comunitari, per la tipologia di regimi di aiuto previsti dalla presente legge, le variazioni conseguenti all'intensità degli aiuti possono essere adottate con delibera della Giunta regionale su proposta degli assessori competenti per materia.
7.  Per le operazioni di credito a tasso agevolato o assistite da contributi in conto interessi il periodo di preammortamento non può superare i due anni".
-  L'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così dispone:

"Cumulo di aiuti e controlli

1.  Per un medesimo investimento iniziale uno stesso beneficiario non può ottenere aiuti a finalità regionale che, cumulati tra loro, superino i massimali previsti dalle disposizioni comunitarie per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN, maggiorato del 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2.  Una stessa impresa può beneficiare di più aiuti "de minimis" purché la somma degli aiuti non superi il limite stabilito dalla normativa comunitaria vigente.
3.  Il Presidente della Regione istituisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una banca dati nella quale memorizzare gli aiuti a finalità regionale e "de minimis" erogati dalla Regione. A tal fine i soggetti richiedenti devono attestare tutti gli aiuti percepiti a titolo "de minimis" a decorrere dall'1 gennaio 2000.
4.  Al fine di ottenere un qualsiasi aiuto a finalità regionale o rientrante nell'ambito del "de minimis" il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme sul cumulo di cui ai commi 1 e 2.
5.  Le disposizioni di aiuto contenute nella presente legge possono essere applicate anche ai settori dei trasporti, siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche e industria automobilistica a condizione che siano rispettate anche le regole comunitarie specifiche che disciplinano tali settori.
6.  Le Amministrazioni competenti provvedono a notificare alla Commissione europea tutti i progetti di investimento in attività fisse destinati alla creazione di nuovi stabilimenti, all'estensione di stabilimenti esistenti o all'avvio di un'attività che comporta una trasformazione fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente che rientrino nell'ambito di applicazione della "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento" 98/C 107/05.
7.  Ogni contratto relativo ad un aiuto concluso con il beneficiario in relazione a progetti sovvenzionati, rientranti nell'ambito di applicazione della "Disciplina" di cui al comma 6, deve contenere una clausola di restituzione nell'ipotesi di inadempimento del medesimo.
8.  Gli aiuti "de minimis" previsti dalla presente legge non si applicano ai settori disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura e della pesca".
-  L'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è riportato nella nota all'articolo 110, commi 2 e 3, della presente legge.
Nota all'art. 117, comma 1:
L'articolo 6 del Regolamento CE n.70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, così dispone:

"Concessione di singoli aiuti di importo elevato

L'esenzione di cui al presente regolamento non si applica alla concessione di singoli aiuti che raggiungono una delle due soglie seguenti:
a)  il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di EUR, e
i)  nelle regioni che non sono ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità lorda dell'aiuto è pari o superiore al 50% del limite di cui all'articolo 4, paragrafo 2; oppure
ii) nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 50% del massimale di intensità netta stabilito nella mappa degli aiuti regionali per la zona considerata; oppure
b)  l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro".
Nota all'art. 117, comma 2:
L'articolo 5 del Regolamento CE n.68/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alle formazioni, così dispone:

"Concessione di singoli aiuti di importo elevato

L'esenzione non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR".
Nota all'art. 119:
L'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32, così dispone:

"Sgravi fiscali

1. Nell'esercizio della competenza prevista dall'articolo 36 dello Statuto siciliano e dalle relative norme di attuazione possono essere stabilite, con modalità da determinare con specifiche disposizioni legislative, a favore delle imprese operanti nella Regione siciliana misure di aiuto consistenti in sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse anche erariali, nell'ambito della tipologia di sgravi e di tributi istituiti dalla legislazione statale, comunque non al di sotto della media comunitaria e in linea con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato e in particolare quelli relativi alle misure di tassazione diretta alle imprese.
2.  Possono altresì essere concessi, con le modalità indicate al comma 1, aiuti nell'ambito dei massimali previsti dalla regola "de minimis" a favore delle imprese ammesse a questa tipologia di aiuti dalla normativa comunitaria".
Nota all'art. 121, comma 1:
L'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165 e successive modifiche e integrazioni, recante: "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", così dispone:
"Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma di consorzio o di società a capitale misto pubblico-privato".
Note all'art. 121, comma 2:
-  L'articolo 2 del Regolamento CE n.1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, così dispone:
"1. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi concesse secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione co mune dei mercati agricoli.
2. Sono finanziati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli effettuati secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione, adotta, ove occorra, le modalità di finanziamento delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2".
-  L'articolo 3 del Regolamento CE n.1258/99, così dispone:
"1. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) le misure di sviluppo rurale non comprese nell'obiettivo 1 eseguite secondo le norme comunitarie.
2. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie.
3. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) le azioni d'informazione e di valutazione eseguite secondo le norme comunitarie.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13".
-  Il Regolamento CE n.1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia".
-  L'allegato al Regolamento CE n. 1663/95 prevede le "Linee direttrici per i criteri di riconoscimento degli organismi pagatori".
Nota all'art. 123, comma 1:
L'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n.98, successive modifiche e integrazioni, così dispone:

"Programmi di intervento

Per la promozione ed il sostegno delle attività agricole, zootecniche, silvopastorali, artigianali, turistiche e culturali, l'Ente parco adotta programmi di intervento.
Per il raggiungimento delle finalità istitutive delle riserve gli enti gestori delle stesse possono proporre all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente misure di intervento tra quelle di cui al sesto comma del presente articolo.
Sino all'istituzione dell'Ente parco, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente formula programmi di intervento relativi alle aree di cui all'articolo 30, nei territori destinati agli istituendi parchi dei Nebrodi e delle Madonie.
Conservano validità ed efficacia i programmi di intervento già predisposti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente relativi al territorio del Parco dell'Etna.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può altresì formulare programmi di intervento per le aree indicate nello schema di piano regionale dei parchi e delle riserve.
I programmi di cui al presente articolo dovranno di norma prevedere:
a) opere pubbliche, acquisizione di immobili, servizi e attrezzature finalizzati alla valorizzazione e fruizione sociale del territorio del parco;
b) indennizzi a proprietari e imprenditori per eventuali e com provate diminuzioni o cessazioni di reddito conseguenti al rispetto delle norme di cui all'articolo 17 e delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del parco o nel regolamento della riserva;
c) contributi a favore di soggetti singoli o associati o di cooperative che intraprendano o svolgano attività produttiva nei settori di cui al primo comma.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emana un decreto contenente lo schema di programma di intervento, articolato per settori di interventi e con l'indicazione degli elaborati di corredo, sul quale gli enti parco devono modellare il proprio programma".
Nota all'art. 123, comma 3:
L'articolo 10 della legge regionale 3 ottobre 1995, n.71, recante: "Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente", così dispone:

"Deliberazioni degli enti parco sottoposte a controllo

1.  I commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 1988, n.14, sono sostituiti dal seguente:
Sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni concernenti:
a)  lo statuto dell'Ente;
b)  il bilancio preventivo, da adottarsi entro il 31 ottobre, contestualmente al programma di intervento di cui all'articolo 24;
c)  l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili;
d)  l'organizzazione degli uffici e servizi, con la specificazione dell'organico e la disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale che, per le qualifiche assimilabili, non può essere superiore a quello del personale della Regione siciliana;
e)  il piano territoriale del parco;
f)  il regolamento del parco;
g)  il programma di intervento;
h)  il programma pluriennale economico-sociale;
i)  i concorsi per il personale;
l)  l'elezione del comitato esecutivo e la costituzione della co munità del parco.
Le deliberazioni sono comunicate all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e diventano esecutive se entro 30 giorni dalla ricezione degli atti non intervenga motivato provvedimento di annullamento.
Nel caso di richiesta di chiarimenti od integrazioni le deliberazioni divengono esecutive trascorsi quindici giorni dalla ricezione degli atti integrativi.
Tutte le altre deliberazioni sono immediatamente esecutive e sono inviate, dopo la pubblicazione, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai fini dell'esercizio della vigilanza".
Nota all'art. 125:
L'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n.14, modificato della legge regionale 18 maggio 1996, n.34, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:

"Norme di salvaguardia del parco

1. Dalla data di emanazione del decreto istitutivo del parco, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali approvati o adottati, fatta eccezione per le zone territoriali omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, denominato A, B e C, quest'ultima nei limiti delle necessità di sviluppo demografico degli abitanti esistenti, diventano inefficaci qualora le stesse interessino aree comprese nel perimetro del parco.
2. La disciplina da osservarsi nell'ambito delle aree facenti parte del parco è quella indicata nel decreto istitutivo del parco medesimo.
3. L'emanazione del decreto di istituzione del parco comporta gli stessi effetti indicati dall'articolo 19, quinto e sesto capoverso.
4. Dalla costituzione dell'ente parco ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del parco e alla disciplina del piano territoriale è subordinata al preventivo nulla-osta dell'ente parco che lo rilascia, in conformità alle prescrizioni del decreto istitutivo del parco e alla disciplina del piano territoriale e del regolamento di cui all'articolo 10, entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; ove il nulla-osta non venga rilasciato entro tale termine esso si intende negato.
5.  Il nulla-osta di cui al comma precedente è rilasciato dal presidente dell'Ente parco, secondo criteri e modalità generali attuativi del regolamento dell'Ente e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche, nonché le autorizzazioni e/o i nulla osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa vigente.
6. Nei territori del parco classificati A, B e C, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati della proposta di cui all'art. 27 della stessa legge e sino all'emanazione del decreto di istituzione del parco, qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio è subordinata al nulla-osta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il consiglio regionale.
7. Sulle richieste di nulla-osta in contrasto con le indicazioni della proposta è sospesa ogni determinazione assessoriale sino all'emanazione del decreto di istituzione del parco.
8. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di istituzione del parco, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni definitive in ordine alle richieste di nulla-osta di cui al comma 7.
9. La progettazione relativa ad interventi, impianti ed opere da realizzarsi da parte di soggetti pubblici nelle zone comprese entro il perimetro del parco può essere avviata previa intesa con l'ente parco che verifica la compatibilità degli interventi proposti con le finalità istitutive".
Nota all'art. 126:
L'articolo 8 della legge regionale 3 ottobre 1995, n.71, così dispone:
"1. I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:
"Il consiglio del parco è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province, i cui territori ricadono, in tutto o in parte, entro i confini del parco.
I componenti del consiglio possono nominare delegati per singole sedute, per periodi di tempo determinati od anche a tempo indeterminato".
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione dei nuovi consigli dei parchi del l'Etna, delle Madonie e dei Nebrodi.
3.  Il consiglio del parco provvede alla nomina del comitato esecutivo entro dieci giorni dal suo insediamento.
4. Dal comitato esecutivo decadono i componenti che non rivestono più la qualifica di cui al comma 1, capoverso 1.
5. I componenti del comitato esecutivo non possono esercitare il potere di delega di cui al precedente comma 1, capoverso 2".
Nota all'art. 127, comma 2:
L'articolo 5, undicesimo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n.10, così dispone:
"Per i progetti esecutivi redatti dall'ufficio tecnico dell'ente che realizza l'opera, fra le spese generali della stessa è compresa una cifra percentuale per scaglioni così suddivisa:
a) 1% sino ad un miliardo;
b)  0,70% oltre un miliardo e sino a cinque miliardi;
c)  0,50% oltre i cinque miliardi".
Nota all'art. 129, comma 1:
La legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 è riportata nella nota all'art. 123, comma 1.
Note all'art. 130, comma 1:
-  La legge 3 agosto 1999, n. 267 reca:
"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania".
-  La legge 13 luglio 1998, n. 226 reca:
"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile".
-  La legge 11 dicembre 2000, n. 365 reca:
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000".
-  Il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 è stato convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 succitata.
Nota all'art. 130, comma 2:
L'articolo 1 bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, così dispone:

"Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio

1.  I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989 n. 183, per i restanti bacini con le modalità di cui all'articolo 20 della medesima legge, e successive modificazioni.
2.  L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.  Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.
4.  La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarietà della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano.
5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici".
Nota all'art. 131:
L'articolo 68, comma 9, della legge regionale 17 aprile 1999, n. 10, così dispone:
"I pareri obbligatori non vincolanti di competenza degli organi collegiali regionali relativi a singoli provvedimenti sono considerati resi in conformità alla proposta dell'ufficio se non espressi entro novanta giorni dalla richiesta dello stesso ufficio".
Nota all'art. 132, commi 1 e 2:
L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante: "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento", così dispone:
"Entro il 30 giugno 2002 l'autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande. Tale calendario è pubblicato sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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