REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 MAGGIO 2001 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

Torna al Sommariohome

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 8 maggio 2001, n. 7.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, concernente "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale e in materia di lavori socialmente utili".

NOTE


Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1:
L'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito delle disposte modifiche, ha il seguente testo:

"Controllo della fauna

1. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste divieto di caccia.
2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica sono esercitati dalle ripartizioni faunistico-venatorie mediante l'utilizzazione di metodi ecologici in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli aspetti sanitari le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, previo parere dell'Osservatorio faunistico siciliano.
3. Qualora l'Istituto di fauna selvatica e il Comitato regionale faunistico-venatorio verifichino l'inefficacia dei metodi di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del suddetto Istituto, può autorizzare piani di cattura o, per imprescindibili esigenze sanitarie, piani di abbattimento selettivo e, comunque, senza l'uso di veleni.
4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono demandati alle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni. Per le operazioni di abbattimento il predetto personale deve essere abilitato all'uso del fucile ai sensi della normativa vigente e munito di licenza per l'esercizio venatorio.
5. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi:
a) dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
b) delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.
6. Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna selvatica è attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4.
7. La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza".
Nota all'art. 2:
L'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito delle disposte modifiche, ha il seguente testo:

"Centri di recupero

1. La Regione favorisce il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero in ambienti idonei e, ove possibile la successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà. A tal fine promuove l'istituzione di centri di recupero, in numero non superiore ad uno per provincia, ad opera di associazioni riconosciute ai sensi della presente legge in grado di consentire la reintroduzione, ove possibile, di esemplari sottoposti alla loro cura in habitat naturali, provvedendo anche mediante convenzione per l'utilizzazione di beni e strutture pubbliche.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, riconosce i centri di recupero. Il controllo sui centri di recupero viene esercitato dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per terri torio.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al rispetto di apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana istituisce un centro regionale per il recupero della fauna selvatica. L'Azienda delle foreste demaniali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i Centri provinciali di recupero della fauna selvatica che intende istituire, anche in deroga a quanto previsto al comma 1 dandone comunicazione alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.
5. I centri di recupero istituiti su tutto il territorio regionale devono essere dotati di apposite strutture per la riabilitazione della fauna selvatica; in caso contrario vengono considerati, anche ai sensi dell'autorizzazione di cui al comma 2, centri di primo soccorso. La fauna ivi detenuta, dopo le prime cure, deve essere inviata al centro di recupero della fauna selvatica più vicino purché riconosciuto ai sensi della presente legge, salvo diversa disposizione del responsabile di tale centro nei casi meno gravi.
5 bis. Sono riconosciuti i centri di recupero già autorizzati ed operanti nel territorio regionale da almeno cinque anni, la cui attività deve essere comunque svolta nel rispetto del disciplinare di cui al comma 3.
6. Per il funzionamento del centro regionale per la fauna selvatica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere al gestore del centro una sovvenzione annua. Il gestore deve alla fine di ogni anno presentare relazione dell'attività svolta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.".
Nota all'art. 3:
L'articolo 7 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito delle disposte modifiche, ha il seguente testo:

"Danni e prevenzione

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere agli agricoltori e agli allevatori indennizzi, nella misura del 100 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica, in specie da quella protetta, alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge.
2. La richiesta di indennizzo, dettagliatamente motivata, è inoltrata entro il termine di sette giorni dalla data dell'evento dannoso alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che accerta la sussistenza e la consistenza del danno entro i successivi trenta giorni.
3. Entro i 90 giorni successivi alla richiesta di cui al comma 2, le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono in merito all'accoglimento o al rigetto della medesima.
4. Gli interventi per la prevenzione dei danni sono effettuati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro sessanta giorni dalla richiesta o comunque dal momento in cui il proprietario o il conduttore del fondo hanno manifestato il loro consenso scritto e sono finalizzati esclusivamente all'allontanamento della fauna che arreca danni.".
Nota all'art. 4:
L'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito delle disposte modifiche, ha il seguente testo:

"Ripartizioni faunistico-venatorie

Le ripartizioni faunistico-venatorie sono organi decentrati dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con sede in ciascun capoluogo di provincia e con competenza territoriale provinciale.
2. Sono compiti delle ripartizioni faunistico-venatorie:
a) predisporre ed attuare:
1) iniziative per la pianificazione del territorio di rispettiva competenza, individuandone la destinazione differenziata ai sensi della presente legge;
2) programmi faunistici articolati per comprensori omo genei;
3) piani e iniziative di miglioramento ambientale volti a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica;
b) provvedere al ripopolamento ed al controllo della fauna;
c) individuare, sentiti i comuni interessati, le zone ed i periodi da destinare all'allenamento, all'addestramento e alle gare dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nonché le zone idonee per le sole gare su selvaggina naturale destinate esclusivamente ai cani da ferma;
d) istruire le istanze per la costituzione di aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie;
e) esprimere parere all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sulla sussistenza dei requisiti dei centri privati di produzione di selvaggina e di allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale;
f) controllare i centri per il recupero della fauna selvatica di cui all'articolo 6;
g) curare l'anagrafe dei cacciatori residenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, avvalendosi anche dei comuni;
h) coordinare l'attività di vigilanza volontaria delle associazioni venatorie e ambientaliste, disponendo particolari servizi oltre a quelli liberi di istituto;
i) svolgere attività di studio e propaganda per la tutela della fauna selvatica e degli equilibri naturali e biologici, anche attraverso la realizzazione di iniziative divulgative, nonché diffondere le norme che regolano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dal calendario venatorio;
l) ...............................................;
m) formulare proposte per l'istituzione, il mantenimento o la revoca delle oasi di protezione e rifugio della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46, o di aree di interesse faunistico meritevoli di particolare protezione;
n) individuare entro il 28 febbraio di ogni anno, d'intesa con l'Azienda delle foreste demaniali e, tenuto conto delle proposte di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), le zone del demanio forestale ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, ove è consentito l'esercizio venatorio, dandone comunicazione all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro il successivo 30 marzo di ogni anno per la formulazione del calendario venatorio.
o) curare la statistica delle presenze faunistiche e del prelievo venatorio, anche attraverso il rilevamento dei dati riportati nei tesserini regionali di caccia restituiti dai cacciatori;
p) inoltrare, entro il 30 marzo di ogni anno, le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio, ivi compresa l'individuazione dei territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto, tenendo conto delle eventuali indicazioni dei comuni interessati;
q) procedere alla concessione, alla liquidazione e al pagamento delle somme e dei contributi concernenti gli interventi nel settore faunistico-venatorio e cinologico di cui alla presente legge, inclusi quelli deliberati dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, per progetti comportanti una spesa non superiore a lire 250 milioni. Per importi superiori provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
r) fornire attività di supporto tecnico-amministrativo agli organi degli ambiti territoriali di caccia;
s) deliberare, previo parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sulle istanze dei cacciatori relative alla scelta degli ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera b), nonché sulle richieste dei cacciatori relative all'esercizio dell'attività venatoria all'interno delle aziende faunistico-venatorie;
t) svolgere i compiti, le attività e gli interventi ad esse demandati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, ivi compresa la tabellazione delle zone sottratte all'esercizio venatorio che non sia a carico di altri soggetti.
3. Ai compiti di cui alle lettere a), b), c), h), i), m), n), o) e, p) del comma 2 le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono previa acquisizione del parere del competente comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia. Nelle more della costituzione dei comitati di gestione, le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono ad acquisire il parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia, in quanto soggetti portatori di interessi diffusi in materia ambientale.".
Nota all'art. 5:
L'articolo 12 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:

"Comitato regionale faunistico-venatorio

1. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è organo tecnico-consultivo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione della legislazione in materia di tutela della fauna selvatica e di prelievo venatorio.
2. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; la presidenza può essere delegata al direttore regionale preposto alla direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato medesimo.
3. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è composto:
a) dal dirigente coordinatore del gruppo competente della direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste, da un dirigente tecnico e da un dirigente amministrativo, uno dei quali ultimi svolge la funzione di segretario;
b) da un dirigente tecnico della direzione regionale delle fo reste;
c) da tre esperti universitari nelle seguenti discipline: biologia e conservazione della fauna selvatica; tutela dell'ambiente e conservazione degli ecosistemi; problemi agro-forestali ed economia e politica agraria, nominati su terne di nominativi segnalate dai rettori delle università siciliane;
d) da un rappresentante di ciascuna associazione venatoria riconosciuta in ambito regionale e designato dalla stessa;
e) da un rappresentante per ogni associazione ambientalista riconosciuta ai sensi della presente legge;
f) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali operanti in agricoltura e presenti nel Consiglio regionale dell'agricoltura, di cui all'articolo 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, designato dalle medesime;
g) da un rappresentante dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, esperto nel settore venatorio, designato dallo stesso, e da un esperto ornitologo segnalato dalla Federazione ornicoltori italiani;
h) dal direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico;
i) dal direttore o da un suo delegato dell'Istituto zooprofilattico siciliano;
l) da un rappresentante degli allevatori di selvaggina segnalato dalle associazioni riconosciute.
4. Le designazioni devono pervenire all'Assessore per l'agricoltura e le foreste entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede alla nomina anche in mancanza delle designazioni.
5. Le sedute del Comitato sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione.
7. Il Comitato dura in carica per un triennio e i suoi componenti, salvo quelli presenti in ragione della carica, possono essere confermati per una sola volta.
8. Il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato esperti nelle materie inerenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, con funzioni esclusivamente consultive.
9. Le funzioni di segreteria del comitato sono assicurate dal gruppo competente dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste.".
Nota all'art. 6:
L'articolo 13 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:

"Compiti del Comitato regionale faunistico-venatorio

1.  Il Comitato regionale faunistico-venatorio esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed in particolare su:
a) gli indirizzi generali per l'esercizio delle singole attività di pianificazione faunistico-venatoria e i programmi di cui all'arti colo 8, comma 2, lettera a);
b) il calendario venatorio regionale;
c) gli indirizzi, le finalità e le modalità riguardanti l'organizzazione e l'attuazione di fiere e di manifestazioni faunistico-venatorie e cinotecniche in sede regionale, anche se a carattere nazionale ed internazionale;
d) i criteri riguardanti la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-venatorie, nonché di centri di produzione di selvaggina;
e) i criteri e gli indirizzi generali riguardanti l'attività degli ambiti territoriali di caccia;
f) i criteri e gli requisiti e le condizioni necessari perché possa essere consentito l'esercizio venatorio in particolari zone del demanio forestale;
g) i criteri, le condizioni e i requisiti necessari per l'istituzione, il mantenimento e la revoca di oasi e di zone di ripopolamento e cattura, individuando in quest'ultimo caso un'area di rifugio all'interno del territorio della zona di ripopolamento e cattura da mantenere sottratta all'esercizio venatorio anche dopo la revoca, per non più di un ulteriore biennio;
h) i criteri e le modalità di gestione dei territori interdetti alla libera caccia;
i) i criteri, l'istituzione ed il funzionamento dello schedario generale dei titolari di licenza di caccia nonché di quanti violino la legislazione in materia faunistico-venatoria, anche ai fini dell'accertamento della recidività;
l) i criteri per il rilevamento periodico dei dati statistici relativi al prelievo venatorio della fauna selvatica;
m) i criteri, le condizioni e i requisiti necessari in particolari aree di interesse faunistico-venatorio perché venga istituito il divieto di caccia, anche temporaneo, per specifiche e rilevanti esigenze locali;
n) i criteri su cui devono uniformarsi i programmi di propaganda di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i);
o) i criteri, le condizioni generali da determinarsi con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per la concessione degli aiuti di cui agli articoli 36 e 40, delle assegnazioni di cui all'articolo 22, comma 8, nonché dei contributi di cui all'articolo 23, comma 4, lettera c). I componenti designati dagli enti e dagli organismi rispettivamente interessati agli aiuti devono astenersi;
p) gli interventi di controllo della fauna selvatica.
2.  Il Comitato regionale faunistico-venatorio può proporre l'adozione di provvedimenti nelle materie di cui alla presente legge, nonché la realizzazione di studi, ricerche ed indagini anche sperimentali finalizzati a migliorare l'intervento per la protezione della fauna selvatica, da affidare alle ripartizioni faunistico-venatorie in collaborazione con gli istituti universitari specializzati".
Nota all'art. 7:
L'articolo 17 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifica è il seguente:

"Esercizio dell'attività venatoria

1. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva nelle forme consentite dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. E' considerato inoltre esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in attesa della medesima per abbatterla.
4. Qualunque modo di abbattimento o cattura diverso da quelli di cui al comma 2 è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o forza maggiore.
5. La fauna abbattuta durante l'esercizio venatorio praticato in conformità alle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
6. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola di cui all'arti colo 38, commi 1, 6 e 8, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, è consentito il prelievo di animali vivi allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della medesima e di persone nominativamente indicate.
7. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimali di lire 1.000 milioni per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o per invalidità permanente.
8.  I massimali di cui al comma 7 vengono aggiornati ogni quattro anni secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
9. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso del tesserino regionale.
10. In caso di sinistro trova applicazione l'articolo 12, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157".
Nota all'art. 8:
L'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito della disposta modifiche, ha il seguente testo:

"Calendario venatorio

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio ed acquisito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emana, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e le specie previste dall'articolo 19, con l'indicazione del numero massimo, complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da abbattere per ciascuna delle giornate di caccia. L'annata venatoria decorre dal 15 giugno di ogni anno e termina il 14 giugno dell'anno successivo.
2. Alle disposizioni del calendario venatorio, con le deroghe e le prescrizioni che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ritiene di operare, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, sono sottoposte anche le zone del territorio regionale nelle quali sono istituite le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie.
3. In sede di emissione del calendario venatorio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste regolamenta l'uso del furetto munito di museruola.
4. Con le stesse procedure di adozione del calendario venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, può vietare la caccia o ridurne i periodi per alcune località e per determinate specie di selvaggina, pur se incluse fra quelle indicate dall'articolo 2, comma 2, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità.
5.  Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. L'esercizio venatorio è consentito nei giorni di sabato e domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì, di mercoledì, o di giovedì.
6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
7. La caccia di selezione al cinghiale è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Il calendario venatorio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione".
Nota all'articolo 9:
L'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, a seguito delle disposte modifiche, ha il seguente testo:

"Periodi di attività venatoria

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo. Le giornate di caccia previste complessivamente per ciascuna specie non possono in ogni caso superare il numero complessivo di giornate stabilito dal comma 1 dell'arti colo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Sul territorio regionale, l'attività venatoria è consentita per le seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
-  quaglia (Coturnix coturnix);
-  tortora (Streptopeia turtur);
-  merlo (Turdus merula);
-  allodola (Alauda arvensis);
-  coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
-  cesena (Turdus pilaris);
-  tordo bottaccio (Turdus philomelos);
-  tordo sassello (Turdus iliacus);
-  germano reale (Anas platyrhynchos);
-  folaga (Fulica atra);
-  gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
-  alzavola (Anas crecca);
-  canapiglia (Anas strepera);
-  porciglione (Rallus acquaticus);
-  fischione (Anas penelope);
-  codone (Anas acuta);
-  mestolone (Anas clypeata);
-  moriglione (Aythya ferina);
-  moretta (Aythya fuiligula);
-  beccaccino (Gallinago gallinago);
-  colombaccio (Columba palumbus);
-  combattente (Philomachus pugnax);
-  beccaccia (Scolopax rusticola);
-  pavoncella (Vanellus vanellus);
-  ghiandaia (Garrulus glandarius);
-  gazza (Pica pica);
-  volpe (Vulpes vulpes);
-  fagiano (Phasianus colchicus) solo nelle aziende faunistico-venatorie e, nei periodi consentiti per le rispettive attività, nelle aziende agro-venatorie e in occasione delle gare per cani da ferma e da cerca con abbattimento;
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: "coturnice siciliana" (Alectoris graeca Whitakeri). Il prelievo della coturnice siciliana (alectoris graeca witakeri) è consentito previa predisposizione di piani di abbattimento per distretti, all'interno dei singoli ambiti territoriali di caccia, subordinati e commisurati ai censimenti in modo da non compromettere la conservazione della specie a livello locale;
d)  specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio: "cinghiale (Sus scropha)".
1. bis. I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Per le stagioni venatorie successive a quella del 1997/1998 la caccia alla coturnice siciliana è subordinata al censimento di consistenza della specie.
3. Non è consentita la caccia di appostamento alla beccaccia e al beccaccino.
4. Nell'ambito della Regione si applicano provvedimenti che il Presidente del Consiglio dei Ministri emana per definire nuovi elenchi e per adottare variazioni degli elenchi delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nel caso di mancato rispetto dei termini ivi previsti, alla definizione degli elenchi provvede con proprio decreto il Presidente della Regione entro i successivi sessanta giorni".
Nota all'art.10:
L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", così dispone:

"Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); [passero (Passer italiae)]; [passera mattugia (Passer montanus)]; [passera oltremontana (Passer domesticus)]; allodola (Alauda arvensis); [colino della Virginia (Colinus virginianus)]; starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (Sturnus vulgaris)]; cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); [fringuello (Fringilla coelebs)]; [peppola (Fringilla montifringilla)]; combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); [taccola (Corvus monedula)]; [corvo (Corvus frugilegus)]; cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); [pittima reale (Limosa limosa)]; cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); [francolino di monte (Bonasa bonasia)]; coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
(Omissis)"
Nota all'art.11:
L'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33, a seguito delle disposte modifiche, ha il seguente testo:

"Ambiti territoriali di caccia

1. Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono unità territoriali di gestione e di prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche; corrispondono a zone del territorio agro-silvo-pastorale tra loro possibilmente omogenee e sono destinati alla fruizione faunistico-venatoria dei cacciatori ai quali è stato dato diritto di accesso.
2. Le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensione sub-provinciale; sono delimitate, ove possibile, da confini naturali e sono individuate dal Piano faunistico regionale. Possono essere costituiti ambiti territoriali di caccia composti da porzioni di territorio appartenenti a più province.
3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste verifica e rende pubblico con proprio decreto e con periodicità quinquennale, sulla base di dati censuari, l'indice medio di densità venatoria regionale definendo sulla base di questo l'indice massimo per ogni ambito territoriale di caccia, in relazione alle condizioni ambientali ed alle caratteristiche di omogeneità venatoria tra tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione e ricorrendo inoltre alla riorganizzazione dell'estensione dell'ambito territoriale di caccia al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio presso vari ambiti.
4. L'indice medio regionale di densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.
5.  Per il funzionamento degli ambiti territoriali di caccia si osservano le seguenti disposizioni:
a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a due ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio.
b) entro il 31 dicembre di ciascun anno, il cacciatore inoltra istanza alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle province in cui ricadono gli ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di residenza in cui intende esercitare l'attività venatoria; entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio venatorio le ripartizioni comunicano al competente Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i dati utili a determinare gli indici di densità massima di cui al comma 3 per l'anno successivo. Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rende noto, per le successive determinazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo dei cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia oltre ai residenti, prevedendo una riserva del 10 per cento a favore dei cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità. Le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono a trasmettere per la pubblicazione, ai comuni della propria provincia, gli elenchi nominativi di ammissione negli ambiti territoriali di caccia prescelti, oltre quello di residenza. Il comune di residenza riporta nel tesserino regionale gli ambiti territoriali di caccia di ammissione dandone comunicazione alle competenti ripartizioni faunistico-venatorie. Al cacciatore che presenta domanda di ammissione per più di tre ambiti viene assegnato esclusivamente l'ambito territoriale di caccia di residenza.
c) gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia hanno la facoltà di proporre l'ammissione nei rispettivi territori di un numero di cacciatori superiore a quello fissato dall'indice massimo di densità venatoria, con delibera motivata e previo accertamento e valutazione di incremento della popolazione faunistica;
d) il cacciatore di altra regione viene ammesso dall'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Nel caso di ammissione deve pagare la tassa di concessione regionale.
6. Per i cacciatori provenienti da altra regione si applica il principio della reciprocità, in base al quale non è consentito l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella regione di residenza non sia consentito l'accesso in ambiti territoriali di caccia a cacciatori provenienti dalla Regione Siciliana.
7.  Le isole Eolie, Pelagie, Egadi ed Ustica fanno parte del l'ambito territoriale di caccia della provincia cui esse appartengono.
8. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, sentito il Comitato regionale faunistico venatorio, sulla base dei programmi di gestione presentati dagli ambiti territoriali di caccia, assegna le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi medesimi.
9. Il cacciatore che consegue la licenza di caccia nel corso della stagione venatoria, su richiesta, viene iscritto negli ambiti territoriali di caccia scelti e assegnati al cacciatore che lo accompagna nei dodici mesi successivi."
Nota all'art.12:
L'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:

"Commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio

1. L'abilitazione all'esercizio venatorio viene conseguita a seguito di apposito esame sostenuto innanzi ad una commissione istituita presso ogni ripartizione faunistico-venatoria e nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
2. La commissione è composta da:
a) il dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria con funzioni di presidente;
b) sei membri effettivi e sei supplenti, esperti nelle materie di cui all'articolo 28, comma 3, nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste garantendo in essa la presenza paritaria di componenti designati dalle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste. Almeno uno dei componenti effettivi deve essere laureato in scienze biologiche o in scienze naturali ed esperto in vertebrati omeotermi.
3. Svolge le funzioni di segretario un dipendente in servizio presso la ripartizione faunistico-venatoria, scelto dal dirigente preposto.
4. In caso di assenza o di impedimenti, il presidente della commissione può essere sostituito da un suo delegato.
4 bis. La commissione è validamente costituita in presenza di almeno cinque componenti, oltre il presidente.
5. Per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 6, anche ai fini del pagamento del gettone di presenza.
6. Previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può integrare l'elenco delle materie di cui all'articolo 28, comma 3, con apposito decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
7. Lo svolgimento degli esami è pubblico e a tal fine il calendario delle sedute di esami sarà affisso presso le sedi delle ripartizioni faunistico-venatorie a cura delle medesime, almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami."
Nota all'art. 13:
L'articolo 30 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:

"Tasse di concessione regionale

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, per il conseguimento delle finalità della presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, il cui importo è fissato nella misura annua del 50 per cento della tassa di concessione governativa nazionale per l'ambito territoriale di caccia di residenza. L'importo della tassa di concessione regionale aumenta del 17 per cento per ogni ambito territoriale di caccia prescelto oltre quello di residenza.
2. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie sono soggette a tasse regionali, nella misura di lire 20.000 l'ettaro per i centri di produzione di fauna selvatica, di lire 25.000 ad ettaro per le aziende faunistico-venatorie, di lire 10.000 ad ettaro per le aziende agro-venatorie. Per i centri privati di produzione di fauna selvatica e per le aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie che ricadono nei territori di cui alle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 e 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, le relative tasse sono ridotte del 50 per cento."
Nota all'art.14:
L'articolo 31 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:

"Tesserino regionale

1.  Coloro che praticano l'esercizio venatorio debbono essere muniti di tesserino regionale.
2. Il tesserino regionale è stampato annualmente dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e viene consegnato dal comune di residenza ai titolari di licenza di porto d'armi per uso caccia che risultino in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale.
3 Il rilascio del tesserino è gratuito.
4. Il tesserino deve indicare le specifiche norme inerenti il calendario venatorio e gli ambiti territoriali di caccia dove è consentita l'attività venatoria.
5. La validità del tesserino rilasciato dalle altre Regioni, per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione Siciliana, è subordinata al rispetto del calendario venatorio vigente in Sicilia ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre Regioni.
6. Al momento di ritirare il tesserino, il cacciatore deve dichiarare per iscritto che non ne possiede altri. Deve inoltre restituire il tesserino relativo all'anno precedente entro i sessanta giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria cui essa si riferisce, inoltrandolo, anche per il tramite delle associazioni venatorie riconosciute, al comune di residenza che ha l'obbligo di inviarlo, entro 15 giorni dalla suddetta scadenza, alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio per eventuali controlli o per rilevamenti statistici.
7. Presso ogni comune è istituito un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da trasmettere annualmente alla ripartizione faunistico-venatoria competente.
8. Il cacciatore deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera.
9. In apposito spazio del tesserino devono potersi individuare le giornate scelte dal cacciatore per l'esercizio venatorio in ambito territoriale diverso da quello di appartenenza.
10. I capi di selvaggina stanziale abbattuti debbono essere registrati sul tesserino subito dopo l'abbattimento mentre i capi di selvaggina migratoria abbattuti debbono essere registrati alla fine della battuta di caccia."
Nota all'art.15:
L'articolo 32 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33, a seguito delle disposte modifiche, ha il seguente testo:

"Sanzioni

1. Al cacciatore che eserciti la caccia senza essere in possesso del tesserino prescritto dall'articolo 31 si applica la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000.
2.  Per la mancata esibizione della licenza, della polizza assicurativa e del tesserino, legittimamente richiesti, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000. In caso di successiva esibizione nel termine di otto giorni dalla verbalizzazione e accertamento della loro regolarità, è consentita l'applicazione della sanzione minima.
3. La mancata annotazione sul tesserino dei dati prescritti dalla presente legge e dal calendario venatorio comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000.
4. Il cacciatore che sia in possesso di più di un tesserino viene punito con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 e con la sospensione del tesserino stesso per un periodo di mesi due, in aggiunta alle eventuali sanzioni penali previste dalla vigente legislazione.
5. Per le infrazioni alle norme di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 e si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore alla durata della stagione venatoria.
6. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva le sanzioni amministrative previste dai commi precedenti sono raddoppiate e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi.
7.  Nei casi di violazioni ai divieti di cui alla presente legge, ove non diversamente previsto dalla medesima, si applicano le corrispondenti sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
8.  Per tutti i divieti per i quali non sono previste sanzioni pecuniarie nella presente legge o nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applica la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000.
9. Al cacciatore che non consegna agli uffici competenti il proprio tesserino venatorio entro i sessanta giorni successivi alla conclusione della stagione venatoria si applica una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.
9.bis. Chiunque esercita l'allenamento o l'addestramento di cani da caccia di qualsiasi razza, in difformità a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'articolo 41, viene punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a 300.000 ed è responsabile dei danni eventualmente causati dagli animali.
10. Le sanzioni vengono irrogate dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio."
Nota all'art.16:
L'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:

"Federazione siciliana della caccia

1. La Federazione siciliana della caccia, costituita con l'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, perde la personalità giuridica di diritto pubblico e mantiene il carattere di associazione venatoria riconosciuta, per le finalità di cui all'articolo 34. Assumono, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la Federazione italiana della caccia, l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, l'ARCI-Caccia, l'Associazione nazionale Libera caccia, l'Associazione CPAS (Caccia Pesca Ambiente e Sport), l'Associazione siciliana caccia e natura e Associazione nazionale dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - ANUU"
Nota all'art.18:
L'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:

"Attestato di idoneità per la vigilanza venatoria ed ambientalista

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole, e ambientaliste presenti nel Comitato regionale faunistico-venatorio possono presentare alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio domanda per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna, sulla pesca nelle acque interne e sulla salvaguardia delle colture agricole e delle attività zootecniche.
2. La domanda è corredata dal programma indicante anche il numero delle lezioni teoriche e pratiche e dalla designazione del direttore responsabile del corso.
3. La ripartizione faunistico-venatoria competente, entro 30 giorni dalla richiesta, approva il programma ed autorizza il corso. Il termine di 30 giorni è sospeso ove la ripartizione chieda modifiche o integrazioni del programma.
4. L'attestato di idoneità previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge febbraio 1992, n. 157, è rilasciato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo accertamento del rispetto delle condizioni e delle norme contenute nel presente articolo, ivi compreso il superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione.
5. Competenti ad accertare l'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria sono le commissioni di esami di abilitazione all'esame dell'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente tecnico delegato dall'ispettore ripartimentare delle foreste competente per territorio.
6. Le ripartizioni faunistico-venatorie promuovono ed organizzano corsi di aggiornamento per le guardie volontarie delle associazioni venatorie ambientaliste."
Nota all'art.19:
L'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33, a seguito della disposta modifica, ha il seguente testo:

"Vigilanza venatoria ed ambientalista

1. La vigilanza venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con le integrazioni di cui ai commi successivi.
2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione siciliana, al personale delle ripartizioni faunistico-venatorie, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali, anche tramite società miste, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge.
3. Le guardie volontarie di cui al comma 1 ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio, di guardiapesca sulle acque interne. Ai fini dell'applicazione del presente comma le associazioni interessate dovranno adeguare i propri statuti.
4. Alle guardie volontarie venatorie ed ambientaliste è vietata l'attività venatoria durante l'esercizio delle loro funzioni. Ai trasgressori saranno revocate in via definitiva e permanente le funzioni previste dal presente articolo.
5. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista, alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità limitatamente alla vigilanza venatoria."
Nota all'art. 20:
L'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: "Legge quadro sulle aree protette", così dispone:

"32. Aree contigue.

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
2.  I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.".
Nota all'art. 22:
L'articolo 77 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante: "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegatazione", a seguito della disposta modifica, è il seguente:

"Equiparazioni tra Corpo forestale della Regione e Corpo forestale dello Stato ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile

1.  Fino al riordino della legislazione di cui all'articolo 76, ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile di cui all'arti colo 42 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e all'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, vengono fissate le seguenti equiparazioni con le analoghe qualifiche del Corpo forestale dello Stato al 1 settembre 1995:
Corpo forestale R.S. Anni di servizio Corpo forestale dello Stato 
Guardia  Iniziale Agente 
Guardia scelta  5 Agente scelto 
Guardia scelta  7 Assistente 
Guardia scelta  12 Assistente-capo 
Guardia scelta  16 Vice-sovrintendente 
Guardia scelta  20 Sovrintendente 
Giardia scelta  25 Sovrintendente capo 
Brigadiere  Iniziale Vice-ispettore 
Maresciallo  5 Ispettore 
Maresciallo  7 Ispettore capo 
Maresciallo  9 Ispettore capo 
Maresciallo  11 Ispettore capo 
Maresciallo  17 Ispettore superiore 
Agente tecnico  Iniziale Operatore 
Agente tecnico  5 Operatore scelto 
Agente tecnico  10 Collaboratore 
Agente tecnico  15 Collaboratore capo 
Agente tecnico  19 Vice revisore 
Agente tecnico  26 Revisore 
Agente tecnico  33 Revisore capo 
Assistente tecnico forestale  Iniziale Vice perito 
Assistente tecnico forestale  2 Perito 
Assistente tecnico forestale  7 Perito capo 
Assistente tecnico forestale  8 Perito superiore 
Dirigente tecnico forestale  Iniziale 1° dirigente 
Dirigente tecnico forestale  2 1° dirigente con due  anni di anzianità 
Dirigente superiore tecnico forestale      Dirigente superiore 
Direttore regionale o equiparato      Dirigente generale (Dirigente generale) 

5. Per le finalità del presente articolo nel servizio effettivo nella qualifica non si computa il servizio comunque riconosciuto, anche ai soli fini giuridici.
6. Eventuali maggiori somme percepite dal personale interessato vengono mantenute quale assegno ad personam riassorbibile.".
Note all'art. 24:
-  La legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, reca: "Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili. Modifiche ed integrazioni delle leggi 7 agosto 1997, n. 30 e 23 dicembre 2000, n. 32".
-  La legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, reca: "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione di disabili".

Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 2 -  69 -  74 -  64 -  5 -  38 -