REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 MAGGIO 2001 - N. 20
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 30 aprile 2001, n. 4.
Norme a sostegno dell'attività del Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi. Istituzione del centro "Helen Keller" di Messina. Incremento della produzione della stamperia regionale Braille di Catania.  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2001.
Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2001.
Ripartizione dei seggi dell'Assemblea regionale siciliana fra i nove collegi elettorali della Regione.  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato degli enti locali

DECRETO 22 febbraio 2001.
Programma d'intervento a sostegno dei portatori di handicap gravi  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 6 dicembre 2000.
Riconoscimento di valore certificativo ai corsi di formazione manageriale istituti dall'Azienda sanitaria locale n. 9 di Trapani  pag.


DECRETO 19 aprile 2001.
Determinazione delle rette da corrispondere alle comunità terapeutiche assistite  pag.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 8 marzo 2001.
Approvazione del piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio del comune di Caprileone.   pag.


DECRETO 9 marzo 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio del comune di Camporeale  pag. 16 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dei lavori pubblici:
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre novembre-dicembre 2000  pag. 18 
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni dei costi della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane con decorrenza 1 gennaio 2001 per la determinazione della revisione prezzi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30  pag. 21 
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre gennaio-febbraio 2001  pag. 24 
Declassificazione a comunali di alcune strade provinciali di Ragusa  pag. 28 
Classificazione a comunali di alcune strade attribuite alla Provincia regionale di Ragusa  pag. 31 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, in Catania  pag. 34 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Esclusione dal demanio marittimo di un'area demaniale marittima sita in località Villaggio S. Agata del comune di Messina  pag. 34 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 10 aprile 2001, n. 294.
Rettifica della circolare n. 290 del 19 gennaio 2001 -Aggiornamento delle norme tecniche per l'applicazione della Misura A1 del Regolamento CEE n. 2078/92 e dell'azione F1a del P.S.R. Sicilia -Regolamento CE n. 1257/99  pag. 34 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 1 marzo 2001, n. 3.
Legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, art. 11 "Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi per il restauro di strumenti musicali" per l'anno 2002 e seguenti  pag. 35 

Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 13 aprile 2001, n. 2.
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30. Norme sull'ordinamento degli enti locali. Innovazioni della precedente legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25.
  pag. 37 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 30 aprile 2001, n. 4.
Norme a sostegno dell'attività del Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi. Istituzione del centro "Helen Keller" di Messina. Incremento della produzione della stamperia regionale Braille di Catania.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art.  1.

1.  E' istituito, con sede a Messina, il Centro regionale "Helen Keller" dell'Unione italiana ciechi a servizio dei non vedenti e degli ipovedenti.
2.  Sono attribuite al Centro le seguenti funzioni:
a)  scuola per cani guida, allevamento, selezione ed addestramento dei cani guida, assegnazione del cane al non vedente ed educazione del non vedente all'utilizzo del cane guida;
b)  recupero socio-lavorativo dei ciechi e degli ipovedenti di qualsiasi età mediante l'acquisizione delle tecniche, delle metodologie, degli ausilii e di qualsiasi altro strumento  necessario  ad  elevare  il  livello  di autosufficienza, orientamento e mobilità in ambiente domestico, lavorativo interno ed esterno, anche attraverso l'uso del bastone bianco.

Art. 2.

 1.  L'Assessore  regionale  per  gli  enti locali è autorizzato a concedere al consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia, il contributo per le spese di primo impianto ed il contributo annuo di gestione di cui all'articolo 8, comma 1, vincolato alle funzioni di cui all'articolo 1.
2.  L'erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene sulla base del preventivo di spesa presentato all'Assessorato regionale degli enti locali dal consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller". Del l'impiego della somma erogata il consiglio di amministrazione del Centro è tenuto a presentare apposito rendiconto annuale all'Assessorato regionale degli enti locali.
3.  La corresponsione del contributo di gestione di cui al comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, è subordinato alla verifica, di competenza dell'Assessorato regionale degli enti locali, dell'avvenuta assegnazione gratuita nell'anno precedente di almeno 30 cani guida per ciechi.
4.  La gestione del Centro regionale "Helen Keller" è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui quattro designati dal Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi ed uno designato dall'Assessorato regionale degli enti locali. I componenti del consiglio d'amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
5.  Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità del Centro regionale "Helen Keller" sono esercitate da un collegio di tre revisori dei conti iscritti all'Albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente, dall'Assessore regionale per gli enti locali e dall'Assessore regionale per la sanità. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell'Unione italiana ciechi.

Art. 3.

1.  E' interamente abrogata la legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52.
2.  Dal piano triennale di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 sono soppresse le seguenti parole:
"L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere all'Istituto per i ciechi, opere riunite, "Florio e Salamone" di Palermo, e all'Istituto per i ciechi "Ardizzone Gioeni" di Catania, un contributo annuale a destinazione vincolata per l'impianto e la gestione di una scuola per cani guida da assegnare gratuitamente ai non vedenti. Tale finanziamento è quantificato, complessivamente per entrambi, in lire 300 milioni per le spese di impianto ed in lire 300 milioni annui per le spese di gestione".

Art. 4.

1.  L'Unione italiana ciechi, ente morale di diritto privato, attraverso le nove sezioni provinciali operanti in Sicilia, oltre ai compiti già previsti dal suo statuto e dalle vigenti leggi, svolge le seguenti altre attività a servizio dei non vedenti:
  a) educazione all'apprendimento ed all'utilizzo della scrittura Braille e dei sussidi tifloinformatici, elettronici e multimediali, necessari alla crescita culturale dei non vedenti e degli ipovedenti; 
  b) educazione all'uso corretto della manualità come fonte primaria informativa e cognitiva per minorati della vista; 
  c) organizzazione di manifestazioni culturali e di attività integrative e ricreativo-sportive per un formativo e corretto uso del tempo libero dei non vedenti; 
  d) promozione e svolgimento di corsi per l'apprendimento del sistema di scrittura e lettura Braille e di alfabetizzazione informatica per insegnanti curriculari, insegnanti di sostegno e genitori di alunni non vedenti; 
  e) collaborazione con la stamperia Braille per la distribuzione di libri in Braille ed a caratteri ingranditi per ipovedenti e di quant'altro la stamperia regionale Braille produce in esecuzione alle leggi regionali 16 novembre 1984, n. 93 e 1 marzo 1995, n. 16; 
  f) organizzazione di servizi specialistici volti al sostegno ed all'integrazione socio-scolastica degli alunni non vedenti ed ipovedenti; 
  g) promozione ed organizzazione di servizi specialistici residenziali e/o territoriali volti all'assistenza ed al recupero sociale dei ciechi pluriminorati e anziani; 
  h) attività permanente di informazione, preparazione ed aggiornamento destinata alle famiglie ed agli insegnanti sulle delicate problematiche inerenti la cecità e l'ipovisione; 
  i) assegnazione del materiale tiflotecnico di cui alla legge 28 marzo 1986, n. 16; 
  l) promozione di corsi musicali per non vedenti; 
  m) promozione di iniziative culturali e sociali per favorire l'integrazione dei non vedenti siciliani nell'ambito internazionale ed in particolare in quello dell'Unione europea e dei Paesi del Mediterraneo. 

2.  Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità del consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi sono esercitate da un collegio di tre revisori dei conti iscritti all'Albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente, dall'Assessore regionale per gli enti locali e dall'Assessore regionale per la sanità. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell'Unione italiana ciechi.

Art. 5.

1.  Il personale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i tre soppressi Centri di servizio culturale per non vedenti di Palermo, Catania e Messina è impiegato dal Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi per le finalità previste dalla presente legge.

Art. 6.

1.  La stamperia regionale Braille, oltre a volumi in caratteri Braille, può produrre materiale tiflotecnico, tiflodidattico e libri con caratteri ingranditi per ipovedenti e ogni altro materiale didattico, anche informatico, che può servire per l'inserimento scolastico e l'integrazione sociale dei minorati della vista.
2.  La gestione della stamperia regionale Braille è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui quattro designati dall'Unione italiana ciechi ed uno designato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. I componenti del consiglio d'amministrazione della stamperia regionale Braille durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
3.  Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità della stamperia regionale Braille sono esercitate da un collegio di tre revisori dei conti iscritti all'Albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente e due dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell'Unione italiana ciechi.

Art. 7.

1.  Il contributo annuo in favore della stamperia regionale Braille di cui alla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, è assegnato al consiglio di amministrazione della stamperia regionale Braille dell'Unione italiana ciechi.
2.  L'erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene sulla base del preventivo di spesa presentato annualmente all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione dal consiglio di amministrazione della stamperia regionale Braille. Del l'impiego della somma erogata il consiglio di amministrazione della stamperia è tenuto a presentare apposito rendiconto all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Art. 8.

1.  Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata in favore del consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" della Unione italiana ciechi, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 500 milioni per gli oneri di primo impianto e di lire 200 milioni a titolo di contributo per le spese di gestione. Per gli esercizi successivi la spesa per il contributo di gestione è autorizzata in lire 1.200 milioni per ciascun anno.
2.  Per le finalità di cui all'articolo 4, il contributo annuo autorizzato dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 28 in favore del consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi, per l'esercizio finanziario 2001, è elevato a lire 4.000 milioni. Il rendiconto relativo all'impiego delle somme assegnate è inviato annualmente dal Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi all'Assessorato regionale degli enti locali.
3.  Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, il contributo annuo autorizzato dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 in favore del consiglio di amministrazione della stamperia Braille dell'Unione italiana ciechi, è elevato, per l'esercizio finanziario 2001 a lire 4.000 milioni. Per gli esercizi successivi l'onere è valutato in lire 800 milioni per ciascun anno.
4.  All'onere di lire 4.500 milioni autorizzato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 2001 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 215704 - codice accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2002 e 2003, valutati in lire 3.000 milioni per ciascun anno trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.
5.  Le attrezzature e la stamperia di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52 rimangono acquisite al patrimonio della Regione.

Art. 9.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 aprile 2001.
  LEANZA 
Assessore regionale per i beni culturali  GRANATA ed ambientali e per la pubblica istruzione 
Assessore regionale per gli enti locali  TURANO 
Assessore regionale per la sanità  PROVENZANO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 3, comma 2:
La legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 reca: "Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68".
Note all'art. 4, comma 1, lett. e):
-  La legge regionale 16 novembre 1984, n. 93 reca: "Interventi per la stamperia Braille dell'Unione italiana dei ciechi, operante in Sicilia".
-  La legge regionale 1 marzo 1995, n. 16, reca: "Interventi a sostengo della stamperia Braille e modifiche all'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, relativamente al Consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi "Opere riunite I. Florio - F. ed A. Salamone" di Palermo".
Nota all'art. 5:
Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52 (Istituzione dei centri di servizio culturale per i non vedenti) abrogata dall'art. 3 della legge che si annota, così dispone:

"Art. 4

Al funzionamento dei servizi di ciascun centro provvede l'Unione italiana ciechi, la quale dovrà all'uopo destinare appositi locali ed il personale necessario".
Nota all'art. 7, comma 1:
La legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 reca: "Provvidenze per gli istituti per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" diCatania e "Florio e Salamone" di Palermo e per la stamperia Braille di Caltanissetta".
Nota all'art. 8, comma 2:
L'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 28 (Aumento del contributo in favore dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34) così dispone:

"Art. 1

1.  Il contributo erogato in favore dell'Unione italiana ciechi operante il Sicilia, di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34, allo scopo di adempiere alle finalità previste dallo statuto ed alle funzioni ad essa demandate dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, confermate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, viene elevato a 3.000 milioni".
Nota all'art. 8, comma 3:
L'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 (Provvidenze per gli istituti per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania e "Florio e Salamone" di Palermo e per la stamperia Braille di Caltanissetta) così dispone:

"Art. 2

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere all'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, un contributo annuo di lire 200 milioni per il funzionamento della stamperia Braille di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52".
Nota all'art. 8, comma 5:
L'art. 8 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52 (Istituzione di centri di servizio culturale per i non vedenti) abrogata dall'art. 3 della legge che si annota, così dispone:

"Art. 8

Le attrezzature e la stamperia, di cui al precedente articolo, sono acquisite al patrimonio della Regione".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 756
"Riordino dei servizi sociali e culturali e di autonomia per i ciechi e ipovedenti della Regione siciliana".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Nicolosi, D'Andrea, Aulicino, Ricevuto, Papania, Sanzarello, Barone, Leanza, Basile Giuseppe, Granata, Battaglia, Silvestro, Fleres, Scammacca della Bruca, La Grua, Barbagallo Salvino, Capodicasa, Basile Filadelfio, Alfano, Cintola, Costa.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Servizi sociali e sanitari" (VI) il 3 settembre 1998.
Esaminato nelle sedute nn. 116, 117 del 10 e 17 maggio 2000 e 124 del 22 novembre 2000.
Trasmesso per il parere alla Commissione "Bilancio" (II) il 22 novembre 2000.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 257 del 20 aprile 2001.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 136 del 20 aprile 2001.
Relatore: Scammacca della Bruca.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 381 del 20 aprile 2001.
(2001.17.862)
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DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2001.
Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana.

ILPRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, recante norme per l'elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana e le successive modificazioni;
Vista la legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 di modifica dello Statuto;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, con la quale è stato ulteriormente modificato lo Statuto ed è stata introdotta l'elezione diretta del Presidente della Regione;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 170 del 20 aprile 2001;

Decreta:


Art. 1

I comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana per la tredicesima legislatura sono convocati per il giorno di domenica 24 giugno 2001.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modificazioni, viene individuata nei Prefetti dell'Isola l'autorità alla quale sono attribuiti i compiti ivi richiamati.
L'Assessore per gli enti locali, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni, provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 26 aprile 2001.
  LEANZA 

(2001.18.899)
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DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2001.
Ripartizione dei seggi dell'Assemblea regionale siciliana fra i nove collegi elettorali della Regione.

ILPRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste la leggi regionali 20 marzo 1951, n. 29, e 13 marzo 1963, n. 24;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, con la quale è stato modificato lo Statuto ed introdotta l'elezione diretta del Presidente della Regione;
Rilevato che si approssima la scadenza del quinquennio di carica dell'Assemblea regionale e che, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n.24/63, occorre emanare - contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi - il decreto di ripartizione dei seggi nell'ambito dei collegi elettorali;
Atteso che per queste elezioni occorre osservare, ai sensi del comma 3 della citata legge costituzionale n. 2/2001, le leggi della Repubblica che disciplinano le elezioni nelle Regioni a statuto ordinario ed, in particolare, la legge 25 febbraio 1995, n. 43 che, all'art. 1, prevede che solo quattro quinti dei deputati vengano eletti con il sistema proporzionale e su base provinciale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, con il quale è stata determinata la popolazione legale nei comuni della Repubblica sulla base dei risultati del censimento del 20 ottobre 1991;

Decreta:


Art. 1

I settantadue seggi dell'Assemblea regionale siciliana sono ripartiti fra i nove collegi elettorali della Regione, corrispondenti alle attuali circoscrizioni provinciali in conformità all'annessa tabella che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 aprile 2001.
  LEANZA 


Allegato
TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI SEGGI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA FRA I NOVE COLLEGI ELETTORALI DELLA REGIONE (1)

Collegi     Popolazione Quozienti Resti Seggi
            interi     assegnati 
Agrigento      476.158 6 62.296 (*)
Caltanissetta      278.275 4 2.367    
Catania      1.035.665 15 1.010     15 
Enna      186.182 2 48.228 (*)
Messina      646.871 9 26.078    
Palermo      1.224.778 17 52.169 (*) 18 
Ragusa      289.733 4 13.825    
Siracusa      402.014 5 57.129 (*)
Trapani      426.710 6 12.848    
  Totale     4.966.386 68 -     72 

NOTE
(1)  Il numero dei seggi da assegnare ai collegi elettorali è determinato dividendo la cifra della popolazione residente in ciascuna circoscrizione per il quoziente fisso 68.977, ottenuto dividendo per 72 la cifra della popolazione legale residente nella Regione (4.966.386) secondo l'ultimo censimento (1991).
(*)  I seggi residui sono assegnati ai collegi aventi i più alti resti (art. 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29).
(2001.18.899)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 22 febbraio 2001.
Programma d'intervento a sostegno dei portatori di handicap gravi.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto loStatuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Viste le leggi regionali n. 68 del 18 aprile 1981 e n. 16 del 28 marzo 1986, riportanti l'istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per soggetti portatori di handicap;
Vista la legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 sull'assistenza, integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, d'immediata applicazione in Sicilia quale atto d'indirizzo generale e di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 2);
Vista la legge n. 162 del 21 maggio 1998, riportante modifiche ed integrazioni alla legge n. 104/92 che autorizza la spesa di L. 30.000 milioni per l'anno 1998, L. 60.000 milioni per l'anno 1999 e L. 59.000 per ciascuno degli anni successivi, da ripartire tra le Regioni per l'attuazione dei programmi e piani personalizzati d'intervento a favore dei soggetti con "H" di particolare gravità e dei familiari, nella tipologia riportata dall'art. 39, 2° comma, lett. 1-bis) ed 1-ter) della legge n. 104/92 ad integrazione delle prestazioni già erogate dagli enti locali;
Visto il decreto del Ministro della solidarietà sociale del 4 marzo 2000, con il quale è stata effettuata la ripartizione per l'anno 2000 dello stanziamento profferto dall'art. 3, 1° comma, legge n. 162/98;
Visto il decreto n. 372 del 21 giugno 2000 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, con il quale sono state iscritte al cap. 19051 le disponibilità trasferite dal Ministro della solidarietà sociale per l'anno 2000 pari a L. 5.221.006.000;
Visto il decreto 11 maggio 2000, con il quale sono state emanate le direttive per l'impiego delle disponibilità assegnate dal Ministro della solidarietà sociale per il 1999;
Ritenuto di dovere programmare l'utilizzazione delle disponibilità assegnate dal Ministro della solidarietà sociale per il 2000;
Considerata l'esigenza di indicare i termini di presentazione dei suddetti programmi d'intervento;

Decreta:


Articolo unico

I programmi d'intervento a sostegno dei portatori di handicap gravi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono pervenire all'Assessorato degli enti locali, G.L. XIV, secondo le direttive e le modalità già fissate con decreto 11 maggio 2000, nel termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in busta chiusa ed in triplice copia tramite inoltro postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta. La data deve risultare dal timbro postale di spedizione o dal timbro di accettazione nel caso di consegna diretta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 febbraio 2001.
  TURANO 

(2001.13.633)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 6 dicembre 2000.
Riconoscimento di valore certificativo ai corsi di formazione manageriale istituti dall'Azienda sanitaria locale n. 9 di Trapani.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 16 quinques del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in cui si prevede la formazione manageriale per i dirigenti delle categorie medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi;
Visto il P.S.R. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26, supplemento ordinario n. 12, del 2 giugno 2000;
Vista la nota prot. n. 2436 del 17 aprile 2000 a firma del direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 9 di Trapani, in cui si chiede l'autorizzazione ad istituire corsi manageriali;
Vista la nota 5N53/922 del 26 luglio 2000, in cui si esprime parere favorevole per l'attivazione di percorsi formativi di natura manageriale;
Considerato che la commissione di cui all'art. 16ter del decreto legislativo n. 229/99 non ha definito i soggetti pubblici e privati accreditati;
Considerato che la Regione Lombardia ha istituito, attraverso l'Istituto regionale di formazione, corsi manageriali con il DGR VI/43413/1999 e VII/257/2000 che hanno valore certificativo ai fini e per gli effetti del D.P.R. n. 484/97 e del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il protocollo d'intesa a firma congiunta del direttore dell'Istituto regionale lombardo di formazione per l'Amministrazione pubblica della Regione Lombardia e del direttore generale della Azienda sanitaria locale n. 9 di Trapani, in cui si concorda l'attivazione di corsi di formazione manageriale ai sensi dell'art. 16 quinquies del decreto legislativo n. 229/99;

Decreta:


Articolo unico

I corsi di formazione manageriale, così come indicato nell'art. 16 quinquies del decreto legislativo n. 229/99, istituiti dall'Azienda sanitaria locale n. 9 di Trapani con protocollo d'intesa con l'I.Re.F., Istituto regionale lombardo di formazione per l'Amministrazione pubblica della Regione Lombardia, hanno valore certificativo ai fini e per gli effetti del D.P.R. n. 484/97 e del D.L. n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 dicembre 2000.
  PROVENZANO 

(2001.17.872)
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DECRETO 19 aprile 2001.
Determinazione delle rette da corrispondere alle comunità terapeutiche assistite.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, laddove si autorizza l'Assessore regionale per la sanità ad apportare, in relazione all'aumento del costo della vita, i necessari adeguamenti alla misura delle rette;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il decreto n. 23119 del 13 ottobre 1997, con il quale vengono approvati gli standard strutturali ed organizzativi per le strutture residenziali psichiatriche, comunità terapeutiche assistite (C.T.A.) ed, in particolare, vengono fissati gli standard del personale per una struttura con 20 e 40 posti letto;
Ritenuto di dovere applicare, per il calcolo delle rette, gli stessi criteri e la stessa metodologia che il Ministero della sanità, con circolare n. 500.6/AG.1105/1171 del 7 giugno 1984, ha adottato per determinare le rette dei centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26 della legge n. 833/78;
Ravvisata la necessità, alla luce della normativa nel frattempo intervenuta, di tenere conto anche:
a)  dell'incremento del 4,75% per l'IRAP;
b)  del costo per la formazione e aggiornamento dei dipendenti;
Vista la relazione prot. n. 2N21/1160 del 14 marzo 2001;
Ritenuto, pertanto, di determinare la retta che le Aziende unità sanitarie locali corrisponderanno alle comunità terapeutiche assistite (C.T.A.), per le prestazioni sanitarie che saranno erogate e nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni, come segue:
-  modulo da 40 posti letto lire 257.000;
-  modulo da 20 posti letto lire 333.000;
Ritenuto che la misura della retta come sopra determinata è comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative effettuate pro-die per ogni singolo soggetto;

Decreta:


Art. 1

La misura della retta che le Aziende unità sanitarie locali corrisponderanno, a carico del proprio bilancio, alle comunità terapeutiche assistite (C.T.A.), per le prestazioni sanitarie che saranno erogate e nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni, è la seguente:
-  modulo da 40 posti letto lire 257.000;
-  modulo da 20 posti letto lire 333.000.

Art. 2

La misura della retta di cui all'art. 1 è comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative effettuate pro-die per ogni singolo soggetto.

Art. 3

Il presente decreto avrà efficacia dalla data di pubblicazione.
Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 aprile 2001.
  PROVENZANO 

(2001.17.860)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 marzo 2001.
Approvazione del piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio del comune di Caprileone.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2001.11.513)
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DECRETO 9 marzo 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio del comune di Camporeale.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del "Piano straordinario" del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competente per territorio;
Vista la nota prot. n. 48353 del 9 ottobre 2000, con la quale il sindaco del comune di Camporeale chiede la revisione del piano straordinario, non condividendo la perimetrazione delle aree a rischio effettuata e trasmettendo lo studio geologico del territorio, per evidenziare le problematiche legate al rischio idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 3650 del 16 febbraio 2001 dell'ufficio del Genio civile di Palermo, che attesta che gli elaborati suddetti risultano conformi ai requisiti richiesti e ritiene pertanto ammissibile la richiesta di aggiornamento;
Vista la nota prot. n. 276/S.G.R. dell'1 febbraio 2001;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del territorio di Camporeale, provincia di Palermo.

Art. 2

Le aree a rischio idrogeologico del territorio di Camporeale sono quelle individuare nella "Carta del rischio idrogeologico" allegata al presente decreto e sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 marzo 2001.
  LO MONTE 

Allegato

(2001.11.558)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre novembre-dicembre 2000.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento
(2001.15.777)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre gennaio-febbraio 2001.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento
(2001.15.777)
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Declassificazione a comunali di alcune strade provinciali di Ragusa.


Con decreto del capo Dipartimento dei lavori pubblici n. 292/14° del 7 marzo 2001, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le strade provinciali di cui all'elenco allegato al presente estratto cessano di appartenere alla categoria delle strade provinciali di Ragusa e sono classificate tra le strade comunali dei rispettivi comuni di appartenenza.

(Si omettono le tabelle allegate)

(2001.11.535)
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Classificazione a comunali di alcune strade attribuite alla Provincia regionale di Ragusa.

Con decreto del capo Dipartimento dei lavori pubblici n. 293/14° del 7 marzo 2001, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le strade ad interesse locale attribuite alla Provincia regionale di Ragusa con la legge regionale n. 9/86 e indicate nell'elenco allegato al presente estratto sono classificate tra le strade comunali dei rispettivi comuni di appartenenza.
(Si omettono le tabelle allegate)

(2001.11.534)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, in Catania.


Con decreto n. 67/2001/VII/L del 27 marzo 2001 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale e l'emigrazione, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di marzo-aprile 2001 in Catania, così composta:
Presidente
-  ing. Panebianco Santo, dirigente tecnico in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania;
Membro esperto
-  ing. Pecorella Carmelo, funzionario del Dipartimento I.S.P.E.S.L. di Catania;
Membro esperto
-  ing. Giordano Antonino, funzionario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Palermo.
E' nominato segretario della commissione suddetta la sig.ra Blancato Maria Alfia, assistente in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania.
(2001.16.846)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Esclusione dal demanio marittimo di un'area demaniale marittima sita in località Villaggio S. Agata del comune di Messina.


Con decreto interassessoriale n. 197/13° del 2 aprile 2001 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 121,55 sita in località Villaggio S. Agata del comune di Messina, distinta dalla particella n. 1470 del foglio di mappa n. 62 del nuovo catasto terreni individuata nella planimetria vistata dall'ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2001.17.885)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 10 aprile 2001, n. 294.
Rettifica della circolare n. 290 del 19 gennaio 2001 -Aggiornamento delle norme tecniche per l'applicazione della Misura A1 del Regolamento CEE n. 2078/92 e dell'azione F1a del P.S.R. Sicilia - Regolamento CE n. 1257/99.

Al Ministero per le politiche agricole
All'AGEA
All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
Alla Direzione foreste
Ai gruppi di lavoro del Dipartimento regionale interventi infrastrutturali
Ai gruppi di lavoro del Dipartimento regionale interventi strutturali
Agli Osservatori regionali per le malattie delle piante
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Al Servizio regionale repressione frodi vinicole
All'Istituto regionale vite e vino
Alle Condotte agrarie
Alle Sezioni operative di A.T. e divulgazione agricola
All'Ente di sviluppo agricolo
Alla Confederazione italiana dell'agricoltura
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
Agli Ordini provinciali dei dottori agronomi e forestali
Ai Collegi provinciali dei periti agrari
Ai Collegi provinciali degli agrotecnici
Premessa
Di seguito viene riportata la rettifica dell'aggiornamento delle Norme tecniche per l'applicazione della Misura A1 del Regolamento CEE n. 2078/92 e dell'azione F1a del P.S.R. Sicilia - Regolamento CE 1257/99, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 23 febbraio 2001 in allegato alla circolare n. 290 del 19 gennaio 2001.
RETTIFICA

Agrumi - pag. 8
Avversità: Marciumi al colletto e alle radici - nella colonna dei principi attivi, ausiliari etc., sostituire "Metalaxi + rame (1) (2)" con "Metalaxil + Rame (1) (2)" e nella colonna del numero dei trattamenti max, il numero 2 va posizionato accanto alla voce Metalaxil + Rame (1) (2).
Anguria - melone etc. - pag. 11
Avversità: Oidio - nella colonna dei principi attivi, ausiliari etc., cancellare Difeconazolo.
Carota - pag. 12
Avversità: Funghi e nematodi del terreno etc.- nella colonna Criteri d'intervento, alla voce Interventi Chimici, la frase "In caso di accertata presenza del nematode fogliare" deve intendersi obbligatoria e quindi va retinata: In caso di accertata presenza del nematode fogliare
Fragola - pag. 17
Avversità: Ragnetto Rosso - nella colonna Note e limitazioni d'uso, nel paragrafo "Se si utilizza Clorpiridos etc." sostituire "Clorpiridos" con "Clorpirifos".
Kaki - pag. 19
Avversità: Mosca - nella colonna dei principi attivi, ausiliari etc., sostituire "Malationx" con "Malation".
Melo - pag. 20
Avversità: Carpocapsa - nella colonna dei principi attivi, ausiliari etc, la voce "Virus della granulosi di Cydia pomonella" deve considerarsi in corsivo. Pertanto sostituire "Virus della granulosi di Cydia pomonella" con "Virus della granulosi di Cydia pomonella".
Avversità: Afide grigio e Afide lanigero - nella colonna dei principi attivi, ausiliari etc, la voce "Piretrine naturali" deve considerarsi in corsivo. Pertanto sostituire "Piretrine naturali" con "Piretrine naturali"; nella colonna delle Note e limitazioni d'uso, sostituire "(1) Se ne sconsiglia l'utilizzo se etc." con "(2) Se ne sconsiglia l'utilizzo se etc.".
pag. 21
Avversità: Oidio, - nella colonna dei principi attivi, ausiliari etc., sostituire "Ciproconazolop (1)" con "Ciproconazolo (1)".
Pero - pag. 25
Avversità: Carpocapsa - nella colonna dei principi attivi, ausiliari etc, la voce "Virus della granulosi di Cydia pomonella" deve considerarsi in corsivo. Pertanto sostituire "Virus della granulosi di Cydia pomonella" con "Virus della granulosi di Cydia pomonella".
Pesco - pag. 26
Avversità: Tripidi - nella colonna dei principi attivi, ausiliari etc., sostituire "Cinatrina" con "Crinatrina".
pag. 27
Avversità: Cocciniglia Bianca - nella colonna dei principi attivi, ausiliari etc., sostituire "Polisolfuro di bario" con "Polisolfuro di bario (*)" e "Polisolfuro di calcio" con "Polisolfuro di calcio (*)"; nella colonna del numero dei trattamenti max, il numero 1 va posizionato accanto alla voce "Olio minerale bianco (**)".
Avversità: Tignola - nella colonna dei principi attivi, ausiliari etc., sostituire "Tefluibenzuron" con "Teflubenzuron".
Avversità: Oidio - nella colonna dei principi attivi, ausiliari etc., cancellare Difeconazolo.
Pomodoro, peperone e melanzana - pag. 28
Avversità: Nottue - nella colonna del numero dei trattamenti max, il numero 2 va posizionato accanto alla voce "Esaflumuron (***)".
pag. 29
Avversità: Aleirodidi - nella colonna Criteri d'intervento, alla voce interventi chimici, sostituire "(Encarsia spp. E eretmocerus sp.)" con "(Encarsia spp. e Eretmocerus sp.)".
Avversità: Oidio - nella colonna del numero dei trattamenti max, in corrispondenza del principio attivo Azoxystrobin (2) inserire "1".
Vite da tavola - pag. 31
Avversità: Tignoletta - nella colonna del numero dei trattamenti max, cancellare "3" in corrispondenza del principio attivo Fosalone (2), in quanto ripetizione del numero riportato in corrispondenza del principio Flufenoxuron (1).
pag. 32
Avversità: Oidio - nella colonna dei principi attivi, ausiliari etc., cancellare il numero (2) accanto alla voce Quinoxifen.
Vite da vino - pag. 33
Avversità: Oidio - nella colonna dei principi attivi, ausiliari etc., cancellare il numero (2) accanto alla voce Quinoxifen e spostare lo stesso principio attivo nel gruppo dei principi per cui sono ammessi 3 trattamenti (Azoxystrobin e Dinocap).
  L'Assessore: CUFFARO 

(2001.16.841)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 1 marzo 2001, n. 3.
Legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, art. 11 "Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi per il restauro di strumenti musicali" per l'anno 2002 e seguenti.

Al fine di consentire la programmazione dell'intervento regionale ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, art. 11 nei termini della presente circolare e fatta salva l'approvazione del bilancio regionale, i soggetti interessati, a pena esclusione, dovranno presentare istanza, corredando la stessa di allegati, secondo le modalità di seguito indicate.
Modalità di formulazione dell'istanza e relativi allegati
Nell'istanza, redatta in duplice copia della quale una in bollo, a firma del legale rappresentante dell'ente morale ed ecclesiastico, munita del nulla osta del vescovo della Diocesi competente, dovrà essere dichiarato ai sensi e per gli effetti della legge n. 15/68 e successive modifiche e integrazioni:
1)  denominazione del soggetto giuridico richiedente;
2)  sede del progetto giuridico richiedente (con la specifica dell'indirizzo, numero civico, c.a.p., città, provincia e recapito telefonico);
3)  nominativo e data di nascita del legale rappresentante;
4)  codice fiscale del soggetto giuridico richiedente;
5)  esatto ammontare della spesa preventivata per i lavori di restauro per i quali si richiede contributo;
6)  richiesta delle eventuali modalità di pagamento individuabili tra le seguenti:
A)  vaglia cambiario non trasferibile intestato al soggetto giuridico richiedente;
B)  conto corrente bancario con indicazione delle coordinate;
C)  conto corrente postale;
D)  quietanza del legale rappresentante.
All'istanza dovrà essere allegata, pena nullità della stessa, il visto di antichità e/o di valore storico dello strumento, rilasciato dalla competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali.
Questo Assessorato è autorizzato a concedere contributi al fine di consentire la riparazione ed il restauro necessari al funzionamento degli strumenti musicali. Laddove ne sussistano i presupposti, si ritiene opportuno un globale intervento restaurativo sullo strumento musicale, comprese la cassa e la cantoria, al fine di non compromettere e vanificare i lavori di restauro effettuati sulla parte strumentale a seguito di interventi restaurativi sulle parti lignee successivi al rimontaggio dello strumento. Pertanto potranno essere prodotti in allegato all'istanza:
-  progetto di restauro e preventivo di spesa redatti da ditte specializzate nel settore per interventi di restauro fonico e delle parti meccaniche;
-  progetto di restauro e preventivo di spesa redatti da ditte specializzate nel settore per interventi di restauro sulle parti lignee, ove necessario.
Entrambi dovranno riportare il nulla osta della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali competente ed essere corredati da relazione e documentazione fotografica attestanti l'attuale stato di conservazione dello strumento.
Ove il medesimo soggetto giuridico abbia in anni precedenti già presentato preventivo di spesa relativo a progetto di restauro che non sia stato finanziato, potrà produrre a corredo dell'istanza l'aggiornamento in ragione dell'indice ISTAT del preventivo di spesa relativo al medesimo progetto di restauro già vistato dalla competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali.
La regolarità del suddetto adeguamento dovrà essere attestata sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante della ditta specializzata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge n. 15/68 e successive modifiche e integrazioni.
Le istanze ed i relativi allegati redatte e prodotte a pena di nullità secondo quanto descritto, dovranno essere trasmesse entro il mese di ottobre di ogni anno direttamente all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente - gruppo XI/BC - via delle Croci n. 8 - 90139 Palermo.
Non saranno ammesse istanze trasmesse oltre i termini suddetti. Farà fede in tal senso il timbro a data dell'ufficio postale.
Procedure per l'assegnazione dei contributi ed erogazione somme (anticipazione)
Le istanze, ritenute in regola con le disposizioni di cui alla presente circolare, che saranno ammesse alla valutazione del collegio dei tecnici istituito dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con O.d.S. n. 144/99, verranno valutate secondo i criteri riportati nell'allegato A facente parte integrante della presente circolare.
Il parere reso, non vincolante, verrà sottoposto all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione che determinerà l'assegnazione dei contributi ai soggetti giuridici richiedenti.
Ai soggetti giuridici richiedenti cui sarà stato assegnato un contributo verrà inoltrata tramite raccomandata r.r. apposita comunicazione, cui dovrà far seguito apposita dichiarazione di accettazione secondo il disciplinare allegato alla presente circolare, allegato B.
In uno alla predetta dichiarazione, potrà essere richiesta anticipazione del 50% del contributo concesso (percentuale subordinata all'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5).
A tal fine dovrà essere prodotta, per ciascun intervento di restauro richiesto, dichiarazione sostitutiva di atto notorio previa ammonizione ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/68 e successive modifiche e integrazioni a firma congiunta del legale rappresentante dell'ente proprietario e della ditta di restauro, attestante la data d'inizio dei lavori e la loro durata.
Modalità di rendiconto del contributo
Il saldo del contributo assegnato verrà erogato a seguito di presentazione della documentazione di seguito elencata:
-  documentazione giustificativa della spesa conforme alla normativa fiscale in vigore relativa ai lavori di restauro effettuati, in originale e copia, trasmessa dal legale rappresentante del soggetto giuridico beneficiario del contributo;
-  collaudo sui lavori di restauro eseguiti (su parte fonica e/o lignea) rilasciato dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali competente territorialmente.
Nella considerazione che le sezioni SAI delle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali sono sguarnite per lo più di professionalità con competenza specifica sul restauro fonico e delle parti meccaniche degli strumenti musicali, le medesime sezioni sono autorizzate, ove necessario, ad avvalersi di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore. Al fine dell'erogazione dei compensi di detti consulenti, le Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali adotteranno, per quanto applicabili, i compensi giudiziari a periti e consulenti tecnici di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319 con l'adeguamento apportato dal D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352.
Le Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali che intendono utilizzare i suddetti consulenti in relazione ai lavori di restauro, dovranno comunicarlo preventivamente a questo Assessorato trasmettendo inoltre a fine lavori in uno con il collaudo finale la relativa parcella, supportata da nulla osta all'erogazione, il cui importo graverà sul contributo concesso.
Quanto sopra al fine di agevolare gli adempimenti delle Soprintendenze la cui mancata attuazione, per le motivazioni già indicate, potrebbe compromettere l'efficace attuazione delle finalità di legge.
  L'Assessore: GRANATA 

Allegato A
CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE N. 44/85

Valutazioni sulla scorta delle indicazioni dei progetti di restauro:
1)  gli strumenti musicali devono essere portatori di una condizione di conservazione positiva funzionale al completo recupero ed alla completa fruizione con un unico contenuto intervento finanziario;
2)  a parità di periodo storico si interviene su strumenti musicali di più pregevole fattura e perfettamente recuperabili per una ripresa della loro funzionalità;
3)  si dà precedenza a strumenti musicali portatori di somma urgenza;
4)  non si interviene su strumenti che risultino gravemente degradati sicché risulti dubbio l'esito di un lavoro di restauro largamente basato sulla ricostruzione delle parti mancanti.


Allegato B
All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
Via delle Croci n. 8 - 90139 Palermo
(in duplice copia)


Il sig. .......................................... nato il....................... a ......................................................... quale rappresentante legale del ......................................................... in relazione all'istanza presentata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ai fini di beneficiare dell'accreditamento della somma per le finalità di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 sul capitolo 377713 (ex 38078) del bilancio della Regione siciliana rubrica Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; 
DICHIARA

1)  Di essere a piena conoscenza della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.
2)  Che la parte della spesa non coperta dall'accreditamento regionale sarà a carico dell'Ente proprietario.
3)  Di accettare le modalità di erogazione del finanziamento regionale stabilite dalla legge 10 dicembre 1985, n. 44 e dalla circolare n.   del .................................. cui il presente disciplinare è allegato e la clausola che qualora l'Assessorato non riconosca raggiunte le finalità per le quali il finanziamento è stato concesso potrà revocare in tutto o in parte lo stesso e che a tal fine potrà incaricare propri funzionari ed esperti per i relativi accertamenti. 

4)  Di essere a conoscenza che, ove risulti necessario da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali competente il ricorso ad esperti del settore esterni all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, l'onere del compenso graverà sul contributo concesso.
5)  Di accettare la condizione che presso l'immobile dove è collocato l'organo da restaurare dovrà essere installato apposito cartello di adeguata resistenza e di decoroso aspetto, dal quale si evinca l'intervento dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
  , lì .................................... 

FIRMA AUTENTICATA

 
 

(2001.11.499)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 13 aprile 2001, n. 2.
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30. Norme sull'ordinamento degli enti locali. Innovazioni della precedente legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25.

Alle Amministrazioni comunali
Alle Province regionali
Alle Sezioni del CO.RE.CO
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione 

Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Al Ministero dell'Interno - Direzione generale dell'am-ministrazione civile
Alle Prefetture dell'Isola
All'Unione regionale delle province siciliane
All'ANCI - Sicilia
Premessa
I percorsi legislativi in tema di riforma delle autonomie locali e quindi di ordinamento istituzionale afferente sono diversi a livello nazionale e a livello regionale e si sintetizzano nel modo che segue.
A livello nazionale vanno richiamate precipuamente le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 25 marzo 1993, n. 81, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche, della legge 15 marzo 1997, n. 127, con le modifiche della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 30 aprile 1999, n. 120, della legge 3 agosto 1999, n. 265 e infine del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che ricomprende, in particolare, anche le disposizioni relative alle elezioni amministrative.
Trovano richiamo in dette normative le disposizioni dei decreti legislativi di attuazione delle legge 23 ottobre 1991, n. 421 e 15 maggio 1997, n. 59 (cfr. decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche, e 30 luglio 1999, n. 286).
A livello regionale, in esplicazione della competenza in tema di regime degli enti locali degli artt. 14 e 15 dello Statuto siciliano e, quindi, si rileva, di un diverso assetto locale, si richiamano, avendo riguardo all'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche, oltre le anticipatrici leggi di riforma 6 marzo 1986, n. 9, e 9 maggio 1986, n. 22, le leggi nn. 44 e 48 del 3 e dell'11 dicembre 1991, 26 agosto 1992, n. 7, 1 settembre 1993, n. 26, 20 agosto 1994, n. 32, 5 luglio 1997, n. 23, 15 settembre 1997, n. 35, 7 settembre 1998, n. 23, e le leggi in esame n. 30 del 23 dicembre 2000 e n. 25 del 16 dicembre 2000.
In particolare, le citate leggi regionali nn. 23/98 e 30/2000 introducono le innovazioni ordinamentali contenute nelle leggi nazionali citate nn. 127/97 e 265/99.
Sull'applicazione in Sicilia della legge n. 265/99 si richiama la circolare di questo Assessorato n. 2 del 3 marzo 2000 e si delucidano di seguito le innovazioni che vengono introdotte con le disposizioni della legge regionale n. 30/2000 e della legge regionale n. 25/2000.
Potere statutario e regolamentare
L'art. 1, comma 2, specifica la tipologia delle leggi (c.d. legislazione per principi), l'incidenza delle medesime sulle disposizioni statutarie e regolamentari (abrogazione norme incompatibili) ed il termine per l'adeguamento relativo da parte dei comuni e delle province (120 giorni dall'entrata in vigore della legge).
L'art. 2 conferma a livello regionale l'esercizio delle funzioni degli enti locali secondo il principio di sussidiarietà. Si citano in merito, in tema di conferimento di funzioni della Regione agli enti locali, per ultimo, le disposizioni del titolo IV della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che riaffermano la valenza (cfr. art. 33 di detta legge) della programmazione economico - sociale e della pianificazione territoriale delle province regionali, secondo gli artt. 9, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 9/86 e successive modifiche.
Sul piano procedurale, rispetto a quanto disciplinato dalla legge regionale n. 48/91 e si fa espresso riferimento alla conservazione del procedimento di formazione dello statuto della provincia regionale secondo il capo 1 del titolo V della legge regionale n. 9/86 e all'introdotto e modificato art. 4 della legge n. 142/90, viene introdotta soltanto la novità che lo statuto del comune e della provincia regionale entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente (art. 1, comma 3). Restano non modificati le procedure di adozione della normativa, i controlli e la pubblicazione (anche nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana). Resta, altresì, confermata per le modifiche statutarie eguale procedura per l'adozione della normativa.
In ordine ai contenuti degli statuti e dei regolamenti (obbligo modifiche ed integrazioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge), vanno richiamati:
a)  il comma 2 dell'art. 1 della legge per quanto concerne le attribuzioni degli organi, riferito ad un diverso assetto delle competenze intervenuto a livello legislativo e con i limiti conseguenti, le prerogative delle minoranze nella sede del controllo politico - amministrativo disciplinato dall'introdotto e non modificato art. 32, comma 1, della legge n. 142/90 e l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con richiamo sia dell'intervenuta legislazione in tema di competenze che dei canoni e dell'indirizzo che le giunte devono osservare in sede di adozione dei regolamenti relativi.
Con la sostituzione effettuata del comma 2 dell'introdotto art. 4 della legge n. 142/90, in tema di ordinamento degli uffici e dei servizi, non viene superata la competenza regolamentare riconosciuta alle giunte con l'art. 2 della legge regionale n. 23/98, ma soltanto riaffermata la valenza delle disposizioni statutarie nel settore. Eguale richiamo statutario, in tema di determinazione delle dotazioni organiche e di organizzazione e gestione del personale, è contenuto nel successivo art. 7 della legge (aggiunzione del comma 01 all'introdotto art. 51 della legge n. 142/90, che evidenzia anche i limiti finanziari per detta organizzazione);
b)  l'art. 2 della legge con riferimento al principio di sussidiarietà accennato;
c) l'art. 3 della legge per quanto concerne le modifiche dell'introdotto art. 6 della legge n. 142/90 (Partecipazione popolare). Il riferimento è, con richiamo anche del precedente art. 2, alla valorizzazione della partecipazione popolare nel governo locale, al richiamo espresso della legge sul procedimento amministrativo (legge regionale 30 aprile 1991, n. 10), e, in particolare, alla possibilità di altri tipi di referendum, quindi non soltanto consultivi, ma anche propositivi ed abrogativi. In ordine alla rilevanza di referendum abrogativo, come effettiva misura incidente di partecipazione popolare, vanno richiamati sia la circolare assessoriale citata n. 2/2000 che l'obbligo per i consigli comunali di valutare gli apporti nella materia, nella sede di formazione e di modifica dello statuto, consentiti ai cittadini singoli ed associati dall'introdotto e modificato art. 4 della legge n. 142/90. Nella sede regolamentare locale trova esplicazione, in tema di diritto di accesso, quanto disciplinato in modo più compiuto dall'art. 4 della legge;
d)  l'art. 6, comma 1, della legge per quanto concerne:
1) il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi fissati dallo statuto, disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica dal consiglio del comune e della provincia regionale, "che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente".
Ne consegue la delegificazione per quanto concerne le modalità di convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, per il numero legale delle adunanze ed il quorum funzionale per l'adozione delle delibere. Pertanto, fino a quando non trovano applicazione le norme statutarie e regolamentari relative, continuano ad osservarsi le disposizioni degli artt. 48, 50, 138, 140 (Convocazione del consiglio comunale e della provincia regionale e pubblicazione dell'ordine del giorno), 183 (Computo del numero legale per la validità delle adunanze), 184 (Votazioni), 187 (Dichiarazione di voto e rettifica verbali) dell'O.R.E.L., dell'art. 30 della legge regionale n. 9/86 e successive modifiche (Numero legale), dell'art. 19, comma 3, della legge regionale n. 7/92 e dell'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 9/86 e successive modifiche, in tema di formazione dell'ordine del giorno.
Al riguardo, si ritiene di evidenziare in particolare:
a)  la determinazione di criteri generali nello statuto;
b)  la possibilità di mutuare medesime regole delle consolidate norme di principio ordinamentali regionali accennate;
c)  la necessità che le regole introdotte evitino incertezze nell'applicazione e quindi contenzioso;
d)  l'individuazione di numero legale ordinario superiore al terzo dei consiglieri assegnati, riferendosi la soglia minima prescritta (1/3 dei consiglieri assegnati) al numero legale occorrente per seduta successiva (di seconda convocazione, di prosecuzione, o diversamente regolamentata). La successione delle sedute deve ovviamente rispettare tempi tecnici di informativa dell'ordine del giorno dei lavori e anche di variazione integrative dello stesso, a garanzia dei componenti dei collegi;
e) l'individuazione del quorum funzionale e delle modalità del computo degli astenuti. I soggetti che hanno l'obbligo di astenersi, come di seguito rimarcato, devono allontanarsi dall'adunanza;
f) l'osservanza del criterio generale di non aggravare le procedure nella sede rilevante dell'adozione degli atti fondamentali degli enti locali.
Non sono delegificate le disposizioni regionali in tema di prerogative dei consiglieri, dei sindaci e dei presidenti delle province in ordine all'iscrizione di affari all'ordine del giorno dei consigli nonché di partecipazione, senza diritto di voto, ai lavori consiliari di detti organi monocratici elettivi e degli assessori, di adempimenti di prima adunanza dei consigli e di elezione dei presidenti e dei vice presidenti di detti collegi (cfr. artt. 179, comma 1, dell'O.R.E.L., 19 e 20 della legge regionale n. 7/92 e 25, 26-bis e 27 della legge regionale n. 9/86).
Rimane in vigore l'art. 182 dell'O.R.E.L. in tema di pubblicità e di segretezza delle sedute, non riscontrandosi, come regola, altra disposizione regionale, nonché il successivo art. 188 (Modifica e revoca delle deliberazioni).
Per le commissioni consiliari non si configura divieto per la pubblicità delle sedute. Si richiama, in merito, l'introdotto art. 31 della legge n. 142/90, che prevede anche forme di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi.
Eguale considerazione di vigenza si ritiene di effettuare per altre norme dell'O.R.E.L. (cfr. artt. 185 e 186) attinenti la materia, non avendo il legislatore regionale proceduto ad alcuna espressa abrogazione delle medesime e stabilito regole con riformulazione dell'introdotto e richiamato art. 31 della legge n. 142/90.
Invero, la legge regionale n. 30/2000, come le pregresse nn. 48/91, 7/92 e 23/98, diversamente da quanto operato dal legislatore nazionale, non prevede la necessaria ed espressa abrogazione di precedenti disposizioni, in particolare, in sede di delegificazione.
Per le adunanze dei consigli, infine, si richiamano, in tema di esposizione di bandiere, le disposizioni dell'art. 5 della recente legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1;
2) la disciplina regolamentare, secondo anche indicazioni statutarie, dell'autonomia funzionale ed organizzativa dei consigli (come precedente legislativo si riscontra l'art. 20, comma 4, della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche);
3) la regolamentazione dell'adeguata informazione dei gruppi consiliari e dei consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, disciplina questa che va coordinata con l'obbligo della preventiva disponibilità degli atti sancito dal legislatore regionale già con l'art. 1 della legge regionale n. 48/91 in sede di introduzione dell'art. 31 della legge n. 142/90 (cfr. comma 5 di detto articolo);
4) la disciplina delegificata della decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute. L'art. 173 dell'O.R.E.L. continua ad applicarsi per i consiglieri dei comuni e delle province regionali sino all'entrata in vigore della nuova disciplina statutaria e quindi regolamentare locale. La nuova disposizione non si riferisce ai componenti delle giunte;
5)  l'eventuale modifica statutaria dell'incrementato numero massimo degli assessori (1/3 dei consiglieri assegnati, arrotondato aritmeticamente e, comunque, non superiore a 16 unità). Si rileva in merito:
a)  il superamento delle pregresse disposizioni degli artt. 24 della legge regionale n. 7/92 (composizione delle giunte comunali) e 9 della legge regionale n. 35/97 (composizione delle giunte provinciali). E' da ritenere superato, dell'introdotto art. 33 della legge n. 142/90, anche il comma 3, per successiva disciplina legislativa dei requisiti degli assessori (cfr. artt. 12 e 32 delle leggi regionali nn. 7/92 e 9/86 e successive modifiche);
b)  per i comuni da 5001 a 10.000 abitanti resta confermato il numero massimo di assessori di 6. Resta invero la disposizione speciale dell'art. 4 della precedente legge regionale n. 25/2000, che evita la riduzione degli assessori da 6 a 5;
c) l'arrotondamento aritmetico non è per eccesso, come specificato, di contro, in pregresse normative afferenti e non ricorre l'obbligo della composizione dispari delle giunte;
d)  per l'attuazione della modifica statutaria l'indirizzo del C.G.A. (cfr. i pareri nn. 642/96, 451/97 e 901/99 e la circolare dell'Assessorato regionale degli enti locali del 20 febbraio 1997, n. 3) richiede specifica disciplina transitoria onde evitare il differimento di applicazione al periodo di carica successivo a quello di introduzione della variazione. Il recente parere del Consiglio di Stato - Sez. 1 n. 741/2000 del 26 luglio 2000, consente anche la disciplina statutaria della flessibilità del numero degli assessori, entro ovviamente il tetto massimo stabilito dalla legge;
6) gli artt. 12 e 13 della legge in tema di soppressione del parere di legittimità del segretario sulle delibere degli enti locali e di competenze contrattuali del responsabile del procedimento di spesa, con modifiche degli introdotti artt. 53 e 56 della legge n. 142/90;
7) l'art. 6, comma 1, della legge, che sostituisce l'introdotto art. 23, comma 2, della legge n. 142/90, diversificando i profili gestionali dell'istituzione. Se ne riporta di seguito il testo:
"2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale e provinciale".
Vanno ricordate in questa sede le variazioni statutarie e regolamentari conseguenti alle modifiche già apportate sulle competenze delle giunte, dei dirigenti e dei funzionari apicali con la legge regionale n. 23/98 (cfr. in merito la circolare dell'Assessorato n. 2 del 29 gennaio 1999).
Va richiamato, altresì, l'art. 56 della legge regionale n. 26/93, che sancisce l'obbligo di inserimento negli statuti comunali e provinciali di norme che assicurino condizioni di pari opportunità tra uomo e donna secondo la legge 10 aprile 1991, n. 125, e la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia regionale, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
Assetto delle competenze
Assumono rilievo, al riguardo, in sede di definizione dell'attribuzione degli atti di indirizzo e di controllo distinta da quella degli atti di gestione, secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche e nell'ambito delle disposizioni regionali ordinamentali emanate:
a)  l'esplicazione statutaria e regolamentare conforme (cfr. il richiamato art. 1 della legge, che modifica l'introdotto art. 4, comma 2, della legge n. 142/90);
b)  nella materia contrattuale la sottrazione alle giunte locali delle deliberazioni a contrattare con attribuzione di analoghe determinazioni ai responsabili dei procedimenti della spesa (dirigenti e funzionari apicali degli enti locali). Il riferimento è al menzionato art. 13 della legge, che modifica l'introdotto art. 56 della legge n. 142/90.
Al riguardo, va specificato con richiamo anche del parere del C.G.A. n. 1/2000, emesso nell'adunanza del 7 marzo 2000:
1)  la cessazione delle deliberazioni a contrattare con l'entrata in vigore della legge in esame;
2)  il riconoscimento degli incarichi di consulenza agli organi monocratici elettivi, non alle giunte, secondo il comma 7, primo periodo, dell'introdotto art.51 della legge n. 142/90. Trattasi di atti che presuppongono apposita disciplina regolamentare ed il perseguimento di obiettivi di alta professionalità, non ottenibili all'interno dell'ente. In difetto di tali condizioni vanno inoltrate denunce alla procura della Corte dei conti per la verifica del danno arrecato;
3) il riconoscimento agli organi monocratici elettivi, rappresentanti dei comuni e delle province regionali e soggetti aventi competenza residuale generale, o alle giunte tramite gli statuti, della competenza in tema di azioni e di resistenze in giudizio;
4) la conservazione alle giunte degli incarichi di collaborazione professionale esterna, atti questi, come quelli delle consulenze, che comportano una verifica a livello organico dei presupposti di ricorso a professionalità esterne a supporto di uffici e servizi (riferimento, ad esempio, agli incarichi esterni di progettazione, di collaudo, nomina di legali esterni), qualora non ricorrano, ovviamente, condizioni di mera attuazione regolamentare o indirizzo espresso.
Eguale competenza delle giunte (atti di indirizzo) ricorre in materia di acquisti, alienazioni e permute immobiliari, non preceduti da atti di programmazione e di gestione generali, di altri atti sempre nella materia contrattuale che comportino espressione di indirizzo quali, ad esempio, i piani attuativi urbanistici che non implichino varianti agli strumenti generali (cfr., in merito, l'interpretazione autentica dell'art. 12 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, che non riconosce la competenza in materia ai consigli) e l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche. E' riconducibile ai dirigenti ed ai funzionari apicali l'approvazione dei progetti esecutivi soltanto in attuazione di progettazione preliminare e di massima (atti questi che esplicano indirizzo);
5) la permanenza dell'autorizzazione consiliare della lettera m) del comma 2 dell'art. 32 della legge n. 142/90, come sostituita dall'art. 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, avente anche configurazione regolamentare come previsto dall'art. 61 della legge regionale n. 26/93, non della peculiare competenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali in tema di ricorso a trattative private secondo l'art. 12 della legge regionale 4 gennaio 1996, n. 4 e successive modifiche. La diversa ascrizione a livello burocratico di detta competenza in tema di trattative private trova titolo nell'art. 8 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, che non configura i provvedimenti del rappresentante legale degli enti come atti extra ordinem (cfr. in materia la circolare dell'Assessorato n. 8 del 20 maggio 1999), nonché nel richiamato art. 13 della legge di che trattasi. Viene meno pertanto anche il supporto disciplinato del segretario, nell'osservanza dell'autonoma competenza in tema di atti di gestione.
Viene meno la competenza delle giunte in tema di cottimi secondo l'art. 38 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche (è egualmente superata la competenza organica in tema di interventi di urgenza), ma non quella in tema di affidamenti di servizi socio-assistenziali dell'art. 15 della medesima legge regionale n. 4/96, che deroga la competenza generale dei consigli in tema di scelte sull'affidamento dei servizi. I provvedimenti delle giunte si configurano come atti di indirizzo;
6) la confermata valenza, anche come atto di indirizzo, del piano esecutivo di gestione, nonché delle modifiche attivate.
Invero, secondo l'introdotto art. 51, comma 2, della legge n. 142/90, l'atto di indirizzo può essere espresso anche in modo specifico. Si richiamano, con riferimento anche alle transazioni, le disposizioni in tema di regolarizzazione delle spese e di riconoscimento di debiti fuori bilancio degli artt. 191, 193 e 194 del decreto legislativo n. 267/2000.
Non trovano applicazione, in quanto non recepite e per diverso assetto regionale delle competenze, le disposizioni dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 in tema di esercizio di competenze gestionali da parte degli assessori (nei comuni sino a 3000 abitanti);
c) in tema di personale, con richiamo delle competenze generali (atti di gestione e di amministrazione e quindi di assunzione) riconosciute ai dirigenti e ai funzionari apicali dall'introdotto e modificato art. 51, commi 3 e 3 bis, della legge n. 142/90, si rimarca che le competenze regolamentari delle giunte, in tema di ordinamento degli uffici e dei servizi e quindi di dotazioni organiche, non si estendono ai programmi delle assunzioni, in carenza di assegnazione di risorse stabilite dai consigli (cfr. introdotto art. 32, comma 2, lett. b e 1 della legge n. 142/90). Va evidenziato, altresì, in merito che i provvedimenti consiliari non possono riguardare aspetti, quali le figure professionali da assumere, per le quali esplicano la competenza in sede di formulazione di indirizzi generali alle giunte;
d) l'abolizione del parere di legittimità del segretario sulle delibere degli enti locali. Il riferimento è all'art. 12 della legge, che sostituisce il primo comma dell'introdotto art. 53 della legge n.142/90. Si evidenzia, con richiamo di detto art. 53, che il parere del responsabile tecnico conserva ovviamente anche il profilo della legittimità della delibera oggetto di proposta.
Le competenze dei segretari, come già specificato nella circolare di questo Assessorato n. 2/99, sono quelle conseguenti al diverso assetto degli uffici e delle competenze statuito con l'art. 2 della legge regionale n. 23/98.
Rimane la distinzione delle funzioni del segretario da quelle del direttore generale e non si ritiene compatibile, nel disciplinato assetto degli uffici e dei servizi, una utilizzazione dei segretari per l'espletamento complementare di atti di gestione più rilevanti, che rimangono, di contro, riservati ai dirigenti ed ai funzionari apicali scelti. Eguali considerazioni si esprimono, sotto tale profilo gestionale, per i direttori generali. Quanto precede, oltre nell'osservanza del regime delle competenze e delle scelte riservate agli organi monocratici elettivi, per ovvie refluenze in tema di procedimenti amministrativi disciplinate dalla legge regionale citata n. 10/91, di responsabilità, di controlli e di riconoscimento di indennità. Con richiamo della citata circolare n. 2/99, si torna ad evidenziare la non configurabilità, sempre nell'ordinamento degli uffici e servizi oltre che preventivamente nello statuto, di avocazione di affari, di configurazione di ricorsi gerarchici impropri (aventi effetti analoghi alle avocazioni) e di deleghe, in concorrenza con le rituali supplenze;
e)  per le materie oggetto di rinvio formale alla legislazione nazionale nel settore di che trattasi, la diretta applicazione, in tema di ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, delle disposizioni contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 267/2000, rimanendo ferme le competenze (e le procedure) diversamente disciplinate dal legislatore regionale. Si richiamano le modifiche ultime apportate a detto testo unico con la legge 28 febbraio 2001, n. 26.
Per quanto concerne, invece, i rinvii formali dell'art. 47 della legge regionale n. 26/93 e dell'art. 2 della legge regionale n. 23/98, non sopperiscono le disposizioni relative del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico previsto dalla legge n. 265/99), ma trovano applicazione e riferimento quelle aggiornate delle introdotte disposizioni della legge n. 142/90. Invero, il criterio e l'impianto ordinamentale dell'art. 1 della legge regionale n. 48/91 vengono espressamente mantenuti ed osservati anche con la legge regionale n. 30/2000 in esame.
Va rilevato che il richiamo delle norme ordinamentali (disposizioni della legge n. 142/90) introdotte con l'art. 1 della legge regionale n. 48/91, va tecnicamente effettuato tenendo conto delle successive modifiche introdotte in particolare con le leggi regionali nn. 7/92, 26/93, 17/94, 32/94, 39/97, 23/98 e 31/98, non limitandosi quindi alle originarie norme introdotte con detta legge regionale n. 48/91.
f)  l'art. 6, comma 3, della legge che prescrive la decadenza delle nomine fiduciarie demandate ai sindaci ed ai presidenti delle province regionali "nel momento della cessazione del mandato dei medesimi".
Sull'individuazione delle nomine fiduciarie e sull'applicazione della disposizione, con richiamo di specifica disciplina regionale nella materia, si riserva questo Assessorato l'emanazione di specifiche direttive, acquisito il parere richiesto al C.G.A..
Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni
Gli artt. 8, 11 della legge, i quali non dispongono l'abrogazione delle pregresse disposizioni degli artt. 6, 11 dell'O.R.E.L., come modificate dalla legge regionale 17 febbraio 1987, n. 5, prevedono:
1)  l'individuazione della tipologia delle variazioni territoriali dei comuni (art. 8, comma 1);
2)  la prescrizione della previa consultazione referendaria per dette variazioni e per il cambio di denominazione dei comuni (art. 8, commi 1 e 2);
3) l'individuazione delle popolazioni interessate da consultare, nell'osservanza dell'art. 133 della Costituzione e secondo l'esegesi relativa, data, per ultimo, dalla Corte costituzionale con la sentenza 3-7 aprile 2000, n. 94, che richiama le precedenti in materia nn. 453/89 e 433/95 (art. 8, commi 3, 4 e 5);
4) per l'istituzione di nuovi comuni la prescrizione del requisito che la popolazione minima non sia inferiore a 5 mila abitanti e che la popolazione del comune o dei comuni di origine non scenda sotto tale limite (art. 8, comma 6);
5) per l'istituzione di nuovo comune, soltanto, l'altro requisito della validità del referendum subordinata alla votazione della metà più uno degli aventi diritto (art. 8, comma 7, e art. 11);
6)  il ricorso alla legge per varare qualsiasi variazione territoriale dei comuni (art. 8, comma 1) e, in quanto manca specifica previsione diversa, per la variazione di denominazione dei comuni. Con la disciplina contenuta nell'art. 8, comma 1, della legge contrasta il successivo art. 11 della medesima.
Non è superato l'art. 11 dell'O.R.E.L. in tema di contestazione di confini;
7) nelle ipotesi che non riguardino l'istituzione di nuovo comune le variazioni territoriali possono comportare la diminuzione della popolazione del comune o dei comuni di origine sotto i 5 mila abitanti (art. 8, comma 6). Non si riscontra, al riguardo, specifica previsione legislativa (contraria);
8) la disciplina della consultazione referendaria rinviata a regolamento, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, e con approvazione con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previa deliberazione della Giunta regionale (art. 8, comma 8);
9) l'autorizzazione della consultazione referendaria da parte dell'Assessorato regionale degli enti locali (art. 10, comma 2). La Regione rimane pertanto estranea all'indizione ed all'organizzazione della consultazione referendaria di che trattasi;
10) la disciplina del potere di iniziativa dei procedimenti di variazione (art. 9) e del procedimento istruttorio (art. 10). Non si riscontra la disciplina del collegamento tra il procedimento amministrativo e quello legislativo;
11) con il richiamato art. 11 della legge, la disciplina della sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali, scaturenti dalla variazione, in caso di esito positivo del referendum.
Status degli amministratori locali
Con gli artt. 15, 16, 18, 22 e 25 della legge viene in sostanza mutuata dalla legislazione nazionale (cfr. le disposizioni del capo IV del decreto legislativo n. 267/2000), senza rinvio formale alla medesima, la disciplina dello status degli amministratori locali, con alcune variazioni che di seguito si delucidano.
In sintesi, le disposizioni citate:
a)  ribadiscono enunciazioni generali a tutela dei cittadini chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni locali, individuando i soggetti o amministratori interessati, tra i quali si annoverano anche i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali (art. 15, comma 2);
b) dettano prescrizioni in tema di obbligo degli amministratori di astenersi "dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado".
Il riferimento è all'art. 16, comma 1, della legge, che enuncia prescrizioni già contenute negli artt. 176 dell'O.R.E.L. e 1 della legge regionale 10 agosto 1995, n. 57. Non è superato l'allontanamento dai lavori consiliari del soggetto che deve obbligatoriamente astenersi.
Si evidenziano nella materia le conseguenze e gli effetti sul piano giurisdizionale disciplinati dal comma 2 dell'art. 19 della legge n. 265/99 (oggi art. 78, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000).
Anche detta disposizione della legge, nel precisare che l'obbligo di astensione si riferisce "alla discussione e alla votazione" ne esclude la ricorrenza nell'ipotesi di partecipazione alle sedute di organo collegiale (diverso da quello di appartenenza) senza diritto di voto (riferimento alla partecipazione ai lavori consiliari del sindaco, del presidente della provincia e degli assessori);
c) prescrivono (art. 16, commi 2, 3 e 4) per i lavoratori chiamati ad esercitare dette cariche pubbliche, superando pregresse remore, misure più incidenti, nei modi e nei tempi, per rendere concreta l'applicazione del principio di priorità in tema di trasferimenti, non di comandi, alle sedi degli enti presso le quali espletano il mandato o ad esse più vicine. L'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio e quella presso la quale il medesimo chiede di essere trasferito possono non dar corso alla richiesta avanzata solo se la specifica mobilità risulta di grave pregiudizio per il regolare funzionamento del rispettivo ente.
Si evidenzia altresì che detta mobilità, collegata all'espletamento di mandato elettivo, si configura con motivazione prevalente rispetto ad altre eventuali esigenze.
Il diniego non motivato comporta l'esercizio dell'azione di vigilanza prevista;
d) ribadiscono la disciplina dell'istituto generale dell'aspettativa non retribuita (art. 18), prevedendo altresì, per determinati amministratori collocati in aspettativa non retribuita, a carico degli enti locali, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti (art. 22). Si richiama, al riguardo, per quanto applicabile, la circolare dell'INPS - Direzione centrale delle entrate contributive n. 119 del 22 giugno 2000;
e)  rinviano al regolamento regionale, non al decreto ministeriale (cfr. decreto 4 aprile 2000, n. 119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2000), con criteri prestabiliti, l'individuazione delle misure minime base per le indennità di funzione ed i gettoni di presenza (art. 19, commi 1, 2 e 6).
Per i presidenti ed i consiglieri circoscrizionali le misure si ritengono stabilite dalla legge e non anche dal regolamento regionale accennato (art. 19, commi 2 e 4).
Per le province regionali che ricomprendono aree metropolitane viene prevista, con disciplina rimessa al regolamento regionale, speciale indennità di funzione (art. 19, comma 1, lett. d);
f)  legittimano i consigli e le giunte ad incrementare o diminuire le indennità di rispettiva competenza, con previsioni specifiche di limite o di divieto di incremento (art. 19, comma 5).
Non vengono ribadite, in relazione all'onere complessivo della spesa che comportano le disposizioni richiamate della legge nel settore, le condizioni finanziarie limite di contro prescritte nel citato comma 01 dell'art. 51 della legge n. 142/90 (cfr. artt. 7 e 19, comma 1, lett. b, della legge);
g)  disciplinano le ipotesi di trasformazione dell'indennità di presenza in indennità di funzione, con rinvio a regolamento locale, di divieto e di cumulo delle indennità previste dalla legge (art. 19, commi 7, 8, 9 e 10);
h)  stabiliscono la data di applicazione delle nuove misure delle indennità e cioè quella di entrata in vigore della legge (art. 19 comma 12);
i) ampliano, oltre le previsioni della normativa nazionale, le ipotesi di permessi degli amministratori (art. 20). Ciò rende necessario l'adozione di specifiche norme regolamentari che disciplinino il corretto uso dei permessi ed individuino i soggetti preposti alle attestazioni relative.
In particolare, con maggiori oneri per gli enti locali:
1) è esteso alle pubbliche amministrazioni (art. 20, comma 5), il rimborso della spesa relativa ai permessi (in antecedenza il rimborso era riferito al datori di lavoro privati ed ai soggetti pubblici economici). Non trova applicazione nella Regione, per l'accennato mancato rinvio formale deciso dal legislatore regionale, l'art. 2-bis della legge 28 febbraio 2001, n. 26, che reintroduce in tema di rimborso dei permessi retribuiti la pregressa disciplina contenuta nella legge n. 816/85;
2) il rimborso per l'intera giornata dei permessi dei consiglieri per la partecipazione alle sedute dei consigli dei comuni e delle province è esteso ai consiglieri circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 200 mila abitanti ed ai consiglieri per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari dei comuni capoluogo di provincia e delle province regionali (art. 20, commi 1 e 2);
3) il rimborso dei permessi per il tempo necessario alla partecipazione delle adunanze dei collegi di appartenenza dei componenti delle giunte e delle commissioni consiliari è esteso ai componenti delle commissioni comunali previste dalla legge, delle conferenze di capi gruppo e degli organismi di pari opportunità (art. 20, comma 3);
4) il montante di 24 ore mensili di permessi, oltre quelli per la partecipazione alle sedute dei collegi di appartenenza, degli assessori comunali e provinciali e dei presidenti dei consigli comunali e provinciali è incrementato a 36 ore. Inoltre tale montante di 36 ore è esteso ai presidenti dei gruppi consiliari delle province regionali e dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti (art. 20, comma 4);
5) il montante di 48 ore mensili di permessi (che non riguarda si ribadisce la partecipazione ai collegi di appartenenza) dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province regionali è esteso ai presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti (art. 20, comma 4);
6)  il computo, per i permessi non estesi all'intera giornata, del tempo occorrente per la consultazione dell'ordine del giorno (art. 20, comma 3) e l'estensione dei permessi previsti dall'art. 20, commi 2 e 4, ai componenti degli organi esecutivi delle unioni dei comuni e dei consorzi tra enti locali;
l) introducono beneficio particolare (diritto di assentarsi dal servizio per la durata dei giorni della missione) per i consiglieri comunali e provinciali (art. 21, comma 2) e prevedono il rimborso delle spese di accesso degli amministratori alla sede degli enti senza limite territoriale (art. 21, comma 5). In antecedenza il limite disciplinato era quello del territorio provinciale;
m)  prevedono l'estensione dei benefici della legge alla partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali (art. 21, comma 2);
n)  prevedono a favore di individuati amministratori, che non siano lavoratori dipendenti, il pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili e stabilita con decreto interassessoriale anziché interministeriale (art. 22, commi 1 e 2), nonché, per gli amministratori dipendenti, il rimborso al datore di lavoro di quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro il limite di 1/12 dell'indennità di carica annua da parte dell' ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore (art. 22, comma 3).
E' ribadita la disposizione (art. 22, comma 5) che prevede la possibilità degli enti locali di assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato;
o) dettano infine disciplina transitoria per i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili (art. 25).
Si ribadisce che le nuove disposizioni nel settore trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge in esame. E' differita (rinvio al regolamento regionale) soltanto la determinazione delle misure minime o di base delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza e quindi la concreta attuazione afferente.
Come norma transitoria va richiamato l'art. 19, comma 3, della legge che prevede la facoltà di maggiorazione della percentuale relativa all'indennità di funzione degli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 50 mila abitanti dal 50% al 60% dell'attuale misura prevista per il sindaco.
Disposizioni varie
Non assumono particolare rilievo le disposizioni dell'art. 5 (il rinnovo del consiglio circoscrizionale rimane collegato a quello del rinnovo dell'elezione congiunta del sindaco e del consiglio comunale), dell'art. 6, comma 1, in tema di distintivo del presidente della provincia, essendo comunque applicabile la normativa nazionale, e dell'art. 17 della legge che individua, ove venga attivata verifica giudiziaria, in tema di ineleggibilità sopravvenuta e di incompatibilità di consiglieri e di organi monocratici elettivi locali, la data di decorrenza del termine di 10 giorni previsto per la eliminazione di dette cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
L'art. 26 della legge prevede l'emanazione di testo coordinato in materia di ordinamento degli enti locali, restando ovviamente i limiti del potere normativo regionale nel settore.
Con richiamo anche di quanto previsto dall'art. 20, comma 3, della legge (per i componenti "di commissioni comunali previste per legge"), nonché della circolare dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca n. 10 del 20 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 10 novembre 2000, si evidenzia che la soppressione degli organi collegiali prevista dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e riprodotta nell'art. 96 del decreto legislativo n. 267/2000, non trova applicazione in Sicilia. Si richiama in merito parere espresso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, menzionato in detta circolare.
Invero, gli enti locali nell'ambito della propria autonomia, possono discrezionalmente effettuare l'individuazione degli organi collegiali indispensabili previste da norme statutarie o regolamentari, seguendo analoghe procedure (in relazione a soppressioni di organismi non utili) per non incorrere nella nullità degli atti secondo l'art. 188 dell'O.R.E.L., ma tale individuazione (e conseguente soppressione) trova il limite, in base ai principi generali sulla gerarchia delle fonti, di legge speciale relativa agli organi collegiali, per altro esplicazione di competenza legislativa esclusiva. Il riferimento particolare è alle commissioni comunali edilizie e di commercio.
Legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25
La legge regionale n. 25/2000 contiene disposizioni in materia elettorale (artt. 1 e 3) e anche ordinamentali (art. 2).
Gli artt. 1 e 3 della legge prevedono:
1) l'elevazione del periodo di carica degli organi elettivi dei comuni e delle province regionali da 4 a 5 anni (art. 1, commi 1 e 2);
2) unico turno elettorale amministrativo, con sostituzione dell'art. 169 dell'OREL (art. 3);
3) il rinnovo degli organi elettivi in carica alla data di entrata in vigore della legge, che concludono il quadriennio di carica nel primo semestre, al primo semestre dell'anno successivo di scadenza (art. 1, comma 5: norma transitoria che eleva il periodo carica da 4 a 5 anni);
4) il rinnovo degli organi elettivi in carica alla data di entrata in vigore della legge, che concludono il quadriennio di carica nel secondo semestre, al primo semestre dell'anno successivo di scadenza (art. 1, comma 5: norma transitoria che eleva il periodo di carica da 4 anni a 4 anni e mezzo);
5) i rinvio del turno elettorale del primo semestre del corrente anno 2001, con applicazione quindi della legge in esame, al periodo 15 ottobre - 15 dicembre 2001 (art. 1, comma 4: norma straordinaria per evitare concomitanze tra elezioni politiche ed elezioni amministrative);
6) il rinnovo degli organi elettivi effettuatosi nel secondo semestre dell'anno 2000, secondo la normativa di regime del sostituito art. 169 dell'O.R.E.L. (art. 1, comma 5, e art. 3: periodo di carica 5 anni e mezzo).
L'art. 2, comma 1, della legge sostituisce l'art. 10 della legge n. 35/97, confermando la mozione di sfiducia come atto politico (cfr. ordinanza della Corte costituzionale 19 luglio 2000, n. 335), non collegandone la motivazione a diversa disciplina legata all'inottemperanza delle linee di governo locale e incrementando i quorum delle votazioni qualificate (da due terzi a quattro quinti per i comuni sino a 10 mila abitanti; dal 60 al 65 per cento per gli altri comuni e per le province regionali).
La parte iniziale del secondo periodo del comma 2 del sostituito art. 10 della legge regionale n. 35/97 prevede:
"Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale e del presidente e della giunta provinciale e si procede...".
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 23 febbraio corrente anno tale periodo risulta rettificato nel modo che segue:
"Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del comune o delle provincie regionali e si procede...".
Per la gestione necessitata del comune e della provincia regionale, nell'ipotesi prospettata e sino all'insediamento del commissario straordinario, soccorre il ricorso alle disposizioni degli artt. 12, comma 11, della legge regionale n. 7/92 e 32, comma 15, della legge regionale n. 9/86 e successive modifiche.
La disposizione sostituita evidenzia inoltre che il provvedimento presidenziale (atto di certazione amministrativa. Si richiama il parere del C.G.A. n. 230/80 del 18 dicembre 1980), proposto dall'Assessore regionale per gli enti locali, si riferisce alla dichiarazione di anticipata cessazione degli organi elettivi del comune o della provincia regionale per mozione di sfiducia, con conseguente rinnovazione dell'elezione congiunta al primo turno elettorale utile.
L'art. 2, comma 2, sostituisce il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97, conferma il rinnovo dell'elezione congiunta nelle ipotesi di cessazione dalla carica del sindaco e del presidente della provincia regionale (oltre che nell'ipotesi prevista dal precedente art. 10 della mozione di sfiducia) e innova nel lasciare in carica il consiglio sino alla data di effettuazione dell'elezione congiunta.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: TURANO 

(2001.16.834)


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