REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 MAGGIO 2001 - N. 20
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 8 marzo 2001.
Approvazione del piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio del comune di Caprileone.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 3951 del 4 novembre 1998, con il quale il sindaco del comune di Caprileone ha trasmesso, per le determinazioni assessoriali, gli atti e gli elaborati relativi al P.R.G., R.E. e P.E. adottato con delibere commissariali n. 27 del 9 giugno 1997 e n. 50 del 25 novembre 1997;
Visto il successivo foglio prot. n. 8403 del 18 gennaio 1999, pervenuto a questo Assessorato il 19 gennaio 1999 ed assunto al prot. n. 24330 del 20 gennaio 1999, con cui il comune, in riscontro alla richiesta di questo Assessorato prot. n. 13061 del 10 dicembre 1998, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa;
Vista la delibera n. 27 del 9 giugno 1997, con la quale il commissario ad acta, nel disporre alcuni adempimenti conseguenti, provvedeva ad adottare lo strumento urbanistico in esame rinviando alla successiva definitiva adozione le procedure di pubblicazione;
Vista la delibera commissariale n. 50 del 25 novembre 1997, con la quale il P.R.G. con annessi R.E. e P.E. del comune di Caprileone veniva definitivamente adottato con l'integrazione delle modifiche discendenti dalla precedente deliberazione n. 27/97 contenuti negli elaborati (relazione tecnica aggiuntiva, tav. 7, tav. 8 e tav. 9) redatti dal progettista e datati 3 luglio 1997;
Visti gli atti relativi alle procedure di pubblicazione e deposito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 13 gennaio 1999, a firma del sindaco del comune di Caprileone resa in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento ed attestante che avverso lo stesso risultano presentate le osservazioni/opposizioni enumerate e specificate nell'elenco allegato alla delibera di C.C n. 40 del 22 luglio 1998;
Rilevato che avverso lo strumento urbanistico adottato con la citata delibera commissariale n. 50 del 25 novembre 1997 sono state presentate n. 59 osservazioni e/o opposizioni, di cui una fuori termini di legge, direttamente al comune e n. 1, a firma Cupani Antonio e Felice, pervenuta a questo Assessorato;
Visti gli elaborati di visualizzazione delle osservazioni-opposizioni, nonché la relativa relazione predisposta dal progettista;
Vista la deliberazione n. 40 del 22 luglio 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. - sezione centrale, con decisione n. 7000/6777 dell'8 ottobre 1998, con la quale sono state formulate le deduzioni del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 3, comma V, della legge regionale n. 71/78;
Vista la nota n. 12727 del 7 giugno 1996, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ha espresso sul P.R.G., R.E. e P.E. del comune di Caprileone, parere favorevole alle condizioni indicate nella stessa nota;
Vista la dichiarazione, resa dal progettista congiuntamente al tecnico comunale, sullo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature ed ai servizi pubblici;
Vista la nota prot. n. 704 del 15 dicembre 1999, con la quale il gruppo di lavoro XXX di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al P.R.G., alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio, la proposta di parere n. 21 dell'1 dicembre 1999, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato
...Omissis...
STUDIO GEOLOGICO
Il progetto di piano è corredato dello studio geologico, redatto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81.
Come si evince dalla relazione geologica allegata al piano, dal punto di vista morfologico il territorio comunale è caratterizzato nella parte settentrionale da versanti poco acclivi o sub-pianeggianti mentre verso l'interno il paesaggio risulta caratterizzato da versanti molto acclivi con locali rotture di pendenza.
Lo studio geologico a supporto del P.R.G. distingue le aree secondo le diverse acclività e caratteristiche geomorfologiche, indicando per le stesse la potenziale utilizzazione ai fini urbanistici.
Per quanto attiene la compatibilità delle previsioni urbanistiche contenute nel progetto di P.R.G. e P. E., con le condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio di Caprileone, nel precisare che le valutazioni nel merito esulano dalle competenze di questo gruppo di lavoro, privo di professionalità specifica, si evidenzia che la stessa è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con parere prot. n. 12727 del 7 giugno 1996, favorevole a condizioni eccetto che per la zona B0 situata all'ingresso di Caprileone centro, in adiacenza ad un'asta torrentizia classificata dal geologo come "zona in frana" e per la zona C3 ubicata sul versante sinistro del fiume Zappulla a monte di un canalone che lambisce la via E. Fermi classificata "fascia di rispetto delle incisioni fluviali".
Le condizioni prescritte dal citato parere sono le seguenti:
-  vengano stralciate le due aree precedentemente descritte nelle quali non è stata verificata la corrispondenza tra previsioni progettuali e condizioni geomorfologiche;
-  prima della fase esecutiva delle opere in progetto vengano effettuate le indagini geognostiche volte ad acquisire gli elementi utili per la scelta della più idonea tipologia fondazionale;
-  vengano effettuate le verifiche di stabilità del pendio nelle zone acclivi del territorio;
-  venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche con particolare riferimento alla previsione di un'area di verde attrezzato e parcheggi che si intende ricavare mediante la copertura di un tratto del fiume Zappulla, per l'eventuale realizzazione della quale deve essere preventivamente richiesto il rilascio del nulla osta ai fini idraulici;
STUDIO AGRICOLO-FORESTALE
Lo studio agricolo-forestale è stato redatto ai sensi della legge regionale n. 15/91.
La carta di utilizzazione dei suoli evidenzia le aree boscate nonché le aree interessate da colture specializzate o irrigue.
Lo studio manca di una carta 1:2.000 relativa alla zona di Caprileone centro.
DIMENSIONAMENTO DEL PROGETTO DI PIANO
Il progettista, sulla base dei censimenti 1981, 1991 e 1993, perviene ad una previsione di incremento medio annuale pari a circa l'8%, differenziato fra Caprileone centro e la frazione Rocca nella maniera seguente:
1)  8,5% nel decennio e 4,5% nel ventennio per Caprileone centro;
2)  9,5% nel decennio e 3,5% nel ventennio per la frazione Rocca.
L'incremento valutato nel ventennio risulta quindi di 1044 abitanti per Caprileone centro e di 10.544 abitanti per la frazione Rocca con una previsione totale di 11.588 abitanti a fronte degli attuali 4.033 abitanti risultanti dal rilevamento ISTAT 1996.
Dai dati in possesso di questa Amministrazione, riferiti ai rilevamenti ISTAT successivi, risulta:
-  1995: 3.943 abitanti;
-  1996: 4.033 abitanti.
Dal raffronto di questi ultimi due rilevamenti con quelli degli anni precedenti, riportati nella relazione tecnica del piano, si rileva che sussiste un lieve incremento demografico, in ogni caso ampiamente inferiore a quello ipotizzato dal progettista.
Non sono pertanto condivisibili le previsioni progettuali in ordine al dimensionamento.
ZONIZZAZIONE
Per le singole zone omogenee individuate nel progetto del piano regolatore generale, si rileva:
Zona A
Caprileone centro
La zona A è stata enucleata confermando restrittivamente le previsioni del programma di fabbricazione, approvato con decreto assessoriale n. 73 del 28 aprile 1979 e si limita al contesto urbano prossimo a n. 3 edifici di rilevanza storica.
Dai sopralluoghi effettuati si è avuto modo di constatare che buona parte dell'abitato di Caprileone centro, nel quale è ancora riconoscibile il tessuto viario medievale, ha mantenuto le caratteristiche morfologiche e tipologiche originarie, anche se parte dell'edilizia esistente è stata oggetto di discutibili interventi che talvolta ne hanno alterato la tipologia.
Per tale ragione si ritiene che la zona A proposta debba essere estesa e debba includere alcuni comparti, oggi classificati quali zone B, secondo la perimetrazione riportata in rosso nella tav. 7 del P.R.G.
Rocca di Caprileone
Trattandosi di un abitato di recente formazione, non si rilevano preesistenze di rilevante interesse storico e si ritiene pertanto condivisibile la classificazione di zona A che il progettista attribuisce all'unica emergenza architettonica rilevata e più precisamente il palazzo Baronale Cupane, edificato nel XIX secolo situato tra la S.S. 113 e la via Cupane.
Per tutte le zone A come sopra individuate valgono le prescrizioni di cui all'art. 33 delle norme di attuazione.
Zone B
Caprileone centro
Il progettista individua due sottozone denominate B0 e B1.
Per quanto riguarda la sottozona B0, sulla base delle considerazioni espresse precedentemente, gran parte della stessa viene classificata zona A.
La zona B0 situata all'ingresso dell'abitato, in adiacenza dell'asta torrentizia, essendo stata stralciata dal Genio civile in quanto situata in un'area in frana come evidenziato nella relazione geologica, va disattesa e classificata "verde agricolo".
Si condividono le restanti aree che il progettista classifica zone B0.
Relativamente alla sottozona B1, si ritiene che la stessa vada disattesa e classificata "verde agricolo" sia in considerazione dell'acclività del terreno sia perché l'edificazione in dette aree risulta di modesta entità e pertanto non appaiono verificati i requisiti dimensionali prescritti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968.
Rocca di Caprileone
ZONA B0
Relativamente alla sottozona B0, in linea generale si condivide la classificazione operata dal progettista riguardante isolati già densamente costruiti.
Per quanto attiene la zona B0 costituita dai 4 isolati situati a nord-est dell'abitato al confine con il territorio comunale di Torrenova, trattandosi di aree libere da costruzioni non risultano soddisfatti i requisiti di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 e pertanto si ritiene di classificare tale zona a "verde agricolo" anche perché in atto occupata da colture specializzate.
Relativamente al comparto compreso tra le vie Pugliatti, Pidalà e Kennedy, la perimetrazione della zona B0 va effettuata secondo i criteri fissati dall'art. 18 della legge n. 865/71 e pertanto la parte interna alla perimetrazione effettuata da questo gruppo si ritiene vada classificata zona E.
Relativamente alla zona B0 posta tra la S.S. 113 e le vie Beato Felice/via dei Vespri, contrassegnata in rosso nella tavola n. 9, non risultano verificati i requisiti prescritti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 e pertanto si ritiene che le aree libere all'interno del suddetto perimetro vadano classificate "verde privato di rispetto".
Nella tavola n. 9 del P.R.G., questo gruppo ha contrassegnato in colore blu le menzionate sottozone B0 da classificare verde agricolo.
ZONA B1
Il progettista individua nell'area che si sviluppa a monte della via Laganeto la sottozona in argomento, attualmente classificata C1 dal vigente programma di fabbricazione. Essendosi rilevato che tale area risulta densamente edificata, si ritiene condivisibile la nuova classificazione ad eccezione dell'area perimetrata in blu da questo gruppo nella tav. 9, la quale si ritiene di classificare verde agricolo giacché non edificata ed occupata da uliveti.
Zone C
Come precedentemente accennato, il progettista individua per il soddisfacimento del fabbisogno residenziale le sottozone C1, C2a e C2b.
Caprileone centro
Vengono individuate due sottozone C2a e due sottozone C2b, situate rispettivamente lungo la strada provinciale e lungo la strada che conduce al previsto depuratore.
Da quanto si evince dalla relazione tecnica tali zone misurano complessivamente Ha. 4,67 e si prevede un insediamento di complessivi 606 abitanti.
ZONE C2a
Per quanto riguarda la sottozona C2a situata lungo la strada provinciale si ritiene che la stessa non sia condivisibile in quanto insiste su un'area orograficamente inidonea.
Relativamente alla seconda sottozona C2a, situata lungo la strada per il depuratore, si rileva che viene in larga parte confermata la precedente destinazione d'uso prevista dal programma di fabbricazione e pertanto si ritiene condivisibile.
ZONE C2b
Il progettista individua due sottozone C2b poste rispettivamente lungo la strada per il depuratore, limitrofa alla sopradescritta zona C2a, ed un'altra sottozona sita a monte del centro abitato.
Per quanto attiene alla prima sottozona, peraltro oggetto di prescrizioni esecutive, si ritiene condivisibile la classificazione operata dai progettisti.
In ordine invece alla sottozona individuata a monte del centro abitato, unitamente all'area a parcheggio ad essa limitrofa, non si ritiene di condividere la classificazione del progettista sia per la natura orografica del sito, sia perché non appare giustificata in relazione al fabbisogno residenziale ipotizzabile a Caprileone centro.
Rocca di Caprileone
ZONE C1
Il progettista individua due sottozone C1 poste rispettivamente ad ovest e ad est della via Laganeto.
Per quanto attiene l'area posta ad est di via Laganeto si ritiene di poter condividere le previsioni progettuali anche in considerazione del fatto che viene riconfermata la preesistente classificazione e che gran parte della stessa area è stata sottoposta a strumenti attuativi, con parametri inderogabili fino alla scadenza degli stessi, le cui opere di urbanizzazione risultano realizzate e gli edifici in corso di completamento e/o costruzione.
In ordine invece alla sottozona C1 posta ad ovest della via Laganeto, in parte oggetto di prescrizioni esecutive, si è rilevato che la stessa ricade all'interno di una vasta area occupata da colture specializzate costituenti una omogenea unità di paesaggio, come peraltro si evince dallo studio agro-forestale.
Si ritiene pertanto che si debba mantenere l'attuale destinazione agricola della zona.
ZONE C2a
Sono individuate due sottozone poste ai margini del previsto prolungamento della via della Marina, che congiunge il centro abitato con il cimitero e lo svincolo autostradale.
La sottozona C2a, posta ad est di detta strada, è già oggetto di un programma costruttivo già parzialmente attuato mentre l'area ad ovest della stessa strada è oggetto di prescrizioni esecutive per il soddisfacimento del fabbisogno residenziale.
Si ritiene che le aree prescelte possano costituire la naturale espansione dell'attuale centro abitato e pertanto si condivide la classificazione operata dal progettista.
ZONE C3
Il progettista individua tre sottozone C3 delle quali due poste lungo la strada per Caprileone centro ed una lungo la strada per Torrenova.
Inoltre viene individuata una sottozona C3 nella frazione di Rocca, interposta fra la zona industriale e l'autostrada.
Il progettista non fornisce alcun elemento giustificativo per la previsione di edilizia stagionale.
Relativamente alla sottozona C3 posta in frazione Rocca, si rileva che la stessa è attraversata da un'asta torrentizia la cui "fascia di rispetto" individuata dal geologo, come prescritto dal parere del Genio civile, è inibita da qualsiasi intervento edificatorio.
La parte di sottozona non occupata dall'asta torrentizia si ritiene possa invece costituire la naturale espansione dell'area industriale esistente, così come peraltro evidenziato dall'osservazione n. 1, ditta Giorgio Maria e Valenti Francesco, accolta dal consiglio comunale nella deliberazione n. 40/99.
Le altre due aree classificate C3 risultano notevolmente distanti dal centro abitato e pertanto non si ritengono idonee alla destinazione d'uso proposto e pertanto si ritiene che vadano classificate a verde agricolo.
Zona D
Si rappresenta preliminarmente che non è stata condotta dal progettista alcuna analisi sulle attività produttive, artigianali e commerciali in atto presenti nel territorio di Caprileone che possano essere di presupposto per futuri sviluppi del settore.
Dai sopralluoghi effettuati, si è rilevata la presenza di diversi opifici posti nel settore orientale della frazione Rocca, tra la via Industriale ed il torrente Zappulla.
Si ritiene pertanto di condividere la zona D individuata dal progettista in tale settore che, per le considerazioni precedentemente espresse, si ritiene possa essere ampliata occupando l'area che il progettista classifica C3, ad eccezione della fascia di rispetto fluviale.
Il progettista individua inoltre due ulteriori sottozone D nella frazione di Rocca.
La prima posta al confine con il comune di Torrenova, la seconda posta nel settore occidentale tra la via Laganeto ed il vallone Barbuzza.
Per quanto riguarda la prima di dette zone, non si ritiene condivisibile la destinazione proposta in quanto la conformazione planimetrica dell'area, peraltro prossima ad insediamenti residenziali densamente popolati, non appare possa soddisfare l'obiettivo proposto.
In ordine poi alla seconda area, oggetto peraltro di prescrizioni esecutive, valgono le considerazioni espresse in precedenza per la limitrofa sottozona C1.
Viene infine individuata dal progettista un'ulteriore zona D posta in Caprileone centro, in prossimità del cimitero, lungo la strada provinciale per Mirto e Frazzanò.
Si ritiene condivisibile tale destinazione stante l'esigua dimensione dell'area.
Zona E
Nulla si rileva in merito a quanto previsto per le aree agricole.
ATTREZZATURE
Preliminarmente si rileva che anche il calcolo del fabbisogno di aree da destinare ad attrezzature è stato condotto prendendo a riferimento un dato di popolazione non collimante con i dati ufficiali, pervenendo ad un sovradimensionamento del fabbisogno stesso.
Bisogna pure osservare che non risultano palesati i criteri tecnico-funzionali relativi al dimensionamento ed alla localizzazione degli spazi per le singole attrezzature pubbliche quali unità minima funzionale, standard edilizio specifico, raggi di influenza, ambiti di fruibilità, distribuzione territoriale, accessibilità.
Inoltre la verifica degli standards urbanistici è stata condotta globalmente e non per zone territoriali omogenee come prescritto per legge.
Caprileone centro
Da quanto risulta nella relazione tecnica e dagli elaborati grafici, a Caprileone centro sono presenti una scuola elementare, una scuola materna, due uffici pubblici e n. 4 chiese.
Si individua pertanto una carenza di attrezzature attinenti la dotazione di parcheggi e di verde pubblico attrezzato.
Tra le soluzioni proposte dal progettista, si ritiene di poter condividere le attrezzature a parcheggio e verde pubblico attrezzato poste in prossimità della sottozona C2b - Pagaria, in quanto risulta limitrofa al centro abitato esistente ed alle nuove aree di espansione.
Si ritiene altresì condivisibile la zona a verde attrezzato e parcheggi posta in adiacenza al campo sportivo.
Non si ritengono invece condivisibili:
-  il parco urbano posto a monte del campo sportivo in quanto il sito prescelto presenta forte acclività ed inoltre risulta situato a notevole distanza dal centro abitato necessitando conseguentemente di una viabilità di accesso di difficile, onerosa esecuzione ed un rilevante impatto ambientale;
-  l'area a parcheggio a valle del cimitero, poco funzionale in considerazione della distanza dal centro abitato e situata inoltre su un terreno acclive;
-  l'area a parcheggio posta a sud dell'abitato, in quanto a servizio di zone di espansione non condivise nella presente proposta.
Rocca di Caprileone
In linea generale si ritiene di potere condividere le previsioni progettuali relative alle attrezzature previste, localizzate dal progettista in prossimità delle zone di espansione.
Non si ritengono condivisibili unicamente le attrezzature a parcheggio e verde attrezzato e a centro sportivo previste lungo il confine con il comune di Torrenova, in adiacenza alle zone B non ritenute condivisibili nella presente proposta.
Non vengono parimenti condivise le zone a verde attrezzato adiacenti alla zona C1 ed alla zona D, poste al confine occidentale del territorio comunale, anch'esse non condivise da questo gruppo, in quanto strettamente correlate a tali previsioni.
Zona intermedia
Dalla tavola n. 8 del P.R.G., zona intermedia, si rileva che il progettista individua due attrezzature a carattere presumibilmente sovracomunale e più precisamente un'area destinata a mercato-fiere, posta lungo la strada provinciale per Mirto-Frazzanò ed un'altra, destinata a campeggio, posta lungo la strada per S. Marco d'Alunzio, in prossimità del confine comunale.
Non si ritiene di potere condividere tali scelte progettuali in quanto trattasi di localizzazioni in aree inadeguate sia per la natura orografica dei siti sia per l'inadeguatezza della viabilità di collegamento.
Le aree destinate ad attrezzature che non sono state condivise nella presente proposta, sono state perimetrate sugli elaborati progettuali con il colore verde e per le stesse si propone la classificazione a verde agricolo.
ATTREZZATURE CIMITERIALI
Nel territorio comunale sono presenti due diverse attrezzature cimiteriali poste rispettivamente a Caprileone centro e nella frazione di Rocca.
Relativamente al cimitero del centro, viene previsto l'ampliamento a monte dell'attuale area cimiteriale.
Per quanto attiene la fascia di rispetto, la stessa va rideterminata nel rispetto dell'autorizzazione prot. n. 6326 del 26 luglio 1999 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Messina, con la quale viene accolta l'istanza di riduzione della medesima fascia di rispetto originariamente pari a 200 metri.
Relativamente al cimitero della frazione Rocca, si ritiene condivisibile l'ampliamento dell'attuale area cimiteriale in direzione ovest nonché la prevista area di parcheggio limitrofa.
Non si ritiene viceversa condivisibile l'ulteriore ampliamento verso monte, poiché interferisce con il tracciato autostradale.
VIABILITA'
Preliminarmente si osserva che non risulta siano stati condotti studi in ordine all'attuale viabilità ed inoltre le previsioni progettuali non vengono supportate da alcun elemento descrittivo e giustificativo.
La viabilità di progetto si esaurisce nell'ambito del territorio comunale.
Caprileone centro
Non si ritiene condivisibile la nuova viabilità prevista a monte del centro abitato per la quale non si ravvisa alcuna utilità, eccezione fatta per l'ampliamento dell'attuale strada di accesso al campo sportivo.
Rocca di Caprileone
Il progettista prevede un'articolata rete viaria che interessa in particolare il territorio compreso fra l'abitato di Rocca e l'autostrada.
In linea generale non si ritengono condivisibili tali previsioni giacché non se ne ravvisa la necessità; inoltre la realizzazione delle stesse provocherebbe un negativo impatto sul territorio.
Sugli elaborati progettuali, sono state evidenziate in colore arancio le arterie stradali che a parere di questo gruppo non risultano ammissibili.
Si ritiene di potere condividere unicamente la nuova viabilità che risulta prevista ed indispensabile alla localizzazione delle aree destinate a nuovi insediamenti.
Zona intermedia
Nella tavola n. 8 sono state individuate due strade di previsione.
La prima di collegamento tra la strada provinciale ed il campeggio e la seconda che diparte dalla stessa strada provinciale in direzione del torrente Cammà.
Le stesse non si ritengono condivisibili sia perché la destinazione a campeggio è stata disattesa nella presente proposta sia perché non viene fornito dalla progettazione alcun elemento che possa giustificare tale previsione.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Il progettista individua 4 aree da assoggettare a prescrizioni esecutive:
Caprileone centro
1)  Zona C2b - Pagaria;
2)  Zona C2a - Castellari
Frazione Rocca
1)  Zona D;
2)  Zona C3.
Piano particolareggiato Zona C2a (Castellari)
Dagli elaborati progettuali relativi si rileva che lo stesso interessa un'area classificata C2a, estesa complessivamente mq. 21.300 ca., sulla quale vengono identificati n. 5 lotti edificabili nei quali il progettista prevede l'insediamento di n. 113 abitanti, distribuiti in 30 alloggi di circa 110 mq. ciascuno.
Complessivamente la superficie fondiaria prevista è pari a 3.048 mq. ed il volume insediato pari a 11.300 mc., a fronte dei 38.340 mc. realizzabili in virtù dell'indice di densità territoriale di zona pari a 1,8 mc.\ mq.
Si rileva altresì che la superficie destinata alle attrezzature prescritte dagli standards urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 risulta pari a complessivi mq. 15.771 pervenendo ad una dotazione per abitante di circa 140 mq.
Piano particolareggiato Zona C2b (Pagaria)
Ricade in un'area destinata dal P.R.G. in zona C2a, estesa complessivamente mq. 10.347.
Vengono identificati n. 8 lotti edificabili nei quali il progettista prevede l'insediamento di n. 55 abitanti, distribuiti in 13 alloggi di circa 110 mq. ciascuno.
Complessivamente la superficie fondiaria prevista risulta pari a 2.306 mq. ed il volume insediato pari a 5.483 mc., a fronte dei 15.520 mc. realizzabili in virtù dell'indice di densità territoriale di zona pari a 1,5 mc./mq.
Si rileva che la superficie destinata alle attrezzature prescritte dagli standards urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 risulta pari a complessivi mq. 7.101 pervenendo ad una dotazione per abitante di circa 130 mq.
Ciò premesso, non si può fare a meno di rilevare, per entrambi i piani particolareggiati sopra descritti un notevole squilibrio tra le aree destinate all'edificazione, di gran lunga inferiori a quelle derivanti dal pieno sfruttamento dell'indice di densità territoriale, e le aree destinate alle attrezzature di cui a gli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, con un surplus di spazi verde attrezzati e parcheggi che non trovano motivazione da particolari esigenze pubbliche nè tantomeno da motivi di ordine tecnico funzionale.
E' da rilevare che, anche se gli standards sopracitati rappresentano un minimo di legge, tuttavia quando il divario è notevole occorre motivare ciò in relazione a particolari esigenze pubbliche ed alle peculiarità della località interessata, altrimenti le destinazioni di piano perdono la loro operatività e rischiano di produrre ingiustificate opere faraoniche con spreco di risorse erariali sia per l'impianto che per la gestione.
Tutto ciò, in ultima analisi, si risolverebbe in uno sterile vincolo alla proprietà privata che viene disincentivata da iniziative di miglioramento fondiario.
Per quanto sopra, fermo restando la destinazione di zona omogenea, si ritiene che le suddette prescrizioni esecutive siano da disattendere.
Piano particolareggiato Zona D e piano particolareggiato Zona C3
Relativamente a detti piani particolareggiati, gli stessi non vengono presi in considerazione in quanto con la presente proposta di parere non vengono condivise le destinazioni di zona assegnate in sede di pianificazione generale.
NORME DI ATTUAZIONE
In linea generale si condividono i contenuti delle norme tecniche di attuazione, salvo le modifiche appresso riportate, conseguenziali alle considerazioni espresse nella presente proposta:
-  all'art. 34.1, dopo le parole "del 70% di quella preesistente" va aggiunto "sempre nei limiti dell'indice fondiario di 5 mc./mq.";
-  all'art. 34.2, dopo le parole "del 70% di quella preesistente", va aggiunto "sempre nei limiti dell'indice fondiario di 5 mc./mq.";
-  l'art. 36 va cassato in quanto la zona C3 è stata disattesa.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Riguardo al regolamento edilizio, in linea generale si condivide il contenuto fatta eccezione per quanto appresso specificato:
-  art. 4) la norma relativa alla composizione ed alle attribuzioni della commissione edilizia deve essere adeguata alle leggi regionali n. 7/92 e n. 26/93, alle leggi regionali n. 25/97 e n. 21/98, nonché al D.P.R. n. 5/56, modificato dalla legge n. 417/67 ed alla legge n. 247/74;
-  art. 14) le norme relative alle procedure per il rilascio della concessione devono essere adeguate a quanto disposto dalle legge regionale n. 17/94 e legge regionale n. 21/98;
-  le norme di buona costruzione di cui al capo V, art. 62, dovranno prevedere il riferimento alla normativa relativa alla prevenzione antincendio.
OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Viste le osservazioni ed opposizioni presentate e tenute presenti le deduzioni fornite dai progettisti nonché le controdeduzioni adottate dal consiglio comunale, si è del parere:
-  osservazione n. 1 - ditta Giorgio Maria e Valenti Francesco.
Si ritiene la stessa meritevole di accoglimento per le considerazioni espresse nella presente proposta;
-  osservazione n. 2 - ditta Stazzone Vincenzo.
Non si ritiene meritevole di accoglimento relativamente ai primi due punti dell'osservazione, in conformità alle deduzioni del progettista e del consiglio comunale, mentre si ritiene accoglibile il terzo punto dell'osservazione per le considerazioni espresse nel presente parere;
-  osservazioni nn. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 39, 43, varie ditte.
Si ritiene di potere accogliere tali osservazioni, in conformità alle deduzioni del progettista e del consiglio comunale;
-  osservazioni n. 4, 8 - ditta Di Stefano Vincenzo e ditta D'Amico Giuseppe.
Le osservazioni proposte non si ritengono meritevoli di accoglimento in conformità alle deduzioni del progettista;
-  osservazione n. 5 - ditta Cupane Paolo.
La stessa si ritiene da respingere in ordine alla zona destinata a parcheggio (punto B), mentre la parte relativa al punto A non viene presa in considerazione in quanto riguarda aree non condivise dalla presente proposta;
-  osservazione n. 14, 18, 19 - diverse ditte.
Si ritengono accoglibili in conformità con le deduzioni del progettista e del consiglio comunale;
-  osservazione n. 17, 20 - diverse ditte
Non si ritiene accoglibile in conformità con le deduzioni del progettista e del consiglio comunale;
-  osservazione n. 21 - ditta Grasso Giuseppe
Non viene presa in considerazione in quanto inerente aree non condivise dalla presente proposta;
-  osservazioni nn. 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 47 - diverse ditte
Non vengono prese in considerazione in quanto inerenti aree non condivise dalla presente proposta;
-  osservazioni nn. 24, 25 - ditte Vitanza Vincenza e Vitanza Marianna.
Non vengono accolte in conformità alle deduzioni del progettista.;
-  osservazione n. 32 - ditta Scaffidi
L'osservazione riguarda viabilità non condivisa dalla presente proposta;
-  osservazione n. 40 - ditta Cupane Felice e Cupane Antonio
Si ritiene accoglibile relativamente ai punti 3 e 4 in quanto interessano rispettivamente viabilità già non condivisa in questa proposta ed un'area da sottoporre a tutela ambientale. Non si ritiene invece accoglibile relativamente ai punti 1, 2 e 5 per le motivazioni appresso specificate:
-  1 e 2 - le zone C2 della via della Marina rappresentano, a parere di questo gruppo, le aree di naturale espansione del centro abitato, unitamente alle attrezzature contigue previste;
- 5 -  l'area interessata confina con un'area già destinata a parcheggio e non si ritiene necessario un ampliamento;
-  osservazione n. 41
Non viene presa in considerazione in quanto interessa aree non condivise da questo parere;
-  osservazioni nn. 42, 48, 49, 52, 53, 56, 57, 58 - diverse ditte.
Non si ritengono meritevoli di accoglimento conformemente alle deduzioni del progettista;
-  osservazioni nn. 46, 54 - diverse ditte
Non vengono prese in considerazione in quanto inerente aree non condivise dalla presente proposta;
-  osservazione n. 50
Trattasi di osservazioni a firma di alcuni consiglieri comunali che ripropongono gli emendamenti di cui alle delibere consiliari n. 71 del 20 dicembre 1996 e n. 3 dell'11 gennaio 1997, già prese in esame dal progettista e per i quali sono state modificate le tavole di P.R.G. nn. 7, 8 e 9, successivamente adottate con la deliberazione commissariale n. 50/97;
-  osservazione n. 51
Non si ritiene accoglibile in quanto ispirata da interessi personali in contrasto con quelli più generali interessanti la collettività;
-  osservazione n. 55
L'osservazione riguarda problematiche già esaminate nella presente proposta;
-  osservazione n. 59
Non viene presa in considerazione dal consiglio comunale in quanto pervenuta fuori termine. A parere di questo gruppo non si ritiene accoglibile in quanto ispirata da interessi personali in contrasto con quelli più generali interessanti la collettività;
-  osservazione pervenuta direttamente a questo Assessorato - ditta Cupane Felice e Cupane Antonio
Valgono le considerazioni espresse per l'osservazione n. 40.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone che il piano regolatore generale, con annessi prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e norme di attuazione, adottato con delibera commissariale n. 50 del 25 novembre 1997, per le considerazioni ed osservazioni di cui sopra, sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni di cui alla presente proposta.";
Vista l'assessoriale prot. n. 3293 del 15 giugno 2000, con la quale, nel condividere la proposta n. 21/99 del gruppo XXX divenuta esecutiva per effetto della decorrenza del termine assegnato al C.R.U. dall'art. 68, comma 9, della legge regionale n. 10/99 per il parere di competenza, è stato richiesto al comune di Caprileone di adottare le controdeduzioni previste dal 6° comma dell'art. 4 della legge regionale 71/78;
Vista la delibera n. 40 del 15 luglio 2000, pervenuta in data 21 luglio 2000 con sindacale n. 4330 del 20 luglio 2000, con la quale il consiglio comunale di Caprileone ha assunto le controdeduzioni in ordine a quanto contenuto nella proposta del gruppo XXX n. 21 dell'1 dicembre 1999;
Vista la nota n. 343 dell'11 agosto 2000, con la quale il gruppo XXX della D.R.U. ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione inerente lo strumento urbanistico in argomento, la deliberazione consiliare n. 40 del 15 luglio 2000, formulando contestualmente la proposta n. 14 dell'11 agosto 2000, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Esaminato il contenuto della citata deliberazione consiliare n. 40/2000, questo gruppo è del parere che:
Zone B
Caprileone centro
Relativamente alla sottozona B1, si conferma quanto espresso nel parere n. 21 dell'1 dicembre 1999 in quanto si ritiene che la stessa zona debba essere disattesa e classificata "verde agricolo" sia in considerazione dell'acclività del terreno sia perché lin dette aree risulta di modesta entità e pertanto non appaiono verificati i requisiti dimensionali prescritti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968.
Rocca di Caprileone
ZONA B0
Relativamente alla sottozona B0 costituita dai 4 isolati situati a nord-est dell'abitato al confine con il territorio comunale di Torrenova, trattandosi di aree libere da costruzioni per le quali non risultano soddisfatti i requisiti di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 si ritiene di non potere accogliere le controdeduzioni del consiglio comunale, in conformità con quanto precedentemente affermato nel parere n. 21/99.
Relativamente al comparto compreso tra le vie Pugliatti, Pidalà e Kennedy, si conferma quanto già espresso nel citato parere n. 21/99 specificatamente per le caratteristiche orografiche del terreno che non consentono l'edificazione.
ZONA B1
Si ritiene accoglibile quanto controdedotto dal consiglio comunale in merito alla destinazione a zona B1 dell'area situata lungo la via Laganeto essendo la stessa parzialmente costruita.
Quanto sopra per un fronte profondo 30 metri dalla strada così come indicato con tratteggio verde sulla tavola n. 9 del P.R.G.
Zone C
Caprileone centro
ZONE C2a
Per quanto riguarda la sottozona C2a situata lungo la strada provinciale si ritiene che la stessa non sia condivisibile in quanto insiste su un'area orograficamente inidonea.
Pertanto si conferma quanto già espresso nel parere 21/99.
Rocca di Caprileone
ZONE C3
Relativamente alla sottozona C3 posta in frazione Rocca, oggetto di controdeduzioni, si rileva che la stessa è attraversata da un'asta torrentizia la cui "fascia di rispetto" individuata dal geologo, come prescritto dal parere del Genio civile, inibisce qualsiasi intervento edificatorio.
Si conferma pertanto quanto già espresso in sede di parere.
Zona D
In ordine alla destinazione a zona D dell'area posta nel settore occidentale tra la via Laganeto ed il Vallone Barbozza si conferma quanto espresso nel parere n. 21/99 essendosi rilevato che la stessa ricade all'interno di una vasta superficie occupata da colture specializzate costituenti una omogenea unità di paesaggio, come peraltro si evince dallo studio agro-forestale.
ATTREZZATURE
Caprileone centro
Relativamente alla destinazione a parcheggio del l'area a valle del cimitero si conferma quanto già indicato nel parere di questo gruppo in quanto trattasi di un'area poco funzionale in considerazione della distanza dal centro abitato e situata inoltre su un terreno acclive.
Zona intermedia
In merito alle attrezzature localizzate nella tavola n. 8, zona intermedia, si ribadisce il contenuto del parere n. 21/99 e non si condividono le stesse trattandosi di localizzazioni poste in aree inadeguate sia per la natura orografica dei siti sia per ldella viabilità di collegamento.
VIABILITA'
Caprileone centro
Si ritiene di potere accogliere quanto controdedotto in relazione alla viabilità di accesso al cimitero secondo la delimitazione indicata con tratteggio verde sulla tavola n. 7 di progetto.
Rocca di Caprileone
Si ritiene di potere condividere le controdeduzioni relative alla richiesta di viabilità fra l'incrocio della S.P. S. Salvatore - Rocca all'altezza della via Fermi e via La Marina. (tratteggio verde sulla tavola n. 9).
Zona intermedia
Non si ritiene condivisibile, in conformità a quanto precedentemente espresso nel parere n. 21/99, la viabilità di progetto in detta area sia perché la destinazione a campeggio è stata disattesa nello stesso parere sia perché non viene fornito dalla progettazione alcun elemento che possa giustificare tali previsioni.
NORME DI ATTUAZIONE
Non avendo condiviso quanto controdedotto in merito alla zona C3 l'art. 36 delle norme di attuazione va comunque cassato.
OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
In merito a quanto controdedotto su alcune osservazioni presentate al P.R.G., si ribadisce quanto espresso in sede di redazione del parere ed in particolare:
-  osservazione n. 20 - diverse ditte.
Non si ritiene accoglibile in conformità con le deduzioni del progettista e del consiglio comunale (delibera di adozione);
-  osservazione n. 41 - non viene presa in considerazione in quanto interessa aree non condivise dal parere n. 21/99;
-  osservazione n. 42 - diverse ditte.
Non si ritiene meritevole di accoglimento conformemente alle deduzioni del progettista;
-  osservazione n. 50 - trattasi di osservazioni a firma di alcuni consiglieri comunali che ripropongono gli emendamenti di cui alle delibere consiliari n. 71 del 20 dicembre 1996 e n. 3 dell'11 gennaio 1997, già prese in esame dal progettista e per i quali sono state modificate le tavole di P.R.G. nn. 7, 8 e 9, successivamente adottate con la deliberazione commissariale n. 50/97.
Per quanto sopra evidenziato, questo gruppo trasmette al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla deliberazione consiliare n. 40 del 5 luglio 2000, il piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e norme di attuazione, adottato con delibera commissariale n. 50 del 25 novembre 1997, affinché lo stesso Consiglio si determini nel merito.
Vista la nota del gruppo XXX/DRU n. 529 del 2 novembre 2000, con cui, ad integrazione della precedente documentazione, viene trasmessa al C.R.U. la sindacale n. 8456 del 26 ottobre 2000 riguardante l'oggetto delle controdeduzioni fatte con la delibera n. 40/2000;
Visto il voto n. 347 del 23 novembre 2000 del Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si riporta:
"Omissis...
Considerato
-  Con nota assessoriale prot. n. 3293 del 15 giugno 2000, l'ARTA ha trasmesso al comune di Caprileone la proposta n. 21 dell'1 dicembre 1999, formulata dal gruppo XXX della DRU in applicazione dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, con la quale si è espresso sul P.R.G., con annesse prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio dello stesso comune, adottato con deliberazione commissariale n. 50 del 25 novembre 1997, ritenendo il piano meritevole di approvazione con modifiche e prescrizioni, tale proposta è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui citato art. 68, comma 9, della legge regionale n. 10/99, non avendo reso il Consiglio regionale dell'urbanistica il proprio parere entro i prescritti termini di legge;
Il comune di Caprileone, con nota prot. n. 4330 del 20 luglio 2000 ha trasmesso la delibera consiliare n. 40 del 15 luglio 2000 avente per oggetto "P.R.G., R.E., P.E. Valutazioni e controdeduzioni secondo i termini previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 71/78";
In relazione alle richieste contenute nella nota sindacale prot. n. 8456 del 26 ottobre 2000, si ritiene che la stessa è irrituale, atteso che il procedimento si è concluso con l'atto deliberativo a riscontro.
Sulle controdeduzioni formulate dal comune con il citato atto deliberativo, il gruppo XXX della D.R.U. ha reso la proposta di parere n. 14 dell'11 agosto 2000, che il Consiglio ritiene per le motivazioni in essa contenute potersi condividere;
Quanto sopra considerato è del parere che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottato con deliberazione commissariale n. 50 del 25 novembre 1997, con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dalla proposta del gruppo XXX n. 21 dell'1 dicembre 1999 e n. 14 dell'11 agosto 2000.";
Vista la nota della segreteria del C.R.U. prot. n. 424 del 5 dicembre 2000, condivisa dalla D.R.U., con la quale viene rappresentata, sulla scorta delle istanze degli operatori economici trasmesse dal comune con foglio n. 9138 del 23 novembre 2000, la necessità di un ulteriore pronunciamento del C.R.U. al fine di valutare la possibilità di ampliamento della zona artigianale "D";
Visto il voto n. 356 del 19 dicembre 2000, che di seguito parzialmente si riporta, con cui il C.R.U. ha provveduto a riesaminare, alla luce dei suddetti atti, le controdeduzioni comunali riguardanti la zona D:
"...Omissis...
Considerato che:
-  il Consiglio regionale dell'urbanistica, con voto n. 347 reso in data 23 novembre 2000, ha ritenuto che possa procedersi all'approvazione del P.R.G. con prescrizioni discendenti dalla proposta del gruppo XXX n. 21 dell'1 dicembre 1999 e n. 14 dell'11 agosto 2000;
-  le 11 istanze presentate dal comune degli operatori economici locali, trasmessi con sindacale prot. n. 9138 del 23 novembre 2000, sono finalizzate ad ottenere adeguati lotti di terreno per soddisfare il fabbisogno delle proprie attività e/o ampliamento delle strutture esistenti;
-  la richiesta di cui alla deliberazione consiliare n. 40 del 15 luglio 2000 di controdeduzioni alle decisioni dell'A.R.TA. sul P.R.G., limitatamente alla riconferma della nuova zona "D" di Rocca di Caprileone, possa ritenersi meritevole di accoglimento in relazione alle richieste degli operatori dei settori produttivi e tenuto conto degli effetti positivi per l'economia del comune, e rilevato altresì che dalla tavola di piano non sembrano sussistere aree alternative rispetto a quella programmata dal piano per soddisfare le esigenze degli operatori economici.
Tuttavia ai fini di minimizzare gli interventi progettuali in termini di impatto ambientale, si ritiene opportuno prescrivere che in fase esecutiva l'attuazione degli interventi produttivi debba avvenire attraverso la predisposizione di uno strumento urbanistico unitario esteso a tutta l'area e prescrivere altresì che il rapporto di copertura dei programmati manufatti non superi il 50% della superficie territoriale, altezza massima 6 metri ed un piano fuori terra.
Per quanto sopra considerato, è del parere che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottato con deliberazione commissariale n. 50 del 25 novembre 1997, con l'introduzione delle prescrizioni di cui sopra e dalla proposta del gruppo XXX n. 21 dell'1 dicembre 1999 e n. 14 dell'11 agosto 2000.";
Ritenuto di potere condividere il presente strumento urbanistico generale secondo quanto espresso dal gruppo XXX/D.R.U. con il parere n. 21 dell'1 dicembre 1999 e dal C.R.U. con i voti n. 347 del 23 novembre 2000 e n. 356 del 19 dicembre 2000, soprarichiamati;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

E' approvato e reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità e con le modifiche e prescrizioni contenute nel parere n. 21 dell'1 dicembre 1999 formulato dal gruppo XXX/D.R.U. e nei voti del C.R.U. n. 347 del 23 novembre 2000 e n. 356 del 19 dicembre 2000, nonché alle condizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Messina - in premessa richiamati, il P.R.G. con annesso regolamento edilizio del comune di Caprileone (ME), adottato con deliberazione commissariale n. 50 del 25 novembre 1997.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere del gruppo XXX/D.R.U. n. 21 dell'1 dicembre 1999 e nei parere del C.R.U. n. 347 del 23 novembre 2000 e n. 356 del 19 dicembre 2000.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere del gruppo XXX/D.R.U. n. 21 dell'1 dicembre 1999; 
2)  proposta del gruppo XXX/D.R.U. n. 14 dell'11 agosto 2000 
3)  voto del C.R.U n. 347 del 23 novembre 2000; 
4)  voto del C.R.U n. 356 del 19 dicembre 2000; 
5)  deliberazione commissariale n. 27 del 9 giugno 1997; 
6)  deliberazione commissariale n. 50 del 25 novembre 1997 
7)  deliberazione consiliare n. 40 del 22 luglio 1998; 
8)  deliberazione consiliare n. 40 del 15 luglio 2000; 
9)  progetto di P.R.G., R.E.: 
9a)  all. A - relazione tecnica; 
9b)  all. B - norme di attuazione; 
9c)  all. C - regolamento edilizio; 
9d)  tav. 1 - ubicazione provinciale; 
9e)  tav. 2 - territorio comunale; 
9f)  tav. 3 - territorio comunale, stato di fatto; 
9g)  tav. 4 - Caprileone centro, stato di fatto; 
9h)  tav. 5 - Rocca di Caprileone, stato di fatto; 
9i)  tav. 6 - territorio comunale, azzonamento; 
9j)  tav. 7 - Caprileone centro, azzonamento, datata 3 luglio 1997; 
9k)  tav. 8 - zona intermedia, azzonamento, datata 3 luglio 1997; 
9l)  tav. 9 - Rocca di Caprileone, azzonamento, datata 3 luglio 1997; 
9m)  relazione tecnica aggiuntiva, datata 3 luglio 1997; 
10)  progetto di piano particolareggiato Castellari - zona C2a: 
10a)  all. A - zona C2a relazione tecnica, norme di attuazione;  
10b)  tav. 1 - zona C2a azzonamento P.R.G.. 
10c)  tav. 2 - zona C2a planimetria catastale, elenco ditte; 
10d)  tav. 3 - zona C2a planimetria generale; 
10e)  tav. 4 - zona C2a sezioni schematiche, tipologia edilizia; 
10f)  tav. 5 - zona C2a viabilità, profili stradali, particolari costruttivi; 
10g)  tav. 6 - zona C2a urbanizzazioni primarie, rete idrica e telefonica; 
10h)  tav. 7 - zona C2a urbanizzazioni primarie, rete fognaria (acque nere); 
10i)  tav. 8 - zona C2a urbanizzazioni primarie, rete fognaria (acque bianche); 
10j)  tav. 9 - zona C2a urbanizzazioni primarie, rete elettrica e pubblica illuminazione; 
11)  progetto di piano particolareggiato Pagarda - zona C2b: 
11a)  all. A - zona C2b relazione tecnica, norme di attuazione; 
11b)  tav. 1 - zona C2b azzonamento P.R.G.; 
11c)  tav. 2 - zona C2b planimetria catastale, elenco ditte; 
11d)  tav. 3 - zona C2b planimetria generale; 
11e)  tav. 4 - zona C2b sezioni schematiche, tipologia edilizia; 
11f)  tav. 5 - zona C2b viabilità, profili stradali, particolari costruttivi; 
11g)  tav. 6 - zona C2b urbanizzazioni primarie, rete idrica e telefonica; 
11h)  tav. 7 - zona C2b urbanizzazioni primarie, rete fognaria (acque nere); 
11i)  tav. 8 - zona C2b urbanizzazioni primarie, (acque bianche); 
11j)  tav. 9 - zona C2b urbanizzazioni primarie, rete elettrica e pubblica illuminazione; 
12)  progetto di piano particolareggiato Laganeto - zona C1: 
12a)  all. A - zona C1 relazione tecnica, norme di attuazione; 
12b)  tav. 1 - zona C1 azzonamento P.R.G.; 
12c)  tav. 2 - zona C1 planimetria catastale, elenco ditte; 
12d)  tav. 3 - zona C1 planimetria generale; 
12e)  tav. 4 - zona C1 sezioni schematiche, tipologia edilizia; 
12f)  tav. 5 - zona C1 viabilità, profili stradali, particolari costruttivi; 
12g)  tav. 6 - zona C1 urbanizzazioni primarie, rete idrica e telefonica; 
12h)  tav. 7 - zona C1 urbanizzazioni primarie, rete fognaria (acque nere); 
12i)  tav. 8 - zona C1 urbanizzazioni primarie, rete fognaria (acque bianche); 
12j)  tav. 9 - zona C1 urbanizzazioni primarie, rete elettrica e pubblica illuminazione; 
13)  progetto di piano particolareggiato - zona industriale-artigianale: 
13a)  all. A - relazione tecnica, norme di attuazione; 
13b)  tav. 1 - azzonamento P.R.G.; 
13c)  tav. 2 - planimetria catastale, elenco ditte; 
13d)  tav. 3 - planimetria generale; 
13e)  tav. 4 - sezioni schematiche, tipologia edilizia; 
13f)  tav. 5 - viabilità, profili stradali, particolari costruttivi; 
13g)  tav. 6 - urbanizzazioni primarie, rete idrica e telefonica; 
13h)  tav. 6' - urbanizzazioni primarie, rete idrica e te le fonica, particolari costruttivi; 
13i)  tav. 7 - urbanizzazioni primarie, rete fognaria (ac que nere); 
13j)  tav. 7' - urbanizzazioni primarie, rete fognaria (ac que nere), particolari costruttivi; 
13k)  tav. 8 - urbanizzazioni primarie, rete fognaria (ac que bianche); 
13l)  tav. 8' - urbanizzazioni primarie, rete fognaria (ac que bianche), particolari costruttivi; 
13m)  tav. 9 - urbanizzazioni primarie, rete elettrica e pubblica illuminazione; 
13n)  tav. 9' - urbanizzazioni primarie, rete elettrica e pubblica illuminazione, particolari costruttivi; 
14)  studio geologico costituito dai sottoelencati elabo rati: 
14a)  all. A - carta geolitologica e geomorfologica; 
14b)  all. B - carta idrogeologica; 
14c)  all. C - carta generale di classificazione del territorio in classi di suscettività all'utilizzazione; 
14d)  studio geologico, relazione; 
14e)  studio geologico tecnico-relazione; 
15)  studio agricolo forestale, costituito dagli elaborati sotto specificati: 
15a)  relazione; 
15b)  zonizzazione con utilizzazione del suolo; 
15c)  carta d'uso del suolo, unità di paesaggio; 
15d)  carta d'uso del suolo, unità di paesaggio; 
15e)  configurazione del territorio. 


Art. 4

Il comune di Caprileone dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del P.R.G., P.E. e del R.E. e dovrà curare che, in breve tempo, vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Il piano approvato dovrà essere depositato con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Il comune di Caprileone, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente decreto, dovrà provvedere ad adottare le prescrizioni esecutive, ex art. 2 della legge regionale n. 71/78, secondo quanto al riguardo indicato nella citata proposta n. 21 dell'1 dicembre 1999 dal gr. XXX di questo Assessorato, al fine di soddisfare il fabbisogno decennale.

Art. 7

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 marzo 2001.
  LO MONTE 

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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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