REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MERCOLEDÌ 4 APRILE 2001 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 aprile 2001, n. 3.
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 19 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 19 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag.


DECRETO 26 febbraio 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 3 aprile 2001, n. 3.
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Esercizio provvisorio

1. Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 30 aprile 2001, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001, secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa del relativo disegno di legge, nonché secondo le note di variazioni, presentate all'Assemblea regionale siciliana.
Art. 2.
Blocchi di spesa

1.  In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, per i capitoli di spesa sottoindicati non è consentito assumere impegni e disporre pagamenti in conto della competenza, salvo che non si tratti di somme reiscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni:
a)  Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste capitoli 542004, 542802, 542803, 542806, 542835, 542838, 542839, 542860, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801;
b)  Assessorato regionale dell'industria capitoli 642401, 642402, 645604;
c)  Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione capitoli 776003, 776007, 776010, 776401;
d)  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente capitoli 842005, 842009, 842010, 846402, 846403;
e)  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti capitoli 872002.

Art. 3

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 2001.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 aprile 2001.
  LEANZA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  NICOLOSI 

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1260
"Esercizio provvisorio e norme tecniche per la gestione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Leanza) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Nicolosi) il 28 marzo 2001.
Trasmesso alla Commissione Bilancio (II) il 28 marzo 2001.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 249 del 28 marzo 2001.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 372 del 28 marzo 2001.
Relatore: Sanzarello.
(2001.13.666)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 19 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il Regolamento CEE delConsiglio delle Comunità europee n. 2052/88, così come modificato dal Regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia ed all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;
Visto il Regolamento CEE delConsiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal Regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;
Vista la decisione n. 94/629/CE del 29 luglio 1994, con la quale la Commissione delle Comunità europee ha adottato il Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni interessate dall'obiettivo n. 1 in Italia, per il periodo dal 1994 al 2000;
Considerato che ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del citato Regolamento CEE n. 2052/88, l'intervento dei Fondi strutturali può assumere la forma di cofinanziamento di programmi operativi;
Vista la decisione n. c(95)2194 del 28 settembre 1995, modificata per ultimo dalla decisione (1998) n. 4095 del 12 dicembre 1998, con la quale la Comunità europea ha adottato il Programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-2000;
Considerato che il Comitato di sorveglianza degli interventi strutturali inSicilia nelle sedute del 7 ottobre 2000 e del 21 dicembre 2000, ha approvato le riprogrammazioni del programma presentate dalla Regione siciliana;
Considerato che in base a tali riprogrammazioni alcune misure vengono incrementate e tra le altre la Misura 2.3 viene rideterminata in L. 37.879.000 con la contemporanea riduzione della dotazione finanziaria di altre misure;
Considerato che a seguito della nota n. 911 del 29 dicembre 2000 del Presidente della Regione, che ritiene le citate decisioni del Comitato di sorveglianza immediatamente esecutive, con decreto n. 1092/99 per consentire entro il 31 dicembre 1999 l'assunzione di tutti gli atti giuridicamente vincolanti, è stata iscritta una prima quota relativa al finanziamento regionale della Misura 2.3 determinata in L. 1.792.000.000 (cap. 87526);
Vista la nota della Presidenza della Regione n. 1177 del 25 maggio 2000, con la quale, per consentire gli ulteriori impegni contabili sulla Misura 2.3 individuati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in L. 11.946.645.049 per la quota a carico dell'Unione europea (FESR) ed in L. 4.181.245.127 per la quota a carico dello Stato, autorizza l'utilizzo delle revoche dei finanziamenti relativi alla stessa misura ed alle Misure 2.1 e 2.2 per un importo di L. 10.565.682.486 sul cap. 87524 (FESR) e per un importo di L. 4.181.245.127 sul cap. 87525;
Vista la successiva nota della Presidenza della Regione n. 1267 del 12 giugno 2000, con la quale a seguito dell'annullamento delle revoche adottate nell'esercizio 1999 sulla Misura 2.1 e della riproposizione delle stesse per un importo maggiore, nell'esercizio 2000, viene chiesto di variare il bilancio dando corso integralmente alle richieste contenute nella nota 621/2000 dell'Assessorato regionale del turismo;
Considerato che con le revoche realizzate con i decreti dell'Assessorato regionale del turismo n. 1432 del 30 dicembre 1999, n. 1249 del 7 dicembre 1999, n. 1388, 1399 e 1401 del 27 dicembre 1999 e n. 320 del 28 marzo 2000 è possibile impinguare il capitolo 87524 per L. 11.946.645.049 (quota FESR) ed il capitolo 87525 per L. 4.181.245.127 (quota Stato), così come richiesto dalla Presidenza della Regione con la citata nota n. 1267/2000;
Visto l'art. 40 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Ritenuto per quanto in premessa specificato di dover procedere alle necessarie variazioni per consentire all'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti i conseguenziali adempimenti;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000, sono apportate le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 -  Somme non attribuibili

  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi ecc.     - 16.127.890.176  

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
RUBRICA 2 - TURISMO
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione ex aggiunto)
  87524 Contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale per il cofinanziamento dell'attuazione del Sottoprogramma 2 - Misura 3 "Aiuti al turismo rurale" compreso nel POP della Sicilia 1994-1999. 
21  243 3  1024  02  11  07  V      + 11.946.645.049  

(Nuova istituzione ex aggiunto)
  87525 Contributi dello Stato per il cofinanziamento dell'attuazione del Sottoprogramma 2 - Misura 3 "Aiuti al turismo rurale" compreso nel POP della Sicilia 1994/1999. 
21  243 3  1024  02  11  07  V      + 4.181.245.127  

Art. 2

I capitoli aggiunti 87524 e 87525 compresi nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 corrispondenti ai capitoli 87524 e 87525 istituiti con l'art. 1 del presente decreto sono soppressi.
I residui risultanti al 1° gennaio 2000 sui predetti soppressi capitoli aggiunti ed i titoli di pagamento tratti sui capitoli stessi s'intendono ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti ai corrispondenti capitoli 87524 e 87525 di nuova istituzione.
Art.  3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 giugno 2000.
  PIRO 

(2001.9.395)
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DECRETO 19 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 33, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 28 febbraio 2001;
Visto il Regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n.2052/88, così come modificato dal Regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;
Visto il Regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n.4253/88, come modificato dal Regolamento n.2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;
Vista la decisione n. 94/629/CE del 29 luglio 1994, con la quale la Commissione delle Comunità europee ha adottato il Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni interessate all'obiettivo n.1 in Italia, per il periodo dal 1994 al 1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del citato Regolamento CEE n. 2052/88, così come modificato, da ultimo, dal Regolamento CEE n.3193/94, l'intervento dei Fondi strutturali può assumere la forma di cofinanziamento di Programmi operativi;
Considerato che nell'ambito di tali Programmi l'Unione europea con decisione n.c(1998) 3978 del 29 dicembre 1998 ha approvato il P.O.M. "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione";
Considerato che in tale Programma è inserito il Sottoprogramma 2, "Alto Belice Corleonese" che all'azione 4 denominata "Valorizzazione siti archeologici" prevede la valorizzazione del patrimonio archeologico attraverso la realizzazione di scavi ed interventi che rendano fruibili i beni medesimi;
Considerato che l'azione viene attuata in sintonia con la programmazione degli interventi e delle attività della Soprintendenza ai beni culturali di Palermo;
Considerato che la società Alto Belice Corleonese S.p.A., con decreto del Ministero del tesoro n. 1026/99 è stata riconosciuta quale soggetto intermediario locale per l'attuazione del citato sottoprogramma 2;
Vista la convenzione, Rep. n.2708 stipulata tra la società Alto Belice Corleonese S.p.A. e la Soprintendenza ai beni culturali della provincia di Palermo in data 17 maggio 1999;
Considerato che in tale convenzione vengono individuati quattro interventi che la Soprintendenza si impegna a realizzare;
Considerato che per la realizzazione di tali interventi la Società Alto Belice Corleonese ha assegnato a valere sul FESR un contributo di L. 739.140.000;
Considerato che gli atti giuridicamente vincolanti sono stati assunti dalla Soprintendenza entro il 31 dicembre 1999;
Vista la nota n. 2465 dell'1 dicembre 2000, con la quale il Presidente della Regione, per dare seguito alla citata convenzione, chiede l'iscrizione della somma di L. 739.140.000;
Visto l'art. 40 della legge regionale n.8 del 17 marzo 2000;
Ritenuto necessario, per consentire i conseguenziali adempimenti dell'Amministrazione interessata, iscrivere nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 la somma di L. 739.140.000;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 9
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti 

RUBRICA 3 -  DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE
CATEGORIA 15 - Trasferimento di capitali

      (Nuova istituzione) 
  4907 Assegnazioni per la realizzazione del POM "Sviluppo locale, patti territoriali per l'occupazione" Sottoprogramma 2, Alto Belice Corleonese 
031501-19-V.      - 739.140.000  

AMMINISTRAZIONE 9
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 3 -  DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE
CATEGORIA 21 - Investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni

      (Nuova istituzione) 
  776037 Spese per la realizzazione del POM "Sviluppo locale, patti territoria li per l'occupazione" Sottoprogramma 2, Alto Belice Corleonese 
21.01.09-06.06-V.       - 739.140.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 febbraio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.9.438)
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DECRETO 26 febbraio 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio" ed, in particolare, l'articolo 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'articolo 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti propri decreti n. 34 del 29 aprile 1999, n. 197 del 28 dicembre 1999 e n. 173 del 12 luglio 2000 e gli elenchi anagrafici agli stessi allegati che ne costituiscono parte integrante, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, n. 8 del 25 febbraio 2000 e n. 42 del 15 settembre 2000;
Viste le istanze, pervenute per il tramite della Federazione italiana tabaccai, dei sigg. Maggio Maria, Garito Caterina, Vinci Luciano, Pluchino Emanuele e Ippolito Edy, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note datate 22 dicembre 2000, 3 gennaio 2001 e 5 gennaio 2001, della società Lottomatica e la nota n. 2151 del 19 gennaio 2001 della Federazione italiana tabaccai con le quali i predetti enti hanno comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:

  Codice lottomatica Rivendita numero Ricevitoria numero Vecchio titolare Nuovo titolare Comune
  PA1236 15 1241 Maggio Giuseppe Maggio Maria Nicosia 
  PA0559 1 564 Piraino Nunzia Garito Caterina Sinagra 
  PA0971 225 976 Vinci Natale Vinci Luciano Messina 
  PA0362 1 318 Pluchino Giovanni Pluchino Emanuele Ragusa 
  PA0380 1 336 Ippolito Rosario Ippolito Edy Chiaramonte Gulfi 

Viste la nota della Federazione italiana tabaccai n. 34855 del 27 novembre 2000, n. 2151 del 19 gennaio 2001, con la quale la stessa federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Viste le note prot. n. 1483 del 15 gennaio 2001 e n. 2551 del 23 gennaio 2001, con le quali l'ECOMAP comunica che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze, si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica e, conseguentemente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite e nel contempo all'aggiornamento degli elenchi anagrafici allegati al decreto n. 34 del 29 aprile 1999, al decreto n. 197 del 28 dicembre 1999 e al decreto n. 173 del 12 luglio 2000, con la contestuale cancellazione dei gestori comunque cessati;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:

  Codice lottomatica Rivendita numero Ricevitoria numero Nuovo titolare Prov. Comune
  PA1236 15 1241 Maggio Maria EN Nicosia 
  PA0559 1 564 Garito Caterina ME Sinagra 
  PA0971 225 976 Vinci Luciano ME Messina 
  PA0362 1 318 Pluchino Emanuele RG Ragusa 
  PA0380 1 336 Ippolito Edy RG Chiaramonte Gulfi 


Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, codice ABI 01020, codice Cab 04793, codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1 è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito - i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 febbraio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.9.433)

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