REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 MARZO 2001 - N. 13
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 22 dicembre 2000.
Esternazione della delibera della Giunta regionale 17 novembre 2000, relativa all'affidamento alla Mondimpresa S.c.p.a. della realizzazione dell'iniziativa regionale in seno alla XXIII edizione dell'Europartenariat Italia Sud 2000  pag.

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 12 febbraio 2001.
Approvazione del nuovo statuto dell'Osservatorio regionale faunistico-venatorio  pag.


DECRETO 12 febbraio 2001.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Caranciara in agro di Enna  pag.


DECRETO 12 febbraio 2001.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Cannella in agro di Nicosia  pag.


DECRETO 12 febbraio 2001.
Rinnovo della concessione di un allevamento contadino in Giarratana  pag.


DECRETO 15 febbraio 2001.
Istituzione dell'uso di una casacca per i servizi effettuati dal Corpo forestale della Regione siciliana.  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 29 gennaio 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001  pag.


DECRETO 20 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag.


DECRETO 20 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag.

DECRETO 20 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 10 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 14 febbraio 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa RITER, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore  pag. 11 


DECRETO 7 marzo 2001.
Aree prioritarie e criteri per la formazione di graduatorie per le iniziative del commercio di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488  pag. 11 

Assessorato della sanità

DECRETO 9 febbraio 2001.
Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1997  pag. 14 


DECRETO 9 febbraio 2001.
Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Enna, con esclusione del comune di Pietraperzia, al 31 dicembre 1997  pag. 15 


DECRETO 9 febbraio 2001.
Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Palermo, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1997  pag. 15 


DECRETO 9 febbraio 2001
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Caltabellotta al 31 dicembre 1997.
  pag. 16 


DECRETO 13 febbraio 2001.
Proroga dei provvedimenti di deroga per il parametro magnesio concessi dall'Assessorato della sanità.   pag. 17 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 28 dicembre 2000.
Istituzione della riserva naturale S. Angelo Muxaro, ricadente nel territorio del comune di S. Angelo Muxaro  pag. 17 


DECRETO 28 dicembre 2000.
Istituzione della riserva naturale Saline di Priolo, ricadente nel territorio del comune di Priolo Gargallo.  pag. 24 


DECRETO 26 gennaio 2001.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Erice  pag. 30 


DECRETO 1 febbraio 2001.
Nulla osta ed approvazione del progetto della ditta Failla Giovanni per un impianto di deposito temporaneo e di sterilizzazione di rifiuti sanitari nel comune di Misterbianco  pag. 38 


DECRETO 6 febbraio 2001
Autorizzazione del progetto della società Ferrovie dello Stato S.p.A. relativo alla soppressione di alcuni passaggi a livello in comune di Cefalù  pag. 41 


DECRETO 8 febbraio 2001
Approvazione del programma costruttivo del consorzio Sincooper nel comune di San Gregorio di Catania  pag. 43 


DECRETO 12 febbraio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al centro abitato di Bisacquino.
  pag. 44 


DECRETO 12 febbraio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al centro abitato di Caltavuturo.  pag. 47 


DECRETO 12 febbraio 2001
Modifica del decreto 4 luglio 2000, concernente piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di Giuliana  pag. 50 


DECRETO 13 febbraio 2001.
Proroga delle misure di salvaguardia ex legge n. 1902/52 e successive modifiche relative al P.R.G. del comune di Geraci  pag. 50 


DECRETO 14 febbraio 2001.
Approvazione del progetto finalizzato alla realizzazione di un complesso turistico-ricettivo nel comune di Palma di Montechiaro  pag. 51 

DECRETO 19 febbraio 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica  pag. 52 


DECRETO 7 marzo 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Licata  pag. 53 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina del commissario straordinario e vice commissario straordinario dell'Ente acquedotti siciliani  pag. 54 
Nomina del commissario ad acta del Consorzio delle autostrade siciliane  pag. 54 
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 55 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Circolare n. 1 del 24 gennaio 2001: "Procedure per la richiesta di contributi ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1975, n. 66, art. 1, lett. c) e 5 maggio 1979, n. 16" (Contributi per attività culturali)  pag. 61 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Comunicazione del termine ultimo per l'effettuazione dei pagamenti di spesa a valere del POP 1994-1999  pag. 61 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per l'utilizzo di fanghi di depurazione  pag. 61 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 20 marzo 2001, prot. n.678.
Legge 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni per il diritto allo studio e all'istruzione - Disposizioni applicative per le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria  pag. 61 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 20 febbraio 2001, prot. n. 87.
Problematiche applicative delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 di recepimento della legge 15 gennaio 1992, n. 21, art.6. Mancata istituzione del ruolo dei conducenti.
  pag. 62 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA-CORRIGE
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 12 febbraio 2001.
Approvazione degli elenchi di aspiranti alla nomina di revisori dei conti di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione  pag. 63 

Assessorato dei lavori pubblici

Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli delle province siciliane per il bimestre settembre-ottobre 2000  pag. 63 


DECRETI ASSESSORIALI





PRESIDENZA


DECRETO 22 dicembre 2000.
Esternazione della delibera della Giunta regionale 17 novembre 2000, relativa all'affidamento alla Mondimpresa S.c.p.a. della realizzazione dell'iniziativa regionale in seno alla XXIII edizione dell'Europartenariat Italia Sud 2000.

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 18 agosto 1999, n. 15 ed, in particolare, l'art. 5, comma 3;
Vista la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4 ed, in particolare, l'art. 5 che ha incrementato i fondi destinati alla partecipazione della Regione all'iniziativa Europartenariat Italia Sud 2000, autorizzando per l'esercizio finanziario 1999 l'ulteriore spesa di L. 4.000.000.000;
Vista la delibera n. 54 dell'1 marzo 2000, con la quale la Giunta regionale, a modifica delle precedenti deliberazioni n. 197 del 10 agosto 1999 e n. 302 del 5 novembre 1999, autorizzava l'Assessore regionale destinato alla Presidenza di attivare ed istituire momenti di concentrazione partenariale con tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, individuati dall'Amministrazione regionale ai fini del miglior raggiungimento e coordinamento delle attività connesse alla realizzazione del programma comunitario Europartenariat Italia Sud 2000 in Sicilia;
Visto il decreto n. 13/Gab/Dir VI del 21 gennaio 2000, con il quale l'Assessore regionale alla Presidenza ha impegnato, per l'esercizio finanziario 1999, la somma di lire 4.000.000.000 per la realizzazione di un programma di spesa integrativo per l'iniziativa Europartenariat Italia Sud 2000;
Vista la decisione della Commissione europea n.E/1432/2000 del 7 settembre 2000, con la quale è approvato il progetto di decisione della Commissione concernente la concessione di una sovvenzione a Mondimpresa S.c.p.a. per l'organizzazione a Palermo di Europartenariat Italia Sud 2000 il 4 e 5 dicembre;
Vista la copia autentica del contratto del 4 ottobre 2000 tra la Commissione europea - Direzione generale imprese - n. SEP.503168/SI2.252321 e Mondimpresa S.c.p.a., fatta pervenire da quest'ultima con nota n. CH/LL 3743 del 18 ottobre 2000;
Vista la delibera n. 277 del 17 novembre 2000 della Giunta regionale, esternata con decreto presidenziale n. 252/GR XVI/S.G.R. del 27 novembre 2000, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che ha approvato il cofinanziamento a carico dell'Amministrazione regionale dell'iniziativa Europartenariat Italia Sud 2000, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per L. 1.965.212.493 e ha affidato a Mondimpresa S.c.p.a., beneficiaria della sovvenzione comunitaria, la quota di cofinanziamento regionale, secondo le modalità di erogazione previste dal contratto con la Commissione europea, in particolare con richiamo agli artt. dall'1 al 7;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 275 del 17 novembre 2000, con la quale la Giunta regionale ha deliberato di affidare la realizzazione dell'iniziativa regionale in seno alla XXIII edizione dell'Europartenariat Italia Sud 2000 alla società consortile per azioni Mondimpresa, individuata nel programma principale, alle condizioni e con le modalità previste nel contratto stipulato il 4 ottobre 2000 tra la Commissione europea e la società medesima e secondo il programma a tal fine della stessa predisposto;
Ritenuto di dover prendere atto del contenuto e di dovere esternate la succitata delibera n. 275 del 17 novembre 2000;
Ritenuto, infine, di dover adeguare, nelle sue parti applicabili (artt. dall'1 al 7 e allegati II e V) il contratto n. SEP503168/S.I.2.252321 del 4 ottobre 2000 al vigente ordinamento della Regione siciliana;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui in premessa, è esternata la delibera n. 275 del 17 novembre 2000, con la quale la Giunta regionale ha affidato a Mondimpresa S.c.p.a. la realizzazione dell'iniziativa regionale in seno alla XXIIIedizione dell'Europartenariat Italia Sud 2000, di cui al programma e al budget in allegato A alla delibera stessa.

Art. 2

Salvo gli adeguamenti, di cui ai successivi artt. 3, 4, 5 e 6 del presente decreto, all'affidamento di cui all'art. 1 si applicano le condizioni di cui agli artt. dall'1 al 7 e, agli allegati II e V del contrattoSEP 503168/SI 2.252321 del 4 ottobre 2000.

Art. 3

Il costo totale del programma è stimato in L. 3.600.000.000. Tale importo include, se dovuta, la somma di L. 600.000.000 a titolo di IVA. Il predetto onere graverà sull'impegno assunto sul cap. 10158 con decreto n. 13/GAB/DIR VI del 21 gennaio 2000.

Art. 4

Il corrispettivo, di cui all'art. 3, sarà erogato a Mondimpresa S.c.p.a. con le seguenti modalità:
-  il 40% dell'importo menzionato all'art. 3, a titolo di anticipo, entro i 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte della Presidenza della Regione della relata notifica per accettazione del presente decreto. La richiesta di pagamento di Mondimpresa S.c.p.a. dovrà essere accompagnata da una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo equivalente alla citata prima anticipazione, formulata sulla base del modello in allegato V al contratto SEP 503168/SI2.252321 del 4 ottobre 2000 e prestata da istituti bancari o assicurativi ricompresi nell'elenco di società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche ed integrazioni per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;
-  il 30% dell'importo menzionato all'art. 3, su richiesta di pagamento di Mondimpresa S.c.p.a., entro i 60 giorni lavorativi che seguono il ricevimento, da parte della Presidenza della Regione, di una prima relazione intermedia sull'attività svolta fino a quel momento, comprensiva di una prima valutazione dei risultati del programma integrativo regionale, con allegato un prospetto che elenca i singoli costi realmente sostenuti;
-  il saldo, su richiesta di pagamento di Mondimpresa S.c.p.a., nei 60 giorni lavorativi che seguono la data di registrazione del decreto di approvazione della relazione finale sull'attività svolta, comprendente un'analisi quali-quantitativa del programma, di uno stato finanziario definitivo dell'azione, con allegato un bilancio certificato da un revisore abilitato al controllo legale dei documenti contabili in base all'VIII direttiva CE sul diritto delle società, accompagnato da adeguata documentazione giustificativa che dimostri la natura, la congruità e l'ammontare di ciascun elemento di spesa, compresi eventuali ricavi.

Art. 5

La proprietà, i titoli e i diritti di proprietà industriale ed intellettuale dei risultati del programma e delle relazioni e altri documenti concernenti quest'ultimo, competono alla Regione siciliana. Quest'ultima può, comunque, concedere a Mondimpresa S.c.p.a. il diritto di utilizzare i risultati derivati dal programma, fatto salvo l'eventuale obbligo di riservatezza e nel rispetto dei diritti di proprietà industriale e intellettuale preesistenti.

Art. 6

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Regione siciliana e Mondimpresa S.c.p.a. in ordine all'affidamento di cui all'art. 1 del presente decreto sarà sottoposta in via transattiva alla decisione di un collegio arbitrale che deciderà irritualmente, senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio. Il collegio sarà formato da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle due parti in contestazione e il terzo, in qualità di presidente del collegio stesso, di comune accordo tra la Regione siciliana e Mondimpresa o, se necessario, dal presidente del tribunale di Palermo, foro competente in ordine all'affidamento di cui all'art. 1, su domanda della Regione siciliana, che provvederà, anche, alla nomina dell'arbitro eventualmente non nominato da una delle due parti. Il collegio si riunirà a Palermo entro 15 giorni dalla nomina di tutti gli arbitri e deciderà entro il termine perentorio non prorogabile di tre mesi dalla sua costituzione.
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 dicembre 2000.
  DRAGO 



Vistato dalla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione il 29 dicembre 2000 al n. 3456.
(2001.8.383)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 12 febbraio 2001.
Approvazione del nuovo statuto dell'Osservatorio regionale faunistico-venatorio.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 172 del 3 febbraio 1999, che stabilisce l'organico dell'Osservatorio regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n. 281 del 29 febbraio 2000 di approvazione dello statuto dell'Osservatorio faunistico siciliano;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la nota dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A.Mirri n. prot. 96/11/17/2 del 4 gennaio 2001, con la quale viene manifestata la disponibilità a collaborare con l'Osservatorio regionale faunistico-venatorio per il controllo delle malattie della fauna selvatica finalizzato alla tutela della sanità pubblica e a fornire personale qualificato, attrezzature idonee e locali per una sezione ecopatologica nell'ambito dei propri fini istituzionali;
Ritenuto di dovere apportare alcune modifiche allo statuto del predetto Osservatorio al fine di includere i servizi che potranno essere forniti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A.Mirri per rendere l'Osservatorio stesso una struttura ancor più aderente alle necessità di tutela della fauna selvatica;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il nuovo statuto dell'Osservatorio regionale faunistico-venatorio che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Il decreto n. 281 del 29 febbraio 2000 ed il relativo statuto sono abrogati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2001.
  CUFFARO 

Allegato

STATUTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE FAUNISTICO-VENATORIO


Art. 1

L'Osservatorio faunistico siciliano (O.F.S.), di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, ha sede in Palermo presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento interventi strutturali in agricoltura.
L'Osservatorio è organizzato in due sezioni:
a)  sezione faunistico-venatoria;
b)  sezione ecopatologica, con sede distaccata presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, via Rocco Dicillo n. 4 - Palermo, che opera nell'ambito delle attività istituzionali e con i fondi dell'Istituto stesso.
Per l'assolvimento dei compiti da espletare nel territorio della Regione siciliana, l'Osservatorio può riunirsi anche presso altre sedi degli uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2

Le funzioni di direttore dell'Osservatorio faunistico-venatorio sono svolte dal dirigente generale preposto al Dipartimento interventi strutturali in agricoltura.
La sezione faunistico-venatoria è coordinata da un dirigente regionale, la sezione ecopatologica è coordinata da un dirigente veterinario nell'ambito dell'organico dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

Art. 3

L'Osservatorio faunistico siciliano assolve ai compiti previsti dalla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, agli artt. 4, comma 2; 9, commi 2, 3 e 4; 15, comma 1; 46, commi 1 e 6.
Nel settore della conservazione, ecopatologia e gestione della fauna selvatica omeoterma opera quale organo scientifico e tecnico di consulenza per le Province regionali, gli Enti parco, gli enti gestori delle riserve naturali e gli enti locali della Regione sici liana.

Art. 4

L'Osservatorio faunistico siciliano ha inoltre il compito di:
-  curare, nell'ambito del coordinamento delle attività d'inanellamento, il necessario raccordo con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
-  controllare sanitariamente gli allevamenti di fauna sel vatica;
-  elaborare i metodi ecologici, eco-epidemiologici e le connesse tecniche per il controllo della fauna selvatica;
-  individuare gli interventi più opportuni per la prevenzione dei danni, eventualmente anche sanitari, arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati ai pascoli;
-  diffondere e divulgare le conoscenze acquisite nelle materie di competenza.

Art. 5

Nell'ambito dei rapporti con l'Istituto nazionale della fauna selvatica, l'Osservatorio faunistico siciliano collabora con il detto Istituto e le sue sedi decentrate, attraverso la compartecipazione a programmi di ricerca e studi interessanti la fauna selvatica, prevedendo anche forme di collaborazione finanziaria per lo svolgimento degli stessi, stipulando apposite convenzioni a carico del capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana previsto per il funzionamento dello stesso Osservatorio faunistico siciliano.

Art. 6

Al fine dell'espletamento di specifici e particolari compiti istituzionali l'Osservatorio faunistico siciliano può avvalersi per un periodo non superiore a sei mesi della consulenza di un esperto di particolare e riconosciuta competenza riguardo lo specifico argomento di interesse, regolando i rapporti secondo le norme relative al personale del gruppo di supporto tecnico di cui all'art. 8 della legge regionale n. 59/83.
L'Osservatorio faunistico siciliano può svolgere funzioni di consulenza nel settore di competenza anche nei confronti delle associazioni venatorie e delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi degli artt. 34 e 35 della legge regionale 1 settembre 1997 e dei privati.

Art. 7

Il programma di attività annuale è approvato dal direttore sulla base delle proposte formulate dai coordinatori delle due sezioni. Il programma delle attività può articolarsi in piani particolari, recanti l'indicazione delle unità del personale da impiegare nell'ambito dell'organico individuato con il decreto n. 172/Dir. 1° gr. 11° del 3 febbraio 1999, l'eventuale consulenza dell'esperto di cui al precedente articolo 6 e le sedi di svolgimento secondo la correlazione determinata nel precedente articolo 1.
(2001.8.344)
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DECRETO 12 febbraio 2001.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Caranciara in agro di Enna.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano regionale faunistico venatorio;
Visto il proprio decreto n. 2074 del 5 maggio 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie di cui all'art. 26 della legge regionale n. 1 settembre 1997, n. 33, così come modificata dalla legge regionale n. 15/98;
Vista la richiesta avanzata dal sig. Mattiolo Liborio Francesco, nato a Enna il 4 ottobre 1952 e ivi residente in via Valverde, n. 101, di istituzione di un'azienda agro-venatoria in agro di Enna, contrada Caranciara;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visto il verbale di accertamento redatto a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole per l'istituzione dell'azienda agro-venatoria Caranciara;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria di Enna datata 4 luglio 2000, prot. n. 1747;
Visto il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica prot. n. 4730/T-B87b del 7 settembre 2000, reso negativamente a motivo dell'estensione aziendale che risulta inferiore a 50 ettari e della conformazione allungata e stretta dell'area interessata dalla pratica dell'esercizio venatorio limitata alla particella n. 94 del foglio di mappa n. 204, circostanza che non permetterebbe una razionale gestione venatoria del territorio;
Considerato che detto parere va disatteso per la parte nascente dall'asserita limitata estensione in quanto in contrasto con la norma regionale che stabilisce il limite minimo di 30 ettari; mentre per la parte nascente dall'asserita conformazione allungata e stretta dell'area interessata alla pratica dell'esercizio venatorio limitata alla particella 94 si prescriverà, per una razionale gestione venatoria del territorio, che l'esercizio venatorio non dovrà essere svolto esclusivamente su tale particella;
Ritenuto di dovere accogliere l'istanza;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo, prot. n. 6789/2000 del 16 agosto 2000, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' istituita l'azienda agro-venatoria Caranciara in agro di Enna, contrada omonima, estesa complessivamente Ha. 41.01.30, comprendente le particelle 94, 169, 170 e 171 del foglio di mappa n. 204 del catasto terreni del comune di Enna.
Per una razionale gestione del territorio, l'esercizio venatorio non dovrà essere praticato esclusivamente sulla particella 94.

Art. 2

E' fatto obbligo al sig. Mattiolo Liborio Francesco, nato a Enna il 4 ottobre 1952 e ivi residente in via Valverde, n. 101, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art.  3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, degli impegni assunti e di cui al precedente articolo, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2001.
  CUFFARO 

(2001.8.353)
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DECRETO 12 febbraio 2001.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Cannella in agro di Nicosia.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie di cui all'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, così come modificata dalla legge regionale n. 15/98;
Vista la richiesta avanzata dai sigg. Germanà Giuseppe, nato a Gangi l'1 gennaio 1923 e ivi residente in via Nazionale, 94, e Paternò Peppino, nato a Gangi il 2 febbraio 1959 ed ivi residente in via G. S. Antonio, 43, di istituzione di un'agenzia agro-venatoria in agro di Nicosia, contrada Cannella;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visto il verbale di accertamento redatto a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole per l'istituzione dell'azienda agro-venatoria Cannella;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria di Enna datata 23 dicembre 1999, prot. n. 7960;
Visto il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica prot. n. 631/T-B87b dell'1 marzo 2000, reso negativamente a motivo dell'estensione aziendale che risulta inferiore a 50 ettari, circostanza che non permetterebbe una corretta gestione venatoria del territorio;
Considerato che detto parere va disatteso per la parte nascente dall'asserita limitata estensione in quanto in contrasto con la norma regionale che stabilisce il limite minimo di 30 ettari;
Ritenuto di dovere accogliere l'istanza;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo, prot. n. 3455/2000 del 2 maggio 2000, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' istituita l'azienda agro-venatoria Cannella in agro di Nicosia, contrada omonima, estesa complessivamente Ha. 33.64.54, comprendente le particelle 34, 54, 65, 71, 72, 73, 74, 205 e 206 del foglio di mappa n. 2 del catasto terreni del comune di Nicosia per Ha. 18.95.65, che graveranno sulla percentuale di territorio agro-silvo-pastorale destinato a gestione privata della provincia di Enna; le particelle 9, 10, 56, 59, 69, 70, 200, 201, 202, 203, 213, 305, 307 e 308 del foglio di mappa n. 2 e le particelle 56 e 63 del foglio di mappa n. 3 del comune di Petralia Sottana per Ha. 14.68.89, che graveranno sulla percentuale di territorio agrosilvo-pastorale destinato a gestione privata della provincia di Palermo.

Art. 2

E' fatto obbligo ai sigg. Germanà Giuseppe, nato a Gangi l'1 gennaio 1923 e ivi residente in via Nazionale, 94, e Paternò Peppino, nato a Gangi il 2 febbraio 1959 ed ivi residente in via G.S. Antonio, 43, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, degli impegni assunti e di cui al precedente articolo, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata, presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2001.
  CUFFARO 

(2001.8.346)
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DECRETO 12 febbraio 2001.
Rinnovo della concessione di un allevamento contadino in Giarratana.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n.33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n.239 del 19 febbraio 1999, di adozione dei criteri applicativi e degli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di costituzione di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e la disciplina per la loro gestione;
Visto il proprio decreto n.60/21 dell'11 novembre 1989, di riconoscimento dell'allevamento contadino della sig.ra Azzaro Giuseppa, nata a Giarratana il 10 gennaio 1932, tendente a produrre fauna selvatica autoctona a scopo di ripopolamento nel comune di Giarratana;
Visto il proprio decreto n.2591 del 26 novembre 1994 di ampliamento del predetto allevamento contadino;
Vista la richiesta presentata dal citato allevatore, tendente ad ottenere il rinnovo della concessione ed un anteriore ampliamento della superficie dell'allevamento stesso;
Vista la relazione della Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa, dalla quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria prot. n. 4374 dell'1 dicembre 2000;
Ritenuto di dovere accogliere l'istanza avanzata dall'allevatore Azzaro Giuseppa;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n. 10093/2000 del 21 dicembre 2000, effettuata ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è rinnovata la concessione dell'allevamento di fauna selvatica ai scopo di ripopolamento in testa alla sig.ra Azzaro Giuseppa, nata a Giarratana il 10 gennaio 1932 ed ivi residente in via Vittorio Emanuele, 70, ed è ampliata la superficie dello stesso allevamento con le particelle 12, 17, 18, 108 e 127 del foglio di mappa n. 25 del catasto terreni del comune di Giarratana estese Ha 2.26.13. In virtù del presente decreto l'estensione complessiva dell'allevamento ammonta ad Ha 12.40.70.

Art.2

Si confermano gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dal decreto di riconoscimento n. 60/21 del 11 novembre 1989 e dal decreto n.2591 del 26 novembre 1994 di ampliamento con le ulteriori prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 3

Potranno essere allevati, allo stato naturale ed in cattività: coniglio selvatico autoctono siciliano, lepre italica (L.Corsicanus), coturnice di Sicilia (alectoris graeca whitakeri), fagiano e quaglia, fermo restando che in nessun caso potranno essere superati i parametri capo /Ha di spazi riservati all'inselvatichimento di ogni singola specie e di cui al decreto n.239 del 19 febbraio 1999.

Art.4

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n.33 e successive modifiche ed integrazioni dei requisiti di cui al decreto n.239 del 19 febbraio 1999, degli impegni assunti a suo tempo e di cui ai precedenti articoli, nonché delle eventuali norme che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente autorizzazione.

Art.5

La Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso lo stesso ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Palermo, 12 febbraio 2001.
  CUFFARO 

(2001.8.345)
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DECRETO 15 febbraio 2001.
Istituzione dell'uso di una casacca per i servizi effettuati dal Corpo forestale della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24;
Vista la legge regionale 21 agosto 1984, n. 52;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;
Considerato che il Corpo forestale regionale, in relazione alla specifica professionalità ed alla qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, svolge nel territorio isolano compiti ed attribuzioni previste da norme comunitarie, statali e regionali, al fine della sorveglianza, del controllo, della difesa del territorio forestale e montano, del suolo, dell'ambiente naturale e delle aree protette;
Considerato che nell'ambito del territorio regionale, il Corpo forestale della Regione svolge le funzioni ed i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato, partecipando anche all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di protezione civile;
Tenuto conto che, al fine di consentire una più efficace azione di intervento da parte del Corpo forestale regionale, sono stati istituiti dei nuclei speciali ed è stato applicato personale presso le sezioni di polizia giudiziaria di alcune Procure della Repubblica;
Considerato che il personale dirigente tecnico forestale espleta attività di coordinamento di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, protezione civile ed antincendio;
In considerazione di quanto sopra, si rende necessario istituire una casacca da indossare sugli abiti civili in particolari servizi d'istituto;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è istituito l'uso di una casacca di colore blu con impressa nei due lati anteriore e posteriore la scritta "Corpo forestale" di colore bianco fluorescente.

Art. 2

La casacca di cui all'art. 1 farà parte della dotazione di reparto; con apposita circolare ne sarà regolamentato l'uso e l'individuazione dei reparti, nonché la relativa dotazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 febbraio 2001.
  CUFFARO 

(2001.8.370)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 29 gennaio 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 33, che autorizza l'esercizio provvisorio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001, fino al 28 febbraio 2001, sulla scorta del disegno di legge presentato dal Governo regionale il 31 ottobre 2000 e delle successive note di variazioni;
Vista, in particolare, la III nota di variazioni al disegno di legge del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 contenente il bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001;
Vista la nota n. 70 del 24 gennaio 2001, con la quale l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti chiede l'autorizzazione al superamento del limite di cassa per lire 250.000 milioni per consentire il pagamento di titoli di spesa già emessi a valere sul capitolo 478104 (ex cap. 48629);
Vista la nota n. 167 del 24 gennaio 2001 della Ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa, con parere favorevole, la suindicata nota assessoriale in considerazione che la richiesta di variazione di cassa suddetta, afferente la rubrica 3 - trasporti e comunicazioni, titolo 1 - spese corFrenti, categoria 6 - trasferimenti correnti a imprese, è necessaria per consentire il pagamento di titoli di spesa in conto residui, già giacenti presso la medesima Ragioneria centrale;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 la predetta variazione in aumento mediante utilizzo del plafond di cassa delle categorie delle rubriche del medesimo Assessorato che presentano in atto le occorrenti disponibilità;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:

          Titolo I     Titolo II Amministrazione regionale | Spese | Spese     | correnti | in c/ capitale 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale turismo,  Variazioni in diminuzione sport e spettacolo 

Categoria 4 - Trasferimenti correnti ad ammi-
nistrazioni pubbliche      - 10.000 -  

Categoria 5 - Trasferimenti correnti a famiglie
e istituzioni sociali      - 40.000

Categoria 21 - Investimenti fissi lordi e acqui-
sti di terreni      - - 70.000 

Categoria 23 - Contributi agli investimenti ad
imprese      - - 80.000 

RUBRICA 3 - Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni
Categoria 22 - Contributi agli investimenti ad
amministrazioni pubbliche      - - 50.000 
Totale variazioni      - 50.000 - 200.000 
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale trasporti e  Variazioni in aumento comunicazioni 

Categoria 6 - Trasferimenti correnti a impre-
se      + 250.000
Totale variazioni      + 250.000


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 gennaio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.7.294)
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DECRETO 20 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 33, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 28 febbraio 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";
Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge;
Vista la delibera CIPE n. 179 del 5 novembre 1999 "Ripartizione di L. 8.000.000.000 per il 1999 tra le regioni meridionali per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui all'art. 1, comma 7, legge n. 144/99";
Vista la nota prot. n. 1423 del 27 giugno 2000 della Presidenza della Regione - Direzione della programmazione - gr. V - tecniche e strumenti di valutazione e verifica, con la quale si richiede l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa nel bilancio della Regione per L. 1.357.000.000 per le finalità di cui all'art. 1 della legge n. 144/99;
Considerato che nel conto corrente n. 526/22721 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, risulta accreditata in data 20 aprile 2000 la somma di L. 1.357.000.000 e che, pertanto, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 ha costituito maggiore accertamento d'entrata;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:

               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

 
TITOLO I - Spese correnti 

RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 12 - Altre uscite correnti

  215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti assegnazioni vincolate dallo Stato ed altri Enti (ex 
cap. 21254)      - 1.357.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA PRESIDENZA
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 5 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE
CATEGORIA 2 -  Consumi intermedi

(Nuova istituzione)
  112528 Spese per il funzionamento del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. 
02.0208-08.32 v      + 1.357.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.9.403)
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DECRETO 20 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 33, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 28 febbraio 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 7, recante norme sulla "Anagrafe nazionale edilizia scolastica articolata per Regioni";
Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione del 16 giugno 1999, con il quale è stato approvato il progetto "realizzazione della Nuova anagrafe dell'edilizia scolastica";
Visto il decreto n. 66/13 del 14 marzo 2000, con il quale viene approvato il predetto decreto;
Vista la nota n. 4134 del 29 dicembre 2000 dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione regionale della pubblica istruzione -, con la quale chiede l'iscrizione nel bilancio regionale della somma di L. 1.324.911.462;
Considerato che l'importo di L. 1.324.911.462 è stato accreditato in data 24 novembre 2000 sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria dello Stato e che, pertanto, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 ha costituito maggiore accertamento d'entrata;
Ritenuto di dover apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni al fine di consentire la realizzazione degli interventi sopra descritti;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:

               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO REGIONALE

  613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate sui capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni vincolate dello Stato ed altri Enti (ex 
cap. 60763)      - 1.324.911.462  

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
CATEGORIA 21 -  Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

(Nuova istituzione)
  772018 Spese per la realizzazione della Nuova anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica 
21.01.06  06.04 v       + 1.324.911.462 L. n. 23/96, art. 7. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.9.401)
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DECRETO 20 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 33, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 28 febbraio 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, recante norme per gli interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti i decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'1 ottobre 1999 e del 21 ottobre 1999, con i quali ha provveduto a corrispondere rispettivamente L. 25.669.020 a favore della ditta Grasso Orazio per il periodo 1 settembre 1997-30 settembre 1998 e L. 16.737.330 a favore della ditta Saeli Costantino per il periodo 9 dicembre 1997-31 maggio 1998;
Considerato che l'importo di L. 42.406.350 è stato accreditato in data 20 aprile 2000 sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria dello Stato e che, pertanto, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 ha costituito maggiore accertamento d'entrata;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni, al fine di consentire le finalità del già citato art. 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:

               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

 
TITOLO I - Spese correnti 

RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 12 - Altre uscite correnti

  215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione ammini-strativa e per la utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti as- 
segnazioni vincolate dallo Stato ed altri Enti.      - 42.406.350  

AMMINISTRAZIONE 7
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO
CATEGORIA 6 -  Trasferimenti correnti a imprese

(Nuova istituzione)
  314123 Contributi alle imprese per la stipula di contratti di solidarietà (ex capitolo 33037) 
06.02.01  08.02      + 42.406.350 L. n. 236/93, art. 5. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.9.402)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 14 febbraio 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa RITER, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 10 giugno 1999, con parere n. 2446, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della cooperativa RITER, con sede in Palermo;
Visto l'art. 2544 codice civile;
Considerato che la cooperativa di cui sopra risulta aderente all'associazione UNCI, per cui deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9, legge n. 400/75;
Vista la nota con cui l'associazione ha segnalato la terna dei nominativi per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa RITER, con sede in Palermo, costituita il 5 giugno 1984 con atto omologato dal tribunale di Palermo, in data 29 giugno 1984, iscritta al n. 25174 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con decreto presidenziale n. 3735 del 4 ottobre 1985, ric. B.U.S.C. 4884, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art.  2

La dott.ssa Stanca Maria, nata a Vernole (LE) il 17 agosto 1964, residente a Pisa, in via Battisti n. 143, e domiciliata presso UNCI via Ventura n. 5 - Palermo, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art.  3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministero del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 febbraio 2001.
  SPERANZA 

(2001.9.441)
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DECRETO 7 marzo 2001.
Aree prioritarie e criteri per la formazione di graduatorie per le iniziative del commercio di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha esteso al settore del commercio le agevolazioni già previste dalla legge n. 488 del 19 dicembre 1992;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 marzo 2000, che ha fissato, con riferimento alle imprese operanti nel settore del commercio, le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche graduatorie;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente le direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;
Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 1054933 del 12 dicembre 2000, con la quale vengono precisati gli indicatori da utilizzare per la formulazione della graduatoria ordinaria delle domande di agevolazione;
Considerato che tra tali indicatori ne viene individuato uno denominato "indicatore regionale" costituito dal punteggio da attribuire sulla base di tre elementi di priorità indicati da ciascuna regione;
Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.900047 del 25 gennaio 2001, con la quale sono state diramate direttive in ordine alla formulazione delle proposte regionali;
Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 2001, con il quale è stato fissato il termine per l'indicazione da parte delle Regioni delle proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali, le relative risorse, le priorità ed i punteggi secondo le direttive di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2000 suddetto concernenti il bando del "settore commercio" per l'anno 2000;
Ritenuto di proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità a quanto previsto dalle cennate direttive, la formulazione per la Sicilia di una "graduatoria speciale" per aree, individuate come prioritarie, destinando alla stessa il 50% delle risorse assegnate alla Sicilia;
Ritenuto di dovere, altresì, proporre come "indicatore regionale" da utilizzare per la formulazione della graduatoria ordinaria, quello di cui all'allegato B;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle direttive contenute nei decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 e del 25 gennaio 2001 sono individuate nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, le aree prioritarie ed i criteri di attribuzione dei relativi punteggi ai fini della formazione di una graduatoria speciale per le iniziative del commercio di cui alla legge n. 488 del 19 dicembre 1992.

Art. 2

Alla graduatoria speciale di cui all'art. 1 del presente decreto è destinato il 50% delle risorse assegnate alla Sicilia.

Art. 3

Ai sensi delle cennate disposizioni sono individuate nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, le aree, i settori di attività, le tipologie ed i relativi punteggi ai fini dell'attribuzione dell'indicatore regionale da utilizzare per la formulazione della graduatoria ordinaria.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2001.
  SPERANZA 






(2001.12.573)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 9 febbraio 2001.
Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 221/68;
Vista la legge n. 362/91;
Visto il decreto n. 25300 del 24 aprile 1998, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1985, la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento ad esclusione dei comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Naro e Sambuca di Sicilia;
Visti i dati forniti dall'Istat relativi alla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Agrigento al 31 dicembre 1997;
Visto l'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362 secondo il quale deve essere prevista una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 2° dell'art. 2 della legge n. 362/91, il quale prevede che "in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero";
Preso atto che è in itinere l'istruttoria per la rideterminazione delle piante organiche delle farmacie esi stenti nei comuni di Agrigento, Cianciana, Naro, Canicattì, Porto Empedocle, Caltabellotta, Menfi e Sambuca di Sicilia per i quali si provvederà con separati provvedimenti;
Vista la nota assessoriale n. 1N13/1748 del 7 maggio 1999, con la quale è stato avviato l'iter procedurale per la revisione della pianta organica delle farmacie nel territorio regionale al 31 dicembre 1997;
Considerato che l'Avvocatura distretturale dello Stato con nota n. 6392 del 13 maggio 1986 ha espresso l'avviso favorevole a che si proceda all'approvazione delle piante organiche delle farmacie limitata ai comuni delle province per i quali si sono realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni pervenute da parte dei sindaci dei comuni interessati;
Vista la nota prot. n. 1N13/2850 del 3 ottobre 2000, con la quale viene chiesto all'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento ed all'ordine provinciale dei farmacisti di Agrigento il parere di merito previsto dalla normativa vigente;
Visto il parere favorevole espresso dall'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento;
Preso atto del silenzio assenso dell'ordine provinciale dei farmacisti di Agrigento, formatosi sulla nota soprarichiamata;
Considerato che con il presente provvedimento vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene confermata al 31 dicembre 1997 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento con esclusione dei comuni di Agrigento, Canicattì, Caltabellotta, Cianciana, Naro, Porto Empedocle e Sambuca di Sicilia che necessitano della rideterminazione della rispettiva pianta organica delle farmacie e per i quali si provvederà con successivi provvedimenti.

Art. 2

La circoscrizione per ciascuna sede farmaceutica è quella descritta nel decreto di approvazione della pianta organica di cui al decreto in premessa citato.

Art. 3

Le sedi farmaceutiche eccedenti sono considerate soprannumerarie.
Il presente decreto verrà inviato ai comuni interessati per la pubblicazione nell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi nei rispettivi albi, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale competente ed agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana.
Palermo, 9 febbraio 2001.
  PROVENZANO 

(2001.8.373)
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DECRETO 9 febbraio 2001.
Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Enna, con esclusione del comune di Pietraperzia, al 31 dicembre 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto il decreto n. 24534 del 12 febbraio 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Enna, ad esclusione dei comuni di Calascibetta, Enna, Leon-forte e Troina;
Visti i decreti nn. 24376 del 13 gennaio 1998 e 24884 del 23 marzo 1998, con i quali sono state rideterminate al 31 dicembre 1995 le piante organiche delle farmacie, rispettivamente, del comune di Troina e del comune di Enna;
Visti i dati Istat relativi alla popolazione residente in ciascun comune dell'anzidetta provincia al 31 dicembre 1997;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede l'istituzione una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 362/91, che prevede, in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della predetta normativa, che le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti e requisiti di legge, sono considerate soprannumerarie;
Vista la nota assessoriale n. 1N13/1748 del 7 maggio 1999, con la quale è stato attivato l'iter procedurale per la revisione delle piante organiche delle farmacie nel territorio regionale al 31 dicembre 1997;
Visto il decreto n. 33802 del 15 gennaio 2000, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1997 la pianta organica delle farmacie del comune di Calascibetta;
Viste le determinazioni pervenute da parte dei sindaci dei comuni interessati;
Considerato che il comune di Pietraperzia necessita della rideterminazione della pianta organica delle farmacie, per cui si provvederà con separato provvedi mento;
Considerato, altresì, che l'Avvocatura distrettuale dello Stato con nota n. 6392 del 13 maggio 1986 ha espresso l'avviso favorevole all'approvazione delle piante organiche delle farmacie limitata ai comuni della provincia per i quali si sono realizzati i presupposti;
Vista la nota del 3 ottobre 2000 prot. n. 1N13/2852, con la quale viene chiesto all'Azienda unità sanitaria locale n. 4 ed all'ordine provinciale dei farmacisti di Enna il parere di merito previsto dalla normativa vigente;
Visto il parere favorevole espresso dall'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna con nota prot. n. 1007 dell'11 ottobre 2000;
Preso atto del silenzio assenso dell'ordine provinciale dei farmacisti di Enna, formatosi sulla nota soprarichiamata;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene confermata al 31 dicembre 1997 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Enna, con esclusione del comune di Pietraperzia per il quale si provvederà con provvedimento a parte.

Art. 2

La circoscrizione di ciascuna sede farmaceutica è quella descritta nei decreti di approvazione delle piante organiche di cui ai decreti in premessa citati.

Art. 3

Le sedi farmaceutiche eccedenti sono considerate soprannumerarie.
Il presente decreto verrà inviato ai comuni interessati per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori per 15 giorni consecutivi, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna ed agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana.
Palermo, 9 febbraio 2001.
  PROVENZANO 

(2001.8.374)
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DECRETO 9 febbraio 2001
Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Palermo, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n.221/68;
Vista la legge n.362/91;
Visto il decreto n.6927 del 14 luglio 1993, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1989 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Palermo;
Visti i decreti nn.22879/97, 23027/97, 23025/97, 26382/98, 25580/98, 24353/98, 23279/97, 28831/99, 24352/97, 24305/97, 25803/98 e 33581/2000, con i quali sono state rideterminate le piante organiche delle farmacie, rispettivamente per il comune di Monreale al 31 dicembre 1993, per i comuni di Bagheria, Partinico, Cinisi, Chiusa Sclafani, Carini, Ficarazzi, Petralia Soprana, Misilmeri, Villabate e Ganci al 31 dicembre 1995 e per il comune di Cerda al 31 dicembre 1997;
Visto il decreto n.25452 del 15 maggio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Palermo;
Vista la decisione n.351/2000 del Consiglio di giustizia amministrativa, con la quale viene annullato limitatamente alle sedi farmaceutiche 41° e 42° il decreto n.25452/98 sopracitato;
Visti i dati forniti dall'Istat relativi alla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Palermo al 31 dicembre 1997;
Visto l'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n.362, secondo il quale deve essere prevista una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 2° dell'art.2 della legge n.362/91, il quale prevede che in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'art.1 della legge 2 aprile 1968, n.475 e successive modificazione, sono considerate in soprannumero;
Vista la nota assessoriale n.1N13/1748 del 7 maggio 1999, con la quale è stato avviato l'iter proceduale per la revisione della pianta organica delle farmacie nel territorio regionale al 31 dicembre 1997;
Viste le determinazioni pervenute da parte dei sindaci dei comuni interessati;
Considerato che i comuni di Bagheria, Termini Imerese, Cefalù e Villabate necessitano della rideterminazione della pianta organica delle farmacie per i quali si provvederà con separati provvedimenti;
Considerato che dovranno essere apportate le modifiche alle delimitazioni delle sedi farmaceutiche nn. 41 e 42 del comune di Palermo;
Considerato, altresì, che l'Avvocatura distrettuale dello Stato con nota n. 6392 del 13 maggio 1986 ha espresso l'avviso favorevole all'approvazione delle piante organiche delle farmacie limitata ai comuni delle province per i quali si sono realizzati i presupposti;
Vista la nota prot. 1N13/2854 del 3 ottobre 2000, con la quale viene chiesto all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 diPalermo ed all'ordine provinciale dei farmacisti di Palermo il parere di merito previsto dalla normativa vigente;
Visto il parere favorevole espresso dall'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo;
Preso atto del silenzio assenso dell'ordine provinciale dei farmacisti di Palermo, formatosi sulla nota soprarichiamata;
Considerato che con il presente provvedimento vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possono essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene confermata al 31 dicembre 1997 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Palermo con esclusione dei comuni di Bagheria, Termini Imerese, Cefalù, Palermo e Villabate che necessitano della rideterminazione della rispettiva pianta organica delle farmacie e per i quali si provvederà con successivi provvedimenti.

Art.2

La circoscrizione per ciascuna sede farmaceutica è quella descritta nel decreto di approvazione della pianta organica di cui ai decreti in premessa citati.

Art.3

Le sedi farmaceutiche eccedenti sono considerate soprannumerarie.
Il presente decreto verrà inviato ai comuni interessati per la pubblicazione nell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi nei rispettivi albi, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n.6 di Palermo ed agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana.
Palermo, 9 febbraio 2001.
  PROVENZANO 

(2001.8.371)
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DECRETO 9 febbraio 2001
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Caltabellotta al 31 dicembre 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 2 aprile 1968, n.475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n.1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n.362;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n.30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1984, n. 33;
Visto il decreto n. 25300 del 24 aprile 1998, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento, ivi compresa quella del comune di Caltabellotta;
Visto l'art. 1, 2° comma, della legge n.362/91, secondo il quale, in occasione della revisione della pianta organica delle farmacie, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinatesi dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente può essere modificata l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto l'art. 1, comma 2°, della citata legge n.362/91, che prevede vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni; la popolazione eccedente rispetto ai predetti parametri è computata per l'istituzione di una nuova sede qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati Istat sulla popolazione residente nel comune di Caltabellotta al 31 dicembre 1997, pari a 4.848 abitanti;
Vista la relazione dell'U.T.C. del comune di Caltabellotta, secondo la quale "si può confermare, in linea di massima, effettuando le opportune variazioni, in base ad elementi obiettivi, la precedente divisione con una più netta linea di demarcazione, che divide l'abitato in due, tenuto conto sia dell'assetto topografico che della popolazione residente";
Considerato che la linea demarcazione, che dovrebbe dividere il paese "tra la parte a monte e la parte a valle", secondo l'intendimento espresso dal comune non segna un andamento mirato a detta distinzione, tenendo conto delle allocazioni delle due farmacie esistenti nel capoluogo, rispettivamente nella zona a monte e nella zona a valle del paese;
Vista la nota di questo Assessorato del 3 marzo 2000, prot. n.1N13/0561, con la quale è stata individuata, tenuto conto dei criteri proposti dall'ufficio tecnico del comune di Caltabellotta, la linea di demarcazione che segna il confine tra la prima e seconda sede farmaceutica;
Vista la nota del sindaco del comune di Caltabellotta del 30 marzo 2000, prot. n. 2458, con la quale esprime parere negativo alla linea di demarcazione individuata con la suddetta nota;
Considerato che la nuova proposta del comune di Caltabellotta con le indicazioni di massima fornite dal tecnico del comune, in data 30 maggio 2000, di fatto conferma la precedente proposta;
Preso atto che, dalla verifica avvenuta in sede di sopralluogo ispettivo da parte di funzionari dell'Assessorato, è emerso ulteriormente l'incoerente applicazione da parte del comune dei criteri di delimitazione delle sedi, delineati nell'anzidetta relazione tecnica;
Tenuto conto, altresì, che l'attuale ubicazione degli esercizi farmaceutici afferenti alla prima e seconda sede insiste, rispettivamente, a monte ed a valle dell'abitato, in linea con l'assetto topografico del territorio;
Considerato che la peculiare conformazione orografica del comune esige un'adeguata suddivisione delle circoscrizioni territoriali assegnate a ciascuna sede, al fine di una più efficace fruizione del servizio da parte dell'utenza;
Ritenuto, pertanto, di dovere confermare la linea di demarcazione già individuata con l'anzidetta nota del 3 maggio 2000, prot. n.1N13/0561, sopra richiamata;
Acquisiti i pareri favorevoli dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Agrigento;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica, determinante dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Caltabellotta;
Visti gli atti d'ufficio,

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1997, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie del comune di Caltabellotta:
a)  popolazione, n.4.848 abitanti;
b)  sedi farmaceutiche esistenti, n. 3 rurali;
c) farmacie spettanti, n.1;
d)  farmacie soprannumerarie, n.2.
Delimitazione delle sedi:
1ª sede rurale
-  titolare dr. D'Alberto Roberto, via Roma n. 8;
-  ad est della via Sammartino, detta linea di demarcazione prosegue per via San Sebastiano fino all'incrocio con via Favarella, risale per via Merlo fino all'incrocio di via San Tommaso, via San Tommaso fino all'incrocio con via Itria, via Itria attraverso lo spiazzo Leone XIII prosegue per via Itria fino al largo Grisafi, prosegue per via Rizzuti, via Rizzuti e proseguimento per via Daino fino a raggiungere la via Roma, via Roma fino al largo Sala, da largo Sala all'imbocco di via Truncale e suo prolungamento fino all'incrocio con via Marciante, prosegue in direzione nord-ovest per via Cappuccini all'in crocio con via Colletti, via Colletti fino al raggiungimento di via Colonnello Vita e viale Savoia, viale Savoia compreso fino al suo prolungamento ad ovest.
Le vie che segnano la linea di demarcazione tra la 1ª e la 2ª sede farmaceutica si attribuiscono in toto alla farmacia del dr. D'Alberto, ubicata nella zona a monte;
2°  sede rurale
-  titolare dr.ssa Magro Antonina, via Triocola n.37;
-  comprende la zona a valle con esclusione delle vie che segnano la summenzionata linea di demarcazione;
3° sede rurale sussidiata
-  titolare dr.ssa Mandina Francesca, via Vittorio Emanuele n.25;
-  comprende il territorio dell'intera frazione Sant'Anna.
Il presente decreto sarà inviato al comune di Caltabellotta per la pubblicazione per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso; verrà altresì trasmesso all'Azienda unità sanitaria locale n.1 di Agrigento ed agli ordini provinciali dei farmacisti della Sicilia.
Palermo, 9 febbraio 2001.
  PROVENZANO 

(2001.8.372)
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DECRETO 13 febbraio 2001.
Proroga dei provvedimenti di deroga per il parametro magnesio concessi dall'Assessorato della sanità.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il D.P.R. n. 236/88;
Visto il decreto del Ministero della sanità del 16 ottobre 1995;
Visto il proprio decreto n. 31450 del 29 marzo 2000;
Visto il decreto del Ministero della sanità del 14 aprile 2000, con il quale viene concesso alla Regione Sicilia il potere di deroga fino al 31 dicembre 2002 per il parametro magnesio per un VMA di 200 mg/l;
Considerato che tutte le deroghe, concesse per il parametro magnesio per un VMA 200 mg/l dall'Assessorato della sanità ai sensi del decreto del Ministero della sanità 16 ottobre 1995 e successivo decreto dell'Assessorato della sanità n. 31450 del 29 marzo 2000, sono scadute in data 31 dicembre 2000;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto sopra espresso, tutti i provvedimenti di deroga per il parametro magnesio per VMA 200 mg/l, concessi dall'Assessorato regionale della sanità ai sensi del decreto del Ministero della sanità 16 ottobre 1995 e successivo decreto dell'Assessorato della sanità n. 31450 del 29 marzo 2000, sono in atto prorogati al 31 dicembre 2002.
Il presente decreto è inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I.
Palermo, 13 febbraio 2001.
  PROVENZANO 

(2001.11.530)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 28 dicembre 2000.
Istituzione della riserva naturale S. Angelo Muxaro, ricadente nel territorio del comune di S. Angelo Muxaro.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;
Considerato che il citato piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale S. Angelo Muxaro, ricadente nel territorio del comune di S. Angelo Muxaro, provincia di Agrigento;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva naturale sopra citata;
Vista la relazione, con la quale il gruppo di lavoro XLIV delle riserve propone al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale la riperimetrazione della istituenda riserva naturale Grotta di S. Angelo Muxaro;
Visti i pareri espressi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nelle sedute dell'11 novembre 1993 in ordine alla perimetrazione definitiva della riserva in argomento;
Visti i pareri formulati dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nelle sedute dell'11 novembre 1993 e del 23 dicembre 1997 e i contenuti della nota prot. n. 635 del 9 ottobre 1998 del gruppo di lavoro XLIV delle riserve in ordine al regolamento, con il quale vengono stabilite le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;
Ritenuto di condividere quanto contenuto nella nota prot. n. 635 sopra menzionata ed i pareri espressi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale in ordine alla perimetrazione e al regolamento della riserva su citata;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 16 febbraio 1993 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva la Legambiente Comitato regionale siciliano;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'Assemblea regionale siciliana, in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Visto, altresì, il parere reso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale in data 9 luglio 1999 in ordine all'affidamento della riserva in questione;
Visto il rapporto istruttorio del gruppo di lavoro XLIV delle riserve foglio vettore n. 10/1 del 29 marzo 2000;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dalla Commissione legislativa IV dell'Assemblea regionale siciliana e dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale e quanto contenuto nel citato rapporto f.v. n. 10/1 del 29 marzo 2000 in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Visti i pareri n. 247/96 del 14 maggio 1996 e n. 247/97 del 20 maggio 1997, resi dal Consiglio di giustizia amministrativa in ordine allo schema di convenzione di affidamento della gestione della riserva, ove sono individuati:
1)  gli obblighi in capo all'affidatario per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'area protetta;
2)  le voci di spesa riportate nel quadro finanziario di cui all'art. 13, ammontanti a L. 298.084.192 pari a 3.010.951,43 euro;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta dal legale rappresentante della Legambiente Comitato regionale siciliano e dall'Assessore pro-tempore in data 28 dicembre 2000;
Ritenuto di dovere impegnare la somma di L. 140.000.000 pari a 1.414.141,41 euro riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 13 della citata convenzione occorrente per la gestione e per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche, mentre la somma complessiva necessaria al trattamento economico del personale pari a L. 158.084.192 sarà impegnata successivamente alla relativa assunzione;

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale S. Angelo Muxaro, nel territorio del comune di S. Angelo Muxaro, provincia di Agrigento.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M.I. 267 III N.O. in scala 1:25.000, di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto, e, specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a preriserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale integrale in quanto la grotta che riveste un notevole interesse per lo studio della circolazione idrica attuale e passata e della speleogenesi in rocce gessose.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, alla Legambiente Comitato regionale siciliano, giusta convenzione di cui all'allegato n. 3, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 6

E' impegnata sul capitolo 45905, esercizio finanziario 2000, del bilancio della Regione siciliana, rubrica 6 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, la somma di L. 140.000.000 pari a 1.414.141,41 euro riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 13 della convenzione occorrente per la gestione e per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche.
La somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata e trasferita successivamente alla relativa assunzione.
Agli esercizi finanziari che seguiranno si provvederà ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche, con provvedimenti ulteriori.
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza, successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 28 dicembre 2000.
  LO MONTE 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 29 dicembre 2000.

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(2001.7.321)
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DECRETO 28 dicembre 2000.
Istituzione della riserva naturale Saline di Priolo, ricadente nel territorio del comune di Priolo Gargallo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale Saline di Priolo, ricadente nel comune di Priolo Gargallo, provincia di Siracusa;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Vista la relazione istruttoria del gruppo XLIV prot. n. 66 del 24 febbraio 1993;
Vista la proposta di modifica del perimetro della riserva naturale Saline di Priolo formulata dalla Commissione II nella seduta del 22 giugno 1994, con la quale propone al Consiglio regionale l'esclusione dal perimetro della riserva dell'area sulla quale insiste l'impianto di depurazione della I.A.S.; tuttavia è del parere di garantire una pur limitata zona di preriserva a contorno della zona A, così come da cartografia in scala 1:25.000 allegata al verbale della seduta stessa, costituendone parte integrante;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 27 aprile 1999, che condivide e approva la proposta di parere formulata dalla Commissione II nella seduta del 27 marzo 1998 che di seguito si trascrive:
"La Commissione... propone al C.R. di indicare quali esatti confini della R.N. a nord, ad ovest e ad est, così, come risultante nell'allegato al verbale della Commissione II del 22 giugno 1994; a sud, invece, il confine deve intendersi arretrato fino ad escludere dalla zona A l'area occupata dalla condotta del depuratore";
Vista la bozza del regolamento del gruppo di lavoro XLIV trasmessa al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale con nota n. 425 del 24 giugno 1998;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale espresso nella seduta del 9 dicembre 1998 in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area della riserva e preriserva;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'associazione naturalistica L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'Assemblea della Regione siciliana, in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento di cui al precedente considerato;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale in ordine alla perimetrazione e al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Visti i pareri n. 247/96 del 14 maggio 1996 e n. 247/97 del 20 maggio 1997 resi dal Consiglio di giustizia amministrativa in ordine allo schema di convenzione di affidamento della gestione della riserva, ove sono individuati:
1)  gli obblighi in capo all'affidatario per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'area protetta;
2)  le voci di spesa riportate nel quadro finanziario di cui all'art. 13, ammontanti a L. 298.084.192;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta dalla L.I.P.U. e da questo Assessorato in data 28 dicembre 2000;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare alla L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli - la gestione della riserva naturale in parola;
Ritenuto di dovere impegnare la somma di L. 140.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 13 della citata convenzione e occorrente per la gestione e per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche, mentre la somma occorrente per il trattamento economico del personale sarà impegnata successivamente alla relativa assunzione;

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Saline di Priolo, ricadente nel territorio del comune di Priolo Gargallo, provincia di Siracusa.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla cartografia I.G.M.I. in scala 1:25.000, foglio 274 II N.O., di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare il sistema dei bacini di cui è costituita la salina che ospita estesi Phragmiteti e Salicornieti che unitamente alla zona umida propriamente detta offrono particolare ricetto alla ricca avifauna migratoria e stanziale.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, alla L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli, giusta convenzione di cui all'allegato n. 3 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 6

E' impegnata sul capitolo 45905, esercizio finanziario 2000, del bilancio della Regione, rubrica 6 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, la somma di L. 140.000.000 pari a 72.303,96587 euro, riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 13 della convenzione e occorrente alla gestione della riserva.
La somma di cui al seguente articolo sarà accreditata in favore della L.I.P.U., ente gestore della riserva naturale di che trattasi con successivo provvedimento.
La somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata e trasferita successivamente alla relativa assunzione.
Agli esercizi finanziari successivi si provvederà, ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge regionale n. 47/77, con i successivi provvedimenti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 28 dicembre 2000.
  LO MONTE 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 29 dicembre 2000.

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(2001.7.321)
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DECRETO 26 gennaio 2001.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Erice.

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(2001.7.303)
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DECRETO 1 febbraio 2001.
Nulla osta ed approvazione del progetto della ditta Failla Giovanni per un impianto di deposito temporaneo e di sterilizzazione di rifiuti sanitari nel comune di Misterbianco.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e del l'am biente;
Vista la legge regionale n. 39 del 13 giugno 1977, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 78 del 4 agosto 1980, n. 181 del 29 dicembre 1981, n. 57 del 19 giugno 1982, n. 48 del 30 maggio 1983, n. 67 del 21 agosto 1994, n. 40 del 21 aprile 1995 e n. 71 del 3 ottobre 1995, recante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 181/81 e di successivi decreti di attuazione n. 201 del 2 giugno 1982 e n. 827/9 del 5 agosto 1994, relativi alle attività che non possono essere intraprese senza il preventivo nulla osta all'impianto da parte di questo Assessorato;
Vista la delibera del C.I. del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989;
Visto il decreto interministeriale n. 324 del 21 giugno 1991 - così come modificato ed integrato dai decreti ministeriali del 26 luglio 1993 e del 30 marzo 1994, dai decreti legislativi n. 22 del 5 febbraio 1997 e n. 389 dell'8 novembre 1997 ed, in ultimo, dal decreto ministeriale n. 406 del 28 aprile 1998 - relativo al regolamento recante "norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti";
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
Visto il decreto legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 22/97 prima citato;
Visto il decreto ministeriale n. 148 dell'1 aprile 1998, concernente approvazione del modello di registro di carico e scarico dei rifiuti;
Visto il decreto ministeriale n. 145 dell'1 aprile 1998, concernente definizione e contenuti del formulario di identificazione dei rifiuti;
Vista la circolare interministeriale del 4 agosto 1998, esplicativa della compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari d'accompagnamento dei rifiuti;
Visto il D.P.C.M. del 31 gennaio 1999, di sostituzione del modello unico di dichiarazioni in materia ambientale;
Visto il proprio decreto amministrativo n. 188 del 19 aprile 1986 relativo alle garanzie finanziarie da produrre per le autorizzazioni allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
Considerato che per gli effetti dell'art. 19 del decreto legislativo n. 22/97, compete a questo Assessorato l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di smaltimento di rifiuti, ai sensi degli artt. 27 e 28 del citato decreto legislativo;
Visto l'art. 45 del decreto legislativo n.22/97;
Visto il D.P.C.M. del 3 settembre 1999, recante "atto d'indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art.40, comma 1°, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale";
Ritenuto che la sterilizzazione non rientri nelle tipologie di trattamento di rifiuti sottoposte alla valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.C.M.;
Viste le ordinanze n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n.3072 del 21 luglio 2000 del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile;
Ritenuto che le suddette ordinanze nulla modificano in ordine alle autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97 afferenti gli impianti di sterilizzazione di rifiuti sanitari;
Visto il decreto ministeriale n. 219 del 26 giugno 2000, avente come oggetto "regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, ed in particolare gli artt. 2, 7, 8, 9 e 11;
Vista l'istanza presentata dalla ditta Failla Giovanni, datata 29 gennaio 1999, tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto di sterilizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, nonché dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento ai sensi dell'art. 28 del citato decreto legislativo, e comprendente i seguenti allegati:
-  scheda tecnica della macchina sterilizzatrice Econos T.S.C.70;
-  relazione generale;
-  relazione "tipologia di rifiuti";
-  descrizione impianto;
-  relazione tecnica;
-  relazione "oggetto dell'iniziativa";
-  relazione "il processo di sterilizzazione e le emissioni";
-  planimetria dell'impianto in scala 1:100;
-  relazione "normativa di riferimento";
-  relazione "motivi della scelta della sterilizzazione";
-  relazione "stoccaggi";
-  schemi dell'impianto;
Vista l'integrazione del 29 luglio 1999, con la quale la ditta ha trasmesso:
-  dichiarazione del titolare di assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari d'identificazione dei rifiuti;
-  dichiarazione del titolare che, per il tipo d'impianto in questione, non si prevedono particolari norme di sicurezza per la tutela della salute degli operatori se non un'approfondita conoscenza dei rifiuti trattati e che nel caso specifico non vengono a contatto con gli operatori;
-  dichiarazione del dott. Salvatore Scuderi, nato a Catania il 27 gennaio 1954 e iscritto all'albo dei biologi al n.43159, d'accettazione dell'incarico di direttore tecnico;
-  certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di Failla Giovanni;
-  certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di Scuderi Salvatore;
-  stralcio del P.R.G. adottato dal C.C. con delibera n. 124 del 14 ottobre 1997;
-  attestato di destinazione urbanistica;
Visto l'attestato di destinazione urbanistica, dal quale risulta che, ai sensi e per gli effetti del P.d.F., il terreno identificato dalla particella n. 440, del foglio 17 del comune di Misterbianco ricade per circa 1/8 in zona destinata a viabilità spazi pubblici e parcheggi, e la restante parte in zona omogenea "D" produttiva di ristrutturazione e completamento;
Visto l'attestato di destinazione urbanistica, dal quale risulta che, ai sensi e per gli effetti del P.R.G. il terreno identificato dalla particella 440 del foglio 17 del comune di Misterbianco ricade per circa 1/8 in zona destinata a viabilità, per circa 3/8 in zona destinata a "F3", attrezzature e servizi pubblici di quartiere, la restante parte in zona "F4", attrezzature e servizi pubblici d'interesse urbano;
Viste le certificazioni della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nn. CER/26441/1999/ CCTO175 del 12 luglio 1999 e CER/2574/2001/CCT0183 del 22 gennaio 2001 di Catania, dalle quali si evince che a carico della ditta Failla Giovanni non risulta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico del sig. Failla Giovanni, nato a Scordia il 24 febbraio 1937, nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche;
Visto il rapporto istruttorio n. 382 dell'1 settembre 1999 del gruppo XVIII di questo Assessorato;
Visto lo stralcio del verbale n.40 della seduta del C.R.T.A. del 25 novembre 1999, con il quale il comitato richiede integrazioni;
Viste le integrazioni prodotte dalla ditta con nota n.79774 del 29 dicembre 1999 e trasmesse dal gruppo XVIII di questo Assessorato al C.R.T.A., con nota n. 24/18 del 17 marzo 2000;
Vista la nota n. 157/6 del 13 giugno 2000, con la quale il C.R.T.A. ha trasmesso al gruppo XVIII gli stralci dei verbali n. 10 del 12 maggio 2000 e n. 12 del 26 maggio 2000, nei quali si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
-  che l'area circostante l'impianto non venga utilizzata per attrezzature per l'istruzione dell'obbligo e per attrezzature d'interesse generale di quartiere, così come previsto dall'attuale piano regolatore;
-  che venga certificata, per ogni ciclo, l'avvenuta sterilizzazione dei materiale immesso;
-  per quanto riguarda le parti anatomiche provenienti da interventi chirurgici, le stesse vengano smaltite ai sensi della normativa vigente;
Vista la nota ns. prot. n. 46140 del 25 settembre 2000 del comune di Misterbianco, con la quale il sindaco dà assenso acché nel sito di corso C. Marx n. 35, interno 14, nella particella 40 del foglio 17 della mappa catastale, ricadente in zona industriale "D" del P.d.F. vigente, venga realizzato un impianto di sterilizzazione di rifiuti ospedalieri;
Vista la nota n.5704 TER.IS del 15 dicembre 2000, con la quale la segreteria generale della Presidenza della Regione riscontra la nota n. 10424 del 21 settembre 2000 del gruppo XVIII di questo Assessorato;
Vista la nota n. 311 del 18 gennaio 2001, con la quale il Comando provinciale dei VV.FF. di Catania ha trasmesso il nulla osta alla realizzazione dell'impianto, ponendo le seguenti condizioni:
-  vengano installati quattro estintori a polvere da 6 kg ed uno a CO2 in prossimità del quadro elettrico;
-  venga istituita la squadra aziendale antincendio ai sensi degli artt. 12 e 22 del decreto legislativo n. 626/94;
Vista la nota n. 639/S del 18 gennaio 2001, con la quale il settore igiene pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania ha comunicato che non esistono motivi ostativi, sotto il profilo della sicurezza ed igiene del lavoro, per la realizzazione del progetto, ponendo la condizione che l'attività lavorativa si svolga assicurando che tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vengano rispettate e che prima dell'inizio dell'attività lavorativa, la ditta produca al servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania:
-  le dichiarazioni di conformità degli impianti installati (ai sensi della legge n. 46/90) e delle macchine installate (ai sensi del D.P.R. n. 459/96);
-  i documenti relativi agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 626/94 e dal decreto legislativo n. 277/91, nonché copia delle denunce dell'impianto di messa a terra e dell'eventuale impianto di protezione delle scariche atmosferiche all'ISPESL, dipartimento di Catania;
Visto il verbale della conferenza di servizi del 19 gennaio 2001, con il quale si approva il progetto, subordinatamente al parere del gruppo XXVIII di questo Assessorato;
Vista la nota n. 24/28 del 24 gennaio 2001, con la quale il gruppo XXVIII di questo Assessorato ha trasmesso il nulla osta, sotto il profilo urbanistico, alla realizzazione dell'impianto;
Considerato di non poter condividere la prescrizione del C.R.T.A. di certificare per ogni ciclo l'avvenuta sterilizzazione del materiale immesso;
Ritenuto di poter quindi procedere al rilascio del l'au torizzazione all'installazione ed all'esercizio, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, dell'impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari in oggetto, nonché del N.O. ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81;
Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97, anche se più restrittive.
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 e dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, sono rilasciati il N.O. all'impianto ed è approvato il progetto dell'impianto di deposito temporaneo e di sterilizzazione di rifiuti sanitari proposto dalla ditta Failla Giovanni, sito nel territorio del comune di Misterbianco (CT) corso C. Marx n. 35, interno 14, individuato dalla particella 40 del foglio 17 della mappa catastale e secondo il perimetro definito dalle tavole progettuali. Il progetto è costituito dai seguenti elaborati, che fanno parte integrante del presente decreto:
 1)  scheda tecnica della macchina sterilizzatrice Econos T.S.C.70;
 2)  relazione generale;
 3)  relazione "tipologia di rifiuti";
 4)  descrizione impianto;
 5)  relazione tecnica;
 6)  relazione "oggetto dell'iniziativa";
 7)  relazione "il processo di sterilizzazione e le emissioni";
 8)  planimetria dell'impianto in scala 1:100;
 9)  relazione "normativa di riferimento";
10)  relazione "motivi della scelta della sterilizzazione";
11)  relazione "stoccaggi";
12-22)  schemi dell'impianto;
24)  certificato di destinazione urbanistica;
25)  assenso sul sito rilasciato dal sindaco;
26)  stralcio del P.R.G. adottato dal C.C. con delibera n.124 del 14 ottobre 1997.

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti del comma 5° dell'art. 27 del decreto legislativo n.22/97, l'approvazione del progetto di cui al precedente art. 1 costituisce variante allo strumento urbanistico del comune di Misterbianco.

Art. 3

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, la ditta Failla Giovanni, con sede legale in via Venezia n. 25 a Misterbianco (CT), è altresì autorizzata alla realizzazione delle opere previste nel progetto di cui all'art. 1 nel rispetto delle prescrizioni specificate nei pareri indicati nelle premesse del presente decreto, ovvero:
-  che l'area circostante l'impianto non venga utilizzata per attrezzature per l'istruzione dell'obbligo e per attrezzature d'interesse generale di quartiere, così come previsto dall'attuale piano regolatore;
-  per quanto riguarda le parti anatomiche provenienti da interventi chirurgici, le stesse vengano smaltite ai sensi della normativa vigente;
-  che vengano installati quattro estintori a polvere da 6 kg ed uno a CO2 in prossimità del quadro elettrico;
-  che venga istituita la squadra aziendale antincendio ai sensi degli artt. 12 e 22 del decreto legislativo n. 626/94;
-  che prima dell'inizio dell'attività lavorativa, la ditta produca al servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania le dichiarazioni di conformità degli impianti installati (ai sensi della legge n. 46/90) e delle macchine installate (ai sensi del D.P.R. n. 459/96), i documenti relativi agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 626/94 e dal decreto legislativo n. 277/91, nonché copia delle denunce dell'impianto di messa a terra e dell'eventuale impianto di protezione delle scariche atmosferiche all'ISPESL, dipartimento di Catania.

Art. 4

La ditta Failla Giovanni, con sede legale in via Venezia n. 25 a Misterbianco (CT), è autorizzata, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, per un periodo di 5 anni a partire dalla data del presente decreto, all'esercizio dell'attività di deposito temporaneo e sterilizzazione esclusivamente dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui ai codici 18 01 03 e 18 02 02 del l'al legato D del decreto legislativo n. 22/97, così come definiti all'art. 2, comma 1°, lettera d), del D.M. n. 219 del 26 giugno 2000, per un quantitativo massimo di due tonnellate giornaliere.
L'autorizzazione è rinnovabile; a tal fine, entro 180 giorni dalla scadenza della stessa, la ditta dovrà presentare apposita istanza.

Art. 5

La validità dell'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è subordinata alla presentazione da parte della ditta della comunicazione di avvenuta realizzazione del l'im pianto, all'attestazione da parte della Provincia regionale di Catania che l'impianto è stato realizzato come da progetto e alla presentazione delle garanzie fideiussorie, così come previsto dal decreto n. 188 del 19 aprile 1986.

Art. 6

Il titolare dell'impianto è il sig. Failla Giovanni, nato a Scordia (CT) il 24 febbraio 1937, residente in via Venezia n. 25 in Misterbianco (CT).

Art. 7

Il direttore tecnico dell'impianto è il dott. Scuderi Salvatore, nato a Catania il 24 gennaio 1954 ed ivi residente in via Fiume n. 10/C. La società è tenuta a comunicare ogni variazione dello stesso.

Art. 8

Il deposito temporaneo dei rifiuti sterilizzati dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 45 del decreto legislativo n.22/97 e all'art. 9 del decreto ministeriale n. 219 del 26 giugno 2000.
I rifiuti sterilizzati potranno essere smaltiti in discarica solo previa autorizzazione di cui al comma 3° del citato art. 45.
Ogni trattamento di sterilizzazione sarà certificato dal responsabile dell'impianto e riportato su apposito registro con fogli numerati e vidimati dal quale risulti, unitamente al numero d'identificazione, la quantità e la tipologia dei rifiuti sterilizzati, nonché la data del trattamento.

Art. 9

Il direttore tecnico responsabile dovrà procedere alla convalida dell'impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione dello stesso, secondo i criteri e per i parametri previsti dall'allegato III al decreto ministeriale n. 219 del 26 giugno 2000. Per i parametri essenziali la convalida deve essere ripetuta ogni 24 mesi e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria del l'im pianto, e la relativa documentazione deve essere conservata per 5 anni presso l'impianto.

Art. 10

La ditta dovrà comunicare la data d'inizio attività almeno 2 settimane prima, trasmettendo opportuna nota a questo Assessorato, alla Provincia regionale di Catania, al L.I.P. di Catania, al servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dellunità sanitaria locale n. 3 di Catania, al comune di Misterbianco.

Art. 11

L'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e certificata con cadenza almeno mensile da parte del direttore tecnico responsabile, mediante l'impiego di bioindicatori conformi alle norme CEN serie 866, nella quantità di almeno 1ogni 200 litri di volume utile di camera della sterilizzazione, con un minimo di tre. La ditta dovrà dare preavviso alla Provincia regionale ed al laboratorio d'igiene e profilassi di Catania e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle verifiche.

Art. 12

Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche, presso l'impianto deve essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale devono essere riportate le seguenti informazioni: numero d'intensificazione del ciclo di sterilizzazione, quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione, data del processo di sterilizzazione. La società è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 22/97.

Art. 13

La Provincia regionale di Catania, il comune di Misterbianco ed il L.I.P. di Catania eserciteranno con periodicità almeno trimestrale l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza. Tale attività di controllo dovrà riguardare anche la comparazione tra i volumi dei rifiuti presi in carico e quelli risultanti dai trattamenti.
Il L.I.P. di Catania, sulla base delle risultanze della propria attività di controllo, anche sui produttori e sugli smaltitori finali, è autorizzato ad imporre modalità di controllo e/o prescrizione anche più restrittive, informan done questo Assessorato.

Art. 14

Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi d'accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

Art. 15

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti e delle norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.
In particolare, la società dovrà effettuare l'attività in essere con modalità tali da evitare rischi e pericoli per l'ambiente e la salute pubblica.

Art. 16

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organi.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 febbraio 2001.
  LO MONTE 

(2001.7.319)
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DECRETO 6 febbraio 2001
Autorizzazione del progetto della società Ferrovie dello Stato S.p.A. relativo alla soppressione di alcuni passaggi a livello in comune di Cefalù.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n.65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n.15;
Vista la legge n.64/74;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n.199 del 18 dicembre 1974, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cefalù;
Viste le note n. DI/SR. CI/PL. PA 347 del 14 dicembre 1999 e n. DI/SR. CI/PL. PA 354 del 9 febbraio 2000, con le quali le Ferrovie dello Stato S.p.A., divisione infrastruttura, direzione sviluppo rete investimenti, gestione commesse infrastrutture-programma soppressione P.L. centro operativo PL, Palermo hanno inoltrato a questo Assessorato istanza per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, per la soppressione dei passaggi a livello ai km. 59+855, 60+319, e 65+865 (ovvero km. 65+984) della linea Palermo-Messina in comune di Cefalù, mediante la costruzione di opere sostitutive;
Vista la deliberazione consiliare n.124 del 3 settembre 1998, con la quale il consiglio comunale di Cefalù approva lo schema di massima di convenzione con la società Ferrovie dello Stato S.p.A. per la soppressione dei passaggi a livello su menzionati;
Vista la nota n.1920/T del 10 dicembre 1994 della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, con la quale si esprime parere favorevole di massima con la condizione che il progetto completo delle necessarie autorizzazioni dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n.15/91, dovrà essere presentato alla scrivente per l'ottenimento del definitivo nulla osta, ai sensi della legge n.1497/39;
Vista la nota prot. n.28194/98 del 30 marzo 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile, sezione 6 di Palermo, esprime parere favorevole al progetto e rilascia il nulla osta idraulico per la realizzazione di un sottopasso carrabile al km. 655+900 della linea Palermo-Messina, in territorio del comune di Cefalù, con la condizione che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere sottoposto all'Assessorato dei lavori pubblici per il rilascio del nulla osta idraulico definitivo;
Vista la nota n.12217/99 del 9 dicembre 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile, sezione 2 di Palermo, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art.13 della legge n. 64/74, con la condizione che in fase di redazione dei progetti esecutivi si effettuino ulteriori approfondimenti;
Visto il parere n.414 del 18 dicembre 2000 del gruppo 26° della Direzione regionale dell'urbanistica, reso ai sensi dell'art.10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi con le note su indicate, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...:
Nell'ambito del programma di soppressione dei passaggi a livello finanziati prima con la legge n.189/83 e poi con la legge n.354/98 è stata prevista, d'intesa con l'amministrazione comunale di Cefalù, l'eliminazione degli attraversamenti a raso della sede ferroviaria alle progressive indicate in oggetto, mediante la realizzazione di opere sostitutive. Si fa presente che originariamente era stata esaminata, con l'amministrazione comunale di Cefalù, la possibilità di sopprimere n.7 passaggi a livello, mentre l'accordo è stato concluso solo per n.4 passaggi a livello; il progetto di uno di essi, quello al km. 64+153, dopo attento esame degli atti pervenuti, si è visto che ricade entro 150 metri dalla linea di costa e pertanto dovrà essere attivata la procedura di deroga art. 16 della legge regionale n.78/76. E' stato pertanto restituito all'ente e per "il carattere di rilevante interesse pubblico", sia ai fini collettivi che territoriali, sono stati estrapolati gli elaborati relativi ai progetti di cui in oggetto e attivate le dovute procedure.
Nella nota n.19202/T del 10 dicembre 1994 della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali si precisa che il progetto completo, provvisto delle necessarie autorizzazioni dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n.15/91 dovrà essere presentato dalle Ferrovie dello Stato per l'ottenimento definitivo del nulla osta, ai sensi della legge n. 1497/39.
Nella nota n.28194/98 del 30 marzo 1999, l'ufficio del Genio civile, sezione 6, pur esprimendo parere favorevole al progetto e rilasciando il nulla osta idraulico per la realizzazione di un sottopasso carrabile al km. 655+900 della linea Palermo-Messina, in territorio del comune di Cefalù, precisa che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere sottoposto all'Assessorato dei lavori pubblici, per il rilascio del nulla osta idraulico definitivo, apposito progetto esecutivo;
Nella nota n.1221/99 del 9 dicembre 1999, l'ufficio del Genio civile, sezione 2, pur esprimendo parere favorevole al progetto, prescrive che in fase di redazione dei progetti esecutivi si effettuino ulteriori approfondimenti, quali:
a)  indagini geognostiche e geotecniche per la ricostruzione di dettaglio delle sezioni stratigrafiche significative;
b)  si verifichino le condizioni del regime idraulico di sottosuolo e la compatibilità della stessa con l'apertura di tratti di scavo;
c)  si pongano in essere tutte le opere per canalizzare ed allontanare le acque zenitali in special modo nel fondo del sottopasso.
Considerazioni: dato il carattere di "rilevante interesse pubblico" che il progetto riveste sia ai fini collettivi che territoriali, si può favorevolmente esprimere un giudizio, ai sensi dell'art.7 della legge regionale n.65/81 e successive modifiche ed integrazioni.
Questo gruppo di lavoro XXVI della D.R.U., per quanto visto, premesso, rilevato e considerato, è del parere che il progetto in esame sia da condividere, per quanto riguarda la contabilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n.414 del 18 dicembre 2000 reso dal gruppo XXVI/DRU;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n.65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15, e della legge regionale 21 aprile 1995, n.40, ed in conformità al parere espresso dal gruppo 26°/DRU prot. n.414 del 18 dicembre 2000 ed alle condizioni espresse dai superiori pareri, il progetto relativo alla soppressione dei passaggi a livello ai km. 59+855, 60+319, 65+865, della linea Palermo-Messina in comune di Cefalù, mediante la costruzione di opere sostitutive, per opera delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  deliberazione consiliare n.124 del 3 settembre 1998;
2)  parere dell'ufficio del genio civile di Palermo, sezione 6, prot. n.28194/98 del 30 marzo 1999;
3)  parere dell'ufficio del genio civile di Palermo, sezione 2, prot. n.12217/99 del 9 dicembre 1999;
4)  parere Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo prot. n.19202/T del 10 dicembre 1994;
5)  relazione tecnica-illustrativa;
6)  planimetria-profilo-sezioni;
7)  stralcio di piano regolatore generale vigente del comune di Cefalù;
8)  relazione geologica;
9)  parere gruppo XXVI/D.R.U. n.414 dell'8 dicembre 2000.

Art.3

Le Ferrovie dello Stato S.p.A. sono onerate, prima della esecuzione delle opere, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art.4

Il presente decreto sarà trasmesso alle Ferrovie dello Stato per l'esecuzione, al comune di Cefalù, interessato per territorio, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 6 febbraio 2001.
  LO MONTE 

(2001.8.359)
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DECRETO 8 febbraio 2001
Approvazione del programma costruttivo del consorzio Sincooper nel comune di San Gregorio di Catania.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86 del 6 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n.1 del 28 gennaio 1986;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996;
Vista la nota n. 19880 del 20 dicembre 2000, acquisita al protocollo n.64519 del 28 dicembre 2000 di questo Assessorato, con la quale è stato trasmesso, da parte del comune di San Gregorio di Catania, il programma costruttivo del consorzio Sincooper per la realizzazione di n. 93 alloggi sociali, ammessi ai finanziamenti di cui alla legge regionale n. 79/75;
Vista la delibera commissariale n. 1/2000 del 6 dicembre 2000, con la quale il programma costruttivo del consorzio Sincooper è stato adottato ai sensi dell'art.25 della legge regionale 6 aprile 1996, n.22;
Visti gli atti ed elaborati trasmessi sottoelencati:
1) parere n.1019/I del 21 febbraio 2000 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania-nulla osta ai sensi dell'art.4, comma 9°, della legge regionale n.86/81;
2)  parere n. 3323/00 del 24 maggio 2000 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, favorevole a condizioni, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490;
3)  parere n.812 del 14 febbraio 2000 dell'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art.13 della legge n. 64/74;
4)  parere n.4121 del 29 aprile 2000 della provincia regionale di Catania, sevizio viabilità;
5)  relazioni istruttorie dell'ufficio urbanistica del comune di San Gregorio di Catania n.61 del 21 gennaio 2000, n. 428 del 4 aprile 2000 e n. 722 dell'1 giugno 2000;
6)  relazione tecnica;
7)  norme tecniche di attuazione;
8)  stralcio strumento urbanistico e catastale scala 1:2000;
9)  planimetria stato attuale scala 1:500;
10)  documentazione fotografica;
11)  planimetria catastale scala 1:1000;
12)  planimetria di progetto scala 1:500;
13)  planovolumetrico e sezioni scala 1:500;
14)  planimetria stradale scala 1:500;
15)  profili e sezioni tipo scala 1:500 - 1:50;
16)  planimetria degli impianti Telecom ed Enel scala 1:500;
17)  planimetria degli impianti idrico e di illuminazione scala 1:500;
18)  planimetria degli impianti fognanti scala 1:500;
19)  particolari costruttivi scala 1:50;
20)  relazione geologica;
21)  relazione impatto ambientale;
22)  elenco prezzi e computo estimativo;
23)  schema di convenzione;
24)  tipologie edilizie: corografia scala 1:100;
25)  tipologie edilizie: prospetti e sezioni scala 1:100;
26)  piano particellare d'esproprio;
27)  studio impatto ambientale;
28)  intersezione a raso tra la SP 114 e via Antonello da Messina costituito da:
-  corografia;
-  planimetria generale;
-  planimetria di intersezione;
-  planimetria studio segnaletica.
Premesso che:
-  il comune di San Gregorio di Catania è dotato di programma di fabbricazione, approvato con D.A. n. 192/76;
-  il programma costruttivo di che trattasi costituisce variante al vigente P. di F. poiché ricade in area destinata a verde agricolo;
-  nel piano regolatore generale restituito per la rielaborazione parziale, con nota assessoriale n. 13307 del 17 novembre 1997, tale area mantiene la medesima destinazione di verde agricolo;
-  dalla proposta di deliberazione, allegata alla delibera commissariale sopra menzionata, risulta che la zona interessata dall'intervento costruttivo è contigua ad insediamenti abitativi suscettibili di urbanizzazione;
-  dalla proposta di deliberazione medesima risulta che il comune non è dotato di piano di zona e che, nel vigente P. di F., le aree di espansione edilizia risultano essere insufficienti;
-  il programma in argomento prevede la realizzazione di edifici a schiera per un totale di 93 alloggi sociali ed un insediamento di 431 abitanti;
-  l'area interessata ha una superficie territoriale di 40.138 mq., sulla quale è prevista una volumetria di progetto pari a 42.907 mc., con un indice di densità fondiaria di 1,5 mc/mq.; all'interno del programma sono previste le aree destinate a sede viaria (mq. 3.620) nonché gli spazi per attrezzature e servizi, in ottemperanza all'art. 3 del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che sono così ripartiti:
-  verde pubblico: mq.3.914;
-  attrezzature scolastiche: mq.1.980;
-  attrezzature di interesse collettivo: mq. 871;
-  parcheggi: mq.1.148.
-  l'ufficio del Genio civile di Catania, con il proprio parere n.812 del 14 febbraio 2000, si è espresso favorevolmente alla fattibilità delle previsioni del programma costruttivo alle condizioni geomorfologiche del territorio con l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui agli artt.17 e 18 della legge n.64/74 e dei DD.MM. 16 gennaio 1996 e 11 marzo 1988, riguardanti le costruzioni in zona sismica e l'accertamento delle caratteristiche tecniche del terreno di sedime;
-  la Provincia regionale di Catania, servizio viabilità, con il proprio parere n. 4121 del 29 aprile 2000 si è espressa favorevolmente alla nuova sistemazione proposta dell'intersezione della SP 114, via Carrubbazza con la via Antonello da Messina, accertato che il tratto di strada provinciale ricade fuori dal centro abitato, delimitato giusto art. 4 del codice della strada;
Considerato che, per quanto esposto, il programma costruttivo di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.25 della legge regionale 6 aprile 1996, n.22, è approvato il programma costruttivo del consorzio Sincooper, adottato in variante al vigente programma di fabbricazione con delibera commissariale n.1/2000 del 6 dicembre 2000, con le condizioni di cui al parere n.3323/00 del 24 maggio 2000 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania e con le prescrizioni di cui al parere n.812 del 14 febbraio 2000 dell'ufficio del Genio civile di Catania.
Ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n.86/81, le aree relative al programma costruttivo devono essere espropriate ed utilizzate entro il termine di due anni.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati, gli atti e gli elaborati in premessa citati.

Art.3

Il comune di San Gregorio di Catania è onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto.

Art.4

Il presente decreto viene pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione degli allegati.
Palermo, 8 febbraio 2001.
  LO MONTE 

(2001.8.369)
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DECRETO 12 febbraio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al centro abitato di Bisacquino.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 11422 del 15 settembre 2000, con la quale il sindaco del comune di Bisacquino chiede la modifica del piano straordinario, puntualizzando che la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata;
Visto il rapporto F.V. n. 19 del 30 gennaio 2001 del competente ufficio di questo Assessorato;
Vista la nota prot. n. 276/S.G.R. dell'1 febbraio 2001;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Bisacquino, provincia di Palermo.

Art. 2

Le aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Bisacquino, sono quelle individuate nella "Carta del rischio idrogeologico" allegata al presente decreto e sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2001.
  LO MONTE 


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(2001.8.363)
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DECRETO 12 febbraio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al centro abitato di Caltavuturo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 43516 del 6 settembre 2000, con la quale il sindaco del comune di Caltavuturo chiede la modifica del piano straordinario, puntualizzando che la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata;
Visto il rapporto F.V. n. 19 del 30 gennaio 2001 del competente ufficio di questo Assessorato;
Vista la nota prot. n. 276/S.G.R. dell'1 febbraio 2001;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Caltavuturo, provincia di Palermo.

Art. 2

Le aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Caltavuturo, sono quelle individuate nella "Carta del rischio idrogeologico" allegata al presente decreto e sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2001.

  LO MONTE 


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(2001.8.364)
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DECRETO 12 febbraio 2001
Modifica del decreto 4 luglio 2000, concernente piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di Giuliana.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n.2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n.37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n.180 dell'11 giugno 1998: "Misure ur genti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Viste le note prot. n. 6573 dell'1 settembre 2000 e n. 6762 del 25 settembre 2000, con le quali il sindaco del comune di Giuliana, avendo rilevato sostanziale difformità tra la carta del rischio e la situazione geologica locale, chiede che venga eliminata l'individuazione delle aree a rischio molto elevato;
Visto il rapporto istruttorio F.V. n. 6 punto 1 del 16 gennaio 2001 del competente ufficio di questo Assessorato, nel quale si evidenzia che, al riesame degli studi e delle carte utilizzate per la redazione del piano straordinario si è riscontrato, effettivamente un errore di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico per il centro abitato di Giuliana;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dal più volte citato art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, concernente il comune di Giuliana, con l'eliminazione dell'area classificata a rischio idrogeologico "molto elevato".

Art. 2

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di rettifica si rimanda al suddetto decreto n. 298/2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2001.
  LO MONTE 

(2001.8.361)
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DECRETO 13 febbraio 2001.
Proroga delle misure di salvaguardia ex legge n. 1902/52 e successive modifiche relative al P.R.G. del comune di Geraci.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 30 novembre 1952, n. 1902;
Vista la legge regionale 5 agosto 1958, n. 22;
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 615;
Vista la legge 30 luglio 1966, n. 517;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, in particolare, gli artt. n. 6 e n. 8;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la nota prot. n. 634 del 29 gennaio 2001 del comune di Geraci, con la quale è stata richiesta la proroga ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 22/58 delle misure di salvaguardia ex legge n. 1902/52 e successive modifiche, relative al piano regolatore generale adottato con deliberazione commissariale n. 12 del 13 febbraio 1998;
Ritenuto di poter condividere le motivazioni contenute nel citato rapporto n. 68 del 2 febbraio 2001, relative all'accoglimento della proroga richiesta;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1958, n. 22, le misure di salvaguardia ex legge n. 1902/52 e successive modifiche relative al piano regolatore generale adottato con deliberazione n. 12 del 13 febbraio 1998, sono prorogate di anni due, per le motivazioni contenute nel rapporto n. 68 del 2 febbraio 2001 citato in premessa, che costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 2

Il presente decreto, unitamente al rapporto n. 68 del 2 febbraio 2001, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 13 febbraio 2001.
  LO MONTE 

Allegato
All'on.le Assessore
per il tramite del  Direttore regionale dell'urbanistica 

SEDE

Rapporto n. 68 del 2 febbraio 2001

Con nota di prot. n. 634 del 29 gennaio 2001 il sindaco del comune di Geraci ha chiesto a questo Assessorato la proroga di due anni del termine assegnato ai sensi dell'articolo unico della legge n. 1902/52 e successive modifiche, per la salvaguardia delle previsioni del piano regolatore generale adottato dal commissario ad acta con proprio atto n. 12 del 13 febbraio 1998.
I motivi addotti dal sindaco di Geraci con la sopracitata nota a sostegno della richiesta di proroga, attengono difficoltà incontrate con il tecnico incaricato nello studio agricolo forestale che doveva formulare il proprio avviso alle osservazioni avverso il P.R.G., riguardante tale aspetto. Dopo varie sollecitazioni fatte al tecnico incaricato l'agronomo S. Sanso, il comune è arrivato alla conclusione di rescissione dell'incarico. Nel frattempo subentrando la nuova normativa di cui alla legge regionale n. 13/99, nel dare il nuovo incarico occorreva anche la revisione di tutto lo studio agricolo forestale, in quanto in applicazione della legge si veniva a determinare un quadro vincolistico del tutto diverso dal precedente piano che è stato oggetto di adozione. A questa vicenda si aggiunge l'ulteriore circostanza riguardante l'adozione del piano territoriale del Parco delle Madonie ed essendo il territorio comunale del comune di Geraci all'interno di vaste aree del Parco delle Madonie, sono da rivedere e quindi ridefinire alcune aree comprese nella zona "D" del Parco. Inoltre poiché le direttive del Parco ammettono la possibilità di prevedere una zona turistica stagionale nelle zone "D" del Parco sono anche da riconsiderare e ridefinire le aree relative alle prescrizioni esecutive.
Ora poiché è stato già dato mandato al progettista di adeguare le previsioni di piano a quanto sopra detto, e evidenziando che si sta completando l'iter formativo del P.R.G., integrato e dotato di tutti gli studi propedeutici aggiornati, quali anche delle prescrizioni esecutive, prima dell'emissione del nuovo atto deliberativo, approssimandosi i termini di scadenza delle misure di salvaguardia previste dalla legge n. 615/95, il sindaco, ha avanzato istanza di proroga dei termini di scadenza degli stessi così come previsto dalla legge regionale n. 22/58.
In merito la sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa con il parere n. 145 del 16 aprile 1996, ebbe tra l'altro a ritenere che sulla successione della normativa riguardante l'applicazione delle misure di salvaguardia, avesse comportato la non operatività della proroga di due anni previsti dalla menzionata legge regionale n. 22/58 e deduce conseguentemente "...come in nessun caso di superare il termine massimo di cinque anni...".
D'altronde, la norma regionale non confligge con la disciplina statale delle misure di salvaguardia in esame, in quanto non ne altera il periodo massimo (5 anni) di applicazione, né l'automaticità della durata delle stesse misure (3 o 5 anni) in ragione del rapporto tra la data di adozione degli strumenti urbanistici comunali e la data di trasmissione degli stessi a questoAssessorato. La norma consente invece all'Amministrazione regionale (nella fattispecie la competenza è stata assegnata a questo Assessorato in virtù dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28) di adottare motivatamente un provvedimento di proroga di dette misure in accoglimento dei motivi rappresentati dai comuni richiedenti, che abbiano comportato il ritardo nella trasmissione del piano e quindi la conseguente impossibilità ad utilizzare il termine quinquennale di applicazione delle misure di salvaguardia.
L'istituto della proroga quindi, che nel 1958 consentiva di prorogare le misure di salvaguardia aventi allora la durata di appena due anni, consente adesso (cioè dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 71/78) di temperare i rigori della legislazione statale che penalizza eccessivamente i comuni nel caso di trasmissione "ritardata" dei piani regolatori.
Risulta certamente rilevante l'interesse pubblico acché questoAssessorato pervenga all'esame ed all'eventuale approvazione del P.R.G. di Geraci in vigenza della salvaguardia delle previsioni di tale piano, con particolare riferimento a quelle previsioni relative alle aree vincolate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38. Compete altresì anche a questo Assessorato salvaguardare le previsioni dei piani regolatori generali, con particolare riguardo a quelle previsioni che individuano le aree destinate pubblici servizi, in quanto aventi natura di atti ineguali complessi (perché risultano dal concorso della volontà del comune e della Regione) diretti al raggiungimento del pubblico interesse; è ciò, sia nella fase iniziale successiva alla loro adozione mediante l'applicazione della disciplina delle misure di salvaguardia in argomento (che comprende anche la possibilità di sospendere i lavori già iniziati dai privati che contrastino con il piano adottato, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo unico della citata legge n. 1902/52), sia nella loro fase finale di attuazione con l'applicazione dell'art.3 (commi 3 e 5) della legge regionale n. 15/91, che ha fissato l'obbligo per i comuni di procedere alla revisione del P.R.G. con cadenza decennale al fine di poter consentire la realizzazione delle opere pubbliche di piano, permanendo l'efficacia dei vincoli di espropri ex art; 1 della citata legge regionale n. 38/73 con il subentrare della periodica revisione di piano. Inoltre si vuole evidenziare che d'adozione del provvedimento di proroga inciderà su interessi di terzi nei cui confronti si sospenderanno le determinazioni comunali sulle domande di concessioni edilizie che si pongono in contrasto con le previsioni di piano regolatore adottato e che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 10/91 non sussiste l'obbligo di dare notizia dell'avvio del relativo procedimento ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n.10/91, in quanto lo stesso attiene ad atti amministrativi generali, ritenendo certamente prevalente l'interesse pubblico che si conseguirà col permanere per un ulteriore biennio delle misure di salvaguardia in argomento.
Stante quanto sopra riferito si ritiene di poter sottoporre alla firma dell'on.le S.V. l'allegato schema di decreto di proroga per determinazioni che vorrà adottare al riguardo.
(2001.8.358)
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DECRETO 14 febbraio 2001.
Approvazione del progetto finalizzato alla realizzazione di un complesso turistico-ricettivo nel comune di Palma di Montechiaro.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visto l'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978, recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78;
Vista la legge regionale n. 30/97;
Vista la legge regionale n. 10/2000;
Visto il decreto n. 24 del 16 gennaio 1982, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Palma di Montechiaro;
Visto il foglio prot. n. 26951 del 23 novembre 2000, con il quale il comune di Palma di Montechiaro ha trasmesso, per l'approvazione, il progetto finalizzato alla realizzazione di un complesso turistico-ricettivo in variante al piano di fabbricazione vigente da zona agricola "E";
Visti i fogli del 29 dicembre 2000 e del 16 gennaio 2001, con i quali sono stati inoltrati alcuni atti integrativi richiesti da questo Assessorato con nota prot. n. 62867 del 14 dicembre 2000;
Vista la deliberazione consiliare n. 76 del 10 agosto 2000, avente per oggetto: "approvazione progetto del villaggio turistico Il Gattopardo in variante allo strumento urbanistico ai sensi della legge regionale n. 30/97 e con le procedure di cui alla legge regionale n. 35/78";
Visti gli atti ed elaborati trasmessi e consistenti in:
 1)  delibera di consiglio comunale n. 76 del 10 agosto 2000 di approvazione progetto;
 2)  relazione urbanistica dell'ufficio tecnico comunale allegata alla delibera n. 76/2000;
 3)  atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
 4)  certificazione relativa alla non sussistenza di opposizioni ed osservazioni;
 5)  attestazione relativa alla sussistenza nella zona del vincolo idrogeologico;
 6)  attestazione dell'ufficio tecnico comunale sulla indisponibilità nel vigente piano di fabbricazione di aree destinate a zona per l'insediamento produttivo per le opere di cui trattasi;
 7)  schede prescritte dall'art. 37 della legge regionale n. 10/2000 e dalla circolare n. 4/D.R.U.;
 8)  nulla osta dell'Ispettorato ripartimentale delle fo reste;
 9)  relazione geologica di fattibilità;
10)  elaborati di progetto in duplice copia;
Visto il parere n. 3 del 2 febbraio 2001 del gruppo di lavoro 31° che parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Le motivazioni principali della richiesta di variante in oggetto, riportate nella succitata delibera n. 76 del 10 agosto 2000, sono di seguito riassunte:
-  la ditta Gattopardo Vacanze s.r.l. richiedeva al comune di Palma di Montechiaro con istanza del 19 novembre 1999 l'approvazione del progetto di cui in oggetto finalizzato alla realizzazione di attrezzature turistico-ricettive, quali:
a)  n. 40 residences in n. 20 case isolate;
b)  un centro ricezione polifunzionale, sala ristorante, palestra, sala giochi;
c)  una piscina con annessi spogliatoi, docce e servizi;
d)  n. 2 campi da tennis, n. 1 campo di calcetto, n. 1 campo di pallavolo, n. 2 campi di bocce;
e)  n. 1 anfiteatro all'aperto;
f)  parcheggi;
g)  viabilità interna;
h)  aree a verde e verde attrezzato;
-  il progetto di che trattasi ricade in terreni siti in contrada Gibildolce-Craparia, in zona agricola "E" del vigente piano di fabbricazione;
-  il comune di Palma di Montechiaro aderisce al patto territoriale della Sicilia centro-meridionale;
-  l'amministrazione comunale ha ritenuto che le dimensioni e le finalità dell'intervento sono tali da potere considerare l'opera di interesse regionale per gli effetti di ricaduta sociale, economica ed occupazionale sul territorio.
Dall'esame di quanto pervenuto a questo ufficio risulta che il complesso turistico-ricettivo di che trattasi occupa un'area estesa catastalmente mq. 62.161 e risulta individuata in catasto sul foglio di mappa n. 22, particelle 2, 108, 335, 336, 337, 338, 339; il villagio turistico de quo ricade in una zona distante dal mare circa ml. 500 sottoposta a vincolo idrogeologico, lungo la strada Craparia-Castello.
La scelta da parte dei proponenti di volere realizzare siffatta struttura scaturisce prevalentemente dai seguenti motivi:
-  il vigente piano di fabbricazione non prevede aree con tali attrezzature;
-  lo scarso impatto ambientale della struttura ricettiva e la centralità di questa per lo sviluppo turistico dell'area;
-  l'iniziativa si caratterizza come una struttura per la pratica dello sport ed il relax dei nuclei familiari, questi ultimi potranno fruire delle peculiarità paesaggistiche, ambientali e culturali del sito e delle aree limitrofe (il mare, la Valle dei Templi di Agrigento, i centri storici limitrofi, le riserve naturali etc.);
-  per le proprie caratteristiche il progetto si presta a soddisfare i bisogni di categorie di utenti in grado di effettuare spostamenti anche fuori stagione, considerato che il clima risulta uno dei più temperati d'Italia;
-  l'iniziativa si inserisce in un contesto di crisi occupazionale e di scarsa iniziativa imprenditoriale che contraddistingue il territorio della provincia di Agrigento e, pertanto, la realizzazione di tale struttura verrà ad incidere sul tessuto economico ed occupazionale del ter ritorio.
Pertanto, considerato quanto sopra esposto e per le finalità degli artt. 1 e 4 della legge regionale n. 35/78, dell'art. 36 della legge regionale n. 30/97 e dell'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, visti gli atti trasmessi all'A.R.T.A., questo gruppo di lavoro 31° è del parere che il progetto di che trattasi finalizzato alla realizzazione di un complesso turistico-ricettivo, da intendersi come struttura ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 27 del 6 aprile 1996, denominato "Il Gattopardo", in contrada Gibildolce-Craparia in un'area individuata in catasto sul foglio di mappa 22, particelle 2, 108, 335, 336, 337, 338, 339, può essere ritenuto meritevole di approva zione.";

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge regionale n. 35/78, dell'art. 36 della legge regionale n. 30/97 e dell'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, è approvato il progetto finalizzato alla realizzazione di un complesso turistico-ricettivo, ex art. 3 della legge regionale n. 27 del 6 aprile 1996, in variante al programma di fabbricazione vigente nel comune di Palma di Montechiaro da zona agricola "E" ad attrezzature turistico-ricettive.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli atti ed elaborati elencati in premessa.

Art. 3

Il comune di Palma di Montechiaro resta onerato a provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione del progetto di che trattasi.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Palma di Montechiaro per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 14 febbraio 2001.
  LO MONTE 

(2001.8.357)
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DECRETO 19 febbraio 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 12340 del 19 luglio 2000, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 37443 del 28 luglio 2000, con il quale il comune di Modica (RG) ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti ed elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale relativo al cambio di destinazione di un'area da zona agricola a zona S2 per la realizzazione di un complesso parrocchiale in contrada S. Elena;
Vista la delibera n. 77 del 28 giugno 1999, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. - sezione centrale di Palermo nella seduta del 9 dicembre 1999 al n. 9691/9196, con la quale il consiglio comunale ha adottato la variante al P.R.G. vigente al fine di destinare a zona "S2" per la realizzazione di un complesso parrocchiale l'area in atto ricadente in zona E/5, individuata in catasto al foglio n. 81, particelle nn. 238 e 382, sita in contrada Sant'Elena;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 12 luglio 2000, a firma del segretario generale, attestante l'assenza di osservazioni od opposizioni durante il periodo di pubblicazione;
Visto il parere prot. n. 1762 del 19 febbraio 1999, con cui l'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, esprime parere favorevole in ordine all'ampliamento del complesso parrocchiale S. Elena;
Vista la nota prot. n.229 del 27 ottobre 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso, unitamente alla documentazione inerente la richiesta, al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 61 del 27 ottobre 2000 resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione ed al deposito di variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e non risultano presentate osservazioni e/o opposizioni;
-  la compatibilità della nuova previsione urbanistica, contenuta nella variante in questione con le condizioni geomorfologiche dei luoghi, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 con parere favorevole;
- l'area interessata non è gravata da alcun vincolo; così come specificato dal dirigente dell'VIII settore - urbanistica in data 6 giugno 2000 ed è di proprietà della parrocchia S. Elena;
-  la variante per le specifiche finalità (a scopo sociale) riveste un rilevante interesse pubblico, contribuisce a migliorare gli standards di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e conseguenzialmente ai fabbisogni della comunità locale e non inficia i criteri informatori del vigente P.R.G.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, il gruppo XXVII è del parere che la variante al P.R.G. relativa al cambio di destinazione urbanistica di un'area da zona agricola a zona S2 per l'ampliamento complesso parrocchiale di S. Elena in via Rocciola - Scrofani a Modica, adottata con delibera n. 77 del 16 novembre 1999, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78";
Visto il voto n. 359 del 25 gennaio 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la proposta del gruppo XXVII/DRU n. 61 del 27 ottobre 2000, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante al P.R.G. adottata dal consiglio comunale di Modica con deliberazione n. 77 del 28 giugno 1999;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 359 del 25 gennaio 2001 che fa propria la proposta del gruppo XXVII/DRU n. 61 del 27 ottobre 2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

E' approvata e resa esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 359 del 25 gennaio 2001, la variante al P.R.G. del comune di Modica (RG), adottata con delibera consiliare n. 77 del 28 giugno 1999, relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona agricola E a zona S2 per l'ampliamento del complesso parrocchiale diS. Elena in via Rocciola - Scrofani a Modica, ricadente nel N.C.T. del comune di Modica al foglio n. 81, particelle nn. 238 e 382.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 61 del 27 ottobre 2000 resa dal gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
2)  parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 359 del 25 gennaio 2001;
3)  delibera consiliare n. 77 del 28 giugno 1999;
4)  relazione generale di corredo al progetto di massima - tav. 8;
5)  stralcio di mappa catastale 1:2.000;
6)  tav. 0 contenente: stralcio I.G.M. 1:25.000, stralcio P.R.G. 1:5.000, stralcio di mappa catastale 1:2.000 (stato di fatto), stralcio di mappa catastale 1:2.000 (progetto), computo dei volumi e delle aree di parcheggio;
7)  relazione geologica.

Art. 3

Il comune di Modica resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 febbraio 2001.
  LO MONTE 

(2001.8.381)
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DECRETO 7 marzo 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Licata.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1881, n. 65;
Vista la legge 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 150/DRU del 27 giugno 2000, con il quale è stato approvato il P.R.G. vigente nel comune di Licata;
Vista la nota della Provincia regionale di Agrigento n. 10915 dell'8 aprile 1999 indirizzata a questo Assessorato, con la quale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 è stato trasmesso il progetto dei lavori di ammodernamento della S.P. n. 38 rotatoria per Lido Mollarella;
Vista la nota assessoriale n. 3593 del 26 giugno 2000, con la quale viene invitato il comune di Licata a trasmettere a questo Assessorato come prescritto dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, il parere di competenza;
Vista la delibera consiliare n. 44 del 28 agosto 2000, con la quale il comune di Licata ha espresso parere favorevole per l'approvazione del progetto della Provincia regionale di Agrigento in argomento;
Vista la nota n. 35577/bis del 5 agosto 2000, con la quale il comune di Licata ha trasmesso la suddetta delibera;
Visto il parere n. 2 dell'1 febbraio 2001, reso, sulla scorta degli atti trasmessi dalla Provincia, dal gruppo XXXI/DRU di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
è del parere, alla luce delle superiori valutazioni, di autorizzare il progetto di realizzazione dei lavori di ammodernamento della S.P. n. 38, tratto dalla S.S. n. 115 (prog. Km. 226+300) alla S.P. n. 67 (rotatoria per Lido Mollarella), ad opera dell'ufficio tecnico - settore viabilità della Provincia regionale di Agrigento, in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995, in quanto compatibile con l'assetto territoriale;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità al parere espresso dal gruppo XXXI/DRU n. 2 dell'1 febbraio 2001, è autorizzato in variante al P.R.G. vigente nel comune di Licata, il progetto della Provincia regionale di Agrigento riguardante lavori di ammodernamento della S.P. n. 38, tratto dalla S.S. n. 115 (prog. Km. 226+300) alla S.P. n. 67 (rotatoria per Lido Mollarella).

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera consiliare n. 44 del 28 agosto 2000;
 2)  parere n. 2 dell'1 febbraio 2001 del gruppo XXXI/DRU;
 3)  relazione tecnica illustrativa;
 4)  relazione geologica;
 5)  corografia;
 6)  planimetria;
 7)  planimetria - tratto variante;
 8)  sezione tipo;
 9)  opere d'arte;
10)  espropriazioni P.P. d'esproprio;
11)  espropriazioni, elenco ditte;
12)  stralcio P.R.G.

Art. 3

La provincia regionale di Agrigento resta onerata, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Provincia regionale di Agrigento per l'esecuzione, al comune di Licata interessato per territorio e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 7 marzo 2001.
  LO MONTE 

(2001.11.548)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Nomina del commissario straordinario e vice commissario straordinario dell'Ente acquedotti siciliani.

Con decreto presidenziale n. 58/Gr. VII/SG del 27 marzo 2001, nelle more della ricostituzione degli organi di amministrazione dell'Ente, il prof. ing. Ugo Maione e l'arch. Giovanni Rabito sono stati nominati rispettivamente commissario straordinario e vice commissario straordinario dell'Ente acquedotti siciliani.
(2001.13.644)
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Nomina del commissario ad acta del Consorzio delle autostrade siciliane.


Con decreto presidenziale n. 59/Gr. VII/SG del 28 marzo 2001, l'ing. Benedetto Dragotta è nominato commissario ad acta del Consorzio delle autostrade siciliane con il compito di attuare le procedure per le modifiche statutarie e assicurare la continuità della gestione attraverso l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, urgenti ed indifferibili.
(2001.13.645)
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Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).

La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, comma 8, che negli anni 1999 e 2000, sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmessi dalle seguenti amministrazioni o enti:
-  I.R.R.S.A.E. - Sicilia - Istituto regionale, diricerca, sperimentazione e aggiornamenti educativi;
-  Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cefalù;
-  Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Patti;
-  Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Ragusa;
-  Istituto autonomo case popolari di Ragusa;
-  Istituto autonomo case popolari di Trapani.

(Si omettono le tabelle)


(2001.8.355)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Circolare n. 1 del 24 gennaio 2001: "Procedure per la richiesta di contributi ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1975, n. 66, art. 1, lett. c) e 5 maggio 1979, n. 16" (Contributi per attività culturali).


Si dà avviso che i termini di scadenza previsti dalla circolare in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 9 febbraio 2001, sono prorogati al 17 aprile 2001. Sono fatte salve le istanze frattanto pervenute.
(2001.13.646)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Comunicazione del termine ultimo per l'effettuazione dei pagamenti di spesa a valere del POP 1994-1999.


Per disposizione comunitaria gli enti beneficiari di finanziamenti a valere del POP 1994-1999 dovranno effettuare i pagamenti relativi alle attività formative entro il termine perentorio del 31 dicembre 2001, pena il mancato riconoscimento delle stesse.
Si precisa che non saranno comunque riconosciute le spese non comprovate da fatture quietanziate entro il suddetto termine.
(2001.12.577)
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ASSESSORATO PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per l'utilizzo di fanghi di depurazione.


Con decreto n. 37/15 del 12 febbraio 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e per un periodo limitato ad anni 3 dalla data del presente decreto, la società Cantine Foraci s.r.l., con sede a Mazara del Vallo in contrada Serroni, all'utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dall'impianto destinato al trattamento dei liquami prodotti dalla medesima ditta anche nei terreni delle ditte Foraci Pietro, Foraci Fabio e Foraci Alessandro situati nel comune di Mazara del Vallo.
(2001.8.362)


Con decreto n. 38/15 del 12 febbraio 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e per un periodo limitato ad anni 3 dalla data del presente decreto, la società Conte Tasca d'Almerita, con sede a Palermo in viale Regione siciliana n. 399, all'utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dall'impianto destinato al trattamento dei liquami prodotti dalla medesima ditta.
(2001.8.360)


Con decreto n. 57/15 del 15 febbraio 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e per un periodo limitato ad anni 3 dalla data del presente decreto, la Enologica Cassarà s.r.l., con sede ad Alcamo in contrada Fiume S.S. 113 km. 335,300, all'utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dall'impianto destinato al trattamento dei liquami prodotti dalla medesima ditta.
(2001.8.366)


Con decreto n. 58/15 del 15 febbraio 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e per un periodo limitato ad anni 3 dalla data del presente decreto, la Agrumaria Corleone S.p.A., con sede a Palermo in via S. Corleone n. 12, all'utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dall'impianto destinato al trattamento dei liquami prodotti dalla medesima ditta.
(2001.8.365)


Con decreto n. 59/15 del 15 febbraio 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e per un periodo limitato ad anni 3 dalla data del presente decreto, la Vinicola Falcone s.a.s., con sede a Campobello di Mazara in via delle Rose n. 17, all'utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dall'impianto destinato al trattamento dei liquami prodotti dalla medesima ditta.
(2001.8.367)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 20 marzo 2001, prot. n.678.
Legge 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni per il diritto allo studio e all'istruzione - Disposizioni applicative per le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria.

AlDirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia
Ai Provveditorati agli studi della Sicilia
e, p.c.  Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione per l'istruzione media non statale 

Come è noto, nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni statali in materia di istruzione media non statale sono esercitate dallo scrivente Assessorato, ai sensi del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione".
Con l'entrata in vigore della legge 10 marzo 2000, n.62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", si rende necessario impartire opportune direttive, mirate all'organizzazione e disciplina della materia, nel territorio regionale.
A tal fine lo scrivente Assessorato, per uniformità di indirizzo con la vigente normativa statale, reputa opportuno e necessario che i gestori delle istituzioni scolastiche interessate, operanti nel territorio della Regione, applichino, in materia di parità scolastica, le disposizioni già impartite dal Ministero della pubblica istruzione con l'apposita C.M. n. 163 del 15 giugno 2000, prot. n.63/UD, che dovrà intendersi recepita integralmente, con la sola modifica del destinatario dell'istanza di parità, delle scuole di istruzione secondaria, che deve intendersi sostituito con lo scrivente Assessorato regionale dei beni culturali ambientali e della pubblica istruzione - Dipartimento regionale pubblica istruzione - gruppo 8°/P.I., via Notarbartolo n. 17 - 90144 Palermo.
Si reputa necessario, altresì, sottolineare che in sede di prima applicazione della legge in argomento, le istanze di riconoscimento della parità, limitatamente alle nuove istituzioni scolastiche di istruzione secondaria, devono essere prodotte in duplice copia a questo Assessorato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: GRANATA 

(2001.12.586)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 20 febbraio 2001, prot. n. 87.
Problematiche applicative delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 di recepimento della legge 15 gennaio 1992, n. 21, art.6. Mancata istituzione del ruolo dei conducenti.

Ai comuni della Regione siciliana
La legge 15 gennaio 1992, n. 21, normativa quadro sul trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, all'art. 6 ha introdotto una novità sostanziale in tale materia. Essa, infatti, ha previsto l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
Secondo tale normativa, inoltre, l'iscrizione al predetto ruolo - requisito, questo, indispensabile per ottenere la licenza o l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di cui sopra, per coloro che non ne siano già titolari - si consegue in seguito ad un esame svolto dinanzi un'apposita commissione regionale avente il compito di accertare requisiti di idoneità all'esercizio del servizio.
Entro un anno dall'entrata in vigore di siffatta normativa statale, questa Regione avrebbe dovuto recepire il superiore disposto, e istituendo il ruolo dei conducenti e costituendo la commissione esaminatrice.
Invero, il legislatore regionale è intervenuto in tale materia con la legge regionale 6 aprile 1996, n. 29; tale normativa, tuttavia, non ha previsto l'istituzione del ruolo dei conducenti ed ha regolamentato, all'art. 3, le commissioni di cui all'art. 6 della legge quadro statale in ambito provinciale prevedendo, inoltre, che le stesse siano composte da rappresentanti di varie Amministrazioni pubbliche e da rappresentanti delle associazioni di categoria meglio individuati nella predetta disposizione.
Le difficoltà applicative per la costituzione della suddetta commissione hanno portato ad una situazione che - a causa della parziale ed incompleta applicabilità della normativa di riferimento - non ha consentito una normale gestione del settore, determinando conseguentemente una situazione di disagio nei riguardi degli enti locali competenti coinvolti.
Questi ultimi, infatti, da un lato, si sono trovati di fronte all'obbligo, derivante dalla normativa, di dovere aggiornare i regolamenti comunali di settore in considerazione dell'introduzione del nuovo requisito di iscrizione al ruolo; di contro, aggiornando i regolamenti, si sono ritrovati dinanzi ad una fonte normativa inapplicabile che, a causa della mancata costituzione a livello regionale delle commissioni d'esame, non ha consentito, quindi, l'acquisizione del titolo autorizzativo a tutti coloro i quali intendano iniziare ad esercitare l'attività in oggetto.
Siffatta situazione ha indotto questa Amministrazione a cercare una soluzione alternativa e più rapida rispetto a quella già intrapresa, finalizzata ad una revisione legislativa, ad oggi bloccata nel suo iter attuativo, presso la competente Commissione legislativa dell'A.R.S.
Conseguentemente questa Amministrazione ha avviato dei tavoli di confronto con gli altri enti interessati (quali C.C.I.A.A., C.P.A., etc.), dai quali sono scaturite delle proposte indicative mirate alla soluzione della problematica sovraesposta.
Da detti confronti sono anche emerse delle difficoltà oggettive per la completa applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 29/96, che determina di fatto nella nostra regione, nel settore degli autotrasporti pubblici non di linea, una situazione anomala relativamente al ruolo dei conducenti.
Pertanto, al fine di tentare di superare questa fase statica, la scrivente Amministrazione ha opportunamente formulato apposita richiesta all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, nella quale sono state prospettate alcune ipotesi che consentissero alle amministrazioni locali, nelle more dell'approvazione della modifica della normativa regionale, comunque di operare.
In tal senso il suddetto Ufficio legislativo e legale, con parere prot. n. 21512/285.00.11 del 30 novembre 2000, ha in ultimo espresso il proprio avviso in merito alla questione dichiarando testualmente che: "Conclusivamente sembra pertanto allo scrivente che, profilandosi ancora incerta l'istituzione del ruolo, per legge o per decreto, e non potendosi per contro tollerare il blocco del settore, le amministrazioni comunali - cui compete, ai sensi dell'art. 8 della legge quadro, il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni attraverso bando di pubblico concorso - nelle more dell'istituzione del ruolo, potranno procedere anche in assenza del requisito dell'iscrizione ad esso. Ai sensi poi del comma 7 dell'art. 6 della legge quadro, i soggetti che al momento dell'istituzione del ruolo risulteranno già titolari di licenza o di autorizzazione, saranno iscritti di diritto nel ruolo stesso".
Pertanto, ad avviso dello scrivente Assessorato ed alla luce del parere reso dall'Ufficio legislativo e legale, i comuni - nelle more dell'entrata a regime della gestione dei ruoli e delle istituzioni delle relative commissioni d'esame - ove lo riterranno opportuno, potranno continuare ad operare senza richiedere il previsto requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge n. 21/92.
Resta invece imprescindibile, per continuare l'attività amministrativa nel settore del trasporto pubblico non di linea, l'aggiornamento dei regolamenti e le previste eliminazioni di situazioni di difformità rispetto alla normativa vigente, così come previsto dal combinato disposto della legge n. 21/92 e della legge regionale n. 29/96 (con particolare riferimento all'art. 6 della legge regionale n. 29/96).
Nella redazione dei nuovi regolamenti dovrà comunque essere previsto anche il titolo di iscrizione al ruolo dei conducenti - quale requisito essenziale - sebbene nelle more della completa attuazione della norma (e cioè ad approvazione delle modifiche da parte dell'Assemblea regionale), questo potrà non essere richiesto nell'ambito dell'attività di competenza comunale, ai fini dell'esercizio dell'attività in parola.
Ciò premesso - e precisato comunque che la scrivente amministrazione non è più titolare del controllo di merito sulle regolamentazioni comunali relative al trasporto pubblico non di linea e sulle relative determinazioni dei parchi veicolari da conferire al suddetto servizio -  nei confronti degli enti locali competenti per settore, e ciò ai sensi dell'art. 231 del decreto legislativo n. 285/92 (nuovo C.d.S.) che ha abrogato il precedente R.D. n. 1740/33, nell'ambito della presente, si ritiene doveroso rimarcare quali debbano essere i contenuti dei regolamenti, e si ritiene opportuno delineare alcune linee di principio che a parere di questa Amministrazione andrebbero seguite nella stesura dei regolamenti in base alla normativa di settore ed in particolare:
1)  il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
2)  le modalità per lo svolgimento del servizio;
3)  i criteri per la determinazione delle tariffe;
4)  i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Inoltre, nel contesto di cui sopra, è parere di questa amministrazione che debbano essere ritenuti principi fondamentali, da considerarsi quali linee guida nella stesura dei regolamenti e nella gestione del settore, anche la tutela della sicurezza e l'affidabilità dell'esercizio, e la tutela dell'autosufficienza economica, considerate le esigenze del territorio comunale in rapporto al numero di autorizzazioni.
Per tutto quanto sopra, pur non potendo questa Amministrazione dare per via amministrativa direttive perentorie alle amministrazioni locali, si è ritenuto utile trasmettere la presente anche sulla base delle indicazioni dell'organo legale consultivo in materia di interpretazione delle norme di questa Amministrazione.
  L'Assessore: ROTELLA 

(2001.8.356)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 12 febbraio 2001.
Approvazione degli elenchi di aspiranti alla nomina di revisori dei conti di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.


Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 9 marzo 2001, allegato B, pag. 14, n. 455, anziché: "Metta Gianluca..." leggasi: "Motta Gianluca...".
(2001.7.301)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli delle province siciliane per il bimestre settembre-ottobre 2000.


Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 2 marzo 2001, pag. 48, 5° rigo della tabella relativa alla provincia di Catania, anziché: "Mat. metall. per linee elettriche/3226", leggasi: "Mat. metall. per linee elettriche/3216".
(2001.12.593)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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