REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 MARZO 2001 - N. 13
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 26 gennaio 2001.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Erice.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste tutte le altre leggi nazionali e regionali che regolano la materia dell'urbanistica;
Premesso che con assessoriale n. 49861 del 5 agosto 1994 è stato restituito al comune diErice il P.R.G. con annesse P.R. e R.E. per la rielaborazione totale a seguito del voto C.R.U. n. 14 del 22 giugno 1994;
Vista la delibera del commissario ad acta n. 68 del 7 agosto 1997, con la quale è stato adottato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio, rielaborato;
Vista la deliberazione commissariale n. 7 del 9 febbraio 1999, di adozione delle prescrizioni esecutive del piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i.;
Visto il parere del 19 aprile 1997 espresso dall'ufficio del Genio civile di Trapani, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione del piano ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Rilevato che avverso la suddetta deliberazione sono state presentate n. 262 osservazioni-opposizioni di cui n. 24 fuori i termini;
Visto il parere n. 237 del 22 novembre 1999, reso dal gruppo XXIX della D.R.U. ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Vista la proposta n. 434 del 6 dicembre 1999 resa dalla D.R.U. ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, a seguito del rapporto del gruppo XXIX prot. n. 237 del 22 novembre 1999, che di seguito si riporta:
La proposta dell'ufficio ex art. 68, u.c., della legge regionale n. 10/99 a seguito dell'esame del rapporto di prot. n. 237/XXIX del 22 novembre 1999 effettuato in data 1 dicembre 1999 unitamente ai gruppi di lavoro per gli affari urbanistici (di cui alla convocazione di prot. n. 419 del 25 novembre 1999), consiste nell'approvazione del P.R.G. del comune di Erice con prescrizioni e stralci, dopo aver esperito la procedura ex art. 4, commi 5, 6 e 7 della legge regionale n. 71/78, in considerazione di quanto appresso rilevato.
1)  L'iter di formazione, adozione, pubblicazione risulta regolare, così come risultano "regolari" gli atti progettuali e gli studi geologici ed agricolo-forestale (quest'ultimo, seppur acquisito dopo l'adozione del P.R.G. consente comunque a questo Assessorato di verificarne le risultanze rispetto alle previsioni progettuali); risultano acquisiti i prescritti pareri di legge (parere dell'ufficio del Genio civile di Trapani ex art. 13, legge regionale n. 64/14 e pareri ex art. 53, legge n. 142/90) preliminari all'adozione, restando ininfluente la mancata pronuncia della commissione edilizia comunale non essendo esplicitato tale adempimento nel R.E.C. vigente.
2)  Non può in alcun modo rilevarsi il sovradimensionamento del piano, stante che il previsto incremento di 6.155 abitanti nel prossimo ventennio, al di là delle motivazioni espresse nel relativo studio demografico, va riferito a dinamiche socio-economiche relative anche al capoluogo di provincia costituito da Trapani, cui concorre senza soluzioni di continuità del territorio urbano di Erice, né risultano immotivati incrementi del sistema infrastrutturale esistente.
3) Con riferimento alle prescrizioni dettate dal decreto ministeriale n. 1444/68:
a)  risulta esattamente individuata la zona territoriale omogenea "A" identificandola con il centro storico diErice Vetta. Tale zona A, in attesa del relativo redigendo piano particolareggiato risulta "salvaguardato" dall'attuale possibilità di effettuare solo interventi manutentori;
b)  risultano correttamente individuate le zone T.O. "B" con riferimento al rapporto di copertura della superficie fondiaria di zona ed alla densità territoriale prescritti dalla lettera B) dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, a nulla rilevando la mancata esplicitazione dei differenti indici edificatori tra la zona B1 (3,5 mc./mq.), la zona B2 (3 mc./mq.) e la zona B3 (150 mc./mq.), considerata peraltro la contenuta possibilità edificatoria in termini volumetrici.
4)  Dovrà prescriversi:
a) la tutela degli edifici di interesse storico-ambientale individuata nelle planimetrie di piano (quali la Tonnara S. Cusumano, gli edifici della zona monumentale del Castello Maurigi, ecc.) con l'ammissibilità degli interventi di cui alle lett. a, b e c dell'art. 20 della citata legge regionale n. 71/78;
b)  la classificazione come zona "C" di quelle zone perimetrali "B" (relative alle schede 11 e 17) per le quali non si sono rinvenuti i requisiti di cui al citato decreto ministeriale n. 1444/68;
c)  l'applicazione delle disposizioni agevolative di cui al comma 3, punto II della legge regionale n. 39/72 (come modificato dall'art. 28 della legge regionale n. 21/73 limitatamente ai lotti di terreno che posseggono le caratteristiche dimensionali previste dalla medesima legge al momento della prima presentazione dello strumento urbanistico generale da parte del comune di Erice a questo Assessorato (vedasi il parere C.G.A. n. 493/97);
d) l'esclusione dal computo degli standards delle attrezzature previste dal piano non classificabili ai sensi degli artt. 4 e 5 del menzionato decreto ministeriale n. 1444/68;
e)  la rideterminazione della fascia di rispetto dei boschi in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 10 della legge regionale n. 16/96 come modificati dalla legge regionale n. 13/96;
f)  lo stralcio delle previsioni edificatorie in contrasto con le risultanze dello studio agricolo-forestale;
g)  lo stralcio delle previsioni edificatorie e delle aree a parcheggio pubblico previste entro la fascia di inedificabilità ex art. 15, comma 1°, lett. a della legge regionale n. 78/76;
h)  stralcio di quelle zone "C" relative agli ambiti territoriali interessati da insediamenti abusivi;
i)  stralcio delle zone "C" per le quali si evince la capacità edificatoria dei relativi ambiti territoriali;
l)  la riduzione dell'indice edificatorio per quelle zone "C" ricadenti entro le fasce di 500 e 1.000 metri dalla battigia del mare per adeguarlo alle densità edilizie territoriali fissate dalle lettere b e c dell'art. 15, comma 1 della citata legge regionale n. 78/76;
m)  la verifica degli standards di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 1444/68 per le attrezzature ricadenti nelle zone territoriali omogenee "B" e "C", e la verifica dello standard relativo alle zone "F" qualora risulti l'esigenza di prevedere le relative attrezzature pubbliche;
n)  l'obbligo di verificare la necessità di individuare le zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 457/78;
o)  l'obbligo di verificare la necessità di dotarsi di un piano di zona relativamente al fabbisogno di edilizia residenziale pubblica relativa al primo decennio di attuazione del P.R.G. in ottemperanza al disposto ex art. 2, comma 1° della citata legge regionale n. 71/78.
Appare utile in ultimo rilevare l'opportunità per il comune diErice di dotarsi quanto prima di un P.R.G., stante che in atto lo stesso ente è dotato di un programma di fabbricazione del 1986 e nel 1994 è stato già restituito per rielaborazione totale il precedente piano regolatore generale presentato. Il presente P.R.G., adottato a seguito di un intervento sostitutivo di questo Assessorato, potrà essere integrato e modificato successivamente con apposite varianti urbanistiche, cui non mancherà da parte di questo ufficio prestare la dovuta attenzione (al di là ovviamente degli adempimenti obbligatori per legge) al fine di meglio "completare" la pianificazione del comune diErice tenuto conto anche del prossimo esame del P.R.G. di Trapani in corso di rielaborazione parziale.
...Omissis...
Visto il voto n. 235 del 17 febbraio 2000, che di seguito parzialmente si trascrive, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
"...Omissis...
Considerato, come si evince dalla proposta di parere della D.R.U. prot. n. 434 del 6 dicembre 1999, che l'iter di formazione, adozione e pubblicazione è stato regolare;
Ritenuto condivisibile il precitato parere della D.R.U. relativamente al giudizio favorevole:
- sul dimensionamento del piano in ordine al sistema degli insediamenti previsti e delle relative infrastrutture;
-  sull'individuazione della zona "A", identificata nel centro storico in Erice vetta;
-  sulla corretta enucleazione delle zone territoriali omogenee "B";
Ritenute, altresì, condivisibili in linea di massima le prescrizioni dettate al punto 4) lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), del citato parere della D.R.U. prot. n. 434 del 6 dicembre 1999, con le precisazioni e integrazioni appresso specificate:
f)  pur condividendo, allo stato degli atti, la proposta di stralcio delle "prescrizioni edificatorie" in contrasto con le risultanze dello studio agricolo forestale, si reputa opportuno suggerire di attivare la procedura di deroga di cui all'art. 10, comma 2° della legge regionale n. 16/96 e s.m.i. per tutte quelle previsioni di piano accolte, che per ragioni tecnico-progettuali devono necessariamente interessare le fasce di rispetto boschivo senza soluzioni di continuità;
g) le aree a parcheggio pubblico, previste dal piano entro la fascia di 150 metri dalla battigia in località Pizzolungo, poiché risultano funzionali all'accesso al mare, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/86, non si appalesano in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 1°, lett. a) della legge regionale n. 78/76; in ogni caso tali previsioni rientrano tra le opere connesse a servizi pubblici di cui alla lett. a), comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78;
h)  si ritiene che possano condividersi le zone "C", anche se relative ad ambiti territoriali interessati da insediamenti abusivi, in quanto per tali zone, ancorché i precedenza interessate da piani di recupero adottati e successivamente annullati dall'ARTA per mancanza dei requisiti di legge, permane l'obbligo di attuazione attraverso piani particolareggiati, che possono modificare i piani di recupero già redatti, al fine di armonizzarli con la pianificazione comunale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94;
i) la capacità insediativa delle zone "C" può ricavarsi dal prospetto sommario relativo agli "Ambiti di nuova edificazione", contenuto nella relazione illustrativa del P.R.G., che si ritiene sufficiente per confermare il precedente giudizio favorevole sul dimensionamento del piano;
m)  si ritiene che la verifica degli standards, possa essere effettuata dal comune, in sede di controdeduzione, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 71/78;
o)  si ritiene che la verifica in ordine al fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i., debba necessariamente limitarsi all'ambito delle zone "C" di espansione residenziale previste dal P.R.G., mentre l'adozione e approvazione delle relative prescrizioni esecutive, considerata l'attuale avanzata fase procedurale del piano, potranno essere rinviate a dopo l'approvazione del piano regolatore generale;
Considerato, inoltre, quanto segue:
-  va riportato in scala 1:2.000, in conformità al disciplinare tipo regionale, l'esatto perimetro della zona "A" relativo al centro storico di Erice vetta, nel P.R.G. impropriamente indicato su cartografia in scala 1:5.000; tale adempimento dovrà essere effettuato dal comune in sede di controdeduzione;
-  i confini del vincolo paesaggistico sul territorio diErice vanno resi conformi alle indicazioni del decreto n. 836 del 15 settembre 1971. In particolare, va corretta la visualizzazione del limite ovest e va riportato il vincolo lungo il litorale nel tratto compreso tra le tonnare di San Giuliano e San Cusumano;
-  va riportato integralmente il vincolo ex legge n. 1497/39 sulla zona di Villa Roccaforte, deciso dalla commissione provinciale bellezze naturali nella seduta del 3 luglio 1995 ed affisso all'albo del comune di Erice nel periodo dal 20 luglio 1995 al 20 ottobre 1995;
- vanno riportate tutte le zone di interesse archeologico, mentre quelle indicate con un semplice cerchietto andrebbero segnate secondo l'effettiva estensione, desumibile dalle carte in possesso della Soprintendenza;
-  va riportato come edificio d'interesse storico ex ospedale sanatorio Rocco La Russa, trattandosi di un complesso inaugurato negli anni '30 con molti richiami ai temi del movimento moderno in architettura.
L'edificio, avendo più di 50 anni ed essendo di proprietà dell'Azienda unità sanitaria locale di Trapani, va considerato tutelato ope-legis, ai sensi della legge n. 1089/39. Va inoltre verificata, in sede di adeguamento dello studio agricolo-forestale, così come richiesto nel parere della Direzione sopra citato (punto 4, lettera e), la sussistenza o meno del vincolo boschivo per l'area retrostante al predetto ex complesso ospedaliero;
- va eliminata la nuova strada segnata all'interno dell'attuale perimetro dell'ex ospedale psichiatrico (vedi tav. 47). Tale previsione, oltre ad interessare un'area densamente piantumata con essenze d'alto fusto, è in contrasto con il decreto n. 2365 del 26 maggio 1993, che ha interamente vincolato, ai sensi della legge n. 1089/39, tale ex complesso ospedaliero, fino agli attuali confini e ne impedisce qualsiasi manomissione.
Si ritiene che l'esistente pista stradale, che percorre il periplo dell'ex complesso ospedaliero, possa costituire nel tratto interessato una valida alternativa di tracciato, che può facilmente raccordarsi, senza soluzioni di continuità, con il resto della previsione viaria;
-  va stralciata la prevista strada di collegamento tra la via Argenteria e S. Anna, la quale, sebbene ricalchi un tracciato privato preesistente, individuabile nella tav. 35, appare di notevole impatto paesaggistico ed incompatibile con l'esigenza di tutelare il giardino ornamentale del Villino Ricevuto, vera icona della zona e pregevole architettura liberty d'inizio secolo, opera dell'architetto Francesco La Grassa. L'esigenza di attraversare il centro abitato in direzione nord-sud con un percorso rapido potrebbe essere studiato mediante un modesto traforo, sfruttando, per esempio, quale accesso una delle numerose cave abbandonate da molti decenni esistenti nella zona. Resta ovviamente inteso che la fattibilità di tale previsione è comunque subordinata alldella deroga di cui all'art. 10, comma 2° della legge regionale n. 16/96 e s.m.i., essendo l'area compresa nella fascia di rispetto boschivo;
- la riconversione dell'ex segherie in "acqua park", prevista dal piano, non è compatibile con le limitazioni prescritte dall'art. 15 lett. a) della legge regionale n. 78/76. Inoltre tale impianto, di notevole impatto visivo, non si concilia con le esigenze di tutela paesaggistica della fascia costiera stante la prossimità alla battigia;
-  il completamento e l'estensione delle grandi opere di sistemazione idraulica si ritengono necessari per una strategia di salvaguardia del territorio di pianura e di generale difesa ambientale; in questo senso il P.R.G. rielaborato, rispondendo alle sollecitazioni contenute nel precedente voto del C.R.U., ha mostrato grande attenzione progettuale. Va, tuttavia, precisato che le previsioni di estensione, completamento e tracciato del canale di gronda sono da considerare indicativi e non vincolanti dal punto di vista tecnico-progettuale-esecutivo, data la natura specialistica di tale opera idraulica, che comunque dovrà privilegiare, in sede di progettazione esecutiva, il recupero dei canali naturali esistenti e l'adozione di moderne tecniche di ingegneria naturalistica per un efficace inserimento dell'opera nel contesto urbanistico e ambientale;
-le fasce di rispetto stradali segnate nel piano vanno intese come visualizzazione degli arretramenti dal ciglio stradale; la mancata o insufficiente o discontinua visualizzazione della fascia di rispetto non può interpretarsi come disapplicazione delle norme vigenti in materia di protezione e di sicurezza stradale;
-  la fascia territoriale ricadente nei 150 metri dalla battigia risulta per lo più urbanisticamente indeterminata; laddove non sono previste destinazioni d'uso dell'esistente, essa va stralciata per essere sottoposta ad opportuna disciplina urbanistica di zonizzazione, di normativa e di destinazione d'uso, nel rispetto delle leggi vigenti in materia. L'eventuale edilizia abusiva ammessa a sanatoria, in base alla vigente normativa, deve essere documentata per prevedere concrete ed opportune destinazioni di recupero. Si ritiene che detta fascia territoriale vada sottoposta a pianificazione, nei termini sopra esposti, entro un termine da assegnarsi nel decreto di approvazione;
Considerato relativamente alle prescrizioni esecutive del piano regolatore generale, che le stesse appaiono condivisibili, fermo restando le prescrizioni di ordine generale scaturenti dal presente voto;
Considerato che le previsioni del piano appaiono complessivamente compatibili sotto il profilo geologico, fatte salve le prescrizioni ed i vincoli di edificabilità condizionata e/o d'inedificabilità, esplicitati nello studio geologico-tecnico e nella cartografia generale e di dettaglio allegati allo studio medesimo, nonché le prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile con i pareri sul P.R.G. e sulle prescrizioni esecutive;
Considerato che in linea di massima le norme d'attuazione del P.R.G. sono condivisibili con l'avvertenza che alcune indicazioni normative devono intendersi superate o eliminate, ove le stesse abbiano come oggetto previsioni di piano non condivise nel presente voto. La "Tabella dei tipi edilizi" allegata al piano ha solo valore di prospetto riassuntivo delle norme di attuazione; pertanto nel caso di discrasie tra tabella e norme, prevale l'elaborato denominato "Norme tecniche di attuazione" tav. n. F. Ciò premesso, si ritiene necessario prescrivere quanto appresso:
-  artt. 2 e 5: la cosiddetta zona PEEP va considerata una sottozona della zona territoriale omogenea C) di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
-  art. 5: la norma attuativa relativa alla "distanza" va uniformata a quella prescritta per la zona "C1";
- zona omogenea "A": la normativa relativa agli "Edifici di pregio storico" va estesa a tutti gli immobili di pregio storico, individuati nel P.R.G. o segnalati con il presente voto, ed alle relative pertinenze o fasce di rispetto;
-  zone omogenee "B1", "B2", "B3": relativamente alla normativa sull'altezza sostituire le parole "fermo restando che l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza media degli edifici preesistenti e circostanti nel raggio di m. 100" con il capoverso di cui all'art. 8, punto 2) Zone B) di cui al D.I. 2 aprile 1968, n. 1444;
-  zone omogenee "C1", "C2", "C3": relativamente alla normativa sulle distanze sostituire il 2° capoverso con il capoverso di cui all'art. 8 punto 3 Zone C) di cui al D.I. 2 aprile 1968, n. 1444;
-  zona omogenea D: relativamente alla voce "Edificazione" sostituire il primo periodo con il seguente "mediante piani esecutivi d'iniziativa pubblica o privata"; va precisato che l'attuazione del PIP, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 71/78, va subordinata alla preventiva autorizzazione assessoriale;
- zona di rispetto "R": tale normativa va estesa a tutte le zone di rispetto previste nel piano, salvo diversa disposizione di legge;
Considerato che in linea di massima il testo del regolamento edilizio allegato al P.R.G. appare condivisibile, con la precisazione che, essendo il contenuto e i limiti dello stesso fissati dall'art. 33 della legge n. 1150/42 e s.m.i., contenuti di altra natura o non strettamente pertinenti al regolamento edilizio, specie se disciplinati per legge, vanno rinviati alle apposite norme di legge; ciò al fine di evitare: contrasti tra queste e disposizioni regolamentari, discrasie lessicali o riferimenti regolamentari non aggiornati con le norme di legge, errate interpretazioni, ed in ultima analisi, incertezze operative.
Pertanto, a prescindere dalle successive osservazioni su singole disposizioni regolamentari, nel caso che le stesse siano già disciplinate per legge, si deve intendere che in caso di eventuali divergenze tra disposizioni regolamentari e norme di legge, queste ultime vanno considerate prevalenti.
Ciò premesso si osserva quanto segue:
- art. 4: la commissione edilizia va integrata con i componenti prescritti dall'art. 10, comma 1° della legge regionale n. 25/97; cassare il 6° comma, poiché il rinnovo della commissione edilizia è stabilito dall'art. 7 della legge regionale n. 71/78;
-  art. 9: l'elencazione delle opere soggette a concessione edilizia va, in ogni caso, verificata in relazione alle disposizioni di legge;
-  art. 10: l'elencazione delle opere soggette ad autorizzazione va, in ogni caso, verificata in relazione alle disposizioni di legge;
- art. 27: va cassato, in quanto non previsto dalle procedure indicate dall'art. 2 della legge regionale n. 17/94;
- art. 28: va uniformato alle procedure di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17/94;
-  art. 29: poiché alcuni riferimenti normativi risultano errati, si reputa opportuno cassare gli ultimi sette commi, per altro non pertinenti al regolamento edilizio; per i relativi contenuti si rinvia alle apposite disposizioni di legge;
- art. 30, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17/94;
-  art. 38: va uniformato all'art. 14 della legge regionale n. 71/78;
- art. 47: va uniformato all'art. 3 della legge regionale n. 17/94;
- art. 50 volumi tecnici: cassare l'ultimo capoverso;
-  artt. 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143: vanno cassati in quanto si tratta di materia già disciplinata per legge;
- art. 146: cassare gli ultimi due capoversi;
Considerato riguardo alle osservazioni presentate avverso al piano, nell'ordine di trattazione di cui alle schede di controdeduzioni predisposte dall'ufficio di piano, quanto segue:
-  l'osservazione entro i termini di cui alla scheda n. 1 appare superata alla luce della successiva adozione delle prescrizioni esecutive del piano;
-  per le osservazioni entro i termini di cui alle schede dal n. 2 al n. 238, eccetto la n. 146 di cui si dirà dopo, si ritiene di poter concordare con la proposta formulata dall'ufficio di piano per ciascuna osservazione-scheda, fatte salve le prescrizioni di cui al presente voto;
-  l'osservazione entro i termini di cui alla scheda n. 146, in diverso avviso dell'ufficio di piano, si ritiene accoglibile nel senso del riconoscimento di una attività produttiva esistente nella tonnara; l'eventuale ampliamento e ammodernamento dell'attività produttiva esistente nella tonnara, nell'ambito dell'area di pertinenza della stessa, da regolamentare attraverso una variante di piano, sono comunque subordinati all'ottenimento della deroga, ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, se ricadenti nella fascia di 150 metri di rispetto della battigia, ed al rispetto dell'esigenza di tutela storico-paesaggistica del complesso architettonico esistente;
- per le osservazioni fuori termini, di cui alle schede dalla n. 1 alla n. 24, si ritiene di potere concordare con la proposta formulata dall'ufficio di piano per ciascuna osservazione-scheda, fatte salve le considerazioni di cui al presente voto;
Considerato riguardo alle opposizioni presentate avverso alle prescrizioni esecutive del piano, entro e fuori i termine, di cui alle schede di controdeduzioni predisposte dall'ufficio di piano, di potere concordare con la proposta formulata dall'ufficio di piano per ciascuna opposizione-scheda, fatte salve le prescrizioni di cui al presente voto;
Per tutto quanto sopra esposto si esprime parere che il piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio, rielaborato a seguito della determinazione ARTA prot. n. 49861 del 5 agosto 1994, adottato con deliberazione commissariale n. 68 del 7 agosto 1997 e le prescrizioni esecutive del piano adottate con deliberazione commissariale n. 7 del 9 febbraio 1999, siano meritevoli di approvazione con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal presente voto.
Si propone altresì di determinarsi sulle osservazioni ed opposizioni, presentate avverso al piano ed alle prescrizioni esecutive, in conformità ai superiori considerata.";
Vista la nota n. 697 del 24 marzo 2000 con cui questoAssessorato ha trasmesso il condiviso voto C.R.U. n. 235 del 17 febbraio 2000 al comune diErice affinché il comune provvedesse ad adottare le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 20 aprile 2000 avente per oggetto "P.R.G. - PP.EE. - Esame voto C.R.U. n. 235 del 17 febbraio 2000 - Controdeduzioni";
Vista la nota n. 9835 del 21 aprile 2000 con cui il comune diErice ha trasmesso a questo Assessorato la predetta delibera commissariale;
Vista la nota n. 88 del 26 giugno 2000, con la quale il gruppo XXIX della D.R.U. ha trasmesso la suddetta documentazione al C.R.U. per il parere di competenza;
Visto il voto n. 345 del 23 novembre 2000 con il quale il C.R.U. così si esprime:
"...Omissis...
Considerato riguardo alle controdeduzioni comunali nell'ordine di trattazione proposto dal comune, secondo la numerazione indicata da 1) a 27) nell'allegato "B" (Relazione dell'ufficio tecnico - "Analisi delle prescrizioni del C.R.U.") e nell'allegato C (d'indirizzo consiliare") quanto segue:
-  1)  si concorda sull'incongruenza della disposizione normativa di cui all'art. 10, comma 4 della legge regionale n. 16/96, come modificata dall'art. 3 della legge regionale n. 13/99, mentre allo scopo si evidenziano le disposizioni derogatorie contenute nei commi 8 e 9 dello stesso articolo;
-  2)  si condivide la precisazione relativamente alle altre aree a parcheggio previste nella fascia costiera della località S. Giuliano, se funzionali all'accesso a mare, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/85;
-  3), 4), 6), 14), 15), 16), 18), 19), 20), 21), 23), 24), 25), le controdeduzioni comunali sono di totale condivisione del voto C.R.U.;
-  5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 17), si ritiene di condividere in linea di massima le controdeduzioni comunali, per cui si suggerisce di prescrivere tali adempimenti con il decreto di approvazione; relativamente al punto 7) pur condividendo l'esigenza di una ricollocazione delle antenne ricetrasmittenti, si reputa più idoneo allo scopo uno studio nell'ambito del piano di recupero del centro storico; relativamente al punto 17), occorre precisare che l'edilizia abusiva, sorta in violazione dell'art. 15, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 78/76, non può valere ai fini della zonizzazione urbanistica;
-  13)  la controdeduzione comunale nell'accogliere l'eliminazione della strada di collegamento tra la via Argenteria e S.Anna, solleva, però, dubbi sulla fattibilità del traforo in corrispondenza di una delle cave abbandonate esistenti nella zona, suggerito come possibile alternativa di collegamento nel voto del C.R.U..
Al riguardo si precisa che l'esigenza, evidenziata nel piano e condivisa dal C.R.U., di migliorare l'attraversamento del centro abitato in direzione nord-sud, dovrà essere rinviata ad un'apposita variante urbanistica, che studi la soluzione progettuale più idonea nel rispetto dei vincoli territoriali e del contesto urbano;
-  22)  sul punto la controdeduzione comunale sviluppa una proposta interpretativa che può essere, in linea di massima condivisa. Tuttavia si ritiene necessario prescrivere in sede di decreto approvativo che il comune proceda ad una verifica delle altezze massime ammissibili per le zone B1, B2 e B3, ai sensi dell'art. 8, punto 2) del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Nella stessa controdeduzione è inserita la proposta di eliminare il 2° cpv della voce "edificazione" relativa alla normativa delle zone B.Questo consiglio non condivide tale proposta che appare ininfluente alla luce delle disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale n. 71/78, per altro richiamate nel 1° cpv;
-  23)  la controdeduzione comunale è di totale condivisione del voto del C.R.U.. Nella stessa controdeduzione è inserita la proposta di esonero della lottizzazione per i lotti interclusi in zona C non superiore a 2.000 mq. quando esistono le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete viaria, fognaria ed idrica) e sono previste quelle secondarie. Questo consiglio non ritiene condivisibile la proposta comunale, che a norma di legge si applica esclusivamente alle zone territoriali omogenee B;
-  26)  la controdeduzione comunale alle prescrizioni del C.R.U. sul regolamento edilizio, allegato al P.R.G., è di condivisione del voto del C.R.U.. Con la stessa controdeduzione viene proposta una "Bozza degli articoli del REC adeguati al voto C.R.U. n. 235/2000" predisposta dal comune, che in linea di massima è condivisibile, salvo le seguenti precisazioni:
-  art. 9: si conferma quanto osservato con il precedente voto, per cui si propone lo stralcio dell'elenco degli interventi di cui al comma 2;
-  art. 10: si conferma quanto osservato con il precedente voto, per cui si rinvia all'art. 5 della legge regionale n. 37/85 e s.m.i.;
-  artt. 12, 13, 15: sono riproposti con minime correzioni rispetto al testo originario. Anche per questi articoli si ribadisce l'esigenza di rinvio testuale alle apposite norme di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78;
- art. 50 volumi tecnici: va stralciata l'annotazione indicativa di volumi tecnici riportata entro parentesi. Si evidenzia al riguardo che per volumi tecnici si devono intendere quei volumi strettamente indispensabili ad isolare l'edificio o ad accedere e contenere gli impianti tecnologici a servizio dell'edificio (vedi in proposito la circolare del Ministro dei lavori pubblici del 31 gennaio 1973, n. 2474);
-  27)  la controdeduzione comunale chiede il riesame delle osservazioni avverso al piano presentate dalla amministrazione comunale e dai gruppi politici, non accolte dal C.R.U. con il precedente voto. Poiché la richiesta comunale di riesame è generica e non introduce nuovi elementi di valutazione, si conferma il precedente voto.
Quanto sopra premesso e considerato, è del parere che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio, adottato con deliberazione commissariale n. 68 del 7 agosto 1997 e delle relative prescrizioni esecutive adottate con deliberazione commissariale n. 7 del 9 febbraio 1999, con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto del C.R.U. n. 235 del 17 febbraio 2000, salvo quanto considerato con il presente voto a seguito delle controdeduzioni deliberate dal consiglio comunale con atto n. 56 del 20 aprile 2000".
Ritenuto di poter condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 235 del 17 febbraio 2000 e n. 345 del 23 novembre 2000 sopra riportati;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti sopra richiamati, è approvato il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune diErice, adottato con delibera del commissario ad acta n. 68 del 7 luglio 1997 e n. 7 del 9 febbraio 1999.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
  1) delibera del commissario ad acta n. 68 del 7 agosto 1997; 
  2) delibera del commissario ad acta n. 7 del 9 febbraio 1999; 
  3) voto C.R.U. n. 235 del 17 febbraio 2000; 
  4) nota n. 88 del 26 giugno 2000 del Gruppo XXIX della D.R.U.; 
  5) voto C.R.U. n. 345 del 23 novembre 2000; 

PIANO REGOLATORE GENERALE
  6) A - relazione preliminare; 
  7) B - relazione analitica dello stato di fatto; 
  8) C - dimensionamento della città; 
  9) D - relazione illustrativa di progetto; 
  10) E - regolamento edilizio; 
  11) F - norme tecniche di attuazione; 
  12) G - tabella dei tipi edilizi; 
  13) H - beni del demanio dello Stato; 
  14) I - richieste varie di cittadini, associazioni, enti pubblici, etc. 

Tavole del quadro generale
  16) tav. 1 - il sistema delle comunicazioni, scala 1:100.000; 
  17) tav. 2 - emergenze ambientali, paesistiche e storico culturali, scala 1:100.000; 
  18) tav. 3 - confini comunali, scala 1:25.000; 
  19) tav. 4 - viabilità e trasporti, scala 1:25.000; 
  20) tav. 5 - viabilità ed attrezzature di interesse generale, scala 1:10.000; 
  21) tav. 6 - vincoli paesaggistici (Casa Santa, S. Cusumano, Pizzolungo, Rigaletta); 
  22) tav. 7 - vincoli paesaggistici (Napola, Ballata, Tangi), scala 1:10.000; 
  23) tav. 8 - vincolo idrogeologico, scala 1:10.000; 
  24) tav. 9 - regime vincolistico, scala 1:10.000; 
  25) tav. 10 - beni del demanio pubblico dello Stato (Casa Santa, S. Cusumano, Pizzolungo, Rigaletta), scala 1:10.000; 
  27) tav. 11 - localizzazione bagli abbeveratoi e chiese (Casa Santa, S. Cusumano, Pizzolungo, Rigaletta), scala 1:10.000; 
  28) tav. 12 - localizzazione bagli abbeveratoi e casamenti (Napola, Ballata, Tangi); 
  29) tav. 13 - OO.PP. programmate 1996-1998 (Casa Santa, S. Cusumano, Pizzolungo, Rigaletta), scala 1:10.000; 
  31) tav. 14 - OO.PP. programmate 1996-1998 (Napola, Ballata, Tangi), scala 1:10.000; 

Tavole dello stato di fatto
  32) tav. 15 - stato di fatto (Emiliana, Crocifissiello); 
  33) tav. 16 - stato di fatto (Pizzolungo); 
  34) tav. 17 - stato di fatto (Pizzolungo, Stele); 
  35) tav. 18 - stato di fatto (S. Cusumano); 
  36) tav. 19 - stato di fatto (Raganzili, S. Giuliano, Trentapiedi, S. Cusumano ovest); 
  37) tav. 20 - stato di fatto (Raganzili est); 
  38) tav. 21 - stato di fatto (Casa Santa, Villa Mokarta); 
  39) tav. 22 - stato di fatto (S. Giovannello, Torrebianca, Roccaforte); 
  40) tav. 23 - stato di fatto (Rigaletta); 
  41) tav. 24 - stato di fatto (Napola centro); 
  42) tav. 25 - stato di fatto (Specchia); 
  43) tav. 26 - stato di fatto (Ballata nord, Tangi); 
  44) tav. 27 - stato di fatto (Ballata sud); 
  45) tav. 28 - stato di fatto (Torretta, Baglio Rizzo); 

Tavole delle altezze dei fabbricati esistenti
  46) tav. 29 - Altezza dei fabbricati esistenti (Emiliana - Crocifissiello); 
  47) tav. 30 - Altezza dei fabbricati esistenti (Pizzolungo); 
  48) tav. 31 - Altezza dei fabbricati esistenti (Pizzolungo - Stele); 
  49) tav. 32 - Altezza dei fabbricati esistenti (S. Cusumano); 
  50) tav. 33 - Altezza dei fabbricati esistenti (Raganzili, S. Giuliano, Trentapiedi, S. Cusumano ovest); 
  51) tav. 34 - Altezza dei fabbricati esistenti (Raganzili est); 
  52) tav. 35 - Altezza dei fabbricati esistenti (Casa Santa, Villa Mokarta); 
  53) tav. 36 - Altezza dei fabbricati esistenti (S. Giovanni, Torrebianca, Roccaforte); 
  54) tav. 37 - Altezza dei fabbricati esistenti (Rigaletta); 
  55) tav. 38 - Altezza dei fabbricati esistenti (Lenzi); 
  56) tav. 39 - Altezza dei fabbricati esistenti (Napola centro); 
  57) tav. 40 - Altezza dei fabbricati esistenti (Specchia); 
  58) tav. 41 - Altezza dei fabbricati esistenti (Ballata nord, Tangi); 
  59) tav. 42 - Altezza dei fabbricati esistenti (Ballata sud); 
  60) tav. 43 - Altezza dei fabbricati esistenti (Torretta, Baglio Rizzo); 

Tavole di progetto
  61) tav. 44 - progetto (Pizzolungo, Casa Santa, Rigaletta); 
  62) tav. 45 - progetto (Napola, Ballata, Tangi); 
  63) tav. 46 - progetto (Pizzolungo, Emiliana, Crocifissiello); 
  64) tav. 47 - progetto (Trentapiedi, S. Giuliano, S. Cusumano, Pizzolungo, Stele); 
  65) tav. 48 - progetto (Casa Santa, Villa Mokarta, S. Giovannello, Rigaletta); 
  66) tav. 49 - progetto (Lenzi, Napola, Specchia); 
  67) tav. 50 - progetto (Tangi, Ballata, Torretta); 
  68) tav. 51 - progetto (Emiliana, Crocifissiello); 
  69) tav. 52 - progetto (Pizzolungo); 
  70) tav. 53 - progetto (Pizzolungo, Stele); 
  71) tav. 54 - progetto (San Cusumano); 
  72) tav. 55 - progetto (Raganzili, S. Giuliano, Trentapiedi, S. Cusumano ovest); 
  73) tav. 56 - progetto (Raganzili est); 
  74) tav. 57 - progetto (Casa Santa, Villa Mokarta); 
  75) tav. 58 - progetto (S. Giovannello, Torrebianca, Roccaforte); 
  76) tav. 59 - progetto (Rigaletta); 
  77) tav. 60 - progetto (Napola centro); 
  78) tav. 61 - progetto (Specchia); 
  79) tav. 62 - progetto (Ballata nord, Tangi); 
  80) tav. 63 - progetto (Ballata sud); 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE
  81) carta dei vincoli boschivi adeguata alla legge regionale n. 16/96 (Casa Santa, S. Cusumano, Pizzolungo, Rigaletta);  
  82) carta dei vincoli boschivi adeguata alla legge regionale n. 16/96 (Napola, Ballata, Tangi); 
  83) tav. 1 - relazione generale delle prescrizioni esecutive; 

Piano particolareggiato delle prescrizioni esecutive Rigaletta
  84) tav. 2 - stralcio del P.R.G. adottato; 
  85) tav. 3 - aerofotogrammetria stato di fatto; 
  86) tav. 4 - stralcio catastale aggiornato; 
  87) tav. 5 - carta dei vincoli; 
  88) tav. 6 - fotografie stato di fatto; 
  89) tav. 7 - progetto; 
  90) tav. 8 - planivolumetrico lotti edificabili; 
  91) tav. 9 - profili regolatori dell'edificazione; 
  92) tav. 10 - rete fognante ed idrica; 
  93) tav. 11 - rete telefonica, elettrica e pali illuminazione; 
  94) tav. 12 - previsione di spesa; 
  95) tav. 13 - ditte da espropriare; 
  96) tav. 13A - indennità di esproprio; 
  97) tav. 14 - piano particellare di esproprio; 

Piano particolareggiato delle prescrizioni esecutive Pizzolungo
  98) tav. 15 - stralcio del P.R.G. adottato; 
  99) tav. 16 - aerofotogrammetria stato di fatto; 
  100) tav. 17 - stralcio catastale aggiornamento; 
  101) tav. 18 - carta dei vincoli; 
  102) tav. 19 - fotografie stato di fatto; 
  103) tav. 21 - planivolumetrico lotti edificabili; 
  104) tav. 22 - profili regolatori dell'edificazione; 
  105) tav. 23 - rete fognante ed idrica; 
  106) tav. 24 - rete telefonica, elettrica e pali illuminazione; 
  107) tav. 25 - previsione di spesa; 
  108) tav. 26 - ditte da espropriare; 
  109) tav. 26A - indennità di esproprio; 
  110) tav. 27 - piano particellare di esproprio; 

Piano particolareggiato delle prescrizioni esecutive Rigaletta
  111) tav. 28 - stralcio del P.R.G. adottato; 
  112) tav. 29 - stralcio catastale e aerofotogrammetria; 
  113) tav. 30 - fotografie; 
  114) tav. 31 - progetto; 
  115) tav. 32 - planivolumetrico lotti edificabili e profili regolatori dell'edificazione; 
  116) tav. 33 - rete fognante ed idrica; 
  117) tav. 34 - rete telefonica, elettrica e pali illuminazione; 
  118) tav. 35 - previsione di spesa; 
  119) tav. 36 - piano particellare di esproprio e ditte da espropriare; 
      tav. 20 - progetto; 
  120) tav. 37 - indennità di esproprio; 

STUDIO AGRICOLO-FORESTALE
  121) tav. A - carta dei vincoli boschivi adeguamento alla legge regionale n. 16/96; 
  122) tav. B - carta dei vincoli boschivi adeguamento alla legge regionale n. 16/96; 
  123) relazione; 
  124) relazione sui vincoli boschivi adeguamento legge regionale n. 16/96; 
  125) tav. 1b/a - carta dei suoli; 
  126) tav. 2a - carta morfologica; 
  127) tav. 2b - carta morfologica; 
  128) tav. 3a - carta della vegetazione e dell'uso del suolo; 
  129) tav. 3b - carta della vegetazione e dell'uso del suolo; 
  130) tav. 4a - carta delle infrastrutture; 
  131) tav. 4b - carta delle infrastrutture; 
  132) tav. 5a - carta dei vincoli; 
  133) tav. 5b - carta dei vincoli; 
  134) tav. 6a - carta delle unità di paesaggio; 
  135) tav. 6b - carta delle unità di paesaggio; 
  136) relazione - consulenza tecnica a supporto dello studio agricolo forestale (problematiche generali riguardanti i sistemi fognari-depurativi e riutilizzo del refluo depurato); 
  137) relazione - associazione Nautilus a supporto dello studio agricolo forestale; 

STUDIO GEOLOGICO
  138) relazione; 
  139) tav. 1 - carta gelogica del territorio comunale, scala 1:10.000 (Erice Vetta, frazioni Casa Santa, Pizzolungo, Milo e fiume Lenzi); 
  141) tav. 2 - carta geomorfologia del territorio comunale, scala 1:10.000 (Erice Vetta, frazioni Casa Santa, Pizzolungo, Milo e fiume Lenzi); 
  143) tav. 3 - Carta idrogeologica del territorio comunale, scala 1:10.000 (Erice Vetta, frazioni Casa Santa, Pizzolungo, Milo e fiume Lenzi); 
  145) tav. 4 - carta della pericolosità geologica e zonizzazione del territorio comunale a fini edificatori, scala 1:10.000 (Erice Vetta, frazioni Casa Santa, Pizzolungo, Milo e fiume Lenzi); 
  147) tav. 5 - carta geologica del territorio comunale, scala 1:10.000 (frazioni Ballata e Napola); 
  148) tav. 6 - carta geomorfologia del territorio comunale, scala 1:10.000 (frazioni Ballata e Napola); 
  149) tav. 7 - carta idrogeologica del territorio comunale, scala 1:10.000 (frazioni Ballata e Napola); 
  150) tav. 8 - carta della pericolosità geologica e zonizzazione del territorio comunale a fini edificatori (frazioni Ballata e Napola); 
  151) tav. 9 - carta geologica della frazione Pizzolungo tra molo Tirreno e contrada Crocifissiello (fogli 1 e 2); 
  152) tav. 10 - carta geomorfologia della frazione Pizzolungo tra molo Tirreno e contrada Crocifissiello; 
  153) tav. 11 - carta litotecnica della frazione Pizzolungo tra molo Tirreno e contrada Crocifissiello (fogli 1 e 2); 
  154) tav. 12 - carta delle pericolosità sismiche della frazione Pizzolungo tra molo Tirreno e contrada Crocifissiello (fogli 1 e 2), scala 1:2.000; 
  155) tav. 13 - carta delle pericolosità geologiche della frazione Pizzolungo tra molo Tirreno e contrada Crocifissiello (fogli 1 e 2), scala 1:2.000; 
  156) tav. 14 - carta geologica della frazione Pizzolungo tra Salina San Cusumano e Piano Guastella (fogli 3 e 4), scala 1:2.000; 
  157) tav. 15 - carta geomorfologia della frazione Pizzolungo tra Salina San Cusumano e Piano Guastella (fogli 3 e 4), scala 1:2.000; 
  158) tav. 16 - carta litotecnica della frazione Pizzolungo tra Salina San Cusumano e Piano Guastella (fogli 3 e 4), scala 1:2.000; 
  159) tav. 17 - carta delle pericolosità sismiche della frazione Pizzolungo tra salina e San Cusumano Piano Guastella (fogli 3 e 4), scala 1:2.000; 
  160) tav. 18 - carta delle pericolosità geologiche della frazione Pizzolungo tra Salina e San Cusumano e Piano Guastella (fogli 3 e 4), scala 1:2.000; 
  161) tav. 19 - carta geologica della farzione Casa Santa tra la scuola media De Stefano, l'Ospedale psichiatrico, la Casa circondariale e l'Università (fogli 5 e 6), scala 1:2.000; 
  162) tav. 20 - carta geomorfologia della frazione Casa Santa tra la scuola media De Stefano, l'Ospedale psichiatrico, la Casa circondariale e l'Università (fogli 5 e 6), scala 1:2.000; 
  163) tav. 21 - carta litotecnica della frazione Casa Santa tra la scuola media De Stefano, l'Ospedale psichiatrico, la Casa circondariale e l'Università (fogli 5 e 6), scala 1:2.000; 
  164) tav. 22 - carta delle pericolosità sismiche della frazione Casa Santa tra la scuola media De Stefano, l'Ospedale psichiatrico, la Casa circondariale e l'Università (fogli 5 e 6), scala 1:2.000; 
  165) tav. 23 - carta delle pericolosità geologiche della frazione Casa Santa tra la scuola media De Stefano, l'Ospedale psichiatrico, la Casa circondariale e l'Università (fogli 5 e 6), scala 1:2.000; 
  166) tav. 24 - carta geologica delle frazioni Casa Santa e Milo tra Baglio Messina, via Marconi, via Convento S. F.di Paola, contrada San Giovannello e l'ospedale La Russa (fogli 7, 8 e 9), scala 1:2.000; 
  167) tav. 25 - carta geomorfologia delle frazioni Casa Santa e Milo tra Baglio Messina, via Marconi, via Convento S. F.di Paola, contrada San Giovannello e l'ospedale La Russa (fogli 7, 8 e 9), scala 1:2.000; 
  168) tav. 26 - carta litotecnica delle frazioni Casa Santa e Milo tra Baglio Messina, via Marconi, via Convento S. F.di Paola, contrada San Giovannello e l'ospedale La Russa (fogli 7, 8 e 9), scala 1:2.000; 
  169) tav. 27 - carta delle pericolosità simiche delle frazioni Casa Santa e Milo tra Baglio Messina, via Marconi, via Convento S. F.di Paola, contrada San Giovannello e l'ospedale La Russa (fogli 7, 8 e 9), scala 1:2.000; 
  170) tav. 28 - carta delle pericolosità geologiche delle frazioni Casa Santa e Milo tra Baglio Messina, via Marconi, via Convento S. F.di Paola, contrada San Giovannello e l'ospedale La Russa (fogli 7, 8 e 9), scala 1:2.000; 
  171) tav. 29 - carta geologica della frazione Napola (fogli 10, 11 e 12), scala 1:2.000; 
  172) tav. 30 - carta geomorfologia della frazione Napola (fogli 10, 11 e 12), scala 1:2.000; 
  173) tav. 31 - carta litotecnica della frazione Napola (fogli 10, 11 e 12), scala 1:2.000; 
  174) tav. 32 - carta delle pericolosità sismiche della frazione Napola (fogli 10, 11 e 12), scala 1:2.000; 
  175) tav. 33 - carta delle pericolosità geologiche della frazione Napola (fogli 10, 11 e 12), scala 1:2.000; 
  176) tav. 34 - carta geologica della frazione Ballata (fogli 13 e 14), scala 1:2.000; 
  177) tav. 35 - carta geomorfologica della frazione Ballata (fogli 13 e 14), scala 1:2.000; 
  178) tav. 36 - carta litotecnica della frazione Ballata (fogli 13 e 14), scala 1:2.000; 
  179) tav. 37 - carta delle pericolosità sismiche della frazione Ballata (fogli 13 e 14), scala 1:2.000; 
  180) tav. 38 - carta delle pericolosità geologiche e zo-nizzazione del territorio a fini edificatori della frazione Ballata (fogli 13 e 14), scala 1:2.000; 
  181) tav. 39 - carta geologica della frazione Baglio Rizzo (foglio 15), scala 1:2.000; 
  182) tav. 40 - carta geomorfologia della frazione Baglio Rizzo (foglio 15), scala 1:2.000; 
  183) tav. 41 - carta litotecnica della frazione Baglio Rizzo (foglio 15), scala 1:2.000; 
  184) tav. 42 - carta delle pericolosità sismiche della frazione Baglio Rizzo (foglio 15), scala 1:2.000; 
  185) tav. 43 - carta delle pericolosità geologiche e zonizzazione del territorio a fini edificatori della frazione Baglio Rizzo (foglio 15), scala 1:2.000. 


Art. 3

Le osservazioni e le opposizioni vengono decise in conformità ai voti del C.R.U. sopra richiamati.

Art. 4

Il comune diErice dovrà procedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio e dovrà, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, provvedere alla definitiva stesura degli elaborati di piano, apportando agli stessi le modifiche e le correzioni che discendono dal presente decreto. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato per opportuna conoscenza, il consiglio comunale dovrà prendere atto del piano come sopra modificato.

Art. 5

Il piano approvato dovrà essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale, e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 gennaio 2001.
  LO MONTE 

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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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