REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 MARZO 2001 - N. 13
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 dicembre 2000.
Istituzione della riserva naturale Saline di Priolo, ricadente nel territorio del comune di Priolo Gargallo.

Allegato n. 1





Allegato n. 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA SALINE DI PRIOLO


Titolo I
NORME PER LA ZONA A


Art. 1
Attività consentite

1.1  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
f)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore.

Art. 2
Divieti

2.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti può essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale con l'obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, può essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E' ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
c)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
d)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A, previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  esercitare qualsiasi attività industriale;
f)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti, nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
h)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
i)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
l)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli;
m)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
o)  impiantare serre;
p)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
q)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
r)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
s)  praticare il campeggio o il bivacco;
t)  accendere fuochi all'aperto;
u)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
v)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
z)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
aa)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
bb)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
cc)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di difesa antincendio, previamente autorizzati dall'ente gestore;
dd)  praticare qualsiasi forma di pesca, acquacoltura nonché interventi per l'incremento delle risorse ittiche.
2.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovono essere specifiche, nominative e a termine.

TITOLO II
NORME PER LA ZONA B


Art. 3
Attività consentite

3.1  Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva.
3.2  Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici.

Art. 4
Divieti

4.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
b)  impiantare serre;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o li quido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.

TITOLO III
NORME COMUNI


Art. 5
Attività di ricerca scientifica

5.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 6
Gestione della fauna selvatica

6.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
6.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
6.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
6.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
6.5  L'ente gestore elaborerà, di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art. 7
Misure speciali

7.1  A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali tutelate ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43 "habitat" e successive modifiche ed integrazioni, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possono arrecare disturbo ed interferire con la riproduzione.

Art. 8
Attività di controllo e sanzioni

8.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
8.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 98/81, come sostituito dall'art. 28, comma 9, della legge regionale n. 10 del 24 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.20 del 30 aprile 1999).
8.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi a carico del trasgressore nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato.
8.4  L'ente gestore ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni 30 e in conformità alle prescrizioni dettate dallo stesso e ne regolamenta la conseguente attuazione.

Art. 9
Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
Allegato n. 3
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA SALINE DI PRIOLO

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88 e successive integrazioni e modifiche, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale orientata Saline di Priolo, ricadente nel territorio del comune di Priolo Gargallo, provincia di Siracusa;
Visto il parere reso dalla Commissione IV dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva in parola alla L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli;
Vista la memoria scritta presentata dalla citata associazione in data 3 dicembre 1993, ai sensi della legge regionale n. 10/91;
Dovendosi, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla statuizione degli obblighi dell'ente gestore per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, viene stipulata la presente convenzione tra la L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli - rappresentata dal prof. Danilo Mainardi e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (d'ora in poi Assessorato) rappresentato dall'Assessore pro-tempore;
Tutto ciò premesso;
Si conviene:


Art. 1

La gestione della riserva naturale Saline di Priolo, per un periodo di anni 7, è affidata alla L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli (d'ora in poi ente gestore).
Nel rispetto delle finalità di cui alla legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, con riferimento particolare:
-  all'avifauna migratoria e staziale che trova particolare ricetto nel sistema di bacini di cui è costituita la salina che ospita estesi Phragmiteti e Salicornieti, unitamente alla zona umida propriamente detta.

Art. 2

Ai fini della gestione si provvederà ad accreditare all'ente gestore per ogni esercizio finanziario le risorse determinate nel quadro finanziario di cui all'art. 13.
Le somme sopra determinate, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11, R.D. n. 2440/23 verranno trasferite all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Art. 3

L'ente gestore accettando l'incarico si impegna:
a)  a presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente ldi eventuali difficoltà riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
b)  presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
c)  predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
d)  concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il Corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
e)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
f)  a nominare un direttore responsabile della gestione della riserva, entro due mesi dalla stipula della presente convenzione, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Alla gestione della riserva l'ente gestore provvederà, altresì, con n. 3 unità di personale, le cui spese sono riportate nel quadro economico di cui al successivo art. 13.
Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.

Art. 4

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui alla presente convenzione può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 5

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire al Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Siracusa, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive, nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lett. a) varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, previamente approvati con le stesse procedure del piano.

Art. 6

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare all'Assessorato, secondo le modalità che verranno impartite in seguito.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art. 7

La determinazione ed erogazione degli indennizzi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 8

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta, si avvarrà del Corpo forestale della Regione.
Allo svolgimento degli interventi sopra citati l'ente gestore concorrerà con i presidi tecnici a propria disposizione.

Art. 9

L'ente gestore potrà disporre, previa autorizzazione assessoriale, limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni, qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica, costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.
Qualora si presentino condizioni climatiche e/o calamitose eccezionali tali da compromettere il profilo ecologico e/o biologico dell'ambiente protetto che necessitano di rapido e intelligente intervento, l'ente gestore disporrà, dandone immediata comunicazione all'Assessorato, le conseguenti misure necessarie.

Art. 10

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

Art. 11

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 12

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata, ricadenti nelle aree protette, concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.

Art. 13
Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore le seguenti somme:
-  acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico;
-  fitto locali e oneri locativi vari;
-  manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti destinati all'ente gestore;
-  spese postali e telegrafiche;
-  telefoni, canoni e impianti;
-  manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
-  canoni d'acqua e spese per l'energia elettrica per l'illuminazione;
-  manutenzione mobili e attrezzatura tecnica;
-  elaborazione dati software;
-  materiale illustrativo e propaganda;
-  spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;
-  spese per ricerche, studi e consulenze;
-  servizio pulizia;
-  costi generali e imprevisti.
Totale L. 100.000.000.
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
-  acquisto di impianti, attrezzature e macchinari;
-  acquisto di automezzo;
-  acquisto di mobili e macchine di ufficio.
Totale L. 40.000.000.
La voce "acquisizione di immobilizzazioni tecniche" costituisce spesa di primo impianto e potrà essere attivata dall'Assessorato anche negli esercizi successivi previa richiesta motivata dell'ente gestore.
Organico
- 2 unità operatori  L. 92.438.192 
- 1 unità responsabile (direttore)  L. 65.646.000 

I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato saranno inventariati e registrati giusta circolare n. 1/83 del 21 giugno 1983 della Presidenza della Regione. Nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, i beni citati saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 14

L'ente gestore per la più generale opera di tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con esperienze e saperi già formati nella qualità di associazione ambientalista e con gli eventuali immobilizzi tecnici già posseduti.
La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessorato dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
Palermo, 28 dicembre 2000.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: LO MONTE
Il rappresentante legale della L.I.P.U.: MAINARDI
Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 64 -  49 -  53 -  27 -  28 -  70 -