REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 MARZO 2001 - N. 10
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 9 marzo 2001, n. 1.
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Re gione siciliana per l'anno finanziario 2001  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 15 febbraio 2001.
Revoca del decreto 12 luglio 2000 ed approvazione della nuova graduatoria dei progetti di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 1999-2000.
  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 12 febbraio 2001.
Approvazione degli elenchi di aspiranti alla nomina di revisori dei conti di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 25 gennaio 2001.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, valida per l'anno 2001  pag. 17 


DECRETO 25 gennaio 2001.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna, valida per l'anno 2001  pag. 26 


DECRETO 29 gennaio 2001.
Linee guida per la fissazione degli standards di qualità a cui le strutture sanitarie pubbliche e private dovranno attenersi per l'istituzione di laboratori di nutrizione artificiale  pag. 32 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 28 dicembre 2000.
Istituzione della riserva naturale Lago Soprano, ricadente nel territorio del comune di Serradifalco.
  pag. 34 


DECRETO 17 gennaio 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Butera  pag. 40 


DECRETO 17 gennaio 2001.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di lavori alla rete fognante nel comune di Caltanissetta  pag. 41 


DECRETO 18 gennaio 2001.
Annullamento della concessione edilizia rilasciata dal comune di Melilli alla ditta Paradise City s.r.l. per la realizzazione di un complesso turistico-ricettivo-ricreativo  pag. 43 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina del commissario ad acta dell'Ente acquedotti siciliani  pag. 45 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Programma promozionale 2000-2001 relativo alle produzioni agro-alimentari siciliane  pag. 45 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Nomina del commissario ad acta presso il Conservatorio di musica V. Bellini di Palermo  pag. 45 
Nomina del commissario ad acta del Centro regionale di servizio culturale per non vedenti di Messina  pag. 45 
Integrazione degli adempimenti del commissario ad acta del Convitto nazionale G.Falcone di Palermo  pag. 45 

Ricostituzione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta.
  pag. 45 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Integrazione delle competenze attribuite al commissario ad acta dell'Ente autonomo Fiera di Messina  pag. 45 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Ricostituzione della commissione provinciale per la manodopera agricola di Agrigento  pag. 45 

CIRCOLARI
Presidenza

CIRCOLARE COMMISSARIALE 15 febbraio 2001, prot. n. 1555.
Interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati  pag. 46 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 19 gennaio 2001, n.2.
Articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 - D.P.R.S. 1 giugno 1995, n.64. Regolamento attività ottico  pag. 47 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 26 gennaio 2001, n.1039.
Riconoscimento degli stabilimenti di produzione e commercializzazione di alimenti di origine animale. Chiarimenti  pag. 47 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

DECRETO PRESIDENZIALE 20 NOVEMBRE 2000.
Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 9 marzo 2001, n. 1.
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Re gione siciliana per l'anno finanziario 2001.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 31 marzo 2001, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001, secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa del relativo disegno di legge, nonché secondo le note di variazioni, presentate all'Assemblea regionale siciliana.
Art. 2.
Blocchi di spesa

1.  In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, per i capitoli di spesa sottoindicati non è consentito assumere impegni e disporre pagamenti in conto della competenza, salvo che non si tratti di somme reiscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni:
a)  Assessorato regionale dell'agricoltura e delle fo re ste capitoli 542004, 542802, 542803, 542806, 542835, 542838, 542839, 542860, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801;
b)  Assessorato regionale dell'industria capitoli 642401, 642402, 645604;
c)  Assessorato regionale dei beni culturali ed am bientali e della pubblica istruzione capitoli 776003, 776007, 776010, 776401;
d)  Assessorato regionale del territorio e dell'am biente capitoli 842005, 842009, 842010, 846402, 846403;
e)  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti capitolo 872002.

Art. 3.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gen naio 2001.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 9 marzo 2001.
  LEANZA 
Assessore per il bilancio e le finanze  NICOLOSI 

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1226
"Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Leanza) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Nicolosi) il 20 febbraio 2001.
Trasmesso alla Commissione Bilancio il 21 febbraio 2001.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 235 del 21 febbraio 2001.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 360 del 21 febbraio 2001.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 362 del 28 febbraio 2001.
Relatore: Sanzarello.
(2001.9.434)
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DECRETI ASSESSORIALI





PRESIDENZA


DECRETO 15 febbraio 2001.
Revoca del decreto 12 luglio 2000 ed approvazione della nuova graduatoria dei progetti di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 1999-2000.

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il bando della Presidenza della Regione siciliana per la presentazione dei progetti pilota dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per l'anno 1999-2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 14 del 29 ottobre 1999;
Visto il decreto n. 705/VII DRP del 19 novembre 1999, con il quale, nell'ambito della Direzione della programmazione, è stata costituita una commissione per la valutazione dei progetti IFTS formata da funzionari interni all'Amministrazione regionale ed esterni;
Visto il decreto n. 834 del 27 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 dell'11 febbraio 2000, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) 1999-2000;
Ritenuto di dover sottoporre alla suddetta commissione anche le osservazioni pervenute alla Direzione della programmazione da parte dei soggetti proponenti i cui progetti IFTS non sono stati ammessi a valutazione;
Visto il decreto n. 73/VII DRP del 3 aprile 2000, con il quale è stata ricostituita la precedente commissione per le finalità suesposte;
Visto il decreto n. 374 del 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 dell'11 agosto 2000, con il quale è stato revocato il citato decreto n. 834 del 27 dicembre 1999 ed è stata approvata la nuova graduatoria dei progetti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) 1999-2000 a seguito delle risultanze dei lavori della commissione di cui sopra;
Visto il decreto n. 479 del 25 ottobre 2000, con il quale, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. di Catania n. 1749/2000, il progetto della L.U.Me.N. (Libera Università Mediterranea di Naturopatia) è stato inserito "con riserva" nella graduatoria approvata con il citato decreto n. 374 del 12 luglio 2000;
Visti i verbali dei lavori della suddetta commissione;
Visto, in particolare, il verbale dei lavori del 13 novembre 2000, dal quale risulta che la commissione ha proceduto alla rettifica dei punteggi di alcuni progetti poiché, a seguito di verifiche d'ufficio, sono stati riscontrati errori di calcolo e incongruenze nella scheda di valutazione e nella scheda di report finale;
Considerato che la graduatoria dei progetti ammissibili approvata con il già citato decreto n. 374 del 12 luglio 2000 è stata predisposta secondo un ordine decrescente di punteggio e, a parità di punteggio, secondo un ordine crescente di importo, in base alle previsioni del bando di privilegiare i progetti di minor costo;
Considerato che la nuova graduatoria dei progetti IFTS 1999-2000 sostituisce quella già approvata con il citato decreto n. 374 del 12 luglio 2000, integrato con il decreto n. 479 del 25 ottobre 2000;
Ritenuto di dover revocare il suddetto decreto n. 374 del 12 luglio 2000, integrato con il decreto n. 479 del 25 ottobre 2000;
Visto il piano di riparto dei finanziamenti stanziati per il 1999 per l'attivazione dei piani IFTS nell'anno 1999-2000, deliberato all'unanimità dal Comitato nazionale di progettazione FIS, in base al quale vengono assegnate alla Sicilia risorse finanziarie pari a L. 14.349.502.654;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione della nuova graduatoria dei progetti IFTS 1999-2000, di cui all'allegato che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:


Art. 1

E' revocato il decreto n. 374 del 12 luglio 2000, integrato con il decreto n. 479 del 25 ottobre 2000.

Art. 2

E' approvata la nuova graduatoria dei progetti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per l'anno 1999-2000 di cui all'allegato che fa parte integrante del presente decreto, presentati a seguito del bando della Presidenza della Regione siciliana pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 14 del 29 ottobre 1999.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione per la registrazione e sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 febbraio 2001.
  DRAGO 



Vistato dalla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione in data 26 febbraio 2001 al n. 45.

(Si omettono gli allegati)

(2001.9.428)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 12 febbraio 2001.
Approvazione degli elenchi di aspiranti alla nomina di revisori dei conti di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 15 dell'11 maggio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 6 della legge regionale n. 19 del 20 giugno 1997;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Republica italiana n. 183, serie generale, del 7 agosto 1998, contenente disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti;
Visti gli artt. 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 29 febbraio 2000, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali";
Visto il decreto 9 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 3 novembre 2000, con il quale vengono fissate le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche autonome statali e regionali pareggiate e dei componenti dei collegi sindacali la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
Viste le domande pervenute;
Considerato che sono state ritenute ricevibili le istanze inviate entro il 4 dicembre 2000 a mezzo servizio postale e sono stati ammessi gli aspiranti in possesso dei requisiti di legge indicati nel precedente decreto ed in regola con la dichiarazione completa ivi prevista;

Decreta:


Art. 1

Sono approvati gli acclusi elenchi, allegati A e B, facenti parte integrante del presente decreto, del personale della Regione siciliana in servizio ed in quiescenza e del personale estraneo all'Amministrazione regionale, da cui attingere per la designazione o nomina dei revisori dei conti di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Art. 2

Il mancato superamento della prova di esame o la reiezione della domanda di esonero presentata ai sensi degli artt. 1 e 6 della legge 13 maggio 1997, n. 132, ovvero della domanda presentata ai sensi dell'art. 13, comporta automaticamente la cancellazione dell'interessato dagli elenchi di cui al precedente art. 1, in conformità a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 266.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2001.
  GRANATA 

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(2001.7.301)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 25 gennaio 2001.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, valida per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e succesive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. n. 500/96, come rinnovato con il D.P.R. n. 271/2000;
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento valida per l'anno 2001, predisposta dall'apposito comitato zonale;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 271/2000, recante il protocollo aggiuntivo che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;
Preso atto che con delibera n. 5856 del 14 dicembre 2000 il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento ha approvato la suddetta graduatoria;
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, valida per l'anno 2001, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale della stessa con delibera n. 5856 del 14 dicembre 2000.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000.

Art. 3

La graduatoria sopracitata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 gennaio 2001.
  PROVENZANO 

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(2001.5.234)
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DECRETO 25 gennaio 2001.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna, valida per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. n. 500/96, come rinnovato con il D.P.R. n. 271/00;
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 4 diEnna, valida per l'anno 2001, predisposta dall'apposito comitato zonale;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 271/2000, recante il protocollo aggiuntivo che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;
Preso atto che con delibera n. 3101 del 29 novembre 2000 il direttore generale dell'Azienda U.S.L. n. 4 di Enna ha approvato la suddetta graduatoria;
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna, valida per l'anno 2001, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale della stessa con con delibera n. 3101 del 29 novembre 2000.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui alD.P.R. n. 271/2000.

Art. 3

La graduatoria sopracitata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 gennaio 2001.
  PROVENZANO 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati
(2001.5.234)
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DECRETO 29 gennaio 2001.
Linee guida per la fissazione degli standards di qualità a cui le strutture sanitarie pubbliche e private dovranno attenersi per l'istituzione di laboratori di nutrizione artificiale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visti i decreti legislativi nn. 502/92 e 517/93;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Vista la legge regionale n. 6/97, art. 30;
Vista la circolare assessoriale n. 953 del 2 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 9 maggio 1998, riguardante linee guida per il settore III farmaceutico delle unità sanitarie locali e per i servizi di farmacia ospedaliera che istituisce per le Aziende unità sanitarie locali i laboratori provinciali farmaceutici di nutrizione artificiale parenterale ed enterale e per le Aziende ospedaliere le unità operative di laboratorio farmaceutico nutrizionale e galenica;
Considerato che presso le strutture sanitarie ospedaliere ed unità sanitarie locali viene svolta l'attività di preparazione delle nutrizioni artificiali ospedaliere e domiciliari;
Considerato che bisogna fissare degli standards di qualità cui le strutture sanitarie pubbliche e private debbono attenersi per l'istituzione di laboratori di nutrizione artificiale al fine di assicurare l'integrità e la qualità dei prodotti nutrizionali anche sotto l'aspetto della sterilità;
Visti i decreti nn. 30953 e 31631 con i quali, per il raggiungimento degli obiettivi, si è costituito apposito gruppo di studio interdisciplinare tra funzionari assessoriali, farmacisti, medici e docenti universitari nel settore;
Vista la proposta formulata dalla sopra citata commissione di studio;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le linee guida di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, con le quali vengono fissati gli standards di qualità a cui le strutture sanitarie pubbliche e private dovranno attenersi per l'istituzione di laboratori di nutrizione artificiale e per l'adeguamento di quelli esistenti, al fine di assicurare l'integrità, la sicurezza e la qualità dei prodotti nutrizionali finiti, anche sotto l'aspetto della sterilità.

Art. 2

Le strutture sanitarie di cui all'art. 1, già dotate di laboratori di nutrizione artificiale, dovranno adeguarsi agli standards di cui al presente decreto improrogabilmente entro il 30 giugno 2002.

Art. 3

I direttori sanitari delle strutture sanitarie ove allocati i laboratori di nutrizione artificiale sono responsabili della corretta applicazione del presente provvedimento.
Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 29 gennaio 2001.
  PROVENZANO 


Allegato 1
Premessa
Il Piano sanitario regionale, nell'ambito delle strategie di miglioramento dei servizi, pone tra i diversi obiettivi quello di garantire la sicurezza e migliorare la qualità delle prestazioni da erogare nelle strutture sanitarie.
La nutrizione artificiale, che comprende la nutrizione parenterale e la nutrizione enterale, ha avuto, a seguito sia della costante evoluzione della ricerca scientifica in questo campo, che di una domanda sempre crescente, un notevole sviluppo.
Essa, peraltro, si inserisce in un quadro più ampio della nutrizione clinica, diretta ai pazienti non autosufficienti o paragonabili tali, in cui si è instaurato uno stato di malnutrizione o di squilibrio metabolico, che ne compromettono gravemente la sopravvivenza.
La diffusione di tale pratica, componente rilevante della farmacia clinica, è sfociata nell'istituzione dei laboratori di nutrizione artificiale, già individuati come unità operative nelle Aziende unità sanitarie locali e nelle Aziende autonome ospedaliere con circolare assessoriale n. 953 del 2 aprile 1998.
Ponendo l'attenzione a questa continua evoluzione nasce l'esigenza di fissare standards di qualità a cui le Aziende sanitarie dovranno attenersi per l'istituzione di laboratori di nutrizione artificiale e per l'adeguamento di quelli esistenti, al fine di assicurare l'integrità, la sicurezza e la qualità dei prodotti nutrizionali finiti, anche sotto l'aspetto della sterilità.
Infatti il rischio di contaminazione, durante la manipolazione di prodotti sterili, è sempre presente con gravi ripercussioni per la salute dei pazienti.
Pertanto si è ritenuto di dover determinare standards di qualità e criteri di controllo che tendono ad annullare il rischio di contaminazione ambientale nelle pratiche di manipolazione e garantire una maggiore sicurezza ai pazienti.
Per quanto riguarda la nutrizione enterale, considerato che le diete non necessitano di particolari manipolazioni, non si prevedono specifici sistemi o attrezzature.
Fermo restando che nell'operare bisogna osservare quelle norme atte a minimizzare i rischi di contaminazione.
Particolare riguardo è stato posto ai seguenti aspetti:
1)  Area di lavoro;
2)  Strumentazioni;
3)  Strumentazione automatizzata;
4)  Attrezzature e piani di lavoro;
5)  Mezzi protettivi individuali;
6)  Personale;
7)  Controlli;
8)  Raccomandazioni operative.
1.  AREA DI LAVORO
1.1.  Caratteristiche dei locali
I locali adibiti a laboratorio di nutrizione artificiale devono essere sufficientemente grandi e rispondere in generale a quanto previsto dal Titolo II del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
1.2.  Organizzazione dei locali
I locali destinati alla preparazione delle miscele nutrizionali devono avere adeguati piani di lavoro e idonei sistemi di aerazione, i pavimenti e le pareti devono essere in materiale plastico lavabile (ad esempio: Pvc elettrosaldato munito di sguscio agli angoli) e devono essere così suddivisi:
A)  Locale manipolazioni
Il locale dedicato alle manipolazioni deve consentire facilità di movimento per l'operatore e deve essere a pressione positiva rispetto agli ambienti comunicanti.
L'ambiente deve essere perfettamente isolato e non deve filtrare luce solare diretta.
Al suo interno si distinguono:
A.1)  Area destinata alla manipolazione
Tutte le manipolazioni devono essere fatte con una qualità di aria di classe 100 (A) ottenibile operando all'interno di una cappa a flusso laminare orizzontale.
A.2)  Area circostante
La qualità dell'aria circostante la zona delle manipolazioni deve essere di classe 1000 (B) e non meno.
B)  Camere di "equilibrio" con percorsi separati (dotati di doppia apertura) per il personale e per i materiali
Le camere di "equilibrio" oltre ad essere separate devono inoltre prevedere:
B.1)  Camera di "equilibrio per i materiali"
La camera di "equilibrio per i materiali" è lo spazio dedicato al trattamento disinfettante o sterilizzante di tutte le superfici esterne dei materiali.
L'immagazzinamento ed il primo trattamento dei materiali (eliminazione polvere, cartoni, ecc.) deve avvenire in locale separato e preferibilmente confinante per essere successivamente prelevato dall'operatore addetto alle manipolazioni attraverso apposita apertura.
L'eliminazione dei rifiuti deve essere fatta a fine ciclo lavorativo ed attraverso il percorso dei materiali.
B.2)  Camera di "equilibrio per il personale"
La camera di "equilibrio per il personale" deve avere uno spazio dedicato alla vestizione ed uno spazio dedicato al lavaggio delle mani.
Deve essere previsto, altresì, lavabo con apertura a gomito o a pedale e dispenser antisettico con apertura anch'esso a gomito o a pedale.
C)  Tipologia locale
(esempio)
2.  STRUMENTAZIONI
La strumentazione indispensabile ed essenziale per la produzione e conservazione di sacche nutrizionali sono la cappa, il piaccametro ed il frigorifero.
2.1.  Cappa
La preparazione delle sacche nutrizionali, al fine di evitare il rischio di contaminazione microbica e poter operare con una qualità dell'aria di classe 100 (vedi punto A.1), deve avvenire all'interno di cappe con filtri assoluti HEPA, a flusso d'aria laminare (LAF) e che vanno soggette a periodiche verifiche di efficienza.
La dimensione della cappa, per consentire un'ottima sistemazione dei materiali sottoposti al flusso sterile, deve avere una larghezza utilizzabile (zona di lavoro) di circa cm. 180.
2.2.  Piaccametro
2.3.  Frigorifero
Il frigorifero deve mantenere una temperatura costante tra i 2-8°C ed avere dimensioni adeguate all'attività produttiva.
Il frigorifero deve essere dotato di un sistema di registrazione grafica della temperatura e di un sistema di allarme luminoso/acustico, eventualmente anche remoto, e collegato a gruppi di continuità o ad una linea di alimentazione preferenziale.
3.  STRUMENTAZIONE AUTOMATIZZATA
L'uso di strumentazioni automatizzate (camera a depressione o riempitrice automatizzata) può essere adottata qualora l'attività produttiva ed una attenta valutazione costo-beneficio ne ravvisi l'utilità.
4.  ATTREZZATURA E PIANI DI LAVORO
Il piano di lavoro e le parti di apparecchiature destinate a venire in contatto con i prodotti e le linee di trasporto dovranno essere costruite in materiale di tipo sanitario non poroso, lavabile e disinfettabile, preferibilmente in acciaio inossidabile, di tipo adeguato all'uso cui è adibito.
5.  MEZZI PROTETTIVI INDIVIDUALI
Gli indumenti protettivi individuali da indossare sono:
-  guanti sterili di tipo chirurgico;
-  camici sterili monouso di tipo chirurgico a maniche lunghe con polsino a manicotto per migliorare l'aderenza dei guanti;
-  copricapo, preferibilmente a scafandro;
-  mascherina;
-  copriscarpe.
Le operazioni di vestizione devono essere effettuate nella camera di "equilibrio per il personale" (vedi punto B.2) in luogo dedicato e deve prevedere la possibilità di demarcare la zona calpe stata con calzature proprie da quella calpestata con calzature monouso.
Gli operatori addetti alle manipolazioni devono indossare indumenti che riducano al minimo le possibilità di contaminazione e che garantiscano la massima facilità di movimento.
6.  PERSONALE
Il personale addetto al laboratorio di nutrizione artificiale, che opera sotto la direzione del farmacista responsabile dell'unità operativa dovrà essere individuato in base a criteri di professionalità ed attitudini richieste dalla disciplina.
In ogni caso il personale deve essere portato a conoscenza delle responsabilità del ruolo che andrà a svolgere e comunque, va adeguatamente istruito sulle tecniche e sulle operazioni che gli verranno assegnate.
7.  CONTROLLI
L'unità operativa di nutrizione deve essere in grado di garantire e documentare i seguenti controlli:
-  controlli chimico fisici
a)  valutazione del PH;
b)  valutazione dell'osmolarità;
c)  valutazione del diametro delle particelle;
-  controlli microbiologici
a)  valutazione della sterilità del prodotto finito;
b)  valutazione della sterilità dell'aria nella zona dedicata alle manipolazioni (vedi punto A.1);
c)  valutazione della qualità dell'aria circostante la zona delle manipolazioni (vedi punto A.2);
-  controlli sulle attrezzature
a)  cappa a flusso laminare (velocità del flusso dell'aria, assenza di vortici);
b)  piaccametro (taratura apparecchio);
-  controlli di procedura
a)  documentazione prodotti;
b)  documentazione procedura allestimento.
Tutti i controlli effettuati devono essere documentati.
I controlli devono essere praticati regolarmente o periodicamente per garantire la qualità del prodotto nel rispetto dell'applicazione dei metodi, dell'uso dei prodotti necessari e dell'utilizzo delle attrezzature.
8.  RACCOMANDAZIONI
Il personale dedicato ed autorizzato a frequentare la sala manipolazione o le sale di equilibrio deve essere in buone condizioni fisiche e deve inoltre:
-  indossare indumenti il più possibile conformati e coperture adeguate;
-  per il cambio delle calzature la tecnica dello sgabello risulta essere la migliore e comporta la perfetta successione delle operazioni di sostituzione delle calzature;
-  tagliare corti barba e capelli;
-  utilizzare il meno possibile cosmetici;
-  evitare di portare orologi da polso, bracciali ed anelli;
-  evitare di mangiare, bere e fumare all'interno della sala di manipolazione e nella sala di equilibrio;
-  evitare di operare con matite in grafite o contenitori in cartone cercando di introdurre la minor quantità possibile di carta;
-  evitare di uscire dalla sala manipolazioni se non assolutamente indispensabile, in tal caso il processo di lavaggio e cambio deve essere ripetuto.
Il personale impegnato non deve essere interrotto e non deve effettuare turni superiori alle 3 ore consecutive per evitare cali di attenzione.
Nel locale manipolazioni limitare materiali, prodotti e quant'altro nelle quantità strettamente necessarie.
Per le disinfezioni si dovranno utilizzare soluzioni idroalcoliche ad opportune concentrazioni.
Per i locali dovranno essere attuati efficaci interventi di pulizia e disinfezione al fine di abbassare la carica microbica; ovviamente tali manovre dovranno essere effettuate utilizzando materiali diversi per ogni ambiente.
Dovranno essere creati protocolli operativi previsti da specifiche procedure, soggetti a verifica ed eventuale revisione periodica, per ognuna delle operazioni connesse all'allestimento (tecnica di miscelazione, disinfezione dei prodotti, vestizione, pulizia dei locali, ecc.).
Un pannello riportante il protocollo in maniera precisa e chiara, anche con l'utilizzo di foto e disegni, deve essere posto nelle immediate vicinanze del luogo dove le singole operazioni vengono effettuate.
Tutto il personale dovrà attenersi ad un rigido rispetto dei protocolli operativi attraverso una regolare attestazione e documentazione delle procedure, e dovrà, a tal'uopo, essere esercitata una costante vigilanza.
(2001.5.244)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 28 dicembre 2000.
Istituzione della riserva naturale Lago Soprano, ricadente nel territorio del comune di Serradifalco.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle ri serve;
Considerato che il citato piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Lago Soprano, ricadente nel comune di Serradifalco, provincia di Caltanissetta;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), espresso nella seduta del 9 dicembre 1998, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e pre-riserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva, la Provincia regionale di Calta nissetta;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente ge store;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13, punto 3), lett. d), della legge regionale n. 9/86 le Province regionali provvedono alla gestione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 279/44 del 26 aprile 1996, con cui è stato rilasciato il nulla osta, con prescrizioni, al comune di Serradifalco per la costruzione dell'emissario nord-ovest per l'adduzione delle acque reflue dell'abitato all'impianto di depurazione, ricadente in zona A della riserva in questione ed, in particolare, il punto 5 del parere espresso dal C.R.P.P.N. in data 22 dicembre 1995, che prevede che in sede di emanazione del decreto istitutivo della riserva vengano individuati gli interventi definitivi per il mantenimento del regime idrico del lago, per il risanamento ambientale e per la sottrazione dei carichi inquinanti in un quadro organico e certo di interventi gestionali, emanando altresì indicazioni per la redazione del piano di sistemazione della riserva;
Ritenuto pertanto di dovere individuare i seguenti compiti da attribuire all'ente gestore, per le finalità di cui al visto precedente:
-  stesura del bilancio idrico del bacino imbrifero del lago con frequenza almeno mensile, attraverso la conoscenza di tutti gli afflussi, nonché di tutti i deflussi e prelievi quali:
-  altezza di piogge mensili rilevate da una stazione pluviometrica interna al bacino imbrifero;
-  misure di portata da sorgenti e conseguenti vo lumi;
-  misure di portata delle captazioni e derivazioni;
-  stima dell'infiltrazione;
-  definizione mensile delle perdite per evapora zione;
-  dotazioni idriche;
-  rilievo della morfologia del lago, al fine di individuare la legge di variazione dell'invaso e della superficie dello specchio al variare dell'altezza del lago;
-  misurazione delle escursioni mensili del livello del lago;
-  successiva individuazione, di concerto con questo Assessorato, degli interventi definitivi per il mantenimento del regime idrico del lago, per il risanamento ambientale e per la sottrazione dei carichi inquinanti e propedeutici alla redazione del piano di sistemazione;
Ritenuto di accreditare alla Provincia regionale di Caltanissetta le somme occorrenti alla gestione della riserva citata successivamente alla presentazione all'Assessorato del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire;

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Lago Soprano, ricadente nel territorio del comune di Serradifalco, provincia di Caltanissetta.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, F.g. 267 II N.E., di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tu telare:
-  l'area di notevole interesse per la sosta di ciconiformi tra cui il raro Mignattaio (Plegadis falcinellus) e sito di nidificazione del Cannariccione (Acrocephalus arundinaceus), specie ad areale molto limitato in Sicilia. Tale area costituisce l'ultimo residuo di una vasta zona umida che comprendeva tre specchi d'acqua;
-  le estese formazioni ripariali della Phragmithaetalia con estesi popolamenti di Phragmitaes communis e Typha la tifolia.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, alla Provincia regionale di Caltanissetta (ente gestore).

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
a)  redigere entro 6 mesi dalla notifica del presente decreto il progetto di tabellazione e recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i decreti n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990.
Il progetto è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (da ora in poi Assessorato), che provvederà a trasferire all'ente gestore le necessarie risorse finanziarie;
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente ldi eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati.
Eseguire i compiti - in premessa descritti - finalizzati all'individuazione degli interventi definitivi per il mantenimento del regime idrico del lago, per il risanamento ambientale e per la sottrazione dei carichi inquinanti in un quadro organico e certo di interventi ge stionali;
d)  predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finan ziario;
e)  concordare le attività di sorveglianza e vigi lanza con il Corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione.

Art. 7

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui al presente decreto può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 8

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire al consiglio provinciale scientifico (C.P.S.), costituito presso la Provincia regionale di Caltanissetta, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità; le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente; i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lettera b) varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, previamente approvati con le stesse procedure relative al piano.

Art. 9

Ai compiti di gestione individuati con il presente decreto e al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, l'ente gestore attenderà con proprie risorse umane e con il personale di cui alla tabella B della legge regionale n. 14/88 che l'Assessorato, ai sensi dell'art. 41 della citata legge regionale n. 14/88, provvederà ripartire tra le Province regionali con provvedimento specifico.
Il personale sopra citato dovrà essere reclutato con le procedure di cui all'art. 41 della legge regionale n. 14/88 e dovrà svolgere le funzioni di cui alla tabella A allegata alla stessa legge.

Art. 10

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva da destinare all'attività di gestione e da rendicontare all'Assessorato, secondo le modalità che verranno impartite in seguito.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art. 11

La determinazione ed erogazione degli indennizzi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finan ziaria.

Art. 12

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà del Corpo forestale della Regione.
Allo svolgimento degli interventi sopra citati l'ente gestore concorrerà con i presidi tecnici a propria disposizione.

Art. 13

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.
Qualora si presentino condizioni climatiche e/o calamitose eccezionali tali da compromettere il profilo ecologico e/o biologico dell'ambiente protetto che necessitano di rapido e intelligente intervento, l'ente gestore disporrà, dandone immediata comunicazione all'Assessorato, le conseguenti misure necessarie.

Art. 14

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva.
L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Asses sorato.

Art. 15

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 16

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata ricadenti nelle aree protette, concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre di interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
Art. 17
Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore:
-  le somme per il trattamento economico del personale assunto;
-  le somme per le immobilizzazioni tecniche, ricerche, studi e spese gestionali che l'ente gestore determinerà in uno alla relazione annuale di cui all'art. 6 del presente decreto.
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato, nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 18

Per la gestione della riserva l'ente gestore si avvale dei contributi dell'Assessorato, nonché di risorse proprie.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
Il presente decreto sarà trasmesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 28 dicembre 2000.
  LO MONTE 

Allegato n. 1






Allegato n. 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA ORIENTATA NATURALE  LAGO SOPRANO


TITOLO I
NORME PER LA ZONA A


Art. 1
Attività consentite

1.1  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
f)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventiva acquisizione dell'avviso dell'ente gestore.
Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
g)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e del l'ambiente, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva.
Eventuali nuove costruzioni non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa.
Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
h)  effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fasce antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso e di attuare interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti alla preventiva acquisizione del nulla osta dell'ente ge store;
i)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
l)  praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
m)  recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
n)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela.

Art. 2
Divieti

2.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni, eccettuato quanto previsto dalla lett. g) art. 1, ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, può essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l'obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, può essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E' ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A, previo nulla osta dell'ente gestore;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. Per la realizzazione di scavi ed opere sotterranee è necessaria la preventiva acquisizione del nulla osta gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previo nulla osta autorizzazione dell'ente gestore;
n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
p)  impiantare serre;
q)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t)  praticare il campeggio o il bivacco;
u)  accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, previa comunicazione all'ente gestore;
v)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive senza la preventiva acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
z)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, mezzi nautici a motore etc.;
bb)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole per le quali sia stato previamente acquisito nulla osta dell'ente gestore, nonché di difesa antincendio.
2.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo devono essere specifiche, nominative e a termine.

TITOLO II
NORME PER LA ZONA B


Art. 3
Attività consentite

3.1  Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso finalizzate alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.
3.2  Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Nuove costruzioni rurali con finalità abitativa potranno essere previste solo dal piano di utilizzazione. Esse dovranno in ogni caso essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione la quale non potrà, comunque, essere superiore a quanto previsto per la zona E dal decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 7. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N., con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale.

Art. 4
Divieti

4.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, fatte salve le deroghe previste all'art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b)  impiantare serre;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o li quido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previo nulla osta dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previo nulla osta dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.

TITOLO III
NORME COMUNI


Art. 5
Attività di ricerca scientifica

5.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 6
Colture agricole biologiche

6.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
6.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
6.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 7
Patrimonio faunistico domestico

7.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
7.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
7.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 8
Indennizzi

8.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale devono essere inoltrate le relative richieste, provvede al conseguente indennizzo.
8.2  L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 9
Gestione della fauna selvatica

9.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
9.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
9.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
9.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
9.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art. 10
Misure speciali

10.1  A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali prioritarie e tutelate ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43 "habitat" e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alla nidificazione del Cannariccione (Acrocephalus arundinaceus) e alla sosta del Mignattaio (Plegadis falcinellus), l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possono arrecare disturbo ed interferire con la riproduzione.

Art. 11
Attività di controllo e sanzioni

11.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
11.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 98/81, come sostituito dall'art. 28, comma 9, della legge regionale n. 10 del 24 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 30 aprile 1999).
11.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi a carico del trasgressore nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato.
11.4  L'ente gestore ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni 30 e in conformità alle prescrizioni dettate dallo stesso e ne regolamenta la conseguente attuazione.

Art. 12
Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(2001.5.221)
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DECRETO 17 gennaio 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Butera.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9, legge regionale n. 40/95;
Visto il decreto n. 192 del 18 giugno 1984, con cui è stato approvato il P.R.G. di Butera;
Vista la nota n. 6200 del 7 giugno 2000, con cui il sindaco di Butera ha richiesto l'approvazione della variante al Piano regolatore generale per la realizzazione di un centro residenziale in contrada Desusino, Residence Marina diSicilia;
Vista la deliberazione n. 26 del 10 aprile 2000, con cui il consiglio comunale di Butera ha adottato la suddetta variante al P.R.G.;
Visto il parere dell'Ufficio del Genio civile di Caltanissetta, n. 16/99 del 10 marzo 2000, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visti gli atti di pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione a firma del segretario comunale, in data 7 giugno 2000, nella quale si dichiara che avverso la suddetta delibera n. 26 del 10 aprile 2000 non sono state presentate osservazioni ed opposizioni;
Visto il parere n. 18 del 17 novembre 2000, reso dal gruppo di lavoro XXXI della D.R.U., che di seguito parzialmente si riporta:
...Omissis...
La variante urbanistica di che trattasi interessa un'area di verde agricolo ricadente in contrada Desusino, in catasto al foglio n. 213, particelle 33 e 78; avente un'estensione pari a mq. 24.060.
L'area in esame ricade tra quelle sottoposte a piano particolareggiato a seguito delle prescrizioni esecutive contenute nel decreto di approvazione del P.R.G. vigente n. 192/84, che imponevano il ristudio delle previsioni relative agli insediamenti turistici e stagionali lungo la fascia costiera. Tale piano particolareggiato è stato adottato con delibera consiliare n. 49 del 29 maggio 1996 e trasmesso a questo Assessorato per l'approvazione. Essendo stato, nelle more dell'approvazione del P.P., adottato il piano regolatore generale, con nota assessoriale n. 12023 del 25 novembre 1999 l'istruttoria del P.P. è stata sospesa fino alla trasmissione del nuovo piano regolatore, per essere compiuta contestualmente a quest'ultimo al fine di inquadrare le previsioni della fascia costiera all'interno del quadro generale della pianificazione del territorio comunale.
Con delibera n. 54 del 30 ottobre 2000, il consiglio comunale di Butera ha dichiarato efficaci, ai sensi del comma 1 dell'art.19 della legge regionale n. 71/78, il P.R.G., le prescrizioni esecutive e il piano particolareggiato dei settori Disusino, Falconara e Tenutella.
Per quanto riguarda la zona C3 i parametri urbanistici, desunti dalla tav. n. 16 del P.R.G. adottato e trasmesso a questoAssessorato, risultano essere i seguenti:
1)  densità fondiaria massima: da mc./mq. 0,75 a mc./mq. 1,50;
2)  indice di copertura: max 20%;
3)  distanze minime tra fabbricati;
4)  distanze minime dal confine: m. 10;
5)  distanze minime dal confine: m. 20;
6)  numero massimo piani fuori terra: n. 3;
7)  altezza massima assoluta: m. 12;
8)  costruzioni accessorie.
Dall'esame degli schemi progettuali trasmessi dal comune è tuttavia emerso che gli stessi prevedevano parametri urbanistico edilizi decisamente in contrasto con quelli del piano regolatore sopra elencati, relativi alla zona C3 turistico-alberghiera del P.R.G. adottato, esplicitamente richiamata dalla delibera di adozione della variante in argomento.
Alla luce di quanto sopra precede, rilevato:
1)  che la variante urbanistica è finalizzata alla realizzazione di un insediamento residenziale con finalità turistico alberghiere;
2)  che ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta ha espresso parere favorevole per la variante di che trattasi;
3)  che la procedura di adozione e pubblicazione della variante appare essere stata correttamente seguita, come attestato dal segretario comunale in data 7 giugno 2000;
4)  che l'intervento turistico-residenziale, secondo quanto si evidenzia dalle schede compilate dal responsabile dello sportello unico, non contrasta con il quadro di compatibilità territoriale e ambientale derivante dai criteri approvati con la delibera di giunta n. 185 del 5 luglio 2000, in quanto pur ricadendo in prossimità della fascia costiera, ricade in aree programmate per gli insediamenti turistico alberghieri dagli strumenti urbanistici adottati dal comune in corso di esame da parte di questo ufficio, che appaiono già interessate da processi insediativi di tipo stagionale non richiedendo per la sua urbanizzazione interventi da parte della collettività in esubero rispetto a quelli programmati dal piano particolareggiato adottato dal comune.
Si esprime parere favorevole all'accoglimento della variante urbanistica, adottata con delibera di C.C. n. 26 del 10 aprile 2000, relativa all'individuazione di un'area da destinare alla realizzazione di un centro residenziale in contrada Desusino - "Residence Marina diSicilia s.r.l.", con conseguente mutamento della destinazione d'uso da zona E del vigente P.R.G. a zona turistico-alberghiera C3 del P.R.G. approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 3 maggio 1999, purché venga assicurato il rispetto delle finalità turistico alberghiere stabilite dal P.R.G., con la realizzazione di strutture ricettive rientranti fra quelle classificate dall'art. 3 della legge regionale n. 27/96, e a condizione che nel progetto definitivo vengano rispettati tutti i parametri urbanistici della zona turistico-alberghiera C3, così come previsti nel piano regolatore generale adottato e trasmesso, che sono stati sopra elencati e che si ritengono congrui e con la precisazione che nello stabilire l'indice di densità fondiaria del progetto definitivo, va assicurato il rispetto dell'indice di densità territoriale di 0,75 mc./mq. stabilito dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76. Si ritiene inoltre che debba essere fatto carico al comune di procedere all'esatta visualizzazione dell'area interessata dalla variante in argomento all'interno degli strumenti urbanistici vigenti e di quelli adottati.
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXI della DRU n. 18 del 17 novembre 2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è approvata la variante urbanistica al P.R.G. di Butera, adottata con delibera diC.C. n. 26 del 10 aprile 2000, relativa all'individuazione di un'area da destinare ala realizzazione di un centro residenziale in contrada Desusino - "Residence Marina di Sicilia s.r.l."; con conseguente mutamento della destinazione d'uso da zona E del vigente P.R.G. a zona turistico-alberghiera C3, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del gruppo XXXI/DRU n. 18 del 17 novembre 2000, sopra riportato.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 26 del 10 aprile 2000;
2)  parere ufficio Genio civile diCaltanissetta n. 16/99 del 10 marzo 2000;
3)  tav. 1 - stralcio P.R.G., corografia, planimetria catastale.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Butera per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 17 gennaio 2001.
  LO MONTE 

(2001.5.216)
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DECRETO 17 gennaio 2001.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di lavori alla rete fognante nel comune di Caltanissetta.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il decreto n. 1071 del 24 dicembre 1986, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Caltanissetta;
Viste le note n. 45794 del 6 dicembre 1999, n. 19836 del 12 giugno 2000 e n. 26015 del 3 luglio 2000, con le quali il comune di Caltanissetta ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5° della legge n. 1/78, gli atti relativi alla variante al P.R.G. per la realizzazione dei lavori di normalizzazione ed adeguamento della rete fognante del capoluogo e delle frazioni Prestianni e Canicassè-Casale, 1° stralcio;
Vista la delibera del commissario straordinario n. 5 dell'8 giugno 1999 di approvazione del progetto anzidetto;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e constatata la regolarità degli stessi;
Vista la certificazione del 30 novembre 1999 a firma del segretario generale, relativa alle procedure di deposito e pubblicazione della variante, con la quale si attesta che non sono state presentate osservazioni e opposizioni;
Visto il parere igienico sanitario favorevole, rilasciato dal servizio igiene e sanità pubblica in data 11 gennaio 1999;
Vista la nota prot. n. 1853 del 27 ottobre 1994, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta ha trasmesso il nulla osta alla realizzazione dei lavori su indicati;
Vista la nota prot. n. 8428 del 9 giugno 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta ha trasmesso il nulla osta sul progetto di che trattasi, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74;
Visto il parere n. 152 dell'11 ottobre 2000, reso sulla scorta degli atti trasmessi dal comune, del gruppo 31° della D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che così si esprime:
"...Omissis...
Dall'esame della relazione allegata al progetto si evince che:
Il progetto dei lavori di normalizzazione, completamento ed adeguamento della rete fognante diCaltanissetta e delle frazioni Prestianni e Canicassè - Casale, 1° stralcio, prevede la realizzazione di un complesso di collettori per acque miste nella zona occidentale di Caltanissetta, in via di urbanizzazione con recapito finale nell'impianto di depurazione già realizzato dal Consorzio del Salso.
Le acque miste convogliate e le acque di scorrimento superficiale della parte di bacino non urbanizzato si collegheranno ad uno scatolare in cemento armato di dimensioni interne mt. 2,50 x 3 già realizzato nella parte terminale.
Con l'odierno progetto, si andranno a realizzare le seguenti opere in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Caltanissetta;
a)  uno scatolare posto immediatamente a valle di via Caldura;
b)  un canale di scolmamento esteso m. 8,36 con funzione di smaltimento delle portate di piena.
Considerato:
-  che il progetto in questione risulta essere funzionale;
- che sono state effettuate le pubblicazioni di legge;
-  che non risultano presentate osservazioni e/o opposizioni nei termini;
-  che tale progetto è stato approvato in linea tecnica dall'ing. capo dell'U.T.C.;
-  che su tale progetto è stato acquisito il parere igienico sanitario in data 11 gennaio 1999;
-  che è stato acquisito il nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali diCaltanissetta con nota prot. n. 1853 del 27 ottobre 1994;
-  che risulta completato l'iter amministrativo relativo alla procedura di variante allo strumento urbanistico generale ex art. 1, comma 5°, legge n. 1/78;
- che con nota prot. n. 8428 del 9 giugno 1999 è stato acquisito il nulla osta dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, esprime parere favorevole all'approvazione del progetto in variante al vigente P.R.G. del comune di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, relativo alla variante per i lavori di normalizzazione ed adeguamento della rete fognante di Caltanissetta e delle frazioni Prestianni e Canicassè - Casale, 1° stralcio".
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 349 del 23 novembre 2000, che così recita:
"...Omissis...
Ritenuto di potersi condividere le considerazioni esposte nella proposta del gruppo XXXI a riguardo è del parere che la variante al P.R.G. prevista dal progetto per i lavori di normalizzazione ed adeguamento della rete fognante di Caltanissetta e delle frazioni di Prestianni e Canicassè - Casale, 1° stralcio, sia meritevole d'approvazione, fatta salva la valutazione di cui all'art. 30 della legge regionale n. 10/93".
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è autorizzato il progetto relativo ai lavori di normalizzazione ed adeguamento della rete fognante di Caltanissetta e delle frazioni Prestianni e Canicassè - Casale, 1° stralcio, in variante al piano regolatore generale, in conformità al parere del C.R.U. giusto voto n. 349 del 23 novembre 2000.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera del commissario straordinario n. 5 dell'8 giugno 1999;
 2)  parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, n. 1853 del 27 ottobre 1994;
 3)  parere del Genio civile n. 8428 di Caltanissetta del 9 giugno 1999;
 4)  stralcio P.R.G. vigente;
 5)  stralcio P.R.G. vigente con le varianti urbanistiche approvate;
 6)  relazione generale;
 7)  tav.  1  -  planimetria generale;
 8)  tav.  2  -  canale scolmatore e di drenaggio superficiale del torrente Pinzelli, planimetria;
 9)  tav.  3  -  canale scolmatore e di drenaggio superficiale del torrente Pinzelli, profilo longitudinale;
10)  tav.  4  -  canale scolmatore e di drenaggio superficiale del torrente Pinzelli, sezioni trasversali;
11)  tav.  5  -  canale scolmatore e di drenaggio superficiale del torrente Pinzelli, sezioni tipo;
12)  tav.  6  -  attraversamento strada poderale alla progressiva 93, pianta e sezioni;
13)  tav.  7  -  manufatto deviatore portate nere ed attraversamento strada vicinale, serra Pantano;
14)  tav.  8  -  manufatto di restituzione, piante e sezioni;
15)  tav.  9  -  tratti di collettore consortile SanCataldo - Caltanissetta da rifare, profilo longitudinale;
16)  tav.10  -  emissario portate nere Pinzelli, profilo longitudinale;
17)  tav.11  -  sezione degli spechi;
18)  tav.12  -  piano particellare di esproprio ed elenco ditte;
19)  relazione geologica;
20)  parere gruppo XXXI/DRU prot. n. 152 dell'11 ottobre 2000;
21)  voto CRU n. 349 del 23 novembre 2000.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune diCaltanissetta per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 17 gennaio 2001.
  LO MONTE 

(2001.5.217)
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DECRETO 18 gennaio 2001.
Annullamento della concessione edilizia rilasciata dal comune di Melilli alla ditta Paradise City s.r.l. per la realizzazione di un complesso turistico-ricettivo-ricreativo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,
Visti gli atti assunti in conseguenza di quanto contenuto nell'ordinanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, prot. n. 1500 del 24 marzo 1999, con cui veniva disposta la sospensione dei lavori di realizzazione del complesso ricettivo assentito alla ditta Paradise City s.r.l., ed in particolare l'assessoriale prot. n. 10475 del 15 ottobre 1999, con la quale, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78, è stata contestata la legittimità della concessione edilizia n. 67 del 9 settembre 1997 rilasciata dal comune di Melilli alla stessa ditta per l'esecuzione delle opere in argomento ricadenti in verde agricolo del vigente strumento urbanistico;
Vista la proposta n. 48 del 19 giugno 2000, resa dal gruppo di lavoro XXVII della D.R.U., ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, sulla scorta della documentazione acquisita, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Premesso:
- Il comune di Melilli in atto è dotato di un regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione, approvato con decreto n. 22 del 4 febbraio 1972 e decreto n. 121 del 25 giugno 1977;
-  A seguito della trasmissione all'A.R.T.A. dell'ordinanza prot. n. 1500 del 24 marzo 1999 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali di sospensione dei lavori di realizzazione del complesso ricettivo-turistico in oggetto, per gli aspetti connessi ai compiti di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, questo gruppo ha richiesto al comune di Melilli dettagliate informazioni nonché la trasmissione degli atti ed elaborati del progetto dell'Acqua Park di località Targia;
-  Dalla documentazione pervenuta si è rilevato che il comune aveva rilasciato la concessione edilizia n. 67/97 per la realizzazione di un complesso turistico ricettivo-ricreativo in zona agricola E del vigente strumento urbanistico e, precisamente, in località Targia in un'area di mq. 100.000, distinta in catasto al foglio n. 87, particelle 789 e 800;
-  L'area su cui insiste il progetto è normata dall'art. 23 del R.E.C. che consente la costruzione di alberghi, ristoranti, rifornimenti di carburante, locali di esposizione e vendita di tipo supermarket con densità edilizia max pari a 1 mc./mq.;
-  La concessione in parola è stata rilasciata nonostante i pareri contrari espressi dall'UTC e dalla commissione edilizia riguardo alla casistica delle costruzioni ammissibili in zona E, alla carenza di opere di urbanizzazione e alla necessità, nel caso particolare, di dovere procedere a mezzo di variante urbanistica.
Tale concessione è stata rilasciata dal sindaco con la motivazione che tale opera rientra tra le assentibili in zona E in forza di un parere reso da esperto legale del sindaco in data 23 luglio 1997 e trasmesso a questo Assessorato a mezzo fax in data 31 agosto 1999.
- Con assessoriale prot. n. 10475 del 15 ottobre 1999 questo Assessorato contestava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 3° della legge regionale n. 71/78, ai soggetti interessati quanto appresso:
1)  la violazione dell'art. 23 bis del R.E.C. in quanto la realizzazione del complesso turistico ricettivo non rientrava nella casistica degli interventi ammissibili in zona E;
2)  la violazione dell'art. 31, comma 5°, della legge n. 1150/42, in quanto la suddetta concessione edilizia era stata rilasciata in mancanza dell'impegno dei privati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alla rete idrica per come risulta tra le prescrizioni speciali dell'atto concessorio e precisamente la n. 7 che si riporta: "Per quanto concerne la realizzazione dell'allaccio alla rete idrica comunale, qualora dovessero essere interessate aree di terzi, occorrerà provvedere all'emanazione di apposito atto amministrativo...";
3)  infine veniva contestata la violazione del principio di tipicità dell'atto concessorio in quanto rilasciato a seguito dei pareri contrari dell'U.T.C. e della commissione edilizia con motivazioni che attengono ad interessi non specifici dell'atto stesso.
-  Con foglio a firma del dirigente l'U.T.C., prot. n. 26356 del 9 dicembre 1999, il comune formulava le proprie controdeduzioni alle contestazioni di questo Assessorato nel seguente modo: che l'atto concessorio era da ritenere legittimo in relazione all'intervento progettuale delle opere da eseguire in quanto ammissibili dal R.E.C. vigente; che la realizzazione dell'albergo e del ristorante era da considerare di rilevanza primaria e non accessoria rispetto alle altre opere ricreative (piscine, scivoli, etc.); per quanto attiene la realizzazione delle opere di urbanizzazione era stato infine comunicato che il rilascio del certificato di agibilità sarebbe stato subordinato alla realizzazione di dette opere.
-  In sopralluogo si è rilevato che il comune aveva rilasciato in data 7 dicembre 1999 la concessione edilizia n. 171/99 per lavori da eseguire in variante al precedente progetto in adeguamento alle prescrizioni poste dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali con il parere 4852 del 30 giugno 1999; che il TAR diCatania non aveva accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento emesso dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali di apposizione di vincolo e che il CGA accoglieva in appello il ricorso della ditta contro tale provvedimento.
- Si è constatato, infine, che pur in presenza delle contestazioni ex art. 53 legge regionale n. 71/78 da parte di questo Assessorato i lavori di cui alla variante autorizzata dal comune proseguivano.
-  Dalla documentazione trasmessa dal comune con nota prot. n. 10460 del 24 maggio 2000 superiormente richiamata, si evince che con la variante in questione, per come già detto assentita dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, è stato anche prodotto l'elaborato tav. B con l'indicazione delle reti di scarico delle acque bianche e nere.
Dalla scheda tecnica riepilogativa contenente i dati e le caratteristiche del progetto sembrerebbe che l'approvvigionamento idrico debba avvenire a mezzo di pozzo trivellato e serbatoio di accumulo e, altresì, dalla tav. "Planimetria generale con ubicazione impianti" risulta pure l'allacciamento alla rete idrica comunale.
-  In detta scheda sono riportati gli indici e i parametri edilizi assentiti nella zona E nonché i dati tecnici progettuali.
-  Anche se nuovamente richiesta al comune e al progettista non risulta trasmessa la relazione descrittiva nonché le controdeduzioni della ditta e del progettista.
Considerato che:
1)  Il progetto per la realizzazione del complesso turistico-ricettivo-ricreativo denominato "Paradise City Acquapark" giusta concessione edilizia n. 171 del 7 dicembre 1999, modificato rispetto al progetto originario di cui alla concessione edilizia n. 67/97, risulta vistato dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa.
2)  Per quanto attiene all'aspetto procedurale, l'irregolarità del procedimento amministrativo contestato da questo Assessorato ex art. 53, legge regionale n. 71/78 permane in quanto l'edificazione dell'albergo è parte accessoria di un complesso ben più ampio di opere finalizzate alle attività ricreative che possono non essere necessariamente connesse alla funzionalità dell'attività alberghiera, tuttavia l'intervento non interessa aree con vincolo di inedificabilità assoluta.
3)  Per quanto attiene agli aspetti tecnici relativi alla reale possibilità di allacciarsi alla rete idrica e fognaria, gli elaborati progettuali in variante con l'indicazione degli impianti riportano lo schema delle condotte di scarico delle acque bianche e acque nere a servizio della struttura e i collegamenti con le reti esterne nonché la previsione di allaccio alla rete idrica comunale. Per come dichiarato dall'U.T.C. il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla realizzazione di tali impianti.
4)  Allo stato risultano in parte realizzate la recinzione dell'area e, strutturalmente, parte dei corpi di fabbrica delle attrezzature ricreative non definite compiutamente, gli scavi per le piscine e collocati nel sito le strutture prefabbricate degli scivoli.
5)  Nonostante l'illegittimità dell'atto concessorio 67/97 non sembrano comunque sussistere dal punto di vista urbanistico ragioni di pubblico interesse specifico, concreto e attuale tali da giustificare l'annullamento del medesimo per quanto attiene le opere edilizie strutturalmente realizzate anche se non ancora compiutamente definite.
Per quanto sopra visto, premesso e considerato, il gruppo XXVII/DRU propone di non procedere all'annullamento dell'atto concessorio n. 67 del 9 settembre 1997 rilasciato dal comune di Melilli e contestato, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78, con assessoriale prot. n. 10475 del 15 ottobre 1999, limitatamente alle opere edilizie strutturalmente realizzate anche se non ancora compiutamente definite.
Restano ovviamente impregiudicati altri eventuali profili di responsabilità.";
Visto il voto n. 313 del 21 settembre 2000, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica condivide, con l'integrazione di alcune precisazioni, la proposta di parere n. 48 del 19 giugno 2000, formulata dal gruppo XXVII ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Considerato che le precisazioni proposte dal CRU, come tra l'altro rilevato nella nota della DRU del 14 novembre 2000, non risultano oggetto di specifica contestazione ex art. 53, comma 3°, della legge regionale n. 71/78 e pertanto non valutabili nell'ambito del presente procedimento;
Ritenuto di poter condividere, nel limite di quanto fa proprio della proposta del gruppo XXVII n. 48 del 19 giugno 2000 e con esclusione di quanto precisato, il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 313 del 21 settembre 2000 e di dovere quindi procedere all'annullamento del contestato provvedimento comunale nella parte in cui le opere non risultano iniziate;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità a quanto condiviso del parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 313 del 21 settembre 2000, è annullata, nella parte in cui le opere non risultano iniziate, la concessione edilizia n. 67/97 del 9 luglio 1997, nonché tutti gli eventuali atti consequenziali, rilasciata dal comune di Melilli alla ditta Paradise City s.r.l. per la realizzazione di un complesso turistico-ricettivo-ricreativo in zona di "verde agricolo" dello strumento urbanistico vigente.

Art. 2

Il comune di Melilli, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, dovrà adottare tutti i provvedimenti conseguenti al presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 gennaio 2001.
  LO MONTE 

(2001.5.215)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Nomina del commissario ad acta dell'Ente acquedotti siciliani.

Con decreto presidenziale n. 32/Gr. VII/SG dell'1 marzo 2001, fino al perfezionamento della nomina del commissario straordinario e del vice commissario straordinario, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, urgenti ed indifferibili, è assicurata dal dott. Ignazio Basile, dirigente superiore della Presidenza della Regione quale commissario ad acta.
A far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del suddetto decreto presidenziale, si intende caducato il decreto presidenziale n. 181/Gr. VII/SG del 26 luglio 2000.
(2001.10.468)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Programma promozionale 2000-2001 relativo alle produzioni agro-alimentari siciliane.

Con decreto n.5097/Dr. 1°/Gr. 12° dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stato approvato il programma promozionale 2000-2001 relativo alle produzioni agro-alimentari siciliane, redatto ai sensi dell'art. 50 della legge regionale n.6/97 e dell'art.126 della legge regionale n.32 del 23 dicembre 2000.
(2001.5.226)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina del commissario ad acta presso il Conservatorio di musica V. Bellini di Palermo.

Con decreto n.13/10 del 29 gennaio 2001 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, nelle more della ricostituzione del consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica V. Bellini di Palermo, dalla notifica del presente decreto e per la durata di tre mesi, il dott. Gaetano Pennino, nato a Palermo il 14 ottobre 1960, è stato nominato commissario ad acta del Conservatorio di musica di Palermo con il compito di provvedere agli atti urgenti ed indifferibili sottoelencati:
-  predisposizione e approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001;
-  predisposizione e approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2000;
-  firma dei mandati di pagamento in esecuzione di delibere esecutive;
-  firma delle reversali d'incasso;
-  pagamento utenze: Enel, Telecom, Amap;
-  pagamento spese per acquisto di materiale per esercitazioni didattiche.
(2001.5.241)
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Nomina del commissario ad acta del Centro regionale di servizio culturale per non vedenti di Messina.

Con decreto n. 14/12 del 29 gennaio 2001, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha nominato il dott. Augusto La Rosa commissario ad acta presso il Centro regionale di servizio culturale per non vedenti di Messina, per la durata di tre mesi dalla notifica del presente decreto.
(2001.5.239)
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Integrazione degli adempimenti del commissario ad acta del Convitto nazionale G.Falcone di Palermo.

Con decreto n.17 del 29 gennaio 2001 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sono stati integrati gli adempimenti del dott. Vincenzo Gandolfo commissario ad acta del Convitto nazionale G. Falcone di Palermo, di cui ai decreti n.378 del 21 settembre 2000 e n.600 del 21 dicembre 2000, con i seguenti atti:
-  bilancio consuntivo anno 2000;
-  funzionamento, conservazione, incremento ed ordinamento delle scuole interne ai sensi della legge 9 marzo 1997, n.150 e dell'art.122 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054.
(2001.5.240)
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Ricostituzione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, terzo comma, del testo unico n. 490/99, è stata ricostituita, con decreto n. 5001 del 9 gennaio 2001 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per un quadriennio a decorrere dalla data del 9 gennaio 2001, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta, composta da:
1)  soprintendente pro-tempore per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta;
2)  dott. Michele Ninfa, nato a Serradifalco (CL) il 2 novembre 1946, residente a Serradifalco, via Calcare n. 26 - rappresentante regionale;
3)  avv. Mario Minnella, nato a Serradifalco (CL) il 24 novembre 1969, residente a Serradifalco, via Giunta n. 4 - rappresentante regionale;
4)  arch. Giuseppe Cappello, nato a Gela l'11 maggio 1956, residente a Gela, via Francesco Crispi - rappresentante provinciale;
5)  arch. Emanuele Maria Claudio Tuccio, nato a Gela il 12 settembre 1955, residente a Gela, piazza Trento n. 18 - rappresentante provinciale;
6)  sindaci pro-tempore dei comuni interessati dalle proposte di vincolo paesaggistico da esaminare nella seduta della commissione.
Detta commissione è integrata ai sensi di legge, di volta in volta, da un esperto in materia mineraria o da un rappresentante del Corpo forestale della Regione o da altri esperti, mentre le funzioni di segretario sono espletate da un dipendente della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
(2001.5.225)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Integrazione delle competenze attribuite al commissario ad acta dell'Ente autonomo Fiera di Messina.

Con decreto n. 16 del 22 gennaio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, le competenze attribuite con decreto n. 2137 del 6 dicembre 2000 al commissario ad acta dell'Ente autonomo Fiera di Messina, dott. Ercole Rabboni, vengono integrate dagli ulteriori adempimenti relativi a:
-  servizio cassa;
-  bilancio di previsione anno 2001;
-  bilancio consuntivo anno 2000;
-  incarichi professionali relativi a consulenze fiscali, del lavoro, legali, tecniche e varie;
-  incarichi relativi alla fornitura dei servizi vari all'ente;
-  adesione al C.I.E.M. S.c.p.a.;
-  assunzione personale.
(2001.5.196)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Ricostituzione della commissione provinciale per la manodopera agricola di Agrigento.

Con decreto n. 1/2001/VIII/L del 16 gennaio 2001 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è stata ricostituita la commissione provinciale per la manodopera agricola di Agrigento, che risulta così composta:
-  direttore pro-tempore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione - presidente;
Componenti effettivi
-  Galione Paolo, nato a Casteltermini il 13 marzo 1949;
-  Iacono Stefano, nato a Raffadali il 18 settembre 1953;
-  Acquisto Michele, nato a Casteltermini il 3 aprile 1952;
-  Franco Giovanni, nato ad Agrigento il 2 dicembre 1959;
-  Milioto Rosa Alba, nata a Favara il 4 ottobre 1955;
-  Arini Antonino, nato a Marsala il 21 aprile 1939;
-  La Quatra Pino, nato a Palma di Montechiaro il 10 agosto 1962;
-  Scopelliti Giuseppe, nato a Palma di Montechiaro il 2 maggio 1944;
-  Parisi Clelia, nata ad Agrigento l'8 ottobre 1973;
-  Indelicato Antonino, nato a Montevago il 3 dicembre 1952;
Componenti supplenti
-  Di Franco Carmelo, nato a S.Biagio Platani il 26 agosto 1950;
-  Butticè Calogero, nato ad Agrigento il 20 luglio 1947;
-  Acquisto Calogero, nato a Casteltermini il 27 aprile 1979;
-  Bartoccelli Eugenio, nato a Ribera il 9 luglio 1964;
-  Proietto Piera, nata ad Agrigento il 29 gennaio 1968;
-  Geraldi Emanuele, nato a Burgio il 18 novembre 1966;
-  Bruno Stefano, nato a Siculiana l'1 aprile 1947;
-  Vilardo Giuseppe, nato a Modica il 19 giugno 1962;
-  Grassia Lilly, nata a Cattolica Eraclea il 25 marzo 1970;
-  Tomasino Giuseppe, nato a Cattolica Eraclea il 20 maggio 1938;
IN RAPPRESENTANZA DELL'I.N.P.S.
Componente effettivo
-  dr. Iannelli Giuseppe, nato a Palermo il 16 gennaio 1941;
IN RAPPRESENTANZA DELL'I.N.A.I.L.
Componente effettivo
-  Papia Giuseppe, nato ad Agrigento il 31 agosto 1939;
Componente supplente
-  Catalano Giovanna, nata a S.Elisabetta il 12 settembre 1953.
(2001.5.205)
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CIRCOLARI





PRESIDENZA


CIRCOLARE COMMISSARIALE 15 febbraio 2001, prot. n. 1555.
Interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati.

Ai comuni della Sicilia
e, p.c.  Al Ministero dell'ambiente 

All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
Ai Prefetti delle Province della Sicilia
Alle Province regionali della Sicilia
Premesso che:
-  l'art. 17, comma 12, del decreto legislativo n. 22/97 prevede che le regioni predispongano l'anagrafe dei siti da bonificare con l'individuazione:
- degli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello di inquinanti presenti;
-  dei soggetti a cui compete l'intervento di bonifica;
-  degli enti di cui si debba avvalere per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
-  della stima degli oneri finanziari;
-  l'art. 14, comma 3, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 statuisce che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza permanente e le misure di sicurezza (ferme restando le garanzie di cui all'art. 17, comma 10, del decreto legislativo n. 22/97) siano realizzati dal comune territorialmente competente ed, ove questo non provveda, dalla regione, nel caso in cui:
- non sia individuabile il responsabile dell'inquinamento ed il proprietario del sito non provveda;
-  il responsabile, seppure individuabile, e/o il proprietario del sito non provvedano;
-  il sito da bonificare sia di proprietà pubblica e il responsabile dell'inquinamento non provveda;
-  agli interventi suddetti provvede la regione o il comune secondo l'ordine di priorità stabilito nel "Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate" di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22/97.
Nelle more della predisposizione di detto "Piano regionale" è fatto salvo l'obbligo di adottare gli interventi di messa in sicurezza necessari per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
A tal fine, fatti salvi i casi di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, qualora non sia individuabile il responsabile dell'inquinamento, né provveda il proprietario del sito, ovvero non sia attuato alcun intervento di messa in sicurezza, il comune oppure, ove questo non provveda, la regione, adotta gli interventi di messa in sicurezza di emergenza secondo i criteri previsti nell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 471/99, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 22/97.
A tale proposito, si ricorda che l'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale n. 471/99 prevede che, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione, il comune, verificata l'efficacia degli stessi, può fissare prescrizioni ed interventi integrativi.
Pertanto, i comuni nel cui territorio ricadano siti interessati dagli interventi di messa in sicurezza di cui sopra, nel caso in cui ricorrano le condizioni di necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potranno far pervenire richiesta di finanziamento per i necessari interventi integrativi presentando la seguente documentazione:
1)  relazione dettagliata del capo dell'ufficio tecnico comunale dal quale risulti:
-  tipologia del sito e tipo di attività che si è svolta nel sito stesso;
-  tipologia e quantità dei materiali inquinanti;
-  presenza e descrizione di eventuali pozzi e/o corpi idrici superficiali;
-  stima dei costi, tenendo conto che la progettazione deve essere curata dall'ufficio tecnico comunale o dall'ufficio tecnico di altri enti pubblici;
2)  mappatura dettagliata dell'area e localizzazione del sito;
3)  analisi geologico-stratigrafica ed idrogeologica del sito e dell'area influenzata dal sito stesso;
4)  risultati di analisi svolte sulle acque profonde e superficiali o su altre matrici ambientali influenzate dal sito.
Le richieste di finanziamento saranno valutate secondo l'ordine di presentazione, fermo restando ogni necessario intervento per situazioni di particolare urgenza, nei limiti della risorse finanziarie disponibili.
  Il Vice Commissario: LO MONTE 

(2001.8.352)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 19 gennaio 2001, n.2.
Articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 - D.P.R.S. 1 giugno 1995, n.64. Regolamento attività ottico.

A tutti i comuni della Regione
L'art. 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25 ha previsto l'istituzione, presso ciascuna Camera di commercio, del registro speciale degli esercenti l'attività di ottico.
In esecuzione del 6° comma del succitato articolo, con D.P.Reg.Sic. 1 giugno 1995, n.64, è stato emanato il regolamento contenente norme sulle modalità di iscrizione al registro speciale e sullo svolgimento della relativa attività.
In particolare, il 4°, 5° e 6° comma dell'art.12 del succitato D.P.R.S. stabiliscono che i comuni nel rilasciare le autorizzazioni dovranno rispettare il rapporto di un negozio ogni 10.000 abitanti e che la distanza tra un esercizio e l'altro non potrà essere inferiore a mt. 350.
Il comma 7 dello stesso articolo stabilisce che i criteri di cui ai commi 4°, 5° e 6° non si applicano agli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del regolamento.
La legge regionale 22 dicembre 1999, n.28, di riforma della disciplina del commercio, all'art. 2, comma 3, lett. a), ha fatto salve le disposizioni impartite dalla normativa relativa all'esercizio dell'attività di ottico, salvo prevedere per gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del D.P.R.S. n.64/95, la possibilità di trasferimento della sede all'interno dello stesso comune determinato da fatti non dipendenti dalla volontà dell'esercente, derogando ai previsti limiti di rilascio delle autorizzazioni commerciali.
Da quanto succitato, è evidente che la materia degli esercizi di ottico è disciplinata da una specifica normativa.
Ne consegue che le novità introdotte dalla legge regionale n.28/99 e, specificatamente, le comunicazioni per nuove aperture e le comunicazioni per subingresso di attività non trovano applicazione per l'esercizio dell'attività di ottico, essendo quest'ultime disciplinate dal sopraindicato D.P.R.S. n.64/95.
Pertanto, in virtù di quanto suesposto, si invitano le amministrazioni comunali ad operare nel rispetto della normativa vigente e a vigilare al fine di scongiurare l'eventuale diffondersi di attività abusive.
  L'Assessore: SPERANZA 

(2001.5.199)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 26 gennaio 2001, n.1039.
Riconoscimento degli stabilimenti di produzione e commercializzazione di alimenti di origine animale. Chiarimenti.

Ai Direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione siciliana 

Al Ministero della sanità - Dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria
Ai settori veterinari delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
Com'è noto il decreto n.33630 del 22 dicembre 2000 e la relativa circolare n.1038 del 28 dicembre 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.3 del 19 gennaio 2001, hanno apportato sostanziali modifiche alla normativa ed alle procedure che disciplinano il riconoscimento di taluni stabilimenti di produzione e commercializzazione di origine animale.
Considerata la complessità della materia ed a seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente Ispettorato veterinario, si ritiene utile fornire alcune precisazioni al riguardo e consentire una sempre più completa uniformità di indirizzo e di applicazione nel territorio regionale.
1.  Relativamente all'utilizzo dei valori bollati, si ribadisce che la marca da bollo allegata alla documentazione prodotta dall'impresa richiedente dovrà essere apposta sull'autorizzazione sanitaria soltanto nell'ipotesi in cui tale provvedimento abilita lo stabilimento all'esercizio dell'attività.
Nel caso in cui, invece, lo stabilimento autorizzato necessita del riconoscimento, sia la marca da bollo che la ricevuta del versamento di cui al decreto n.31312 del 9 marzo 2000 dovranno essere allegate alla documentazione da trasmettere all'Assessorato regionale della sanità, Ispettorato veterinario, per consentire il rilascio o l'aggiornamento del relativo provvedimento.
2.  La vigente normativa in tema di riconoscimento degli stabilimenti di produzione e commercializzazione di alimenti di origine animale contempla la possibilità di concedere, ove previsto, un riconoscimento provvisorio di idoneità, con l'assegnazione del relativo numero di identificazione, agli stabilimenti che soddisfino tutte le condizioni previste e consentire l'avvio dell'attività produttiva.
Alla luce della normativa soprarichiamata, il titolare responsabile dello stabilimento, al fine di ottenere il rilascio del numero di riconoscimento provvisorio, dovrà farne richiesta a questo Assessorato della sanità, Ispettorato regionale veterinario, tramite il settore veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
L'istanza di cui sopra, conforme alle vigenti disposizioni in materia di imposte di bollo, dovrà essere corredata dell'originale o copia conforme dell'autorizzazione sanitaria di cui al decreto n.33630 del 22 dicembre 2000, rilasciata da parte del direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
Si confida nella massima collaborazione.
  L'Assessore: PROVENZANO 

(2001.5.230)


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