REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 MARZO 2001 - N. 9
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 17 gennaio 2001.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Menfi.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Premesso che con nota n. 9752 del 5 agosto 1998, assunta al protocollo assessoriale al n. 42487 del 20 agosto 1998, il comune di Menfi trasmetteva a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera n. 1 del 12 novembre 1996, con la quale il commissario ad acta ha adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la nota prot. n. 13664 del 23 ottobre 1996, con la quale l'ufficio del Genio civile di Agrigento esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizione;
Vista la nota prot. n. 12188 del 23 settembre 1996, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali di Agrigento esprime parere favorevole con prescrizioni;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso il suddetto piano regolatore generale e prescrizioni esecutive sono pervenute n. 428 osservazioni-opposizioni entro i termini e n. 4 presentate fuori termine come risulta da attestazione a firma del segretario comunale e n. 24 osservazioni e opposizioni pervenute direttamente a questo Assessorato;
Vista la proposta di parere prot. n. 344 del 20 dicembre 1999, resa dal gruppo XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"Omissis...
Considerazioni
Le vicende urbanistiche del territorio comunale di Menfi sono state attraversate da alcuni dei più rilevanti fenomeni che hanno caratterizzato l'evolversi della pianificazione in Sicilia nei trascorsi decenni, vale a dire la ricostruzione seguita al terremoto del 1968 e il fenomeno dell'abusivismo edilizio. A loro volta questi fatti hanno determinato le problematiche che il piano regolatore in esame deve affrontare: il recupero e la rivitalizzazione del centro storico, parzialmente abbandonato e profondamente trasformato dopo il sisma, la definizione e la razionalizzazione degli spazi urbani realizzati a seguito della ricostruzione con il piano di trasferimento dell'ISES, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti abusivi sorti ai margini del centro abitato. A queste si deve aggiungere, infine, il tema della valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche e quindi ancora una volta il recupero e la riqualificazione della fascia costiera.
Il piano muove da un'analisi approfondita e dettagliata del territorio comunale per giungere alle proposte di piano che sostanzialmente tendono a riorganizzare il tessuto urbano migliorando la qualità urbana e territoriale e tutelando le emergenze ambientali, paesaggistiche e storico culturali.
Zona A
Per quanto riguarda la parte più antica del centro abitato, il piano recepisce la zonizzazione di zona A prevista dal piano comprensoriale e la assoggetta a prescrizione esecutiva. Atteso che le previsioni di piano e le relative norme d'attuazione appaiono in linea con la normativa vigente in materia di centri storici, visto l'elevato grado di trasformazione verificatosi a seguito dei danni provocati dal sisma del '68 e della successiva ricostruzione, sulla scorta di una base conoscitiva derivante da un attento lavoro di analisi e di classificazione del patrimonio edilizio, il piano esecutivo e la variante relativa alla cosiddetta isola ambientale propongono una gamma di interventi differenziati che vanno dal restauro conservativo fino alla demolizione e ricostruzione, che sembrano adeguati alle finalità proposte e pertanto condivisibili.
Zone B
Il tessuto edilizio consolidato, classificato come zona B deriva anch'essso da un lavoro di analisi che ha portato all'articolazione dello stesso nelle tre seguenti sottozone:
B1)  derivante dall'attuazione di un precedente piano particolareggiato quasi completamente attuato, e modificato dopo la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al D.M. 2 aprile 1968, che ha comportato la rettifica della delimitazione con l'inclusione di alcuni brani e l'esclusione di altri;
B2)  deriva dalla zona di trasferimento dell'abitato. Gli interventi sono stati volti essenzialmente al miglioramento dell'infrastrutturazione e del collegamento con le restanti parti del centro abitato;
B3)  derivano dalla vecchia individuazione degli ag glomerati abusivi effettuata ai sensi della legge regionale n. 37/85. Tali aree sono state assoggettate a prescrizione esecutiva e ne è stato curato il completamento e l'adeguamento agli standard per quanto riguarda servizi ed attrezzature;
B4)  comprendono le zone della fascia costiera da sottoporre a recupero urbanistico sulla scorta di un piano attuativo di iniziativa pubblica, gli eventuali lotti di completamento avranno densità fondiaria non superiore a 0,5 mc/mq.
Le sostanze B1 e B2 appaiono condivisibili, è tuttavia consentita l'applicazione delle disposizioni agevolative di cui al comma 3, punto II, della legge regionale n. 39/72 (come modificato dall'art. 28 della legge regionale n. 21/73) limitatamente ai lotti di terreno che posseggono le caratteristiche dimensionali previste dalla medesima legge al momento della prima presentazione dello strumento urbanistico generale a questo Assessorato (vedasi parere C.G.A. n. 493/97) e fermo restando che nei casi in cui le norme richiamano quelle di altri strumenti attuativi vigenti, queste dovranno essere integrate nel complesso normativo del piano per assicurare la certezza del diritto anche dopo la scadenza di questi ultimi.
Le sottozone B3 e B4 prevedono una gamma di interventi volti ad assicurare il completamento ed il riordino del tessuto edilizio realizzato. Le zone B3 sono inoltre state sottoposte a prescrizioni esecutive. Pur condividendo a livello urbanistico le scelte del piano tese al riordino complessivo degli agglomerati, non si ritiene ammissibile disciplinare urbanisticamente e classificare come Z.T.O. "B" ai sensi del D.M. n. 1444/68 ex art. 2 ambiti territoriali interessati da edificazione abusiva, di cui non si conosce né l'avvenuta sanatoria, né la concreta suscettibilità alla sanatoria medesima. Pertanto, tali destinazioni dovranno essere stralciate.
Zone C
Zone di espansione urbana C1 e C2. Attesa la loro limitata estensione e la funzione di ricucitura e completamento da esse svolta, possono essere condivise anche in considerazione dell'indice di fabbricabilità che in nessun caso supera 0,75 mc/mq.
Zone di espansione stagionale. Le zone in questione sono localizzate in massima parte presso la costa e sono poste a corona di un sistema più complesso che prevede il recupero degli insediamenti preesistenti, la realizzazione di attrezzature turistiche, servizi e la razionalizzazione della viabilità esistente. Sono state articolate in due sottozone C3 e C4 che differiscono per l'indice territoriale e per l'estensione del lotto minimo. Considerato il carico urbanistico già determinatosi sulla fascia costiera e che il piano tende correttamente a sviluppare l'attività turistico-ricettiva (sia sulla fascia costiera che nell'entroterra), si ritiene che un'ulteriore espansione, sia pure a basso indice, della residenza stagionale non sia condivisibile, in relazione a quanto prescritto dall'articolo 1, lett. c) e d), della legge regionale n. 71/78, per il consumo di territorio che richiede e in mancanza di una specifica valutazione del bisogno relativo.
Pertanto le suddette zone vanno disattese e classificate come zona E2 per la parte costiera, e come E1 per la parte che ricade nell'entroterra.
Sono previste inoltre delle zone a verde privato di margine urbano, all'interno delle quali per i lotti prospicienti su strade urbanizzate è consentita l'edificazione con indice fondiario pari a 0,15 mc/mq., lotto minimo 1.500 mq. e con il vincolo di destinare almeno 3/4 della superficie a verde privato da realizzare contestualmente all'edificio. In relazione alla localizzazione delle suddette zone ed al disegno di piano che viene ad essere realizzato tali destinazioni appaiono condivisibili.
Zona PEEP
La zona PEEP è attualmente regolamentata da un piano di zona che viene recepito dal piano regolatore generale. E' però necessario che le destinazioni d'uso e le modalità d'intervento vengano esplicitamente richiamate nello strumento urbanistico.
Zone per insediamenti produttivi e commerciali
Le aree per gli insediamenti produttivi sono state classificate secondo cinque sottozone a seconda della loro specificità:
-  D1 - zona per attività artigianali ed industriali non nocive;
-  D2 - zona per insediamenti produttivi extraurbani;
-  D3 - zona per attività commerciali;
-  D4 - zona per attività legate allo svago ed al tempo libero;
-  D5 - zona per attività estrattive esistenti.
A queste si aggiunge la zona destinata ad insediamenti produttivi (PIP) per la quale sono state redatte prescrizioni esecutive.
Atteso che le zone in questione costituiscono sostanzialmente un ristudio delle aree produttive previste dal precedente strumento con integrazioni atte a ridefinire il margine urbano, sembrano, anche alla luce delle norme d'attuazione, che regolamentano in maniera esaustiva destinazioni d'uso e parametri urbanistici, condivisibili.
Verde agricolo
Il verde agricolo è articolato in 7 sottozone, tendenti a classificare oltre alla destinazione d'uso anche le diverse valenze ambientali dello stesso e a regolamentarne l'uso, prevedendo opportune norme di tutela per gli ambiti ritenuti più pregevoli dal punto di vista naturalistico.
L'art. 68 delle norme di attuazione consente la realizzazione, nelle zone di verde produttivo (E1), di piccoli impianti sportivi di dimensioni non superiori ai 2.000 mq. e la costruzione di edifici di servizio allo stesso con superficie massima pari a 30 mq. Ritenuto che tali servizi è opportuno che vengano previsti nell'ambito del centro abitato o delle zone destinate allo sviluppo turistico, non si ritiene di poter condividere tale possibilità.
Sistema turistico-ricettivo
Il piano regolatore generale di Menfi prevede la riqualificazione della fascia costiera al fine di favorire l'utilizzo, come risorsa, ai fini dello sviluppo turistico del comune.
A tal fine è stata prevista in tale ambito una complessa articolazione che prevede nella fascia di 150 ml. dal mare aree TL di attrezzature ed impianti per la fruizione del mare. Tali destinazioni sono condivisibili ad eccezione delle previsioni di parcheggio, che, ove non risultino preesistenti, non essendo strettamente legate alla fruizione del mare, non possono insistere in tale ambito.
Nella fascia tra i 150 e i 300 ml., invece, ove esistono diversi nuclei insediativi stagionali abusivi, normati come B4 (recupero urbanistico), che vanno stralciati per le precedenti prescrizioni sono previste zone per attrezzature e attività commerciali per consentire la razionalizzazione dell'insediamento zone TA per attività alberghiere e ricettive all'aperto e zone stagionali C3 e C4, assoggettate a piano di lottizzazione complessivo per ogni zona perimetrale sul piano e con indici territoriali rispettivamente 0,40 e 0,20 mc/mq. Tali aree sono definite come di completamento a bassa densità. Tuttavia, in considerazione della necessità di riqualificare la fascia costiera, non è condivisibile un ulteriore aumento della residenza stagionale, che già incide pesantemente sull'assetto complessivo dell'area. Fatalmente, l'aumentata congestione estiva dell'area andrebbe a scapito delle attività alberghiere e ricettive che si vogliono invece favorire, pertanto le zone C3 e C4, come già in precedenza espresso, andranno disat tese.
A monte infine della fascia costiera propriamente detta, una vasta area, estesa circa 900 Ha., è stata assoggettata ad un regime normativo particolare, meglio descritto nelle premesse sopra svolte, che cerca di coniugare il mantenimento del carattere agricolo dell'area con le potenziali valenze di sviluppo turistico. Pur ritenendo condivisibile nelle linee generali l'impostazione del piano per quanto attiene alle attrezzature alberghiere e turistiche, si ritiene che il contestuale sorgere di residenze stagionali, seppur pianificate secondo piani di lottizzazione e a bassa densità edilizia sarebbe in contrasto sia col mantenimento del carattere agricolo che delle possibilità di sviluppo turistico. Pertanto, l'unica utilizzazione ammissibile al di fuori di quella agricola potrà essere quella turistico-ricettiva, secondo le motivazioni specificate in premessa.
Un discorso a parte va fatto per la cosiddetta area Ts. Tale area per le sue caratteristiche costituisce un'unità paesistica di singolare bellezza naturalistica che chiude in modo unitario il paesaggio costiero. La possibilità concessa dal piano regolatore generale di realizzare strutture turistiche a volumetria concentrata comporterebbe il rischio della perdita degli attuali valori paesaggistici e pertanto le suddette previsioni vanno disattese.
Nucleo di Porto Palo
Per quanto riguarda le previsioni relative all'ambito di Porto Palo, la prescrizione esecutiva n. 6 deve essere considerata come progetto di risanamento ambientale finalizzato ad ottenere la revoca del D.P.R. n. 1086/54, con il quale il centro abitato è stato classificato tra quelli da trasferire. Pertanto, pur ritenendo condivisibile l'impostazione del piano particolareggiato, che si integra con quelle del piano regolatore del porto, recentemente approvato da questo Assessorato, la suddetta prescrizione esecutiva potrà ritenersi efficace solo dopo la revoca del predetto decreto.
Relativamente alle destinazioni di zona non soggette a prescrizione esecutiva, si ritengono condivisibili, per le motivazioni sopra espresse, solo le zone TA turistico ricettive.
A Monte della S.S. 115 è stata prevista un'area per edilizia stagionale C4 ed una zona per attrezzature turistico-ricettive. Per le motivazioni precedentemente espresse, si ritengono condivisibili le sole destinazioni turistico-ricettive.
Norme d'attuazione e regolamento edilizio
Le norme di attuazione, costituite da 96 articoli, sono in generale condivisibili con le modifiche derivanti dalle considerazioni sopra espresse.
Il regolamento edilizio, costituito da 122 articoli, è parimenti condivisibile.
Osservazioni ed opposizioni
Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano sono state esaminate tenendo conto del loro contributo migliorativo all'assetto del piano od alla correzione di eventuali errori.
Le osservazioni/opposizioni nn. 1, 7, 13, 26, 39, 40, 68, 137, 154, 163, 225, 255, 260, 261, 283, 388, 416, 432, 210 vengono accolte condividendo le deduzioni del progettista e le deduzioni dell'ufficio tecnico comunale, formulate a seguito delle relative verifiche.
Le osservazioni/opposizioni nn. 120, 204, 205, 209, 358 vengono accolte condividendo le deduzioni del progettista e le deduzioni dell'ufficio tecnico comunale.
Le osservazioni/opposizioni nn. 4, 11, 14, 20, 24, 27, 36, 37, 44, 45, 46, 52, 62, 83, 93, 101, 108, 110, 113, 114, 121, 124, 125, 126, 129, 132, 139, 145, 150, 153, 155, 156, 157, 168, 169, 173, 174, 175, 178, 184, 187, 188, 191, 198, 199, 212, 226, 227, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 242, 250, 273, 277, 278, 279, 294, 297, 302, 305, 306, 307, 313, 316, 321, 325, 336, 345, 349, 350, 351, 352, 356, 360, 361, 369, 371, 372, 373, 376, 383, 383-a, 387, 406, 411, 412, 420 e 430 vengono parzialmente accolte condividendo le deduzioni del progettista e le deduzioni dell'ufficio tecnico comunale.
L'osservazione n. 9 viene accolta condividendo le deduzioni del progettista.
Le osservazioni/opposizioni nn. 25, 57, 58, 70, 123, 264, 286, 409 e 425 vengono parzialmente accolte condividendo le deduzioni del progettista.
Le osservazioni/opposizioni nn. 12, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 31, 35, 42, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 87, 91, 92, 98, 100, 103, 104, 105, 109, 111, 112, 116, 117, 119, 127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 144, 146, 148, 151, 152, 158, 159, 1060, 162, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 176, 177, 179, 180, 182, 185, 186, 189, 192, 195, 196, 200, 201, 203, 206, 207, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 258, 259, 262, 263, 265, 269, 270, 271, 278, 274, 275, 276, 280, 281, 282, 284, 285, 290, 293, 295, 296, 300, 301, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 318, 319, 327, 329, 330, 331, 332, 334, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 346, 354, 357, 359, 364, 367, 370, 384, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405, 408, 413, 414, 415, 417, 418, 421, 422, 423, 426, 428, 429 e 431 vengono respinte condividendo le deduzioni del progettista.
Le osservazioni/opposizioni nn. 2, 3, 8, 28, 30, 38, 43, 47, 55, 67, 69, 77, 80, 90, 106, 107, 115, 118, 122, 161, 190, 194, 202, 208, 229, 233, 243, 254, 257, 268, 287, 289, 291, 292, 298, 315, 317, 322, 323, 324, 326, 328, 333, 337, 342, 347, 348, 353, 362, 363, 365, 368, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 386-b, 389, 398, 419 e 427 vengono respinte condividendo le deduzioni del progettista e dell'ufficio tecnico comunale.
Le osservazioni/opposizioni di seguito elencate nn. 5, 6, 16, 21, 32, 41, 56, 88, 96, 97, 99, 102, 142, 143, 147, 149, 181, 189, 193, 197, 228, 245, 267, 303, 304, 335, 385, 391 e 424 classificate come ultronee dal progettista, vengono decise conformemente a quanto dedotto dal progettista e dall'ufficio tecnico comunale.
Le osservazioni n. 33 e 34 esistate positivamente dal progettista possono essere accolte, fermo restando la vigenza del vincolo ex art. 5 legge regionale n. 15/91.
L'osservazione n. 60 viene respinta in quanto la proposta di accoglimento parziale da parte del progettista non è giustificata da alcuna differenza delle aree in questione con quelle circostanti.
Le osservazioni nn. 71, 72, 73 e 74 non vengono esaminate in quanto costituiscono duplicato delle osservazioni nn. 238, 239, 240, 241.
L'osservazione n. 84 viene accolta limitatamente a quanto richiesto al punto 1).
Le osservazioni nn. 94 e 95 non vengono esaminate in quanto costituiscono duplicato delle osservazioni nn. 46 e 45.
L'osservazione n. 183 non viene esaminata in quanto costituisce duplicato dell'osservazione n. 20.
L'opposizione n. 218 può essere accolta parzialmente secondo la proposta formulata dal progettista, relativamente alla modifica dell'art. 4 delle norme di attuazione, e condivisa dall'ufficio tecnico comunale.
L'osservazione n. 256 viene accolta secondo la deduzione formulata dall'ufficio tecnico comunale, a seguito di verifiche.
L'osservazione n. 320 può essere decisa in conformità alle deduzioni del progettista, solo dopo che venga dimostrata l'esistenza di provvedimenti di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale in mt. 100.
L'osservazione n. 355 deve essere valutata in sede di esame da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica congiuntamente alla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali.
L'opposizione n. 366 sulla base delle verifiche condotte dall'ufficio tecnico comunale non può essere accolta.
L'opposizione n. 407 sulla base delle verifiche condotte dall'ufficio tecnico comunale non può essere accolta.
Le osservazioni nn. 402, 404 e 410 non vengono esaminate in quanto costituiscono duplicato rispettivamente delle osservazioni nn. 242, 251 e 104.
Ricorsi pervenuti in Assessorato
Ditta Giaccone Maria, ditta Barbera Teresa: i ricorsi tendono alla soppressione del prolungamento della via Alfieri in zona B1. I suddetti ricorsi vengono respinti. Secondo le previsioni di progetto la strada in questione definisce la successione degli isolati in analogia con la trama viaria del contesto urbano.
Ditta Pozzo Giuseppe: trattandosi di copia di ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana avverso la delibera consiliare di controdeduzioni n. 10 del 17 febbraio 1998, si ritiene che la documentazione non rientri tra quelle esaminabili in sede di esame delle osservazioni al piano regolatore generale.
Ditte: Campo Paolo, WWF sezione di Menfi, Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, Rizzuto Alberto, Nieli Vincenzo e Santangelo Grazia, Consorzio bonifica Basso Belice-Carboj, Vetrano Saverio, Gagliano Vito e altri, Giovinco Giuseppe, Cacioppo Leonarda, Ferraro Grazia, Mauceri Maria, Palminteri Liberatore (3 gennaio 1997), Cacioppo Girolama (2 ricorsi), Sansone Antonino, Palminteri Liberatore (4 gennaio 1997), tecnici operanti in Menfi: Benigno Baldassare e altri, Barbiera Anna, Barbiera Giuseppe, Cascio Vitino, Barbiera Anna e ing. Giuseppe Lo Iacono. Trattasi di duplicati di osservazioni già trasmesse al comune ed esaminate in sede di controdeduzione.
Ditta Alongi Antonino: trattasi di un'osservazione trasmessa a vari enti, nella quale si sollevano questioni attinenti la regolarità della procedura d'incarico e di formazione del piano regolatore generale nonché di merito in ordine alle previsioni progettuali, argomentano in termini generali sull'opportunità o meno di alcune scelte. Attesa la genericità degli argomenti trattati si ritiene di non accogliere l'osservazione de quo.
Tutto quanto sopra premesso e considerato si propone che il piano regolatore generale con le annesse prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio del comune di Menfi, adottato con delibera commissariale n. 1 del 12 novembre 1996, sia da condividere con le modifiche e prescrizioni discendenti dalle superiori considerazioni.";
Visto il voto n. 259 del 29 marzo 2000, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso il parere che in parte qui di seguito si riporta:
"Omissis.....
Considerato:
-  che il parere prot. n. 344 reso dall'ufficio sviluppa considerazioni condivisibili, tuttavia nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi relativi ad aspetti del piano regolatore generale in esame che formano oggetto delle seguenti considerazioni:
1)  Per quanto attiene agli aspetti geologici:
Ad eccezione della estrema periferia settentrionale, dove affiorano terreni calcareo-marmosi fagliati e tettonicamente sollevati, appartenenti a cicli sedimentari mioceni-premiocenici, il comune di Menfi ricade in un settore di avanfossa poco deformato della catena orogenica siciliana che è stato interessato da quasi continui e moderati abbassamenti nell'intervallo pliocene-basso pleistocene e da stasi tettonica seguita da moderati sollevamenti differenziali, con lieve basculamento verso sud, dal pleistocene medio fino al presente. La storia deformativa plio-pleistocenica si riflette nella morfologia e geologia del territorio comunale, il quale presenta per larga parte gradienti clivometrici modesti, ed è caratterizzato da discontinui pianori, digradanti di qualche grado verso mare, che rappresentano i lembi relitti di un'unica superficie strutturale costituita dal tetto di una sequenza di calcareniti e sabbie medio-pleistoceniche in appoggio regressivo e paraconcordante su argille plio-pleistoceniche con lenti di sabbie.
In presenza di un simile contesto geologico-morfologico, caratterizzato da bassa energia di rilievo e di semplicità, ed omogeneità, litostratigrafica e litotecnica, il Consiglio regionale dell'urbanistica ritiene che gli elaborati geologici di piano siano complessivamente sufficienti a giustificare le scelte adottate nello strumento urbanistico generale, e ciò anche per quanto riguarda le prescrizioni esecutive, a condizione, comunque, che vengano puntualmente recepite le prescrizioni di cui al parere 848 dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, con le quali il Consiglio regionale dell'urbanistica concorda.
Con specifico riferimento poi alla zona del borgo marinaro di Porto Palo, è stato accertato in sede di sopralluogo che la stessa comprende un versante dalla morfologia irregolare, affetto da discontinui movimenti gravitativi lenti ed a carattere superficiale che interessano terreni argillosi caotici irregolarmente plasticizzati dalle acque di ruscellamento meteorico mal governate e dalle tracimazioni della falda acquifera presente con caratteri di transiente stagionale nella sottile piastra calcarenitico-sabbiosa di copertura a tetto di pendio. Il Consiglio regionale dell'urbanistica ritiene che tale zona, anche in funzione della sua valenza storico-paesaggistica, possa essere riqualificata come previsto dallo specifico piano attuativo, subordinandone comunque l'uso alla preliminare eliminazione delle cause del dissesto ed alla realizzazione di interventi di consolidamento a basso impatto ambientale atti a migliorare significativamente la stabilità del pendio.
Si ritiene comunque che per la rimozione del vincolo di cui al D.P.R. 21 luglio 1954, n. 1086 e per l'attuatività del piano sia indispensabile provvedere alla realizzazione di un sistema di monitoraggio del livello della falda tramite piezometri ed al sistematico controllo della cinematica dei fenomeni gravitativi che garantisca sulla reale messa in sicurezza del versante successivamente alla effettuazione degli interventi di sistemazione idraulica e consolidamento.
Occorre inoltre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà per tutte le aree di piano della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione; infatti, in coerenza alla vigente normativa e secondo quanto sottolineato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrebbe, inoltre, accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà altresì essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85, quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica nonché per i piani di lottizzazione.
2)  Per quanto riguarda gli aspetti di tutela del territorio di competenza della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento:
a)  Piano di recupero del centro storico (PE.5) edifici di interesse architettonico (A1).
Tutti gli edifici classificati di interesse storico-architettonico (A1), dovranno rigorosamente rispettare le norme relative al restauro conservativo, pertanto sono esclusivamente consentiti gli interventi di restauro e risanamento conservativo previsto nell'art. 36 delle Norme di attuazione, ed i relativi progetti dovranno essere sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento.
Le previsioni di urbanizzazione e di riqualificazione dei progetti speciali: (PS1, PS2, PS3, PS4), localizzati nell'ambito del perimetro del CS sono da ritenersi indicative, fermo restando che la progettazione esecutiva dovrà essere sottoposta al parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento.
b)  Piano di recupero - Abitato di Porto Palo (PE.6).
Per quanto riguarda le previsioni relative all'ambito di Porto Palo, in conformità anche a quanto richiamato nel decreto assessoriale di approvazione del piano regolatore del porto, occorre:
-  mantenere le caratteristiche naturali del sito in prossimità della torre, escludendo la realizzazione del piazzale attorno ad esso e la creazione del teatro, inoltre dovrà essere eliminata la scala di collegamento tra la torre e la piazzetta in prossimità del porto, tale scalinata potrà essere sostituita da un viottolo dall'andamento meno rigido;
-  mantenere immutate le caratteristiche dell'attuale piazzetta a ridosso dell'ambito del porto, da dove si diparte la lunga scalinata in progetto, evitando il suo dilagare a sud;
-  tutte le opere di urbanizzazione contenute nelle p.e., siano da considerare indicative per l'occupazione e la destinazione d'uso degli spazi liberi, mentre le previsioni finali delle opere dovranno essere contenute in un'apposita progettazione esecutiva da sottoporre alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali ai sensi dell'art. 151 del D.L. 490/99 e dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78.
Relativamente alle destinazioni di zona non soggette a prescrizione esecutiva, si ritengono condivisibili solo le zone RA turistico-ricettive.
c)  Gli edifici di interesse storico artistico e/o di interesse ambientale che ricadono all'esterno del perimetro del centro storico, segnalati dalla Soprintendenza di Agrigento dovranno essere individuati nelle tavole di piano regolatore generale, ed applicarsi le disposizioni di cui all'art. 36 delle norme tecniche di attuazione, con le modalità previste dalla prescrizione esecutiva.
d)  Dovrà essere eliminato il prolungamento stradale di via L. Pirandello, in quanto ciò contrasterebbe con le esigenze di tutela di un'antica "Noria" sottoposta a vincolo monumentale (ex 1089/39) ai sensi del D.L. n. 490/39, di cui al decreto n. 3753 del 29 dicembre 1990.
La definizione di eventuali proposte sul riassetto della realtà urbana di via Pirandello potrà eventualmente essere risolta a mezzo di particolari accorgimenti concordati con la Soprintendenza di Agrigento, idonei ad assicurare la totale integrità del bene tutelato.
e)  Aree di interesse archeologico.
Per le aree a vincolo archeologico con decreto n. 6636 del 20 agosto 1993 località Montagnole, nonché quelle segnalate con la nota n. 6938 del 23 settembre 1996 ed attenzionati ai sensi del D.L. 490/99, art. 146:
-  266 - foce del Carboj;
-  284 - contrada Bonera, a sud-ovest di Casa Barbera;
-  285 - contrada Bonera, a nord di casa Palminteri;
-  286 - località Malopurtetto;
-  287 - località Porto Palo;
-  288 - foce del Varvano.
Valgono le disposizioni di cui all'art. 39 delle norme tecniche di attuazione ed i relativi progetti dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza di Agrigento, ai sensi del D.L. n. 490/99, art. 151.
f)  Viabilità.
L'assetto viario entro le aree a vincolo paesaggistico dovrà limitarsi all'allargamento e sistemazione di quello esistente, mantenendo gli attuali tracciati ed adattandosi all'andamento della morfologia esistente; gli sbocchi a mare di nuova costruzione dovranno rispettare l'attuale morfologia del terreno ed essere di esclusivo uso pedonale.
g)  Vincoli ex art. 5 legge regionale n. 15/91.
Per quanto concerne le aree soggette a vincolo di inedificabilità temporanea ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91 (tra l'abitato di Porto Palo ed il Vallone Gurra di Mare), essendo il vincolo ancora operante, si specifica che in attesa della decadenza del vincolo stesso le aree sono sottoposte a vincolo di immodificabilità, e che le modalità d'intervento sono specificate all'interno del decreto di vincolo.
Mentre per le aree del Serrone Cipollazzo, Capparrina-Mare, Bertolino, Vallone Femmina Morta, pur essendo decaduta la misura cautelare di immodificabilità, per le stesse rimane il vincolo paesaggistico di cui al verbale della Commissione bellezze naturali e panoramiche posto ai sensi dell'art. 140 del D.I. n. 490/99, notificato al comune di Menfi.
Per questi ambiti, a prescindere da una più ampia perimetrazione in sede comunale, valgono le norme di tutela inserite nelle linee guida del piano paesistico regionale, e gli eventuali progetti dovranno essere sottoposti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza di Agrigento ai sensi del D.L. n. 490/99, art. 151.
h)  Boschi.
Le aree coperte da boschi e le relative fasce di rispetto desunte dallo studio agricolo forestale e riportate nelle tavole di piano, dovranno essere normate e tutelate secondo quanto previsto nelle articolazioni della legge regionale n. 13/99.
i)  Le previsioni normative di tutti gli ambiti attenzionati ope legis e non, che sono stati utilmente inseriti nello strumento urbanistico, si dovranno comunque uniformare alle direttive contenute nelle linee guida del piano territoriale paesistico regionale, approvato con decreto Assessorato dei beni culturali ed ambientali del 21 maggio 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 24 settembre 1999.
3)  Pur condividendo le valutazioni dell'ufficio sulle z.t.o. C, nello specifico sulle sottozone C3 e C4, data la notevole riduzione effettuata rispetto alle previsioni del piano comprensoriale, la compromissione ormai consolidata dei contesti, il carattere di ricucitura e riqualificazione del contesto delle previsioni di piano, si ritiene di potere condividere la sottozona C4 sita in contrada Fiore, posta fra le due sottozone B4.
Appare utile prevedere un'ulteriore riduzione delle densità ed una destinazione, più coerente alle prospettive di sviluppo scelte, quindi a carattere turistico-ricettivo.
L'attuazione della suddetta zona C4 dovrà essere assistita da un progetto unitario esteso ai singoli comparti individuati dal piano regolatore generale. Conseguentemente alle prescrizioni contenute nel parere dell'ufficio sulle zone B3 e B4, ed in relazione alla connessione tra la zona C4 in argomento e le limitrofe zone B4, la condivisione della suddetta zona C4 resta subordinata ai riscontri che il comune dovrà fornire in sede di controdeduzioni sul patrimonio edilizio incluso nelle zone B3 e B4.
4)  Per quanto attiene la zona T appare condivisibile la valutazione dell'ufficio di cui al parere n. 344, pertanto va disattesa la previsione per usi residenziali in detta zona.
In relazione all'estensione dell'area, circa 900 Ha., al mantenimento del carattere agricolo, si ritiene che i parametri urbanistici previsti per le attività turistiche debbano essere ridotti:
a)  l'indice di fabbricabilità dovrà essere di 1/40 della superficie del lotto;
b)  il lotto minimo dovrà essere fissato in mq. 20.000;
c)  l'attuazione dovrà avvenire esclusivamente a mezzo di piano particolareggiato di lottizzazione.
5)  Per quanto attiene la zona TS, appare condivisibile la valutazione dell'ufficio per cui si prescrive il mantenimento dell'unità paesistica e conseguentemente la definizione di una normativa relativa alle altezze, al posizionamento degli edifici, ecc., compatibile con la salvaguardia dell'unità paesistica in questione.
6)  Nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale disciplinata dall'art. 33 delle norme di attuazione, possono essere consentiti soltanto servizi pubblici connessi alle esigenze cimiteriali.
7)  La fascia costiera ricadente nell'ambito dei 150 mt. dal mare, deve essere sottoposta a zonizzazione ai sensi del D.I. n. 1444 del 1968, compatibilmente con le prescrizioni di cui all'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76.
Analogamente va sottoposta alla predetta zonizzazione, ferma restando la validità delle norme di attuazione, la zona TL.
Per tutto quanto sopra, il Consiglio è del parere:
1)  che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Menfi, adottato con la deliberazione commissariale n. 1 del 12 novembre 1996 siano condivisibili, in conformità alla proposta formulata dall'ufficio con la nota prot. n. 344/XXXI del 20 dicembre 1999 che si intende qui integralmente riportata, e con le prescrizioni e modifiche contenute nei superiori considerata;
2)  Le osservazioni e le opposizioni sono determinate in conformità alla proposta dell'ufficio più volte citata.";
Vista la nota assessoriale n. 1505 del 27 aprile 2000 con cui è stato notificato al comune il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 259 del 29 marzo 2000 unitamente alla proposta di parere n. 344 del 20 dicembre 1999;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 32 del 5 giugno 2000, immediatamente esecutiva, recante le controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 259 del 29 marzo 2000;
Vista la nota prot. n. 130 del 13 settembre 2000, con la quale il gruppo XXXI dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente ha espresso il proprio parere in ordine alle controdeduzioni formulate dal comune con la sopra citata delibera del consiglio comunale n. 32/2000, che di seguito parzialmente si riporta:
"Omissis.....
1.  Aspetti geologici
Relativamente a tale argomento, le controdeduzioni del comune concordano con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e propongono che gli interventi in esso prescritti per la zona di Porto Palo siano inseriti nel progetto I stralcio del progetto generale per le opere di consolidamento già approvate con voto C.T.A.R.
La controdeduzione appare condivisibile.
2.  Aspetti di tutela del territorio di competenza della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento
Le controdeduzioni coincidono, in larga parte, con i contenuti del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, limitandosi di richiedere che nella NTA sia previsto che gli interventi relativi ai progetti speciali possono essere realizzati direttamente dai proprietari. Per quanto riguarda la P.E. n. 6, relativa alla borgata di Porto Palo, si richiede, invece, di riconfermare la zona C4 e la zona B1 e di riconfermare l'indice territoriale di 0,25 mc/mq., per la zona TA, in considerazione della limitata estensione della stessa.
Si propone di accogliere parzialmente le controdeduzioni, respingendo solo la parte relativa alla C4, in considerazione del numero elevato di residenze stagionali già realizzate.
3.  Zone B e C
In adeguamento a quanto richiesto dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, le controdeduzioni comunali chiariscono l'entità dei fenomeni abusivi e lo stato di fatto, relativamente agli adempimenti legati alle leggi di sanatoria.
Per quanto riguarda le zone C3 e C4 della fascia costiera, le controdeduzioni propongono che in tali aree si abbiano solo tipologie di ZTO C4, che possano aversi sia insediamenti turistico-ricettivi che stagionali, respingono la riduzione degli indici, in considerazione del valore limitato a 0,20 mc/mq. e dell'elevato grado di frazionamento delle proprietà, che riterrebbe difficilmente praticabili le alternative di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Poiché le considerazioni urbanistiche, poste a base delle proposte, appaiono fondate, se ne propone l'accoglimento.
4.  Zona T
Relativamente alla riduzione dei parametri urbanistici di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, le controdeduzioni propongono di limitare a 15.000 mq. l'estensione del lotto minimo e di incrementare a 1/20 della superficie del lotto l'indice di fabbricabilità. Tali parametri vengono giustificati sulla base di considerazioni relative al regime proprietario, che non consentirebbe i parametri prescritti dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, a causa di un alto rapporto tra il costo dell'area e l'investimento complessivo.
Considerate le motivazioni poste a base della controdeduzione ed il fatto che, con i parametri proposti dal comune, si avrebbe un impegno, per un lotto di 15.000 mq., di circa 200 mq. di superficie coperta, e che, in ogni caso, gli interventi sarebbero subordinati alla formazione di un piano di lottizzazione, si ritiene che il carattere agricolo del paesaggio sarebbe comunque mantenuto e, pertanto, la controdeduzione possa essere accolta.
5.  Zona TS
In adeguamento a quanto proposto dal punto 5 del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, le controdeduzioni definiscono la normativa e i parametri urbanistici atti a salvaguardare il mantenimento dell'unità paesistica. Poiché i valori proposti appaiono compatibili con la salvaguardia del paesaggio, se ne propone l'accoglimento.
6.  Fascia di rispetto cimiteriale
Poiché nelle controdeduzioni si rileva che il restringimento della fascia è "in itinere", non si può che ribadire la prescrizione di cui al punto 6 del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
7.  Fascia costiera entro 150 m. dal mare e zona TL
Le controdeduzioni vertono sul contenuto dell'art. 72 delle N.T.A., che non consente edificazioni stabili. Si propone di equiparare tale fascia, ferme restando le destinazioni d'uso previste dal piano, compatibili con la fruizione del mare, alla zona E di verde agricolo comunemente assegnata al fondo cartografico.
N.T.A.
Le controdeduzioni relative alle modifiche introdotte dal codice civile agli artt. 61 e 62 delle N.T.A., appaiono tendenti all'aumento delle possibilità edificatorie nel verde agricolo. In conformità a quanto controdedotto dal progettista e dall'ufficio tecnico comunale, nelle loro relazioni, si ritiene che per mantenere il carattere agricolo dei luoghi, tale aumento non sia condivisibile.
N.T.A. Punto 5 - Centro storico
La controdeduzione, tendente alla modifica dell'art. 6 e dell'art. 7 delle N.T.A., consente la sopraelevazione di un solo piano di edifici nel centro storico. La stessa non sembra condivisibile in presenza di un piano particolareggiato del C.S. (costituito dalla stessa p.e. n. 5), attesa pure la non condivisione delle opposizioni relative da parte del progettista.
Poiché i progetti speciali PS1, PS2, PS3 e PS4 sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, non appare in linea con la legislazione vigente che queste siano realizzate direttamente dai privati, anche nell'ipotesi di un loro affidamento in concessione.
Regolamento edilizio
L'ultima controdeduzione tende a consentire una distanza minima dei balconi dal confine, pari a 0,75 m., a conferma di quanto già edificato. Atteso che tale modifica non contrasta con altre norme di legge, si ritiene che possa essere condivisa.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 336 del 19 ottobre 2000, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal gruppo XXXI/D.R.U. con nota n. 130 del 13 settembre 2000, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"Omissis.....
Ritenuto di potere condividere le considerazioni espresse nel parere prot. n. 130 del 13 settembre 2000 reso dall'ufficio, tutto quanto sopra è del parere che le controdeduzioni del consiglio comunale di Menfi rese con deliberazione n. 32 del 5 giugno 2000 sono decise in conformità con quanto espresso nell'avviso prot. n. 130 del 3 settembre 2000 reso dall'ufficio che si allega per costituirne parte integrante.";
Visto il voto n. 350 del 7 dicembre 2000 con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso il parere che l'opposizione n. 355, presentata dalla ditta Cacioppo Girolama ed altri, sia da respingere;
Ritenuto di poter condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 259 del 29 marzo 2000 e n. 336 del 19 ottobre 2000 e n. 350 del 7 dicembre 2000, sopra riportati;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità alle prescrizioni e modifiche di cui ai pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 259 del 29 marzo 2000 e n. 336 del 19 ottobre 2000 sopra richiamati e nel rispetto alle proposte formulate dal gruppo XXXI/D.R.U. n. 344 del 20 dicembre 1999 e n.130 del 3 settembre 2000, è approvato e reso esecutivo il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Menfi, adottato con delibera commissariale n. 1 del 12 novembre 1996.

Art.  2

Le osservazioni e le opposizioni vengono decise in conformità a quanto espresso nella proposta di parere n. 344 del 20 dicembre 1999 e nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 259 del 29 marzo 2000.

Art.  3

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da quest'Assessorato:
PIANO REGOLATORE GENERALE
Analisi
1.  RA  -  relazione sullo stato di fatto; 
2.  A1  -  schema regionale di inquadramento; 
3.  A2.1.a  -  stato di fatto del territorio comunale; 
4.  A2.1b  -  viabilità, infrastrutture ed opere pubbliche in itinere; 
5.  A2.2.a  -  stato di fatto del territorio comunale; 
6.  A2.2.b  -  regime vincolistico; 
7.  A3.1.a  -  stato di fatto del centro urbano; 
8.  A3.1.b  -  uso del suolo; 
9.  A3.2.a  -  stato di fatto del centro urbano; 
10.  A3.2.b  -  emergenze storico-architettoniche ed aree pubbliche; 

Progetto
11.  R1  -  relazione preliminare (studio di massima); 
12.  R2  -  relazione illustrativa generale; 
13.  R3  -  programma di attuazione; 
14.  R4*  -  norme tecniche di attuazione; 
15.  R5*  -  regolamento edilizio; 
16.  P1.a  -  planimetria di progetto comunale; 
17.  P1.b  -  planimetria di progetto comunale; 
18.  P2.a  -  planimetria di progetto del centro urbano; 
19.  P2.b  -  planimetria di progetto del centro urbano; 
20.  P3.a  -  planimetria di progetto della fascia costiera; 
21.  P3.b  -  planimetria di progetto della fascia costiera; 
22.  P3.c  -  planimetria di progetto della fascia costiera; 
23.  P5  -  legenda delle tavole di progetto; 

Prescrizioni esecutive: zone di recupero urbanistico del centro urbano
24.  PE1.R  -  relazione, piano finanziario, immobili da espropriare; 
25.  PE1.N*  -  norme tecniche di attuazione; 
26.  PE1.1.A  -  stralcio piano regolatore generale; 
27.  PE1.1/B  -  stralcio piano regolatore generale; 
28.  PE1.2.A  -  zonizzazione; 
29.  PE1.2/B  -  zonizzazione; 
30.  PE1.3.A  -  planimetria illustrativa; 
31.  PE1.3/B  -  planimetria illustrativa; 
32.  PE1.4.A  -  planimetria su catastale e piano particellare di esproprio; 
33.  PE1.4.B  -  planimetria su catastale e piano particellare di esproprio; 
34.  PE1.5.A  -  profili regolatori, sezioni stradali ed alberature tipo; 
35.  PE1.5.B  -  profili regolatori, sezioni stradali ed alberature tipo; 
36.  PE1.6.A  -  progetto di massima rete fognante; 
37.  PE1.6.B  -  progetto di massima rete fognante; 
38.  PE1.7.A  -  progetto di massima rete idrica; 
39.  PE1.7.B  -  progetto di massima rete idrica; 
40.  PE1.8.A  -  progetto di massima rete elettrica B.T.; 
41.  PE1.8.B  -  progetto di massima rete elettrica B.T.; 

Piano insediamenti produttivi P.I.P.
42.  PE2.R  -  relazione, piano finanziario, immobili da espropriare; 
43.  PE2.N  -  norme tecniche di attuazione; 
44.  PE2.1  -  stralcio piano regolatore generale; 
45.  PE2.2  -  zonizzazione; 
46.  PE2.3  -  planimetria illustrativa; 
47.  PE2.4  -  planimetria su catastale e piano particellare di esproprio; 
48.  PE2.5  -  profili regolatori, sezioni stradali ed alberature tipo; 
49.  PE2.6  -  progetto di massima rete fognante; 
50.  PE2.7  -  progetto di massima rete idrica; 
51.  PE2.8  -  progetto di massima rete elettrica a B.T.; 

ZONE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE A SUD DELL'ABITATO CONTIGUE AL PARCO URBANO
52.  PE3.R  -  relazione, piano finanziario, immobili da espropriare; 
53.  PE3.N  -  norme tecniche di attuazione; 
54.  PE3.1  -  stralcio piano regolatore generale; 
55.  PE3.2  -  zonizzazione; 
56.  PE3.3  -  planimetria illustrativa; 
57.  PE3.4  -  planimetria su catastale e piano particellare di esproprio; 
58.  PE3.5  -  profili regolatori, sezioni stradali ed alberature tipo; 
59.  PE3.6  -  progetto di massima rete fognante; 
60.  PE3.7  -  progetto di massima rete idrica; 
61.  PE3.8  -  progetto di massima rete elettrica a B.T.; 

ZONE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE E COMMERCIALE "CUBA"
62.  PE4.R  -  relazione, piano finanziario, immobili da espropriare; 
63.  PE4.N  -  norme tecniche di attuazione; 
64.  PE4.1  -  stralcio piano regolatore generale; 
65.  PE4.2  -  zonizzazione; 
66.  PE4.3  -  planimetria illustrativa; 
67.  PE4.5  -  profili regolatori, sezioni stradali ed alberature tipo; 
68.  PE3.6  -  progetto di massima rete fognante; 
69.  PE3.7  -  progetto di massima rete idrica; 
70.  PE3.8  -  progetto di massima rete elettrica B.T.; 

CENTRO STORICO DEL CENTRO ABITATO
71.  PE5.R1  -  relazione illustrativa; 
72.  PE5.R2  -  relazione sullo studio demografico ed attrezzature pubbliche; 
73.  PE5.R3  -  piano finanziario ed elenco degli immobili da espropriare; 
74.  PE5.R4  -  norme tecniche di attuazione; 
75.  PE5.R4.1  -  progetto speciale (PS 1) largo B; 
76.  PE5.R4.2  -  progetto speciale (PS 2) via Vittoria angolo via Imbornone; 
77.  PE5.R4.3  -  progetto speciale (PS 3) via Porto Palo; 
78.  PE5.R4.4  -  progetto speciale (PS 4) quartiere Purgatorio; 
79.  PE5.R5  -  emergenze di interesse architettonico-ambientale; 
80.  PE5.A1/a  -  planimetria generale della struttura edilizia a P.T.; 
81.  PE5.A1/b  -  planimetria generale della struttura edilizia a P.T.; 
82.  PE5.A2/1  -  destinazione d'uso a piano terra; 
83.  PE5.A2/2  -  condizioni statico-igieniche; 
84.  PE5.A2/3  -  valori architettonici ed ambientali; 
85.  PE5.A2/4  -  consistenza volumetrica: numero dei piani utili; 
86.  PE5.A2/5  -  stato delle proprietà; 
87.  PE5.A2/6  -  documentazione fotografica; 
88.  PE5.A3 a  -  planimetria riassuntiva dei parametri di analisi; 
89.  PE5.A3 b  -  planimetria riassuntiva dei parametri di analisi; 
90.  PE5.P1  -  planimetria di progetto degli spazi ed attrezzature pubblici; 
91.  PE5.P2 a  -  planimetria generale di progetto; 
92.  PE5.P2 b  -  planimetria generale di progetto; 
93.  PE5.P3  -  piano particellare di esproprio; 
94.  PE5.P4.1  -  progetto tipo di riferimento: restauro; 
95.  PE5.P4.2  -  progetto tipo di riferimento: ristrutturazione edilizia; 
96.  PE5.P4.3  -  progetto tipo di riferimento: ricostruzione; 

CENTRO ANTICO DI PORTO PALO
97.  PE6.R  -  relazione illustrativa; 
98.  PE6.N  -  norme tecniche di attuazione; 
99.  PE6.A/1  -  destinazione d'uso a piano terra; 
100.  PE6.A/2  -  condizioni statico-igieniche; 
101.  PE6.A/3  -  valori architettonici ed ambientali; 
102.  PE6.A/4  -  consistenza volumetrica: numero dei piani utili; 
103.  PE6.A/5  -  stato delle proprietà; 
104.  PE6.A/6  -  planimetria riassuntiva dei parametri d'analisi; 
105.  PE6.1  -  stralcio delle previsioni del piano regolatore generale; 
106.  PE6.2  -  zonizzazione; 
107.  PE6.3/1  -  planimetria illustrativa; 
108.  PE6.3/2*  -  planimetria di progetto della zona A3; 
109.  PE.4  -  planimetria su mappa catastale e piano particellare d'esproprio; 
110.  PE6.5  -  profili regolatori, sezioni stradali ed alberature tipo; 
111.  PE6.6  -  progetto di massima rete fognante; 
112.  PE6.7  -  progetto di massima rete idrica; 
113.  PE6.8  -  progetto di massima rete B.T., telefonica e pubblica illuminazione; 

STUDIO GEOLOGICO
Studio geologico generale del territorio comunale
114.  relazione;
115.  elenco elaborati: versione aggiornata al 13 agosto 1996;
116.  relazione generale: versione aggiornata al 13 agosto 1996;
117.  nota geologica integrativa: versione aggiornata al 13 agosto 1996;
Studio geologico relazione generale
118.  allegato 1a  -  corografia delle aree di studio; 
119.  allegato 1b  -  carta geologica del territorio; 
120.  allegato 1c  -  carta idrogeologica del territorio; 
121.  allegato 1d  -  planimetria delle aree di revisione del piano regolatore generale e ubicazione delle indagini; 
122.  allegato 1e  -  quadro sinottico delle indagini; 

Monografia B: area della periferia urbana
123.  allegato 1b  -  relazione; 
124.  allegato 2b  -  carta geolitologica; 
125.  allegato 3b  -  carta delle acclività; 
126.  allegato 4b  -  sezioni geologiche; 
127.  allegato 5b  -  carta idrogeologica; 
128.  allegato 6b  -  carta di classificazione del territorio; 
129.  allegato 7b  -  carta geologico-tecnica; 

Monografia C: area costiera e frazione di Porto Palo
130.  allegato 1c  -  relazione; 
131.  allegato 2c  -  carta geolitologica (tav. 1); 
132.  allegato 2c  -  carta geolitologica (tav. 2); 
133.  allegato 3c  -  carta delle acclività (tav. 1); 
134.  allegato 3c  -  carta delle acclività (tav. 2); 
135.  allegato 4c  -  sezioni geologiche (tav. 1); 
136.  allegato 4c  -  sezioni geologiche (tav. 2); 
137.  allegato 5c  -  carta idrogeologica (tav. 1); 
138.  allegato 5c  -  carta idrogeologica (tav. 2); 
139.  allegato 6c  -  carta di classificazione del territorio (tav. 1); 
140.  allegato 6c  -  carta di classificazione del territorio (tav. 2); 
141.  allegato 7c  -  carta geologico-tecnica (tav. 1); 
142.  allegato 7c  -  carta geologico-tecnica (tav. 2); 

STUDIO GEOTECNICO
143.  nota geotecnica integrativa: aggiornata al 13 settembre 1996; relazione geologico-geotecnica: opere di urbanizzazione per il centro urbano - zona a sud di via Porto Palo;
144.  relazione geotecnica: area piano insediamenti produttivi;
145.  relazione geologica: p.p. delle zone residenziali nel contesto del parco urbano;
STUDIO AGRICOLO FORESTALE
146.  relazione;
147.  tav. 1.a  -  carta delle aree interessate da coltivazioni agricolo-forestali; 
148.  tav. 1.b  -  carta delle aree interessate da coltivazioni agricolo-forestali; 
149.  tav. 1.1a  -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo; 
150.  tav. 1.1b  -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo; 
151.  tav. 1.2a  -  carta delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura; 
152.  tav. 1.2b  -  carta delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura; 

153.  modifiche alla tav. 1.2b - carta delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura;
154.  parere gruppo XXXI n. 344 del 20 dicembre 1999;
155.  voto C.R.U. n. 259 del 29 marzo 2000;
156.  parere gruppo XXXI n. 130 del 13 settembre 2000;
157.  voto C.R.U. n. 336 del 19 ottobre 2000;
158.  voto C.R.U. n. 350 del 7 dicembre 2000.

Art.  4

Il comune di Menfi dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio e dovrà entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto provvedere alla definitiva stesura degli elaborati di piano, apportando agli stessi le modifiche e le correzioni che discendono dal presente decreto. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato per opportuna conoscenza, il consiglio comunale dovrà prendere atto del piano come sopra modificato.

Art.  5

Il piano approvato dovrà essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale, e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art.  7

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni 10 ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art.  8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 gennaio 2001.
  LO MONTE 

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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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