REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 MARZO 2001 - N. 9
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

PRESIDENZA

DECRETO 15 febbraio 2001.
Avvio della sperimentazione per le modalità di valutazione e certificazione dei percorsi IFTS previsti dai progetti pilota 1998/99.

Allegato
CONFERENZA UNIFICATA


(ex art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)


Seduta del 2 marzo 2000

OGGETTO:  Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, per la valutazione e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore previsti dai progetti pilota 1998/99.
La conferenza unificata

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e della comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;
Visto l'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
Visti i capi III e IV del titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di istruzione scolastica e di formazione professionale;
Visto l'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che dispone che, per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore, è istituto il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore;
Visto l'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, sancito da questa Conferenza nella seduta del 16 dicembre 1999 (repertorio atti n. 200/C.U.);
Visto il documento sulla riorganizzazione e il potenziamento della formazione superiore integrata approvato da questa Conferenza il 9 luglio 1998 (Repertorio atti n. 43/C.U.);
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce:

il seguente accordo, nei termini sottoindicati:
Governo, regioni, province, comuni e comunità montane

Ritenuto che, per la realizzazione degli obiettivi fissati nel documento, sulla riorganizzazione e il potenziamento della formazione superiore integrata, in merito alla realizzazione del sistema FIS con particolare riferimento ai corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), risulta necessario fissare criteri e modalità per la valutazione finale, univoci su tutto il territorio, considerata la validità in ambito nazionale della certificazione dei corsi IFTS;
Considerato che i progetti pilota dei percorsi IFTS, previsti dal citato documento e compresi nei piani deliberati dalle regioni per l'anno 1998/99, si avviano a conclusione;
Considerato che il comitato nazionale di progettazione FIS, previsto dal predetto documento, costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione il 7 ottobre 1998, ha espresso indicazioni in merito alla valutazione, alla costituzione delle commissioni giudicatrici e alla certificazione finale dei progetti pilota in ambito nazionale;
Considerato che le risorse finanziarie a suo tempo impegnate dal Ministero della pubblica istruzione e dalle regioni per la realizzazione dei progetti pilota comprendono anche spese relative alla valutazione e alle certificazioni finali;
Convengono

-  sulla necessità di definire criteri e modalità relativi alla valutazione finale, alla costituzione delle commissioni giudicatrici e allo schema di dispositivo di certificazione finale dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, previsti dai progetti pilota deliberati dalle regioni per l'anno 1998/99;
-  che, in attesa della compiuta attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai giovani e dagli adulti, a conclusione dei progetti pilota dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore deliberati dalle regioni, a seguito del documento sulla riorganizzazione e il potenziamento della formazione superiore integrata, approvato da questa Conferenza il 9 luglio 1998, si svolgeranno secondo i criteri e le modalità contenute nellche, unito al presente atto, ne costituisce parte integrante.
Il presidente: BELLILLO
Il segretario della Conferenza Stato-regioni: f.to CARPANI
Il segretario della conferenza Stato-città
e autonomie locali: f.to GRANELLI
Allegato A

CRITERI E MODALITA' RELATIVI ALLA VALUTAZIONE FINALE, ALLA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI D'ESAME, NONCHE' ALLO SCHEMA DI DISPOSITIVO DI CERTIFICAZIONE FINALE DEI PERCORSI IFTS


PROVE DI VALUTAZIONE FINALE

Le prove di valutazione dei percorsi dell'IFTS si articolano in:
a)  un colloquio individuale che verte sull'approfondimento e l'analisi di:
-  un dossier del percorso individuale, predisposto dai do centi del corso, riguardante
la documentazione delle diverse fasi del percorso, la valutazione dello stage e la valutazione delle conoscenze culturali e delle competenze professionali acquisite dall'utente;
-  un documento individuale, predisposto dall'utente, riguardante la presentazione e riflessione personale del lavoro svolto durante il percorso. A questo fine l'utente correda il dossier anche con i materiali da lui prodotti nel corso stesso e con la documentazione relativa alle conoscenze e competenze acquisite.
Il dossier ed il documento individuale dovranno pervenire alla commissione d'esame in tempo utile e comunque almeno 5 giorni prima della seduta preliminare;
b)  una prova di simulazione che deve consentire di verificare, per ciascun utente, l'acquisizione delle conoscenze e competenze che costituiscono il riferimento del percorso dell'IFTS.
La predisposizione dei documenti medesimi è condizione di ammissibilità alle prove di valutazione.
Le prove di valutazione finale sono predisposte dalla commissione d'esame, in coerenza con il progetto definito dal comitato tecnico scientifico.
La valutazione finale è espressa in centesimi dalla commissione d'esame come risultato di sintesi della valutazione dei membri della stessa, sulla base di una ponderazione del 70% da attribuire al colloquio e analisi dei citati documenti e del 30% alla prova di simulazione.
Si considerano acquisite le competenze oggetto del percorso dell'IFTS ove l'utente abbia conseguito 60 punti su 100 nelle due prove (almeno 42 nella prima e 18 nella seconda).
Il certificato finale viene rilasciato solo nel caso di superamento delle prove. La valutazione viene riportata sul certificato finale solo se raggiunta con il massimo dei voti. In tal caso viene espressa l'indicazione: "con lode".
A coloro che non superano le prove previste viene rilasciata la "dichiarazione intermedia" del percorso seguito, secondo il modello già definito dal comitato nazionale di progettazione FIS, con l'indicazione delle competenze acquisite per facilitare il riconoscimento dei crediti formativi.
Di tutte le operazioni d'esame deve essere redatta apposita verbalizzazione, da cui risulti anche la valutazione conseguita e il relativo punteggio attribuito a ciascun utente.
La dichiarazione della votazione conseguita è rilasciata a richiesta dell'interessato.
Allegato B

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME

La commissione d'esame è istituita con atto formale da ciascuna Regione. Essa è costituita da componenti rappresentativi dei 4 soggetti formativi dell'IFTS (scuola, università, formazione professionale, mondo del lavoro e delle professioni), che abbiano adeguati requisiti culturali e professionali coerenti con il profilo del corso, nel modo seguente:
-  il presidente, nominato dalla Regione, previo parere del Comitato regionale di promozione, programmazione monitoraggio e valutazione;
-  2 membri, individuati tra i docenti del corso, rappresentativi delle diverse componenti presenti nel comitato tecnico scientifico di ciascun corso, proposti dal direttore del corso al competente Assessorato regionale;
-  2 esperti del mondo del lavoro, che abbiano attinenza con il profilo del corso, da individuare, previo parere del citato Comitato regionale.
Con riferimento alla provenienza sia del presidente sia degli altri due membri, designati dal comitato tecnico scientifico di ciascun corso, la Regione provvede alla costituzione di ciascuna commissione d'esame, garantendo in ogni caso la presenza dei rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale, oltreché dei citati esperti.
La Regione provvede, altresì, alla notifica della nomina ai suoi componenti con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la valutazione finale.
Il Presidente convoca la riunione di insediamento della commissione almeno 15 giorni prima della data stabilita per le prove, ai fini dell'esame preliminare della documentazione relativa al corso, dei documenti presentati dai docenti del corso e dai candidati, della definizione delle prove di esame e del relativo calendario, nonché dei criteri di valutazione delle prove stesse.
Ciascuna regione impartisce proprie istruzioni per la tenuta dei verbali delle prove d'esame e l'archiviazione della relativa documentazione Per ogni altro aspetto amministrativo, le regioni fanno riferimento alla normativa emanata in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Le spese relative alla valutazione finale e alla certificazione sono a carico degli specifici finanziamenti impegnati per l'istituzione di ciascun corso dell'IFTS.
Allegato C

DISPOSITIVO DI CERTIFICAZIONE FINALE DEI PERCORSI IFTS E LINEE GUIDA
Certificazione finale

Le regioni rilasciano, al termine di ciascun percorso dell'IFTS, la certificazione finale secondo l'unito dispositivo corredato dalle linee guida.
Le regioni possono altresì rilasciare contemporaneamente un attestato di qualifica professionale di secondo livello, valido anche ai fini dell'iscrizione al centro per l'impiego, redatto secondo il modello indicato con decreto 26 marzo 1996 del Ministero del lavoro.
L'attestato di qualifica viene rilasciato secondo criteri di equipollenza e al fine di favorire l'integrazione tra i sistemi formativi ai sensi dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
REGIONE .................................................. (1)


CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (*)

in.............. .......................... ......................................
rilasciato a conclusione del progetto pilota di istruzione e formazione tecnica superiore 1998/99
Delibera regionale n. ............ - Livello europeo IV

Soggetto attuatore del corso (2) ..........................
Altri soggetti formativi (3)
Nome ..........................  Sede .......................... 
Nome ..........................  Sede .......................... 
Nome ..........................  Sede .......................... 
Nome ..........................  Sede .......................... 
....................................................  .......................... 
....................................................  .......................... 

conseguito (4) ..........................
da: ..........................
(nome e cognome)

nato a ........................... il ..........................
Luogo e data del rilascio* ..........................
..........................(indicare gli estremi di registrazione del certificato*)

  Firma Firma 
  L'Assessore o il dirigente regionale     Il Presidente della commissione d'esame 
          .............................................................................. 

(Timbri)



(*)  In attesa della compiuta attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il presente certificato ha carattere provvisorio. E' rilasciato sulla base delle linee guida definite di concerto tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e secondo il modello approvato in data ............................................... dalla Conferenza unificata Stato regioni città ed autonomie locali, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. E' valido su tutto il territorio nazionale.
(1)  Inserire il logo dell'Ue in caso di cofinanziamento da parte del FSE.
(2)  Indicare la struttura formativa che ha attuato il corso.
(3)  Indicare i soggetti formativi che hanno sottoscritto l'accordo organizzativo o l'associazione, anche in forma consortile.
(4)  Specificare l'eventuale esito con lode.
1)  FIGURA DI RIFERIMENTO
..............................................
..............................................
Correlazione ISTAT..............................................
(indicare anche la correlazione con la classificazione ISTAT "metodi
e norme, serie C - n. 12 - ed. 1991" almeno fino al terzo digit)

   


Competenze
..............................................
..............................................
..............................................
2)  COMPETENZE ACQUISITE
Competenze di base  Unità formative (moduli) 
  di riferimento 
..............................................  .............................................. 
..............................................  .............................................. 
..............................................  .............................................. 
..............................................  .............................................. 
..............................................  .............................................. 
..............................................  .............................................. 
..............................................  .............................................. 
..............................................  .............................................. 

Competenze tecnico-professionali
..............................................  .............................................. 
..............................................  .............................................. 
..............................................  .............................................. 
..............................................  .............................................. 
..............................................  .............................................. 
..............................................  .............................................. 
..............................................  .............................................. 

Competenze trasversali
..............................................  .............................................. 
..............................................  .............................................. 
..............................................  .............................................. 
..............................................  .............................................. 
..............................................  .............................................. 

3)  PERCORSO FORMATIVO
  Durata in mesi in ore 
       




Unità  Durata Contesti Modalità 
formative (moduli)  in ore di apprendimento di valutazione 
1)       
2)            
3)       
4)            
5)            
6)            
7)            

TIROCINIO/I
Sede/i di svolgimento  Durata Settore Dimensione Funzione/processo 
              e comparto          
del tirocinio      in ore di attività aziendale | organizzativo 
.......          ....................................... 
.....              ......................................... 
....................              .......................... 
....................              .......................... 

Attività svolte ..........................................................................................................................................
............................................................................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
4)  MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE
Colloquio ..............................................
..............................................
..............................................
Prova di simulazione ..............................................
..............................................
5)  CREDITI FORMATIVI
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
6)  ANNOTAZIONI INTEGRATIVE
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
Altre informazioni
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
LINEE GUIDA
Gli indicatori contenuti nel modello di certificazione hanno l'obiettivo di dare in forma sintetica informazioni utili sull'esperienza formativa, sulle conoscenze e le competenze acquisite e infine sulle principali caratteristiche di percorso.
Tale modello è stato elaborato in coerenza con le indicazioni fornite in materia dall'Unione europea.
Di seguito vengono dati chiarimenti sul significato di alcune delle voci contenute nel certificato.
Logo delle istituzioni che rilasciano il certificato
Il logo permette l'identificazione dei referenti istituzionali conferendo la valenza di "atto pubblico" al certificato.
Occorre aggiungere anche il logo dell'Unione europea, nel caso in cui le iniziative siano cofinanziate dal FSE.
Denominazione del certificato
Informazione che definisce la natura del documento, consentendo di riconoscere la sua collocazione e il suo valore, formale e sostanziale, all'interno di un sistema più complessivo di certificazione.
La denominazione del certificato dovrà riferirsi alla figura professionale e la sua correlazione con la classificazione ISTAT (metodi e norme, serie C - n.12 - ed.1991) almeno fino al terzo digit.
Livello europeo
Il certificato finale IFTS corrisponde, di norma, al 4° livello della classificazione dell'Unione europea.
Tale classificazione delle certificazioni europee è stata definita con decisione del Consiglio della CEE (85/368/CEE) relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee.
Nome, data e luogo di nascita
Coerentemente con gli orientamenti che emergono anche in altri Paesi europei, deve essere presente la preoccupazione di non inserire nell'attestato di certificazione attributi personali che possano introdurre elementi di potenziale discriminazione individuale e sociale rispetto alla possibilità di essere presi in considerazione per una occupazione.
Proprio per questo esse devono limitarsi agli elementi strettamente necessari ad identificare il titolare del certificato.
In questo senso va intesa la presenza di descrittori come il nome, la data di nascita, il luogo di nascita.
Nome della/e struttura/e formativa/e
Il nome della struttura che ha gestito il percorso e dei soggetti che vi hanno partecipato sottoscrivendo uno specifico accordo organizzativo, o costituendo una specifica associazione anche in forma consortile, con le indicazioni integrative del luogo e della data di rilascio del certificato, è considerato un elemento significativo, soprattutto per le imprese.
Infatti, al di là delle indicazioni più dettagliate sulle caratteristiche del percorso formativo, l'immagine di qualità ed affidabilità della struttura formativa che ha consentito di arrivare al conseguimento del certificato costituisce per gli imprenditori la più immediata garanzia che alle acquisizioni certificate formalmente corrisponda un'effettiva capacità professionale del soggetto che ne è titolare.
Ruolo istituzionale del/dei firmatario/i
Il certificato deve essere firmato dal competente dirigente regionale e dal presidente della commissione giudicatrice.
1)  FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO
In quest'ambito si tratta di evidenziare le principali caratteristiche della figura professionale assunta come riferimento del percorso formativo.
I risultati relativi alla raccolta di informazioni ritenute rilevanti per la descrizione della figura professionale varia in funzione dei modelli di analisi del lavoro e della professionalità che vengono di volta in volta adottati.
2)  COMPETENZE ACQUISITE
Tutti i documenti di lavoro relativi all'attivazione del IFTS, facendo propria anche una indicazione chiaramente espressa dalla normativa recente, sottolineano come le competenze debbano essere il principale elemento di riferimento per la progettazione dei percorsi di questo nuovo canale formativo e per certificare e rendere riconoscibili le acquisizioni delle persone che vi partecipano.
Il concetto di "competenza" assume connotazioni e sfumature diverse a seconda dei diversi approcci e modelli che si utilizzano per definirlo.
A fini della certificazione si intende con questo termine identificare l'insieme di risorse (conoscenze, abilità, ecc.) di cui un soggetto deve disporre per affrontare efficacemente l'inserimento in un contesto lavorativo, e più in generale per affrontare il proprio sviluppo professionale e personale.

Al di là di come i vari modelli definiscono e descrivono in modo più specifico il concetto di "competenza", è qui importante evidenziare due elementi caratteristici, che lo rendono particolarmente rilevante per la certificazione dei processi formativi ai fini di una loro trasparenza sul mercato del lavoro.
La competenza esprime una "relazione" tra un soggetto e una specifica situazione.
In questo senso essa non è ricavabile da una esclusiva analisi della natura tecnica dei compiti lavorativi, e neppure dalla definizione di una somma di conoscenze e capacità astrattamente possedute da un soggetto.
Essa scaturisce invece dall'analisi del "soggetto in azione", dalla considerazione del tipo di risorse che mette in campo e delle modalità con cui le combina per fronteggiare situazioni relazionali e professionali.
Per questi motivi la competenza costituisce un concetto sistemico, un mix integrato di risorse di natura diversa (conoscenze, abilità, risorse personali, ecc.) che vengono dinamicamente combinati dal soggetto nell'esercizio delle attività lavorative.
La natura del concetto di competenza fa si che essa si presti efficacemente a fare da "interfaccia" tra mondo del lavoro e mondo della formazione, favorendo la definizione di un riferimento linguistico comune che rende più facilmente riconoscibili anche all'interno delle realtà produttive le acquisizioni che vengono certificate al termine dei percorsi formativi.
Infatti le competenze costituiscono al tempo stesso:
-  il punto di arrivo dei processi di analisi del lavoro e di descrizione della professionalità richiesta;
-  il punto di partenza per stabilire i risultati attesi dall'azione formativa e definire le modalità più coerenti per raggiungerli.
Ai fini della progettazione formativa, l'insieme di competenze è stato classificato in una tipologia comprendente tre diverse categorie (competenze di base, trasversali e tecnico-professionali), che corrispondono ai tre tipi di risorse (di diversa natura) che un soggetto combina nell'esercizio di una prestazione efficace all'interno di un contesto lavorativo:
-  competenze di base: costituiscono le risorse fondamentali comunque necessarie ad un individuo per l'accesso alla formazione e al lavoro, oltre che per lo sviluppo di un proprio percorso individuale e professionale.
E' opportuno a tale riguardo precisare che, nell'ambito di una riflessione che riconosca il contributo che anche i canali scolastico e universitario offrono allo sviluppo delle professionalità dei soggetti, è necessario dare una maggiore visibilità e considerazione alle competenze di base.
Per competenze di base si intende quindi l'insieme delle conoscenze (e della loro capacità d'uso) che costituiscono sia il requisito per l'accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore, sia la base minima per l'accesso al lavoro e alle professioni, costituendo in questo modo un moderno diritto di cittadinanza. Lingue, informatica di base, economia, legislazione e contrattualistica del lavoro sono soltanto alcuni degli esempi possibili di tali competenze.
In tal senso lo sviluppo di un'ampia gamma di competenze di base è oggi obiettivo congiunto, ciascuno nel proprio ambito, della scuola, della formazione professionale e dell'università;
-  competenze trasversali, sono le competenze (comunicative, relazionali, di problem solving, ecc.) che entrano in gioco nelle diverse situazioni lavorative e che consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo efficace in un contesto specifico.
E' importante sottolineare come all'interno delle competenze trasversali occorre anche considerare tutto quell'insieme di risorse cognitive e metodologiche che l'esperienza scolastica e universitaria consente di sviluppare e rendere patrimonio stabile del soggetto, anche se spesso esso viene declinato con linguaggi diversi;
-  competenze tecnico professionali, costituite dai saperi e dalle tecniche connesse all'esercizio delle attività operative richieste dai processi di lavoro a cui ci si riferisce nei diversi ambiti professionali. A tale riguardo è necessario richiamare le specificità che caratterizzano i diversi contributi che possono venire dal sistema scolastico, universitario e dalla formazione professionale regionale allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali.
Ai fini della certificazione, le competenze distinte in queste tre tipologie possono essere convenzionalmente strutturate in unità (capitalizzabili): ciò consentirebbe di evitare una eccessiva frammentazione nella descrizione delle competenze stesse.
La aggregazione delle competenze in unità capitalizzabili è già utilizzata in molti Paesi europei (come ad esempio in Francia, Belgio, Spagna, U.K): anche tenendo in considerazione i modelli messi a punto negli altri Paesi l'unità di competenza (capitalizzabile) è stata concepita nel nostro Paese come un insieme di competenze autonomamente significativo (autoconsistente), riconoscibile dal mondo del lavoro come componente specifico di professionalità, ed identificabile (dall'impresa, dal sistema formativo) quale risultato atteso di un processo formativo.
A livello di percorso formativo, le competenze divengono l'obiettivo di riferimento delle diverse sequenze didattiche di cui si compone il percorso stesso.
Tali sequenze assumono la denominazione di "unità formative", e possono o meno corrispondere ad una unità capitalizzabile di competenza.
Ciascuna unità formativa è definita da una denominazione specifica (titolo), dalle competenze-obiettivo, dai contenuti, dalla durata, dalle modalità formative e dalle modalità di valutazione previste.
Dal momento che una unità formativa è finalizzata allo sviluppo di competenze, potrà essere che per raggiungere tale obiettivo sia opportuno articolare l'unità stessa in "moduli formativi".
Il "modulo formativo" può essere definito come un insieme strutturato di esperienze di apprendimento, ben identificato nelle condizioni di partenza e negli obiettivi di arrivo.
In tale senso, il concetto di "modulo" potrebbe essere considerato corrispondente a quello di "unità formativa": ma da un punto di vista operativo può essere opportuno tenerli distinti, conferendo al secondo il carattere di strumento per la progettazione e la programmazione didattica, e non attribuendo ad esso il rilievo ai fini della certificazione che invece può essere conferito alla unità formativa.
Nel certificato è necessario precisare quali unità formative concorrano all'acquisizione delle unità di competenza (capitalizzabili) certificate.
Se anziché in unità formative il percorso fosse articolato in moduli (praticando quindi una sostanziale corrispondenza tra i due concetti), é necessario precisare quali moduli concorrano all'acquisizione delle unità di competenza.
Si sottolinea che in assenza di uno standard convenzionale condiviso, il legame con le unità formative (o con i moduli), diviene, in via transitoria, un elemento qualificante delle competenze certificate, e la base indispensabile per una loro capitalizzazione ed un loro successivo riconoscimento quale credito formativo.
3)  PERCORSO FORMATIVO
Delibera di approvazione del progetto, durata del corso, titolo delle unità formative (moduli), durata in ore, contesti di apprendimento, modalità di valutazione
L'indicazione degli estremi della delibera regionale di approvazione del progetto costituisce una ulteriore informazione ed una ulteriore garanzia di trasparenza.
La durata del corso costituisce il più immediato attributo del percorso formativo che è possibile considerare per una prima generale valutazione della sua coerenza con le conoscenze e competenze che si intendono certificare.
In questa prospettiva si tratta quindi di una informazione che consente una indiretta valutazione della qualità e affidabilità del percorso formativo.
Coerentemente con le indicazioni contenute nelle linee guida per la progettazione dei percorsi formativi IFTS, che raccomandano una scansione modulare in unità di apprendimento in sé concluse, nel certificato si assume l'unità formativa come elemento di scansione del percorso. Pertanto ne va indicata la denominazione e la loro durata in ore.
E' necessario inoltre indicare per ogni unità formativa quale è stato il/i contesto/i di apprendimento (aula, laboratorio, lavoro individuale, project work, ecc.) e le modalità di valutazione (colloqui, prova scritta, prova pratica e/o simulazione, esercitazioni, test, ecc.) anche al fine di agevolare il riconoscimento di crediti formativi verso altri sistemi (es.: sistema universitario).
I descrittori del percorso formativo possono essere utilizzati anche per evidenziare eventuali crediti in ingresso. In questo caso è necessario indicare il titolo dell'unità formativa riconosciuta quale credito, omettendo la durata in ore e indicando il contesto di apprendimento (esterno al percorso) in cui le competenze sono state maturate (es.: lavoro, autoformazione, formazione professionale, ecc.) e le modalità di accertamento del credito stesso in ingresso (es: valutazione/bilancio di competenze).
TIROCINIO
Sede/i di svolgimento del tirocinio, durata, settore comparto di attività, funzione/processo organizzativo e attività svolte
Un elemento di particolare rilevanza è attribuito alla puntuale descrizione delle situazioni di tirocini presenti all'interno del percorso formativo, e quindi a tutte quelle informazioni (durata, tipo di imprese coinvolte, ecc.) che possono contribuire a rendere trasparente le caratteristiche e la qualità di queste esperienze. A tale scopo è necessario indicare la denominazione del soggetto ospitante e il luogo di svolgimento del tirocinio; il settore/comparto di riferimento del soggetto ospitante; la dimensione indicativa del soggetto ospitante utilizzando la tipologia piccola, media e grande impresa (p - m - g) e la funzione/i o il processo/i dove si sono svolte le attività del tirocinante. Tali informazioni andranno ripetute nel caso in cui l'esperienza di tirocinio sia stata svolta in più soggetti ospitanti. E' inoltre necessario indicare le attività o le aree di attività in cui il tirocinante è stato coinvolto.
4)  MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALI
E' necessario specificare il tipo di prove di valutazione (colloqui e prova di simulazione) usate per accertare il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze a conclusione del percorso formativo.
5)  CREDITI FORMATIVI
Come definito nelle linee guida per la progettazione dei percorsi formativi IFTS le competenze acquisite nei percorsi formativi possono valere quale credito formativo rispetto ad altri sistemi (scuola, università, formazione professionale), ferma restando ogni determinazione che le singole istituzioni adottano nella loro autonomia.
Nel caso fosse stato previsto preventivamente, in sede progettuale, un rapporto di corrispondenza tra il percorso formativo IFTS e i percorsi di formazione professionale e/o i percorsi universitari è possibile dichiarare il valore del credito rispetto alla formazione professionale e/o esprimere tale corrispondenza con riferimento al sistema di crediti ECTS nell'ambito universitario. Tale indicazione di credito dovrà essere riferita oltre che all'ambito di spendibilità, anche alla specifica struttura/strutture che si impegnano a riconoscerlo, verso quale percorso formativo/accademico e la validità nel tempo del credito stesso.
Qualora il valore di credito delle diverse unità o moduli in cui si struttura il percorso formativo non sia preventivamente definito, esso sarà invece determinato di volta in volta dal sistema che riceve in ingresso l'allievo in uscita dal percorso IFTS.
6)  ANNOTAZIONI INTEGRATIVE
Altre informazioni
Aggiungere, se necessario, ulteriori informazioni qualitative riguardanti l'esperienza e le modalità di svolgimento del percorso (ad esempio: la personalizzazione del percorso, metodologie didattiche innovative, ecc.).
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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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