REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2001 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 5 gennaio 2001.
Sostituzione di un vice commissario del comune di Palermo  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 29 dicembre 2000.
Istituzione di una commissione consultiva avente il com pito di esprimere pareri sulle proposte riguardanti l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei frantoi oleari riconosciuti  pag.


DECRETO 29 dicembre 2000.
Disposizioni per il trasferimento e l'acquisto di quote latte in regioni o province autonome diverse dalla Regione siciliana  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 9 gennaio 2001.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area archeologica di Selinunte e della zona circostante, ricadente nel territorio comunale di Castelvetrano.  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 29 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 29 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000  pag. 10 


DECRETO 9 gennaio 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 11 

Assessorato della sanità

DECRETO 7 febbraio 2001.
Parziale modifica del decreto 12 ottobre 1999, concernente aggiornamento dei prezzi dei prodotti, ausili e presidi non inclusi nel nomenclatore tariffario.  pag. 13 


DECRETO 7 febbraio 2001.
Modifica del decreto 17 marzo 2000, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1999  pag. 17 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 4 gennaio 2001.
Disposizioni relative alla regolamentazione delle opera zioni di dragaggio e di ripascimento degli arenili nell'ambito del demanio marittimo regionale  pag. 17 


DECRETO 8 gennaio 2001.
Approvazione della localizzazione di un impianto di de purazione nel comune di Scicli  pag. 18 


DECRETO 17 gennaio 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Barcellona Pozzo di Gotto.  pag. 19 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 19 gennaio 2001.
Procedure per la presentazione della documentazione occorrente alla determinazione del contributo consuntivo 2000 per i servizi di trasporto pubblico di linea.
  pag. 21 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Trasferimento di beni all'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani  pag. 27 
Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera Piemonte di Messina  pag. 27 
Nomina del commissario straordinario del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.A.P.I.) di Priolo  pag. 27 
Recepimento di accordo decentrato relativo alla riconferma per l'anno 2001 del piano di lavoro "Progetto Palazzo d'Orleans"  pag. 27 
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nel l'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 27 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Elenco di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini aggiornato al 31 dicembre 2000  pag. 66 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Ricostituzione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa.  pag. 66 
Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Conservatorio di musica Corelli di Messina.  pag. 66 

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Conservatorio di musica Scontrino di Trapani.
  pag. 66 
Approvazione delle modifiche statutarie dell'associazione C.R.E.S., con sede in Monreale  pag. 66 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della Banca di Palermo S.p.A., con sede in Palermo  pag. 67 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Revoca del decreto 5 maggio 1993, concernente scioglimento della cooperativa C.L.A.S., con sede in Catania  pag. 67 
Sostituzione di un componente della Commissione regionale per l'artigianato  pag. 67 
Integrazione di un componente del Consiglio regionale della pesca  pag. 67 
Nomina del commissario ad acta presso il comune di Viagrande per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Stella  pag. 67 

Assessorato dei lavori pubblici:
Finanziamento per la realizzazione di lavori di urgenza a protezione del centro abitato del comune di Mojo Alcantara  pag. 67 
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile diAgrigento per lavori urgenti nel comune diSanto Stefano di Quisquina  pag. 67 
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Agrigento per la realizzazione di lavori idrici nel comune di Aragona  pag. 67 
Espropriazione ed occupazione permanente e definitiva a favore della Provincia regionale di Caltanissetta per la vori di ammodernamento della strada provinciale n. 11 "Ni scemi-Gaddupotu", 2° stralcio  pag. 67 

Assessorato della sanità:
Integrazione di un componente della Commissione oncologica regionale.  pag. 69 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima, sita nel comune di Catania, ed inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione  pag. 69 
Costituzione del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale  pag. 69 

Giudizio di compatibilità ambientale alla ditta Reitano Giuseppe, con sede in Agira, per una cava di calcarenite.
  pag. 69 
Integrazione del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale  pag. 69 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Gallodoro  pag. 69 

Nulla osta alla SNAM S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto.
  pag. 69 
Autorizzazione alla ditta Poiatti S.p.A., con sede in Mazara del Vallo, per l'ampliamento di uno stabilimento.  pag. 69 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 70 
Giudizio di compatibilità ambientale al Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Gela per un progetto relativo ad opere di urbanizzazione  pag. 70 
Giudizio di compatibilità ambientale al progetto per il ripristino della funivia di Erice  pag. 70 
Giudizio di compatibilità ambientale ad un progetto da realizzare all'interno di uno stabilimento petrolchimico sito nei territori di Priolo Gargallo e Augusta  pag. 70 
Nulla osta alla società Enichem, con sede legale in San Donato Milanese, per la realizzazione di un sistema di equalizzazione/stoccaggio di reflui presso lo stabilimento di Priolo Gargallo  pag. 70 
Modifiche al regolamento edilizio ed al programma di fabbricazione del comune di Scillato  pag. 70 
Istituzione, presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, del Tavolo tecnico regionale per l'informazione, la formazione e l'educazione ambientale  pag. 70 

Nomina dei componenti del Tavolo tecnico regionale per l'informazione, la formazione e l'educazione ambientale.
  pag. 71 
Provvedimenti concernenti nulla osta per il rinnovo e l'ampliamento di cave  pag. 71 

CIRCOLARI
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 11 gennaio 2001, n. 1.
Legge regionale 22 aprile 1999, n. 10. Disposizioni in materia di entrate. Sanzioni amministrative pecuniarie  pag. 71 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 12 gennaio 2001, prot. n.2090.
Documentazione da produrre a corredo delle istanze di rilascio di nulla osta per lavori di miglioramento fondiario. Regolamenti, usi e divieti delle riserve naturali.   pag. 74 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 16 dicembre 2000, n. 25.
Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al Presidente della provincia regionale.
  pag. 74 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
ERRATA CORRIGE
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 19 gennaio 2001, n. 290.
Aggiornamento delle norme tecniche per l'applicazione della Misura A1 del Reg. CEE n. 2078/92.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 5 gennaio 2001.
Sostituzione di un vice commissario del comune di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Visto il decreto presidenziale n. 267/gr. VII/S.G. del 20 dicembre 2000, con cui è stato nominato il commissario straordinario per la gestione del comune di Palermo, nella persona del prof. Guglielmo Serio;
Visto il decreto presidenziale n. 271/gr. VII/S.G. del 22 dicembre 2000, con il quale è stato nominato, tra gli altri, il vice commissario con funzioni di supporto all'attività di gestione del comune di Palermo, dott. Nicola Diomede;
Considerato che, per improrogabili esigenze di servizio, non è stato possibile ottenere la disponibilità, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, del predetto dott. Diomede Nicola, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Agrigento, a svolgere l'incarico di vice commissario presso il comune di Palermo;
Ravvisata l'opportunità di procedere alla nomina di altro vice commissario in sostituzione del dott. Nicola Diomede;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Articolo unico

Fermo restando quando altro disposto con il decreto presidenziale n. 271/gr. VII/S.G. del 22 dicembre 2000, l'avv. Nicolò Maggio viene nominato vice commissario con funzioni di supporto all'attività del commissario straordinario per la gestione del comune di Palermo, in sostituzione del dott. Nicola Diomede.
Palermo, 5 gennaio 2001.
  LEANZA 
  TURANO 

(2001.3.86)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 29 dicembre 2000.
Istituzione di una commissione consultiva avente il com pito di esprimere pareri sulle proposte riguardanti l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei frantoi oleari riconosciuti.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento (CEE) n.2261/84 del 17 lu glio 1984 e successive aggiunte e modifiche, che prevede misure speciali per l'aiuto alla produzione di olio di oliva;
Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 2000, n. 217, con il quale vengono trasferite alle Regioni le competenze in materia di riconoscimento frantoi oleari;
Vista la successiva circolare ministeriale n. 4 del 9 ago sto 2000, recante disposizioni in applicazione del precitato D.M. n. 217/2000;
Visti, in particolare, gli artt. da 4 a 9 e 13 del Regolamento CEE n. 2261/84, che prevedono sanzioni nei confronti dei frantoi oleari riconosciuti che violano le disposizioni comunitarie e nazionali;
Considerato che il Ministero per le politiche agricole e forestali, in precedenza, ha istituito apposita commissione per l'acquisizione di pareri consultivi relativamente all'applicazione delle sanzioni a carico dei frantoi oleari riconosciuti;
Ritenuto opportuno costituire analoga commissione avente medesime funzioni;
Vista la nota assessoriale n. 4040 del 30 ottobre 2000, con la quale viene richiesta la segnalazione dei nominativi per far parte della precitata commissione;
Viste le note, con le quali l'Agecontrol e le organizzazioni professionali agricole regionali segnalano i nominativi per la costituzione della precitata commissione;
Vista la nota dell'Ufficio centrale repressioni frodi del Mipaf, ufficio periferico di Catania, con la quale comunica che non intende partecipare alla predetta commissione;
Vista la nota dell'Ufficio centrale repressioni frodi del Mipaf, ufficio periferico di Palermo, con la quale ha segnalato un proprio funzionario a far parte della precitata commissione nonché la successiva nota con la quale rinuncia a farne parte ritirando tale segnalazione;
Ritenuto opportuno procedere alla costituzione della prefata commissione;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è costituita la commissione consultiva di cui in premessa avente il compito di esprimere pareri sulle proposte riguardanti l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei frantoi oleari riconosciuti.

Art. 2

La commissione di cui all'art. 1 esprime il proprio parere consultivo nell'ambito della regolare applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui all'art. 5 del Regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modifiche in ordine:
-  alle proposte di revoca del riconoscimento, graduate da 1 a 5 campagne, ai sensi e per gli effetti del l'art. 4 del regolamento CEE n. 2262/84, nei confronti dei frantoi oleari riconosciuti;
-  ai rapporti dell'Agecontrol S.p.A. recanti proposte di procedimenti sanzionatori.

Art. 3

La commissione consultiva di cui all'art. 1 risulta composta dai seguenti membri:
-  presidente: dr. Bartolomeo Sammartano, dirigente superiore dell'Assessorato agricoltura e foreste della Regione siciliana;
-  membri: avv. Diego Cusano, dirigente dell'Agecontrol S.p.A. - Roma o, in sua vece, persona delegata; sig. Rosario Citarda, in rappresentanza della Federazione regionale coltivatori diretti della Sicilia, con sede in Palermo; dr.ssa Maria Caterina Burgarella, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, ufficio regionale con sede in Palermo; sig. Vincenzo Giordano, in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori, ufficio regionale con sede in Palermo;
-  segretario: dr. Fabrizio Fernandez, dirigente tecnico dell'Assessorato agricoltura e foreste della Regione siciliana.

Art. 4

Ai membri della commissione di che trattasi non verrà corrisposta alcuna indennità di partecipazione né per le spese degli stessi sostenute.

Art. 5

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2000.
  CUFFARO 

(2001.3.125)
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DECRETO 29 dicembre 2000.
Disposizioni per il trasferimento e l'acquisto di quote latte in regioni o province autonome diverse dalla Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio, relativo al prelievo supplementare nel settore latte e dei prodotti lattiero caseari come modificato dal Regolamento CEE del Consiglio n. 1256/99 del 17 maggio 1999;
Visto il Regolamento CEE n. 536/93 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare;
Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero caseario e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il D.P.R. n. 569 del 23 dicembre 1993, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 468/92;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito con modificazione nella legge 7 aprile 2000, n. 79, che prevede la possibilità, per le Regioni, di autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), della legge n. 468/92, trasferimenti di quote tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse;
Considerato che il quantitativo complessivo di quote attribuite ai produttori della Sicilia risulta inferiore all'effettiva produzione regionale e che la situazione del mercato delle quote latte attualmente in atto sul territorio nazionale determinerebbe, con ragionevole probabilità, un saldo negativo dei trasferimenti di quote latte in Sicilia;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Non sono autorizzati, in relazione a quanto previsto dal sopracitato art. 1, comma 6, della legge n. 79/2000, trasferimenti di sola quota latte in regioni o province autonome diverse dalla Regione siciliana.

Art. 2

E' consentito l'acquisto di quote latte da regioni e province autonome diverse dalla Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2000.
  CUFFARO 

(2001.4.170)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 9 gennaio 2001.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area archeologica di Selinunte e della zona circostante, ricadente nel territorio comunale di Castelvetrano.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con D.L. 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con R.D 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il decreto n. 8611 del 24 dicembre 1994, con il quale è stata ricostituita, per il quadriennio 1995-1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani;
Esaminato il verbale del 5 dicembre 1997, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trapani ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area archeologica di Selinunte e la zona circostante ricadente nel territorio comunale di Castelvetrano, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale del 5 dicembre 1997, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;
Accertato che il verbale contenente la suddetta proposta è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Castelvetrano dal 12 dicembre 1997 al 12 marzo 1998 ed è stato depositato nella segreteria del comune stesso per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;
Vista l'opposizione alla proposta di vincolo di cui sopra presentata dal sindaco del comune diCastelvetrano nei termini di legge, con la quale lo stesso osserva che la comunicazione formale del deliberato della commissione è avvenuta dopo la conclusione della procedura di competenza della Soprintendenza, che non ha coinvolto in alcun modo il comune di Castelvetrano nell'iniziativa di tutela del suo territorio.
Secondo il comune il rigore dei vincoli avrebbe richiesto un'analisi più ponderata dei fatti e delle situazioni ed una collaborazione fra l'amministrazione comunale e quella regionale, ambedue interessate alla disciplina ed alla tutela del territorio.
Anche se l'ordinamento vigente in materia di protezione delle bellezze naturali, modificato con l'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, non prevede più la partecipazione del sindaco come membro di diritto della commissione provinciale, rimane però lche, per gli aspetti urbanistici della tutela, le Soprintendenze mantengano relazioni con le amministrazioni comunali.
Nel caso di specie, il comune di Castelvetrano ha adottato di recente il piano regolatore generale, nel quale sono previste soluzioni urbanistiche confrontate con la Soprintendenza e da questa ritenute sufficienti per la funzione di tutela auspicata.
Il comune chiede, preliminarmente, di non adottare alcuna misura ex art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 onde evitare la paralisi di ogni attività economica nel territorio oggetto della dichiarazione opposta; si chiede, inoltre, di non approvare la proposta della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, di cui al verbale del 5 dicembre 1997, in quanto viziata nella procedura e non suffragata da elementi sufficienti che possono giustificare le gravissime limitazioni alle iniziative economiche dei cittadini e dell'amministrazione comunale, la quale ha previsto la realizzazione di importanti opere finalizzate allo sviluppo economico della città.
Viste le controdeduzioni rese dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, che, con nota prot. n. 7722 del 10 luglio 1998, ha rilevato che l'opposizione del comune di Castelvetrano va respinta in quanto la disposizione di cui all'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 esclude che della commissione provinciale di cui all'art. 2 della legge n. 1497/39, e quindi dell'imposizione del vincolo, debba essere interessato il sindaco. La collaborazione con il comune ricorre invece nella fase di applicazione del vincolo (art. 31, terzo comma, D.P.R. n. 805/75).
In merito al presunto ostacolo apportato dal vincolo in argomento allo sviluppo economico del comune, va evidenziato, al contrario, che gli interessi dei privati sono maggiormente tutelati in presenza del vincolo paesaggistico, il cui unico effetto è infatti quello dell'introduzione, a carico dei proprietari, possessori, o detentori delle aree ad esso assoggettate, dell'onere di richiedere alla competente Soprintendenza il nulla osta per la realizzazione di opere che possano modificare il paesaggio. Il che lungi dal determinare il paventato blocco assoluto di ogni attività costituisce una civile misura di razionalizzazione strumentale al corretto uso del territorio ed un freno alla realizzazione di opere che possano finire con il deteriorare le valenze paesaggistiche del luogo oggetto di tutela (T.A.R. sez. I sent. n. 1074 del 16 febbraio 2000).
Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 5 dicembre 1997 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;
Ritenuto per quanto precede di non dover accogliere l'opposizione di cui anzi, presentata dal comune diCastelvetrano;
Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trapani nel verbale del 5 dicembre 1997 e correttamente approfondite nella planimetria ivi allegata, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali, storiche e archeologiche che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area archeologica di Selinunte e la zona circostante in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani nella seduta del 5 dicembre 1997;
Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area archeologica di Selinunte e la zona circostante, ricadente nel territorio comunale di Castelvetrano, descritta nel verbale del 5 dicembre 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani e delimitata nella planimetria allegata, che insieme al verbale citato forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, lett. "C" e "D", del T.U. approvato con decreto legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/39, e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale del 5 dicembre 1997 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani ed alla planimetria di cui sopra è cenno ai sensi degli artt. 142, comma 1, del T.U. n. 490/99 e 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Castelvetrano, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Castelvetrano ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Castelvetrano.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 gennaio 2001.
  GRANATA 



Allegati






COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI TRAPANI
Verbale della seduta del 5 dicembre 1997

L'anno 1997, il giorno 5 del mese di dicembre, alle ore 9,30 nei locali della Soprintendenza per i beni culturali di Trapani si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, nominata con decreto assessoriale n. 8611 del 24 dicembre 1994, regolarmente convocata con nota prot. n. 418/DR del 22 novembre 1997 per trattare il seguente ordine del giorno:
1)  Castelvetrano, località Selinunte; vincolo paesaggistico legge n. 1497/39 dell'area archeologica di Selinunte e delle zone circostanti;
2)  modifica del verbale del 2 maggio 1996 "Vincolo centro storico di Pantelleria e delle Cuddie Rosse e del Monte";
3)  modifiche al verbale del 13 maggio 1993 "Vincolo località Margi Spanò".
Sono presenti: la dott.ssa R. Camerata Scovazzo, soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Trapani, in qualità di presidente della citata commissione; l'arch. Salvatore Caradonna e l'arch. Nicolò Abita, componenti della commissione medesima. Assiste, disimpegnando le funzioni di segretario, l'arch. Gaspare Bianco, funzionario della Soprintendenza per i beni culturali di Trapani designato dal presidente con nota n. 145/DR del 5 maggio 1997.
Alle ore 10 il presidente apre la seduta relazionando su quanto precisato nella nota n. 1429 del 10 dicembre 1997 della sezione per i beni archeologici di questa Soprintendenza, ponendo all'attenzione della commissione il problema della tutela paesistica dell'area archeologica di Selinunte e di un'ampia zona situata a nord di quest'ultima.
Ciò al fine di evitare che questa zona a tutt'oggi relativamente intatta possa subire manomissioni profonde come le zone di Triscina e di Marinella di Selinunte, situate rispettivamente ad ovest e ad est della zona archeologica di Selinunte.
E' noto come la colonia greca di Selinunte venne fondata da Megara Iblea - nel 648 o nel 628 a.C. - sulla costa sud-occidentale della Sicilia, al margine di una pianura eccezionalmente vasta e fertile.
La città venne situata su un altopiano calcareo - morfologicamente articolato in due distinti rilievi, la collina di Manuzza e l'Acropoli -, che termina bruscamente su di un tratto di costa alta a strapiombo sul mare. L'altopiano era delimitato alla base da due corsi d'acqua, il Cottone (ad est) ed il Modione o Selinus (ad ovest) le cui foci, in antico notevolmente arretrate rispetto all'attuale linea di costa, dovevano costituire delle ampie insenatura destinate ad ospitare due distinti porti-canale. La presenza dei porti favorì l'espansione dell'insediamento anche sulle colline ad est e ad ovest dell'abitato dove sorsero i complessi di natura sacrale della collina orientale e della gaggera. Tale posizione geografica determinò, dunque, la singolare ricchezza della Selinunte arcaica e classica.
1)  L'abitato situato sulla collina di Manuzza e sull'Acropoli venne protetto da un'articolata e possente cinta muraria in blocchi isodomi nella quale si sono identificate, in questi ultimi anni, la Porta settentrionale e quella orientale, in corrispondenza di assi stradali lastricati. Di particolare interesse la Porta orientale, con ingresso bipartito e protetta da una torre semicircolare il cui impianto risale al VI sec. a.C. che costituisce un unicum nell'ambito delle fortificazioni arcaiche.
L'organico e vasto impianto urbano di età arcaica e classica si presenta come una gigantesca griglia di isolati di forma rettangolare allungata costituiti da edifici talora riccamente decorati e con caratteristiche monumentali e delimitati da strade lastricate, come il grande asse nord-sud.
Al centro del pianoro dell'Acropoli si trovava un'ampio spazio sacro con numerosi edifici templari che sono stati denominati con le lettere dell'alfabeto; il tempio O, periptero dorico con sei colonne sulla fronte e quattordici sui lati; il tempio A, virtualmente gemello del precedente, ma più piccolo; il cosiddetto Megaron, un sacello stretto e lungo; il tempietto B, prostilo tetrastilo con colonne ioniche e trabeazione dorica; il tempio D, un periptero dorico, con 6x13 colonne, forse un Athenaion. Fra tutti gli edifici di culto spicca la mole del tempio C, il cui lato settentrionale è stato rialzato circa mezzo secolo fa. Si tratta del più antico più grandioso dei templi dorici dell'Acropoli, con 6x17 colonne, forse un Apollonion, la cui costruzione iniziò intorno al 560 a.C. e fu terminata non molto tempo dopo. Di particolare importanza, sul piano architettonico e storico-artistico, la decorazione fittile del tetto recuperata in stato frammentario, il cui capolavoro è costituito dalla colossale testa di Gorgone esposta al Museo archeologico A. Salinas di Palermo. Dal tempio C provengono anche le tre metope con Perseo e la Gorgone, Ercole e i Cercopi e il carro con Apollo e Artemide, capolavoro della plastica selinuntina arcaica.
La sistemazione monumentale dell'Acropoli venne arricchita da un grande muro di témenos e da un portico ad L; negli spazi fra gli edifici di culto si trovano numerosi altari che si segnalano per la grande varietà delle forme e delle decorazioni.
Sulla collina di Manuzza la complessa disposizione eccentrica degli isolati risparmia una grande area libera di forma trapezoidale trovava l'Agorà, il centro economico e commerciale della città.
Dopo la totale distribuzione di Selinunte, avvenuta nel 409 a.C. per mano cartaginese, l'area dell'abitato si contrasse occupando soltanto l'area dell'Acropoli che subì, nel corso dei secc. IV e III a.C., sostanziali modifiche quali l'installazione di un quartiere abitativo punico e la realizzazione del poderoso sistema difensivo di Porta nord che venne in parte costruito con gli elementi architettonici in parte provenienti dagli edifici pubblici della vicina Agorà e in parte dalle case monumentali della città classica, ormai abbandonate. Deve, probabilmente, risalire a questo periodo anche il rifacimento del lato occidentale della cinta muraria che venne munito da poderose torri quadrangolari, a tre piani coronate da poderosi merli rivestiti di finissimo stucco di colore bianco.
2)  La collina orientale situata ad est dell'abitato, oltre il fiume Cottone soffre una delle immagini più belle della grecità coloniale in quanto che è caratterizzata dalle splendide rovine dei suoi tre templi dorici crollati in buona parte solo con il terribile terremoto del XVII secolo. Comunemente designati con le lettere dell'alfabeto, E, F, G, i tre edifici di culto sono allineati a poca distanza l'uno dall'altro.
Il più meridionale, il tempio E, ripristinato negli anni '60, era racchiuso entro un vero e proprio recinto di themenos, accessibile da un piccolo propileo situato ad ovest. Esso è visibile oggi nella forma definitiva che assunse fra il 460/50 a.C. - dopo l'incendio del 510 a.C. - e costituisce uno degli esempi più significativi dell'apogeo dello stile dorico nella grecità occidentale sia per quanto riguarda l'architettura che per la ricca decorazione fra cui le celeberrime metope con soggetti mitici conservate nel museo archeologico A. Salinas di Palermo: Atena e Encélado, Artmide e Atteone, Apollo e Dafne,Eracle e l'Amazzone e la ierogamia diZeus.
Il tempio F, datato fra il 550/40 a.C., con 6x14 colonne, presenta alcune particolarità planimetriche quali: una doppia fila di colonne sulla facciata e, soprattutto, la presenza fra le colonne della peristasi di un muro alto m. 4,70, che non trova riscontro in alcun altro monumento dell'architettura templare greca. Anche questo tempio ebbe una ricca decorazione figurata, ricordiamo in particolare i resti di due metope con la rappresentazione di una gigantomachia - Atena e un Gigante, Dioniso e un Gigante -stilisticamente inquadrabili ad un momento successivo alla costruzione del tempio, cioé a dire intorno al 500 a.C.
Il tempio G, il terzo ed il più settentrionale dei templi della collina orientale, costituisce il massimo dei santuari selinuntini e tra i più grandiosi di tutta la grecità: misura alla base m. 113,34x54,05 e la sua altezza doveva raggiungere i 30 m. La costruzione dell'edificio iniziò intorno a 530 a.C. e non era ancora terminato al momento della distruzione di Selinunte del 409 a.C., come dimostrano le colonne solo in parte scanalate e le differenze di stile dei capitelli, tra i quali si possono riconoscere esemplari più arcaici (con l'echino basso e rigonfio) e, sul lato occidentale, esemplari più recenti e più evoluti verso le forme del dorico di età severa.
3)  Oltre la valle del fiume Modione, ad occidente dell'abitato, si trova la collina della Gaggera, orientata in senso N/S, quindi parallela alla città. Questa lunga altura extraurbana dovette avere particolare importanza nell'ambito del sistema urbano di Selinunte, in quanto che costeggiava uno dei suoi due porti fluviali. L'importanza del complesso portuale è sottolineata dal fatto che i coloni vi impiantarono, fin dagli inizi del VI sec. a.C., numerosi edifici sacri fra cui il celebre santuario di Demetra Malophoros, con il chiaro intento di riduplicare in questo luogo il santuario non meno celebre, dedicato anch'esso a Demetra Malophoros, situato nel porto della madrepatria, Megara Nisea.
Il santuario della Malophoros è, dunque, situato sul declivio della sabbiosa collina della Gaggera, in vista dell'antico porto fluviale. Un poderoso muro di Témenos recinge un vasto spazio sacro di m. 60x50 cui si accedeva mediante un monumentale propileo distilo in antis. L'accesso al santuario era protetto, a sua volta, da un piccolo recinto quasi quadrato, un Ekataion, dedicato alla divinità lunare e infera mandata da Zeus alla ricerca di Persefone nell'Ade che, secondo la religione eleusina, ha anche la funzione di "guardiana". Al fondo dell'area sacra si trova il Megaron della dea. Alcune funzioni sacre del santuario dovevano essere connesse con le acque della vicina sorgente della Gaggera che erano state convogliate all'interno dello spazio racchiuso dal témenos mediante una canaletta di pietra.
Il santuario della Malophoros ebbe vita lunghissima, fondato nella prima metà del VI sec. a.C., continuò ad essere frequentato anche dopo la distruzione di Selinunte, nel corso della fase punica della città IV e II sec. a.C. Tuttavia il suo periodo di massima fortuna coincide con quello della Selinunte arcaica, come dimostrato dall'enorme quantità di doni che vi vennero deposti, alcuni dei quali di altissima qualità artistica (preziose lucerne marmoree decorate e ricercate ceramiche di importazione cui si aggiungono migliaia di terracottine figurate di fabbrica locale).
Sempre sulla collina della Gaggera, nelle immediate adiacenze del santuario della Malophoros, si trova il piccolo santuario diZeus Meilìchios (Zeus dolce come il miele), un culto della somma divinità infernale, assai diffuso nelle colonie greche d'occidente. Il santuario è costituito da un'area sacra di forma quadrata (m. 17 di lato) - delimitata da un muro di teménos, fortemente rimaneggiato nei secoli successivi alla sua costruzione - al fondo della quale si trova il sacello del Dio.
Sulla collina della Gaggera, oltre ai due santuari della Malophoros e di Zeus Meilìchios, si trova anche un Megaron, scavato in anni recenti, ed il cosiddetto tempio M.
Le rovine di Selinunte costituiscono una testimonianza unica ed eccezionale dell'altissimo livello di civiltà raggiunto dalle colonie greche d'occidente, in particolare per quanto riguarda:
1)  la pianificazione urbana e la topografia generale della città il cui impianto, fin dalla sua fondazione (metà del VII sec. a.C.) venne progettato come una gigantesca griglia di isolati di forma rettangolare allungata;
2)  la ricchezza e la monumentalità dell'abitato di età arcaica e classica (VI e V sec. a.C.) scandito da strade lastricate delimitate, ai bordi, da case private costruite con grandi blocchi stuccati, che non trova confronti nelle colonie greche d'occidente;
3)  l'eccezionale presenza di numerosissimi edifici sacri che - dai santuari della collina della Gaggera ai templi ed agli altari dell'Acropoli fino al complesso sacro della collina orientale - costituisce un complesso unico ed irripetibile sia del sincretismo culturale di diverse popolazioni espresso in forme architettoniche diverse, sia dell'evoluzione dell'ordine dorico in ambiente coloniale dalle sue forme più arcaiche alle altissime espressioni del cosiddetto "Stile Severo";
4)  l'imponente cinta muraria costruita con grandi blocchi isodomi che, oltre a contraddistinguersi per complessità del sistema difensivo della fortificazione nord - realizzato grazie ad una particolare ed approfondita conoscenza dell'arte poliorcetica -, presenta particolari costruttivi e decorativi fino ad oggi senza confronti nel mondo greco sia della madrepatria che delle colonie d'occidente.
Il valore universale eccezionale del sito è determinato anche dal paesaggio culturale costituito da un lembo di costa siciliana, ai margini di una fertile pianura, presso la foce di due fiumi che fu scelto dai coloni greci per precisi motivi economici e commerciali. La posizione geografica della colonia ne determinò la fortuna. Negli ultimi secoli il sito abbandonato di Selinunte venne lentamente trasformato in paesaggio agricolo nel quale si coltivavano le vigne gli ulivi e si costruirono degli edifici rurali sparsi, alcuni dei quali di notevole valore artistico ed etnoantropologico. Oggi, le rovine monumentali di Selinunte spiccano in questo paesaggio la cui parte naturale è caratterizzata da dune sabbiose e da una fitta macchia mediterranea.
Selinunte fa parte del sistema della colonie greche d'occidente, in generale, e in particolare di quelle diSicilia. Prima fra tutte, Megara Iblea, da cui venne fondata; e poi, Milazzo, Messina, Naxos,Catania, Lentini, Siracusa, Akrai, Kasmenai, Kamarina, Gela, Agrigento, Heraclea Minoa, Himera; ma si differenzia da queste per la monumentalità, la ricchezza, la complessità e l'organicità dei complessi monumentali inseriti in un paesaggio in parte agricolo e in parte naturale caratterizzato dalla fitta macchia mediterranea.
La zona situata a nord dell'area archeologica di Selinunte costituisce parte integrante della città antica, oggi completamente demanializzata. La vasta porzione di territorio compresa fra il confine nord del demanio beni culturali e ambientali (a sud), la SS. 115 (ad est), la strada del Filo (a nord) e la strada provinciale per Triscina, ex via Bresciana, (ad est), costituisce solo una piccola parte del territorio di pertinenza della grande colonia greca di Selinunte.
In tale ambito ricadono i tratti meridionali dei due fiumi, il Cottone ad est ed il Modione ad ovest, che furono - come si è detto - una delle cause determinanti per la scelta del sito da parte dei coloni provenienti da Megara, in quanto che in antico vennero usati come porti-canale.
Fra i due fiumi si trova il rilievo di Manuzza, in parte sede della città antica ed in parte sede della necropoli monumentale di Selinunte nota fin dal secolo scorso come da necropoli di Galera Bagliazzo; ad est dell'invaso del Cottone, in contrada Buffa, il sito di un'altra necropoli selinuntina.
Procedendo verso il nord il territorio presenta consistenti indizi di interesse archeologico legati sia all'attività della città antica, sia alla sua progressiva espansione nel territorio alle spalle del centro abitato determinata dallo sfruttamento agricolo-pastorale dei campi.
Sono, infatti, visibili banchi di calcarinite in contrada Landaro, da cui venivano estratti i basoli per la pavimentazione delle grandi arterie selinuntine e notevoli concentrazioni di materiali ceramici che denunciano la presenza di fattorie nel territorio secondo uno schema analogo a quello ampiamente documentato nell'entroterra delle colonie greche di Gela o Metaponto.
Il versante ovest del fiume Modione nel tratto perimetrato appare occupato dai resti di alcune necropoli sempre pertinenti alla città di Selinunte o a centri satelliti della grande colonia non ancora identificati:
1) ad ovest del Timpone Cotellese fra le case Lentini e le case Emanuele;
2)  a sud del Baglio d'Inferno.
Ambedue le necropoli presentano le caratteristiche monumentali analoghe a quelle della necropoli monumentale di Galera Bagliazzo.
Nella stessa porzione di territorio sono anche visibili i resti archeologici di fattorie romane che vennero costruite per lo sfruttamento agricolo del territorio quasi certamente suddiviso in centurie. Le fattorie sono di dimensioni abbastanza ampie in quanto che alla parte abitativa vera e propria era annessa quella rustica per la lavorazione e la conservazione dei prodotti agricoli.
I resti di una fattoria sono visibili sul versante occidentale del Modione fra le case Spallino e le case Lentini; un'altra fu tagliata in antico dalla costruzione della strada del Filo.
Piccoli elementi detrattori non hanno a tutt'oggi costituito danni irreparabili nel paesaggio del territorio a nord di Selinunte che per il suo valore storico-archeologico e paesaggistico merita di essere conservato inalterato.
Terminata la relazione del presidente, la commissione concorda sui contenuti ed evidenzia gli aspetti ambientali del territorio che si configura quale singolare paesaggio delle emergenze archeologiche.
L'area proposta per il vincolo si configura come un'unità paesaggistica di grande valore culturale ed ambientale ed è proprio per la sua complessità e per la eterogeneità delle valenze che la compongono che ci si propone di assoggettarla a tutela.
Concorre a definire inoltre il singolare paesaggio godibile dall'acropoli di Selinunte l'orografia del territorio costituito da un sistema collinare degradante verso il mare e dal vallone attraversato dai fiumi Modione e Cottone il tutto costituendo un'unità visiva di grande pregio estetico.
Oggi questo territorio archeologicamente pluristratificato si presenta come un territorio agricolo caratterizzato da vigneti ed oliveti; disseminato di bagli tipici della zona che, generalmente, insistono sulle strutture delle antiche fattorie romane. Di particolare rilievo gli oliveti plurisecolari che producono le ben note olive conosciute come la "nocellara del Belice".
Dal punto di vista degli aspetti architettonici e paesaggistici si possono segnalare nella zona edifici che tutt'oggi mantengono, sia per l'aspetto tipologico che per la loro composizione architettonica, soprattutto per il "sito" in cui insistono, un notevole interesse ambientale; essi sono rappresentati dai bagli e da piccoli fabbricati rurali sparsi su tutto il tutto il territorio.
La commissione pertanto:
- Preso atto di quanto detto dal presidente nella sua relazione introduttiva;
-  Esaminati gli atti e gli elaborati delle Linee guida piano territoriale paesistico nel quale l'area in oggetto ricade nell'ambito n. 2: "area della pianura costiera occidentale";
-  Viste le norme di attuazione dello stesso P.T.P.;
-  Esaminata la cartografia e la documentazione fotografica;
- Ritenuto che l'insieme dei suddetti elementi paesaggistici ed ambientali, naturali ed antropici, fanno si che il sistema territoriale individuato costituisca un insieme paesaggistico unitario inscindibile di altissimo valore storico archeologico determinato, in particolare, dalle rovine monumentali della città antica e dal territorio di sua pertinenza (chora) che in seguito fu sede di ulteriori eventi abitativi, in cui vanno salvaguardati, contemporaneamente, sia gli elementi naturali nel loro essere attuale e nei loro processi genetici e dinamici, sia gli elementi antropici, provvedendo ad un controllo delle attività che possono alterare l'immagine della zona;
-  Considerato che occorre tutelare la percezione visiva del territorio, nonché la forma e l'immagine dell'ambiente in quanto lo stesso configura l'attuale "scena paesistica" dell'attuale area dei templi;
-  Ritenuto che occorre salvaguardare l'intera area da inopportuni interventi determinati da un indiscriminato e generalizzato sviluppo del territorio che potrebbe essere stravolto da grandi opere pubbliche, da pesanti trasformazioni fondiarie o dal moltiplicarsi di presenze edilizie incompatibili per qualità e quantità con l'edilizia rurale che oggi caratterizza la zona;
- Ritenuto di grande interesse pubblico la tutela dell'intera zona situata al di fuori dell'area già demanializzata, al fine di evitare il ripetersi di indiscriminati fenomeni antropici che negli anni passati sono avvenuti nelle zone di Triscina e di Marinella di Selinunte;
- Ritenuta l'opportunità di garantire le migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio, che comporterebbe l'irreparabile compromissione delle caratteristiche del pregevole paesaggio storico dell'intero sito.
La commissione, esaminata la documentazione agli atti, dopo un'ampia ed approfondita discussione, dichiara di notevole interesse paesistico, ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area archeologica di Selinunte e la zona circostante ricadente nel territorio di Castelvetrano meglio evidenziata nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente verbale, e così meglio descritta: il perimetro di vincolo partendo dal bivio fra la strada S.S. 115 e la strada di Filo prosegue lungo quest'ultima strada fino all'incrocio con la strada provinciale per Triscina (ex via Bresciana) si percorre la stessa in direzione sud fino al mare. Si prosegue in direzione est lungo la costa fino al centro abitato di Marinella. Il perimetro prosegue bordando il confine est del centro abitato fino ad intersecare la S.S. 115.
Si prosegue lungo la sopradetta S.S. 115 fino al bivio con la strada del Filo, punto di inizio del perimetro di vincolo.
Esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno vista l'ora tardi la seduta viene sciolta alle ore 13,30.
Il presente verbale, costituito da n. 9 pagine ed una planimetria allegata, viene letto, approvato e sottoscritto.
Il presidente: Camerata Scovazzo Il segretario: Bianco I componenti: Caradonna, Abita
(2001.3.127)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 29 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Vista la legge regionale 20 dicembre 2000, n. 31, riguardante: "Interventi a favore dell'imprenditoria femminile";
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 le variazioni occorrenti per l'attuazione della citata legge regionale n. 31/2000;

Decreta:
Art. 1

Per le finalità della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 31, sono introdotte nel bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 -  Somme non attribuibili

  21257 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedi- 
menti legislativi in corso      - 1.000.000.000 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 3 - INDUSTRIA
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  25015 Cofinanziamento regionale degli interventi a favore dell'imprenditoria femminile. 
1.1163.210.2801.04.07      + 1.000.000.000 L.R. n. 31/2000 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2000.
  NICOLOSI 

(2001.3.92)
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DECRETO 29 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
Considerato che nel c/c n. 22721/526, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, risulta accreditata in data 30 ottobre 2000 la somma di L. 5.200.192.941;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 le necessarie variazioni al fine di consentire la realizzazione degli interventi sopra descritti;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e delle spese del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3283 Assegnazioni dello Stato per l'agevolazione dell'inserimento lavorativo dei disabili. 
11.231.021004V      + 5.200.192.941 L. n. 68/99 

AMMINISTRAZIONE 7
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 4 - COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  33742 Contributi per l'agevolazione dell'inserimento lavorativo dei disabili. 
11.163.08.02010407V      + 5.200.192.941 L. n. 68/99 

Art. 2

Al quadro sintetico di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo 2 - Entrate extratributarie
Categoria 10 - Trasferimenti correnti      + 5.200.192.941 

Spesa
Titolo 1 - Trasferimenti correnti
Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione      + 5.200.192.941 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2000.
  NICOLOSI 

(2001.3.93)
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DECRETO 9 gennaio 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 lu glio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dall'associazione di categoria FIT, con nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Viste le note della Federazione italiana tabaccai prot. n. 28916 del 4 ottobre 2000, n. 15339 dell'11 maggio 2000 e n. 23741 del 2 agosto 2000, con le quali la stessa federazione ha trasmesso nuove istanze di adesione al servizio;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato attraverso l'Ecomap, la polizza fidejussoria, e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che, ai sensi del disposto del citato 4° comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, a decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di ri scossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Re gione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fidejussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676, ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota prot. n.2000/234143 del 28 novembre 2000, pervenuta in data 13 dicembre 2000, del Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, con la quale lo stesso Ministero ha trasmesso "copia conformizzata della polizza n.209S1403 rinnovata, per l'anno 2000, dalla Zurich International Italia";
Considerato che, con riguardo alle attestazioni del l'Eco map inviate unitamente alla nota prot. n. 17981 del luglio u.s., il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, con la predetta nota prot. n.234143 del 28 novembre 2000, ha fatto "presente che l'importo indicato a lato dei nominativi dei tabaccai operanti nel territorio" della Regione siciliana "risulta essere stato calcolato secondo le modalità stabilite all'art. 1 del D.P.C.M. n.11/99";
Viste le note della Federazione italiana tabaccai prot. n. 30687 del 19 ottobre 2000 e prot. n. 34320 del 20 novembre 2000, con le quali la stessa associazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a) a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b) a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fidejussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Viste le note della Ecomap n. 23028 del 20 ottobre 2000 e n.26399 del 4 dicembre 2000, con le quali lo stesso ente ha comunicato l'elenco dei rivenditori in copertura fidejussoria per l'anno 2000, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.P.A. n. 20951403;
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti, pervenute a questa Regione per il tramite della FIT;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, Direzione finanze e credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID, alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690 0001 40, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra ri chie sta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1 è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art.4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n.11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per laSicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 lu glio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove oc cor ra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fidejussoria.
Delle verifiche effettuate, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, Direzione finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 9 gennaio 2001.
  NICOLOSI 


Allegato
ELENCO DEI TABACCAI LOTTISTI AUTORIZZATI A RISCUOTERE LE TASSE AUTOMOBILISTICHE ERARIALI IN SICILIA Decreto n. 4/01 del 9 gennaio 2001


  Cod. lottomatica N. ricevitoria RAGIONE SOCIALE Indirizzo Comune Provincia 
  PA1298 1303 Franco Paolo interno Stazione Circumetnea Randazzo CT 
  PA0672 677 Rao Grazia via G. Gozzano, 3 Catania CT 
  PA1373 1378 Russo Salvatore via Nazionale, 20 Camporotondo Etneo CT 
  PA1535 1540 Brancato Grazia via Roma, 356 Scaletta Zanclea ME 
  PA1472 1477 Buemi Antonino piazza Umberto 1°, 13 Mazzarrà Sant'Andrea ME 
  PA0949 954 Camarda Giovanna Lucia via Calabrella, 3, loc. Castanea Messina ME 
  PA1482 1487 Lembo Rosa via Roma, 6 Oliveri ME 
  PA1402 1407 Cancilleri Francesca via Roma, 18 Bompietro PA 
  PA1521 1526 Cassata Antonino piazza Castelreale, 24 Sciara PA 
  PA1361 1366 Di Gaetano Gioacchino via XXIV giugno, 53 Trappeto PA 
  PA1406 1411 Ferro Alfano Maria Luisa via A. Gramsci, 87 Campofiorito PA 
  PA1401 1406 Giacomarra Michele corso Italia, 86 Blufi PA 
  PA1500 1505 Lo Bello Maria Salvatrice via Vittorio Emanuele III, 18 Roccamena PA 
  PA1340 1345 Nicchi Maria autostrada Pa-Ct staz. serv. Api Scillato PA 
  PA1529 1534 Sapienza Ciro Fabio via Garibaldi, 120 Ventimiglia di Sicilia PA 
  PA1460 1465 Sottile Salvatore corso Vittorio Emanuele, 13 Isnello PA 
  PA1111 1116 Grimaudo Nicolò via del Legno, 65 Trapani TP 

(2001.3.90)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 7 febbraio 2001.
Parziale modifica del decreto 12 ottobre 1999, concernente aggiornamento dei prezzi dei prodotti, ausili e presidi non inclusi nel nomenclatore tariffario.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;
Visto il decreto del 28 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 9 marzo 1991 e successive modificazioni;
Visto il decreto n. 30259 del 12 ottobre 1999, con il quale sono stati aggiornati i prezzi dei prodotti, ausili e presidi non inclusi nel nomenclatore tariffario;
Viste le note prot. n. 4N38/785 del 2 giugno 1999 e prot. n. 4N38/1052 dell'11 settembre 2000 del gruppo 38° dell'Ispettorato regionale sanitario, con le quali lo stesso ha espresso parere favorevole all'inserimento dei nuovi prodotti nel nomenclatore regionale;
Vista la relazione prot. n. 2N21/387 del 22 gennaio 2001, con la quale si è determinato l'abbattimento dei costi dei singoli prodotti da inserire;
Ritenuto di dovere inserire tra i prodotti, ausili e presidi non inclusi nel nomenclatore tariffario i nuovi prodotti di cui alla tabella sotto riportata e per gli importi a fianco indicati:



Ritenuto nella fattispecie del prodotto "Renapro" la prescrizione dello stesso dovrà avvenire su indicazione del medico e soltanto per quei pazienti che hanno i parametri sotto indicati:



Ritenuto opportuno, al fine di valutare l'impatto finanziario che tale inserimento avrà sul sistema sanitario regionale, procedere all'inserimento dei prodotti in via sperimentale al solo anno 2001 ed al fine di valutare tale spesa che le Aziende unità sanitarie locali provvedano mensilmente alla rilevazione dei prodotti prescritti e dei relativi costi;
Ritenuto, altresi, di confermare le disposizioni prescritte con il decreto del 28 febbraio 1991;
Decreta:
Art. 1
A parziale modifica del decreto del 12 ottobre 1999, sono inseriti tra i prodotti, ausili e presidi non inclusi nel nomenclatore tariffario i seguenti prodotti e per gli importi a fianco indicati, come da tabella allegata e che fa parte integrante del presente decreto.




Art. 2

La prescrizione degli integratori proteici liofilizzati (tipo Renapro) dovranno avvenire su indicazione del medico e soltanto per quei pazienti che hanno i parametri sotto indicati:



Art. 3

I prodotti potranno essere erogati in via sperimentale soltanto per l'anno 2001.
Art. 4

Al fine di consentire la valutazione finanziaria a questa Amministrazione, le Aziende unità sanitarie locali dovranno comunicare mensilmente l'elenco dei prodotti autorizzati ed il relativo costo utilizzando la scheda allegata (allegato 1).
Art. 5

Per quanto non espressamente previsto in questo decreto valgono le disposizioni prescritte con il decreto del 28 febbraio 1991.
Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 febbraio 2001.
 
PROVENZANO 






(2001.7.281)
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DECRETO 7 febbraio 2001.
Modifica del decreto 17 marzo 2000, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484;
Visto il proprio decreto 17 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - supplemento ordinario - n. 16 del 31 marzo 2000, con il quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria unica regionale dei medici di medicina generale valida per l'anno 1999;
Considerato che nella sopracitata graduatoria valida per l'anno 1999, per mero errore materiale, la dott.ssa Bonarrigo Antonina è stata esclusa dall'inserimento nella graduatoria medesima pur avendo acquisito un punteggio di punti 2,60;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla rettifica del decreto 17 marzo 2000, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 1999 con l'inserimento del sanitario in parola;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, la graduatoria unica regionale dei medici di medicina generale valida per l'anno 1999, approvata con decreto n. 31362 del 17 marzo 2000, risulta così modificata:
-  Bonarrigo Antonina, nata il 23 febbraio 1967 - punti 2,60.

Art.  2

La dr.ssa Bonarrigo Antonina andrà ad occupare nella graduatoria di cui trattasi la posizione che compete in base al punteggio conseguito e tenuto conto del voto di laurea, dell'anzianità di laurea ed, infine, della maggiore età.

Art.  3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 febbraio 2001.
  PROVENZANO 

(2001.7.279)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 gennaio 2001.
Disposizioni relative alla regolamentazione delle opera zioni di dragaggio e di ripascimento degli arenili nell'ambito del demanio marittimo regionale.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n.684;
Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n.70;
Visto l'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
Visto il D.P.R. 12 aprile 1996;
Visto il proprio decreto n. 941/VIA del 30 dicembre 1997;
Visto il proprio decreto n. 961/VIA del 31 dicembre 1997;
Visto il D.P.Reg. 17 maggio 1999;
Vista la propria nota circolare n. 11904 del 22 giugno 1999;
Ritenuto necessario, nell'ipotesi di relativa fattibilità, il recupero ed il riutilizzo degli inerti derivanti dalle operazioni di escavazione dei fondali marini e portuali;
Ritenuto prioritario, ove possibile, l'impiego dei sedimenti derivanti dai lavori di dragaggio dei fondali marini e portuali, nelle operazioni di ripascimento artificiale di arenili in erosione;
Ritenuto che i sedimenti provenienti da tali interventi di dragaggio siano da preferire rispetto allo sfruttamento delle fonti alternative di approvvigionamento rappresentate dalle cave di prestito terrestri ovvero dai residui della frantumazione di materiale di grossa pezzatura;
Ritenuto necessario, nel contempo, valutare appro fonditamente la compatibilità ambientale degli interventi di ripascimento artificiale delle spiagge in arretramento e del connesso sfruttamento delle risorse disponibili ai fini del reperimento dei materiali occorrenti per il rifornimento dei suddetti arenili;
Ritenuto opportuno, pertanto, assoggettare, altresì, i progetti che contemplano lavori di dragaggio dei fondali marini o portuali e/o operazioni di ripascimento artificiale di arenili, già sottoposti all'applicazione del procedimento di nulla osta di cui all'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, alla procedura di verifica di cui all'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996, recepito in Sicilia con il D.P.Reg. 17 maggio 1999, in quanto assimilabili agli interventi contemplati alla lett. n), punto 7), dell'allegato B del richiamato D.P.R. 12 aprile 1996, nelle more della possibile riunificazione delle procedure di analisi di compatibilità ambientale di competenza regionale ovvero dell'auspicato snellimento degli inter tecnico-amministrativi relativi;

Decreta:


Art. 1

I progetti che prevedono lavori di dragaggio dei fondali marini o portuali appartenenti al demanio marittimo della Sicilia, nonché operazioni di ripascimento artificiale di arenili marini delle zone costiere dell'Isola, sono soggetti, in via preliminare, alla fase di verifica (o di screening) dell'assoggettabilità alla procedura di V.I.A. re gionale ed in base all'esito della stessa, all'eventuale rilascio del giudizio finale di compatibilità ambientale, ai sen si del D.P.Reg. 17 maggio 1999.
Tali progetti sono da sottoporre, altresì, nel contempo, alla procedura di nulla osta, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, da parte dell'Assessorato re gionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 2

Nel caso di risultato negativo della citata proce dura di verifica, sarà emanato soltanto il provvedimen to riguar dante l'eventuale concessione del nulla osta ex art. 30, legge regionale n. 10/93, recante la formalizzazione del suddetto risultato.

Art. 3

I predetti provvedimenti saranno, comunque, emana ti contestualmente con un unico decreto assessoriale.

Art. 4

Il decreto di cui al precedente art. 2 è da intendersi come comprensivo e sostitutivo di qualsiasi altro provvedimento riguardante la compatibilità ambientale dei progetti indicati all'art. 1.

Art. 5

Restano comunque valide le disposizioni e le indicazioni contenute nell'ambito dei decreti n. 941/VIA del 30 dicembre 1997 e n. 961/VIA del 31 dicembre 1997, nonché della circolare assessoriale n. 11904 del 22 giugno 1999, emanati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 gennaio 2001.
  LO MONTE 

(2001.3.113)
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DECRETO 8 gennaio 2001.
Approvazione della localizzazione di un impianto di de purazione nel comune di Scicli.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
Visto l'art. 68 della legge 27 aprile 1999, n.10;
Visto il foglio n. 13846 dell'8 giugno 2000, con il quale il comune di Scicli, nel trasmettere copia della delibera n. 67 del 25 maggio 2000, ha richiesto a questo Assessorato il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 45 della legge regionale n. 27/86, relativamente alla localizzazione dell'area per la realizzazione dell'impianto di depurazione;
Visto l'ulteriore foglio n. 17393 del 27 luglio 2000, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n.37463 del 28 luglio 2000, con il quale è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta con assessoriale prot. n. 4071 del 7 luglio 2000;
Vista la deliberazione n.67 del 25 maggio 2000, con la quale il consiglio comunale di Scicli ha approvato, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 10 maggio 1986, n.27, la localizzazione dell'impianto di depurazione in attuazione delle previsioni del P.A.R.F. comunale di cui al decreto n. 788/90;
Vista la nota prot. n. 619 del 21 ottobre 1998, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa ha espresso parere favorevole a condizioni ai sensi del l'art. 15 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, dall'ufficio del Genio civile di Ragusa sul P.R.G. in itinere, prot. n. 4018 del 5 giugno 1997, prot. n. 17811 del 30 luglio 1997 e prot. n. 29867 del 23 dicembre 1997;
Vista la nota prot. n. 267/II del 22 gennaio 1999, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali ha espresso, ai sensi dell'art. 16 del regolamento n. 1357/40, parere favorevole di massima, a condizioni, sul progetto di attuazione rete fognante, 1° stralcio;
Vista la nota prot. n. 187 del 3 ottobre 2000, con la quale il gruppo 27° della D.R.U. ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica gli atti ed elaborati relativi alla localizzazione impianto di depurazione in variante allo strumento urbanistico vigente, formulando, contestualmente, la proposta n. 59 del 2 ottobre 2000, resa ai sensi dell'art.68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito in stralcio si riporta:
"(Omissis)
Premesso:
In ordine alla situazione urbanistica del comune di Scicli si evidenzia che il vigente strumento urbanistico, P.R.G., approvato con decreto n.398 del 31 dicembre 1977, non prevede la localizzazione dell'impianto di depurazione in questione.
Con decreto n. 788/90 del 16 agosto 1990, è stato ap provato il P.A.R.F. adottato dal comune di Scicli con D.C.C. n. 118 dell'11 luglio 1987.
Il progetto di massima del 1° stralcio del P.A.R.F., redatto in data 14 agosto 1998 e successivamente integrato in data 11 maggio 1999, prevede la realizzazione dell'impianto di depurazione con scarico sottomarino e la realizzazione dei collettori ovest Donnalucata, est Cava d'Aliga-Sampieri con attivazione della fognatura Cava d'Aliga-Bruca, e nord Genovese-Iungi.
Sul progetto è stato espresso parere favorevole, ex art.15 della legge regionale n. 21/85, dall'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, prot. n. 619 del 21 ottobre 1998, a condizione che il sito scelto sia conforme all'allegato 4 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
La Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa, con nota prot.n. 267/II del 22 gennaio 1999, si è espressa favorevolmente ex art. 16, regio decreto n. 1357/40, con le seguenti condizioni: "che la condotta Plaja Grande-Donnalucata sia realizzata a monte della strada provinciale; che le stazioni di sollevamento Plaja Grande, Donnalucata ovest, Donnalucata Micenci e Bruca ovest siano spostate più all'interno per come già indicato da quello stesso ufficio nelle tavole 12.4 e 11.1"; sono state date, altresì, indicazioni sui fabbricati esistenti e sui materiali da utilizzare, sul tipo di recinzione oltre che sugli scarichi e sul ripristino dei luoghi.
Il progetto è stato approvato in linea tecnica, ex art. 6, legge regionale n. 35/78, dall'ufficio del Genio civile di Ragusa con parere prot. n.10047 del 13 maggio 1999.
Con D.C.C. n.127/98 del 5 dicembre 1998 il comune di Scicli ha adottato la variante generale al P.R.G. vigente.
Avverso il nuovo P.R.G. il capo settore dell'U.T.C. ha presentato delle osservazioni tra le quali risulta la proposta di una diversa localizzazione delle stazioni di sollevamento in conformità al parere prot. n. 267/II del 22 gennaio 1999 della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa.
Su detta osservazione, riportante il n. 169, prot. n. 7360 del 29 marzo 1999, si è determinato il progettista del P.R.G. nel seguente modo: "Si prende atto delle previsioni del P.A.R.F. e si ritiene indispensabile una giusta rappresentazione anche negli elaborati grafici della variante generale al P.R.G. e ciò vale anche per l'ubicazione degli impianti di depurazione".
Il consiglio comunale con atto n. 9 del 10 gennaio 2000 ha condiviso le determinazioni assunte dal progettista in merito all'osservazione sul P.A.R.F. prodotta dall'U.T.C.
La revisione generale del P.R.G. è stata trasmessa a questo Assessorato con sindacale prot. n. 14888 del 20 giu gno 2000.
Considerato:
1)  l'area interessata dall'impianto di depurazione è conforme alla localizzazione prevista dal P.A.R.F. approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale n. 21/85 e dell'art. 3 della legge regionale n. 27/86, con decreto n.788/90 del 16 agosto 1990;
2)  ai fini della tutela paesaggistica è stato rilasciato parere favorevole con prescrizioni dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa con nota prot. n. 267 del 22 gennaio 1999;
3)  il progetto di massima del 1° stralcio del P.A.R.F., corredato dai pareri di legge in premessa citati, risulta approvato in linea tecnica dall'ufficio del Genio civile di Ragusa, ex art. 6, legge regionale n. 35/78;
4)  la variante generale del P.R.G. ha recepito la localizzazione dell'impianto di depurazione conformemente al P.A.R.F. sebbene detta area sia stata riportata leggermente traslata nell'elaborato di piano tav. 5/B azzonamento, in scala 1:10000;
5)  nonostante non sia stato acquisito preventiva-men te il parere ex art. 13, legge n. 64/74, sulla localizzazione in variante allo strumento urbanistico vigente, tuttavia tale parere è stato reso sulla revisione generale del P.R.G.
Per quanto sopra, il gruppo XXVII/DRU è del pa rere che la localizzazione dell'impianto di depurazione in va riante allo strumento urbanistico vigente possa essere autorizzata ai sensi dell'art. 45, legge regionale n. 27/86, conformemente al P.A.R.F. approvato con decreto n. 788/90 del 16 agosto 1990";
Visto il voto n. 330 del 23 novembre 2000, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere integralmente la proposta formulata dal gruppo XXVII soprarichiamata, ha ritenuto meritevole di approvazione la lo calizzazione dell'impianto di depurazione adottata dal co mune di Scicli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86, con delibera n.67 del 25 maggio 2000;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espres so dal C.R.U. con il voto n. 330 del 23 novembre 2000;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n.27 del 15 maggio 1986, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n.330 del 23 novembre 2000 in premessa riportato ed alle condizioni, eventualmente, contenute nelle note degli organi soprarichiamati, la localizzazione dell'impianto di depurazione di cui alla delibera consiliare n. 67 del 25 maggio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto, e ne costituiscono allegati, i seguenti atti, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera di consiglio comunale n. 67 del 25 maggio 2000;
2)  allegato A, planimetria generale scala 1:1000;
3)  relazione geomorfologica.

Art. 3

Il comune di Scicli resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 gennaio 2001.
  LO MONTE 

(2001.3.111)
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DECRETO 17 gennaio 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.LL. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 apri le 1968, n.1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visti i fogli prot.n.6720/A del 20 giugno 2000 e prot. n. 10964/A del 5 ottobre 2000 e del 20 ottobre 2000, con i quali il sindaco del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti ed elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale per la localizzazione di un'area per attività di rottamazione in località Saia d'Agri;
Vista la delibera consiliare di adozione n. 31 del 21 giugno 1999, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale di Palermo nella seduta del 19 ottobre 2000 al n. 5995/5777, con la quale, in variante al P.R.G. vigente, è stata destinata da zona "E1" a zona omogenea "D3" per attività di rottamazione un'area sita in località Saia d'Agri e ricadente nel N.C.T. al foglio n. 10, particelle nn. 1334 e 1020;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 26 gennaio 2000, a firma del segretario generale, attestante l'assenza di osservazioni durante il periodo di pubblicazione;
Vista la deliberazione n. 8 del 10 marzo 2000, con la quale il consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel prendere atto dell'assenza di osservazioni avverso la deliberazione n. 31 del 21 giugno 1999, ha adottato in linea definitiva la variante di che trattasi;
Visto il parere prot. n. 12588 del 17 maggio 1999, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi del l'art. 13 della legge n. 64/74, esprime parere favorevole a condizioni in ordine alla variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 500 del 25 ottobre 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXX/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 18 del 25 ottobre 2000, resa ai sensi del l'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"(Omissis)
2.  La variante adottata dal consiglio comunale e proposta per l'approvazione consiste nel modificare la destinazione d'uso di un lotto, di estensione indicata come pari a circa 14.980 mq., da quella attuale a quella di zona "D3" indicata come "zona per attività di rottamazione".
Tale mutamento di destinazione d'uso è stato richiesto all'ente locale da una ditta che, operando già nel settore della rottamazione, ha manifestato l'esigenza di am pliare la propria attività nel rispetto ed in adeguamento della normativa di settore.
L'area, dichiarata come nel possesso della ditta, risulta ubicata in prossimità dell'autostrada Palermo-Messina prospiciente lungo un fronte sulla via Eolie, lungo l'altro fronte su viabilità secondaria esistente.
La destinazione d'uso dell'area secondo le previsioni del vigente P.R.G. approvato con D.A. n. 15 del 30 settembre 1979 è, quanto a 13.480 mq., quella di zona E1 del verde agricolo, quanto a 1.500 mq. quella di fascia di rispetto stradale e autostradale.
Sull'area, per quanto risulta dalla proposta di delibera, non insistono vincoli a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, ambientali, idrogeologici, a parco o zone di salvaguardia ambientale.
Sull'area, viceversa, grava vincolo sismico di II categoria.
3.  Relativamente alla variante proposta, questo gruppo XXX considera:
3.1.  riguardo ai profili geologici, dallo studio geologico prodotto dal dr. S. Melluso si evince che l'area in esame presenta una conformazione morfologica subpianeggiante con altitudine media di 15 m. s.l.m.; non sono presenti fenomeni di dissesto in atto.
Sotto il profilo geologico, i luoghi sono caratterizzati dalla presenza di terreni di natura alluvionale, dal diverso grado di permeabilità, è inoltre segnalata la presenza a valle dell'area di un pozzo il cui livello statico è posto a circa -8,00 m. dal p.c.
Preso atto di tutto ciò, si segnala che detto studio è carente della cartografia richiesta dalla normativa in vigore (circolare assessoriale n. 2222 del 31 gennaio 1995).
Pertanto pur condividendosi le prescrizioni esposte nella nota n. 12588 del 17 maggio 1999 dell'ufficio del Genio civile di Messina, si rileva l'esigenza, prima della fase esecutiva, di integrare lo studio geologico con indagini e studi specifici corredati dalla cartografia, secondo quanto disposto dalla sopra citata normativa;
3.2.  riguardo alla compatibilità urbanistica con le previsioni dello strumento urbanistico vigente, l'area prescelta non presenta particolari caratteristiche tali da inibire l'utilizzazione deliberata, stante che è collocata a monte del tracciato autostradale e ben oltre i limiti delle fasce di rispetto e di attenuazione delle potenzialità edi ficatorie dei suoli indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76; è accessibile su due fronti a mezzo di viabilità esistente; non presenta nei suoli adiacenti e circostanti addensamenti di edificazione ai quali lo svolgersi dell'attività in parola potrebbe recare nocumento, come da verifica effettuata su foto aerea da volo A.T.A. dell'an no 1997.
Peraltro, dalla lettura delle medesime foto si è acquisita contezza dal fatto che le zone D1 industriali previste dallo strumento urbanistico vigente quali rappresentate nell'allegato 2 trasmesso dal comune risultano per la quasi totalità edificate, rimanendo, viceversa, libere da edificazione aree ubicate all'interno di zona D2 artigianale interessata dalla realizzazione della maglia viaria.
L'istanza per la concessione di lotto in zone artigianali formulate dalla ditta al comune risulta essere stata respinta dall'ente locale con sindacale prot. n. 10891/A del 17 settembre 1996, trasmessa a questo Assessorato con foglio del 24 ottobre 2000 e segnato al protocollo di questo Assessorato al n. 52305, in dipendenza di norma del regolamento comunale che ammette all'interno della zona artigianale ditte esclusivamente produttrici di beni e non già ditte prestatrici di servizi, come è la ditta a pro dalla quale è stata deliberata la variante in parola.
Per quanto sopra considerato, questo gruppo XXX è del parere che la variante adottata dal comune di Barcellona Pozzo di Gotto con delibera consiliare n. 31 del 21 giugno 1999 sia meritevole di approvazione, con l'introduzione delle prescrizioni poste dal parere dell'ufficio del Genio civile prot. n. 12588 del 17 maggio 1999, e dal presente parere, limitatamente alle aree già destinate a zona territoriale omogenea E1 e non già anche a quelle destinate a fascia di rispetto stradale ed autostradale, per come puntualmente dettagliato nella relazione tecnica allegata all'atto deliberativo";
Visto il voto n. 352 del 19 dicembre 2000, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la proposta del gruppo XXX/DRU n. 18 del 25 ot tobre 2000, ha ritenuto meritevole di approvazione, con le prescrizioni di cui alla stessa proposta del gruppo XXX/DRU, la variante allo strumento urbanistico del comune di Barcellona Pozzo di Gotto adottata con delibera consiliare n. 31 del 21 giugno 1999;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 352 del 19 dicembre 2000, che fa propria la proposta del gruppo XXX/DRU n. 18 del 25 ottobre 2000 soprarichiamata;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

E' approvata e resa esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità ed alle prescrizioni contenute nella citata proposta del gruppo XXX n. 18 del 25 ottobre 2000, integralmente condivisa dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 352 del 19 dicembre 2000, nonché alle condizioni dell'ufficio del Genio civile di Messina contenute nella nota in premessa richiamata, la variante al P.R.G. del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), adottata con delibera consiliare n. 31 del 21 giugno 1999, relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona agricola "E1" a zona "D3" per la localizzazione di un'area per attività di rottamazione in località Saia d'Agri, ricadente nel N.C.T. al foglio n. 10, particelle nn. 1334 e 1020.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto, e ne costituiscono allegati, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 18 del 25 ottobre 2000, resa dal gruppo di lavoro XXX/DRU ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
2)  parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 352 del 19 dicembre 2000;
3)  delibera consiliare n. 31 del 21 giugno 1999;
4)  delibera consiliare n.8 del 10 marzo 2000;
5)  relazione tecnica;
6)  localizzazione area su planimetria P.R.G., scala 1:5000;
7)  localizzazione area su stralcio mappa catastale e stralcio aerofotogrammetria, scala 1:2000;
8)  localizzazione area su stralcio mappa catastale e stralcio aerofotogrammetria, con sovrapposizione previsioni P.R.G. e stralcio planimetria P.R.G., scala 1:5000 e 1:2000;
9)  studio geologico di massima redatto dal dott. geol. S. Melluso;
10)  relazione tecnica del 14 dicembre 2000;
11)  relazione geologica a firma dott. D. Pontillo del 14 dicembre 2000.

Art. 3

Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 gennaio 2001.
  LO MONTE 

(2001.3.157)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI


DECRETO 19 gennaio 2001.
Procedure per la presentazione della documentazione occorrente alla determinazione del contributo consuntivo 2000 per i servizi di trasporto pubblico di linea.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Vista la legge regionale 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 29;
Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 31;
Visto l'art. 18 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, così come modificato dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 31, la misura annua dei contributi di esercizio è determinata sulla base del consuntivo dell'anno precedente;
Ritenuto, pertanto, di dovere stabilire le procedure per la presentazione da parte delle aziende pubbliche e private, dei comuni e dei loro consorzi esercenti servizi di trasporto pubblico di linea in concessione, della documentazione necessaria per la determinazione del contributo consuntivo 2000;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvate le procedure per la presentazione da parte delle aziende pubbliche e private, dei comuni e dei loro consorzi, esercenti servizi di trasporto pubblico di linea in regime di concessione, della documentazione occorrente alla determinazione del contributo consuntivo 2000 di cui all'allegato "A", che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 19 gennaio 2001.
  ROTELLA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il 30 gennaio 2001 al n. 12.

Allegato "A"
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO EX ARTT. 4 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1983, N. 68 DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONSUNTIVO 2000

Al fine di consentire la quantificazione del contributo consuntivo relativo all'anno 2000, le aziende pubbliche e private, i comuni ed i loro consorzi, esercenti servizi di trasporto pubblico di linea in regime di concessione, dovranno trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, gruppo 3/TR, via Notarbartolo n. 9 - Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, gli allegati dal n. 1 al n. 5, in duplice copia di cui una in bollo, prodotti dal legale rappresentante dell'azienda, con sottoscrizione resa ai sensi della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, previa apposizione della seguente dicitura: "Dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della stessa legge" (apporre la firma ed allegare fotocopia di documento di riconoscimento valido del sottoscrittore).
A tal fine farà fede il timbro di spedizione postale.
Per facilitare la compilazione degli allegati di cui sopra, si forniscono le seguenti istruzioni:
1) Prospetto analitico delle percorrenze (allegato 1)
L'allegato 1 è suddiviso in due parti: quadro A (Programma di esercizio autorizzato) e quadro B (Percorrenze a consuntivo 2000).
1.1)  Nel quadro A dovrà essere riportato il programma di esercizio dell'autolinea e le percorrenze chilometriche annue autorizzate desunte dal disciplinare di concessione o dagli atti autorizzativi degli enti locali, con esclusione delle corse bis, dei servizi occasionali, speciali, di gran turismo.
Devono ritenersi comprese nel computo ed entro i limiti della percorrenza effettiva annua 1995, tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione, che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.
In particolare si chiarisce che dovranno essere dichiarati tutti i servizi regolarmente concessi ed esercitati dall'azienda.
Ove il totale complessivo dei chilometri effettivamente percorsi nell'anno 2000 dovesse risultare maggiore di quello dichiarato a consuntivo per il 1995, sarà assunto dall'Assessorato, come base di calcolo per la determinazione del contributo, il dato chilometrico stabilito con il decreto n. 457/3Tr del 2 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 - parte prima - del 18 ottobre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.
Si rammenta, altresì, che:
-  la denominazione dell'autolinea deve essere esclusivamente quella indicata nel disciplinare di concessione o negli atti autorizzativi degli enti locali; nel caso in cui i programmi di esercizio prevedano l'effettuazione di tratti parziali dipendenti dalla medesima autolinea (cd. linea madre o principale) si dovrà evidenziare (in grassetto o con sottolineatura) la linea principale e riportare di seguito i singoli tratti parziali; è necessario che, in questi casi, le aziende attribuiscano un numero progressivo alle linee principali ed un ordine alfabetico ai tratti parziali;
-  la lunghezza dell'autolinea deve essere desunta dal disciplinare di concessione o dagli atti autorizzativi degli enti locali;
-  il numero delle corse da indicare è quello delle singole corse autorizzate in un giorno e non le coppie di corse;
-  i giorni di servizio previsti nell'anno sono quelli desunti dal disciplinare;
-  la velocità commerciale di ogni singolo tratto risulta dal rapporto tra la lunghezza della linea e il tempo di percorrenza indicato negli orari approvati dalla M.C.T.C.;
-  il totale della percorrenza complessiva annua da disciplinare (feriale + festiva) si ottiene dal prodotto della lunghezza della linea per il numero delle singole corse per i giorni di servizio.
1.2) Nel quadro B dovranno essere indicati:
a)  il numero complessivo delle corse esercitate nell'anno; tale dato deve tenere conto di tutte le corse eventualmente non effettuate dall'azienda per motivi di forza maggiore (es. scioperi, interruzioni stradali, carenza di personale, indisponibilità di mezzi ecc.) e dei giorni di servizio desunti dal calendario per l'anno di riferimento avuto riguardo alle festività locali;
b)  il totale Km. annui, che si ottiene dal prodotto della lunghezza dell'autolinea per il numero complessivo delle corse effettuate nell'anno.
Si rammenta che l'allegato 1 dovrà essere compilato distintamente per ciascun tipo di servizio (urbano fino a 30.000 abitanti; da 30.001 a 100.000; da 100.001 a 300.000; da 300.001 a 650.000; oltre 650.000, suburbano, extraurbano con V/c fino a 60 Km/h, extraurbano con V/c oltre i 60 Km/h).
Le aziende esercenti servizi di trasporto urbano nelle grandi città potranno adattare l'allegato 1 all'effettivo espletamento dei servizi, purché regolarmente concessi dal comune ove gli stessi dovessero essere differentemente esercitati in funzione dei vari periodi dell'anno, festività e turni di lavoro.
Tale adattamento, comunque, dovrà essere effettuato nel rispetto dell'impostazione originaria del sopracitato allegato 1 al fine di consentirne l'immediato riscontro.
Il predetto allegato dovrà essere sottoscritto, oltre che dal legale rappresentante dell'azienda, anche dal direttore di esercizio o dall'unità lavorativa responsabile dell'esercizio ovvero dalla persona, dipendente dell'azienda, munita dell'attestato di idoneità professionale ex decreto ministeriale n. 448/91; a tal fine dovrà essere trasmessa copia del titolo abilitativo.
Le sottoscrizioni dovranno essere rese ai sensi della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, previa apposizione della seguente dicitura: "Dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della stessa legge".
2) Dichiarazione anzianità media conducenti di linea (allegato 2)
La dichiarazione dovrà essere compilata esclusivamente per i conducenti adibiti all'esercizio delle autolinee sulla scorta dei dati risultanti dal libro paga e matricola per l'anno 2000.
L'anzianità è data dal numero intero di scatti già maturati per ciascun mese e per ciascun conducente.
L'azienda dovrà, inoltre, riportare nell'apposita tabella il totale annuo degli scatti di anzianità ed il numero dei dipendenti effettuando la somma dei totali mensili.
Nel caso di aziende a conduzione familiare dovrà essere resa esplicita dichiarazione.
3) Dichiarazione ammortamento autobus (allegato 3)
Dovranno essere riportati soltanto gli autobus con anzianità non superiore ad anni 10, acquistati nuovi di fabbrica, immatricolati per l'esercizio delle autolinee in concessione, con esclusione, quindi, di tutti gli altri automezzi.
Le aziende pubbliche dovranno soltanto dichiarare gli autobus interamente acquistati con fondi propri, escludendo, quindi, quelli acquistati con il contributo degli enti pubblici.
Gli autobus dovranno essere individuati per modello, tipo (urbano, suburbano, extraurbano), numero di targa, lunghezza dell'autotelaio ed anno di 1ª immatricolazione.
Per gli autobus acquistati dalle aziende private con contributo regionale o mutuo IRFIS dovrà essere contrassegnata la voce che interessa.
Nel caso l'azienda non abbia autobus rispondenti ai requisiti sopra specificati dovrà essere resa esplicita dichiarazione negativa.
4) Dichiarazione consuntivo 2000 (allegato 4)
Nella dichiarazione dovrà essere riportata:
1)  la percorrenza chilometrica effettiva, distinta per tipo di servizio, così come risulta dai totali di cui al quadro "B", allegato 1;
2)  la quota di ammortamento, iscritta nel bilancio consuntivo dell'azienda relativa all'anno 2000, degli impianti fissi (immobili) adibiti esclusivamente alla gestione dei servizi di linea, di proprietà dell'azienda, muniti di regolare concessione edilizia, agibilità e destinazione d'uso, trascritta negli atti comprovanti la proprietà stessa.
5)  Dichiarazione direttore o responsabile di esercizio (allegato 5)
L'allegato 5 riguarda la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'azienda e relativa al possesso del requisito di idoneità professionale ex decreto ministeriale n. 448/91.
La documentazione di cui sopra (allegati da 1 a 5) deve essere prodotta attenendosi rigorosamente alle disposizioni impartite con la presente circolare, utilizzando esclusivamente i fac-simile allegati.
L'allegato 1 dovrà essere trasmesso in copia anche al gruppo 7°/Tr "Vigilanza" ed al C.E.D. (Gruppo I/TR) di questo Assessorato.
Si richiama, altresì, l'attenzione delle aziende in ordine alle seguenti disposizioni di carattere generale mirate a semplificare l'azione amministrativa:
-  la documentazione deve riportare l'esatta denominazione sociale dell'azienda;
-  ogni variazione inerente la denominazione sociale e/o la rappresentanza legale deve avvenire nel rispetto della normativa che regola le concessioni;
-  le aziende devono comunicare tempestivamente le modalità di pagamento del contributo, in carenza i titoli saranno esigibili con quietanza del rappresentante legale non attribuendo all'Amministrazione alcuna responsabilità per eventuali comunicazioni non recepite in quanto presentate non in tempo utile all'emissione del titolo di spesa.
Il gruppo 7°/TR - Vigilanza - potrà effettuare apposite ispezioni, anche a campione, finalizzate alla verifica dei dati trasmessi.
Si rammentano, altresì, le eventuali conseguenze, anche di natura penale, a carico dei rappresentanti legali delle aziende, connesse alla dichiarazione di dati difformi da quelli reali o non suffragati dai prescritti atti di concessione.

(Si omettono gli allegati 1, 2 e 3)




(2001.6.264)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI







PRESIDENZA

Trasferimento di beni all'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani.


Con il decreto presidenziale n. 626/Gr. V/S.G. dell'1 dicembre 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 10 dicembre 1999 al n. 3944, sono stati trasferiti all'A.U.S.L. n.9 di Trapani, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti negli inventari allegati al medesimo.
(2001.3.85)
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Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera Piemonte di Messina.


Con il decreto presidenziale n. 627/Gr. V/S.G. dell'1 dicembre 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 10 dicembre 1999 al n. 3943, sono stati trasferiti all'Azienda ospedaliera Piemonte di Messina, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti negli inventari allegati al medesimo.
(2001.3.84)
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Nomina del commissario straordinario del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.A.P.I.) di Priolo.


Con D.P.Reg. n. 4/Gr. VII/SG del 12 gennaio 2001, il dott. Girolamo Castellana, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Palermo, è stato nominato commissario straordinario del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.A.P.I.) di Priolo (SR) fino alla ricostituzione degli ordinari organi di gestione e, comunque, per un periodo non su-periore a mesi sei decorrenti dalla notifica del decreto di nomina.
(2001.3.124)
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Recepimento di accordo decentrato relativo alla riconferma per l'anno 2001 del piano di lavoro "Progetto Palazzo d'Orleans".


Con D.P.Reg. n. 6/gr. III S.G. del 15 gennaio 2001, è stato recepito l'accordo del 29 dicembre 2000 sottoscritto in sede di contrattazione decentrata tra il Presidente della Regione, rappresentato dal Segretario generale, e le OO.SS., relativamente alla riconferma per l'anno 2001 del piano di lavoro "Progetto Palazzo d'Orleans" per i gruppi della Segreteria generale, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, l'ufficio di Roma e l'ufficio di Bruxelles.
(2001.3.123)
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Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nel l'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).


La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, comma 8, che negli anni 1998 e 1999 sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmessi dalle seguenti amministrazioni o enti:
-  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  Ente Parco dell'Etna;
-  Ente Parco delle Madonie;
-  Municipio di Palermo;
-  Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Messina.
(Si omettono le tabelle)


(2000.51.2600)
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- (2000.51.2592)


ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elenco di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini aggiornato al 31 dicembre 2000.

Provincia di Trapani
-  Ingarra Gaspare, nato a Pagani (SA) il 2 gennaio 1949, residente a Marsala, via del Fante n. 33, decreto n. 40/91 del 18 ottobre 2000;
-  Muratore Josè Gaetano, nato a Calabozo (Venezuela), l'11 giugno 1962, residente a Partanna, via Mazzini n. 70, decreto n. 4094 del 18 ottobre 2000;
-  Vultaggio Davide, nato a Trapani il 18 gennaio 1963, residente ad Erice, via S. Francesco n. 79, decreto n. 3910 del 3 ottobre 2000;
-  Vultaggio Francesco, nato a Trapani il 15 agosto 1968, residente ad Erice-Casa Santa, via Manzoni n. 16, decreto n. 3910 del 3 ottobre 2000;
-  Titone Nicolò, nato a Palermo il 10 aprile 1964, residente a Marsala, piazza Marconi n. 67, decreto n. 3910 del 3 ottobre 2000;
-  Ernandez Salvatore, nato a Trapani il 19 giugno 1966, residente a Trapani, via Amm. Staiti n. 15, decreto n. 3910 del 3 ottobre 2000;
-  Di Giovanni Francesco, nato a Trapani il 26 maggio 1961, residente a Trapani, corso Italia n. 55, decreto n. 3910 del 3 ottobre 2000;
-  Colicchia Sebastiano, nato a Marsala il 16 novembre 1953, residente a Marsala, corso F. Aprile n. 22, decreto n. 4336 del 14 novembre 2000;
-  Mantia Maurizio, nato a Milano il 6 marzo 1967, residente ad Erice Casa-Santa, via Avellino n. 12, decreto n. 4336 del 14 novembre 2000.
N.B. - Rettificare il cognome Passante (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 19 maggio 2000, n. 24 - Provincia di Trapani): leggasi Passanante.
Provincia di Ragusa
-  Blandini Antonio, nato a Ragusa il 5 ottobre 1963, residente a Modica, via S. Crispino n. 5, decreto n. 4792 dell'1 dicembre 2000;
-  Selvaggio Carmelo, nato a Modica il 30 luglio 1956, residente a Modica, via Calamezzana n. 24, decreto n. 4793 dell'1 dicembre 2000;
-  Aprile Daniele, nato a Modica il 10 settembre 1976, residente a Scicli, via G.A. Cartia n. 1, decreto n. 4794 dell'1 dicembre 2000;
-  Flamingo Francesco, nato a Modica il 5 ottobre 1958, residente a Modica, via Gianforma n. 124, decreto n. 4795 dell'1 dicembre 2000;
-  Angelica Melchiorre, nato a Siracusa l'11 giugno 1962, residente a Giarratana, via XX Settembre n. 29, decreto n. 4796 dell'1 dicembre 2000;
-  Cutrera Salvatore, nato a Ragusa il 14 ottobre 1970, residente a Chiaramonte Gulfi, via Piano dell'Acqua n. 23, decreto n. 4797 dell'1 dicembre 2000;
-  Leggio Carolina, nata a Modica l'11 novembre 1971, residente a Modica, via Torre Cannata n. 1, decreto n. 4798 dell'1 dicembre 2000;
-  Guerrieri Ernesto, nato a Modica l'8 settembre 1960, residente a Modica, via S.Agostino n. 3, decreto n. 4799 dell'1 dicembre 2000;
-  Leontini Natale, nato ad Ispica il 20 agosto 1966, residente ad Ispica, via Cavallotti n. 13, decreto n. 4800 dell'1 dicembre 2000;
-  Sudano Emanuele, nato a Modica il 6 febbraio 1962, residente ad Ispica, via Ariosto n. 13, decreto n. 4801 dell'1 dicembre 2000.
Provincia di Siracusa
-  Aloe Ercole, nato a Buccheri il 13 aprile 1958, residente a Buccheri, via Umberto I n. 103, decreto n. 4790 dell'1 dicembre 2000;
-  Spatola Salvatore, nato a Rosolini il 26 maggio 1954, residente a Rosolini, contrada Vignalelli s.n., decreto n. 4791 dell'1 dicembre 2000.
Provincia di Palermo
-  Pace Marco, nato a Palermo il 15 dicembre 1959, residente a Palermo, via P.pe di Paternò n. 192, decreto n. 4093 del 18 ottobre 2000;
-  Puleo Domenico, nato a Todi (PG) il 14 dicembre 1957, residente a Palermo, piazza S. Oliva n. 5, decreto n. 4336 del 14 novembre 2000;
-  Gullo Epifanio, nato ad Aliminusa il 14 novembre 1974, residente ad Aliminusa, via Cavour n. 16, decreto n. 5011 del 21 dicembre 2000.
(2001.7.333)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ricostituzione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, terzo comma, del testo unico n. 490/99, è stata ricostituita, con decreto n. 7678 del 18 dicembre 2000 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per un quadriennio a decorrere dalla data del 18 dicembre 2000, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, composta da:
1) Soprintendente pro-tempore per i beni culturali ed ambientali di Ragusa;
2) arch. Alfonso Leta, nato a Vittoria il 6 settembre 1959, residente a Vittoria (RG), via Nedielli n. 91 - rappresentante regionale;
3)  dott. Giovanni Nicosia, nato a Chiaramonte Gulfi (RG) il 18 maggio 1947, residente a Ragusa, via Emanuela Loi n. 5 - rappresentante regionale;
4)  arch. Salvatore Giliberto, nato a Favara l'11 luglio 1952, residente a Ragusa, via Traspontino n. 36 - rappresentante provinciale;
5)  ing. Salvatore Salinitro, nato a ragusa il 30 ottobre 1946, residente a Ragusa, via Asia n. 22 - rappresentante provinciale;
6)  sindaci pro-tempore dei comuni interessati dalle proposte di vincolo paesaggistico da esaminare nella seduta della commissione.
Detta commissione è integrata ai sensi di legge, di volta in volta, da un esperto in materia mineraria o da un rappresentante del Corpo forestale della Regione o da altri esperti, mentre le funzioni di segretario sono espletate da un dipendente della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
(2001.3.118)
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Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Conservatorio di musica Corelli di Messina.


Con decreto n. 2 del 5 gennaio 2001 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, nelle more della ricostituzione del consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica Corelli di Messina, l'incarico di commissario ad acta conferito al dott. Vittorio Pennacchio è prorogato di tre mesi a decorrere dall'1 gennaio 2001.
Il dott. Vittorio Pennacchio provvederà all'espletamento delle competenze previste nel decreto n. 415 del 9 ottobre 2000, con l'aggiunta del seguente atto: predisposizione ed approvazione del conto consuntivo esercizio finanziario 2000.
(2001.3.128)
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Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Conservatorio di musica Scontrino di Trapani.


Con decreto n. 3 del 5 gennaio 2001 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, nelle more della costituzione del consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica Scontrino di Trapani, l'incarico di commissario ad acta conferito alla dott.ssa Antonella Vallone è prorogato di tre mesi a decorrere dall'1 gennaio 2001.
La dott.ssa Antonella Vallone provvederà all'espletamento delle competenze previste nel decreto n. 416 del 9 ottobre 2000 con l'aggiunta del seguente atto: predisposizione ed approvazione del conto consuntivo esercizio finanziario 2000.
(2001.3.129)
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Approvazione delle modifiche statutarie dell'associazione C.R.E.S., con sede in Monreale.


Con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 004/4 del 5 gennaio 2001, sono state approvate le seguenti modifiche statutarie dell'associazione C.R.E.S. (Centro per la ricerca elettronica in Sicilia), con sede in Monreale:
-  art. 18 che proroga la durata dal 31 dicembre 1999 al 31 dicembre 2025;
-  abolizione art. 20 in quanto il riconoscimento giuridico è già stato ottenuto.
(2001.3.143)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della Banca di Palermo S.p.A., con sede in Palermo.

Con decreto n. 2/2001-9/F del 5 gennaio 2001 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi del disposto dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Banca di Palermo S.p.A., con sede sociale in Palermo, composto da n. 30 articoli, che in allegato costituisce parte integrante del citato decreto.
(2001.3.88)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Revoca del decreto 5 maggio 1993, concernente scioglimento della cooperativa C.L.A.S., con sede in Catania.

Con decreto n. 2239/I/V del 21 dicembre 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato revocato il decreto n. 511/I/XII del 5 maggio 1993, con il quale la cooperativa C.L.A.S., con sede in Catania, era stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c.
(2001.3.96)
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Sostituzione di un componente della Commissione regionale per l'artigianato.

Con decreto n. 2292/I/XIII del 27 dicembre 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, la sig.ra Sanfilippo Silvana, nata a Palermo l'11 ottobre 1951, è stata nominata, quale rappresentante della Federazione regionale autonoma artigianato siciliano, componente della Commissione regionale per l'artigianato, in sostituzione del sig. Calandra Maurizio.
(2001.3.97)
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Integrazione di un componente del Consiglio regionale della pesca.

Con decreto n. 4/II/I dell'11 gennaio 2001, vistato alla Ragioneria centrale di questo Assessorato, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha provveduto ad integrare il Consiglio regionale della pesca per il periodo 1998-2002 con la nomina del sig. Costa Giancarlo, nato a Mazzarino il 24 gennaio 1953 e residente in Acireale, piazza Europa n. 16, quale rappresentante della Lega regionale delle cooperative e mutua della Sicilia, in sostituzione del dimissionario sig. Gaetano Urzì.
(2001.3.94)
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Nomina del commissario ad acta presso il comune di Viagrande per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Stella.

Con decreto n. 5 dell'11 gennaio 2001, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dott. Ludovico Donatuti commissario ad acta presso il comune di Viagrande per l'assegnazione di un'area alla cooperativa edilizia Stella ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n.25 del 24 luglio 1997.
(2001.3.95)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Finanziamento per la realizzazione di lavori di urgenza a protezione del centro abitato del comune di Mojo Alcantara.


Ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 30 aprile 1999, n. 10, con decreto n. 2300/13 del 10 novembre 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha assunto l'impegno definitivo di L. 247.320.000, cap. 29553 - esercizio finanziario 2000 - per la realizzazione dei lavori di urgenza di ripristino difese spondali del torrente Fortino a protezione del centro abitato del comune di Mojo Alcantara, affidandone l'esecuzione all'ufficio del Genio civile di Messina che ha curato la redazione della perizia relativa.
(2001.3.100)
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Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile diAgrigento per lavori urgenti nel comune diSanto Stefano di Quisquina.


Con decreto n. 2435 del 23 novembre 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia in data 3 ottobre 2000 redatta dall'ufficio del Genio di Agrigento ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori di somma urgenza per la potabilizzazione delle acque del fiume Turvoli, in contrada Pietranera, e l'immissione delle stesse nella rete del Tre Sorgenti nel comune di Santo Stefano di Quisquina, ed ha disposto il finanziamento di L. 320.510.206 sul cap. 70301 - esercizio 2000.
(2001.3.99)
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Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Agrigento per la realizzazione di lavori idrici nel comune di Aragona.


Con decreto n. 2474 del 24 novembre 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia di variante e suppletiva redatta in data 12 luglio 2000 dall'ufficio del Genio civile di Agrigento, relativa ai lavori di somma urgenza per la riparazione della condotta di collegamento acqua dissalata dal serbatoio Forche al partitore di Aragona.
(2001.3.119)
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Espropriazione ed occupazione permanente e definitiva a favore della Provincia regionale di Caltanissetta per la vori di ammodernamento della strada provinciale n. 11 "Ni scemi-Gaddupotu", 2° stralcio.


Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n.2886/14° del 28 di cembre 2000, è stata pronunciata l'espropriazione ed autorizzata l'occupazione permanente e definitiva a favore della Provincia regionale di Caltanissetta degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto, di proprietà delle ditte indicate nel l'elenco allegato al presente estratto.

Allegato
Comune di Niscemi
1)  comune di Niscemi, per l'espropriazione di mq. 870 di terreno in agro di Niscemi: foglio 74, particella 332 ex 77 di mq. 150 e foglio di mappa 75, particella 286 ex 61 di mq. 650, foglio di mappa 76, particella 443 ex 89 di mq. 70;
2)  Acaro Gaetano, nato a Niscemi il 5 maggio 1931; Conti Rosa, nata a Niscemi il 3 novembre 1946, per l'espropriazione di mq. 150 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 74, particella 334 ex 112;
3)  Conti Giuseppa, nata a Niscemi il 3 gennaio 1939; Zafarana Giacomo, nato a Niscemi il 15 gennaio 1937, per l'espropriazione di mq. 15 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 74, particella 336 ex 179;
4)  Piscopo Rocco, nato a Niscemi il 6 febbraio 1953; Rosa Maria, nata a Niscemi il 29 gennaio 1960, per l'espropriazione di mq. 225 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 74, particella 338 ex 72 di mq. 190; particella 341 ex 137 di mq. 30 e particella 341 ex 165 di mq.5;
5)  Asta Giuseppe, nato a Niscemi il 10 ottobre 1941; Conti Gaetana, nata a Niscemi il 12 gennaio 1952, per l'espropriazione di mq. 100 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 74, particella 345 ex 182;
6)  Cannia Salvatore, Leone Gaetana, per l'espropriazione di mq. 1.850 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 74, particella 347 ex 167 di mq. 150; particella 349 ex 169 di mq. 80; particella 353 ex 175 di mq. 410; particella 355 ex 176 di mq. 530; particella 357 ex 177 di mq. 390; particella 359 ex 185 di mq. 20; particella 361 ex 187 di mq.270;
7)  Greco Ignazio, nato a Niscemi l'1 febbraio 1923, per l'espropriazione di mq. 170 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 74, particella 351 ex 191;
8)  Erba Salvatore, nato a Torino il 4 ottobre 1968, per l'espropriazione di mq. 120 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 75, particella 278 ex 134;
9)  Vicari Francesco, nato a Niscemi il 28 agosto 1943; Piscopo Angela, nata a Niscemi il 29 aprile 1953, per l'espropriazione di mq. 16 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 75, particella 280 ex 236;
10)  Aparo Crocifissa, nata a Niscemi il 10 agosto 1933, proprietaria per 5/15; Brullo Angelo Giuseppe, nato a Niscemi l'11 gennaio 1959, proprietario per 2/15; Brullo Carmela, nata a Niscemi il 2 settembre 1954, proprietaria per 2/15; Brullo Emilia, nata a Niscemi il 9 luglio 1965, proprietaria per 2/15; Brullo Francesco, nato a Niscemi il 31 agosto 1963, proprietario per 2/15; Brullo Massimiliano, nato a Niscemi il 18 giugno 1972, proprietario per 2/15, per l'espropriazione di mq. 90 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 75, particella 282 ex 237;
11)  Pepi Giuseppe, nato a Niscemi l'1 settembre 1922; D'Agostino Anna, nata a Niscemi l'1 luglio 1930, per l'espropriazione di mq. 335 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 75, particella 284 ex 62;
12)  Cosenza Paolo, nato a Niscemi il 25 aprile 1929, per l'espropriazione di mq. 30 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 76, particella 432 ex 2;
13)  Reale Andrea, nato a Niscemi l'1 gennaio 1932; Menzo Concetta, nata a Niscemi il 3 aprile 1931, per l'espropriazione di mq. 850 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 76, particella 434 ex 34 di mq. 350 e particella 437 ex 37 di mq.500;
14)  Cannizzo Cono, nato a Niscemi il 20 ottobre 1927; Cannizzo Francesco, nato a Niscemi il 29 luglio 1912; Cannizzo Giuseppe, nato a Niscemi il 21 luglio 1915; Cannizzo Maria, nata a Ni scemi il 20 giugno 1923; Cannizzo Rocca, nata a Niscemi il 31 ago sto 1917; Cannizzo Salvatore, nato a Niscemi il 3 settembre 1919, per l'espropriazione di mq. 470 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 76, particella 440 ex 65;
15)  Pepi Carmelo, nato a Niscemi il 25 aprile 1932, per l'espropriazione di mq. 110 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 76, particella 445 ex 83;
16)  Lombardo Calogero, nato a Niscemi il 15 novembre 1951, proprietario per 6026/17613; Lombardo Rocco, nato a Niscemi l'1 maggio 1954, proprietario per 5559/17613; Lombardo Totò, nato a Niscemi l'11 novembre 1961, proprietario per 6028/17613, per l'espropriazione di mq. 90 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 85, particella 668 ex 343 di mq. 40 e particella 670 ex 342 di mq.50;
17)  Castelli Gaetana, nata a Niscemi il 20 novembre 1927, proprietaria per 1/8; Lombardo Calogero, nato a Niscemi il 16 novembre 1963, proprietario per 1/8; Lombardo Concetta, nata a Niscemi il 15 giugno 1956, proprietaria per 1/8; Lombardo Eugenia, nata a Niscemi il 17 aprile 1954, proprietaria per 1/8; Lombardo Gaetano, nato a Niscemi l'1 giugno 1961, proprietario per 1/8; Lombardo Ma ria Palma, nata a Niscemi l'8 aprile 1968, proprietario per 1/8; Lombardo Matteo, nato a Niscemi il 9 marzo 1959, proprietario per 1/8; Lombardo Salvatore, nato a Niscemi il 4 gennaio 1952, proprietaria per 1/8, per l'espropriazione di mq. 220 di terreno in agro di Ni scemi: foglio di mappa 85, particella 672 ex 341;
18)  Maugeri Pietro, nato a Niscemi il 29 ottobre 1926; Menzo Antonina, nata a Niscemi il 13 dicembre 1934, per l'espropriazione di mq. 20 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 85, particella 674 ex 340;
19)  Rinaudo Giacomo, nato a Niscemi il 31 luglio 1914, per l'espropriazione di mq. 50 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 85, particella 676 ex 326;
20)  Amato Vincenza, nata a Niscemi il 2 aprile 1949; Piazza Carmelo, nato a Niscemi il 18 ottobre 1946; Piazza Giuseppe, nato a Niscemi il 14 febbraio 1950; Spinello Antonia, nata a Niscemi il 9 maggio 1954, per l'espropriazione di mq. 160 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 85, particella 678 ex 325;
21)  Pepi Domenico, nato a Niscemi l'11 febbraio 1935; Ravalli Rosa, nata a Niscemi il 10 marzo 1943, per l'espropriazione di mq. 480 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 85, particella 680 ex 324 di mq. 120 e particella 682 ex 73 di mq. 360;
22)  Nanfaro Giuseppa, nata a Niscemi il 27 gennaio 1916, proprietaria per 3/9; Rinaudo Giovanni, nato a Niscemi il 23 aprile 1943, proprietario per 2/9; Rinaudo Giovanni, nato a Niscemi il 23 aprile 1943, proprietario per 2/9; Rinaudo Maria, nata a Niscemi il 19 luglio 1948, proprietaria per 2/9; Rinaudo Salvatore, nato a Niscemi il 23 novembre 1945, proprietario per 2/9, per ldi mq. 600 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 85, particella 685 ex 72;
23)  Ferrera Antonino, nato a Niscemi il 15 settembre 1938, per l'espropriazione di mq. 210 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 85, particella 688 ex 509 di mq. 200 e particella 691 ex 513 di mq. 10;
24)  Ferrera Vincenzo, nato a Niscemi il 24 ottobre 1933, per l'espropriazione di mq. 30 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 85, particella 695 ex 512;
25)  Ferrera Vincenzo, nato a Niscemi il 29 luglio 1939, per l'espropriazione di mq. 290 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 85, particella 693 ex 530 di mq. 25; particella 701 ex 529 di mq. 35 e particella 720 ex 526 di mq. 230;
26)  Ferrera Carmelo, nato a Niscemi il 27 gennaio 1945, per l'espropriazione di mq. 130 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 85, particella 697 ex 404 di mq. 60 e particella 703 ex 510 di mq. 70;
27)  Perticone Salvatore, nato a Niscemi il 20 dicembre 1933, per l'espropriazione di mq. 40 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 85, particella 699 ex 514;
28)  Ferrera Gaetano, nato a Niscemi il 12 dicembre 1943, per l'espropriazione di mq. 340 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 85, particella 705 ex 486 di mq. 220, particella 714 ex 524 di mq. 40 e particella 717 ex 403 di mq.80;
29)  Perticone Giuseppe, nato a Niscemi l'8 agosto 1891, per l'espropriazione di mq. 210 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 85, particella 708 ex 70;
30)  Ferrera Carmelo, nato a Niscemi il 6 gennaio 1929, per l'espropriazione di mq. 110 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 85, particella 771 ex 69;
31)  Gueli Giuseppe, nato a Niscemi il 5 novembre 1933, per l'espropriazione di mq. 400 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 85, particella 723 ex 402;
32)  Bennici Salvatore, nato a Niscemi il 29 agosto 1912, per l'espropriazione di mq. 2.020 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 85, particella 726 ex 392 di mq. 820 e particella 731 ex 4 di mq. 1.200;
33)  Averna Giovanna, nata a Niscemi il 22 novembre 1931, per l'espropriazione di mq. 10 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 85, particella 729 ex 66;
34)  Pisa Marilena, nata a Niscemi il 27 novembre 1957, per l'espropriazione di mq. 1.400 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 85, particella 737 ex 30;
35)  Rinaudo Salvatore, nato a Niscemi il 23 novembre 1945, per l'espropriazione di mq. 50 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 85, particella 744 ex 564;
36)  La Porta Antonino, nato a Niscemi il 13 settembre 1959; Panarello Concetta, nata a Niscemi il 23 ottobre 1963, per l'espropriazione di mq. 1.400 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 86, particella 125 ex 48;
37)  La Rosa Calogero, nato a Niscemi il 12 giugno 1940, proprietario per 1/3; La Rosa Francesco, nato a Niscemi il 5 gennaio 1948, proprietario per 1/3; La Rosa Mario, nato a Niscemi il 3 dicembre 1950, proprietario per 1/3, per l'espropriazione di mq. 6.320 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 86, particella 128 ex 73 di mq. 5.600, particella 132 ex 22 di mq. 660 e particella 135 ex 85 di mq.60;
38)  Panarello Biagio, nato a Messina il 2 giugno 1932, per l'espropriazione di mq. 6.625 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 86, particella 137 ex 43 di mq. 4.210, particella 143 ex 46 di mq. 1.385;
39)  Menzo Giuseppe, nato a Niscemi il 21 marzo 1953, per l'espropriazione di mq. 380 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 86, particella 145 ex 1;
40)  Massa Maria, nata a Niscemi il 30 aprile 1940, proprietaria per 1/6; Morgano Carmela, nata a Niscemi l'8 gennaio 1949, proprietaria per 1/6; Pardo Gaetana, nata a Niscemi il 17 ottobre 1949, proprietaria per 1/6; Tizza Domenico Carmelo, nato a Niscemi il 29 luglio 1937, proprietario per 1/6; Tizza Giuseppe, nato a Niscemi il 23 febbraio 1945, proprietario per 1/6; Tizza Vincenzo, nato a Niscemi l'11 ottobre 1939, proprietario per 1/6, per l'espropriazione di mq. 40 di terreno in agro di Niscemi: foglio di mappa 86, particella 147 ex 89.
Comune di Gela
41)  Polizzi Donatella, nata a Catania l'11 marzo 1959, per l'espropriazione di mq. 3.300 di terreno in agro di Gela: foglio di mappa 163, particella 310 ex 196.
(2001.3.156)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Integrazione di un componente della Commissione oncologica regionale.


La Commissione oncologica regionale, di cui al decreto n. 32389 del 10 luglio 2000 dell'Assessore per la sanità, è stata integrata dal dott. Giuseppe Bellavia, ispettore sanitario farmacista coordinatore del gruppo 37° IRS, in qualità di componente.
(2001.3.116)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima, sita nel comune di Catania, ed inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione.


Con decreto n. 692/XIII del 30 novembre 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 28.281 sita in località Plaja del comune di Catania, distinta in catasto al foglio di mappa 39/G dalle particelle 618, 1571, 96, 617, 1565, 616, 1238, 1239, 1564, 1563 e 1190, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2001.3.165)
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Costituzione del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.


Con decreto n. 702/XII dell'11 dicembre 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, vistato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il 19 dicembre 2000 al n. 86, è stato costituito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale così composto:
-  Assessore regionale per il territorio e l'ambiente (presidente);
-  Direttore regionale (o suo delegato) per il territorio e l'ambiente;
-  Direttore regionale (o suo delegato) per l'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  Direttore regionale (o suo delegato) per le foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
-  Direttore regionale (o suo delegato) per i beni culturali ed ambientali e l'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali della pubblica istruzione;
-  prof. Salvatore Cocuzza Silvestri, quale esperto designato dalla sezione regionale dell'Associazione Italia Nostra;
-  dott. Francesco Russo, quale esperto designato dall'Associazione italiana del World Wildlife Found (WWF - Fondo mondiale per la natura);
-  dott. Calogero Calderaio, quale esperto designato dalla sezione regionale dell'Associazione Club alpino italiano (C.A.I.);
-  dott. Renato De Pietro, quale esperto designato dalla sezione regionale dell'Associazione Legambiente;
-  sig. Mauro Mannino, quale esperto designato dalla Lega italiana per la protezione uccelli (L.I.P.U.);
-  prof. Umberto Balistreri, quale esperto designato dalla sezione regionale dei gruppi di ricerca ecologica (G.R.E.);
-  dott. Salvatore Maria Saia, quale esperto designato dall'Unione regionale delle province siciliane (U.R.P.S.);
-  prof. Giuseppe Ronsisvalle, docente di botanica presso l'Università di Catania;
-  prof. Domenico Caruso, docente di zoologia presso l'Università di Catania;
-  prof.ssa Vivia Bruni, docente di idrologia e pescicoltura presso l'Università di Messina;
-  prof.ssa Laura Bonfiglio, docente di paleontologia presso l'Università di Messina;
-  prof. Giuseppe Sobrio, docente di scienza delle finanze presso l'Università di Messina;
-  prof. Giuseppe Calabrò, docente di merceologia presso l'Università di Messina;
-  prof. Vito Lombardo, docente di agronomia presso l'Università di Palermo;
-  ing. Bruno De Cola, quale esperto scelto sulla terna proposta dall'Istituto nazionale di urbanistica;
-  prof. Giovanni Ganci in rappresentanza dell'A.S.A.C.E.L.;
-  arch. Giuseppe Messina in rappresentanza dell'A.N.C.I.;
-  dott. Gualtiero Bellomo in rappresentanza della Lega siciliana autonomie locali.
L'esperto vulcanologo, scelto su una terna proposta dall'Istituto di vulcanologia del C.N.R., da designare ai sensi della lett. d) dell'art. 1 della legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988, sarà nominato non appena perverrà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la terna suddetta così come richiesta con nota prot. n. 3246 del 20 aprile 2000.
(2001.3.110)
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Giudizio di compatibilità ambientale alla ditta Reitano Giuseppe, con sede in Agira, per una cava di calcarenite.


Con decreto n. 728/41 del 20 dicembre 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha reso positivamente il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 alla ditta Reitano Giuseppe, con sede in Agira, via Cairoli n. 3, per la cava di calcarenite in contrada Baciante.
(2001.3.108)
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Integrazione del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.


Con decreto n. 800/XII del 28 dicembre 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, vistato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il 29 dicembre 2000 al n. 97, si è provveduto ad integrare il decreto n. 702/XII dell'11 dicembre 2000, di costituzione del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, con il seguente nominativo:
-  prof. Giovanni Frazzetta, quale esperto scelto sulla terna proposta dell'Istituto internazionale di vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche.
(2001.3.110)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Gallodoro.


Con decreto n. 3/DRU del 3 gennaio 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha approvato la variante al programma di fabbricazione del comune di Gallodoro, recata ai fini della realizzazione di una piscina pubblica comunale e relativi locali tecnici e servizi annessi. La variante urbanistica, approvata ai sensi della legge regionale n. 71/78, consiste nel cambio di destinazione d'uso di un'area individuata nel vigente programma di fabbricazione a "verde agricolo", nonché nella riproposizione della destinazione d'uso di "zona sportiva" di un'area i cui vincoli preordinati all'esproprio avevano perso efficacia. Tanto con l'introduzione delle prescrizioni dettate dal parere ex art. 13, legge n. 64/74, prot. n. 2093 del 15 marzo 1999 dell'ufficio del Genio civile di Messina.
(2001.3.158)
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Nulla osta alla SNAM S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 829/IX del 4 gennaio 2001, ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla SNAM S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), per la realizzazione del metanodotto "Allacciamento comune di Castroreale (ME) DN100 (4") 75 bar".
(2001.3.109)
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Autorizzazione alla ditta Poiatti S.p.A., con sede in Mazara del Vallo, per l'ampliamento di uno stabilimento.


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 830/XVII del 4 gennaio 2001, è stata concessa alla ditta Poiatti S.p.A., con sede legale nel comune di Mazara del Vallo (TP), via Circonvallazione n. 90, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 15, lett. a), del D.P.R. n. 203/88, per l'ampliamento dello stabilimento di molitura grano e pastaccio, in Mazara del Vallo (TP), via Circonvallazione n. 90.
(2001.3.149)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 831/XVII del 4 gennaio 2001, è stata concessa alla ditta Tecnam S.p.A., con sede legale nel comune di Catania, V Strada zona industriale n. 46, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 203/88, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti da un impianto per la produzione di sostegni elettrici zincati, infissi in alluminio, materiale ferroso zincato, che si svolge nel comune di Catania, V Strada zona industriale n. 46.
(2001.3.150)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 834/XVII del 4 gennaio 2001, è stata concessa alla ditta Cesame Ceramica Sanitaria del Mediterraneo S.p.A., con sede legale nel comune di Catania, zona industriale, II Strada n. 10, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 203/88, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti da un impianto per la produzione di sanitari in ceramica, che si svolge nel comune di Catania, zona industriale II Strada n. 10.
(2001.3.146)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 835/XVII del 4 gennaio 2001, è stata concessa alla ditta Lombardo Lucio Salvatore ora I.C.E.S. s.r.l., con sede legale nel comune di Augusta (SR), via Megara n. 131, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 203/88, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti da un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, che si svolge nel comune di Augusta (SR), località Megara Giannalena (San Cusmano) territorio di Augusta.
(2001.3.148)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 836/XVII del 4 gennaio 2001, è stata concessa alla ditta Cartotecnica Mediterranea s.n.c., con sede legale nel comune di Marsala (TP), via Salemi km. 4, contrada S. Silvestro, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 203/88, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti da un impianto per la produzione di attività di stampa su materiale cartaceo, che si svolge nel comune di Marsala (TP) via Salemi km. 4, contrada S. Silvestro.
(2001.3.145)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 837/XVII del 4 gennaio 2001, è stata concessa alla ditta I.S.P.E. S.p.A., con sede legale nel comune di Siracusa, contrada Targia n. 48, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 203/88, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti da un impianto per la produzione di poliuretano espanso, che si svolge nel comune di Siracusa, contrada Targia n. 48.
(2001.3.147)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 838/XVII del 4 gennaio 2001, è stata concessa alla ditta C.D.C. s.r.l., con sede legale nel comune di Ramacca (CT), contrada Cortina n. 3, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto sito in Ramacca (CT), contrada Cortina s.n., ed ai sensi dell'art. 15 lett. a) del suddetto D.P.R., per la realizzazione, nell'ambito dell'esistente stabilimento, di un impianto per l'attività di verniciatura a polveri di scaffalature metalliche che intende svolgere nell'impianto sito in Ramacca (CT), contrada Cortina s.n.
(2001.3.144)
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Giudizio di compatibilità ambientale al Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Gela per un progetto relativo ad opere di urbanizzazione.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 840/VIA dell'8 gennaio 2001, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi del D.P.Reg. 17 maggio 1999 ed ha concesso il nulla osta in materia di impatto ambientale previsto all'art. 30 della legge regionale n. 10/93, con prescrizioni, al Consorzio A.S.I. per l'area di sviluppo industriale di Gela per il progetto relativo alle opere di urbanizzazione nel settore nord 2 dell'agglomerato industriale di Gela.
(2001.3.112)
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Giudizio di compatibilità ambientale al progetto per il ripristino della funivia di Erice.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 1/9 del 10 gennaio 2001, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi del D.P.Reg. 17 maggio 1999, con prescrizioni, al progetto per il ripristino della funivia di Erice.
(2001.3.107)
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Giudizio di compatibilità ambientale ad un progetto da realizzare all'interno di uno stabilimento petrolchimico sito nei territori di Priolo Gargallo e Augusta.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 2/42 dell'11 gennaio 2001, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Regione del 17 maggio 1999, si è espresso favorevolmente circa la compatibilità ambientale del progetto di adeguamento dei deposito di GPL da realizzare all'interno dello stabilimento petrolchimico sito nei territori di Priolo Gargallo e Augusta.
(2001.3.164)
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Nulla osta alla società Enichem, con sede legale in San Donato Milanese, per la realizzazione di un sistema di equalizzazione/stoccaggio di reflui presso lo stabilimento di Priolo Gargallo.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 3/42 dell'11 gennaio 2001, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla società Enichem, con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Boldrini n. 1, per la realizzazione di un sistema di equalizzazione/stoccaggio dei reflui di produzione di ossido di propilene mediante istallazione di 2 serbatoi denominati D-201 e D-202 nell'impianto P.O. della capacità di 5.000 mc. ciascuno, presso lo stabilimento di Priolo Gargallo.
(2001.3.163)
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Modifiche al regolamento edilizio ed al programma di fabbricazione del comune di Scillato.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 15/DRU dell'11 gennaio 2001, ha approvato, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, la modifica al regolamento edilizio e al programma di fabbricazione del comune di Scillato adottato con deliberazione consiliare n. 18 del 3 luglio 1999.
(2001.3.136)
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Istituzione, presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, del Tavolo tecnico regionale per l'informazione, la formazione e l'educazione ambientale.


Con decreto n. 4/gab del 12 gennaio 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha provveduto ad istituire presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Tavolo tecnico regionale per l'informazione, la formazione e l'educazione ambientale, presieduto dall'Assessore pro-tempore o suo delegato, con il compito di procedere all'individuazione e alla promozione di progetti ed attività finalizzati a rendere stabile e permanente l'azione di educazione ambientale, in conformità alle "Linee di indirizzo per una nuova programmazione concertata tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale (IN.F.E.A.)", approvate nella seduta del 23 novembre 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 novembre 2000.
(2001.3.161)
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Nomina dei componenti del Tavolo tecnico regionale per l'informazione, la formazione e l'educazione ambientale.


Con decreto n. 5/gab del 12 gennaio 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha provveduto a nominare, per le finalità di cui all'art. 1 del decreto n. 4/gab del 12 gennaio 2001, la dott.ssa Maria Busetta - dirigente tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il prof. Aurelio Angelini - presidente della commissione scientifica del Commissariato per l'emergenza rifiuti, il ciclo delle acque e bonifica dei siti inquinati, il prof. Francesco Furnari - rappresentante dell'Università degli studi di Catania, il prof. Giuseppe Maschio - rappresentante dell'Università degli studi di Messina, il sig. Massimo Belli Dell'Isca - rappresentante della Federparchi, la dott.ssa Vincenza Messana - rappresentante della Federparchi, la sig.ra Cettina Punzo - rappresentante del Provveditorato agli studi di Palermo, il prof. Francesco Brancato - rappresentante del Provveditorato agli studi di Messina, la dott.ssa Liana Santoro - rappresentante del Provveditorato agli studi di Siracusa, la dott.ssa Pirrello Maria - rappresentante del Provveditorato agli studi di Caltanissetta, il prof. Claudio Conti - rappresentante del Provveditorato agli studi di Ragusa, il prof. Antonino Liotti - rappresentante del Provveditorato agli studi di Trapani, il prof. Domenico Svettini - rappresentante del Provveditorato agli studi di Agrigento, la dott.ssa Assunta Lupo - rappresentante dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, il dott. Angelo Di Marca di Legambiente - esperto, la prof.ssa Isolina Vanadia, nata a Messina il 4 gennaio 1946 - esperto, il dott. Vincenzo Palana, nato a Imperia il 30 giugno 1960 - esperto, il prof. Angelo Messina, nato a Zafferana Etnea (CT) il 29 luglio 1941 - esperto, il prof. Salvatore Messina, nato a Marsala (TP) il 10 giugno 1953, esperto, la prof.ssa Angela Maria Vecchio, nata a Gaggi (ME) l'8 luglio 1954, esperto, componenti del Tavolo tecnico regionale per l'informazione, la formazione e l'educazione ambientale, in coerenza alle "Linee di indirizzo per una nuova programmazione concertata tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale (IN.F.E.A.)", approvate nella seduta del 23 novembre 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 novembre 2000.
(2001.3.160)
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Provvedimenti concernenti nulla osta per il rinnovo e l'ampliamento di cave.


Con decreto n. 8/41 del 16 gennaio 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Trasporti Vella di Vella Giuseppe, con sede legale in Ravanusa, per il rinnovo e l'ampliamento di una cava di calcare in contrada Mangiaricotta nel territorio del comune di Ravanusa (AG).
(2001.3.167)


Con decreto n. 9/41 del 16 gennaio 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Camilleri Carmela, con sede legale in Mazzarino, per l'ampliamento di una cava di calcare in contrada Ratumemi nel territorio del comune di Mazzarino (CL).
(2001.3.162)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 11 gennaio 2001, n. 1.
Legge regionale 22 aprile 1999, n. 10. Disposizioni in materia di entrate. Sanzioni amministrative pecuniarie.

Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto - Segreteria della Giunta regionale - Segreteria ge nerale
Agli Assessorati regionali
Alle Ragionerie centrali
Alla Direzione bilancio e tesoro
Ai Prefetti della Sicilia
All'A.N.C.I. Sicilia
All'U.R.P.S.
Al Comando della zona sicula della Guardia di finanza
Alle Questure della Sicilia
Al Comando Regione Sicilia dei carabinieri
Alla Montepaschi SERIT - Concessionario della ri scossione - Direzione generale
Ai Concessionari della riscossione di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ra gusa, Siracusa e Trapani
e, p.c.  Alle Ragionerie provinciali dello Stato 

Alla Corte dei conti - Sezione di controllo - Ufficio IV
Con la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 sono state emanate, tra l'altro, disposizioni per l'incremento e la razionalizzazione delle entrate regionali.
La predetta legge infatti all'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, te stualmente recita:
"Al fine di incrementare l'ammontare delle risorse fi nanziarie acquisibili, onde ridurre il ricorso all'indebitamento nel limite programmato, la Regione provvede alla razionalizzazione e al potenziamento delle attività di ac certamento delle entrate proprie derivanti da beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di competenza o derivanti da tributi direttamente deliberati.
A tale scopo le singole Amministrazioni regionali, cui sono assegnate le entrate proprie previste dal "quadro di classificazione delle entrate della Regione", ai sensi degli artt. 220 e 226 del regolamento di contabilità generale dello Stato, debbono curarne, sotto la propria responsabilità, a tutela degli interessi della Regione, l'accertamento, vigilare sulla riscossione e verificare che i versamenti siano correttamente imputati.
I singoli rami dell'Amministrazione regionale hanno cura di elaborare semestralmente un'apposita relazione sullo stato di realizzazione delle entrate per i capitoli alle stesse attribuite, da trasmettere, tramite le coesistenti Ra gionerie centrali che esprimono il loro avviso, all'As ses sorato regionale del bilancio e delle finanze.
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce alla Giunta regionale sullo stato di realizzazione di tutte le entrate di competenza regionale, proponendo gli eventuali interventi necessari per la tutela dell'erario della Regione".
Riguardo la particolare e specifica materia delle sanzioni amministrative pecuniarie occorre esprimere talune considerazioni:
Le sanzioni, comminate per le violazioni di norme dettate per la tutela di interessi generali, hanno un carattere afflittivo corrispondente ad una precisa responsabilità personale collegata ad un comportamento illecito.
La legislazione di riferimento che disciplina le suddette categorie di sanzioni è oggi costituita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", così come modificata ed integrata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205", che, pur conosciuta, come legge sulla depenalizzazione, ha ridisciplinato in modo organico la materia delle sanzioni, non solo sottraendo alla competenza dell'autorità giudiziaria determinati comportamenti originariamente qualificati dalla legge come reati per sottoporli alla competenza dell'autorità amministrativa, ma anche conferendo una disciplina generale organica e relativamente comple ta all'illecito amministrativo e alla relativa sanzione.
Con l'accertamento delle sanzioni, che costituisce la prima fase di gestione dell'entrata, viene rilevata la sussistenza in fatto della prevista violazione. Dal che, individuato il debitore, di poi viene quantificata la somma per la quale l'Amministrazione ha ragione di credito a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa.
Nell'ambito delle sanzioni cui si riferisce la legge n. 689/81, sotto il profilo della riscossione in senso stretto, può affermarsi che tre sono i momenti in cui è possibile che si faccia luogo a riscossione, di guisa che in tutti i tre predetti momenti si pone la successiva fase del versamento alla tesoreria.
Il primo momento è costituito "dal pagamento in misura ridotta".
Una volta proceduto all'immediata contestazione del la violazione da parte degli agenti accertatori, o, se questa non vi è stata, alla notificazione degli estremi della violazione, il primo comma dell'art. 16 della legge n. 689/81 prevede, con effetti liberatori dall'obbligo del pagamento della somma che potrebbe essere stabilita a titolo di sanzione, la facoltà, per i soggetti che sarebbero tenuti a siffatto obbligo, "di pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione".
In caso di mancato pagamento in misura ridotta, è previsto l'inoltro del rapporto all'autorità competente al l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi del l'art. 17 della legge n. 689/81, la quale, sussistendone le condizioni, emette l'ordinanza ingiunzione di cui al l'art. 18 della legge n. 689/81, determinando la somma dovuta per la violazione ed ingiungendone il pagamento, entro trenta giorni, all'autore della violazione medesima.
Il prosieguo della procedura in esame consente di pervenire alla terza possibilità che si faccia luogo a ri scossione, costituita dalla riscossione coattiva in caso di mancato pagamento volontario della sanzione a seguito dell'ordinanza ingiunzione.
Pertanto, per la riscossione coattiva delle sanzioni, è determinante il disposto normativo dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, il quale, nel disciplinare l'esecuzione forzata dell'ordinanza ingiunzione, al primo comma prevede che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, "l'autorità che ha emanato il provvedimento di irrogazione della sanzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette".
Si noti che, una volta intervenuta la scadenza prevista dall'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione, senza che si sia provveduto al pagamento da parte del trasgressore, il credito dell'Amministrazione relativo alla sanzione assume la natura di residuo attivo ai fini del bilancio dell'ente cui compete la relativa entrata (obbligazioni scadute e non riscosse).
In ordine alla spettanza dei proventi delle sanzioni amministrative, si deve fare ricorso al principio della competenza, desumibile dal terzo comma dell'art. 29 della legge n. 689/81, secondo cui spettano alle Regioni i proventi delle sanzioni amministrative applicabili nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 17, e cioè, nelle materie di loro competenza, e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate.
Dal predetto principio sancito dall'art. 29 della menzionata legge n. 689/81, si può quindi dedurre che alla Re gione sono riservati i proventi di tutte le sanzioni pecuniarie amministrative, con esclusione di quelli che per legge siano destinati espressamente ad altri enti (es: proventi ex legge 20 giugno 1935, n. 1349 sui servizi di trasporto merci; proventi ex art. 55 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 32, introdotto dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389; proventi ex art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; proventi ex art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, altri proventi ex art. 29, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689).
Discorso a parte va fatto per quelle entrate a titolo di sanzione pecuniaria che pur affluendo in conto entrata al bilancio della Regione siciliana (con imputazione ai capitoli attribuiti alla competenza dei relativi assessorati), vengono di poi devolute ad altri enti sulla base di specifiche leggi regionali che tale devoluzione prevedano espressamente.
Al riguardo vedasi la devoluzione ai comuni dei proventi delle sanzioni pecuniarie previste in materia di urbanistica dall'art. 68 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in materia di commercio di cui al l'art. 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, nonché la destinazione alle province ed agli enti parco dei proventi di cui all'art. 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Per quanto riguarda le modalità di versamento delle sanzioni amministrative, si rappresenta che l'art. 18 della legge n. 689/81 espressamente prevede che il "pagamento è effettuato all'Ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza ingiunzione".
Com'è noto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ha soppresso con effetto dal 1° gennaio 1998 i servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal dipartimento delle entrate. A seguito di tale soppressione, la riscossione delle entrate di cui all'art. 2, lett. g) del summenzionato decreto legislativo n. 237/97, già svolta dagli Uffici del registro, deve avvenire, secondo la legislazione vigente, per il tramite del concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
Pertanto, il versamento delle sanzioni da imputarsi ai seguenti capitoli del bilancio regionale:
-  cap. 2301 "multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative con esclusione di quelle aventi natura tributaria";
-  cap. 2302 "oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione";
-  cap. 2303 "oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali";
-  cap. 2304 "multe ed ammende per trasgressioni alle norme sulla tutela delle cose di interesse storico";
-  cap. 2306 "ammende, oblazioni e sanzioni amministrative per contravvenzioni alle norme sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia";
dovrà essere effettuato dal trasgressore secondo le seguenti modalità alternative:
-  versamento diretto allo sportello dei concessionari del servizio di riscossione delle entrate (art. 4, comma 1, prima parte, decreto legislativo n. 237/97);
-  versamento mediante delega alle Poste italiane (decreto ministeriale 14 dicembre 1998, previsto dal l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 237/97);
-  versamento mediante delega bancaria, secondo le modalità di cui agli artt. 6, 7 e 8 del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567 (art. 4, comma 1, seconda parte, decreto legislativo n. 237/97: delega a versare al concessionario).
In tutti e tre i casi dovranno essere indicati i codici tributo: 741 T riguardante il capitolo 2301; 743 T riguardante il capitolo 2302; 745 T riguardante il capitolo 2303; 747 T riguardante il capitolo 2304; 759 T riguardante il capitolo 2306 ed il codice destinatario 16, utilizzando sempre il modello "F 23" allegato al decreto ministeriale 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 1998.
Differentemente, poiché le citate leggi regionali n. 71/78, n. 28/99, n. 10/99 prevedono la devoluzione ad enti locali diversi di proventi o di percentuali di proventi delle sanzioni pecuniarie indicate nelle stesse leggi regionali, il trasgressore dovrà effettuare i versamenti delle relative sanzioni a detti enti locali nei rispettivi conti correnti, nel caso di totale devoluzione, ovvero, nel caso di parziale devoluzione, in specifici capitoli del bilancio re gionale, alla cui gestione questo Assessorato regionale rimane estraneo.
Per quanto riguarda l'autorità competente all'accertamento delle violazioni che danno luogo all'irrogazione delle sanzioni, si fa presente che essa coincide con l'autorità competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 17 della legge n. 689/81, in quanto nell'individuazione del soggetto, cui spetta la titolarità dell'accertamento, non rileva il fatto che i capitoli siano assegnati dal quadro di classificazione delle entrate a questa Direzione finanze e credito, ma quello che la sanzione promani dall'autorità competente ad emettere la cennata ordinanza ingiunzione.
Posto quanto sopra, poiché su questa Direzione regionale delle finanze e del credito incombe il compito della vigilanza sulle entrate derivanti dall'accertamento, dalla riscossione e dal versamento delle sanzioni pecuniarie amministrative, attività queste ultime che per legge ap partengono agli organi istituzionalmente ad esse deputati, al fine di dare completa esecuzione alla richiamata legge regionale n. 10/99, art. 4, si invitano codesti Assessorati perchè, anche attraverso gli uffici periferici, e se condo le rispettive competenze, provvedano, nell'ambito dei propri poteri organizzativi, alla razionalizzazione ed al potenziamento delle attività di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza regionale.
Tale invito cortesemente si rivolge all'intero arco dei possibili organi accertatori di sanzioni e quindi anche al Comando Regione Sicilia dei carabinieri, alle questure, ed alla guardia di finanza.
Gli uffici e gli organi accertatori tutti, in indirizzo, vorranno, fra l'altro, consentire il puntuale rispetto da parte dello scrivente Assessorato regionale del bilancio e delle finanze dell'obbligo di relazione cui esso è stato sottoposto dalla su riportata legge regionale n. 10/99, art. 4, curando di far tenere, nei tempi prescritti dalla legge stessa, apposite relazioni sullo stato di realizzazione dell'ac certamento delle infrazioni danti luogo ad applicazione di sanzioni di spettanza regionale, onde si possa procedere alla elaborazione della statuita relazione.
Si fa notare che le dette relazioni la citata legge espressamente vuole siano inoltrate tramite le competenti Ragionerie centrali coesistenti presso ciascun Assessorato, chiamate dal legislatore ad esprimere il loro avviso al riguardo.
I corpi dei carabinieri, della polizia e della guardia di finanza, per gli accertamenti relativi alle sanzioni pecuniarie di spettanza regionale, vorranno dare attuazione alla richiamata prescrizione contenuta nella citata legge regionale, trasmettendo le rispettive relazioni a questo Assessorato bilancio e finanze, Direzione finanze e credito, per il tramite della Ragioneria centrale per il bilancio e le finanze con uffici in Palermo, via Notarbartolo n. 17.
I prefetti della Sicilia, in quanto a conoscenza dell'av venuto pagamento in misura ridotta (che esclude la emissione dell'ordinanza ingiunzione) ed in quanto a conoscenza dell'avvenuto pagamento delle sanzioni pecuniarie che loro stessi irrogano con le ordinanze ingiunzioni, (in caso di mancato pagamento della sanzione irrogata essi stessi procedono alla iscrizione a ruolo dell'im porto della sanzione) sono invitati a volere far pervenire anch'essi, per quanto riguarda la riscossione delle sanzioni di che trattasi, la relazione voluta dal legislatore regionale con la citata legge, opportunamente ripartendo le somme riscosse in sede di oblazione, da quelle riscosse a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, e queste da quelle che hanno dato luogo ad iscrizione a ruolo esattoriale per mancata ottemperanza all'ordinanza ingiunzione.
Le relazioni prefettizie dovranno, in ossequio alla ci tata normativa e limitatamente ai capitoli prima evidenziati, essere inoltrate a questo Assessorato bilancio e finanze, Direzione finanze e credito, per il tramite della Ragioneria centrale per il bilancio e le finanze, i cui uffici sono stati precedentemente individuati.
Codesti Assessorati, gli uffici e gli organi accertatori in indirizzo sono incaricati, sotto la propria responsabilità, a provvedere alla diffusione della presente nota a tutti gli enti ed uffici che svolgono funzioni nella soggetta materia per loro conto.
Questo Assessorato regionale del bilancio e delle fi nanze non manca di percepire le difficoltà e l'ampiezza della rilevazione che il legislatore regionale ha ritenuto, con il cogente dettato della norma sopra richiamata, di richiedere. Ciò in quanto sullattività inerente, con riguardo all'entrata propria della Regione co stituita dalle sanzioni pecuniarie amministrative, lo scri vente Assessore dovrà, dopo aver ricevuto da codesti organi ed amministrazioni le relazioni di rispettiva competenza, riferire in quanto preposto alla vigilanza sulle attività di accertamento, riscossione e versamento delle dette sanzioni, alla Giunta regionale, dietro motivato avviso delle competenti Ragionerie centrali giusta il dettagliato e puntuale disposto della norma in parola, il cui testo per la migliore lettura si è ritenuto di preporre alla presente.
  L'Assessore: NICOLOSI 

(2001.3.87)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 12 gennaio 2001, prot. n.2090.
Documentazione da produrre a corredo delle istanze di rilascio di nulla osta per lavori di miglioramento fondiario. Regolamenti, usi e divieti delle riserve naturali.

Agli Enti gestori delle riserve naturali
Ai Consigli provinciali scientifici
Al fine di fornire un servizio rapido e trasparente all'utenza che vive e lavora all'interno delle aree protette e chiarire quali sono le opere che costituiscono miglioramento fondiario e che pertanto necessitano di richiesta di nulla osta, si elencano di seguito le tipologie dei lavori di miglioramento fondiario che sono soggetti a nulla osta con la relativa documentazione da produrre a corredo delle istanze:
a)  costruzione cisterne:
a-1)  domanda in carta semplice con indicazione della/e particella/e catastale/i (n., foglio, comune) in proprietà o uso (indicandone il titolo) su cui si intende intervenire, con descrizione dei lavori da eseguire e relative motivazioni e indicazione del nome della riserva e della zona (A e B) all'interno delle quali il fondo ricade;
a-2)  ubicazione dell'area interessata su cartografia ufficiale della riserva;
a-3)  documentazione fotografica con particolare ri ferimento alle caratteristiche paesaggistiche della zona con indicazione dei punti di ripresa;
a-4)  relazione tecnica sull'opera con indicazioni sul sistema di approvvigionamento ed elaborati grafici, relativi allo stato di fatto ed ai lavori da eseguire, riportati su piano quotato.
b)  trasformazioni colturali comportanti mutamenti del paesaggio agricolo tradizionale:
b-1)  domanda in carta semplice con indicazione della/e particella/e catastale/i (n., foglio, comune) in proprietà o uso (indicandone il titolo) su cui si intende intervenire, con descrizione dei lavori da eseguire e relative motivazioni e indicazione del nome della riserva e della zona (A e B) all'interno delle quali il fondo ricade;
b-2)  ubicazione dell'area interessata su cartografia ufficiale della riserva;
b-3)  documentazione fotografica con particolare ri ferimento alle caratteristiche paesaggistiche della zona;
b-4)  relazione agronomica con specificazioni relative a:
-  stato attuale del suolo;
-  stato attuale delle infrastrutture e dei servizi esistenti con relativi elementi riportati su cartografie catastali;
-  specie da mettere a dimora;
-  cultivar;
-  sesto d'impianto;
-  cure fitosanitarie previste;
c)  miglioramento fondiario di tipo strutturale:
c-1)  domanda in carta semplice con indicazione della/e particella/e catastale/i (n., foglio, comune) in proprietà o uso (indicandone il titolo) su cui si intende intervenire, con descrizione dei lavori da eseguire e relative motivazioni e indicazione del nome della riserva e della zona (A e B) all'interno delle quali il fondo ricade;
c-2)  ubicazione dell'area interessata su cartografia ufficiale della riserva;
c-3)  documentazione fotografica con particolare ri ferimento alle caratteristiche paesaggistiche della zona;
c-4)  relazione agronomica con specificazioni relative a:
-  stato attuale del suolo e di indirizzo aziendale;
-  stato attuale delle infrastrutture e dei servizi esistenti con relativi elementi riportati su cartografie catastali;
-  relazione quanti-qualitativa relativa alla produzione provvista anche di serie storica;
-  specie da mettere a dimora o specie e razze zootecniche da allevare;
-  cultivar;
-  sesto d'impianto;
-  cure fitosanitarie previste;
c-5)  elaborati grafici relativi allo stato di fatto ed ai lavori da eseguire riportati su piano quotato;
d)  pascolo:
d-1)  domanda in carta semplice con indicazione della/e particella/e catastale/i (n., foglio, comune) in proprietà o uso (indicandone il titolo) su cui si intende intervenire, con descrizione dei lavori da eseguire e relative motivazioni e indicazione del nome della riserva e della zona (A e B) all'interno delle quali il fondo ricade;
d-2)  ubicazione dell'area interessata su cartografia ufficiale della riserva;
d-3)  documentazione fotografica con particolare ri ferimento alle caratteristiche paesaggistiche della zona;
d-4)  relazione agronomica con specificazioni relative a:
-  stato attuale dell'utilizzazione del suolo;
-  stato attuale delle infrastrutture esistenti con re lativi elementi riportati su cartografie catastali;
-  specie e razze zootecniche;
-  numero capi;
-  tipo di produzione;
e)  miglioramento forestale:
e-1)  domanda in carta semplice con indicazione della/e particella/e catastale/i (n., foglio, comune) in proprietà o uso (indicandone il titolo) su cui si intende intervenire, con descrizione dei lavori da eseguire e relative motivazioni e indicazione del nome della riserva e della zona (A e B) all'interno delle quali il fondo ricade;
e-2)  ubicazione dell'area interessata su cartografia ufficiale della riserva;
e-3)  documentazione fotografica con particolare ri ferimento alle caratteristiche paesaggistiche della zona e delle condizioni del bosco;
e-4)  relazione agronomico-forestale con specificazioni relative a:
-  stato attuale dell'utilizzazione del suolo;
-  stato attuale delle infrastrutture esistenti con re lativi elementi riportati su cartografie catastali;
-  eventuali specie da mettere a dimora;
-  sesto e tecniche d'impianto;
-  eventuali motivazioni del taglio e indicazioni sui soggetti da tagliare;
-  indicazioni relative allo smaltimento dei residui;
-  indicazioni relative al riatto di eventuali strutture (chiudende, stradelle di penetrazione, fasce tagliafuoco, ecc.);
e-5)  elaborati grafici relativi allo stato di fatto ed ai lavori da eseguire riportati su piano quotato;
f)  riatto stradelle poderali ed interpoderali:
f-1)  domanda in carta semplice con indicazione del la/e particella/e catastale/i (n., foglio, comune) in proprietà o uso (indicandone il titolo) su cui si intende intervenire, con descrizione dei lavori da eseguire e relative motivazioni e indicazione del nome della riserva e della zona (A e B) all'interno delle quali il fondo ricade;
f-2)  ubicazione dell'area interessata su cartografia ufficiale della riserva;
f-3)  documentazione fotografica con particolare ri ferimento alle caratteristiche paesaggistiche della zona;
f-4)  relazione tecnica ed elaborati grafici relativi allo stato di fatto ed ai lavori da eseguire, riportati sul piano quotato;
f-5)  relazione geologica per i progetti che prevedono interventi e/o movimenti di terra consistenti;
g)  interventi sul suolo (spietramento di rilevante en tità, livellamento, terrazzamenti ed interventi analoghi):
g-1)  domanda in carta semplice con indicazione della/e particella/e catastale/i (n., foglio, comune) in proprietà o uso (indicandone il titolo) su cui si intende intervenire, con descrizione dei lavori da eseguire e relative motivazioni e indicazione del nome della riserva e della zona (A e B) all'interno delle quali il fondo ricade;
g-2)  ubicazione dell'area interessata su cartografia ufficiale della riserva;
g-3)  documentazione fotografica con particolare ri ferimento alle caratteristiche paesaggistiche della zona;
g-4)  descrizione specifica dello stato di fatto e dei lavori da eseguire, riportati sul piano quotato e catastale;
g-5)  relazione geologica e geomorfologica per i progetti che prevedono interventi e/o movimenti di terra consistenti;
h)  rinaturazione:
h-1)  domanda in carta semplice con indicazione della/e particella/e catastale/i (n., foglio, comune) in proprietà o uso (indicandone il titolo) su cui si intende intervenire, con descrizione dei lavori da eseguire e relative motivazioni e indicazione del nome della riserva e della zona (A e B) all'interno delle quali il fondo ricade;
h-2)  ubicazione dell'area interessata su cartografia ufficiale della riserva;
h-3)  documentazione fotografica con particolare ri ferimento alle caratteristiche paesaggistiche della zona, alle condizioni attuali della zona da rinaturare ed eventuale documentazione fotografica storica;
h-4)  relazione geologica, agronomica e forestale e relazione tecnica con specificazioni relative a:
-  stato attuale dell'utilizzazione del suolo;
-  stato attuale delle infrastrutture esistenti con re lativi elementi riportati su cartografie catastali;
-  eventuali specie da mettere a dimora;
-  sesto e tecniche d'impianto;
-  eventuali movimenti di terra e ricostituzione dei versanti;
-  eventuali tecnologie e tecniche da porre in es sere.
Resta onere degli enti gestori formulare il proprio avviso sulle opere e trasmettere tutta la documentazione a questo Assessorato secondo quanto previsto dai regolamenti delle riserve naturali.
  L'Assessore: LO MONTE 

(2001.3.134)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 16 dicembre 2000, n. 25.
Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente della provincia regionale.

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 16 dicembre 2000, va apportata la seguente rettifica:
-  all'art. 2, comma 1, pag. 2, dopo le parole: "Se la mozione è approvata ne consegue" sostituire le parole "la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale o del presidente e della giunta provinciale" con le parole "l'immediata cessazione degli organi del comune o della provincia regionale".
(2001.7.305)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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