REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2001 - N. 5
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 gennaio 2001.
Piano di sviluppo rurale della Regione siciliana  pag.


CIRCOLARI

CIRCOLARE 24 gennaio 2001, n. 291.
Disposizioni attuative della Misura F Agroambiente prevista dal Piano di sviluppo rurale Reg. CE n. 1257/99 e modifiche alle procedure degli impegni agroambientali in corso (Reg. CEE n. 2078/92)  pag. 158 


CIRCOLARE 19 gennaio 2001, n. 290.
Aggiornamento delle norme tecniche per l'applicazione della Misura A1 del Reg. CEE n. 2078/92  pag. 203 


CIRCOLARI



DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 gennaio 2001.
Piano di sviluppo rurale della Regione Sicilia.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999, riguardante interventi a sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il Regolamento CE n. 1750 del 23 luglio 1999, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1257/99;
Visto il Piano di sviluppo rurale regionale predisposto dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;
Vista la nota della segreteria della Giunta regionale n. 154 del 19 gennaio 2001, con la quale si comunica che nella seduta del 8-9 gennaio 2001 la Giunta regionale ha approvato il testo del Piano di sviluppo rurale della Regione Sicilia unitamente al regime sanzionatorio relativo all'inosservanza degli impegni riguardanti le Misure F ed E;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2001)135 del 23 gennaio 2001 di approvazione del Piano di sviluppo rurale della Regione Sicilia;
Ritenuto, pertanto, opportuno rendere operativo il predetto Piano di sviluppo rurale per la campagna 2000-2001;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In relazione alle premesse e in osservanza alla decisione della Commissione europea n. C(2001)135 del 23 gennaio 2001, viene reso operativo a decorrere dalla campagna 2000-2001 il Piano di sviluppo rurale della Regione Sicilia, unitamente al regime sanzionatorio relativo all'inosservanza degli impegni riguardanti le Misure F ed E.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 gennaio 2001.
  CUFFARO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 29 gennaio 2001. Reg. n. 1, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 1
ATTENZIONE! Nell'Allegato n on sono riportate le mappe, le schede e e la maggior parte delle tabelle

Cliccare qui per visualizzare gli allegati
(2001.5.194)


ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 24 gennaio 2001, n. 291.
Disposizioni attuative della Misura F Agroambiente prevista dal Piano di sviluppo rurale Reg. CE n. 1257/99 e modifiche alle procedure degli impegni agroambientali in corso (Reg. CEE n. 2078/92).

ATTENZIONE! Non sono riportate le schede e e la maggior parte delle tabelle

A - RIFERIMENTI NORMATIVI E MISURE APPLICABILI
Con Regolamento n. 1257 del 17 maggio 1999, che fra l'altro abroga il Reg. CEE n. 2078/92, l'Unione Europea ha istituito, nell'ambito di Agenda 2000, un regime di aiuti relativo al sostegno di metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione delle alla conservazione dello spazio naturale.
Questo Assessorato, secondo il disposto dell'art. 41 del Regolamento, ha elaborato un Piano di sviluppo rurale (PSR), in allegato alla presente, approvato dalla Comunità europea con decisione n. C(2001) del 23 gennaio 2001 e dalla Giunta regionale di Governo con delibera n. 9 dell'8 gennaio 2001.
La misura F "Agroambiente" oggetto della presente circolare, è attuata sulla base del suddetto piano di sviluppo che, unitamente ai Regolamenti comunitari n. 1257/99, n. 1750/99, n. 2603/99, n. 1929/00 e successivi, costituisce la fonte normativa primaria di riferimento.
Gli interventi ammissibili per la misura F sono quelli previsti dalle azioni di seguito indicate:

Azione      TIPOLOGIA D'IMPEGNO 
F1a  Metodi di produzione integrata. 
F1b  Introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura e della zootecnia biologica. 
F2  Sistemi foraggeri estensivi, cura del paesaggio e interventi antierosivi. 

Intervento a) conversione e mantenimento in aziende zootecniche.
Intervento b) conversione dei seminativi in pascolo per la protezione dei versanti dall'erosione.
Intervento c) impiego di metodi di produzione dei seminativi compatibili con l'esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio.
Intervento d) pascoli con pendenze superiori al 25%.
F3  Ricostituzione e/o mantenimento del paesaggio agrario tradizionale, di spazi naturali e seminaturali. 
F4a  Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali. 

Intervento a) zone umide.
Intervento b) formazioni miste di macchia mediterranea e radura.
F4b  Allevamento di specie animali locali in pericolo di estinzione. 

Con la presente circolare vengono definite le modalità di concessione degli aiuti, gli obblighi dei beneficiari e le procedure tecnico-amministrative di competenza degli uffici istruttori.
Si precisa che le precedenti disposizioni in materia agroambientale applicative del Reg. CEE n. 2078/92 continuano ad avere effetto, esclusivamente per gli impegni precedentemente sottoscritti e non ancora conclusi.
B - BENEFICIARI - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E CUMULABILITA' DELLE AZIONI
Sono ammessi ad usufruire del regime di aiuti gli imprenditori agricoli singoli e associati, persone fisiche o giuridiche, che sottoscrivono uno o più degli impegni previsti dal piano per la superficie minima nello stesso individuata.
La qualifica d'imprenditore agricolo richiesta è quella prevista dall'art. 2135 c.c., pertanto è necessario lo svolgimento di un'attività diretta alla coltivazione del fondo e o all'allevamento del bestiame.
Ad esclusione delle deroghe contemplate dalla normativa vigente, sono obbligatori l'iscrizione al registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole, il possesso della partita IVA e il codice INPS.
Si precisa che la sottoscrizione della richiesta di aiuto comporta l'obbligo del rispetto di quanto previsto dalle azioni prescelte, nonché dalla normale buona pratica agricola. A riguardo, gli interessati sono tenuti a conoscere il contenuto del Piano di sviluppo rurale in allegato, con particolare riferimento alle prescrizioni generali dell'intera misura F, all'azione prescelta e alla normale buona pratica agricola, nonché al regime sanzionatorio.
Al fine di consentire la verifica del rispetto degli impegni, tutti i beneficiari sono tenuti a compilare appositi registri conformi all'allegato O e relativi all'intera superficie aziendale, ad esclusione delle azioni F1a e F1b che prevedono specifici registri.
Per la classificazione delle inadempienze che comportano la decadenza totale o parziale dagli aiuti, verranno applicate le disposizioni di cui all'allegato A approvate dalla Giunta regionale di Governo, in conformità a quanto previsto dal piano stesso.
Condizione indispensabile per l'ammissione al regime di che trattasi è la disponibilità delle superfici oggetto di aiuto, per l'intera durata dell'impegno assunto.
Nei casi di proprietà indivisa o di conduzione associata, dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell'impresa agricola da parte del richiedente per il periodo d'impegno, fermo restando la responsabilità in solido di ciascun soggetto interessato.
Il pagamento degli aiuti è subordinato all'effettiva disponibilità finanziaria destinata alla Regione Sicilia, nonché alla definizione delle procedure di registrazione del PSR presso la Corte dei conti. A riguardo, l'Amministrazione opererà nel rispetto delle priorità finanziarie e delle dotazioni previste dal piano per ogni singola azione.
Come prescritto dal piano, le azioni F1a, F1b e F2 devono essere applicate sull'intera superficie aziendale assoggettabile; le uniche deroghe ammissibili a tale obbligo sono quelle previste dalle singole azioni.
Nelle superfici aziendali in cui è preventivamente programmata la realizzazione di laghetti collinari o fabbricati rurali, l'azione dovrà essere applicata anche in dette quote senza percepire alcun aiuto fino alla realizzazione delle opere.
Tutte le azioni previste dal piano, ad eccezione di F1b, F3 e F4b, possono essere attuate esclusivamente dalle aziende localizzate, per almeno il 50% della superficie assoggettabile, nelle specifiche aree individuate dal piano.
Le azioni che comportano l'adozione o il mantenimento di specifiche tecniche di produzione vegetale sono attivabili solo su terreni agricoli coltivati, sia in pieno campo che in coltura protetta.
Per quanto concerne la cumulabilità delle azioni previste dalla misura F Agroambiente con le altre misure previste dal piano, non sono cumulabili le seguenti:
-  misura H: imboschimento delle superfici agricole;
-  misura E; zone svantaggiate con le azioni F2 intervento d), F3 e F4a.
In linea generale, è escluso il cumulo degli aiuti del piano con quelli derivanti da regimi a finalità similari, così come disposto dall'art. 31 del Reg. CE n. 1750/99.
Condizioni specifiche di ammissibilità
AZIONE F1A (METODI DI PRODUZIONE INTEGRATA)
L'azione è applicabile esclusivamente nelle zone specificate dal piano.
AZIONE F1B (AGRICOLTURA E ZOOTECNIA BIOLOGICA)
Potranno usufruire del regime d'aiuto le aziende sottoposte al sistema di controllo previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. CE n. 2092/91. Considerato che gli aiuti cominceranno ad essere erogati a partire dalla campagna 2000-2001, i richiedenti dovranno risultare in regola, alla data perentoria del 31 icembre 2000, con gli adempimenti in materia di notifica previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 220/95 e successivi. Tale condizione verrà accertata sulla base dell'elenco degli operatori idonei predisposto dall'amministrazione, considerando la data di trasmissione delle notifiche. Nelle successive campagne, le prime notifiche e quelle relative ad ampliamenti di superficie in biologico dovranno essere inviate all'amministrazione in data antecedente alla presentazione delle istanze.
Si precisa inoltre che, ai fini dell'ammissibilità al regime di aiuti, la relazione iniziale d'ispezione dell'attività di produzione redatta dagli organismi di controllo dovrà risultare compilata, per la campagna agraria 2000-2001, entro il 31 marzo 2001. Per le successive campagne agrarie, la suddetta relazione dovrà essere effettuata in data antecedente alla presentazione dell'istanza di adesione al piano.
L'ammissibilità agli aiuti dell'attività zootecnica biologica è subordinata al controllo effettuato da un organismo autorizzato dal Ministero politiche agricole, anche per le produzioni animali.
Pertanto, gli allevatori interessati dovranno avere cura di accertarsi che l'organismo di controllo prescelto risponda a tale requisito, al momento del rilascio dell'attestato di assoggettamento.
Come prescritto dal piano, è necessario che l'operatore biologico sia licenziatario per le categorie di prodotti agricoli e zootecnici presenti in azienda. Qualora la prima notifica relativa alla sola attività zootecnica sia stata effettuata anteriormente alla presentazione dell'istanza, ma successivamente alla data del 31 dicembre 2000, per la campagna agraria 2000-2001 verrà corrisposto l'aiuto esclusivamente per le produzioni vegetali.
Esclusivamente nel caso di prima introduzione del metodo biologico, non è richiesta la qualifica di licenziatario nel primo anno d'impegno e, conseguentemente, neanche la vendita di prodotto certificato.
Qualora la prima introduzione sia riferibile esclusivamente alla produzione zootecnica o a parte dei prodotti vegetali, la suddetta deroga verrà applicata solo a tali produzioni.
Per quanto attiene alle colture foraggere non pagabili per l'attività zootecnica, ai fini dell'ammissibilità dovrà essere accertato il requisito di lavorabilità dei terreni.
Non sono ammissibili agli aiuti i terreni la cui produzione biologica è ottenuta spontaneamente, ad esclusione dei pascoli, anche arborati, utilizzati per l'allevamento con metodo biologico ed entro i limiti previsti dal piano.
Per quanto concerne il calcolo del carico di bestiame allevato in zootecnia biologica, lo stesso deve essere riferito al momento della presentazione dell'istanza.
A riguardo, si rileva che i capi bovini, equini, ovini e caprini da considerare per la quantificazione delle UBA ammissibili agli aiuti devono possedere un'età minima di sei mesi, alla data di compilazione della domanda.
Le superfici pascolabili di terreni boscati non sono ammissibili agli aiuti, ma utilizzabili ai fini del calcolo della densità massima di bestiame allevabile.
Quest'ultima non può superare quella prevista dalla buona pratica agricola (2 UBA), nonché quella corrispondente all'apporto massimo di azoto somministrabile sull'intera superficie agricola aziendale (170 Kg. di N per ettaro di SAU).
Si precisa che il metodo di zootecnia biologica deve essere applicato, senza percepire alcun premio per l'attività di allevamento, anche se la densità di bestiame è inferiore a 0,5 UBA/Ha, con esclusione dei capi destinati all'autoconsumo aziendale.
Il carico da considerare per la quantificazione degli aiuti, dovrà essere calcolato sulla base di tutte le superfici aziendali nette per le quali è applicabile l'aiuto per la zootecnia biologica, a prescindere dall'effettiva utilizzazione della relativa produzione vegetale per l'attività di allevamento.
AZIONE F2 (SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI)
Relativamente all'intervento a) mantenimento, per la sola campagna 2000/01 potranno essere ammesse anche le superfici già assoggettate alla misura B31 del Reg. 2078/92 in cui l'impegno è cessato nella campagna 1999/00, a condizione che il pascolo sia stato mantenuto fino alla data di presentazione dell'istanza. Tale requisito dovrà essere accertato dagli uffici istruttori in sede di sopralluogo preventivo.
AZIONE F3 (RICOSTITUZIONE E/O MANTENIMENTO DEL PAESAGGIO AGRARIO TRADIZIONALE, DI SPAZI NATURALI E SEMINATURALI)
Per accedere agli aiuti è necessario il soddisfacimento di tutte le seguenti condizioni:
- vincolo paesaggistico;
- colture e tipologie d'impianto previste;
-  localizzazione nelle aree individuate dal piano.
Si precisa, inoltre, che il premio relativo alle terrazze su muretti e gradoni è concesso in presenza dei parametri tecnici specificati nelle apposite note, relative ai livelli di aiuto indicati nell'azione.
AZIONE F4A (RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER SCOPI AMBIENTALI)
Si precisa che non sono richiesti nè il requisito della prossimità con il corso d'acqua, né l'obbligo della continuità della superficie ritirata, essendo sufficiente la localizzazione del terreno entro la fascia di rispetto di 500 metri.
I fiumi e torrenti ufficialmente censiti sono quelli riportati nell'elenco pubblicato con DPR n. 1503 del 16 dicembre 1970 (S.O. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 21/9/71).
AZIONE F4B (ALLEVAMENTO DI SPECIE ANIMALI LOCALI IN PERICOLO DI ESTINZIONE)
L'ammissibilità agli aiuti è attualmente limitata alle seguenti razze: bovina Modicana, caprina Girgentana e Argentata dell'Etna, asino Ragusano e suino nero dei Nebrodi e delle Madonie.
C - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - PRIORITA' AMMINISTRATIVA
Le richieste di aiuto, da redigere sugli appositi moduli in originale predisposti dall'AGEA disponibili unicamente presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (I.P.A.), le Organizzazioni professionali agricole e gli Enti gestori di parchi e riserve, devono essere presentate esclusivamente alle sedi centrali degli I.P.A. competenti per territorio.
L'istanza dovrà essere corredata del modello integrativo, in duplice copia, compilato in conformità all'allegato B.
A partire dal secondo anno d'impegno dovrà essere presentata una domanda annuale di pagamento, come precisato al paragrafo I - Obblighi dei beneficiari.
Le istanze iniziali devono essere presentate dal primo ottobre al 30 novembre dell'anno d'inizio impegno, unitamente alla documentazione di seguito specificata. Tale termine è da considerare perentorio, per assicurare il rispetto dei tempi procedurali necessari per l'espletamento dei successivi adempimenti di competenza dell'Amministrazione.
Esclusivamente per la campagna agraria 2000-2001, il termine di presentazione delle istanze iniziali è fissato, in via perentoria, in trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare.
Gli uffici istruttori provvederanno a protocollare, nel rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione, ogni domanda di aiuto al momento della presentazione della stessa.
Nelle domande iniziali, la data d'inizio impegno non può essere antecedente a quella di presentazione dell'istanza, né successiva a trenta giorni dopo la stessa.
Il codice ente, da apporre a cura dell'ufficio istruttore nei modelli AGEA di domanda iniziale e di conferma impegno, è così individuato per provincia: AG 073, CL 074, CT 075, EN 076, ME 077, PA 078, RG 079, SR 081, TP 082.
Nei casi di aziende composte da più corpi fondiari siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'I.P.A. nella cui zona di operatività è ubicato il centro aziendale.
In mancanza di quest'ultimo, si dovrà fare riferimento all'area di localizzazione della superficie oggetto d'impegno di estensione maggiore. Tale criterio dovrà essere adottato anche in caso di variazioni di superficie in corso d'impegno.
La codifica delle azioni da riportare nei quadri P è quella indicata in allegato C.
Per quanto concerne le modalità di compilazione della modulistica, si fa presente che i codici colturali da riportare nei quadri P dovranno essere riferiti alle coltivazioni presenti nel corso della campagna agraria oggetto di richiesta di aiuto.
Con riferimento alle sole azioni F2 interventi a), b), d) e ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali (F4a), i codici coltura dovranno indicare la destinazione produttiva immediatamente precedente l'inizio dell'impegno.
Si precisa che, come previsto dal Reg. Ce n. 1257/99, nei quadri P dovranno essere riportate tutte le superfici aziendali, anche se non sottoposte ad impegno.
Per quanto concerne i quadri P, da compilare singolarmente per azione o subazione, nell'apposita colonna dovranno essere riportate solo le superfici nelle quali s'intende attuare l'azione prescelta, al netto delle tare e delle porzioni non assoggettabili all'impegno.
L'eventuale restante superficie aziendale, comprensiva di tutti i terreni condotti dal richiedente, dovrà essere indicata in uno specifico quadro P con descrizione "Altre superfici non interessate alle azioni".
Con riferimento al tipo di area, deve essere inserito obbligatoriamente un codice in ogni colonna, attenendosi scrupolosamente alle codifiche previste.
La data di presentazione delle domande o di qualsiasi altro documento da parte degli uffici competenti sarà, nel caso d'invio tramite posta, quella risultante dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nel caso di presentazione diretta delle istanze, verrà considerata quella risultante da apposita ricevuta, con data e timbro, che ciascun ufficio sarà tenuto a rilasciare.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali.
Le domande dovranno essere sottoscritte, con firma autenticata, secondo le normative vigenti.
L'accoglimento delle istanze è subordinato all'effettiva disponibilità finanziaria assegnata alla Regione.
Come prescritto dal piano, dovranno essere istruite con carattere di priorità le istanze relative alle aziende localizzate, per almeno il 50% della superficie impegnata, all'interno delle seguenti zone:
1) parchi, riserve (comprese le aree di preparco e preriserva, nonché le aree contigue determinate ai sensi dell'art. 32 della legge n. 394/91), oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica;
2) zone afferenti agli ambiti territoriali già compresi o successivamente individuati nella rete ecologica prevista dall'asse I del POR Sicilia;
3) aree ad elevata vulnerabilità per i nitrati e i fitofarmaci ai sensi della Direttiva CEE n. 91/676;
4) siti d'importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale uccelli (ZPS).
E', inoltre, prevista la medesima priorità per le giovani imprenditrici beneficiarie di un aiuto al primo insediamento, purché non siano trascorsi più di sei anni dalla data di emanazione del provvedimento di concessione.
Si precisa che le priorità di cui ai punti 2 e 3 saranno attivate non appena verrà definita la specifica delimitazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e, in ogni caso, non prima della campagna agraria 2001-2002.
L'attestazione della localizzazione delle aziende agricole nell'ambito dei SIC e ZPS, verrà rilasciata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Direzione ambiente.
Con riferimento alle delimitazioni delle aree intensive, quella relativa al Verdura, Magazzolo, Platani, Carboj può essere visionata presso la Sezione operativa di assistenza tecnica di Sciacca, quella di Castelvetrano e Campobello di Mazara presso la Sezione operativa di Castelvetrano, mentre la delimitazione del lago Arancio presso la Sezione operativa di Menfi. I suddetti uffici sono tenuti a rilasciare la certificazione attestante che i terreni compresi nell'istanza di aiuto si trovano all'interno delle aree intensive.
Le delimitazioni delle aree di applicabilità dell'azione F3, nonché dei bacini imbriferi Nocella, S. Leonardo, Imera e Simeto possono essere consultate presso gli IPA di competenza o sul sito internet di questo Assessorato (www.regione.sicilia.it/agricoltura/assessorato).
D - DOCUMENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Istanze con diritto di priorità
Le richieste con diritto di priorità dovranno essere corredate, all'atto della presentazione, della documentazione di seguito descritta in duplice copia, di cui una in originale o in copia autentica. In prima applicazione, per la campagna agraria 2000-2001, la documentazione di cui ai punti n. 1, 2, 5, 6, 7, 9 e 10 nonché quella specifica di azione potranno essere prodotte entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta della presente circolare.
Esclusivamente la documentazione di cui ai punti n. 13 (attestato di assoggettamento), 18 (scheda tecnica), 26 (relazione geologica) potrà essere prodotta entro il 15 maggio 2001 e, per le altre campagne, entro il 31 marzo successivo alla presentazione dell'istanza.
Si ribadisce che l'accettazione dell'istanza è subordinata all'effettiva disponibilità finanziaria.
Istanze prive di diritto di priorità
A causa dell'esigua disponibilità finanziaria destinata alla misura, l'Amministrazione non è in grado di garantire l'accoglimento delle istanze prive di priorità, pertanto la documentazione di cui ai punti n. 1, 2, 5, 6, 7, 9 e 10, nonché quella specifica di azione, potrà essere prodotta entro il termine perentorio di trenta giorni dall'affissione, presso la sede del competente Ispettorato agrario, di apposito elenco delle domande non prioritarie presumibilmente finanziabili.
Esclusivamente la documentazione di cui ai punti n. 13 (attestato di assoggettamento), 18 (scheda tecnica), 26 (relazione geologica) potrà essere prodotta entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'affissione dell'elenco.
Le ditte non comprese in quest'ultimo potranno presentare la necessaria documentazione, in seguito a specifica richiesta dell'ufficio istruttore.
Elenco analitico della documentazione di base
1)  Documentazione attestante la disponibilità (proprietà, affitto o comodato) delle particelle e o del bestiame interessati dagli interventi, al fine di garantire la sussistenza dei requisiti per la durata dell'impegno assunto.
Per la sola azione F1b la disponibilità delle superfici destinate a pascolo potrà essere comprovata, mediante la presentazione di contratti di utilizzo di durata non inferiore a quella dell'impegno.
2)  Certificato catastale delle particelle interessate all'azione.
3)  Corografia su copia di tavoletta IGM in scala 1:25.000 con localizzazione dell'azienda, siglata dal richiedente o dal tecnico consulente.
4)  Estratto di mappa catastale relativo alle particelle sottoposte al regime di aiuto (nei casi di autentica effettuata dal tecnico ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 13/86, dovrà riportarsi la dizione "copia conforme all'originale catastale").
5) Documentazione attestante l'eventuale requisito di priorità (per quanto concerne i SIC e ZPS l'attestazione dovrà essere richiesta all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente), nonché la localizzazione all'interno delle aree di applicabilità o preferenziali dell'azione.
6) Per le aziende zootecniche, ultima certificazione disponibile in materia di accertamenti sanitari obbligatori rilasciata dalla AUSL competente.
Si precisa che il contratto di comodato dovrà contenere la condizione di irrevocabilità per l'intero periodo di adesione all'azione, ovvero l'obbligo del concedente di continuare l'impegno assunto dal comodatario.
Ai fini della presentazione della suddetta documentazione, potrà essere attuata la semplificazione delle procedure disposta dall'art. 49 della legge regionale n. 13/86, nonché dalle norme vigenti in materia di semplificazione delle procedure amministrative, per i documenti di cui ai punti 1 e 4. L'eventuali autocertificazioni relative alla concessione di terreni, dovranno essere rese sia dal proprietario che dall'affittuario o comodatario, indicando le date d'inizio e termine del contratto, gli estremi della registrazione, nonché le specifiche condizioni sopra riportate per il comodato.
Tali condizioni dovranno essere indicate anche nei casi di procura a favore dei richiedenti.
I soggetti in forma associata, oltre alla documentazione sopra precisata, dovranno produrre:
7)  Copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci.
8)  Delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere e a riscuotere gli aiuti e a sottoscrivere gli impegni previsti dal piano.
9) Copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica.
Limitatamente per le cooperative:
10) Certificato della Camera di commercio, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
E - DOCUMENTAZIONE SPECIFICA
Fermo restando che gli uffici istruttori potranno richiedere agli interessati la documentazione ritenuta necessaria per la definizione del procedimento, oltre alla documentazione di base i richiedenti dovranno produrre in duplice copia, di cui una in originale, la documentazione specifica per azione (vedasi elenco successivo).
La relazione ispettiva di cui al punto 14, dovrà essere resa conforme all'originale a termini di legge o mediante apposizione del timbro dell'organismo di controllo e della firma del legale rappresentante o suo delegato.
In presenza di vincoli ambientali, paesaggistici e/o idrogeologici, l'istruttoria è subordinata al rilascio di nulla osta, ove previsto, da parte degli enti interessati.
Si precisa che il suddetto nulla osta dovrà essere richiesto all'Ente parco per i terreni compresi all'interno dei parchi regionali, mentre per quelli localizzati in riserve naturali istituite con legge regionale n. 98/81 o con specifici decreti dell'Assessore al territorio e all'ambiente, agli enti gestori delle stesse.
Nei casi di aree naturali inserite nel Piano regionale dei parchi e delle riserve (decreto assessoriale n. 970/91) non ancora istituite a riserve naturali e, quindi, prive di enti gestori, sarà sufficiente l'osservanza delle norme di salvaguardia previste dal decreto legislativo n. 490/99 e dalla normativa regionale vigente.
Con riferimento ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico l'eventuale nulla osta dovrà essere richiesto, nei casi previsti, all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
Si precisa che le relazioni tecniche e i piani aziendali dovranno riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato:
"Il sottoscritto   nato a il ............................................................................................................., nella qualità di consulente tecnico della ditta , dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 13/86, che i dati relativi all'azienda riportati nella presente relazione e nelle allegate planimetrie sono veri e reali e che corrispondono, per quanto riguarda le superfici complessive, a quelli risultanti all'ufficio tecnico erariale. Data Firma ...................................................................................". 

Le eventuali planimetrie allegate alla relazione tecnica, inoltre, dovranno evidenziare la localizzazione delle diverse colture.
AZIONE F1A
11) Piano aziendale riguardante l'intera azienda, comprensivo del piano di concimazione, vistato per conformità da un'unità di zona o sezione operativa o periferica di assistenza tecnica competente per territorio. Una terza copia del piano aziendale comprensivo delle planimetrie dovrà essere trattenuta, debitamente protocollata, dall'ufficio che ha apposto il visto. La redazione del piano aziendale dovrà essere conforme a quanto previsto, in merito, nel PSR. Inoltre, nel suddetto piano dovrà essere evidenziato il programma di rotazione agraria da adottare nel quinquennio, al fine di garantire il mantenimento dell'impegno nella superficie assoggettata. Si precisa che i piani aziendali dovranno essere prodotti alla competente sezione di assistenza tecnica, per l'apposizione del visto, almeno quindici giorni prima della scadenza dei termini di presentazione del piano all'I.P.A., in modo da consentire una corretta analisi dei piani stessi. Oltre tale termine, l'Amministrazione potrebbe non essere in grado di garantire l'apposizione del visto per la presentazione del piano aziendale. Per quanto concerne le analisi chimiche, ogni campione da analizzare dovrà riguardare una superficie di terreno non superiore a 5 ettari.
12) Documentazione contenente i risultati dell'analisi di terreno obbligatoria. A riguardo, si precisa che l'analisi chimica dovrà riguardare tutti i macroelementi, il calcare e la sostanza organica.
AZIONE F1B
13) Attestazione di assoggettamento al sistema di controllo comunitario rilasciata da un organismo autorizzato, con l'indicazione della qualifica di licenziatario, degli elementi (particelle catastali, fogli di mappa, superficie distinta per coltura, numero di capi di bestiame per specie ed età) necessari per individuare la superficie aziendale condotta e i capi allevati in conformità al metodo biologico. Nell'attestato devono essere riportati anche i totali delle superfici controllate con riferimento alle colture interessate e il carico di UBA per ettaro. La suddetta attestazione potrà essere trasmessa agli I.P.A. competenti direttamente dagli organismi di controllo abilitati. Pertanto, con riferimento alle aziende zootecniche, l'attestato dovrà essere rilasciato da un organismo autorizzato per il controllo delle produzioni animali.
14) Copia conforme all'originale dell'ultima relazione ispettiva compilata dall'organismo di controllo (nel caso di prima introduzione copia della relazione iniziale).
15) Piano di concimazione e gestione del suolo vistato, per conformità, da un'unità di zona o sezione operativa o periferica di assistenza tecnica competente per territorio se non redatto dagli uffici medesimi. Per quanto concerne le analisi chimiche, ogni campione da analizzare dovrà riguardare una superficie di terreno non superiore a 5 ettari.
16) Documentazione contenente i risultati dell'analisi di terreno obbligatoria. A riguardo, si precisa che l'analisi chimica dovrà riguardare tutti i macroelementi, il calcare e la sostanza organica.
AZIONE F2
17) Piano aziendale riguardante l'intera azienda, vistato per conformità da un'unità di zona o sezione operativa o periferica di assistenza tecnica competente per territorio. Una terza copia del piano aziendale comprensivo delle planimetrie dovrà essere trattenuta, debitamente protocollata, dall'ufficio che ha apposto il visto. La redazione del piano aziendale dovrà essere conforme a quanto previsto, in merito, nel PSR. Si precisa che il piano, per le aziende zootecniche, dovrà contenere il calcolo della densità di carico animale per ettaro.
18) Per gli interventi a) e c) scheda tecnico-agronomica, conforme all'allegato D rilasciata dalla sezione operativa o periferica di assistenza tecnica competente per territorio e controfirmata dalla ditta interessata. Alla richiesta scritta di rilascio della scheda suddetta, dovrà essere allegata copia dell'estratto di mappa catastale e la planimetria.
19) Ad esclusione degli interventi a) mantenimento e d), copia delle domande di aiuto per i seminativi ai sensi dei Reg.ti CE n. 1765/92-1644/96 e successivi relative alle campagne di riferimento. In alternativa, documentazione attestante la scadenza di un impegno di ritiro dalla produzione in una delle due campagne precedenti l'inizio dell'impegno. Qualora la documentazione attestante la scadenza di un impegno di ritiro si trovi già agli atti dell'ufficio istruttore, si potrà prescindere dalla presentazione della stessa dietro richiesta dell'interessato.
20) In relazione agli interventi di cui al punto precedente, a partire dalla campagna agraria 2001-2002, potrà essere prodotto, per una delle due campagne di riferimento, un attestato di constatazione rilasciato dalla sezione operativa o periferica di assistenza tecnica competente per territorio conforme all'allegato E (si precisa che la richiesta dell'attestato deve essere presentata entro il 30 aprile antecedente alla presentazione dell'istanza).
AZIONE F3
21) Per l'intervento di salvaguardia del paesaggio in superfici gradonate o terrazzate, relazione predisposta da un tecnico agricolo abilitato, concernente la tipologia colturale presente e le caratteristiche della sistemazione.
22) Per l'intervento di conservazione e/o ripristino di spazi naturali, piano aziendale conforme a quanto previsto dal PSR contenente una descrizione analitica dei costi di realizzazione, dei mancati redditi, dei maggiori costi (complessivamente pari ad almeno l'80% dei premi) e delle superfici interessate.
AZIONE F4A
23) Piano aziendale predisposto da un tecnico agricolo, conforme a quanto previsto nel PSR.
24) Copia della domanda di aiuto per i seminativi ai sensi dei Reg.ti CE n. 1765/92-1644/96 e successivi o documentazione attestante la scadenza di un impegno di ritiro dalla produzione relative a una delle due campagne precedenti l'inizio dell'impegno. Qualora la documentazione attestante la scadenza di un impegno di ritiro si trovi già agli atti dell'ufficio istruttore, si potrà prescindere dalla presentazione della stessa dietro richiesta dell'interessato.
25) In assenza della documentazione di cui al punto precedente, potrà essere prodotto a partire dalla campagna agraria 2001-2002 l'attestato di constatazione rilasciato dalla sezione operativa o periferica di assistenza tecnica competente per territorio conforme all'allegato E (si precisa che la richiesta dell'attestato deve essere presentata entro il 30 aprile antecedente alla presentazione dell'istanza).
26) Relazione geologica, per superfici da ritirare di estensione superiore ai 2 Ha. a tutela di sorgenti o risorgive. La relazione geologica, inoltre, dovrà essere prodotta per le sorgenti non riportate nelle planimetrie catastali.
27) Per le zone di rispetto di pozzi, documentazione relativa all'autorizzazione all'utilizzo delle acque rilasciata dal Genio civile.
28) Autocertificazione attestante il requisito della coltivazione a seminativo da almeno tre anni precedenti alla campagna d'inizio impegno.
AZIONE F4B
29) Documentazione attestante l'iscrizione dei capi oggetto d'aiuto al libro genealogico o al registro anagrafico di razza, rilasciata dagli enti responsabili.
30) Quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione conforme all'allegato F.
E/1 -Documentazione da allegare alle conferme impegno del PSR
Per consentire il pagamento degli aiuti, le istanze di conferma impegno o di aggiornamento annuale, da presentare ogni anno entro il termine perentorio del 15 gennaio, devono essere successivamente completate dalla seguente documentazione in duplice copia, di cui una in originale o in copia autentica. Si precisa che la perentorietà del termine è motivata dall'obbligo dell'Amministrazione di rispettare le scadenze previste dalla Commissione Europea per il pagamento degli aiuti ai beneficiari.
AZIONE F1A
31) Fattura o ricevuta fiscale comprovante l'effettuazione dell'analisi chimica di campione obbligatoria (scadenza 31 marzo di ogni anno).
AZIONE F1B
32) Attestato di assoggettamento rilasciato dagli organismi di controllo, conforme a quanto indicato nel precedente punto 13. Il suddetto attestato, inoltre, dovrà comprovare la vendita effettuata, dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, di produzione certificata in conversione o in biologico (scadenza 31 marzo di ogni anno). La percentuale minima del 50% dovrà essere riferita alle quantità fisiche ottenute, distinte per tipologia di prodotto. Nell'ultimo anno d'impegno dovrà essere prodotta un'ulteriore attestazione di vendita di produzione certificata relativa alla campagna agraria di scadenza, entro trenta giorni dalla conclusione dell'impegno stesso. Con riferimento alle aziende zootecniche, l'attestato dovrà essere rilasciato da un organismo autorizzato per il controllo delle produzioni animali.
33) Il pagamento dell'ultima annualità d'impegno è subordinato anche alla presentazione della fattura o ricevuta fiscale, comprovante l'effettuazione dell'analisi chimica di campione obbligatoria (scadenza 30 giugno).
AZIONE F2
34) Per gli interventi a) e c), il pagamento del secondo anno d'impegno è condizionato alla presentazione di una planimetria, sottoscritta dal beneficiario, indicante le fasce di vegetazione e le specie effettivamente impiantate (scadenza 31 marzo).
AZIONE F4A
35) Per l'intervento b), il pagamento del secondo anno d'impegno è condizionato alla presentazione di una planimetria, sottoscritta dal beneficiario, indicante la localizzazione e la tipologia delle specie arbustive e arboree effettivamente impiantate (scadenza 31 marzo).
AZIONE F4B
36. Quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione conforme all'allegato F (scadenza 31 marzo).
F - LIVELLI DI AIUTO
Gli aiuti sono concessi sulla base della superficie agricola utilizzata (al netto di stradelle di servizio, frangiventi, tare e incolti) o dei capi di bestiame sottoposti alle prescrizioni previste dalle singole azioni, applicando l'importo in euro riportato nel PSR per ogni singola azione. Sono ammissibili agli aiuti delle colture perenni non specializzate, se previste dall'azione, le piante arboree che, oltre a svolgere una funzione di frangivento, concorrono alla produzione aziendale. Escluso che per i casi espressamente previsti dal piano, non è ammessa la cumulabilità di più azioni nella medesima superficie.
Per quanto concerne l'azione F1b, il livello di aiuto relativo alle zone preferenziali è applicabile esclusivamente alle quote di superfici comprese in tali aree. Per le aziende in cui si inizia a introdurre il metodo biologico, nel primo anno d'impegno verrà corrisposto l'intero aiuto previsto, anche in assenza della qualifica di licenziatario.
Come prescritto nel PSR, per le colture perenni il requisito della specializzazione è subordinato alla presenza di un'unica specie, con una tolleranza massima del 10% della superficie assoggettata destinata ad altre specie.
Si precisa che dovrà essere applicato il livello di aiuto relativo ai seminativi arborati, qualora la densità delle piante non raggiunga i seguenti parametri minimi:
-  mandorlo, nocciolo, frassino da manna, n. 200 piante per ettaro;
-  olivo n. 100 piante per ettaro;
-  carrubo n. 80 piante ad ettaro.
Tali parametri minimi devono essere considerati, in caso di consociazione, per la concessione del premio alle colture perenni non specializzate.
In presenza di seminativi arborati, dovrà essere attribuita una quota di superficie per singola pianta, al fine di ragguagliare l'intera superficie oggetto di aiuto.
A riguardo, si riportano i seguenti parametri indicativi riferiti a piante adulte:
-  mandorlo e olivo fino a 50 m.q. per pianta;
-  carrubo fino a 100 m.q. per pianta.
Con riferimento alle foraggere, la normativa comunitaria prevede un livello di aiuto differenziato fra quelle avvicendate annualmente e le altre. Pertanto, una medesima coltura (es. sulla) otterrà un premio diverso, a seconda dell'utilizzo annuale o pluriennale.
G - DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Gli uffici istruttori sono tenuti a comunicare al gruppo 11° della Direzione interventi strutturali di questo Assessorato il numero di domande pervenute e gli ettari interessati con diritto di priorità finanziaria, nonché il numero e gli ettari complessivi delle istanze acquisite, distinguendo tutti i dati per singola azione.
Tale adempimento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.
L'Amministrazione provvederà, entro 7 giorni dal ricevimento completo dei dati, a comunicare agli IPA la disponibilità finanziaria provinciale per singola azione, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale di Governo.
Fermo restando gli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 10/91 gli uffici istruttori, sulla base della disponibilità finanziaria assegnata, dovranno provvedere a redigere un apposito elenco, in ordine cronologico di acquisizione, delle domande prive di diritto di priorità presumibilmente liquidabili.
I suddetti elenchi dovranno essere affissi nei locali degli IPA, in modo da poter essere consultati agevolmente dagli interessati, entro quindici giorni dalla comunicazione all'ufficio istruttorio della disponibilità finanziaria da parte dell'Amministrazione.
L'inclusione nell'elenco equivale alla notifica, a termini di legge, della richiesta agli interessati della documentazione di base e specifica prevista, da produrre entro i termini previsti al paragrafo D.
Il termine di conclusione del procedimento istruttorio, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 10/91, è fissato entro il 31 maggio dell'esercizio finanziario interessato (per la campagna 2000-2001 entro il 15 luglio), per consentire la predisposizione degli elenchi di pagamento entro i termini previsti dal Ministero per le politiche agricole.
Gli uffici istruttori sono tenuti a fornire agli interessati tutte le notizie necessarie, per potere procedere all'eventuale perfezionamento dei documenti presentati. Si precisa che l'integrazione della documentazione mancante potrà essere effettuata esclusivamente nei casi previsti dal successivo paragrafo.
Inoltre, gli IPA provvederanno a fornire le informazioni richieste dagli utenti, concernenti la liquidazione degli aiuti (numero elenco di liquidazione regionale, eventuali sospensioni operate da parte dell'AGEA, etc.).
H - MOTIVI DI RIGETTO DELLE ISTANZE - PERFEZIONAMENTO DOCUMENTI
Le domande presentate oltre i termini previsti verranno respinte, dando apposita comunicazione alla ditta interessata. Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella indicata dalla presente circolare, non compilate nei moduli previsti o mancanti della documentazione di seguito specificata. A riguardo, si precisa che i moduli di domanda AGEA sono utilizzabili solo in originale e che non possono essere considerati validi, ai fini istruttori, i modelli relativi ad annate precedenti.
Nel caso d'istanza presentata su modello relativo ad esercizi precedenti, l'Amministrazione richiederà all'interessato di riprodurre la domanda sul modulo AGEA dell'esercizio in corso, provvedendo a riammettere in istruttoria la nuova istanza all'ultimo posto utile dell'ordine cronologico di acquisizione.
In generale, nelle comunicazioni di rigetto dovranno essere specificati il motivo di non accoglimento dell'istanza, i termini entro il quale l'interessato può ricorrere contro il provvedimento stesso e i soggetti cui è possibile ricorrere.
In particolare, gli interessati potranno ricorrere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di archiviazione in opposizione all'IPA e, successivamente, in via gerarchica all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ovvero entro 60 giorni al TAR, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione con ricorso straordinario.
Per quanto concerne le istanze parzialmente prive della documentazione prescritta, si procederà al rigetto nei seguenti casi:
-  assenza della documentazione di base, da allegare all'istanza, riportata ai punti 4 (estratto di mappa) e/o 8 (delibera del consiglio di amministrazione per i soggetti associati);
-  assenza del modello integrativo di domanda in allegato B;
-  assenza dell'allegato particellare del modulo AGEA;
-  assenza, alla scadenza dei termini previsti, della documentazione specifica di cui ai punti 11, 17, 22, 23 (piani aziendali), 13 (attestazione di assoggettamento degli organismi di controllo), 15 (piano di concimazione per le aziende biologiche), 21 (relazione tecnica azione F3), 29 (attestazione di appartenenza alla razza in pericolo di estinzione).
Qualora gli uffici istruttori riscontrino la mancanza di documenti diversi da quelli sopra precisati, il responsabile del procedimento provvederà a richiedere all'interessato, entro il 15 maggio di ogni anno (in prima applicazione entro il 15 giugno 2001) e fissando adeguato termine perentorio, la documentazione necessaria per il sollecito svolgimento dell'istruttoria.
Entro la medesima data, inoltre, potrà essere formulata la richiesta di correzione di eventuali errori materiali commessi nella compilazione delle istanze, nonchè d'integrazioni e/o rettifiche alla documentazione già presentata.
Nella comunicazione di richiesta documenti dovrà essere precisato che l'Amministrazione declina ogni responsabilità, per eventuali ritardi che potranno verificarsi nelle procedure di pagamento dell'aiuto.
I documenti richiesti dovranno essere inviati con apposita lettera di trasmissione, nella quale dovrà essere specificata la documentazione allegata. A riguardo, si ricorda che la data di presentazione valida ai fini istruttori sarà quella del protocollo d, mentre nel caso d'invio tramite posta verrà considerata la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.
Con riferimento ad eventuali discordanze di superfici riscontrate nei sopralluoghi effettuati in corso d'istruttoria, verranno applicate le disposizioni contenute nel PSR in materia di controlli.
Le istanze di conferma impegno o di aggiornamento annuale sprovviste di firma del richiedente, possono essere regolarizzate su richiesta dell'ufficio istruttore o a cura degli interessati. A riguardo, l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi nei pagamenti degli aiuti.
In generale, per quanto concerne la documentazione la cui presentazione è richiesta in fase successiva alla liquidazione della prima annualità di aiuto, nei casi di mancata presentazione entro i termini gli uffici istruttori provvederanno a richiedere la documentazione suddetta direttamente all'interessato, fissando adeguato termine perentorio.
In tali casi, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nei pagamenti degli aiuti da corrispondere.
I - RECESSO, OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, MODALITÀ DI VARIAZIONE E AMPLIAMENTO IMPEGNO
Durante il periodo d'impegno non è consentito il recesso, escluso che per comprovate cause di forza maggiore, pena la restituzione degli aiuti percepiti maggiorati degli interessi.
Per la determinazione delle cause di forza maggiore, si applica il disposto dell'art. 30 del Reg. CE n. 1750/99 (vedi allegato G). Le richieste all'Amministrazione per il riconoscimento della causa di forza maggiore devono essere formulate dagli interessati nel più breve tempo possibile.
Qualora il recesso anticipato dall'impegno non riguardi l'intera superficie assoggettata, dovranno essere applicate le procedure di seguito descritte:
-  la restituzione parziale degli aiuti dovrà riguardare tutti i premi percepiti negli anni d'impegno, comprensivi degli interessi. Se il recesso è riferibile ad una superficie superiore al 20% di quella assoggettata, dovrà essere applicata la decadenza totale dagli aiuti;
-  la decadenza totale dovrà, inoltre, essere pronunciata nei casi di restituzioni d'importo superiore al 20% dei premi complessivamente percepiti dall'imprenditore o se il recesso parziale comporta la perdita di uno dei requisiti di ammissibilità agli aiuti.
Nei casi di superfici aggiuntive da sottoporre al regime di aiuto, le relative istanze, da presentare entro il termine previsto per le domande iniziali, dovranno essere istruite con le procedure istruttorie già descritte. In tal caso, la domanda dovrà comprendere anche le superfici già impegnate, per cui non dovrà essere prodotta la conferma annuale.
A riguardo si applicherà il disposto dell'art.29 n.2 del Reg. CE n. 1750/99.
In particolare, l'ampliamento di un impegno già in corso può riguardare esclusivamente le superfici aggiuntive non facenti parte della superficie aziendale iniziale, alle seguenti condizioni:
-  l'ampliamento deve riguardare le azioni F1a, F1b o F2;
-  la richiesta di ampliamento dovrà essere presentata entro due anni dalla data d'impegno iniziale;
-  la superficie aggiuntiva non può superare il 50% della superficie iniziale e, in ogni caso, deve essere inferiore a due ettari;
-  non deve essere pregiudicata l'efficacia delle procedure di controllo.
In alternativa e senza le limitazioni suddette, il beneficiario può chiedere di sostituire l'impegno iniziale con un nuovo impegno non meno rigoroso (vedasi tabella in allegato H), concernente anche la superficie aggiuntiva. In tal caso, dovrà essere presentata oltre alla domanda d'impegno iniziale AGEA un'istanza conforme all'allegato I.
La sostituzione dell'impegno iniziale può comprendere anche superfici aziendali inizialmente non impegnate.
Si precisa che nelle superfici oggetto di ampliamento, l'impegno avrà termine con la scadenza indicata nell'istanza iniziale di aiuto.
Sia nei casi di ampliamento che di sostituzione impegno, le domande non sono accoglibili per superfici inferiori a 5.000 mq. (nelle aree in cui il PSR prevede una superficie minima d'ingresso pari a 0,5 Ha. per superfici inferiori a 2.000 mq.).
L'adesione ad azioni diverse, in aggiunta a quelle già attuate dagli interessati, potrà essere operata su superfici libere da impegno subordinatamente alla disponibilità finanziaria. In tal caso, le istanze di aiuto dovranno essere unificate.
La trasformazione di tipologia di azione in corso d'impegno è ammessa, entro due anni dalla data d'impegno iniziale, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 20 del Reg. CE n. 1750/99 (vedi allegato G). In tali casi, l'interessato dovrà presentare oltre alla domanda di impegno iniziale AGEA un'istanza conforme all'allegato L.
In ogni caso per ampliamento impegno, modifica di azione e/o sostituzione impegno l'istanza dovrà essere trasmessa all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura presso il quale è stata presentata la domanda iniziale.
Per tutte le azioni, eventuali variazioni di colture dovranno essere comunicate all'Amministrazione in via perentoria entro il 15 gennaio di ogni anno, utilizzando il modulo AGEA di aggiornamento annuale completo dell'allegato particellare; il suddetto modulo ha anche funzione di domanda annuale di pagamento.
In assenza di variazioni, entro il medesimo termine perentorio, il beneficiario dovrà produrre annualmente una domanda di pagamento di aiuto compilata sull'apposito modello AGEA (conferma impegno) disponibile presso gli I.P.A.
Si precisa che la presentazione della domanda annuale di pagamento è requisito essenziale per l'inclusione negli elenchi di pagamento degli aiuti.
Per quanto riguarda l'azione F4b i beneficiari dovranno presentare, oltre alla domanda annuale di aggiornamento AGEA completa dell'allegato particellare, il modello integrativo conforme all'allegato F.
Nei casi in cui la conduzione dell'azienda sia trasferita in tutto o in parte a un altro imprenditore, il beneficiario dell'aiuto deve restituire gli aiuti percepiti, salvo che il nuovo conduttore non succeda nell'impegno per il periodo rimanente, secondo il disposto dell'art. 29 del Reg. CE n. 1750/99. Il subentrante dovrà presentare apposita comunicazione di cambio beneficiario, utilizzando il modulo di domanda AGEA completo dell'allegato particellare e il modello integrativo alla domanda (allegato B).
In tal caso, gli uffici istruttori provvederanno a richiedere al nuovo conduttore, fissando adeguato termine perentorio, la documentazione necessaria per l'accoglimento dell'istanza di assunzione dell'impegno.
Si precisa che le modifiche concernenti la conduzione o la proprietà dell'azienda dovranno essere comunicate all'I.P.A. competente, entro 60 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione degli atti relativi all'avvenuta variazione.
Qualora la modifica concernente la conduzione o la proprietà interessi solo parte dell'azienda, il beneficiario iniziale dovrà presentare all'I.P.A. il modulo di aggiornamento AGEA completo dell'allegato particellare.
In caso di premorienza del beneficiario, gli obblighi da lui assunti possono essere trasmessi all'erede che, nel subentrare, si deve impegnare in tal senso.
L - PRESCRIZIONI E PROCEDURE RELATIVE ALLE SINGOLE AZIONI
Si premette che i registri aziendali obbligatori (allegato O) per la verifica del rispetto degli impegni, relativi alle azioni F2, F3, F4a e F4b, dovranno essere vidimati e sottoposti alla chiusura annuale presso le sezioni di assistenza tecnica, con i medesimi tempi e procedure previsti per l'azione F1a.
Eventuali modifiche del piano di concimazione per le azioni F1a-F1b, dovranno essere vistate per conformità dalle Sezioni di assistenza tecnica e allegate ai registri aziendali.
AZIONE F1A
Per le operazioni di difesa fitosanitaria dovranno essere rispettate le norme tecniche previste per la misura A1 del Reg. CEE n. 2078/92, pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 41 del 27 agosto 1999 e n. 2 del 14 gennaio 2000 e successivi eventuali aggiornamenti.
Si precisa che il visto apposto sui piani aziendali dalle unità di zona o dalle sezioni di assistenza tecnica è da considerare come atto preliminare, per il successivo procedimento istruttorio di competenza degli I.P.A.
Il suddetto visto si rende necessario affinché le unità di zona, le sezioni operative e periferiche possano attivare un'adeguata assistenza tecnica alle aziende, in materia di concimazione e difesa fitosanitaria integrata.
Accanto al visto dovranno essere riportati la data e il protocollo di acquisizione del piano da parte dell'ufficio.
Per facilitare la redazione dei piani aziendali, gli uffici suddetti dovranno fornire l'opportuna assistenza e consulenza ai tecnici e agli agricoltori interessati.
Il registro aziendale obbligatorio deve essere redatto secondo l'allegato M.
Entro trenta giorni dalla data d'inizio impegno, gli interessati dovranno recarsi presso la competente sezione di assistenza tecnica che provvederà alla numerazione e alla timbratura, con bollo "Regione siciliana", delle singole pagine del registro, nonché all'apposizione di un timbro a data (si ricorda che tale vidimazione può essere apposta solo sui registri conformi alla modulistica prescritta).
I suddetti uffici avranno cura di redigere apposito elenco, ove risultino la data di vidimazione dei registri e il nominativo delle ditte.
Successivamente, il registro regolarmente vidimato dovrà essere esibito ai medesimi uffici dagli interessati, che provvederanno ad apporre la propria firma, non autenticata, al di sotto dell'ultima registrazione effettuata nelle sezioni B), C), D) ed E), nelle relative schede di magazzino e nella scheda di rilevamento catture fitofagi.
Dovranno, altresì, consegnare copia dei risultati delle analisi chimiche annuali obbligatorie, dal primo settembre al 31 ottobre di ogni anno d'impegno.
In tale occasione, la sezione di assistenza tecnica provvederà ad assicurare i seguenti adempimenti:
-  apposizione del timbro dell'ufficio, che ha valore di chiusura annuale del registro, al di sotto della firma del beneficiario (per le sezioni e le schede sopra specificate), riportando, inoltre, la seguente dicitura:
"La chiusura annuale del presente registro, relativa alla campagna 20......./......., è effettuata in data ......./......./........ L'ultima registrazione è stata trascritta in data ......./......./........";
-  eventuale prescrizione di aggiornamento del piano di concimazione, da tenere allegata al registro, sulla base dei risultati delle analisi di campioni effettuate.
Dopo il 31 ottobre, i suddetti uffici dovranno comunicare agli IPA l'eventuale chiusura di registri effettuata oltre il termine stabilito, al fine dell'applicazione della riduzione dell'aiuto annuale.
Le sezioni di assistenza tecnica sono tenute a fornire agli interessati la necessaria consulenza in merito alla corretta modalità di compilazione dei registri in questione, a partire dall'inizio dell'impegno.
A riguardo si precisa quanto segue:
-  la compilazione va effettuata a partire dalla data d'inizio impegno;
-  i dati riportati devono riguardare tutte le colture presenti nell'azienda, comprese quelle non soggette ad impegno;
-  dovrà essere indicato il sito del magazzino dei prodotti fitosanitari e dei concimi.
La sottoscrizione del registro deve essere operata dal beneficiario degli aiuti, che se ne assume la responsabilità, fermo restando la facoltà di utilizzare specifiche consulenze tecniche.
In caso di smarrimento del registro aziendale, il beneficiario dovrà comunicarlo per iscritto nel più breve tempo possibile all'Ispettorato, allegando alla predetta comunicazione:
-  copia della denuncia presentata alle autorità competenti;
-  autocertificazione (in conformità alla normativa vigente) contenente sia i dati relativi alle operazioni colturali (trattamenti antiparassitari, concimazioni, etc.) eseguite che le giacenze dei prodotti nel periodo precedente allo smarrimento;
-  certificato rilasciato dalla sezione di assistenza tecnica competente per territorio, con l'indicazione della data relativa all'ultima chiusura annuale del registro.
Inoltre, il beneficiario è tenuto tempestivamente a munirsi di un nuovo registro, regolarmente vidimato dall'ufficio competente.
Nel caso di controlli, la ditta dovrà informare i funzionari incaricati riguardo a eventuali trattamenti fitosanitari e le concimazioni effettuati e non registrati. Ulteriori comunicazioni in merito potranno essere trasmesse formalmente entro e non oltre 48 ore dal controllo, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Osservatorio malattie delle piante competente per territorio.
Se nel registro dei trattamenti non risulta indicato alcun intervento fitosanitario o di concimazione e/o nessuna giacenza di magazzino, dovrà essere allegata al registro specifica dichiarazione, attestante i motivi dell'assenza di registrazioni.
Qualora, nel corso dell'impegno, si esauriscano le pagine vidimate del registro, gli interessati sono tenuti a dotarsi, entro quindici giorni, delle ulteriori pagine necessarie o di un nuovo registro regolarmente numerati e timbrati dalla sezione di assistenza tecnica.
Il registro deve essere esibito, in caso di sopralluogo aziendale, a richiesta dei funzionari che eseguono il controllo; esso va custodito presso il centro aziendale o, in alternativa, presso il domicilio dell'imprenditore.
La documentazione prevista dalle norme vigenti in materia di acquisto e uso di prodotti fitosanitari, potrà essere richiesta dai funzionari addetti in sede di controllo.
Le unità di zona, le sezioni operative e quelle periferiche di asistenza tecnica sono tenute ad effettuare, nei territori di competenza, il monitoraggio dei parassiti per il rilevamento delle soglie d'intervento, nonché a fornire gli elementi utili alle aziende, al fine di consentire l'attuazione della difesa integrata secondo le modalità previste dal disciplinare.
A riguardo, i servizi di assistenza tecnica gestiti dalle organizzazioni professionali secondo il disposto dell'art. 14 della legge regionale n. 73/77 e successive modifiche, dovranno fornire adeguata collaborazione agli uffici sopraddetti.
Le unità di zona e le sezioni di assistenza tecnica, sulla base di adeguato monitoraggio condotto su aree omogenee, forniranno le indicazioni ai produttori per l'effettuazione degli interventi di difesa fitosanitaria, utilizzando i mezzi divulgativi ritenuti opportuni (es. affissione di bollettini presso i comuni, cooperative, etc.).
Qualora vengano riscontrate o ipotizzate irregolarità nei trattamenti operati dagli agricoltori beneficiari degli aiuti, gli uffici di assistenza tecnica effettueranno apposita segnalazione agli I.P.A. e agli osservatori, che provvederanno ad attivare i controlli secondo le procedure previste dal piano.
Si precisa che eventuali trattamenti non previsti dalle norme tecniche, compresa la deroga al collocamento delle trappole, dovranno essere autorizzati dagli osservatori regionali per le malattie delle piante competenti per territorio. L'autorizzazione verrà comunicata agli agricoltori, in forma scritta, dal competente ufficio di assistenza tecnica, che dovrà precisare i seguenti elementi: superficie (comune, particella e foglio) e coltura interessata, fitopatia, principio attivo e modalità di trattamento prescritti e/o tipo di trappole di cui si deroga il posizionamento.
Nell'eventualità di particolare diffusione della fitopatia la suddetta autorizzazione potrà essere richiesta dagli uffici di assistenza tecnica all'osservatorio, con riferimento ad aree omogenee delimitate. In tali casi, l'autorizzazione agli agricoltori interessati potrà essere data in maniera diffusa tramite adeguata pubblicizzazione, precisando le modalità degli interventi di difesa.
Si ricorda, inoltre, che anche alcuni trattamenti ammessi dalle norme tecniche devono essere autorizzati, a livello aziendale o comprensoriale, dal competente ufficio di assistenza tecnica sulla base delle soglie d'intervento riscontrate.
La relativa autorizzazione dovrà essere riportata, a cura della sezione operativa, nella pagina riservata alle sezioni del registro dei trattamenti.
I produttori beneficiari di contributi previsti dalla legge n. 910/66 art. 7 e/o dalla legge regionale n. 8/85, anche se riferibili a parte della superficie aziendale, non possono essere ammessi agli aiuti previsti per l'azione nella medesima campagna agraria.
AZIONE F1B
I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'agricoltura e zootecnia biologica e, in particolare, delle disposizioni di cui all'allegato III del Reg. CE n. 2092/91 e successive modifiche. Per la zootecnia biologica devono essere applicate anche le disposizioni previste dal decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 in materia e successivi.
In riferimento alle modalità di effettuazione delle rotazioni agronomiche, le stesse dovranno assicurare, in un ambito pluriennale, la preservazione della fertilità del terreno. La gestione del suolo negli agrumeti potrà essere attuata, qualora non si proceda all'interramento dei concimi, per mezzo dello sfalcio annuale dell'erbe infestanti, senza effettuare alcuna lavorazione del terreno.
Per quanto concerne, in particolare, i registri aziendali obbligatori, gli stessi dovranno essere numerati progressivamente in ogni pagina e timbrati dall'organismo di controllo. I registri devono essere tenuti presso il centro aziendale o, in alternativa, presso il domicilio dell'imprenditore.
Ogni esemplare di registro consegnato all'azienda controllata dovrà essere contrassegnato, a sua volta, da una numerazione apposita di cui l'organismo di controllo dovrà tenere apposito riscontro.
I suddetti registri devono essere esibiti, in caso di sopralluogo aziendale, a richiesta dei funzionari che eseguono il controllo.
Nel caso di controlli, la ditta dovrà informare i funzionari incaricati riguardo a eventuali trattamenti fitosanitari e le concimazioni effettuati e non registrati. Ulteriori comunicazioni in merito potranno essere trasmesse formalmente entro e non oltre 48 ore dal controllo, all'osservatorio malattie delle piante competente per territorio.
Si precisa che non sono ammissibili agli aiuti le superfici considerate ai fini dei contributi concessi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 910/66 e della legge regionale n. 8/85.
A partire dalla campagna agraria 2001-2002 non sono, inoltre, ammissibili agli aiuti le superfici aggiuntive comunicate all'Amministrazione con notifica di variazione spedita in data successiva a quella di presentazione dell'istanza, anche se comprese nell'allegato particellare.
Gli imprenditori agricoli che intendono variare l'organismo di controllo, preferibilmente al termine della campagna agraria, devono comunicare tale variazione all'I.P.A. competente, specificandone i motivi.
L'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dal regime di aiuti, qualora i suddetti motivi siano connessi ad accertate irregolarità.
In seguito a specifica richiesta degli uffici istruttori, i beneficiari e gli organismi di controllo sono tenuti a produrre copia delle relazioni ispettive annuali riguardanti l'azienda.
Infine si precisa che gli attestati di assoggettamento, avendo validità limitata alla campagna agraria, devono essere presentati in ogni anno d'impegno all'I.P.A. competente, entro il 31 marzo.
AZIONE F2
Si fa presente che la conversione di cui all'intervento a) implica il passaggio da tecniche di produzione intensive ad estensive.
Nel caso di cessione in affitto della superficie convertita in pascolo dovrà essere osservato, da parte dell'affittuario, l'obbligo del rispetto del carico massimo di pascolamento pari a 1,4 UBA/Ha.
Se l'imprenditore agricolo non ha presentato istanza relativa al regime comunitario di sostegno dei seminativi nei casi previsti, per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di una campagna dovrà essere richiesta specifica attestazione entro il 30 aprile antecedente l'inizio dell'impegno, utilizzando il modello di cui all'allegato E. Al fine di abbreviare l'espletamento di tale procedura e per contribuire alle operazioni di monitoraggio del territorio da parte dei servizi di assistenza tecnica, la suddetta attestazione dovrà essere richiesta alla sezione operativa competente per territorio, con riferimento alle richieste da presentare successivamente all'emanazione della presente circolare.
In merito alla scelta dell'essenze arbustive e arboree da utilizzare per le fasce prescritte, fermo restando l'obbligatorietà d'impiego di specie autoctone, si precisa che l'elenco delle specie riportato nel PSR è a carattere indicativo.
AZIONE F4A
Nei casi di ritiro di fasce di rispetto di fiumi, torrenti, pozzi, sorgenti e bacini artificiali è obbligatorio il sopralluogo preventivo da parte dell'IPA.
Per l'impianto delle fasce di cui all'intervento b), la scelta dell'essenze dovrà essere conforme a quanto già precisato nell'azione F2.
AZIONE F4B
Durante il periodo di impegno, i capi oggetto dell'aiuto devono essere mantenuti in purezza, pertanto l'inseminazione (anche artificiale) deve essere effettuata da soggetti della stessa razza iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico.
Inoltre, nel quinquennio e in ogni singolo anno d'impegno non è consentita la riduzione del numero complessivo di UBA oggetto di aiuto, salvo comprovati casi di forza maggiore.
Gli allevamenti devono essere in regola con la normativa vigente in materia di identificazione degli animali e di tenuta del registro aziendale di stalla.
Con riferimento al registro di stalla per le razze equine e asinine, lo stesso deve essere redatto secondo il modello in allegato N. In tali casi, entro trenta giorni dalla data d'inizio impegno gli interessati dovranno recarsi presso la competente sezione di assistenza tecnica, che provvederà alla vidimazione del registro (numerazione delle pagine e timbratura), con bollo "Regione siciliana" e timbro a data.
Qualora, nel corso dell'impegno, si esaurisca il registro di stalla per le razze equine e asinine, gli interessati sono tenuti a dotarsi, entro quindici giorni, di un nuovo registro regolarmente vidimato dalla sezione di assistenza tecnica, esibendo il registro completato.
I suddetti uffici avranno cura di redigere apposito elenco, ove risultino la data di vidimazione dei predetti registri di stalla e i nominativi delle ditte.
I registri di stalla devono essere esibiti, in caso di sopralluogo aziendale, a richiesta dei funzionari che eseguono il controllo; essi vanno custoditi presso l'azienda zootecnica. Nelle aziende prive di sede fissa o con bestiame allo stato brado, il registro è tenuto presso il domicilio dell'allevatore.
M - CONTROLLI E SANZIONI
Le modalità di controllo, nonché le disposizioni relative alle sanzioni e al recupero dell'indebito percepito sono quelle previste dal piano, dall'allegato A. e dalla normativa nazionale successivamente emanata.
Secondo le modalità stabilite dal PSR, oltre ai sopralluoghi preventivi da effettuare a campione da parte degli uffici istruttori, nelle aziende interessate devono essere operate annualmente specifiche verifiche, al fine di accertare il rispetto degli impegni assunti.
Al fine di snellire le procedure istruttorie successive al primo anno d'impegno, gli I.P.A. sono invitati ad effettuare le verifiche preventive in tutte le aziende che presentano la domanda di aiuto; in ogni caso, ove ciò non fosse possibile, il campione dovrà interessare almeno il 20% delle richieste (30% in caso di aziende zootecniche).
Non potrà essere incaricato, per la verifica aziendale successiva alla fase preliminare, il medesimo funzionario che ha curato l'istruttoria dell'istanza.
I controlli sul posto si effettueranno conformemente a quanto previsto dal piano.
Per tutte le verifiche, gli uffici istruttori dovranno utilizzare i verbali di controllo previsti. Una copia del verbale debitamente compilato dovrà essere consegnata, se possibile, al beneficiario o ad un suo delegato.
Con riferimento all'azione F4a, i sopralluoghi preventivi dovranno essere eseguiti per la totalità delle istanze. Inoltre, i sopralluoghi preventivi dovranno interessare tutti i casi di sostituzione o ampliamento impegno.
In generale, i controlli da effettuare successivamente all'erogazione degli aiuti devono essere operati dagli I.P.A. per tutte le azioni, nonché dagli osservatori regionali per le malattie delle piante per le azioni di competenza.
In particolare, gli I.P.A. sono tenuti a verificare la rispondenza degli elementi dichiarati dal produttore con quelli accertati, nonché a constatare il rispetto degli impegni assunti.
Agli osservatori competono i prelievi di campioni di prodotti agricoli e di parti di piante e terreno per l'accertamento di residui di fitofarmaci, nonché i controlli relativi al rispetto delle prescrizioni in difesa fitosanitaria e di tenuta dei registri, in riferimento alle azioni F1a, F1b.
A riguardo gli I.P.A. sono tenuti ad effettuare i controlli in loco successivi all'erogazione degli aiuti congiuntamente agli osservatori, su specifica richiesta degli stessi.
Anche in fase preventiva gli I.P.A., qualora lo ritengano opportuno in rapporto all'epoca, al posizionamento delle trappole, al prelievo di campioni vegetali e/o terreno, potranno effettuare controlli congiunti con l'osservatorio.
Al fine di potere rispettare le percentuali di controlli specifici previsti dal piano, gli osservatori si potranno avvalere, ove necessario, di funzionari degli I.P.A. e/o delle condotte agrarie, che abbiano acquisito specifica preparazione in materia.
Gli I.P.A. sono tenuti a trasmettere agli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio uno specifico elenco informatizzato relativo alle aziende beneficiarie delle azioni F1a, F1b estratte a campione. Altresì, dovranno essere comunicate agli stessi osservatori eventuali variazioni del predetto elenco. L'invio di quest'ultimo dovrà avvenire contemporaneamente alla trasmissione all'AGEA del corrispondente elenco di pagamento.
Inoltre, gli I.P.A. sono tenuti a fornire agli osservatori, per le aziende costituenti il campione, la documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli.
Gli osservatori procederanno o con proprio personale all'effettuazione dei prelievi o, qualora si rendesse necessario, avvalendosi dei funzionari indicati dagli Ispettori Provinciali dell'agricoltura.
A tal fine, gli osservatori comunicheranno ai suddetti funzionari i nominativi delle aziende per le quali si dovrà procedere al prelievo dei campioni.
Gli osservatori sono tenuti a comunicare i risultati delle verifiche agli I.P.A.
Per quanto concerne l'azione F1b, eventuali irregolarità riscontrate dagli I.P.A. e/o dagli osservatori in merito alle funzioni di controllo espletate dagli organismi abilitati dovranno essere comunicate a questo Assessorato - gruppo 11°, nell'ambito dellà di vigilanza di cui all'art.4 decreto legislativo n. 220/95.
Nei casi di violazioni verificatesi successivamente alle ispezioni eseguite dall'organismo di controllo, apposita segnalazione dovrà essere inviata, per il seguito di competenza, anche all'organismo di controllo interessato.
Con riferimento alle violazioni accertate in occasione di analisi sui residui di fitofarmaci, eventuali analisi di revisione potranno essere richieste dagli interessati con le modalità previste dall'art. 15 della legge n. 689/81.
Si precisa che tutti gli uffici responsabili dei controlli dovranno trasmettere a questo Assessorato - Direzione interventi strutturali le relazioni periodiche sull'attività di verifica svolta entro il 31 marzo e il 31 ottobre di ciascun anno. Ogni relazione dovrà essere corredata da apposite tabelle, debitamente compilate.
Per i controlli effettuati successivamente alla liquidazione, dovrà essere applicato quanto previsto dal PSR in merito alla determinazione dell'indebito percepito, alle sanzioni e alla decadenza dal regime di aiuti.
La contestazione verrà operata con apposito verbale, redatto in quadruplice copia, in cui dovrà essere quantificato l'indebito percepito.
Se non può essere effettuata la contestazione immediata, il relativo processo verbale dovrà essere notificato all'AGEA e all'interessato entro il termine di 180 giorni dall'accertamento ai residenti nel territorio nazionale, entro 360 giorni ai residenti all'estero. A riguardo, si precisa che la notifica deve essere operata dal medesimo funzionario che ha riscontrato la violazione.
Se il verbale di accertamento è redatto da un altro ufficio deputato al controllo, il medesimo verbale dovrà essere trasmesso entro 90 giorni all'I.P.A. competente, che provvederà a redigere il verbale di contestazione e a notificare il medesimo all'AGEA e all'interessato, entro 90 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento. In tal caso, il verbale di contestazione dovrà essere redatto congiuntamente dall'I.P.A. competente e dall'ufficio che ha effettuato l'accertamento stesso.
L'obbligo del pagamento della sanzione dovuta per la violazione si estingue, qualora la notifica non venga effettuata entro i termini sopra precisati, fermo restando l'obbligo della restituzione dell'indebito percepito (art. 3, legge n. 898/86).
In questo caso, il funzionario responsabile della mancata notifica potrà soggiacere a tutte le responsabilità conseguenti previste dalla normativa vigente.
Per le fattispecie previste dalla legge n. 898/86 (esposizione di dati o notizie falsi) sia la contestazione delle irregolarità riscontrate (verbale di accertamento), che la notifica della predetta contestazione (ove non eseguita immediatamente) devono essere rimesse all'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi (per importi fino a 30 milioni), all'Ispettorato centrale repressione frodi (per importi fino a 500 milioni), al Ministero politiche agricole (per importi superiori a 500 milioni), nonché all'AGEA, per i provvedimenti di competenza.
Si precisa, inoltre, che ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986 "fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa Amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione".
La rinuncia al completamento dell'impegno, ad esclusione dei casi di comprovata forza maggiore, comporta la restituzione dei premi percepiti maggiorati degli interessi.
Per importi inferiori o uguali a 100 EURO, esclusivamente nei casi non previsti dall'art. 2 par. 1 della legge n. 898/86, per imprenditore e per anno non è dovuta la restituzione dell'indebito percepito. Parimenti, non è dovuto il pagamento della sanzione amministrativa, per indebiti non superiori a L. 100.000 (art. 3. Legge n. 898/86).
Per quanto concerne l'applicazione di eventuali sanzioni si precisa che le stesse, così come previsto dalle Leggi nn. 689/81, 898/86 e 142/92, sono applicabili esclusivamente nei casi d'indebito conseguimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi. Invece il mancato assolvimento degli impegni assunti comporta, in linea generale, la restituzione dell'indebito percepito e la decadenza parziale o totale dagli aiuti, così come previsto dal PSR.
Nei casi in cui i funzionari incaricati dei controlli accertino che il beneficiario ha conseguito gli aiuti in seguito alla dichiarazione di dati o notizie non corrispondenti a verità, verranno applicate le disposizioni recate dalle leggi nn. 689/81, 898/86 e 142/92.
In particolare, il beneficiario sarà sottoposto alla restituzione del premio indebitamente percepito e alla sanzione prevista dalla norma.
Per quanto concerne il pagamento delle sanzioni, ai sensi dell'art. 4 lettera b della legge n. 898/86, è escluso il pagamento in misura ridotta.
A riguardo si precisa che è ammesso il pagamento spontaneo della sanzione amministrativa, secondo le disposizioni indicate dal decreto legislativo n. 237 del 9 luglio 1997 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 1997) e modificazioni (causale: PA - codice tributo: 741 T).
Gli interessati potranno ricevere le necessarie informazioni presso gli I.P.A. che, in ogni caso, provvederanno a precisare le modalità del pagamento spontaneo nel relativo processo verbale.
In riferimento ad eventuali sanzioni penali, dovrà applicarsi quanto previsto dall'art. 73 della legge n. 142/92 e dalla normativa vigente.
In particolare, secondo il disposto dell'art. 361 del codice di procedura penale il funzionario che, nell'esercizio o a causa della propria funzione, acquisisce notizia del reato deve provvedere a presentare o trasmettere apposita denuncia scritta alla competente Procura della Repubblica informandone, al contempo, il capo dell'ufficio.
In ogni caso la violazione, se possibile, dovrà essere immediatamente contestata dal funzionario preposto all'accertamento tanto al trasgressore, che alla persona obbligata in solido.
Modalità di recupero o compensazione delle somme indebitamente percepite
Nel caso di errata o indebita erogazione degli aiuti, gli I.P.A. dovranno procedere al recupero degli stessi secondo quanto di seguito indicato.
A tal fine, gli uffici istruttori potranno effettuare una compensazione con il primo pagamento effettuato a favore del beneficiario. Il relativo interesse sarà calcolato sulla base del tasso ufficiale di sconto valido nel periodo intercorrente tra la data di emissione dell'assegno e la data di comunicazione al beneficiario dell'indebito percepito.
Per i beneficiari interessati alla compensazione, dovrà essere predisposto un apposito elenco di liquidazione con relativo supporto magnetico. Tale elenco di liquidazione dovrà contenere l'importo da erogare per l'annualità in corso al netto della compensazione, nonché gli importi recuperati per compensazione distinti per annualità, quota nazionale, comunitaria e relativi interessi.
Qualora non si possa procedere alla compensazione o la stessa sia parziale, il beneficiario potrà rimborsare la somma indebitamente percepita maggiorata degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto valido nel periodo intercorrente tra la data di emissione e la data di riscossione dell'assegno.
Gli IPA dovranno dare comunicazione all'AGEA - Sezione recupero crediti - Roma, della richiesta di restituzione.
L'importo da restituire va accreditato all'AGEA mediante versamento presso la competente tesoreria provinciale dello Stato, sui conti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestati all'AGEA rispettivamente per la quota comunitaria (contabilità speciale n. 1300 AGEA - Aiuti e ammassi comunitari) e per la quota nazionale (c/c infruttifero 20082 intestato ad "AGEA - funzionamento ed interventi nazionali") rimborsate dal beneficiario.
Gli IPA dovranno inviare all'AGEA - Sezione recupero crediti - l'originale delle quietanze di tesoreria provinciale, avendo cura di distinguere, per ciascun beneficiario, la quota comunitaria dalla quota nazionale. Analogamente, anche gli interessi verranno accreditati all'AGEA distintamente per quota comunitaria e quota nazionale.
Sulle quietanze, (distinte per quota nazionale ed eventuali interessi, quota comunitaria ed eventuali interessi) della tesoreria provinciale dello Stato dovrà essere indicato come causale "restituzione dell'aiuto per le azioni di cui al Reg. CE n. 1257/99"nonché il nome del beneficiario.
N - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRECEDENTI IMPEGNI AGROAMBIENTALI
Come previsto dai Reg. CE n. 1257/99 e n. 1750/99, agli impegni in corso sottoscritti in attuazione del Reg. CEE n. 2078/92 si applicano i regolamenti e le disposizioni già emanate.
Esclusivamente per la classificazione delle inadempienze relative ai mancati impegni di cui all'allegato A, possono essere utilizzate le casistiche non comprese dalla normativa precedentemente emanata se applicabili anche agli impegni in corso, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare.
Per quanto concerne le istanze di conferma impegno e gli aggiornamenti annuali relativi alla campagna 2000-2001, gli stessi dovranno essere presentati entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare, utilizzando la nuova modulistica relativa al Reg. CE n. 1257/99.
Nelle successive campagne, il termine è fissato in via perentoria al 15 gennaio di ogni anno, al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti per la liquidazione degli aiuti.
Si precisa che, per la compilazione dell'aggiornamento annuale, dovranno essere utilizzati i codici riportati in allegato P.
La trasformazione di un impegno sottoscritto ai sensi del Reg. CEE n. 2078/92 in un'azione prevista dal PSR è consentita esclusivamente nei limiti indicati dal piano medesimo. A riguardo, dovrà essere presentata un'istanza di adesione al PSR, nonché la richiesta di cui all'allegato Q.
O - PUBBLICITA' E INFORMAZIONE
Al fine di consentire una corretta attuazione degli interventi gli uffici periferici e gli enti in indirizzo, nonché i servizi di sviluppo di assistenza tecnica e divulgazione agricola, sono invitati ad attivarsi per dare adeguata diffusione al PSR e a quanto disposto dalla presente circolare.
P - DISPOSIZIONI FINALI
Il regime di aiuti di cui alla presente circolare è attuato sulla base del Piano di sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea che, unitamente ai Reg. CE nn. 1257/99 - 1750/99 e successive modifiche, costituisce la fonte normativa primaria di riferimento.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: CUFFARO 




Allegato A


PIANO SVILUPPO RURALE
CLASSIFICAZIONE DI INADEMPIENZE CHE COMPORTANO LA DECADENZA TOTALE O PARZIALE DEGLI AIUTI RIGUARDANTI LE MISURE F - AGROAMBIENTE ED E - ZONE SVANTAGGIATE


F - AGROAMBIENTE

INADEMPIENZE COMUNI A TUTTE LE AZIONI AGROAMBIENTALI
Ove non diversamente specificato è obbligatoria, per tutte le azioni, l'osservanza delle norme di buona pratica agricola anche nelle superfici non impegnate. La mancata osservanza delle suddette norme determinerà una decurtazione di premio pari al 8%. Relativamente al carico massimo di bestiame ammissibile, fermo restando la decurtazione del premio sopra specificato, si precisa che qualora il carico di bestiame supera le 3 UBA/Ha verrà applicata la decadenza totale degli aiuti.
In generale, l'assenza o la mancata presentazione, entro un termine massimo di 48 ore dalla verifica, dei registri aziendali obbligatori, comporta la decadenza totale dagli aiuti.
Per eventuali altre inadempienze accertate e non contemplate dal presente documento verrà applicata un'aliquota pari al 3%.
IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI DISTINTI PER AZIONE
Premessa
Si precisa che le aliquote previste, nel caso in cui l'inosservanza è riconducibile a una specifica coltura, devono essere applicate all'aiuto erogato per la medesima coltura.

AZIONE F1a - Metodi di produzione integrata
Impegni essenziali

INADEMPIENZE
-  Assenza o mancata presentazione, entro un termine massimo di 48 ore dalla verifica, del registro aziendale prescritto.
-  Registro aziendale non aggiornato nelle sezioni concernenti l'acquisto e l'utilizzo di fitofarmaci e/o concimi o nella scheda magazzino (è ammesso un ritardo massimo di 15 giorni).
-  Inosservanza delle norme vigenti in materia fitosanitaria.
-  Mancata effettuazione dell'analisi annuale prevista.
-  Mancato rispetto degli avvicendamenti colturali obbligatori, per una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggetata.
-  Inosservanza, per una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata, dell'obbligo di adesione all'azione dell'intera superficie aziendale assoggettabile.
-  Espianto, impianto o reinnesto di colture perenni su una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata all'azione, con esclusione dei casi autorizzati dall'Amministrazione.
-  Diserbo chimico sulle colture, ad eccezione dei casi previsti dalle norme tecniche relative all'azione stessa.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 

Mancata applicazione delle prescrizioni tecnico-agronomiche previste dal disciplinare (compreso il posizionamento
delle trappole e il rispetto delle dosi di utilizzo dei presidi fitosanitari)   per ogni inadempienza 12 
Mancato rispetto del piano di concimazione     
Assenza o mancata esibizione, in sede di verifica, del registro aziendale, da produrre in ogni caso entro 48 ore      10 

Omessa comunicazione, in sede di controllo aziendale o entro le 48 ore successive, ai funzionari incaricati di even-
tuali trattamenti fitosanitari e/o concimazioni non ancora registrati     
Mancato aggiornamento, oltre le 72 ore e per un massimo di 15 giorni, del registro     

Trattamento antiparassitario previsto dal disciplinare, ma tecnicamente non giustificato o effettuato in epoca non cor-
retta   per ogni trattamento
Trattamento antiparassitario effettuato senza l'autorizzazione prevista dal disciplinare   per ogni trattamento
Trattamenti antiparassitari in numero superiore al consentito   per ogni trattamento 12 
Impiego di principi attivi non previsti dal disciplinare   per ogni trattamento 15 

Erronea o incompleta compilazione del registro dei trattamenti, compresa la mancata registrazione delle trappole ed
eventuali altre casistiche, purché non venga pregiudicata la correttezza dell'applicazione della misura     
Assenza della vidimazione e/o della chiusura annuale, di competenza della sezione di assistenza tecnica, sul registro      10 
Vidimazione e/o chiusura del registro oltre i termini stabiliti per ritardata presentazione     
Mancato inserimento, nel registro, di dati ed elementi concernenti le superfici e/o colture che non beneficiano degli aiuti     
Mancata registrazione delle epoche di raccolta     
Mancato rispetto delle prescrizioni dell'azione nelle colture perenni non ancora in fase di produzione      10 

Mancato rispetto degli avvicendamenti colturali obbligatori, per una quota fino al 20% della superficie aziendale as-
soggettata. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie oggetto d'inadempienza      da determ. 

Espianto, impianto o reinnesto, non autorizzati, di colture perenni su una quota fino al 20% della superficie aziendale assoggettata all' azione. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie oggetto d'inadem-
pienza      da determ. 

Espianto, impianto o reinnesto delle colture perenni assoggettate all'azione, effettuato prima del rilascio della speci-
fica autorizzazione che, in ogni caso, deve risultare acquisita prima dell'eventuale verifica ispettiva      10 

Inosservanza dell'obbligo di adesione per una superficie non superiore al 20% di quella su cui grava il vincolo di as-
soggettamento. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie oggetto d'inadempienza      da determ. 
Mancato rispetto delle modalità di gestione del suolo eventualmente previste dal piano aziendale     


AZIONE F1b - Introduzione o mantimento dei metodi di agricoltura e zootecnia biologica
Impegni essenziali

INADEMPIENZE
-  Vendita o conferimento della produzione certificata in quantità inferiore al 40% della produzione aziendale totale.
-  Inosservanza dell'obbligo della notifica e/o dei vincoli previsti dagli allegati I e III del Reg. CEE n. 2092/91 e successivi, se non compresi tra gli impegni accessori di seguito descritti.
-  Assenza o mancata presentazione, entro un termine massimo di 48 ore dalla verifica, dei registri aziendali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 e successivi e, nelle aziende zootecniche, del registro di stalla.
-  Registri totalmente non compilati o relative schede specifiche non aggiornate, limitatamente all'impiego di medicinali veterinari allopatici e antibiotici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari (è ammesso un ritardo massimo di 15 giorni).
-  Impianto di arboreti su una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura, ad esclusione dei casi preventivamente autorizzati.
-  Mancata effettuazione delle analisi prescritte.
-  Utilizzo di prodotti non compresi nell'allegato II (parte A e B) del Reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche, su una quota eccedente il 50% della superficie aziendale assoggettata alla misura.
-  Inosservanza delle norme vigenti in materia fitosanitaria.
-  Espianto o reinnesto degli impianti arborei ed arbustivi su una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura, con esclusione dei casi autorizzati dall'Amministrazione.
-  Utilizzo di organismi geneticamente modificati.
-  Completa assenza di aree destinate al pascolo nelle aziende zootecniche, in conformità a quanto previsto dall'allegato I, parte B del Reg. CE n. 2092/91 e successive modifiche, fatte salve eventuali deroghe contenute nel predetto Regolamento.
-  Carico di animali allevati eccedente i 4 UBA per ettaro. Tale fattispecie si applica anche con un carico superiore al consentito e fino a 4 UBA per ettaro, nel caso in cui dalla data del superamento del limite sia trascorso un periodo superiore a sei mesi.
-  Con riferimento all'allevamento zootecnico, utilizzo di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici ed altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la produzione o ad altri scopi ad eccezione delle deroghe previste dal Reg. CE n. 1804/99.
-  Utilizzo di alimenti convenzionali, ad eccezione delle deroghe previste dal Reg. CE n. 1804/99.
-  Utilizzo di prodotti non compresi nell'allegato II (parte C) del Reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche.
-  Assenza d'identificazione degli animali allevati, nonché di registrazione degli stessi nel registro aziendale di cui al D.P.R. n. 317/96 ed al regolamento di attuazione della direttiva CEE n. 102/92.
-  Inosservanza del divieto di cui al paragrafo 9 dell'allegato III del Reg. CE n. 2092/91 in materia di produzioni parallele.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 

Inosservanza dell'obbligo di adesione per una superficie non superiore al 20% di quella su cui grava il vincolo di as-
soggettamento. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie oggetto d'inadempienza      da determ. 

Vendita o conferimento di prodotto certificato in quantità inferiore a quanto prescritto e in ogni caso non inferiore
al 40% della produzione aziendale totale      10 

Mancato aggiornamento della scheda colturale e/o della documentazione prevista dalla normativa vigente in merito ai medicinali veterinari allopatici e antibiotici (tolleranza massima consentita di 3 giorni; oltre 15 giorni, limitatamente all'impiego di fertilizzanti o prodotti fitosanitari o medicinali veterinari allopatici e antibiotici, si rimanda
a quanto previsto per gli impegni essenziali)     

Omessa comunicazione, in sede di controllo aziendale o entro le 48 ore successive, ai funzionari incaricati di even-
tuali trattamenti fitosanitari e/o concimazioni non ancora registrati     

Utilizzo di prodotti non compresi nell'allegato II (parte A e B) del Reg. CEE n 2092/91 e successive modifiche, su
una quota fino al 50% della superficie aziendale   per ogni inadempienza 15 
Mancato aggiornamento della notifica di attività di produzione inclusa la variazione di organismo di controllo     

Erronea o incompleta compilazione dei registri aziendali, purché non venga pregiudicata la correttezza dell'applica-
zione della misura     
Utilizzazione di registri aziendali non provvisti di timbro dell'organismo di controllo      10 

Espianto o reinnesto, non autorizzati, degli impianti arborei ed arbustivi su una quota fino al 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie oggetto d'ina-
dempienza      da determ. 

Espianto o reinnesto degli impianti arborei ed arbustivi assoggettati alla misura, effettuato prima del rilascio della
specifica autorizzazione che, in ogni caso, deve risultare acquisita prima dell'eventuale verifica ispettiva       10 

Impianto di arboreti su una quota fino al 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura, ad esclusione dei casi preventivamente autorizzati. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie oggetto d'ina-
dempienza      da determ. 

Carico di animali allevati superiore al consentito e fino a 4 UBA per ettaro nel caso in cui dalla data del supera-
mento del limite sia trascorso un periodo non superiore a sei mesi      10 

Mancato rispetto delle prescrizioni in materia di benessere degli animali, di aree a pascolo e di edifici zootecnici (al-
legato I lettera b n.8 del Reg. n. 2092/91)      10 
Mancato rispetto del piano di concimazione e di gestione del suolo     
Mancato rispetto del piano di gestione zootecnica di cui all'allegato III del Reg. n. 2092/91      10 


AZIONE F2 - Sistemi foraggeri estensivi - Cura del paesaggio e interventi antierosivi
Intervento a)
Impegni essenziali

INADEMPIENZE
-  Mancate lavorazioni superficiali e/o semina o trasemina delle essenze pabulari autoctone entro il primo anno d'impegno su una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura, salvo deroghe previste dal programma.
-  Mancata conversione del seminativo su una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura.
-  Inosservanza, su una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura, dell'obbligo della destinazione a pascolo.
-  Utilizzo di fitofarmaci e/o diserbanti chimici.
-  Inosservanza dell'obbligo di costituzione delle fasce di vegetazione arbustiva ed arborea per una quota eccedente il 50% di quanto prescritto dal programma.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 

Mancate lavorazioni superficiali e/o semina o trasemina dell'essenze pabulari autoctone, nelle prescritte percentuali e quantità, entro il primo anno d'impegno su una quota non superiore al 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura, salvo deroghe previste dal programma. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva su-
perficie oggetto d'inadempienza      da determ. 
Mancato rispetto delle prescrizioni in materia di concimazione minerale     

Mancata conversione del seminativo su una quota fino al 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura.
Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie oggetto d'inadempienza      da determ. 

Inosservanza, su una quota non superiore al 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura, dell'obbligo della
destinazione a pascolo. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie oggetto d'inadempienza.      da determ. 
Mancata adozione della tecnica di gestione del pascolo prevista dal programma     
Carico di bestiame bovino allevato superiore a 1,4 e fino a 2,5 UBA per ettaro      10 
Mancata realizzazione delle scoline con funzione regimante      10 

Mancata costituzione delle fasce di vegetazione arbustiva ed arborea per una quota non superiore al 50% di quanto
prescritto dal programma e/o utilizzazione di specie non autoctone      10 
Mancata o parziale realizzazione della fascia non coltivata lungo il perimetro ai lati delle fasce di vegetazione      10 
Effettuazione di uno o più sfalci annuali oltre a quelli consentiti     

Intervento b)
Impegni essenziali

INADEMPIENZE
-  Mancata semina delle essenze pabulari, entro il primo anno d'impegno, su una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura.
-  Inosservanza, anche parziale, dell'obbligo di realizzazione della recinzione fissa sul perimetro della superficie assoggettata.
-  Carico di bestiame superiore a 3 UBA /Ha.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 

Inosservanza dell'obbligo della semina, entro il primo anno d'impegno, su una quota non superiore al 20% della superficie aziendale assoggettata alla misura. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie og-
getto d'inadempienza      da determ. 
Mancato utilizzo di essenze pabulari autoctone, nelle prescritte percentuali e quantità      

Inosservanza del divieto di effettuare lavorazioni del suolo, salvo deroghe previste dal programma per tutto il periodo
d'impegno      10 
-  Carico di animali allevati superiore a 1,4 e fino a 3 UBA per ettaro      10 
-  Mancata adozione della tecnica di gestione del pascolo prevista dal programma      

Intervento c)
Impegni essenziali

INADEMPIENZE
-  Inosservanza dell'obbligo di costituzione delle fasce di vegetazione arbustiva ed arborea per una quota eccedente il 50% di quanto prescritto dal programma.
-  Mancato rispetto degli avvicendamenti colturali obbligatori, per una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 

Mancata costituzione delle fasce di vegetazione arbustiva ed arborea per una quota non superiore al 50% di quanto
prescritto dal programma e/o utilizzazione di specie non autoctone      10 
Mancata o parziale realizzazione della fascia non coltivata lungo il perimetro ai lati delle fasce di vegetazione      10 

Mancato rispetto degli avvicendamenti colturali obbligatori, per una quota fino al 20% della superficie aziendale as-
soggettata. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva superficie oggetto d'inadempienza      da deter. 

Intervento d)
Impegni essenziali

INADEMPIENZE
-  Inosservanza dell'obbligo dell'impianto delle essenze arbustive foraggere per una quota superiore al 30% della densità minima prevista dal programma.
-  Inosservanza, anche parziale, dell'obbligo di realizzazione della recinzione fissa sul perimetro della superficie assoggettata.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 
Mancata o parziale realizzazione della fascia non coltivata lungo il perimetro ai lati delle fasce di vegetazione      10 

Inosservanza dell'obbligo dell'impianto delle essenze arbustive foraggere per una quota non superiore al 30% della
densità minima prevista dal programma      10 
Inosservanza dell'obbligo del diserbo meccanico e/o della cura delle essenze arbustive       10 


AZIONE F3 - Ricostituzione e/o mantenimento degli spazi naturali e seminaturali
Salvaguardia del paesaggio
Impegni essenziali

INADEMPIENZE
-  Adozione della pratica irrigua (ad esclusione delle deroghe previste dal programma).
-  Inosservanza delle pratiche colturali necessarie per garantire lo stato ottimale delle colture per una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata.
-  Inosservanza dell'obbligo della realizzazione di interventi atti a favorire lo sgrondo delle acque piovane.
-  Diserbo chimico (ad eccezione delle deroghe previste).
-  Inosservanza dell'obbligo della lavorazione superficiale nel primo anno d'impegno e della semina di miscugli di leguminose autoseminanti.
-  Carico di animali allevati eccedente i 4 UBA per ettaro. Tale fattispecie si applica anche con un carico superiore a 2 e fino a 4 UBA per ettaro, nel caso in cui dalla data del superamento del limite consentito (2 UBA), sia trascorso un periodo superiore a sei mesi.
-  Mancato decespugliamento dei pascoli estensivi (salvo prescrizioni contrarie delle autorità ambientali competenti).
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 
Mancata manutenzione e pulizia dei muretti e dei gradoni (se presenti)      10 
Mancata adozione della pratica del sovescio o dell'inerbimento spontaneo invernale per le colture agricole       10 

Carico di animali allevati superiore a 2 e fino a 4 UBA per ettaro nel caso in cui dalla data del superamento del li-
mite consentito (2 UBA), sia trascorso un periodo superiore a sei mesi      10 

Inosservanza delle pratiche colturali necessarie per garantire lo stato ottimale delle colture per una quota non superiore al 20% della superficie aziendale assoggettata. Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla effettiva super-
ficie oggetto d'inadempienza      da determ. 
Somministrazione di unità di azoto in misura superiore a quelle previste dal programma      10 
Utilizzo di diserbanti di sintesi nei casi non consentiti; per ogni trattamento:       12 

Conservazione o ripristino degli spazi naturali
Impegni essenziali

INADEMPIENZE
-  Mancata utilizzazione delle essenze previste dal programma su una superficie superiore al 20% di quella assoggettata.
-  Inosservanza del divieto di immissione di sostanze inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere.
-  Mancata costituzione e/o mantenimento di una quota superiore al 50% della fascia di vegetazione arbustiva e/o arborea prescritta.
-  Utilizzo di fitofarmaci e/o concimi di sintesi.
-  Utilizzo di diserbanti.
-  Inosservanza dell'obbligo dell'effettuazione delle cure colturali previste dal programma su una quota superiore al 20% degli impianti presenti.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 
Inosservanza dell'obbligo del mantenimento di un adeguato livello idrico, laddove prescritto     

Mancata costituzione e/o mantenimento di una quota fino al 50% della fascia di vegetazione arbustiva e/o arborea
prescritta      10 

Inosservanza delle pratiche colturali per una quota non superiore al 20% degli impianti previsti. Verrà applicata l'ali-
quota corrispondente alla effettiva superficie oggetto d'inadempienza      da deter. 
Mancata o parziale realizzazione della fascia di rispetto prescritta, lungo il perimetro ai lati delle fasce di vegetazione      10 


AZONE F4A - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali
Intervento a) zone umide
Impegni essenziali

INADEMPIENZE
-  Inosservanza dell'obbligo del mantenimento di un adeguato livello idrico, secondo quanto disposto dal programma.
-  Mancata realizzazione dell'impianto delle formazioni miste di macchia mediterranea, su una superficie eccedente il 20 % di quella prescritta (superficie non soggetta a sommersione).
-  Utilizzazione dell'acqua a fini irrigui.
-  Immissione di rifiuti, fertilizzanti chimici e/o liquami, utilizzo di fitofarmaci e diserbanti, costruzione di fabbricati di qualsiasi natura, realizzazione di strade e trazzere, prelievo di sabbia, terra ed altri materiali.
-  Inosservanza dell'obbligo dell'effettuazione delle cure colturali previste dal programma su una quota superiore al 20% degli impianti presenti.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 
Inosservanza del divieto di pascolo e stazzo del bestiame      10 

Mancata realizzazione dell'impianto delle formazioni miste di macchia mediterranea, su una superficie non superiore al 20 % di quella prescritta (superficie non soggetta a sommersione). Verrà applicata l'aliquota corrispondente alla
effettiva superficie oggetto d'inadempienza      da determ. 

Inosservanza delle pratiche colturali per una quota non superiore al 20% degli impianti previsti. Verrà applicata l'ali-
quota corrispondente alla effettiva superficie oggetto d'inadempienza      da determ. 

Intervento b) formazioni miste di macchia mediterranea e radura
Impegni essenziali

INADEMPIENZE
-  Mancata realizzazione dell'impianto delle formazioni miste di macchia mediterranea, su una superficie eccedente il 20%, secondo le indicazioni e gli obblighi prescritti per l'intervento.
-  Inosservanza del divieto di pascolo e stazzo del bestiame.
-  Immissione di rifiuti, fertilizzanti chimici e/o liquami, utilizzo di fitofarmaci e diserbanti, costruzione di fabbricati di qualsiasi natura, realizzazione di strade e trazzere, prelievo di sabbia, terra ed altri materiali.
-  Inosservanza dell'obbligo dell'effettuazione delle cure colturali previste dal programma su una quota superiore al 20% degli impianti presenti.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 

Mancata realizzazione dell'impianto delle formazioni miste di macchia mediterranea, su una superficie non superiore al 20%, secondo le indicazioni e gli obblighi prescritti per l'intervento. Verrà applicata l'aliquota corrispondente
alla effettiva superficie oggetto d'inadempienza      da determ. 

Inosservanza delle pratiche colturali per una quota non superiore al 20% degli impianti previsti. Verrà applicata l'ali-
quota corrispondente alla effettiva superficie oggetto d'inadempienza      da determ. 
Mantenimento, nelle porzioni a radura, di un'adeguata copertura vegetale spontanea.       10 


AZIONE F4B - Allevamento di specie animali locali in pericolo di estinzione
Impegni essenziali

INADEMPIENZE
-  Inosservanza, per una quota superiore al 20% delle UBA sottoposte alla misura, dell'obbligo di riproduzione in purezza dei soggetti allevati.
-  Assenza del registro di stalla.
-  Riduzione del numero di soggetti allevati in percentuale superiore al 20% (salvo i casi previsti dalla misura).
-  Inosservanza dell'obbligo dell'identificazione degli animali secondo le indicazioni dei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici.
-  Inosservanza dell'obbligo di mantenimento in azienda dei soggetti ammessi all'aiuto annuale.
-  Carico di animali allevati eccedente i 4 UBA per ettaro. Tale fattispecie si applica anche con un carico superiore a 2 e fino a 4 UBA per ettaro, nel caso in cui dalla data del superamento del limite consentito (2 UBA), sia trascorso un periodo superiore a sei mesi.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 

Inosservanza, per una quota non superiore al 20 % delle UBA sottoposte alla misura, dell'obbligo di riproduzione in
purezza dei soggetti allevati     
Carenza delle condizioni igienico-sanitarie e di profilassi dell'allevamento:      
Incompleta compilazione del registro di stalla:      
Riduzione del numero di soggetti allevati in percentuale non superiore al 20% ( salvo i casi previsti dalla misura)      10 

Superamento del carico massimo ammissibile nel caso in cui dalla data del superamento del limite consentito (2
UBA), sia trascorso un periodo superiore a sei mesi   fino ad 1 UBA per Ha
  da 1 a 2 UBA per Ha 10 


E - ZONE SVANTAGGIATE

Impegni essenziali
-  Mancato rispetto dei requisiti minimi di tutela ambientale
-  Inosservanza per una quota eccedente il 20% della superficie aziendale assoggettata al rispetto della normale buona pratica agricola.
-  Carico di animali allevati eccedente i 4 UBA per ettaro. Tale fattispecie si applica anche con un carico superiore al limite prescritto e fino a 4 UBA per ettaro, nel caso in cui dalla data del superamento del limite consentito, sia trascorso un periodo superiore a sei mesi.
-  Per eventuali altre inadempienze accertate e non contemplate dal presente documento verrà applicata un'aliquota pari al 3%.
Impegni accessori
  INADEMPIENZE | Aliquota % 

Inosservanza per una quota non superiore al 20% della superficie aziendale assoggettata al rispetto della normale
buona pratica agricola      15 

Carico di animali allevati superiore a quello prescritto e fino a 4 UBA per ettaro nel caso in cui dalla data del su-
peramento del limite consentito, sia trascorso un periodo superiore a sei mesi.      10 







(2001.5.194)
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CIRCOLARE 19 gennaio 2001, n. 290.
Aggiornamento delle norme tecniche per l'applicazione della Misura A1 del Reg. CEE n. 2078/92.

In dipendenza di errata corrige,la circolare è stata ripubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 23 febbraio 2001
Cliccare qui per visualizzare tale Supplemento

Al Ministero per le politiche agricole
All'AGEA
All'Assessorato regionale territorio e ambiente
Alla Direzione foreste
Ai gruppi di lavoro della direzione interventi infrastrutturali
Ai gruppi di lavoro della direzione interventi strutturali
Agli Osservatori regionali per le malattie delle piante
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Al servizio regionale repressione frodi vinicole
All'Istituto regionale vite e vino
Alle condotte agrarie
Alle sezioni operative di A.T. e divulgazione agricola
All'Ente di sviluppo agricolo
Alla Confederazione italiana dell'agricoltura
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
Agli Ordini provinciali dei dottori agronomi e forestali
Ai collegi provinciali dei periti agrari
Ai collegi provinciali degli agrotecnici
Al fine di recepire la normativa di più recente emanazione in materia di difesa fitosanitaria, si è ritenuto necessario apportare alcune modifiche alle "Norme tecniche" per l'applicazione della Misura A1 del Reg. CEE n. 2078/92 contenute nella circolare 6 agosto 1999, n. 279 "Aggiornamento per l'anno 1999 delle norme tecniche adottate nella Regione Sicilia", e successive integrazioni.
Tali modifiche, previo parere di conformità dal Comitato tecnico-scientifico 2078, sono state notificate in data 27 dicembre 2000 alla Commissione europea, con nota n. 7317 del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Il testo di seguito pubblicato, che sostituisce integralmente la suindicata circolare n. 279 del 6 agosto 1999 e successive modifiche, è obbligatorio, oltre che per la misura A1 del Reg. CEE n. 2078/92, anche per l'azione F1A del Piano di sviluppo rurale per la Regione Sicilia, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'Assessore: CUFFARO

Allegato


ATTENZIONE! Non sono riportate schede e tabelle



NORME TECNICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA MISURA A1 DEL REG. CEE N. 2078/92

PREMESSA
Le norme tecniche che seguono, relative alla misura A1 del Programma regionale pluriennale Reg. CEE n. 2078/92, sono state definite conformemente agli allegati "Criteri per la definizione delle norme tecniche di difesa delle colture e del controllo delle infestanti nell'ambito della applicazione della misura "Riduzione o mantenimento della riduzione dei prodotti fitosanitari del Reg. CEE 2078/92" approvati con "Decisione della Commissione" n. C(96) 3864 del 30 dicembre 1996. Tali norme hanno validità per tutte le colture previste dalla misura A1 del su indicato programma relativamente alla difesa fitosanitaria ed al controllo delle infestanti.
La Regione siciliana si riserva di modificare ed integrare, in accordo con la Commissione europea, le presenti norme tecniche anche al fine di disciplinare ulteriori colture finora non considerate.
Norme generali
-  L'adesione alla misura A1 comporta l'obbligo del rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti norme tecniche.
-  Qualsiasi deroga a quanto previsto dalle norme tecniche in termini di giustificazione degli interventi, di principi attivi e dosi di impiego o di altri aspetti, (compreso l'eventuale esonero dalla collocazione di trappole per il monitoraggio dei fitofagi), deve essere autorizzata dal Servizio fitosanitario regionale (Osservatori per le malattie delle piante di Acireale e Palermo) in relazione a condizioni particolari dell'azienda/appezzamento. Tali deroghe vanno richieste per iscritto e motivate tecnicamente. La richiesta di deroga viene inoltrata al Servizio fitosanitario regionale tramite gli organi tecnici competenti per territorio (Sezioni operative o periferiche di assistenza tecnica). Il Servizio fitosanitario regionale fornirà una risposta entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
-  E' obbligatorio escludere l'impiego di formulati classificati "Molto tossici, tossici, o nocivi" (ex prima e seconda classe) qualora dello stesso principio attivo siano disponibili per uguale utilizzo anche formulati classificati "Irritanti" o "Non classificati" (ex terza e quarta classe).
-  Le norme tecniche specifiche di ciascuna coltura sono riportate nella relativa scheda (es. pomodoro); sono escluse dalla misura le colture il cui ciclo si svolge interamente in ambiente protetto.
-  In ogni caso per l'effettuazione degli interventi di difesa fitosanitaria, gli agricoltori aderenti alla misura dovranno attenersi alle indicazioni fornite nei rispettivi territori di competenza dalle unità di zona, dalle sezioni operative di assistenza tecnica e divulgazione agricola dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e dalle sezioni operative periferiche dell'Ente sviluppo agricolo.
-  Per le colture erbacee in pieno campo deve essere rispettata un rotazione almeno biennale.
Difesa fitosanitaria
-  I principi attivi utilizzabili su una coltura sono esclusivamente quelli indicati nella relativa scheda con le eventuali limitazioni d'uso previste.
-  I singoli principi attivi possono essere impiegati solo contro le avversità per le quali sono stati indicati nella "scheda coltura" e non contro qualsiasi avversità.
-  Le dosi di impiego dei principi attivi sono quelle previste nell'etichetta dei formulati commerciali; nei casi in cui la dose ammessa è inferiore a quella di etichetta, tale vincolo è indicato in retinato nella colonna "limitazioni d'uso e note".
-  La giustificazione degli interventi insetticidi, acaricidi e fungicidi per una determinata coltura viene stabilita secondo quanto riportato nella colonna "Criteri di intervento" e/o in quella "Limitazione d'uso e note" della relativa scheda. Per distinguere i consigli tecnici dai vincoli, i criteri di intervento (o limitazioni d'uso) aventi carattere vincolante sono evidenziati in retinato come sotto indicato a titolo di esempio:
"è ammessa l'esecuzione di un solo trattamento all'anno".
-  Nella colonna "Criteri d'intervento" è indicato il numero di trappole da collocare per appezzamento omogeneo. A tal fine si definisce omogeneo un appezzamento esteso almeno ettari 0,5 con caratteristiche colturali e pedoclimatiche uniformi.
-  Per l'esecuzione degli interventi per i quali nella colonna "Limitazioni d'uso e note" è riportata la dicitura "previa autorizzazione dell'organo tecnico competente per territorio" il beneficiario è tenuto a formulare apposita richiesta a tale organo (SOAT o SOPAT) secondo la competenza territoriale. In tale caso l'organo tecnico fornirà una risposta entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. Per trattamenti afferenti a questa tipologia che però, dato il tipo di parassita o le condizioni predisponenti interessano intere aree omogenee, l'organo tecnico competente per territorio, ravvisatene l'opportunità può predisporre comunicati ufficiali (bollettini fitosanitari ecc.) che individuino l'area territoriale in cui detti trattamenti sono autorizzati.
-  Il numero massimo di trattamenti ammessi contro una determinata avversità e con un determinato principio attivo è indicato nell'apposita colonna. Quando i p.a. indicati sono più di uno il numero di trattamenti ammessi è riportato in corrispondenza del primo di essi ed il loro utilizzo si intende in alternativa. I principi attivi per i quali non è previsto un limite nel numero di trattamenti ammessi sono riportati nella colonna "Principi attivi, ausiliari e mezzi biotecnici" in corsivo es. Composti del rame.
-  Le "limitazioni d'uso" dei prodotti fitosanitari relative al numero dei trattamenti sono da intendersi complessivamente per ciclo colturale, indipendentemente dalla dose e dall'avversità. Ad esempio i due trattamenti ammessi su una data coltura con i principi attivi A, B, C, contro l'avversità X sono da intendersi inclusi e non in aggiunta ai tre trattamenti consentiti con gli stessi principi attivi contro l'avversità Y.
-  I volumi di acqua unitari consigliati per l'effettuazione dei trattamenti tramite veicolo liquido a "volume normale" adoperati in condizioni ordinarie di coltivazione per impianti in piena produzione sono: per gli agrumi lt. 2.400/ettaro; per olivo, nocciolo e fico d'india lt. 1.600/ettaro; per vite, pistacchio, ortive di pieno campo (insalate, anguria, zucchino, fragola, pomodoro, peperone, melanzana, patata, carciofo, carota, melone d'inverno), fragola e cappero lt. 1.000/ettaro; per i fruttiferi (pero, melo, pesco, albicocco, susino, ciliegio, mandorlo) lt. 2.000/ettaro, per piante in piena vegetazione, e lt. 1.400/ettaro per piante in riposo vegetativo; per nespolo del Giappone e kaki lt. 2.000/ettaro; per aglio, cipolla e cavoli lt. 500/ettaro.
-  I prodotti bagnanti e adesivanti sono ammessi purché appositamente registrati per l'uso.
-  Nell'applicazione della misura A1 del Reg. CEE n. 2078/92 potranno essere utilizzati, fatte salve le eventuali limitazioni d'uso delle presenti norme tecniche, tutti i principi attivi previsti dal Reg. CEE n. 2092 e successive modifiche, a condizione che siano regolarmente registrati in Italia.
Controllo delle infestanti
-  Il controllo chimico delle erbe infestanti è consentito solo per le colture e nei casi previsti dalle presenti norme tecniche.
-  Nelle norme tecniche specifiche di coltura le prescrizioni da rispettare sono riportate nella tabella "diserbo". E' ammesso l'impiego dei soli principi attivi riportati in dette tabelle.
-  Le dosi di applicazione degli erbicidi indicate nelle tabelle sono da riferirsi a formulati commerciali aventi la concentrazione riportata nella colonna "% di p.a.". L'impiego di formulati con diversa concentrazione è consentito, purché la quantità di prodotto sia calcolata in proporzione.
-  Ulteriori vincoli nella applicazione di interventi erbicidi possono essere indicati nella colonna "Note" delle tabelle diserbo e sono evidenziate in retinato (vedere esempio in "Difesa fitosanitaria".
Fitoregolatori
L'impiego dei fitoregolatori di sintesi è ammesso solo per le colture e nei casi previsti dalle presenti norme tecniche.




NOTA ALLEGATA ALLE NORME TECNICHE PER L'USO DEGLI OLI MINERALI IN AGRUMICOLTURA

Gli oli minerali sono utilizzati in agrumicoltura da oltre un secolo. Nel corso degli anni hanno subito diverse modifiche nella loro composizione.
Caratteristiche fondamentali degli oli
-  Composizione dell'olio. Gli oli hanno una componente paraffinica, una naftenica, una aromatica ed una insatura, le ultime due sono fitotossiche. Gli oli ad alto contenuto di paraffine sono considerati migliori. La parte paraffinica e naftenica rappresenta il 90-95% del contenuto degli oli.
-  Residuo insulfonabile: quantità di olio che non può più reagire con l'acido Solforico. Misura la quantità di composti fitossici rimanenti dopo la raffinazione. Attualmente in Italia questo parametro è l'unico indicato nella maggioranza delle etichette dei prodotti commerciali.
-  Punto di distillazione, in °C, del 50% dell'olio. Temperatura a cui distilla il 50 % del campione analizzato. Questa caratteristica indica la pesantezza molecolare del composto e appare in qualche etichetta commerciale.
-  Intervallo di distillazione, in °C, del 10-90 % dell'olio. Intervallo di temperatura entro cui distilla dal 10 al 90% del campione analizzato. Più è stretto questo intervallo maggiore è l'omogeneità dell'olio e minori sono le frazioni non desiderate (quelle troppo leggere non sono efficaci, quelle troppo pesanti sono fitotossiche).
-  Api Gravity. Indica la composizione idrocarburica ed è una misura dell'elemento paraffinico degli oli. Più è alto questo parametro più un olio è paraffinico.
-  Viscosità. Misura il grado di fluidità ed è un'altra indicazione della pesantezza dell'olio. Gli oli paraffinici o leggeri sono quelli a più bassa viscosità.
-  Peso molecolare. E' una misura della "leggerezza" e della "pesantezza" del composto.
-  Numero di neutralizzazione. Indica l'acidità dell'olio.
Da indagini effettuate sono in commercio in Italia tre tipi di oli per l'agrumicoltura di cui due sono di nuova introduzione, denominati in vari modi (Narrow range, oli estivi, oli paraffinici, oli leggeri, ecc.), e uno è quello tradizionale, commercializzato con tantissimi formulati. Qui di seguito elenchiamo le caratteristiche dichiarate dei tre tipi di oli.

I tre oli vengono indicati in questa nota solo in base al primo parametro (punto di distillazione del 50%), perché è quello che riassume meglio le caratteristiche salienti dell'olio ed è accettato a livello internazionale (U.S.A. e Australia).
Sfortunatamente nelle etichette, non sempre vengono riportati i dati sopra menzionati, pertanto si invita alla cautela nella scelta dei prodotti commerciali, e si auspica una maggiore precisione nelle etichette da parte delle ditte interessate.
Suggerimenti per l'uso degli oli in agrumicoltura
Olio minerale 213 °C (punto di distillazione del 50%):
-  da preferire nei periodi più freddi o in prossimità dell'invaiatura, perché contiene frazioni più leggere e si degrada più rapidamente.
Olio minerale 226 °C (punto di distillazione del 50%):
-  più efficace nel periodo estivo rispetto al 213.
Olio minerale tradizionale 235 °C (punto di distillazione del 50%):
-  più efficace nel periodo estivo rispetto al 213; può determinare effetti fitotossici poiché contiene frazioni più pesanti e si degrada più lentamente.

Tenuto conto della disponibilità sul mercato di numerosi tipi di oli, si suggerisce una strategia di difesa basata su più interventi (4-6 per anno) con olio a bassi dosaggi (0,5-1%), per contenere le infestazioni di minatrice serpentina, acari e cocciniglie.
In ogni caso bisogna evitare di trattare con temperature superiori ai 32°C e umidità relativa inferiore al 20-30%. Le piante devono essere irrigate prima del trattamento.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE NORME TECNICHE DI DIFESA DELLE COLTURE E CONTROLLO DELLE INFESTANTI NELL'AMBITO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA A1 DEL REG. CEE N. 2078/92.

OBIETTIVI
La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza.
Quando sono applicabili tecniche o strategie diverse occorre privilegiare quelle agronomiche e/o biologiche in grado di garantire il minore impatto ambientale, nel quadro di una agricoltura sostenibile. Il ricorso a prodotti chimici di sintesi andrà limitato ai casi dove non sia disponibile un'efficace alternativa biologica, agronomica, meccanica o fisica.
NORME TECNICHE
In conformità agli obiettivi richiamati ed ai criteri, successivamente precisati, ciascuna Regione dovrà definire specifiche "Norme tecniche".
Le norme tecniche devono fare riferimento ai principi della lotta integrata, tenendo conto che tale strategia si inserisce nel contesto più ampio della produzione integrata.
In questo senso punto di riferimento sono le linee guida contenute nel documento "Integrated production - Principles and technical guidalines" pubblicato sul bollettino - IOBC/WPRS - Vol. 16 (1) 1993, riportato in allegato.
Tali "Norme tecniche" dovranno riguardare tutte le colture oggetto dei programmi per l'applicazione della misura A1 e dovranno evidenziare:
1) le avversità riconosciute come pericolose per le singole colture;
2) i criteri di intervento in base ai quali valutare la presenza ed il livello di pericolosità delle avversità; tali criteri devono essere funzionali alla giustificazione del ricorso agli interventi di difesa;
3) i prodotti fitosanitari selezionati che possono essere utilizzati per la difesa;
4) note sull'impiego ed eventuali limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari.
Le norme tecniche predisposte da ciascuna Regione dovranno essere fra loro quanto più omogenee e potranno differire solo per garantire la soluzione di problemi fitosanitari connessi alle peculiari caratteristiche di ciascun ambito territoriale. Il Comitato tecnico/scientifico costituito dal MI.R.A.A.F., sulla base degli obiettivi e dei criteri enunciati nel presente documento, provvederà a verificare la rispondenza delle norme tecniche previste da ciascuna Regione.
CRITERI
Le "Norme tecniche" dovranno essere impostate in modo da consentire una corretta gestione fitoiatrica che si basi su due specifici momenti decisionali:
a) necessità o meno di intervenire e scelta del momento ottimale;
b)  individuazione dei mezzi di difesa.
A)  Necessità o meno di intervenire e scelta del momento ottimale
Gli interventi fitoiatrici devono essere giustificati in funzione della stima del rischio di danno. La valutazione del rischio deve avvenire attraverso adeguati sistemi di accertamento e monitoraggio che dipendono dalle variabili bio - epidemiologiche e di pericolosità degli agenti dannosi.
L'individuazione dei momenti e delle strategie di intervento più opportune variano in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle avversità. La giustificazione degli interventi deve essere conseguente ad osservazioni aziendali o a valutazione di carattere zonale per aree omogenee.
A.1)  Criteri fondamentali per la difesa dai fitofagi
1) E' necessario individuare per ciascuna coltura i fitofagi maggiormente pericolosi e altri, di minore importanza, a diffusione occasionale e/o caratteristici di specifici ambiti territoriali.
2)  E' necessario valutare la presenza degli stadi dannosi dei fitofagi e soprattutto, il relativo livello di densità attraverso specifici metodi di campionamento. Questo criterio si traduce nell'applicazione del concetto di "soglia economica di intervento". Tali soglie si dovranno riferire a condizioni "normali" delle colture, intendendo così una condizione di ordinarietà a livello di vigore vegetativo, produzione, bilancio idrico, pressione parassitaria negli anni precedenti ecc.
3)  E' necessario verificare la presenza di eventuali antagonisti naturali e del rapporto che intercorre con la specie fitofaga: Questo aspetto va enfatizzato e sviluppato anche in relazione alla scelta di principi attivi selettivi.
4)  E' necessario individuare il momento ottimale di intervento in relazione a:
-  andamento delle infestazioni;
-  stadio di sviluppo della specie dannosa e suo grado di pericolosità;
-  presenza contemporanea di più specie dannose;
-  caratteristiche dei principi attivi, loro efficacia e meccanismo d'azione in relazione ai diversi stadi di sviluppo dei fitofagi;
-  andamento meteorologico e previsioni del tempo.
5) E' necessario privilegiare le tecniche di lotta biologica o integrata e i mezzi agronomici a basso impatto ambientale.
A.2 Criteri fondamentali per la difesa dalle malattie
L'elevata pericolosità di alcune malattie infettive rende quasi sempre impossibile subordinare i trattamenti all'accertamento dei sintomi macroscopici dell'avversità e obbliga alla messa in atto di valutazioni previsionali, riservando la strategia dell'inizio dei trattamenti dopo la comparsa dei sintomi ai patogeni a basso rischio epidemico. Diversi sono quindi gli approcci sulla base dei quali si devono impostare i conseguenti programmi di difesa:
1) Modelli previsionali - Si basano su considerazioni e calcoli impostati fondamentalmente sull'analisi combinata della sensibilità fenologica e degli eventi meteo-climatici necessari per la manifestazione dei processi infettivi o ne valutino il successivo sviluppo. Differenti sono i modelli previsionali utilizzabili, alcuni in grado di stimare il livello di rischio (es. mod. IPI per la peronospora del pomodoro) e altri il momento ottimale per l'esecuzione dell'intervento anticrittogamico (es.: Tabella di Mills per la ticchiolatura del melo e "regola dei tre dieci per la peronospora").
2) Valutazioni previsionali empiriche - Relativamente ai patogeni per i quali non sono disponibili precise correlazioni fra fattori meteo-climatici e inizio dei processi infettivi possono essere messe in atto valutazioni empiriche, meno puntuali, ma sempre imperniate sull'influenza che l'andamento climatico esercita sull'evoluzione della maggior parte delle malattie (es.: moniliosi, muffa grigia) e utili per la razionalizzazione dei trattamenti: strumenti fondamentali per l'applicazione di tali strategie sono la disponibilità di attendibili previsioni meteorologiche e efficaci strumenti per la diffusione delle informazioni.
3) Accertamento dei sintomi delle malattie - Questa strategia, che sarebbe risolutiva per la riduzione dei trattamenti cautelativi, può essere applicata per i patogeni caratterizzati da un'azione dannosa limitata e comunque non troppo repentina (es.: oidio su colture erbacee e anche su colture arboree in condizioni non favorevoli allo sviluppo delle epidemie, ruggini, cercosporiosi, alternariosi, septoriosi). Lo sviluppo di tale strategia è condizionato dalla disponibilità di anticrittogamici endoterapici e dalla definizione di soglie di intervento che consentono un'ulteriore ottimizzazione dei programmi di difesa.
4)  Privilegiare la utilizzazione di varietà resistenti o tolleranti alle malattie e/o gli anticrittogamici ammessi dal regolamento (CE) n. 2092/91.
A.3)  Criteri fondamentali per il controllo delle infestanti
Anche per il controllo delle infestanti occorre orientare gli interventi nei confronti di bersagli precisamente individuati e valutati.
Due sono i criteri di valutazione da seguire:
1) Previsione della composizione floristica - Si basa su osservazioni fatte nelle annate precedenti e/o su valutazioni di carattere zonale sulle infestanti che maggiormente si sono diffuse sulle colture in atto. Con questo metodo si dovrebbe definire la probabile composizione floristica nei confronti della quale impostare le strategie di diserbo più opportune. Tale approccio risulta indispensabile per impostare eventuali interventi di diserbo nelle fasi di pre semina e pre emergenza.
2) Valutazione della flora infestante effettivamente presente - E' da porre in relazione alla previsione e serve per verificare il tipo di infestazione effettivamente presente e per la scelta delle soluzioni e dei prodotti da adottare, in particolare in funzione dei trattamenti di post emergenza.
3) Privilegiare gli interventi di diserbo meccanico e fisico, o interventi chimici localizzati (es. diserbo sulle file nel caso delle sarchiate).
B)Individuazione dei mezzi di difesa
La scelta e l'applicazione dei mezzi di intervento non devono tenere conto solo degli aspetti fitoiatrici ed economici, ma devono essere subordinati ai possibili effetti negativi sull'uomo e sugli ecosistemi.
Possono essere individuati due livelli di scelta:
-  selezione qualitativa dei mezzi di difesa;
-  ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione.
B.1) Selezione qualitativa dei mezzi di difesa
Nella individuazione dei mezzi di intervento dovranno essere privilegiati i seguenti aspetti:
1)  scelta di varietà resistenti o tolleranti alle avversità;
2) utilizzazione di materiale di propagazione sano;
3) adozione di pratiche agronomiche in grado di creare condizioni sfavorevoli agli organismi dannosi (es.: ampie rotazioni, concimazioni equilibrate, irrigazioni localizzate, adeguate lavorazioni del terreno, ecc.);
4)  mezzi fisici (es.: solarizzazione del terreno);
5) mezzi biotecnici (es.: antagonisti, attrattivi, ecc.)
6) prodotti naturali a basso impatto ambientale. A tale proposito si precisa che potranno essere tutti i principi attivi previsti dal Reg. CEE n. 2092/91 a condizione che siano regolarmente registrati in Italia.
Per quanto riguarda i prodotti di sintesi, la selezione dovrà essere imperniata sulla considerazione dei diversi aspetti che concorrono a definirne il profilo.
Nella scelta dei fitofarmaci occorre:
-  individuare quelli che possiedono una buona efficacia nei confronti delle avversità e che si inseriscono, per le loro caratteristiche tecniche, nella strategia di intervento specificatamente individuata;
-  minimizzare i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente selezionando i fitofarmaci che risultano a minor impatto;
-  enfatizzare l'attività degli organismi utili, ricorrendo ai fitofarmaci più selettivi.
In particolare le caratteristiche dei fitofarmaci che devono essere considerate allo scopo di individuare il miglior compromesso fra salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute dell'uomo e le esigenze applicative sono:
-  efficacia nei confronti dell'avversità;
-  selettività per la coltura;
-  rischio tossicologico per l'uomo sia per quanto riguarda gli effetti a breve termine (tossicità acuta) che quelli a lungo termine (tossicità cronica);
-  selettività nei confronti degli organismi utili;
-  persistenza nell'ambiente e sugli organismi vegetali;
-  mobilità nel suolo;
-  residualità sulla coltura con particolare riferimento alla parte edule;
-  rischi di resistenza;
-  formulazione;
-  miscibilità.
In particolare, per quanto riguarda gli aspetti ecotossicologici gli elementi che occorre considerare sono i seguenti:
1) Tossicità per l'uomo - Per il rischio tossicologico acuto è obbligatorio escludere o limitare fortemente i prodotti "tossici" e "molto tossici" (ex prima classe), e limitare quelli "nocivi" (ex seconda classe) preferendo l'impiego di prodotti meno tossici (ex terza e quarta classe). Relativamente ai rischi di tossicità cronica occorre porre limitazioni, sia qualitative che quantitative, all'uso dei prodotti per i quali non siano chiaramente esclusi "indizi di pericolosità".
Nelle valutazioni inoltre potranno essere considerate significative differenze nei valori dell'ADI (acceptable daily intake).
2) Dannosità all'agroecosistema - Da considerare in particolare la selettività per gli organismi utili specie per quelli dotati di un ruolo attivo nella regolazione delle popolazioni dannose, nonché sulla produttività (pronubi); dovranno, inoltre essere limitati i fitofarmaci che hanno evidenziato problemi di inquinamento ad ampio raggio da deriva.
3) Residualità sui prodotti alimentari - Tale aspetto costituisce un elemento di utile valutazione per il posizionamento dei principi attivi nell'ambito delle strategie di intervento; occorre, perciò dare preferenza a quei principi attivi che abbiano minore periodo di carenza o adottare un periodo di sicurezza più cautelativo rispetto a quello definito in etichetta.
4) Comportamento nell'ambiente - Si considera la persistenza di un principio attivo nel terreno insieme alle caratteristiche di mobilità nel suolo nonché nelle acque. Tali aspetti risultano determinanti per gli erbicidi, per i quali occorre orientarsi verso prodotti a limitata persistenza che assicurino l'attività solo per il periodo necessario a garantire il contenimento delle infestanti sulla coltura in atto. Questo criterio di selezione si ripercuote anche sulla scelta delle strategie d'intervento. Infatti, quando tecnicamente praticabile, al fine di contenere l'impiego dei prodotti residuali si tende a preferire gli interventi di post - emergenza (per lo più fogliari e sistemici) a quelli di pre - emergenza.
B.2) Ottimizzazione delle quantita' e delle modalita' di distribuzione
I diversi mezzi di lotta devono essere applicati adottando tecniche che consentano di ridurre al minimo indispensabile le quantità necessarie per l'espletamento dell'attività fitoiatrica nonché la dispersione nell'ambiente. Questo obiettivo può essere perseguito attraverso l'ottimizzazione dei parametri di distribuzione.
A tale fine il più efficace e immediato metodo per ridurre la quantità di fitofarmaco impiegata è sicuramente rappresentato dal ricorso a macchine irroratrici efficienti e correttamente tarate e regolate sia per ridurre la dispersione fuori bersaglio sia per consentire un'ottimale azione antiparassitaria. In generale la giustificazione degli interventi e di per se l'intera applicazione dei criteri generali deve determinare una riduzione delle quantità di p.a. impiegate per unità di superficie, attraverso una riduzione del numero complessivo degli interventi.
Per quanto riguarda il diserbo è obbligatorio, quando tecnicamente e operativamente fattibile, ridurre la quantità di principio attivo per unità di superficie ricorrendo a distribuzioni tempestive (es. microdosi) e localizzate sul bersaglio (es. pre-emergenza di alcune colture sarchiate).

(2001.5.193)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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