REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 GENNAIO 2001 - N. 3
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 7 dicembre 2000.
Cessazione dalla carica del presidente, della giunta e del consiglio provinciale della Provincia regionale di Ragusa e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 7 dicembre 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Spadafora e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO COMMISSARIALE 29 dicembre 2000.
Approvazione del regolamento delle discariche.
  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 24 novembre 2000.
Autorizzazione per la cattura e l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico nell'ambito della Regione siciliana  pag. 11 


DECRETO 24 novembre 2000.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia in territorio del comune di Cesarò  pag. 12 


DECRETO 24 novembre 2000.
Ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria Bufalefi, sita in agro di Noto  pag. 12 


DECRETO 24 novembre 2000.
Subentro nella titolarità dell'azienda faunistico-venatoria Scippa nel comune di Troina  pag. 13 


DECRETO 7 dicembre 2000.
Costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Val Di Noto Porcari Spineta in agro di Noto  pag. 14 

DECRETO 20 dicembre 2000.
Istituzione della riserva regionale di diritti di impianto  pag. 15 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 22 dicembre 2000.
Fissazione dei criteri e delle misure per la determinazione della remunerazione spettante ai concessionari della riscossione nei nove ambiti territoriali della Regione  pag. 16 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 6 dicembre 2000.
Istituzione presso la Commissione provinciale per l'artigianato di Catania del Registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale di Caltagirone.
  pag. 22 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 12 dicembre 2000.
Scioglimento del consiglio circoscrizionale di Grisì del comune di Monreale e nomina del commissario.
  pag. 23 

Assessorato della sanità

DECRETO 12 dicembre 2000.
Dichiarazione di una zona di sorveglianza da febbre catarrale degli ovini ricadente nel territorio di alcuni comuni della Regione  pag. 23 


DECRETO 22 dicembre 2000.
Disciplina delle autorizzazioni sanitarie di competenza regionale relative agli stabilimenti di produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale  pag. 24 


DECRETO 28 dicembre 2000.
Integrazione del decreto 12 settembre 2000, concernente elenco degli aspiranti alla nomina di direttore generale nelle Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere nella Regione siciliana  pag. 25 

DECRETO 29 dicembre 2000.
Esclusione di un nominativo dalla graduatoria unica regionale di medicina generale, valida per l'anno 1999.
  pag. 26 


DECRETO 29 dicembre 2000.
Rettifica parziale del decreto 11 luglio 2000, concernente zone carenti di medicina generale al 2° semestre 1998 ed al 1° semestre 1999  pag. 26 


DECRETO 29 dicembre 2000.
Rettifica del decreto 24 ottobre 2000, concernente graduatoria unica regionale di medicina generale, valida per l'anno 2000  pag. 27 


DECRETO 8 gennaio 2001.
Linee guida per l'organizzazione funzionale dei presidi territoriali di emergenza e della rete dell'emergenza-urgenza  pag. 27 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 16 novembre 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Partinico  pag. 32 


DECRETO 6 dicembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore del porto del comune diSanta Marina Salina  pag. 45 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 30 novembre 2000.
Modifica del decreto 24 novembre 2000, concernente individuazione dei settori e degli indicatori di priorità ai fini della formazione delle graduatorie per le iniziative turistico-alberghiere di cui alla legge n. 488/92  pag. 46 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2000, recante: "Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici  pag. 47 

Presidenza:
Sostituzione di un componente del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  pag. 48 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Riconoscimento del consorzio Agrofruit, con sede in Catania, quale organizzazione di produttori ed iscrizione dello stesso nell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori  pag. 48 
Istituzione dell'elenco regionale integrativo degli operatori dell'agricoltura biologica, anno 1999  pag. 48 
Approvazione del piano di ripartizione n. 180/quater, relativo ai terreni conferiti dalla ditta Cocuzza Federico e Salvatore del comune di Licodia Eubea  pag. 48 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di immobili ubicati nella zona archeologica Orto Mosaico, nel comune di Giarratana  pag. 48 
Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di immobili ubicati nella zona archeologica Serra del Palco, nei comuni di Milena e Campofranco  pag. 48 
Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di immobili ubicati nella zona archeologica Kamarina  pag. 48 
Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di immobili ubicati nella zona archeologica "A" della Valle dei Templi di Agrigento  pag. 49 
Nomina del commissario ad acta del Centro regionale di servizio culturale per non vendenti di Palermo  pag. 49 
Nomina del commissario ad acta delCentro regionale di servizio culturale per non vedenti diCatania  pag. 49 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti revoca dell'incarico di commissari ad acta per i provvedimenti concernenti il commercio su aree pubbliche in vari comuni della Regione.
  pag. 49 
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'artigianato istituita presso la Camera di commercio di Caltanissetta  pag. 49 

Assessorato dei lavori pubblici:
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni dei costi della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane con decorrenza 1 luglio 2000 per la determinazione della revisione prezzi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30  pag. 50 

Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre luglio-agosto 2000.
  pag. 53 

Assessorato della sanità:
Integrazione del decreto 14 settembre 2000, concernente individuazione nell'ambito del territorio regionale delle Unità valutative Alzheimer per la diagnosi, cura e monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico dei pazienti colpiti dal morbo di Alzheimer  pag. 56 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta alla Raffineria di Milazzo, con sede legale in Roma, per modifiche all'impianto vacuum dello stabilimento sito nel comune di Milazzo  pag. 56 
Nulla osta alla ditta C.A.I.S. di Seminara Benedetto e C., con sede in Mirabella Imbaccari, per l'apertura di una cava nel comune di Piazza Armerina  pag. 56 

Nulla osta alla Raffineria di Milazzo, con sede in Roma, per l'adeguamento della sezione rigenerazione acido solforico dell'impianto alchilazione sito nel comune di Milazzo.
  pag. 56 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Capaci  pag. 56 
Approvazione del progetto ed autorizzazione alla ditta Spataro Francesco, con sede nel comune di Mineo, per la realizzazione di opere e lo stoccaggio di rifiuti speciali e speciali pericolosi  pag. 56 

CIRCOLARI
Presidenza

CIRCOLARE COMMISSARIALE 15 gennaio 2001, n. 1.
Interventi per il recupero di aree degradate e per la realizzazione di piazzole per la raccolta differenziata nei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti.
  pag. 57 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 18 dicembre 2000, n. 289.
Reg. CE n. 1493/99 e Reg. CE n. 1227/2000  pag. 57 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 8 novembre 2000, n. 11.
Decreto n. 982 del 12 luglio 2000. Accorpamento di esercizi commerciali  pag. 74 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 27 novembre 2000, n. 1035.
Modifica alla circolare n. 866 del 17 aprile 1996.
  pag. 75 

CIRCOLARE 28 dicembre 2000, n. 1038.
Autorizzazioni sanitarie di competenza regionale.
  pag. 75 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 27 giugno 2000, prot. n. 7074.
Obbligo dell'acquisizione dell'autorizzazione di cui al l'art. 18 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 nella istruttoria inerente il rilascio della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 codice della navigazione da parte delle Capitanerie di porto dell'Isola  pag. 77 


CIRCOLARE 3 luglio 2000, prot. n. 7316.
Adempimenti inerenti l'impatto ambientale delle opere da realizzare sul demanio marittimo regionale, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, modificativo dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. Direttive  pag. 78 


CIRCOLARE 22 novembre 2000, prot. n. 57454.
Obbligo del nulla osta ambientale, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, preventivamente al rilascio di concessioni demaniali marittime a privati, ex art. 36, codice della navigazione, che comportino lavori sul demanio marittimo regionale  pag. 79 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 7 dicembre 2000.
Cessazione dalla carica del presidente, della giunta e del consiglio provinciale della Provincia regionale di Ragusa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota n. 63979 del 9 novembre 2000, con cui il segretario generale della Provincia regionale di Ragusa ha comunicato che il presidente dott. GiovanniMauro ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in data 8 novembre 2000;
Rilevato che, per il combinato disposto dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del presidente per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'art.55 dell'O.R.EE.LL. che sostituisca gli organi ordinari fino alla prima tornata elettorale utile;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del presidente, della giunta e del consiglio provinciale della Provincia regionale di Ragusa.

Art. 2

Nominare il sig. Manno Fulvio commissario straordinario per la gestione della predetta Provincia regionale, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'Amministrazione interessata.
Palermo, 7 dicembre 2000.
  LEANZA 
  TURANO 

(2000.50.2556)
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DECRETO PRESIDENZIALE 7 dicembre 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Spadafora e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota n. 14453 del 30 ottobre 2000, con cui il segretario comunale di Spadafora ha comunicato che il sindaco dott. Salvatore Lizio ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in data 30 ottobre 2000;
Rilevato che, per il combinato disposto dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL. che sostituisca gli organi ordinari fino alla prima tornata elettorale utile;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Spadafora.

Art. 2

Nominare il sig. Giovanbattista Leone commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'Amministrazione interessata.
Palermo, 7 dicembre 2000.
  LEANZA 
  TURANO 

(2000.50.2558)
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DECRETO COMMISSARIALE 29 dicembre 2000.
Approvazione del regolamento delle discariche.

IL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, come modificata ed integrata con ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000, concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Vista la disposizione del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana - n. 190 del 17 ottobre 2000, con la quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, on.le Carmelo Lo Monte, è stato nominato Vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 5, della predetta ordinanza n. 2983/99, introdotto dall'art. 2, comma 11, dell'ordinanza n. 3072/2000, il quale dispone che "il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana - adegua, su proposta dei prefetti, la tariffa delle discariche comunque in esercizio. La quota di tariffa per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è versata sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato";
Visto, altresì, l'art. 8 della medesima ordinanza, il quale dispone che "a partire dal 1° gennaio 2001, la tariffa per il conferimento in discarica ...è maggiorata nella misura dell'1 per cento per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20 per cento";
Considerato che, ai fini dell'adeguamento della tariffa per il conferimento dei rifiuti in discarica, ai sensi del comma 4 del succitato art. 7 dell'ordinanza n. 2983/99, ciascun ente gestore deve predisporre apposito piano finanziario;
Visto il verbale delle riunioni svoltesi in data 13 e 28 novembre 2000, a conclusione delle quali le prefetture hanno proposto, per l'attuazione della disposizione surrichiamata, riguardante la quota di tariffa destinata alla gestione dopo la chiusura, l'adozione di una disciplina provvisoria;
Ritenuto di dover condividere la proposta formulata dai prefetti delle province siciliane, ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 2983/99;
Ritenuto, altresì, di dover dare esecuzione a quanto previsto nel succitato art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 2983/99, sulla maggiorazione della tariffa per il conferimento in discarica per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20%, a partire dal 1° gennaio 2001;
Visto lo schema di regolamento per le discariche, approvato dalla Commissione scientifica in data 15 novembre 2000, in base a quanto previsto dal punto 8.3 del P.I.E.R., approvato con decreto del Commissario delegato n. 150 del 25 luglio 2000;

Decreta:


Art. 1

Nelle more dell'adeguamento della tariffa delle discariche, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5, dell'O.M. n. 2983/99 e successive modifiche, è disposto il pagamento da parte dei comuni conferitori di lire 30 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, quale quota aggiuntiva destinata a far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio, salvo quanto previsto ai successivi artt. 3 e 4.

Art. 2

La quota di cui all'art. 1 dovrà essere pagata a decorrere dal 1° gennaio 2001, con riserva di conguaglio, anche in riferimento al periodo già decorso dall'entrata in vigore dell'O.M. n. 3072 del 21 luglio 2000, e dovrà essere riversata dagli enti gestori, a cadenza mensile, sulla contabilità speciale n. 2854 intestata al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo.

Art. 3

Restano ferme, anche in via provvisoria, le quote di tariffa per la gestione "post mortem" attualmente praticate sulla base di piani finanziari predisposti dagli enti gestori delle discariche, che comunque dovranno essere formalmente proposte dai prefetti territorialmente competenti al Commissario delegato, per l'approvazione ai sensi dell'art. 7 dell'O.P.C.M. n. 2983/99.

Art. 4

I corrispettivi per il conferimento in discarica stabiliti nei contratti di affidamento della gestione attualmente in vigore vengono mantenuti nel loro ammontare, senza la maggiorazione di cui all'art. 1, soltanto nei casi in cui, a fronte dell'introito degli stessi, siano posti a carico del gestore gli oneri finanziari occorrenti per la gestione della discarica per almeno 30 anni dopo la chiusura.
In tal caso i corrispettivi continueranno ad essere percepiti dal gestore privato, ferma restando la verifica sulla tariffa da parte dei prefetti, ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 2983/99.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 8 dell'O.P.C.M. n. 2983/99 e successive modifiche, dal 1° gennaio 2001 le tariffe per il conferimento in discarica sono maggiorate nella misura dell'1 per cento per ogni punto percentuale in meno rispetto al 20 per cento di raccolta differenziata realizzata in ciascun comune entro il mese di dicembre 2000.
A tal fine i responsabili comunali del settore dovranno attestare e comunicare al gestore della discarica, entro e non oltre il 15 gennaio 2001, dandone conoscenza altresì alla struttura commissariale ed alla prefettura territorialmente competente, la percentuale raggiunta.
Tali importi, soggetti a conguaglio a seguito delle verifiche sulle predette percentuali nonché dell'adeguamento della tariffa, debbono essere versati dall'ente gestore, a cadenza mensile, sulla contabilità speciale n. 2854 intestata al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo.

Art. 6

E' approvato il regolamento delle discariche, ai sensi del punto 8.3 del P.I.E.R., approvato con decreto del Commissario delegato n. 150 del 25 luglio 2000.

Art. 7

La presente ordinanza sarà trasmessa a tutte le prefetture della Sicilia, che ne cureranno l'inoltro immediato a tutti gli enti gestori delle discariche in esercizio, e sarà notificata a tutti i comuni della Sicilia.
La stessa sarà inoltre pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2000.
  LO MONTE 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati
(2001.2.22)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 24 novembre 2000.
Autorizzazione per la cattura e l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico nell'ambito della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 4907/T-C1 dell'11 agosto 2000 dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, con la quale viene richiesta l'autorizzazione a favore del sig. Marco Morbioli, in qualità di incaricato del predetto istituto, già titolare di regolare permesso di inanellamento di tipo "A", per la cattura e l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico, tramite l'utilizzo di richiami acustici solo nelle ore diurne di tipo MIST NETS;
Considerato che nelle more che venga insediato l'Osservatorio faunistico siciliano al quale è stato affidato, tra l'altro, il compito di coordinamento dell'attività di inanellamento, esistono nella fattispecie le condizioni per rilasciare al sig. Marco Morbioli specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge regionale n.33/97;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Marco Morbioli, nato a Verona il 9 gennaio 1961, già titolare di regolare permesso di inanellamento a scopo scientifico di tipo "A" è autorizzato ad effettuare catture temporanee, per l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico nell'ambito del territorio della Regione siciliana, mediante l'utilizzo di richiami acustici di tipo MIST NETS da usare solo nelle ore diurne.

Art. 2

L'eventuale utilizzo di metodi diversi da quelli indicati nel precedente articolo dovrà essere preventivamente concordato con l'INFS.

Art. 3

Gli animali catturati ed inanellati, effettuati i rilevamenti necessari, dovranno essere rilasciati sul luogo immediatamente dopo le previste misurazioni e pesature.

Art. 4

A conclusione delle operazioni di cui al precedente articolo, sarà cura del sig.Marco Morbioli inviare a questo Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - gruppo 15°, I Direzione, una relazione dettagliata sull'attività svolta nonché resoconto all'INFS.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 novembre 2000.
  CUFFARO 

(2000.50.2536)
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DECRETO 24 novembre 2000.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia in territorio del comune di Cesarò.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in particolare, l'art. 41, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro venatorie;
Visto, inoltre, il 4° comma dell'art. 41 della stessa legge, che distingue le zone cinologiche stabili in "zona A" in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e "zona B", in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
Vista la nota prot. n. 3294 dell'11 febbraio 2000 della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, nonché la documentazione allegata, con la quale propone l'individuazione di una zona cinologica stabile "B" per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Cesarò in contrada Bracallà;
Vista la relazione redatta a seguito di sopralluogo effettuato dal funzionario della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, dalla quale si rileva che la zona ha i requisiti per essere classificata "zona B", perché in essa è stata riscontrata presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e che il territorio ha le caratteristiche faunistico ambientali richieste dalla legge;
Viste le dichiarazioni di assenso dei proprietari del terreno;
Visto il verbale datato 24 marzo 1999, riguardante l'acquisito parere favorevole espresso all'unanimità dai rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste convocati ai sensi della circolare prot. n. 7321 del 15 dicembre 1998 e dell'ultimo capoverso del paragrafo 2.5 del Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina prot. n. 3294 Pos. IV A/11, con la quale viene trasmessa la proposta di individuazione della zona cinologica "B" pubblicata all'albo pretorio del comune diCesarò per quindici giorni consecutivi;
Vista l'ulteriore nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina prot. n. 5280 Pos. IV A/11 del 16 ottobre 2000, dalla quale si rileva che nessuna opposizione è stata presentata nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della proposta di individuazione della zona cinologica in agro diCesarò;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al 7° comma dell'art. 41;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, nel fondo ricadente nel territorio comunale di Cesarò, contrada Bracallà, identificato in catasto al foglio 46, particelle 73, 83, 85, esteso Ha. 11.46.06, è individuata una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, classificata "zona B".

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, nelle more dell'eventuale affidamento della zona cinologica, ne curerà la gestione e la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Messina Zona cinologica B - divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma 1°, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 novembre 2000.
  CUFFARO 

(2000.50.2537)
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DECRETO 24 novembre 2000.
Ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria Bufalefi, sita in agro di Noto.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, l'art. 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 1665 del 28 luglio 1995, di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Bufalefi nel territorio del comune di Noto;
Vista la domanda presentata dal sig. Modica Antonino, nato a Ispica il 22 gennaio 1925 e residente in Noto, via Nicolaci, 3, titolare concessionario responsabile dell'anzidetta azienda, tendente all'ampliamento della stessa con altri terreni limitrofi;
Vista la relazione tecnica e la documentazione tecnica ed amministrativa di parte;
Vista la proposta dellaRipartizione faunistico-venatoria diSiracusa formulata con nota n. prot. 2821 del 2 agosto 2000;
Visto il verbale dell'accertamento effettuato dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, dal quale si evince tra l'altro parere favorevole all'accoglimento dell'istanza in parola e vengono forniti i dati relativi al territorio provinciale a mente di quanto previsto dall'art. 14, comma 6, della richiamata legge regionale n. 33/97;
Sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica che, con nota n. prot. 6360/T-B87A del 23 ottobre 2000, ha espresso parere favorevole all'ampliamento di cui sopra;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo n. prot. 8200/2000 del 18 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' ampliata l'azienda faunistico-venatoria Bufalefi sita in agro di Noto di cui al decreto n. 1665 del 28 luglio 1995, estesa Ha. 247.94.89, con le seguenti particelle: 70, 71, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 104, 106, 107, 108, 112, 113, 148, 149, 150, 168, 169, 171, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 204, 205 e 206 del foglio di mappa n. 381 del catasto terreni del comune di Noto per una superficie totale di Ha. 38.24.73. Per l'effetto la superficie complessiva dell'azienda faunistico-venatoria Bufalefi ammonta a complessivi Ha. 286.19.62.

Art. 2

Per la durata del presente decreto, che andrà a scadere il 28 febbraio 2005, restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione del decreto di costituzione n. 1665 del 28 luglio 1995 citato nelle premesse.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui al decreto n. 571 del 5 marzo 1998 di cui alle premesse, agli obblighi a suo tempo assunti e di cui al decreto di costituzione n. 1665 del 28 luglio 1995, nonché l'inadempienza alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comporta la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 novembre 2000.
  CUFFARO 

(2000.50.2539)
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DECRETO 24 novembre 2000.
Subentro nella titolarità dell'azienda faunistico-venatoria Scippa nel comune di Troina.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2288 del 22 giugno 1998, di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Scippa;
Visto il proprio decreto n. 386 dell'11 marzo 1999, di proroga della concessione della medesima azienda faunistico-venatoria;
Vista la richiesta avanzata dal sig. Di Giunta Giovanni, nato a Troina il 31 agosto 1959 e residente in Viagrande, via A. Da Messina, 67, di voltura della titolarità della medesima azienda faunistico-venatoria a proprio nome;
Vista la dichiarazione datata 21 luglio 2000 del concessionario della medesima azienda faunistico-venatoria, sig. De Maria Salvatore, con la quale viene espressa la rinuncia alla titolarità di cui sopra;
Vista la nota n. prot. 7110 del 13 settembre 2000 della Ripartizione faunistico-venatoria di Enna;
Ritenuto di dovere accogliere la richiesta;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n. 8199/2000 del 18 ottobre 2000, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, il sig. Di Giunta Giovanni, nato a Troina il 31 agosto 1959 e residente in Viagrande, via A. Da Messina, 67, è il titolare concessionario dell'azienda faunistico-venatoria Scippa di cui al decreto n. 2288 del 22 giugno 1998 di costituzione, prorogato con decreto n. 386 dell'11 marzo 1999 citati nelle premesse, poiché in virtù del presente decreto subentra al sig. De Maria Salvatore.

Art. 2

Per la durata del presente decreto restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione dei due decreti testè citati.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 novembre 2000.
  CUFFARO 

(2000.50.2538)
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DECRETO 7 dicembre 2000.
Costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Val Di Noto Porcari Spineta in agro di Noto.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 50 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 64/21 del 22 dicembre 1988, di affidamento della gestione sociale del territorio Circoli riuniti cacciatori diAvola e Noto;
Vista la richiesta avanzata dal sig. Giovanni Raudino, nato a Noto il 21 novembre 1953, ivi residente in via San Corrado fuori le mura, 16, nella qualità di presidente pro-tempore dell'associazione venatoria Circoli riuniti cacciatori diAvola e Noto, con sede in Noto, via Silvio Spaventa, 19, di trasformazione dell'ex gestione sociale Cacciatori di Avola e Noto in azienda faunistico-venatoria da denominare Val Di Noto Porcari Spineta;
Visto il programma pluriennale di attività;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa datata 24 giugno 2000, prot. n. 2743, con la quale il predetto ufficio data l'assenza di collaboratori tecnici chiede che l'istruttoria della pratica venga affidata a funzionari dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il verbale dell'accertamento effettuato a cura del competente gruppo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole per l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria Val Di Noto Porcari Spineta;
Vista la nota prot. n. 6498/T-B87A del 20 ottobre 2000, con la quale l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso favorevolmente il proprio parere in ordine all'istituzione della predetta azienda faunistico-venatoria;
Visto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio di Siracusa, prot. n. 17658/2000 dell'1 dicembre 2000, dal quale si rileva tra l'altro il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' costituita l'azienda faunistico-venatoria Val Di Noto Porcari Spineta in agro di Noto, contrade Villa Vela, Mandalà, Porcari, Seminerio, Giordano, Scala, Baronazzo, Castagno, Mete,San Giovanni Lardia, San Corrado Fuori le Mura, Lenzavacche, Micheleddi, San Giovanni Lo Vecchio, Friddufa,Spineta, Fontanarossa, Pompa, Mortellito, Manchisi, Petrarca, Russena, estesa complessivamente Ha. 999.87.94, in catasto al foglio di mappa 114, particella 44; foglio di mappa 115, particelle 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 65, 68; foglio di mappa 117, particelle 1, 2, 7, 8, 12; foglio di mappa 118, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111; foglio di mappa 119, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 61, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146; foglio di mappa 139, particelle 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 132, 133, 135, 137, 138, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 252, 253, 255, 257, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266; foglio di mappa 140, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 55, 59, 60, 62, 68, 75; foglio di mappa 141, particelle 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 49, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316; foglio di mappa 142, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89; foglio di mappa 161, particelle 58, 59, 60, 61, 78, 80, 114; foglio di mappa 162, particelle 1, 2, 3, 53, 98, 114, 115 del comune di Noto.

Art. 2

E' fatto obbligo al sig. Giovanni Raudino, nato a Noto il 21 novembre 1953, ivi residente in via San Corrado fuori le mura, 16, nella qualità di presidente pro-tempore dell'associazione venatoria Circoli riuniti cacciatori diAvola e Noto, con sede in Noto, via Silvio Spaventa, 19, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto n. 571 del 5 marzo 1998, degli impegni assunti e di cui al precedente articolo, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria diSiracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 dicembre 2000.
  CUFFARO 

(2000.50.2546)
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DECRETO 20 dicembre 2000.
Istituzione della riserva regionale di diritti di impianto.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218, esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il Reg. CE n. 1493 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il Reg. CE n. 1227 del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune viticolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;
Visto l'art. 5 del Reg. CE n. 1493/99, comma 1, che prevede l'istituzione di una riserva regionale di diritti di impianti;
Considerato che nella riserva regionale confluiranno i diritti di nuovo impianto assegnati alla Regione, i diritti di nuovo impianto non utilizzati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi e i diritti al reimpianto non utilizzati entro i termini di scadenza previsti;
Considerato che i diritti assegnati alla riserva potranno essere concessi a titolo gratuito ai giovani agricoltori o dietro corrispettivo versato all'Amministrazione re gionale;
Considerato che occorre istituire la riserva regionale di diritti di impianto;
Visto l'art. 5 del Reg. 1493/99, punto 3, lettera b), che demanda alla Regione la determinazione dei valori di riferimento per l'acquisto di un diritto a reimpianto prelevato dalla riserva regionale;
Considerato che occorre stabilire il valore di riferimento;
Visto l'art. 4 del Reg. CE n. 1493/99, 2° punto, che prevede la possibilità di assegnare diritti di reimpianto ai produttori per impiantare una superficie vitata prima di estirpare una pari superficie;
Visto l'art. 4 del Reg. CE n. 1227/2000, 2° punto, che prevede la facoltà di concedere diritti di reimpianto anticipato esclusivamente ai produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata entro il terzo anno successivo all'impianto;
Visto l'art. 4 del Reg. CE n. 1227/2000, 3° punto, che stabilisce che la Regione fissi l'importo della cauzione sulla base di criteri obiettivi;
Considerato che occorre fissare i valori di riferimento per il vigneto al fine di determinare l'importo della cauzione;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, punti 1, 2, 3 e 4, che stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di potenziale vitivinicolo;
Considerato che occorre fissare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni al divieto di impianto dei vigneti previsto dall'art. 2, paragrafo 1, o per la violazione delle disposizioni previste dagli artt. 3, 4 e 5 del Reg. CE n. 1493/99;
Considerato che occorre fissare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per i soggetti che abbiano presentato la dichiarazione delle superfici vitate e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera c), del Reg. CE n. 1493/99;
Considerato che occorre fissare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per i soggetti che abbiano impiantato vigneti a decorrere dall'1 settembre 1998 in violazione al divieto, previsto dall'art. 2, paragrafo 1, del Reg. CE n. 1493/99;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per quanto indicato in premessa, è istituita la riserva regionale di diritti di impianto.

Art. 2

Per i diritti al reimpianto prelevati dalla riserva regionale è stabilito il valore di riferimento in:
-  L. 4.000.000 (2.065,83 Euro/Ha.) per le superfici ricadenti in zone per la produzione di uve per i vini da tavola e I.G.T.;
-  L. 5.000.000 (2.582,29 Euro/Ha.) per le superfici ricadenti in zone per la produzione di uve per i vini D.O.C.

Art. 3

Il valore di riferimento per ettaro di vigneto per determinare l'importo della cauzione, nel caso di impianto anticipato, è stabilito in:
-  20.000.000/Ha. (10.329,14 Euro/Ha.) per le superfici ricadenti in zone per la produzione di uve per i vini da tavola e I.G.T.;
-  25.000.000/Ha. (12.911,43 Euro/Ha.) per le superfici ricadenti in zone per la produzione di uve per i vini D.O.C.

Art. 4

La superficie vitata impiantata in violazione del divieto di impianto è estirpata. Il produttore che violi il divieto di impianto dei vigneti previsti dall'art. 2, paragrafo 1, o violi le disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di reimpianto, ai diritti di nuovo impianto prelevato da una riserva previsti rispettivamente dagli artt. 3, 4 e 5 del Reg. CE n. 1493/99 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di L. 5.000.000/Ha. (2.582,29 Euro/Ha.), o frazione di ettaro della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.
Ove il produttore non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'Amministrazione regionale la stessa provvederà alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.

Art. 5

Al produttore che abbia presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbia ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera c), del Reg. CE n. 1493/99, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti:
a) 5.000.000/Ha. (2.582,29 Euro/Ha.), se l'impianto è stato realizzato in terreni ubicati al di fuori di zone previste delimitate per la produzione di VQPRD;
b) L.10.000.000/Ha. (5.164,57 Euro/Ha.) se l'impianto è stato realizzato all'interno di zone previste delimitate per la produzione di VQPRD.

Art. 6

La superficie vitata impiantata in violazione del divieto di impianto a decorrere dall'1 settembre 1998 è estirpata. Il produttore che abbia piantato una superficie vitata in violazione al divieto previsto dall'art. 2, paragrafo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di L. 5.000.000/Ha. (2.582,29 Euro/Ha.) o frazione di ettaro della superficie vitata per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.
Palermo, 20 dicembre 2000.
  CUFFARO 

(2001.2.25)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 22 dicembre 2000.
Fissazione dei criteri e delle misure per la determinazione della remunerazione spettante ai concessionari della riscossione nei nove ambiti territoriali della Regione.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9 di approvazione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, così come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326, recante disposizioni sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, emanato in attuazione della delega prevista dalla citata legge 28 settembre 1998, n. 337;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, così come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326, recante disposizioni sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, emanato in attuazione della delega prevista dalla citata legge 28 settembre 1998, n. 337, costituenti norme fondamentali di riforma economico-sociali;
Considerato che in materia di riscossione la potestà legislativa della Regione siciliana è di natura concorrente e non esclusiva e che, pertanto, le norme statali contenute nei decreti legislativi adottati in base alla legge delega n. 337/98 (e in particolare quelle contenute nel decreto legislativo n. 112/99), trovano diretta applicabilità in ambito regionale in quanto dettate in attuazione dei principi di una legge definita di "riforma economico-sociale" e determinano la disapplicazione della normativa regionale previgente contrastante con la novellata legislazione nazionale;
Visto l'articolo 69 del decreto legislativo n. 112/99 che al comma 1 stabilisce che "i rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto";
Visto l'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 112/99, concernente la remunerazione del servizio;
Ritenuta la propria competenza a provvedere in ordine all'applicazione dell'art. 17 sopra menzionato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Visto il comma 1 del predetto articolo 17, ai sensi del quale l'attività dei concessionari del servizio di riscossione, viene remunerata con un aggio, pari ad una percentuale sulle somme iscritte a ruolo riscosse, da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base dei criteri individuati alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo 17, comma 1;
Considerato, in conformità al parere reso dalla Commissione consultiva nell'adunanza del 23 ottobre 2000, che l'Amministrazione regionale, nel saggiare la metodologia e le rilevazioni ministeriali, non ha poteri per verificare autonomamente la esattezza dei dati di base a livello nazionale considerati dal Ministero delle finanze, con l'adottato decreto ministeriale 4 agosto 2000, su Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2000, e che pertanto risulta inevitabile attestarsi sulle risultanze delle valutazioni ministeriali espresse nel predetto decreto, che possono confermarsi con riferimento limitato ai dati relativi alla riscossione intervenuta nei nove ambiti territoriali della Regione siciliana;
Ritenuto, pertanto, di dover - pur nella autonomia del presente provvedimento - adottare gli stessi criteri, valutazioni e determinazioni del Ministero delle finanze, fissati con il citato decreto del 4 agosto 2000;
Considerato che la remunerazione del servizio, secondo la disposizione contenuta nell'art. 17, comma 1°, del decreto legislativo n. 112/99, è costituita da un aggio percentuale sulle somme iscritte a ruolo riscosse, la cui determinazione deve corrispondere a tre parametri, indicati dal comma 1° del citato art. 17, come segue:
a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del 20% dei concessionari aventi i più alti costi e del 5% di quelli aventi i più bassi costi;
b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;
c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario può porla in riscossione;
Considerato che l'aggio di cui all'articolo 17, comma 1, deve essere pari ad una percentuale delle somme riscosse, determinata, per ciascun ambito territoriale, sulla base dei suesposti criteri che consentono di definire tre componenti della remunerazione:
1. quella di cui alla lettera a), di seguito denominata "aggio base";
2. quella di cui alla lettera b), di seguito denominata "aggio per rischio ambientale";
3. quella di cui alla lettera c), di seguito denominata "aggio per vetustà del ruolo";
Considerato che le caratteristiche dei tre criteri appena indicati sono tali da comportare la necessaria determinazione su base nazionale degli aggi per gli ambiti territoriali della Regione, e dei criteri che li sottendono, risultando impossibile, per gli effetti distorsivi di una differente quantificazione su base regionale, concretizzare i criteri ed i conseguenti aggi in altri diversi da quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti elaborati dal Ministero delle finanze;
Considerato in particolare, sulla base di quanto sopra, che per la determinazione dell'aggio base di cui alla lettera a) si è proceduto a rapportare, per ciascun ambito territoriale, i costi del sistema di riscossione desunti dai dati dei bilanci civilistici e dei conti consuntivi per l'anno 1998 dei concessionari e commissari governativi, agli importi iscritti a ruolo in carico nello stesso anno 1998;
Ritenuto che al fine di ottenere un dato significativamente descrittivo dei costi del sistema per il primo biennio di riferimento, è occorso procedere alle opportune correzioni dei costi evidenziati per l'anno 1998, tenendo conto dei mutamenti delle voci di conto economico conseguenti alle intercorse modifiche normative che hanno interessato il sistema di riscossione;
Considerato che, applicando la metodologia sopra descritta, gli ambiti territoriali sono stati ordinati secondo il valore del rispettivo costo normalizzato - dato dal rapporto tra i costi ed il carico dei ruoli - ed è stato quindi possibile evidenziare il 20% delle province con i costi più alti ed il 5% con i costi più bassi, esclusi dalla base del calcolo, così come prescritto dalla norma;
Considerato che l'importo dell'aggio base - ovvero del costo normalizzato medio di sistema di cui alla lettera a) - corrispondente alla media dei valori delle province residue, è risultato pari al 6,50%;
Considerato che per la determinazione dell'aggio per rischio ambientale di cui alla lettera b) è stato necessario operare una valutazione in ordine al differenziale di rischio per la riscossione mediante ruolo, dovuto ai diversi fattori ambientali, selezionando alcuni indicatori di fonte istituzionale (Banca d'Italia, INPS, ISTAT), rappresentativi della situazione sociale ed economica di ciascun ambito territoriale, disponibili a livello provinciale;
Atteso che la distribuzione dei valori selezionati ha permesso di suddividere gli ambiti territoriali in 6 gruppi di province massimamente omogenei, corrispondenti ad altrettante tipologie di rischio, ordinati da un rischio più basso (province a rischio 1) ad un rischio più alto (province a rischio 6), all'interno dei quali sono comprese le province caratterizzate da un "simile" modello di identificazione delle difficoltà di incasso delle somme iscritte a ruolo riferibili alla localizzazione territoriale del l'ambito;
Considerato che a partire dalla predetta classificazione tipologica è stato costruito un indicatore sintetico delle posizioni relative a ciascun ambito, ottenendo così una scala continua (valori da 0 ad 1) rappresentativa dei diversi gradi di "rischio ambientale";
Considerato peraltro che il "rischio ambientale" non può ritenersi nullo nella tipologia a rischio minimo, e che pertanto il predetto indicatore è stato rimodulato in modo da garantire come minimo il 30% del parametro (scala da 0,3 ad 1);
Considerato che tale indicatore sintetico è stato applicato, per ciascun ambito territoriale, al parametro (espresso quale misura percentuale sulle somme riscosse) ritenuto congruo a rappresentare il valore massimo della remunerazione spettante a titolo di aggio per rischio ambientale, secondo il criterio di cui alla lettera b) del citato articolo 17, comma 1;
Ritenuto che l'aggio per rischio ambientale è stato quantificato in misura tale da rendere tendenzialmente indifferente, ai fini della valutazione della remuneratività del servizio di riscossione in ciascun ambito provinciale, il fattore della localizzazione territoriale dell'attività svolta, inteso quale indicatore della maggiore o minore percentuale di esigibilità delle somme iscritte a ruolo riferibile alle condizioni socio-economiche dell'ambiente;
Ritenuto che la quota massima erogabile dell'aggio per rischio ambientale è stata contenuta entro la metà del valore del costo normalizzato medio del sistema, che rappresenta la soglia oltre cui detto aggio perderebbe la sua funzione di fattore equilibrante del sistema, assumendo, al contrario, una valenza di "rendita di posizione", con effetti distorsivi nei confronti dell'operatività dell'intero meccanismo di remunerazione del servizio;
Considerato pertanto che l'aggio per rischio ambientale, differenziato per ciascuna provincia, risulta determinato a partire da un valore minimo dello 0,9% per l'ambito territoriale a "rischio minimo", fino ad un valore massimo del 3%, per l'ambito territoriale a "rischio massimo";
Considerato che per la determinazione dell'aggio per vetustà del ruolo, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17, è occorso determinare l'incidenza, sull'esito finale dell'attività, del tempo trascorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario può porla in riscossione;
Considerato che tale valutazione deve consentire di correggere la remunerazione da corrispondere per ciascun ruolo, in modo tale da annullare il differenziale di convenienza per il concessionario nella lavorazione dei ruoli riferiti ad annualità diverse;
Considerato che il criterio seguito per la determinazione del predetto aggio per vetustà del ruolo presuppone il calcolo, in base ai risultati di almeno un anno di osservazione, della probabilità di riscossione per ciascun anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
Considerato che, una volta calcolati i rapporti delle probabilità sopra descritti, è stato possibile stabilire la remunerazione per "unità" aggiuntiva di difficoltà nella riscossione dei ruoli, calcolata sulla base del "peso" del parametro della vetustà del ruolo in rapporto al parametro della rischiosità ambientale;
Considerato che, conseguentemente, è stato ottenuto il valore della maggiorazione dell'aggio per unità di ruolo, moltiplicando la remunerazione unitaria per il rapporto tra le probabilità;
Considerato che nella prima fase di avvio del nuovo sistema di riscossione mediante ruolo, non potendo disporre di dati consolidati relativi all'attività di riscossione distinti per anno di riferimento dell'imposta, è stato ritenuto opportuno fissare, per il primo biennio, ai fini del correttivo sopra descritto, un valore medio della maggiorazione dell'aggio riferibile alla vetustà del ruolo, a partire dall'ammontare dei ruoli attribuiti al sistema nell'anno 1996 e non riscossi all'inizio dell'anno 1998;
Ritenuto che la maggiorazione dell'aggio riferibile alla vetustà del ruolo deve essere applicato per le riscossioni delle somme iscritte a ruolo per le quali sia decorso almeno un biennio tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quella in cui il concessionario può porle in riscossione;
Considerato quindi che detto aggio deve essere applicato per le riscossioni conseguite nell'anno 2000, sulle somme iscritte a ruolo riferite all'anno 1997, o precedente, e per le riscossioni conseguite nell'anno 2001, sulle somme iscritte a ruolo riferite all'anno 1998, o precedente;
Considerato pertanto che il valore dell'aggio per vetustà del ruolo, da corrispondere in misura uguale a tutti i concessionari, ottenuto sulla base della composizione media nazionale dei ruoli, da applicarsi alle somme iscritte a ruolo per le quali sia decorso almeno un biennio tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quella in cui il concessionario può porle in riscossione, risulta pari allo 0,83%;
Visto l'articolo 17, comma 2, secondo il quale l'aggio previsto dal comma 1 è aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile, da determinarsi nel decreto previsto dallo stesso comma 1, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi;
Considerato che tale aumento dell'aggio deve essere calcolato con riferimento ad un aumento della "produttività" del concessionario, e che quindi deve tenersi conto dell'incremento delle riscossioni, rapportate al carico dei ruoli;
Ritenuto che per la determinazione dell'aggio di cui al predetto articolo 17, comma 2, di seguito deno-minato aggio supplementare, occorre prevedere un premio per l'incremento della riscossione rispetto alla media del biennio precedente, che sia articolato in modo tale da tenere conto della difficoltà di incremento della percentuale di riscossione, riconducibile al diver-so grado di efficienza già raggiunto dai singoli concessionari;
Considerato che a tal fine si è reso necessario suddividere i concessionari in quattro classi, costruite sulla base della distribuzione dei valori corrispondenti alle percentuali di riscossione rilevate in ciascun ambito nel biennio precedente;
Considerato che pertanto sono state determinate fasce di incremento, cui correlare il rispettivo aggio supplementare spettante, di ampiezza differenziata per ciascuna delle quattro classi di concessionari individuate, a partire da un valore pari all'1% per la classe 1, fino ad un valore pari allo 0,10% per la classe 4;
Ritenuto che per incentivare l'incremento di produttività è stato stabilito di remunerare in modo crescente la riscossione delle unità aggiuntive di ruolo rispetto alle medie considerate, sulla base di un campo di variazione del valore dell'aggio supplementare da calcolarsi in funzione del valore del costo normalizzato medio del sistema (aggio base) di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 17;
Considerato che, alla luce del valore del costo normalizzato medio del sistema, pari al 6,50%, dato dal rapporto tra i costi ed il carico dei ruoli attribuiti, si è ritenuto opportuno fissare il valore minimo dell'aggio supplementare in misura non superiore alla metà del predetto costo normalizzato;
Considerato che il valore massimo del predetto aggio supplementare è stato ritenuto che non possa superare l'80% del valore del costo normalizzato medio di sistema, che rappresenta la soglia oltre cui detto aggio non risponderebbe in modo equilibrato alla sua funzione incentivante, garantendo ai concessionari utili non giustificati dai costi marginali sostenuti;
Considerato che il valore dell'aggio supplementare è stato pertanto determinato nella misura minima del 3%, fino alla misura massima del 5%;
Visto l'articolo 17, comma 3, che pone l'aggio di cui al comma 1 a carico del debitore, in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella, in misura non superiore al 4,65% della somma iscritta a ruolo e che rinvia al decreto di cui allo stesso comma 1 per la determinazione di tale misura;
Ritenuto che l'aggio a carico del debitore previsto dal predetto articolo 17, comma 3, va determinato nella misura massima consentita, al fine di incentivare il tempestivo adempimento da parte del debitore e contenere quindi il fenomeno della morosità;
Visto l'articolo 17, comma 5, che riconosce a ciascun concessionario, a titolo di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una percentuale del costo normalizzato di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo 17, comunque non inferiore all'1% del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto di cui al medesimo comma 1;
Ritenuto di dover fissare nella misura minima indicata dal predetto articolo 17, comma 5, la somma da corrispondere a titolo di anticipazione, stante l'attuale livello dei costi di organizzazione del sistema dei concessionari;
Considerato che, una volta fissata l'anticipazione in misura pari all'1% del carico dei ruoli consegnati, da corrispondersi secondo le modalità da fissarsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4 dell'articolo 17, appare irrilevante esprimere tale valore quale percentuale dell'aggio base;
Considerato, altresì, che con le modalità da fissarsi nel decreto di cui al citato comma 4 dell'articolo 17, sarà possibile erogare l'aggio effettivamente spettante sulle somme riscosse, al netto degli importi anticipati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 17, ovvero sarà possibile procedere al recupero delle somme eventualmente corrisposte a titolo di anticipazione in misura maggiore dell'effettivo aggio spettante;
Visto l'articolo 17, comma 5/bis, che dispone che per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l'aggio del concessionario è stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo;
Visto l'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, così come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326, ai sensi del quale per riscossione spontanea a mezzo ruolo deve intendersi quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:
a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimenti;
b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore;
Considerato che tra le forme di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali deve comprendersi anche quella relativa alla riscossione, conseguita entro i termini di pagamento previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei crediti contributivi INPS iscritti a ruolo, oggetto della cessione di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Considerato che l'aggio da corrispondersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 5/bis, per la riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, tenuto conto dei minori costi di svolgimento del relativo servizio rispetto a quelli rilevati per le altre forme di riscossione mediante ruolo, è stato fissato, per tutti i concessionari, in misura non superiore ad un terzo dell'aggio di cui al comma 1 dello stesso articolo 17, spettante, ai sensi del presente decreto, all'ambito cui è stato riconosciuto il valore minimo del parametro di rischio ambientale;
Considerato che l'aggio da corrispondersi, ai sensi del predetto articolo 17, comma 5/bis, per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, diverse dai crediti degli enti pubblici previdenziali, è stato fissato nella stessa misura già prevista - con riferimento alle riscossioni effettuate prima della notifica dell'avviso di mora - nel quadro normativo previgente al riordino del servizio nazionale della riscossione, in quanto tale misura appare congrua a remunerare detto specifico servizio, i cui costi di gestione, nonché le relative modalità di svolgimento, non subiscono particolari variazioni rispetto al passato;
Considerato che il minore aggio spettante, ai sensi del predetto articolo 17, comma 5/bis, per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, compete al concessionario solo in caso di versamento effettuato entro i termini di pagamento previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, decorso inutilmente il quale - ovvero integrate le condizioni per la decadenza del beneficio della rateazione, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 - è stato applicato l'aggio previsto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112/99, per le altre forme di riscossione mediante ruolo, posto a carico del debitore nella misura stabilita del 4,65% della somma iscritta a ruolo;
Visto l'articolo 36, comma 2/bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ai sensi del quale, fino al 30 settembre 1999, i ruoli possono essere formati e resi esecutivi, secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999, e che su tali ruoli, nonché a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1° luglio 1999, in deroga all'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
Considerato che alla luce delle predette disposizioni normative, per la riscossione dei ruoli sopra indicati non è dovuta la remunerazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112/99, che risulta pertanto spettante solo per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo in vigore dal 1° luglio 1999;
Considerato che per il secondo semestre dell'anno 1999 non risulta alcun onere a carico della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 17 del più volte citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni;
Visto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 5 della legge regionale n. 35/90, reso nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

Decreta:


Art. 1

Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Agrigento, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è stabilita nel modo seguente:
a) aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 9,01%;
b) l'aggio di cui al punto a) è maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) l'aggio di cui al punto a) è maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nell'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00%, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50%.

Art. 2

Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Caltanissetta, la remunerazione spettante ai sensi del l'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è stabilita nel modo seguente:
a) aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 9,09 %;
b) l'aggio di cui al punto a) è maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) l'aggio di cui al punto a) è maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nell'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00%, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50%.

Art. 3

Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Catania, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è stabilita nel modo seguente:
a) aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 9,31 %;
b) l'aggio di cui al punto a) è maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) l'aggio di cui al punto a) è maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nell'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00%, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50%.

Art. 4

Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Enna, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è stabilita nel modo seguente:
a) aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 9,08 %;
b) l'aggio di cui al punto a) è maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) l'aggio di cui al punto a) è maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nell'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00%, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50%.

Art. 5

Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Messina, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è stabilita nel modo seguente:
a) aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 9,01%;
b) l'aggio di cui al punto a) è maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) l'aggio di cui al punto a) è maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nell'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00%, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50%.

Art. 6

Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Palermo, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è stabilita nel modo seguente:
a) aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 9,28 %;
b) l'aggio di cui al punto a) è maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) l'aggio di cui al punto a) è maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nell'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00%, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50%.

Art. 7

Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ragusa, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è stabilita nel modo seguente:
a) aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 8,89 %;
b) l'aggio di cui al punto a) è maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) l'aggio di cui al punto a) è maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nell'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 %, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50%.

Art. 8

Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Siracusa, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è stabilita nel modo seguente:
a) aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 9,31 %;
b) l'aggio di cui al punto a) è maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) l'aggio di cui al punto a) è maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nell'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 %, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50%.

Art. 9

Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Trapani, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è stabilita nel modo seguente:
a) aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari al 9,01 %;
b) l'aggio di cui al punto a) è maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
c) l'aggio di cui al punto a) è maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nell'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente;
d) aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 %, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
e) aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 %.

Art. 10

Per gli ambiti territoriali della Regione siciliana, l'anticipazione della remunerazione di cui all'art. 17, comma 5, del decreto 13 aprile 1999, n. 112, è fissata in misura pari all'1% del carico dei ruoli consegnati.

Art. 11

Per gli ambiti territoriali della Regione siciliana, l'aggio di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è a carico del debitore in misura pari al 4,65% della somma iscritta a ruolo, in caso di mancato pagamento entro la scadenza.

Art. 12

1. L'importo dell'aggio a carico della Regione siciliana da corrispondersi ai sensi del presente decreto è valutato in lire 15.000.000.000 per l'anno 2000 e in lire 22.500.000.000 per il periodo 1° gennaio/30 giugno 2001.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante imputazione al capitolo 21657 "Commissioni, compensi e rimborsi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate" (spese obbligatorie) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000 e al capitolo 257024 (ex 21657) per i successivi esercizi.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato bilancio e finanze per la prescritta registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 dicembre 2000.
  NICOLOSI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del bilancio e delle finanze il 28 dicembre 2000 al n. 532.

Allegato
TABELLA A

INCREMENTO (%) AGGIO 
Fino a 1,00      3,00 per cento 
Da 1,01 a 2,00       3,50 per cento 
Da 2,01 a 3,00       4,00 per cento 
Da 3,01 a 4,00       4,50 per cento 
Da 4,01 a 5,00 e oltre      5,00 per cento 



INCREMENTO (%) AGGIO 
Fino a 0,50      3,00 per cento 
Da 0,51 a 1,00       3,50 per cento 
Da 1,01 a 1,50       4,00 per cento 
Da 1,51 a 2,00       4,50 per cento 
Da 2,01 a 2,50 e oltre      5,00 per cento 



INCREMENTO (%) AGGIO 
Fino a 0,25      3,00 per cento 
Da 0,26 a 0,50       3,50 per cento 
Da 0,51 a 0,75       4,00 per cento 
Da 0,76 a 1,00       4,50 per cento 
Da 1,01 a 1,25 e oltre      5,00 per cento 


INCREMENTO (%) AGGIO 
Fino a 0,10      3,00 per cento 
Da 0,11 a 0,20       3,50 per cento 
Da 0,21 a 0,30       4,00 per cento 
Da 0,31 a 0,40       4,50 per cento 
Da 0,41 a 0,50 e oltre      5,00 per cento 

(2001.2.18)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 6 dicembre 2000.
Istituzione presso la Commissione provinciale per l'artigianato di Catania del Registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale di Caltagirone.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 188, recante: "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità" ed, in particolare, l'art.3, il quale prevede che, per le finalità previste dalla stessa legge, viene istituito il "Registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale";
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1996, n. 506 -Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 188;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1997 - Determinazione e modalità di versamento dei diritti a carico dei soggetti beneficiari richiedenti l'iscrizione nei registri dei produttori ceramici;
Considerato che la città di Caltagirone è stata individuata dal Consiglio nazionale ceramico con delibera dell'11 marzo 1993 come zona del territorio nazionale nella quale è in atto un'affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale in ottemperanza alla su richiamata legge 9 luglio 1990, n. 188;
Rilevato che, successivamente, ilConsiglio nazionale ceramico con deliberazione del 12 dicembre 1996 ha approvato il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Caltagirone ed il relativo marchio di produzione;
Vista l'istanza del comune diCaltagirone, pervenuta a questa Amministrazione il 23 novembre 2000, con la quale si richiede, ai sensi dell'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 188, l'istituzione presso la Commissione provinciale per l'artigianato diCatania del Registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale;
Ritenuto di dover provvedere in tal senso;

Decreta:


Art. 1

E' istituito presso la Commissione provinciale per l'artigianato di Catania il Registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale di Caltagirone.

Art. 2

L'istituzione e la gestione del Registro è curata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Catania secondo le richiamate disposizioni ministeriali.

Art. 3

Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del Registro sono a carico dei richiedenti, secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del decreto ministeriale 11 settembre 1997. Le somme relative dovranno essere versate alla Camera di commercio di Catania e destinate alle spese di funzionamento della Commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 dicembre 2000.
  SPERANZA 

(2000.50.2530)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 12 dicembre 2000.
Scioglimento del consiglio circoscrizionale di Grisì del comune di Monreale e nomina del commissario.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 84/76, n. 48/91, n. 26/93 e n. 41/96;
Preso atto che il consiglio circoscrizionale di Grisì del comune di Monreale non è riuscito ad eleggere il presidente nei termini stabiliti dall'art. 15, u.c., del regolamento comunale dei consigli circoscrizionali e che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 8 e 13 dello stesso regolamento, la mancata elezione del presidente comporta la decadenza dell'intero consiglio;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 9, 3° comma, della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, la violazione degli obblighi imposti dalla legge comporta lo scioglimento del consiglio, da pronunciarsi a cura dell'Assessorato regionale degli enti locali;
Ritenuto, pertanto, necessario dovere attivare le procedure previste dalla predetta norma, in ordine allo scioglimento del predetto consiglio di circoscrizione ed alla contestuale nomina del commissario;
Preso atto che il consiglio comunale di Monreale ha espresso il proprio parere in ordine allo scioglimento del consiglio della circoscrizione di Grisì con deliberazione del 3 ottobre 2000, n. 118;
Vista la proposta di scioglimento della predetta circoscrizione formulata dal sindaco del comune di Monreale con nota n. 30260 dell'8 novembre 2000;
Ritenuto, pertanto, dovere procedere allo scioglimento del consiglio della circoscrizione di Grisì del comune di Monreale ed alla contestuale nomina del commissario presso il suddetto consiglio;

Decreta:


Art. 1

Il consiglio della circoscrizione di Grisì del comune di Monreale è sciolto.

Art. 2

Il sig. Silvio Geloso, cittadino elettore della circoscrizione, residente a Grisì - Monreale, via Sacro Cuore di Gesù n. 27, è nominato commissario del consiglio della circoscrizione Grisì di Monreale con le attribuzioni di cui all'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana così come previsto dal già citato art. 9 della legge regionale n. 84/76.
Palermo, 12 dicembre 2000.
  TURANO 

(2000.50.2554)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 12 dicembre 2000.
Dichiarazione di una zona di sorveglianza da febbre catarrale degli ovini ricadente nel territorio di alcuni comuni della Regione.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Vista la nota prot. n. 3262 del 17 novembre 2000, con la quale il settore veterinario dell'Azienda unita sanitaria locale n. 9 di Trapani comunica il sospetto su base clinica per blue tongue negli allevamenti ovini Augugliaro Carmelo e Quartana Antonino presso il comune di Trapani;
Vista la nota prot. n. 13578 del 24 novembre 2000, con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise comunica la reattività sierologica per blue tongue nell'allevamento ovino di proprietà del sig. Quartana Antonino, contrada Milo Errante, del comune di Trapani;
Vista la nota prot. n. 13579 del 24 novembre 2000, con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise comunica la reattività sierologica per blue tongue nell'allevamento ovino di proprietà del sig. Augugliaro Carmelo, contrada Serro, del comune di Trapani;
Viste le ordinanze n. 758 del 29 novembre 2000 e n. 766 del 30 novembre 2000, con le quali il sindaco del comune di Trapani dichiara "Zona di protezione da febbre catarrale degli ovini" alcune contrade del comune di Trapani;
Vista la nota prot. n. 3407 del 30 novembre 2000, con la quale il settore veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani trasmette l'elenco dei comuni e delle relative contrade da inserire nel provvedimento di delimitazione ed istituzione di zona di sorveglianza;
Considerata l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia e di dovere, pertanto, delimitare una zona di sorveglianza avente un raggio minimo di dieci chilometri attorno alle aziende infette secondo la perimetrazione fornita dal settore veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani con nota prot. n. 3407 del 30 novembre 2000;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva n. 92/119/CE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini";

Decreta:


Art. 1

E' dichiarata "zona di sorveglianza da febbre catarrale degli ovini" l'area dei comuni e delle relative contrade di seguito indicati:
-  Trapani - intero territorio comunale;
-  Paceco - intero territorio comunale;
-  Erice - intero territorio comunale;
-  Valderice - intero territorio comunale;
-  Custonaci - intero territorio comunale;
-  Buseto Palizzolo - intero territorio comunale.
Ai confini della zona di sorveglianza sulle vie di accesso e nei luoghi ritenuti più idonei, le amministrazioni comunali cureranno l'apposizione di tabelle ben visibili portanti la dicitura:
"Zona di sorveglianza per febbre catarrale degli ovini"


Art. 2

Nell'ambito della zona di sorveglianza il servizio veterinario del distretto territorialmente competente dispone l'applicazione delle seguenti misure:
-  identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
-  divieto di circolazione degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche, salvo che per condurli al pascolo o agli edifici ad essi riservati;
-  divieto di transito, salvo deroga concessa dalla autorità competente nei casi di trasporto su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;
-  trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente;
-  mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona di sorveglianza per il tempo corrispondente almeno al periodo massimo di incubazione proprio della malattia dopo l'individuazione dell'ultimo focolaio. Successivamente, gli animali possono essere allontanati dalla zona suddetta per essere trasportati sotto controllo ufficiale, direttamente ad un macello designato dall'autorità competente per una macellazione di necessità ed urgenza; lo spostamento può essere autorizzato soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale su tutti gli animali appartenenti alle specie sensibili dell'azienda abbia permesso di escludere la presenza di animali infetti; il veterinario ufficiale responsabile del macello è preavvertito dell'invio degli animali.

Art. 3

Le misure di cui all'art. 2 restano in vigore fino a quando, dopo attenta valutazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, interverrà apposita revoca mediante decreto assessoriale.
I sindaci, i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali della Regione, gli agenti della forza pubblica sono incaricati, per quanto di competenza, dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto, stante l'urgenza di adottare provvedimenti per evitare la diffusione della malattia "febbre catarrale degli ovini", è dichiarato immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
I trasgressori sono puniti a norma di legge.
Palermo, 12 dicembre 2000.
  PROVENZANO 

(2000.50.2555)
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DECRETO 22 dicembre 2000.
Disciplina delle autorizzazioni sanitarie di competenza regionale relative agli stabilimenti di produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 27 agosto 1994, che ha delegato alle Unità sanitarie locali le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, compresi i poteri autorizzativi demandati alla competenza regionale, ad eccezione degli impianti di macellazione non riservati alla competenza del Ministero della sanità;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, relativo all'attuazione delle direttive comunitarie n. 91/497 e n. 91/498, concernenti problemi sanitari in materia di produzioni ed immissione sul mercato di carni fresche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 13306 del 18 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 26 novembre 1994, che, nel disciplinare l'attuazione della precitata legge regionale n. 33/94, specifica che rimangono di competenza della Regione il rilascio del numero di identificazione e la relativa iscrizione nell'apposito registro per gli stabilimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 286/94;
Visto il decreto n. 21163 del 7 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 dell'11 gennaio 1997, che modifica il decreto n. 19372 del 20 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 dell'8 giugno 1996;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495, con cui è stato emanato il regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 92/116/CEE, che modifica la direttiva n. 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto n. 25553 del 29 maggio 1998, registrato alla Corte dei conti, registro 1, foglio 76, in data 11 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 10 ottobre 1998, con cui si è proceduto a disciplinare il rilascio del riconoscimento per gli stabilimenti di limitata capacità di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 495/97;
Visto il decreto 9 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 24 marzo 2000, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 15 marzo 2000, con nota n. 45, con cui sono state determinate le tariffe per il rilascio del riconoscimento, delle autorizzazioni sanitarie o del cambio della ragione sociale per gli stabilimenti di produzione e commercializzazione di alimenti di origine animale di competenza regionale, ad eccezione di quelli per la produzione e confezionamento del latte e suoi derivati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 dell'11 ottobre 2000, relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112/98;
Considerato che si ritiene necessario disciplinare il rilascio delle autorizzazioni sanitarie di competenza regionale nonché dei provvedimenti di riconoscimento, per l'attivazione di stabilimenti di produzione e commercializzazione di alimenti di origine animale, previsti dal citato D.P.C.M. 26 maggio 2000, ad eccezione degli impianti di produzione e confezionamento del latte e suoi derivati, per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme regionali;
Ritenuto, per uniformità di applicazione, di dovere individuare, anche per gli stabilimenti di produzione e commercializzazione di alimenti di origine animale di cui al sopra citato D.P.C.M. 26 maggio 2000, le medesime procedure autorizzative già fissate per gli stabilimenti di produzione e commercializzazione di carni rosse e di volatili da cortile;

Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali della Regione siciliana, quali organi delegati ai sensi della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, provvedono al rilascio delle autorizzazioni sanitarie di competenza regionale, relative agli stabilimenti di produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, secondo le modalità previste dal presente decreto.
Il presente decreto non si applica agli stabilimenti di produzione e confezionamento del latte e suoi derivati, per i quali continuano ad applicarsi le norme vigenti, ed agli impianti di macellazione, per i quali il rilascio dell'autorizzazione sanitaria è riservato all'Assessore regionale per la sanità.
Art. 2
Autorizzazioni sanitarie

I titolari responsabili degli stabilimenti di cui al precedente articolo che intendono ottenere l'autorizzazione sanitaria dovranno presentare all'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio specifica istanza, conforme alle vigenti disposizioni in materia di imposte di bollo, corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti.
Il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, previo accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e leggi e regolamenti speciali.
L'azienda unità sanitaria locale annota su apposito registro gli estremi delle autorizzazioni sanitarie rilasciate, le variazioni intervenute e gli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni.
L'Azienda unità sanitaria locale, inoltre, trasmette all'Assessorato regionale della sanità copia delle autorizzazioni sanitarie rilasciate, anche ai fini dell'eventuale successivo riconoscimento, dell'iscrizione negli appositi registri e dell'attribuzione del relativo numero di identificazione.
Art. 3
Subentro

L'impresa che intenda subentrare nell'autorizzazione sanitaria rilasciata ad altre imprese deve farne domanda all'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, allegando all'istanza la documentazione comprovante la cessione dell'attività da parte dell'impresa cedente titolare dell'autorizzazione sanitaria ed il possesso dei requisiti soggettivi prescritti.
L'autorizzazione sanitaria precedente può essere utilizzata dall'impresa successivamente alla presentazione della richiesta di subentro, limitatamente al tempo necessario al rilascio o al rigetto della nuova autorizzazione.
L'Assessorato regionale della sanità, nel caso di cui al presente articolo, provvede, ove necessario, all'aggiornamento in favore dell'impresa subentrante del riconoscimento dello stabilimento autorizzato.
Art. 4
Disposizioni finali

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 dicembre 2000.
  PROVENZANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità il 28 dicembre 2000 al n. 701.
(2001.2.29)
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DECRETO 28 dicembre 2000.
Integrazione del decreto 12 settembre 2000, concernente elenco degli aspiranti alla nomina di direttore generale nelle Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere nella Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 24 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto legislativo n. 512 del 27 agosto 1994, convertito senza modificazioni dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;
Visto la legge delega 30 dicembre 1998, n. 419;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto l'avviso per la formazione di un elenco di idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale n. 28 del 7 aprile 2000 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 4 del 14 aprile 2000;
Visto il decreto n. 32743 del 12 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 43 del 22 settembre 2000, con il quale si è dato atto e sono stati resi noti i risultati della selezione di cui al predetto avviso;
Vista l'istanza del dott. Peritore Giovanni, nato a Licata il 22 febbraio 1946, inviata con raccomandata a.r. dell'8 maggio 2000 e pervenuta a questo Assessorato regionale della sanità in data 19 luglio 2000, successivamente all'adozione della deliberazione n. 188 del 5 luglio 2000 della Giunta regionale in quanto erroneamente recapitata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
Visto il verbale del 27 settembre 2000 redatto dalla commissione nominata con nota n. 518/GAB del 29 maggio 2000, relativo all'esame della domanda presentata dal dott. Peritore Giovanni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 284 del 21 novembre 2000 di presa d'atto del succitato verbale della commissione del 27 settembre 2000;
Ritenuto necessario dare atto del risultato relativo all'esame della domanda presentata dal dott. Peritore Giovanni e, conseguentemente, integrare il decreto n. 32743 del 12 settembre 2000;

Decreta:


Art. 1

Il decreto n. 32743 del 12 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 22 settembre 2000, nella parte relativa all'elenco degli aspiranti non idonei perché non in possesso dei requisiti prescritti è integrato dal seguente nominativo: Peritore Giovanni, nato a Licata il 22 febbraio 1946.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 2000.
  PROVENZANO 

(2001.2.30)
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DECRETO 29 dicembre 2000.
Esclusione di un nominativo dalla graduatoria unica regionale di medicina generale, valida per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il decreto n. 31362 del 17 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - supplemento ordinario n. 16 del 31 marzo 2000, con il quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria unica regionale di medicina generale, valida per l'anno 1999, ed in particolare è stato escluso il dott. Pantaleo Vito, nato a Mazara del Vallo (TP) il 24 novembre 1947, per superamento del limite di età;
Visto il decreto n. 32698 del 30 agosto 2000, con il quale, in ottemperanza all'ordinanza del T.A.R. Palermo n. 1118/00 del 21 giugno 2000, il dott. Pantaleo Vito è stato inserito con riserva nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1999;
Vista l'ordinanza n. 1019/00 del 9 novembre 2000, con la quale il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto l'appello proposto dall'Assessorato regionale della sanità per l'annullamento della precitata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale di Palermo;
Ritenuto di dover dare esecuzione alla sopracitata ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto espresso in premessa, il dott. Pantaleo Vito, nato a Mazara del Vallo (TP) il 24 novembre 1947, in ottemperanza all'ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa n. 1019/00 del 9 novembre 2000, è escluso dalla graduatoria unica regionale di medicina generale, valida per l'anno 1999.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 29 dicembre 2000.
  PROVENZANO 

(2001.2.36)
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DECRETO 29 dicembre 2000.
Rettifica parziale del decreto 11 luglio 2000, concernente zone carenti di medicina generale al 2° semestre 1998 ed al 1° semestre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il decreto 11 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35, parte I del 28 luglio 2000, con il quale sono state indicate le zone carenti di medicina generale relative al 2° semestre 1998 ed al 1° semestre 1999;
Vista la nota prot. n. 2454 del 25 settembre 2000, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 diAgrigento ha comunicato che per mero errore, nel comune di Raffadali, sono stati comunicate, relativamente al 2° semestre 1998, n. 2 zone carenti di assistenza primaria, anziché n.1;
Vista la nota prot. n. 2208/CS del 22 novembre 2000, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo ha comunicato che, a seguito di una rivisitazione dei dati precedentemente forniti effettuata alla luce della nota assessoriale prot. 1N8/3131 del 19 ottobre 2000, le zone carenti, rispetto a quanto pubblicato con il citato decreto assessoriale, risultano così rettificate:
-  2° semestre 1998: carenti per n. 1 posto i comuni di Bagheria, Casteldaccia, Montelepre, Ciminna, Monreale, Altofonte, Roccamena; per n. 6 posti Partinico; per n. 7 posti Palermo;
-  1° semestre 1999: carenti per n. 1 posto i comuni di Bagheria, Altavilla, Capaci, Isola delle Femmine, Terrasini, Torretta, Giuliana; per n. 2 posti Carini,Cefalù,Castronovo; per n. 11 posti Palermo;
Ritenuto di dover procedere alle sopracitata rettifiche;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa indicato, a parziale rettifica di quanto previsto dal decreto 11 luglio 2000, nell'ambito dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento viene individuato un posto carente di assistenza primaria del comune di Raffadali relativamente al 2° semestre 1998, mentre nell'ambito dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo le carenze di assistenza primaria relative al 2° semestre 1998 ed al 1° semestre 1999 risultano così rideterminate:
2° semestre 1998:
-  Bagheria  n.
-  Casteldaccia  n.
-  Montelepre  n.
-  Ciminna  n.
-  Monreale  n.
-  Altofonte  n.
-  Roccamena  n.
-  Partinico  n.
-  Palermo  n.

1° semestre 1999:
-  Bagheria  n.
-  Altavilla  n.
-  Capaci  n.
-  Isola delle Femmine  n.
-  Terrasini  n.
-  Torretta  n.
-  Giuliana  n.
-  Carini  n.
-  Cefalù  n.
-  Castronovo  n.
-  Palermo  n. 11 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 29 dicembre 2000.
  PROVENZANO 

(2001.2.35)
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DECRETO 29 dicembre 2000.
Rettifica del decreto 24 ottobre 2000, concernente graduatoria unica regionale di medicina generale, valida per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484;
Visto il proprio decreto 24 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - supplemento ordinario n. 51 del 10 novembre 2000, con il quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria unica regionale dei medici di medicina generale valida per l'anno 2000;
Considerato che nella graduatoria definitiva valida per l'anno 2000 è stato inserito, per mero errore materiale, con il punteggio di 11,30 e con posizione n. 3170, il dr. Ragona Libero, nato a Capo d'Orlando (ME) il 7 giugno 1947, il quale, avendo compiuto il 50° anno di età alla scadenza del termine per la presentazione della domanda per l'anno 2000 e non essendo convenzionato ai sensi dell'A.C.N. n. 484/96, non aveva invece titolo per essere incluso nella graduatoria di cui sopra;
Considerato che per cause tecniche da impuntare al funzionamento dell'apposito software il dr. Messineo Francesco, nato a Reggio Calabria il 24 giugno 1958, risulta erroneamente inserito con il punteggio di 17,30 alla posizione n. 2095, e non con il punteggio di 19,70, effettivamente spettante in base ai titoli di servizio presentati;
Considerato che per mero errore materiale nella graduatoria di che trattasi, la dott.ssa Cannella Angelina, nata a Godrano il 2 novembre 1962, risulta residente a Godrano, mentre la stessa, come dichiarato nell'istanza a suo tempo presentata, è residente a Palermo;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere alle opportune rettifiche al decreto 24 ottobre 2000, di approvazione della graduatoria definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 2000;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, la graduatoria unica regionale dei medici di medicina generale valida per l'anno 2000, approvata con decreto del 24 ottobre 2000, risulta così modificata:
-  Ragona Libero, nato il 7 giugno 1947 - escluso;
-  Messineo Francesco, nato il 24 giugno 1958 - da 17,30 a 19,70;
-  Cannella Angelina, nata il 2 novembre 1962 - residente a Palermo.

Art.  2

Il dr. Messineo Francesco andrà ad occupare nella graduatoria di cui trattasi la posizione che compete in base al punteggio conseguito e tenuto conto del voto di laurea, dell'anzianità di laurea ed infine della maggiore età.

Art.  3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2000.
  PROVENZANO 

(2001.2.34)
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DECRETO 8 gennaio 2001
Linee guida per l'organizzazione funzionale dei presidi territoriali di emergenza e della rete dell'emergenza-urgenza.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni, di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1996;
Vista la delibera della Giunta regionale 28 dicembre 1996, n. 446;
Visto il Piano sanitario regionale 2000-2002, punto 4.5;
Preso atto dei verbali delle riunioni del tavolo tecnico, costituitosi presso l'Ispettorato regionale sanitario, durante le quali, di concerto con i responsabili delle centrali operative 118, si è proceduto all'elaborazione del documento tecnico "Linee guida per l'organizzazione funzionale dei presidi territoriali di emergenza e della rete dell'emergenza-urgenza";
Ritenuto necessario emanare degli indirizzi regionali finalizzati al miglioramento qualitativo e ad una maggiore omogeneità funzionale del servizio di emergenza territoriale;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa citati e che qui si intendono confermati, sono approvate le "Linee guida per l'organizzazione funzionale dei presidi territoriali di emergenza (P.T.E.) e della rete dell'emergenza-urgenza", comprensive degli allegati "A" e "B", che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale comprensiva degli allegati.
Palermo, 8 gennaio 2001.
  PROVENZANO 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati
(2001.2.73)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 16 novembre 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Partinico.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento
(2000.49.2485)
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DECRETO 6 dicembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore del porto del comune diSanta Marina Salina.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 30 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il decreto n. 606 del 17 aprile 1987, con il quale è stato approvato il piano regolatore del porto del comune di Santa Marina Salina nonché il successivo decreto n. 1438/92 del 31 agosto 1992, con il quale è stata approvata una variante allo stesso piano;
Visto il foglio prot. n. 5632 del 28 agosto 2000, assunto al prot. di questo Assessorato al n. 42616 del 29 agosto 2000, con il quale il sindaco del comune di SantaMarina Salina ha trasmesso gli atti relativi al progetto riguardante le opere di completamento della darsena commerciale mediante la realizzazione di due approdi alternativi e due locali di servizio;
Vista la deliberazione consiliare n. 23 del 5 agosto 2000, riscontrata dal CO.RE.CO. con provvedimento n. 5182/4994 del 25 agosto 2000, con la quale il consiglio comunale di Santa Marina Salina ha adottato, in variante al piano regolatore portuale, il progetto riguardante le opere di completamento della darsena commerciale per la realizzazione di due approdi alternativi e due locali di servizio;
Vista la nota prot. n. 4147 del 20 luglio 2000, con la quale il Comando zona fari di Messina ha espresso parere favorevole;
Vista la nota prot. n. 4218 del 28 luglio 2000, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina ha espresso parere favorevole;
Vista la nota prot. n. 21755 dell'1 agosto 2000, con la quale il Comando militare marittimo di Messina ha espresso parere favorevole a condizioni;
Vista la nota prot. n. 8535 del 3 agosto 2000, con la quale il Comando dei Vigili del fuoco di Messina ha espresso parere favorevole;
Visti i pareri favorevoli resi, in sede di conferenza di servizi convocata nella sede della Prefettura di Messina in data 31 luglio 2000, dai seguenti organi:
1)  Capitaneria di porto di Milazzo;
2)  ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo;
3)  compartimento delle FF.SS. di Palermo;
4)  circoscrizione doganale di Messina;
Vista la nota prot. n. 473 del 13 ottobre 2000, con la quale il gruppo 30° della D.R.U. ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica gli atti ed elaborati relativi alla variante in argomento, formulando contestualmente la proposta n. 17, stessa data, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Rilevato che:
Come si evince dalla relazione tecnica il progetto consiste nella realizzazione di due approdi alternativi a quelli attualmente in uso in quanto questi ultimi non risultano utilizzabili durante il periodo dei lavori previsti per la realizzazione di quelle opere inserite nel P.R.P. approvato.
Tali approdi alternativi saranno realizzati alla testata del modo di sottoflutto della darsena commerciale e nel tratto di banchina interna alla stessa darsena, immediatamente adiacente alla radice del molo di sottoflutto.
Vengono altresì previsti, a completamento del piano regolatore del porto vigente, due locali destinati rispettivamente a servizi igienici e deposito bagagli situati in adiacenza del loggiato esistente utilizzato come zona di attesa a servizio degli utenti.
Considerato che:
La procedura adottata dal comune di Santa Marina diSalina è conforme all'art. 30 della legge regionale n. 21/85;
Il progetto è munito di tutti i prescritti pareri;
Le opere previste per la realizzazione degli approdi alternativi risultano di modeste entità e non incidono significativamente con l'assetto prefigurato dal P.R.P. vigente;
Dette opere risultano per altro necessarie all'operatività del porto durante l'esecuzione dei lavori in corso di effettuazione per la realizzazione del molo previsto dal P.R.P.;
I locali destinati a servizi igienici e deposito bagagli risultano anch'essi di modesta entità e migliorativi dell'attuale dotazione dei servizi destinati agli utenti;
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, questo gruppo di lavoro XXX/D.R.U. è del parere che la variante al piano regolatore del porto del comune di Santa Marina di Salina adottata con delibera consiliare n.23 del 5 agosto 2000 sia meritevole di approvazione";
Visto il voto n. 342 del 9 novembre 2000, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, richiamando integralmente la proposta del gruppo 30° n. 17 del 13 ottobre 2000, ha espresso parere di ritenere meritevole di approvazione la variante in argomento;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto, che richiama integralmente la proposta del gruppo 30° n. 17/00;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 21/85, in conformità al parere del C.R.U. espresso con il voto n. 342 del 9 novembre 2000 in premessa riportato, la variante al piano regolatore del porto del comune diSanta Marina Salina, adottata con delibera consiliare n. 23 del 5 agosto 2000, riguardante le "Opere di completamento della darsena commerciale - realizzazione di due approdi alternativi di cui al verbale 16 giugno 2000 e due locali";

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti, che vengono vistati e timbrati da questoAssessorato:
1) delibera di C.C. n. 23 del 5 agosto 2000;
2)  relazione del 6 luglio 2000;
3)  planimetria, scala 1:500.

Art. 3

Il comune diSanta Marina Salina resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 dicembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.50.2551)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 30 novembre 2000.
Modifica del decreto 24 novembre 2000, concernente individuazione dei settori e degli indicatori di priorità ai fini della formazione delle graduatorie per le iniziative turistico-alberghiere di cui alla legge n. 488/92.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di discipina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Vist il decreto n. 4121/6°Tur del 24 novembre 2000, con il quale sono stati individuati i settori di attività e i criteri di priorità ai fini della formazione della graduatoria regionale per le iniziative turistico-alberghiere di cui al bando 2000 relativo alla legge n. 488/92;
Considerato che il punteggio (indicatore di priorità) di complessivi 30 punti va ripartito in relazione alla combinazione delle tre priorità previste dalla circolare ministeriale (aree, settori e tipologie);
Ritenuto, conseguentemente, di dover modificare le tabelle B e C allegate al cennato decreto n. 4121/6° del 24 novembre 2000;

Decreta:


Articolo unico

Ferme restando tutte le altre statuizioni di cui al decreto n. 4121/6° del 24 novembre 2000, le tabelle B e C indicate negli artt. 3 e 4 del cennato decreto sono quelle che vengono allegate al presente decreto per formarne parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 novembre 2000.
  ROTELLA 


Allegato B
LEGGE N. 488/92


Tipologia attività (settori) Codice ISTAT Riferimento normativa Punteggio per zone territoriali Punteggio per settori di attività Totale punteggio
Alberghi 1  55.1.A Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 1 11 
Alberghi 2 stelle  55.1.B Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 2 12 
Alberghi 3 stelle  55.1.C Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 9 19 
Alberghi 4 stelle  55.1.D Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 10 20 
Alberghi 5 stelle  55.1.E Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 10 20 
Motels  55.1.I Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 5 15 
Campeggi  55.22 Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 10 20 
Villaggi Albergo 1 stella  55.23.1.L Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 1 11 
Villaggi Albergo 2 stelle  55.23.1.M Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 2 12 
Villaggi Albergo 3 stelle  55.23.1.N Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 9 19 
Villaggi Albergo 4 stelle  55.23.1.O Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 10 20 
Villaggi Albergo 5 stelle  55.23.1.P Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 10 20 
Villaggi Turistici 1 stella  55.23.1.A Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 1 11 
Villaggi Turistici 2 stelle  55.23.1.B Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 2 12 
Villaggi Turistici 3 stelle  55.23.1.C Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 9 19 
Villaggi Turistici 4 stelle  55.23.1.D Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 10 20 
Villaggi Turistici 5 stelle  55.23.1.E Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 10 20 
Alloggi agrituristici  55.23.5 Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 5 15 
Residenze turistico-alberghiere  55.23.6 Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 5 15 
Affittacamere  55.23.4 Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 1 11 
Case e appartamenti per vacanze  55.23.4 Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 1 11 
Case per ferie  55.23.2 Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 1 11 
Ostelli per la gioventù  55.21.1 Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 5 15 
Rifugi alpini  55.21.2 Legge regionale n. 27/96, art. 3 10 1 11 
Agenzie di viaggio (INCOMING)  63.30.1.B Legge n. 217/83 10 4 14 
Stabilimenti balneari e spiagge attrezzate  92.72.11 Legge regionale n. 78/76, art. 3 10 5 15 
  93.04.2 Legge regionale n. 78/76, art. 3 10 10 20 
  63.22.D Legge regionale n. 78/76, art. 3 10 10 20 
Impianti e campi per il gioco del golf  92.61.5.C Legge regionale n. 78/76, art. 3 10 5 15 
  92.61.5.B Legge regionale n. 78/76, art. 3 10 5 15 
Centri, sale e strutture congressuali  92.32.B Legge regionale n. 78/76, art. 3 10 1 11 
Parchi di divertimento (parchi acquatici, parchi vacanze ed altre strutture di prevalente interesse turistico)  92.33 Legge regionale n. 78/76, art. 3 10 1 11 
Impianti e strutture sportive di prevalente interesse turistico annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive  92.61 Legge regionale n. 78/76, art. 3 10 1 11 


Allegato C

LEGGE N. 488/92


Tipologia di investimento      Punteggio 
Nuovi impianti     
Ampliamento      10 
Ammodernamento      10 
Riconversione      10 
Riattivazione      10 


(2000.48.2427)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2000, recante: "Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 24 depositato il 21 dicembre 2000
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE ROMA

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 7 dicembre 2000, ha approvato il disegno di legge n. 1100-1171/I stralcio dal titolo "Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 11 dicembre 2000.
Il provvedimento legislativo in questione, originariamente contenente la proroga delle cambiali agrarie, è stato arricchito nel corso del dibattito in aula da altre disposizioni attinenti al settore agricolo, di cui una dà adito a rilievi di carattere costituzionale.
L'art. 3, che di seguito si trascrive, si ritiene infatti lesivo dei principi posti dagli articoli 3, 97 e 81, 4° comma, della Costituzione:
"I benefici di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, sono estesi altresì al personale delle cooperative agricole che, in servizio alla data del 30 marzo 1989, sia stato successivamente licenziato, sia in possesso al 31 dicembre 1992 di almeno 15 anni di anzianità contributiva a qualsiasi titolo utile e alla data di pubblicazione della presente legge non sia stato immesso in un processo produttivo o in attività lavorativa autonoma o subordinata".
La norma "de qua" invero dispone che le misure assistenziali, già previste dall'art. 12 della legge regionale n. 36/91 e successive modifiche ed integrazioni, per il personale delle cooperative agricole in servizio alla data del 30 marzo 1989, "successivamente licenziato o da licenziare per riduzione dei posti di lavoro che comportino processi di ristrutturazione, accorpamento, fusione o liquidazione" delle cooperative stesse, siano estese al personale che, in possesso dei requisiti prescritti dalla cennata disposizione, sia stato successivamente licenziato.
Orbene, la disposizione, nell'omettere, di fare menzione delle cause che abbiano giustificato il licenziamento, non solo amplia a dismisura la platea dei destinatari, ma sovverte lo scopo originario della legge consentendo l'erogazione di provvidenze indipendentemente da finalità pubbliche e violando pertanto il principio di cui all'art. 97 Cost.
E' di tutta evidenza che l'adozione delle misure assistenziali, a carico del fondo appositamente costituito dalla Regione, era correlata a processi di ristrutturazione aziendale, che in un futuro avrebbero potuto condurre al reinserimento dei beneficiari nel mondo produttivo ovvero alla necessità di approntare idonee misure, corrispondenti a quelle previste dal legislatore nazionale, per ovviare alla perdita del lavoro derivante dalla soppressione di organismi di rilevanza pubblica.
L'attuale previsione legislativa costituisce un'ingiustificata forma di assistenza ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro che si concreta in una disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti delle cantine sociali e loro consorzi eventualmente licenziati per cause diverse dalla ristrutturazione aziendale esclusi dal beneficio in questione.
La norma censurata inoltre nell'estendere le provvidenze a tutti coloro i quali siano stati licenziati nell'ultimo decennio, si ribadisce a qualsiasi titolo, comprese la giusta causa e/o il giustificato motivo, comporta innegabilmente un maggiore onere, fra l'altro non quantificato né quantificabile, del quale il legislatore non ha previsto alcuna forma di copertura finanziaria, ponendosi altresì in contrasto con il dettato dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione.
Per questi motivi

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto dr. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto siciliano con il presente atto
Impugna

l'art. 3 del disegno di legge n. 1100-1171/I dal titolo "Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici" approvato dall'A.R.S. il 7 dicembre 2000 per violazione degli articoli 3, 97 e 81, 4° comma, della Costituzione.
Palermo, 13 dicembre 2000.
  Il Commissario dello Stato 
  per la Regione siciliana: ROMAGNOLI 

(2001.2.78)
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PRESIDENZA

Sostituzione di un componente del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.


Con D.P.Reg. n. 257/Gr. VII/SG del 6 dicembre 2000, il dott.Carmelo Rizza, dirigente tecnico geologo in servizio presso la Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, è nominato componente del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali ai sensi dell'art. 4, lett. m, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, in sostituzione della dott.ssa Maria Gabriella Di Palma, collocata in quiescenza.
(2000.50.2557)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio Agrofruit, con sede in Catania, quale organizzazione di produttori ed iscrizione dello stesso nell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 4690 - gruppo 8° - I Direzione - del 24 novembre 2000, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 delReg. n. 2200/96, del consorzio Agrofruit, con sede in Catania, quale organizzazione di produttori.
La predetta associazione è iscritta al n. 32 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.
(2000.50.2562)
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Istituzione dell'elenco regionale integrativo degli operatori dell'agricoltura biologica, anno 1999.


L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in attuazione del decreto legislativo n. 220/95, con decreto n. 220/95 e con decreto n. 4783 dell'1 dicembre 2000, ha istituito l'elenco regionale integrativo degli operatori dell'agricoltura biologica - anno 1999.
Copia del predetto elenco è consultabile presso l'Ufficio della biblioteca di questo Assessorato - Direzione regionale per gli interventi strutturali, viale Regione Siciliana.
(2000.50.2535)
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Approvazione del piano di ripartizione n. 180/quater, relativo ai terreni conferiti dalla ditta Cocuzza Federico e Salvatore del comune di Licodia Eubea.


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 2211/2 dell'11 dicembre 2000, integrativo del decreto n. 490/2 del 14 luglio 2000, è stato approvato il piano di ripartizione n. 180/quater, relativo ai terreni conferiti dalla ditta Cocuzza Federico e Salvatore del comune di Licodia Eubea (CT), ai soli fini della corretta determinazione del corrispettivo.
Detto decreto unitamente al piano di ripartizione è in pubblicazione nell'albo pretorio del comune di Licodia Eubea.
(2000.51.2588)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di immobili ubicati nella zona archeologica Orto Mosaico, nel comune di Giarratana.


Con decreto n. 7137 del 2 novembre 2000, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha determinato l'indennità provvisoria degli immobili ubicati nella zona archeologica Orto Mosaico nel comune di Giarratana di proprietà delle seguenti ditte:
-  Cannizzo Giuseppe, nato a Siracusa il 3 settembre 1938 e Cannizzo Giovanna, Cannizzo Sebastiano, Cannizzo Massimo, Cannizzo Roberto, Consiglio Ida: partita 3998, foglio 26, particella 603 ex 472/b, qualità orto irriguo, superficie totale espropriata mq. 3.137, prezzo unitario L./mq. 3.437, somma L. 10.781.869, C.V. 50% L. 5.390.937, spese d'ufficio 100.000. Totale indennità L. 16.272.803.Arrotondamento L. 16.272.800.
(2000.50.2542)
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Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di immobili ubicati nella zona archeologica Serra del Palco, nei comuni di Milena e Campofranco.


Con decreto n. 7223 del 9 novembre 2000, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha determinato l'indennità provvisoria degli immobili ubicati nella zona archeologica Serra del Palco, nei comuni di Milena e Campofranco di proprietà della seguente ditta:
1)  Mantione Giuseppe: foglio 27, particella 2, indennità provvisoria di espropriazione L.300.000.
(2000.50.2543)
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Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di immobili ubicati nella zona archeologica Kamarina.


Con decreto n. 7224 del 9 novembre 2000, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha determinato l'indennità provvisoria degli immobili ubicati nella zona archeologica Kamarina di proprietà della seguente ditta:
1)  Perantoni Laura: foglio 152, particella 34, area coperta espropriata mq. 220, somma dei prodotti L. 176.000.000; foglio 152, particella 162, qualità corte, superficie totale espropriata mq. 180, prezzo unitario L./mq. 2.065, somma L. 371.700; area coperta espropriata mq. 10 (tettoia), somma L. 3.000.000; area coperta espropriata mq. 20 (manufatti), somma L. 10.000.000; foglio 152, particella 163, superficie totale espropriata mq. 2.548, prezzo unitario L./mq. 2.065, somma L. 5.261.620. Terreni L. 5.633.320, C.V. L. 2.816.660, fabbricato L. 176.000.000, tettoia L. 3.000.000, manufatti L.10.000.000. Totale indennità L. 197.449.980.
(2000.50.2544)
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Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di immobili ubicati nella zona archeologica "A" della Valle dei Templi di Agrigento.


Con decreto n. 7406 del 24 novembre 2000, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha determinato l'indennità provvisoria degli immobili ubicati nella zona archeologica "A" della Valle dei Templi di Agrigento di cui ai fogli di mappa nn. 148, 149, 157, 160, 163 di proprietà delle seguenti ditte:
-  Casalicchio Santa diAntonio in Iacono (eredi);
-  eredi di Casalicchio Santa: Iacono Giuseppa e Santa;
-  Grimaldi Gerlando ed aventi causa;
-  De Vecchi ed altri;
-  Avanzato Calogero;
-  Civiltà Angela;
-  Lombardozzi Angela in Mendola;
-  D'Andrea Salvatore ed Alessandro;
-  Calandra Lucia;
-  Pitrone Angela;
-  Dalli Cardillo Giovanni;
-  Butticè Rosalia, Sollano Gerlando, Capraro Gesua e aventi causa.
(2000.50.2561)
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Nomina del commissario ad acta del Centro regionale di servizio culturale per non vendenti di Palermo.


Con decreto n. 573 del 6 dicembre 2000, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha nominato la dott.ssa Costanza Meli Di Carlo commissario ad acta presso il Centro regionale di servizio culturale per non vedenti di Palermo, per la durata di tre mesi dalla notifica del presente decreto.
(2000.50.2540)
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Nomina del commissario ad acta delCentro regionale di servizio culturale per non vedenti diCatania.


Con decreto n. 574 del 6 dicembre 2000, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha nominato il dott. Vincenzo Scurto commissario ad acta presso ilCentro regionale di servizio culturale per non vedenti di Catania, per la durata di tre mesi dalla notifica del presente decreto.
(2000.50.2541)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti revoca dell'incarico di commissari ad acta per i provvedimenti concernenti il commercio su aree pubbliche in vari comuni della Regione.


Con decreto n. 2111 del 29 novembre 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha revocato l'incarico di commissario ad acta al sig. Provenzano Salvatore per i provvedimenti concernenti il commercio su aree pubbliche del comune di Calamonaci.
(2000.50.2520)


Con decreto n. 2113 del 29 novembre 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha revocato l'incarico di commissario ad acta al sig. De Caro Marcello per i provvedimenti concernenti il commercio su aree pubbliche del comune di Castrofilippo.
(2000.50.2528)

Con decreto n. 2114 del 29 novembre 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha revocato l'incarico di commissario ad acta alla d.ssa Dolce Giuseppina per i provvedimenti concernenti il commercio su aree pubbliche del comune di Lampedusa e Linosa.
(2000.50.2527)


Con decreto n. 2115 del 29 novembre 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha revocato l'incarico di commissario ad acta al sig. Provenzano Salvatore per i provvedimenti concernenti il commercio su aree pubbliche del comune di Bivona.
(2000.50.2525)


Con decreto n. 2116 del 29 novembre 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha revocato l'incarico di commissario ad acta al sig. Provenzano Salvatore per i provvedimenti concernenti il commercio su aree pubbliche del comune di Agrigento.
(2000.50.2524)


Con decreto n. 2117 del 29 novembre 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha revocato l'incarico di commissario ad acta al sig. De Caro Marcello per i provvedimenti concernenti il commercio su aree pubbliche del comune di Casteltermini.
(2000.50.2526)


Con decreto n. 2118 del 29 novembre 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha revocato l'incarico di commissario ad acta al sig. Lo Cascio Giuseppe per i provvedimenti concernenti il commercio su aree pubbliche del comune di Naro.
(2000.50.2523)


Con decreto n. 2119 del 29 novembre 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha revocato l'incarico di commissario ad acta al sig. Peritonno Nicola per i provvedimenti concernenti il commercio su aree pubbliche del comune di Licata.
(2000.50.2521)


Con decreto n. 2120 del 29 novembre 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha revocato l'incarico di commissario ad acta alla d.ssa Dolce Giuseppina per i provvedimenti concernenti il commercio su aree pubbliche del comune di Joppolo Giancaxio.
(2000.50.2522)
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Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'artigianato istituita presso la Camera di commercio di Caltanissetta.


Con decreto n. 2133/I/XIII del 5 dicembre 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il sig. Salvatore Iandolino, nato a Boussu (Belgio) il 14 maggio 1961, è nominato, quale rappresentante degli artigiani di Caltanissetta, essendo primo dei non eletti della lista n. 1, componente della commissione provinciale per l'artigianato istituita presso la Camera di commercio di Caltanissetta, in sostituzione del sig. Liborio Ferrara.
(2000.50.2529)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni dei costi della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane con decorrenza 1 luglio 2000 per la determinazione della revisione prezzi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30.

Cliccare qui per visualizzare le tabelle
(2000.50.2563)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre luglio-agosto 2000.

Cliccare qui per visualizzare le tabelle
(2000.50.2563)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Integrazione del decreto 14 settembre 2000, concernente individuazione nell'ambito del territorio regionale delle Unità valutative Alzheimer per la diagnosi, cura e monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico dei pazienti colpiti dal morbo di Alzheimer.


Con decreto n. 33377 del 24 novembre 2000 dell'Assessore per la sanità è stato integrato l'allegato A del decreto n. 32752 del 14 settembre 2000 con l'individuazione dell'Unità di valutazione Alzheimer:
-  Dipartimento salute mentale Ragusa 1, con sede a Ragusa via A. Diaz, 31;
-  Dipartimento salute mentale Ragusa 2, con sede a Modica via A. Moro.
(2000.50.2549)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta alla Raffineria di Milazzo, con sede legale in Roma, per modifiche all'impianto vacuum dello stabilimento sito nel comune di Milazzo.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 579/9 dell'8 novembre 2000, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla Raffineria di Milazzo, con sede legale in Roma, via Giorgione, 129, per apportare modifiche all'impianto vacuum dello stabilimento sito in contrada Mangiavacca nel comune di Milazzo.
(2000.50.2532)
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Nulla osta alla ditta C.A.I.S. di Seminara Benedetto e C., con sede in Mirabella Imbaccari, per l'apertura di una cava nel comune di Piazza Armerina.


Con decreto n. 600/41 del 21 novembre 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta C.A.I.S. di Seminara Benedetto e C., con sede legale in Mirabella Imbaccari per l'apertura di una cava di calcarenite in contrada Imbaccari Soprano Gallinica nel territorio del comune di Piazza Armerina (EN).
(2000.50.2552)
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Nulla osta alla Raffineria di Milazzo, con sede in Roma, per l'adeguamento della sezione rigenerazione acido solforico dell'impianto alchilazione sito nel comune di Milazzo.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 602/41 del 21 novembre 2000, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla Raffineria di Milazzo, con sede legale in Roma, via Giorgione, 129, per l'adeguamento dell'esistente sezione rigenerazione acido solforico dell'impianto alchilazione dello stabilimento sito in contrada Mangiavacca nel comune di Milazzo.
(2000.50.2533)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Capaci.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 474/DRU del 4 dicembre 2000, ha approvato la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Capaci adottata con delibera consiliare n. 58 del 3 agosto 1999, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta del 12 agosto 1999 con decisione n. 7409/7096, avente per oggetto variante al regolamento edilizio vigente.
(2000.50.2531)
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Approvazione del progetto ed autorizzazione alla ditta Spataro Francesco, con sede nel comune di Mineo, per la realizzazione di opere e lo stoccaggio di rifiuti speciali e speciali pericolosi.

Con decreto n. 697/18 del 7 dicembre 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 e degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ha approvato il progetto ed ha autorizzato la realizzazione delle opere, nonché l'esercizio dell'attività di stoccaggio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, alla ditta Spataro Francesco, con sede legale in contrada Terre Salse del comune d Mineo.
(2000.50.2534)
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CIRCOLARI





PRESIDENZA


CIRCOLARE COMMISSARIALE 15 gennaio 2001, n. 1.
Interventi per il recupero di aree degradate e per la realizzazione di piazzole per la raccolta differenziata nei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti.

Alle amministrazioni dei Comuni dell'Isola
e, p.c.  Alle Province regionali dell'Isola 

Ai Prefetti dell'Isola
All'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
Al Ministero dell'ambiente
Con disposizione commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000 l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente on.le Carmelo Lo Monte è stato delegato dal Presidente della Regione quale Commissario per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare la situazione d'emergenza determinatisi nel settore dei rifiuti nella Regione siciliana e ciò in attuazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000.
Tra l'altro nelle succitate ordinanze è previsto che ai fini del superamento dell'emergenza il Commissario delegato dispone la realizzazione, per il tramite dei sindaci, di piazzole per lo stoccaggio di frazioni recuperabili raccolte separatamente.
Con circolare del sub Commissario n. 6 dell'11 febbraio 2000. i comuni sono stati invitati a predisporre i progetti per i centri comunali di raccolta (CCR), per i materiali provenienti dalla raccolta differenziata, sia da parte del servizio pubblico che direttamente dai privati, destinati allo stoccaggio provvisorio (previa cernita e raggruppamento) per il successivo trasferimento alle piattaforme di conferimento per il riciclaggio.
La circolare n. 6/2000 ha indicato in almeno 10 mila abitanti il bacino d'utenza ed ha invitato i comuni di ridotta entità demografica a consorziarsi per realizzare un'unica piazzola. Allo stato sono già stati finanziati 16 degli oltre 70 progetti pervenuti, mentre si sono incontrate difficoltà nel consorziare i comuni più piccoli.
Pertanto, è stata prevista la realizzazione di piazzole di stoccaggio, ovviamente di minori dimensioni rispetto ai centri comunali di raccolta, per i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, consentendo, nel contempo, di recuperare aree pubbliche degradate.
A seguito della circolare commissariale n. 1 del 13 novembre 2000 si è pervenuti all'adozione del decreto n. 244 del 21 dicembre 2000 di approvazione del programma di spesa per la realizzazione di piazzole in 89 comuni.
Al fine di consentire la realizzazione delle piazzole nei rimanenti comuni, si invita a fare pervenire presso la struttura commissariale per l'emergenza rifiuti presso l'Assessorato territorio e dell'ambiente, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare, apposita istanza di finanziamento corredata dalla seguente documentazione:
1)  relazione a firma del capo dell'ufficio tecnico comunale, illustrativa dell'intervento previsto, con una prima stima dei costi;
2)  individuazione dell'area pubblica interessata, con indicazione della destinazione urbanistica, corredata dal relativo stralcio del vigente strumento urbanistico e dalla planimetria catastale della zona, con indicazione del sito prescelto;
3)  planimetria particolareggiata con campitura dell'area nella quale sarà realizzata la piazzola, in scala non superiore ad 1/500, con indicazione delle aree e degli edifici adiacenti;
4)  dichiarazione a firma congiunta del sindaco e del capo dell'ufficio tecnico comunale sulla disponibilità dell'area, sull'inserimento o meno del piano triennale delle opere pubbliche, sullo stato dei vincoli e sulla distanza tra il centro abitato e l'area ove si intende realizzare la piazzola.
Al fine di assicurare la più equilibrata ripartizione territoriale della spesa, il progetto non dovrà superare il costo di L. 150.000.000, somma ritenuta sufficiente alla luce dei costi medi previsti per i CCR.
Le istanze dovranno pervenire da parte dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, sulla base base dei dati del censimento 1991, per l'utilizzazione di gare pubbliche, mediante cantieri di lavoro, che dovranno essere progettati secondo la normativa regionale.
I comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, che non abbiano già provveduto, sono sollecitati a fare pervenire i progetti esecutivi per la realizzazione dei centri comunali di raccolta, secondo le indicazioni della circolare commissariale n. 6 dell'11 febbraio 2000.
  Il Vice Commissario - Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: LO MONTE 

(2001.3.83)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 18 dicembre 2000, n. 289.
Reg. CE n. 1493/99 e Reg. CE n. 1227/2000.

Alla Direzione interventi strutturali
Alla Direzione interventi infrastrutturali
Alla Direzione foreste
Ai gruppi di lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della I Direzione
Agli Ispettorati provinciali ell'agricoltura
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alle Condotte agrarie
Alle Sezioni operative per l'assistenza tecnica
Alle Sezioni operative periferiche per l'assistenza tecnica
All'Ente di sviluppo agricolo
All'Istituto regionale della vite e del vino
Agli Osservatori per le malattie delle piante
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana coltivatori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
All'Associazione generale cooperative italiane
Alla Lega nazionale cooperative italiane
All'Unione nazionale cooperative italiane
Alla Confederazione cooperative italiane
Agli Ordini provinciali dei dottori agronomi
Ai Collegi provinciali dei periti agrari
Ai Collegi provinciali degli agrotecnici
Premessa
L'organizzazione comune del mercato vitivinicolo comprende norme relative al potenziale produttivo del vino, ai meccanismi di mercato, alle organizzazioni dei produttori e agli organismi di filiera, alle pratiche e ai trattamenti enologici, alla designazione, denominazione, presentazione e protezione dei prodotti, ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.) e al commercio con i paesi terzi.
Il Consiglio della Comunità con il Reg. CE n. 1493/99 e il regolamento di attuazione (Reg. CE n. 1227/2000) si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
-  conservare l'equilibrio raggiunto tra l'offerta e la domanda sul mercato comunitario e consentire ai produttori di beneficiare dei vantaggi provenienti dai mercati in espansione;
-  rendere il settore più competitivo a lungo termine;
-  eliminare il ricorso ai meccanismi di intervento per eliminare la produzione eccedentaria;
-  sostenere il mercato vitivinicolo;
-  facilitare la fornitura di prodotti provenienti dalla distillazione del vino al settore dell'alcool per usi commestibili.
Il presente provvedimento ha lo scopo di recepire e rendere operativo sul territorio della Regione Sicilia quanto disposto, in ordine al potenziale produttivo, dai regolamenti comunitari n. 1493/99 e n. 1227/2000 nonché dal D.M. del 27 luglio 2000 e dal decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000.
In fase preliminare sono state consultate le organizzazioni professionali agricole e sono state recepite le osservazioni formulate.
Si precisa che solo alcuni "Titoli" del Regolamento n. 1493/99 saranno oggetto del presente provvedimento; per gli altri l'Amministrazione procederà all'emissione di successivi atti o provvedimenti.
Definizioni
Ai fini dell'applicazione della presente normativa si intende per:
Campagna viticola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.
Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate presenti nell'azienda, impiantate con varietà classificate per la produzione di uve da vino e i diritti di impianto e di reimpianto posseduti;
Conduttore: la persona fisica o giuridica che , a qualunque titolo e secondo quanto previsto dal codice civile, conduce una superficie vitata. Il conduttore è il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, delle eventuali misure di regolarizzazione richieste, delle domande di contributi e di tutte le variazioni del potenziale dell'azienda che conduce. Il conduttore è identificato attraverso il Codice unico delle aziende agricole (CUAA), che deve essere sempre indicato in ogni richiesta o comunicazione effettuata. Il CUAA è il codice fiscale dell'impresa (che può coincidere con la partita IVA) o, per le ditte individuali, il codice fiscale della persona.
Superficie vitata: per superficie vitata si intende quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, e in particolare:
a) superficie vitata ricadente su un'intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;
b) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerare è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e testate, in misura del 50% del sesto di impianto, ovvero fino a un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne qualora effettivamente esistenti;
c) superficie vitata in filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi , per quanto attiene alle fasce laterali, sarà fino a un massimo di 1,5 metri per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne qualora effettivamente esistenti.
Superficie vitata in consociazione: superficie vitata su cui insistono piante legnose di specie diverse dalla vite. Se le altre specie sono presenti in misura pari o inferiore al 5% la coltura della vite è da ritenersi specializzata. Nel caso in cui la presenza di altre specie superi tale limite, per il calcolo della superficie vitata, dovrà detrarsi dall'intera superficie vitata quella occupata dalla proiezione della chioma della specie consociata.
Vigneto (unità vitata omogenea): impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico conduttore, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue.
Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi.
Impianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle innestate o non innestate per la produzione di uve classificate per la produzione di vino, o per la coltura di piante madri per marze.
Diritto di impianto: autorizzazione all'impianto di un vigneto alle condizioni stabilite dalla presente normativa.
Diritto di reimpianto: autorizzazione a effettuare un impianto di viti, su una superficie equivalente in cultura pura a quella estirpata, entro la quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione regolarmente dichiarata. Il diritto è concesso anche nel caso in cui l'estirpazione riguardi una superficie vitata, eventualmente non in produzione, dove sia individuabile il sesto di impianto e la presenza di viti, o di ceppi di viti, per almeno il 50% della superficie totale dell'unità vitata corrispondente;
Fallanze: quando le fallanze presenti all'interno di un vigneto sono inferiori al 10% delle piante potenzialmente presenti in quel vigneto, per la sostituzione o reimpianto delle stesse non è necessario richiedere un diritto di reimpianto, né dare comunicazione dell'avvenuta estirpazione.
Superficie irrigua: unità vitata sulla quale sia stato installato un impianto fisso o mobile di irrigazione; sono escluse le superfici in cui vengono eventualmente effettuate irrigazioni di soccorso.
Rinnovo: per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite.
Violazione in materia di potenziale vitivinicolo
Ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo e del relativo aggiornamento da parte delle regioni, è fatto obbligo al produttore di presentare la dichiarazione delle superfici vitate entro il 31 marzo 2001.
Il produttore che non presenta tale dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di L. 1.200.000 per ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata; la sanzione è ridotta a un terzo se il ritardo non supera i 30 giorni o si tratta di errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata.
Per i casi di violazione del divieto di impianto dei vigneti (impiantati dopo il 1° settembre 1998), di reimpianto, di nuovi impianti o di nuovi impianti prelevati da una riserva il produttore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di L. 5.000.000 per ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.
In caso di accertata violazione gli ispettorati notificheranno al produttore il provvedimento di estirpazione del vigneto che dovrà avvenire entro la campagna viticola in cui è stata accertata la violazione.
Inoltre trasmetteranno al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi e all'Assessorato regionale agricoltura e foreste, entro 30 giorni dalla notifica al trasgressore, copia dei provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni per le violazioni di cui al comma precedente.
Se la violazione viene riscontrata durante la campagna e precisamente durante la fase di raccolta i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici devono essere avviate esclusivamente alla distillazione.
Le spese di estirpazione sono a carico del produttore interessato.
Ove il produttore non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato l'Amministrazione regionale provvederà alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.
Per l'applicazione delle relative sanzioni si procederà a norma dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e successive modifiche.
Gli ispettorati, in caso di accertata inadempienza, notificheranno al produttore l'ingiunzione di pagamento.
Regolarizzazione degli impianti di vigneti
La produzione di uve proveniente da superfici impiantate anteriormente all'1 settembre 1998 senza una regolare autorizzazione, la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie, non può essere utilizzata per produrre vino da commercializzare.
Qualora il produttore presenti una domanda di deroga (15 giugno 2001) l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura può autorizzarlo, per il periodo necessario all'esame della domanda stessa, alla produzione di vino destinato alla commercializzazione.
Il produttore può regolarizzare le superfici vitate impiantate, prima dell'1 settembre 1998.
Tale possibilità potrà essere fatta valere, a condizione che sia stata presentata la dichiarazione delle superfici vitate, nei seguenti casi:
a) qualora il produttore abbia proceduto ad una estirpazione e al reimpianto su una superficie equivalente in coltura pura senza avere messo in atto la procedura amministrativa prevista per l'acquisizione del diritto al reimpianto.
In questo caso il produttore dovrà pagare una sanzione amministrativa pari a L. 750.000 per ettaro o frazione di ettaro. La regolarizzazione non è concessa nel caso in cui il produttore ha ricevuto un premio all'estirpazione per la superficie interessata.
Alla richiesta dovrà essere allegata ogni utile documentazione idonea a dimostrare la preesistenza del vigneto quale: aereofotogrammetria, dichiarazioni di produzione, eventuale verbale redatto da tecnici dell'Amministrazione regionale per qualsivoglia motivo che attesti l'esistenza del vigneto, ecc.;
b) qualora il produttore acquisti diritti di impianto dalla riserva regionale o da privati. In tal caso diritti dovranno essere utilizzati improrogabilmente entro il 31 marzo 2002. I diritti di impianto acquistati per la regolarizzazione devono essere validi nel momento in cui vengono utilizzati.
Se un diritto al reimpianto viene prelevato dalla riserva regionale il produttore dovrà acquistare un diritto pari alla superficie da regolarizzare più il 50% che rimarrà alla riserva regionale.
Il valore di riferimento per ettaro è così stabilito:
-  L. 4.000.000 (3.235,54 Euro ) per i vini da tavola e IGT;
-  L. 5.000.000 (4.044,43 Euro) per i vini DOC.
Se un diritto al reimpianto viene acquistato da privati il produttore dovrà acquistare un diritto pari alla superficie da regolarizzare più il 50% che sarà trasferito alla riserva regionale;
c) qualora il produttore si impegni a procedere, entro tre anni dalla data di presentazione della richiesta, alla estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura regolarmente registrata nello schedario viticolo.
L'Amministrazione potrà concedere per la regolarizzazione diritti di impianti di vigneti entro il limite massimo dell'1,2% della superficie vitata regionale.
Il produttore in questo caso è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa (decreto legislativo 260 del 10 agosto 2000) e secondo quanto disposto dal decreto n. 4930 del 20 dicembre 200 e come di seguito specificato:
1) L. 5.000.000/Ha. (4.044,43 Euro/Ha.) per vigneti ubicati in zone di produzione di vini da tavola o ad IGT;
2) L. 10.000.000/Ha. ( 8.044,85 Euro/Ha.) per vigneti ubicati in zone di produzione a V.Q.P.R.D.
Nel caso in cui le richieste di regolarizzazione interessino una superficie vitata superiore al limite massimo previsto, si provvederà a redigere una graduatoria secondo i criteri di seguito indicati:
-  forme di allevamento;
-  varietà;
-  zona di produzione (V.Q.P.R.D., I.G.T. e vini da tavola);
-  vigneti ricadenti nelle zone svantaggiate.
Rispetto alla forma di allevamento prioritariamente saranno regolarizzati i vigneti impiantati a:
1) alberello;
2) spalliera;
3) tendone.
Rispetto alle zone di produzione saranno regolarizzati, prioritariamente, i vigneti ricadenti nelle zone a D.O.C. con le varietà previste dai relativi disciplinari di produzione, rispetto a quelli ubicati nelle zone a I.G.T. o a vini da tavola.
In tale caso il conduttore dovrà impegnarsi a iscrivere i vigneti all'albo della D.O.C. rivendicandone la produzione.
Nel caso in cui le varietà presenti nel vigneto da regolarizzare, non rispettino quanto previsto dai disciplinari di produzione delle D.O.C. tali vigneti saranno equiparati a quelli delle zone destinate alla produzione di vini a I.G.T. o da tavola.
Rispetto alle varietà i vigneti impiantati con la cultivar trebbiano toscano verranno regolarizzati per ultimi, tranne nel caso in cui tale varietà rientra tra quelle previste specificatamente nei disciplinari di produzione di una D.O.C..
A parità di condizioni saranno regolarizzati prioritariamente i vigneti impiantati nelle zone svantaggiate individuate ai sensi della direttiva 268/CE/75.
I produttori interessati potranno presentare regolare istanza, inviata esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (modello A) all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio improrogabilmente entro il 15 giugno 2001.
La regolarizzazione dovrà avvenire entro il 31 luglio 2002.
Nel caso in cui la domanda di regolarizzazione non viene accolta l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ne dà comunicazione al richiedente, anche al fine di eventuali controdeduzioni che dovranno pervenire all'Ispettorato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Se la deroga viene concessa acquista efficacia a partire dalla data di presentazione della domanda.
Nel caso in cui la deroga è rifiutata sarà applicata una sanzione finanziaria di importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto, oppure il produttore dovrà distillare una quantità di vino pari al vino ottenuto. Tali sanzioni verranno applicate a decorrere dalla data di presentazione della domanda fino alla data in cui la domanda è respinta.
Gli ispettorati dovranno redigere l'elenco contenente i seguenti dati:
-  numero delle ditte che hanno presentato istanza per la regolarizzazione nonché la superficie interessata per le singole aziende e complessiva;
-  numero delle ditte e superficie per le quali è stata concessa la deroga alla commercializzazione del prodotto;
-  numero delle ditte per le quali tale deroga è stata rifiutata nonché la superficie non ammessa.
Gli elenchi dovranno essere trasmessi entro il 30 settembre 2002, in duplice copia, all'Assessorato regionale per l'agricoltura e per le foreste - gruppo VI - produzione vegetale.
Gli ispettorati dovranno registrare le superfici non regolarizzate estirpate e la quantità di prodotto avviato alla distillazione.
Diritti di nuovi impianti
Il Reg. CE n. 1493/99 vieta l'impianto di vigneti da vino fino al 31 luglio 2010. E' altresì vietato il sovrainnesto di varietà di uva da vino su viti di uve diverse da quelle da vino.
Il Reg. CE n. 1227/2000 stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/99 e specificatamente in ordine al potenziale produttivo, impianti di vigneti, premi per l'abbandono, ristrutturazione e riconversione.
Possono essere concessi diritti di nuovi impianti per:
a) superfici destinate a ricomposizione o a esproprio per pubblica utilità in applicazione della normativa nazionale. Tale diritto potrà essere concesso per una superficie pari al 105% della superficie vitata oggetto della ricomposizione o dell'espropriazione;
b) superfici destinate alla sperimentazione viticola. Tali diritti sono validi esclusivamente durante il periodo della sperimentazione. Nel corso di tale periodo i prodotti ottenuti da uve provenienti da dette superfici non possono essere commercializzate;
c) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze. Nel corso di tale periodo le uve provenienti da tali superfici non vengono raccolte o, se raccolte, vengono distrutte.
Sono concessi altresì diritti di nuovi impianti entro il 31 luglio 2003 per superfici destinate alla produzione di V.Q.P.R.D. o I.G.T. qualora si sia riscontrata una domanda superiore all'offerta.
In merito ai criteri di assegnazione ed alle modalità di presentazione delle domande, si rimanda ad apposito bando pubblico emanato con decreto assessoriale verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nei limiti delle disponibilità dei diritti assegnati dall'Unione europea e ripartiti tra le Regioni dal Ministero per le politiche agricole e forestali.
Si precisa che le superfici oggetto di nuovi impianti non potranno beneficiare del regime di aiuti previsto per i piani di riconversione e ristrutturazione.
a) Superfici destinate a ricomposizione o a esproprio
I produttori dovranno presentare le domande all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio che effettuerà l'istruttoria e i controlli in osservanza della normativa vigente in materia ed emetterà il consequenziale provvedimento autorizzatorio.
In tali casi il diritto dovrà essere esercitato entro le due campagne viticole
successive al rilascio delle autorizzazioni di estirpazione o ricomposizione.
Il procedimento istruttorio dovrà essere definito entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- in caso di esproprio:
a) atto definitivo di esproprio;
b) certificati o visure catastali e planimetria;
-  in caso di ricomposizione fondiaria:
a) titolo di proprietà del fondo;
b) certificati o visure catastali e fogli di mappa.
L'ispettorato trasmetterà, entro il 1° luglio di ciascuna campagna l'elenco in duplice copia delle autorizzazioni rilasciate, all'Assessorato agricoltura e foreste - Gruppo VI.
b) Impianti destinati alla sperimentazione
I diritti di nuovi impianti destinati alla sperimentazione sono concessi alle aziende vitivinicole, singole o associate, o a enti o istituzioni scientifiche che operano nel settore vitivinicolo e che intendono realizzare un progetto di ricerca o di sperimentazione.
La richiesta di autorizzazione deve essere corredata del progetto di sperimentazione che si intende attuare e che, oltre agli obiettivi e alla durata della sperimentazione, deve indicare anche il referente scientifico responsabile del progetto.
I prodotti ottenuti da un vigneto sperimentale non possono essere commercializzati o, se messi in circolazione possono essere destinati solo alla distillazione per la produzione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 80%.
Al termine del periodo di sperimentazione il vigneto deve essere estirpato e le spese connesse sono a carico del produttore; tale estirpazione non genera alcun diritto di reimpianto.
In alternativa il produttore può fare domanda per l'assegnazione di un diritto prelevato dalla riserva regionale, o utilizzare un diritto di reimpianto, per poter produrre sulla superficie utilizzata vino destinato alla commercializzazione.
L'ente responsabile del progetto è tenuto a trasmettere all'Assessorato agricoltura e foreste - gruppo VI - produzioni vegetali ogni anno entro il 31 dicembre, una relazione sui risultati della ricerca in corso.
I diritti di impianto per sperimentazione e le relative condizioni d'uso, concessi anteriormente al 1° agosto 2000 sono validi per il periodo di autorizzazione concessa; tuttavia, al fine di effettuare un adeguamento amministrativo, solo per il primo anno di applicazione della presente normativa, il responsabile del progetto è tenuto a presentare entro il 31 gennaio 2001 una dichiarazione in merito allo stato di avanzamento della ricerca all' Assessorato agricoltura e foreste - gruppo VI - produzioni vegetali, che provvede a rilasciare una nuova autorizzazione ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in vigore.
Le richieste devono essere presentate all'Assessorato agricoltura e foreste corredate da:
1)  il progetto di sperimentazione con il nominativo del referente scientifico;
2)  i certificati catastali e i fogli di mappa delle superfici oggetto dell'impianto;
3)  la dichiarazione del richiedente sulla destinazione dei prodotti, che non possono essere messi in commercio e l'impegno dello stesso all'estirpazione del vigneto, a sue spese, al termine della sperimentazione.
L'Assessorato agricoltura e foreste effettua l'istruttoria delle domande presentate, nonché i controlli aziendali necessari per la verifica dell'idoneità delle superfici all'impianto.
Il richiedente è tenuto ad esercitare il diritto entro le due campagne successive al rilascio dell'autorizzazione, e a comunicare l'avvenuto impianto all'Assessorato entro 30 giorni dall'effettuazione dello stesso.
c) Superfici destinate alla coltura di piante madri per marze
Le autorizzazioni all'impianto di piante madri per marze è concessa esclusivamente ai vivaisti che hanno i requisiti previsti dalle norme che disciplinano la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (D.P.R. n.1164/69) e limitatamente alle varietà iscritte al catalogo nazionale.
L'autorizzazione è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
1)  sia assicurata la conduzione del fondo interessato all'impianto;
2)  l'uva prodotta da detti impianti deve essere distrutta prima della fase fenologica dell'invaiatura con l'eccezione della quantità necessaria per le verifiche ampelografiche e sanitarie; in alternativa i prodotti ottenuti da dette superfici possono essere messi i circolazione solo se destinati alla distillazione, da cui comunque non può essere distillato alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.;
3) l'impianto deve essere estirpato entro l'inizio della campagna viticola successiva a quella in cui il vivaista comunica la cessazione del prelievo delle marze, le spese connesse all'estirpazione sono a carico del produttore. L'estirpazione di detti vigneti non genera alcun diritto di reimpianto.
Il produttore può presentare domanda per l'assegnazione di un diritto prelevato dalla riserva o utilizzare un diritto di reimpianto, per produrre vino destinato alla commercializzazione.
I diritti di nuovo impianto per la produzione di marze concessi anteriormente al 1° agosto 2000 e le condizioni sull'uso di tali diritti restano validi durante il periodo di produzioni di tali piante.
Dopo la fine del periodo di produzione si applica quanto disposto nei paragrafi 1, 2 e 3 sopra citati.
Le domande dovranno essere presentate all'Assessorato agricoltura e foreste - Direzione I - gruppo XIV che provvederà all'istruttoria e al rilascio del diritto.
Impianti destinati al solo consumo familiare
Il produttore che impianta una superficie vitata, la cui produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare, dovrà darne comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio (modello E).
Con la stessa il produttore dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo a non impiantare nella sua azienda una superficie a vigneto maggiore a Ha. 0.10.00 e a non commercializzare la produzione ottenuta dalla superficie oggetto della comunicazione.
L'impianto si intende automaticamente autorizzato dopo 30 giorni dalla domanda; entro tale termine il competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura potrà inoltrare eventuali osservazioni e/o richieste.
Qualora a seguito di controlli venga riscontrata una superficie maggiore o infrazioni al divieto di commercializzazione delle uve la superficie vitata eccedente sarà estirpata a spese del viticoltore.
Fino al momento dell'estirpazione i prodotti provenienti dalle superfici da estirpare dovranno essere avviati alla distillazione.
L'estirpazione di superfici destinate a produrre uve per il consumo familiare non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto.
Qualora il produttore acquisisca diritti di nuovo impianto o di reimpianto che comportino l'aumento della superficie vitata aziendale, quella destinata a produrre uva per il consumo familiare automaticamente dovrà essere registrata come superficie vitata dell'azienda. Si precisa che il diritto acquisito dovrà contenere anche la superficie vitata destinata al consumo familiare.
Presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura è istituito un registro, nel quale dovranno essere annotate le superfici oggetto dell'impianto nonché eventuali infrazioni riscontrate relativamente all'impianto di una maggiore superficie o alla commercializzazione del prodotto proveniente da tali vigneti.
Riserva regionale
Con decreto assessoriale n. 4930 del 20 dicembre 2000, è stata istituita la riserva regionale in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5 del Reg. CE n. 1493/99.
Alla riserva confluiranno.
-  i diritti di nuovo impianto assegnati alla Regione,
-  i diritti di nuovo impianto non utilizzati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi,
-  i diritti al reimpianto non utilizzati entro i termini di scadenza previsti,
-  la quota del 50% in più dei diritti di reimpianto acquisiti sul libero mercato per regolarizzare i vigneti abusivi (art. 2, par. 6, lett. B del Reg. CE n. 1493/99).
I diritti di impianto attribuiti ad una riserva possono essere prelevati non oltre la fine della quinta campagna successiva a quella in cui sono stati assegnati.
I diritti non concessi entro tale periodo si estinguono.
I diritti di impianto prelevati dalla riserva ed assegnati, dovranno essere utilizzati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati prelevati.
Diritti di reimpianto
Estirpazione e reimpianto
L'autorizzazione al reimpianto è concessa ai produttori che hanno proceduto alla estirpazione di una superficie equivalente impiantata a vite. I diritti al reimpianto devono essere esercitati nell'azienda per la quale sono stati assegnati; in deroga a tale obbligo i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti a un'altra azienda.
I conduttori devono presentare la richiesta di estirpazione e contestualmente quella di reimpianto (modello B) agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio a partire dal 1° ottobre e comunque entro il 30 aprile
Alla domanda dovranno allegarsi:
1) titoli di possesso;
2)  certificati o visure catastali e il/i foglio/i di mappa relativi alle particelle che si intendono estirpare;
3)  copia autentica della scheda di iscrizione all'albo comunale dei vigneti;
4)  dichiarazione del conduttore di essere a conoscenza dell'obbligo a reimpiantare su una superficie di categoria pari o superiore a quella da cui il diritto è stato generato utilizzando varietà autorizzate o raccomandate, indicando;
5)  gli estremi catastali e per singola particella, la superficie e le varietà;
6) dichiarazione del conduttore di essere a conoscenza dell'obbligo ad effettuare il reimpianto entro la quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo la corrispondente estirpazione e di comunicare entro 60 giorni l'avvenuto impianto all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente nonché ai Servizi vitivinicoli comunali;
7)  nel caso in cui la richiesta viene formalizzata dal conduttore non proprietario, dovrà essere allegata dichiarazione da parte del proprietario del fondo con la quale si autorizza il conduttore a presentare regolare richiesta.
8)  nel caso in cui il proprietario del fondo intende consentire l'utilizzo del diritto di reimpianto da parte del conduttore su fondi diversi da quelli della proprietà, dovrà allegare apposita dichiarazione.
Dovranno inoltre essere allegati contratti di affitto, comodato ecc. in regola con le norme sulla registrazione.
Se i diritti di reimpianto non risultano esercitati entro cinque campagne successive alla avvenuta estirpazione, sono automaticamente assegnati alla riserva regionale.
Gli ispettorati comunicano all'Assessorato agricoltura e foreste - Gruppo VI - per ogni campagna viticola il numero dei diritti non esercitati nonché la superficie non impiantata.
Nel caso in cui sia stato effettuato un reimpianto entro la scadenza del diritto, ma senza la comunicazione da parte della Ditta entro sessanta giorni dall'avvenuto impianto, gli ispettorati provvederanno alla scadenza a richiedere l'invio di tale comunicazione stabilendo, il termine perentorio di 30 giorni entro i quali la ditta dovrà comunicare l'avvenuto impianto. Trascorso tale termine l'impianto eventualmente realizzato sarà considerato a tutti gli effetti irregolare e soggetto quindi alle sanzioni previste dalla vigente normativa.
Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dopo aver ricevuto la richiesta di estirpazione e reimpianto, effettuano entro 120 giorni dalla data di scadenza prevista, il sopralluogo presso l'azienda per verificare l'effettiva esistenza del vigneto, la zona di classificazione (tavola, IGT e DOC) e l'eventuale presenza di sistemi di irrigazione.
Il relativo verbale di accertamento preventivo deve essere controfirmato dal conduttore.
L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà al rilascio dell'autorizzazione all'estirpazione notificando contestualmente copia del modello B3 (dichiarazione di avvenuta estirpazione).
Il conduttore è tenuto ad effettuare l'estirpazione entro il 30 aprile della campagna successiva alla richiesta e a comunicare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura entro 30 giorni dall'avvenuta estirpazione utilizzando il modello B3. Contestualmente provvederà a comunicare l'avvenuta estirpazione al servizio vitivinicolo del comune in cui è avvenuta l'estirpazione.
Nel caso di reimpianto in sito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura potrà non effettuare il controllo di avvenuta estirpazione. Procederà pertanto al rilascio delle autorizzazioni entro 120 giorni dalla comunicazione di avvenuta estirpazione. Nel caso in cui la Ditta in un momento successivo decida il reimpianto fuori sito o intenda trasferire l'autorizzazione, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà ad effettuare il sopralluogo per verificare l'avvenuta estirpazione.
Nel caso di reimpianto fuori sito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà ad effettuare i sopralluoghi per verificare l'avvenuta estirpazione del vigneto entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta estirpazione e provvederà al rilascio della autorizzazione al reimpianto entro i 120 giorni dall'avvenuto sopralluogo.
Il diritto di reimpianto deve riportare la resa massima, che nel caso di produzione rivendicata a D.O.C. o a I.G.T. è pari a quella dei rispettivi disciplinari mentre per le produzioni destinate a vini da tavola è pari a quintali 160.
Il conduttore è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, l'avvenuto impianto sia all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (modello B6) che ai servizi vitivinicoli.
Nel caso il procedimento non si concluda per qualsivoglia motivo con il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto, la Ditta dovrà reiterare la richiesta per la campagna successiva.
L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura effettua il controllo di tutte le superfici che sono state oggetto di reimpianto per ciascuna campagna.
Le autorizzazioni al reimpianto concesse in virtù del Reg. Cee n. 822/87 restano valide per le otto campagne successive a quella in cui è avvenuta l'estirpazione.
Nel caso in cui le stesse siano ancora valide all'entrata in vigore della presente normativa, qualora non utilizzate entro il periodo di validità, confluiscono automaticamente nella riserva regionale.
Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvederanno tempestivamente al rilascio delle autorizzazioni al reimpianto riferibili a richieste presentate antecedentemente all'entrata in vigore del Reg. CE 1493/99 e non ancora emesse, nel rispetto della normativa precedentemente vigente e dei diritti acquisiti, tenendo conto che la loro validità decorrerà dalla campagna di estirpazione del vigneto.
Trasferimento del diritto di reimpianto
I diritti di reimpianto sono assegnati ai produttori che hanno estirpato una superficie impiantata a vite. Tali diritti devono essere esercitati nell'azienda per la quale sono stati assegnati; in deroga a tale obbligo i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti a un'altra azienda qualora:
a) una parte dell'azienda interessata venga trasferita a un'altra azienda; in tal caso i diritti possono essere esercitati soltanto sulla superficie di quest'ultima nel
b) limite della superficie trasferita;
c) le superfici dell'azienda che acquista i diritti siano destinate alla produzione di vini DOC o di vini a IGT o alla coltura di piante madri per marze.
Pertanto non è ammesso il trasferimento di diritti originati da un'estirpazione di uve atte a produrre vini da tavola verso superfici di analoga categoria produttiva.
Nel caso di compravendita, totale o parziale, di un'azienda che ha in portafoglio un diritto di reimpianto il titolo si intende in disponibilità del nuovo conduttore solo se viene citato nell'atto di cessione.
Le richieste per il trasferimento del diritto di reimpianto, devono essere presentate dall'acquirente (modello C) entro il 15 aprile contestualmente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura sul cui territorio si intende esercitare il diritto e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente da cui si origina il diritto.
La richiesta dovrà essere sottoscritta contestualmente dal venditore e dall'acquirente.
Alla domanda da inviare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nel cui territorio di competenza si intende trasferire il diritto, devono essere allegati:
1)  titoli di possesso;
2)  i certificati o visure catastali e il/i foglio/i di mappa delle particelle sulle quali il conduttore intende effettuare l'impianto;
3)  autorizzazione in originale dell'autorizzazione al reimpianto rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
4)  dichiarazione dell'acquirente di essere a conoscenza dell'obbligo di rivendicare le produzioni ottenute dalle superfici in questione nell'ambito delle corrispondenti categorie produttive.
L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura sul cui territorio andrà ad esercitarsi il diritto dopo aver accertato la validità dello stesso, previa corrispondenza con l'Ispettorato che ha rilasciato l'autorizzazione, effettua il sopralluogo per verificare l'idoneità produttiva delle superfici oggetto della richiesta.
Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, rilascia all'interessato il nulla osta all'effettuazione dell'im pianto dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura da cui si origina il diritto.
Contestualmente l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà ad inviare alla ditta copia del modello C3 che la stessa utilizzerà per comunicare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura l'avvenuto impianto.
Inoltre se l'estirpazione è avvenuta su una superficie non irrigua e l'impianto è previsto su una superficie irrigua, l'Ispettorato provinciale rilascia il nulla osta all'impianto per una superficie decurtata del 10% rispetto a quella estirpata, tranne nei casi in cui viene praticata l'irrigazione di soccorso.
L'acquirente è tenuto a comunicare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio ed ai servizi vitivinicoli l'avvenuto impianto entro 30 giorni dall'effettuazione dello stesso.
In caso di esercizio di diritti provenienti da altre regioni, l'ispettorato è tenuto a richiedere, all'Amministrazione che ha rilasciato il diritto, l'originale del diritto stesso o copia conforme o attestazione comprovante la validità del diritto che il conduttore intende esercitare.
I trasferimenti di diritti di reimpianto effettuati all'interno del territorio regionale avvengono tramite scrittura privata debitamente registrata presso i competenti uffici del registro e previo assenso da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio ove andrà ad esercitarsi il diritto.
In fase di prima applicazione esclusivamente per le autorizzazioni in scadenza nella campagna 2000/2001, potranno trovare accoglimento le richieste di trasferimento presentate a partire dall'1 agosto 2000 e comunque entro il 31 gennaio 2001.
Sarà cura degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di concludere il procedimento istruttorio in tempi brevi, per consentire l'impianto del vigneto entro la campagna 2000/2001.
La superficie minima trasferibile per azienda è pari a Ha 0.20.00.
L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ove andrà ad esercitarsi il diritto di reimpianto, provvederà a comunicare l'avvenuto utilizzo dello stesso all'altro ispettorato interessato.
Il diritto di reimpianto deve essere esercitato entro il termine di validità del diritto stesso, e comunque entro la quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione nel caso in cui gli stessi siano stati rilasciati ai sensi del Reg. CE n. 1493/99.
I diritti non utilizzati entro tale periodo confluiscono automaticamente nella riserva regionale.
Reimpianto anticipato
E' concesso ai produttori di impiantare una superficie vitata prima di estirpare una pari superficie, a condizione che:
1) l' estirpazione del vecchio vigneto venga effettuata prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata impiantata;
2) il produttore non detenga diritti di reimpianto, o comunque non in numero sufficiente per impiantare a vite tutta la superficie;
3) presenti una garanzia fideiussoria;
4) dichiari di essere a conoscenza dell'obbligo, nel corso dei tre anni, di non produrre vino da commercializzare proveniente simultaneamente dalle due superfici.
La superficie da autorizzare al reimpianto dovrà essere equivalente, a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione.
Il produttore che vorrà avvalersi del diritto al reimpianto anticipato dovrà presentare regolare istanza all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio (modello D) entro il 15 marzo di ciascuna campagna.
In fase di prima applicazione esclusivamente per gli impianti da realizzare nella campagna 2000-2001 potranno trovare accoglimento le richieste presentate a partire dall'1 agosto 2000 e comunque entro il 31 gennaio 2001.
Sarà cura degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di concludere il procedimento istruttorio in tempi brevi, per consentire l'impianto del vigneto entro la campagna 2000-2001.
Alla domanda dovrà essere allegata una garanzia fideiussoria a favore dell'Amministrazione, la cui validità andrà a scadere all'avvenuta estirpazione del vigneto. Il valore della garanzia è pari al 100% del valore di riferimento del vigneto. Lo svincolo della garanzia verrà rilasciato solo dopo il sopralluogo di controllo di avvenuta estirpazione.
I valori di riferimento per il vigneto sono stabiliti in:
-  25.000.000/Ha. (12.911,43 Euro/Ha.) per superfici ricadenti in zone per la produzione di uve per i vini V.Q.P.R.D.;
-  20.000.000/Ha.(10.329,14 Euro/Ha.) per superfici ricadenti in zone per la produzione di uve per i vini da tavola o IGT;
I diritti di reimpianto sono esercitati nella medesima azienda per la quale sono stati assegnati.
Qualora i terreni di una azienda ricadono in diverse province, il diritto al reimpianto potrà essere fatto valere anche su superfici ricadenti in altra provincia a condizione che le stesse appartengano a categorie pari o superiori a quella della superficie estirpata.
Alla domanda devono essere allegati:
1)  titoli di possesso;
2)  i certificati o visure catastali e i fogli di mappa delle particelle che si intendono impiantare, e quelli inerenti alla superficie che sarà oggetto di estirpazione;
3)  scheda di iscrizione all'albo comunale dei vigneti;
4)  la garanzia fideiussoria originale, stipulata a favore dell'Amministrazione, per gli ettari o le frazioni di ettaro della superficie che sarà oggetto di estirpazione, valida fino al momento in cui sarà effettuata l'estirpazione;
5)  la dichiarazione del conduttore, resa ai sensi di legge, sulla destinazione delle uve in cui sia garantito che non sarà effettuata la commercializzazione contemporanea della produzione del vigneto che si intende estirpare e di quella proveniente dal nuovo impianto;
6)  la dichiarazione del produttore di essere a conoscenza dell'obbligo di mettere in circolazione prodotti vitivinicoli ottenuti dalle uve coltivate sulle superfici in oggetto solo se destinati alla distillazione da cui non può essere in ogni caso distillato alcole con titolo al-colometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.;
7)  la dichiarazione del produttore con l'impegno ad effettuare l'estirpazione entro la terza campagna successiva all'impianto dandone comunicazione, entro trenta giorni dall'avvenuta estirpazione, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio;
8)  la dichiarazione di non possedere diritti di reimpianto o comunque non in numero sufficiente per impiantare tutta la superficie interessata.
L' Ispettorato provinciale dell'agricoltura acquisita la domanda e la documentazione avvia il procedimento istruttorio e lo definisce entro 120 giorni al termine del quale provvederà al rilascio della autorizzazione per effettuare il reimpianto anticipato notificando al contempo il modello relativo alla comunicazione di avvenuto impianto (modello D3).
Dal momento del ricevimento di tale autorizzazione, il conduttore deve effettuare l'impianto entro il mese di marzo della campagna successiva, dandone comunicazione scritta all'ispettorato (modello D3) nonché al servizio vitivinicolo. Tale comunicazione dovrà essere inviata entro sessanta giorni dall'effettuazione dell'impianto stesso, pena il decadimento del diritto.
Nel caso in cui il conduttore non realizzi l'impianto entro i termini stabiliti, dovrà riproporre istanza all' Ispettorato provinciale dell'agricoltura per la campagna successiva nei termini sopra esposti.
Entro la terza campagna successiva all'impianto il produttore deve effettuare l'estirpazione corrispondente, dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale del l'agricoltura (modello D5) e ai servizi vitivinicoli entro 30 giorni dall'effettuazione della stessa.
L'Ispettorato provinciale verifica con sopralluogo aziendale l'avvenuta estirpazione ed emana la liberatoria della garanzia fideiussoria entro 10 giorni dalla data del sopralluogo.
Nel caso in cui il conduttore non estirpi il vigneto che ha generato il diritto, lo stesso è considerato irregolare ai sensi della vigente normativa e pertanto soggetto sia all'estirpazione coatta a carico del conduttore, sia al pagamento delle sanzioni previste.
Premi per l'abbandono
La Regione Sicilia non applica, al momento, quanto previsto dal Capo II, Titolo II del Reg. CE n. 1493/1999, concernente i premi per l'abbandono definitivo della viticoltura.
Registrazioni e comunicazioni
Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura tengono la registrazione e comunicano all'Assessorato regionale dell'agricoltura, per la successiva trasmissione al MiPAF e all'U.E., entro 60 giorni dalla fine della campagna viticola le seguenti informazioni, secondo il modello 2.1 allegato al Reg. CE n. 1227/2000:
-  la superficie totale dei diritti di nuovo impianto concessi per ricomposizione o esproprio;
-  la superficie totale dei vigneti destinati al consumo familiare dei viticoltori, unitamente all'elenco dei conduttori autorizzati a coltivare tali vigneti.
Inoltre dovranno comunicare:
-  la superficie totale dei diritti di reimpianto rilasciati;
-  la superficie totale dei diritti di reimpianto "anticipato";
-  la superficie totale dei diritti di reimpianto oggetto di trasferimento.
Il presente provvedimento annulla le disposizioni assessoriali precedentemente emanate in materia e le sostituisce.
  L'Assessore: CUFFARO 



(Si omettono gli allegati)

(2001.2.25)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 8 novembre 2000, n. 11.
Decreto n. 982 del 12 luglio 2000. Accorpamento di esercizi commerciali.

Al Comune di Capo d'Orlando
e, p.c.  A tutti i Comuni dell'Isola 

Con nota prot. n. 18099 del 4 agosto 2000, il comune di Capo d'Orlando chiedeva di conoscere il parere di questa Amministrazione circa il rilascio di autorizzazione in seguito ad accorpamento di esercizi commerciali, autorizzati vigente l'abrogata normativa in materia di commercio.
A tal fine si premetteva, nella nota richiamata, che il comune interessato è da comprendere nella fascia dei comuni superiori a 10.000 ed inferiori a 100.000 abitanti e che era stata presentata istanza per rilascio di nuova autorizzazione per accorpamento di due esercizi commerciali con una superficie, rispettivamente, di mq. 360 e mq. 336.
E' opportuno osservare, preliminarmente, che la questione posta è regolamentata dalle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e nell'art. 3, comma 2, dell'allegato al decreto 12 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 4 agosto 2000).
Risulta evidente, altresì, come la previsione di cui al comma 6, art. 8, legge regionale citata, appare superata dall'emanazione, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, legge regionale n. 28/99, del decreto 12 luglio 2000 sugli interventi nei centri storici e sulla fissazione dei criteri di priorità.
Non c'è dubbio, quindi, che l'attenzione dell'interprete va posta ormai solo ed esclusivamente sul contenuto del decreto già ricordato.
Infatti, l'art. 3, comma 2, dell'allegato al decreto 12 luglio 2000 dispone che è atto dovuto, nel rispetto dei requisiti urbanistici:
a)  il rilascio di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita, in caso di concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 426/71;
b)  il rilascio di autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura in caso di concentrazione e accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 426/71;
c)  il rilascio di autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura esistente in caso di concentrazione e accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 426/71.
In ognuno di questi casi, dispone il decreto assessoriale, la superficie massima del nuovo esercizio o dell'esercizio ampliato non può superare la somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato e delle effettive superfici di vendita già autorizzate, qualora la superficie di detti esercizi sia superiore a detti limiti, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati e delle superfici delle medie o grandi strutture concentrate o accorpate.
Secondo l'avviso della scrivente Amministrazione la norma così ricordata è da interpretare nel modo seguente.
Se gli esercizi da accorpare, per le loro attuali dimensioni, rientrano fra quelli che secondo la nuova legge regionale si possono definire esercizi di vicinato, la superficie massima del nuovo esercizio è data dalla somma delle superfici previste per gli esercizi di vicinato nella dimensione prevista per la classe del comune interessato.
Esempio, 2 esercizi di mq. 70 e 50 si trasformano, nel comune di Capo d'Orlando, in un esercizio di media distribuzione di 300 mq.
Se gli esercizi da accorpare sono due di 300 e 200 mq., la superficie massima del nuovo esercizio sarà di mq. 500. Se gli esercizi infine da accorpare sono rispettivamente di 600 e 500 mq., la superficie massima del nuovo esercizio sarà di mq. 1.000, superficie massima cioè per una media struttura in un comune fino a 100.000 abitanti.
Nel caso prospettato, si tratta della concentrazione di due esercizi commerciali con una superficie rispettivamente di mq. 360 e mq. 336.
La superficie massima del nuovo esercizio commerciale autorizzabile da parte del comune sarà di mq. 696.
In quanto alla superficie da destinare ai vari raggruppamenti merceologici, si stima giusto mantenere la destinazione attuale delle superfici almeno fino a quando il comune non si sarà dotato dei provvedimenti di programmazione commerciale e di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.
  L'Assessore: SPERANZA 

(2000.47.2366)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 27 novembre 2000, n. 1035.
Modifica alla circolare n. 866 del 17 aprile 1996.

Ai capi settore I.P.AA.SS.LL. della Sicilia
Ai capi settore veterinari delle AA.SS.LL. dellaSicilia
All'Associazione regionale degli industriali della Sicilia
Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia
Il decreto legislativo n. 155/97, che ha recepito la direttiva CEE n. 93/43, all'art. 3 individua nel responsabile dell'industria alimentare l'unica figura che deve garantire dal punto di vista igienico-sanitario tutte le fasi del processo produttivo dei prodotti alimentari che potrebbero rilevarsi critiche attivando delle procedure di sicurezza basate sul sistema di analisi dei rischi di controllo dei punti critici (HACCP) che devono essere contenuti del piano di autocontrollo la cui elaborazione rientra nella responsabilità del predetto.
Lo stesso art. 3 non individua nessuna figura professionale di cui potrà avvalersi il responsabile dell'industria alimentare per l'elaborazione del piano di autocontrollo.
Per quanto sopra, nella considerazione che al punto f) della circolare n. 866 sono individuate alcune figure professionali responsabili del "processo di autocontrollo" e ciò in evidente contrasto con il suddetto art. 3 del decreto legislativo n. 155/97, il predetto punto f) viene cassato.
  L'Assessore: PROVENZANO 

(2000.50.2548)
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CIRCOLARE 28 dicembre 2000, n. 1038.
Autorizzazioni sanitarie di competenza regionale.

Ai Direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione siciliana 

Al Ministero della sanità -  Dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria
Ai settori veterinari delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 dell'11 ottobre 2000, sono state conferite alle Regioni alcune delle funzioni e dei compiti amministrativi delloStato in materia di sanità pubblica veterinaria.
Al fine di rendere uniforme, nel territorio regionale, l'applicazione del sopra citato D.P.C.M. è stato emanato il decreto 22 dicembre 2000, pubblicato in questo fascicolo, con il quale si è provveduto a disciplinare il rilascio delle autorizzazioni sanitarie di competenza regionale per gli stabilimenti di produzione e commercializzazione di alimenti di origine animale.
Si fa presente, a tal riguardo, che non rientrano nel campo di applicazione del sopra citato decreto assessoriale gli stabilimenti di produzione e confezionamento del latte e suoi derivati, per i quali continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni regionali in materia.
Le SS.LL., pertanto, quali organi delegati ai sensi della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, provvederanno, con le modalità di seguito riportate, al rilascio delle autorizzazioni sanitarie di competenza regionale per la produzione e la commercializzazione degli alimenti di origine animale, ad eccezione degli impianti di macellazione.
1.  Autorizzazione sanitarie
La richiesta di autorizzazione sanitaria dovrà essere effettuata da parte dei titolari responsabili degli stabilimenti a mezzo istanza, conforme alle vigenti disposizioni in materia di imposte di bollo, indirizzata al direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, corredata della seguente documentazione:
a)  autorizzazione allo scarico;
b)  certificazione di abitabilità, ai sensi del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425;:
c)  certificato integrale di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a mesi sei dalla presentazione dell'istanza, completo delle informazioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 1997, n. 486 e successive modifiche ed integrazioni;
d)  attestato dell'Azienda unità sanitaria locale sulla potabilità, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1998, n. 236, delle acque utilizzate nello stabilimento;
e)  pianta planimetrica in scala 1:100, da cui risulti evidente la disposizione dei locali, lo sviluppo delle linee di produzione, la rete idrica e gli scarichi, che dovrà essere timbrata e vistata dal servizio veterinario;
f)  relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo scarico dei liquami, allo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti ed all'eventuale emissione di fumi in atmosfera;
g)  nulla osta rilasciato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi del decreto 5 agosto 1994 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 15 ottobre 1994), ove necessario;
h)  ricevuta del versamento della somma di L. 1.000.000, ai sensi del decreto n. 31312 del 9 marzo 2000;
i)  marca da bollo del valore corrente;
j)  verbale di sopralluogo del servizio veterinario con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti per la specifica tipologia.
2.  Riconoscimento
Qualora per l'attivazione dello stabilimento autorizzato sia necessario il riconoscimento, l'iscrizione negli appositi registri ed il relativo numero di identificazione, l'Azienda unità sanitaria locale provvederà a trasmettere all'Assessorato regionale della sanità - Ispettorato veterinario - copia autentica della seguente documentazione:
a)  autorizzazione sanitaria;
b)  certificato integrale di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a mesi sei dalla presentazione dell'istanza, completo delle informazioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 1997, n. 486 e successive modifiche ed integrazioni;
c)  pianta planimetrica in scala 1:100, da cui risulti evidente la disposizione dei locali, lo sviluppo delle linee di produzione, la rete idrica e gli scarichi, timbrata e vistata dal servizio veterinario;
d)  relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo scarico dei liquami, allo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti ed all'eventuale emissione di fumi in atmosfera;
e)  ricevuta del versamento della somma di L. 1.000.000, ai sensi del decreto n. 31312 del 9 marzo 2000;
f)  marca da bollo del valore corrente;
g)  verbale di sopralluogo del servizio veterinario con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti per la specifica tipologia.
3. Subentro
Qualora un'impresa intenda subentrare nell'autorizzazione sanitaria rilasciata ad altre imprese dovrà farne specifica richiesta all'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
La relativa istanza, conforme alle vigenti disposizioni in materia di imposte di bollo, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
a)  documentazione notarile comprovante la cessione dell'attività da parte dell'impresa cedente, titolare dell'autorizzazione sanitaria;
b)  autorizzazione allo scarico volturata;
c)  certificato integrale di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a mesi sei dalla presentazione dell'istanza, completo delle informazioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 1997, n. 486 e successive modifiche ed integrazioni;
d)  ricevuta del versamento della somma di L. 200.000, ai sensi del decreto assessoriale n. 31312 del 9 marzo 2000;
e) marca da bollo del valore corrente;
f) verbale di sopralluogo del servizio veterinario con espresso parere favorevole circa il mantenimento dell'impianto dei requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti per la specifica tipologia.
Si tiene a precisare che l'autorizzazione sanitaria precedente può essere utilizzata dall'impresa successivamente alla presentazione della richiesta di subentro e limitatamente al tempo necessario al rilascio o al rigetto della nuova autorizzazione.
Qualora si tratti di uno stabilimento soggetto a riconoscimento, l'Azienda unità sanitaria locale, al fine di consentire l'aggiornamento in favore dell'impresa subentrante del riconoscimento già rilasciato, trasmetterà all'Assessorato regionale della sanità copia conforme della seguente documentazione:
a)  nuova autorizzazione sanitaria;
b)  certificato integrale di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a mesi sei dalla presentazione dell'istanza, completo delle informazioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 1997, n. 486 e successive modifiche ed integrazioni;
c) ricevuta del versamento della somma di L. 200.000, prevista dal decreto n. 31312 del 9 marzo 2000;
d)  marca da bollo del valore corrente.
4.  Aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria
Nel caso di variazione del nome, della ragione sociale o della sede legale dell'impresa, si dovrà procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria precedentemente rilasciata.
Pertanto, l'impresa titolare dell'autorizzazione sanitaria dovrà comunicare le eventuali variazioni intervenute allegando la relativa documentazione:
a)  autorizzazione allo scarico volturata;
b)  certificato integrale di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a mesi sei dalla presentazione dell'istanza, completo delle informazioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 1997, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
c) ricevuta del versamento della somma di L. 200.000, prevista dal decreto n. 31312 del 9 marzo 2000;
d)  marca da bollo del valore corrente;
e)  verbale di sopralluogo del servizio veterinario con espresso parere favorevole circa il mantenimento dell'impianto dei requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti per la specifica tipologia.
Qualora si tratti di uno stabilimento soggetto a riconoscimento, l'Azienda unità sanitaria locale, al fine di consentire l'aggiornamento in favore dell'impresa subentrante del riconoscimento già rilasciato, trasmetterà all'Assessorato regionale della sanità copia conforme della seguente documentazione:
a)  autorizzazione sanitaria aggiornata;
b)  certificato integrale di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a mesi sei dalla presentazione dell'istanza, completo delle informazioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 1997, n. 486 e successive modifiche ed integrazioni;
c) ricevuta del versamento della somma di L. 200.000, prevista dal decreto n. 31312 del 9 marzo 2000;
d)  marca da bollo del valore corrente.
5.  Variazioni strutturali del ciclo di lavorazione
Nel caso in cui presso uno stabilimento autorizzato si intenda modificare la struttura, intraprendere un nuovo ciclo di lavorazione nell'ambito della stessa tipologia di attività o variare la disposizione dei macchinari o delle linee di produzione, è necessario farne preventiva comunicazione dell'Azienda unità sanitaria, allegando la documentazione comprovante la modifica che si intende apportare.
Il servizio veterinario, dopo avere verificato che le modifiche da apportare possano considerarsi compatibili con la funzionalità igienica dello stabilimento e con i requisiti previsti, concede il nulla osta.
Si tiene a precisare che il titolare dell'autorizzazione sanitaria, effettuate le modifiche richieste, dovrà provvedere, prima dell'inizio dell'attività, a comunicare l'avvenuta realizzazione delle stesse, trasmettendo la pianta planimetrica e la relazione tecnica aggiornate, comprovanti le nuove condizioni strutturali e funzionali di produzione, al fine di consentire al servizio veterinario di effettuare apposito sopralluogo per l'accertamento dei nuovi requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti per la specifica tipologia.
Nel caso in cui le modifiche di cui sopra riguardano uno stabilimento in possesso del riconoscimento, l'Azienda unità sanitaria locale provvederà ad informare l'Assessorato regionale della sanità - Ispettorato veterinario - trasmettendo copia della relazione tecnica e della pianta planimetrica aggiornate, nonché del verbale di sopralluogo del servizio veterinario con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti per la specifica tipologia.
6.  Utilizzo valori bollati
Relativamente all'utilizzo dei valori bollati, si tiene a precisare che la marca da bollo allegata alla documentazione prodotta dall'impresa richiedente dovrà essere apposta sull'autorizzazione sanitaria soltanto nell'ipotesi in cui tale provvedimento abilita lo stabilimento all'esercizio dell'attività.
Per il rilascio e l'aggiornamento delle autorizzazioni sanitarie e dei riconoscimenti da parte dell'Assessore regionale per la sanità o dei direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, quali organi delegati ai sensi della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, è necessario, come indicato in precedenza, versare le somme previste dal decreto n. 31312 del 9 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 24 marzo 2000.
Al fine di fornire indicazioni più dettagliate, si precisa che i relativi importi devono essere versati sul capitolo 1921 (titolo 2, categoria 5, rubrica 11 dell'Assessorato regionale sanità) in conto entrata del bilancio della Regione siciliana presso l'Ufficio provinciale della cassa regionale, con la specifica indicazione della causale.
Non appare superfluo, a tal riguardo, rammentare che il versamento di tali somme non riguarda i soggetti pubblici.
Si coglie l'occasione, inoltre, per richiamare l'attenzione sulle autorizzazioni ai laboratori per la produzione di carni insaccate, salate o comunque preparate.
L'attivazione di tali stabilimenti, infatti, è subordinata anche al pagamento della somma di L. 169.000, quale tassa di concessione governativa regionale, prevista dal D.P.R. 6 ottobre 1972, n. 641, come modificato dal decreto ministeriale 29 novembre 1978.
Tale importo dovrà essere versato sul c.c.p. n. 17770900 intestato alla "Cassa provinciale della Regione siciliana - Gestione Banco diSicilia Palermo - tasse sulle concessioni governative regionali".
8.  Stabilimenti di macellazione
Il decreto in oggetto citato non modifica la precedente normativa che disciplina il rilascio delle autorizzazioni sanitarie per gli impianti di macellazione, per i quali il rilascio dell'autorizzazione sanitaria è riservato all'Assessore regionale per la sanità.
Pertanto, chiunque, intenda attivare impianti di macellazione dovrà farne richiesta all'Assessorato regionale della sanità - Ispettorato veterinario - tramite l'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
La relativa istanza, conforme alle vigenti disposizioni in materia di imposte di bollo e corredata della documentazione prevista per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie, sarà trasmessa, previa istruttoria, all'Assessorato regionale della sanità - Ispettorato veterinario.
Si confida nella massima collaborazione.
  L'Assessore: PROVENZANO 

(2001.2.29)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 27 giugno 2000, prot. n. 7074.
Obbligo dell'acquisizione dell'autorizzazione di cui al l'art. 18 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 nella istruttoria inerente il rilascio della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 codice della navigazione da parte delle Capitanerie di porto dell'Isola.

Alle Capitanerie di porto di Palermo, Trapani, Mazara del Vallo, Porto Empedocle, Siracusa, Augusta, Catania, Messina, Milazzo
Questa Amministrazione è venuta a conoscenza che, nel corso dell'istruttoria relativa ad alcuni provvedimenti di concessione demaniale marittima, ex art. 36 codice della navigazione, alcuni dei quali già formalizzati, si è omesso di acquisire l'autorizzazione discendente dall'art. 18 della legge regionale n. 21/85.
A tale proposito si richiama all'attenzione delle Capitanerie di porto in indirizzo l'obbligatorietà del rilascio preventivo della suddetta autorizzazione nell'ambito del procedimento concessorio, senza eccezioni di sorta, in quanto la stessa regolamenta l'esecuzione di opere pubbliche di urbanizzazione primaria relative a strumenti urbanistici approvati, ricadenti in terreni appartenenti al demanio marittimo regionale.
Si precisa, altresì, che quando la realizzazione delle nuove opere non è prevista negli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in mancanza di strumenti urbanistici approvati, la procedura per l'autorizzazione ad eseguire dette opere resta regolata dalle norme precedenti con richiesta di autorizzazione per il tramite della Capitaneria di porto.
Ritenuta l'importanza dell'ottenimento della citata autorizzazione ex art. 18 della legge regionale n. 21/85 nel quadro della normativa attinente il demanio marittimo regionale, si invitano codeste Capitanerie ad attenersi scrupolosamente in ogni caso alldell'acquisizione di siffatto provvedimento, reso in senso favorevole, ai fini del perfezionamento dell'iter concernente il rilascio della concessione demaniale marittima.
  L'Assessore: MARTINO 

(2000.50.2553)
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CIRCOLARE 3 luglio 2000, prot. n. 7316.
Adempimenti inerenti l'impatto ambientale delle opere da realizzare sul demanio marittimo regionale, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, modificativo dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. Direttive.

Alle Capitanerie di porto di Palermo, Catania, Messina, Milazzo, Trapani, Porto Empedocle, Mazara del Vallo, Siracusa, Augusta
All'Assessorato regionale dei lavori pubblici
All'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
All'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
All'Assessorato regionale dell'industria
Alla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana
All'ufficio del Genio civile opere marittime
Al gruppo XIII dell'Assessorato del territorio e del l'ambiente
Al gruppo IX dell'Assessorato del territorio e del l'ambiente
Sulla scorta dei più recenti sviluppi normativi in materia di tutela dell'ambiente, conseguenti, altresì, all'avvenuto recepimento, da parte della Regione siciliana, con D.P.Reg. n. 144 del 17 maggio 1999, dell'atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 della legge n. 146/94, di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, si è ritenuto necessario emanare alcune ulteriori direttive, contenute nella presente circolare, integrativa e modificativa delle precedenti disposizioni impartite, riguardanti l'impatto ambientale delle opere da realizzare sul demanio marittimo regionale.
L'art. 30 della legge regionale n. 10/93 ha introdotto l'obbligo del rilascio del nulla osta di impatto ambientale e, quindi, dell'acquisizione del carteggio relativo allo studio sull'argomento, per tutte le opere marittime e portuali differenti dai semplici ripristini e dalle manutenzioni di strutture già esistenti, eccetto gli interventi in regime di urgenza o di somma urgenza, ex artt. 69 e 70 del regio decreto n. 350/1985, a fronte delle quali è consentito il ricorso a procedure straordinarie accelerate, entro i limiti di importo contemplati dalle norme vigenti.
Si rammenta a tale proposito quanto previsto dal D.P.R. 12 aprile 1986 (art. 1, comma 8) secondo cui la procedura di valutazione di impatto ambientale non si applica esclusivamente agli interventi disposti in via d'urgenza (e di somma urgenza), ai sensi delle vigenti norme, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché delle opere destinate alla difesa nazionale.
Si è dell'avviso inoltre che, secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale n. 10/93, lo studio di impatto ambientale per i progetti di opere pubbliche in Sicilia deve comunque essere trasmesso all'autorità competente da parte dell'ente proponente, a prescindere dalla natura e dalla tipologia dei lavori previsti, nonché dall'eventuale applicabilità del nulla osta di impatto ambientale di cui all'art. 30 della legge stessa. Rimangono esentate da tale obbligo soltanto le perizie per le quali siano state dichiarate l'urgenza o la somma urgenza dei lavori, ai sensi degli articoli sopra menzionati, che siano notificate dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, ex art. 44 legge regionale n. 10/93 ed il cui importo non ecceda il limite massimo consentito per le procedure straordinarie sunnominate (L. 500.000.000).
Per quanto riguarda, inoltre, gli interventi rientranti nelle tipologie di opere di cui all'art. 30 della legge regionale n. 10/93 ed eseguiti da parte di soggetti o ditte private in aree appartenenti al demanio marittimo regionale, in regime di concessione ai sensi dell'art. 36 codice della navigazione, ovvero in possesso di semplice autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, il Consiglio di giustizia amministrativa, interpellato al riguardo, si è espresso sulla questione con parere n. 659 reso nell'adunanza del 19 novembre 1996, che si condivide, rilevando la necessità che anche siffatta categoria di lavori sia sottoposta ad una disamina delle relative ripercussioni sull'ambiente. In merito alla citata problematica si ritiene opportuno attenersi alle indicazioni del suddetto organo, onde altresì uniformare gli adempimenti inerenti la valutazione dell'impatto ambientale delle opere sia pubbliche che private, come del resto già avviene nel quadro del procedimento di V.I.A. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/86 e norme successive.
Alla luce di quanto sopra esposto, si dispone che per tutti i progetti di lavori da effettuarsi sul demanio marittimo regionale, inclusi nell'elenco riportato nel testo dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, escluse unicamente le opere soggette alle procedure accelerate conseguenti a situazioni di urgenza o di somma urgenza, ex artt. 69 e 70 regio decreto n. 350/1895, dovrà essere trasmesso a questo Assessorato del territorio e dell'ambiente, insieme agli elaborati progettuali, per il giudizio finale di compatibilità e, comunque, per qualsiasi autorizzazione, nulla osta o concessione demanio marittimo, uno studio dell'impatto ambientale degli interventi proposti, che dovrà vagliare i seguenti aspetti fondamentali:
a)  descrizione del progetto: tipologia di intervento, caratteristiche fisiche, dimensionali e modalità costruttive delle opere;
b)  illustrazione delle principali soluzioni alternative possibili, inclusa l'ipotesi di mancata realizzazione dei lavori;
c)  analisi costi-benefici, in rapporto altresì al soddisfacimento della domanda di servizi ed alle attività dell'indotto;
d)  sfruttamento di cave di prestito ovvero estrazione di sedimenti dai fondali marini;
e)  rifiuti prodotti, siti previsti di discarica ed eventuale riutilizzazione dei sedimenti in operazioni di ripascimento artificiale;
f)  interazione delle strutture con il trasporto litoraneo dei sedimenti, il bilancio sedimentario costiero e l'assetto della fascia litoranea;
g)  effetti di inquinamento a causa delle emissioni nelle acque e nell'aria;
h)  impatti sull'ecosistema costiero e sulle relative biocenosi;
i)  analisi degli impatti di cantiere;
j)  impatto paesaggistico;
k)  ripercussioni sulla popolazione residente e sul patrimonio architettonico ed archeologico presente nella zona;
l)  disturbi legati all'emissione di rumori nelle fasi di costruzione e di esercizio delle opere ed eventuali impatti dovuti all'incremento del traffico veicolare;
m)  effetti sulla fruizione del litorale interessato;
n)  misure di mitigazione degli impatti eventualmente previste;
o)  connessione dell'opera con la rete stradale e/o ferroviaria;
p)  conformità agli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti (ove necessario).
Si precisa, infine, che il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 assolve alle funzioni della procedura di verifica prevista dall'art. 1, comma 6, e dall'art. 10 dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, recepito dal D.P.R.S. n. 144 del 17 maggio 1999 nell'ambito della Regione siciliana.
  L'Assessore: MARTINO 

(2000.50.2553)
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CIRCOLARE 22 novembre 2000, prot. n. 57454.
Obbligo del nulla osta ambientale, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, preventivamente al rilascio di concessioni demaniali marittimi a privati, ex art. 36, codice della navigazione, che comportino lavori sul demanio marittimo regionale.

Alle Capitanerie di porto di Palermo, Catania, Messina, Trapani, Mazara del Vallo, Porto Empedocle, Siracusa, Augusta, Milazzo
e,p.c.  Al gruppo XIII dell'Assessorato del territorio e del-l'ambiente 

Si fa seguito con la presente alla circolare assessoriale prot. n. 7316 del 3 luglio 2000, diretta a tutte le Capitanerie di porto in indirizzo, con la quale è stato introdotto in via definitiva l'obbligo di assoggettare alla procedura di nulla osta ambientale, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, le opere realizzate da privati sulla fascia costiera, a seguito del recepimento del parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 559 del 19 novembre 1996.
La suddetta circolare dispone, altresì, che per i progetti dei lavori di ripristino e di manutenzione di strutture già esistenti debba essere comunque predisposto un apposito elaborato riguardante l'impatto ambientale di siffatti interventi, da trasmettere, come ulteriore allegato progettuale, all'autorità competente, rappresentata dall'organo incaricato dell'approvazione in linea tecnica dei lavori da realizzare sul demanio marittimo in Sicilia, ossia l'ufficio del Genio civile opere marittime di Palermo.
Sulla scorta di tali premesse, conseguentemente, tutte le opere, comprese nell'elenco di cui all'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, da eseguirsi da parte di privati o da essi assimilati sul demanio marittimo regionale, con le sole eccezioni degli interventi in regime di urgenza o di somma urgenza realizzati dagli enti locali e dei lavori di semplice manutenzione e riparazione di manufatti esistenti, ferma restando in questo caso l'acquisizione dello studio di impatto ambientale da parte del Genio civile opere marittime di Palermo, sono da assoggettare alla procedura di nulla osta ambientale, discendente dall'articolo di legge sopra richiamato, preventivamente al rilascio delle relative concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'art. 36, codice della navigazione.
Sembra opportuno precisare che sono considerati interventi di urgenza o di somma urgenza, secondo le vigenti norme, esclusivamente quelli disposti sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
La suddetta procedura di nulla osta è, altresì, da percorrere in via preventiva nell'istruttoria finalizzata all'eventuale emanazione dei provvedimenti di autorizzazione all'esecuzione di lavori in sede di concessione già assentita, ovvero dell'emissione dei medesimi provvedimenti ove non sia ritenuto necessario, data la natura e la temporaneità degli interventi, introdurre l'istituto della concessione demaniale marittima ex art. 36, codice della navigazione.
Sono esclusi, evidentemente, dall'applicabilità del l'art. 30 della legge regionale n. 10/93 i progetti da sottoporre al procedimento di V.I.A., ex art. 6, legge n. 349/86 e norme seguenti, presso il Ministero dell'ambiente.
Si raccomanda la puntuale osservanza delle superiori disposizioni.
  L'Assessore: LO MONTE 

(2000.50.2553)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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