REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 GENNAIO 2001 - N. 3
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 16 novembre 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Partinico.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista  la  legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste tutte le altre leggi nazionali e regionali che regolano la materia dell'urbanistica;
Vista la nota prot. n. 15442 del 4 dicembre 1997, con la quale il commissario ad acta presso il comune di Partinico, nominato con decreto di questo Assessorato n. 967 del 14 novembre 1996, ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell. 4 della legge regionale n. 71/78, per l'esame di competenza, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visto il parere n. 35337/94 del 30 gennaio 1996 espresso dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la delibera del commissario ad acta n. 34 del 25 marzo 1997, con la quale è stato adottato con prescrizioni il P.R.G. redatto dagli arch. Leonardo Foderà, Diana Latona e Raffaele Savarese;
Vista la delibera del commissario ad acta n. 63 del 23 maggio 1997, avente per oggetto presa d'atto dell'avvenuto recepimento negli elaborati redatti dai progettisti del P.R.G., presentati in data 30 aprile 1997, prot. n. 5410, delle prescrizioni di cui alla delibera di adozione del P.R.G. n. 34 del 25 marzo 1997;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione del piano ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Rilevato che avverso la suddetta deliberazione sono state presentate n. 291 osservazioni-opposizioni;
Visto il voto n. 123 del 13 maggio 1999, che di seguito parzialmente si trascrive, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
"...Omissis...
Considerazioni
Dall'esame degli atti ed elaborati del piano e dalle verifiche eseguite in sede di sopralluogo è emerso che il piano si basa su un'approfondita analisi dello stato di fatto e delle valenze architettoniche ed ambientali presenti nel territorio comunale, dalla quale scaturisce una proposta di riordino complessivo dell'edificato, e di tutela e rifunzionalizzazione delle emergenze monumentali e delle valenze ambientali presenti nell'ambito del territorio comunale.
A tal fine vengono individuati gli ambiti delle zone da riordinare e completare; quelli che rivestono interesse dal punto di vista storico ed architettonico; le emergenze architettoniche ed ambientali puntuali, oggetto di un'apposita operazione di censimento e catalogazione. Viene inoltre operata l'integrazione degli strumenti attuativi vigenti, specie quelli finalizzati al recupero degli agglomerati abusivi, in un quadro unitario, la razionalizzazione e l'integrazione della rete viaria.
Per quanto riguarda le aree destinate essenzialmente alla residenza il piano effettua un ridimensionamento delle scelte operate dal PUC, tenendo conto del fatto che il fenomeno dell'abusivismo ha di fatto orientato in maniera diversa dalla pianificazione lo sviluppo urbanistico della città. Alla luce di quanto sopra si giustifica anche il fatto che le prescrizioni esecutive relative ai fabbisogni residenziali riguardino ambiti in gran parte edificati dei quali viene proposto il riordino ed il completamento.
Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi il piano prevede quattro diversi tipi d'insediamento rivolti rispettivamente alle attività artigianali, commerciali, attività produttive insalubri, attività produttive innocue, dislocate secondo criteri di funzionalità e di rispetto delle apposite norme legislative.
Zonizzazione
Relativamente al tessuto edilizio consolidato il piano individua una zona A di centro storico limitata alla parte più significativa e meglio conservata dal punto di vista morfologico e corrispondente alla zona A individuata dal PUC n. 3, classificando come zona B1, nella quale operare con particolari cautele, per la presenza - si deve aggiungere - del vincolo ex legge n. 1497, quella pur di interesse storico ed architettonico e nella quale ricadono notevolissime testimonianze del passato e della storia del comune ma nella quale il peso delle sostituzioni si è fatto sentire maggiormente, determinando gravi manomissioni del tessuto antico. Tuttavia è da ritenersi che tale distinzione non sia attuabile, in quanto introduce una duplicità di comportamenti rispetto ad ambiti che nonostante il diverso grado di degrado presentano le stesse caratteristiche e rivestono lo stesso interesse. Nonostante le norme di attuazione prevedano per la zona B1 un grado di tutela assimilabile a quello della zona A, la mancanza della possibilità di ricorso a uno strumento particolareggiato di fatto impedisce un'efficace azione di controllo organico dell'attività edilizia. Pertanto, si ritiene che l'ambito della zona A vada allargato fino a ricomprendere almeno le porzioni di zona B1 individuate nella tavola 5.1 e 5.2 in quanto tali ambiti rientrano nella definizione di cui all'art. 55 della legge regionale n. 71/78, comma 1, e sono individuati nella scheda predisposta dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
Le parti residue della zona B1 e la zona B2 saran-no classificate come unica zona B, fermo restando l'applicazione del vincolo ex legge n. 1497 laddove permanga.
Per quanto riguarda la rimanenza zonizzazione, verificata la sua rispondenza alle prescrizioni di legge, atteso che la stessa tende a completare e riordinare il tessuto edilizio esistente, reperendo la dotazione di servizi e attrezzature nella misura individuata dal decreto ministeriale n. 1444/68 e che la nuova edificazione non interessa nuove direttrici, si ritiene condivisibile.
...Omissis...
Viabilità
In generale le previsioni relative al sistema della mobilità tendono a razionalizzare il sistema della viabilità esistente prevedendo limitati completamenti e la chiusura dell'anello di circonvallazione. Tuttavia, per quanto attiene alla viabilità di servizio si ritiene che quest'ultima sia eccessivamente dettagliata, prefigurando quasi l'assetto urbanistico che sarà definito in sede di pianificazione attuativa. Pertanto, la stessa si deve ritenere condivisa con le prescrizioni derivanti dall'esame delle osservazioni e delle opposizioni relative secondo le determinazioni assunte sulla base delle controdeduzioni dei progettisti.
Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive relative ai fabbisogni residenziali interessano comparti del centro urbano denominati: via De Amicis, via Pitagora, via Maggiore Guida, via Valguarnera, Circonvallazione sud-ovest e le contrada Ramo, Raccuglia e Garofalo.
In generale esse si preoccupano del completamento e della riorganizzazione funzionale di ambiti già interessati da fenomeni edificatori. Sotto questo aspetto sono in generale condivisibili. Tuttavia alla luce delle considerazioni espresse precedentemente sullo studio geologico di supporto al piano, la loro attuazione non può non es sere subordinata alla effettuazione delle verifiche prescritte.
Le prescrizioni esecutive relative ai fabbisogni produttivi del primo decennio riguardano le zone D1 previste in contrada Sant'Anna e le zone D2 in contrada Margi. Per esse non si può procedere ad una condivisione in quanto per i motivi espressi in sede di considerazioni sullo studio geologico non risultano effettuati alcuni degli approfondimenti necessari. Pertanto, pur ritenendo condivisibile la scelta localizzativa a livello di pianificazione generale, per esse occorre procedere ad una verifica secondo le prescrizioni precedentemente espresse.
Normativa
Le norme tecniche di attuazione, composte da n. 24 articoli sono state, in seguito a proposte dell'ufficio tecnico comunale, accolte in sede di adozione integrate in diversi punti. Ciò ha dato luogo a una stesura diversa rispetto a quella originale che tuttavia non è stata unificata nelle diverse copie di piano trasmesse all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, causando problemi di interpretazione. Pertanto, è necessario che tale discrasia venga superata uniformando tutte le copie delle norme tecniche di attuazione alla stesura adottata unitamente al piano.
Tale stesura appare in generale condivisibile con le seguenti prescrizioni:
Art. 16, punto 1.1: fino all'approvazione dei piani particellari di espropriazione non potranno eseguirsi interventi di ristrutturazione edilizia, pertanto l'attività edilizia sarà regolata dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78 lettere a, b, c.
La normativa della zona B1 residua, fermi restando gli aspetti relativi al vincolo ex legge n. 1497/39, sarà unificata a quella della z.t.o. B2 ed integrata con le indicazioni delle destinazioni d'uso compatibili con la resi denza.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio, composto da n. 108 articoli, appare condivisibile.
Osservazioni e opposizioni
A seguito della pubblicazione del piano sono state prodotte, come risulta dal relativo registro di protocollo, n. 289 osservazioni ed opposizioni, regolarmente controdedotte dal gruppo di progettazione. Altre osservazioni ed opposizioni sono state trasmesse direttamente all'Assessorato.
Le osservazioni e opposizioni sono state dai progettisti raggruppate secondo i corrispondenti ambiti territoriali, o secondo tematiche comuni. Per ognuna di esse è stata poi dagli stessi formulata la relativa controdeduzione ed in alcuni casi sono state redatte delle ipotesi di variazione delle previsioni urbanistiche precedenti che fossero migliorative del piano. Pertanto se in sede di determinazione sulle osservazioni e opposizioni da parte del Consiglio tale modifiche sono state condivise queste dovranno essere riportate sulle relative planimetrie, sia a livello di pianificazione generale che attuativa;
-  n. 2: l'osservazione viene condivisa conformemente alle deduzioni dei progettisti;
-  n. 20: l'osservazione viene proposta da una cooperativa Proteus e tende a normare in zona F (turistico alberghiero) il complesso del Borgo dove Danilo Dolci ha svolto la sua attività;
-  n. 33: l'osservazione viene respinta in base a quanto controdedotto dai progettisti;
-  n. 63: l'istanza può essere accolta secondo le deduzioni dei progettisti e nella considerazione che la ridefinizione della zona D2 non comporta particolari problemi all'utilizzo della stessa;
-  n. 74: l'istanza viene respinta condividendo le controdeduzioni e le indicazioni dei progettisti;
-  n. 75: l'istanza viene respinta in quanto dettata da interesse privato. La zona non si presta all'utilizzazione proposta date le caratteristiche del lotto e la distanza dal centro abitato;
-  n. 89: l'istanza avviene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 160: l'attività della ditta ricorrente rientra tra quelle esercitabili nel verde agricolo ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni. La problematica relativa all'eventuale inserimento nella zona D2 di attività analoghe a quella della ditta ricorrente è stata attenzionata e oggetto di considerazioni espresse nel voto;
-  n. 163: l'istanza può essere parzialmente accolta secondo le modifiche apportate all'art. 16 paragrafo 4.3 delle norme di attuazione, che consentirebbero il mantenimento delle attività industriali e artigianali innocui esistenti secondo le proprie regolamentazioni;
-  n. 165: l'osservazione non può essere condivisa alla luce delle controdeduzioni e delle modifiche alle norme di attuazione prodotte dai progettisti;
-  n. 166: l'istanza viene condivisa e pertanto gli elaborati dovranno essere opportunamente modificati;
-  n. 167: l'osservazione è analoga a quella contrassegnata con il n. 165 e pertanto viene decisa in maniera analoga;
-  n. 184: l'istanza viene accolta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 197: l'istanza pone problematiche analoghe a quelle prodotte nel ricorso n. 160, si rimanda pertanto alle decisioni espresse nel ricorso n. 160;
-  n. 215: l'istanza viene respinta conformemente a quanto controdedotto dai progettisti;
-  n. 234: l'istanza pone problematiche analoghe a quelle prodotte nel ricorso n. 160, si rimanda pertanto alle decisioni espresse nel ricorso n. 160;
-  n. 239: l'istanza viene accolta parzialmente secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 259: l'istanza pone problematiche analoghe a quelle prodotte nel ricorso n. 160, si rimanda pertanto alle decisioni espresse nel ricorso n. 160;
-  n. 260: l'istanza pone problematiche analoghe a quelle prodotte nel ricorso n. 160, si rimanda pertanto alle decisioni espresse nel ricorso n. 160;
-  n. 261: l'istanza pone problematiche analoghe a quelle prodotte nel ricorso n. 160, si rimanda pertanto alle decisioni espresse nel ricorso n. 160;
-  n. 262: l'istanza pone problematiche analoghe a quelle prodotte nel ricorso n. 160, si rimanda pertanto alle decisioni espresse nel ricorso n. 160;
-  n. 263: l'istanza tendente ad ottenere il cambio di destinazione d'uso di un'area destinata a verde agricolo al fine di realizzare un'attività imprenditoriale nel campo dell'intrattenimento, non può essere accolta in questa sede in quanto dettata da motivazioni di ordine privato non fatte proprie dal comune, motivo per il quale non è possibile valutare il reale interesse pubblico all'iniziativa proposta. Le deduzioni dei progettisti pur se condivisibili in linea di massima non sembrano pertinenti al caso in questione;
-  nn. 264 - 280: le istanze contrastano con l'indirizzo del piano teso ad evitare ulteriore edificazione del territorio e a favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente. Pertanto l'istanza in questione non è accoglibile conformemente a quanto dedotto dai progettisti, fermo restando che gli scopi religiosi e sociali perseguiti dall'associazione, potrebbero essere soddisfatti nelle aree per servizi a ciò destinate dal piano regolatore generale;
-  n. 271: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni e le relative modifiche alle norme di attuazione proposte dai progettisti;
-  n. 273: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti.
-  Per quanto riguarda i ricorsi facenti capo al fascicolo n. 2 "espansione di Balestrate in territorio di Partinico" i progettisti a seguito dell'esame degli stessi hanno redatto una proposta di modifica delle previsioni di piano regolatore generale nella suddetta zona (tav. 5.4 in scala 1:2.000) tesa a meglio inquadrare le problematiche urbanistiche sollevate nei ricorsi presentati. Attesa la particolare condizione delle aree di che trattasi, sita al confine dei territori comunali di Balestrate e Partinico, si ritiene condivisibile la proposta dei progettisti e pertanto le osservazioni nn. 123, 125, 144, 192, 196, 213, 214, 281 vengono determinate nei termini di cui alle controdeduzioni dei progettisti e alla relativa proposta di modifica alle previsioni del piano regolatore generale. L'osservazione n. 125 viene decisa conformemente alle deduzioni dei progettisti in assenza di documentazione allegata che non consenta di potere effettuare alcun tipo di valutazione;
-  n. 21: l'osservazione viene accolta parzialmente secondo la proposta formulata dai progettisti nella planimetria tav. 5.2 in scala 1:2.000 denominata "proposta di variante per le zone esterne alla circonvallazione e lungo la strada per Alcamo".
-  I ricorsi nn. 92, 238, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 256, 257, 258, tendono a definire in maniera diversa da quella di piano la viabilità di servizio con gli innesti che raccorda la S.S. n. 83 per Alcamo con la variante alla S.S. n. 113/186. I progettisti hanno interpretato le varie richieste definendo uno schema di modifica alle precedenti previsioni viarie riportato nella tav. 5.2 in scala 1:2.000 denominata "proposta di variante per le zone esterne alla circonvallazione e lungo la strada per Alcamo".
Pertanto i sopraelencati ricorsi sono decisi secondo la soluzione proposta dai progettisti nell'elaborato tav. 5.2già richiamato che si condivide;
-  n. 164: l'istanza viene respinta condividendo le motivazioni dei progettisti in sede di controdeduzione;
-  n. 218: l'istanza viene respinta condividendo le motivazioni dei progettisti in sede di controdeduzioni;
-  n. 226: l'istanza viene respinta condividendo le motivazioni e la soluzione proposta dai progettisti di ridimensionamento dell'attrezzatura sanitaria all'area per la realizzazione della R.A.S. in ottemperanza al decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali che ha vincolato tutte le aree di pertinenza attorno la cantina Borbonica come agro storico inedificabile;
-  n. 87: l'osservazione viene condivisa conformemente alle deduzioni dei progettisti;
-  n. 115: l'osservazione viene condivisa conformemente alle deduzioni dei progettisti;
-  n. 185: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 191: l'istanza viene parzialmente condivisa secondo le deduzioni dei progettisti.
Al fine di rendere leggibile la proposta di modifica del perimetro del parco urbano, appare opportuno che detta modifica venga riportata nella tav. 4.1 in scala 1:10.000 nella quale sono visualizzate le altre proposte di modifica;
-  n. 224: l'osservazione viene condivisa conformemente alle deduzioni dei progettisti;
-  n. 227: l'osservazione viene condivisa parzialmente secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 232: l'osservazione viene condivisa secondo le deduzioni dei progettisti che hanno dato una soluzione complessiva alle problematiche dell'area;
-  n. 269: l'osservazione viene condivisa parzialmente secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 286: l'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 287: l'osservazione viene condivisa condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 03: l'osservazione viene condivisa parzialmente secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 13: l'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 38: l'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 48: l'osservazione viene condivisa parzialmente secondo le deduzioni e la soluzione proposta dei progettisti;
-  n. 73: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 83: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 95: l'istanza viene respinta in conformità a quanto espresso dai progettisti. La proposta riguardante l'allargamento della strada vicinale Racenaglia è stata oggetto di soluzione in occasione delle deduzioni all'osservazione n. 48;
-  n. 118: pur comprendendo le ragioni degli istanti, si ritiene che la soluzione proposta dai progettisti non abbia caratteristiche di miglioramento rispetto alle precedenti soluzioni, attese le esigue dimensioni delle larghezze stradali previste, pertanto l'istanza viene respinta;
-  n. 136: l'istanza viene accolta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 146: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 183: l'istanza viene accolta parzialmente condividendo la soluzione proposta dai progettisti che contempera l'interesse pubblico con quello degli istanti;
-  n. 187: l'istanza viene parzialmente accolta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 198: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  nn. 240, 253, 270: le istanze seppure con motivazioni diverse si riferiscono alla previsione di viabilità.
Pur condividendo le motivazioni dei progettisti che a seguito di accertamenti hanno proposto la soluzione di individuare l'ambito dell'arena Cavaliere come attrezzatura per lo svago e lo sport, si ritiene che la soluzione proposta relativa alla viabilità vada ristudiata in sede attuativa al fine di migliorare l'accesso alla struttura di cui sopra;
-  n. 245: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 268: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 289: l'istanza viene condivisa condividendo le deduzioni dei progettisti.
-  Le osservazioni nn. 14, 15, 18, 22, 25, 34, 42, 55, 76, 91, 96, 99, 100, 101, 124, 247, 121, 129, 130, 132, 149, 153, 174, 188, 193, 204, 220, vengono respinte in quanto attengono a problematiche relative ai piani particolareggiati di recupero ex legge regionale n. 37/85, divenuti già esecutivi, pertanto eventuali proposte di modifica degli assetti previsti dai piani andavano formulate in sede di pubblicazione e deposito dei piani particolareggiati stessi. In sede di revisione generale del piano regolatore generale, come specificato dall'art. 9 della legge regionale n. 17/94, possono essere affrontate problematiche inerenti l'integrazione tra le previsioni del piano regolatore generale e quelle dei piani di recupero. In tal senso, pur riconoscendo la valenza della pianificazione urbanistica generale rispetto a quelle attuativa, si ritiene che l'osservazione prodotta dall'ufficio tecnico comunale n. 284, sia finalizzata a tutelare le previsioni esecutive in fase di realizzazione (opere di urbanizzazione), al fine di non causare ulteriori ritardi all'esecuzione dei lavori stessi e pertanto si ritiene di poter condividere l'osservazione n. 284 prodotta dall'ufficio tecnico comunale relativamente agli ambiti n. 1 e n. 6.
Per quanto riguarda l'ambito n. 2 viene accolta l'osservazione dell'ufficio tecnico comunale riguardante la sistemazione lungo la via Latina.
Per quanto riguarda l'ambito n. 3 viene accolta la proposta dei progettisti di cui alla lettera a) delle controdeduzioni.
Per quanto riguarda l'ambito n. 5 viene accolta la proposta riconducibile all'osservazione n. 61 riguardante il riconoscimento di errore materiale;
-  n. 120: l'istanza viene accolta secondo la proposta formulata dai progettisti in quanto apporta sostanziali variazioni all'impostazione del piano particolareggiato di recupero - ambito n. 3.
-  Le osservazioni nn. 61, 66, 114 possono essere accolte in quanto riguardano il riconoscimento di errori materiali;
-  n. 10: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 51: l'istanza è parzialmente accolta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 52: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 81: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 104: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 108: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 137: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 168: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 186: l'istanza viene accolta parzialmente secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 230: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 235: l'istanza viene accolta secondo le deduzioni dei progettisti trattandosi di un mero errore materiale;
-  n. 241: l'istanza viene accolta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  nn. 35, 36: le osservazioni sono accolte secondo le deduzioni dei progettisti e nella considerazione che il parcheggio previsto secondo quanto asserito dai progettisti, si trova sotto la quota stradale;
-  n. 43: l'istanza viene parzialmente accolta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 135: l'istanza dettata da motivi personali viene respinta in quanto la soluzione prospettata dai progettisti non appare migliorativa rispetto alla previsione originaria;
-  n. 141: l'osservazione viene parzialmente accolta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 142: l'osservazione viene accolta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 155: l'osservazione viene accolta parzialmente secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 161: l'osservazione viene accolta parzialmente secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 203: l'osservazione viene accolta parzialmente secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 242: l'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 265: l'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 267: l'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 17: l'osservazione viene accolta parzialmente secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 39: l'osservazione viene accolta parzialmente secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 40 l'istanza viene accolta secondo le deduzioni dei progettisti.
-  67: l'istanza viene condivisa secondo la soluzione proposta dai progettisti in sede di controdeduzioni;
-  n. 72: l'istanza viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 85: l'istanza viene accolta in considerazione della lunghezza delle altre stecche;
-  n. 102: l'istanza viene condivisa secondo la soluzione fornita dai progettisti in sede di controdeduzione;
-  n. 134: l'osservazione viene accolta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 279: l'osservazione viene accolta in quanto si riferisce a edifici assentiti da concessioni edilizie;
-  n. 78: l'osservazione articolata in diversi punti non viene accolta, in quanto le soluzioni proposte dai progettisti per il parziale accoglimento non sono migliorative rispetto a quelle originarie e comporterebbero il coinvolgimento di terzi;
-  n. 88: l'istanza viene accolta parzialmente secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 112: l'osservazione viene parzialmente accolta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 126: l'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 156: l'osservazione viene parzialmente condivisa nei termini proposti dai progettisti;
-  n. 158: l'istanza viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 177: l'osservazione deve essere vista in base alle modifiche conseguenti all'accoglimento di altre osservazioni relative alla viabilità di servizio. L'osservazione viene accolta parzialmente secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 201: l'osservazione viene condivisa secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 247: l'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 276: l'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 276: l'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 277: l'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  nn. 4, 5, 6, 7, 8: ricorsi anche se prodotti da ditte diverse si riferiscono al medesimo piano di lottizzazione e tendono al riconoscimento dello stesso in base ad una variante del 1990. Il settore urbanistica ed uso del territorio del comune con osservazione n. 246/11 ha chiesto il riconoscimento della medesima lottizzazione. In sede di controdeduzioni alle osservazioni e/o opposizioni, i progettisti hanno espresso parere contrario nella considerazione che sul sito interessato gravano vincoli derivanti dalla presenza di un impluvio e di un "canale demaniale", rilevato in sede di elaborazione del piano regolatore generale. I progettisti inoltre, in assenza di adeguate documentazioni non si sono pronunciati sulla efficacia del piano di lottizzazione in argomento.
Le ditte Antonino Lo Grasso, Vito Marocco, Lo Brutto Salvatore, Longo Antonina, interessate al piano di lottizzazione, con relative istanze trasmesse direttamente all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente hanno integrato la documentazione producendo copia della convenzione stipulata il 12 febbraio 1990 conseguente alla variante apportata al piano particolareggiato del 1979.
Detta variante risulta esitata favorevolmente dalla C.E.C. nella seduta del 14 maggio 1986.
Dalla documentazione presentata non risulta che la variante al piano di lottizzazione sia stata approvata dal consiglio comunale.
Pertanto i suddetti ricorsi non possono essere accolti in assenza di una dimostrazione da parte del comune della regolarità dell'iter di approvazione della variante al piano di lottizzazione in argomento e sempre che la lottizzazione sia tuttora compatibile con la normativa relativa alla sicurezza igienico-sanitaria;
-  n. 9: il ricorso viene respinto sulla base delle deduzioni prodotte dai progettisti;
-  n. 49: il ricorso viene respinto sulla base delle deduzioni prodotte dai progettisti;
-  n. 97: l'istanza della ditta Lupo Marianna tende ad ottenere un distacco tra la costruzione di proprietà e la previsione di strada.
Successivamente la ditta ha trasmesso all'Assessorato documentazione integrativa relativa all'immobile in questione.
In relazione a quanto sopra, viste le deduzioni dei progettisti i quali hanno espresso parere contrario per mancanza di documentazione, si ritiene di potere accogliere parzialmente il ricorso nel senso di prevedere una leggera deviazione dell'asse stradale che permette il mantenimento di una fascia di verde privato antistante la costruzione;
-  n. 113: il ricorso viene accolto secondo la proposta formulata dai progettisti in sede di controdeduzioni;
-  n. 128: il ricorso viene accolto secondo la proposta formulata dai progettisti in sede di controdeduzioni;
-  n. 148: il ricorso viene respinto secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 199: il ricorso viene respinto secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 207: il ricorso viene respinto secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 221: il ricorso viene respinto secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 1: il ricorso viene accolto parzialmente secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 24: il ricorso viene accolto secondo le deduzioni e la soluzione proposta dai progettisti;
-  n. 27: il ricorso viene accolto secondo le deduzioni e la soluzione proposta dai progettisti;
-  n. 29: il ricorso viene accolto parzialmente secondo le deduzioni e la soluzione proposta dai progettisti;
-  n. 32: il ricorso viene respinto secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 50: il ricorso viene respinto secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 57: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 62: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 68: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  nn. 93, 94, 106, 171: i ricorsi anche se prodotti da ditte diverse si riferiscono al medesimo contesto e richiedono una diversa sistemazione viaria ed una diversa destinazione d'uso.
Le osservazioni vengono accolte parzialmente secondo le deduzioni e la soluzione proposta dai progettisti;
-  n. 110: l'istanza viene accolta secondo le deduzioni e la soluzione proposta dai progettisti.
-  119: l'istanza viene accolta secondo le deduzioni e la soluzione proposta dai progettisti;
-  n. 122: l'istanza viene accolta secondo le deduzioni e la soluzione proposta dai progettisti;
-  n. 150: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 179: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 190: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 200: l'istanza viene condivisa parzialmente secondo le deduzioni e la soluzione proposta dai progettisti.
-  228: l'istanza viene condivisa parzialmente secondo le deduzioni e la soluzione proposta dai progettisti.
-  228: l'istanza viene condivisa parzialmente secondo le deduzioni e la soluzione proposta dai progettisti.
-  274: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  nn. 16, 127: le istanze anche se prodotte da ditte diverse si riferiscono al medesimo contesto. Le suddette istanze vengono accolte parzialmente condividendo la soluzione proposta dai progettisti;
-  n. 26: l'istanza viene accolta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 54: l'istanza viene respinta in quanto dettata da interessi privatistici non migliorativi del piano;
-  n. 59: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 90: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 162: l'istanza è da intendersi superata per le considerazioni espresse nel voto riguardanti la viabilità;
-  n. 176: l'istanza viene condivisa secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 182: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 209: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 233: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 19: l'istanza viene accolta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 58: l'istanza viene accolta parzialmente secondo le deduzioni dei progettisti.
-n.69: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 77: pur comprendendo le motivazioni date dai progettisti in base alle quali in sede attuativa è possibile definire la viabilità di servizio, appare opportuno che quanto richiesto dall'opponente venga attentamente verificato ed eventualmente visualizzato nel piano regolatore generale;
-  n. 131: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 139: l'istanza viene condivisa parzialmente secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 151: l'istanza viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 175: l'istanza viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 181: l'istanza viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  nn. 212, 272: le istanze prodotte dalla stessa ditta vengono respinte condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 217: l'istanza viene accolta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 222: l'istanza viene accolta nei termini in cui è stata dedotta dai progettisti;
-  n. 283: l'istanza viene accolta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 31: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 60: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 82: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 111: l'istanza viene accolta in base alle verifiche condotte dai progettisti;
-  n. 133: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 17: l'istanza viene accolta parzialmente secondo le deduzioni dei progettisti in modo da contemperare sia l'interesse pubblico sia quello dell'istante;
-  n. 173: pur ritenendo legittima l'istanza del ricorrente si ritiene che la soluzione migliore per salvaguardare la proprietà dell'opponente, non possa essere che trovata in sede di progettazione del tracciato stradale. In quella sede potranno essere trovate le opportune soluzioni tecniche che limitino in generale il costo degli espropri.
Si condividono le deduzioni dei progettisti riguardanti il vincolo a verde privato della pertinenza residua dell'immobile oggetto del ricorso e le modifiche proposte all'art. 16 punto 5 delle norme di attuazione;
-  n. 178: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 180: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 206: l'istanza viene respinta in quanto dettata da motivi personali e non migliorativa rispetto le previsioni di piano;
-  n.  219: l'istanza viene accolta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 223: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  nn. 229, 231: le istanze riguardanti la medesima area vengono respinte condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 236: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 237: l'istanza viene accolta parzialmente poiché la modifica introdotta alle norme di attuazione (art.16, paragrafo 3.3) consente il mantenimento dell'attività artigianale esistente;
-  n. 53: l'istanza viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 56: l'istanza viene accolta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 70: l'istanza viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 107: l'istanza viene accolta secondo le deduzioni e la soluzione proposta dai progettisti;
-  n. 138: l'istanza viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 202: l'istanza viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 208: l'istanza viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 244: l'istanza viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 266: l'istanza viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 285: l'istanza viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 23: l'istanza viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 28: l'istanza viene accolta parzialmente secondo le deduzioni e la soluzione proposta dai progettisti;
-  n. 45: l'istanza viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 47: l'istanza viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 84: l'osservazione viene accolta parzialmente con il mantenimento del parcheggio, l'eliminazione del prolungamento degli isolati di via Capua, via Volturno e via Milazzo come da proposta visualizzata nell'allegato "B" con la destinazione d'uso di attività socio-assistenziali;
-  n. 116: l'istanza viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 143: l'istanza viene condivisa parzialmente secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 11: l'istanza viene accolta in quanto la previsione del piano verrebbe a mutare un assetto consolidato in precedenza asservito dal comune ed in quanto la previsione della strada rientra tra quelle ritenute non necessarie dall'ufficio tecnico comunale nella osservazione n.246;
-  n. 12: l'istanza viene accolta parzialmente secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 37: ai fini della valutazione sulla ammissibilità dell'istanza si ritiene necessario che il comune proceda a specifici accertamenti volti alla valutazione dell'interesse pubblico prevalente;
-  n. 79: l'istanza viene accolta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 105: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 117: l'istanza tende a salvaguardare l'affaccio dei magazzini di proprietà del ricorrente che prospettano sulla piazza dell'ex mercato ortofrutticolo. Con motivazioni diverse, tendenti al mantenimento della memoria del preesistente mercato, tale osservazione è stata riproposta dall'ufficio tecnico, settore urbanistica. Considerato l'interesse pubblico alla salvaguardia dell'impianto si ritiene condivisibile l'istanza;
-  n. 145: l'istanza viene accolta sulla base delle deduzioni dei progettisti;
-  n. 154: l'istanza viene accolta sulla base delle verifiche effettuate dai progettisti in sede di controdeduzioni;
-  n. 169: l'osservazione viene accolta in conseguenza dell'accoglimento dell'osservazione n.37;
-  n. 172: l'istanza viene accolta sulla base della soluzione proposta dai progettisti in sede di controdeduzioni;
-  n. 205: l'istanza viene accolta parzialmente sulla base della soluzione proposta dai progettisti in sede di controdeduzioni.
-  n.  211: l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti in quanto non migliorativa rispetto alle previsioni di piano;
-  n. 243: l'istanza viene accolta parzialmente sulla base della soluzione proposta dai progettisti in sede di controdeduzioni;
-  n. 30: l'istanza viene respinta sulla base delle deduzioni dei progettisti;
-  n. 44: l'istanza viene respinta sulla base delle deduzioni dei progettisti;
-  n. 46: l'istanza viene respinta sulla base delle deduzioni dei progettisti;
-  nn. 64, 65: le istanze prodotte da ditte diverse, ma riguardanti il medesimo contesto, vengono accolte sulla base degli accertamenti e delle deduzioni dei progettisti;
-  nn. 80 - 103: le istanze prodotte da ditte diverse ma riguardanti il medesimo contesto vengono respinte sulla base delle deduzioni dei progettisti;
-  n. 147: atteso l'iter del piano di lottizzazione dell'istante rielaborato più volte per adeguarlo alle prescrizioni dell'amministrazione comunale, atteso che l'intervento costituirebbe il completamento di un ambito urbano già definito ed illimitato interesse naturalistico, atteso che in quel tratto il "Fosso Sardo" risulta ricoperto, l'istanza potrebbe essere parzialmente accolta con la prescrizione di rendere inedificabile una fascia di almeno cinque metri dal Fosso Sardo, per consentire l'accesso pedonale anche da via Barromini e da via Palermo;
-  n. 152: l'istanza viene accolta sulla base delle deduzioni dei progettisti;
-  n. 157: l'istanza viene respinta sulla base delle deduzioni dei progettisti;
-  n. 216: l'istanza viene respinta sulla base delle deduzioni dei progettisti;
-  n. 225: l'istanza viene respinta poiché la variazione in verde attrezzato della sola particella del ricorrente non ha giustificazioni rispetto ad un'organicità degli interventi necessari per la riqualificazione ambientale della zona;
-  n. 86: l'istanza viene accolta in quanto attiene ad una specificazione delle destinazioni d'uso;
-  n. 194: l'osservazione di carattere generale viene respinta sulla base delle deduzioni dei progettisti;
-  nn. 98, 195: si ritengono condivisibili le deduzioni dei progettisti;
-  n. 140: si ritengono condivisibili le deduzioni dei progettisti;
-  n. 210: l'osservazione prodotta dalla Legambiente affronta problematiche riguardanti la destinazione urbanistica dell'area occupata dalla distilleria Bertolino, la perimetrazione del centro storico, alcune localizzazioni che danneggerebbero aree di valore ambientale, prescrizioni di dettaglio relative ai parchi di Monte Cesarò e dello Jato.
In ordine alle succitate osservazioni si condividono le deduzioni dei progettisti fatta eccezione quelle sul centro storico alla luce delle considerazioni espresse in precedenza;
-  n. 255: l'osservazione viene decisa condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  nn. 275, 278: l'osservazione presentata dal comando provinciale dei vigili del fuoco riguardante un migliore collegamento con la viabilità principale (S.S. - Autostrada), viene accolta tenendo conto dei suggerimenti dei progettisti e con la raccomandazione che in sede di progettazione esecutiva della strada venga opportunamente studiato l'innesto su via Madonna del Ponte;
-  n. 283: l'istanza relativa all'assetto delle prescrizioni esecutive in zona "D2" non viene presa in esame in quanto per il momento tali prescrizioni non vengono condivise data l'insufficienza degli studi geologici;
-  n. 288: osservazione prodotta dal Comando tenenza di Partinico della Guardia di Finanza, può essere condivisa secondo le soluzioni prospettate dai progettisti;
-  n. 189: osservazione prodotta dal comune di Partinico, settore lavori pubblici, riguardante aspetti legati alla viabilità, al servizio dell'area cimiteriale ed alla sistemazione della piazza Stazione.
Per quanto riguarda le osservazioni relative alla viabilità di servizio al cimitero, si condividono le deduzioni dei progettisti i quali propongono un parziale accoglimento.
La terza osservazione viene condivisa con le raccomandazioni espresse dai progettisti relativamente alla salvaguardia dell'alberatura esistente;
-  n. 246: osservazione del settore tecnico urbanistico del comune:
-  n. 246/1:
a) riguardo alle osservazioni relative all'accesso di viabilità di servizio nella zona di via Maggiore Guida, visualizzate negli allegati nn. 1 e 2, si concorda con le deduzioni dei progettisti i quali hanno proposto una soluzione grafica allegata al fascicolo n. 12 delle controdeduzioni. Nella suddetta planimetria la trama viaria è stata razionalizzata tramite l'eliminazione di viabilità divenuta eccedente a seguito dell'accorpamento di alcuni isolati.
L'ultimo punto dell'osservazione viene rimandato all'osservazione n. 11;
b)  riguardo alle osservazioni sulla frammentazione della viabilità in contrada Garofalo, si concorda con le deduzioni dei progettisti i quali chiariscono che tale assetto è stato determinato dalla pianificazione di dettaglio dovuta al fatto che tale contesto è stato assoggettato a prescrizione esecutiva. D'altra parte occorre rilevare che ambiti sorti in maniera prevalentemente abusiva, seguendo la logica del frazionamento del lotto, in sede di pianificazione risentiranno fatalmente dei condizionamenti dovuti allo stato di fatto esistente.
In quest'ottica si ritiene che la soluzione proposta dai progettisti allegata al fascicolo n. 5 debba essere ulteriormente perfezionata nel senso che vada individuata una rete di viabilità principale che potrebbe coincidere con quella individuata nell'allegato n. 4 dall'ufficio tecnico comunale, mentre la viabilità, secondaria potrebbe adattarsi con proposte migliorative alla trama della viabilità esistente. Pertanto la viabilità di servizio in contrada Garofalo deve essere rivista;
-  n. 246/2: l'osservazione riguardante la proposta di previsione di piste ciclabili viene accolta con le indicazioni formulate dai progettisti;
-  n. 246/3: l'osservazione tendente al riconoscimento del centro ippico in contrada Arnao, approvato in precedenza come variante urbanistica giusto D.A. n. 180/DRU del 24 marzo 1993, viene accolta;
-  n. 246/4: l'osservazione tendente a prevedere un migliore collegamento della viabilità interna degli alloggi popolari in contrada Racanglia viene condivisa;
-  n. 246/5: l'osservazione riguardante una migliore definizione in sede normativa delle zone "R" e "VP", viene accolta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 246/6:  riguardante una migliore definizione in sede normativa del "VA" e del "VAP" viene accolta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 246/7: riguardo la problematica relativa alla fascia di rispetto del depuratore di Borgetto si deve fare riferimento all'art. 46 della legge regionale n. 27/86 e cioè alla categoria dell'impianto al fine di poter determinare la relativa fascia di rispetto.
In sede di pianificazione urbanistica generale ed attuativa non è possibile introdurre variazioni ai limiti fissati nel succitato art. 46, pertanto si condivide la deduzione dei progettisti;
-  n. 246/8: l'osservazione riguardante il riconoscimento del vincolo imposto con decreto n. 9114 del 21 dicembre 1996 dell'Assessore regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sul "Baglio Cannizzo" viene accolta;
-  n. 246/9: l'osservazione riguardante il riconoscimento di viabilità rurale su alcuni tratti interessati da progettazione viene condivisa secondo le deduzioni dei progettisti, che propongono una normativa specifica per la viabilità rurale nel territorio comunale. Si condividono inoltre le rispettive deduzioni sulla viabilità citata nell'osservazione stessa;
-  n. 246/10: l'osservazione riguardante il riconoscimento dell'impianto dell'ex mercato ortofrutticolo viene accolta;
-  n. 246/11: l'osservazione riguardante il riconoscimento di una lottizzazione sita nel corso dei Mille risalente agli anni ottanta, non può essere determinata per la mancanza degli elementi di giudizio forniti a supporto dell'osservazione stessa;
-  n. 246/Opp.1: l'opposizione viene accolta atteso che la scuola elementare si trova in fase di realizzazione;
-  n. 246//Opp. 2: l'opposizione viene accolta secondo le deduzioni dei progettisti.
Osservazioni e/o opposizioni pervenute direttamente in Assessorato
Ditta Costantino Vincenzo - data Gab. 13 novembre 1998. L'istanza relativa a diverse destinazioni previste nel fondo della ditta stessa. Poiché il ricorso non è supportato da documentazione grafica atta ad individuare l'ubicazione dell'immobile dell'istante, lo stesso al momento non può essere esaminato. In sede di controdeduzioni il comune potrà fornire elementi utili alla valutazione dell'istanza in argomento.
Ditta Costantino Teresa - data Gab. 13 novembre 1998. L'istanza è relativa all'annessione di una parte del terreno di proprietà in un piano di lottizzazione a sua volta riportato nel piano regolatore generale. Poiché il ricorso non è supportato da documentazione grafica atta ad individuare l'ubicazione dell'immobile in argomento, lo stesso al momento non può essere esaminato.
In sede di controdeduzioni il comune potrà fornire elementi utili alla valutazione dell'istanza in argomento.
Ditta Ricupati Filippo - data Gab. 17 novembre 1998. L'istanza prodotta si sostanzia in una serie di osservazioni alle deduzioni fornite dai progettisti sull'istanza presentata dalla stessa ditta, classificata con il n. 135 dell'elenco.
L'istanza non può essere accolta in quanto gli argomenti proposti non configurano ipotesi migliorative del piano ed appaiono motivate unicamente da interessi personali.
Ditta Russo Antonina - data Gab. 7 aprile 1998. L'istanza, oltre che ad essere irrituale sotto il profilo della procedura in quanto va oltre il percorso previsto dalla legislazione per la presentazione di osservazioni e/o opposizioni al piano regolatore generale, si propone nella sostanza quanto già rappresentato con il ricorso classificato al n. 28 accolto parzialmente. Si conferma pertanto quanto determinato per il ricorso n. 28.
Ditta Francesca Maggio. L'istanza datata 6 febbraio 1998, si riferisce ad un'area destinata ad edilizia scolastica. Sulla stessa destinazione ma con motivazioni diverse era stata presentata dal settore urbanistica del comune opposizione n. 246/Opp. 2, accolta sia dai progettisti sia da questo consesso. Poiché l'opposizione oltre ad essere presentata fuori termini, non apporta contributi migliorativi al piano ed appare dettata da motivazioni personali, la stessa non può essere accolta.
Ditta Salamone M. Teresa ed altri - data Gab. 3 settembre 1998.L'istanza anche se ulteriormente motivata ripropone argomentazioni espresse nell'istanza classificata con il n. 100. Pertanto si rimanda alle relative controdeduzioni.
Ditta Speciale Elio - data Gab. 17 aprile 1998. L'istanza produce ulteriore documentazione rispetto a quella presentata in precedenza classificata con il n. 147, la suddetta documentazione è stata esaminata congiuntamente all'osservazione n. 147, si rimanda pertanto alle decisioni assunte per la suddetta osservazione.
Ditta Selvaggio Vincenzo - data Gab. 1 aprile 1998-17 aprile 1998. Le istanze pervenute sono in sostanza ulteriori osservazioni alle deduzioni dei progettisti in ordine al ricorso classificato al n. 149 prodotto dalla stessa ditta. Si rimanda pertanto alle controdeduzioni al ricorso n. 149, atteso che le considerazioni addotte a giustificazione dell'ulteriore ricorso non apportano contributi migliorativi al piano.
Ditta Giannola Gaetano - data Gab. 21 gennaio 1998. L'istanza viene respinta in quanto nelle planimetrie di piano l'immobile in questione risulta correttamente classificato quale edificio storico e pertinenze demolite.
Con nota prot. n. 375 del 13 novembre 1998 il gruppo XXVI della Direzione regionale dell'urbanistica ha trasmesso il foglio prot. n. 5865 del 15 ottobre 1998, con il quale il comune di Partinico chiede una rettifica alle previsioni di piano regolatore generale per ripristinare le originarie dimensioni del lotto destinato alla realizzazione di una scuola media in fase di appalto. Al riguardo si evidenzia che non è facoltà del consiglio apportare rettifiche al piano in mancanza di una variante opportunamente predisposta e formalizzata anche riguardo alla pubblicità degli atti, nella quale venga ripristinato l'assetto urbanistico dell'area interessata.
Ritenuto che alla luce di quanto espresso nelle superiori considerazioni il piano regolatore del comune di Partinico possa essere condiviso con le seguenti prescrizioni:
1)  ampliamento della zona territoriale omogenea A secondo il perimetro evidenziato in rosso sulle tavole 5.1 e 5.2 in scala 1:2.000 denominate "progetto di piano - planimetrie del centro abitato";
2)  lo studio geologico deve essere adeguato in base alle considerazioni espresse di seguito riassunte:
2.1) l'ammissibilità di tutte le prescrizioni esecutive approvate (diverse, quindi, da quelle relative alle zone "D" in ogni caso non approvate) deve essere subordinata ad una verifica delle condizioni litotecniche e geomorfologiche delle aree interessate, verifiche supportate da rilievi e da dati documentali più dettagliati e completi, acnhe derivanti da precedenti lavori eseguiti nelle stesse aree;
2.2) la cartografia dello studio geologico a supporto delle aree di prescrizione esecutiva deve essere quella prevista dalla circolare Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 33139 del 23 giugno 1989 e gli elaborati della prescritta verifica dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 cui è subordinata l'ammissibilità delle aree e la decorrenza dei relativi piani attuativi;
2.3) nelle aree in declivio in cui siano presenti coperture detritiche dalle scarse caratteristiche fisico-meccaniche e/o in presenza di circolazioni idriche dovranno essere, inoltre, effettuate verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in presenza dell'edificato di piano prevedibile così come richiesto dal punto H del D.M. 11 marzo 1988;
2.4)  nell'ambito della revisione sarebbe opportuno, altresì, adeguare la cartografia geologica di piano regolatore alla base cartografica del rilievo aerofotogrammetrico a scala 1:10.000, stante che in atto gli elaborati sono costituiti da un "collage" (non agevolmente leggibile) tra l'ingrandimento della cartografia IGM e la base cartografia di piano;
2.5)  infine, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà per tutte le aree di piano (e non solo, quindi, per quelle soggette a prescrizioni) della relazione geologica a supporto della richiesta di concessione; infatti, in coerenza alla vigente normativa secondo quanto confermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera, sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito, sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977;
2.6)  ogni piano attuativo successivamente progettato, inoltre, dovrà in ogni caso essere corredato da studi geologici rispondenti ai criteri indicati dalla circolare n. 2222/98 anche se eseguiti dai professionisti già incaricati per lo studio geologico del piano regolatore generale;
3)  verifica dei contenuti delle prescrizioni esecutive relative ai fabbisogni residenziali e a quelli produttivi alla luce dei risultati degli studi geotecnici da condurre come richiesto nelle precedenti considerazioni al fine di poter dare attuazione alle prescrizioni medesime;
4)  adeguamento delle tavole di progetto alle modifiche introdotte al piano a seguito dell'accoglimento di osservazioni ed opposizioni e predisposizione di un testo univoco delle norme di attuazione alla luce delle modifiche apportate in sede di adozione del piano e delle considerazioni sopra esposte.
Per tutto quanto sopra visto, premesso, considerato e ritenuto, il Consiglio è del parere:
1)  che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Partinico siano condivisibili con le prescrizioni e le modifiche contenute nei superiori considerata;
2)  le osservazioni e le opposizioni sono determinate in base a quanto detto nei superiori considerata";
Vista la nota n. 7025 del 27 maggio 1999, con cui questo Assessorato ha trasmesso il condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 123 del 13 maggio 1999 al comune di Partinico affinché il comune provvedesse ad adottare le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la deliberazione del commissario ad acta n. 168/1 del 13 gennaio 2000, avente per oggetto controdeduzioni sulle derminazioni dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente al piano regolatore generale ed annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive;
Vista la nota n. 968 dell'1 febbraio 2000, con cui il comune di Partinico ha trasmesso a questo Assessorato la predetta delibera commissariale n. 168/1 con i relativi allegati;
Vista la nota n. 33 dell'8 marzo 2000, con la quale il gruppo XXVI della Direzione regionale dell'urbanistica ha trasmesso la suddetta documentazione al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza;
Visto il voto n. 279 dell'1 giugno 2000, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
"...Omissis...
Delimitazione della Z.T.O. "A"
A seguito di ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la compatibilità dell'ampliamento della perimetrazione del centro storico con la tutela paesistica si è del parere che non sussistono le condizioni per l'accoglimento della proposta formulata dal comune. Infatti, si riscontra che il tessuto urbano della zona omogenea attualmente identificata come zona "B", non possiede quelle peculiarità tipologiche e formali che le consentano l'assimilazione con il tessuto, perimetrato come zona omogenea "A" di centro storico. Nella fattispecie, nella zona "B", ci si trova in presenza di un'edilizia tipologicamente di modesta qualità ed estranea al linguaggio originario presente nel centro storico più articolato e composito nel rapporto tra vuoti e pieni. Potrebbe essere preso in considerazione esclusivamente il modesto ampliamento che includa l'area sulla quale insiste la villa comunale. Pertanto, un'eventuale assimilazione della zona "B" al centro storico, risulterebbe incongrua e disomogenea con un nucleo storico, ancorché in alcuni aspetti degradato e modificato, ma che è caratterizzato dai percorsi e dall'articolazione sopra citata;
2)  aspetti geologici: per quel che riguarda le prescrizioni esecutive, erano state effettuate alcune considerazioni in riscontro alle quali vengono prodotti ulteriori elaborati nonché note integrative. Le aree "D" di S. Anna e di Margi Soprano sono state supportate dagli elaborati geologici in scala 1:2.000 richiesti per cui i relativi piani attuativi vengono ad essere pienamente approvati. Per quel che riguarda, inoltre, le aree di piano presenti in prossimità del versante settentrionale di monte Cesarò nella relazione aggiuntiva vengono effettuate le richieste valutazioni circa la non sussistenza di rischi di distacchi di blocchi instabili delle pareti rocciose anche in relazione a precedenti interventi di bonifica e di opere di prevenzione nei settori più esposti.
Anche per le aree di contrada Ramo sono state affrontate le condizioni di stabilità indicandone sotto tale profilo la compiuta adeguatezza e, sebbene dal punto di vista della suscettività edificatoria non vengono proposte ulteriori considerazioni se non l di locali coltri detritiche ne viene ribadita la compiuta stabilità. Riguardo a quanto già evidenziato per le aree di contrada Garofalo, le note aggiuntive ribadiscono la presenza di calcareniti e di argilliti come già indicate nella cartografia a scala 1:2.000; tuttavia non vengono fornite ulteriori indicazioni circa le condizioni di edificabilità di tali litotipi e non viene aggiornata la cartografia per la quale si era evidenziata una non completa copertura dell'area di Z.T.O.
Riguardo alle aree di contrada Raccuglia, in via Valguarnera, via Pitagora, contrada Bisaccia, via Valguarnera, via Maggiore Guida e zona Circonvallazione, viene specificato che le coltri superficiali localmente presenti in tali settori ed indicate come scadenti costituiscono terreni non idonei ad ospitare interventi edificatori che incidano in maniera rilevante sui terreni di fondazione.
In definitiva, per tali considerazioni, non può che ribadirsi che l'ammissibilità delle prescrizioni esecutive relative alle aree di contrada Raccuglia, in via Valguarnera, via Pitagora, contrada Bisaccia, via Valguarnera, via Maggiore Guida, zona Circonvallazione, contrada Garofalo debba essere subordinata ad una verifica delle condizioni litotecniche e geomorfologiche delle aree interessate compiute attraverso più dettagliati studi geologici eseguiti ai sensi della circolare dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 2222, predisponendo gli elaborati di dettaglio complessivamente corrispondenti a quelli riportati alla tabella A di detta circolare previsti in scala 1:2.000.
Riguardo alle aree di contrada Ramo e Garofalo sarà sufficiente la predisposizione unicamente della carta geologica e della carta litotecnica, entrambe in scala 1:2.000, che dovranno ricomprendere l'intero perimetro di Z.T.O. La decorrenza di attuatività dei piani attuativi delle aree sopra citate sarà, dunque, legata alla preliminare verifica ed approvazione dell'ufficio del Genio civile competente di tale studio a norma del punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Si conferma, inoltre, che il regolamento edilizio dovrà essere integrato attraverso la specifica previsione che la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Nella redazione di eventuali varianti urbanistiche sia ordinarie che speciali o di successivi ulteriori strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi anche i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive alla redazione del presente voto, dovrà in ogni caso predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 30 gennaio 1995 secondo le previsioni del punto 5.2. della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati alla tabella A di detta circolare, attesa la presenza di cartografie di dettaglio solo per le aree di prescrizione esecutiva, essendo stato redatto lo studio geologico allegato al piano regolatore generale ai sensi della circolare dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 33139/89. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione.
3)  Normativa. Il comma 4, punto 5, dell'art. 16 delle norme di attuazione deve essere riformulato alla luce di quanto evidenziato nella relazione del comune.
4)  Osservazioni ed opposizioni riportate nella relazione del settore urbanistica del comune:
-  n. 74: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n. 89: sulla base di quanto evidenziato nella relazione del comune, ed a seguito del riesame dell'osservazione e delle relative deduzioni dei progettisti, la stessa viene accolta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 159 l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 163 il comune evidenzia che l'ubicazione dell'insediamento esistente, indicata nella tavola 4.2 deve essere corretta perché indicata in maniera errata. Poiché la suddetta segnalazione non è supportata da cartografie dalle quali si possa evincere la giusta localizzazione, la correzione dell'errore materiale potrà essere effettuata in sede di adeguamento degli elaborati del piano regolatore generale alle prescrizioni contenute nel relativo decreto approvativo;
-  n. 184: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n.  73: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n. 118: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n. 136: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n. 187: si conferma quanto già detto nel parere;
-  nn. 240, 253, 270: si conferma quanto già detto nel parere. Le ulteriori indicazioni formulate dai progettisti nella relativa relazione potranno essere valutate opportunamente in sede attuativa;
-  n. 78: si conferma quanto già detto nel parere. In relazione a quanto evidenziato dai progettisti limitatamente al punto a) della suddetta osservazione si chiarisce che, fermo restando l'obbligo di ottemperare a tutte le altre prescrizioni poste per la Z.T.O. "C1", potrebbe non risultare necessaria la preventiva lottizzazione nei casi in cui le singole concessioni dovessero riaguardare aree di limitata estensione "lotto intercluso" in contesti già interessati da edificazione e sufficientemente urbanizzati;
-  nn. 4, 5, 6, 7, 8: si reitera quanto già detto nel parere anche alla luce delle ulteriori considerazioni espresse dai progettisti nella loro relazione, ed in base alle precisazioni all'uopo riportate nell'atto deliberativo n. 161/1 del commissario ad acta;
-  n. 128: la modifica discendente dall'accoglimento del ricorso dovrà essere effettuata in sede di adeguamento degli elaborati di piano regolatore generale alle prescrizioni contenute nel decreto approvativo;
-  n. 29: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n. 68 si conferma quanto già detto nel parere;
-  nn. 93, 94, 106, 171: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n. 119 si conferma quanto già detto nel parere;
-  n. 122: la modifica discendente dall'accoglimento del ricorso dovrà essere effettuata in sede di adeguamento degli elaborati di piano regolatore generale alle prescrizioni contenute nel decreto approvativo;
-  n. 228: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n. 274: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n. 162: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n. 143: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n. 105: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n. 172: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n.  30: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n. 152: si conferma quanto già detto nel parere;
-  nn. 98, 195: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n. 255: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n. 246: si conferma quanto già detto nel parere.
6)  Osservazioni ed opposizioni riportate nella relazione dei progettisti:
-  n.8a: l'osservazione evidenziata anche nella relazione del comune è stata decisa in base alle motivazioni sopra riportate;
-  n. 159: l'osservazione evidenziata anche nella realizzazione del comune è stata decisa in base alle motivazioni sopra riportate;
-  n. 125: l'opposizione inserita nel fascicolo n. 2 delle deduzioni dei progettisti: "espansione di Balestrate in territorio di Partinico" è stata decisa da questo Consiglio congiuntamente alle altre osservazioni ricadenti nel medesimo ambito. Va inoltre precisato che il Consiglio per l'osservazione n. 125 ha condiviso le valutazioni urbanistiche espresse dai progettisti in sede di deduzione: n. 240, 253, 270 le osservazioni evidenziate anche nella relazione del comune sono state decise in base alle motivazioni sopra riportate;
-  nn. 25, 34: si conferma quanto già detto nel parere;
-  nn. 96, 99: si conferma quanto già detto nel parere;
-  nn. 121, 132: a seguito del riesame dei ricorsi e delle deduzioni dei progettisti, le stesse vengono accolte in coerenza con quanto in precedenza deciso per l'osservazione n. 120;
-  n. 78: l'osservazione evidenziata anche nella relazione del comune è stata decisa in base alle motivazioni sopra riportate;
-  nn. 276, 277: si conferma quanto già detto nel parere;
-  nn. 4, 5, 6, 7, 8, 246/11: le osservazioni evidenziate anche nella relazione del comune sono state decise in base alle motivazioni sopra riportate;
-  n. 77 alla luce degli approfondimenti condotti dai progettisti, si conforma quanto già detto nel parere;
-  n. 84: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n. 11: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n. 37: sulla base delle valutazioni effettuate dai progettisti in assenza di riscontro del comune sugli accertamenti all'uopo richiesti, l'istanza viene respinta condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n. 169: pur prendendo atto dell'errato riferimento all'osservazione n. 37 si conferma quanto già detto nel parere in coerenza con l'accoglimento dell'osservazione n. 11;
-  nn. 147, 225: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n. 210: si conferma quanto già detto nel parere;
-  n. 282: per errore materiale riportata come osservazione n.283 le problematiche affrontate nella suddetta osservazione n. 282 sono state affrontate in sede di controdeduzione sugli aspetti geologici a cui si rimanda;
-  n. 246/1: si conferma quanto già detto nel parere.
Opposizione 1: si conferma quanto già detto nel parere.
7)  Difformità grafiche.
Nella relazione dell'ufficio sono state evidenziate alcune incongruenze di rappresentazione negli elaborati di piano quali ad esempio la mancata visualizzazione della fascia di rispetto dell'impianto di depurazione sito in contrada Mulini, etc.
Appare necessario evidenziare che gli eventuali errori materiali o discordanze, che incidono ovviamente sull'assetto del Piano, dovranno essere riportati correttamente in sede di adeguamento degli elaborati di piano alle prescrizioni contenute nel relativo decreto approvativo. In presenza di eventuali differenze tra le cartografie del piano si deve fare riferimento alle indicazioni riportate negli elaborati a scala maggiore.
8)  Con nota prot. n.75 del 17 aprile 2000, il gruppo 26° della D.R.U. ha trasmesso la richiesta di riperimetrazione delle Z.T.O. "F" per attrezzature fatta pervenire direttamente all'A.R.T.A. dalla ditta Rappa Antonino. Poiché il contenuto di tale richiesta non si configura come controdeduzioni alle determinazioni assessoriali sul P.R.G. in argomento, così come prescritto dall'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la stessa in questa sede non viene esaminata.
Tutto quanto sopra visto, premesso e considerato, ilConsiglio esprime parere che le controdeduzioni rese con la deliberazione del commissario ad acta n. 168/1 del 13 gennaio 2000 debbano essere valutate sulla scorta delle considerazioni sopra espresse.
Ritenuto di poter condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 123 del 13 maggio 1999 e n. 279 dell'1 giugno 2000 sopra riportati;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità ai pareri resi al Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti sopra richiamati, è approvato il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Partinico, adottato con delibera del commissario ad acta n. 34 del 25 marzo 1997.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengano vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera del commissario ad acta n. 34 del 25 marzo 1997;
2)  delibera del commissario ad acta n. 63 del 23 maggio 1997;
3)  elaborati studio geologico:
3.1  relazione geologica; 
3.2  studio geolitologico; 
3.3  nota esplicativa della carta della suscettività; 
3.4  studio geologico via Libertà; 
3.5  all. 1A - carta geolitologica ed idrogeologica 
3.6  all. 2A - carta geomorfologica; 
3.7  all. 3A - carta della suscettività edilizia del territorio; 
3.8  all. 1B - carta geolitologica ed idrogeologica; 
3.9  all. 2B - carta geomorfologica; 
3.10  all. 3B - carta della suscettività edilizia del territorio; 

4)  elaborati studio agricolo forestale:
4.1  relazione; 
4.2  tav. 1 - quadro di unione; 
4.3  tav. A.1 - ambiente fisico - altimetria; 
4.4  tav. B.1 - ambiente fisico - altimetria; 
4.5  tav. A.2 - ambiente fisico - clivometria; 
4.6  tav. B.2 - ambiente fisico - clivometria; 
4.7  tav. A.3 - ambiente fisico - pedologia; 
4.8  tav. B.3 - ambiente fisico - pedologia; 
4.9  tav. A.4 - ambiente fisico - vegetazione naturale; 
4.10  tav. B.4 - ambiente fisico - vegetazione naturale; 
4.11  tav. A.5 - ambiente fisico - uso del suolo; 
4.12  tav. B.5 - ambiente fisico - uso del suolo; 
4.13  tav. B.6 - tutela del territorio, fascia di rispetto ai sensi della legge regionale n. 78/76; 
4.14  tav. A.7 - strutture ed investimenti, strutture ed infrastrutture a supporto dell'agricoltura; 
4.15  tav. B.7 - strutture ed investimenti, strutture ed infrastrutture a supporto dell'agricoltura; 
4.16  tav. A.8 - unità di paesaggio; 
4.17  tav. B.8 - unità di paesaggio; 

5)  elaborati progettuali:
5.1  R.1     - relazione preliminare sulle scelte urbanistiche fondamentali e gli indirizzi del piano con allegati; 
5.2  R.2     - relazione dello stato di fatto nel territorio di Partinico; 
5.3  R.3     - relazione sulla determinazione dei fabbisogni riferiti al prossimo ventennio e verifica standard urbanistici ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/68; 
5.4  R.4     - relazione generale del progetto di piano; 
5.5  R.5     - programma e fasi di attuazione del piano con riferimento alle prescrizioni esecutive; 
5.6  R.6     - norme di attuazione; 
5.7  R.7     - regolamento edilizio; 
5.8  R.8     - legenda relativa alle tavole di piano con elenchi degli edifici storici, pertinenze, aree da tutelare; 
5.9  tav. 1 - schema regionale; 
5.10  tav. 2.1 - stato di fatto; 
5.11  tav. 2.2 - stato di fatto; 
5.13  tav. 3.1 - stato di fatto; 
5.14  tav. 3.2 - stato di fatto; 
5.15  tav. 3.3 - stato di fatto; 
5.16  tav. 3.4 - stato di fatto; 
5.17  tav. 4.1 - progetto di piano; 
5.18  tav. 4.2 - progetto di piano; 
5.19  tav. 5.1 - progetto di piano; 
5.20  tav. 5.2 - progetto di piano; 
5.21  tav. 5.3 - progetto di piano; 
5.22  tav. 5.4 - progetto di piano; 
5.23  all. R4 e R.P.E.1 - relazione e grafici sui tipi di alberature da adottare in alcune località; 

6)  prescrizioni esecutive:
6.1  relazione generale; 
6.2  R.P.E.2  -  norme di attuazione; 
6.3  R.P.E.3  -  previsioni di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano; 
6.4  R.P.E.4  -  piano particellare di esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare; 
6.5  R.P.E.5  -  costo delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
6.6  tav. 6.1 - planimetria del P.R.G. con indicazione delle zone oggetto delle prescrizioni esecutive; 
6.7  tav. 6.2 - planimetria del P.R.G. con indicazione delle zone oggetto delle prescrizioni esecutive; 
6.8  tav. 7.1 - i comparti del centro urbano; 
6.9  tav. 7.2 - i comparti del centro urbano; 
6.10  tav. 7.3 - le contrade; 
6.11  tav. 7.4 - le contrade; 
6.12  tav. 8.1 - i comparti del centro urbano, profili regolatori; 
6.13  tav. 8.2 - le contrade, profili regolatori; 
6.14  tav. 8.3 - sezioni tipo delle sedi stradali, zone residenziali; 
6.15  tav. 9.1 - i comparti del centro urbano, progetto di massima della rete fognante; 
6.16  tav. 9.2 - le contrade, progetto di massima della rete fognante; 
6.17  tav. 9.3 - i comparti del centro urbano, progetto di massima della rete idrica e della rete gas metano; 
6.18  tav. 9.4 - le contrade, progetto di massima della rete idrica e della rete gas metano; 
6.19  tav. 9.5 - i comparti del centro urbano, progetto di massima della rete elettrica e telefonica; 
6.20  tav. 9.6 - le contrade, progetto di massima della rete elettrica e telefonica; 
6.21  tav. 9.7 - particolari costruttivi, zone residenziali; 
6.22  tav. 10.1 - zone D1, planimetria del piano particolareggiato; 
6.23  tav. 10.2 - zone D2, planimetria del piano particolareggiato; 
6.24  tav. 10.3 - zone D1 e D2, profili regolatori; 
6.25  tav. 11.1 - zone D1, progetto di massima delle reti: fognante, idrica, elettrica e telefonica; 
6.26  tav. 11.2 - zone D2, progetto di massima delle reti: fognante, idrica, elettrica e telefonica; 
6.27  tav. 12.1 - zone D1 e D2, sezione tipo stradale e particolari costruttivi. 


Art. 3

Le osservazioni e le opposizioni vengono decise in conformità ai voti del C.R.U. sopra richiamati.

Art. 4

Il comune di Partinico dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del Piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio e dovrà entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto provvedere alla definitiva stesura degli elaborati di piano, apportando agli stessi le modifiche e le correzioni che discendono dal presente decreto, da sottoporre a verifica e visto da parte di questo Assessorato. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato per opportuna conoscenza, il consiglio comunale dovrà prendere atto del piano come sopra modificato.

Art. 5

Il piano approvato dovrà essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale, e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 novembre 2000.
  LO MONTE 

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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
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