REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2000 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 26 novembre 1999.
Ulteriore modifica del decreto 14 luglio 1998, concernente approvazione delle graduatorie provinciali delle domande di ammissione all'esercizio venatorio 1999-2000 dei cacciatori residenti fuori regione  pag.


DECRETO 9 dicembre 1999.
Modifica del decreto 8 novembre 1996, concernente criteri per l'assegnazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento per il personale del Corpo forestale regionale  pag.


DECRETO 21 dicembre 1999.
Autorizzazione al sig. Castro Nunzio per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Ramacca  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 28 novembre 1999.
Soppressione dei consigli locali per i beni culturali  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 22 novembre 1999.
Revoca del decreto 10 agosto 1999, concernente liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Santi Recupero, con sede in Pace del Mela, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 22 novembre 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Altura, con sede in Sciacca, e nomina del commissario liquidatore  pag.

Assessorato dell'industria

DECRETO 4 novembre 1999.
Determinazione del prezzo di vendita dei suoli industriali per l'anno 1999  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 18 ottobre 1999.
Approvazione, in via provvisoria, del tariffario delle prestazioni per le analisi di laboratorio e dei servizi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia A. Mirri  pag.


DECRETO 31 dicembre 1999.
Sostituzione del tariffario delle prestazioni per le analisi di laboratorio e dei servizi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia A.Mirri, di cui al decreto 18 ottobre 1999  pag.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 24 novembre 1999.
Rettifica della delimitazione del territorio del Parco delle Madonie  pag. 12 


DECRETO 14 dicembre 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Francavilla di Sicilia  pag. 17 


DECRETO 20 dicembre 1999.
Autorizzazione alla localizzazione di un impianto di depurazione nel comune di Forza d'Agrò  pag. 24 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 22 novembre 1999.
Ulteriore modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 68  pag. 25 


DECRETO 7 febbraio 2000.
Procedure per la presentazione della documentazione occorrente alla determinazione del contributo consuntivo 1999 per i servizi di trasporto pubblico di linea  pag. 26 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Approvazione del nuovo statuto organico dell'opera pia Casa del fanciullo F. Messina di Biancavilla  pag. 32 
Nomina del rappresentante del Ministero del tesoro nel collegio dei revisori dell'I.A.C.P. di Acireale  pag. 32 
Nomina del rappresentante del Ministero del tesoro nel collegio dei revisori dell'I.A.C.P. di Messina  pag. 32 
Nomina del rappresentante del Ministero del tesoro nel collegio dei revisori dell'I.A.C.P. di Palermo  pag. 32 
Nomina del rappresentante del Ministero del tesoro nel collegio dei revisori dell'I.A.C.P. di Ragusa  pag. 32 
Integrazione di componenti del collegio dei revisori dell'Ente di sviluppo agricolo  pag. 32 
Ricostituzione del collegio dei revisori dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania  pag. 32 
Nomina del direttore generale dell'Azienda ospedaliera regionale di riferimento per l'emergenza di II livello - Ospedale V. Emanuele di Gela  pag. 32 
Nomina del direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta  pag. 32 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Riconoscimento dell'Associazione regionale coltivatori olivicoli Sicilia occidentale A.R.C.O.S.O., con sede in Palermo  pag. 32 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Nomina del commissario ad acta presso la Scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania  pag. 32 
Espropriazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili ubicati in una zona archeologica del comune di Siracusa  pag. 33 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo SO.FI.GE. Gela, con sede in Gela  pag. 34 
Fusione della Banca commerciale di Mazara S.p.A., con sede in Mazara del Vallo, nella Banca mercantile italiana S.p.A., con sede in Firenze  pag. 34 

Assessorato dei lavori pubblici:
Approvazione di perizia del Genio civile di Messina relativa a lavori urgenti nel comune di Alcara Li Fusi  pag. 34 
Classificazione da provinciali a comunali di alcuni tratti delle strade provinciali nn. 19, 21 e 84  pag. 34 
Espropriazione ed occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana di beni immobili siti nel comune di Salemi  pag. 34 
Autorizzazione alla Provincia regionale di Catania a versare alla Cassa depositi e prestiti le indennità di espropriazione relative ai lavori di ammodernamento del tratto della S.P. 185, compreso tra la S.P. 165 e l'abitato di S.Lucia nei comuni di Acireale e Acicatena  pag. 36 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'impiego di Siracusa  pag. 36 

Assessorato della sanità:
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per l'emergenza sanitaria  pag. 36 
Sostituzione del segretario della commissione di disciplina di cui al D.P.R. n. 119/88  pag. 36 
Sostituzione del segretario della commissione di disciplina di cui al D.P.R. n. 120/88  pag. 36 
Autorizzazione all'aumento della capacità operativa di macellazione del pubblico macello di Canicattì  pag. 36 
Iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della società Salus a r.l.  pag. 36 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Sdemanializzazione di un'area marittima sita in Pantelleria  pag. 36 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 36 
Provvedimenti concernenti nulla osta per impianti di cave  pag. 37 
Nulla osta alla ditta Pescagel Fin s.r.l., con sede in Gela, per la realizzazione di una centrale ittica  pag. 37 
Variante al programma di fabbricazione del comune di Nicosia  pag. 37 
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Bisacquino  pag. 37 
Nulla osta alla società Enichem S.p.A., con sede legale in S.Donato Milanese, per la realizzazione di modifiche ad un impianto nello stabilimento di Priolo  pag. 37 
Nulla osta al comune di Pietraperzia per il progetto di urbanizzazione primaria e secondaria  pag. 37 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione  pag. 37 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 5 gennaio 2000, n. 1.
Capitolo 38057. Contributi per l'organizzazione e le attrezzature degli archivi storici comunali  pag. 38 

Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 7 febbraio 2000, prot. n. 200.
Applicazione C.C.N.L. 1998/2000 - Comparto autonomie locali - Inquadramento agenti di polizia municipale  pag. 43 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 21 gennaio 2000, n. 2.
Iscrizione nella lista regionale di mobilità. Modalità istruttorie e rilascio certificazioni  pag. 44 

CIRCOLARE 2 febbraio 2000, n. 3.
Cantieri di lavoro per disoccupati.Istanze di finanziamento presentate da enti diversi dagli enti locali territoriali - Esercizi finanziari 1999 e 2000  pag. 45 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 20 dicembre 1999, n. 1009.
Decreto legislativo n. 229/99 - Vigenza - Regione siciliana - Sussistenza  pag. 45 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 maggio 1999.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 26 novembre 1999.
Ulteriore modifica del decreto 14 luglio 1998, concernente approvazione delle graduatorie provinciali delle domande di ammissione all'esercizio venatorio 1999-2000 dei cacciatori residenti fuori regione.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 22 della predetta legge che, tra l'altro, al 5° comma, lettera d), stabilisce che il cacciatore di altra regione viene ammesso da questo Assessorato in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze;
Visto il decreto n. 622 del 18 ottobre 1998, che stabilisce i criteri e le modalità per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori isola, nonché il successivo decreto di modifica n. 2611 del 3 agosto 1998;
Visto il D.D.R. n. 2319 del 14 luglio 1999, con il quale sono state approvate le graduatorie relative agli ambiti territoriali di caccia per l'ammissione inSicilia dei cacciatori residenti fuori della Regione per l'annata venatoria 1999-2000, ai sensi dell'art. 22, comma 5°, lettera d), della legge regionale n. 33/97;
Visti i DD.DD.RR. n. 2411 del 5 agosto 1999, n. 3147 del 31 agosto 1999, n. 3496 dell'1 ottobre 1999 e n. 3589 dell'11 ottobre 1999, con i quali sono state modificate le graduatorie dei cacciatori non residenti, relative agli AA.T.CC. di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
Rilevato che nella graduatoria dell'A.T.C. di Ragusa risulta inserito al 148° posto il sig. Remeggio Mario, nato a Treviso il 22 settembre 1944 e residente a Villalba Treviso in via Muri n. 6;
Riscontrato che il suddetto nell'istanza presentata in data 20 aprile 1999, registrata al n. 2332, ha chiesto di esercitare l'esercizio della caccia nell'A.T.C. di Siracusa e che per mero errore materiale è stato inserito nella graduatoria dell'A.T.C. di Ragusa;
Considerato che il numero dei cacciatori ammessi nell'A.T.C. di Siracusa è inferiore a quello massimo previsto e che il sig. Remeggio Mario ha i requisiti per essere ammesso ad esercitare l'attività venatoria nell'A.T.C. predetto;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Le graduatorie dei cacciatori residenti al di fuori della Regione siciliana ammessi ad esercitare la caccia negli ambiti territoriali di caccia di Ragusa e Siracusa, ai sensi dell'art. 22, 5° comma, lettera d), della legge regionale n. 33/97 e successive modificazioni, approvate con D.D.R. n. 2319 del 14 luglio 1999 e successivamente modificate con DD.DD.RR. n.2411 del 5 agosto 1999, n. 3147 del 31 agosto 1999, n. 3496 dell'1 ottobre 1999 e n. 3589 dell'11 ottobre 1999, sono ulteriormente modificate come appresso:
A.T.C. di Ragusa
-  al 148° posto viene depennato il nominativo del sig. Remeggio Mario, nato a Treviso il 22 settembre 1944 e residente a Villalba Treviso in via Muri n. 6, con il conseguente scorrimento della graduatoria di merito.
A.T.C. di Siracusa
-  dopo il posto 83° è inserito il nominativo del sig. Remeggio Mario sopra meglio specificato, con il conseguente scorrimento della graduatoria di merito.
Palermo, 26 novembre 1999.
  CROSTA 

(99.52.2427)
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DECRETO 9 dicembre 1999.
Modifica del decreto 8 novembre 1996, concernente criteri per l'assegnazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento per il personale del Corpo forestale regionale.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE FORESTE

Visto loStatuto della Regione;
Visto la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il 2° comma dell'art. 75 della predetta legge regionale n. 16/96, modificato dall'art. 7
della legge regionale n. 13 del 19 agosto 1999;
Visto il decreto n. 5509 dell'8 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il 7 dicembre 1996, riguardante i criteri per l'assegnazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento per il personale del Corpo forestale regionale;
Vista la tabella n. 4 allegata al predetto decreto n. 5509 dell'8 novembre 1996;
Ritenuto, ai sensi e per gli effetti del sopracitato art. 7 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13 - ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per indossare i distintivi di grado - di dovere modificare limitatamente alle sole guardie scelte la tabella n. 4 allegata al decreto n. 5509 dell'8 novembre 1996;
A mente delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio necessaria per indossare i distintivi di grado di guardia scelta, i periodi di tempo previsti dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 ed indicati nella tabella 4 allegata al decreto n. 5509 dell'8 novembre 1996 sono modificati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, da dieci a sette anni e da quindici a dodici dalla nomina a guardia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 dicembre 1999.
  DI VITA 

(99.52.2428)
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DECRETO 21 dicembre 1999.
Autorizzazione al sig. Castro Nunzio per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Ramacca.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art.38 della predetta legge regionale n.33/97;
Visto il proprio decreto n.56/21 del 2 dicembre 1988, scaduto il 2 dicembre 1998;
Visto il proprio decreto n.239 del 19 febbraio 1999 di adozione dei criteri applicativi e gli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di costituzione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;
Vista la domanda presentata dal sig. Castro Nunzio, nato a Belpasso l'8 dicembre 1967, ivi residente in via Fiume n. 42, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, trasmessa dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Catania con nota prot. n.3131 del 27 ottobre 1999;
Vista la relazione tecnica di parte sullo stato dei luoghi e sulle prospettive di miglioramento degli ambienti naturali finalizzati al potenziamento della capacità produttiva, contenente anche il piano di produzione;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo della domanda ed integrata in sede di sopralluogo;
Visto il verbale dell'accertamento effettuato da funzionari di questo Assessorato dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole all'accoglimento della domanda;
Visto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania prot. n.CER/19578/1998/CCT0165 del 28 ottobre 1998;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo prot.n. 0016190/1999 del 17 novembre 1999 rilasciato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Castro Nunzio, nato a Belpasso l'8 dicembre 1967 ed ivi residente in via Fiume n. 42, è autorizzato alle condizioni di cui ai successivi articoli, all'esercizio dell'attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, allo stato naturale ed in cattività, da esercitarsi sui terreni siti in Ramacca, contrada Giunta Giumarra, foglio di mappa n. 66, particelle 5, 6, 7 e 17, estesi complessivamente Ha. 30.74.95 dei quali Ha. 23.80.00 destinati all'allevamento vero e proprio.

Art. 2

E' fatto obbligo al sig. Castro Nunzio di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza, con particolare riguardo al programma di produzione, che in ogni caso non dovrà superare i parametri capi/ettaro di superficie destinata all'inselvatichimento con le ulteriori prescrizioni di allevare per quanto concerne la lepre la sottospecie italica.

Art.3

I capi di selvaggina prodotta nell'allevamento autorizzato al terzo mese di età devono essere contraddistinti da un tatuaggio da apporre all'interno dell'orecchio destro per i mammiferi e di anello per i volatili di forma rettangolare con un campo di quattro caselle contenenti nell'ordine il dato identificativo della provincia che è 3, il numero progressivo dell'allevamento che è 07 e nell'ultima casella l'anno di produzione secondo quanto disposto dalla circolare n. 3799 del 16 luglio 1994.

Art. 4

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, agli impegni assunti e di cui ai precedenti articoli, nonché alle eventuali ulteriori norme che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere e la perdita dei requisiti di cui al decreto n. 239 del 19 febbraio 1999 comporta la revoca della presente autorizzazione.

Art. 5

La Ripartizione faunistico-venatoria di Catania è incaricata dell'esecuzione del presente decreto copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso il predetto ufficio a disposizione di chi fosse interessato a prenderne visione.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 1999.
  CUFFARO 

(99.53.2501)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 28 novembre 1999.
Soppressione dei consigli locali per i beni culturali.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977;
Visto l'art. 15 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, con la quale venivano istituiti presso le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali i consigli locali;
Vista la legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999 ed, in particolare, l'art. 68, commi 5 e 7;
Vista la nota n. 3804 del 4 giugno 1999, gruppo I Direzione BC, indicata quale allegato B della delibera di Giunta n. 148 del 4 giugno 1999;
Considerato che, come evidenziato nella nota sopra citata, i consigli locali per i beni culturali ed ambientali, pur essendo stati costituiti in alcune provincie, non hanno mai concretamente operato;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 148 del 4 giugno 1999, con la quale su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ai sensi e per gli effetti del citato art. 68, comma 7, della legge regionale n. 10/99, vengono soppressi, tra gli altri, i consigli locali per i beni culturali;
Considerato che l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è incaricato dell'esecuzione della citata deliberazione e di tutti gli atti conseguenti;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa indicati, sono soppressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 7, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i consigli locali per i beni culturali, istituiti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 novembre 1999.
  MORINELLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione in data 6 dicembre 1999 alla nota n. 2525.
(99.53.2455)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 22 novembre 1999.
Revoca del decreto 10 agosto 1999, concernente liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Santi Recupero, con sede in Pace del Mela, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge fallimentare, art. 196;
Visto il decreto n. 1175 del 10 agosto 1999, con il quale la cooperativa Santi Recupero con sede in Pace del Mela è stata sciolta, messa in liquidazione coatta amministrativa con la nomina di un commissario liquidatore nella persona del dott. Alessandro Sciortino;
Vista la nota del 29 settembre 1999, con la quale la Camera di commercio di Messina ha trasmesso copia della sentenza dichiarativa di fallimento della suddetta cooperativa emessa dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 25 giugno 1998;
Considerato che, ai sensi di legge, l'instaurazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa risultava preclusa dal precedente fallimento della cooperativa, dichiarata dal sopra citato tribunale con sentenza del 25 giugno 1998;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla revoca del predetto decreto n. 1175;

Decreta:


Articolo unico

Il decreto n. 1175 del 10 agosto 1999, con il quale la cooperativa Santi Recupero con sede in Pace del Mela è stata sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa con la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Alessandro Sciortino, è revocato.
Il presente decreto sarà pubblicato, integralmente, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 1999.
  BATTAGLIA 

(99.53.2448)
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DECRETO 22 novembre 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Altura, con sede in Sciacca, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 1326 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Agrigento, dal quale è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 C.C. per lo scioglimento della società cooperativa Altura, con sede in Sciacca;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 25 giugno 1998, con parere n. 2362, si è espressa favorevolmente allo scioglimento con nomina del commissario liquidatore;
Vista la nota n. 4100 del 24 novembre 1998, con la quale questo Assessorato ha chiesto all'Unione regionale siciliana della cooperazione la segnalazione di una terna di nominativi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75, per la nomina del commissario liquidatore della cooperativa citata;
Considerato che l'Associazione di cui sopra non ha provveduto a segnalare, entro i termini previsti, la terna richiesta;
Visto l'art. 2544 C.C.;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Altura società a r.l., con sede in Sciacca in via De Gasperi n. 148, costituita il 28 maggio 1981 con atto omologato dal tribunale di Sciacca il 26 giugno 1981, iscritta al n. 1172 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 6197 del 28 ottobre 1981, è sciolta e posta in liquidazione.

Art. 2

L'avv. Luigi Coniglio, nato a Ribera il 17 dicembre 1958 ed ivi residente in corso F. Crispi n. 24, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 1999.
  BATTAGLIA 

(99.53.2449)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 4 novembre 1999.
Determinazione del prezzo di vendita dei suoli industriali per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 1 del 4 gennaio 1984, recante la disciplina dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia;
Visto, in particolare, l'art. 25 della prefata legge regionale n. 1/84, che demanda all'Assessore regionale per l'industria la determinazione annuale, con apposito decreto da emanarsi previa deliberazione della Giunta regionale, del prezzo di vendita dei suoli industriali;
Vista la nota assessoriale n. 16911/2107 del 23 agosto 1999, con la quale - anche al fine di pervenire ad un graduale adeguamento dei prezzi di vendita dei terreni ai costi di acquisizione pur senza assumere, stante anche la difficile congiuntura economica, determinazioni eccessivamente penalizzanti nei confronti delle nuove iniziative di insediamento - è stata trasmessa alla Giunta regionale la proposta di determinare i nuovi prezzi dei suoli industriali per il 1999, commisurandoli a quelli fissati per il 1998 con il decreto n.1002 dell'8 giugno 1998 aumentati del 3,5%: percentuale ottenuta dalla somma degli indici ISTAT; 1,7% relativo all'anno 1997 e 1,8% relativo all'anno 1998;
Vista la deliberazione n.264 del 5 ottobre 1999, con la quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole sulla determinazione del prezzo di vendita dei terreni industriali per l'anno 1999 secondo i criteri proposti da questo Assessorato;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, il prezzo di vendita dei suoli industriali è determinato, per l'anno 1999, nelle misure appresso indicate:
-  Consorzio A.S.I. di Agrigento L. 5.021 per metro quadrato;
-  Consorzio A.S.I. di Caltagirone L. 9.511 per metro quadrato;
-  Consorzio A.S.I. di Caltanissetta L. 5.164 per metro quadrato;
-  Consorzio A.S.I. di Catania L. 10.786 per metro quadrato;
-  Consorzio A.S.I. di Enna L. 5.570 per metro quadrato;
-  Consorzio A.S.I. di Gela L. 5.164 per metro quadrato;
-  Consorzio A.S.I. di Messina L. 11.796 per metro quadrato;
-  Consorzio A.S.I. di Palermo L. 9.917 per metro quadrato;
-  Consorzio A.S.I. di Ragusa L. 6.017 per metro quadrato;
-  Consorzio A.S.I. di Siracusa L. 5.520 per metro quadrato;
-  Consorzio A.S.I. di Trapani L. 7.518 per metro quadrato.
Le misure come sopra determinate si applicano agli atti di vendita non ancora definiti alla data del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 novembre 1999.
  Il Presidente della Regione Assessore ad interim: CAPODICASA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'industria in data l'11 novembre 1999, con nota n. 276.
(99.53.2454)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 18 ottobre 1999.
Approvazione, in via provvisoria, del tariffario delle prestazioni per le analisi di laboratorio e dei servizi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia A. Mirri.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
Visto l'art. 3, comma 1, del D.M. sanità 15 aprile 1994, recante, in particolare, disposizioni in merito alla determinazione, da parte delle Regioni e Province autonome, delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e territoriale;
Visto l'art. 2, comma 2, del D.M. sanità del 6 novembre 1996, che prevede che la determinazione delle tariffe per le prestazioni erogate dagli istituti zooprofilattici sperimentali sia "correlata, oltre che al nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili in regime ambulatoriale nell'ambito del S.S.N. di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996, anche ai tariffari professionali";
Visto il decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997, con il quale sono state determinate le tariffe della specialistica ambulatoriale con decorrenza 1 gennaio 1998;
Considerato che, con nota Gab. 02392 del 13 agosto 1998, è stata costituita una commissione con il compito di effettuare la verifica sulla congruità delle tariffe determinate con il sopracitato decreto n. 24059 e che con successiva nota Gab. 03261 del 9 novembre 1998 è stato, altresì, costituito un gruppo di studio con l'incarico di verificare le discordanze nelle componenti di costo segnalate dalla sopracitata commissione;
Visto il decreto n. 28081 del 25 febbraio 1999, con il quale sono state "adottate in via provvisoria" le tariffe determinate con il precedente decreto n. 24059, in attesa delle risultanze delle verifiche di cui sopra;
Visto il "tariffario delle prestazioni per le analisi di laboratorio e dei servizi" approvato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia A. Mirri con delibera n. 615 del 25 agosto 1999;
Considerato, per le motivazioni sopra espresse, che in atto non è possibile correlare le sopradette tariffe con le tariffe della specialistica ambulatoriale poiché queste ultime sono state adottate in via provvisoria, in attesa delle verifiche sopra menzionate;
Ravvisata la necessità, nelle more che si renda possibile la correlazione fra le definitive tariffe specialistiche ambulatoriali e le prestazioni per le analisi di laboratorio dell'I.Z.S., che l'Istituto possa dotarsi fin d'ora di un proprio tariffario così da evitare la gratuità delle prestazioni in favore dei privati;
Ritenuto, pertanto, di potere in via provvisoria approvare il "Tariffario delle prestazioni per le analisi di laboratorio e dei servizi" deliberato dall'Istituto in parola, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato in via provvisoria l'allegato "Tariffario delle prestazioni per le analisi di laboratorio e dei servizi" dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia A. Mirri, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare le correlazioni di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. sanità 6 novembre 1996 e di apportare al predetto tariffario eventuali modifiche ed integrazioni, ove si rendessero necessarie.
Il presente decreto viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo 18 ottobre 1999.
  SANZARELLO 

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(2000.3.158)
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DECRETO 31 dicembre 1999.
Sostituzione del tariffario delle prestazioni per le analisi di laboratorio e dei servizi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia A. Mirri, di cui al decreto 18 ottobre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto il decreto n. 30303 del 18 ottobre 1999, con il quale veniva approvato in via provvisoria il "Tariffario delle prestazioni per le analisi di laboratorio e dei servizi" approvato dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia A. Mirri con delibera n. 615 del 25 agosto 1999;
Rilevato che per mero errore è stato allegato al decreto n. 30303 il tariffario adottato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale A. Mirri con delibera n. 572 del 23 luglio 1999, anziché quello adottato con la delibera n. 615 del 25 agosto 1999;
Ritenuto che, per le motivazioni sopra espresse, si rende necessario sostituire il tariffario delle prestazioni per le analisi di laboratorio e dei servizi errato (deliberazione n. 572 del 23 luglio 1999) con il tariffario delle prestazioni per le analisi di laboratorio e dei servizi adottato con delibera n. 615 del 25 agosto 1999 che si allega al presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni di cui in premessa:

Art. 1

Il tariffario delle prestazioni per le analisi di laboratorio e dei servizi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia A. Mirri approvato in via provvisoria con il decreto n. 30303 del 18 ottobre 1999 è sostituito, sempre in via provvisoria, dal tariffario delle prestazioni per le analisi di laboratorio e dei servizi allegato e che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 6 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 1997, la gestione contabile relativa alle prestazioni per le analisi di laboratori e dei servizi rese dall'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia A. Mirri dovrà essere tenuta separata dal bilancio istituzionale dell'Ente.
Il presente decreto viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo 31 dicembre 1999.
  MARTINO 


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(2000.2.109)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 24 novembre 1999.
Rettifica della delimitazione del territorio del Parco delle Madonie.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 1489/89 del 9 novembre 1989, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 2 dicembre 1989, istitutivo del Parco naturale regionale denominato Parco delle Madonie;
Visto il proprio decreto n. 67 del 4 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 28 marzo 1992, con il quale è stata modificata la perimetrazione del Parco delle Madonie di cui alla cartografia allegata al decreto n. 1489/89;
Visto il proprio decreto n. 263/11 del 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 dell'1 giugno 1996, con il quale è stata modificata la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco, di cui al decreto n. 1489/11 citato;
Visto il proprio decreto n. 78/11 del 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 27 marzo 1999, con il quale è stata stralciata dalla delimitazione del Parco delle Madonie, di cui al decreto n. 1489/89 citato, modificata con decreto n. 67/92 citato, la zona cimiteriale e la relativa area di rispetto del comune di Polizzi Generosa, così come delimitata dal piano regolatore generale dello stesso comune;
Premesso che:
-  il comune di Collesano ha chiesto la rettifica della cartografia allegata al decreto n. 67 citato, poiché dall'esame della stessa non risultavano escluse dalla zona "D" di Parco le aree del comune destinato ad edilizia residenziale, di espansione urbana e relativi servizi così come richiesto dallo stesso comune e deliberato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 maggio 1991;
-  la ditta Minutella Mariano, titolare della ditta omonima, esercente della cava di calcare sita in località San Giorgio del comune di Geraci Siculo, ha chiesto la rettifica di quanto erroneamente riportato sulla cartografia allegata al decreto n. 1489/89 citato e precisamente l'esclusione della cava dalla zona "B" di Parco e l'inclusione della stessa totalmente nella zona "D" così come deliberato dal Consiglio regionale nella seduta del 16 marzo 1989;
Tutto quanto premesso il Consiglio regionale:
-  nella seduta del 4 novembre 1998, "accertato che nella cartografia allegata al verbale dello stesso Consiglio del 29 maggio 1991, per mera svista, non sono state indicate le aree destinate ad "edilizia residenziale di espansione urbana e relativi servizi" del comune di Collesano, da escludere dalla zona "D" di Parco", individua dette aree nella cartografia allegata al presente decreto;
-  nella seduta del 27 aprile 1999, preso atto che già il Consiglio, nella seduta del 16 marzo 1989, aveva deliberato di escludere dalla zona "B" del Parco l'area occupata dalla suddetta cava per includerla totalmente in zona "D"; verificato che, per mero errore, nella cartografia in scala 1:25.000, allegata al decreto n. 1489/11 del 9 novembre 1989 riportante i confini del Parco, l'area di che trattasi è stata parzialmente inserita in zona "B" di Parco; verificato, altresì, che non vi è stato alcun avanzamento dal fronte della cava stessa, corregge il perimetro del Parco delle Madonie per la parte relativa alla cava, così come riportato nella cartografia allegata;
Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di rettificare gli errori verificatisi, apportare le conseguenziali modifiche alla cartografia 1:25.000 allegata al decreto n. 67/92 citato;

Decreta:


Articolo unico

La delimitazione del territorio del Parco delle Madonie di cui alla cartografia allegata al decreto n. 67 del 4 febbraio 1992 è rettificata secondo quanto nelle premesse specificato; conseguentemente, la nuova delimitazione del Parco delle Madonie è quella di cui alla cartografia 1:25.000 allegata al presente decreto.
Il presente decreto, unitamente allo stralcio della cartografia 1:25.000, interessato alla rettifica ed alla legenda, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 novembre 1999.
  LO GIUDICE 


(Si omette l'allegato)


(99.53.2457)
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DECRETO 14 dicembre 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Francavilla di Sicilia.

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(99.51.2411)
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DECRETO 20 dicembre 1999.
Autorizzazione alla localizzazione di un impianto di depurazione nel comune di Forza d'Agrò.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto dellaRegione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali, regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
Visto il decreto n. 1075 del 18 agosto 1989, con il quale questo Assessorato ha approvato il programma di attuazione della rete fognaria del comune di Forza d'Agrò;
Visto il decreto n. 72 del 6 febbraio 1992, con il quale veniva, con riferimento alla delibera consiliare n. 27 del 3 giugno 1991, autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, la localizzazione del nuovo impianto di depurazione della rete fognante del comune di Forza d'Agrò, in variante al programma di fabbricazione del predetto comune;
Visto il decreto n. 599/D.R.U. del 18 novembre 1998, con il quale, in considerazione che l'autorizzazione di cui al precedente decreto n. 72/92 interessava solo la part. 287 del fg. 29 e non anche il relitto d'alveo del torrente Parrino, il suddetto decreto è stato annullato per le incongruenze rilevate negli elaborati tecnici, costituenti allegati allo stesso decreto, ed in quanto basato su erronei presupposti di fatto;
Visto il foglio n. 1296 del 13 aprile 1999, con il quale il sindaco del comune di Forza d'Agrò, in riscontro alla nota assessoriale prot. n. 2321 dell'1 marzo 1999, ha trasmesso la delibera di C.C. n. 2 del 22 marzo 1999 avente ad oggetto "Costruzione del sistema fognario e depurativo del capoluogo, decreto n. 599/DRU del 18 novembre 1998 - Determinazioni";
Vista la deliberazione n. 2 del 22 marzo 1999, riscontrata dal CO.RE.CO. - sezione centrale - con provvedimento n. 7121/7006 nella seduta del 12 agosto 1999, con la quale il consiglio comunale di Forza d'Agrò nel procedere ad integrare la precedente delibera n. 27/81 dando atto che "...l'area destinata per la localizzazione del precitato impianto ricade in atto in zona E del vigente P. di F. e precisamente nella particella 287 del foglio 20 del comune di Forza d'Agrò, interessata per complessivi mq. 1.690, e dell'area del relitto d'alveo adiacente alla citata particella 287 per una superficie interessata di mq. 410...", ha richiesto, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86, la localizzazione dell'impianto di depurazione in variante allo strumento urbanistico;
Vista la deliberazione n. 15 del 14 luglio 1999, riscontrata dal CO.RE.CO. - sezione centrale - con provvedimento n. 7185/7007 nella seduta del 12 agosto 1999, con cui il consiglio comunale di Forza d'Agrò, nel prendere atto delle controdeduzioni fornite dal responsabile dell'U.T.C., ha respinto le opposizioni presentate avverso la deliberazione n. 02/99;
Vista la nota prot. n. 528 del 21 settembre 1999, con la quale il gruppo XXX/D.R.U. ha trasmesso alC.R.U. per il parere di competenza gli atti e gli elaborati relativi al progetto in argomento accompagnati dalla proposta n. 8 del 20 settembre 1999 formulata dal medesimo gruppo in applicazione dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99 che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato:
-  che con la delibera consiliare n. 02 del 22 marzo 1999 ed i relativi allegati, il comune di Forza d'Agrò ha individuato l'esatta localizzazione dell'impianto di depurazione ricadente in località Fondaco Parrino, zona E del vigente P. di F. e precisamente nella particella 287 del foglio 20 del comune di Forza d'Agrò, e nell'area di relitto d'alveo adiacente alla citata particella 287;
-  che, da quanto rappresentato dalla planimetria scala 1:500, l'impianto in questione è costituito da uno scatolare in c.a., in massima parte interrato, destinato al pretrattamento delle acque reflue;
- che detto impianto rientra tra quelli di 1° livello per i quali l'art. 26 della legge regionale n. 27/86 prescrive una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta pari a 25 m.;
-  che da quanto rappresentato nella stessa planimetria 1:500, all'interno di detta fascia di rispetto non risulta la presenza di edifici;
- che per quanto attiene la distanza dell'autostrada, come risulta dalla nota n. 4456/AP del 28 giugno 1993 delConsorzio per l'autostrada Messina - Catania, l'ANAS con nota prot. n. 3504 del 19 maggio 1993 ha espresso parere favorevole alla realizzazione del depuratore con la prescrizione che la distanza minima della vasca di raccolta liquami dal confine autostradale dovrà essere non inferiore a mt. 25;
-  che si ritiene di condividere la determinazione del consiglio comunale espresso con D.C. n. 15 del 14 luglio 1999 di respingere le osservazioni presentate dai sigg.ri Russo Alfio e Consonni Giuseppe avverso la deliberazione consiliare n. 2/99.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, precisando che la presente proposta viene resa in assenza del parere di competenza della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, in quanto questo demandato al successivo esame da parte del C.R.U. atteso quanto previsto dall'art. 59 della legge regionale n. 71/78, si propone che la localizzazione dell'impianto di depurazione di cui alla delibera consiliare n. 2 del 22 marzo 1999, possa essere condivisa.»;
Visto il voto n. 207 del 4 novembre 1999, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente le considerazioni esposte nella proposta del gruppo XXX/D.R.U. di questo Assessorato e visti gli atti relativi nonché la nota della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali n. 12644 del 6 giugno 1992 ed il nulla osta idraulico rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Messina ai sensi degli artt. 57 e 93 del R.D. 28 luglio 1907, n. 523, prot. n. 20986/28587 del 7 novembre 1992, ha espresso il parere che: "la localizzazione dell'impianto di depurazione di cui alla delibera consiliare n. 2 del 22 marzo 1999, sia da ritenersi meritevole di approvazione ai sensi e per gli aspetti dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica che richiama la proposta del gruppo XXX della D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, in conformità al parere reso dalConsiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 207 del 4 novembre 1999, la localizzazione dell'impianto di depurazione della rete fognante del comune di Forza d'Agrò di cui alla deliberazione consiliare n. 2 del 22 marzo 1999, in variante al P. di F. del predetto comune.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti e gli elaborati di seguito elencati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1) delibera di C.C. n. 2 del 22 marzo 1999;
2)  delibera di C.C. n. 15 del 14 luglio 1999;
3)  relazione tecnica datata 11 marzo 1999;
4)  stralcio strumento urbanistico vigente in scala 1:4.000;
5)  stralcio catastale in scala 1:2.000;
6)  planimetria - rilievo stato di fatto in scala 1:500.

Art. 3

Il comune di Forza d'Agrò resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(99.52.2432)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 22 novembre 1999.
Ulteriore modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 68.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, art. 18, commi 3 e 4;
Visto il decreto n. 457/3Tr del 2 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58, parte I, del 2 ottobre 1997, con il quale si stabiliscono le percorrenze chilometriche effettive delle Aziende concessionarie esercenti servizi di trasporto pubblico;
Visto il decreto n. 284/8Tr del 16 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5, parte I, del 30 gennaio 1999, con il quale si modificano le percorrenze chilometriche dell'Azienda AutoserviziCastellammare di Francesco Tarantola;
Vista la nota n. 320/30SU/2Tr del 15 aprile 1999;
Vista la deliberazione della giunta municipale di Favignana n. 334 del 30 luglio 1998, con la quale la ditta Favonia Autolinee s.r.l. di Campo Valerio è stata dichiarata decaduta dalla concessione degli autoservizi urbani di linea del comune di Favignana ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 28 settembre 1939, n. 1822;
Vista la nota n. 1876 dell'8 febbraio 1999, con la quale l'amministrazione comunale di Favignana ha comunicato l'affidamento, a seguito di regolare istruttoria, del servizio urbano alla ditta "Autoservizi Castellammare" di Francesco Tarantola, con sede in Castellammare del Golfo, con decorrenza 1 marzo al 31 dicembre 1999 rinnovabile;
Vista l'istanza del 14 maggio 1999 prodotta dall'Azienda Autoservizi Castellammare, concernente la richiesta di rettifica delle percorrenze attribuite alla propria azienda;
Considerato di poter accogliere la summenzionata richiesta procedendo all'attribuzione dei Km. dalla ditta Favonia alla ditta Autoservizi Castellammare;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa citati, le percorrenze di cui al decreto n. 284/3Tr del 16 novembre 1998 attribuite all'Azienda Castellammare di Francesco Tarantola, con sede in Castellammare del Golfo, sono così modificate secondo i seguenti dati chilometrici:
-  Km. urbani 196.722,900 che si aggiungono alle percorrenze già attribuite all'Azienda pari a Km. 818.303,7 per un totale di Km. 1.015.026,6;

Art. 2

I dati chilometrici di cui al precedente art. 1 costituiscono, ai sensi del comma 3, art. 3, legge regionale n. 16/97, i limiti di percorrenza effettiva di cui potrà beneficiare la ditta per il calcolo dei contributi di esercizio legge regionale n. 68/83 e saranno utilizzati come base di calcolo a decorrere dal consuntivo 1999.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 1999.
  ROTELLA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il 24 novembre 1999, con nota n. 375.
(99.52.2431)
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DECRETO 7 febbraio 2000.
Procedure per la presentazione della documentazione occorrente alla determinazione del contributo consuntivo 1999 per i servizi di trasporto pubblico di linea.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 29;
Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 31;
Visto l'art. 18 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, così come modificato dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 31, la misura annua dei contributi di esercizio è determinata sulla base del consuntivo dell'anno precedente;
Ritenuto, pertanto, di dovere stabilire le procedure per la presentazione da parte delle aziende pubbliche e private, dei comuni e dei loro consorzi esercenti servizi di trasporto pubblico di linea in concessione, della documentazione necessaria per la determinazione del contributo consuntivo 1999;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvate le procedure per la presentazione da parte delle aziende pubbliche e private, dei comuni e dei loro consorzi, esercenti servizi di trasporto pubblico di linea in regime di concessione, della documentazione occorrente alla determinazione del contributo consuntivo 1999 di cui all'allegato "A" che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 7 febbraio 2000.
  ROTELLA 



Annotato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 8 febbraio 2000, al n. 36.
Allegato "A"
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO EX ARTT. 4 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1983, N. 68. DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONSUNTIVO 1999

Al fine di consentire la quantificazione del contributo consuntivo relativo all'anno 1999, le aziende pubbliche e private, i comuni ed i loro consorzi, esercenti servizi di trasporto pubblico di linea in regime di concessione, dovranno trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, gruppo 3/TR, via Notarbartolo n. 9 - Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, gli allegati dal n. 1 al n. 4, in duplice copia di cui una in bollo, prodotti dal legale rappresentante dell'azienda, con sottoscrizione resa ai sensi della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, previa apposizione della seguente dicitura: "Dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della stessa legge" (apporre la firma ed allegare fotocopia di documento di riconoscimento valido del sottoscrittore).
A tal fine farà fede il timbro di spedizione postale.
Per facilitare la compilazione degli allegati di cui sopra, si forniscono le seguenti istruzioni:
1) Prospetto analitico delle percorrenze (allegato 1)
L'allegato 1 è suddiviso in due parti: quadro A (Programma di esercizio autorizzato) e quadro B (Percorrenze a consuntivo 1999).
1.1)  Nel quadro A dovrà essere riportato il programma di esercizio dell'autolinea e le percorrenze chilometriche annue autorizzate desunte dal disciplinare di concessione o dagli atti autorizzativi degli enti locali, con esclusione delle corse bis, dei servizi occasionali, speciali, di gran turismo.
Devono ritenersi comprese nel computo ed entro i limiti della percorrenza effettiva annua 1995, tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione, che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.
In particolare si chiarisce che dovranno essere dichiarati tutti i servizi regolarmente concessi ed esercitati dall'azienda.
Ove il totale complessivo dei chilometri effettivamente percorsi nell'anno 1999 dovesse risultare maggiore di quello dichiarato a consuntivo per il 1995, sarà assunto dall'Assessorato, come base di calcolo per la determinazione del contributo, il dato chilometrico stabilito con il D.A. n. 457/3Tr del 2 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 - parte prima - del 18 ottobre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.
Si rammenta, altresì, che:
-  la denominazione dell'autolinea deve essere esclusivamente quella indicata nel disciplinare di concessione o negli atti autorizzativi degli enti locali; nel caso in cui i programmi di esercizio prevedano l'effettuazione di tratti parziali dipendenti dalla medesima autolinea (cd. linea madre o principale) si dovrà evidenziare (in grassetto o con sottolineatura) la linea principale e riportare di seguito i singoli tratti parziali; è necessario che, in questi casi, le aziende attribuiscano un numero progressivo alle linee principali ed un ordine alfabetico ai tratti parziali;
-  la lunghezza dell'autolinea deve essere desunta dal disciplinare di concessione o dagli atti autorizzativi degli enti locali;
-  il numero delle corse da indicare è quello delle singole corse autorizzate in un giorno e non le coppie di corse;
-  i giorni di servizio previsti nell'anno sono quelli desunti dal disciplinare;
-  la velocità commerciale di ogni singolo tratto risulta dal rapporto tra la lunghezza della linea e il tempo di percorrenza indicato negli orari approvati dalla M.C.T.C.;
-  il totale della percorrenza complessiva annua da disciplinare (feriale + festiva) si ottiene dal prodotto della lunghezza della linea per il numero delle singole corse per i giorni di servizio.
1.2) Nel quadro B dovranno essere indicati:
a)  il numero complessivo delle corse esercitate nell'anno; tale dato deve tenere conto di tutte le corse eventualmente non effettuate dall'azienda per motivi di forza maggiore (es. scioperi, interruzioni stradali, carenza di personale, indisponibilità di mezzi ecc.) e dei giorni di servizio desunti dal calendario per l'anno di riferimento avuto riguardo alle festività locali;
b)  il totale Km. annui, che si ottiene dal prodotto della lunghezza dell'autolinea per il numero complessivo delle corse effettuate nell'anno.
Si rammenta che l'allegato 1 dovrà essere compilato distintamente per ciascun tipo di servizio (urbano fino a 30.000 abitanti; da 30.001 a 100.000; da 100.001 a 300.000; da 300.001 a 650.000; oltre 650.000, suburbano, extraurbano con V/c fino a 60 Km/h, extraurbano con V/c oltre i 60 Km/h).
Le aziende esercenti servizi di trasporto urbano nelle grandi città potranno adattare l'allegato 1 all'effettivo espletamento dei servizi, purché regolarmente concessi dal comune ove gli stessi dovessero essere differentemente esercitati in funzione dei vari periodi dell'anno, festività e turni di lavoro.
Tale adattamento, comunque, dovrà essere effettuato nel rispetto dell'impostazione originaria del sopracitato allegato 1 al fine di consentirne l'immediato riscontro.
Il predetto allegato dovrà essere sottoscritto, oltre che dal legale rappresentante dell'azienda, anche dal direttore di esercizio o dall'unità lavorativa responsabile dell'esercizio ovvero dalla persona, dipendente dell'azienda, munita dell'attestato di idoneità professionale ex D.M. n. 448/91; a tal fine dovrà essere trasmessa copia del titolo abilitativo.
Le sottoscrizioni dovranno essere rese ai sensi della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, previa apposizione della seguen-te dicitura: "Dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della stessa legge".
2) Dichiarazione anzianità media conducenti di linea (allegato 2)
La dichiarazione dovrà essere compilata esclusivamente per i conducenti adibiti all'esercizio delle autolinee sulla scorta dei dati risultanti dal libro paga e matricola per l'anno 1999.
L'anzianità è data dal numero intero di scatti già maturati per ciascun mese e per ciascun conducente.
L'azienda dovrà, inoltre, riportare nell'apposita tabella il totale annuo degli scatti di anzianità ed il numero dei dipendenti effettuando la somma dei totali mensili.
Nel caso di aziende a conduzione familiare dovrà essere resa esplicita dichiarazione.
3) Dichiarazione ammortamento autobus (allegato 3)
Dovranno essere riportati soltanto gli autobus con anzianità non superiore ad anni 10 acquistati nuovi di fabbrica, immatricolati per l'esercizio delle autolinee in concessione, con esclusione, quindi, di tutti gli altri automezzi.
Le aziende pubbliche dovranno soltanto dichiarare gli autobus interamente acquistati con fondi propri, escludendo, quindi, quelli acquistati con il contributo degli enti pubblici.
Gli autobus dovranno essere individuati per modello, tipo (urbano, suburbano, extraurbano), numero di targa, lunghezza dell'autotelaio ed anno di 1ª immatricolazione.
Per gli autobus acquistati dalle aziende private con contributo regionale o mutuo IRFIS dovrà essere contrassegnata la voce che interessa.
Nel caso l'azienda non abbia autobus rispondenti ai requisiti sopra specificati dovrà essere resa esplicita dichiarazione negativa.
4) Dichiarazione consuntivo 1999 (allegato 4)
Nella dichiarazione dovrà essere riportata:
1)  la percorrenza chilometrica effettiva, distinta per tipo di servizio, così come risulta dai totali di cui al quadro "B", allegato 1;
2)  la quota di ammortamento, iscritta nel bilancio consuntivo dell'azienda relativa all'anno 1999, degli impianti fissi (immobili) adibiti esclusivamente alla gestione dei servizi di linea, di proprietà dell'azienda, muniti di regolare concessione edilizia, agibilità e destinazione d'uso, trascritta negli atti comprovanti la proprietà stessa.
La documentazione di cui sopra (allegati da 1 a 4) deve essere prodotta attenendosi rigorosamente alle disposizioni impartite con la presente circolare, utilizzando esclusivamente i fac-simile allegati.
L'allegato 1 dovrà essere trasmesso in copia anche al gruppo 7°/Tr "Vigilanza" ed al C.E.D. (Gruppo I/TR) di questo Assessorato.
Si richiama, altresì, l'attenzione delle aziende in ordine alle seguenti disposizioni di carattere generale mirate a semplificare l'azione amministrativa:
-  la documentazione deve riportare l'esatta denominazione sociale dell'azienda;
-  ogni variazione inerente la denominazione sociale e/o la rappresentanza legale deve avvenire nel rispetto della normativa che regola le concessioni;
-  le aziende devono comunicare tempestivamente le modalità di pagamento del contributo, in carenza i titoli saranno esigibili con quietanza del rappresentante legale non attribuendo all'Amministrazione alcuna responsabilità per eventuali comunicazioni non recepite in quanto presentate non in tempo utile all'emissione del titolo di spesa.
Il gruppo 7°/TR - Vigilanza - potrà effettuare apposite ispezioni, anche a campione, finalizzate alla verifica dei dati trasmessi.
Si rammentano, altresì, le eventuali conseguenze, anche di natura penale, a carico dei rappresentanti legali delle aziende, connesse alla dichiarazione di dati difformi da quelli reali o non suffragati dai prescritti atti di concessione.


(Si omettono gli altri allegati)



(2000.6.428)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI







PRESIDENZA

Approvazione del nuovo statuto organico dell'opera pia Casa del fanciullo F. Messina di Biancavilla.

Con decreto presidenziale n. 609 del 22 novembre 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 30 novembre 1999, al n. 3844, è stato approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Casa del fanciullo F. Messina di Biancavilla, come dalla deliberazione n. 9 del 24 febbraio 1997.
(99.51.2382)
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Nomina del rappresentante del Ministero del tesoro nel collegio dei revisori dell'I.A.C.P. di Acireale.

Con il D.P. n. 628/Gr.VII/SG del 6 dicembre 1999, il dr. Giuseppe Signorelli, direttore amministrativo della Ragioneria provinciale dello Stato di Catania, è stato nominato, ai sensi dell'art. 6, comma 6°, lett. b), della legge n. 865/71, sindaco del collegio dei revisori dell'I.A.C.P. di Acireale, in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il predetto rimarrà in carica fino alla scadenza del collegio dei revisori ricostituito, con il D.P. n. 128/Gab. del 9 maggio 1996.
(99.51.2386)
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Nomina del rappresentante del Ministero del tesoro nel collegio dei revisori dell'I.A.C.P. di Messina.

Con il D.P. n. 629/Gr.VII/SG del 6 dicembre 1999, il dr. Antonino Messina, direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Messina, è stato nominato, ai sensi dell'art. 6, comma 6°, lett. b), della legge n. 865/71, sindaco del collegio dei revisori dell'I.A.C.P. di Messina, in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il predetto rimarrà in carica fino alla scadenza del collegio dei revisori ricostituito, con il D.P. n. 265/Gab. del 28 settembre 1995.
(99.51.2385)
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Nomina del rappresentante del Ministero del tesoro nel collegio dei revisori dell'I.A.C.P. di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 630/Gr.VII/SG del 6 dicembre 1999, il dr. Ettore Di Maio, direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Palermo, è stato nominato, ai sensi dell'art. 6, comma 6°, lett. b), della legge n. 865/71, sindaco del collegio dei revisori dell'I.A.C.P. di Palermo, in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
(99.51.2383)
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Nomina del rappresentante del Ministero del tesoro nel collegio dei revisori dell'I.A.C.P. di Ragusa.

Con decreto presidenziale n. 631/Gr.VII/SG del 6 dicembre 1999, il dr. Gian Carlo Isaia, direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Ragusa, è stato nominato, ai sensi dell'art. 6, comma 6°, lett. b), della legge n. 865/71, sindaco del collegio dei revisori dell'I.A.C.P. di Ragusa, in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il predetto rimarrà in carica fino alla scadenza del collegio dei revisori ricostituito con il D.P. n. 262/Gab. del 28 settembre 1995.
(99.51.2384)
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Integrazione di componenti del collegio dei revisori dell'Ente di sviluppo agricolo.

Con D.P.Reg. n. 632/Gr.VII/S.G. del 7 dicembre 1999, il collegio dei revisori dell'Ente di sviluppo agricolo, ricostituito con D.P.Reg. n. 6/Gr.XV/S.G. del 14 gennaio 1998, è integrato con i funzionari tecnici in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dott. Domenico Pergolezzi, componente effettivo e dott. Marcello Giacone, componente supplente.
Gli stessi cesseranno dalla carica unitamente ai componenti nominati in sede di ricostituzione dell'organo.
(99.51.2362)
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Ricostituzione del collegio dei revisori dell'Ente autonomo regionale TeatroMassimo Vincenzo Bellini di Catania.
Con D.P.Reg. n. 642/Gr. VII/S.G. del 15 dicembre 1999, è stato ricostituito il collegio dei revisori dell'Ente autonomo Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania per la durata di un quadriennio così composto: dott. Domenico Gueli, dott.ssa Camilla Caltabiano, dott. Francesco Sinatra, quali componenti effettivi, e dott.ssa Maria Nicolina Asaro e rag. Carmelo D'Avola quali componenti supplenti.
Il presidente del collegio è eletto dai revisori effettivi e supplenti nella prima seduta.
(99.52.2424)
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Nomina del direttore generale dell'Azienda ospedaliera regionale di riferimento per l'emergenza di II livello - Ospedale V. Emanuele di Gela.

Con D.P. n. 643/Gr. VII/SG del 20 dicembre 1999, il dott. Mario Leto è stato nominato, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 3 novembre 1993, n. 30, direttore generale dell'Azienda ospedaliera regionale di riferimento per l'emergenza di II livello - Ospedale V. Emanuele di Gela.
(99.52.2430)
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Nomina del direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta.

Con D.P. n.644/Gr. VII/SG del 20 dicembre 1999, il dott. Calogero Balletti è stato nominato, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta.
(99.52.2429)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento dell'Associazione regionale coltivatori olivicoli Sicilia occidentale A.R.C.O.S.O., con sede in Palermo.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 4619/Gr. 9° - I Direzione - del 27 novembre 1999, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 81/81, dell'Associazione regionale coltivatori olivicoli Sicilia occidentale A.R.C.O.S.O.
(99.53.2470)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina del commissario ad acta presso la Scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania.

Con decreto n. 666 del 27 ottobre 1999, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha nominato il dott. Antonino Napoli, nato a Catania il 30 aprile 1949, commissario ad acta della Scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania per la durata di mesi due, per l'espletamento dei seguenti atti urgenti ed indifferibili: pagamento retribuzione al personale e adempimenti connessi, pagamento utenze varie, pagamento fitto locali, applicazione del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, pratica C.S.A.TI. e atto di diffida per la prof.ssa James Cecilia Blanca nonché gli aspetti legali relativi al contenzioso che vede o potrà vedere coinvolta la Scuola, pagamento dei compensi al commissario straordinario dott. Cangemi Antonino, definizione del corso di psicomotricità promosso dalla Scuola.
(99.51.2399)
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Espropriazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili ubicati in una zona archeologica del comune di Siracusa.

Con decreto n. 7906 del 7 dicembre 1999, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha pronunziato l'espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, degli immobili ubicati nella zona archeologica relativa al circuito delle fortificazioni siracusane di età dionigiana nel comune di Siracusa di proprietà delle seguenti ditte:
1) Faraci Biagia, nata a Sant'Agata di Militello il 4 giugno 1915; Cannizzo Giuseppe, nato a Sant'Agata di Militello il 3 agosto 1940; Cannizzo Giovanna Rita, nata a Sant'Agata di Militello il 3 novembre 1942; eredi di Cannizzo Pietro: terreno, pascolo arborato, partita 11963, foglio 24, particella 38, mq. 9.700, particella 127, mq. 6.354, particella 129, mq. 8.192, indennità espropriativa definitiva L. 9.240.000;
2)  Bonaccorsi Francesco, nato a S. Venerina il 18 gennaio 1943, proprietario per 3/144; Bonaccorsi Lucio, nato a Catania il 22 giugno 1948, proprietario per 3/144; Bonaccorsi Silvia, nata a Catania il 26 giugno 1944, proprietaria per 3/144; Cantarella Maria Concetta, nata a Catania il 26 luglio 1914, proprietaria per 45/144; Impellizzeri Donatella, nata a Siracusa il 25 luglio 1934, proprietario per 72/144; Sovrano militare Ordine di Malta, proprietario per 18/144: terreno, pascolo, partita 41747, foglio 30, particella 2, mq. 62.455, particella 6, mq. 102,129, particella 910, mq. 66.969, particella 816, mq. 2.906, indennità espropriativa definitiva L. 79.716.060;
3)  Accolla Concetto, nato a Siracusa il 7 gennaio 1918: terreno, pascolo, partita 23783, foglio 26, particella 1920, mq. 3.485, indennità espropriativa definitiva L. 1.184.900;
4)  Accolla Gaetana, nata a Siracusa il 20 febbraio 1946; Accolla Loredana, nata a Siracusa il 29 giugno 1947: terreno, seminativo irriguo, partita 23782, foglio 26, particella 1922, mq. 2.022, indennità espropriativa definitiva L. 6.066.000;
5)  Nicastro Eulalia, nata a Siracusa il 22 aprile 1943; Nicastro Lidia, nata a Siracusa il 7 giugno 1949; Nicastro Roberto, nato a Siracusa il 21 marzo 1951; Nicastro Vanda, nata a Siracusa il 4 ottobre 1944; Spicuglia Giuseppina, nata a Siracusa il 3 marzo 1906: terreno, pascolo, partita 34428, foglio 26, particella 1923, mq. 13.075, indennità espropriativa definitiva L. 4.445.500;
6)  Nicastro Adele, nata a Siracusa il 26 dicembre 1905; Nicastro Eulalia, nata a Siracusa il 22 aprile 1943; Nicastro Lidia, nata a Siracusa il 7 giugno 1949; Nicastro Roberto, nato a Siracusa il 21 marzo 1951; Nicastro Vanda, nata a Siracusa il 4 ottobre 1944; Spicuglia Giuseppina, nata a Siracusa il 3 marzo 1906; eredi di Nicastro Guido: Rizza Agata, nata a Siracusa il 9 giugno 1929; Nicastro Eulalia, nata a Siracusa il 20 dicembre 1950; Nicastro Aurelia, nata a Siracusa il 20 novembre 1954; Nicastro Giuseppina, nata a Siracusa il 24 marzo 1958; Nicastro Giovanni, nato a Siracusa l'11 febbraio 1961; Nicastro Carlo, nato a Siracusa il 24 giugno 1967; Nicastro Michele, nato a Siracusa il 25 maggio 1953; Nicastro Lucia, nata a Siracusa il 10 dicembre 1908; Nicastro Maria, nata a Siracusa il 24 marzo 1921; eredi di Nicastro Mario: Frittitta Francesca, nata a Siracusa il 3 maggio 1923; Nicastro Eulalia, nata a Siracusa il 20 gennaio 1959; Nicastro Isabella, nata a Siracusa il 19 settembre 1946; Nicastro Michele, nato a Siracusa il 29 maggio 1956; Nicastro Mirella, nata a Siracusa il 9 settembre 1948; Nicastro Beatrice, nata a Siracusa il 14 marzo 1955; Nicastro Sebastiano, nato a Siracusa l'1 settembre 1918: terreno, pascolo, partita 27019, foglio 27, particella 454, mq. 1.927, indennità espropriativa definitiva L. 655.180;
7)  Di Falco Maria Concetta, nata a Siracusa il 28 marzo 1946: terreno, pascolo, partita 39241, foglio 27, particella 456, mq. 7.589, indennità espropriativa definitiva L. 2.580.260;
8)  Cassia Maria Giovanna, nata a Siracusa il 26 febbraio 1918: terreno, pascolo, partita 39242, foglio 27, particella 458, mq. 13.810, indennità espropriativa definitiva L. 4.695.400;
9)  La Rocca Caterina, nata a Siracusa il 15 ottobre 1940; La Rocca Lucia, nata a Siracusa il 13 aprile 1943: terreno, pascolo, partita 39243, foglio 27, particella 333, mq. 20.049, indennità espropriativa definitiva L. 6.816.660;
10)  Open Land s.r.l., con sede in Siracusa: terreno, pascolo, partita 40875, foglio 24, particella 131, mq. 23.370, indennità espropriativa definitiva L. 7.945.800;
11)  Sicuso Luciano, nato a Siracusa il 24 agosto 1925; Sicuso Cesarina, nata a Siracusa il 23 febbraio 1928; Sicuso Vincenzo, nata a Siracusa il 25 settembre 1931; Sicuso Carmela, nata a Siracusa il 18 aprile 1933; Sicuso Luigi, nato a Siracusa il 24 marzo 1940: terreno, partita 45247, foglio 26, particella 1914, mq. 20.008 con pozzo, indennità espropriativa definitiva L. 17.346.160;
12)  Accolla Alberto, nato a Siracusa il 27 marzo 1954: terreno, pascolo, partita 41947, foglio 26, particella 1916, mq. 840, indennità espropriativa definitiva L. 285.600;
13)  Accolla Salvatore, nato a Siracusa il 22 febbraio 1949: terreno, pascolo, partita 34715, foglio 26, particella 1918, mq. 840, indennità espropriativa definitiva L. 285.600;
14)  Cafeo Letterio, nato a Messina il 31 ottobre 1929: terreno, pascolo, partita 32492, foglio 40, particella 17, mq. 9.272, particella 144, mq. 90, particella 52, mq. 4.383, indennità espropriativa definitiva L. 4.673.300;
15)  Cafeo Maria Salvatrice, nata a Siracusa il 29 settembre 1947: terreno, pascolo, partita 32494, foglio 40, particella 112, mq. 400, particella 56, mq. 376, particella 51, mq. 1.680, indennità espropriativa definitiva L. 835.040;
16)  Cafeo Anna, nata a S. Filippo Inferiore (ME) l'8 gennaio 1934: terreno, pascolo, partita 32494, foglio 40, particella 55, mq. 1.033, particella 44, mq. 3.170,indennità espropriativa definitiva L. 1.429.020;
17)  Cafeo Giuseppina, nata a S. Filippo Inferiore (ME) il 20 febbraio 1941: terreno, pascolo, partita 32496, foglio 40, particella 54, mq. 1.762, particella 48, mq. 2.505, indennità espropriativa definitiva L. 1.450.780;
18)  Cafeo Angela, nata a Siracusa il 9 aprile 1945: terreno, pascolo, partita 32491, foglio 40, particella 49, mq. 2.907, particella 53, mq. 2.471, indennità espropriativa definitiva L. 1.828.520;
19)  COR.GI.MA. S.p.A., con sede in Siracusa: terreno, pascolo, partita 38171, foglio 41, particella 5, mq. 14.738, particella 26, mq. 17.360, indennità espropriativa definitiva L. 10.913.320;
20)  Di Grano Eduardo, nato a Palazzolo Acreide il 18 novembre 1924; eredi di Di Grano Nazareno: Avigliano Giuseppa, nata a Pontecagnano Faiano; Di Grano Patricia, nata in Venezuela il 12 ottobre 1959; Di Grano Maria, nata a Siracusa il 15 novembre 1960; Di Grano Paolo, nato a Siracusa il 9 agosto 1962; Di Grano Raffaele, nato a Siracusa il 7 settembre 1964: terreno, pascolo, partita 15760, foglio 41/a, particella 402, mq. 7.657, particella 404, mq. 5.900, indennità espropriativa definitiva L. 4.609.380;
21)  Bozzanca Anna Maria, nata a Siracusa il 13 ottobre 1931; Bozzanca Lucia Rita, nata a Siracusa il 21 aprile 1944; Bozzanca Cassia Lucia, nata a Siracusa il 19 ottobre 1968; Bozzanga Gaetano, nato a Siracusa il 7 novembre 1970; Bozzanca Adolfo, nato a Siracusa il 16 giugno 1972: terreno, seminativo arborato, partita 44801, foglio 41/a, particella 405, mq. 6.264, indennità espropriativa definitiva L. 5.011.200;
22)  Squillaci Elena, nata a Siracusa il 26 ottobre 1940; eredi di Squillaci Giovanni: Sgandurra Angela, nata a Pachino il 15 giugno 1932; Squillaci Carmelo, nato a Palermo il 4 dicembre 1963; Squillaci Salvatore, nato a Palermo il 24 settembre 1959; Squillaci Claretta, nata a Palermo il 18 maggio 1962; Squillaci Letizia, nata a Siracusa il 30 settembre 1933; Squillaci Liliana, nata a Siracusa l'8 giugno 1935; eredi di Squillaci Teresa Rosa: Squillaci Carlo, nato a Siracusa il 3 aprile 1941; Squillaci Maria, nata a Siracusa il 30 gennaio 1943; Squillaci Bruno, nato a Siracusa il 4 aprile 1948; Squillaci Lucia, nata a Siracusa il 13 dicembre 1954; Squillaci Rosario, nato a Catania il 2 luglio 1910: terreno, pascolo, partita 50202, foglio 41/a, particella 408, mq. 2.700, particella 388, mq. 3.092, indennità espropriativa L. 8.191.600;
23)  Da Passano Umberta, nata a Chiavari il 9 settembre 1940; Gargallo Mario, nato a Genova il 17 settembre 1965; Gargallo Maria Emanuela, nata a Genova l'11 gennaio 1967; Gargallo Lucia, nata a Genova il 26 dicembre 1968; Gargallo Giovanni, nato a Genova il 20 febbraio 1973: terreno, pascolo, partita 16871, foglio 41, particella 47, mq. 6.720, particella 334, mq. 39.240, particella 335, mq. 40.600, particella 337, mq. 8.720, particella 338, mq. 7.080, indennità espropriativa definitiva L. 34.802.400;
24)  Franco Antonina, nata a Mistretta il 5 novembre 1959: terreno, pascolo, partita 51547, foglio 41, particella 390, mq. 572, indennità espropriativa definitiva L. 194.480;
25)  D'Aquila Francesco, nato a Siracusa il 28 febbraio 1912: terreno, pascolo, partita 51545, foglio 41, particella 392, mq. 820, indennità espropriativa definitiva L. 278.800;
26)  Salerno Antonino, nato a Siracusa l'1 giugno 1913; Salerno Vittorio, nato a Siracusa il 5 maggio 1956; Salerno Mario, nato a Siracusa il 21 settembre 1949; Salerno Saveria, nata a Siracusa il 16 aprile 1943; Salerno Salvatore, nato a Siracusa il 4 novembre 1946: terreno, pascolo, partita 51550, foglio 41, particella 394, mq. 730, indennità definitiva L. 248.200;
27)  D'Aquila Salvatore, nato a Siracusa il 15 febbraio 1924; D'Aquila Francesco, nato a Catania il 28 febbraio 1956; D'Aquila Lucia, nata a Patti il 21 dicembre 1957; D'Aquila Antonino, nato a Patti il 19 luglio 1961: terreno, pascolo, partita 51548, foglio 41, particella 396, mq. 290, indennità espropriativa definitiva L. 98.600;
28)  Bramante Giovanni, nato a Siracusa il 24 giugno 1935; Bramante Lucia, nata a Siracusa il 13 dicembre 1940; Bramante Sebastiano, nato a Siracusa l'11 luglio 1948: terreno, pascolo, partita 18412, foglio 42, particella 117, mq. 4.150, particella 129, mq. 1.848, particella 131, mq. 4.080, indennità espropriativa definitiva L. 3.426.520;
29)  Lo Giudice Antonino, nato a Floridia il 13 ottobre 1928: terreno, pascolo, partita 19409, foglio 42, particella 119, mq. 4.416, indennità espropriativa definitiva L. 1.501.440;
30)  Mancarella Maria, nata a Siracusa il 2 febbraio 1923: terreno, pascolo, partita 5024, foglio 42, particella 121, mq. 4.500, indennità espropriativa definitiva L. 1.530.000;
31)  Mancarella Gaetano, nato a Siracusa il 29 gennaio 1916: terreno, pascolo, partita 5024, foglio 42, particella 133, mq. 4.664, indennità espropriativa definitiva L. 1.585.760;
32)  Seminario arcivescovile di Siracusa, Fondazione Bartolo Castello con sede in Siracusa; Castello Maria Grazia ved. Lio, nata a Geraci Siculo (PA) il 6 novembre 1905; Lio Giuseppe, nato a Cosenza il 30 giugno 1944: terreno, pascolo, partita 8958, foglio 42, particella 123, mq. 8.900, particella 125, mq. 2.856, indennità espropriativa definitiva L. 3.997.040;
33)  Da Passano Umberta, nata a Chiavari il 9 settembre 1940; Gargallo Mario, nato a Genova il 17 settembre 1965; Gargallo Maria Emanuela, nata a Genova l'11 gennaio 1967; Gargallo Lucia, nata a Genova il 26 dicembre 1968; Gargallo Giovanni, nato a Genova il 20 febbraio 1973; Gargallo Tommaso Maria, nato a Roma il 19 gennaio 1962: terreno, pascolo, partita 16871, foglio 42, particella 114, mq. 13.100, indennità espropriativa definitiva L. 4.454.000;
34)  Mancarella Angela Maria, nata a Siracusa il 3 aprile 1959; Mancarella Francesco, nato a Siracusa il 9 marzo 1961; Mancarella Gasparina, nata a Siracusa il 27 ottobre 1964; Vinci Lucia, nata a Siracusa il 3 febbraio 1929, usufruttuaria: terreno, pascolo, partita 41345, foglio 42, particella 127, mq. 2.400, indennità espropriativa definitiva L. 816.000;
35)  Intagliata Linda, nata a Siracusa il 23 novembre 1920; Li Noce Assunta, nata a Siracusa il 25 luglio 1948; Li Noce Mario, nato a Siracusa l'11 gennaio 1941; Li Noce Pasquala, nata a Siracusa l'1 febbraio 1947; Li Noce Salvatore, nato a Siracusa il 2 aprile 1942; Li Noce Sebastiano, nato a Siracusa l'1 dicembre 1957: terreno, mand., partita 13896, foglio 24, particella 48, mq. 581, indennità espropriativa definitiva L. 813.400;
36)  Li Noce Angelo, nato a Siracusa il 29 luglio 1943: terreno, mand., partita 34826, foglio 24, particella 88, mq. 509, indennità espropriativa definitiva L. 712.600;
37)  Li Noce Mario, nato a Siracusa l'11 settembre 1930: terreno, mand., partita 13895, foglio 24, particella 15, mq. 509, indennità espropriativa definitiva L. 712.600;
38)  Mancarella Gennaro Antonio, nato a Siracusa il 25 agosto 1948: terreno, mand., partita 27648, foglio 24, particella 49, mq. 290, indennità espropriativa definitiva L. 406.000;
39)  Li Noce Dora, nata a Siracusa l'1 luglio 1933: terreno, mand., partita 27649, foglio 24, particella 79, mq. 291, indennità espropriativa definitiva L. 407.400.
(99.51.2361)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo SO.FI.GE. Gela, con sede in Gela.

Con decreto n. 174/99-9/F del 20 dicembre 1999 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi del disposto dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo SO.FI.GE. Gela, con sede in Gela (CL), composto da n. 51 articoli.
(99.53.2492)
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Fusione della Banca commerciale di Mazara S.p.A., con sede in Mazara del Vallo, nella Banca mercantile italiana S.p.A., con sede in Firenze.

Con decreto n. 175/99-9/F del 20 dicembre 1999 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata disposta la cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 - numero d'ordine 44 - della Banca commerciale di Mazara S.p.A., con sede in Mazara del Vallo (TP), a seguito della avvenuta fusione per incorporazione della stessa nella Banca mercantile italiana S.p.A., con sede in Firenze.
(99.53.2491)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di perizia del Genio civile di Messina relativa a lavori urgenti nel comune di Alcara Li Fusi.

Con decreto n. 1762/13 dell'8 novembre 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia in data 21 settembre 1999 redatta dall'ufficio del Genio civile di Messina ai sensi dell'art. 70 del Regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori di somma urgenza per l'esecuzione dei lavori di ripristino della viabilità comunale della strada di collegamento del centro abitato di Alcara Li Fusi con le contrade limitrofe e con il comune di Longi ed ha disposto il finanziamento di L. 118.059.600 sul capitolo 70301, esercizio 1999.
(99.51.2405)
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Classificazione da provinciali a comunali di alcuni tratti delle strade provinciali nn. 19, 21 e 84.

Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 1958/14° del 30 novembre 1999, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, i tratti delle strade provinciali n. 19 Pachino-Marzamemi, (tratto della lunghezza di km. 2+450 circa che ha inizio dall'incrocio tra la via Agrigento e la stradella perimetrale ad ovest della zona Tre Colli e che termina all'innesto con la via Montoneri in Marzamemi), n. 21 Pachino-Portopalo (tratto della lunghezza di km. 1+000 circa che ha inizio dal passaggio a livello e termina all'innesto con la strada perimetrale esterna, compresa, lato Ovest del cimitero comunale) e n. 84 Marzamemi-Portopalo, (tratto della lunghezza di km. 1+650 circa che ha inizio dall'immobile celeste prospiciente sulla S.P. Pachino-Marzamemi e termina all'innesto con la stradella di accesso, compresa, al depuratore comunale di contrada Polveriera), cessano di appartenere alla categoria delle strade provinciali di Siracusa e sono classificati tra le strade comunali del comune di Pachino.
(99.51.2404)
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Espropriazione ed occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana di beni immobili siti nel comune di Salemi.

Con decreto n. 1962 del 30 novembre 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha pronunciato l'espropriazione ed autorizzato l'occupazione permanente e definitiva dei beni immobili, siti in comune di Salemi (TP), a favore del demanio della Regione siciliana, codice fiscale 80012000826, a seguito dei lavori del raddoppio della condotta per derivazione idrica nei comuni della Valle del Belice - acquedotto Montescuro ovest, decreto n. 2019/6 del 22 dicembre 1987 a carico di:
1) ditta Accardo Salvatore. Zona di terreno descritta come segue: mq. 30, qualità seminativo, classe 4, sita in contrada Timpagessi, catastati alla partita 313, foglio 103, particella 237; altra zona di terreno descritta come segue: : mq. 60, qualità ficodindieto, classe 2, sita in contrada Timpagessi, catastati alla partita 313, foglio 103, particella 142, indennità di espropriazione 112.000;
2)  ditta Agusta Antonino. Zona di terreno descritta come segue: mq. 350, qualità seminativo, classe 1, sita in contrada Capitisseti, catastati alla partita 12965, foglio 104, particella 180, indennità di espropriazione L. 311.000;
3) ditta Angelo Antonia fuCalogero, piazza S. Stefano n.10 - Salemi. Zona di terreno descritta come segue: mq. 230, qualità seminativo arborato, classe 3, sita in contrada Timpagessi, catastati alla partita 628, foglio 103, particella 148, indennità di espropriazione L. 204.500;
 4)  ditta Angelo Giuseppe, nato a Salemi il 22 gennaio 1926, codice fiscale NGL GPP 26A22 H700 U, via S. Leonardo n. 4 - Salemi. Zona di terreno descritta come segue: mq. 100, qualità seminativo, classe 3, sita in contrada Timpagessi, catastati alla partita 4803, foglio 103, particella 151; altra zona di terreno descritta come segue: mq. 50, qualità seminativo, classe 3, sita in contrada Timpagessi, catastati alla partita 670, foglio 103, particella 149, indennità di espropriazione L. 328.500;
5)  ditta Angelo Luisa fu Giuseppe, maritata Timpone. Zona di terreno descritta come segue: mq. 110, qualità seminativo, classe 1, sita in contrada Capitisseti, catastati alla partita 9054, foglio 104, particella 134; altra zona di terreno descritta come segue: mq. 90, qualità seminativo, classe 1, sita in contrada Capitisseti, catastati alla partita 8499, foglio 104, particella 135, indennità di espropriazione L. 177.500;
6)  ditta Adragna Giuseppina, maritata Marotta. Zona di terreno descritta come segue: mq. 230, qualità vigneto, classe 2, sita in contrada Santonicchio, catastati alla partita 17500, foglio 62, particella 497, indennità di espropriazione L. 40.500;
7)  ditta Bellafiore Angelo, nato il 15 luglio 1936; Pasqualina, nata il 18 gennaio 1934 e Mariano, nato il 10 novembre 1937, codici fiscali BLL NGL 36L15 L331C; BLL PQL 34A58 L331A; BLL MRN 37S10 L331T, nati a Trapani, via Fadale n. 3. Zona di terreno descritta come segue: mq. 356, qualità seminativo arborato, classe 2, sita in contrada Santonicchio, catastati alla partita 7768, foglio 62, particella 538; zona di terreno descritta come segue: mq. 40, qualità seminativo arborato, classe 2, sita in contrada Santonicchio, catastati alla partita 7768, foglio 62, particella 536, indennità di espropriazione L. 534.500;
8)  ditta Cammarata Maria fu Calogero vedova Pedone, via Oliveri n. 14 - Salemi. Zona di terreno descritta come segue: mq. 330, qualità seminativo arborato, classe 3, sita in contrada Santonicchio, catastati alla partita 1605, foglio 62, particella 643, indennità di espropriazione L. 305.500;
9)  ditta Caradonna Pietro oggi Grassa Anna, nata a Salemi il 3 novembre 1952, codice fisale GRS NNA 52S43 H700K, piazza Riformati n. 4 Salemi. Zona di terreno descritta come segue: mq. 130, qualità vigneto, classe 2, sita in contrada Capitisseti, catastati alla partita 1901, foglio 122, particella 121, indennità di espropriazione L. 115.500;
10)  ditta Caruso Francesco fu Bartolomeo, via Schimemi n. 20 - Salemi. Zona di terreno descritta come segue: mq. 50, qualità vigneto, classe 3, sita in contrada Santonicchio, catastati alla partita 12174, foglio 62, particella 508, indennità di espropriazione L. 44.500;
11)  ditta Caruso Maria Rosa fu Francesco. Zona di terreno descritta come segue: mq. 200, qualità seminativo, classe 3, sita in contrada Timpagessi, catastati alla partita 8891, foglio 103, particella 135, indennità di espropriazione L. 437.500;
12)  ditta Cavarretta Maria diAngelo, via Fava n. 229 - Salemi. Zona di terreno descritta come segue: mq. 80, qualità seminativo, classe 1, sita in contrada Capitisseti, catastati alla partita 9379, foglio 104, particella 181, indennità di espropriazione L. 250.000;
13) ditta Clemente Francesco e Romano Emilia, maritata Clementi. Zona di terreno descritta come segue: mq. 70, qualità uliveto, classe 2, sita in contrada Gessi, catastati alla partita 19449, foglio 84, particella 316, indennità di espropriazione L. 165.000;
14)  ditta Crimi Maria, vedova Gucciardi. Zona di terreno descritta come segue: mq. 70, qualità vigneto, classe 2, sita in contrada Capitisseti, catastati alla partita 17372, foglio 122, particella 121, indennità di espropriazione L. 65.500;
15)  ditta Curia Caterina. Zona di terreno descritta come segue: mq. 50, qualità seminativo, classe 1, sita in contrada Capitisseti, catastati alla partita 2663, foglio 122, particella 212, indennità di espropriazione L. 109.500;
16)  ditta De Castro Nicola, Caterina, Maria, Agata, Epifania. Zona di terreno descritta come segue: mq. 230, qualità seminativo, classe 3, sita in contrada Borgesati, catastati alla partita 10372, foglio 62, particella 487; altra zona di terreno descritta come segue: mq. 210, qualità vigneto, classe 3, sita in contrada Borgesati, catastati alla partita 10372, foglio 62, particella 766, indennità di espropriazione L. 689.500;
17)  ditta Giacalone Giuseppe e Pinna Francesca, vedova Giacalone. Zona di terreno descritta come segue: mq. 110, qualità seminativo, classe 1, sita in contrada Capitisseti, catastati alla partita 16604, foglio 104, particella 34, indennità di espropriazione L. 98.000;
18)  ditta Marino Croce, nato il 30 novembre 1913, codice fiscale MRN CRC 13S30 H700H, contrada Gurgazzo Salemi. Zona di terreno descritta come segue: mq. 110, qualità seminativo, classe 2, sita in contrada Urgesso, catastati alla partita 6545, foglio 62, particella 375, indennità di espropriazione L. 98.000;
19)  ditta Marino Giuseppa. Zona di terreno descritta come segue: mq. 15, qualità seminativo, classe 3, sita in contrada Urgazzo, catastati alla partita 6528, foglio 62, particella 367, indennità di espropriazione L. 13.500;
20)  ditta Marino Nunzia, nata a Salemi il 9 febbraio 1912, codice fiscale MRN NNZ 312B49 H700J, contrada Gargazzo - Salemi. Zona di terreno descritta come segue: mq. 69, qualità vigneto uliveto, classe 3, sita in contrada santonicchio, catastati alla partita 6570, foglio 62, particella 690; altra zona di terreno descritta come segue: mq. 30, qualità vigneto, classe 3, sita in contrada Santonicchio, catastati alla partita 6571, foglio 62, particella 691, indennità di espropriazione L. 62.500;
21)  ditta Messina Caterina Elisabetta. Zona di terreno descritta come segue: mq. 80, qualità seminativo, classe 2, sita in contrada Bovara, catastati alla partita 17481, foglio 140, particella 8; altra zona di terreno descritta come segue: a) mq. 1.020, qualità seminativo, classe 2, sita in contrada Bovara, catastati alla partita 17481, foglio 140, particella 7; b) mq. 60, qualità seminativo, classe 2, sita in contrada Bovara, catastati alla partita 17481, foglio 140, particella 60; c) mq. 290, qualità vigento, classe 3, sita in contrada Bovara, catastati alla partita 17481, foglio 140, particella 51; d) mq. 390, qualità vigneto, classe 3, sita in contrada Bovara, catastati alla partita 17481, foglio 140, particella 33; e) mq. 330, qualità vigneto, classe 3, sita in contrada Bovara, catastati alla partita 17481, foglio 140, particella 66, indennità di espropriazione L. 3.477.500;
22)  ditta Messina Caterina Elisabetta di Gaetano e Serraino Maria Antonietta fu Rosario. Zona di terreno descritta come segue: mq. 310, qualità seminativo, classe 3, sita in contrada Bovara, catastati alla partita 13930, foglio 140, particella 19, indennità di espropriazione L. 275.500;
23)  ditta Messina Diana fu Michele, maritata Accardi, contrada Gessi Baracca n. 17 - Salemi. Zona di terreno descritta come segue: mq. 120, qualità seminativo, classe 1, sita in contrada Capitasseti, catastati alla partita 5772, foglio 122, particella 239, indennità di espropriazione L. 262.500;
24)  ditta Mistretta Erasmo. Zona di terreno descritta come segue: mq. 170, qualità seminativo, classe 3, sita in contrada Timpagessi, catastati alla partita 5930, foglio 103, particella 132, indennità di espropriazione L. 372.000;
24)  ditta Pedone Vito e Lombardo Michela, oggi Lombardo Michela, nata il 27 dicembre 1928, codice fiscale LMB MHL 28T67 L331X, via Leonardo da Vinci n. 16 - Palermo. Zona di terreno descritta come segue: mq. 330, qualità seminativo arborato, classe 3, sita in contrada Santonicchio, catastati alla partita 19323, foglio 62, particella 506, indennità di espropriazione L. 722.000;
26)  ditta Peri Francesca fuCalogero, via Favara n. 7 - Salemi. Zona di terreno descritta come segue: mq. 200, qualità seminativo, classe 2, sita in contrada Capitasseti, catastati alla partita 11153, foglio 104, particella 75; altra zona di terreno descritta come segue: mq. 25, qualità seminativo, classe 2, sita in contrada Capitasseti, catastati alla partita 11153, foglio 104, particella 351, indennità di espropriazione L. 200.000;
27)  ditta Restivo Andrea fu Giuseppe. Zona di terreno descritta come segue: mq. 40, qualità seminativo, classe 3, sita in contrada Bagnitelli, catastati alla partita 11645, foglio 62, particella 484; altra zona di terreno descritta come segue: mq. 170, qualità vigneto, classe 3, sita in contrada Bagnitelli, catastati alla partita 11645, foglio 62, particella 485, indennità di espropriazione L. 459.500;
28)  ditta Rizzo Salvatore di Giuseppe, via Lo Presti n. 140 -Salemi. Zona di terreno descritta come segue: mq. 380, qualità seminativo, classe 3, sita in contrada Bagnitelli, catastati alla partita 12064, foglio 62, particella 774, indennità di espropriazione L. 237.500;
29)  ditta Rubino Francesca fu Erasmo, vedova Scimemi. Zona di terreno descritta come segue: mq. 70, qualità seminativo, classe 1, sita in contrada Capitisseti, catastati alla partita 9385, foglio 104, particella 308, indennità di espropriazione L. 219.000;
30)  ditta Salvo Alberto. Zona di terreno descritta come segue: mq. 300, qualità seminativo, classe 2, sita in contrada Bagnitelli, catastati alla partita 9704, foglio 62, particella 494; altra zona di terreno descritta come segue: mq. 170, qualità seminativo, classe 2, sita in contrada Bagnitelli, catastati alla partita 9704, foglio 62, particella 490, indennità di espropriazione L. 448.500;
31)  Sambrone Gaspare c/o Grassa Anna, nata a Salemi il 3 novembre 1952, codice fiscale GRS NNA 52S43 H700K, piazza Riformati n. 4 - Salemi. Zona di terreno descritta come segue: mq. 400, qualità vigneto, classe 3, sita in contrada Capitisseti, catastati alla partita 15945, foglio 122, particella 118; altra zona di terreno descritta come segue: mq. 10, qualità vigneto, classe 3, sita in contrada Capitisseti, catastati alla partita 15945, foglio 122, particella 119, indennità di espropriazione L. 759.000;
32) ditta Sapuppo Ettore, nato il 26 luglio 1941 e Baldassare, nato il 2 marzo 1944, codice fiscale SPP TTR 41L26 G273A, via Villa Ermosa n. 26 - Palermo. Zona di terreno descritta come segue: mq. 560, qualità seminativo, classe 2, sita in contrada Urgazzo, catastati alla partita 4762, foglio 62, particella 364, indennità di espropriazione L. 1.225.000;
33)  ditta Scalisi Maria Grazia. Zona di terreno descritta come segue: mq. 310, qualità seminativo, classe 3, sita in contrada Timpagessi, catastati alla partita 5694, foglio 103, particella 133, indennità di espropriazione L. 678.500;
34) ditta Vanella Antonina fu Francesco in Ansaldi, via Marsala n. 19 - Salemi. Zona di terreno descritta come segue: mq. 90, qualità seminativo, classe 2, sita in contrada Timpagessi, catastati alla partita 8319, foglio 103, particella 42, indennità di espropriazione L. 197.000;
35) ditta Vanella Gaspara fu Francesco in Graffeo. Zona di terreno descritta come segue: mq. 30, qualità seminativo, classe 3, sita in contrada Timpagessi, catastati alla partita 8341, foglio 103, particella 156, indennità di espropriazione L. 66.000;
36)  ditta Vanella Giuseppa fu Giuseppe, maritata Cuddini Antonio, discesa Monte n.8 - Salemi. Zona di terreno descritta come segue: mq. 130, qualità seminativo, classe 3, sita in contrada Timpagessi, catastati alla partita 8075, foglio 103, particella 137, indennità di espropriazione L. 284.500.
(99.52.2441)
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Autorizzazione alla Provincia regionale di Catania a versare alla Cassa depositi e prestiti le indennità di espropriazione relative ai lavori di ammodernamento del tratto della S.P. 185, compreso tra la S.P. 165 e l'abitato di S. Lucia nei comuni di Acireale e Acicatena.

Con ordinanza dell'Assessore per i lavori pubblici n. 1959/14° del 30 novembre 1999, la Provincia regionale di Catania è stata autorizzata a versare alla Cassa depositi e prestiti le indennità residue di espropriazione spettanti alla ditta Li Pira Salvatore e Giuseppe nella seguente misura:
-  foglio 59, particella 59, indennità residua L. 425.000;
-  foglio 59, particella 58, indennità residua L. 279.060.
(99.51.2403)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'impiego di Siracusa.

Con decreto n. 2466/99/8°/L dell'8 luglio 1999 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto alla sostituzione, in seno alla commissione provinciale per l'impiego di Siracusa, ricostituita con decreto n. 1059/97/8°/L del 12 dicembre 1997, del sig. Bartoluccio Vincenzo con il sig. Furno Aldo Primo, nato a Leonforte il 2 dicembre 1947, in rappresentanza dell'U.G.L.
(99.52.2426)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per l'emergenza sanitaria.

Con decreto n. 30175 del 5 ottobre 1999 dell'Assessore per la sanità, vistato dalla Ragioneria centrale il 5 novembre 1999 al n. 826, l'ing. S. D'Urso, già componente del Comitato regionale per l'emergenza sanitaria di cui al decreto n. 26166 del 24 luglio 1998, viene sostituito con il dott. Ambrogio Castiglione, dirigente superiore coordinatore dell'Ufficio regionale di protezione civile.
(99.52.2440)
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Sostituzione del segretario della commissione di disciplina di cui al D.P.R. n. 119/88.

Con decreto n. 30661 del 9 novembre 1999, l'Assessore per la sanità ha disposto che le funzioni di segretario della commissione di disciplina ex D.P.R. n. 119/88 siano attribuite al sig. Carmelo Campione, in sostituzione della dott.ssa Tommasa Siragusa.
(99.51.2369)
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Sostituzione del segretario della commissione di disciplina di cui al D.P.R. n. 120/88.

Con decreto n. 30662 del 9 novembre 1999, l'Assessore per la sanità ha disposto che le funzioni di segretario della commissione di disciplina ex D.P.R. n. 120/88 siano attribuite al sig. Carmelo Campione, in sostituzione della dott.ssa Tommasa Siragusa.
(99.51.2368)
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Autorizzazione all'aumento della capacità operativa di macellazione del pubblico macello di Canicattì.

Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 30809 del 6 dicembre 1999, il sindaco del comune di Canicattì è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, ad aumentare la capacità operativa del pubblico macello fino ad un massimo di 3 capi bovini equivalenti (UGB) l'ora, per non oltre 30 UGB giornalieri.
(99.51.2370)
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Iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della società Salus a r.l.
Con decreto dell'Assessore per la sanità del 13 dicembre 1999, n. 30837 la Salus s.r.l. nella persona del sig. Liuzza Stefano, nato a Salemi il 31 gennaio 1942, in qualità di legale rappresentante, è stata iscritta all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n. 23119, per la comunità terapeutica assistita sita in Salemi, contrada Fontanabianca, per numero 20 posti.
(99.51.2396)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Sdemanializzazione di un'area marittima sita in Pantelleria.

Con decreto interassessoriale n. 397/13 del 17 settembre 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 170 sita in Pantelleria, posta in fregio alla particella 95 del foglio di mappa 2 del citato comune, e ricadente nella particella demaniale 336 dello stesso foglio di mappa, comunque, meglio individuata nella planimetria vistata dall'ufficio del Genio civile opere marittime di Palermo, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(99.51.2375)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 660/17 del 7 novembre 1999, è stata concessa alla ditta ENEL S.p.A., con sede legale in Roma, via G.B. Martini n. 3, l'autorizzazione ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dello stabilimento per la produzione di energia termoelettrica sito in territorio del comune di Priolo Gargallo.
(99.51.2400)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 662/17 del 7 dicembre 1999, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta ComProd - Composite Products dell'ing. Costantino Tartaglia & C. s.a.s., ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di elementi profilati in materiali compositi che si intende svolgere nel comune di Termini Imerese.
(99.51.2363)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 670/17 del 14 dicembre 1999, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Vetem S.P.A., ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 203/88, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di prodotti farmaceutici veterinari svolta negli impianti siti nel comune di Porto Empedocle, via Pirandello n. 8.
(99.52.2419)
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Provvedimenti concernenti nulla osta per impianti di cave.

Con decreto n. 658/41 del 7 dicembre 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Migliore Pasquale con sede legale in Gela, per l'apertura di una cava di argilla in contrada Farello, nel territorio del comune di Gela (CL).
(99.51.2374)


Con decreto n. 671/41 del 15 dicembre 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta cooperativa TAIA, con sede legale in Sambuca diSicilia, per il rinnovo e l'ampliamento di una cava di calcare in contrada Taia nel territorio del comune diCaltabellotta (AG).
(99.52.2421)
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Nulla osta alla ditta Pescagel Fin s.r.l., con sede in Gela, per la realizzazione di una centrale ittica.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 659/9 del 7 dicembre 1999, ha concesso il nulla osta all'impianto in sanatoria, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Pescagel Fin s.r.l. per la centrale ittica ubicata nella 2ª strada della zona industriale di Gela (CL) contrada Brucazzi, con prescrizio-ni.
(99.52.2420)
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Variante al programma di fabbricazione del comune di Nicosia.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 510/D.R.U. del 10 dicembre 1999, è stato approvato, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, in variante al programma di fabbricazione di Nicosia, il programma costruttivo della cooperativa edilizia Beato Felice per la realizzazione di n. 12 alloggi in contrada Sacramento.
(99.52.2425)
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Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Bisacquino.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 516/DRU del 14 dicembre 1999, ha approvato la modifica all'art. 4 del regolamento edilizio vigente, con annesso programma di fabbricazione, del comune di Bisacquino, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, adottata con delibera consiliare n. 45 del 30 novembre 1998.
(99.52.2433)
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Nulla osta alla società Enichem S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, per la realizzazione di modifiche ad un impianto nello stabilimento di Priolo.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 668/9 del 14 dicembre 1999, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla società Enichem, stabilimento di Priolo, con sede legale in S. Donato Milanese (MI), via Boldrini n.1, per la realizzazione di modifiche alla sezione raffreddamento sfiati dell'impianto di produzione di dicloroetano (DL1), nello stabilimento Enichem di Priolo (SR).
(99.52.2418)
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Nulla osta al comune di Pietraperzia per il progetto di urbanizzazione primaria e secondaria.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 669/VIA del 14 dicembre 1999, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, al comune di Pietraperzia (EN), ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, per il progetto di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito dell'agglomerato abusivo di contrada Canalicchio-Serre nel comune di Pietraperzia (EN).
(99.52.2417)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.

1)  Con decreto n. 476/2TR del 9 dicembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea Trapani - Vita - Salemi - Gibellina - Partanna - Castelvetrano, ad apportare le modifiche di cui all'istanza datata 24 marzo 1999, mediante la riduzione da 4 a 2 c.c. feriali Vita-Gibellina e da 4 a 2 c.c. fer. Salemi - Gibellina.
2)  Con decreto n. 477/2TR del 9 dicembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea Zafferana - Monterosso - Lavinaio - Aci S. Antonio - Catania, ad apportare le modifiche di cui all'istanza datata 10 febbraio 1992. Pertanto, l'autolinea verrà esercitata con il seguente programma:
-  1 c.c. fer. Zafferana - Lavinaio - Catania; 1 c.c. fer. Zafferana - Lavinaio - S. Laria La Stella - svincolo Acireale - A18 - Catania; 3 c.c. fer. Lavinaio - Aci S. Antonio - Catania; 1 c.c. fer. Lavinaio - S. Maria La Stella - svincolo Acireale - A18 - Catania.
3)  Con decreto n. 478/2TR del 9 dicembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea Modica - Giarratana con prolungamento a Monterosso, ad apportare le modifiche di cui all'istanza datata 24 agosto 1994. Pertanto, l'autolinea assumerà le seguenti caratteristiche:
-  denominazione: autolinea Modica - Giarratana;
-  percorso: Modica (quartiere Sorda) - Modica Alta - Mauto - Balata di Modica - S. Giacomo - Giarratana;
-  programma di esercizio: 2 c.c. feriali.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti per l'autolinea medesima e compatibili con le modifiche sopra riportate.
4)  Con decreto n. 479/2TR del 9 dicembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 1822/39, la concessione dell'autolinea sostitutiva ex F.S. Castelvetrano - Salaparuta, in atto affidata all'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, è stata revocata.
5)  Con decreto n. 480/2TR del 9 dicembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 1822/39, la concessione dell'autolinea Borgetto - Partinico - Partinico stazione, in atto affidata all'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, è stata revocata.
6)  Con decreto n. 481/2TR del 9 dicembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 1822/39, la concessione dell'autolinea trasporto operai Rosolini - Sincat prol. stabilimento Liquilchimica, affidata all'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, è stata revocata.
7)  Con decreto n. 482/2TR del 9 dicembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 1822/39, la concessione dell'autolinea Palermo - Camporeale - Trapani, in atto affidata all'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, è stata revocata.
8)  Con decreto n. 483/2TR del 9 dicembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 1822/39, la concessione dell'autolinea Prizzi - Termini Imerese - con diramazione Vicari, in atto affidata all'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, è stata revocata.
9)  Con decreto n. 484/2TR del 9 dicembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 1822/39, la concessione dell'autolinea Giardinello - stabilimento Italtel - Palermo, in atto affidata all'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, è stata revocata.
10)  Con decreto n. 485/2TR del 9 dicembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 1822/39, la concessione dell'autolinea Ciminna - contrada Traversa - A19 - Palermo, in atto affidata all'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, è stata revocata.
11)  Con decreto n. 486/2TR del 9 dicembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 1822/39, la concessione dell'autolinea Augusta - Melilli, in atto affidata all'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, è stata revocata.
12)  Con decreto n. 487/2TR del 9 dicembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 1822/39, la concessione dell'autolinea stagionale Acicatena - Acitrezza lidi, in atto affidata all'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, è stata revocata.
(99.52.2423)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 5 gennaio 2000, n. 1.
Capitolo 38057. Contributi per l'organizzazione e le attrezzature degli archivi storici comunali.

Ai sindaci dei comuni della Regione
e p.c.  Alla Soprintendenza archivistica per la Sicilia 

Al direttore del Centro regionale per la progettazione e il restauro
Al direttore della sezione beni archivistici del Centro regionale per la progettazione e il restauro
Ai soprintendenti per i beni culturali ed ambientali
Ai direttori delle sezioni beni archivistici della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali
Ai dirigenti coordinatori dei gruppi di lavoro dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali - Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente
La Regione siciliana, pur non avendo specifiche competenze in materia di archivi può, nell'ambito di un ampio panorama di attività previste dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 e orientate a "favorire lo sviluppo sociale e culturale dei cittadini", "adottare iniziative e concedere contributi per l'organizzazione e le attrezzature degli archivi storici comunali".
E' stato a tal fine istituito il capitolo 38057 e questo Assessorato è più volte intervenuto a disciplinare la materia, in ultimo con la circolare n. 7 del 27 marzo 1993.
La continua riduzione delle disponibilità del capitolo di cui trattasi ha però determinato un calo delle quote dei contributi assegnati ai suddetti archivi, rendendo a volte inefficace l'intervento finanziario regionale in loro favore.
Tenuto conto delle predette considerazioni, questo Assessorato, di concerto con la Soprintendenza archivistica per la Sicilia, che esercita la vigilanza sugli archivi degli enti pubblici, è venuto nella determinazione di emanare le sotto notate disposizioni per l'accesso ai finanziamenti di cui trattasi.
1.  Finalità dei contributi gravanti sul capitolo 38057
I contributi in favore degli archivi storici mirano alla "organizzazione e all'acquisto di attrezzature".
Si possono quindi individuare 5 forme di intervento dirette alla conservazione e alla fruizione dei documenti archivistici:
1)  riordinamento;
2)  attrezzature;
3)  restauro;
4)  rilegatura;
5)  disinfestazione.
Data l'esiguità della somma a disposizione, ogni comune, all'atto di presentazione dell'istanza, potrà scegliere uno solo di tali interventi.
2.  Destinatari dei contributi
Destinatari dei contributi di cui trattasi saranno tutti gli archivi storici appartenenti ai comuni dell'isola, posto che l'art. 30 del D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963, pone in capo agli enti pubblici l'obbligo di provvedere alla conservazione e all'ordinamento dei propri archivi, nonché quello di istituire "separate sezioni di archivio" per i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni.
3.  Requisiti necessari per l'accesso ai finanziamenti a carico dei capitoli in oggetto
I comuni interessati ad ottenere un contributo per l'organizzazione e l'acquisto di attrezzature per il proprio archivio storico dovranno dimostrare di possedere alla data di presentazione dell'istanza quanto segue:
a)  un archivio storico regolarmente istituito;
b)  locali esclusivamente destinati a sede dell'archivio, i cui parametri ambientali di conservazione - umidità, presenza di muffa, parassiti ecc. - verranno, al caso, verificati dal Centro regionale per la progettazione e il restauro ex art. 7, lett. d), della legge regionale n. 116/80;
c)  responsabile o incaricato dell'archivio, nominato secondo le procedure relative vigenti.
Si ricorda che gli archivi storici dei comuni capoluogo di provincia devono essere diretti da funzionari in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica (art. 30 del D.P.R. n. 1409/63).
Gli archivi devono inoltre:
d)  svolgere regolare servizio al pubblico di almeno quindici ore nell'arco della settimana.
Si prescinderà dal requisito della apertura al pubblico solo nel caso in cui vi è un riordino di documenti archivistici in corso e previa dichiarazione della Soprintendenza archivistica, ferma restando la fruibilità delle carte da parte di studiosi e interessati, a richiesta;
e)  avere speso e non solamente stanziato nell'anno finanziario precedente a quello per il quale si richiede il contributo, una somma (al netto di canone locativo e retribuzione del personale) ad esclusivo onere a carico del bilancio dell'ente proprietario;
f)  nel caso di archivio già destinatario dei contributi sul capitolo di cui trattasi, gravanti su esercizi finanziari precedenti, avere speso e regolarmente rendicontato le somme oggetto di finanziamento, fino al secondo esercizio precedente a quello nel quale si effettua l'istanza.
La mancanza dei requisiti richiesti sopra indicati, comporterà l'esclusione dai contributi in parola.
4.  Istanza
Le istanze e la annessa documentazione dovranno essere prodotte in triplice esemplare, esclusivamente all'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, Direzione dei beni culturali, ambientali ed educazione permanente, gruppo X, B.C. tutela e valorizzazione patrimonio librario ed archivistico, via delle Croci n. 8 - 90141 Palermo.
Il medesimo Assessorato provvederà all'inoltro degli esemplari delle istanze agli altri organismi coinvolti nel procedimento.
L'istanza, conforme al modello allegato A, deve essere esattamente compilata in ogni sua parte.
L'incompletezza dell'istanza sarà causa di esclusione se la circostanza incide sull'accertamento dei requisiti di ammissibilità al beneficio di cui trattasi (vedi punto 3).
L'istanza dovrà contenere i seguenti elementi:
a)  dichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti necessari per la ammissione a contributo (vedi punto 3). La documentazione relativa (planimetria dei locali, delibere di costituzione ecc. andrà allegata, ove l'archivio interessato non vi abbia già provveduto in precedenza, o richiamata, se necessario, con gli estremi di trasmissione;
b)  dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni contenute nella presente circolare;
c)  dichiarazione di impegno ad eseguire la spesa entro un anno dalla data di emissione del mandato di pagamento dell'anticipo pari all'80% del contributo;
d)  dichiarazione attestante nel dettaglio la spesa effettuata nell'anno precedente con fondi gravanti sul proprio bilancio e destinati all'archivio;
e)  dichiarazione attestante che l'ente non ha presentato altre richieste di contributo allo scrivente, o ad altri rami dell'Amministrazione regionale , o ad altri enti pubblici, per l'attuazione del medesimo progetto;
f)  intervento ed importo richiesto;
g)  espressa indicazione e sottoscrizione (timbro e firma leggibili) del legale rappresentante dell'ente proprietario dell'archivio.
All'istanza dovrà altresì essere allegata una proposta di utilizzazione (allegato B) del finanziamento richiesto, sottoscritta dal responsabile dell'archivio storico, vistata dal sindaco e congruamente motivata sulla scorta di una attenta valutazione del livello di conservazione e fruizione del patrimonio archivistico.
In particolare, in tale proposta, dopo una breve descrizione delle attrezzature, del materiale archivistico posseduto, dello stato di conservazione e ordinamento dei fondi, dovranno essere analizzati eventuali guasti, degradi e rischi nonché le cause che li hanno determinati.
La valutazione di tali elementi consentirà al responsabile dell'archivio storico di individuare l'intervento più urgente, scelto tra quelli indicati al n. 1 della presente circolare.
Per tale intervento dovranno essere indicate le modalità di esecuzione e l'importo presunto.
Rispetto alla precedente circolare, la proposta di utilizzazione dovrà essere sottoposta al parere della Soprintendenza archivistica già in sede di presentazione dell'istanza e non dopo la comunicazione di avvenuta concessione del contributo.
Ciò con l'evidente intendimento di abbreviare i tempi occorrenti per l'accreditamento dei fondi, ove concessi.
5.  Scadenza
L'istanza in parola dovrà essere inoltrata a mezzo di servizio postale. Non saranno prese in considerazione quelle inviate a mezzo fax.
Le istanze precitate si intendono presentate nei termini se spedite a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il finanziamento stesso; a tal fine farà fede la data del timbro del vettore.
Per l'esercizio finanziario 2000 le istanze dovranno essere presentate entro il 29 febbraio.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate successivamente alla scadenza del prefissato termine.
6.  Istruttoria istanza
Ricevute le istanze, questo Assessorato provvederà all'inoltro alla Soprintendenza archivistica per la Sicilia e al Centro regionale per la progettazione e il restauro.
In particolare, la Soprintendenza archivistica provvederà all'esame delle istanze valutando i seguenti elementi:
1)  situazione dell'ordinamento e dello stato di conservazione del patrimonio archivistico oggetto dell'intervento proposto;
2)  stato di attuazione di interventi connessi ad eventuali finanziamenti precedentemente concessi al medesimo archivio;
3)  descrizione dei guasti, degradi, rischi, ecc... presenti;
4)  identificazione delle cause che hanno prodotto i suddetti;
5)  modalità tecniche di esecuzione del progetto;
6)  tipo di intervento richiesto.
Nei casi di interventi diretti sui beni archivistici di disinfezione, disinfestazione, microfilmatura, rilegatura e restauro, il parere della Soprintendenza archivistica dovrà essere espresso di concerto con la sezione beni archivistici del Centro regionale per la progettazione ed il restauro.
La Soprintendenza archivistica restituirà all'archivio interessato la proposta di utilizzazione, completa di parere, inoltrandone copia allo scrivente Assessorato.
In caso di proposta non adeguata alle esigenze dell'archivio, la Soprintendenza archivistica chiederà chiarimenti all'ente proponente e ove necessario la riformulazione della proposta sulla base di specifiche osservazioni.
Il parere potrà indicare vincoli e cautele da osservare nel corso dell'intervento.
Gli enti interessati sono tenuti a richiedere alla Soprintendenza archivistica autorizzazione a modificare e/o aggiornare l'originaria proposta approvata, solo nel caso in cui sopravvenga motivata necessità e comunque prima della effettuazione della spesa.
7.  Programmazione finanziamenti. Impegno somme e procedure di spesa
Questo Assessorato, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dalla Soprintendenza archivistica per la Sicilia e ove del caso dal Centro regionale per la progettazione ed il restauro procederà alla ripartizione dei finanziamenti e all'impegno delle somme in favore degli archivi storici comunali ritenuti meritevoli e ne darà contestuale comunicazione ai rispettivi enti proprietari, affinché procedano alla spesa.
La somma concessa verrà accreditata in due soluzioni, la prima, in misura pari all'80% del contributo concesso, la seconda a saldo, quale risulterà dal regolare rendiconto prodotto, e fino ad un massimo del 20% del contributo concesso.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, entrambi gli importi dei titoli di spesa di cui trattasi verranno accreditati sul pertinente conto di Tesoreria regionale intestato all'ente beneficiario.
Il prelevamento dal conto di tesoreria da parte di codesto ente sarà effettuato mediante "buoni di prelevamento".
8.  Rendiconti
Entro un anno dalla erogazione dell'anticipo, (che decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta emissione del titolo di pagamento) gli enti proprietari degli archivi storici beneficiari dovranno produrre allo scrivente Assessorato, pena la revoca del contributo concesso, rendiconto per importo non inferiore alle somme concesse, nella forma di seguito indicata.
Le spese effettuate dovranno essere comprovate da fatture originali debitamente firmate per quietanza, oppure accompagnate da copia del mandato di pagamento quietanzato, o da ricevute di versamento emesse in conformità delle vigenti disposizioni fiscali e corredate del visto di regolare esecuzione delle forniture da parte del responsabile dell'archivio storico, nonché, dei numeri di presa in carico sul registro cronologico generale di entrata, e per il materiale, dal numero di inventariazione dello stesso.
Qualora sul progetto sia stato espresso anche il parere della sezione beni archivistici del Centro regionale per la progettazione ed il restauro, questa amministrazione si riserva di effettuare appositi sopralluoghi in corso d'opera e/o finali al fine di verificare l'idoneità e la conformità degli interventi eseguiti alla normativa tecnica in materia.
Il collaudo degli interventi di conservazione dovrà essere richiesto a cura dell'ente beneficiario alla Soprintendenza archivistica per la Sicilia ovvero agli organi tecnici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali e ambientali.
Il collaudo delle attrezzature fornite potrà essere effettuato dagli uffici tecnici competenti per legge.
I relativi verbali di collaudo dovranno essere trasmessi a questo Assessorato unitamente al rendiconto delle spese sostenute.
Si specifica che tutta la documentazione di spesa, compresa la nota di trasmissione della stessa, dovrà essere presentata in duplice esemplare (un originale e una copia conforme).
L'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, esaminato il rendiconto presentato, ed accertatane la regolarità contabile-amministrativa nonché la conformità di esecuzione rispetto al progetto a suo tempo approvato, emetterà in favore dell'ente beneficiario mandato di pagamento a saldo.
9.  Revoca del contributo e recupero somme non spese
Come già ricordato, il legale rappresentante dell'archivio storico comunale sottoscrive all'atto della presentazione dell'istanza di accesso ai contributi di cui trattasi, l'impegno ad eseguire la spesa entro un anno dalla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.
Trascorso tale termine, l'amministrazione solleciterà, pertanto, la presentazione dei rendiconti mancanti.
In caso di esito negativo, in tutto o in parte, del riscontro, l'amministrazione procederà alla revoca (totale o parziale) del contributo con conseguente richiesta di restituzione di quanto dovuto e con l'insorgenza a carico del beneficiario dell'obbligazione restitutoria delle somme eccedenti.
10.  Pagamento di somme perente
Questa amministrazione respingerà ogni futura richiesta di reiscrizione nel bilancio della Regione siciliana di somme perenti derivanti da obbligazioni assunte oltre l'anno concesso per la rendicontazione.
Pertanto, all'atto dell'inoltro di eventuali richieste di reiscrizione sarà necessario allegare atti dai quali si evincano le date di assunzione degli impegni (ad esempio, le delibere di acquisto attrezzature vistate dai competenti organi di controllo).
A ciò si aggiunga una relazione sui motivi del ritardo della spesa.
Si ricorda che l'eventuale diniego di reiscrizione in bilancio di somme perente, normalmente corrispondenti al 20% del contributo concesso, non esonera gli interessati dall'obbligo di rendicontazione.
Si raccomanda pertanto ai comuni interessati una pronta rendicontazione delle somme concesse, con eventuale rinuncia o restituzione delle somme non utilizzate, effettuando il versamento presso la Cassa regionale con imputazione al capitolo 3717 del bilancio della Regione siciliana.
11.  Recupero somme non spese
Per il recupero delle somme impegnate e non rendicontate entro i termini previsti al punto 8 della presente circolare, ove l'ente non provveda, questa amministrazione procederà, previa revoca del contributo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, fino alla concorrenza della somma dovuta (fermo amministrativo).
  L'Assessore: MORINELLO 

Allegato A

OGGETTO: Richiesta contributo per l'archivio storico comunale del comune di    


All'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione Direzione regionale per i beni culturali ed ambientali e per l'educazione permanente gruppo X - via delle Croci, 8 - 90141 Palermo

Il sottoscritto ______________________________________________________ nella qualità di legale rappresentante del comune di ___________________________________ , con sede in ___________________________________ via ___________________________________ c.a.p. _________ tel. _______________________, codice fiscale e/o partita I.V.A. (dell'ente) ___________________________________
chiede, ai sensi della circolare nr. ................. del ________________ un contributo di L. ______________________________ per l'esecuzione di un intervento di ___________________________________ per l'archivio storico comunale, regolarmente istituito ai sensi del D.P.R. del 30 settembre 1963, n. 1409, giusta delibera n. ............ del __________________________ da impiegare secondo il progetto allegato alla presente istanza.
A tal fine dichiara che l'archivio storico del comune di ___________________________________ con sede in via ___________________________________ c.a.p. _________ tel. ______________________ è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla circolare sopra citata, ovvero:
a)  l'archivio dispone in atto di:
-  vani n...................., mq. .................. idonei ............................, inidonei ................................................;
-  scaffalatura lignea ml. ............................;
-  scaffalatura metallica ml. ............................;
-  armadi lignei n. ............................;
-  armadi metallici n. ............................;
b)  il responsabile del servizio è il sig. ___________________________________ ,qualifica ___________________________________, nominato con provvedimento adottato in data ___________.
(Solo per i responsabili degli archivi storici dei comuni capoluogo di provincia, specificare la specializzazione posseduta ___________________________________);
c)  l'archivio è aperto al pubblico in orario antimeridiano dalle ore ....................... alle ore........................ nei giorni di ___________________________________ ed in orario pomeridiano dalle ore ....................... alle ore ........................ nei giorni di ............................................................;
numero di consultazioni nell'anno precedente a quello per il quale si presenta l'istanza: ..............................................;
d) l'archivio non è aperto al pubblico per ______________________________________________________________________
(specificare motivi della chiusura);
e)  ha speso e rendicondato tutti i contributi concessi a carico del capitolo 38057 fino all'esercizio finanziario _____________________ compreso come da documentazione già inoltrata con nota n...........................................;
f)  ovvero, alla data odierna non ha rendicondato i seguenti contributi:
-  es. fin............................... - stato di utilizzazione...........................................................;
-  es. fin............................... - stato di utilizzazione...........................................................;
Dichiara altresì:
g)  di essere a piena conoscenza delle disposizioni contenute nella circolare assessoriale n.......................  del __________________ cui la presente istanza si riferisce e di impegnarsi a svolgere la spesa secondo le modalità prescritte nella medesima ed in conformità a successiva comunicazione assessoriale di avvenuta concessione contributo;
h)  di avere speso nell'esercizio finanziario precedente a quello per il quale si richiede il contributo, la somma di L. ________________ per ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ (al netto di canone locativo e retribuzione del personale) ad esclusivo onere e a carico del bilancio dell'ente proprietario;
i)  che la presente costituisce l'unica istanza presentata all'Amministrazione regionale o ad altri enti pubblici per l'attuazione.
La documentazione relativa a planimetria dei locali e delibera di costituzione trovasi già agli atti di codesta amministrazione, giuste note prot. .......................................... del ....................................................................................;
ovvero, si allega la sottonotata documentazione:
___________________________________
___________________________________
___________________________________


Per quanto sopra, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace.
(Luogo e data ....................................................................................)
Il legale rappresentante




Allegato B
PROPOSTA DI UTILIZZAZIONE
ARCHIVIO STORICO COMUNALE di ....................................................................................

Elenco attrezzature possedute
Aspirapolvere n. ..................................;
Carpettoni n. ..................................;
Schedari n. ..................................;
Contenitori per pergamene n. ...................................;
Carrelli per trasporto atti n. .......................................;
Impianti di climatizzazione n. ..................................;
Mezzi antincendio ................................................................;
Impianto elettrico di sicurezza n. ..........................;
Computer n. ..................................;
Fotocopiatrice n.  

Elenco materiale archivistico
  Tipologia Quantità Estremi cronologici 
Cartaceo n.               
Pergamenaceo n.               
Mappe, disegni n.               
Pergamene n.               

Stato dell'ordinamento
Totale  parziale
disordinato    

Stato di conservazione degli atti
Buono   mediocre pessimo  

Fonti documentarie di particolare interesse storico
(segnalare natura, qualità e data del documento più antico e/o rilevante)
   

Stato di attuazione di interventi connessi ad eventuali finanziamenti precedentemente concessi al medesimo archivio
   
   
   
   

Descrizione dei guasti, degradi, rischi, ecc. presenti
   
   
   

Identificazione delle cause che hanno prodotto i suddetti guasti, degradi ecc.
   
   
   

Intervento scelto
   

Possibile divisione in interventi da fare gravare su esercizi finanziari successivi
   
   
   

(compilare solo la parte relativa all'intervento scelto).
A)  Riordinamento
 1) Oggetto dell'intervento       
 2)  Fasi di esecuzione       
 3)  Criteri da adottare       
 4)  Durata       
 5)  Importo dei lavori       
 6)  Addetto alla vigilanza       
 7)  Importo presunto       

B) Attrezzature
  Quantità Importo 
 1) Scaffalatura metallica               
 2)  Armadi metallici               
 3)  Carpette               
 4)  Carpettoni               
 5)  Aspirapolvere               
 6)  Schedari               
 7)  Carrelli               
 8)  Cont. pergamene               
 9)  Sedie               
10)  Tavoli consultazione               
11)  Tavoli lavoro               
12)  Aeratori               
13)  Estintori               
14)  Imp. elettrico sicur.               
15)  Attrezz. antifurto               
16)  Lampade               
17)  Macchine per scriv.               
18)  Fotocopiatrice               
19)  Altro               
               
  Totale importo              

C) Restauro
  Tipologia atti Estremi cronologici Quantità 
                   
                   
                   

Descrizione dei guasti dei pezzi da restaurare (muffe, inchiostro sbiadito, lacerazioni, fori, ecc.)
   
   
   
Importo presunto    

D) Rilegatura
  Tipologia atti Estremi cronologici Quantità 
                   
                   
                   
Importo presunto    

E)  Disinfestazione
1) di materiale archivistico, n. pezzi    
2)  di locali dell'archivio, mq.    
3)  di altro materiale    
Importo presunto    

Archivista responsabile

   

VISTO Legale rappresentante

 
 

(2000.2.85)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 7 febbraio 2000, prot. n. 200.
Applicazione C.C.N.L. 1998/2000 - Comparto autonomie locali - Inquadramento agenti di polizia municipale.

Ai comuni della Sicilia
e p.c.  Ai prefetti 

Alle Province regionali
Ai CO.RE.CO. centrale e provinciali
All'A.R.A.N.
Alle Organizzazioni sindacali di polizia municipale
Al Dipartimento della funzione pubblica
Si riscontrano i numerosi quesiti provenienti da ogni provincia dell'Isola e si avvertono i comuni in indirizzo che in sede A.R.A.N. sono ancora in corso di definizione le problematiche contrattuali derivanti dall'inquadramento nella ex 6ª qualifica funzionale a decorrere dal 1° gennaio 1998 del personale di polizia municipale, già ex 5ª qualifica funzionale (collaboratori di vigilanza), con attribuzione dallo scorso 1° aprile 1999 del trattamento tabellare iniziale C1 del nuovo C.C.N.L. 1998/2000 e conseguente riassorbimento, ai sensi dell'art. 7, 4° comma, dell'integrazione attribuita in applicazione dell'art. 37, 1° comma, lett. A) del C.C.N.L. n. 6 luglio 1995.
In via preliminare si esprime l'avviso che medio tempore detto inquadramento non può comportare in assenza di specifica disposizione normativa la modifica del profilo professionale posseduta all'atto dell'inquadramento (agenti di P.M.) né l'assunzione dei relativi gradi di distinzione propri dell'istruttore di vigilanza , ovvero dell'ispettore di P.M., né tantomeno del grado di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 c.p.p. e dell'art. 5, 1° comma, lett. a), della legge 6 maggio 1986, bensì il solo ed esclusivo incremento economico tabellare.
Permangono, di conseguenza, per gli agenti di P.M. i compiti e le funzioni dell'ex 5° livello. Con il mantenimento dei gradi e della divisa di servizio prescritta dal decreto degli enti locali n. 241 del 17 aprile 1996, integrato con decreto n. 1555 del 16 dicembre 1996.
In pratica, a differenza dei restanti profili professionali, ricollocati all'interno delle tabelle introdotte dal nuovo C.C.N.L. secondo il principio dell'equivalenza professionale e della fungibilità delle mansioni, agli agenti di P.M. non si possono attribuire con norma contrattuale di natura privatistica pari livello di responsabilità dell'istruttore di vigilanza per i compiti di coordinamento e controllo già fissati dal D.P.R. n. 347/83 e D.P.R. n. 333/90, come richiamati dal decreto degli enti locali 4 gennaio 1993. Ogni differente interpretazione sarebbe occasione di confusione di ruoli e conflittualità operativa con effetti di sicuro allarme per l'ordine e la vigilanza sul territorio.
Perplessità sorgono, tuttavia, per effetto della decorrenza attribuita dal C.C.N.L. al reinquadramento di detto personale nella ex 6ª qualifica funzionale (1 gennaio 1998) in epoca sicuramente antecedente alla trasformazione della qualifica in categoria (1 aprile 1999) con omologazione dei profili e dei ruoli del personale rientrante nella categoria C e con possibile eliminazione di ogni precedente rapporto di subordinazione gerarchica, le cui conseguenze sono di facile intuizione.
In conclusione, nel ribadire l'avviso di questo Ufficio, come espresso in premessa, si rimane in attesa di conoscere la nuova e definitiva disposizione contrattuale a soluzione delle problematiche esposte, rimanendo sin d'ora obbligo per le amministrazioni in indirizzo di ricercare soluzioni e percorsi più rapidi nella valorizzazione del personale già collocato nella ex 6ª qualifica funzionale con sviluppo economico orizzontale e/o progressione verticale (procedure concorsuali) a conferma dell'attività di responsabilità/coordinamento al medesimo personale attribuita.
Nel richiedere puntuale adempimento si avverte che in atto ogni differente valutazione è sanzionabile per vizio di legittimità.
La presente nota sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(2000.6.430)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 21 gennaio 2000, n. 2.
Iscrizione nella lista regionale di mobilità. Modalità istruttorie e rilascio certificazioni.

All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
Al gruppo VI - segreteria amministrativa della C.R.I.
Al gruppo X - L.S.U.
Allo scopo di rendere più solleciti gli adempimenti amministrativi riguardanti l'oggetto, si impartiscono le seguenti direttive.
A)  Istruttoria delle pratiche
1)  Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 4 della legge n. 236/93 e successive integrazioni, si rappresenta l'esigenza che le competenti SCICA - cui deve essere prodotto, entro i termini prescritti dalla citata norma, il modello contenente la richiesta di iscrizione nella lista (ora allegato al modello C/Iscrizione) -, provvedano con la dovuta tempestività alla relativa istruttoria ed all'inoltro del carteggio all'U.R.L.M.O., per l'attivazione delle conseguenti deliberazioni concernenti l'iscrizione nella stessa lista, rimesse alla C.R.I.
In particolare le SCICA cureranno di verificare la completezza dei pertinenti modelli, di cui invieranno copia all'U.R.L.M.O., la sussistenza delle cause di licenziamento previste dalla legge e la tempestività dell'istanza, facendone menzione nella relazione istruttoria di accompagnamento.
Tanto all'ovvio fine di evitare indesiderabili lungaggini istruttorie, che si tradurrebbero in defatiganti attese ed in lesioni di aspettative per i soggetti aventi diritto all'iscrizione.
2)  In ordine all'iscrizione nella lista regionale ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, ferme restando le procedure e le modalità operative fissate dalle disposizioni in vigore con la conseguente esigenza che gli U.P.L.M.O. rimettano all'U.R.L.M.O., completo di tutti gli elementi, il carteggio inerente alle procedure preliminari espletate, le competenti SCICA cureranno che gli interessati provvedano alla compilazione, nei tempi più brevi, del modello C/Iscrizione, anche per la parte concernente la medesima lista, modello che tratterranno ai loro atti.
Il carteggio, da sottoporre, per le determinazioni di competenza alla C.R.I., sarà, ovviamente, predisposto direttamente dall'U.R.L.M.O. quando si tratti di procedure di mobilità che, in relazione alla loro dimensione territoriale, siano di competenza dello stesso Ufficio.
3)  Gli U.P.L.M.O., come di consueto, continueranno ad inoltrare all'U.R.L.M.O. i modelli individuali, completi in ogni loro parte, concernenti i lavoratori di cui all'art. 11 della legge n. 223/91, perché vengano sottoposti all'esame della C.R.I., per le determinazioni di competenza, in presenza delle condizioni richieste dalla legge.
4)  L'U.R.L.M.O., nel sottoporre alla C.R.I., per le conseguenti deliberazioni, gli atti concernenti la materia in esame, li correderà del proprio avviso, nonché di una analitica relazione illustrativa, quando ciò sia richiesto dalla complessità o dalla rilevanza delle problematiche inerenti le singole fattispecie.
5)  Appare, poi, di tutta evidenza la necessità che i provvedimenti deliberativi adottati in materia dalla C.R.I., in special modo se favorevoli, vengano comunicati, nei tempi più brevi, all'U.R.L.M.O. da parte della segreteria amministrativa di detto organo collegiale, ed a sua volta inoltrati dallo stesso U.R.L.M.O. a tutti gli uffici interessati, con la massima celerità, per i conseguenziali adempimenti.
6)  Si evidenzia che le SCICA dovranno trasmettere all'U.R.L.M.O., con la dovuta tempestività, gli elenchi dei lavoratori da iscrivere nella lista ai sensi dell'art. 21 della legge n. 196/97.
7)  Resta ferma la competenza dell'U.R.L.M.O. in ordine alla decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso la cancellazione dalla lista regionale, quando l'iscrizione sia stata disposta ai sensi delle leggi nn. 223/91 e 236/93.
8)  Resta ferma, altresì, ai sensi della circolare n. 361/99 del 6 ottobre 1999, la competenza alla trattazione degli affari contenziosi concernenti i progetti di L.S.U. ed L.P.U. da parte del gruppo X, il quale curerà la notifica ai competenti uffici, ed in primo luogo all'U.R.L.M.O., dei provvedimenti intervenuti al riguardo in sede sia amministrativa, sia giurisdizionale, per le refluenze che gli stessi possono avere ai fini della posizione degli interessati riguardo all'iscrizione o alla permanenza nella lista regionale di mobilità.
B)  Rilascio certificazioni
Al fine di eliminare alcuni inconvenienti riscontrati in sede di richiesta, da parte degli interessati, delle certificazioni in materia, si individuano le seguenti modalità operative.
1)  Stante l'esigenza di velocizzare e decentrare le relative attività amministrative, nelle more della istituzione di servizi informatici collegati in rete, si ritiene che le predette certificazioni vadano rilasciate a cura delle competenti SCICA, cui gli interessati potranno, pertanto, rivolgersi.
Si evidenzia, infatti, che le SCICA debbono essere in possesso, per il tramite degli U.P.L.M.O., dei dati inerenti l'iscrizione nella lista, mentre hanno diretta conoscenza degli ulteriori, eventuali elementi di variazione, successivamente intervenuti.
Ciò, tra l'altro, consentirà un adeguato snellimento delle procedure, concentrandone l'espletamento presso un unico ufficio, con modalità meglio rispondenti alle esigenze dell'utenza.
Le medesime SCICA, ove necessario, provvederanno a richiedere all'U.P.L.M.O. competente, e/o all'U.R.L.M.O., ogni altro elemento di verifica e di riscontro, che risulti utile o indispensabile per le finalità in esame.
La richiesta e l'inoltro di detta documentazione, ove occorrente, saranno effettuati, da parte degli uffici competenti, nei tempi più brevi, utilizzando i normali mezzi di comunicazione a distanza.
2)  Tuttavia l'U.R.L.M.O., qualora gli interessati ne facciano egualmente richiesta, provvederà a rilasciare la certificazione, o copia della documentazione in proprio possesso, concernente l'iscrizione nella lista, con l'avvertenza, che dovrà risultare per iscritto, che gli atti rilasciati debbano essere completati degli ulteriori elementi acquisibili presso la SCICA, afferenti ad eventuali variazioni successivamente intervenute per effetto di cancellazioni dovute a talune delle cause previste dalla legge.
3)  Va osservato, comunque, che, ai sensi della circolare assessoriale n. 334 del 3 febbraio 1999, la certificazione attestante l'iscrizione nella lista regionale di mobilità rientra tra quelle che possono essere sostituite dalla dichiarazione di responsabilità redatta ai sensi del D.P.R. n. 403/98.
Pertanto, le certificazioni e la documentazione sopra esplicitate dovranno essere rilasciate a cura degli uffici soltanto in caso di espressa richiesta da parte degli interessati, ai quali, peraltro, dovrà essere richiamata la possibilità di fare luogo alla citata dichiarazione di responsabilità.
Si ritiene, al riguardo, che i contenuti di questa, per completezza, debbano riguardare l'iscrizione nella lista regionale di mobilità, nonché l'insussistenza di cause di cancellazione o sospensione e di contenziosi in sede amministrativa e giurisdizionale.
L'U.R.L.M.O. provvederà ad impartire ai competenti settori le istruzioni occorrenti.
Nel raccomandare la puntuale osservanza di quanto precede, al fine di consentire la sollecita attuazione della normativa di sostegno, rivolta alla predetta categoria di lavoratori, si invitano gli U.P.L.M.O. ad impartire le conseguenti istruzioni alle dipendenti SCICA, perché, per quanto di competenza, diano la massima pubblicità ai contenuti della presente, nei modi consueti.
  L'Assessore: PAPANIA 

(2000.4.287)
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CIRCOLARE 2 febbraio 2000, n. 3.
Cantieri di lavoro per disoccupati. Istanze di finanziamento presentate da enti diversi dagli enti locali territoriali - Esercizi finanziari 1999 e 2000.
Agli enti gestori di cantieri di lavoro
Agli uffici del Genio civile
All'Ispettorato tecnico regionale presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici
Ai gruppi di lavoro XI e XII dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - 1ª Direzione
All'Ufficio regionale del lavoro
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle sezioni di collocamento
e, p.c. Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Al collegio dei revisori del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati
A modifica di quanto previsto dalle circolari assessoriali n. 212 del 14 febbraio 1995 e n. 222 del 12 gennaio 1996, si dispone che le somme assegnate per l'esercizio finanziario 2000 per il finanziamento di cantieri di lavoro proposti da enti diversi dagli enti locali territoriali saranno utilizzate per il finanziamento di relativi progetti presentati entro il previsto termine del 30 giugno, dei predetti organismi negli anni 1998 e 1999.
Si dispone, altresì, che le eventuali somme che verranno assegnate nell'esercizio finanziario 2000 per il finanziamento dei progetti presentati dai predetti enti verranno utilizzate per il finanziamento di istanze presentate regolarmente entro il 30 giugno 1999 e il 30 giugno 2000.
  L'Assessore: PAPANIA 

(2000.6.397)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 20 dicembre 1999, n. 1009.
Decreto legislativo n.229/99 - Vigenza - Regione siciliana - Sussistenza.
Ai direttori generali
Ai direttori amministrativi
Ai direttori sanitari
Ai collegi dei revisori delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere della Regione siciliana
Premessa
Con il decreto legislativo n. 229/99, il legislatore statale è intervenuto su alcuni aspetti essenziali dell'assetto del sistema sanitario nazionale (d'ora in poi: SSN), completando (secondo alcuni, più semplicemente, compiendo un ulteriore passo verso) il processo di c.d. "aziendalizzazione" della sanità. Non avendo allo stato la Regione siciliana adottato alcuna norma primaria concernente il predetto decreto legislativo n. 229/99, appare necessario e opportuno rendere specifiche disposizioni che, in via interpretativa, chiariscano:
-  in generale, i rapporti che intercorrono fra la legislazione statale e quella regionale in materia di igiene e sanità (art. 17, lett. B, dello Statuto regionale);
-  in particolare, quali sono gli effetti susseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229/99.
La potestà legislativa regionale in materia di igiene e sanità
Come ben noto, l'igiene e la sanità rientrano fra le materie elencate nell'art. 17 dello Statuto regionale, in ordine alle quali la potestà legislativa regionale si esercita in forma c.d. "concorrente", a differenza di quanto accade per le materie elencate nell'art. 14 del medesimo Statuto, relativamente alle quali la predetta potestà si esercita in forma c.d. "esclusiva". E' allo stesso modo che, per quanto concerne la potestà legislativa c.d. "ripartita o concorrente", le Regioni ad autonomia speciale in nulla si differenziano dalle Regioni ad autonomia ordinaria (le quali la esercitano nelle materie elencate nell'art. 117, comma 1, della Costituzione), essendo come queste vincolate al limite interno consistente nel rispetto dei principi posti o desumibili della legislazione statale vigente in materia.
Al riguardo, la Corte costituzionale (sent. 3 aprile 1997, n. 82, Pres. Granata, Red. Onida), ha infatti avuto modo di precisare che «la Regione siciliana ha bensì competenza in materia di "igiene e sanità pubblica" (art. 17, lett. b, Statuto speciale), ma si tratta in ogni caso di potestà "ripartita", da esercitarsi nel rispetto dei principi della legislazione statale e della competenza riservata allo Stato» (vedansi anche: Corte costituzionale 5 novembre 1996, n. 380; 30 dicembre 1997, n. 444; 28 luglio 1993, n. 356; 27 dicembre 1991, n. 484; 29 dicembre 1988, n. 1142); mentre, la suprema Corte dicassazione ha a sua volta ritenuto che «nella Regione Sicilia le materie della sanità pubblica e dell'assistenza sanitaria non sono devolute alla competenza legislativa primaria della Regione ex art. 14 dello Statuto speciale, ma rientrano fra quelle ricomprese nella sua potestà concorrente o derivata, in cui, a norma dell'art. 17 dello Statuto speciale, la Regione legifera "entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato", analogamente a quanto dispone l'art. 117 cost. per le Regioni a statuto ordinario» (Cass., sez. I, 20 marzo 1996, n. 2390, Com. Ragusa - Soc. Pierrel, in Mass., 1996), in tal modo non solo definendo esattamente in che modo si estrinseca in materia di sanità la potestà legislativa della Regione (e quali limiti la stessa incontra), ma altresì ribadendo, in subiecta materia, l'assoluta analogia rispetto a quanto previsto per le Regioni ad autonomia ordinaria.
In base a tale potestà legislativa c.d. ripartita o concorrente, contraddistinta dall'assoggettamento ad un limite di carattere finalistico, consistente nel soddisfacimento delle "condizioni particolari" e degli "interessi propri della Regione", deve ritenersi la competenza regionale a legiferare nelle singole materie elencate nell'art. 17 dello Statuto siciliano (o nell'art. 117, comma 1, della Costituzione), a condizione che vengano rispettati i principi, le finalità ed i limiti sopra indicati.
Può dirsi dunque che, nel quadro normativo delineato dalla Costituzione e dagli statuti regionali, è affidata al legislatore statale la posizione delle norme di principio e al legislatore regionale l'elaborazione delle norme di dettaglio (che non abbiano, tuttavia, finalità meramente integrativa, nel qual caso dovrebbe parlarsi di potestà legislativa attuativa, disciplinata dall'art. 117, comma 2, della Costituzione).Da tale assetto deriva ulteriormente che, secondo quanto precisato dal Consiglio di Stato, le norme statali che dispongano interventi nel SSN, allorché si pongano come «norme-principio da attuare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale sono idonee ad abrogare tutte le norme regionali di dettaglio divenute incompatibili con i nuovi principi fondamentali della legislazione statale» (C. Stato, sez. V, 14 novembre 1995, n. 1571), trovando «applicazione diretta da parte dell'autorità amministrativa regionale siciliana, senza che sia necessario un atto normativo di recepimento, ...trattandosi tra l'altro di materia nella quale la Regione ha competenza legislativa concorrente» (T.A.R. Sicilia, sez. I, Catania, 29 maggio 1992, n. 370).
Gli effetti susseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229/99
Le conclusioni cui si è pervenuti nel paragrafo precedente hanno trovato espressa conferma, relativamente al decreto legislativo n. 229/99, nel parere del 20 dicembre 1999, n. 28119, reso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato. In tale consultazione si è invero affermato che: «In linea di principio le disposizioni legislative dello Stato hanno di per sè l'idoneità a spiegare la loro efficacia anche nel territorio regionale in qualsiasi materia, quale che possa essere il livello di competenza legislativo attribuito dallo Statuto alla Regione, a prescindere da un atto normativo regionale di recepimento.
Perché una legge dello Stato non si applichi in Sicilia occorre pertanto che la sua efficacia sia inibita da quella, contrapposta, di una norma legislativa operante nella medesima materia fornita di forza prevalente in base alle disposizioni che lo Statuto siciliano detta agli articoli 14 e seguenti.
Orbene, in materia di "igiene e sanità pubblica" lo Statuto assegna alla Regione siciliana una potestà legislativa concorrente, da esercitarsi nell'ambito dei principi stabiliti nella materia dalle leggi dello Stato.
E' dunque evidente che le norme del decreto legislativo n. 229/99, le quali si inseriscono nel contesto del precedente decreto legislativo n. 502/92, costituente indubbiamente una legge-quadro nel settore, sono idonee a spiegare la loro efficacia normativa nei territori della Regione siciliana, e che le norme regionali preesistenti incompatibili con i principi espressi dalla normativa statale sono da considerare per ciò stesso abrogate o derogate.
Una prevalenza (e conseguentemente una persistente vigenza) di disposizioni legislative regionali preesistenti al decreto legislativo n. 229/99 e da esso difformi soltanto in ipotesi in cui la legge regionale abbia disciplinato una determinata fattispecie con prescrizioni che, ancorché non coincidenti con norme di dettaglio poste dalla legge statale, siano però compatibili con i principi espressi da questa».
Tale orientamento è del tutto analogo a quello assunto, in generale, sia dal giudice nomofilattico, ad avviso del quale «il sopravvenire nelle leggi statali di norme recanti principi in grado di costituire un limite all'esercizio delle competenze legislative regionali comporta, nei casi di accertata e diretta incompatibilità tra la legge statale e quella regionale, l'effetto dell'abrogazione di quest'ultima» (Cass., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3077, Com. Messina - Scattareggia, in Mass., 1997); sia dalla giurisdizione contabile, secondo la quale "le norme statali sopravvenute, purché immediatamente operative e incompatibili con quelle locali, producono l'effetto di abrogazione (art. 15 disp. prel. c.c.) nelle materie in cui allo Stato è concesso di intervenire nelle materie di competenza regionale (legislazione concorrente)» (C. conti, sez. contr., 21 aprile 1992, n. 28, Pres. Cons., in Cons. Stato, 1992, II, 1345), fatta salva la possibilità per la Regione di emanare una disciplina (legislativa o regolamentare) di ulteriore dettaglio (in tal senso, ancora: T.A.R. Sicilia, sez. I, Catania, 29 maggio 1992, n. 370).
Può allora conclusivamente ritenersi che, in ragione dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229/99, il quadro normativo che ne deriva è il seguente:
1) fino a quando la Regione non eserciti la propria potestà legislativa (concorrente), le norme statali vigenti in materia di sanità, e dunque anche il decreto legislativo n. 229/99, trovano diretta applicazione, anche in Sicilia, (tutta la giurisprudenza costituzionale richiamata nel presente paragrafo ed, inoltre: T.A.R. Sicilia, sez. I, Catania, 29 maggio 1992, n. 370; Cass., 26 marzo 1987, n. 2953. Con riferimento a diversa materia si veda anche: Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 4 novembre 1995, n. 332); nonché, più in generale, in tutte le Regioni, siano esse ad autonomia speciale (si veda ad es.: T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 27 gennaio 1997, n. 24; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, sede Trento, 13 dicembre 1991, n. 443, Cons. giust. amm. sic. 1 settembre 1983, n. 92) o ad autonomia ordinaria (ex multis: C. conti, sez. contr. 21 aprile 1992, n. 28);
2)  le norme statali sopravvenute danno luogo all'abrogazione delle norme regionali previgenti, laddove queste risultino incompatibili con i principi generali o con le prescrizioni di dettaglio posti dalle prime (C. Stato, sez. V, 14 novembre 1995, n. 1571, C. conti, sez. contr. 21 aprile 1992, n. 28), che sono, in tal caso, immediatamente applicabili, senza che vi sia necessità di un loro recepimento espresso (T.A.R. Sicilia, sez. I, Catania, 29 maggio 1992, n. 370. Con riferimento a diversa materia si veda: Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz. 4 novembre 1995, n. 332) essendo la Regione siciliana, in materia di sanità, vincolata, a mente dell'art. 17 dello Statuto speciale, al rispetto dei principi della legislazione statale di riforma (in termini: C. Cost. 30 dicembre 1997, n. 444) e ferma restando, ovviamente, la possibilità per il legislatore regionale di intervenire con proprie norme di dettaglio, purché compatibili con i principi posti dalla legislazione dello Stato;
3) permane, viceversa, la piena vigenza delle norme regionali preesistenti che, pur dopo l'intervenuta modifica della legislazione statale, risultino con quest'ultima compatibili, ferma restando, anche in questo caso, la possibilità, per il legislatore regionale, di adeguarsi alle sopravvenute norme statali.
Conclusioni
Alla stregua dei principi sin qui posti, appare necessario che la gestione delle Aziende sanitarie e ospedaliere operanti nel territorio della Regione siciliana sia complessivamente informata alle norme e ai principi desumibili dal decreto legislativo n. 229/99, dovendosi per converso ritenere abrogate - in ragione della semplice entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 229/99  -  le prescrizioni poste dalla legislazione regionale (in particolare dalla legge regionale 7 novembre 1993, n. 30) laddove incompatibili con le dette norme e con i citati principi.
Nelle more dell'adozione da parte dell'Amministrazione regionale di un'ulteriore circolare esplicativa con la quale si provvederà ad individuare partitamente le singole fattispecie relativamente alle quali si sia prodotto il descritto effetto abrogativo, le SS.LL. adegueranno da subito la propria attività gestionale alle prescrizioni interpretative rese con la presente circolare, dando senz'altro immediata applicazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 229/99, laddove queste ultime si pongano in palese e irredimibile contrasto con quelle derivanti dalla legislazione regionale in materia. Soltanto per i casi in cui siffatta discrasia non appaia immediatamente palese, le SS.LL. potranno interpellare i competenti gruppi di lavoro dell'Assessorato regionale della sanità.
  L'Assessore: MARTINO 

(99.52.2439)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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