REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2000 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 dicembre 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Francavilla di Sicilia.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 11 del 21 luglio 1977, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Francavilla di Sicilia;
Viste le note prot. n. 10240 del 18 novembre 1997 e prot. n. 2281 del 19 marzo 1998, con le quali il sindaco del comune di Francavilla di Sicilia ha trasmesso a questo Assessorato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Premesso che:
-  con deliberazione consiliare n. 86 del 9 ottobre 1991, vistata dalla C.P.C. con decisione n. 117151/87252 del 20 dicembre 1991, veniva adottata, apportandovi modifiche, la variante elaborata dai progettisti incaricati;
-  con delibera n. 20 del 14 marzo 1992, approvata dalla C.P.C. con decisione n. 33760/26335 del 20 aprile 1992, il consiglio comunale prendeva atto delle modifiche apportate alle N.A. a seguito di quanto assunto con il precedente atto consiliare n. 86/C/91;
Vista la delibera commissariale n. 65 del 4 novembre 1996, con la quale, richiamate le precedenti delibere n. 86 del 9 ottobre 1991 e n. 20 del 14 marzo 1992 relative all'adozione del piano espletata con procedura dall'or gano consiliare di Francavilla di Sicilia, è stato riadottato, integrato del prescritto parere del Genio civile ex art. 13 della legge n. 64/74 nonché dello studio agricolo-forestale ex legge regionale n. 15/91, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione del piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, conseguenti alla delibera commissariale di adozione n. 65 del 4 novembre 1996;
Viste le sottoelencate osservazioni e/o opposizioni, richiamate nella delibera commissariale sopracitata, conseguenti al deposito e pubblicazione del piano adottato con le delibere consiliari n. 86/91 e 20/92:
Osservazioni pervenute nei termini
 1)  Silvestri M. Antonia;
 2)  Grifò Nunziato;
 3)  Lombardo Filippo e altri;
 4)  Manitta Nicola;
 5)  Santoro Maria;
 6)  Santoro Francesco;
 7)  Bellino Giuseppe;
 8)  Grifò Francesco ed altri;
 9)  Da Campo Mario;
10)  Solarino Iolanda;
11)  Di Stefano Gaetano;
12)  CastrianniAntonio;
13)  Torre Angelo;
14)  Badalato Olga e altri;
15)  Vaccaro Tindara ed altri;
16)  Cagnone G. Michele;
17)  D'Aprile Salvatore;
18)  Zullo Maria;
19) Euplio A. Laviano;
20)  Silvestro Antonio;
21)  Di Certo Antonino;
22)  Spinelli Domenico e altri;
23)  Sabato Giuseppe;
24)  Granozzi M. Rita ed altri;
25)  Silvestro Salvatore;
26)  La Torre Antonino ed altri;
27)  La Torre Antonino ed altri;
28)  La Torre Antonino ed altri;
29)  Scuderi Giovanna e altri;
30)  Sgroi Francesco e altri;
31)  Puglisi Salvatore;
32)  Camuglia Antonino;
33)  Silvestro Rosa;
34)  Russotti Gaetana;
35)  Santoro Antonino;
36)  Paparo Emanuele;
37)  Tomaselli Alfredo;
38)  Calì Sebastiano;
39)  Vitello Filippa Catena ed altri;
40)  Riso Antonino Mario - Partito socialista italiano;
41)  Munforte Antonia;
42)  Puglisi Giuseppe ed altri;
43)  Puglisi Giuseppe;
44)  Puglisi Giuseppe ed altri;
45)  Puglisi Giuseppe;
46)  Puglisi Giuseppe ed altri;
47)  Bombara Giuseppa;
48)  Bombara Maurizio;
49)  Cagnone Vincenzo ed altri;
50)  Di Costa Tindara ed altri;
51)  Papa Vincenzo ed altri;
52)  Malvaso M. Stella ed altri;
53)  Zullo Salvatore ed altri;
54)  Salvia Eugenio;
55)  Piliero Francesco;
56)  Vaccaro Salvatore;
57)  Sgroi Aldo;
58)  Tatì Salvatore;
59)  Consalvo Carmela;
60)  Malatino Giuseppe ed altri;
61)  Camardi Francesco - Associazione Italia Nostra di Francavilla diSicilia;
62)  Di Franco Vincenzo ed altri;
63)  Zacco Giovanni;
64) Cacciola Anna;
65)  Saglimbene Salvatore ed altri;
66)  Malatino Francesco;
67)  Vaccaro Francesco;
68)  Vaccaro Francesco;
69)  Di Leo Aurelio;
70)  Consalvo Francesco ed altri;
71)  Camuglia Giuseppe;
72) Castrianno Salvatore;
73)  Puglisi Angelo;
74) Cosentino Antonino ed altri;
75)  Damino Salvatore;
76)  Cipolla Massimo;
77)  Munforte Carmela ed altri;
Osservazioni pervenute fuori termine
 1)  D'Arrigo Francesco ed altri;
 2)  Laudani Luigi ed altri;
 3)  Angioletti Sebastiano ed altri;
 4)  Grifò Francesco ed altri;
 5)  Malatino Francesco;
 6)  Russo Filippo;
 7)  Silvestro Maria;
 8)  Cacciola Filippo;
 9)  Fradale Salvatore;
10)  Laudani Luigi ed altri;
11)  La Maestra Giuseppe ed altri;
12)  Lombardo Rosa;
13)  Morabito Salvatore;
Vista la certificazione del sindaco attestante l'avvenuto deposito e l'avvenuta pubblicazione contenente l'indicazione del numero delle osservazioni e opposizioni presentate entro i termini e fuori i termini;
Viste le sottoelencate osservazioni e/o opposizioni susseguenti alla procedura ex art. 3 della legge regionale n. 71/78 del piano adottato con la delibera commissariale n. 65 del 4 novembre 1996 di cui n. 17 presentate nei termini di legge e n. 1 fuori termine:
Osservazioni presentate nei termini
 1)  Silvestro Santo ed altri;
 2)  Ragno Salvatore;
 3)  Ricciardo Pietro;
 4)  Francesco Malatino ed altri;
 5)  Silvestro Maria ed altri;
 6)  Scarcella Carmelo ed altri;
 7)  Randazzo Salvatore;
 8)  Cacciola Filippo;
 9)  Zullo Salvatore;
10)  Vaccaro F. ed altri;
11)  Di Marco Tindaro A. ed altri;
12)  Bombara Giuseppa;
13)  Orlando Michele ed altri;
14)  Vitale Massimo F. ed altri;
15)  Lombardo Rosa ed altri;
16)  Silvestro Salvatore;
17)  Arrichiello Raffaele ed altri;
Osservazione fuori termine
 1)  Granozzi Rita ed altri;
Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 1997, avente ad oggetto: "P.R.G., R.E. e P.E. - Deduzioni osservazioni e/o opposizioni", dalla quale si rileva che l'organo consiliare, attesa la condizione di incompatibilità in cui dichiara di trovarsi la maggioranza dei consiglieri, non ha provveduto a formulare le proprie deduzioni nei termini di quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la relazione tecnica e parere tecnico a firma dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni, datata 16 luglio 1997;
Visti i pareri del Genio civile di Messina n. 28362 del 20 ottobre 1994 e n. 1481 del 31 maggio 1995, resi, alle seguenti condizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64:
Parere del G.C. n. 28362:
-  prima della fase esecutiva dei singoli progetti vengano effettuate le indagini geognostiche ad indirizzo geotecnico, volte ad acquisire gli elementi utili per la scelta della più idonea tipologia fondazionale;
-  venga osservata la recente normativa sulle opere idrauliche con particolare riferimento alle aree ricadenti in prossimità dei corsi d'acqua;
- vengano effettuate le verifiche di stabilità del pendio nelle zone acclivi del territorio;
- vengano osservate le prescrizioni dettate dal geologo nelle sue relazioni;
Parere del G.C. n. 1481:
-  prima della realizzazione delle opere in progetto venga effettuata a protezione dell'area la sistemazione idraulica dell'incisione che si sviluppa dalla Rupe del Castello e si esaurisce a una distanza dell'area di circa 40 m.;
-  in fase esecutiva vengano eseguite indagini volte ad acquisire gli elementi utili per la scelta della più idonea tipologia fondazionale;
Vista la dichiarazione congiunta del tecnico comunale e dei progettisti incaricati, relativa alla situazione reale delle aree da destinare ad uso pubblico, datata 16 luglio 1997;
Vista la nota prot. n. 261 del 6 aprile 1998, con la quale il gruppo di lavoro XXX della D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza gli atti e gli elaborati relativi al P.R.G. in argomento;
Visto il parere delConsiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 172 dell'8 luglio 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso
L'iter di adozione del piano regolatore del comune di Francavilla diSicilia si è protratto per alcuni anni a partire dalla delibera consiliare n. 86 del 9 ottobre 1991 fino a quella di riadozione, adottata dal commissario ad acta, n. 65 del 4 novembre 1996. In questo lasso di tempo sono stati acquisiti i pareri dell'ufficio del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 ed è stato predisposto lo studio agricolo-forestale introdotto con la legge regionale n. 15/91, adempimenti questi che avrebbero dovuto essere effettuati prima dell'adozione da parte del consiglio comunale e che hanno determinato la necessità della successiva riadozione commissariale e della relativa ripubblicazione degli atti.
Il piano regolatore generale in esame costituisce la revisione e l'aggiornamento del precedente P.R.G., approvato con decreto assessoriale n. 11 del 21 gennaio 1977, mantenendone sostanzialmente l'impostazione, differenziandosene per una maggiore attenzione ai temi del recupero e della salvaguardia dei beni storici e ambientali, con l'individuazione di una zona A più ampia e con la previsione di un parco urbano territoriale a tutela del contesto delle vestigia del castello medievale e del fiume Alcantara e di un'ampia zona destinata a verde di rispetto ambientale a tutela del tratto del fiume San Paolo che delimita a nord il centro urbano. I numerosi rinvenimenti archeologici, a testimonianza delle antiche origini del centro abitato, hanno comportato, con concorso della sezione archeologica della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina, una ridefinizione della normativa del P.R.G. relativa alle zone di tutela archeologica, individuate nelle tavole di Piano.
Considerato
1.  Per quanto detto in premessa, il piano regolatore riconferma a meno di lievi scostamenti dovuti ad una ridefinizione delle zone territoriali omogenee, derivante dagli effettivi processi di crescita del centro abitato rispetto a quelli previsti dal precedente Piano e dalla necessità di una maggiore attenzione ai temi della salvaguardia del patrimonio storico e ambientale.
2. Per quanto riguarda il dimensionamento del piano esso si basa sulla previsione di una crescita alla fine del suo periodo di validità di circa ottocento abitanti su una popolazione attuale di circa 5.000 abitanti. Tale numero appare accettabile, considerata la vitalità sociale ed economica del centro e la limitata individuazione di nuove aree di espansione effettuata dal Piano. La situazione abitativa del comune appare nel complesso soddisfacente con un limitato fabbisogno pregresso.
3.  Compatibilità delle scelte urbanistiche rispetto allo studio geologico
Per la zona di rispetto ampia 100 m. a cavallo della faglia presunta che attraversa per parte l'abitato, così come evidenziato dallo studio geologico a supporto del P.R.G., si prescrive vincolo di inedificabilità assoluta lungo una fascia della larghezza di 20 m. con asse mediano corrispondente alla traccia grafica dell'elemento strutturale considerato e vincolo di edificabilità condizionata ad ulteriori accertamenti geologici e geognostici in due fasce di ulteriori 40 + 40 m. esterne alla prima ed a questa giustapposte.
Tali accertamenti dovranno definire la puntuale ubicazione della struttura, l'estensione dell'area entro cui risultano ipotizzabili fenomeni di amplificazione locale degli effetti sismici anche in caso di mobilizzazione passiva della stessa, le condizioni di edificabilità e le soluzioni tecniche e/o le verifiche progettuali eventualmente da adottarsi, mantenendo comunque il valore del coff di fondazione previsto dal geologo nella cartografia allegata allo studio geologico.
In ragione poi del carattere presunto e/o incerto della faglia in oggetto i due vincoli potranno essere sciolti qualora ne venga motivamente invalidata l'esistenza.
Parimente dimensionate e sottoposte ad analoghi vincoli e prescrizioni dovranno inoltre essere le zone di rispetto da associare alle faglie certe che dislocano il rilievo isolato immediatamente a sud dell'abitato.
L'edificabilità delle aree di piano urbane ed extraurbane ricadenti lungo pendii e/o in prossimità degli stessi deve essere subordinata alla puntuale verifica di stabilità in regime sismico (S=9) di detti pendii in assenza di carico ed in presenza del carico relativo all'edificato di piano in progetto, così come richiesto al punto H del D.M.11 marzo 1988 e ciò sia relativamente alle aree di piano che a quelle destinate a servizi ed infrastrutture.
Dovranno, altresì, essere rispettate le direttive della circolare ARTA n. 2222/95 nella stesura di studi geologici a supporto di varianti allo strumento urbanistico sia generali che per la localizzazione di eventuali nuove opere non previste nello strumento urbanistico approvato.
Occorre infine inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà per tutte le aree di piano della relazione geologica a supporto della richiesta di concessione; infatti, in coerenza alla vigente normativa secondo quanto confermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito che ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
4.  Zonizzazione
4.1. Zona A
La zona A individua l'ambito del centro storico e per quanto detto in premessa appare condivisibile. All'interno di essa sono state individuate 4 sottozone che classificano gli edifici e il tessuto relativo sulla base delle rispettive caratteristiche.Sono inoltre stati individuati due contesti da sottoporre a piano di recupero ai sensi della legge n. 457/78.
Nel complesso la suddetta individuazione appare condivisibile in quanto tesa a disciplinare gli interventi possibili in un'ottica di conservazione del patrimonio architettonico esistente e di recupero dei manufatti. Tuttavia, relativamente alle sottozone A3 e A4 appare necessario che gli interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione siano subordinati alla predisposizione di un piano particolareggiato di recupero esteso almeno all'isolato interessato.
La sottozona A5 che individua edifici o complessi isolati o aree di interesse storico artistico o ambientale esterni al centro storico appare parimenti condivisibile in quanto gli interventi previsti volti a salvaguardia del bene tutelato sono subordinati alla progettazione unitaria dell'intervento da attuare.
4.2.  Zone B di completamento
Le zone B disciplinano le aree del centro urbano sature o in via di completamento secondo le prescrizioni dettate dalla vigente normativa urbanistica, pertanto appaiono condivisibili.
4.3.  Zone C1
La zona C1 deriva direttamente dalla pianificazione attuativa preesistente in quanto individua tutti gli interventi costruttivi pubblici e privati in corso d'attuazione.
Tuttavia, alla fine del periodo di vigenza delle relative convenzioni è opportuno che la normativa dei singoli interventi venga ricondotta a quella comune di Piano, assimilando le suddette zone a quelle C2 di simile destinazione urbanistica.
4.4.  Zone C2
Le zone C2 individuano le aree residenziali d'espansione, per le quali è previsto un indice territoriale di 1,5 mc./mq.
Appaiono generalmente condivisibili, laddove sono inserite in prossimità del tessuto già urbanizzato, pertanto non appare condivisibile e da disattendere l'espansione residenziale prevista a nord, nei pressi del fiume San Paolo in quanto in contrasto con i principi, contenuti nel Piano, disalvaguardia e di contenimento dell'uso del territorio, individua una nuova direttrice d'espansione oltre il limite attuale del centro, ed occupa un'area ricadente nel contesto ambientale del fiume San Paolo; di conseguenza l'area in questione andrà più opportunamente normata estendendo ad essa la destinazione di verde di rispetto ambientale.
4.5.  Zone C3
Le zone C3 individuano aree di espansione residenziale per le quali è prevista una densità territoriale di 1 mc./mq.
Le suddette zone per le medesime motivazioni sopra esposte appaiono condivisibili.
4.6.  Zona C4
La zona C4 individua aree prive di adeguato assetto urbanistico per le quali è previsto un riordino con indice di densità territoriale 0,75 mc./mq. Tale zona appare condivisibile a meno delle aree ricadenti nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale per la quale va ripristinata, fino ad emanazione di apposito provvedimento di riduzione, la larghezza prevista dalle vigenti leggi sanitarie di metri 200.
4.7.  Zone D
Le zone D individuano le zone produttive, classificate secondo cinque sottozone, e appaiono condivisibili in generale poiché derivano dai processi insediativi determinatisi a seguito del vigente PRG. Per quanto riguarda le zone D3: zone artigianali di nuovo impianto, appare condivisibile soltanto quella, più distante dal centro abitato, in quanto tende a completare e riordinare un'area nella quale insistono in atto diverse realtà produttive; l'altra sita in posizione intermedia tra la precedente e le restanti aree produttive a valle del centro abitato, non appare condivisibile e pertanto da disattendere in quanto esuberante rispetto ai fabbisogni prevedibili che appaiono ampiamente soddisfatti dalle rimanenti aree sia preesistenti che di previsione, pertanto l'area interessata viene classificata a verde agricolo.
4.8.  Zone E
La zona E comprende le parti del territorio comunale destinate all'uso agricolo, articolandole in quattro sottozone.
Tale articolazione non appare condivisibile in quanto artificiosa, dato che le attività previste nelle singole sottozone possono essere espletate anche nelle altre, pertanto non sono condivisibili le sottozone E2, relative alle zone agricole speciali in quanto tali zone non appaiono supportate da motivazioni o iniziative specifiche tali da giustificare una loro diversa classificazione. Parimenti non condivisibili appaiono le zone E3 per la realizzazione di stalle sociali, dal momento che nelle zone E1 è consentito l'allevamento anche intensivo di bestiame. Per quanto riguarda la zona E4 per attività agro turistica, si ritiene di non poter condividere la stessa in quanto l'attività agrituristica, peraltro normata da apposita legislazione, presuppone l'esistenza di complessi agricoli aventi caratteristiche tali da poter associare all'attività agricola anche un'attività di tipo ricettivo, connessa alla prima.
La zona H relativa ai campeggi è da disattendere perché non è stata localizzata in alcuna delle planimetrie di progetto di piano.
4.9.  Zone F
Le zone F individuano le attrezzature pubbliche di interesse territoriale, tra queste risulta anche un'estesa area da destinare a area attrezzata per il golf. Considerato che dall'esame delle osservazioni avverso il piano è emerso che l'area interessata presenta caratteristiche geologiche non ottimali e che dato il lungo lasso di tempo trascorso non esiste oggi un reale interesse alla realizzazione dell'opera, la stessa va disattesa e classificata come verde agricolo.
Esistono nel territorio comunale alcuni borghi rurali abbandonati, per i quali il PRG prevede un recupero tramite piano esecutivo di iniziativa pubblica, destinando le aree individuate ad una gamma di attività e servizi che, non essendo state adeguatamente motivate, non possono in questa sede essere opportunamente valutate e pertanto condivise. Si ritiene invece che il problema del recupero dei borghi vada affrontato in un quadro unitario, individuando l'ambito dei singoli borghi e prevedendo per ciascuno di essi una specifica destinazione d'uso sia essa per servizi o per attività ricettive, valutando in questa sede il fabbisogno di aree di verde attrezzato a supporto delle rispettive attività.
4.10.  Zona H (Camping)
Da disattendere perché non localizzata sul progetto di piano.
4.11.  Zone di tutela (fascia di rispetto cimiteriale)
Atteso che non viene citato alcun decreto di riduzione relativamente alla fascia d'inedificabilità cimiteriale, questa va determinata in metri 200 tutt'intorno al perimetro del cimitero, entro la quale non può ricadere alcuna destinazione urbanistica e ove può consentirsi solo l'attività edilizia connessa alla manutenzione ordinaria o straordinaria degli edifici ivi esistenti.
Per quanto concerne la viabilità, non si può condividere il tratto di strada a cul de sac parallelo alla linea ferroviaria ad ovest del centro abitato, in quanto la stessa non assolve ad alcuna funzione di comunicazione.
5.  Norme di attuazione
L'art. 3.5 e l'art. 3.6 riportano un riferimento all'art. 28 che appare errato, pertanto tale riferimento va sostituito con quello all'art. 21.
Agli artt. 23.7 e 23.13 bisogna sostituire la dizione "al lordo" con la dizione "al netto".
All'art. 23.19 l'indice di visuale libera deve essere valutato quale rapporto d/h e non viceversa.
L'art. 28.1 deve essere integrato con le più recenti norme del codice della strada.
All'art. 31 bisogna sostituire il riferimento allo stesso art. 31 con quello all'art. 30.
All'art. 33 bisogna aggiungere che gli interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione con o senza ricostruzione possono essere consentiti solo nell'ambito della pianificazione attuativa; bisogna sostituire il riferimento allo stesso art. 31 con quello all'art. 30.
All'art. 34 bisogna aggiungere che gli interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione con o senza ricostruzione possono essere consentiti solo nell'ambito della pianificazione attuativa; bisogna sostituire il riferimento allo stesso art. 31 con quello all'art. 30.
All'art. 37 bisogna richiamare per i lotti interclusi le disposizioni delle leggi regionali nn. 19/72 e 21/73.
All'art. 39 l'ambito del piano esecutivo deve essere esteso almeno all'isolato.
All'art. 40 l'ambito del piano esecutivo deve essere esteso almeno all'isolato.
L'art. 42 deve essere soppresso.
All'art. 49 bisogna sopprimere il contenuto della lettera f) e la parola stagionale.
Gli artt. 50, 50bis e 50 ter vanno soppressi.
6.  Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive riguardano i fabbisogni residenziali di una sottozona C2 e due sottozone produttive D3 e D4.
L'intervento residenziale, esteso circa 32.000 mq., prevede edilizia sia pubblica che privata per un totale di 33.930 mc. e 12.000 mc. rispettivamente.
Le prescrizioni esecutive relative alla sottozona D3 estesa mq. 14.323 nella quale sono previsti 10 lotti.
Le prescrizioni esecutive relative alla zona D4 prevedono un insediamento polifunzionale per un'estensione complessiva di 43.026 mq.
Le prescrizioni esecutive suddette essendo redatte in conformità a quanto previsto nello strumento generale ed essendo dimensionate per coprire i fabbisogni del primo decennio di validità del piano sono condivisibili.
7.  Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio composto da 69 articoli appare in generale conforme alla normativa vigente, tuttavia l'art. 14 relativo alla composizione della commissione edilizia comunale deve essere rivisto alla luce delle disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 7/92 e n. 26/93.
8.  Osservazioni e/o opposizioni
-  A seguito della prima adozione operata con le delibere consiliari n. 86 del 9 ottobre 1991 e n. 20 del 14 marzo 1992 sono state presentate n. 90 tra osservazioni e opposizioni, di cui 13 fuori termini.
-  A seguito della seconda adozione, operata con la delibera del commissario ad acta n. 65 del 4 novembre 1996, sono state prodotte n. 18 tra osservazioni e/o opposizioni.
-  In tutto sono state prodotte 108 tra osservazioni e/o opposizioni.
-  n.  1:  il ricorso viene respinto, in quanto dettato da motivazioni personali;
-  n.  2:  il ricorso viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  3:  il ricorso viene respinto in quanto dettato da motivazioni personali;
-  n.  4:  il ricorso viene respinto in quanto contrasta con gli orientamenti ed è dettato unicamente da motivazioni di interesse personale;
-  n.  5:  il ricorso viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  6:  il ricorso viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  7:  il ricorso viene respinto condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n.  8:  il ricorso viene respinto in quanto contrasta con gli orientamenti ed è dettato unicamente da motivazioni di interesse personale;
-  n.  9:  il ricorso viene respinto in quanto la possibilità di sopraelevare edifici preesistenti va normata nell'ambito delle destinazioni di zona e dei relativi parametri edilizi;
-  n. 10: il ricorso viene respinto in quanto l'attività agricola dell'opponente può essere esercitata nel verde agricolo;
-  nn. 11 - 21 - 60: i ricorsi benché presentati da ditte diverse tendono alla soppressione di un'area destinata a verde pubblico data la presenza di edifici in via di sanatoria. Gli istanti inoltre si oppongono alla reiterazione del vincolo. L'area in questione soddisfa lo standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, la presenza di edifici regolarmente sanati ai sensi di legge, può al massimo ridimensionare l'estensione totale sempre che la permanenza degli stessi non infici la funzionalità dell'attrezzatura di previsione;
-  n. 12: il ricorso viene respinto secondo le deduzioni formulate dal progettista;
-  n.  13:  il ricorso viene respinto secondo le deduzioni formulate dal progettista;
-  n.  14:  il ricorso viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  15:  il ricorso viene respinto in quanto dettato da interessi personali non rivolti al miglioramento del piano;
-  n.  16:  il ricorso viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  17:  il ricorso viene superato dalle considerazioni già espresse nel parere;
-  n.  18:  il ricorso viene respinto in quanto dettato da motivazioni personali che non apportano soluzioni migliorative al piano;
-  n.  19:  il ricorso viene respinto perché in contrasto con gli orientamenti di conservazione del piano;
-  n.  20:  il ricorso viene respinto in analogia a quanto deciso per l'esposto n. 12;
-  n.  22:  il ricorso viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  23:  il ricorso viene respinto in quanto si pone in contrasto con gli orientamenti generali del piano;
-  n.  24:  il ricorso viene respinto in quanto dettato da motivazioni di carattere personale, si ritiene comunque che il centro direzione possa essere realizzato anche da privato o con la compartecipazione di privati;
-  n.  25:  il ricorso viene accolto poiché il tratto di strada in questione non appare funzionale rispetto ai compiti che dovrebbe assolvere;
-  n.  26:  il ricorso viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  27:  il ricorso viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  28:  il ricorso viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  29:  il ricorso viene respinto in quanto la destinazione di verde pubblico non è in contrasto con la vocazione agricola del fondo se in sede di progettazione esecutiva vengono usati gli opportuni accorgimenti;
-  n.  30:  il ricorso viene respinto in quanto dettato da motivazioni personali ed è in contrasto con la necessità di mantenere correttamente l'individuazione del centro storico;
-  n.  31:  il ricorso viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  32:  il ricorso viene respinto perché appare dettato da interessi personali che si pongono in contrasto con le previsioni del P.R.G. che ha fatto salvi gli interventi attuativi in corso.
Inoltre la sottozona "C2" lungo il fiume S. Paolo è stata disattesa;
-  n.  33:  il ricorso viene respinto perché appare dettato da interessi personali che si pongono in contrasto con le previsioni del P.R.G.;
-  n.  35:  il ricorso viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  36:  l'osservazione così come formulata viene respinta, in quanto le rispettive zone territoriali omogenee hanno caratteristiche morfologiche diverse, in ogni caso si condividono le deduzioni del progettista;
-  n.  37:  la zona agroturistica che si chiede di ampliare è stata disattesa, pertanto il ricorso non viene esaminato;
-  n.  38:  il ricorso tendente a limitare la fascia di rispetto cimiteriale non viene presa in esame poiché tale argomento è stato oggetto di considerazioni già espresse nel voto tendenti a ripristinare tale fascia di rispetto nell'osservanza della normativa vigente in materia;
-  n.  39:  il ricorso viene respinto poiché dettato da interessi personali che si pongono in contrasto con le finalità del piano;
-  n.  40:  l'osservazione articolata in diversi punti viene respinta condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  41:  il ricorso viene respinto poiché dettato da interessi personali che si pongono in contrasto con le finalità del piano;
-  n.  42:  il ricorso viene respinto poiché dettato da interessi personali che si pongono in contrasto con le finalità del piano;
-  nn. 43 - 44 - 45 - 46: i ricorsi si oppongono alla reiterazione di vincoli su diverse aree, gli stessi vengono respinti poiché dettati da interessi personali che si pongono in contrasto con le finalità del piano;
-  n.  47:  il ricorso appare dettato da interesse personale che si pone in contrasto con le finalità del piano, pertanto viene respinto condividendo la deduzione del progettista;
-  n.  48:  il ricorso viene condiviso atteso il parere del progettista;
-  n.  49:  il ricorso appare dettato da interesse personale che si pone in contrasto con le finalità del piano pertanto viene respinto condividendo la deduzione del progettista;
-  n.  50:  il ricorso viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  51:  il ricorso appare chiaramente in contrasto con gli orientamenti e le finalità del piano e pertanto viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  52:  l'esposto viene respinto poiché dettato da motivazioni personali che si pongono in contrasto con le finalità del P.R.G. Occorre evidenziare che in dipendenza degli effetti della revisione del P.R.G. può rendersi necessaria una verifica delle precedenti destinazioni urbanistiche al fine di ottimizzare la distribuzione dei servizi;
-  n.  53:  il ricorso viene respinto condividendo le deduzioni dei progettisti;
-  n.  54:  il ricorso viene respinto poiché dettato da interessi personali che si pongono in contrasto con le finalità di piano;
-  n.  55:  il ricorso viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  56:  il ricorso dettato da interessi personali si pone in contrasto con le finalità del piano, pertanto viene respinto;
-  n.  57:  il ricorso è superato dalle considerazioni già espresse riguardanti tale area;
-  n.  58:  il ricorso viene respinto ponendosi in contrasto con le finalità del piano;
-  n.  59:  il ricorso viene respinto ponendosi in contrasto con le finalità del piano;
-  n.  60:  il ricorso viene respinto poiché dettato da interessi personali in contrasto con le finalità del piano;
-  n.  61:  l'osservazione articolata in diversi punti è stata in parte superata dalle considerazioni già espresse nel parere;
-  n.  62:  il ricorso appare dettato da interessi di natura personale che contrastano con le finalità di piano;
-  n.  63:  l'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni del progettista.Qualora la cooperativa sia proprietaria dell'area in questione potrebbe utilizzarla secondo quanto esposto nell'osservazione, come verde privato;
-  n.  64:  il dettato da interessi personali si pone in contrasto con le finalità del piano e pertanto viene respinto;
-  n.  65:  il ricorso viene accolto parzialmente secondo le deduzioni del progettista;
-  n.  66:  il ricorso viene accolto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  67:  l'osservazione viene parzialmente accolta secondo le deduzioni del progettista;
-  n.  68:  l'osservazione viene accolta secondo le deduzioni del progettista;
-  n.  69:  il ricorso dettato da motivazioni di carattere personale viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  70:  il ricorso dettato da motivazioni di carattere personale viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  71:  l'osservazione viene accolta secondo le deduzioni dei progettisti;
-  n.  72:  il ricorso dettato da motivazioni di carattere personale viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  73 il ricorso viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  74:  il ricorso viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  75:  l'osservazione propone soluzioni diverse che apporterebbero sostanziali modifiche all'assetto territoriale previsto dal piano, e non son inquadrate in un contesto unitario, pertanto in questa sede non vengono accolte;
-  n.  76:  l'osservazione viene accolta parzialmente secondo le deduzioni del progettista;
-  n.  77:  l'osservazione viene accolta secondo le deduzioni del progettista;
-  n.1 f.t.: l'osservazione viene accolta secondo le deduzioni del progettista;
-  nn. 2 f.t. - 4 f.t. - 4 f.t. - 5 f.t.: le suddette osservazioni vengono respinte condividendo le deduzioni del progettista;
-  n. 6 f.t.: l'osservazione viene parzialmente accolta secondo le deduzioni del progettista;
-  n. 7 f.t.: l'osservazione viene respinta in quanto un ridisegno dell'innesto potrebbe comportare problemi alla sicurezza stradale. Eventuale diversa soluzione potrebbe essere giustificata in sede di progettazione esecutiva;
-  n. 8  f.t.:  l'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  9  f.t.: l'osservazione è stata superata dalle considerazioni espresse nel voto;
-  n. 10  f.t.:  l'osservazione viene accolta condividendo le deduzioni del progettista;
-  nn. 11 f.t. - 12 f.t.: le osservazioni vengono respinte secondo le deduzioni del progettista.
Osservazioni presentate avverso la delibera commissariale n. 65 del 4 novembre 1996 di riadozione del piano:
-  nn.1 - 5: le osservazioni vengono accolte in relazione alle condizioni geologiche evidenziate e sulla base delle controdeduzioni del progettista;
-  n. 2: il ricorso è motivato da interesse privato in contrasto con le finalità del piano, pertanto viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  nn. 3 - 6: le osservazioni sono state superate dalle considerazioni espresse nel voto relativamente alla sottozona E3;
-  n.  4:  l'osservazione viene respinta in quanto l'apposizione del vincolo archeologico ha di fatto interrotto l'attività edilizia benché programmata;
-  n.  7:  il ricorso viene respinto per le superiori considerazioni sulla zona "C2" prospiciente il fiume S. Paolo;
-  n. 8:  il ricorso viene respinto condividendo le deduzioni del progettista;
-  n.  9:  il ricorso viene respinto condividendo le deduzioni del prgettista;
-  n. 10: l'osservazione propone sostanziali modifiche all'assetto urbansitico del piano, pertanto in questa sede viene respinta condividendo le deduzioni del progettista;
-  n. 11: l'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni del progettista;
-  n. 12: il ricorso viene respinto per le motivazioni riportate nel precedente classificato con il n. 47/92;
-  n. 13: il ricorso è stato superato per le considerazioni espresse sulle sottozone "E3";
-  n.14: il ricorso viene respinto per le motivazioni riportate nel ricorso n. 52/92, presentato dalla stessa ditta;
-  n.  15: il ricorso viene respinto in quanto anche nell'ambito del centro storico possono trovarsi immobili degradati, ma facenti parte di un tessuto storico da salvaguardare;
-  n. 16: il ricorso viene respinto per le motivazioni espresse dal progettista;
-  n. 17: il ricorso viene respinto perché si pone in contrasto con le finalità del piano;
-  n. 1 f.t.: l'osservazione viene decisa conformemente a quanto controdedotto dal progettista.
- Le richieste della Sezione archeologica della Soprintendenza di Messina e le osservazioni della commissione edilizia (verbali n. 6 del 26 ottobre 1996 e n. 7 del 28 ottobre 1996) sono state esaminate nel corso dell'istruttoria relativa all'adozione del piano e risultano allegate alla delibera del commissario ad acta n. 65/96 di riadozione.
-  E' pervenuto direttamente in Assessorato il ricorso della ditta Chisari Maria, assunto al protocollo n. 11561 del 12 marzo 1999, con il quale si chiede il ripristino delle previsioni del vecchio P.R.G. in contrada "Pileri" per tutta una serie di motivazioni riguardanti l'attività edilizia della ditta intrapresa nel corso degli anni.
Il ricorso non può essere accolto in quanto si verrebbe ad alterare l'impostazione del piano regolatore generale e delle relative prescrizioni esecutive ricadenti nell'ambito in questione.
Sono fatti salvi ovviamente i diritti acquisiti in forza delle concessioni rilasciate antecedentemente all'adozione del piano.
Per tutto quanto sopra visto, premesso e considerato, il Consiglio è del parere:
1)  Che il P.R.G., le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Francavilla diSicilia, riadottato con la deliberazione commissariale n. 65 del 4 novembre 1996 siano condivisibili con le prescrizioni e modifiche contenute nei superiori considerata.
2)  Le osservazioni e le opposizioni sono determinate in base a quanto detto nei superiori considerata.»;
Vista la nota assessoriale n. 9625 dell'8 settembre 1999, con cui, nel condividere il suddetto voto, è stato richiesto al comune di Francavilla diSicilia, ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, di formulare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di giorni 30;
Visto il foglio sindacale n. 9971 del 14 ottobre 1999, con il quale, nel rappresentanre che l'organo consiliare non si era determinato sulla proposta di deliberazione predisposta dall'amministrazione comunale, è stato richiesto l'invio di un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva agli adempimenti di cui al 5° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Considerato che il comune entro il termine previsto dalla sopracitata norma non ha provveduto ad assumere iniziative utili a definire la relativa procedura ed inoltre, atteso il carattere di perentorietà del termine suddetto, non può essere concessa alcuna proroga;
Ritenuto, in assenza della formale espressione da parte del consiglio comunale, di dovere procedere, ai sensi del 7° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'emanazione del relativo provvedimento intendendo accettate le modifiche proposte;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 172 dell'8 luglio 1999;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

E' approvato e reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità alle prescrizioni e modifiche di cui al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 172 dell'8 luglio 1999 in premessa riportato, il P.R.G., le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Francavilla di Sicilia, riadottato con delibera commissariale n. 65 del 4 novembre 1996.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al P.R.G., alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio sono decise in conformità e con le stesse motivazioni proposte dal C.R.U. con voto n. 172 dell'8 luglio 1999.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
Progetto di P.R.G., R.E
 1)  tav.  A - relazione generale illustrativa; 
 2)  tav.  B - norme tecniche di attuazione; 
 3)  tav.  C - regolamento edilizio; 
 4)  tav.  0 - lo stato di fatto: inquadramento territoriale; 
 5)  tav.  01 - territorio comunale: stato di fatto; 
 6)  tav.  02 - territorio comunale: il centro urbano; 
 7)  tav.  03 - territorio comunale: stato di fatto, consistenza edilizia; 
 8)  tav.  04 - progetto: territorio comunale, azzonamento; 
 9)  tav.  05 - progetto: centro urbano, azzonamento; 
10)  tav.  06 - progetto: centro storico, azzonamento; 

Progetto di piano particolareggiato, zona C2
 1)  tav.  A - relazione tecnico economica e norme di attuazione; 
 2)  tav.  B - piano parcellare; 
 3)  tav.  1 - stralcio del P.R.G.; 
 4)  tav.  2 - planimetria catastale; 
 5)  tav.  3 - planimetria generale; 
 6)  tav.  4 - planivolumetria; 
 7)  tav.  5 - profili; 
 8)  tav.  6 - schema reti fognanti; 
 9)  tav.  7 - schema rete idrica; 
10)  tav.  8 - schema rete elettrica; 
11)  tav.  9 - schema reti telefonica e gas; 

Progetto di piano particolareggiato, zona D3
 1)  tav.  A - relazione tecnico economica e norme di attuazione; 
 2)  tav.  B - piano parcellare di esproprio; 
 3)  tav.  1 - stralcio del P.R.G.; 
 4)  tav.  2 - planimetria catastale; 
 5) tav.  3 - planimetria generale; 
 6)  tav.  4 - planivolumetria; 
 7)  tav.  5 - profili; 
 8)  tav.  6 - schema reti fognanti; 
 9)  tav.  7 - schema rete idrica; 
10)  tav.  8 - schema rete elettrica; 
11)  tav.  9 - schema reti telefonica e gas; 

Progetto di piano particolareggiato, zona D4
 1)  tav.  A - relazione tecnico economica e norme di attuazione; 
 2)  tav.  B - piano parcellare di esproprio; 
 3)  tav.  1 - stralcio del P.R.G.; 
 4)  tav.  2 - planimetria catastale; 
 5) tav.  3 - planimetria generale; 
 6)  tav.  4 - planivolumetria; 
 7)  tav.  5 - profili; 
 8)  tav.  6 - schema reti fognanti; 
 9)  tav.  7 - schema rete idrica; 
10)  tav.  8 - schema rete elettrica; 
11)  tav.  9 - schema reti telefonica e gas; 

Elaborati planimetrici di piano relativi alla visualizzazione delle osservazioni ed opposizioni
 1)  tav.  04 - progetto: territorio comunale, azzonamento; 
 2)  tav.  05 - progetto: centro urbano, azzonamento; 
 3)  tav.  06 - progetto: centro storico, azzonamento; 

Studio geologico
 1)  relazione geologica;
 2)  documentazione fotografica;
 3)  tav.  1 - carta morfologia; 
 4)  tav.  2 - carta geologica; 
 5)  tav.  3 - carta geolitologica; 
 6)  tav.  4 - carta geolitologica; 
 7)  tav.  5 - carta geolitologica; 
 8)  tav.  6 - carta geolitologica; 
 9)  tav.  7 - carta geolitologica; 
10)  tav.  8 - carta geolitologica; 
11)  tav.  9 - carta geolitologica; 
12)  tav.  10 - carta geolitologica; 
13)  tav.  11 - carta tettonica e strutturale; 
14)  tav.  12 - carta idrogeologica e della permeabilità; 
15)  tav.  13 - carta geotecnica e della stabilità; 
16)  tav.  14 - carta della suscettività; 
17)  tav.  15 - sezioni geologiche; 

18)  piani particolareggiati, relazione geologica;
19)  tav.  1 - P.P.; 
20)  tav.  2 - P.P. carta geolitologica; 
21)  tav.  3 - P.P. carta geolitologica; 
22)  tav.  4 - P.P. carta geolitologica; 
23)  tav.  5 - P.P. carta geolitologica; 
24)  tav.  6 - P.P. sezioni geolitologiche; 

25)  piano particolareggiato zona D3, studio geologico;
26)  nota integrativa;
Studio agricolo forestale
 1)  relazione generale e di commento alla carta morfologica delle infrastrutture e della vegetazione;
 2)  relazione di commento alla carta delle unità di paesaggio;
 3)  corografia;
 4)  carta delle unità di paesaggio;
 5)  carta morfologica;
 6)  carta della vegetazione e dell'uso del suolo;
 7)  carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura;
 8)  carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura (bis);
 9)  tav.  05 - tavola di confronto con lo studio agricolo forestale. 


Art. 4

Il comune di Francavilla diSicilia dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive approvate con il presente decreto dovranno essere attuate entro 10 anni dalla data del presente provvedimento ed entro tale termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 6

I piani approvati dovranno essere depositati, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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