REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 30 DICEMBRE 2000 - N. 63
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 30 dicembre 2000, n. 33.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001  pag.


LEGGE 30 dicembre 2000, n. 34.
Norme per la gestione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001  pag.


LEGGE 30 dicembre 2000, n. 35.
Provvedimenti in favore dei proprietari di immobili siti in località Timpone dell'Oro di Marsala e di Via Pagano di Palermo. Interventi per le strutture balneari di Eraclea Minoa  pag.


LEGGE 30 dicembre 2000, n. 36.
Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 8 febbraio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 10 


DECRETO 21 febbraio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 12 


DECRETO 27 marzo 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 12 


DECRETO 6 aprile 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 14 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 32.
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese  pag. 15 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 30 dicembre 2000, n. 33.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Esercizio provvisorio

1. Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2001, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001, secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa del relativo disegno di legge, nonchè secondo le note di variazioni, presentati all'Assemblea regionale siciliana.
Art. 2.
Blocchi di spesa

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, per i capitoli di spesa sottoindicati non è consentito assumere impegni e disporre pagamenti in conto della competenza, salvo che non si tratti di somme reiscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni:
a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - capitoli 542004, 542802, 542803, 542806, 542835, 542838, 542839, 542860, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801;
b) Assessorato regionale dell'industria - capitoli 642401, 642402, 645604;
c) Assessorato regionale dei lavori pubblici - capitoli 672008, 672009, 672013;
d) Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - capitoli 776003, 776007, 776010, 776401;
e) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - capitoli 842005, 842009, 842010, 846402, 846403;
f) Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - capitolo 872002.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal l° gennaio 2001.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 dicembre 2000.
  LEANZA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  NICOLOSI 

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1196
Esercizio provvisorio e norme tecniche per la gestione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Leanza) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Nicolosi) il 19 dicembre 2000.
Trasmesso alla Commissione Bilancio il 19 dicembre 2000.
Esaminato nelle sedute n. 227 del 20 dicembre; n. 228 e n. 229 del 21 dicembre.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 229 del 21 dicembre 2000.
Relatore: Sanzarello.
Discusso e approvato dall' Assemblea nella seduta n. 347 del 21 dicembre 2000.
(2000.52.2613)
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LEGGE 30 dicembre 2000, n. 34.
Norme per la gestione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Gestione unificata delle spese per il personale e strumentali

1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese per il personale e di talune spese a carattere strumentale, comuni a più dipartimenti o uffici equiparati nell'ambito della stessa Amministrazione, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese svolte secondo le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dall'Assessore competente, con proprio decreto, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze.
3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e alla imputazione delle stesse ai capitoli di rispettiva pertinenza.
Art. 2.
Continuità di gestione

1. Fino a quando i dipartimenti regionali e uffici equiparati non provvedono, in attuazione dei principi di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a stipulare autonomi contratti di fornitura di beni e servizi per l'organizzazione dei propri uffici, secondo le direttive, ove necessarie, del Provveditorato regionale, il competente dipartimento della Presidenza della Regione continua a svolgere le competenze in materia, anche per detti dipartimenti e uffici. Restano salvi in ogni caso i contratti di fornitura di beni e servizi stipulati o in corso di stipulazione alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla loro naturale scadenza.
2. Qualora i dipartimenti regionali o uffici equiparati di diverse amministrazioni siano allocati nel medesimo edificio, i rispettivi responsabili concordano fra di loro la gestione delle spese per acquisto di beni e servizi in comune, e non divisibili.
3. I residui attivi e i residui passivi vigenti alla chiusura dell'esercizio 2000 e gli impegni poliennali relativi ai capitoli di bilancio dell'esercizio medesimo che, a seguito della riallocazione nell'esercizio 2001 e successivi secondo la nuova ripartizione per dipartimenti ed uffici equiparati, siano suddivisi in due o più capitoli, sono trasferiti, fino alla loro totale estinzione, nel capitolo assegnato al dipartimento o ufficio equiparato corrispondente alla direzione regionale che nel precedente esercizio gestiva il capitolo dal quale i medesimi residui o impegni poliennali derivano.
4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, al fine di agevolare il raffronto fra i dati di bilancio dell'esercizio 2001 e quelli dell'esercizio precedente, elabora una tabella di raccordo fra i capitoli di bilancio relativi a detti esercizi, da approvarsi con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
Art. 3.
Bilancio di previsione di cassa

1. Fino a quando non saranno emanate le nuove norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana, si allega al bilancio di competenza della Regione medesima un bilancio di previsione di cassa articolato per amministrazioni, rubriche, titoli e categorie con riguardo sia alle entrate che alle spese, con separata evidenziazione degli aggregati concernenti interventi comunitari e connessi cofinanziamenti statali e regionali.
2. Le previsioni di cassa relative alle spese costituiscono il limite per le autorizzazioni di pagamento.
3. Nella parte della spesa del bilancio di previsione di cassa di cui al comma 1, è altresì iscritto un fondo di riserva di cassa da utilizzare, su proposta della competente amministrazione, per il pagamento dei residui perenti reiscritti in bilancio e per l'eventuale integrazione delle dotazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
4. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad effettuare, con propri decreti, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di leggi e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili.
5. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'esercizio.
Art. 4.
Norme per la semplificazione delle procedure di spesa relative al POR 2000/2006

1. L'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 è sostituito dal seguente:
"1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - Rubrica Bilancio e finanze è istituito un fondo cui fare confluire i finanziamenti della UE e i cofinanziamenti nazionali (statali e regionali) relativi al Programma operativo regionale 2000/2006.
2. Mediante variazioni di bilancio disposte dall'Assessore per il bilancio e le finanze su richiesta dell'Autorità di gestione in relazione alla effettiva attivazione della spesa e sulla base del complemento di programmazione esitato dalla Giunta di Governo o del Programma operativo regionale approvato dalla Unione europea nel caso delle misure relative all'assistenza tecnica, le somme saranno iscritte in corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1. Di tali variazioni è data comunicazione alla competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea.
3. Contestualmente alle variazioni di competenza di cui ai precedenti commi, l'Assessore per il bilancio e le finanze predispone le conseguenti variazioni al bilancio di previsione di cassa - parte concernente interventi comunitari e connessi cofinanziamenti statali e regionali.
4. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli per le quali non sussistono obbligazioni vincolanti possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'autorità di gestione e sentiti i responsabili di misura, al fondo di cui al comma 1 per la successiva riassegnazione alla stessa o ad altre misure del POR.
5. Ai fini del monitoraggio finanziario dello stato di attuazione del POR, la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze realizzeranno un apposito sistema di codificazione ad integrazione di quello già presente nel bilancio della Regione.
6. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, partecipa al controllo ed al monitoraggio finanziario durante l'attuazione del POR.
7. Al fine di consentire la immediata attivazione del Programma operativo regionale della Sicilia 2000/2006, a decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento dei capitoli relativi alle singole misure può contenere somme relative ad interventi coerenti finanziati con fondi regionali".

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dall'1 gennaio 2001.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 dicembre 2000.
  LEANZA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  NICOLOSI 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 2, comma 1:
La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento", all'articolo 3, così dispone:
"Potere di organizzazione

1. L'Amministrazione regionale assume ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e definisce, anche in coerenza con i principi della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, al fine di assicurare l'attuazione dei seguenti principi:
a)  funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede, sentiti i dirigenti generali, a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b)  ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi del comma 2;
c)  collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d)  garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione dei cittadini e l'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e)  armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'unione europea.
2.  Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
3. I servizi di controllo interno di gestione, stabiliti dall'articolo 61 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono istituiti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Essi verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati al comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
4.  Nella Regione siciliana trovano attuazione gli articoli 1, 2, 5 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione emana i relativi regolamenti attuativi.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1196
"Esercizio provvisorio e norme tecniche per la gestione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Leanza) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Nicolosi) il 19 dicembre 2000.
Trasmesso alla Commissione Bilancio il 19 dicembre 2000.
Esaminato nelle sedute n. 227 del 20 dicembre; n. 228 e n. 229 del 21 dicembre.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 229 del 21 dicembre 2000.
Relatore: Sanzarello
Discusso e approvato dall'Assemblea nella seduta n. 347 del 21 dicembre 2000.
(2000.52.2614)
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LEGGE 30 dicembre 2000, n. 35.
Provvedimenti in favore dei proprietari di immobili siti in località Timpone dell'Oro di Marsala e di Via Pagano di Palermo. Interventi per le strutture balneari di Eraclea Minoa.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Contributi a favore di proprietari di immobili siti in località Timpone dell'Oro di Marsala

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere al comune di Marsala i fondi per la concessione di contributi ai proprietari per la riparazione o la ristrutturazione degli immobili danneggiati dal movimento franoso verificatosi nel mese di dicembre 1996, in contrada Amabilina, località Timpone dell'Oro.
2. Il contributo per la riparazione o la ristrutturazione degli immobili può raggiungere il 100 per cento della spesa occorrente
3. Ai proprietari di cui al comma 1 è invece corrisposto un contributo non superiore al valore venale dell'immobile, escluso il valore del terreno, riferito alla data in cui si è verificato il movimento franoso, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
a) l'immobile sia andato distrutto, o danneggiato in misura tale che non sia economicamente conveniente procedere alla ricostruzione o alla riparazione in quanto le somme occorrenti superano il suo valore venale riferito alla data in cui si è verificato il movimento franoso;
b) la situazione del sottosuolo ove insiste l'immobile sconsigli la ricostruzione.
Art. 2.
Condizioni per il contributo

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con indennizzi assicurativi e con eventuali altre provvidenze previste da leggi statali o comunitarie per le medesime finalità.
2. Sono esclusi dai contributi gli immobili realizzati in mancanza di concessione edilizia, salvo che sia stata proposta istanza per l'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 o dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni, e la concessione edilizia in sanatoria sia stata rilasciata o non ostino motivi per il suo rilascio.
Art. 3.
Presentazione dell'istanza

1. Per l'accesso al contributo i proprietari degli immobili di cui all'articolo 1 devono presentare istanza entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
2. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
a) titolo di proprietà;
b) copia della concessione edilizia relativa all'immobile danneggiato, o copia della richiesta di concessione edilizia in sanatoria e certificato rilasciato dal sindaco che attesti che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione;
c) attestato rilasciato dal comune da cui risulti che l'immobile è stato danneggiato dal movimento franoso; l'attestato può essere sostituito con una perizia giurata rilasciata da professionista abilitato;
d) progetto di riparazione o ristrutturazione dell'immobile, corredato di concessione o autorizzazione edilizia a seconda dell'intervento previsto, nonché relativo computo metrico estimativo redatto avvalendosi del prezziario regionale in vigore per opere di riparazione;
e) nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 1, relazione tecnica dalla quale risulti che, avvalendosi del prezziario regionale in vigore per opere di riparazione, la spesa necessaria per il ripristino dell'immobile danneggiato è superiore al suo valore venale, riferito alla data in cui si è verificato il movimento franoso, ovvero attestante che la situazione del sottosuolo ove insiste il fabbricato distrutto o inagibile sconsiglia la ricostruzione nel medesimo terreno.
3. Le istanze devono essere presentate al comune di Marsala che provvede a trasmetterle all'ufficio del Genio civile di Trapani, il quale, entro il termine di novanta giorni, rende parere in merito ai progetti presentati e determina l'ammontare del contributo.
Art. 4.
Elenco degli immobili

1. Il comune di Marsala, entro i trenta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle domande per l'ammissione al contributo, predispone l'elenco dei proprietari degli immobili aventi diritto ai contributi.
Art. 5.
Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità:
a) 50 per cento ad inizio dei lavori;
b) 40 per cento a conclusione dei lavori;
c) 10 per cento al collaudo delle opere.
2. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 1, il contributo è erogato in unica soluzione.
Art. 6.
Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'esercizio finanziario 2000, cui si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1010.
Art. 7.
Ripartizione dello stanziamento

1. Nell'eventualità che la disponibilità finanziaria non sia sufficiente alla copertura delle richieste ammesse al contributo, le somme stanziate sono ripartite, con criteri matematici, tra gli aventi diritto in proporzione all'ammontare del contributo determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.
Art. 8.
Contributo per la riparazione delle strutture balneari di Eraclea Minoa

1. A favore dei proprietari delle strutture balneari site nel litorale di Eraclea Minoa, distrutte parzialmente od integralmente dalla mareggiata del 20 settembre 1999, è concesso un contributo straordinario nella misura dell'80 per cento del danno subito.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, per un ammontare non superiore a lire 400 milioni, su istanza degli interessati presentata al Presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Presidente della Regione concede il contributo agli aventi diritto, previo accertamento e quantificazione dei danni subiti, nonché del nesso di causalità tra l'evento calamitoso verificatosi il 20 settembre 1999 ed i danni stessi, da parte dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale di Cattolica Eraclea.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100 milioni cui si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1014. Per l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 01.08.02, accantonamento 1014.
Art. 9.
Contributi e sussidio straordinario per il disastro di Via Pagano, n. 5 a Palermo

1. La Regione siciliana interviene, a titolo di solidarietà, a favore di quanti hanno subito danni dal disastro dell'edificio sito in Via Pagano, n. 5 a Palermo avvenuto l'11 marzo 1999.
2. A favore dei proprietari degli appartamenti siti nella porzione dell'edificio crollata (Scala A) è concesso un contributo straordinario di lire 80 milioni per unità abitativa.
3. A favore dei proprietari degli appartamenti siti nella porzione dell'edificio dichiarato inagibile (Scale B e C) è concesso un contributo straordinario di lire 40 milioni.
4. Ai proprietari di immobili di cui ai commi 2 e 3 è concesso altresì un contributo una tantum di lire 5 milioni da utilizzare per le spese connesse all'accertamento delle responsabilità penali, civili ed amministrative.
5. Alla vedova del Vigile del fuoco Giuseppe Siciliano, deceduto nel crollo dell'edificio, è concesso un sussidio straordinario di lire 150 milioni.
6. Le istanze relative ai contributi ed al sussidio di cui al presente articolo devono essere presentate dagli interessati al Presidente della Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Presidenza della Regione provvede all'istruzione delle pratiche ed all'erogazione dei contributi e del sussidio. I contributi di cui ai commi 2, 3 e 7 devono essere restituiti qualora a carico dei beneficiari venissero accertate, in sede giudiziaria, responsabilità nel dissesto e nel crollo degli edifici.
7. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti di credito contributi in annualità costanti fino a quindici anni sugli interessi dei mutui contratti dai soggetti di cui ai commi 2 e 3, individualmente o in forma associata, per l'acquisto di alloggi o per il consolidamento, la ristrutturazione, la ricostruzione dell'edificio di via Pagano soggetto a dissesto. Gli alloggi da acquistare o l'edificio da ricostruire devono avere caratteristiche equivalenti agli alloggi ed al predetto edificio. L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo per ciascun proprietario è stabilito in lire 180 milioni e può coprire fino al 100 per cento del costo. I contributi sugli interessi sono concessi nella misura necessaria per ridurre il tasso di interesse a carico dei proprietari al 2 per cento. I contributi sono erogati altresì in fase di preammortamento e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, proporzionalmente alle quote di mutuo erogate e in misura tale che gli interessi sulle erogazioni effettuate in corso d'opera gravino sul mutuatario in misura non superiore al 2 per cento annuo. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile nonché dalla garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.
8. Per fare fronte agli oneri derivanti dal comma 7 è autorizzata l'assunzione di un limite quindicennale di impegno nell'anno 2001 di lire 300 milioni. La spesa relativa agli anni 2001 e 2002 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4 e 5 è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 3.000 milioni cui si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione, accantonamento 1006.

Art. 10.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 dicembre 2000.
  LEANZA 
Assessore regionale per i lavori pubblici  LO GIUDICE 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 2, comma 2:
-  La legge 28 febbraio 1985, n. 47, reca: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive".
-  L'art. 39 ("Definizione agevolata delle violazioni edilizie") della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni estende le disposizioni di cui alla citata legge 28 febbraio 1985, n. 47 alle opere abusive che risultavano ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che non avevano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 mc.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 599
"Provvidenze urgenti a favore dei proprietari di immobili danneggiati dall'evento franoso verificatosi nel dicembre 1996 in località Timpone dell'Oro a Marsala ed interventi per la sistemazione ed il consolidamento del sito".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Croce il 28 ottobre 1997.
D.D.L. n. 286
"Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati dagli eventi franosi verificatisi in contrada Amabilina nel comune di Marsala".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Costa e Drago il 14 gennaio 1997.
D.D.L. n. 290
"Intervento a favore delle famiglie proprietarie degli immobili danneggiati dall'evento franoso verificatosi in contrada Amabilina, zona 'Timpone dell'Oro' nel comune di Marsala".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Vella, Martino, Forgione, Liotta, Morinello, La Corte il 21 gennaio 1997.
D.D.L. n. 641
"Ricostituzione degli immobili dei proprietari danneggiati dalla frana del dicembre 1996 a Marsala in contrada Timpone dell'Oro e interventi per il riassetto del territorio".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Navarra, Battaglia, Capodicasa, Cipriani, Crisafulli, Giannopolo, Monaco, Pignataro, Silvestro, Speziale, Villari, Zago, Zanna il 19 gennaio 1998
Trasmessi alla Commissione "Ambiente e territorio" rispettivamente in data 19 novembre 1997, 16 gennaio 1997, 3 febbraio 1997, 9 febbraio 1998
Esame abbinato nella seduta n. 150 del 26 ottobre 2000.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" nella seduta n. 150 del 26 ottobre 2000
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" nella seduta n. 217 del 15 novembre 2000
Esitato per l'Aula nella seduta n. 165 del 21 novembre 2000
Relatore: Antonino Beninati.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 340 del 5 dicembre 2000 e n. 344 del 19 dicembre 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 347 del 21 dicembre 2000.
(2000.52.2611)
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LEGGE 30 dicembre 2000, n. 36.
Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto e finalità della legge

1. La Regione promuove l'educazione sanitaria, motoria e sportiva al fine di garantire un idoneo sviluppo psico-fisico del cittadino, il miglioramento, il mantenimento e il recupero del suo stato di salute, la prevenzione di situazioni patologiche, la riabilitazione, la valutazione funzionale ed assicura le condizioni di igiene e la tutela sanitaria delle attività agonistiche, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
2.  La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, e di quelle ludico-motorie e ricreative.
3.  La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Art. 2.
Destinatari

1.  Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:
a)  a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività motoria e sportiva e alla cultura del primo soccorso;
b)  agli alunni e studenti che svolgono attività motoria e sportiva nell'ambito scolastico;
c)  a coloro i quali praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività sportive non agonistiche o ludico-motorie e ricreative;
d) a coloro i quali praticano o intendono praticare, attività sportive agonistiche in forma dilettantistica o professionistica in ambito civile ed ad ogni livello nell'ambito militare in accordo con gli Stati Maggiori delle Forze armate;
e)  ai tecnici sportivi ed agli ufficiali di gara;
f)  al personale sanitario, per quanto attiene all'aggiornamento professionale, allo studio e ricerca in materia di medicina dello sport;
g)  ai disabili i quali praticano o intendano praticare attività sportiva.
Art. 3.
Compiti della Regione

1.  Compiti della Regione sono:
a)  la programmazione generale secondo i principi stabiliti dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal Piano sanitario regionale;
b) i rapporti con le università degli studi secondo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni comprendenti il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
c) le funzioni autorizzative dei centri di medicina dello sport di cui all'articolo 5;
d)  le funzioni di vigilanza e controllo secondo l'articolo 42 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833 sulle installazioni sanitarie che operano nel campo dello sport, anche attraverso le aziende unità sanitarie locali;
e)  la nomina della commissione regionale medica di appello per i giudizi di inidoneità medico-sportiva di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;
f)  le verifiche ed i controlli sull'applicazione della presente legge;
g)  la promozione dell'aggiornamento professionale, della didattica e della ricerca avvalendosi delle strutture del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale sanitario (CEFPAS) e della collaborazione con le università degli studi, degli ordini dei medici chirurgici ed odontoiatri, del CONI e della Federazione medico-sportiva italiana (FMSI);
h) il censimento dei praticanti le attività sportive agonistiche.
Art. 4.
Funzioni delle aziende unità sanitarie locali

1. Le aziende unità sanitarie locali esercitano interventi di educazione sanitaria e di tutela sanitaria dell'attività sportiva, comprendenti prestazioni di primo e secondo livello e prestazioni integrative.
2.  Le prestazioni di primo livello comprendono:
a) promozione dell'educazione sanitaria relativa alle attività sportive agonistiche, non agonistiche, ludico-motorie del singolo e della collettività;
b) vaccinazione antitetanica obbligatoria previ sta dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 e successive modifiche;
c)  accertamenti e certificazioni per l'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 1. Le certificazioni possono essere rilasciate anche da medici di medicina generale e da specialisti pediatri convenzionati con le aziende unità sanitarie locali in conformità al decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983 e secondo gli accordi con i medici ed i pediatri di base.
3.  Le prestazioni di secondo livello comprendono:
a) accertamenti finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità specifica per coloro che praticano attività sportivo-agonistiche;
b) accertamenti per i disabili sportivi, a norma di legge;
c) interventi tecnici e di consulenza, accertamenti sanitari richiesti dai medici di cui alla lettera c) del comma 2 e dalla Commissione regionale di appello;
d) accertamenti per sportivi professionisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e del decreto del Ministro della sanità 13 marzo 1995.
Art. 5.
Centri di medicina dello sport

1. Sono centri di medicina dello sport:
a) i servizi pubblici di medicina dello sport delle aziende unità sanitarie locali;
b)  i centri privati autorizzati o accreditati;
c)  i centri di medicina dello sport convenzionati con la FMSI del CONI;
d)  i presidi di medicina dello sport presso le cattedre universitarie di medicina dello sport.
2.  I requisiti strutturali, di personale ed attrezzature dei centri di medicina dello sport sono fissati con successivo regolamento della Regione da emanarsi, in conformità alle linee guida nazionali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
Certificazioni

1. Le certificazioni di idoneità sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture pubbliche e da quelle private autorizzate o accreditate.
2.  Le società, le federazioni e le organizzazioni sportive, sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento di chi svolge o intende svolgere le attività sportive agonistiche e non agonistiche agli accertamenti e alle certificazioni previste dal decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche, emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099.
3.  Al fine di assicurare una qualificata assistenza sanitaria alle manifestazioni sportive, la Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni medico-sportive della FMSI competenti per territorio.
4.  La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporta a carico dei soggetti responsabili l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
Art. 7.
Certificazioni per lo svolgimento di attività sportive per i portatori di handicap

1. La richiesta di certificazioni per l'espletamento di attività sportive da parte di portatori di handicap deve essere corredata di certificazione o cartella clinica che attesti la patologia responsabile dell'handicap.
2.  La certificazione è rilasciata dalle strutture di cui all'articolo 5.
3.  La certificazione di idoneità per soggetti portatori di handicap deve fare riferimento alle attività sportive adattate agli atleti disabili, secondo le norme ed i regolamenti della Federazione italiana sport disabili.
4.  L'accertamento per i soggetti portatori di handicap comporta, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 4 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1993, n. 64, un giudizio altamente individualizzato, con analisi e valutazione delle condizioni di invalidità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva da svolgere.
Art. 8.
Libretto sanitario personale ad uso medico-sportivo

1.  L'Assessorato regionale della sanità predispone un modello di libretto sanitario personale ad uso medico-sportivo, valevole dieci anni, che l'atleta deve presentare all'atto della visita e su cui devono essere annotati:
  a) le generalità dell'atleta; 
  b) lo sport praticato; 
  c) la società sportiva di appartenenza; 
  d) la data della visita di idoneità con il timbro e la firma della struttura sanitaria; 
  e) gli accertamenti eseguiti e richiesti; 
  f) l'esito finale della visita; 
  g) le visite di controllo; 
  h) la data dell'effettuazione dell'ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica. 

2.  Il libretto sanitario è strettamente personale ed è consegnato dalla società od organizzazione sportiva al-l'atleta all'atto del tesseramento. Nei trasferimenti dell'atleta ad altra società il libretto sanitario segue l'atleta.
3. Nessuna visita sanitaria può essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario sportivo.
4. Il libretto è ritirato dal medico all'atto della visita e restituito all'atleta al termine della stessa, completato dei dati previsti.
Art. 9.
Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. L'Assessore regionale per la sanità rilascia l'autorizzazione per l'esercizio di centri di medicina dello sport entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza verificata la rispondenza della struttura richiedente rispetto ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 5.
2. I centri di medicina dello sport già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 5, operano sino al rilascio della nuova autorizzazione per ottenere la quale devono presentare istanza entro novanta giorni dall'emanazione del citato regolamento.
Art. 10.
Commissione di appello e giudizio di non idoneità all'esercizio di attività sportiva agonistica

1. Il giudizio di non idoneità all'esercizio di attività sportiva agonistica può essere appellato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, presso la commissione di appello regionale.
2.  La commissione di appello avverso i giudizi di non idoneità è nominata con decreto dell'Assessore regionale per la sanità ed è composta da:
  a) uno specialista o docente in medicina dello sport con funzioni di presidente; 
  b) uno specialista o docente in cardiologia; 
  c) uno specialista o docente in ortopedia; 
  d) uno specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni; 
  e) uno specialista o docente in medicina interna; 
  f) un dipendente dell'Assessorato regionale della sanità con funzioni di segretario. 

3. La commissione dura in carica un triennio ed i suoi membri sono riconfermabili una sola volta.
Art. 11.
Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30

1.  Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2003.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità provvede alla stipula del nuovo contratto di convenzione per il triennio 2001-2003 con la Croce Rossa Italiana per il servizio prorogato dal comma 1 su conforme parere favorevole espresso dalla Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana.
3.  La validità della convenzione con la Croce Rossa Italiana, già stipulata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è prorogata dal 31 dicembre 2000 fino alla data della stipula della nuova convenzione prevista dal comma 2 e comunque non oltre la data del 31 marzo 2001.
4.  Qualora la nuova convenzione non sia vigente alla data del 31 marzo 2001, non si procede ad ulteriore proroga e la gestione del Servizio 118 passa alle nove aziende unità sanitarie locali competenti per territorio. Verificandosi tale ipotesi non si applica la proroga prevista dal comma 1.
5.  Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27.

Art. 12.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 dicembre 2000.
  LEANZA 
Assessore regionale per la sanità  PROVENZANO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 3, comma 1, lett. a):
-  L'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

"Art. 11
Competenze regionali

Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate.
Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi:
a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di organizzazione del territorio di competenza delle regioni;
b) unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali;
c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.
Le regioni svolgono la loro attività secondo il metodo della programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione democratica, in armonia con le rispettive norme statutarie. A tal fine, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione degli enti locali, delle università presenti nel territorio regionale, delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanità, nonché degli organi della sanità militare territoriale competenti.
Con questi ultimi le regioni possono concordare:
a) l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari;
b) l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari.
Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali.
All'atto della determinazione degli ambiti di cui al comma precedente, le regioni provvedono altresì ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici e di altre unità di servizio in modo che essi, di regola, coincidano.".
-  Il "Piano sanitario regionale 2000-2002" è stato approvato con decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2000, pubbligato nel Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 2 giugno 2000, n. 26, supplemento ordinario.
Nota all'art. 3, comma 1, lett. b)
L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

"Art. 6
Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università

1. (Omissis).
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/91, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.".
Nota all'art. 3, comma 1, lett. d)
L'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

"Art. 42
Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifìco

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attività di ricerca scientifica biomedica.
Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti è effettuato con decreto del Ministro della sanità di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale.
Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.
Nei confronti di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano nei confronti dei presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali o delle case di cura private a seconda che si tratti di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli istituti.
Per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto privato sono stipulate dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, che tengano conto della particolarità di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente legge.
Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attività assistenziali è esercitato nelle forme indicate dal primo comma dell'articolo 49. L'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della ricerca scientifica.".
Note all'art. 3, comma 1, lett. e)
-  L'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 ("Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"), così dispone:

"Art. 6

Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (allegato 4) viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed al competente ufficio regionale.
Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.
Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso dinanzi alla commissione regionale composta da:
-  un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;
-  un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;
-  un medico specialista o docente in cardiologia;
-  un medico specialista o docente in ortopedia;
-  un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.
La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.".
-  L'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 ("Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285 sulla occupazione giovanile") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

"Art. 5

(Omissis)
L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità.".
Nota all'art. 4, comma 2, lett. b)
La legge 5 marzo 1963, n. 292 disciplina la: "Vaccinazione antitetanica obbligatoria".
Note all'art. 4, comma 3, lett. d)
-  L'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91 ("Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

"Art. 7
Tutela sanitaria

L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto ministeriale della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale.
In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.
La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la Federazione sportiva nazionale.
Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.
Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.
L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.
Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.".
-  Il decreto del Ministro della sanità 13 marzo 1995, reca: "Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti."
Note all'art. 6, comma 2:
- Per il decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982, si veda la nota all'art. 3, comma 1, lett. e).
-  L'articolo 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 ("Tutela sanitaria delle attività sportive") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

"Art. 2

La tutela sanitaria si esplica mediante l'accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneità generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico-sportive. Le visite mediche sono gratuite, tranne per coloro che svolgono professionalmente attività agonistica.
Con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, vengono emanate, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive, con particolare riferimento all'età, al sesso ed alla qualifica dilettantistica o professionistica di coloro che praticano le rispettive attività, nonché a prevedere i casi in cui sono obbligatorie le visite prima e dopo le gare in relazione al rischio ed al carico al quale viene sottoposto l'atleta.
I contravventori alle disposizioni contenute nel decreto di cui al precedente comma sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Gli organi sanitari designati dalla Regione e, sino al termine stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, i medici provinciali, possono affidare il compito di effettuare le visite agli ufficiali sanitari, ai medici condotti, ai medici scolastici ed ai medici della Federazione medico-sportiva italiana proposti dal Comitato olimpico nazionale italiano, incaricando in linea prioritaria e preferenziale i sanitari che hanno una qualificazione in campo medico-sportivo.
Con decreto del Ministro per la sanità, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sarà stabilito il compenso per le visite di cui al presente articolo e per i prelievi di cui al successivo articolo 5.".
Nota all'art. 11, comma 1:
L'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 ("Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:

"Art. 39
Rete per l'emergenza

1.  Fino al 31 dicembre 2000 la gestione dei servizi previsti dall'articolo 36, comma 2, lettera b) della legge regionale 30 novembre 1993, n. 30 è attivata prioritariamente mediante la stipula di apposita convenzione con enti pubblici e, in particolare fra questi, con quelli di cui all'articolo 1 del DPR 31 luglio 1980, n. 613, così come modificato dall'articolo 7 della legge 20 novembre 1995, n. 490.
2.  La convenzione di cui al comma 1, da sottoporre al parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, potrà prevedere la piena utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, per le finalità ivi previste.
3.  Il termine per l'utilizzazione delle somme di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 7 della legge regionale 28 febbraio 1986, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, destinate all'acquisizione di beni, mediante apposito appalto di fornitura o alla realizzazione degli adeguamenti edilizi ivi previsti, è fissato al 30 giugno 1998.".
Nota all'art. 11, comma 5:
L'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 ("Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme") e successive integrazioni e modifiche, cosi dispone:

"Art. 54
Utilizzazione del personale del Servizio di elisoccorso

1.  La Croce Rossa Italiana (CRI) per la gestione delle centrali operative e degli altri servizi, funzioni ed attività non di carattere sanitario del servizio urgenza-emergenza sanitario "118", può utilizzare anche il personale già occupato al 30 giugno 1995 presso la società concessionaria del servizio di elisoccorso. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad apportare alla convenzione stipulata con la CRI le conseguenti modifiche.
2.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità del capitolo 42730 - servizio sanitario di emergenza - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 272
"Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Ricotta, Granata, Caputo, Catanoso Genovese, Formica, Grippaldi, La Grua, Scalia, Stancanelli, Virzì, Seminara.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Servizi sociali e sanitari" (VI) l'8 gennaio 1997.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 122 del 25 ottobre 2000.
Relatore: Ricotta Michele.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 340 del 5 dicembre 2000, n. 344 del 19 dicembre 2000, n. 346 del 21 dicembre 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 347 del 21 dicembre 2000.
(2000.52.2612)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 8 febbraio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 5, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione finanziario 2000 fino al 29 febbraio 2000;
Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolare, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;
Visti, in particolare, gli artt. 3 e 6 della citata legge n. 122/89, concernente gli interventi, rispettivamente, per la generalità dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico;
Vista la nota prot. n. 561 del 29 novembre 1999, con la quale l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti chiedeva in bilancio della somma complessiva di L. 26.088.671.400 di cui L. 22.369.271.400 sul cap. 88884 e L. 3.719.400.000 sul cap. 88885 e restituita con nota prot. n. 37082 del 7 dicembre 1999 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze - gr. VI, in quanto pervenuta senza il prescritto parere favorevole della Ragioneria competente;
Vista la nota prot. n. 611 del 22 dicembre 1999 dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
Vista la nota prot. n. 285778 del 27 dicembre 1999 della Ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Visti il decreto n. 91 del 30 giugno 1999 e il decreto n. 280 del 4 ottobre 1999, relativi alla rimodulazione degli interventi ex art. 3 della legge n. 122/89 e il decreto n. 92 del 30 giugno 1999, relativo alla rimodulazione del programma urbano parcheggi del comune di Messina ex art. 6 della legge n. 122/89;
Considerato che per le finalità della legge n. 122/89 risultano accreditate in data 9 agosto 1999 sul c/c infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione Sicilia presso la Tesoreria centrale dello Stato, L. 26.088.671.400;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia delle finalità previste dai citati artt. 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II -  Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60763 Fondo per la riassegnazione de residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni dello Stato ed altri enti. (Interventi dello 
Stato)      - 26.088.671.400  

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
RUBRICA 5 - COMUNICAZIONI E TRASPORTI
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

  88884 Contributi ai comuni per la realizzazione del programma urbano dei parcheggi previsto dall'art. 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122. 
(Interventi dello Stato)      + 22.369.271.400 L. n. 122/89, art. 3 
  88885 Contributi ai comuni di Messina, Catania e Palermo per la realizzazione di programma urbano dei parcheggi previsto dall'art. 6  
della legge 24 marzo 1989, n. 122. (Interventi dello Stato)      + 3.719.400.000 L. n. 122/89, art. 6 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 febbraio 2000.
  PIRO 

(2000.48.2466)
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DECRETO 21 febbraio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 giugno 1991, n. 208, recante: "Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane";
Visto il decreto n. 462/6TR del 29 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di interventi per la realizzazione di piste ciclabili pedonali nelle aree urbane;
Vista la nota prot. n. 4 del 10 gennaio 2000, con la quale l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti chiede l'istituzione del capitolo nel bilancio regionale e l'iscrizione della somma di L. 924.000.000;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia delle finalità previste dalla legge 28 giugno 1991, n. 208;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale e rimborso di crediti 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione)
  4826 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane. 
11232031404V      + 924.000.000 L. n.208/91, art. 3 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
RUBRICA 5 - COMUNICAZIONI E TRASPORTI
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  88891 Contributi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane. 
2123230917021102V      + 924.000.000 L. n. 208/91, art.3 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 febbraio 2000.
  PIRO 

(2000.48.2457)
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DECRETO 27 marzo 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120;
Visto l'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
Visto l'art. 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la delibera CIPE n. 186/97 del 25 settembre 1997, con la quale vengono destinati al Ministero dei lavori pubblici lire 300 miliardi per il finanziamento, nel triennio 1997-1999, degli interventi previsti dall'art. 17, comma 5, della citata legge n. 67/88;
Vista la delibera CIPE n. 32/98 del 17 marzo 1998, con la quale è stata modificata la precedente assegnazione deliberata in data 25 settembre 1997, assegnando i predetti 300 miliardi quanto a lire 227,718 miliardi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quanto a lire 72,282 miliardi al Ministero dei lavori pubblici, punto 2.1 della delibera ed è stata effettuata la ripartizione relativa al periodo 1998-2001 nell'allegato 2 della stessa delibera;
Visto il decreto n. 205887 del 16 novembre 1998, con il quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'impegnare la somma di lire 77.718 milioni quale ulteriore finanziamento degli investimenti posti a carico del Ministero stesso per la ricostruzione della Valle del Belice colpita dal sisma del gennaio 1968, autorizza il pagamento in favore della Regione siciliana dell'importo di lire 38.859 milioni;
Visto il decreto n. 1041 del 21 dicembre 1998 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, con il quale si è iscritta nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1998 la somma di lire 38.859 milioni;
Ritenuto di dovere iscrivere al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso il restante 50% pari a lire 38.859 milioni, quale quota per l'anno 1998;
Visto il decreto n. 203887 del 23 dicembre 1999, con il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha provveduto ad assegnare a favore della Regione siciliana l'importo complessivo di lire 75 miliardi, quale finanziamento da attribuire per l'anno 1999 ai comuni della Valle del Belice colpiti dal terremoto del 1968, per gli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata;
Visto il decreto n. 331 del 5 marzo 1999, con il quale il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale edilizia statale e servizi speciali - ha predisposto la ripartizione delle somme da attribuire ai comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968 per l'importo complessivo di L. 75.000.000.000;
Visto il primo comma dell'art. 8 della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso le necessarie variazioni al fine di consentire l'immediato trasferimento delle somme ai comuni interessati;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
  TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimento di capitali

(Nuova istituzione)
  4790 Assegnazioni dello Stato per la concessione, tramite i comuni interessati di contributi ai privati danneggiati dal sisma del gennaio 1968. 
11 242 03 1407 V 50103 
    + 113.859.000.000  

PRESIDENZA DELLA REGIONE

 
TITOLO II  -  Spese in conto capitale 
  RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE 

CATEGORIA 11 - Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  50103 Somme da trasferire ai comuni colpiti dal sisma del gennaio 1968 per la concessione dei contributi per l'attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati di cui all'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 e degli interventi di cui agli artt. 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli interventi diretti ad assicurare l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori realizzati nelle medesime zone e la demolizione di quelli lasciati liberi dagli assegnatari. 
21 232 3 1015 021102 V      + 113.859.000.000  

Art. 2

I capitoli aggiunti 4790/E e 50103/S compresi nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 corrispondenti ai capitoli 4790/E e 50103/S istituiti con l'art. 1 del presente decreto sono soppressi.
I residui risultanti al 1° gennaio 2000 sui predetti soppressi capitoli aggiunti si intendono trasferiti a questi ultimi.
Le riscossioni ed i pagamenti, rispettivamente già imputati ai predetti capitoli aggiunti si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, effettuati sui corrispondenti capitoli 4790/E e 50103/S di nuova istituzione.
Art.  3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione.
Palermo, 27 marzo 2000.
  PIRO 

(2000.48.2456)
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DECRETO 6 aprile 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sostituito dall'art. 4 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - n. 2983 del 31 maggio 1999, che prevede "Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione siciliana";
Visto, in particolare, l'art. 13, comma 1, lett. a), della predetta ordinanza, che stabilisce che il Commissario delegato ha ricevuto, tra l'altro, l'incarico di curare l'esecuzione e la gestione economico-finanziaria del progetto n. 67 ammesso a finanziamento con decreto del Ministero dell'ambiente n. 1150 del 2 ottobre 1990;
Visto il decreto del 25 novembre 1991, con il quale il Ministero dell'ambiente autorizza il pagamento della somma di L. 897.300.000 a favore della Regione siciliana a titolo di acconto sul finanziamento complessivo di L. 4.500.000.000;
Vista la nota prot. n.346 del 2 febbraio 2000 della Presidenza - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale viene richiesto il versamento dell'importo di L. 897.300.000 mediante quietanza sulla contabilità speciale n. 2854, intrattenuto presso la Tesoreria provinciale delloStato - Sezione di Palermo, intestata al Commissario delegato - Presidente della Regione;
Considerato che la predetta somma risulta versata nel c/c n. 22721 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato in data 23 dicembre 1991;
Ritenuto di dover iscrivere la somma di L. 897.300.000 al pertinente cap. 85217 - Assessorato territorio - che, con riferimento alla citata nota n. 346 del 2 febbraio 2000, dovrà effettuare il versamento dell'importo di L. 897.300.000 mediante quientanza sulla contabilità speciale n. 2854, intrattenuto presso la Tesoreria provinciale delloStato - Sezione di Palermo, intestata al Commissario delegato - Presidente della Regione;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 le necessarie variazioni;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto  
capitale, ecc.       - 897.300.000  

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione)
  85217 Spese per il finanziamento di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali, ai rilevamenti ed alla raccolta di dati ambientali, al completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati ed all'attuazione di interventi di risanamento ambientale. 
2.1210308.2902.09.16V      + 897.300.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 aprile 2000.
  PIRO 

(2000.48.2455)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
AVVISO DI RETTIFICA


LEGGE 23 dicembre 2000, n. 32.
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.


Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 23 dicembre 2000 vanno apportate le seguenti rettifiche:
-  pag. 27, art. 99, comma 1, dopo le parole "imprese agricole" aggiungere "e della pesca"; ai commi 2 e 5 sostituire "Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste" con "Assessorato regionale competente";
-  pag. 45, art. 185, comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola "sottoposti" con la parola "posti".
(2000.52.2630)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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