REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 DICEMBRE 2000 - N. 62
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 2 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 31 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 2 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 21 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 22 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 27 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 10 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 10 


DECRETO 10 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 11 


DECRETO 10 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 12 

DECRETO 17 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000
  pag. 14 


DECRETO 21 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 15 


DECRETO 21 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000
  pag. 16 


DECRETO 23 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 17 


DECRETO 24 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 18 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 16 novembre 2000.
Calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali e/o locali per l'anno 2001  pag. 19 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 11 ottobre 2000.
Approvazione della circolare attuativa relativa alla programmazione dei fondi per l'edilizia residenziale pubblica (rimodulazione III tranche)  pag. 29 

Assessorato della sanità

DECRETO 6 dicembre 2000.
Aggiornamento delle rette da corrispondere ai centri di riabilitazione convenzionati per le prestazioni sanitarie riabilitative a decorrere dal 1° gennaio 2001
  pag. 31 

DECRETO 20 dicembre 2000.
Incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle aziende sanitarie locali della Sicilia relativamente al 2° semestre 1999 ed al 1° semestre 2000  pag. 32 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ordinanza emessa il 30 giugno 2000 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Pucitta Maria Vittoria e Assemblea regionale siciliana  pag. 34 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei comuni di Misilmeri, Bagheria, Bolognetta e Palermo per l'esecuzione di opere relative al comprensorio irriguo San Leonardo Ovest, 3° lotto - Distretto Eleuterio e 4° lotto - Comprensorio Villabate  pag. 36 


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 2 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;
Vista la deliberazione 21 aprile 1999, con la quale il CIPE attribuisce la somma di lire 2.914,58 milioni per il completamento di opere infrastrutturali, attribuendo alla Regione Sicilia l'importo complessivo di lire 539,518 milioni di cui al punto 3 della citata delibera;
Visto il decreto n. 497 del 5 agosto 1999, con il quale è stata approvata la pianificazione temporale degli interventi di competenza della Regione siciliana secondo la ripartizione rappresentata nella tabella A, allegata al suddetto decreto;
Vista la citata tabella A, con la quale il CIPE assegna alla Regione siciliana la somma di lire 99.663 milioni per l'anno 1999, di lire 124.428 milioni per l'anno 2000, di lire 82.711 milioni per l'anno 2001 e di lire 231.596 milioni per l'anno 2002;
Vista la nota prot. n. 1037 del 22 settembre 1999, con la quale la Presidenza della Regione - Direzione regionale per la programmazione - gruppo VII/3, chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 di un apposito capitolo di spesa, intestato alla Presidenza, nel quale fare confluire le assegnazioni statali attribuite alla Regione siciliana con delibera CIPE n. 52 del 21 aprile 1999 (completamento opere infrastrutturali);
Vista la nota n. 35083 del 18 novembre 1999 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - gruppo 6°, con la quale si specifica che l'iscrizione delle somme assegnate dalCIPE possa confluire in un apposito fondo - rubrica Bilancio - e che le stesse possano essere preventivamente prelevate su richiesta della Presidenza ed iscritte negli appositi capitoli intestati ai singoli Assessorati competenti per materia, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le risorse destinate per il completamento delle opere infrastrutturali;
Vista la nota prot. n. 762 del 10 gennaio 2000 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - gruppo 6°, con la quale si ritiene opportuno segnalare alcune modifiche da apportare alle istruzioni per l'attuazione dei programmi statali di competenza della Presidenza della Regione - Direzione della programmazione - di cui alla delibera di Giunta n. 328 del 6 dicembre 1999;
Vista la nota n. 675 del 10 marzo 2000 della Presidenza - Direzione regionale programmazione - gruppo XIII;
Ritenuto di dover procedere all'iscrizione delle quote relative agli anni 1999 e 2000 nell'apposito fondo - rubrica Bilancio;
Vista la nota prot. n. 1029 del 10 aprile 2000 della Presidenza - Direzione regionale programmazione - gruppo XIII -, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale del turismo per il "completamento nuova funivia Taormina-Mazzarò" di L. 4.600.000.000;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

(Nuova istituzione)
  60761 Fondo per il finanziamento del completamento delle opere infra-strutturali di cui alla delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 52. 
212803123202.15.99V - 4874      - 4.600.000.000 Delibera CIPE n. 52/99 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  TURISMO
CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione)
  87404 Spese per il completamento nuova funivia Taormina-Mazzarò. 
212103102402.09.13 -V      + 4.600.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.48.2453)
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DECRETO 31 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa" e successive modifiche;
Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 433/91 che, per le finalità previste dalla stessa legge, assegna alla Regione siciliana, nel periodo 1991-1996, un contributo straordinario di L. 3.870 miliardi, in ragione di L. 200 miliardi per l'anno 1991, L. 245 miliardi per l'anno 1992, L. 435 miliardi per l'anno 1993, L. 950 miliardi per l'anno 1994, L. 1.000 miliardi per l'anno 1995 e L. 1.040 miliardi per l'anno 1996, destinando l'importo complessivo di L. 3.115 miliardi al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato;
Considerato che della somma complessiva di L. 3.870 miliardi è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 15 miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1991 e L. 10 miliardi per 1992, destinate al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del 1981, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della medesima legge n. 433/91, sono state iscritte al capitolo 70467 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992;
Visto l'art. 2 della legge n. 433/91, che prevede la definizione di un piano col quale vengono, fra l'altro, determinate le modalità degli interventi, i tempi di attuazione e le priorità;
Visto il "Programma d'interventi di immediata attuazione" proposto dal comitato interassessoriale, di cui al D.P. 20 dicembre 1990, al fine di avviare celermente la ricostruzione, tenuto conto delle caratteristiche di particolare urgenza e gravità;
Vista la deliberazione n. 362 del 16 settembre 1993, con la quale la Giunta regionale approva il suddetto "Programma di interventi di immediata attuazione" per il periodo 1991-1993 per complessive L. 530 miliardi;
Vista la delibera n. 395 dell'1 settembre 1991, recepita con D.P. n. 352 del 17 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. 1, fg. 59, con la quale la Giunta regionale ha approvato un nuovo piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991-1997 previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 230 del 20 aprile 1995, recepita con D.P. n. 329 del 16 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. n. 1, fg. 57, con la quale la Giunta ha apportato modifiche al piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991-1997 di cui al predetto art. 2 della legge n. 433/91;
Considerato che, con il nuovo "Piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991-1997", le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1994, pari a complessive L. 630.000 milioni, sono state ripartite in misura paritaria (50%) tra gli interventi relativi al patrimonio pubblico (L. 315.000 milioni contro i 740.000 previsti) e gli interventi relativi al patrimonio privato (L. 315.000 milioni contro i 425.000 milioni previsti);
Vista la delibera n. 145 del 4 giugno 1999, recepita con D.P. n. 469 del 16 giugno 1999, con la quale la Giunta ha approvato la rimodulazione del piano di rifinanziamento con annesso programma di cui all'art. 2 della legge n. 433/91 predisposto ai sensi della legge n. 228 del 16 luglio 1997;
Vista la nota prot. n. 12807 del 3 maggio 2000 della Presidenza - ufficio del Genio civile di Catania - con la quale si richiede l'iscrizione al capitolo 50006 del bilancio della Regione della somma complessiva di L. 5.357.520.000 per poter attivare la realizzazione degli interventi inseriti nel piano di cui all'art. 2 della legge n. 433/91;
Considerato che al capitolo 60784 relativo al fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 previsto ai sensi della legge n. 433/91 nel bilancio di previsione della Regione sono previste L. 300.000 milioni per il 2000;
Visto, in particolare, l'art. 7 della legge 8 maggio 1998, n. 7, che prevede che le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al cap. 60784, sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60784 Fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Si- 
racusa, Catania e Ragusa. (Interventi dello Stato)      - 5.357.520.000 L. n. 433/91, art. 1. 

PRESIDENZA DELLA REGIONE

  RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE 

CATEGORIA 9 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

  50006 Progettazione e realizzazione di interventi di particolare urgenza 
sugli edifici pubblici e di uso pubblico      + 5.357.520.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.48.2450)
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DECRETO 2 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Vista la deliberazione 18 dicembre 1996, con la quale il CIPE provvede al riparto delle risorse in favore delle aree depresse, attribuendo alla Regione Sicilia l'importo complessivo di lire 260.900 milioni;
Vista la deliberazione del 17 marzo 1999, relativa ad "Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse; integrazioni e modulazioni", con la quale ilCIPE assegna alla Regione Sicilia la somma di lire 54.311 milioni per l'anno 1998, di lire 53.794 milioni nell'anno 1999, di lire 72.224 milioni nell'anno 2000 e di lire 80.571 milioni nell'anno 2001 e successive;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le somme assegnate per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 641/96, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Vista la nota prot. n. 1320 del 12 maggio 2000 della Presidenza - Direzione regionale programmazione, con la quale si comunica che l'importo di L. 31.018.493.730 costituisce economia di spesa e che secondo le istruzioni approvate con delibera di Giunta regionale n. 328 del 6 dicembre 1999 dovrà confluire nell'istituendo "fondo";
Vista la nota prot. n. 17918 del 31 maggio 2000 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - gruppo 6° - con la quale si invita la Ragioneria centrale Presidenza a voler provvedere al disimpegno della somma di L.31.018.493.730 perché la stessa possa confluire nell'apposito fondo come richiesto nella nota prot. n. 1320 del 12 maggio 2000 della Presidenza della Regione;
Vista la nota prot. n. 1465 del 31 maggio 2000 della Presidenza - Direzione regionale programmazione - gruppo VII -, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per il completamento dei lavori di costruzione del camping con bungalows in contrada Mongerratti nel comune di Isnello per l'importo di lire 2.928.250.000, facenti parte degli interventi finanziati dai citati provvedimenti;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione degli interventi sopra descritti;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60763 Fondo per la riassegnazione di residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione am- 
ministrativa, ecc.      - 31.018.493.730  

(Nuova istituzione)
  60770 Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui alla delibera CIPE del 6 dicembre 1999, n. 328. 
2.12.8.0.312.3202.15.99v      + 28.090.243.730 Delibera CIPE n. 328/99 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
TITOLO II - Spese in conto capitale
CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione)
  87405 Spese per lavori di costruzione del camping con bungalows in contrada Mongerratti nel comune di Isnello. 
2.1.210.310.2402.09.13.v      + 2.928.250.000 Delibera CIPE n. 328/99 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.48.2448)
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DECRETO 21 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa";
Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 433/91 che, per le finalità previste dalla stessa legge, assegna alla Regione siciliana, nel periodo 1991-1996, un contributo straordinario di L. 3.870 miliardi, in ragione di L. 200 miliardi per l'anno 1991, L. 245 miliardi per l'anno 1992, L. 435 miliardi per l'anno 1993, L. 950 miliardi per l'anno 1994, L. 1.000 miliardi per l'anno 1995 e L. 1.040 miliardi per l'anno 1996, destinando l'importo complessivo di L. 3.115 miliardi al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato;
Considerato che della somma complessiva di L. 3.870 miliardi è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 15 miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1991 e L. 10 miliardi per 1992, destinate al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del 1981, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della medesima legge n. 433/91, sono state iscritte al capitolo 70467 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992;
Visto l'art. 2 della legge n. 433/91, che prevede la definizione di un piano col quale vengono, fra l'altro, determinate le modalità degli interventi, i tempi di attuazione e le priorità;
Visto il "Programma d'interventi di immediata attuazione" proposto dal comitato interassessoriale, di cui al D.P. 20 dicembre 1990, al fine di avviare celermente la ricostruzione, tenuto conto delle caratteristiche di particolare urgenza e gravità;
Vista la deliberazione n. 362 del 16 settembre 1993, con la quale la Giunta regionale approva il suddetto "Programma di interventi di immediata attuazione" per il periodo 1991-1993 per complessive L. 530 miliardi;
Vista la delibera n. 395 dell'1 settembre 1991, recepita con D.P. n. 352 del 17 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. 1, fg. 59, con la quale la Giunta regionale ha approvato un nuovo piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991-1997 previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 230 del 20 aprile 1995, recepita con D.P. n. 329 del 16 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. n. 1, fg. 57, con la quale la Giunta ha apportato modifiche al piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991-1997 di cui al predetto art. 2 della legge n. 433/91;
Considerato che con il nuovo "Piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991-1997" le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1994, pari a complessive L. 630.000 milioni, sono state ripartite in misura paritaria (50%) tra gli interventi relativi al patrimonio pubblico (L. 315.000 milioni contro i 740.000 previsti) e gli interventi relativi al patrimonio privato (L. 315.000 milioni contro i 425.000 milioni previsti);
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. b), punto 1, della legge n. 228/97, che ha aggiunto alla lett. g) dell'art. 1 della legge n. 433/91 la dizione: "compresa la gestione sperimentale del sistema Poseidon";
Vista la delibera n. 4 del 9 gennaio 1997, recepita con D.P. n. 84 del 28 gennaio 1998, registrata alla Corte dei conti in data 26 febbraio 1998, reg. 1, fg. 103, con la quale la Giunta regionale ha approvato ulteriori modifiche ed integrazioni al piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991-1997 di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, destinando la somma di L. 18.000.000.000 per un triennio per la "Gestione sperimentale del sistema Poseidon" di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), punto 1, del D.L. 19 maggio 1997, n. 130, convertito nella legge n. 228 del 16 giugno 1997, disponendo l'erogazione della terza annualità pari a L. 6.000.000.000;
Vista la nota prot. n. 4128 del 16 maggio 2000, con la quale la Presidenza - Ufficio regionale di protezione civile - chiede l'iscrizione della terza annualità di L. 6.000.000.000 necessaria alla gestione sperimentale del "Sistema Poseidon";
Vista la nota prot. n. 103074 del 24 maggio 2000 della Ragioneria centrale Presidenza, con la quale viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Considerato che al capitolo 60784, relativo al fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 previsto ai sensi della legge n. 433/91 nel bilancio di previsione della Regione sono previste L. 300.000 milioni per il 2000;
Visto, in particolare, l'art. 7 della legge 8 maggio 1998, n. 7, che prevede che le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al cap. 60784, sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 le necessarie variazioni al fine di dare attuazione alla citata legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60784 Fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Si- 
racusa, Catania e Ragusa. (Interventi dello Stato)      - 6.000.000.000 L. 433/91, art. 1. 

PRESIDENZA DELLA REGIONE

  RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE 

CATEGORIA 9 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione)
  50009 Realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale, nonché di ricerca su precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni nella legge 3 luglio 1991, n. 195. 
22 232 3 1015 020914 V      + 6.000.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.48.2449)
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DECRETO 22 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;
Vista la deliberazione 21 aprile 1999, con la quale il CIPE attribuisce la somma di lire 2.914,58 milioni per il completamento di opere infrastrutturali, attribuendo alla Regione Sicilia l'importo complessivo di lire 539,518 milioni di cui al punto 3 della citata delibera;
Visto il decreto n. 497 del 5 agosto 1999, con il quale è stata approvata la pianificazione temporale degli interventi di competenza della Regione siciliana secondo la ripartizione rappresentata nella tabella A, allegata al suddetto decreto;
Vista la citata tabella A, con la quale il CIPE assegna alla Regione siciliana la somma di lire 99.663 milioni per l'anno 1999, di lire 124.428 milioni per l'anno 2000, di lire 82.711 milioni per l'anno 2001 e di lire 231.596 milioni per l'anno 2002;
Vista la nota prot. n. 1037 del 22 settembre 1999, con la quale la Presidenza della Regione - Direzione regionale per la programmazione - gruppo VII/3 chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 di un apposito capitolo di spesa, intestato alla Presidenza, nel quale fare confluire le assegnazioni statali attribuite alla Regione siciliana con delibera CIPE n. 52 del 21 aprile 1999 (completamento opere infrastrutturali);
Vista la nota n. 35083 del 18 novembre 1999 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - gruppo 6° -, con la quale si specifica che l'iscrizione delle somme assegnate dal CIPE possa confluire in un apposito fondo - rubrica bilancio - e che le stesse possano essere preventivamente prelevate su richiesta della Presidenza ed iscritte negli appositi capitoli intestati ai singoli Assessorati competenti per materia, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le risorse destinate per il completamento delle opere infrastrutturali;
Vista la nota prot. n. 762 del 10 gennaio 2000 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, gruppo 6°, con la quale si ritiene opportuno segnalare alcune modifiche da apportare alle istruzioni per l'attuazione dei programmi statali di competenza della Presidenza della Regione - Direzione della programmazione - di cui alla delibera di Giunta n. 328 del 6 dicembre 1999;
Vista la nota n. 675 del 10 marzo 2000 della Presidenza - Direzione regionale programmazione - gruppo XIII;
Vista la nota prot. n. 1512 del 6 giugno 2000 della Presidenza - Direzione regionale programmazione, gruppo XIII, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale dei beni culturali per "scuola elementare Riccioli Assoro" di L. 946.000.000;
Ritenuto di dovere iscrivere la somma al capitolo 79216 relativo al completamento delle opere infrastrutturali di cui alla delibera CIPE n. 52/99 pertinente la rubrica edilizia ed arredamento della scuola;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60761 Fondo per il finanziamento del completamento delle opere infra- 
strutturali di cui alla delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 52      - 946.000.000 Delibera CIPE n. 52/99 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO II -  Spese in conto capitale
RUBRICA 10 - EDILIZIA ED ARREDAMENTO DELLA SCUOLA
CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione)
  79216 Spese per il completamento di opere infrastrutturali di cui alla delibera CIPE n. 52/99. 
2121030606020905V      + 946.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.48.2443)
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DECRETO 27 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa" e successive modifiche;
Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 433/91 che per le finalità previste dalla stessa legge, assegna alla Regione siciliana, nel periodo 1991-1996, un contributo straordinario di L. 3.870 miliardi, in ragione di L. 200 miliardi per l'anno 1991, L. 245 miliardi per l'anno 1992, L. 435 miliardi per l'anno 1993, L. 950 miliardi per l'anno 1994, L. 1.000 miliardi per l'anno 1995 e L. 1.040 miliardi per l'anno 1996, destinando l'importo complessivo di L. 3.115 miliardi al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato;
Considerato che della somma complessiva di L. 3.870 miliardi è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 15 miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1991 e L. 10 miliardi per 1992, destinate al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del 1981, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della medesima legge n. 433/91, sono state iscritte al capitolo 70467 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992;
Visto l'art. 2 della legge n. 433/91 che prevede la definizione di un piano col quale vengono, fra l'altro, determinate le modalità degli interventi, i tempi di attuazione e le priorità;
Visto il "Programma d'interventi di immediata attuazione" proposto dal Comitato interassessoriale, di cui al D.P. 20 dicembre 1990, al fine di avviare celermente la ricostruzione, tenuto conto delle caratteristiche di particolare urgenza e gravità;
Vista la deliberazione n. 362 del 16 settembre 1993, con la quale la Giunta regionale approva il suddetto "Programma di interventi di immediata attuazione" per il periodo 1991-1993 per complessive L. 530 miliardi;
Vista la delibera n. 395 dell'1 settembre 1991, recepita con D.P. n. 352 del 17 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. 1, fg. 59, con la quale la Giunta regionale ha approvato un nuovo piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991-1997 previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 230 del 20 aprile 1995, recepita con D.P. n. 329 del 16 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. n. 1, fg. 57, con la quale la Giunta ha apportato modifiche al piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991-1997 di cui al predetto art. 2 della legge n. 433/91;
Considerato che con il nuovo "Piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991-1997" le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1994, pari a complessive L. 630.000 milioni, sono state ripartite in misura paritaria (50%) tra gli interventi relativi al patrimonio pubblico (L. 315.000 milioni contro i 740.000 previsti) e gli interventi relativi al patrimonio privato (L. 315.000 milioni contro i 425.000 milioni previsti);
Vista la delibera n. 145 del 4 giugno 1999, recepita con D.P. n. 469 del 16 giugno 1999, con la quale la Giunta ha approvato la rimodulazione del Piano di rifinanziamento con annesso programma di cui all'art. 2 della legge n. 433/91 predisposto ai sensi della legge n. 228 del 16 luglio 1997;
Vista la nota prot. n. 14424 del 17 maggio 2000 della Presidenza - ufficio del Genio civile di Catania, con la quale si richiede l'iscrizione al capitolo 50006 del bilancio della Regione della somma complessiva di L. 8.390.000.000 per poter attivare la realizzazione degli interventi inseriti nel piano di cui all'art. 2 della legge n. 433/91;
Vista la nota prot. n. 103157 del 9 giugno 2000 della Ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Considerato che al capitolo 60784 relativo al fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 previsto ai sensi della legge n. 433/91 nel bilancio di previsione della Regione sono previste L. 300.000 milioni per il 2000;
Visto, in particolare, l'art. 7 della legge 8 maggio 1998, n. 7, che prevede che le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al cap. 60784, sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60784 Fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Si- 
racusa, Catania e Ragusa. (Interventi dello Stato)      - 8.390.000.000 L. n. 433/91, art. 1. 

PRESIDENZA DELLA REGIONE

  RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE 

CATEGORIA 9 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

  50006 Progettazione e realizzazione di interventi di particolare urgenza 
sugli edifici pubblici e di uso pubblico      + 8.390.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.48.2447)
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DECRETO 10 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province diSiracusa, Catania e Ragusa" e successive modifiche;
Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 433/91, che per le finalità previste dalla stessa legge, assegna alla Regione siciliana, nel periodo 1991-1996, un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l1991, lire 245 miliardi per l'anno 1992, lire 435 miliardi per l'anno 1993, lire 950 miliardi per l'anno 1994, lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.040 miliardi per l'anno 1996, destinando l'importo complessivo di lire 3.115 miliardi al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato;
Considerato che della somma complessiva di lire 3.870 miliardi è autorizzata l'ulteriore spesa di 15 miliar-di, di cui 5 miliardi per l'anno 1991 e lire 10 miliardi per 1992, destinate al completamento delle opere di ri-costruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del 1981, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della medesima legge n. 433/91, sono state iscritte al capitolo 70467 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992;
Visto l'art. 2 della legge n. 433/91, che prevede la definizione di un piano col quale vengono, fra l'altro, determinate le modalità degli interventi, i tempi di attuazione e le priorità;
Visto il "Programma d'interventi di immediata attuazione" proposto dal Comitato interassessoriale, di cui al D.P. 20 dicembre 1990, al fine di avviare celermente la ricostruzione, tenuto conto delle caratteristiche di particolare urgenza e gravità;
Vista la deliberazione n. 362 del 16 settembre 1993, con la quale la Giunta regionale approva il suddetto "Programma di interventi di immediata attuazione" per il periodo 1991-1993 per complessive lire 530 miliardi;
Vista la delibera n. 395 dell'1 settembre 1991, recepita con D.P. n. 352 del 17 ottobre 1995, registrato alla Corte de conti in data 8 febbraio 1996, reg. 1, foglio 59, con la quale la Giunta regionale ha approvato un nuovo piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991/1997 previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 230 del 20 aprile 1995, recepita conD.P. n. 329 del 16 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. n. 1, foglio 57, con la quale la Giunta ha apportato modifiche al piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991/1997 di cui al predetto art. 2 della legge n. 433/91;
Considerato che con il nuovo "Piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991/1997" le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1994, pari a complessive lire 630.000 milioni, sono stati ripartiti in misura paritaria (50%) tra gli interventi relativi al patrimonio pubblico (lire 315.000 milioni contro i 740.000 previsti) e gli interventi relativi al patrimonio privato (lire 315.000 milioni contro i 425.000 milioni previsti);
Vista la delibera n. 154 del 19 giugno 2000, con la quale la Giunta ha approvato la rimodulazione del Piano di riferimento con annesso Programma di cui all'art. 2 della legge n. 433/91 predisposto ai sensi della legge n. 228 del 16 luglio 1997;
Vista la nota prot. n. 22410 del 24 luglio 2000 della Presidenza - ufficio del Genio civile di Catania, con la quale si richiede l'iscrizione al capitolo 50108 del bilancio della Regione della somma complessiva di L. 15.000.000.000 per poter attivare la realizzazione degli interventi inseriti nel piano di cui all'art. 2 della legge n. 433/91;
Vista la nota prot. n. 104998 del 30 agosto 2000 della Ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Considerato che al capitolo 60784 relativo al fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 previsto ai sensi della legge n. 433/91 nel bilancio di previsione della Regione sono previste lire 300.000 milioni per il 2000;
Visto, in particolare, l'art. 7 della legge 8 maggio 1998, n. 7, che prevede che le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al cap. 60784, sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60784 Fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Si- 
racusa, Catania e Ragusa. (Interventi delloStato)      - 15.000.000.000 L. n. 433/91, art. 1 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE
CATEGORIA 11 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

  50108 Ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo delle zone interessate alla ricostruzione, adeguamento o  
ripristino degli edifici danneggiati      + 15.000.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 ottobre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.48.2436)
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DECRETO 10 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province diSiracusa, Catania e Ragusa" e successive modifiche;
Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 433/91, che, per le finalità previste dalla stessa legge, assegna alla Regione siciliana, nel periodo 1991-1996, un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, lire 245 miliardi per l'anno 1992, lire 435 miliardi per l'anno 1993, lire 950 miliardi per l'anno 1994, lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.040 miliardi per l'anno 1996, destinando l'importo complessivo di lire 3.115 miliardi al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato;
Considerato che della somma complessiva di lire 3.870 miliardi è autorizzata l'ulteriore spesa di 15 miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1991 e lire 10 miliardi per 1992, destinate al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del 1981, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della medesima legge n. 433/91, sono state iscritte al capitolo 70467 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992;
Visto l'art. 2 della legge n. 433/91, che prevede la definizione di un piano, col quale vengono, fra l'altro, determinate le modalità degli interventi, i tempi di attuazione e le priorità;
Visto il "Programma d'interventi di immediata attuazione" proposto dal comitato interassessoriale, di cui al D.P. 20 dicembre 1990, al fine di avviare celermente la ricostruzione, tenuto conto delle caratteristiche di particolare urgenza e gravità;
Vista la deliberazione n. 362 del 16 settembre 1993, con la quale la Giunta regionale approva il suddetto "Programma di interventi di immediata attuazione" per il periodo 1991-1993 per complessive lire 530 miliardi;
Vista la delibera n. 395 dell'1 settembre 1991, recepita con D.P. n. 352 del 17 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. 1, foglio 59, con la quale la Giunta regionale ha approvato un nuovo piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991/1997 previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 230 del 20 aprile 1995, recepita conD.P. n. 329 del 16 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. 1, foglio 57, con la quale la Giunta ha apportato modifiche al piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991/1997 di cui al predetto art. 2 della legge n. 433/91;
Considerato che con il nuovo "Piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991/1997" le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1994, pari a complessive lire 630.000 milioni, sono stati ripartiti in misura paritaria (50%) tra gli interventi relativi al patrimonio pubblico (lire 315.000 milioni contro i 740.000 previsti) e gli interventi relativi al patrimonio privato (lire 315.000 milioni contro i 425.000 milioni previsti);
Vista la delibera n. 154 del 19 giugno 2000, con la quale la Giunta ha approvato la rimodulazione del Piano di riferimento con annesso Programma di cui all'art. 2 della legge n. 433/91 predisposto ai sensi della legge n. 228 del 16 luglio 1997;
Vista la nota prot. n. 22412 del 24 luglio 2000 della Presidenza - ufficio del Genio civile di Catania -, con la quale si richiede l'iscrizione al capitolo 50006 del bilancio della Regione della somma complessiva di L. 40.000.000.000 per poter attivare la realizzazione degli interventi inseriti nel piano di cui all'art. 2 della legge n. 433/91;
Vista la nota prot. n. 105000 del 30 agosto 2000 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Considerato che al capitolo 60784, relativo al fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 previsto ai sensi della legge n. 433/91 nel bilancio di previsione della Regione, sono previste lire 300.000 milioni per il 2000;
Visto, in particolare, l'art. 7 della legge 8 maggio 1998, n. 7, che prevede che le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al cap. 60784, sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60784 Fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Si- 
racusa, Catania e Ragusa. (Interventi delloStato)      - 40.000.000.000 L. n. 433/91, art. 1 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE
CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobilari a carico diretto della Regione

  50006 Progettazione e realizzazione di interventi di particolare urgenza  
sugli edifici pubblici e di uso pubblico      + 40.000.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 ottobre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.48.2438)
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DECRETO 10 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa" e successive modifiche;
Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 433/91, che, per le finalità previste dalla stessa legge, assegna alla Regione siciliana, nel periodo 1991-1996, un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, lire 245 miliardi per l'anno 1992, lire 435 miliardi per l'anno 1993, lire 950 miliardi per l'anno 1994, lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.040 miliardi per l'anno 1996, destinando l'importo complessivo di lire 3.115 miliardi al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato;
Considerato che della somma complessiva di lire 3.870 miliardi è autorizzata l'ulteriore spesa di 15 miliar-di, di cui 5 miliardi per l'anno 1991 e lire 10 miliardi per 1992, destinate al completamento delle opere di ri-costruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del 1981, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della medesima legge n. 433/91, sono state iscritte al capitolo 70467 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992;
Visto l'art. 2 della legge n. 433/91, che prevede la definizione di un piano col quale vengono, fra l'altro, determinate le modalità degli interventi, i tempi di attuazione e le priorità;
Visto il "Programma d'interventi di immediata attuazione" proposto dal comitato interassessoriale, di cui al D.P. 20 dicembre 1990, al fine di avviare celermente la ricostruzione, tenuto conto delle caratteristiche di particolare urgenza e gravità;
Vista la deliberazione n. 362 del 16 settembre 1993, con la quale la Giunta regionale approva il suddetto "Programma di interventi di immediata attuazione" per il periodo 1991-1993 per complessive lire 530 miliardi;
Vista la delibera n. 395 dell'1 settembre 1991, recepita con D.P. n. 352 del 17 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. 1, foglio 59, con la quale la Giunta regionale ha approvato un nuovo piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991/1997 previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 230 del 20 aprile 1995, recepita conD.P. n. 329 del 16 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. 1, foglio 57, con la quale la Giunta ha apportato modifiche al piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991/1997 di cui al predetto art. 2 della legge n. 433/91;
Considerato che con il nuovo "Piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991/1997" le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1994, pari a complessive lire 630.000 milioni, sono state ripartite in misura paritaria (50%) tra gli interventi relativi al patrimonio pubblico (lire 315.000 milioni contro i 740.000 previsti) e gli interventi relativi al patrimonio privato (lire 315.000 milioni contro i 425.000 milioni previsti);
Vista la delibera n. 154 del 19 giugno 2000, con la quale la Giunta ha approvato la rimodulazione del Piano di riferimento con annesso programma di cui all'art. 2 della legge n. 433/91 predisposto ai sensi della legge n. 228 del 16 luglio 1997;
Vista la nota prot. n. 22411 del 24 luglio 2000 della Presidenza - ufficio del Genio civile di Catania -, con la quale si richiede l'iscrizione al capitolo 50007 del bilancio della Regione della somma complessiva di L. 70.000.000.000 per poter attivare la realizzazione degli interventi inseriti nel piano di cui all'art. 2 della legge n. 433/91;
Vista la nota prot. n. 104999 del 30 agosto 2000 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Considerato che al capitolo 60784, relativo al fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 previsto ai sensi della legge n. 433/91 nel bilancio di previsione della Regione, sono previste lire 300.000 milioni per il 2000;
Visto, in particolare, l'art. 7 della legge 8 maggio 1998, n. 7, che prevede che le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al cap. 60784, sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60784 Fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Si- 
racusa, Catania e Ragusa. (Interventi delloStato)      - 70.000.000.000 L. n. 433/91, art. 1 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE
CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione)
  50007 Recupero e conservazione di edifici di culto e di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio Barocco della Valle di Noto. 
2121031015020914V      + 70.000.000.000  

Art. 2

Il capitolo aggiunto 50007, compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 corrispondente al capitolo 50007 istituito con l'art. 1 del presente decreto, è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2000 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 50007 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 ottobre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.48.2437)
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DECRETO 17 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 giugno 1998, n.208;
Vista la delibera 21 aprile 1999, con la quale il CIPE ha ripartito l'importo di 3.000 miliardi destinato alle intese istituzionali di programma per le regioni del Mezzogiorno attribuendo lire 2.914,58 miliardi per opere di completamento e lire 85,42 miliardi sono riservati al cofinanziamento di una quota pari al 50% del costo di studi di fattibilità di rilevanti iniziative infrastrutturali di particolare interesse per le Amministrazioni locali e di settore;
Vista la delibera n. 106/99 del 30 giugno 1999, con la quale al finanziamento del 50% degli studi di fattibilità relativi alle regioni del Mezzogiorno è destinato l'importo complessivo di lire 86,928 miliardi di cui 16.330 milioni alla Regione Sicilia;
Visto il punto 1.4 della citata delibera che imponeva alle Amministrazioni proponenti di procedere, pena la revoca del finanziamento, all'impegno delle somme necessarie a cofinanziare, nella misura del 50%, gli studi dalle stesse proposti ed inclusi nell'allegato 1 della medesima delibera;
Visto il decreto n. 682 del 9 novembre 1999, con il quale la Presidenza ha provveduto ad impegnare la somma necessaria per il cofinanziamento degli studi proposti dalla Regione pari L. 13.817.000.000;
Vista la nota prot. n. 1683 del 3 ottobre 2000 della Presidenza - Direzione della programmazione - con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione siciliana per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa nella rubrica Presidenza, per L. 13.817.000.000 per le finalità di cui alla delibera n. 106/99;
Considerato che l'importo di L. 13.817.000.000 è stato accreditato in data 30 giugno 2000 sul c/c n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale e rimborso di crediti 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

(Modificata denominazione)
  4874 Assegnazioni dello Stato per il completamento delle opere infrastrutturali e relativi studi di fattibilità di cui alla delibera CIPE  
del 21 aprile 1999, n. 52 e del 30 giugno 1999, n. 106      + 13.817.000.000  

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  50453 Cofinanziamento dello Stato studi di fattibilità di cui alla delibera CIPE del 30 giugno 1999, n. 106. 
21.232-3-10.15-02.11.99      + 13.817.000.000  

Art. 2

Al quadro sintetico di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo 3 - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti
Categoria 14 - Trasferimenti di capitali      + 13.817.000.000 

Spesa
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Presidenza della Regione      + 13.817.000.000 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.48.2461)
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DECRETO 21 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 giugno 1998, n.208;
Vista la deliberazione 21 aprile 1999, con la quale il CIPE attribuisce la somma di lire 2.914,58 milioni per il completamento di opere infrastrutturali, attribuendo alla Regione Sicilia l'importo complessivo di lire 539,518 milioni di cui al punto 3 della citata delibera;
Visto il decreto n. 497 del 5 agosto 1999, con il quale è stata approvata la pianificazione temporale degli interventi di competenza della Regione siciliana secondo la ripartizione rappresentata nella tabella A, allegata al suddetto decreto;
Visto il decreto n. 69 del 30 marzo 2000, con il quale è stata approvata la pianificazione temporale degli interventi di competenza della Regione siciliana secondo la ripartizione rappresentata nella tabella A allegata al suddetto decreto di lire 111.063 milioni per l'anno 2001 e di lire 46.606 milioni per l'anno 2002;
Vista la nota prot. n. 1037 del 22 settembre 1999, con la quale la Presidenza della Regione - Direzione regionale per la programmazione - gruppo VII/3, chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 di un apposito capitolo di spesa, intestato alla Presidenza, nel quale fare confluire le assegnazioni statali attribuite allaRegione siciliana con delibera CIPE n. 52 del 21 aprile 1999 (completamento opere infrastrutturali);
Vista la nota n. 35083 del 18 novembre 1999 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - gruppo 6°, con la quale si specifica che l'iscrizione delle somme assegnate dalCIPE possa confluire in un apposito fondo - rubrica bilancio - e che le stesse possano essere preventivamente prelevate su richiesta della Presidenza ed iscritte negli appositi capitoli intestati ai singoli Assessorati competenti per materia, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le risorse destinate per il completamento delle opere infrastrutturali;
Visto il decreto n. 189 del 6 aprile 2000 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con il quale è stato istituito il fondo dove confluiranno le assegnazioni statali attribuite alla Regione siciliana con delibera CIPE n. 52/99 (completamenti opere infrastrutturali);
Vista la nota n. 675 del 10 marzo 2000 della Presidenza - Direzione regionale programmazione - gruppo XIII;
Vista la nota prot. n. 2761 del 19 ottobre 2000 della Presidenza - Direzione regionale programmazione - gr. XIII -, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per costruzione scuola media Giovanni XXIII nella frazione Aciplatani nel comune diAcireale di L. 2.650.000.000;
Ritenuto di dovere iscrivere la somma al capitolo 79216 relativo al completamento delle opere infrastrutturali di cui alla delibera CIPE n.52/99 pertinente la rubrica beni culturali, ambientali e pubblica istruzione;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60761 Fondo per il finanziamento del completamento delle opere infra- 
strutturali di cui alla delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 52      - 2.650.000.000 Delibera CIPE n. 52/99 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 10 - EDILIZIA ED ARREDAMENTO DELLA SCUOLA
CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

  79216 Spese per il completamento di opere infrastrutturali di cui alla de- 
libera CIPE n. 52/99      + 2.650.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 novembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.48.2462)
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DECRETO 21 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15: "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo";
Vista la quietanza n. 37 del 14 aprile 2000, con la quale è stato accreditato sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 132.775.000 per interventi in materia di animali e prevenzione randagismo;
Vista la nota prot. n. 3N33/1012 del 16 ottobre 2000, con la quale l'Assessorato della sanità comunica la seguente ripartizione della somma di L. 132.775.000 nel rispetto delle percentuali fissate dall'art. 3, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281: L. 99.581.250 al capitolo 42211 e L. 33.193.750 al capitolo 42209;
Visto l'art. 8, comma 1, della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO II -  Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3274 Trasferimenti dello Stato per la prevenzione del randagismo     + 132.775.000 L. n. 281/91 

AMMINISTRAZIONE 10
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 4 - SERVIZI VETERINARI
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  42209 Trasferimenti alle aziende unità sanitarie locali per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'identificazione ed il tatuaggio elet- 
tronico      + 33.193.750  
  42211 Contributi ai comuni ed alle associazioni protezionistiche per rifugi  
sanitari      + 99.581.250  

Art. 2

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo II - Categoria 10      + 132.775.000 

Spesa
Assessorato regionale della sanità
Titolo I - Spese correnti      + 132.775.000 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 novembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.48.2399)
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DECRETO 23 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999, art. 68, concernente "Obbligo di frequenza di attività formative";
Visto il decreto direttoriale n. 370/Gab/2000 del 13 novembre 2000, con il quale il Ministero del lavoro assegna alla Regione siciliana per l'anno 2000 la somma di L. 61.065.875.303;
Vista la nota n. 8671 del 22 novembre 2000 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con la quale si chiede l'iscrizione della somma nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni al fine di consentire la realizzazione degli interventi sopra descritti;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  SERVIZI DEL TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3280 Assegnazioni per le attività formative rivolte ai giovani fino al diciottesimo anno di età. 
11231021104v       + 61.065.875.303  

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 5 - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  34137 Spese per il finanziamento delle attività formative rivolte ai giovani fino al diciottesimo anno di età. 
1116320805010407v      + 61.065.875.303  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 23 novembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.48.2464)
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DECRETO 24 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il D.P.R. del 9 ottobre 1997, che prevede, nell'ambito della legge n. 183/89, la predisposizione di un nuovo programma di interventi relativo al triennio 1997/99;
Visto il D.P.R. 27 luglio 1999, concernente la ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998/2001;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà, tra l'altro, ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le somme assegnate per i programmi di interventi di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il decreto n. 378 del 22 giugno 2000 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328 per ulteriori interventi di cui all'art. 31 della legge n. 183/89;
Vista la nota n. 3028 del 14 novembre 2000 della Presidenza della Regione - Direzione regionale programmazione - gr. XIII, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per lavori di consolidamento versante in frana in località Cuddia Attalora e Dietro Isola nel comune di Pantelleria di lire 7.233.000.000;
Ritenuto di dovere iscrivere la somma al cap. 55948 relativo alla delibera CIPE n. 328/99 pertinente la rubrica bonifica;

Decreta:


Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60772 Fondo per il programma di interventi per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo di cui alla delibera CIPE del 
6 dicembre 1999, n. 328      - 7.233.000.000 Del. CIPE n. 328/99. 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 5 -  BONIFICA
CATEGORIA 9 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

  55948 Spese per il programma di interventi per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, di cui alla delibera CIPE del 
6 dicembre 1999, n. 328      + 7.233.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 novembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.48.2440)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 16 novembre 2000.
Calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali e/o locali per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 38 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, che ha attribuito all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le funzioni amministrative connesse alla materia "Fiere e mercati";
Visto il D.P. n. 44 del 3 settembre 1997, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione del suddetto art. 38;
Visto l'art. 5 del suindicato D.P. n. 44/97 che fissa il 31 maggio 2000 il termine di presentazione per le istanze di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche a carattere regionale e/o locale da realizzare nel corso del 2001 nel territorio della Regione Sicilia;
Viste le istanze prodotte dai soggetti organizzatori, così come individuati all'art. 4 del D.P. n. 44/97;
Viste le risultanze della conferenza dei servizi effettuata, ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto presidenziale, in data 11 settembre 2000 per la valutazione delle istanze presentate entro il succitato termine del 31 maggio 2000;
Visto l'art. 8 del più volte citato regolamento che prevede l'approvazione, da parte di questo Assessorato, del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche e dispone che non possono aver luogo durante l'anno altre fiere, mostre ed esposizioni oltre quelle indicate nel calendario;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato il calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali e/o locali per l'anno 2001, di cui all'unito elenco, che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 novembre 2000.
  SPERANZA 




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(2000.47.2358)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 11 ottobre 2000.
Approvazione della circolare attuativa relativa alla programmazione dei fondi per l'edilizia residenziale pubblica (rimodulazione III tranche).

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visti i decreti ministeriali n. 764 del 23 giugno 1994, n. 295 del 2 settembre 1995 e n. 273 del 27 luglio 1999, con i quali è stata destinata alla Regione Sicilia per i programmi di edilizia residenziale pubblica la somma di L. 996.684.399.920;
Viste le delibere di Giunta regionale nn. 176 e 177 del 27 giugno 2000, con le quali sono state riprogrammate in parte le suddette somme determinando, con la prima delibera, un primo programma dell'importo pari a L. 593.651.110.193 denominato "rimodulazione I tranche", con la seconda delibera un programma dell'importo pari a L. 49.086.894.955, denominato "rimodulazione II tranche";
Vista la delibera di Giunta regionale n. 240 del 14 settembre 2000, recante "Disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale", con la quale sono stati destinati L. 35.000.000.000 per le finalità di cui all'art. 1 del D.L. n. 238 del 28 agosto 2000;
Vista, in particolare, la delibera n. 176 del 27 giugno 2000, con la quale la Giunta regionale ha deliberato di porre la restante somma a copertura finanziaria di un nuovo concorso pubblico;
Considerato che, sulla base di quanto deliberato con le sopracitate delibere, resta da programmare la somma di L. 318.946.394.772, con le modalità ed i criteri contenuti nella circolare allegata al presente decreto e che ne forma parte integrante;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la circolare attuativa relativa alla programmazione dei fondi per l'edilizia residenziale pubblica (rimodulazione III tranche), allegata al presente decreto e che forma parte integrante dello stesso.

Art.  2

E' fatto obbligo agli enti destinatari della circolare predetta di attenersi alle disposizioni impartite con la stessa.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 ottobre 2000.
  LO GIUDICE 



Allegato

CIRCOLARE ATTUATIVA RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(RIMODULAZIONE III TRANCHE)


Agli enti locali della Regione siciliana
Agli II.AA.CC.PP. della Regione siciliana

1.  Premesse
Con delibera di Giunta n. 439 del 20 dicembre 1996, la Regione ha localizzato gli interventi ed individuato i soggetti attuatori del programma di edilizia residenziale pubblica (edilizia sovvenzionata - "fondi ex-Gescal") riguardante il quadriennio 1992-1995, per un ammontare complessivo di L. 932.090.040.000.
Con successiva delibera di Giunta regionale n. 228 del 19 agosto 1999, è stato approvato il programma di rilocalizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica riferiti al suddetto quadriennio 1992-1995 non avviati nei termini previsti dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni; con tale delibera è stato inoltre approvato il programma d'interventi riguardante sia i fondi relativi al triennio 1996-1998, sia le maggiori entrate "ex-Gescal" relative al 1995 per un'attivazione totale di risorse pari a L. 996.684.399.920.
Con ordinanza n. 1878/99 del 3 dicembre 1999, il T.A.R. Sicilia (sede di Palermo, sezione II) ha accolto, su ricorso dell'I.A.C.P. di Palermo e del comune di Palermo, la domanda di sospensione dell'esecuzione della suddetta delibera della Giunta regionale n. 228 del 19 agosto 1999 e di tutti gli atti propedeutici alla stessa.
Conseguentemente quest'Assessorato, previo opportuno monitoraggio dello stato d'attuazione delle sopracitate delibere della Giunta regionale, ha avviato un procedimento di rimodulazione dei fondi in argomento in considerazione anche dell'avvenuto deposito in data 9 maggio 2000 della sentenza definitiva di annullamento della delibera di Giunta n. 228 del 19 agosto 1999 da parte del TAR Sicilia.
Tale procedimento di rimodulazione dei fondi in argomento ha prodotto due distinti deliberati di Giunta, il 176 ed il n. 177, entrambi approvati nella seduta del 27 giugno 2000.
Con delibera n. 176 del 27 giugno 2000 è stata approvata la rimodulazione cosiddetta I tranche dei fondi dell'edilizia sovvenzionata (fondi ex-Gescal) relativamente agli interventi inseriti nella delibera n. 439 del 20 dicembre 1996, già appaltati o dotati di progetto esecutivo approvato in linea tecnica alla data del 30 aprile 2000. Con la seconda delibera, la n. 177 del 27 giugno 2000, veniva approvata la rimodulazione cosiddetta II tranche relativa agli interventi dotati di progetti esecutivi approvati in linea tecnica e inseriti per la prima volta nella delibera n. 228 del 19 agosto 1999.
2.  Disponibilità finanziaria.
L'ammontare complessivo delle risorse destinate alla Regione siciliana per i programmi di edilizia residenziale pubblica è pari a L. 996.684.399.920 così distinte:
-  L. 454.543.800.000 per il biennio 1992-93 (decreto ministeriale n. 764 del 23 giugno 1994);
-  L. 477.546.600.000 per il biennio 1994-95 (decreto ministeriale n. 764 del 23 giugno 1994);
-  L. 40.521.462.720 per maggiori entrate ex-Gescal relative all'anno 1995 (decreto ministeriale n. 295 del 2 settembre 1995);
-  L. 24.072.537.200 per il triennio 1996-98 (decreto ministeriale n. 273 del 27 luglio 1999).
Con delibera n. 176 del 27 giugno 2000 sono stati approvati interventi corrispondenti ad un ammontare totale pari a lire 593.651.110.193, con delibera n. 177 del 27 giugno 2000 sono stati approvati interventi per un ammontare totale di L. 49.086.894.955, con la delibera n. 240 del 14 settembre 2000 recante "Disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale" sono stati destinati L. 35.000.000.000 per le finalità di cui all'art. 1 del D.L. n. 238 del 28 agosto 2000. Pertanto su una disponibilità complessiva pari a L. 996.684.399.920, detratte le suddette risorse impegnate, la disponibilità finanziaria da utilizzare per le finalità e con le modalità ed i criteri contenuti nella presente circolare risulta pari a L. 318.946.394.772, oltre eventuali risorse provenienti da revoche o da economie.
3.  Tipologie di intervento ammissibili.
Sulla base delle indicazioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 457 del 26 ottobre 1994 e nella circolare n. 1910/XI del 12 maggio 1995 di quest'Assessorato, gli interventi devono riguardare opere di edilizia residenziale pubblica o a servizio della stessa. I sottoelencati obiettivi, taluni dei quali obbligatori per disposizione legislativa o del CIPE, rappresentano le tipologie di intervento ammissibili:
a)  interventi di recupero del patrimonio di edilizia residenziale, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 179/92, con una quota riservata all'eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 104/92;
b)  interventi di recupero urbano, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 398/93 convertito con legge n. 493/93 e nel rispetto dei decreti 1 dicembre 1994 del Ministro dei lavori pubblici;
c)  interventi per la costruzione di nuove abitazioni nelle zone colpite da eventi sismici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.L. n. 398/93 convertito con legge n. 493/93;
d)  interventi, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 179/92, per la soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali, individuate dalla Regione (anziani, dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, emigrati, ecc.);
e)  programmi integrati, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 179/92;
f)  interventi per il recupero e la costruzione di alloggi da concedere in locazione a lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 398/93, convertito con legge n. 493/93 ed integrato dall'art. 4 della legge n. 85/94;
g)  interventi edilizia sovvenzionata con le seguenti tipologie:
-  programmi di edilizia residenziale pubblica avviati e non portati a termine per carenze di finanziamento;
-  acquisizione ed urbanizzazione primaria e secondaria di aree destinate all'edilizia residenziale pubblica;
-  nuove costruzioni ed acquisto di nuove costruzioni, sempre per finalità interessanti l'edilizia residenziale pubblica.
Per quanto riguarda la tipologia di intervento indicata alla suddetta lettera b) e relativa ad interventi di recupero urbano, quest'Assessorato in questa sede ritiene di dare delle indicazioni ed informazioni più esaurienti e complete rispetto al passato.
Con riferimento, in particolare, ai decreti emanati dal Ministro dei lavori pubblici nella qualità di Presidente del CER in data 1 dicembre 1994, i programmi di recupero urbano sono caratterizzati da:
a)  unitarietà della proposta, determinata dall'integrazione organica delle diverse zone urbane di intervento e dalla correlazione tra le diverse tipologie di intervento;
b)  concorso di risorse pubbliche e private;
c)  soggetti proponenti pubblici e privati, anche associati tra loro.
E' fin troppo evidente che condizione necessaria per consentire l'attuazione dei programmi in argomento, è la messa a disposizione da parte di soggetti privati di risorse finanziarie per l'investimento globale riguardante il programma medesimo, tant'è che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici sopracitato, per contenere l'investimento pubblico mediante l'apporto di risorse aggiuntive private, i programmi di recupero urbano possono anche riguardare interventi di recupero degli uffici pubblici, recupero di edilizia residenziale pubblica, realizzazione, manutenzione, ammodernamento di opere d'urbanizzazione primarie e secondarie, inserimento di elementi di arredo urbano, all'interno di insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati nei piani di cui alla legge n. 167/62, a servizio del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà di I.A.C.P., comuni, dello Stato e di altri enti locali, anche ad integrazione ed in aree contigue agli stessi.
4.  Istanze di finanziamento
Modalità e termine di presentazione delle istanze
Gli enti titolari degli interventi o gli I.A.C.P., in quanto delegati dagli enti locali all'attuazione degli interventi medesimi, possono presentare istanza di finanziamento che dovrà pervenire a quest'Assessorato entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione della presente circolare.
Le istanze di finanziamento che perverranno successivamente al termine sopra indicato non saranno ritenute ammissibili alla fase istruttoria.
Documentazione da presentare
Allegata all'istanza, nella quale va espressamente indicato per quale tipologia di intervento di cui al punto 3) della presente circolare si chiede il relativo finanziamento, dovrà essere presentata tutta la documentazione che segue, pena l'esclusione dal programma di finanziamento.
4.1.  Per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere a), c), d), f) e g) del punto 3) della presente circolare:
4.1.1.  n. 2 copie del progetto di cui si richiede il finanziamento, in originale o in copia conforme all'originale approvato dall'organo tecnico, munito dell'attestazione di conformità agli strumenti urbanistici resa ai sensi dell'art. 154 della legge regionale n. 25/93; qualora il progetto fosse stato già inviato a seguito di precedenti circolari o "motu proprio" a quest'Assessorato, occorre in sostituzione allegare copia della lettera di trasmissione o ogni altro elemento utile per una facile ricerca ed individuazione degli atti;
4.1.2.  copia conforme all'originale del parere tecnico reso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 35/78 e successive modifiche ed integrazioni. Lo stesso parere deve essere reso anche sul progetto;
4.1.3.  copia conforme dello stralcio del programma triennale delle opere pubbliche vigente presso l'ente richiedente, o di quello dell'ente delegante qualora l'istanza sia presentata dall'I.A.C.P. territorialmente competente, con relativa delibera esecutiva di approvazione dell'organo deliberante, relativo al settore interessato, da cui si evinca l'inserimento e l'ordine di priorità dell'intervento proposto. Nel caso in cui l'intervento proposto non risulti al primo posto delle priorità del settore d'appartenenza, l'amministrazione richiedente dovrà allegare apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente, da cui si evinca lo stato d'attuazione degli interventi che precedono, precisando per ognuno di questi se è finanziato e indicando gli estremi del relativo provvedimento di finanziamento;
4.1.4.  dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, dalla quale si evinca se per la medesima opera che si propone è stata presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale (art. 4, comma 5, legge regionale n. 21/85, come sostituito dall'art. 19, legge regionale n. 10/93), allegando in caso positivo copia dell'eventuale istanza già presentata ad altri enti;
4.1.5.  dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente che attesti che l'intervento proposto riguarda opere di edilizia residenziale pubblica o a servizio della stessa;
4.1.6.  copia conforme all'originale delle autorizzazioni e/o pareri ottenibili in riferimento al relativo livello di progettazione conseguito. Gli stessi devono essere resi anche sul progetto;
4.1.7.  dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente e del responsabile del procedimento, attestante la possibilità della realizzazione dell'intervento proposto per stralci funzionali e, nel caso, specificandone gli importi parziali.
4.2.  Per quanto riguarda i programmi cosiddetti "complessi", programmi integrati e programmi di recupero urbano, di cui alle lettere b) ed e) del punto 3) della presente circolare:
4.2.1.  studio di fattibilità relativo al programma, sia esso integrato e/o di recupero urbano, dal quale si evincano:
a)  l'oggetto degli interventi ed il relativo importo, distinto tra parte pubblica e parte privata;
b)  la natura e la consistenza nonché le caratteristiche tecnico-progettuali delle opere che si intendono realizzare con detti interventi e delle aree che ne sono interessate;
c)  la disponibilità delle aree d'impianto e l'eventuale disponibilità alla stipula di accordi di programma;
d)  informazioni specifiche sulla localizzazione degli interventi, con particolare riferimento agli aspetti urbanistici e ad eventuali vincoli gravanti sulle aree d'intervento;
e)  per quella parte di interventi facenti parte dei programmi in argomento coperti da finanziamento pubblico, notizie circa la loro inclusione nel vigente programma triennale dell'ente, il loro livello di progettazione, i pareri, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni tecnico-amministrative conseguiti o da conseguire a seguito dell'attivazione dei programmi medesimi;
4.2.2.  delibera di giunta comunale di approvazione del programma, sia esso integrato o di recupero urbano, attestante l'avvenuta procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del programma stesso; qualora, ai sensi del paragrafo 8 punto 8.5 del decreto Ministro lavori pubblici dell'1 dicembre 1994, l'eventuale finanziamento pubblico fosse inferiore al 50% del costo complessivo del programma, la stessa delibera di giunta comunale dovrà approvare anche lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10/77;
4.2.3.  dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, che attesti che l'intero programma proposto, sia esso integrato e/o di recupero urbano, riguarda opere di edilizia residenziale pubblica o a servizio della stessa;
4.2.4.  dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, dalla quale si evinca se per le opere da finanziare con fondi pubblici è stata presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi della Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale (art. 4, comma 5, legge regionale n. 21/85, come sostituito dall'art. 19, legge regionale n. 10/93) allegando in caso positivo copia dell'eventuale istanza già presentata ad altri.
5.  Requisiti di ammissibilità.
Saranno considerati suscettibili di inserimento nel programma di finanziamento gli interventi per i quali sarà dimostrato il possesso di tutti i requisiti che seguono, nessuno escluso, posseduti entro il termine di presentazione delle istanze.
5.1.  Per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere a), c), d), f) e g) del punto 3) della presente circolare:
5.1.1.  l'intervento deve riguardare le opere e le tipologie di intervento ammissibili elencate al precedente punto 3), con le specificazioni riportate nello stesso punto 3).
5.1.2.  il progetto deve essere approvato tecnicamente come progetto di massima o esecutivo ai sensi della legge regionale n. 10/93 e munito di tutte le autorizzazioni ed i pareri ottenibili in riferimento al relativo stato di elaborazione del progetto;
5.1.3.  l'intervento deve essere inserito nel programma triennale delle opere pubbliche vigenti dell'ente richiedente o di quello dell'ente delegante qualora l'istanza sia presentata dall'I.A.C.P. territorialmente competente, alla data dell'istanza di finanziamento e ne deve rispettare l'ordine di priorità settoriale (art. 4, comma 1, della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni);
5.1.4.  l'intervento deve essere coerente con le previsioni dello strumento urbanistico vigente e gli elaborati progettuali devono riportare, ove previsto, la relativa attestazione di conformità allo strumento urbanistico vigente alla data di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 154 della legge regionale n. 25/93;
5.1.5.  non saranno considerate ammissibili le istanze di finanziamento pervenute in Assessorato oltre il termine di cui al precedente punto 4) e quelle istanze che, ancorché presentate entro il termine suddetto, risultino prive anche parzialmente della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti punti 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. e 5.1.4.
5.2.  Per quanto riguarda i programmi cosiddetti "complessi", programmi integrati e programmi di recupero urbano, di cui alle lettere b) ed e) del punto 3) della presente circolare:
5.2.1. l'intervento deve riguardare le opere e le tipologie di intervento ammissibili elencate al precedente punto 3), con le specificazioni riportate nello stesso punto 3);
5.2.2.  l'istanza di finanziamento deve essere corredata da:
a)  studio di fattibilità relativo al programma, sia esso integrato e/o di recupero urbano;
b)  delibera di giunta comunale di approvazione del programma, sia esso integrato o di recupero urbano, attestante l'avvenuta procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del programma stesso; qualora, ai sensi del paragrafo 8. punto 8.5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici dell'1 dicembre 1994, l'eventuale finanziamento pubblico fosse inferiore al 50% del costo complessivo del programma, la stessa delibera di giunta comunale dovrà approvare anche lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10/77;
5.2.3.  non saranno considerate ammissibili le istanze di finanziamento pervenute in Assessorato oltre il termine di cui al precedente punto 4) e quelle istanze che, ancorché presentate entro il termine suddetto, risultino prive anche parzialmente della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti punti 5.2.1. e 5.2.2.
6.  Criteri di priorità ed altre informazioni sui requisiti di ammissibilità.
Il programma di spesa si atterrà, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:
a)  esigenze di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;
b)  realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;
c)  recupero del patrimonio edilizio esistente;
d)  equa ripartizione territoriale dei finanziamenti nel rispetto della delibera di Giunta regionale n. 148 dell'1 giugno 2000.
Infine per quanto concerne i pareri tecnici sugli interventi, si puntualizza che gli stessi vanno resi dalle commissioni tecniche, di cui all'art. 63 della legge n. 865/71, presso i rispettivi I.A.C.P., ove soggetti attuatori siano gli Istituti o gli stessi siano stati delegati all'attuazione da parte degli enti locali; vanno invece resi dagli ordinari organi tecnici di cui all'art. 6 della legge regionale n. 35/78 e successive modifiche ed integrazioni, allorché enti esecutori siano i comuni.
Qualora i comuni propongano progetti riguardanti la realizzazione di alloggi popolari e/o il recupero edilizio di alloggi popolari o di alloggi da destinare ad alloggi popolari, o in ogni caso sia necessario predisporre il relativo Q.T.E. dovranno essere approvati in linea tecnica dall'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale lavori pubblici secondo le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 21/98.
  L'Assessore: LO GIUDICE 

(2000.49.2469)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 6 dicembre 2000.
Aggiornamento delle rette da corrispondere ai centri di riabilitazione convenzionati per le prestazioni sanitarie riabilitative a decorrere dal 1° gennaio 2001.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, laddove si autorizza l'Assessore regionale per la sanità ad apportare, in relazione all'aumento del costo della vita, i necessari adeguamenti alla misura delle rette;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 33;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge regionale 7 marzo 2000, n. 9;
Visti i decreti assessoriali n. 21843 del 28 marzo 1997, n. 24467 del 28 gennaio 1998, n. 30350 del 22 ottobre 1999 e n. 31601 del 19 aprile 2000, relativi alla determinazione e/o aggiornamento delle rette da corrispondere ai centri di riabilitazione;
Ravvisata l'esigenza di ridefinire la retta da riconoscere ai centri di riabilitazione convenzionati per l'anno 2001, tenendo conto del tasso medio di inflazione dei primi 10 mesi dell'anno 2000 che è pari al +2,5%, da calcolare solamente sulle spese di funzionamento;
Ritenuto di mantenere nella misura del 30% l'integrazione della retta base per i trattamenti ad internato per i maggiori oneri derivanti da eventuali incrementi di personale di assistenza e comunque riferiti ad assistiti in condizione di particolare gravità. Tale incremento sarà previsto sino al massimo del 25% dei posti letto convenzionati e sempreché i centri di riabilitazione siano in regola con l'iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Ritenuto, sulla base dei sopra citati elementi, di determinare la nuova retta che le Aziende unità sanitarie locali corrisponderanno ai centri di riabilitazione convenzionati per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78 e delle leggi regionali n. 68/81 e n. 16/86, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del 15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 dell'11 aprile 1992, sulla rideterminazione degli standards del personale, e che rispettino il contratto collettivo nazionale del lavoro per la categoria, nella misura appresso indicata per le varie tipologie di trattamento riabilitativo e sempreché le prestazioni per singola tipologia siano effettuate nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni:
-  internato - L. 186.000;
-  internato per gravi (maggiorazione del 30%) - L. 242.000;
-  seminternato - L. 113.000;
-  ambulatoriale ed extramurale (individuale) - L. 69.000;
-  ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo) - L. 24.000
-  domiciliare - L. 89.000;
Ritenuto che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto restano confermate le disposizioni vigenti;

Decreta:


Art. 1

La misura della retta che le Aziende unità sanitarie locali corrisponderanno, a carico del proprio bilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai centri di riabilitazione convenzionati per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78 e delle leggi regionali n. 68/81 e n. 16/86, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del 15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 dell'11 aprile 1992, sulla rideterminazione degli standards del personale, e che rispettino il contratto collettivo nazionale del lavoro per la categoria, nella misura appresso indicata per le varie tipologie di trattamento riabilitativo e sempreché le prestazioni per singola tipologia siano effettuate nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni:
-  internato - L. 186.000;
-  internato per gravi (maggiorazione del 30%) - L. 242.000;
-  seminternato - L. 113.000;
-  ambulatoriale ed extramurale (individuale) - L. 69.000;
-  ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo) - L. 24.000
-  domiciliare - L. 89.000.

Art. 2

Che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto restano confermate le disposizioni vigenti.
Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 dicembre 2000.
  PROVENZANO 

(2000.50.2547)
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DECRETO 20 dicembre 2000.
Incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle aziende sanitarie locali della Sicilia relativamente al 2° semestre 1999 ed al 1° semestre 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il D.P.R. 270/00, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 2000, che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
Vista la norma transitoria n. 2 comma 1 del citato A.C.N. ai sensi della quale, nell'anno di pubblicazione dello stesso, per l'attribuzione degli incarichi, si utilizzano i criteri e la graduatoria regionale di cui al D.P.R. n. 484/96;
Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Preso atto delle comunicazioni inviate dalle competenti aziende sanitarie locali in ordine ai posti di continuità assistenziale resisi liberi nel 2° semestre 1999 e nel 1° semestre 2000 nell'ambito della Regione Sicilia;
Considerato che i posti di continuità assistenziale di cui trattasi, ai sensi di quanto disposto dalla norma transitoria sopracitata, vanno conferiti ai medici in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 49, comma 2, lett. a) e b) del D.P.R. n. 484/96 secondo le procedure ivi contenute;
Visto l'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 270/00 ai sensi del quale, per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, rilevati nel corso dell'anno 2000, le Regioni, fatto salvo il disposto di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), riservano nel proprio ambito sulla base di un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale:
a)  una percentuale variabile dal 60% all'80% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 256/91;
b)  una percentuale variabile dal 40% al 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente, in corrispondenza alle percentuali di cui alla lett. a);
Considerato che appare opportuno pubblicare con successivo provvedimento la misura delle sopracitate percentuali di riserva non appena sarà firmata l'apposita intesa con le organizzazioni sindacali di categoria;
Considerato che il sopracitato attestato di formazione in medicina generale, da far valere ai fini della riserva, deve essere posseduto dai medici interessati alla data del 31 gennaio 1999, quale termine utile per la presentazione delle istanze di inclusione nella graduatoria di medicina generale valida per il 2000;
Vista la nota prot. n. 1200/SRC/MG/956 del 22 aprile 1997, con la quale il Ministero della sanità ha fornito delle indicazioni al fine di consentire comportamenti uniformi da parte di tutte le Regioni per l'assegnazione delle zone carenti in questione ed, in particolare, sull'opportunità che venga individuato un unico ufficio che disbrighi le operazioni di assegnazione;
Ritenuto di dovere individuare nell'A.S.L. n. 7 di Ragusa l'ufficio preposto all'assegnazione degli incarichi di cui trattasi;

Decreta:


Art. 1

Sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella norma transitoria n. 2, comma 1, del D.P.R. n. 270/00, gli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente decreto, degli incarichi attribuibili nelldel servizio di continuità assistenziale delle AA.SS.LL. della Sicilia, relativamente al 2° semestre 1999 e al 1° semestre 2000.

Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopraelencati:
a)  i medici che siano già titolari di incarico a tempo indeterminato in Aziende della Regione Sicilia, a condizione che al momento della presentazione della domanda, di cui al successivo comma, abbiano svolto in tale posizione almeno un anno di servizio effettivo, nonché i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato in altra Regione, a condizione che al momento della presentazione della domanda, di cui al successivo comma, abbiano svolto in ambito extraregionale almeno tre anni di servizio effettivo ed abbiano mantenuto per tale periodo nella Regione siciliana la residenza e l'iscrizione all'albo professionale;
b)  i medici inclusi nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 2000 approvata in via definitiva, ai quali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 484/96.
I medici interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere a mezzo raccomandata A.R. apposita domanda all'A.S.L. n. 7 di Ragusa, piazza Igiea n. 1 - Ragusa.

Art. 3

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 sono tenuti ad allegare alla domanda, pena l'esclusione, la documentazione atta a provare l'anzianità di incarico di titolarità, nonché per quelli provenienti da altre Regioni, il mantenimento della residenza e l'iscrizione all'albo professionale della Regione siciliana negli ultimi tre anni.

Art. 4

I medici di cui all'art. 2, punto b), dovranno dichiarare nella domanda, pena l'esclusione, di essere inclusi nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 2000, specificando il punteggio conseguito.

Art. 5

Al fine del conferimento degli incarichi di cui trattasi i medici di cui all'art. 4 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di medicina generale valida per il 2000;
b)  attribuzione di 5 punti ai medici che, nella località carente per la quale concorrono, risultino residenti almeno dal 31 gennaio 1997;
c) attribuzione di 20 punti ai medici che risultino residenti nell'ambito della Regione siciliana almeno dal 31 gennaio 1997.

Art. 6

I medici in possesso, alla data del 31 gennaio 1999, dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91, per poter partecipare alla riserva di posti di cui all'art. 3, comma 6 del D.P.R. n. 270/00, devono alle gare alla domanda l'originale o la copia autentica del suddetto attestato, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva.

Art. 7

Si fa riserva di pubblicare con successivo provvedimento la misura delle percentuali di riserva dei posti disponibili a livello regionale, da attribuire ai medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale ed ai medici in possesso del titolo equipollente.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 dicembre 2000.
  PROVENZANO 

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(2000.51.2610)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza emessa il 30 giugno 2000 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Pucitta Maria Vittoria e Assemblea regionale siciliana.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
N. 792 Reg. ord. 2000
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione prima civile

Il giudice unico dott.ssa Cintia Emanuela Nicoletti, ha messo la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 6242/98 R.G.
tra

Maria Vittoria Pucitta, rappresentata e difesa dall'avv. Floriana Blandi, attrice e Assemblea regionale siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale delloStato di Palermo, convenuta.
Letta la citazione, notificata il 15 ottobre 1998, con la quale Maria Vittoria Pucitta, vedova dell'ex deputato regionale Giovanni Carosia, ha convenuto in giudizio l'Assemblea regionale siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, chiedendo che, previa disapplicazione del Regolamento di previdenza, l'A.R.S. fosse condannata al pagamento di quanto dovuto a titolo di assegno vitalizio di reversibilità con decorrenza dal mese di giugno 1994, oltre rivalutazione e interessi, e, in via subordinata, nell'ipotesi in cui il regolamento fosse stato considerato atto avente forza di legge, che fosse ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 17 del regolamento nella parte in cui non prevedeva il diritto alla reversibilità del coniuge divorziato, attesa l'evidente natura previdenziale della misura economica;
Esaminata la comparsa dell'Assemblea regionale siciliana, costituitasi in persona del Presidente pro tempore, nella quale l'amministrazione ha formulato le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e di competenza per materia del giudice adito, contestando nel merito la pretesa avanzata dall'attrice;
Consultati gli atti depositati;
Vista la sentenza non definitiva emessa in data odierna;

osserva

L'attrice ha richiesto l'attribuzione dell'assegno vitalizio di reversibilità a carico dell'Assemblea convenuta, quale coniuge divorziato titolare di assegno divorzile dell'on. Giovanni Carosia, già beneficiario del detto assegno poiché deputato dell'A.R.S. rispettivamente nei periodi compresi tra il 13 marzo 1969 ed il 12 giugno 1971 e tra il 13 giugno 1971 ed il 7 luglio 1976, con decorrenza dal mese del decesso dell'ex coniuge intervenuto nel giugno del 1994, oltre rivalutazione e interessi, invocando in proposito la disapplicazione della disposizione attesa la sua natura regolamentare, a mente dell'art. 5 legge n. 20 marzo 1865, n. 2248, allegatoE, e, subordinatamente, eccependone l'incostituzionalità, stigmatizzandone, implicitamente, la contrarietà con i precetti di cui all'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana.
Ritiene questo giudice che quest'ultima questione sollevata dalla Pucitta sia rilevante e non manifestamente infondata, contrastando con il criterio di ragionevolezza e uguaglianza indicato dal detto precetto costituzionale e giustificando pertanto senz'altro la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
In proposito deve rilevarsi che con il Regolamento di previdenza per i deputati approvato dall'A.R.S. nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973 via via modificato fino al 5 agosto 1997 - e poi abrogato giusta art. 30 del nuovo Regolamento anzi citato - all'art. 17 era previsto che "L'assegno di reversibilità spetta, nel caso di mandato effettivamente esercitato, riscattato o riscattabile dagli aventi diritto per il tempo occorrente ai fini del conseguimento dell'assegno vitalizio così come previsto nei precedenti articoli: a) al coniuge del deputato o dell'ex deputato, deceduto dopo almeno cinque anni di mandato - ovvero quattro per i deputati delle prime sei legislature - o per cause inerenti all'esercizio del mandato, o dell'ex deputato titolare di assegno vitalizio, finché resta nello stato vedovile, purché non sia stata pronunziata sentenza di separazione personale, passata in giudicato, per sua colpa o sentenza di divorzio, applicandosi tuttavia le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 11 della legge nazionale 15 febbraio 1958, n. 46.
Occorre poi precisare, sì come evidenziato dall'amministrazione convenuta, che il Regolamento in questione è stato emesso a norma dell'art. 167 delRegolamento interno dell'ARS, previsto dall'art. 4 dello Statuto della Regione siciliana, norma che, come noto, è di rango costituzionale con conseguente valor normativo delle disposizioni in esso contenute - atti aventi forza di legge -, che disciplinano in modo autonomo e peculiare la materia "latu sensu" previdenziale per i deputati regionali.
Nè potrebbe ritenersi che si tratti di c.d. "interna corporis", come tali sottratti al vaglio della Consulta, atteso che, sì come ritiene autorevole dottrina, la pretesa inapplicabilità" da parte dei giudici di tali norme è mera conseguenza delle materie regolate che non devono offrire, come nella specie, oggetto di controversia riguardo diritti soggettivi dell'individuo per essere invece chiamate a regolare esclusivamente forme procedurali, sicché la sola natura formale delle stesse non ne può condizionare il sindacato rispetto a principi fondamentali dell'ordinamento (cfr. analogamente sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1969).
Tanto premesso per ciò che attiene l'ammissibilità della questione non potendo disconoscersi il doveroso rispetto di norme costituzionali di rango primario anche ad opera del legislatore regionale, circa la rilevanza della questione occorre precisare che essa risulta palese ove solo si consideri che proprio l'eccezione contenuta nell'art. 17 del Regolamento di previdenza per i deputati del 1973, che non consente l'attribuzione dell'assegno di reversibilità al coniuge divorziato dell'ex deputato, imporrebbe senz'altro la reiezione della domanda per ciò che attiene il periodo decorrente dal giugno 1994 al mese di febbraio 2000.
Circa poi il punto della non manifesta infondatezza, deve intanto sottolinearsi che, indipendentemente dalla peculiare natura dell'assegno vitalizio - sottolineata dalla sentenza della Consulta n. 289/94 -, indennità di carica goduta in reazione all'esercizio di un mandato pubblico che assume, quindi, connotazioni distinte nei presupposti e nelle finalità rispetto alla retribuzione - ed anche alla pensione intesa nel senso di retribuzione differita - oltre che alle rendite vitalizie costituite a titolo oneroso, nel caso di specie ciò che rileva, spostando doverosamente l'angolazione prospettica, è che la posizione soggettiva della vedova del deputato regionale avente potenzialmente diritto ad ottenere l'assegno di reversibilità viene discriminata per il fatto dell'intervenuto divorzio fra i coniugi rispetto a quella identica prevista dall'art. 16 del Regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevole senatori e loro familiari, approvato dalConsiglio di Presidenza con delibera del 10 febbraio 1994, in cui l'eccezione è, invece, riferita soltanto all'ipotesi di coniuge vedovo cui sia stata addebitata la sentenza di separazione personale.
Benché sia infatti comprensibile che provvidenze aventi natura non omogenea vengano diversamente disciplinate, ciò che appare prima facie irragionevole e non rispondente a criteri di uguaglianza è che la diversità di disciplina non trovi invece in tal caso ragione d'essere nell'effettiva disomogeneità dei presupposti delle disposizioni in commento.
In altri termini, dopo l'introduzione della riforma del diritto di famiglia, ed in particolare della disposizione di cui all'art. 9, legge 1 dicembre 1970, n. 898, come novellato dall'art. 13, legge n. 74/87, richiamata dall'art. 16 del detto Regolamento dei senatori della Repubblica, si è agganciato ai presupposti previsti da tale ultimo art. 9 il criterio di individuazione degli aventi diritto all'assegno di reversibilità negando esclusivamente il diritto nel caso di coniuge nei cui confronti fosse stata pronunciata sentenza di separazione personale a lui addebitabile, ritenendosi necessario salvaguardare l'ipotesi diversa del coniuge cui non fosse ascrivibile la fine dell'unione matrimoniale che, tuttavia, era separato e divorziato.
L'adeguamento ai principi ispiratori della riforma del diritto di famiglia è stato invece realizzato con l'attuale Regolamento di previdenza per i deputati dell'A.R.S. solo in data 16 febbraio 2000, esplicitandosi nella relazione al Consiglio di Presidenza che, "In ossequio al parametro con Palazzo Madama, è stato necessario procedere alla cennata riforma per equiparare la relativa disciplina a quella in atto in vigore presso il Senato della Repubblica: ciò nel rispetto del principio che prevede l'adeguamento automatico alle deliberazioni adottate da quel ramo del Parlamento in presenza di identiche fattispecie".
In altri termini, se la funzione dell'istituto è in entrambi i casi "latu sensu" previdenziale la posizione del coniuge divorziato non può che essere salvaguardata in tutte e due le situazioni citate, verificandosi in ipotesi diversa una evidente disparità di trattamento atteso che il trattamento di reversibilità trova il suo presupposto e fondamento non già in una situazione di vivenza a carico del pensionato - o avente diritto - o di stato di bisogno, sebbene, ed esclusivamente, nell'incidenza dell'apporto diretto o indiretto di ciascuno dei coniugi sulla formazione non solo del patrimonio comune ma, altresì di quello dell'altro coniuge; e nel conseguente diritto del coniuge superstite all'intero trattamento di reversibilità, indipendentemente dalla sorte del rapporto matrimoniale (cfr. Cass. civ. sez. un., 12 gennaio 1998, n. 159).
Deve ricordarsi peraltro che la Corte costituzionale, benché in diversa ipotesi concernente il caso di trattamento pensionistico corrisposto dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, è arrivata a ritenere l'incostituzionalità per violazione degli artt. 38 e 3 Cost. dell'art. 20 comma 1, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di reversibilità il coniuge superstite quando sia stata pronunziata la sentenza di separazione legale per colpa dello stesso, con la motivazione che non è più giustificabile, dopo la riforma dell'istituto della separazione introdotta dal novellato art.151 c.c., il diniego al coniuge cui è stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli, sussistendo disparità di trattamento rispetto al coniuge del divorziato al quale la pensione di reversibilità è corrisposta quando sia titolare dell'assegno di divorzio.
Se quindi, sotto altro profilo, la funzione, sia nel caso che ci si riferisca alla pensione di reversibilità sia che si tratti di assegno vitalizio di reversibilità, è comunque quella di carattere assistenziale e/o previdenziale iniquo sarebbe disciplinare diversamente identiche situazioni concrete, ovverosia quella del coniuge divorziato di un ex dipendente e quella del coniuge divorziato in un ex deputato regionale, titolare in vita di un assegno vitalizio.
Considerato, pertanto, che la questione prospettata risulta rilevante per il giudizio in corso che non può essere definito senza la sua decisione;
P.Q.M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del Regolamento di previdenza per i deputati approvato dall'A.R.S. nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973, via via modificato fino al 5 agosto 1997, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata in copia al Presidente dell'Assemblea regionale ed al Presidente della Regione siciliana.
Palermo, 30 giugno 2000.
  Il giudice unico: NICOLETTI 

(2000.50.2545)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei comuni di Misilmeri, Bagheria, Bolognetta e Palermo per l'esecuzione di opere relative al comprensorio irriguo San Leonardo Ovest, 3° lotto - Distretto Eleuterio e 4° lotto - Comprensorio Villabate.


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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