REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 23 DICEMBRE 2000 - N. 61
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 32.
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.



LEGGE 23 dicembre 2000, n. 32.
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
TITOLO  I
NORME DI ATTUAZIONE DEL POR SICILIA 2000-2006
Art. 1.
Intesa istituzionale di programma e accordi di programma quadro

1. L'intesa istituzionale di programma sottoscritta tra il Governo nazionale e la Giunta regionale costituisce il quadro di riferimento della programmazione regionale per il periodo 2000-2006, in sostituzione dello strumento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, del quale tiene luogo ad ogni effetto.
2. Il Programma operativo regionale per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari di cui al Regolamento CE n. 1260 del 1999, gli accordi di programma quadro previsti dall'intesa istituzionale di programma e la programmazione settoriale prevista da particolari norme statali e regionali costituiscono articolazioni operative dell'intesa medesima.
3. Gli accordi di programma quadro sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro quindici giorni dalla ricezione da parte dell'Assemblea regionale siciliana. Le competenti commissioni parlamentari del l'Assemblea regionale siciliana sono tenute costantemente informate delle fasi e dei contenuti delle negoziazioni, in modo tale da garantire l'esercizio delle attività di indirizzo e controllo politico sull'attività del Governo regionale.
Art. 2.
Complemento di programmazione

1. La Regione, in adempimento degli obblighi comunitari discendenti dall'articolo 9, lettera m), dall'articolo 15, paragrafo 6 e dall'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 1260 del 1999, adotta il Complemento di programmazione.
2. Il Complemento di programmazione costituisce il documento unitario di carattere particolare per l'attuazione del Programma operativo regionale per la Sicilia per il periodo 2000-2006, di seguito denominato POR 2000-2006.
3. Il Complemento di programmazione è comunicato all'Assemblea regionale siciliana entro quindici giorni dalla sua approvazione.
Art. 3.
Autorità di gestione e Comitato regionale di concertazione

1. L'Autorità di gestione di cui al paragrafo 6.1.1 del POR 2000-2006, al fine di assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo dei Fondi strutturali e la regolarità delle relative operazioni finanziarie provvede a:
a) indicare, sentiti gli uffici regionali capofila per Fondo, le metodologie comuni di attuazione ed identificare le soluzioni idonee a risolvere gli eventuali problemi di integrazione operativa;
b) fissare i termini entro i quali i soggetti attuatori devono completare gli adempimenti di propria competenza;
c) esercitare poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti sulla base di modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. L'Autorità di gestione indirizza, coordina e supervisiona le attività connesse alla fase di programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo ed elabora il Complemento di programmazione e le proposte di adeguamento del POR 2000-2006 e dello stesso Complemento di programmazione secondo quanto stabilito dal paragrafo 6.1.3 del POR medesimo sulla base delle direttive impartite dal Presidente della Regione ovvero dall'Assessore alla presidenza da lui delegato.
3. In attuazione dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 il Comitato regionale di cui al decreto assessoriale 29 gennaio 1999, n. 6 e successive integrazioni costituisce il Comitato regionale di concertazione denominato "Forum della concertazione".
4. Al Comitato spetta il compito di:
a) esprimersi sul Complemento di programmazione e sulle eventuali proposte di adeguamento;
b) formulare proposte per la regolare e corretta attuazione del POR;
c) proporre eventuali modificazioni al Complemento di programmazione;
d) indicare le rappresentanze sociali ed economiche in seno al Comitato di sorveglianza del POR 2000-2006.
5. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e si riunisce con cadenza almeno semestrale.
Art. 4.
Monitoraggio

1. Per tutti i programmi di propria competenza la Regione svolge una specifica attività di monitoraggio dell'attuazione consistente nella raccolta sistematica, con cadenza regolare, e nell'analisi dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati.
2. Il monitoraggio è finalizzato:
a) a garantire una efficace ed efficiente azione di coordinamento, sorveglianza e di valutazione dei programmi;
b) ad assicurare una mirata e completa informazione sull'avanzamento dei programmi;
c) nell'ambito degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, sia a fornire al Comitato di sorveglianza le informazioni utili per individuare le azioni correttive necessarie a raggiungere gli obiettivi stabiliti, sia a rendere efficace ed efficiente il sistema dei controlli ex articolo 38 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 e la gestione finanziaria.
3. Per lo svolgimento dei compiti dell'Autorità di gestione e delle funzioni della programmazione regionale è istituito presso il Dipartimento regionale della Programmazione il Sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione dei programmi regionali.
4. All'attività del Sistema informativo di cui al comma 3 partecipano, per le materie di competenza, gli assessorati regionali che provvedono, nel rispetto delle direttive e delle modalità stabilite dal Dipartimento regionale della programmazione, all'inserimento, aggiornamento e verifica dei dati.
5. I dirigenti regionali responsabili dell'attuazione delle misure dei programmi operativi comunitari, dei programmi di iniziativa comunitaria e degli altri programmi d'intervento della Regione sono tenuti a raccogliere i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio dai soggetti responsabili dell'attuazione delle azioni finanziate.
6. Gli enti ed i soggetti responsabili di azioni inserite dalla Regione, a qualsiasi titolo, nel Programma operativo plurifondo e nel Programma operativo regionale debbono designare un responsabile del monitoraggio e hanno l'obbligo di trasmettere, con le modalità e le scadenze stabilite dal Dipartimento regionale della Programmazione, le informazioni e i dati richiesti dal Sistema informativo di cui al comma 3.
7. Le inadempienze sul monitoraggio comportano una valutazione negativa sull'affidabilità dell'ente, della quale si tiene conto, con le modalità stabilite nel Complemento di programmazione, nell'applicazione dei criteri di selezione e premialità degli interventi.
Art. 5.
Priorità operative

1. Gli atti finalizzati agli adempimenti relativi all'attuazione del POR 2000-2006 costituiscono priorità operative.
2. Le unità operative istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, a modifica di quanto nello stesso comma previsto, svolgono attività di monitoraggio e sorveglianza delle opere finanziate dal Programma operativo plurifondo 1994-1999 a supporto dei responsabili di misura, sulla base delle indicazioni di questi ultimi e delle direttive del Presidente della Regione.
3. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche alle azioni finanziate dal POR 2000-2006.
Art. 6.
Progetti integrati regionali

1. I Progetti integrati regionali, di seguito denominati PIR, costituiscono di norma lo strumento per il perseguimento di obiettivi intersettoriali del POR 2000-2006 che vedono coinvolte le competenze di più rami del l'Amministrazione regionale, da utilizzarsi prevalentemente per la realizzazione di grandi infrastrutture materiali ed immateriali, di interventi integrati e plurisettoriali e/o di progetti innovativi di formazione e ricerca di valenza regionale. I PIR individuano, in relazione ai risultati da raggiungere, i costi, i tempi di realizzazione, nonché, per ciascuna misura, le quote di risorse da dedicare al progetto. Il complesso delle risorse riferito ai PIR deve rispettare l'articolazione finanziaria e temporale di ciascun asse di intervento.
2. I PIR sono predisposti, su direttiva del Presidente della Regione e/o degli Assessori regionali competenti, dalle amministrazioni regionali interessate e sono approvati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, altresì, su proposta del Presidente della Regione, costituisce per i Progetti integrati regionali un'apposita autorità di coordinamento, composta dai direttori regionali competenti e presieduta dal direttore regionale del ramo dellcon competenza prevalente nella realizzazione del progetto.
Art. 7.
Progetti integrati territoriali

1. La Regione, allo scopo di collegare le politiche settoriali alle specificità dei sistemi locali, d'intesa col partenariato sociale ed istituzionale, favorisce quali strumenti di attuazione del POR 2000-2006 la realizzazione dei Progetti integrati territoriali, di seguito denominati PIT, strumento di sviluppo autopropulsivo fondato su un forte radicamento territoriale e sulla valorizzazione delle identità storico-culturali.
2. Sono elementi costitutivi del PIT:
a) l'individuazione puntuale del risultato finale, dei benefici attesi dalla realizzazione del progetto, analizzati nelle loro caratteristiche qualitative e quantitative nonché nel loro rapporto con gli obiettivi generali del POR 2000-2006;
b) l'individuazione dei soggetti responsabili per la realizzazione del progetto, nelle sue diverse articolazioni, con specifici riferimenti agli organi delle amministrazioni locali competenti e ai rappresentanti dei privati con riguardo a ciascuna fase di attuazione e per ciascuno degli interventi previsti;
c) l'analisi dei costi prevista per l'attuazione del Progetto e l'individuazione delle corrispondenti fonti di finanziamento e cofinanziamento, ivi comprese le fonti private;
d) gli eventuali elaborati tecnici per la definizione dell'attuazione del Progetto.
3. Le modalità ed i criteri di selezione dei PIT sono disciplinate dal Complemento di programmazione.
4. I PIT si attuano mediante accordi di programma, stipulati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, i cui contenuti sono disciplinati dal Complemento di programmazione.
Art. 8.
Fonti energetiche rinnovabili

1. Sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.
Art. 9.
Finanza di progetto

1.  Per l'attuazione della finanza di progetto si applicano gli articoli 37bis, 37ter, 37quater, 37quinquies, 37sexies, 37septies, 37octies, 37nonies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli articoli 84, 85, 86, 87, 98 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2.  In ordine alle iniziative finanziate dagli accordi di programma quadro, dal POR e dagli altri strumenti di programmazione negoziata per le quali si ricorra allo strumento della finanza di progetto non si applicano i termini di cui al comma 1 dell'articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3.  Le amministrazioni aggiudicatrici procedono agli adempimenti di cui all'articolo 37ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di cui all'articolo 37bis della medesima legge.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono agli adempimenti di cui all'articolo 37quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. E' abrogato l'articolo 42ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.
Art.  10.
Gestione dei porti

1. Nelle more dell'approvazione di una legge organica sui porti in Sicilia e al fine di consentire l'utilizzazione dei fondi comunitari per il periodo 2000-2006, il Presidente della Regione, su delibera di Giunta, nomina per i porti di preminente interesse regionale un'autorità di gestione portuale con le attribuzioni previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Per i porti d'importanza minore il Presidente della Regione attribuisce le funzioni amministrative ad organi decentrati della Regione o dello Stato ovvero affida in concessione la realizzazione e/o la gestione delle opere e/o dei porti a privati o a società miste.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI SUI REGIMI DI AIUTO ALLE IMPRESE
Art. 11.
Ambito di applicazione

1. In attuazione dei regolamenti comunitari sulla programmazione dei fondi strutturali e sullo sviluppo rurale e nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato si applicano le disposizioni della presente legge agli aiuti concessi alle imprese operanti in Sicilia, sia su fondi propri del bilancio della Regione, sia in regime di cofinanziamento, con particolare riguardo agli aiuti alle imprese previsti nel POR 2000-2006.
2. I soggetti beneficiari dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge che hanno presentato istanza di finanziamento e a favore dei quali è stata applicata la regola del "de minimis" ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, possono ottenere l'integrazione delle agevolazioni nel caso in cui le tipologie e le modalità di intervento corrispondano a quelle previste dai regimi di aiuto contenuti nella presente legge purché autorizzati dalla Unione europea, previa semplice istanza rivolta all'assessorato competente, accompagnata da autocertificazione interamente sostitutiva della documentazione normalmente richiesta per il tipo di finanziamento oggetto dell'istanza.
Art. 12.
Modalità alternative di erogazione degli aiuti

1. Le imprese beneficiarie degli aiuti previsti dalla presente legge possono ottenere gli aiuti sotto forma di sgravi fiscali e/o riduzione delle aliquote fiscali delle imposte, anche erariali, dirette e indirette, secondo modalità da determinare ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto siciliano e nell'ambito delle tipologie di tributi e di esenzioni fiscali stabilite a livello nazionale e comunque nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato e in particolare quelli relativi alle misure di tassazione diretta alle imprese.
Art. 13.
Oggetto e intensità degli aiuti a finalità regionale

1. Salvo quanto stabilito nei singoli regimi di aiuto, ad ogni misura di aiuto a finalità regionale concernente l'investimento iniziale prevista, richiamata, modificata o integrata dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Per investimento iniziale si intende un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avviamento di un'attività che comporti un cambiamento fondamentale del prodotto o nel processo di produzione di uno stabilimento esistente, tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento. L'investimento iniziale può altresì comprendere la rilevazione di uno stabilimento esistente che ha chiuso o che avrebbe chiuso salvo che lo stabilimento appartenga a un'impresa in difficoltà e l'acquisizione comporti un vantaggio per quest'ultima. Parte delle spese ammissibili, non superiore al 25 per cento, può riguardare investimenti immateriali e spese per studi e consulenze. Gli investimenti di sostituzione sono esclusi dai regimi di aiuto a finalità regionale.
3. Gli aiuti sono subordinati all'impegno da parte del beneficiario del mantenimento dell'investimento per un periodo minimo di cinque anni. Gli aiuti agli investimenti immateriali sono concessi a condizione che il beneficiario si impegni a sfruttarli esclusivamente nel proprio stabilimento per un periodo di almeno cinque anni.
4. L'intensità degli aiuti non può superare il 35 per cento in equivalente sovvenzione netta, di seguito indicata ESN, per gli interventi a favore delle grandi imprese, cui è aggiunto il 15 per cento in equivalente sovvenzione lorda, di seguito indicata ESL, per gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese. Tale percentuale è valutata in relazione al valore dell'investimento iniziale sulla base di un insieme di spese uniforme, a seconda della tipologia di investimento. In ogni caso l'apporto del beneficiario all'investimento non può essere inferiore al 25 per cento.
5. Le domande di aiuto sono presentate alle amministrazioni regionali o ai soggetti incaricati dell'erogazione degli aiuti prima dell'inizio dell'esecuzione dei progetti.
6. Nel caso in cui la Comunità europea provveda alla modifica dei massimali comunitari, per la tipologia di regimi di aiuto previsti dalla presente legge, le variazioni conseguenti all'intensità degli aiuti possono essere adottate con delibera della Giunta regionale su proposta degli assessori competenti per materia.
7. Per le operazioni di credito a tasso agevolato o assistite da contributi in conto interessi il periodo di preammortamento non può superare i due anni.
Art. 14.
Coordinamento ed attuazione degli interventi

1. Le disposizioni della presente legge che costituiscono base giuridica per l'attuazione del POR 2000-2006 sono rese esecutive, ai sensi dell'articolo 18, punto 2, lettera d), del Regolamento CE n. 1260 del 1999, con il Complemento di programmazione, approvato dalla Giunta regionale previo accordo con il Comitato di sorveglianza. Ogni altro intervento è reso esecutivo mediante gli atti ordinari previsti dall'ordinamento regionale e dalla presente legge.
2. I regimi di aiuto previsti dalla presente legge sono erogati per il tramite di bandi a cadenza periodica o avvisi pubblici indicanti il termine iniziale e finale per la presentazione delle istanze ovvero attraverso strumenti di programmazione negoziata.
3. Le amministrazioni regionali competenti possono affidare l'istruttoria e la valutazione dei singoli interventi, nel rispetto della normativa comunitaria, ai soggetti individuati a livello statale per l'istruttoria delle istanze di finanziamento della legge 19 dicembre 1992, n. 488.
4. Gli oneri derivanti dall'affidamento dell'istruttoria a società od enti esterni all'Amministrazione e dalle relative ispezioni e controlli sono posti a carico degli stanziamenti relativi ai singoli regimi di aiuto.
5. Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di cui alla presente legge, le amministrazioni competenti definiscono nelle schede tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi successive del procedimento di controllo comunitario gli elementi necessari richiesti dalla Commissione europea ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in materia di notifica e di aiuti di Stato.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle istanze di finanziamento già presentate purché i progetti non abbiano avuto inizio di esecuzione prima che sia intervenuta l'autorizzazione comunitaria sui relativi regimi di aiuto.
Art. 15.
Cumulo di aiuti e controlli

1. Per un medesimo investimento iniziale uno stesso beneficiario non può ottenere aiuti a finalità regionale che, cumulati tra loro, superino i massimali previsti dalle disposizioni comunitarie per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN, maggiorato del 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2. Una stessa impresa può beneficiare di più aiuti "de minimis" purché la somma degli aiuti non superi il limite stabilito dalla normativa comunitaria vigente.
3.  Il Presidente della Regione istituisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una banca dati nella quale memorizzare gli aiuti a finalità regionale e "de minimis" erogati dalla Regione. A tal fine i soggetti richiedenti devono attestare tutti gli aiuti percepiti a titolo "de minimis" a decorrere dall'1 gennaio 2000.
4. Al fine di ottenere un qualsiasi aiuto a finalità regionale o rientrante nell'ambito del "de minimis" il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme sul cumulo di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di aiuto contenute nella presente legge possono essere applicate anche ai settori dei trasporti, siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche e industria automobilistica a condizione che siano rispettate anche le regole comunitarie specifiche che disciplinano tali settori.
6. Le Amministrazioni competenti provvedono a notificare alla Commissione europea tutti i progetti di investimento in attività fisse destinati alla creazione di nuovi stabilimenti, all'estensione di stabilimenti esistenti o all' avvio di un'attività che comporta una trasformazione fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente che rientrino nel l'ambito di applicazione della "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento" 98/C 107/05.
7. Ogni contratto relativo ad un aiuto concluso con il beneficiario in relazione a progetti sovvenzionati, rientranti nell'ambito di applicazione della 'Disciplina' di cui al comma 6, deve contenere una clausola di restituzione nell'ipotesi di inadempimento del medesimo.
8. Gli aiuti "de minimis" previsti dalla presente legge non si applicano ai settori disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura e della pesca.
Art. 16.
Contributi in conto interesse ed operazioni di credito a tasso agevolato

1. Per le operazioni di credito a tasso agevolato e per i contributi in conto interesse relativi ai regimi di aiuto disciplinati dalla presente legge, i tassi d'interesse sono uniformati ai criteri seguenti:
a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti;
b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui i richiedenti siano società cooperative oppure giovani imprenditori;
c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a). Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori.
2. Il riferimento ai tassi di interesse fissati dal Ministero del tesoro contenuto all'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con il tasso utilizzato dalla Commissione europea per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.
Art. 17.
Trasferimento alla Regione della gestione di interventi statali in materia di incentivi alle imprese

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio, le risorse finanziarie trasferite dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, confluiscono in un fondo unico presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Con decreto del Presidente della Regione, su delibera di Giunta e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse sono destinate alle misure di agevolazione ai settori produttivi e possono essere utilizzate sia per le finalità dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge sia per le finalità previste dalle leggi statali cui si riferiscono le risorse finanziarie medesime trasferite. A quest'ultimo fine si applicano le leggi statali e le relative disposizioni di esecuzione, con i necessari adeguamenti all'organizzazione amministrativa regionale stabiliti con decreto del Presidente della Regione.
TITOLO III
AIUTI ALLE IMPRESE PER LA GENERALITÀ DEI COMPARTI PRODUTTIVI
Capo I
AIUTI ALL'OCCUPAZIONE E ALLA FORMAZIONE
Art. 18.
Aiuti all'occupazione

1. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dagli articoli da 1 a 18 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo 2001-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 1.000 miliardi.
2. Il regime di aiuto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato al 31 dicembre 2006. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 600 miliardi.
3. Una stessa impresa può essere destinataria, relativamente ad un medesimo soggetto, dei benefici previsti dai commi 1 e 2, nonché di quelli previsti e finanziati con fondi statali purché in successione temporale.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sia per il primo impiego che per il reimpiego successivo al licenziamento in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
5. Nelle schede di notifica riguardanti i regimi di aiuto di cui al presente articolo viene precisato che essi costituiscono integrazione rispetto alle notifiche sugli stessi regimi di aiuto oggetto di valutazione in corso da parte degli uffici della Commissione europea.
Art. 19.
Aiuti alla formazione

1. Alle imprese operanti in Sicilia, con priorità alle piccole e medie imprese come definite dalla normativa comunitaria, al fine di incoraggiare l'inserimento delle aziende e dei lavoratori nel mercato e sostenerne la capacità competitiva, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare contributi alle imprese per la formazione, riqualificazione, riconversione, formazione per neoassunti, formazione continua, formazione nei contratti a causa mista, nel quadro degli obiettivi stabiliti nelle misure del POR 2000-2006.
2. L'intensità degli aiuti non può superare i massimali previsti dalla Commissione europea per gli aiuti alla formazione.
3. E' a carico dell'impresa beneficiaria almeno il 30 per cento del costo complessivo dell'intervento formativo.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 250 miliardi.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste per gli aiuti all'occupazione dall'articolo 18, comma 1, e possono coprire i costi dei corsi di formazione funzionali alle misure statali previste dal comma 3 dell'articolo 18.
Capo II
AIUTI PER LA GARANZIA DI EGUALI CONDIZIONI DI CONCORRENZA
Art. 20.
Sgravi fiscali

1. Nell'esercizio della competenza prevista dall'articolo 36 dello Statuto siciliano e dalle relative norme di attuazione possono essere stabilite, con modalità da determinare con specifiche disposizioni legislative, a favore delle imprese operanti nella Regione siciliana misure di aiuto consistenti in sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse anche erariali, nell'ambito della tipologia di sgravi e di tributi istituiti dalla legislazione statale, comunque non al di sotto della media comunitaria e in linea con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato e in particolare quelli relativi alle misure di tassazione diretta alle imprese.
2. Possono altresì essere concessi, con le modalità indicate al comma 1, aiuti nell'ambito dei massimali previsti dalla regola "de minimis" a favore delle imprese ammesse a questa tipologia di aiuti dalla normativa comunitaria.
Art. 21.
Aiuti per aumento della competitività del sistema di trasporto combinato

1. Al fine di aumentare la competitività del sistema di trasporto intermodale delle merci e di migliorare le relative infrastrutture, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere ai vettori contributi finalizzati alla realizzazione di investimenti riguardanti il trasporto combinato, secondo la definizione contenuta nella Direttiva CE n. 92/106, delle materie prime, semilavorate, impianti e tecnologie destinati ai processi di lavorazione, aventi ad oggetto l'adeguamento delle strutture e/o dei mezzi di trasporto.
2. Il contributo è concesso per il periodo 2001-2006 fino all'importo massimo autorizzato dalla Commissione europea per le Regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE dell'investimento realizzato per ciascun esercizio finanziario, a condizione che nello stesso arco temporale siano applicate condizioni tariffarie agevolate per il traffico merci da e per la Sicilia ed entro le frontiere nazionali, da definire secondo le procedure di cui al comma 4.
3. L'erogazione del contributo è condizionata alla presentazione della documentazione da parte dei vettori attestante l'effettivo abbattimento tariffario e i giustificativi di spesa relativi alla realizzazione dell'investimento effettuato per il miglioramento delle strutture di trasporto intermodale e/o per l'adeguamento dei mezzi di trasporto. Nel caso di adeguamento dei mezzi di trasporto i vettori si impegnano a destinare gli stessi mezzi al traffico merci da e per la Sicilia per un periodo di almeno 5 anni.
4. Le modalità, l'ammontare, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal presente articolo sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sulla base di atti di programmazione concertati con i vettori e le organizzazioni imprenditoriali interessati.
5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere alle imprese di autotrasporto, costituite in consorzi, con sede in Sicilia, contributi, fino all'importo massimo autorizzato dalla Commissione europea, sulle spese di investimento sulla base di un programma di interventi da realizzare nel triennio 2001-2003, finalizzati a:
a) realizzazione di impianti di logistica integrati quali aree attrezzate ed immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, parcheggi veicolari, così come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
b) riconversione ed ammodernamento del parco circolante mediante l'acquisizione di nuovi autoveicoli per conseguire condizioni di migliore sicurezza stradale e riduzione dell'inquinamento ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1997, n. 454.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse pubbliche, anche di provenienza non regionale, non possono superare complessivamente l'importo di lire 600 miliardi.
7. Il Governo regionale è autorizzato a definire con la Commissione europea le modalità ed i limiti degli interventi di cui al presente ed al successivo articolo.
Art. 22.
Misure di accompagnamento per l'autotrasporto

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 158 del Trattato CE e della "Dichiarazione sulle regioni insulari" contenuta nell'atto finale dello stesso Trattato ed in linea con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo sulla tutela delle regioni insulari nell'Unione europea, al fine di favorire la ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto siciliano attraverso un complesso di interventi volti a far evolvere il comparto verso forme e modalità di servizio più moderne, incentivando anche le aggregazioni tra imprese, e volte ad incrementare il trasporto combinato per il conseguimento di maggiori e più adeguati livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale di beni, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni ed dei trasporti è autorizzato a concedere contributi in favore delle imprese di trasporto con sede in Sicilia iscritte all'albo degli autotrasportatori finalizzati:
a) all'abbattimento del 10 per cento delle tariffe applicate dalle società di navigazione che espletano servizi di traghettamento nello stretto di Messina. Il contributo, al fine di incentivare l'aggregazione fra le imprese, è aumentato del 5 per cento per le imprese costituite in consorzio;
b) all'abbattimento del 10 per cento delle tariffe di pedaggio nelle autostrade siciliane pagate dalle imprese di trasporto di beni per conto terzi con sede in Sicilia. Il contributo, al fine di incentivare l'aggregazione fra le imprese, è aumentato del 5 per cento per le imprese costituite in consorzio;
c) alla riduzione delle tariffe dovute dalle imprese di autotrasporto di beni per conto terzi con sede in Sicilia iscritte all'albo degli autotrasportatori che utilizzano il trasporto combinato per ferrovia o per mare. Tali riduzioni nella misura del 10 per cento delle tariffe di trasporto sono concesse per tratte ferroviarie e sulle tratte marittime che collegano la Sicilia con il centro ed il nord Italia nonché per tratte ferroviarie per i percorsi regionali, limitatamente ai viaggi che riducono dell'80 per cento l'utilizzo dell'infrastruttura autostradale per l'intero percorso. Il contributo, al fine di incentivare l'aggregazione fra le aziende, è aumentato del 5 per cento per le aziende costituite in consorzio.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse pubbliche, anche di provenienza non regionale, non possono superare complessivamente l'importo di lire 600 miliardi.
Art. 23.
Zone di impresa

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono individuate e delimitate zone di impresa in aree caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore alla media regionale o che siano adiacenti, in prossimità o comunque direttamente collegate a porti ed aeroporti di rilevante importanza per il traffico delle merci nonché in aree servite da rete autostradale o da nodi interporto.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 158 del Trattato CE e della "Dichiarazione sulle regioni insulari" contenuta nell'atto finale dello stesso Trattato ed in linea con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo sulla tutela delle regioni insulari nell'Unione europea, la Giunta regionale può stabilire che le imprese insediate nelle predette zone d'impresa beneficino delle seguenti agevolazioni aggiuntive:
a) nell'ambito dei regimi di aiuto a finalità regionale sono ammesse a finanziamento spese per la formazione delle scorte fino al 30 per cento del costo dell'investimento iniziale produttivo, nel rispetto del massimale del 35 per cento in ESN più il 15 per cento in ESL per piccole e medie imprese;
b) aumenti fino a 20 punti percentuali dei regimi di aiuto all'occupazione ed alla formazione previsti dalla presente legge.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 15 marzo 1951, n. 191, riguardante l'istituzione di un punto franco nel porto di Messina, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, è autorizzato a proporre ai competenti organi statali e comunitari l'istituzione, anche nell'ambito delle zone d'impresa, di punti franchi o zone franche doganali ai sensi degli articoli 166 e seguenti del Regolamento CE n. 2913 del 12 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 24.
Misure fiscali a carattere generale

1. Nell'esercizio delle competenze regionali possono essere stabiliti sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse regionali con modalità da determinare con specifiche disposizioni legislative. Possono essere altresì disposti con successivi provvedimenti legislativi sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse erariali di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto e delle relative norme di attuazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 costitiscono misure a carattere generale.
Art. 25.
Riserve di commesse

1. Le riserve di appalti pubblici a favore delle imprese ubicate nel territorio della Regione contenute nella legislazione regionale si applicano fino al 31 dicembre 2006 e vengono estese alle imprese ubicate nel territorio delle regioni economicamente svantaggiate individuate dalla normativa comunitaria.
TITOLO IV
AIUTI ALLE IMPRESE, ESCLUSE QUELLE OPERANTI NEI SETTORI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE
Capo I
AIUTI A FINALITÀ REGIONALE
Art. 26.
Aiuti a finalità regionale per la internazionalizzazione delle imprese

1. Al fine di incentivare il processo di internazionalizzazione dell'economia isolana, alle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nel territorio regionale, sono accordati dall'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca contributi volti ad un investimento iniziale per la realizzazione di progetti legati a una delle fasi del processo produttivo in un paese estero.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 36, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 120 miliardi.
Art. 27.
Aiuti agli investimenti

1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere, attraverso appositi bandi, un regime di aiuti all'investimento iniziale, conforme agli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 98/C74/06 del 10 marzo 1998, consistente nell'erogazione di contributi in conto capitale di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2. I benefici di cui al comma 1 sono erogati secondo le seguenti modalità:
a) contributi in favore delle piccole e medie imprese che realizzino investimenti produttivi nel territorio della Regione di importo inferiore alla soglia eventualmente stabilita, a livello nazionale, per gli interventi della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
b) contributi in favore di iniziative rientranti nei PIT.
3. La ripartizione delle risorse disponibili tra le due modalità d'intervento è effettuata nel Complemento di programmazione 2000-2006, il quale stabilisce, altresì, la ripartizione territoriale, su base provinciale, delle risorse destinate al finanziamento dei PIT.
4. La quota di risorse eventualmente non utilizzata per il finanziamento dei predetti PIT concorre a finanziare, ferma la riserva al territorio provinciale di originaria assegnazione, i successivi bandi regionali.
5. Sono ammesse a finanziamento le imprese operanti nei settori: estrattivo e manifatturiero, della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e di acqua calda, delle costruzioni; le imprese fornitrici di servizi reali, in particolare servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale, servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione, servizi di consulenza tecnico-economica.
6. Le domande di contributo devono essere corredate da un business-plan che dimostri la validità del progetto imprenditoriale proposto.
7. La graduatoria dei progetti di ciascun bando viene stilata attribuendo a ciascun progetto un punteggio correlato ai seguenti parametri:
a) rapporto tra numero nuovi occupati ed importo investimento complessivo;
b) rapporto tra agevolazione massima richiedibile e agevolazione richiesta;
c) rapporto tra risorse proprie investite o da investire e contributo complessivo;
d) parametri collegati al settore di attività, alla tipologia d'investimento ed alla sua localizzazione.
8. Gli aiuti concessi ai sensi del presentè articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni derivanti da normativa regionale, nazionale e/o comunitaria relative alle stesse opere.
9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziare non possono superare complessivamente l'importo di lire 1.000 miliardi.
10. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le procedure amministrative adottate per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Art. 28.
Scorrimento graduatorie della legge 19 dicembre 1992, n. 488

1. Gli assessori regionali competenti per materia, in relazione a particolari esigenze connesse all'attuazione del POR 2000-2006 e nel limite del 35 per cento delle disponibilità economiche delle relative misure, sono autorizzati previa intesa con il Ministero competente, ad integrare le risorse finanziarie destinate alla Regione siciliana nell'ambito delle graduatorie nazionali in attuazione della legge 19 dicembre 1992, n. 488 relativamente ai settori industriale, turistico e commerciale e nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati dalla Commissione europea per tale regime di aiuto.
Art. 29.
Imprenditoria giovanile

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditoria giovanile l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere aiuti ai soggetti di seguito indicati, che rientrino nei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario:
a) società cooperative o piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
b) società di capitali le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute per almeno il 60 per cento da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
c) società di persone costituite per almeno il 60 per cento da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
d) imprese individuali il cui titolare abbia una età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti.
2. I settori produttivi ammessi alle agevolazioni sono quelli previsti dalla scheda tecnica della misura 4.1.3.b del POR 2000-2006 e riguardano l'investimento iniziale produttivo con intensità massima dell'aiuto del 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL.
3. Possono accedere ai benefici previsti dal presente regime d'aiuto le imprese aventi le caratteristiche individuate al comma 1 di nuova costituzione o che si siano costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda e che non abbiano già iniziato l'attività produttiva. Devono, altresì, avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione e mantenerla, a pena di decadenza, per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
4. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo aggiuntivo, nell'ambito del "de minimis", a copertura totale delle spese per servizi di tutoraggio.
5. I benefici di cui al presente articolo non possono superare per ciascun progetto di investimento lire 2,5 miliardi.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 30 riguardante l'imprenditoria femminile, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 300 miliardi.
Art. 30.
Imprenditoria femminile

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditoria femminile l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere il regime di aiuto di cui all'articolo 29 ai soggetti di seguito indicati, che rientrino nei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario:
a) società cooperative o piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da donne;
b) società di capitali le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute per almeno il 60 per cento da donne;
c) società di persone costituite per almeno il 60 per cento da donne;
d) imprese individuali il cui titolare sia una donna.
2. I settori produttivi ammessi alle agevolazioni sono quelli previsti dalla scheda tecnica della misura 4.1.3.b del POR 2000-2006 e riguardano l'investimento iniziale produttivo con intensità massima dell'aiuto pari al 35 per cento in ESN, più 15 per cento in ESL.
3. Possono accedere ai benefici previsti dal presente regime d'aiuto le imprese aventi le caratteristiche individuate al comma 1 di nuova costituzione o che si siano costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda e che non abbiano già iniziato l'attività produttiva. Devono, altresì, avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione e mantenerla, a pena di decadenza, per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
4. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo aggiuntivo, nell'ambito del "de minimis", a copertura totale delle spese per servizi di tutoraggio.
5. I benefici di cui al presente articolo non possono superare per ciascun progetto di investimento lire 2,5 miliardi.
Art. 31.
Aiuti alle imprese editoriali

1. La Regione, in armonia con quanto stabilito nell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, promuove e sostiene l'attività dell'editoria siciliana.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese rientranti nei limiti dimensionali definiti a livello comunitario che svolgano attività editoriali e che operino in Sicilia da non meno di un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, contributi per investimenti non superiori a lire 5 miliardi, finalizzati alla realizzazione, ammodernamento e ampliamento di impianti ed alla acquisizione dei beni strumentali, necessari alla distribuzione dei prodotti cartacei, nonché di editoria elettronica e informatica libraria e musicale, con esclusione dei film. Parte della spesa ammissibile a finanziamento non superiore al 25 per cento può riguardare investimenti immateriali e spese per studi e consulenze.
3. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale fino a un massimo del 25 per cento della spesa ammessa a finanziamento e per la restante parte fino all'80 per cento dell'investimento sotto forma di contributi in conto interessi su prestiti di durata massima decennale, ovvero in conto canoni nei casi in cui si faccia ricorso alla locazione finanziaria, a condizione che l'intensità dell'aiuto complessivamente non superi l'importo del 35 per cento in ESN, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL dei costi da sostenere.
4. Ai prestiti di cui al comma 3 si applicano le seguenti condizioni:
a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito è liberamente determinato tra la banca e il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore dell'industria dalla Commissione Europea maggiorato di due punti;
b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità stabilite dalla disposizione di cui alla stessa lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 3 e 4, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100 miliardi.
Art. 32.
Talassoterapia ed altri interventi in settori connessi

1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad erogare aiuti alle imprese, singole od associate, per investimenti iniziali produttivi volti alla realizzazione di impianti e all'acquisto di attrezzature, ivi compresi i locali e le aree di pertinenza, destinati all'attività di talassoterapia.
2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 35 per cento in ESN dell'investimento. Il livello di aiuto è incrementato di un ulteriore 15 per cento in ESL nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una piccola o media impresa rientrante nei limiti dimensionali stabiliti dalla Comunità europea. Il contributo non può essere superiore a lire 10 miliardi per singolo progetto di investimento.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 60 miliardi.
4. Al fine di favorire gli investimenti nel settore socio-sanitario l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere aiuti alle piccole e medie imprese, come definite a livello comunitario, per interventi volti alla realizzazione di impianti e all'acquisto di attrezzature, ivi compresi i locali e le aree di pertinenza.
5. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 35 per cento in ESN dell'investimento al quale si aggiunge un ulteriore 15 per cento in ESL. Il contributo non può essere superiore a lire 10 miliardi per singolo progetto di investimento.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 120 mi-liardi.
Art. 33.
Aiuti a finalità regionale per la gestione innovativa e la fruizione dei beni culturali

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta integrata tra la valorizzazione dei beni culturali e le dinamiche del turismo, l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare contributi per la realizzazione di investimenti iniziali produttivi legati al recupero di immobili e beni monumentali vincolati ovvero di alto valore storico-artistico, di proprietà pubblica dati in concessione o gestione a privati o di proprietà privata, da destinare ad attività di servizi e di produzione culturale ed artistica compatibili con la tipologia del bene. I contributi possono essere altresì concessi per lo svolgimento di attività di servizi culturali e di produzione artistica e culturale a prescindere dagli interventi di recupero, a condizione che l'attività sia svolta in immobili di pregio storico-artistico ovvero sia collegata alla fruizione dei beni culturali.
2. I soggetti beneficiari sono: imprese singole o associate, enti senza scopo di lucro, società miste, imprenditori concessionari o gestori di immobili di proprietà pubblica a condizione che non vi sia stato apporto finanziario pubblico in sede di concessione.
3. Sono ammesse a contributo le spese per i lavori di recupero e restauro dell'immobile o di parti di esso e per l'acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività d'impresa, per un ammontare complessivo non superiore al 35 per cento in ESN dell'investimento, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese. Parte delle spese ammissibili, in misura non superiore al 25 per cento, può riguardare investimenti immateriali e spese per studi, consulenze e altri servizi reali.
4. Per la concessione del contributo di cui al presente articolo l'Assessorato regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito per la valutazione economico-finanziaria dei progetti e delle istanze di finanziamento. Le spese ammissibili e ogni altra modalità attuativa sono determinate nel Complemento di programmazione.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 34, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 450 mi-liardi.
Art. 34.
Finanza di progetto e recupero beni di interesse storico-artistico

1. Al fine di valorizzare o di recuperare o di gestire i beni pubblici di interesse artistico, architettonico, librario ed archeologico, con particolare riferimento a quelli che si trovano in stato di degrado o abbandono, le amministrazioni pubbliche titolari dei beni stessi possono affidarli in concessione a soggetti privati, anche su loro iniziativa, per l'esercizio di attività di impresa, in forma singola od associata.
2. I soggetti aggiudicatari possono beneficiare degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 33 a condizione che non vi sia stato apporto finanziario pubblico in sede di concessione.
3. Le amministrazioni titolari di beni di cui al presente articolo possono dare in concessione di recupero e gestione i beni a condizione che il soggetto concessionario sia scelto mediante procedura di evidenza pubblica.
Capo II
AIUTI NON A FINALITÀ REGIONALE
Art. 35.
Associazionismo di impresa

1. Allo scopo di favorire la costituzione di forme associative tra imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere i contributi di cui ai successivi commi.
2. I contributi sono concessi:
a) a consorzi di società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi;
b) a consorzi e società consortili cui partecipino contestualmente, oltre che imprese artigiane, imprese industriali, commerciali e di servizi;
c) a consorzi di secondo grado costituiti tra consorzi di cui alle precedenti lettere a) e b).
3. I contributi sono concessi ai soggetti di cui al comma 2 che si propongono di svolgere una o più delle seguenti attività:
a) effettuare la distribuzione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti e/o dei servizi delle imprese consorziate o associate e curare la contrattazione e l'acquisizione di commesse, anche di servizi, da ripartire tra le medesime imprese;
b) trattare l'acquisto di servizi di materie prime e semilavorate utili ai cicli di lavorazione;
c) promuovere l'addestramento, la formazione e la specializzazione della manodopera e del personale occorrente alle imprese consorziate o associate;
d) organizzare la raccolta di notizie sulle opportunità di mercato e lo scambio di notizie a carattere generale tra le imprese consorziate o associate e dare ad esse l'idonea assistenza per le rispettive gestioni;
e) realizzare gestioni comuni delle attività delle imprese consorziate o associate;
f) effettuare il trasporto delle merci dei consorziati;
g) effettuare la promozione e la pubblicizzazione dei prodotti dei servizi e dell'attività dei consorziati;
h) provvedere alla gestione interinale del personale dipendente delle imprese consorziate.
4. I contributi concernono:
a) le spese relative alla costituzione delle forme associative previste al comma 1;
b) le spese relative alla gestione dei servizi comuni delle imprese consorziate o associate;
c) le spese relative alla costituzione di strutture permanenti di uso comune delle imprese consorziate o associate.
5. I contributi di cui alla lettera a) del comma 4 sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa documentata.
6. I contributi di cui alla lettera b) del comma 4 sono concessi per tre anni, in misura decrescente, e non possono superare, rispettivamente il 90 per cento, il 70 per cento ed il 50 per cento delle spese di gestione effettuate nel triennio.
7. I contributi di cui alla lettera c) del comma 4 sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1,5 miliardi, elevato a lire 2 miliardi per le strutture destinate a consorzi di secondo grado.
8. Le opere di cui alla lettera c) del comma 4 sono soggette al vincolo della destinazione alle finalità consortili per almeno 10 anni a decorrere dalla data di concessione del contributo. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme liquidate.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi sia statali che regionali.
10. Nel caso in cui i beni acquistati dal consorzio siano considerati ad alto contenuto tecnologico il loro ammortamento può avvenire in forma accelerata in un periodo non inferiore a 2 anni.
11. I contributi di cui alla lettera b) del comma 4 sono concessi sulla base di programmi di attività corredati di preventivo di spesa triennale e di piano finanziario.
12. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sono determinati criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste nel presente articolo, privilegiando le forme associative volte alla costituzione di filiere produttive o che operino nell'ambito di distretti produttivi.
13. L'erogazione è effettuata, mediante anticipazioni trimestrali, per l'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e, per il restante 20 per cento, dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.
14. Gli statuti degli enti di cui al comma 2 devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:
a) la partecipazione in seno agli organi di control-lo di un rappresentante dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
c) la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente, se non si tratta di nuovo consorzio.
15. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 35 miliardi.
Art. 36.
Aiuti all'associazionismo per l'internazionalizzazione delle imprese

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 26 sull'internazionalizzazione dell'economia isolana, alle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti in Sicilia, sono accordate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, delle della pesca contributi per la costituzione e l'avviamento di consorzi o associazioni tra piccole e medie imprese istituiti per l'attuazione di progetti di cooperazione nell'ambito di attività promozionali e/o di rilievo internazionale nonché di programmi di iniziativa comunitaria. e di altre iniziative comunitarie alle quali partecipino la Regione o altre istituzioni locali.
2. I contributi sono erogati a totale copertura delle spese di costituzione e per le spese di avviamento in maniera decrescente per un periodo di cinque anni nella misura del 70 per cento per il primo anno e del 60 per cento, 50 per cento, 40 per cento e 30 per cento rispettivamente per ciascuno degli anni successivi.
Art. 37.
Ripianamento esposizioni debitorie imprese editoriali librarie

1. Alle imprese editoriali librarie comunque costituite, aventi sede e operanti in Sicilia e rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, che, avendo idonee prospettive di riequilibrio finanziario, intendano procedere al ripianamento delle proprie esposizioni bancarie, finanziarie ed erariali in essere alla data del 31 dicembre 1999, l'Assessorato regionale per l'industria è autorizzato a corrispondere un contributo una tantum, per le finalità sociali e culturali da esse svolte, riferito alla media annua dei titoli pubblicati nel periodo 1994-1999, con esclusione delle ristampe.
2. Il contributo non può superare l'importo di lire 25 milioni per titolo. Tale importo, che per i libri d'arte illustrati è raddoppiato, non può comunque superare complessivamente lire 1,5 miliardi. Alle istruttorie ed accertamenti relativi provvede l'Assessorato regionale dell'in dustria.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 40 miliardi.
Art. 38.
Aiuti ricerca e sviluppo alle piccole e medie imprese

1. L'Assessorato regionale per l'industria è autorizzato a concedere aiuti alle piccole e medie imprese, singole o associate, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale nei settori previsti dal POR 2000-2006 e dal Complemento di programmazione. L'intensità degli aiuti non può superare il 65 per cento dei costi ammissibili. Tale massimale può essere aumentato fino al 75 per cento qualora ricorrano le condizioni per la maggiorazione dell'intensità degli aiuti previste nella "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" contenuta nella Comunicazione 96/C 45/06 e successive modifiche e integrazioni.
2. All'attuazione del presente regime provvede un comitato nominato dall'Assessore regionale per l'industria istituito presso il medesimo Assessorato, presieduto dal direttore regionale per l'industria e composto: da un dirigente in servizio presso lo stesso Assessorato, da un dirigente in servizio presso ciascuno degli Assessorati regionali della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, designati dai rispettivi assessori.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 200 miliardi.
Capo III
AIUTI "DE MINIMIS"
Art. 39.
Aiuti "de minimis" per l'internazionalizzazione delle imprese

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 26 concernente l'internazionalizzazione dell'economia isolana, alle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti in Sicilia sono accordate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le seguenti agevolazioni nell'ambito del "de minimis":
a) contributi pari all'80 per cento per la partecipazione a manifestazioni promozionali che risultino qualificate a livello nazionale o internazionale;
b) contributi pari all'80 per cento per l'esecuzione di studi e per consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato.
Art. 40.
Enti di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità

1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere contributi, nell'ambito del "de minimis", per la costituzione ed avviamento di enti di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità e di organismi di attestazione della qualificazione delle imprese che partecipano ad appalti pubblici accreditati in conformità alla disciplina comunitaria e statale in materia. I contributi sono concessi a condizione che detti enti e organismi abbiano sede legale ed operativa in Sicilia. I contributi sono concessi fino a totale copertura delle spese di costituzione e nella misura dell'80 per cento delle spese di avviamento per i primi tre anni. Possono essere altresì concessi contributi nell'ambito del "de minimis" e fino all'80 per cento della spesa per la realizzazione e utilizzazione di laboratori di prova idonei alla certificazione.
Art. 41.
Servizi innovativi e qualità

1. L'Assessorato regionale dell'industria, attraverso convenzioni con strutture esterne per l'istruttoria e la valutazione è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese un contributo in conto capitale per l'adozione di sistemi di qualità, di sistemi obbligatori di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e qualità dei processi e dei prodotti e di sistemi di audit aziendale e ambientale, ivi comprese le spese per la formazione del personale, per l'utilizzazione e trasferimento di nuove tecnologie, per l'uso di sistemi avanzati di comunicazione e di commercializzazione, per l'informatizzazione dei processi produttivi, l'introduzione di tecnologie pulite e per ogni altro investimento utile alla sicurezza e qualità dei processi produttivi e dei prodotti nonché per aumentare la compatibilità ambientale. Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore ai limiti della regola "de minimis". Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie il contributo è concesso a totale copertura della spesa. Le spese ammissibili e ogni altra disposizione attuativa sono definite nel Complemento di programmazione del POR 2000-2006. La disciplina contenuta nello stesso Complemento di programmazione si applica anche agli interventi previsti dal presente articolo finanziati con fondi regionali.
2. All'attuazione del presente regime provvede un comitato nominato dall'Assessore regionale per l'industria istituito presso il medesimo Assessorato, presieduto dal direttore regionale per l'industria e composto: da un dirigente in servizio presso lo stesso assessorato, da un dirigente in servizio presso ciascuno degli Assessorati regionali della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e della Presidenza, designati dai rispettivi assessori.
Art. 42.
Aiuti per la valorizzazione della rete ecologica

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere aiuti alle piccole e medie imprese, alle imprese sociali, alle cooperative ed alle associazioni operanti nell'ambito della rete ecologica regionale.
2. Le agevolazioni consistono nella erogazione di contributi a fondo perduto nella misura massima del 75 per cento delle spese ammissibili e nel rispetto dei massimali previsti per gli aiuti "de minimis".
3. I contributi vengono erogati sulla base di progetti finalizzati a promuovere l'imprenditoria al fine:
a) dell'organizzazione della promozione e fruizione delle aree, anche attraverso la realizzazione di reti di offerta, la organizzazione di percorsi turistici e conoscitivi e di pacchetti integrati per la fruizione e la valorizzazione dell'immagine dei luoghi;
b) della valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche locali artigianali e di trasformazione.
4. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo provvede un comitato nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituito presso il medesimo Assessorato, presieduto dal direttore regionale competente e composto: da un dirigente in servizio presso lo stesso Assessorato, da un dirigente in servizio presso ciascuno degli Assessorati regionali della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e della Presidenza, designati dai rispettivi assessori.
Art. 43.
Interventi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31

1. Gli interventi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31 sono prorogati, nell'ambito del "de minimis", al 31 dicembre 2006.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2001 l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, con apposita circolare determina, nel l'ambito dei servizi, i settori di intervento e, in presenza di risorse finanziarie, il termine entro il quale i soggetti interessati sono tenuti a presentare le istanze di ammissione ai contributi a pena di decadenza.
3. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca determina annualmente, con proprio decreto, le quote dei fondi di rotazione istituiti presso la CRIAS e presso l'IRFIS S.p.A. da destinare al finanziamento degli interventi recati dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31.
4. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, dopo le parole "realizzazione di" aggiungere la parola "locali".
5. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1997 sono soppresse le parole "relative all'acquisto di immobili da destinare a sede dell'attività d'impresa e quelle".
Art. 44.
Attività promozionali imprese editoriali

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca nell'ambito dei programmi promozionali di cui agli articoli 12 e seguenti della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a prevedere la partecipazione delle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, ad iniziative, mostre e fiere librarie ed editoriali.
2. L'aiuto di cui ciascuna impresa editoriale beneficia in applicazione della disposizione contenuta al comma 1 non deve comunque superare la misura fissata dalla Commissione Europea per gli aiuti "de minimis".
Art. 45.
Laboratori e informatizzazione per attività didattiche

1. Al fine di favorire l'imprenditorialità nel settore delle attività didattiche, formative, scolastiche ed accademiche, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere, nell'ambito del "de minimis", alle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario contributi per la realizzazione o l'ammodernamento di laboratori didattici e l'acquisto di attrezzature informatiche e telematiche. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale e non può superare il 50 per cento della spesa ammissibile.
Art. 46.
Imprese operanti nel terzo settore

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditoria nel terzo settore l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere aiuti, nell'ambito del "de minimis", alle piccole imprese, come definite a livello comunitario, con particolare riferimento alle cooperative sociali, che operano nei settori previsti dalla scheda tecnica della misura 4.1.3.a del POR 2000-2006, per l'investimento iniziale produttivo con intensità massima dell'aiuto del 35 per cento in ESN, al quale è aggiunto il 15 per cento in ESL.
2. Possono accedere ai benefici previsti dal presente regime d'aiuto le imprese di nuova costituzione o che si siano costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda e che non abbiano già iniziato l'attività produttiva. Devono, altresì, avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione e mantenerla, a condizione di decadenza, per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
3. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo aggiuntivo, nell'ambito del "de minimis", a copertura totale delle spese per servizi di tutoraggio.
Art. 47.
Progetti editoriali per la valorizzazione del patrimonio culturale isolano

1. La Regione promuove progetti editoriali organici volti alla valorizzazione scientifica del patrimonio dei beni archeologici, monumentali e culturali della Sicilia. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere a ciascuna delle case editrici, aventi sede in Sicilia ed ivi operanti da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo a fondo perduto pari al 35 per cento delle spese sostenute per la produzione, distribuzione e commercializzazione delle opere.
2. L'aiuto di cui ciascuna impresa editoriale beneficia in applicazione del comma 1 non deve superare comunque il limite stabilito dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis".
3. Le agevolazioni previste dal comma 1 sono concesse dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione previo parere di apposita Commissione presieduta dal dirigente coordinatore del gruppo per la promozione culturale e l'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione composta dai sovrintendenti ai beni librari, dal direttore della Biblioteca centrale per la Regione siciliana di Palermo e dai direttori delle Biblioteche di Catania e Messina. La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, è soppresso.
TITOLO V
ARTIGIANATO
Capo I
AIUTI A FINALITÀ REGIONALE
Art. 48.
Aiuti all'investimento

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere alle imprese artigiane, singole o associate, anche se di nuova costituzione, che rientrino nei limiti dimensionali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche e integrazioni:
a) contributi a fondo perduto in misura non superiore ai massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE pari al 35 per cento in ESN, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per la piccola e media impresa per la realizzazione di un nuovo laboratorio, la ristrutturazione o l'ampliamento di un laboratorio esistente, comprensivo dell'area e dei locali occorrenti, per l'acquisto delle macchine ed attrezzature necessarie all'attività d'impresa nonché per far fronte agli oneri riguardanti gli allacciamenti alle reti di distribuzione energetica, su una spesa per investimento non inferiore a lire 30 milioni e non superiore a lire 1 miliardo. Parte della spesa ammessa al finanziamento, per un importo non superiore al 25 per cento, può riguardare costi per investimenti immateriali ed in particolare per la certificazione di qualità, per la tutela ambientale, per l'innovazione tecnologica e per l'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione. I contributi sono erogati per il tramite della CRIAS;
b) in alternativa, il contributo può essere concesso sotto forma di prestito a tasso agevolato, nel rispetto dei massimali stabiliti nella lettera a). Il contributo in conto interessi è erogato dalla CRIAS sulle operazioni di credito liberamente perfezionate dalle imprese artigiane con gli istituti di credito ed è corrisposto nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato. Le operazioni di credito sono assistite da idonea garanzia regionale;
c) in alternativa il contributo può anche essere concesso in forma mista in parte a fondo perduto e per la restante parte come prestito a tasso agevolato secondo le percentuali che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
2. E' data priorità agli investimenti che prevedono nuova occupazione, innovazione di processo e di prodotto, risparmio e diversificazione energetica, tutela dell'ambiente, valorizzazione di prodotti tipici dell'artigianato.
3. Le aree, le opere, i macchinari e le attrezzature sono soggetti al vincolo quinquennale della destinazione produttiva in funzione della quale il contributo è stato concesso. Tale vincolo quinquennale decorre, per ciò che riguarda l'esecuzione di opere e l'acquisto delle relative aree, dalla data della certificazione di fine lavori e, negli altri casi, dalla data di acquisto.
4. L'inosservanza dell'obbligo suddetto determina la revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate maggiorate dagli interessi legali.
5. L'erogazione del beneficio è subordinata alla costituzione di garanzie che consistono esclusivamente in garanzie reali sui terreni o sulle infrastrutture fisse o durature da acquistare o da realizzare ovvero in fideiussioni assicurative.
6. I beni oggetto del contributo, soggetti al rischio di furto o incendio, devono essere assistiti, per tutta la durata del vincolo di destinazione, da congrua polizza assicurativa a favore dell'ente erogatore a copertura dei predetti rischi.
7. Cessano di avere effetto i regimi di aiuto per la realizzazione di laboratori artigiani previsti dagli articoli 42, 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, fermo restando che le disposizioni esecutive concernenti i predetti articoli 43 e 47 restano in vigore, in quanto compatibili, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
8. I contributi in conto capitale previsti dal presente articolo continuano ad essere erogati dalle province regionali fino a quando non saranno adottate le disposizioni esecutive per il trasferimento delle competenze alla CRIAS.
9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 600 miliardi.
Art. 49.
Artigianato di servizi

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere alle imprese artigiane operanti nel settore dei servizi, a loro consorzi e cooperative, contributi in conto capitale per investimenti in capitale fisso rientranti nella definizione comunitaria di "investimento iniziale".
2. I contributi in conto capitale per gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 35 per cento della spesa ammissibile per un importo non superiore a lire 200 milioni elevabile di lire 8 milioni per ogni nuova assunzione effettuata con decorrenza 1 gennaio 2001 e comunque fino all'importo massimo di lire 240 milioni.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 50 miliardi.
Capo II
AIUTI NON A FINALITÀ REGIONALE
Art. 50.
Aiuti per l'apprendistato

1. Gli aiuti previsti dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono concessi dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
2. Gli interventi previsti dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 per favorire la formazione professionale e l'occupazione nelle imprese artigiane possono essere concessi fino al 31 dicembre 2006, con le modifiche di cui al presente articolo.
3. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, è sostituito dal seguente:
"1. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i sedici ed i trentadue anni e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato".
4. Al comma 2, dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, le parole: "in età compresa tra quella dell'adempimento dell'obbligo scolastico ed i venti anni, fatta salva la possibilità di elevazione del limite di età, ove ciò sia previsto da leggi speciali o dai contratti nazionali del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "tra i sedici ed i trentadue anni e comunque entro i limiti di età previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati".
5. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:
"3. Il contributo relativo a ciascun apprendista è erogato per un numero massimo di ore non superiore all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a sei mesi".
6. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi.
7. I commi 2 e 3 dell'articolo 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono sostituiti dai seguenti: "Detti contributi sono determinati nella misura del 60 per cento degli oneri di cui al comma precedente per il triennio immediatamente successivo alla conclusione del periodo di apprendistato. La misura dell'aiuto è elevata all'80 per cento nel caso in cui l'assunzione riguardi soggetti disabili, lavoratrici madri, detenuti od ex detenuti, ovvero si tratti di lavoro a domicilio, ivi compreso il telelavoro".
8. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 400 miliardi.
Art. 51.
Aiuti per la costituzione di forme associative

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 53 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono sostituiti dai seguenti:
"3. L'intensità degli aiuti di cui alla lettera b) è pari al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività.
4. I contributi di cui alla lettera c) sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1.000 milioni elevato a lire 1.200 milioni per le strutture destinate a consorzi di secondo grado".
2. All'articolo 53 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 è aggiunto il seguente comma:
"Sono ammessi a finanziamento i progetti che prevedono spese ammissibili non inferiori a lire 50 milioni".
3. L'ultimo comma dell'articolo 54 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 è sostituito dai seguenti:
"Nel caso in cui i consorzi e le società consortili beneficiari dell'aiuto dovessero cessare l'attività per qualsiasi motivo nel primo esercizio sociale successivo a quelli per i quali il contributo è stato concesso, i soci devono rimborsare, pro quota, tutti i contributi riscossi. Tale rimborso viene abbattuto del 15 per cento, del 30 per cento, del 45 per cento, se la chiusura dell'attività dovesse avvenire rispettivamente al secondo, al terzo, al quarto, esercizio sociale successivo a quelli per i quali il contributo è stato concesso. Ai fini della concessione dei benefici previsti gli statuti devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:
a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante, anche esterno all'Amministrazione regionale, designato dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
c) la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la denuncia dei redditi di ciascun anno di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente".
4. Le disposizioni procedurali di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate dopo la data di pubblicazione della presente legge.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 40 miliardi.
Capo III
AIUTI "DE MINIMIS"
Art. 52.
Crediti di gestione

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere le seguenti agevolazioni a favore delle imprese artigiane:
a) finanziamento per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti pari al 25 per cento del volume degli affari, da un minimo di 10 milioni di lire fino ad un massimo di 200 milioni di lire, e con durata di 36 mesi;
b) finanziamenti del credito di esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di lire 10 milioni e massimo di lire 100 milioni;
c) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un importo minimo di lire 20 milioni, maturate alla data del 31 dicembre 1999, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito di importo non superiore a lire 300 milioni.
2. I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato ovvero assistite dal concorso degli interessi.
3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della regola "de minimis" stabilita dalla Commissione europea.
Art. 53.
Contributi per la partecipazione a mostre e fiere

1. I contributi previsti agli articoli 57 e seguenti della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono erogati nella misura stabilita dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis".
2. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "devono pervenire" sono sostituite dalle altre "devono essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente consegnate";
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del suddetto termine, fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante".
3. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 58 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Annualmente, sulla base delle istanze pervenute nel corso dell'esercizio precedente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato, approva il programma di spesa per ciascuno degli interventi previsti dal precedente articolo e stabilisce per ciascuna iniziativa inclusa nel programma la percentuale provvisoria di contributo concedibile. Nel programma non possono essere inclusi più di tre interventi proposti dallo stesso soggetto. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale con lo stesso provvedimento viene assunto l'impegno a copertura dell'intera spesa prevista nel programma.
3. Previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta da produrre, a pena di decadenza dal beneficio, entro 60 giorni dalla chiusura della manifestazione cui si riferisce, e verificata la pertinenza e l'ammissibilità della stessa, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede alla liquidazione e al pagamento del contributo dovuto sulla base della percentuale provvisoria stabilita nel programma di spesa di cui al comma precedente.
4. Ricevuta la documentazione relativa a tutte le iniziative realizzate e ammesse al pagamento del contributo provvisorio, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca determina la percentuale del contributo definitiva concedibile".
4. Ai fini dell'attuazione del programma riguardante la propaganda dei prodotti siciliani di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, l'aiuto alle singole imprese può essere concesso nell'ambito del "de minimis".
Art. 54.
Modalità di erogazione dei contributi per la partecipazione a mostre e fiere

1. L'articolo 59 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, è sostituito dal seguente:
"I contributi di cui al punto 1 del primo comma del l'articolo 57 erogati agli enti pubblici, alle associazioni di imprese artigiane maggiormente rappresentative firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro ed ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 51, sono concessi, sino alla misura massima del 90 per cento delle spese preventivate e documentate e comunque per un importo massimo di lire 150 milioni, sulla base dei seguenti parametri:
a) numero di aziende partecipanti;
b) livello della manifestazione, sovracomunale, provinciale, regionale, e iscrizione della stessa nel calendario regionale.
I contributi di cui al punto 2 dell'articolo 57 sono concessi sino alla misura massima dell'80 per cento della spesa per l'acquisizione dell'area espositiva, compreso l'allestimento standard offerto dallo stesso soggetto organizzatore, per l'eventuale premio assicurativo dello stand, per gli allacciamenti idrici ed elettrici, esclusi i consumi, per l'iscrizione pubblicitaria".
Art. 55.
Finanziamenti concessi dall'Artigiancassa

1. I benefici previsti dall'articolo 40, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono concessi nell'ambito della regola "de minimis".
2. Il fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. con l'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è utilizzato esclusivamente per:
a) la riduzione dei tassi di interesse sulla parte di finanziamento eccedente quello agevolabile con i contributi statali, e per un importo comunque non superiore al 50 per cento di questo, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni, concesso per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, l'acquisto di macchine ed attrezzature nonché per la formazione di scorte;
b) la riduzione dei canoni di locazione finanziaria previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, per l'acquisizione di immobili da destinare a laboratori, macchinari, attrezzature ed automezzi adibiti al trasporto di merci, sulla parte di finanziamento eccedente quello agevolabile con i contributi statali e per un importo comunque non superiore al 50 per cento di questo;
c) la riduzione dei tassi di interesse, nella misura del 50 per cento del tasso agevolato ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, sui finanziamenti diretti o indiretti concessi in favore delle imprese artigiane per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni.
3. Nella convenzione da stipulare per le finalità del comma 2 viene determinato, ove richiesto e per un importo comunque non superiore a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire all'Artigiancassa S.p.A. per la gestione del fondo di cui al comma 2, da porre a carico del fondo stesso.
Capo IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 56.
Infrastrutture produttive

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere finanziamenti senza onere di restituzione fino al 100 per cento della spesa occorrente per la creazione, il potenziamento, la qualificazione e la riorganizzazione funzionale e gestionale di infrastrutture pubbliche strategiche e di supporto al sistema produttivo.
Art. 57.
Contributi aree attrezzate

1. Ai consorzi di imprese che hanno ottenuto l'approvazione di piani attuativi di lottizzazione per la realizzazione di aree attrezzate l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può concedere contributi in conto capitale nella misura del 60 per cento della spesa delle opere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti alle reti esistenti da cedere ai comuni. Il contributo può essere concesso in conto interessi per l'abbattimento del tasso all'1 per cento per l'intera somma necessaria alla realizzazione delle suddette opere.
2. Qualora i consorzi di imprese intervengano per il recupero, riuso, riqualificazione e/o completamento di aree attrezzate, il contributo di cui al comma 1 è erogato in conto interessi per il totale abbattimento del tasso di interesse.
3. I lotti edificati all'interno dei piani di insediamento produttivo comunali possono essere assegnati in proprietà alle imprese beneficiarie, fermi restando l'immodificabilità della destinazione d'uso produttiva e il diritto di prelazione da parte del comune nei trasferimenti successivi all'assegnazione.
Art. 58.
Limiti dimensionali dell'impresa artigiana

1. Ai fini dei requisiti richiesti per la identificazione dell'imprenditore artigiano, nonché per la definizione della impresa artigiana e per la individuazione dei limiti dimensionali della stessa, si applicano le disposizioni della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 59.
Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, dopo le parole "autorità carceraria" sono aggiunte le parole: "o, in caso di pena scontata in forma alternativa, dell'autorità comunque competente alla sorveglianza".
2. Per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 si procede secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
3. Non sono tenuti al rimborso delle agevolazioni concesse i detenuti che scontino la pena in forma alternativa al carcere e che, successivamente all'erogazione dei contributi o all'acquisto delle attrezzature in attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, essendo costretti a rientrare nella struttura carceraria per fatti sopravvenuti non siano autorizzati dall'autorità carceraria alla prosecuzione dell'attività.
TITOLO VI
COMMERCIO
Capo I
AIUTI A FINALITÀ REGIONALE
Art. 60.
Aiuti all'investimento

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito, previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, a condizione che complessivamente l'importo dell'aiuto non superi i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto un 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese:
1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata e per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni, della durata massima di dodici anni, di cui due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:
a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;
b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;
c) per un importo non superiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;
2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito, per un importo superiore a lire 500 milioni e fino a lire 1.000 milioni e comunque entro il limite del 75 per cento dell'investimento, diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1);
3) contributi in conto capitale pari al 30 per cento degli investimenti di cui al punto 1) agli esercizi di vicinato e alle piccole e medie imprese commerciali operanti nelle aree rurali e nelle zone urbane degradate;
4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1), contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, di durata massima di otto anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a lire 500 milioni e non inferiore a lire 30 milioni.
2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti, ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.
3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall'articolo 16.
5. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell'ente o della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, ed è composto:
a) da cinque componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;
b) da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi assessori;
c) da un componente designato dall'associazione bancaria italiana;
d) da due esperti in materia creditizia designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore nominato dal suo presidente.
7. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni.
8. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del Comitato il cui onere è a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 35 miliardi.
Capo II
AIUTI NON A FINALITÀ REGIONALE
Art. 61.
Aiuti per l'apprendistato

1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese esercenti il commercio.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100 miliardi.
Capo III
AIUTI "DE MINIMIS"
Art. 62.
Aiuti per servizi alle attività commerciali

1. Nel quadro di interventi volti alla riqualificazione urbana e al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente nelle aree urbane l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi alle piccole e medie imprese commerciali ed artigiane nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per la realizzazione di servizi comuni e per la riqualificazione della struttura produttiva o distributiva. Gli interventi sono finanziati sulla base della presentazione di un progetto comune alle imprese interessate ed entro i limiti previsti per gli aiuti "de minimis" per ciascuna impresa.
Art. 63.
Crediti a breve termine

1. Nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis" a carico del fondo a gestione separata di cui all'articolo 60 sono concesse alle piccole e medie imprese commerciali le seguenti forme di sostegno finanziario:
a) credito di avviamento, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a favore dei soggetti che intraprendano una nuova attività. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di lire 10 milioni e non può superare l'importo di lire 200 milioni e può essere utilizzata per tutti gli acquisti necessari per la formazione di scorte preordinate all'avviamento dell'attività di impresa, nonché per i pagamenti di emolumenti e compensi a terzi per servizi resi all'impresa stessa;
b) credito di esercizio, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a fronte delle esigenze della gestione aziendale. L'ammontare dell'apertura di credito non può superare il 60 per cento dei costi sostenuti e documentati dall'impresa nel corso dell'esercizio precedente, per acquisti di beni non duraturi e necessari all'esercizio dell'attività, nonché per emolumenti e compensi a terzi per servizi acquisiti. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di lire 10 milioni e non può comunque superare l'importo di lire 200 milioni;
c) operazioni di anticipazione effettuate da banche o società finanziarie a partecipazione bancaria operanti in Sicilia, a fronte della cessione di crediti commerciali, per un importo minimo di lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni;
d) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un minimo di lire 30 milioni e un massimo di lire 500 milioni, maturate alla data del 31 dicembre 1999, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito.
2. Il perfezionamento delle aperture di credito, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ha luogo previa verifica da parte delle banche che le somme rese disponibili siano destinate esclusivamente al pagamento dei beni e servizi indicati nelle stesse lettere.
3. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applica la misura dei tassi di interesse stabilita dall'articolo 16.
4. Alle operazioni di credito di avviamento e di credito di esercizio si applicano le seguenti modalità:
a) l'utilizzazione delle aperture di credito deve avvenire esclusivamente mediante disposizione di pagamento dell'impresa nei confronti della banca, la quale provvede, verificato che il credito afferisce ad una delle causali previste dal presente articolo, al pagamento dei creditori;
b) allo scadere dei sei mesi, decorrenti dalla data dell'apertura di credito, le somme effettivamente prelevate dovranno essere rimborsate entro il periodo massimo di 48 mesi con rate mensili o trimestrali posticipate. Gli operatori beneficiano di sei mesi di preammortamento.
Art. 64.
Indennizzo commercio su aree pubbliche

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nell'ambito del "de minimis", un contributo straordinario a titolo di indennizzo ai commercianti su aree pubbliche, all'ingrosso o al dettaglio, operanti in Sicilia che abbiano subito danni alle merci o alle attrezzature o un calo di vendite provocati da eventi atmosferici che si protraggano per periodi superiori a sette giorni consecutivi.
2. L'indennizzo è erogato per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio sulla base della certificazione dell'evento dannoso rilasciata dal comune e attestante che il richiedente ha ivi esercitato la propria attività nelle giornate in cui si è verificato l'evento medesimo. La misura dell'indennizzo è determinata forfettariamente dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in ragione delle disponibilità di bilancio, è commisurata al fatturato annuo e non può comunque superare l'importo massimo di lire 3 milioni l'anno. Il contributo è concesso sulla base di apposita istanza presentata presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro trenta giorni dall'evento dannoso.
Art. 65.
Finanziamento imprese commerciali per investimenti ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517 e 11 marzo 1988, n. 67

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere un contributo una tantum alle imprese commerciali che, a fronte di investimenti realizzati in Sicilia, hanno perfezionato con le banche abilitate operazioni di finanziamento ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o ai sensi dell'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e che non hanno beneficiato del contributo in conto interessi previsto dalle leggi medesime.
2.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, determina le caratteristiche dell'intervento e fissa i criteri, le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione del contributo, che non potrà superare il 50 per cento del contributo in conto interessi previsto sulla base delle disposizioni normative di cui al comma 1 e in ogni caso nel rispetto della regola "de minimis" determinata dalla Commissione Europea.
Capo IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 66.
Fondo IRFIS per il commercio

1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, prosegue la sua attività operativa sino alla data di perfezionamento della convenzione con il nuovo ente gestore e comunque fino alla data, comunicata dallo stesso ente, in cui il nuovo fondo sarà operativo.
2.  Le somme destinate alle finalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e all'articolo 3 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, rimangono nella disponibilità dell'IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A ed affluiscono in un apposito fondo a gestione separata, alla cui gestione provvede direttamente l'Istituto fino al completo esaurimento delle disponibilità.
3. L'IRFIS è tenuto a trasmettere, semestralmente, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca una dettagliata relazione sullo stato di utilizzazione delle risorse, accompagnata dall'elenco delle imprese che nel corso del semestre hanno ottenuto la concessione dei benefici e da quello delle imprese nei confronti delle quali è stato altresì disposto il pagamento del relativo contributo sugli interessi.
4. Per la gestione del fondo di cui al comma 2 e per quella dei finanziamenti in essere alla data della piena operatività del fondo di cui all'articolo 60 per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è riconosciuto un compenso, da porre a carico delle disponibilità del fondo stesso e di quelle conseguite con i rientri finanziari in essere, analogo a quello previsto per la gestione del fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26.
5.  Le disponibilità residue del fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, per le quali alla data di pubblicazione della presente legge l'apposito Comitato di gestione non ha deliberato la destinazione, nonché i successivi rientri per le operazioni di finanziamento in essere, confluiranno al fondo a gestione separata istituito con l'articolo 60.
6. Per la gestione del fondo all'ente è riconosciuto un compenso analogo a quello previsto dall'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, da porre a carico dello stesso fondo.
TITOLO VII
INDUSTRIA
Capo I
AIUTI A FINALITA' REGIONALE
Art. 67.
Aiuti all'investimento

1.  Le disposizioni contenute all'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5 e 6, relative all'oggetto e all'intensità degli aiuti a finalità regionale, si applicano agli aiuti disposti dall'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 32 della legge regionale n. 15 del 1993 sono aggiunti i seguenti commi:
"7. L'aiuto previsto dai commi precedenti viene concesso, sulla base di apposito bando o avviso, esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario.
8.  Per le attività riguardanti i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE si applicano le limitazioni imposte per questa tipologia di interventi dall'autorizzazione comunitaria per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.
9.  L'aiuto, che non può complessivamente superare i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL, può in alternativa consistere in:
a)  contributi in conto canoni nel caso in cui i soggetti beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione finanziaria;
b)  contributi in conto capitale;
c)  contributi in forma mista in parte in conto capitale e per la restante parte in conto interessi o in conto canoni, secondo le percentuali massime che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria".
2.  Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono abrogate le parole da "il contributo" fino a "enti creditizi".
3.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 500 miliardi.
Art. 68.
Prestiti partecipativi

1. L'aiuto riguardante i prestiti partecipativi di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66 è prorogato al 31 dicembre 2006 ed è concesso esclusivamente alle piccole e medie imprese, come definite a livello comunitario, nel rispetto del massimale del 35 per cento in ESN al quale è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 200 miliardi.
Art. 69.
Energia da fonti rinnovabili

1.  Al fine di incrementare la produzione di risorse energetiche rinnovabili l'Assessore regionale per l'industria concede aiuti sotto forma di contributi a fondo perduto nel rispetto dei massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese, alle imprese che realizzano impianti per la produzione di energia alternativa per le spese di investimento fino a 100 miliardi di lire per iniziativa, secondo le modalità stabilite nel complemento di programmazione.
2. Per investimenti superiori alla soglia dei 100 miliardi di lire si provvede con gli strumenti della programmazione negoziata.
3.  L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato altresì a concedere alle imprese contributi a fondo perduto non superiori a lire 5 miliardi, nel rispetto dei massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese, per investimenti connessi al miglioramento dell'efficienza energetica, della protezione dall'inquinamento e della difesa del suolo.
4.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 400 miliardi.
5.  I progetti di investimento di cui al presente articolo sono singolarmente notificati alla Commissione europea nel caso in cui rientrino nell'ambito di applicazione della "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento" 98/C 107/05.
6.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, la produzione di energia da fonti rinnovabili è considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità, anche se non eseguita dai soggetti istituzionalmente competenti.
Art. 70.
Aiuti per il riuso e riciclo dei rifiuti

1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad erogare alle piccole e medie imprese contributi, non superiori a lire 12 miliardi, finalizzati alla realizzazione di impianti per il riuso e il riciclo di rifiuti e scarti di produzione ovvero per l'utilizzazione delle materie prime seconde provenienti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti assimilati ed assimilabili fondati su tecnologie che salvaguardino l'ambiente. Sono ammesse a contributo anche le spese per l'acquisto di terreni nelle aree occorrenti allo svolgimento delle attività. L'intensità dell'aiuto è pari ai massimali previsti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese, per gli aiuti a finalità regionale.
2.  L'aiuto è concesso altresì per le stesse finalità di cui al comma 1 e per le finalità di cui all'articolo 69 a condizione che venga presentato un progetto integrato per investimenti che siano finalizzati sia al riuso e/o riciclo di rifiuti e scarti di produzione sia alla produzione di energia. Il contributo complessivamente non può superare i massimali previsti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.
Capo II
AIUTI NON A FINALITA' REGIONALE
Art. 71.
Aiuti per l'apprendistato

1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese esercenti attività industriali.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 350 miliardi.
Capo III
AIUTI "DE MINIMIS"
Art. 72.
Finanziamento commesse e contributi in conto interessi

1.  In favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, si applicano sino al 31 dicembre 2006 i seguenti interventi agevolativi nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea nell'ambito del "de minimis":
a)  contributo in conto interessi previsto dall'articolo 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34;
b)  finanziamento alle commesse di cui al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, come disciplinato dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 38 e successive modifiche e integrazioni;
c)  contributo in conto interessi corrisposto per il tramite dei consorzi fidi alle imprese associate, previsto dall'articolo 27 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 e successive modifiche e integrazioni. Per i crediti a breve termine la misura del contributo è pari al 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito liberamente determinato tra consorzi fidi e banche. Lo stesso tasso non può superare in ogni caso quello di riferimento determinato per il settore dalla Commissione europea maggiorato di tre punti. Le stesse disposizioni si applicano ai crediti a breve termine per i consorzi fidi delle imprese artigiane e commerciali.
TITOLO VIII
COOPERATIVE SOCIALI
Capo I
AIUTI NON A FINALITA' REGIONALE
Art. 73.
Aiuti all'occupazione e alla formazione

1. Alle cooperative sociali si applicano le disposizioni riguardanti gli aiuti all'occupazione e alla formazione previsti dalla presente legge.
Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 74.
Cooperative sociali

1. Nella Regione siciliana si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali. Le competenze della Regione sono esercitate dall'Assessore per gli enti locali.
TITOLO IX
TURISMO
Capo I
AIUTI A FINALITA' REGIONALE
Art. 75.
Strutture ricettive ed attività di ristorazione

1. L'Assessorato regionale del turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad attivare attraverso appositi bandi, un regime di aiuti all'investimento iniziale, conforme agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 98/C 74/06 del 10 marzo 1998, consistente nella erogazione di contributi in conto capitale di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2.  Qualora il regime di aiuto riguardi un grande progetto, così come definito ai sensi della normativa e degli orientamenti comunitari, l'Assessorato regionale del turismo, le comunicazioni ed i trasporti provvede a notificare alla Commissione europea il progetto di investimento ai sensi della "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 98/C 107/05.
3.  I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria, con sede operativa, legale e amministrativa ricadente all'interno del territorio della Regione, che gestiscono o intendono intraprendere la gestione delle attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, delle attività definite dall'articolo 9 della legge n. 217 del 1983, delle attività di ristorazione o di altre attività di completamento dell'offerta turistica da individuarsi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
4.  Le domande di contributo devono essere corredate da un business-plan che dimostri la validità del progetto imprenditoriale proposto.
5.  La graduatoria dei progetti di ciascun bando viene stilata attribuendo a ciascun progetto un punteggio correlato ai seguenti parametri:
a) rapporto tra il numero dei nuovi occupati e l'importo complessivo dell'investimento;
b)  rapporto tra l'agevolazione massima richiedibile e l'agevolazione richiesta;
c)  rapporto tra le risorse proprie investite o da investire ed il contributo complessivo;
d)  parametri collegati alla tipologia di attività e alla tipologia di investimento, con riguardo alla sua localizzazione.
6. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono definite le modalità di presentazione delle domande di contributo e di redazione della graduatoria di ammissione.
7.  Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni derivanti da normativa regionale, nazionale e comunitaria relative alle stesse opere.
8.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 1.000 miliardi.
Art. 76.
Contributi sulle operazioni di mutuo

1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi in conto capitale e/o in conto interessi su operazioni di mutuo, effettuate da istituti di credito operanti in Sicilia alle imprese del settore turistico che intendano realizzare iniziative di costruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di:
a)  alberghi, motel, villaggi-alberghi, residenze turistico-alberghiere, aziende turistico-residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici e di turismo rurale, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, posti di ristoro, impianti e stabilimenti idrotermominerali;
b)  opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, quali funivie, stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, nonché opere a carattere sportivo e ricreativo aventi o meno carattere di complementarietà rispetto a quelli considerati alla lettera a).
2. Possono essere oggetto delle agevolazioni:
a)  attrezzature, impianti ed arredamenti necessari per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
b)  l'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione delle opere previste alle lettere a) e b) del comma 1, purché la relativa spesa, comprovata da atto di compravendita, non superi il 10 per cento del costo delle opere murarie e degli impianti fissi. Tale percentuale è elevabile fino al 40 per cento per gli impianti ricreativi, sportivi e per i campeggi;
c) il costo reale dell'immobile da trasformare in attività turistico-alberghiera e da ristrutturare, comprovato da atto di compravendita e nota di trascrizione, solo se trattasi di immobile che non abbia già destinazione alberghiera o che, comunque, non abbia usufruito di altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sull'aiuto previsto dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 500 miliardi.
Art. 77.
Contributi in conto capitale

1.  Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 76 è determinato nella misura del 35 per cento del costo ammissibile dell'investimento.
2.  Il contributo in conto capitale può essere erogato in un'unica soluzione al termine dei lavori ed al collaudo delle opere o con erogazioni graduali in relazione agli stati di avanzamento dei lavori.
3.  Su richiesta dell'impresa turistica e dietro presentazione di apposita fidejussione può essere concessa una anticipazione pari al 50 per cento del contributo in conto capitale.
4.  L'anticipazione è erogata dopo che l'impresa turistica ha realizzato la quota di investimento a proprio carico, pari alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile e quella oggetto del contributo in conto capitale e di quello in conto interessi. L'anticipazione è proporzionalmente recuperata con gli stati di avanzamento.
Art. 78.
Contributi in conto interessi

1.  L'importo dei mutui assistiti dal contributo in conto interessi è determinato nella misura massima del 40 per cento del costo ammissibile dell'investimento.
2.  Il contributo in conto interessi di cui all'articolo 76 è concesso per mutui di durata non superiore a 20 anni per le opere murarie ed impianti fissi ed a 10 anni per le attrezzature e per l'arredamento, ed è determinato nella misura del 4 per cento annuale dell'ammontare complessivo dei predetti mutui.
3.  Il contributo in conto interessi viene erogato direttamente all'istituto di credito in rate semestrali posticipate e costanti e non può comunque essere superiore all'ammontare dell'importo complessivo degli interessi a carico del mutuatario.
Art. 79.
Presentazione delle domande

1.  Le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'articolo 76 devono essere presentate prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti al fine di classificare l'azienda in base ai requisiti posseduti, nonché esprimere il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa in rapporto all'ubicazione ed alla tipologia dell'impianto entro il termine perentorio di sessanta giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine il parere si intende espresso favorevolmente.
2.  Possono usufruire dei contributi, oltre ai proprietari dell'impianto, anche le imprese che l'hanno in gestione o in affitto e dimostrino di avere la disponibilità del bene oggetto dell'investimento per tutta la durata del finanziamento richiesto.
Art. 80.
Convenzione

1. I rapporti tra l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ed il beneficiario delle agevolazioni di cui all'articolo 76 sono regolati da apposita convenzione che deve indicare:
a)  l'iniziativa da realizzare ed il costo complessivo dell'investimento ammesso, con esclusione dei costi relativi all'IVA, comprensivi di competenze tecniche e di eventuali oneri di concessione ed urbanizzazione;
b)  i termini di inizio dei lavori, che non devono essere precedenti alla presentazione dell'istanza e di attuazione degli stessi;
c)  l'ammontare e le modalità di erogazione del contributo in conto capitale;
d)  l'ammontare e le modalità di erogazione del contributo in conto interessi da corrispondere direttamente in rate semestrali all'istituto mutuante;
e)  le modalità di controllo e le garanzie da prestarsi a cura del beneficiano.
Art. 81.
Vincolo alla destinazione ed all' investimento

1. Gli impianti e le opere finanziati ai sensi dell'articolo 76 sono vincolati alla destinazione ad uso alberghiero per tutta la durata del mutuo. Tale vincolo deve essere registrato presso la conservatoria dei registri immobiliari competente e trasmessa all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti prima dell'erogazione del contributo regionale. Il vincolo di destinazione sull'impianto perdura anche in caso di estinzione anticipata, fino all'ipotetica durata del mutuo.
2.  Nel caso di mutamento di destinazione o di chiusura al pubblico dell'attività, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti procede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate opportunamente rivalutate.
3.  In caso di fallimento l'istituto di credito deve dare tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che sospende immediatamente l'erogazione del contributo con l'adozione di un provvedimento di revoca. In caso di ritardato pagamento l'istituto di credito deve dare immediata comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, che provvede a sospendere l'erogazione sino a quando lo stesso istituto non comunichi la regolarizzazione della rata di mutuo da parte dell'impresa interessata.
4. Per gli impianti e le opere finanziati ai sensi dell'articolo 76, l'investimento dell'impresa beneficiaria deve essere mantenuto per un periodo minimo di cinque anni.
Art. 82.
Varianti ai progetti

1. Ogni variante di carattere sostanziale che le imprese turistiche intendano apportare ai progetti deve essere sottoposta preventivamente all'esame dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
2.  Quando le varianti comportano una spesa inferiore o pari a quella ammessa ai benefici di cui all'articolo 76, sempreché dette varianti siano riconosciute necessarie dagli organi competenti e determinino menomazione dei requisiti tecnici essenziali del progetto che hanno comportato l'inclusione nella graduatoria ed il relativo punteggio, le agevolazioni stesse vengono, a seconda dei casi, ridotte o confermate in relazione alla spesa relativa alle opere che si intendono effettivamente eseguire.
3.  L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ha facoltà di eseguire accertamenti in ordine ai progetti presentati, nonché al mantenimento della destinazione totale o parziale dell'impianto finanziato ad attività ricettiva.
Art. 83.
Divieto di cumulo

1.  Gli interventi di cui all'articolo 75 non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 76.
2. In ordine al medesimo investimento i beneficiari non possono cumulare le agevolazioni previste dal presente Titolo con altre agevolazioni previste da normative regionali, statali o comunitarie.
Art. 84.
Sanzioni

1.  La violazione dei contratti di lavoro e/o delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, sancita in sede giudiziaria, dà luogo alla risoluzione del rapporto negoziale ed al recupero dei contributi erogati secondo le modalità previste dall'articolo 81, comma 2.
Art. 85.
Sostituzione ed abrogazione di norme

1.  La normativa di cui al presente titolo sostituisce, per quanto attiene il settore ricettivo, le disposizioni della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32 e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 che rimangono in vigore solo per quanto è con essa compatibile e per gli interventi già ammessi a finanziamento.
2. L'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 ha applicazione esclusivamente con riferimento agli stanziamenti già autorizzati sul capitolo 87523 per gli esercizi finanziari 1998-2000 e per quelli disposti in attuazione della delibera CIPE 5 agosto 1998.
Art. 86.
Norma transitoria

1. Le aziende che hanno presentato istanza per la realizzazione di opere ai sensi delle leggi regionali 1 luglio 1972, n. 32 e 12 giugno 1976, n. 78 che sono state ammesse a finanziamento agevolato con le modalità in esse previste e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora perfezionato l'atto definitivo di mutuo, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dal comma 2, dell'articolo 78 e determinato nella misura del 4 per cento annuale del 40 per cento dell'ammontare dell'investimento ammesso al finanziamento.
Art. 87.
Agriturismo, attività turistiche e artigianali in contesto rurale

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle imprese agricole, singole e associate, sotto qualsiasi forma giuridica, contributi per investimenti di carattere strutturale, ivi compresa la dotazione di attrezzature e di servizi necessari per l'esercizio dell'agriturismo al fine di sviluppare le attività complementari e/o alternative all'attività agricola.
2.  Sono ammessi a finanziamento gli interventi riguardanti:
a)  la ristrutturazione e l'adeguamento dei fabbricati per attività agrituristiche, compresa l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;
b)  l'adattamento di spazi aperti nell'ambito aziendale per le attività agrituristiche;
c)  la realizzazione nelle aziende di strutture per la conservazione di prodotti agricoli locali, solo se connessi all'attività agrituristica;
d)  la realizzazione di strutture sportive e ricreative per il tempo libero;
e)  l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e nuovi corredi necessari per l'esercizio delle attività;
f)  l'acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi.
3. Al fine di sviluppare le attività complementari e/o alternative all'attività agricola, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle imprese, singole o associate, contributi per investimenti strutturali riguardanti l'avvio di attività turistiche e artigianali. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti per:
a) la ristrutturazione e l'adeguamento dei fabbricati per attività artigianali e di turismo rurale, compresa l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;
b) l'adattamento di spazi aperti nell'ambito aziendale per le attività di turismo rurale;
c) la realizzazione di strutture per la conservazione di prodotti agricoli destinati all'attività di ristorazione;
d) la realizzazione di strutture sportive e ricreative per il tempo libero;
e) l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e nuovi corredi necessari per l'esercizio delle attività;
f)  l'acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi.
4.  I contributi erogati ai sensi del presente articolo non possono superare il 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL della spesa ammessa a finanziamento.
5.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi.
6. L'aiuto previsto al presente articolo può essere erogato nell'ambito del "de minimis". In tale ipotesi il contributo non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile.
7.  Sono abrogati gli articoli 3, 11 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.
Capo II
AIUTI "DE MINIMIS"
Art. 88.
Aiuti al bed and breakfast

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.
2.  L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
3.  I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.
4.  L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.
5.  Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.
6. L'esercizio di attività di alloggio e prima colazione non necessita di iscrizione al registro esercenti il commercio ma di comunicazione di inizio attività al comune e alla provincia competenti, nonché di comunicazione alla provincia, nei termini usuali, di tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.
7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente, stabilendo altresì le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categorie.
8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA.
10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per l'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:
a)  esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;
b)  esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
c)  esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.
11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.
12.  Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale in riferimento agli esercizi alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella.
13.  Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.
Art. 89.
Promozione attività agrituristiche, turistiche e artigianali in contesto rurale

1.  Al fine di promuovere le attività agrituristiche, turistiche e artigianali in contesto rurale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli operatori del settore un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di azioni di promozione delle predette attività. Sono ammesse a finanziamento le spese relative alla realizzazione di materiale divulgativo e promozionale, ivi incluse le spese di consulenza, da diffondere anche su reti telematiche e mezzi di comunicazione di massa.
2.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 15 miliardi.
3. Il contributo è concesso nell'ambito del "de minimis". Nel rispetto di tale massimale possono essere ammesse a finanziamento anche le spese per la partecipazione a rassegne fieristiche nazionali ed estere.
Art. 90.
Contributi per la promozione e commercializzazione dei pacchetti turistici

1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, nell'ambito del limite fissato dalla Commissione Europea per gli aiuti "de minimis", contributi nella misura del 35 per cento del programma di investimento alle agenzie di viaggio di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per le attività di promozione e commercializzazione dei pacchetti turistici.
2.  Le spese ammissibili a contributo sono quelle sostenute per:
a)  produzione e diffusione di materiale audiovisivo concernente l'offerta di pacchetti turistici;
b)  produzione, stampa e distribuzione di materiale promopubblicitario (brochures, depliant, pieghevoli);
c) acquisto spazi pubblicitari su giornali e riviste specializzate;
d) educational tours di operatori turistici;
e) partecipazioni a borse e fiere e Workshop che si svolgono in Italia ed all'estero.
Art. 91.
Contributi per i sistemi di teleprenotazione

1. Al fine di sostenere gli operatori turistici che intendono intraprendere azioni di promozione e gestione della commercializzazione dell'offerta turistica, attraverso l'attivazione di sistemi di teleprenotazione centralizzata dell'offerta ricettiva e per la nautica da diporto, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi pari al 50 per cento della spesa ammissibile, sino al massimo di 100 mila euro a consorzi anche temporanei costituiti:
a) tra gestori di strutture ricettive;
b) tra gestori di porti turistici o approdi turistici.
2. Le spese ammissibili sono quelle relative a hardware, software e consulenze informatiche per la realizzazione di pagine WEB.
TITOLO X
CONSORZI FIDI
Art. 92.
Fondo di garanzia

1.  Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito un fondo regionale per la concessione di controgaranzie ai consorzi di garanzia collettiva fidi istituiti ai sensi delle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, 6 maggio 1981, n. 96, 23 maggio 1991, n. 34, 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e dall'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, a condizione che siano associati in consorzi di secondo grado disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo. Le competenze per i consorzi costituiti ai sensi del predetto articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, sono esercitate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
2.  La controgaranzia del fondo regionale è concessa ai consorzi fidi di primo e secondo grado a fronte di garanzie dirette prestate per tutte le operazioni finanziarie poste in essere dal sistema creditizio a breve, medio e lungo termine, prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni a sostegno delle attività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, commerciali e di servizi, costituite in forma singola o associata.
3.  La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi e fa capo a un comitato di gestione nominato dal Presidente della Regione, su designazione degli Assessori competenti per materia, e composto rispettivamente da due dirigenti dell'Assessorato regionale dell'industria, da due dirigenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, da due dirigenti dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, da un dirigente dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e da tre rappresentanti dei consorzi fidi scelti su terne indicate rispettivamente dai consorzi fidi industriali, commerciali e artigianali.
4.  La controgaranzia è concessa in misura non superiore al 90 per cento dell'importo garantito dai consorzi fidi.
5.  La controgaranzia è concessa a condizione che i tassi di interesse applicati alle imprese per le operazioni di finanziamento siano quelli previsti dall'articolo 16.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai consorzi fidi di imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.
Art. 93.
Agevolazioni su operazioni creditizie

1. L'Amministrazione regionale può affidare in regime di convenzione la gestione delle agevolazioni su operazioni creditizie nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge ai consorzi fidi di primo grado aderenti a consorzi di secondo grado. Nella convenzione vengono disciplinati i compiti dei consorzi, le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti dell'Amministrazione regionale e le obbligazioni pecuniarie assunte dalla Regione per i servizi resi dai consorzi fidi per conto della Regione stessa. Ai fini di cui al presente comma viene adottata una convenzione tipo dal Presidente della Regione su proposta congiunta degli Assessorati regionali dell'industria e della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
2. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e l'Assessorato regionale dell'industria procedono annualmente all'erogazione delle somme, anche mediante anticipazioni, sulla base delle dotazioni stanziate per tali finalità nel bilancio della Regione in favore dei legali rappresentanti dei consorzi di garanzia fidi di rispettiva competenza.
3. Gli oneri di convenzione di cui al comma 1 sono posti a carico degli stanziamenti di bilancio per i singoli regimi di aiuto.
4.  In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e comunque non oltre il 30 giugno 2002 l'Amministrazione regionale può affidare i compiti ivi previsti anche a consorzi fidi che non aderiscano a consorzi di secondo grado.
Art. 94.
Consorzi fidi di primo e di secondo grado

1.  Le disposizioni contenute nelle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, 6 maggio 1981, n. 96, 23 maggio 1991, n. 34, 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e all'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, relative all'integrazione dei fondi rischi e monti fidelussioni costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge con le modifiche stabilite al presente articolo.
2. Le garanzie sono prestate dai consorzi fidi industriali di primo grado su operazioni a breve, medio e lungo termine, fino all'importo massimo determinato dai singoli statuti e comunque non superiore a lire 1.000 milioni e dai consorzi fidi di primo grado aderenti ai consorzi di secondo grado su operazioni a medio e lungo termine d'importo fino a un massimo di lire 3 miliardi. In quest'ultimo caso la garanzia è prestata fino all'importo massimo di lire 1 miliardo dal consorzio di primo grado e, per la parte eccedente, dal consorzio di secondo grado. Per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del Trattato CE gli importi di cui al presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 500 milioni, di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e a lire 1 miliardo.
3.  La misura della garanzia prestata dai consorzi fidi non può superare l'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione creditizia.
4.  L'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi di primo grado non può comunque eccedere l'importo di lire 6.000 milioni per ogni consorzio industriale con più di 30 aziende associate e l'importo di lire 300 milioni per ogni impresa o soggetto aderente ai consorzi fidi industriali di primo e secondo grado. Per i settori del commercio e dell'artigianato l'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia di primo grado è pari all'ammontare del fondo rischi e monte fideiussioni costituito dai soci e non può comunque eccedere l'importo di lire 2.000 milioni; tale integrazione è concessa ai consorzi o società cooperative costituite da almeno duecento soci.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 95, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi.
Art. 95.
Integrazione fondo rischi consorzi di secondo grado

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare in favore dei consorzi di secondo grado, per la costituzione dei fondi rischi, un'integrazione dei fondi rischi stessi, di ammontare pari all'importo versato dai soggetti privati soci dei consorzi o delle cooperative di primo grado, dagli enti sostenitori di cui al successivo comma 4 che intervengono per le finalità del fondo e dai consorzi o dalle cooperative di primo grado. In ogni caso l'integrazione regionale non può concernere somme già oggetto di integrazioni presso i consorzi fidi di primo grado.
2.  L'intervento della Regione comunque non può eccedere l'importo di lire 4 miliardi per i consorzi ai quali aderiscono almeno quattro società consortili o cooperative di garanzia collettiva fidi e di lire 10 miliardi per i consorzi cui aderiscono almeno sette consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.
3.  L'integrazione regionale al fondo rischi avviene mediante contributi di importo pari ai fondi rischi e monti fideiussioni effettivamente versati al consorzio di secondo grado dai soggetti di cui al comma 1.
4.  Ai fondi rischi dei consorzi possono affluire anche contributi provenienti da enti locali, istituti di credito, camere di commercio, fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.
Art. 96.
Contributo spese costituzione e gestione consorzi fidi

1. Per favorire la costituzione dei consorzi di secondo grado di cui agli articoli precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi di nuova costituzione contributi sulle spese di costituzione e su quelle di gestione relative ai primi tre esercizi sociali, in misura decrescente pari rispettivamente al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese sostenute.
2.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10.000 milioni.
Art. 97.
Statuti consorzi fidi

1. Gli statuti dei consorzi di primo e secondo grado che usufruiscono dei benefici di cui al presente Titolo sono approvati con decreto dell'Assessore regionale competente per materia e devono espressamente prevedere:
a)  l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate, relativamente ai consorzi di primo grado;
b)  l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 95, relativamente ai consorzi di secondo grado;
c)  l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dai consorzi. Il limite massimo per le garanzie prestate dai consorzi fidi industriali è di lire 1.000 milioni per i consorzi di primo grado e, per la parte eccedente, fino all'importo massimo di lire 3.000 milioni mediante garanzia prestata dai consorzi di secondo grado. Per i consorzi artigiani e commerciali il limite rispettivamente è fissato in lire 500 milioni, di cui lire 200 milioni per credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e in lire 1.000 milioni;
d) il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fideiussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;
e)  la quota a carico dell'impresa, pari al 50 per cento dell'importo unitario del monte di garanzia, fermo restando che i versamenti effettuati dall'impresa rispetto all'importo della fideiussione non possono essere inferiori al 30 per cento della quota complessivamente a carico dell'impresa;
f)  la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;
g)  le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.
2. Gli statuti dei consorzi fidi devono altresì prevedere:
a)  la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale competente;
b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale competente di eventuali modifiche dello statuto del consorzio;
c)  la trasmissione all'Amministrazione regionale di copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso;
d)  la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale.
3.  All'articolo 25, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 le parole "dell'articolo 33" sono da intendersi "dell'articolo 31".
4.  Le disposizioni in favore delle cooperative e consorzi di garanzia per i settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio possono altresì estendersi a consorzi e cooperative costituite in forma mista purché prevedano la costituzione di fondi rischi separati. Gli statuti dei consorzi sono approvati con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, se il numero delle imprese socie prevalente è quello dei settori dell'artigianato e del commercio; sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'industria se è prevalente il numero delle imprese socie operanti nel settore industriale.
Art. 98.
Disposizioni esecutive

1. Le disposizioni esecutive concernenti i consorzi fidi continuano ad applicarsi con le modifiche previste dal presente Titolo. I necessari adeguamenti ai vigenti atti normativi esecutivi sono adottati dalle stesse autorità e con le medesime procedure.
Art. 99.
Consorzi fidi per l'agricoltura e la pesca

1. La Regione promuove lo sviluppo di consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese agricole singole o associate.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere ai consorzi fidi le seguenti agevolazioni:
a)  contributi per costituire o integrare i fondi rischi destinati all'attività di prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari, alle imprese associate;
b) contributi per l'attività d'informazione, consulenza, assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché per la prestazione di servizi volti al miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.
3. I contributi di cui al comma 2, lettera a), sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta e non possono essere di importo superiore all'ammontare complessivamente sottoscritto dai soci e da enti sostenitori dei consorzi medesimi.
4. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta per un importo non superiore a 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni e per una misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi.
5.  Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste definisce nelle schede tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi successive del procedimento di controllo comunitario gli elementi integrativi necessari richiesti dalla Commissione europea ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in materia di notifica.
TITOLO XI
AGRICOLTURA
Capo I
AIUTI ALLE IMPRESE DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
Art. 100.
Investimenti nelle aziende agricole

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad applicare, in regime di cofinanziamento, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento CE n. 1257/1999, in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
2.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a destinare dotazioni aggiuntive alle risorse previste nel POR 2000-2006, entro l'importo massimo previsto dal POR, riguardanti gli interventi per investimenti aziendali. Con le stesse dotazioni possono essere concessi aiuti addizionali per gli investimenti aziendali previsti nel POR riguardanti la tutela e il miglioramento dell'ambiente, il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, nonché la conservazione dei paesaggi tradizionali.
3.  Le risorse di cui al comma 2 possono essere utilizzate come anticipazione sulle quote di cofinanziamento comunitario, statale e regionale per le analoghe azioni previste nel POR 2000-2006.
Art. 101.
Investimenti nelle aziende agricole: interventi complementari

1. Con le dotazioni aggiuntive di cui all'articolo 100 possono essere finanziati progetti riguardanti settori non contemplati nell'ambito del POR 2000-2006 a condizione che, nel caso in cui comportino un aumento di produzione a livello regionale, esistano sufficienti garanzie di sbocchi normali di mercato. La scelta dei settori è effettuata con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, fermo restando che i relativi aiuti possono essere concessi con lo stesso limite all'importo degli investimenti e all'intensità dell'aiuto stabilito all'articolo 100.
2.  I singoli interventi di cui al presente articolo non possono essere posti in esecuzione se non sono stati previamente notificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e autorizzati dalla Commissione europea.
Art. 102.
Insediamento dei giovani agricoltori

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare gli interventi volti all'insediamento dei giovani agricoltori previsti all'articolo 8 del Regolamento CE n. 1257/1999 in conformità alla corrispondente misura del POR 2000-2006.
Art. 103.
Misure di sviluppo rurale

1. Il piano di sviluppo rurale previsto dalle disposizioni del Capo II, Titolo III, del Regolamento CE n. 1257/1999 è adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. All'attuazione degli interventi previsti dal piano di sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
2.  Ad integrazione delle risorse disponibili nell'ambito del piano di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento CE n. 1257/1999, sono destinate dotazioni finanziarie regionali per la concessione di finanziamenti supplementari, nel periodo 2000-2006, volti alla realizzazione delle azioni previste ed entro i limiti degli importi autorizzati nel medesimo piano.
3.  Per l'erogazione degli aiuti alle imprese beneficiarie l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria relativi all'individuazione e alle funzioni dell'ente pagatore.
4.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, nell'ambito del Piano di sviluppo rurale, gli aiuti di cui al Capo IV del Regolamento CE n. 1257/1999, anche in misura inferiore ai massimali fissati all'articolo 12 del predetto Regolamento.
Art. 104.
Aiuti per la ricostituzione e il mantenimento del paesaggio agrario tradizionale

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere per il periodo 2000-2006 agli agricoltori, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, aiuti volti a compensare i costi e le perdite di reddito derivanti dalle limitazioni degli usi agricoli, dalla ricostituzione e dal mantenimento del paesaggio agrario tradizionale o comunque derivanti dall'imposizione del vincolo.
2.  Gli aiuti sono parametrati alle effettive perdite di reddito e ai costi aggiuntivi sostenuti e comunque non possono superare i 600 euro all'anno per ettaro per il mantenimento di colture perenni terrazzate, e i 400 euro all'anno per ettaro per il mantenimento di colture perenni non terrazzate, subordinatamente all'assunzione dell'impegno da parte del beneficiano a porre in essere la presente misura agroambientale per un periodo minimo di sei anni.
3.  Nel rispetto delle finalità di cui al presente articolo e ai fini della valutazione di compatibilità comunitaria del relativo regime di aiuto, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a definire gli elementi necessari richiesti dalla Commissione europea per la predetta valutazione.
4.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.
Art. 105.
Interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

1. In attuazione del Capo VII, Titolo II, del Regolamento CE n. 1257/1999, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad accordare sostegno finanziario agli investimenti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca, in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
2.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a destinare dotazioni aggiuntive alle risorse previste nel POR 2000-2006, entro l'importo massimo e alle stesse condizioni previste dal POR, riguardanti gli interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Le predette dotazioni possono essere utilizzate come anticipazione sulle quote di cofinanziamento comunitario, statale e regionale per le analoghe azioni previste nel POR 2000-2006.
Art. 106.
Interventi complementari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

1. Con le dotazioni aggiuntive di cui all'articolo 105 possono essere finanziati progetti riguardanti settori non contemplati nell'ambito del POR 2000-2006 a condizione che, nel caso in cui comportino un aumento di produzione a livello regionale, esistano sufficienti garanzie che tale produzione trovi sbocchi normali di mercato. La scelta dei settori è effettuata con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, fermo restando che i relativi aiuti possono essere concessi con lo stesso limite all'importo degli investimenti e all'intensità dell'aiuto stabilito all'articolo 105.
2.  I singoli interventi di cui al presente articolo non possono essere posti in esecuzione se non sono stati previamente notificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 87 e 88 del trattatoCE e autorizzati dalla Commissione europea.
Art. 107.
Servizi innovativi e qualità

1.  Alle imprese di produzione, lavorazione, trasfromazione e commercializzazione dei prodotti agricoli l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere un contributo per spese riguardanti:
a)  l'acquisizione di certificazione di sistemi di qualità e di gestione ambientale, compresi i sistemi obbligatori di igiene e sicurezza dei processi e dei prodotti, incluse le spese per la formazione e riqualificazione del personale e per gli studi preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica, per la certificazione sanitaria e di qualità dei prodotti a tutela dei consumatori;
b)  l'utilizzazione di software, servizi e consulenze, legati ai processi di informatizzazione dell'azienda e all'uso di sistemi avanzati di comunicazione anche per la vendita dei prodotti, all'introduzione di tecnologie pulite;
c) l'utilizzazione di ausiliari biologici e relativi servizi di assistenza per migliorare le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti agroalimentari.
2.  Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore a 200 milioni. Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie il contributo è concesso a totale copertura della spesa.Sono escluse le spese per impianti ed attrezzature.
3.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi per la costituzione e l'avviamento in Sicilia di organismi terzi di controllo delle denominazioni di origine protette dei prodotti agricoli ed alimentari, accreditati in conformità alla vigente disciplina in materia. Il contributo è concesso a totale copertura delle spese sostenute per la costituzione del consorzio ed in misura decrescente per le spese di avviamento e gestione pari al 100 per cento per il primo anno e in misura decrescente del 20 per cento per gli anni successivi fino a un massimo di cinque anni.
4.  Ai fini della procedura di registrazione comunitaria l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste istruisce le richieste per sottoporle direttamente alla Commissione europea per il rilascio dell'autorizzazione riguardante le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92 e n. 2082/92 e della normativa comunitaria di settore per i prodotti non disciplinati dai predetti Regolamenti.
5.  Per assicurare il controllo sulle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione europea, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è istituito un albo degli organismi di controllo delle indicazioni geografiche, denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari. L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste può affidare l'attività di controllo ad autorità pubbliche ovvero ad organismi privati. L'affidamento ad organismi privati avviene sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale.
6.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.
Art. 108.
Apicoltura e bachicoltura

1. Si continuano ad applicare, fino al 31 dicembre 2006, i regimi di aiuto previsti dalle leggi regionali 27 settembre 1995, n. 65 e successive modifiche e integrazioni, per l'apicoltura e la bachicoltura.
2.  I regimi di aiuto previsti dal presente articolo sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE n. 26 del 4 aprile 1962.
Art. 109.
Allevamenti di struzzi

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli, singoli e associati, anche all'interno di un'azione di riconversione degli allevamenti avicoli, aiuti agli investimenti per l'impianto, l'ampliamento, il miglioramento qualitativo degli allevamenti di struzzi, nonché per la realizzazione o l'adeguamento di strutture per la macellazione e la lavorazione dei relativi prodotti.
2. Gli aiuti sono concessi a condizione che siano rispettati, conformemente a quanto stabilito per gli analoghi interventi del POR, i seguenti requisiti:
a)  possesso da parte dell'imprenditore agricolo di adeguate conoscenze e competenze professionali;
b)  dimostrazione della redditività dell'azienda og-getto dell'intervento;
c)  rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
3.  L'aiuto è concesso nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento, elevabile al 50 per cento nelle zone svantaggiate, e del 45 per cento per i giovani, elevabile al 55 per cento nelle zone svantaggiate, per investimenti fino a 500.000 euro per azienda singola e a 1.500.000 euro per azienda associata. Tali limiti possono essere aumentati rispettivamente a 1.000.000 di euro per azienda singola e 2.500.000 di euro per azienda associata nel caso di investimenti per la macellazione e lavorazione dei relativi prodotti.
4.  Sono ammessi a finanziamento, nell'ambito degli investimenti aziendali:
a)  l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione di locali, compresa la costruzione di tettoie e recinzioni, adibiti all'allevamento di struzzi, alla macellazione delle carni e alla lavorazione dei relativi prodotti;
b)  la realizzazione degli impianti, macchinari ed attrezzature mobili;
c) il primo acquisto dei capi di allevamento per l'avvio dell'attività;
d)  l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di impianti per l'utilizzazione idrica.
5.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione o l'adeguamento, anche attraverso la realizzazione di apposite linee di macellazione, dei macelli gestiti da enti e soggetti pubblici, per la macellazione delle carni degli struzzi fino al 50 per cento della spesa. La rimanente parte è a carico degli enti locali e altri soggetti pubblici.
6.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 18 miliardi.
Art. 110.
Elicicoltura

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti agli investimenti per l'impianto e l'ampliamento degli allevamenti di chiocciole nonché per la loro trasformazione e commercializzazione. L'aiuto è concesso alle piccole e medie imprese, costituite in forma singola o associata, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per investimenti fino a 500.000 di euro per azienda singola e a 1.500.000 di euro per azienda associata.
2. Sono ammessi a finanziamento:
a) l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione di locali, compresa la costruzione di recinzioni, adibiti all'allevamento delle chiocciole nonché alla loro trasformazione e commercializzazione;
b) la ricerca idrica e la realizzazione di impianti di irrigazione.
3.  I regimi di aiuto previsti dal presente articolo sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE n. 26 del 4 aprile 1962.
Art. 111.
Crediti a breve termine

1. Per fare fronte alle difficoltà di accesso al credito, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere prestiti agevolati a breve termine aventi durata annuale per le spese di conduzione e gestione aziendale alle imprese di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato CE.
2.  Il prestito di cui al comma 1 è rinnovabile di anno in anno alle stesse condizioni.
3.  L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto interesse nella misura definita dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e autorizzata dalla Commissione europea.
4.  Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste definisce nelle schede tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi successive del procedimento di controllo comunitario gli elementi necessari richiesti dalla Commissione europea ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in materia di notifica.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.
Art. 112.
Organizzazioni dei produttori

1. Alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria che non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell'ambito di specifiche organizzazioni comuni di mercato, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi per la costituzione e il funzionamento amministrativo per un periodo massimo di cinque anni. Possono beneficiare dei contributi anche le organizzazioni dei produttori che realizzino un ampliamento significativo delle attività dell'organizzazione, in particolare l'estensione a nuovi prodotti o a nuovi settori di intervento. In quest'ultimo caso sono ammissibili ai contributi unicamente le spese di funzionamento amministrativo derivanti dai compiti aggiuntivi.
2. L'importo dei contributi può raggiungere la misura massima del 100 per cento dei costi sostenuti nel primo anno ed è ridotto del 20 per cento per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20 per cento dei costi effettivi dell'anno stesso. I contributi sono concessi in relazione alle spese sostenute entro il quinto anno di esercizio successivo alla data di costituzione o di ampliamento dell'attività. Sono ammissibili ai contributi le spese riguardanti:
a)  i costi per ottenere la disponibilità della sede dell'organizzazione;
b)  l'acquisto di attrezzature di ufficio, compresi materiali e le attrezzature informatiche;
c)  i costi del personale;
d)  le spese necessarie per il funzionamento ordinario;
e)  l'assistenza tecnica ed economica;
f)  l'assistenza giuridica e commerciale.
3.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 30 miliardi.
Art. 113.
Massimali degli aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

1.  Gli aiuti rientranti nella disciplina della sezione 14 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02, previsti dalla presente legge, in particolare quelli concernenti l'assistenza tecnica ed economica, giuridica e commerciale fornita alle organizzazioni dei produttori, la formazione professionale, la contabilità aziendale, la partecipazione a fiere, possono essere concessi fino a totale copertura della spesa entro l'importo globale massimo di 100.000 euro per beneficiario finale per un periodo massimo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, entro il 50 per cento dei costi ammissibili. Viene concesso tra le due possibilità l'aiuto di entità superiore. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si considera beneficiaria la persona che fruisce dei servizi.
Art. 114.
Organizzazioni interprofessionali

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi alle organizzazioni interprofessionali con sede operativa in Sicilia per la realizzazione di programmi nell'ambito della filiera agroalimentare i cui effetti avvantaggino tutti i settori della filiera medesima. In particolare i programmi possono riguardare le seguenti azioni:
a) ricerche e osservatori di mercato;
b) attività di ricerca per lo sviluppo del prodotto e la definizione delle regole di produzione;
c)  valorizzazione delle produzioni delle singole filiere, in particolare tipiche e di qualità. Le azioni finanziate sono quelle previste dall'articolo 126, comma 2, lettere b) e c) per gli interventi sulla promozione.
2.  Il contributo può essere concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile, per le azioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e del 50 per cento per l'azione di cui alla lettera c) del comma 1.
3.  Per organizzazioni interprofessionali, per singolo prodotto o categoria di prodotti, si intendono quegli organismi che raggruppano rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
4. Le organizzazioni interprofessionali nello svolgimento della loro azione tengono conto degli interessi dei consumatori e perseguono, in particolare, le seguenti finalità:
a)  migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
b)  contribuire a un migliore coordinamento del l'im missione sul mercato dei prodotti, anche attraverso ricerche o studi di mercato;
c)  accrescere la valorizzazione dei prodotti.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.
Art. 115.
Avviamento di servizi, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle imprese e società di servizi, aventi come scopo esclusivo la fornitura di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione per il settore agricolo e agroalimentare, un aiuto finalizzato all'avvio dell'attività in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
Art. 116.
Aiuti per l'apprendistato

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.
Art. 117.
Formazione professionale in agricoltura

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a promuovere azioni per la formazione di imprenditori agricoli o forestali al fine dell'acquisizione delle competenze e conoscenze professionali adeguate allo sviluppo agricolo, forestale e rurale, nonché di quelle connesse all'attuazione delle misure agroambientali degli strumenti di programmazione comunitaria in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
Art. 118.
Sostegno all'attività forestale

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le risorse ambientali e forestali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti ai soggetti in possesso di superfici non agricole o di terreni agricoli con evidenti e perduranti condizioni di abbandono per investimenti volti all'incremento del patrimonio boschivo e/o alla realizzazione del manto vegetale, in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
2.  L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione di investimenti per il mantenimento e miglioramento dei soprassuoli forestali al fine di conservare e potenziare il grado di naturalità e di biodiversità ambientale di aree di particolare interesse e l'ottenimento di un corretto assetto ecomorfologico del territorio, nonché a promuovere la funzione economica, ecologica e sociale del bosco attraverso la realizzazione e/o il recupero di infrastrutture al servizio della fruizione pubblica e ricreativa in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
3.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti per investimenti finalizzati all'utilizzazione boschiva, alla prima trasformazione e commercializzazione delle produzioni silvane in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
Art. 119.
Opere di miglioramento fondiario

1.  Al fine del miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli imprenditori agricoli, del mantenimento di un tessuto sociale vitale nelle aree rurali e della conservazione dei paesaggi tradizionali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi agli imprenditori agricoli, in forma individuale od associata, per interventi volti alla conservazione di elementi del patrimonio rurale facenti parte dei fattori produttivi. L'aiuto è concesso, a condizione che l'investimento non comporti un aumento della produttività, nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili, elevabile al 75 per cento nelle zone svantaggiate, per investimenti di importo massimo di lire 1.000 milioni per aziende singole e di lire 2.000 milioni per aziende associate.
2.  Nel caso in cui l'investimento comporti un aumento della capacità produttiva, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere un aiuto supplementare unicamente a copertura dei costi aggiuntivi derivanti dall'uso di materiali tradizionali necessari per la conservazione del patrimonio architettonico rurale. In quest'ultimo caso l'aiuto è concesso fino al 75 per cento dei costi aggiuntivi sostenuti, fino a un importo massimo di lire 200 milioni per azienda singola e 500 milioni per azienda associata.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.
Art. 120.
Contabilità aziendale

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli che si impegnano a tenere la contabilità aziendale agraria per almeno un quinquennio, un aiuto per un importo complessivo pari a lire 5.000.000 per azienda, che è erogato nell'anno successivo a quello della chiusura di ciascun esercizio contabile, ripartito in cinque quote annuali di lire 1.000.000.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sono stabiliti condizioni, criteri e modalità di accesso e di erogazione dell'aiuto.
3.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 14 miliardi.
Art. 121.
Ricomposizione fondiaria

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si avvale dell'organismo fondiario nazionale, attraverso apposita convenzione valida per il periodo 2000-2006, per l'attività di riordino fondiario. A tal fine l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare interventi di ricomposizione fondiaria in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
Art. 122.
Ricomposizione fondiaria: interventi aggiuntivi

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si avvale dell'organismo fondiario nazionale, attraverso apposite convenzioni da stipulare per il periodo 2000-2006, per l'attività di riordino fondiario e per iniziative volte a incrementare la trasparenza e la mobilità del mercato fondiario e a favorire l'accesso, in particolare dei giovani agricoltori, al fattore produttivo fondiario, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
2.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 30 miliardi.
Art. 123.
Indennità compensativa pregressa

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti al reddito relativi all'indennità compensativa annua agli imprenditori agricoli che operano nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi delle direttive comunitarie in materia, al fine di completare l'erogazione dell'aiuto relativo alle richieste presentate fino al 31 dicembre 1999 nell'ambito del POP Sicilia 1994-1999.
2.  L'esame delle predette richieste avviene nel rispetto dei criteri, delle procedure, delle modalità e dei livelli di aiuto stabiliti in attuazione del medesimo programma operativo plurifondo.
3.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 120 miliardi.
Art. 124.
Contributi in favore delle associazioni di produttori riconosciute e dei gruppi di produttori agrumicoli e ortofrutticoli in prericonoscimento

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi di avviamento in favore delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi del Regolamento CE n. 1035/72, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 2200/96.
2.  L'aiuto è concesso a totale copertura delle spese sostenute per l'avviamento in misura decrescente, pari al 100 per cento, all'80 per cento, al 60 per cento, al 40 per cento e al 20 per cento dei costi sostenuti dall'associazione per la gestione, rispettivamente per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno, nè dopo sette anni dal riconoscimento.
3.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere ai gruppi di produttori che hanno presentato un piano di riconoscimento ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento CE n. 2200/96 aiuti per la costituzione e l'avviamento da erogarsi nei cinque anni successivi alla data di prericonoscimento e comunque non oltre il settimo anno. L'aiuto è concesso a copertura delle spese di costituzione e avviamento in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento CE 20/98 e comunque entro i seguenti massimali:
a)  fino a 100.000 euro per anno, per il primo e secondo anno;
b) fino a 80.000 euro, per il terzo anno;
c)  fino a 60.000 euro, per il quarto anno;
d)  fino a 50.000 euro, per il quinto anno.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 7 miliardi.
Art. 125.
Commercializzazione prodotti agroalimentari

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare azioni al fine di promuovere la ricerca di sbocchi di mercato e valorizzare le produzioni tipiche e/o di qualità in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
Art. 126.
Promozione prodotti agroalimentari

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge attività promozionali per i prodotti agroalimentari in ambito regionale, nazionale ed internazionale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia agricola favorendo lo sbocco delle produzioni regionali sui mercati. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge altresì indagini quantitative e qualitative di mercato e di marketing sui mercati nazionali ed esteri.
2.  L'attività promozionale è attuata attraverso un programma che prevede:
a) la partecipazione a rassegne fieristiche nazionali ed estere;
b) iniziative nei diversi circuiti distributivi;
c) attività di comunicazione relativamente ai prodotti di qualità;
d) missioni commerciali in Sicilia di operatori italiani ed esteri.
3.  L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere a) e d), è a totale carico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed è realizzata direttamente dallo stesso. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere b) e c) è realizzata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in compartecipazione con i soggetti beneficiari fino a un massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili al finanziamento.
4.  Soggetti beneficiari delle attività previste al comma 2 sono le imprese agroalimentari, singole e associate, di produzione, trasformazione e commercializzazione, che operano nel territorio regionale.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai precedenti commi, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 56 miliardi.
6.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste promuove altresì iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio mediante un contributo per la realizzazione di manifestazioni promozionali che si inquadrino in un ambito di politica di sviluppo rurale finalizzata a rafforzare la competitività delle aree rurali e allo sviluppo dell'economia locale. Le manifestazioni sono classificate secondo la loro rilevanza internazionale, nazionale e locale in tre fasce in relazione alle quali viene commisurato il seguente contributo, da erogare agli enti locali o a soggetti incaricati della realizzazione delle manifestazioni:
a)  prima fascia, fino a un massimo di lire 100 milioni;
b)  seconda fascia, fino a un massimo di lire 50 milioni;
c)  terza fascia, fino a un massimo di lire 20 milioni.
7.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal comma 6, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.
Art. 127.
Modifica all'articolo 10 l.r. n. 24/87

L'articolo 10, comma 5, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, è sostituito dal seguente:
"5.  I contributi liquidati a consuntivo sulla base delle spese sostenute sono concessi nella misura prevista dagli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/2 e nella Comunicazione della Commissione europea 87/C 302/6 recante regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli".
Art. 128.
Consorzi di tutela e di commercializzazione di prodotti agricoli di qualità

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per le spese di costituzione e avviamento di consorzi di tutela e/o di commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per ogni altra spesa stabilita nelle corrispondenti misure del POR 2000-2006 ed in conformità alle stesse.
Art. 129.
Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali

1.  Al fine di sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le risorse agricole l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti per gli investimenti per opere infrastrutturali in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000- 2006.
Art. 130.
Interventi per la ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato e difesa dalle calamità naturali

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli, singoli o associati, aiuti per l'introduzione di sistemi di prevenzione attraverso la realizzazione di infrastrutture a carattere interaziendale e per la ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato purché tali interventi assicurino il mantenimento della produzione aziendale ai livelli presenti prima del verificarsi dell'evento calamitoso in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.
Art. 131.
Interventi per la difesa dalle calamità naturali: premi assicurativi

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste concede agli imprenditori agricoli e forestali singoli o associati, un aiuto pari all'80 per cento del premio assicurativo inerente la copertura delle perdite dovute a calamità naturali, ad eventi eccezionali e ad avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali conformemente a quanto stabilito negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02. L'aiuto è concesso altresì nella misura del 50 per cento del premio assicurativo per la copertura delle perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche, ad epizoozie e a fitopatie.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 35 miliardi.
Art. 132.
Danni causati da avverse condizioni atmosferiche

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli, singoli o associati, aiuti a titolo di indennizzo per i danni alle produzioni ed ai mezzi di produzione causati da gelo, grandine, ghiaccio, pioggia, siccità e venti sciroccali. Il riconoscimento dell'indennizzo è legato alla verifica del danno.
2. Nel caso di danni alle produzioni, le relative perdite devono raggiungere la soglia minima del 20 per cento nelle zone svantaggiate e del 30 per cento nelle altre zone, in conformità a quanto previsto negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02.
3.  Nel caso di danni ai mezzi di produzione poliennali, le relative perdite devono raggiungere la soglia minima del 10 per cento della produzione per il raccolto successivo a quello dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso. La perdita reale complessiva relativa agli anni in cui la produzione è compromessa deve essere superiore ai livelli di soglia indicati al comma 2.
4.  Nel caso di danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste riconosce un indennizzo pari al 100 per cento dei costi effettivi per il ristoro dei danni stessi, a prescindere dal livello della soglia minima.
5.  Il valore dell'aiuto pagabile a titolo di indennizzo per le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 deve tenere conto dell'effettiva perdita del valore economico della produzione, rapportato al valore della produzione media per il prezzo medio, riferiti entrambi al periodo esaminato per la determinazione delle soglie di cui ai commi precedenti. Nel calcolo dell'aiuto devono essere considerate le eventuali somme percepite a titolo di premi assicurativi, le spese non sostenute e quelle aggiuntive conseguenziali alle avverse condizioni atmosferiche registratesi.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 133 per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 400 miliardi.
Art. 133.
Danni causati da eventi eccezionali

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad erogare a favore dei soggetti di cui all'articolo 132 aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in conformità agli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02.
2. L'erogazione degli aiuti di cui al comma 1 è condizionata all'autorizzazione comunitaria del provvedimento di intervento che deve essere specificatamente notificato alla Commissione europea. Il provvedimento è trasmesso alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana contestualmente alla sua notifica alla Comunità europea.
Art. 134.
Aiuti agli allevatori

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli allevatori, singoli o associati, che aderiscono a piani di risanamento sanitario predisposti dalle autorità veterinarie o che per disposizioni di queste ultime hanno dovuto abbattere capi di loro proprietà affetti da brucellosi, leucosi e altre malattie infettive e diffusive e che comunque si impegnino ad aderire a idonee misure di prevenzione, un aiuto, sotto forma di indennizzo, a finalità combinata ai sensi del punto 11.4.3 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02.
2.  L'indennizzo concesso è volto a compensare il valore del capo infetto abbattuto e le conseguenziali perdite di reddito, calcolati in rapporto alla media del reddito proveniente dall'allevamento riferito agli ultimi tre anni.
3.  Al fine di evitare la sovracompensazione delle perdite subite, dall'importo dell'indennizzo sono decurtati eventuali altri benefici percepiti in attuazione di interventi pubblici per le stesse finalità.
4.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.
Art. 135.
Ricerca nel settore agricolo

1.  Al fine di assicurare lo sviluppo delle conoscenze nel settore primario, il trasferimento delle innovazioni, l'introduzione di nuove tecnologie nei prodotti o nei processi produttivi, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano regionale triennale della ricerca applicata e sperimentazione nel settore agricolo, agroalimentare e forestale entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Il piano triennale prevede anche linee di ricerca applicative riguardanti i metodi di produzione a basso impatto ambientale in analogia con quanto previsto dal comma 2, lettera a), dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione del piano triennale, è autorizzato a stipulare, a seguito di selezione attraverso bandi pubblici, convenzioni con enti pubblici di ricerca e sperimentazione e con i soggetti di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88. A questi ultimi sono destinate il 50 per cento delle risorse finanziarie previste dal presente articolo. Sono ammessi a finanziamento per l'importo complessivo i costi connessi all'esecuzione delle attività previste nei progetti di ricerca e ritenuti ammissibili in conformità a quanto disposto nell'allegato II della "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" 96/C 45/06. I progetti di ricerca devono prevedere un diretto coinvolgimento dei Servizi allo sviluppo regionali facenti capo all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e, nel rispetto delle linee individuate nel piano triennale, specifiche attività in risposta alle esigenze degli operatori del settore agricolo, agroalimentare e forestale. Devono inoltre prevedere la realizzazione di specifiche attività di trasferimento dei risultati a favore degli operatori regionali, nazionali, comunitari interessati ai risultati della ricerca.
3.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle imprese che presentano progetti di ricerca volti alla messa a punto di nuovi prodotti, di nuovi processi produttivi, di nuovi servizi o che comportino il miglioramento di quelli già esistenti, un contributo pari al 50 per cento dei costi connessi all'esecuzione delle attività previste nei progetti di ricerca e ritenuti ammissibili in conformità a quanto disposto nell'allegato II della "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" 96/C 45/06. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elevare il livello di aiuto, fino a un massimo del 75 per cento lordo, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) maggiorazione del 10 per cento per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese;
b) maggiorazione del 15 per cento per progetti di ricerca i cui obiettivi rientrino all'interno di progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a riconoscere ulteriori maggiorazioni, nel rispetto del limite massimo indicato, nei casi previsti dalla "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" 96/C 45/06.
4.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle imprese che presentano progetti di ricerca precompetitiva volti alla concretizzazione dei risultati della ricerca di cui al comma 3 o di altri progetti di ricerca applicata già realizzati, da destinare ad un'immediata utilizzazione o immissione sul mercato, nella misura pari al 25 per cento dei costi connessi all'esecuzione delle attività previste nei progetti di ricerca e ritenuti ammissibili in conformità a quanto disposto nell'allegato II della "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo 96/C 45/06". L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elevare il livello di aiuto, fino a un massimo del 50 per cento lordo qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a)  maggiorazione del 10 per cento per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese;
b)  maggiorazione del 15 per cento per progetti di ricerca i cui obiettivi rientrano all'interno di progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a riconoscere ulteriori maggiorazioni, nel rispetto del limite massimo indicato, nei casi previsti dalla Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo 96/C 45/06.
5.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste destina il 70 per cento delle risorse finanziarie ai progetti di ricerca fondamentale previsti al comma 2, il 20 per cento ai progetti di ricerca industriale previsti al comma 3 ed il restante 10 per cento ai progetti per l'attività di sviluppo precompetitiva prevista dal comma 4.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 80 miliardi.
Capo II
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 136.
Zone svantaggiate

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a proporre la ridefinizione delle zone svantaggiate del territorio isolano, nel rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento CE n. 1257/1999.
Art. 137.
Giusto indennizzo

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a procedere all'esproprio o all'occupazione temporanea dei terreni necessari al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dalla misura 1.2.3 del POR 2000-2006 e al pagamento delle relative indennità calcolate ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 non trovano applicazione i criteri di priorità stabiliti dall'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
3.  La lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è così modificata:
"c) le nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di terreni gravati da dissesto, con gli interventi idraulici connessi".
Art. 138.
Osservatori regionali per le malattie delle piante

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad erogare agli osservatori regionali per le malattie delle piante le somme necessarie per l'effettuazione dei controlli relativi alla determinazione dei residui di fitofarmaci sulle colture delle aziende beneficiarie degli aiuti previsti dalle misure del piano di sviluppo rurale adottato in attuazione del Regolamento CE 1257/99. I controlli possono essere effettuati anche attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati abilitati nell'ambito della rete di controllo del Ministero per le politiche agricole e forestali per il territorio regionale.
Art. 139
Modifica all'articolo 55 l.r. n. 97/1981

1. L'importo di spesa previsto dall'articolo 55 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97 è elevato a lire 500 milioni.
Art. 140.
Istruttoria ed erogazione degli aiuti

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può affidare l'istruttoria e la valutazione dei singoli interventi e/o l'erogazione dei relativi stanziamenti dei regimi di aiuto per il settore agricolo all'IRCAC ovvero, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.
2.  Gli oneri derivanti dall'affidamento dell'istruttoria a società od enti esterni all'Amministrazione e dalle relative ispezioni e controlli sono posti a carico degli stanziamenti relativi ai singoli regimi di aiuto.
Art. 141.
Norme di procedura

1. Nel rispetto delle disposizioni previste nel presente Titolo l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, delle azioni e degli interventi contenuti nel POR 2000-2006.
2. Le disposizioni del presente Titolo che contengono regimi di aiuto cofinanziati con il POR 2000-2006 sono comunicate alla Commissione europea e possono essere poste in esecuzione dalla data di entrata in vigore della presente legge. La stessa disciplina si applica alle disposizioni recanti dotazioni aggiuntive rispetto ai regimi di aiuto ammessi a cofinanziamento secondo quanto stabilito dallo stesso POR 2000-2006.
3.  Le disposizioni del presente Titolo che contengono regimi di aiuto cofinanziati con il Piano di sviluppo rurale sono comunicate alla Commissione europea e possono essere poste in esecuzione dalla data di entrata in vigore della presente legge, se intervenuta la decisione comunitaria di approvazione dello stesso Piano. La stessa disciplina si applica alle disposizioni recanti dotazioni aggiuntive rispetto ai regimi di aiuto ammessi a cofinanziamento secondo quanto stabilito dallo stesso Piano di sviluppo rurale.
4.  Le disposizioni della presente legge contenenti regimi di aiuto nel settore agricolo, con esclusione di quelle di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, non possono essere poste in esecuzione se non sono state previamente notificate ai sensi e per gli effetti degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e autorizzate dalla Commissione europea o comunicate ai sensi del Regolamento CEE n. 26/1962.
5. Per la valutazione delle proposte e per l'approvazione dei progetti relativi alle misure del POR 2000-2006 afferenti al FEOGA l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla costituzione, laddove necessario, di appositi comitati per la valutazione e la selezione dei progetti secondo le indicazioni contenute nelle singole schede di misura nell'ambito del complemento di programmazione. Relativamente ai compensi spettanti ai componenti dei predetti comitati si applica quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
TITOLO XII
PESCA
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 142.
Principi generali e finalità

1. Gli interventi previsti dal presente titolo sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a)  conservazione e gestione razionale delle risorse biologiche del mare, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale, anche attraverso lo studio ed il controllo delle interrelazioni tra l'ambiente marino, la pesca e l'acquacoltura;
b) introduzione di strumenti gestionali innovativi applicativi del principio di sussidiarietà al fine di snellire le procedure e coinvolgere direttamente i produttori e le associazioni di categoria;
c) introduzione del principio della gestione integrata della fascia costiera marina come strumento sistematico della gestione delle risorse marine;
d)  incremento delle produzioni e valorizzazione delle produzioni della pesca marittima siciliana, del-l'acquacoltura, esercitata in acque marine, dolci e salmastre, e della maricoltura;
e) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, aumento del consumo dei prodotti ittici;
f) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici;
g)  miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza a bordo;
h) miglioramento della qualità dei prodotti della pesca siciliana lungo la filiera ittica fino al consumatore;
i) incremento delle potenzialità produttive della pesca costiera siciliana;
l) sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, alla maricoltura ed all'acquacoltura;
m) regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali capacità produttive del mare, anche mediante l'adozione di piani specializzati di settore;
n) incentivazione della cooperazione, dei consorzi di impresa e delle associazioni dei produttori;
o)  incentivi alla riconversione delle imbarcazioni da pesca;
p)  sviluppo e potenziamento dell'acquacoltura nelle acque marine, salmastre ed interne;
q)  istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo;
r)  miglioramento e potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca, ammodernamento, incremento e razionalizzazione delle strutture a terra, ivi comprese le infrastrutture portuali connesse all'attività di pesca e le ex saline;
s) riorganizzazione e sviluppo della rete di lavorazione, distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;
t) potenziamento delle strutture centrali e periferiche necessarie per la gestione amministrativa, la regolamentazione dello sforzo di pesca e per la programmazione;
u) disciplina della pesca sportiva in acque marine e interne;
v)  tutela dei consumatori, miglioramento dell'im-magine del prodotto siciliano e sua salvaguardia;
z) recupero e utilizzo delle risorse sottoutilizzate e/o scartate;
aa) istituzione di un sistema di aggiornamento destinato a migliorare la professionalità dei pescatori rispetto al rapporto risorse-mercati;
bb)  intensificazione e sviluppo dei rapporti in materia di pesca tra la Sicilia e i paesi del Mediterraneo;
cc)  salvaguardia dei sistemi di pesca aventi rilevanza storico-culturale.
Art. 143.
Intesa istituzionale Stato-Regione

1. L'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a definire un'intesa istituzionale in materia di gestione della flotta e di licenze di pesca con il Ministero per le politiche agricole e forestali in cui prevedere che:
a) siano condivisi gli obiettivi da perseguire per singola misura flotta, per segmento di pesca ed in funzione degli squilibri regionali rispetto al Programma di orientamento pluriennale (POP);
b) la Regione individui le modalità attraverso le quali le misure saranno attuate;
c) l'istruttoria e l'intero iter procedurale venga svolto dalla Regione;
d) la Regione trasmetta i risultati per il coordinamento e l'attuazione allo Stato.
Art. 144.
Programma regionale della pesca

1. Ai fini dello sviluppo dell'economia ittica e della tutela delle risorse biologiche è adottato un programma regionale della pesca di durata triennale che tenga conto delle diverse realtà marittime regionali.
2. Il programma è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore, previo parere della Commissione legislativa competente, nel rispetto di quanto stabilito nel programma pluriennale di orientamento per le flotte da pesca approvato dalla Commissione europea ai sensi del regolamento CE n. 2792/99. Sulla proposta di programma è sentito il Consiglio regionale per la pesca.
3.  E' facoltà dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca adottare programmi d'uso delle aree marine ai fini della diversificazione della pesca per tipologie e settori territoriali.
4. Per la redazione del programma di cui al comma 1 e di quelli di cui al comma 3 l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad avvalersi, previa apposita convenzione, di soggetti pubblici e privati esperti in materia, nonché ad utilizzare i risultati delle indagini scientifiche ed economiche realizzate nell'ambito del programma di ricerche di cui all'articolo 176 concernente le attività di ricerca.
5. Il Programma regionale persegue gli obiettivi e disciplina gli aspetti di seguito indicati:
a)  analisi del settore dell'economia ittica e dello stato dell'ambiente;
b)  individuazione degli obiettivi di sviluppo nel-l'ambito delle politiche comunitarie nazionali e dei relativi programmi di finanziamento;
c)  attività in mare della pesca marittima e sviluppo dell'acquacoltura anche nelle acque interne e della maricoltura;
d)  strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima e misure promozionali di incentivazione dei servizi e della qualità dei prodotti ittici, anche a tutela dei consumatori;
e)  ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, acquacoltura e maricoltura;
f)  elaborazione di programmi d'uso delle aree marine.
Art. 145.
Programma d'uso delle aree marine

1. Il programma d'uso delle aree marine è predisposto entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge ed identifica:
a) le aree marine da destinare alla maricoltura e gli spazi terrestri necessari allo svolgimento di tale attività;
b) le aree della fascia costiera terrestre da destinare alle infrastrutture necessarie alla sicurezza della navigazione;
c) le aree marine da destinare al riposo biologico e al ripopolamento.
Art. 146.
Tutela e valorizzazione delle risorse marine

1. Ai fini della tutela, accrescimento e valorizzazione delle risorse biologiche marine, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in attuazione dei programmi d'uso delle aree marine determina con proprio decreto:
a) aree di riposo biologico;
b) aree di ripopolamento.
2.  Il decreto di cui al comma 1 prescrive le modalità di attuazione ed individua i criteri di gestione delle aree di tutela biologica, compresi i divieti temporanei o permanenti delle attività di pesca e/o turistico-sportive.
Art. 147.
Consiglio regionale della pesca

1. E' istituito il Consiglio regionale della pesca, di seguito denominato Consiglio, presieduto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca composto da:
a) il dirigente generale preposto al Dipartimento regionale della pesca che lo presiede in assenza dell'Assessore o, in caso di assenza del dirigente generale, un dirigente in servizio presso lo stesso Dipartimento e delegato dall'Assessore;
b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
c) i comandanti delle direzioni marittime o loro delegati;
d) un rappresentante del registro navale italiano;
e) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio della Sicilia;
f)  il direttore dell'Istituto della tecnologia della pesca e del pescato del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) operanti in Sicilia o un suo delegato;
g)  il direttore dell'Istituto talassografico (CNR) operante in Sicilia o un suo delegato;
h)  il responsabile della struttura siciliana dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAM) o un suo delegato;
i)  tre docenti delle facoltà di scienze naturali delle Università siciliane designati dai rettori delle stesse;
l) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
m) quattro rappresentanti delle associazioni delle cooperative, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
n) un rappresentante del settore della trasformazione e conservazione o della commercializzazione del pescato, designato dagli organismi maggiormente rappresentativi di categoria;
o) un rappresentante della Federazione nazionale della pesca;
p)  un rappresentante della pesca artigianale;
q)  il presidente del consiglio regionale dei consumatori ed utenti o suo delegato;
r)  sette componenti di cui uno docente presso una delle università siciliane esperto in materie giuridiche e di legislazione della pesca ed uno esperto in materia di riserve marine indicato dall'Assessore al territorio e ambiente, e gli altri scelti dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca con documentata esperienza in materia di pesca e pescicoltura e/o di economia peschereccia;
s) un rappresentante della Federazione della pesca sportiva;
t) il presidente del CEOM S.C.p.A. o un suo delegato;
u) un rappresentante dell'Associazione italiana di piscicoltura;
v) un rappresentante dell'Associazione motoristi;
z) tre componenti di cui uno docente presso una delle facoltà di giurisprudenza siciliane, uno docente presso una delle facoltà di Agraria siciliane, uno docente presso una delle facoltà di Economia siciliane.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, avente qualifica non inferiore a quella di assistente dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, designato dal direttore regionale della pesca.
3. Il Consiglio è costituito con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, in sede di ricostituzione, almeno trenta giorni prima della scadenza.
4. Il Consiglio resta in carica tre anni.
5. In caso di ritardo delle designazioni, il Consiglio è ugualmente insediato purché sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
6. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di almeno la metà in prima convocazione e di un terzo dei componenti assegnati al Consiglio in seconda convocazione.
7.  I componenti, ad eccezione dei membri di cui alle lettere a), b), e), f) e g) comma 1, che senza giustificato motivo non intervengano ai lavori per almeno due sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto dell'Assessore. I soggetti nominati in sostituzione restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
8. Il Consiglio può invitare a partecipare su specifici argomenti all'ordine del giorno esperti di settore e rappresentanti delle categorie interessate, nonché rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato e/o della Comunità europea.
9.  Ove il Consiglio o l'Assessore per il territorio e l'ambiente non dovessero rendere i prescritti pareri entro la seduta successiva a quella in cui gli argomenti sono stati posti all'ordine del giorno, gli stessi si intendono favorevolmente resi.
10.  Il Consiglio in carica alla data in vigore della presente legge continua a svolgere le proprie funzioni sino alla scadenza del mandato ed è integrato dalle nuove figure previste del presente articolo.
Art. 148.
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio, oltre ad essere sentito sulla proposta di programma regionale, esprime parere sugli atti normativi che disciplinano la pesca nelle acque compartimentali della Regione e su quelli di ordine generale previsti dalla legislazione vigente.
2. L'Assessore può chiedere il parere del Consiglio:
a) su progetti di legge e di regolamento;
b) sulle iniziative rivolte alla protezione delle risorse biologiche e alle ricerche nel campo dell'acquacoltura e maricoltura;
c) sui problemi di ordine generale relativi al settore della pesca.
Art. 149.
Tipologie di pesca

1.  Alla pesca professionale, alla pesca artigianale e alla pesca scientifica si applica la normativa statale vigente in materia.
Art. 150.
Pesca speciale

1.  Per attività di pesca speciale si intende quella relativa alla pesca dei ricci di mare, del novellame, delle spugne e delle altre specie individuate con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Tale attività è disciplinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio.
Art. 151.
Pesca sportiva e occasionale

1. L'attività sportiva della pesca marittima è disciplinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere del Consiglio, che preveda l'istituzione di una autorizzazione regionale per lo svolgimento delle relative attività.
2. La pesca occasionale è libera, fatte salve le limitazioni degli attrezzi previste per la pesca sportiva ed i divieti e le limitazioni localmente imposti.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto, l'autorizzazione alla pesca sportiva è rilasciata dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sulla base della normativa statale.
Art. 152.
Ittiturismo e pescaturismo

1. I pescatori professionisti, singoli o associati, i caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca possono svolgere attività di ittiturismo. Per ittiturismo si intende l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata attraverso l'utilizzo della propria abitazione, o di una struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l'offerta di servizi collegati. L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con l'attività di pescaturismo ed in rapporto di complementarietà rispetto alle attività prevalenti di pesca.
2. Alle attività di pescaturismo si applica la normativa prevista dall'articolo 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche e integrazioni, e dai relativi regolamenti di attuazione.
Art. 153.
Programmazione negoziata

1. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi del presente Titolo, l'Amministrazione regionale promuove le iniziative da attuarsi mediante gli strumenti di programmazione negoziata.
Art. 154.
Conferenza regionale della pesca

1.  L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad indire annualmente una conferenza regionale della pesca che coinvolga anche i Paesi comunitari facenti parte della Conferenza delle regioni periferiche marittime per le problematiche della pesca nel Mediterraneo.
Art. 155.
Sostituzione componenti equipaggi

1. I titolari delle diverse imprese di pesca che, per motivi di forza maggiore, sono costretti a modificare la composizione degli equipaggi, devono provvedere alla comunicazione delle modifiche prima che l'imbarcazione interessata prenda il mare, attraverso apposita nota consegnata alle autorità marittime competenti.
2.  Nel caso in cui la sostituzione di uno o più membri dell'equipaggio avvenga con personale diverso da quello già avviato al lavoro le imprese provvedono a regolarne la posizione lavorativa entro i cinque giorni successivi al primo imbarco.
3. Presso le Capitanerie di porto della Sicilia è istituito l'elenco della gente di mare reperibile per la sostituzione di componenti di equipaggi assenti per cause di forza maggiore. A tali elenchi attingono le imprese di pesca obbligate al completamento dell'equipaggio momentaneamente incompleto.
Art. 156.
Uffici periferici della pesca

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce con decreto presso le Capitanerie di porto della Sicilia uffici decentrati della Direzione pesca e ne determina con il predetto decreto i compiti e le rispettive dotazioni organiche.
2. Al funzionamento dei predetti Uffici si provvede mediante l'utilizzazione di personale già in servizio presso l'Amministrazione regionale. E' altresì consentito utilizzare i soggetti impegnati nei lavori socialmente utili o di pubblica utilità nonché i dipendenti ex RESAIS.
Capo II
AIUTI PER LA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI
Art. 157.
Dotazioni aggiuntive per aiuti volti al rinnovo delle flotte e ammodernamento delle imbarcazioni da pesca

1.  Con dotazioni aggiuntive rispetto alle risorse finanziarie statali l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca concede aiuti alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione da almeno un anno alla data di richiesta del premio ed ivi esercitanti prevalentemente l'attività di pesca, per l'arresto definitivo delle attività di pesca delle imbarcazioni applicando le condizioni ed i massimali previsti dall'articolo 7 del Regolamento CE n. 2792/99.
2. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca concede altresì aiuti ai pescatori e agli armatori, singoli ed associati, che risiedono nel territorio della Regione da almeno un anno e che esercitano attività di pesca da almeno un anno alla data di presentazione dell'istanza per le agevolazioni, per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento e/o adeguamento delle navi nel rispetto di quanto stabilito nel programma pluriennale di orientamento.
3. L'aiuto di cui al comma 1 e l'aiuto di cui al comma 2 sono alternativi tra loro.
4. In caso di fusione di unità adibite allo strascico con conseguente passaggio dalla pesca costiera locale alla pesca costiera ravvicinata, l'adeguamento per la nuova unità è consentito fino al 100 per cento della somma delle caratteristiche tecniche delle unità ritirate.
5. In caso di fusione di unità adibite allo strascico esercenti la pesca costiera ravvicinata o la pesca mediterranea l'adeguamento è consentito nella misura del 100 per cento dell'unità maggiormente dimensionata, incrementata del 50 per cento di ciascuna delle altre unità.
6. In via sperimentale e limitatamente alla durata del primo Programma regionale per la pesca, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca autorizza la concessione degli aiuti di cui al presente articolo, anche nel caso di nuove costruzioni di natanti di proprietà di imprese di pesca singole o associate munite di licenza multipla, secondo quanto determinato in sede comunitaria e nazionale.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 15 miliardi.
Art. 158.
Trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici

1.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici riguardanti l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale. Sono ammessi a finanziamento i progetti per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti ed attrezzature, compresi gli strumenti informatici e telematici, anche ai fini dell'innovazione di prodotto e di processo. Possono accedere ai contributi gli operatori del settore, singoli o associati, ivi compresi i consorzi formati da produttori, armatori, trasformatori e commercianti all'ingrosso, nonché le aziende ittico-conserviere. Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di cui alla lettera b) del punto 2.4 dell'allegato III del Regolamento CE n. 2792/99.
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 60 per cento delle spese ammissibili. Il contributo può essere elevato d'importo, per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 per cento del costo totale ammissibile, qualora gli investimenti riguardino impianti collettivi o tecniche che riducano in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente. In quest'ultimo caso i progetti sono corredati da idoneo studio di impatto ambientale atto a comprovare la predetta riduzione di effetti sull'ambiente.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 80 miliardi.
Art. 159.
Contributi per il potenziamento attrezzature porti di pesca

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per dotare i porti di pesca di impianti ed attrezzature destinati a:
a)  migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento ed immagazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti;
b)  coadiuvare le attività delle navi da pesca, in particolare attraverso il potenziamento delle strutture di rifornimento di carburante e di ghiaccio, l'approvvigionamento idrico e la manutenzione e riparazione delle navi da pesca attraverso la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento dei cantieri navali e scali di alaggio;
c)  sistemare le banchine allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza al momento dell'imbarco o dello sbarco dei prodotti.
2.  Il contributo di cui al comma 1, nel caso di progetti realizzati da soggetti privati non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile; nel caso di progetti realizzati da organismi pubblici il predetto contributo può finanziare fino alla totalità della spesa.
Art. 160.
Acquacoltura e maricoltura

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti aventi ad oggetto l'acquacoltura e la maricoltura e per lavori di sistemazione o miglioramento di circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole e sulle imbarcazioni di servizio secondo la definizione comunitaria di cui all'articolo 13 del Regolamento CE n. 2792/99.
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 60 per cento delle spese ammissibili. Il contributo può essere elevato d'importo, per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 per cento del costo totale ammissibile, qualora gli investimenti riguardino l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente. In quest'ultimo caso i progetti sono corredati di idoneo studio di impatto ambientale atto a comprovare la predetta riduzione di effetti sull'ambiente.
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 80 miliardi.
Art. 161.
Contributi per l'acquisto di navi d'occasione

1.  Nel rispetto del tonnellaggio complessivo della flotta, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere ai pescatori, armatori e/o cooperative di imprese di pesca, singole e associate, operanti nei compartimenti marittimi della Sicilia, aiuti per l'acquisto di navi d'occasione sotto forma di contributi in conto capitale in misura non superiore alla metà dell'importo del premio per l'acquisto di nuove unità. Nel rispetto dell'importo massimo previsto, l'Assessorato può stabilire che l'aiuto sia concesso con intensità decrescente in rapporto alla vetustà dell'imbarcazione.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi purché coesistano le seguenti condizioni:
a) che il natante all'atto dell'acquisto non superi l'età di dieci anni;
b) sia dimostrato che le condizioni di funzionamento garantiscono l'attività di pesca per almeno dieci anni ancora;
c) che il natante sia munito di licenza di pesca.
3. L'aiuto di cui al presente articolo può essere concesso una sola volta per la stessa imbarcazione.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 7 miliardi.
Art. 162.
Accesso al credito d'esercizio

1.  Al fine di superare le difficili condizioni d'accesso al credito, alle imprese che esercitano attività di pesca con natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia possono essere concessi aiuti d'importo non superiore ai premi assicurativi corrisposti dalle stesse imprese a fronte di garanzie per prestiti contratti con istituti di credito di durata non superiore a 12 mesi, rinnovabili di anno in anno, per fare fronte al fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione sono sostenuti prima di riscuotere il ricavato della vendita del pescato. L'aiuto è concesso per premi assicurativi d'im por to complessivo fino a un massimo del 2 per cento del valore della garanzia.
2.  L'aiuto di cui al comma 1 si applica altresì ai prestiti di conduzione e gestione di durata annuale contratti da imprese di acquacoltura e maricoltura e da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici, singoli o associati, ivi compresi i consorzi di filiera formati da produttori e/o armatori e/o trasformatori e/o trasportatori e commercianti all'ingrosso.
3.  Per le finalità di cui al comma 2 l'aiuto è concesso, nella stessa misura, sui prestiti di durata non superiore a 12 mesi, di cui 2 di preammortamento, e per un im porto non superiore all'80 per cento dell'ammontare degli acqui sti effettuati negli ultimi 3 anni per le spese di gestione.
4.  L'aiuto è concesso a condizione che gli istituti di credito applichino alle operazioni di credito tassi di interesse non superiori di 2 punti percentuali ai tassi di riferimento stabiliti per il settore della pesca dalla Commissione europea.
5.  L'aiuto è accordato a fronte di prestiti di durata non superiore a 12 mesi, di cui 3 di preammortamento, e per un importo massimo commisurato alla stazza lorda del natante secondo la seguente tabella:
a)  natanti con stazza lorda fino a 10 TSL.: L. 15 milioni;
b)  natanti con stazza lorda da 10 a 50 TSL.: L. 30 milioni;
c)  natanti con stazza lorda da 50 a 100 TSL.: L. 60 milioni;
d)  natanti con stazza lorda superiore a 100 T.: L. 120 milioni;
6.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di L. 2 miliardi.
Art. 163.
Misure specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti ittici

1.  Nel rispetto delle norme di cui all'art. 15, comma 2 e 3, lettera i), del Regolamento CE n. 2792/99, l'Assessorato è autorizzato a concedere aiuti per progetti in materia di definizione e applicazione di sistemi di miglioramento e di controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici, e dell'impatto ambientale. Gli aiuti possono essere concessi fino a totale copertura delle spese purché i progetti abbiano durata limitata e risultino di interesse collettivo.
Art. 164.
Interventi per la promozione dei prodotti

1.  Ai fini della promozione della ricerca di nuovi sbocchi di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi in favore delle iniziative collettive di cui alle misure ed alle condizioni indicate dall'articolo 14 del Regolamento CE n. 2792/99. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento nei casi di iniziative realizzate da soggetti pubblici e del 60 per cento nel caso in cui è prevista la partecipazione di beneficiari privati.
2.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 3 miliardi.
Art. 165.
Servizi innovativi e qualità

1.  Alle imprese addette alle attività di pesca, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici l'Assessorato per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può concedere un contributo per spese riguardanti:
a)  l'adozione di sistemi di qualità, di sistemi obbligatori di igiene, sicurezza e qualità dei prodotti, di sistemi di audit ambientale e ogni altro investimento immateriale utile alla sicurezza e qualità dei processi produttivi e dei prodotti, nonché per le spese inerenti l'ottenimento di marchi di qualità e il rispetto dei relativi disciplinari, ivi comprese le spese per la formazione e riqualificazione del personale e per gli studi preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica;
b)  l'utilizzazione di nuove tecnologie, l'uso di sistemi avanzati di comunicazione anche per la vendita dei prodotti, l'informatizzazione dei processi produttivi, l'introduzione di tecnologie pulite.
2.  Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore a L. 200 milioni. Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie il contributo è concesso a totale copertura della spesa. Le spese ammissibili e ogni altra disposizione attuativa sono definite nel complemento di programmazione del POR 2000-2006. La disciplina contenuta nel complemento di programmazione si applica anche agli interventi previsti dal presente articolo finanziati con fondi regionali.
3.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del com mercio, dell'artigianato e della pesca può altresì concedere contributi, sino all'importo di lire 500 milioni e al 70 per cento della spesa, per la costituzione e l'avviamento in Sicilia di organismi terzi di controllo delle denominazioni di origine protette dei prodotti ittici accreditati in conformità alla vigente disciplina in materia e per la realizzazione dei laboratori di prova idonei alla certificazione.
4.  Ai fini della procedura di registrazione comunitaria l'Assessorato della cooperazione, del commercio, del l'artigianato e della pesca istruisce le richieste da sottoporre alla Commissione europea per il rilascio dell'autorizzazione riguardante le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92 e n. 2082/92 e della normativa comunitaria di settore per i prodotti non disciplinati dai predetti Regolamenti.
5.  Per assicurare il controllo sulle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione europea, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigia nato e della pesca è istituito un albo degli organismi di controllo delle indicazioni geografiche, denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti ittici. L'As ses sore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può affidare l'attività di controllo ad autorità pubbliche ovvero ad organismi privati. L'affidamento ad organismi privati avviene sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta del l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigia nato e la pesca, previa delibera della Giunta regionale.
6. Per la costituzione e l'avviamento di consorzi di tutela dei marchi di qualità dei prodotti l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad erogare contributi fino a totale copertura della spesa e per un importo comunque non superiore a L. 300 milioni. Le spese di avviamento sono ammesse a finanziamento per i primi cinque anni dalla costituzione e sono comprensive delle spese per il personale, per gli studi preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica per l'ottenimento dei marchi, la promozione e la pubblicità a tutela del prodotto e la stesura dei disciplinari di produzione.
7.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 15 miliardi.
Art. 166.
Piccola pesca costiera

1.  Per piccola pesca costiera si intende la pesca praticata da natanti di lunghezza fuori tutto inferiori a 12 metri.
2.  La capacità complessiva della flotta siciliana di piccola pesca costiera, ad esclusione di pescherecci a strascico, può essere sostituita e può essere beneficiaria di aiuti pubblici per il ritiro e per il rinnovo, a condizione che l'aiuto complessivo non superi l'importo del costo d'acquisto della nuova imbarcazione.
3.  I proprietari di navi e/o i nuclei familiari di pescatori attivi nel settore della piccola pesca costiera costituiti in forma associata possono presentare progetti collettivi in forma integrata riguardanti lo sviluppo o l'am modernamento dell'attività di pesca. Tali progetti possono in particolare concernere le iniziative di cui al punto 4, dell'articolo 11 del Regolamento CE n. 2792/99.
4.  I progetti di cui ai commi precedenti ricevono un contributo forfettario fino al 100 per cento della spesa ammissibile entro un ammontare massimo di 150.000 euro per progetto.
5.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 21 miliardi.
Art. 167.
Riconversione a fini turistici

1.  I benefici di cui all'articolo 12, comma 3, lettera c) del Regolamento CE n. 2792/99 si applicano anche alle imbarcazioni definitivamente trasformate per la loro destinazione a fini turistici previa rinunzia alla licenza di pesca.
2.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 10 miliardi.
Art. 168.
Incentivi per la prima occupazione

1.  Agli operatori della pesca e dell'acquacoltura, singoli o associati, ivi compresi i consorzi di filiera formati da produttori e/o armatori e/o trasformatori e/o trasportatori e commercianti all'ingrosso si applicano le disposizioni previste a favore delle imprese artigiane per l'avvio all'occupazione attraverso la stipula di contratti di apprendistato.
2.  Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni marinare e nell'indotto a terra, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dalle imprese ittiche per l'assunzione di mozzi, giovanotti di macchina e apprendisti.
3. I contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore di cui al comma 2 che abbia adempiuto l'obbligo scolastico e comunque fino al compimento del ventesimo anno di età.
4.  Il contributo relativo a ciascun lavoratore di cui al comma 2 è erogato per non più di venticinque giornate lavorative su base mensile, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quello previsto per il contratto collettivo di lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.
5.  Per i mozzi arruolati con retribuzione alla parte, ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro, la prima erogazione dei contributi è effettuata dopo otto mesi dall'assunzione, mentre le successive erogazioni dei contributi sono effettuate per quadrimestri posticipati in misura pari all'80 per cento delle percentuali di cui al comma 3 della spesa documentata dalle imprese ittiche. L'erogazione del contributo a saldo è effettuata entro il primo semestre.
6.  L'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è altresì autorizzato a concedere alle imprese ittiche di cui al comma 2, che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo d'apprendistato, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi.
7.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di L. 70 miliardi.
Art. 169.
Contributi per la formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca

1.  Al fine di promuovere la formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca e alle attività di trasformazione e/o commercializzazione ed in applicazione del l'articolo 15, punti 2 e 3, del Regolamento CE n. 2792/99, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi in conto capitale fino a totale copertura della spesa sostenuta.
2.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 20 miliardi.
Art. 170.
Misure di carattere socio-economico

1.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per le misure di carattere socio-economico indicate dal Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 3, lettera a), relativa al prepensionamento; lettera b) per pagamenti compensativi individuali per pescatori imbarcati su navi da pesca oggetto di una misura di arresto definitivo; lettera c) per pagamenti compensativi individuali per la riconversione o diversificazione dell'attività professionale di pesca; lettera d) per premi individuali ai giovani pescatori di età inferiore ai 35 anni. La misura dei premi individuali di cui alle lettere c) e d) è stabilita dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nel rispetto del massimale previsto dall'articolo 12 del predetto regolamento.
2.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è altresì autorizzato a concedere contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate con bilancio regionale, per promuovere l'interruzione temporanea del l'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche, ai sensi del Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 6.
Art. 171.
Azioni realizzate dagli operatori del settore

1.  Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca interessate a limitazioni dello sforzo di pesca che rientrano in progetti di interesse collettivo e di durata limitata di cui agli obiettivi previsti dall'articolo 15, commi 2 e 3, lettere b) e d) del Regolamento CE n. 2792/99 è corrisposto un compenso nella misura massima forfettaria di lire 4.800.000.
Art. 172.
Iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio del patrimonio ittico

1.  Al fine di non disperdere il patrimonio produttivo e allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse marine, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nel rispetto delle finalità del Programma regionale per la pesca, promuove la costituzione dei consorzi previsti dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31. Dei consorzi possono fare parte i pescatori e/o armatori e/o cooperative, le associazioni di produttori e gli enti pubblici.
2.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'ar tigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi già istituiti ai sensi della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, entro sei mesi dall'emanazione del decreto di adozione dello statuto tipo, devono procedere al l'ade guamento dei propri statuti al fine di renderli conformi al predetto statuto tipo.
3.  I consorzi possono presentare programmi di attività sulla base delle norme di cui all'articolo 15, commi 2 e 3 del Regolamento CE n. 2792/99.
4.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.
5.  L'Assessorato è autorizzato altresì a finanziare, in favore dei consorzi di cui al presente articolo, le iniziative di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 6 della stessa legge.
6.  Le disponibilità destinate agli interventi di cui al presente articolo per ciascun esercizio finanziario sono ripartite a favore dei consorzi operanti nella Regione con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
7.  Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, il golfo di Catania ricomprende altresì i territori dei comuni di Calatabiano e Siracusa.
Art. 173.
Interventi a favore delle imbarcazioni destinate alla pesca tradizionale del pescespada

1.  Al fine di permettere il mantenimento dei sistemi tradizionali di pesca del pescespada a mezzo d'imbarcazioni dette 'feluche', l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, è autorizzato a concedere ai titolari delle predette imbarcazioni da pesca aiuti sotto forma di contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 30 per cento delle spese ammissibili, per l'acquisto di nuove imbarcazioni previa demolizione di quelle dismesse o per l'ammodernamento di quelle esistenti, da adibire esclusivamente alla pesca del pescespada.
2.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 1 miliardo.
Art. 174.
Organizzazioni dei produttori

1.  Allo scopo di incentivare la costituzione e agevolare il funzionamento delle organizzazioni dei produttori riconosciute, l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere le seguenti forme di sostegno finanziario:
a)  aiuti alle organizzazioni di produttori nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, d'importo non superiore per il primo, secondo e terzo anno rispettivamente pari al 3, al 2 e all'1 per cento del valore della produzione commercializzata dalle suddette organizzazioni e al 60, 40 e 20 per cento delle spese di gestione delle organizzazioni;
b) aiuti alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data del riconoscimento, per agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento della qualità della produzione. L'importo dell'aiuto non può superare per il primo, secondo e terzo anno, rispettivamente il 60, il 50 e il 40 per cento delle spese destinate dall'organizzazione all'attuazione del piano.
2.  Le organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione siciliana e che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, hanno titolo a presentare progetti a valere sulle iniziative di cui all'articolo 15, comma 3 del Regolamento CE n. 2792/99.
3.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 2,5 miliardi.
Art. 175.
Arresto temporaneo delle attività di pesca

1.  L'Assessorato regionale per la cooperazione, il com mercio, l'artigianato e la pesca previa comunicazione alla Commissione europea delle motivazioni scientifiche, può concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l'arresto temporaneo delle attività nel caso di evento non prevedibile dovuto, in particolare, a cause biologiche. L'indennità è concessa per un massimo di due mesi all'anno per il periodo 2000-2006 nella misura stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca tenuto conto del danno realmente subito dai soggetti beneficiari.
2.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, possono essere approvati piani per il recupero di risorse che rischiano di esaurirsi. Per l'attuazione dei piani è concessa, per un massimo di due anni, con possibilità di proroga per un altro anno, per il periodo 2000-2006, indennità ai pescatori e proprietari di navi nella misura stabilita nello stesso decreto, tenuto conto in particolare del danno subito per l'arresto del l'at tività di pesca. Per la stessa durata può essere concessa un'indennità alle industrie di trasformazione il cui approvvigionamento dipenda dalla risorsa oggetto dei piani di recupero, allorché le importazioni non siano in grado di compensare le riduzioni di approvvigionamento.
3.  Con la procedura di cui al comma 2 possono essere concesse, per un periodo di sei mesi, compensazioni finanziarie destinate a consentire l'adeguamento tecnico ai pescatori e proprietari di navi in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca a seguito di una decisione del Consiglio della Comunità europea.
4.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 300 miliardi.
5.  I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi sull'arresto temporaneo delle attività di pesca nonché l'ammontare delle indennità sono stabiliti per il periodo 2000-2006 con decreto del Presidente della Re gione su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Per tali finalità sono utilizzate le disponibilità esistenti in bilancio per l'esercizio finanziario 2000. L'arresto temporaneo delle attività di pesca può riguardare periodi continuativi di 45 giorni anche intercorrenti tra due annualità successive.
Art. 176.
Attività di ricerca

1.  Le attività di ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca, acquacoltura e maricoltura sono promosse dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in relazione alle esigenze del comparto.
2.  Le linee di ricerca devono essere dettagliate e rivolte al superamento dei limiti di sviluppo del settore o all'acquisizione di informazioni necessarie all'Amministrazione.
3.  In sede di prima applicazione, sono ammessi a finanziamento i programmi di ricerca presentati da ICRAM, CNR, università, consorzi di ripopolamento ittico e altri enti pubblici di ricerca e società ad essi collegate. Per i programmi successivi si provvede con apposito decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
Art. 177.
Contributi per la gestione della fascia costiera

1.  Al fine di realizzare il ripopolamento e il riequilibrio ecologico dei mari siciliani l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può concedere un contributo in conto capitale per le spese inerenti a progetti di ricerca industriale finalizzati alla conoscenza delle risorse ittiche, ricerche bio-economiche e monitoraggio delle acque appositamente autorizzate.
2.  Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 il contributo è concesso nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile in favore di consorzi costituiti tra pescatori e/o armatori e/o cooperative, di associazioni di produttori, di enti pubblici e privati.
3.  I contributi di cui al presente articolo vengono erogati dall'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in via anticipata per il 40 per cento, previa presentazione di fideiussioni bancarie o assicurative o dei consorzi di garanzia collettiva fidi disciplinati dalla normativa nazionale e regionale.
4.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 3 miliardi.
Art. 178.
Calamità naturali ed eventi eccezionali

1.  Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al l'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, riguardanti la disciplina delle calamità naturali e degli eventi eccezionali.
2.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 40 miliardi.
Art. 179.
Vigilanza, controllo e sorveglianza sulle attività di pesca

1.  Per lo svolgimento dei poteri di vigilanza, controllo e sorveglianza sulla pesca esercitati dall'Amministrazione regionale per il tramite delle Capitanerie di porto, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad acquistare imbarcazioni appositamente attrezzate, anche al fine della salvaguardia della vita umana a mare, nonché per interventi di pronto soccorso medico con personale sanitario a bordo, da assegnare alle Capitanerie di porto ed uffici dipendenti competenti per territorio nell'ambito della Regione siciliana.
2.  Al fine di dotare le imbarcazioni di cui al comma 1 del personale sanitario necessario, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare, anche per il tramite delle Capitanerie, apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti.
3.  Per gli stessi scopi istituzionali di cui al comma 1, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad acquistare, prevedendone la relativa manutenzione, beni strumentali, ivi comprese attrezzature informatiche per il trattamento e la gestione dei dati del settore e a contribuire, in misura non superiore al 30 per cento, alle spese di gestione della componente aereo ed elicotteristica in dotazione al Corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera della Sicilia per l'espletamento degli specifici servizi di istituto.
4.  L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, d'intesa con il Comando generale delle Capitanerie di porto, a provvedere alla realizzazione, potenziamento e ristrutturazione di opere infrastrutturali strettamente connesse all'esercizio della vigilanza sull'attività di pesca e della salvaguardia della vita umana a mare.
5.  Ai fini del potenziamento e completamento di un sistema di ascolto radio di tutti gli uffici marittimi della Sicilia, allo scopo di perseguire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare, l'Assessorato, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è autorizzato a realizzare una rete radio automatizzata da collegare con la centrale operativa del suddetto comando e con le stazioni di secondo livello, che saranno ubicate presso le direzioni marittime di Catania e Palermo.
6.  In relazione a quanto previsto dal comma 5 e allo scopo preciso di assicurare la più immediata ed economica assistenza, facilitando le operazioni di ricerca e soccorso alle imbarcazioni da pesca che si trovino in situazioni di emergenza, nonché il controllo sul regolare svolgimento delle attività di pesca è fatto obbligo ai proprietari di natanti da pesca di stazza superiore a 10 TSL e iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, di dotarsi di un sistema di radiolocalizzazioni delle navi da pesca da collegare con la centrale operativa di cui al comma 5. Per l'acquisto della suddetta attrezzatura, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi in conto capitale fino a un massimo dell'80 per cento della spesa necessaria.
7.  L'impianto di cui al comma 6 deve essere mantenuto in continuo e regolare esercizio e deve essere assicurata l'acquisizione da parte della centrale operativa di cui al comma 5, dei dati di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento CE n. 1489/97 del 29 luglio 1997, con la frequenza di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo, e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del predetto Regolamento CE n. 1489/97, dettate per il caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione installato a bordo dei natanti.
8.  Al fine di assicurare un più immediato ed efficace coordinamento delle attività di pianificazione, vigilanza e controllo che, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e il Corpo delle Capitanerie di porto sono chiamati a svolgere nel settore della pesca e delle attività marinare, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concordare con il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ivi compresa la costituzione, presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di un ufficio di coordinamento, con personale del Corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera della Sicilia, i cui oneri di funzionamento per quanto attiene ai locali, alle attrezzature e ai beni strumentali necessari, sono a carico del l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
9.  Restano altresì a carico dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca gli oneri derivanti dalla utilizzazione del personale di cui al comma 8 per missioni anche all'estero che possono essere autorizzate dall'Assessore, salve le prescrizioni regolamentari del Corpo delle Capitanerie di porto, per lo svolgimento di compiti attinenti alle funzioni istituzionali del medesimo Assessorato.
10.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 20 miliardi.
Art. 180.
Modalità alternative di pagamento degli aiuti

1.  Per il pagamento delle somme a qualsiasi titolo erogate in favore delle imprese di pesca e dei marittimi, l'Amministrazione regionale può avvalersi, alle stesse con dizioni in atto praticate per le camere di commercio, delle Capitanerie di porto.
Capo III
DISCIPLINA DELLE ACQUE INTERNE
Art. 181.
Tutela e incremento della fauna ittica delle acque interne

1.  L'Assessore regionale al territorio, al fine della tutela, dell'incremento e della valorizzazione delle risorse biologiche delle acque interne individua i seguenti obiettivi:
a)  salvaguardia e incremento della fauna delle acque interne;
b)  sistemazione di bacini idrografici ai fini di una migliore protezione e sviluppo degli ecosistemi esistenti;
c)  orientamento delle specie biologiche più rispondenti alle iniziative di carattere socio-economico per la crescita delle comunità interne;
d)  regolamentazione dell'attività di prelievo e pesca in relazione alle potenzialità biologiche di ciascun bacino;
e)  regolamentazione dell'attività di pesca sportiva;
f)  azioni di controllo igienico-sanitario;
g)  azioni in favore della ricerca scientifica per la migliore conoscenza delle acque interne e per lo sviluppo dei fattori collaterali produttivi;
h)  sviluppo e coordinamento dei rapporti con enti e organizzazioni pubbliche e private coinvolte nella gestione del settore;
i)  incentivazione della pesca nelle acque interne.
Art. 182.
Specie oggetto di tutela e salvaguardia e definizione di acque interne

1.  Ai fini del presente Titolo sono considerati oggetto di tutela e salvaguardia la fauna ittica, la flora e tutte le risorse biologiche presenti nelle acque interne.
2.  Agli effetti del presente Titolo vengono considerate acque interne tutte le risorse idriche regionali di superficie.
3.  I corpi idrici di acque dolci o salmastre, naturali o artificiali, che sfociano a mare, fino alla congiungente i punti più foranei degli sbocchi stessi, sono anch'essi classificati come acque interne.
Art. 183.
Classificazione delle acque interne ai fini della pesca

1.  Ai fini della pesca, le acque interne del territorio regionale vengono classificate in acque principali e acque secondarie.
2.  Vengono considerate acque principali quelle che consentono, per portata, vastità delle stesse e condizioni fisico-biologiche, l'uso di reti e attrezzi idonei alla grande cattura.
3.  Sono considerate acque secondarie quelle destinate esclusivamente alla pesca di tipo dilettantistico, nelle quali è vietata la pesca con attrezzi per la grande cattura.
Art. 184.
Disposizioni attuative della pesca nelle acque interne

1.  Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto detta la disciplina dell'attività di pesca e per la tutela della fauna e della flora ittica nelle acque interne.
2.  Al rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne provvede la provincia regionale competente per territorio.
TITOLO XIII
DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI
Art. 185.
Oggetto procedimenti e moduli organizzativi

1.  In linea con quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il presente Titolo individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni ed i benefici di qualsiasi genere concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.
2.  Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, individua con proprio decreto i criteri generali per la gestione ed il coordinamento di tutti gli aiuti di Stato.
3.  I soggetti interessati hanno diritto agli aiuti di Stato esclusivamente nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti, le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da loro inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.
4.  Gli aiuti di Stato sono erogati con procedimento automatico, valutativo o negoziale.
5.  Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionate tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono sottoposti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.
6.  Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità. Con decreto del l'Assessore competente per materia sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.
Art. 186.
Procedura automatica

1.  La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria per l'attuazione degli interventi una attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale ovvero in misura fissa d'ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili.
2.  L'Assessore competente per materia determina previamente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili nonché le modalità di erogazione.
3.  Per l'accesso agli interventi, l'interessato presenta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni. L'interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
4.  Il soggetto competente accerta, secondo l'ordine cronologico di presentazione, esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quant'altro previsto dal comma 3.
5. Entro 30 giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili.
6.  Qualora la dichiarazione sia viziata o incompleta, entro il medesimo termine di cui al comma 5, è comunicata all'impresa la richiesta di integrazione della documentazione ovvero il diniego all'intervento in caso di vizi insanabili.
7.  L'impresa beneficiaria, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime forme e modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché una perizia giurata da un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità. Tale perizia giurata non è obbligatoria nel caso di interventi di sostegno dell'occupazione e nel caso di aiuti concessi nell'ambito del "de minimis".
8.  Il soggetto competente accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta entro il termine previsto dalle norme specifiche e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione della documentazione stessa, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede al l'erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione.
Art. 187.
Procedura valutativa

1.  La procedura valutativa si applica ai progetti o ai programmi organici e complessi. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti, a "graduatoria" o a "sportello", con avviso da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana almeno novanta giorni prima del termine previsto per l'invio delle domande.
2.  Nel procedimento a "graduatoria" sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nel l'am bito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
3.  Nel procedimento a "sportello" è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento ed alle tipologie delle iniziative per l'ammissibilità alla attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.
4.  La domanda di accesso agli interventi è presentata con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni e contenente tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente che della iniziativa per la quale è richiesto l'intervento. L'interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
5.  L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese. Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria della iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
Art. 188.
Procedura negoziale

1.  La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico del procedimento.
2.  La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che, a tal fine, tiene conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento.
Art. 189.
Procedura d'erogazione

1.  I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: concessione di garanzia, contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, finanziamento agevolato, sgravi fiscali e contributivi.
2.  Nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale, salvo che l'erogazione del l'in tervento non avvenga con le modalità stabilite per la procedura automatica, esso è erogato a favore dell'impresa beneficiaria dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato d'avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo d'anticipazione, previa presentazione d'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari almeno alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente alla presenta zione della documentazione finale di spesa da parte del l'im presa beneficiaria e alla effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni del presente Titolo.
3.  L'erogazione del finanziamento agevolato segue le modalità, in quanto compatibili, previste dal comma 2 per il contributo in conto capitale. L'agevolazione derivante da un finanziamento agevolato è stabilita nelle di spo sizioni generali previste all'articolo 16 riguardanti le operazioni di credito agevolato. Ciascun soggetto competente determina le modalità di rimborso del finanziamento che in ogni caso non possono prevedere una durata superiore a 15 anni, ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del programma.
4.  Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. Esso è determinato in conformità alle disposizioni generali previste all'articolo 16 per il concorso regionale nei tassi di interesse. L'erogazione del contributo avviene in più quote, sulla fase delle rate d'ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'istituto bancario, a meno che la legge consenta, per le modalità di funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilità di un'erogazio ne diretta all'impresa. Ciascun soggetto competente può, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della classificazione dello stanziamento di bilancio, prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota d'interessi.
5.  L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti è concesso, secondo i criteri e le modalità che disciplinano tale forma di intervento, tramite i fondi rischi e monte fideiussioni costituiti presso i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.
Art. 190.
Ispezioni e controlli

1.  Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.
2.  I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti direttamente tramite i dipendenti, aventi qualifica o profilo professionale adeguato, in servizio presso l'amministrazione competente ovvero stipulando convenzioni con soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi.
3.  Nel caso in cui le verifiche vengano condotte tramite dipendenti dell'amministrazione competente trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 6, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
4.  I criteri e le modalità per l'effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo sono determinati con decreto dell'Assessore regionale competente, da emanarsi entro tre mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge.
Art. 191.
Revoca dei benefici e sanzioni

1.  In caso d'assenza di uno o più requisiti per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi.
2.  In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50 per cento dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.
3.  Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto nel progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.
4.  Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'im presa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
5.  Per le restituzioni di cui al comma 4 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
6.  Le somme restituite ai sensi dei commi 3 e 4 sono versate in entrata nel bilancio della Regione.
Art. 192.
Programmazione degli interventi

1.  Il Presidente della Regione, di intesa con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con l'Assessore regionale per l'industria, con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, e, per quanto concerne gli interventi in materia di occupazione, con l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sulla base dei documenti di cui all'articolo 193, predispone annualmente una relazione, da allegare al documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella quale sono indicati:
a)  il quadro programmatico dell'intervento pubblico regionale in favore delle imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo tendenziale del l'ap parato produttivo e del sistema tecnologico nonché alle esigenze di riequilibrio territoriale;
b)  lo stato di attuazione delle singole normative;
c)  l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
d)  il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.
Art. 193.
Monitoraggio

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 192, ciascun soggetto competente provvede al monitoraggio degli interventi al fine di verificare lo stato di attuazione anche finanziario di ciascun regime e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.
2.  La valutazione dell'efficacia degli interventi è effettuata da ciascun soggetto competente mediante indicatori predeterminati sulla base degli obiettivi e delle modalità dell'intervento.
3.  Ciascun soggetto competente predispone annualmente una dettagliata relazione nella quale, per ogni tipologia di intervento sono in particolare indicati:
a)  lo stato di attuazione finanziaria con riferimento ai movimenti intervenuti sugli stanziamenti;
b)  l'efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
c)  l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
d)  l'eventuale esigenza di nuovi interventi con il relativo fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi da perseguire ed i possibili risultati conseguibili.
Art. 194.
Norme transitorie

1.  Fino a quando non saranno rese esecutive le disposizioni del presente Titolo, per la concessione ed erogazione degli aiuti di Stato continuano ad applicarsi le norme procedurali vigenti e le specifiche disposizioni previste dalla presente legge.
2.  Le disposizioni del presente Titolo in ogni caso possono essere applicate agli interventi del POR Sicilia 2000-2006 in quanto compatibili e non contrastanti con la disciplina attuativa del POR stesso contenuta nel Complemento di programmazione.
TITOLO XIV
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PARTENARIATO EUROMEDITERRANEO
Art. 195.
Organismi di cooperazione internazionale

1.  La Regione siciliana promuove e sostiene gli organismi di cooperazione internazionale tesi a favorire lo sviluppo del partenariato euro-mediterraneo e, in particolare, considera strumento decisivo dello sviluppo dei rapporti politici, istituzionali, economici e culturali, il Comitato permanente dei rappresentanti degli enti locali dell'area euro-mediterranea.
2.  Ai fini di cui al comma 1 la Regione accoglie positivamente la decisione dei rappresentanti delle autonomie locali dei ventisette Paesi dell'area euro-mediterranea partecipanti alla riunione di Barcellona del 27-28 novembre 1995, di fissare a Palermo la sede del Comitato permanente.
3.  Al fine di dare impulso ed assicurare il coordinamento delle attività del Comitato permanente di cui al comma 1 e di fornire le funzioni di supporto al medesimo, la Regione si avvale della Federazione regionale siciliana dell'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) che istituisce appositamente una struttura amministrativa ed una tecnico-scientifica.
4.  Per l'adesione della Regione alla Federazione re gio nale siciliana dell'AICCRE è autorizzata l'erogazione della quota associativa annuale.
5.  Per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai sensi del comma 3 la Presidenza della Regione trasferisce annualmente alla Federazione regionale siciliana del l'AICCRE una somma di lire 300 milioni.
6.  La Presidenza della Regione dispone il distacco di tre dipendenti, di cui almeno uno con qualifica dirigenziale, presso la Federazione medesima.
7.  Per la posizione giuridica ed economica del personale distaccato si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 35bis del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.
8.  All'onere derivante dal comma 5 del presente articolo si provvede, per l'anno in corso, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - accantonamento 1018 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, e per quanto riguarda il comma 4 del presente articolo con parte delle disponibilità di cui al capitolo 10616 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.
9.  Per gli anni successivi si provvederà ai sensi del l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 196.
Interventi di solidarietà internazionale

1.  La Regione siciliana partecipa alle attività di cooperazione, allo sviluppo e ad interventi di solidarietà internazionale, in conformità agli indirizzi, ai criteri ed ai vincoli stabiliti dalla normativa statale e tenendo conto degli orientamenti e degli atti comunitari in materia.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione è autorizzato a promuovere e a finanziare iniziative sul territorio regionale nonché, nel rispetto dei limiti posti dalle leggi dello Stato ed in particolare dalla normativa in materia di cooperazione allo sviluppo, a sostenere, promuovere e realizzare interventi di aiuto nei Paesi non facenti parte dell'Unione europea, anche in relazione ad eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali. Tali iniziative ed interventi possono essere concepiti e programmati con la collaborazione degli enti locali della Regione, con le associazioni del volontariato e con altri soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di promozione allo sviluppo dei paesi extraeuropei.
3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno finanziario 2000. All'onere relativo si fa fronte con le disponibilità del capitolo 21257, codice 1001.
TITOLO XV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE RIGUARDANTI I REGIMI DI AIUTO
Art. 197.
Abrogazioni e norme transitorie

1.  Sono abrogate tutte le disposizioni di legge recanti misure di aiuto a finalità regionale, secondo la definizione contenuta negli orientamenti della Commissione europea 98/C 74/06, non richiamate, integrate o modificate dalla presente legge. Continuano a trovare applicazione le misure di aiuto all'occupazione e ogni altra tipologia di aiuto non rientranti negli aiuti a finalità regionale che non siano richiamate, integrate o modificate dalla presente legge.
2.  Fino a quando non sia stata ottenuta l'autorizzazione comunitaria per i relativi regimi di aiuto, le disposizioni di legge recanti misure di aiuto a finalità regionale, secondo la definizione contenuta negli orientamenti della Commissione europea 98/C 74/06, richiamate, integrate o modificate dalla presente legge continuano ad essere applicate nei limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis".
3.  Continuano a trovare applicazione le misure di aiuto all'occupazione e ogni altra tipologia di aiuto non rientranti negli aiuti a finalità regionale che siano richiamate, integrate o modificate dalla presente legge fino a quando non è definita positivamente la procedura di controllo comunitario sui regimi di aiuto modificati.
Art. 198.
Norme di salvaguardia comunitaria

1.  Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2.  I singoli regimi di aiuto di cui alla presente legge possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.
Art. 199.
Massimali d'intervento

1.  L'intensità degli aiuti previsti dalla presente legge va intesa come limite massimo dell'aiuto che può essere concesso ai soggetti beneficiari. In relazione alle disponibilità di bilancio l'Assessore regionale competente può stabilire riduzioni al predetto limite previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea re gio nale siciliana.
Art. 200.
Disposizioni finali

1.  Ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea e del Regolamento CE n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, secondo cui non può essere data esecuzione agli aiuti di Stato prima della relativa autorizzazione comunitaria, le spese relative agli in terventi della presente legge, non ricadenti nel regime di cofinanziamento del POR Sicilia 2000-2006, sono autorizzate con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi contestualmente alla definizione positiva del procedimento di controllo comunitario sui singoli regimi di aiuto.
2.  Con l'entrata in vigore della presente legge l'Am mi nistrazione regionale dà corso alle procedure e agli adempimenti previsti dai singoli interventi con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'Am ministrazione di assumere impegni di spesa.
3.  Le disposizioni esecutive relative a regimi di aiuto previgenti modificati dalla presente legge continuano a trovare applicazione. I necessari adeguamenti conseguenti alle modifiche introdotte dalla presente legge sono adottati dalle stesse autorità regionali che hanno emanato le predette disposizioni esecutive con le medesime procedure.

Art. 201.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 23 dicembre 2000.
  LEANZA 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  CUFFARO  
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  GRANATA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  NICOLOSI  
Assessore regionale per la cooperazione, il commecio, l'artigianato e la pesca  SPERANZA 
Assessore regionale per l'industria  RICEVUTO  
Assessore regionale per i lavori pubblici  LOGIUDICE 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  ADRAGNA 
Assessore regionale per la sanità  PROVENZANO  
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  LO MONTE  
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  ROTELLA 

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.


Nota all'art. 1, comma 1:
Lo strumento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, è costituito dal piano regionale di sviluppo economico sociale.

Nota all'art. 1, comma 2:
I fondi strutturali comunitari di cui al regolamento CE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 sono costituiti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FES), dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, e dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

Note all'art. 2, comma 1:
-  L'articolo 9, lettera m) del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone:
"m) complemento di programmazione: il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari dell'intervento, contenente gli elementi dettagliati a livello di misure, come indicato nell'articolo 18, paragrafo 3, elaborato dallo Stato membro o dall'autorità di gestione e, se del caso, adattato conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, viene trasmesso alla Commissione a titolo informativo".
-  L'articolo 15, paragrafo 6 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone:
"6. Lo Stato membro o l'autorità di gestione adottano il complemento di programmazione definito all'articolo 9, lettera m), previo accordo del comitato di sorveglianza se il complemento di programmazione è elaborato dopo la decisione di partecipazione dei Fondi della Commissione, o previa consultazione delle parti interessate se è elaborato prima della decisione di partecipazione dei Fondi. In quest'ultimo caso il comitato di sorveglianza conferma il complemento di programmazione o chiede un adeguamento in conformità dell'articolo 34. paragrafo 3.
Lo Stato membro lo trasmette alla Commissione in un solo documento, a titolo informativo, al più tardi entro tre mesi dalla decisione della Commissione recante approvazione di un programma operativo o di un documento unico di programmazione".
-  L'articolo 18, paragrafo 3 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone:
"3. Il complemento di programmazione comprende quanto segue:
a) le misure di attuazione dei corrispondenti assi prioritari del programma operativo; la valutazione ex ante, conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, delle misure quantificate se la loro natura lo consente; i corrispondenti indicatori di sorveglianza di cui all'articolo 36;
b) la definizione delle categorie di beneficiari finali delle misure;
c) il piano finanziario che precisa per ciascuna misura, conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fondo in questione, e se del caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari, nonché l'importo dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili, e la stima di quelli privati, corrispondenti alla partecipazione dei Fondi; il tasso di partecipazione di un Fondo a una misura è fissato conformemente all'articolo 29 e tenuto conto del totale degli stanziamenti comunitari assegnati all'asse prioritario in questione.
Il piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.
Il piano finanziario contiene una descrizione delle disposizioni adottate ai fini del cofinanziamento delle misure, tenuto conto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato;
d) le misure che devono assicurare la pubblicità del programma operativo conformemente all'articolo 46;
e) la descrizione delle modalità convenute fra la Commissione e lo Stato membro interessato ai fini dello scambio informatizzato, ove possibile, dei dati necessari a soddisfare le esigenze di gestione, sorveglianza e valutazione previste dal presente regolamento".

Nota all'art. 3, comma 3:
L'articolo 8, comma 1, del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone:
"Art. 8
Complementarità e partenariato

1. Le azioni comunitarie sono concepite come complementari alle corrispondenti azioni nazionali o come contributi alle stesse. Esse si fondano su una stretta concertazione (in prosieguo: "partenariato"), tra la Commissione e lo Stato membro, nonché le autorità e organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi correnti, segnatamente:
- le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti;
- le parti economiche e sociali;
- gli altri organismi competenti in tale ambito.
Il partenariato si svolge nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali giuridiche e finanziarie di ciascuna delle parti, quali sopra definite.
Nell'individuare le parti più rappresentative a livello nazionale, regionale, locale o altro, lo Stato membro crea un'ampia ed efficace associazione di tutti gli organismi pertinenti conformemente alle normative nazionali e alla prassi tenendo conto dell'esigenza di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione dei requisiti in materia di protezione e di miglioramento dell'ambiente.
Tutte le parti indicate (in prosieguo: "le parti") sono parti che perseguono una finalità comune".

Nota all'art. 4, comma 2, lett. c):
L'articolo 38 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 così dispone:
"Art. 38
Disposizioni generali

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, essi adottano, in particolare, le misure seguenti:
a) verificano che sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicati in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari;
b) comunicano alla Commissione la descrizione di tali sistemi;
c) si accertano che gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;
d) attestano che le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione sono esatte e assicurano che provengono da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;
e) prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano sull'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie;
f) presentano alla Commissione, alla conclusione di ciascun intervento, una dichiarazione predisposta da una persona o da un servizio funzionalmente autonomo rispetto all'autorità di gestione designata; la dichiarazione sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese; se lo stimano necessario, gli Stati membri accludono il loro parere alla dichiarazione;
g) collaborano con la Commissione per assicurare che i fondi comunitari siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;
h) recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora.
2. La Commissione, in quanto responsabile dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, accerta che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e di controllo che consentano l'impiego efficace e corretto dei fondi comunitari.
A tal fine, fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono procedere, conformemente alle modalità concordate con lo Stato membro nel quadro della cooperazione prevista nel paragrafo 3, a controlli in loco, in particolare mediante sondaggio, sulle operazioni finanziate dai Fondi e sui sistemi di gestione e di controllo, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato per ottenerne tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti di detto Stato membro possono partecipare a tali controlli.
La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli.
3. La Commissione e gli Stati membri, in base ad intese amministrative bilaterali, collaborano per coordinare i programmi, la metodologia e l'esecuzione dei controlli, in modo da massimizzare l'utilità dei controlli effettuati. Essi si comunicano senza indugio i risultati dei controlli effettuati.
Almeno annualmente, e in ogni caso prima dell'esame annuale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, viene esaminato e valutato quanto segue:
a) i risultati dei controlli effettuati dallo Stato membro e dalla Commissione;
b) le eventuali osservazioni degli altri organi o istituzioni di controllo nazionali o comunitari;
c) l'incidenza finanziaria delle irregolarità accertate, le misure già adottate o ancora necessarie per correggerle e, se del caso, le modifiche apportate ai sistemi di gestione e di controllo.
4. In seguito a tale esame e valutazione e fatte salve le misure che lo Stato membro deve prendere senza indugio, a norma del presente articolo e dell'articolo 39, la Commissione può formulare osservazioni, in particolare sull'incidenza finanziaria delle irregolarità eventualmente accettate. Dette osservazioni sono trasmesse allo Stato membro e alle autorità di gestione dell'intervento di cui trattasi. Se del caso, sono accompagnate da richieste di misure correttive intese a porre rimedio alle insufficienze di gestione riscontrate e a rettificare le irregolarità individuate e non ancora rettificate. Lo Stato membro ha la possibilità di commentare tali osservazioni.
Se, in seguito ai commenti dello Stato membro o in mancanza di tali commenti, la Commissione adotta delle conclusioni, lo Stato membro prende, entro il termine impartito, le iniziative necessarie per date seguito alle richieste della Commissione e la informa delle azioni intraprese.
5. Senza pregiudizio del presente articolo, la Commissione può, previa verifica in buona e debita forma, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio se constata nelle spese una grave irregolarità che non è stata ancora rettificata e ritiene indispensabile intervenire immediatamente. Essa informa lo Stato membro interessato delle azioni intraprese e della relativa motivazione. Se, trascorsi cinque mesi, i motivi che hanno giustificato la sospensione permangono o se lo Stato membro interessato non ha preso le misure per rettificare la grave irregolarità, si applica l'articolo 39.
6. Per un periodo di tre anni, salvo decisione contraria nelle intese amministrative bilaterali, successivamente al pagamento da parte della Commissione del saldo relativo ad un intervento, le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi (o gli originali o copie certificate conformi degli originali su supporti di dati comunemente accettati) concernenti le spese e i controlli relativi all'intervento in questione. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione".

Nota all'art. 5, comma 2:
L'articolo 49, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così dispone:
"Gli uffici periferici di ciascun ramo dell'Amministrazione regionale sono tenuti a costituire, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, unità operative per la vigilanza, il controllo ed il monitoraggio delle opere finanziate dal programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999. Gli Assessorati sprovvisti di uffici periferici a valenza tecnica sono tenuti ad avvalersi delle sezioni costituite presso gli uffici del Genio civile".

Nota all'art. 7, comma 4:
Gli accordi di programma, cui ha riguardo il comma che qui si annota, sono disciplinati dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito con modificazioni dall'articolo 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

Note all'art. 9, comma 1:
- Gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater, 37 quinquies, 37 sexies, 37 septies, 37 octies, 37 nonies, della legge 11 febbraio 1994, n. 105 e successive modifiche ed integrazioni così rispettivamente dispongono:
"Art. 37bis
Promotore

1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma .2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo deve spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi".
"Art. 37ter
Valutazione della proposta

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fluibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse".
"Art. 37quater.
Indizione della gara

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni dell'articolo 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi dei comma 3.
5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione dell'articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2".
"Art. 37 quinquies
Società di progetto

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 37-quater. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi".
"Art. 37sexies
Società di progetto: emissione di obbligazioni

1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici".
"Art. 37septies
Risoluzione

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti".
"Art. 37octies
Subentro

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1".
"Art. 37novies
Privilegio sui crediti

1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servIzi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nellin cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo".
-  Gli articoli 84, 85, 86, 87, 98 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, così rispettivamente dispongono:
"Art. 84
Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici

1. L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.
2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5 dell'articolo 79, maggiorati di quindici giorni e le forme di pubblicità di cui all'articolo 80".
"Art. 85
Bando di gara

1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, indica:
a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti;
c) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della legge;
e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
f) la durata massima della concessione;
g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità;
h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;
i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto;
l) la facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto prevista dall'articolo 37 quinquies della legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni".
"Art. 86
Schema di contratto

1.  Lo schema di contratto di concessione indica:
a)  le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
b)  l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;
d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
e) il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della legge;
f) le procedure di collaudo;
g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;
o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;
p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione".
"Art. 87
Contenuti dell'offerta

1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
a) il prezzo richiesto dal concorrente;
b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
2. All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto".
"Art. 98
Requisiti del concessionario

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere e) e d) del comma 1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo.
3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo 95".
"Art. 99
Requisiti del promotore

1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 37-bis della legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), della legge, soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.
3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 98".

Nota all'art. 10, comma 1:
La legge 28 gennaio 1994, n. 84 reca "Riordino della legislazione in materia portuale".

Nota all'art. 11, comma 2:
L'articolo 52 della l.r. 4 gennaio 2000, n. 4, così dispone:
"Art. 52
Regimi di aiuto a finalità regionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i regimi di aiuto a finalità regionale, già autorizzati dalla Commissione europea, sono uniformati ai criteri ed ai parametri fissati dalla stessa Commissione negli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C 74 del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 ed i settori interessati sono quelli definiti nel suindicato atto comunitario.
3. Fino all'approvazione, da parte della Commissione europea, della carta degli aiuti a finalità regionale, prevista al punto 5 dei suddetti Orientamenti, gli aiuti di cui al comma 1 vengono applicati nell'ambito della regola "de minimis"".

Nota all'art. 12, comma 1:
L'articolo 36 dello Statuto siciliano così dispone:
"Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli, dei tabacchi e del lotto".

Nota all'art. 14, comma 1:
L'articolo 18, punto 2, lettera d) del Regolamento CE n. 1260 del 1999, così dispone:
"Ogni programma operativo comprende quanto segue:
Omissis
d) le disposizioni di attuazione del programma operativo riguardanti quanto segue:
I)  la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9, lettera n), responsabile della gestione del programma operativo, conformemente all'articolo 34;
II)  la descrizione delle modalità di gestione del programma operativo;
III)  la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, compreso il ruolo del comitato di sorveglianza;
IV) la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie per assicurarne la trasparenza dei flussi;
V)  la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del programma operativo".

Nota all'art. 14, comma 3:
La legge 19 dicembre 1992, n. 488, reca "Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive".

Nota all'art. 14, comma 5:
Gli articoli 87 e 88 del Trattato CEE, così, rispettivamente, dispongono:
"Articolo 87 (ex articolo 92)


1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione".
"Articolo 88 (ex articolo 93)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale".

Nota all'art. 16, comma 2:
L'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così dispone:
"Art. 32
Razionalizzazione e armonizzazione tassi di interesse

1. I tassi di interesse fissati dalle leggi regionali in materia di incentivazione alle imprese sono uniformati ai criteri seguenti:
a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dal Ministero del tesoro, maggiorato di due punti;
b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità stabilite dalla lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa;
c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità di cui alla lettera a) del presente comma. Tale tasso è ulteriormente ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se l'impresa richiedente è costituita in forma di cooperativa;
d) il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, con proprio decreto può procedere alle modifiche delle misure percentuali indicate alle precedenti lettere b) e c);
Omissis".

Nota all'art. 17, comma 1:
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stao alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Nota all'art. 18, comma 1:
Gli aiuti previsti dagli articoli da 1 a 18 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, sono costituiti da:
-  contributi per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato (art. 2);
-  autorizzazione agli sgravi contributivi (art. 5);
-  incentivi per l'assunzione di apprendisti (art. 6);
-  incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da qualificare (art. 7);
-  incentivi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro (art. 8);
-  incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi (art. 9);
-  incentivi per l'assunzione di soggetti in CIGS da almeno 24 mesi (art. 10);
-  incentivi per l'assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità (art. 11);
-  incentivi per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608 (art. 12).

Nota all'art. 18, comma 2:
L'articolo 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, concerne i Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione.

Nota all'art. 18, comma 4:
Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 reca "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Nota all'art. 21, comma 2:
L'articolo 87 del Trattato CEE è riportato nella nota all'articolo 14, comma 5, della presente legge.

Nota all'art. 21, comma 5, lett. a):
L'articolo 2, comma 1, lettera b, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 concerne la realizzazione di terminals per trasporti stradali.

Nota all'art. 21, comma 5, lett. b):
L'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1997, n. 454 concerne la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale e per consentire una riduzione nonché il miglioramento dell'impatto ambientale.

Nota all'art. 22, comma 1:
L'articolo 158 del Trattato CEE così dispone:
"Art. 158 (ex articolo 130 A)

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.
In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali".

Nota all'art. 23, comma 2:
Il testo dell'articolo 158 del Trattato CEE è riportato nella nota all'articolo 22, primo comma, della presente legge.

Nota all'art. 23, comma 3:
Le zone franche e i depositi franchi sono disciplinati, con disposizioni generali, dagli articoli 166, 167 e 168 del Regolamento CE n. 2913 del 12 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni, che così rispettivamente dispongono:
"Art. 166

Le zone franche o i depositi franchi sono parti del territorio doganale della Comunità o aree situate in tale territorio, separate dal resto di esso, in cui:
a)  le merci non comunitarie sono considerate, per l'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure di politica commerciale all'importazione, come merci non situate nel territorio doganale della Comunità, purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale, né utilizzate o consumate in condizioni diverse da quelle previste dalla regolamentazione doganale;
b) le merci comunitarie, per le quali una normativa comunitaria specifica lo preveda, beneficiano, a motivo del franco, di misure connesse, in linea di massima, all'esportazione".
"Art. 167

1. Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità a zona franca o autorizzare la creazione di depositi franchi.
2. Gli Stati membri stabiliscono il limite geografico di ciascuna zona. I locali destinati a costituire un deposito franco devono essere approvati dagli Stati membri.
3. Le zone franche sono ben delimitate. Gli Stati membri stabiliscono punti di entrata e di uscita di ciascuna zona franca o deposito franco.
4. La costruzione, in una zona franca, di qualsiasi immobile è subordinata a un'autorizzazione preventiva dell'autorità doganale".
"Art. 168

1. I limiti delle zone franche e dei depositi franchi e i relativi punti di entrata e di uscita sono sottoposti alla sorveglianza delle autorità doganali.
2. Le persone nonché i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o in un deposito franco, o ne escono, possono essere sottoposti a controllo doganale.
3. L'accesso ad una zona franca o a un deposito franco può essere vietato alle persone che non offrono tutte le garanzie necessarie per l'osservanza delle disposizioni previste dal presente codice.
4. L'autorità doganale può controllare le merci che entrano in una zona franca o in un deposito franco o che vi vengono depositate o ne escono. Per consentire tale controllo, una copia del documento di trasporto, che deve accompagnare le merci all'entrata e all'uscita, deve essere consegnata all'autorità doganale o tenuta a sua disposizione presso qualsiasi persona all'uopo designata dalla predetta autorità. Quando tale controllo sia richiesto, le merci devono essere messe a disposizione dell'autorità doganale".

Nota all'art. 24, comma 1:
L'articolo 36 dello Statuto siciliano è riportato nella nota all'articolo 12, primo comma, della presente legge.

Nota all'art. 27, comma 1:
L'articolo 87 del Trattato CEE è riportato nella nota all'articolo 14, comma 5, della presente legge.

Nota all'art. 27, comma 2, lett. a):
La legge 19 dicembre 1992, n. 488 è riportata nella nota all'art. 14, comma 3, della presente legge.

Nota all'art. 28, comma 1:
La legge 19 dicembre 1992, n. 488, è riportata nella nota all'art. 14, comma 3, della presente legge.

Nota all'art. 31, comma 1:
La legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana", all'art. 1 così dispone:
"La Regione Siciliana, al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale dell'Isola e di sviluppare la più ampia fruizione dei beni culturali e ambientali e di ogni altro bene che possa costituire testimonianza di civiltà, provvede alla loro tutela e promuove le più idonee attività sociali e culturali.
Nel rispetto del principio del pluralismo culturale ed assicurando la coincidenza dell'uso dei beni con la loro fruizione, la Regione siciliana promuove altresì lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle strutture culturali degli enti locali o di interesse locale".

Nota all'art. 43:
La legge regionale 28 agosto 1977, n. 31, reca "Interventi a sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e della piccola impresa".

Nota all'art. 43, comma 4:
La legge regionale 28 agosto 1977, n. 31, all'art. 2, rubricato "Benefici", così dispone:
"1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), che intendono iniziare o sviluppare un'attività nei settori indicati all'articolo 1, può essere concesso un finanziamento non superiore a lire 500 milioni della durata massima di 10 anni, ivi incluso un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 2 anni, con l'applicazione di un tasso di interesse a carico dei beneficiari pari al 40 per cento delle prime rate determinato periodicamente dall'ABI, che si riduce al 20 per cento nel caso di cooperative, comprensivo di ogni onere accessorio.
2. Qualora i promotori dell'iniziativa siano i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), l'ammontare del finanziamento di cui al comma precedente è elevabile a lire 600 milioni ed il tasso di interesse comprensivo di ogni onere accessorio a carico dei beneficiari è pari al 30 per cento delle prime rate.
3. Il prestito di cui al presente articolo, che può coprire fino al 100 per cento dell'investimento, è concesso dall'IRFIS o dalla CRIAS, secondo le rispettive competenze, e potrà essere utilizzato per programmi da realizzare che abbiano per oggetto:
a) l'acquisto la realizzazione di impianti, locali ed attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali, inclusi il costo franchising utilità pluriennale, brevetti ed opere d'ingegno, nonché opere murarie per l'adattamento dei locali destinati all'attività aziendale;
b) l'acquisto di scorte tecniche e di magazzino in misura adeguata all'attività dell'impresa;
c) l'acquisto di servizi reali di cui all'allegato 5 del D.M. 5 dicembre 1996, n. 706, recante il regolamento attuativo della legge 25 febbraio 1992, n. 215 forniti da società, enti, organismi di servizi specializzati e di servizi di e per la certificazione dei sistemi di qualità del processo e del prodotto;
d) l'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione delle opere.
4. Non sono ammissibili le spese per stipendi e salari.
5. Le spese ammissibili a finanziamento relative alle lettere b) e c) del comma 3 non possono in ogni caso superare complessivamente il 20 per cento degli investimenti di cui alla lettera a).
6. Ai soggetti di cui all'articolo 1, che intendono iniziare un'attività di impresa e che hanno ottenuto il beneficio di cui ai commi 1 e 2, possono essere concessi altresì contributi in conto capitale per il primo triennio di attività, sulle spese di costituzione e su quelle di gestione in misura non superiore al 60 per cento per il primo anno, al 55 per cento per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo anno e per un importo annuo, comunque, non eccedente lire 60 milioni.
7. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che intendono ampliare e/o ammodernare la loro attività e che hanno ottenuto il beneficio di cui ai commi 1 e 2, possono essere altresì concessi sulle spese di gestione contributi in conto capitale per un triennio in misura non superiore al 40 per cento per il primo anno, al 30 per cento per il secondo anno e al 20% per il terzo anno e per un importo annuo, comunque non eccedente lire60 milioni.
8. Non potranno in ogni caso accedere al contributo in conto capitale per il primo triennio di cui ai commi 6 e 7 le imprese che abbiano operato licenziamenti per riduzione di personale nei tre mesi precedenti alla richiesta di ammisisone al beneficio".

Nota all'art. 44, comma 1:
Gli articoli 12 e seguenti della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 contengono disposizioni sulla propaganda dei prodotti siciliani.

Nota all'art. 47, comma 4:
L'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, recante "Provvedimenti per la promozione culturale e l'educazione permanente" a seguito dell'abrogazione apportata con la disposizione annotata ha il seguente testo:
"La commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione.
Le disposizioni previste dal n. 4 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, non si applicano alle spese di cui alla lett. a del precedente art. 1".

Nota all'art. 48, comma 1:
La legge 8 agosto 1985, n. 443 è intitolata "Legge quadro per l'artigianato".

Note all'art. 48, comma 7:
-  Gli artt. 42, 43, 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, recante "Norme per la tutela la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano" prevedono l'erogazione di contributi in conto capitale in diverse misure alle imprese artigiane che potenzino la loro attività.
-  L'art. 37 della legge regionale 7 settembre 1993, n. 25 recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia" prevede benefici in favore delle imprese artigiane per interventi diretti alla realizzazione di nuove strutture artigianali, alla ristrutturazione di quelli preesistenti, al loro adeguamento alla vigente normativa di salvaguardia.
-  L'art. 38 prevede le varie forme di concessioni dei suddetti benefici (contributi in conto capitale o in conto interessi mutuo agevolato, prestito d'esercizio di avviamento, finanziamenti per formazioni di scorte...).

Note all'art. 50:
- L'art. 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche nel testo attuale così dispone:
"1.  Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i sedici ed i trentadue anni e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato.
2.  Detti contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista assunto tra i sedici ed i trentadue anni e comunque entro i limiti di età previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati.
Ove i contratti collettivi di settore prevedano un rapporto di apprendistato di durata quinquennale, il contributo da corrispondersi per il quinto anno è pari al 30 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata.
3.  Il contributo relativo a ciascun apprendista è abrogato per un numero massimo di ore non superiore all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a sei mesi".
-  L'art. 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 così dispone:
"1.  I presidenti delle camere di commercio sono autorizzati a concedere alle imprese di cui al primo comma dell'articolo precedente che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo di apprendistato, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi.
2. Detti contributi sono determinati nella misura del 60 per cento degli oneri di cui al comma precedente per il triennio immediatamente successivo alla conclusione del periodo di apprendistato.
3. La misura dell'aiuto è elevata all'80 per cento nel caso in cui la assunzione riguardi soggetti disabili, lavoratrici madri, detenuti od ex detenuti, ovvero si tratti di lavoro a domicilio, ivi compreso il telelavoro.
4. Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 15.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.
5. Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".

Note all'art. 51:
-  L'art. 53 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, nel testo attuale così dispone:
"I contributi da concedersi per le finalità di cui al primo comma dell'art. 51 concernono:
a)  le spese relative alla costituzione delle forme associative previste al predetto art. 51;
b)  le spese relative alla gestione dei servizi comuni delle imprese consorziate o associate;
c) le spese relative alla costituzione di strutture permanenti di uso comune delle imprese consorziate o associate.
I contributi di cui alla lett. a) sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa documentata.
3.  L'intensità degli aiuti di cui alla lettera b) è pari al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività.
4.  I contributi di cui alla lettera c) sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1.000 milioni elevato a lire 1.200 milioni per le strutture destinate a consorzi di secondo grado.
Le opere di cui alla lett. c) sono soggette al vincolo della destinazione alle finalità consortili per almeno dieci anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.
L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme liquidate.
Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi sia statali che regionali.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-88: per quanto riguarda le lettere a) e b), la complessiva spesa di lire 1.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988; per quanto riguarda la lett. c), la complessiva spesa di lire 10.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 3.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.
Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Sono ammessi a finanziamento i progetti che prevedono spese ammissibili non inferiori a lire 50 milioni".
-  L'art. 54 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 nel testo attuale, così dispone:
"I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio l'artigianato e la pesca, previo parere della Commissione regionale per l'artigianato.
Il parere della Commissione verte:
a) sulla rispondenza della costituzione e delle attività delle forme associative alle indicazioni ed agli obiettivi del programma di settore di cui al titolo I della presente legge;
b)  sulla validità economica delle attività programmate e sulla idoneità tecnica e professionale dell'organizzazione.
I contributi di cui alla lett. b dell'articolo precedente sono concessi sulla base di programmi di attività corredati di preventivo di spesa triennale e del piano finanziario.
Il parere di cui al precedente primo comma deve essere reso dalla Commissione entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'Assessore provvede sulla base delle proposte dell'ufficio.
Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca determina, con proprio decreto, le norme di attuazione delle provvidenze previste dall'art. 53.
Nel caso in cui i consorzi e le società consortili beneficiari dell'aiuto dovessero cessare l'attività per qualsiasi motivo nel primo esercizio sociale successivo a quelli per i quali il contributo è stato concesso, i soci devono rimborsare, pro quota, tutti i contributi riscossi. Tale rimborso viene abbattuto del 15 per cento, del 30 per cento, del 45 per cento, se la chiusura dell'attività dovesse avvenire rispettivamente al secondo, al terzo, al quarto, esercizio sociale successivo a quelli per i quali il contributo è stato concesso. Ai fini della concessione dei benefici previsti gli statuti devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:
a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante, anche esterno all'Amministrazione regionale, designato dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
c)  la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la denuncia dei redditi di ciascun anno di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente".

Nota all'art. 53, comma 1:
Gli articoli 57 e seguenti della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, disciplinano la concessione di contributi da parte dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca per quanto riguarda le manifestazioni sovracomunali, allo scopo di propagandare e favorire una maggiore diffusione e collocazione commerciale dei prodotti dell'artigianato siciliano.

Nota all'art. 53, commi 2 e 3:
L'articolo 58 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, già modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 27/94, per effetto delle modifiche e delle sostituzioni apportate dai commi che qui si annotano, risulta il seguente:
"1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 57, comma primo, numero 2), devono essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente consegnate, a pena di inammissibilità, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni che si intendono organizzare o cui si intenda partecipare. Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del suddetto termine, fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Tali domande sono corredate da una analitica previsione di spesa per ogni iniziativa da realizzarsi. Entro i dieci giorni successivi alla ricezione delle istanze, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede alla loro trasmissione alle competenti commissioni per l'artigianato, le quali rendono parere sulle istanze entro i trenta giorni successivi a quello di ricevimento della documentazione. Tale parere, da motivarsi espressamente ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, si intenderà favorevolmente reso ove non intervenga entro il termine perentorio prescritto e non pervenga, nei cinque giorni successivi a quello della sua adozione, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato della pesca.
2. Annualmente, sulla base delle istanze pervenute nel corso dell'esercizio precedente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato, approva il programma di spesa per ciascuno degli interventi previsti dal precedente articolo e stabilisce per ciascuna iniziativa inclusa nel programma la percentuale provvisoria di contributo concedibile. Nel programma non possono essere inclusi più di tre interventi proposti dallo stesso soggetto. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabitità regionale con lo stesso provvedimento viene assunto l'impegno a copertura dell'intera spesa prevista nel programma.
3.  Previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta da produrre, a pena di decadenza dal beneficio, entro 60 giorni dalla chiusura della manifestazione cui si riferisce, e verificata la pertinenza e l'ammissibilità della stessa, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede alla liquidazione e al pagamento del contributo dovuto sulla base della percentuale provvisoria stabilita nel programma di spesa di cui al comma precedente.
4. Ricevuta la documentazione relativa a tutte le iniziative realizzate e ammesse al pagamento del contributo provvisorio, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca determina la percentuale del contributo definitiva concedibile".

Nota all'art. 54, comma 4:
L'articolo 12 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"La spesa annua autorizzata dalla legge 7 ottobre 1950, n. 75, ed il successivo decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1952, n. 25, convertiti nella legge 14 marzo 1953, n. 17, per la propaganda in favore dei prodotti siciliani é aumentata da lire 100 milioni a lire 200 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1966".

Nota all'art. 55, comma 1:
I commi 1 e 2 dell'articolo 40 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, così dispongono:
"A favore degli artigiani che richiedono per i finanziamenti a medio termine e per le operazioni di leasing i contributi in conto interesse concessi dall'Artigiancassa, é accordato un ulteriore contributo in conto interessi, in modo da abbassare di un punto percentuale il tasso posto a loro carico dalle vigenti disposizioni statali in materia.
Analoga agevolazione, determinata in modo da abbassare di due punti percentuali il tasso di interesse a carico dell'artigianato, è concessa per le operazioni di credito alle scorte ammesse al contributo in conto interessi dell'Artigiancassa".

Nota all'art. 55, comma 2:
L'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n.3, e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, previa stipula di apposita convenzione, a costituire presso l'Artigiancassa un fondo per la concessione delle agevolazioni aggiuntive di cui all'articolo precedente.
Nella convenzione da stipularsi ai sensi del comma precedente viene determinato, ove richiesto e per un importo non eccedente a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire all'Artigiancassa per la gestione del fondo di cui al comma precedente, da porre a carico del fondo stesso.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 7.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.
Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".

Nota all'art. 55, comma 2, lett. a) e c):
L'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione", e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.
Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
a) dai conferimenti dello Stato;
b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;
c) abrogato;
d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo articolo 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:
-  da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;
-  da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;
-  da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
-  da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.
Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.
Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni".

Nota all'art. 55, comma 2, lett. b)
La legge 21 maggio 1981, n. 240, reca: "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste".

Nota all'art. 58:
La legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni reca: "Legge quadro per l'artigianato".

Nota all'art. 59, commi 1, 2 e 3:
L'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, recante "Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena", per effetto dell'aggiunta apportata dal comma 1 dell'articolo che qui si annota, risulta il seguente:
"1.  I detenuti interessati ad usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge inoltrano istanza all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca corredata del nulla osta dell'autorità carceraria o in caso di pena scontata in forma alternativa, dell'autorità comunque competente alla sorveglianza, indicando le generalità del richiedente, il tipo di attività che si intende svolgere e l'importo presunto delle attrezzature e dei materiali per cui si chiede il beneficio.
2.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede agli adempimenti amministrativi connessi all'avvio delle attività, ivi compresi il rilascio di nulla osta e di autorizzazioni da parte di altri enti pubblici e, a richiesta dell'interessato, alla predisposizione del progetto esecutivo conseguente all'istanza di finanziamento".

Nota all'art. 60, comma 8:
La legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, reca "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa".

Note all'art. 65, comma 1:
-  La legge 10 ottobre 1975, n. 517, reca "Credito agevolato al commercio".
- Il comma 40 della legge 11 marzo 1988, n. 67, così dispone:
"Per gli anni 1988, 1989 e 1990, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese esercenti attività di servizi, compresi quelli relativi all'informatica e alla telematica, ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le società, cooperative, loro consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti ad unioni volontarie ed altre forme di commercio associato, e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, sono concessi, per l'ammodernamento, la ristrutturazione, l'ampliamento, la razionalizzazione e l'informatizzazione delle stesse:
a)  contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA;
b)  contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori pari al 40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA".

Nota all'art. 66, commi 1, 4 e 5:
L'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) è istituito un fondo di rotazione a gestione separata di lire 40.000 milioni per la concessione di credito agevolato a medio termine in favore dei soggetti di cui all'art. 8.
Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
L'IRFIS è tenuto ad avvalersi, per la raccolta e la istruttoria delle pratiche, di tutti gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, comprese le casse rurali e artigiane.
I finanziamenti di cui al primo comma sono concessi in favore dei soggetti di cui all'art. 8 sotto forma di mutuo della durata massima di dodici anni, compresi due di preammortamento, e per programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:
1)  l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione dell'area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;
2)  l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio della attività commerciale.
3) l'acquisto di attrezzature e programmi gestionali per l'informatizzazione dell'azienda.
Qualora il programma riguardi il solo acquisto dell'immobile aziendale, il finanziamento potrà essere ugualmente concesso a condizione che le opere di adattamento, le rifiniture, gli impianti e le attrezzature di vendita costituenti l'esercizio commerciale già posseggano un adeguato grado di moderna razionalità ed efficienza anche in relazione alle caratteristiche medie del settore merceologico di appartenenza.
I finanziamenti di cui al primo comma sono concessi per un importo non superiore al 80 per cento della spesa documentata, con il limite complessivo di lire 500 milioni.
Il suddetto limite è elevato a lire 325 milioni per i programmi di cui ai precedenti commi realizzati dai soggetti di cui alla lett. a dell'art. 8.
Entro i predetti limiti di intervento i finanziamenti sono estesi alle formazioni di scorte in una percentuale massima:
a)  del 30 per cento degli investimenti fissi per le imprese che abbiano svolto nel territorio della Regione siciliana attività continuativa da almeno tre anni;
b)  del 30 per cento delle spese ammesse per la realizzazione degli investimenti fissi per le imprese di nuova costituzione e per quelle che abbiano svolto nel territorio della regione attività continuativa da meno di tre anni.
In ogni caso la quota del finanziamento riferito alle scorte non può superare quella destinata agli investimenti fissi.
Al fondo di rotazione di cui al primo comma va addebitato l'intero ammontare delle eventuali perdite subite nei finanziamenti suddetti".

Note all'art. 66, comma 2:
-  L'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così dispone:
"1.  Al fine di consentire il ripianamento delle situazioni debitorie delle imprese commerciali di cui al comma 3 alla data del 30 giugno 1993, sono concessi contributi sugli interessi dovuti agli istituti di credito operanti nel territorio della Regione siciliana che concordino con le imprese stesse piani di ripianamento delle scoperture di conto corrente delle quali sia stato richiesto il rientro, e di importo non superiore a 500 milioni.
2. Nel caso di più richieste di ripianamento presentate alla stessa azienda da diversi istituti di credito l'importo complessivo ripianabile ammesso al contributo non potrà superare i 700 milioni di lire.
3.  Sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo le imprese commerciali di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34.
4.  Alla concessione dei contributi in conto interesse in misura non superiore a 7 punti percentuali, si provvede tramite il fondo a gestione separata istituito presso l'Irfis Medio Credito della Sicilia S.p.A. di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, fino alla concorrenza del 30 per cento del suo ammontare. Sulle domande per i contributi in conto interesse di cui alla presente legge il Comitato amministrativo di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, delibera entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.
5.  Il ripianamento dei debiti di cui al presente articolo e per i quali viene concesso il contributo in conto interesse agli istituti di credito dovrà avvenire in un periodo massimo di cinque anni mediante il pagamento di rate mensili o trimestrali.
6.  Il fondo previsto dall'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è incrementato di lire 15.000 milioni".
-  L'articolo 3 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, così dispone:
"1.  Le misure agevolative di cui all'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono estese al ripianamento delle situazioni debitorie delle imprese commerciali alla data del 31 dicembre 1994. Sono escluse da tale estensione le imprese che abbiano già goduto dei benefici previsti dal medesimo articolo 43.
2.  Per le finalità di cui al presente articolo e all'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, il fondo previsto dall'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è incrementato nel biennio 1995-1996 di lire 20.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso ad incremento del capitolo 75451 del bilancio della Regione.
3. All'onere di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. L'onere di lire 15.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1996 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.
4. Gli aiuti alle imprese di cui al presente articolo sono concessi entro i limiti previsti dai regolamenti dell'Unione europea per gli aiuti de minimis".

Nota all'art. 66, comma 6:
L'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, così dispone:
"1. All'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato ed integrato dall'articolo 55, comma 4, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:
"3. Per l'attività di gestione ed il recupero dei crediti è riconosciuta alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) una commissione pari all'1,50 per cento rapportata al valore nominale degli stessi, ancorché svalutati per avvalersi delle previsioni normative di cui all'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Al predetto Istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 40 per cento rapportato all'ammontare dei crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso dell'esercizio.
5. La CRIAS è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sul fondo stesso".

Nota all'art. 67, commi 1 e 2:
L'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle aggiunte ed abrogazioni disposte dai commi che qui si annotano, risulta il seguente:
"1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo e dei servizi in Sicilia, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che realizzano nel territorio della Regione siciliana i programmi di investimento indicati dalle delibere CIPI del 16 luglio 1986 e 15 marzo 1990 e dall'art. 12, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64. I contributi in conto interessi di cui al presente comma sono concessi a fronte delle operazioni di finanziamento effettuate da enti creditizi operanti in Sicilia, con i quali l'Assessore regionale per l'industria, d'intesa con l'Assessore per il bilancio e le finanze, stipulerà apposita convenzione.
2.  Il comitato regionale per il credito ed il risparmio su proposta dell'Assessore regionale per l'industria fissa, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le modalità e le procedure per la concessione del contributo di cui al precedente comma, nonché i criteri da seguire nella scelta dei soggetti beneficiari e dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la percentuale di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, quant'altro necessiti regolare in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui ai precedenti commi.
3. Del regime agevolato di cui al presente articolo possono beneficiare anche quelle imprese che abbiano in precedenza presentato domanda di finanziamento a valere sulla legge 1 marzo 1986, n. 64 e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata perfezionata contrattualmente l'operazione. Se l'impresa non rinuncia alle agevolazioni nazionali, l'intervento contributivo in conto interessi avrà carattere anticipatorio e, pertanto, quando le singole operazioni saranno ammesse alle agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 64 del 1986 e saranno erogati i relativi contributi, cesseranno gli effetti del presente intervento e gli istituti di credito dovranno rimborsare all'Amministrazione regionale l'ammontare degli interessi che saranno liquidati ai sensi della stessa legge n. 64 del 1986.
4. Alle operazioni previste dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43 e seguenti della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. Al fine della cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con altre provvidenze previste da leggi comunitarie, nazionali o regionali si applicano i limiti previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
5. Per le finalità di cui ai precedenti commi sono autorizzati, per gli anni finanziari 1993 e 1994, limiti decennali d'impegno a rate variabili decrescenti rispettivamente di lire 9.500 milioni e di lire 25.500 milioni semestrali.
6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in lire 9.500 milioni per l'anno 1993, in lire 44.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 70.000 milioni per gli anni successivi.
7. L'aiuto previsto dai commi precedenti viene concesso, sulla base di apposito bando o avviso, esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario.
8. Per le attività riguardanti i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE si applicano le limitazioni imposte per questa tipologia di interventi dall'autorizzazione comunitaria per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.
9. L'aiuto, che non può complessivamente superare i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL, può in alternativa consistere in:
a) contributi in conto canoni nel caso in cui i soggetti beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione finanziaria;
b) contributi in conto capitale;
c) contributi in forma mista in parte in conto capitale e per la restante parte in conto interessi o in conto canoni, secondo le percentuali massime che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria".

Nota all'art. 68, comma 1:
L'articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66, prevede la concessione di contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese industriali e di servizi operanti in Sicilia, nonché di quelle imprese che commercializzano i prodotti industriali siciliani, che perfezionino prestiti partecipativi con gli enti creditizi operanti in Sicilia disciplinando la natura dei citati crediti e l'accesso agli stessi.

Nota all'art. 69, comma 6:
L'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati. Nel caso di avviso contrario da parte di uno o più comuni interessati, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.
I comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. Trascorso infruttuosamente detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, senza diffida, un commissario ad acta per la convocazione del consiglio o dei consigli comunali.
In caso di mancato pronunziamento del consiglio o dei consigli nel termine di trenta giorni dalla data per la convocazione, si prescinde dal parere. Nelle more dell'adozione dei piani territoriali provinciali di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 ed all'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per le opere indicate al primo comma del predetto articolo 12. Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai piani comprensoriali, ai piani settoriali e ai piani territoriali di coordinamento.
Dette autorizzazioni vengono notificate ai comuni interessati e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana".

Nota all'art. 72, comma 1, lett. a) e c):
Gli articoli 27 e 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Interventi per lo sviluppo industriale", così dispongono:
"Art. 27

1.  In favore dei consorzi di garanzia fidi, costituiti ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere, con effetto dal 1° gennaio 1988, contributi trimestrali commisurati al quaranta per cento dell'ammontare degli interessi corrisposti sulle operazioni finanziarie poste in essere dalle imprese associate.
2. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 2.500 milioni.
3. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".
"Art.  31

1. Allo scopo di ridurre l'onere delle prestazioni derivanti da cessione di crediti commerciali, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in misura pari al trenta per cento dell'ammontare degli interessi sulle anticipazioni relative alle suddette operazioni.
2.  I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulle operazioni effettuate dalle piccole e medie imprese industriali operanti e con sede legale in Sicilia, comprese quelle definite dall'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22, con aziende ed istituti di credito o con società finanziarie aventi sportello in Sicilia, autorizzate, a norma della legislazione vigente, ad effettuare le operazioni di cui al comma 1.
3. Per le finalità del presente articolo l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le aziende e istituti di credito nonché con le società finanziarie.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1988.
5. Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".

Note all'art. 72, comma 1, lett. b):
-  L'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - IRFIS - è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo statuto, un fondo, a gestione separata, per la garanzia e le operazioni previste ai successivi articoli 6 e 7 a favore delle imprese industriali che svolgono la loro attività nel territorio della Regione ed abbiano per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e delle possibilità di lavoro della Sicilia.
La concessione dei benefici di cui al primo comma, per le imprese che svolgono la loro attività anche fuori dal territorio della Regione, è limitata alle operazioni relative alla formazione di scorte presso stabilimenti localizzati in Sicilia.
L'ammontare del fondo è fissato in lire 15 miliardi, che saranno versati in ragione di lire 2 miliardi 400 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1961-62 e di lire 3 miliardi per l'esercizio 1962-63.
Il fondo è formato ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96".
-  La legge regionale 18 agosto 1978, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, dispone la "Attuazione delle provvidenze disposte dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, convertito con modifiche, nella legge 27 luglio 1978, n. 394, a favore della popolazione della provincia di Messina colpite dal terremoto dell'aprile 1978".

Note all'art. 75, comma 3:
-  L'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante "Norme per il turismo", così dispone:
"1.  L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.
2. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.
3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
4.  I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.
5.  I villaggi-albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
6. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
7.  I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.
8.  I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.
9. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
10. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.
11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
13. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.
14. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani".
-  L'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", così dispone:
"Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti i requisiti professionali:
a)  conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni.
L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.
In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale. Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla-osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

Nota all'art. 84:
Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".

Note all'art. 85, comma 1:
-  La legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, reca: "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana".
-  La legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, reca integrazioni e modifiche alla legge regionale precedenti.
-  La legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, reca: "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia".

Nota all'art. 85, comma 2:
L'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 ("Norme per il turismo") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:
"Contributo per l'adeguamento delle strutture delle Aziende turistico-ricettive

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende turistico-ricettive di cui all'articolo 3, operanti nel territorio regionale, un contributo in conto capitale del 35 per cento della spesa relativa alla ristrutturazione e all'adeguamento delle loro strutture al fine di garantirne la sicurezza degli impianti e le condizioni igienico-sanitarie ai sensi della normativa vigente nonché per la costruzione di nuove strutture ricettive.
2. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla spesa massima ammissibile di lire 20 milioni per camera o equivalente.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle seguenti priorità:
a) ristrutturazione e adeguamento;
b) nuove costruzioni.
4. L'articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, è abrogato.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 55 mila milioni per il 1996 e a lire 15 mila milioni per il 1997 si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 87521 del bilancio di previsione della Regione siciliana per gli esercizi finanziari suddetti".

Nota all'art. 86:
Per i titoli delle leggi regionali qui richiamate si vedano le note all'art. 85, comma 1.

Nota all'art. 87, comma 7:
La legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, reca: "Norme sull'agriturismo".

Nota all'art. 90, comma 1:
L'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ("Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:
"Agenzie di viaggio e turismo

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:
a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni.
L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.
In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.
Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".

Note all'art. 92, comma 1:
-  La legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, reca: "Provvidenze straordinarie per l'economia siciliana".
-  La legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, reca: "Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca".
-  La legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, reca: "Integrazioni e modifiche alla legislazione regionale in materia di commercio e propaganda dei prodotti siciliani".
-  La legge regionale 28 marzo 1995, n. 23, reca: "Norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese. Norme interpretative e di modifica delle leggi regionali n. 36/1991, n. 15/1993 e n. 25/1993".
-  L'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 ("Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme") e successive integrazioni e modifiche, così dispone:
"Estensione agevolazioni consorzi fidi

1.  Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 7, 8 e 9 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23, nonché la disposizione di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 41, sono estese ai consorzi costituiti da liberi professionisti, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di analisi biodiagnostica, radiologica e di fisiokinesiterapia.
2.  Ai fini dell'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili i regolamenti concernenti i consorzi fidi costituiti da imprese".

Nota all'art. 94, comma 1:
Per le norme qui richiamate si vedano le note all'art. 92, comma 1.

Nota all'art. 97, comma 3:
Il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 ("Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia") e successive integrazioni e modifiche, a seguito della disposta modifica, così dispone:
"3. L'importo massimo delle operazioni agevolabili ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è elevato a lire 1.000 milioni".

Nota all'art. 100, comma 1:
Gli articoli 4 e 5 del Regolamento C.E. 17 maggio 1999, n. 1257 ("Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia [FEAOG] e modificazione ed abro-gazione di taluni regolamenti"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità 26 giugno 1999, n. L 160, così dispongono:
"Art. 4

Il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole contribuisce al miglioramento dei redditi agricoli, nonché delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione.
Tali investimenti sono finalizzati ad uno o più dei seguenti obiettivi:
-  ridurre i costi di produzione;
-  migliorare e riconvertire la produzione;
-  migliorare la qualità;
-  tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il benessere degli animali;
-  promuovere la diversificazione delle attività nell'azienda.
Art. 5

Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole:
-  che dimostrino redditività;
-  che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate".

Nota all'art. 102:
L'articolo 8 del Regolamento C.E. 17 maggio 1999, n. 1257, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità 26 giugno 1999, n. L 160, così dispone:
"Art. 8

1. Gli aiuti per facilitare il primo insediamento dei giovani agricoltori sono concessi alle seguenti condizioni:
-  l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni,
-  l'agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate;
-  l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola per la prima volta;
-  per quanto riguarda l'azienda:
i) dimostra redditività e
ii) rispetta requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,
e
- l'agricoltore si insedia in qualità di capo dell'azienda.
Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del suddetto giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.
2.  Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:
-  un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato;
-  un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento; l'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico".

Nota all'art. 103, comma 2:
L'articolo 52 del Regolamento C.E. 17 maggio 1999, n. 1257, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità 26 giugno 1999, n. L 160, così dispone:
"Art. 52

A norma dell'articolo 36 del Trattato, gli aiuti di Stato destinati a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni previste dal presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 40. Agli aiuti così notificati non si applica la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato.".

Nota all'art. 103, comma 4:
L'articolo 12 del Regolamento C.E. 17 maggio 1999, n. 1257, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità 26 giugno 1999, n. L 160, così dispone:
"Art. 12

1.  I massimali presi in considerazione per gli aiuti comunitari sono fissati nell'allegato.
2. La durata dell'aiuto al prepensionamento non dev'essere superiore ad un massimo di 15 anni per il cedente e di 10 anni per il salariato agricolo. Essa non deve oltrepassare il settantacinquesimo compleanno del cedente e non deve eccedere la normale età di pensionamento del lavoratore.
Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una normale pensione, l'aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenuto conto dell'importo della pensione nazionale".

Note all'art. 107, comma 4:
-  Il Regolamento C.E. 14 luglio 1992, n. 2081, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità 24 luglio 1992, n. L 208, concerne la: "Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari".
-  Il Regolamento C.E. 14 luglio1992, n. 2082, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità 24 luglio 1992, n. L 208, concerne le: "Attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari".

Nota all'art. 108, comma 1:
La legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e successive integrazioni e modifiche, reca: "Norme per la tutela e l'incentivazione dell'apicoltura e della bachicoltura".

Nota all'art. 108, comma 2:
L'articolo 4 del Regolamento C.E. 4 aprile 1962, n. 26 (relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità 20 aprile 1962, n. 30, così dispone:
"Le disposizioni del paragrafo 1 e del primo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 93 del Trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato".

Nota all'art. 110:
Il Regolamento CE n. 26 del 4 aprile 1962 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, all'articolo 4, così dispone:
"Le disposizioni del paragrafo 1 e del primo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 93 del Trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato".

Nota all'art. 122:
La legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura", all'articolo 4 rubricato "Ristrutturazione fondiaria" al comma 4 prevede che le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con la Cassa per la formazione della proprietà contadina, allo scopo di cofinanziare progetti per l'insediamento di imprese condotte da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e che la Cassa delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività di tutoraggio e per la prestazione di fideiussioni a favore degli assegnatari.

Nota all'art. 124:
Il Regolamento CE n. 1035/72 del 18 maggio 1972 è relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.
Il Regolamento CE n. 2200/96 del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, all'articolo 14 così dispone:
"1. I gruppi di produttori nuovi, o non riconosciuti a norma del Regolamento n. 1035/72, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui all'articolo 11.
A tal fine, essi presentano allo Stato membro un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il termine di cinque anni di cui al primo comma ed equivale ad un prericonoscimento.
2. Nei cinque anni successivi alla data del prericonoscimento, gli Stati membri possono accordare ai gruppi di produttori di cui al paragrafo 1:
a) aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo;
b) aiuti, erogati direttamente o tramite enti creditizi, sotto forma di mutui agevolati destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e in quanto tali indicati nel piano di riconoscimento di cui al paragrafo 1, secondo comma.
3. Gli aiuti di cui al paragrafo 2 sono rimborsati dalla Comunità a norma dell'articolo 52, paragrafi 2 e 3.
4. Prima di concedere il prericonoscimento, lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie intenzioni e le relative conseguenze finanziarie.
5. Con la presentazione allo Stato membro di un piano di riconoscimento, il gruppo di produttori si assoggetta ai controlli nazionali e ai controlli comunitari eseguiti a norma del titolo VI, con particolare riguardo alla corretta gestione dei fondi pubblici.
6. Gli Stati membri comminano le sanzioni da applicare ai gruppi di produttori che non adempiono ai propri obblighi.
7. Le modalità di applicazione definite a norma dell'articolo 48 per l'attuazione del presente articolo includeranno disposizioni che assicurino che l'aiuto pagato alle organizzazioni di produttori portoghesi non sia inferiore, espresso in percentuale sul valore della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori, a quella che risulta dal Regolamento n. 746/93".
Il Regolamento CE n. 20/98 che fissa le modalità di applicazione del rRegolamento CE n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti, all'articolo 2 così dispone:
"1. L'aiuto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento CE n. 2200/96 è concesso, sotto forma di aiuto forfettario, per le spese di costituzione e di funzionamento amministrativo del gruppo di produttori.
2. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è determinato per ciascun gruppo di produttori in base alla rispettiva produzione annua commercializzata e
a) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 5%, 5%, 4%, 3% e 2% del valore della produzione commercializzata, entro i limiti di 1.000.000 di ECU di tale produzione, e
b) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% e 1,5% di qualsiasi valore che superi 1.000.000 di ECU di produzione commercializzata;
c) è soggetto ad un massimale, per gruppo di produttori, pari a
a) 100.000 ECU il primo anno,
b) 100.000 ECU il secondo anno,
c) 80.000 ECU il terzo anno,
d) 60.000 ECU il quarto anno,
e) 50.000 ECU il quinto anno;
d) è versato in rate annue al termine di ciascuno dei periodi annuali di esecuzione del piano di riconoscimento. Per calcolare l'importo della rata annua gli Stati membri possono considerare come produzione annuale commercializzata quella relativa ad un periodo annuale diverso da quello per il quale la rata annua è versata, qualora ciò sia giustificato da motivi di controllo. Tale periodo annuale diverso deve essere sfasato di almeno dodici mesi".

Nota all'art. 127:
L'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, reca: "Interventi per l'agrumicoltura e per i danni alle aziende agricole causati dalle avversità atmosferiche verificatesi dal dicembre 1986 al marzo 1987", a seguito della disposta modifica, è il seguente:
"1. Per favorire la penetrazione nei mercati di consumo delle produzioni agrumicole siciliane fresche e/o trasformate, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi a favore delle associazioni di produttori e loro unioni, riconosciute ai sensi della legislazione nazionale e regionale, nonché di consorzi legalmente costituiti ai fini della tutela e della valorizzazione dei prodotti agrumicoli freschi e/o trasformati per l'attuazione di specifici programmi finalizzati alla propaganda delle produzioni tipiche siciliane su beni definiti mercati di consumo.
2. Tali consorzi, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma precedente, devono essere costituiti con la partecipazione, per almeno il 51 per cento, da associazioni di produttori o loro unioni, regolarmente riconosciute ai sensi della legislazione nazionale e regionale, le quali devono impegnarsi all'approntamento del prodotto avente i requisiti qualitativi e merceologici previsti nel programma di cui al comma precedente.
3. Possono partecipare alla costituzione dei consorzi associazioni di produttori e/o loro unioni la cui base territoriale, risultante dai rispettivi catastini, non sia inferiore rispettivamente a 2.000 e 15.000 ettari.
4. I programmi di cui al primo comma sono valutati e coordinati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione legislativa competente.
5. I contributi liquidati a consuntivo sulla base delle spese sostenute sono concessi nella misura prevista dagli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/2 e nella Comunicazione della Commissione europea n. 87/C 302/6 recante regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli.".

Note all'art. 135:
-  L'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al comma 2, lett. a) prevede il potenziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie più diffuse.
-  L'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, così dispone:
"Il Presidente della Regione è autorizzato a partecipare o a farsi promotore della costituzione di consorzi finalizzati all'espletamento di attività ricerca applicata e di divulgazione dei risultati.
Possono partecipare a tali consorzi, oltre alla Regione o agli enti locali, le Università, la Cassa per il Mezzogiorno, gli enti nazionali e regionali di ricerca nel settore dell'agricoltura, gli enti economici regionali, le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, organismi professionali, associazioni di produttori, organizzazioni cooperative ed enti privati interessati alla ricerca in agricoltura.
Con decreto del Presidente della Regione è approvato lo statuto dei singoli consorzi ai quali e conferita personalità di diritto pubblico.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il periodo 1982-1983, la spesa di lire 800 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1982".
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81, a decorrere dall'anno finanziario 1995 le competenze per le finalità di cui all'articolo 5 sopra riportato sono attribuite all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Nota all'art. 137:
L'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", ai sensi della sostituzione operata risulta il seguente:
"Art. 29
Specificazione degli interventi

1. Gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in particolare in:
a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;
b) opere di sistemazione dei bacini, di regolazione dei corsi d'acqua, di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;
c) le nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di terreni gravati da dissesto, con gli interventi idraulici connessi;
d) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo e di difesa dei boschi dagli incendi;
e) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette.".

Nota all'art. 141:
La legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante "Interventi nei comparti produttivi; altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa", all'articolo 1 così dispone:
"Art. 21
Commissioni, comitati, consigli, collegi

1. I compensi lordi da corrispondere al presidente ed ai componenti di organi collegiali costituiti in forza di leggi regionali che operano a livello locale non possono superare il 75 per cento dei compensi corrisposti per le attività istituzionali, rispettivamente al Presidente della Provincia ed ai membri della Giunta e del Consiglio della Provincia in cui ha sede l'organo operante a dimensione provinciale, ed al sindaco ed ai membri della Giunta e del Consiglio del comune per l'organo competente a dimensione comunale o inter-comunale. Restano ferme le misure dei compensi in atto stabilite al di sotto del predetto limite del 75 per cento.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai componenti dei comitati regionali di controllo, nonché ai componenti dei collegi dei revisori degli enti ed aziende regionali e delle unità sanitarie locali, i cui compensi saranno determinati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.
3. I compensi da corrispondere al Presidente ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di leggi saranno rideterminati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.
4. Nessun compenso spetta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrino nell'attività ordinaria ed istituzionale.
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, saranno disciplinate, secondo razionali criteri di competenza e professionalità, le partecipazioni di dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione a commissioni, comitati, consigli e collegi e saranno individuate le fattispecie in cui può essere corrisposto un compenso in aggiunta al normale trattamento economico.
6. Nessun compenso può comunque essere corrisposto a titolo di trattamento economico periodico non collegato alle effettive riunioni di ciascun organismo collegiale. Le norme che prevedono la corresponsione di trattamenti economici collegati al trattamento economico fondamentale del direttore regionale o di altra qualifica sono abrogate. Restano valide le norme sancite con l'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
7. Con le modalità e i termini di cui al comma 5 saranno disciplinati i criteri per la partecipazione dei dipendenti regionali a commissioni di aggiudicazione, collaudi e forniture.
8. Entro il 31 gennaio le amministrazioni regionali e gli enti del settore pubblico regionale sono tenuti a comunicare alla Presidenza della Regione gli incarichi attribuiti ed i compensi corrisposti nell'anno precedente a ciascun componente privato o pubblico di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati. La Presidenza della Regione provvede entro il mese di febbraio alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dei dati acquisiti.
9. All'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole "ridotti del 50 per cento".".

Nota all'art. 152, comma 2:
L'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche così dispone:
"1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico-ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Nota all'art. 157, comma 1:
L'art. 7 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:
"Adeguamento dello sforzo di pesca
1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per adeguare lo sforzo di pesca in modo che siano conseguiti gli obiettivi dei programmi pluriennali di orientamento di cui all'articolo 4.
Ove necessario, ciò è perseguito mediante l'arresto definitivo o la limitazione delle attività di pesca delle navi, ovvero una combinazione delle due misure, ai sensi delle disposizioni dell'allegato III.
2. Le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono essere applicate soltanto a navi di età pari o superiore ai 10 anni.
3. L'arresto definitivo delle attività di pesca delle navi può essere perseguito attraverso:
a) la demolizione della nave;
b) il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo, anche nel quadro di una società mista ai sensi dell'articolo 8, previo accordo delle autorità competenti dello stesso, purché siano soddisfatti i seguenti criteri:
i) sussistono garanzie sufficienti che non si contravviene al diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonché le condizioni di lavoro dei pescatori;
ii) il paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non è uno dei paesi candidati all'adesione;
iii) il trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che interessa le risorse precedentemente sfruttate dalla nave trasferita; questo criterio non si applica tuttavia allorché la nave trasferita ha perso possibilità di pesca nell'ambito di un accordo di pesca con la Comunità o di un altro accordo;
c) la destinazione definitiva della nave a fini diversi dalla pesca.
4. La capacità delle navi che formano oggetto di una misura di arresto definitivo dell'attività di pesca ai sensi dei paragrafi 2 e 3 non può essere in alcun caso sostituita, ad eccezione delle navi da pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, diverse dai pescherecci da traino, che possono essere sostituite senza aiuti pubblici.
Gli Stati membri provvedono affinché le licenze di pesca delle navi ritirate siano annullate ed i ritiri delle navi siano comunicati al registro delle navi da pesca della Comunità. Essi provvedono inoltre affinché le navi trasferite verso paesi terzi e dichiarate radiate dal registro siano definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque comunitarie.
5. Gli aiuti pubblici all'arresto definitivo versati ai beneficiari non possono oltrepassare gli importi seguenti:
a) premi per la demolizione:
i) navi di 10 o 15 anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato IV;
ii) navi di età compresa tra 16 e 29 anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni;
iii) navi di 30 anni e più: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti del 22,5%;
b) premi per il trasferimento definitivo nell'ambito di una società mista: gli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 3; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 SL, oppure di età pari o superiore a 30 anni;
c) premi per altri trasferimenti definitivi verso un paese terzo: importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 50%; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 SL, oppure di età pari o superiore a 30 anni, salvo ove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 6;
d) premi per altri casi di arresto definitivo dell'attività di pesca: importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 50%; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 SL, salvo ove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 6.
6. In deroga al paragrafo 5, lettere c) e d), qualora la nave venga definitivamente destinata alla conservazione del patrimonio storico nel territorio di uno Stato membro, ad attività di ricerca o formazione nel settore alieutico svolte da organismi pubblici o parapubblici di uno Stato membro, oppure al controllo delle attività di pesca, in particolare da parte di un paese terzo, l'aiuto pubblico, è concesso conformemente alle condizioni di cui al paragrato 5, lettera a).
7. Fermo restando l'articolo 16, le misure di limitazione delle attività di pesca possono consistere anche nel limitare i giorni di pesca o i giorni in mare autorizzati per un determinato periodo. Queste misure non possono essere connesse ad aiuti pubblici.".

Nota all'art. 158, comma 1:
La lettera b) del punto 2.4 dell'allegato III del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:
"b) Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:
i) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
ii) il commercio al dettaglio.".

Nota all'art. 160:
L'art. 13 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:
"Settori interessati
1. Gli Stati membri possono adottare, secondo le condizioni stabilite all'allegato III, misure volte ad incentivare gli investimenti di capitale nei seguenti settori:
a) attrezzature fisse o mobili intese alla protezione e allo sviluppo delle risorse acquatiche, ad eccezione del ripopolamento;
b) acquacoltura;
c) attrezzatura dei porti di pesca;
d) trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
e) pesca nelle acque interne.
2. Il contributo dello SFOP può essere concesso soltanto ai progetti che:
a) contribuiscono a rendere duraturo l'effetto economico del previsto miglioramento strutturale;
b) offrono garanzie sufficienti circa la loro validità tecnica ed economica;
c) scongiurano effetti negativi, in particolare il rischio di creazione di capacità di produzione eccedentarie.".

Nota all'art. 163:
L'art. 15 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:
"Azioni realizzate dagli operatori del settore
1. Gli Stati membri possono incentivare la costituzione ed agevolare il funzionamento delle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 3759/92.
a) Un aiuto può essere concesso, nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, alle organizzazioni di produttori costituite dopo il 1° gennaio 2000. L'importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente, i seguenti limiti:
i) il 3%, il 2% e l'1% del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori;
ii) il 60%, il 40% e il 20% delle spese di gestione dell'organizzazione di produttori.
b) Fermi restando gli aiuti di cui alla lettera a), un aiuto può essere concesso alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data di tale riconoscimento specifico, per agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento della qualità della produzione. L'importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente il 60%, il 50% e il 40% delle spese destinate dall'organizzazione all'attuazione del piano;
c) gli aiuti di cui alle lettere a) e b) sono versati ai beneficiari finali nell'anno che segue quello per il quale l'aiuto è stato concesso e al più tardi il 31 dicembre 2008.
2. Gli Stati membri possono incentivare azioni di interesse collettivo di durata limitata, che esulino dalle normali iniziative delle imprese private, realizzate con la fattiva partecipazione di addetti del settore ovvero da organizzazioni che operino per conto dei produttori o da altre organizzazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'autorità di gestione, e tali da contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.
3. Le azioni ammissibili riguardano in particolare gli aspetti seguenti:
a) gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zone di pesca e gestione dei contingenti;
b) gestione dello sforzo di pesca;
c) promozione dell'uso di attrezzi o metodi che l'autorità di gestione riconosce come più selettivi;
d) promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse;
e)promozione di misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei prodotti, a bordo e a terra;
f)  attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;
g) eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei;
h) raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura, ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere;
i) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione, ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale;
j) costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
k) accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra;
l) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale;
m) creazione di valore aggiunto nei prodotti (tra l'altro attraverso sperimentazione, innovazione, valore aggiunto ai sottoprodotti e ai prodotti accessori);
n) miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato.
Le spese riconducibili al normale svolgimento del processo produttivo nelle aziende non sono ammissibili ai fini del presente paragrafo.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.".

Nota all'art. 164:
L'art. 14 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:
"Promozione e ricerca di nuovi sbocchi
1. Gli Stati membri possono adottare, alle condizioni di cui all'allegato III, misure a favore di iniziative collettive di promozione e di ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed in particolare di:
a) operazioni di certificazione della qualità, di etichettatura, di razionalizzazione delle denominazioni e di normalizzazione dei prodotti;
b) campagne di promozione, comprese quelle destinate a valorizzare la qualità;
c) indagini ed iniziative di tipo sperimentale in materia di consumo e mercati;
d) organizzazione e partecipazione a fiere, saloni ed esposizioni;
e) organizzazione di missioni di studio o commerciali;
f) studi di mercato e sondaggi, compresi quelli aventi per oggetto le prospettive di commercializzazione di prodotti comunitari in paesi terzi;
g) campagne di miglioramento delle condizioni di commercializzazione;
h) consulenze e assistenza in materia di vendita, nonché servizi a favore di grossisti, dettaglianti e organizzazioni di produttori.
2. Sono privilegiate le azioni:
a) volte a garantire lo smaltimento di specie eccedentarie o insufficientemente sfruttate;
b) realizzate da organizzazioni che hanno beneficiato di un riconoscimento ufficiale ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92;
c) realizzate congiuntamente da varie organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni del settore riconosciute dalle autorità nazionali;
d) volte a promuovere una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
e) volte a promuovere i prodotti ottenuti secondo metodi rispettosi dell'ambiente.
3. Le misure non possono essere orientate in funzione di determinate marche commerciali e non possono riferirsi ad alcun paese o zona geografica particolare, salvo nel caso specifico in cui il riconoscimento ufficiale dell'origine geografica di un prodotto o di un processo di produzione sia concesso a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Il riferimento è ammesso unicamente a decorrere dalla data in cui la denominazione è iscritta nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.".

Nota all'art. 165, comma 4:
I Regolamenti CE nn. 2081/92 e 2082/92 recano rispettivamente:
Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Nota all'art. 166, comma 3:
L'art. 11 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:
"Piccola pesca costiera
1. Ai fini del presente articolo, per piccola pesca costiera s'intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri.
2. Gli Stati membri possono adottare, a norma del presente articolo, altri provvedimenti previsti dal presente regolamento, complementari alle misure volte a migliorare le condizioni di esercizio della piccola pesca costiera.
3. Qualora un gruppo composto da proprietari di navi o da nuclei familiari di pescatori attivi nel settore della piccola pesca costiera realizzi, in un ambito consorziale, un progetto collettivo integrato riguardante lo sviluppo o l'ammodernamento di questa attività di pesca, ai partecipanti può essere concesso un premio forfettario globale, cofinanziato dallo SFOP.
4. Ai fini del presente paragrafo, possono essere considerati, tra l'altro, progetti collettivi integrati i seguenti progetti:
- attrezzature di sicurezza a bordo e miglioramento delle condizioni sanitarie e lavorative;
- innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive);
- organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione (promozione e valore aggiunto dei prodotti);
- formazione o riqualificazione professionale.
5. L'ammontare massimo del premio forfettario globale è limitato a 150.000 EUR per progetto collettivo integrato. L'autorità di gestione stabilisce l'ammontare del premio effettivamente versato e la ripartizione tra i beneficiari in funzione della portata del progetto e dell'impegno finanziario assunto da ciascun partecipante.".

Nota all'art. 167, comma 1:
L'art. 12 del Regolamento CE n. 2792/99 così dispone:
"Misure di carattere socioeconomico
1. Ai fini del presente articolo, per "pescatore" s'intende qualsiasi persona che eserciti la propria attività professionale principale a bordo di una nave da pesca marittima in attività.
2. Gli Stati membri possono adottare, a favore dei pescatori, misure di carattere socioeconomico connesse alle misure di ristrutturazione del settore comunitario della pesca ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 3760/92.
3. Il contributo finanziario dello SFOP può intervenire soltanto con riguardo alle misure seguenti:
a) cofinanziamento di regimi nazionali di aiuto al prepensionamento dei pescatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i) al momento del prepensionamento, l'età dei beneficiari della misura non deve essere inferiore di oltre dieci anni all'età pensionabile a norma della legislazione vigente nello Stato membro oppure i beneficiari devono avere almeno 55 anni di età;
ii) i beneficiari possono dimostrare di esercitare da almeno 10 anni la professione di pescatore.
I contributi al regime normale di pensionamento dei pescatori durante il periodo di prepensionamento non sono tuttavia ammissibili alla partecipazione finanziaria dello SFOP.
In ciascuno Stato membro e per tutto il periodo di programmazione, il numero dei beneficiari non può essere superiore al numero dei posti di lavoro soppressi a bordo di navi da pesca a motivo dell'arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 7;
b) concessione di pagamenti compensativi individuali ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno dodici mesi la professione di pescatore, sulla base di un costo ammissibile limitato a 10.000 EUR per singolo beneficiario e a condizione che la nave da pesca sulla quale erano imbarcati i beneficiari sia oggetto di una misura di arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 7;
c) concessione di pagamenti compensativi individuali non rinnovabili ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore, in previsione della loro riconversione o della diversificazione delle loro attività fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di un piano sociale individuale o collettivo, sulla base di un costo ammissibile limitato a 50.000 EUR per singolo beneficiario; l'autorità di gestione stabilisce l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di riconversione e di diversificazione e dell'impegno finanziario assunto dal beneficiario;
d) concessione di premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 35 anni che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore o possono dimostrare una formazione professionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà e parte della proprietà di una nave da pesca, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i) la nave da pesca deve avere una lunghezza fuori tutto compresa tra 7 m e 24 m; al momento dell'acquisizione della proprietà essa deve avere un'età compresa tra 10 e 20 anni, essere operativa ed essere iscritta nello schedario comunitario delle navi da pesca;
ii) il trasferimento della proprietà non deve aver luogo nell'ambito dello stesso nucleo familiare fino al secondo grado di parentela.
L'autorità di gestione determina l'importo di ciascun premio individuale, in particolare sulla base delle dimensioni e dell'età della nave e delle condizioni finanziarie dell'acquisto (costo dell'acquisizione della proprietà, livello e condizioni del prestito bancario, garanzia di terzi, se del caso, e/o altre agevolazioni di ingegneria finanziaria).
L'autorità di gestione stabilisce inoltre le altre condizioni e criteri secondo cui ha luogo l'acquisto.
L'importo del premio non può comunque superare il 10% del costo dell'acquisizione della proprietà, né la somma di 50.000 EUR.
4. L'autorità di gestione adotta, in particolare mediante appropriati meccanismi di controllo, le disposizioni necessarie:
a) affinché i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera a), abbandonino definitivamente la professione di pescatore;
b) affinché uno stesso pescatore non possa beneficiare di più di una delle misure di cui al paragrafo 3;
c) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera b), sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che sia trascorso un anno dal versamento della compensazione a suo favore;
d) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera c), sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che siano trascorsi cinque anni dal versamento della compensazione a suo favore;
e) per accertare che i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera c), esercitino effettivamente una nuova attività;
f) affinché il premio di cui al paragrafo 3, lettera d), sia rimborsato pro rata temporis in caso di trasferimento della proprietà acquisita dal beneficiario o qualora la nave sia soggetta ad arresto definitivo a norma dell'articolo 7, entro un periodo inferiore a cinque anni a partire dal versamento del premio.
5. Tutte le disposizioni, i metodi di calcolo, i criteri e le altre norme stabilite dall'autorità di gestione ai fini dell'attuazione del presente articolo sono indicati nei complementi di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.
6. Gli Stati membri possono varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche.".

Nota all'art. 169, comma 1:
Per il testo dell'art. 15 del Regolamento CE n. 2792/99 vedi la nota all'art. 163.


Nota all'art. 170:
Per il testo dell'art. 12 del Regolamento CE n. 2792/99 vedi la nota all'art. 167.

Nota all'art. 171:
Per il testo dell'art. 15 del Regolamento CE n. 2792/99 vedi la nota all'art. 163.

Nota all'art. 172, commi 1 e 2:
La legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, reca "Iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento".

Nota all'art. 172, comma 3:
Per il testo dell'art. 15 del Regolamento CE n. 2792/99 vedi la nota all'art. 163.

Nota all'art. 172, comma 5:
I punti 1), 2) e 3) dell'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, così dispongono:
"1) per l'istituzione ed il mantenimento in efficienza nelle acque costiere dell'Isola precluse alla pesca a strascico, di zone di ripopolamento attivo mediante la realizzazione sul fondo di idonee strutture che provochino una modificazione dell'ambiente naturale in modo da aumentare i livelli quantitativi e qualitativi della produzione ittica e da impedire nel contempo la pesca con attrezzature radenti;
2) per l'attività di vigilanza nelle zone di ripopolamento di cui al punto precedente;
3) per il controllo sull'andamento e lo sviluppo della produzione nelle zone di ripopolamento in rapporto alle zone viciniori, da affidarsi ad istituti scientifici specializzati.".

Nota all'art. 174, comma 1, lett. b):
L'art. 7 bis, paragrafo 1, del Regolamento CEE n. 3759/92 del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura - abrogato dall'art. 24 del Regolamento CE n. 2792/1999, ma che continua tuttavia ad applicarsi agli aiuti alle azioni e ai progetti approvati fino al 31 dicembre 1999, così dispone:
"Articolo 7 bis

1. Gli Stati membri possono concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che commercializzano i prodotti per i quali le norme comuni di commercializzazione sono stabilite nei regolamenti (CEE) n. 103/76 e (CEE) n. 104/76 e che hanno presentato un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione per detti prodotti approvato dalle autorità nazionali competenti.".

Nota all'art. 174, comma 2:
L'art. 15, comma 3, del Regolamento CE n. 2792/99 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, così dispone:
"Articolo 15
Azioni realizzate dagli operatori del settore

3. Le azioni ammissibili riguardano in particolare gli aspetti seguenti:
a) gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zone di pesca e gestione dei contingenti;
b) gestione dello sforzo di pesca;
c) promozione dell'uso di attrezzi o metodi che l'autorità di gestione riconosce come più selettivi;
d) promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse;
e) promozione di misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei prodotti, a bordo e a terra;
f) attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;
g) eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei;
h) raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura, ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere;
i) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione, ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale;
j) costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
k) accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra;
l) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale;
m) creazione di valore aggiunto nei prodotti (tra l'altro attraverso sperimentazione, innovazione, valore aggiunto ai sottoprodotti e ai prodotti accessori);
n) miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato.
Le spese riconducibili al normale svolgimento del processo produttivo nelle aziende non sono ammissibili ai fini del presente paragrafo.".

Nota all'art. 178, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, recante "Interventi urgenti per il settore della pesca", così dispone:
"Art. 1
Interventi in dipendenza di calamità

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in caso di comprovate emergenze derivanti da calamità naturali o collegate ad altre cause che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, è autorizzato ad erogare alle imprese di pesca indennità commisurate ai periodi per i quali risulta accertata tale riduzione e determinate secondo i parametri di cui alla tabella 2 dell'allegato IV al Regolamento CE n. 3699/93.
2. Per i predetti eventi, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell'attività di pesca, un'indennità giornaliera rivalutabile, pari a lire sessantamila.
3. I giorni nei quali, a causa dei predetti eventi eccezionali, l'attività di pesca abbia subito la riduzione prevista dal comma 2, sono comunque computati ai fini del raggiungimento del minimo di attività richiesto dal successivo comma 1 dell'articolo 2.
4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i prefetti o le autorità marittime delle province interessate, ovvero a seguito di segnalazione degli stessi e previo parere reso dal consiglio regionale della pesca, sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, individua con proprio decreto le fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000.".

Nota all'art. 179, comma 7:
L'art. 3, comma 1 e l'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento CE n. 1489/97 del 29 luglio 1997, recante modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite, rispettivamente così dispongono:
"Art. 3

1. Gli impianti di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci assicurano in qualsiasi momento la trasmissione automatica al centro di controllo della pesca (in prosieguo "CCP") dello Stato membro di bandiera, dei dati relativi a quanto segue:
- identificazione del peschereccio,
- ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99%, e
- data ed ora in cui è stata rilevata la suddetta posizione del peschereccio.".
"Art. 6

1. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio, il comandante di quest'ultimo o l'armatore o il loro rappresentante comunica al CCP dello Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro costiero almeno una volta ogni ventiquattro ore, dal momento in cui il fatto è stato riscontrato, i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, mediante telecopiatrice, telefono o radio, tramite una stazione radio autorizzata in forza della normativa comunitaria per il ricevimento di tali informazioni. Si applica la stessa disposizione in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'SCP dello Stato membro di bandiera. Tale comunicazione non costituisce trasmissione del rapporto di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del regolamento (CEE) n. 2847/93.
2. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio, l'armatore o il suo rappresentante hanno l'obbligo di far riparare detto impianto o di sostituirlo entro un mese. Decorso tale termine, il comandante del peschereccio non è autorizzato a intraprendere una bordata con un impianto di localizzazione via satellite difettoso. Se un impianto cessa tuttavia di funzionare, o diventa difettoso nel corso di una bordata che dura oltre un mese, deve essere riparato o sostituito appena il peschereccio entra in porto e il comandante del peschereccio non è autorizzato a intraprendere una nuova bordata prima che detto impianto sia stato riparato o sostituito.".

Nota all'art. 185, comma 1:
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, reca "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Nota all'art. 185, comma 5:
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca "Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi".

Nota all'art. 186, comma 3:
Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, reca "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia".

Nota all'art. 187, comma 4:
Vedi nota all'art. 186, comma 3.

Nota all'art. 190, comma 3:
L'art. 51, comma 6, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa", così dispone:
"6. Le spese necessarie per la effettuazione di ispezioni, verifiche ed accertamenti precedenti o successivi all'erogazione di agevolazioni da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca sono a carico dei beneficiari, i quali sono tenuti ad effettuarne il versamento in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione secondo le modalità che saranno determinate dall'Amministrazione concedente.".

Nota all'art. 191, comma 5:
L'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", così dispone:
"5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.".

Nota all'art. 192:
Il documento di programmazione economico-finanziaria, disciplinato dall'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.

Nota all'art. 195, comma 7:
L'art. 35 bis del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983", e successive modifiche ed integrazioni, al secondo comma, così dispone:
"2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.".

Nota all'art. 195, comma 9:
Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", così dispone:
"Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi della Regione, daranno luogo ad impegni di spesa nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".

Nota all'art. 198, comma 1:
Vedi nota all'art. 14, comma 5.

Nota all'art. 200, comma 1:
Per gli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, vedi nota all'art. 14, comma 5.
Il Regolamento CE n. 659/99 del 22 marzo 1999 reca modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE (ora art. 88).


LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 22
"Interventi a sostegno delle attività produttive e per lo sviluppo dell'occupazione in Sicilia".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardeci, Catania, Cimino, Croce, D'Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
D.D.L. n. 33
"Nuove norme per la tutela e la valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari siciliani e dei prodotti dell'artigianato tipico della Sicilia. Modifiche della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardeci, Catania, Cimino, Croce, D'Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
D.D.L. n. 79
"Interventi a sostegno delle attività produttive in tema di locazione finanziaria per investimenti ed innovazione tecnologica".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardeci, Catania, Cimino, Croce, D'Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
D.D.L. n. 104
"Interventi a sostegno delle imprese siciliane".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardeci, Catania, Cimino, Croce, D'Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
D.D.L. n. 105
"Interventi a favore del credito alle imprese artigiane e modifiche della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 6 e 6 giugno 1975, n. 41".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardeci, Catania, Cimino, Croce, D'Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
D.D.L. n. 116
"Modifiche ed integrazioni della legge regionale 18 febbraio 1996, n. 3 in materia di artigianato".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardeci, Catania, Cimino, Croce, D'Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca Della Bruca, Scoma, Vicari il 17 luglio 1996.
D.D.L. n. 180
"Provvedimenti a favore del comparto agricolo".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Basile Giuseppe, Drago, Barbagallo Salvino il 4 ottobre 1996.
D.D.L. n. 293
"Incentivazione per la certificazione dei sistemi di qualità".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Drago, Costa, Basile Giuseppe, Barone il 22 gennaio 1997.
D.D.L. n. 389
"Interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e dei servizi a titolo di anticipazione delle provvidenze di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517 ed alla legge 11 marzo 1988, n. 67".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Catania ed altri il 16 aprile 1997.
D.D.L. n. 399
"Interventi regionali per l'incentivazione allo sviluppo dei sistemi di qualità, l'agevolazione dell'accesso ai servizi di qualificazione e di certificazione a favore delle piccole e medie imprese e delle aziende artigiane".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Catania, Leontini, D'Aquino Croce, Beninati, Scammacca Della Bruca, Vicari, Cimino il 2 maggio 1997.
D.D.L. n. 409
"Sostegno ed attività produttive interne di locazione finanziaria per investimenti ed innovazioni tecnologiche".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano), su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Fleres) il 6 maggio 1997.
D.D.L. n. 415
"Interventi regionali a favore delle piccole e medie imprese e delle aziende artigiane per lo sviluppo dei sistemi di qualità, per l'agevolazione all'accesso dei servizi di qualificazione e certificazione dei prodotti e per interventi di riorganizzazione".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Battaglia, Villari, Capodicasa, Cipriani, Crisafulli, Giannopolo, Monaco, Navarra, Pignataro, Silvestro, Speziale, Zago, Zanna il 7 maggio 1997.
D.D.L. n. 436
"Interventi a favore delle piccole e medie imprese in materia di qualità".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano), su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Fleres) il 12 maggio 1997.
D.D.L. n. 437
"Norme in materia di credito alle imprese commerciali e di servizi".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Fleres) il 12 maggio 1997.
D.D.L. n. 439
"Nuove norme in materia di artigianato".
Modifiche alle leggi regionali 1 settembre 1993, n. 25, e 18 febbraio 1986, n. 3.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Fleres) il 12 maggio 1997.
D.D.L. n. 493
"Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità a favore delle piccole e medie imprese e delle aziende artigiane".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Turano, Leanza, Aulicino, Canino e Sudano il 20 giugno 1997.
D.D.L. n. 677
"Interventi a favore dell'associazionismo di impresa".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 3 aprile 1998.
D.D.L. n. 693
"Norme in materia di aiuti ai commmercianti su aree pubbliche".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 6 maggio 1998.
D.D.L. n. 714
"Interventi a favore delle imprese operanti in Sicilia".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Drago), su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Tricoli) il 5 giugno 1998.
D.D.L. n. 773
"Incentivazione per la certificazione dei sistemi di qualità e la redazione del piano di sicurezza dei lavoratori nelle aziende".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Cimino il 17 settembre 1998.
D.D.L. n. 779
"Nuove norme in materia di credito alle imprese commerciali e di servizi".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres e Croce il 24 settembre 1998.
D.D.L. n. 864
"Istituzione di riserve di commesse in favore di imprese operanti in Regioni economicamente svantaggiate individuate ai sensi della normativa comunitaria".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) il 21 gennaio 1999.
D.D.L. n. 922
"Interventi a sostegno delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Caputo il 25 maggio 1999.
D.D.L. n. 973
"Interventi per l'imprenditoria femminile".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa), su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Battaglia) il 17 settembre 1999.
D.D.L. n. 977
"Modifica ed integrazione del comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, relativo all'assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Croce il 29 settembre 1999.
D.D.L. n. 1031
"Interventi in favore dei commercianti su aree pubbliche che hanno subito danni alle loro attività a causa di eventi atmosferici".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 21 gennaio 2000.
D.D.L. n. 1068
"Norme per favorire e sviluppare l'imprenditoria femminile nella Regione".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Giannopolo, Speziale, Oddo il 6 aprile 2000.
D.D.L. n. 1121
"Interventi in favore della ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati La Grua, Stancanelli, Briguglio, Seminara, Catanoso, Granata, Ricotta, Scalia, Sottosanti, Strano, Tricoli Virzì il 27 luglio 2000.
D.D.L. n. 1125
"Norme per lo sviluppo dell'economia ittica e tutela e valorizzazione delle risorse marine e della fascia costiera".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa), su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Battaglia) il 4 agosto 2000.
Trasmessi rispettivamente alla Commissione "Attività produttive" (III) il 13 settembre 1996, 16 settembre 1996, 22 ottobre 1996, 13 novembre 1996, 3 febbraio 1997, 8 maggio 1997, 14 maggio 1997, 26 maggio 1997, 2 luglio 1997, 10 aprile 1998, 13 maggio 1998, 9 giugno 1998, 24 settembre 1998, 30 settembre 1998, 28 gennaio 1999, 16 giugno 1999, 22 settembre 1999, 6 ottobre 1999, 9 febbraio 2000, 20 aprile 2000 e 25 settembre 2000.
Abbinati nella seduta n. 166 del 3 ottobre 2000.
Esaminati in Commissione ed esitati nella seduta n. 168 del 4 ottobre 2000.
Relatore: Fleres Salvatore.
Discusso nelle sedute nn. 337 del 29-30 novembre 2000; 340 e 341 del 5 dicembre 2000; 343 del 6-7 dicembre 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 343 del 6-7 dicembre 2000.
(2000.50.2519)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
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