REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 FEBBRAIO 2000 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 19 novembre 1999.
Integrazione del decreto presidenziale 11 novembre 1999, n. 26, concernente disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il biennio economico 1998/1999 e per il quadriennio giuridico 1998/2001  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 27 dicembre 1999.
Approvazione della graduatoria dei progetti di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 1999-2000  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 3 dicembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag.


DECRETO 9 dicembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag.


DECRETO 9 dicembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag.


DECRETO 9 dicembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag.


DECRETO 10 dicembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag.


DECRETO 10 dicembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 22 novembre 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa I Palici, con sede in Palagonia, e nomina del commissario liquidatore  pag.

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 14 giugno 1999.
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 1999  pag. 10 


DECRETO 23 settembre 1999.
Variazioni al bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 1999  pag. 11 


DECRETO 19 ottobre 1999.
Approvazione del rendiconto della gestione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 1998  pag. 11 


DECRETO 25 ottobre 1999.
Istituzione, presso l'Assessorato del lavoro, di un'uni-tà operativa per la manutenzione, gestione e sviluppo dei servizi Intranet/Internet dell'Assessorato  pag. 11 


DECRETO 25 novembre 1999.
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 1999  pag. 12 


DECRETO 6 dicembre 1999.
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 1999  pag. 13 

Assessorato della sanità

DECRETO 7 dicembre 1999.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, valida per l'anno 2000.  pag. 14 


DECRETO 7 dicembre 1999.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, valida per l'anno 2000.  pag. 28 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 6 dicembre 1999.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Leonforte  pag. 33 


DECRETO 7 dicembre 1999.
Autorizzazione del progetto per la costruzione del terzo centro di manutenzione e della nuova sede dell'ufficio staccato di Trapani dell'ANAS  pag. 42 


DECRETO 10 dicembre 1999.
Approvazione di un programma costruttivo per la realizzazione di 36 alloggi sociali nel comune di Casteldaccia  pag. 43 


DECRETO 14 dicembre 1999.
Classificazione, quale area per impianto di depurazione, dell'area in cui è localizzato l'attuale impianto di depurazione consortile del comune di Giardini Naxos.   pag. 44 


DECRETO 14 dicembre 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Randazzo  pag. 45 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 9 novembre 1999.
Determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi di guida alpina su tutto il territorio della Regione siciliana  pag. 46 


DECRETO 26 novembre 1999.
Modifica del decreto 27 marzo 1998, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea  pag. 47 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concenrnenti nulla osta per apertura o trasferimento di esercizi commerciali  pag. 48 

Assessorato dell'industria:
Ricostituzione della Commissione consultiva regionale per la ristrutturazione e la disciplina della rete distributiva dei carburanti per il quadriennio 20 dicembre 1999-20 dicembre 2004  pag. 49 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta alla ditta A.G.P. s.r.l., con sede in Messina, per l'apertura di una cava in territorio del comune di Messina  pag. 49 

CIRCOLARI
Assessorato della sanità

CIRCOLARE 24 dicembre 1999, n. 1012.
Iscrizione delle associazioni dei donatori volontari di sangue nel registro generale delle organizzazioni di volontariato  pag. 49 


CIRCOLARE 24 dicembre 1999, n. 1013.
Legge regionale n. 41/76 - Contributi e sovvenzioni per il funzionamento dei centri autorizzati alla raccolta del sangue umano  pag. 49 


CIRCOLARE 24 dicembre 1999, n. 1014.
Art. 8, D.M. sanità 27 agosto 1999, n. 332 - Linee guida  pag. 50 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Supplemento ordinario n. 1.
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

Provvedimenti concernenti determinazione dell'indennità provvisoria di asservimento di beni immobili siti nei comuni di Barrafranca, Piazza Armerina e Pietraperzia per lavori di irrigazione serbatoio Olivo, 2° lotto, comprensorio di Barrafranca.
Supplemento ordinario n. 2.
Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 aprile 1999.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 19 novembre 1999.
Integrazione del decreto presidenziale 11 novembre 1999, n. 26, concernente disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il biennio economico 1998/1999 e per il quadriennio giuridico 1998/2001.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto presidenziale n. 5344 dell'11 novembre 1999, con il quale sono state recepite le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo ivi riportato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1991;
Vista la nota assessoriale n. 28905 del 16 novembre 1999, con la quale viene comunicato al Presidente della Giunta regionale di governo che l'associazione sindacale SI.A.D.-Failea Falcev non risulta inserita tra le OO.SS. firmatarie dell'ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale concernente il personale regionale relativo al biennio economico 1998/99 e quadriennio giuridico 1998/2001 e recepito con il predetto decreto presidenziale n. 5344 dell'11 novembre 1999;
Ritenuto di dovere integrare il decreto presidenziale n. 5344 dell'11 novembre 1999 con l'indicazione della predetta associazione sindacale SI.A.D. - Failea Falcev fra i sottoscrittori dell'ipotesi d'accordo per il rinnovo contrattuale di cui trattasi;

Decreta:


Articolo unico

La premessa del decreto presidenzale n. 5344 dell'11 novembre 1999 nella parte relativa all'ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale concernente il personale regionale relativo per il biennio economico 1998/99 e quadriennio giuridico 1998/2001 deve intendersi sottoscritto anche dall'Associazione sindacale SI.A.D. - Failea Falcev.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 novembre 1999.
  CAPODICASA 

(99.52.2416)
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DECRETI ASSESSORIALI




PRESIDENZA


DECRETO 27 dicembre 1999.
Approvazione della graduatoria dei progetti di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 1999-2000.

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Visto loStatuto della Regione;
Visto l'art. 69 della legge n. 144/99, con il quale, nell'ambito del sistema della formazione integrata superiore (FIS), è costituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
Visto il documento del Ministero della pubblica istruzione "Linee guida per la programmazione dei progetti pilota IFTS 1999-2000 e per le misure di accompagnamento per l'integrazione del sistema FIS";
Visto il documento del Ministero della pubblica istruzione "Linee guida per la predisposizione dei bandi regionali per la sperimentazione dei progetti pilota IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi - anno 1999-2000";
Visto il bando della Presidenza della Regione siciliana per la presentazione dei progetti pilota dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per l'anno 1999-2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 14 del 29 ottobre 1999;
Visto il decreto n. 705/VII D.R.P. del 19 novembre 1999, con il quale, nell'ambito della Direzione della programmazione, è stata costituita una commissione per la valutazione dei progetti IFTS, di cui in precedenza, formata da funzionari interni all'Amministrazione regionale ed esterni;
Visti i verbali dei lavori della suddetta commissio-ne;
Visto l'elenco dei 62 progetti ammessi a finanziamento, allegato al verbale n. 5 del 17 dicembre 1999 di cui fa parte integrante, predisposto secondo un ordine decrescente di punteggio riportato da ciascun progetto;
Visto il piano di riparto dei finanziamenti stanziati per il 1999 per l'attivazione dei piani IFTS nell'anno 1999-2000, deliberato all'unanimità dal Comitato nazionale di progettazione FIS, in base al quale vengono assegnate alla Sicilia risorse finanziarie pari a L.14.349.502.654;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria dei progetti IFTS 1999-2000 di cui all'allegato;

Decreta:


Articolo unico

E' approvata la graduatoria dei progetti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per l'anno 1999-2000, di cui all'allegato, presentati a seguito del bando della Presidenza della Regione siciliana pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 14 del 29 ottobre 1999.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 dicembre 1999.
  CRISAFULLI 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 19 gennaio 2000 al n. 245.


(Si omette Tabella A :Elenco progetti ammissibili in ordine decrescente di punteggio al 17 dicembre 1999)


(2000.5.385)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 3 dicembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota n. 203648 del 30 novembre 1999 della Ragioneria centrale lavori pubblici, con cui si rappresenta la necessità di impinguare ulteriormente il pla-fond di cassa delle spese in conto capitale per un importo complessivo di lire 50 miliardi per provvede- re ai pagamenti connessi alla realizzazione di ulterio- ri programmi comunitari e delle rate poliennali di mu-tui;
Considerata la limitata disponibilità del fondo di riserva di cassa che non consente di soddisfare interamente la suddetta richiesta;
Considerato, altresì, che il plafond di cassa del Titolo I della rubrica bilancio e finanze presenta in atto una disponibilità che consente di essere parzialmente utilizzata per soddisfare la predetta richiesta;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1999 le conseguenti variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo I     Titolo II Assessorato regionale | Spese | Spese     | correnti | in c/ capitale 
Bilancio e finanze      - 42.000    
Lavori pubblici          - + 50.000 
Fondo di riserva di cassa      - 8.000    


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 dicembre 1999.
  PIRO 

(99.51.2393)
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DECRETO 9 dicembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota n. 105952 del 16 dicembre 1999, pervenuta a mezzo fax, della Ragioneria centrale Presidenza della Regione con cui vengono rappresentate le esigenze di cassa per l'implementazione del plafond del Titolo I dell'Amministrazione Presidenza per lire 5.000 milioni per dare corso ai titoli di spesa per pagamenti relativi all'applicazione del contratto di lavoro dei dipendenti regionali, nonché altri emolumenti dovuti;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1999 le conseguenti variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo I     Titolo II Assessorato regionale | Spese | Spese     | correnti | in c/ capitale 
Presidenza della Regione      + 5.000    
Bilancio e finanze      - 5.000    


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 dicembre 1999.
  PIRO 

(99.51.2394)
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DECRETO 9 dicembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota n. 216962 del 9 dicembre 1999 della Ragioneria centrale competente, con cui si chiede lo storno dal Titolo II al Titolo I di L. 4.455.000.000 per il pagamento di competenze fisse del personale dell'Assessorato dell'industria e dei prepensionati E.M.S.;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1999 le conseguenti variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo I     Titolo II Assessorato regionale | Spese | Spese     | correnti | in c/ capitale 
Industria      + 4.455 - 4.455 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 dicembre 1999.
  PIRO 

(99.51.2392)
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DECRETO 9 dicembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota n. 4925 del 7 dicembre 1999, dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con cui si chiede una variazione di lire 20.500 milioni in aumento del plafond di cassa del Titolo II per consentire il pagamento di titoli di spesa relativi a programmi comunitari;
Vista la nota n. 136731 del 7 dicembre 1999 della Ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata nota assessoriale;
Vista la circolare n. 18 del 5 novembre 1999 di questo Assessorato con cui si impartiscono le disposizioni riguardo la chiusura della contabilità dell'esercizio 1999;
Visto il fax n. 36633 dell'1 dicembre 1999 di questo Assessorato del bilancio e delle finanze - gruppo 7° con cui si concede la deroga alle disposizioni impartite con la suindicata circolare n. 18/99, relativamente al termine da osservare per l'invio da parte delle amministrazioni attive, alle Ragionerie centrali, dei titoli di spesa, limitatamente ai titoli di pagamento connessi a programmi comunitari;
Considerato che il fondo di riserva di cassa non presenta la disponibilità occorrente per soddisfare la predetta richiesta;
Considerato che il plafond di cassa del Titolo I della rubrica agricoltura presenta ad oggi una disponibilità residua pari a lire 17.869 milioni che può essere utilizzata per la copertura di parte della richiamata richiesta di aumento del plafond di cassa del Titolo II;
Considerato, altresì, che il plafond di cassa del Titolo I della rubrica bilancio e finanze presenta in atto una disponibilità che consenta di essere parzialmente utilizzata per soddisfare la predetta richiesta;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1999 le conseguenti variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo I     Titolo II Assessorato regionale | Spese | Spese     | correnti | in c/ capitale 
Agricoltura e foreste      - 17.500 + 20.500 
Bilancio e finanze      - 3.000    


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 dicembre 1999.
  PIRO 

(99.51.2395)
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DECRETO 10 dicembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota n. 1690 del 9 dicembre 1999, dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con cui si chiede una variazione di lire 40.000 milioni in aumento del plafond di cassa del Titolo II per consentire il pagamento di spese inderogabili ed indifferibili;
Vista la nota n. 136761 del 9 dicembre 1999 della Ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata nota assessoriale;
Considerato che il fondo di riserva di cassa non presenta la disponibilità occorrente per soddisfare la predetta richiesta;
Considerato, altresì, che il plafond di cassa del Titolo I della Rubrica bilancio e finanze presenta in atto una disponibilità che consenta di essere parzialmente utilizzata per soddisfare la predetta richiesta;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, le conseguenti variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo I     Titolo II Assessorato regionale | Spese | Spese     | correnti | in c/ capitale 
Agricoltura e foreste          - + 40.000 
Bilancio e finanze      - 40.000    


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 dicembre 1999.
  PIRO 

(99.51.2395)
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DECRETO 10 dicembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota n. 216962 del 9 dicembre 1999 della Ragioneria centrale competente con cui viene rappresentata, con urgenza, la necessità dello storno di lire 4.455 milioni dal plafond di cassa del Titolo II al plafond di cassa del Titolo I, per consentire il pagamento di parte dei titoli di spesa giacenti presso la medesima il cui ammontare complessivo è pari a lire 8.931;
Visto il decreto n. 1039 del 9 dicembre 1999, di questo Assessorato, con cui, a seguito della richiesta di cui alla suddetta nota, viene autorizzato lo storno di lire 4.455 milioni dal plafond di cassa del Titolo II al plafond di cassa del Titolo I;
Vista la nota n. 24137 del 9 dicembre 1999 dell'Assessorato regionale dell'industria con cui si chiede un'ulteriore variazione di lire 4.545 milioni in aumento del plafond di cassa del Titolo I per consentire il pagamento di spese inderogabili ed indifferibili;
Considerato che il fondo di riserva di cassa non presenta la disponibilità occorrente per soddisfare la predetta richiesta;
Considerato, altresì, che il plafond di cassa del Titolo I della rubrica enti locali presenta in atto una disponibilità che consente di essere parzialmente utilizzata per soddisfare la predetta richiesta;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1999 le conseguenti variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
  Assessorato regionale | Titolo I         Spese correnti 
Enti locali      - 4.545 
Industria      + 4.545 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 dicembre 1999.
  PIRO 

(99.51.2391)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 22 novembre 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa I Palici, con sede in Palagonia, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale del 1997 dell'U.P.L.M.O. diCatania è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa I Palici, con sede in Palagonia;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta dell'11 febbraio 1999, con parere n. 2413, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, delle società sopra richiamata;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa I Palici, con sede in Palagonia, costituita il 9 marzo 1976 con atto omologato dal tribunale di Catania, in data 21 settembre 1976, iscritta nel registro delle società, e nel registro prefettizio alla sezione agricola n. 296 con D.P. n. 5279/77, ric. B.U.S.C. n. 2277, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. D'Avola Carmelo, nato a Catania il 2 luglio 1959 e residente in Palagonia, via Garibaldi, 160, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 1999.
  BATTAGLIA 

(99.51.2367)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 14 giugno 1999.
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 del D.L.C.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il D.I. n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, che detta norme per la gestione del Fondo siciliano;
Vista la legge regionale 5 gennaio 1999, n. 1, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto il D.I. n. 1/99/XII/FS dell'1 marzo 1999, che approva il bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota prot. n. 32/AA.GG./XI/L del 21 gennaio 1999 del gruppo XI/L, con la quale è stato comunicato un fabbisogno da iscrivere nel bilancio di previsione del Fondo siciliano per il 1999, per il pagamento di parcelle dei collaudi assegnati anteriormente al 1998, pari ad un importo di L. 2.000.000.000;
Vista la nota prot. n. 185/XI/L del 7 aprile 1999 del gruppo XI/L, con la quale è stato comunicato che, oltre al fabbisogno già iscritto nel bilancio di previsione del Fondo siciliano per il 1999, previsto per il pagamento delle parcelle dei collaudi assegnati anteriormente al 1998, pari ad un importo di L. 300.000.000, risulta necessaria, per lo stesso scopo, una ulteriore somma di lire 300.000.000;
Visto che l'attuale disponibilità residua del relativo art. 108 - Spese per collaudi di cantieri di lavoro - di spesa del bilancio di previsione 1999 del Fondo, per la liquidazione di dette parcelle, assomma a L.  20.386.076;
Considerato che nei mesi di gennaio e febbraio 1999 sull'art. 106 "Entrate diverse e recuperi eventuali di fondi riferibili ad articoli di spesa." dell'entrata, risultano accertamenti per L. 1.920.823.907, a fronte di nessuna previsione di entrata;
Considerato che dal predetto accertamento possono essere utilizzate lire 700 milioni per far fronte alle necessità di spesa dell'art. 108 fino alla fine dell'esercizio;
Visto il verbale n. 673 del 27 aprile 1999 del collegio dei revisori del Fondo siciliano;
Ritenuto di dovere apportare al bilancio del Fondo siciliano le necessarie variazioni;

Decreta:


Art. 1

Nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:
TITOLO I - Entrate della gestione ordinaria
Art. 106  -  Entrate diverse e recuperi eventua- li di fondi riferibili ad articoli di spesa      + L. 700.000.000 
  Totale variazioni delle entrate     + L. 700.000.000 

TITOLO I - Spese della gestione ordinaria
Art.  108  -  Spese per collaudo dei cantieri di lavoro      + L. 700.000.000 
  Totale variazioni delle spese     + L. 700.000.000 


Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 giugno 1999.
  PAPANIA PIRO 

(99.51.2379)
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DECRETO 23 settembre 1999.
Variazioni al bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L.P.R.S. n. 25 del 18 aprile 1951, che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il D.I. n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, che detta norme per la gestione del Fondo siciliano;
Visto il D.I. n. 1/99/XII/FS dell'1 marzo 1999, che approva il bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'anno finanziario 1999;
Vista la legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, art. 4;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, di approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999, con la quale è stato disposto sul cap. 73752 del bilancio regionale lo stanziamento, in favore del Fondo siciliano (somma da versare al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per il finanziamento di cantieri di lavoro e per il Fondo per l'occupazioone, di cui all'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, affidato agli enti locali), di L. 13.000.000.000;
Visto il decreto n. 1936/99/XII/L del 18 giugno 1999 dell'Assessore regionale per il lavoro, che all'art. 1 - in combinato disposto con la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 12, rimodula la ripartizione generale degli stanziamenti inscritti nel Cap. 73752 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1999 nelle percentuali di finanziamento qui appresso indicate:
a) 70% alle amministrazioni comunali;
b)  30% agli enti diversi dagli enti locali territoriali;
Vista la deliberazione n. 185 del 27 luglio 1999 della Giunta regionale che approva il programma di ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale sul cap. 73752;
Considerato di dovere apportare al bilancio di previsione del Fondo siciliano le necessarie variazioni;

Decreta:


Art. 1

Nel bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:
TITOLO I - Spese della gestione ordinaria
Art. 115  -  Spese per quota di riserva per le zone cosiddette a rischio e di par- ticolare interesse sociale di cui al- la legge regionale n.25/93      - L. 1.300.000.000 
Art.  106  -  Spese per cantieri lavoro aventi per scopo opere di pubblica utilità leg- ge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e succesive modifiche      + L. 1.300.000.000 
  Totale spese        


Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 settembre 1999.
  PAPANIA PIRO 

(99.51.2379)
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DECRETO 19 ottobre 1999.
Approvazione del rendiconto della gestione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 1998.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 del D.L.C.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il D.I. n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1981, reg. 1, fg. 277, che detta norme per la gestione del Fondo siciliano;
Visto il rendiconto della gestione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'anno finanziario 1998, che presenta un avanzo di gestione del Fondo siciliano di L. 108.091.426.696, di cui L. 63.797.261.409 afferenti alla gestione ordinaria e L. 44.294.165.287 afferenti alla gestione speciale, oltre ad un fondo di cassa al 31 dicembre 1997 di L. 55.345.301.063;
Vista la relazione del collegio dei revisori dei conti del Fondo siciliano del 20 luglio 1999 al rendiconto di gestione del Fondo per l'esercizio 1998, che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 1998;

Decreta:


Art. 1

Con le considerazioni indicate in premessa, è approvato il rendiconto della gestione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 ottobre 1999.
  PAPANIA PIRO 

(99.51.2379)
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DECRETO 25 ottobre 1999.
Istituzione, presso l'Assessorato del lavoro, di un'unità operativa per la manutenzione, gestione e sviluppo dei servizi Intranet/Internet dell'Assessorato.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la nota assessoriale n. 1093 del 24 dicembre 1998, nella quale si comunica agli uffici dell'Assessorato, comprese le sedi periferiche, l'avvenuta installazione e configurazione di strumentazioni hardware e software idonee alla realizzazione di un sistema Intranet che consenta sia la condivisione delle informazioni sia lo scambio di posta elettronica tra gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione;
Vista la circolare n. 339/99 del 3 marzo 1999, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 27 marzo 1999, con la quale si è regolamentato il servizio di diffusione degli atti tramite il servizio Intranet dell'Assessorato;
Vista la legge regionale n. 10/99 del 27 aprile 1999, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 30 aprile 1999, art. 56, comma 7, con il quale viene demandato al Coordinamento dei sistemi informatici regionali il compito di gestire il sito Internet ufficiale della Regione siciliana in collaborazione con le Amministrazioni regionali;
Vista la circolare n. 345/99 del 18 maggio 1999, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 dell'11 giugno 1999, relativa all'inserimento ed attivazione del sito Internet dell'Assessorato del lavoro nel sito della Regione siciliana con indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro;
Considerato che i servizi di comunicazione, informazione e trasparenza ottenibili dai sistemi informativi organizzati in strutture consultabili con la semplicità e la diffusione caratteristica del "mondo internet" sono servizi di importanza strategica per il conseguimento dei fini della politica del lavoro;
Considerato che mediante la sperimentazione effettuata dal settembre 1998 per quanto riguarda la Intranet dell'Assessorato e dal maggio 1999 per l'utenza Internet si sono raggiunti notevoli risultati sia in termini di numero di connessioni che di numero di pagine fornite agli utenti;
Considerata la necessità di dovere fornire una pronta ed efficace informazione agli utenti nel settore del lavoro e della formazione professionale;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità espresse in premessa, è istituita, in via permanente, presso l'Assessorato regionale del lavoro, all'interno del gruppo V/DL - Servizi informatici, un'unità operativa che deve svolgere le funzioni di manutenzione, gestione e sviluppo dei servizi Intranet/Internet dell'Assessorato della quale sono chiamati a far parte i seguenti funzionari, in servizio presso il gruppo predetto, con esperienze professionali tecnico-informatiche specifiche nel settore:
1)  ing. Renato Adragna, assistente del gruppo V/DL - Servizi informatici;
2)  sig. Leonardo Verdina, assistente del gruppo V/DL - Servizi informatici.

Art. 2

All'ing. Renato Adragna vengono assegnate le funzioni di responsabile dell'unità operativa di cui all'art. 1.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato per la registrazione e successivamente inoltrato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 25 ottobre 1999.
  PAPANIA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione l'11 novembre 1999 al n. 994.
(99.51.2387)
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DECRETO 25 novembre 1999.
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 del D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il D.I. n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, che detta norme per la gestione del Fondo siciliano;
Visto il D.I. n. 1/99/XII/FS dell'1 marzo 1999, che approva il bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'anno finanziario 1999;
Visto il D.I. n. 5/99/XII/FS del 19 ottobre 1999, che ha approvato il bilancio consuntivo della gestione del Fondo siciliano per l'esercizio finanziario 1998, dal quale è risultato nel 1998 l'avanzo di gestione del Fondo siciliano di L. 108.091.426.696, di cui L. 63.787.261.409 afferenti alla gestione ordinaria e L. 44.294.165.287 afferenti alla gestione speciale;
Visto il 4° comma dell'art. 12 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Visto il verbale del collegio dei revisori dei conti n. 675 del 29 settembre 1999;
Ritenuto di dover accantonare detto avanzo per la gestione ordinaria su di un articolo di nuova istituzione denominato: art. 120 "Fondo di riserva per la reiscrizione di somme perenti" del bilancio del Fondo siciliano per l'esercizio finanziario in corso;
Considerato che con il D.I. n. 01/99/XII/FS dell'1 marzo 1999 è stata iscritta nel bilancio di previsione del F.S. per il 1999 quota parte dell'avanzo della gestione speciale pari a L. 34.582.876.536 e che, pertanto, occorre iscrivere la differenza pari a L. 9.711.288.751;
Ritenuto di dovere apportare al bilancio del Fondo siciliano le necessarie variazioni;

Decreta:


Art. 1

Nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
AVANZO DI GESTIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Art.  001  -  Avanzo della gestione ordinaria          L. 63.797.261.409 
Art.  002  -  Avanzo della gestione speciale          » 9.711.288.751 
  Totale avanzo della gestione         L. 73.508.550.160 

TITOLO I - Spese della gestione ordinaria
Art. 115  -  Somme per quote riserva interven- ti zone a rischio e particolare in- teresse sociale          L. 66.621.000 
Art.  120  -  (N.I.) Fondo di riserva per la rei- scrizione di somme perenti          » 63.720.640.409 
  Totale spese gestione ordinaria         L. 63.787.261.409 

TITOLO II - Spese della gestione speciale
Art. 201  -  Fondo di riserva speciale destina- to al finanziamento di nuovi inter- venti per speciale disposizione le- gislativa          L. 9.771.288.751 
  Totale spese gestione speciale         L. 9.711.288.751 
  Totale spese gestione speciale         L. 9.711.288.751 
  Totale spese gestione ordinaria         » 63.787.261.409 
  Totale generale delle spese         L. 73.508.550.160 


Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 novembre 1999.
  PAPANIA PIRO 

(99.51.2379)
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DECRETO 6 dicembre 1999.
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 del D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il D.I. n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, che detta norme per la gestione del Fondo siciliano;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, di approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vito il D.I. n. 1/99/XII/FS dell'1 marzo 1999, che approva il bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'anno finanziario 1999;
Viste le note prot. n. 16228 e n. 18053, in pari data del 26 maggio 1999 del gruppo 7° Tesoro dell'Assessorato regionale bilancio e finanze, con le quali è stato richiesto il versamento per un importo complessivo di lire 13.844.289, relativo agli addebiti coatti per n. 2 cantieri di lavoro, per i quali il comune diVillafrati ha erroneamente rimborsata la medesima somma al Fondo siciliano invece che alla Regione siciliana;
Visto che l'attuale disponibilità del relativo art.110 - Restituzione e rimborsi per la gestione ordinaria - di spesa del bilancio di previsione 1999 del Fondo, per la liquidazione di detti rimborsi assomma a L. 10.000.000;
Considerato che occorre integrare la previsione di spesa dell'art. 110 in maniera sufficiente a far fronte sia al fabbisogno attuale, sia alle eventuali richieste future dello stesso ufficio (gr. 7 - Tesoro);
Considerato che nei mesi di gennaio e febbraio sull'art. 106 "Entrate diverse e recuperi eventuali di fondi riferibili ad articoli di spesa" dell'entrata, risultano accertamenti per L. 1.920.823.907 a fronte di una previsione di entrata aggiornata di L. 700.000.000;
Considerato che dal predetto accertamento possono essere utilizzate lire 200 milioni per far fronte alle necessità di spesa dell'art. 110 fino alla fine dell'esercizio;
Visto inoltre che a causa dell'afflusso di decreti per cantieri degli anni pregressi, (es. 1996 e precedenti) registrati e pagati, per i quali, oltre al fabbisogno già iscritto all'art. 103 del bilancio di previsione del Fondo siciliano per il 1999, pari ad un importo di L. 140.000.000, risul- ta necessaria, per lo stesso scopo, una ulteriore somma di L. 400.000.000;
Visto che l'attuale disponibilità residua del relativo art. 103 - Spese per i cantieri di lavoro - di spesa del bilancio di previsione 1999 del Fondo, per la liquidazione dei saldi già citati, assomma a L. 56.328.000;
Visto il D.I. n. 6 del 25 novembre 1999 di assestamento di bilancio che istituisce l'art. 120 - Fondo di riserva per la reiscrizione di somme perenti - e assegna L. 63.787.261.409 quale somma disponibile per coprire gli eventuali debiti per cantieri di lavoro pregressi (es. 1996 e precedenti);
Considerato che dal predetto art. 120 possono essere prelevate lire 400 milioni per far fronte alle necessità di spesa dell'art. 103 fino alla fine dell'esercizio 1999;
Visto il verbale n. 675 del 29 settembre 1999 del collegio dei revisori del Fondo siciliano;
Ritenuto di dovere apportare al bilancio del Fondo siciliano le necessarie variazioni;

Decreta:


Art. 1

Nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:
TITOLO I - Entrate della gestione ordinaria
Art. 106  -  Entrate diverse e recuperi eventua- li di fondi riferibili ad articoli di spesa      - L. 200.000.000 
  Totale variazioni delle entrate     - L. 200.000.000 

TITOLO I - Spese della gestione ordinaria
Art.  110  -  Spese per restituzione e rimborsi      + L. 200.000.000 
  Variazioni delle spese     + L. 200.000.000 

TITOLO I - Spese della gestione ordinaria
Art.  120  -  Fondo di riserva per la reiscrizio- ne di somme perenti      - L. 400.000.000 
Art.  103  -  Spese per i cantieri di lavoro      + L. 400.000.000 
  Variazioni delle spese            


Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 dicembre 1999.
  PAPANIA PIRO 

(99.51.2379)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 7 dicembre 1999.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, valida per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, e in particolare l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R. n. 500/96 ed, in particolare, l'art. 8;
Visto il decreto assessoriale n. 20293 del 5 ottobre 1996, con il quale sono state impartite le direttive per la formulazione delle graduatorie degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi provvisori dei medici specialisti ambulatoriali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'8 aprile 1998, n. 82 ed, in particolare, l'art. 43, comma 4, che ha abrogato i commi 23 e 27 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi della quale non era possibile instaurare più di due rapporti di lavoro a tempo determinato nell'arco di un anno con la medesima Azienda unità sanitaria locale e per un periodo superiore a tre mesi;
Visto l'art. 28, comma 3, D.P.R. n. 500/96, ai sensi del quale l'incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi;
Considerato che il Comitato zonale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo ha predisposto la graduatoria dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo per l'anno 2000;
Preso atto che con delibera n. 5458 del 4 novembre 1999, il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo ha approvato la suddetta graduatoria;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, valida per l'anno 2000, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo con delibera n. 5458 del 4 novembre 1999.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata esclusivamente per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, nonché per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e non di nuova istituzione.

Art. 3

La graduatoria sopracitata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 dicembre 1999.
  MARTINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato per la sanità il 13 dicembre 1999, con nota n. 966.
Cliccare qui per visualizzare l'Allegato

(99.51.2413)
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DECRETO 7 dicembre 1999.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, valida per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, e in particolare l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R. n. 500/96 ed, in particolare, l'art. 8;
Visto il decreto n. 20293 del 5 ottobre 1996, con il quale sono state impartite le direttive per la formulazione delle graduatorie degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi provvisori dei medici specialisti ambulatoriali;
Visto il decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 aprile 1998, n. 82 ed, in particolare, l'art. 43, comma 4, che ha abrogato i comma 23 e 27 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi della quale non era possibile instaurare più di due rapporti di lavoro a tempo determinato nell'arco di un anno con la medesima Azienda U.S.L. e per un periodo superiore a tre mesi;
Visto l'art. 28 comma 3 D.P.R. n. 500/96, ai sensi del quale l'incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi;
Considerato che il comitato zonale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani ha predisposto la graduatoria dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani per l'anno 2000;
Preso atto che con delibera n. 3842 del 4 novembre 1999, il direttore generale dell'Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani ha approvato la suddetta graduatoria;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, valida per l'anno 2000, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal Direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani con delibera n. 3842 del 4 novembre 1999.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata esclusivamente per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, nonché per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e non di nuova istituzione.

Art. 3

La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 dicembre 1999.
MARTINO


Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 13 dicembre 1999, al n. 967.
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 6 dicembre 1999.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Leonforte.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i fogli prot. n. 11201 del 15 giugno 1995, prot. n. 19994 del 5 febbraio 1996 e prot. n. 14521 del 27 novembre 1997, con i quali il sindaco del comune di Leonforte ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 104 del 24 giugno 1994, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 15 settembre 1994, prot. n. 12677 decisione n. 13036, con la quale il consiglio comunale di Leonforte ha adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la delibera n. 5 del 5 gennaio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 9 febbraio 1995, prot. n. 1751 decisione n. 1980, con cui il consiglio comunale di Leonforte ha approvato la modifica parziale della delibera del consiglio comunale n. 104 del 24 giugno 1994 relativamente al rapporto di copertura nelle zone omogenee C da considerarsi nella misura di 5/10 e non erroneamente 3/10;
Vista la delibera n. 78 dell'8 maggio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 6 luglio 1995, prot. n. 8099 decisione n. 8312, con la quale il consiglio comunale di Leonforte ha approvato la modifica parziale della delibera di consiglio comunale n. 104 del 24 giugno 1994 relativamente alla tavola 2 - norme tecniche di attuazione;
Vista la delibera n. 83 del 12 maggio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 22 giugno 1995, prot. n. 8576 decisione n. 8779, con la quale il consiglio comunale di Leonforte ha preso atto del parere reso dal Genio civile di Enna ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la delibera n. 85 del 12 maggio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 22 giugno 1995, prot. n. 8578 decisione n. 8777, con la quale il consiglio comunale di Leonforte, a seguito di alcuni rilevati errori, ha operato, a parziale modifica degli elaborati di cui alla delibera di consiglio comunale n. 104/94, la variazione della tavola 5 del piano particolareggiato di zona per insediamenti abitativi;
Vista la certificazione datata 23 gennaio 1996, a firma congiunta del sindaco e segretario generale, attestante che durante il periodo di pubblicazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio, adottato con delibera di consiglio comunale n. 104/94, sono state presentate n. 38 osservazioni e/o opposizioni;
Viste le n. 38 osservazioni e/o opposizioni presentate:
1)  Muratore Giovanni;
2)  Rapisarda Francesco;
3)  Ferrara Salvatore;
4)  Rapisarda Antonino e Celentano Rita Maria;
5)  Leonforte Salvatore;
6)  Ghirlanda Gioacchino, Forno Francesca, Maria Giovanna e Maria Gaetana;
7)  Debole Antonino e Giuseppe;
8)  Pecora Giuseppe e Reitano Agata;
9)  Fantauzzo Emanuele, Salvatore e Lorenzo;
10)  La Delfa Maria Amalia, Giuseppe e Paolo;
11)  Cipolla Rosa, Crimi Franco e Antonino;
12)  Censabella Antonino;
13)  Mazzucchelli Sigismonda;
14)  Esso Italiana S.p.A.;
15)  Vinciprova Armando;
16)  La Delfa Brunella
17)  Prestifilippo Basilio;
18)  La Delfa Salvatore;
19)  Forno Francesco;
20)  La Porta Antonino;
21)  Fabris Valenti Valentino;
22)  Li Destri Agata e Francesco;
23)  Chiaramonte Giuseppe;
24)  Longo Luigi;
25)  Vaccalluzzo Filippo;
26)  Guarino Maria, amministratore unico della so cietà CO.P.AL. s.r.l.;
27)  Pisciotta Mario ed altri;
28)  Buscemi Maria Antonietta, Francesco e Primo Italo;
29)  Buscemi Francesco, Primo Italo e Buscemi Maria Antonietta;
30)  Legambiente e Proloco;
31)  Musumeci Maria Luisa;
32)  Muratore Claudio;
33)  U.S.L. 20 - dr. Buscemi Francesco, coordinatore igiene pubblica;
34)  Giunta Salvatore, Claudio, Renato e Laura;
35)  Guagliardo Carmelo;
36)  Pontorno Ignazio;
37)  Giacinto Simone;
38)  Consentino Lucio;
Viste le n. 3 osservazioni e/o opposizioni pervenute direttamente presso questo Assessorato:
1)  CO.PA.L. s.r.l.;
2)  CO.EDIL.;
3)  Salamone Ignazio;
Viste la delibera n. 86 del 12 maggio 1995 - riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO centrale nella seduta del 22 giugno 1995, prot. n. 8579 decisione n. 8778 - e n. 89 del 19 maggio 1995 - riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 22 giugno 1995, prot. n. 8580 decisione n. 8776 -, con le quali il consiglio comunale di Leonforte, nel dedurre le osservazioni e opposizioni relative al piano, provvede alla riadozione dello strumento urbanistico in conseguenza di alcuni errori materiali di cui prende atto;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, riguardanti il piano riadottato con delibera di consiglio comunale n. 89 del 19 maggio 1995;
Vista la nota gruppo 5/3 prot. n. 3353 del 17 marzo 1995, con la quale l'ufficio del Genio civile di Enna esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizione che:
-  Per l'area destinata a parco urbano:
a)  il tratto a monte della S.S. 121, attualmente chiusa al traffico, è da ritenersi instabile per il pricolo di crolli, di massi e pertanto su tale area si ravvisa la opportunità tecnica di adeguati interventi di consolidamento.
La loro utilizzazione resta subordinata alla esecuzione dei suddetti interventi;
b)  le aree, a valle della S.S. 121 meglio identificate nella tavola 5, nonché quelle a monte della S.P. 39, e quelle che si estendono lungo il Vallone Monaci, sono da ritenersi instabili poiché interessate da morfologie molto acclivi e presenze di calanchi, nonché da affioramenti argillosi con dissesti in atto ed in evoluzione.
La loro destinazione a parco urbano può essere quindi mantenuta a condizione che vengano realizzate solo opere idraulico-forestali, sia esclusa tassativamente qualsiasi attività antropica;
-  Si ritiene necessario sottoporre a vincolo, ai sensi del D.P.R. n. 236 del 25 maggio 1988, l'area ove sono ubicati i pozzi che alimentano acquedotti per uso idripotabile, individuando "la zona di rispetto" avente un raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione;
-  Sul tracciato stradale, che dalla S.P. 39 a valle della "Gran Ponte" porta sotto il giardino dei "Cappuccini" e quindi all'area "Capra", si ritiene debbano essere apportate le seguenti modifiche:
a)  spostare verso valle l'innesto sulla S.P. 39, evitando l'attraversamento di morfologie accidentate in terreni argillosi con dissesti in atto ed in evoluzione;
b)  variare il tracciato che dal giardino dei "Cappuccini" porta all'area "Capra", in modo da attenuarne la pendenza;
-  Si prescrive, inoltre, che i singoli progetti vengano corredati da specifici studi e indagini ai fini di una precisa valutazione delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche di ogni singolo sito interessato, e di una verifica delle implicazioni che le opere da eseguire possono determinare con l'intorno, ed in particolare con riguardo anche alla globale organizzazione degli eventuali versanti interessati nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 11 marzo 1986;
Vista la nota assessoriale prot. n. 9593/U del 18 luglio 1996, con la quale questo Assessorato ga richiesto al comune di Leonforte atti ed elaborati necessari all'istruttoria tecnica ed amministrativa;
Vista la certificazione datata 23 gennaio 1996, a firma congiunta del segretario comunale e del sindaco attestante che avverso alla rielaborazione parziale del piano regolatore generale non sono state presentate osservazioni e opposizioni;
Vista la delibera n. 69 del 15 ottobre 1997, con la quale il consiglio comunale di Leonforte, a seguito delle integrazioni richieste con la sopracitata assessoriale, prende atto degli elaborati costituenti il piano regolatore generale;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 111 del 6 maggio 1999, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal gruppo XXIX/D.R.U. prot. n. 22 dell'11 febbraio 1998, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso:
Il comune di Leonforte è è situato in provincia di Enna e confina con i comuni di Assoro, Nissoria, Nicosia, Enna e Calascibetta.
Il territorio si estende sui monti Erei per circa 84 km., ha un'altitudine compresa tra 306 e 1.025 mt. s.l.m. e presenta una morfologia alquanto varia, caratterizzata da zone montuose, collinari e vallive. Tutto il territorio presenta un sistema orografico abbastanza fitto che si riserva su due torrenti principali il "Crisa" e il "Bozzetta" che a loro volta confluiscono nel fiume Dittaino.
I terreni sono in massima parte utilizzati a colture, quali il pesco, gli agrumi e l'ulivo, e a seminativi, quali il grano e le leguminose.
La vegetazione naturale e boschiva è circoscritta alle zone più impervie e rocciose dove non è possibile l'utilizzazione a fini agrari e a pascoli.
L'economia è legata all'attività agricola, alla zootecnia e al terziario.
La popolazione risiede nel centro urbano, ubicato a quota 592 mt. s.l.m., in prossimità del confine del territorio comunale, lungo una vallata delimitata dall'altura dei monti Cernigliere, Garuffo e Samperi e dalla catena montuosa Altesina.
La dinamica demografica mette in luce che Leonforte nei primi del 1900 contava 24.000 abitanti. A partire dalla data suddetta si ha una notevole diminuzione della popolazione residente a causa del fenomeno migratorio. Infatti nel 1960 si registra una popolazione di 19.000 abitanti. Infatti nel 1960 si registra una popolazione di 19.000 abitanti. Dalla relazione si rileva che la popolazione residente nel 1991, secondo i dati ISTAT, è uteriormente diminuita a 15.410 abitanti.
Il centro storico ha origine nel 1610, per volontà del principe Placido Branciforti, ad opera dell'architetto romano F. Salvietti.
Il disegno urbanistico iniziale recupera le preesistenze viarie e residenziali, probabilmente di origine araba, articolate sul pendio roccioso del monte Cernigliere, sulla sommità del quale emerge il grandioso palazzo del principe. Qualche decennio dopo la fondazione l'incremento della popolazione fu tale che si dovette procedere all'ampliamento dell'abitato. Pertanto lungo il pianoro fu previsto un asse stradale principale e un sistema viario ortogonale su cui si è attestata la residenza. La successiva espansione è sorta sul prolungamento di questo asse.
A scala extraurbana il territorio comunale presenta notevoli testimonianze storiche per la presenza di manufatti di archeologia industriale (filanda, fabbrica di tegole, mulini), di opere a servizio dell'agricoltura (condotte, abbeveratoi, fontane), di preesistenze archeologiche e di un orto botanico.
Il comune è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 99 dell'8 aprile 1976 che prevede un'espansione di tipo lineare in contrapposizione al sistema a scacchiera ottocentesco. L'espansione si articola lungo un doppio asse stradale. Tra i due assi stradali è posta una fascia di edilizia mista (residenza ed attrezzatire di uso pubblico) mentre all'esterno di quasta sono previste due fasce di edilizia residenziale. Ampi spazi per le attrezzature pubbliche erano previsti in prossimità.
Il piano suddetto risulta in parte attuato per quanto riguarda la residenza e solo in minima parte per le attrezzature pubbliche.
L'attuazion è avvenuta a mezzo di un piano PEEP approvato con decreto n. 37/93 e di un piano particolareggiato della zona mista PEEP2 e PEEP3 approvato con delibera consiliare n. 139 del 13 luglio 1984.
Dalla relazione tecnica si rileva che, in attuazione delle "direttive generali" del C.C., si è proceduto ad una "rivisitazione" del P.R.G. precedente che ha avuto come conseguenza il mantenimento di tutte le previsioni di edilizia residenziale pubblica e privata, con relative attrezzature, nonché la previsione di una zona per insediamenti produttivi in località Faccialavata, l'enucleazione di una zona artigianale esistente nei pressi della zona cimiteriale, la previsione di due zone turistico-ricettive, oltre alla previsione di una nuova viabilità di circonvallazione del centro.
Il progettista ha confermato il dimensionamento del precedente piano regolatore generale non ritenendo conducente un'ulteriore analisi dello stato di fatto del patrimonio edilizio esistente in quanto lo stesso era stato già oggetto di valutazioni nel precedente strumento urbanistico.
Pertanto in sintesi il piano riconferma la previsione di 3.000 abitanti insediabili nel centro storico, di 6.900 abitanti insediabili nelle zone "B", di 2.960 abitanti nella zona "C", e di 6.487 abitanti complessivi nelle zone C1, C2, C3, C4 oggetto di prescrizioni esecutive.
Dette prescrizioni esecutive confermano sostanzialmente i piani particolareggiati vigenti sopracitati, ancora non interamente realizzati, e prevedono l'attuazione di una nuova limitata zona di espansione.
Lo strumento urbanistico in esame suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone omogenee:
-  Zona A - Conservativa del centro storico
Lo strumento di attuazione è il piano particolareggiato che dovrà fissare i parametri edilizi e le attrezzature di cui al D.M. n. 1444/68.
Sono consentiti interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 nel rispetto del volume e della tipologia esistente e secondo quanto previsto dalle N.A.;
-  Zona A1 - Conservativa del centro storico
Lo strumento di attuazione è il piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata. Se detto piano attuativo è di iniziativa privata l'area di intervento deve essere estesa ad un intero lotto o isolato. Sono consentite opere di restauro conservativo nel rispetto del volume e delle tipologie esistenti, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il piano particolareggiato dovrà fissare i parametri edilizi e le attrezzature di cui al D.M. n. 1444/68;
-  Zona B  -  Saturazione e sostituzione edilizia
Df max=5,00 mc/mq. e nel rispetto della legge regionale n. 19/72 e successive modifiche ed integrazioni; H. max = 11,00 mt. con n. 3 piani f.t.; parcheggi=1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione. In detta zona è obbligatorio il piano di lottizzazione per lotti superiori a mq. 1.000;
-  Zona B1  -  Saturazione e sostituzione edilizia
Df max=3,00 mc/mq.; H. max=11,00 m. con n. 3 piani f.t. Lo strumento di attuazione è il piano particolareggiato o piano di lottizzazione esteso all'intero comparto o isolato. La dimensione minima dei lotti è pari a 300 mq. con rapporto di copertura di 3/10. Le attrezzature da prevedere in detta zona riguardano: aree per l'istruzione pari a 2,25 mq/ab., aree di interesse comune pari a 1 mq/ab., aree ìer ìarchi, gioco e sport pari a 4,50 mq/ab. ed aree per parcheggi pari a 1,25 mq/ab.;
-  Zona C  -  Espansione residenziale
Df max=4 mc/mq.; H. max=22,60 con n. 7 piani f.t. Lo strumento di attuazione è il piano particolareggiato o piano di lottizzazione esteso all'intero comparto o isolato. Le attrezzature da prevedere riguardano: aree per l'istruzione pari a 4,50 mq/ab., aree di interesse comune pari a 2 mq/ab., aree per parchi, gioco e sport pari a 9 mq:ab. ed aree per parcheggi pari a 2,50 mq/ab.;
-  Zona C1  -  Espansione residenziale
Df max=3 mc/mq.; H. max=11,00 m. con n. 3 piani f.t.; lo strumento di attuazione è il piano particolareggiato o piano di lottizzazione esteso all'intero comparto o isolato. La dimensione minima dei lotti è di 300 mq. con rapporto di copertura di 5/10. Il piano attuativo dovrà prevedere le aree per l'istruzione (4,50 mq/ab.), le aree d'interesse comune (2 mq/ab.) e le aree per parchi, gioco e sport (2,50 mq/ab.);
-  Zona C2  -  Espansione edilizia
Df max=2,50 mc/mq.; lo strumento di attuazione è il piano particolareggiato di cui alla legge n. 167/62 esteso all'intero comparto o isolato che dovrà fissare i rimanenti parametri edilizi ed attrezzature;
-  Zona C3  -  Espansione edilizia
Df max=1,50 mc/mq.; H. max =10,20 m. con n. 3 piani f.t.; lo strumento di attuazione è il piano particolareggiato o piano di lottizzazione esteso all'intero comparto o isolato. Il piano attuativo dovrà prevedere le aree per l'istruzione (4,50 mq/ab.), le aree di interesse comune (2 mq/ab.), le aree per parchi, giochi e sport (9 mq/ab.), le aree per parcheggi (2,50 mq/ab.);
-  Zona C4  -  Espansione edilizia
Df max=1,25 mc/mq.; lo strumento di attuazione è il piano particolareggiato di cui alla legge n. 167/62 esteso all'intero comparto o isolato, che dovrà fissare i rimanenti parametri ed attrezzature;
-  Zona D  -  Insediamento artigianale
Non è previsto alcun indice fondiario ma è fissato il rapporto di copertura pari a 0,5 ed H. max=5,00 m. In detta zona è consentito un volume massimo di mc. 375 per alloggio del guardiano o direttore o proprietario, limitatamente al volume-alloggio è consentita la deroga all'altezza fino a m. 7,50;
-  Zona D1  -  Insediamento artigianale esistente
Non sono consentiti nuovi volumi ma solo adeguamenti degli impianti esistenti;
-  Zona E  -  Produttiva agricola
Df max =0,03 mc/mq.; H. max=7,50 m. con n. 2 piani f.t. In detta zona è consentito in aggiunta al volume abitativo una residua volumetria pari a 0,07 mc/mq. per usi attinenti alla conduzione del fondo;
-  Zona E1  -  Produttiva agricola
Df max=0,03 mc/mq.; H. max=4,50 m. con un piano f.t. oltre che ad un seminterrato;
-  Zona F  -  Attrezzature urbane e di quartiere
Non sono previsti parametri edilizi.
Le prescrizioni esecutive riguardano i seguenti ambiti di intervento:
1)  zona per insediamenti abitativi suddivisa in quattro parti A, B, C, D. La parte "A" riguarda due zone C3 di cui una già compresa nel P.P. vigente e zone per attrezzature sanitarie (ospedale in fase di realizzazione). Le parti "B", "C" e "D" riguardano zone C2, C3 e C4 ed attrezzature, in parte realizzate, già comprese nei P.P. vigenti;
2)  zona per insediamenti produttivi in località Faccialavata;
3)  zona per impianti sportivi.
Il piano regolatore generale è corredato dello studio agricolo forestale redatto ai sensi della legge regionale n. 15/91.
Dalla relazione si rileva che la superficie territoriale è prevalentemente utilizzata a colture irrigue ed a pascolo. La coltivazione predominante è il seminativo (grano duro e leguminose), diffuso in tutto il territorio comunale. Le specie arboree maggiormente coltivate risultano essere l'olivo, il pesco, gli agrumi, la vite, il ficodindia, il mandorlo. La vegetazione spontanea, presente in alta collina, è costituita da boschi naturali e artificiali e da vegetazione rupicola (roverella, ogliastro, ginestra spinosa).
Considerato:
Relativamente alle procedure si osserva:
-  L'adozione del progetto di P.R.G., P.E. e R.E. è avvenuta con delibere consiliari n. 104/94 del 24 giugno 1994 e n. 89 del 19 maggio 1995;
-  L'iter di pubblicazione del piano si è svolto secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e la trasmissione del piano è avvenuta in data 15 giugno 1995;
-  L'esame amministrativo di questo Assessorato ha evidenziato l'indufficienza degli elaborati tecnici con conseguente richiesta di atti ed elaborati integrativi in conformità all'art. 10 del disciplinare d'incarico approvato con decreto n. 91/79;
-  Il progetto, comprendente tutti gli elaborati richiesti, è stato riadottato con delibera consiliare n. 69/97;
-  Dalla comparazione tra gli elaborati adottati con delibera consiliare n. 104/94 e quelli adottati con delibera consiliare n. 69/97 si rileva che gli elaborati di P.R.G. non hanno subito alcuna modifica relativa alle previsioni di piano ma solo una suddivisione in quattro planimetrie anzicché in unica planimetria.
Per quanto riguarda gli elaborati relativi alle prescrizioni esecutive, invece, gli stessi risultano integrati da relazioni, planimetrie di progetto resatte su supporto catastale, profili e sezioni;
-  Di fatto, e con particolare riferimento alla planimetria di zonizzazione redatta su base catastale, la mancata pubblicazione dei nuovi nuovi elaborati comporta un vizio di legittimità del piano in merito alla eventuale presentazione di osservazioni ed opposizioni da parte dei privati. Pertanto, al fine della regolarità degli atti, risulta necessario procedere alla pubblicazione degli elaborati riguardanti le prescrizioni esecutive di cui alla delibera consiliare n. 69/97.
Relativamente agli aspetti di merito:
Dall'analisi della realtà territoriale, nonché dal sopralluogo, si evince che il territorio di Leonforte si caratterizza sia per le valenze paesaggistiche e ambientali sia per le potenzialità agricole, anche se l'eccessivo frazionamento della proprietà non ha finora consentito uno sfruttamento razionale delle risorse.
Il centro abitato, che nella parte meridionale disposta sul pendio verso la Gran Fonte conserva ancora integri i caratteri architettonici ed urbanistici, risulta di eccezionale interesse anche per gli aspetti paesaggistici e panoramici. Lo stesso non può dirsi per il tessuto edilizio storico oltre il palazzo Branciforte, lungo l'asse di corso Umberto, dove la mancanza di un piano di recupero e l'attuazione dello strumento urbanistico precedente ha provocato, in parte, una trasformazione e sostituzione del patrimonio edilizio con conseguente degrado urbano.
Comunque, in generale, il territorio appare intereszsante sia sotto l'aspetto ambientale che urbanistico.
Il progetto di P.R.G. in esame risulta dimensionato per 19.347 abitanti.
Il progettista, sebbene prenda atto che la popolazione, che nel 1991 è di 15.410 abitanti, è in decremento demografico, tuttavia ha riproposto il dimensionamento e il disegno urbanistico del precedente piano, rimasto in parte non attuato, nella considerazione che l'attuazione completa delle previsioni risulti necessaria sia per sopperire alle richieste di edilizia residenziale da parte delle cooperative, sia per fare fronte alle richieste di nuove tipologie di alloggi di dimensioni superiori a quelle esistenti nel centro storico, sia per diminuizione della capacità insediativa del centro urbano a seguito di accorpamenti di più unità edilizie per ristrutturazioni.
Si rileva che lo strumento urbanistico precedente risulta attuato solo per alcune parti delle zone di espansione residenziake, mentre l'intervento edilizio conservaivo del centro storico, che doveva servire al recupero abitativo del patrimonio edilizio esistente, e conseguentemente per il soddisfacimento parziale del fabbisogno residenziale, non è stato attuato.
A tal proposito il sindaco in sede di adunanza ha rilevato che la parte del centro storico posto sul pendio, per la sua posizione e per la struttura edilizia e urbanistica, non risulta funzionale ai fini residenziali, e che l'Amministrazione intende finalizzare il recupero edilizio prevalentemente per usi turistici in quanto compatibili con le valenze di natura paesaggistica del territorio comunale caratterizzato dalla presenza di emergenze di pregio ambientale.
Occorre osservare che le prescrizioni esecutive relative alle zone di espansione residenziale interessano aree già comprese nei due piani particolareggiati vigenti, solo in parter attuati, e prevedono altresì l'attuazione di una ulteriore zona C3 di limitata estensione e relative attrezzature.
In relazione al dimensionamento del piano appare giustificato l'incremento demografico ipotizzato di 4.000 abitanti circa, atteso che i dati ISTAT registrano un decremento demografico. Si ritiene invece che la richiesta di nuovi alloggi sia ascrivibile essenzialmente alla mancata redazione del piano particolareggiato di recupero del centro storico per cui la popolazione abbandona gli immobili fatiscenti e inadeguati a favotre delle nuove zone di espansione residenziali. Di fatto nel piano in esame non si è tenuto conto delle potenzialità del patrimonio edilizio esistente (il tessuto edilizio ubicato lungo il corso Umberto) da recuperare al fine di soddisfare la domanda abitativa.
In ragione di quanto sopra si condividono le zone di espansione "C1" in quanto trattasi di aree di limitata estensione, contigue alle zone "B" ed in parte già edificate; si condividono, altresì, le zone di espansione interessate dalle prescrizioni esecutive in quanto prevedono il completamento dei piani particolareggiati vigenti e soltanto una limitata nuova zona di espansione residenziale, mentre non condivide l'espansione edilizia non interessata dai piani attuativi e/o da prescrizioni esecutive in quanto non supportata da effettive esigenze abitative.
L'eventuale ulteriore fabbisogno edilizio dovrà essere soddisfatto mediante la redazione ed approvazione di piani particolareggiati di recupero ai sensi della legge n. 457/78 relativo al centro storico.
Fermo restando quanto sopra in ordine alle zone territoriali omogenee si rileva:
-  Zone A, A1
Non essendoci significativa differenza di normativa tra le zone A e A1 le stesse vanno comprese in un'unica zona secondo la perimetrazione di cui alla scheda grafica del C.S.U. della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali. Inoltre gli edifici di pregio storico-monumentale, da salvaguardare e tutelare con apposita normativa, dovranno essere visualizzati secondo l'elenco della suddetta scheda. Si prescrive, inoltre, che gli interventi consentiti, nelle more della redazione ed approvazione del piano particolareggiato esteso all'intera area, siano limitati alla lett. a), b), c) dell'art. 20 legge regionale n. 71/78, previo parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali.
Il piano ha individuato aree e/o manufatti con caratteristiche storico ambientali sparsi nel territorio comunale, privi di normativa.
Si prescrive di verificare l'esistenza di altri manufatti da salvaguardare, anche sulla scorta delle "Linee guida del P.T.P.R.", da visualizzare negli elaborati di piano.
Le suddette emergenze, che dovranno avere una adeguata area di rispetto al fine di non alterare le condizioni ambientali, dovranno essere classificate come zona A e per esse dovrà prevedersi apposita normativa per la conservazione e tutela del bene.
-  Zone B, B1
Detta zonizzazione, che dovrà essere ridimensionata a seguito della enucleazionedella zona "A" di cui sopra, appare condivisibile in quanto interessa aree già classificate "B" dal piano regolatore generale precedente. Tuttavia la densità edilizia fondiaria per la suddetta zona dovrà essere rapportata a quella del precedente piano e pertanto non potrà superare 3,5 mc/mq. Inoltre lsa zona "B1" a confine con l'insediamento di attrezzature sportive ricadente, in parte, in zona di rispetto boschivo dovrà rispettare rispettare la normativa di cui alla legge regionale n. 16/96. Per cui occorre visualizzare negli elaborati di piano in scala 1:2.000 la fascia di rispetto boschiva ricadente nella suddetta zona ed in ogni caso l'attuazione della zona B1 è subordinata alla verifica dei requisiti di cui al D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 relativamente al comparto edificatorio.
-  Zone C, C1, C2, C3, C4
Per le motivazioni su esposte le zone in argomento, condivise con il presente parere, risultano le zone "C1" e quelle interessate dai P.P. vigenti e dalle prescrizioni esecutive. Le zone non condivise dovranno essere classificate zone "E" verde agricolo.
Per quanto riguarda la zona "C2" di contrada S. Elena si prescrive che l'edificazione è subordinata al preventivo parere della Soprintendenza, atteso che la zona è interessata da un sito archeologico.
-  Zone D, D1
Per la zona D si rileva che la perimetrazione di cui alla tav. n. 5 in scala 1:10.000 risulta diversa da quelle delle prescrizioni esecutive. Infatti il piano attuativo comprende un'area che nel piano regolatore generale risulta area di rispetto del bosco. Tale area nelle prescrizioni esecutive è classificata "verde di rispetto archeologia industriale" per la presenza di ruderi della zolfara di Faccialavata, e risulta computata come area a verde per il soddisfacimento degli standard di cui al D.M. n. 1444/68. Si rileva, inoltre che all'interno della perimetrazione è stata enucleata un'area, dove insistono insediamenti abitativi, che viene esclusa dall'intervento. Pertanto la presenza nella zona interessata dalla zolfara e dagli insediamenti abitativi non risulta compatibile con la previsione urbanistica di insediamento produttivo. Si rileva, altresì, che il dimensionamento di detta zona non risulta documentato da richieste di operatori del settore.
Per quanto suddetto la zona di cui sopra non viene condivisa. La suddetta zona dovrà essere destinata a zona "E" verde agricolo.
La zona D1 viene condivisa in quanto relativa all'enucleazione di un impianto produttivo esistente.
-  Zone E, E1
Le previsioni delle zone E ed E1 si condividono.
Si ritiene necessario prescrivere che per la zona E1 ricadente nel "Cernigliere" non potranno essere consentite le attività produttive di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78.
Attrezzature
Le previsioni per attrezzature pubbliche appaiono in linea di massima condivisibili ed atte a soddisfare ampliamente gli standard urbanistici di cui al D.I. n. 1444/68.
Ciò premesso si ritiene necessario prescrivere quanto segue:
-  nelle norme di attuazione dovranno essere indicati i parametri edilizi e relativa normativa;
-  la zona "F4" per attrezzature ricettive, localizzata in prossimità delle case Ogliadoro, non viene condivisa in quanto tutto il versante che prospetta oltre la Gran Fonte deve essere salvaguardato per le valenze di natura paesaggistico-ambientale.
Tra l'altro l'esigenza di ricettività turistica potrà essere soddisfatta con il recupero della parte del centro storico in pendio, così come già detto nelle premesse.
Di conseguenza, per quest'ultima motivazione, non viene condivisa la zona "F4" localizzata nel centro urbano tra l'attrezzatura di interesse comune e la zona "C3". Peraltro si rileva che nell'elaborato di P.R.G. in scala 1:2.000 detta area è destinata ad attrezzatura di ricettività turistica mentre nelle prescrizioni esecutive che comprendono tale area la stessa risulta classificata zona a verde. In considerazione del fatto che l'area suddetta per la sua ubicazione rappresenta una zona di filtro fra la residenza e l'attrezzatura di interesse comune si condivide la scelta della destinazione a verde di cui alle prescrizioni esecutive;
-  risulta prevista, nei pressi della chiesa S. Croce, un'area per attrezzature scolastiche di notevoli dimensioni.
In considerazione del fatto che la suddetta area presenta una morfologia accidentata e che insiste sul versante del "Cernigliere" caratterizzato da valenze paesaggistiche, appare necessario ridimensionare l'area al fine di limitare l'impatto ambientale. La zona esclusa dalla previsione di attrezzatura scolastica dovrà essere compresa nel parco urbano;
-  per la zona a parco urbano dovrà essere prevista apposita normativa che consenta la salvaguardia della situazione orografica esistente tenendo conto che gli interventi dovranno indirizzarsi essenzialmente verso la riqualificazione e valorizzazione del contesto ambientale. Inoltre dovrà essere osservata la prescrizione di cui al parere dell'ufficio del Genio civile, prot. n. 3353 del 17 marzo 1995.
Viabilità
In merito al tracciato stradale che dalla S.P. 39 a valle della Gran Fonte si snoda fino all'area Capra, dovranno essere apportate le modifiche secondo quanto contenuto nel parere dell'ufficio del Genio civile, prot. n. 3353 del 17 marzo 1995.
Prescrizioni esecutive
Pur nella considerazione della rilevata irregolarità procedurale si precisa quanto segue:
-  le prescrizioni esecutive per insediamenti abitativi si condividono, dal punto di vista strettamente progettuale, per le motivazioni espresse nelle considerazioni di cui alle zone "C";
-  le prescrizioni esecutive per insediamenti produttivi non vengono condivise per le considerazioni su espresse per le zone "D";
-  le prescrizioni esecutive per la zona per attrezzature sportive si ritengono condivisibili, dal punto di vista strettamente progettuale, in quanto completamento di strutture sportive esistenti. Tuttavia le stesse dovranno prevedere parametri edilizi e relativa normativa non specificati negli elaborati progettuali.
Norme di attuazione
-  Zona "A" e "A1". Essendo state unificate le suddette zone in un'unica zona "A" occorre unificare la normativa ed inserire la normativa prevista nel R.E. con la seguente modifica: gli interventi consentiti nelle more della redazione dei piani attuativi sono quelli delle lett. a, b e c, dell'art 20 della legge regionale n. 71/78, previo parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali;
-  Zona "B". Occorre unificare la normativa con il punto 3) del R.E. e modificare l'indice di fabbricabilità fondiaria che deve essere pari a 3,5 mc/mq.;
-  Zona "D". Occorre cassare l'articolo in quanto la zona non è stata condivisa;
-  Zona "F". Occorre prevedere i parametri edilizi;
-  Zona "E". Occorre aggiungere che gli interventi produttivi consentiti sono quelli di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;
-  Zona "E1". Occorre prescrivere che gli interventi di cui all'art. 22 e successive modifiche ed integrazioni non sono consentiti.
Regolamento edilizio
Si reputa necessario premettere che, essendo il contenuto ed i limiti fissati dall'art. 33 della legge n. 1150/42, contenuti di altra natura vanno rinviati alle specifiche disposizioni di legge. Ciò al fine di evitare discrasie o riferimenti non aggiornati che possono creare confusioni interpretative.
Ciò premesso si ritiene di dovere prescrivere quanto segue:
-  Art. 3: "Definizioni e nomenclature".
Le norme dal punto 1 al punto 15 dovranno essere escluse dal R.E. e far parte dell'elaborato "norme di attuazione" del P.R.G.;
-  Art. 5: "Composizione della commissione edilizia".
Occorre riformulare l'articolo alla luce delle leggi regionali n. 7/92, art. 12; n. 26/93, art. 40 e n. 25/97, art. 10;
-  Artt. 7, 8 e 9: "Commissione urbanistica".
Gli articoli suddetti che riguardano attribuzioni, composizione e funzionamento della commissione urbanistica, in quanto non espressamente previsti per legge, non possono rientrare nei contenuti del R.E., pertanto sono cassati;
-  Art. 11: "Attività, opere e lavori soggetti ad autorizzazione".
Va cassato il punto A) in quanto le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 71/78 vengono approvate con delibera del consiglio comunale;
-  Art. 15: "Documentazione a corredo delle domande di concessione - Progetto ed allegati".
Occorre integrare l'articolo aggiungendo che la richiesta di concessione edilizia deve avere a supporto la relazione geologica che evidenzi la fattibilità dell'opera sia per quanto riguarda la stabilità del sito, sia in rapporto con le fondazioni degli edifici limitrofi e con la loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione;
-  Art. 16: "Istruttoria delle istanze di concessione dei progetti", Art. 20: "Rilascio, condizioni e validità delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni" e Art. 26: "Varianti di progetto approvato oggetto di concessione o autorizzazione".
Occorre modificare i suddetti articoli a seguito della normativa di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17/94;
-  Art. 52: "Inizio dei lavori".
Occorre integrare secondo il disposto dell'art. 2 della legge regionale n. 17/94;
-  Art. 58: "Autorizzazione di abitabilità e agibilità".
Occorre integrare secondo il disposto dell'art. 3 della legge regionale n. 17/94.
Osservazioni e/o opposizioni
Pur nella considerazione che le osservazioni ed opposizioni non sono state correttamente riportate negli elaborati di visualizzazione, si ritiene per le stesse quanto appresso facendo presente che la numerazione di riferimento è quella riportata nelle delibere consiliari n. 86/95 e n. 89/95:
-  ricorsi nn. 1, 37 e 38 ditta Muratore Giovanni, pervenuto direttamente a questo Assessorato, si accolgono in conformità a quanto espresso nelle superiori considerazioni per la zona "D";
-  ricorsi nn. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, si concorda con quanto espresso dal consiglio comunale;
-  ricorsi nn. 3 e 8, non vengono accolti in quanto interessano previsioni di attrezzature condivise nel presente parere;
-  osservazione n. 14, presentata dal WWF - Lega ambiente e Pro loco, si rimanda a quanto espresso nelle superiori considerazioni in merito all'impostazione progettuale del piano;
-  ricorsi ditta Salamone Ignazio e COPAL, pervenuti direttamente a questo Assessorato, non si condividono in conformità a quanto espresso nelle superiori considerazioni per la zona "A".
Considerato che, per la regolarizzazione degli atti relativi alle prescrizioni esecutive, dovrà essere espletata la procedura di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
Tutto quanto premesso e considerato, è del parere:
-  che il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio, adottato con deliberazioni consiliari n. 104 del 24 giugno 1994, n. 89 del 19 maggio 1995 e n. 69 del 15 ottobre 1997, sia meritevole di approvazione con modifiche e prescrizioni nel rispetto dei superiori considerata;
-  che la prescrizione esecutiva che interessa la zona per insediamenti produttivi non sia meritevole di approvazione;
-  che le prescrizioni esecutive, che interessano gli insediamenti abitativi e la zona per attrezzature sportive, benché condivisibili dal punto di vista strettamente progettuale, non possono essere approvate contestualmente al piano regolatore generale in quanto dovranno seguire la procedura di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78 per le motivazioni su espresse.»;
Vista la nota assessoriale prot. n. 6927 del 25 maggio 1999, con la quale l'A.R.T.A. trasmette il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 111 del 6 maggio 1999, affinché il comune di Leonforte provveda ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, ad adottare le proprie controdeduzioni;
Viste le delibere n. 48 del 21 giugno 1999 e n. 49 del 22 giugno 1999, con le quali il Consiglio comunale di Leonforte ha controdedotto al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 111 del 6 maggio 1999;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 195 del 7 ottobre 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
«.....Omissis.....
Premesso
L'A.R.T.A. ha trasmesso al comune di Leonforte il parere del C.R.U. n. 111 del 6 maggio 1999 sul P.R.G. perché venissero formulate le eventuali controdeduzioni ai sensi dell'art. 4, comma 5°, della legge regionale n. 71/78.
Il consiglio comunale di Leonforte, con atti n. 48/99 e n. 49/99, ha controdedotto al voto C.R.U. suddetto, deliberando di approvare le controdeduzioni redatte dai tecnici progettisti del P.R.G. di cui all'allegato "c" e "d".
Parere C.R.U. n. 111 del 6 maggio 1999.
Il C.R.U., con voto n. 111/99 ha espresso il parere che il P.R.G., con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera consiliare n. 104 del 24 giugno 1994, fosse meritevole di approvazione con modifiche e prescrizioni.
Le controdeduzioni del comune riguardano i seguenti punti del voto C.R.U.:
- Zone "A" e "A1". Si prescrive che le zone "A" e "A1" vadano comprese in unica zona secondo la perimetrazione di cui alla scheda grafica del C.S.U. della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali e con l'inserimento della normativa di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lett. a), b) e c);
-  Zone "B" e "B1". In conseguenza dell'ampliamento della zona "A" la zona "B" risulterà diminuita. La densità fondiaria di 5 mc./mq. prevista dal P.R.G. dovrà essere rapportata a quella del precedente strumento urbanistico e pertanto non potrà superare 3,5 mc./mq.;
-  Zona "C". Le zone condivise risultano le zone "C1" e quelle interessate dai P.P. vigenti e dalle prescrizioni esecutive. Le restanti zone non condivise dovranno essere classificate zone "E" verde agricolo;
-  Zone "D" e "D1". La zona "D" non viene condivisa per motivazioni d'ordine tecnico oltre che per il dimensionamento della stessa che non risulta giustificato dalle richieste degli operatori del settore.
La suddetta zona dovrà essere destinata a verde agricolo;
-  Attrezzature. Non si condividono le zone, "F4" per attrezzature alberghiere e l'ampliamento dell'attrezzatura scolastica in località S. Croce che dovrà essere compresa nel parco urbano. Si prescrive di indicare indici e parametri nelle norme di attuazione;
-  Regolamento edilizio. Si condivide il contenuto dello stesso con modifiche e prescrizioni;
Rilevato
Il consiglio comunale di Leonforte ha deliberato di prendere atto del voto C.R.U. n. 111/99 e di controdedurre ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 come segue:
1)  Zona "A - storica". Non viene condiviso quanto espresso nel voto in merito alle zone "A" e "A1" in quanto la delimitazione di cui alle schede del C.S.U. non è più attuale e inerente alle modificazioni che ha subito il territorio. Il consiglio comunale propone di riconfermare le previsioni del P.R.G.;
2)  Zona "B". In conseguenza della non condivisione della zona "A" non viene condiviso il ridimensionamento della zona "B" e la riduzione della densità fondiaria in quanto si avrebbe un'alterazione dei dati di progetto relativamente alla capacità insediativa delle suddette zone. Pertanto propone di riconfermare le previsioni del P.R.G.;
3)  Zona "C". Non si condivide l'eliminazione delle zone "C1" non oggetto di prescrizioni esecutive in quanto, anche se non immediatamente utilizzabili costituiscono, comunque, una necessaria riserva di aree. Si propone di riconfermare le previsioni del P.R.G.;
4)  Zona "D". Senza entrare nel merito delle considerazioni d'ordine tecnico rilevate dal C.R.U., si propone di subordinare le previsioni all'acquisizione delle richieste degli operatori del settore;
5)  Attrezzature. Nel condividere quanto proposto nel voto C.R.U., si assegnano i seguenti indici e parametri: df = 3,5; H = mt. 11,00; distacchi dai confini = m. 10,00; distacchi dai cigli stradali = m. 10,00; rapporto di copertura non superiore al 30%;
6)  Regolamento edilizio. Non si condivide la prescrizione relativa all'integrazione dell'art. 15 che impone la redazione della relazione geologica a supporto della domanda di concessione edilizia.
Considerato
1)  Zona "A" e "A1". Questo Consiglio, valutate le motivazioni contenute nella delibera, ritiene di non condividere la controdeduzione e pertanto propone di confermare la perimetrazione di cui al voto n. 111/99.
Al riguardo si precisa, ancora una volta, l'orientamento che ha guidato la formulazione del parere, analogo a quello di altri pareri sull'argomento.
L'intervento nei centri storici costituisce una disciplina in evoluzione, che privilegia sempre di più l'atteggiamento della tutela e della valorizzazione di tutto il patrimonio edilizio storico e dell'impianto urbano di antica formazione che ha dato origine all'insediamento urbano contemporaneo.
Tale evoluzione è documentata anche in Sicilia dall'emanazione di leggi speciali (legge regionale n. 70/76, art. 55, legge regionale n. 71/78) che hanno sottolineato il valore culturale, economico e sociale dei centri storici siciliani e l'obbligo di mantenere l'assetto.
Anche la legislazione regionale ordinaria si è occupata di promuovere l'intervento nei centri storici dando la possibilità di ottenere contributi per incrementare il decoro urbano e migliorare la qualità dell'edilizia nei centri storici (legge regionale n. 25/93).
Tali concetti informano anche le linee guida del P.P.T.R. approvato recentemente dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali con decreto del 21 maggio 1999.
Inoltre si ribadisce che il centro storico non deve essere considerato come la sommatoria di alcuni edifici monumentali, meglio conservati di altri, bensì come un complesso organico costituito da edifici, strade e aree inedificate, di cui deve essere conservata la configurazione unitaria, compresa quella dell'edilizia residenziale di base, che può essere definita "d'ambiente" nonché il tessuto di antico impianto.
In tal senso eventuali sostituzioni del patrimonio edilizio storico avvenute in passato non possono influire sulla delimitazione del centro storico medesimo, la cui perimetrazione dovrebbe coincidere con la planimetria catastale storica dell'urbano.
Addirittura si potrebbe ipotizzare la demolizione di episodi edilizi recenti incompatibili con i caratteri del centro storico e la realizzazione di converso di una edilizia più consona ai caratteri dell'ambiente storico.
Assolutamente infondata è la convinzione che l'individuazione del centro abitato tradizionale, quale centro storico, equivalga ad ingessare il centro abitato, perché è attraverso la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione di questo patrimonio che si evita il degrado e l'abbandono da parte degli attuali abitanti ed in conseguenza si può avviare un processo di valorizzazione economico e sociale con il recupero delle sue notevoli capacità insediative ed attrattive;
2)  Zona B. La controdeduzione non è condivisibile in quanto secondo quanto previsto dal precedente strumento urbanistico la densità fondiaria è pari a 3,5 mc./mq. per cui risulta opportuno il mantenimento di tale indice;
3)  Zona C. Questo Consiglio, valutate le motivazioni contenute nella delibera, ritiene di non condividere la controdeduzione in quanto i dati Istat registrano in atto un decremento demografico e inoltre le aree interessate dai piani particolareggiati vigenti sono solo in parte edificate per cui non si giustifica l'impegno di ulteriori nuove aree residenziali. Inoltre il patrimonio edilizio del centro storico, con l'attuazione del piano particolareggiato, consentirà un'ulteriore capacità insediativa in parte persa per l'abbandono degli abitanti a favore delle zone di espansione;
4)  Zona D. La controdeduzione non è accoglibile in quanto la richiesta è generica e non entra nel merito dei rilievi del voto C.R.U. che riguardano principalmente l'incompatibilità delle aree interessate con la previsione urbanistica nonché la discordanza della perimetrazione dell'area tra la tavola di piano e le prescrizioni esecutive e solo in ultima analisi le valutazioni sul dimensionamento;
5)  Attrezzature. Questo Consiglio ritiene condivisibili gli indici e parametri assegnati per dette zone;
6)  Regolamento edilizio. La controdeduzione è accoglibile anche se, con voto n. 61 del 24 febbraio 1983 il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha avuto modo di chiarire che lo studio geologico fa "parte integrante degli atti progettuali" e che, pertanto, i relativi elaborati tecnici "dovranno essere presentati all'atto della richiesta della concessione edilizia", anche in considerazione del fatto che "rappresentano un dato essenziale sulla fattibilità dell'opera".
La legge regionale n. 27/86, inoltre, nell'attribuire all'autorità comunale l'onere del rilascio delle autorizzazioni di propria competenza per lo scarico dei reflui civili non recapitanti in pubblica fognatura, ne ammette altresì la piena effettiva competenza e di conseguenza ne grava, ai fini dell'approvazione del progetto, l'obbligo della valutazione degli elaborati tecnici di progetto riguardanti l'assetto idrogeologico del sito (caratteristiche e profondità della falda idrica) e pedologico e geolitologico (natura del suolo e del sottosuolo: art. 4, legge regionale n. 27/86), argomenti questi costituenti specifico contenuto degli elaborati geologici di progetto.
Tuttavia essendo la concessione edilizia subordinata all'ottenimento del nulla osta da parte del Genio civile e che in questa fase necessita, comunque, la relazione geologica, la stessa potrà fare parte degli elaborati a corredo della richiesta del suddetto nulla osta.
Per quanto sopra premesso e considerato, è del parere che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale, prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e norme di attuazione con l'introduzione delle modifiche e prescrizioni di cui al voto del C.R.U. n. 111 del 6 maggio 1999, salvo quanto considerato con il presente voto.»;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 111 del 6 maggio 1999 e n. 195 del 7 ottobre 1999;

Decreta:


Art. 1

E' approvato e reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità alle considerazioni e prescrizioni di cui ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 111 del 6 maggio 1999 e n. 195 del 7 ottobre 1999 e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Enna in premessa riportate, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Leonforte adottato con delibera consiliare n. 104 del 22 giugno 1994 e con delibera consiliare n. 89 del 19 maggio 1995.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera consiliare n. 104 del 22 giugno 1994;
 2)  delibera consiliare n. 5 del 5 gennaio 1995;
 3)  delibera consiliare n. 78 dell'8 maggio 1995;
 4)  delibera consiliare n. 83 del 12 maggio 1995;
 5)  delibera consiliare n. 85 del 12 maggio 1995;
 6)  delibera consiliare n. 86 del 12 maggio 1995;
 7)  delibera consiliare n. 89 del 19 maggio 1995;
 8)  delibera consiliare n. 48 del 21 giugno 1999;
 9)  delibera consiliare n. 49 del 22 giugno 1999;
10)  tav.  1  - relazione; 
11)  tav.  1/b  - relazione integrativa, criteri di impostazione, esigenze e gradualità. Tabelle analisi socio-economica; 
12)  tav.  4  - inquadramento regionale; 
13)  tav.  5  - stato di fatto con previsione; 
14)  tav.  7/a  - zonizzazione; 
15)  tav. 7/b  - zonizzazione; 
16)  tav. 7/c  - zonizzazione; 
17)  tav. 7/d  - zonizzazione; 

18)  relazione;
19)  tav. 1  - perimetrazione del territorio del comune di Leonforte; 
20)  tav. 2  - carta dell'uso attuale del suolo e della vegetazione; 
21)  tav. 3  - carta clivometrica (zona periurbana); 
22)  tav. 4  - carta delle fasce altimetriche; 
23)  tav. 5/a  - carta dei vincoli della rete idrografica; 
24)  tav. 5/b  - carta dei vincoli della rete idrografica; 
25)  tav. 6  - carta delle infrastrutture a servizio del-l'agricoltura e dei manufatti di interesse storico-archeologico e turistico; 
26)  tav. 7  - carta delle unità di paesaggio; 
27)  tav. 8/a  - carta della suscettività delle unità di paesaggio con indicazioni per la pianificazione del territorio; 
28)  tav. 8/b  - carta della suscettività delle unità di paesaggio con indicazioni per la pianificazione del territorio (zona periurbana). 

Studio geologico
29)  relazione geologica;
30)  carta geolitologica;
31)  carta idrogeologica;
32)  carta di zonazione;
33)  sezioni geolitologiche;
34)  relazione geologico-tecnica;
35)  carta geologico-tecnica (insediamenti abitativi e zona sportiva);
36)  carta geologico-tecnica (insediamenti produttivi);
37)  relazione relativa alle osservazioni ed opposizioni;
38)  visualizzazione osservazioni/opposizioni (zonizza zione);
39)  visualizzazione osservazioni/opposizioni (stato di fatto con previsioni);
40)  visualizzazione osservazioni/opposizioni (planovolumetrico);
41)  regolamento edilizio.

Art. 3

Le opposizioni e/o osservazioni presentate avverso al piano vengono decise in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 111 del 6 maggio 1999.

Art. 4

Il comune di Leonforte, relativamente alle prescrizioni esecutive che interessano gli insediamenti abitativi e la zona per attrezzature sportive, in quanto queste integrate da elaborati redatti successivamente al deposito e pubblicazione della delibera n. 89/95, dovrà nel termine di giorni 30 dalla notifica del presente decreto attivare la procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, espletando tutti i successivi adempimenti nei termini indicati dalla stessa norma, al fine di consentire la successiva approvazione da parte di questo Assessorato.

Art. 5

Il comune di Leonforte dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano regolatore e regolamento edilizio e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.
Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato per opportuna conoscenza, il consiglio comunale dovrà prendere atto del piano come sopra modificato.

Art. 6

Il suddetto piano dovrà essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(99.50.2342)
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DECRETO 7 dicembre 1999.
Autorizzazione del progetto per la costruzione del terzo centro di manutenzione e della nuova sede dell'ufficio staccato di Trapani dell'ANAS.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il programma di fabbricazione del comune di Trapani, approvato con decreto n. 138/70 del 5 giugno 1970;
Vista la nota dell'ANAS n. 112396 del 21 ottobre 1997 indirizzata a questo Assessorato e al comune di Trapani con la quale è stato trasmesso il progetto e contestualmente è stata chiesta l'autorizzazione per la costruzione del terzo centro di manutenzione e della nuova sede dell'ufficio staccato di Trapani;
Vista la nota assessoriale n. 2911 del 4 marzo 1998, con la quale viene invitato il comune di Trapani a trasmettere a questo Assessorato l'atto deliberativo con il quale è stato espresso il parere sul progetto presentato dall'ANAS per la costruzione del terzo centro di manutenzione sopra richiamato;
Rilevato che nel superiore atto viene espresso parere contrario alla realizzazione del progetto;
Considerato che il progetto di che trattasi ricade integralmente nel territorio comunale di Trapani e che tuttavia a norma dell'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 la risposta negativa da parte del comune non vincola il parere dell'A.R.T.A.;
Visti gli elaborati progettuali relativi all'opera da realizzare;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica espresso con voto n. 182 del 23 settembre 1999 nel quale si ritiene che il progetto presentato dall'ANAS sia meritevole di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, ed in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 182 del 23 settembre 1999, è autorizzato in variante al programma di fabbricazione del comune di Trapani il progetto per la costruzione del terzo centro di manutenzione e della nuova sede dell'ufficio staccato di Trapani dell'A.N.A.S. nell'area demaniale dell'ex aeroporto di Milo.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti:
1)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 182 del 23 settembre 1999;
2)  nota del comune di Trapani n. 10566/44256 del 4 settembre 1998;
3)  delibera consiliare n. 73 del 22 ottobre 1998;
4)  elaborati progettuali costituiti da:
a)  stralcio planimetrico "area demaniale aeroporto di Milo";
b)  relazione tecnico-descrittiva;
c)  relazione geologica-geotecnica;
d)  relazione geologica indagini geotecniche;
-  tav.  1 - corografia;
-  tav.  2 - planimetria 1:1.000;
-  tav.  3 - planimetria 1:500;
-  tav.  4 - planimetria e curve di livello 1:1.000;
-  tav.  5 - planimetria e curve di livello 1:500;
-  tav.  6 - sezioni;
-  tav.  7 - sezioni trasversali;
-  tav.  8 - planimetria generale;
-  tav.  9 - planimetria ubicativa;
-  tav. 10 - planimetria lotti;
-  tav. 11 - progetto arch. ufficio (piante);
-  tav. 12 - progetto arch. ufficio (sezioni, prospetti);
-  tav. 13 - progetto arch. abitazione;
-  tav. 14 - progetto capannone tipo A;
-  tav. 15 - progetto capannone tipo B;
-  tav. 16 - sezioni trasv. 1 e 2;
-  tav. 17 - progetto serbatoio;
-  tav. 18 - progetto serbatoio (prospetto - sez. verticali);
-  tav. 19 - prospetto A;
-  tav. 20 - prospetto B;
-  tav. 21 - prospetto C;
-  tav. 22 - Prospetto D.

Art. 3

L'ANAS resta onerata, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'ANAS per l'esecuzione, al comune di Trapani interessato per territorio e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 7 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(99.51.2409)
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DECRETO 10 dicembre 1999.
Approvazione di un programma costruttivo per la realizzazione di 36 alloggi sociali nel comune di Casteldaccia.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86/81;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Visto il decreto n. 8 del 21 luglio 1977, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Casteldaccia;
Vista l'istanza prot. n. 12019 del 25 novembre 1999 di richiesta di approvazione di un programma costruttivo per la realizzazione di 36 alloggi sociali;
Vista la delibera di consiglio comunale n. 74 del 28 giugno 1999, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, un programma costruttivo per la realizzazione di 36 alloggi sociali;
Visto il parere favorevole del Genio civile prot. n. 12131 del 12 luglio 1999;
Visto il parere favorevole n. 32 del 2 dicembre 1999, reso dal gruppo di lavoro XXVI della Direzione regionale dell'urbanistica che in merito così si è espresso:
«...Omissis...
Per tutto quanto rappresentato e rilevato che:
-  le aree previste e destinate a servizi pubblici appaiono adeguate alla pubblica fruizione;
-  che a seguito delle pubblicazioni non sono state presentate opposizioni ed osservazioni;
-  che il programma costruttivo in oggetto risulta assistito da finanziamenti regionali del quale il comune è destinatario, questo gruppo è del parere che il progetto sia assentibile...»;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, è approvato il programma costruttivo descritto in premessa, adottato con delibera di consiglio comunale n. 74 del 28 giugno 1999, fermo restando che l'area dovrà essere espropriata ed utilizzata entro il termine di anni due, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 86 del 16 maggio 1981.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  delibera di consiglio comunale n. 74 del 28 giugno 1999;
2)  programma costruttivo composto da:
-  tav. 1 - relazione tecnica;
-  tav. 2 - relazione integrativa;
-  tav. 3 - stralcio aerofotogrammetrico;
-  tav. 4 - planimetria di rilievo;
-  tav. 5 - planimetria di zonizzazione;
-  tav. 6 - planimetria planovolumetrica;
-  tav. 7 - relazione geologica;
-  planimetria con superficie destinata a verde pubblico;
-  planimetria con l'arredo del verde;
-  sezione relativa all'arredo;
-  documentazione fotografica;
3)  stralcio del piano regolatore generale con l'individuazione dell'area oggetto di intervento; stralcio del piano di fabbricazione con l'individuazione dell'area oggetto di intervento;
4)  dichiarazione dal sindaco sulla insussistenza di vincoli gravanti sulla zona interessata;
5)  dichiarazione del sindaco sull'urbanizzazione dell'area interessata;
6)  atti di pubblicazione:
a)  avviso all'albo pretorio;
b)  manifesto murale;
c)  copia Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
d)  copia del "Mediterraneo";
7)  attestazione del segretario comunale di deposito degli atti e che non sono stati presentati ricorsi e/o opposizioni;
8)  parere del Genio civile prot. n. 12131 del 12 luglio 1999;
9)  parere reso dal gruppo di lavoro XXVI/DRU n. 32 del 2 dicembre 1999.

Art. 3

Il comune di Casteldaccia resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali alla emissione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Casteldaccia per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 10 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(99.51.2372)
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DECRETO 14 dicembre 1999.
Classificazione, quale area per impianto di depurazione, dell'area in cui è localizzato l'attuale impianto di depurazione consortile del comune di Giardini Naxos.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 27 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, gli artt. 45 e 46 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
Visto il foglio n. 4892 del 12 marzo 1998, con il quale, nel formalizzare la richiesta ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86, il sindaco del comune di Giardini Naxos provvedeva ad integrare gli atti in precedenza trasmessi con il foglio n. 24805 del 16 febbraio 1998 e riguardanti la localizzazione dell'impianto di depurazione consortile;
Premesso:
-  con decreto n. 152 del 18 aprile 1995, con le modifiche, le prescrizioni e gli stralci discendenti dai voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 234/81 e n. 233/84, veniva approvato il piano regolatore generale del comune di Giardini Naxos demandando allo stesso comune la predisposizione dello studio delle zone stralciate e delle prescrizioni esecutive;
-  a seguito di emerse problematiche in ordine alla legittima ubicazione dell'impianto di depurazione, acquisite le opportune interpretazioni da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica e da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, si rilevava che l'area ove lo stesso risultava realizzato ed in corso di ampliamento era da ritenersi stralciata ed in merito avrebbero dovuto assumersi gli adempimenti indicati dall'art. 18 del sopracitato decreto;
-  al fine di adempiere a quanto prescritto dal succitato decreto, in riscontro all'assessoriale n. 7114/U del 21 giugno 1995, il comune assumeva la delibera n. 67 del 15 luglio 1995, resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Messina con provvedimento n. 36010/34982 del 18 agosto 1995, avente ad oggetto: "Definizione di tipologia urbanistica dell'area dove è situato l'attuale impianto di depurazione consortile - parere Avvocatura dello Stato del 7 dicembre 1994 - determinazioni";
-  in conseguenza di successive richieste di integrazioni e chiarimenti, il comune, con la delibera n. 94 del 10 luglio 1997, nel richiamare le proprie precedenti deliberazioni n. 160 e 161 del 5 dicembre 1996 circa il ripristino dell'originaria previsione di utilizzo del depuratore a servizio di un'utenza di 75.000 abitanti, deliberava di confermare il contenuto della deliberazione n. 67 del 15 luglio 1995 riguardante la definizione della tipologia urbanistica dell'area ove è ubicato l'attuale impianto di depurazione;
-  con il voto n. 3 del 29 luglio 1998, il Consiglio regionale dell'urbanistica, a cui veniva sottoposto l'argomento per l'esame di competenza, esprimeva il parere di restituire la pratica al gruppo XXX/D.R.U. di questo Assessorato in considerazione che "l'autorizzazione ex post di qualsiasi genere è giuridicamente inammissibile nel caso di opera compiutamente realizzata, poiché in tale ipotesi l'autorizzazione non può avere alcuna funzione, né oggetto, né effetto";
-  a seguito del rapporto n. 535 del 6 agosto 1998 con il quale il gruppo XXX/D.R.U., nell'evidenziare le problematiche inerenti la questione ed in relazione alla rilevanza dell'opera, manifestava la necessità di acquisire il parere ai sensi dell'art. 58, lettera b), della legge regionale n. 71/78, con la nota prot. n. 9587 del 31 agosto 1998, la pratica veniva ritrasmessa al Consiglio regionale dell'urbanistica al fine di acquisire il parere in ordine alla compatibilità dell'opera con l'assetto territoriale;
Visto il voto n. 186 del 9 settembre 1999, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Considerato che:
-  L'impianto di depurazione consortile è stato autorizzato dal comune di Giardini Naxos con concessione edilizia n. 107 del 26 agosto 1980, parzialmente realizzato e funzionante in data anteriore alla data di approvazione del piano regolatore generale, ed interessa una superficie di terreno la cui estenzione è rimasta invariata nel tempo;
-  L'area interessata dall'impianto di depurazione  allo stato in corso di potenziamento è conforme alla localizzazione del depuratore sud nel P.A.R.F. del consorzio rete fognante Taormina, approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale n. 21/85 e dell'art. 3 della legge regionale n. 27/86 dall'A.R.T.A. con decreto n. 1497/87 del 15 dicembre 1987;
-  Le opere relative al potenziamento del depuratore, in corso di completamento, discendono dal vincolo disposto all'art. 2 del citato decreto n. 1497/87, punto 9, lett. A, per raggiungere la potenzialità massima prevista di 75.000 abitanti;
-  Sul progetto generale per l'ampliamento del depuratore consortile sud, la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina ha rilasciato il proprio parere favorevole ai fini della tutela panoramica e paesaggistica della località ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939 rispettivamente in data 31 maggio 1990 prot. 592, parere di massima e in data 16 febbraio 1991 prot. 3717, parere definitivo;
-  Allo stato non si ravvisano sussistere ragioni di incompatibilità e rilevante danno urbanistico per le opere realizzate ed in ampliamento con l'assetto del territorio.
Tuttavia in relazione all'ambiente naturalistico circostante questo Consiglio ritiene che:
1)  dovranno escludersi futuri ampliamenti dell'area interessata dall'attuale impianto;
2)  dovrà procedersi, compatibilmente e ove possibile con le caratteristiche tecniche dei manufatti, ad interrare i manufatti tecnologici al fine di ridurre al minimo le parti in elevazione, mimetizzando queste ultime con scarpate di terra naturale da piantumare con adeguata vegetazione;
3)  il perimetro dell'area dovrà essere schermato con essenze arboree tali da ridurre l'impatto visivo delle opere realizzate;
Nelle suesposte considerazioni è il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica»;
Visto il parere n. 559 del 7 ottobre 1999, condiviso con l'assessoriale n. 588 del 25 ottobre 1999, con il quale il competente gruppo della D.R.U., in considerazione di quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il citato voto n. 186/99, nonché in considerazione del rilevante interesse pubblico ed ambientale che l'opera riveste ed atteso che la procedura può essere ricondotta a quella di variante ordinaria mirata alla classificazione di un'area priva di destinazione urbanistica, propone la formalizzazione di un provvedimento atto a definire l'area interessata dell'intervento con destinazione "area per impianto di depurazione" alle prescrizioni contenute nel sopracitato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e "fermi restando tutti gli altri obblighi di legge che regolano la materia tra i quali quello di cui all'art. 46 della legge regionale n. 27/86 in ordine alla fascia di rispetto";
Visti gli atti di pubblicazione relativi alla variante in argomento, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, dai quali si evince che gli stessi sono stati depositati presso l'ufficio di segreteria a libera visione del pubblico per i tempi assegnati e previsti dalla normativa suindicata;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale datata 24 dicembre 1997, attestante che contro la definizione di tipologia urbanistica dell'area dove è ubicato l'attuale impianto di depurazione consortile non sono state presentate né osservazioni né opposizioni durante il periodo di pubblicazione;
Visto il decreto n. 1497 del 15 dicembre 1987, con il quale questo Assessorato ha approvato con prescrizioni il programma di attuazione delle fognature;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nonché la proposta del gruppo XXX di questa Direzione regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

L'area in cui è localizzato l'attuale impianto di depurazione consortile, oggetto delle determinazioni consiliari n. 67 del 15 luglio 1995 e n. 94 del 10 luglio 1997, è classificata quale area per impianto di depurazione, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, alle prescrizioni dettate dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 186 del 9 settembre 1999 e dal gruppo XXX con la proposta n. 559 del 7 ottobre 1999, sopra riportate.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti e gli elaborati di seguito elencati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  delibera di consiglio comunale n. 67 del 15 luglio 1995;
2)  delibera di consiglio comunale n. 94 del 10 luglio 1997;
3)  stralcio strumento urbanistico vigente;
4)  stralcio strumento urbanistico con l'indicazione dell'area d'intervento;
5)  planimetria generale quotata con le indicazioni plano-altimetriche tav. 6.2 scala 1:200;
6)  planimetria tubazioni interrate;
7)  relazione geologica e geotecnica.

Art. 3

Il comune di Giardini Naxos resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(99.51.2408)
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DECRETO 14 dicembre 1999.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Randazzo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68, comma 9, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visti i fogli prot. n. 2602 del 27 febbraio 1997 e prot. n. 648 del 24 aprile 1998, con i quali il comune di Randazzo trasmette a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti relativi alla modifica della lettera c) dell'art. 11 delle norme di attuazione del piano regolatore generale;
Vista la delibera n. 58 del 27 giugno 1996, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. centrale nella seduta dell'1 agosto 1996 prot. n. 10621/10322, con la quale il consiglio comunale di Randazzo adotta, in variante al piano regolatore generale, la modifica della lettera c) dell'art. 11 delle norme di attuazione;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista l'attestazione del 20 febbraio 1997, a firma congiunta del sindaco e del segretario generale, attestante che durante il periodo di pubblicazione della variante di che trattasi non sono state presentate osservazioni o opposizioni;
Vista la proposta prot. n. 291 del 5 luglio 1999 del gruppo XXVIII/D.R.U. resa ai sensi dell'art. 68 comma 9 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 1;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 204 del 23 settembre 1999 che parzialmente di seguito si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  a far data dal 6 giugno 1997 sono decaduti i vincoli preordinati all'espropriazione per le zone di verde di rispetto;
-  la proposta avanzata è relativa alla salvaguardia del patrimonio edilizio esistente;
-  il gruppo XXXVIII ha espresso parere favorevole;
Tutto ciò premesso, visto e considerato, è del parere di accogliere la proposta di modifica dell'art. 11 delle norme di attuazione del piano regolatore generale approvato con decreto n. 890/97, per quanto concerne la lettera c) con la dicitura come modificata dal Consiglio:
c)  Nelle zone di verde di rispetto, pubblico o privato, è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione in conformità alle vigenti leggi ed al D.M. 1 aprile 1968, n. 3518 ed al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Per le costruzioni preesistenti all'apposizione del vincolo sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dalle lettere a, b, c dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.»;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa in materia;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 204 del 23 settembre 1999;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità alla dicitura di cui al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 204 del 23 settembre 1999, la modifica della lettera c) dell'art. 11 delle norme di attuazione, in variante al piano regolatore di Randazzo, adottata con delibera consiliare n. 58 del 27 giugno 1996.

Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto la delibera consiliare n. 58 del 27 giugno 1996, che viene timbrata e vistata da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Randazzo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(99.51.2410)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 9 novembre 1999.
Determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi di guida alpina su tutto il territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visti i DD.PP.RR. 9 aprile 1956, n. 510 e 30 agosto 1975, n. 640;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 28, sull'ordinamento delle professioni di guida alpina e vulcanologica;
Considerato che compete all'Assessore regionale per il turismo, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 28 del 6 aprile 1996, la determinazione delle tariffe massime per le prestazioni professionali delle guide alpine, maestri di alpinismo ed aspiranti guide;
Considerato che la precitata legge prevede il coinvolgimento del Collegio regionale delle guide alpine di cui all'art. 11 della legge regionale n. 28/96;
Vista la nota n. 1626 del 23 settembre 1999, con la quale è stata indetta presso questo Assessorato apposita riunione con i rappresentanti del collegio precitato per la determinazione delle tariffe di cui all'art. 10 summenzionato;
Vista la nota n. 22/99 del 27 settembre 1999, con la quale il presidente del collegio, nel rappresentare l'impossibilità a partecipare alla riunione indetta per il giorno 27 settembre 1999, ha comunicato le tariffe minime valide per il 1999 confermando quanto in precedenza comunicato dal Collegio nazionale delle guide alpine con nota del 31 agosto 1999 fissate dal direttivo A.G.A.I. e approvate dal Dipartimento del turismo il 22 aprile 1999, come segue:
  | Lire | Lire+IVA 
-  giornata escursionistica      280.000 336.000 
  | Lire | Lire+IVA 
-  giornata alpinistica      310.000 372.000 
-  giornata istruttore      350.000 420.000 

-  giornata lavori in forte esposi-
zione      350.000 420.000 
-  tariffa oraria      50.000 60.000 

Considerato che per le vie brevi il Collegio regionale ha comunicato che non vengono determinate le tariffe massime così come previste dal citato art. 10;
Ritenuto, pertanto, di determinare per il biennio 1999/2000 le tariffe massime per il servizio di guida alpine, maggiorate del 10% rispetto alle tariffe minime come sopra individuate, come segue:
  | Lire | Lire+IVA 
-  giornata escursionistica      308.000 369.600 
-  giornata alpinistica      341.000 409.200 
-  giornata istruttore      385.000 462.000 

-  giornata lavori in forte esposi-
zione      385.000 462.000 
-  tariffa oraria      55.000 66.000 


Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa, le tariffe minime per i servizi di guida alpina su tutto il territorio della Regione siciliana vengono determinate come segue:
  | Lire | Lire+IVA 
-  giornata escursionistica      280.000 336.000 
-  giornata alpinistica      310.000 372.000 
-  giornata istruttore      350.000 420.000 

-  giornata lavori in forte esposi-
zione      350.000 420.000 
-  tariffa oraria      50.000 60.000 


Art. 2

Per i motivi in premessa le tariffe massime per i servizi di guida alpina su tutto il territorio della Regione siciliana vengono determinate come segue:
  | Lire | Lire+IVA 
-  giornata escursionistica      308.000 369.600 
-  giornata alpinistica      341.000 409.200 
-  giornata istruttore      385.000 462.000 

-  giornata lavori in forte esposi-
zione      385.000 462.000 
-  tariffa oraria      55.000 66.000 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 9 novembre 1999.
  ROTELLA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 18 novembre 1999 al n. 354.
(99.51.2390)
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DECRETO 26 novembre 1999.
Modifica del decreto 27 marzo 1998, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 25 maggio 1997, n. 16 art. 18, commi 3° e 4°;
Visto il decreto n. 457/3TR del 2 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 18 ottobre 1997, parte I;
Visto il decreto n. 192/2/TR del 3 agosto 1998, con il quale si approva, in via definitiva, la cessione della concessione provvisoria dell'autolinea extraurbana Grotte-Trecastagni-Capo Mulini dalla società Eredi di Biagio Condorelli s.a.s. di D'Amico Rosaria e figlie con sede in Catania alla società Autonoleggi D'Amico s.a.s. di Nicosia Grazia e C. con sede in Catania;
Vista l'istanza prodotta in data 20 ottobre 1999 dalla ditta Autonoleggi D'Amico s.a.s., con la quale si chiede l'assegnazione delle percorrenze chilometriche relative al servizio di cui prima, ai sensi della legge regionale n. 16/97;
Considerato che con il consuntivo 1995 la società Biagio Condorelli ha certificato una percorrenza chilometrica effettiva, riferita all'autolinea extraurbana Grotte-Trecastagni-Capo Mulini, pari a km. 59,160;
Ritenuto di dovere assegnare tale percorrenza chilometrica (km. 53,160) all'azienda Autonoleggi D'Amico s.a.s. subentrata alla Eredi Biagio Condorelli nell'esercizio di detta linea extraurbana e di doverla contestualmente ridurre alla Eredi Biagio Condorelli s.a.s.;
Ritenuto, pertanto, di modificare il decreto del 27 marzo 1998;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi citati in premessa, le percorrenze di cui al decreto 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 30 maggio 1998, parte I, relativamente alla ditta Eredi Biagio Condorelli, sono ridotte di km. 59,160 e pertanto in virtù del presente atto risultano complessivamente assegnate alla ditta Eredi Biagio Condorelli km. 60,064.

Art. 2

Alla ditta Autonoleggi D'Amico s.a.s., subentrata nell'esercizio dell'autolinea alla ditta Eredi Biagio Condorelli, è assegnata la percorrenza chilometrica complessiva di km. 59,160, e ciò ai sensi della legge regionale n. 161/97.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 26 novembre 1999.
  ROTELLA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 13 dicembre 1999 al n. 416.
(99.51.2389)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI




ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti nulla osta per apertura o trasferimento di esercizi commerciali.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2398 del 15 dicembre 1999, è stato concesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta M.E.C. s.r.l., per l'apertura di una grande struttura commerciale per la vendita dei prodotti di cui alle tabelle merceologiche X - XI - XII - XIV, di complessivi mq. 8.000, sita nel comune diCarini (PA), via S.S. 113 Km. 282,100 - zona A.S.I.
(2000.1.57)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2399 del 15 dicembre 1999, è stato concesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta Aligrup S.p.A., per l'ampliamento di un esercizio commerciale per la vendita dei prodotti di cui alla tabella merceologica VIII, di complessivi mq. 1.816 sito nel comune di Tremestieri Etneo (CT), via Carnazza n.77.
(2000.1.58)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2400 del 15 dicembre 1999, è stato concesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta Centers Cross s.r.l., per l'apertura di una grande struttura commerciale per la vendita dei prodotti di cui alla tabella merceologica VIII, di complessivi mq. 4.080 sita nel comune di Palermo, via Pietratagliata n. 19/29.
(2000.1.59)


Con decreto n. 2401 del 15 dicembre 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato concesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della Mercatone Uno Service S.p.A., per l'apertura di una grande struttura commerciale per la vendita dei prodotti di cui alle tabelle merceologiche X - XII - XIV, di complessivi mq. 3.000 sita nel comune di Palermo, via Ugo La Malfa n. 32.
(2000.1.60)


Con decreto n. 2402 del 15 dicembre 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato concesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta Accadì s.r.l., per l'apertura di un centro commerciale per la vendita dei prodotti di cui alle tabelle merceologiche VIII - IX - X - XII - XIII - XIV, di complessivi mq. 12.230 sito nel comune di Belpasso (CT), contrada Piano Tavola.
(2000.1.61)


Con decreto n. 2403 del 15 dicembre 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato concesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta Abate Roberto s.r.l., per l'apertura di un centro commerciale per la vendita dei prodotti di cui alle tabelle merceologiche VIII - IX - XII - XIV, di complessivi mq. 28.000 sito nel comune di Belpasso (CT), contrada Piano Tavola.
(2000.1.62)

Con decreto n. 2404 del 15 dicembre 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato concesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta F.V. Distribuzione S.p.A., per l'apertura di un esercizio commerciale per la vendita dei prodotti di cui alle tabelle merceologiche VIII - IX - X - XII - XIV, di complessivi mq. 6.100 sito nel comune di Catania, viale Ulisse n. 14.
(2000.1.63)


Con decreto n. 2405 del 15 dicembre 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato concesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta A. & C. s.r.l., per l'apertura di una grande struttura commerciale per la vendita dei prodotti di cui alla tabella merceologica VIII, di complessivi mq. 2.400 sita nel comune di Agrigento - Villaggio Mosè (AG), viale Cannatello palazzo Alletto.
(2000.1.64)


Con decreto n. 2406 del 15 dicembre 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato concesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta FI.DI.AL. s.r.l., per il trasferimento e l'apertura di un esercizio commerciale per la vendita dei prodotti di cui alla tabella merceologica VIII, di complessivi mq. 1.180 sito nel comune di Villafranca Tirrena (ME), via dei Marinai n. 1.
(2000.1.68)


Con decreto n. 2409 del 15 dicembre 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato concesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in sanatoria in favore della ditta Auchan Ipermercati S.p.A., per il trasferimento e l'ampliamento di una grande struttura commerciale per la vendita dei prodotti di cui alla tabella merceologica VIII, di complessivi mq. 17.000 sita nel comune diCatania, via San Giuseppe La Rena n. 67.
(2000.1.67)


Con decreto n. 2410 del 15 dicembre 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato concesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta Post Moda s.r.l., per il trasferimento e l'apertura di un esercizio commerciale per la vendita dei prodotti di cui alla tabella merceologica IX, di complessivi mq. 2.098 sito nel comune di Sciacca (AG), viale Siena n. 1/A.
(2000.1.66)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2534 del 29 dicembre 1999, è stato concesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta Immobiliare Archimede s.r.l., per l'apertura di un centro commerciale per la vendita dei prodotti di cui alle tabelle merceologiche I - II - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV, di complessivi mq. 5.180, sito nel comune di Melilli (SR), contrada Spalla.
(2000.1.65)


Con decreto n. 2535 del 29 dicembre 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato concesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta Largo Consumo s.r.l., per l'apertura di un centro commerciale per la vendita dei prodotti di cui alle tabelle merceologiche VIII - IX - XI - XII - XIII - XIV, di complessivi mq. 16.796,40 sito nel comune di Melilli (SR), contrada Spalla.
(2000.1.69)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Ricostituzione della Commissione consultiva regionale per la ristrutturazione e la disciplina della rete distributiva dei carburanti per il quadriennio 20 dicembre 1999-20 dicembre 2004.

Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 1668 del 20 dicembre 1999, annotato presso la Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'industria in data 21 dicembre 1999 al n. 287, è stata ricostituita la Commissione consultiva regionale per la ristrutturazione e la disciplina della rete distributiva dei carburanti, avente la durata di anni 4 a decorrere dal 20 dicembre 1999.
(99.3.123)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta alla ditta A.G.P. s.r.l., con sede in Messina, per l'apertura di una cava in territorio del comune di Messina.

Con decreto n. 654/41 dell'1 dicembre 1999 l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta A.G.P. s.r.l., con sede legale in Messina, per l'apertura di una cava di sabbia e ghiaia in contrada Minaia Fosse nel territorio del comune di Messina.
(99.50.2346)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 24 dicembre 1999, n. 1012.
Iscrizione delle associazioni dei donatori volontari di sangue nel registro generale delle organizzazioni di volontariato.

Alle associazioni dei donatori volontari di sangue per il tramite delle associazioni provinciali dei donatori di sangue
Ai direttori generali delle Aziende UU.SS.LL. e Aziende ospedaliere
Il D.M. 7 giugno 1991 che detta indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue, all'art. 1 stabilisce che rientrano tra le associazioni di donatori di sangue quelle che, escluso il fine di lucro:
a)  si ispirano nei rispettivi statuti ai valori umani e solidaristici delle donazioni volontarie e gratuite del sangue e dei suoi componenti;
b)  sono formati da cittadini volontari o che già lo siano stati;
c)  improntano l'organizzazione e la struttura degli organi associativi al principio democratico.
La normativa suddetta colloca le associazioni di donatori di sangue tra le associazioni di volontariato.
Infatti quanto stabilito dal suddetto D.M. trova riscontro nell'art. 2 e nell'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato".
La legge regionale n. 22 del 7 giugno 1994, in appli- cazione della legge n. 266/91, all'art. 9 prevede che l'iscrizione nel registro generale delle associazioni di volontariato è condizione necessaria per:
a)  poter accedere alla stipulazione di convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici o strutture pubbliche;
b)  poter accedere a contributi dello Stato, della Regione ed enti locali o di istituzione pubbliche;
c)  fruire delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui agli artt. 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Questo Assessorato, con decreto del 18 novembre 1994, ha approvato lo schema-tipo di convenzione fra Aziende UU.SS.LL. e/o Aziende ospedaliere e associazioni di donatori di sangue, nel quale, pur non prevedendo esplicitamente l'iscrizione al registro generale delle organizzazioni di volontariato, prevede all'ultimo comma dell'art. 8 dello schema-tipo che alle suddette associazioni vengano riconosciuti i benefici fiscali previsti dall'art. 8 della legge n. 266/97, benefici previsti soltanto per le associazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro.
Per quanto sopra esposto, le associazioni dei donatori volontari di sangue potranno stipulare convenzioni con le Aziende sanitarie e richiedere i contributi previsti dalla legge regionale n. 41/76 esclusivamente se hanno provveduto all'iscrizione nel registro generale delle organizzazioni di volontariato.
In fase transitoria ed esclusivamente per l'anno 2000, le convenzioni che andranno a scadere nel suddetto anno possono essere rinnovate a condizione che l'associazione possa dimostrare all'Azienda sanitaria con cui è convenzionata di avere inoltrato entro e non oltre il mese di giugno richiesta di iscrizione nell'apposito registro generale delle organizzazioni di volontariato.
  L'Assessore: MARTINO 

(2000.3.169)
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CIRCOLARE 24 dicembre 1999, n. 1013.
Legge regionale n. 41/76 - Contributi e sovvenzioni per il funzionamento dei centri autorizzati alla raccolta del sangue umano.

Alle associazioni dei donatori volontari di sangue della Sicilia
La legge regionale n. 41/76 prevede la concessione di contributi e sovvenzioni per il funzionamento e la propaganda a favore delle associazioni donatori volontari di sangue.
Al fine di consentire l'accoglimento delle istanze per la concessione dei contributi si emanano le seguenti disposizioni.
Le associazioni dovranno presentare improrogabilmente entro il mese di febbraio istanze separate di contributo di cui all'art. 2 e di sovvenzione di cui all'art. 3.
Alle istanze, firmate dal legale rappresentante dell'associazione, dovranno essere allegate le rispettive relazioni illustrative nonché dovrà essere specificato l'importo richiesto.
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1)  originale attestazione rilasciata dalle Aziende sanitarie a firma del direttore generale sul numero delle unità di sangue raccolte da donatori avviati dall'associazione nell'anno solare precedente presso i centri trasfusionali; nonché sul numero di unità raccolte direttamente dall'associazione ed avviate allo stesso centro trasfusionale sempre nello stesso periodo;
2)  dichiarazione del legale rappresentante sul numero dei donatori associati ed attivi, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 15 gennaio 1991, nell'anno precedente;
3)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il legale rappresentante attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti degli appartenenti al proprio nucleo familiare da elencare nominativamente. Detta dichiarazione va sottoscritta ed autenticata con le modalità dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
4)  documentazione necessaria a dimostrare la composizione in atto del consiglio direttivo e di chi ha la legale rappresentanza dell'associazione;
5)  codice fiscale dell'associazione, nonché del legale rappresentante della stessa;
6) atto costitutivo, statuto e regolamento interno;
7)  copia del decreto di autorizzazione apertura centri di raccolta;
8)  elenco degli automezzi intestati all'associazione con relativa targa;
9)  decreti di iscrizione nel registro generale delle organizzazioni di volontariato.
La documentazione di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9 dovrà essere inviata soltanto per le richieste di contributo e sovvenzione relative all'anno 2000; le associazioni dovranno, comunque, inviare a questo Assessorato eventuali modifiche apportate ai suddetti atti.
Le associazioni che presenteranno le istanze non corredate da tutta la documentazione suddetta verranno escluse dai contributi previsti dalla legge regionale n. 41/76; si precisa, inoltre, che non verranno ammesse integrazioni di eventuale documentazione mancante.
Limitatamente alle istanze relative all'anno 2000, la mancante iscrizione nel registro generale delle associazioni di volontariato non comporterà l'esclusione dalla ripartizione dei fondi di cui alla legge regionale n. 41/76, fermo restando che le associazioni dovranno provvedere entro l'anno 2000 alla suddetta iscrizione; il mancato avvio delle procedure di iscrizione che dovranno essere comunicate a questo Assessorato comporterà la non emissione dei mandati di pagamento.
La presente circolare, che annulla precedenti circolari emanate sulla materia, verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: MARTINO 

(2000.3.169)
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CIRCOLARE 24 dicembre 1999, n. 1014.
Art. 8 D.M. sanità 27 agosto 1999, n. 332 - Linee guida.
Alle Aziende unità sanitarie locali
L'art. 8, comma 2, del decreto del Ministero della sanità n. 332/99 prevede che la Regione emani direttive per lo svolgimento delle procedure pubbliche di acquisto che dovranno essere espletate da codeste ASL per la fornitura dei dispositivi protesici e gli apparecchi inclusi negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore allegato al suddetto decreto.
Al riguardo si emanano le seguenti direttive:
1)  Le procedure di acquisto dovranno svolgersi in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402.
2)  Il bando di aggiudicazione delle forniture deve riferirsi ad un insieme di prodotti omogenei anziché ad un solo prodotto, in modo tale da offrire all'utenza un servizio non parcellizzato ma quanto più possibile completo.
3)  La procedura di acquisto finalizzata alla distribuzione diretta, qualunque sia il metodo adottato, dovrà tenere conto non solo del prezzo, ma anche di altri fattori ravvisabili nella qualità del prodotto e nella capillarità della distribuzione.
L'art. 8 del D.M. n. 332/99 non consente, infatti, scelte ispirate ad una logica che assuma il solo risparmio come valore assoluto, con possibili spinte a livello di qualità sempre inferiori ed a disagi dell'utenza.
4)  Il punteggio da attribuire ai partecipanti alle procedure d'acquisto dovrà essere preventivamente suddiviso e deve essere menzionato nel capitolato di oneri e nel bando di gara e dovrà tenere conto dei sottoelencati parametri:
-  prezzo;
- qualità;
-  capillarità di distribuzione.
Risulterà vincitore chi raggiungerà il maggior punteggio derivante dalla sommatoria dei punti conseguiti in ciascun parametro.
Il bando dovrà prevedere livelli di punteggio (riferiti alla qualità od al prezzo) al di sotto del quale il concorrente sarà automaticamente escluso, in quanto anomalo ed inaccettabile.
5)  Il parametro della qualità dovrà tenere conto ed essere costituito, nel punteggio totale che gli verrà attribuito, da diversi fattori, molti dei quali rappresentati dalle caratteristiche qualitative intrinseche dei materiali, ma anche da altri elementi, che, pur non riferiti alla materialità del prodotto, qualificano pur sempre la prestazione, quali ad esempio la possibilità di fornire tipi di prodotti che si adattino a specifiche esigenze dell'assistito, la garanzia e la sua durata, la fornitura di un ausilio di riserva ove la riparazione si protragga oltre 12 ore, etc.
6)  Il parametro della capillarità della distribuzione sarà orientato al maggior grado di efficacia ed efficienza del servizio:
-  per la distribuzione a domicilio si dovrà tener conto del minor tempo della consegna che dovrà essere effettuata con l'assoluto rispetto della riservatezza (assolutamente vietato l'impiego di veicoli con scritte pubblicitarie che consentano l'individuazione della patologia dei pazienti cui viene consegnato il prodotto e/o il materiale);
-  per la distribuzione attraverso centri fissi la graduazione sarà riferita al numero dei centri distributivi presenti sul territorio rapportato ai distretti, ai comuni ed alla loro dislocazione.
A ciascun grado di capillarità della distribuzione si dovrà assegnare un valore percentuale.
I prodotti offerti dalle ditte partecipanti dovranno essere riconducibili agli elenchi 2 e 3 del D.M.sanità n. 332 del 27 agosto 1999.
Nell'ipotesi in cui la procedura d'acquisto abbia un valore di stima inferiore alla soglia comunitaria, le Aziende sanitarie dovranno, comunque, tenere conto dei parametri del prezzo, della qualità e della capillarità della distribuzione ai fini della stipula del contratto di fornitura.
Le AUSL che, alla data di emanazione della presente circolare, non hanno già provveduto precedentemente alla pubblicazione dei bandi di gara, dovranno uniformarsi alle linee guida emanate dalla presente circolare.
Per non creare disagi all'utenza, le AUSL, fino all'espletamento delle suddette procedure e, comunque, non oltre il termine di giorni 30 dovranno assicurare l'erogazione dei dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1 secondo le modalità già poste in essere.
  L'Assessore: MARTINO 

(2000.3.169)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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