REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2000 - N. 59
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 18 dicembre 2000, n. 26.
Norme finanziarie urgenti e variazioni di bilancio per l'anno 2000  pag.


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 18 dicembre 2000, n.26.
Norme finanziarie urgenti e variazioni di bilancio per l'anno 2000.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO


Art. 1.
Mutui e prestiti per l'anno 2000

1.  Le operazioni finanziarie autorizzate per l'anno 2000 dall'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, possono essere perfezionate, anche per importi parziali, entro il termine del 30 aprile 2001.
2.  Le entrate derivanti dalla contrazione dei mutui o dall'emissione dei prestiti di cui al presente articolo sono accertate con riferimento all'esercizio finanziario 2000.
3. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui o dei prestiti di cui al presente articolo, previsti dalle relative norme di autorizzazione, sono iscritti, nel limite della spesa complessiva autorizzata, nel bilancio della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 2001 e successivi, in relazione all'ammontare risultante dai rispettivi piani di ammortamento.

Art. 2.
Rimodulazione mutui e prestiti

1. Al fine di razionalizzare e rimodulare il profilo di ammortamento dei mutui e prestiti della Regione, anche attraverso un eventuale allungamento dei rispettivi piani di ammortamento, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad attivare gli opportuni strumenti finanziari, anche mediante operazioni in derivati in uso presso i mercati finanziari.
2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad affidare il mandato per tali servizi finanziari - esclusi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dall'ambito di applicazione dello stesso decreto - mediante trattativa privata, a banche o società di intermediazione finanziaria autorizzate ai sensi della legislazione nazionale o comunitaria.

Titolo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE


Art. 3.
Affidamento di pareri

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2000, la somma di lire 50 milioni (capitolo 10152) per l'affidamento di pareri, studi, indagini, rilevazioni ed incarichi speciali a professionisti, enti e società su argomenti di rilevante interesse per l'amministrazione regionale.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 la spesa è valutata in lire 50 milioni in ragione d'anno.
4. L'onere di cui al comma 3, trova riscontro, per gli esercizi finanziari 2001 e 2002, nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 4.
Assegnazione auto blindate

1. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la ulteriore spesa di lire 300 milioni (capitolo 10506), cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 la spesa è valutata in lire 300 milioni in ragione d'anno.
3. L'onere di cui al comma 2, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2001, nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1014 e, per l'esercizio finanziario 2002, nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 5.
Assunzione di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni

1. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la ulteriore spesa di lire 500 milioni (capitolo 10744), cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 6.
Contributi in favore delle associazioni antimafia

1.  Nelle more dell'attuazione della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, sono prorogati, per l'anno 2000, i contributi previsti dalla legge regionale 16 novembre 1984, n. 91; dall'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21; dall'articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19.
2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sul capitolo 10757 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.
Art. 7.
Spese per il versamento delle quote di adesione della Regione siciliana alle Organizzazioni delle regioni d'Europa

1.  Al fine di provvedere al pagamento di competenze riferite ad annualità precedenti in favore delle Organizzazioni delle regioni d'Europa, la dotazione del capitolo 10618, Amministrazione Presidenza della Regione, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2000, di lire 53 milioni.
2. Il Presidente della Regione siciliana è autorizzato a corrispondere, ferma restando la destinazione corrente della dotazione preesistente, la somma di lire 28.170.240 per l'anno 1998 all'Assemblea delle Regioni d'Europa (ARE), la somma di lire 10.455.858 per gli anni 1997 e 1998 alla Comunità del lavoro delle Regioni europee di confine (AGEG), la somma di lire 13.415.981 per l'anno 1998 alla Conferenza delle Regioni periferiche marittime della Comunità Europea (CRPM).
3.  All'onere di cui al presente articolo si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 8.
Impianto faunistico di Parco d'Orleans

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 563 milioni (capitolo 10728).
2.  Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla prosecuzione della gestione del Parco fino al 31 dicembre 2000.
3. All'onere di lire 563 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 9.
Imprenditoria giovanile

1. Per le finalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la ulteriore spesa di lire 3.000 milioni (capitolo 50491).
2.  All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 20211 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 10.
Lavori Diga Gibbesi

1. Per garantire i lavori necessari a rendere funzionale la Diga Gibbesi, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad utilizzare le economie realizzate sul capitolo 64812 (F.V.), pari a lire 13.528 milioni, e le economie realizzate sul capitolo 55922 (F.V.), pari a lire 24.112 milioni, che vengono riprodotte, per l'esercizio finanziario 2000, sul capitolo 55922 (F.V.).
2. All'onere di lire 37.640 milioni di cui al comma 1, si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 60763 (F.V.) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 11.
Attività complementari dell'Amministrazione forestale

1.  Il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è così sostituito:
"6. Gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 possono essere compiuti solo a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni. Le relative spese sono a carico della Amministrazione forestale anche nel caso in cui le convenzioni prevedano la gestione diretta degli interventi da parte degli enti locali proprietari dei terreni".
2.  Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la ulteriore spesa di lire 230 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 12.
Riduzioni autorizzazioni di spesa

1. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2000 dalle leggi sottoelencate sono ridotte degli importi indicati a fianco delle medesime:
-  legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, articolo 5 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 16616), lire 6.200 milioni;
-  legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, articolo 2, comma 2, tabella C, per le finalità della legge regionale 12 marzo 1997, n. 7, articolo 4, comma 1 (capitolo 38460), lire 2.000 milioni;
-  legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, articolo 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55690), lire 3.394 milioni;
-  legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, articolo 30 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55691), lire 2.650 milioni;
-  legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, articolo 1 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 68597), lire 24.000 milioni;
- legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, articolo 2, comma 2, tabella C, per le finalità della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, articolo 36 (capitolo 78128), lire 3.440 milioni.
Art. 13.
Riproduzione di somme eliminate dal conto del patrimonio della Regione

1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la reiscrizione delle somme di seguito elencate a fianco di ciascun capitolo, per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio della Regione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10:
  Capitoli Milioni di lire 
  55919 35 
  64982 393 
  81357 397 
  81505 3.464 

2.  E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la reiscrizione della somma di lire 3 milioni sul capitolo 14606, per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio della Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
3. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la reiscrizione delle somme di seguito elencate a fianco di ciascun capitolo, per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio della Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2:
  Capitoli Milioni di lire 
  64989 810 
  64990 26 

4. All'onere di lire 5.128 milioni previsto dal presente articolo per l'esercizio finanziario 2000, si provvede quanto a lire 4.890 milioni mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, e quanto a lire 238 milioni mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 14.
Interventi a sostegno delle autonomie locali

1.  I commi 7 e 9 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, sono abrogati. Le somme accantonate per le finalità di cui al predetto comma 7 sono ripartite ai comuni per l'anno 2000, fino alla concorrenza di lire 40.000 milioni, in rapporto alle somme attribuite allo stesso titolo nell'anno 1999.
2.  E' sospesa per l'anno 2000 l'applicazione per i comuni dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8. Le somme rese disponibili per effetto del presente comma, valutate in lire 48.000 milioni, sono ripartite con i criteri di cui all'articolo 13, comma 3, della medesima legge regionale n. 8 del 2000.
3.  Il fondo per garantire ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo svilup-po (capitolo 18712) è incrementato, per l'esercizio finanziario 2000, di lire 35.000 milioni; l'incremento è destinato ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
4. All'onere di cui al comma 3, si provvede quanto a lire 16.700 milioni con la riduzione delle disponibilità del capitolo 60783, quanto a lire 3.300 milioni con la riduzione delle disponibilità del capitolo 60799 e quanto a lire 15.000 milioni con la riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21262 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 15.
Interpretazione autentica dell'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 Assegnazioni Ragusa Ibla

1. La disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, prorogata per gli esercizi finanziari 1998 e 1999 dall'articolo 11, comma 12, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 e, per il triennio 2000-2002, dall'articolo 13, comma 10, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, va interpretata nel senso che per gli anni 1998 e 1999 e per il triennio 2000-2002 la maggiorazione di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni è pari all'importo determinato per l'anno 1996 e cioè a lire 8.236.480.000.
Art. 16.
Interventi per combattere la pedofilia

1. L'Assessore per gli enti locali è autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 100 milioni (capitolo 19052) in favore dell'Associazione telefono arcobaleno, al fine di garantire la prosecuzione del programma di lotta alla pedofilia.
2.  L'Assessore per gli enti locali è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2000, la somma di lire 100 milioni (capitolo 19053) all'Istituto CIRM, al fine di realizzare una ricerca sulla pedofilia in Sicilia.
3.  Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, la spesa annua di lire 100 milioni.
4.  All'onere di cui al comma 3, si provvede, per l'esercizio finanziario 2000, mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Gli oneri per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
5. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 100 milioni, cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 17.
Costruzione, completamento e manutenzione di strade esterne

1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 205 milioni (capitolo 68901).
2.  All'onere di lire 205 milioni previsto dal presente articolo, si provvede quanto a lire 120 milioni mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 70301 e quanto a lire 85 milioni mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 18.
Provvidenze in favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre del 1994

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 1.200 milioni (capitolo 70471).
2. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 1.150 milioni (capitolo 70472).
3. All'onere di lire 1.200 milioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 70301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
4. All'onere di lire 1.150 milioni di cui al comma 2, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 69901 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 19.
Interventi per i comuni della provincia di Trapani colpiti dagli eventi sismici del giugno 1981

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 85, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 50 milioni.
2. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 85, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 500 milioni.
3. All'onere di lire 550 milioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 20.
Provvidenze per le aziende del comune di Licata danneggiate a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 1991

1. Per le finalità di cui all'articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 1.000 milioni (capitolo 50104).
2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 21.
Contributi integrativi a cooperative edilizie ed imprese di costruzione

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2000, il limite di impegno venticinquennale di lire 300 milioni (capitolo 68586).
2.  All'onere di lire 300 milioni di cui al comma 1, si provvede, per l'esercizio finanziario 2000, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3.  L'onere ricadente negli esercizi finanziari 2001 e 2002 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 22.
Fondo nazionale per le politiche migratorie

1. Al fine di assicurare la quota di cofinanziamento regionale al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 2000, è disposto, per l'esercizio finanziario 2000, un ulteriore stanziamento di lire 700 milioni al Fondo nazionale per le politiche migratorie (capitolo 33038).
2.  All'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 23.
Scuole e corsi per assistenti sociali

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad assumere impegni di spesa per lire 1.730 milioni a valere sul capitolo 34101 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, al fine di consentire l'erogazione del contributo previsto dalla legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, per l'anno accademico 1997-1998 in favore dei patronati e degli enti giuridicamente riconosciuti per l'organizzazione ed il funzionamento di scuole e corsi per assistenti sociali.
Art. 24.
Rimodulazione interventi in favore detenuti

1. La spesa di lire 500 milioni (capitolo 75645) autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 dall'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, è differita all'esercizio finanziario 2001.
2. L'onere di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 25.
Rimodulazione interventi aree artigianali

1. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 dall'articolo 2, comma 2, tabella C, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, per le finalità dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46 (capitolo 75643), è differita all'esercizio finanziario 2001.
2.  L'onere di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1015.
Art. 26.
Mutui cooperative edilizie

1.  In corrispondenza dei versamenti affluiti in entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 (capitolo 4181), è iscritta, al capitolo 75201 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, la somma di lire 226 milioni, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9.
2.  All'onere di lire 226 milioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1018, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 27.
Procedimento concorsuale

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 500 milioni (capitolo 36208), cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 28.
Teatro Biondo di Palermo

1. La somma destinata alla partecipazione della Regione all'Associazione del teatro stabile di Palermo, prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2000, di lire 1.200 milioni (capitolo 38126).
2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 29.
Teatro Vittorio Emanuele di Messina

1. Per le finalità dell'articolo 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la ulteriore spesa di lire 2.500 milioni (capitolo 38117).
2.  All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 30.
Teatro stabile di Catania

1.  L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2000, un contributo straordinario di li-re 1.200 milioni (capitolo 38052) al Teatro stabile di Ca-tania.
2.  All'onere di lire 1.200 milioni di cui al comma 1, si provvede quanto a lire 400 milioni mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 38144 e quanto a lire 800 milioni con parte delle di-sponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 31.
Museo delle tradizioni silvo-pastorali

1.  Per le finalità degli articoli 1 e 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, e limitatamente alla istituzione del museo delle tradizioni silvo-pastorali in Mistretta, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 2.000 milioni, cosi ripartita:
-  lire 1.000 milioni per l'acquisto, il riattamento e la riparazione degli immobili (capitolo 78124);
- lire 1.000 milioni per l'arredamento, le attrezzature specialistiche e quanto altro occorre per il funzionamento del museo (capitolo 38371).
2.  All'onere di lire 2.000 milioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 32.
Centro europeo di studi economici e sociali

1. L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2000, un contributo straordinario di lire 41 milioni (capitolo 38107) al Centro europeo di studi economici e sociali.
2. All'onere di lire 41 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 33.
Istituto internazionale del papiro

1. Il contributo a favore della Associazione istituto internazionale del papiro di Siracusa, previsto dalla legge regionale 13 luglio 1995, n. 51, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2000, di lire 100 milioni (capitolo 38134).
2.  All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, codice 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 34.
Scuola di fisica "Ettore Majorana"

1.  L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2000, un contributo straordinario di lire 600 milioni (capitolo 37662) alla scuola di fisica "Ettore Majorana".
2. All'onere di lire 600 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 35.
Associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche teologiche e sociali in Sicilia e Istituto teologico San Paolo

1. All'Associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche teologiche e sociali in Sicilia, con sede in Palermo, e all'Istituto teologico San Paolo, con sede in Catania, è concesso, per l'esercizio finanziario 2000, quale concorso per l'attività ordinaria, un contributo straordinario di lire 400 milioni (capitolo 38084), da ripartire nella misura di lire 200 milioni per ciascun ente.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 36.
Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza

1. Per le finalità previste dall'articolo 38 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 150 milioni (capitolo 38150).
2.  All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 37.
Istituto per sordi di Sicilia

1. Per far fronte alle esigenze finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Istituto per sordi di Sicilia, con sede in Palermo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la ulteriore spesa di lire 400 milioni (capitolo 36957).
2.  All'onere di lire 400 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 38.
Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane

1. L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2000, un contributo straordinario di lire 400 milioni (capitolo 38125) all'associazione Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane (ARCES).
2. All'onere di lire 400 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 39.
Registro tumori

1. Il contributo annuo di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, di lire 100 milioni (capitolo 42479).
2.  All'onere di cui al comma 1, si provvede, per l'esercizio finanziario 2000, mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3.  L'onere di cui al comma 1, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2001, nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1014 e, per l'esercizio finanziario 2002, nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 40.
Personale tecnico addetto alla sanatoria

1. Per le finalità di cui all'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 78 milioni (capitolo 45007).
2.  All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 41.
Sagra del mandorlo in fiore e carnevali di Sciacca, Acireale e Termini Imerese

1.  Per le finalità previste dall'articolo 38, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la ulteriore spesa di lire 52 milioni (capitolo 47720).
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 42.
Fondo trasporti

1.  Per le finalità previste dall'articolo 32 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la ulteriore spesa di lire 270.000 milioni (capitolo 48629), da destinare al pagamento dei contributi afferenti l'esercizio finanziario 2000.
2. All'onere di lire 270.000 milioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 43.
Contributi alle compagnie di navigazione per la riduzione delle tariffe di trasporto

1. Per esaurire le richieste rimaste inevase relative all'anno 1996 di contributi per gli interventi previsti dall'articolo 14 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 500 milioni (capitolo 48626).
2.  All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 44.
Fondo globale di parte corrente

1. Gli importi da iscrivere nel fondo globale di parte corrente (capitolo 21257) di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, già determinati per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, sono rideterminati rispettivamente in lire 84.189 milioni, in lire 512.000 milioni ed in lire 87.512 milioni. La conseguente riduzione dell'importo di lire 138.107 milioni per l'anno 2001 si riferisce all'accantonamento positivo 1001.
Art. 45.
Centro elettronico dipartimento finanze

1.  Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, ed esclusivamente per il centro elettronico, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 50 milioni (capitolo 20224), cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 20211 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 46.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "B", ivi incluse quelle derivanti dagli articoli precedenti.
Art. 47.
Riproduzione di somme eliminate dal conto del patrimonio dell'Azienda delle foreste demaniali

1. E' autorizzata, nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 2000, la reiscrizione delle somme di seguito elencate a fianco di ciascun capitolo, per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio con decreti assessoriali ed in attuazione dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8:
  Capitoli     Milioni di lire 
  1119     270 
  1120    
  1135     20 
  1140     13 

2. All'onere di lire 309 milioni previsto dal comma 1, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 1603 del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 48.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "D".
Titolo III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 49.
Trasporto ordini di accreditamento

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 13, quarto e quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, gli ordini di accreditamento riguardanti sia spese correnti che in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000, non sono trasportati all'esercizio successivo.
2. Ove necessario e sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati alla chiusura dell'esercizio 2000 a norma dell'articolo 12, terzo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, gli ordini di accreditamento di cui al precedente comma possono essere riemessi nell'esercizio 2001 con imputazione ai capitoli di bilancio dell'esercizio medesimo corrispondenti a quelli di provenienza.
3. Per l'esercizio 2000 non possono essere emes si ordini di accreditamento oltre il termine dell'11 dicembre.
Art. 50.
Impegni di spesa

1. Gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, lettere a), b) e c) della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per i quali, alla data del 31 dicembre 2000, non sussistono obbligazioni giuridicamente perfezionate costituiscono economie di spesa.
Art. 51.
Attuazione corsi di formazione

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, è aggiunta la seguente lettera: "d) del consorzio di cui all'articolo 50 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4".
2.  Per l'anno 2000, si applica l'articolo 6, ultimo comma, della medesima legge regionale n. 24 del 1976.
Art. 52.
Contabilità economico-patrimoniale

1. L'articolo 31 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è così sostituito:
"1. Le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedialiere, le aziende policlinico delle università, l'istituto zooprofilattico sperimentale ed il centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario adottano, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la contabilità economico-patrimoniale, la contabilità analitica per centri di costo ed il controllo di gestione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, mantenendo in parallelo e fino al 31 dicembre 2001 l'attuale contabilità finanziaria.
2.  L'Assessore regionale per la sanità, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana le direttive necessarie per l'attuazione del comma 1.
3. La contabilità di cui al comma 1 è introdotta definitivamente a decorrere dal 1° gennaio 2002".
Art. 53.
Riscossione canoni IACP

1. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) possono procedere alla liquidazione e determinazione dei canoni di edilizia residenziale pubblica e alla loro riscossione, comprese le morosità arretrate, nonché ad ogni relativo accertamento, anche utilizzando i dati forniti dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine alle rendite e redditi risultanti in catasto e loro determinazione provvisoria, ed in ordine ai redditi dei conduttori o assegnatari, applicando le stesse procedure riguardanti le imposte, tasse e contributi comunali.
2.  Gli IACP potranno scegliere che i canoni vengano versati mediante pagamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ove ha sede ogni istituto ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia ai conduttori o assegnatari moduli prestampati per il versamento.
3. I canoni pretesi dagli IACP ed eventuali interessi, se non versati entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di determinazione, sono riscossi, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le altre successive norme applicabili per la riscossione coattiva delle imposte, tasse e tributi comunali.
4.  Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo, con sottoscrizione del presidente dello IACP o del direttore generale o delegato, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di determinazione sono stati notificati al conduttore o assegnatario, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il termine di prescrizione.
5.  Resta ferma la facoltà degli IACP di applicare le procedure di cui al Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165, ed ogni altra relativa procedura.
Art. 54.
Determinazione canoni edilizia residenziale pubblica

1. Il canone di locazione per gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nella Regione siciliana, determinato ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, e dei correlati decreti dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. 370/11 del 15 marzo 1996 e n. 1112 del 23 luglio 1999, non può essere inferiore a lire 100 mila mensili e superiore a lire 400 mila mensili.
2.  Il decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 1112 del 23 luglio 1999 ha efficacia nella misura del 50 per cento per l'anno 1997 e del 75 per cento per l'anno 1998.
3. Il canone di edilizia residenziale pubblica non può comunque essere superiore al 12 per cento del reddito imponibile del nucleo familiare.
4. Nella determinazione dei conguagli relativi al pagamento delle differenze di canoni di locazione, gli enti gestori possono, su domanda degli interessati, concedere una rateizzazione non superiore a dieci anni, applicando gli interessi nella misura del tasso legale.
Art. 55.
Contributi per danni a seguito della tromba d'aria abbattutasi nella provincia di Agrigento

1. Al comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, le parole "entro trenta giorni" sono sostituite dalle parole "entro novanta giorni".
Art. 56.
Autorizzazione impegni

1.  I comuni e le province sono autorizzati ad apportare le conseguenti variazioni ai propri bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2000 entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, se destinatari di finanziamenti o contributi regionali, entro venti giorni dalla data di notificazione del provvedimento di concessione degli stessi, nonché ad assumere impegni per l'utilizzo dei medesimi.

Art. 57.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 18 dicembre 2000.
  LEANZA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  NICOLOSI 


TABELLA B
VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
(milioni di lire)


Amministrazione 01  -  Presidenza della Regione
Titolo 01  -  Spese correnti

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  10006 Spese di rappresentanza.     500 
  10151 Spese per le relazioni pubbliche, ecc.     200 
  10152 Spese per pareri, studi, indagini, rilevazioni, ecc.     50 L.V. 0/2000 
  10356 Fondo destinato al finanziamento della parte variabi- 
le, ecc.      11.649 
  10504 Gettoni di presenza, indennità e rimborso spese per missioni ai componenti ed invitati dei gruppi di lavoro,  
ecc.  - 46 
  10505 Spese per la stipula di convenzioni con università o isti- 
tuti pubblici di ricerca, ecc.  - 85 
  10506 Oneri per il personale utilizzato per le auto blindate,  
ecc.      300 L.V. 0/2000    
  10609 Abbonamenti ad agenzie di informazione giornalistiche, 
ecc.      18 
  10610 Spese per la propaganda dell'autonomia regionale.     400 
  10614 Spese di copia, stampa, carta bollata, ecc. - 24 
  10618 Spese per l'adesione e la partecipazione della Regione,  
ecc.      53 L.V. 0/2000    
  10629 Spese per l'acquisto, il noleggio, il leasing, ecc.     1.270 
  10634 Tasse ed accessori per la raccolta ed il trasporto dei rifiu- 
ti solidi urbani, ecc.  - 106 
  10640 Spese per far fronte all'emergenza idrica, ecc.     6.500 
  10645 Spese per l'amministrazione dei beni demaniali, ecc.     92 
  10653 Spese per il conferimento di incarichi a tempo determinato ad esperti in materia di programmazione, estra- 
nei all'Amministrazione regionale, ecc.      42 
  10664 Spese per studi, analisi e ricerche necessarie per la pre- 
disposizione degli atti della programmazione regionale      89 
  10728 Rubrica 2 - Servizi generali della Presidenza della Regione.     563 L.V. 0/2000    

Categoria 4 - Trasferimenti correnti
(Nuova istituzione)
Contributo alla ditta Lauricella Salvatore per la gestione dell'impianto faunistico di Parco d'Orleans, nonché per il ripianamento dell'attività pregressa e per gli oneri relativi al personale.
1116320829010407
  10742 Contributo a fondo perduto a tutti coloro che hanno subito danni a causa della tromba d'aria abbattutasi in alcune zone della provincia di Agrigento nel novembre 
1997.      0 L.V. 0/2000 
  10744 Somma da erogare per oneri derivanti dall'assunzione, ecc.     500 L.V. 0/2000    
  10757 Contributi alle associazioni, fondazioni e centri studi, ecc.     0 L.V. 0/2000 
Totale variazioni Amministrazione 01 - Titolo 01           21.965 


(*): V = Fondi vincolati

Amministrazione 01  -  Presidenza della Regione
Titolo 02  -  Spese in conto capitale

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  50104 Rubrica 1 - Servizi generali della Regione.     1.000 L.V. 0/2000    

Categoria 11 - Trasferimenti in conto capitale.
(Nuova istituzione)
Contributo alle aziende ricadenti nel territorio di Licata che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi del 12 e 13 ottobre 1991 a causa dello straripamento del fiume Salso.
1124331025021107
  50352 Spese per interventi diretti ad una migliore, ecc.     8.240 
  50360 Spese per lavori di costruzione, ivi compresa l'espropria- 
zione delle aree di beni demaniali e patrimoniali, ecc.  - 4.400 
  50362 Spese per la programmazione, la progettazione, la dire- 
zione, la vigilanza ed il collaudo delle opere.      160 
  50470 Rubrica 2 - Servizi generali della Presidenza della Regione.     500 L.V. 0/2000    

Categoria 11 - Trasferimenti in conto capitale.
(Nuova istituzione)
Contributo ad integrazione di quello statale, a favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché ai titolari di studi professionali, ubicati nei comuni indicati all'art. 1 del D.L. 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, per la ricostruzione e la riparazione dei locali danneggiati dal terremoto del giugno 1981 e ubicati fuori dell'alloggio.
1124331015021107
  50491 Contributi in favore dell'imprenditoria giovanile per l'at- 
tuazione di progetti di sviluppo produttivo.      3.000 L.V 0/2000    
  50601 Anticipazioni ad enti pubblici e privati cui è affidata la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine, trasferiti alla Regione dalla Cassa per il mez- 
zogiorno, ecc.      1.879 
Totale variazioni Amministrazione 01 - Titolo 02          10.379 


Amministrazione 02  -  Agricoltura
Titolo 01  -  Spese correnti

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  14205 Spese telefoniche.     550 
  14207 Acquisto di libri e riviste, ecc.     200 
  14210 Spese per l'espletamento di concorsi, ecc. - 1.550 
  14227 Spese per il gruppo di supporto tecnico, ecc.     44 
  14228 Spese per i consulenti esperti in materie giuridiche, ecc.     52 
  14233 Spese per missioni del personale, ecc.     1.000 
  14606 Spese per il funzionamento e le attività svolte in conformità di programmi annuali, dalle sezioni specializzate  
aventi sede presso le università, ecc.      953 L.V. 0/2000    
  14610 Spese per l'assistenza tecnica, ecc.     300 
  14626 Spese per la valorizzazione dei prodotti agricoli siciliani  
e di prima trasformazione agricola, ecc.      2.000 
  14732 Somme destinate al funzionamento dei consorzi già costituiti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto  
1982, n. 88.      300 
  15004 Contributo annuo ad integrazione del bilancio, ecc.     2.000 
  15005 Contributo all'Istituto regionale della vite e del vino, 
ecc.      1.000 
  15026 Contributo in favore dei produttori conferenti la manna,  
ecc.      30 
  16004 Contributo ad integrazione dei bilanci dei consorzi di  
bonifica      15.000 
  16320 Contributi a favore dell'Istituto incremento ippico, ecc.     528 
  16616 Spese per l'effettuazione di rilievi aerofotogrammetrici per la redazione della "Carta dell'uso attuale del suolo  
della Sicilia", ecc.  - 6.200 L.V. 0/2000     BE 
Totale variazioni Amministrazione 02 - Titolo 01          16.207 


Amministrazione 02  -  Agricoltura
Titolo 02  -  Spese in conto capitale

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  54505 Contributi in favore di cooperative e loro consorzi e di Associazioni di produttori per assicurare una più estesa  
e razionale difesa nelle colture da parassiti animali, ecc.      500 
  54549 Finanziamenti in favore degli osservatori, ecc.     20 
  55201 Anticipazione al consorzio obbligatorio tra i produttori  
di manna, ecc.      120 
  55690 Contributo in conto capitale in favore di coltivatori, ecc. - 3.394 L.V. 0/2000    
  55691 Contributi in conto capitale in favore di coltivatori diretti,  
mezzadri, ecc.  - 2.650 L.V. 0/2000    
  55919 Rubrica 5 - Bonifica     35 L.V. 0/2000    

Categoria 9 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione.
(Nuova istituzione)
Spese per l'attuazione di un piano di viabilità per la costruzione, il completamento e riattamento di strade rurali e la trasformazione di trazzere in rotabili.
2121031010020910
  55922 Rubrica 5 - Bonifica     37.640 L.V. 0/2000

Categoria 9 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione.
(Nuova istituzione)
Interventi per il finanziamento di programmi o progetti relativi a complessi irrigui (interventi dello Stato).
2121031010020910
  56003 Somma da versare all'ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) 
per l'attuazione dei compiti istituzionali      5.030 
  56490 Interventi nel settore bovino ed ovi-caprino previsti dalla misura 5 del sottoprogramma 8 - "Risorse agricole: valorizzazione e diversificazione delle colture tradizio- 
nali, ecc.      42 
  56755 (Modificata denominazione) 

Spese per la gestione di terreni boscati, l'impianto di essenze arboree, il restauro ed il miglioramento di giardini pubblici, da effettuare a seguito di convenzione
con gli enti proprietari dei terreni      230 L.V. 0/2000    
Totale variazioni Amministrazione 02 - Titolo 02          37.573 


Amministrazione 03  -  Enti locali
Titolo 01  -  Spese correnti

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  18221 Spese per i consulenti esperti in materie giuridiche, ecc.     40 
  18706 Fondo per il miglioramento dei servizi di polizia muni- 
cipale      1.000 
  18712 Fondo per garantire ai comuni, ecc.     35.000 L.V. 0/2000    
  19027 Contributi a favore delle istituzioni pubbliche, ecc.     1.250 
  19052 Rubrica 3 - Affari sociali     100 L.V. 0/2000    

Categoria 4 - Trasferimenti correnti.
(Nuova istituzione)
Contributo annuo all'associazione telefono Arcobaleno per la prosecuzione del programma di lotta alla pedofilia.
1116220807010406
  19053 Rubrica 3 - Affari sociali     100 L.V. 0/2000    

Categoria 4 - Trasferimenti correnti.
(Nuova istituzione)
Somma da corrispondere all'Istituto Cirm per la realizzazione di una ricerca sulla pedofilia in Sicilia.
1116220807010406
Totale variazioni Amministrazione 03 - Titolo 01          37.490 


Amministrazione 04  -  Bilancio e finanze
Titolo 01  -  Spese correnti

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  20211 (Modificata denominazione) - 3.050 L.V. 0/2000 

Spese per la gestione, il potenziamento e l'adeguamento tecnologico del sistema informativo della Direzione regionale del bilancio e tesoro dell'Assessorato del bi-lancio e delle finanze nonché per il coordinamento dei sistemi informativi della Regione e per le finalità di cui all'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
  20214 Spese per i consulenti esperti in materie giuridiche, ecc.     30 
  20224 Rubrica 1 - Servizi generali     50 L.V. 0/2000    

Categoria 3 - Acquisto di beni e servizi
(Nuova istituzione)
Spese per il centro elettronico della Direzione regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
2114310101010302
  21257 Fondo occorrente per far fronte ad oneri, ecc. - 454.000 

(codice accantonamento):
-  1001 "Attività e interventi conformi agli indirizzi del documento di programmazione economico-finanziaria, ecc." lire -429.000 milioni;
-  1003 "Provvedimenti per la pesca" lire -9.000 milioni;
-  1005 "Provvedimenti a sostegno di manifestazioni di grande rilevanza" lire -3.000 milioni;
-  1011 "Centro regionale di riferimento per la fenilchetonuria di Catania" lire -500 milioni;
-  1012 "Interventi a seguito del dissesto idrogeologico della collina di Vampolieri in Acicatena" lire -2.000 milioni;
-  1013 "Attuazione legge 3 agosto 1999, n. 265" lire -3.000 milioni;
-  1018 "Adeguamento trattamento di quiescenza ex legge regionale n. 21/86, art. 10" lire -7.500 milioni.
  21262 Fondo destinato alla contrattazione, ecc. - 15.000 
Totale variazioni Amministrazione 04 - Titolo 01      - 471.970 


Amministrazione 04  -  Bilancio e finanze
Titolo 02  -  Spese in conto capitale

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per  
perenzione amministrativa, ecc. (Interventi dello Stato).  - 37.640    
  60783 Fondo per l'integrazione degli stanziamenti, ecc. - 18.800 
  60786 Fondo da utilizzarsi per il cofinanziamento regionale connesso con l'attuazione degli obiettivi indicati nel-l'art. 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno  
1988.  - 42 
  60799 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento, ecc. - 9.052 
Totale variazioni Amministrazione 04 - Titolo 02      - 65.534 


(*): V = Fondi vincolati

Amministrazione 05  -  Industria
Titolo 01  -  Spese correnti

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  24209 Commissioni, comitati, consigli e collegi, ecc.     32 
  24211 Spese per l'assicurazione sugli infortuni del personale tec- 
nico del Corpo regionale delle miniere.  - 10 
  24219 Spese per i consulenti esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti ai compiti d'istituto di cui  
si avvale l'Assessore dell'industria      10 
Totale variazioni Amministrazione 05 - Titolo 01          32 


Amministrazione 05  -  Industria
Titolo 02  -  Spese in conto capitale

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  64982 Contributi in favore di imprese industriali, artigiane o turistico alberghiere operanti in Sicilia, sulla spesa per la costruzione di adduttori secondari di gas metano,  
ecc.      393 L.V. 0/2000    
  64989 Contributi in conto interessi in favore, ecc.     810 L.V. 0/2000 
  64990 Fondo per la concessione di contributi in conto interessi.     26 L.V. 0/2000 
Totale variazioni Amministrazione 05 - Titolo 02          1.229 


Amministrazione 06  -  Lavori pubblici
Titolo 01  -  Spese correnti

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  28201 Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali adi- 
biti ad uffici dell'Assessorato.      20 
  28203 Spese telefoniche.     71 
  29902 Rubrica 6 - Opere in dipendenza di pubbliche calamità  
naturali      50 L.V. 0/2000    

Categoria 4 - Trasferimenti correnti
(Nuova istituzione)
Somma da erogare ai comuni della provincia di Trapani, colpiti dagli eventi sismici del giugno 1981, per il funzionamento delle commissioni di cui all'art. 4 del D.L. 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, integrate a norma dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 85.
1115221232010402

Totale variazioni Amministrazione 06 - Titolo 01          141 


Amministrazione 06  -  Lavori pubblici
Titolo 02  -  Spese in conto capitale

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  68352 Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative al completamento o riparazione di alloggi popolari costruiti  
a totale carico della Regione.      1.000 
  68355 Spese per la costruzione, l'ampliamento, ecc.     3.000 
  68356 Fondo destinato all'esecuzione di opere e spese di carattere straordinario e di interesse di enti di culto e for- 
mazione religiosa di beneficienza e di assistenza, ecc.      10.000 
  68586 Contributi integrativi a cooperative edilizie e imprese di costruzione che usufruiscono di interventi regionali,  
ecc.      300 L.V. 0/2000    
  68597 Interventi per il risanamento delle aree degradate di Mes- 
sina.  - 24.000 L.V. 0/2000    
  68901 Spese per l'esecuzione di opere pubbliche, ecc.     205 L.V. 0/2000    
  69451 Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla  
riparazione, ecc.  - 1.071 
  69901 Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla  
costruzione, al completamento, ecc.      1.850 
  70301 Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative all'argi- 
namento di corsi d'acqua, ecc.  - 1.320 
  70471 Rubrica 6 - Opere in dipendenza di pubbliche calamità  
naturali      1.200 L.V. 0/2000    

Categoria 11 - Trasferimenti in conto capitale
(Nuova istituzione)
Indennizzo in favore dei proprietari di immobili ricadenti nelle zone colpiti da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994.
2124130726021105
  70472 Rubrica 6 - Opere in dipendenza di pubbliche calamità  
naturali      1.150 L.V. 0/2000    

Categoria 11 - Trasferimenti in conto capitale
(Nuova istituzione)
Contributo in favore dei proprietari di immobili ricadenti nelle zone colpiti da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994, nelle spese occorrenti per la riparazione e la ristrutturazione di fabbricati urbani e rurali danneggiati.
2124130726021105
Totale variazioni Amministrazione 06 - Titolo 02      - 7.686 


Amministrazione 07  -  Lavoro
Titolo 01  -  Spese correnti

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  33038 Cofinanziamento regionale degli interventi del fondo ecc.     700 L.V. 0/2000     E  
  33652 Spese per l'automazione degli uffici centrali e periferici  
dell'Amministrazione regionale del lavoro      100 
  34101 Contributi a favore di patronati, ecc.     1.730 L.V. 0/2000    
  34109 Finanziamento di corsi di formazione ed addestramento,  
ecc.      108.000 
Totale variazioni Amministrazione 07 - Titolo 01          110.530 


Amministrazione 07  -  Lavoro
Titolo 02  -  Spese in conto capitale

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  73752 Somma da versare al Fondo siciliano per l'assistenza, ecc.     2.000 
Totale variazioni Amministrazione 07 - Titolo 02          2.000 


Amministrazione 08  -  Cooperazione, commercio, artigianato e pesca
Titolo 01  -  Spese correnti

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  35053 Spese telefoniche.     120 
  35056 Commissioni, comitati, consigli e collegi, ecc.     40 
  35058 Spese per missioni del personale, ecc.     100 
  35061 Spese per la stampa e la divulgazione delle pubblicazioni ufficiali sulle procedure dell'attività amministrativa e  
sulla normativa, ecc.      91 
  35063 Spese per i consulenti esperti in materie giuridiche, ecc.     43 
  35072 Spese per il portavoce di cui si avvale l'Assessore, ecc.    
  35217 Contributi a favore di organismi di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciuti per le  
spese relative ad ispezioni ordinarie, ecc.      500 
  35311 Spese per studi, iniziative e ricerche dirette a favorire, ecc.     500 
  35504 Contributi in favore di imprese artigiane singole od associate a titolo di concorso sugli oneri contrattuali soste- 
nuti per le assunzioni di lavoratori apprendisti      2.000 
  35506 Contributi ai consorzi e società consortili che si prefiggono di svolgere una o più delle attività di cui all'art.  
52 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, ecc.  - 350 
  35508 Contributi ad imprese artigiane, ad associazioni artigiane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche in  
Italia ed all'estero.      500 
  35611 Spese per la disciplina e la vigilanza della pesca anche mediante stipula di convenzioni con gli enti ed i corpi  
ai quali è affidata la vigilanza sulla pesca.      650 
Totale variazioni Amministrazione 08 - Titolo 01          4.200 


Amministrazione 08  -  Cooperazione, commercio, artigianato e pesca
Titolo 02  -  Spese in conto capitale

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  75201 Contributi sugli interessi dei mutui contratti, ecc.     226 L.V. 0/2000    
  75242 Rubrica 2 - Cooperazione     6.500 

Categoria 11 - Trasferimenti in conto capitale
(Nuova istituzione)
Cofinanziamento del fondo nazionale per gli interventi nel settore del commercio
2124331025021107
  75615 Somma da versare al fondo istituito presso l'Artingiancasa, per la concessione agli artigiani di contributi in  
conto interessi, ecc.      5.000 
  75643 Contributi a cooperative di artigiani e loro consorzi o società consortili costituite da associazioni artigianali che si prefiggono lo scopo di gestire aree artigianali,  
ecc.  - 2.000 L.V. 0/2000    
  75645 Contributi per lo svolgimento di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena, di cui  
alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.  - 500 L.V. 0/2000    
  75667 Conferimento al fondo a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane  
(CRIAS), ecc.  - 10.700 
Totale variazioni Amministrazione 08 - Titolo 02      - 1.474 


Amministrazione 09  -  Beni culturali, ambientali e pubblica istruzione
Titolo 01  -  Spese correnti

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  36203 Spese telefoniche.     830 
  36208 Rubrica 1 - Servizi generali     500 L.V. 0/2000    

Categoria 3 - Acquisto di beni e servizi
(Nuova istituzione)
Spese necessarie per l'espletamento dei procedimenti concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico.
1114120101010301
  36231 Spese per i consulenti, esperti in materie giuridiche, ecc     40 
  36957 Assegnazioni per il funzionamento degli istituti statali per  
l'istruzione e l'educazione dei sordomuti.      400 L.V. 0/2000    
  37002 Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo, ecc.     5.080 
  37662 Contributo in favore della scuola di fisica "Ettore Maio- 
rana".      600 L.V. 0/2000    
  37965 Spese per le biblioteche regionali, ivi compreso il servi- 
zio bibliotecario regionale.      250 
  37971 Spese per iniziative di carattere culturale, artistico e  
scientifico di particolare rilevanza, ecc.      500 
  37985 Spese per l'acquisto di macchine d'ufficio, per l'affitto dei locali e per quanto altro occorre per il funzionamento  
delle Sopraintendenze, ecc.      800 
  37986 Spese per l'organizzazione di manifestazioni musicali ad  
alto livello culturale.      100 
  38052 Rubrica 6 - Promozione culturale, educazione permanen- 
te, accademie e biblioteche.      1.200 L.V. 0/2000    

Categoria 4 - Trasferimenti correnti
(Nuova istituzione)
Contributo straordinario in favore del Teatro stabile diCatania.
1116220606010406
  38070 Borse di studio da utilizzarsi presso qualificati istituti ita- 
liani ed esteri, ecc.      250 
  38078 Contributi ad enti morali ed ecclesiastici per la riparazione ed il restauro necessari al funzionamento di stru- 
menti musicali antichi e/o di valore artistico.      600 
  38084 (Modificata denominazione)     400 L.V. 0/2000    

Contributo straordinario all'Associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche teologiche e sociali in Sicilia e all'Istituto teologico San Paolo, quale concorso all'attività ordinaria.
  38107 Contributo al "Centro europeo di studi economici e sociali" quale concorso per il raggiungimento delle fina- 
lità istituzionali.      41 L.V. 0/2000    
  38108 Contributi in favore delle associazioni concertistiche, ecc.     300 
  38109 Contributi in favore delle istituzioni universitarie, accademiche e culturali per lo svolgimento di iniziative di  
particolare rilievo scientifico, ecc.      150 
  38116 Contributo annuo a favore dell'Ente autonomo regionale  
Teatro massimo Vincenzo Bellini di Catania.      2.000 
  38117 Contributo per l'attività e la programmazione delle stagioni teatrali dell'ente autonomo regionale Teatro di  
Messina, ecc.      2.500 L.V. 0/2000    
  38125 Contributo annuo all'Associazione centro attrezzature  
residenziali culturali educative siciliane (A.R.C.E.S.)      400 L.V. 0/2000    
  38126 Somma destinata alla partecipazione della Regione siciliana all'Associazione Teatro Biondo Stabile di Paler- 
mo, ecc.      1.200 L.V. 0/2000    
  38134 Contributo annuale alla fondazione museo, ecc.     100 L.V. 0/2000    
  38144 Contributi ai comuni per l'esercizio delle tonnare, ecc. - 1.330 
  38150 Rubrica 6 - Promozione culturale, educazione permanen- 
te, accademie e biblioteche.      1.150 L.V. 0/2000    

Categoria 4 - Trasferimenti correnti
(Nuova istituzione)
Contributo all'Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
1116220606010499
  38360 Spese per la tutela, la custodia, la manutenzione, la con- 
servazione ed il restauro dei beni monumentali, ecc.      800 
  38361 Spese per la tutela, il restauro e la conservazione, ecc.     300 
  38371 Spese per l'arredamento, le attrezzature specialistiche e quanto altro occorre per il funzionamento dei musei  
regionali, ecc.      1.200 L.V. 0/2000    
  38375 Istituzione di un sistema di parchi archeologici, ecc.     1.000 
  38460 Somma per l'espletamento dei servizi di custodia, con- 
servazione e fruizione dei beni culturali, ecc.  - 2.000 L.V. 0/2000    
Totale variazioni Amministrazione 09 - Titolo 01          18.361 


Amministrazione 09  -  Beni culturali, ambientali e pubblica istruzione
Titolo 02  -  Spese in conto capitale

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  78101 Spese per acquisti, anche mediante prelazione, ed espropriazioni per pubblica utilità di immobili di interesse  
archeologico e monumentale e di cose d'arte, ecc.      800 
  78124 Spese per l'acquisto, il riattamento e la riparazione di immobili per le finalità degli artt. 1 e 2 della legge  
regionale 15 maggio 1991, n. 17.      1.000 L.V. 0/2000    
  78128 Progetto zone interne, recupero e conservazione beni  
architettonici nei centri storici.  - 3.440 L.V. 0/2000    
  78201 Contributi agli enti locali per l'acquisizione ed il restauro di cose mobili ed immobili di rilevanza storica, arti- 
stica e architettonica.      200 
Totale variazioni Amministrazione 09 - Titolo 02      - 1.440 


Amministrazione 10  -  Sanità
Titolo 01  -  Spese correnti

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  41218 Spese per i consulenti esperti in materie giuridiche, ecc.     40 
  42479 Contributo annuo per la gestione ed il funzionamento delle attività di servizio del "Registro tumori di popo- 
lazione", ecc.      100 L.V. 0/2000    
  42730 Spesa per il servizio sanitario di emergenza     1.135    
  42879 Finanziamento spese per il funzionamento del centro,  
ecc.  - 1.135    
Totale variazioni Amministrazione 10 - Titolo 01          140 


(*): V = Fondi vincolati

Amministrazione 10  -  Sanità
Titolo 02  -  Spese in conto capitale

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  81357 Piano di interventi per il rinnovamento, ecc.     397 L.V. 0/2000    
  81505 Contributi per il completamento delle opere, ecc.     3.464 L.V. 0/2000    
Totale variazioni Amministrazione 10 - Titolo 02          3.861 


Amministrazione 11  -  Territorio ed ambiente
Titolo 01  -  Spese correnti

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  44206 Spese relative a lavori conseguenti a violazioni edilizie, 
ecc.      400 
  44209 Spese per i consulenti esperti in materie giuridiche, eco- 
nomiche, ecc.      35 
  45007 Rubrica 3 - Urbanistica     78 L.V. 0/2000 

Categoria 4 - Trasferimenti correnti
(Nuova istituzione)
Somma da erogare ai comuni per la corresponsione di emolumenti al personale tecnico assunto per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, nonché per ogni altro adempimento previsto dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 successive modifiche.
1115220827010402
  45008 Somma da erogare al comune di Ragusa, ecc. - 300 
  45263 Spese per ricerche e studi sull'assetto del territorio e la tutela dell'ambiente, anche analitici sui centri storici,  
ecc.  - 135 
Totale variazioni Amministrazione 11 - Titolo 01          78 


Amministrazione 11  -  Territorio ed ambiente
Titolo 02  -  Spese in conto capitale

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  84903 Somma da erogare al comune di Agrigento per la redazione, l'attuazione e il finanziamento del piano parti- 
colareggiato del centro storico della città.  - 150 
  84904 Contributi ai comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di risanamento dei piani particola- 
reggiati di recupero urbanistico, ecc.  - 500 
  84905 Interventi a favore del comune di Ragusa per la realizzazione delle opere previste dall'art. 7, lettere A), B), G), H), e I) della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61,  
ecc.  - 500 
  84906 Interventi a favore del comune di Ragusa per la realizzazione delle opere previste dall'art. 7, lettere C) e D)  
della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, ecc.  - 250 
  84907 Interventi a favore del comune di Ragusa per la realizzazione delle opere previste dall'art. 7, lettera E) della  
legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, ecc.  - 250 
  85228 Spese per la bonifica dei suoli inquinati, per il recupero  
delle aree degradate, ecc.      1.400 
  85653 Spese per l'esecuzione di opere pubbliche a difesa del litorale marino facente parte del demanio marittimo  
della Regione      1.650 
  86104 Spese per l'acquisizione di terreni e manufatti ricadenti  
nei parchi e nelle riserve  - 1.400 
  86203 Contributi alle province regionali ed ai comuni per l'acquisizione, l'impianto e la gestione di terreni desti- 
nati alla formazione di parchi urbani e suburbani      39 
Totale variazioni Amministrazione 11 - Titolo 02          39 


Amministrazione 12  -  Turismo
Titolo 01  -  Spese correnti

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  47201 Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali.     180 
  47203 Spese telefoniche     776 
  47209 Spese per missioni del personale in servizio, ecc.     150 
  47211 Spese per i consulenti esperti in materie giuridiche, ecc.     80 
  47653 Spese per un organico piano di propaganda, ecc.     3.000 
  47703 Contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma  
termale di Acireale.      1.700 
  47704 Contributo per il funzionamento delle aziende, ecc.     1.000 
  47705 Contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma  
termale di Sciacca.      500 
  47710 Contributi a favore delle associazioni turistiche pro-loco.     10 
  47720 Contributi annui per l'organizzazione, la promozione e la gestione della Sagra del mandorlo in fiore e dei car- 
nevali di Sciacca, ecc.      52 L.V. 0/2000    
  48001 Contributo annuo all'Ente orchestra sinfonica siciliana.     1.500 
  48002 Contributo ad integrazione di quello statale, da corri- 
spondere alla fondazione Teatro Massimo di Palermo.      2.025 
  48607 Somma da erogare alle aziende private esercenti, ecc.     125 
  48625 Contributi alle aziende private che abbiano attrezzatura tecnico organizzativa atta a garantire la continuità dei  
servizi di collegamenti marittimi, ecc.      500 
  48626 Rubrica 5 - Comunicazioni e trasporti     500 L.V. 0/2000    

Categoria 4 - Trasferimenti correnti
(Nuova istituzione)
Contributi alle compagnie di navigazione che svolgono servizi di linea con le isole minori.
2116320920010407
  48629 Contributi alle aziende pubbliche e private, ai comuni,  
ecc.      270.000 L.V. 0/2000    
Totale variazioni Amministrazione 12 - Titolo 01          282.098 


Amministrazione 12  -  Turismo
Titolo 02  -  Spese in conto capitale

  Capitoli Denominazione Variazioni Nomenclatore (*) Note 
  87003 Rubrica 1 - Servizi generali     138 

Categoria 9 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione.
(Nuova istituzione)
Spese per le perizie di variante e supplentive da finanziare mediante l'utilizzo delle economie realizzate con ribasso d'asta.
2121031024020913
  87005 Rubrica 1 - Servizi generali     643 

Categoria 9 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione.
(Nuova istituzione)
Spese per il finanziamento delle perizie suppletive o di variante di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51 per opere finanziate per le Universiadi 1997 il cui completamento sia previsto entro il 30 giugno 1997.
2121031024020913
  87502 Contributi nelle spese per l'esercizio di collegamenti, ecc.     1.000 
Totale variazioni Amministrazione 12 - Titolo 02          1.781 
Totale variazioni spesa         



(*): V = Fondi vincolati

Visto: LEANZA


TABELLA D
VARIAZIONI AL BILANCIO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI
PER L'ANNO FINANZIARIO 2000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
(milioni di lire)


Azienda foreste demaniali
Titolo 01  -  Spese correnti

  Capitoli Denominazione Variazioni 
  1119 Spese per lavori colturali e manutenzione dei boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi selvicolturali di potatura,  
ecc.      270 
  1120 Spese per la prevenzione e la lotta antincendi, compresa la manutenzione dei viali di sicu- 
rezza     
  1135 Spese per opere manutentorie degli impianti boschivi e per la prevenzione degli incendi  
nei terreni, ecc.      20 
  1140 Spese di esercizio delle aree attrezzate e dei sentieri costituiti per l'uso controllato dei  
boschi      13 
  1603 Fondo di riserva per nuove e maggiori spese nonché per la riassegnazione dei residui,  
ecc.  - 309 
Totale variazioni - Titolo 01         





Visto: LEANZA


NOTE


Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:
L'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000", così dispone:
"Risultati differenziali - 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2000 è determinato in termini di competenza in lire 1.350 miliardi e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo è fissato, in termini di competenza, in lire 1.900 miliardi.
2.  Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2001 il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in lire 241 miliardi e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è determinato in lire 1.000 miliardi, per l'anno 2002 è determinato un saldo netto da impiegare pari a lire 63 miliardi ed un livello massimo del ricorso al mercato finanziario pari a lire 800 miliardi.
3. In relazione all'assegnazione del contributo di solidarietà nazionale ex articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, disposta dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da corrispondere in quindici annualità costanti di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e in quindici annualità costanti di lire 94 miliardi a decorrere dall'anno 2002, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari e titoli similari rispettivamente per lire 548 miliardi e per lire 921 miliardi, destinati al cofinanziamento del P.O.R. 2000-2006 e ad altre spese di investimento della Regione.
4.  Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui ai precedenti commi nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6".
Nota all'art. 2, comma 2:
L'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante: "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi", alla lettera d) del comma 2 esclude, dall'ambito di applicazione dello stesso decreto , i "contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli e di altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi forniti da banche centrali".
Nota all'art. 11:
L'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante: "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" a seguito della disposta modifica, è il seguente:
"Attività complementari dell'Amministrazione forestale - 1.  L'Amministrazione forestale è autorizzata a svolgere, in aggiunta ai suoi compiti principali, le seguenti attività:
a)  gestione di riserve naturali;
b)  gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico, di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici;
c)  impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;
d)  restauro e miglioramento di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
e) interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione su terreni, anche privati, compresi nel territorio di parchi naturali;
f)  interventi di forestazione per la produzione di legname destinato alla trasformazione ed alla lavorazione in genere;
g)  realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;
h)  formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;
i)  coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;
l)  coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche, tradizionalmente coltivate nel territorio siciliano;
m)  miglioramento e gestione di pascoli, anche a carattere sperimentale;
n)  organizzazione di corsi di formazione professionale e di campi di lavoro destinati ai giovani laureati, diplomati o studenti;
o)  organizzazione di convegni e pubbliche manifestazioni e partecipazione ad analoghe manifestazioni promosse da altri enti;
p)  pubblicazione di libri o periodici aventi finalità di ricerca scientifica, divulgazione, educazione o informazione;
q)  assistenza tecnica ad enti od a privati in materia forestale.
2.  Per le riserve naturali affidate all'AFDRS, la stessa provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione con le risorse finanziarie disponibili negli appositi capitoli di spesa del proprio bilancio.
3.  Per la gestione delle riserve naturali affidate all'AFDRS, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, viene iscritto annualmente un contributo da versarsi in entrata nel bilancio dell'Azienda. L'AFDRS provvede a ripartire il contributo di cui al presente comma in appositi capitoli di spesa del proprio bilancio istituiti per le diverse necessità gestionali.
4. Le somme di cui al comma 3 verranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire, approvata dai competenti organi dell'AFDRS.
5.  Gli interventi di cui alla lettera c) sono realizzati su richiesta dell'ente proprietario del terreno, fermo restando l'onere della manutenzione a carico dello stesso.
6.  Gli interventi di cui alle lettere b) c) e d) del comma 1 possono essere compiuti solo a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni.Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione forestale anche nel caso in cui le convenzioni prevedano la gestione diretta degli interventi da parte degli enti locali proprietari dei terreni.
7.  Per gli interventi di cui alla lettera d) è richiesto il parere della competente sovrintendenza ai beni culturali e ambientali.
8.  Gli interventi di cui alla lettera e) sono compiuti in base a direttive del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ed a seguito di convenzione con l'ente parco. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente contribuisce in via ordinaria alle spese dell'Amministrazione forestale per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma.
9.  Per la costituzione dei titoli per l'immissione in possesso dei terreni, necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8, si applicano le norme generali riguardanti gli interventi dell'Amministrazione forestale".
Nota all'art. 14, comma 2:
L'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000", a seguito della disposta abrogazione risulta il seguente:
"Interventi a sostegno delle autonomie locali - 1. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna, con propri decreti, alle province regionali ed ai comuni medesimi una quota non superiore al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione accertate con il rendiconto generale consuntivo relativo al secondo esercizio antecedente quello di riferimento, al netto delle devoluzioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, previste per ciascuno degli anni stessi.
2.  La quota di cui al comma 1 è ripartita fra i comuni e le province regionali secondo gli importi specificati nella tabella C allegata alla presente legge.
3.  Le assegnazioni di cui al comma 1 sono effettuate su base percentuale calcolata sulle dotazioni contabili relative ai capitoli di spesa ed in rapporto alle assegnazioni per l'anno 1999.
4.  Una aliquota pari al 7,5 per cento è assegnata agli enti locali sulla base dei criteri e dei parametri che sono individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la conferenza Regione-autonomie locali prevista dall'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ed una ulteriore aliquota pari al 2,5 per cento resta a disposizione dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere destinata agli enti locali che versino in particolari situazioni di necessità. Una ulteriore somma pari a lire 30.000 milioni resta nelle disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convezione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, ed in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglie dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici.
5.  Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono destinate prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'articolo 45, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ed allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali.
6.  In sede di ripartizione territoriale delle spese in conto capitale del bilancio di previsione della Regione, ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è assicurata almeno una quota pari al 20 per cento dei relativi stanziamenti.
7.  Abrogato.
8.  In sede di riparto delle somme corrispondenti all'aliquota del 7,5 per cento di cui al comma 4 del presente articolo, l'Assessore regionale degli enti locali attribuisce una quota aggiuntiva agli enti locali che dimostrino i mancati trasferimenti per la copertura finanziaria degli oneri per il personale di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 e alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, come modificata dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, dovuti dalla Regione per gli anni precedenti all'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
9.  Abrogato.
10.  Per il triennio 2000-2002 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6".
Nota all'art. 22:
Il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 23 giugno 2000 reca: "Ripartizione, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie per l'anno 2000".
Nota all'art. 51
L'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante: "Addestramento professionale dei lavoratori", a seguito della disposta integrazione è il seguente:
"L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione attua corsi e le altre iniziative formative avvalendosi:
a) degli enti locali;
b)  degli enti che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale e siano emanazione delle confederazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni professionali dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio più rappresentative in sede nazionale;
c)  degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale;
d) del consorzio di cui all'art. 50 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4.
I soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c) devono avere svolto attività qualificata nel settore da almeno un triennio e possedere capacità tecniche ed adeguate strutture formative.
Fino a quando le norme di attuazione delloStatuto regionale non regoleranno lo stato giuridico del personale in servizio presso l'INAPLI, l'INIASA e l'ENALC l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione attua i corsi e le altre iniziative di formazione anche avvalendosi degli enti suddetti.
Il finanziamento, anche parziale, di corsi ed iniziative formative in favore degli enti di cui al comma precedente è subordinato al mantenimento in servizio del personale utilizzato nell'anno addestrativo 1974-75".
Nota all'art. 55:
L'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, recante "Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998", a seguito della disposta modifica è il seguente:
"Utilizzo dei fondi globali
(Omissis)
15. Alle aziende industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e comunque a tutti coloro i quali hanno subito danni a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta in alcune zone della provincia di Agrigento nella notte tra il 7 e l'8 novembre 1997, che non siano coperti da assicurazione, è concesso un contributo a fondo perduto pari al 90 per cento dell'ammontare dei danni. Le domande per l'ammissione a detti contributi devono essere presentate alla Presidenza della Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande devono essere corredate di una perizia giurata, resa da tecnici regolarmente iscritti ad albi o elenchi professionali, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per il 1998, lire 5.300 milioni per il 1999 e lire 5.300 milioni per il 2000.
(Omissis)".

LAVORI PREPARATORI


D.D.L. n. 1112
"Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000. Assestamento".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Piro) il 12 luglio 2000.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 26 luglio 2000.
Esaminato in Commissione nelle sedute n. 217 del 15 novembre; n. 218 del 21 novembre; n. 220 del 22 novembre 2000.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 220 del 22 novembre 2000.
Relatore: Sanzarello.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 337 del 29 novembre; n. 338 del 30 novembre-1 dicembre; n. 339 del 4 dicembre 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 343 del 6-7 dicembre 2000.
(2000.50.2513)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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