REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 NOVEMBRE 2000 - N. 53
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Rinnovo dell'autorizzazione alla ditta GE.S.P.I. s.r.l., con sede in Augusta, per l'esercizio di un impianto di termodistruzione di rifiuti speciali e pericolosi, di residui e carcasse animali.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, d'istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'am biente;
Vista la legge n. 615 del 13 luglio 1966, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
Visto l'art. 11 dell'ordinanza del Ministro della sanità del 10 maggio 1973, così come sostituito dall'art. 1 del l'or dinanza del Ministro della sanità del 21 aprile 1999;
Vista la legge regionale n. 39 del 13 giugno 1977, così come modificata ed integrata dalle legge regionali n.78 del 4 agosto 1980, n. 181 del 29 dicembre 1981, n. 57 del 19 giugno 1982, n. 48 del 30 maggio 1983, n. 67 del 21 agosto 1984, n. 40 del 21 aprile 1995 e n. 71 del 3 ottobre 1995, recante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento;
Visto l'art. 5 della legge regionale n.181/81 ed i successivi propri decreti d'attuazione n. 201 del 2 giugno 1982 e n. 827/9 del 5 agosto 1994, relativi alle attività che non possono essere intraprese senza il preventivo nulla osta all'impianto da parte di questo Assessorato;
Vista la delibera del C.I. del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il proprio decreto n.188 del 19 aprile 1986, relativo alle garanzie finanziarie da produrre per le autorizzazioni allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
Visto il D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988, in materia di qualità dell'aria e d'inquinamento prodotto da impianti industriali;
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989, così come modificato dai decreti del 29 giugno 1993, 8 marzo 1994, 22 settembre 1995, 6 agosto 1996, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il D.P.C.M. del 21 luglio 1989, di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. n.203/88;
Visto il decreto ministeriale ambiente del 12 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e per i valori minimi di emissione;
Visto il D.P.C.M. 3 agosto 1990, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;
Visto il decreto interministeriale del 21 giugno 1991 n. 324, così come modificato ed integrato dai decreti ministeriali del 26 luglio 1993 e del 30 marzo 1994 e dai decreti legislativi n. 22 del 5 febbraio 1997 e n. 389 dell'8 novembre 1997 ed, in ultimo, il decreto ministeriale n.406 del 28 aprile 1998, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;
Vista la disposizione assessoriale prot. n. 73208 dell'8 ottobre 1993 che, per gli impianti d'incenerimento di rifiuti, dispone che venga emesso unico provvedimento per l'autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 203/88, dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 e della normativa sui rifiuti;
Vista la legge n.70 del 25 gennaio 1994, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1995, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti industriali;
Visto il D.P.Reg. del 23 gennaio 1996, relativo all'accordo di programma per l'attuazione del piano di risanamento di aree a rischio di crisi ambientale nel territorio dei comuni di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa;
Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e sue modifiche ed integrazioni;
Vista la propria circolare n 7054 del 2 aprile 1997, relativa all'acquisizione dei pareri dei comitati di coordinamento per le aree a rischio di cui al D.P.Reg. 23 gennaio1996;
Visto il decreto ministeriale n. 503 del 19 novembre 1997, recante norme per l'attuazione delle direttive nn. 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione del l'in quinamento atmosferico;
Vista la propria direttiva gr. XVIII n. 68 del 3 febbraio 1998;
Visto il decreto ministeriale dell'1 aprile 1998, n. 148, d'approvazione del modello di registro di carico e scarico;
Vista la circolare interministeriale del 4 agosto 1998, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico;
Visto il D.P.C.M. de 31 marzo 1999, di sostituzione del modello unico di dichiarazioni in materia ambientale;
Visto il D.M. n. 124 del 25 febbraio 2000, recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti l'incenerimento di rifiuti pericolosi;
Considerato che l'art. 56 del predetto decreto legislativo n. 22/97 ha abrogato, tra l'altro, il D.P.R. n. 915/82 e che il successivo art. 57, comma 1°, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo, e che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi;
Considerato che, ai sensi dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali compete a questo Assessorato;
Visto il proprio decreto n. 264/88 del 29 febbraio 1988, con il quale:
-  veniva rilasciato il N.O. all'impianto, si approvava la localizzazione, il progetto e gli elaborati tecnici relativi a un centro di smaltimento di rifiuti, costituito da tre inceneritori - di cui due (denominati PR12) per rifiuti urbani ed assimilabili, nonché per speciali e tossici e nocivi sia solidi che liquidi ed uno (denominato BAS600) per rifiuti organici di natura animale o ad alta percentuale di acqua - da ubicarsi nel sito di Punta Cugno del comune di Augusta (SR);
-  si autorizzava la coop. Unione Marinara, con sede ad Augusta in via Darsena n. 15, all'installazione ed alla gestione dei suddetti inceneritori per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito portuale, dalle navi in esso transitanti, ivi comprese quelle adibite alla raccolta dei rifiuti negli specchi acquei;
-  si autorizzava l'incenerimento di 5.000 t/anno di rifiuti urbani ed assimilabili, 5.000 t/anno di rifiuti speciali e 5.000 t/anno di rifiuti tossici e nocivi;
-  si vietava l'incenerimento contemporaneo di rifiuti speciali e/o urbani con tossici e nocivi, nonché pile, batterie, farmaci, PVC;
-  si autorizzava lo stoccaggio temporaneo delle ceneri di combustione;
-  si fissavano i limiti alle emissioni;
-  si subordinava l'autorizzazione alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che fossero intervenute in materia;
-  si facevano salve le autorizzazioni di competenza di altri enti;
Vista l'istanza del 10 novembre 1988, con la quale la ditta chiedeva l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti ospedalieri all'interno del capannone ove era ubicato l'inceneritore;
Vista l'autorizzazione comunale del 25 ottobre 1989, relativa all'agibilità dei capannoni dell'impianto;
Visto il proprio decreto n. 1337/89 del 28 ottobre 1989, con il quale:
-  si revocava il precedente decreto n. 264/88 del 29 febbraio 1988, limitatamente alla parte relativa all'installazione e gestione di uno degli inceneritori denominati PR12 e dell'inceneritore denominato BAS600, in quanto detti impianti non risultavano installati ed attivati alla data d'entrata in vigore del D.P.R. n. 203/88 e, quindi, necessitavano di nuova autorizzazione ex art. 6 del citato D.P.R.;
-  si limitava il quantitativo di rifiuti smaltibili annualmente, sulla base della potenzialità dell'unico forno installato e dei quantitativi forniti dalla capitaneria di porto, in 1.235 t/anno di rifiuti urbani ed assimilabili, 552 t/anno di rifiuti speciali di cui al punto 1 del comma 4 dell'art. 2 del D.P.R. n.915/82 e 130 t/anno di rifiuti tossici e nocivi di cui ai punti 7, 9, 13, 14, 15, 16, 27 dell'allegato al D.P.R. n.915/82;
-  si faceva divieto d'incenerire pile, batterie e farmaci;
Viste le note della C.P.T.A. di Siracusa n. 2517/177 dell'1 ottobre 1992 e del 13 ottobre 1992, con cui si fissavano i limiti alle emissioni dei tre forni e si dichiarava che gli stessi non necessitavano d'adeguamento;
Vista la nota della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa n. 1885 del 4 agosto 1993;
Viste le istanze del 12 e del 13 ottobre 1993, con le quali la cooperativa Unione Marinara e la consociata GE.S.P.I. s.r.l., chiedevano che l'autorizzazione all'esercizio del forno fosse intestata alla GE.S.P.I. s.r.l., proprietaria del terreno e dei capannoni;
Viste le istanze del 27 novembre 1990, del 4 novembre 1993, con le quali la cooperativa Unione Marinara chiedeva l'autorizzazione a poter sfruttare la potenzialità residua, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 3 agosto 1990;
Visto il verbale della conferenza di servizi del 19 gennaio 1995;
Visto il proprio decreto n. 256/17 del 10 maggio 1995, con il quale veniva rilasciata l'autorizzazione al proseguimento delle emissioni per il forno funzionante;
Visto il rapporto del gruppo XVIII prot. 77 del 5 febbraio 1998 e gli atti in esso citati;
Visti i verbali delle conferenze di servizi del 18 marzo 1998, 20 aprile 1998 e del 4 giugno 1999, dai quali risulta, tra l'altro, che il sito di Punta Cugno è in variante esecutiva al piano regolatore del comune di Augusta;
Vista la nota della ditta, pervenuta il 19 agosto 1998, con la quale, tra l'altro, veniva trasmesso l'elenco dei rifiuti da incenerire secondo la classificazione di cui all'al legato A del decreto legislativo n. 22/97;
Vista la nota del 25 gennaio 1999, con la quale è stata presentata istanza d'adeguamento all'allegato 1 del D.M. n. 503/97 per i due forni PR12;
Visto il parere della C.P.T.A. di Siracusa sull'adeguamento al D.M. n.503/97, inviato con nota n. 138/99 del 12 luglio 1999, relativo ai due forni gemelli PR12;
Visto il verbale della riunione del comitato di coordinamento per l'area a rischio del 20 settembre 1999, nel corso della quale il comitato ha espresso "parere favorevole alla realizzazione del progetto della cooperativa Unione Marinara ... prescrivendo che i rifiuti da trattare, con esclusione di quelli portuali, provengano esclusivamente dalla provincia di Siracusa";
Ritenuto di potere, quindi, procedere al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, all'aumento dei quantitativi di rifiuti trattabili, comunque al di sotto dei quantitativi massimi fissati col decreto n. 264/88;
Ritenuto, inoltre, di poter procedere, in conformità al parere espresso dalla C.P.T.A. di Siracusa nella seduta del 24 settembre 1992, al rilascio alla ditta GE.S.P.I. s.r.l. dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, per le emissioni in atmosfera dovute alla termodistribuzione di residui e carcasse animali mediante l'utilizzo di un forno inceneritore denominato BAS 600, da installare nello stabilimento di località Punta Cugno del comune di Augusta;
Considerato che devono essere ancora emanate norme integrative relative alle garanzie finanziarie da prestare per le tipologie di rifiuti speciali e speciali pericolosi non precedentemente classificati come tossico-nocivi;
Visto il verbale d'assemblea ordinaria della società GE.S.P.I. s.r.l. del 18 gennaio 2000, nel corso della quale è stato nominato quale amministratore unico della società l'ing. Giuseppe Amara, nato a Catania il 16 dicembre 1968;
Vista la certificazione antimafia del 30 marzo 2000, in cui la C.C.I.A.A. comunica che a carico della società GE.S.P.I. s.r.l., con sede in Augusta (SR) e del suo rappresentante legale Amara Giuseppe, non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi d'applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 10, commi 3, 4, 5, 5 ter e art. 10 quater, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e sue modifiche ed integrazioni;
Vista la polizza fideiussoria n.898800031 del 3 aprile 2000 della Generali Assicurazioni;
Vista l'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, ai sensi della quale il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli impianti di smaltimento finale dei rifiuti industriali è sospeso fino alla predisposizione del piano di cui all'art. 22 del decreto legislativo n.22/97;
Viste le note n. 39811 e n. 39946 del 9 agosto 2000, con le quali la ditta attesta che il progetto presentato con nota del 25 gennaio 1999 e approvato dalla C.P.T.A. di Siracusa con nota n. 138/99 del 12 luglio 1999 è in grado di rispettare sia i limiti previsti dal decreto ministeriale n. 503/97 che quelli previsti dal decreto ministeriale n. 124/2000;
Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97, anche se più restrittive.
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, è rinnovata l'autorizzazione, rilasciata con decreto n. 264/88 del 29 febbraio 1988, in favore della GE.S.P.I. s.r.l., con sede legale in via Capitaneria n. 26 ad Augusta (SR), relativa all'esercizio dell'impianto di termodistruzione sito in località Punta Cugno ad Augusta (SR), costituito da un forno inceneritore PR 12.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, si concede l'autorizzazione all'am pliamento dell'impianto mediante l'installazione di un secondo forno inceneritore PR 12; i due forni hanno un unico punto di emissione.
E' autorizzato il trattamento dei rifiuti provenienti dal porto di Augusta, nonché, fino al raggiungimento della potenzialità autorizzata dal successivo art. 5, di quelli prodotti nell'ambito della provincia di Siracusa.
Non è concesso il trattamento di rifiuti industriali, così come stabilito all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n.3072 del 21 luglio 2000.
Dette autorizzazioni hanno validità quinquennale, a partire dalla data del presente decreto.

Art. 2

La tipologia dei rifiuti speciali non pericolosi trattabili è definita come segue (cod. CER - designazione); ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, lettera f), del decreto legislativo n. 22/97, i valori limite per le emissioni provenienti dal trattamento di detti rifiuti sono quelli previsti all'allegato 2 del decreto ministeriale n. 503/97 del 19 novembre 1997, nelle more dell'adeguamento all'allegato 1 del citato decreto ministeriale, per l'inceneritore esistente.
I limiti per l'impianto costituito dai due forni PR 12, autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, sono quelli dell'allegato 1 del decreto ministeriale n. 503/97, sin dall'attivazione dell'ampliamento di cui al secondo comma dell'art. 1.
-  02 01 01:  fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia; 
-  02 01 02:  scarti animali; 
-  02 01 03:  scarti vegetali; 
-  02 01 04:  rifiuti di plastica (esclusi imballaggi); 
-  02 01 06:  feci animali, urine, letame (comprese le lettiere usate), effluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito; 
-  02 01 07:  rifiuti derivanti dalla silvicoltura; 
-  02 01 99:  rifiuti non specificati altrimenti; 
-  02 02 01:  fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia; 
-  02 02 02:  scarti animali; 
-  02 02 03:  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione; 
-  02 02 04:  fanghi dal trattamento sul posto degli ef fluenti; 
-  02 02 99:  rifiuti non specificati altrimenti; 
-  02 03 01:  fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e se pa razione di componenti; 
-  02 03 02:  rifiuti dall'impiego di conservanti; 
-  02 03 03:  rifiuti da separazione con solventi; 
-  02 03 04:  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione; 
-  02 03 05:  fanghi dal trattamento sul posto degli ef fluenti; 
-  02 03 99:  rifiuti non specificati altrimenti; 
-  02 04 01:  terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole; 
-  02 04 02:  carbonato di calcio fuori specifica; 
-  02 04 03:  fanghi dal trattamento sul posto degli ef fluenti; 
-  02 04 99:  rifiuti non specificati altrimenti; 
-  02 05 01:  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione; 
-  02 05 02:  fanghi dal trattamento sul posto degli ef fluenti; 
-  02 05 99:  rifiuti non specificati altrimenti; 
-  02 06 01:  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione; 
-  02 06 02:  rifiuti dall'impiego di conservanti; 
-  02 06 03:  fanghi dal trattamento sul posto degli ef fluenti; 
-  02 06 99:  rifiuti non specificati altrimenti; 
-  02 07 01:  rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima; 
-  02 07 02:  rifiuti della distillazione di bevande alcoliche; 
-  02 07 03:  rifiuti da trattamenti chimici; 
-  02 07 04:  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione; 
-  02 07 05:  fanghi dal trattamento sul posto degli ef fluenti; 
-  02 07 99:  rifiuti non specificati altrimenti; 
-  03 01 01:  scarti di corteccia e sughero; 
-  03 01 02:  segatura; 
-  03 01 03:  scarti di rasatura, taglio, impiallaciatura, legno deteriorato; 
-  03 01 99:  rifiuti non specificati altrimenti; 
-  03 03 01:  corteccia; 
-  03 03 02:  fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione); 
-  03 03 05:  fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta; 
-  03 03 06:  fibra e fanghi di carta; 
-  03 03 07:  scarti del riciclaggio della carta e del cartone; 
-  03 03 99:  rifiuti non specificati altrimenti; 
-  04 01 01:  carniccio e frammenti di calce; 
-  04 01 02:  rifiuti di calcinazione; 
-  04 01 05:  liquido di concia non contenente cromo; 
-  04 01 07:  fanghi non contenenti cromo; 
-  04 01 08:  cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo; 
-  04 01 09:  cascami e ritagli da operazioni di confezio namento e finitura; 
-  04 01 99:  rifiuti non specificati altrimenti; 
-  04 02 01:  rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale; 
-  04 02 02:  rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale; 
-  04 02 03:  rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche; 
-  04 02 04:  rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura; 
-  04 02 05:  rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale; 
-  04 02 06:  rifiuti da fibre tessili lavorate principalmen te di origine animale; 
-  04 02 07:  rifiuti da fibre tessili lavorate principalmen te artificiali o sintetiche; 
-  04 02 08:  rifiuti da fibre tessili lavorate miste; 
-  04 02 09:  rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri); 
-  04 02 10:  materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera); 
-  04 02 12:  rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura; 
-  04 02 13:  tinture e pigmenti; 
-  04 02 99:  rifiuti non specificati altrimenti; 
-  05 01 06:  fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione; 
-  05 06 02:  asfalto; 
-  06 05 01:  fanghi da trattamento sul posto degli ef fluenti; 
-  06 10 01:  rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti; 
-  08 01 03:  pitture e vernici di scarto a base acquosa; 
-  08 01 04:  pitture in polveri; 
-  08 01 05:  pitture e vernici indurite; 
-  08 01 08:  fanghi di pitture o vernici a base acquosa; 
-  08 01 09:  rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05 e 08 01 06); 
-  08 01 10:  sospensioni acquose contenenti pitture o vernici; 
-  08 01 99:  rifiuti non specificati altrimenti; 
-  08 03 03:  inchiostri di scarto a base acquosa; 
-  08 03 04:  inchiostro essiccato; 
-  08 03 07:  fanghi acquosi contenenti inchiostro; 
-  08 03 08:  soluzioni acquose contenenti inchiostro; 
-  08 03 09:  toner per stampa esaurito (comprese le cartucce); 
-  08 03 99:  rifiuti non specificati altrimenti; 
-  08 04 03:  adesivi e sigillanti di scarto a base ac quosa; 
-  08 04 04:  adesivi e sigillanti induriti; 
-  08 04 07:  fanghi di adesivi e sigillanti a base ac quosa; 
-  08 04 08:  soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti; 
-  08 04 99:  rifiuti non specificati altrimenti; 
-  10 11 02:  vetro di scarto; 
-  10 11 03:  materiali di scarto a base di vetro; 
-  15 01 01:  carta e cartone; 
-  15 01 02:  imballaggi in plastica; 
-  15 01 03:  imballaggi in legno; 
-  15 01 04:  imballaggi in metallo; 
-  15 01 05:  imballaggi compositi; 
-  15 01 06:  imballaggi in più materiali; 
-  15 02 01:  assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi; 
-  16 01 03:  pneumatici usati; 
-  16 02 08:  rifiuti della demolizione di veicoli; 
-  16 07 07:  rifiuti solidi dalla pulizia di stive di navi; 
-  17 02 01:  legno; 
-  17 02 02:  vetro; 
-  17 02 03:  plastica; 
-  17 03 01:  asfalto contenente catrame; 
-  17 03 02:  asfalto (non contenente catrame); 
-  17 03 03:  catrame e prodotti catramosi; 
-  17 04 08:  cavi; 
-  18 01 01:  oggetti da taglio (bisturi, rasoi); 
-  18 01 02:  parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue; 
-  18 01 04:  rifiuti la cui raccolta non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (es. abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso); 
-  18 01 05:  sostanze chimiche e medicinali di scarto; 
-  18 02 01:  oggetti da taglio (bisturi, rasoi); 
-  18 02 03:  rifiuti la cui raccolta non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni; 
-  19 01 01:  ceneri pesanti e scorie; 
-  19 08 02:  rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque); 
-  19 08 04:  fanghi dal trattamento delle acque reflue in du striali; 
-  19 08 05:  fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane; 
-  20 01 01:  carta e cartone; 
-  20 01 02:  vetro; 
-  20 01 03:  plastica (piccole dimensioni); 
-  20 01 04:  altri tipi di plastica; 
-  20 01 05:  metallo (piccole dimensioni, es. lattine); 
-  20 01 07:  legno; 
-  20 01 08:  rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti); 
-  20 01 09:  oli e grassi; 
-  20 01 10:  abiti; 
-  20 01 11:  prodotti tessili; 
-  20 01 15:  rifiuti alcalini; 
-  20 01 18:  medicinali; 
-  20 01 24:  apparecchiature elettroniche (schede elettroniche); 
-  20 03 01:  rifiuti urbani misti; 
-  20 03 02:  rifiuti di mercati; 
-  20 03 03:  residui di pulizia delle strade; 
-  20 03 04:  fanghi di serbatoi settici. 


Art. 3

La tipologia dei rifiuti pericolosi trattabili è definita come segue (cod. CER - designazione):
-  02 01 05:  rifiuti agrochimici; 
-  03 02 01:  prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati; 
-  03 02 04:  prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici; 
-  04 01 03:  bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida; 
-  05 01 03:  morchie e fondi di serbatoi; 
-  05 01 04:  fanghi acidi da processi di alchilazione; 
-  05 01 05:  perdite di olio; 
-  05 01 07:  catrami acidi; 
-  05 01 08:  altri catrami; 
-  08 01 02:  pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati; 
-  08 01 07:  fanghi provenienti da operazioni di scrosta tura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati; 
-  08 03 02:  inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati; 
-  08 03 06:  fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati; 
-  08 04 02:  adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati; 
-  08 04 06:  fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati; 
-  13 01 03:  altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati; 
-  13 01 05:  emulsioni non contenenti composti organici clorurati; 
-  13 01 06:  oli per circuiti idraulici a formulazione esclu sivamente minerale; 
-  13 01 07:  altri oli per circuiti idraulici; 
-  13 01 08:  oli per freni; 
-  13 02 02:  oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati; 
-  13 02 03:  altri oli da motori, trasmissioni ed ingranaggi; 
-  13 04 01:  oli di cala da navigazione interna; 
-  13 04 02:  oli di cala derivanti dalle fognature dei moli; 
-  13 04 03:  oli di cala da altre navigazioni; 
-  16 07 02:  rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli; 
-  16 07 03:  rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli; 
-  16 07 06:  rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli; 
-  18 01 03:  altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni; 
-  18 02 02:  altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni; 
-  18 02 04:  sostanze chimiche di scarto; 
-  19 08 03:  grassi ed olio da separatori olio/acqua; 
-  20 01 12:  vernici, inchiostri, adesivi. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, lettera f), del decreto legislativo n. 22/97, dovranno essere rispettati i limiti e le prescrizioni di cui all'allegato 1 al D.M. n. 124 del 25 febbraio 2000.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, è concessa alla ditta di cui all'art. 1 l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera del forno di incenerimento di residui e carcasse animali denominato BAS 600, da installare nello stabilimento di località Punto Cugno del comune di Augusta e sono così fissati i limiti alle emissioni:
Grandezze di riferimento
I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi dell'11%:
-  polveri  100 mg/Nmc 
-  cianuri  0,5 mg/Nmc 
-  ossidi di zolfo  300 mg/Nmc 
-  sostanze organiche (come carbonio organico totale)  20 mg/Nmc 

Sostanze inorganiche sottoforma di polveri: si applica il paragrafo 2 dell'allegato 1 al D.M. del 12 luglio 1990.
Non si applica il paragrafo 4 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990:
-  monossido di carbonio  100 mg/Nmc 

Per gli inquinanti non specificatamente individuati dovrà farsi riferimento all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.
Si prescrive il controllo semestrale delle emissioni nonché della temperatura in camera di postcombustione e del tenore di ossigeno nei fumi; la ditta dovrà inoltre tenere, a disposizione dell'autorità di controllo, un registro giurato di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 5

Il quantitativo massimo di rifiuti trattabili è di 4000 tonn/anno per ogni forno, pari alla potenzialità massima dichiarata.

Art. 6

La società dovrà tenere apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 22/97.
La società è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 22/97.

Art. 7

La società dovrà produrre entro la scadenza delle polizze fidejussorie il rinnovo delle stesse, pena la decadenza del presente decreto, e dovrà provvedere a rivalutare annualmente il valore delle stesse secondo quanto previsto dal proprio decreto n. 188 del 19 aprile 1986.
La società, pena la decadenza della presente autorizzazione, ai sensi della lettera h) dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, dovrà presentare idonea garanzia finanziaria uniformemente a quanto sarà stabilito in attuazione dell'art. 18, lettera g), del medesimo decreto legislativo per l'attività di gestione dei rifiuti.

Art. 8

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti e delle norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.
In particolare la società dovrà effettuare l'attività in essere con modalità tali da evitare rischi e pericoli per l'ambiente e la salute pubblica.

Art. 9

Il direttore tecnico responsabile è l'ing. Giuseppe Amara, nato a Catania il 16 dicembre 1968 e residente ad Augusta (SR) in via Giuseppe Amato n. 13.
La società è tenuta a comunicare ogni variazione dello stesso.

Art. 10

Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

Art. 11

L'autorizzazione a proseguire al trattamento dei rifiuti individuati ai superiori artt. 3 e 4 e per i quantitativi individuati al superiore art. 5, potrà essere rinnovata, a richiesta della società interessata, qualora, ai sensi del l'art. 5 del decreto legislativo n. 22/97 la società utilizzi metodologie e nuove attrezzature che tengano conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione, che non comportino costi eccessivi, che siano le più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, e che riducano il più possibile i rifiuti d'avviare allo smaltimento finale.

Art. 12

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organi.

Art. 13

La Provincia regionale di Siracusa, il comune di Augusta, la Capitaneria di porto di Augusta e la Sanità marittima di Augusta eserciteranno con periodicità almeno trimestrale l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza.
Tale attività di controllo dovrà riguardare anche la comparazione tra i volumi dei rifiuti presi in carico e quelli risultanti dai trattamenti, nonché tra i quantitativi dei rifiuti trattati ed i quantitativi dei componenti - utilizzati nei trattamenti - anche sulla base delle fatture di acquisto ed altro.
Il L.I.P. di Siracusa, sulla base delle risultanze della propria attività di controllo, anche sui produttori e sugli smaltitori finali, è autorizzato ad imporre modalità di controllo e/o prescrizioni anche più restrittive, informandone questo Assessorato.

Art. 14

La ditta, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dovrà almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti di incenerimento di cui al 2° comma dell'art. 1 e di cui all'art. 4, darne comunicazione alla Regione, alla Provincia regionale e al Laboratorio d'igiene e profilassi di Siracusa e al sindaco di Augusta; nei 10 giorni successivi alla messa in esercizio la ditta provvederà ad effettuare prelievi rappresentantivi delle emissioni del ciclo produttivo del l'im pianto in questione in conformità alle direttive impartite col decreto n. 31/17 del 25 gennaio1999.
Entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, verranno comunicati ai suddetti enti i dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente.

Art. 15

La ditta dovrà effettuare, con periodicità semestrale, la misurazione delle emissioni, dandone preavviso alla Provincia regionale ed al laboratorio d'igiene e profilassi di Siracusa e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.
Le relazioni d'analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite col decreto n. 31/17 del 25 gennaio 1999.
I metodi analitici sono quelli pubblicati nel decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.
Il servizio di rilevamento effettuerà, con periodicità semestrale, l'attività di controllo al fine della verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto in materia di emissioni in atmosfera, anche avvalendosi di quanto previsto all'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 ottobre 2000.
  LO MONTE 

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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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