REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 NOVEMBRE 2000 - N. 53
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 6 ottobre 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Campobello di Licata.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Premesso che, con deliberazione n. 83 del 30 settembre 1993, il consiglio comunale di Campobello di Licata aveva adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la nota assessoriale n. 839/U del 20 gennaio 1996, con la quale è stato restituito al comune il suddetto piano regolatore generale per la rielaborazione parziale alla luce delle indicazioni esplicitate nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 244 dell'8 novembre 1995;
Vista la delibera commissariale n. 15 del 3 aprile 1997, avente per oggetto: riadozione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, così come rielaborato a seguito voto C.R.U. n. 244 dell'8 novembre 1995;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione ai sensi del l'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Rilevato che avverso la rielaborazione parziale sono state proposte n. 34 osservazioni-opposizioni, come risulta da dichiarazione a firma del segretario comunale;
Visto il voto n. 1 del 29 luglio 1998, che di seguito parzialmente si trascrive, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
..."Omissis...
Considerato che, pur essendo state introdotte nel piano regolatore generale rielaborato significative modifiche al fine di conformare il progetto di piano alle prescrizioni del voto C.R.U. n. 244/95 ed alle conseguenti determinazioni assessoriali, si osserva quanto di seguito specificato.
1)  Preso atto che sono stati correttamente inseriti gli edifici che rivestono particolare interesse storico-artistico in ambito urbano, la zona territoriale omogenea "A" non è stata però ampliata secondo la perimetrazione suggerita nel parere del C.R.U. n. 244 dell'8 novembre 1995.
Al riguardo appare ininfluente la riproposizione della zona "A" del piano regolatore generale adottata con la delibera consiliare n.83 del 30 settembre 1993 in quanto giustificata dal fatto che detta perimetrazione coincide con quella del piano particolareggiato di recupero del centro storico in attuazione del programma di fabbricazione. Di fatto l'esecutività del piano predetto, per altro intervenuta successivamente alle determinazioni assessoriali sul piano regolatore generale, a cui l'amministrazione comunale ha prestato inizialmente acquiescenza, non incide minimamente nell'esatta delimitazione del centro storico come zona "A", secondo le indicazioni della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, condivise dal C.R.U. con il già citato voto n. 244/95.
E' il caso di sottolineare che il perimetro del centro storico viene identificato attraverso una ricognizione oggettiva sullo sviluppo dell'insediamento mediante le planimetrie catastali pre e post-unitarie, oltre alla consultazione di parti bibliografiche, letterarie, archivistiche, toponomastiche, ecc. e pertanto detta perimetrazione da ritenere come risultante di un percorso conoscitivo, oggettivo e scientifico.
La zona A va pertanto perimetrata secondo la linea continua rossa visualizzata da questo consiglio sulle tavv. 9a e 9b del piano regolatore generale e che riguarda:
a)  l'area normata dal piano particolareggiato di re cu pero di cui alla legge n. 457/78 già classificato zona "A";
b)  parte di zona "B" da classificare come zona "A" d'attuare con piano particolareggiato, ove sono consentiti, nelle more dell'approvazione di detto piano, interventi edilizi di recupero di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Gli eventuali interventi di ristrutturazione edilizia, di cui dovrà essere provata l'effettiva necessità, potranno essere effettuati previo il parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
Di conseguenza la zona "B" condivisa con le relative attrezzature riguarda l'area risultante per sottrazione della zona "A" come perimetrata direttamente da questo Consiglio.
2)  Con il piano regolatore generale rielaborato sono state eliminate tutte le zone C4 di espansione residenziale e le zone con varia destinazione urbanistica site a nord-est tra la S.S. 123 e la fascia di rispetto cimiteriale, mentre sono state confermate "le aree residenziali di espansione residue... in quanto si tratta di aree già o del tutto urbanizzate, dotate di una programmazione esecutiva e che contribuiscono al completamento urbanistico del centro urbano". Il ridimensionamento del piano regolatore generale, così come prescritto dal C.R.U. con il voto n. 244/95, pur dato atto che è stata operata una riduzione della capacità insediativa del piano, non sembra però essersi pienamente raggiunto, tenuto conto che dalle verifiche effettuate dal progettista e contenute nella relazione integrativa, il progetto di piano regolatore generale rielaborato avrebbe pur sempre una capacità insediativa di 17.592 abitanti superiore ai 15.000 ritenuti attendibili, come popolazione insediabile nel ventennio, dal voto citato.
Per quanto sopra, al fine di ricondurre le previsioni del piano regolatore generale ad un equilibrato dimensionamento residenziale, si ritiene necessario prescrivere:
a)  l'eliminazione di tutte le previsioni urbanistiche ad est del centro urbano così come per maggiore chiarezza perimetrate in bleu sulle tavv. 9a e 9b del piano regolatore generale, ad eccezione della zona PIP, condivisa con il voto C.R.U. n. 244/95, peraltro indiziate di essere aree di pregio agricolo; le aree di risulta vanno classificate zona "E" di verde agricolo;
b)  l'eliminazione di tutte le previsioni di zona d'espansione e servizi e tratti viari connessi ad ovest del centro urbano, così come perimetrato per maggiore chiarezza in bleu sulle tavv.9a e 9b del piano regolatore generale, che per altro risultano collocate in un contesto territoriale caratterizzato da condizioni geomorfologiche meno favorevoli, limitrofe a zone produttive artigianali e per una parte troppo vicine al macello comunale; le aree di risulta vanno classificate zona "E" verde agricolo;
c)  l'eliminazione della zona C3 isolata dal contesto urbano ed impropriamente localizzata in adiacenza ad un kartodromo; l'area di risulta va classificata zona "E" di verde agricolo;
d)  la riduzione dell'indice di fabbricabilità delle seguenti zone:
-  per la zona C1 l'indice di fabbricabilità fondiaria massimo va abbassato da 3,50 a 3,00 mc./mq.;
-  per la zona C2 l'indice di fabbricabilità fondiaria massimo va abbassato da 2,00 a 1,50 mc./mq.;
-  per la zona C3 l'indice di fabbricabilità va trasformato da territoriale a fondiario e non può superare 1,00 mc./mq.
3)  Non sono ammissibili le previsioni di spazi per attrezzature ricadenti, anche parzialmente, entro la fascia di rispetto cimiteriale ad esclusione dei parcheggi a servizio del cimitero, in quanto incompatibili con il vincolo d'inedificabilità assoluta; peraltro si osserva che l'area prevista per depositi automezzi pesanti potrebbe trovare più conveniente collocazione nell'ambito della zona PIP a nord-est dell'abitato, che risulta ancora non attuata; l'area di risulta va classificata zona "E" di verde agricolo ripristinando la fascia di rispetto cimiteriale. Non si può fare a meno di rilevare, inoltre, che nella localizzazione della discarica sia osservato un distacco minimo di 100 metri dalla ferrovia esistente, al fine di salvaguardare un'ormai storicizzata infrastruttura territoriale.
Attorno poi al depuratore esistente va prescritta una fascia di rispetto di metri 100, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 27/86, considerato che l'impianto in base al vigente PARF è di 3° livello.
4)  In relazione anche al prescritto ridimensionamento del piano regolatore generale il sistema viario previsto va semplificato. In particolare si ritiene necessario prescrivere:
a)  l'eliminazione delle previsioni della cosiddetta tangenziale ovest (sez. 15) dal depuratore fino all'innesto con la zona "R", così come indicato con linea verde sulle tavv. 9a e 9b, in quanto il tracciato si sviluppa su terreni geomorfologicamente complessi che richiederebbero costose opere d'arte, rilevandosi per questo forti elementi di negatività in una valutazione di costi-benefici; l'area di risulta va classificata zona "E" di verde agricolo;
b)  l'eliminazione dello svincolo sulla statale a servizio dell'area destinata ad insediamenti produttivi che si pone come previsione in eccesso visto che l'area stessa è ben collegata da quello esistente, posto a poca distanza da esso; l'area di risulta va classificata zona "E" di verde agricolo ripristinando la fascia di rispetto stradale;
c)  l'eliminazione della previsione viaria (sez. 15) a nord dell'abitato a contorno dell'ex zona C4, la cui funzione è per questo venuta meno, così come segnato in verde sulla tav. 9a; l'area di risulta va classificata zona "E" di verde agricolo;
d)  l'eliminazione della previsione stradale (sez. 13), in gran parte ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale, non più necessaria a seguito dell'eliminazione del l'at trezzatura per automezzi pesanti prescritta al precedente punto 3; l'area di risulta va classificata zona "E" di verde agricolo ripristinando la fascia di rispetto cimiteriale;
e)  l'eliminazione della bretella di collegamento (sez. 13), priva di alcuna obiettiva funzionalità, a sud-ovest del centro abitato, segnata con linea verde sulla tav. 9b; l'area di risulta va classificata zona "E" di verde agricolo;
f)  l'eliminazione di tutti i tratti viari ricadenti nel l'am bito delle previsioni di cui si propone l'eliminazione per quanto osservato al precedente punto 2; l'area di risulta va classificata zona "E" di verde agricolo;
g)  l'eliminazione del previsto tratto di strada di penetrazione a fondo cieco con parcheggio (sez. 7) a sud dell'abitato ricadente tra la zona C3 e l'attrezzatura assistenziale, così come segnato in verde sulle tav. 9b-c, che si appalesa ridondante, considerato che le zone limitrofe sono già servite da viabilità, mentre la viabilità secondaria, così come il parcheggio, potranno convenientemente per la pubblica amministrazione essere previsti in sede di piani esecutivi; l'area di risulta della strada, assumendo come partizione la mezzeria, va classificata secondo la destinazione d'uso limitrofa; l'area di risulta del parcheggio, considerata la sua forma, va per la parte maggiore destinata a spazio per le attrezzature assistenziali allineando il confine a sud con quelle delle attrezzature, e destinando così il margine sud a verde agricolo.
5)  In relazione alle condizioni poste al precedente punto 2, vanno in conseguenza eliminate dal piano particolareggiato relativo alle prescrizioni esecutive del P.R.G. le previsioni urbanistiche non condivise e nello stesso vanno apportati i necessari adeguamenti progettuali. Non si può fare a meno di rilevare, inoltre, che lo sviluppo progettuale relativo alla sezione contrassegnata con la lettera "a" delle prescrizioni esecutive presenta discrasie rispetto alla destinazione d'uso delle aree previste dallo stesso piano regolatore generale rielaborato.
6)  In linea di massima le norme d'attuazione del piano regolatore generale, non oggetto d'osservazione con il precedente parere del C.R.U. n. 244/95, si ritengono condivisibili.
Appare necessario tuttavia prescrivere a maggiore chiarimento quanto segue:
-  art. 4 - area C.1: l'intervento di recupero di cui alla lettera d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 potrà essere effettuato previo parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali;
-  art. 8: aggiungere obbligo verifica di stabilità dei pendii in sede di piani esecutivi;
-  art. 8 - area C.1: sostituire "3,50" con "3,00";
-  art. 8 - aree C.2. e C.2/1: sostituire "2,00" con "1,50";
-  art. 8 - area C.3: sostituire la lettera a) con le seguenti parole "l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare i mc./mq. 1,00";
-  art. 21: aggiungere il seguente comma: "non sono ammessi interventi produttivi ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni. L'indice di fabbricabilità fondiaria non può in nessun caso superare 0,03 mc./mq.";
-  art. 23: aggiungere: "valgono le disposizioni previste dagli artt. 4 e 10 della legge regionale n. 16/96. In caso di discrasia nella visualizzazione delle aree di rispetto indicate nelle apposite tavole 6a e 6b in scala 1:10.000 del piano regolatore generale, sono prevalenti le disposizioni della predetta legge. Occorre il parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali per le aree vincolate ai sensi della legge n. 1497/39 per effetto della legge regionale n. 16/96";
-  art. 26: aggiungere all'ultimo comma: "le aree interessate da discariche incontrollate non ricomprese nel piano della discarica controllata vanno bonificate";
-  art. 29: completare l'ultimo comma aggiungendo: "se inseriti nell'elenco delle acque pubbliche". Aggiungere dopo l'ultimo comma: "Non sono ammessi interventi produttivi ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni. L'indice di fabbricabilità fondiaria non può in nessun caso superare 0,03 mc./mq. e qualsiasi intervento sottoposto al preventivo parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali";
-  art. 30: dopo la parola "approvati" aggiungere "se efficaci a termine di legge".
In linea di massima le disposizioni contenute nel regolamento edilizio allegato al piano regolatore generale, non oggetto di osservazioni con il precedente parere del C.R.U. n. 244/95, si ritengono condivisibili. Non si può fare a meno di rilevare che essendo il contenuto ed i limiti dello stesso fissati dall'art. 33 della legge n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti di altra natura, specie se regolamentari per legge, vanno, evidentemente, rinviati alle specifiche disposizioni di legge.
Ciò al fine di evitare che discrasie lessicali o riferimenti non aggiornati possano ingenerare confusioni interpretative.
7)  Sulle osservazioni/opposizioni presentate avverso al piano regolatore generale ed alle P.E. si propone, secondo l'ordine di numerazione predisposto dal segretario comunale, quanto segue:
-  nn. 1, 9, 24, 25, 29, 30, 31, 32 non si ritengono accoglibili in quanto non contribuiscono al miglioramento del piano regolatore generale;
-  nn. 2, 3 come sopra; si fa presente tuttavia che, nel caso i lavori abbiano già avuto inizio nel termine prefisso dalla concessione edilizia, la nuova disciplina edificatoria non può avere effetto;
-  n. 4 si concorda con la proposta d'accoglimento del progettista;
-  nn. 5, 12, 34 si concorda con la proposta di rigetto del progettista;
-  n. 6 come n. 1; si precisa, oltretutto, che le aree afferiscono a zone già condivise con il precedente voto C.R.U. n. 244/95;
-  n. 7, si concorda con la proposta di chiarimento del progettista;
-  nn. 10, 11 è superata dalle prescrizioni dettate nel presente parere per i rilievi di carattere generale; si propone di accogliere la richiesta di destinazione a verde agricolo previo accertamento da parte del comune, riguardo alla presenza di colture irrigue sui terreni interessati;
-  n. 13 in quanto al punto 1, l'osservazione è superata dalle prescrizioni dettate nel presente parere.
In quanto al punto 2, l'osservazione viene rinviata alla definizione delle prescrizioni esecutive d'adeguare per quanto prescritto nel presente parere, poiché trattasi di viabilità interna.
In quanto al punto 3, si ritiene accoglibile limitatamente alle due zone C1 parzialmente edificate, previo accertamento dello stato di fatto da effettuarsi in sede d'adeguamento delle prescrizioni esecutive.
In quanto al punto 4, va riverificata in sede d'adeguamento delle prescrizioni esecutive.
In quanto al punto 5, va verificato in sede comunale al fine d'accertare l'effettiva presenza di colture irrigue tutelabili ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 71/78.
Poiché le aree interessate sono interne alle prescrizioni esecutive se ne rimanda la migliore definizione in sede d'adeguamento delle stesse;
-  nn. 14, 33 l'osservazione è superata per quanto prescritto nel presente parere;
-  n. 15 l'osservazione non è accoglibile in quanto non contribuisce al miglioramento del piano; inoltre l'attività produttiva potrà essere svolta nell'ambito del piano per insediamenti produttivi;
-  n. 16 l'osservazione è accoglibile subordinatamente all'accertamento da parte del comune dell'efficacia del piano di lottizzazione;
-  nn. 17, 18, 19, 20 si concorda con la proposta del progettista;
-  n. 21 l'osservazione è superata per quanto prescritto nel presente parere;
-  n. 26 l'osservazione è accoglibile subordinatamente all'accertamento da parte del comune dell'effettiva presenza di colture irrigue tutelabili ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 71/78;
-  n. 27 l'osservazione non è accoglibile in quanto non fornisce elementi per un miglioramento del piano regolatore generale; inoltre l'area interessata dall'osservazione non è destinata a vincoli espropriativi come ritenuto dall'osservante;
-  n. 28 l'osservazione non è accoglibile in quanto non contribuisce al miglioramento del piano regolatore generale; tuttavia la parte dell'area, che a seguito delle concessioni edilizie risultasse vincolata a parcheggio privato con regolare atto di vincolo ex art. 41 sexies della legge n. 1150/42, potrà conservare la destinazione d'uso.
Riguardo alle memorie della ditta Cammarata ed altri si rinvia all'analoga osservazione presentata avverso al piano regolatore generale dalla stessa ditta.
Tutto ciò premesso e considerato, esprime parere che il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio, adottato con delibera del commissario ad acta n. 15 del 3 aprile 1997, sia meritevole d'approvazione con le prescrizioni indicate nei precedenti considerata.
Le prescrizioni esecutive di cui all'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni annesse al piano vanno adeguate in base a quanto prescritto nel presente parere.
Le proposte di prescrizioni contenute nel presente parere unitamente alle proposte di decisione sulle osservazioni/opposizioni presentate siano comunicate al comune di Campobello di Licata per le eventuali controdeduzioni.".
Visto il voto n. 61 del 21 gennaio 1999, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
-  vista la nota n. 318 del 9 dicembre 1998, con la quale il gruppo XXXI/DRU ritrasmette gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, P.E., R.E. del comune di Campobello di Licata per il parere sulle osservazioni/opposizioni nn. 8, 22 e 23, non esaminate dal C.R.U. per mero disguido, con il voto n. 1 del 29 luglio 1998:
"...Omissis...
Considerato di proporre sulle predette osservazioni/opposizioni le seguenti determinazioni:
-  nn. 8, 22, 23: non si ritengono accoglibili in quanto non contribuiscono al miglioramento del piano, si concorda la proposta di chiarimento del progettista.
Per quanto sopra, si esprime parere che sulle osservazioni/opposizioni nn. 8, 22, 23 siano adottate le determinazioni secondo il superiore considerato.
Vista la delibera consiliare n. 55 del 27 aprile 1999, resa esecutiva dal CO.RE.CO sez. centrale con decisione n. 4756/4655 del 27 maggio 1999, avente per oggetto: "controdeduzioni ai voti n. 1 del 29 luglio 1998 e n. 61 del 21 gennaio 1999 del C.R.U., alle osservazioni/opposizioni dei cittadini ed alla rivisitazione del piano regolatore generale.
Visto il voto n. 228 del 20 dicembre 1999, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
-  vista la nota prot. n. 279 dell'8 ottobre 1999, con cui il gruppo 31° ha trasmesso per il parere la deliberazione consiliare del comune di Campobello di Licata n. 55 del 27 aprile 1999 di controdeduzioni ai voti del C.R.U. n. 1 del 29 luglio 1998 e n. 61 del 21 gennaio 1999, condivisi dall'ARTA, rispettivamente, con note n. 10611 del 7 ottobre 1998 e n. 4077 del 29 marzo 1999;
"...Omissis...
Considerato, relativamente alle sopra citate controdeduzioni comunali e nell'ordine puntuale dei considerata del voto del C.R.U. n. 1/98, quanto di seguito specificato.
Punto 1
Il consiglio comunale non condivide la proposta d'ampliamento del centro storico (zona "A"), ribadita dal C.R.U. con il voto n. 1/98.
Occorre al riguardo precisare che la prescrizione d'am pliamento della zona "A" venne dettata dal C.R.U. già con voto n. 244 dell'8 novembre 1995, allorquando venne sottoposto all'esame del Consiglio il piano regolatore generale adottato con deliberazione consiliare n.83 del 30 settembre 1993.
Con il voto n. 244/95, sopra citato, il C.R.U. espresse il parere che il piano venisse restituito per la rielaborazione parziale, principalmente, al fine di ridimensionarlo per una popolazione insediabile di 15.000 abitanti, mentre veniva condivisa la zona "A" prescrivendone, però, l'estensione secondo il perimetro suggerito dalla Soprintendenza.
E' indubbio, quindi, che la perimetrazione della zona "A" non era più materia di discussione, dovendosi il progetto di piano regolatore generale semplicemente adeguarsi alle prescrizioni assessoriali.
Ciò premesso, non si può non osservare che l'insufficiente delimitazione della zona "A", corrispondente alle parti del territorio interessate d'agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, nell'accezione più ampia definita dall'art. 55 della legge regionale n. 71/78, contrasta con il precetto ministeriale di cui all'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968 n. 1444, che impone la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, individuando nella zona "A" le parti di territorio con le caratteristiche anzidette.
La delimitazione della zona "A", va ancora una volta ribadito, è il risultato di un procedimento di conoscenza storico-scientifica della formazione dell'insediamento urbano che, evidentemente, deve giovarsi della consultazione bibliografica, letteraria, archivistica, toponomastica e di ogni altra idonea documentazione. Ciò proprio perché lo stato di fatto, da solo, non sempre consente d'acquisire tutti gli elementi di conoscenza della formazione dell'impianto urbano storico, spesso obnubilato da interventi massicci di sostituzione, in spregio ai caratteri tipologici ed ambientali del centro storico.
Il prendere atto che il centro storico abbia subito nel tempo notevoli ed estese manomissioni, non autorizza in alcun modo a rinunciare al tentativo di recuperare almeno l'impianto morfologico ed i rapporti spaziali originari attraverso una normativa che controlli le qualità spaziali ed estetiche degli interventi edilizi.
Peraltro, come gli stessi progettisti hanno rilevato nella proposta di controdeduzioni, l'individuazione della zona "A" suggerita dal C.R.U. (voti n. 244/95 e n. 1 del 29 luglio 1998) ha preso a riferimento la scheda IPSE/CSU redatta dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali che classifica il centro storico di Campobello di Licata tra quelli da tutelare, sia pure con un minore grado di protezione.
Condizione che non è sfuggita alla considerazione del C.R.U., se ha ritenuto ammissibili interventi di ristrutturazione edilizia anche in zona "A", purché assistiti dal nulla osta della Soprintendenza (vedi lettera b) del punto 1. del voto n. 1/98). L'intervento nei centri storici costituisce una disciplina in evoluzione, che privilegia sempre di più l'atteggiamento della tutela e della valorizzazione di tutto il patrimonio edilizio storico e dell'impianto urbano di antica o recente formazione, che ha dato origine all'insediamento urbano contemporaneo.
Tale evoluzione è sancita in Sicilia dall'emanazione di leggi speciali (legge regionali n. 70/76, art. 55, legge regionale n. 71/78) che hanno sottolineato il valore culturale, economico e sociale dei centri storici siciliani e l'obbligo di mantenerne l'assetto. Tali concetti informano anche le linee guida del PPTR redatto recentemente dal l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali.
Anche la legislazione regionale si è occupata di promuovere l'intervento nei centri storici, dando la possibilità di ottenere contributi per incrementare il decoro urbano e migliorare la qualità dell'edilizia nei centri storici (legge regionale n. 25/93).
In questa direzione si muove decisamente il programma governativo regionale "Restauro Sicilia" secondo le direttive emanate con la circolare dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici 13 agosto 1999, n. 8, che privilegiano azioni nell'ambito dei centri storici.
Per quanto sopra, si conferma il parere sul punto espresso dal C.R.U. con il voto n. 244/95 e successivamente con il parere n. 1/98.
Punto 2
Il consiglio comunale non condivide la proposta di ridimensionamento del piano, così come prescritto dal C.R.U. con il voto n. 1/98 ai fini della sua approvazione.
Premesso che non è in discussione l'ipotesi di 15.000 abitanti alla fine del ventennio di validità del piano, indicata dal C.R.U. con il parere n. 244/95, va precisato che il piano risulta sovradimensionato nel senso che ha una suscettività insediativa superiore ai 15.000 abitanti, ritenuti attendibili e confermati nelle ipotesi di piano.
Infatti la capacità insediativa teorica, ricavata in base al rapporto legale di 80-100 mc./ab. (e non fittizio come ritenuto dai progettisti) è pari a 17.592 abitanti, superiore alla popolazione, ritenuta attendibile, alla fine del ventennio di validità del piano regolatore generale.
Va al riguardo osservato che, ai sensi dell'art. 3 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, nella formazione degli strumenti urbanistici si deve assumere, salvo diversa dimostrazione, che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mq. vuoto per pieno) per le destinazioni non specificate residenziali ma strettamente connesse con le residenze.
Ora, non v'è dubbio che se si può assumere pari al massimo a 30 mq. (100 mc. vuoto per pieno) il rapporto legale volume/ab., ai fini di un corretto proporzionamento delle previsioni del piano regolatore generale, assai arduo appare assumere apoditticamente una corrispondenza di 50 mq. lordi per ogni abitante insediabile o insediato, sol perché si dichiara, ma non si dimostra, che la cubatura effettiva per abitante è di 160 mc. vuoto per pieno, e cioè il doppio di quella legale indicata dall'art. 3 del citato D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
Per quanto sopra, non si condividono in linea generale le controdeduzioni comunali circa il criterio dimensionale insediativo del piano e si conferma quindi sul punto il voto del C.R.U. n. 1/98.
Tuttavia, si ritiene di potere accogliere la controdeduzione relativa al punto 2.a) - previsioni urbanistiche ad est del centro urbano - nuovi insediamenti "PEEP" -, poiché in base a quanto controdedotto dal comune, sarebbero state già assegnate superfici del PEEP per mq. 78.600 su un totale disponibile di 93.500, a seguito di convenzioni già stipulate con cooperative edilizie, imprese urbanistiche ad est del centro urbano, il consiglio comunale concorda con la proposta di eliminazione formulata dal C.R.U.
Non si condividono le controdeduzioni comunali relative ai punti 2.b), 2.c), 2.d), e pertanto si conferma il precedente avviso del C.R.U. su questi punti. Riguardo alle condizioni geomorfologiche della zona di espansione ad ovest del centro urbano (punto 2.b), la relazione geologica allegata alla delibera di controdeduzione non dimostra, peraltro, una suscettività edificatoria preferenziale di questa zona rispetto ad altre zone del territorio comunale.
Punto 3
Il consiglio comunale concorda sul punto con il parere del C.R.U. Riguardo alla prescrizione di osservare nella localizzazione della discarica sub-comprensoriale un distacco minimo di 100 m. dalla ferrovia esistente, si prende atto, per quanto dichiarato dal comune, che la discarica è in fase di ultimazione ed è stata autorizzata dall'ARTA con decreto n. 1532/92 del 12 ottobre 1992.
Punto 4
a)  Si conferma l'eliminazione della previsione della cosiddetta tangenziale ovest (sez. 15) così come indicata nel P.R.G. Non si esclude pregiudizialmente che possa essere proposto, attraverso un approfondito studio, un diverso tracciato stradale di minore impatto ambientale e più conveniente dal punto di vista dei costi-benefici, secondo le ordinarie procedure di variante urbanistica.
b) d) e) g) Il comune concorda con il parere del C.R.U.
c)  Si ritiene accoglibile la controdeduzione comunale in quanto, in base a quanto controdedotto dall'U.T.C., si tratterebbe del completamento della tangenziale est, che fa parte di un progetto generale esecutivo già realizzato per due terzi.
f)  Si conferma quanto già considerato sul punto con il voto C.R.U.
Restano salve le previsioni viarie relative alle previsioni urbanistiche ad est del centro urbano, per quanto considerato al punto 2.a) precedente.
Punto 5
Il consiglio comunale concorda con il parere del C.R.U.
Punto 6
Art. 4 - "area A": si prende atto dell'errore materiale rilevato.
Art. 8 - Il consiglio comunale concorda con il parere del C.R.U. in merito alla verifica di stabilità dei pendii in sede di piano esecutivi.
Artt. 21, 23, 29 - Il consiglio comunale concorda con il parere del C.R.U.
Art. 26 - Si prende atto di quanto dichiarato circa l'inesistenza di discariche incontrollate.
Art. 30 - Si ritiene accoglibile la controdeduzione di precisazione.
Punto 7
Rispetto alle determinazioni assunte dall'ARTA in conformità ai voti C.R.U. n.1/98 e n.61/99, il consiglio comunale ha formulato le seguenti controdeduzioni sulle osservazioni e opposizioni , che nel seguito sono numerate secondo l'ordine predisposto dal segretario comunale:
osservazioni/opposizioni nn. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31. 

Il consiglio comunale, con analoga o propria motivazione, conferma il parere del C.R.U. Si conferma pertanto il precedente avviso del C.R.U.;
osservazioni/opposizioni nn. 8, 9, 2, 3. 

Non si condividono le controdeduzioni comunali. Si conferma il precedente avviso del C.R.U.;
osservazione/opposizione n. 24. 

Non si forniscono elementi di verifica sul mantenimento dello standard specifico a parcheggio, ai sensi dell'art. 3 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444. Pertanto si conferma il precedente avviso del C.R.U.;
osservazione/opposizione n. 32. 

Non si condivide la controdeduzione del consiglio comunale in merito al punto 1 dell'osservazione. Si conferma pertanto il precedente avviso del C.R.U.;
osservazione/opposizione n. 34. 

Si condivide la controdeduzione comunale subordinatamente al nulla osta della Soprintendenza prima di qualsiasi intervento edilizio;
osservazione/opposizione n. 13. 

1)  Il consiglio comunale controdeduce conformandosi al parere del C.R.U.
2)  Come sopra. Va precisato, tuttavia, che la questione va risolta prioritariamente in sede di prescrizioni esecutive.
3)  La classificazione della cosiddetta terza zona come zona territoriale omogenea "B" è subordinata al riscontro oggettivo dei prerequisiti di cui all'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, che allo stato non risultano ancora dimostrati. Si conferma sul punto il precedente avviso del C.R.U.
4)  Come 2).
5)  Si prende atto che non esistono colture tutelabili ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 71/78;
osservazione/opposizione n. 14. 

Si richiama la considerazione svolta al precedente punto 4.a).
Pertanto resta confermato il precedente avviso del C.R.U.
osservazione/opposizione n. 33. 

Il consiglio comunale controdeduce conformandosi sostanzialmente al precedente voto del C.R.U., tranne che per il punto 11) dell'osservazione. Si propone l'accoglimento di quest'ultimo punto in relazione a quanto considerato al precedente punto 2 del presente voto con riferimento allo specifico punto 2.a);
osservazione/opposizione n. 16. 

Si prende atto di quanto dichiarato dal comune in sede di controdeduzione;
osservazione/opposizione n. 28. 

Si condivide parzialmente la controdeduzione comunale, con le seguenti prescrizioni: si conferma l'assetto viario proposto dai progettisti e la quantità di superficie vincolata a parcheggio privato; mentre la rimanente area, che secondo lo stralcio del piano regolatore generale predisposto dall'U.T.C. verrebbe indicata come zona "B", va, invece, destinata a verde per arredo urbano o stradale, in conformità alla previsione del piano adottato.
Considerato che le prescrizioni contenute nel voto del C.R.U. n. 1/98 e n. 61/99, non oggetto di specifiche controdeduzioni comunali, devono intendersi come accettate.
Ciò premesso e considerato esprime parere che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio, rielaborato a seguito del voto del C.R.U. n. 244/95, adottato con deliberazione commissariale n. 15 del 3 aprile 1997, con l'introduzione delle modifiche e prescrizioni di cui al voto del C.R.U. n. 1 del 29 luglio 1998 e seguente n.61 del 21 gennaio 1999, salvo quanto considerato con il presente voto.
Il comune di Campobello di Licata resta obbligato a rielaborare le prescrizioni esecutive del piano regolatore generale, ex art. 2 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i., entro un termine che allo scopo sarà fissato dall'ARTA".
Ritenuto di poter condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 1 del 29 luglio 1998, n.61 del 21 gennaio 1999 e n. 228 del 20 febbraio 1999 sopra riportati;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, con le prescrizioni e le modifiche proposte dal Consiglio regionale dell'urbanistica giusto voti n. 1 del 29 luglio 1998, n. 61 del 21 gennaio 1999 e n.228 del 20 dicembre 1999 sopra richiamati, è approvato il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Campobello di Licata indicato in premessa.

Art. 2

Le osservazioni e le opposizioni vengono decise in conformità ai voti del C.R.U. n. 1 del 29 luglio 1998, n. 61 del 21 gennaio 1999 e n. 228 del 20 febbraio 1999.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 A)  delibera commissariale n. 15 del 3 aprile 1997; 
 B)  delibera consiliare n. 55 del 27 aprile 1999: 
 1)  allegato A): regolamento edilizio composto da n. 128 articoli (luglio 1996); 
 2)  allegato 1): norme tecniche d'attuazione (luglio 1996); 
 3)  allegato 2): relazione e previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano particolareggiato delle prescrizioni esecutive; 
 4)  allegato 2/a): relazione integrativa (luglio 1996); 
 5)  allegato 3): legenda (luglio 1996); 
 6)  allegato 4): schema regionale in scala 1:50.000; 
 7)  allegato 5/a): stato di fatto. Ambito territoriale in scala 1:10.000; 
 8)  allegato 5/b): stato di fatto. Ambito territoriale in scala 1:10.000; 
 9)  allegato 6/a): destinazione d'uso delle aree. Ambito territoriale (luglio 1996) in scala 1:10.000; 
10)  allegato 6/b): destinazione d'uso delle aree. Ambito territoriale (luglio 1996) in scala 1:10.000; 
11)  allegato 7/a): stato di fatto. Ambito urbano in scala 1:2.000; 
12)  allegato 7/b): stato di fatto. Ambito urbano in scala 1:2.000; 
13)  allegato 7/c): stato di fatto. Ambito urbano in scala 1:2.000; 
14)  allegato 8/a): consistenza edilizia. Ambito urbano in scala 1:2.000; 
15)  allegato 8/b): consistenza edilizia. Ambito urbano in scala 1:2.000; 
16)  allegato 8/c): consistenza edilizia. Ambito urbano in scala 1:2.000; 
17)  allegato 8/d): tabulato della volumetria; 
18)  allegato 9/a): destinazione d'uso delle aree. Ambito urbano (luglio 1996) in scala 1:2.000; 
19)  allegato 9/b): destinazione d'uso delle aree. Ambito urbano (luglio 1996) in scala 1:2.000; 
20)  allegato 9/c): destinazione d'uso delle aree. Ambito urbano (luglio 1996) in scala 1:2.000; 
21)  allegato 10): sezioni tipo delle sedi stradali in scala 1:100; 
22)  allegato 11/a): prescrizioni esecutive. Destinazione d'uso delle aree (luglio 1996) in scala 1:2.000; 
23)  allegato 11/b): prescrizioni esecutive. Destinazione d'uso delle aree (luglio 1996) in scala 1:2.000; 
24)  allegato 11/c): prescrizioni esecutive. Destinazione d'uso delle aree (luglio 1996) in scala 1:2.000; 
25)  allegato 12/a): prescrizioni esecutive. Schema planivolumetrico in scala 1:2.000; 
26)  allegato 12/b): prescrizioni esecutive. Schema planivolumetrico in scala 1:2.000; 
27)  allegato 12/c): prescrizioni esecutive. Schema planivolumetrico in scala 1:2.000; 
28)  allegato 13): prescrizioni esecutive. Profili regolatori in scala 1:1.000; 
29)  allegato 14/a): prescrizioni esecutive. Schema della rete fognante in scala 1:2.000; 
30)  allegato 14/b): prescrizioni esecutive. Schema della rete fognante in scala 1:2.000; 
31)  allegato 14/c): prescrizioni esecutive. Schema della rete fognante in scala 1:2.000; 
32)  allegato 15/a): prescrizioni esecutive. Schema della rete idrica in scala 1:2.000; 
33)  allegato 15/b): prescrizioni esecutive. Schema della rete idrica in scala 1:2.000; 
34)  allegato 15/c): prescrizioni esecutive. Schema della rete idrica in scala 1:2.000; 
35)  allegato 16/a): prescrizioni esecutive. Schema della rete telefonica in scala 1:2.000; 
36)  allegato 16/b): prescrizioni esecutive. Schema della rete telefonica in scala 1:2.000; 
37)  allegato 16/c): prescrizioni esecutive. Schema della rete telefonica in scala 1:2.000; 
38)  allegato 17/a): prescrizioni esecutive. Schema della rete di distribuzione in energia elettrica e pubblica illuminazione in scala 1:2.000; 
39)  allegato 17/b): prescrizioni esecutive. Schema della rete di distribuzione di energia elettrica e pubblica illuminazione in scala 1:2.000; 
40)  allegato 17/c): prescrizioni esecutive. Schema della rete di distribuzione di energia elettrica e pubblica illuminazione in scala 1:2.000; 
41)  allegato 18/a): prescrizioni esecutive. Schema della rete del gas in scala 1:2.000; 
42)  allegato 18/b): prescrizioni esecutive. Schema della rete del gas in scala 1:2.000; 
43)  allegato 18/c): prescrizioni esecutive. Schema della rete del gas in scala 1:2.000; 
44)  allegato 19/a): prescrizioni esecutive. Piano particellare di esproprio in scala 1:2.000; 
45)  allegato 19/b): prescrizioni esecutive. Piano particellare di esproprio in scala 1:2.000; 
46)  allegato 19/c): prescrizioni esecutive. Piano particellare di esproprio in scala 1:2.000; 
47)  allegato 20): prescrizioni esecutive. Elenco degli immobili da espropriare; 
48)  allegato 1): relazione geologica; 
49)  allegato 2): relazione geomorfologica e idrogeologica; 
50)  allegato 3): relazione geofisica; 
51)  allegato 4): carta geologica in scala 1:10.000; 
52)  allegato 5): carta strutturale in scala 1:10.000; 
53)  allegato 6): carta geolitologica in scala 1:10.000; 
54)  allegato  7): carta delle permeabilità in scala 1:10.000; 
55)  allegato  8): carta idrografica settore est in scala 1:10.000; 
56)  allegato  9): carta idrografica settore ovest in scala 1:10.000; 
57)  allegato  10): carta dei bacini imbriferi in scala 1:25.000; 
58)  allegato 11): carta idrogeologica in scala 1:10.000; 
59)  allegato 12): carta geomorfologica in scala 1:10.000; 
60)  allegato 13): carta delle acclività in scala 1:10.000; 
61)  allegato 14): carta delle suscettività d'uso in scala 1:10.000; 
62)  allegato 15): carta delle indagini geofisiche in scala 1:10.000; 
63)  allegato 16): sezioni geologiche; 
64)  allegato 17): sezioni elettro stratigrafiche; 
65)  allegato 18): indagini geofisiche SEV 1-17; 
66)  allegato 19): indagini geofisiche SEV 17-35; 
67)  allegato 20): indagini geofisiche SEV 35-52; 
68)  allegato 21): indagini geofisiche SEV 52-70; 
69)  allegato 1): relazione geologico-tecnica; 
70)  allegato 2): relazione geofisica; 
71)  allegato 3a): carta idrografica settore ovest; 
72)  allegato 3b): carta idrografica settore est; 
73)  allegato 4a): carta delle acclività settore ovest; 
74)  allegato 4b): carta delle acclività settore est; 
75)  allegato 5a): carta delle indagini settore ovest; 
76)  allegato 5b): carta delle indagini settore est; 
77)  allegato 6): stratigrafie sondaggi; 
78)  allegato 7a): prospezioni geofisiche SEV 71-86; 
79)  allegato 7b): prospezioni geofisiche SEV 86-100; 
80)  allegato 8a): carta geologica settore ovest; 
81)  allegato 8b): carta geologica settore est; 
82)  allegato 9a): carta geolitologica settore ovest; 
83)  allegato 9b): carta geolitologica settore est; 
84)  allegato 10a): carta stabilità settore ovest; 
85)  allegato 10b): carta stabilità settore est; 
86)  allegato 11): profili geologici verifiche stabilità dei versanti; 
87)  allegato 12): verifiche stabilità versanti; 
88)  allegato 13a): carta delle penalità ai fini edificatori settore ovest; 
89)  allegato 13b): carta delle penalità ai fini edificatori settore est; 
90)  allegato 14a): profili strutturali A-B, C-D, E-F; 
91)  allegato 14b): profili strutturali G-H, I-L, M-N; 
92)  allegato 15a): sezioni geologico-tecniche 1-1, 2-2, 3-3; 
93)  allegato 15b): sezioni geologico-tecniche 4-4, 5-5, 6-6; 
94)  allegato 16): certificazione analisi e prove geotecniche di laboratorio; 
95)  allegato D): studio agro-forestale. 


Art. 4

Il comune di Campobello di Licata dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio e dovrà entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto provvedere alla definitiva stesura degli elaborati di piano, apportando agli stessi le modifiche e le correzioni che discendono dal presente decreto, da sottoporre a verifica e visto da parte di questo Assessorato.
Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato per opportuna conoscenza, il consiglio comunale dovrà prendere atto del piano come sopra modificato.

Art. 5

Il piano approvato dovrà essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale, e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario d'immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 ottobre 2000.
  LO MONTE 

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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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