REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 NOVEMBRE 2000 - N. 52
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 8 novembre 2000, n. 22.
Norme per la prosecuzione dell'attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali siciliani  pag.


DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 17 ottobre 2000.
Nomina del Vice Commissario per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti nella Regione siciliana  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 18 ottobre 2000.
Approvazione dell'elenco semestrale dei progetti di sviluppo produttivo  pag.

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 10 ottobre 2000.
Istituzione del Centro di recupero di fauna selvatica, in Catania  pag.


DECRETO 10 ottobre 2000.
Istituzione del Centro di recupero di fauna selvatica, in Comiso  pag.


DECRETO 11 ottobre 2000.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Poggio Racineci, in agro di Caltagirone  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 28 agosto 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000  pag.


DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000  pag.

DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 11 


DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 12 


DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 13 


DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 14 


DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 15 


DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 16 


DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 17 


DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 18 


DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 19 


DECRETO 9 ottobre 2000.
Revoca dell'autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 20 

DECRETO 9 ottobre 2000.
Revoca dell'autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 20 


DECRETO 9 ottobre 2000.
Revoca dell'autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 21 


DECRETO 10 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000  pag. 23 


DECRETO 10 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000  pag. 24 


DECRETO 16 ottobre 2000.
Autorizzazione ad un tabaccaio a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 25 


DECRETO 30 ottobre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000  pag. 27 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 25 ottobre 2000.
Titoli di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed universitari equiparabili ai corsi professionali di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.  pag. 27 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 10 ottobre 2000.
Decadenza del consiglio della 5ª circoscrizione del comune di Agrigento e nomina del commissario.  pag. 28 

Assessorato della sanità

DECRETO 20 luglio 2000.
Rimodulazione delle branche e del numero di posti letto di media e bassa assistenza di alcune case di cura private della Regione  pag. 28 


DECRETO 20 settembre 2000.
Modifica del decreto 20 luglio 2000, concernente rimodulazione delle branche e del numero di posti letto di media e bassa assistenza di alcune case di cura private della Regione  pag. 29 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 29 settembre 2000.
Approvazione del progetto relativo alla realizzazione di una casa albergo per anziani e portatori di handicap nel comune di Limina  pag. 43 


DECRETO 6 ottobre 2000.
Approvazione del progetto per la realizzazione di un campo di hockey in variante al programma di fabbricazione del comune di Valverde  pag. 44 

DECRETO 11 ottobre 2000.
Approvazione di variante al programma costruttivo cooperativa ColdRiver 87 nel comune di Fiumefreddo di Sicilia  pag. 45 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 6 ottobre 2000.
Modifica del decreto 10 ottobre 1997, concernente procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.  pag. 46 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina di componenti del comitato di gestione della Fondazione Banco di Sicilia  pag. 47 
Nomina di un componente del consiglio della Camera di commercio di Enna  pag. 47 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Iscrizione nell'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca Nuova S.p.A., con sede in Palermo.
  pag. 47 

Assessorato dei lavori pubblici:
Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere alle ditte interessate dai lavori di costruzione della strada intercomunale "Lucca Sicula-Ca lamonaci"  pag. 47 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in Siracusa  pag. 49 
Proroga del termine per le attività formative, piano FSE 99 - POP Sicilia 1994/99, rivolte agli occupati  pag. 49 

Assessorato della sanità:
Iscrizione della società Sentiero per la vita s.r.l., con sede in Palermo, all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale  pag. 49 
Autorizzazione alla società Ambra S.p.A., con sede in Torrenova, all'imbottigliamento e commercializzazione di acqua minerale e bibite analcoliche  pag. 50 
Autorizzazione alla ditta Pecoraro s.r.l., con sede in Palermo, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano  pag. 50 

Iscrizione del Centro terapeutico riabilitativo di salute mentale Cappuccini s.a.s. di Arena Salvatore & C., con sede in Catania, all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale.
  pag. 50 
Costituzione dell'Osservatorio assessoriale presso l'Assessorato della sanità, di cui all'art. 10 del D.P.Reg. 11 novembre 1999, n. 26  pag. 50 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Melilli  pag. 50 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 50 
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Isnello  pag. 50 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Autorizzazione per il pagamento, in favore dell'azienda Eredi Biagio Condorelli s.a.s., con sede in Catania, di una sommaqualecontributodiesercizioperl'anno1999.  pag. 50 
Esclusione di alcune ditte dall'elenco dei beneficiari delle agevolazioni previste dall'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27  pag. 51 

CIRCOLARI
Presidenza

CIRCOLARE PRESIDENZIALE 6 novembre 2000, n. 894/D.R.P.
Legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 - Conferenza di servizi e accordo di programma per l'approvazione di progetti di opere infrastrutturali da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici nonché di amministrazioni statali  pag. 51 


CIRCOLARE COMMISSARIALE 16 ottobre 2000, prot. n. 5678.
Ordinanza ministeriale n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche. Raccolta differenziata rifiuti a base cellulosica negli uffici pubblici  pag. 53 


CIRCOLARE COMMISSARIALE 13 novembre 2000, n. 1.
Interventi per il recupero di aree degradate e per la realizzazione di piazzole per la raccolta differenziata nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
  pag. 53 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 20 ottobre 2000, n.25.
Primi indirizzi interpretativi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 - Articoli 6, 7 e 9 - Ulteriori chiarimenti ed integrazioni in ordine al requisito della "transitorietà" e al proseguimento nelle attività socialmente utili  pag. 54 


CIRCOLARE 20 ottobre 2000, n. 26.
Tirocini formativi e di orientamento - Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 - Chiarimenti  pag. 59 


CIRCOLARE 25 ottobre 2000, n. 27.
Lavori socialmente utili - Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 - Prosecuzione delle attività dall'1 novembre 2000 al 30 aprile 2001 - Erogazione sussidi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2000.
  pag. 61 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Supplemento straordinario n.1
Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 dicembre 1999.
Supplemento straordinario n.2
Statuto del comune di Comitini.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 8 novembre 2000, n. 22.
Norme per la prosecuzione dell'attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali siciliani.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Finalità

1. Allo scopo di effettuare l'individuazione dei beni di cui all'articolo 5 delle norme di attuazione dello Statuto, approvate con D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825, nonché al fine di meglio tutelare il proprio patrimonio culturale di cui alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e di aggiornare e gestire i dati raccolti diffondendone la conoscenza, la Regione siciliana, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, prosegue l'azione sistematica di censimento e catalogazione dei beni culturali, da realizzare anche con sistemi informatici.
Art. 2.
Proroga di contratti per l'attività di catalogazione

1. I contratti stipulati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con il personale in atto utilizzato ai sensi delle leggi regionali 27 aprile 1999, n. 8, 27 aprile 1999, n. 9 e 19 agosto 1999, n. 18, articolo 17, sono prorogati, a decorrere dal mese di novembre 2000, per una durata non superiore a 24 mesi, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il settore e con l'obbligo per l'Amministrazione di effettuare verifica periodica dell'attività intrapresa.

Art. 3.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Art. 4.
Norma finanziaria

1.  Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 4.250 milioni per gli oneri conseguenti alla stipula dei contratti, cap. 38377.
2.  Per l'esercizio finanziario 2001 è autorizzata la spesa di lire 29.750 milioni di cui:
a) lire 26.250 milioni per la stipula dei contratti;
b) lire 2.000 milioni per acquisto apparecchiature informatiche, cap. 38376;
c) lire 1.500 milioni per spese di gestione connesse all'attività di catalogazione, cap. 38378.
3.  Per l'esercizio finanziario 2002 è autorizzata la spesa di lire 27.750 milioni di cui:
a)  lire 24.750 milioni per la stipula dei contratti;
b) lire 1.500 milioni per acquisto di apparecchiature informatiche;
c) lire 1.500 milioni per spese di gestione connesse all'attività di catalogazione.
4. All'onere di lire 4.250 milioni di cui al comma 1 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 21257, codice 1019 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
5.  Gli oneri di lire 29.750 milioni per l'esercizio finanziario 2001 e di lire 27.750 milioni per l'esercizio finanziario 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 novembre 2000.
  LEANZA 
Assessore regionale per i beni culturali   GRANATA ed ambientali e per la pubblica istruzione 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1:
-  L'art. 5 del D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio", così dispone:
"5.  L'individuazione dei beni di cui ai precedenti articoli sarà effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto con appositi elenchi da compilarsi dal Ministero delle finanze di intesa con il Ministero del tesoro, con gli altri Ministeri interessati e con l'Amministrazione regionale.
Detti elenchi saranno approvati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.
Dalla data di detti decreti avrà effetto il passaggio dei beni con i relativi oneri alla Regione".
-  La legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, reca "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana".
Note all'art. 2:
-  La legge regionale 27 aprile 1999, n. 8, reca "Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali".
-  La legge regionale 27 aprile 1999, n. 9, reca "Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche".
-  L'art. 17 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, recante "Disposizioni in materia di lavoro", così dispone:

"Art. 17
Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9

1.  Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9, laddove è scritto "sono prorogati per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio 1998" deve leggersi "possono essere stipulati per un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".
2.  (Omissis)".
LAVORI PREPARATORI

DD.L. n. 1092 -
"Norme per la prosecuzione di censimento, di inventariazione e catalogazione dei beni culturali siciliani".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione (Morinello) il 6 giugno 2000.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 16 giugno 2000.
Esaminato e deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 119 del 26 settembre 2000.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 210 del 17 ottobre 2000.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 121 del 18 ottobre 2000.
Relatore: Giovanni Villari.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 325 del 19 ottobre 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 326 del 24 ottobre 2000.
(2000.44.2253)
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DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 17 ottobre 2000.
Nomina del Vice Commissario per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti nella Regione siciliana.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina, tra l'altro, le attribuzioni del Presidente della Regione siciliana e degli Assessori regionali, organi del Governo regionale dotati di proprie attribuzioni e di rappresentanza dell'Amministrazione regionale verso l'esterno nei rispettivi settori di competenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001 lo stato d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000, recanti le disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti in Sicilia;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, sopra specificata, il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per realizzare le azioni e gli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza de qua;
Considerato che, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 1, il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana può avvalersi di vice-commissari;
Considerato che d'intesa con il Ministro dell'ambiente si è proceduto alla nomina di sub-commissari in attuazione di specifiche disposizioni delle ordinanze ministeriali sopra elencate, con specifici compiti;
Ritenuto di dover individuare un'unica figura di vice commissario nell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, on.le Carmelo LoMonte, conferendo allo stesso, fatti salvi i compiti affidati ai sub-commissari, le competenze afferenti il commissario delegato e tutte le funzioni amministrativo-contabili scaturenti dalle ordinanze sopra indicate;

Dispone:


Art. 1

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, on.le Carmelo Lo Monte, è nominato Vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle ordinanze in premessa specificate.

Art. 2

Per le finalità di cui all'art. 1, le figure e le strutture a supporto della figura del Commissario delegato, ivi compresi gli organi collegiali, hanno sede presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
I sub commissari, nominati d'intesa con il Ministro dell'ambiente, nell'espletamento dei propri compiti, faranno riferimento allo stesso vice commissario.

Art. 3

Nelle more che le contabilità speciali, già intestate al Presidente della Regione, vengano trasferite al Vice Commissario, quest'ultimo è delegato alla firma di tutti gli atti relativi alle stesse contabilità.

Art. 4

Il Presidente della Regione-Commissario delegato può adottare gli indirizzi generali cui deve conformarsi l'azione del Vice Commissario e, ove lo ritenga opportuno, può chiedere informazioni e sospendere l'azione di atti determinati da parte del Vice Commissario.
Il Presidente della Regione-Commissario delegato può avocare la trattazione di particolari questioni rientranti tra le attribuzioni di cui al precedente art. 1.
Il Vice Commissario è tenuto a trasmettere mensilmente al Presidente della Regione-Commissario delegato una relazione sulle singole iniziative poste in essere, sull'attività complessivamente svolta, evidenziando le risorse umane, strumentali e finanziarie utilizzate ed i risultati conseguiti.

Art. 5

La presente disposizione sarà pubblicata, a cura del Vice Commissario, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Lo stesso Vice Commissario provvederà, per il tramite delle strutture di supporto alla gestione commissariale, agli adempimenti discendenti dal presente provvedimento.
Palermo, 17 ottobre 2000.
  LEANZA 

(2000.43.2237)
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DECRETI ASSESSORIALI





PRESIDENZA


DECRETO 18 ottobre 2000.
Approvazione dell'elenco semestrale dei progetti di sviluppo produttivo.

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, approvato con D.P. del 28 febbraio 1999;
Viste le norme di contabilità pubblica;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto l'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Vista la legge regionale 23 maggio 1994, n. 11;
Visto il D.P. n. 50 dell'8 marzo 1995 - Regolamento attuativo dell'art. 22 della legge regionale n. 25/93 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 10 giugno 1995 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto il decreto n. 780/XV-D.R.P. del 30 novembre 1999, vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 6 dicembre 1999 al n. 23, con il quale è stata impegnata la somma di lire 10.000 milioni sul capitolo 50491, esercizio finanziario 1999 del bilancio della Regione siciliana, rubrica Presidenza, di cui al comma 2 dell'art. 15 del D.P. n. 50/95;
Visto l'elenco dei progetti presentati ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 25/93, parte integrante del decreto n. 780/99;
Considerato che l'Amministrazione ha provveduto ad archiviare i progetti esitati favorevolmente dal nucleo di valutazione che non hanno ottenuto la disponibilità di massima dal Banco di Sicilia alla concessione del credito;
Visti i progetti di sviluppo produttivo presentati dalle società di seguito elencate, esitati favorevolmente dal nucleo di valutazione e dal Banco di Sicilia:
1)  Nautour di Giuseppe Maiori & C. s.a.s., via Kennedy, 310 - Barcellona (ME), pervenuto il 22 gennaio 1999, prot. 272. Progetto per la realizzazione di una società di servizi turistici per un importo progettuale di L. 1.198.684.800.
-  Parere del nucleo di valutazione espresso con verbale n. 92 del 21 giugno 2000.
-  Relazione attestante la disponibilità di massima a concedere il credito da parte del Banco di Sicilia comunicato con nota n. 1883 del 13 luglio 2000;
2)  Cooperativa La Sorgente coop. a r.l., via Bongiorno n. 13 - Polizzi Generosa (PA), pervenuto il 5 marzo 1999, prot. 1061. Progetto per la realizzazione di una struttura alberghiera per un importo progettuale di L. 5.656.077.000.
-  Parere del nucleo di valutazione espresso con verbale n. 89 del 7 giugno 2000.
-  Relazione attestante la disponibilità di massima a concedere il credito da parte del Banco di Sicilia, comunicato con nota n. 1983 dell'1 agosto 2000;
Ritenuto, per quanto in premessa, di dovere pro cedere alla formazione dell'elenco relativo ai progetti esaminati favorevolmente dal nucleo di valutazione e dal Banco di Sicilia in ordine cronologico di presen tazione;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'elenco semestrale predisposto dalla segreteria tecnica dei seguenti progetti di sviluppo produttivo esaminati favorevolmente dal nucleo di valutazione e dal Banco di Sicilia:
1)  Nautour di Giuseppe Maiori & C. s.a.s., via Kennedy, 310 - Barcellona (ME), pervenuto il 22 gennaio 1999, prot. 272. Progetto per la realizzazione di una società di servizi turistici per un importo progettuale di L. 1.198.684.800.
-  Parere del nucleo di valutazione espresso con verbale n. 92 del 21 giugno 2000.
-  Relazione attestante la disponibilità di massima a concedere il credito da parte del Banco di Sicilia comunicato con nota n. 1883 del 13 luglio 2000;
2)  Cooperativa La Sorgente coop. a r.l., via Bongiorno n. 13 - Polizzi Generosa (PA), pervenuto il 5 marzo 1999, prot. 1061. Progetto per la realizzazione di una struttura alberghiera per un importo progettuale di L. 5.656.077.000.
-  Parere del nucleo di valutazione espresso con verbale n. 89 del 7 giugno 2000.
-  Relazione attestante la disponibilità di massima a concedere il credito da parte del Banco di Sicilia comunicato con nota n. 1983 dell'1 agosto 2000.

Art. 2

Con successivi decreti si provvederà al finanziamento dei progetti di cui all'elenco sopra citato, entro la concorrenza delle somme impegnate con il decreto n. 780/XV-D.R.P. del 30 novembre 1999.

Art. 3

Il presente decreto, ai sensi della legge n. 20/94, non è soggetto al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2000.
  DRAGO 

(2000.45.2292)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 10 ottobre 2000.
Istituzione del Centro di recupero di fauna selvatica, in Catania.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 6 e successiva legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, art. 2;
Visto il proprio decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997 ed, in particolare, l'allegato A, che costituisce parte integrante del predetto decreto riguardo l'adozione del disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per l'istituzione di centri di recupero e di primo soccorso per mammiferi, gli uccelli, le testuggini di terra e di acqua dolce;
Vista l'istanza presentata dal Fondo siciliano della natura, datata 8 novembre 1999, rappresentato da Giuseppa Agata Di Franco in qualità di presidente della predetta associazione, con cui si chiede il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione del Centro recupero fauna selvatica di Catania;
Vista la nota prot. n. 759 del 16 marzo 2000 della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, con cui viene trasmesso assieme alla documentazione il parere favorevole all'istituzione del Centro di recupero fauna selvatica sito in Catania, via Messina n. 330/332, gestito dall'associazione Fondo siciliano per la natura, nonché il verbale di sopralluogo datata 25 febbraio 2000;
Vista l'ordinanza del sindaco di Catania n. 9 del 9 gennaio 1995, riguardo la distruzione dei rifiuti di origine animale nonché la nota giustificativa datata 25 luglio 2000 circa le modalità di raccolta e trasporto dei resti di origine animale ad alto e basso rischio presso la discarica comunale, trasmessa con nota protocollo n. 1542 del 5 settembre 2000;
Visto il verbale di sopralluogo effettuato in data 7 luglio 2000 presso i locali del costituendo centro dai funzionari incaricati da questo Assessorato, in cui si esprime parere favorevole all'istituzione del Centro di recupero di fauna selvatica;
Considerato che le strutture ed attrezzature presenti nel costituendo Centro di recupero fauna selvatica corrispondono per qualità a quanto previsto nel disciplinare approvato con decreto del 17 dicembre 1997, n. 3212;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' istituito il Centro di recupero di fauna selvatica presso i locali siti in Catania in via Messina n. 330/332, che verrà gestito dall'associazione Fondo siciliano per la natura con il compito di accogliere, curare e riabilitare gli esemplari di fauna selvatica vittime di bracconaggio o di traumi accidentali e per svolgere attività educativa e divulgativa per propagandare e diffondere il rispetto per gli equilibri naturali e per gli animali.

Art. 2

Il Centro di recupero istituito ai sensi del precedente art. 1 deve operare sotto lo stretto controllo ed in collaborazione con la Ripartizione faunistico-venatoria di Catania a cui dovrà essere annualmente rendicontata l'attività svolta dal Centro, il quale peraltro verrà sottoposto periodicamente al controllo dei competenti servizi veterinari pubblici a garanzia di igienicità e salubrità dei locali e delle strutture.

Art. 3

La reintroduzione in natura degli animali dovrà avvenire sotto il controllo della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, preferibilmente dove è stato ferito l'animale, e previo inanellamento degli esemplari da liberare.

Art. 4

La presente autorizzazione sarà revocata per inadempienza agli obblighi previsti dal presente decreto e dal decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997 e del di sciplinare ivi allegato, che ne costituisce parte integrante, nonché al venir meno delle condizioni che hanno consentito l'istituzione del Centro di recupero di fauna selvatica.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 ottobre 2000.
  CUFFARO 

(2000.42.2196)
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DECRETO 10 ottobre 2000.
Istituzione del Centro di recupero di fauna selvatica, in Comiso.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 6 e successiva legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, art. 2;
Visto il proprio decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997 ed, in particolare, l'allegato A che costituisce parte integrante del predetto decreto riguardo l'adozione del disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per l'istituzione di centri di recupero e di primo soccorso per mammiferi, gli uccelli, le testuggini di terra e di acqua dolce;
Vista l'istanza presentata dalFondo siciliano per la natura datata 27 marzo 2000, rappresentato dal sig. Gianni Insacco in qualità di responsabile provinciale della predetta associazione;
Vista la nota prot. n. 746 del 12 aprile 2000 della Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa, con cui viene trasmesso assieme alla documentazione il verbale datato 11 aprile 2000 con parere favorevole all'istituzione del Centro di recupero fauna selvatica sito in Comiso, via G. Girlando n. 2, gestito dall'associazione Fondo siciliano per la natura;
Visto il verbale relativo ai sopralluoghi effettuati in data 13 luglio 2000 e 7 settembre 2000 presso i locali del costituendo centro dai funzionari incaricati da questo Assessorato, in cui si esprime parere favorevole all'istituzione del Centro di recupero di fauna selvatica;
Considerato che le strutture ed attrezzature presenti nel costituendo Centro di recupero fauna selvatica corrispondono per qualità e funzionalità a quanto previsto nel disciplinare approvato con decreto del 17 dicembre 1997, n. 3212;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' istituito il Centro di recupero di fauna selvatica presso i locali siti in Comiso, in via G. Girlando n. 2 che verrà gestito dall'associazione Fondo siciliano per la natura con il compito di accogliere, curare e riabilitare gli esemplari di fauna selvatica vittime di bracconaggio o di traumi accidentali e per svolgere attività educativa e divulgativa per propagandare e diffondere il rispetto per gli equilibri naturali e per gli animali.

Art. 2

Il Centro di recupero istituito ai sensi del precedente art. 1 deve operare sotto lo stretto controllo ed in collaborazione con la Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa a cui dovrà essere annualmente rendicontata l'attività svolta dal Centro, il quale peraltro verrà sottoposto periodicamente al controllo dei competenti servizi veterinari pubblici a garanzia di igienicità e salubrità dei locali e delle strutture.

Art. 3

La reintroduzione in natura degli animali dovrà avvenire sotto il controllo della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, preferibilmente dove è stato rinvenuto ferito l'animale, e previo inanellamento degli esemplari da liberare.

Art. 4

La presente autorizzazione sarà revocata per inadempienza agli obblighi previsti dal presente decreto, dal decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997 e dal disciplinare ivi allegato, che ne costituisce parte integrante, nonché al venir meno delle condizioni che hanno consentito l'istituzione del Centro di recupero di fauna selvatica.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 ottobre 2000.
  CUFFARO 

(2000.42.2195)
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DECRETO 11 ottobre 2000.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Poggio Racineci, in agro di Caltagirone.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie di cui all'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, così come modificata dalla legge regionale n. 15/98;
Vista la richiesta avanzata dal sig. Guastella Biagio, nato a Caltagirone il 6 marzo 1955 ed ivi residente in via E. De Amicis, 7, di istituzione di un'azienda agro-venatoria in agro di Caltagirone contrada Racineci;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visto il verbale di accertamento redatto a cura della R.F.V. diCatania, dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole per l'istituzione dell'azienda agro-venatoria Poggio Racineci;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria diCatania datata 24 marzo 1999, prot. n. 768;
Vista la nota prot. n. 4385/T-B87A del 14 agosto 2000, con la quale l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso favorevolmente il proprio parere;
Ritenuto di dovere accogliere l'istanza;
Visto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio di Catania, prot. n. 28251/2000/CCT0256 del 14 settembre 2000, dal quale si rileva tra l'altro il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' istituita l'azienda agro-venatoria Poggio Racineci in agro di Caltagirone contrada Racineci, estesa complessivamente Ha. 48.37.71, comprendente le particelle 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 94, 96, 97, 100, 101, 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 151, 152, 155, del foglio di mappa n. 124.

Art. 2

E' fatto obbligo al sig. Guastella Biagio, nato a Caltagirone il 6 marzo 1955 ed ivi residente in via E. De Amicis, 7, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, degli impegni assunti e di cui al precedente articolo, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Catania è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 ottobre 2000.
  CUFFARO 

(2000.42.2197)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 28 agosto 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 281 del 23 maggio 2000, con il quale è stata iscritta in bilancio la somma di L. 2.087.000.000 per corsi di formazione e d'aggiornamento professionale per lotta contro AIDS;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 361 del 20 giugno 2000, con il quale, tra l'altro, è stata iscritta in bilancio la somma di L. 2.089.000.000 assistenza sanitaria agli stranieri per l'anno 1999;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 362 del 20 giugno 2000, con il quale è stata iscritta in bilancio la somma di L. 451.231.000 per il finanziamento dell'assistenza agli hanseniani anno 1996;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 363 del 20 giugno 2000, con il quale, tra l'altro, è stata iscritta in bilancio la somma di L. 1.868.406.000 per la formazione specifica in medicina generale F.S.N. 1999;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 367 del 20 giugno 2000, con il quale è stata iscritta in bilancio la somma di L. 1.762.250.000 per il finanziamento delle convenzioni del personale del Servizio sanitario;
Viste le quietanze, mod. 80T, nn.33 del 14 giugno 2000, 35 e 36 del 15 giugno 2000, con le quali il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha accreditato sul c/c n. 22945, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, rispettivamente, L.2.213.481.000, L. 2.087.000.000 e L. 3.957.406.000;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 le conseguenziali variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 2000, sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo 2 - Categoria 10      L. 8.257.887.000 

Spesa
Assessorato regionale della sanità
Titolo 1 - Spese correnti      L. 8.257.887.000 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 agosto 2000.
  NICOLOSI 

(2000.36.1984)
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DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.421;
Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale dispone che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regione, delibera annualmente l'assegnazione, in favore delle Regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale di imposta sul reddito delle persone fisiche (introdotto dall'art. 50 del medesimo decreto legislativo) e della quota del gettito d'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nella misura del 90% del gettito della stessa, al netto delle quote attribuite allo Stato secondo quanto disposto dall'art. 26;
Visto il comma 3 del medesimo art. 39, in base al quale è previsto che alla copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti di cui al comma 1 e quanto effettivamente riscosso dalle Regioni, si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale;
Vista la deliberazione del 25 maggio 2000, con la quale il CIPE ha provveduto a ripartire, in via provvisoria, la quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2000;
Considerato che nella tabella allegata alla predetta delibera CIPE del 25 maggio 2000 vengono evidenziate in complessive lire 9.716.210 milioni le somme attribuite alla Regione siciliana per le finalità del Fondo sanitario 2000, parte corrente, di cui lire 236.899 milioni inerenti entrate proprie, lire 4.129.389 milioni quale quota a carico della Regione, lire 2.535.921 milioni inerenti IRAP (stimata), lire 214.000 milioni inerenti addizionale regionale IRPEF (stimata), lire 2.225.617 milioni quale quota a carico dello Stato e lire 374.384 milioni quale mobilità negativa regionale;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni al fine di adeguare le somme nello stesso previste, per le finalità di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, agli importi attribuiti con la citata deliberazione CIPE del 25 maggio 2000, così come di seguito indicato:


      (Importi in migliaia di lire) 
  ENTRATA     Delibera     Variazioni     Collegamento         CIPE     da apportare     capitoli         del 25 maggio 2000     al bilancio     di spesa 

Cap. 3222/parte (quota Stato finanz. Aziende ospedaliere e sani-
tarie      2.225.617.000 - 112.035.000  
Cap. 3222/parte (mobilità sanitaria)      374.384.000 374.384.000 Cap. 21208 

Cap. 3222/parte (quota finanz. Istituto zooprofilattico sperimentale
della Sicilia)      15.280.800 2.207.800 Cap. 42831 
Cap. 3581 (contributo alle farmacie)      -.000 -.000 Cap. 42856 (parte) 
  Totale fondo sanitario     2.615.281.800 264.556.800 
Cap. 1608/parte (quota IRAP destinata alla sanità)       2.535.921.000 407.421.000 Cap. 42888 
Cap. 1609 (addizionale IRPEF destinata alla sanità)      214.000.000 - 66.000.000 Cap. 42888 
  Totale capitoli 1608/parte e 1609     2.749.921.000 341.421.000 
  Totale entrata     5.365.202.800 605.977.800 



      (Importi in migliaia di lire) 
  SPESA     Variazioni     Collegamento         da apportare     capitoli         al bilancio     di entrata 
Cap. 42840 (finanziamento Aziende ospedaliere e sanitarie)      - 112.035.000 Cap. 3222 
Cap. 42831 (finanziamento Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia)      2.207.800 Cap. 3222 
Altri capitoli della rubrica Fondo sanitario      -.000 Capp. 3222, 3581 
Cap. 21208 (mobilità sanitaria)      374.384.000 Cap. 3222 
  Totale assegnazioni iscritte in bilancio     264.556.800 
Cap. 42888 (IRAP + addizionale IRPEF destinato alla sanità)      341.421.000 Capp. 1608, 1609 
  Totale spesa     605.977.800 

Visto, l'art. 8, comma 1, della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:


Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO II - Entrate extratributarie
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO

  3222 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese  
correnti      + 264.556.800.000  
  1608 Imposta regionale sulle attività produttive     + 407.421.000.000 D.Lvo n. 446/97 
  1609 Addizionale IRPEF     - 66.000.000.000 D.Lvo n. 446/97 
Totale variazione delle entrate      + 605.977.800.000 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 - FONDO SANITARIO REGIONALE

  42840 Finanziamento delle spese correnti delle Aziende unità sanitarie lo- 
cali e delle Aziende ospedaliere      - 112.035.000.000  
  42831 Finanziamento per i servizi gestiti dall'Istituto zooprofilattico spe- 
rimentale della Sicilia      + 2.207.800.000 L. n. 745/75, L. n. 833/78 
  42888 Finanziamento delle spese correnti delle Aziende unità sanitarie lo-cali e delle Aziende ospedaliere ai sensi dell'art. 38 del decreto  
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446      + 341.421.000.000 D.Lvo n. 446/97 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO

  21208 Somme destinate alla definizione della mobilità sanitaria interre- 
gionale      + 374.384.000.000 L. n. 833/78 
Totale variazioni delle spese      + 605.977.800.000 


Art. 2

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo 1 - Categoria 4      + 341.421.000.000 
Titolo 2 - Categoria 10      + 264.556.800.000 

Spesa
Assessorato regionale della sanità
Titolo 1 - Spese correnti      + 231.593.800.000 

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
Titolo 1 - Spese correnti      + 374.384.000.000 


Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.41.2154)
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DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante norme sulla "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 486 del 28 luglio 1999, con il quale si individuano risorse finanziarie per L. 372.090.031.000 a valere sulle assegnazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà, tra l'altro, ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le risorse statali a valere sui fondi della legge n. 64/86;
Visto il decreto n. 379 del 22 giugno 2000 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328 per ulteriori interventi della legge n. 64/86;
Visto il decreto n. 284/Gr. XIII D.R.P. del 22 giugno 2000;
Vista la nota n. 2044 del 24 luglio 2000 della Presidenza della Regione - Direzione regionale programmazione, gruppo XIII, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il Parco urbano del Castello di Nicosia di lire 2.420.000.000;
Ritenuto di dovere iscrivere la somma complessiva al capitolo 86110 relativo alla delibera CIPE n. 328/99 pertinente la Rubrica territorio e ambiente;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60767 Fondo per l'assegnazione delle somme relative ai piani di utilizzo 
delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n.64/86      - 2.420.000.000 L. n. 64/86. 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 6 -  PROTEZIONE DELLA NATURA - PARCHI E RISERVE
CATEGORIA 9 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione)
  86110 Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86. 
21-210-3-08.29-020916 v      + 2.420.000.000 L. n. 64/86. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.41.2157)
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DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, conernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Vista la deliberazione del 5 novembre 1999, con la quale il CIPE ha assegnato alla Regione siciliana, a titolo di acconto, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1999, la somma di lire 11.176 milioni, per le esigenze dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia;
Vista la deliberazione del 25 maggio 2000, con la quale il CIPE ha provveduto all'assegnazione totale, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1999, della somma di lire 13.551.500.000, per le esigenze dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia;
Considerato che nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999 al capitolo 42831 è stato iscritto l'importo di lire 13.073 milioni, di cui lire 11.644 milioni quale quota presunta 1999 e lire 1.429 milioni relative alla rimanente quota 1998;
Considerato che risulta ancora da iscrivere al pertinente capitolo 42831/Spesa l'importo di lire 1.907.500.000 (lire 13.551.500.000 meno lire 11.644 milioni);
Visto il 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario per quanto in premessa specificato;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Entrate extra-tributarie 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10  -  Trasferimenti correnti

  3222 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese 
correnti       + 1.907.500.000 L. n. 833/78. 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 -  FONDO SANITARIO REGIONALE
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

  42831 Finanziamento per i servizi gestiti dall'Istituto zooprofilattico spe- 
rimentale della Sicilia.      + 1.907.500.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.41.2155)
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DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante norme sulla "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 486 del 28 luglio 1999, con il quale si individuano risorse finanziarie per L. 372.090.031.000 a valere sulle assegnazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà, tra l'altro, ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le risorse statali a valere sui fondi della legge n. 64/86;
Visto il decreto n. 379 del 22 giugno 2000 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328 per ulteriori interventi della legge n. 64/86;
Visto il decreto n. 226/Gr. XIII D.R.P. del 19 giugno 2000;
Vista la nota n. 2156 del 31 luglio 2000 della Presidenza della Regione - Direzione regionale programmazione, gruppo XIII, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la "rete irrigua dipendente dall'invaso Disueri" per lire 96.371.017.556;
Ritenuto di dovere iscrivere la somma complessiva al capitolo 55949 relativo alla delibera CIPE n. 328/99 pertinente la Rubrica agricoltura e foreste;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60767 Fondo per l'assegnazione delle somme relative ai piani di utilizzo 
delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n.64/86      - 96.371.017.556 L. n. 64/86. 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 5 -  BONIFICA
CATEGORIA 9 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione)
  55949 Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86. 
21-210-3-10 10 02 09 10      + 96.371.017.556 L. n. 64/86. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.41.2159)
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DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante norme sulla "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 486 del 28 luglio 1999, con il quale si individuano risorse finanziarie per L. 372.090.031.000 a valere sulle assegnazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà, tra l'altro, ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le risorse statali a valere sui fondi della legge n. 64/86;
Visto il decreto n. 379 del 22 giugno 2000 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328 per ulteriori interventi della legge n. 64/86;
Visto il decreto n. 283/Gr. XIII D.R.P. del 22 giugno 2000;
Vista la nota n. 2045 del 24 luglio 2000 della Presidenza della Regione - Direzione regionale programmazione, gruppo XIII, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per la "Costruzione strutture polivalenti per attività sportive e culturali in Pietraperzia" - Provincia regionale di Enna per L. 7.500.000.000;
Ritenuto di dovere iscrivere la somma complessiva al capitolo 88261 relativo alla delibera CIPE n. 328/99 pertinente la Rubrica turismo;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60767 Fondo per l'assegnazione delle somme relative ai piani di utilizzo 
delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86      - 7.500.000.000 L. n. 64/86. 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 4 -  SPORT
CATEGORIA 9 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione)
  88261 Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86. 
codici 2.1-242.3-08.09-02.09.09.v      + 7.500.000.000 L. n. 64/86. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.41.2163)
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DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante norme sulla "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 486 del 28 luglio 1999, con il quale si individuano risorse finanziarie per L. 372.090.031.000 a valere sulle assegnazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà, tra l'altro, ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le risorse statali a valere sui fondi della legge n. 64/86;
Visto il decreto n. 379 del 22 giugno 2000 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328 per ulteriori interventi della legge n. 64/86;
Visti i decreti nn. 344 e 347, gr. XIII D.R.P. del 12 luglio 2000;
Viste le note nn. 2229, 2232 del 7 agosto 2000 della Presidenza della Regione, Direzione regionale programmazione, gr. XIII, con le quali si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale dei beni culturali per i lavori di restauro del castello di Pietraperzia di L. 321.000.000, per il restauro del Palazzo Pennisi di Floristella di L. 4.500.000.000;
Ritenuto di dovere iscrivere la somma complessiva al capitolo 78147 relativo alla delibera CIPE n. 328/99 pertinente la Rubrica beni culturali;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60767 Fondo per l'assegnazione delle somme relative ai piani di utilizzo 
delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86      - 4.821.000.000 L. n. 64/86. 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 7 -  ANTICHITÀ E BELLE ARTI
CATEGORIA 9 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione)
  78147 Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86. 
2.1 210.3 - 06.06 - 020903 v      + 4.821.000.000 L. n. 64/86. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.41.2162)
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DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante norme sulla "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 486 del 28 luglio 1999, con il quale si individuano risorse finanziarie per L. 372.090.031.000 a valere sulle assegnazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà, tra l'altro, ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le risorse statali a valere sui fondi della legge n. 64/86;
Visto il decreto n. 379 del 22 giugno 2000 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328 per ulteriori interventi della legge n. 64/86;
Visti i decreti nn. 235/gr. XIII D.R.P. del 19 giugno 2000, 231/gr. XIII D.R.P. del 19 giugno 2000, 237/gr. XIII D.R.P. del 19 giugno 2000, 263/gr. XIII D.R.P. del 21 giugno 2000, 264/gr. XIII D.R.P. del 21 giugno 2000, 261/gr. XIII D.R.P. del 21 giugno 2000, 259/gr. XIII D.R.P. del 21 giugno 2000, 258/gr. XIII D.R.P. del 21 giugno 2000, 238/gr. XIII D.R.P. del 19 giugno 2000, 260/gr. XIII D.R.P. del 22 giugno 2000, 236/gr. XIII D.R.P. del 19 giugno 2000, 222/gr. XIII D.R.P. del 19 giugno 2000 e 265/gr. XIII D.R.P. del 21 giugno 2000;
Viste le note nn. 2046, 2047, 2048, 2049, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055 del 24 luglio 2000, n. 2085 del 25 luglio 2000, n. 2112 del 26 luglio 2000, nn. 2120 e 2121 del 28 luglio 2000 della Presidenza della Regione, Direzione regionale programmazione, gr. XIII, con le quali si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale dei lavori pubblici per manutenzione straordinaria ed urgente per "ponte sul fiume Simeto" di L. 1.773.500.000; per "alcuni tratti della S.P. 89/B S.S. 117bis" di L. 400.000.000; per "S.P. 22 Agira" di L. 300.000.000; per "regia trazzera Dragofosso" di L. 300.000.000; per la "S.P. bivio Pireto" di L. 3.180.000.000; per la "S.P. Centuripe-Vignale-Muglia" di L. 800.000.000; per la "regia trazzera CL-Ponte Capodorso" di L. 300.000.000; per la "regia trazzera Mirabella-Imbaccari" di L. 220.000.000; per "lavori S.P. 82 S. Barbara" di L. 1.120.000.000; per "strada comunale S.P. 71-S.P. 24/B"di L. 6.000.000.000; per "S.P. 92 bivio Vignale-Muglia bivio S.P. 50" di L. 900.000.000; per "riparazione banchina di riva nel porto di Rinella" di L. 530.000.000; per "S.S. 116 comune di Floresta" di L. 6.600.000.000;
Ritenuto di dovere iscrivere la somma complessiva al capitolo 70809 relativo alla delibera CIPE n. 328/99 pertinente la rubrica lavori pubblici;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60767 Fondo per l'assegnazione delle somme relative ai piani di utilizzo 
delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86      - 22.423.500.000 L. n. 64/86. 

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 7 - OPERE VARIE
CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione)
  70809 Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86. 
2.1 - 210.3 - 08.17 - 02.09.09.v.      + 22.423.500.000 L. n. 64/86. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.41.2158)
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DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante norme sulla "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 486 del 28 luglio 1999, con il quale si individuano risorse finanziarie per L. 372.090.031.000 a valere sulle assegnazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà, tra l'altro, ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le risorse statali a valere sui fondi della legge n. 64/86;
Visto il decreto n. 379 del 22 giugno 2000 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328 per ulteriori interventi della legge n. 64/86;
Visto il decreto n. 329/gr. XIII D.R.P. dell'11 luglio 2000;
Vista la nota n. 2233 del 7 agosto 2000 della Presidenza della Regione, Direzione regionale programmazione, gr. XIII, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale dei lavori pubblici per "completamento di strada esterna di collegamento alla grande viabilità regionale della S.S. 119 - bivio Cianciana alla S.P. 21 Casteltermini" per L. 9.576.000.000;
Ritenuto di dovere iscrivere la somma complessiva al capitolo 70809 relativo alla delibera CIPE n. 328/99 pertinente la rubrica lavori pubblici;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60767 Fondo per l'assegnazione delle somme relative ai piani di utilizzo 
delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86      - 9.576.000.000 L. n. 64/86. 

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 7 - OPERE VARIE
CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

  70809 Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo  
delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86      + 9.576.000.000 L. n. 64/86. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.41.2161)
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DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante norme sulla "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 486 del 28 luglio 1999, con il quale si individuano risorse finanziarie per L. 372.090.031.000 a valere sulle assegnazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà, tra l'altro, ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le risorse statali a valere sui fondi della legge n. 64/86;
Visto il decreto n. 379 del 22 giugno 2000 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328 per ulteriori interventi della legge n. 64/86;
Visti i decreti nn. 345 e 346, gr. XIII, del 12 luglio 2000;
Viste le note nn. 2239, 2240 del 7 agosto 2000 della Presidenza della Regione, Direzione regionale programmazione, gr. XIII, con le quali si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale dei beni culturali per il convento di S. Anna per L. 12.000.000.000, per l'adeguamento Museo regionale di Messina per L. 5.658.000.000;
Ritenuto di dovere iscrivere la somma complessiva al capitolo 78147 relativo alla delibera CIPE n. 328/99 pertinente la Rubrica beni culturali;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60767 Fondo per l'assegnazione delle somme relative ai piani di utilizzo 
delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86      - 17.658.000.000 L. n. 64/86. 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 7 -  ANTICHITÀ E BELLE ARTI
CATEGORIA 9 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione)
  78147 Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge 
n. 64/86      + 17.658.000.000 L. n. 64/86. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.41.2160)
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DECRETO 28 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante norme sulla "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 486 del 28 luglio 1999, con il quale si individuano risorse finanziarie per L. 372.090.031.000 a valere sulle assegnazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto che l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvederà, tra l'altro, ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le risorse statali a valere sui fondi della legge n. 64/86;
Visto il decreto n. 379 del 22 giugno 2000 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328 per ulteriori interventi della legge n. 64/86;
Visti i decreti nn. 262/gr. XIII D.R.P. del 21 giugno 2000, 223/gr. XIII D.R.P. del 19 giugno 2000, 266/gr. XIII D.R.P. del 21 giugno 2000;
Viste le note nn. 2219 del 4 agosto 2000, 2231 e 2237 del 7 agosto 2000 della Presidenza della Regione, Direzione regionale programmazione, gr. XIII, con le quali si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale dei lavori pubblici per manutenzione straordinaria ed urgente per "strada faro Grecale-Albero Sole, 3° stralcio, 1° lotto, comune di Lampedusa e Linosa" per L. 4.500.000.000; per "porto di Siracusa completamento lavori di consolidamento della banchina pescherecci" per L. 1.900.000.000; per "strada collegamento zona industriale di Brancaccio con circonvallazione di Palermo - completamento" per L. 17.300.000.000;
Ritenuto di dovere iscrivere la somma complessiva al capitolo 70809 relativo alla delibera CIPE n. 328/99 pertinente la rubrica lavori pubblici;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60767 Fondo per l'assegnazione delle somme relative ai piani di utilizzo 
delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86      - 23.700.000.000 L. n. 64/86. 

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 7 - OPERE VARIE
CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

  70809 Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge 
n. 64/86      + 23.700.000.000 L. n. 64/86. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.41.2156)
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DECRETO 9 ottobre 2000.
Revoca dell'autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria";
Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le Regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997";
Visto il decreto n. 34 del 29 aprile 1999, di autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, con cui, fra gli altri, la sig.ra Caruso Santa nella qualità di titolare della Ricevitoria n. 172, via Spedalieri n. 22, Catania codice lottomatica n. PA0056, associata alla Federazione italiana tabaccai è stata autorizzata a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana;
Visti, in particolare, l'articolo 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché gli articoli 4 e 5 del citato decreto n. 34 del 29 aprile 1999;
Viste le note prot. n. 307498 dell'1 ottobre 1999, prot. n. 312439 del 3 dicembre 1999, prot. n. 1795 del 28 gennaio 2000 e prot. n. 4586 del 9 marzo 2000, con le quali l'Assessorato del bilancio e delle finanze ha, tra l'altro, inviato alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia gli elenchi contenenti le disposizioni RID insolute per motivi tecnici e quelle insolute per insufficienza di fondi;
Viste le note raccomandate di seguito elencate, indirizzate alla sig.ra Caruso Santa, nonché alla compagnia assicuratrice Zurich International Italia S.p.A. ed all'Ecomap, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha intimato il pagamento di quanto dovuto, stante che il suddetto titolare di ricevitoria non ha adempiuto all'obbligo del versamento dei seguenti importi indebitamente trattenuti senza addurre giustificazione alcuna, né ha corrisposto le penali del 5% c.s.:
  Numero | Data | Importo | Importo con penale protocollo | intimazione | lire | lire 
  11228 15-2-2000 41.623.500 43.704.675 
  17778 14-3-2000 149.115.500 156.571.275 

dando, altresì, incarico ai destinatari medesimi del connesso calcolo degli interessi legali dovuti sulle predette somme;
Viste le raccomandate prot. n. 22604 del 31 marzo 2000, n. 23342 del 4 aprile 2000, n. 33678 del 18 maggio 2000 e n. 59628 del 25 settembre 2000, con cui la DRES ha disposto l'escussione della polizza fidejussoria della compagnia di assicurazione Zurich International Italia S.p.A. - agenzia gerenza di Roma, a favore della Regione siciliana a garanzia dell'adempimento, da parte dei tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. n. 11 del 25 gennaio 1999, nonché dal decreto autorizzativo n. 34/99, per complessive lire 181.942.050 comprensive di penale;
Vista la nota n. 11228 del 10 marzo 2000, con la quale la stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha disposto in via cautelare la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio;
Vista la nota del 14 marzo 2000 della Lottomatica S.p.A., con la quale la stessa società ha comunicato la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio a far data dal 15 marzo 2000;
Vista la nota n. 2000/30374 dell'8 maggio 2000, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, preposta all'accertamento delle violazioni in materia, ha comunicato all'Assessorato del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, gli atti competentemente posti in essere nei confronti del rivenditore sig.ra Caruso Santa;
Considerato che la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, con la nota prot. n. 21039 del 27 marzo 2000, ha proposto che nei confronti della predetta sig.ra Caruso Santa, stante il persistere delle inadempienze, venga adottato il provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di revoca della concessa autorizzazione;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di dovere aderire alla proposta di revoca della concessa autorizzazione formulata dalla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia con la citata nota del 27 marzo 2000, a termini degli articoli 4 e 5 del decreto n. 34/99;

Decreta:


Art. 1

L'autorizzazione rilasciata alla sig.ra Caruso Santa con il decreto n. 34 del 29 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, è revocata con effetti dalla notifica del presente provvedimento.

Art. 2

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata della notifica del presente provvedimento da effettuarsi a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (su Gazzetta Uf-ficiale della Repubblica italiana 4 dicembre 1982, n. 334).
La stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata dell'esecuzione in generale del presente provvedimento, nonché di ogni attività finalizzata al recupero coattivo del credito rimasto insoddisfatto, anche a titolo di penalità ed interessi, oltre che delle attività finalizzate e comunque connesse alla escussione della garanzia fideiussoria costituita a tutela degli interessi erariali.
La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, ancora, curerà la comunicazione del presente provvedimento alla competente associazione di categoria ed alla società Lottomatica.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 ottobre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.42.2191)
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DECRETO 9 ottobre 2000.
Revoca dell'autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria";
Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le Regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997";
Visto il decreto n. 34 del 29 aprile 1999, di autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, con cui, fra gli altri, il sig. Maganuco Salvatore nella qualità di titolare della ricevitoria n. 111, largo Zingari n. 5, Polizzi Generosa (PA) codice lottomatica n. PA0313, associato alla Federazione italiana tabaccai è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana;
Visti, in particolare, l'articolo 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché gli articoli 4 e 5 del citato decreto n. 34 del 29 aprile 1999;
Viste le note prot. n. 312439 del 3 dicembre 1999 e prot. n. 1795 del 28 gennaio 2000, con le quali l'Assessorato del bilancio e delle finanze ha, tra l'altro, inviato alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia gli elenchi contenenti le disposizioni RID insolute per motivi tecnici e quelle insolute per insufficienza fondi;
Vista la nota raccomandata di seguito elencata, indirizzata al sig. Maganuco Salvatore, nonché alla compagnia assicuratrice Zurich International Italia S.p.A. ed all'Ecomap, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha intimato il pagamento di quanto dovuto, stante che il suddetto titolare di ricevitoria non ha adempiuto all'obbligo del versamento del seguente importo indebitamente trattenuto senza addurre giustificazione alcuna, né ha corrisposto le penali del 5% c.s.:
  Numero | Data | Importo | Importo con penale protocollo | intimazione | lire | lire 
  11309 15-2-2000 5.816.300 6.107.115  

dando, altresì, incarico ai destinatari medesimi del connesso calcolo degli interessi legali dovuti sulle predette somme;
Viste le raccomandate prot. n. 22607 del 31 marzo 2000 e n. 33697 del 18 maggio 2000, con cui la DRES ha disposto l'escussione della polizza fidejussoria della compagnia di assicurazione Zurich International Italia S.p.A. - agenzia gerenza di Roma, a favore della Regione siciliana a garanzia dell'adempimento, da parte dei tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. n. 11 del 25 gennaio 1999, nonché dal decreto autorizzativo n. 34/99, per complessive L. 1.664.565 comprensive di penale, in quanto il sig. Maganuco Salvatore ha versato con valuta antergata gli importi di L. 730.000 e L.3.500.200;
Vista la nota n. 11309 del 20 marzo 2000, con la quale la stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha disposto in via cautelare la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio;
Vista la nota n. LTA-30-00543/00 del 22 marzo 2000 della Lottomatica S.p.A., con la quale la stessa società ha comunicato che la tabaccheria è disattivata dal 30 novembre 1999;
Vista la nota n. 2000/30374 dell'8 maggio 2000, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, preposta all'accertamento delle violazioni in materia, ha comunicato all'Assessorato del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, gli atti competentemente posti in essere nei confronti del rivenditore Maganuco Salvatore;
Considerato che la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, con la nota prot. n. 29930 del 5 maggio 2000, ha proposto che nei confronti del predetto sig. Maganuco Salvatore, stante il persistere delle inadempienze, venga adottato il provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di revoca della concessa autorizzazione;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di dovere aderire alla proposta di revoca della concessa autorizzazione formulata dalla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia con la citata nota del 5 maggio 2000, a termini degli articoli 4 e 5 del decreto n. 34/99;

Decreta:


Art. 1

L'autorizzazione rilasciata al sig. Maganuco Salvatore con il decreto n. 34 del 29 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, è revocata con effetti dalla notifica del presente provvedimento.

Art. 2

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata della notifica del presente provvedimento da effettuarsi a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (su Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 dicembre 1982, n. 334).
La stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata dell'esecuzione in generale del presente provvedimento, nonché di ogni attività finalizzata al recupero coattivo del credito rimasto insoddisfatto, anche a titolo di penalità ed interessi, oltre che delle attività finalizzate e comunque connesse alla escussione della garanzia fidejussoria costituita a tutela degli interessi erariali.
La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, ancora, curerà la comunicazione del presente provvedimento alla competente associazione di categoria ed alla società Lottomatica.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 ottobre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.42.2190)
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DECRETO 9 ottobre 2000.
Revoca dell'autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria";
Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le Regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997";
Visto il decreto n. 34 del 29 aprile 1999, di autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, con cui, fra gli altri, la sig.ra Leone Tabbita Antonina nella qualità di titolare della Ricevitoria n. 770, via Sanfilippo n. 44, Vittoria (RG) codice lottomatica n. PA0765, associata alla Federazione italiana tabaccai è stata autorizzata a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana;
Visti, in particolare, l'articolo 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché gli articoli 4 e 5 del citato decreto n. 34 del 29 aprile 1999;
Viste le note dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione regionale finanze e credito inoltrate alla predetta sig.ra Leone Tabbita Antonina nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, con le quali si contestava al predetto soggetto l'esistenza di disposizioni RID insolute, a valere sul conto corrente bancario indicato dal soggetto stesso, contenenti nel contempo l'invito al pronto versamento del dovuto, c.s.:
  Data | Data | Importo intimazione | valuta | lire 
  9-3-2000 11-2-2000 6.575.700 
  9-3-2000 18-2-2000 10.255.900 
  24-3-2000 3-3-2000 3.022.100 
  26-5-2000 4-5-2000 449.300 

Viste le note prot. n. 4586 del 9 marzo 2000, prot. n. 5346 del 17 marzo 2000, prot. n. 6081 del 23 marzo 2000 e prot. n. 9767 del 2 giugno 2000, con le quali l'Assessorato del bilancio e delle finanze ha, tra l'altro, inviato alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia gli elenchi contenenti le disposizioni RID insolute per motivi tecnici e quelle insolute per insufficienza di fondi;
Viste le note raccomandate di seguito elencate, indirizzate alla sig.ra Leone Tabbita Antonina, nonché alla compagnia assicuratrice Zurich International Italia S.p.A. ed all'Ecomap, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha ulteriormente intimato il pagamento di quanto dovuto, stante che il suddetto titolare di ricevitoria non ha adempiuto all'obbligo del versamento dei seguenti importi indebitamente trattenuti senza addurre giustificazione alcuna, né ha corrisposto le penali del 5% c.s.:
  Numero | Data | Importo | Importo con penale protocollo | intimazione | lire | lire 
  17797 14-3-2000 6.575.000 6.903.750 
  20956 27-3-2000 13.278.000 13.941.900 
  37754 5-6-2000 449.300 471.765 
  dando, altresì, incarico ai destinatari medesimi del connesso calcolo degli interessi legali dovuti sulle predette somme; 

Viste le raccomandate prot. n. 23343 del 4 aprile 2000, n. 26464 del 17 aprile 2000, n. 33694 del 18 maggio 2000 e n. 41024 del 16 giugno 2000, con cui la DRES ha disposto l'escussione della polizza fidejussoria della compagnia di assicurazione Zurich International Italia S.p.A. - agenzia gerenza di Roma, a favore della Regione siciliana a garanzia dell'adempimento, da parte dei tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. n. 11 del 25 gennaio 1999, nonché dal decreto autorizzative n. 34/99, per complessive lire 21.317.415 comprensive di penale;
Vista la nota n. 20956 del 28 marzo 2000, con la quale la stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha disposto in via cautelare la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio;
Vista la nota prot. LTA-30-00582/00 del 29 marzo 2000 della Lottomatica S.p.A., con la quale la stessa società ha comunicato la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio a far data dal 30 marzo 2000;
Vista la nota n. 30374 dell'8 maggio 2000, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, preposta all'accertamento delle violazioni in materia, ha comunicato all'Assessorato del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, gli atti competentemente posti in essere nei confronti del rivenditore sig.ra Leone Tabbita Antonina;
Considerato che la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, con la nota prot. n. 23120 del 4 aprile 2000, ha proposto che nei confronti della predetta sig.ra Leone Tabbita Antonina, stante il persistere delle inadempienze, venga adottato il provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di revoca della concessa autorizzazione;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di dovere aderire alla proposta di revoca della concessa autorizzazione formulata dalla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia con la citata nota del 4 aprile 2000, a termini degli articoli 4 e 5 del decreto n. 34/99;

Decreta:


Art. 1

L'autorizzazione rilasciata alla sig.ra Leone Tabbita Antonina con il decreto n. 34 del 29 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, è revocata con effetti dalla notifica del presente provvedimento.

Art. 2

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata della notifica del presente provvedimento da effettuarsi a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (su Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 dicembre 1982, n. 334).
La stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata dell'esecuzione in generale del presente provvedimento, nonché di ogni attività finalizzata al recupero coattivo del credito rimasto insoddisfatto, anche a titolo di penalità ed interessi, oltre che delle attività finalizzate e comunque connesse alla escussione della garanzia fideiussoria costituita a tutela degli interessi erariali.
La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, ancora, curerà la comunicazione del presente provvedimento alla competente associazione di categoria ed alla società Lottomatica.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 ottobre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.42.2189)
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DECRETO 10 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 9 del 17 marzo 2000, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 13 del 9 gennaio 1989, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
Considerato che nel conto corrente n. 22721/526, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, risulta accreditata in data 15 giugno 2000 la soma di lire 453.045.600;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni al fine di consentire la realizzazione degli interventi sopra descritti;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione)
  4770 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di opere finalizzate al superamento ed alla eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. 
11.232.021404 v      + 453.045.600 L. n. 13/89. 

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 3 -  AFFARI SOCIALI
CATEGORIA 11 - Trasferimenti in conto capitale

  58906 Somma da ripartire tra i comuni per la realizzazione di opere finalizzate al superamento ed alla eliminazione di barriere archi- 
tettoniche negli edifici privati      + 453.045.600 L. n. 13/89. 

Art. 2

Il capitolo aggiunto 4770 compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 corrispondente al capitolo 4770 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2000 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di riscossione tratti sul capitolo stesso s'intendono ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 4770 di nuova istituzione.
Art. 3

Al quadro sintetico di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 2000, sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti
Categoria 14 - Trasferimenti di capitali      + lire 453.045.600 

Spesa
Titolo II - Spese in conto capitale
Assessorato regionale enti locali      + lire 453.045.600 

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 ottobre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.42.2186)
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DECRETO 10 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b), che prevede il finanziamento a carico del Ministero della sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
Vista la convenzione tra il Ministero della sanità e la Regione Sicilia relativa alla gestione del programma "Sperimentazione gestionale: valutazione delle risorse impegnate nel quartiere operatorio ed appropriatezza del loro uso" finanziato per un importo di L. 500.000.000;
Vista la quietanza, mod. 80T, con la quale il Ministero della sanità ha accreditato sul c/c n. 22945 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 116.666.660 pari ad un terzo del 70% del finanziamento;
Considerato che l'anticipazione del 10% pari a L. 50.000.000 è stata accreditata ed iscritta con decreto n. 50 del 17 febbraio 1999;
Visto l'art. 8, comma 1, della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extratributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3276 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e le biotecnologie sanitarie. 
11221021003      + 116.666.660  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 5 - SERVIZI SOCIALI
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  42486 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con  
i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie      + 116.666.660  

Art. 2

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo 2 - Categoria 10      + 116.666.660 

Spesa
Assessorato regionale della sanità
Titolo 1 - Spese correnti      + 116.666.660 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 ottobre 2000
  NICOLOSI 

(2000.42.2188)
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DECRETO 16 ottobre 2000.
Autorizzazione ad un tabaccaio a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio" ed, in particolare, l'articolo 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'articolo 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visto il proprio decreto n. 197 del 28 dicembre 1999 e l'elenco anagrafico allo stesso allegato che ne costituisce parte integrante, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 25 febbraio 2000;
Vista l'istanza, pervenuta per il tramite della Federazione italiana tabaccai, del sig. Signorello Francesco, nuovo titolare subentrato nella gestione della rivendita e volta a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredata dall'originale della nuova delega RID;
Vista la nota datata 28 luglio 2000, della società Lottomatica con la quale la predetta società ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità della seguente rivendita ed il nominativo del sotto citato nuovo titolare:


Codice lottomatica   Rivendita numero Ricevitoria numero Vecchio titolare Nuovo titolare Comune 
PA1092  4 1097 Madina Pietro Signorello Francesco Castelvetrano 


Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 27381 del 19 settembre 2000, con la quale la stessa associazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi al nuovo titolare subentrante nella gestione della tabaccheria ed ha comunicato che il nuovo titolare della tabaccheria sopra indicato ha provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Vista la nota n. 21057 del 20 settembre 2000, con la quale l'ECOMAP comunica che il predetto rivenditore ha avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che, con la presentazione della citata istanza, si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno, seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni il predetto tabaccaio in quanto risulta collegato in rete tramite Lottomatica, e conseguentemente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, per l'anno 2000;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono stati depositati presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio al nuovo titolare della rivendita e nel contempo all'aggiornamento dell'elenco anagrafico allegato al decreto 28 dicembre 1999, n. 197, con la contestuale cancellazione dei gestori comunque cessati;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1


E' autorizzato, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, il tabaccaio seguente:


Codice lottomatica  Rivendita numero Ricevitoria numero Nuovo titolare Provincia Comune 
PA1092  4 1097 Signorello Francesco Trapani Trapani 




Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, Codice ABI 01020, Codice Cab 04793, Codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo del tabaccaio autorizzato ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dal tabaccaio devono essere riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca della autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sull'autorizzato tabaccaio, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

Il tabaccaio, autorizzato con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto al tabaccaio per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze del tabaccaio medesimo.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 ottobre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.42.2206)
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DECRETO 30 ottobre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 550 del 18 settembre 2000, con il quale è stata iscritta in bilancio la somma di L. 1.973.691.350 per la realizzazione di un Istituto mediterraneo per trapianti e terapie ad alta specializzazione presso il complesso del presidio ospedaliero Civico di Palermo;
Vista la quietanza, mod. 80T, n. 138 del 24 agosto 2000, con la quale il Ministero del tesoro ha accreditato sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato per l'importo di L. 1.973.691.350 per investimenti per edilizia sanitaria pubblica art. 20, legge n. 67/80;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 le conseguenziali variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo 3 - Categoria 14       lire 1.973.691.350 

Spesa
Assessorato regionale della sanità
Titolo 2 - Spese in conto capitale      lire 1.973.691.350 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 ottobre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.41.2153)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 25 ottobre 2000.
Titoli di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed universitari equiparabili ai corsi professionali di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, della citata legge, con il quale si dispone che l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca individua, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, i titoli di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed universitari equiparabili ai corsi professionali di cui all'art. 3, comma 3, lett. a);
Visto il parere espresso dall'Osservatorio regionale per il commercio nelle sedute del 5 ottobre 2000 e dell'11 ottobre 2000;
Ritenuto di dovere provvedere;

Decreta:


Art. 1

Sono equiparabili ai corsi professionali di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 i seguenti titoli di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed universitari:
-  addetto ai servizi alberghieri, di sala e bar;
-  addetto ai servizi alberghieri di cucina;
-  operatore agricolo;
-  operatore agro ambientale;
-  operatore chimico e biologico;
-  operatore dei servizi di ristorazione (settore cucina);
-  operatore dei servizi di ristorazione (settore sala-bar);
-  agrotecnico;
-  tecnico chimico e biologo;
-  tecnico dei servizi della ristorazione;
-  diploma agrotecnico;
-  diploma perito commerciale;
-  diploma tecnico chimico;
-  diploma di ragioniere;
-  diploma perito chimico;
-  diploma perito industria alimentare;
-  diploma scientifico ad indirizzo biologico;
-  diploma tecnico agrario;
-  diploma professionale agrario;
-  diploma professionale alberghiero;
-  le lauree ed i diplomi rilasciati dalle università.

Art. 2

Coloro i quali sono in possesso di un diploma di scuola media superiore non compreso tra quelli elencati al precedente art. 1 possono sostenere l'esame di abilitazione professionale o davanti le commissioni istituite presso le Camere di commercio a norma della legge 25 agosto 1991, n. 287, o presso le commissioni nominate dagli enti autorizzati a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 28/99 e relative norme attuative.

Art. 3

Coloro i quali sono in possesso dell'iscrizione al registro esercenti il commercio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a norma della legge n. 287/91, sono abilitati anche all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari di cui al settore alimentare dell'allegato alla legge regionale n. 28/99.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 ottobre 2000.
  SPERANZA 

(2000.44.2248)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 10 ottobre 2000.
Decadenza del consiglio della 5ª circoscrizione del comune di Agrigento e nomina del commissario.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 84/76, n. 48/91, n. 26/93 e n. 41/96;
Preso atto che n. 8 consiglieri su 10 assegnati della 5ª circoscrizione del comune di Agrigento hanno rassegnato le loro dimissioni dalla carica;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 9, 2° comma, della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, le dimissioni della metà dei consiglieri comporta la decadenza dell'intero consiglio, da pronunciarsi a cura dell'Assessore regionale per gli enti locali;
Ritenuto, pertanto, necessario dovere avviare le procedure previste dalla predetta norma, in ordine alla dichiarazione di decadenza del citato consiglio di circoscrizione ed alla contestuale nomina del commissario;
Preso atto che il consiglio comunale di Agrigento non ha espresso il proprio parere in ordine alla decadenza del consiglio della 5ª circoscrizione entro i termini previsti dal 4° comma del citato art. 9 della legge regionale n. 84/76;
Vista la proposta di decadenza della predetta 5ª circoscrizione formulata dal sindaco del comune di Agrigento con nota n. 24387 del 19 giugno 2000;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla dichiarazione di decadenza del consiglio della 5ª circoscrizione del comune di Agrigento ed alla contestuale nomina del commissario presso il suddetto consiglio;

Decreta:


Articolo unico

Il consiglio della 5ª circoscrizione del comune di Agrigento è dichiarato decaduto.
Il sig. Sorce Calogero, cittadino elettore della 5ª circoscrizione, residente ad Agrigento, via L. Sciascia n. 96/E, Villaggio Mosè, Agrigento, è nominato commissario del consiglio della 5ª circoscrizione di Agrigento con le attribuzioni di cui all'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana così come previsto dal già citato art. 9 della legge regionale n. 84/76.
Palermo, 10 ottobre 2000.
  TURANO 

(2000.42.2200)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 20 luglio 2000.
Rimodulazione delle branche e del numero di posti letto di media e bassa assistenza di alcune case di cura private della Regione.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale 30 giugno 1988, n. 39;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 6;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, art. 24 ed art. 55, comma 18;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39, art. 4;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, art. 22;
Vista la deliberazione di Giunta regionale del 28 dicembre 1996, n. 446;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il decreto n. 29542/Gr.21° del 29 luglio 1999, di approvazione dell'accordo, firmato in data 21 luglio 1999 tra l'Assessore per la sanità ed il Presidente regionale dell'A.I.O.P., con il quale è stato fissato il budget alle singole case di cura della Regione e sono state stabilite, tra l'altro, le modalità di fissazione del budget per gli anni 2000 e 2001;
Vista la relazione congiunta dei gruppi 23°/Dir. II e 41° I.R.S. del 9 novembre 1999, prot. n. 2N23/04622 e n. 4N41/02840;
Vista la nota assessoriale, prot. n. 2N23/04622 del 9 novembre 1999, indirizzata a tutti i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali della Regione nonché, per conoscenza, all'A.I.O.P., con la quale è stata resa nota la determinazione di questo Assessorato di prendere in considerazione istanze, avanzate da case di cura private della Regione, volte ad ottenere la rimodulazione delle branche specialistiche di media e bassa assistenza esercitate ed il relativo accreditamento provvisorio, sulla base dei parametri limitativi e delle indicazioni nella medesima riportate;
Visto il decreto del Presidente della Regione, con il quale è stato emanato il Piano sanitario regionale per il triennio 2000-2002;
Preso atto che, alla data del 30 giugno 2000, a seguito della suindicata direttiva, sono pervenute n. 36 istanze di altrettante case di cura oggi in accreditamento provvisorio, le quali richieste sono riportate, sinteticamente, nella tabella A allegata al presente provvedimento;
Preso atto, altresì, che, rispetto a tali istanze, i gruppi 23°/Dir. II e 41°/I.R.S. hanno definito l'istruttoria di competenza, per quel che attiene la rimodulazione delle branche di media e bassa assistenza, ottenendo un quadro riassuntivo delle richieste di variazione per provincia e branca specialistica riportato nella tabella B allegata al presente provvedimento;
Considerato che le rimodulazioni richieste non determinano variazioni in aumento del numero dei posti letto accreditati e, pertanto, non costituiscono una modifica strutturale del sistema dell'ospedalità privata regionale;
Preso atto, inoltre, che, per effetto del summenzionato decreto n. 29542/Gr. 21° del 29 luglio 1999, il budget di ciascuna casa di cura della Regione, nel triennio 2000-2002, è fissato e, pertanto, la rimodulazione non comporta incrementi di spesa;
Considerato che le attuali determinazioni avranno, comunque, carattere provvisorio riguardo le situazioni di preaccreditamento, mentre l'assetto definitivo dei posti letto avverrà con l'avvio dell'accreditamento istituzionale il quale sarà oggetto di atto di indirizzo e coordinamento da parte del Governo nazionale;
Preso atto del verbale della riunione del 29 giugno 2000, tenutasi tra i competenti gruppi di lavoro del l'Assessorato, durante la quale è stata valutata positivamente, nei limiti dell'istruttoria tecnico-sanitaria generale espletata, l'accoglibilità delle richieste di rimodulazione avanzate, da parte di diverse case di cura private in accreditamento provvisorio, in conformità agli indirizzi fissati dalla predetta circolare prot. n. 2N23/04622 del 9 novembre 1999;
Ritenute accoglibili e, di conseguenza, autorizzabili e provvisoriamente accreditabili, per singola casa di cura, nelle more della rideterminazione della rete ospedaliera regionale nonché dell'entrata in vigore del sistema di accreditamento definitivo, le variazioni delle branche di media e bassa assistenza di cui all'allegato A, previa acquisizione della documentazione eventualmente necessaria e degli eventuali pareri previsti dalla normativa vigente nonché previa verifica dell'esistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari all'esercizio della nuova situazione autorizzativa;
Ritenuto, altresì, opportuno regolamentare la presentazione di eventuali ulteriori richieste di rimodulazione da parte di case di cura della Regione;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa specificato e nei limiti dell'istruttoria tecnico-sanitaria generale espletata, sono accoglibili le istanze formulate da parte di alcune delle case di cura private della Regione siciliana volte alla rimodulazione delle branche e del numero dei posti letto di media e bassa assistenza, secondo le indicazioni e limitazioni di cui alla direttiva di questo Assessorato prot. n. 2N/23/04622 del 9 novembre 1999, così come riportate nell'allegato A al presente provvedimento.

Art. 2

Per ciascuna casa di cura di cui al precedente articolo, previa acquisizione della documentazione eventualmente necessaria e degli eventuali pareri previsti dalla normativa vigente, nonché previa verifica dell'esistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari all'esercizio della nuova situazione autorizzativa, saranno adottati singoli provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento provvisorio per la rimodulazione delle branche di media e bassa assistenza.

Art. 3

I provvedimenti di cui all'articolo precedente saranno adottati, comunque, nel rispetto del budget già assegnato.

Art. 4

Le eventuali ulteriori richieste di rimodulazione avanzate successivamente dalla data del 30 giugno 2000, al fine di far trascorrere un adeguato termine temporale per consentire la verifica sull'andamento delle prestazioni, saranno istruite con cadenza annuale, decorrente dalla medesima data del 30 giugno 2000, e sempre secondo le indicazioni e limitazioni di cui alla direttiva di questo Assessorato prot. n. 2N23/04622 del 9 novembre 1999 e tenuto conto delle eventuali indicazioni del piano sanitario regionale.

Art. 5

Le richieste riguardanti l'esercizio di branche di alta specialità saranno esaminate con separata istruttoria secondo le specifiche previsioni normative regolanti le medesime branche.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale sanità.
Palermo, 20 luglio 2000.
  LO MONTE 

N.B. - Si omette la pubblicazione delle tabelle in quanto le stesse vengono modificate dal decreto 20 settembre 2000, n. 32756, pubblicato in questa Gazzetta, pag. 29.


Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 5 settembre 2000, al n. 520.
(2000.40.2132)
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DECRETO 20 settembre 2000.
Modifica del decreto 20 luglio 2000, concernente rimodulazione delle branche e del numero di posti letto di media e bassa assistenza di alcune case di cura private della Regione.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il decreto n. 32564 del 20 luglio 2000, con il quale sono state ritenute accoglibili le istanze formulate da parte di alcune case di cura private della Regione siciliana, volte alla rimodulazione delle branche e del numero dei posti letto di media e bassa assistenza, secondo le indicazioni e le limitazioni di cui alla direttiva di questo Assessorato prot. n. 2N23/04622 del 9 novembre 1999, così come riportate negli allegati A e B al medesimo provvedimento;
Vista la nota dell'A.I.O.P. regionale Sicilia, prot. n. 655/2000 del 2 agosto 2000, con la quale viene comunicato che negli allegati al suddetto provvedimento si riscontrano dei meri errori materiali rispetto alle istanze proposte dalle case di cura;
Considerato che, a seguito di opportuna revisione e controllo dei dati riportati nelle istanze e nelle tabelle A e B del succitato provvedimento, è stata constatata l'effettiva presenza di alcuni errori materiali di dattilografia, riguardanti le case di cura Morgagni, Russo Mater Dei e S. Rita di Catania e la casa di cura S. Rita di Messina;
Ritenuto opportuno di dovere provvedere alla correzione dei suddetti errori materiali mediante la rielaborazione dei dati contenuti nelle tabelle A e B del già citato decreto n. 32564/2000;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa specificato, le tabelle A e B allegate al decreto n. 32564 del 20 luglio 2000, riguardante la rimodulazione delle branche e del numero dei posti letto di media e bassa assistenza esercitate dalle case di cura private della Regione siciliana, vengono sostituite con le tabelle indicate con l'allocuzione A1 e B1 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2

Resta immutato quant'altro previsto dal decreto n. 32564 del 20 luglio 2000.

Art. 3

Il decreto n. 32564 del 20 luglio 2000 ed il presente decreto, uniti del visto della Ragioneria centrale sanità, saranno trasmessi alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 20 settembre 2000.
  PROVENZANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità in data 25 settembre 2000, al n. 575.

Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2000.40.2132)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 29 settembre 2000.
Approvazione del progetto relativo alla realizzazione di una casa albergo per anziani e portatori di handicap nel comune di Limina.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge 18 aprile 1967, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 66 del 3 marzo 1978, con il quale viene approvato il programma di fabbricazione tutt'ora vigente nel comune di Limina;
Visto il foglio protocollo n. 2369 del 17 maggio 2000, con il quale il sindaco del comune di Limina chiede l'approvazione del progetto per la realizzazione di una casa albergo per anziani e portatori di handicap con annesso verde attrezzato a parco, da sorgere in contrada Nocellito su di un'area destinata dal programma di fabbricazione vigente a verde agricolo ai sensi della legge n. 1/78 e della legge regionale n. 35/78;
Vista la delibera n. 5 dell'1 marzo 2000, resa esecutiva dal CO.RE.CO., sezione centrale con dec. n. 20091 del 29 giugno 2000, così come puntualizzato con nota sindacale prot. n. 3620 del 5 settembre 2000, con la quale viene adottata congiuntamente all'approvazione del progetto per la realizzazione di una casa albergo per anziani e portatori di handicap con parco annesso, la localizzazione dell'area interessata dall'intervento progettuale proposto dal comune di Limina;
Visti gli atti di pubblicazione di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la certificazione, datata 9 maggio 2000, a firma del segretario generale relativa alla procedura di deposito e pubblicazione del progetto di che trattasi, con la quale si attesta inoltre che non sono state presentate opposizioni o osservazioni;
Vista la certificazione dell'ufficio tecnico comunale e del sindaco di Limina, non datata, con la quale si dichiara che l'area interessata alla variante non è soggetta al vincolo panoramico e paesaggistico;
Visti i verbali redatti in sede di conferenza di servizi indetta dal sindaco del comune di Limina in data 29 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 15, legge regionale n. 10/91, finalizzata all'acquisizione del parere da parte di:
-  Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina;
-  ufficio del Genio civile di Messina;
-  Comando dei Vigili del fuoco;
Vista la nota prot. n. 5388 del 12 maggio 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole per altro già espresso in sede di conferenza di servizi indetta dal sindaco di Limina in data 29 febbraio 2000;
Vista la proposta prot. n. 11 del 28 settembre 2000 resa dal gruppo 30 della Direzione regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
che il progetto adottato dal comune di Limina con delibera consiliare n. 5 dell'1 marzo 2000, vistata dal CO.RE.CO. centrale, per la realizzazione di una casa albergo per anziani e portatori di handicap composto dagli edifici denominati A, B, C, e di un'area di pertinenza destinata a verde attrezzato a parco così come indicato ed individuato nell'elaborato - tavola 2.2.4. (planimetria sistemazione esterna) - e nello stralcio della tavola di piano regolatore generale allegato alla stessa delibera che indica detta area quale zona omogenea F7 (verde attrezzato), è meritevole di approvazione in conformità a tutti i pareri preventivamente resi sul progetto e nel perentorio rispetto dei termini fissati dall'art. 1 della legge regionale del 10 agosto 1978, n. 35;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 11 del 28 settembre 2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, è approvato il progetto adottato dal comune di Limina con delibera consiliare n. 5 dell'1 marzo 2000, resa esecutiva dal CO.RE.CO. sezione centrale con dec. n. 20091 del 29 giugno 2000, per la realizzazione di una casa albergo per anziani e portatori di handicap composto dagli edifici denominati A, B, C, così come individuati negli elaborati progettuali e di un'area di pertinenza destinata a verde attrezzato a parco così come indicato nell'elaborato - tavola 2.2.4 (planimetria sistemazione esterna), e in conformità a tutti i pareri preventivamente resi sul progetto e nel perentorio rispetto dei termini prescritti dall'art. 1 della legge regionale del 10 agosto 1978, n. 35.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  delibera di consiglio comunale n. 5 dell'1 marzo 2000;
2)  atti di pubblicità:
a)  stralcio avviso di deposito atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 parte II del 24 marzo 2000;
b)  copia manifesto murale;
3)  avviso sindacale di deposito degli atti e degli elaborati presso la segreteria comunale;
4)  attestazione e certificazione del sindaco sull'avvenuta regolare pubblicazione degli atti all'albo pretorio e che sugli stessi non sono state presentate osservazioni o opposizioni;
5)  attestazione e certificazione del segretario comunale sull'avvenuta regolare pubblicazione degli atti all'albo pretorio e che sugli stessi non sono state presentate osservazioni o opposizioni;
6)  attestazione del sindaco e dell'ufficio tecnico comunale in cui dichiara che l'area interessata dal progetto in variante non è soggetta a vincoli panoramici e paesaggistici;
7)  verbali relativi alla conferenza di servizi indetta in data 29 febbraio 2000 ai sensi dell'art. 15, legge regionale n. 10/91, finalizzata all'acquisizione dei pareri da parte di:
-  Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina;
-  ufficio del Genio civile di Messina;
-  Comando dei Vigili del fuoco;
8)  parere dell'ufficio del Genio civile di Messina reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 in data 12 maggio 2000 con prot. n. 5388, sezione 2ª;
9)  parere dell'Azienda unità sanitaria n. 5 di Messina rilasciato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 21/85;
10)  elaborati architettonici - casa albergo per anziani:
10.1  allegato  1.1.1  relazione tecnica; 
10.2  tavola  2.2.1  planimetrico quotato, scala 1:500; 
10.3  tavola  2.2.2  piante edifici, scala 1:100; 
10.4  tavola  2.2.3  prospetti e sezioni, scala 1:100; 
10.5  tavola  2.2.4 planimetria sistemazione esterna, scala 1:200; 

10.6  relazione geologico tecnica dei geologi: dott. G. Ruggeri, C. Di Nuzzo, C. Cassarà;
10.7  indagini geognostiche a supporto dello studio geologico condotte dalla ditta CST2000 s.a.s.

Art. 3

Il comune di Limina resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 settembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.41.2170)
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DECRETO 6 ottobre 2000.
Approvazione del progetto per la realizzazione di un campo di hockey in variante al programma di fabbricazione del comune di Valverde.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 1 del 3 gennaio 1978, art. 1;
Vista la legge regionale n. 35 del 10 agosto 1978, art. 4;
Visto il programma di fabbricazione vigente nel comune di Valverde, approvato con decreto n. 263 del 4 novembre 1977;
Vista la delibera consiliare n. 15 del 4 marzo 1998, con la quale il comune di Valverde ha localizzato un'area per la realizzazione di un campo di hockey;
Vista la delibera consiliare n. 58 del 29 novembre 1999, con la quale il comune di Valverde ha approvato il progetto per la realizzazione di un campo di hockey, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35 del 10 agosto 1978, in variante al programma di fabbricazione vigente;
Vista la nota n. 7499 del 13 gennaio 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale n. 3 di Catania, reso con nota n. 1030 del 10 settembre 1998;
Vista la nota n. 697 del C.O.N.I., con la quale viene reso il parere favorevole ai fini della funzionalità sportiva;
Visti gli elaborati trasmessi;
Visto il parere del gruppo XXVIII/D.R.U. n. 18 del 26 settembre 2000 del quale se ne riporta stralcio:
...Omissis...
"Il progetto di che trattasi risulta corredato dagli atti di pubblicità, che appaiono regolari ai sensi di legge, e non risultano presentate opposizioni né osservazioni, così come certificato dal sindaco in data 28 marzo 2000.
L'area interessata dal progetto in argomento ricade in zona destinata a verde agricolo dal vigente programma di fabbricazione.
Il progetto, sostanzialmente, consiste nella realizzazione del campo da hockey in erba sintetica di dimensioni pari a metri 103X63, comprensivi degli spazi recintati, e nella costruzione di un corpo di fabbrica, da adibire a spogliatoi, di superficie pari a mq. 265 per un'altezza utile di metri 3,00.
A corredo dell'impianto sportivo, così descritto, è prevista, nella restante parte dell'area, la realizzazione di due zone a parcheggio e di un'area a verde; vengono previsti, inoltre, dal progetto in esame i percorsi pedonali e carrabili a servizio dell'impianto.
...Omissis...
Alla luce di quanto sopra esposto, il progetto in questione appare compatibile con l'assetto territoriale del comune.
Pertanto si esprime parere che il progetto in argomento, in variante alle previsioni del programma di fabbricazione vigente nel comune di Valverde, sia meritevole di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78, con le prescrizioni di cui al parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, prot. n. 7499 del 13 gennaio 1999, ed al parere del C.O.N.I., giusta nota n. 697 del 7 luglio 1998.";
Ritenuto di poter condividere il suddetto parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5°, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 è approvato il progetto per la realizzazione di un campo da hockey, di cui alla delibera consiliare n. 58 del 29 novembre 1999 del comune di Valverde, in variante al programma di fabbricazione vigente, con le prescrizioni di cui sopra.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati:
  a) delibera consiliare n. 58 del 29 novembre 1999; 
  b) parere dell'ufficio del Genio Civile di Catania prot. n. 7499 del 13 gennaio 1999; 
  c) parere del C.O.N.I. prot. n. 697 del 7 luglio 1998; 
  d) parere dell'Azienda sanitaria locale di Catania prot. n. 1030 del 10 settembre 1998; 
  e) relazione tecnica; 
  f) corografia; 
  g) stralcio planimetrico del programma di fabbricazione, scala 1:2.000; 
  h) planimetria generale, scala 1:200; 
  i) rilievo planimetrico, scala 1:500; 
  j) sezioni del terreno, scala 1:500; 
  k) pianta spogliatoi, scala 1:50; 
  l) pianta campo hockey, scala 1:200; 
  m) prospetti e sezioni spogliatoi, scala 1:100; 
  n) piano di stima ed elenco ditte da espropriare. 


Art. 3

Il comune di Valverde è onerato di tutti gli adempimenti derivanti dall'emissione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione degli allegati.
Palermo, 6 ottobre 2000.
  LO MONTE 

(2000.42.2179)
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DECRETO 11 ottobre 2000.
Approvazione di variante al programma costruttivo cooperativa ColdRiver 87 nel comune di Fiumefreddo di Sicilia.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista l'istanza del comune di Fiumefreddo di Sicilia prot. n. 12191 del 7 luglio 2000, assunta al protocollo di questo Assessorato in data 19 luglio 2000, con la quale il responsabile del 3° servizio dell'ufficio tecnico comunale ha trasmesso la variante al programma costruttivo per la realizzazione di n. 11 alloggi sociali in contrada Diana, adottata con delibera consiliare n. 46 del 27 aprile 2000, ai sensi dell'art. 25, comma 2, legge regionale n. 22/96;
Visti gli atti ed elaborati tecnici di cui alla nota n. 12191/2000;
Visto il parere favorevole, prot. n. 28240 del 14 febbraio 2000, reso dall'ufficio del Genio civile, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, con la conferma del precedente parere prot. n. 16193 del 21 giugno 1996;
Visto il certificato di deposito del 6 luglio 2000, a firma del segretario comunale, da cui si evince che, nei termini di legge, non sono state presentate osservazioni ed opposizioni avverso la delibera succitata;
Visto il nulla osta della Provincia regionale di Catania, prot. n. 10948/99 del 19 ottobre 1999;
Vista la nota del gruppo XXVIII/D.R.U., prot. n. 4779 del 2 agosto 2000, con la quale è stata richiesta integrazione atti;
Vista la nota prot. n. 15359 del 30 agosto 2000, assunta al protocollo di questo Assessorato in data 4 settembre 2000, con la quale lo stesso comune ha trasmesso atti ed elaborati integrativi;
Visti gli atti ed elaborati di cui alla nota n. 15359/2000;
Vista l'attestazione, datata 30 agosto 2000, a firma congiunta del responsabile del procedimento e del responsabile del 3° servizio dell'ufficio tecnico comunale, relativa alla non esistenza di vincoli sull'area oggetto dell'intervento;
Vista l'attestazione, datata 30 agosto 2000, a firma congiunta del responsabile del procedimento e del responsabile del 3° servizio dell'ufficio tecnico comunale, da cui si evince che le aree di impianto del programma costruttivo sono di proprietà della cooperativa Cold River 87 per cui non occorre predisporre piano particellare di esproprio;
Visto il parere del gruppo XXVIII/D.R.U. n. 17 del 20 settembre 2000 dal quale si riporta stralcio:
"...Omissis...
Considerato
-  il procedimento amministrativo è regolare in conformità alla procedura seguita di cui all'art. 25, legge regionale n. 22/96;
-  non risultano presentate osservazioni ed opposizioni avverso la delibera consiliare n. 46/2000, con la quale è stata adottata la variante al programma costruttivo, giusta certificazione, datata 6 luglio 2000, a firma del segretario comunale;
-  l'intervento progettuale non modifica i parametri urbanistici del programma costruttivo esecutivo, beneficiario di finanziamenti da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione ex leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, in quanto prevede l'ampliamento della superficie di progetto, rispetto al programma costruttivo originario, al fine di consentire, mediante una diversa localizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la realizzazione di un collegamento funzionale per l'accesso all'area dalla via Ponte Minissale (S.P. 188);
-  ufficio del Genio civile di Catania, con provvedimento prot. n. 28240 del 14 febbraio 2000, ha espresso parere favorevole di fattibilità in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, con la conferma di quanto contenuto nel precedente parere prot. n. 16193/96 ed in particolare "a condizione che in fase di progettazione esecutiva vengano effettuate opportune indagini geognostiche e geotecniche, per una corretta caratterizzazione del sedime, nonché per una esatta caratterizzazione dei terreni da un punto di vista idrogeologico";
-  la Provincia regionale di Catania, con nota prot. n. 10948/99 del 19 ottobre 1999, ha espresso nulla osta al rilascio, da parte del comune, dell'autorizzazione per la realizzazione del passo carrabile alle condizioni contenute nella medesima nota;
-  la dotazione di spazi pubblici per attrezzature e servizi è prevista nell'osservanza degli articoli 3 e 4 del D.I. n. 1444 del 2 aprile 1968;
-  la viabilità a servizio dell'insediamento è da assoggettare ad uso pubblico.
Per quanto sopra premesso e considerato, è del parere che la variante al programma costruttivo, adottata con delibera consiliare n. 46/2000 ai sensi dell'art. 25, comma 2, legge regionale n. 22/96, sia meritevole di approvazione nel rispetto dei superiori considerata e con le prescrizioni dell'ufficio del Genio civile, di cui al parere n. 28240/2000, e della Provincia regionale di Catania di cui alla nota n. 19948/99.";
Ritenuto di potere condividere integralmente il parere sopra citato;

Decreta:


Art. 1

E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, la variante al programma costruttivo cooperativa Cold River 87, adottata con delibera consiliare n. 46 del 27 aprile 2000, in conformità al parere n. 17 del 20 settembre 2000 espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
-  delibera consiliare n. 46 del 27 aprile 2000, esecutiva, giusta attestazione del segretario comunale datata 22 maggio 2000;
-  relazione tecnica illustrativa;
-  stralcio piano di fabbricazione in scala 1:4.000;
-  stralcio aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
-  planimetria mappa catastale in scala 1:2.000;
-  planimetria piano quotato in scala 1:500;
-  planimetria in scala 1:500;
-  impianti tecnologici in scala 1:500;
-  relazione geologica preliminare;
-  relazione geologica integrativa;
-  stralcio piano regolatore generale, adottato con delibera consiliare n. 49/97, in scala 1:2.000;
-  parere dell'ufficio del Genio civile di Catania prot. n. 28240/2000;
-  nulla osta della provincia regionale di Catania prot. n. 10948 del 19 ottobre 1999.

Art. 3

Il comune di Fiumefreddo di Sicilia resta onerato a provvedere agli adempimenti conseguenziali all'approvazione della variante al programma costruttivo in argomento.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli allegati, verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua integrale pubblicazione.
Palermo, 11 ottobre 2000.
  LO MONTE 

(2000.42.2177)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 6 ottobre 2000.
Modifica del decreto 10 ottobre 1997, concernente procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 dell'11 aprile 1996, che prevede all'art. 16 la concessione dei contributi alle aziende turistico-ricettive destinati alla ristrutturazione per l'adeguamento al fine di garantire la sicurezza degli impianti e le condizioni igienico-sanitarie delle strutture già esistenti nonché di quelle di nuova costruzione;
Visto il decreto n. 1513/6°/Tur del 10 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1998, reg. 1, fg. 2, con il quale sono state stabilite le procedure per la concessione dei contributi previsti dal succitato art. 16;
Considerato che il cennato decreto ha individuato al punto 3 come soggetti beneficiari delle agevolazioni le ditte individuali e le società;
Considerato che la formulazione delle suddette prescrizioni comporterebbe l'esclusione dalla concessione dei contributi per quelle strutture ricettive le cui aziende sono costituite in forma diversa da quella societaria o ditta individuale;
Considerato che l'art. 16 della legge regionale n. 27/96 prevede la concessione del contributo alle aziende turistico-ricettive di cui all'art. 3 della stessa legge;
Considerato, conseguentemente, che l'individuazione effettuata con il decreto n. 1513/6°Tur del 10 ottobre 1997, che fa riferimento esclusivamente alle ditte individuali ed alle società, non sia perfettamente aderente al disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 27/96, che fa invece riferimento alle aziende turistico-ricettive così come individuate dall'art. 3 della stessa legge;
Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione n. 1453 dell'1 agosto 2000;
Ritenuto, conseguentemente, di dover chiarire in via definitiva il punto 3 delle procedure di cui al decreto del 10 ottobre 1997;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni di cui alle premesse, i contributi di cui all'art. 16 della legge regionale n. 27/96 sono concessi alle aziende turistico-ricettive classificate ai sensi dell'art. 3 della stessa legge.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale turismo per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 ottobre 2000.
  ROTELLA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il 10 ottobre 2000, al n. 507.
(2000.42.2203)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Nomina di componenti del comitato di gestione della Fondazione Banco di Sicilia.

Con D.P.Reg. n. 205/Gr.VII/SG del 5 ottobre 2000, i funzionari regionali dott. Piero Di Maggio e dott. Domenico Pergolizzi, rispettivamente Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e Capo di Gabinetto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono stati nominati componenti del comitato di gestione della Fondazione Banco di Sicilia ai sensi dell'art. 11 dello statuto.
(2000.41.2136)
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Nomina di un componente del consiglio della Camera di commercio di Enna.

Con D.P.Reg. n. 207/Gr.VII/S.G. del 9 ottobre 2000, il sig. Laterra Salvatore Giovanni è stato nominato componente del consiglio della Camera di commercio di Enna, già costituito con D.P.Reg. n. 69/Gr.VII/S.G. dell'8 marzo 2000, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori apparentate CGIL, CISL e UIL.
(2000.41.2168)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Iscrizione nell'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca Nuova S.p.A., con sede in Palermo.

Con decreto n. 200/2000-9°F del 29 settembre 2000 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 - numero d'ordine 128 - della Banca Nuova S.p.A. a seguito dell'avvenuto trasferimento della propria sede legale e della direzione generale da Valdobbiadene (TV) a Palermo.
(2000.41.2138)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere alle ditte interessate dai lavori di costruzione della strada intercomunale "Lucca Sicula-Ca lamonaci".

Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 1942/14 del 2 ottobre 2000, sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione da corrispondere alle ditte espropriande interessate dai lavori di costruzione della strada intercomunale "Lucca Sicula-Calamonaci", nella misura accanto a ciascuna di esse indicata nell'elenco ditte allegato al presente estratto.

Cliccare qui per visualizzare l'allegato

(2000.43.2230)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in Siracusa.

Con decreto n. 1794/00/VII del 31 ottobre 2000 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi novembre-dicembre 2000, in Siracusa, così composta:
-  presidente: ing. Roberto Rossitto, dirigente superiore capo servizio tecnico presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania;
-  membro esperto: ing. Carmelo Percolla, funzionario ISPESL di Catania;
-  membro esperto: ing. Salvatore Lizzio, funzionario medicina del lavoro dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Catania.
E' nominato segretario della commissione sopra menzionata la sig.ra Nunziatina Cavaleri, operatore archivista presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa.
(2000.45.2296)
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Proroga del termine per le attività formative, piano FSE 99 - POP Sicilia 1994/99, rivolte agli occupati.

Si comunica agli enti gestori di attività formative piano FSE 99 - POP Sicilia 1994/99 che, per uniformità dell'azione amministrativa e in considerazione delle numerose richieste pervenute, il termine per le attività rivolte agli occupati, già stabilito al 30 settembre 2000, è prorogato al 31 dicembre 2000.
Si fa obbligo esclusivamente agli enti che usufruiranno della suddetta proroga di presentare la richiesta di saldo contestualmente alla data di fine attività formativa.
Per le attività che saranno chiuse precedentemente a tale data (31 dicembre 2000) vigono i termini fissati dal cap. XVIII del decreto 8 maggio 1996.
Detto termine di scadenza è perentorio, pertanto qualunque spesa effettuata oltre tale data, eccetto quella relativa alle commissioni di esami, non sarà ammessa a rendiconto.
(2000.45.2295)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Iscrizione della società Sentiero per la vita s.r.l., con sede in Palermo, all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale.

Con decreto dell'Assessore per la sanità dell'11 ottobre 2000, n. 32887, la Sentiero per la vita s.r.l., con sede legale in Palermo, via Paisiello n. 31, nella persona del sig. Tortora Antonino, nato a Ciminna (PA) il 30 aprile 1951, in qualità di amministratore unico, è stata iscritta all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n. 23119, per la comunità terapeutica assistita sita in Calatafimi (TP), contrada Maimone via Giacomo Cusmano, per numero 15 posti.
(2000.42.2192)
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Autorizzazione alla società Ambra S.p.A., con sede in Torrenova, all'imbottigliamento e commercializzazione di acqua minerale e bibite analcoliche.


Con decreto n. 32902 dell'11 ottobre 2000, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la società Ambra S.p.A., con sede e stabilimento in Torrenova (ME), contrada Rocchetta, all'imbottigliamento e commercializzazione nei diversi tipi e formati dell'acqua minerale naturale Ambra, nonché alla preparazione e imbottigliamento di bibite analcoliche.
(2000.42.2193)
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Autorizzazione alla ditta Pecoraro s.r.l., con sede in Palermo, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano.


Con decreto n. 32924 dell'11 ottobre 2000 dell'Assessore per la sanità, si autorizza la ditta Pecoraro s.r.l., con sede legale e magazzino in Palermo viale Strasburgo n. 552, alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 538/92 nel territorio della Regione siciliana, con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 3, 6 e 7, commi 2° e 3°, dello stesso decreto legislativo n. 538/92.
(2000.42.2187)
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Iscrizione del Centro terapeutico riabilitativo di salute mentale Cappuccini s.a.s. di Arena Salvatore & C., con sede in Catania, all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale.


Con decreto dell'Assessore per la sanità del 17 ottobre 2000, n. 32974, il Centro terapeutico riabilitativo di salute mentale Cappuccini s.a.s. di Arena Salvatore & C., con sede legale in Catania, via Impallomeni n. 10, nella persona del sig. Arena Salvatore, nato a Palagonia (CT) il 25 agosto 1938, in qualità di legale rappresentante, è stato iscritto all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n. 23119, per la comunità terapeutica assistita sita in Vizzini, largo Cappuccini n. 13, per numero 40 posti.
(2000.42.2210)
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Costituzione dell'Osservatorio assessoriale presso l'Assessorato della sanità, di cui all'art. 10 del D.P.Reg. 11 novembre 1999, n. 26.


Con decreto n. 32998 del 19 ottobre 2000 dell'Assessore per la sanità, è stato costituito il nuovo Osservatorio assessoriale, che risulta così composto:
-  Assessore regionale per la sanità;
-  Direttore regionale della 1ª Dir.;
-  Direttore regionale 2ª Dir.;
-  Direttore dell'I.R.V.;
-  Direttore dell'I.R.S.;
-  Direttore dell'O.E.R.;
-  dirigente coord. gr. pers/stato giuridico;
-  dirigente coord. gr. pers/tratt. economico;
-  sig. Giovanni Scoma, in rappresentanza della FIST CISL Sicilia;
-  sig. Francesco Perrera, in rappresentanza della UIL Enti locali Sicilia - Palermo;
-  sig. Benedetto Saputo, in rappresentanza della CISAS - SADIRS;
-  sig. Russo Santo, in rappresentanza della FP CGIL.
(2000.42.2209)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Melilli.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 341/DRU del 9 ottobre 2000, ha approvato in variante al programma di fabbricazione vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78, la variante speciale relativa al progetto di sistemazione della via Arno in Villasmundo, compresi i relativi sottoservizi, approvato con delibera del consiglio comunale di Melilli n. 61 del 29 novembre 1999, così come rettificato nella tav. 2/bis.
(2000.42.2184)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 530/17 del 9 ottobre 2000, è stata concessa alla ditta Bienne Sud s.r.l., con sede legale nel comune di Moncalieri (TO), l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di verniciatura di componenti per auto, che si intende svolgere nel comune di Termini Imerese.
(2000.41.2152)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n.531/XVII del 9 ottobre 2000, è stata concessa alla ditta Nuova Tecnica Tadini s.r.l., con sede legale nel comune di Baucina (PA), l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti da un impianto per il trattamento di pneumatici, paraurti, plance di autoveicoli e cavi elettrici, che si intende svolgere nel comune di Baucina.
(2000.42.2138)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 532/XVII del 9 ottobre 2000, è stata concessa alla ditta Joeplast s.r.l., con sede legale nel comune di Casteltermini (AG), l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti da un impianto di produzione e stampa films plastici, che si intende svolgere nel comune di Casteltermini.
(2000.42.2182)
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Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Isnello.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 351/DRU dell'11 ottobre 2000, ha approvato, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, la variante al piano regolatore generale del comune di Isnello, per la realizzazione del progetto di completamento e arredo della via Impellitteri, adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 32 del 31 maggio 2000.
(2000.42.2194)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Autorizzazione per il pagamento, in favore dell'azienda Eredi Biagio Condorelli s.a.s., con sede in Catania, di una somma quale contributo di esercizio per l'anno 1999.

Con decreto n. 284 del 25 settembre 2000 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, vistato dalla Ragioneria centrale del turismo al n. 127/99 il 28 agosto 2000, in esecuzione dell'ordinanza n. 1534 del 15 giugno 2000 emessa dal T.A.R. sezione di Catania, è stato autorizzato il pagamento in favore dell'azienda Eredi Biagio Condorelli s.a.s., con sede in Catania, via Salvatore Frazzetta, 12 - codice fiscale 03401730878 - della somma di L. 58.923.972 spettante alla stessa azienda quale contributo di esercizio per il 1999.
Il pagamento della predetta somma, effettuato in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. n. 1534 del 15 giugno 2000, non costituisce acquiescenza alla medesima avverso la quale è stato, peraltro, disposto ricorso in appello al C.G.A.
(2000.41.2137)
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Esclusione di alcune ditte dall'elenco dei beneficiari delle agevolazioni previste dall'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

Con decreto n. 2946/6°Tur del 4 ottobre 2000 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, registrato alla Ragioneria centrale del turismo il 10 ottobre 2000, al n. 506, sono state eliminate dall'elenco dei beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 16 della legge regionale n. 27/96 di cui al decreto n. 1017/6°Tur le seguenti ditte:
-  Colgim s.r.l. (Hotel President Sea Palace - Noto - SR);
-  Oasi del Golfo s.r.l. (Hotel Oasi del Golfo - Castellammare del Golfo - TP);
-  Orchidea s.r.l. (Villa Orchidea - Vittoria - RG);
-  Sotas S.p.A. (Grand Hotel Baia Verde - Catania);
-  Star s.r.l. (Albergo Le Betulle - Linguaglossa - CT).
(2000.42.2202)
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CIRCOLARI





PRESIDENZA


CIRCOLARE PRESIDENZIALE 6 novembre 2000, n. 894/D.R.P.
Legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 - Conferenza di servizi e accordo di programma per l'approvazione di progetti di opere infrastrutturali da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici nonché di amministrazioni statali.

Alle Amministrazioni comunali
Alle Province regionali
e p.c.  Al CO.RE.CO -  Sezione centrale -  Sezioni provinciali
Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana
All'Unione regionale delle Province siciliane
All'ANCI Sicilia
Premesso che:
- con l'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 10 settembre 1998, viene disposto, in ordine al recepimento nella Regione siciliana delle norme di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue:
"1. Nell'ordinamento della Regione siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani, la conferenza di servizi è disciplinata dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le competenze che le norme di cui al comma 1 attribuiscono al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri ed al Consiglio dei Ministri, nell'ordinamento della Regione siciliana sono esercitate rispettivamente dal Presidente della Regione, dagli Assessori e dalla Giunta regionale.
3. Nell'ordinamento della Regione siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani, trovano immediata applicazione gli artt. 2, 3, 4 e 5, commi 4, 6, 10, 12, e 17, commi 8, 9, 10, 24, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63 e 64, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.".
Considerato che:
- l'art. 17, commi da 1 a 9, della legge n. 127/97 ha introdotto talune modifiche ed integrazioni alla disciplina della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge n. 241/90 ed a quella dell'accordo di programma di cui all'art. 27 della legge n.142/90;
- la legge regionale n. 23/98, sopra riportata, ha provveduto a recepire nell'ordinamento siciliano le suddette modifiche, adeguando di conseguenza, secondo quanto già chiarito dalla circolare dell'Assessore regionale per gli enti locali, on.le Barbagallo, n. 2 del 29 gennaio 1999 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 febbraio 1999) le precedenti disposizioni in tema di conferenza di servizi di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n.10 ed in tema di accordo di programma di cui alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;
- il ricorso alla conferenza di servizi di cui alla legge n. 241/90 è previsto dall'art. 2, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, quale strumento per l'approvazione di progetti di opere e di lavori pubblici di interesse nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici;
sulla base di tali disposizioni, pertanto:
"In caso di opere e di lavori pubblici di interesse nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici, nonché di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all'art. 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora non sia stata perfezionata entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sia dalla medesima Amministrazione sia dalla Regione".
Tutto quanto sopra premesso e considerato, al fine di attuare la migliore semplificazione ed attuazione delle procedure autorizzatorie di progetti di opere infrastrutturali da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi, nonché di amministrazioni statali e ricomprese negli accordi di programma quadro trasporti (viabilità stradale, rete ferroviaria, aeroporti e porti) a valere sull'intesa istituzionale di programma approvata dal CIPE il 6 agosto 1999 e stipulata tra il Governo e la Regione siciliana il 13 settembre 1999, si dispone che:
I soggetti proponenti le opere e i lavori pubblici di cui sopra, i quali siano ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, potranno presentare istanza alla Presidenza della Regione per la convocazione di un'apposita conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 23/98 seguendo la procedura di seguito riportata.
1) L'ente richiedente deve formulare la richiesta con istanza indirizzata al Presidente della Regione siciliana c/o Direzione regionale programmazione, gruppo XI, piazza Sturzo n. 36 - Palermo, allegando la seguente documentazione in duplice copia:
a) progetto delle opere da sottoporre all'esame della conferenza di servizi;
b) scheda tecnica.
Le schede tecniche di cui al precedente punto 1.b dovranno essere redatte secondo il modello allegato alla presente circolare e dovranno contenere tutte le informazioni richieste.
L'istanza deve essere indirizzata per conoscenza a tutte le amministrazioni interessate alla sottoscrizione dell'accordo con lo stralcio del progetto riguardante la competenza specifica dell'amministrazione interessata.
2) Il gruppo XI/DRP, ricevuta la richiesta da parte dell'ente, convoca la conferenza di servizi alla quale devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati o funzionari dagli stessi delegati ed i funzionari addetti agli uffici competenti e tale convocazione deve essere recapitata al destinatario entro i tre giorni feriali antecedenti la data della convocazione. La conferenza sarà presieduta dal Presidente della Regione siciliana o da un suo delegato, e in quella sede le parti interessate ed all'uopo delegate verificano la possibilità di sottoscrivere l'accordo di programma.
3) Nel corso della conferenza di servizi le amministrazioni valutano la proposta in sede tecnica ed esprimono il loro definitivo parere di competenza, compreso quello determinante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle varianti urbanistiche, che, se positivo, consentirà la firma dell'accordo di programma.
4) La ratifica dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale interessato da eventuale variante urbanistica dovrà pervenire nei successivi 30 giorni, anche in pendenza della formalizzazione in atti della variante medesima (trattandosi di una mera formalità conseguente ad un obbligo di legge).
5) L'accordo di programma sarà approvato con decreto del Presidente della Regione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  Il Presidente: LEANZA 





(2000.45.2299)
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CIRCOLARE COMMISSARIALE 16 ottobre 2000, prot. n. 5678.
Ordinanza ministeriale n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche. Raccolta differenziata rifiuti a base cellulosica negli uffici pubblici.

Alla Presidenza della Regione -  Segreteria generale -  Direzione personale e servizi generali -  Direzione quiescenza, previdenza ed assistenza del personale
-  Direzione programmazione
-  Ufficio legislativo e legale
A tutti gli Assessorati regionali
A tutte le Prefetture della Sicilia
A tutte le Province regionali siciliane
A tutti i Comuni dell'Isola
A tutte le Aziende di igiene ambientale
Al COMIECO
e, p.c.  Al CONAI 

Al Ministero dell'ambiente -  Servizio rifiuti e bonifiche
Com'è noto, l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, all'art. 8, come sostituito dall'art. 2, comma 12, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, pone puntuali obiettivi in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, cui riconnette, in caso di mancato raggiungimento della soglia minima del 20% entro il 31 dicembre 2000, maggiorazioni della tariffa per il conferimento in discarica, a carico dei comuni inadempienti.
Facendo seguito alle direttive già impartite in materia - in particolare con circolare n. 6 dell'11 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 10 marzo 2000 - con la presente si richiama l'attenzione sulla r.d. dei rifiuti a base cellulosica (principalmente carta e cartone), tenuto conto della notevole quantità prodotta negli uffici pubblici e della relativa facilità di raccolta ed avvio al riciclaggio.
Peraltro, già l'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 prevede l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di utilizzare almeno il 40% di carta riciclata.
Pertanto, si invitano tutte le Amministrazioni in indirizzo ad approntare le necessarie misure organizzative, in raccordo con il Servizio e/o le aziende comunali di igiene ambientale, volte a massimizzare il recupero e conseguente riciclo dei rifiuti a base cellulosica prodotti.
A tal fine, vorranno anzitutto sensibilizzare tutto il personale in servizio ed impartire apposite direttive, tramite i relativi preposti, agli addetti ai servizi di pulizia.
Particolarmente indicato, in questo settore, è altresì l'avvalimento delle associazioni di volontariato (ONLUS), peraltro già abbastanza diffuso.
Si evidenzia al riguardo la necessità, quali che siano le modalità organizzative della raccolta, di recapitare il materiale presso i centri di conferimento/riciclo aderenti al COMIECO, in conformità agli accordi sottoscritti con il CONAI, onde poter ottenere da un canto i corrispettivi previsti, e dall'altro certificare nei modi di legge i quantitativi consegnati.
Con l'occasione, si invitano i comuni tutt'ora inadempienti ed il COMIECO a definire prontamente la stipula delle convenzioni.
Nei casi di gestione consorziata, o comunque riguardante più comuni, il soggetto gestore dovrà comunicare i quantitativi di rispettiva pertinenza, avvertendosi che, in difetto, sarà utilizzato il criterio di ripartizione basato sulla rispettiva popolazione.
Si chiede, pertanto, a tutte le Amministrazioni in indirizzo di portare la presente a conoscenza di tutti gli uffici dipendenti, nonché di quelli periferici, ed inoltre degli enti vigilati, impartendo - ove ritenuto opportuno - eventuali istruzioni integrative, ed altrettanto si chiede alle Prefetture, nei confronti di tutti gli uffici periferici dell'Amministrazione statale ubicati nell'Isola.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
  Il Sub Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia: SCIALABBA 

(2000.43.2221)
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CIRCOLARE COMMISSARIALE 13 novembre 2000, n. 1.
Interventi per il recupero di aree degradate e per la realizzazione di piazzole per la raccolta differenziata nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Alle Amministrazioni dei Comuni dell'Isola
e, p.c.  Alle Province regionali dell'Isola 

Ai Prefetti dell'Isola
All'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
Al Ministero dell'ambiente
Alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana
Come è noto nella rubrica di questo Assessorato del territorio e dell'ambiente è stato istituito il capitolo n. 85228, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 6/97, per le finalità di cui al comma 27 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, che stabilisce che il 20% del gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti è destinato alle Regioni, tra l'altro, per il recupero di aree degradate, per la minore produzione di rifiuti e per le attività di recupero di materie prime.
Lo scrivente con disposizione commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000 è stato delegato dal Presidente della Regione, quale Commissario per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti nella Regione siciliana e ciò in attuazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000.
Tra l'altro, nelle succitate ordinanze è previsto che ai fini del superamento dell'emergenza il Commissario delegato dispone la realizzazione, per il tramite dei sindaci, di piazzole per lo stoccaggio di frazioni recuperabili raccolte separatamente.
Con circolare del Sub Commissario n. 6 dell'11 febbraio 2000, i comuni sono stati invitati a predisporre i progetti per i centri comunali di raccolta (CCR), per i materiali provenienti dalla raccolta differenziata, sia da parte del servizio pubblico che direttamente dai privati, destinati allo stoccaggio provvisorio (previa cernita e raggruppamento) per il successivo trasferimento alle piattaforme di conferimento per il riciclaggio.
La circolare n. 6/2000 ha indicato in almeno 10.000 abitanti il bacino d'utenza ed ha invitato i comuni di ridotta entità demografica a consorziarsi per realizzare un'unica piazzola. Allo stato sono già stati finanziati 16 degli oltre 70 progetti pervenuti, mentre si sono incontrate difficoltà nel consorziare i comuni più piccoli.
Pertanto, si ritiene necessario procedere alla realizzazione di piazzole di stoccaggio, ovviamente di minori dimensioni rispetto ai centri comunali di raccolta, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, consentendo, nel contempo, di recuperare aree pubbliche degradate.
Per quanto sopra, questo Assessorato intende destinare tutti i fondi disponibili per il 2000 sul capitolo n. 85228 per finanziare la realizzazione da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, sulla base dei dati del censimento 1991, su area pubblica, di piazzole per la raccolta differenziata, mediante cantieri di lavoro, che dovranno essere progettati secondo la vigente normativa regionale.
Al fine di assicurare la più equilibrata ripartizione territoriale della spesa, il progetto non dovrà superare il costo di lire 150 milioni, somma ritenuta sufficiente alla luce dei costi medi previsti per i centri comunali di raccolta.
I comuni interessati dovranno fare pervenire all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, entro 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare, apposita istanza di finanziamento corredata dalla seguente documentazione:
1)  relazione a firma del capo dell'ufficio tecnico comunale, illustrativa dell'intervento previsto, con una prima stima dei costi;
2)  individuazione dell'area pubblica interessata, con indicazione della destinazione urbanistica, corredato dal relativo stralcio del vigente strumento urbanistico e della planimetria catastale della zona, con indicazione del sito prescelto;
3)  planimetria particolareggiata con campitura dell'area nella quale sarà realizzata la piazzola, in scala non superiore ad 1:500, con indicazione delle aree e degli edifici adiacenti;
4)  dichiarazione a firma congiunta del sindaco e del capo dell'ufficio tecnico comunale sulla disponibilità dell'area, sull'inserimento o meno nel piano triennale delle opere pubbliche e sullo stato dei vincoli.
I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, che non abbiano già provveduto, sono sollecitati a fare pervenire i progetti esecutivi per la realizzazione dei centri comunali di raccolta, secondo le indicazioni della circolare commissariale n. 6 dell'11 febbraio 2000.
Il Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia: LO MONTE
(2000.46.2319)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 20 ottobre 2000, n.25.
Primi indirizzi interpretativi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 - Articoli 6, 7 e 9 - Ulteriori chiarimenti ed integrazioni in ordine al requisito della "transitorietà" e al proseguimento nelle attività socialmente utili.

Agli enti utilizzatori di attività socialmente utili
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale: -  Segreteria del Sottosegretario di Stato, dott. Raffaele Morese
-  Direzione generale per l'impiego - Divisione II
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Alla sede regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
Con circolare assessoriale 16 maggio 2000, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 26 del 2 giugno 2000, è stata formulata riserva di impartire direttive in merito agli articoli 6 (misure volte alla creazione di opportunità occupazionali), 7 (incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile) e 9 (disciplina sanzionatoria) del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81.
A seguito della nota di indirizzo del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, prot. n. 2251/06.14 del 4 agosto 2000, su conforme determinazione della Commissione regionale per l'impiego, resa nella seduta del 19 ottobre 2000, ed in conformità alle norme di attuazione dello Statuto della Regione di cui al D.P.R. n. 1138/52 e successive modifiche, si emanano le seguenti direttive.
1.  MISURE VOLTE ALLA CREAZIONE DI OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALI (art. 6)
1.1  Proroga delle disposizioni concernenti l'esternalizzazione di opere e servizi aggiuntivi (comma 1)
Tale comma proroga fino al 31 dicembre 2001 le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 468/97, concernenti l'esternalizzazione di opere e servizi aggiuntivi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/93, attraverso l'affidamento a terzi ovvero la costituzione di società miste, cooperative, consorzi, finalizzato all'occupabilità dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili. Le attività esternalizzabili sono quelle definite dal punto 5 della richiamata circolare assessoriale 16 maggio 2000, n. 12.
Si rammenta, altresì, che possono essere individuate attività aggiuntive funzionali allo sbocco occupazionale dei soggetti tra le iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei o siano oggetto di programmazione negoziata.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha sottolineato che la proroga delle norme in esame, derogatorie rispetto alla disciplina generale in materia societaria e di appalti, è finalizzata a consentire l'occupabilità dei soggetti LSU considerati categoria "svantaggiata" nell'ambito della disoccupazione di lunga durata e, quindi, bisognosa di misure straordinarie che favoriscano l'inserimento in attività occupazionali stabili.
1.2  Collaborazione coordinata e continuativa e contratti di lavoro autonomo nella P.A. (comma 2)
Il comma 2 prevede, ove ne ricorrano le condizioni e le esigenze, che le amministrazioni pubbliche, così come individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni, possano affidare ai soggetti destinatari delle disposizioni del decreto in esame, mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nonché attraverso contratti di lavoro autonomo (art. 2222 codice civile, locatio operis o contratto d'opera), attività uguali, analoghe o connesse a quelle originariamente previste nei progetti di lavori socialmente utili. La durata del regime derogatorio è quella prevista dall'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo n. 468/97.
1.3    Utilizzo risorse delle province e dei comuni (comma 3)
Al fine di favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui trattasi, la Regione, le province regionali ed i comuni, anche in cooperazione con altri comuni, possono ricorrere all'utilizzo di risorse proprie.
1.4  Assunzioni presso le imprese commissionarie di lavori pubblici - Riserve (comma 4)
Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2001 la norma di cui all'art. 8 del decreto interministeriale 21 maggio 1998, relativa alla possibilità di introduzione nei capitolati d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche di una riserva obbligatoria di assunzione nominativa tra i soggetti in lavori socialmente utili in possesso delle qualifiche professionali richieste, estendendo le disposizioni anche ai committenti privati che utilizzino finanziamenti pubblici. La riserva obbligatoria di assunzione nominativa a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto in esame potrà esplicitarsi attraverso opzioni premiali, ai fini dell'aggiudicazione delle gare di appalto.
L'inserimento di tali indicazioni andrà previsto dalle stazioni appaltanti nei capitolati di appalto.
Al fine di incentivare l'occupazione dei soggetti LSU, resta confermata l'applicabilità delle norme di cui all'art. 12, commi 3 (titolo di preferenza nei pubblici concorsi) e 4 (riserva del 30% nelle assunzioni della pubblica amministrazione), del decreto legislativo n. 468/97 (cfr. anche circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 100/98, punto 1.5, e circolare assessoriale 3 settembre 1999, n. 357, punto 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 45 del 21 settembre 1999), ferme restando le prerogative, in materia, della Regione siciliana.
2.  INCENTIVI ALLE INIZIATIVE VOLTE ALLA CREAZIONE DI OCCUPAZIONE STABILE (art. 7)
2.1  Incentivi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (commi 1, 2, 5, 9 e 10)
Ipredetti commi integrano e, in parte, modificano le disposizioni contenute nell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto interministeriale 21 maggio 1998 concernenti la concessione di un incentivo di pari importo di 18 milioni ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto in esame, nonché ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori di cooperative o consorzi tra cooperative.
L'incentivo è erogato dall'INPS, in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima all'atto dell'assunzione. I datori di lavoro possono utilizzare tale incentivo anche in conto conguaglio contributivo, secondo modalità e procedure stabilite dal medesimo Istituto previdenziale.
Nelle ipotesi di stipulazione di contratti a tempo parziale e indeterminato, con orario settimanale pari o superiore alle 30 ore,l'incentivo viene concesso in misura intera, in assimilazione ai contratti a tempo pieno e indeterminato, senza la proporzionale riduzione del relativo importo.
Nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo parziale e indeterminato con orario inferiore a 30 ore settimanali medie, calcolate anche su base annuale, il citato contributo è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore costituenti l'orario a tempo pieno.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto interministeriale 21 maggio 1998, l'incentivo in esame, destinato anche ai soci lavoratori di cooperative, è cumulabile con altri incentivi all'assunzione ed, in particolare, con il beneficio di cui all'art. 25, comma 9, legge n. 223/91 (agevolazione contributiva a favore del datore di lavoro, per un periodo di 18 mesi, della contribuzione pari a quella in misura fissa per l'apprendista) e con quello di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/90 (riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi ovvero, in caso di impresa operante nel mezzogiorno, esonero integrale della contribuzione per 36 mesi).
In proposito si rammenta, altresì, quanto precisato con circolare n. 138/98 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in merito all'assolvimento dell'onere della riserva del 12% di cui all'art. 2, comma 1, legge n. 223/91.
Con la nota di indirizzo del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, prot. n. 2251/06.14 del 4 agosto 2000, è stato ricordato che tali benefici economici, in quanto diretti ai soggetti utilizzati in attività socialmente utili, appartenenti alla categoria dei disoccupati di lunga durata (disoccupati da oltre 12 mesi), considerata categoria svantaggiata ai fini della collocazione nel mercato del lavoro, non si configurano quale aiuto pubblico all'impresa.
In proposito, la richiamata direttiva ministeriale rammenta la decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Comunità europea n. L042 del 15 febbraio 2000.
2.2  Assunzioni a tempo determinato (comma 3)
Tale comma, nel disciplinare le assunzioni a tempo determinato dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto in esame, ribadisce l'applicabilità a tale fattispecie contrattuale delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 223/91 (contribuzione previdenziale pari a quella degli apprendisti per un periodo di 12 mesi per assunzione a tempo determinato. Nell'ipotesi di trasformazione del contratto in tempo indeterminato pieno, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi ai lavoratori con età inferiore a 50 anni, per 24 mesi per gli ultracinquantenni e per 36 mesi per i soggetti con più di 50 anni residenti nel Mezzogiorno).
Nell'ipotesi di successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato, l'elemento innovativo consiste nell'ammissione al beneficio dei 18 milioni da parte dei datori di lavoro, a partire dalla data di assunzione a tempo determinato, secondo le modalità e le procedure stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
2.3  Contratti di fornitura di lavoro temporaneo (comma 4)
Il comma regola gli incentivi per l'ipotesi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
Dal combinato disposto dei commi 3 e 4 del medesimo art. 7 risulta che l'erogazione degli incentivi va modulata diversamente a seconda che ricorrano le seguenti fattispecie:
-  assunzione dei soggetti da parte delle società di fornitura con contratto di lavoro temporaneo, corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice (art. 3, comma 1, lett. a), legge n. 196/97). In detto caso spettano all'impresa fornitrice gli incentivi previsti dall'art. 8, comma 2, della legge n. 223/91 per un periodo complessivo di dodici mesi;
-  nel caso di assunzione del soggetto con contratto a tempo indeterminato, da parte di impresa utilizzatrice, a seguito di contratti di fornitura di lavoro temporaneo, il citato contributo dei 18 milioni spetta alla stessa impresa utilizzatrice, mentre alla società di fornitura di lavoro temporaneo spetta un contributo pari a 3 milioni, da erogare secondo le modalità definite al comma 13 di seguito esaminato.
2.4  Servizi esternalizzati con collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo (comma 6)
La disposizione consente anche nell'ipotesi di servizi esternalizzati mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo, di cui all'art. 6, comma 2, di riconoscere l'incentivo dei 18 milioni, utilizzabile, a fronte della copertura dell'onere contributivo totale, previsto per tali tipologie contrattuali, nei limiti delle tre rate annuali precedentemente indicate.
Ai fini del riconoscimento del contributo, l'ente affidante comunica alla Sezione circoscrizionale per l'impiego e all'INPS il nominativo del soggetto affidatario, attestando la sua appartenenza al regime transitorio e la durata della committenza.
La corresponsione di detto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal decreto legislativo in esame, a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, del decreto in parola.
L'Istituto della previdenza sociale fornirà le conseguenti modalità e procedure applicative.
2.5  Esclusione dal computo dei limiti numerici (comma 7)
Il comma dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 223/91, escludendo quindi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti per l'applicazione di particolari normative e di istituti, i soggetti LSU assunti ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 del decreto in esame.
2.6  Cancellazione dagli elenchi LSU (comma 8)
L'erogazione dei contributi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 è condizionata alla cancellazione, a cura dei servizi per l'impiego, dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili in cui gli stessi risultano impegnati, salvo che i contratti di lavoro a tempo determinato o di fornitura di lavoro temporaneo abbiano durata complessiva inferiore a dodici mesi. Al fine di consentire l'erogazione dell'incentivo da parte dell'INPS, le sezioni circoscrizionali per l'impiego segnalano tempestivamente l'avvenuta cancellazione dei soggetti a detto Istituto previdenziale che accerterà, nel corso del triennio, la sussistenza delle condizioni nonché la regolarità dei versamenti contributivi dovuti dal datore di lavoro.
Nelle ipotesi di contratti a termine e contratti di lavoro temporaneo con durata complessivamente inferiore a dodici mesi, la cancellazione dalle liste non ha luogo e i soggetti potranno continuare a beneficiare della disciplina recata dal decreto legislativo n. 81/2000.
Tale disposizione, in assenza di espressa previsione normativa, è applicabile anche agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nonché al lavoro autonomo.
2.7  Erogazione contributo - Adempimenti (comma 9)
Ai fini dell'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 il datore di lavoro, oltre ad adempiere gli obblighi di cui all'art. 9 bis, legge n. 608/96 e successive modificazioni ed integrazioni, comunicherà ai servizi per l'impiego e all'INPS il nominativo del soggetto assunto.
L'INPS erogherà il contributo successivamente alla ricezione del provvedimento di cancellazione adottato dai servizi per l'impiego.
2.8  Costituzione di imprese o di cooperative (comma 11)
La disposizione integra quella dell'art. 9, comma 1, del decreto interministeriale 21 maggio 1998, specificando che il contributo fino ad un massimo di 20 milioni è concesso esclusivamente per le spese notarili sostenute per la costituzione di imprese o di cooperative finalizzate alla stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto in esame, e che la concessione medesima può avvenire nei limiti della preordinazione, a tal fine effettuata, nell'ambito del Fondo per l'occupazione.
L'ammontare di detto contributo, nel limite massimo di 20 milioni, sarà erogato dall'INPS, secondo quanto disposto dal comma 10, sulla base di dichiarazione notarile, previa verifica dell'avvenuta collocazione lavorativa dei soggetti interessati.
2.9  Attività formative (comma 12)
Le disposizioni di cui al presente comma rispondono alle esigenze formative "funzionali all'inserimento in attività lavorative" e consentono ai soggetti beneficiari della disciplina transitoria di parteciparvi, per un periodo massimo di 6 mesi, con erogazione dell'assegno di cui all'art. 4, comma 1, del decreto in esame.
Le modalità applicative di questa opportunità di avvicinamento graduale tra domanda e offerta di lavoro sono due:
-  per quanto attiene al caso di cui alla lettera a), si prevedono convenzioni tra l'ente utilizzatore e l'impresa i cui contenuti saranno articolati sulla base delle seguenti opzioni:
1)  assunzione a tempo indeterminato differerita alla scadenza del periodo di formazione; in tale ipotesi il soggetto beneficia per la durata del periodo di formazione dell'assegno di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 corrispondente ad un impegno settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere e il datore di lavoro provvederà al pagamento dei premi assicurativi INAIL e responsabilità civile verso terzi;
2)  assunzione immediata a tempo parziale e indeterminato con svolgimento di attività formativa alle condizioni e nei limiti di cui al citato art. 4, comma 1, e per un monte ore di prestazione a saturazione dell'orario pieno di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 61/2000;
3)  assunzione immediata a tempo pieno e indeterminato con contestuale applicazione del CCNL e con possibilità del datore di lavoro di beneficiare dell'ammontare corrispondente all'assegno, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto citato, a fronte dello svolgimento di attività formative, all'interno dell'orario contrattuale di lavoro, nei limiti di cui al citato art. 4, comma 1;
-  per quanto attiene al caso di cui alla lettera b), si fa riferimento ai tirocini formativi richiesti dai datori di lavoro seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale strumento è consentito per incentivare l'occupabilità dei soggetti favorendo la crescita professionale degli stessi.
Entro due mesi dell'avvio, le imprese che hanno attivato lo stage devono dare conferma, in forma scritta, ai servizi per l'impiego e all'INPS, territorialmente competenti, della prosecuzione o meno del periodo formativo dei soggetti, con contestuale impegno all'assunzione al termine dello stesso. La durata della prestazione, a fronte della corresponsione dell'assegno, non potrà superare le 20 ore settimanali e il pagamento dei premi assicurativi INAIL e responsabilità civile verso terzi, sarà a carico dei datori di lavoro.
2.10  Incentivo per le aziende di promozione di lavoro e di impresa (comma 13)
La disposizione sostituisce quella dell'art. 5, comma 1, del decreto interministeriale del 21 maggio 1998, precisando che l'incentivo per le aziende di promozione di lavoro e di impresa, già riconosciute con decreto ministeriale del 24 febbraio 1998, è fissato in 3 milioni pro-capite (anziché sino ad un massimo di 3 milioni), nelle ipotesi di assunzione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
L'INPS provvederà all'erogazione di tale contributo, secondo le modalità di cui al comma 10, a fronte di dichiarazione resa dal datore di lavoro con l'indicazione dell'avvenuta assunzione e del nominativo dell'azienda di promozione di lavoro intervenuta.
2.11  Contributo straordinario società miste, cooperative e consorzi (comma 14)
Il contributo straordinario ivi previsto viene erogato in un'unica soluzione e s'intende alternativo a quelli di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4. Tale contributo verrà erogato dall'INPS su richiesta delle società miste, cooperative e consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame nelle ipotesi di assunzione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto in esame, con contratto a tempo pieno e indeterminato. Al fine di consentire l'erogazione dell'incentivo da parte dell'INPS, i servizi per l'impiego segnalano tempestivamente l'avvenuta cancellazione dei soggetti a detto Istituto previdenziale, che accerterà l'avvenuta accensione della posizione INPS da parte delle società in questione, nonché la permanenza del rapporto di lavoro con i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto in esame.
3.  DISCIPLINA SANZIONATORIA (art. 9)
3.1  Comma 1
L'art. 9, nel prevedere le sanzioni a carico dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto in esame ivi compresi i titolari dei trattamenti previdenziali, sostituisce la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 468/97, in quanto abrogato, e di cui all'art. 10 del decreto interministeriale 21 maggio 1998.
Sulla base della nuova disciplina i predetti soggetti sono cancellati dagli elenchi delle attività di cui all'art. 3, comma 1, decadono dai benefici previsti dal decreto in esame e cessano di essere destinatari della disciplina vigente in materia di attività socialmente utili, ove ricorra una delle fattispecie di rifiuto tassativamente definite alle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo.
3.2  Comma 2
Il soggetto di cui all'art. 2, comma 1, può comunque rifiutare, senza incorrere nelle predette sanzioni, un'offerta di contratto di lavoro a tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo nonché incarico di collaborazione coordinata e continuativa, qualora di durata inferiore a 3 mesi.
3.3  Comma 3
Il comma 3 dell'art. 9 prevede l'applicazione della disciplina sanzionatoria nel caso in cui il lavoratore rifiuti l'avviamento di cui alla lettera a) o la partecipazione a corsi di formazione di cui alla lettera b) ovvero l'avviamento a selezione di cui alla lettera c) de comma 1. Infatti il riferimento operato dalla norma alle lettere b) e c) non è esaustivo per l'applicazione della disciplina sanzionatoria ma ricomprende implicitamente anche la fattispecie di cui alla lettera a) stante l'esplicito riferimento nel testo della norma, alla comunicazione dei datori di lavoro relativa al rifiuto, da parte dei lavoratori interessati, di un'offerta di lavoro. Pertanto i datori di lavoro nel caso della fattispecie di cui alla lettera a), i responsabili dell'attività di formazione nel caso di cui alla lettera b), nonché gli organi competenti all'espletamento delle procedure di selezione di cui alla lettera c), hanno l'obbligo di fornire comunicazione diretta ed immediata ai servizi per l'impiego e all'INPS, territorialmente competente, dei nominativi di detti soggetti. Nel caso in cui i colloqui di selezione vengano effettuati dai servizi per l'impiego, la comunicazione dovrà essere diretta soltanto all'INPS.
A seguito delle citate comunicazioni, l'INPS sospende in via cautelativa l'erogazione dell'assegno, dandone notizia ai soggetti interessati; i servizi per l'impiego, accertato che il caso concreto rientri effettivamente in una delle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, adottano il provvedimento di cancellazione dei soggetti in questione dagli elenchi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto in esame.
L'adozione di detto provvedimento deve essere notificata agli interessati e tempestivamente comunicata all'INPS, territorialmente competente, per la definitiva cessazione dell'erogazione dell'assegno.
3.4  Comma 4
Essendo gli atti relativi ai benefici e all'assegno funzionalmente connessi con il provvedimento di cancellazione adottato e contestualmente notificato dai competenti servizi per l'impiego, il ricorso previsto dal comma 4 dell'art. 9, innanzi ai competenti uffici provinciali del lavoro, dovrà essere proposto avverso il medesimo provvedimento di cancellazione, da cui i predetti atti derivano la loro efficacia.
Pertanto, il termine dei trenta giorni entro il quale è ammesso il ricorso, di cui al comma 4, decorre dalla data di notifica al soggetto interessato del medesimo provvedimento di cancellazione. L'ufficio provinciale del lavoro, territorialmente competente, decide in via definitiva entro 20 giorni dalla data di presentazione del predetto ricorso, dandone immediata comunicazione al ricorrente, alle competenti sedi INPS, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego ed a questo Assessorato - Direzione regionale lavoro - gruppi VI e X.
Si precisa, altresì, che, comportando il provvedimento di cancellazione l'esclusione dei soggetti interessati dal bacino l.s.u., i medesimi sono cancellati dalla lista di mobilità in cui erano stati inseriti in applicazione dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 468/97.
4.  ULTERIORI CHIARIMENTI IN ORDINE AL REGIME TRANSITORIO E AL PROSEGUIMENTO NELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI
Ferme restando le speciali disposizioni recate dalle disposizioni legislative regionali (cfr. circolare assessoriale 3 settembre 1999, n. 357, punto 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 45 del 21 settembre 1999), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la nota di indirizzo del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, prot. n. 2251/06.14 del 4 agosto 2000, ha reso i seguenti chiarimenti:
-  sono ammessi al proseguimento nelle attività socialmente utili anche quei lavoratori che siano stati impegnati in progetti l.s.u. finanziati, in una prima fase, con risorse degli enti promotori o gestori, e che, nell'ultimo semestre del 1999, siano stati assunti in carico dal Fondo per l'occupazione, sempreché abbiano maturato 12 mesi di permanenza nelle predette attività nel biennio 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999. In proposito da più parti è stato chiesto di precisare se possano considerarsi rientranti in tale fattispecie anche quei lavoratori che sono passati a carico del Fondo nel corso dell'ultimo semestre del 1999. Al riguardo, sentito sull'argomento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INPS con messaggio n. 900 del 12 settembre 2000, ha precisato che per lavoratori che nell'ultimo semestre del 1999 siano stati assunti in carico dal Fondo per l'occupazione devono intendersi soltanto quelli che siano stati impegnati per tutto il secondo semestre 1999 in progetti LSU/LPU finanziati dal Fondo stesso e che il residuo periodo di impegno per il raggiungimento dei dodici mesi lo abbiano conseguito nell'arco temporale 1 gennaio 1998 - 30 giugno 1999. Eventuali liquidazioni dell'assegnoASU attraverso la procedura automatizzata nei confronti di lavoratori che, non avendo conseguito i dodici mesi di impegno interamente in progetti a carico del Fondo per l'occupazione, non possano far valere il requisito dei dodici mesi neppure tenendo conto del predetto criterio applicativo, dovranno tempestivamente dar luogo alle conseguenti variazioni in procedura. Ciò anche al fine di consentire in ogni momento una corretta rilevazione dei dati aggiornati e la loro immediata comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ogni qual volta venga richiesto all'Istituto;
-  i lavoratori percettori di trattamenti previdenziali (trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione), che alla data del 31 dicembre 1999 abbiano maturato 12 mesi di permanenza in progetti di L.S.U. di tipo a), b) e c), come individuati all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 468/97 e successive modificazioni ed integrazioni, devono considerarsi soggetti "transitori" e titolari, quindi, dei relativi benefici economici di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
-  il periodo di sospensione dalle attività progettuali di L.S.U. per maternità, malattia o infortunio, nonché per avviamento al lavoro a tempo pieno e determinato, qualora necessario e sufficiente alla maturazione del requisito dei 12 mesi di impegno entro il 31 dicembre 1999, può essere computato ai fini del conseguimento del requisito della transitorietà. Peraltro, nel caso di sospensione per avviamento al lavoro a tempo pieno e determinato, la sospensione medesima deve essere stata debitamente autorizzata dall'ente gestore del progetto.Nei predetti casi di sospensione, comunque, laddove il progetto risulti ancora in corso alla medesima data del 31 dicembre 1999, il lavoratore potrà continuare ad essere utilizzato nello svolgimento delle attività socialmente utili, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81/2000;
-  ai fini del proseguimento delle attività socialmente utili di cui al citato decreto legislativo n. 81/2000, devono considerarsi progetti "in corso" alla data del 31 dicembre 1999 anche quelli le cui attività erano, a tale ultima data, temporaneamente sospese per ritardi di ordine procedurale nell'assunzione delle delibere di proroga del progetto da parte della CRI, o nell'avviamento delle stesse attività progettuali.
  L'Assessore: ADRAGNA 

(2000.43.2235)
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CIRCOLARE 20 ottobre 2000, n. 26.
Tirocini formativi e di orientamento - Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 - Chiarimenti.

All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle Università e istituti di istruzione universitaria della Sicilia
Ai Provveditorati agli studi della Sicilia
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
All'Assessorato regionale della sanità
All'Assessorato regionale degli enti locali
All'Assessorato regionale della cooperazione
Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
Al fine di consentire la più ampia divulgazione dei "tirocini formativi e di orientamento" (definizione usata nel nostro ordinamento giuridico per indicare stage ed intership in azienda), si forniscono i seguenti chiarimenti.
I predetti tirocini sono regolamentati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 25 marzo 1998, n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 108 del 12 maggio 1998, che chiarisce ambiti e modalità applicative dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
La misura in parola si concreta in una interessante opportunità per i giovani al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Per le aziende rappresenta certamente uno strumento che facilita la preselezione del personale senza, peraltro, comportare obblighi di assunzione.
Il richiamato art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 delinea in modo organico il nuovo assetto legislativo concernente i tirocini formativi e di orientamento, superando la frammentazione normativa che caratterizzava in precedenza il settore e rimovendo alcune limitazioni organizzative ed amministrative che avevano determinato uno scarso sviluppo quantitativo e qualitativo delle iniziative.
E' da tenere presente che la legge n. 196/97 ed il decreto n. 142/98 fanno riferimento alle attività di tirocinio individuandone due tipologie, in relazione alle rispettive finalità: il tirocinio di orientamento, volto a facilitare le scelte professionali mediante una diretta conoscenza dell'attività lavorativa ed il tirocinio formativo, finalizzato a sviluppare le competenze professionali.
L'ottica che pervade le nuove disposizioni è, dunque, quella di una visione integrata tra i percorsi di istruzione e formazione ed il mondo del lavoro, la cui valenza sia al contempo formativa e di orientamento. Il tirocinio si configura, infatti, come un intervento utilizzabile con una varietà di scopi:
-  come strumento di orientamento attivo, per facilitare le scelte professionali mediante una diretta esperienza lavorativa;
-  come momento formativo, derivante dalla possibilità di ampliare il patrimonio di competenze fornite dal percorso di formazione con competenze acquisibili esclusivamente in ambito lavorativo;
-  come opportunità di pre-inserimento lavorativo, in quanto consente una reciproca conoscenza tra datore di lavoro e tirocinante e fornisce un banco di prova sufficientemente valido, ma non eccessivamente impegnativo, per l'azienda ospitante.
Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 25 marzo 1998, n. 142, in attuazione dell'art. 18 della suddetta legge, definisce le finalità, le modalità di attivazione dei tirocini e gli obblighi amministrativi per le parti contraenti.
Fissando il quadro operativo per la realizzazione dei tirocini, il decreto apporta notevoli modifiche al precedente assetto, risolvendo una serie di criticità che rischiavano di limitare lo sviluppo di questo istituto e ribadendo con forza la valenza formativa dei tirocini. Viene altresì favorita la mobilità professionale mediante la previsione di rimborsi, alle imprese di Regioni del centro e del nord Italia, degli oneri finanziari relativi all'attuazione dei progetti di tirocinio a favore dei giovani del Mezzogiorno.
La direttiva applicativa dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 69/GAB-B, del 23 febbraio 2000 ripartisce le attribuzioni e le competenze relative all'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento tra l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, la Direzione regionale formazione professionale e l'Ispettorato regionale del lavoro, così come di seguito indicato.
L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale:
-  curerà l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento, di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1998, n. 142;
-  acquisirà le convenzioni di cui all'art. 5 del Regolamento;
-  provvederà a sottoporre, per la necessaria ratifica ed informazione, alla Commissione regionale per l'impiego le convenzioni stipulate dalla stessa o pervenute ai sensi dell'art. 5 del regolamento;
-  curerà l'attivazione di tutte le procedure necessarie.
La Direzione regionale formazione professionale:
-  emanerà, con provvedimento assessoriale, le autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento, sentito il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro e l'Ispettorato regionale del lavoro;
-  approverà i programmi formativi inerenti tirocini;
-  nel caso in cui i soggetti promotori siano quelli individuati dall'art. 1, lettere a), e) e g), del regolamento, segnalerà - sentito l'ente di formazione interessato - il tutore, come responsabile didattico-organizzativo delle attività, da scegliere tra il personale impegnato negli enti di cui alla legge regionale n. 24/76 fornito di specifica professionalità.
L'Ispettorato regionale del lavoro:
-  svolgerà le attività di controllo e vigilanza sui tirocini, anche attraverso gli ispettorati provinciali del lavoro competenti, a cui saranno trasmesse le convenzioni.
Per quanto riguarda gli stage effettuati con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la circolare ministeriale n. 52/99 del 9 luglio 1999, ha disposto quanto segue: "Con riferimento agli stage effettuati presso le aziende da giovani che svolgono attività di formazione professionale nell'ambito di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo, si precisa che gli stessi non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 recante norme sui tirocini formativi e di orientamento. Ciò dal momento che lo stage in ambito corsuale costituisce semplicemente un modulo, peraltro di durata assai limitata, di un più articolato percorso formativo, volto a permettere una fase di alternanza tra teoria e pratica. Comunque, per quanto attiene ai tirocini svolti nell'ambito dei Programmi operativi nazionali e regionali e delle iniziative comunitarie, si rileva che per i soggetti attuatori permane l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e i danni civili, nonché quello di comunicare alle Direzioni provinciali del lavoro l'avvio delle stesse, che dovranno essere regolate da apposita convenzione e da lettera d'incarico, controfirmata per accettazione tra soggetto attuatore e soggetto ospitante.".
Vanno, poi, richiamate le indicazioni fornite dalla Direzione formazione professionale di questo Assessorato con nota 3278/13g/1°/FP del 7 aprile 2000 in merito al progetto formativo e di orientamento. Esso, infatti, deve mirare al potenziamento delle competenze, intese come insieme di conoscenze e capacità che il tirocinante deve avere acquisito al termine dell'esperienza formativa.
Pertanto, il progetto dovrà essere articolato in modo tale da sviluppare le seguenti aree di competenza:
-  competenze di base che fanno riferimento al "sapere minimo" riconosciuto come prerequisito fondamentale per favorire l'occupabilità degli individui ed il loro sviluppo professionale. Si tratta di una gamma di competenze chiave per l'acquisizione di conoscenze e la socializzazione al lavoro, quali ad esempio: informatica, lingue straniere, economia, organizzazione d'impresa, legislazione sul lavoro;
-  competenze trasversali che fanno riferimento alle abilità necessarie per favorire la trasferibilità da un ambito professionale all'altro di competenze non connesse in modo specifico ad un'attività o posizione lavorativa, ma relative ai comportamenti professionali: le competenze comunicative, diagnostiche, decisionali, di problem solving;
-  competenze tecnico-professionali che indicano l'insieme delle conoscenze e delle tecniche operative specifiche di una determinata attività professionale nei diversi comparti/settori. Si tratta di competenze costituite dai saperi e dalle capacità richieste al soggetto per un efficace esercizio della professionalità nel settore di riferimento. Riguardano, cioè, il know how legato ai processi lavorativi a cui fa riferimento la figura professionale oggetto del tirocinio.
Al fine di rendere accessibile la misura, si allega alla presente la scheda A, esplicativa della stessa.
  L'Assessore: ADRAGNA 


Scheda A
I TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Cos'è il tirocinio?
Il tirocinio è indubbiamente lo strumento più semplice per entrare in contatto con le aziende, per imparare sul campo, per farsi conoscere. Indipendentemente dagli esiti occupazionali immediati (che comunque sono spesso interessanti) l'inserimento in una organizzazione aziendale è importante per le relazioni che ne possono derivare.
E' un momento formativo da sfruttare a fondo, è quindi determinante scegliere un tirocinio di qualità che arricchisca il curriculum e le proprie competenze concrete.
E' importante che il tirocinio rientri in un progetto personale di formazione o ricerca del lavoro che può essere perfezionato con gli enti promotori.
Cos'è e come va redatto il progetto formativo?
Il progetto formativo è il documento in cui vengono dichiarati gli obiettivi e le modalità del tirocinio e nel quale viene descritto l'iter formativo che dovrà seguire lo stagista. Esso viene redatto dall'ente promotore in base alle indicazioni fornite dall'azienda che attiva lo stage. Il progetto formativo compilato deve essere firmato dal tutor dell'ente, dal tirocinante e dal tutor aziendale.
Nel progetto formativo sono indicate le modalità di svolgimento dello stage e gli obiettivi che lo stagista dovrà raggiungere.
L'azienda è tenuta ad assegnare, per ogni stage che intende attivare, un tutor preposto alla formazione dello stagista. Stesso compito spetta all'ente promotore, che garantirà il regolare svolgimento del progetto formativo attraverso un proprio tutor, che interverrà in caso di inadempimento.
Cosa s'intende per stage?
Lo stage è un periodo di tirocinio in azienda che costituisce la fase pratica della formazione individuale. La finalità dello stage è quella di far conoscere la realtà del mondo del lavoro e far acquisire, a chi non ha esperienza, gli elementi operativi di una specifica attività.
Chi può fare uno stage?
Lo stage si rivolge a tutti coloro che stanno svolgendo un periodo di formazione (scolastica o universitaria) o che hanno già terminato il ciclo di studi ed intendano acquisire esperienza sul campo in un determinato ambito professionale. Possono fare uno stage anche i lavoratori inoccupati o disoccupati, le persone svantaggiate ed i portatori di handicap.
Quanto dura uno stage?
La normativa determina solo la durata massima dello stage per ogni categoria di persone, lasciando che la durata minima venga decisa coerentemente al progetto formativo:
-  studenti di scuola media secondaria  max  4 mesi 
-  disoccupati inoccupati  max  6 mesi 
-  allievi di istituti professionali  max  6 mesi 
-  studenti di corsi post diploma/laurea  max  6 mesi 
-  studenti universitari  max 12 mesi 
-  laureati  max 12 mesi 
-  studenti di dottorati di ricerca  max 12 mesi 
-  studenti di scuola di specializzazione   max 12 mesi 
-  persone svantaggiate  max 12 mesi 
-  portatori di handicap  max 24 mesi 

Quali sono gli obblighi dell'azienda nei confronti dello stagista?
-  garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
-  osservare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
-  permettere al tutor dell'ente promotore di monitorare l'andamento dello stage;
-  tenere informato l'ente promotore su qualsiasi eventualità: infortuni, interruzione dello stage, mal funzionamento, etc.
Costi
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, di conseguenza non è prevista alcuna retribuzione. La copertura INAIL e assicurativa è a carico dell'ente promotore.
Qualora l'ente promotore sia una struttura pubblica competente in materia di collocamento, il datore di lavoro può assumersi l'onere dell'assicurazione INAIL e per la responsabilità civile verso terzi.
E' consentito il rimborso al tirocinante di spese documentate (buoni pasto, trasporti,...).
Lo stage può essere retribuito?
La legge non prevede per l'azienda l'obbligo di retribuzione nei confronti dello stagista. Tuttavia l'impresa, a sua discrezione, può riconoscere al tirocinante un premio stage o assegno di studio, che viene specificato nel progetto formativo alla voce "Facilitazioni previste".
L'importo e le modalità di erogazione vengono anch'esse decise dall'azienda.
Quali sono i doveri dello stagista nei confronti dell'azienda?
Come specificato nel progetto formativo lo stagista deve:
-  seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza;
-  rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda;
-  rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.
Che cos'è un ente promotore e cosa fa?
Si dicono enti promotori tutti quegli organismi autorizzati, dal D.M. n. 142/98 art. 5, all'attivazione di stage:
-  agenzie regionali per l'impiego;
-  strutture di collocamento riconosciute dalle Regioni;
-  Università ed istituti di istruzione universitaria;
-  Provveditorati agli studi;
-  scuole statali e non, che rilascino titoli di studio con valore legale;
-  centri pubblici di formazione e/o orientamento;
-  centri a partecipazione pubblica (per esempio centri organizzatori di corsi FSE);
-  comunità terapeutiche e cooperative sociali (purché iscritti negli specifici albi regionali);
-  servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni;
-  istituzioni formative private non aventi scopo di lucro autorizzate dalle Regioni.
Il compito dell'ente promotore è quello di gestire e garantire il corretto svolgimento dello stage attraverso la predisposizione della convenzione, la stesura del progetto formativo e tutte le pratiche necessarie affinché il tirocinio sia efficace e conforme alle normative per ambo le parti.
Solo gli enti promotori hanno la facoltà di attivare stage. Tutti gli altri enti (associazioni di categoria, enti di formazione privati, ecc.) possono attivare stage solo con l'aiuto di un ente promotore che stipula la convenzione.
Chi sono i tutor? E quali sono i loro ruoli?
Lo stage vede impegnati due diversi tutor: il tutor aziendale e il tutor dell'ente promotore.
Il tutor aziendale è la persona all'interno dell'impresa che si occupa dell'inserimento e della formazione dello stagista e che lo segue in tutte le fasi dello stage, dall'accoglienza all'assistenza operativa. Nominato dal soggetto ospitante (azienda pubblica o privata) ha il compito di:
-  seguire il tirocinante nell'area/e aziendale dove opera e nei momenti formativi;
-  illustrare le modalità delle fasi lavorative;
-  chiarire le eventuali problematiche che possono emergere durante il tirocinio.
Il tutor dell'ente promotore è il responsabile didattico-organizzativo dello stage. Deve verificare la correttezza del progetto formativo, assicurandosi della serietà delle motivazioni e dell'impegno sia dello stagista che dell'azienda, nonché intervenire in caso di inadempimento.
Entrambi i tutor sono invitati a confrontarsi durante il periodo del tirocinio per verificare il buon andamento dello stage.
Uno stage può essere prolungato?
La proroga di uno stage può avvenire solo se il periodo già svolto dallo stagista in azienda è inferiore a quello massimo previsto dalla legge (4 mesi per studenti di scuola media superiore e diplomati; 6 mesi per inoccupati, disoccupati, studenti di istituti professionali, studenti di attività formative post-diploma e post-laurea; 12 mesi per laureati, studenti universitari, studenti di dottorati di ricerca e scuole di specializzazione e per persone svantaggiate; 24 mesi per i portatori di handicap).
Valore dei tirocini
Le attività svolte nel corso di un tirocinio possono avere valore di credito formativo e, ove certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Cosa sono i crediti formativi?
La legge (D.P.R. del 23 luglio 1998, n. 323, art. 12; D.M. 10 febbraio 1999, n. 34 e il D.L. 25 marzo 1998, n. 142, art. 9, comma 3) prevede che il periodo di stage possa avere uno specifico valore all'interno del percorso di studi, denominato "credito formativo". Per essere considerato tale, lo stage dovrà essere qualificato, debitamente documentato e coerente con il tipo di studi. Il credito formativo permette allo studente dell'ultimo anno della scuola media superiore di ottenere un punteggio che si aggiunge al punteggio riportato nelle prove scritte ed orali dell'esame di maturità. Nelle Università la modalità secondo la quale viene convertita l'esperienza di stage in punteggio di esame o laurea viene stabilita autonomamente da ogni Accademia.
A chi rivolgersi?
Lo schema della Convenzione e quello del progetto formativo e di orientamento sono allegati al D.M. 25 marzo 1998.
Una copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento deve essere trasmessa ai seguenti soggetti:
-  Regione;
-  Ispettorati del lavoro competenti territorialmente;
-  rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
E' possibile rivolgersi, per avere informazioni sui tirocini formativi e di orientamenti, a: Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale della Sicilia - via Imperatore Federico n. 52 - Palermo, telefono 091/6960556, fax 091/362353, e-mail orien ta@regione.sicilia.it.
(2000.43.2234)
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CIRCOLARE 25 ottobre 2000, n. 27.
Lavori socialmente utili - Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 - Prosecuzione delle attività dall'1 novembre 2000 al 30 aprile 2001 - Erogazione sussidi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2000.

Agli enti promotori e utilizzatori di lavori e attività socialmente utili
Alla Direzione regionale lavoro - gruppi I, VI e X
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego
e, p.c.  Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 

Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale: -  Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato, dott. R. Morese
-  Direzione generale per l'impiego - Divisione II
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alla sede regionale dell'I.N.P.S. della Sicilia
Ai gruppi di lavoro dell'Assessorato regionale del lavoro
1.  Prosecuzione delle attività finanziate con il fondo nazionale per l'occupazione
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego - Divisione II, con nota prot. n. 2827/06.14 del 18 ottobre 2000, ha fornito chiarimenti in merito all'oggetto. Conseguentemente s'impartiscono le seguenti direttive.
L'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, ha fissato in sei mesi la durata della prestazione in attività socialmente utili a decorrere dall'1 maggio 2000, rinnovabili per un ulteriore periodo di sei mesi.
Ne consegue che tutte le iniziative in argomento (utilizzo in attività, progetti di LSU e progetti di LPU di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997, per cui non si è provveduto all'esternalizzazione) vanno a cessare il 31 ottobre 2000.
Gli enti utilizzatori che per proseguire le attività dall'1 maggio 2000 al 31 ottobre 2000 hanno adottato la delibera prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, debbono adottare una nuova delibera qualora intendano rinnovare le attività stesse dall'1 novembre 2000 al 30 aprile 2001.
Copia della delibera di rinnovo dovrà essere inviata alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ed alle sedi INPS competenti per territorio, nonché a questo Assessorato - Direzione regionale lavoro - gruppo X.
Secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, del citato decreto, il 50% dell'ammontare dell'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, spettante ai soggetti interessati durante il periodo di rinnovo, è a carico del fondo nazionale per l'occupazione e il restante 50% è a carico del soggetto utilizzatore.
Al riguardo risulta opportuno fare conoscere che con iniziative legislative in corso:
-  risulterà possibile finanziare la quota di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le attività socialmente utili di cui il soggetto utilizzatore è l'Amministrazione regionale;
-  verrà posta a carico dell'Amministrazione regionale la quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, per le attività socialmente utili finanziate con il Fondo nazionale per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per le attività socialmente utili, di cui il soggetto finanziatore è questo Assessorato.
In dipendenza di ciò si fa riserva, non appena entreranno in vigore le disposizioni legislative in parola, di darne formale comunicazione alla sede regionale INPS, impegnandosi ad accreditare il corrispondente importo complessivo con le modalità che saranno concordate.
Si richiama, altresì, la nota prot. n. 1240 del 24 ottobre 2000, con la quale il Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rassegna: "Atteso che, le risorse da attribuire alle Regioni mediante convenzioni in corso di stipula, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81/2000, destinate alla stabilizzazione dei soggetti LSU, sono comprensive anche delle somme corrispondenti all'ammontare del 50% degli assegni per i mesi di novembre e dicembre 2000 e tenuto conto delle difficoltà manifestate da alcuni enti utilizzatori a deliberare l'impegno finanziario delle somme necessarie, è consentita, limitatamente al mese di novembre 2000, la copertura del 50% a carico degli stessi enti, da erogare da parte dell'INPS, con le risorse del fondo per l'occupazione a titolo di mera anticipazione contabile, a valere sull'ammontare della competenza per l'anno 2000 di pertinenza delle Regioni. Per accedere a tale possibilità le Regioni devono inviare richiesta scritta allo scrivente Ministero ed all'INPS. Ai fini del corretto utilizzo delle risorse, le regioni sono, comunque, impegnate a destinare lo stesso ammontare anticipato dal fondo per l'occupazione, conformemente agli obiettivi di stabilizzazione indicati in convenzione e ad effettuare gli eventuali conguagli con gli enti utilizzatori".
Va, inoltre, precisato che l'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili dovrà essere corrisposto dall'INPS nell'intero suo ammontare (attualmente pari a L. 860.170 mensili), a condizione che sia stata adottata la delibera di rinnovo e che siano state operate le procedure di accreditamento concordate con il predetto Istituto.
Con effetto dall'1 gennaio 2001 l'importo dell'assegno verrà rivalutato, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, nella misura dell'ottanta per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, con conseguente proporzionale aumento anche della quota a carico del soggetto utilizzatore.
Nessun onere è posto a carico degli enti utilizzatori a titolo di assegni per il nucleo familiare e di spese di amministrazione dell'assegno per attività socialmente utili, per le quali continueranno a trovare applicazione le disposizioni già previste fino al 31 ottobre 2000.
2.  Prosecuzione delle attività finanziate con risorse del bilancio regionale
La circolare assessoriale 16 maggio 2000, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 26 del 2 giugno 2000, al punto 4, richiama la direttiva del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rimessa con nota prot. n. 187/SDGI/00 del 21 aprile 2000, con cui si evidenzia che i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (lavoratori impegnati in lavori socialmente utili finanziati totalmente o parzialmente con risorse diverse da quelle del fondo nazionale per l'occupazione), possono continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, in attesa degli interventi normativi regionali in materia, escludendo al contempo la possibilità di ricorrere a risorse economiche del fondo nazionale per l'occupazione.
La Giunta regionale, con atto n. 253 del 9 ottobre 2000, nelle more dell'emanazione delle sopra richiamate disposizioni normative regionali, ha deliberato di:
a)  richiedere all'INPS il ricorso, in via eccezionale, ad un'apposita anticipazione per il pagamento delle competenze dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2000 inerenti gli assegni LSU ed i relativi ANF da erogare ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili promossi e finanziati dall'Amministrazione regionale, impegnandosi alla restituzione delle relative somme anticipate dall'INPS;
b) disporre la prosecuzione delle attività socialmente utili per il mese di novembre 2000.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con nota prot. n. 3745 del 18 ottobre 2000, ha ritenuto la predetta delibera sufficiente perché l'INPS possa corrispondere alle richieste formulate in attuazione della delibera stessa.
Nelle more, pertanto, dell'emanazione delle più volte richiamate disposizioni legislative, gli enti utilizzatori di lavoratori impegnati in LSU, già totalmente o parzialmente finanziati con risorse del bilancio regionale, potranno procedere all'utilizzazione prevista dalla normativa recata dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
Al riguardo porranno in essere tutte le iniziative contenute nella circolare assessoriale 16 maggio 2000, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 26 del 2 giugno 2000.
In particolare si richiamano le seguenti direttive contenute nella predetta circolare n. 12/2000:
-  punto 4 - individuazione dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili tramite presentazione della dichiarazione di responsabilità;
-  punto 7 - adozione di apposita delibera da parte degli enti utilizzatori contenente tutti gli elementi indicati all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Relativamente agli sbocchi occupazionali assumere l'impegno, facendo riserva di esplicitare lo stesso in sede di adozione del programma complessivo di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, così come previsto nell'emanande disposizioni legislative regionali. Al fine di predisporre la suddetta deliberazione, gli enti potranno opportunamente adeguare lo schema allegato alla circolare assessoriale n. 12/2000;
-  punto 7 - trasmissione immediata della deliberazione alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, alla segreteria della Commissione regionale per l'impiego ed alle competenti sedi INPS;
-  punto 7 - trasmissione da parte di ciascun ente utilizzatore al Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro dei dati relativi ai soggetti utilizzati a seguito dell'avvenuto rinnovo.
3.  Prosecuzione delle attività finanziate con risorse degli utilizzatori
Analogamente gli enti utilizzatori potranno attivare gli interventi finanziati con risorse dei propri bilanci ponendo in essere tutte le procedure previste dal precedente punto 2, nonché i conseguenti impegni di spesa, a carico dei propri bilanci, sia per le spese inerenti gli assegni LSU ed oneri connessi, sia per gli oneri assicurativi INAIL e RCT.
Per tali interventi nessun onere può gravare sul fondo nazionale dell'occupazione o sul bilancio della Regione siciliana.
Per quanto attiene il pagamento degli assegni, gli stessi enti valuteranno di attivare le necessarie convenzioni con l'INPS in conformità alle direttive emanate con circolare assessoriale 25 agosto 2000, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 45 del 6 ottobre 2000.
  L'Assessore: ADRAGNA 

(2000.44.2251)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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