REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 FEBBRAIO 2000 - N. 5
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 2 dicembre 1999.
Annullamento del decreto 29 marzo 1999 e modifica del decreto 25 ottobre 1999, relativi alle modalità attuative degli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 28 dicembre 1999.
Modifica del decreto 3 novembre 1999, concernente elenchi degli incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Regione al 2° semestre 1997 ed al 1° semestre 1998  pag.


DECRETO 30 dicembre 1999.
Modifiche ed integrazioni al decreto 3 novembre 1999, concernente elenchi degli incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Regione al 2° semestre 1997 ed al 1° semestre 1998  pag.


DECRETO 30 dicembre 1999.
Modifica del decreto 17 settembre 1999, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1998  pag.


DECRETO 31 dicembre 1999.
Rettifica parziale del decreto 5 novembre 1999, concernente zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta al 1° e 2° semestre 1998  pag.


DECRETO 31 dicembre 1999.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, valida per l'anno 2000.
  pag.

DECRETO 10 gennaio 2000.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, valida per l'anno 2000.
  pag. 12 


DECRETO 12 gennaio 2000.
Rettifica del decreto 5 novembre 1999, concernente zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta al 1° ed al 2° semestre 1998  pag. 21 


DECRETO 12 gennaio 2000.
Rettifica del decreto 5 novembre 1999, concernente zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta al 1° e 2° semestre 1998  pag. 21 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 22 ottobre 1999.
Modifica del decreto 30 maggio 1987, approvativo del regolamento recante modalità d'uso e divieti vigenti nella riserva naturale Oasi faunistica di Vendicari, ricadente nel comune di Noto  pag. 22 


DECRETO 27 ottobre 1999.
Istituzione della riserva naturale Monte Capodarso e Valle dell'Imera meridionale, ricadente nel territorio dei comuni di Caltanissetta, Pietraperzia ed Enna.
  pag. 22 


DECRETO 6 dicembre 1999.
Variante al piano regolatore generale del comune di Noto  pag. 30 


DECRETO 6 dicembre 1999.
Approvazione della revisione del piano regolatore consortile, adottata dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa  pag. 32 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 17 febbraio 1999.
Modifica del decreto 27 marzo 1998, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea  pag. 35 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ordinanza emessa il 12 novembre 1999 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Cancemi Gaetano contro il comune diAvola ed altri.
  pag. 35 

Ordinanza emessa il 12 novembre 1999 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Liuzzo Giovanni contro il comune di Carlentini ed altri.
  pag. 39 

Presidenza:
Approvazione dello statuto dell'opera pia Istituto Boccone del Povero Gurrera e Moncada diCaltanissetta.  pag. 42 
Approvazione del nuovo statuto organico dell'opera pia Emanuele Cassarino di Canicattini Bagni  pag. 42 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti espropriazione permanente e definitiva, a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nei comuni di Modica e Ragusa, per lavori di utilizzazione delle acque del serbatoio S. Rosalia su fiume Irminio, 4° lotto, 1° stralcio.   pag. 42 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca popolare di credito e servizi S.p.A., con sede in Vittoria  pag. 43 

Assessorato dell'industria:
Nomina del Direttore dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione quale membro di diritto del Consiglio regionale delle miniere  pag. 43 

Assessorato dei lavori pubblici:
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Palermo relativa a lavori urgenti nel comune di Palermo.
  pag. 43 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in Trapani  pag. 43 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autolinee extraurbane regionali in concessione  pag. 43 

CIRCOLARI
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 31 dicembre 1999, n. 23.
I controlli delle Ragionerie centrali, alla luce delle disposizioni normative contenute nell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10  pag. 44 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 marzo 1999.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 2 dicembre 1999.
Annullamento del decreto 29 marzo 1999 e modifica del decreto 25 ottobre 1999, relativi alle modalità attuative degli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, concernente l'attivazione dei progetti di utilità collettiva;
Visto il decreto 3 ottobre 1997, n. 744;
Visto il decreto 7 settembre 1998, n. 1036/98/GAB/L;
Considerato che, in applicazione ai suddetti decreti, i competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione hanno pubblicato le graduatorie elaborate prevedendo nel computo dei mesi di impegno nei progetti di utilità collettiva, da parte dei soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 85/95 sopra citata, i periodi di astensione dell'effettiva prestazione oltre che per gravidanza, puerperio, servizio di leva e malattia anche i periodi di astensione per "altra causa";
Visti i decreti 29 marzo 1999, n. 729/99/GAB/L, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, dell'8 ottobre 1999, n. 48 e 25 ottobre 1999, n. 2930/99/GAB/L, intervenuti successivamente alla pubblicazione delle stesse graduatorie, che modificano i criteri di valutazione dei periodi di impegno nei progetti di cui sopra, in quanto escludono dal computo i periodi di astensione per "altra causa";
Considerato che l'applicazione dei nuovi criteri dettati dai suddetti decreti modificativi disattenderebbero le aspettative ormai consolidate di numerosi soggetti interessati, con il prevedibile instaurarsi di un notevole contenzioso;
Considerata, inoltre, l'esigenza di snellire l'iter procedimentale per dare immediato avvio ai progetti di utilità collettiva;
Ritenuto necessario, ai fini di cui sopra, annullare il decreto 29 marzo 1999, n. 729/99/GAB/L e modificare il decreto 25 ottobre 1999, n. 2930/99/GAB/L nella parte in cui viene cassato l'inciso "o altra causa" dell'art.1, comma 1, del decreto 7 settembre 1998, n. 1036 sopra citato;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, è annullato il decreto 29 marzo 1999, n. 729/99/GAB/L.
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, è modificato il decreto 25 ottobre 1999, n. 2930/99/GAB/L nella parte in cui viene cassato l'inciso "o altra causa" dell'art. 1, comma 1, del decreto 7 settembre 1998, n. 1036.

Art. 2

Il dirigente coordinatore del gruppo X/L è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento previa registrazione presso il competente organo.
Palermo, 2 dicembre 1999.
  PAPANIA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione in data 28 dicembre 1999 al n. 1506.
(2000.3.195)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 28 dicembre 1999.
Modifica del decreto 3 novembre 1999, concernente elenchi degli incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Regione al 2° semestre 1997 ed al 1° semestre 1998.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 49 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il proprio decreto n. 30457 del 3 novembre 1999, con il quale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 26 novembre 1999, l'elenco degli incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia relativamente al 2° semestre 1997 ed al 1° semestre 1998;
Vista la nota n. 646 del 9 dicembre 1999, con la quale il servizio di medicina di base dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento ha segnalato, rispetto a quanto in precedenza comunicato, che il posto vacante di Camastra è a 12 ore e non a 24 ore;
Vista la nota n. 16483 del 6 dicembre 1999, con la quale il distretto di Lercara Friddi (PA) dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo ha segnalato, rispetto a quanto in precedenza comunicato e pubblicato con il decreto sopracitato, che è da annullare la carenza a 12 ore nel presidio di continuità assistenziale di Lercara Friddi;
Ritenuto di dovere provvedere alla pubblicazione delle rettifiche conseguenti alle suddette segnalazioni;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa indicato, fermo quant'altro disposto con il citato decreto n. 30457 del 3 novembre 1999, l'elenco degli incarichi di continuità assistenziale di pertinenza delle Aziende unità sanitarie locali n. 1 di Agrigento e n. 6 di Palermo, attribuibili per il periodo 1° luglio 1997 - 30 giugno 1998 è modificato come segue:
-  il posto vacante di Camastra è a 12 ore e non a 24 ore;
-  è annullato il posto vacante a 12 ore di Lercara Friddi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 1999.
  MARTINO 

(2000.3.165)
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DECRETO 30 dicembre 1999.
Modifiche ed integrazioni al decreto 3 novembre 1999, concernente elenchi degli incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Regione al 2° semestre 1997 ed al 1° semestre 1998.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 49 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il proprio decreto n. 30457 del 3 novembre 1999, con il quale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 26 novembre 1999, l'elenco degli incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia relativamente al 2° semestre 1997 ed al 1° semestre 1998;
Vista la nota n. 2659 del 15 dicembre 1999, con la quale il servizio di medicina di base dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania ha segnalato, rispetto a quanto in precedenza comunicato, che il posto vacante di Palagonia è a 24 ore e non a 12 ore e che sono da aggiungere n. 1 posto vacante a 24 ore nel presidio di Mazzarrone e n. 1 posto vacante a 12 ore nel presidio di Biancavilla;
Ritenuto di dovere provvedere alla pubblicazione delle modifiche ed integrazioni conseguenti alla suddetta segnalazione;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa indicato, fermo quant'altro disposto con il citato decreto n. 30457 del 3 novembre 1999, l'elenco degli incarichi di continuità assistenziale di pertinenza della Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania attribuibili per il periodo 1° luglio 1997 - 30 giugno 1998 è modificato ed integrato come segue:
-  il posto vacante di Palagonia è a 24 ore e non a 12 ore;
-  sono aggiunti il posto vacante a 24 ore di Mazzarrone ed il posto vacante a 12 ore di Biancavilla.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 dicembre 1999.
  MARTINO 

(2000.3.166)
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DECRETO 30 dicembre 1999.
Modifica del decreto 17 settembre 1999, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1998.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il proprio decreto n. 29993 del 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana S.O. n. 47 dell'1° ottobre 1999, con il quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1998;
Rilevato l'errore materiale nell'attribuzione del punteggio al dr. Spanò Diego;
Ritenuto di dovere provvedere in via di autotutela alla suddetta rettifica;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa indicato e fermo restando quant'altro disposto con il decreto n. 29993 del 17 settembre 1999 come modificato con decreto n. 30400 del 27 ottobre 1999, alla graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1998 viene apportata la seguente modifica:
-  Spanò Diego, nato l'1 aprile 1958: da 30,70 a 33,10.

Art. 2

Il medico sopra indicato andrà ad occupare nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1998 la posizione che gli compete in base al punteggio conseguito e tenuto conto, nell'ordine, del voto di laurea, dell'anzianità di laurea ed infine della maggiore età.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 dicembre 1999.
  MARTINO 

(2000.3.168)
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DECRETO 31 dicembre 1999.
Rettifica parziale del decreto 5 novembre 1999, concernente zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta al 1° e 2° semestre 1998.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. n. 613 del 21 ottobre 1996;
Visto il decreto n. 30472 del 5 novembre 1999, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale dei pediatri di libera scelta valevole per il periodo 1 luglio 1998 - 30 giugno 1999;
Visto il decreto n. 30473 del 5 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56, parte I, del 3 dicembre 1999, con il quale sono state individuate le zone carenti di pediatria relativa al 1° e 2° semestre 1998;
Considerato che per mero errore materiale è stato pubblicato n. 1 posto relativo all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania nell'ambito territoriale di Caltagirone riferito al 2° semestre 1998;
Ritenuto di dovere annullare la sopracitata zona carente;

Decreta:


Articolo unico

A parziale rettifica del decreto n. 30473 del 5 novembre 1999, è annullata, relativamente al 2° semestre 1998, la zona carente di pediatria riferita all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 diCatania, individuata nell'ambito territoriale di Caltagirone.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 1999.
  MARTINO 

(2000.3.167)
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DECRETO 31 dicembre 1999.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, valida per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R. n. 500/96 ed, in particolare, l'art. 8;
Visto il decreto n. 20293 del 5 ottobre 1996, con il quale sono state impartite le direttive per la formulazione delle graduatorie degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi provvisori dei medici specialisti ambulatoriali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 aprile 1998, n. 82 ed, in particolare, l'art. 43, comma 4, che ha abrogato i commi 23 e 27 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi della quale non era possibile instaurare più di due rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell'arco di un anno con la medesima Azienda U.S.L. e per un periodo superiore a tre mesi;
Visto l'art. 28, comma 3, D.P.R. n. 500/96, ai sensi del quale l'incarico di sostituzione non può superare la durata di 6 mesi;
Considerato che il comitato zonale dell'Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento ha predisposto la graduatoria dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento per l'anno 2000;
Preso atto che con delibera n. 4099 del 18 novembre 1999 il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento ha approvato la suddetta graduatoria;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, valida per l'anno 2000, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale e approvata dal direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento con delibera n. 4099 del 18 novembre 1999.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata esclusivamente per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, nonché per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e non di nuova istituzione.

Art. 3

La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 1999.
  MARTINO 



Vistato dalla Regione centrale per l'Assessorato della sanità in data 31 dicembre 1999 al n. 1030.
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(2000.3.164)
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DECRETO 10 gennaio 2000.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, valida per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R. n. 500/96 ed, in particolare, l'art. 8;
Visto il decreto n. 20293 del 5 ottobre 1996, con il quale sono state impartite le direttive per la formulazione delle graduatorie degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi provvisori dei medici specialisti ambulatoriali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 aprile 1998, n. 82, ed, in particolare, l'art. 43, comma 4, che ha abrogato i commi 23 e 27 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi della quale non era possibile instaurare più di due rapporti di lavoro a tempo determinato nell'arco di un anno con la medesima Azienda unità sanitaria locale e per un periodo superiore a tre mesi;
Visto l'art. 28, comma 3, D.P.R. n. 500/96, ai sensi del quale l'incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi;
Considerato che il comitato zonale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina ha predisposto la graduatoria dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina per l'anno 2000;
Preso atto che con delibera n. 7985 del 10 dicembre 1999 il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina ha approvato la suddetta graduatoria;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, valida per l'anno 2000, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Messina con delibera n. 7985 del 10 dicembre 1999.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata esclusivamente per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione nonché per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e non di nuova istituzione.

Art. 3

La graduatoria sopracitata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 gennaio 2000.
  LO MONTE 

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DECRETO 12 gennaio 2000.
Rettifica del decreto 5 novembre 1999, concernente zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta al 1° ed al 2° semestre 1998.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. n. 613 del 21 ottobre 1996;
Visto il decreto n. 30472 del 5 novembre 1999, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale dei pediatri di libera scelta valevole per il periodo 1 luglio 1998 - 30 giugno 1999;
Viste le comunicazioni pervenute da parte delle Aziende unità sanitarie locali della Regione;
Viste, in particolare, la delibera n. 3423 del 12 ottobre 1998, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta aveva individuato 2 zone carenti di pediatria riferite al 1° semestre 1998 nell'ambito territoriale Gela-Butera, la delibera n. 1385 del 12 maggio 1999 di revoca della precitata delibera n. 3423/98 e la delibera n. 1384 del 12 maggio 1999, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 2 ha ritenuto di non individuare alcuna carenza di pediatria relativamente al 2° semestre 1998;
Visto il decreto n. 30473 del 5 novembre 1999 e successive modifiche, con il quale sono state pubblicate le zone carenti di pediatria relative al 1° e al 2° semestre 1998;
Vista l'ordinanza n. 1964 del 16 settembre 1999, con la quale il TAR di Catania, pronunciandosi sul ricorso n. 3176/99 promosso dalla d.ssa Passero Enrica per l'annullamento delle sopracitate delibere dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta nn. 1384 e 1385 del 12 maggio 1999, ha accolto l'istanza di sospensione;
Ritenuto di dovere dare esecuzione alla precitata ordinanza, provvedendo alla pubblicazione con riserva delle zone carenti di pediatria individuate dall'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta con delibera n. 3423 del 12 ottobre 1998;

Decreta:


Art. 1

A parziale rettifica del decreto n. 30473 del 5 novembre 1999 e successive modificazioni, con il quale sono state individuate le zone carenti di pediatria relative al 1° e 2° semestre 1998, si dispone la pubblicazione con riserva nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana di n. 2 posti di pediatria riferiti all'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, nell'ambito territoriale Gela-Butera relativi al 1° semestre 1998.

Art. 2

Le domande di inserimento nelle predette zone carenti devono essere inoltrate all'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, secondo le modalità previste dall'accordo collettivo nazionale dei medici specialisti pediatri, reso esecutivo con D.P.R. n. 613/96.

Art. 3

I posti saranno assegnati secondo le procedure e le modalità previste dal D.P.R. n. 613/96.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 12 gennaio 2000.
  LO MONTE 

(2000.4.274)
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DECRETO 12 gennaio 2000.
Rettifica del decreto 5 novembre 1999, concernente zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta al 1° e 2° semestre 1998.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. n. 613 del 21 ottobre 1996;
Visto il decreto n. 30472 del 5 novembre 1999, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale dei pediatri di libera scelta valevole per il periodo 1 luglio 1998 - 30 giugno 1999;
Visto il decreto n. 30473 del 5 novembre 1999 e successive modifiche, con il quale sono state individuate le zone carenti di pediatria relative al 1° e 2° semestre 1998;
Considerato che per mero errore materiale non è stato pubblicato n. 1 posto relativo all'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento nell'ambito territoriale di Licata riferito al 1° semestre 1998;
Ritenuto di dovere provvedere alla rettifica de qua;

Decreta:


Articolo unico

A parziale rettifica del decreto n. 30473 del 5 novembre 1999 e successive modifiche, è inserita al 1° semestre 1998, la zona carente di pediatria riferita all'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, individuata nell'ambito territoriale di Licata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 gennaio 2000.
  LO MONTE 

(2000.4.274)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 22 ottobre 1999.
Modifica del decreto 30 maggio 1987, approvativo del regolamento recante modalità d'uso e divieti vigenti nella riserva naturale Oasi faunistica di Vendicari, ricadente nel comune di Noto.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88 recanti norme per l'istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 81 del 14 marzo 1984, con il quale è stata costituita la riserva naturale Oasi faunistica di Vendicari, ricadente nel territorio del comune di Noto, provincia diSiracusa;
Visto il decreto n. 233/44 del 28 aprile 1995, con il quale è stata modificata la perimetrazione della riserva sopra citata;
Visto il decreto n. 821 del 30 maggio 1987, approvativo del regolamento recante modalità d'uso e divieti vigenti nella stessa riserva naturale e, in particolare, l'art. 2, lettera z), relativo al divieto di balneazione nel tratto tra Eloro e Torre Vendicari;
Vista la nota n. 1952 dell'11 marzo 1997 dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa e la nota n. 10795 del 18 maggio 1998 del sindaco di Noto, con le quali vengono rappresentati i problemi derivanti dal divieto sopra riportato e, conseguentemente, viene richiesta la cassazione dello stesso;
Visti i rapporti istruttori del gruppo XLIV prot. n. 449 del 31 luglio 1997 e n. 453 del 6 luglio 1998;
Visto il parere espresso nella seduta del 18 maggio 1999 dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, il quale condivide e fa propria la proposta di parere favorevole formulata dalla commissione II nella seduta del 27 aprile 1999 che di seguito si riporta: «...La commissione... propone al consiglio di esprimere parere favorevole alla cassazione dell'art. 2, lettera z), del regolamento della R.N.O. Oasi faunistica di Vendicari prevedendo, al contempo, di inserire tra le attività consentite in zona A, la seguente disposizione: "è consentito praticare la balneazione, salvo il rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale e con le limitazioni disposte dall'ente gestore nei periodi dell'anno e nelle zone in cui possa risultare di pregiudizio alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica»;
Ritenuto di condividere il parere espresso dal C.R.P.P.N.;

Decreta:


Art. 1

E' cassata la lettera z) dell'art.2 del decreto n. 821 del 30 maggio 1987, approvativo del regolamento recante modalità d'uso e divieti vigenti nella riserva naturale Oasi faunistica di Vendicari.

Art. 2

L'art. 1 del decreto sopra citato è così integrato:
«d)  è consentito praticare la balneazione, salvo il rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale e con le limitazioni disposte dall'ente gestore nei periodi dell'anno e nelle zone in cui possa risultare di pregiudizio alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica».

Art. 3

La lettera d) dell'art. 1 del citato decreto n. 821/87 diventa lettera e).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto siciliano.
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente per competenza.
Il presente decreto sarà trasmesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 22 ottobre 1999.
  LO GIUDICE 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 18 novembre 1999 al n. 250.
(99.50.2345)
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DECRETO 27 ottobre 1999.
Istituzione della riserva naturale Monte Capodarso e Valle dell'Imera meridionale, ricadente nel territorio dei comuni di Caltanissetta, Pietraperzia ed Enna.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, e successive modifiche e integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione siciliana di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Monte Capodarso e Valle dell'Imera meridionale, ricadente nei comuni di Caltanissetta, Pietraperzia ed Enna, province diCaltanissetta ed Enna;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4, della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), espresso nella seduta del 4 novembre 1998 e successiva nota f.v. n. 132 del 25 ottobre 1999 del gruppo di lavoro XLIV in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi nell'area di riserva e preriserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso il parere di affidare la gestione all'Associazione Italia Nostra in sostituzione dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana in considerazione della meritoria attività di promozione e di studio svolta da tale associazione in ordine alla costituenda riserva, nonché della dichiarazione di disponibilità formulata dai suoi rappresentanti regionali;
Visti i pareri n. 247/97 del 14 maggio 1996 e n. 248/97 del 20 maggio 1997, resi dal Consiglio di giustizia amministrativa in ordine allo schema di convenzione di affidamento della gestione della riserva, ove sono individuati:
1)  gli obblighi in capo all'affidatario per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'area protetta;
2)  le voci di spesa riportate nel quadro finanziario di cui all'art. 13, ammontanti a L. 390.522.284;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta da Italia Nostra e da questo Assessorato in data 21 ottobre 1999;
Ritenuto, di condividere i sopra citati pareri e, pertanto, di dover affidare all'Associazione Italia Nostra la gestione della riserva naturale in parola;
Ritenuto di dover impegnare la somma di L. 140.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 13 della citata convenzione e occorrente per la gestione e per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche, mentre per la somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata successivamente alla relativa assunzione;

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Monte Capodarso e Valle dell'Imera meridionale, ricadente nel territorio dei comuni di Caltanissetta, Pietraperzia ed Enna, provincia diCaltanissetta ed Enna.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, F.g. 268 III N.E. e IV S.E., di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a preriserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine della ricostruzione e diffusione della tipica vegetazione igrofila, arbustiva e erbacea e della protezione dell'avifauna presente.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Associazione Italia Nostra, giusta convenzione di cui all'allegato n. 3, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 6

E' impegnata sul capitolo 45905, esercizio finanziario 1999, del bilancio della Regione, rubrica 06 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, la somma di L. 140.000.000 riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 13 della convenzione, occorrente per la gestione e per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche.
La somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata e trasferita successivamente alla relativa assunzione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 27 ottobre 1999.
  LO GIUDICE 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 18 novembre 1999.
Cliccare qui per visualizzare gli Allegati

(99.50.2357)
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DECRETO 6 dicembre 1999.
Variante al piano regolatore generale del comune di Noto.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 27 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, gli artt. 45 e 46 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
Visto il foglio n. 20575 del 24 agosto 1998, con il quale il sindaco del comune di Noto, nel trasmettere alcuni atti ed elaborati relativi, ha avanzato richiesta per l'approvazione in variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86, di un impianto di depurazione localizzato in contrada Calabernardo;
Premesso che:
-  il P.R.G. del comune di Noto, approvato con decreto n. 334/D.R.U. dell'11 maggio 1993, non teneva conto della destinazione da conferire all'area per effetto del PARF approvato da questo Assessorato con decreto n. 656/91, con cui veniva, tra l'altro, prevista la localizzazione di un nuovo impianto di depurazione nella località Calabernardo;
-  con delibera consiliare n. 136 del 25 novembre 1997, il comune, al fine di provvedere al riguardo, deliberava di modificare la relativa tavola del P.R.G. in conseguenza della previsione del citato decreto n. 656/91;
-  con nota n. 3083 del 9 marzo 1998, rilevando l'illegittimità del suddetto atto consiliare, questo Assessorato invitava il comune di Noto, previa revoca in autotutela della delibera n. 136/97, a dare seguito all'approvazione della localizzazione dell'impianto di depurazione in ottemperanza alle indicazioni di cui all'art. 45 della legge regionale n. 27/86;
Vista la delibera n. 43 del 25 marzo 1998, esecutiva nei termini di legge, con la quale il comune di Noto, nel procedere alla revoca della propria delibera n. 136/97, ha localizzato, in conformità al PARF approvato con decreto n. 656/91, l'impianto di depurazione di contrada Calabernardo in adeguamento delle previsioni del P.R.G.;
Visti gli atti relativi alla procedura di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del sindaco del comune di Noto, datata 23 luglio 1998, dalla quale si rileva che, a seguito della procedura di pubblicazione, non sono state presentate osservazioni ed opposizioni avverso alla delibera n. 43 del 25 marzo 1998;
Vista la delibera consiliare n. 71 del 24 giugno 1998 di presa d'atto dell'assenza di osservazioni ed opposizioni avverso alla delibera n. 43 del 25 marzo 1998;
Visto il decreto di questo Assessorato n. 656/91 del 30 aprile 1991 di approvazione del PARF del comune di Noto, con cui è tra l'altro prevista la localizzazione di un nuovo impianto di depurazione nella località Calabernardo;
Vista la nota di questo Assessorato n. 11205 del 22 ottobre 1998, con la quale, nel rappresentare che in dipendenza dell'avvenuta realizzazione di parte delle opere non poteva invocarsi la decorrenza dei termini previsti dall'art. 45 della legge regionale n. 27/86 e successive integrazioni, è stato richiesto lo studio geologico relativo all'area d'intervento nonché il parere del Genio civile, ex art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il foglio n. 31333 del 20 novembre 1999, con cui il sindaco del comune di Noto ha, tra l'altro, manifestato l'urgenza di pervenire alle determinazioni finali di questo Assessorato al fine di evitare la revoca del finanziamento per il potenziamento dell'impianto;
Visto il foglio sindacale n. 31333 del 22 novembre 1999, con cui è stata trasmessa una planimetria nella quale risultano evidenziate le opere già eseguite e quelle ancora da realizzarsi con i fondi in argomento;
Visto il parere del gruppo 27° della D.R.U. di questo Assessorato, reso ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si riporta:
«...Omissis...
2.1. Considerato che non può condividersi quanto asserito dal sindaco di Noto riguardo ad una avvenuta decorrenza dei termini ex art. 45 della legge regionale n. 27/86 relativamente alle opere ancora da realizzarsi; e ciò in quanto gli atti trasmessi costantemente dichiarano essere il procedimento avviato ai fini della sanatoria di opere già realizzate, per cui l'amministrazione comunale di Noto non può in forza di dato solo ad oggi dalla regione acquisito, fare incombere sulla stessa l'effetto della decorrenza dei termini;
2.2.  Considerato, altresì che, nel caso in specie, ...Omissis... risultando le opere eseguite fisicamente inframmezzate alle opere da eseguire, non potrebbe materialmente darsi luogo, per come richiesto dal sindaco di Noto, ad una individuazione localizzativa - in termini urbanistici - che separi, sotto il profilo e avendo riguardo agli aspetti tecnico-amministrativi, le prime dalle seconde;
2.3.  Considerato, tuttavia, che:
2.3.1.  l'impianto di depurazione di contrada Calabernardo, quale elemento del PARF del comune di Noto, risulta assentito da questo Assessorato a mezzo di decreto assessoriale n. 656/91;
2.3.2.  l'esecuzione di opere pubbliche della natura di quella in discussione risponde per certo a pubbliche finalità, per altro certificate dall'esistenza di obblighi di legge;
2.3.3.  la procedura richiamata nella documentazione trasmessa con la citata sindacale n. 20575, fatte salve le carenze documentali già evidenziate, appare sostanzialmente corretta e conforme alle linee di questa Amministrazione;
2.3.4.  costituisce componente non secondaria dell'azione amministrativa la considerazione del tempo quale discriminante tra la possibilità reale dell'esecuzione di un'opera e l'impossibilità, altrettanto reale, di eseguirla per sopraggiunta indisponibilità di fondi, per cui deve essere debitamente attenzionata l'urgenza manifestata dal sindaco di Noto.
Questo gruppo reputa potere esprimere parere favorevole alla variante allo strumento urbanistico generale assunto con l'atto consiliare n. 43 del 25 marzo 1998.
4.1.  L'indice favorevole della proposta trova la sua motivazione nelle seguenti considerazioni:
4.1.1.  adeguatezza della localizzazione in funzione delle esigenze localizzative, proprie dell'impianto, acclarate dal citato decreto n. 656/91;
4.1.2.  contiguità dell'area dell'impianto con altre aree già compromesse da interventi edificatori, per come evidenziato dalla foto del volo A.T.A. 1997 n. 117-33.
Ai fini dell'espressione del parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, si segnala che l'impianto è localizzato nella fascia di rispetto fluviale ex lege n. 431/85.
4.2. La proposta di parere favorevole è assoggettata alla prescrizione dell'acquisizione del parere dell'ufficio del Genio civile ex art. 13 della legge n. 64/74, già richiesto al comune con la citata assessoriale prot. n. 11205 del 22 ottobre 1998.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 214 del 29 novembre 1999, che di seguito parzialmente si riporta:
«...Omissis...
Ritenuto che si possa condividere la proposta di parere n. 35 del 24 novembre 1999 del gruppo 27°/DRU, esprime parere favorevole alla variante in oggetto con le seguenti ulteriori precisazioni:
1)  relativamente alla variante di localizzazione delle opere dell'impianto di depurazione già realizzate e funzionali autonomamente, il presente parere costituisce presa d'atto dell'intervenuta modificazione del territorio e della destinazione urbanistica ad attrezzature per impianti pubblici; la localizzazione conforme al PARF, l'assenza di squilibri nell'assetto del territorio nonché le rilevanti esigenze di tutela ambientale sostanziano un giudizio favorevole dal punto di vista urbanistico;
2) l'assoggettamento della variante alle procedure di pubblicizzazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, integra un procedimento non dissimile dall'adozione di una variante ordinaria al P.R.G., che, evidentemente, appare procedimento più idoneo a definire l'assetto urbanistico delle trasformazioni territoriali in atto o intervenute, in armonia con le previsioni urbanistiche complessive, e le compatibilità con il sistema dei vincoli presenti nel territorio;
3)  relativamente alla variante per localizzazione delle opere dell'impianto di depurazione ancora da realizzare e che costituiscono, in base a quanto dichiarato dal sindaco con la nota prot. n. 31333 del 22 novembre 1999, "una terza linea di depurazione", il presente parere può intendersi reso ai fini dell'autorizzazione ex art. 45 della legge regionale n. 27/86;
4)  attorno all'area dell'impianto di depurazione, come individuata nella planimetria tav. P4 del P.R.G. "Proposta di modifica", va prescritta una fascia di rispetto di 100 m., ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 27/86;
5)  la mancanza di uno studio geologico tra gli atti della variante all'esame non consente di esprimere un parere di compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio; tale parere, ove non si presuma già assorbito dalla intervenuta superiore approvazione in linea tecnica del progetto generale dell'impianto in argomento da parte del CTAR (vedi nota sindacale prot. n. 31333 prima citata), va reso dal competente ufficio del Genio civile, così come richiesto con nota ARTA prot. n. 11205 del 22 ottobre 1998;
6)  poiché l'area individuata ricade lungo un tratto della sponda destra del fiume Asinaro, il comune di Noto dovrà prevedere una sistemazione dell'area interna all'impianto e della fascia di rispetto, al fine di migliorare l'inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico esistente. Quanto sopra andrà concordato con la Soprintendenza prima dell'ultimazione dei lavori.»;
Ritenuto di potere condividere il sopracitato parere del C.R.U. n. 214/99 che richiama la proposta del gruppo 27° di questo Assessorato;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, l'area interessata dall'avvenuta realizzazione dell'impianto di depurazione, previsto dal PARF approvato da questoAssessorato con decreto n. 656/91 del 30 aprile 1991, è destinata, in variante allo strumento urbanistico generale, in conformità alla previsione adottata dal C.C. con delibera n. 43 del 25 marzo 1998.
Relativamente alle opere dell'impianto di depurazione costituenti la "terza linea di depurazione" ancora da realizzare, è autorizzata, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86, la localizzazione delle stesse.

Art. 2

Conformemente al richiamato parere del C.R.U. n. 214/99 del 29 novembre 1999 è prescritto:
-  attorno all'area dell'impianto di depurazione, come individuata nella planimetria tav. P4 del P.R.G. "Proposta di modifica", dovrà prevedersi la fascia di rispetto di ml. 100, di cui all'art. 46 della legge regionale n. 27/86;
-  qualora sotto l'aspetto della compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio il parere ex art. 13 della legge regionale n. 64/74 non possa ritenersi assunto per l'intervenuta approvazione in linea tecnica da parte del CTAR, il comune dovrà tempestivamente e, comunque, prima dell'inizio di nuove opere, acquisire il parere del competente ufficio del Genio civile, ai sensi della norma sopracitata;
-  al fine di migliorare l'inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico esistente il comune di Noto dovrà prevedere una sistemazione dell'area interna all'impianto e della relativa fascia di rispetto, da concordare con la competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali prima dell'ultimazione dei lavori.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti ed elaborati sottoelencati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 43 del 25 marzo 1998;
2)  delibera consiliare n. 71 del 24 giugno 1998;
3)  tav. P4 del P.R.G. - situazione allo stato;
4) tav. P4 del P.R.G. - proposta di modifica;
5)  relazione integrativa del PARF;
6)  relazione tecnica, datata 22 settembre 1997.

Art. 4

Il comune di Noto resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(99.50.2341)
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DECRETO 6 dicembre 1999.
Approvazione della revisione del piano regolatore consortile, adottata dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1971, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Vista la nota prot. n. 6634 del 20 dicembre 1996, pervenuta a questo Assessorato il 23 dicembre 1996, con la quale il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Ragusa trasmetteva per l'approvazione di competenza, unitamente agli atti di pubblicazione e gli elaborati progettuali, la delibera n. 8 del 29 settembre 1995 concernente l'adozione della revisione del piano regolatore consortile relativo agli agglomerati di Ragusa e Modica - agglomerato di Ragusa;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 546 del 6 agosto 1997, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso
-  il piano regolatore del nucleo originario di industrializzazione di Ragusa è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1968;
-  con decreto del Presidente della Regione n. 51/A dell'8 marzo 1973, tale nucleo è stato trasformato in area di sviluppo industriale;
-  con D.P.R. del 3 marzo 1974 è stato approvato il piano regolatore dell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo;
-  con D.P.R. del 21 marzo 1978 è stata approvata una variante che annetteva all'interno dell'agglomerato di Ragusa le aree relative a preesistenti stabilimenti (Anic, Ancione, Somicem) ed ampliava la superficie da destinare ad insediamenti produttivi;
-  con decreto dell'Assessore regionale per l'industria n. 578 del 25 maggio 1982 la Z.I.R. (zona industriale regionale), veniva accorpata all'A.S.I. di Ragusa;
-  la revisione del piano è stata autorizzata dall'A.R.T.A. con provvedimento prot. 50415 del 26 ottobre 1987.
(Omissis)
-  Progetto di revisione
La proposta di revisione deliberata dal comitato direttivo del Consorzio nell'86 e successivamente autorizzata dall'A.R.T.A., ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 65/81, si motiverebbe oltre che da esigenze di adeguamento, in rapporto agli interventi in corso ed in programma, e di sviluppo delle aree produttive, anche da evidenti ragioni giuridico-amministrative derivanti dalla decadenza dei vincoli espropriativi previsti dal piano regolatore precedente.
Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 1/84, hanno efficacia decennale i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale a decorrere dalla data della relativa approvazione.
Mentre per i piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio dalla entrata in vigore della predetta legge regionale l'efficacia dei vincoli è protratta per un triennio dalla entrata in vigore della stessa legge.
Per cui nel caso in specie il piano del nucleo di sviluppo industriale di Ragusa sarebbe scaduto nel gennaio 1987.
Precedute da alcune conferenze di servizio il Consorzio ha fornito apposite direttive sul fabbisogno decennale delle aree da destinare alle attività produttive (industriali, artigianali e commerciali) ad impianti speciali ed allo scalo ferroviario, oltre che sulle possibili direttrici di espansione del nucleo industriale.
Dalla relazione di piano si evince il seguente fabbisogno di aree per il prossimo decennio:
-  per lotti industriali 36,82 ha.;
-  per i lotti artigianali 3,18 ha.;
-  per rustici industriali 2 ha.;
-  per insediamenti commerciali 19 ha.;
oltre alle aree per lo scalo ferroviario (12 ha.), strade, verde, zone di rispetto, servizi, etc.
L'ampliamento dell'agglomerato industriale è previsto:
-  in un'area a monte della 2ª fase ove sono stati previsti lotti per insediamenti industriali, per rustici e per il parco ferroviario;
-  in un'area a valle della 1ª fase, compresa tra l'attuale limite della zona di 1ª fase e la strada di collegamento agli insediamenti petrolchimici ove sono stati previsti lotti per insediamenti artigianali ed industriali; nell'ambito di questa area è prevista la ristrutturazione di una masseria (ubicata ai margini dell'area) da destinare a centro operativo per la cura del verde ed una centrale di monitoraggio ambientale;
-  in un'area tra la linea ferroviaria, limitrofa agli impianti sportivi in contrada Selvaggio, e la zona prevista per una base eliportuale, ove è stata ubicata una zona per attività commerciale ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 29/95.
All'interno dell'esistente agglomerato sono state introdotte alcune modifiche alle destinazioni d'uso originarie ed adeguamenti sia viari che negli schemi lottizzatori, per tenere conto di situazioni di fatto medio tempore intervenute che comunque non hanno alterato nella sostanza l'impostazione del piano precedente.
Come si evince dal prospetto conclusivo della relazione la revisione del piano comporterà un impegno complessivo di superficie di 716,58 ha., con un incremento del 13,7% rispetto alle previsioni del piano attuale, così distribuito:
-  per insediamenti industriali 423,98 ha.;
-  per insediamenti artigianali 23,31 ha.;
-  per insediamenti commerciali 19,04 ha.;
-  per rustici industriali 3,42 ha.;
-  per parco ferroviario 12,13 ha.;
-  per viabilità, verde e zone di rispetto 176,76 ha.;
-  per servizi generali ed attrezzature 22,28 ha.;
Considerato che:
-  relativamente agli aspetti formali, il piano è stato adottato e pubblicizzato nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale n. 1/84;
-  avverso al piano sono state presentate n. 2 osservazioni su cui il consiglio del consorzio ha controdedotto con atto deliberativo formale, facendo proprie le controdeduzioni formulate dai progettisti incaricati;
-  la revisione del piano, in precedenza autorizzata dall'A.R.T.A., appare atto necessario a conferire alla pianificazione delle aree di sviluppo industriale ed assimilati il necessario supporto giuridico, considerato che le destinazioni vincolative dell'attuale piano sono da considerare decadute per legge;
-  in linea di massima il progetto di revisione del piano dell'agglomerato industriale di Ragusa appare, salvo quanto nel seguito considerato, correttamente dimensionato tenuto conto dello stato di attuazione dello stesso, del quadro previsionale prospettato dai progettisti su conforme indicazione del Consorzio e del contenuto incremento delle superfici di espansione;
-  la localizzazione delle aree per insediamenti commerciali al di là della ferrovia costituisce una anomalia rispetto all'assetto prefigurato dal piano, in quanto la ferrovia costituisce il confine dell'agglomerato per quasi tutto il suo perimetro nord, oltre il quale sembrano senz'altro prevalere gli interessi urbanistici della città di Ragusa anche in termini di una riconoscibile tutela territoriale ambientale;
-  per quanto sopra, appare necessario prescrivere l'eliminazione delle previsioni insediative commerciali poste al di là della ferrovia e della base eliportuale nello stesso ambito prevista;
-  il fabbisogno di insediamenti commerciali, così come stimato nel progetto di piano, può trovare, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 29/85, soddisfacimento nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti industriali;
-  in diversa ipotesi, qualora non fosse possibile reperire tali aree nell'ambito delle aree poste a sud della ferrovia, va ricercata la possibilità, d'intesa con il comune di Ragusa, di allocare gli insediamenti commerciali nella limitrofa zona artigianale comunale, che allo stato si presenta quasi completamente infrastrutturata, ma priva di insediamenti artigianali; tale indicazione appare rimarchevole per le seguenti considerazioni:
1) l'area artigianale comunale si presenta già infrastrutturata e pertanto la sua acquisizione non determina un ulteriore consumo di suolo;
2)  eventuali esigenze insediative artigianali che facevano affidamento alla zona artigianale comunale, sinora inattuata, potranno essere allocate nell'ambito delle nuove previsioni del piano revisionato;
3)  la posizione ravvicinata alle più recenti espansioni residenziali del centro abitato di Ragusa in direzione sud potrebbe ovviamente far preferire insediamenti di tipo commerciale, tenuto conto del minore impatto ambientale;
-  sotto il profilo normativo appare necessario limitare l'altezza massima degli edifici con piani solaio a 15 m., consentendo, viceversa le maggiori altezze previste dall'art. 13 delle norme di attuazione ai soli casi di strutture ed impianti tecnologici;
-  Ritenuto di poter condividere le controdeduzioni formulate dal Consorzio sulle osservazioni presentate avverso al piano, salvo quanto in precedenza considerato;
-  Ritenuto il rilevante interesse pubblico alla revisione del piano in oggetto.
Per tutto quanto sopra, è del parere che la revisione del piano regolatore dell'agglomerato industriale di Ragusa, approvata con deliberazione consortile n. 8 del 29 settembre 1995 sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 1/84, con l'introduzione delle prescrizioni di cui ai superiori considerata.»;
Vista la nota assessoriale prot. n. 3203 dell'11 marzo 1999, con la quale, nel condividere il soprariportato parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 546 del 6 agosto 1999, il Consorzio A.S.I. della Provincia di Ragusa è stato invitato a procedere alla rielaborazione parziale del progetto di piano in argomento;
Vista la nota prot. n. 4590 del 21 settembre 1998, pervenuta a questo Assessorato in data 23 settembre 1998, con la quale il Consorzio A.S.I. della Provincia di Ragusa, in riscontro alla sopracitata assessoriale, ha trasmesso a questo Assessorato gli atti e gli elaborati concernenti la rielaborazione del piano regolatore consortile dell'agglomerato industriale di Ragusa;
Vista la delibera n. 10 del 27 luglio 1998, con la quale, a seguito della deliberazione del comitato direttivo n. 149 dell'8 giugno 1998, il consiglio generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa ha adottato il piano regolatore consortile rielaborato a seguito delle indicazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 546 del 6 agosto 1997;
Vista la proposta n. 30 del 4 agosto 1999, prot. n. 192/99 di pari data, resa dal gruppo XXVII/D.R.U. ai sensi dell'art. 68, comma 9, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il parere n. 196 del 7 ottobre 1999, espresso dalConsiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti e degli elaborati sottoposti dal gruppo competente in allegato alla proposta di cui sopra, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
-  Premesso
Con voto n. 546 del 6 agosto 1997 il C.R.U. esprimeva parere favorevole all'approvazione della revisione del piano in oggetto ad esclusione delle aree destinate ad insediamenti commerciali, localizzate al di là della ferrovia, il cui fabbisogno poteva essere soddisfatto: o impegnando parte delle aree destinate a insediamenti industriali (art. 30 della legge regionale n. 29/95), o qualora ciò non fosse possibile, allocando tali aree commerciali nella limitrofa zona artigianale comunale già infrastrutturata, ma ancora non utilizzata.
Con nota A.R.T.A. prot. n. 3203 dell'11 marzo 1998, il Consorzio veniva invitato ad adeguare il progetto di revisione del piano in conformità al parere del C.R.U. sopra citato.
Il Consorzio, verificata preliminarmente l'impossibilità di allocare le aree commerciali nella limitrofa zona artigianale comunale (vedi verbale di conferenza di servizio dell'11 maggio 1998 allegato alla deliberazione del Comitato direttivo del Consorzio), deliberava con atto del consiglio generale n. 10 del 27 luglio 1998 "l'utilizzo di un'area di circa 9 Ha. (invece che 19 Ha.) in una porzione di area industriale limitrofa alla S.S. 115 da utilizzare per insediamenti commerciali", eliminando così le previsioni insediative commerciali poste al di là della ferrovia e della base eliportuale prevista nello stesso ambito.
- Considerato che il Consorzio ha deliberato di conformarsi alle prescrizioni dell'A.R.T.A., in conformità alle indicazioni del voto del C.R.U. n. 546 del 6 agosto 1997, e che pertanto la rielaborazione del progetto di revisione del piano regolatore generale appare meritevole di approvazione.
Ciò premesso e considerato, esprime parere che la revisione del piano regolatore consortile, relativo agli agglomerati di Ragusa e Modica-Pozzallo - Agglomerato di Ragusa, adottata con deliberazione del consiglio generale dell'A.S.I. n. 8 del 29 settembre 1995, e successiva rielaborazione a seguito del voto del C.R.U. n. 546 del 6 agosto 1997, adottata con deliberazione n. 10 del 27 luglio 1998, sia meritevole di approvazione.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 196 del 7 ottobre 1999;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è approvata, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 196 del 7 ottobre 1999, la revisione del piano regolatore consortile relativo agli agglomerati di Ragusa e Modica-Pozzallo - Agglomerato di Ragusa, riadottata con delibera del consiglio generale dell'A.S.I. n. 10 del 27 luglio 1998 a seguito del voto C.R.U. n. 546 del 6 agosto 1997, espresso in precedenza sugli atti adottati dal consiglio generale dell'A.S.I. con delibera n. 8 del 29 settembre 1995.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera del consiglio generale dell'A.S.I. n. 10 del 27 luglio 1998;
 2)  delibera del comitato direttivo n. 149 dell'8 giugno 1998;
 3)  tav.  n.  1 - corografia, 1:25.000; 
 4)  tav.  n.  2 - carta dei vincoli, 1:25.000; 
 5)  tav.  n.  3 - planimetria generale ed infrastrutture, 1:10.000 (2 copie); 
 6)  tav.  n.  4 - planimetria agglomerato attuale, 1:4.000; 
 7)  tav.  n.  5 - planimetria agglomerato revisionato, 1:4.000; 
 8)  tav.  n.  6 - rete viaria con dati altimetrici, 1:4.000; 
 9)  tav.  n.  7 - planimetria dell'agglomerato con dati caratteristici, 1:4.000; 
10)  tav.  n.  8 - schema rete idrica, 1:4.000; 
11)  tav.  n.  9 - schema rete fognante acque nere, 1:4.000; 
12)  tav.  n.  10 - schema rete fognante acque bianche, 1:4.000; 
13)  tav.  n.  11 - piano particellare di esproprio, 1:4.000; 
14)  tav.  n.  12 - sezione stradale, piazzale di sosta ed innesto, scale varie; 

15)  norme di attuazione;
16)  elenco ditte da espropriare;
17)  previsione di massima della spesa per l'attuazione del piano;
Studio geologico
18)  relazione geologica;
19) corografia generale, scala 1:25.000;
20)  carta geologica, scala 1:10.000;
21)  carta idrogeologica, scala 1:10.000;
22)  carta geomorfologica, scala 1:10.000;
23)  carta di sintesi zonazione sismica, scala 1:10.000;
Studio di valutazione di impatto ambientale
24)  relazione;
25)  tav.  n.  1 - corografia, scala 1:25.000; 
26)  tav.  n.  2 - carta dei vincoli, scala 1:25.000; 
27)  tav.  n.  3 - planimetria generale ed infrastrutture, scala 1:10.000; 
28)  tav.  n.  4 - visualizzazione cromatica dell'agglomerato revisionato, scala 1:4.000. 


Art. 3

Le previsioni di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 1/84, dovranno essere attuate entro il termine di anni dieci e le procedure espropriative delle aree destinate ad insediamenti industriali dovranno essere completate, ai sensi dell'art. 21 della medesima legge, entro tre anni dalla data del presente decreto.

Art. 4

Il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa ed il comune di Ragusa sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(99.50.2344)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 17 febbraio 1999.
Modifica del decreto 27 marzo 1998, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, art. 18, commi 3° e 4°;
Visto il decreto n. 457/3TR del 2 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 18 ottobre 1997, parte I;
Vista la concessione, con la quale il sindaco del comune di Capo d'Orlando affida il servizio di trasporto pubblico, già esercitato dall'Azienda siciliana trasporti, alla ditta cooperativa Capo Verde;
Vista la nota n. 3268/19sn/2TR del 23 dicembre 1998;
Vista l'istanza prodotta dalla suddetta ditta cooperativa Capo Verde, con sede legale in Capo d'Orlando, con la quale si chiede l'assegnazione delle percorrenze chilometriche relative al servizio di cui prima, ai sensi della legge regionale n. 16/97;
Considerato che, con il consuntivo 1995 l'Azienda siciliana trasporti ha certificato una percorrenza chilometrica effettiva, riferita al servizio urbano nel comune di Capo d'Orlando, pari a Km. 88.296;
Ritenuto di dovere assegnare tale percorrenza chilometrica (Km. 88.296) all'Azienda cooperativa Capo Verde subentrata all'A.S.T. nell'esercizio del trasporto pubblico urbano nel comune di Capo d'Orlando e di dovere contestualmente ridurre la percorrenza chilometrica, in misura sempre pari a Km. 88.296, all'A.S.T.;
Ritenuto, pertanto, di modificare il decreto del 27 marzo 1998 secondo il prospetto sotto indicato;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi citati in premessa, le percorrenze di cui al decreto del 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 30 maggio 1998, parte I, attribuite all'Azienda siciliana trasporti, sono modificate secondo i dati chilometrici sottoriportati:

  | Pro- | Km. distribuiti per tipo servizio
  Azienda vincia Urbani | Suburbani | Extraurbani     Totale km. 
A.S.T.  PA 4.653.525 3.336.820 15.751.726 23.742.071 


Art. 2

Al fine di potere determinare il contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/93 in favore dell'Azienda cooperativa Capo Verde in Capo d'Orlando, subentrata all'A.S.T., per l'esercizio del servizio urbano, nel comune di Capo d'Orlando, è assegnata la percorrenza chilometrica di cui all'art. 1 per un ammontare complessivo di Km. 88.296, ai sensi della legge regionale n. 16/97.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente trasmesso alla Gazzetta Ufficiale  della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 17 febbraio 1999.
  ROTELLA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni ed i trasporti il 25 marzo 1999 al n. 61.
(99.51.2389)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza emessa il 12 novembre 1999 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Cancemi Gaetano contro il comune diAvola ed altri.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Reg. ord. n. 751/99
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. 1ª int.) composto dai signori magistrati:
-  dott. Vincenzo Salamone - presidente rel. est.;
-  dott. Gabriella Guzzardi - consigliere;
-  dott. Paola Puliatti - consigliere;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso n. 4150 del 1999 proposto da: Cancemi Gaetano rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Scuderi ed Edoardo Nigra nel cui studio sono elettivamente domiciliati in Catania, via V. Giuffrida n. 37

contro

-  il comune diAvola (SR), non costituito in giudizio;
- l'Assessorato degli enti locali della Regione siciliana, in persona dell'Assessore p.t. rapp. e dif. ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato diCatania, domiciliataria

e nei confronti di

Morale Vincenzo, non costituito in giudizio

per l'annullamento

-  della delibera dell'8 luglio 1999, n. 93 di approvazione della mozione di sfiducia;
- dell'atto di promozione della mozione di sfiducia del 23 giugno 1999, e del provvedimento sconosciuto dell'Assessorato regionale degli enti locali che ha disposto l'insediamento del commissario straordinario presso il comune diAvola.
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione regionale;
Udito il relatore cons. Vincenzo Salamone e uditi, altresì, l'avv. Edoardo Nigra per la parte ricorrente e l'avvocato dello Stato Angela Palazzo per l'Amministrazione regionale;
Vista la documentazione tutta in atti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio si chiede l'annullamento della delibera dell'8 luglio 1999, n. 93 di approvazione della mozione di sfiducia, dell'atto di promozione della mozione di sfiducia del 23 giugno 1999, e del provvedimento dell'Assessorato regionale degli enti locali che ha disposto l'insediamento del commissario straordinario presso il comune di Avola.
Con ordinanza collegiale deliberata nella camera di consiglio del 12 novembre 1999 il collegio ha ritenuto che non appaiono al momento fondate le censure con le quali si lamentano vizi del procedimento e della motivazione in quanto:
- il sindaco con la comunicazione dell'ordine del giorno del Consiglio comunale è posto nelle condizioni di partecipare al procedimento di approvazione della mozione di sfiducia (caratterizzato, peraltro, da principi di specialità rispetto a quanto previsto dalla legge regionale siciliana n. 10 del 1991); la mozione di sfiducia e la delibera di approvazione che la fa propria evidenziano le ragioni (anche di natura politica) che la supportano;
- sfugge alla cognizione del giudizio di legittimità la valutazione di adeguatezza delle ragioni che supportano la mozione di sfiducia (Corte costituzionale 18 gennaio 1996, n. 7).
Con autonomo motivo di censura si lamenta la incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
L'Assessorato degli enti locali della Regione siciliana, nel costituirsi in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania ha chiesto il rigetto del gravame.
DIRITTO

1 - Come già rilevato in sede di svolgimento del processo con ordinanza collegiale deliberata nella camera di consiglio del 12 novembre 1999, il collegio ha ritenuto che non appaiono al momento fondate le censure con le quali si lamentano vizi del procedimento e della motivazione in quanto:
-  il sindaco con la comunicazione dell'ordine del giorno del consiglio comunale è posto nelle condizioni di partecipare al procedimento di approvazione della mozione di sfiducia (caratterizzato, peraltro, da principi di specialità rispetto a quanto previsto dalla legge regionale siciliana n. 10 del 1991); la mozione di sfiducia e la delibera di approvazione che la fa propria evidenziano le ragioni (anche di natura politica) che la supportano;
-  sfugge alla cognizione del giudizio di legittimità la valutazione di adeguatezza delle ragioni che supportano la mozione di sfiducia (Corte costituzionale 18 gennaio 1996, n. 7).
Con autonomo motivo di censura si lamenta l'incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
Tale censura è rilevante ai fini della decisione del gravame.
Con la stessa ordinanza è stata, infatti, accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati sino alla camera di consiglio successiva alla data di restituzione degli atti da parte della cancelleria del-la Corte costituzionale e ciò in quanto sussiste il dan-no grave ed irreparabile determinato dalla circostanza che nelle more della decisione della Corte costituzionale la parte ricorrente sarebbe stata privata della carica di sindaco.
2  -  Osserva il collegio, con riguardo al terzo motivo, di censura, che va ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
Giova premettere che la legge regionale n. 7 del 1992, nell'introdurre per la prima volta il sistema di elezione diretta dei sindaci da parte del corpo elettorale (in anticipo rispetto alla legislazione nazionale) in attuazione della competenza legislativa esclusiva prevista dall'art. 14, comma 1, lett. O, dello statuto regionale, all'art. 18 ha disciplinato la "Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco" prevedendo che:
«1.  Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dall'art. 12, non può essere presentata mozione di sfiducia.
2.  Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.
3.  La consultazione avviene secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge su schede recanti la seguente dizione:
L'elettore intende confermare l'attuale sindaco? SI    NO.
4.  La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori.
5.  L'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.
6.  Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, secondo il disposto dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. n. 6/55), approvato con legge regionale n. 16/63, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino all'elezione del sindaco da indirsi entro 90 giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
7.  Il sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio comunale.
8.  Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono esercitate da un commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.
9.  Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.
10.  Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l'esercizio delle funzioni consiliari fino alla elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
11. Il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del sindaco.
12. Se la decadenza è dichiarata a meno di un an-no dalla data di scadenza del sindaco, le funzioni del consiglio sono esercitate da una terna di commissari straordinari nominati secondo le disposizioni dei commi 6 e 7».
Il referendum popolare per la rimozione del sindaco per gravi inadempienze di quest'ultimo al programma a suo tempo sottoposto agli elettori di cui all'art. 18 legge regionale siciliana 26 agosto 1992, n. 7, si congifurava quale strumento previsto dal legislatore per temperare il principio dell'autonomia del sindaco rispetto al consiglio (principio del quale costituisce corollario il divieto della mozione di sfiducia).
La relativa valutazione compiuta dal consiglio comunale si sottraeva al sindacato di legittimità, rilevando, in tale ipotesi, a legittimare la richiesta di consultazione del corpo elettorale, l'astratta idoneità della motivazione addotta, dato che è pur sempre l'azione del sindaco e la sua attività di gestione dell'Ente ad essere posta in discussione (T.A.R. Palermo 19 maggio 1997, n. 866, C.G.A., sez. giur. 21 novembre 1997, n. 512, T.A.R. Sicilia-Catania, sez. I, 8 luglio 1996, n. 1262).
La legge statale 25 marzo 1993, n. 81, nel disciplinare in ambito nazionale la "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", ha previsto, invece, la mozione di sfiducia, e all'art. 18, nel sostituire l'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha previsto che:
«1.  Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti».
La legge regionale siciliana n. 35 del 1997, all'art. 10, ha abbandonato il metodo del referendum introducendo (in analogia alla disciplina statale) la mozione di sfiducia, che è così disciplinata:
«1.  Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte, non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio; nei comuni aventi popolazione sino a 10.000 abitanti, per tale approvazione occorre la maggioranza dei due terzi i componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta gior-ni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 11, comma 4».
Il successivo art. 11 dispone che:
«1.  La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica dei componenti delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli.
2.  La cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale».
Operata la ricostruzione dell'assetto normativo giova ricordare che la giurisprudenza, con riferimento alla dialettica Governo - Parlamento, ritiene che la mozione di sfiducia - quali che ne possano essere le varianti (atto rivolto contro il Governo o contro il singolo ministro) - va annoverata tra gli strumenti funzionali al ruolo proprio delle Camere di verificare la consonanza con il Governo rispetto all'indirizzo politico e, comportando, perciò, un giudizio soltanto politico, non può essere ammissibilmente sindacata sotto il profilo teleologico delle ragioni dei fini della sua adozione (Corte costituzionale 18 gennaio 1996, n. 7).
La Corte costituzionale ha, in particolare, ritenuto che la mozione di sfiducia individuale nei confronti di un singolo ministro, pur se non prevista espressamente in Costituzione, può essere proposta ed approvata da ciascuna Camera, in quanto essa rientra nella logica del sistema di governo parlamentare secondo il disegno definito dagli artt. 92, 94 e 95 Cost. e dalle fonti integrative del testo costituzionale, in relazione alle esigenze poste dallo sviluppo storico di tale tipo di governo.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in relazione ad un sistema (non previsto dalla Costituzione, ma con la stessa non incompatibile) di elezione diretta dell'esecutivo delle autonomie locali.
La Regione siciliana che, come sopra rilevato, ha per prima nel nostro ordinamento introdotto un metodo di elezione diretta alla carica di sindaco (e successivamente di presidente della provincia regionale) ha risolto il problema della consonanza tra la volontà del corpo elettorale e la gestione amministrativa espressa dai capi delle amministrazioni locali con il sistema innovativo del referendum, incentrato sostanzialmente sulla rinnovazione parziale della consultazione elettorale.
In quest'ultima, infatti, viene ad assumere rilievo la sovranità popolare dalla quale ai sensi dell'art. 1 della Costituzione mutuano le attribuzioni le pubbliche autorità.
La norma dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 35 del 1997, che sostituisce il referendum con la mozione di sfiducia appare, sotto diversi profili in contrasto con alcuni principi contenuti nella Costituzione ed, in particolare, con gli artt. 1, 48 e 97.
L'art. 10 della legge regionale n. 35 del 1997 prevede espressamente la mozione di fiducia nei confronti del sindaco e della giunta. A tale istituto, nel silenzio della legge, dovrebbe essere attribuita quella valenza tipica che essa possiede a livello di organi parlamentari.
All'interno del sistema elettorale previsto dalla normativa regionale, tuttavia, l'istituto acquista delle caratteristiche particolari, le quali fanno dubitare della corretta applicabilità di tale istituto al rapporto che intercorre tra gli organi amministrativi locali. All'interno del nostro sistema elettorale si viene a creare, infatti, un rapporto trilatero tra sindaco (e la giunta), consiglio comunale e corpo elettorale. Pur con le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 35 del 1997 rispetto al sistema di elezione del sindaco previsto dalla legge regionale n. 7/92, non si può affermare che il rapporto fiduciario - il cui venire meno è punito dall'approvazione della mozione di sfiducia - intercorra esclusivamente tra sindaco e consiglio comunale. Ciò in quanto che se è vero che nel vecchio sistema non vi era alcun collegamento tra i candidati sindaci con le liste di candidati al consiglio comunale, mentre in quello della legge regionale n. 35 ciascun candidato sindaco deve presentare dichiarazione di collegamento ad una lista o gruppo di liste, ciò non basta a far sì che il predetto rapporto politico da trilatero si trasformi in bilatero.
Ciò, ad avviso del collegio, si evince dal disposto normativo dell'art. 3 della legge regionale n. 35 del 1997, laddove al comma terzo, ultima parte, si dispone che: «Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla li-sta prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo».
La presenza di quest'ultimo tipo di voto, cosiddetto voto disgiunto, consente di affermare che il sindaco eletto ottiene la propria investitura direttamente dal corpo elettorale (espressione della sovranità popolare ai sensi degli artt. 1 e 48 della Costituzione) e non è affatto espressione diretta delle liste a cui egli è collegato. La mozione di sfiducia prevista dall'ordinamento regionale altera, quindi, ingiustificatamente il rapporto fiduciario esistente tra cittadini ed esecutivo.
Ne consegue che per ridare legittimità costituzionale all'istituto della mozione di sfiducia occorrerebbe o modificare la lettera della legge o disporne una correzione in termini parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, ancorando l'istituto a precisi strumenti di verifica dell'attività dell'esecutivo e cioè alla contestazione della violazione di norme dell'ordinamento (norme primarie, statuti, atti di indirizzo).
Solo nel caso in cui, infatti, dovessero emergere risultati negativi di gestione, il consiglio comunale sarebbe legittimato a diventare effettivo strumento di rappresentatività del corpo elettorale che ha espresso la figura del sindaco e solo in tale caso, di conseguenza, legittimato ad irrogare l'estrema sanzione della decadenza dalla carica.
Certamente un rilievo determinante in ordine alla valutazione di negatività di un istituto giuridico assume, ad avviso del collegio, la sua utilizzabilità, senza reale possibilità di sindacato giurisdizionale, per finalità che contrastano con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione espresso all'art. 97 della Costituzione.
A tal proposito giova osservare che il canone costituzionale del buon andamento della P.A. riguarda anche gli aspetti attinenti alle funzioni ed all'esercizio dei poteri amministrativi, cosicchè i relativi procedimenti debbono essere idonei a perseguire la migliore realizzazione dell'interesse pubblico nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti nell'attività amministrativa; tuttavia, l'obiettivo costituzionale può essere realizzato con strumenti diversi, egualmente efficienti ed efficaci, la cui scelta è rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore (Corte costituzionale 23 aprile 1998, n. 135).
Orbene, l'attuale disciplina della mozione di sfiducia, ancorché motivata, è sempre più frequentemente espressione di mutamenti (o trasformismi) all'interno di schieramenti politici, volti spesso a condizionare l'esecutivo al di fuori di quella dialettica tra organi dell'ente locale disegnata dal legislatore che ha separato nettamente le competenze degli organi assembleari da quelle dell'esecutivo.
La possibilità di presentare mozioni di sfiducia, anche soltanto dopo pochi mesi dallo svolgimento della consultazione elettorale, incide, inoltre, sul valore della stabilità delle istituzioni pubbliche, fortemente avvertito dalla collettività e che, per quanto riguarda la organizzazione della Pubblica Amministrazione, è enunciato in termini di buon andamento nell'art. 97 della Costituzione.
La stabilità delle istituzioni, come valore costituzionale implica che il "patto" tra corpo elettorale ed orga-ni eletti, fulcro del sistema democratico, si esplichi nei tempi fissati dall'ordinamento senza interruzioni che si ripercuotono in termini di inefficienza e deresponsabilizzazione dei soggetti investiti da cariche pubbliche.
Il collegio, pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 1999.
  Il presidente estensore: SALAMONE 
  Il segretario: BONANNO 

(2000.3.177)
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Ordinanza emessa il 12 novembre 1999 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Liuzzo Giovanni contro il comune di Carlentini ed altri.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Reg. ord. n. 752/99
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. 1ª int.) composto dai signori magistrati:
-  dott. Vincenzo Salamone - presidente rel. est.;
-  dott. Gabriella Guzzardi - consigliere;
-  dott. Paola Puliatti - consigliere;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso n. 4182 del 1999 proposto da Liuzzo Giovanni rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vitale nel cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via V.E. Orlando n. 56;

contro

-  il comune diCarlentini (SR), non costituito in giudizio;
- l'Assessorato degli enti locali della Regione siciliana, in persona dell'Assessore p.t. rapp. e dif. ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato diCatania, domiciliataria

e nei confronti di

-  Carnazzo Sebastiano non costituito in giudizio;
-  Miceli Giuseppe rapp. e dif. dall'avv. Luciano Strazzeri nel cui studio è elettivamente domiciliato in Catania via G.A. Costanzo n. 30;

per l'annullamento

-  della deliberazione del consiglio comunale di Carlentini n. 86 del 26 luglio 1999;
- del decreto del Presidente della Regione siciliana prot. n. 525/GRVII/SG del 13 agosto 1999 di nomina del commissario straordinario, dott. Leonardo Pitone.
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione regionale e di Miceli Giusea;
Udito il relatore cons. Vincenzo Salamone e uditi, altresì, l'avv. Antonio Vitale per la parte ricorrente, l'avv. Luciano Strazzeri per Miceli Giuseppe e l'avvocato dello Stato Angela Palazzo per l'Amministrazione regionale;
Vista la documentazione tutta in atti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio si chiede l'annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Carlentini n. 86 del 26 luglio 1999 e del decreto del Presidente della Regione siciliana prot. n. 525/GRVII/SG del 13 agosto 1999 di nomina del commissario straordinario, dott. Leonardo Pitone.
Con ordinanza collegiale deliberata nella camera di consiglio del 12 novembre 1999 il collegio ha ritenuto che non appaiono al momento fondate le censure con le quali si lamentano vizi del procedimento e della motivazione in quanto:
- il sindaco con la comunicazione dell'ordine del giorno del consiglio comunale è posto nelle condizioni di partecipare al procedimento di approvazione della mozione di sfiducia (caratterizzato, peraltro, da principi di specialità rispetto a quanto previsto dalla legge regionale siciliana n. 10 del 1991); la mozione di sfiducia e la delibera di approvazione che la fa propria evidenziano le ragioni (anche di natura politica) che la supportano;
- sfugge alla cognizione del giudizio di legittimità la valutazione di adeguatezza delle ragioni che supportano la mozione di sfiducia (Corte costituzionale 18 gennaio 1996, n. 7).
Con autonomo motivo di censura si lamenta l'incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
L'Assessorato degli enti locali della Regione siciliana ed il sig. Miceli Giuseppe, nel costituirsi in giudizio hanno chiesto il rigetto del gravame.
DIRITTO

1 - Come già rilevato in sede di svolgimento del processo con ordinanza collegiale deliberata nella camera di consiglio del 12 novembre 1999, il collegio ha ritenuto che non appaiono al momento fondate le censure con le quali si lamentano vizi del procedimento e della motivazione in quanto:
-  il sindaco con la comunicazione dell'ordine del giorno del consiglio comunale è posto nelle condizioni di partecipare al procedimento di approvazione della mozione di sfiducia (caratterizzato, peraltro, da principi di specialità rispetto a quanto previsto dalla legge regionale siciliana n. 10 del 1991); la mozione di sfiducia e la delibera di approvazione che la fa propria evidenziano le ragioni (anche di natura politica) che la supportano;
-  sfugge alla cognizione del giudizio di legittimità la valutazione di adeguatezza delle ragioni che supportano la mozione di sfiducia (Corte costituzionale 18 gennaio 1996, n. 7).
Con autonomo motivo di censura si lamenta la incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
Tale censura è rilevante ai fini della decisione del gravame.
Con la stessa ordinanza è stata, infatti, accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati sino alla camera di consiglio successiva alla data di restituzione degli atti da parte della cancelleria della Corte costituzionale e ciò in quanto sussiste il danno grave ed irreparabile determinato dalla circostanza che nelle more della decisione della Corte costituzionale la parte ricorrente sarebbe stata privata della carica di sindaco.
2  -  Osserva il collegio, con riguardo al terzo motivo, di censura, che va ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
Giova premettere che la legge regionale n. 7 del 1992, nell'introdurre per la prima volta il sistema di elezione diretta dei sindaci da parte del corpo elettorale (in anticipo rispetto alla legislazione nazionale) in attuazione della competenza legislativa esclusiva prevista dall'art. 14, comma 1, lett. O, dello Statuto regionale, all'art. 18 ha disciplinato la "Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco" prevedendo che:
«1.  Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dall'art. 12, non può essere presentata mozione di sfiducia.
2.  Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.
3.  La consultazione avviene secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge su schede recanti la seguente dizione:
L'elettore intende confermare l'attuale sindaco? SI    NO.
4.  La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori.
5.  L'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.
6.  Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, secondo il disposto dell'art. 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. n. 6/55), approvato con legge regionale n. 16/63, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino all'elezione del sindaco da indirsi entro 90 giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
7.  Il sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio comunale.
8.  Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono esercitate da un commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.
9.  Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.
10.  Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l'esercizio delle funzioni consiliari fino alla elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
11. Il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del sindaco.
12. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del sindaco, le funzioni del consiglio sono esercitate da una terna di commissari straordinari nominati secondo le disposizioni dei commi 6 e 7».
Il referendum popolare per la rimozione del sindaco per gravi inadempienze di quest'ultimo al programma a suo tempo sottoposto agli elettori di cui all'art. 18, legge regionale siciliana 26 agosto 1992, n. 7, si congifurava quale strumento previsto dal legislatore per temperare il principio dell'autonomia del sindaco rispetto al consiglio (principio del quale costituisce corollario il divieto della mozione di sfiducia).
La relativa valutazione compiuta dal consiglio comunale si sottraeva al sindacato di legittimità, rilevando, in tale ipotesi, a legittimare la richiesta di consultazione del corpo elettorale, l'astratta idoneità della motivazione addotta, dato che è pur sempre l'azione del sindaco e la sua attività di gestione dell'Ente ad essere posta in discussione (T.A.R. Palermo 19 maggio 1997, n. 866, C.G.A., sez. giur. 21 novembre 1997, n. 512, T.A.R. Sicilia-Catania, sez. I, 8 luglio 1996, n. 1262).
La legge statale 25 marzo 1993, n. 81, nel disciplinare in ambito nazionale la "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", ha previsto, invece la mozione di sfiducia, e all'art. 18, nel sostituire l'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha previsto che:
«1.  Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti».
La legge regionale siciliana n. 35 del 1997 all'art. 10 ha abbandonato il metodo del referendum introducendo (in analogia alla disciplina statale) la mozione di sfiducia, che è così disciplinata:
«1.  Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte, non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio; nei comuni aventi popolazione sino a 10.000 abitanti, per tale approvazione occorre la maggioranza dei due terzi i componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 11, comma 4».
Il successivo art. 11 dispone che:
«1.  La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli.
2.  La cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale».
Operata la ricostruzione dell'assetto normativo giova ricordare che la giurisprudenza con riferimento alla dialettica Governo - Parlamento ritiene che la mozione di sfiducia - quali che ne possano essere le varianti (atto rivolto contro il Governo o contro il singolo ministro) - va annoverata tra gli strumenti funzionali al ruolo proprio delle Camere di verificare la consonanza con il Governo rispetto all'indirizzo politico e, comportando, perciò, un giudizio soltanto politico, non può essere ammissibilmente sindacata sotto il profilo teleologico delle ragioni dei fini della sua adozione (Corte costituzionale 18 gennaio 1996, n. 7).
La Corte costituzionale ha, in particolare, ritenuto che la mozione di sfiducia individuale nei confronti di un singolo ministro, pur se non prevista espressamente in Costituzione, può essere proposta ed approvata da ciascuna Camera, in quanto essa rientra nella logica del sistema di governo parlamentare secondo il disegno definito dagli artt. 92, 94 e 95 cost. e dalle fonti integrative del testo costituzionale, in relazione alle esigen-ze poste dallo sviluppo storico di tale tipo di governo.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in relazione ad un sistema (non previsto dalla Costituzione, ma con la stessa non incompatibile) di elezione diretta dell'esecutivo delle autonomie locali.
La Regione siciliana che, come sopra rilevato, ha per prima nel nostro ordinamento introdotto un metodo di elezione diretta alla carica di sindaco (e successivamente di presidente della provincia regionale) ha risolto il problema della consonanza tra la volontà del corpo elettorale e la gestione amministrativa espressa dai capi delle amministrazioni locali con il sistema innovativo del referendum, incentrato sostanzialmente sulla rinnovazione parziale della consultazione elettorale.
In quest'ultima, infatti, viene ad assumere rilievo la sovranità popolare dalla quale, ai sensi dell'art. 1 della Costituzione, mutuano le attribuzioni le pubbliche autorità.
La norma dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 35 del 1997, che sostituisce il referendum con la mozione di sfiducia appare, sotto diversi profili, in contrasto con alcuni principi contenuti nella Costituzione ed, in particolare, con gli artt. 1, 48 e 97.
L'art. 10 della legge regionale n. 35 del 1997 prevede espressamente la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta. A tale istituto, nel silenzio della legge, dovrebbe essere attribuita quella valenza tipica che essa possiede a livello di organi parlamentari.
All'interno del sistema elettorale previsto dalla normativa regionale, tuttavia, l'istituto acquista delle caratteristiche particolari, le quali fanno dubitare della corretta applicabilità di tale istituto al rapporto che intercorre tra gli organi amministrativi locali. All'interno del nostro sistema elettorale si viene a creare, infatti, un rapporto trilatero tra sindaco (e la sua giunta), consiglio comunale e corpo elettorale. Pur con le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 35 del 1997 rispetto al sistema di elezione del sindaco previsto dalla legge regionale n. 7/92, non si può affermare che il rapporto fiduciario - il cui venire meno è punito dall'approvazione della mozione di sfiducia - intercorra esclusivamente tra sindaco e consiglio comunale. Ciò in quanto che se è vero che nel vecchio sistema non vi era alcun collegamento tra i candidati sindaci con le liste di candidati al consiglio comunale, mentre in quello della legge regionale n. 35 ciascun candidato sindaco deve presentare dichiarazione di collegamento ad una lista o gruppo di liste, ciò non basta a far si che il predetto rapporto politico da trilatero si trasformi in bilatero.
Ciò, ad avviso del collegio, si evince dal disposto normativo dell'art. 3 della legge regionale n. 35 del 1997, laddove al comma terzo, ultima parte, si dispone che: «Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo».
La presenza di quest'ultimo tipo di voto, cosiddetto voto disgiunto, consente di affermare che il sindaco eletto ottiene la propria investitura direttamente dal corpo elettorale (espressione della sovranità popolare ai sensi degli artt. 1 e 48 della Costituzione) e non è affatto espressione diretta delle liste a cui egli è collegato. La mozione di sfiducia prevista dall'ordinamento regionale altera, quindi, ingiustificatamente il rapporto fiduciario esistente tra cittadini ed esecutivo.
Ne consegue che per ridare legittimità costituzionale all'istituto della mozione di sfiducia occorrerebbe o modificare la lettera della legge o disporne una correzione in termini parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, ancorando l'istituto a precisi strumenti di verifica dell'attività dell'esecutivo e cioè alla contestazione della violazione di norme dell'ordinamento (norme primarie, statuti, atti di indirizzo).
Solo nel caso in cui, infatti, dovessero emergere risultati negativi di gestione, il consiglio comunale sarebbe legittimato a diventare effettivo strumento di rappresentatività del corpo elettorale che ha espresso la figura del sindaco e solo in tale caso, di conseguenza, legittimato ad irrogare l'estrema sanzione della decadenza dalla carica.
Certamente un rilievo determinante in ordine alla valutazione di negatività di un istituto giuridico assume, ad avviso del collegio, la sua utilizzabilità, senza reale possibilità di sindacato giurisdizionale, per finalità che contrastano con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione espresso all'art. 97 della Costituzione.
A tal proposito giova osservare che il canone costituzionale del buon andamento della P.A. riguarda anche gli aspetti attinenti alle funzioni ed all'esercizio dei poteri amministrativi, cosicchè i relativi procedimenti debbono essere idonei a perseguire la migliore realizzazione dell'interesse pubblico nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti nell'attività amministrativa; tuttavia, l'obiettivo costituzionale può essere realizzato con strumenti diversi, egualmente efficienti ed efficaci, la cui scelta è rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore (Corte costituzionale 23 aprile 1998, n. 135).
Orbene l'attuale disciplina della mozione di sfiducia, ancorché motivata, è sempre più frequentemente espressione di mutamenti (o trasformismi) all'interno di schieramenti politici, volti spesso a condizionare l'esecutivo al di fuori di quella dialettica tra organi dell'Ente locale disegnata dal legislatore che ha separato nettamente le competenze degli organi assembleari da quelle dell'esecutivo.
La possibilità di presentare mozioni di sfiducia, anche soltanto dopo pochi mesi dallo svolgimento della consultazione elettorale, incide, inoltre, sul valore della stabilità delle istituzioni pubbliche, fortemente avvertito dalla collettività e che, per quanto riguarda la organizzazione della Pubblica Amministrazione, è enunciato in termini di buon andamento nell'art. 97 della Costituzione.
La stabilità delle istituzioni, come valore costituzionale implica che il "patto" tra corpo elettorale ed organi eletti, fulcro del sistema democratico, si esplichi nei tempi fissati dall'ordinamento senza interruzioni che si ripercuoto in termini di inefficienza e deresponsabilizzazione dei soggetti investiti da cariche pubbliche.
Il collegio, pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 1999.
  Il presidente estensore: SALAMONE 
  Il segretario: BONANNO 

(2000.3.176)
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PRESIDENZA

Approvazione dello statuto dell'opera pia Istituto Boccone del Povero Gurrera e Moncada diCaltanissetta.

Con decreto presidenziale n. 592 del 4 novembre 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 16 novembre 1999 al n. 3703, è stato approvato lo statuto dell'opera pia Istituto Boccone del Povero Gurrera e Moncada di Caltanissetta, nascente dalla fusione delle opere pie Boccone del Povero Monsignor Gurrera e opera pia Moncada, composto da n. 26 articoli.
(99.50.2331)
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Approvazione del nuovo statuto organico dell'opera pia Emanuele Cassarino di Canicattini Bagni.

Con decreto presidenziale n. 593 del 4 novembre 1999, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 16 novembre 1999 al n. 3702, è stato approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Emanuele Cassarino di Canicattini Bagni, composto da n. 13 articoli, come dall'atto deliberativo n. 1 dell'8 febbraio 1999.
(99.50.2332)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti espropriazione permanente e definitiva, a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nei comuni di Modica e Ragusa, per lavori di utilizzazione delle acque del serbatoio S. Rosalia su fiume Irminio, 4° lotto, 1° stralcio.

Con decreto n. 2394 del 26 novembre 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stata costituita l'espropriazione permanente e definitiva, a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti in comune di Ragusa di proprietà della ditta qui di seguito elencata:
-  Calabrese Giovanni, nato l'1 ottobre 1933 a Modica, codice fiscale CLB GNN 33R01 F258D: foglio 44, particella 163 espropriati mq. 4.029, indennità occupazione temporanea L. 1.047.750, indennità totale L. 5.580.375. Quietanza n. 392.
(99.50.2325)


Con decreto n. 2395 del 26 novembre 1999 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stata costituita l'espropriazione permanente e definitiva, a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti in comune di Modica di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
-  Baglieri Rosa, nata il 6 settembre 1919 a Modica; Di Raimondo Vincenzo, nato l'1 gennaio 1915 a Modica, codice fiscale DRM VCN 15A01 F258R: foglio 38, particella 1, espropriati mq. 933, indennità occupazione temporanea L. 321.771, indennità totale L. 1.336.071. Quietanza n. 1533 del 26 novembre 1998;
-  Giurdanella Salvatore, nato il 14 ottobre 1916 a Modica, codice fiscale GRD SVT 16R14 F258O; Spadaro Margherita, nata il 28 ottobre 1922: foglio 191, particella 84, espropriati mq. 465, indennità occupazione temporanea L. 195.996, indennità totale L. 963.246. Quietanza n. 1535 del 26 novembre 1998;
-  Di Martino Antonino, nato il 13 gennaio 1940 a Modica, codice fiscale DMR NNN 40A13 F258V; Di Martino Giovanni, nato il 30 luglio 1907 a Modica: foglio 18, particella 31, espropriati mq. 1.074, indennità occupazione temporanea L. 400.800, indennità totale L. 1.528.500. Quietanza n. 1536 del 16 novembre 1998.
(99.50.2324)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca popolare di credito e servizi S.p.A., con sede in Vittoria.

Con decreto n. 0166/99 - 9/F del 24 novembre 1999 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata disposta la cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 - numero d'ordine 118 - della Banca popolate di credito e servizi S.p.A., con sede in Vittoria (RG), a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione della stessa nella Banca mercantile italiana S.p.A., con sede in Firenze.
(99.50.2327)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Nomina del Direttore dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione quale membro di diritto del Consiglio regionale delle miniere.

Con decreto n. 1360 del 22 ottobre 1999 dell'Assessore per l'industria, vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'industria il 3 novembre 1999, al n. 268 - scheda 622, è stato nominato membro di diritto del Consiglio regionale delle miniere, costituito con decreto n. 1982 del 10 novembre 1998, il Direttore dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, preposto alla Direzione beni culturali.
(99.50.2328)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Palermo relativa a lavori urgenti nel comune di Palermo.

Con decreto n. 1734 del 4 novembre 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia 12 ottobre 1999 redatta dall'ufficio del Genio civile di Palermo ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori di somma urgenza per la bonifica ed il consolidamento del costone roccioso in località La Montagnola incombente sulla S.S. 113 sulla sede ferroviaria Palermo - Trapani e sulle infrastrutture civili ed alberghiere in località Sferracavallo, nel comune di Palermo, ed ha disposto il finanziamento di L. 587.200.000 sul cap. 70314, esercizio 1999.
(99.50.2326)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in Trapani.


Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 9/2000/VII/L del 19 gennaio 2000, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi gennaio-febbraio 2000 in Trapani, così composta:
presidente
- ing. Giglione Salvatore, in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Agrigento;
membri esperti
-  ing. Salerno Giuseppe, in servizio presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo;
-  ing. Nastasi Vincenzo, funzionario dell'Ispesl diPalermo.
E' nominato segretario della commissione sopra menzionata la sig.ra Citino Paola, in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Trapani.
(2000.4.219)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autolinee extraurbane regionali in concessione.

Con decreto n. 463/2TR del 30 novembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Ortolano e Puglisi s.n.c., con sede in Alia, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Roccapalumba - scalo FF.SS., mediante la soppressione delle due coppie di corse feriali e la trasformazione in feriale della coppia di corse giornaliera.

Con decreto n. 464/2TR del 30 novembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Ortolano e Puglisi s.n.c., con sede in Alia, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Alia - scalo FF.SS., mediante la soppressione della c.c. giornaliera delle ore 20, la soppressione della c.c. feriale delle ore 14,30, la trasformazione in feriale della c.c. giornaliera delle ore 6,30.

Con decreto n. 465/2TR del 30 novembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Sais Autolinee S.p.A. con sede in Enna, nell'esercizio dell'autolinea Enna - Pasquasia - Caltanissetta, a ridurre il programma di esercizio mediante la trasformazione in feriale della c.c. giornaliera. Pertanto il risultante programma di esercizio sarà esercitato nel modo seguente:
-  2 c.c. fer. intero percorso.

Con decreto n. 466/2TR del 30 novembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è concessa, in via provvisoria, alla ditta autolinee Magistro con sede in Brolo, l'autolinea scolastica S. Silvestro - S. Agata di Militello che sarà esercitata con le seguenti caratteristiche:
-  percorso: S. Silvestro (capolinea area antistante il bivio per Pagliara - Fondachello) - S.P. 140 - frazione S. Maria Lo Piano (fermata) - S. Angelo di Brolo via S. Michele (fermata) S.P. 140 contrada Calabrò - Salina (fermata) - Fiumara di Piraino via Garibaldi - frazione Gliaca di Piraino - S.S. 113 - via del Popolo - via del Sole - S.S. 113 - Brolo via Vittorio Emanuele - S.S. 113 - ingresso svincolo autostradale A/20 - A/20 uscita svincolo autostradale per S. Agata di Militello via Medici - via Cernaia - via Gen. Liotta - via Medici - via Campidoglio - lungomare (capolinea all'altezza del c. civico 109);
-  programma di esercizio: 1 c.c. scolastica;
-  tariffa: regionale;
-  materiale rotabile: autobus del tipo corto.
Conseguentemente l'istanza in data 2 giugno 1997 della ditta Princiotto è rigettata.

Con decreto n. 469/2TR del 30 novembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società S.A.L. s.r.l., con sede in Agrigento, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Agrigento-Porto Empedocle dir. Villaseta, mediante l'espletamento del servizio con un unico orario, come da schema allegato all'istanza del 28 giugno 1997, sia per il periodo estivo che per quello invernale. Pertanto l'autolinea sarà esercitata con il seguente programma di esercizio:
-  n. 23 c.c. feriali intero percorso;
-  n. 7 c.c. scolastiche;
-  n. 12 c.c. festive.
Con decreto n. 472/2TR del 30 novembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Autoservizi Emanuele Antonino s.n.c. di Emanuele Teresina e C., con sede in Galati Mamertino, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Capo d'Orlando - Galati Mamertino - Tortorici, mediante la soppressione della c.c. domenicale sulla tratta Galati Mamertino - Capo d'Orlando e della c.c. scolastica sulla tratta Galati Mamertino - Tortorici.

Con decreto n. 473/2TR del 30 novembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Autoservizi Emanuele Antonino s.n.c. di Emanuele Teresina e C., con sede in Galati Mamertino, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea S. Agata Militello -Capo d'Orlando - Patti, mediante la soppressione della c.c. domenicale sulla tratta S. Agata Militello - Capo d'Orlando.

Con decreto n. 474/2TR del 30 novembre 1999 dell'Assesso-re per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la società Autoservizi Emanuele Antonino s.n.c. di Emanuele Teresina e C., con sede in Galati Mamertino, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Tortorici - Galati Mamertino - S. Agata Militello, mediante la soppressione della c.c. domenicale sulla tratta Galati Mamertino - S. Agata Militello.

Con decreto n. 475/2TR del 30 novembre 1999 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si è autorizzata, in via provvisoria, la ditta Campagna e Ciccolo con sede in Messina, nell'esercizio dell'autolinea scolastica Saponara - Spadafora, a prolungare la stessa a Giammoro, con l'estensione del divieto di servizio locale, già imposto da Saponara bivio a Spadafora, a Giammoro estremi compresi. Pertanto, la risultante autolinea assumerà le seguenti caratteristiche:
-  denominazione: Saponara -Spadafora - Giammoro;
-  programma di esercizio: 1 c.c. scolastica;
-  tariffa:  regionale;
-  percorso: Saponara di Villafranca, Scarcelli, Maiorani, Cavalieri, Spadafora, Venetico Marina, Fondachello, frazione di Valdina, Torregrotta, Monforte Marina, S. Pier Marina, Giammoro.
Vengono, conseguentemente, rigettate le opposizione della ditta TAI in data 23 novembre 1998, della ditta Giuntabus in data 23 novembre 1998 e delle FF.SS. S.p.A. in data 7 dicembre 1998. La direzione compartimentale MCTC di Palermo provvederà all'esecuzione del presente decreto ed aggiornerà il relativo disciplinare di concessione e provvederà, inoltre, ad imporre tutte le prescrizioni cautelative ai fini della sicurezza d'esercizio indicate nel rapporto n. 3496 del 4 ottobre 1999 in premessa citato.
(99.50.2338)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 31 dicembre 1999, n. 23.
I controlli delle Ragionerie centrali, alla luce delle disposizioni normative contenute nell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Alla Presidenza della Regione
Agli Assessorati regionali
Ai gruppi di lavoro della Direzione bilancio e tesoro
Alle Ragionerie centrali
Alla Direzione finanze e credito
All'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana
e, p.c.  Alla Corte dei conti 

La disposizione normativa contenuta nell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, prevede notevoli innovazioni in ordine all'attività delle Ragionerie centrali, disponendo che le stesse, a far data dal 1° gennaio 2000, provvederanno alla tenuta delle scritture contabili delle operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese di bilancio ed alla gestione del patrimonio della Regione, nonché al riscontro ed alla registrazione degli atti emanati dalle coesistenti amministrazioni attive, secondo le disposizioni della contabilità generale dello Stato.
Preliminarmente, si reputa opportuno effettuare alcune considerazioni orientative, sulle funzioni e sui procedimenti, intese ad avviare tempestivamente lo studio dell'azione direttamente connessa allo svolgimento dei nuovi compiti, onde contribuire a conseguire la massima coerenza ed uniformità di comportamento degli uffici, anche sulla scorta delle disposizioni impartite e dei chiarimenti emanati, in merito, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.
Attualmente la normativa statale è regolamentata dall'art. 9 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, che, al comma 1, prevede le norme relative al "controllo" di cui ci si occupa.
In base a tale disposizione normativa "gli uffici centrali del bilancio (1) provvedono alla tenuta delle scritture contabili ed alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la responsabilità dei dirigenti competenti (2). Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i provvedimenti acquistano efficacia. Entro il predetto termine l'ufficio centrale del bilancio può preannunciare all'Amministrazione l'invio di osservazioni circa la legalità della spesa; tali osservazioni, ferma restando l'efficacia degli atti e la facoltà dell'Amministrazione di darvi comunque esecuzione, sono comunicate all'Amministrazione non oltre i successivi dieci giorni. Il dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al provvedimento e ne informa l'ufficio centrale del bilancio".
Fin qui il comma 1 che, connettendosi al superstite comma 1 dell'art. 11 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, regola il procedimento del controllo preventivo di Ragioneria.
Elemento essenziale introdotto dalla norma in esame è il controllo di legalità della spesa, inteso a circoscrivere le verifiche delle Ragionerie centrali ai profili di stretta aderenza degli atti alle leggi che li disciplinano.
Da quanto testé detto si appalesa che in campo re gionale, con l'entrata in vigore dell'art. 62 della legge regionale n. 10/99, non troverà più applicazione, a far data dal 1° gennaio 2000, l'art. 8 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19; discendono, allora, da ciò nuove competenze e nuove incombenze per le Ragionerie centrali.
Si delineano, conseguentemente, i seguenti procedimenti del controllo che tengono anche conto delle disposizioni emanate in materia dal predetto Ministero opportunamente adattate all'ordinamento ed alla struttura della Regione siciliana:
1)  Tempi e modalità del procedimento di verifica degli atti delle Amministrazioni
Ricevuto l'atto assunto dall'Amministrazione attiva la Ragioneria centrale è tenuta a procedere alla registrazione dell'impegno nel termine dei 15 giorni previsti dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 367/94.
La stessa norma stabilisce, altresì, che il provvedimento acquista efficacia trascorsi 10 giorni dalla registrazione dell'impegno.
Entro il detto termine di 10 giorni la Ragioneria centrale può preannunciare all'Amministrazione l'invio di osservazioni sulla legalità della spesa.
Tale preannuncio non ha "potere interdittivo" sulla esecutorietà dell'atto in questione, atteso che la norma stessa prevede la facoltà per l'Amministrazione attiva di dare, comunque, esecuzione al provvedimento de quo.
Nei successivi ulteriori 10 giorni, la Ragioneria centrale comunicherà all'Amministrazione attiva le proprie osservazioni.
L'Amministrazione attiva dispone del seguito da dare al provvedimento, dandone formale comunicazione alla Ragioneria centrale.
In relazione al delineato processo, appare opportuno considerare che l'arco temporale massimo di 35 giorni, risultante dalla sommatoria delle fasi della procedura, può variare in relazione al momento (giorno) in cui è operata la registrazione dell'impegno, nonché al termine entro il quale la Ragioneria centrale comunica le proprie osservazioni all'Amministrazione attiva.
2)  Casi di rifiuto assoluto della registrazione dell'impegno di spesa
L'impegno di spesa non potrà essere assunto allorquando la spesa ecceda la somma stanziata in bilancio o sia da imputare a capitolo diverso o sia riferibile ai residui anziché alla competenza o viceversa; nonché se disposto in difformità al dettato normativo contenuto nell'art. 11 della legge regionale n. 47/77, così come modificato dall'art. 64 della legge regionale n. 10/99.
In tali ipotesi la Ragioneria centrale dovrà restituire all'Amministrazione attiva l'atto in questione, con l'indicazione delle ragioni che hanno impedito la registrazione dell'impegno.
3)  Adempimenti di Ragioneria sugli atti assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (art. 2 decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200). Efficacia dei relativi atti
Nell'ordinamento giuridico della Regione siciliana gli atti soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti sono disciplinati dal decreto legislativo n. 200/99, cui si rinvia.
Al riguardo si ritiene utile evidenziare che alla registrazione dell'impegno ed alla verifica della legalità o meno dell'atto, non segue la facoltà dell'Amministrazione di dare esecuzione allo stesso, stante che tali atti divengono efficaci, e perciò eseguibili, solo dopo il positivo esplicarsi del controllo della Corte dei conti, controllo per il quale sono statuiti termini precisi ed inderogabili.
Sugli atti della specie la Ragioneria centrale, nell'esercizio della propria attività, dovrà conformarsi ai tempi ed alla verifica di legalità, così come già indicato per il nuovo modello di riscontro.
4)  Finalità della verifica delle Ragionerie centrali
Il modello di verifica degli atti delle Amministrazioni introduce modalità di esercizio della verifica medesima, assolutamente innovative.
La funzione di riscontro, ora attribuita, oltre che per i fini del riscontro contabile (registrazione dell'impegno), attiene, come si è detto, solo alla legalità dell'atto, da esercitarsi mediante avviso all'Amministrazione in concomitanza all'esame dei documenti effettuato ai fini della registrazione dell'impegno.
La funzione di verifica delle Ragionerie centrali, da configurarsi come un vero e proprio sistema di "auditing", assume conseguentemente connotazioni di tipo collaborativo nei confronti dell'Amministrazione attiva.
Il riferimento alla "legalità della spesa" circoscrive la verifica delle Ragionerie centrali a profili di "stretta aderenza degli atti alle leggi che li disciplinano" escludendo ogni apprezzamento dell'interesse pubblico perseguito, ovvero ogni sindacato sulla scelta adottata dall'Amministrazione.
In tal modo si realizza appieno il principio costituzionale della correttezza dell'azione amministrativa, nella quale, in uno a quelli della buona amministrazione e dell'imparzialità, emerge quello della "legalità" per effetto del quale alla Pubblica Amministrazione non spetta alcuna posizione di potere o di favore, se non conferiti in modo esplicito dalla legge.
Per l'aspetto formale l'intervento di "auditing" delle Ragionerie centrali potrà sfociare in misure commendatorie quali (si consiglia di...) o conformative (...è conforme alla legge che...).
In buona sostanza l'atto potrà essere valutato conforme alla legge, difforme ad essa, ovvero conforme o difforme in misura parziale e l'intervento delle Ragionerie centrali potrà essere integrato dell'eventuale proposta delle misure da adottare per ricondurre l'atto alla conformità della legge e, quindi, alla legalità.
Ove l'Amministrazione comunichi alle Ragionerie centrali la volontà di dare ugualmente esecuzione ad un provvedimento oggetto di osservazione di non legalità e da questa derivi danno all'erario regionale, effettivo e quantificabile anche se solo in via presuntiva, si ritiene che debba attivarsi il procedimento di denuncia alla procura della Corte dei conti del quale deve essere data contestuale comunicazione all'Amministrazione attiva.
5)  Formalità dell'azione di verifica delle Ragionerie centrali
Nel rispetto dei termini delineati dal procedimento di riscontro ed in caso di verifica, le Ragionerie centrali potranno apporre sull'atto la dizione: "Impegno registrato al n. .................... Il Direttore", e sul titolo: "Per l'esecuzione: il Direttore".
Ove, invece, vi fossero osservazioni di legalità la Ragioneria centrale segnalerà dette osservazioni entro 10 giorni dalla registrazione dell'impegno (registrazione che deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento) che dovrà, però, poi, formalizzare entro i 10 giorni successivi all'invio della segnalazione delle osservazioni medesime.
Sull'atto potrà apporsi la dizione "Impegno registrato al n. .................... seguono osservazioni. Il Direttore".
In proposito, poiché la norma prevede che l'Amministrazione attiva dispone circa il seguito da dare al provvedimento e ne informa la Ragioneria centrale, senza indicare in quale termine temporale, deve reputarsi che, ordinariamente, questa attenderà di conoscere le osservazioni che le sono state segnalate ed allora l'esecutività dell'atto non avrà luogo se non dopo che siano trascorsi i 35 giorni complessivi, ovvero nel minor tempo che le Ragionerie centrali avessero utilizzato per formularle.
Ciò salvo che l'Amministrazione attiva, senza attendere di conoscere le osservazioni, disponga il seguito - sotto la propria responsabilità - anche il primo giorno successivo alla scadenza del 25° giorno a far data da quello in cui l'atto è pervenuto alle Ragionerie centrali.
6)  Tipologia di atti per i quali permane l'obbligo di invio alla Ragioneria centrale
Alla luce del nuovo modello di verifica(3) si ritiene che gli atti prodotti dalle Amministrazioni attive e dai quali non discenda direttamente o in via mediata un obbligo di pagare, non siano da assoggettare all'esame delle Ragionerie centrali.
In buona sostanza, ci si riferisce a taluni atti che, precedentemente alla riforma del controllo, pervenivano alla Ragioneria centrale per l'acquisizione del cosiddetto "visto semplice".
Si citano, a mero titolo esemplificativo, quelli attinenti alle assenze del personale non comportanti riduzione del trattamento fondamentale, alle aspettative e distacchi sindacali, ai regolamenti amministrativi e contabili destinati agli enti ed associazioni vigilate, alle nomine degli organi di gestione e controllo degli stessi enti ed associazioni, alle decisioni dei ricorsi, al trasferimento del personale tra uffici della stessa Amministrazione, alla nomina di componenti di commissioni e comitati, non comportanti oneri.
Tale previsione normativa riflette, sostanzialmente, la volontà del legislatore tendente ad ottenere lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative(4).
Ne discende, di contro, che tutti gli atti ed i provvedimenti delle Amministrazioni attive, comportanti oneri finanziari a carico del bilancio regionale, indipendentemente dalla formale registrazione dell'impegno, sono soggetti alla verifica di legalità della competente Ragioneria centrale.
Si pensi ai decreti di approvazione di contratti disgiunti dal provvedimento d'impegno della relativa spesa, agli atti aggiuntivi ovvero di varianti comportanti maggiori oneri, ai provvedimenti di nomina di commissioni e comitati comportanti oneri per l'Amministrazione, di esperti, di stipula di mutui, di costituzione, progressione e ricostituzione di carriera, di costituzione e variazione di posizioni pensionistiche, di assunzione di personale, di applicazione del contratto di lavoro (attribuzione nuovo trattamento economico), di attribuzione di funzioni dirigenziali, di passaggio da tempo pieno a "part-time" e viceversa.
Per quanto attiene, invece, agli atti di programmazione questi rimangono disciplinati dall'art. 11 della legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977, così come modificato dall'art. 64 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999 ed il cui contenuto normativo è già stato trattato nell'alveo della circolare n. 16 del 10 agosto 1999 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, al punto n. 8, cui si rinvia per una maggiore intelligenza della fattispecie che ne occupa.
7)  Ordinazione e liquidazione della spesa
Per quanto attiene alle fasi di ordinazione e di liquidazione della spesa la Ragioneria centrale, ai sensi del 3° comma dell'art. 55 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, tuttora vigente, verifica la documentazione e procede alla liquidazione della spesa accertando che la stessa sia correttamente imputata al conto della competenza o a quello dei residui e che vi sia la correlata disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio di che trattasi.
Va rimarcato che in tali momenti il riscontro delle Ragionerie centrali non può prescindere dal rilevare la conformità del titolo di spesa al preesistente atto di impegno e si estrinseca ulteriormente come accertamento della regolarità e della legalità sia della documentazione prodotta che della eseguita liquidazione (art. 277 del regolamento di contabilità).
Non appare, infine, ultroneo ricordare che la normativa che disciplina la medesima materia, di cui ci si è fin qui occupati, resta immutata per le seguenti fattispecie:
a)  presentazione dei conti giudiziali;
b)  rendicontazione;
c)  presentazione dei bilanci consuntivi o dei rendiconti relativi alle gestioni fuori bilancio;
d)  verifiche ai cassieri ed ai consegnatari;
e)  verifiche di cassa alle gestioni dei funzionari delegati.
Alla presente circolare si allegano:
1)  quadro sintetico della normativa collegata all'art. 62 della legge regionale n. 10/99;
2)  formulario applicativo.
Si confida nella scrupolosa osservazione delle disposizioni contenute nella presente circolare.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito Internet ufficiale della Regione siciliana e potrà inoltre essere inserita nella Banca dati FONS.
  L'Assessore: PIRO 



(1)  Le Ragionerie centrali dello Stato assumono la nuova denominazione di "Uffici centrali del bilancio" giusta disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
(2)  Cfr. le modalità previste dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n.367 del 20 aprile 1994.
(3)  Così come delineato dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 38/98 in combinato disposto con l'art. 11, comma 7, del D.P.R. n. 367/94.
(4)  Cfr. artt. 11, 12 e 20 della legge n. 59 del 5 marzo 1997.

Allegato 1
QUADRO SINTETICO DELLA NORMATIVA COLLEGATA ALL'ART. 62 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/99

1)  Attualmente la normativa statale è regolamentata dall'art. 9 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, comma 1.
2)  Il comma 1 dell'art. 9 del D.P.R. n. 385 si connette al superstite comma 1 dell'art. 11 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 che regola il procedimento del controllo preventivo di Ragioneria.
3)  L'art. 8 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 è da ritenersi superato.
4)  L'art. 11, comma 1, delD.P.R. n. 367/94 disciplina il procedimento del controllo preventivo di Ragioneria.
5)  L'art. 11 della legge regionale n. 47/77, così come modificato dall'art. 64 della legge regionale n. 10/99, disciplina in ordine all'impegno di spesa.
6)  Gli atti da trasmettere alla Corte dei conti sono disciplinati dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.
7)  Con riferimento ai cc.dd. "visti semplici" gli artt. 27 e seguenti del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e negli artt. 168, 169 e 170 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sono tuttora vigenti.
8)  Gli artt. 11, 12 e 20 della legge n. 59 del 5 marzo 1997 disciplinano la semplificazione delle procedure amministrative.
9)  L'art. 227 del regolamento di contabilità è tuttora vigente.

Allegato 2
FORMULARIO APPLICATIVO

1)  Tempi e modalità
a) Registrazione dell'impegno entro 15 giorni.
b)  Efficacia del provvedimento 10 giorni dalla registrazione.
c) Preannuncio di osservazione della Ragioneria entro 10 giorni dalla registrazione a);
d) Osservazione della Ragioneria entro 10 giorni dal preannuncio c);
2)  Formalità dell'azione di verifica delle Ragionerie centrali
a)  Esito positivo: Formula - "Impegno registrato al n.   Il Direttore", e sul titolo: "Per l'esecuzione: il Direttore". 

b)  Preannuncio osservazione: Formula - "Impegno registrato al n. .............. seguono osservazioni. Il Direttore".
3)  Atti non soggetti al riscontro delle Ragionerie centrali
L'atto prodotto dall'Amministrazione attiva e dal quale non discende direttamente o in via mediata un obbligo di pagare non è da assoggettare all'esame della competente Ragioneria centrale.
4)  Ordinazione e liquidazione della spesa
Restano valide le modalità disciplinate dall'art. 277 del regolamento di contabilità.
(2000.4.233)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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