REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 GENNAIO 2000 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Terrasini  pag.
Statuto del Comune di Trabia  pag. 15 
Statuto della Provincia regionale di Enna. Modifiche  pag. 31 
Statuto del Comune di Cassaro. Modifiche  pag. 33 
Statuto del Comune di Castel di Lucio. Modifiche  pag. 34 
Statuto del Comune di San Piero Patti. Modifiche  pag. 35 







Statuto del Comune di Terrasini

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Obiettivi

1.  Il Comune di Terrasini, ente autonomo locale, esercita le proprie funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dall'ordinamento giuridico italiano.
Rappresenta, cura e promuove gli interessi materiali e spirituali di tutti coloro che risiedono nel suo territorio.
Il principio orientatore di tutte le attività è il rico noscimento e la promozione della dignità della persona umana.
Art. 2
Finalità

Ispirandosi ai valori della Costituzione, alle tradizioni storiche, civili e religiose della comunità e al principio del "bene comune" che si sostanzia nel favorire lo sviluppo dei beni materiali, intellettuali e morali di ciascun cittadino attraverso la "buona amministrazione civica", il Comune, in particolare:
1.  Valorizza la persona in quanto portatrice di diritti inalienabili e originali, riconoscendo il valore della vita umana nell'intero arco della sua esistenza.
2.  Si fa promotore e favorisce forme concrete di solidarietà sociale, privilegiando i più deboli ed escludendo qualsiasi forma di discriminazione.
3.  Riconosce e promuove i diritti della famiglia intesa come prima e fondamentale espressione della natura sociale della persona.
4.  Rifiutando qualsiasi mezzo violento, promuove la cultura della pace per il proseguimento del "bene della pace" e per diffonderne il messaggio, il Comune realizza e favorisce iniziative di carattere educativo, culturale, di ricerca e di informazione e di cooperazione a livello locale, nazionale ed internazionale.
Rifiuta la subcultura della mafia, denunziandone le cause e i suoi perversi effetti.
5.  Al fine di concorrere all'educazione dei giovani promuove e sostiene tutte le associazioni giovanili che operano nel territorio e che hanno come fine la soddisfazione dei legittimi bisogni e delle giuste attese degli associati.
6.  Assicura la salvaguardia dell'ambiente, previene ed elimina le cause di inquinamento dell'aria, del mare, del proprio suolo e sottosuolo.
7.  Valorizza il patrimonio storico, paesaggistico e culturale con concrete iniziative, riprendendo altresì e dif fondendo le tradizioni popolari della comunità.
8.  Promuove e sostiene tutte quelle forme associative che hanno come scopo lo sviluppo armonioso della persona umana.
9.  Con concrete e precise programmazioni si fa promotore e propulsore dello sviluppo economico, culturale, sportivo, ricreativo e turistico, a tal fine chiedendo e promuovendo la collaborazione di singoli e associazioni che operano in ciascun settore.
10.  A guida di tutta l'attività amministrativa il Co mune assume come parametro il metodo democratico e lo attualizza mediante i criteri della correttezza, della trasparenza, dell'efficienza, dell'imparzialità e dell'equità.
Privilegia le forme di partecipazione popolare secondo le norme contenute nel titolo del presente statuto.
11.  Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con specifico riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, alle vedove senza reddito ed ai cittadini malati di Aids.
12.  Respinta altresì ogni forma di discriminazione di sesso, età, razza e religione, al fine di una pacifica convivenza.
Art. 3
Territorio, gonfalone e stemma comunale

1.  Il Comune di Terrasini è costituito dal suo territorio e dalla sua popolazione.
2.  Il Comune di Terrasini ha un proprio gonfalone di colore rosso bordeaux ed un proprio stemma raffigurante in sintesi grafica:
-  scudo sormontato da corona, diviso in due settori uguali: il settore di sinistra è a quadretti romboidali azzurri e bianchi, il settore di destra contiene una gru, simbolo della famiglia La Grua, sormontata da corona.
Art. 4
Albo pretorio - Informazioni

1.  Nella sede comunale del palazzo La Grua, un apposito spazio idoneo a garantire l'accessibilità e la facilità di lettura, è destinato all'albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi previsti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.
2.  Il segretario cura l'affissione degli atti avvalendosi del l'opera di un messo comunale. Su attestazione di quest'ul timo il segretario ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Capo I
Art. 5
Lo statuto

1.  Lo statuto costituisce l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune nell'ambito dei principi fissati dalle norme di cui all'art. 1.
2.  Lo statuto delega a singoli regolamenti l'esercizio e la disciplina di specifiche attività istituzionali e di determinati rapporti fra Comune e cittadini.
3.  Le modifiche statutarie non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale. L'iniziativa di modifica è riconosciuta ad almeno quattro consiglieri, alla giunta ed almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
4.  I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei presenti, al quale spetta la competenza assoluta di modificarli ed abrogarli con lo stesso quorum richiesto per l'approvazione, gli stessi dovranno tenere conto della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
5.  La potestà regolamentare si esercita secondo i principi e le disposizioni dello statuto.
Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamen to autonomo comunale, le disposizioni di regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.
6.  I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo al l'ultimo di pubblicazione.
7.  Il consiglio comunale adotta i regolamenti per il suo funzionamento, per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni.
8.  Spetta al consiglio l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza.
Capo II
Ordinamento istituzionale organi del Comune
Art. 6
Il consiglio comunale

1.  Le norme relative alla composizione, alle cause, di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalle leggi vigenti.
Art. 7
Competenza del consiglio

1.  Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autorganizzazione, in conformità alle norme statutarie.
2.  Il consiglio comunale ha competenza nelle materie indicate nell'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed interpretazioni.
Art. 8
Procedure di convocazione

1.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
2.  Il consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie e può essere convocato:
a)  su iniziativa del presidente;
b)  su richiesta del sindaco;
c)  su richiesta di un quinto dei consiglieri;
d)  su iniziativa popolare sottoscritta da almeno cento cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età residenti.
3.  Nel caso di cui alle precedenti lett. b), c), l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
4.  Il presidente, prima di convocare il consiglio comunale, di norma ascolta la conferenza dei capigruppo.
5.  L'avviso della convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
6.  Il regolamento disciplina le forme di pubblicazione delle sedute del consiglio comunale e relativi ordini del giorno.
L'elenco degli affari da trattare deve, a cura del segretario, essere pubblicato nei termini di legge all'albo pretorio.
7.  Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salvo diversa e motivata determinazione del presidente.
Art. 9
Presidenza del consiglio

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Quando dovesse sussistere parità di voti tra due consiglieri, è eletto presidente il più anziano di età.
2.  Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente con le stesse modalità.
3.  In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4.  Il presidente del consiglio comunale:
a)  rappresenta il consiglio;
b)  lo convoca e lo presiede;
c)  predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio iscrivendo le proposte dei soggetti legittimati dalla legge e dal presente statuto;
d)  riceve le determinazioni delle commissioni consiliari e le porta a conoscenza del consiglio;
e)  apre e dirige i lavori del consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno e proclama l'esito delle votazioni;
f)  ha facoltà, qualora ne ricorrano le circostanze, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio e di vietare nei casi tassativamente previsti dalla legge, l'accesso al pubblico;
g)  per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale del personale addetto all'ufficio di segreteria del Comune, in un locale della sede municipale idoneamente attrezzato.
Art. 10
Seduta del consiglio

1.  Il consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge o dal regolamento a tutela dei diritti di riservatezza, o quando eventuali casi di ordine pubblico lo consigliano.
2.  L'attività del consiglio comunale ed il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
Art. 11
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio con il compito di redigere il processo verbale della seduta e di esprimere il parere di legittimità sulle eventuali proposte che venissero fatte durante i lavori della seduta consiliare.
2.  Nel caso in cui il segretario comunale sia interessato ad un provvedimento da adottare da parte del consiglio, questi, ove non sia possibile le sostituzioni con il vicesegretario, sarà sostituito dal consigliere più giovane per età nominato all'uopo dal presidente del consiglio comunale.
3.  Nelle deliberazioni, adottate dal consiglio, oltre al l'indicazione dell'oggetto, numero dei presenti, numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, debbono essere inserite sinteticamente le dichiarazioni dei singoli consiglieri intervenuti nel dibattito consiliare e quant'altro un consigliere richieda che risulti integralmente dal verbale.
4.  Il verbale della seduta e le deliberazioni adottate dal consiglio comunale debbono essere sottoscritte dal presidente, dal consigliere anziano per preferenze individuali e dal segretario generale.
5.  Il consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.
6.  Copia delle deliberazioni del consiglio comunale contestualmente alla loro pubblicazione per 15 giorni consecutivi, deve essere trasmessa ai capigruppo consiliari.
Art. 12
Consigliere comunale

1.  I consiglieri comunali hanno il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e di esercitare il diritto di iniziativa per gli atti di competenza del consiglio. I consiglieri comunali hanno, altresì, il diritto di formulare mozioni consiliari, con le quali si può impegnare il presidente del consiglio, è lo stesso consiglio ad assumere determinati comportamenti nelle materie di competenza dello stesso consiglio comunale.
2.  I consiglieri comunali si costituiscono i gruppi consiliari, informandone il sindaco e il presidente del consiglio comunale.
3.  Nell'esercizio del potere di iniziativa, il consigliere comunale si può avvalere sotto il profilo della redazione tecnica, degli uffici comunali specificatamente previsti.
4.  I consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco od eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche in rappresentanza del Comune, salvo che questi siano previsti espressamente da leggi speciali di settore.
5.  Il consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato.
6.  Le dimissioni da consigliere presentate per iscritto al consiglio sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
7.  Il consigliere comunale ha il diritto di partecipare a seminari di studi previa autorizzazione consiliare e regolare impegno di spesa.
Art. 13
Conflitto di interesse

1.  Il consigliere che per motivi professionali, di parentela o affinità sino al 4° grado o di altra natura, abbia interesse alla deliberazione adottanda, deve fare esplicita dichiarazione prima del dibattito consiliare ed assentarsi dallo stesso e dalla votazione.
Art. 14
Accesso agli atti ed uffici da parte del consigliere

1.  I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le notizie od informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Dietro espressa autorizzazione del sindaco potranno accedere ad atti riservati. Essi sono tenuti comunque al segreto nei casi determinati dalla legge o dal regolamento.
Art. 15
Modifica o revoca di deliberazioni

1.  Le deliberazioni del consiglio che comportano modificazione o revoca di delibere già esecutive si hanno come non avvenute ove non si faccia espressa e chiara menzione della revoca e della modificazione.
Della revoca o della modificazione delle delibere deve essere espressamente indicata la motivazione.
Art. 16
Commissioni consiliari di studio

1.  Sono previste in seno al consiglio comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le seguenti commissioni di studio nominate dal consiglio comunale:
1)  commissioni affari generali, polizia municipale, an nona;
2)  lavori pubblici, urbanistica;
3)  programmazione economica, bilancio, finanze, agri coltura, pesca;
4)  pubblica istruzione, musei, biblioteca, spettacolo, sport, turismo, cultura, comunicazioni;
5)  igiene, sanità e interventi sociali.
2.  La designazione dei consiglieri in seno alle commissioni viene fatta dai capigruppo consiliari, in modo da rispecchiare la proporzione fra i gruppi consiliari.
3.  Il regolamento delle sopracitate commissioni stabilirà il numero dei consiglieri chiamati a farne parte e la procedura per determinare la rappresentanza proporzionale di ciascun gruppo consiliare.
4.  Il sindaco, o un suo delegato componente della giunta, deve partecipare, se richiesto, alle sedute delle commissioni.
5.  Le commissioni consiliari di studio nella prima seduta, eleggono il proprio presidente ed un vice presidente con votazione separata e con voto limitato a uno.
6.  Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un dipendente comunale del settore competente, nominato dal sindaco.
7.  Le norme relative alla validità delle sedute e al loro svolgimento sono previste nel regolamento del consiglio comunale.
8.  Qualora la commissione competente non si pronunci entro 7 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del presidente del consiglio comunale, si prescinde al l'acquisizione del parere stesso.
9.  La presidenza di almeno una commissione consiliare è di diritto attribuita al gruppo di minoranza consiliare.
Art. 17
Commissione di indagine

1.  Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti sui fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale e gli uffici, può, deliberare l'istituzione di una commissione di indagine formata da consiglieri eletti nel proprio seno, definendo nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'as semblea consiliare.
2.  La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo che designeranno anche eventuali sostituti è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
3.  La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, componente di diritto o da un suo delegato, che ne coordina l'attività e può disporre audizione ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
4.  La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, il segretario generale, i funzionari e gli altri dipendenti, così come ha il potere di convocare i terzi interessati all'oggetto del l'indagine.
5.  Ha inoltre diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.
6.  I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente.
7.  I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati, fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso con l'indagine stessa.
8.  Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
Art. 18
Regolamento del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale approva, entro sei mesi dal l'entrata in vigore del presente statuto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il proprio regolamento interno che ne disciplina l'attività e l'esercizio delle funzioni.
2.  Il regolamento contiene disposizioni su tutte le materie esplicitamente rinviate ad esso dal presente statuto, e tutto ciò che deriva dall'organizzazione e funzionamento dell'organo e dell'esercizio di competenza.
Capo II
Art. 19
La giunta comunale

1.  La giunta comunale è composta dal sindaco che la convoca e la presiede e da sei assessori così come previsto dalle norme vigenti.
Art. 20
Dimissioni dalla carica di assessore

1.  Le dimissioni dalla carica di assessore comunale sono depositate presso la segreteria comunale o formalizzate in seduta dagli organi collegiali.
2.  Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Art. 21
Revoca componenti della giunta

1.  In caso di grave comportamento contraddittorio od omissivo agli impegni programmatici assunti, il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori. In tal caso egli deve, entro sette giorni fornire al consiglio circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consenso civico può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina del nuovo assessore. Ad analoga nomina il sindaco provvede, in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta comunale.
Art. 22
Funzionamento della giunta

1.  La giunta è presieduta dal sindaco, o in caso di assenza od impedimento di questi, dal vicesindaco o dal l'assessore anziano (per età), che ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dagli assessori relatori nei casi di urgenza delle proposte di deliberazione degli uffici con l'attestazione del segretario comunale di compiuta istruttoria.
2.  La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti.
3.  Le sedute non sono pubbliche, ad esse possono essere invitati solo per fornire spiegazioni od elementi valutativi di una proposta i responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente.
4.  I verbali della giunta vengono sottoscritti dal sindaco, dall'assessore anziano e dal segretario generale e vanno pubblicati per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.
5.  L'elenco delle delibere adottate dalla giunta va trasmesso ai consiglieri comunali secondo quanto previsto dal regolamento comunale ed in ogni caso almeno entro 15 giorni dalla loro adozione e pubblicato all'albo pretorio.
6.  Su decisione del sindaco la giunta può riunirsi in seduta pubblica.
Art. 23
Attribuzioni della giunta comunale

1.  Sono di competenza della giunta comunale le ma terie di cui all'art. 15 della legge regionale n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Capo III
Art. 24
Il sindaco

1.  Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2.  Il sindaco o chi fa le veci, esercita, ai sensi del l'art. 38 della legge n. 142/92, le funzioni di ufficiale di Governo.
3.  Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
4.  Per l'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si av vale degli uffici comunali.
Art. 25
Competenze

1.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, oltre alle competenze previste dalla normativa vigente, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario e ai responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente e quanto attribuitogli da leggi speciali o da regolamenti.
Art. 26
Attribuzione

1.  Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni e dei doveri della carica, esercita le proprie attribuzioni secon do la vigente normativa.
Art. 27
Attività ispettive del consiglio

1.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
2.  Tale obbligo è sanzionato ai sensi dell'art.40 della legge n. 142/90. Così come recepita dalla legge regionale n. 48/91. Le persistenti e ripetute violazioni agli obblighi di cui al comma 1 nel presente articolo, al comma 9 dell'art. 12 ed all'art. 17 della legge regionale n. 7/92, sono rilevanti per l'applicazione dell'art.40 della legge n. 142/90 così come recepita e modificata dall'art. 1, lett. g), della legge regionale n. 48/91.
Art. 28
Deleghe del sindaco quale capo dell'amministrazione

1.  Il sindaco può delegare a singoli assessori con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
2.  Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia sino alla revoca o qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.
Art. 29
Vice sindaco

1.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco.
2.  Il vice sindaco assolve le funzioni vicarie del sindaco, nelle ipotesi di assenza, impedimento, vacanza della carica.
Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
Titolo III
IL COMUNE E I CITTADINI
Capo I
Il difensore civico
Art. 30
Ufficio del difensore civico

1.  E' istituito nel Comune di Terrasini l'ufficio del difensore civico, il quale svolge il ruolo di garante del l'im parzialità e del buon andamento della pubblica am mini stra zione comunale, segnalando anche di propria ini zia tiva agli organi competenti nonché al consiglio comunale gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi del l'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.
2.  Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna for ma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.
Art. 31
Requisiti

1. Il difensore civico dotato di titolo di laurea, deve essere persona di riconosciuto valore morale e professionale, nonché di riconosciuta competenza giuridico-amministrativa.
2.  Deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla legge per la carica di consigliere comunale. Deve risiedere stabilmente nel Comune di Terrasini da almeno 5 anni dalla proposta della candidatura.
3.  Non sono eleggibili coloro i quali siano stati eletti nelle ultime elezioni di qualsiasi tipo tenutesi nel comune o coloro che hanno parenti ed affini fino al 2° grado, che nell'amministrazione comunale ricoprano cariche istituzionali o siano responsabili di strutture di massima dimensione dell'ente. Non sono altresì eleggibili coloro i quali ricoprano cariche in partiti o movimenti politici o in associazioni sindacali.
Art. 32
Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutino segreto, con il voto dei due terzi dei consiglieri in carica. Dopo due votazioni infruttuose è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
Art. 33
Prerogative, funzioni, adempimenti

1. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su richiesta di chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato, esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2.  Può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati, presso l'amministrazione comunale, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono i servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3.  A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato, chiedere documenti, informazioni e chiarimenti senza che possano essergli opposti, informazioni e chiarimenti senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio.
4.  Comunica agli organi competenti le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi riscontrati.
5.  Relaziona, almeno 1 volta l'anno al consiglio comunale, sull'attività svolta indicando le disfunzioni riscontrate suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione discussa dal consiglio comunale è resa pubblica.
6.  La giunta assicura all'ufficio del difensore civico una sede idonea e le dotazioni adeguate di personale e strumenti per il buon funzionamento dell'istituto, secondo le norme del regolamento che disciplina il funzionamento di detto ufficio.
7.  Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione in misura pari a quella stabilita dalla legge per gli assessori comunali.
8.  L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.
9.  Il difensore civico, dopo avere accertato la fondatezza del reclamo e la sua attualità, stabilisce un contatto ufficiale con il dipendente dell'ufficio pubblico nei riguardi del quale è stata presentata la denuncia intimandogli un termine per evadere la pratica. Il difensore nel fissare il termine può contestualmente comunicare per iscritto il proprio parere sulle modalità di definizione della stessa. Se il funzionario risulta ancora inadempiente, passato il termine stabilito, il difensore oltre che informare il dirigente del settore stesso, nonché la giunta ed il consiglio può richiedere agli organi competenti l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente pubblico.
Art. 34
Condizioni del mandato del difensore

1. Rimane in carica per la durata di quattro anni ed e rieleggibile una sola volta non continuativa.
2.  Cessa dalla carica, oltre che per dimissioni, per decadenza, dichiarata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta, quando nel corso del suo mandato si verifichi una causa sopravvenuta di incompatibilità.
3.  Il difensore civico può essere rimosso dall'incarico per gravi e comprovati motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, su proposta sottoscritta da 1/5 dei consiglieri con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consigli assegnati.
Art. 35
Consulta

1. Il Comune valorizza le libere forme di associazione, cooperazione e volontariato attraverso il diritto di accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, ad esclusione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento:
a)  pesca ed attività connesse;
b)  agricoltura, territorio ed ambiente;
c)  turismo;
d)  attività culturali, sport, del tempo libero, problematiche giovanili ed anziani;
e)  artigianato e sviluppo economico.
3.  Le consulte sono nominate dal sindaco su indicazioni delle categorie interessate e così composte: n. 5 rappresentanti delle associazioni di cui al 1° comma che eleggono il presidente, alle sedute della consulta possono partecipare senza diritto di voto il sindaco o l'assessore al ramo.
4.  Le consulte esprimono:
a)  pareri preventivi facoltativi entro 10 giorni dalla richiesta di parere;
b)  proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
c)  proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.
Le consulte per la loro attività possono avvalersi del l'as sistenza dei responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente.
Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Capo I
Art. 36
Principi generali

1. L'ordinamento degli uffici comunali è regolato dal principio dell'organizzazione gestionale per il raggiungimento della massima efficienza dei risultati e dei servizi resi alla comunità. In conformità ai criteri di autonomia, imparzialità dell'organizzazione, della funzionalità ed economicità della gestione, l'attivazione degli incarichi direzionali dovrà riflettere i requisiti di professionalità ed i principi di responsabilità decisionale.
2.  Per rendere effettivo il principio delle pari opportunità, all'interno del proprio ente, il Comune di Terrasini istituisce apposito comitato come previsto dalla normativa vigente.
3. Il Comune di Terrasini riconosce la necessità di una fattiva partecipazione di tutti i dipendenti per il miglioramento dell'organizzazione delle strutture e dei servizi e promuove a tale scopo le opportune forme di consultazione, specie con le OO.SS.
Art. 37
Strutture dell'ente

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola secondo quanto stabilito nel regolamento organico.
2.  La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche, profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di modalità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.
3.  La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e dei compiti alle stesse assegnate con il regolamento del personale.
4.  Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla giunta municipale ed alle esigenze emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale del Comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previste dalla pianta organica del personale.
5.  Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff di governo è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento e del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse. Ad ogni responsabile di struttura deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.
6.  Le variazioni dell'organigramma nonché l'assegnazione del personale alle varie unità organizzative sono disposte in relazione alle qualifiche rivestite, dal sindaco per le qualifiche apicali ed al segretario generale per i restanti profili e qualifiche funzionali, sulla scorta delle proposte vincolanti formulate dalla conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi di cui all'art. 41.
7.  Nel rispetto di criteri generali stabiliti dalla contrattazione e dai profili professionali e qualifiche funzionali, il regolamento di organizzazione del personale disciplinerà la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'ente, fermo restando che non costituisce mobilità lo spostamento interno all'area.
8.  L'amministrazione assicura l'incremento della capacità del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
Art. 38
I responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente

1. La funzione direttiva di coordinamento si qualifica per capacità di proporre, programmare nell'ambito dei compiti gestionali ed utilizzare in modo coordinato gli strumenti e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi competenti; di promuovere l'espletamento dell'organizzazione e delle procedure, di guidare i collaboratori, di rilevare e prospettare tempestivamente le esigenze cui il Comune è chiamato a rispondere.
2.  Il Comune favorisce lo sviluppo delle professionalità dei responsabili delle strutture per massima dimensione dell'ente, attraverso corsi di formazione ed aggiornamento.
3.  Nell'attribuzione delle competenze ai responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente, è da osservarsi il principio della distinzione fra funzione politica e funzione dirigenziale, in forza del quale spetta ai responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente statuto e dai regolamenti, ed agli organi elettivi poteri di indirizzo e di controllo.
4.  Spetta ai responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente, la responsabilità per il conseguimento delle finalità prestabilite.
5.  Il responsabile delle strutture di massima dimensione dell'ente, è responsabile, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza e dell'efficacia della gestione.
6.  Il regolamento determina altresì, la responsabilità dirigenziale, distinta da quella penale, civile, contabile e disciplinare.
7.  Al responsabile della struttura di massima dimensione dell'ente, compete l'esercizio di funzioni di direzione, di esecuzione di specifici programmi, nonché di studio, di ricerca, ovvero l'espletamento di incarichi speciali.
8.  Spettano ai responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che le leggi ed il presente statuto espressamente non riservano agli organi elettivi del Comune o di amministrazione.
9.  Nell'ambito delle attribuzioni di gestione, i responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente sono preposti e responsabili sia della direzione di strutture organizzative che di specifici programmi o progetti loro affidati. Hanno potestà autonoma di scelta dei procedimenti, nell'ambito degli indirizzi e delle tecnologie utilizzate.
Adottano gli atti che la legge ed i regolamenti attribuiscono loro.
10.  Nell'ambito delle attribuzioni consultive, i responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente, oltre alle incombenze previste dalla legge per i pareri sulle proposte di deliberazioni, partecipano a commissioni di studio e lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco o dell'assessore competente, esterne allo stesso.
11.  Nell'ambito delle attribuzioni di sovrintendenza, direzione, coordinamento e nell'ambito delle attribuzioni di legalità, i responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente svolgano i compiti e le funzioni che le leggi ed i regolamenti loro attribuiscono.
12.  Su tutto quanto previsto dal presente articolo si rimanda al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29, 10 settembre 1993 n.470 e 23 dicembre n. 516.
Art. 39
Conferenza dei funzionari responsabili dell'area

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative per favorirne l'attività per progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili delle aree presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2.  Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente dell'ente per gli organi elettivi, per il segretario ed i funzionari responsabili delle aree, alla conferenza spettano funzioni propositive di indirizzo, consultive, organizzative istruttorie ed attuative.
3.  Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.
4.  I verbali delle riunioni sono trasmessi dal segretario della conferenza il più giovane per età.
Capo II
Il segretario comunale
Art. 40
Ruolo e funzioni

1. Al segretario spettano le funzioni attribuitegli dalla legge. I compiti del segretario comunale consistono nel servizio di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa agli organi degli enti locali, relativamente alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamenti. Egli inoltre partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione. Esercita altresì ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
Art. 41
Il vice segretario comunale

1.  Il vice segretario comunale esercita le funzioni vicarie del segretario generale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
2.  La qualifica predetta è attribuita al funzionario di livello apicale preposto alla direzione della struttura di massima dimensione comprendente gli uffici e i servizi di segreteria ed affari generali, comunque in possesso dei requisiti che la legge (ex art. 217 O.R.E.L., modificato dalla legge regionale 26 ottobre 1970, n. 52) prevede per la nomina alla predetta carica.
Art. 42
Direzione di strutture organizzative

1.  I responsabili delle strutture di massima dimensione, funzionari apicali preposti alla direzione di strutture organiche o temporanee, hanno i poteri di organizzare lo svolgimento dell'attività della struttura, specificando i compiti dei responsabili delle unità operative, e disporre l'utilizzazione del personale addetto, distribuendo i carichi di lavoro, favorendo con metodi trasparenti la mobilità, informando le organizzazioni sindacali, valorizzando le singole professionalità e responsabilizzando i capi settore che operano nell'ambito del l'uff icio.
2.  I responsabili delle strutture di massima dimensione, funzionari apicali, svolgono attività di sollecitazione, coordinamento, attribuzione di programmi e loro verifica nei confronti dei funzionari che operano su articolazioni organizzative con più delimitata competenza e in caso di inerzia provvedono in via sostitutiva. Adottano gli atti di gestione del personale che abbiano attinenza con la funzionalità della struttura sottordinata salvo che il regolamento preveda competenza di altri organi.
3.  Le aree funzionali sono obbligatoriamente dirette da funzionari provvisti di massima qualifica.
Art. 43
Atti a rilevanza esterna

1.  Il responsabile della struttura di massima dimensione, funzionario apicale, è competente per l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, conseguente all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici e servizi a cui ciascuno è preposto, previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore.
Art. 44
Responsabilità

1.  I responsabili delle strutture di massima dimensione rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici e dei servizi posti sotto la propria direzione. Sono responsabili in particolare dell'osservanza dei doveri a cui sono sottoposti i dipendenti assegnati all'ufficio.
2.  La verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli indirizzi e delle direttive deve tener conto delle concrete condizioni di lavoro e di ambiente, della disponibilità di personale e risorse con cui il funzionario responsabile ha ottemperato ai compiti assegnati.
3.  Il regolamento d'organizzazione prevederà anche relativamente alle qualifiche apicali, i fatti, le circostanze e gli esiti che possono dar luogo alla responsabilità di funzionari apicali, le procedure per il loro accertamento, le misure conseguenti.
Titolo V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Capo I
Competenze dei Comuni
Art. 45
Servizi comunali

1.  Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolti a realizzare fini sociali, ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2.  Spetta al consiglio comunale l'individuazione di nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso consiglio le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3.  I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge e disciplinati da appositi regolamenti.
Capo II
CONVENZIONI E CONSORZI
Art. 46
Convenzioni

1.  Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula d'apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, con altri enti pubblici, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2.  Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3.  Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4.  La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto tra enti partecipanti alla sua scadenza.
5.  Lo Stato o la Regione, nella materia di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio e per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Provincia, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il sindaco informerà tempestivamente ilconsiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti per le valutazioni e azioni che il consiglio stesso riterrà opportuno.
Art. 47
Consorzi

1.  Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessato, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:
a)  la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti e i reciproci obblighi e garanzie fra i consorziati;
b)  lo statuto del consorzio.
2.  Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3.  Sono organi del consorzio:
a)  l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, dal presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il presidente;
b)  il consiglio di amministrazione e il suo presidente che sono eletti dall'assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione, di revoca, sono stabilite dallo statuto.
4.  Il consiglio di amministrazione e il suo presidente durano in carica per 4 anni, decorrenti dalla data di nomina.
Art. 48
Gestione servizi pubblici locali

1.  Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle seguenti forme:
a)  a mezzo di istituzioni per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
b)  a mezzo di società per azioni o società a r.l. con prevalente capitale pubblico, ai sensi della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita nella Regione Sicilia con l'art. 1 della legge n. 48/91, qualora si rende opportuno in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
Capo III
Accordi di programma
Art.49
Opere di competenze primaria del Comune

1.  Per le opere di competenza primaria del Comune, ove è necessaria l'azione integrativa e coordinata con altra amministrazione o soggetti pubblici si concludano accordi programma ai sensi dell'art.27 della legge n.142/90, come introdotta nella Regione siciliana, con l'art.1 della lettera e) della legge n.48/91 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Capo IV
Nomina amministratori
Art. 50
Nomina, designazione e revoca degli amministratori e rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni

1. La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllate è di competenza del sindaco nel rispetto della normativa vigente. Prima di procedere alla nomina, il sindaco provvede alla formazione di una lista dei candidati, scelti al di fuori dei consiglieri comunali e degli assessori, fra persone in possesso di comprovate esperienze amministrative desumibili dal curriculum dei candidati.
2.  In caso di dimissioni, morte, revoca o cessazione dalla carica per qualsiasi causa dei rappresentanti del Comune di cui al comma 1 del presente articolo, il sindaco provvede alla nomina dei sostituti.
Titolo VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Art.51
Partecipazione

1.  Al fine di garantire e promuovere la partecipazione democratica il Comune riconosce ai cittadini, sia singoli che associati, il diritto di concorrere, secondo le norme dello ordinamento giuridico italiano e quelle contenute nel presente statuto, nell'indirizzare la gestione amministrativa comunale ai principi indicati negli artt. 1 e 2.
L'attività di partecipazione è, altresì, finalizzata a stimolare e controllare la "Buona amministrazione civica" al fine di denunciarne pubblicamente le inadempienze e gli abusi.
Art.52
Gli strumenti di partecipazione

1. La partecipazione popolare viene attuata dal Comune attraverso la:
1)  promozione e valorizzazione delle libere forme associative;
2)  partecipazione al procedimento amministrativo;
3)  l'attuazione e il diritto di accesso agli atti;
4)  procedure per l'ammissione di istanze, petizioni, proposte;
5)  consultazione e azione popolare;
6)  diritto di udienza;
7)  referendum consultivo;
8)  difensore civico;
2.  I regolamenti di attuazione determineranno in maniera specifica e analitica le procedure per il concreto svolgimento delle forme partecipative previste nel presente articolo.
Art. 53
Partecipazione al procedimento amministrativo

1.  Chiunque, cittadino o associazione, ha interesse in un procedimento amministrativo che lo coinvolga o che sia ad esso interessato, ha facoltà di intervenirvi, ad eccezione dei casi esclusi dalla legge o dai regolamenti comunali.
Quanto si instaura un procedimento amministrativo che incide su situazioni giuridiche soggettive, ai titolari di tali situazioni, singoli o associazioni, è comunicato l'avviso di procedimento a cura dell'ufficio che lo promuove.
I destinatari e gli interessati hanno diritto di essere ascoltati, di assistere alle ispezioni e agli accertamenti, presentare memorie scritte e documentazioni al fine di salvaguardare i propri diritti. Hanno, altresì, diritto di prendere visione degli atti.
Nell'esercizio di tale diritto il titolare ha facoltà di farsi rappresentare.
Capo II
Art. 54
Attuazione e diritto di accesso agli atti

1.  Il Comune garantisce ai cittadini e alle associazioni il diritto di accesso alle proprie strutture e agli atti amministrativi.
Tale diritto viene esercitato mediante richiesta di estrazione di copia degli atti amministrativi relativi ad interessi propri, ad esclusione di quelli dichiarati riservati dalla legge o che non possono essere divulgati in forza di una disposizione espressa e motivata dal sindaco.
Per atto si intende qualsiasi documento emanato da qualsiasi organo del Comune, compreso quello di privati o di altre pubbliche amministrazioni che siano nella disponibilità del Comune e che abbia rilevanza e attinenza con l'amministrazione comunale.
La richiesta di estrazione di copia legittimamente motivata dovrà essere presentata al segretario comunale o a un suo delegato, e il rilascio dovrà avvenire entro trenta giorni dalla domanda.
Art. 55
Istanza

1. I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di presentare formale richiesta agli organi e/o responsabili della struttura di massima dimensione dell'ente al fine di richiedere atti di loro competenza, o audizioni, o fornire memorie scritte sugli atti amministrativi che gli organi del Comune intendono adottare;
L'istanza, oltre ad essere formulata per evidenziare determinate esigenze di interesse comune, può contenere interrogazioni dirette a conoscere i motivi che inducono o hanno indotto l'amministrazione ad adottare uno specifico provvedimento.
Art.56
Petizioni

1. Le petizioni possono essere presentate da singoli cittadini o da associazioni al fine di esporre all'ente singole o comuni necessità degli interessati.
Le petizioni devono essere tali da richiedere modifiche ai programmi e agli altri indirizzi operativi, semplificazione di procedure, miglioramenti organizzativi dei servizi e quanto altro utile alla buona amministrazione civica.
Art. 57
Proposta

1. Quale ulteriore forma di partecipazione, le proposte presentate dai cittadini o da associazioni hanno come fine la futura adozione di atti o provvedimenti amministrativi di interesse generale. E' un atto di impulso proveniente dai cittadini e che la civica amministrazione deve esaminare in relazione ai provvedimenti da adottare.
Art. 58
Partecipazione popolare. Referendum consultivo

1. Il Comune, nell'imminenza di compiere atti o comunque decisioni che toccano in modo specifico gli interessi dei cittadini o di una parte, può chiedere la consultazione degli stessi attraverso forme stabilite dal regolamento.
La consultazione è obbligatoria quando la maggioranza dei consiglieri in carica formalmente l'approva con delibera.
La richiesta di consultazione può essere anche proposta dalla giunta comunale. Le modalità delle consultazioni sono stabilite dal regolamento.
2.  I referendum consultivi sono in atti, altresì, su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge da almeno il 4% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del primo gennaio dell'anno in cui viene presentata dalla richiesta. I suddetti referendum si svolgono secondo le norme previste dalla legge e dal relativo regolamento.
Art. 59
Diritto di udienza

1. La giunta comunale, il consiglio comunale e le commissioni consiliari e quelle comunali possono dare udienza di proprio impulso o su richiesta di parte a chi è portatore di un diritto o di un interesse, relativamente al provvedimento che l'amministrazione intende adottare.
Art. 60
Pubblicità

1. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché gli atti aventi carattere di interessi generali devono essere pubblicizzati in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittdini.
Art. 61
Autocertificazione

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini di cui alle leggi vigenti.
2.  Parimenti sono accertati d'ufficio secondo le norme regolamentari i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione comunale o altra amministrazione è tenuta a certificare.
Titolo VIII
CONTABILITA' - FINANZA - CONTROLLO
Art. 62
Disciplina della contabilità comunale

1. Il sistema contabile del Comune è disciplinato d'apposito regolamento da emanare in conformità alle disposizioni del presente titolo e con l'osservanza della vigente normativa inerente la contabilità e finanza degli enti locali.
2.  Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla questione e il controllo sull'efficacia dell'adozione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
3.  Nel regolamento di contabilità adottato, sono previste metodologie di analisi oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e delle misure per eliminarli.
4.  Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
5.  Il regolamento prevede anche la progressiva introduzione di metodologie di contabilità analitica e di controllo interno di gestione.
Art. 63
Programmazione economico-finanziaria e di bilancio

1.  La programmazione economico-finanziaria ed i contenuti del bilancio annuale sono inseriti in un quadro di riferimento i cui elementi fondamentali sono la relazione previsionale programmatica ed il bilancio pluriennale.
2.  Il Comune assicura ai cittadini ed agli altri organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 142/90, così come recepita dall'art. 1 lettera b) della legge 48/91 nella Regione Sicilia, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste nel relativo regolamento di contabilità.
Art. 64
Contabilità finanziaria

1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta in coerenza con gli atti di programmazione contenuti nell'allegata relazione previsionale e programmatica.
2.  Nel regolamento saranno fissate le competenze per la gestione del bilancio tenendo presente la linea di demarcazione fra poteri di indirizzo e controllo proprio degli organi elettivi e quelli di gestione amministrativa che debbono essere attribuiti ai responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente o ad altro personale appartenente alla carriera direttiva.
Art. 65

1. Al collegio dei revisori sono affidati compiti:
-  di controllo concomitante, inteso come collaborazione con il consiglio comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e di indirizzo;
-  di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
-  di controllo successivo volto ad attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché a verificare il conto giudiziale del tesoriere;
-  di carattere consultivo e propositivo inteso a esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed efficacia dei sistemi procedurali ed organizzativi dell'ente.
In particolare:
-  hanno il potere di accedere, senza limiti di tempo, a tutti gli atti e documenti del Comune e degli organismi dipendenti;
-  devono svolgere la vigilanza sull'intera gestione diretta ed indiretta del Comune;
-  hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al consiglio le gravi irregolarità riscontrate nella gestione, dandone contestuale notizia agli organi titolari di azioni giudisdizionali per le ipotesi di responsabilità degli operatori.
2.  I membri del collegio dei revisori dei conti possono partecipare ai lavori del consiglio comunale e della giunta, se richiesti dal presidente del consiglio o dal sindaco.
3.  Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti.
4.  Sono, altresì, previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed i revisori dei conti.
5.  Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione ai revisori dei conti per l'esercizio delle loro funzioni.
6.  Sono disciplinate nel regolamento di contabilità le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisione, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed inadempienza, e verranno previste le modalità di revoca e di decadenza.
7.  Ai componenti il collegio dei revisori compete il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia, oltre il rimborso delle spese sostenute e documentate ed i compensi per attività extra che possono essere loro affidate.
Titolo VIII
Art. 66
Norme transitorie e finali

1. I regolamenti, eccetto quello di contabilità, per la disciplina dei contratti previsti dalla legge 142/90, così come recepita dalla legge regionale 48/91 e dal presente statuto, dovranno essere adottati entro un anno dal l'entrata in vigore di quest'ultimo.
Nelle more restano in vigore le disposizioni vigenti che risultano compatibili con la legge e le norme del presente statuto.
Art. 67
Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione siciliana o successivo all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune, se posteriore.
2.  Per quanto non previsto nel presente statuto si demanda alla legislazione vigente.
Approvato con deliberazione del consiglio comunale n.98 del 13 ottobre 1997 e reso esecutivo dal CO.RE.CO. con decisione n. 11010/10771 del 30 ottobre 1997.
(2000.2.73)
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Statuto del Comune di Trabia


Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Autonomia statutaria

1.  Il Comune di Trabia è ente autonomo locale, rappresenta la sua comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione siciliana, con la Provincia di Palermo e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale, secondo i principi della Costituzione, nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana e di quelle della Regione siciliana.
2.  E' ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà; considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nel l'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente più vicina ai cittadini.
3.  Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.
4.  Realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.
Art. 2
Principi ispiratori dell'attività comunale

1.  Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2.  Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e della biodiversità.
3.  Il Comune riconosce e fa proprie le regole della carta europea delle autonomie locali e dello statuto della federazione mondiale delle città unite, riconosce ed afferma il valore dei gemellaggi con altri comuni nazionali ed esteri al fine di rafforzare la reciproca conoscenza e stima.
4.  Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a)  dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita organizzativa pollitica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Trabia; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
b)  valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
c)  tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
d)  valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
e)  sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
f)  tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
g)  rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
h)  sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
i)  riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.
Art. 3
Territorio e sede del Comune

1.  Il territorio del Comune si estende per kmq 20,46 e confina a nord con il mare Tirreno meridionale, ad est con il territorio del Comune di Termini Imerese, ad ovest con il territorio del Comune di Altavilla Milicia, a sud con il territorio di Termini Imerese, a sud-ovest con il territorio di Caccamo e di Casteldaccia.
2.  Fanno parte integrante della circoscrizione comunale la frazione di San Nicola l'Arena e le seguenti contrade, storicamente riconosciute: Salina, S. Onofrio, Vasca, Giardini, Piani, Pilieri, Spina Santa, Burgio, Case Speciale, Albolazzo, Portonello, Bocca Vanella, Cozzo Vipere, Rovetto, Fornacce, Cozzo Campana, Costa Mandorla, Cozzo Corvo, Serra Scirocco, Acqua Calda, Vicinale Battaglia, Mistretta, Testa di Scecco, Romano, Agliastro, Piano Vraca, Ginestra.
3.  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Spalla.
4.  Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità e per particolari esigenze.
5.  All'interno del territorio del Comune di Trabia non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanzionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
6.  Finché non sarà operata una ridefinizione dei confini vengono equiparate al territorio comunale, ai fini della prestazione di servizi di natura pubblica quelle zone che, pur ricadendo catastalmente entro il territorio del limitrofo comune di Termini Imerese, gravitano di fatto nell'abitato di Trabia.
I rapporti di carattere economico e tributario saranno regolati tra i due comuni sulla base di apposita convenzione da approvarsi dai rispettivi consigli.
Art. 4
Albo pretorio

1.  Il sindaco individua nell'ambito del palazzo civico di Trabia e della frazione di San Nicola l'Arena un apposito spazio da destinarsi ad "albo pretorio", nel quale sono pubblicati ogni atto ed ogni avviso dei quali la legge, lo statuto o una norma regolarmente impongano la pubblicazione. La pubblicazione deve assicurare l'accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio.
2.  La pubblicazione degli atti e degli avvisi, di cui al primo comma del presente articolo, è effettuata a cura del segretario comunale il quale si avvale a questo scopo di un messo comunale.
3.  Le pubblicazioni possono effettuarsi anche a mezzo di deposito con contemporaneo avviso affisso all'albo.
Art. 5
Stemma e gonfalone

1.  Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Trabia ed ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1060 del 5 febbraio 1987.
2.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, può essere esibito il gonfalone del Comune nella foggia autorizzata con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento dello stemma.
3.  L'utilizzazione e la produzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietate.
4.  La bandiera tricolore, il gonfalone e la bandiera del l'Europa unita devono essere esposte durante le adunanze consiliari e cerimonie ufficiali nell'apposita sala.
Art. 6
Consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3.  Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE.
Art. 7
Disposizioni generali

1.  Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2.  Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Palermo, con la Regione siciliana e con enti ed organismi nazionale e sovranazionali.
Art. 8
Associazioni

1.  Il Comune riconosce e valorizza le libere forme di associazione, di cooperazione e di volontariato, privilegiando quelle che non perseguono scopi di lucro e che hanno come finalità la formazione e l'inserimento dei giovani nella vita sociale, l'assistenza delle categorie sociali deboli, la diffusione di attività sportive, la salvaguardia e il recupero del patrimonio ambientale, il miglioramento della qualità della vita.
Il Comune nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, sostiene e favorisce tali organizzazioni attraverso:
a)  il riconoscimento entro i limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti del diritto di accesso ai documen ti, ai dati e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
b)  la possibilità di essere consultate riguardo la formazione degli atti generali;
c)  la concessione di aiuti organizzativi, secondo le forme ed i modi disciplinati da apposito regolamento.
2.  Per questi fini la giunta comunale stabilisce le norme di iscrizione in un apposito albo nel quale sono iscritte tutte le associazioni che operano nel territorio comunale e ne abbiano fatto istanza, depositando il proprio statuto e l'atto costitutivo.
Art. 9
Contributi alle associazioni

1.  Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2.  Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3.  Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4.  Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5.  Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
Art. 10
Volontariato

1.  Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2.  Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3.  Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
Art. 11
Consulte

1.  Al fine di garantire, razionalizzare o suscitare la partecipazione all'amministrazione locale, il comune, secondo modalità disciplinate dal regolamento promuove la costituzione di consulte di settore.
2.  Le consulte sono sentite obbligatoriamente allorché l'amministrazione intervenga su materie ricadenti nella rispettiva spesa di settore.
3.  Le consulte devono fornire il parere obbligatorio e non vincolante entro 15 giorni dalla richiesta.
Art. 12
Diritto di informazione

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2.  La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.
3.  L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4.  Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5.  Le ordinanze del sindaco, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6.  Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
7.  Al fine di assicurare la massima trasparenza al l'azio ne amministrativa ogni anno verrà pubblicato a cura dell'ufficio tributi ed utenze un estratto dei ruoli dei tributi comunali e dei canoni di utenza corrisposti da dipendenti comunali, consiglieri e amministratori aventi residenza nel Comune o che godano comunque di servizi comunali per i quali va corrisposto un onere al Comune.
Art. 13
Accesso agli atti

1.  Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3.  La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire secondo particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4.  In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5.  In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6.  Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 14
Udienza

1.  Ai singoli, alle associazioni, ai comitati ed a gruppi esistenti nel Comune è garantito il diritto di udienza da parte degli amministratori comunali secondo le modalità che saranno definite dal regolamento.
2.  Per facilitare il compito è stabilito l'obbligo per tutto il personale del Comune di fregiarsi del cartellino di riconoscimento.
3.  A cura del sindaco sarà posto nell'androne comunale un cartello illustrativo con indicazione degli uffici, loro titolari e l'orario di ricevimento.
Art. 15
Istanze

1.  I cittadini, i comitati e le associazioni possono rivolgere al sindaco istanza scritta per chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità o determinati problemi locali.
2.  Il sindaco ha l'obbligo di riceverli, di esaminarli e di rispondere.
3.  Le modalità di presentazione delle istanze e di risposta alle stesse sono indicate dal regolamento, il quale deve prevedere adeguate misure di pubblicità delle istanze.
Art. 16
Petizioni

1.  Numero 200 cittadini possono presentare una petizione al sindaco per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.
2.  Le petizioni devono essere poste all'ordine del giorno del consiglio comunale entro il termine di 30 giorni.In caso di inosservanza, ciascun consigliere può chiedere al presidente del consiglio l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
3.  Qualora il consiglio comunale non ritenga di dover accogliere la petizione, la deliberazione conclusiva del l'esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.
4.  Il relativo regolamento determina le procedure di presentazione delle petizioni.
Art. 17
Proposte

1.  Le proposte possono essere avanzate da un numero di cittadini pari al 5% della popolazione residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente o da un numero di cittadini pari al 10% della popolazione residente nella frazione di San Nicola l'Arena. Hanno diritto a firmare le proposte i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
2.  Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle proposte, il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco, deve richiedere i parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale e, ove occorra, l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
3.  Acquisiti i pareri circa la legittimità e la regolarità del progetto oggetto della proposta, il presidente del consiglio comunale provvede, entro il termine di 30 giorni, all'inserimento di essa all'ordine del giorno del consiglio comunale.
Art. 18
Assemblee

1.  Il sindaco o il presidente del consiglio comunale, di loro iniziativa o su richiesta di almento 500 cittadini o 2/3 del consiglio comunale, indicono pubbliche assemblee per dibattere problemi o questioni di particolare importanza per la comunità.
2.  Tali assemblee vanno tenute entro 45 giorni dalla richiesta in presenza del sindaco o del presidente del consiglio comunale o di loro delegati.
3.  Dei documenti approvati dalle assemblee deve essere data formale lettura al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla celebrazione dell'assemblea e può essere data integrale notizia mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale del Comune.
Art. 19
Referendum

1.  Al fine di sollecitare e di raccogliere la volontà popolare, possono essere indetti referendum consultivi nelle materie di esclusiva competenza comunale.
2.  Non possono essere indetti referendum in materia di tributi o tariffe e di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali. E altresì vietato indire referendum su argomenti che sono già stati oggetto di consultazione nell'ultimo quadriennio.
3.  Soggetti promotori del referendum possono essere:
a)  il consiglio comunale;
b)  il 5% del corpo elettorale ivi compreso quello della frazione di San Nicola l'Arena;
c)  il 10% del corpo elettorale della sola frazione di San Nicola l'Arena.
4.  Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, non riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.
5.  Il quesito sottoposto al referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti, purché abbia preso parte al referendum almeno il 50% degli aventi diritto, altrimenti è dichiarato respinto.
6.  Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
7.  Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite da apposito regolamento.
8.  Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti individuati secondo i criteri stabiliti dal regolamento.I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
Art. 20
Difensore civico

1.  Al fine di garantire i diritti dei cittadini e vigilare sull'imparzialità e sul buon andamento dell'amministrazione comunale, delle istituzioni, delle aziende speciali, degli enti controllati dal comune e delle società di cui esso fa parte, è istituito, in base all'art. 8 legge n. 142/90, e legge regionale n. 48/91, la figura del difensore civico.
2.  Il difensore civico viene eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale entro 90 giorni dal suo insediamento con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica nella prima votazione e con la maggioranza assoluta nelle successive votazioni. Egli viene scelto anche fra i cittadini non residenti nel Comune, eleggibili alla carica di consigliere comunale e che diano garanzie di indipendenza, probità, competenza ed esperienza giudirica ed amministrativa. Prima di prendere possesso delle sue funzioni presta giuramento alla presenza del sindaco e del segretario comunale, che redige il relativo verbale, pronunciando le parole: "giuro di adempiere fedelmente le mie funzioni, osservando le leggi dello Stato e della Regione siciliana e lo statuto comunle".
3.  Il difensore civico resta in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto. Esercita le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore.
4.  Il regolamento determina i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità e le attività incompatibili per l'esercizio della funzione.
5.  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvivenza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel regolamento. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale su proposta della giunta comunale o di almeno cinque consiglieri comunali. Inoltre il difensore civico può essere revocato dall'incarico per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
6.  L'ufficio del difensore civico ha sede in idonei locali predisposti dall'amministrazione comunale. Dispone di mezzi, di personale, di attrezzature d'ufficio e di quan t'al tro necessario per il buon funzionamento del l'uf fi cio stesso.
7.  Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta di cittadini singoli o associati.
8.  Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni che violino i principi di imparzialità e di buon andamento:
a)  trasmette al responsabile del procedimento ovvero dell'ufficio o del servizio una comunicazione scrit ta con l'indicazione del termine e delle modalità per superare l'inerzia o per sanare la violazione riscontrata;
b)  in caso di gravi e persistenti inadempienze, trascorso il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi;
c) può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;
d)  sollecita il consiglio comunale, la giunta o il sindaco ad assumere i provvedimenti di loro competenza.
9.  Entro il mese di marzo di ogni anno, il difensore civico presenta la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione, formula proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità della funzione amministrativa. La relazione viene discussa dal consiglio in apposita seduta pubblica.
10.  Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio se non per gli atti riservati da apposita indicazione della legge.
Al difensore civico spetta un'indennità mensile che sarà determinata dal regolamento.
Titolo III
ORDINAMENTO STRUTTURALE ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 21
Organi

1.  Sono organi del Comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2.  Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3.  Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato e della Regione siciliana.
4.  La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune.
Art. 22
Deliberazioni degli organi collegiali

1.  Le deliberazioni degli organi collegiali sono assun te, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2.  L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
Art. 23
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2.  L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
Art. 24
Commissioni

1.  Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
2.  Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'ogget to e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3.  La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Art. 25
Consiglieri

1.  Lo stato giudirico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2.  Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3.  I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale.
Art. 26
Diritti e doveri dei consiglieri

1.  I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2.  Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni e enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili al l'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4.  Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
5.  Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
Art. 27
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al presidente del consiglio e al segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i realtivi capigruppo nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3.  Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
4.  I capigruppi consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.
Art. 28
Prima adunanza del consiglio

1.  Il consiglio comunale espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno del presidente, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
2.  Ove tale maggioranza non venga raggiunta, si procede a una seconda votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Con la stessa procedura il consiglio elegge il vice presidente.
3.  La prima convocazione del consiglio è disposta dal presidente uscente; in mancanza, dal consigliere neo eletto che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali e deve aver luogo entro 15 giorni dalla proclamazione con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Ad esso spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
Art. 29
Presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio comunale convoca il consiglio comunale, ne stabilisce l'ordine del giorno, dando la precedenza, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, alle proposte del sindaco; dirama gli avvisi di convocazione in modo che i consiglieri possano prendere visione degli atti almeno 3 giorni prima della seduta o almeno 24 ore prima nei casi di urgenza; attiva le commissioni consiliari; presiede il consiglio comunale e dirige il dibattito. L'ordine del giorno di convocazione del consiglio comunale deve essere notificato al sindaco.
2.  In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente e, in casi di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3.  Nel caso di presentazione da parte del presidente di dimissioni, nel corso di una seduta, questa prosegue fino alla sua naturale conclusione, momento dal quale le dimissioni diventano operative.
4.  Il consiglio deve essere pure convocato quando lo richiedano il sindaco o i 1/5 dei consiglieri comunali, in carica con richiesta motivata; in tali casi l'adunanza deve avere luogo entro venti giorni.
5.  Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel Comune secondo quanto previsto dallo statuto.
Art.30
Partecipazione del sindaco e degli assessori alle riunioni del consiglio

1.  Alle riunioni di consiglio partecipa, senza diritto di voto, il sindaco o un assessore da lui delegato; possono partecipare gli altri assessori.
Art.31
Sindaco

1.  Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2.  Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sulla esecuzione degli atti.
3.  Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende al l'esple tamento delle funzioni statali e regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza, e controllo sulla attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4.  Il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni come regolamentato dalle leggi della Repubblica italiana e dalla Regione siciliana.
5.  Il sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nonché degli orari di servizi periferici delle Amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6.  Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione di vigilanza e potere di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
Art.32
Attribuzioni di funzioni

1.  Il sindaco che ha la rappresentanza generale del l'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile del l'Amministrazione del Comune, in particolare del sindaco:
a)  dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b)  convoca i comizi per i referendum consultivi;
c)  adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;
d)  nomina il segretario comunale scegliendolo nel l'ap posito albo;
e)  conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
f)  emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza o espropri che la legge attribuisce alla competenza del Comune;
g)  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce loro le mansioni spettanti, conferisce incarichi di collaborazione esterna in base alle esigenze effettive e verificabili.
Art.33
Incarichi ad esperti

1.  Per l'espletamento di attività connesse con la materia di sua competenza, il sindaco può oltre agli esperti che la legge gli riconosce, conferire un incarico a tempo determinato, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti estranei all'organizzazione, che siano muniti di diploma di laurea e in possesso di qualificazione adeguata ai compiti affidati.
2.  Sull'attività degli esperti da lui nominati il sindaco trasmette annualmente una dettagliata relazione al consiglio comunale.
Art.34
Vice sindaco

1. Il vice sindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza ed impedimento di quest'ultimo.
Art.35
Cessazione dalle cariche

1.  Le dimissioni comunque presentate dal sindaco diventano irrevocabili e la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà all'organo di controllo ed all'assessorato regionale degli enti locali compete al segretario comunale.
2.  La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa e comporta la nomina da parte dell'assessore regionale per gli enti locali, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali.
3.  L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4.  La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5.  Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.
Art.36
Giunta comunale

1.  La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2.  La giunta esercita le funzioni di indirizzo politico, amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3.  Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori e consiglieri deve essere comunicato al consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
Art. 37
Composizione

1.  La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori, previsto dalle normative vigenti in materia, uno di essi è investito della carica di vice-sindaco.
2.  Gli assessori sono scelti o tra i consiglieri o tra esterni, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
Art.38
Nomina

1.  Il vice-sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2.  Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3.  le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
4.  È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandanti precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e 1 giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
5.  Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo degli organi comunali.
Art.39
Competenze della giunta

1.  La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore ed ai responsabili dei servizi comunali.
2.  La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a)  propone al consiglio i regolamenti;
b)  approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti riservati dalla legge e dal regolamento di contabilità allo stesso organo;
c)  elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d)  assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e)  modifica le tariffe mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f)  nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
g)  propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
h)  nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
i)  dispone l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e donazioni;
j)  determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
k)  approva il P.E.G. se il Comune nel regolamento di contabilità prevede di avvalersi di questo strumento;
l)  si occupa di tutte quelle altre incombenze che di volta in volta gli vengano espressamente assegnate da specifiche normative.
Titolo IV
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art.40
Diritto di intervento nei procedimenti

1.  Chiunque sia portatore di un diritto e di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento.
2.  L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 41
Procedimenti ad istanza di parte

1.  Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministrazione che deve pronunciarsi in merito.
2.  Il funzionario o l'amministrazione devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento;
3.  Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4.  Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti ed interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta;
5.  Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 42
Procedimento ad impulso di ufficio

1.  Nel caso di procedimenti ad impulso di ufficio il fun zionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione del l'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono pre sen tare istanze, memorie, proposte e produrre documenti.
2.  I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile e dall'amministrazione che deve pronunciarsi in merito.
3.  Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione in almeno due quotidiani di rilevanza regionale.
Art. 43
Determinazione del contenuto dell'atto

1.  Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
2.  In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.
Titolo V
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 44
Obiettivi dell'attività amministrativa

1.  Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità delle procedure.
2.  Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3.  Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Art. 45
Servizi pubblici comunali

1.  Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2.  I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 46
Forme di gestione dei servizi pubblici

1.  Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
a)  in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;
b)  in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f)  a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2.  Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3.  Il Comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4.  I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 47
Aziende speciali

1.  Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2.  Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3.  I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore quantità dei servizi.
Art. 48
Strutture delle aziende speciali

1.  Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2.  Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3.  Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4.  Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5.  Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6.  Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7.  Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
Art. 49
Società per azioni o a responsabilità limitata

1.  Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2.  Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3.  L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote ad azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4.  Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5.  I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6.  Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7.  Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni ed a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
Art. 50
Convenzioni

1.  Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici e con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2.  Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 51
Consorzi

1.  Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2.  A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3.  La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 12, comma 2, del presente statuto.
4.  Il sindaco ed un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 52
Accordi di programma

1.  Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune o di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni, e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.  L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, così come recepita dalla Regione siciliana dell'11 dicembre 1990, n. 48, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.
3.  Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
Art. 53
Principi strutturali ed organizzativi

1.  L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a)  un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b)  l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia del l'at tività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c)  l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione fra gli uffici.
Art. 54
Organizzazione degli uffici del personale

1.  Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2.  Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3.  I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4.  Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 55
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.  Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2.  I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3.  L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4.  Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 56
Diritti e doveri dei dipendenti

1.  I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie, qualifiche e profili in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza dei relativi uffici e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nel l'esercizio delle proprie funzioni.
3.  Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4.  L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco e dagli organi collegiali.
5.  Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile ed urgente.
6.  Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
Art. 57
Direttore generale

1.  Il sindaco previa delibera della G.C. può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2.  In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
Art. 58
Compiti del direttore generale

1.  Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del l'ente secondo le direttive che, a tale riguardo gli impartirà il sindaco.
2.  Il direttore generale sovrintende alle gestioni del l'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3.  La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della G.C. nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4.  Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta municipale.
Art. 59
Funzioni del direttore generale

1.  Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2.  Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a)  predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b)  organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c)  verifica l'efficacia dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d)  promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e)  autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f)  emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco e dei responsabili dei servizi;
g)  garantisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h)  riesamina annualmente sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta ed al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i)  promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j)  promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
Art. 60
Responsabili degli uffici e dei servizi

1.  I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2.  I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3.  Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e di attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
Art. 61
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1.  I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2.  Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a)  presiedono le commissioni di gara, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;
b)  rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c)  emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
d)  provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
e)  emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
f)  pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n.142/90;
g)  promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
h)  provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
i)  forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
j)  autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
k)  concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
l)  rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3.  I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4.  Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 62
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1.  La giunta comunale nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2.  La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 127/97.
3.  I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge, non possono avere durata superiore a mesi tre e sono rinnovabili una sola volta. Eventuali rinnovi in deroga sono consentiti nel caso sia in corso di espletamento il concorso per la copertura del relativo posto vacante.
Art. 63
Collaborazioni esterne

1.  Il regolamento può prevedere collaborazioni ester ne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinanti e con convenzioni a termine.
2.  Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
3.  Tutti gli incarichi o collaborazioni esterne previste nel presente articolo, così come tutti gli altri previsti nel presente statuto, si risolvono di diritto con la decadenza o fine mandato dell'organo che li ha nominati.
Art. 64
Ufficio di indirizzo e di controllo

1.  Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giun ta comunale o degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori.
Art. 65
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo;
2.  Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4.  Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
Art. 66
Funzioni del segretario comunale

1.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e cura la redazione dei verbali che sottoscrive insieme a chi ha presieduto l'organo deliberante.
2.  Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3.  Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4.  Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5.  Il segretario comunale roga i contratti del Comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza del notaio ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
Art.67
Vice segretario comunale

1.  La dotazione organica del personale potrà prevedere un vice segretario comunale.
2.  Il vice segretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Art.68
Responsabilità verso il Comune

1.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2.  Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono fare denuncia al procuratore della corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3.  Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un suo responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.
Art.69
Responsabilità verso terzi

1.  Gli amministratori, il segretario, il direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2.  Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministrazione, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3.  La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato i diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato, di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore od il dipendente siano obbligati per legge e per regolamento.
4.  Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 70
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITÀ
Art.71
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2.  Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3.  Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art.72
Attività finanziaria del comune

1.  Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge e regolamento.
2.  I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3.  Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4.  Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 73
Amministrazione dei beni comunali

1.  Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al se gre tario, al ragioniere capo e all'economo del Comune del l'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2.  I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del presente statuto devono di regola essere dati in affitto, i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3.  Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di credito o, comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 74
Bilancio comunale

1.  L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2.  La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3.  Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4.  Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
Art.75
Rendiconto della gestione

1.  I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2.  Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3.  La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Art.76
Attività contrattuale

1.  Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del servizio ovvero da deliberazione del consiglio comunale o della giunta secondo la rispettiva competenza.
3.  La determinazione o la deliberazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art.77
Collegio dei revisori dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2.  L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3.  L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4.  Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire un migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5.  L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6.  L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7.  All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art.20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 78
Tesoreria

1.  Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a)  la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b)  la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro dieci giorni;
c)  il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d)  il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammodernamento di mutui, di contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2.  I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Art. 79
Controllo economico della gestione

1.  I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e dagli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2.  Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.
Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 80
Regolamenti comunali

1.  Il Comune emana regolamenti:
a)  sulle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
b)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.  Nelle materie di competenza riservata alla legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme regionali e delle disposizioni statutarie.
3.  Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4.  L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta o ai consiglieri comunali.
5.  I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera nonché per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 81
Termini per l'adozione dei regolamenti

1.  I regolamenti previsti dallo statuto, tranne quelli di contabilità e dei contratti, sono approvati dal consiglio entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2.  Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad avere efficacia le norme dei regolamenti vigenti alla data di approvazione dello statuto in quanto con esso compatibili.
Art. 82
Modificazioni ed abbrogazione dello statuto

1.  Le modifiche soppressive, aggiuntive e l'abrograzione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal consiglio comunale, con la procedura stabilita dalla legge per l'approvazione dello statuto purché siano trascorsi 365 giorni dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
2.  Ogni iniziativa di revisione o di abrogazione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non siano trascorsi 365 giorni dalla deliberazione di reiezione.
3.  La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'effetto abrogativo dello statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.
4.  Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a particolari forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
Art. 83
Adeguamento dell'ordine comunale a leggi sopravvenute

1.  Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti a leggi sopravvenute debbono essere apportati entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni ove non sia diversamente stabilito dalle leggi stesse.
Art. 84
Entrata in vigore dello statuto

1.  Lo statuto, dopo l'approvazione da parte del Comitato regionale di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.
2.  Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma precedente, all'Assessorato regionale degli enti locali per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Lo statuto del comune di Trabia è già stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 18 marzo 1995.
Questo testo modificato è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 105 del 28 ottobre 1999 e divenuto esecutivo a seguito di controllo da parte del CO.RE.CO. sezione centrale nella seduta del 28 dicembre 1999 con decisione n. 10450/9911.
(2000.2.91)
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Statuto della Provincia regionale di Enna. Modifiche




Nello statuto della Provincia regionale di Enna, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.24 del 21 maggio 1994, modificato vedi Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 21 ottobre 1995, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
Titolo I

Art. 8 - Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.  Per quanto attiene la disciplina dell'accordo di programma si rinvia alle disposizioni contenute nel l'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito con l'art. 1, lett. e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni».
I commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.
Titolo III

Art. 20 - Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«5.  Il presidente del consiglio rappresenta il garante del corretto funzionamento dei rapporti tra il presidente della Provincia regionale, la giunta provinciale ed il consiglio. Egli assicura la tutela dei diritti dei consiglieri e dei relativi gruppi».
Art. 21 - Nel titolo le parole: "compiti ed attribuzioni" sono sostituite dalle seguenti: "compiti, attribuzioni e pre rogative".
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. Al presidente del consiglio si applicano le norme in materia di aspettativa, permessi ed indennità stabilite dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 all'art. 8 bis, come introdotto dall'art. 1 della successiva legge regionale 12 novembre 1996, n. 41».
Art. 22 - Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.  Il presidente ed il vice presidente del consiglio cessano dalla carica per dimissioni o decadenza».
I commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.
Art. 24 - Il primo periodo del comma 10 fino alla parola: "riunione" è soppresso.
Art. 27 - Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4.  Copia delle deliberazioni di giunta, concernenti le materie previste dall'art. 15, comma 3°, della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991 e successive modifiche, è trasmessa, contestualmente alla pubblicazione all'albo, ai capigruppo consiliari.Ai consiglieri è, altresì, trasmes so l'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta».
Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«8.  I consiglieri provinciali hanno diritto alle aspettative, ai permessi ed alle indennità previsti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, come applicata in Sicilia con la legge regionale 24 giugno 1986, n. 31».
Art. 29 - Il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5.  Si prescinde, comunque, dal parere ove lo stesso non sia reso entro dieci giorni dalla trasmissione della proposta al presidente della commissione da parte del presidente del consiglio o, nei casi di urgenza da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni dalla ricezione stessa. In casi eccezionali il parere può essere espresso in aula».
Art. 31 - Dopo la parola: "elezione" sono aggiunte le seguenti: "il giuramento".
Art. 32 - Nel comma 3 le parole "il responsabile" sono sostituite con le parole: "i responsabili" e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e dell'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23».
Il comma 6 è abrogato.
Nel comma 7 la parola: "di" è sostituita con: "dei" e le parole: "funzionari e dipendenti" sono soppresse.
Il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10.  Esercita tutte le azioni a difesa degli interessi della provincia e dispone in ordine all'assistenza legale in ogni grado e stadio del giudizio».
Alla fine del comma 13 è aggiunto il seguente periodo:
«13.  Per le nomine e le designazioni dei componenti di organi esterni all'Amministrazione provinciale, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e nel regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 4 della stessa legge».
Il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Fissa i giorni e le ore nei quali gli uffici provinciali rimangono aperti al pubblico».
Dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:
«Art. 32-bis
Mozione di sfiducia al presidente e alla giunta

Il presidente della Provincia e la giunta provinciale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima dei 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35».
Dopo l'art.32 bis, introdotto dalla presente deliberazione, è aggiunto il seguente:
«Art. 32-ter
Cessazione dalla carica

La cessazione dalla carica di presidente della Provincia per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti della giunta e del consiglio».
Art. 34 - E' abrogato.
Art. 35 - Nel comma 1 le parole: "un numero di assessori previsto dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "sei assessori".
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.  Il presidente, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio provinciale e alla ca rica di presidente della Provincia. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dalla nomina al Consiglio provinciale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni».
Art. 37 - Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.  La giunta delibera sulle seguenti materie:
a)  acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
b)  contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o terzi che non siano previsti e disciplinati da leggi, regolamenti, contratti collettivi di lavoro, anche decentrati, o da provvedimenti a carattere generale;
c)  l'approvazione dei bandi di concorso, le richieste di avviamento al lavoro, l'esclusione dalle procedure di selezione o concorso, la nomina delle commissioni giudicatrici, l'approvazione delle graduatorie di merito e l'as sunzione del personale;
d)  sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'art. 32, lett. f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito con l'art. 1, lett. e). della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
e)  il trasferimento di quote non maggioritarie in società per azioni;
f)  approvazione degli accordi adottati in sede di contrattazione decentrata».
Titolo IV

Art. 56 - Alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo:
«1.  Restano, comunque, salve le disposizioni contenu te nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».
Titolo V

Art. 60 - I commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1.  L'ordinamento burocratico della Provincia regionale si ispira ai criteri organizzativi contenuti nell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni».
Il comma 3 diventa comma 2.
Art. 62 - Al comma 1 la parola "statale" è soppressa.
Al comma 2 la parola "dipartimento" è sostituita da "settore".
Art. 62-bis - E' sostituito dal seguente:
«Art. 62-bis
Il segretario

1. La Provincia regionale ha un segretario titolare dirigente pubblico dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione del relativo albo. Egli dipende funzionalmente dal presidente della Provincia cui spetta il potere di nomina.
2.  Il segretario della Provincia svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente a garanzia della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3.  Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Il segretario, inoltre:
a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta provinciali e ne cura la verbalizzazione;
b)  può rogare tutti i contratti nei quali la Provincia è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della provincia;
c) esercita ogni altra funzione attribuitegli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal presidente della Provincia.
4.  La nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del presidente della Provincia.
5.  Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri di ufficio».
Dopo l'art. 62 bis è aggiunto il seguente:
«Art. 62-ter
Il direttore generale

1.  Il presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta, può nominare, al di fuori della dotazione organica - un direttore generale - con contratto a tempo determinato, per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Amministrazione.
2.  Il direttore generale attua le direttive impartite dal presidente della Provincia, sovraintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia. Competono al direttore generale tutte le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti.
3.  La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del presidente ed è, comunque, revocabile, previa deliberazione della giunta provinciale.
4. Contestualmente alla nomina del direttore generale, il presidente della Provincia disciplina i rapporti tra il segretario ed il direttore generale, nel rispetto dell'autonomia dei ruoli e secondo le previsioni del regolamento di organizzazione dei servizi e del personale provinciale».
L'art. 63 - E' sostituito dal seguente:
«Art. 63
Coordinamento generale

Il regolamento di organizzazione dei servizi disciplina il coordinamento generale dell'attività dei settori al fine di garantire le funzioni di direzione, programmazione e raccordo in vista degli obiettivi fissati dagli organi di governo».
L'art. 64 - E' sostituito dal seguente:
«Art. 64
Attribuzioni dei dirigenti

1.  I dirigenti sono preposti alle strutture di massima dimensione. Essi rispondono del coordinamento e del l'andamento generale dei servizi in cui si articola la struttura.
2.  I dirigenti adottano tutti gli atti di gestione loro attribuiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti speciali dei servizi. In particolare, spettano ai dirigenti tutti i compiti e le attribuzioni previsti dall'art. 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da ogni altra disposizione di legge in materia.
3.  Il regolamento concernente l'ordinamento degli uf fici e dei servizi ed il presidente con propria determinazione possono attribuire ai dirigenti ulteriori competenze nel rispetto della legge e dello statuto».
Art. 69 - Le parole: "dell'art. 72" sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 68".
Art. 70 - Nel comma 1 le parole: "di cui agli artt. 72 e 73" sono soppresse.
Art.72 - Nel comma 1, alla fine, sono aggiunte le pa role: "nonché alla legge 15 maggio 1997, n. 127".
Art. 74 - Al comma 3, lett. e) le parole: "a prevalente capitale pubblico locale" sono sostituite dalle seguenti parole: "o di società a responsabilità limitata".
Art.76 - Al comma 1 le parole: «dell'art. 18 della legge regionale 6 luglio 1986, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa vigente», mentre le parole: «a prevalente capitale pubblico locale» sono sostituite con le seguenti: «o di società a responsabilità limitata».
Al comma 2 le parole da: "e deve essere" fino alla fine del comma sono soppresse.
Art. 87 - Al comma 2 le parole: "ai sensi dell'art. 90" sono soppresse.
Titolo VI

Art. 90 - Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2.  Per la formazione e la gestione del bilancio, la Provincia emana il regolamento di contabilità in conformità ai principi stabiliti dal decreto legislativo n.77 del 25 febbraio 1995 e successive modifiche ed integrazioni».
Modifiche approvate dal consiglio provinciale con deliberazione n. 70 del 29 settembre 1999, riscontrate legittime dal CO.RE.CO., sezione centrale, con decisione n. 8941 del 28 ottobre 1999.
(99.49.2293)



Statuto del Comune di Cassaro. Modifiche




Nello statuto del Comune di Cassaro, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.51 del 30 ottobre 1993, sono state apportate le seguenti modifiche:
Art. 10 bis
Pubblicità delle spese elettorali

In applicazione alla normativa di cui all'art. 53, comma 2°, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ciascun candidato della lista a consigliere comunale e a sindaco, è tenuto a presentare alla segreteria comunale entro la stessa data di presentazione delle candidature e delle liste una dichiarazione preventiva delle spese che intende sostenere per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento.
Entro quarantacinque giorni dalla proclamazione i candidati eletti sono tenuti a depositare presso la segreteria comunale il rendiconto delle spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito e dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».
La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del Comune per il periodo di giorni 30.
Art. 10 ter
Pari opportunità

Allo scopo di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne ai sensi della legge n. 125/91, almeno un terzo dei candidati delle liste per l'elezione del consiglio comunale e per non più delle metà dei consiglieri da eleggere dovrà essere, di norma, rappresentato da candidati di entrambi i sessi. Tale rappresentanza sarà assicurata di norma nella giunta comunale, negli organi collegiali del Comune e negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.
Modifiche approvate dal consiglio comunale con deliberazione n. 32 del 12 aprile 1995 riscontrate legittime dal CO.RE.CO., sezione centrale, con decisione n. 6715/6499 dell'11 maggio 1995.
(2000.3.175)
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Statuto del Comune di Castel di Lucio. Modifiche



Con le deliberazioni di consiglio comunale n. 29 del 2 maggio 1994, riscontrata positivamente dal CO.RE.CO. centrale di Palermo con decisione n. 11804/12410 della seduta dell'1 settembre 1994; n. 30 dell'11 maggio 1994, riscontrata positivamente dal CO.RE.CO. centrale di Palermo nella seduta dell'1 settembre 1994 decisione n. 11803/12411; n. 31 del 13 maggio 1999, riscontrata positivamente dal CO.RE.CO. centrale di Palermo nella se du ta dell'1 settembre 1994, decisione n. 11802/12412, so no state apportate le seguenti modifiche allo statuto del comune diCastel di Lucio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2 ottobre 1993:
1) all'art. 9 comma 3, dopo le parole "Presidente uscente" sono state aggiunte le parole: "e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza";
2)  all'art. 9 alla fine del 4° comma è stato aggiunto: "Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali, per il controllo sostitutivo;
3)  all'art. 11, al comma 1, sono state eliminate le parole: "su richiesta del sindaco e di 1/5 dei consiglieri comunali" e sostituite con la frase: "o per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta";
4)  all'art. 11, alla fine del comma 2, è stato aggiunto: "Per l'espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture esistenti nel comune secondo quanto previsto nello statuto".
5)  all'art. 12 comma 1, lett. b, dopo le parole "e storni di fondi" sono aggiunte: "tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio,»;
6) all'art. 12, comma 1, lett. l, dopo le parole "relative alla" sono state aggiunte le parole: "locazione di immobili";
7)  all'art. 12, comma 1 è aggiunta la lettera "M" che recita: "l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materie di lavori pubblici o di pubbliche forniture. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune";
8) all'art. 17 al comma 1 sono eliminate le parole: "tra gli elettori del comune" e sostituite con le parole: "tra soggetti";
9)  all'art. 18 alla fine del 4° comma è stato aggiunto: "la dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione della carica non prescelta";
10)  all'art. 18 alla fine del comma 5 è stato aggiunto: "gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, né essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del comune";
11)  all'art. 18, alla fine del comma 13 è stato aggiunto: "sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta municipale esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta";
12)  all'art. 19, alla fine del comma 4, lett. i), è stato aggiunto: "nonché di variazioni e storni di fondi tra capitoli appartenenti alla medesima rubrica del bilancio";
13) all'art. 20, alla fine sono aggiunte: "nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 mar zo 1990, n. 55 e successive modifiche";
14)  all'art. 26, comma 3 alle parole "del comune", sono state sostituite le parole "di qualsiasi comune della Repubblica,";
15)  art. 26, alla fine del comma 4 è stato aggiunta "come indicato al punto 13 dell'art. 18 del presente statuto";
16) all'art. 27, alla fine del comma 2, lett. a) è stato aggiunto: "nomina i responsabilità degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge n. 142/90 e successive modifiche come recepito dall'art. 1, lett. h) della legge regionale n. 48/91, nonché dello statuto e regolamenti afferenti del comune";
17)  all'art. 27, al comma 5, dopo le parole "ovvero da essi dipendenti o controllati" è stato aggiunto: "nomina, altresì i componenti degli organi consultivi del comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale. Il sindaco non può nominare rappresentanti del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni, il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado, nonché gli assessori e i consiglieri comunali, come indicato anche al comma 5 dell'art. 18 del presente statuto."; e alla fine del comma aggiungere: "Restano riservate alla giunta municipale le delibere per le materie indicate nell'art. 15 della legge regionale n. 44/91, che non siano di competenza del consiglio.";
19)  all'art. 27 alla fine del comma 9 è stato aggiunto: "Il sindaco e gli assessori da lui nominati sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, pena decadenza dalla carica in caso di omissione del termine di 30 giorni dalla diffida. Il sindaco e i candidati eletti sono, altresì, tenuti a presentare la dichiarazione preventiva, nonché il rendiconto delle spese per la campagna elettorale alle elezioni locali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche tramite affissione all'albo pretorio del co mune";
20)  all'art. 27, 11° comma, sono state sostituite alle parole "non superiore ad uno" le parole "non inferiore a due" e in continuazione è stata aggiunta la frase: "Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato,".
Alla fine dello stesso comma è stato aggiunto: "An nualmente agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale".
(99.49.2292)


Statuto del Comune di San Piero Patti. Modifiche




Allo statuto del Comune di San Piero Patti, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.38 del 14 agosto 1993 e successivamente modificato (vedi supplemento straordinario n.30 del 3 giugno 1995), sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:
Art. 18
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1.  Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero di consiglieri previsto dall'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n.9, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge.
2.  Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, integrato da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio e come modificate dall'art. 21 della legge regionale n. 26 dell'1 settembre 1993.
3.  Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione.
4.  Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni, la votazione avviene con voto limitato: in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato un maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggio.
5.  Il presidente, prima della votazione, comunica gli eventuali pareri negativi o i sostanziali rilievi espressi dalle commissioni consiliari e dai competenti dirigenti, precisando altresì i motivi per cui l'atto viene comunque posto in votazione.
6.  Le votazioni saranno effettuate come previsto dall'art. 184 dell'O.EE.LL. ed i componenti votano: per alzata e seduta, per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.
7.  I verbali delle sedute e quelli delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della discussione nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario comunale, che avvarrà del personale dell'ente, e approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto da regolamento che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e di rettifica dei verbali.
Art. 23 si sostituisce con il seguente:
Art. 23
Giunta comunale, competenze

La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune ed impronta la propria attività ai principi della trapsparenza e dell'efficienza.
La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da at tuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario co munale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.
La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attuazioni di governo e delle funzioni organizzative:
a)  propone al consiglio i regolamenti;
b)  approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c)  elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d)  assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e)  modifica le tariffe mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f)  instaura o resiste in giudizio, sceglie e nomina i professionisti esterni specialmente se viene provveduto intuitu personae;
g)  propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, determina eventuali contributi non previsti nel programma, aventi carattere di eccezionalità e comunque nei limiti di cui all'art. 12 della legge n. 241/90;
h)  approva i regolamenti sull'ordinamento degli uf fici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i)  dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e do nazioni;
j)  fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
k)  esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
l)  approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
m)  decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
n)  fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale, o il segretario comunale in mancanza;
o)  determina, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
p)  approva il P.E.G.;
Art. 26

Sostituire la voce 5) con la seguente 5) adotta le ordinanze d'urgenza di cui all'art. 38 della legge n. 142/90.
Abrogare la voce 6), 7) e 10) del primo comma.
Alla voce 11) del primo comma dopo la parola "giun ta" aggiungere "o responsabili di servizio".
Aggiungere le seguenti competenze:
-  nomina il segretario comunale scegliendolo dal l'ap posito albo;
-  conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta mu nicipale, le funzioni del direttore;
-  nomina il direttore generale previa stipula di una convenzione con comuni limitrofi le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti;
-  nomina il nucleo di valutazione preposto al controllo di gestione.
Art. 27

Dopo la lett. G) aggiungere:
II)  riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art. 29

Sostituire il 1° comma con i seguenti commi.
"Il sindaco presta davanti al consiglio comunale nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione".
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e con lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.
Art. 34

Da sostituire con il seguente:
Art. 34
Segretario comunale

Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Art. 35

Da sostituire con il seguente:
Art. 35
Funzioni del segretario comunale

Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giun ta e del consiglio e ne redige i verbali.
Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori, ai singoli consiglieri ed ai responsabili dei servizi anche in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e di referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
Il segretario comunale è titolare delle seguenti funzioni e competenze:
-  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei re sponsabili dei servizi e ne coordina l'attività, qualora non sia stato nominato il direttore generale;
-  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
-  sottoscrive le deliberazioni adottate dagli organi collegiali dell'ente, ne cura la pubblicazione e ne rilascia attestazione di esecutività;
-  roga i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
-  emana direttive generali e circolari in ordine alla conformazione di atti e procedure a normative legislative e regolamentari;
-  esprime pareri, anche per iscritto, in ordine a problemi di natura amministrativa a richiesta degli organi dell'ente e dei responsabili dei servizi;
-  formula proposte per migliorare l'assetto organizzativo del personale e suggerisce provvedimenti di mobilità del personale;
-  adotta gli atti di amministrazione e gestione, compresa la responsabilità del procedimento disciplinare, concernenti i responsabili dei servizi, qualora non sia stato nominato il direttore generale;
-  convoca e presiede la conferenza dei responsabili dei servizi, qualora non sia stato nominato il direttore generale;
-  definisce, sentita la conferenza dei responsabili dei servizi, eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi qualora non sia stato nominato il direttore generale;
-  può presiedere il nucleo di valutazione;
-  può essere designato responsabile della gestione del contenzioso del lavoro;
-  presiede le commissioni di gara;
-  ha potere di avocare l'adozione di provvedimenti o atti gestionali di competenza dei responsabili dei servizi in caso di persistente inerzia degli stessi, su richiesta del sindaco, e previa diffida, nel caso non sia nominato il direttore generale;
-  può segnalare, su richiesta di terzi o su propria iniziativa, al sindaco ed ai responsabili interessati, eventuali profili di non conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti presenti in atti dell'amministrazione al fine di un riesame degli stessi;
-  esercita le ulteriori funzioni previste dallo statuto, da regolamenti o conferite dal sindaco.
Art. 36

Da sostituire con il seguente:
Art. 36
Direttore generale

Il sindaco, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comune le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il sindaco.
Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non raggiunga gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
Il direttore esercita le competenze previste per legge ed in particolare:
-  dà attuazione al programma ed agli indirizzi definiti dagli organi di Governo per il conseguimento degli obiettivi previsti;
-  sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, per seguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza, ed allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio ed ufficio, coordinandone l'attività;
-  predispone il piano dettagliato degli obiettivi per il controllo di gestione;
-  predispone il piano esecutivo di gestione o il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi, da sottoporre all'approvazione della giunta;
-  promuove l'introduzione di metodologie e tecniche di gestione, misurazione ed organizzazione per garantire migliore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
-  adotta gli atti di amministrazione e gestione concernenti i responsabili dei servizi;
-  convoca e presiede conferenza dei responsabili dei servizi;
-  esercita ogni altra competenza prevista dal presente regolamento o dal contratto di assunzione.
L'incarico conferito, stante la natura fiduciaria del rapporto, può essere revocato con motivato provvedimento del sindaco, e con le modalità indicate nella convenzione che istituisce il servizio, nei casi seguenti:
-  per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi politici;
-  per l'inosservanza delle direttive del sindaco o della giunta;
-  per fatti e situazioni che possono essere di grave pregiudizio alla funzionalità ed all'efficienza complessiva dell'attività amministrativa.
Art. 39

Da sostituire con il seguente:
Art. 39
Organizzazione degli uffici e del personale

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Si istituiscono, inoltre, i seguenti nuovi articoli:
Art. 39 bis
Regolamento degli uffici e dei servizi

Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecni ca e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
L'organizzazione del Comune si articola in unità operativa che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 39 ter
Diritti e doveri dei dipendenti

I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi è l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile ed urgente.
Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
Art. 39 quater
Responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato ovvero dal segretario nell'ambito dell'indirizzo politico.
Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi in esecuzione delle direttive del direttore, se nominato, del sindaco, della giunta comunale o dell'assessore.
Art. 39 quinquies
Funzioni dei responsabili dei servizi

I responsabili dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a)  presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b)  rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c)  emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
d)  provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
e)  pronunciano le ordinanze di demolizione dei ma nufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f)  emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
g)  pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/90;
h)  promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i)  provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore o dal segretario comunale;
j)  forniscono nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k)  autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal sindaco, dal direttore o dal segretario comunale;
l)  rispondono del mancato raggiungimento degli obiet tivi loro assegnati.
I responsabili dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
Il sindaco può delegare ai responsabili dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 39 sexies
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le mo dalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordina mento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tem po determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge n. 127/97.
I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentono apposite norme di legge.
L'incarico viene conferito con provvedimento motivato del sindaco.
Art. 39 septies
Collaborazioni esterne

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
Le norme regolamentari per il conferimento degli in carichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 39 octies
Ufficio di indirizzo e di controllo

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art.45 del decreto legislativo n. 5° 4/92.
(Modifiche apportate con delibera del consiglio comunale n.107 del 3 no vembre 1999 approvata dal CO.RE.CO. centrale di Palermo nella seduta del 25 novembre 1999 con decisione n. 9492/9195).
(99.53.2468)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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