REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2000 - N. 49
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 26 settembre 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio del comune di Ficarra e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 26 settembre 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Niscemi e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 26 settembre 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta, scioglimento del consiglio comunale di Siculiana e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 26 settembre 2000.
Decadenza del consiglio comunale di Palazzo Adriano e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 26 settembre 2000.
Mozione di sfiducia al sindaco diRibera, conseguente cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale, e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 26 settembre 2000.
Modifica del decreto 29 marzo 1989, concernente sdemanializzazione di terreni gravati da usi civici nel comune di Bronte  pag.


DECRETO 27 settembre 2000.
Istituzione dell'azienda faunistico-venatoria SanSilvestro Intronata, in agro diSperlinga  pag.

DECRETO 27 settembre 2000.
Rinnovo della concessione all'azienda faunistico-venatoria Buscemi, sita in agro di Troina e Regalbuto, esclusivamente per alcuni terreni  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 9 ottobre 2000.
Procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche autonome statali e regionali pareggiate e dei componenti dei collegi sindacali la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 1 settembre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000  pag.


DECRETO 25 settembre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000  pag. 10 


DECRETO 26 settembre 2000.
Rideterminazione dell'indennità prevista dall'art. 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, a favore di cittadini affetti da gravi forme di talassemia  pag. 11 


DECRETO 27 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 11 


DECRETO 27 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 12 

Assessorato della sanità

DECRETO 21 settembre 2000.
Determinazione della pianta organica delle farmacie del comune di Riesi al 31 dicembre 1997  pag. 13 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Rettifica del decreto 15 dicembre 1999, relativo alla costituzione di servitù d'acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Cattolica Eraclea per i lavori di realizzazione delle reti irrigue di distribuzione delle zone idriche dipendenti dal serbatoio Castello, IV lotto, alimentazione e distribuzione distretti Borgo Bonsignore e Fondo Valli Platani  pag. 14 
Riconoscimento alla ditta Parrivecchio Bartolo, con sede in Geraci Siculo, quale acquirente di latte bovino ed iscrizione della stessa al relativo albo regionale  pag. 14 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo  pag. 14 
Nomina del commissario ad acta presso l'Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore di Bagheria.  pag. 14 
Nomina del commissario ad acta presso l'Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore di Enna  pag. 14 
Nomina del commissario ad acta presso l'Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore di Catania.  pag. 14 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Delega al Direttore regionale della Direzione bilancio e tesoro alla firma di alcuni atti   pag. 14 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti nomina di componenti della commissione provinciale per l'artigianato di Caltanissetta.   pag. 15 

Assessorato dell'industria:
Espropriazione definitiva in favore del Consorzio ASI di Caltanissetta  pag. 15 
Determinazione della quantità di fiammiferi che la ditta ISFA di Catania può produrre nell'anno 2000  pag. 15 

Assessorato della sanità:
Iscrizione della Villa Igea di Criscione Salvina, con sede legale in Tremestieri Etneo, all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale  pag. 15 
Provvedimenti concernenti revoca di autorizzazione all'a-pertura e all'esercizio di dispensari farmaceutici  pag. 15 
Autorizzazione all'attivazione del pubblico mattatoio nel comune di Favignana  pag. 15 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nomina di un membro esperto presso la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Messina  pag. 15 
Variante al programma di fabbricazione del comune di Raddusa  pag. 15 
Nulla osta al comune di Racalmuto per la realizzazione di lavori idraulici  pag. 15 
Nulla osta al comune di S. Marina Salina per la realizzazione di lavori  pag. 15 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Istituzione dell'Osservatorio assessoriale di valutazione e coordinamento  pag. 16 

CIRCOLARI
Presidenza

CIRCOLARE COMMISSARIALE 27 settembre 2000, prot. n. 5333.
Dati sulla raccolta differenziata per il 1° e 2° semestre 2000  pag. 16 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 18 ottobre 2000, n. 689.
Contributo per l'acquisto di mezzi audiovisivi in favore delle scuole materne e dell'obbligo ubicate nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti - Esercizio finanziario 2000 - cap. 79351  pag. 20 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 13 ottobre 2000, n. 9.
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 di riforma del commercio - Rilascio di autorizzazioni per l'apertura di esercizi di vicinato (settori I e II)  pag. 20 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 28 aprile 2000, n. 1021.
Piano nazionale 2000 per la ricerca dei residui negli animali ed in alcuni prodotti di origine animale in applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336  pag. 21 


CIRCOLARE 18 maggio 2000, n. 1024.
Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale  pag. 24 


SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1:
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 30 agosto 2000.
Approvazione del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche nella Regione siciliana.

DECRETO 31 agosto 2000.
Riconoscimento dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di progettazione e sperimentazione educativa delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana.
Supplemento ordinario n. 2:
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

Provvedimenti concernenti espropriazione e/o asservimento definitivo, a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste - di beni immobili ricadenti nei comuni di Altavilla Milicia, Termini Imerese e Trabia per i lavori di costruzione della rete idrica di distribuzione del comprensorio S. Leonardo Ovest - I lotto - Comprensorio S. Leonardo-Milicia.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 26 settembre 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio del comune di Ficarra e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota n. 6029 del 15 settembre 2000, con cui il segretario comunale del comune di Ficarra ha comunicato che il sindaco, dott. Antonio Mancuso, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in data 15 settembre 2000;
Rilevato che, per il combinato disposto dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL. che sostituisca gli organi ordinari fino alla prima tornata elettorale utile;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Ficarra.

Art. 2

Nominare la d.ssa Rosanna Maneggio, commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'Amministrazione interessata.
Palermo, 26 settembre 2000.
  LEANZA 
  TURANO 

(2000.39.2082)
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DECRETO PRESIDENZIALE 26 settembre 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Niscemi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota n. 22877 del 18 settembre 2000, con cui il segretario generale del comune di Niscemi ha comunicato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 43 del 16 settembre 2000, ha approvato - con sedici voti favorevoli e due contrari - la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco ai sensi dell'art. 10, comma 2°, legge regionale n. 35 del 15 settembre 1997;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 10, la mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio, comporta la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale nonché lo scioglimento del consiglio comunale;
Rilevato, altresì, che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco comporta anche le cessazione dalla carica dei componenti del consiglio, nonché la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica di sindaco e della giunta del comune di Niscemi e, contestualmente, sciogliere il consiglio comunale ai sensi e per effetto dell'art. 10 della legge regionale n. 35/97.

Art. 2

Nominare il dott. Giacomo Coniglio commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'Amministrazione interessata.
Palermo, 26 settembre 2000.
  LEANZA 
  TURANO 

(2000.39.2079)
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DECRETO PRESIDENZIALE 26 settembre 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta, scioglimento del consiglio comunale di Siculiana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota n. 6211 del 24 agosto 2000, con cui il segretario del comune di Siculiana ha comunicato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 27 del 23 agosto 2000, ha approvato con n. 10 voti favorevoli su 15 consiglieri comunali assegnati al comune la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco ai sensi dell'art. 10, comma 2°, legge regionale n. 35 del 15 settembre 1997;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 10, la mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio, comporta la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale nonché lo scioglimento del consiglio comunale;
Rilevato, altresì, che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco comporta anche la cessazione dalla carica dei componenti del consiglio, nonché la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica di sindaco e della giunta del comune di Siculiana e, contestualmente, sciogliere il consiglio comunale ai sensi e per effetto dell'art. 10 della legge regionale n. 35/97.

Art. 2

Nominare il dr. Angelo Cimeco commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'Amministrazione interessata.
Palermo, 26 settembre 2000.
  LEANZA 
  TURANO 

(2000.39.2081)
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DECRETO PRESIDENZIALE 26 settembre 2000.
Decadenza del consiglio comunale di Palazzo Adriano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali nn. 48/91, 7/92, 26/93 e 35/97;
Vista la nota n. 6592 del 25 agosto 2000, con la quale il segretario del comune di Palazzo Adriano ha comunicato che 6 consiglieri su 12 assegnati al comune hanno rassegnato le dimissioni dalla carica con decorrenza 21 agosto 2000;
Rilevato che il consiglio comunale di Palazzo Adriano, composto per legge di n. 12 unità ed eletto nelle consultazioni amministrative del 30 novembre 1997, ha perso per dimissioni la metà dei propri componenti;
Considerato che tale circostanza comporta la decadenza del consiglio suddetto secondo il combinato disposto dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97 e dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL.;
Considerato che la circostanza in questione integra la fattispecie prevista dal 2° e 4° comma dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97 per cui occorre prendere atto della decadenza del consiglio comunale e procedere alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 della O.R.EE.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, il consiglio comunale di Palazzo Adriano è dichiarato decaduto.

Art. 2

Il dott. Marano Luigi, dirigente del ruolo amministrativo della Regione siciliana, è nominato commissario straordinario del predetto comune con il compito di esercitare le attribuzioni del consiglio, fino alla scadenza naturale degli organi ordinari.

Art. 3

La spesa della gestione commissariale graverà sul bilancio dell'ente locale interessato e sarà quantificata con successivo provvedimento.
Palermo, 26 settembre 2000.
  LEANZA 
  TURANO 

(2000.39.2073)
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DECRETO PRESIDENZIALE 26 settembre 2000.
Mozione di sfiducia al sindaco diRibera, conseguente cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota n. 11853 del 16 agosto 2000, con cui il segretario generale del comune di Ribera ha comunicato che, con deliberazione n. 24 del 13 agosto 2000, il consiglio comunale ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco ai sensi dell. 10, comma 2°, legge regionale n. 35 del 15 settembre 1997;
Vista la nota prot. n. 12245 del 31 agosto 2000, con la quale il segretario comunale di Ribera ha comunicato che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva;
Considerato che, ai sensi del citato art. 10 della predetta legge regionale n. 35/97, la mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio, comporta la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale;
Considerato che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco comporta anche la cessazione dalla carica dei componenti del consiglio, nonché la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, effettuata con nota prot. n. 4324 del 26 settembre 2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:


Art. 1

Si prende atto della mozione di sfiducia al sindaco di Ribera approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 13 agosto 2000, riportata in premessa, e della conseguente cessazione dalla carica della giunta e del consiglio comunale.

Art. 2

Si nomina il dott.Antonino Emmola, dirigente, commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'Amministrazione interessata.
Palermo, 26 settembre 2000.
  LEANZA 
  TURANO 

Allegato

Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione
PALERMO
Con deliberazione n. 24 del 13 agosto 2000, il consiglio comunale di Ribera ha approvato la mozione di sfiducia al sindaco, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
Tale circostanza, a norma dell'art. 11, comma 1°, della legge medesima, comporta la cessazione dalla carica, oltre che del sindaco, anche della giunta e del consiglio comunale.
Si trasmette, pertanto, l'allegato schema di decreto di nomina del commissario straordinario, a norma del comma 4 del richiamato art. 11 per l'esercizio delle competenze degli organi cessati.
Si propone la nomina del sig. Antonino Emmola, dirigente.
Palermo, 26 settembre 2000.
  L'Assessore: TURANO 

(2000.39.2080)
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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 26 settembre 2000.
Modifica del decreto 29 marzo 1989, concernente sdemanializzazione di terreni gravati da usi civici nel comune di Bronte.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto n. 1/20 del 29 marzo 1989, con il quale si imponeva al comune di Bronte di investire le somme ricavate dalla alienazione delle terre sdemanializzate citate nello stesso decreto all'art. 1, in titoli del debito pubblico intestati allo stesso comune di Bronte con vincolo a favore dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, per essere destinate, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione residente nello stesso comune;
Vista la nota n. 1391 del 20 luglio 1998 del Ministero del tesoro con la quale, in relazione all'impossibilità da parte del comune di Bronte di potere procedere all'acquisto dei titoli in parola, atteso che tale facoltà è preclusa agli enti assoggettati al sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, viene confermata la preclusione di che trattasi;
Considerato, pertanto, che vada parzialmente modificato il precitato decreto n.1/20 del 29 marzo 1989, relativamente all'art. 2, laddove si obbliga il comune di Bronte ad investire le somme di che trattasi in titoli vincolanti di cui in narrativa;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

A parziale modifica dell'art. 2 del decreto n. 1/20 del 29 marzo 1989, le somme che verranno ricavate o già ricavate dall'alienazione delle terre sdemanializzate, di cui in premessa, confluiranno nelle casse comunali per essere destinate ad opere permanenti di interesse generale dei cittadini residenti di Bronte.

Art. 2

Con il presente decreto si autorizza lo svincolo delle somme attualmente giacenti presso la Tesoreria unica del comune di Bronte finalizzate per l'acquisto dei precitati titoli, per essere destinate per le finalità di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 settembre 2000.
  CUFFARO 

(2000.40.2099)
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DECRETO 27 settembre 2000.
Istituzione dell'azienda faunistico-venatoria SanSilvestro Intronata, in agro diSperlinga.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto loStatuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 50 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n.571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 18/21 del 23 maggio 1989, di affidamento della gestione sociale del territorio "Cacciatori di Sperlinga";
Vista la richiesta avanzata dal sig. Giuseppe Evola, nato a Campofelice di Roccella il 10 maggio 1939, residente in Palermo, via T. Tasso, 5, nella qualità di presidente dell'associazione venatoria "Cacciatori di Sperlinga", con sede in Palermo, via Salvatore Meccio, 20, di trasformazione dell'ex gestione sociale Cacciatori di Sperlinga in azienda faunistico-venatoria da denominare San Silvestro Intronata;
Visto il piano pluriennale di attività;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visto il verbale di accertamento redatto a cura della R.F.V. diEnna, dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole per l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria San Silvestro Intronata;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria diEnna datata 1 giugno 2000, prot. n. 1310;
Vista la nota n.prot. n.4384/T-B87A del 28 luglio 2000, con la quale l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso favorevolmente il proprio parere in ordine all'istituzione della predetta azienda faunistico-venatoria;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n. 6875/2000 del 18 agosto 2000, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' istituita l'azienda faunistico-venatoria San Silvestro Intronata, in agro di Sperlinga contrada San Silvestro, Intronata, Gurgasse, Bosco comunale, Cinque salme, Monacello e Perito, estesa complessivamente Ha. 980.90.24, comprendente le particelle 1, 10 e 11 del foglio di mappa n. 26; del comune di Sperlinga per ha. 215.86.23; le particelle 2, 12, 13, 20, 24, 25, 28, 32, 34, 109, 187, 192, 193, 194, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 del foglio di mappa n. 18; le particelle 12, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 46, 54, 74, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 125, 126, 127, del foglio di mappa n. 19; le particelle 6, 10, 11, 12, 19, 26, 27, 28, 31, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 113, 115, 116, 117, 118, 126, 127, 128, 131, 133, 134, 148, 149, 150, 151, 153, 161, 162, 170, 203, 204, 205, 213, 214, 215, 216, 217, 233, 234, 236, 238, 240, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 263, 265, 266, 314, 315, 316, 320, 322 del foglio di mappa n. 24; la particella 5 del foglio di mappa n. 26; le particelle 2, 7, 10, 42, 43, 56, 68, 70, 71, 73, 76, 77, 117, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 142, 148, 149, 150, 187, 189, 190, 191, 192, 194, 196, 197, 198, 202, del foglio di mappa n. 27; le particelle 7, 10, 21, 23, 24, 26, 32, 35 del foglio di mappa n. 28 del comune di Sperlinga.

Art. 2

E' fatto obbligo al sig. Giuseppe Evola, nato a Campofelice di Roccella il 10 maggio 1939, residente in Palermo via T. Tasso, 5, nella qualità di presidente dell'associazione venatoria Cacciatori di Sperlinga, con sede in Palermo, via Salvatore Meccio, 20, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n.33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto n. 571 del 5 marzo 1998, degli impegni assunti e di cui al precedente articolo, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale unitamente ai relativi atti sarà depositato presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 settembre 2000.
  CUFFARO 

(2000.40.2102)
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DECRETO 27 settembre 2000.
Rinnovo della concessione all'azienda faunistico-venatoria Buscemi, sita in agro di Troina e Regalbuto, esclusivamente per alcuni terreni.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, l'art. 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 7/21 del 16 ottobre 1987, di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Buscemi nel territorio dei comuni di Troina e Regalbuto scaduto il 10 ottobre 1998;
Visto il proprio decreto n. 1268 del 28 giugno 1994, di rinnovo e ampliamento della predetta azienda faunistico-venatoria scaduto il 28 febbraio 2000;
Vista la domanda presentata dal predetto sig. Gaetano Poeta, nato a Troina il 29 settembre 1923 ed ivi residente in via Conte Ruggero, 43, nella qualità di presidente dell'associazione venatoria Buscemi, titolare concessionario responsabile dell'anzidetta azienda faunistico-venatoria omonima, tendente all'approvazione dei programmi per il prossimo quinquennio e alla ristrutturazione della stessa;
Vista la relazione tecnica e la documentazione tecnica ed amministrativa di parte sullo stato attuale dell'azienda e su quello futuro a seguito della ristrutturazione, nonché sui programmi di miglioramento degli ambienti naturali finalizzati al potenziamento della fauna;
Visto il verbale dell'accertamento effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, dal quale si evince tra l'altro il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza in parola;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria diEnna n. prot. 935 del 28 marzo 2000;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, che nella seduta dell'11 luglio 2000 ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n. 6874/2000 del 18 agosto 2000, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria Buscemi, sita in agro di Troina e Regalbuto, di cui al decreto n. 7/21 del 16 ottobre 1987 di costituzione e decreto n. 1268 del 28 giugno 1994 di rinnovo e ampliamento, per anni 10 a far data dal presente decreto esclusivamente per i terreni di seguito descritti:
comune di Troina
- foglio di mappa 72, particella 93 di Ha. 9.52.48;
-  foglio di mappa 73, particella 68 di Ha. 1.95.37;
-  foglio di mappa 78, particelle 32, 33, 34, 35, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 93, 96, 100, 101, 102, 104, 107, 108, 109, 120, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 151, 152, 153, 154, 179, 180, 181, 182, 183, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, dell'estensione complessiva di Ha. 112.42.36;
- foglio di mappa 79, particelle 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 26, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 53, 55, 58, 60, 61, 65, 75, 76, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 117, 118, 120, 121, 122, 132, 133, 134, 135, 137, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 156, 157, 158, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 195, dell'estensione complessiva di Ha. 365.40.77;
-  foglio di mappa 80, particelle 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 38, 39, dell'estensione complessiva di Ha. 63.87.80;
- foglio di mappa 81, particelle 35, 41, 42, 47, 51, dell'estensione complessiva di Ha. 6.71.15;
-  foglio di mappa 82, particelle 57, 58, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 95, dell'estensione complessiva di Ha. 21.47.13;
- foglio di mappa, 84, particelle 1, 2, 6, 7, 9, 10 15, 16, 19, 22, 23, 28, 29, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 64, 67, 69, 73, 74, 75, 89, 264, 265, dell'estensione complessiva di Ha. 291.94.44;
comune di Regalbuto
- foglio di mappa 2, particelle 4 (per ettari 16), 12, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 46, 47, 55, 56, 59, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, dell'estensione complessiva di Ha. 126.32.11.
Per l'effetto la superficie complessiva dell'azienda faunistico-venatoria Buscemi ammonta a complessivi Ha. 999.63.61.

Art. 2

Sono approvati i programmi presentati dall'azienda faunistico-venatoria per il prossimo quinquennio.

Art. 3

Per la durata del presente decreto che andrà a cadere il 31 gennaio 2010, restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione del decreto di costituzione n. 7/21 del 16 ottobre 1987 citato nelle premesse nella parte non in contrasto con le vigenti disposizioni in materia.

Art. 4

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui al decreto n. 571 del 5 marzo 1998 di cui alle premesse, agli obblighi a suo tempo assunti e di cui al decreto di costituzione n. 7/21 del 16 ottobre 1987 nella parte non in contrasto con le vigenti disposizioni in materia, nonché l'inadempienza alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comporta la revoca della concessione.

Art. 5

La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 settembre 2000.
  CUFFARO 

(2000.40.2100)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 9 ottobre 2000.
Procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche autonome statali e regionali pareggiate e dei componenti dei collegi sindacali la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 15 dell'11 maggio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 6 della legge regionale n. 19 del 20 giugno 1997;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183, serie generale, del 7 agosto 1998, contenente disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti;
Ritenuto di dover adottare procedure uniformi per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche autonome statali e regionali pareggiate e dei componenti dei collegi sindacali la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

Decreta:


Art. 1

I presidenti dei collegi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche autonome statali e regionali pareggiate nonché i componenti dei collegi sindacali la cui nomina o designazione è di competenza dell' Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, verranno scelti tra i soggetti inclusi in separati elenchi che saranno approvati con successivo decreto a seguito delle istanze che perverranno da parte di aspiranti alla nomina.
Nel primo dei suddetti elenchi sarà compreso il personale della Regione siciliana sia in attività di servizio che in quiescenza e nell'altro i soggetti estranei all'Amministrazione regionale.
Si potrà attingere al secondo elenco dopo l'esaurimento del primo.

Art. 2

Negli elenchi di cui al precedente articolo saranno inseriti gli aspiranti iscritti nel registro dei revisori contabili istituiti con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge e dei documenti contabili.
Possono, altresì, essere inseriti negli elenchi di cui al precedente art. 1 coloro i quali, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 13 maggio 1997, n. 132, anche se non iscritti al registro dei revisori contabili, si trovano in una delle seguenti posizioni:
-  hanno sostenuto con esito positivo l'esame di cui all'art. 43 della legge n.132/97;
-  hanno titolo, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, ad essere esonerati totalmente dall'esame di cui all'art. 4 anche se sulla domanda di esonero non ha ancora deciso la commissione di cui all'art. 1, commi 7 e 9;
-  hanno titolo, ad essere iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 132 del 1997 ed hanno presentato la relativa domanda nel termine prorogato ai sensi dell'art. 209, comma 2°, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Il soggetto nominato ai sensi del comma precedente deve dare comunicazione al Ministero di grazia e giustizia dell'avvenuta nomina entro il termine di 60 giorni dalla stessa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La mancata comunicazione comporta la decadenza dalla carica.
Il mancato superamento della prova d'esame, o la reiezione della domanda di esonero presentata ai sensi degli artt. 1 e 6 della legge n. 132 del 1997, ovvero della domanda presentata ai sensi dell'art. 13 della stessa legge, comporta la decadenza della carica.

Art.3

Gli aspiranti alle nomine di presidente dei collegi dei revisori dei conti e di componente dei collegi sindacali che intendono essere iscritti nell'apposito elenco, di cui all'art. 1 del presente decreto, devono presentare - a pena di esclusione - entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, domanda in carta libera, con data e firma, indirizzata all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione - Direzione istruzione, via Notarbartolo n. 17 - Palermo, allegando alla stessa un'attestazione personale che deve indicare:
-  i dati anagrafici completi della residenza;
-  i titoli di studio posseduti;
-  l'elenco degli incarichi quali componenti di organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo conferiti da qualsiasi ramo dell'Amministrazione regionale con l'indicazione dell'Amministrazione che lo ha attribuito e della relativa scadenza;
-  l'indicazione del decreto ministeriale approvativo del registro dei revisori contabili nel quale il soggetto risulta iscritto, completo degli estremi di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma del precedente art. 2, la dichiarazione deve precisare la fattispecie riconducibile alla posizione dell'interessato;
-  il possesso di tutti i requisiti generali di ammissione ai pubblici incarichi previsti dalla vigente normativa;
-  una dichiarazione finale nella quale il soggetto: consapevole che le proprie attestazioni ed autocertificazioni potranno essere verificate ai fini del controllo sulla veridicità dei dati forniti; che le dichiarazioni false o mendaci faranno revocare l'iscrizione negli elenchi degli aspiranti nonché l'eventuale nomina e che incorrerà nelle sanzioni stabilite dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; conferma tutte le dichiarazioni ed autocertificazioni rese nella domanda e nell'allegato firmati. La firma non va autenticata.
I plichi devono essere indirizzati a mezzo raccomandata del servizio postale con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, scrivendo sulla busta "iscrizione elenchi revisori dei conti".
Le domande saranno considerate prodotte in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato.A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione dei plichi dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante alla nomina né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4

Con successivo provvedimento si procederà all'approvazione ed alla pubblicazione degli elenchi degli aspiranti alla nomina di cui all'art. 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 ottobre 2000.
  GRANATA 

(2000.41.2173)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 1 settembre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'art. 34 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Viste le leggi regionali n. 16 e n. 17 del 22 agosto 2000, rispettivamente, riguardanti "Norme finanziarie concernenti la campagna antincendio 2000 e interventi in favore dei consorzi di bonifica" e "Norme finanziarie per il funzionamento della segreteria generale della Presidenza della Regione ed in materia di agricoltura e formazione professionale", nonché le variazioni al bilancio della Regione siciliana introdotte con le tabelle annesse alle medesime leggi;
Accertato che le sopracitate leggi regionali hanno autorizzato nuove spese per l'importo complessivo di lire 117.900 milioni utilizzando, per la relativa copertura finanziaria, il fondo di riserva per nuove iniziative legislative per lire 42.400 milioni e per la restante somma di lire 75.500 milioni la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai capitoli sotto elencati:
Assessorato regionale Presidenza
- titolo I - cap. 50491 - lire  6.000 milioni;
Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
- titolo II - cap. 56760 - lire  9.000 milioni;
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
- titolo I - cap. 21161 - lire  9.500 milioni;
- titolo II - cap. 60799 - lire 41.000 milioni;
Assessorato regionale del lavoro
- titolo I - cap. 33708 - lire  5.000 milioni;
- titolo I - cap. 33735 - lire  5.000 milioni;
Accertato dal prospetto della situazione di cassa risultante al sistema informatico, che fa parte integran-te del presente decreto, che le residue disponibilità di cassa delle Amministrazioni interessate dalla riduzione delle autorizzazioni di spesa suindicate non sono sufficienti a far fronte alle variazioni compensative fra i plafonds di cassa per gli importi pari alle variazioni autorizzate dalle citate leggi regionali, ad eccezione di quella del titolo I dell'Assessorato bilancio, si rende, pertanto, necessario utilizzare il fondo di riserva di cassa;
Considerato che la limitata residua disponibilità del fondo di riserva di cassa al netto delle disponibilità derivanti dal ricorso al mercato finanziario, le cui procedure non sono ancora state avviate, non consente di effettuare le variazioni per il residuo ammontare della spesa autorizzata dalle citate leggi regionali (lire 108.400 milioni);
Accertato che la disponibilità di cassa del titolo I dell'Assessorato lavoro risulta di circa lire 157.000 milioni, pertanto, si ritiene di non dover effettuare, al momento, la relativa variazione in aumento;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 la variazione in aumento al titolo I di lire 12.900 milioni ed al titolo II di lire 40.000 milioni, con contestuale riduzione di lire 43.400 milioni del fondo di riserva di cassa e di lire 9.500 milioni del titoloI del plafond di cassa della rubrica bilancio;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
-  fondo di riserva di cassa      - 43.400 
  Amministrazione | Titolo I | Titolo II 
Presidenza della Regione      + 400 
Agricoltura e foreste      + 12.500 
Bilancio e finanze      - 9.500 
Agricoltura e foreste          -     40.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 settembre 2000.
  NICOLOSI 


Allegato
SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DELLE PREVISIONI DI CASSA PER AMMINISTRAZIONE
Titolo I - Spese correnti


  Amm. Iniziale Movimenti Attuale Titoli Disponibilità 
  1 1.082.000.000.000 960.000.000 1.082.960.000.000 1.056.987.900.363 25.972.099.637 
  2 559.000.000.000 -00000. 559.000.000.000 488.339.364.284 70.660.635.716 
  3 2.137.000.000.000 -00000. 2.137.000.000.000 1.411.773.776.491 695.226.223.509 
  4 1.855.000.000.000 43.426.000.000 1.898.426.000.000 728.826.566.401 1.169.599.433.599 
  5 253.000.000.000 -00000. 253.000.000.000 210.702.305.551 42.297.694.449 
  6 136.000.000.000 -00000. 136.000.000.000 103.828.631.677 32.171.368.323 
  7 1.071.000.000.000 1.170.607.100 1.072.170.607.100 915.202.753.036 156.967.854.064 
  8 179.000.000.000 -00000. 179.000.000.000 76.695.989.327 102.304.010.673 
  9 639.000.000.000 -00000. 639.000.000.000 455.999.019.196 183.000.980.804 
  10 7.759.000.000.000 234.378.885.360 7.993.378.885.360 7.074.775.238.145 918.603.647.215 
  11 63.000.000.000 -00000. 63.000.000.000 34.849.666.665 28.150.333.335 
  12 448.000.000.000 -00000. 448.000.000.000 450.507.486.804 -        2.507.486.804 
      16.181.000.000.000 279.935.492.460 16.460.935.492.460 13.038.488.697.940 3.422.446.794.520 


Titolo II - Spese in conto capitale


  Amm. Iniziale Movimenti Attuale Titoli Disponibilità 
  1 252.000.000.000 -00000. 252.000.000.000 251.990.419.679 9.580.321 
  2 635.000.000.000 89.811.000.000 724.811.000.000 732.864.888.562 -        8.053.888.562 
  3 13.000.000.000 30.000.000.000 43.000.000.000 20.844.568.494 22.155.431.506 
  4 325.000.000 37.000.000 362.000.000 343.398.886 18.601.114 
  5 164.000.000.000 25.000.000.000 189.000.000.000 146.263.838.800 42.736.161.200 
  6 478.000.000.000 70.000.000.000 548.000.000.000 547.054.450.033 945.549.967 
  7 13.000.000.000 -00000. 13.000.000.000 6.176.219.660 6.823.780.340 
  8 264.000.000.000 35.000.000.000 299.000.000.000 298.972.387.164 27.612.836 
  9 174.000.000.000 80.000.000.000 254.000.000.000 253.989.743.676 10.256.324 
  10 109.000.000.000 163.969.735.164 272.969.735.164 211.173.005.241 61.796.729.923 
  11 185.000.000.000 35.174.700.000 220.174.700.000 219.973.813.289 200.886.711 
  12 181.000.000.000 124.337.000.000 305.337.000.000 252.897.266.894 52.439.733.106 
      2.468.325.000.000 653.329.435.164 3.121.654.435.164 2.942.544.000.378 179.110.434.786 


(2000.36.1973)
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DECRETO 25 settembre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 69 del 21 febbraio 2000, con il quale è stata iscritta in bilancio la somma di L. 924.000.000 per la realizzazione di piste ciclabili e pedonali nelle aree urbane;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 151 del 27 marzo 2000, con il quale è stata iscritta in bilancio la somma di L. 23.842.000.000 per interventi a favore delle aziende agricole che abbiano subito danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 152 del 27 marzo 2000, con il quale è stata iscritta in bilancio la somma di L. 113.859.000.000, di cui L. 38.859.000.000 quale quota anno 1998 e L. 75.000.000.000 quale quota anno 1999 per la ricostruzione della Valle del Belice colpita dal sisma del gennaio 1968;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 399 del 27 giugno 2000, con il quale, tra l'altro, è stata iscritta in bilancio la somma di L. 825.270.600 per sviluppo popolazione residente nei comuni montani;
Viste le seguenti quietanze, mod. 80T:
-  n. 48 del 15 maggio 2000, con la quale è stato accreditato sul c/c n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 924.000.000 come contribuito piste ciclabili;
-  n. 18 del 24 febbraio 2000, con la quale è stato accreditato sul c/c n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 15.720.000.000 quale parte di L. 23.842.000.000;
-  nn. 26 e 27 del 9 marzo 2000, con le quali sono stati accreditati sul c/c n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato gli importi di L. 38.859.000.000 e di L. 36.141.000.000 per interventi ricostruzione zone terremotate del Belice;
-  n. 55 del 9 giugno 2000, con la quale è stato accreditato sul c/c n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale delloStato l'importo di L. 825.270.600;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 le conseguenziali variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo 3 - Categoria 14      L. 92.469.270.600 

Spesa
Assessorato regionale del turismo
Titolo 2 - Spese in conto capitale      L. 924.000.000 

Assessorato regionale dell'agricoltura
Titolo 2 - Spese in conto capitale      L. 15.720.000.000 

Assessorato regionale Presidenza
Titolo 2 - Spese in conto capitale      L. 75.825.270.600 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.40.2115)
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DECRETO 26 settembre 2000.
Rideterminazione dell'indennità prevista dall'art. 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, a favore di cittadini affetti da gravi forme di talassemia.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;
Visto l'art. 7 della citata legge regionale n.20/90, che prevede la concessione di un'indennità vitalizia ai cittadini affetti da forme gravi di talassemia nella misura di lire 500.000 mensili;
Considerato che la predetta indennità, a norma del menzionato art. 7 della legge regionale n. 20/90, deve essere rivalutata annualmente con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze in relazione a dati ISTAT sul tasso di inflazione registrato nell'anno precedente;
Visto il decreto n. 664 del 24 settembre 1999, con il quale l'indennità è stata rideterminata per il periodo agosto 1998 - luglio 1999 in lire 693.496 mensili;
Vista la nota n. 26480 del 6 settembre 2000 del gruppo 11° - Ufficio di statistica e coordinamento statistico regionale - Assessorato bilancio e finanze, con la quale viene comunicato, in riscontro alla nota n. 26399 del 5 settembre 2000 del gruppo 9° bilancio, che il coefficiente di rivalutazione tra il mese di luglio 1999 e luglio 2000 è pari a 2,7%;

Decreta:


Art. 1

L'indennità prevista dall'art. 7 della legge 1 agosto 1990, n. 20 è rideterminata, a decorrere dall'1 agosto 2000, in L. 712.220.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.40.2112)
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DECRETO 27 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante norme sulla "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 486 del 28 luglio 1999, con il quale si individuano risorse finanziarie per L. 372.090.031.000 a valere sulle assegnazioni di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà, tra l'altro, ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le risorse statali a valere sui fondi della legge n. 64/86;
Visto il decreto n.379 del 22 giugno 2000 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328 per ulteriori interventi della legge n. 64/86;
Visti i decreti nn. 220 e 221/gr. XIII D.R.P. del 19 giugno 2000;
Viste le note n. 2217 e n. 2218 del 4 agosto 2000 della Presidenza della Regione - Direzione regionale programmazione - gr. XIII, con le quali si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale dei lavori pubblici per lavori di rifacimento rete idrica interna a sud-ovest dell'abitato del comune di Partinico per L. 2.650.000.000; per "Realizzazione rete idrica di distribuzione del centro storico, 1° stralcio, comune diCarini" per L. 2.500.000.000;
Ritenuto di dovere iscrivere la somma complessiva al cap. 69941 relativo alla delibera CIPE n. 328/99 pertinente la rubrica lavori pubblici;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60767 Fondo per l'assegnazione delle somme relative ai piani di utilizzo  
delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86      - 5.150.000.000 Legge n. 64/86 



               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 5 - OPERE IDRAULICHE
CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione)
  69941 Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86. 
2121030816020914V      + 5.150.000.000 Legge n.64/86 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.40.2113)
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DECRETO 27 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante norme sulla "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 486 del 28 luglio 1999, con il quale si individuano risorse finanziarie per L. 372.090.031.000 a valere sulle assegnazioni di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà, tra l'altro, ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le risorse statali a valere sui fondi della legge n. 64/86;
Visto il decreto n.379 del 22 giugno 2000 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328 per ulteriori interventi della legge n. 64/86;
Visto il decreto n. 309/gr. XIII D.R.P. del 22 giugno 2000;
Vista la nota n. 2182 del 2 agosto 2000 della Presidenza della Regione - Direzione regionale programmazione - gr. XIII, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale dell'industria per i "lavori di completamento della diga di ponente nel porto di Licata" per L. 2.720.000.000;
Ritenuto di dovere iscrivere la somma complessiva al cap. 64835 relativo alla delibera CIPE n. 328/99 pertinente la rubrica industria;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60767 Fondo per l'assegnazione delle somme relative ai piani di utilizzo  
delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86      - 2.720.000.000 Legge n. 64/86 



               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 5 - OPERE IDRAULICHE
CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione)
  69941 Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86. 
2121030816020914V      + 2.270.000.000 Legge. n.64/86 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.40.2114)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 21 settembre 2000.
Determinazione della pianta organica delle farmacie del comune di Riesi al 31 dicembre 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 11238 del 3 giugno 1994, con il quale è stata determinata al 13 dicembre 1991 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Caltanissetta, ivi compreso il comune di Riesi;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente può essere modificata l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3, dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto il comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che, in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della predetta normativa, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti e requisiti di legge, sono considerate soprannumerarie ai sensi dell'art. 380 del TULLSS;
Visti i dati ISTAT relativi alla popolazione residente nel comune di Riesi al 31 dicembre 1997, pari a 12.502 abitanti, dai quali si evince che non si sono verificate sostanziali modificazioni demografiche nello stesso comune, per il quale, con il presente provvedimento, si procede alla conferma della pianta organica vigente;
Acquisite le determinazioni del sindaco del comune interessato, giusta note nn. 9103 dell'1 giugno 1999, 8961 del 9 giugno 2000 e 10392 del 6 luglio 2000;
Sentita l'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta;
Considerato di dover procedere alla conferma, al 31 dicembre 1997, della vigente pianta organica delle farmacie esistenti nel comune di Riesi, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari antecedenti al 1997 e recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possono essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, la pianta organica delle farmacie del comune di Riesi, al 31 dicembre 1997, è così determinata:
a)  popolazione residente al 31 dicembre 1997: 12.502 abitanti;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 3 urbane;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 3 urbane.
Sede n. 1
-  titolare, dr. Paolo Puzzo, corso Vittorio Emanuele n. 10.
Sede n. 2
-  titolare, dr. Filippo Verso, via P. Umberto n. 70.
Sede n. 3
-  titolare, dr.ssa Rosina Brancato, viale Don Bosco n. 18:
-  la linea di demarcazione del confine tra la 1ª e la 2ª sede farmaceutica persiste nelle seguenti vie: via C. Alberto, tratto da via Conte di Torino a via Vittorio Emanuele; via Matteotti, tratto da via Vittorio Emanuele a via Flora;
-  la linea di demarcazione del confine tra la 1ª e la 3ª sede farmaceutica persiste nelle seguenti vie: via Conte di Torino, tratto da via C. Alberto a via Roma; via SS. Rosario, tratto da via Roma a via Vittorio Veneto; via Vittorio Veneto, tratto da via SS. Rosario a via 1° Maggio e tutta la via 1° Maggio;
-  la linea di demarcazione del confine tra la 2ª e la 3ª sede farmaceutica persiste nelle seguenti vie: via Conte di Torino, tratto da via C. Alberto e via Restivo Gallo; via Libertà; via Verdi; via Gioberti; Parco Urbano, tratto da piazza Don Paolo Giacomuzzi a via Augusto Malan e tutta la via Augusto Malan.
Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, al comune di Riesi ed all'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta per la pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, nei rispettivi albi pretori ed all'ordine provinciale dei farmacisti di Caltanissetta.
Palermo, 21 settembre 2000.
  PROVENZANO 

(2000.39.2062)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rettifica del decreto 15 dicembre 1999, relativo alla costituzione di servitù d'acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Cattolica Eraclea per i lavori di realizzazione delle reti irrigue di distribuzione delle zone idriche dipendenti dal serbatoio Castello, IV lotto, alimentazione e distribuzione distretti Borgo Bonsignore e Fondo Valli Platani.


Con decreto n. 959 del 6 settembre 2000 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste è stato rettificato l'art. 5 del decreto n. 2652 del 15 dicembre 1999, con cui è stata costituita la servitù d'acquedotto a favore del demanio regionale - ramo agricoltura e foreste - sugli immobili siti in comune di Cattolica Eraclea che deve intendersi così sostituito:

Art. 5

a)  consentire tutti i lavori futuri di riparazione ed anche di totale sostituzione delle condotte entro la striscia qui considerata, larga mt. 2 per diametri di condotta posata sino a 500 mm., larga mt. 4 per diametri di condotta posta maggiori di 500 mm. e sino a 800 mm., larga mt. 6 per diametri di condotta posta maggiori di 800 mm., senza che ciò possa costituire oggetto di ulteriore indennizzo a meno di eventuali e chiari danni arrecati alle colture.
(2000.39.2050)
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Riconoscimento alla ditta Parrivecchio Bartolo, con sede in Geraci Siculo, quale acquirente di latte bovino ed iscrizione della stessa al relativo albo regionale.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3732/Gr. 7° - Dir. I del 27 settembre 2000, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Parrivecchio Bartolo, con sede legale a Geraci Siculo (PA), via Nazionale, 29, e stabilimento a Petralia Soprana (PA), contrada Manca della Mendola, in applicazione dell'art. 7 del Regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 94 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(2000.39.2086)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo.

Con decreto n. 372/12 del 20 settembre 2000, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha nominato, in sostituzione del prof. Giovanni Gagliano, dimissionario, il dott. Bernardo Marino, quale rappresentante della Provincia regionale di Palermo, componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo, per la durata dell'intero consiglio e fino alla scadenza dello stesso.
(2000.39.2054)
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Nomina del commissario ad acta presso l'Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore di Bagheria.

Con decreto assessoriale n. 383/8 del 26 settembre 2000 dell'Assessore per beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, la dott.ssa Randazzo Angela, dirigente in servizio presso questo Assessorato, nelle more della costituzione del consiglio d'istituto, è stata nominata commissario ad acta presso l'Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore di Bagheria.
(2000.39.2069)
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Nomina del commissario ad acta presso l'Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore di Enna.

Con decreto n. 384/8 del 26 settembre 2000 dell'Assessore per beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, il dott. Ruggeri Antonio, funzionario in servizio presso questo Assessorato, nelle more della costituzione del consiglio d'istituto, è stato nominato commissario ad acta presso l'Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore di Enna.
(2000.39.2070)
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Nomina del commissario ad acta presso l'Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore di Catania.

Con decreto n. 385/8 del 26 settembre 2000 dell'Assessore per beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, il sig. Marsala Salvatore, funzionario in servizio presso questo Assessorato, nelle more della costituzione del consiglio d'istituto, è stato nominato commissario ad acta presso l'Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore di Catania.
(2000.39.2071)
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ASSESSORATO DEIL BILANCIO E DELLE FINANZE

Delega al direttore regionale della Direzione bilancio e tesoro alla firma di alcuni atti.
Con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 561 del 26 settembre 2000 il dott. Giovanni Sapienza, Direttore regionale della Direzione bilancio e tesoro, è stato delegato alla firma degli atti di assenso per l'assunzione di impegni per le spese correnti a carico dell'esercizio successivo o per le spese continuative e ricorrenti a carico di più esercizi.
(2000.40.2121)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti nomina di componenti della commissione provinciale per l'artigianato di Caltanissetta.

Con decreto n. 1374/I/XIII del 21 settembre 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott. Ascia Francesco, nato a Gela (CL) il 18 febbraio 1952, è stato nominato quale rappresentante dell'U.P.L.M.O. in seno alla commissione provinciale per l'artigianato di Caltanissetta.
(2000.40.2109)


Con decreto n. 1375/I/XIII del 21 settembre 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott. Sutera Alberto, nato a Sciacca (AG) il 28 gennaio 1946, è stato nominato quale rappresentante dell'I.N.P.S. in seno alla commissione provinciale per l'artigianato di Caltanissetta.
(2000.40.2108)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Espropriazione definitiva in favore del Consorzio ASI di Caltanissetta.

Con decreto n. 726 dell'11 agosto 2000, l'Assessore per l'industria ha dichiarato l'espropriazione definitiva, in favore del Consorzio ASI di Caltanissetta, degli immobili intestati alla ditta Comune di Caltanissetta, foglio 157, particella 233, mq. 840 fabbricato.
(2000.43.2243)
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Determinazione della quantità di fiammiferi che la ditta ISFA di Catania può produrre nell'anno 2000.

Con decreto n. 738 del 15 settembre 2000, l'Assessore per l'industria, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1951, n. 46, ha determinato in 920.665.200 unità il quantitativo di fiammiferi che la ditta ISFA S.p.A. diCatania, unica azienda del settore operante in Sicilia, può produrre nell'anno 2000.
(2000.39.2056)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Iscrizione della Villa Igea di Criscione Salvina, con sede legale in Tremestieri Etneo, all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale.

Con decreto dell'Assessore per la sanità del 6 settembre 2000, n. 32709, la Villa Igea diCriscione Salvina, con sede legale in TremestieriEtneo, via Leonardo da Vinci, 35, nella persona della sig.ra Criscione Salvina, nata a Catania il 29 dicembre 1946, in qualità di legale rappresentante, è stata iscritta all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n. 23119, per la Comunità terapeutica assistita sita in Tremestieri Etneo, via Leonardo da Vinci, 35, per numero 40 posti.
(2000.39.2084)
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Provvedimenti concernenti revoca di autorizzazione all'apertura e all'esercizio di dispensari farmaceutici.
Con decreto n. 32770 del 21 settembre 2000, l'Assessore regionale per la sanità ha revocato l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio del dispensario farmaceutico sito nel comune di Itala Superiore.
(2000.39.2063)


Con decreto n. 32771 del 21 settembre 2000, l'Assessore regionale per la sanità ha revocato l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio del dispensario farmaceutico sito nel comune di Fondachelli Fantina.
(2000.39.2065)


Con decreto n. 32772 del 21 settembre 2000, l'Assessore regionale per la sanità ha revocato l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio del dispensario farmaceutico sito nel comune di Santa Croce Camerina.
(2000.39.2064)
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Autorizzazione all'attivazione del pubblico mattatoio nel comune di Favignana.

Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 32803 del 25 settembre 2000, il sindaco del comune di Favignana (TP), è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n.286/94, ad attivare il pubblico mattatoio, cui è stato attribuito il numero di identificazione 099/M quale impianto di limitata capacità per la produzione di carne fresca bovina.
(2000.39.2047)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nomina di un membro esperto presso la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Messina.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 357/9 del 26 luglio 2000, ha nominato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 39 del 18 giugno 1977 e successive modifiche ed integrazioni, presso la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Messina, il prof. Pracanica Giuseppe, nato a Messina il 28 aprile 1934, esperto di ecologia rappresentante la Provincia regionale di Messina.
(2000.39.2059)
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Variante al programma di fabbricazione del comune di Raddusa.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 305/DRU del 18 settembre 2000, ha approvato, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 71/78, art. 4, la variante al P. di F. vigente nel comune di Raddusa, per l'individuazione dell'area per l'impianto di depurazione.
(2000.39.2060)
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Nulla osta al comune di Racalmuto per la realizzazione di lavori idraulici.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 458/VIA del 19 settembre 2000, ha concesso il nulla osta con prescrizioni al comune di Racalmuto, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n.10 e successive modifiche e integrazioni, per i lavori di realizzazione dei canali di gronda a difesa del centro abitato.
(2000.39.2068)
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Nulla osta al comune di S. Marina Salina per la realizzazione di lavori.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 463/VIA del 26 settembre 2000, ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 30 della legge regionale n. 10/93, ha concesso il nulla osta ai lavori di realizzazione della banchina di riva della darsena turistica e della strada di collegamento della stessa alla strada provinciale da realizzarsi nel comune di S. Marina Salina.
(2000.39.2083)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Istituzione dell'Osservatorio assessoriale di valutazione e coordinamento.

Con decreto n. 1980/I Tur del 12 luglio 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha istituito l'Osservatorio di valutazione e coordinamento composto, oltre che dai membri di diritto previsti dall'art. 10 del decreto presidenziale 11 novembre 1999, n. 26, dai seguenti rappresentanti designati dalle OO.SS.
- SADIR-CISAS - sig. Sandro Tudone;
-  CGIL - dott. Santo Russo;
-  UIL - sig. Giovanni Paternostro;
-  FIST-CISL - dott. Giuseppe Amato.
Il dott. Giuseppe Russo, in servizio presso il gruppo I/Tur, assicurerà l'espletamento del servizio di segreteria del suddetto osservatorio.
(2000.39.2049)
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CIRCOLARI






PRESIDENZA

CIRCOLARE COMMISSARIALE 27 settembre 2000, prot. n. 5333.
Dati sulla raccolta differenziata per il 1° e il 2° semestre 2000.

A tutti i Comuni siciliani
e,  p.c.  Alle Provincie regionali 

Ai Prefetti delle Provincie regionali siciliane
All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
Al Ministero dell'ambiente

L'art. 8 dell'OPCM n. 2983 del 31 maggio 2000, come sostituito dal comma 12° dell'art. 2 dell'OPCM n. 3072 del 21 luglio 2000, prevede, fra l'altro, che "A partire dal 1° gennaio 2001, la tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato entro il mese precedente sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 20 per cento, compresa la raccolta e conferimento al CO.NA.I degli imballaggi primari, secondari e terziari, è maggiorata nella misura dell'1% per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20%".
Pertanto, nel confermare le indicazioni già fornite con la circolare n. 6 dell'11 febbraio 2000, si torna a chiedere il massimo sforzo per il raggiungimento degli obiettivi per la raccolta differenziata e per il compostaggio della frazione umida.
I comuni che non abbiano ancora provveduto a sottoscrivere la convenzione con i Consorzi di filiera dovranno provvedere a trasmettere ad ogni Consorzio la scheda allegata con la lettera A) e, ove si avvalgono di un gestore del servizio, la delega allegata con la lettera B).
Al fine di verificare lo stato della gestione dei rifiuti, i comuni dovranno compilare e restituire a questo ufficio la scheda informativa allegata con la lettera C), entro il 20 ottobre 2000 per il 1° semestre 2000 ed entro il 15 febbraio 2001 per il 2° semestre 2000. Copia della scheda dovrà essere trasmessa alla Provincia regionale.
Si avverte che, in caso di inottemperanza, sarà attivato intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il sub Commissario delegato per l'emergenza rifiuti: SCIALABBA






                                                                                                             Allegato B


Comune di .......................................
Provincia di .......................................
             Spett.le
               Azienda che gestisce il servizio
               .......................................
               .......................................
e, p.c.  Spett.le
               Consorzio (1) .......................................
               Via .......................................
               Città .......................................
               Luogo e data .......................................

Oggetto: Convenzione per la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in (2) ......................................................

Con la presente Vi autrizziamo, nella Vs. qualità di gestori del servizio in oggetto nel territorio dello scrivente comune, a sottoscrivere con il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in (2) ....................................... la relativa convenzione in attuazione dell'Accordo di programma quadro Anci-Conai per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggi, allegato tecnico imballaggi in (2) ....................................... sottoscritto in data 8 luglio 1999 ai sensi dell'art. 41, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997.
Vi autorizziamo in particolare a percepire i corrispettivi che Vi verranno erogati dal Consorzio a fronte dei relativi servizi ed in particolare a fronte del conferimento allo stesso Consorzio dei rifiuti di imballaggio in (2) ....................................... raccolti a far data dall'1 gennaio 1999 sul territorio dello scrivente comune.
Qualora, per qualsivoglia motivo, dovessimo revocare la presente autorizzazione, ci impegnamo a darne tempestiva comunicazione al Consorzio che ci legge in copia.
Distinti saluti.
  Il responsabile del settore Il sindaco 
  ....................................... ....................................... 


(1)  Indicare il Consorzio: CIAL - Consorzio Imballaggi Alluminio, via Vittorio Veneto, 106 - 20091 Bresso (MI); CNA - Consorzio Nazionale Acciaio, via Pirelli, 27 - 20124 Milano; COMIECO - Consorio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, via S. Gregorio, 55 - 20124 Milano; COREPLA - Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica, via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano; COREVE -Consorzio Recupero Vetro, via Sardegna, 32 - 20146 Milano; RILEGNO - Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi di legno, piazzale Comandino, 17 - 47042 Cesenatico (Forlì).
(2)  Indicare il materiale: alluminio, acciaio, a base cellulosica, plastica, vetro, legno.






(2000.40.2097)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 18 ottobre 2000, n. 689.
Contributo per l'acquisto di mezzi audiovisivi in favore delle scuole materne e dell'obbligo ubicate nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti, esercizio finanziario 2000, Cap. 79351.

Ai sindaci dei Comuni della Sicilia
Ai provveditori agli studi della Sicilia
Il bilancio di previsione della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, prevede sul cap. 79351 una spesa di L. 95.000.000.
I comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti, interessati ad ottenere contributi per l'acquisto di mezzi audiovisivi da destinare alle scuole materne e dell'obbligo, devono inoltrare apposita istanza all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Gr. V Direzione P.I. - via Notarbartolo, 17 - C.A.P. 90144, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, le relative domande devono essere formulate secondo l'allegato schema.
Per uniformità di indirizzo, si ritiene opportuno indicare le procedure che dovranno essere eseguite da parte dei comuni interessati all'ottenimento del contributo di cui alla legge regionale n. 40 del 20 aprile 1976, art. 1, lett. b, evidenziando che il contributo concesso non potrà superare i quattro milioni di lire, pari al 90% del costo totale imponibile, e restando a carico del bilancio comunale la rimanente parte del costo e l'intero ammontare del l'I.V.A. nella misura prevista dalla vigente normativa.
A)  Procedure per la richiesta del contributo:
1)  istanza del capo dell'istituto scolastico rivolta all'amministrazione comunale con la quale viene richiesta la fornitura di mezzi audiovisivi necessari all'attività didattica;
2)  scelta del fornitore secondo modalità di legge ed importo netto dei mezzi audiovisivi da acquistare;
3)  dichiarazione del sindaco attestante che il contratto delle forniture sarà stipulato dopo la concessione del contributo regionale.
B)  Istanza di finanziamento
Effettuate le procedure di cui al punto A), l'amministrazione comunale rivolgerà istanza per il contributo all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione istruzione - gruppo 5° P.I. - via Notarbartolo n. 17 - 90144 Palermo, utilizzando l'apposito modello (allegato A) ed accludendo la documentazione di cui al precedente punto A).
C)  Emissione decreto di finanziamento e notifica
Qualora l'istanza dovesse essere accolta, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione emetterà il proprio decreto di finanziamento pari al 90% del costo totale imponibile.
Il comune beneficiario provvederà ad impegnare sul proprio bilancio comunale le relative somme pari al restante 10% dell'importo netto ed all'intero ammontare dell'I.V.A.
Lo stesso accerterà l'avvenuta installazione del materiale audiovisivo nell'edificio scolastico destinatario fatta salva la facoltà dello scrivente Assessorato di effettuare gli eventuali controlli che riterrà opportuni.
D)  Documenti necessari per l'emissione del mandato di pagamento
Il mandato di pagamento del contributo assegnato verrà emesso, in unica soluzione, non appena i comuni interessati avranno fatto pervenire al gruppo 5° P.I. di questo Assessorato la seguente documentazione:
1)  fattura quietanzata della ditta fornitrice (originale e copia autenticata);
2)  dichiarazione congiunta del capo dell'istituto scolastico e del sindaco del comune sull'avvenuta installazione delle apparecchiature audiovisive (originale e copia);
3)  mandato di pagamento emesso dal comune in favore del fornitore, relativo alla quota a proprio carico (doppia copia autenticata).
La presente circolare sarà inviata alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione.
  L'Assessore: GRANATA 

Allegato
All'Assessorato regionale dei beni culturali, ed ambientali e della pubblica istruzione Gruppo 5° P.I. Via Notarbartolo, 17 - 90144 Palermo
Il sottoscritto......................................., sindaco del comune di ......................................., ai sensi della legge regionale 20 aprile 1976, art. 1, lett. b,

Chiede

un contributo (1) di L. ....................................... (.......................................) pari al 90% del costo cumulativo imponibile per l'acquisto dei seguenti audiovisivi:
.......................................
.......................................
da assegnare in dotazione alla scuola ....................................... ....................................... di ..............................................................................
Lo stesso dichiara che la popolazione residente nel comune non è superiore a 50.000 abitanti e che le istituzioni scolastiche richiedenti non hanno ottenuto alcun contributo riconducibile al cap. 79351, nell'ultimo triennio.


(1)  Qualora si tratti di richieste avanzate da più scuole, il sindaco dovrà presentare istanze separatamente e il contributo dovrà riferirsi alla singola scuola.
(2000.42.2207)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 13 ottobre 2000, n. 9.
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 di riforma del commercio - Rilascio di autorizzazioni per l'apertura di esercizi di vicinato (settori I e II).

Ai Comuni della Regione
E' stato posto a questa Amministrazione, da parte di diversi comuni dell'Isola, il problema relativo alla rilasciabilità o meno di autorizzazioni relative agli esercizi di vicinato, con riferimento ai settori merceologici I e II dell'allegato alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
Com'è noto, la legge regionale n. 28/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 60 del 22 dicembre 1999, è entrata in vigore il giorno successivo (23 dicembre 1999).
L'art. 23, comma 6, della legge citata dispone che dalla data della sua pubblicazione e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 5, in ogni caso non oltre i 180 giorni successivi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è sospesa la presentazione delle domande per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di esercizi commerciali di cui all'art. 7, soggetti ad autorizzazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni previste dai vigenti piani comunali, approvati in base alla legge n. 426/71, relativi alle disponibilità di superfici per il rilascio di autorizzazioni per le strutture di vendita di generi di largo e generale consumo.
Dispone ancora la norma citata che trascorso tale termine (21 giugno 2000), l'autorizzazione per l'apertura di esercizi di vicinato, nei casi in cui essa è richiesta (settore I e II), è rilasciata dai comuni con provvedimento motivato nel rispetto dei criteri generali ed obiettivi indicati nell'art. 5, anche in assenza delle direttive di cui al medesimo articolo.
Nella fase attuale e fino a quando il comune non avrà recepito le direttive e gli indirizzi di programmazione commerciale e i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale (già emanati con decreto presidenziale dell'11 luglio 2000), il comune, quindi, è tenuto ad esaminare l'eventuale istanza presentata e a rilasciare l'autorizzazione con provvedimento motivato tenendo conto dei criteri generali indicati nell'art. 5 ed in modo particolare quelli contenuti nel decreto presidenziale succitato alle quali i comuni, comunque, dovranno attenersi nell'emanazione dei provvedimenti di loro competenza.
Si coglie l'occasione, per sottolineare, poi, che l'inerzia da parte del comune protratta per altri sei mesi dalla data di pubblicazione delle direttive regionali citate, determina l'attivazione, da parte di questa Amministrazione, dei poteri sostitutivi per l'adeguamento della normativa comunale alle disposizioni regionali, fermo restando, ovviamente, ogni tipo di responsabilità a carico di coloro che hanno dato luogo all'inadempienza.
  L'Assessore: SPERANZA 

(2000.42.2204)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 28 aprile 2000, n. 1021.
Piano nazionale 2000 per la ricerca dei residui negli animali ed in alcuni prodotti di origine animale in applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.

Ai settori di sanità pubblica veterinaria delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
All'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia
Ai Comandi carabinieri per la sanità di Catania, Palermo, Ragusa
e p. c.  Al Ministero della sanità - Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria 

Alla Facoltà di medicina veterinaria di Messina
Ai Direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
All'U.V.A.C di Catania
Il Ministero della Sanità con nota 600.8/24490/AG. 13/4037 del 29 dicembre 1999 ha emanato l'aggiornamento del corrente anno del Piano nazionale per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale in applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.
Il Piano nazionale è stato elaborato conformemente alla Direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le Direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le Decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.
1. PROGRAMMAZIONE 2000
Per l'anno in corso sono previsti 34.830 campioni in totale di cui:
25.049 per le specie bovina, suina, ovi-caprina; 
1.000 per la specie equina; 
6.335 per il settore avicolo e la selvaggina; 
879 per il settore acquacoltura; 
731 per il latte (bovino e ovino); 
690 per le uova; 
150 per il miele. 

Applicando la nuova classificazione delle sostanze (allegato 1), 18.126 analisi saranno effettuate per la ricerca di residui della categoria A (sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate).

      NUMERO CAMPIONI 
  Allevamento Macello Totale 
Bovini  5.750 12.304 18.054 
Suini  1.250 5.179 6.429 
Ovi-caprini  61 505 566 
Equini  -0. 1.000 1.000 
Pollame  1.825 3.969 5.794 
Conigli  90 316 406 
Selvaggina allevata  25 110 135 
Acquacoltura  879 -0. 879 
Latte (bovino e ovino)  731 -0. 731 
Uova  690 -0. 690 
Miele  150 -0. 150 
               Totale  11.451 23.383 34.834 

La programmazione specifica per ogni tipo di residuo è riportata nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 , 6 e 7 e nell'allegato 8.
Si raccomanda di sottoporre a congelamento rapido i campioni onde evitare la degradazione delle sostanze.
2. RIPARTIZIONE REGIONALE DEI CAMPIONI
Il numero dei campioni previsti per l'anno 2000 per la Regione siciliana è di n. 1.636 in totale, di cui n. 593 in allevamento e n. 1.043 al macello di seguito ripartiti per specie:

      NUMERO CAMPIONI 
  Allevamento Macello Totale 
Bovini  342 746 1.088 
Suini  36 100 136 
Ovi-caprini  12 81 93 
Equini  0 46 46 
Pollame  78 60 138 
Conigli  12 10 22 
Acquacoltura  30     30 
Latte  36     36 
Uova  30     30 
Miele  8    
Mangimi (PCB-Diossine)  9     9  
         Totale  593 1.043 1.636 

Il numero dei campioni da effettuare nella Regione siciliana è stato ricavato dalle percentuali di macellazione per la specie bovina, suina, equina, ovi-caprina e dei volatili da cortile e dalle percentuali degli impianti di allevamento per tutte le specie soprariportate.
I parametri di ripartizione fra le Aziende unità sanitarie locali a livello regionale si basano sui dati delle tipologie di allevamento e sui dati delle macellazioni in possesso di questo Assessorato e sono riportati nelle tabelle 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
Al fine di evitare accumuli di materiale presso i laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, compromettendo la regolare esecuzione del Piano, le Aziende unità sanitarie locali sono invitate a ripartire equamente per tutti i mesi dell'anno il numero totale dei campioni da prelevare e secondo le esigenze di programmazione scaturenti dalle tipologie di allevamento e di macellazione esistenti nei territori di propria competenza.
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per un corretto svolgimento delle operazioni, il referente per il PNR dovrà assicurare l'elaborazione delle strategie di intervento a livello locale.
Il referente dovrà avvalersi della collaborazione degli altri operatori del Servizio e tener conto delle loro proposte e dovrà comunicare la ripartizione dei campioni effettuata su base territoriale allo scrivente Assessorato nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'inizio dei campionamenti.
3. MODALITÀ OPERATIVE
Il PNR mira ad esaminare e porre in evidenza le ragioni dei rischi di residui negli animali e negli alimenti di origine animale a livello degli allevamenti, dei macelli, degli stabilimenti di produzione del pesce e dell'am biente in cui gli animali vivono.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 96/23/CE le sostanze oggetto del Piano vengono raggruppate secondo una nuova classificazione (allegato 1):
-  categoria A - sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate;
-  categoria B - farmaci veterinari e contaminanti ambientali.
Le tipologie di campionamento da effettuare sono:
1) campionamento completamente casuale;
2) campionamento casuale mirato;
3) campionamento su sospetto.
1) Campionamento completamente casuale: consiste nel prelevare un campione a caso senza tener conto delle caratteristiche degli animali per ottenere dati rappresentativi. Il campione sarà prelevato in unica aliquota e non comporterà il sequestro degli animali o dei prodotti.
2)  Campionamento casuale mirato: seppure in assenza di sospetto prende in considerazione le caratteristiche dell'animale che lo fanno ritenere potenzialmente a rischio quali il sesso, l'età, la specie, il tipo di allevamento.
Si effettua in tutti i casi ad eccezione dei campionamenti di cui ai punti 1) e 3) per la ricerca delle sostanze della categoria A che possono risultare essere fonti di gravi rischi per la salute pubblica tra cui:
-  tutte le sostanze ad azione ormonali, nonché i beta-agonisti utilizzati come promotori di crescita;
-  il verde malachite nel settore acquacoltura.
Si dovrà procedere al prelievo di campioni ufficiali ponendo sotto sequestro cautelativo:
a)  gli animali appartenenti al gruppo sottoposto a campionamento; se al macello, le carcasse e le relative frattaglie da cui si prelevano i campioni;
b)  per il settore acquacoltura: i pesci allevati nelle vasche od appartenenti al gruppo da cui sono stati prelevati i campioni.
Il sequestro durerà fino a che non sarà reso noto l'esito favorevole della analisi.
Per il campionamento dovranno essere prelevate n. 4 aliquote in allevamento e n. 5 aliquote al macello, di cui una da lasciare al proprietario o detentore degli animali, una al titolare del macello e le altre tre da destinare al laboratorio.
Ogni campione dovrà essere accompagnato da tante copie del verbale quanti sono i destinatari delle aliquote scritte in caratteri chiari e facilmente leggibili.
Si suggerisce di effettuare ad ogni campionamento casuale mirato verifiche procedurali operative conformemente all'allegato 2.
3) Campionamento su sospetto: si effettua tutte le volte che, per segni clinici, notizie anamnestiche, segnalazioni, o altri motivi si sospetta la presenza di residui (compresi i casi di campionamento a seguito di riscontro di positività).
E' necessario ricorrere al sequestro in tutti i casi di campionamento su sospetto.
Solo per la ricerca dei PCB, come specificato in allegato 8, il campione dovrà essere prelevato in due aliquote in modo da permettere in caso di positività la ricerca delle diossine sulla seconda aliquota.
Per il settore avicolo, i conigli e la selvaggina di piccola taglia, ogni campione potrà essere ottenuto con materiale prelevato da uno o più soggetti, seguendo le indicazioni dell'Istituto zooprofilattico sperimentale. Per quanto riguarda il campionamento in allevamento questo potrà prevedere la soppressione di uno o più soggetti in loco per consentire il prelievo delle matrici più idonee.
Per quanto riguarda il settore acquacoltura il campionamento per la ricerca delle sostanze della categoria B deve essere eseguito preferibilmente nelle ultime fasi di allevamento. Il campionamento per la ricerca del verde malachite va effettuato nelle prime fasi di allevamento e l'unità campionaria deve essere composta da 5 pesci frammentati da cui si ricavano le 4 aliquote. L'analisi si effettua sul materiale omogeneizzato e il risultato sarà quindi unico per la sostanza ricercata.
Il latte deve essere campionato a livello di allevamento e precisamente a livello di cisterna. I campioni devono essere prelevati unicamente sul latte crudo.
I campioni sulle uova devono essere effettuati a livello di allevamento e al momento di ingresso in stabilimenti di ovoprodotti in modo da poter comunque risalire all'allevamento di origine. Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 12 uova.
La ricerca delle diossine e dei PCB va effettuata conformemente a quanto previsto nell'allegato 8.
Il campionamento di un alimento ad uso zootecnico (es. da un silos) non deve comportare la sospensione dell'alimentazione degli animali in attesa dei risultati d'analisi.
Per evitare inutili sovrapposizioni, l'attività del PNR per quanto riguarda i controlli sull'acqua di abbeverata e sugli alimenti per il bestiame durante le fasi di fabbricazione, manipolazione, magazzinaggio, trasporto, distribuzione, vendita, somministrazione, deve essere integrata con l'attività prevista dal Piano nazionale di controllo della filiera dei prodotti per l'alimentazione degli animali, che sarà diramato al più presto.
Indipendentemente dal luogo di raccolta dei campioni, il campionamento deve essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana. Ai fini di un corretto prelievo dei campioni si raccomanda di seguire le istruzioni riportate nell'allegato 3.
L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia non accetterà campioni se non accompagnati dal verbale di prelevamento debitamente compilato e ne segnalerà la non accettazione a questo Assessorato e alla Azienda unità sanitaria locale di competenza.
Per una efficace gestione del PNR hanno infatti la massima importanza la regolarità e l'uniformità con cui vengono forniti i dati e le informazioni di attività.
Il programma FINSIEL per la gestione computerizzata dei dati relativi al PNR è stato installato presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Palermo e presso questo Assessorato.
Per permettere la gestione dei dati relativi ai campioni effettuati si rende necessario uniformare le informazioni riportate sul verbale di prelevamento che devono comprendere:
 1)  indicazione del Piano per cui è stato prelevato il campioni (nazionale, regionale);
 2)  specie animale (es. bovino);
 3)  categoria dell'animale (es. vitellone);
 4)  sesso dell'animale;
 5)  provenienza (allevamento, macello);
 6)  materiale prelevato;
 7)  esami richiesti;
 8)  data prelievo;
 9)  paese d'origine degli animali;
10)  nome dell'allevamento;
11)  codice allevamento;
12)  indirizzo;
13)  Azienda unità sanitaria locale;
14)  ente prelevatore;
15)  tipo di campionamento;
16)  per i bovini: età superiore o inferiore a 6 mesi;
17)  per gli equini: età superiore o inferiore a 2 anni;
18)  medicinali veterinari con cui sono stati trattati gli animali nelle 4 settimane precedenti il campionamento (nel caso di campionamento in allevamento).
Nell'allegato 4 si riporta un modello di verbale di prelevamento.
4.  METODI E TEMPI DI ANALISI
Si invita l'Istituto zooprofilattico sperimentale ad effettuare le analisi previste dal PNR, in via prioritaria per quanto riguarda la ricerca di sostanze della categoria A.
I tempi di risposta dovranno essere più brevi possibili ed orientativamente non dovranno superare i 7 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio per le analisi in presenza di vincolo sanitario, salvo la necessità di ulteriori approfondimenti analitici.
Le risposte potranno essere trasmesse anche via telefax, in particolar modo per quanto attiene gli animali e i prodotti sotto sequestro, a cui farà comunque seguito la trasmissione in originale.
Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e l'allegato 8 riportano le sostanze da ricercare, le matrici da prelevare, i metodi di screening e di conferma, il limite di rilevazione e/o il limite di azione. Tali indicazioni potrebbero essere soggette a modifiche in corso di applicazione del PNR.
Per le sostanze con un limite di legge o con un limite massimo di residuo il limite d'azione è rappresentato da tali valori. Per le sostanze non autorizzate il limite di azione è rappresentato dal valore massimo dei limiti di rilevazione dei diversi metodi di screening e di conferma e tiene conto delle differenze tra i vari laboratori.
Per le sostanze per cui è indicato un metodo di conferma, in caso di positività con un metodo screening è necessario procedere all'analisi di conferma.
Per le sostanze della categoria A (allegato 1 del decreto legislativo n. 336/99), in attesa dell'approvazione dei metodi di riferimento da parte dei LCR, possono essere impiegati per l'analisi di conferma metodi basati sulla spettrometria molecolare (es. GC-MS, HPLC-MS-MS) o spetrofotometria per assorbimento, conformi ai criteri tecnici per l'identificazione e determinazione dei residui previsti al punto 2 dell'allegato alla Decisione 93/256/CEE.
Qualora un laboratorio temporaneamente non possa effettuare l'analisi di conferma, quest'ultima sarà eseguita presso un altro laboratorio preposto al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
Nell'ambito del PNR possono essere adottati altri metodi per l'analisi di screening e di conferma (es. LC-MS, LC-MS-MS ), purché i parametri di tali metodi siano confrontabili con quelli previsti dal PNR e comunque siano compatibili con i limiti d'azione.
Nel caso in cui vengano adottati metodi LC-MS-MS i criteri per l'identificazione degli analiti sono revisionati in funzione della specificità di questa tecnica.
Per i metodi multiresiduo sono stati riportati gli intervalli dei limiti di rilevazione.
Per alcune sostanze per le quali allo stato attuale non è praticabile l'uso di metodi di conferma affidabili, la positività può essere segnalata sulla base della combinazione di due metodi di screening.
Per gli antibiotici la positività non può essere comunque segnalata sulla base della combinazione di due metodi di screening. Va precisato che il metodo di screening non ha validità legale; per l'azione legale, nel caso di antibiotici con LMR, devono comunque essere adottati sia i metodi di screening che i metodi di conferma.
I metodi di screening adottati per gli antibiotici devono comunque avere limiti di rilevazione inferiori ai limiti massimi di residuo consentiti per tali sostanze.
La revisione di analisi per la ricerca di tutte le sostanze di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 336/99 sarà effettuata presso il LNR con metodi di conferma conformi ai criteri previsti per i metodi di conferma della Decisione 93/256/CEE.
5.  RISCONTRO POSITIVITÀ
In caso di riscontro di positività si applicano le procedure descritte negli artt. da 21 a 26 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.
Nel caso di sospetto o di conferma di trattamento illecito devono essere avviate indagini nell'allevamento di provenienza degli animali e negli allevamenti funzionalmente o amministrativamente collegati (art. 18.1b). Qualora si constati un trattamento illecito (art. 22) si dispone inoltre il sequestro degli allevamenti sottoposti alle indagini e si procede al prelievo di campioni ufficiali su una percentuale significativa di animali appartenenti allo stesso gruppo o ad altro gruppo nella fase riproduttiva più prossima a quella dell'animale risultato positivo applicando la tabella riportata nell'allegato 5.
Se è confermato il trattamento illecito con positività di almeno la metà di campioni devono essere abbattuti tutti gli animali sospetti presenti in azienda (art. 25.3). Per un periodo successivo di almeno 12 mesi l'azienda o le aziende appartenenti al medesimo proprietario saranno sottoposte ad un controllo più rigoroso per la ricerca dei residui (art. 25.4). Controlli ufficiali supplementari per rilevare l'origine della sostanza oggetto di positività devono altresì essere disposti nelle aziende o negli stabilimenti (produttori di farmaci, di mangimi, ecc.) che riforniscono l'azienda interessata nonché in tutte le aziende e stabilimenti appartenenti alla stessa catena di fornitori di animali e di alimenti per animali.
In caso di superamento dei limiti massimi di residui (art. 23) deve essere effettuata un'indagine nell'azienda di origine per stabilire le cause di tale superamento e, ai sensi di tale indagine, devono essere prese tutte le misure a tutela della salute pubblica.
In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi di residui, il servizio veterinario assicurerà un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda e/o dello stabilimento in questione e di quelli funzionalmente collegati per un periodo di almeno sei mesi con sequestro dei prodotti o delle carcasse in attesa dei risultati delle analisi.
A seguito del riscontro di positività per tutte le sostanze della categoria A e per i farmaci veterinari, deve essere effettuata un'accurata indagine epidemiologica con la compilazione della scheda di cui all'allegato 6. Tutte le schede dovranno essere inviate sia a questo Assessorato che all'Osservatorio per epidemiologia veterinaria (COVEPI) istituito presso l'IZS di Teramo che ha preparato e distribuito a tutte le Regioni un programma computerizzato per l'archiviazione delle indagini epidemiologiche.
6.  ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
L'istituto zooprofilattico deve dare comunicazione immediata di ogni positività riscontrata al Ministero della sanità, Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria - Ufficio VIII e a questo Assessorato tramite telegramma o fax.
Lo stesso dovrà, inoltre, inviare su supporto magnetico, entro il 15 luglio 2000 i dati relativi al 1° semestre, ed entro il 15 gennaio 2001 i dati annuali sia al Ministero della sanità che a questo Assessorato.
Per quanto riguarda i contaminanti ambientali, lo stesso dovrà fornire i singoli valori delle analisi effettuate ed eventuali limiti di legge.
7.  AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI
Le Aziende unità sanitarie locali devono dare comunicazione immediata al Ministero della sanità e a questo Assessorato di ogni positività corredata dall'indagine epidemiologica, effettuata utilizzando l'allegato 6 in caso di sostanze ormonali e di Beta agonisti.
Si ricorda che l'indagine epidemiologica va effettuata anche in caso di risultato negativo dell'analisi, ogniqualvolta si prelevi un campione per ormoni e di Beta agonisti in allevamento.
L'invio tempestivo dei dati permetterà un miglior coordinamento e un più efficace svolgimento del PNR.
  L'Assessore: LO MONTE 



N.B. - Gli allegati alla circolare sono disponibili presso il gruppo 33° dell'Assessorato della sanità - piazza Ottavio Ziino n. 24 - Palermo.
(2000.27.1412)
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CIRCOLARE 18 maggio 2000, n. 1024.
Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale.

Ai settori sanità pubblica veterinaria delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
All'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia
Ai Comandi carabinieri per la sanità di Catania, Palermo, Ragusa
e, p.c.  Al Ministero della sanità - Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria 

Alla Facoltà di medicina veterinaria di Messina
Ai Direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
All'U.V.A.C. di Catania
1. INTRODUZIONE
Il Ministero della sanità con la circolare n. 3 del 2 febbraio 2000 - Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale, ha aggiornato ed integrato la circolare n. 34 del 9 agosto 1985, relativa alla vigilanza sull'alimentazione degli animali.
Tale aggiornamento è stato necessario per diversi motivi:
a)  accresciuta attenzione in merito all'alimentazione degli animali, determinata anche da eventi epidemiologici. In particolare le normative in materia di BSE adottate nella Unione europea, hanno evidenziato l'opportunità di intensificare i controlli già eseguiti in passato, ed eventualmente attivare ulteriori controlli mirati sull'intera filiera degli alimenti per gli animali;
b)  prevenzione e controllo delle patologie di allevamento anche attraverso la somministrazione agli animali di mangimi contenenti sostanze farmacologicamente attive;
c)  influenza dell'alimentazione degli animali sulle qualità organolettiche e sulla salubrità delle derrate alimentari di origine animale;
d)  evoluzione della normativa comunitaria e nazionale tendente ad una maggiore tutela della sanità pubblica ed a garantire sempre più i consumatori in merito ai prodotti alimentari di origine animale.
L'allegato 1 richiama l'elenco delle norme relative al settore.
2. FINALITÀ
Finalità del Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione degli animali (successivamente denominato PNAA) è la tutela della sanità pubblica attraverso la vigilanza sull'alimentazione degli animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.
Nell'ambito di detta finalità il PNAA si propone, tra l'altro, di:
1)  contribuire ad assicurare la salubrità dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
2)  conformarsi a quanto previsto dal decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, "Attuazione della direttiva n. 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore per l'alimentazione animale";
3)  favorire l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del SSN in materia di "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".
3. OBIETTIVI
Gli obiettivi del PNAA sono definiti, entro il 31 marzo di ogni anno, dal Ministero della sanità, D.A.N.S.P.V fatte salve le competenze delle altre amministrazioni delegate ai controlli, sentito, per le parti di rispettiva competenza:
-  la commissione tecnica di cui all'art. 9, legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni;
-  le regioni e le province autonome.
Fatto salvo quanto definito ai sensi del comma precedente, sono obiettivi del PNAA:
a)  assicurare l'effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli sulla filiera dell'alimentazione animale anche in funzione degli effetti dell'alimentazione sullo stato di salute e del benessere animale. Tali controlli sono particolarmente orientati alla prevenzione delle potenziali ipotesi di rischio per la sanità pubblica o di eventuali emergenze nell'ambito dei vari indirizzi produttivi e zootecnici;
b) verificare il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali degli impianti di filiera oggetto di vigilanza e controllo, con particolare riguardo a:
-  le procedure e le metodologie di produzione, di condizionamento, di stoccaggio, di distribuzione (compresi mezzi di trasporto) e di somministrazione agli animali;
-  le procedure e gli accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni (fisiche, chimiche e biologiche) e le contaminazioni crociate;
-  le procedure di autocontrollo (ove previste), nonché l'esistenza presso i laboratori di analisi dei requisiti minimi atti a garantire (e mantenere) l'operatività secondo le buone pratiche di laboratorio;
c)  verificare la rispondenza ai requisiti, previsti dalla vigente normativa in materia di alimenti per animali e di ogni altra sostanza impiegata per la produzione di alimenti per animali, o nell'alimentazione degli animali;
3.1 Obiettivi rilevanti per l'anno in corso
In fase di prima applicazione e relativamente all'anno in corso, sono stati individuati, tra l'altro, i seguenti obiettivi rilevanti:
a)  attivazione dell'anagrafe degli impianti inerenti la filiera dell'alimentazione degli animali;
b)  vigilanza e controllo in merito all'applicazione della O.M. 28 luglio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alle "Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione con la dieta, di proteine derivate da mammiferi". Nell'allegato 2 sono definite le linee guida per l'esecuzione delle ispezioni nei mangimifici e negli allevamenti (capitolo I), il piano di campionamento dei mangimi finiti in allevamenti bovini (capitolo II) nonché il verbale di sopralluogo relativo ai controlli da eseguire in allevamenti ai fini della profilassi della BSE (capitolo III). Le sopra menzionate indicazioni, per la vigilanza ed il controllo in merito all'applicazione dell'O.M. 28 luglio 1994 sono state già trasmesse alle Aziende unità sanitarie locali con la circolare assessoriale n. 995 del 25 maggio 1999;
c)  vigilanza e controllo in materia di contaminazione da salmonelle delle seguenti materie prime per mangimi di origine animale individuate nella direttiva n. 92/117/CEE:
-  prodotti lattiero-caseari ad uso zootecnico;
-  prodotti di animali terrestri;
-  farine di carne;
-  farine di carne ed ossa;
-  farine di ossa;
- ciccioli di carne;
- scarti della macellazione del pollame;
- farine di piume idrolizzate;
- grassi animali;
- pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti;
- farine di pesce;
- altri prodotti di pesce;
d)  vigilanza e controllo in materia di contaminazione da salmonella delle materie prime per mangimi di origine vegetale e dei mangimi composti.
Nell'allegato 3 è definito il programma di sorveglianza per la valutazione della contaminazione microbica da salmonella spp dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi di origine vegetale, nonché delle materie prime per mangimi di origine animale di cui alle lettere c) e d);
e)  vigilanza e controllo in merito alla contaminazione da aflatossine delle materie prime e dei mangimi finiti in riferimento a quanto disposto dalla circolare n. 8 dell'1 febbraio 1984 "Controlli sui panelli e farine d'arachide. Ricerca aflatossine B1" opportunamente rivisitata alla luce dell'arco di tempo intercorso dalla sua pubblicazione ad oggi (allegato 24 - tabella F).
Il raggiungimento degli obiettivi viene effettuato con le modalità operative definite di seguito.
4. ESECUZIONE DEL PIANO
Il PNAA ha cadenza annuale ed integra e compendia, per gli aspetti relativi ai controlli dei mangimi, quanto già previsto dal Piano nazionale per la ricerca dei residui negli animali ed in alcuni prodotti di origine animale.
L'attuazione del PNAA, per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è affidata alle Regioni, ai Servizi di sanità pubblica veterinaria delle Aziende unità sanitarie locali, ai Posti di ispezione frontalieri, agli Uffici veterinari adempimenti comunitari ed agli Istituti zooprofilattici sperimentali.
In particolare:
-  l'attività di vigilanza e controllo è coordinata dalle Regioni;
-  l'attività di vigilanza e controllo è effettuata dai Servizi di sanità pubblica veterinaria delle Aziende unità sanitarie locali;
-  le analisi di laboratorio sono effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali;
-  le revisioni di analisi sono effettuate dall'Istituto superiore di sanità.
Resta, comunque, inteso che l'attività di vigilanza e controllo a livello nazionale, definita dal presente Piano, è coordinata dal Ministero della sanità.
In analogia con altri piani nazionali di controllo ogni Azienda unità sanitaria locale individua un referente cui affidare nel territorio di competenza il coordinamento del piano e ne trasmette il nominativo a questo Assessorato.
Nello spirito di reciproca fattiva collaborazione le Aziende unità sanitarie locali si possono avvalere degli organismi di vigilanza e controllo di altri comparti dello Stato (Comando carabinieri per la sanità, Corpo forestale di Stato, Guardia di finanza, Polizia di Stato, ecc.), in particolare laddove le eventuali irregolarità riscontrate valichino le specifiche competenze o gli ambiti territoriali di appartenenza.
5. ARTICOLAZIONE DEL PIANO
Il PNAA si articola nei seguenti punti fondamentali:
1) programmazione dell'attività;
2) anagrafe;
3) sopralluoghi ispettivi;
4) campionamenti;
5) analisi;
6) analisi di revisione;
7) positività dei campioni protocollo operativo;
8) rilevazione dell'attività svolta.
Al riguardo si ritiene opportuno precisare che ai sensi del presente PNAA per "controlli" si intendono una o più delle attività di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6 per i quali l'anagrafe e la rilevazione dell'attività svolta costituiscono gli indispensabili supporti ai fini programmatori, di definizione degli obiettivi e di verifica dei risultati.
5.1 Programmazione dell'attività
In sintonia con gli obbiettivi del PNAA ed in relazione alla programmazione regionale degli interventi, ogni Azienda unità sanitaria locale elabora un proprio piano operativo che deve essere trasmesso a questo Assessorato prima dell'esecuzione dello stesso, al fine di:
-  coordinare, in modo più incisivo, l'attività di vigilanza già svolta;
-  allocare più coerentemente le risorse disponibili;
-  massimizzare le risorse disponibili.
Detta programmazione, finalizzata alla realizzazione in ambito locale del PNAA e relativamente agli ambiti di competenza , deve tenere conto almeno di:
-  caratteristiche del territorio;
-  risorse finanziarie;
-  risorse di personale, di beni e di servizi;
-  potenzialità dei laboratori di analisi;
-  obiettivi, modalità di raggiungimento, verifica periodica degli obiettivi parziali;
-  risultati.
5.2 Anagrafe
Con la nota circolare n. 3N33/01795 del 27 novembre 1997 di questo Assessorato è stato attivato il censimento degli impianti di produzione degli alimenti per animali.
Si rende ora necessario completare il censimento di tutti gli impianti della filiera, nonché, l'aggiornamento dei dati già raccolti.
Pertanto, in applicazione dell'art. 3 del decreto Ministero della sanità del 7 gennaio 2000 - sistema nazionale di sorveglianza epidemilogica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE), presso questo Assessorato è attivata l'anagrafe degli impianti di produzione e di distribuzione della filiera dell'alimentazione degli animali.
Detta anagrafe correlata con l'anagrafe degli impianti di allevamento bovini, suini ed ovicaprini, istituita con D.P.R. n. 317/96, e correlata alla banca dati ISTAT relativamente agli allevamenti di cui non è ancora disponibile l'anagrafe, consente in particolare:
-  di definire la numerosità campionaria del PNAA;
-  di rintracciare più agevolmente i percorsi delle partite dei prodotti per l'alimentazione degli animali, con particolare riguardo a quelle campionate rivelatesi positive agli esami effettuati.
In sede di prima applicazione ed in considerazione che con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 123 del 13 aprile 1999 devono essere attribuiti a taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali il numero di riconoscimento e il numero di registrazione in attuazione della Direttiva n. 95/69/CE, le Aziende unità sanitarie locali effettueranno dei sopralluoghi presso gli operatori del settore utilizzando i fac-simili dei verbali di ispezione riportati negli allegati da n. 4 a n. 23, di seguito meglio specificati, per la raccolta dei dati necessari, dando priorità negli interventi alle tipologie di stabilimenti che rientrano nell'ambito di applicazione del citato decreto legislativo n. 123/99 e di cui le Aziende unità sanitarie locali hanno già ricevuto le istanze di riconoscimento e/o registrazione da parte delle ditte interessate.
Si sottolinea l'importanza che tali fac-simili di verbali di ispezioni devono essere compilati in ogni loro voce al fine di consentire a questo Assessorato una corretta aggregazione dei dati in sede di prima applicazione del PNAA nonché per la corretta attribuzione del codice identificazione previsto dal decreto ministeriale 7 gennaio 2000 e dei numeri di riconoscimento e di registrazione previsti dal decreto legislativo n. 123/99.
Inoltre si rappresenta la necessità che tali sopralluoghi vengano effettuati per prima negli stabilimenti di produzione e presso gli intermediari nonché successivamente presso le altre tipologie di operatori del settore, trasmettendo, al più presto, i relativi verbali di ispezione e la scheda anagrafica di cui all'allegato 27 a questo Assessorato.
Si richiama l'attenzione sull'importanza che riveste per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati dal PNAA l'anagrafe degli impianti di produzione e di distribuzione di alimenti per animali, pertanto in sede di ispezione si procederà anche all'effettuazione dei campioni programmati.
Successivamente con le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti, i dati di cui trattasi sono trasmessi:
-  entro il 31 gennaio di ogni anno, dalle Unità sanitarie locali a questo Assessorato (dati locali);
-  entro il 1° marzo di ogni anno, dalla Regione al Ministero della sanità (dati regionali);
-  entro il 1° aprile di ogni anno dal Ministero della sanità alle Regioni (dati nazionali).
La trasmissione dei dati di cui trattasi deve essere effettuata mediante supporto informatico.
Lo standard ed il tracciato record da utilizzarsi per la trasmissione dei dati su supporto informatico sono stabiliti dal Ministero della sanità sentite le Regioni e le province autonome mediante l'adozione di un successivo provvedimento da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del PNAA.
5.3 Sopralluoghi ispettivi o ispezioni
I sopralluoghi ispettivi (di seguito denominati ispezioni) sono effettuati senza preavviso e si suddividono in:
a)  ispezioni ordinarie: sono programmate annualmente ed effettuate con regolarità. Qualora sia effettuata contestualmente l'attività di campionamento, non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata;
b) ispezioni straordinarie mirate: non sono programmate ma effettuate sulla base di:
-  fondato sospetto di irregolarità;
-  filoni di indagine;
-  informazioni e riscontri fornite agli organi di controllo da soggetti fisici e giuridici.
Qualora venga effettuata contestualmente l'attività di campionamento, è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata;
c)  ispezioni straordinarie di emergenza: non sono programmate ma effettuate sulla base di:
-  emergenze epidemiologiche;
-  emergenze tossicologiche;
-  eventi comunque straordinari.
Qualora venga effettuata contestualmente l'attività di campionamento, è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.
Gli esiti di eventuali ispezioni straordinarie di emergenza dovranno essere tempestivamente comunicati al Ministero della sanità ed a questo Assessorato, che valutato caso per caso, forniranno le necessarie indicazioni, sentiti i competenti organismi tecnico scientifici.
Di norma, presso ciascun impianto della filiera deve essere effettuato il seguente numero di ispezioni:
-  impianti di produzione almeno un'ispezione l'anno;
-  impianti di distribuzione almeno un'ispezione ogni due anni;
-  impianti di allevamento almeno un'ispezione l'anno;
-  laboratorio di analisi per autocontrollo aziendale o autorizzati all'esecuzione di analisi per conto terzi almeno un'ispezione l'anno.
Al riguardo si precisa che dette ispezioni consistono, compatibilmente con l'impianto ispezionato (come indicato al punto del paragrafo "obiettivi") almeno nella verifica del mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali necessari e sufficienti al rilascio delle relative autorizzazioni con particolare riguardo a:
-  il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali, necessari e sufficienti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione;
-  le procedure e le metodologie di produzione di condizionamento, di stoccaggio, di distribuzione (compresi gli automezzi adibiti al trasporto) e di somministrazione;
-  le procedure e gli accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni (fisiche, chimiche, e microbiologiche) e le contaminazioni crociate;
-  le procedure e le modalità operative relative all'esecuzione delle analisi per autocontrollo.
In generale, nel caso siano riscontrate eventuali carenze strutturali e funzionali degli impianti oggetto di vigilanza e controllo.
L'Azienda unità sanitaria locale comunica:
-  al legale rappresentante dell'impianto;
-  all'autorità competente che sulla base delle procedure vigenti ha rilasciato l'autorizzazione (Assessorato, Ministero della sanità);
- l'elenco degli interventi da effettuarsi per la rimozione di eventuali carenze accertate, al fine del ripristino dei requisiti necessari e sufficienti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione;
-  il termine massimo per l'esecuzione dei lavori d'adeguamento prescritti.
All'esecuzione di ciascuna ispezione dovrà corrispondere la compilazione di un verbale come indicato di seguito:
a)  impianti autorizzati alla produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi a scopo di vendita:
-  fac-simile di verbale di ispezione allegato 4;
b)  impianti autorizzati alla produzione di mangimi medicati per esclusivo consumo aziendale:
-  fac-simile di verbale di ispezione allegato 5;
c)  impianti autorizzati ad acquistare prodotti intermedi per la produzione di mangimi medicati per esclusivo consumo aziendale:
-  fac-simile di verbale di ispezione allegato 6;
d) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per l'immissione in commercio di additivi e prodotti;
-  fac-simile di verbale di ispezione allegato 7;
e)  stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per l'immissione in commercio di premiscele;
-  fac-simile di verbale di ispezione allegato 8;
f)  stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 2, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per l'immissione in commercio di alimenti composti contenenti premiscele;
-  fac-simile di verbale di ispezione allegato 9;
g) stabilimento di fabbricazione - di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per l'immissione in commercio di alimenti composti ottenuti da materie prime contenenti elevati tenori di sostanze o prodotti indesiderabili;
-  fac-simile di verbale di ispezione allegato 10;
h) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 2, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per le necessità del bestiame ivi allevato di alimenti composti contenenti premiscele;
-  fac-simile di verbale di ispezione allegato 11;
i)  stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 2, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per la necessità del bestiame ivi allevato di alimenti composti ottenuti da materie prime contenenti elevati tenori di sostanze o prodotti indesiderabili;
-  fac-simile di verbale di ispezione allegato 12;
j)  intermediari - di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per l'immissione in commercio di additivi e prodotti;
- fac-simile di verbale di ispezione allegato 13;
k)  intermediari - di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile, 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per l'immissione in commercio di premiscele;
-  fac-simile di verbale di ispezione allegato 14;
l)  stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a registrazione, per l'immissione in commercio di additivi per i quali è stabilito un tenore massimo nei mangimi;
- fac-simile di verbale di ispezione allegato 15;
m)  stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a registrazione, per l'immissione in commercio di premiscele con determinati additivi;
-  fac-simile di verbale di ispezione allegato 16;
n) stabilimento di fabbricazione - di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a registrazione, per l'immissione in commercio di alimenti composti con premiscele contenenti determinati additivi o con taluni additivi;
- fac-simile di verbale di ispezione allegato 17;
o)  stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 7, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a registrazione, esclusivamente per le necessità del bestiame ivi allevato di alimenti composti con premiscele contenenti determinati additivi o taluni additivi;
-  fac-simile di verbale di ispezione allegato 18;
p)  intermediari - di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, soggetti a registrazione, per l'immissione in commercio di additivi, per i quali è stabilito un tenore massimo nei mangimi e di premiscele contenenti determinati additivi;
- fac-simile di verbale di ispezione allegato 19;
q)  impianti autorizzati alla produzione di mangimi composti, completi e/o complementari non contenenti premiscele, additivi e premiscele medicate:
-  fac-simile di verbale di ispezione allegato 20;
r) impianti di allevamento:
-  fac-simile di verbale di ispezione periodica allegato 21;
s)  laboratori di analisi per autocontrollo aziendale o autorizzati all'esecuzione di analisi per conto terzi:
-  fac-simile di ispezione periodica allegato 22;
t)  impianti di distribuzione:
-  fac-simile di verbale di ispezione allegato 23.
Per quanto riguarda le ispezioni presso gli stabilimenti di cui agli allegati nn. 4, 5 e 22 in considerazione delle tipologie delle strutture è necessario che vengano effettuate di concerto tra le Aziende unità sanitarie locali e un esperto di laboratorio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.
Sarà cura dell'Azienda unità sanitaria locale richiedere l'intervento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale ogni qualvolta sarà necessario.
5.4 Campionamenti
Detta attività è disciplinata ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni ed è effettuata dai Servizi di sanità pubblica veterinaria delle Aziende unità sanitarie locali in sintonia con il "Piano nazionale per la ricerca dei residui" negli animali e in alcuni prodotti di origine animale, in applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 che, come già detto, integra e compendia per gli aspetti relativi ai controlli dei mangimi.
Le modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per animali sono tutt'ora disciplinate con decreto ministeriale 20 aprile 1978, Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978.
Al fine di non inficiarne la significatività, da un punto di vista epidemiologico, i campionamenti delle matrici individuate nel presente piano ed i relativi esiti di laboratorio, inerenti accertamenti clinici, tossicologici, anatomo-patologici, ecc., non rientrano nel PNAA ma devono essere considerati a parte, come a se stanti.
5.4.1 Criteri di campionamento
I campionamenti sono effettuati in base ai seguenti criteri:
a)  campionamenti completamente casuali: il numero e la frequenza sono programmati annualmente.
In questi casi non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.
b)  campionamenti su fondato sospetto: non sono programmati ma effettuati considerando le caratteristiche dell'impianto e, se in allevamento, degli animali (da riproduzione, ingrasso ecc.), sulla base di:
-  sospetto di irregolarità;
-  filoni di indagine;
-  informazioni e riscontri forniti agli organi di controllo da soggetti fisici e giuridici.
In questi casi è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata;
c)  campionamenti straordinari: non sono programmati ma effettuati sulla base di:
-  emergenze epidemiologiche;
-  emergenze tossicologiche;
-  eventi comunque straordinari.
In questi casi è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.
In particolare:
1)  per i campioni effettuati presso gli impianti di allevamento devono essere presi in considerazione:
-  l'indirizzo produttivo dell'impianto;
-  l'alimentazione degli animali in relazione all'età (allattamento, svezzamento, finissaggio, ecc.);
-  la tipologia della matrice (mangimi, mangimi medicati, acqua di abbeverata, ecc.).
2) i campioni effettuati presso gli impianti di produzione devono tendere ad accertare:
-  la corrispondenza tra "contenuto" e "dichiarato", relativamente alle sostanze farmacologicamente attive;
-  la ricerca di sostanze eventualmente non dichiarate.
5.4.2 Oggetto dei campionamenti
Sono soggetto dei campionamenti:
-  gli additivi;
-  gli alimenti per animali (tutte le tipologie, compresi gli alimenti dietetici per animali);
-  gli alimenti medicati per animali (contenenti premiscele medicate);
-  i prodotti intermedi;
-  le premiscele medicate;
-  l'acqua di abbeverata (con particolare riguardo agli allevamenti avicunicoli).
Al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di campionamento, sono da privilegiare i prelievi di campioni:
-  sull'alimento per animali od ogni altra sostanza impiegata per l'alimentazione degli animali, sfuso o confezionato, presso gli impianti di produzione;
-  sull'alimento per animali od ogni altra sostanza impiegata per l'alimentazione degli animali somministrato in mangiatoia e nell'acqua di abbeverata presso gli impianti di allevamento (anche al fine del controllo dell'eventuale impiego di sostanze farmacologicamente attive, di cui non esiste rintracciabilità).
Tuttavia non deve essere escluso, in via prioritaria, il prelievo di campioni presso gli impianti di distribuzione al fine di verificarne lo stato di conservazione.
5.4.3 Numerosità campionaria
La numerosità campionaria alla luce delle raccomandazioni del Codex Alimentarius in materia di campionamento è calcolata statisticamente sulla base di:
-  anagrafe degli impianti di produzione e di distribuzione della filiera dell'alimentazione degli animali (per l'anno in corso, non essendo attualmente disponibile l'anagrafe relativa agli impianti di produzione e di distribuzione della filiera dell'alimentazione degli animali, non è stato possibile basarsi sul summenzionato censimento attivato con nota circolare prot.3N33/01795 del 27 novembre 1997);
-  anagrafe degli allevamenti bovini, suini ed ovi-caprini, istituita con D.P.R. n. 317/96;
-  banca dati ISTAT, relativamente agli impianti per cui non è disponibile l'anagrafe;
-  le valutazioni epidemiologiche relative ai risultati del piano.
Nell'allegato 24 - tabella A è indicato il numero di allevamenti presso i quali effettuare i campioni in relazione alle specie allevate ed agli esami di laboratorio assegnati a ciascuna Azienda unità sanitaria locale.
Nella stesura della tabella si è tenuto conto di alcune priorità sanitarie quali:
-  farmacoresistenza;
-  principi attivi vietati;
-  contaminazioni crociate di prodotti destinati ad animali in fissaggio o a produzione continua (da ovviarsi mediante la scrupolosa adozione di buone pratiche di lavorazione).
Sono state livellate le numerosità campionarie sul valore più alto, in modo tale da ricavare dai risultati sia la proporzione degli allevamenti con potenziali problemi sanitari correlati all'alimentazione sia la probabilità di rilevare almeno un allevamento positivo.
Relativamente agli impianti di produzione saranno effettuati i campionamenti individuati nell'allegato 2 - cap. I - punto 2, allegato 3 - allegato A e allegato A-1, allegato 24 tabella F.
5.4.4 Buone pratiche di capionamento
Il prelievo di campioni di alimenti per animali deve essere effettuato secondo "buone pratiche di campionamento" di cui si richiamano alcuni criteri:
-  il personale che effettua il prelievo deve essere dotato di idonei mezzi di protezione individuale, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, S.O. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
-  devono essere utilizzati attrezzi idonei per evitare la potenziale contaminazione dei campioni;
-  ogni singola aliquota deve essere di almeno g. 500 o ml. 500;
-  è necessario indicare sul verbale le modalità di prelievo adottate per evitare la contaminazione dei campioni;
-  i mangimi liquidi devono essere prelevati in contenitori dotati di doppio tappo (a pressione e a vite) o comunque a chiusura ermetica inviolabile;
-  i mangimi solidi devono essere posti all'interno di idonee buste di cartone rinforzato;
-  non sono idonei al campionamento dei mangimi i sacchetti di plastica, in quanto non proteggono il campione dall'esposizione solare;
-  i sigilli devono essere inviolabili e riportare in modo chiaro il contrassegno dell'Azienda unità sanitaria locale o dell'organismo che ha effettuato il prelievo;
-  i campioni devono essere confezionati ai sensi di legge;
-  il confezionamento delle aliquote del campione deve garantire sia l'omogeneità tra le aliquote sia la perfetta conservazione del campione.
Il verbale di prelevamento deve riportare:
-  la dicitura "PNAA" o per esteso Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione degli animali;
-  l'entità globale della matrice oggetto del prelievo;
- la classificazione di legge della matrice (additivo, premiacela, premiscela medicata, mangime semplice di origine vegetale, ecc.);
-  l'acquisizione di eventuali campioni prelevati in contraddittorio dalle parti in conformità all'art. 18 comma 8 della legge n. 281/63 e successive modificazioni;
-  specie animale cui è destinato il mangime.
Al verbale di prelevamento deve essere allegato il cartellino o copia del documento commerciale, previsto dall'art. 18 della Legge 281/63.
Al fine di evitare eventuali contestazioni sulla "validità" dei medesimi, il laboratorio di analisi respinge eventuali campioni non conformi.
5.4.5 Conferimento dei campioni
Allo scopo sia di agevolare l'attività dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia che di distribuirla uniformemente nell'arco dell'anno, le Aziende unità sanitarie locali nell'ambito della programmazione per la realizzazione del PNAA stratificheranno per tutti i mesi dell'anno il numero e la frequenza dei campioni da conferire.
5.5  Analisi
Le analisi sono effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti.
Gli accertamenti analitici sono effettuati in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 11, comma 1 lettere b) e c), del decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, "Attuazione della direttiva 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, S.G. n.3. In assenza delle specifiche metodiche di riferimento, si applicano i requisiti per i metodi di analisi definiti dalla decisione della Commissione 93/256/CEE e successive modifiche.
Nell'allegato 24 - tabella B sono riportate le principali associazioni di sostanze da ricercare in caso di controlli con metodi multi-farmaco.
Nell'allegato 24 - tabella C è riportato un prospetto riassuntivo, non esaustivo, di alcuni quadri clinici ed ispettivi riscontrollabili nella somministrazione di alimenti per animali contenenti sostanze non autorizzate, utilizzabile ai fini di una diagnosi di sospetto.
Ai fini della significatività epidemiologica, tali quadri clinici devono essere correlati tra di loro e gli esami relativi devono essere effettuati su un numero rappresentativo degli animali allevati.
I parametri proposti sono desunti dalla letteratura scientifica esistente.
La sistematica raccolta dei referti analitici ed i risultati dei PNAA possono consentire l'ulteriore definizione di tali valori sia per specie, sia per indirizzo produttivo.
Nell'allegato 24 - tabella D sono riportati i numeri di allevamenti per specie animale e categoria da sottoporre a campionamento nelle diverse regioni e provincie autonome.
Nell'allegato 24 - tabella E sono elencati i requisiti strumentali e procedurali dei metodi di analisi da seguire in fase di screening e di conferma, con i relativi limiti di determinazione (sostanze consentite) o di identificazione (sostanze vietate).
Nell'allegato 24 - tabella F è indicato il numero dei campioni per la ricerca di sostanze e prodotti indesiderabili ed altri contaminanti nei mangimi attribuito a questa Regione da effettuarsi in allevamento e/o in impianti di produzione.
Per la comunicazione di riscontro di eventuali positività a questo Assessorato deve essere utilizzato l'allegato 25, fac-simile di scheda di segnalazione di positività.
5.6 Analisi di revisione
Le istanze di revisione di analisi effettuate nell'ambito di applicazione del presente piano sono di competenza dell'Istituto superiore di sanità.
Pertanto la procedura da seguire in questi casi è quella prevista ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, non ché nella circolare dell'Istituto superiore di sanità prot. n. 21193/Sap 33 del 2 giugno 1995.
5.7  Positività dei campioni: protocollo operativo
Al fine di attivare procedure commisurate all'entità e/o alla gravità dell'episodio accertato, nei termini di potenziale pericolo per la sanità pubblica, i provvedimenti da adottarsi in caso di positività dei campioni analizzati, da valutarsi caso per caso, possono rispondere ai seguenti criteri generali a seconda del tipo di irregolarità riscontrata.
In linea di principio detti provvedimenti possono essere conseguenti a:
a)  positività per sostanze sempre e comunque vietate;
b)  positività per sostanze vietate per la specie animale cui è destinato il prodotto oggetto del campionamento;
c)  positività per sostanze consentite ma rinvenute in quantitativi differenti da quelli dichiarati;
d)  positività per sostanze consentite;
e)  positività per:
-  sostanze di tipo biologico e/o microbiologico;
-  contaminanti ambientali (generalmente presenti nelle materie prime);
-  sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1998, n. 241.
5.7.1  Positività dei campioni di cui al punto 5.7, lettere a), b), c), d)
Fatte salve le procedure già previste in materia:
a)  qualora il campionamento risultato positivo sia stato effettuato in un impianto di produzione:
il laboratorio dei analisi:
-  comunica la positività riscontrata a questo Assessorato e all'Azienda Unità sanitaria locale che ha prelevato il campione, mediante il fac-simile allegato 25;
l'Azienda unità sanitaria locale:
-  sequestra la partita oggetto del campionamento, nel caso di campionamento completamente casuale (in quanto nel campionamento casuale mirato ed in quello straordinario il sequestro è già stato effettuato);
-  effettua l'ispezione dell'impianto presso il quale è stato effettuato il campionamento risultato positivo;
-  effettua l'indagine epidemiologica;
-  accerta l'eventuale presenza delle sostanze rinvenute nel campione o di altre sostanze la cui detenzione non sia conforme alla normativa vigente;
-  verifica le procedure messe in atto al fine di prevenire eventuali contaminazioni crociate sia durante la produzione sia durante il trasporto (art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 90/93);
-  attiva indagini finalizzate a rintracciare i quantitativi della partita eventualmente già distribuiti;
-  procede, per quanto applicabile, ai sensi di quanto indicato alla successiva lettera b);
b)  qualora il campionamento risultato positivo sia stato effettuato in un impianto di allevamento:
il laboratorio d'analisi:
-  comunica la positività riscontrata a questo Assessorato e all'Azienda unità sanitaria locale che ha prelevato il campione, mediante il fac-simile allegato 25;
l'Azienda unità sanitaria locale:
-  sequestra la partita oggetto del campionamento, nel caso di campionamento completamente casuale (in quanto nel campionamento casuale mirato ed in quello straordinario il sequestro è già stato effettuato); i provvedimenti adottati devono comunque consentire il ciclo di alimentazione degli animali;
-  effettua l'ispezione dell'impianto presso il quale è stato effettuato il campionamento risultato positivo;
-  effettua l'indagine epidemiologica;
-  procede al campionamento di matrici biologiche sugli animali presenti, ai sensi delle procedure e nei casi previsti dal Piano nazionale residui;
-  attiva indagini finalizzate a rintracciare e ad individuare gli impianti di distribuzione e di produzione della partita, qualora la partita oggetto del campionamento non sia stata prodotta nell'impianto di allevamento per autoconsumo;
-  procede, per quanto applicabile, come precedentemente indicato alla lettera a);
-  fatti salvi eventuali differenti adempimenti normativi, dispone che gli animali cui è stata somministrata la partita, oggetto del campionamento e del successivo sequestro, non possono essere macellati prima che siano trascorsi i tempi massimi di attesa previsti ai sensi del decreto legislativo n. 119/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
-  per i prodotti derivanti dagli animali a cui sono stati somministrati i mangimi risultati "positivi" devono essere eseguiti i controlli sanitari per escludere l'eventuale presenza di residui.
5.7.2  Positività dei campioni di cui al punto 5.7, lettera e)
Fatte salve le procedure già previste in materia:
a) qualora il campionamento risultato positivo sia stato effettuato in un impianto di produzione:
il laboratorio d'analisi:
-  comunica la positività riscontrata a questo Assessorato e all'Azienda unità sanitaria locale che ha prelevato il campione, mediante il fac-simile allegato 25;
l'Azienda unità sanitaria locale:
-  sequestra la partita oggetto del campionamento, nel caso di campionamento completamente casuale (in quanto nel campionamento casuale mirato ed in quello straordinario il sequestro è già stato effettuato);
-  effettua l'ispezione dell'impianto presso il quale è stato effettuato il campionamento risultato positivo;
-  verifica l'eventuale inquinamento delle materie prime (contaminazione primaria);
-  verifica l'eventuale presenza di punti critici o di fonti di contaminazioni del ciclo produttivo (contaminazione secondaria);
-  verifica le modalità di stoccaggio e conservazione delle materie prime e dei prodotti finiti;
-  verifica l'efficacia del sistema di autocontrollo (ove previsto);
-  attiva indagini finalizzate a rintracciare i quantitativi della partita eventualmente già distribuiti;
-  procede, per quanto applicabile, ai sensi di quanto indicato alla successiva lettera b).
b)  qualora il campionamento risultato positivo sia stato effettuato in un impianto di allevamento:
il laboratorio d'analisi:
-  comunica la positività riscontrata a questo Assessorato e all'Azienda unità sanitaria locale che ha prelevato il campione, mediante il fac-simile allegato 25;
l'Azienda unità sanitaria locale:
-  sequestra la partita oggetto del campionamento, nel caso di campionamento completamente casuale (in quanto nel campionamento casuale mirato ed in quello straordinario il sequestro è già stato effettuato); i provvedimenti adottati devono comunque consentire il ciclo di alimentazione degli animali;
--  effettua l'ispezione dell'impianto di allevamento presso il quale è stato effettuato il campionamento risultato positivo;
-  verifica le modalità di stoccaggio e conservazione delle materie prime (contaminazione primaria);
-  verifica l'eventuale presenza di punti critici o di fonti di contaminazione del ciclo produttivo (contaminazione secondaria), qualora la partita oggetto del campionamento sia stata prodotta nell'impianto di allevamento per autoconsumo;
-  verifica l'eventuale presenza di punti critici o di fonti di contaminazione del ciclo di distribuzione e somministrazione degli alimenti (contaminazione secondaria);
-  verifica le modalità di stoccaggio e conservazione di eventuali prodotti finiti, acquistati o prodotti per autoconsumo;
-  verifica l'efficacia del sistema di autocontrollo (ove previsto) qualora l'impianto di allevamento produca per autoconsumo;
-  attiva indagini finalizzate a rintracciare e ad individuare gli impianti di distribuzione e di produzione della partita qualora la partita oggetto del campionamento non sia stata prodotta nell'impianto di allevamento per autoconsumo.
5.8 Rilevazione annuale dell'attività
I dati relativi all'attività svolta inerente il piano sono trasmessi (utilizzando l'allegato 26):
-  entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce quanto rilevato, dalle Aziende sanitarie locali a questo Assessorato (dati locali);
-  entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce quanto rilevato, da questo Assessorato al Ministero della sanità (dati regionali);
-  entro il 1° aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce quanto rilevato, dal Ministero della sanità alle Regione siciliana (dati nazionali);
La trasmissione dei dati di cui trattasi deve essere effettuata mediante supporto informatico.
Lo standard ed il tracciato record da utilizzarsi per la trasmissione dei dati su supporto informatico sono stabiliti dal Ministero della sanità, sentite le Regioni e le Province autonome mediante l'adozione di successivo provvedimento da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del PNAA.
  L'Assessore: LO MONTE 



N.B. - Gli allegati alla circolare sono disponibili presso il gruppo 33° dell'Assessorato della sanità - piazza Ottavio Ziino n. 24 - Palermo.
(2000.27.1412)



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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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