REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 OTTOBRE 2000 - N. 48
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

Torna al Sommariohome

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 settembre 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Vita.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.LL. 11 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Premesso che, con foglio n. 2003 del 14 marzo 1996, il commissario ad acta del comune di Vita trasmetteva a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Visto il voto n. 452 del 9 aprile 1997, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso parere che il piano regolatore generale del comune di Vita, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 6 del 29 dicembre 1994, sia da restituire per la rielaborazione parziale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, tenendo conto delle considerazioni contenute nel medesimo voto che qui di seguito parzialmente viene riportato:
...Omissis...
Considerato che:
-  relativamente al centro storico: il progettista prevede due zone A1 e A2 oltre ad una zona C1 all'interno delle stesse. Tale zona C1 è stata normata con prescrizioni esecutive per il soddisfacimento decennale di attuazione del P.R.G.: occorre perimetrale come zona "A" le superiori zone A1, A2 e C1; per tale zona "A" occorre redigere piano particolareggiato di recupero ai sensi della legge n. 457/78 esteso all'intera zona nel rispetto della densità edilizia fondiaria massima di 5.00 mc./mq. Nelle more dell'approvazione di detto piano attuativo sono consentiti interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 previo parere della competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali. Per detta zona è possibile applicare, altresì, quanto contenuto nella lettera d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 per le esigenze connesse al disposto dell'art. 5b della legge n. 178/76 e successive modifiche ed integrazioni, sempre previo parere della competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
Per la ex zona A2, un eventuale studio geologico e geofisico, finalizzato in particolar modo alla stabilità dell'area ed alla valutazione della risposta sismica, potrebbe permettere un recupero di tale area nell'ambito del prescritto piano particolareggiato di recupero.
In ogni caso in sede di rielaborazione sarebbe utile eseguire alcune indagini geofisiche per la verifica delle caratteristiche meccanico-elastiche dei siti e del comportamento dei terreni in caso di sisma in modo da fornire indicazioni utili, se pur di massima, per le zone edificabili;
-  Relativamente alle zone B: occorre fissare la densità edilizia fondiaria come da D.I. n. 1444 del 2 aprile 1968 e cioè pari a 5.00 mc./mq. Per la zona B1 che è ubicata in continuità con la zona A "centro storico", gli interventi edilizi consentiti possono avvenire previo nulla-osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, già componente della commissione speciale di cui alla legge n. 178/76 e successive modifiche ed integrazioni;
-  Relativamente alle zone C: la zona "C1", come già detto, è stata compresa nella zona A e pertanto vengono cassate le relative norme urbanistiche; alla luce della situazione demografica del comune non sono condivisibili nuove zone di espansione edilizia e pertanto la zona "C2" viene classificata zona E1 "Verde agricolo" mentre per la zona "C3" occorre visualizzare, in sede di rielaborazione, i piani di lottizzazione convenzionati ove efficaci. Le aree escluse da detti piani attuativi sono classificate zona E1 "verde agricolo".
-  Relativamente alle zone D: le zone D1, D4, D5 e D6 non sono condivise in quanto l'estensione di tali aree non è giustificata dall'effettivo fabbisogno ed altresì dette aree interessano zone agricole da salvaguardare; sono condivisibili le due zone "D2", nelle cui aree insistono manufatti industriali per i quali è previsto l'ampliamento, e la zona "D3" interessata per la maggior parte da un P.I.P approvato. Eventuali fabbisogni di aree per insediamenti industriali ed artigianali possono trovare ubicazione in detta zona D3;
-  Relativamente alle prescrizioni esecutive: riguardano la ex zona C1 che viene classificata con questo parere zona A; vengono individuate, altresì aree per attrezzature quali: parcheggi, piscina coperta, ostello ed attrezzature culturali. Dette prescrizioni esecutive non vengono prese in esame alla luce di quanto già espresso per la zona C1 ed inoltre poiché le altre aree previste come PP.EE. interessano singole attrezzature pubbliche e non agglomerati che tengano conto dei fabbisogni residenziali pubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi di cui all'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche. L'eventuale fabbisogno potrà essere soddisfatto mediante la formazione del piano particolareggiato di recupero della zona "A", ai sensi della legge n. 457/78;
-  Relativamente alle attrezzature: sono condivisibili la zona F1 destinata a "parchi urbani e territoriali" e la zona F2 "aree destinate a verde attrezzato"; per le rimanenti attrezzature pubbliche, in sede di rielaborazione, alla luce delle zonizzazioni, occorre prevedere adeguate ed idonee aree al fine di soddisfare quanto previsto dal D.I. n. 1444 del 2 aprile 1968, fermo restando che le zone a parco o similari e a vincoli speciali sono al di fuori di detto standard;
-  Relativamente alla viabilità: con rapporto n. 2013 del 29 dicembre 1994 l'U.T.C., nel relazionare al Commissario provveditore in merito all'adozione dello strumento urbanistico in esame, fa presente che non è stato previsto alcun miglioramento e potenziamento della viabilità extraurbana a servizio dell'agricoltura: occorre rivedere lo studio della viabilità in relazione alla struttura urbanistica e alle zonizzazioni ed attrezzature previste nel rispetto della normativa vigente tenendo conto, altresì di quanto rilevato dall'U.T.C.;
-  Relativamente alle zone E: per quanto concerne la zona E1 "verde agricolo" occorre applicare quanto contenuto negli artt. 22 e 23 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni; per la zona E3 "aree verdi boscate" occorre tener conto, in contrada Baronia, delle aree in fase di rimboschimento da parte dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste di Trapani, visualizzate nella tav. 5 "Carta dei vincoli" in scala 1:10.000 allegata allo studio agricolo-forestale, e della relativa fascia di rispetto alla luce della normativa vigente;
-  Relativamente alle zone H: per quanto riguarda la zona H2 "cimitero e fascia di rispetto" occorre riportare la fascia di rispetto cimiteriale a m. 200 come da legislazione vigente anche per il previsto ampliamento; per la zona H3 "fascia di rispetto delle aree boscate" occorre adeguare la relativa normativa alla legge regionale n. 16/96;
-  Relativamente alle N.A. ed la R.E.: in accoglimento di alcune osservazioni sono state riconosciute modifiche a detti elaborati, evidenziate tra l'altro dalla relazione di istruttoria allo strumento urbanistico in esame redatta dall'U.T.C. prot. n. 1815/U.T. del 2 dicembre 1994: occorre predisporre un testo unitario per le N.A. ed un testo unitario per il R.E. nel rispetto della normativa urbanistica e della legislazione sismica, tenendo conto di quanto sopra riportato;
-  Relativamente alle osservazioni e/o opposizioni: vengono prese in esame quelle ricadenti all'interno delle aree condivise ed in particolare:
a)  le osservazioni e/o opposizioni che riguardano le zone A1, A2 e C1 interessate da PP.EE., si rinviano alla formazione del piano particolareggiato di recupero della zona "A "ai sensi della legge n. 457/78;
b)  per quanto concerne le osservazioni I e II si rinvia alla stesura dei testi definitivi relativi alla N.A. ed al R.E.;
c)  le opposizioni nn. 21, 25 e 36 si rinviano, in sede di rielaborazione, alla visualizzazione dei piani di lottizzazione convenzionati ove efficaci;
d)  per l'opposizione n. 42 si concorda con quanto espresso dal progettista in merito all'edificabilità in zona B1;
e)  per l'osservazione n. 71 non si esprime parere in quanto non è chiaramente visualizzata;
f)  l'osservazione n. 79 viene accolta in sintonia con quanto controdedotto dal progettista;
g)  le opposizioni nn. 72 e 73 si rinviano, in sede di rielaborazione, alla eventuale nuova previsione di viabilità;
h)  tutte le rimanenti osservazioni e/o opposizioni non vengono condivise in quanto in contrasto alle superiori considerazioni.
Considerato infine che occorre disciplinare tutto il territorio comunale destinandolo a zone territoriali omogenee in conformità al decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, tenendo conto di quanto contenuto in questo parere.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, è del parere che il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio, adottati con delibera commissariale n. 6 del 29 dicembre 1994, sono da restituire per rielaborazione parziale nel rispetto di quanto precedentemente riportato.
Vista la determinazione A.R.T.A. prot. n. 7553 del 7 giugno 1997, con la quale in conformità al voto C.R.U. n. 452 del 9 aprile 1997, il P.R.G. con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 6 del 29 dicembre 1994, è stato restituito per la rielaborazione parziale, al comune di Vita;
Vista la nota prot. n. 3775 del 16 luglio 1999, con la quale il comune di Vita ha trasmesso a questo Assessorato, gli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive rielaborati;
Vista la delibera consiliare n. 43 del 13 luglio 1998 di adozione della rielaborazione parziale del piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, dichiarata esente da vizi di legittimità dal CO.RE.CO. centrale di Palermo con decisione n. 5970/5659 del 12 agosto 1998;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e constatata la regolarità degli stessi;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale datata 15 luglio 1999, in ordine alla regolarità del deposito e pubblicazione del Piano, con la quale si attesta inoltre che sono state presentate n. 6 osservazioni e/o opposizioni e n. 3 fuori termine;
Viste le n. 6 osservazioni e/o opposizioni presentate entro i termini:
1)  Patti Giuseppe, prot. 2650 del 4 maggio 1998;
2)  Patti Giuseppe e Leo Antonina, prot. 2651 del 4 maggio 1998;
3)  Patti Giuseppe e Leo Antonina, prot. 2652 del 4 maggio 1998;
4)  Ponzo Lucia, prot. 2652 del 4 maggio 1998;
5)  Leo Vincenzo, prot. 4928 del 20 agosto 1998;
6)  Genua Giuseppa, prot. 5532 del 18 settembre 1998;
Viste le n. 3 osservazioni e/o opposizioni presentate fuori termine:
1)  arch. Lorenzo Leo, Vito Stabile, Mezzapelle Antonino, prot. 6085 del 13 ottobre 1998;
2)  Simone Antonina, prot. 688 del 3 febbraio 1999;
3)  Accardi Carlo, prot. 689 del 3 febbraio 1999.
Vista la delibera del commissario straordinario n. 9 del 2 giugno 1999, relativa alle controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni;
Vista la nota prot. n. 42 del 12 aprile 2000, con la quale il gruppo 29° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente esprime proprio parere sul P.R.G. in argomento, che di seguito parzialmente si trascrive:
...Omissis...
Con il progetto di rielaborazione parziale sono state apportate le seguenti modifiche:
-  Centro urbano tav. 16/bis zone A-B: Il centro urbano consolidato è stato perimetrato e suddiviso nelle seguenti zone e sottozone omogenee:
Zona A del centro storico "A"
Sottozona A1: tessuti edilizi con caratteri storico ambientali che costituiscono il centro urbano antico.
Interventi ammessi: restauro, conservazione tipologica, riqualificazione urbana e finitura degli edifici.
Sottozona A2: tessuti edilizi ed edifici inseriti nelle zone di instabilità geologica (D.P.R. 30 maggio 1968 e D.P.R. 28 ottobre 1970).
Interventi ammessi: manutenzione in attesa del P.P.R.;
Nota: tuttavia all'art. 42 delle N.A.: "viene rilevato altresì l'acquisizione di uno stato di diritto edificatorio post-terremoto..." e pertanto sono ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia come indicato nella tavola di piano: dall'esame di detta tavola si evince che per più del 50% delle unità edilizie sono ammessi gli interventi di cui alla lettera d) della legge regionale n. 71/78, art. 20.
Ai fini della redazione del PPR e del recupero di unità edilizie in atto sottoposte a trasferimento, il comune ha avviato le procedure per la modifica del D.P.R. 30 maggio1968 e 28 ottobre 1970 che interessa parte del C.U.: con atto n. 209 del 14 dicembre 1998, la G.M. ha dato incarico al geologo dr. Galia di effettuare studi ed indagini geognostiche per la verifica delle caratteristiche fisico/meccaniche dei terreni per il recupero alla riedificazione delle aree di trasferimento del vecchio C.U. Detto studio è stato consegnato all'A.C. il 9 marzo 2000.
Inoltre, con nota prot. n. 857 UTC del 24 marzo 2000, il comune ha trasmesso studio delle analisi conoscitive sulla consistenza del vecchio tessuto urbano (vedi allegati ................).
Zona B del centro urbano.
Sottozona B1: centro urbano (già normato dal PPR).
Comprende le aree già edificate prima del sisma; costituite da isolati con complessi edilizi tipologicamente uniformi, a volte a doppia schiera, molte sostituite da edifici recenti.
Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione previa concessione edilizia.
Parametri: lf. 5 mc./mq.; 11 m.; piani 3.
Sottozona B2: area urbana del centro abitato pre-terremoto in via di completamento (già normato dal PPR).
Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, ecc. (come la B1).
Parametri: come la B1.
Zona di recente formazione. Tav. 16 bis.
Zona omogenea B3: comprende le aree edificate secondo il piano di trasferimento parziale dell'abitato e dei piani P.E.E.P.
Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, sopraelevazione, nei limiti della volumetria consentita.
Zona omogenea C2: per l'edilizia stagionale, comprendente aree limitrofe al centro abitato, da edificarsi con le caratteristiche della preesistente pianificazione urbanistica, previa approvazione dì piano attuativo esteso a tutte le zone omogenee; aree per servizi pari a 18 mq./100 mc.
E' tuttavia ammessa una superficie minima di intervento pari a mq. 2.000, nel caso in cui il comune abbia predisposto un "piano quadro".
Parametri: lt. 0,50 mc./mq.; H. 8 m.; piani 2.
Zona omogenea C3: aree di sviluppo urbano di riserva futura già investiti da urbanizzazioni, comprendente aree per le quali sono stati approvati piani di lottizzazione convenzionata (in parte ancora non realizzate) in conformità allo strumento urbanistico preesistente.
Parametri: lt 0,20 mc./mq.; H. 8 m.; piani 2.
Nota: all'interno delle zone C3 non sono stati visualizzati eventuali piani di lottizzazione convenzionata, come prescritto con il voto n. 452/97.
Zone omogenee D.
Zona D1: declassata in E1.
Zona D2: confermate, come peraltro previsto con il voto.
Zona D3: come sopra; PIP approvato.
Zona D4: declassata in E1.
Zona D5: declassata, assieme alle aree di cui alle P.P.E.E.
Zona D6: riproposta ed estesa anche ad altra area limitrofa al nuovo centro, già destinata a zona residenziale C2 ed oggetto di stralcio.
In tale zona sarebbe consentita la realizzazione di magazzini per il ricovero di attrezzi e materiali per l'agricoltura.
Parametri: lt. 1 mc./mq.; RC 40%; lotto minimo mq. 500; H. 7 m.; piani 1.
Zona E3: "aree verde boscate" non è stata riportata nelle tavole di piano rielaborato la corretta perimetrazione del bosco di contrada Baronia con la relativa fascia di rispetto, così come indicata nella tav. 5 "Carta dei vincoli" in scala 1:10.000 allegata allo studio agricolo-forestale.
Considerato:
-  che il centro urbano antico è stato perimetrato con la relativa classificazione in zona "A", dove tuttavia sono stati individuati gli edifici in cui sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia in attuazione del disposto dell'art. 5 della legge regionale n. 178/76. Per la restante parte gli interventi sono subordinati alla redazione di un P.P.R., previo studio geologico finalizzato al recupero di unità precedentemente soggette a trasferimento.
- che riguardo le zone "C" è stata stralciata la zona "C1" comprendendola nel perimetro della zona "A". E' stata altresì stralciata la zona "C2", riclassificata E1 "verde agricolo";
-  non appare invece condivisibile la riconferma delle zone C2 per le motivazioni di cui al voto n. 452 del 2 aprile 1997;
-  non appare altresì condivisibile la zona C3 in quanto, i piani di lottizzazione visualizzati, per numero ed estensione non giustificano la necessità di una conferma della destinazione urbanistica;
- ad eccezione della zona D2 di ampliamento della cantina sociale esistente e della zona D6 per le localizzazioni di depositi di attrezzi e macchine agricoli, non appaiono condivisibili le altre destinazioni di zone classificate con la lettera "D";
-  riguardo le zone "E3" non è stato riconsiderato il perimetro di cui alla tavola % "carta dei vincoli" allegato allo studio agricolo-forestale.

Parere

Quanto sopra premesso, lo scrivente gruppo di lavoro della D.R.U. è dell'avviso che il piano regolatore generale del comune di Vita, parzialmente rielaborato, giusta deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 13 luglio 1998 sia meritevole di approvazione con le modifiche apportate nelle tavole 16bis e 15bis rielaborate allegate al presente parere.
Si ritiene, altresì, che il comune di Vita debba essere onerato della definitiva stesura, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di approvazione, degli elaborati di piano, da sottoporre a verifica e visto da parte di questo Assessorato.
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 293 del 26 giugno 2000, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal gruppo 29 della Direzione regionale dell'urbanistica con voto prot. n. 42 del 12 aprile 2000, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato di poter condividere il suddetto parere, che qui s'intende richiamato, con le precisazioni e integrazioni seguenti:
-  le ex zone "C1', appartenenti al demanio comunale, siano confermate per essere destinate a spazi ed attrezzature di standards, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, così come richiesto nei considerata, relativamente alle attrezzature, del voto del CRU n. 452 del 9 aprile 1997, mentre le rimanenti porzioni di zone "C1", esterne al perimetro della zona "A2, appartenenti ai privati siano destinate a zona "E1 "di verde agricolo;
-  si conferma la zona "E2" a sud del viale Ugo La Malfa, non oggetto di rielaborazione, in base al voto del CRU n. 452 del 9 aprile 1997;
-  si confermano le zone "C3" per le parti interessate da piani di lottizzazione convenzionati ed edifici, così come richiesto dal CRU con il precedente voto n. 452 del 9 aprile 1997, essendo stata fornita al Consiglio, in sede di audizione del sindaco di Vita, a chiarimento del piano rielaborato, documentazione di stralci del PRG recanti la visualizzazione dei perimetri delle lottizzazioni convenzionate e gli estremi degli atti di convenzione. Le restanti parti vanno classificate zona "E1". Riguardo, invece, alle lottizzazioni esistenti visualizzate nella tav. 16/bis, esterne alle zone di espansione previste dal piano, ma conformi al precedente piano comprensoriale, le stesse s'intendono disciplinate dai relativi atti di convenzione;
-  il perimetro delle aree boscate, indicate nel piano come zona "E3", va esattamente riferito alla tavola 5 "carta dei vincoli" allegato allo studio agricolo-forestale;
-  l'ampliamento della zona "D3", non richiesta dal precedente voto del CRU, per la sua notevole consistenza non può ritenersi accoglibile, in questa fase di rielaborazione parziale del PRG, senza un parere integrativo dell'ufficio del Genio civile, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74. L'eventuale riproposizione di tale previsione, nel presupposto di un effettivo fabbisogno aggiuntivo di aree per attività produttive, da documentare, va comunque effettuata con procedura di variante urbanistica;
-  art. 9 del R.E. (composizione della commissione edilizia): la durata in carica dei componenti esterni è di cinque anni, in conformità all'art. 7 della legge regionale n. 71/78;
-  art. 10 del R.E. (compiti della commissione urbanistico-edilizia): va stralciata la lettera g), in quanto tale compito rientra nella vigilanza edilizia, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 37/85;
-  art. 11 del R.E. (funzionamento della commissione urbanistico-edilizia): il termine per l'espressione del parere va uniformato a quello prescritto all'art. 2 della legge regionale n. 17/94;
-  art. 13 del R.E. (documenti a corredo della domanda di concessione): per le autorizzazioni, i pareri o i nulla osta relativi alle opere oggetto della concessione edilizia vale quanto disposto al comma 9 dell'art. 2 della legge regionale n. 17/94; inoltre va inserito dopo l'ultimo comma la seguente disposizione: La richiesta di concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico-tecnico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito ai rapporti con fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977;
-  art. 14 del R.E. (domanda e documentazione per ottenere l'autorizzazione): aggiungere alla fine dell'articolo la seguente disposizione: "la richiesta di autorizzazione deve essere supportata da uno studio geologico-tecnico per opere di particolare incidenza quali scavi di pozzi, sbancamenti e opere di rientro, qualora incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio;
-  art. 19 del R.E. (rilascio delle concessioni): vanno richiamate le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17/94;
-  art. 32 del R.E. (autorizzazione di abitabilità e agibilità): vanno richiamate le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 17/94;
-  art. 18 delle norme di attuazione (N.A.): va richiamato e integrato con l'art. 5 della legge regionale n. 37/85;
-  art. 24 delle N.A.: la definizione appare insufficiente; si propone la sostituzione del comma 1 come segue: "l'intervento consiste nella realizzazione di qualsiasi manufatto avente forma e funzione di edificio, qualunque sia la sua grandezza e comunque sia realizzato, indipendentemente dai materiali adottati e dalla tecnica costruttiva seguita";
-  art. 38 delle N.A.: va richiamato e integrato con l'art. 5 della legge regionale n. 37/85;
-  art. 39 delle N.A.: vanno cassate le zone non condivise;
-  art. 48 delle N.A.: va cassato in quanto la relativa zona non è condivisa;
-  art. 52 delle N.A.: va cassato il riferimento all'ampliamento della zona;
-  art. 55 delle N.A.: il comma 5 va così sostituito: "la costruzione di impianti pubblici riferentisi a reti di telecomunicazioni o di trasporto energetico è subordinata alle autorizzazioni prescritte per legge";
-  art. 69 delle N.A.: sostituire le parole "della Giunta regionale, sentita la Commissione urbanistica regionale" con le parole "dell'Assessorato regionale territorio e ambiente".
Ritenuto in merito alle osservazioni ed opposizioni oggetto di controdeduzioni comunali, di proporre le seguenti determinazioni:
-  oss. Ponzo Lucia, Leo Vincenzo: si concorda con la proposta di rigetto comunale, considerato che le osservazioni non contribuiscono al miglioramento del piano;
-  oss. Genua Giuseppa: si concorda con la proposta comunale di accoglimento;
-  oss. Patti Giuseppe prot. 000729 e prot. 000730: non si concorda con le controdeduzioni comunali in quanto le osservazioni appaiono infondate ricadendo gli immobili in zona B1 residenziale del centro urbano. La particolare situazione giuridica degli immobili come fabbricati da ricostruire fuori sito deriva dalle disposizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 1968 e del 28 ottobre 1970, a seguito degli eventi sismici del gennaio 1968;
-  oss. Patti Giuseppe prot. 000727: si concorda con la proposta comunale di rigetto, considerato che l'osservazione non contribuisce al miglioramento del piano;
-  oss. tecnici operanti nel comune di Vita: si concorda con la proposta comunale di accoglimento;
Ritenuto in merito alle osservazioni ed opposizioni fuori termini, non oggetto di controdeduzioni comunali, di proporre le seguenti determinazioni:
-  oss. Simone Antonina: appare superata, in quanto l'immobile ricade in zona "B2", in cui sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione, contrariamente a quanto asserito nell'osservazione, salvo la porzione di particella interessata dai D.P.R. 30 maggio 1968 e del 28 ottobre 1970, per la quale si rimanda alle disposizioni previste dagli stessi D.P.R.;
-  oss. Accardi Carlo: si ritiene accoglibile;
Quanto sopra premesso, considerato, ritenuto, esprime parere che il piano regolatore generale del comune dì Vita con annesso regolamento edilizio, rielaborato parzialmente a seguito della determinazione assessoriale prot. n. 7553 del 7 giugno 1997, conforme al parere del CRU n. 452 del 9 aprile 1997, adottato con deliberazione consiliare n. 43 del 13 luglio 1998, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui sopra.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa in materia;
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 452 del 9 aprile 1997 e n. 293 del 29 giugno 2000;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e in conformità alle prescrizioni di cui ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 452 del 9 aprile 1997 e n. 293 del 29 giugno 2000, è approvato il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Vita, adottato con delibera commissariale n. 6 del 29 dicembre 1994 e con delibera consiliare n. 43 dei 13 luglio 1998 relativa all'adozione della rielaborazione parziale.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1.  delibera consiliare n. 43 del 13 luglio 1998; 
2.  delibera commissario straordinario n. 9 del 2 giugno 1999; 
3.  parere dell'ufficio del Genio civile, prot. 17645 dell'11 ottobre 1994; 
4.  piano regolatore generale; 
4.1  relazione di progetto; 
4.2  tav. 1 - schema regionale e provinciale in scala 1:10.000; 
4.3  tav. 2 - cartografia di base in scala 1:10.000 e 1.2.000; 
4.4  tav. 3 - stato di fatto in scala 1:10.000; 
4.5  tav. 4 - vincoli in scala 1:10.000; 
4.6  tav. 5 - infrastrutture esistenti in scala 1:10.000; 
4.7  tav. 6 - stato di fatto in scala 1:2.000; 
4.8  tav. 7 - tavola dei servizi in scala 1:2.000; 
4.9   tav. 8 - vetustà e sviluppo edilizio in scala 1:2.000: 
4.10  tav. 9 - destinazione d'uso P.T. in scala 1:2.000; 
4.11  tav. 10 - destinazione d'uso 1 elev. in scala 1:2.000; 
4.12  tav. 11 - consistenza edilizia in scala 1:2.000; 
4.13   tav. 12 - volumetria in scala 1:2.000; 
4.14  tav. 13 - aree urbane disponibili in scala 1:1.000; 
4.15  tav. 14 - infrastrutture di progetto in scala 1:10.000; 
4.16  tav. 15 - zone omogenee in scala 1:10.000; 
4.17  tav. 16 - zone omogenee in scala 1:2.000; 
4.18  tav. 17 - piano regionale generale (catasto) in scala 1:2.000; 
5.  prescrizioni esecutive; 
5.1  norme di attuazione; 
5.2  relazione generale delle prescrizioni; 
5.3  tav. 1 - aree interessate in scala 1:2.000; 
5.4  tav. 2 - vetustà in scala 1:1.000; 
5.5  tav. 3 - consistenza edilizia in scala 1:2.000 
5.6  tav. 4 - stato di conservazione in scala 1:1.000; 
5.7  tav. 5 - planovolumetrico; 
5.8  tav. 6 - uso del patrimonio in scala 1:1.000; 
5.9  tav. 7 - proprietà ed interventi in scala 1:2.000; 
5.10  tav. 8 - attività commerciali artigianali e servizi in scala 1:1.000; 
5.11  tav. 9 - centro abitato e prescrizioni esecutive in scala 1:500; 
5.12  tav. 10 - studio campione delle tipologie abitative in scala 1:200; 
5.13  tav. 11 - profili regolatori in scala 1:200; 
5.14  tav. 12 - profili regolatori in scala 1:200; 
5.15  tav. 13 - profili regolatori in scala 1:200; 
5.16  tav. 14 - profili regolatori in scala 1:200; 
5.17  tav. 15 - progetto autostazione in scala 1:500; 
5.18  tav. 16 - progetto ostello e centro culturale (zona giudea) in scala 500; 
5.19  tav. 17 - progetto piscina e parcheggio (zona Giudea) in scala 1:500; 
5.20  tav. 18 - progetto aree e centro abitato in scala 1:500; 
5.21  tav. 19 - progetto chiesa Madre in scala 1:200; 
5.22  tav. 20 - profili regolatori di progetto in scala 1:200; 
5.23  tav. 21 - profili regolatori di progetto in scala 1:200; 
5.24  tav. 22 - profili regolatori di progetto in scala 1:200; 
5.25  tav. 23 - profili regolatori di progetto in scala 1:200; 
5.26  tav. 24 - rete fognante in scala 1:2.000; 
5.27  tav. 25 - rete idrica in scala 1:2.000; 
5.28  tav. 26 - rete gas in scala 1:2.000; 
5.29  tav. 27 - rete distribuzione energia elettrica in scala 1:500; 
5.30  tav.  28 - piano particellare di esproprio in scala 1:2.000; 
6.  elaborati geologici; 
6.1  relazione generale; 
6.2  quadro d'insieme in scala 1:25.000; 
6.3  carta geologica generale in scala 1:10.000; 
6.4  profili geologici in scala 1:5.000; 
6.5  carta geomorfologia in scala 1:10.000; 
6.6  carta idrogeologica in scala 1:10.000; 
6.7  carta dell'energia del rilievo in scala 1:10.000, 
6.8  carta della stabilità dei pendii in scala 1:10.000; 
6.9  carta geologico-tecnica in scala 1:10.000; 
6.10  carta della suscettività in scala 1:10.000; 
6.11  relazione zone di espansione e centro storico; 
6.12  carta geologica in scala 1:2.000; 
6.13  carta geologico-tecnica 1:2.000; 
7.  studio agricolo-forestale; 
7.1  relazione 
7.2  tav. 1 - carta del reticolo idrografico in scala 1:10.000, 
7.3  tav. 2 - della viabilità e delle infrastrutture in scala 1:10.000; 
7.4  tav. 3 - delle pendenze in scala 1:2.000; 
7.5  tav. 4 - morfologica in scala 1:10.000; 
7.6  tav. 5 - dei vincoli in scala 1:10.000; 
7.7  tav.  6 - della vegetazione ed uso del suolo in scala 1:10.000; 
7.8  tav. 7 - delle unità di paesaggio in scala 1:10.000; 
8.  elaborati tecnici ad integrazione e modificazione del P.R.G., R.E. e PP.EE.; 
8.1  tav.    1 bis  -  aree interessate dalle prescrizioni esecutive, scala 1:2.000; 
8.2  tav.    4 bis  -  vincoli, scala 1:10.000; 
8.3  tav.  15 bis  -  zone omogenee, scala 1:10.000; 
8.4  tav.  16 bis  -  zone omogenee, scala 1:2.000; 
8.5  tav.  18 bis  -  progetto aree centro AB, scala 1:500; 
8.6  tav.  28 bis  -  piano particellare di esproprio in scala 1:2.000; 
9.  elaborati allegati alla delibera n. 43 del 13 luglio 1998: 
9.1  relazione; 
9.2  testo unitario aggiornato delle norme di attuazione del P.R.G.; 
9.3  testo unitario aggiornato del regolamento edilizio; 
9.4  tav. 5delP.R.G. - visualizzazioni alle controdeduzioni del voto CRU n. 452/97, infrastrutture esistenti ed in itinere, scala 1:10.000; 
9.5  tav. 15bisdelP.R.G. - visualizzazioni alle controdeduzioni del voto n. 452/97, zone omogenee, scala 1:10.000; 
9.6  tav. 16bisdelP.R.G. - visualizzazioni alle controdeduzioni del voto CRU n. 452/97, zone omogenee, scala 1:2.000, 
9.7  tav.  16bis   -  variante zone A-B; 
9.8  tav.  28bis delle PE   -  visualizzazioni alle controdeduzioni del voto CRU n. 452/97, piano particellare di esproprio, scala 1:2.000; 
9.9  n. 42 schede foglio d'individuazione catastale degli edifici da ristrutturare (lett. D, art. 20, legge regionale n. 71/78) in zona A con allegati stralci planimetrici catastali. 


Art. 3

Le opposizioni e/o osservazioni presentate avverso il piano vengono decise in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 452 del 9 aprile 1997 e n. 293 del 29 giugno 2000.

Art. 4

Il comune di Vita dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio e dovrà entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto provvedere alla definitiva stesura degli elaborati di piano, apportando agli stessi le modifiche e le correzioni che discendono dal presente decreto, da sottoporre a verifica e visto da parte di questo Assessorato. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato per opportuna conoscenza, il consiglio comunale dovrà prendere atto del piano come sopra modificato.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta della Regione siciliana.
Palermo, 14 settembre 2000.
  LO MONTE 

Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 64 -  49 -  53 -  27 -  28 -  70 -