REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 OTTOBRE 2000 - N. 48
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 agosto 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Acate.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 10824 del 28 ottobre 1997, con il quale il sindaco del comune di Acate ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera consiliare n. 59 dell'8 luglio 1996 riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 3 ottobre 1996, d'adozione del piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, nella stesura definitiva a seguito dell'introduzione degli emendamenti approvati con le deliberazioni consiliari n. 48 dell'1 giugno 1996, n. 50 del 15 giugno 1996 e n. 54 del 26 giugno 1996;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione del 27 ottobre 1997 a firma congiunta del sindaco e del segretario comunale in ordine alla regolarità del deposito e pubblicazione del piano, con la quale si attesta inoltre che sono state presentate n. 63 osservazioni entro i termini di legge;
Viste le n. 63 osservazioni presentate dalle seguenti ditte:
 1)  Cultraro Giovanni;
 2)  Pollara Antonina
 3)  Failla Francesco, Busacca Gesualdo, De Caro Giacomo, Foti Salvatore, Palmisano Filippo, Monterosso Giovanni, Puglisi Salvatore, Prezzavento Nicolò, Alperone Roberto, Caruso Salvatore, Catalano Teresa Grimaldi per gli eredi di Grimaldi Salvatore, Pettinelli Cianciabel la Maria Grazia per gli eredi di Cianciabella Antonino, Messina Santo, Sfragano Francesco, Ciacciarella Marisa per gli eredi di Gentile Giacomo;
 4)  Zafferana Giovanni;
 5)  Guastella Giovanni;
 6)  società Villa Biscari s.r.l.;
 7)  Campagnolo Giuseppe, Campagnolo Gaetano, Campagnolo Lorenzo;
 8)  Guardabasso Nicola e Nicaso Biagia;
 9)  Puglisi Carmela;
10)  Purrometo Giovanni;
11)  Purrometo Rosario Antonio;
12)  Raffo Giovanna;
13)  Spada Giuseppe e Spada Vincenzo;
14)  Ferlante Vincenzo;
15)  Longo Emilio;
16)  Marino Rosario;
17)  Puglisi Maria e Puglisi Innocenza;
18)  Modica Giuseppe;
19)  Lombardia Vincenzo, Lombardia Mario e Lombardia Salvatore;
20)  Falcontieri Emanuele;
21)  Ferlante Ignazio;
22)  Puglisi Salvatore e Puglisi Vincenza;
23)  Mercorillo Grazia;
24)  Stornello Concetta;
25)  Di Falco Salvatore
26)  Carnemolla Rosario;
27)  Denaro Luigi e Petino Giuseppa;
28)  Tidone Anselmo;
29)  Salemi Grazia;
30)  Fracanzino Vincenzo e Campagnolo Giuseppa;
31)  Caruso Lorenza;
32)  Frasca Giovanni e Di Raimondo Carmela;
33)  Gallo Salvatore e Frasca Rosaria;
34)  Morreale Nunzio e Pillitteri Giuseppa;
35)  Gambino Gaspare, D'Agati Giulio, Messineo Rosalba, Gambino Natale;
36)  Capolvenere Giuseppe e Camiolo Pietra;
37)  Modica Santi;
38)  Ciriacono Gianfranco;
39)  Carrubba Clara;
40)  Barresi Vincenza;
41)  Albani Eligio;
42)  Gallo Carmela;
43)  Raffo Mario;
44)  Amatucci Michele;
45)  D'Amanti Giovanni;
46)  Re Emanuele;
47)  Angirillo Salvatore Claudio;
48)  Di Geronimo Vincenza;
49)  Ferlante Vincenzo;
50)  Cultrera Vincenzo;
51)  Caruso Giacomo;
52)  Occhipinti Giovanni;
53)  Castro Domenico;
54)  Papale Ignazio;
55)  Sansone Giuseppe;
56)  Raniolo Mario;
57)  Polizzi Franco;
58)  La Terra Salvatrice;
59)  La Terra Giuseppa;
60)  Marino Giuseppa;
61)  D'Agati Giulio;
62)  La Terra Santa;
63)  Iemolo Giovanna;
Viste le osservazioni fatte pervenire direttamente a questo Assessorato dalle seguenti ditte:
 1)  La Lisa Giuseppe e Cammarata Rosario;
 2)  Ferlante Ignazio;
Viste le deliberazioni consiliari di esame delle osservazioni al piano n. 28 del 9 maggio 1997, n. 29 del 16 maggio 1997, n. 30 del 24 maggio 1997, n. 31 del 6 giugno 1997 e n. 32 del 7 giugno 1997, tutte riscontrate legittime dal CO.RE.CO. centrale;
Vista la nota prot. n. 16800 del 6 luglio 1995 con la quale l'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, esprime parere favorevole a condizione che "i progetti architettonici d'allegare alla richiesta di concessione e autorizzazione edilizia e alla denuncia ai sensi dell'art. 17 della legge n. 64/74, siano corredati anche di uno stralcio della carta della edificabilità del piano regolatore generale, con l'esatta ubicazione del fabbricato";
Vista la nota prot. n. 106/98 del 21 aprile 1998 con la quale il gruppo XXVII/D.R.U. ha sottoposto gli atti ed elaborati relativi al piano in argomento al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 153 del 17 luglio 1999, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi a questo Assessorato dal comune di Acate, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
1.  Fino all'adozione del piano in oggetto, l'attività edilizia è stata disciplinata da un programma di fabbricazione approvato con decreto n. 331 del 28 dicembre 1978.
Lo strumento urbanistico suddetto individuava le seguenti zone:
-  Zona "A" riguardante gli edifici di interesse artistico-ambientale e monumentale;
-  Zone "B1" e "B2" di completamento urbano;
-  Zona "C1" destinata all'edilizia economica e popolare;
-  Zona "C2" di espansione per villeggiatura in località Macconi;
-  Zona "D" industriale-artigianale;
-  Zona "F" destinate alle attrezzature pubbliche di standard;
-  Zona "E1" agricola di rispetto con densità edilizia residenziale di 0,015;
-  Zona "E2" agricola con densità edilizia residenziale di 0,03.
Per le zone residenziali lungo la costa veniva prescritto il limite di densità territoriale di 0,75 mc./mq. ed il vincolo di inedificabilità nella fascia di 150 m. dalla battigia, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Nell'arco temporale 1974-1994 veniva ipotizzato un incremento demografico di 1.900 abitanti e quindi una popolazione complessiva alla fine del ventennio di 8.600 abitanti.
Il fabbisogno di nuovi vani stimato con il predetto P.F. era pari a 8.000 vani, comprendendo i vani "inabitabili e da recuperare".
2.  Il territorio del comune di Acate, esteso complessivamente 10.142 ettari, si presenta caratterizzato da un altopiano (altezza massima s.l.m. 200 m.) degradante lentamente verso la costa e dall'ampia valle del fiume omonimo (o Dirillo), esito dell'incisione erosiva del tavolato quaternario.
Il territorio è collegato alla rete viaria regionale principalmente attraverso la S.S. 115 meridionale sicula, a cui si perviene dalla provinciale che collega il centro con la zona a mare.
Varie sono le strade provinciali che collegano il centro ai comuni vicini, dei quali Vittoria costituisce il comune di maggiore influenza economica.
Il settore portante dell'economia locale costituito dal l'agri coltura, che assorbe il 40% della popolazione attiva.
Le colture più rappresentative, com'è noto, sono costituite dalle colture protette, concentrate per lo più nella fascia costiera.
Il mercato ortofrutticolo di Vittoria assorbe più della metà della produzione Acatese, che rappresenta una quota rilevante di quella provinciale.
L'artigianato e l'industria sono nella forma più significativa legati alla produzione agricola (segheria per imballaggi e cassette, produzione di fertilizzanti).
L'attività commerciale è essenzialmente riferita agli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio.
La popolazione residente al 1991 è di 7.640 abitanti con 2.675 famiglie in stragrande maggioranza insediate nel centro urbano.
Il comune stando ai dati ISTAT è in crescita demografica e possiede un consistente patrimonio edilizio al 1991 di 16.569 stanze di cui 9.923 occupate. Il resto delle stanze non occupate sono utilizzate per vacanza (circa il 50%) e per lo più non disponibili alla vendita o all'affitto.
La struttura insediativa mostra un impianto urbanistico a maglia regolare con comparti rettangolari allineati in direzione NS nel primo nucleo antico attorno al Castello.
A partire dall'inizio del XX secolo l'espansione, sempre a maglia regolare, modifica la direttrice di sviluppo in senso ortogonale al vecchio centro.
3.  Il dimensionamento residenziale del piano si basa su una ipotesi di incremento demografico di circa 2.200 abitanti e quindi di una popolazione che alla fine del ventennio 1995-2015 dovrebbe ammontare a circa 9.900 abitanti residenti.
La strategia di piano si basa sostanzialmente nel prevedere di soddisfare il fabbisogno di nuovi vani per incremento demografico nell'ambito di nuove zone di espansione (assenti nel precedente programma di fabbricazione eccetto la zona PEEP) e di mantenere l'attuale quota di popolazione nell'ambito delle zone urbane costruite o di completamento urbano, che si avvantaggerebbero del surplus di vani esistenti per migliorare lo standard abitativo che viene assunto in 140 mc./ab.
La dotazione di attrezzature previste per soddisfare il fabbisogno insediativo è stata commisurata allo standard urbanistico minimo di 12 mq./ab.
Il piano prevede la sistemazione urbanistica del l'ag glomerato abusivo nella località marina di contrada Macconi sorto in gran parte nell'ambito dei 150 m. dalla battigia, vie di accesso alla spiaggia con aree attrezzate ed il mantenimento della zona di espansione di villeggiatura, già prevista dal P.F.
Il piano inoltre prevede la localizzazione di una zona artigianale, sottoposta a prescrizioni esecutive e l'ampliamento dell'area industriale esistente.
4.  Il piano prevede la suddivisione per zone omogenee del territorio comunale e varie destinazioni d'uso pubblico o d'interesse pubblico, come appresso definite in base alle norme tecniche allegate al piano.
Zona "A" - comprende parti della struttura urbana di Acate di interesse storico, architettonico, ambientale e panoramico, coincidenti con il suo nucleo di fondazione e la sua prima espansione. Per gli edifici vincolati sono consentiti interventi di tipo conservativo, mentre per gli altri edifici è anche ammessa la ristrutturazione edilizia che "non comprometta la forma originaria esterna dell'edificio, i suoi elementi architettonici tipici e decorativi esterni". Per quest'ultimo intervento la densità fondiaria non deve superare quella preesistente di valore storico-architettonico e comunque non superiore a 5 mc./mq.
Zona "B1" - comprende le aree urbane sature con caratterizzazione ambientale e con parziali fenomeni di degrado. Sono consentiti oltre gli interventi di recupero, la demolizione e ricostruzione, l'ampliamento, la so pra ele va zione e la nuova edificazione con densità fondiaria massima di 5 mc./mq. ed altezza massima di 11 m.
Per gli edifici prospicienti sul Castello, piano S. Vincenzo e piazza Libertà gli interventi edilizi "ai fini della migliore soluzione estetico-compositiva delle architetture e per una migliore riqualificazione del contesto am bien tale" sono consentiti nel rispetto di particolari condizioni d'uso.
Zona "B2" - comprende le aree urbane di completamento.
Edificazione con densità fondiaria massima di 5 mc./mq. ed altezza massima di 11 m. si applicano le agevolazioni di cui all'art. 28 della legge regionale n. 21/73 e s.m.i.
Zona "B3" - comprende le aree urbane di mantenimento e di riordino.
Edificazione con densità edilizia di 3,5 mc./mq. ed altezza massima di 7 m.
Zona "B4" (Nucleo Macconi) - comprende aree urbane sature di riordino e recupero edilizio destinate alla residenza stagionale. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, mutamento della destinazione d'uso da residenziale a turistico-alberghiero con un premio di cubatura e d'altezza pari al 10%.
Zona "B5" (Nucleo Macconi) - comprende aree urbane di completamento localizzate al di sopra della fascia costiera vincolata destinate alla residenza stagionale. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e riedificazione, mutamento della destinazione da residenziale a turistico alberghiero con un premio di cubatura ed altezza pari al 10%.
Edificazione nei lotti interclusi con densità fondiaria massima di 2,5 mc/mq. ed altezza massima di 7 m.
Zona "Bs" (Nucleo Macconi) - comprende "lotti interclusi con parametri specifici" interni alla zona B4. Sono consentite singole residenze fino ad un massimo di 70 mq. con altezza massima di 3,5 m. per non più di un piano fuori terra.
Zona "C1" - comprende le parti del territorio circostante al centro abitato di nuova espansione residenziale.
L'edificazione è subordinata a preventivi piani particolareggiati con densità fondiaria massima di 3,5 mc./mq. ed altezza massima di 12 m.
Zona "C2" - comprende le parti del territorio circostante al centro abitato di futura espansione residenziale anche per edilizia pubblica.
L'edificazione è subordinata a preventivi piani esecutivi con densità fondiaria massima di 2,5 mc./mq. ed altezza massima di 8 m.
Zona "C3" (Nucleo Macconi) - comprende le parti del territorio del litorale destinate alla residenza stagionale, alle attività ricettive di tipo turistico ed alle connesse attrezzature.
L'edificazione è subordinata a preventivi piani esecutivi con densità fondiaria massima di 0,5 mc./mq. ed altezza massima di 7 m.
Zona "Cp" - comprende le aree interessate dal piano di zona esistente.
Zona "D1" - comprende le parti del territorio da destinare ad insediamenti industriali con rapporto di copertura fondiario pari a 0,30 ed altezza massima di 10 m.
Zona "D2" - comprende le parti del territorio destinate ad insediamenti artigianali e commerciali con rapporto di copertura fondiario pari a 0,3 ed altezza massima di 8 m.
Zona "D3" - comprende le aree destinate alla lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli con rapporto di copertura fondiario di 0,3 ed altezza massima di 8 m.
Zona "E1" - comprende le "aree agricole suscettibili di ulteriore sviluppo" nelle quali si applica l'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i. i parametri edificatori si differenziano in rapporto al tipo di intervento:
a) per le residenze densità fondiaria massima 0,03 mc./mq. ed altezza massima 7 m.;
b) per fabbricati agricoli e zootecnici densità fondiaria massima 0,05 mc./mq. ed altezza massima 7 m.;
c) per costruzioni destinate alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici rinvio all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i.;
d) per interventi per la sistemazione, attrezzatura ed uso del territorio a fini agricoli non sono fissati specifici parametri costruttivi.
Zona "E2" - comprende "le aree agricole di parziale pregio ambientale". Valgono le norme per la zona "E1".
Zona "E3" - comprende le "aree agricole con particolare pregio ambientale e con vincoli idrogeologici". Sono consentiti gli interventi di cui alle lettere b) e d) indicati per la zona "E1" con densità fondiaria massima di 0,03 mc./mq. ed altezza massima di 4,5 m.
Zona "P" - indica le aree nell'ambito delle zone "E1" ed "E2" in prossimità delle principali vie di collegamento per eventuali detenzioni o distribuzioni di presidi sanitari.
Edificazione con rapporto di copertura fondiario di 0,45 ed altezza massima di 8 m.
Zona "F1" - comprende le "aree destinate a servizi ed attrezzature di uso pubblico, di interesse generale intercomunale ed urbano".
Oltre alle aree di standard sono comprese le "aree destinate ad attrezzatura privata al servizio della viabilità ed al ristoro".
Edificazione con rapporto di copertura massimo di 1/3 ed altezza massima di 4,5 m.
Zona "F2" - "(per la fruizione del mare): zone di insediamento di attività turistiche al servizio del mare, o territoriali di interesse turistico-alberghiero".
Le strutture "precarie e facilmente rimovibili" sono ammesse con densità fondiaria massima di 1,5 mc./mq. ed altezza massima di 4,5 m.
5.  Il piano regolatore generale è corredato delle prescrizioni esecutive attinenti ai fabbisogni residenziali e produttivi, localizzati in tre cosiddetti "ambiti".
Ambito n. 1
Comprende le zone "C1" e "C2" tra la S.P. Acate-Gela e la strada comunale Fondo Baglio destinate all'espansione residenziale.
E' prevista la possibilità di localizzare interventi di edilizia residenziale pubblica.
E' prevista la procedura di attuazione per comparti, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1150/42.
Ambito n. 2
Comprende le zone "B" relative all'agglomerato abusivo in località Macconi destinate prevalentemente alla residenza stagionale.
Oltre ad interventi di recupero sono ammessi interventi di nuova edificazione, con agevolazioni per il cambio di destinazione d'uso verso attività turistico-ricettive.
Ambito n. 3
Comprende la zona ad ovest di Acate destinata ad insediamenti produttivi misto artigianale-commerciale ed una zona di completamento di un'area industriale esistente.
6.  Al piano sono allegate le norme tecniche che oltre a disposizioni di carattere generale e richiami delle procedure attuative, dettano la disciplina edilizia e le destinazioni d'uso delle singole zone territoriali.
Per le prescrizioni esecutive sono state redatte norme attuative specifiche.
Il piano è altresì corredato di un regolamento edilizio costituito da 75 articoli che oltre a vari argomenti di carattere generale, disciplina la commissione edilizia, definisce indici e parametri urbanistici ed edilizi e detta norme sull'attività edilizia in senso generale. Il regolamento edilizio indica altresì gli interventi ritenuti ammissibili "sull'unità edilizia di riconosciuto valore storico-architettonico".
Considerato:
1. Procedure
Relativamente agli aspetti formali e procedurali in linea di massima non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  il piano è completo delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i.;
-  il piano è corredato dello studio geologico generale e particolareggiato relativo alle prescrizioni esecutive, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81;
-  il piano è altresì corredato dello studio agricolo forestale, prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91;
-  la pubblicizzazione del piano e delle prescrizioni esecutive è avvenuta secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sulle osservazioni ed opposizioni presentate sono state formulate le deduzioni da parte del consiglio comunale;
-  il piano e le prescrizioni esecutive sono state sottoposte al preventivo parere dell'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
2. Aspetti geologici e agricolo forestali
Il territorio del comune di Acate è per gran parte caratterizzato da un'ampia spianata terrazzata sabbioso-calcarenitica di età quaternaria degradante verso sud-ovest ove lascia il posto ad un'ampia piana sabbiosa costiera; la spianata terrazzata è solcata dalle ampie incisioni vallive del torrente Ficuzza e del fiume Dirillo o Acate.
L'abitato di Acate è posto in corrispondenza del ciglio del fianco meridionale della valle del Dirillo e si estende in un settore a morfologia esattamente pianeggiante; le aree urbanizzate e da urbanizzare ricadono per lo più in corrispondenza e/o in prossimità dell'originario centro abitato ad eccezione dell'area destinata ad attività produttive, dalla morfologia da bandamente incisa a sub-orizzontale e della zona Macconi posta in corrispondenza del litorale.
Quest'ultima zona, in particolare, ricade in parte in un settore di spiaggia originariamente interessato da un duneto che, nel corso del periodo invernale tende a ricostituirsi a causa dell'insistente deflazione eolica cui risulta sottoposto, andando ad invadere settori attualmente antropizzati.
Le aree urbane e/o di pianificazione individuate a ridosso dell'attuale centro urbano non presentano particolari problemi dato l'assetto geomorfologico riscontrato che vede la presenza di una vasta copertura calcarenitica con subordinate porzioni sabbiose sovrapposta ad un vasto substrato argilloso-sabbioso, fatta eccezione per le aree poste in corrispondenza dell'estremo limite della spianata e prossime all'incisione valliva del fiume Dirillo lungo i cui versanti sono appunto presenti in diretto affioramento e/o sottoposti a modeste colti di detrito, i predetti terreni argillosi.
Pertanto, l'edificabilità dei singoli settori di Z.T.O. ricadenti in prossimità del ciglio dei pendii costituenti i fianchi della valle del Dirillo e/o in corrispondenza degli stessi pendii, ove sia prevista l'edificazione di nuove opere e/o di opere a maggior incidenza di quelle esistenti, siano tali settori appartenenti ad aree indicate nello studio geologico come aree ad edificazione condizionata o siano essi appartenenti ad aree indicate come aree edificabili senza prescrizioni, dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità della scarpata; per le aree in pendio, in particolare, dovranno essere, inoltre, effettuate verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in presenza dell'edificato di piano prevedibile così come richiesto dal punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere eventualmente sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988 cui è subordinata l'ammissibilità delle singole aree così individuate e la decorrenza di attuatività delle relative destinazioni.
Dovranno, inoltre, essere individuate le aree di rispetto della faglia presente in corrispondenza del rilievo di Monte Calvo in cui dovrà essere eventualmente inibita l'eventuale edificazione di fabbricati rurali e/o altri manufatti di significativa incidenza.
Infine, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà, per tutte le aree di piano, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione; infatti, in coerenza alla vigente normativa secondo quanto confermato dal consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Lo studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85 quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sul l'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica.
Per quanto sopra, nel regolamento edilizio sarebbe opportuno che tra le figure professionali che dovranno comporre la commissione edilizia sia presente un geologo.
Nella redazione di successivi ulteriori strumenti urbanistici attuativi o di varianti urbanistiche, a meno di ulteriori norme integrative successive alla redazione del presente voto, dovrà predisporsi la redazione di apposito studio geologico-tecnico redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 integrando, in tal modo, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati alla tabella A di detta circolare per ciascun piano successivamente progettato e secondo quanto riportato al punto 5.2 della predetta circolare in relazione alla mancanza della carta litotecnica delle aree urbanizzate e da urbanizzare stante che lo studio geologico è stato redatto ai sensi della circolare A.R.T.A. n. 33139/89 e non è stato adeguato ai dettami della predetta circolare A.R.T.A. 2222/95 a norma del disposto della circolare A.R.T.A. n. 10970/95.
In particolare, attenta cura dovrà essere posta in detti nuovi studi alle condizioni di pericolosità sismica sia dei nuovi predetti strumenti urbanistici sia di varianti relative a singole opere.
La compatibilità delle previsioni urbanistiche con le risultanze dello studio agricolo-forestale risulta confermata nelle scelte del piano regolatore generale sia per quanto attiene la tutela dei suoli agricoli, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 71/78, sia per quanto attiene alla tutela dei boschi e delle fasce forestali. Poiché, però, lo studio agricolo-forestale, allegato al piano, è anteriore alla legge regionale n. 16/96, si appalesa necessario che in sede di controdeduzione comunale sia effettuata da parte dell'agronomo incaricato una verifica ai fini di asseverare il rispetto della nuova normativa. Diversamente occorre prescrivere l'adeguamento dello studio agricolo forestale, allegato al piano, e l'introduzione delle eventuali varianti al piano regolatore generale, che dovranno essere successivamente adottate dal comune e approvate dall'A.R.T.A.
3.  Il dimensionamento del piano
Salvo quanto appresso specificato, il progetto di piano si ritiene in linea di massima condivisibile.
Da un punto di vista dimensionale il piano in linea generale appare accettabile, tenuto conto che il comune di Acate è dotato di una dinamica demografica relativamente alta all'interno della provincia ragusana e possiede reali potenzialità economiche (vedi colture protette) che possono, evidentemente, favorire movimenti migratori, senza contare la presenza degli immigrati extracomunitari addetti ai lavori agricoli, per i quali in prospettiva si dovrebbe avvistare una esigenza di integrazione nel tessuto urbano.
La notevole consistenza del patrimonio edilizio esistente (n. 16.569 stanze totali di cui 9.923 occupate, dati ISTAT 1991) testimonia di una divergenza tra crescita del patrimonio insediativo e crescita demografica, fenomeno diffuso in molti comuni dell'isola, causata dall'abnorme crescita della quota di stanze non occupate, di cui circa il 50% utilizzate per vacanza.
La crescita del numero di stanze occupate, benché evidentemente più contenuta, mostra un andamento più accentuato rispetto al trend demografico ma sostanzialmente coerente con la crescita del numero delle famiglie, che registrano la progressiva diminuzione del numero di componenti per famiglia (2,9 in base ai dati ISTAT 1991).
Infine non si può non rilevare che la produzione di nuova edilizia, oltre a fisiologiche esigenze di mercato, risponde ad esigenze di sicurezza dal rischio sismico, presente in questa parte della Sicilia, alla propensione innegabile verso un maggiore confort abitativo, alle dinamiche interne alla struttura demografica (piramide della popolazione, composizione del nucleo familiare, movimenti migratori).
Nonostante ciò, si ritiene che il nuovo fabbisogno residenziale, correlato all'ipotizzato aumento della popolazione di 2.200 abitanti, non possa essere assorbito esclusivamente da nuove zone di espansione, ma che una parte di esso debba necessariamente essere soddisfatto attraverso il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, per come detto prima di notevole consistenza, scongiurando così il rischio di un ulteriore abbandono del centro abitato più antico.
Per questo si propone di ridimensionare le previsioni di espansione eliminando:
-  l'espansione residenziale individuata nelle zone "C2" a sud del centro abitato, dal prolungamento della via XX Settembre verso il cimitero, rilevato per altro che parte delle stesse zone "C2" ricadono nell'ambito della fascia di inedificabilità di 200 metri rispetto all'ampliamento del cimitero previsto nel piano;
-  l'espansione residenziale individuata nella zona "C1", con relativo parcheggio, a nord della S.P. 1, oggetto di emendamento consiliare, ma la cui previsione va oltre il fabbisogno stimato nelle stesse ipotesi di piano.
Le zone in questione e relativa viabilità dovranno essere destinate a zona "E1" di verde agricolo, in analogia alle aree di verde agricolo vicine.
Riguardo alla previsione delle zone produttive ("D1", "D2" e "D3") non si ha nulla da rilevare. Si precisa, però, che la formazione di piani di insediamenti produttivi è subordinata alle procedure di cui all'art. 18 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i.
La previsione degli spazi di standard supera il minimo di legge e comunque appare commisurata alle esigenze della popolazione attuale e di quella prevista in futuro.
4. Zonizzazione, destinazioni d'uso e vincoli
Riguardo alla zonizzazione, alle destinazioni d'uso in genere ed al sistema di vincoli va rilevato quanto segue:
4.1.  L'enucleazione della Zona "A", proposta nel piano, appare assolutamente esigua rispetto alle esigenze di tutela definite dall'art. 2 del decreto legge 2 aprile 1968, n. 1444, nell'accezione più ampia definita dall'art. 55 della legge regionale n. 71/78. Del resto la stessa definizione della zona "B1" di "zona territoriale omogenea residenziale e commerciale con edifici caratterizzati da valori storici, architettonici e ambientali da tutelare, denuncia chiaramente la presenza di un tessuto storico, ben più ampio di quello indicato come zona "A" nel piano e presente nella zona "B1".
Tale esigenza di tutela non può evidentemente esprimersi per fatti puntuali e isolati al di fuori di un tessuto urbano omogeneo di matrice storica che tali fatti contiene collocandoli in un contesto.
Né del resto la manomissione o la sostituzione edilizia più o meno estesa subita dal centro storico, nel corso degli anni più recenti, può legittimare la "cancellazione" del centro storico in sede di formazione del piano regolatore generale, senza nemmeno ipotizzare una strategia di riqualificazione e recupero del centro abitato, specie per quanto attiene ai suoi valori storici, urbanistici ed ambientali, che sono sempre presenti e che costituiscono un bene culturale irrinunciabile.
Per questo motivo si propone di individuare come zona "A" il perimetro segnato in rosso sulla planimetria 9.1c/e in scala 1:2.000, ricavato dalla scheda CSU I.P.C.E n. I-19-88-001, che allo stato degli atti, salvo più appro fon dite indagini, appare corrispondere alla parte di centro abitato con caratteri di centro storico.
Fino all'approvazione del piano di recupero del centro storico, gli interventi di recupero ammessi vanno sottoposti al preventivo nullaosta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
Va considerata zona "A", ritenuta la rilevanza storico-architettonica, il complesso dell'ex Chiesa e Convento dei Cappuccini con relative pertinenze, anche se ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale.
In generale per gli edifici non soggetti al vincolo ex legge n. 1089/39, ma individuati nelle planimetrie di piano come edifici d'interesse storico-artistico, gli interventi vanno subordinati al parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
Allo stesso modo vanno considerate zone puntuali "A" tutti gli edifici o manufatti, con relative pertinenze, indicati nelle planimetrie del piano come "edifici extraurbani di notevole interesse".
Attorno ad essi si prescrive una fascia di rispetto inedificabile di 200 m., al fine di mantenerne l'integrità visiva con l'immediato intorno. Gli interventi su detti "edifici" vanno subordinati al parere della Soprintendenza.
4.2.  L'enucleazione delle zone "B1", salvo quanto precisato al precedente punto 4.1. è condivisibile.
L'enucleazione delle zone "B2", in linea di massima condivisibile.
Tuttavia, poiché alcuni isolati di zona "B2" si presentano privi o pressocché privi di edificazione, si reputa necessario prescrivere la verifica dei requisiti di cui all'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini della loro classificazione come zona territoriale omogenea "B". Verifica che potrà essere utilmente condotta nella fase delle controdeduzioni comunali, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della legge regionale n. 71/78, senza di che le zone "B2" in questione saranno considerate zone "C1".
Analoghe considerazioni valgono per le zone "B3".
In più per le stesse va dimostrato che gli edifici esistenti siano stati oggetto di sanatoria edilizia, considerato l'evidente contrasto con le previsioni del precedente programma di fabbricazione. Tale verifica si deve intendere, evidentemente estesa, anche ad altre zone "B" non oggetto di specifica osservazione.
4.3.  Non si ritiene accettabile l'enucleazione delle zone "B4" (ivi comprese le cosiddette zone "Bs") e "B5" in località Macconi, comprese tra la battigia e l'esistente strada pubblica parallela alla costa, poiché riguardano agglomerati abusivi sorti in contrasto con le previsioni di verde agricolo del precedente strumento urbanistico ed in violazione al vincolo di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, dei quali non risultano dimostrate le condizioni di sanabilità o lo stato delle sanatorie edilizie.
La classificazione a zona "B", ai sensi dell'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, di parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, presuppone evidentemente non solo il possesso dei requisiti urbanistici di legge ma anche che l'edificato da completarsi sia legalizzato. Del che occorre darne documentale dimostrazione.
Per quanto sopra, si propone lo stralcio dal piano regolatore generale delle predette zone, con annessi gli spazi pubblici e viabilità previsti, assegnando una provvisoria destinazione urbanistica di verde agricolo come zona "E3" secondo le norme di attuazione del piano, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Riguardo alle previsioni edificatorie a monte della strada costiera, che in linea di massima si condividono tenuto conto della precedente destinazione edificatoria del programma di fabbricazione, si osserva quanto segue:
a)  non si giustifica l'estensione della zona "C3" di villeggiatura oltre l'ambito originario dell'analoga zona "C2" del precedente programma di fabbricazione, per altro scarsamente attuata impegnando aree di verde agricolo con colture protette, che tali devono restare e di cui si propone la destinazione come zona di verde agricolo, in analogia alle aree agricole circostanti;
b)  non si ritiene ammissibile la classificazione come zona "B5" di singoli lotti edificati;
c)  non si ritiene altresì ammissibile in astratto la classificazione come zona "B5" di aree parzialmente edificate in attuazione del precedente programma di fabbricazione (zona di espansione di villeggiatura entro la fascia di 500 metri dalla battigia) con indice legale di densità territoriale (0,75 mc./mq.) inferiore al minimo prescritto per la zona "B", ai sensi dell'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
La zona "B5" in questione va in conseguenza classificata come zona "C3" in analogia alle zone limitrofe, salvo che la maggiore consistenza edilizia (densità territoriale minimo di 1,5 mc./mq. ed almeno 1/8 della superficie coperta), richiesta per la classificazione a zona "B", risulti legalizzata mediante il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria.
Le previsioni delle attrezzature previste a monte della strada costiera e disposte lungo la strada di accesso alla località Macconi, sono condivisibili con le seguenti modifiche:
d) il parcheggio "Pk" a corona dell'area di verde attrezzato va spostato all'interno di quest'ultima area in posizione più funzionale lungo la strada pubblica, con il vantaggio di disimpegnare aree destinate in atto a colture protette;
e) la strada prevista a contorno della predetta area di verde attrezzato va in conseguenza eliminata, disimpegnando così altre aree di verde agricolo pregiate.
Le aree di risulta vanno destinate a zona di verde agricolo in analogia alle agricole limitrofe.
4.4.  Le previsioni delle zone cosiddette "F2" (Fm) di insediamento di attività turistiche al servizio del mare o territoriali di interesse non sono ammissibili entro la fascia dei 150 metri dalla battigia, poiché si pongono in violazione rispetto alle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Si condividono invece le vie d'accesso previste a pettine ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/85.
4.5.  Non risulta segnata sulla planimetria di zonizzazione del centro urbano (tav. 9.1c/e in scala 1:2000) la fascia di rispetto cimiteriale, che stando alle indicazioni del precedente programma di fabbricazione varia da 100 a 200 m., da nord verso sud.
Ora poiché nell'ambito di detta fascia opera il divieto assoluto di edificazione, tutte le previsioni urbanistiche che ricadono all'interno della stessa s'intendono non valide, ivi comprese le previsioni relative alle attrezzature, ad eccezione degli spazi di verde pubblico non attrezzato, che si ritengono compatibili con le finalità del vincolo, e quelli strettamente connessi con le funzioni cimiteriali.
Una fascia di rispetto cimiteriale regolamentare di 200 m. va anche prevista attorno al perimetro dell'espansione cimiteriale.
4.6.  In linea generale la previsione e la localizzazione degli spazi da destinare ad attrezzature pubbliche, salvo quanto già considerato in precedenza, si ritengono condivisibili.
Va rilevato, inoltre, quanto segue:
-  la previsione dell'area attrezzata localizzata nei pressi del Castello, oggetto dell'emendamento consiliare n. 11, per altro ricadente su terreni estremamente acclivi, non appare compatibile in rapporto al contesto; l'area va in conseguenza destinata a zona di verde agricolo in analogia alle aree agricole circostanti, salvo le attrezzature esistenti;
-  la previsione di verde attrezzato attorno al depuratore comunale è assolutamente incompatibile; inoltre attorno allo stesso va prevista la fascia di rispetto regolamentare, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 27/86;
-  la destinazione ad attrezzature religiose "Ch" dello spazio attualmente costituito dalla piazza tra il Castello e il margine su corso Umberto, appare assolutamente incompatibile in rapporto al contesto e va pertanto correttamente destinato a spazio pubblico non edificabile in cui sono consentiti esclusivamente ordinari interventi di arredo urbano;
-  nell'ambito delle previsioni di verde attrezzato localizzate all'interno delle zone "B3" a monte di via Mazzini vanno riservati adeguati spazi da destinare a parcheggio pubblico, considerata la carenza di tali spazi nella zona circostante;
-  la previsione di un porto turistico è da considerare assolutamente indicativa e programmatica; detta previsione va, evidentemente, studiata attraverso un piano regolatore portuale, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 21/85 e s.m.i., subordinatamente all'ottenimento della deroga, ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78.
5.  Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive relative ai fabbisogni di edilizia residenziale e produttiva e dei servizi connessi, individuate nei cosiddetti ambiti nn. 1 e 3, appaiono rispondenti alle finalità di cui all'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i. e soddisfano ampiamente alle esigenze decennali.
Non si possono viceversa ritenere approvabili le prescrizioni esecutive relative all'ambito n. 2 in località Macconi, per tutto quanto osservato al precedente considerato 4.3.
6.  Norme tecniche d'attuazione e regolamento edilizio
Le norme di attuazione del piano regolatore generale si ritengono in linea di massima condivisibili. Le stesse vanno integrate o modificate in relazione alle modifiche e prescrizioni di cui ai precedenti considerata.
Va ulteriormente precisato che definizioni e contenuti normativi chiaramente fissati da disposizioni di legge prevalgono sulle disposizioni delle norme di attuazione e, evidentemente, su quelle del regolamento edilizio allegati al piano.
Tale precisazione si motiva dal fatto che talora discrasie lessicali, estensione interpretativa delle norme o riferimenti non più aggiornati, possono dar luogo a difficoltà applicative se non proprio ad applicazioni non corrette.
Ciò premesso sulle norme di attuazione del piano regolatore generale si rileva inoltre quanto segue:
-  art. 28: va cassato in quanto i piani-quadro a cui fa riferimento lo stesso articolo non sono previsti dalla vigente legislazione urbanistica;
-  art. 31: va cassato, in quanto il riferimento ad un apposito regolamento comunale è errato. Occorre necessariamente riferirsi all'art. 41 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i. e per le prescrizioni esecutive all'art. 4 della legge regionale n. 15/91;
-  art. 32: va precisato che la riduzione ad 1/20 valida solo nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone A e B (va pertanto escluso l'ampliamento); per le costruzioni in generale lo standard di superficie per parcheggio privato va riferito all'art. 18 della legge n. 765/1967 e s.m.i.,
-  art. 37: per evidenti ragioni logico-giuridiche la misura agevolativa non può essere applicata agli edifici o agli impianti che non hanno ottenuto la sanatoria edilizia. Va inoltre prescritto che l'agevolazione può essere concessa una sola volta ed è comunque subordinata al rispetto dei vincoli territoriali (ad es. art. 15 della legge regionale n. 78/76);
-  art. 39: fatte salve le agevolazioni di cui all'art. 39 della legge regionale n. 19/72 e s.m.i., l'altezza massima non può eccedere i limiti di altezza di cui all'art. 8 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444; le disposizioni particolari relative agli edifici prospicienti il Castello, il piano S. Vincenzo e la piazza Libertà, scaturite da emendamenti del consiglio comunale, vanno stralciate, in quanto la relativa porzione di edificato va inserita nella zona di centro storico per quanto considerato al precedente punto 4.1.; inoltre in sede di controdeduzione comunale va indicato il numero di piani massimo consentito;
-  art. 40: si richiamano le prescrizioni generali dettate per il precedente art. 39;
-  artt. 42, 43 e 44: vanno interamente cassati per quanto considerato al precedente punto 4.3.;
-  art. 45: in sede di controdeduzione comunale va indicato il numero di piani massimo consentito; va cassata la disposizione di cui alla lettera g); al riguardo va precisato che la previsione di portici aperti al pubblico passaggio vanno tassativamente indicati nel piano regolatore al fine di realizzare nell'interesse pubblico soluzioni urbanistiche ed architettoniche razionali ed armoniche;
-  art. 46: si richiamano le prescrizioni dettate per il precedente art. 45; inoltre va cassata la lettera m) in quanto viene ipotizzata la modifica a discrezione dei parametri edificatori della zona, non ammissibile anche in caso di intervento di edilizia residenziale pubblica;
-  art. 47: si richiamano le prescrizioni dettate per il precedente art. 45; inoltre vanno cassate le lettere m) ed n) per quanto precisato a proposito dell'art. 28; va precisato infine che la disposizione agevolativa di cui all'ultimo comma è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni limitative di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76;
-  art. 48: la normativa della zona "Cp" è rinviata al piano di zona esistente, di cui però mancano i riferimenti di adozione e approvazione; manca inoltre la disciplina edilizia del costruito e non è riportata quella delle aree libere;
-  artt. 49, 50, 51: vanno inserite le disposizioni di cui all'art. 5 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444; inoltre la cubatura residenziale non può eccedere il 5% del volume strettamente produttivo;
-  Zone "E": non si ritiene ammissibile il mutamento di destinazione d'uso per gli edifici abusivi oggetto di sanatoria edilizia in "attrezzature e servizi culturali e ricreativi"; per le masserie e gli insediamenti rurali tradizionali si richiamano le prescrizioni di cui al precedente considerato 4.1.;
-  art. 52: non si condivide la non computabilità come volume edificabile dei portici e degli spazi consimili, ricavati entro la superficie coperta;
-  artt. 56.5: all'ultimo comma lo standard va correttamente indicato in 15 mq./abitante, ai sensi dell'art. 4 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444;
-  art. 57: va cassato per quanto considerato al precedente punto 4.4.;
-  art. 57-bis: va cassato per quanto considerato al precedente punto 4.6;
-  artt. 61, 62, 63: considerato il loro contenuto, vanno inseriti nel testo del regolamento edilizio;
-  art. 64: va cassato in quanto ha ad oggetto una disposizione contenuta nell'art. 12 del regolamento edilizio.
Relativamente alle norme tecniche di attuazione delle zone soggette a prescrizioni esecutive si precisa che dalle stesse va stralciato ogni riferimento al cosiddetto "ambito n. 2" in contrada Dirillo-Macconi, per quanto considerato al precedente punto 4.3; le stesse vanno poi integrate o modificate, se necessario, in relazione alle modifiche e prescrizioni discendenti dai precedenti considerata. Va inoltre rilevato quanto segue:
-  art. 11: cassare "o in ragione di 1 mq./20 mc., a secondo dei casi" in quanto non applicabile nelle zone di espansione;
-  art 15: va coordinato con le disposizioni degli artt. 10 e 11 della legge regionale n. 71/78. In ordine al regolamento edilizio si osserva quanto segue:
-  art. 3: va coordinato e rivisitato alla luce delle disposizioni di cui alle leggi regionali n. 7/92 e n. 26/93;
-  art. 7: si tratta di procedimenti collaterali alla domanda di concessione edilizia per i quali correttamente occorre riferirsi alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 9, della legge regionale n. 17/94, per altro richiamato nel successivo art. 9 del regolamento edilizio;
-  art. 8: al primo comma rettificare con "all'art. 5 della legge regionale n. 37/85 e s.m.i.";
-  art. 10: il riferimento all'art. 21 della legge regionale n. 71/78 (vedi comma 5) appare errato;
-  art. 12: aggiungere "Non sono derogabili le norme relative ai rapporti di copertura e agli indici volumetrici";
-  art. 14: il termine di "60 giorni" va rettificato in "30 giorni";
-  art. 15: la relazione geologica di supporto al piano di lottizzazione va redatta, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81 e secondo le direttive impartite dal l'A.R.T.A. con la circolare n. di prot. 2222 del 31 gennaio 1995;
-  art. 22:
"Superficie utile lorda": appare necessario precisare che nella "somma delle superfici di tutti i piani fuori terra" va compreso il piano sottotetto abitabile o agibile e la mansarda. Pertanto alla lettera c) dopo la parola "abitabile" aggiungere "o agibile";
"Volumi tecnici": non si condivide del tutto la definizione data ai volumi tecnici. Gli stessi in genere si riferiscono ai volumi interrati o seminterrati destinati ai servizi e agli impianti nonché ai volumi esterni alla copertura dell'edificio (piana o a falda), in genere di ridotte dimensioni rispetto al volume complessivo dello edificio, che si pongono come elementi essenziali per l'utilizzo dello stesso edificio;
"Mansarde e sottotetti": dopo "abitabili" aggiungere "o agibili".
Al 2. paragrafo dopo "2,00" aggiungere "e l'altezza nel punto più basso non superi 40 cm.";
"Volume del fabbricato": va coordinato con le precisazioni sopra introdotte;
- Art. 33: per la definizione degli spazi interni agli edifici occorre riferirsi alla classificazione proposta nel regolamento edilizio tipo IASM, poiché quella indicata nell'articolo all'esame riduce ingiustificatamente i parametri dimensionali, a discapito delle condizioni igieniche dei locali che su di essi si affacciano.
7. Osservazioni e opposizioni
Riguardo alle osservazioni e opposizioni presentate avverso al piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive, nell'ordine di numerazione seguito negli atti deliberativi consiliari, si propone quanto segue:
-  nn. 2, 14, 17, 18, 24, 43, 51, 52, 53, 45, 54, 56, non sono accoglibili in quanto ricadono in zona di cui si propone lo stralcio per quanto considerato al precedente punto 4.3.;
-  nn. 3, 7, 9,15,19, 21, 23, 27, 31, 34, 36, 39, 46, 48, 58, 59, 62, 60, 61, si concorda con la proposta di rigetto del consiglio comunale;
-  nn. 4, 16, si concorda con la proposta di rigetto del consiglio comunale e con il chiarimento riguardo all'errore materiale sulla tav. 3/CE;
-  nn. 5, 10, 11, 40, 57, si concorda con la proposta di accoglimento parziale del consiglio comunale;
-  n. 8, non si concorda con la proposta di accoglimento parziale, in quanto il perseguimento del mero interesse privatistico, tende a peggiorare l'assetto locale del territorio;
-  nn. 12, 13, 22, 47, in diverso avviso dal comune si concorda con la proposta di rigetto dei progettisti;
-  nn. 20, 55, in diverso avviso del comune non sono accoglibili poiché le aree interessate ricadono interamente nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale inedificabile, come rilevato al precedente punto 4.5.;
-  nn. 25, 26, 30, 28, 63, si concorda con la proposta comunale di accoglimento;
-  nn. 29, 41, 49, 50, non si concorda con la proposta di accoglimento comunale, in quanto il perseguimento del mero interesse privatistico tende a peggiorare l'assetto locale del territorio;
-  nn. 32, 33, si concorda con la proposta comunale di accoglimento spostando il previsto parcheggio nel l'area antistante destinata a verde attrezzato ed a condizione che l'attività artigianale sia regolarmente autorizzata;
-  n. 37, si può ritenere superata dalle considerazioni di cui al punto 4.1. precedente;
-  n. 38, si concorda con la proposta comunale di rigetto, con diversa motivazione, però, tenuto conto dei considerata di cui ai punti 4.3., 4.4. e 4.5. precedenti;
-  n. 42, si concorda con il chiarimento proposto dal comune;
-  n. 44, la proposta di accoglimento parziale non è chiaramente graficizzata nella planimetria di visualizzazione e pertanto non è al momento valutabile; in sede di controdeduzione va meglio esplicitata; non si può fare a meno di considerare che l'accoglimento sia pure parziale va subordinato all'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria;
-  nn. 1, 6, 35, non si concorda con la proposta comunale di accoglimento poiché la previsione di edifici o di impianti di pubblico interesse in zona di verde agricolo non è ammissibile, salve le procedure di variante urbanistica; non è parimenti ammissibile il rilascio di concessioni edilizie "in deroga" in zona di verde agricolo per la realizzazione di edifici o di impianti di pubblico interesse, mancando il presupposto essenziale (ossia "l'edificabilità" della zona) della concessione edilizia "ex se".
Riguardo all'esposto dei sigg. La Lisa Giuseppe e Cammarata Rosario trasmesso all'A.R.T.A. ed inoltrato per il parere al consiglio, si ritiene che lo stesso sia superato poiché le previsioni in contestazione ricadono in zona di cui si propone lo stralcio per quanto considerato al precedente punto 4.3.
Riguardo all'istanza della ditta Ferlante Ignazio di annullamento della deliberazione consiliare n. 30 del 24 maggio 1997, di esame e decisione delle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano regolatore generale, si precisa che tale istanza appare inammissibile, considerata al di fuori delle procedure di legge ex art. 53 della legge regionale n. 71/78.
Si rinvia, pertanto, a quanto proposto sull'osservazione della stessa ditta, corrispondente al n. 21.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, è del parere che il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato dal consiglio comunale di Acate con deliberazione n. 59 dell'8 luglio 1996, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni, le modifiche e gli stralci di cui ai superiori considerata".
Vista la nota assessoriale n. 8985 del 27 luglio 1999 con la quale, nel condividere il suddetto voto, è stato richiesto al comune di Acate, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, di adottare le controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 153 del 17 luglio 1999;
Visto il foglio prot. n. 8648 del 29 settembre 1999, con il quale il comune di Acate ha trasmesso, unitamente ad alcuni elaborati prodotti a corredo, la delibera n. 46 del 20 settembre 1999 di controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 153 del 17 settembre 1999;
Vista la delibera consiliare n. 46 del 20 settembre 1999;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 263 del 27 aprile 2000, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Considerato riguardo alle controdeduzioni comunali:
Aspetti geologici ed agricolo-forestali (punto 2. del voto CRU n. 153/1999)
Il consiglio comunale prende atto delle relative prescrizioni contenute nel voto CRU. Poiché però non è stata effettuata, in sede di controdeduzioni, la verifica, richiesta dal CRU, dello studio agricolo-forestale in base alla legge regionale n. 16/96 e s.m.i., occorre prescrivere in sede di decretazione tale adempimento, con l'obbligo da parte del comune di adottare, se necessarie, le conseguenti varianti al piano regolatore generale.
Dimensionamento del piano (punto 3. del voto CRU n. 153/1999)
Il consiglio comunale ritiene "eccessivamente penalizzante la riduzio ne delle zone d'espansione indicate dal CRU" per motivi inerenti al trend di crescita del numero delle famiglie, all'esigenza di rinnovo del patrimonio edilizio, come necessità di sicurezza dal rischio sismico, all'esigenza di non fare lievitare i prezzi delle aree edificabili limitandone l'offerta, alla riduzione della capacità insediativa del centro urbano in seguito alla riduzione di una parte significativa della zona "B1", a seguito del l'am pliamento della zona "A". Per questi motivi il consiglio comunale propone, in alternativa alle prescrizioni del CRU, di abbassare a 1,5 mc./mq. l'indice di densità edilizia delle zone "C2", a sud dell'abitato e ad est rispetto al prolungamento della via XX Settembre, e l'indice di densità edilizia della zona "C1", a nord della strada per Macconi introdotta per emendamento.
Questo consiglio ritiene di potere condividere la proposta di controdeduzioni comunale.
Zonizzazione, destinazioni d'uso e vincoli (punto 4. del voto del CRU n. 153/1999)
4.1  a) Il consiglio comunale controdeduce, in alternativa alla enucleazione della zona "A" individuata dal CRU, proponendo una perimetrazione della zona "A" più ridotta, così come segnata nell'apposita planimetria del centro urbano allegata alle controdeduzioni comunali, ritenuta più rispondente ai caratteri effettivi dell'attuale centro storico.
Questo consiglio, a seguito di ulteriori verifiche effettuate in sede di sopralluogo dal componente delegato della Soprintendenza di Ragusa, ritiene non accoglibile la controdeduzione comunale e pertanto si conferma il perimetro della zona "A", indicato dal CRU con il voto n. 153 del 17 giugno 1999 sulla tavola 9.1c/E;
b)  il consiglio comunale conferma la destinazione a zona "A" del complesso dell'ex Chiesa e convento dei Cappuccini con relative pertinenze.
c)  il consiglio comunale non condivide la prescrizione dettata da voto del CRU di una fascia di rispetto di metri 200 attorno ai "Fabbricati rurali d'interesse storico culturale" e propone in alternativa "l'obbligo, preventivo a qualsiasi intervento edilizio, di uno studio particolareggiato dei prospetti e dell'inserimento della nuova opera nel contesto".
Si raccoglie la controdeduzione comunale con la prescrizione che qualsiasi intervento edilizio sia subordinato al parere favorevole della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
4.2.  Si ritiene condivisibile la controdeduzione comunale riguardo ai criteri di enucleazione delle zone "B2". Tuttavia va precisato che gli isolati in zona "B2", in atto privi di rete idrica, viaria e fognante, non potendosi definire aree urbanizzate vanno attuati previa approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i.
Relativamente alle zone "B3" del centro urbano, poiché non risultano verificati i requisiti di cui all'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, le stesse vanno classificate come zone territoriali omogenee "C1".
4.3.  Il consiglio comunale propone la conferma della zona "B5" in località Macconi compresa tra il limite dei 150 metri dalla battigia e la strada pubblica parallela alla costa, in quanto le costruzioni ricadenti in tale ambito sarebbero nella maggior parte dei casi sanabili. Si prende atto delle verifiche sommarie effettuate in sede di controdeduzioni e tuttavia non si può riconoscere il carattere di zona territoriale omogenea "B" a tale ambito, in quanto non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444. Questo consiglio, ritenuta l'esigenza di una sistemazione urbanistica organica della zona in questione, propone la classificazione a zona territoriale omogenea "C3", fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nella legge regionale n. 78/76. Analoga considerazione vale per le zone "B5" a monte della strada pubblica parallela alla costa, per le quali non risulta condotta una verifica dei prescritti requisiti di legge. Pertanto, così come ritenuto nel voto CRU n. 153/1999, tali zone vanno classificate come zone "C3".
Inoltre, tutte le previsioni viarie e di spazi pubblici previsti in tale ambito, oltre il limite di 150 metri dalla battigia, sono confermati, con l'obbligo di riequilibrio delle quantità minime di spazi pubblici da standards, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, in sede di attuazione a mezzo di piani esecutivi.
Per le zone "B4", con annesse previsioni di spazi pubblici e viabilità, entro la fascia d'inedificabilità di 150 metri dalla battigia si conferma lo stralcio prescritto nel precedente voto del CRU.
Il consiglio comunale accoglie la proposta del CRU:
-  di ridurre la zona "C3" di Macconi all'ambito del l'analoga zona "C2" del precedente programma di fabbricazione;
-  di modificare le previsioni delle attrezzature previste a monte della strada costiera e disposte lungo la strada d'accesso alla località Macconi conformemente alle modifiche suggerite alle lettere d) ed e).
4.4.  Il consiglio comunale non condivide l'eliminazione delle zone "F2" (Fm).
Si ribadisce che nell'ambito dei 150 metri dalla battigia non sono consentite attività turistiche o attrezzature varie, che non abbiano una strumentalità diretta con la fruizione del mare. Pertanto si conferma il parere già reso dal CRU sul punto.
4.5.  Si ritiene condivisibile la controdeduzione comunale sul punto con la precisazione che le previsioni, in atto ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale regolamentare, sono subordinate all'ottenimento della riduzione della fascia di rispetto.
Si ritiene, inoltre, condivisibile la proposta del consiglio comunale di convertire le destinazioni d'uso delle attrezzature ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale a destinazioni d'uso compatibili con il predetto vincolo.
4.6.  Il consiglio comunale condivide le prescrizioni e precisazioni contenute nel voto CRU sul punto.
Norme tecniche d'attuazione e regolamento edilizio (punto 6. voto del CRU n. 153/1999)
NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE
-  art. 28: si propone di condividere la controdeduzione comunale;
-  artt. 31, 32, 37: si ribadisce il precedente voto;
-  artt. 39, 40: si ribadisce il precedente voto e si prende atto del numero massimo di piani indicato in sede di controdeduzione comunale;
-  artt. 42, 43, 44: si ribadisce il precedente voto;
-  artt. 45, 46, 47: si prende atto del numero massimo di piani indicato in sede di controdeduzione comunale e del divieto di realizzazione di portici aperti al pubblico. Per il resto si ribadisce il precedente voto;
-  art. 48: si fa obbligo al comune di inserire d'ufficio le norme tecniche di attuazione del piano di zona;
-  artt. 49, 50, 51, 56, 61, 62, 63, 64: il consiglio comunale conferma il voto del CRU;
-  artt. 52, 57, 57 bis: si ribadisce il precedente voto;
NORME TECNICHE PRESCRIZIONI ESECUTIVE
-  artt. 11, 15: il consiglio comunale conferma il voto.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Il consiglio comunale accetta tutte le prescrizioni dettate nel voto del CRU ad eccezione dell'art. 33, per il quale propone una conferma del testo adottato dal consiglio comunale, tenuto conto delle tipologie costruttive correnti e considerato che le condizioni igieniche dei locali vengono sottoposte al preventivo parere sanitario. Si propone di accogliere la controdeduzione comunale con la precisazione che i parametri dimensionali minimi fissati vanno verificati in sede di rilascio delle concessioni edilizie, ai fini della compatibilità igienico-sanitaria;
Osservazioni e opposizioni (punto 7. del voto CRU n. 153/1999)
-  nn. 2, 17, 18, 24, 45, 54: non sono accoglibili in quanto per le aree interessate si conferma lo stralcio proposto con il precedente voto;
-  nn. 14, 43, 51, 52, 53, 56: in diverso avviso del comune si concorda con la proposta di rigetto dei progettisti;
-  n. 24: in diverso avviso del comune non è accoglibile, considerata la destinazione urbanistica proposta al precedente punto 4.3.
Per le rimanenti osservazioni e opposizioni si ribadisce quanto proposto con il precedente voto.
Quanto sopra premesso, è del parere che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Acate, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con deliberazione consiliare n. 59 dell'8 luglio 1996, con l'introduzione delle modifiche e prescrizioni di cui al voto del CRU n. 153 del 17 giugno 1999, salvo quanto considerato con il presente voto, a seguito delle controdeduzioni comunali deliberate con atto consiliare n. 46 del 20 settembre 1999".
Ritenuto di potere condividere i superiori pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 153 del 17 luglio 1999 e n. 263 del 27 aprile 2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

E' approvato e reso esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità e con le prescrizioni di cui ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i sopra riportati voti n. 153 del 17 luglio 1999 e n. 263 del 27 aprile 2000, nonché alle condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Ragusa, il piano regolatore con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Acate, adottato con delibera consiliare n. 59 dell'8 luglio 1996.

Art. 2

Il comune di Acate, nel termine di giorni 90, dalla notifica del presente decreto, dovrà provvedere all'adeguamento dello studio agricolo-forestale secondo le previsioni di cui alla legge regionale n. 16/96 e successive modifiche introdotte dalla legge regionale n. 13/99, procedendo, qualora necessario, ad adottare le conseguenti varianti al piano regolatore generale in argomento da sottoporre alla successiva approvazione di questo Assessorato nei termini della vigente normativa.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
   1)  delibera consiliare n. 59 dell'8 luglio 1996;
   2)  delibera consiliare n. 28 del 9 maggio 1997;
   3)  delibera consiliare n. 29 del 16 maggio 1997;
   4)  delibera consiliare n. 30 del 24 maggio 1997;
   5)  delibera consiliare n. 31 del 6 giugno 1997;
   6)  delibera consiliare n. 32 del 7 giugno 1997;
   7)  delibera consiliare n. 46 del 20 settembre 1999;
Elaborati di P.R.G. e di P.E. emendati
   8)  tav.  9.1C/E - destinazione d'uso del centro urbano, 1:2.000; 
   9)  tav.  9.2C/E - destinazione d'uso del nucleo Macconi, 1:2.000; 
 10)  tav.  9.3C1/E - destinazione d'uso nuclei sparsi (zona industriale, stazione e Pezze), 1:2.000; 
 11) tav.  9.3C2/E - destinazione d'uso nuclei sparsi (commercializzazione fiori recisi, Ulisse), 1:2.000; 

Norme tecniche di attuazione
 12) tav.  0/E - destinazione d'uso di piano regolatore generale e suddivisione com par ti della zona di espansione del centro urbano, 1:2.000; 
 13)  tav.  1.C-D2/E - isolati e strade su catastale, 1:2.000; 
 14)  tav.  1.M/E - isolati e strade su catastale, 1:2.000; 
 15)  tav.  3.C/E - schema planivolumetrico, 1:1.000; 
 16)  tav.  3.D2/E - schema planivolumetrico, 1:1.000; 
 17)  tav.  3.M/E - schema planivolumetrico, 1:1.000; 
 18)  tav.  4.C/E - rete fognante, idrica, illuminazione pubblica, elettrica, telefonica, 1:1.000; 
 19)  tav.  4.D2/E - rete fognante, idrica, illuminazione pubblica, elettrica, telefonica, 1:1.000; 
 20)  tav.  4.M/E - rete fognante, idrica, illuminazione pubblica, elettrica, telefonica, 1:1.000; 
 21)  tav.  6.C/E - allineamenti stradali centro urbano; 
 22)  tav.  6.M/E - allineamenti stradali da rispettare per nuove costruzioni o per demolizioni, 1:1.000; 

Elaborati di P.R.G. e di progetto
 23)  relazione;
 24)  schede delle attrezzature;
 25)  schede degli edifici monumentali e di valore storico-artistico;
 26)  indagine sulle superfici e volumi costruiti abusivamente nucleo Macconi;
 27)  censimento fabbricati esistenti nucleo Macconi;
 28)  piano di esproprio, computo di massima dei costi di urbanizzazione per le zone soggette a prescrizioni esecutive;
 29)  norme tecniche di attuazione P.R.G.;
 30)  norme tecniche di attuazione zone soggette a prescrizioni esecutive;
 31)  regolamento edilizio;
 32)  tav.  1 - schema territoriale: limiti amministrativi, infrastrutture e vincoli, 1:50.000; 
 33)  tav.  2 - schema territoriale: strumentaz. ur ba nistica dei comuni confinanti, 1:50.000; 
 34)  tav.  3.1 - territorio: stato di fatto da restituzione aerofotogrammetrico, 1:10.000; 
 35)  tav.  3.2 - territorio: stato di fatto da restituzione aerofotogrammetrico, 1:10.000; 
 36)  tav.  3.3 - territorio: stato di fatto da restituzione aerofotogrammetrico, 1:10.000; 
 37)  tav.  3.4 - territorio: stato di fatto da restituzione aerofotogrammetrico, 1:10.000; 
 38)  tav.  3.5 - territorio: stato di fatto da restituzione aerofotogrammetrico, 1:10.000; 
 39)  tav.  3.1C - centro abitato: stato di fatto da restituzione aerofotogrammetrico, 1:2.000; 
 40)  tav.  3.2C - centro abitato: stato di fatto da restituzione aerofotogrammetrico, 1:2.000; 
 41)  tav.  4.1C1 - centro abitato: stato di fatto con l'indicazione degli edifici pubblici, 1:2000; 
 42)  tav.  4.1C2 - centro abitato: stato di fatto con l'indicazione degli edifici di particolare interesse storico-artistico, 1:2.000; 
 43)  tav.  4.1C3 - centro abitato: stato di fatto con l'indicazione del PARF, 1:2.000; 
 44)  tav.  4.1C4 - centro abitato: stato di fatto con l'indicazione della rete idrica, 1:2.000; 
 45)  tav.  5.1.1 - verifica raggi d'influenza asili nido, scuole materne, 1:5.000; 
 46)  tav.  5.1.2 - verifica raggi d'influenza strutture sociali e assistenziali, 1:5.000; 
 47)  tav.  5.1.3 - verifica raggi d'influenza attrezzature religiose, 1:5.000; 
 48)  tav.  5.1.4 - verifica raggi d'influenza attrezzature culturali, 1:5.000; 
 49)  tav.  5.1.5 - verifica raggi d'influenza dei parcheggi, 1:5.000; 
 50)  tav.  5.1.6 - verifica raggi d'influenza parchi di quartiere, 1:5.000; 
 51)  tav.  5.1 .7 - verifica raggi d'influenza attrezzature sanitarie e ammin., 1:5.000; 
 52)  tav.  5.1.8 - verifica raggi d'influenza scuole elementari, 1:5.000; 
 53)  tav.  5.1.9 - verifica raggi d'influenza scuole medie, 1:5.000; 
 54)  tav.  5.1.10 - verifica raggi d'influenza verde attrezzato, 1:5.000; 
 55)  tav.  6.1 - territorio: vincoli archeologici e di particolare interesse ambientale, 1:10.000; 
 56)  tav.  6.2 - territorio: vincoli archeologici e di particolare interesse ambientale, 1:10.000 
 57)  tav.  6.3 - territorio: vincoli archeologici e di particolare interesse ambientale, 1:10.000 
 58)  tav.  6.4 - territorio: vincoli archeologici e di particolare interesse ambientale, 1:10.000 
 59)  tav.  6.5 - territorio: vincoli archeologici e di particolare interesse ambientale, 1:10.000 
 60)  tav.  6.1C - centro abitato: vincoli archeologici e di particolare interesse ambientale, 1:2.000; 
 61)  tav.  6.2C - centro abitato: vincoli archeologici e di particolare interesse ambientale, 1:2.000; 
 62)  tav.  7.1 - territorio: edifici extraurbani di notevole interesse e edifici industriali, infrastrutture e viabilità esistenti, di piano triennale, 1:10.000; 
 63)  tav.  7.2 - territorio: edifici extraurbani di notevole interesse e edifici industriali, infrastrutture e viabilità esistenti, di piano triennale, 1:10.000; 
 64)  tav.  7.3 - territorio: edifici extraurbani di notevole interesse e industriali, infrastrutture e viabilità esistenti di piano triennale, 1:10.000; 
 65)  tav.  7.4 - territorio: edifici extraurbani di notevole interesse e industriali, infrastrutture e viabilità esistenti di piano triennale, 1:10.000; 
 66)  tav.  7.5 - territorio: edifici extraurbani di notevole interesse e industriali, infrastrutture e viabilità esistenti di piano triennale, 1:10.000; 
 67)  tav.  8.1C - stato di fatto dell'edificato e differenz. tipologiche, 1:5.000; 
 68)  tav.  8.2C - stato di fatto dell'edificato e differenz. tipologiche, 1:5.000; 
 69)  tav.  9.1 - destinazione d'uso del territorio e viabilità gen. di piano, 1:10.000; 
 70)  tav.  9.2 - destinazione d'uso del territorio e viabilità gen. di piano, 1:10.000; 
 71)  tav.  9.3 - destinazione d'uso del territorio e viabilità gen. di piano, 1:10.000; 
 72)  tav.  9.4 - destinazione d'uso del territorio e viabilità gen. di piano, 1:10.000; 
 73)  tav.  9.5 - destinazione d'uso del territorio e viabilità gen. di piano, 1:10.000; 
 74)  tav.  9.1C - destinazione d'uso del centro urbano, 1:2.000; 
 75)  tav.  9.1C bis - aree ed edifici individuati dal l'U.T.C. per l'applicazione dei be ne fici previsti dall'art. 28, legge regionale n. 21/73 etc., 1:2.000; 
 76)  tav.  9.2C - destinazione d'uso del nucleo Macconi, 1:2.000; 
 77)  tav.  9.3C1 - destinazione d'uso nuclei sparsi: zona industriale, nucleo stazione e Pezze, 1:2.000; 
 78)  tav.  9.3C2 - destinazione d'uso nuclei sparsi: commercializzazione fiori recisi e nucleo Ulisse, 1:2.000; 
 79)  tav.  10.1 - riserve naturali, storiche, art.che e ambientali e rel. percorsi, 1:2.000; 
 80)  tav.  10.2 - riserve naturali, storiche, art.che e ambientali e rel. percorsi, 1:2.000; 
 81)  tav.  10.3 - riserve naturali, storiche, art.che e ambientali e rel. percorsi, 1:2.000; 
 82)  tav.  10.4 - riserve naturali, storiche, art.che e ambientali e rel. percorsi, 1:2.000; 
 83)  tav.  10.5 - riserve naturali, storiche, art.che e ambientali e rel. percorsi, 1:2.000; 
 84)  tav.  10.1C - edifici di pregio e percorsi urbani principali, 1:10.000; 

Prescrizioni esecutive
 85)  tav.  0 - destinazione d'uso di piano regolatore generale e suddivisione comparti della zona di espansione del centro urbano, 1:2.000; 
 86)  tav.  1.D1 - isolati e strade su catastale, 1:2.000; 
 87)  tav.  1.C2 - isolati e strade su catastale, 1:2.000; 
 88)  tav.  1.M - isolati e strade su catastale, 1:2.000; 
 89)  tav.  2.C - profili regolatori espansione urbana, 1:200; 
 90)  tav.  2.M1 - profili regolatori nucleo Macconi, 1:200; 
 91)  tav.  2.M2 - profili regolatori nucleo Macconi, 1:200; 
 92)  tav.  3.C - schema plano-volumetrico, 1:1.000; 
 93)  tav.  3.D1 - schema plano-volumetrico, 1:1.000; 
 94)  tav.  3.D2 - schema plano-volumetrico, 1:1.000; 
 95)  tav.  3.M - schema plano-volumetrico, 1:1.000; 
 96)  tav.  4.C - rete fognante, idrica, illuminazione pubblica, elettrica, telefonica, 1:2.000; 
 97)  tav.  4.D1 - rete fognante, idrica, illuminazione pubblica, elettrica, telefonica, 1:2.000; 
 98)  tav.  4.D2 - rete fognante, idrica, illuminazione pubblica, elettrica, telefonica, 1:2.000; 
 99)  tav.  4.M - rete fognante, idrica, illuminazione pubblica, elettrica, telefonica, 1:2.000; 
100)  tav.  5 - particolari impianti e sezioni stradali tipo 1:10 - 1:20 - 1:50; 
101)  tav.  6.C - allineamenti stradali centro urbano, 1:1.000; 
102)  tav.  6.M - allineamenti stradali da rispettare per nuove edificazioni o demolizioni e ricostruzioni nel nucleo Macconi, 1:1.000; 

Studio geologico-generale
103)  1.1      - relazione geologica, scala 1:10.000; 
104)  1.2a      - carta geologica fascia nord, scala 1:10.000; 
105)  1.2b      - carta geologica fascia sud, scala 1:10.000; 
106)  1.3a      - carta geomorfologica fascia nord, scala 1:10.000; 
107)  1.3b      - carta geomorfologica fascia sud, scala 1:10.000; 
108)  1.4a      - carta idrogeologica fascia nord, scala 1:10.000; 
109)  1.4b      - carta idrogeologica fascia sud, scala 1:10.000; 

Studio geologico esecutivo
110)  2.1      - relazione geologica; 
111)  2.2a      - carta geolitologica centro abitato, scala 1:2.000; 
112)  2.2b      - carta geolitologica zona Macconi, scala 1:2.000; 
113)  2.2c      - carta geolitologica zona industriale, scala 1:2.000; 
114)  2.3a      - carta geolitologico-tecnica centro abitato, scala 1:2.000; 
115)  2.3b      - carta geologico-tecnica zona Macconi, scala 1:2.000; 
116)  2.3c      - carta geologico-tecnica zona industriale, scala 1:2.000; 
117)  2.4a      - carta di utilizzazione del territorio fascia nord, scala 1:10.000; 
118)  2.4a      - carta di utilizzazione del territorio fascia sud, scala 1:10.000; 
119)  2.5      - schema stratigrafico strutturale; 
120)  2.6a      - carta della edificabilità fascia nord, scala 1:10.000; 
121)  2.6b      - carta della edificabilità fascia sud, scala 1:10.000; 
122)  2.7a      - carta della edificabilità centro abitato, scala 1:2.000; 
123)  2.7b      - carta della edificabilità zona Macconi, scala 1:2.000; 
124)  2.7c      - carta della edificabilità zona industriale, scala 1:2.000; 

Studio agricolo-forestale
125)  relazione
126)  tav.  1 - carta morfologica, scala 1:10.000; 
127)  tav.  2 - carta della condizione idrica territoriale, scala 1:10.000; 
128)  tav.  3 - carta degli insediamenti agroproduttivi o di uso del suolo 1994, scala 1:10.000; 
129)  tav.  3/A - carta degli insediamenti agroproduttivi o di uso del suolo 1987, scala 1:10.000; 
130)  tav.  4 - carta di infrastrutture presenti nel territorio, scala 1:10.000; 
131)  tav.  5 - carta delle aree interessate da coltivazioni agricolo-forestali o carta dei vincoli urbanistici agro-forestali, 1:10.000; 
132)  tav.  5/A - carta dei vincoli urbanistici agro-forestali (Acate centro), scala 1:2.000; 
133)  tav.  5/B - carta dei vincoli urbanistici agro-fo restali (Acate Macconi) scala 1:2000; 
134)  tav.  6 - carta di stratificazione del suolo o delle unità di paesaggio, scala 1:10.000; 
135)  tav.  9.1C/E - destinazione d'uso del centro ur ba no, evidenziazione delle os ser vazioni, scala 1:2.000; 
136)  tav.  9.3C1/E - destinazione d'uso nuclei sparsi - zona industriale, nucleo stazione e Pezze - evidenziazioni delle osservazioni, scala 1:2.000; 
137)  tav.  9.3C2/E - destinazione d'uso nuclei sparsi, commercializzazione fiori recisi, nucleo Ulisse - evidenziazione delle osservazioni, scala 1:2.000; 

138)  verifica densità e rapporto copertura zone B2 e B3 centro urbano;
139)  rilievo urbanistico zona Macconi;
140)  verifica legittimità costruzioni zona B2-B3;
141)  verifica legittimità costruzioni zona Macconi;
142)  pianta con riperimetrazione del centro urbano richiesta dal consiglio comunale;
143)  foto di alcune vie del centro urbano.

Art. 4

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano vengono decise in conformità e con le stesse motivazioni proposte dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 153 del 17 luglio 1999 e n. 263 del 27 aprile 2000.

Art. 5

Il comune di Acate dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del P.R.G., P.E. e del R.E. e dovrà curare che, in breve tempo, vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 6

I piani approvati dovranno essere depositati con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario d'immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 8

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 9

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 agosto 2000.
  LO MONTE 

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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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