REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 OTTOBRE 2000 - N. 47
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 24 luglio 2000.
Modifica della perimetrazione e del regolamento recante modalità d'uso e divieti della riserva naturale integrale Macalube di Aragona.

Allegato n. 1






Allegato n. 2


REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA
RISERVA NATURALE INTEGRALE MACALUBE DI ARAGONA




TITOLO I
NORME PER LA ZONA A


Art. 1

1.1.  Nell'area della riserva integrale sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico.
1.2.  Nell'area della riserva integrale, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito svolgere attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere, solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine. I risultati e le copie delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore.
1.3.  L'accesso alla zona A sarà regolamentato dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.
1.4.  In deroghe ai divieti di cui al successivo art. 2, al fine di consentire una più efficace tutela delle emergenze geomorfologiche e naturalistiche, è consentita la realizzazione di sentieri e percorsi obbligati e di interventi di recupero ambientale previo nulla osta dell'ente gestore.

Art. 2

2.1.  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le attività di cui ai precedenti articoli, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese; l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes;
d)  l'esercizio di qualsiasi attività industriale;
e)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti;
f)  l'esercizio di attività agricole;
g)  esercitare il pascolo e le attività zootecniche;
h)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali e sorgenti;
i)  scaricare terra o qualsiasi materiale solido o liquido;
l)  impiantare serre;
m)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
n)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
o)  prelevare sabbia, terra o altri materiali, scavare pozzi, realizzare cisterne ed opere di presa e distribuzione di acqua;
p)  abbandonare rifiuti;
q)  praticare il campeggio e il bivacco;
r)  svolgere attività pubblicitaria;
s)  introdurre veicoli a motore;
t)  allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti per le attività di fruizione;
u)  introdurre cani anche se al guinzaglio o altri animali domestici;
v)  il sorvolo con velivoli non autorizzati dall'ente gestore, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
z)  esercitare la caccia, praticare l'uccellagione, distruggere tane e giacigli, prelevare e/o uova ed apportare qualunque forma di disturbo alla fauna vertebrata ed invertebrata;
aa) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie o parti di essi fatti salvi gli interventi connessi alle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
bb)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctona.

Titolo II
NORME COMUNI PER LA ZONA B E LA ZONA B1


Art. 3
Attività agro-silvo-pastorali

3.1.  Nelle aree di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 5, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole, zootecniche (purché condotte a livello di impresa agricola) esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore;
b)  esercitare il pascolo nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento ed il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del cotico erboso; l'ente gestore potrà regolamentare l'esercizio del pascolo fissando i limiti temporali, di zona e di numero di capi di bestiame ammissibile, eventualmente distinti anche per specie;
c)  l'accensione di fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  l'effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e interventi antincendio. Gli interventi di rimboschimento delle zone nude e di ricostituzione boschiva delle aree degradate devono rispondere a criteri naturalistici e devono essere realizzati impiegando specie autoctone e sistemi di preparazione del suolo localizzata. Tutti i suddetti interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente gestore.
3.2.  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche. I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 4
Normativa urbanistica

Fermo restando il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dal piano regionale delle riserve naturali approvato con decreto assessoriale n. 970/91 del 10 giugno 1991, nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n.98/81 e successive modifiche e integrazioni, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n.71/78. Gli interventi che comportano modificazioni dell'aspetto esterno degli edifici e gli interventi di ristrutturazione dovranno essere sottoposti a preventivo nulla-osta dell'ente gestore. Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e non per tracce di fabbricati assimilabili a ruderi;
b)  le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi son consentite solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali dell'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore.
In particolare nella zona B1:
-  le costruzioni esistenti saranno destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività di gestione della riserva e di fruizione dei beni naturali, paesaggistici, storici ed etnoantropologici su iniziativa dell'ente gestore o degli enti locali territoriali; in deroga ai divieti vigenti, sui predetti immobili sono consentiti gli interventi edilizi necessari per le nuove destinazioni d'uso ed in detta zona dovrà altresì prevedersi la realizzazione di una piccola area di parcheggio, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche del territorio, nei pressi del principale accesso alla riserva e in contiguità con il limite della riserva costituito dalla strada vicinale Fontes Episcopo Macalube. Le mutazioni di destinazione d'uso e gli interventi di cui al presente comma sono sottoposti a nulla osta dell'ente gestore;
-  l'accesso motorizzato sulle piste esistenti è consentito esclusivamente a favore dei proprietari o conduttori dei fondi per l'esercizio delle attività ammesse, previo permesso nominativo rilasciato dall'ente gestore, o per fini di vigilanza e soccorso.

Art. 5
Divieti

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, e il vincolo di inedificabilità assoluta di cui al già citato decreto assessoriale n. 970/91, fatte salve le attività di cui ai precedenti articoli, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche ed impianti tecnologici a rete;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes; è ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione;
d)  l'esercizio di qualsiasi attività industriale;
e)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
f)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali e sorgenti;
g)  scaricare terra o qualsiasi materiale solido o liquido;
h)  recintare proprietà se non con siepi a verde e/o materiali naturali, e secondo l'uso locale, con esclusione di cordoli di cemento armato e filo spinato;
i)  impiantare serre;
l)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
m)  prelevare sabbia, terra o altri materiali;
n)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi, opere interrate, pozzi, perforazioni, movimenti di terreno è sottoposta al preventivo nulla osta dell'ente gestore;
o)  portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione della autorità di P.S. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessità di attraversamento della riserva, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere trasportate scariche e chiuse in apposita custodia;
p)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
q)  praticare il campeggio e il bivacco al di fuori di strutture appositamente attrezzate;
r)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclimo, motocross, deltaplanismo, ecc.;
s) istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani; aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento. L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali. Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente gestore stesso.
L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda-predatori. La lotta biologica sarà effettuata, se necessiaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
t)  introdurre cani anche se a guinzaglio o altri animali domestici;
u)  il sorvolo con velivoli non autorizzati dall'ente gestore, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo;
v)  l'esercizio del pascolo e delle attività agricole:
-  lungo il corso del vallone Macalube, per una fascia di 20 metri misurati a partire dalla sponda destra che coincide con il limite della zona A;
-  limitatamente alla zona B1, lungo i valloni minori per una distanza di 4 metri dal margine superiore della ripa di erosione laterale dei valloni.

Art. 6
Patrimonio faunistico domestico

6.1. Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta che abbiano rilevanza storica e culturale o che corrano rischio di estinzione.
6.2. L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e a stabulazione non fissa.
6.3. L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Titolo III
NORME COMUNI PER LA ZONA A E LE ZONE B


Art. 7
Attività di ricerca scientifica

In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine. I risultati e le copie delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore.

Art. 8
Indennizzi

8.1. Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.
8.2. L'Ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 9
Attività di controllo e sanzioni

9.1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
9.2. Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88, con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
9.3. L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
9.4. L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

Art. 10

Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione e della fauna.
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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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