REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 OTTOBRE 2000 - N. 47
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 26 luglio 2000.
Modifica del decreto 12 dicembre 1997, concernente Piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria.

Allegato
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL'ISOLA DI PANTELLERIA
NORME DI ATTUAZIONE


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI FINALITA' ED ARTICOLAZIONE DEL PIANO


Art. 1
Efficacia e campo di applicazione del Piano

Il Piano territoriale paesistico si applica al territorio del comune di Pantelleria sottoposto a vincolo paesistico ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, territorio che è stato dichiarato di notevole interesse pubblico con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione del 26 luglio 1976. Tale territorio è soggetto alle disposizioni delle presenti norme.
Le previsioni del P.T.P. per le zone - centro urbano di Pantelleria e immediata zona periferica - escluse dal vincolo ex lege n. 1497/39 hanno valore soltanto indicativo.
Parimenti valore indicativo hanno le previsioni riferite ai beni archeologici non individuati e notificati ai sensi della legge n. 1089/39 (*).
Il presente piano ha valore di Piano territoriale paesistico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed al primo comma dell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.
Le previsioni del piano si articolano in:
a) prescrizioni, relative agli ambiti e agli elementi costitutivi del paesaggio individuati e delimitati negli elaborati di piano.
Tali norme sono vincolanti per qualsiasi soggetto, pubblico e privato. Restano comunque salve le disposizioni più restrittive ove previste da leggi statali e regionali;
b)  indirizzi, che costituiscono indicazioni per gli strumenti di pianificazione e di programmazione e che costituiscono riferimento sostanziale per le attività dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali.
Gli strumenti urbanistici dovranno adeguare i loro contenuti progettuali agli obiettivi del P.T.P. allo scopo di renderli coerenti con le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio e dovranno recepire la disciplina del presente Piano, e graduare, in rapporto ad essa, le proprie previsioni e l'attuazione delle relative direttive.
Le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge n. 1497/39 nonché all'art. 1 della legge n. 431/85 sono rilasciate in conformità alle prescrizioni del presente Piano e alle leggi in materia.

Art. 2
Finalità del piano

Il Piano territoriale paesistico persegue i seguenti obiettivi:
a)  conservare l'identità storico culturale dell'Isola;
b) tutelare il paesaggio naturale e culturale;
c)  migliorare la fruizione del territorio attraverso interventi compatibili con i caratteri e la qualità del paesaggio, che costituiscono risorse uniche, capaci di promuovere un equilibrato e duraturo sviluppo economico.
La tutela in particolare deve provvedere:
a)  alla conservazione e difesa del suolo ed al ripristino delle condizioni di equilibrio ambientale, al recupero delle aree degradate, alla riduzione delle condizioni di rischio, alla difesa dall'inquinamento;
b) alla protezione e conservazione delle emergenze geomorfologiche e biologiche rare, esclusive e in via di scomparsa, compresi gli ambienti di particolare interesse biologico naturalistico e le associazioni vegetali alle quali danno ricetto;
c) al ripristino, consolidamento e sviluppo del patrimonio biologico a fini ecologici e di difesa del suolo;
d) alla conservazione dei beni storico-culturali, alla loro appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti;
e) alla conservazione del paesaggio agrario e dei suoi elementi tradizionali;
f)  alla conservazione dei caratteri ambientali, paesaggistici e urbanistici dei centri urbani in rapporto alla morfologia dei luoghi e ai modi e alle forme dell'edilizia tradizionale;
g)  alla fruizione ecocompatibile delle risorse ambientali e paesistiche locali al fine di consentire l'equilibrato sviluppo della comunità locale.

Art. 3
Struttura e contenuti del Piano

Il P.T.P. studia l'isola di Pantelleria secondo sottosistemi tematici, ne analizza le componenti fondamentali e ne individua gli elementi fisici, biologici e antropici che lo caratterizzano.
Il Piano definisce i regimi normativi, le modalità e le tipologie di intervento compatibili con il mantenimento dei caratteri fondamentali dei luoghi e del paesaggio.
La disciplina di pianificazione paesistica è finalizzata ad un'appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al recupero del paesaggio ed è in relazione alla sensibilità e alla criticità paesistico-ambientale degli ambiti territoriali e alla qualità, rarità e vulnerabilità degli elementi costitutivi del paesaggio.
Il Piano articola la sua disciplina con riferimento agli ambiti territoriali e agli elementi costitutivi del paesaggio. Per ciascun ambito territoriale oltre alle norme generali definite al titolo II valgono le norme relative agli elementi costitutivi del paesaggio definite al titolo III.
a)  Ambiti territoriali
Finalità della suddivisione in ambiti territoriali è l'articolazione della normativa di tutela.
Gli ambiti sono costruiti in rapporto ai caratteri degli elementi fisici, biologici ed antropici, individuati nelle analisi specialistiche, alla loro rilevanza e alla loro sensibilità e criticità paesistico-ambientale.
Il Piano individua nelle tavole 17 e 19 gli ambiti del paesaggio.
b) Elementi costitutivi del paesaggio
Gli elementi costitutivi del paesaggio sono riferiti a beni puntuali, lineari e areali individuati in conseguenza dei loro caratteri distintivi nelle carte tematiche; essi definiscono la struttura del paesaggio, in base a quanto previsto dalla legge n. 1497/39 e dalla legge n. 431/85 e con riguardo alla specificità del territorio di Pantelleria.
Gli elementi costitutivi del paesaggio definiscono le sue caratteristiche qualitative essenziali ed intrinseche evidenziandone l'interesse culturale per ragioni ambientali, paesistiche, naturalistiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, archeologiche, storico-testimoniali, storico-architettoniche e storico-urbanistiche.
Gli elementi costitutivi del paesaggio sono distinti in:
-  componenti della struttura geologica e geomorfologica;
-  componenti biologico-ambientali;
-  componenti del patrimonio storico-culturale.

Art. 4
Elaborati del Piano

Il presente Piano territoriale paesistico si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:
a)  relazione generale;
b)  tavole grafiche:
A1  forma del rilievo; 
A2  morfologia di base; 
A3  morfologia di sintesi; 
A4  carta clivometrica; 
A5  carta dei terrazzamenti; 
A6  sistema della viabilità e dell'edificato; 
A7  carta del paesaggio costruito; 
A8  carta delle forme di insediamento; 
A9  aspetti strutturali e percettivi del paesaggio; 

c) carte riconoscitive dei beni culturali articolati per tematismi:
 1) carta geolitologica;
 2)  carta idrogeologica;
 3)  carta geomorfologica;
 4)  carta fisionomica e strutturale della vegetazione naturale;
 5)  carta della naturalità e delle emergenze botaniche;
 6)  carta delle zoocenosi;
 7)  carta dell'uso del suolo agricolo;
 8)  carta del paesaggio vegetale;
 9)  carta della trasformazione e crescita del sistema insediativo;
10)  carta della trasformazione e crescita dei centri urbani;
11)  carta delle attrezzature e dei servizi;
12)  carta dei beni storico-archeologici;
13)  carta dei beni storico architettonici;
14)  carta dei vincoli;
15)  carta dei progetti e delle opere pubbliche in itinere;
16)  matrice ambiti/elementi;
17)  carta della sensibilità del paesaggio;
18)  matrice delle modalità di tutela e trasformazione;
19)  carta della conservazione e della trasformabilità del paesaggio;
d)  norme di attuazione
e)  schede tematiche riconoscitive e dichiarative dei beni culturali tematici
S1.  schede delle emergenze geologiche; 
S2.  schede delle emergenze botaniche; 
S3.  schede delle emergenze faunistiche; 
S4.  schede dei beni storico-archeologici; 
S5.  schede dei beni storico-architettonici; 
S6.  schede delle aggregazioni di Dammusi; 
S7.  schede delle tipologie costruttive con esempi significativi di alcuni Dammusi; 
S8.  schede dei Dammusi; 
S9.  demani; 
S10.  schede degli ambiti. 


TITOLO II
MODALITA' DEI REGIMI DI TUTELA E DI TRASFORMAZIONE


Capo I
Categorie programmatiche e ambiti territoriali


Art. 5
Classificazione delle attività

Le funzioni di tutela del P.T.P. si attuano con riferimento alle seguenti attività e in relazione alla loro compatibilità con le risorse e i beni presenti negli ambiti.
1) Attività forestali
Attività tese alla conservazione, miglioramento e gestione dei popolamenti vegetali e in genere volte alla difesa del suolo, anche sotto l'aspetto idrogeologico e alla tutela e al miglioramento delle caratteristiche ambientali e del paesaggio.
2) Attività agropastorali
Attività attinente alla produzione agricola e all'allevamento tradizionale, con relativi servizi e abitazioni, volta alla conservazione e al recupero dei paesaggi coltivati e alla valorizzazione delle potenzialità agricole e al miglioramento dei pascoli e dei prati-pascoli.
3) Attività estrattiva
Attività relativa alla coltivazione e all'escavazione di materiali lapidei ed altri materiali utilizzabili per le necessità locali.
4) Attività industriali e artigianali
Attività artigianali, commerciali e industriali non collocate e/o non collocabili nel contesto urbano-abitativo.
5) Attività turistico-alberghiere
Residenze e servizi relativi ad attività turistico-alberghiera e a strutture ricettive (villaggi turistici, alberghi, campeggi,...).
6) Attività agroturistiche
Attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli agricoltori così come previsto della legge n. 730/85, legge regionale n. 25/94 e legge regionale n. 71/78.
Attività tese a sostenere e favorire lo sviluppo dell'agricoltura e ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli, promuovendo nelle campagne forme idonee di turismo finalizzate a meglio utilizzare il patrimonio rurale, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale.
7) Attività residenziale e residenziale-turistica:
Attività volta a riqualificare le condizioni dell'abitare e a soddisfare le necessità residenziali:
-  residenze permanenti e i relativi servizi, attrezzature e infrastrutture ad essa connessi e le attività artigianali, commerciali e produttive di interesse prevalentemente locale;
-  residenza-turistica e i relativi servizi e infrastrutture (strutture ricettive residenziali, case unifamiliari)
8) Attrezzature:
Attività finalizzata alla realizzazione di servizi di livello urbano (attrezzature sportive, verde pubblico, attrezzature culturali e per il tempo libero, servizi ed attrezzature balneari, servizi cimiteriali, etc.).
9) Infrastrutture ed impianti:
Attività attinente la viabilità, le infrastrutture e gli impianti tecnologici.
10) Attività culturale-scientifica:
Attività finalizzate alla fruizione per scopi scientifico-culturali dei valori ambientali, paesistici e storico-culturali.
11) Attività didattico-ricreativa:
Attività volte alla fruizione per scopi ricreativi, didattico-culturali in genere e per il tempo libero, escursionismo (itinerari a piedi, a cavallo, in montain-bike), balneazione non implicanti alcuna modificazione ambientale.

Art. 6
Regimi normativi Categorie programmatiche di tutela e trasformazione

La disciplina del P.T.P. è articolata con riferimento alle categorie omogenee programmatiche di tutela paesistica che disciplinano la conservazione, il mantenimento, il ripristino, la modificazione, la trasformazione e il recupero negli ambiti territoriali in relazione agli elementi costitutivi del paesaggio.
a) Tutela integrale (TI)
Tale categoria si applica, con riferimento all'isola di Pantelleria, agli elementi costitutivi del paesaggio, inerenti a sistemi naturali o seminaturali, che hanno elevata sensibilità e che si trovano in condizioni di elevata criticità naturalistica-ambientale-paesistica e sono caratterizzati dalla presenza di emergenze geomorfologiche ed ecobiologiche.
Obiettivo è garantire la tutela dei valori emergenti, siano essi espressione di uno stato di sostanziale equilibrio dell'ecosistema ovvero di processi evolutivi naturali in atto.
Comprende gli interventi volti alla conservazione delle emergenze e dei processi naturali e biocenotici.
b) Tutela orientata (TO)
Tutela orientata alla conservazione e ad una migliore fruizione ed utilizzazione nei sistemi subnaturali o seminaturali.
Tale categoria si applica negli ambiti o agli elementi del paesaggio, inerenti a sistemi subnaturali o seminaturali, che hanno elevata sensibilità e criticità ed elevato valore geologico, biologico, storico-culturale.
Obiettivo è conservare la situazione in atto e assicurare una migliore fruizione e utilizzazione del paesaggio.
Comprende gli interventi volti prioritariamente alla conservazione delle risorse paesistiche, del patrimonio storico-culturale, con le eventuali attività di manutenzione e di controllo dei tipi e dei livelli di fruizione strettamente connessi alla conservazione.
c) Mantenimento (MA)
Mantenimento dei valori paesistici attuali in sistemi umani di valore etnoantropologico.
Tale categoria si applica negli ambiti o agli elementi del paesaggio, inerenti sistemi umani ad utilizzazione tradizionale, che hanno elevata sensibilità paesistica e media o bassa criticità in cui la situazione esistente non può subire compromissioni per la modifica di singoli elementi o per interventi limitati.
Obiettivo è conservare la situazione in atto, assicurando una migliore fruizione e una più razionale utilizzazione delle risorse in modo da non alterare i rapporti quantitativi e qualitativi tra l'insediamento esistente e l'ambiente naturale e agricolo.
Comprende gli interventi volti prioritariamente alla manutenzione del paesaggio, delle risorse naturalistiche e agricole e del patrimonio storico culturale con eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica strettamente finalizzata al mantenimento dei valori esistenti; ulteriormente distinguibili in:
MA1 interventi che non alterano l'integrità dell'attuale assetto territoriale e non compromettono le qualità complessive del paesaggio.
MA2 interventi volti a mantenere i caratteri del paesaggio esistente ma anche ad accrescerne il ruolo e il significato.
d) Ripristino (RI)
Ripristino dei paesaggi umanizzati, dei valori ambientali tradizionali degradati.
Tale categoria si applica negli ambiti o agli elementi del paesaggio, inerenti "sistemi umani ad utilizzazione tradizionale", che hanno media sensibilità paesistica e alta criticità, dove sono presenti processi di degrado delle colture agricole e di rinaturalizzazione e di vincoli fisico-morfologici e dove l'insediamento è caratterizzato da discontinuità del tessuto e da eterogeneità di forme.
Obiettivo è ridurre le condizioni di criticità.
Comprende interventi volti al consolidamento delle condizioni agricole o naturali, a mantenere i caratteri agricoli dell'insediamento, a mantenere l'equilibrio dei versanti, al controllo e alla prevenzione del rischio e dei processi di abbandono.
e) Modificazione (MO)
Tale categoria si applica negli ambiti o agli elementi del paesaggio, inerenti "sistemi umani ad utilizzazione tradizionale", che hanno media sensibilità e criticità; ambiti in cui l'ambiente presenta una modesta vulnerabilità sotto il profilo geomorfologico, in cui non si manifesta l'esigenza di specifiche azioni di tutela.
Obiettivo è la realizzazione di un assetto più soddisfacente sotto il profilo urbanistico ambientale, di un graduale recupero di ecosistemi troppo semplificati e fragili nelle loro componenti.
f) Trasformazione (TR)
Tale categoria si applica negli ambiti o agli elementi del paesaggio, inerenti sistemi umani ad utilizzazione tradizionale o intensiva, che hanno media sensibilità e bassa criticità o bassa sensibilità e medio/bassa criticità, in cui i fattori paesistico-ambientali non sono tanto caratterizzanti da imporre rigide limitazioni di ordine quantitativo o strutturale agli interventi; nelle situazioni compromesse sotto il profilo paesistico ed ambientale o dove l'insediamento presenta aspetti di forte eterogeneità e disorganizzazione tali che nello stesso non sono riconoscibili nè caratteri prevalenti nè uno schema organizzativo cui attenersi.
Obiettivo è conseguire livelli di migliore qualità ambientale e paesistica anche attraverso l'attuazione delle previsioni di sviluppo insediativo definite in sede di pianificazione urbanistica, indirizzandone la realizzazione verso forme idonee a garantire il corretto inserimento nel contesto paesistico e il soddisfacimento dell'esigenze funzionali dell'insediamento.
Comprende gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso e di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali anche con modificazioni delle risorse e dei valori esistenti.
g) Recupero ambientale e paesistico (RE)
Recupero del paesaggio in situazione specifiche di degrado paesistico-ambientale.
Tale categoria si applica negli ambiti o agli elementi del paesaggio che hanno bassa sensibilità e alta criticità; ambiti o elementi i cui valori paesistici sono stati alterati o compromessi dalla presenza di detrattori o da usi impropri.
Obiettivo è rimuovere i detrattori o limitarne gli effetti negativi e realizzare un graduale recupero degli ecosistemi, dei valori paesistici, dei beni e dei siti di valore storico culturale.
Comprende gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti o alla valorizzazione di risorse male utilizzate o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici e ambientali e da ridurre o eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto.

Art. 7
Classificazione degli ambiti territoriali paesistici

Ai fini della normativa, gli ambiti territoriali paesistici sono classificati per categorie omogenee programmatiche e rappresentati negli elaborati nn. 17 e 19:
Ambiti territoriali da sottoporre al regime della tutela orientata
-  ambiti territoriali del paesaggio naturale;
-  ambiti territoriali del paesaggio archeologico;
-  ambiti territoriali del paesaggio costiero.
Ambiti territoriali da sottoporre al regime del mantenimento
- ambiti territoriali del paesaggio agrario tradizionale;
-  ambiti territoriali del paesaggio costiero urbanizzato;
-  ambiti territoriali del paesaggio delle piane agricole.
Ambiti territoriali da sottoporre al regime del ripristino
-  ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da processi di rinaturalizzazione;
-  ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da urbanizzazione;
-  ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da processi di abbandono.
Ambiti territoriali da sottoporre al regime della modificazione
-  ambiti territoriali del paesaggio con insediamenti rurali.
Ambiti territoriali da sottoporre al regime della trasformazione
-  ambiti territoriali del paesaggio agricolo di diffusione urbana
-  ambiti territoriali del paesaggio urbano
Ambiti territoriali da sottoporre al regime del recupero ambientale e paesistico
-  ambiti territoriali del paesaggio costiero degradato.

Art. 8
Ambiti territoriali da sottoporre al regime della tutela

Ambiti territoriali in cui sono presenti sistemi subnaturali e seminaturali; ambiti di rilevante interesse ecologico e paesistico, con sensibilità ambientale e paesistica alta e con elevata criticità; ambiti caratterizzati da elementi di rilevante interesse scientifico, culturale, paesistico con particolare riferimento alle componenti ecologiche paleontologiche e storico-archeologiche.
In questi ambiti gli interventi sono finalizzati a garantire direttamente o tramite adeguate procedure la compatibilità delle trasformazioni e degli usi con la tutela del patrimonio naturale e con la conservazione dei beni storico-culturali e del paesaggio.
Gli interventi sono anche volti a migliorare le condizioni di fruibilità pubblica delle risorse esistenti senza alterare l'integrità delle specifiche caratteristiche idrogeomorfologiche, biologiche e storico-culturali, senza modificare i caratteri che connotano l'assetto e l'immagine propria dell'insediamento.
Tali ambiti sono soggetti al regime della tutela orientata.
a) Ambiti territoriali del paesaggio naturale
1)  Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 45, 46 e 47 (*).
L'ambito 5 comprende il Piano del Lago, i versanti collinari soprastanti e le aree agricole contigue. Per queste caratteristiche tutto l'ambito ha un equilibrio molto delicato dal punto di vista ecologico paesistico e percettivo.
L'ambito 14 comprende i versanti di cuddia Attalora in parte ricoperti da vegetazione naturale in parte interessati da coltivi.
2) Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività forestale, culturale-scientifica, didattico-ricreative.
Le attività agropastorali sono compatibili con gli ambiti 5 e 14 e negli altri dove già esistono campi coltivati relativamente alle aree attualmente coltivate.
L'attività estrattiva è consentita nell'ambito 16 limitatamente alla cava esistente.
3) Tipi di intervento consentiti. In questi ambiti le attività e gli interventi compatibili sono finalizzati alla conservazione del suolo ed alla salvaguardia dell'ambiente naturale, dei caratteri paesistico-ambientali e della condizione di equilibrio tra fattori antropici e ambiente naturale, nonché alla fruizione pubblica, compatibilmente con la salvaguardia delle risorse esistenti. Devono pertanto essere conservate rigorosamente le caratteristiche dell'area per quanto concerne gli aspetti geomorfologici e vegetazionali.
Sono consentiti:
a)  interventi volti alla difesa del suolo e a mantenere la situazione idrogeomorfologica e il permanere delle condizioni esistenti di equilibrio dinamico dei versanti e del litorale con esclusivo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica;
b)  interventi atti ad assicurare la conservazione e la ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente naturale;
c)  rimboschimenti solo per motivate esigenze di difesa idrogeologica e facendo ricorso alle essenze legnose dei climax locali;
d)  il ripopolamento o altri interventi di gestione faunistica. L'esercizio venatorio può essere vietato per favorire il riequilibrio delle popolazioni faunistiche;
e)  interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purché gli interventi di tipo strutturale siano limitati a quelli strettamente necessari;
f)  gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero dell'edilizia esistente; gli interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade e piste, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia. Nell'ambito 6 si possono espletare attività didattico-ricreative, ivi compresa la manutenzione di manto erboso spontaneo, purché non implichino modificazioni biologiche ed ambientali (*);
g)  la realizzazione di impianti di servizi a rete purché sotterranei e con il ripristino dei luoghi e del manto vegetale;
h)  l'apposizione di cartelli per la segnaletica secondo i modelli e le dimensioni previsti dai decreti dell'Assessore per il territorio e l'ambiente del 23 maggio 1988 e del 3 febbraio 1990;
i)  è consentita nell'ambito 16 l'attività della cava esistente nei limiti dell'autorizzazione e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesistico anche durante la fase di scavo.
Non è consentito:
l)  installare tralicci, antenne e strutture similari; abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi o realizzare impianti di smaltimento rifiuti;
m) asportare, raccogliere o manomettere formazioni geologiche, rocce o fossili salvo che per la ricerca scientifica, ad esclusione di limitati prelievi finalizzati alla ricerca scientifica preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza;
n)  eseguire opere che alterano la morfologia del terreno e che distruggono o danneggiano la vegetazione.
Nell'ambito 5 sono vietati:
-  le nuove edificazioni e gli interventi di trasformazione urbanistica entro la fascia dei trecento metri dalla battigia;
-  discariche di rifiuti di qualsiasi genere, di acque reflue;
-  i prelievi di acque eccetto che per la ricerca scientifica;
-  la caccia come previsto dal decreto assessoriale n. 16/21 del 1988.
b) Ambiti territoriali del paesaggio archeologico
1) Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 17, 18.
Gli ambiti comprendono le principali testimonianze archeologiche dell'isola: il villaggio fortificato di Mursia e l'adiacente necropoli, l'Acropoli di Santa Teresa e San Marco.
2) Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: culturale-scientifica, didattico-ricreative, agropastorali.
3)  Tipi di intervento consentiti. Gli interventi sono finalizzati alla salvaguardia delle potenzialità della futura ricerca storico-archeologica, alla conservazione e alla valorizzazione delle potenzialità scientifico-didattico-turistiche, alla fruizione da parte del pubblico e della comunità scientifica internazionale e alla piena disponibilità pubblica di tali beni.
Vi rientrano: (*)
a)  interventi connessi alla ricerca archeologica e alla fruizione dei beni.
L'ambito 18 è interessato da consistenti presenze archeologiche sparse (cisterne, areali di dispersione ceramiche, elementi architettonici inseriti nei muretti riferibili all'abitato dell'antica Cossyra che si sviluppava attorno all'Acropoli localizzata sulle alture di Santa Teresa e San Marco), che impongono saggi archeologici preventivi a qualsiasi opera di trasformazione movimenti di terra e/o edificazione;
b) interventi volti ad assicurare la conservazione e la ricostruzione della vegetazione naturale;
c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero dell'edilizia esistente; interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade e piste, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica;
d)  il mantenimento delle colture esistenti.
Ogni intervento dovrà essere preventivamente assentito dalla competente Soprintendenza, che potrà preventivamenie disporre saggi ed indagini archeologiche, e inibire, in particolare, che si proceda a: (*);
e)  installare tralicci, antenne e strutture similari, abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi o realizzare impianti di smaltimento rifiuti;
f)  asportare, raccogliere o manomettere reperti archeologici ad esclusione di limitati prelievi finalizzati alla ricerca scientifica preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza;
g)  eseguire opere che alterano la morfologia del terreno con eccezione di campagne di scavo archeologico.
c)  Ambiti territoriali del paesaggio costiero
1)  Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Gli ambiti interessano costa alta a falesia, costa alta e rocciosa, costa bassa e rocciosa.
2) Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: forestale, agropastorale, culturale-scientifica, didattico-ricreative.
3) Tipi di intervento consentiti:
a)  interventi tesi a consentire la fruizione del mare, la conservazione del suolo e della vegetazione naturale, la rinaturalizzazione e/o il recupero delle aree agricole abbandonate;
b)  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero dell'edilizia esistente;
c)  interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade, della modifica di quelle esistenti.
Non sono consentiti: la nuova edificazione, i movimenti di terra e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia.

Art. 9
Ambiti territoriali da sottoporre al regime del mantenimento

Ambiti territoriali con alta sensibilità e con media o bassa criticità paesistico-ambientale e in cui sono presenti sistemi umani ad utilizzazione tradizionale.
Ambiti agricoli poco compromessi da interventi recenti di edificazione, caratterizzati in termini strutturali e morfologici dal paesaggio agricolo tradizionale a campi chiusi, da terrazzamenti sui versanti collinari e da edilizia rurale di interesse storico-tipologico-ambientale.
Tali ambiti sono soggetti a regime di mantenimento.
a) Ambiti territoriali del paesaggio agrario tradizionale
1)  Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
Gli interventi consentiti sono finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dell'attività agricola.
2)  Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, residenziali ai fini agricoli, agrituristiche, culturali-scientifiche, didattico-ricreative finalizzate all'esercizio dell'escursionismo lungo i percorsi esistenti.
3) Regime normativo: mantenimento.
4)  Tipi di intervento consentiti. Gli interventi devono tendere alla conservazione di queste aree per i valori paesistici e per la preminente funzione agricola che svolgono, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e l'insediamento agricolo storico (tessuto agrario a campi chiusi, fabbricati rurali, muretti a secco, siepi, terrazzamenti, viabilità rurale, sentieri).
Sono consentiti:
a)  gli interventi connessi all'attività agricola nel rispetto delle tipologie e degli ordinamenti colturali esistenti, con le limitazioni poste dalle leggi vigenti in materia;
b)  allevamento del bestiame a carattere non intensivo e non industriale;
c)  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero dell'edilizia esistente, compreso eventuale limitato ampliamento necessario per dotare il fabbricato degli indispensabili servizi igienico-sanitari o di modesti annessi ad uso agricolo;
d)  interventi di trasformazione d'uso dell'edilizia esistente finalizzati alle attività agroturistiche;
e)  interventi di manutenzione e sistemazione della rete infrastrutturale agricola esistente.
b)  Ambiti territoriali del paesaggio costiero urbanizzato
1)  Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 35, 36.
2)  Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, residenziali e residenziale-turistica, culturali-scientifiche, didattico-ricreative, attrezzature, turistico-alberghiere.
3) Tipi di intervento consentiti. Gli interventi consentiti sono finalizzati alla salvaguardia della costa e alla fruizione del mare:
a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero dell'edilizia esistente;
b)  interventi di trasformazione d'uso dell'edilizia esistente finalizzati alle attività turistico-balneari;
c)  interventi di manutenzione e sistemazione della rete infrastrutturale agricola esistente;
d) nell'ambito 35 è consentito il recupero delle strutture alberghiere esistenti, la creazione di attrezzature per la fruizione del porto di Scauri da prevedere ed attuare attraverso una attenta pianificazione urbanistica e da verificare attraverso uno studio di compatibilità paesistico-ambientale.
Le prescrizioni di cui all'art.15, lett. a), della legge regionale n. 78/76 e successive integrazioni sono estese a tutta la fascia di rispetto della costa così come delimitata nella tav. 19.
c) Ambiti territoriali del paesaggio delle piane agricole
1) Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 37, 38, 39.
Gli interventi consentiti sono finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dell'attività agricola.
2) Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, residenziali, agrituristiche, culturali-scientifiche, didattico-ricreative.
Gli interventi devono tendere alla conservazione del paesaggio e alla riqualificazione e valorizzazione dell'attività agricola. Al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e l'insediamento agricolo storico (tessuto agrario a campi chiusi, fabbricati rurali, muretti a secco, terrazzamenti, viabilità rurale, sentieri).
Sono consentiti:
a)  gli interventi connessi all'attività agricola;
b)  allevamento del bestiame a carattere non intensivo e non industriale;
c)  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero dell'edilizia esistente, compreso eventuale limitato ampliamento necessario per dotare il fabbricato degli indispensabili servizi igienico-sanitari o di modesti annessi ad uso agricolo;
d)  interventi di trasformazione d'uso dell'edilizia esistente finalizzati alle attività agrituristiche;
e)  interventi di manutenzione e sistemazione della rete infrastrutturale agricola esistente.
Nell'ambito 39 sono consentite le nuove edificazioni, a fini residenziali e residenziali turistici relativamente ai nuclei esistenti (Buccuram). Le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso rurale e della tipologia edilizia tradizionale.

Art. 10
Ambiti territoriali da sottoporre al regime del ripristino

Ambiti territoriali con media sensibilità e alta criticità paesistico-ambientale e in cui sono presenti sistemi umani ad utilizzazione tradizionale.
Ambiti agricoli in cui è presente in modo più o meno diffuso l'abbandono delle colture, fenomeno che ha favorito la formazione di situazioni particolari a seconda se prevalgono processi di colonizzazione delle comunità vegetali o processi di trasformazione antropica o se ha ancora continuità la utilizzazione agricola.
Tali ambiti sono soggetti a regime di ripristino.
a)  ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da processi di rinaturalizzazione
1. Questa categoria riguarda gli ambiti territoriali classificati come 40, 41, 42, 43, 44, (*) 48, 49, 50, 51.
Ambiti agricoli interessati da processi più o meno spinti di colonizzazione dei versanti collinari e costieri da parte di formazioni steppiche, macchia bassa e garighe.
2. Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: forestali, agropastorali, culturali-scientifiche, didattico-ricreative.
3. Tipi di intervento consentiti. Interventi finalizzati al restauro ambientale ed a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, attraverso l'incremento della presenza di specie vegetali caratteristiche delle alleanze Oleo-Ceratonion e Quercion ilicis.
Interventi tesi al ripristino dell'attività agricola nel rispetto delle colture tradizionali, di nuove forme di conduzione del fondo; al mantenimento degli elementi e delle forme dell'insediamento agricolo (muretti, terrazzamenti, edifici, viabilità rurale).
Sono consentiti:
a)  interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purché limitati solo a quelli di tipo strutturale strettamente necessari;
b)  opere di consolidamento dei versanti con esclusivo impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
c) recupero, ripristino e sostituzione degli impianti agricoli degradati;
d)  negli edifici e sui manufatti esistenti, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero, ampliamento dei volumi, adeguamenti igienici, statici e tecnologici;
e)  interventi di trasformazione d'uso solo a favore dell'agriturismo;
f)  le nuove costruzioni pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli nel rispetto della normativa vigente.
Sono da ritenersi incompatibili:
-  gli interventi di tipo forestale con introduzione di entità biologiche estranee;
-  l'apertura di cave, nonché di nuove strade e la modificazione di quelle esistenti;
-  le discariche e i depositi di qualsiasi natura.
Le prescrizioni di cui all'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76 e successive integrazioni sono estese a tutta la fascia di rispetto della costa di cui agli ambiti 41 e 49 così come delimitata nella tav. 19.
b) ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da urbanizzazione
1)  Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 52, 53.
Comprende gli ambiti in parte compromessi dalla presenza di insediamento sparso o da insediamento di carattere militare e che manifestano fenomeni di abbandono delle colture e/o di degrado pur mantenendo la riconoscibilità degli elementi morfologici e strutturali del sistema agricolo.
2)  Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, agrituristiche, residenziali e residenziali turistiche.
3) Tipi di intervento consentiti. Interventi finalizzati al mantenimento e al ripristino dell'attività agricola e degli elementi e delle forme dell'insediamento agricolo (muretti, terrazzamenti, edifici, viabilità rurale).
Sono consentiti:
a)  tutti gli interventi previsti negli ambiti del paesaggio agrario;
b)  negli edifici e sui manufatti esistenti, sia agricoli che extragricoli sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamenti igienici, statici e tecnologici, recupero e ampliamento dei volumi;
c)  interventi di trasformazione d'uso a favore dell'agriturismo o comunque di attività compatibili con le finalità agricole dell'area;
d)  le nuove costruzioni;
e)  nell'ambito 52 è consentita la costruzione di nuovi edifici o attrezzature per finalità connesse ad esigenze di tipo militare, sempre nel rispetto dei caratteri del luogo e del paesaggio; ove non è possibile il ripristino dell'agricoltura è opportuno attuare interventi di ripristino di forme di vegetazione naturale;
f)  nell'ambito 53 sono consentite le nuove costruzioni, a fini residenziali e residenziali-turistici, a bassa densità, di dimensioni contenute e limitate, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso rurale e della tipologia edilizia tradizionale.
c)  Ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati dai processi di abbandono
1)  Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
Ambiti territoriali in cui le colture agricole sono frammiste ad aree incolte o sono limitanti con aree di vegetazione di tipo naturale.
2) Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, agrituristiche, culturali-scientifiche, didattico-ricreative.
3)  Tipi di intervento consentiti. Interventi finalizzati al mantenimento e al ripristino dell'attività agricola, alla sperimentazione, nel rispetto delle colture tradizionali, di nuove forme di conduzione del fondo, al mantenimento degli elementi e delle forme dell'insediamento agricolo (muretti, terrazzamenti, edifici, viabilità rurale).
Sono consentiti:
a)  recupero, ripristino e sostituzione degli impianti agricoli (coltivazioni) degradati;
b)  negli edifici e sui manufatti esistenti, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamenti igienici, statici e tecnologici, recupero e ampliamento dei volumi;
c)  interventi di trasformazione d'uso a favore dell'agriturismo;
d)  le nuove costruzioni pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli nel rispetto della normativa vigente.
Tutti gli interventi ammessi debbono effettuarsi nel rispetto dei caratteri e delle tipologie edilizie tradizionali, delle preesistenze rurali e del paesaggio agricolo.

Art. 11
Ambiti territoriali da sottoporre al regime della modificazione

Ambiti territoriali relativi ad ecosistemi tecnico-rurali con media sensibilità e media criticità paesistico-ambientale.
Tali ambiti sono soggetti a regime di modificazione.
a)  Ambiti territoriali del paesaggio con insediamenti rurali
1)  Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67.
2) Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, agrituristiche, residenziali e residenziali turistiche, attrezzature, culturali-scientifiche, didattico-ricreative.
3)  Tipi di intervento consentiti. Interventi finalizzati al mantenimento dell'attività agricola, allo sviluppo dell'insediamento rurale e al mantenimento dei caratteri e delle forme di insediamento.
Sono consentiti:
a)  formazione di nuovi impianti agricoli (coltivazioni), recupero e ristrutturazione degli esistenti;
b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamenti igienici, statici e tecnologici, recupero anche con ampliamento dei volumi degli edifici esistenti;
c)  interventi di trasformazione d'uso tese a favorire l'agriturismo o comunque attività compatibili con le finalità agro-rurali dell'area;
d)  le nuove costruzioni agricole nel rispetto della normativa vigente;
e)  le urbanizzazioni, la costruzione di nuovi edifici ed attrezzature ove previste dal PRG;
f)  tutti gli interventi ammessi debbono effettuarsi nel rispetto dei caratteri architettonici e delle tipologie edilizie tradizionali, delle preesistenze rurali;
g)  la nuova viabilità necessaria all'espansione del centro rurale deve uniformarsi alle caratteristiche morfologiche del suolo e garantire i caratteri dell'insediamento sparso e della tipologia edilizia tradizionale.
I nuovi interventi, previsti dal P.R.G., dovranno essere attuati attraverso piani attuativi e progetti esecutivi da sottoporre a parere della competente Soprintendenza.

Art. 12
Ambiti territoriali da sottoporre al regime della trasformazione

Ambiti territoriali relativi ad ecosistemi tecnico-rurali o urbano-tecnologico; ambiti con media o bassa sensibilità e medio o bassa criticità paesistico-ambientale per i quali si sono individuati valori medi o bassi con riferimento agli aspetti naturalistici.
In questi ambiti caratterizzati dalla massima trasformabilità, le attività e gli interventi compatibili vanno valutati e relazionati alle caratteristiche ambientali, storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, di queste debbono tenere conto le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi mirando alla riqualificazione del territorio.
Tali ambiti sono soggetti a regime di trasformazione.
a)  Ambiti territoriali del paesaggio agricolo di diffusione urbana
1)  Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 68, 69, 70, 71.
Comprende gli ambiti agricoli interessati da forti processi di urbanizzazione determinati dall'uso residenziale, dalle residenze stagionali e da espansioni e/o trasformazioni urbane organizzate per fasce più o meno discontinue e di spessore variabile lungo le direttrici viarie che partono dal centro urbano.
In questi ambiti sono ancora riconoscibili gli elementi morfologici dell'impianto agricolo ma esistono fenomeni di degrado e di abbandono dei suoli, impatti negativi di infrastrutture e di strutture urbane.
2) Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, residenziali, residenziali turistiche, attrezzature, infrastrutture e impianti.
3) Regime di intervento. Trasformazione.
4) Tipi di intervento consentiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamenti igienici, statici e tecnologici, recupero e ampliamento dei volumi degli edifici esistenti;
b)  le nuove costruzioni pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli nel rispetto della normativa vigente;
c)  le urbanizzazioni, la costruzione di nuovi edifici ed attrezzature ove previsti dal PRG all'interno di piani particolareggiati, redatti nel rispetto della tipologia e morfologia dell'insediamento e del sito e sottoposti al preventivo parere della competente Soprintendenza;
d)  impianti tecnologici e/o grandi attrezzature, se previsti dallo strumento urbanistico, subordinatamente alla procedura di compatibilità ambientale e paesistica (come previsto dal titolo IV delle presenti norme).
b)  Ambiti territoriali del paesaggio urbano
1) Questa categoria interessa l'ambito territoriale classificato come 72.
Gli interventi ammessi sono disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali in relazione alle esigenze insediative effettivamente accertate e in relazione alla tipologia e morfologia dell'insediamento e del sito.

Art. 13
Ambiti territoriali da sottoporre al regime del recupero ambientale e paesistico

Ambiti territoriali con bassa sensibilità ed alta criticità paesistico-ambientale, interessati da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.
Gli elementi di alterazione del paesaggio se puntuali sono individuati come detrattori della qualità ambientale e paesistica, se estesi sono perimetrati come ambiti del paesaggio degradato. Su tali ambiti si ritiene opportuno redigere a cura dell'Amministrazione comunale piani di recupero ambientale.
Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesistici e ambientali manomessi o degradati.
Tali ambiti sono soggetti al regime del recupero ambientale e paesistico.
a)  Ambiti territoriali del paesaggio costiero degradato
Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 73, 74, 75.
2)  Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: forestali, didattico ricreative, infrastrutture e impianti, residenziali, turistico-alberghiero, industriali-artigianali.
3)  Tipi di intervento consentiti:
a)  interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
b)  interventi tesi all'incremento del patrimonio boschivo, al recupero di attrezzature ed impianti, e di opere infrastrutturali purché previste da piani o programmi e in ogni caso compatibili con l'ambiente e con il paesaggio;
c)  interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali;
d)  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero dell'edilizia esistente;
e)  nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio.
Le prescrizioni di cui all'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76 e successive integrazioni sono estese a tutta la fascia di rispetto della costa così come delimitata nella tav. 19.

TITOLO III
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO


Capo I
Componenti della struttura geologica e geomorfologica


Art. 14
Definizione

I caratteri dell'edificio vulcanico di Pantelleria costituiscono i fattori principali che concorrono alla formazione del paesaggio dell'isola.
Il P.T.P. promuove la tutela del sistema fisico-ambientale e di tutti gli elementi geologici e geomorfologici che hanno un rilevante valore scientifico o che concorrono alla formazione di ambienti naturali peculiari, nonché delle zone soggette a pericolosità geologica.
La tutela dei sistemi, dei singoli elementi emergenti e degli ambienti peculiari deve avvenire mediante la difesa delle risorse naturali, la conservazione del suolo e dell'insieme dei fattori naturalistici che danno forma al paesaggio.
Gli elementi del paesaggio geologico sono beni culturali geologici configuranti la morfologia e connotanti la tipologia, sono riconosciuti e rappresentati nelle tav. 1, 2, 3.

Art. 15
Sistema costiero

Il sistema costiero è caratterizzato in generale da costa alta e rocciosa interrotta da brevi tratti di costa bassa nella zona nord-ovest e nord-est dell'isola, da falesia nella zona meridionale e da costa alta e frastagliata formata da colate di lava soda-trachitica nella zona ovest.
Data la sua particolare configurazione e la sua struttura geologica costituisce bene di eccezionale valore culturale, naturale ed ambientale da salvaguardare e di cui garantire la fruizione pertanto è sottoposto a regime di tutela orientata.
Sono vietati:
-  le nuove edificazioni, i movimenti di terra e qualsiasi altra trasformazione urbanistica entro la fascia di rispetto della battigia come delimitata nella tavola 19 e comunque in tutta la fascia costiera così come delimitata dall'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76;
-  discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere di acque reflue se non adeguatamente trattate e depurate.
Negli impianti di dissalazione, progettati e realizzati in conformità alla legge regionale n. 134/82 e successive modifiche, in particolare, va posta attenzione ai problemi della dispersione del calore e dello scarico a mare della salamoia prodotta che, superando i livelli ottimali di concentrazione dei sali delle acque marine, crea gravi danni alla flora e alla fauna marina.
I progetti delle opere pubbliche (porti, approdi, strade, parcheggi, discese a mare) previste dagli strumenti di pianificazione devono essere corredati da studi comprovanti che la realizzazione delle opere non altera negativamente il paesaggio e l'ambiente.

Art. 16
Centri vulcanici

La struttura geologica dell'isola è costituita da una associazione eccezionale bimodale di prodotti basaltici e trachitico-riolitici. Essa è caratterizzata dall'orlo della caldera (grande depressione di forma elissoidale che occupa la parte centrale) visibile in molte zone (Costa Monastero, Costa Zighidì, Contrada Zinedi, Cala Cinque Denti, Piano della Ghirlanda); da i segni della prima caldera (visibili a Serra Ghirlanda, Salto La Vecchia e Scauri); da numerosi centri vulcanici; centri con orlo craterico (Monte S. Elmo, Cuddia del Catt, Monte Gibele, Cuddie Bruciate, Cuddia della Ferla, Monte Gelkhamar, Centri sul bordo della Caldera, Cuddia del Gadir, Cuddia Maccotta, Centri sui lati di Montagna Grande), duomi (Fossa del Russo, Monti Gibilè), coni piroclastici (Cuddia Mida, Cuddia Randazzo), scudi, coni di scorie basaltiche, da lave a blocchi. Tali beni sono individuati e rappresentati nelle tavole 3 e 19.
I centri vulcanici costituiscono risorsa unica e non rinnovabile e beni di rilevante interesse scientifico-culturale e pertanto vanno tutelati ai sensi dell'art. 1, lettera l), della legge n. 431/85.

Art. 17
Versanti

Nell'insieme la morfologia dell'isola è caratterizzata da rigide scarpate e da pendii fortemente o moderatamente scoscesi (elaborati A1, A3, A4). Pertanto sui versanti va attuata una difesa efficace del suolo che prevenga e riduca il rischio e i dissesti idrogeologici mettendo in atto misure di cautela e limitazioni d'uso graduate in funzione della pericolosità delle diverse aree.
Gli interventi debbono essere rivolti a mantenere l'assetto idrogeomorfologico e a garantire il permanere delle condizioni esistenti di relativo equilibrio.
Sono consentiti:
-  interventi di ricostituzione del bosco e della macchia mediterranea;
-  attività agrosilvopastorale;
-  manutenzione, ripristino e nuova costruzione dei muretti a secco;
-  manutenzione e ripristino dei sentieri e della viabilità agricola;
-  manutenzione e ripristino dei terrazzamenti;
-  interventi di recupero ambientale delle cave esistenti, in atto dismesse;
-  nuove edificazioni ed interventi di urbanizzazione come definito negli ambiti territoriali.
Nell'esecuzione di tali interventi al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti è necessario che le superfici di terreno denudato siano tutte rinverdite dovunque è possibile mediante piantagioni di alberi e/o arbusti.
Le opere di difesa del suolo devono essere eseguite utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.
Non è consentito:
-  eseguire movimenti di terra (sbancamenti, rilevati, riporti, scavi in sottosuolo) per la creazione di piazzali, terrazzi, colture specializzate in pendio, autorimesse, interrati e scantinati e simili, senza adeguati e controllati provvedimenti geotecnici stabilizzanti, cautelativi o risarcitivi dell'assetto superficiale del suolo intendendo come tali le opere di sostegno, di rinsaldamento, di rimboschimento dei pendii, nonché quelle di canalizzazione e di drenaggio delle acque superficiali;
-  i riporti e i movimenti di terreno che alterano in modo sostanziale il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale;
-  prelevare terra, sabbia o altri materiali. L'attività estrattiva è subordinata alla procedura prevista all'art. 52;
-  modificare il regime idrologico di valloni e torrenti alterando la direzione o costituendo impedimento al deflusso delle acque;
-  impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane;
-  demolire muretti o edifici o strutture che esplicano, direttamente o indirettamente, funzioni di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità del versante.
Sui versanti con pendenza superiore al 30% non sono consentite nuove costruzioni, disboscamenti e ogni altro intervento suscettibile di alterare gli equilibri statici e idrodinamici.

Art. 18
Piane

Le piane costituiscono risorse rare rispetto alla morfologia fortemente accidentata dell'isola (tav. 19) e pertanto sono beni da tutelare, da riservare all'attività agricola. Va posta particolare attenzione al mantenimento e alla conservazione del suolo.
Sono vietati:
-  movimenti consistenti di terra (sbancamenti e riporti);
-  l'apertura di cave.

Art. 19
Lago

Il lago di Venere impostato sul bordo della caldera, alimentato per la maggior parte da sorgenti termali ricche di anidride carbonica e di sali di soda e potassi, costituisce un ambiente naturale particolare, di notevole interesse scientifico e paesaggistico (tav. 1, 2, 3).
Il lago per la sua particolare configurazione e la sua struttura geologica costituisce bene di eccezionale valore culturale, naturale ed ambientale da salvaguardare, pertanto è sottoposto a regime di tutela orientata.

Art. 20
Manifestazione di quiescenza vulcanica

Le sorgenti termali, le fumarole, le mofete, il bagno-asciutto, testimoniano che l'attività vulcanica si trova in una fase attiva esalativa idrotermale (tav. 2). Le fumarole determinano la formazione di un microambiente particolare nel quale vivono biotopi rari. Queste manifestazioni costituiscono bene culturale di rilevante interesse scientifico e vanno sottoposte a regime di tutela orientata, è possibile la fruizione libera nell'ambiente naturale. E' opportuno agevolare la fruizione con piccoli interventi di manutenzione dello stato dei luoghi mirati alla conservazione del bene.

Art. 21
Emergenze geologiche e geomorfologiche

Per emergenze geologiche si intendono le località dove sono ben visibili le stratificazioni tipiche, gli elementi strutturali che hanno un valore culturale e scientifico.
Per emergenze geomorfologiche si intendono le aree in cui sono presenti, coni craterici, coni di scorie, scudi, duomi, orli di caldera, orli di scarpata, fronte di colate laviche, lave a blocchi, grotte, faglie, cime, selle, rocce, costoni rocciosi, crinali principali, fossi di ruscellamento, coste, falesie e tutte le forme geomorfologiche che hanno interesse culturale e scientifico (tav. 3).
Esse costituiscono beni di rilevante interesse scientifico-culturale e vanno tutelate nella loro integrità, pertanto sono sottoposte a regime di tutela orientata.
Nei progetti di recupero ambientale delle cave esistenti, dismesse o attive, devono essere salvaguardate: stratificazioni tipiche, forme strutturali, fossili e simili.
E' vietato asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili o minerali salvo che per la ricerca scientifica.

Art. 22
Zone caratterizzate da fenomeni di dissesto o di instabilità

Nelle zone instabili, soggette a frana e a crolli, riconosciute e rappresentate nella tav. 3, non sono consentiti la nuova edificazione né interventi di urbanizzazione, nonché qualsiasi intervento e/o utilizzazione che possa direttamente od indirettamente aggravare i fenomeni di dissesto e di instabilità.
Sono consentiti:
-  interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque volti al consolidamento delle aree in dissesto;
-  pratiche colturali purché coerenti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate e corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
In queste aree gli interventi edilizi ed infrastrutturali, i movimenti di terra o la modificazione dello stato dei suoli devono, in sede di pianificazione locale o settoriale e/o nei progetti esecutivi di opere pubbliche, essere confortati da indagini adeguate di carattere geologico e geotecnico atte ad individuare anche le cautele e i provvedimenti necessari per scongiurare i rischi.
In sede di pianificazione locale, le previsioni urbanistiche devono essere supportate da adeguate indagini geologiche, che consentano di definire una cartografia di sintesi utile a riconoscere sul terreno le situazioni di pericolosità idrogeologica.

Capo II
Componenti biologico-ambientali


Art. 23
Definizione

Le componenti biologico-ambientali costituiscono caratteristiche fondamentali in buona parte peculiari del sistema insulare di Pantelleria.
La pianificazione paesistica promuove la tutela attiva e passiva di tali componenti che hanno un valore paesistico, ecologico, scientifico, estetico e storico come testimonianze dell'evoluzione naturale dell'ambiente nonché di un millenario equilibrato rapporto fra uomo e natura.
Le forme di aggregazione naturale delle componenti biologiche, le loro espressioni emergenti, singole ed associate in habitat e peculiari e limitati, nonché il livello di antropizzazione dei sistemi espressi dalle stesse componenti sono riconosciute e rappresentate nelle tav. 4, 5, le quali costituiscono parte integrante del piano.

Art. 24
Formazioni rupicole

Consistono di aspetti di vegetazione aventi carattere di seminaturalità confinati in frammenti di territorio poco accessibili, in molti casi banalizzati dalla presenza di una o più specie esotiche (tav. 4).
Tali formazioni vengono sottoposte a regime di tutela integrale e pertanto occorre adottare quelle misure protettive, unitamente a programmi di riqualificazione, volte al mantenimento e alla rinaturalizzazione delle cenosi insediate, attraverso l'eliminazione degli elementi estranei.

Art. 25
Formazioni delle falesie costiere

Trattasi di sistemi biologici aventi elevato carattere di naturalità, confinati in porzioni limitate e pressocché inaccessibili di territorio (tav. 4).
Tali sistemi vengono sottoposti a regime di tutela integrale.
Occorre adottare efficaci misure protettive volte a:
-  evitare il danneggiamento di tutte le specie vegetali e animali, l'introduzione di specie estranee che possano alterare l'equilibrio naturale, nonché l'asportazione di qualsiasi componente dell'ecosistema se non per motivate esigenze scientifiche;
-  predisporre misure di prevenzione antincendio, individuando una fascia di rispetto larga non meno di quaranta metri a monte dell'orlo superiore della falesia o dal margine esterno della eventuale vegetazione legnosa di tipo naturale in atto esistente e con esso confinante, destinando la parte più esterna - non superiore al 50% della larghezza - di tale fascia al pascolo e/o ad attività agricole che comportino lavorazioni del suolo e/o l'asportazione periodica o il controllo della vegetazione allo stato erbaceo.

Art. 26
Vegetazione alofitica delle scogliere

Sistemi biologici insediati sulla scogliera e talora anche sulla parte bassa delle rupi marittime, caratterizzati da una copertura vegetale in cui si osserva la prevalente presenza di specie prettamente alofile accompagnate da altre accidentali che non modificano le caratteristiche di naturalità del sistema che tuttavia si classifica come subnaturale (tav. 4).
Queste comunità sono fisionimizzate dai più tipici rappresentanti della flora alofila rupicola e vengono attribuite sintassonomicamente alla classe (Crithmo-Limonietea. In esse trova il suo habitat ottimale, fra l'altro l'interessante endemita Limonium cosyrense.
Tale vegetazione viene sottoposta a regime di tutela orientata e pertanto occorre adottare efficaci misure protettive volte a salvaguardare la persistenza dell'equilibrio biologico delle comunità insediate come garanzia del loro mantenimento e della loro evoluzione biologica.
Sono compatibili la fruizione del mare e limitati interventi per la fruizione culturale-ricreativa della costa che rispettino la qualità e strutturazione della vegetazione, senza comportare alterazione della morfologia dei substrati.

Art. 27
Formazioni boschive e macchia

Sistemi subnaturali e semi-naturali riconducibili a formazioni di "bosco e di macchia mediterranea" che conferiscono il più evidente carattere di naturalità a tutta l'isola. Essi sono caratterizzati dalla presenza di una vegetazione arborea ed arbustiva più o meno continua ed espressa da conifere e latifoglie indigene e sempreverdi, con presenza di elementi di interesse bio-geografico che ne determinano la peculiarità; limitate oggi alle aree intorno ai principali rilievi o lungo alcuni settori della costa, in particolare quella meridionale (tav. 4).
Il bosco e la macchia vengono sottoposti a regime di conservazione orientata e pertanto occorre adottare efficaci misure protettive atte a mantenere inalterata la composizione floristica e la struttura della vegetazione.
Sono consentiti:
-  interventi tesi sia alla riqualificazione del bosco e della macchia, sia al riequilibrio delle componenti più caratteristiche, sia interventi tesi alla riconversione integrale a bosco di parti di macchia secondaria, finalizzando il tutto ad una futura tutela integrale degli aspetti più espressivi;
-  interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purché limitati solo a quelli di tipo strutturale strettamente necessari;
-  l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada solamente per i mezzi necessari alle attività silvopastorali e per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento degli incendi ed in genere di protezione civile;
-  le opere di consolidamento dei versanti con esclusivo impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
-  la manutenzione e la riqualificazione con attenuazione del l'impatto percettivo della viabilità esistente.
Sono da ritenersi incompatibili:
-  le alterazioni degli habitat;
-  gli interventi di tipo forestale con introduzione di entità biologiche estranee;
-  l'apertura di cave, nonché di nuove strade e piste e la modificazione di quelle esistenti;
-  l'installazione di nuovi tralicci, antenne e strutture similari;
-  le discariche e i depositi di qualsiasi natura.

Art. 28
Formazione di macchia bassa e garighe

Aspetti di vegetazione su suoli un tempo ricoperti dalla macchia o macchia foresta o ancora destinati ad usi agricoli ed oggi abbandonati o utilizzati più o meno in modo continuo come pascoli (tav. 4).
Tali formazioni vengono sottoposte a regime di tutela orientata, riqualificazione e ripristino.
Sono ammessi:
-  interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, attraverso l'incremento della presenza di specie vegetali caratteristiche delle alleanze Oleo-Ceratonion e Quercion ilicis;
-  la manutenzione e la riqualificazione con attenuazione dell'impatto percettivo della viabilità esistente.
Sono incompatibili:
-  qualsiasi alterazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio;
-  le opere che alterano la morfologia dei terreni;
-  l'apertura di cave e di nuove strade o la modifica delle caratteristiche tipologiche, dimensionali e dei tracciati della viabilità esistente;
-  le discariche e i depositi di rifiuti di qualsiasi natura;
-  le nuove edificazioni, gli interventi di tipo infrastrutturale e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia.

Art. 29
Formazioni steppiche

Copertura vegetale riconducibile alla categoria della vegetazione dei coltivi abbandonati. Aree in cui l'abbandono colturale ha favorito la formazione di aspetti erbacei particolari e in cui, accanto a numerose specie caratteristiche delle comunità riferite alla classe Thero-Brachypodietea, si ritrovano sparsi elementi tipici della macchia (Oleo-Ceratonion, Quercetea ilicis) (tav. 4). Questi aspetti tendono a colonizzare i terrazzamenti, un tempo adibiti a colture erbacee e legnose dei versanti collinari e costieri.
Tale vegetazione viene sottoposta a regime di recupero e modificazione finalizzato al riuso agricolo e zootecnico, a destinazioni di macchia e di bosco mediterraneo in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile.
Sono ammessi:
-  interventi di tipo agro-silvo-pastorale e cambiamenti colturali con riferimento alle tipologie agricole locali;
-  interventi di recupero e restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta e del bosco di tipo climacico, attraverso l'incremento della presenza di specie vegetali caratteristiche delle alleanze Oleo-Ceratonion e o Quercion ilicis;
-  interventi di manutenzione e ricostituzione dei muretti e dei terrazzi, della viabilità esistente e del patrimonio edilizio esistente.

Art. 30
Formazioni pioniere su pietraie e macereti

Consistono in sistemi poco estesi, dispersi e allocati prevalentemente alla base dei maggiori rilievi, svolgono un ruolo di rifugio per la fauna locale (tav. 4). Date le instabili condizioni fisiche dell'ambiente sono da assoggettare a tutela orientata con possibilità, nelle situazioni stabilizzate, di movimento ed asportazione del materiale litico.

Art. 31
Formazioni pioniere dei fronti di cava e discariche

Le formazioni biologiche legate all'ambiente di cava sono piuttosto banali. Per la loro natura costituiscono detrattori dell'ambiente e del paesaggio (tav. 4). Le aree di pertinenza vanno sottoposte a regime di recupero ambientale da realizzare con metodi e tecniche dell'ingegneria naturalistica.
Nei casi di instabilità del fronte di cava sono, comunque, ammessi interventi di consolidamento.

Art. 32
Formazioni igro-idrotile del lago

Trattasi di un biotopo in cui è rappresentata tutta la serie legata all'ambiente delle acque interne, avente una propria peculiarità in considerazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua e alla qualità e struttura dei popolamenti vegetali insediati. Vi trova infatti l'habitat esclusivo il Limonium secundirameum (tav. 5) che nell'insieme determina biocenosi endemiche.
In funzione della particolare ecologia, il biotopo va preservato da qualsiasi forma di manomissione e alterazione. Anche il calpestamento della cintura più esterna e delle sponde del lago determina condizioni di disagio per la vegetazione igrofila e modificazione dei comuni processi dinamici.
Vanno pertanto vietati la balneazione, l'asportazione di materiali terrosi e le concentrazioni di persone.
Per queste caratteristiche sono sottoposte ad un regime di tutela orientata con possibilità di fruizione culturale e scientifica e didattica.
La formazione culturale e ricreativa deve essere indirizzata lungo percorsi esterni, definiti e controllati.
E' vietata qualsiasi forma di immissione di materiali esterni, organici e inorganici, l'abbandono di rifiuti.

Art. 33
Formazioni crittogamiche delle fumarole

Si tratta di biotopi particolari e rari in tutto il Mediterraneo, che rappresentano significative testimonianze di attivi processi geodinamici (tav. 5). Biologicamente hanno un grande interesse in quanto costituiscono sede specializzata di varie forme di vita oltre che di comunità crittogamiche esclusive dell'isola.
Per queste caratteristiche sono sottoposte ad un regime di tutela orientata con possibilità di fruizione culturale e scientifica e didattica.
E' vietato qualsiasi tipo di alterazione e modificazione dello stato dei luoghi e dell'area circostante per un raggio di cento metri.

Art. 34
Colture agricole

Le colture agricole costituiscono risorse primarie di preminente interesse economico, paesaggistico e ambientale da conservare, mantenere e riqualificare.
L'agricoltura di Pantelleria è definita dalla presenza di fattori fisici, biologici, socio-economici e culturali fortemente limitanti.
Il sistema tecnico culturale oggi diffuso apppare appropriato alla disponibiltà e qualità delle risorse ed ha poche concrete alternative.
Il P.T.P. prevede:
-  il mantenimento e la riqualificazione delle attività agrosilvopastorali al fine di conservare le risorse primarie e i suoli agrari, migliorare la qualità di prodotti tipici, conservare e valorizzare il paesaggio agrario;
-  il miglioramento dell'efficienza colturale nella valorizzazione qualitativa e nella tipicizzazione delle produzioni, nella definizione di strategie di marketing, nella promozione di politiche di sviluppo integrato in cui l'agricoltura acquisti un ruolo multifunzionale non legato solo alla fruizione produttiva ma anche a quello di valorizzazione paesaggistica e di tutela ambientale;
-  il mantenimento degli ordinamenti colturali vigenti.
Gli oliveti vanno tutelati e conservati per il valore paesaggistico e culturale e, pertanto, non possono essere sostituiti da altre colture.
Il vigneto e il cappereto vanno tutelati nel loro insieme in quanto possono essere sostituiti vicendevolmente prendendo l'uno il posto dell'altro.
La definizione delle scelte varietali, delle tecniche colturali, delle densità di impianto e delle forme di allevamento devono rendere compatibili le innovazioni della produzione con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione vitivinicola e cappericola locale.
E' consentita l'introduzione di altre specie mediterranee, mentre per l'introduzione di specie esotiche va richiesta specifica autorizzazione alla competente Soprintendenza.
Le colture parcellizzate fanno riferimento alle aree agricole periurbane fortemente frazionate.
Queste colture pur avendo interesse limitato dal punto di vista produttivo acquistano un ruolo importante nella conservazione del suolo e della qualità dell'ambiente e nell'economia locale. Pertanto vanno sottoposte a regime di modificazione.
Sono consentiti nelle aree agricole in stato di abbandono interventi di ripristino o di recupero ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta e del bosco di tipo climacico come previsto agli artt. 27 e 28.
Gli impianti di nuove serre avverranno nel rispetto della normativa e delle valenze paesaggistiche dell'agro di Pantelleria (*).
Si consiglia un uso limitato di antiparassitari e diserbanti per la diffusa presenza di cisterne e per l'eventuale deriva dei principi attivi sui tetti dei dammusi che raccolgono l'acqua piovana.
Va promosso il controllo dei processi di trasformazione, di abbandono e riuso delle aree e delle strutture agricole.
Vanno perseguiti metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente anche alla luce del programma regionale pluriennale approvato dalla Giunta regionale nel novembre 1994 (circolare n. 171/D.R. del 5 dicembre 1994 dell'As-sessorato agricoltura e foreste) in attuazione della direttiva CEE n. 2078 del 30 giugno 1992.

Art. 35
Vegetazione ornamentale

La vegetazione ornamentale è espressa da elementi arborei, arbustivi ed erbacei organizzati a costituire orditure, trame e giardini informali in prevalenza a carattere privato e complementari alla residenza sparsa.
E' da promuovere un riferimento a tipologie espressive dei sistemi insulari mediterranei da perseguire attraverso l'uso di:
-  siepi e barriere protettive costituite da Limonastrum monopetalum pianta aloresistente e di facile foggiatura, Rosmarino, Lentisco Artemisia arborescente;
-  elementi arborei come olivastro, carrubbo, cipresso comune, albero di Giuda, lagunaria, palma da dattero, mioporo, fico, araucaria, arancio amaro, gelso bianco e rosso, casuarina, acacia, eritrina, e varie drupacee (mandorlo, albicocco, ulivo, susino, amarena);
-  elementi arbustivi e succulenti come oleandro, palma nana, ibiscus, melograno, datura, agavi, bignonia, ficodindia;
-  arbusti lianosi e sarmentosi quali glicine, bouganvillea, gelsomino, vaniglia caprifoglio, nonché altre, espressive del giardino rurale mediterraneo-insulare.
Gli spazi ornamentali debbono avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio e da mantenere il rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie agricola produttiva e devono limitarsi all'intorno dell'edificio.

Art. 36
Verde urbano

Il verde urbano, costituito da arbusti e alberature decorative di strade, piazze e giardini urbani, non riveste particolare carattere di rarità o rilevanza naturalistica ma ha valore ecologico come mitigatore ambientale e ha scopo ornamentale ed educativo oltre a costituire valenza cromatica.
Sono ammessi interventi volti alla conservazione ed al potenziamento dell'attuale sistema di verde nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche. In particolare per le alberature si raccomanda l'utilizzazione di Ficus microcarpa, Hibiscus syriacus, Cercis siliquastrum, Melia azedarach. Erytrina viarum, Nerium oleander, Carrubo, Citrus bigaradia, Phoenix dactylifera, Lagunaria petersonii, Largestroemia indica Casmarina torulosa e Casmarina striata nonché il locale Pinus pinaster.

Capo III
Componenti del patrimonio storico-culturale


Art. 37
Definizione

L'intero territorio di Pantelleria è bene storico-culturale, essendo stato costruito dall'opera dell'uomo attraverso i secoli nelle sue componenti vegetazionali, insediative e infrastrutturali.
Tali elementi rappresentano, singolarmente considerati e nel loro insieme, un bene in quanto sono espressioni oggettive di memoria storica e determinano l'identità dell'isola.
Nell'ambito del Piano territoriale paesistico si intendono beni storico-culturali quelli che documentano, integrandosi con il paesaggio, i caratteri ed i momenti peculiari e definiti della storia e della cultura.
La tutela paesistico-ambientale dei beni storico-culturali è diretta a salvaguardare le caratteristiche e le qualità del contesto territoriale relativo ai beni stessi.
Il valore intrinseco delle zone e dei beni storico-archeologici, del centro antico, dei manufatti storici extraurbani ed urbani, dei percorsi storici è garantito ed esaltato dalla qualità dell'ambiente circostante. Questo va quindi tutelato nella sua integrità visuale e formale, evitando interventi che possano alterarlo e degradarlo e promuovendone l'adeguata riqualificazione.
I beni storico-culturali sono individuati nelle carte di Piano e nelle schede allegate.

Art. 38
Siti archeologici

Il P.T.P. tutela i beni archeologici e il loro contesto. Il piano, tramite la conservazione e la valorizzazione delle potenzialità scientifico-didattico-turistiche, vuole assicurare la fruizione e la piena disponibilità pubblica di tali beni.
La tutela dei beni suddetti è mirata anche a salvaguardare sia le potenzialità della futura ricerca storico-archeologica che la memoria storica; ciò al fine di permettere una piena e fruttuosa lettura degli stessi beni da parte del pubblico e della comunità scentifica internazionale.
Al fine di una corretta lettura dei beni e di un loro adeguato inserimento nel contesto attuale, si sono individuati, laddove il sito archeologico è già pienamente conosciuto, delle aree di rispetto atte a salvaguardare il sito nel suo ambiente circostante.
Nel delineare queste aree di rispetto si è cercato di guardare in prospettiva al fine di evitare in futuro problemi di tutela o, per converso, innaturali ed intempestivi blocchi delle attività della comunità locale. Questo concetto è stato esteso anche a quelle zone dove la presenza archeologica è soltanto indiziata attraverso raccolte di superficie di materiali di interesse archeologico e grazie a notizie bibliografiche e d'archivio. Per evitare sgradevoli sorprese nel futuro è bene che chiunque abbia certezza del fatto che alcuni territori isolani possono avere potenzialità archeologiche.
I beni e i siti archeologici sono indicati nella tavola n. 12 e nelle relative schede (S4).
I beni e le aree d'interesse archeologico comprendono:
a)  Siti archeologici (verde)
Si tratta della definizione dei siti d'interesse archeologico conosciuti.
Il piano individua in particolare due siti di grande interesse archeologico, rispettivamente nell'area di Cimillia-Mursia (che ingloba i resti del villaggio fortificato e l'intera area del sepolcreto sesiota) e nell'area dell'Acropoli di Santa Teresa e San Marco.
La perimetrazione dei due siti archeologici è stata definita in base alla presenza di importanti e diverse emergenze archeologiche che si integrano a vicenda sia sincronicamente che diacronicamente.
La lettura di ogni singola emergenza è da attuare nella più generale contestualità dei luoghi, che, malgrado le profonde modificazioni avvenute, la costituzione della zona archeologica potrà sanare.
La zona archeologica dei Sesi si impone per la unicità nel suo genere al livello mondiale. E' noto, infatti, che il singolare monumento funerario megalitico costituisce un unicum nel panorama megalitico mediterraneo ed europeo. Inoltre la formidabile contestualità con il villaggio coevo fortificato pone l'area fra le più ricche, ben conservate e di facile lettura in tutto il panorama della preistoria europeo-mediterranea.
La zona archeologica di Santa Teresa-San Marco è da istituire per l'importanza del relativo insediamento archeologico. Si tratta, infatti, dei ruderi dell'Acropoli del centro più importante dell'Isola che, come sappiamo, ebbe un ruolo fondamentale nei collegamenti tra la Sicilia e l'Africa e nei rapporti tra Punici e Romani. Inoltre resistono ancora consistenti porzioni di mura urbiche che, vanno opportunamente valorizzate.
Ferme restando le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla sezione archeologica della Soprintendenza, in base ai vincoli imposti dalla legge n. 1089/39, nei restanti siti archeologici, nelle more della notifica del loro importante interesse, ai sensi e per gli effetti della medesima legge n. 1089/39, ogni modificazione dei terreni o costruzione è comunque sottoposta al preventivo assenso della competente Soprintendenza, che intende privilegiare la bonifica del sito di Mursia e in particolare dell'area di cava di Cala dell'Alca: anche le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'esercizio delle attività agricole e i cambiamenti di colture potranno essere precedute, su disposizione della Soprintendenza, dalla effettuazione di saggi ed indagini archeologiche (*).
b)  Aree di rispetto ai siti archeologici (blu)
Data la morfologia dei luoghi, al fine di rendere i siti archeologici pienamente tutelati nel loro ambiente il più possibile integro, si sono delineate delle aree di rispetto ai siti. Ciò non preclude che nei suddetti terreni possano venire apportate delle modifiche compatibili con il decoro e l'integrità dei luoghi, salvaguardando le prospettive e gli sfondi visuali dei siti stessi.
Anche le aree di rispetto verranno individuate e notificate con le modalità prescritte dalla legge n. 1089/39. Nelle more, ogni intervento, ivi compresi la posa in opera di recinzioni, le costruzioni, le manutenzioni e i lavori agricoli che possono incidere sull'assetto del suolo (movimenti di terra, cambi colturali, scavi, canalizzazioni, drenaggi, arature, etc.), saranno valutati dalla competente Soprintendenza che, in sede di rilascio del nulla osta, potrà prescrivere la effettuazione di preventivi indagini e saggi, e avrà cura di impedire opere e attività che possano pregiudicare la valenza scientifica del sito (*).
c)  Aree d'interesse archeologico (giallo)
Si tratta di aree dove è soltanto indiziata la presenza di emergenze archeologiche o attraverso vecchi rinvenimenti in cui rimane menzione nella bibliografia, o perché interessata da areali di dispersione superficiale di materiale archeologico (in genere si tratta di ceramiche frammentarie) è probabile che l'asportazione del suolo, a profondità variabile, possa mettere in luce o strutture sepolte d'interesse archeologico o anche semplice sedimentazione stratificata di livelli d'uso o abitativi antichi: in entrambi i casi la loro perdita sarebbe grave per la conoscenza storico-archeologica e per il patrimonio culturale.
Pertanto si impone che ogni alterazione del suolo nelle aree di cui sopra venga preceduta da saggi di scavo condotti sotto il controllo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, sezione archeologica.
La competente Soprintendenza, in sede di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare un'alterazione del suolo al preventivo esperimento di saggi ed indagini archeologiche (*).
I muretti delle piane di Ghirlanda e Monastero, oltre ad una chiara presenza di testimonianze insediamentali di epoca soprattutto romano/tardo-antica, presentano una singolare conformazione regolare della tessitura muraria di confine tra i vari campi coltivati. E' possibile che tale ripartizione fondiaria (peraltro assente nelle altre parti dell'Isola) risalga all'occupazione coloniale originale da datarsi al periodo in questione. Nelle more della definizione delle indagini archeologiche, ogni intervento sull'orditura muraria rurale in queste piane dovrà essere specificatamente autorizzato dalla competente Soprintendenza, che potrà far precedere tali lavori da preventivi saggi e verifiche archeologiche (*).
d)  Aree d'interesse archeologico subacqueo (perimetro azzurro)
Si tratta di aree marine i cui fondali hanno restituito nel passato notevoli testimonianze archeologiche subacquee il che testimonia l'esistenza di relitti o aree di ancoraggio antico. In entrambi i casi la presenza di ulteriore materiale archeologico è fortemente indiziata.
Ogni eventuale recupero dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei beni archeologici sommersi. In tal senso la competente Soprintendenza interverrà con saggi e ricerche scientifiche che dovranno precedere l'effettuazione di qualsiasi opera di sistemazione a mare che comporti alterazione dei luoghi e dei fondali (*).

Art.  39
Elementi del paesaggio agrario

a)  Giardini
I giardini panteschi con le loro forme circolari o quadrangolari sono beni architettonici e agronomici unici, componenti essenziali del paesaggio agrario di Pantelleria e pertanto sono sottoposti al regime della tutela orientata. Vanno restaurati e conservati sia nella parte edificata che negli elementi vegetali. A tal fine il piano ha fatto un primo censimento.
Per la conservazione e la tutela del germoplasma frutticolo, esclusivo dell'Isola, che si conserva all'interno dei giardini e di altri ecotipi appartenenti a specie erbacee, orticole e frutticole coltivate in pieno campo è auspicabile la creazione di campi di raccolta, conservazione e tutela delle suddette varietà soggette a rapida e irreparabile sparizione.
E' consentito realizzare nuovi giardini, nel rispetto di materiali e tecniche costruttive ed agronomiche tradizionali.
E' vietato l'uso improprio della struttura costruita del giardino.
b)  Stenditoi ed aire
Questi due elementi, molto frequenti sul territorio, sono importanti testimonianze del mondo contadino. Gli stenditoi e le aire più significative sono state individuate nella tav. 13. Tali beni sono soggetti a regime di tutela e vanno conservati.
c)  Terrazzamenti
La valenza paesistica dei terrazzamenti è grandissima. Il sistema delle terrazze va assolutamente mantenuto nella specifica tipologia.
A tal fine è necessario:
-  ricucire l'orditura delle terrazze ove un intervento ne abbia demolita una parte;
-  restaurare sistematicamente i muretti che presentano cedimenti e crolli utilizzando a tal fine i finanziamenti disponibili da parte delle amministrazioni competenti (condotte agrarie);
-  liberare i muri dai rovi attraverso diserbo sistematico;
-  le opere esterne di pertinenza degli edifici e di sistemazione anche urbanistica debbono riprendere e ricomporre la tessitura dei terrazzamenti.

Art.  40
Elementi puntuali di valore storico-culturale e paesistico

Gli edifici e i manufatti urbani ed extraurbani, aventi particolare valore architettonico, ambientale storico-culturale e testimoniale, individuati nella tavola 13 e nelle schede (S5), sono oggetto di tutela.
Tali edifici possono essere riutilizzati senza modificarne e alterarne la struttura originaria.
Gli interventi sugli edifici e i manufatti in oggetto devono essere esclusivamente volti al recupero, mediante la manutenzione ordinaria e straordinaria e il restauro conservativo. Sono pertanto consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 20, lett. a), b), c), della legge regionale n. 71/78.

Art.  41
Centro urbano

Il centro urbano di Pantelleria sviluppatosi intorno al Castello, distrutto nel 1943 e ricostruito nel dopoguerra, occupa l'anfiteatro naturale che domina l'insenatura tra Punta della Croce e Punta S. Leonardo.
Al limitato interesse per le strutture edilizie recenti si contrappone l'importanza storico-archeologica del sito e l'elevato interesse paesistico per il rapporto fra gli elementi naturali e la città.
La pianificazione urbanistica deve promuovere e garantire:
-  la salvaguardia dell'impianto ancora leggibile del vecchio centro urbano. A tal fine si raccomanda la predisposizione di piani di recupero ex legge n. 457/78;
-  l'integrazione tra vecchie costruzioni e tessuto edilizio nuovo;
-  la progettazione e valorizzazione delle aree libere residue che costituiscono importanti vuoti urbani di grande potenzialità per la riqualificazione urbanistica del centro urbano di Pantelleria;
-  la qualificazione del fronte a mare e degli spazi antistanti il porto; il recupero e la fruizione sociale degli edifici storico-monumentali.

Art.  42
Centri rurali

Comprende i centri collinari di Khamma-Tracino, Scauri, Rizzo-Rekhale, Sibà posti a diverse quote, presentano caratteri spaziali e architettonici omogenei e ben definiti e tipologia insediativa di ripiano o di crinale.
Il P.T.P. prevede:
-  la tutela dell'impianto urbano, delle aree centrali più antiche e del reticolo viario;
-  il mantenimento dei caratteri del tessuto urbano ed edilizio (rapporto edificio/area libera di pertinenza, rapporto strada/edificio, rapporto morfologia del sito/edificio);
-  il mantenimento della discontinuità dell'edificato e della forma urbana a nebulosa e/o sfrangiata nella campagna senza margini netti che separano l'urbano e l'agricolo;
-  la salvaguardia delle aree agricole che delimitano il tessuto urbano, aree da utilizzare per scopo edificatorio solo per comprovate necessità;
-  la qualificazione delle zone dismesse o abbandonate con interventi edilizi o a verde ad alto fusto per creare zone ombrose.
Tali indirizzi vanno definiti e normati con strumenti urbanistici attuativi.
Sono consentiti:
a)  interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente come previsto dall'art. 20, lett. a), b), c), d), della legge regionale n. 71/78;
b)  nuove costruzioni e ampliamenti di edifici esistenti;
c)  sistemazioni urbanistiche e di arredo urbano che siano particolarmente rispettose del tessuto e dell'ambiente.
All'interno del tessuto urbano attuale, gli interventi edilizi debbono mantenere:
-  la tipologia edilizia tradizionale;
-  i rapporti visuali e formali rispettando le altezze, i profili, le coperture degli edifici circostanti.
Nelle aree di espansione, le nuove costruzioni debbono mantenere la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali e possono essere completate con tutte le pertinenze proprie dell'abitare nei centri rurali (magazzino, passiaturi, garage, "giardino", spazi di soggiorno all'aperto).
Le nuove costruzioni destinate ad attività sia private che pubbliche dovranno uniformarsi nelle altezze, nei profili, nei colori, nei materiali, nelle decorazioni, alle forme, ai colori e alle finiture dell'edilizia tradizionale del luogo.
L'altezza massima delle nuove costruzioni e degli ampliamenti di edifici esistenti non può superare l'altezza media degli edifici circostanti e comunque non può superare le due elevazioni fuori terra. Non è consentita la seconda elevazione su dammusi esistenti.
Le coperture degli edifici debbono essere a volta.
I prospetti degli edifici possono essere intonacati e colorati nei colori pastello tradizionali.
I movimenti di terra e gli sbancamenti vanno limitati all'essenziale in modo da mantenere il rapporto tra edificio e morfologia del sito.
Non sono consentiti:
-  demolizioni di edifici tipici esistenti;
-  taglio di alberi ad alto fusto;
-  riadattamenti e sovrastrutture dei fronti degli edifici con colori e materiali non tradizionali (piastrelle, tegole, merlature, avvolgibili, infissi in alluminio o in resina);
-  eliminazione di spazi esterni tradizionali quali passiaturi, giardini, aire, stenditoi;
-  recinzioni con merlature o realizzate con manufatti prefabbricati, con reticolati o con muri che non siano in pietrame a secco;
-  coperture in tegole per verande o edifici.

Art.  43
Nuclei

Aggregati di case più o meno contigue, filiformi o radiali, organizzati attorno ad uno spazio comune - la strada, l'incrocio - caratterizzati da usi prevalentemente residenziali e dall'assenza o dalla presenza sporadica di servizi.
I nuclei sono costieri o collinari ed hanno tipologia insediativa di ripiano, di crinale o controcrinale. Il piano individua i nuclei di Mursia, S. Marco, Campobello, Kaddiuggia, Bugeber di Sopra, Bugeber di Mezzo, Bugeber di Sotto, S. Chiara di Bugeber, Kamma fuori, Runcuni di Pigna, Gadir, Mueggen, Grazia Sotto, Madonna delle Grazie, Venedisé, S. Michele, Buccuram, S. Vito, Cufira, Penna, Porto di Scauri, Scauri Basso, Sotto S. Gaetano, Zichidì, S. Teresa, Monastero di Sopra, Preda, Cuddia di Scauri, Pavia, Bonomo Alto, Bivio Monastero, Pucci, Il Ponte, S. Gabriele, Maccotta.
Gli interventi sono finalizzati al mantenimento del tessuto edilizio originario, della tipologia edilizia e dei caratteri costruttivi tradizionali comprese le pertinenze proprie della casa rurale (magazzino, passiaturi, garage, "giardino", spazi di soggiorno all'aperto).
Sono consentiti:
a)  interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente come previsto dall'art. 20, lett. a), b), c), d), della legge regionale n. 71/78;
b)  nuove costruzioni e ampliamenti di edifici esistenti.
Le nuove costruzioni dovranno uniformarsi nei colori, nei materiali, nelle decorazioni, alle forme, ai colori e alle finiture dell'edilizia tradizionale del luogo.
L'altezza massima consentita è una elevazione fuori terra, computata dal profilo del terreno esistente.
I movimenti di terra e gli sbancamenti vanno limitati all'essenziale in modo da mantenere il rapporto tra edificio e morfologia del sito;
c)  sistemazioni urbanistiche e di arredo urbano che non alterino le caratteristiche dell'insediamento.
Non sono consentiti:
-  demolizioni di edifici tipici esistenti;
-  taglio di alberi ad alto fusto;
-  riadattamenti e sovrastrutture dei fronti degli edifici con colori e materiali non tradizionali (piastrelle, tegole, merlature, avvolgibili, infissi in alluminio o altro materiale diverso dal legno);
-  eliminazione di spazi esterni tradizionali quali passiaturi, giardini, aie, stenditoi;
-  recinzioni con merlature o realizzate con manufatti prefabbricati, con reticolati o con muri che non siano in pietrame a secco.

Art. 44
Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico

Il dammuso distribuito sull'intera Isola caratterizza il paesaggio pantesco con volumi contenuti, materiali, tecniche costruttive e forme particolari, semplici e ripetitive. L'adattarsi alla morfologia del terreno e il sovrapporsi di interventi successivi nel tempo hanno determinato un organismo edilizio composto di più cellule, articolato in planimetria e nei volumi.
a)  Edifici esistenti
Sui dammusi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, di restauro e di recupero e limitati ampliamenti volumetrici. L'uso e la rifunzionalizzazione degli edifici esistenti dovrà essere compatibile con le attività previste per ogni singolo ambito. Qualunque modificazione ed ampliamento non dovrà alterare la morfologia e tipologia dei luoghi e garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche e cromatiche dell'impianto originario. Le opere da effettuarsi devono rispettare i "criteri di esecuzione" descritti nella "relazione generale", che forma parte integrante della presente normativa, e comunque le seguenti disposizioni generali:
-  è consentito aprire nuove porte e finestre delle dimensioni minime necessarie e di forma tradizionale (quadrata o rettangolare). Nelle pareti in pietra a faccia vista le nuove aperture devono essere realizzate con pietra "tagliata";
-  gli infissi devono essere in legno arretrati dal filo di facciata;
-  gli ampliamenti devono avvenire secondo le aggregazioni tradizionali esposte nella "relazione generale" allegata al presente piano e comunque nel rispetto della cubatura consentita;
-  possono essere realizzati modesti spazi aperti a monte della casa anche ampliando l'intercapedine esistente purché si crei uno spazio coperto di collegamento tra casa e terreno.
Non è consentito:
-  alterare lo schema della struttura muraria, suddividere le stanze che hanno copertura a volta;
-  ridurre in modo sistematico i muri portanti;
-  controsoffittare le volte;
-  realizzare seconde elevazioni sui dammusi;
-  alterare i prospetti con infissi in alluminio, avvolgibili e zoccolature;
-  realizzare rivestimenti estranei alla tipologia locale (marmi e mattoni);
-  costruire merlature sui prospetti o a recinzione di terrazze;
-  intonacare le facciate in pietra a vista;
-  bordare di bianco le porte e le finestre dei prospetti in pietra a faccia vista;
-  chiudere con strutture anche precarie "giardini", arcate di portici o patii.
Negli ambiti sottoposti a regime di tutela orientata possono essere realizzati limitati ampliamenti dei dammusi esistenti, esclusivamente finalizzati alla creazione di piccoli servizi igienici o (**) di pertinenze di limitate dimensioni; nelle aree che ricadono nelle fasce di rispetto di cui all'art. 48, è invece escluso qualsiasi ampliamento.
Il recupero degli edifici rurali esistenti comporta in tutti gli ambiti l'obbligo del mantenimento delle colture agricole tradizionali e dell'ambiente circostante (*).
b)  Nuove costruzioni
Le nuove costruzioni sparse devono mantenere le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, si devono adattare alla conformazione del terreno, si devono inserire nel tessuto agricolo esistente, mantenendo la rete dei muretti e terrazzamenti esistenti e non incidendo nel paesaggio con volumi emergenti e con corpi di fabbrica continui di grandi dimensioni. L'uso degli edifici dovrà essere compatibile con le attività previste per ogni singolo ambito. Le opere da realizzare devono rispettare i "criteri di progettazione" descritti nella "relazione generale", che forma parte integrante della presente normativa, e comunque le seguenti disposizioni generali:
-  l'altezza massima consentita è un'elevazione fuori terra, computata dal profilo del terreno esistente;
-  le facciate dovranno essere completamente in pietra a faccia vista e le murature esterne devono essere quintate; sono vietate fasce di intonaco attorno a finestre, porte o archi; le finestre dovranno essere di piccole dimensioni, di forma quadrata o rettangolare, con architravi e imbotti in pietra tagliata;
-  gli infissi esterni devono essere arretrati rispetto al filo di facciata; dovranno essere in legno verniciato o colorato. Sono vietati gli infissi in alluminio e gli avvolgibili;
-  le coperture vanno realizzate a volta nei modi tradizionali sono vietati tetti con tegole; non sono ammesse merlature, decori o protezioni di tegole;
-  sul tetto degli edifici esistenti e delle nuove costruzioni non sono ammessi pannelli solari o fotovoltaici;
-  i nuovi edifici, gli ampliamenti, i "passiaturi", la viabilità di accesso e gli eventuali piazzali di sosta per autoveicoli devono rispettare la trama dei muretti e dei terrazzamenti esistenti;
-  i manufatti esterni quali scale, "ducchene" parapetti, recinzioni, forni e tutto ciò che fa da tramite tra la casa e il terreno va realizzato in pietra a vista e senza bordature di intonaco;
-  la pavimentazione degli spazi esterni va realizzata in tufo battuto, in pietra, in mattoni di cotto grezzo. Sono vietate le piastrelle di ceramica;
-  le strade private di accesso devono avere larghezza contenuta e non alberate;
-  le cisterne vanno realizzate sotto le terrazze o in un volume separato dalla costruzione e comunque sottomesse al piano di campagna. E' vietato realizzare ambienti e cisterne sottostanti la nuova costruzione;
-  malgrado la pergola non sia parte della cultura locale, essa è entrata da qualche anno nella tipologia soprattutto delle case di vacanza; la superficie destinata a pergolato non deve superare il 50% della superficie coperta dell'edificio; i sostegni di travature per cannizzati o pergolati vanno costruiti in legno o in pietra;
-  i garage devono avere tipologia a dammuso; il portale di ingresso dovrà essere arcuato e di larghezza non superiore a 2,5 metri;
-  i terreni di pertinenza dell'edificio vanno, per quanto possibile, coltivati mantenendo e reimpiantando il vigneto; le essenze ornamentali, soprattutto se di alto fusto, devono essere limitate alle zone limitrofe al fabbricato;
-  sui versanti con pendenza superiore al 30% non sono consentite nuove costruzioni.
c)  Recinzioni
Le recinzioni possono essere realizzate unicamente con muretti in pietra nelle dimensioni (altezza, spessore) tradizionali.

Art. 45
Viabilità e percorsi di interesse naturalistico-paesaggistico

La viabilità carrabile extraurbana esistente al 1942 (riportata nella tav. 9 di piano), i percorsi agricoli interpoderali, i sentieri, hanno tutti particolare valore paesaggistico e ambientale per i caratteri e la morfologia sia del tracciato che degli elementi che lo delimitano.
a)  Viabilità esistente
La viabilità carrabile extraurbana esistente va mantenuta in generale con le caratteristiche attuali. Sono consentiti i seguenti interventi:
-  manutenzione ordinaria;
-  allargamenti occasionali (allargamenti in curva, incroci e simili), mirati a risolvere situazioni di traffico pericolose;
-  creazione di piazzali di sosta per autobus e per auto, piazzali di manovra, spazi di servizi per il conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, etc;
-  creazione di muretti di protezione in pietra ove necessario.
Non sono consentiti:
-  alberature a filari a margine delle strade;
-  la posa di guardarail;
-  l'illuminazione pubblica fuori dai centri abitati;
-  le palificazioni per servizi a rete. Le palificazioni esistenti dovranno essere progressivamente rimosse e sostituite con cavidotti da mettere sottotraccia lungo la sede stradale;
-  l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.
b)  Nuove strade
Non è consentito in generale costruire nuove strade extraurbane. Qualora ciò si rendesse necessario per motivi particolari, la realizzazione è subordinata ad uno studio di compatibilità paesistico-ambientale. In ogni caso le nuove strade non potranno avere larghezza complessiva superiore a sei metri, e dovranno, per quanto possibile, seguire tracciati esistenti.
E' consentito realizzare nuove strade di accesso alle residenze sparse e alle aziende agricole a condizione che siano a sezione limitata (max tre metri) e che il tracciato e il profilo longitudinale si adatti alla morfologia del luogo e che siano limitati i movimenti di terra; che i muri di sostegno abbiano dimensioni contenute, specie in altezza; in ogni caso sbancamenti e riporti vanno accuratamente rinverditi o rifiniti con muri in pietrame. La pavimentazione va realizzata in terra, in pietra.
I cancelli di ingresso alla proprietà dovranno avere forme e dimensioni tali da mimetizzarsi con i muretti laterali; non è consentita la realizzazione di pilastri laterali. Non sono consentite alberature ai lati delle strade.
L'illuminazione delle strade private e degli spazi esterni va realizzata con lampade poste alla quota del terreno.
I percorsi agricoli, i sentieri basolati (tav. 13) e i percorsi di interesse naturalistico (tav. 19) vanno tutelati per quanto concerne: il tracciato, la sezione, la pavimentazione, le pertinenze. Sono consentite opere di miglioramento, di riqualificazione e ripristino di tale viabilità; il fondo stradale dovrà essere mantenuto in terra battuta o realizzato con materiali che consentono lo smaltimento delle acque in loco; è proibita la impermeabilizzazione del fondo stradale.
E' vietato, senza parere preventivo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, procedere alla realizzazione di qualunque opera o modificazione della rete viaria e delle sue pertinenze.

Art. 46
Attrezzature e impianti tecnici

Parcheggi
Fuori dell'abitato i parcheggi non possono essere realizzati lungo la sede stradale ma dovranno sempre essere realizzati in lotto schermato con vegetazione e il fondo non va impermealizzato.
Va comunque predisposto, a cura del comune, un piano dei parcheggi che tiene conto delle diverse necessità e dei diversi modi di fruizione. Tale piano dovrà essere sottoposto a parere della Soprintendenza di Trapani.
Ampliamento cimitero
In considerazione dello stretto rapporto tra luogo e attrezzatura definitosi e qualificatosi nel tempo, il P.T.P. prevede che l'espansione del cimitero del centro di Pantelleria possa essere ampliato mantenendo l'attuale localizzazione e i caratteri ormai storicizzati.
Impianti tecnologici
E' consentita la manutenzione ed il miglioramento degli impianti tecnologici esistenti. Per la realizzazione di nuovi impianti nonché per le relative opere annesse, compresa la viabilità di servizio, è necessario predisporre uno studio di compatibilità paesistico-ambientale come definito al successivo art. 51.
La realizzazione di nuovi impianti di discarica, ammassi di materiali inerti, di carcasse di veicoli e di rottami di qualunque genere è subordinata, oltre che allo studio di compatibilità paesistico-ambientale, al ripristino e alla bonifica ambientale degli impianti dismessi.
Tutti gli impianti a rete devono utilizzare condotte interrate da porsi sotto la sede stradale.
Per tutti gli impianti tecnologici che prevedono la presenza di cavi sospesi è opportuno studiare un percorso che minimizzi l'impatto visivo. In ogni caso è preferibile favorire la realizzazione di condotte interrate che non alterino il sistema delle terrazze e utilizzino la viabilità esistente, comunque prevedendo il ripristino dello stato dei luoghi.
Pannelli solari e aereogeneratori
E' vietata l'installazione di pannelli solari e aereogeneratori sui tetti degli edifici. Per la loro localizzazione sul terreno è necessaria l'autorizzazione della competente Soprintendenza.
Piscine
E' possibile realizzare piscine purché ogni loro elemento sia completamente al di sotto della quota del terreno naturale circostante; le piscine, se di forma geometrica, devono allinearsi con l'andamento dei terrazzamenti; è preferibile la forma libera dove il disegno dei terrazzamenti è dominante; il colore delle vasche e del bagnasciuga deve avvicinarsi il più possibile ai colori dei terreni circostanti (bruno, grigio, ocra); sono vietate le vasche azzurre.

Art. 47
Recupero delle aree degradate

Le aree degradate costituiscono grave danno per il paesaggio. Sono considerate aree degradate tutte quelle che hanno subito gravi alterazioni a causa di interventi antropici, quali:
-  piccole aree degradate per il mancato ripristino dello stato dei luoghi a compimento di opere pubbliche o private;
-  piccole discariche di materiali inerti, macerie e macchinari lungo le strade in terreni o in valloni o sui versanti costieri;
-  discariche di rifiuti solidi urbani;
-  sbancamenti e cave abbandonate;
-  aree private di depositi di materiali o macchinari.
Si prevede il ripristino dello stato dei luoghi, un severo controllo e la predisposizione, da parte dell'amministrazione comunale, di luoghi per lo stoccaggio e di servizi per la raccolta di tali materiali e in ogni caso un programma di pulizia e recupero immediato delle aree attualmente degradate.

Capo IV
Zone di tutela


Art. 48
Zona di rispetto

Entro la fascia di rispetto del lago e della costa, individuata nella tav. 19, del P.T.P. sono ammessi:
-  interventi rivolti al mantenimento dell'assetto idrogeomor-fologico dei versanti e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio;
-  la realizzazione di opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali che possono essere realizzati individuando delle discese preferenziali e sistemando il terreno in modo idoneo senza movimenti di terra e senza alterare la morfologia del luogo e i caratteri della costa e utilizzando strutture smontabili e materiali naturali;
-  interventi tesi a promuovere e a favorire la ricostituzione di elementi di naturalità nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne rendano opportuna la valorizzazione;
-  interventi tesi a promuovere il recupero delle strutture militari esistenti e dei complessi turistico-alberghieri esistenti e degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
-  la manutenzione ordinaria e straordinaria, il recupero degli edifici esistenti e loro completamento con pertinenze all'aperto che vanno autorizzate dalla competente Soprintendenza.
Sono vietate:
-  le opere a mare e i manufatti costieri che alterano la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque marine;
-  le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l'ecosistema dell'interfaccia costa mare;
-  la creazione di strade litoranee e la formazione d'infrastrutture;
-  asportare, raccogliere o manomettere rocce salvo che per la ricerca scientifica;
-  gettare rifiuti.

Art.  49
Riserva naturale orientata

Il P.T.P. riconosce carattere primario alla riserva naturale, individuata dal Piano regionale dei parchi e delle riserve approvato con D.A. n. 970/1991.
Il regolamento della riserva dovrà commisurarsi ai caratteri dell'ambiente e del paesaggio e agli effettivi bisogni dell'isola anche in relazione alla presenza diffusa dell'abitato e dell'agricoltura.

Art.  50
Beni da vincolare ai sensi della legge n. 1497/39

Il P.T.P. propone che siano, come perimetrate nella tav. 19, vincolate ex legge n. 1497/39:
a)  l'area circostante il Castello Barbacane;
b)  le Cuddie Rosse e le Cuddie del Monte che hanno caratteri di bellezza naturale e di singolarità geomorfologica.

TITOLO IV
INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO


Art.  51
Definizione

I progetti che comportano notevoli trasformazioni e compromissioni del territorio e che non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, debbono essere accompagnati, ove richiesto dal presente P.T.P., da uno studio di compatibilità paesistico-ambientale.
Si considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio:
a)  le attività estrattive e le opere connesse;
b)  le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti;
c)  le opere tecnologiche: centrali termoelettriche ed eoliche, elettrodotti, acquedotti, dissalatori, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;
d)  sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie;
e)  gli impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;
f)  le discariche e gli impianti di trattamento di rifiuti solidi e fanghi.
La localizzazione, la progettazione ed esecuzione degli interventi di cui al precedente comma devono osservare le modalità progettuali e le procedure di cui al successivo art. 51, atte ad assicurare il rispetto delle preesistenze e dei valori paesistico-ambientali messi in evidenza dal presente piano. Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesistico-ambientale o della singola risorsa.

Art. 52
Studio di compatibilità paesistico-ambientale

I progetti degli interventi di cui al precedente art. 50, devono essere muniti di uno studio di compatibilità paesistico-ambientale, recante analisi in materia naturalistica (geologica, ecologica, botanica, faunistica), paesistica e storico-culturale.
Lo studio di compatibilità ambientale deve contenere:
a)  la localizzazione dell'intervento con le principali alternative prese in esame, riferita all'incidenza spaziale e territoriale dell'opera da realizzare e all'incidenza sulle risorse naturali;
b)  descrizione dell'area oggetto dell'intervento e dei luoghi circostanti;
c)  descrizione dell'ambiente iniziale in tutte le sue componenti;
d)  caratteristiche dell'intervento;
e)  specificazione degli scarichi idrici, dei fanghi, dei rifiuti solidi e delle emissioni, anche sonore, con riferimento alle fasi di costruzione e gestione delle opere;
f)  descrizione delle misure e dei dispositivi per evitare, ridurre o compensare i danni all'ambiente, unitamente alle misure di monitoraggio ambientale;
g)  simulazione degli effetti dell'intervento sul paesaggio e sulle altre componenti dell'ambiente.

Art. 53
Attività estrattive

Nei limiti dell'autorizzazione concessa a seguito del parere favorevole della Soprintendenza e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesistico (legge regionale n. 127/80 e successive modificazioni) da attuare in base ad un progetto di sistemazione, e consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti. Il progetto di recupero dovrà avere il nulla osta della competente Soprinteridenza.
Per le cave dismesse è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero ambientale.
L'apertura di nuove cave è subordinata all'approvazione del Piano regionale dei materiali di cava come disposto dall'art. 7 della legge regionale n. 24 del 1991. Il suddetto piano, data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva, dovrà tener conto delle indicazioni del presente piano e potrà consentire l'attività estrattiva esclusivamente per una utilizzazione limitata a soddisfare i fabbisogni dell'Isola.
In particolar modo, al fine di consentire il mantenimento della tipologia edilizia tradizionale nelle nuove costruzioni o nel recupero di edifici esistenti, il suddetto Piano regionale potrà consentire il reperimento in loco dei materiali necessari (pietra e/o tufo) purché non si alteri la morfologia del terreno e con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi; analogamente, per il reperimento di tufo vulcanico necessario per la realizzazione di coperture a volta e terrazze, si potranno individuare delle piccole cave da localizzare in modo da determinare il minor danno possibile al paesaggio e all'ambiente e nel rispetto delle previsioni del presente piano.
E' proibito l'uso del tufo locale per la produzione industriale di blocchetti di cemento.
I materiali provenienti da scavi e sbancamenti conseguenti alla realizzazione di opere pubbliche o private dovranno essere posti in aree di stoccaggio individuate dall'amministrazione comunale per essere riutilizzati (art. 56).

Art. 54
Areoporto

Qualora sia necessario per favorire servizi essenziali in funzione di effettive esigenze del traffico aereo sono consentiti interventi di potenziamento dell'areoporto. Tali interventi vanno inseriti in un progetto organico che preveda, oltre alle opere necessarie, il recupero ambientale della zona circostante, al fine di contenere gli impatti sul paesaggio ed evitarne il degrado. Se le opere non sono soggette a valutazione di impatto ambientale a norma della legislazione vigente, il progetto va corredato di uno studio di compatibilità paesistico ambientale come previsto dall'art. 52 delle presenti norme.

Art. 55
Opere marittime costiere e portuali

E' vietato lo snaturamento degli approdi naturali; le grandi infrastrutture vanno limitate ai porti di Pantelleria e Scauri.
E' opportuno elaborare, a cura dell'amministrazione comunale, dei piani di recupero degli approdi esistenti (Gadir, Cala Levante).
L'adeguamento o la trasformazione di opere marittime esistenti e la progettazione di nuove devono essere basate su analisi paesistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera.

Art.  56
Impianti tecnologici

Nella progettazione di dissalatori, di impianti tecnologici per il trattamento delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di sistemi tecnologici per le comunicazioni e per il trasporto dell'energia e di altri impianti tecnologici si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio.
Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti e nella localizzazione di antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, ad evitare taglio o danneggiamento della vegetazione esistente.

Art.  57
Smaltimento dei rifiuti

Per lo smaltimento dei rifiuti è opportuno:
a)  realizzare un sistema di raccolta differenziata e di trattamento, inteso come operazione di riutilizzo, recupero, riciclo;
b)  individuare aree idonee per l'insediamento di discarica controllata;
c)  individuare aree idonee per il conferimento e lo stoccaggio provvisorio di materiali inerti da riutilizzare e per la rottamazione di veicoli a motore, macchinari e simili, da trasportare fuori dall'Isola.
Discarica di rifiuti solidi urbani
Al fine di contenere gli impatti sul paesaggio sarebbe preferibile in alternativa alla discarica, la compattazione e l'allontanamento dal territorio comunale. L'area andrà individuata all'interno di ambiti che non hanno elevata sensibilità paesistica (gialli o verdi) e nel rispetto delle indicazioni normative vigenti.
Discarica di inerti
E' preferibile la soluzione dello stoccaggio (la localizzazione è da individuare in considerazione delle previsioni del P.T.P.) e del riutilizzo degli inerti triturati.
Discarica di materiali ferrosi e vetri
E' opportuno predisporre luoghi di stoccaggio per l'allontanamento dall'isola o per il riutilizzo (vetro).
   


 (*)  Come modificato dal D.A. n. 8102 del 12 dicembre 1997.
(**)  Come modificato dal D.A. n. 6614 del 26 luglio 2000.
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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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