REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 OTTOBRE 2000 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto della Provincia regionale di Ragusa  Pag.





Statuto della Provincia regionale di Ragusa


Titolo I
PRINCIPI PROGRAMMATICI
Art. 1
Costituzione della Provincia regionale

1.  A norma della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, la Provincia regionale di Ragusa è costituita dall'aggregazione in libero consorzio dei Comuni di: Ragusa, Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.
Art. 2
Elementi costitutivi

1.  La Provincia regionale di Ragusa, ente pubblico territoriale, realizza l'autogoverno della comunità consortile e sovrintende all'ordinato sviluppo economico, sociale e culturale della comunità medesima in armonia e nel pieno rispetto dell'ambiente circostante; rappresenta unitariamente le istanze politico-sociali della popolazione e promuove la più ampia partecipazione dei Comuni e delle formazioni sociali al processo di sviluppo democratico.
2.  La Provincia regionale concorre, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione del piano urbanistico regionale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte dei Comuni, e formulando proposte relative alle vocazioni prevalenti del proprio territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.
Art. 3
Principi fondamentali

La Provincia regionale di Ragusa riconosce e promuove i seguenti principi fondamentali:
a)  ispirazione ed esercizio dell'azione politica e amministrativa nel rispetto dei principi di democrazia, libertà, tolleranza, solidarietà ed uguaglianza;
b)  impegno e promozione permanente di iniziative anche di lotta, per l'affermazione, soprattutto tra le nuove generazioni, di una cultura democratica ed antimafiosa;
c)  promozione della più ampia partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, anche attraverso la costituzione di apposite consulte per aree di attività e/o interesse, attuando anche forme di decentramento e costituendo circondari nel territorio provinciale;
d)  promozione dell'interscambio economico e culturale con i Paesi del Mediterraneo;
e)  garanzia per tutti i cittadini di pari condizione di istruzione, di opportunità culturali, ricreative e sportive, di integrazione sociale, di accesso al lavoro, di solidarietà sociale a favore delle forze più svantaggiate della popolazione residente e immigrata;
f)  promozione dell'integrazione dei soggetti portatori di handicap;
g)  rimozione, anche mediante l'istituzione di appositi organismi, degli ostacoli che impediscono la realizzazione di condizioni di pari opportunità, consultando permanentemente i rappresentanti degli organismi ufficialmente costituiti in Provincia;
h)  riconoscimento dell'essenzialità del ruolo della famiglia per il benessere sociale, l'educazione e la tutela dei minori e la salvaguardia della loro integrità psico-fisica;
i)  tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesaggistico della Provincia, promuovendo programmi per la difesa da eventi sismici, dai dissesti idrogeologici e da altre calamità nel quadro della protezione civile;
l)  salvaguardia dell'ambiente, con priorità assoluta al mantenimento della integrità del territorio, libero da impianti nocivi per la salute, assimilando ad essi impianti di difesa a caratterizzazione atomico-nucleare, favorendo la più ampia collaborazione con le associazioni interessate;
m)  promozione della ricerca scientifica e della presenza universitaria e di altre istituzioni culturali quali elementi essenziali per lo sviluppo culturale, economico e sociale della comunità provinciale;
n)  integrazione dei cittadini stranieri nel reciproco rispetto di diritti e doveri e tutela del diritto al lavoro e allo studio;
o)  promozione della cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative, d'intesa con l'Unione europea, lo Stato, la Regione e i Comuni e con le Associazioni rappresentative degli enti locali, capaci di favorire l'attuazione di tali principi e in particolare, la riconversione ad usi civili della base Nato di Comiso.
Art. 4
Territorio, gonfalone e stemma

1.  La Provincia regionale ha per capoluogo la città di Ragusa e comprende i territori dei Comuni consociati.
La Provincia regionale ha un proprio gonfalone ed uno stemma.
2.  Lo stemma è registrato alla consulta araldica dell'archivio di Stato di Roma e va descritto come segue:
Scudo araldico inquadrato con fondo azzurro, banda scaccata di due file d'argento e di rosso caricata da un'aquila dal volo abbassato rivolta con la testa a destra, tenente fra gli artigli una corona di alloro e quercia nastrata in rosso. La testa dell'aquila è sormontata da una stella d'argento, a cinque punte.
Lo scudo è fregiato dalla corona di Provincia.
3.  Il Gonfalone che misura cm. 87 x 195 è di tessuto raso in seta di colore azzurro bordato in oro; termina in tre bande, la centrale più lunga, rifinite con frangia dorata; al centro reca lo stemma, come descritto circondato da decoro a tralci di acanto ricamate in oro. Il gonfalone come sopra descritto è sorretto da bastone lanciato e completo di due fiocchi che scendono lungo i lati.
Art. 5
Circondari

1.  La Provincia istituisce circondari al fine di realizzare una più efficace organizzazione dei servizi e degli uffici, di agevolare una più articolata partecipazione dei cittadini alle scelte dell'ente e di realizzare un attivo concorso dei Comuni e delle Comunità Montane alla programmazione e alla pianificazione territoriale della Provincia e della Regione.
2.  I circondari verranno individuati sulla base delle specificità e delle caratteristiche del territorio provinciale e terranno conto delle esigenze della popolazione.
3.  Le procedure per la loro istituzione, le loro funzioni e la loro organizzazione verranno definite attraverso un apposito regolamento.
Art. 6
Caratteristiche del territorio

1.  La Provincia di Ragusa valorizza le caratteristiche e le vocazioni del proprio territorio rappresentate:
a)  da una agricoltura con diverse specificità, in relazione alle condizioni altimetriche e a colture di qualità;
b)  da un tessuto industriale in via di sviluppo, articolato in diversi settori;
c)  da un artigianato capillare e dinamico e, in talune forme di produzione, anche con connotazioni artistiche di rilievo;
d)  da un terziario in via di espansione, che dovrà trovare forme di maggiore qualificazione, legate alla ricerca e alla formazione - anche in collegamento con le Università della Regione - nonché ai servizi alle imprese, allo sviluppo e al turismo nelle sue diverse espressioni;
e)  da una collocazione strategica che la vede marginale e periferica rispetto all'Italia continentale ed alla stessa Regione, ma punto di snodo tra i Paesi che si affacciano nel bacino del Mediterraneo con i quali dovrà intrattenere ed intensificare relazioni ed interscambi di origine economico e culturale;
f)  da sistemi ambientali di elevato pregio e particolare specificità - macchia mediterranea e muri a secco - da tutelare in sè, oltre che ai fini di sviluppo economico e ai fini culturali in connessione con le attività agricole e turistiche;
g)  da una costa e sistema fluviali di elevato interesse naturalistico e paesaggistico, risorse importanti ai fini dello sviluppo turistico ed economico.
Art. 7
Specificità

1.  La Provincia di Ragusa si impegna a valorizzare le specificità storiche, sociali, culturali e produttive delle diverse realtà e comunità locali in cui è articolato il suo territorio e che compongono la sua popolazione.
2.  Nel contempo opera per il superamento degli squilibri territoriali sia economici che sociali ed ambientali e per la collocazione del territorio nel sistema urbano orientale come da osservazioni di questa Provincia al piano regionale di sviluppo.
Art. 8
Programmazione

1.  La Provincia regionale assume il metodo della programmazione per lo sviluppo equilibrato dell'economia e per lo sviluppo sociale della provincia operando, di norma, sulla base di programmi mediante i quali individua gli obiettivi, i tempi e le modalità degli interventi.
2.  La Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato deve promuovere e coordinare, per i fini di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944 n. 315, la propria attività in sintonia con gli obiettivi e le modalità di interventi della Provincia regionale.
3.  I piani e le eventuali proposte di variazione dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione debbono essere sottoposti al parere del Consiglio della Provincia regionale.
Art. 9
Obiettivi, finalità, vincoli e principio di sussidiarietà

1.  La Provincia regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e dei poteri conferiti dalle leggi nazionali e regionali, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili.
2.  I Comuni concorrono alla formulazione del programma pluriennale e alla verifica dei risultati, nei modi stabiliti da apposito regolamento ed in conformità alle vigenti disposizioni legislative.
3.  La Provincia assume la politica di programmazione di cui all'art. 8 coordinata con la Regione Sicilia, con i Comuni ed altri enti territoriali, come metodo ordinatore della propria attività.
4.  I programmi sono definiti con la partecipazione democratica dei singoli cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.
5.  Secondo il principio di sussidiarietà la Provincia riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati di rispondere alle esigenze della comunità, ne favorisce le iniziative qualora rientrino nell'ambito delle proprie finalità, principi e programmi, specificando criteri di verifica e di controllo.
Art. 10
Modalità di gestione dei servizi

1.  La Provincia regionale svolge l'azione amministrativa secondo criteri di imparzialità, immediatezza e trasparenza nelle procedure al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi. A tal fine adotta, in armonia con le disposizioni di legge, regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni garantendo la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi.
2.  La Provincia regionale in armonia con le disposizioni legislative in vigore può adottare forme diverse per la gestione dei propri servizi e di quelli eventualmente delegati dai Comuni.
3.  Può delegare ai Comuni compresi nel proprio territorio o a consorzi intercomunali l'esercizio di funzioni amministrative di interesse locale, disciplinando i relativi rapporti finanziari sulla base di intese con i Comuni o consorzi interessati.
4.  Può stabilire con i Comuni compresi nel proprio territorio gestioni comuni, e ove necessario, può chiederne al Presidente della Regione la costituzione obbligatoria.
5.  Può promuovere la stipula di apposite convenzioni per utilizzare servizi gestiti dai Comuni o per fare utilizzare agli stessi i propri servizi.
6.  Può promuovere la costituzione di istituzioni, organismi strumentali per l'esercizio di servizi sociali dotati di autonomia gestionale, e di aziende speciali, anch'esse dotate di autonomia gestionale, istituzionalmente finalizzate al raggiungimento di scopi specifici.
7.  Può promuovere la costituzione di società per azioni, in relazione alla natura del servizio da erogare, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e qualunque altra forma associativa e gestionale dei servizi pubblici provinciali previsti dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche.
Art. 11
Accordi di programma

1.  Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Provincia in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.  L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3.  Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Provincia convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4.  L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Provincia ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora preveda l'intervento della Regione e venga adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
5.  Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6.  Qualora comporti spesa, il relativo impegno sarà assunto dai competenti organi. La mancata copertura finanziaria determina la caducazione dell'accordo.
7.  La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Provincia o suo delegato e composto da rappresentanti degli enti locali interessati.
8.  Le superiori norme saranno modificate da eventuali successive disposizioni statali di modifica e di integrazione, in quanto compatibili.
Art. 12
Conferenza dei servizi

La conferenza dei servizi nella Provincia regionale di Ragusa è disciplinata dall'art.14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, come recepito dall'art. 2 della legge regionale n. 23 del 7 settembre 1998.
Titolo II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 13
Modalità di svolgimento delle funzioni

1.  La Provincia regionale provvede allo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli seguenti nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della Regione.
2.  Svolge le funzioni trasferitele dalla Regione applicando le leggi regionali che le regolano e tenendo conto che, in sostituzione della Regione, è competente a provvedere la Provincia.
Art. 14
Servizi sociali e culturali

1.  La Provincia, relativamente ai servizi sociali e culturali, provvede:
a)  all'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti rieducabili, di cui all'art. 12 della legge regionale n. 33/91; alla realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale;
b)  alla promozione di politiche e programmi di sostegno alle condizioni dei disabili, per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella società, rimuovendo gli ostacoli sociali e strutturali, tra cui le barriere architettoniche;
c)  agli interventi di solidarietà agli anziani attraverso l'organizzazione di idonee strutture e di iniziative socio-culturali, nonché attività di aggregazione e di turismo sociale;
d)  alla promozione e alla partecipazione ad iniziative per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
e)  alla promozione di politiche e di programmi atti a realizzare le condizioni di pari opportunità nel lavoro, nello studio, nella vita sociale, civile e politica;
f)  alla distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado, nei limiti della vigente legislazione;
g)  alla promozione, negli ambiti di competenza ed in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, del diritto allo studio;
h)  agli interventi per coinvolgere il ruolo determinante delle Università siciliane nello sviluppo e nel progresso sociale, culturale ed economico della comunità provinciale;
i)  alla promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, realizzando infrastrutture per la formazione professionale;
l)  alla individuazione e censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale;
m)  alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali;
n)  all'acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21 secondo e terzo comma della legge regionale 1 agosto 1977 n. 80.
Per l'esercizio di cui alle precedenti lettere i), l), m) e n) la Provincia può avvalersi degli organi periferici dell'amministrazione regionale dei beni culturali;
o)  alla promozione e sostegno di manifestazioni ed iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;
p)  alla promozione di iniziative per la valorizzazione delle risorse culturali ed artistiche locali, per il recupero e la valorizzazione dei teatri comunali, musei e biblioteche operando per la realizzazione di un coordinamento delle loro attività;
q)  alla promozione di iniziative per il recupero ed il rilancio del patrimonio linguistico e delle tradizioni popolari della Provincia;
r)  agli interventi per il potenziamento e la costruzione di strutture ed attrezzature atte a favorire lo sport ed il turismo culturale, sociale e giovanile alla cui gestione provvede direttamente o in concessione;
5) alla promozione di iniziative atte a favorire opportunità culturali ricreative e di integrazione sociale per i giovani.
2.  Il consiglio provinciale può costituire commissioni consultive composte da rappresentanti dell'amministrazione e da rappresentanti delle organizzazioni sociali, culturali, sportive per la richiesta di pareri non vincolanti per la gestione dell'attività di cui al presente articolo.
Art. 15
Sviluppo economico

1.  La Provincia, per lo sviluppo economico, provvede:
a)  alla promozione di iniziative di sostegno all'agricoltura, e in particolare alle produzioni tipiche e di qualità, nonché alla salvaguardia del patrimonio agricolo-boschivo nell'ambito di un adeguato equilibrio territoriale;
b)  alla promozione di iniziative, in accordo e collaborazione con le associazioni di categoria, e con gli enti economici e locali, atte a favorire lo sviluppo industriale, del terziario avanzato, dell'artigianato qualificato;
c)  ad effettuare interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, compresa la concessione di incentivi e contributi;
d)  alla vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;
e)  a concedere l'autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43;
f)  all'attuazione di iniziative promozionali e divulgative dei prodotti tipici e tradizionali della Provincia stessa coinvolgendo le risorse naturali e paesaggistiche nonché i beni architettonici e culturali;
g)  alla promozione di iniziative protese allo sviluppo di attività marinare o connesse alla fruizione del mare.
Art. 16
Sviluppo turistico

1.  La Provincia promuove lo sviluppo turistico e delle strutture ricettive, anche mediante la concessione di incentivi e contributi. Realizza opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale.
2.  Avvalendosi dell'attuale Azienda autonoma per l'incremento turistico in armonia con il D.P.R. 27 agosto 1960 n. 1044, sovrintende ad attività turistiche nell'ambito del territorio provinciale; coordina l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello sub regionale; svolge tutte le attività necessarie per promuovere ed incrementare il movimento dei forestieri; coordina e studia i problemi turistici prospettando i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'economia turistica e provinciale.
3.  Promuove altresì iniziative intese ad agevolare e favorire lo sviluppo economico e sociale, le attività turistiche ed agrituristiche, la valorizzazione dei prodotti tipici locali, con particolare riferimento ai territori montani e collinari.
Art. 17
Organizzazione e pianificazione del territorio

1.  La Provincia regionale adotta il piano di cui all'art. 5 della legge regionale n. 48/91 relativo alle materie di seguito indicate che provvede con le modalità di legge a trasmettere all'Assessorato regionale competente per la definitiva approvazione:
a)  alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie;
b)  alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale;
c)  alle modalità di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d)  alle aree nelle quali sia opportuno istituire parchi e riserve naturali.
2.  I Comuni interessati hanno l'obbligo di adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni del piano, in caso negativo le deliberazioni della Provincia regionale costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.
3.  La Provincia, per l'organizzazione del territorio, provvede alla costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale, di bonifica e delle ex trazzere, assorbendo ogni competenza di altri enti su tali opere, salvo le strade di interesse comunale.
4.  Provvede alla costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale.
5.  Organizza servizi di trasporto locale interurbano.
6.  Esercita, con le modalità previste dalle vigenti leggi, le funzioni assegnate alla comunità montana, tendenti alla valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971 n. 1102 e successive modifiche, previo parere dell'assemblea consultiva dei Comuni montani, eletta dai Consigli dei Comuni interessati, con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 novembre 1974 n. 38.
Art. 18
Tutela dell'ambiente

1.  La Provincia si occupa della protezione del patrimonio naturale, della gestione di riserve naturali, della tutela dell'ambiente e dell'attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento ambientale in genere, anche mediante vigilanza sulle attività industriali di concerto con altri enti istituzionali preposti.
2.  Provvede all'organizzazione e gestione dei servizi, nonché alla localizzazione e realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando Comuni singoli o associati non possano provvedervi.
3.  Promuove iniziative in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili secondo le leggi vigenti.
4.  Favorisce iniziative tese a salvaguardare e a ripristinare condizioni di equilibrio ambientali.
5.  Realizza interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.
Art. 19
Altre funzioni

1.  La Provincia svolge le attribuzioni previste dalle leggi statali e regionali per le amministrazioni provinciali.
2.  Esplica ogni altra attività di interesse provinciale in conformità alle disposizioni di legge e può essere organo di decentramento regionale e statale.
Titolo III
ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
Art. 20
Organi della provincia regionale

1.  Sono organi della Provincia: il consiglio, la giunta, il presidente della Provincia.
Art. 21
Consiglio provinciale

1.  L'elezione del consiglio provinciale, la composizione, la durata in carica, le attribuzioni, sono disciplinate dalla legge.
Le modalità di funzionamento sono regolate dalla legge e dal regolamento.
Art. 22
Prima adunanza del consiglio

1.  Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il consiglio della Provincia regionale tiene la sua prima adunanza.
2.  La convocazione è disposta dal presidente del consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3.  Qualora il presidente del consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal vice presidente uscente e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo presidente.
Art. 23
Giuramento dei consiglieri ed adempimento della prima adunanza

1.  Il consigliere anziano per numero di preferenze individuali, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula:
"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse della Provincia regionale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".
2.  Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni. Del giuramento si redige processo verbale.
3.  I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio.
Art. 24
Elezione del presidente e del vice presidente del consiglio

1.  Il consiglio provinciale, nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, dopo le operazioni del giuramento, provvede alla convalida ed alla eventuale surrogazione, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità, procede con votazioni separate alla elezione nel suo seno del presidente e del vice presidente del medesimo collegio.
2.  Nella prima votazione per l'elezione del presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In eventuale successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti riportati dai candidati sulla seconda votazione risulterà eletto il candidato più anziano d'età.
3.  Dopo la elezione del presidente, si procede con le stesse modalità alla elezione del vice presidente.
4.  In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.
Art. 25
Compiti ed attribuzioni del presidente del consiglio

1.  Il presidente del consiglio:
a)  convoca e presiede il consiglio provinciale e la conferenza dei capigruppo;
b)  dirige e coordina l'attività del consiglio provinciale;
c)  provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;
d)  ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza;
e)  nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare la espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine. I provvedimenti indicati alle lettere d) ed e) devono essere motivati e trascritti nel processo verbale;
f)  cura la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio provinciale nonché l'attivazione delle commissioni consiliari;
g)  firma, congiuntamente al segretario generale e al consigliere anziano, i verbali e le deliberazioni del consiglio provinciale;
h)  riceve le proposte di deliberazioni consiliari;
i)  assegna alle competenti commissioni consiliari gli affari da sottoporre alla determinazione del consiglio.
Art. 26
Cessazione dalla carica del presidente e del vice presidente del consiglio provinciale

1.  Il presidente ed il vice presidente del consiglio cessano dalla carica per dimissioni o decadenza.
2.  Nel caso di cessazione dalla carica del presidente e del vice presidente assume la presidenza provvisoria il consigliere più anziano per numero di preferenze individuali sino all'elezione del nuovo presidente.
3.  Le dimissioni dalla carica di presidente e quella dei vice presidente vanno presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Art. 27
Riunioni del consiglio

1.  Il Consiglio si riunisce almeno ogni due mesi secondo le modalità del presente statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo.
2.  La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del presidente della Provincia regionale. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
3.  La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari costituite spetta al presidente di tale collegio.
4 Nell'ordine del giorno sono iscritte, con precedenza, le proposte del presidente della Provincia, quindi le proposte delle commissioni consiliari e dopo le proposte dei singoli consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.
5.  Il presidente ed i componenti della giunta della Provincia regionale partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
6.  Il presidente della Provincia regionale è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti il consiglio entro trenta giorni dalla presentazione dei medesimi presso la segreteria dell'ente.
Art. 28
Modalità di convocazione del consiglio

1.  Il consiglio è convocato dal suo presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi alla dimora dei consiglieri provinciali o al domicilio da essi eletto almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2.  Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai consiglieri, al presidente della Provincia e agli assessori con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti nel comma precedente.
3.  Nei casi d'urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dal comma precedente può avere luogo anche ventiquattro ore prima, ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
4.  La consegna degli avvisi deve avvenire a norma degli artt. 139 e seguenti c.p.c. e deve sempre risultare da dichiarazioni del messo della Provincia regionale.
5.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti relativi all'istruttoria non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima, o ventiquattro ore prima nei casi d'urgenza.
Art. 29
Pubblicità delle sedute

1.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dal consiglio stesso altrimenti stabilito.
2.  La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone. In tal caso nel verbale della seduta sarà riportata soltanto la votazione e la decisione adottata dal consiglio.
3.  Il consiglio si riunisce di regola nella sede della Provincia e può essere riunito per particolari motivi in sede diversa, e comunque nell'ambito del territorio provinciale, su determinazione del presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.
4.  E' in facoltà del presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, autorizzare la ripresa televisiva, gratuita, della seduta.
Art. 30
Mancata partecipazione alle sedute

1.  I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a sei consecutive sedute del consiglio sono dichiarati decaduti.
2.  La decadenza è deliberata dal consiglio, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.
Art. 31
Numero legale

1.  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica ed a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è prescritta una maggioranza qualificata.
2.  La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3.  Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga, o durante lo svolgimento degli stessi venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4.  Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità. La seduta di prosecuzione termina con l'esaurimento dell'ordine del giorno o per il successivo venir meno del numero legale.
5.  Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
6.  *(Il consiglio approva a maggioranza assoluta dei propri componenti il regolamento interno. Per le successive modifiche è richiesta la stessa maggioranza).

*Comma annullato dal CO.RE.CO. centrale di Palermo con decisione n. 3699/3519 del 15 giugno 2000.
Art. 32
Prerogative dei consiglieri

1.  La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalle leggi.
2.  I consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio, hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni nelle forme previste dal regolamento.
3.  Il consiglio provinciale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
4.  I consiglieri provinciali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.
5.  Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla giunta è trasmessa entro trenta giorni al domicilio dei consiglieri e depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
6.  I consiglieri provinciali non possono essere nominati dal presidente della Provincia o eletti dal consiglio provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della Provincia, nè essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi della Provincia.
Art. 33
Sospensione dei consiglieri

1.  *(Il consiglio procederà alla sospensione dei consiglieri che abbiano ricevuto avviso di garanzia per l'art. 416 bis c.p. (associazione di stampo mafioso) o per i delitti di associazione per traffico illecito di sostanze stupefacenti o per traffico d'armi, nonché in caso di condanna di primo grado, anche non definitiva, per i delitti di maggiore gravità previsti dal D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957, in materia di brogli elettorali, commercio di voti, minacce ed intimidazioni sugli elettori e, altresì, per l'iscrizione a logge massoniche segrete.
2.  Il consiglio, inoltre, procederà alla sospensione del consigliere condannato con sentenza, anche non definitiva, ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo e quello raggiunto da condanna, anche non definitiva, per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione ed abuso di potere.
3.  Analogo provvedimento dovrà essere assunto dal consiglio nel caso in cui il tribunale abbia applicato una misura di prevenzione in quanto trattasi di indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o camorristico o ad esso corrispondenti).

*Articolo annullato dal CO.RE.CO. centrale di Palermo con decisione n. 3699/3519 del 15 giugno 2000.
Art. 34
Gruppi consiliari

1.  Ogni consigliere deve far parte di un gruppo consiliare. L'appartenenza deriva dalla elezione nella lista o da dichiarazione dello stesso di appartenenza ad un gruppo.
2.  La costituzione, la composizione, il funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinati dal regolamento del consiglio.
3.  Il presidente della Provincia regionale d'intesa con il presidente del consiglio provinciale, ed in conformità alle decisioni del consiglio, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, persone, servizi e mezzi, tenendo presenti le esigenze comuni e ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi. Nell'organizzazione degli uffici dell'ente è prevista una dotazione di personale da assegnare al funzionamento dei gruppi consiliari.
4.  E' istituita la commissione dei capigruppo, denominata conferenza, quale organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di presidente delle adunanze consiliari.
Art. 35
Commissioni consiliari

1.  Sono istituite commissioni consiliari in numero di sei. Le commissioni hanno funzioni istruttorie, consultive sugli atti sottoposti alle deliberazioni del consiglio, nonché propositive sulle materie di competenza consiliare.
2.  Le commissioni debbono rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi consiliari.
3.  Il regolamento disciplina le attribuzioni, la composizione, il funzionamento e i poteri delle commissioni.
4.  I pareri delle commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del consiglio provinciale.
5.  Si prescinde, comunque, dal parere, ove lo stesso non sia reso entro quindici giorni dalla richiesta e, nei casi di urgenza, da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni dalla stessa richiesta.
In casi eccezionali il parere può essere espresso in aula.
6.  Il consiglio può istituire, con le modalità previste dal regolamento, commissioni consiliari speciali, con il compito di esperire indagini conoscitive e riferire all'assemblea su argomenti di particolare importanza per l'attività della Provincia.
7.  Il consiglio può istituire commissioni speciali su materie di propria competenza o su materie che comunque interessano la Provincia.
8.  Faranno parte delle commissioni speciali i rappresentanti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
9.  Ai lavori delle commissioni possono partecipare, senza diritto a voto, i componenti la giunta della Provincia regionale, nonché i rappresentanti dei Comuni della stessa Provincia e i rappresentanti degli interessi diffusi, esperti e tecnici, nel numero e con le modalità stabilite dal regolamento che disciplina le forme di pubblicità dei lavori.
10.  Possono essere costituite commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia. In tal caso la presidenza delle stesse spetta a rappresentanti della minoranza.
11.  *(Per particolari tematiche il presidente della commissione, previa autorizzazione del presidente della Provincia, potrà avvalersi di un consulente esterno di propria indicazione al quale sarà corrisposto un gettone di presenza pari a quello dei consiglieri).

*Comma annullato dal CO.RE.CO. centrale di Palermo con decisione n. 3699/3519 del 15 giugno 2000.
Art. 36
Commissione pari opportunità e commissione speciale delle donne elette

1.  E' istituita presso la Provincia la commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna.
Detta commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni, dirette e indirette, nei confronti delle donne e di promuovere azioni positive per le pari opportunità tra i sessi.
2.  E', altresì, istituita la commissione speciale delle donne elette nel consiglio provinciale, la quale, in collaborazione con la commissione per le pari opportunità, ha compiti di proposta e di controllo sull'attività amministrativa per il rispetto del diritto delle donne sancito dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e della Regione.
3.  I compiti e il funzionamento della commissione per le pari opportunità e della commissione speciale delle donne elette, nonché le modalità del raccordo tra loro, sono disciplinati dal regolamento.
Art. 37
Elezione del presidente della Provincia

1.  L'elezione, la durata e la cessazione dalla carica del presidente della Provincia sono disciplinate dalla normativa regionale.
2.  Distintivo del presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia da portare a tracolla.
Art. 38
Giuramento presidente

Il presidente della Provincia presta giuramento davanti al consiglio provinciale nella seduta di insediamento.
Art. 39
Attribuzioni del presidente della Provincia

1.  Il presidente rappresenta la Provincia regionale, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti e delle deliberazioni.
2.  Presiede l'assemblea dei sindaci dei comuni della Provincia.
3.  Esercita ogni altra attribuzione che la legge ed il presente statuto non riservino alla competenza di altri organi della Provincia, del segretario e dei dirigenti.
4.  Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.
5.  Attribuisce e definisce gli incarichi di direzione dei settori operando la scelta tra i dirigenti in servizio. La scelta del dirigente a cui affidare la direzione del settore avviene secondo le modalità e i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'art. 1, lett. h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, previa individuazione dei criteri da determinarsi con apposito provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute in questo statuto.
Di norma, ove possibile, si applica il principio della rotazione.
6.  Nei limiti delle disponibilità di organico e per sopperire a temporanee carenze dello stesso, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e previa deliberazione motivata della giunta di diritto privato, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna o di alta specializzazione a soggetti dotati di comprovata professionalità, adeguata alle funzioni da svolgere, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, da determinarsi con apposito regolamento.
7.  Può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione, secondo la normativa vigente.
8.  Può revocare gli esperti prima del termine fissato dall'incarico dandone notizia al consiglio entro dieci giorni.
9.  Irroga le sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura, esclusa la destituzione, ai dirigenti, funzionari, dipendenti, nel rispetto delle condizioni procedurali prescritte.
10.  Firma i verbali e le deliberazioni della giunta provinciale, congiuntamente al segretario generale e all'assessore anziano.
11.  Esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Provincia.
12.  Dispone la resistenza in giudizio con la nomina del legale su proposta del responsabile del settore avvocatura per liti di qualsiasi natura in cui l'ente è convenuto.
13.  Svolge attività propulsiva di indirizzo e di controllo ed impartisce le direttive necessarie ad assicurare la realizzazione dei programmi e dei progetti dell'ente.
14.  Promuove indagini e verifiche amministrative sul l'at tività dei servizi e degli uffici.
15.  Sottoscrive i contratti individuali che disciplinano i rapporti di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, sia di diritto privato che di diritto pubblico dei dirigenti.
16.  Provvede alle nomine, alle designazioni e alle revoche interne ed esterne, riferite alla competenza della Provincia escluse quelle di specifica competenza del consiglio previste per legge, nel rispetto dei criteri fissati dal consiglio provinciale.
17.  Comunica gli atti di nomina degli assessori e degli esperti nonché degli incarichi di collaborazione esterna o di alta specializzazione al consiglio provinciale, alla sezione provinciale del CO.RE.CO. ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
18.  Entro sette giorni dalla revoca di uno o più assessori riferisce al consiglio provinciale sulle ragioni del provvedimento dandone comunicazione, altresì, alla sezione provinciale del CO.RE.CO. ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
19.  Ogni anno con il bilancio presenta una relazione scritta al consiglio provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta.
20.  Trasmette annualmente al consiglio provinciale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti nominati nonché degli incarichi di collaborazione esterna o di alte specializzazioni.
21.  Dispone il ricorso alla trattativa privata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
22.  Conferisce e revoca l'incarico di vice segretario generale giusta il disposto dell'articolo che ne prevede la figura professionale statutaria.
23.  Adotta i provvedimenti di mobilità interna delle figure apicali.
24.  Individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ove non di competenza dei singoli responsabili di settore.
25.  Individua i componenti del servizio ispettivo di cui all'art. 1, comma 62, legge n. 662/96.
26.  Nomina il nucleo di valutazione e i componenti del servizio di controllo di gestione interno.
27.  Individua i collaboratori e costituisce gli uffici posti alle dirette dipendenze sue, della giunta o degli assessori.
28.  Gli atti di competenza del presidente implicanti assunzione di impegno di spesa sono adottati di concerto con il responsabile del servizio finanziario.
29.  Concede le autorizzazioni in materia di esercizi commerciali di competenza della Provincia regionale.
30.  Autorizza le missioni e gli impegni di spesa per assessori, consiglieri provinciali, segretario generale, direttore generale e per se stesso, nonché per esperti e dirigenti esterni.
31.  Nomina e revoca il direttore generale previa deliberazione della giunta provinciale.
32.  Nomina e revoca il segretario generale secondo la normativa vigente in materia.
Art. 40
Diritto d'udienza

1.  Il presidente e gli assessori sono tenuti a rendere noti il giorno e l'ora nei quali i cittadini possono esercitare il diritto d'udienza, relativamente a problemi attinenti ai servizi di istituto dell'ente.
Art. 41
Mozione di sfiducia

1.  La mozione di sfiducia è disciplinata dalle leggi regionali e successive eventuali modifiche.
Art. 42
Nomina della giunta della provincia regionale

1.  La giunta della Provincia regionale è disciplinata dall'art. 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.
2.  La giunta provinciale e composta dal presidente che la presiede e da numero sei assessori.
3.  Il presidente eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta confermando i soggetti proposti all'atto della presentazione della candidatura e, nell'ipotesi in cui non siano stati individuati, scegliendone i componenti tra i soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio provinciale e alla carica di presidente della Provincia, nel rispetto dei criteri indicati nel documento programmatico.
Il presidente eletto al secondo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta confermando i soggetti proposti al secondo turno, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio provinciale e alla carica di presidente della Provincia, nel rispetto dei criteri indicati nel documento programmatico.
4.  Il presidente nomina, tra gli assessori, il vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice presidente, fa le veci del presidente il componente della giunta più anziano di età.
5.  Nella prima riunione di giunta il presidente assegna agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'amministrazione.
6.  Il presidente può delegare a singoli assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.
7.  Il presidente può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta.
8.  La cessazione dalla carica del presidente, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
9.  Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice presidente e la giunta assicurano l'esercizio delle funzioni degli organi di cui al comma 4.
Art. 43
Giuramento dei componenti della giunta provinciale

1.  In presenza del segretario generale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri della Provincia regionale.
2.  Gli assessori che rifiutano di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal presidente della Provincia.
Art. 44
Incompatibilità alla nomina di assessore provinciale

1.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere di Provincia regionale e di presidente che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza della carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
2.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere provinciale. Il consigliere provinciale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.
3.  Gli assessori non possono essere nominati dal presidente della Provincia o eletti dal consiglio provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della Provincia.
4.  Non possono far parte della giunta persone che siano coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado del presidente o di altro componente della stessa giunta.
5.  Prima di essere immessi nelle funzioni il presidente ed i componenti della giunta attestano dinanzi al segretario generale della Provincia, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente.
Art. 45
Attribuzioni della giunta provinciale

1.  La giunta collabora con il presidente della Provincia nell'amministrazione dell'ente ed opera con deliberazione collegiale.
2.  La giunta delibera sulle materie ad essa demandate dalla legge.
3.  Delibera altresì sulle materie indicate nell'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche che non siano di competenza del consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al presidente, al segretario generale, al direttore generale ed ai responsabili dei servizi provinciali, dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto.
4.  La giunta dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio provinciale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
5.  La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a)  propone al consiglio i regolamenti;
b)  elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
c)  assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
d)  modifica le tariffe mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
e)  nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
f)  propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
g)  approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
h)  dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
i)  propone, con propria deliberazione, la nomina e la revoca del direttore generale;
j)  fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio provinciale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
k)  approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio,
l)  fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale, se nominato, o in mancanza, il segretario generale;
m)  determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
n)  approva il P.E.G. su proposta del direttore generale se nominato o, come proposto dalla stessa giunta, in collaborazione con gli uffici finanziari e i responsabili di settore;
o)  modifica i profili professionali dei dirigenti nell'ambito della medesima qualifica;
p)  determina il trattamento economico del personale sulla base delle disposizioni di legge e degli accordi contrattuali nazionali e decentrati;
q)  affida gli incarichi professionali secondo quanto previsto in apposito regolamento o, in mancanza di regolamento, adottando criteri improntati a trasparenza e professionalità;
r)  approva i verbali di gara e la relativa aggiudicazione su proposta dei dirigenti nel rispetto del regolamento dei contratti e con esclusione dei verbali di asta pubblica in quanto non necessitano di alcuna approvazione;
s)  delibera l'assunzione dei mutui qualora gli stessi siano stati previsti in atti fondamentali del consiglio (bilancio, piano triennale, programmi ecc.) e ciò nel rispetto della legge n. 549/95;
t)  delibera contratti d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile;
u)  delibera appalti e concessioni, acquisti e alienazioni anche immobiliari e relative permute e locazioni;
v)  delibera il conferimento di funzioni dirigenziali secondo la normativa vigente a personale della qualifica funzionale, fatta salva la competenza del presidente, di cui all'art. 37, comma 5, alle condizioni di cui al decreto legislativo n. 29/93, art. 56, comma 40, come introdotto dal decreto legislativo n. 387/98;
w)  promuove l'esercizio di azioni giudiziarie nel l'interesse della Provincia nominando il difensore previo parere del responsabile del settore avvocatura;
x)  delibera le transazioni attive e passive.
Art. 46
Sedute della giunta

1.  L'attività della giunta si uniforma al principio della collegialità.
2.  La giunta delibera con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.
3.  Su decisione del presidente la giunta può riunirsi in seduta pubblica secondo le norme previste dal regolamento.
Art. 47
Disciplina della propaganda elettorale e pubblicità delle spese elettorali

1.  La propaganda elettorale dei candidati alla carica di presidente e di consigliere della Provincia regionale avviene nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2.  All'atto della presentazione delle rispettive candidature, i candidati alle cariche di presidente e di consigliere dovranno presentare presso la segreteria generale della Provincia il bilancio preventivo delle spese di propaganda cui intendono vincolarsi. Ad analogo adempimento sono sottoposte le liste.
3.  Detti bilanci saranno resi pubblici mediante affissione nell'albo pretorio della Provincia fino alla data delle consultazioni elettorali.
4.  Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale gli eletti dovranno presentare il rendiconto delle spese sostenute, su cui risultino analiticamente indicati per ogni singola voce di spesa i rispettivi importi nonché l'importo complessivo.
Per la specifica delle spese varrà analogicamente la tipologia indicata nell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
5.  I consuntivi di cui al precedente comma saranno resi pubblici mediante affissione nell'albo pretorio della Provincia per la durata di trenta giorni decorrenti dalla scadenza dei termine indicato nello stesso comma 4.
6.  Detti rendiconti potranno essere consultati da qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta alla segreteria generale della Provincia regionale, anche dopo la scadenza del termine di pubblicazione di cui al precedente comma 5.
Titolo IV
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI
Art. 48
Forme di partecipazione

1.  La Provincia regionale rende effettiva la partecipazione dei Comuni, singoli o associati, all'esercizio delle proprie funzioni mediante:
a)  l'intervento dei Comuni nelle fasi della predisposizione del progetto di programma di sviluppo economico sociale, della verifica del suo stato di attuazione e del suo periodico aggiornamento;
b)  la delega a Comuni o a consorzi intercomunali di funzioni amministrative ritenute di interesse locale;
c)  l'intervento di rappresentanti dei Comuni ai lavori delle commissioni consiliari permanenti costituite in seno al consiglio provinciale;
d)  l'assemblea consultiva dei Comuni montani ai fini della valorizzazione delle zone montane;
e)  l'invio di copie delle deliberazioni del consiglio e della giunta riguardanti l'attività provinciale di carattere generale, nonché l'elenco di tutti gli impegni di spesa in conto capitale.
Art. 49
Regolamentazione degli strumenti di partecipazione

1.  Per ciascuno dei sopraddetti strumenti di partecipazione la Provincia emana entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, appositi regolamenti, i cui schemi sono trasmessi ai Comuni perché facciano pervenire nei successivi giorni, con delibera consiliare, eventuali osservazioni.
Art. 50
Associazione dei comuni

1.  La Provincia favorisce la costituzione di associazioni di Comuni che, avendo affinità di interessi economici, intendono intervenire unitariamente nelle diverse fasi della programmazione provinciale.
Titolo V
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 51
Referendum

1.  La Provincia regionale, al fine di consentire il controllo e la partecipazione popolare alla vita amministrativa della Provincia regionale, ammette, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 6 marzo 1986 n. 9, referendum abrogativi e consultivi.
2.  I limiti e le modalità di attuazione della presente disposizione saranno fissati da apposito regolamento da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
Art. 52
Referendum abrogativi

1.  Possono essere sottoposti a referendum abrogativo gli atti deliberativi del consiglio provinciale quando lo richiedano almeno 10.000 elettori iscritti nelle liste per l'elezione del consiglio provinciale, o da due consigli comunali della Provincia.
2.  Il referendum è ammesso sugli atti deliberativi di interesse generale e su singoli provvedimenti adottati ed esecutivi, purché non siano lese situazioni soggettive di terzi e purché gli stessi non abbiano avuto esecuzione.
Art. 53
Limiti d'ammissibilità

1.  Non può essere richiesto il referendum su provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze, nonché su quelli concernenti il personale provinciale.
2.  E' altresì inammissibile il referendum su atti regolamentari interni espressione d'autonomia del consiglio provinciale e sui provvedimenti relativi all'applicazione dei tributi e alle delibere di bilancio.
Art. 54
Presentazione della proposta e giudizio d'ammissibilità

1.  La proposta di referendum, indicante l'atto deliberativo di cui s'intende promuovere l'abrogazione, deve essere presentata alla presidenza della giunta provinciale e sull'ammissibilità della stessa si pronuncia il consiglio provinciale che, in caso d'accoglimento, sospende l'esecuzione della delibera.
2.  Il giudizio d'ammissibilità è limitato alla verifica della legittimità della richiesta e della regolarità della procedura.
Art. 55
Referendum consultivo

1.  Il consiglio provinciale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.
2.  Sulle materie attribuite alla Provincia regionale, il consiglio provinciale nel rispetto delle procedure previste dal regolamento, può indire referendum consultivi anche limitatamente alle categorie interessate al provvedimento.
3.  Possono essere sottoposti a referendum consultivo gli atti deliberativi del consiglio provinciale quando lo richiedano almeno 10.000 elettori iscritti nelle liste per l'elezione del consiglio provinciale o da 2 consigli comunali della Provincia.
Art. 56
Iniziativa popolare

1.  L'iniziativa popolare per la formazione degli atti amministrativi di competenza del consiglio provinciale si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno 1.000 elettori iscritti nelle liste per l'elezione del consiglio provinciale.
2.  L'iniziativa popolare si esercita altresì mediante la presentazione di proposte da parte di almeno 2 consigli comunali della Provincia regionale.
3.  La Provincia regionale, nei modi stabiliti con apposito regolamento d'esecuzione, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto d'iniziativa.
Art. 57
Esame del consiglio

1.  Entro tre mesi dalla presentazione, la proposta di iniziativa popolare è iscritta nel calendario dei lavori del consiglio provinciale.
Art. 58
Ammissibilità dell'iniziativa popolare

1.  Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia di tributi di bilancio, di personale nonché in materia relativa ad atti amministrativi d'autonomia interna del consiglio.
2.  Sull'ammissibilità della proposta d'iniziativa decide il consiglio provinciale.
Art. 59
Petizioni

1.  I cittadini residenti anche di nazionalità estera che abbiano compiuto il 16° anno di età, nel numero non inferiore a cinquecento, i consigli comunali, le organizzazioni provinciali delle confederazioni dei lavoratori nonché le associazioni riconosciute a livello nazionale possono rivolgere petizioni al consiglio provinciale per chiederne l'intervento su questioni d'interesse collettivo.
Art. 60
Azione popolare

1.  Ciascun elettore della Provincia può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano alla Provincia regionale, salvo che gli stessi non siano già stati promossi dalla Provincia.
2.  Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al Comune e alla Provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
Art. 61
Segreto d'ufficio

1.  Il segretario e i pubblici impiegati dell'amministrazione devono mantenere il segreto d'ufficio. Non possono trasmettere, a chi non abbia diritto, informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrativi in corso o conclusi, ovvero notizie di cui sono venuti a conoscenza a causa delle loro funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle leggi, dallo statuto, dal regolamento.
2.  Nell'ambito delle loro attribuzioni gli impiegati preposti ai rispettivi uffici rilasciano copie ed estratti di atti e documenti d'ufficio, secondo le modalità previste dal regolamento.
Art. 62
Diritto d'accesso

1.  E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalle leggi e dal regolamento.
2.  La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e presentata secondo le modalità previste dall'apposito regolamento vigente.
3.  Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia di documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dalle leggi e dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione nonché ai diritti di ricerca e di visura ed è soggetto all'imposta di bollo.
4.  Sono sottratti all'accesso gli atti indicati nel regolamento approvato con D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.  L'accesso può essere differito nei casi previsti dal citato regolamento. Ai fini dell'ottenimento di ogni singolo atto, il richiedente deve dimostrare l'interesse secondo le disposizioni regionali emanate con la circolare n. 2323 del 30 ottobre 1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 28 novembre 1992.
5.  Il regolamento sul procedimento amministrativo, nel tempo vigente, regola tempi, termini e modi per l'iter del procedimento. Per i casi non contemplati nel regolamento i termini per il completamento del procedimento sono quelli di cui all'art. 2 della legge regionale n. 10/1991.
Art. 63
Commissione di vigilanza e adozione del regolamento

1.  Il consiglio provinciale elegge nel proprio seno la commissione di vigilanza per la tutela e la garanzia del diritto di accesso disciplinato dal regolamento vigente.
Art. 64
Consiglio provinciale degli studenti

1.  La Provincia, nel tentativo di avvicinare i ragazzi alle istituzioni e renderli capaci di dare un apporto costruttivo alla convivenza democratica ed al progresso civile della società, istituisce il consiglio provinciale degli studenti.
2.  Il consiglio provinciale degli studenti ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: iniziative culturali, sociali, sport, tempo libero, politiche ambientali.
3.  Le modalità di elezione e di funzionamento del consiglio provinciale degli studenti sono stabilite con apposito regolamento.
Titolo VI
ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA
Art. 65
Principi generali

1.  La Provincia regionale ispira la propria azione amministrativa ai principi di trasparenza e partecipazione ed adotta criteri di economicità, celerità e pubblicità dei relativi procedimenti.
2.  L'adozione di ogni provvedimento amministrativo è disposta con l'osservanza dei soli adempimenti dovuti o espressamente previsti per legge o regolamento.
3.  Gli atti devono essere redatti per iscritto salvo che la legge o la natura dell'atto richiedano una forma diversa.
4.  Il procedimento non può essere aggravato rispetto agli adempimenti dovuti o espressamente previsti per legge o regolamento, se non per gravi esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria da accertarsi con atto motivato.
Art. 66
Ordinamento degli uffici e sportelli decentrati

1.  L'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia regionale è ispirato a criteri di responsabilizzazione e coordinamento delle rispettive aree funzionali sulla base di apposito regolamento organico.
2.  Le aree funzionali organizzate per il coordinamento costituiscono il dipartimento cui è preposto un responsabile di settore.
3.  I singoli settori sono ordinati in servizi ed unità operative secondo le disposizioni del regolamento dei servizi, in considerazione della razionalizzazione dei carichi di lavoro.
4.  Possono essere previsti sportelli decentrati, localizzati nel territorio provinciale, aventi lo scopo di svolgere funzioni di interesse locale.
Art. 67
Il segretario generale

La Provincia ha un segretario generale titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 come modificato dalla legge n. 191 del 16 giugno 1998.
Il segretario provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il segretario inoltre:
a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, con le limitazioni previste dalla legge;
c)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal presidente della Provincia;
d)  esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta o al consiglio provinciale ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991 e della legge regionale n. 23 del 7 settembre 1998;
e)  autorizza le missioni dei dirigenti interni ove non sia stato nominato il direttore generale.
Art. 68
Nomina del segretario generale

In applicazione dell'art. 17 della legge n. 127/97 e del combinato disposto di cui al comma 78 dello stesso art. 17 e al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, il presidente della Provincia è facultato ad esercitare il potere di nomina del segretario generale dell'ente fra i segretari iscritti nelle fasce professionali di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.P.R. n. 465/97, lettere D ed E, il cui elenco è tenuto dal consiglio nazionale di amministrazione (il consiglio nazionale di amministrazione provvede alla tenuta dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all'amministrazione dell'agenzia).
Tale potere è esercitato nel rispetto delle norme di cui all'art. 17, commi 67, 68, 69, 70, 71 e 72 della legge n. 127/97, come modificata dalla legge n. 191/98.
Art. 69
Direttore generale

1.  Il presidente, previa deliberazione della giunta, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
2.  Il presidente, ove si avvalga della facoltà di nominare il direttore generale, contestualmente al provvedimento di nomina, impartisce le direttive circa gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente in materia di organizzazione, in materia economico-finanziaria e di gestione dei servizi da assegnare al direttore generale ed i poteri di quest'ultimo, fermo rimanendo i poteri del segretario generale per le funzioni di garanzia della legittimità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa che la legge attribuisce al medesimo.
3.  Compete, in particolare, al direttore generale la predisposizione di un piano generale dei servizi comprensivo delle proposte di organizzazione e di gestione degli stessi, nonché del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come presupposto del sistema di controllo di gestione, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 77/1995, coordinando l'attività propositiva dei responsabili dei servizi.
4.  In mancanza del direttore generale le funzioni proprie del medesimo, previste dal presente statuto e dalla legge, sono affidate al segretario generale.
5.  Ai fini di cui ai commi precedenti, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario generale.
Art. 70
Criteri e procedure per la nomina del direttore generale

*(Per essere nominato direttore generale occorre essere in possesso del diploma di laurea in economia e commercio o equipollenti e/o in giurisprudenza o equipollenti e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione manageriale tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisite da almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti alla stipula del contratto.
Non possono essere nominati direttori generali:
a)  coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
b)  coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c)  coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dalle leggi vigenti;
d)  coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
e)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che sia incompatibile con le fnnzioni da svolgere;
f)  chi ha parenti o affini fino al quarto grado che siano amministratori o segretario dell'ente.
Le cause di incompatibilità, le procedure di nomina, le forme di pubblicità e il trattamento economico saranno disciplinati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi).

*Articolo annullato dal CO.RE.CO. Centrale di Palermo con decisione n. 3699/3519 del 15 giugno 2000.
Art. 71
Competenze del direttore generale

Oltre alle competenze previste dalla legge spettano al direttore generale quelle che saranno dettagliatamente indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e nel provvedimento di nomina.
Art. 72
Il vice segretario generale

1.  La Provincia ha un vice segretario generale che coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza od impedimento.
2.  Il vice segretario generale dirige l'ufficio staff della segreteria generale.
3.  L'incarico di vice segretario generale viene conferito dal presidente, intuitu personae, tra i dirigenti amministrativi o dell'Avvocatura.
Art. 73
Conferenza dei responsabili dei servizi

1.  E' istituita la conferenza dei responsabili dei servizi e dei settori.
2.  La conferenza è convocata periodicamente dal direttore generale o, in sua mancanza, dal segretario generale, o su richiesta di 1/5 dei capisettore ed assolve, attraverso il lavoro di gruppo, al coordinamento di ogni attività programmata della Provincia regionale ed alla verifica periodica della sua puntuale realizzazione, d'intesa con gli organi della Provincia.
3.  Assicura l'adeguamento dei programmi e delle attività dei vari settori, servizi ed unità operative alle previsioni programmatiche.
4.  Esprime, su richiesta dell'amministrazione, parere sulle proposte di atti, documenti e provvedimenti in materia di programmazione e di bilancio.
5.  Fornisce al consiglio, alla giunta ed alle commissioni consiliari, quando ne sia richiesta, la consulenza tecnica su ogni altra materia.
6.  Esamina tempestivamente le proposte dell'amministrazione per l'impostazione di nuovi programmi in base a provvedimenti legislativi.
Art. 74
Attribuzioni dei dirigenti

1.  A ciascun settore è preposto un dirigente al quale compete la direzione degli uffici, che risponde dell'andamento del settore e coordina i singoli servizi per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente.
2.  I dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall'amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, nonché della buona conservazione del materiale in dotazione.
3.  I dirigenti adottano tutti gli atti attribuiti alla loro competenza e quanto altro non compete alla funzione di indirizzo politico e amministrativo e ne rispondono direttamente agli organi dell'ente; sono, inoltre, responsabili dei risultati dell'azione amministrativa agli stessi imputabili.
4.  I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.
5.  Il regolamento di organizzazione specificherà dettagliatamente i compiti dei dirigenti.
Art. 75
Attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali

1.  L'assegnazione dell'incarico della dirigenza di una struttura, previo parere del segretario generale, è di competenza del presidente della Provincia, che vi provvede, tenuto conto della qualifica rivestita, delle attitudini e della capacità professionale possedute dal dirigente e nel rispetto dei profili professionali attribuiti. Gli incarichi hanno durata biennale, sono rinnovabili.
2.  La durata dell'incarico può essere inferiore alla periodicità temporale di cui al superiore comma per particolari specificità da indicare nell'atto di affidamento o, in caso di revoca dell'incarico stesso, ai sensi dell'art. 22, 4° comma, del medesimo CCNL sulla dirigenza.
3.  Sono, altresì, fatte salve le ipotesi di revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico stabilito dall'art. 22, 5° comma, del CCNL sulla dirigenza.
4.  La revoca e la sostituzione dell'incarico saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione.
Art. 76
Responsabilità del segretario, dei dirigenti dei servizi e del responsabile del procedimento

1.  Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, amministrativa e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato, del responsabile del procedimento e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario generale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2.  Nel caso in cui la Provincia sia temporaneamente priva di dirigenti, il parere è espresso dai funzionari di VIII livello, e, in mancanza, dai dipendenti di VII e ulteriormente di VI livello, secondo l'anzianità di servizio nella qualifica, e a parità, secondo l'anzianità di servizio nelle qualifiche via via inferiori.
3.  I soggetti di cui ai commi 1 e 2 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4.  I dirigenti e i funzionari sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sotto la vigilanza del segretario generale ove non sia stato nominato il direttore generale.
Art. 77
Contratti di lavoro a termine di diritto pubblico ai sensi del 5° comma dell'art. 51, legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91

1.  Le posizioni di lavoro dirigenziali, o di alta specializzazione previsti in dotazione organica, possono essere ricoperte tramite contratti di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico della durata fino ad anni due, rinnovabili per altrettanto periodo al massimo, e comunque, non oltre la scadenza del mandato del presidente.
2.  La decisione di procedere all'assunzione spetta al presidente, con determinazione motivata indicando anche il settore interessato.
3.  I settori da affidare a dirigenti esterni non possono essere superiori al 30% dei settori previsti nella dotazione organica, con arrotondamento all'unità superiore.
4.  I requisiti di accesso sono quelli vigenti per l'accesso concorsuale pubblico dall'esterno.
Art. 78
Collaborazioni esterne

1.  In attuazione dei commi 5 bis e 7 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrati con l'art. 6 della legge n. 127 del 1997, l'ente può ricorrere alle collaborazioni esterne:
a)  con dirigenti e alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica, mediante contratto a tempo determinato;
b)  con collaboratori esterni ad alto contenuto di professionalità;
c)  con collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del presidente, della giunta o degli assessori.
2.  Il regolamento di organizzazione disciplinerà dettagliatamente le modalità della costituzione dei rapporti.
Art. 79
Effetti della stipula di contratti di diritto pubblico o privato a tempo determinato

Qualora si faccia ricorso alla nomina del direttore generale, dei dirigenti di cui ai commi 5 e 5 bis dell'art. 51, legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91, ed essi siano dipendenti di una P.A., il rapporto di impiego è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della legge n. 127/97.
Art. 80
Trattamento economico dei dirigenti con contratto di lavoro a termine

1.  Il dirigente assunto a tempo determinato con contratto di lavoro pubblico o privato acquisisce, per la durata del contratto, i diritti inerenti alla qualifica assegnata e non può essere privato del suo ufficio se non nei casi previsti dalla legge o dal proprio contratto di lavoro.
2.  Il dirigente a tempo determinato è tenuto ai medesimi doveri ed obblighi previsti per il personale di ruolo ed osserva i medesimi divieti. E' tenuto inoltre ai doveri, obblighi e divieti previsti dal contratto di lavoro sottoscritto dalle parti.
3.  E' soggetto alle responsabilità accessorie previste dal proprio contratto di lavoro, oltre alle responsabilità previste per i dirigenti di ruolo.
4.  Il trattamento economico, in relazione alla natura ed alla durata del rapporto, è equiparato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto vigente nel tempo che si applica al personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al comma 5 dell'articolo che precede.
Titolo VII
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 81
Elezione e durata in carica

1.  A garanzia dell'imparzialità, dei diritti dei cittadini, della trasparenza amministrativa e del buon andamento dell'attività dell'ente, è istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  Il difensore civico è eletto dal consiglio provinciale con voto segreto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3.  Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga il quorum richiesto, dopo due votazioni, in sedute diverse, si procede al ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato eletto colui che ottiene il maggior numero dei consensi. In caso di parità di suffragi è eletto il candidato più anziano di età.
4.  Il difensore civico rimane in carica per tutta la durata del consiglio che lo ha eletto. Non è rieleggibile. I poteri del difensore civico restano prorogati fino all'entrata in carica del successore.
5.  I candidati alla carica possono essere indicati dai gruppi consiliari, dalla giunta, dagli ordini professionali, dalle associazioni sindacali, di categoria, imprenditoriali, sociali, culturali e di volontariato operanti sul territorio provinciale. Sono ammesse anche le autocandidature.
6.  Le modalità e le ulteriori procedure per la nomina, nonché le norme da applicare in caso di vacanza della carica sono disciplinate dal regolamento.
Art. 82
Requisiti

1.  Il difensore civico deve essere scelto tra i cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Provincia di Ragusa, che siano in possesso di laurea e diano garanzie di particolare esperienza nel campo amministrativo e giuridico, nonché di onestà, indipendenza, imparzialità ed obiettività nel giudizio.
2.  Non sono eleggibili alla carica:
a)  i parlamentari nazionali ed europei;
b)  i componenti del consiglio provinciale nonché tutti coloro che abbiano ricoperto tale carica nel consiglio precedentemente in carica, i candidati provinciali non eletti nell'ultima consultazione elettorale;
c)  i consiglieri regionali, comunali e delle comunità montane e gli amministratori delle Unità sanitarie locali della Provincia;
d)  coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere provinciale;
e)  i dipendenti della Provincia, di un Comune, di una Unità sanitaria locale o di una comunità montana della provincia;
f)  coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione se pure saltuaria e occasionale, con la Provincia;
g)  coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi o, comunque, rappresentativi nei partiti, nei sindacati, nelle organizzazioni imprenditoriali e di categoria, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nel biennio precedente;
h)  i componenti del comitato regionale di controllo, sezione per la Provincia di Ragusa;
i)  il presidente, i componenti la giunta, i dirigenti e i dipendenti della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ragusa;
l)  amministratori, dirigenti e dipendenti degli enti pubblici economici della Provincia di Ragusa.
Art. 83
Decadenza e revoca

1.  Il difensore civico decade dall'incarico quando vengono a mancare i requisiti richiesti dallo statuto.
2.  La decadenza è pronunciata dal consiglio provinciale con le modalità previste dal regolamento.
3.  Il difensore civico può essere revocato dall'incarico per gravi violazioni dei doveri connessi all'ufficio.
4.  Il provvedimento di revoca è adottato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia.
5.  Se tale maggioranza non viene raggiunta nelle prime due votazioni, alla terza è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 84
Attribuzioni

1.  Il difensore civico - di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini, singoli o associati, o di enti pubblici - svolge ogni attività di indagine, ispezione ed impulso necessarie a garantire l'imparzialità ed il buon andamento delle pratiche istruite presso l'amministrazione provinciale, nonché le aziende speciali, le istituzioni, gli enti collegati, dipendenti, controllati e consorziati.
2.  Nell'esercizio di tale attività ha il compito di accertare e segnalare agli organi e agli uffici competenti abusi, disfunzioni, carenze, ritardi ed omissioni e di indicare modalità e tempi per l'assunzione delle iniziative necessarie ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.
3.  Può, nell'esercizio della sua attività, rivolgersi ai responsabili degli uffici competenti, ha diritto di accesso a tutti gli atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione e può averne copia, può chiedere informazioni, notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge.
4.  Acquisite tutte le informazioni ed esperite tutte le azioni utili, rassegna il proprio parere al cittadino o all'ente o all'organismo che ne ha richiesto l'intervento.
5.  Il difensore civico presenta al consiglio provinciale, illustrandola personalmente, una relazione semestrale sull'attività svolta, segnala le eventuali disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi e formulando proposte.
6.  Può intervenire alle sedute del consiglio provinciale e, in caso di urgenza o di particolare rilevanza, può relazionare su specifici aspetti della propria attività, a richiesta del consiglio stesso, della giunta o di propria iniziativa.
Art. 85
Collaborazione con i comuni

1.  Su richiesta dei Comuni interessati, che abbiano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti previa sottoscrizione di apposita convenzione, il difensore civico della Provincia potrà svolgere le proprie attribuzioni anche nei confronti delle pratiche istruite presso i Comuni convenzionati.
Art. 86
Sede, funzionamento dell'ufficio e indennità

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso l'amministrazione provinciale ed è organizzato in modo indipendente ed autonomo.
2.  Devono essere messi a disposizione del difensore civico sede, mezzi e personale idoneo dipendente dall'ente, per lo svolgimento delle sue funzioni.
3.  Il regolamento determina le modalità e le procedure di funzionamento dell'ufficio.
4.  Al difensore civico spetta una indennità di carica pari al 65% di quella stabilita per il presidente della Provincia.
Titolo VIII
FINANZE E BILANCIO
Art. 87
Risorse finanziarie

1.  La Provincia utilizza tutte le risorse finanziarie di cui dispone per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
2.  Nell'impiego delle risorse, la Provincia si ispira a criteri tendenti a conseguire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Art. 88
Formazione del bilancio

1.  La Provincia, in conformità alle disposizioni di legge, nella formazione del bilancio di previsione annuale e poliennale, deve tenere conto delle esigenze di ordine finanziario indispensabili all'attuazione dei progetti di programma di sviluppo economico-sociale, con l'osservanza del metodo delle priorità.
Art. 89
Demanio

1.  I beni demaniali della Provincia sono inscritti in regolari inventari aggiornati al fine di assicurare la tempestiva eventuale modifica alla classificazione.
Art. 90
Patrimonio

1.  I beni patrimoniali della Provincia, descritti in appositi inventari, aggiornati trimestralmente, dovranno essere rivalutati annualmente e sottoposti all'esame del consiglio unitamente al bilancio di previsione, sono di norma destinati al conseguimento di un reddito.
2.  La Provincia, in ogni caso, ne cura la conservazione ed il migliore utilizzo.
Titolo IX
REVISORI DEI CONTI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE
Art. 91
Revisione economico-finanziaria

1.  Il consiglio provinciale elegge, con voto limitato ad un componente, un collegio di revisori composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2.  Ogni votante esprimerà per il nominativo indicato l'eventuale designazione per la presidenza del collegio. Svolgerà le funzioni di presidente del collegio il componente che avrà riportato il maggior numero di preferenze.
3.  Per la durata dell'incarico, la cessazione, l'incompatibilità e l'ineleggibilità, il funzionamento del collegio, i limiti dall'affidamento degli incarichi, le funzioni, le responsabilità, il compenso dei revisori, si opera rinvio alle successive disposizioni statali di modifica e di integrazione, in quanto compatibili.
Art. 92
Disposizioni in materia di responsabilità

1.  Per gli amministratori e per il personale provinciale si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2.  Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni della Provincia, nonché coloro che si inseriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
Titolo X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 93
Revisione e abrogazione statuto

1.  Le modifiche delle norme del presente statuto sono regolate dalle medesime disposizioni che ne disciplinano l'approvazione.
2.  La deliberazione di abrogazione totale del presente statuto non ha effetto se non dall'entrata in vigore della deliberazione di adozione del nuovo statuto.
Art. 94
Attività associativa

1.  La Provincia di Ragusa aderisce all'U.P.I., al l'U.R.P.S. e all'A.I.C.C.R.E.
Art. 95
Prescrizioni statutarie

1.  Lo statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio della Provincia regionale, se posteriore.
2.  Si intendono abrogate tutte le norme regolamentari vigenti in contrasto o non compatibili con quelle del presente statuto.
Titolo XI
NORME DI RINVIO
Art. 96

L'entrata in vigore di nuove leggi che emanino principi in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferiti, abroga le norme del presente statuto con esso incompatibili (art. 1, comma 2, legge n. 265/99).
Art. 97

Per discipline statutarie non previste nel presente testo si fa riferimento alle normative delle leggi vigenti.
Il presente statuto è già stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 dell'8 maggio 1993.
Questo testo aggiornato è stato approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 65 del 31 marzo 2000 e reso esecutivo dal CO.RE.CO., sezione centrale, con decisione n. 3699/3519 del 15 giugno 2000.
(2000.37.1996)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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