REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 SETTEMBRE 2000 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

Torna al Sommariohome

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 26 luglio 2000.
Proroga delle misure di salvaguardia del piano regolatore generale del comune di Capaci.

Allegato
All'on.le Assessore
per il tramite del  Direttore regionale dell'urbanistica 

RAPPORTO

Con nota di prot. n. 9452 del 28 giugno 2000 (che si allega in copia) il sindaco del comune di Capaci ha chiesto a questo Assessorato la proroga di due anni del termine assegnato ai sensi dell'articolo unico della legge n. 1902/52 e successive modifiche, per la salvaguardia delle previsioni del piano regolatore generale adottato dal commissario ad acta con proprio atto n. 3 del 25 luglio 1997, ciò in applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1958, n. 22.
I motivi addotti dal sindaco di Capaci, con la citata nota n. 9452/2000 a sostegno della richiesta di proroga, attengono al superamento dei vizi rilevati dall'Avvocatura dello Stato sull'atto deliberativo d'adozione del piano regolatore generale.
L'Avvocatura dello Stato, in risposta alla richiesta avanzata da questo Assessorato su proposta dell'allora commissario ad acta che aveva rilevato l'impossibilità di operare per i motivi nello stesso parere richiamati, ritiene di dover escludere l'adozione a stralci del piano regolatore generale in quanto ciò stravolgerebbe le linee guida e la logica pianificatoria dello strumento urbanistico dell'intero territorio, ancorché detti stralci sono qualitativamente e quantitativamente rilevanti, operando in presenza di carenze tecniche sia sotto il profilo geologico che agricolo forestale che hanno inciso sulla contraddittorietà tra dispositivo e deliberato dell'atto d'adozione.
Pertanto è stato necessario predisporre ulteriori studi geologici ed indagini geognostiche nonché l'aggiornamento dello studio agricolo forestale essendo intervenute nel frattempo le leggi regionali n. 16/96 e n.13/99.
La stessa Avvocatura ritiene infine che l'atto d'adozione, ancorché illegittimo, può ritenersi efficace e produttivo delle misure di salvaguardia, previste dall'art. 19 della legge regionale n. 71/78.
A tal fine questo Assessorato, nel condividere il parere dell'Avvocatura dello Stato, ha nominato un commissario ad acta che provveda ad eliminare i vizi riscontrati sul precedente atto deliberativo d'adozione, definisca le procedure di formazione occorrenti ed adotti lo strumento urbanistico generale, completo di regolamento edilizio e prescrizioni esecutive.
Ora poiché il piano regolatore generale, così integrato e dotato di tutti gli studi propedeutici aggiornati, dovrà essere sottoposto al preventivo parere del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, prima dell'emissione del nuovo atto deliberativo, ed approssimandosi i termini di scadenza delle misure di salvaguardia previste dalla legge n. 615/95, il sindaco, nelle more della definizione dell'istruttoria necessaria ad ottemperare a tutti quegli adempimenti dettati dall'Avvocatura dello Stato atti all'adeguamento dello strumento urbanistico, ha avanzato istanza di proroga dei termini di scadenza degli stessi così come previsto dalla legge regionale n. 22/58.
Ciò premesso i motivi adotti dal comune di Capaci con la citata nota n. 9452 del 28 giugno 2000 a sostegno della richiesta di proroga, attengono all'obiettiva difficoltà per l'amministrazione, che già commissariata in più riprese dopo l'adozione del piano regolatore avvenuta il 13 marzo 1997, soltanto a seguito del pronunciamento dell'Avvocatura dello Stato e sulla scorta delle puntualizzazioni nello stesso riportate, ha attivato le procedure occorrenti alla acquisizione degli studi occorrenti per la definitiva adozione dello strumento urbanistico. La stessa richiesta risulta supportata dall'ovvia necessità di salvaguardare le nuove previsioni di piano rispetto a quelle del vigente piano di fabbricazione. Quel che rileva ai fini del rilascio della richiesta proroga ex legge n. 22/58, si ritiene debba riguardare sostanzialmente l'obiettiva difficoltà dell'amministrazione di pubblicare e trasmettere a questo Assessorato un piano, che così come evidenziato in ultima analisi dall'Avvocatura dello Stato (detto parere segue altri due pareri "pro-veritate" emessi su richiesta del sindaco da esperti in materia) risulta carente e quindi soggetto a riadozione. Ciò ha comportato un'ovvia situazione di svantaggio rispetto alla situazione che ordinariamente si presenta nelle altre amministrazioni, che più facilmente possono godere dei cinque anni di vigenza delle misure di salvaguardia qualora riescano a trasmettere il piano regolatore generale a questo Assessorato entro un anno dalla scadenza dei termini di pubblicazione del piano stesso.
In merito la sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa, con il parere n. 145 del 16 aprile 1996, ebbe tra l'altro a ritenere che sulla successione della normativa riguardante l'applicazione delle misure di salvaguardia, avesse comportato la non operatività della proroga di due anni previsti dalla menzionata legge regionale n. 22/58, con la conseguente impossibilità di superare il termine massimo di cinque anni.
Detto assunto, seppur coerente si è però formato senza la lettura del contenuto dell'art. 19 della legge regionale n. 71/78 che al comma 3° nel prescrivere l'obbligatorietà dell'applicazione delle misure di salvaguardia in argomento, richiama espressamente non soltanto la più volte citata legge n. 1902/52, ma anche la legge regionale n. 22/58, confermandone quindi la piena vigenza.
D'altronde, la norma regionale non confligge con la disciplina statale delle misure di salvaguardia in esame, in quanto non ne altera il periodo massimo (5 anni) di applicazione, né l'automaticità della durata delle stesse misure (3 o 5 anni) in ragione del rapporto tra la data di adozione degli strumenti urbanistici comunali e la data di trasmissione degli stessi a questo Assessorato. La norma consente invece all'Amministrazione regionale (nella fattispecie la competenza è stata assegnata a questo Assessorato in virtù dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28) di adottare motivatamente un provvedimento di proroga di dette misure in accoglimento dei motivi rappresentati dai comuni richiedenti, che abbiano comportato il ritardo nella trasmissione del piano e quindi la conseguente impossibilità ad utilizzare il termine quinquennale di applicazione delle misure di salvaguardia.
L'istituto della proroga quindi, che nel 1958 consentiva di prorogare le misure di Salvaguardia aventi allora la durata di appena due anni, consente adesso (cioè dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 71/78) di temperare i rigori della legislazione statale che penalizza eccessivamente i comuni nel caso di trasmissione "ritardata" dei piani regolatori, decurtando di fatto di due anni la vigenza delle misure di salvaguardia a danno proprio degli atti di pianificazione il cui iter di approvazione è già in ritardo.
E' necessario altresì rilevare che il Consiglio di giustizia amministrativa, nel riassumere nel proprio parere n. 145/96 i quesiti formulati da questo Assessorato, ha tenuto conto solo dell'ipotesi di proroga di un biennio ex legge n. 22/58 in aggiunta al termine massimo di cinque anni previsto dalle citate norme statali, e non già anche del quesito posto per l'ipotesi di proroga biennale per i comuni che potevano applicare le misure di salvaguardia per tre anni (come nel caso del comune di Capaci). Pertanto detto consesso indica la soluzione del solo quesito esistente, con riferimento alle norme statali ed alla legge regionale n. 22/58 (senza tenere conto dell'art. 19 della legge regionale n. 71/78) e deduce conseguentemente, come "in nessun caso sia consentito di superare il termine massimo di cinque anni", in perfetta aderenza al dettato della normativa statale.
Peraltro, l'adozione del provvedimento di proroga inciderà su interessi di terzi nei cui confronti si sospenderanno le determinazioni comunali sulle domande di concessione edilizia che si pongono in contrasto con le previsioni del piano regolatore generale adottato, comunque, tali interessi non attengono a situazioni giuridiche consolidate oggetto di affidamento da parte dei privati, anche in ragione del fatto che, esistendo nell'ordinamento l'istituto della proroga, è d'obbligo considerare sempre anche l'ipotesi del prolungamento (per un biennio) del termine di applicazione delle misure di salvaguardia.
Tuttavia, premesso che non sussiste l'obbligo di dare notizia dell'avvio del relativo procedimento ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/91, in quanto lo stesso attiene ad atti amministrativi generali (vedasi l'art. 14 della medesima legge n. 10/91), si ritiene certamente prevalente l'interesse pubblico che si conseguirà col permanere per un ulteriore biennio delle misure di salvaguardia in argomento. Infatti, risulta certamente rilevante l'interesse pubblico a che questo Assessorato pervenga all'esame ed all'eventuale approvazione del piano regolatore generale di Capaci in vigenza della salvaguardia delle previsioni di tale piano, con particolare riferimento a quelle previsioni relative alle aree vincolate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38.
Compete altresì anche a questo Assessorato salvaguardare le previsioni dei piani regolatori generali, con particolare riguardo a quelle previsioni che individuano le aree destinate a pubblici servizi, in quanto aventi natura di atti ineguali complessi (perché risultano dal concorso della volontà del comune e della Regione) diretti al raggiungimento del pubblico interesse; è ciò, sia nella fase iniziale successiva alla loro adozione mediante l'applicazione della disciplina delle misure di salvaguardia in argomento (che comprende anche la possibilità di sospendere i lavori già iniziati dai privati che contrastino con il piano adottato, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo unico della citata legge n. 1902/52), sia nella loro fase finale di attuazione con l'applicazione dell'art. 3 (commi 3 e 5) della legge regionale n. 15/91, che ha fissato l'obbligo per i comuni di procedere alla revisione del piano regolatore generale con cadenza decennale al fine di poter consentire la realizzazione delle opere pubbliche di piano, permanendo l'efficacia dei vincoli di esproprio ex art. 1 della citata legge regionale n. 38/73 con il subentrare della periodica revisione di piano.
Stante quanto sopra riferito si ritiene di poter sottoporre alla firma dell'On.le S.V. l'allegato schema di decreto di proroga per le determinazioni che vorrà adottare al riguardo.
  Il dirigente coordinatore: CIOTTA 

Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 49 -  16 -  43 -  26 -  10 -  66 -