REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2000 - N. 42
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Convocazione  pag.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 10 agosto 2000.
Designazione dell'Assessore incaricato di sostituire, in caso di assenza o impedimento, il Presidente della Regione  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 28 dicembre 1999.
Integrazione del decreto 6 agosto 1999, concernente approvazione della graduatoria relativa ai progetti di ricerca della Misura 10.4: «Ricerca applicata, indagini e sperimentazione di interesse regionale» del P.O.P. Sicilia 1994/99  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 10 luglio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 10 luglio 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000  pag.


DECRETO 12 luglio 2000.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 5 luglio 2000.
Revoca del decreto 17 maggio 2000, concernente liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa CAMST a r.l., con sede in Catania  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 11 luglio 2000.
Autorizzazione al centro scolastico Don Bosco di Fatebenfratelli s.r.l. di Catania per l'istituzione di un corso biennale sperimentale di ottico per gli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002  pag.


DECRETO 12 luglio 2000.
Norme per garantire e promuovere il migliore andamento dell'attività sportiva e dei servizi di medicina dello sport in Sicilia  pag.


DECRETO 25 luglio 2000.
Conferma delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle strutture private che erogano prestazioni di emodialisi  pag. 11 


DECRETO 25 luglio 2000.
Ulteriore proroga dei termini per l'adeguamento dei requisiti organizzativi di cui al decreto dell'Assessore per la sanità 25 giugno 1999  pag. 12 


DECRETO 25 luglio 2000.
Ulteriore proroga dei termini per l'adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici di cui al decreto dell'Assessore per la sanità 24 aprile 1998  pag. 12 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 24 maggio 2000.
Approvazione del nuovo regolamento recante le modalità d'uso ed i divieti vigenti nella riserva naturale orientata Isole dello Stagnone di Marsala, ricadente nel territorio del comune di Marsala  pag. 13 


DECRETO 24 maggio 2000.
Modifica ed integrazione del regolamento recante modalità d'uso e divieti vigenti nell'area della riserva naturale orientata Bosco di Alcamo, ricadente nel territorio del comune di Alcamo  pag. 16 


DECRETO 26 giugno 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Augusta  pag. 17 


DECRETO 26 giugno 2000.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione della nuova caserma provinciale dei vigili del fuoco nel comune di Enna  pag. 20 

DECRETO 26 giugno 2000.
Autorizzazione del progetto della società ENI S.p.A. relativo alla realizzazione di opere nel territorio dei comuni di Regalbuto e Troina  pag. 21 


DECRETO 27 giugno 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Licata  pag. 22 


DECRETO 28 giugno 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Pachino  pag. 37 


DECRETO 28 giugno 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Siracusa  pag. 39 


DECRETO 29 giugno 2000.
Autorizzazione alla società Ferrovie dello Stato di Palermo per la realizzazione di opere ferroviarie sulla tratta Campofranco-Comitini della linea Roccapalumba-Porto Empedocle  pag. 40 


DECRETO 29 giugno 2000.
Autorizzazione del progetto dell'ANAS relativo alla realizzazione di opere stradali nel comune diSciacca.
  pag. 41 


DECRETO 30 giugno 2000.
Procedure per l'istruttoria delle istanze per il riconoscimento della figura di tecnico competente ai sensi dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.  pag. 43 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina del direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale  pag. 43 
Estinzione dell'opera pia Fondazione coniugi Salvatore Giglio e M. Pantaleone di Villalba  pag. 44 
Fusione dell'opera pia Casa di riposo L. Pasqualino di Sommatino con l'opera pia Istituto canonico Giacinto Burgio, anch'essa di Sommatino  pag. 44 
Integrazione della delegazione sindacale dell'Osservatorio della Presidenza della Regione  pag. 44 
Destinazione di un immobile sito in Palermo a sede dell'Aran Sicilia  pag. 44 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Istituzione dell'elenco regionale degli operatori del l'agricoltura biologica - Reg. CEE n. 2092/91. Anno 1999.
  pag. 44 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Proroga della nomina del commissario ad acta del conservatorio di musica Scontrino di Trapani  pag. 44 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative  pag. 44 

Assessorato dell'industria:
Concessione di acque minerali denominata "Ambra" in territorio di Torrenova e Caprileone alla società Ambra S.p.A., con sede in Torrenova  pag. 44 

Assessorato dei lavori pubblici:
Trasferimento del beneficio dell'intervento costruttivo dall'impresa Gaetano Saccuzzo s.r.l. alla Società italiana costruzioni stradali s.r.l. (S.I.C.S.), con sede in Priolo Gargallo.
  pag. 44 
Quadro tecnico economico da compilare per la progettazione dell'edilizia residenziale pubblica (decreto ministeriale 5 agosto 1994 e decreto dell'Assessore per i lavori pubblici 23 luglio 1998, n. 1093/11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 31 ottobre 1998)  pag. 45 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Ricostituzione della commissione provinciale per la manodopera agricola di Caltanissetta  pag. 53 
Sostituzione di un componente della commissione per il collocamento obbligatorio di Caltanissetta  pag. 53 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione alla ditta Caccamo Salvatore, con sede in Gela, alla detenzione, per la successiva distribuzione, di gas medicale per uso umano  pag. 53 

Elenco dei centri specialistici per la diagnosi e piano terapeutico inerenti ai farmaci soggetti alla nota CUF 74.
  pag. 53 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nomina di un componente della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento atmosferico di Enna  pag. 53 
Nomina del presidente della commissione provinciale tutela ambiente di Caltanissetta  pag. 53 

Modifica del decreto 7 ottobre 1999, relativo alla concessione alla ditta Cantine Faraci s.r.l., con sede in Mazara del Vallo, del nulla osta per il potenziamento di un impianto
  pag. 53 
Autorizzazione alla società Bono e Ditta S.p.A., con sede in Campobello di Mazara, per l'utilizzo di fanghi di depurazione  pag. 54 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 54 
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Polizzi  pag. 54 
Concessione del nulla osta alla ditta Remplast, con sede legale in Vittoria, per la realizzazione di un impianto nel comune di Gela  pag. 54 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Iscrizione dell'associazione Sviluppo turistico Sicilia (S.T.S.) Onlus, con sede in Palermo, all'albo regionale di turismo sociale  pag. 54 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 7 luglio 2000, n. 11.
Cap. 38092 - Contributi alle scuole ed agli istituti di istruzione di ogni ordine e grado che intendano realizzare attività integrative volte all'introduzione dello studio del dialetto siciliano ed all'approfondimento dei fatti linguistici, storici, culturali ad esso connessi, nonché a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che programmino attività di educazione degli adulti finalizzate allo studio ed alla conoscenza del predetto dialetto  pag. 54 


CIRCOLARE 31 agosto 2000, n. 14.
Cap. n. 38145 - Spese per la stipula di convenzioni con la RAI-TV regionale e con altre emittenti radiofoniche e televisive per l'inserimento nei programmi radiotelevisivi di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento in lingua albanese, nonché per l'erogazione di contributi agli organi di stampa ed alle emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino la lingua albanese o le altre lingue minoritarie. Modalità di accesso  pag. 55 

Assessorato del territorio e del'ambiente

CIRCOLARE 4 luglio 2000, n. 1 D.R.U.
Applicazione dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86. Termine per l'effettuazione dell'espropriazione delle aree interessate dai programmi costruttivi disciplinati dagli artt. 136 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22  pag. 57 


CIRCOLARE 12 luglio 2000, prot. n. 7676.
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante: «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205  pag. 58 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA CORRIGE
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 30 giugno 2000.
Approvazione del programma urbano dei parcheggi del comune di Messina  pag. 59 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA






ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Convocazione

In esecuzione del combinato disposto dagli artt. 11 dello Statuto della Regione siciliana e 75 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, l'Assemblea è convocata in sessione ordinaria per mercoledì 27 settembre 2000, alle ore 10,30, con il seguente
Ordine del giorno:

III)  Comunicazioni.
III)  Discussione della mozione n. 167 "Interventi per inserire la storia della Sicilia nei programmi delle scuole medie superiori e lo studio del diritto della Regione siciliana tra gli insegnamenti impartiti negli atenei dell'Isola".
III)  Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della rubrica "Lavori pubblici".
Palermo, 8 settembre 2000.
  Il Presidente: CRISTALDI 

(2000.37.1997)
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 10 agosto 2000.
Designazione dell'Assessore incaricato di sostituire, in caso di assenza o impedimento, il Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e le successive modifiche ed, in particolare, l'art. 2;
Visto il proprio decreto n. 184/Gr. I/S.G. in data 1 agosto 2000, con il quale si è proceduto alla preposizione degli Assessori regionali eletti dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 313 del 26 luglio 2000 agli Assessorati di cui all'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazione, nonché alla destinazione dell'altro Assessore, eletto nella stessa seduta, alla Presidenza della Regione;
Considerato che occorre, altresì, provvedere, a norma dell'art. 10 dello Statuto della Regione, alla designazione dell'Assessore incaricato di sostituire il Presidente della Regione in caso di assenza o impedimento;
Decreta:


Art. 1

Il Presidente della Regione è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dall'Assessore on.le Benedetto Fabio Granata.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 agosto 2000.
  LEANZA 


Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 29 agosto 2000 al n. 2068.
(2000.36.1967)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 28 dicembre 1999.
Integrazione del decreto 6 agosto 1999, concernente approvazione della graduatoria relativa ai progetti di ricerca della Misura 10.4: «Ricerca applicata, indagini e sperimentazione di interesse regionale» del P.O.P. Sicilia 1994/99.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Reg. C.E.E. n. 2052/88 e le successive modifiche ed integrazioni, che prevede all'art. 5, lettera a), il cofinaziamento di programmi operativi a titolo dell'Obiettivo 1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 185 del 15 luglio 1988;
Visto il Programma operativo plurifondo 1994/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996, supplemento ordinario n. 1, approvato con decisione della Commissione n. C (95) 2194 del 28 settembre 1995, che prevede tra l'altro la realizzazione del sottoprogramma n. 10 «Servizi di sviluppo in agricoltura e divulgazione», Misura n. 4 «Ricerca applicata, indagini e sperimentazione di interesse regionale», al cui finanziamento concorrono il FEOGA sezione orientamento, il fondo di rotazione previsto dalla legge n. 183/87 ed il fondo regionale di cofinanziamento;
Visto il decreto n. 2264 del 3 novembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1997, reg. n. 2, foglio 25, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico relativo alla misura citata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 10 gennaio 1998;
Visto l'art. 5 del suddetto avviso, con il quale è stata prevista la valutazione e la selezione dei progetti di ricerca presentati dagli enti di cui all'articolo 1 dell'avviso medesimo;
Visto il decreto n. 2425 del 6 agosto 1999, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1999, reg. n. 1, foglio 179, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa ai progetti di ricerca presentati ai sensi della Misura 10.4 «Ricerca applicata, indagini e sperimentazione di interesse regionale» ed, in particolare, l'allegato B del predetto decreto nel quale sono stati riportati i progetti non valutati dal nucleo, tra cui i progetti dal titolo: «Caratterizzazione radioecologica di alcune aree campione siciliane mediante quantificazione dell'accumulo radionuclidico nelle catene alimentari» presentato dall'Università degli studi di Palermo - policlinico universitario e «Ricerca finalizzata alla razionalizzazione degli interventi irrigui» presentato dall'Università degli studi di Palermo - Di partimento di ingegneria chimica dei processi e dei materiali;
Vista la nota n. 44 del 30 luglio 1999 della segre-teria del Consiglio regionale dell'agricoltura, con la quale si comunica che il Consiglio, nella seduta del 29 luglio 1999, ha espresso parere favorevole al riesame da parte del nucleo di valutazione dei progetti sopra ri chiamati;
Considerato che i progetti dal titolo «Caratterizzazione radioecologica di alcune aree campione siciliane mediante quantificazione dell'accumulo radionuclidico nelle catene alimentari» presentato dall'Università degli studi di Palermo - Istituto di radiologia «Pietro Cignolini e «Ricerca finalizzata alla razionalizzazione degli interventi irrigui» presentato dall'Università degli studi di Palermo - Dipartimento di ingegneria chimica dei processi e dei materiali sono stati riesaminati dal nucleo di valutazione e che a ciascun progetto è stato assegnato un punteggio complessivo, derivante dalla sommatoria dei singoli punteggi parziali, secondo quanto previsto dall'avviso pubblico;
Viste le schede di valutazione in cui sono riportati per i due progetti i punteggi parziali conseguiti, nonché il relativo punteggio complessivo;
Ritenuto di dover integrare la graduatoria approvata con decreto n. 2425 del 6 agosto 1999, in quanto i progetti citati e riportati nell'allegato B sono stati valutati, riportando un punteggio complessivo di 70/100 cia scuno;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

Per quanto esposto in premessa, la graduatoria relativa ai progetti di ricerca presentati ai sensi della Misura 10.4 «Ricerca applicata, indagini e sperimentazione di interesse regionale» ed approvata con decreto n. 2425 del 6 agosto 1999 è integrata con l'introduzione dei progetti dal titolo:
1)  «Caratterizzazione radioecologica di alcune aree campione siciliane mediante quantificazione dell'accumulo radionuclidico nelle catene alimentari» presentato dall'Università degli studi di Palermo - Istituto di radiologia "Pietro Cignolini";
2)  «Ricerca finalizzata alla razionalizzazione degli interventi irrigui» presentato dall'Università degli studi di Palermo - Dipartimento di ingegneria chimica dei processi e dei materiali; i quali, avendo riportato il punteggio complessivo di 70/100 ciascuno, ai sensi dell'avviso pubblico si inseriscono il primo al numero di graduatoria 15/bis (sezione 2 della scheda di valutazione punteggio parziale 24) ed il secondo al numero di graduatoria 29 (sezione 2 della scheda di valutazione punteggio parziale 18 e sezione 3 punteggio parziale 24).
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 28 dicembre 1999.
  CUFFARO 


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 14 giugno 2000.
Reg. n. 1, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, foglio 91.
(2000.29.1635)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 10 luglio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche;
Vista la nota n. 18359 del 6 giugno 2000, con la quale il gruppo 7° - Servizi del tesoro - Direzione bilancio e tesoro chiede, fra l'altro, l'impinguamento del capitolo di spesa 21163 nel bilancio della Regione siciliana per il corrente esercizio finanziario della somma di L. 1.000.000.000;
Vista la nota n. 171189 del 6 giugno 2000 della Ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa, corredata del prescritto parere, la suindicata nota direzionale;
Ravvisata la necessità di iscrivere la predetta somma in aumento alla dotazione di competenza del capitolo n.21163 "interessi e spese sui mutui con oneri a carico dello Stato, contratti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria 1990" nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, con il contestuale incremento di pari importo della previsione del corrispondente capitolo di entrata 3257;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 47/77;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3257 Assegnazioni dello Stato per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui previsti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria  
1990      + 1.000.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE, DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 5 -  Interessi

  21163 Interessi e spese sui mutui, con oneri a carico dello Stato, contratti  
per il ripiano della maggiore spesa sanitaria 1990      + 1.000.000.000  

Palermo, 10 luglio 2000.
  PIRO 

(2000.29.1614)
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DECRETO 10 luglio 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge n. 284 del 28 agosto 1997, recante «Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati»;
Vista la nota n.DAS/I/1430/S.B. del 10 aprile 2000, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - comunica l'emissione a favore della Regione siciliana di L. 635.998.360 pari al saldo del 50% del contributo per l'anno 1998;
Considerato che in data 4 maggio 2000 sul c/c n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato è stato accreditato l'importo di L. 635.998.360 per contributi per programmi a favore di persone prive di vista;
Considerato che con decreto di variazione dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 366 del 20 giugno 2000, emesso ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, viene iscritta, tra l'altro, la somma di L. 635.998.360 nel bilancio della Regione siciliana 2000;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 le conseguenziali variazioni;
Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo 2 - Categoria 10      L. 635.998.360 

Spesa
Assessorato regionale della sanità
Titolo 1 - Spese correnti      L. 635.998.360 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 luglio 2000.
  PIRO 

(2000.29.1615)
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DECRETO 12 luglio 2000.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art.17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio l999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art.8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dall'associazione di categoria FIT, con nota di accompagnamento, n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 6622 del 21 febbraio 2000, con la quale la stessa fe-derazione ha trasmesso nuove istanze di adesione al servizio;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la ZURICH INTERNATIONAL S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che, ai sensi del disposto dei citati 4° e 5° comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, a decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle Finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente, in data 12 aprile 1999 prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 13223 del 20 aprile 2000, con la quale la stessa associazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che, avendo già in data 28 gennaio 1999 e 21 febbraio 2000 presentato istanza, hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Zurich Internationai S.p.A. n. 209S1403;
Viste le note della ECOMAP n. 7402 del 22 marzo 2000, n. 8029 del 30 marzo 2000 e n. 10699 del 26 aprile 2000, con le quali lo stesso ente ha comunicato l'elenco dei rivenditori in copertura fideiussoria per l'anno 2000, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n. 209S1403;
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti, pervenute a questa Regione per il tramite della FIT;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;
Ritenuto che non si possa procedere all'autorizzazione dei sottoelencati nominativi perché non in regola con tutti i requisiti richiesti:
-  Albanese Giovanna - PA1299 - Messina;
-  Costantino Giovanni - PA0209 - Palermo;
Considerato che, con nota n. 310716 del 29 ottobre 1999, questa Amministrazione ha dato incarico alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia di provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, all'esercizio della vigilanza sui tabaccai autorizzati, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;
Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che abbiano presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema Lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai, autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato alla attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca della autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito - i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite della associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 12 luglio 2000.
  PIRO 


Allegato
ELENCO DEI TABACCAI LOTTISTI AUTORIZZATI A RISCUOTERE LE TASSE AUTOMOBILISTICHE ERARIALI IN SICILIA



  Cod. lottomatica N. Ricevitoria RAGIONE SOCIALE Indirizzo Comune
  PA1161 1166 Di Stefano Leonardo Via dott. Sciascia, 2 Canicattì (AG) 
  PA1268 1273 Aliotta Salvatore Corso S. Aldisio, 31 Gela (CL) 
  PA0685 690 Scigliano Maria Grazia Viale Castagnola, 5/C Catania 
  PA1243 1248 Gagliano Salvina Piazza Garibaldi, 22 Piazza Armerina (EN) 
  PA1236 1241 Maggio Giuseppe Contrada S. Basile Nicosia (EN) 
  PA1194 1199 Leone Lucia Giovanna Via Beato Bernardo, 24 Corleone (PA) 

(2000.29.1628)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 5 luglio 2000.
Revoca del decreto 17 maggio 2000, concernente liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa CAMST a r.l., con sede in Catania.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il parere n. 2418 dell'11 febbraio 1999 della Commissione regionale cooperazione che si è espressa favorevolmente allo scioglimento e messa in l.c.a. della società cooperativa CAMST, con sede in Catania e contestuale nomina del C.L.;
Visto il proprio decreto n. 544 del 17 maggio 2000, con il quale questa Amministrazione ha proceduto allo scioglimento e messa in l.c.a. del sodalizio in argomento, con nomina del dott. Prestana Dario, nato a Ragusa il 25 febbraio 1968, quale commissario liquidatore;
Vista la visura di certificazione storica della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catania trasmessa in data 8 giugno 2000 dal dott. Prestana, dalla quale risulta che la cooperativa CAMST di Catania è stata dichiarata fallita con provvedimento del tribunale di Catania n. 12123 del 3 dicembre 1998;
Visto l'art. 196 della L.F. che prevede che la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa;
Ritenuto quindi di dovere procedere alla revoca del provvedimento di scioglimento e messa in l.c.a. della cooperativa CAMST di Catania;
Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, il decreto n. 544 del 17 maggio 2000, con il quale la società cooperativa CAMST società cooperativa a r.l., con sede in Catania, è stata sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa, è revocato.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 luglio 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.29.1645)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 11 luglio 2000.
Autorizzazione al centro scolastico Don Bosco di Fatebenfratelli s.r.l. di Catania per l'istituzione di un corso biennale sperimentale di ottico per gli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto il decreto interassessoriale n. 22672 del 19 luglio 1997;
Visto il D.M. 28 ottobre 1992, artt. 1 e 8, del Ministero della sanità;
Vista la nota introitata in data 9 luglio 1999 prot. n. 1N17/456, con la quale il centro scolastico Don Bosco di Fatebenfratelli s.r.l. Catania ha avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso di formazione professionale per ottici presso la propria scuola, sita in Catania, via Pola, 22;
Esaminati i relativi atti a corredo;
Visto il verbale di visita ispettiva del 30 marzo 2000 prot. 4N41/00991 e 1N17/651, con il quale si è accertato che la scuola di che trattasi ha i requisiti ncessari sia dal punto di vista organizzativo che di didattica;
Vista la nota del Ministero della sanità n. DPS/III/OTQU/00-1526 del 10 maggio 2000, con la quale si esprime parere favorevole per l'attivazione del corso sperimentale di ottici per gli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002 presso la succitata scuola;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta del centro scolastico Don Bosco per l'istituzione di un corso di ottici di durata biennale;
Decreta:


Articolo unico

Il centro scolastico Don Bosco di Fatebenfratelli s.r.l., via Pola, 22 è autorizzato ad istituire un corso biennale sperimentale di ottico per gli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, dopo avvenuta registrazione della Ragioneria.
Palermo, 11 luglio 2000.
  LO MONTE 


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 13 luglio 2000 al n. 431.
(2000.29.1612)
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DECRETO 12 luglio 2000.
Norme per garantire e promuovere il migliore andamento dell'attività sportiva e dei servizi di medicina dello sport in Sicilia.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla tutela sanitaria delle attività sportive;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano sanitario nazionale 1998/2000;
Visto il Piano sanitario regionale 2000/2002;
Visto il D.M. 18 febbraio 1982 e successive modifiche;
Visto il D.M. 28 febbraio 1983;
Visto il D.M. 13 marzo 1995;
Visto il documento d'intesa con le Regioni (Ministero della sanità n. 500.3/MSP/E/329 del 4 maggio 1994);
Visto il documento d'intesa tra CONI e la FNOMC (Ministero della sanità n. 500.3/MSP/E497 del 6 febbraio 1995);
Vista la C.M. n. 500.4/MSP/CP/643 del 18 marzo 1996;
Ritenuto opportuno emanare apposita disciplina per garantire e promuovere il migliore andamento dell'attività sportiva e dei servizi di medicina dello sport in Sicilia, coerentemente con la normativa nazionale vigente;
Decreta:


Art. 1

L'Assessorato regionale della sanità promuove l'educazione sanitaria, motoria e sportiva al fine di garantire un idoneo sviluppo psicofisico del cittadino, il miglioramento, il mantenimento ed il recupero del suo stato di salute, la prevenzione di situazioni patologiche, la riabilitazione, la valutazione funzionale e assicura le condizioni di igiene e la tutela sanitaria delle attività agonistiche e non agonistiche, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Gli interventi previsti dal presente decreto sono rivolti:
a)  a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria all'attività motoria e sportiva e alla cultura del primo soccorso;
b)  agli alunni che nell'ambito scolastico svolgono attività motoria e sportiva di ogni livello e grado;
c)  a coloro i quali praticano o intendano praticare attività ludico-motorie e ricreative, attività sportive non agonistiche, agonistiche e professionistiche;
d)  ai disabili i quali praticano o intendono praticare attività sportiva;
e)  al personale tecnico sportivo ed agli ufficiali di gara;
f)  a tutto il personale sanitario per l'attività rivolta all'aggiornamento professionale, allo studio e alla ricerca in materia di medicina dello sport.
L'Assessorato regionale della sanità svolge le seguenti funzioni:
a)  stipula con le Università siciliane gli specifici protocolli d'intesa di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche;
b)  autorizza i Centri di medicina dello sport operanti nella Regione;
c)  esercita la vigilanza e il controllo sulle strutture sanitarie che operano nel campo dello sport, anche attraverso le Aziende UU.SS.LL.;
d)  nomina la Commissione regionale medica di appello per i ricorsi avverso i giudizi di inidoneità medico-sportiva di cui all'art. 6 del D.M.S. del 18 dicembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 "Tutela sanitaria dell'attività sportiva";
e)  promuove iniziative per l'aggiornamento professionale, per la didattica e per la ricerca, avvalendosi della collaborazione dell'università, degli ordini dei medici chirurgici ed odontoiatri, del CONI-FMSI regionale;
f)  cura l'istituzione del libretto sanitario dell'atleta di cui al successivo art. 8;
g)  opera il censimento dei praticanti le attività sportive agonistiche.

Art. 4

I compiti di pertinenza delle Aziende sanitarie locali sono:
a)  la promozione dell'attività sanitaria relativa alle attività motorie, sportive non agonistiche ed agonistiche;
b)  lo studio e la valutazione del rischio legato alla singola attività sportiva per gli effetti che può provocare nei soggetti che la praticano;
c)  la certificazione e l'effettuazione della vaccinazione obbligatoria prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 e successive modifiche;
d)  gli accertamenti e le certificazioni finalizzate al rilascio dell'idoneità per coloro che praticano sport agonistico, non agonistico e per disabili.

Art. 5

La visita e le certificazioni per l'espletamento delle attività sportive agonistiche sono effettuate dalle seguenti strutture:
a)  servizi pubblici di medicina dello sport delle A.U.S.L.;
b)  centri di medicina dello sport convenzionati con la FMSI del CONI;
c)  presidi di medicina dello sport presso le Cattedre universitarie di medicina dello sport convenzionate con la FMSI;
d)  centri privati autorizzati e/o accreditati secondo i requisiti previsti nell'allegato 1 e le modalità previste dall'art. 9.

Art. 6

Le certificazioni per l'attività sportiva non agonistica possono essere rilasciate, oltre che dalle strutture di cui all'art. 5, anche dai medici di medicina generale e da specialisti pediatri convenzionati in conformità al D.M.S. 28 febbraio 1983.
Le certificazioni di idoneità sportiva agonistica possono essere rilasciate esclusivamente dalle strutture di cui all'art. 5.
Le società, le federazioni e le organizzazioni sportive sono tenute sotto la propria responsabilità a subordinare il tesseramento di chi svolge o intende svolgere le attività sportive agonistiche e non agonistiche agli accertamenti ed alle certificazioni previste dal D.M.S. del 18 febbraio 1982 e successive modifiche, emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099.
In ogni impianto sportivo pubblico o privato deve essere previsto un medico specialista in medicina dello sport.
Per garantire un'adeguata assistenza medica, ad ogni manifestazione sportiva di rilievo (regionale, nazionale ed internazionale), sarà presentato da un medico specialista in medicina dello sport un dettagliato piano sanitario alla federazione sportiva del CONI di competenza.
Durante tutte le manifestazioni sportive agonistiche è obbligatoria la presenza di personale medico, preferibilmente specialista in medicina dello sport, che ha facoltà di verificare le normali certificazioni di idoneità o il libretto sanitario sportivo degli atleti partecipanti.

Art. 7

La richiesta di certificazione per l'espletamento di attività sportive da parte dei portatori di handicap deve essere corredata da certificazione o cartella clinica che attesti la patologia responsabile dell'handicap.
La certificazione è rilasciata dalle strutture di cui all'art. 5.
La certificazione di idoneità per i soggetti portatori di handicap deve fare riferimento alle attività sportive adattate agli atleti disabili, secondo le norme ed i regolamenti della Federazione italiana sport disabili.
L'accertamento per i soggetti portatori di handicap comporta, ai sensi del decreto del Ministero della sanità 4 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1993, n. 64, un giudizio altamente individualizzato, con analisi ed apprezzamento delle condizioni di invalidità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva da svolgere.

Art. 8

L'Assessorato regionale della sanità predispone un modello di libretto sanitario personale ad uso medico-sportivo, valevole dieci anni, che l'atleta deve presentare all'atto della visita di cui all'art. 6, comma 2, e sul quale deve essere annotato:
a)  le generalità dell'atleta;
b)  lo sport praticato;
c)  la società sportiva di appartenenza;
d)  la data della visita di idoneità con il timbro e la firma della struttura sanitaria;
e)  gli accertamenti eseguiti e richiesti;
f)  l'esito finale della visita;
g)  le visite di controllo;
h)  la data dell'effettuazione dell'ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica.
Il libretto sanitario è strettamente personale ed è consegnato dalla società od organizzazione sportiva dell'atleta all'atto del tesseramento. Nei trasferimenti dell'atleta ad altra società il libretto sanitario segue l'atleta.
Nessuna visita può essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario sportivo.
Il libretto è ritirato dal medico all'atto della visita e restituito all'atleta al termine della stessa, completato dei dati previsti.

Art. 9

I presidi di medicina dello sport relativi all'art. 5, comma d), dovranno entro 60 giorni inoltrare all'Assessorato regionale della sanità la domanda di autorizzazione.
Le istanze vengono sottoposte al parere di una apposita commissione composta da:
a)  un rappresentante dell'Assessorato regionale della sanità;
b)  il delegato regionale FMSI o un suo rappresentante;
c)  un rappresentante dell'ordine dei medici e degli odontoiatri del capoluogo della provincia;
d)  un rappresentante della azienda sanitaria locale, specialista in medicina dello sport;
e)  un rappresentante del sindacato medico, specialista in medicina dello sport;
f)  un dipendente amministrativo dell'Assessorato della sanità con funzioni di segretario.

Art. 10

Il giudizio di non idoneità può essere appellato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, presso la commissione di appello regionale secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 18 febbraio 1982 e successive modifiche.
La commissione ha sede presso l'Assessorato della sanità e può avvalersi di medici in possesso della specializzazione del caso clinico specifico. L'assenza non giustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza della nomina; la decisione della commissione viene adottata a maggioranza e con il prevalere del voto del presidente.

Art. 11

Le tariffe per il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, conformemente a quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché dalla circolare del Ministero della sanità 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CT/643, sono quelle stabilite dalla regione d'intesa con il Ministero della sanità, con il CONI e la F.N.O.M.C. e O.
L'onere delle tariffe di cui al comma 1 è a totale carico del richiedente.

Art. 12

L'Assessorato regionale della sanità in collaborazione con le Università, con il C.O.N.I., con la F.M.S.I. e con il sindacato medico assicura corsi di aggiornamento obbligatorio per il personale medico e tecnico sanitario dei servizi di medicina dello sport.

Art. 13

La violazione degli obblighi di cui all'art. 6 del presente decreto comporta a carico dei soggetti responsabili l'irrogazione della sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000.
Palermo, 12 luglio 2000.
  LO MONTE 


Allegato 1
Requisiti minimi per l'apertura e l'esercizio dei presidi e centri privati di medicina dello sport

1)  Requisiti edilizi e caratteristiche generali organizzative di un Centro di medicina dello sport:
a)  i locali, gli archivi, le attrezzature per il corretto svolgimento delle attività, per il rilascio dei certificati di idoneità agonistica come previsto dalle tab. A e B del D.M. del 18 febbraio 1982, debbono soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenzione incendi, di infortunistica di accessori idonei per i portatori di handicap, di smaltimento dei rifiuti speciali, di protezione dal contagio professionale da agenti infettivi;
b)  spazi adeguati, articolati in uno o più vani di superficie complessiva non inferiore a 30 mq., per attesa, accettazione, segreteria, archivio idoneo a conservare la documentazione degli accertamenti per almeno 5 anni;
c)  sala visite non inferiore a 35 mq., articolata in uno o più vani, tale da contenere tutte le apparecchiature e le strumentazioni previste ai punti successivi;
d)  due o più servizi igienici;
e)  il centro di medicina dello sport può essere strutturato autonomamente oppure inserito in un contesto polispecialistico e gli spazi adibiti al Centro di medicina dello sport devono essere riservati esclusivamente a tale attività.
2)  Requisiti minimi di personale per l'autorizzazione:
a)  un direttore tecnico;
b)  uno o più medici specialisti in medicina dello sport, docente o cattedratico della disciplina;
c)  medici specialisti in cardiologia, otorinolaringoiatria, oculistica, neurologia ed ortopedia, individuati nominativamente come consulenti presso la struttura stessa;
d)  almeno una unità di personale parasanitario e di segreteria.
3)  Direzione tecnica:
a)  il direttore tecnico del centro deve essere specialista o libero docente o cattedratico in medicina dello sport;
b)  ogni centro di medicina dello sport deve avere sede unica ed unico direttore tecnico;
c)  l'orario di apertura al servizio pubblico non deve essere inferiore a 5 ore al giorno per almeno 3 giorni settimanali;
d)  l'assenza del direttore tecnico per un periodo superiore a 30 giorni deve essere comunicata, insieme al nominativo dell'eventuale sostituto, all'Assessore regionale per la sanità ed all'Azienda sanitaria locale; la durata della sostituzione non può essere superiore a 90 giorni.
4)  Organizzazione del servizio:
a)  l'orario di apertura al servizio pubblico non deve essere inferiore a 5 ore al giorno per 5 giorni settimanali;
b)  durante l'apertura deve essere sempre garantita la presenza dei consulenti specialisti essenziali;
c)  durante tutto l'orario di apertura al pubblico è necessaria la presenza di uno specialista in medicina dello sport.
5)  Dotazione strumentale minima:
a)  strumento clinico di base: fonendoscopio, sfigmomanometro, martello per riflessi, centimetro a nastro, abbassa lingua sterili, lampadina tascabile, matita demografica;
b)  lettino per visita e arredamento d'uso;
c)  bilancia pesa persone;
d)  altimetro;
e)  defibrillatore semiautomatico;
f)  pallone Ambu e cannule orofaringee a due vie per RCP;
g)  farmaci di emergenza;
h)  elettrocardiografo con almeno 3 canali provvisto di monitor;
i)  sgabelli-gradini per l'I.R.I. (altezza variabile cm. 50, 40, 30);
j)  cicloergometro o ergometro a nastro trasportatore;
k)  ergometri specifici per portatori di handicap;
l)  cronometro e metronomo;
m)  spirografo che consenta almeno la determinazione di CVF, VEMS, MVV, Indice di Tiffenau;
n)  attrezzature per esami urine (facoltativo);
o)  tavola ottotipica luminosa o a proiezione;
p)  tavole per l'esame del senso cromatico;
q)  test per il senso stereoscopico;
r)  strumentario per l'esame del fundus oculi;
s)  strumentario per otorinolaringoiatria;
t)  audiometro;
u)  elettroencefalografo.
6)  Procedure e tempi per l'accreditamento:
a)  i presidi di medicina dello sport autorizzati ai sensi della presente legge inoltrano all'Assessorato della sanità apposita istanza entro il 31 gennaio di ciascun anno;
b)  la Regione siciliana concede l'accreditamento stabilendo il tetto di un presidio privato ogni 200.000 abitanti su base comunale o frazione superiore a 60.000;
c)  l'elenco aggiornato dei presidi accreditati sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro il 31 marzo di ciascuno anno;
d)  in sede di prima applicazione, le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione o della conferma. L'accreditamento dovrà essere notificato nei successivi 60 giorni al presidio interessato, all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente al fine di consentire l'inizio delle attività.
7)  Regolamentazione delle attività dei presidi accreditati:
a)  l'inserimento nell'elenco abilita la struttura ad emettere certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica;
b)  i presidi accreditati devono poter effettuare tutti gli accertamenti diagnostici previsti dalla legge i cui oneri sono a carico del richiedente la prestazione secondo tariffe stabilite dalle singole Regioni e soggette al controllo ed alla vigilanza da parte del servizio pubblico;
c)  i referti degli esami integrativi o delle consulenze specialistiche dovranno pervenire al servizio di medicina dello sport che ne ha fatto richiesta non oltre il termine di 60 giorni. La documentazione dovrà essere custodita a parte con la dizione "giudizio sospeso per presunta idoneità". Trascorso tale termine verrà emesso il giudizio di "non idoneità per insufficiente documentazione diagnostica";
d)  nel caso in cui non venga riconosciuta l'idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, il relativo certificato con diagnosi di non idoneità è inviato entro 5 giorni all'interessato, all'Assessorato regionale della sanità, alla Commissione regionale d'appello; alla società sportiva di appartenenza è trasmesso il certificato senza l'indicazione della diagnosi;
e)  l'Assessorato regionale della sanità provvederà a comunicare con cadenza trimestrale ai servizi di medicina dello sport pubblici e privati accreditati, l'elenco dei soggetti giudicati non idonei.
(2000.29.1632)
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DECRETO 25 luglio 2000.
Conferma delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle strutture private che erogano prestazioni di emodialisi.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il D.P.R. n. 256 del 13 maggio 1985;
Vista la circolare n. 601/91 dell'Assessorato regionale della sanità;
Visto il decreto legislativo n. 502/92;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Visto il decreto n. 23390/97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 24 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati stabiliti requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi dei centri privati di emodialisi;
Vista la lettera a) del comma 5 dell'art. 8/ter del decreto legislativo n. 229/99;
Vista la lettera b) del comma 5 dell'art. 8/ter del decreto legislativo n. 229/99;
Considerato che gli adempimenti previsti dalla lettera a), comma 5, dell'art. 8/ter sono in parte già previsti nel decreto n. 23390/97;
Considerato, altresì, che la lettera b), comma 5, dell'art. 8/ter prevede che le regioni devono determinare gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati;
Visto il verbale della riunione di servizio tenutasi in data 19 luglio 2000, nel corso della quale i funzionari incaricati con nota prot. 721/Gab del 12 luglio 2000 hanno formulato, al fine di assicurare livelli essenziali ed uniformi di assistenza per la popolazione nefropatica, la propria proposta di determinazione degli ambiti territoriali di cui alla lettera b), comma 5, dell'art. 8/ter relativamente alle strutture ambulatoriali private eroganti prestazioni dialitiche;
Ritenuto di dover condividere quanto proposto nel sopracitato verbale e, conseguenzialmente, dare attuazione a quanto previsto dall'art. 8/ter, comma 5, del decreto legislativo n. 229/99;
Decreta:


Art. 1

Sono confermate le modalità per le richieste e l'eventuale rilascio delle autorizzazioni di apertura, gestione, trasformazione, ampliamento delle strutture specialistiche ambulatoriali private che erogano prestazioni di emodialisi, così come previste nel decreto n. 23390/97 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del numero dei posti reni degli ambiti territoriali provinciali stabiliti dal presente decreto.
Le richieste di cui al comma precedente continueranno ad essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
In caso di esito negativo, i soggetti richiedenti l'autorizzazione all'apertura, gestione, trasformazione, ampliamento potranno riprodurre l'istanza entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego.
Trascorso infruttuosamente il termine di giorni trenta dalla notifica del sopracitato provvedimento di diniego l'istanza sarà considerata definitivamente rigettata.

Art. 2

Ai sensi della lettera b), comma 5, dell'art. 8/ter del decreto legislativo n. 229/99 sono stabiliti i sottoelencati ambiti territoriali per le autorizzazioni del numero di posti reni che devono essere presenti in ogni singola provincia della Regione siciliana al fine di garantire livelli essenziali ed uniformi di assistenza:
1)  Provincia di Agrigento      posti reni 158 
2)  Provincia di Caltanissetta      » 39 
3)  Provincia di Catania      » 267 
4)  Provincia di Enna      » 29 
5)  Provincia di Messina      » 153 
6)  Provincia di Palermo      » 384 
7)  Provincia di Ragusa      » 82 
8)  Provincia di Siracusa      » 101 
9)  Provincia di Trapani      » 228 
Totale regionale      posti reni 1.441 


Art. 3

Gli ambiti territoriali dei posti reni stabiliti con il presente decreto hanno validità fino al 31 dicembre 2001.
Gli ambiti territoriali sopra citati saranno rideterminati alla data di scadenza prevista con il presente decreto, o gli stessi potranno essere rideterminati prima di tale termine in funzione dei dati relativi alle attività che saranno svolte nel corso dell'anno 2000.

Art. 4

Resta immutato quant'altro previsto dal decreto n. 23390/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Il presente decreto, munito del visto della Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 25 luglio 2000.
  LO MONTE 


Annotato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 27 luglio 2000 al n. 460.
(2000.32.1795)
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DECRETO 25 luglio 2000.
Ulteriore proroga dei termini per l'adeguamento dei requisiti organizzativi di cui al decreto dell'Assessore per la sanità 25 giugno 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il decreto dell'Assessore per la sanità n. 23390 del 19 novembre 1997;
Visto il decreto dell'Assessore per la sanità n. 29301 del 25 giugno 1999;
Considerato che la proroga di anni uno di cui al sopracitato decreto n. 29301, relativa ai tempi di adeguamento dei requisiti organizzativi fissati dal decreto n. 23390 del 19 novembre 1997, era finalizzata all'istituzione da parte dell'Assessorato della sanità dei corsi O.T.A. riservati al personale in servizio presso i centri privati di dialisi con la qualifica di tecnico di dialisi e con improprie mansioni assistenziali;
Considerato che ad oggi non sono stati ancora definiti gli aspetti programmatori ed organizzativi dei suddetti corsi;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni di cui al citato decreto n. 29301 del 25 giugno 1999, di dovere ulteriormente prorogare i tempi di adeguamento dei requisiti organizzativi del decreto del 19 novembre 1997;
Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa citate che si intendono confermate, i termini di adeguamento dei requisiti organizzativi previsti dal decreto n. 23390 del 19 novembre 1997 sono ulteriormente prorogati fino all'espletamento dei corsi di operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.A.) ai sensi del D.P.R. 28 novembre 1990, riservati al personale in servizio presso i centri privati di dialisi con la qualifica di tecnico di dialisi.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione.
Palermo, 25 luglio 2000.
  LO MONTE 

(2000.32.1792)
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DECRETO 25 luglio 2000.
Ulteriore proroga dei termini per l'adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici di cui al decreto dell'Assessore per la sanità 24 aprile 1998.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il decreto dell'Assessore per la sanità n. 23390 del 19 novembre 1997;
Visto il decreto dell'Assessore per la sanità n. 25340 del 24 aprile 1998;
Considerato che l'iter istruttorio e procedurale, finalizzato all'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio sanitario relativo alle istanze di adeguamento presentate dai legali rappresentanti dei centri privati di dialisi ai sensi del decreto n. 23390 del 19 novembre 1997, ha comportato l'acquisizione di ulteriore documentazione ad integrazione e modifica della documentazione già trasmessa nei termini previsti dal succitato decreto n. 23390 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato, altresì, che ciò ha comportato un notevole aumento dei tempi occorrenti per l'istruttoria, che non ha consentito a questa Amministrazione il completamento dell'esame della documentazione trasmessa dai legali rappresentanti dei centri di dialisi;
Considerato che in data 24 giugno 2000 scadono i termini di adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici previsti dal decreto n. 23390, già prorogati ai sensi del decreto n. 25340 del 24 aprile 1998 e che entro tale data per i motivi sopra citati non sarà possibile completare l'iter istruttorio e procedurale per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la continuazione dell'esercizio sanitario;
Ritenuto, pertanto, che occorre prorogare i termini di adeguamento e che tale proroga deve operare nei confronti dei centri privati di dialisi che hanno presentato le istanze di adeguamento nei modi e nei tempi previsti dal già citato decreto n. 23390/97;
Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa citate che si intendono confermate, sono prorogati i termini fissati per l'adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici del decreto n. 23390 del 19 novembre 1997 e successive modificazioni, limitatamente ai centri privati di dialisi che hanno presentato l'istanza di adeguamento nei modi e nei termini previsti dal suddetto decreto n. 23390 e fino all'emanazione del relativo provvedimento da parte di questa Amministrazione.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione.
Palermo, 25 luglio 2000.
  LO MONTE 

(2000.32.1793)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 24 maggio 2000.
Approvazione del nuovo regolamento recante le modalità d'uso ed i divieti vigenti nella riserva naturale orientata Isole dello Stagnone di Marsala, ricadente nel territorio del comune di Marsala.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti norme per l'istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 215 del 4 luglio 1984, con il quale è stata costituita la riserva naturale orientata Isole dello Stagnone di Marsala, ricadente nel territorio del comune di Marsala, provincia di Trapani;
Visto il decreto n. 905 datato 17 dicembre 1986, con il quale è stato approvato il regolamento recante modalità d'uso e divieti vigenti all'interno della riserva in argomento;
Visti i decreti n. 1644/92 del 27 ottobre 1992 e n. 412/44 del 15 giugno 1996, che hanno modificato il regolamento di cui al superiore visto, mentre il suddetto decreto n. 412/44 ne ha modificato anche la perimetrazione;
Vista la nota prot. n. 27 del 18 gennaio 1999 e relativo allegato schema di regolamento elaborato dal gruppo istruttore XLIV delle riserve naturali, con la quale venivano proposte al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) le modifiche al regolamento, già vigente nella riserva naturale Isole dello Stagnone di Marsala, al fine di renderlo più rispondente alle esigenze di tutela ed uniformarlo al regolamento in vigore nella riserva naturale Saline di Trapani e Paceco, approvato con il decreto n. 257/44 dell'11 maggio 1995;
Visto il parere reso nella seduta del 18 maggio 1999 dal C.R.P.P.N., il quale ha condiviso e ha fatto propria la proposta di parere favorevole formulata dalla Commissione II nella seduta del 27 aprile 1999 che si trascrive in stralcio:
«.....la Commissione..... propone al Consiglio regionale l'approvazione dello schema di regolamento proposto dal gruppo istruttore XLIV delle riserve naturali con le modifiche all'art. 1, lett. m) e o), e all'art. 3, lett. f), punto 5), così come si evince dallo schema allegato al presente verbale del quale ne costituisce parte integrante»;
Considerato che, dopo l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio regionale, il gruppo XII delle riserve, con la nota prot. n. 13244 del 12 luglio 1999, ha trasmesso lo schema in parola alla provincia di trapani in quanto ente gestore della riserva naturale Isole dello Stagnone di Marsala per acquisire ulteriore ed eventuali suggerimenti da valutare e recepire con la decretazione;
Considerato che la Provincia regionale di Trapani non ha suggerito ulteriori modifiche allo schema di regolamento citato;
Considerato che si dovrà procedere all'approvazione del regolamento che modifica il regolamento approvato con il decreto n. 905 del 17 dicembre 1986 già citato;
Ritenuto di condividere il parere espresso dal C.R.P.P.N.;
Decreta:


Art. 1


Per i motivi indicati in premessa, è approvato il regolamento, allegato n. 1, che reca le modalità d'uso e divieti della riserva naturale orientata Isole dello Stagnone di Marsala, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il regolamento, approvato con il decreto n. 905 del 17 dicembre 1986, vigente nella riserva naturale orientata Isole dello Stagnone di Marsala viene sostituito interamente dal regolamento allegato n. 1 al presente decreto.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto siciliano.
Il presente decreto una volta repertoriato sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 24 maggio 2000.
  MARTINO 

Allegato n. 1
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA ISOLE DELLO STAGNONE DI MARSALA


Titolo I
NORME PER LA ZONA A


Art. 1
Attività consentite

1.1  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al nulla osta dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
f)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale;
g)  attuare opere di miglioramento fondiario previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà la compatibilità delle opere da realizzare con i fini istitutivi della riserva nonché sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
h)  effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fasce antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso e di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente ge store;
i)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale, secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
l)  praticare la balneazione, salvo il rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale e con le limitazioni disposte dall'ente gestore nei periodi dell'anno e nelle zone in cui possa risultare di pregiudizio alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica;
m)  la visita esclusivamente a piedi. L'ente gestore provvederà a regolamentare, inoltre l'accesso alla riserva via mare. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
n)  esercitare la salicoltura nelle aree tradizionalmente a ciò destinate e l'attività di acquacoltura di parte delle saline in forma estensiva, nella quale quindi l'alimento è totalmente desunto dalla rete trofica dell'ambiente senza alcuna integrazione alimentare esterna. Quest'ultima attività non dovrà comportare variazioni di profondità dei pantani o altri interventi che possano determinare impoverimenti faunistici;
o)  recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone o con reti metalliche a maglie larghe e paletti in legno;
p)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela;
q)  esercitare l'attività di pesca sportiva secondo le modalità del regolamento specifico.

Art. 2
Divieti

2.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelli esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, può essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l'obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, può essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E' ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
d)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare le attività agricole in ambiente protetto;
e)  l'esercizio di qualsiasi attività industriale ad esclusione della salicoltura;
f)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a nulla osta dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
h)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
i)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli;
l)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
m)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
n)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
o)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
p)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
q)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
r)  praticare il campeggio o il bivacco;
s)  accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, previa comunicazione all'ente gestore;
t)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
u)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
v)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
z)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
aa)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
bb)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole previamente autorizzate dall'ente gestore, nonché di difesa antincendio;
cc)  esercitare l'acquacoltura intensiva;
dd)  la navigazione a motore e l'attracco di qualunque mezzo nautico salvo che per le attività consentite dal presente regolamento;
ee)  esercitare la pesca professionale.
2.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo devono essere specifiche, nominative e a termine.

Titolo II
NORME PER LA ZONA B


Art. 3
Attività consentite

3.1  Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.
3.2  Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva.
Nuove costruzioni rurali con finalità abitativa potranno essere previste solo dal piano di utilizzazione.
Esse dovranno in ogni caso essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione la quale non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 7.
Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  la realizzazione di vasche per la salicoltura previo nulla osta dell'ente gestore;
f)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente fun zionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N., con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone o con reti metalliche a maglie larghe e paletti in legno.

Art. 4
Divieti

4.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, fatte salve le deroghe previste agli artt. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b)  impiantare nuove serre;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale, con esclusione di quelle connesse all'attività di salicoltura e di quelle non produttive preesistenti perché legittimamente assentite;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o li quido;
f)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
g)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
h)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
i)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
l)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
m)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
n)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
o)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
p)  esercitare l'acquacoltura intensiva.

Titolo III
NORME COMUNI


Art. 5
Attività di ricerca archeologica

5.1  Nell'area di riserva e di protezione della stessa (pre-riserva) resta salva la possibilità di effettuare saggi e scavi a norma di legge. La soprintendenza competente informerà previamente il Consiglio provinciale scientifico in occasione di ogni intervento.

Art. 6
Attività di ricerca scientifica

6.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 7
Attività di salicoltura e colture agricole biologiche

7.1  E' incentivata l'attività di salicoltura ed il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
7.2  I proprietari o i conduttori delle saline e dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
7.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 8
Indennizzi

8.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale devono essere inoltrate le relative richieste, provvede al conseguente indennizzo.
8.2  L'ente gestore provvede, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 9
Gestione della fauna selvatica

9.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
9.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
9.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
9.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
9.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art. 10
Misure di tutela di specie ed habitat di importanza comunitaria

10.1  L'ente gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione di specie animali di importanza comunitaria ai sensi della direttiva n. 92/43 "habitat" e successive modifiche ed integrazioni.
10.2  L'ente gestore è onerato di proporre e attivare tutte le necessarie misure di salvaguardia per la tutela del Poseidonieto.
10.3  Accerterà e localizzerà altresì la presenza di altre specie vegetali e habitat prioritari ai sensi della sopramenzionata direttiva attuando le necessarie misure di segnalazione e tutela degli stessi.

Art. 11
Norme di salvaguardia per gli ambienti marini prospicienti la riserva

11.1  Nelle more dell'istituzione della riserva marina prevista dalla normativa statale ed al fine di un'effettiva protezione dell'ecosistema marino-costiero, nel tratto di mare prospiciente la riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle modalità e ai divieti fissati dall'autorità marittima competente con cui l'ente gestore si raccorderà per concordare le misure più idonee per la finalità di difesa dell'ambiente, tenendo conto delle direttive che in tal senso saranno emanate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 12
Attività di controllo e sanzioni

12.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
12.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 98/81, come sostituito dall'art. 28, comma 9, della legge regionale n. 10 del 24 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana).
12.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi a carico del trasgressore nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato.
12.4  L'ente gestore ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni 30 e in conformità alle prescrizioni dettate dallo stesso e ne regolamenta la conseguente attuazione.
12.5  La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva, deve essere svolta di concerto con la competente autorità marittima.

Art. 13
Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(2000.29.1617)
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DECRETO 24 maggio 2000.
Modifica ed integrazione del regolamento recante modalità d'uso e divieti vigenti nell'area della riserva naturale orientata Bosco di Alcamo, ricadente nel territorio del comune di Alcamo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/88 e n. 14/88, recanti norme per l'istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 206 del 29 giugno 1984, con il quale è stata istituita la riserva naturale orientata Bosco di Alcamo, ricadente nel territorio del comune di Alcamo, provincia di Trapani;
Visto il decreto n. 831 del 30 maggio 1987, con il quale è stato approvato il regolamento recante modalità d'uso e divieti vigenti all'interno della R.N.O. sopra citata;
Vista la nota n. 42834 acquisita agli atti in data 22 giugno 1999, con la quale il comune di Alcamo propone di integrare l'art. 1) "attività consentite" del regolamento, già citato, della R.N.O. "Bosco di Alcamo";
Vista la relazione istruttoria del gruppo XLIV delle riserve naturali prot. n. 551 del 26 agosto 1999, che accoglie la proposta di integrazione del regolamento avanzata dal comune di Alcamo;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale reso nella seduta del 10 dicembre 1999, che approva, condivide e fa propria la proposta di parere favorevole formulata dalla commissione II nella seduta del 13 ottobre 1999, proposta che di seguito si trascrive:
«La commissione... propone al Consiglio regionale la cassazione della lett. g) dell'art. 2 del detto regolamento ed il contestuale inserimento all'art. 1, tra le attività consentite, della seguente previsione: ...transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela».
Considerato che con il presente decreto si dovrà approvare la modifica e l'integrazione al regolamento che reca "modalità d'uso e divieti" vigenti nell'area della R.N.O. "Bosco di Alcamo";
Ritenuto di condividere il parere espresso dal C.R.P.P.N.;
Decreta:


Art. 1

Per quanto indicato in premessa, è approvata la modifica e l'integrazione al regolamento recante "modalità d'uso e divieti" vigente nell'area della R.N.O. "Bosco di Alcamo" così come segue:
-  la lett. g) dell'art. 2 è cassata;
-  all'art. 1 fra le attività consentite è inserita la seguente lett. g): «...transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela».
Sono fatti salvi gli effetti già prodotti.
Il presente decreto una volta repertoriato sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 24 maggio 2000.
  MARTINO 

(2000.29.1617)
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DECRETO 26 giugno 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Augusta.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visti i decreti nn. 172/71 e 171/75, con i quali veniva approvato il piano regolatore generale del comune di Augusta;
Visti i fogli prott. n. 937 del 29 aprile 1997, n. 1080 del 9 aprile 1999, n. 4168 del 10 novembre 1999, n. 3090 del 14 febbraio 2000 e n. 466 del 17 febbraio 2000, con i quali il sindaco del comune di Augusta ha trasmesso a questo Assessorato per l'approvazione di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, gli atti e gli elaborati relativi al progetto di ampliamento del presidio ospedaliero E. Muscatello;
Vista la delibera n. 241 del 6 maggio 1996 della giunta municipale, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta del 12 giugno 1996, prot. n. 6768/7604, nonché la successiva delibera del consiglio comunale n. 72 del 25 novembre 1996, riscontrata dal CO.RE.CO. al n. 6/17127 nella seduta del 3 gennaio 1997, con le quali si è inteso localizzare l'area per l'ampliamento dell'ospedale E. Muscatello in contrada Granatello;
Vista la delibera n. 30 del 30 settembre 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta del 31 marzo 1999, prot. n. 2523/2197, con la quale il consiglio comunale di Augusta, ai sensi del V comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978, ha approvato il progetto per l'ampliamento del presidio ospedaliero E. Muscatello in variante al piano regolatore generale: Marcon vigente;
Vista la delibera n. 85 dell'11 ottobre 1999, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Palermo nella seduta del 4 novembre 1999, prot. n. 9064/8691, con la quale il consiglio comunale di Augusta, in relazione a quanto manifestato da questo Assessorato con nota n. 9143 del 3 agosto 1999, ha adeguato l'area di intervento di cui al progetto approvato con la delibera di C.C. n. 30 del 30 settembre 1998 nel rispetto della densità prevista dalla lett. b) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito di cui all'art. 6 della legge n. 167/62 relativi alla delibera consiliare n. 30 del 30 settembre 1998;
Vista la certificazione a firma del sindaco, datata 30 giugno 1999, attestante l'espletamento delle procedure indicate dall'art. 6 della legge n. 167/62 nonché l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso gli atti adottati con la delibera n. 30 del 30 settembre 1998;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito di cui all'art. 6 della legge n. 167/62 relativi alla delibera consiliare n. 85 dell'11 ottobre 1999;
Vista la certificazione a firma del sindaco, datata 14 febbraio 2000, attestante l'espletamento delle procedure indicate dall'art. 6 della legge n. 167/62 nonché l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso gli atti adottati con la delibera n. 85 dell'11 ottobre 1999;
Vista la nota datata 14 settembre 1999, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa sul progetto di che trattasi esprime, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39, parere favorevole a condizione che vengano piantumate essenze del tipo mediterraneo storicizzate (ogliastri, carrubbi ecc. ) al fine di realizzare una barriera a verde del tipo rimboschimento, sul perimetro delle strade principali;
Visti i pareri prot. n. 19210/95 del 19 ottobre 1995, prot. n. 9871 del 14 luglio 1997 e prot. n. 4591/98 dell'8 aprile 1998, espressi favorevolmente, con condizioni e prescrizioni, sul piano regolatore generale in itinere dall'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la proposta n. 43 del 9 marzo 2000, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999 sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal comune di Augusta, con cui il gruppo XXVII della D.R.U. ritiene meritevole di approvazione la variante in argomento fermi restando i limiti di densità imposti dall'art. 15, lett. b), della legge regionale n. 78/76;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 247 del 29 marzo 2000, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  L'atto deliberativo n. 30 del 30 settembre 1998, relativo all'adozione della variante in oggetto è stato assunto in assenza del parere dell'ufficio del Genio civile ex art. 13 della legge n. 64/74;
-  Il parere ex art. 13 della legge n. 64/74 rilasciato dall'ufficio del Genio civile con nota prot. n. 4591/98 dell'8 aprile 1998 sul nuovo piano regolatore generale di Augusta adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 12 settembre 1998 non può ritenersi sostitutivo del parere prescritto dalla citata legge per la variante in argomento;
-  Inoltre la variante non risulta corredata dallo studio geologico prescritto dall'art. 5 della legge regionale n. 61/81, per cui non è stato possibile valutare la compatibilità del progetto alle condizioni geomorfologiche dell'area di intervento.
Per quanto sopra la variante non può ritenersi meritevole di approvazione.»;
Visto il foglio prot. n. 1137 del 10 aprile 2000 pervenuto all'A.R.T.A. l'11 aprile 2000, con il quale il comune di Augusta, nel trasmettere documentazione integrativa, chiede il riesame della pratica in argomento;
Vista la nota assessoriale prot. n. 1663 dell'8 maggio 2000 con cui, in relazione ai contenuti degli elaborati trasmessi, viene disposto il riesame della variante proposta dal comune di Augusta;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 270 del 17 maggio 2000 che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  nella carta di inquadramento geologico contenuta nella relazione geologica redatta dai geologi Maria Giompapa ed Ennio Grillo a corredo del progetto esecutivo l'intervento di cui all'oggetto appare ubicato immediatamente all'esterno dell'area classificata in classe D di suscettività all'edificazione nella tav. G6-Fbis dello studio geologico per la formazione del piano regolatore generale a firma del prof. geol. Letterio Villari, anche se di fatto i fattori di scala dei due documenti cartografici e gli impliciti limiti nella localizzazione di una perimetrazione cartografica - intrinsecamente affetta da una barra di errore non valutabile se non quando georeferenziata - non consentono di escludere in modo inequivocabile che l'intervento in oggetto ricada, anche per parte minima, all'interno dell'area campita in classe D, e che l'estratto del foglio di mappa non è risolutivo in tal senso;
-  le perimetrazioni di zona (classi) in una complessa e funzionale carta di sintesi additiva quale è quella di suscettività redatta dal prof. Villari attraverso protocolli di interpolazione numerica di più tematismi cartografici a peso numerico variabile in funzione delle tipologie e livelli di pericolosità, acquisiti attraverso discretizzazioni del territorio in aree elementari di modulo 30x30 m., non rappresentano confini riconoscibili sul terreno ma con tutta evidenza fasce di transizione tra settori a differenti suscettività edificatorie, e che la valenza di tali fasce di transizione agli effetti dell'apposizione di eventuali vincoli edificatori non deve essere considerata in modo rigido ed acritico ma oculatamente valutata caso per caso attraverso dettagliate e puntuali indagini geologiche, geofisiche e geotecniche, soprattutto in mancanza di una microzonizzazione estesa all'intero territorio comunale;
-  le indagini condotte dal centro idro geo tecnico su committenza Azienda unità sanitaria locale n. 8, consistenti in 9 sondaggi geognostici, di cui 8 a carotaggio continuo ed 1 a distruzione di nucleo, quattro sondaggi sismici a rifrazione e prove sismiche "down hole" effettuate su ben sei dei fori di sondaggio hanno consentito ai geologi Maria Giompapa ed Ennio Grillo la ricostruzione di un approfondito ed esaustivo quadro stratigrafico locale - sia verticale che orizzontale - dell'area sede dell'intervento dal quale emerge che il substrato di fondazione è costituito da litotipi calcareo-calcarenitici miocenici fino a profondità non interferenti con i bulbi di pressione indotte dai carichi dell'edificato di progetto e che non sono presenti litotipi con caratteristiche granulometriche tali da essere soggetti a fenomeni di liquefazione spontanea in caso di eventi sismici;
-  dalla relazione geologica a firma degli stessi geologi i terreni calcareo calcarenitici di cui sopra sono risultati sulla base delle analisi degli effetti macrosismici indotti a seguito dell'evento sismico del dicembre 1990 quelli in corrispondenza dei quali non si sono registrati danni rilevanti o lesioni di particolare entità per effetti di amplificazione sismica di sito e che l'area dell'intervento presenta modesti gradienti di rilievo;
-  per come esaustivamente riportato nello studio geotecnico a supporto del progetto esecutivo a firma congiunta arch. Gulino ing. Vaccaro l'analisi dei risultati delle indagini in situ e l'utilizzazione dei parametri geotecnici dei terreni fondazionali emersi da prove di laboratorio effettuate dal centro idro geo tecnico sui campioni indisturbati prelevati tramite sondaggio e su campioni lapidei rimaneggianti hanno consentito ai sopracitati progettisti di valutare capacità portante, qlim, carico ammissibile e qlim/FS del sedime fondale, permettendo altresì di verificarne l'idoneità alle opere di progetto;
-  per come descritto dagli stessi progettisti nella relazione geotecnica, la cotica di terreno limoso-argillosa che interessa parte del sito di progetto verrà asportata e che solo limitatamente al blocco 1 (corpi A, B, C) le opere fondali graveranno su bonifico costituito da tout-venant calcareo a sostituzione del materiale limoso-argilloso sbancato per uniformare il piano di fondazione e la portanza dei terreni;
-  dalla lettura della carta della pericolosità geologica, tav. G5-F, redatta dal prof. geol. Letterio Villari il sito dell'intervento ricade in settori esterni a quelli esposti all'ingressione di onde di marea di 3-5 m. indotte da tzunami ma vulnerabile solo da evento estremo (fino a 7 m.) ed altresì non fa parte di aree definite "di prossimità di faglie potenzialmente sismogenetiche";
Valutato inoltre che si tratta di intervento ad elevata ricaduta sociale e che ragioni di funzionalità ne consigliano la realizzazione in contiguità con le strutture ospedaliere già esistenti;
Preso atto infine del parere positivo in linea tecnica espresso sul progetto dall'ufficio del Genio civile di Siracusa ed esitato con relazione istruttoria prot. n.17875/19112;
Per quanto sopra visto, considerato, valutato e preso atto, ritiene che per quel che attiene agli aspetti urbanistici il progetto di ampliamento di cui all'oggetto possa ritenersi meritevole di approvazione a condizione che:
1)  la volumetria impegnata per la realizzazione del progetto non dovrà superare quella prescritta dall'art. 15, lett. b), della legge regionale n. 78/76;
2)  le risultanze dello studio geotecnico vengano preliminarmente validate dall'ufficio del Genio civile di Siracusa ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988 e che le indagini già effettuate vengano opportunamente integrate investigando in fase esecutiva la risposta sismica del sito di progetto.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 270 del 17 maggio 2000;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, in conformità ed alle condizioni di cui al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 270 del 17 maggio 2000 in premessa riportato nonché alle condizioni espresse dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali con la nota del 14 settembre 1999, la variante al piano regolatore generale del comune di Augusta, conseguente all'approvazione del progetto relativo all'ampliamento del presidio ospedaliero E. Muscatello, adottata dal consiglio comunale di Augusta con delibera n. 30 del 30 settembre 1998 e successiva delibera consiliare n. 85 dell'11 ottobre 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.
 1)  delibera di G.M. n. 241 del 6 maggio 1996;
 2)  delibera del C.C. n. 72 del 25 novembre 1997;
 3)  delibere di C.C. n. 30 del 30 settembre 1998;
 4)  delibera di C.C. n. 85 dell'11 ottobre 1999;
 5)  relazione generale;
 6)  tav.  001 - aerofotogrammetria - Estratto del foglio di mappa, stralcio piano regolatore generale - Corograrafia; 
 7)  tav.  002 - planimetria generale; 
 8)  tav.  003 - planimetria generale - Impianto elettrico - Allaccio alla cabina di trasformazione; 
 9)  tav.  004 - planimetria generale - Impianto fognario; 
10)  tav.  005 - planimetria generale - Acque bianche meteoriche; 
11)  tav.  006 - planimetria generale - Impianto idrico; 
12)  tav.  007 - planimetria generale - Impianto telecom; 
13)  tav.  008 - planimetria generale - Impianto di messa a terra; 
14)  tav.  009 - planimetria generale - Impianto antincendio; 
15)  tav.  009A - planimetria generale- Impianto gas medicinali; 
16)  tav.  009B - planimetria generale - Impianto parafulmine; 
17)  tav.  010 - architettonico - Pianta piano terra - Destinazione d'uso ed arredo; 
18)  tav.  011 - architettonico - Pianta piano terra - Quote, riferimenti, infissi; 
19)  tav.  012 - architettonico - Pianta piano primo - Destinazione d'uso ed arredo; 
20)  tav.  013 - architettonico - Pianta piano primo - Quote, riferimenti, infissi; 
21)  tav.  014 - architettonico - Pianta piano secondo - Destinazione d'uso ed arredo; 
22)  tav.  015 - architettonico - Pianta piano secondo - Quote, riferimenti, infissi; 
23)  tav.  016 - architettonico - Pianta piano terzo - Destinazione d'uso ed arredo; 
24)  tav.  017 - architettonico - Pianta piano terzo - Quote, riferimenti, infissi; 
25)  tav.  018 - architettonico - Pianta piano quarto; 
26)  tav.  019 - pianta piano quarto - Torrini di esalazione; 
27)  tav.  020 - pianta copertura; 
28)  tav.  021 - pianta copertura piano terra - Torrini di esalazione; 
29)  tav.  022 - architettonico prospetto sud-ovest; 
30)  tav.  023 - architettonico prospetto nord-ovest; 
31)  tav.  024 - architettonico prospetto sud-est 
32)  tav.  025 - architettonico prospetto nord-est; 
33)  tav.  026 - architettonico sezione A-A; 
34)  tav.  027 - architettonico sezione B-B; 
35)  tav.  028 - architettonico sezione C-C; 
36)  tav.  029 - architettonico sezione D-D; 
37)  tav.  030 - planimetria con il dettaglio delle particelle da espropriare ed il calcolo delle indennità di espropriazione; 
38)  tav.  030A - planimetria delle particelle da espropriare; 
39)  tav.  1/a - profilo altimetrico longitudinale A-A; 
40)  tav.  1/b - profilo altimetrico longitudinale B-B; 
41)  tav.  1/c - profilo altimetrico longitudinale C-C; 
42)  tav.  1/d - profilo altimetrico longitudinale D-D; 
43)  tav.  1/e - profilo altimetrico longitudinale E-E; 
44)  tav.  1/f - profilo altimetrico longitudinale F-F; 
45)  tav.  1/g - stralcio aerofotogrammetrico con linea di sezione del fabbricato in progetto con quello esistente; 

46)  particellare integrativo di espropriazione delle nuove aree aggiuntive;
47)  adeguamento dell'area di intervento all'indice di densità territoriale;
48)  tav.  G6-Fbis - carta della suscettività all'utilizzazione classe "D"; 
49)  tav.  Z9 - zonizzazione Augusta e Monte S. Elena; 

50)  relazione geologica a firma dott. Giampapa e dott. Grillo;
51)  relazione illustrativa sulle indagini geognostiche a firma dott. Di Vita;
52)  risultati prove di laboratorio;
53)  relazione geotecnica;
54)  relazione geotecnica - Allegati.

Art. 3

Il comune di Augusta resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 giugno 2000.
  MARTINO 

(2000.28.1468)
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DECRETO 26 giugno 2000.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione della nuova caserma provinciale dei vigili del fuoco nel comune di Enna.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dall'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio n. 1999 del 4 marzo 1999, con il quale l'ufficio del Genio civile di Enna, incaricato del relativo procedimento dal Provveditorato alle OO.PP. di Palermo, ha trasmesso a questo Assessorato la richiesta per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, del progetto del nuovo comando provinciale dei vigili del fuoco in variante alle previsioni dello strumento urbanistico del comune di Enna;
Vista la nota prot. n. 1618 del 23 febbraio 1990, con la quale l'ufficio del Genio civile di Enna ha rilasciato parere favorevole in linea di massima, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con la raccomandazione "che il progetto relativo alla costruzione dell'edificio in oggetto venga corredato da un approfondito studio geologico-tecnico, nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 11 marzo 1988";
Vista la deliberazione n. 80 del 30 novembre 1999, riscontrata esente da vizi di legittimità dal CO.RE.CO. nella seduta del 28 dicembre 1999, prot. n. 10064, decisione n. 10524, con la quale il consiglio comunale di Enna ha espresso parere favorevole alla realizzazione della nuova caserma provinciale dei vigili del fuoco;
Visto il parere n. 68 del 22 maggio 2000, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dal gruppo XXIX/D.R.U. di questo Assessorato sulla scorta degli atti trasmessi, che di seguito parzialmente si riporta:
«...Omissis...
Nel merito della proposta opera si rileva quanto segue.
Come riferito nella relazione tecnica, la legge n. 521/88 prevede, tra l'altro, il potenziamento delle infrastrutture a servizio dei vari corpi dei vigili del fuoco che operano sul territorio delle Regioni Campania, Calabria e Sicilia.
Al fine di garantire in particolare la sicurezza di un ampio comprensorio che interessa quasi l'intera provincia di Enna, è stata individuata la necessità di potenziare l'attuale caserma attraverso la realizzazione di una più moderna ed adeguata alle effettive esigenze del territorio utilizzando uno stanziamento di L. 12.700.000.000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'opera dovrà sorgere in un'area di mq. 20,420 ad Enna Bassa destinata dal vigente piano regolatore generale (i cui vincoli preordinati all'esproprio sono tuttavia già decaduti da anni) ad "attrezzature ospedaliere".
Sul sito risulta quanto segue:
-  l'ANAS, con nota n. 7424 del 21 aprile 1999, ha rilasciato il nulla osta di fattibilità di massima, relativo all'accesso viario;
-  con certificato dell'ing. capo dell'U.T.C. di Enna del 21 maggio 1999 è stato attestato che l'area interessata non è soggetta né a vincolo paesistico, né a vincolo archeologico e né a vincolo idrogeologico;
-  il sito prescelto nello schema di massima del piano regolatore generale in itinere è destinato ad "attrezzature di interesse generale";
-  per quanto riguarda l'accessibilità, nella relazione tecnica si riferisce che questa avviene al Km. 2,00 della S.S. 561 Pergusina in modo "conforme al nuovo codice della strada".
Il progetto descritto negli elaborati grafici prevede la realizzazione della sede di un comando provinciale con un organico di circa 100 dipendenti da dislocare in un edificio principale organizzato su cinque livelli per una superficie complessiva di 2.943 mq.
Sono previsti anche dei corpi accessori (guardiola/portineria, lavaggio automezzi, tettoia), mentre le aree scoperte verranno utilizzate come parcheggio utenti e personale, pista elicotteri, spazi per l'addestramento e attività ginniche del personale.
Premesso quanto sopra, considerato che le opere proposte dall'ufficio del Genio civile di Enna - di evidente interesse pubblico - si inseriscono nel contesto di una programmazione generale di interventi prevista dalla legge n. 521/88, visto che per la realizzazione l'ufficio proponente ritiene necessario intervenire in difformità dalle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, ritenuto che dall'esame della documentazione amministrativa e tecnica a corredo della pratica non sono emerse particolari problematiche di incompatibilità con l'assetto territoriale, questo gruppo è del parere che possa concedersi l'autorizzazione richiesta a condizione che l'ufficio del Genio civile di Enna verifichi l'attualità della certificazione ex art. 13, legge n. 64/74 rilasciata nel 1990.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXIX/D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura adottata in relazione all'interesse statale e regionale che riveste l'opera;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 68 del 22 maggio 2000 espresso dal gruppo XXIX/D.R.U. di questo Assessorato ed alle raccomandazioni soprariportate poste dall'ufficio del Genio civile di Enna, è autorizzato il progetto relativo alla realizzazione della nuova caserma provinciale dei vigili del fuoco in contrada Ferrante, in variante allo strumento urbanistico del comune di Enna.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati sottoelencati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
 1)  P.R.G. - schema di massima scala - 1:10.000; 
 2)  tav. A - relazione tecnica illustrativa; 
 3)  tav. 1 - planimetria generale - scala 1:200; 
 4)  tav. 2A - pianta piano seminterrato; 
 5)  tav. 2B - pianta piano terra; 
 6)  tav. 2C - pianta piano primo; 
 7)  tav. 2D - pianta piano secondo; 
 8)  tav. 2E - pianta piano terzo; 
 9)  tav. 2F - pianta copertura; 
10)  tav. 3A - prospetto nord; 
11)  tav. 3B - prospetto sud; 
12)  tav. 3C - prospetti: ovest ed est; 
13)  tav. 4A - sezioni A-A, B-B, C-C; 
14)  tav. 4B - sezione D-D; 
15)  tav. 5 - opere accessorie: piante, prospetti e sezioni; 
16)  tav.  6 - relazione impatto ambientale. 


Art. 3

L'ufficio del Genio civile di Enna dovrà procedere a verificare l'attualità del parere, ex art. 13 della legge n. 64/74, rilasciato precedentemente con nota prot. n. 1618 del 23 febbraio 1990, nonché, prima dell'inizio dei lavori, acquisire ogni, eventuale, ulteriore autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

L'ufficio del Genio civile di Enna ed il comune di Enna sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 giugno 2000.
  MARTINO 

(2000.28.1471)
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DECRETO 26 giugno 2000.
Autorizzazione del progetto della società ENI S.p.A. relativo alla realizzazione di opere nel territorio dei comuni di Regalbuto e Troina.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95;
Vista l'istanza n. 778 del 7 maggio 1999, con cui la società ENI S.p.A., titolare nell'ambito della Regione siciliana della concessione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata Gagliano, e per essa la Divisione Agip - Distretto di Gela, ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, l'autorizzazione del progetto di allacciamento dei pozzi Fiume Salso 1, Fiume Salso 2 dir. Feudo Grande 4, all'esistente cameretta n. 2 del metanodotto Fiumetto-Centrale di trattamento gas di Gagliano, interessante i territori comunali di Regalbuto e Troina;
Vista la delibera n. 48 del 20 settembre 1999, divenuta esecutiva il 6 ottobre 1999 ai sensi della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con la quale il consiglio comunale di Regalbuto ha espresso parere favorevole all'esecuzione dei lavori in progetto;
Vista la delibera n. 63 del 29 settembre 1999, divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio comunale di Troina ha espresso parere favorevole all'esecuzione dei lavori di allacciamento dei pozzi in argomento;
Vista la nota prot. n. 4348 del 14 luglio 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Enna, sezione 2, ha espresso ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni: «che il progetto esecutivo dovrà essere corredato da specifici studi e indagini, al fine di una esatta valutazione delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dell'area interessata, e di una verifica delle implicazioni che le opere da eseguire possono determinare con l'intorno, nel rispetto di quanto disposto dal decreto ministeriale 11 marzo 1988»;
Vista la nota prot. n. 529/II BN 3392/EN del 13 settembre 1999, con la quale la sezione beni paesistici, naturali, naturalistici ed urbanistici della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Enna, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39, ha autorizzato l'esecuzione dei lavori previsti in progetto limitatamente al tratto di metanodotto ricadente entro la fascia di m. 150 dal vallone di Feudo Grande;
Vista la nota prot. n. 7548 del 25 novembre 1999, con la quale l'Ufficio prevenzioni incendi del Comando provinciale vigili del fuoco di Enna ha rilasciato parere favorevole, con condizioni, alla realizzazione del progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 9167-13090 del 3 dicembre 1999, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna ha rilasciato, alle condizioni nella stessa nota riportate, il nulla osta in ordine al vincolo idrogeologico alla realizzazione delle opere in progetto;
Vista la nota prot. n. 15 del 2 maggio 2000, con la quale il gruppo XXIII/D.R.U., presa in esame la richiesta della società citata e l'unita documentazione, ha espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta alle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri degli organi competenti e con l'esplicito riferimento all'applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 13/99 per l'eventuale attraversamento di area boschiva;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXIII/D.R.U. e constatata la regolarità della procedura;
Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, in conformità al parere reso dal Gruppo XXIII/D.R.U. con relazione n. 15 del 2 maggio 2000 ed alle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri resi dagli organi in premessa citati, il progetto relativo all'allacciamento dei pozzi Fiume Salso 1, Fiume Salso 2 dir. Feudo Grande 4, all'esistente cameretta n. 2 del metanodotto Fiumetto -Centrale di trattamento gas di Gagliano, interessante i territori comunali di Regalbuto e Troina.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati sottoelencati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
 1)  relazione tecnico descrittiva;
 2)  corografia, scala 1:25.000 - collegamento dei pozzi Fiume Salso 1 - Fiume Salso 2 Feudo Grande 1 - Feudo Grande 4 alla cameretta n. 2 del metanodotto Fiumetto centrale Gas Gagliano - (DIS.Nr. DWG n. 0815.00.BA.DG.33010);
 3)  corografia, scala 1:10.000 - collegamento dei pozzi Fiume Salso 1 - Fiume Salso 2 Feudo Grande 1 - Feudo Grande 4 alla cameretta n. 2 del metanodotto Fiumetto centrale Gas Gagliano (Dis.Nr. DWG n. 0815.00.BA.DG.33011);
 4)  planimetria catastale, scala 1:4.000 - collegamento dei pozzi Fiume Salso 1 - Fiume Salso 2 Feudo Grande 1 - Feudo Grande 4 alla cameretta n. 2 del metanodotto Fiumetto centrale Gas Gagliano (Dis.Nr. DWG n. 0815.00.BA.DG.33009);
 5)  profilo longitudinale, scala 1:10.000 e 1:1000 - metanodotto da pozzo a pozzo Fiume Salso 1 a pozzo Feudo Grande 4 (Dis.Nr. DWG n. 0815.00.BA.DG. 33002);
 6)  profilo longitudinale, scala 1:10.000 e 1:1000 - metanodotto da pozzo Feudo Grande 4 a cameretta n. 2 del metanodotto Fiumetto Gagliano (Dis.Nr. DWG n. 0815.00.BA.DG.33004);
 7)  profilo longitudinale, scala 1:10.000 e 1:1000 - metanodotto da pozzo Feudo Grande 1 a pozzo Feudo Grande 4 (Dis.Nr. DWG n. 0815.00.BA.DG.33006);
 8)  profilo longitudinale, scala 1:10.000 e 1:1000 - metanodotto da pozzo Fiume Salso 2 a pozzo Feudo Grande 4 (Dis.Nr. DWG n. 0815.00.BA.DG.33008);
 9)  studio geologico-geomorfologico - Fiume Salso 1 fase rete raccolta pozzi;
10)  carta corografica, scala 1:25.000;
11)  carta geologica, scala 1:10.000;
12)  carta geomorfologica, scala 1:10.000.

Art. 3

L'ENI S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

L'ENI S.p.A. ed i comuni di Regalbuto e Troina sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo 26 giugno 2000.
  MARTINO 

(2000.28.1469)
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DECRETO 27 giugno 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Licata.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Premesso che:
-  con i fogli prot. n. 21130 dell'11 agosto 1993 e prot. n. 24596 del 18 settembre 1993, con i quali la commissione straordinaria del comune di Licata trasmetteva a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, e il piano per l'edilizia economica e popolare ai sensi dell'art. 12, lett. e), della legge regionale n. 71/78;
-  con voto n. 76 del 21 settembre 1994, il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso il parere che il piano regolatore generale del comune di Licata, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio adottato dalla commissione straordinaria con deliberazione n. 6 del 15 febbraio 1993, sia da restituire per la rielaborazione totale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, tenendo conto delle osservazioni e considerazioni contenute nel medesimo voto;
-  con l'assessoriale n. 63635 del 21 settembre 1994 lo strumento urbanistico adottato dalla commissione straordinaria con deliberazione n. 6 del 15 febbraio 1993 veniva restituito al comune per essere sottoposto a rielaborazione totale secondo quanto indicato nel condiviso parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 76 del 21 settembre 1994;
Vista la nota prot. n. 41330 dell'8 ottobre 1997, con la quale il commissario ad acta del comune di Licata ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive rielaborato;
Vista la delibera commissariale n. 12 del 18 febbraio 1997, con la quale il commissario ad acta ha adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione a firma del segretario generale datata 25 marzo 1997 in ordine alla regolarità del deposito e pubblicazione del piano, con la quale si attesta inoltre che sono state presentate n. 174 osservazioni ed opposizioni;
Viste le n. 174 osservazioni e/o opposizioni presentate:
   1)  Argirò Giuseppe;
   2)  Antona Vincenzo;
   3)  Incorvaia Antonino;
   4)  Vedda Francesco;
   5)  Scicchitano Lo Presti;
   6)  Termini Pio Salvatore;
   7)  Graci Salvatore;
   8)  La Rocca Carmela;
   9)  Sanfilippo Salvatore;
 10)  Lo Monaco Gianluca;
 11)  Licata Sebastiano;
 12)  Pitrola Vito;
 13)  Stefano Casà;
 14)  Mulè Angela Lombardo;
 15)  Saito Irene;
 16)  Damanti Giuseppe;
 17)  Di Falco Michele;
 18)  Cuttitta Nicolò;
 19)  Cuttitta Domenico;
 20)  Ciancio Gaetano;
 21)  Profumo Giuseppe;
 22)  Gullotta Maria;
 23)  Galanti Vincenza;
 24)  De Caro Giovanni;
 25)  Nogara Salvatore Vincenzo;
 26)  De Caro Giuseppe;
 27)  Provenzani Angelina;
 28)  Saporito Antonio;
 29)  Carlino Desiderio;
 30)  Ferrara Maria Rosa;
 31)  Costanza Vincenzo;
 32)  Solitario Giovanna;
 33)  Peritore Angelo;
 34)  De Ninnis Giuseppe;
 35)  Cuttaia Vincenzo;
 36)  Santamari Antonio;
 37)  Spiteri Carmelo;
 38)  Milo Luigi;
 39)  Pontillo Milo Giacomo;
 40)  De Caro Rosaria;
 41)  Milo Luigi;
 42)  Bugiada Vincenza;
 43)  Amoroso Alfredo;
 44)  Bilotta Raffaele;
 45)  Adonnino Antonio;
 46)  Schembri Stefano;
 47)  Cantavenera Rosario;
 48)  Masaracchio Francesco;
 49)  Cellura Giovanni;
 50)  Lombardo Francesca;
 51)  Cantavenera Salvatore;
 52)  Cellura Salvatore;
 53)  Sanfilippo Giuseppe;
 54)  Quignones Raffaele;
 55)  Zirafi Giacomo;
 56)  Portelli Calogero;
 57)  Cammilleri Vincenzo;
 58)  Graci Domenico;
 59)  Vizzi Giuseppe;
 60)  Graci Carmelo;
 61)  Valoroso Angelo;
 62)  Malfitano Giulia Maria;
 63)  Montana Angelo;
 64)  Campolieti Berardino;
 65)  Cardella Angela;
 66)  Bonelli Salvatore;
 67)  Greco Giuseppe;
 68)  Adonnino Carmela;
 69)  Cellura Angela ed altri;
 70)  Nobile Mirella;
 71)  Magliarisi Salvatore;
 72)  Timineri Benedetto;
 73)  Agrò Ignazia;
 74)  Iapichino Carmelo;
 75)  Provenzani Calogero;
 76)  Rinaldi Francesco;
 77)  Amoroso Francesca;
 78)  Farruggio Salvatore;
 79)  Farruggio Gerlando;
 80)  Farruggio Francesco;
 81)  Farruggio Giuseppe;
 82)  Farruggio Angelo;
 83)  Farruggio Domenico;
 84)  La Quatra Gaetana;
 85)  Magliarisi Vincenzo;
 86)  Graci Salvatore;
 87)  Zambito Concetta;
 88)  Russotto Gaetano;
 89)  Burgio Giacomo;
 89bis)  Mancuso Gennaro;
 90)  Restelli Gaetano;
 91)  Guarino Antonino;
 92)  Consagra Grazia;
 93)  Turco Calogero;
 94)  Pisano Giovanni;
 95)  Falzone Domenico;
 96)  Cacciatore Gaetano;
 97)  Giaccio Rosa;
 98)  Sirone Carmelo;
 99)  Sirone Carmelo;
100)  Montana Agata;
101)  Giglia Vincenzo;
102)  Zarbo Maria Grazia;
102bis)  Montana Maria;
103)  Russo Vincenzo;
104)  Iacona Lillo;
105)  Greco Angelo;
106)  Lo Monaco Liborio;
107)  Faraci Domenico;
108)  Faraci Domenico;
109)  La Carrubba Diego;
110)  Gioia Luigi;
111)  Ferrovie dello Stato;
112)  Alabiso Carmelo;
113)  Di Bartolo Mariangela;
114)  Antona Vincenza;
115)  Bonelli Carmelo;
116)  Massaro Angelo;
117)  Profeta Agostino;
118)  Gabriele Giuseppe;
119)  Graci Gaetano;
120)  Fraccica Elena;
121)  Di Franco Carmelo;
122)  Di Franco Salvatore;
123)  Graci Francesco;
124)  Mulè Vincenzo;
125)  Cammilleri Agostino;
126)  Polizzi Antonina;
127)  Buscemi Francesco;
128)  Buscemi Francesco;
129)  Pintacorona Domenico;
130)  Lombardi Giuseppe;
131)  Pizzo Filippo;
132)  Sorriso Riccardo;
133)  Tulipano Carmela;
134)  Damanti Giuseppe;
135)  Lauria Angelo;
136)  Grillo Angela;
137)  Puzzangaro Carmelo;
138)  Cutaia Rosario;
139)  Pintacorona Carmela;
140)  Gibaldi Salvatore;
141)  Vella Carmela;
142)  Vella Carmela;
143)  La Rocca Gaetano;
144)  Cannarella Maria;
145)  Verga Carla;
146)  Vecchio Carmela;
147)  Saverino Gennaro;
148)  Amato Maria Francesca;
149)  Riccobene Rosario;
150)  Nogara Salvatore V.;
151)  Lauria Pietro;
152)  P.D.S. di Licata;
153)  Rao Gaetano;
154)  Verderame Giuseppe;
155)  Della Rosa Pasquale;
156)  Sorriso Leopoldo;
157)  Vella Antonio;
158)  Legambiente;
159)  Castronovo Casimiro Gaetano;
160)  Di Franco Salvatore;
161)  Alabiso Giuseppe;
162)  Farruggio Gaetano;
163)  Bonvissuto Rosario;
164)  Bonvissuto Rosario;
165)  Liotta Giuseppina;
166)  Liotta Patrizia;
167)  Antona Salvatore;
168)  Glicerio Giuseppe;
169)  Peruga Onofrio;
170)  La Greca Enrico;
171)  Gagliano Rosaria;
172)  Navarra Clotilde;
173)  Capaci Benedetto;
174)  Solitario Pietra;
Viste le n. 5 osservazioni pervenute direttamente presso questo Assessorato:
-  Ferrovie dello Stato;
-  Di Bartolo Mariangela;
-  Collegio dei geometri;
-  Circolo "Alfredo Cucco";
-  copia dell'esposto dello studio legale avv. Cacciatore Giuseppe Franco di Licata e della assessoriale di riscontro prot. n. 9663/U del 30 luglio 1997;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 86 dell'11 febbraio 1999, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal gruppo XXXI/D.R.U. prot. n. 345 del 30 ottobre 1997, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerazioni
1.  Dall'esame degli atti e degli elaborati che costituiscono il piano regolatore generale risulta che il comune si sia sostanzialmente attenuto alle indicazioni e prescrizioni dettate dal precedente voto n. 76/94 di questo Consiglio.
Il dimensionamento ora previsto sembra essere molto più attendibile del precedente, basandosi su ipotesi di crescita legate al reale andamento dei flussi demografici nel territorio comunale che portano a stimare un incremento di 3.484 unità, pari a circa l'8% della popolazione attuale. Il fabbisogno residenziale di circa diecimila nuovi vani, pur sembrando eccessivo rispetto al patrimonio edilizio esistente, soprattutto in relazione all'enorme numero di vani liberi ed inutilizzabili giacché fuori del mercato delle abitazioni, viene tuttavia ad essere soddisfatto ricorrendo ad aree già interessate da processi insediativi. Non si può che prendere atto, ancora una volta, di come la crescita abnorme derivante dall'abusivismo, lungi dal creare sviluppo, non abbia in ultima analisi nemmeno risolto il problema della prima abitazione, come viene dimostrato dal gran numero di nuovi vani occorrenti per soddisfare il fabbisogno pregresso di 7.878 vani e quello futuro, pur in presenza di 12.399 vani liberi nel centro abitato.
2.  COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI URBANISTICHE CON GLI STUDI GEOLOGICI
Nell'intera fascia di affioramento della formazione argilloso-marmosa che si sviluppa sul versante esposto verso mare immediatamente ad ovest dell'abitato di Licata sono in atto evidenti trasformazioni morfologiche di tipo accelerato. Queste si realizzano sia attraverso discontinui processi gravitativi lenti evidenziati da corpi di frana, accumuli detritici instabili, locali contropendenze, sia attraverso intensi processi erosivi di tipo lineare testimoniati da ampi settori del versante caratterizzati da una fitta morfologia calanchiva e forti pendenze.
Per tale fascia, la cui incompatibilità alla edificazione è già riconosciuta nelle carte di pericolosità a scala 1:10.000 e 1:2.000 allegate al piano, si prescrive vincolo assoluto alla edificazione ed a qualunque intervento di tipo infrastrutturale che possa contribuire a perturbarne le già precarie condizioni statiche e modificarne i caratteri paesaggistici, indubbiamente di rilevante valore.
Si valuta positivamente la proposta di realizzazione di un diversivo ed insieme la proposta di risagomatura d'alveo e di manufatto di regolazione delle portate di cui alla relazione dell'ing. Quignoses allegata al piano, considerando che tali interventi potranno portare ad una sensibile riduzione della pericolosità idraulica indotta dalle periodiche esondazioni conseguenti alle piene di Salso.
3.  ZONIZZAZIONE
3.1.  Zona A
Si ritiene condivisibile la perimetrazione del centro storico, in quanto dopo le analisi ed i sopralluoghi effettuati, pur non riscontrando alcuna modifica rispetto alla precedente, si è potuto stabilire che le parti di tessuto escluse non possiedono alcun interesse dal punto di vista storico-architettonico. Tuttavia, per quanto riguarda la normativa di zona occorre prescrivere che l'attuazione della zona dovrà avvenire unicamente attraverso la redazione di un piano particolareggiato o di piani di recupero ex art. 27 della legge n. 457/78 di iniziativa pubblica o privata, con l'esclusione del piano di lottizzazione, strumento attuativo non idoneo alla pianificazione particolareggiata in tessuti preesistenti e per di più di interesse storico e ambientale.
Per gli interventi attuati attraverso piano di recupero, esteso ad almeno un isolato, dovranno essere indicati, per ogni area interessata dal piano, specifici parametri e rapporti urbanistici, nonché le eventuali aree o edifici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
La pianificazione attuativa dovrà essere finalizzata alla valorizzazione dell'ambiente urbano quale elemento di riconoscimento della popolazione locale; a sviluppare i valori architettonici e percettivi d'insieme sottolineandone l'unitarietà urbana; potenziare la polifunzionalità del centro storico, stimolando la presenza delle iniziative che ne arricchiscono l'attrattività; risolvere il problema della mobilità favorendo la massima accessibilità degli spazi urbani pubblici e privati attraverso l'articolazione ed integrazione funzionale del movimento pedonale con quello veicolare e gli spazi di parcheggio.
In particolare dovranno essere previste norme specifiche riguardanti:
-  la conservazione del tessuto viario esistente e degli spazi pubblici in genere, mantenendo le cortine edili, dove possibile, sui fili stradali;
-  i contenuti estetico-edilizi degli interventi consentiti con riguardo anche alle adiacenze degli edifici, alle sistemazioni esterne ed alle pertinenze;
-  gli elementi architettonici e formali degli edifici nonché degli altri elementi fissi o meno, che contribuiscono a dare rilievo percettivo allo spazio urbano, quali chioschi, insegne, arredi pubblici e privati, ecc., ecc.;
-  i materiali da utilizzare per articolare elementi costitutivi della scena urbana.
L'ambito di intervento del piano di recupero dovrà essere esteso alle limitrofe zone B1, limitatamente alla predisposizione di vincoli formali per uniformare il più possibile gli edifici alle preesistenze con valenza ambientale.
Nelle more della predisposizione dei piani attuativi, l'attività edilizia sarà regolata dagli interventi previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lett. a, b, c.
3.2.  Zone B
Il tessuto edilizio consolidato e di completamento è stato articolato in sette sottozone che si differenziano secondo la genesi dei rispettivi contesti.
Per quanto riguarda la normativa relativa alla zona B0, gli interventi di cui alla lett. d dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 potranno essere consentiti con l'esclusione della sostituzione edilizia in quanto in detta zona vigendo il vincolo ope legis di inedificabilità totale non possono sorgere nuove costruzioni.
Relativamente alla normativa relativa alla zona B1, è da sottolineare l'opportunità che i tessuti contigui alla zona A, in caso di necessità di recupero siano inseriti negli ambiti previsti dall'art. 27 della legge n. 457/78 unitamente alle parti storiche ad essi limitrofe, al fine di assicurare, pur nella diversità degli interventi la progettazione coordinata, per uniformare gli edifici alle preesistenze con valenze ambientali. Nella fattispecie, dovranno essere utilizzati colori per la facciata che abbiano riscontro con le tinte predominanti e materiali per gli elementi tipologici ed architettonici che rispettino la tradizione locale.
Per quanto riguarda la sottozona "B PEEP e PEEP di previsione" che si riferisce ad un piano particolareggiato vigente è necessario che la relativa normativa venga inserita organicamente nel piano regolatore generale, non essendo sufficiente il semplice rimando a quella del PEEP e inoltre che vengano distinte fra loro le parti del PEEP già attuate, che giustificano la classificazione di zona B da quelle ancora di previsione.
Si deve infine rilevare che vanno corrette le discrasie riscontrate relativamente alle zone B52 e B53, delle quali l'una compare solo nelle norme di attuazione, l'altra solo nella legenda del piano.
3.3.  Zone C
Le zone C di espansione residenziale sono state articolate in quattro sottozone: C1, C2, C3, C4. Le stesse appaiono condivisibili nella considerazione che non individuano nuove direttrici e tendono a ricucire quelle parti di tessuto sfrangiato che è stato originato dai numerosi agglomerati sorti a seguito del fenomeno dell'abusivismo edilizio. Anche se il numero di nuovi alloggi realizzabili sembra elevato rispetto a quelli preesistenti, poiché dai dati statistici risulta che in effetti un gran numero di tali alloggi non è disponibile né per la vendita né per l'affitto non può che prendersi atto della mancanza di soluzioni adeguate a tale anomalia e considerare le nuove aree residenziali di previsione come una riserva disponibile per le iniziative di riqualificazione della residenza e per tutte quelle nuove forme di intervento che vanno affermandosi (accordi di programma, programmi costruttivi, contratti d'area) che dovrebbe rendere inutile il ricorso al consumo di altro territorio non ancora investito dal processo d'urbanizzazione.
Le zone per l'edilizia stagionale: Cs1, Cs2, Cs3, appaiono del pari condivisibili in quanto con l'uso di indici urbanistici contenuti tendono a dare un assetto stabile ad aree già investite dall'edificazione stagionale sia legittima che abusiva.
Per le zone Cs0 che individuano le aree sottoposte a vincolo d'inedificabilità ex legge regionale n. 78/76, art. 15, lett. A, nelle quali ricadono nuclei insediativi stagionali è opportuno che venga definita la relativa normativa, compatibile con l'esistenza del vincolo, prevedendo il mantenimento delle sole costruzioni legittime o sanabili, e la tutela del verde sia esso pubblico che privato.
3.4.  Zone D
Le zone produttive, articolate in quattro sottozone sono condivisibili ad eccezione della possibilità di inserire destinazione alberghiere nelle sottozone D3.
3.5.  Zone H
Le zone turistico-alberghiere, localizzate in contesti che si affacciano sul mare, favorevoli dal punto di vista delle prospettive di sviluppo turistico, sono in linea di massima condivisibili. Tuttavia, in dipendenza della natura geologica dei terreni, per l'area sita in contrada Mollarella, che richiederebbe la realizzazione di opere fondali particolarmente impegnative anche sotto il profilo dell'impatto ambientale, sembra opportuno che l'utilizzo di tali aree ai fini dello sviluppo turistico venga diretto verso tipologie quali ad esempio: camping, verde attrezzato, etc., che non prevedano la realizzazione di edifici rilevanti sotto il profilo della volumetria e pertanto l'indice fondiario massimo non potrà superare quello di 0,75 mc/mq.
Per quanto riguarda, in generale, gli indici urbanistici, data la localizzazione delle aree in questione entro il limite di 500/1.000 metri dal mare, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di densità territoriale fissati dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76 e pertanto l'indice di densità fondiaria fissato dalle norme di attuazione del piano deve essere inteso come valore massimo da verificare di volta in volta in sede di pianificazione attuativa in funzione del limite di densità territoriale stabilito per legge.
3.6.  Fascia costiera
La fascia costiera di 150 metri, in sede di rielaborazione, è stata generalmente destinata alle finalità prescritte dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76 ad eccezione della proposta di viabilità litoranea in direzione ovest che non appare condivisibile in quanto il suo percorso, attraversando indifferentemente sia tratti rocciosi che di spiaggia, in alcuni tratti a pochi metri dal mare, non può ritenersi inteso a favorire l'accesso al mare quanto piuttosto a disimpegnare a valle la viabilità a pettine che serve le residenze stagionali sorte nelle zone immediatamente a ridosso delle spiagge. Non si ritiene nemmeno che tale tipo di viabilità possa essere destinata al solo uso pedonale, dato che il suo sviluppo appare eccessivo per tale fruizione, ed in ogni caso, vista la prossimità al mare della stessa, si imporrebbe la realizzazione di opere d'arte di protezione del tracciato che non potrebbero non costituire un elemento di pesante impatto nel contesto naturale delle coste.
Ad est dell'abitato, a servizio del piano particolareggiato di recupero ex legge regionale n. 37/85 sono state inoltre previste una serie di opere quali strade e parcheggi automobilistici che erano già state stralciate dalla stessa amministrazione comunale in sede di rettifica dei P.P.R.
Dato che la sede del piano regolatore generale consente di effettuare valutazioni d'ordine più generale rispetto a quelle possibili nel P.P.R., non appare condivisibile che il recupero degli agglomerati abusivi debba passare necessariamente per l'occupazione della fascia costiera, potendosi trovare all'interno o a monte degli agglomerati soluzioni alternative per soddisfare i fabbisogni urbanistici degli stessi.
In coerenza con le prescrizioni dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 i servizi reperiti entro i 150 metri dal mare possono essere opportunamente localizzati più a monte, ricorrendo ad un sistema viario a pettine per garantire l'accesso a mare.
3.7.  Aree protette a tutela parziale o integrale
Le aree classificate AP sono condivisibili, con le prescrizioni che seguono, in quanto tendono ad orientare la fruizione di aree particolarmente pregiate dal punto di vista delle valenze ambientali e archeologiche secondo finalità compatibili con le esigenze di tutela.
3.7.1.Zona AP1
Il vincolo archeologico, imposto con D.A. n. 1210 del 20 maggio 1986, non è stato correttamente riportato nelle apposite tavole di piano. Pertanto, occorre visualizzare correttamente il vincolo e quindi ampliare la sottozona AP1. Nell'area a vincolo diretto non potrà essere mutata l'attuale destinazione d'uso.
3.7.2.  Zona AP2
Il perimetro dovrà essere ridimensionato in funzione della corretta visualizzazione del vincolo gravante sulla zona AP1.
Possono essere condivisi gli interventi di sviluppo turistico previsti nella zona AP2 in quanto la stessa è sita in posizione baricentrica rispetto alle altre ed è servita direttamente dalla viabilità principale (S.S. 115). Tuttavia, in considerazione dei rapporti paesaggistici esistenti con le zone sottoposte a vincolo si ritiene necessario limitare gli interventi edilizi alla sola parte a monte della statale, consentendo nella parte a valle solo interventi che non comportino la realizzazione di edifici.
3.7.3.  Zona AP3
Gli interventi edilizi connessi con l'attività agricola biocompatibile e biologica, dovranno essere effettuati esclusivamente nelle zone a vincolo indiretto utilizzando un'altezza massima di metri 3,50.
3.7.4.  Zona AP4
Occorre precisare che gli interventi consentiti nelle aree boschive e nelle relative fasce di rispetto devono essere compatibili con le finalità e le prescrizioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76 così come modificato dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96.
Per quanto riguarda invece il bacino localizzato alla foce del canale scolmatore, poiché ricade all'interno di un'area sottoposta a vincolo archeologico indiretto e non è connesso alle funzioni di tutela dalle inondazioni del canale stesso, il cui tracciato deve intendersi peraltro del tutto indicativo, e inoltre non è supportato da indicazioni che ne giustifichino la previsione, non può essere condiviso.
Nelle more della redazione e approvazione del piano particolareggiato gli interventi dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento.
3.8.  Viabilità
Il sistema della viabilità territoriale, pur se ridimensionato, rispetto alla precedente elaborazione, presenta ancora dei punti non risolti, specie per quanto riguarda la viabilità di collegamento con le strade extraurbane e la previsione di una strada di svincolo per il traffico proveniente dal porto.
La prima, sita a nord del centro abitato, presenta oltre a un tratto di circonvallazione che assolve le funzioni di collegamento della viabilità urbana con quella extraurbana e con la S.S. 115 anche un altro asse viario a raso che si interseca con il precedente e che ne viene parzialmente a duplicare le funzioni senza che siano state evidenziate le ragioni per tale sdoppiamento. Pertanto, tale asse unitamente al grande svincolo d'intersezione col precedente deve essere disatteso. Si ritiene inoltre che in sede esecutiva il terminale d'innesto della circonvallazione con la viabilità urbana in Piano Cannelle debba essere opportunamente ristudiato per garantire una maggiore sicurezza e la razionalizzazione dei flussi di traffico provenienti dalle varie direzioni.
La seconda, superando in viadotto la foce del fiume Salso, si sviluppa lungo la fascia costiera ad est dell'abitato per innestarsi, infine, nella S.S. 115. Pur condividendo la necessità di una strada che separi dal traffico urbano il traffico gravitante sul porto in vista del potenziamento delle sue attività, si esprimono notevoli perplessità sulla soluzione proposta giacché quest'ultima, nell'intento di evitare quanto più possibile l'attraversamento dell'abitato finisce per correre immediatamente a ridosso della linea di costa che tra l'altro presenta evidenti fenomeni erosivi che richiederebbero la realizzazione di consistenti opere di presidio con i conseguenti problemi d'impatto ambientale. Appare pertanto più opportuno spostare il tracciato un po' più a monte potenziando tratti della viabilità esistente. Anche se tale soluzione comporta l'attraversamento di aree residenziali, con idonee soluzioni in sede progettuale potrebbe senz'altro raggiungersi lo scopo in maniera più efficiente rispetto all'attuale. E' evidente che la soluzione più idonea non può essere legata alla semplice definizione del tracciato stradale ma va ricondotta ad un problema di sistemazione urbana dell'intera area, ridisegnando il tessuto urbano in funzione dei nuovi assetti che la nuova strada determinerà.
4.COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON I VINCOLI DI NATURA PAESISTICO-AMBIENTALI
-  Torre di Gaffe: le attività consentite nella zona Bs0 in prossimità della torre non devono porsi in contrasto con quanto stabilito dal vincolo imposto dal D.A. n. 950 del 6 giugno 1988. Dovrà inoltre essere eliminata la previsione della strada adiacente l'alveo del vallone Secco. Inoltre gli interventi edilizi e di sistemazione urbanistica in tale ambito dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza di Agrigento.
-  Contrada Galluzzo e Rocche di Sciacca: la fascia di metri 200 di rispetto dal bosco, al di fuori del parco dovrà essere normata e tutelata ai sensi della legge regionale n. 16/96.
-  Contrada Mollarella: il parcheggio ricadente entro la fascia di metri 150 dalla battigia, a servizio del parco Robinson, può essere condiviso in considerazione del fatto che l'opera è connessa a servizi pubblici esistenti o di progetto, previa definizione, in sede attuativa, della deroga prevista dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78. Tutte le previsioni in contrasto con il vincolo archeologico diretto di inedificabilità vanno disattese.
-  Parco delle Ville Liberty: la perimetrazione proposta può essere condivisa con l'avvertenza che per le zone vincolate a mezzo di decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione continuano a valere le norme previste nei rispettivi decreti.
-  Castel Sant'Angelo, Poggio Cofino: poiché la perimetrazione del parco archeologico è più estesa rispetto a quella vincolata con il D.A. n. 1945 del 23 aprile 1989, nelle zone non interessate dal vincolo potranno essere allocate le strutture di servizio per la fruizione del parco stesso.
Sugli elaborati infine dovrà essere riportato il perimetro del vincolo archeologico di località Camastrelle imposto con D.A. n. 8062 del 30 ottobre 1998, dovrà essere rettificato il perimetro del vincolo archeologico in località Passarello, imposto con D.A. n. 5461 del 3 marzo 1997.
I tracciati di fiumi, torrenti e valloni inseriti nell'elenco delle acque pubbliche sottoposti a vincolo fluviale dalla legge n. 431/85, art. 1, lett. C, dovranno essere riportati correttamente nell'apposita tavola di piano, tenendo conto dei percorsi che si possono evincere dal quadro di unione catastale, nonché da quanto prescritto dalla legge n. 37/94.
5.  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
La normativa, composta da n. 70 articoli è stata adeguata alle prescrizioni di cui al precedente voto CRU, le modifiche necessarie sono state indicate contestualmente all'esame delle rispettive Z.T.O.
6.  PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Le prescrizioni esecutive, redatte ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, sono state ridimensionate rispetto alla stesura precedente e si riferiscono alla zona turistica in contrada Plaja e ad una zona artigianale sita nella parte urbana di Licata nord-ovest.
La circostanza che l'individuazione dei fabbisogni decennali si riferisca unicamente a quelli turistici e produttivi deriva presumibilmente dalla presenza di numerosi piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi ex legge regionale n. 37/85, del piano PEEP che consentono la immediata localizzazione degli interventi abitativi.
6.1.  La prima prescrizione esecutiva si riferisce ad un modesto intervento di edilizia turistico-stagionale in contrada Plaja. Tale intervento si svolge a ridosso della fascia di 150 metri dalla riva del mare ed utilizza le previsioni di viabilità litoranea che non sono state condivise nelle precedenti considerazioni relative alle zone C. La perimetrazione dell'intervento segue uno schema rigidamente legato a quello della struttura proprietaria che esclude le aree limitrofe anche se organicamente legate al contesto territoriale che si vuole pianificare e non mette in evidenza le connessioni con la pianificazione relativa al contiguo piano particolareggiato di recupero n. 22. Pertanto per le suddette motivazioni la prescrizione esecutiva in questione non può essere condivisa.
6.2.  La seconda prescrizione esecutiva si riferisce invece ad un intervento produttivo sito ai margini della parte a nord-ovest del centro abitato. Tale intervento che prevede la realizzazione di 14 capannoni per attività artigianali e commerciali articolati secondo due tipologie, viene condiviso.
7.  REGOLAMENTO EDILIZIO
Il regolamento edilizio, composto da n. 187 articoli, viene condiviso.
8.  OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI
Numerate secondo l'ordine dato dal comune nel relativo elenco:
8.1.  Osservazioni visualizzate nella tav. 5 in scala 1:10.000
N. 23
Dalle motivazioni del ricorso e dalle controdeduzioni dell'U.T.C. non emergono ragioni urbanistiche che giustifichino in quella sede la localizzazione di opere sociali parrocchiali. La semplice volontà della ricorrente a donare il terreno di che trattasi alla curia vescovile di Agrigento, non giustifica di per sé un cambio di destinazione d'uso;
N. 164
In considerazione dei riscontri forniti dall'U.T. ripartizione lavori pubblici, in base ai quali il completamento dell'opera non sarebbe inserito nel programma delle opere pubbliche, si ritiene che l'inserimento della strada in questione nel piano regolatore generale possa essere limitato alle sole parti realizzate;
N. 15
L'osservazione non può essere accolta in quanto tende ad allargare gli ambiti delle previsioni di residenze stagionali al di fuori di un disegno piuttosto ampio che cerca di contemperare tale richiesta. Le aree in questione ricadono in un vasto ambito destinato a verde agricolo nel quale risultano realizzate numerose costruzioni adibite presumibilmente a residenza stagionale. Pertanto il livello di antropizzazione abbastanza elevato non giustifica ulteriori previsioni di residenze stagionali. Le caratteristiche della zona identificabili nella definizione di campagna urbanizzata possono essere opportunamente tutelate con la normativa del verde agricolo;
N. 30
L'osservazione viene respinta per le motivazioni espresse nella superiore osservazione n. 15 e per le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 34
L'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni dell'U.T.C.;
N. 44
L'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni dell'U.T.C.;
N. 45
L'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni dell'U.T.C.;
NN. 156, 169
Le osservazioni vengono condivise secondo quanto dedotto dall'U.T.C. Tuttavia si ritiene che in sede di controdeduzione il comune debba essere onerato di presentare una soluzione organica che ricomprenda in un unico contesto sia la zona "D4" accolta in sede di controdeduzioni che le aree produttive originariamente previste;
NN. 55, 151
Le due osservazioni tendono ad ottenere una destinazione residenziale in funzione della preesistenza di costruzioni realizzate e della contiguità al centro abitato.
La presenza di costruzioni realizzate nel verde agricolo per diversi usi (residenziale, residenziale-stagionale, produttivo, ecc...) nel territorio comunale è frequente, pertanto, considerato che non è ipotizzabile la zonizzazione a tappeto, che in sede di pianificazione urbanistica occorre fare scelte in funzione di fabbisogni reali e di ambiti in grado di soddisfare diverse valenze compatibili con la pianificazione, le osservazioni vengono respinte in quanto propongono direttrici di espansione che oltrepassano il limite costituito dall'asse della S.S. 115;
N. 88
L'osservazione non viene accolta in quanto il fenomeno dell'edificazione, come detto in precedenza, nel comune di Licata è stato piuttosto consistente e si è sviluppato in tutte le direzioni investendo ambiti diversi, talvolta delicati dal punto di vista geologico, paesistico, ecc... Pertanto la soluzione proposta dall'U.T.C. non è condivisibile in quanto appare frammetaria rispetto ad un fenomeno generalizzato. Attesa la rilevanza del fenomeno, l'inaccettabilità di ulteriori carichi urbanistici, l'unica alternativa praticabile potrebbe essere quella di un piano settoriale dedicato al tema della riqualificazione urbanistica del litorale;
N. 142
L'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni dell'U.T.C.;
8.2.  Tav. 6
N. 20
L'osservazione viene accolta condividendo le deduzioni dell'U.T.C.;
8.3. Tav. 7
NN. 26, 170
Le suddette osservazioni riferite alla zona "G6" autoparco comunale vengono condivise secondo le rispettive deduzioni dell'U.T.C., fermo restando che in sede di progettazione di massima o esecutiva dell'autoparco stesso, dovrà essere ricercata la massima funzionalità dell'opera, intervenendo in caso di effettiva necessità anche sulle aree di pertinenza dei manufatti esistenti;
N. 98
L'osservazione viene accolta secondo quanto dedotto dall'U.T.C. ed in base alle modifiche apportate alla Z.T.O. "D4" nei precedenti considerata;
N. 99
L'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 56
L'osservazione viene decisa condividendo le deduzioni dell'U.T.C. fermo restando il rispetto delle distanze dai cigli stradali, e nella considerazione che l'attività di lavorazione dei prodotti agricoli rientra fra i tipi di lavorazione compatibili con la zona "E" verde agricolo;
N. 8
L'osservazione viene accolta condividendo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 47
L'osservazione viene condivisa parzialmente secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
F.T. n. 1
L'osservazione viene accolta secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 125
L'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
N. 157
L'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
N. 67
L'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
N. 143
L'osservazione viene accolta secondo le deduzioni dell'U.T.C. Tuttavia in sede di progettazione della strada dovrà essere assicurata la massima funzionalità e sicurezza dell'innesto;
N. 74
L'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 78
L'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni dell'U.T.C.;
NN. 57, 58
Le osservazioni riguardanti un unico contesto vengono condivise secondo le deduzioni date dall'U.T.C.;
N. 106
L'osservazione viene accolta parzialmente secondo la soluzione data dall'U.T.C. in sede di deduzioni;
N. 42
L'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dei progettisti;
NN. 79, 80
Le osservazioni vengono parzialmente accolte nelle parti che riguardano lo spostamento relativo delle attrezzature di verde pubblico e asilo nido;
NN. 81, 82, 83, 84, 116
Le suddette osservazioni tendenti al riconoscimento di costruzioni realizzate, non visualizzate nelle tavole di piano regolatore generale, ed alla destinazione in zona "B3" dei relativi ambiti, non possono essere accolte in quanto le aree dove ricadrebbero dette costruzioni, successive alla data di formazione del piano regolatore generale per le quali deve essere comunque effettuata una puntuale verifica sulla regolarità delle stesse, sono state destinate dal piano regolatore generale in esame come Z.T.O. "C2".
Pertanto la destinazione di piano in tali ambiti non pregiudica il riconoscimento degli edifici esistenti. Tali valutazioni sono estese anche alle osservazioni n. 79 e n. 80 nelle parti riguardanti il cambio di destinazione a seguito di realizzazione di edifici;
NN. 112, 161
Riguardanti il medesimo contesto vengono respinte condividendo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 117
L'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 87
L'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 119
L'osservazione viene accolta nei termini in cui è stata dedotta dall'U.T.C., nella considerazione che lo stesso U.T.C. abbia verificato la rispondenza dei requisiti di legge per la destinazione in zona "B3";
N. 35
Le deduzioni dell'U.T.C. sulla osservazione in questione appaiono pleonastiche dal momento che le agevolazioni di cui alle leggi regionali nn. 19/72 e 21/73 per i lotti interclusi, agiscono ope-legis nelle zone classificate "B";
N. 28
Riguardo a tale osservazione si prende atto delle deduzioni dell'U.T.C. intese come aggiornamento dello stato di fatto. Tuttavia si evidenzia che l'osservazione stessa sembra ricadere del P.P.R. n. 15 del quale il piano regolatore generale in linea di massima doveva soltanto recepirlo;
N. 105
L'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni dell'U.T.C.;
N. 60
L'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni dell'U.T.C.;
NN. 52, 68,  141
Riguardanti il medesimo ambito vengono rispettivamente respinte condividendo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 144
Viene accolta nei termini in cui è stata dedotta dall'U.T.C.;
N. 10
L'osservazione viene accolta nei termini in cui è stata dedotta dall'U.T.C.;
N. 102bis
L'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 128
L'osservazione di contenuto simile all'osservazione n. 47 viene condivisa parzialmente secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 1
L'osservazione viene accolta secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
NN. 2, 4
Ricadenti nel medesimo contesto vengono condivise nei termini proposti dall'U.T.C. in sede di controdeduzione;
N. 115
L'osservazione viene respinta secondo le motivazioni rappresentate dall'U.T.C. in sede di controdeduzione;
N. 16
L'osservazione tendente al riconoscimento di un progetto stradale di ammodernamento di una strada interpoderale viene accolta secondo la proposta formulata dall'U.T.C.;
N. 38
L'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 130
L'osservazione viene accolta condividendo la proposta dell'U.T.C.;
N. 49
L'osservazione viene respinta condividendo la proposta dell'U.T.C.;
N. 113
L'osservazione viene respinta condividendo la deduzione dell'U.T.C.;
NN. 153, 154
Le osservazioni vengono respinte condividendo le deduzioni dell'U.T.C. in quanto sono dettate da motivazioni di interesse personale;
N. 148
L'osservazione non è pertinente in quanto si riferisce a previsioni del P.P.R. già esecutivo, recepito nel piano regolatore generale in argomento. Pertanto l'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni dell'U.T.C.;
N. 149
L'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni dell'U.T.C. in quanto dettate da interessi personali;
N. 17
L'osservazione non è pertinente in quanto si riferisce a previsioni del P.P.R. già esecutivo, recepito nel piano regolatore generale in argomento. Pertanto l'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni dell'U.T.C.;
N. 37
L'osservazione viene accolta condividendo le motivazioni dell'U.T.C.;
N. 51
L'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni dell'U.T.C.;
F.T. n. 2
Si prende atto della deduzione dell'U.T.C. anche l'osservazione stessa non è pertinente in quanto si riferisce ad ambiti normati dal P.P.R. già esecutivo, recepito dal piano regolatore generale in esame;
N. 36
L'osservazione viene accolta secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 32
L'osservazione viene accolta secondo le motivazioni dell'U.T.C.;
N. 129
L'osservazione non viene accolta in quanto il cambio di destinazione da zona "B3" a zona "B2" è ininfluente ai fini delle modalità di intervento che sono state assimilate a quelle della sottozona "B1";
N. 48
L'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni dell'U.T.C.;
N. 110
L'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni dell'U.T.C.;
N. 144
L'osservazione viene parzialmente accolta secondo la soluzione proposta dall'U.T.C.;
N. 63
L'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dell'U.T.C. in quanto dettate da motivazioni personali;
NN. 108, 31, 21, 114 - F.T. 3
Le osservazioni vertono sul riconoscimento in zona "B3" di un ambito destinato a zona "C3" sulla base di edificazione non riportata nella tavola di piano regolatore generale.
In base a quanto asserito nelle suddette osservazioni, ed a quanto verificato dall'U.T.C. in sede di controdeduzioni le suddette osservazioni vengono accolte;
N. 13
L'osservazione viene accolta secondo la deduzione dell'U.T.C.;
N. 65
L'osservazione viene accolta secondo la deduzione dell'U.T.C.;
N. 11
L'osservazione è pleonastica in quanto le caratteristiche del lotto intercluso sono oggettive e non possono essere previste a priori in sede di pianificazione generale;
N. 5
L'osservazione viene respinta in quanto si propone l'urbanizzazione di verde agricolo interessato da episodi di edificazione frammentaria;
N. 25
L'osservazione viene respinta in quanto il verde previsto funge da protezione e rispetto dello svincolo ivi indicato. Inoltre la previsione di un parcheggio in tale ambito, peraltro a servizio esclusivo di un'attività di ristorazione, potrebbe causare problemi di sicurezza data la necessità di attraversamento del rettilineo;
N. 102
Si prende atto della deduzione dell'U.T.C. dal momento che il ricorso in questione era stato già approvato in sede di P.P.R.
8.4. Tav. 7  B
N. 140
L'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 165
L'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 171
L'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni dell'U.T.C.;
N. 89
L'osservazione viene accolta secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 89bis
L'osservazione viene accolta secondo la proposta formulata dall'U.T.C. in sede di deduzione;
N. 163
L'osservazione viene accolta secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
NN. 91, 92, 96
Le osservazioni non possono essere accolte in quanto nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale non è possibile effettuare zonizzazioni.
Le costruzioni ivi ricadenti una volta verificata la regolarità potranno essere soggette ad interventi di manutenzione;
N. 109
L'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
NN. 39, 41, 64
Le osservazioni che si riferiscono al medesimo contesto, viste le deduzioni dell'U.T.C. che sulla scorta delle deduzioni del progettista incaricato del P.P. della zona "A" escludono per le particelle 1319, 1321, 1337 e 3250 le valenze monumentali che riguardano la sola particella 1327, vengono condivise;
N. 111
L'osservazione viene respinta in analogia alle deduzioni dell'U.T.C. poiché non vengono sollevate problematiche particolari da parte dell'ente ferrovie, né risultano proposte alternative a quelle previste dal piano;
NN. 62, 101
Le suddette osservazioni che si riferiscono per ragioni diverse alla previsione di allargamento della via Giarretta vengono respinte condividendo le deduzioni dell'U.T.C., poiché non propongono soluzioni alternative urbanisticamente valide;
N. 53
L'osservazione viene respinta in quanto le considerazioni dell'U.T.C. in sede di controdeduzione confermano l'inidoneità del sito ad ulteriore edificazione, pertanto la destinazione di verde attrezzato sembra la più idonea fermo restando il mantenimento dell'area di pertinenza dell'edificio esistente;
N. 75
L'osservazione viene accolta secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 27
L'osservazione viene accolta secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
NN. 137, 138
Le osservazioni che si riferiscono alla stessa tematica sono parzialmente accolte secondo le deduzioni dell'U.T.C. nel presupposto che lo stesso U.T.C. abbia effettuato le verifiche per l'esatto posizionamento della fascia dei 150 metri dalla battigia;
N. 159
L'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni.
In ogni caso qualora il lotto in questione sia effettivamente intercluso, essendo disciplinato come zona "B3" ha automaticamente diritto agli incentivi di cui alle leggi regionali nn. 19/72 e 21/73, peraltro previste nelle norme di piano anche per le zone "B3";
N. 18
L'osservazione viene parzialmente condivisa nella soluzione data dall'U.T.C. anche per l'irrazionale ubicazione del lotto per quanto riguarda la destinazione d'uso originariamente prevista.
N. 19
L'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
NN. 33, 124
Le osservazioni vengono accolte in base alle deduzioni dell'U.T.C. che negli ambiti oggetto delle osservazioni hanno verificato le caratteristiche di legge per la classificazione in zona "B3" delle aree;
N. 103
L'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 173
Viene condivisa secondo le deduzioni dell'U.T.C. in quanto si tratta di aggiornamento cartografico;
N. 50
L'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
NN. 123, 127
Vengono respinte secondo le deduzioni dell'U.T.C. in quanto propongono soppressioni di attrezzature senza fornire adeguate motivazioni urbanistiche;
NN. 86, 150, 20
Le suddette osservazioni per motivi diversi chiedono la soppressione del canale scolmatore del fiume Salso. In dette osservazioni l'amministrazione ha chiesto il parere al prof. Quignones redattore dello studio idraulico-idrologico.
Sulla scorta delle deduzioni fornite dall'U.T.C. le suddette osservazioni vengono respinte in quanto l'opera riveste interesse pubblico per quanto riguarda la protezione dell'abitato dalle inondazioni.
In sede di progettazione esecutiva del suddetto canale il tracciato potrà subire variazioni derivanti da esigenze tecniche, ed in quella sede si potrà compiutamente valutare l'effettiva occupazione dei suoli;
N. 66
L'osservazione viene accolta parzialmente secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
NN. 120, 121, 122, 126, 174
Le suddette osservazioni che in buona sostanza si riferiscono all'eliminazione e allo spostamento in altri siti del canale scolmatore del fiume Salso vengono respinte per le medesime motivazioni riportate in sede di controdeduzione delle osservazioni nn. 86, 150, 20;
N. 135
L'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 97
L'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 167
L'osservazione viene respinta in quanto le leggere modifiche al tracciato, in base a ragioni di natura tecnica derivanti dalla progettazione esecutiva sono contemplate nella normativa di piano regolatore generale;
N. 136
L'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni dell'U.T.C. in quanto dettata da motivazioni di natura privatistica;
NN. 12, 71, 72, 73, 85, 93, 134
Le osservazioni tendenti alla modifica di un tracciato viario vengono tutte respinte condividendo le deduzioni dell'U.T.C. in quanto dettate da motivazioni di carattere privatistico, non supportate da soluzioni migliorative rispetto a quelle di piano;
N. 162
L'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 3
L'osservazione viene accolta limitatamente al riconoscimento dell'edificio per il quale è stata rilasciata la C.E. ed alla sua immediata pertinenza, significando che la zonizzazione può prescindere dalle costruzioni esistenti;
N. 69
Viene respinta in quanto il riconoscimento di zona "B" può avvenire nel caso di tessuti urbanizzati legittimamente configuratesi.
Il caso in questione riguarda costruzioni abusive ricadenti entro la fascia di 150 metri dalla battigia per le quali è in corso di procedimento di sanatoria.
Nella considerazione che in base alle norme vigenti le costruzioni abusive ricadenti nella fascia di inedificabilità dei 150 metri dal mare dovevano essere preesistenti alla data del 31 dicembre 1976 come specificato dall'art. 23 della legge regionale n. 37/85;
N. 70
L'osservazione viene accolta, in quanto in base alla deduzione dell'U.T.C., si tratta di correzione di errore materiale;
N. 145
L'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dell'U.T.C. in quanto le motivazioni esposte dalla ditta sono di natura privatistica;
F.T. n. 8
L'osservazione viene respinta in quanto il riconoscimento di costruzioni esistenti, prescinde dal criterio della zonizzazione;
N. 59
L'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni date dall'U.T.C. in sede di controdeduzione;
N. 104
L'osservazione viene condivisa secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 107
L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto la previsione di parcheggio entro la fascia dei 150 metri dal mare non è consentita.
Tuttavia le svariate previsioni urbanistiche visualizzate nella suddetta fascia devono essere riviste alla luce di quanto detto nelle superiori considerazioni;
N. 14
L'osservazione viene respinta in quanto la proposta elaborata dall'U.T.C. sotto il profilo urbanistico non appare congruente per la funzionalità delle attrezzature da realizzare.
Inoltre la costruzione ed una parte anche se modesta di pertinenza della stessa erano state visualizzate nelle tavole di piano;
N. 94
L'osservazione viene respinta secondo le deduzioni dell'U.T.C. in quanto la soluzione alternativa proposta non è migliorativa rispetto alla previsione di piano;
NN. 7, 46
Le osservazioni che si riferiscono alla modifica di un tracciato viario vengono in linea di principio respinte in quanto soluzioni alternative tecnicamente accettabili potranno aversi soltanto in sede di progettazione esecutiva;
N. 131
L'osservazione viene condivisa secondo la soluzione proposta dall'U.T.C. in sede di controdeduzione;
N. 24
L'osservazione viene accolta limitatamente alla soluzione proposta dall'U.T.C. in sede di controdeduzione;
N. 43
L'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni dell'U.T.C.;
N. 139
L'osservazione viene condivisa in quanto l'area del ricorrente delimitata da una stradella di fatto gravita nel contesto normato come sottozona "Cs3". Il fatto che l'area in questione sia particolarmente curata dal punto di vista del mantenimento del verde non può farla considerare da sola come elemento per il suo inserimento nell'ambito del parco delle ville Liberty non costituendo il parco o un giardino delle ville Liberty né trattandosi di vegetazione spontanea, ma essendo bensì il risultato di un'attività di mantenimento al verde privato del proprio terreno della ditta in questione.
Pertanto considerato che l'indice della zona "Cs3" è piuttosto contenuto, l'eventuale attività edificatoria non dovrebbe comportare la perdita del verde e quindi dell'attuale effetto visivo;
N. 118
L'osservazione viene respinta in quanto secondo le deduzioni del geologo l'area presenta livelli di pericolosità derivanti dai fenomeni di instabilità dei versanti;
N. 6
L'osservazione viene accolta secondo la soluzione proposta dall'U.T.C. in sede di controdeduzione;
N. 22
L'osservazione viene accolta condividendo la soluzione proposta dall'U.T.C.;
N. 77
L'osservazione viene respinta in quanto la soluzione non appare ben studiata sotto il profilo urbanistico, in particolare per quanto riguarda i collegamenti con la viabilità principale;
N. 168
L'osservazione viene respinta condividendo le motivazioni dell'U.T.C.;
N. 146
L'osservazione viene accolta secondo la soluzione proposta dall'U.T.C. in sede di deduzione;
NN. 155, 61, 172
Le suddette osservazioni anche se dettate da motivazioni diverse tendono tutte all'urbanizzazione di ambiti in contrada Canticlaclione, interessati marginalmente da processi insediativi.
Poiché le soluzioni proposte dall'U.T.C. in sede di deduzioni non appaiono convincenti sotto il profilo urbanistico e non adeguatamente motivate le stesse vengono respinte;
N. 9
L'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 40
L'osservazione non sarebbe pertinente in quanto si riferisce ad ambiti normati in precedenza dai P.P.R. già esecutivi. Tuttavia poiché il piano regolatore generale ha introdotto delle modifiche ai P.P.R. approvati, si ritiene di poter condividere le deduzioni dell'ufficio tecnico;
N. 54
L'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 76
L'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 94
L'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 95
Le osservazioni che costituiscono il ricorso presentato dalla ditta Falzone Domenico sono state oggetto di valutazioni nel corso dell'esame del piano regolatore generale, e quindi si fa riferimento alle superiori considerazioni espresse;
N. 90
L'osservazione viene accolta secondo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 100
L'osservazione viene accolta parzialmente secondo le deduzioni dell'U.T.C.,
N. 132
L'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 133
L'osservazione viene respinta condividendo le deduzioni dell'U.T.C.;
N. 147
Le osservazioni rappresentate nel ricorso prodotto dalla Ditta Saverino Gennaro sono state oggetto di valutazioni nel corso dell'esame del piano regolatore generale, e pertanto si rimanda alle superiori considerazioni;
N. 152
Le osservazioni rappresentate nel ricorso prodotto dalla sezione locale del P.D.S. sono state oggetto di valuzione nel corso dell'esame del piano regolatore generale, e pertanto si fa riferimento alle superiori considerazioni;
N. 158
Le osservazioni rappresentate nel ricorso prodotto dalla lega ambiente Agrigento sono state oggetto di valutazione nel corso dell'esame del piano regolatore generale, e pertanto si fa riferimento alle superiori considerazioni;
N. 160
Le osservazioni rappresentate nel ricorso prodotto dalla ditta Di Franco Salvatore sono state oggetto di valutazione nel corso dell'esame del piano regolatore generale ed hanno comportato prescrizioni, conseguentemente non si condividono le deduzioni dell.T.C.;
N. 166
L'osservazione viene accolta sulla base degli accertamenti e delle deduzioni dell'U.T.C.;
F.T. n. 4, F.T. n. 6, F.T. n. 7
Le osservazioni contenute nei ricorsi presentati rispettivamente dal "Centro studi Luigi Giglia", dall'associazione "Unione 96", dall'associazione ambientalistica "Amici della terra", affrontano tematiche che sono state oggetto di valuzione da parte di questo consesso nel corso dell'esame del piano regolatore generale, e pertanto si fa riferimento alle superiori considerazioni;
F.T. n. 5
Le osservazioni contenute nel ricorso presentato dal collegio dei geometri della provincia di Agrigento affrontano tematiche che sono state oggetto di valutazione nel corso dell'esame del piano regolatore generale ed hanno comportato conseguenti prescrizioni.
In relazione ai superiori considerata non si condividono le deduzioni dell'U.T.C. dell'accoglimento del punto 16 del ricorso.
8.5.  Osservazioni pervenute in Assessorato
-  Le osservazioni delle ditte: Di Bartolo Mariangela, società Ferrovie dello Stato, circolo "Alfredo Cucco", circolo "Italia Nostra", collegio dei geometri della provincia di Agrigento, sono duplicazioni di analoghe osservazioni presentate al comune e riscontrate dall'U.T.C.
Si rimanda pertanto alle relative controdeduzioni espresse in precedenza;
-  Esposto della ditta Bella Ignazio
L'esposto assunto al protocollo dell'Assessorato in data 4 novembre 1998 evidenzia presunte irregolarità connesse nella relazione del P.P. di recupero n. 24 ex legge regionale n. 37/85, già esecutivo e recepito nel piano regolatore generale in esame.
In ordine alle previsioni di piano regolatore generale relative alla contrada "Playa" il consiglio nei precedenti considerata non ha condiviso la viabilità litoranea posta entro la fascia dei 150 metri dal mare e pertanto il sistema della viabilità di accesso al mare dovrebbe trovare soluzioni diverse da quelle previste.
Per quanto riguarda le presunte regolarità denunziate i necessari riscontri dovrebbero essere condotti dal comune e successivamente comunicati alle autorità competenti;
- Ditta Alaimo Fabio
La ditta ha trasmesso all'Assessorato osservazione assunta al protocollo in data 3 dicembre 1998, nella quale viene chiesta interpretazione sulla norma di cui all'art. 30 delle norme di attuazione: "Aree di interesse idrogeologico e geologico con caratteristiche di pericolosità: aree rosse", in relazione ad un'esistente attività di cava ricadente in ambiti interessati da fenomeni descritti nelle suddette norme.
Al riguardo si può riferire che le norme di cui all'art. 30 definiscono sotto il profilo urbanistico attività o divieti conseguenti alle risultanze dello studio geologico;
-  La ditta Vecchio Verderame Maria con esposto assunto al protocollo dell'Assessorato in data 1 luglio 1998 chiede l'annullamento della previsione del nuovo cimitero ubicato in contrada Calandrino. A sostegno di tale opposizione produce documentazione dalla quale risulta che il T.A.R. con sentenza n. 368/81 aveva annullato una delibera di G.M. con la quale si procedeva a localizzare in tale sito il nuovo cimitero.
La sentenza del T.A.R. veniva confermata dal C.G.A. con sentenza n. 104/83. Nel ricorso sono inoltre allegate perizie del geologo e del direttore dell'Istituto di igiene dell'università di Catania che asseverano sotto vari profili l'inidoneità del sito in questione.
In considerazione di quanto sopra succintamente riportato, in considerazione del fatto che nell'ambito della fascia di rispetto dell'impianto cimiteriale in questione sono ubicate diverse costruzioni, alcune delle quali almeno da quanto desumibile in cartografia sembrano di notevole impianto, considerato inoltre che la riproposizione del sito nonostante le intervenute sentenze non appare supportata da ulteriori approfondimenti specifici né sono state evidenziate adeguate motivazioni. Non sono state inoltre evidenziate le motivazioni che hanno portato ad escludere l'ampliamento dell'esistente cimitero. Pertanto si ritiene di disattendere la localizzazione della previsione del nuovo cimitero in contrada Calandrino.
Per tutto quanto sopra visto, premesso e considerato, il Consiglio è del parere:
1)  che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Licata siano condivisibili con le prescrizioni e modifiche contenute nei superiori considerata;
2)  le osservazioni ed opposizioni sono determinate in base a quanto detto nei superiori considerata.»;
Vista la nota assessoriale n. 4023 del 26 marzo 1999, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente trasmette il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 86 dell'11 febbraio 1999, affinché il comune di Licata provveda, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, ad adottare le proprie controdeduzioni;
Viste le delibere consiliari nn. 68, 69, 70, 71 del 20 settembre 1999, con le quali il consiglio comunale di Licata ha controdedotto al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 86 dell'11 febbraio 1999;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 258 del 20 dicembre 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesse:
-  Con voto n. 86 reso nella seduta dell'11 febbraio 1999, questo Consiglio aveva espresso parere favorevole con prescrizioni e modifiche all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Licata adottato dal Commissario regionale ad acta con la deliberazione n. 12 del 18 febbraio 1997;
-  Il consiglio comunale di Licata nella seduta del 20 settembre 1999 ha controdedotto ad alcune delle prescrizioni contenute nel succitato parere del C.R.U. con le seguenti deliberazioni:
Deliberazione n. 68
Con la suddetta deliberazione il consiglio comunale ha approvato la proposta di cui all'allegato "A" relativa ai seguenti punti:
Cap. 2. - Compatibilità delle previsioni urbanistiche con gli studi geologici
Viene proposto di aggiungere dopo l'ultimo comma dell'art. 30 delle N. di A. la seguente nota aggiuntiva:
"Nelle aree indicate con vincolo di inedificabilità per motivi geologici e idrogeologia della planimetria n. 6 - Vincoli sud del piano regolatore generale, per la zona litoranea ad ovest del centro abitato, si prescrive vincolo di divieto assoluto all'edificazione ed a qualunque intervento di tipo infrastrutturale. Sono ammesse solo opere di giardinaggio che non modificano i caratteri paesaggistici della zona nonché gli interventi edilizi assentibili sull'edificato esistente a parità di volume".
Ritenuto che:
-  il contenuto della suddetta nota aggiuntiva recepisce quanto già detto nel voto, pertanto si condivide con la precisazione che gli interventi edilizi sull'edificato esistente, una volta accertatane la legittimità, sono soltanto quelli previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lett. a), b), c).
Cap. 3. - Zonizzazione
3.1. Zona "A"
Viene proposto di modificare l'ultimo comma dell'art. 45, cap. 2, delle N. di A. con il seguente testo:
"L'attuazione della zona dovrà avvenire unicamente attraverso la redazione di un piano particolareggiato o di piani di recupero ex art. 27, legge n. 457/78, di iniziativa pubblica o privata, con esclusione di P.L.
Gli interventi attuativi del piano di recupero riguarderanno almeno un isolato; dovranno essere indicati, per ogni area interessata dal piano, specifici parametri e rapporti urbanistici; nonché le eventuali aree o edifici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
La pianificazione attuativa dovrà essere finalizzata alla valorizzazione dell'ambiente urbano quale elemento di riconoscimento della popolazione locale; a sviluppare i valori architettonici e percettivi d'insieme sottolineandone l'unitarietà urbana; potenziare la polifunzionalità del centro storico, stimolando la presenza delle iniziative che ne arricchiscano l'attrattività; risolvere il problema della mobilità favorendo la massima accessibilità degli spazi urbani pubblici e privati attraverso l'articolazione ed integrazione funzionale del movimento pedonale con quello veicolare e gli spazi di parcheggio.
In particolare dovranno essere previste norme specifiche riguardanti:
-  la conservazione del tessuto viario esistente e degli spazi pubblici in genere, mantenendo le cortine edili, dove possibile, sui fili stradali;
-  i contenuti estetico-edilizi degli interventi consentiti con riguardo anche alle adiacenze degli edifici, alle sistemazioni esterne ed alle pertinenze;
-  gli elementi architettonici e formali degli edifici nonché degli altri elementi fissi o meno, che contribuiscono a dare rilievo percettivo allo spazio urbano, quali chioschi, insegne, arredi pubblici e privati, ecc.;
-  i materiali da utilizzare per particolari elementi costitutivi della scena urbana".
Ritenuto che:
-  il contenuto della nota che integra l'art. 45 relativamente alla z.t.o. "A" non è altro che il recepimento di prescrizioni riportate nel voto n. 86/99 pertanto si condivide.
Le integrazioni relative alla sottozona "BO", derivanti anch'esse da prescrizioni contenute nel voto, devono essere riportate nella parte delle N. di A. che disciplinano la sottozona "BO".
Zona "B1"
Viene proposta la seguente nota integrativa alle N. di A., art. 45 riguardante la sottozona "B1":
"I tessuti di zona B1 contigui alla zona A, in caso di necessità di recupero, si intendono inseriti negli ambiti previsti dall'art. 27 della legge n. 457/78 unitamente alle parti storiche ad essi limitrofe. La relativa normativa dovrà prevedere l'utilizzazione di colori per le facciate che abbiano riscontro con le tinte predominanti e materiali per gli elementi tipologici ed architettonici che rispettano le tradizioni locali".
Ritenuto che:
-  il contenuto della suddetta nota integrativa recepisce prescrizioni del voto relativamente alla sottozona "B1" si condivide.
Sottozona "B" P.E.E.P. e P.E.E.P.
La proposta relativa alla sottozona di cui sopra recepisce in realtà prescrizioni contenute nel voto.
Ritenuto che:
-  la proposta di cui sopra ha riscontrato le prescrizioni contenute nel voto, si condivide, pertanto quanto riportato nella planimetria (allegato 8) dovrà essere a sua volta visualizzato nei relativi elaborati di piano regolatore generale.
Deve altresì essere inserita nel piano regolatore generale la normativa riguardante il piano particolareggiato vigente, per come già detto nel voto n. 86/99 già citato.
Zone "BS2" e "BS3"
Per quanto riguarda le sottozone di cui sopra si prende atto dei chiarimenti forniti, pertanto la sottozona "BS3" va esclusa dalla legenda.
3.3. Zona "C"
Viene proposta la normativa delle sottozone "CSO" nel seguente testo:
"Definizione: zone urbane ed extraurbane di edilizia residenziale e stagionale a carattere ultraestensivo che non verificano i parametri di zona B di cui al D.M. n. 1444/68, in cui per effetto di limitazioni discendenti da leggi nazionali o regionali (legge regionale n. 78/76) o di decreti istitutivi di vincoli archeologici, non è ammessa nuova edificazione.
Valgono in essa le norme discendenti dai vincoli che vi insistono.
Le aree libere devono rimanere permeabili ed inedificate e deve essere perseguita la tutela del verde sia pubblico che privato, secondo la specifica normativa prevista dalle N.T.A. del piano (artt. 26, 27 e 28).
Sono ammessi gli interventi di cui alla legge regionale n. 71/78, art. 20, lett. a, b, c, d, con esclusione per questi ultimi della ricostruzione edilizia.
Le destinazioni d'uso sono mutabili nel rispetto delle previsioni del vincolo esistente e di quelle previste per le zone residenziali".
Ritenuto che:
-  in linea di massima il contenuto della suddetta norma può essere condivisibile in quanto recepisce prescrizioni contenute nel voto. Tuttavia si ritiene di limitare gli interventi di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78 alle sole lett. a), b), c), al fine di assicurare il mantenimento delle sole costruzioni legittime o sanabili.
3.4. Vengono proposte modifiche all'art. 46 delle N. di A. riguardanti le sottozone "D3" e "D4".
Ritenuto che:
-  la modifica riguardante la sottozona "D3" recepisce prescrizioni del voto relativamente a tale sottozona, pertanto si condivide. La proposta di modifica riguardante la sottozona "D4" non si condivide in quanto la mutazione della stessa dovrà essere assistita da variante urbanistica.
3.5. Zona "H"
Viene proposta modifica all'art. 52 delle N. di A. nel modo seguente:
"In dipendenza della natura geologica dei terreni, le aree H in contrada Mollarella non potranno prevedere edificazioni con indici superiori a 0,75 mc/mq., mentre per le zone H in contrada Canticaglione in considerazione del basso livello di antropizzazione della stessa, l'indice volumetrico fondiario non può superare 0,75 mc/mq.".
Ritenuto che
-  la superiore proposta di modifica appare pleonastica rispetto alle prescrizioni contenute nel voto relativamente alla suddetta zona "H", si ribadiscono le suddette prescrizioni.
3.6. Fascia costiera
Viene prevista l'eliminazione della strada litoranea pedonale.
Ritenuto che:
-  la strada litoranea non era stata condivisa nel voto n. 86/99, si prende atto dell'adempimento con carico per il comune di adeguare gli elaborati di piano regolatore generale.
3.7. Aree protette a tutela parziale o integrale
Le proposte di modifica contenute nell'atto deliberativo consistono nell'adeguamento alle prescrizioni del voto relative a tale aspetto.
Le modifiche consistono nella corretta visualizzazione del vincolo archeologico di cui al D.A. n. 1210 del 20 maggio 1986 con conseguente rideterminazione delle sottozone "AP1" e "AP2"; inoltre recepiscono le prescrizioni riguardanti gli interventi consentiti nell'ambito delle sottozone: "AP1", "AP2", "AP3", "AP4".
Ritenuto che:
-  la rideterminazione delle sottozone "AP1" e "AP2" in funzione di una corretta visualizzazione del vincolo archeologico di cui al D.A. n. 1210 del 20 maggio 1986 discendono da prescrizioni contenute nel voto n. 86/99, si prende atto dell'adeguamento di cui sopra, dando carico al comune di adeguare gli elaborati del piano regolatore generale;
-  per quanto riguarda le modifiche alla normativa riguardante le sottozone: "AP1", "AP2", "AP3", "AP4", valgono le relative prescrizioni contenute nel voto.
3.8. Viabilità
In riscontro alle considerazioni espresse nel voto sulla viabilità il consiglio comunale ha proposto due soluzioni di modifica visualizzate rispettivamente nell'allegato n. 3 e nell'allegato n. 9.
La prima soluzione riguarda la modifica della viabilità relativa alla zona nord del centro abitato.
La seconda soluzione riguarda la strada di svincolo del porto che in precedenza si sviluppava lungo la fascia costiera ad est dell'abitato.
Ritenuto che:
-  le modifiche riguardanti la viabilità, in relazione a quanto detto nel voto n. 86/99 appaiono condivisibili e pertanto si prende atto delle controdeduzioni fornite dal C.C.
Tuttavia le sopradette modifiche dovranno essere assistite da variante urbanistica e dovranno essere sottoposte alla procedura dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, dal momento che interessano e modificano contesti territoriali già disciplinati dal piano regolatore generale adottato con la deliberazione commissariale n. 12 del 18 febbraio 1997.
4) Compatibilità delle previsioni con i vincoli di natura paesistico-ambientali
Sono state proposte modifiche alle norme di attuazione ed a talune destinazioni urbanistiche tendenti a recepire le prescrizioni contenute nel voto.
Ritenuto che:
-  le prescrizioni del voto, riguardanti l'argomento trattato al punto 4., definiscono attività compatibili con vincoli di natura paesistico-ambientali già apposti, si confermano le prescrizioni contenute nel suddetto voto.
6) Prescrizioni esecutive
Anche per tale aspetto le proposte di modifica risconoscono le considerazioni espresse da questo consiglio, pertanto si riconferma quanto precedentemente detto nel voto n. 86/99 in ordine alle prescrizioni esecutive.
Deliberazione n. 69
Con la suddetta deliberazione il consiglio comunale ha approvato la proposta di cui all'allegato "B" relativa alle controdeduzioni riguardanti le seguenti osservazioni e opposizioni:
-  Ricorso n. 172 - si ribadisce quanto detto nel voto poiché le argomentazioni addotte non sono sufficientemente motivate;
-  Ricorso presentato dalla ditta Alaimo Fabio.
Per quanto riguarda le relative controdeduzioni si ribadisce quanto già detto nel voto;
-  Ricorso presentato dalla ditta Vecchio Verderame.
Le argomentazioni addotte dal consiglio comunale forniscono nuovi elementi tesi a supportare la previsione del nuovo cimitero in contrada Calandrino, vengono inoltre fornite motivazioni che tendono ad escludere possibili ampliamenti dell'esistente cimitero.
Considerato che la previsione di aree per servizi, nella fattispecie la localizzazione di nuovi cimiteri rientra fra i compiti primari del piano regolatore generale, si prende atto di quanto riportato nelle controdeduzioni e pertanto si riconferma la previsione del nuovo cimitero in contrada Calandrino;
-  Ricorsi nn. 91, 92, 96 - si conferma quanto già detto nel voto n. 86/99.
Deliberazione n. 70
Con la suddetta deliberazione il consiglio comunale ha approvato la proposta di cui all'allegato "C" relativa alle controdeduzioni riguardanti le seguenti osservazioni e opposizioni:
-  Ricorsi nn. 156, 169 - si conferma quanto già detto nel voto poiché il consiglio comunale non ha controdedotto in merito;
-  Ricorso n. 88 - la controdeduzione riguarda l'individuazione di una nuova zona: "zona Csru" area residenziale stagionale litoranea di riqualificazione urbana, e conseguentemente la previsione di una nuova normativa da inserire nelle N. di A.
In sede di esame della suddetta osservazione questo consiglio aveva proposto il tema della riqualificazione urbanistica del litorale come valida alternativa alle richieste di ulteriore "villettizzazione".
Pertanto, pur riconoscendo il tentativo proposto dal consiglio comunale si ribadisce quanto detto nel voto n. 86/99, poichè in sede di controdeduzioni non è possibile introdurre nuove previsioni rispetto a quelle del piano regolatore generale adottato.
Ogni eventuale nuovo assetto dovrà essere assistito da variante urbanistica;
-  Ricorsi nn. 86, 150, 20, 120, 121, 122, 126, 174 - si riconferma quanto già detto nel voto non avendo il C.C. controdedotto in merito;
-  Ricorso n. 3 - si conferma quanto già detto nel voto non avendo il C.C. controdedotto in merito;
-  Ricorso n. 53 - si conferma quanto già detto nel voto non avendo il C.C. controdedotto in merito;
Ricorso n. 107 - si conferma quanto già detto nel voto.
Deliberazione n. 71
Con la suddetta deliberazione il consiglio comunale ha approvato la proposta di cui all'allegato "A1" riguardante controdeduzioni alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con gli studi geologici.
Nell'allegato "A" vengono riproposti i ricorsi nn. 53, 54, 142, 118, 160, 94.
Nelle suddette controdeduzioni non vengono prodotti nuovi elementi discendenti da studi specifici che possano consentire a questo consiglio di riesaminare le prescrizioni contenute nel punto 2 del voto. Peraltro dette prescrizioni sono conseguenziali alle deduzioni contenute nello studio geologico a supporto del piano regolatore generale in esame.
Si confermano pertanto le decisioni assunte in precedenza da questo consiglio sulle osservazioni nn. 53, 54, 142, 118, 160, 94, in buona parte respinte dall'U.T.C. in sede di deduzione.
Tutto ciò premesso e considerato esprime parere che le controdeduzioni del consiglio comunale di Licata rese con le deliberazioni consiliari nn. 68, 69, 70, 71 del 20 settembre 1999 siano meritevoli di condivisione parziale nei termini sopra descritti.»;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa in materia;
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 86 dell'11 febbraio 1999 e n. 258 del 20 dicembre 1999;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità alle considerazioni e prescrizioni di cui ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 86 dell'11 febbraio 1999 e n. 258 del 20 dicembre 1999, è approvato il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio adottato con delibera commissariale n. 12 del 18 febbraio 1997.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera commissariale n. 12 del 18 dicembre 1997;
2)  delibera consiliare n. 68 del 20 settembre 1999;
3)  delibera consiliare n. 69 del 20 settembre 1999;
4)  delibera consiliare n. 70 del 20 settembre 1999;
5)  delibera consiliare n. 71 del 20 settembre 1999;
B) Elaborati
6B1)  Piano regolatore generale adottato con delibera commissariale n. 12 del 18 febbraio 1997
 6/1  1 - relazioni; 
 6/2  2 - schema regionale, scala 1:50.000; 
 6/3  3 - planimetria, scala 1:10.000 - Stato di fatto (parte nord); 
 6/4  4 - planimetria, scala 1:10.000 - Stato di fatto (parte sud); 
 6/5  4 - planimetria, scala 1:2.000 - Stato di fatto - 1/8; 
 6/6  4 - planimetria, scala 1:2.000 - Stato di fatto - 2/8; 
 6/7  4 - planimetria, scala 1:2.000 - Stato di fatto - 3/8; 
 6/8  4 - planimetria, scala 1:2.000 - Stato di fatto - 4/8; 
 6/9  4 - planimetria, scala 1:2.000 - Stato di fatto - 5/8; 
 6/10  4 - planimetria, scala 1:2.000 - Stato di fatto - 6/8; 
 6/11  4 - planimetria, scala 1:2.000 - Stato di fatto - 7/8; 
 6/12  4 - planimetria, scala 1:2.000 - Stato di fatto - 8/8; 
 6/13  5 - planimetria, scala 1:10.000 - Progetto; 
 6/14  6 - planimetria , scala 1:10.000 - Vincoli 1-2 (vincoli nord, vincoli sud); 

Planimetrie di progetto scala 1:2.000
 6/15  7 - parte nord; 
 6/16  7A - parte centro; 
 6/17  7B - parte sud 1; 
 6/18      - parte sud 2; 
 6/19  7C - fg. n. 1 "Torre di Gaffe" nord; 
 6/20  7D - fg. n. 9 "Torre di Gaffe" sud; 
 6/21  7E - fg. n. 18 ''Foce della Gallina''; 
 6/22  7F - fg. n. 27 "Pisciotto"; 
 6/23  7G - fg. n. 28 "Poggio Carubella"; 
 6/24  7H - fg. n. 36 "Torre di S. Nicola"; 
 6/25  7I - fg. n. 37 "Giannotta"; 
 6/26  7L - fg. n. 46 "Poliscia"; 
 6/27  7M - fg. n. 37 "Mollarella" nord; 
 6/28  7N - fg. n. 47 "Mollarella" sud; 
 6/29  7O - fg. n. 48 "Colonne"; 
 6/30  7P - fg. n. 44 "Poggio di Guardia"; 
 6/31  7Q - fg. n. 45 "Canticaglione"; 
 6/32  8 - tavola di destinazione d'uso, scala 1:6.000; 
 6/33  9 - planimetria centro storico, scala 1:1.000; 
 6/34  10 - quadro d'unione-legenda; 
 6/35  11 - regolamento edilizio; 
 6/36  12 - norme tecniche di attuazione; 

7B2)  Prescrizioni esecutive
 7/1  2A - relazione - Previsione di spesa - Espropriazione - Norme tecniche att.; 
 7/2  2B - planimetrie; 
 7/3  2C - profili particolari; 

8)  Piano regolatore generale - Proposte di modifica
 8/1  5 - planimetria, scala 1:10.000 - Progetto 
 8/2  6 - planimetria, scala 1:10.000 - Vincoli - Nord; 
 8/3  6 - planimetria, scala 1:10.000 - Vincoli - Sud; 

Planimetria di progetto - scala 1:2.000
 8/4  7 - parte nord; 
 8/5  7A - parte centro; 
 8/6  7B - parte sud - 1; 
 8/7  7C - fg. n. 1 "Torre di Gaffe" nord; 
 8/8  7E - fg. n. 18 "Foce della Gallina"; 
 8/9  7F - fg. n. 27 "Pisciotto"; 
 8/10  7G - fg. n. 28 "Poggio Carubbello"; 
 8/11  7H - fg. n. 36 "Torre S. Nicola"; 
 8/12  7M - fg. n. 37 "Mollarella" nord; 
 8/13  7N - fg. n. 47 "Mollarella" sud; 
 8/14  7O - fg. n. 48 "Colonne"; 
 8/15  7P - fg. n. 44 "Poggio di Guardia"; 
 8/16  7Q - fg. n. 45 "Canticaglione" 
 8/17  10 - quadro d'unione-legenda; 

9B3.1)  Studio idrologico del fiume Salso
 9/1  all. 5/1) - relazione; 
 9/2  all.  5/1.1 - tabelle; 
 9/3  all.  5/1.2) - figure; 
 9/4  all.  5/2) - corografia del territorio, scala 1:50.000; 
 9/5  all.  5/3 - corografia, scala 1:10.000; 
 9/6  all.  5/4) - planimetria del tronco terminale del fiume Salso, scala 1:2.000; 
 9/7  all.  5/5) - planimetria del diversivo "Calandrino - Foce Gallina", scala 1:2.000; 
 9/8  all.  5/6) - planimetria canale diversivo dei torrenti Safarello e Manca e di Gronda in località Plaia, scala 1:2.000; 

10B3.2)  Studio geologico
10/1      - relazione geologica; 
10/2      - carta geologica sud; 
10/3      - carta geologica nord; 
10/4      - geomorfologica sud; 
10/5      - geomorfologica nord; 
10/6      - idrogeologica nord; 
10/7      - idrogeologica sud; 
10/8      - della pericolosità nord; 
10/9      - della pericolosità sud; 
10/10      - sezione geologica; 
10/11      - geomorfologica A; 
10/12      - geomorfologica B; 
10/13      - geomorfologica C; 
10/14      - geomorfologica D; 
10/15      - geomorfologica E; 
10/16      - geomorfologica F; 
10/17      - geomorfologica G; 
10/18      - geomorfologica H; 
10/19      - litotecnica A; 
10/20      - litotecnica B; 
10/21      - litotecnica C; 
10/22      - litotecnica D; 
10/23      - litotecnica E; 
10/24      - litotecnica F; 
10/25      - litotecnica G; 
10/26      - litotecnica H; 
10/27      - pericolosità A; 
10/28      - pericolosità B; 
10/29      - pericolosità C; 
10/30      - pericolosità D; 
10/31      - pericolosità E; 
10/32      - pericolosità F; 
10/33      - pericolosità G; 
10/34      - pericolosità H; 
10/35      - quadro d'unione; 

11B4)  Studio agronomico forestale
11/1  7/1 - relazione illustrativa e di commento della carta del territorio; 
11/2  7/2 - carta del territorio "in unità di paesaggio" in scala 1:25.000; 
11/3  7/3.1 - carta morfologica in scala 1:10.000; 
11/4  7/3.2 - carta della vegetazione e dell'uso del suolo in scala 1:10.000; 
11/5  7/3.3 - carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura; 
11/6 7/4  - relazione di commento delle carte tematiche; 

12C)  Deduzioni ai ricorsi operate dall'U.T.C.
12/1      - deduzioni alle osservazioni e opposizioni al piano regolatore generale ex art. 4, legge regionale n. 65/81; 
12/2  5 - planimetria, scala 1:10.000 - Progetto; 
12/3  6 - planimetria, scala 1:10.000 - Vincoli nord 

Planimetria di progetto scala 1:2.000
12/4  7 - parte nord; 
12/5  7A - parte centro; 
12/6  7B - parte sud; 
12/7  7C - fg. n. 1 "Torre di Gaffe" nord; 
12/8  7D - fg. n. 9 "Torre di Gaffe" sud; 
12/9  7E - fg. n. 18 "Foce della Gallina"; 
12/10  7F - fg. n. 27 "Pisciotto"; 
12/11  7G - fg. n. 28 "Poggio Carrubbella"; 
12/12  7H - fg. n. 36 "Torre S. Nicola"; 
12/13  7M - fg. n. 37 "Mollarella nord"; 
12/14  7N - fg. n.47 "Mollarella sud"; 
12/15  7O - fg. n. 48 "Colonne" 
12/16  7P - fg. n. 44 "Poggio della Guardia"; 
12/17  7Q - fg. n. 45 "Canticaglione". 


Art. 3

Le opposizioni e/o osservazioni presentate avverso il piano vengono decise in conformità ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 86 dell'11 febbraio 1999 e n. 258 del 20 dicembre 1999.

Art. 4

Il comune di Licata dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano regolatore con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 giugno 2000.
  MARTINO 

(2000.28.1465)
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DECRETO 28 giugno 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Pachino.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 1 aprile 1968, n.1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 40;
Visti i fogli prot. n. 7746 del 17 marzo 1999 e prot. n. 18978 del 13 luglio 1999, con i quali il comune di Pachino ha trasmesso a questo Assessorato per la regolarizzazione urbanistica, gli atti e gli elaborati relativi alla bretella di collegamento tra la S.P. Pachino - Marzamemi - Portopalo e la strada di P.R.G. di interesse turistico a monte della frazione di Marzamemi;
Vista la delibera n.82 del 9 luglio 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale con provvedimento n.6109/5795 dell'1 luglio 1999, con cui il consiglio comunale di Pachino ha adottato la variante al piano regolatore generale, relativa alla bretella di collegamento della S.P. Pachino - Marzamemi - Portopalo e la strada di P.R.G. di interesse turistico a monte della frazione di Marzamemi;
Visti gli atti relativi al deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.71/78;
Vista la certificazione datata 15 dicembre 1998 a firma del segretario comunale attestante la regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante di che trattasi, nonché l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la stessa;
Vista la delibera n. 9 del 3 febbraio 1998, con la quale il consiglio comunale di Pachino ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 10259/98 del 18 giugno 1998, con la quale l'ufficio del Genio civile diSiracusa sulla variante in argomento esprime, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole;
Visto il parere, con prescrizioni, reso dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa con nota prot. n.2241 del 16 giugno 1999 nonché le precedenti note dello stesso ufficio n. 5796 dell'11 ottobre 1994 e n. 1589 del 5 marzo 1996 relative all'argomento;
Vista la proposta n. 36 del 6 dicembre 1999, resa - sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Pachino con i fogli sopracitati - ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1999, con la quale il gruppo XXVII della D.R.U., nel premettere il seguente iter connesso alla variante in argomento, ha espresso il parere che la stessa possa essere assentita.
«...Omissis...
-  Con esposto qui pervenuto in data 2 marzo 1992 venivano segnalate irregolarità nelle procedure che il comune di Pachino intendeva seguire al fine della realizzazione della strada a monte della frazione di Marzamemi, lavori interessanti il 1° lotto, 2° stralcio.
A seguito di richiesta di atti avanzata al comune di Pachino con assessoriale prot. n. 14595 dell'8 maggio 1992, lo scrivente gruppo ha riscontrato che quell'ente stava procedendo all'espropriazione di terreni limitrofi la strada di P.R.G. a monte della frazione di Marzamemi al fine di attuare un progetto (1° lotto, 2° stralcio) risultante in effetti difforme dal P.R.G. Dalla documentazione qui pervenuta è risultato altresì che il comune di Pachino aveva già realizzato, difformemente dalle previsioni di piano, la bretella di collegamento in argomento, 1° lotto, 1° stralcio, senza avere avanzato a questo Assessorato la proposta di variante secondo le norme vigenti.
Con assessoriale prot. n. 44641 del 21 ottobre 1992 il comune di Pachino è stato nuovamente diffidato dal dare prosecuzione alle opere relative al 1° lotto, 2° stralcio, senza la preventiva approvazione di variante da parte di questo Assessorato.
Copia della citata assessoriale è stata altresì trasmessa alla Procura della Repubblica in quanto sugli atti progettuali qui trasmessi risultava trascritta attestazione di conformità allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 9, 1° comma, della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.
Con foglio prot. n. 26718 del 29 gennaio 1993 il comune di Pachino manifestava la volontà di volere procedere alla rielaborazione del progetto del 1° lotto, 2° stralcio - conformemente alle previsioni dello strumento urbanistico vigente e intendeva altresì procedere a variante al fine di sanare l'opera di 1° lotto, 1° stralcio - abusivamente realizzata.
Sottoposto il progetto all'esame della Soiprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa, quell'ente, con note prot. n. 4622 del 7 ottobre 1994 e prot. n. 5796 dell'11 ottobre 1994, riteneva assentibili le opere già eseguite, 1° lotto, 1° stralcio, attivando comunque le procedure sanzionatorie previste dall'art. 15 della legge n. 1497/39. Riguardo al 1° lotto, 2° stralcio, riteneva invece ammissibile l'attuazione di opere conformi alle previsioni di piano vigente, sino alla sezione 39.
La variante relativa alla bretella di collegamento, sottoposta al C.C. per l'adozione in sanatoria, è stata denegata con atti nn. 26 del 26 ottobre 1993 e 149 del 26 novembre 1994.
Conseguentemente, con ordinanza n. 109 del 28 novembre 1995, il sindaco di Pachino ha interdetto parzialmente al traffico la viabilità relativa al 1° lotto, 1° stralcio, denominata "bretella di collegamento".
Con assessoriale prot. n. 13683 del 18 dicembre 1995, tutto quanto sopra è stato rappresentato alla Procura della Corte dei conti per i provvedimenti di competenza e agli enti ed organi già interessati onde conoscere degli stessi i provvedimenti assunti.
In riferimento al parere n. 146/96 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nella seduta del 16 aprile 1996 sulla possibilità di non adire alle procedure di variante ove i progetti di intervento su viabilità esistente abbiano certe caratteristiche fisiche, con assessoriale prot. n. 10759 del 14 settembre 1996 è stato invitato il comune di Pachino ad attivarsi, per la variante in questione, conformemente al parere citato.
Con foglio comunale prot. n. 30543 del 3 ottobre 1996 il segretario generale del comune di Pachino ha trasmesso a questo Assessorato una relazione a firma dell'ing. capo e del tecnico collaboratore che evidenziavano che la procedura indicata dal parere del C.G.A. non era nel caso speciale praticabile. Occorreva infatti procedere a variante allo strumento urbanistico vigente, in quanto le modifiche alla viabilità esistente non rispondevano a quanto contenuto nel parere citato.
Con sindacale prot. n. 41471 del 10 febbraio 1997 indirizzata all'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, e per conoscenza, oltre che a questo Assessorato, anche ad altri organi ed enti, il comune di Pachino precisava che riguardo al 1° lotto, 1° stralcio, non aveva ancora adottato alcuna variante; che i lavori erano già stati ultimati, collaudati e finanziati con fondi del bilancio comunale per un importo di L. 345.000.000; riguardo al progetto del 1° lotto, 2° stralcio finanziato dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, lo stesso progetto era stato rielaborato conformemente alle previsioni dello strumento urbanistico e l'intervento era stato limitato alla sezione 39».
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 276 dell'1 giugno 2000, che di seguito parzialmente si trascrive:
«Omissis
Considerato che:
-  La strada come è stata realizzata si sovrappone ed è a cavallo di una vecchia trazzera la cui sede è stata allargata fino al triplo dell'ampiezza originaria;
-  La variante in argomento risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico in quanto è stata realizzata per decongestionare il traffico piuttosto intenso nel periodo estivo;
Ciò premesso e considerato, esprime parere favorevole all'approvazione della variante al P.R.G. proposta dal comune di Pachino a condizione che siano realizzate adeguate fasce arboree di inserimento paesaggistico, con essenze appartenenti alla vegetazione mediterranea storicizzata, e il cui progetto dovrà preventivamente essere autorizzato dalla competente Soprintendenza.
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 276 dell'1 giugno 2000;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ed alle condizioni di cui al citato parere n. 276/00 del Consiglio regionale dell'urbanistica nonché alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa, la variante al piano regolatore generale del comune di Pachino, adottata con delibera consiliare n. 82 del 9 luglio 1998.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 82 del 9 luglio 1998; 
2)  delibera consiliare n. 9 del 3 febbraio 1999; 
3)  relazione tecnica; 
4)  tav. 1 - stralcio della tav. P2/1 del P.R.G., scala 1:2.000; 
5)  tav. 2 - stralcio della tav. P2/1 del P.R.G. variante, scala 1:2.000; 
6)  tav. 3 - stralcio della tav. P4/a del P.R.G., scala 1:200; 
7)  tav. 4 - stralcio della tav. P4/a del P.R.G. variante, scala 1:2.000; 
8)  tav. 5 - planimetria tracciato sede stradale del progetto generale per la costruzione della strada di interesse turistico a monte della frazione di Marzamemi, scala 1:2.000. 


Art. 3

Il comune di Pachino resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2000.
  MARTINO 

(2000.28.1472)
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DECRETO 28 giugno 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Siracusa.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 167 del 9 giugno 1976, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Siracusa;
Premesso che:
-  con nota prot. n. 12384 del 5 dicembre 1994 il sindaco del comune di Siracusa ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale, per la localizzazione di interventi di edilizia scolastica superiore all'obbligo;
-  con deliberazione consiliare n. 132 del 18 maggio 1993, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 27 luglio 1995 con decisione n. 18792, il consiglio comunale di Siracusa su richiesta della provincia regionale di Siracusa, in mancanza di aree specificatamente previste dal piano regolatore generale ha individuato in variante al piano regolatore generale aree per l'edilizia scolastica superiore all'obbligo finalizzate alla realizzazione di alcuni plessi scolastici tra i quali l'istituto professionale di Stato, localizzato quest'ultimo in aree ubicate lungo la via Algeri già destinate a servizi di quartiere per effetto dell'adeguamento standards urbanistici riclassificando la zona "F1" per l'edilizia scolastica superiore all'obbligo;
-  per la sopracitata variante, attivata mediante la procedura del 4° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, si rese necessario procedere alla pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 poiché con il medesimo atto vennero contestualmente localizzati altri Istituti in zona agricola del vigente piano regolatore generale, successivamente approvati con decreto n. 28/D.R.U. del 9 febbraio 1999 in conformità al parere reso dal C.R.U. con voto n. 39 del 18 dicembre 1998;
Viste le note prot. n. 12839 del 26 febbraio 1999, prot. n. 06353 del 13 maggio 1999, prot. n. 68677 del 12 ottobre 1999 e prot. n. 17059 del 6 dicembre 1999, con le   quali il comune di Siracusa ha trasmesso, unitamente alla documentazione relativa, la delibera n. 138 del 23 settembre 1998 con la quale, a modifica della precedente localizzazione effettuata con delibera n. 132/93, ha individuato l'area occorrente per la realizzazione dell'Istituto professionale di Stato alberghiero; 

Vista la deliberazione consiliare n. 138 del 23 settembre 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 20 maggio 1999 con decisione n. 4467/4183, avente per oggetto «Urbanistica - Rettifica area intervento "Istituto professionale di Stato Alberghiero" individuata in variante al piano regolatore generale con delibera di consiglio comunale n. 132 del 18 maggio 1993»;
Vista la nota prot. n. 1646 del 10 febbraio 1998, con la quale l'ufficio del Genio civile di Siracusa esprime ai sensi dell'art 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole alla variante sopradescritta "ai fini della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio interessato", significando, altresì, che tutti gli interventi edilizi dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 relativi alla delibera n. 132 del 18 maggio 1993 nonché alla delibera n. 138 del 23 settembre 1998;
Viste le certificazioni sindacali del 23 novembre 1994 e del 18 febbraio 1999, attestanti la regolarità del deposito degli atti nonché la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni nei termini previsti dalla legge;
Vista la proposta n. 41 dell'1 marzo 2000, resa ai sensi dell'art. 68 della legge n. 10/99 sulla scorta degli atti e degli elaborati trasmessi dal comune di Siracusa, con la quale il gruppo XXVII/DRU ha espresso parere "che la variante al piano regolatore generale di Siracusa adottata con le delibere consiliari n. 132/93 e n. 138/98 ai fini della localizzazione dell'Istituto professionale alberghiero di Stato sia meritevole di approvazione";
Visto il voto n. 274 dell'1 giugno 2000, espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  le aree integrative risultano individuate necessariamente in adiacenza a quelle effettivamente disponibili già previste con il citato atto deliberativo n. 132/93 le quali del resto costituiscono la gran parte della superficie complessiva di intervento;
-  le superfici proposte dall'ufficio tecnico provinciale risultano le uniche libere e disponibili in adiacenze a quelle già approvate in variante;
-  il parere reso dall'ufficio del Genio civile prot. n. 1646/98 del 10 febbraio 1998 può ritenersi valido in quanto i rilievi geologici sono stati estesi anche alla superficie proposta in sostituzione di quella impegnata dall'esistente impianto sportivo, ed inoltre non risultano variazioni di cui all'art. 4 della legge n. 2 febbraio 1974, n. 64;
-  per quanto in atti risulta in corso la redazione della revisione del piano regolatore generale con conseguente verifica del dimensionamento delle aree a servizi del D.M. 2 aprile 1968 e pertanto la destinazione di dette aree aggiuntive a servizi territoriali di edilizia scolastica superiore all'obbligo non sconvolge la pianificazione generale potendosi procedere all'occorrenza alla compensazione delle stesse nel contesto del nuovo piano regolatore generale.
Per quanto sopra visto, premesso e considerato, è del parere che la variante al piano regolatore generale di Siracusa adottata con delibere n. 132/93 e n. 138/98 ai fini della localizzazione dell'Istituto professionale alberghiero di Stato sia da ritenersi meritevole di approvazione»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 274 dell'1 giugno 2000 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 274 dell'1 giugno 2000 in premessa riportato, la variante al piano regolatore generale del comune di Siracusa, relativa alla localizzazione di edilizia scolastica superiore all'obbligo-intervento plesso scolastico "Istituto professionale alberghiero di Stato", di cui alle delibere consiliari n. 132 del 18 maggio 1993 e n. 138 del 23 settembre 1998.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera di C.C. n. 132 del 18 maggio 1993;
2)  delibera di C.C. n. 138 del 23 settembre 1998;
3)  elaborati, costituenti parte integrante alla delibera n. 138/98:
a)  relazione tecnica, redatta dai dirigenti di divisione e di settore del V dipartimento - pianificazione urbanistica, datata 23 aprile 1998;
b)  tav. 1 - riportante l'indicazione delle modifiche apportate alla localizzazione di cui alla delibera n. 132/93;
c)  tav. 2 - riportante la rilocalizzazione dell'area per l'Istituto professionale alberghiero di Stato;
4)  relazione geologico - tecnica sull'area di contrada Pizzuta (Siracusa);
5)  Indagini geognostiche sull'area di contrada Pizzuta (Siracusa).

Art. 3

Il comune di Siracusa resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2000.
  MARTINO 

(2000.28.1466)
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DECRETO 29 giugno 2000.
Autorizzazione alla società Ferrovie dello Stato di Palermo per la realizzazione di opere ferroviarie sulla tratta Campofranco-Comitini della linea Roccapalumba-Porto Empedocle.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota n. DI.26.PA.D.C.I./M.E./U.T./PA/CU prot. n. 037 del 27 agosto 1999, trasmessa dalla società Ferrovie dello Stato di Palermo, con la quale si chiede a questo Assessorato l'autorizzazione ai lavori di rafforzamento delle opere di presidio del rilevato ferroviario compreso tra le progressive Km. 115+373/651, sulla tratta Campofranco-Comitini della linea Roccapalumba-Porto Empedocle danneggiate dai nubifragi dei giorni 8, 10 e 30 ottobre ed 8 novembre 1997, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991;
Visto il fonogramma prot. n. 12879 del 24 dicembre 1999, con il quale l'Assessorato richiede al comune di Comitini il parere di competenza;
Vista la delibera consiliare n. 9 del 23 febbraio 2000, trasmessa dal comune di Comitini con foglio prot. n. 5393 del 6 marzo 2000, con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera di che trattasi;
Visto il decreto n. 734 dell'8 giugno 1989, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale vigente nel comune di Comitini;
Visto il nullaosta prot. n. 7771 del 27 luglio 1998, rilasciato con prescrizioni dalla Soprintendenza per i beni culturali di Agrigento;
Vista la nota prot. n. 3951 del 24 marzo 1999, con la quale l'ente nazionale per le strade, Compartimento della viabilità per la Sicilia, ha rilasciato l'autorizzazione con condizioni alla realizzazione dell'opera;
Vista la nota prot. n. 8588 del 3 luglio 1998 dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento, con la quale si concede il nullaosta ai soli fini del vincolo idrogeologico;
Visto il certificato di eseguita pubblicazione a firma del segretario comunale datato 16 marzo 2000, con il quale si attesta che contro la delibera consiliare n. 9 del 23 febbraio 2000 non sono stati prodotti reclami ed opposizioni;
Visti gli elaborati progettuali relativi all'opera da realizzare;
Visto il parere favorevole alla realizzazione dell'opera su menzionata reso dal gruppo 31° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 6 dell'1 giugno 2000, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che in parte si trascrive:
«...Omissis...
Esaminato il progetto da cui si evince:
-  che l'area di intervento ricade in proprietà ferroviaria nella particella n. 29 del foglio di mappa n. 1 del comune di Comitini;
-  che il progetto prevede la realizzazione di un rafforzamento delle vecchie opere di presidio del rilevato ferroviario, danneggiate dai nubifragi dei giorni 8-10-30 ottobre ed 8 novembre 1997, tramite la costruzione di cunettoni in c.l.s. in sostituzione di quelli esistenti, a destra ed a sinistra della linea ferrata, per evitare che le acque provenienti dalla S.S. 189 si riversino sulla sede ferroviaria.
Considerato:
-  che l'intervento di che trattasi mira esclusivamente alla realizzazione di opere di presidio necessarie per la salvaguardia della esistente ferrovia statale, è del parere che il progetto di che trattasi può essere autorizzato in variante così come previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81 come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 e ciò in quanto è compatibile con l'assetto del territorio circostante.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, ed in conformità al parere n. 6 dell'1 giugno 2000, reso dal gruppo 31° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni dei superiori pareri, è autorizzata la variante urbanistica, finalizzata ai lavori di rafforzamento delle opere di presidio del rilevato ferroviario compreso tra le progressive Km. 115+373/651 sulla tratta Campofranco-Comitini della linea Roccapalumba-Porto Empedocle danneggiata dai nubifragi dei giorni 8-10-30 ottobre ed 8 novembre 1997.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
1)  delibera consiliare n. 9 del 23 febbraio 2000;
2)  nullaosta Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento prot. n. 7771 del 27 luglio 1998;
3)  autorizzazione prot. n. 3951 del 24 marzo 1999 dell'Ente nazionale per le strade;
4)  nullaosta prot. n. 8588 del 3 luglio 1998 dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento;
5)  elaborati progettuali costituiti da:
  a) relazione; 
  b) corografia 1:25.000; 
  c) piano particellare 1:1.000; 
  d) planimetria generale; 
  e) profilo longitudinale delle opere; 
  f) sezioni trasversali delle opere 1:100; 
  g) relazione geologica-geotecnica. 


Art. 3

La società Ferrovie dello Stato resta onerata, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alle Ferrovie dello Stato società di trasporto e servizi per azioni di Palermo per l'esecuzione, al comune di Comitini interessato per territorio e alla Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia na per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 29 giugno 2000.
  MARTINO 

(2000.28.1474)
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DECRETO 29 giugno 2000.
Autorizzazione del progetto dell'ANAS relativo alla realizzazione di opere stradali nel comune diSciacca.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORI0 E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il D.P.R.S. n. 7/A del 13 gennaio 1973, con il quale è stato approvato il piano comprensoriale n. 6 di cui da parte il comune di Sciacca;
Vista la nota dell'Ente nazionale per le strade n. 5436 del 25 maggio 1999, indirizzata a questo Assessorato, con la quale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 è stato trasmesso il progetto definitivo dei lavori di eliminazione degli attraversamenti a raso e realizzazione di svincoli tra i Km. 99+00 e 136+100;
Vista la nota assessoriale n. 9719 del 9 novembre 1999, con la quale viene invitato il comune di Sciacca a trasmettere a questo Assessorato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, il parere di competenza;
Vista la delibera commissariale n. 79 del 5 novembre 1999, con la quale il commissario straordinario del comune di Sciacca ha espresso parere favorevole per l'approvazione del progetto ANAS in argomento;
Vista la nota n. 25079 del 9 novembre 1999, con la quale il comune di Sciacca ha trasmesso la suddetta delibera;
Visto il parere favorevole n. 949 del 19 agosto 1999 reso dal Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, alle condizioni sotto riportate:
«che in linea di massima, l'elaborato prodotto dall'ANAS relativo alla variante in oggetto, è compatibile con le condizioni geomorfologiche del territorio a condizione che:
-siano eseguite nel corso della costruzione delle opere da realizzare le soluzioni fondali previste dallo studio geologico allegato al progetto;
-  le opere di smaltimento delle acque superficiali siano progettate con idonee sezioni idrauliche;
-  venga preventivamente acquisito ove necessario il nulla osta della Sovrintendenza ai beni ambientali della provincia di Agrigento.
Il presente parere riguarda i lotti liberi da manufatti edilizi e viene rilasciato ai soli fini della compatibilità delle prescrizioni con le condizioni geomorfologiche del territorio e fa salvi i provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Tuttavia il presente parere non esime sia i privati che la pubblica amministrazione dall'obbligo di richiedere a questo ufficio, di volta in volta, la preventiva autorizzazione prevista dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 per la realizzazione di opere di insediamento a carattere privato e pubblico (urbanizzazioni).
Si raccomanda, sin d'ora, di limitare al massimo le opere di sbancamento sia del caso che queste attengano ad insediamenti edilizi, sia che riguardino la creazione di infrastrutture viarie. Si raccomanda, altresì, che la realizzazione degli insediamenti abitativi avvenga contestualmente alle opere di canalizzazione delle acque reflue con assoluto divieto di manufatti assorbenti e disperdenti».
Visto il parere favorevole n. 894 del 4 febbraio 2000 reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento;
Visto il parere n. 4 dell'11 maggio 2000 reso, sulla scorta degli atti trasmessi dal comune, dal gruppo XXXI della D.R.U. di questo Assessorato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Ritenuto, pertanto, che alla luce di quanto sopra espresso sussistano tuttora le motivazioni di prevalente interesse pubblico regionale che avevano determinato la precedente autorizzazione di cui al decreto n. 1091/87 del 6 agosto 1987, si esprime parere favorevole alla reiterazione dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, alla realizzazione del progetto definitivo dei lavori di eliminazione degli attraversamenti a raso e realizzazione di svincoli tra Km. 99+00 e 136+100 della S.S. 115 sud occidentale Sicula - tronco bivio San Bartolo-Sciacca-Ponte Verdura»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 ed in conformità al parere espresso dal gruppo XXXI/DRU n. 4 dell'11 maggio 2000, nonché alle condizioni espresse dall'ufficio del Genio civile di Agrigento con la sopra citata nota n. 949 del 19 agosto 1999, è autorizzato in variante al P.U.C. n. 6, di cui fa parte il comune di Sciacca, il progetto definitivo dei lavori di eliminazione degli attraversamenti a raso e realizzazione di svincoli tra i Km. 99+00 e 136+100.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
A)  delibera commissariale n. 79 del 5 novembre1999;
 1)  relazione illustrativa;
 2)  corografia  -  tav. A/2 - elab. 2A;
 3)  corografia  -  tav. A/2 - elab. 2B;
 4)  tav.  B1/a  - elab. 16 in scala 1:1.000; 
 5)  tav.  B1/b  - elab. 17 in scala 1:1.000; 
 6)  tav.  B2A  - elab. 18 in scala 1:1.000 - 1:100; 
 7)  tav.  B2B  - elab. 19 in scala 1:1.000 - 1:100; 
 8)  tav.  B2C  - elab. 20 in scala 1:1.000 - 1:100; 
 9)  tav.  B2D  - elab. 21 in scala 1:1.000 - 1:100; 
10)  tav.  B3A  - elab. 22; 
11)  tav.  B3B  - elab. 23; 
12)  tav.  B3C  - elab. 24; 
13)  tav.  B3D  - elab. 25; 
14)  tav.  B3F  - elab. 26; 
15)  tav.  B3F  - elab. 27; 
16)  tav.  B4A  - elab. 28 in scala 1:500; 
17)  tav.  B4B  - elab. 29 in scala 1:500 - 1:50; 
18)  tav.  B4C  - elab. 30; 
19)  tav.  B5A  - elab. 31 in scala 1:500; 
20)  tav.  B5B  - elab. 32 in scala 1:500 - 1:50: 
21)  tav.  B5C  - elab. 33; 
22)  tav.  B6A  - elab. 34 in scala 1:500; 
23)  tav.  B6B  - elab. 35 in scala 1:1.000 - 1:100 - 1:500 - 1:50; 
24)  tav.  B6C  - elab. 36; 
25)  tav.  B7A  - elab. 37 in scala 1:500; 
26)  tav.  B7A   - elab. 38 in scala 1:1.000 - 1:100 - 1:500 - 1:50; 
27)  tav.  B7C  - elab. 39; 
28)  tav.  B8A  - elab. 40 in scala 1:500; 
29)  tav.  B8B  - elab. 41 in scala 1:1.000 - 1:100; 
30)  tav.  B8C  - elab. 42; 
31)  tav.  A/3a  - elab. 3 relazione geologica; 
32)  tav.  A/3b  - elab. 4 planimetria; 
33)  tav.  A/3c  - elab. 5 profilo; 
34)  tav.  A/3d   - elab. 6 sondaggi; 

Espropriazioni
35)  tav. D/1   - piano particellare di esproprio. 


Art. 3

L'ANAS resta onerata, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'ente nazionale per le strade per l'esecuzione, al comune di Sciacca interessato per territorio e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 29 giugno 2000.
  MARTINO 

(2000.28.1470)
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DECRETO 30 giugno 2000.
Procedure per l'istruttoria delle istanze per il riconoscimento della figura di tecnico competente ai sensi dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n.447.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge n. 349 dell'8 luglio 1986;
Visto il D.P.C.M. 1 marzo 1991;
Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 ed, in particolare, l'art. 2 che definisce la figura di tecnico competente;
Visto l'art. 2, commi 6, 7 e 8, della suddetta legge;
Visto il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente del 27 gennaio 1996, con il quale venivano impartite le direttive per la presentazione delle istanze per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente;
Visto il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 457/17 dell'1 luglio 1996;
Visto il D.P.C.M. 31 marzo 1998 ed, in particolare, l'art. 2, che definisce i criteri per la valutazione delle istanze per il riconoscimento della figura di «tecnico competente in acustica»;
Ritenuto alla luce del suddetto D.P.C.M. di dovere meglio definire le modalità di presentazione delle istanze e le procedure interne per l'istruttoria delle stesse;
Decreta:


Art. 1

Le istanze per l'ottenimento del riconoscimento di «tecnico competente» di cui all'art. 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dovranno essere presentate in bollo all'Assessorato del territorio e dell'ambiente da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di legge e potranno essere redatte anche sotto forma di autocertificazione; dovranno inoltre contenere l'elenco dettagliato delle prestazioni svolte relativamente alle attività di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 31 marzo 1998.
In particolare, al fine di potere valutare il requisito della non occasionalità dell'attività svolta, necessario all'accoglimento dell'istanza, dovranno essere evidenziati i periodi nei quali si è operato, e, per ciascuna prestazione effettuata:
-  il committente pubblico o privato;
-  la data di ricevimento dell'incarico, e qualora lo stesso sia stato svolto in collaborazione o in rapporto subordinato, l'attestazione sotto forma di autocertificazione da parte del titolare dell'incarico;
-  una breve descrizione della prestazione effettuata, con riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 31 marzo 1998.

Art. 2

Al fine della valutazione delle istanze di cui sopra, è istituito presso l'Assessorato del territorio e dell'am biente un nucleo di valutazione composto da cinque funzio nari dell'Assessorato stesso che si riunirà con cadenza mensile.

Art. 3

La documentazione presentata verrà valutata dal nucleo di cui sopra ed in caso di rispondenza della stessa ai requisiti previsti dalle norme in materia l'Assessorato provvederà al rilascio del relativo attestato di riconoscimento.
In qualsiasi momento l'Amministrazione potrà richiedere la presentazione della documentazione giustificativa a corredo di quanto autocertificato dai soggetti richiedenti.

Art. 4

Ai fini della pubblicità degli atti l'elenco già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'8 ottobre 1999, n. 48 verrà integrato con i nuovi nominativi dei tecnici competenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con cadenza annuale a cura del gruppo XVII dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 giugno 2000.
  MARTINO 

(2000.28.1480)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Nomina del direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.


Con decreto presidenziale n. 159/Gr.VII/SG del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 11, comma 2°, della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 per la durata di un triennio, il prof. Gaspare Carlo Lo Nigro, in possesso di elevata professionalità e comprovata pluriennale esperienza nel campo delle politiche del lavoro, è stato nominato direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.
(2000.28.1590)
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Estinzione dell'opera pia Fondazione coniugi Salvatore Giglio e M. Pantaleone di Villalba.

Con decreto presidenziale n. 163 del 10 luglio 2000, l'opera pia Fondazione coniugi Salvatore Giglio e M. Pantaleone di Villalba è stata dichiarata estinta e il residuo patrimonio viene devoluto al comune ove lo stesso ricade con il vincolo di mantenere ldestinazione e comunque per essere destinato a finalità socio-assistenziali.
Eventuali immobili in atto assegnati a fini di culto verranno, a richiesta, assegnati in uso all'autorità ecclesiastica competente ex art. 37, legge regionale n. 22/86.
(2000.28.1598)
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Fusione dell'opera pia Casa di riposo L. Pasqualino di Sommatino con l'opera pia Istituto canonico Giacinto Burgio, anch'essa di Sommatino.

Con decreto presidenziale n. 164 del 10 luglio 2000, l'opera pia Casa di riposo L. Pasqualino di Sommatino è stata dichiarata fusa con l'opera pia Istituto canonico Giacinto Burgio, anch'essa di Sommatino.
Tutti i beni mobili ed immobili già di proprietà delle singole opere pie vengono intestati alla nuova opera pia.
(2000.28.1597)
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Integrazione della delegazione sindacale dell'Osservatorio della Presidenza della Regione.

Con decreto n. 3198 del 21 giugno 2000 dell'Assessore alla Presidenza, la delegazione sindacale dell'Osservatorio della Presidenza della Regione è stata integrata dal dott. Russo Santo, dell'O.S. C.G.I.L. F.P.
(2000.28.1490)
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Destinazione di un immobile sito in Palermo a sede dell'Aran Sicilia.

Con decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 3423 del 5 luglio 2000, l'immobile sito in Palermo denominato Villa Favaloro è destinato a sede dell'Aran Sicilia, fatta salva la realizzazione dei lavori di adeguamento nonché la sistemazione del Centro regionale catalogo dei beni culturali ed ambientali presso altri locali.
(2000.28.1489)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Istituzione dell'elenco regionale degli operatori del l'agricoltura biologica - Reg. CEE n. 2092/91. Anno 1999.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, in attuazione del decreto legislativo n. 220/95 e con decreto assessoriale n. 1640 del 31 maggio 1999, ha istituito l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica - anno 1999.
Copia del predetto elenco è consultabile presso l'ufficio della biblioteca di questo Assessorato - Direzione regionale per gli interventi strutturali, viale Regione Siciliana.
(2000.28.1603)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga della nomina del commissario ad acta del conservatorio di musica Scontrino di Trapani.

Con decreto n. 270 del 7 luglio 2000 dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è stata prorogata di due mesi la nomina del dr. Rosario Leone quale commissario ad acta del conservatorio di musica Scontrino di Trapani conferita con decreto n. 59 del 10 marzo 2000.
(2000.28.1483)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative.


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 818/I/VII del 27 giugno 2000, l'avv. Antonino Tornambè, nato a Ribera il 16 gennaio 1966 e residente in Ribera corso Umberto I, 49, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Scount S4, con sede nel comune di S. Margherita Belice, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Angelo Distefano.
(2000.28.1497)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 819/I/VII del 27 giugno 2000, il rag. Enrico Spicuzza, nato a Messina l'8 luglio 1961 e residente in Messina via Polveriera, 69, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Azimut, con sede nel comune di Messina, in sostituzione del commissario liquidatore avv. Massimo Raffa.
(2000.28.1496)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Concessione di acque minerali denominata "Ambra" in territorio di Torrenova e Caprileone alla società Ambra S.p.A., con sede in Torrenova.


Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria n. 573 del 6 luglio 2000, visto e prenotato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione il 27 luglio 2000, al n. 24/2632, è stata accordata alla società Ambra S.p.A., con sede in Torrenova (ME), contrada Rocchetta, la concessione di acque minerali denominata "Ambra", per lo sfruttamento dell'acqua che alimenta il Pozzo 3 avente portata media di 4,3 l/sec. in territorio dei comuni di Torrenova e Caprileone (ME), per la durata di anni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2000.36.1985)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Trasferimento del beneficio dell'intervento costruttivo dall'impresa Gaetano Saccuzzo s.r.l. alla Società italiana costruzioni stradali s.r.l. (S.I.C.S.), con sede in Priolo Gargallo.


Con decreto n. 745 del 15 maggio 2000 dell'Assessore per i lavori pubblici, è stato autorizzato il trasferimento del beneficio costruttivo di cui godeva l'impresa individuale Gaetano Saccuzzo s.r.l. di Siracusa, inserita al 1° posto della graduatoria delle imprese dei comuni della provincia di Siracusa, resa nota con decreto n. 1104 del 17 giugno 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 25 ottobre 1997, alla Società italiana costruzioni stradali s.r.l. (S.I.C.S.), con sede in Priolo Gargallo, via Strada Provinciale n. 25 Priolo-Floridia al km. 2.
(2000.28.1501)
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Quadro tecnico economico da compilare per la progettazione dell'edilizia residenziale pubblica (decreto ministeriale 5 agosto 1994 e decreto dell'Assessore per i lavori pubblici 23 luglio 1998, n. 1093/11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 31 ottobre 1998).

(Si omettono i modelli allegati)



(2000.28.1500)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Ricostituzione della commissione provinciale per la manodopera agricola di Caltanissetta.


Con decreto n. 1045/2000/VIII/L del 7 luglio 2000 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è stata ricostituita la commissione provinciale per la manodopera agricola che risulta così composta:
-  direttore pro-tempore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione - presidente;
-  direttore pro-tempore della sede provinciale I.N.P.S. di Caltanissetta;
-  direttore pro-tempore della sede provinciale I.N.A.I.L. di Caltanissetta;
Componenti effettivi
-  Cultraro Giuseppe, nato a Niscemi l'1 gennaio 1960;
-  Goto Alessandro, nato a S. Cataldo il 27 giugno 1963;
-  Guida Francesco Paolo, nato a Trapani il 21 gennaio 1943;
-  Cafà Andrea, nato a Gela il 22 luglio 1974;
-  Arcarese Salvatore Gerardo, nato a S. Cataldo il 22 aprile 1971;
-  Parrinello Calogero, nato a Sommatino il 12 gennaio 1957;
-  Lauricella Elvira, nata a S. Cataldo il 15 ottobre 1945;
-  Calì Clara Loredana, nata a Caltanissetta il 2 gennaio 1949;
-  Sicilia Mario, nato Venezia il 29 aprile 1936;
-  Falzone Salvatore, nato a S. Cataldo il 21 agosto 1956;
Componenti supplenti
-  Ferro Giovanni, nato a Palermo il 21 aprile 1960;
-  Bartolotta Filippo, nato a S. Caterina Villarmosa il 18 settembre 1963;
-  Vullo Giuseppe, nato a Marianopoli il 31 ottobre 1969;
-  Patti Michele Antonio, nato a Caltanissetta il 3 dicembre 1967;
-  Mistretta Santo, nato a S. Cataldo il 21 agosto 1964;
-  Favata Giuseppe, nato a Caltanissetta l'8 marzo 1927;
-  Rummolino Tano, nato a Niscemi il 5 aprile 1958;
-  Lombardi Alberto, nato a Caltanissetta l'8 maggio 1963;
-  Lo Brutto Ugo Fausto Antonio, nato a Caltanissetta il 16 febbraio 1966.
(2000.28.1594)
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Sostituzione di un componente della commissione per il collocamento obbligatorio di Caltanissetta.


Con decreto n. 1046/2000/VIII/L del 7 luglio 2000 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto alla sostituzione, in seno alla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di Caltanissetta, ricostituita con decreto n. 1612/99/VIII/L del 21 maggio 1999, del sig. Lombardo Salvatore con il sig. Randazzo Salvatore, nato a Favara (AG) il 6 dicembre 1933, quale componente effettivo, in rappresentanza della C.G.I.L.
(2000.28.1607)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla ditta Caccamo Salvatore, con sede in Gela, alla detenzione, per la successiva distribuzione, di gas medicale per uso umano.


Con decreto n. 32328 del 5 luglio 2000 dell'Assessore per la sanità, la ditta Caccamo Salvatore, con sede legale e magazzino in Gela (CL), via Generale Cascino n. 144/150, è stata autorizzata a detenere, per la successiva distribuzione, gas medicale: ossigeno liquido e protossido di azoto, per uso umano ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 538/92, con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 3, 6 e 7, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 538/92, nel territorio del comune di Gela (CL).
(2000.28.1593)
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Elenco dei centri specialistici per la diagnosi e piano terapeutico inerenti ai farmaci soggetti alla nota CUF 74.


Centro Guastella, via Villareale, 40 - Palermo; responsabile trattamenti dr. Guastella.
Echo Diagnosis, via Libertà, 112 - Palermo. Responsabile trattamenti d.ssa Palmeri.
Centro Andros, via Libertà, 58 - Palermo; responsabile trattamenti dr. Palermo Roberto.
Centro biologia della riproduzione, via Villareale, 54 - Palermo; responsabile trattamenti d.ssa Benigno.
Centro Demetra, via Pacinotti, 34 - Palermo; responsabile trattamenti dr. Cimino Carmelo.
Centro Venezia, piazza L. Sturzo, 4 - Palermo; responsabile trattamenti dr. Venezia Renato.
Eco Studio Genetica, via Sciuti, 128 - Palermo; responsabile trattamenti dr. Amodeo Gaspare.
G.M.R., via Marco Polo, 11 - Catania; responsabile trattamenti dr. Iraci Giuseppe.
C.R.A. Centro riproduzione assistita, viale O. da Pordedone, 5 - Catania; responsabile trattamenti dr. Giuffrida Giuseppe.
C.R.I., via Fondo Casentino, 6 - Catania; responsabile trattamenti dr. Torrisi Carlo.
Centro dott. Asero, via Gen. Cantore, 23 - Catania; responsabile trattamenti dr. Asero Salvatore.
Centro Fertilia, viale O. da Pordenone, 32 - Catania; responsabile trattamenti dr. Falcidia Ernesto.
Centro Hera, S. M. Battaglia, 5 - Catania; responsabile trattamenti dr. Guglielmino Nino.
Centro prof. Nardo, via N. Martoglio, 12/bis - Catania; responsabile trattamenti dr. Nardo Filadelfo.
Centro Fivet s.r.l., via della Regione, 54 - Caltanissetta; responsabile trattamenti d.ssa Falcone Giovanna.
Centro Pollina, via Marino Torre, 115 - Trapani; responsabile trattamenti dr. Pollina.
Centro Terzo Millennio, via V. M. Emanuele, 2 - Partanna (TP); responsabile trattamenti dr. Giardina Matteo.
Centro Genesi, S.S. 115 n. 228 - Villaggio Mosè (AG); responsabile trattamenti d.ssa Cavallero.
Studio Medico Associato, via Trento, 20 - Messina; responsabile trattamenti d.ssa Brigandì Amalia.
(2000.28.1481)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nomina di un componente della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento atmosferico di Enna.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 90/9 del 20 aprile 2000, ha nominato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 39 del 18 giugno 1977 e successive modifiche ed integrazioni, presso la commissione provinciale per la tutela del l'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Enna il rag. Gulino Francesco, nato ad Enna il 30 luglio 1953, rappresentante della Confindustria, componente.
(2000.28.1602)
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Nomina del presidente della commissione provinciale tutela ambiente di Caltanissetta.


Con decreto n. 276/9 del 23 giugno 2000, registrato alla Ragioneria centrale in data 26 giugno 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha nominato alla presidenza della commissione provinciale tutela ambiente di Caltanissetta l'ing. Manno Rosario.
(2000.28.1479)
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Modifica del decreto 7 ottobre 1999, relativo alla concessione alla ditta Cantine Faraci s.r.l., con sede in Mazara del Vallo, del nulla osta per il potenziamento di un impianto.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 278/9 del 23 giugno 2000, ha modificato l'art. 1 del decreto n. 440/9 del 7 ottobre 1999, con il quale era stato concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Cantine Faraci s.r.l., con sede in Mazara del Vallo (TP), per il potenziamento dell'impianto di produzione di mosto concentrato e tartrato di calcio, con prescrizioni.
(2000.28.1600)
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Autorizzazione alla società Bono e Ditta S.p.A., con sede in Campobello di Mazara, per l'utilizzo di fanghi di depurazione.


Con decreto n. 279/XV del 23 giugno 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, per un periodo limitato ad anni tre dalla data del presente decreto, la società Bono e Ditta S.p.A., con sede a Campobello di Mazara in via Selinunte n. 718, all'utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dall'impianto destinato al trattamento dei liquami prodotti dalla medesima società.
(2000.28.1477)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 286/XVII del 26 giugno 2000, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Italkol s.r.l., ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di gesso, smalti, idropitture che si svolge nell'impianto sito nel comune di Palermo, viale Regione Siciliana n. 2237.
(2000.28.1475)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 287/17 del 26 giugno 2000, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Siplast s.a.s., ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203/88, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di tubi in polietilene che intende svolgere nell'impianto da realizzare nel comune di Capo d'Orlando, via Gambitta Conforto contrada S. Lucia.
(2000.28.1476)
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Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Polizzi.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 151/DRU del 27 giugno 2000, ha approvato, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, la variante al piano regolatore generale del comune di Polizzi, per la realizzazione di una palestra coperta ricadente nel rione S. Pietro, adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 63/99 del 6 aprile 1999.
(2000.28.1467)
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Concessione del nulla osta alla ditta Remplast, con sede legale in Vittoria, per la realizzazione di un impianto nel comune di Gela.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 300/IX del 5 luglio 2000, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, con prescrizioni, alla ditta Remaplast, con sede legale a Vittoria (RG), via Rattazzi, 90/A, per la realizzazione di un impianto di riciclo e recupero di rifiuti materie plastiche sito in Gela zona industriale 1 fase.
(2000.28.1601)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Iscrizione dell'associazione Sviluppo turistico Sicilia (S.T.S.) Onlus, con sede in Palermo, all'albo regionale di turismo sociale.


Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 1949/VIITur del 6 luglio 2000, l'associazione Sviluppo turistico Sicilia (S.T.S.) Onlus, con sede in Palermo, via Enrico Albanese, 19, è stata iscritta all'albo regionale di turismo sociale ed è autorizzata all'esercizio dell'attività relativa ai propri compiti istituzionali.
(2000.28.1592)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 7 luglio 2000, n. 11.
Cap. 38092 - Contributi alle scuole ed agli istituti di istruzione di ogni ordine e grado che intendano realizzare attività integrative volte all'introduzione dello studio del dialetto siciliano ed all'approfondimento dei fatti linguistici, storici, culturali ad esso connessi, nonché a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che programmino attività di educazione degli adulti finalizzate allo studio ed alla conoscenza del predetto dialetto.

Ai Provveditori agli studi nella Regione siciliana
Ai Capi degli istituti scolastici nella Regione siciliana
All'Ufficio regionale scolastico in sperimentazione
All'Istituto regionale ricerca educativa nella Regione siciliana
La Regione siciliana, con legge n. 8 del 17 marzo 2000, ha disposto il reintegro del capitolo indicato in oggetto che trova il suo riferimento nella legge regionale n. 85/81: "Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano...".
Attualmente, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, è possibile intervenire, ai sensi degli artt. 2 e 3 della succitata legge, in favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia che programmino attività integrative volte all'introduzione dello studio del dialetto siciliano ed all'approfondimento dei fatti linguistici, storici, culturali ad esso connessi, nonché a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che programmino attività di educazione degli adulti finalizzate allo studio ed alla conoscenza del dialetto siciliano mediante la concessione di contributi per la corresponsione ai docenti che, in aggiunta al normale orario di servizio, espleteranno anche l'attività integrativa di insegnamento del dialetto per due ore la settimana, di un'indennità pari alla retribuzione oraria vigente, per tutto il periodo dell'anno scolastico in cui si effettuerà l'attività prevista dal relativo progetto.
La concessione dei contributi è invece disciplinata dall'art. 4 che dispone che "il legale rappresentante della scuola, istituto o istituzione dovrà presentare, entro il 30 novembre di ogni anno, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione apposita domanda corredata da un dettagliato programma di attività didattica integrativa o di educazione degli adulti regolarmente approvato dai competenti organi collegiali, accompagnato da un preventivo di spesa".
Al fine di ottenere la concessione dei contributi per l'anno scolastico 2000/2001 i legali rappresentanti degli istituti scolastici funzionanti in Sicilia dovranno di conseguenza far pervenire a quest'Assessorato, entro e non oltre il termine del 30 novembre p.v., previsto dalla legge, ma se possibile con un congruo anticipo, al fine di consentire l'istruttoria delle istanze e l'esame delle stesse in tempo utile per l'assunzione dell'impegno entro il 31 dicembre 2000, progetti comprendenti il preventivo di spesa relativo al numero complessivo di ore di retribuzione da corrispondere a ciascun docente che svolgerà l'attività, il nominativo degli insegnanti, il livello retributivo e l'importo orario del relativo compenso secondo il vigente C.C.N.L del comparto scuola, numero delle classi e degli alunni impegnati, tempi e luoghi di svolgimento dell'attività progettuale, corredati di una dettagliata relazione illustrativa di tutta l'attività che si intende svolgere. Occorre inoltre fornire tutto il numero delle classi, distinte per tipologia nel caso di dimensionamento, e degli alunni dell'istituto.
I contributi saranno assegnati nella misura massima di L. 5.000.000 ad istituto. Qualora non dovesse pervenire un numero di progetti sufficiente a coprire la disponibilità del capitolo, la misura del contributo potrà proporzionalmente essere elevata.
Nell'attribuzione dei contributi verranno seguiti i seguenti criteri, sentito il parere del collegio degli esperti laureati in servizio presso la Direzione regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente:
1)  coerenza con il dettato di legge, che prevede l'organico inserimento, nel piano di offerta formativa di ogni singola istituzione, dello studio e della conoscenza del dialetto siciliano mediante l'approfondimento dei fatti linguistici, storici e culturali ad esso connessi. Pertanto, sul piano metodologico, si richiede che i progetti siano articolati in modo tale da commisurare equamente la parte relativa allo studio del dialetto siciliano in sé con quella correlata all'approfondimento dei fatti storici, culturali e linguistici che lo hanno generato;
2)  comprensione, anche se al momento null'altro è previsto dalla normativa regionale in vigore limitatamente ad interventi finanziari collegati all'oggetto, di forme di collaborazione con gli enti locali e con tutte le agenzie formative e culturali presenti nel territorio ed individuazione di partners con il cui sostegno economico possa essere consentita la realizzazione degli stessi progetti e il coinvolgimento, per quanto possibile, della popolazione del territorio, in conseguenza dell'approvazione della legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000, recante provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nello spirito della stessa;
3)  l'utilizzazione di personale insegnante, dal cui curriculum di studio e professionale (frequenza a corsi di aggiornamento, pubblicazioni etc.) risulti una specifica e documentata competenza nel settore.
Gli istituti scolastici, a parità di requisiti, saranno ammessi a contributo in quote proporzionali uguali per ogni provincia della Sicilia, al fine di assicurare la diffusione dell'iniziativa su tutto il territorio regionale.
Verranno esclusi i progetti che non saranno pervenuti entro il termine prescritto, che siano privi delle delibere di approvazione dei competenti organi collegiali.
Esaminati i progetti e stabiliti quelli da ammettere a contributo, si procederà all'impegno delle somme, la cui erogazione avverrà a consuntivo, cioè dopo la trasmissione a quest'Assessorato della relazione dettagliata dell'attività svolta, che deve concludersi entro la fine dell'anno scolastico 2000/2001, e dei documenti giustificativi di spesa.
Gli istituti che hanno accesso al contributo avranno cura di riferire in corso d'opera sullo stato dell'iniziativa.
I signori provveditori agli studi sono pregati di curare, con la massima sollecitudine, la diffusione della presente circolare presso i capi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito Internet della Regione siciliana: www.regione.sicilia.it/beniculturali.
Per ogni eventuale comunicazione telefonare ai nn. 091/ 6961742, 091/6961812 o inviare una E-mail all'indirizzo: GruppoXIIbca@regione.sicilia.it.
  L'Assessore: MORINELLO 

(2000.28.1486)
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CIRCOLARE 31 agosto 2000, n. 14.
Cap. n. 38145. Spese per la stipula di convenzioni con la RAI TV regionale e con altre emittenti radiofoniche e televisive per l'inserimento nei programmi radiotelevisivi di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento in lingua albanese, nonché per l'erogazione di contributi agli organi di stampa ed alle emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino la lingua albanese o le altre lingue minoritarie. Modalità di accesso.

Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, come previsto dall'art. 18 della legge n. 482 del 15 novembre 1999 ed in adempimento al dettato della legge regionale n. 26 del 9 ottobre 1998: "Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche...", tenuto conto della disponibilità finanziaria sul cap. 38145 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 di L. 20.000.000, con la presente circolare si dettano disposizioni per l'accesso ai finanziamenti relativi all'oggetto.
Preliminarmente si osserva che la lettura attenta del testo della legge regionale n. 26/98, compresa la relazione introduttiva alla stessa consente di evincere che il legislatore regionale ha voluto riferirsi nel predisporre provvidenze anche di natura economica, non genericamente a tutte le minoranze linguistiche, bensì a quelle la cui presenza è consolidata storicamente e convalidata da lunga tradizione scritta ed orale. D'altra parte la legge n. 482/99, al cui dettato anche la Regione siciliana deve uniformarsi, individua le minoranze storiche delle quali tutelare la lingua e la cultura, nelle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate ed in quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Emerge quindi, dal combinato disposto della normativa statale e regionale, che, allo stato attuale, le sole minoranze linguistiche che, nella Regione siciliana, possono accedere ai finanziamenti previsti per legge sono quelle di origine albanese e, di conseguenza, gli organi di stampa e le emittenti radiotelevisive in oggetto evidenziate che per la tutela di dette minoranze operano.
A)  Convenzioni
A tale fine, pertanto, la RAI e le emittenti, sia radiofoniche che televisive, legittimamente operanti, ai sensi della legge n. 249/97 e successive modifiche ed integrazioni, nella Regione siciliana sono invitate a trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, Direzione beni culturali, ambientali ed educazione permanente, gruppo XII BC, via delle Croci, 8 - 90139 Palermo, l'eventuale disponibilità alla stipula di convenzioni per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 26/9, corredata dal programmna dell'iniziativa che si intende realizzare con ogni indicazione relativamente alle finalità che si hanno intenzione di perseguire, modi, tempi e luoghi di attuazione, equipe responsabile della progettazione e della direzione unitamente ad un analitico preventivo di spesa.
B)  contributi
Per accedere ai contributi gli organi di stampa regolarmente registrati e le emittenti radiotelevisive a carattere privato, sempre che siano legittimamente operanti ai sensi della legge n. 249/97 e successive modifiche ed integrazioni e che utilizzino la lingua albanese nella Regione siciliana possono invece presentare, entro il termine predetto, allo stesso indirizzo, istanza in duplice copia, di cui una in bollo, a firma del legale rappresentante, nella quale devono essere dichiarati:
-  la denominazione dell'organo richiedente;
-  le esatte generalità del legale rappresentante;
-  la sede legale;
-  codice fiscale e/o partita IVA;
-  numero di conto corrente postale o bancario sul quale accreditare l'eventuale contributo.
Per l'autenticazione della firma e le dichiarazioni richieste successivamente si fa riferimento alle modalità previste dall'art. 2 della legge n. 191/98.
Le istanze, corredate dalla documentazione preventiva completa in duplice copia, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine sopraindicato (farà fede, in ogni caso, il timbro postale). Quest'Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione di documenti, dipendente dall'uso di altro mezzo di spedizione o determinata da eventuali disguidi postali non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.
All'istanza devono essere allegati:
1)  programma dell'attività in corso di svolgimento o che si intende realizzare nell'anno 2000, corredata da realistico preventivo delle spese da sostenere e da ogni indicazione relativa alle finalità che si hanno intenzione di perseguire, ai modi e ai tempi e ai luoghi di effettuazione, all'equipe responsabile della progettazione e della direzione della stessa. Se il contributo viene richiesto per più iniziative, esse dovranno essere dettagliatamente specificate singolarmente ed il preventivo di spesa dovrà consentire di distinguere con chiarezza a quale iniziativa siano attribuibili le spese programmate. Qualora si tratti di attività realizzate in concorso con altri enti dovrà essere indicata la quota pro-parte a carico di ciascun ente o associazione. Eventuali successive variazioni al programma dovranno essere tempestivamente comunicate a questo Assessorato che, in caso di ammissione al contributo, si riserva la facoltà di autorizzare tali variazioni;
2)  atto di costituzione e statuto redatto da notaio (compresi gli eventuali atti modificativi), nonché la situazione aggiornata delle cariche sociali;
3)  bilancio di previsione per l'anno 2000 approvato dagli organi statutari;
4)  verbale di approvazione del bilancio preventivo;
5)  i soggetti costituiti in forma cooperativa dovranno produrre il certificato di iscrizione al registro prefettizio ed il certificato di omologazione presso il competente tribunale rilasciato dalla camera di commercio;
6)  dettagliata relazione sull'attività complessiva svolta dall'ente, negli ultimi 5 anni, relativamente alla materia oggetto del contributo;
7)  numero di codice fiscale o di partita IVA;
8)  numero di conto corrente postale o bancario sul quale accreditare l'eventuale contributo.
La documentazione prevista ai punti 2, 3, 4, 5 può essere trasmessa in copia autenticata ai sensi delle vigenti norme in materia.
Verificata la regolarità della documentazione e sentito il parere tecnico del collegio degli esperti laureati in servizio presso la Direzione beni culturali, ambientali ed educazione permanente, quest'Amministrazione, nei limiti della disponibilità della somma stanziata sul capitolo, procederà alla stipula delle convenzioni e all'assegnazione dei contributi secondo i seguenti criteri:
-  rilevanza del programma proposto, compresa l'attività editoriale e di ricerca;
-  efficacia dei mezzi e delle iniziative intraprese per la tutela, nello spirito delle leggi nazionale e regionale succitate, della lingua e delle tradizioni delle minoranze linguistiche cui la presente circolare è diretta;
-  rapporto qualità-costo dell'iniziativa, nel senso che, a corrispondenza di argomenti, di servizi e di mezzi utili al conseguimento degli stessi, verranno selezionati i progetti la cui spesa è contenuta e l'attività non viene penalizzata dalla limitata disponibilità delle risorse.
Gli enti interessati, ricevuta la comunicazione di concessione del contributo, dovranno inviare, entro e non oltre 10 giorni, apposito schema di dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che disciplina l'accettazione del contributo previa adesione alle disposizioni e clausole nello stesso contenute (all. A): si fa presente che il mancato inoltro di detto disciplinare equivarrà a rinuncia del contributo e, pertanto, si procederà d'ufficio alla revoca dello stesso.
L'erogazione del contributo avverrà in due soluzioni, cioè con un'anticipazione dell'80% della somma assegnata contestualmente all'emanazione del decreto d'impegno e un saldo del 20% a conclusione e rendicontazione dell'attività. A tale proposito, nella considerazione che la concessione del contributo si riferisce all'attività ed alle iniziative programmate per l'anno ed esercizio finanziario 2000 è necessario che le somme comprese nel contributo siano impegnate dagli istituti oggetto della circolare nel corso del corrente anno 2000 e che le iniziative vengano concluse entro il seguente anno, al fine di consentire il pagamento del saldo in conto residui.
Pertanto il saldo verrà erogato a seguito della presentazione, entro il 31 ottobre 2001, della seguente documentazione in originale e copia, ad esclusione degli enti pubblici per i punti 2) e 3):
1)  dettagliata relazione dell'attività svolta a firma del legale rappresentante;
2)  documentazione giustificativa della spesa, in originale e copia, debitamente quietanzata e conforme alla normativa fiscale in vigore fino a copertura dell'intero contributo concesso. Eventuali esenzioni d'imposta do vranno essere evidenziate nella documentazione unitamente all'indicazione normativa da cui discendono;
3)  bilancio consuntivo dell'anno 2000, in copia conforme, dal quale si evinca con chiarezza la destinazione e l'impegno dei contributi regionali;
4)  verbale di approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2000 in copia conforme;
5)  dichiarazioni a firma del legale rappresentante, rese conformemente alle vigenti norme in materia di auto certificazione, che l'ente ha o non ha avuto assegnati contributi per le stesse iniziative da altri enti pubblici e privati (indicandone l'entità e la provenienza); che ha assolto gli obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale; che le voci di bilancio, per quanto non prodotto a quest'amministrazione, trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede in originale; che tutta la documentazione giustificativa della spesa effettuata con il contributo regionale non è stata utilizzata per fini diversi.
I soggetti beneficiari che non abbiano, nei tempi e nei modi previsti, documentato l'avvenuta realizzazione delle iniziative finanziate, sono obbligati alla restituzione delle eventuali somme ricevute in via di anticipazione, comprensive degli interessi legali maturati:
a)  saranno ammesse a contributo le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto del contributo, ma non quelle di investimento quali acquisto attrezzature e simili;
b)  sono escluse dal contributo spese a qualsiasi titolo nei confronti di componenti che rivestano cariche all'interno degli organi di gestione o di controllo del l'ente, associazione o istituto.
Tutto il materiale a stampa o in video o in altro mezzo multimediale prodotto dovrà riportare nel frontespizio il logo della Regione siciliana e la dicitura: "Realizzato con il contributo della Regione siciliana, Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione".
Il 20% dei video, CD, CD-ROM prodotti dovrà essere trasmesso a quest'Assessorato che ne curerà la distribuzione alle biblioteche regionali, ai propri uffici periferici e alle biblioteche pubbliche della Sicilia prodotta. La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet della Regione siciliana: www.regione.sicilia.it/beniculturali.
Per ogni ulteriore informazione telefonare ai numeri 091/6961812, 091/6961742-3, o inviare una E-mail all'in dirizzo. GruppoXIIbca@regione.sicilia.it.
  L'Assessore: GRANATA 


Allegato A

All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione Direzione regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente Gruppo XII BC
Via delle Croci, 8 - 90141 PALERMO

(in duplice copia, di cui una in bollo nei casi previsti dalle vigenti norme)

Il sottoscritto .....................................................................
nato a ..................................................................... il .....................................................................
quale rappresentante legale del .....................................................................
numero di codice fiscale o di partita I.V.A. .....................................................................
in relazione all'istanza presentata all'Assessorato in indirizzo, ai fini di beneficiare del contributo previsto sul cap. 38145 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2000 ed in seguito alla comunicazione della concessione di un contributo di L. .....................................................................
per l'esercizio finanziario 2000

DICHIARA

1)  di accettare il contributo di L. ..................................................................... sul cap. 38145
per l'anno 2000;
2)  di essere a piena conoscenza delle disposizioni normative dalle quali tale capitolo discende e del contenuto della circolare assessoriale n. ....... del .....................................................................;
3)  che la parte della spesa non coperta dal contributo sarà a carico dell'ente dichiarante;
4)  che la responsabilità della gestione dell'attività è affidata unicamente all'ente dichiarante;
5)  che le voci di bilancio, per quanto non prodotto a codesta amministrazione, trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede;
6)  che tutta la documentazione giustificativa di spesa, presentata a codesta Amministrazione, non verrà utilizzata per altri contributi di enti pubblici;
7)  di accettare le modalità di erogazione del contributo regionale secondo le disposizioni impartite con circolare n. ..................
del ..................................................................... e la clausola che, qualora l'Assessorato
valuti negativamente i modi e/o i tempi di realizzazione delle attività finanziate, potrà revocare tutto o in parte, il contributo disposto e procedere al recupero delle somme eventualmente anticipate, comprensive degli interessi legali maturati;
8)  che a tal fine l'Assessorato potrà anche incaricare propri funzionari ed esperti per eventuali accertamenti;
9)  che dagli atti ufficiali dell'iniziativa (manifesti, inviti, pubblicità, programmi...) dovrà risultare il patrocinio di quest'Assessorato.
  FIRMA 
  ..................................................................... 
  (art. 2, legge n. 191/98) 

(2000.35.1932)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 4 luglio 2000, n. 1 D.R.U.
Applicazione dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86. Termine per l'effettuazione dell'espropriazione delle aree interessate dai programmi costruttivi disciplinati dagli artt. 136 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22.

Ai Comuni della Regione
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione 

Agli Assessorati regionali
Al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Alle Province regionali
Al CO.RE.CO. centrale
Da parte di taluni comuni obbligati alla formazione dei programmi costruttivi disciplinati dagli artt. 136 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, è stato chiesto a questo Assessorato se per l'effettuazione degli espropri relativi a detti programmi debba farsi riferimento o meno a quanto disposto dall'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 ("Interventi per incrementare ed accelerare l'edilizia pubblica e privata nuova e di recupero"), il quale dispone che "le aree non utilizzate alla fine del biennio di validità del programma vengono retrocesse ai proprietari". Ciò in quanto tale circostanza, non desumendosi espressamente dal testo normativo di cui alle leggi regionali n. 25/93 e n. 22/96, potrebbe far considerare detti programmi, in quanto veri e propri piani particolareggiati, come da assoggettare al termine massimo di validità decennale previsto per l'effettuazione degli espropri ai sensi dell'art. 16, quinto comma, della legge n. 1150 del 1942.
Sulla questione la sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, interpellata da questo Assessorato, si è pronunciata, tra l'altro, con il parere n. 468 del 19 novembre 1996, che si condivide, osservando che «sebbene gli artt. 136 della legge regionale n. 25/93 e 25 della legge regionale n. 22/96, non prevedono espressamente il periodo di tempo cui dimensionare i programmi costruttivi (biennio o decennio) in vista del soddisfacimento del fabbisogno abitativo del periodo considerato, tuttavia questi stessi articoli rinviano alle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale n. 1/86, per ciò che concerne "le procedure, i termini e le modalità" attraverso cui realizzare i programmi costruttivi, quindi hanno inteso far propria la normativa prevista dal legislatore in relazione al biennio anche in considerazione del fatto che i programmi costruttivi in essi previsti sono quelli da realizzare nel breve periodo in stretta aderenza ai finanziamenti effettivamente stanziati. Pertanto, sebbene l'art. 5 della legge regionale n. 1/86 non indichi il termine entro cui effettuare gli espropri (ed attuare il programma)... è del tutto evidente, in analogia con quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale n. 86/81, che gli espropri e l'utilizzazione delle aree debba avvenire entro la fine del biennio. Le aree non utilizzate alla fine del biennio di validità del programma, infatti, dovranno essere retrocesse ai proprietari, così come disposto dall'ultimo comma dell'art. 4, legge regionale n. 86/81».
Appare opportuno evidenziare al riguardo che questo Assessorato, nell'emanare i decreti di approvazione dei programmi costruttivi in argomento, ha sempre esplicitato l'efficacia dei programmi costruttivi medesimi in conformità al contenuto del citato parere n. 468/96 della sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa.
  L'Assessore: MARTINO 

(2000.28.1464)
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CIRCOLARE 12 luglio 2000, prot. n. 7676.
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante: «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205».

Alle Capitanerie di porto della Sicilia
Com'è noto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 22 del 28 gennaio 2000, ha riformato il sistema sanzionatorio relativo ad alcune violazioni, ivi comprese quelle di cui al Titolo II del decreto medesimo, in materia di disciplina della navigazione e, segnatamente, l'art. 10 del provvedimento legislativo in oggetto ha modificato gli artt. 1162, 1163 e 1164 del codice della navigazione.
Quest'ultimo, più degli altri, riguardando l'inosservanza di disposizioni di legge, regolamenti o provvedimenti dell'autorità competente a disciplinare l'uso del demanio marittimo, viene sovente richiamato dai militari in servizio di vigilanza presso codeste Capitanerie di porto.
Si richiama preliminarmente l'attenzione sul tenore dell'art. 1164, come modificato dalla norma in discussione, in relazione al quale non può escludersi, a priori, la sussistenza di eventuali ipotesi di reato, né può considerarsi automatica l'applicazione della sanzione amministrativa.
Ciò comporta, quindi, la necessità di inoltrare comunque la "notitiae criminis" alla competente autorità giudiziaria la quale, una volta accertato che" il fatto non costituisce reato" renderà l'incartamento ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo in oggetto.
Avuto riguardo a detto ultimo aspetto, questo Assessorato, con decreto n. 200/13 del 24 maggio 2000, ha individuato nella Capitaneria di porto competente per territorio l'autorità amministrativa incaricata di notificare agli interessati gli estremi della violazione ex art. 102, comma 4, nonché di ricevere il rapporto di cui al primo comma dell'articolo 102 del D.L. n. 507/99.
Inoltre, al fine di uniformare l'azione amministrativa si ritiene utile fornire alcune indicazioni di carattere generale:
-  in primo luogo sembra evidente la necessità di fornire agli interessati i dati essenziali per effettuare il versamento e, pertanto, codesti Comandi avranno cura di allegare al provvedimento di notifica della violazione apposito modello F. 23, pre-compilato, con l'indicazione degli importi dovuti e dei relativi codici di seguito individuati:
-  codice tributo 351T, corrispondente al capitolo 2301 del bilancio della Regione siciliana, relativo a "multe ammende e sanzioni amministrative inflitte dall'autorità giudiziaria ed amministrativa";
-  codice tributo 806 T relativo alle spese di notifica (se per la notifica delle sanzioni vengono utilizzati fondi dell'Amministrazione statale;
-  codice tributo 456 T riguardante imposta di bollo;
-  codice ufficio 9A7 corrispondente alla Capitaneria di porto;
-  codice territoriale: quello corrispondente al comune dove ha sede la Capitaneria di porto;
-  si dovrà, altresì, richiamare l'attenzione degli interessati sulla necessità, una volta effettuato il pagamento della sanzione, di produrre copia della quietanza di versamento delle somme in questione e ciò poiché solo il pagamento della sanzione determina l'estinzione del procedimento;
-  dovrà essere, infine, evidenziato il termine, di sessanta giorni, per l'esecuzione del pagamento in misura ridotta, ex art. 16 legge n. 689/81, nonché la possibilità di proporre, nel termine di trenta giorni, eventuali scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81, da inoltrare al Compartimento marittimo, giusta decreto n. 200/13.
Nel caso in cui, invece, gli interessati non provvedano ad effettuare il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione dovrà presentare rapporto, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/81, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, a codesti Comandi i quali, esaminati gli atti provvederanno ad emettere ed a notificare apposita ordinanza motivata, ingiungendo al contravventore di pagare entro il termine di trenta giorni (o sessanta giorni per i residenti all'estero) la somma dovuta determinata in base alla gravità dell'illecito commesso.
Detta ordinanza - una volta divenuta inoppugnabile - costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata delle somme vantate.
Con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre) codesti Comandi trasmetteranno a questo Assessorato una relazione sull'attività in questione, sulla scorta dell'allegato prospetto, fornendo i dati relativi alle notifiche effettuate (generalità e tipologia di violazione), versamenti effettuati (in misura ridotta e non), alle procedure attivate ai sensi dell'art. 17 legge n. 689/81, ed alla eventuali opposizioni prodotte.
Si fa carico, infine, a codesti Comandi di estendere la presente circolare agli uffici periferici ed agli uffici giudiziari ricadenti nell'ambito del proprio compartimento.
  L'Assessore: MARTINO 





(2000.31.1732)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA-CORRIGE
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 30 giugno 2000.
Approvazione del programma urbano dei parcheggi del comune di Messina.


Il decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 14 luglio 2000, reca erroneamente a pag. 47 e pag. 48 la data «30 giugno 2000» mentre deve correttamente leggersi: «30 giugno 1999».
(2000.21.1119)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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