REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 SETTEMBRE 2000 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Calamonaci  Pag.





Statuto del Comune di Calamonaci

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Definizione

1.  Il Comune di Calamonaci è un ente territoriale della Provincia regionale di Agrigento.
2.  Esso rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi fissati dalle leggi della Repubblica italiana, dalla Carta europea della autonomia locale, dallo Statuto e dalle leggi della Regione siciliana.
3.  Il Comune rappresenta, altresì, gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti la popolazione.
Art. 2
Elementi distintivi del Comune: popolazione, territorio, patrimonio

1.  La popolazione composta da cittadini, stranieri e apolidi è costituita dalle persone fisiche, iscritte nel registro anagrafico o comunque dimoranti nel territorio comunale. Il territorio del Comune ha un'estensione di circa 32 kmq. Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili e dai diritti patrimoniali del Comune.
Art. 3
Elementi formali del Comune: sede, stemma e gonfalone

1.  La sede legale del Comune è stabilita presso il palazzo municipale, ma gli organi e gli uffici possono riunirsi o avere sede altrove, se particolari necessità lo impongono.
2.  Il gonfalone e lo stemma sono quelli storici, riconosciuti ai sensi di legge e sono conformi ai bozzetti allegati, che sono parte integrante dello statuto.
3.  L'uso e la riproduzione di detti simboli sono consentiti soltanto al sindaco.
4.  Possono essere consentiti ad altri soltanto su autorizzazione del sindaco.
Il sigillo comunale è quello in uso, approvato ai sensi della legge ed è conforme al bozzetto allegato, che è parte integrante dello statuto.
Art. 4
Rapporto con gli altri enti territoriali locali

Il rapporto tra il Comune, la Regione siciliana, la Provincia regionale di Agrigento e gli altri enti locali si ispira ai principi di autonomia, di decentramento e di partecipazione democratica, nonché al metodo della programmazione.
Art. 5
Finalità

Il Comune riconosce come valori fondamentali la libertà, la democrazia, la pace, la solidarietà ed incentiva lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione nell'ambito delle comunità europee ed internazionali:
a)  promuovendo, sostenendo e valorizzando le attività culturali, contribuendo a sviluppare la cultura della identità storica di Calamonaci, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, riconoscendole portatrici di interessi collettivi;
b)  perseguendo l'attuazione del diritto allo studio mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, istituendo sussidi per i bisognosi e borse di studio;
c)  promuovendo ogni azione volta alla sensibilizzazione dei cittadini ai sentimenti di pace, rifiuto della violenza, ripudio della guerra come mezzo per risolvere i contrasti, rigetto di ogni oppressione mafiosa e di collaborazione sociale;
d)  valorizzando lo sviluppo del territorio, del patrimonio, delle risorse storiche, naturali, culturali proprie del Comune, garantendo il decoro, la pulizia, la vigilanza e la salvaguardia dell'ambiente, eliminando le fonti inquinanti, per garantire alla comunità una migliore fruibilità e una migliore qualità di vita;
e)  partecipando alla programmazione economica, sociale, regionale e provinciale attuandone gli obiettivi, favorendo l'attività economica dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo del territorio e di tutte le risorse naturali esistenti, ponendo in essere ogni azione diretta a garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed in particolare dei giovani e di chi è in cerca di prima occupazione, agevolando l'associazionismo cooperativo e consortile, il volontariato, le attività turistiche, commerciali e di trasporto, artigianali, agricole, artistiche, riconoscendo ai lavoratori il diritto di essere assunti senza discriminazioni, di non essere sfruttati e di conservare il proprio posto di lavoro e il rispetto dei contratti di lavoro;
f)  garantendo il diritto alla salute, osservando quanto sancito dalla carta dei diritti del malato, favorendo la prevenzione e la tutela degli ambienti di vita e di lavoro, garantendo le cure necessarie agli indigenti e alle famiglie bisognose;
g)  garantendo le pari opportunità tra uomini e donne anche attraverso la programmazione di tempi e modalità di organizzazione della vita, per adeguarla alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, dei minori, delle lavoratrici, dei disoccupati e dei portatori di handicap;
h)  favorendo le attività sportive, culturali, ricreative, religiose, anche mediante il potenziamento degli impianti e delle strutture relative, tutelando le minoranze;
i)  impegnandosi a riconoscere le esigenze dei poveri e ad eliminare ogni forma di emarginazione e indifferenza, ad abbattere le barriere culturali tecnologiche, architettoniche, ove possibile, di comunicazione e di integrazione lavorativa, sociale, culturale e ambientale favorendo la fruibilità del territorio e dei servizi agli inabili e ai soggetti in stato di handicap;
j)  realizzando progetti per favorire e recepire le necessità dei giovani, assicurando l'erogazione di servizi che consentano il loro sviluppo sotto i diversi punti di vista, scoraggiando le idee razziste e favorendo il riconoscimento delle diverse culture, dell'obiezione di coscienza e l'utilizzazione degli obiettori stessi in servizi di pubblica utilità;
k)  salvaguardando i diritti dell'infanzia, dei minori, degli anziani e dei soggetti in stato di disagio psicologico, favorendo, altresì, le aggregazioni, le azioni di lotta alla criminalità, il rispetto della cultura della legalità, la prevenzione e la lotta alla diffusione della droga e il recupero dei tossicodipendenti.
Art. 6
Azione amministrativa, organi e rappresentanza

1.  L'azione amministrativa è svolta secondo criteri di imparzialità, di trasparenza, di razionalità e immediatezza delle procedure per realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi.
2.  Il Comune opera a mezzo degli organi e con la rappresentanza di seguito prevista.
Art. 7
Criteri e metodi dell'azione dell'ente

Il Comune di Calamonaci per realizzare le proprie finalità adotta il sistema della programmazione nel rispetto delle direttive comunitarie, statali, regionali e provinciali. Assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali, economiche, la soddisfazione dei bisogni della cittadinanza con criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza in coerenza al principio della distinzione tra le funzioni politico-amministrative e quelle di gestione. Il Comune promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali, con soggetti pubblici e privati al fine di realizzare forme di integrazione e di coordinamento nell'esercizio delle funzioni, nella programmazione delle opere e nella gestione dei servizi.
Art. 8
Funzioni

1.  Il Comune di Calamonaci è titolare di funzioni amministrative proprie ed esercita, ai sensi delle leggi dello Stato e della Regione, le funzioni attribuite e delegate, concorre alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, coordina le proprie scelte statuarie con l'azione degli organismi pubblici, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e sociali che operano nel territorio, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia per l'esercizio di servizi pubblici.
Art. 9
Rappresentanza della comunità

1.  Spetta al sindaco l'iniziativa giurisdizionale per la difesa degli interessi del Comune e per resistere in giudizio, intraprendere ogni azione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati che abbiano arrecato danni alla Comunità.
Art. 10
Informazione ed albo pretorio

Le attività del Comune si svolgono nel rispetto dei principi della pubblicità degli atti, per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale.
A tal uopo sono previsti appositi spazi, accessibili, da destinare ad albo pretorio per la pubblicità di atti, avvisi, provvedimenti, bandi, ordinanze e quant'altro deve essere reso pubblico. La pubblicazione viene curata dal segretario comunale che si avvale del messo comunale e, su attestazione di quest'ultimo, la certifica. La pubblicazione e l'accessibilità degli atti si intende durante le normali ore d'ufficio. Possono essere previste ulteriori altre forme di pubblicità opportunamente regolamentata e in luoghi adeguati e frequentati. L'esibizione e il rilascio degli atti sono sottoposti alle norme di un apposito regolamento. E' regolata anche la concessione di contributi, vantaggi economici, sovvenzioni e ausili finanziari di qualsiasi genere a soggetti pubblici e privati.
Art. 11
Statuto e sua revisione

1.  Il presente statuto contiene le norme fondamentali riguardanti l'organizzazione del Comune, le attribuzioni degli organi, la struttura e l'ordinamento dei servizi e degli uffici, le forme di collaborazione tra gli enti pubblici, la partecipazione popolare, il decentramento, l'ac cesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2.  Lo statuto e le modifiche o integrazioni allo stesso, dopo che sono divenuti esecutivi, sono sottoposti ad adeguata pubblicità per consentirne l'effettiva conoscibilità.
3.  La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata in consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto. L'adozione delle due deliberazioni è contestuale. L'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo.
4.  La proposta di revisione o abrogazione respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
5.  La proposta di statuto predisposta dalla giunta municipale viene pubblicizzata con apposito manifesto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro 30 giorni dalla data del manifesto. Trascorso il predetto termine, la proposta con le osservazioni e le proposte presentate vengono sottoposte all'esame del consiglio comunale per l'approvazione, che avviene con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni suddette si applicano anche alle modifiche statutarie.
6.  Dopo l'approvazione da parte dell'organo di controllo, lo statuto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato all'Assessorato regionale degli enti locali per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti dei Comuni e delle Provincie regionali.
7.  Lo statuto entrerà in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio del Comune, se è posteriore. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
Art. 12
Regolamenti

1.  I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.
2.  La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalle leggi e dallo statuto.
3.  Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale agli enti locali, tale potestà viene esercitata nel rispetto delle relative norme e delle disposizioni statutarie.
4.  Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
5.  I regolamenti, dopo il positivo esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione e vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune.
6.  Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
a)  sulla propria organizzazione;
b)  per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
c)  nelle materie in cui esercita funzioni.
7.  Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
8.  Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
9.  Il consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate del Comune secondo la precedente legislazione, se compatibili con la legge e lo statuto.
Art. 13
Principi di organizzazione dell'attività comunale

Il funzionamento e l'organizzazione del Comune devo no essere ispirati ai principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità e semplificazioni dei procedimenti e degli atti.
Il Comune attua nella propria organizzazione il principio della separazione tra responsabilità burocratica e politica, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 127 del 17 maggio 1997, come recepita dalla legge regionale n. 23/98, e promuove le diverse forme di collaborazione previste dalla legge per lo svolgimento di funzioni e servizi con soggetti pubblici e privati.
Art. 14
Cittadinanza onoraria e adesione ai principi europeisti e internazionali di collaborazione pacifica fra i popoli

Il Comune, coerentemente con le tradizioni locali, promuove il conferimento della cittadinanza onoraria a personalità che si siano distinte per particolari benemerenze verso la città con contributi di grande prestigio ed efficacia.
E' prevista, in ogni caso, la possibilità per il consiglio comunale di revocare la cittadinanza onoraria a coloro che, successivamente al conferimento, se ne siano dimostrati indegni. La revoca deve essere adeguatamente motivata. Tutta la materia sarà oggetto di apposita regolamentazione.
Il Comune, nello spirito della Carta europea dell'autonomia locale adottata dal Consiglio d'Europa nel giugno 1985, partecipa alla costruzione di una cultura europeista, condividendo i principi di collaborazione tra comunità locali intesi a creare, nell'interesse dei propri cittadini, un'Europa democratica e federalista.
Sviluppa, altresì, iniziative di gemellaggio e di collaborazione pacifica con altri enti locali, anche appartenenti ad altri Stati.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Istituti di partecipazione
Art. 15
Principi della partecipazione

1.  Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi come espressioni della comunità locale, alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari.
2.  Nello svolgimento della propria attività, onde conferire la massima efficacia ai procedimenti amministrativi, il Comune è impegnato a promuovere la partecipazione ai procedimenti stessi sin dalla fase istruttoria, la semplificazione dell'azione, l'accesso agli atti ed a fissare criteri per l'individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti.
3.  Nel bilancio comunale, ove possibile, è previsto uno stanziamento per le spese connesse agli istituti di partecipazione ed alle attività di informazione ai cittadini.
4.  Per l'attuazione delle norme di cui al presente titolo, il consiglio comunale approva un apposito regolamento.
Art. 16
Diritto di udienza

Il Comune garantisce ai cittadini singoli o associati il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune preposti agli uffici e ai servizi comunali, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il diritto di udienza si traduce nel diritto di essere ricevuto per l'esposizione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente esame dei soggetti di cui al precedente comma.
Il regolamento stabilisce le modalità procedurali e le necessarie disposizioni di carattere organizzativo.
Art. 17
Azione popolare ed accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni

1.  Con apposito regolamento, il consiglio comunale disciplina la modalità di applicazione dell'art. 7, commi primo e secondo, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con legge regionale n. 11 dicembre 1991, n. 48, indicando gli strumenti informativi ed organizzativi che consentono ai cittadini l'effettivo esercizio dell'azione popolare.
2.  Il Comune garantisce a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, delle disposizioni della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e del presente statuto, con le modalità fissate dall'apposito regolamento.
3.  I provvedimenti finali emessi dagli organi del Comune sono pubblici, anche se non ancora esecutivi ai sensi della legge, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento. I documenti in essi richiamati sono conoscibili, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non esibire quei documenti o parte di essi che comportino violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.
4.  Il consiglio comunale adotta apposito regolamento per garantire l'accesso dei cittadini, che abbiano un interesse giuridicamente qualificato, alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, indicando modalità e procedure per l'agevole individuazione del responsabile del procedimento.
Tale regolamento deve, tra l'altro:
a)  indicare le categorie di atti dei quali può temporaneamente essere vietata l'esibizione;
b)  assicurare l'accesso dei cittadini ai documenti amministrativi, fissandone le modalità.
In ogni caso, il rilascio di copie di atti avviene previo pagamento dei soli costi di duplicazione e dei diritti di ricerca e di visura, salva la disciplina della legge sul bollo.
5.  Il Comune istituisce l'Ufficio relazioni con pubblico (URP) per l'informazione e la partecipazione dei cittadini, il cui funzionamento viene disciplinato dal regolamento di cui al comma precedente.
6.  Ferme restando le disposizioni di legge in materia di autocertificazione, l'amministrazione comunale e le aziende speciali o le istituzioni dipendenti o controllate sono tenute a rilasciare immediatamente una ricevuta per ogni domanda, richiesta o istanza rivolta ad un loro ufficio per l'avvio di un procedimento.
7.  All'indirizzo fornito nella domanda sarà fatta pervenire entro dieci giorni, a cura dell'ufficio competente, l'indicazione dei termini e della persona responsabile del procedimento, la quale esaminerà le pratiche in ordine cronologico, salvo ragionevoli motivi di anticipato prelievo di eventuale pratica successiva, dei quali motivi dovrà essere data giusta esplicitazione nell'atto medesimo.
Art. 18
Le forme associative e volontariato

1.  Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, anche su base territoriale o di frazione, mediante la diffusione delle informazioni, il ricorso alla consultazione popolare e alla messa a disposizione di beni o servizi o altre forme di sostegno reale.
2.  Nell'erogazione di beni e servizi, il Comune si ispira al principio di parità di trattamento e di equità, adottando a tal fine regolamenti che ne stabiliscono criteri e modalità.
3.  L'amministrazione comunale rende annualmente pubblico nelle forme più adeguate l'albo di tutte le associazioni e degli altri organismi privati che hanno goduto di benefici a qualsiasi titolo concessi dal Comune.
4.  E' istituito l'albo delle associazioni comunali, le cui forme e pubblicità saranno fissate dal regolamento. Possono essere iscritte in tale albo tutte le associazioni che operano in ambito nazionale o regionale che ne abbiano fatto richiesta.
5.  Il regolamento fisserà le forme per la tenuta del l'albo.
6.  L'elenco delle associazioni è articolato in sezioni, una delle quali è comunque riservata alle organizzazioni di volontariato nell'ambito dei servizi sociali.
7.  E' fissato come requisito per l'iscrizione nella sezione volontariato la finalità, formalmente dichiarata, di prestazione di interventi gratuiti in attività socialmente utili.
8.  Il Comune riconosce alle associazioni ed organizzazioni di volontariato i seguenti diritti:
a)  accedere a strutture e servizi del Comune;
b)  essere consultate, nella forma indicata nell'apposito regolamento, ogni volta che il consiglio comunale deliberi su materie di loro interesse, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza;
c)  partecipare alle consulte dell'associazionismo e del volontariato, per i settori di competenza.
9.  Eccezionalmente e per giustificati motivi, è prevista anche la possibilità di iscrizione di singole persone che intendano prestare la medesima attività, istituendo un'apposita sezione autonoma.
10.  Con il regolamento vengono istituite le consulte dell'associazionismo e del volontariato. Le consulte, nei settori di proprio specifico interesse, oltre ad esprimere il parere su richiesta del consiglio comunale, possono avanzare proposte al consiglio stesso, al sindaco ed alla giunta, che hanno l'obbligo di risposta nei termini e nei modi previsti dal regolamento.
Art. 19
Forum tematici

Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum di cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti e gli interessi collettivi.
I forum hanno carattere straordinario su questioni di particolare urgenza. Ad essi partecipano i cittadini, le associazioni interessate ed i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie da trattare, iscritte all'ordine del giorno.
Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento e le prerogative dei forum nel pieno rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.
Art. 20
Iniziativa popolare

I cittadini esercitano iniziativa per gli atti di competenza del consiglio comunale, presentando progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa, che rechi le sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, di almeno un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito. Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarlo.
Entro trenta giorni dalla data di presentazione, il responsabile del servizio comunale competente, il responsabile di ragioneria ed il segretario comunale provvedono ad esaminare la regolarità del progetto di deliberazione di iniziativa popolare e lo trasmettono al sindaco ed al presidente del consiglio.
In caso di parere negativo, il segretario comunale ne dà comunicazione ai proponenti, i quali possono ricorrere al presidente del consiglio ed al sindaco.
Il presidente del consiglio, sentito il sindaco sull'am missibilità, provvede entro quindici giorni all'inserimento della proposta di deliberazione nell'ordine del giorno del consiglio comunale.
Art. 21
Istanze e petizioni

Tutti i residenti singoli o associati (ed in circostanze determinate dal regolamento, anche non residenti interessati), hanno diritto di presentare istanze e petizioni rivolte al Comune, dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi.
Le istanze e le petizioni sono indirizzate al sindaco.
Devono essere presentate in forma scritta, in carta semplice ed in duplice copia, presso la segreteria comunale, ufficio protocollo.
Istanze e petizioni devono essere prese in esame dall'organo competente nei termini stabiliti dal regolamento e comunque entro trenta giorni.
Le risposte sono comunicate ai proponenti entro dieci giorni dall'avvenuto esame.
Capo II
Referendum, consulta, difensore civico
Art. 22
Referendum consultivi

Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, referendum popolari consultivi relativi a programmi, piani, progetti, interventi, argomenti attinenti l'amministrazione ed il funzionamento del Comune e ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:
-  dello statuto e del regolamento del consiglio comunale;
-  del bilancio e del conto consuntivo;
-  dei provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
-  dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
-  degli atti relativi al personale del Comune;
-  degli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
-  dei provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza.
Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.
Art. 23
Referendum consultivo o abrogativo di iniziativa popolare

Il sindaco indice il referendum consultivo o abrogativo di iniziativa popolare, quando sia stata depositata presso la segreteria comunale una richiesta che rechi le sottoscrizioni di almeno un quarto dei cittadini aventi diritto al voto, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito della stessa.
Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, con eccezione delle materie attinenti alla finanza, al bilancio, ai tributi, alle tariffe dei servizi pubblici, alle designazioni di nomine ed agli atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.
Quando il referendum viene indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
Art. 24
Disposizioni sul referendum ed effetti

1.  Apposito regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
2.  Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3.  Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto; più referendum vengono effettuati insieme una volta l'anno. Il referendum viene revocato dal consiglio in caso di promulgazione di legge che disciplini ex novo la materia, ovvero qualora intervenga un provvedimento che accolga la proposta dei promotori.
4.  Il referendum è indetto dal sindaco entro sessanta giorni dalla decisione della commissione o dalla delibera del consiglio, per una domenica successiva di non oltre tre mesi.
5.  Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è stata raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi, senza computare le schede bianche e nulle.
6.  Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi atti conseguenti.
Art. 25
Consulte tematiche

1.  Al fine di acquisire elementi utili alla scelta di soluzioni amministrative, il Comune istituisce consulte tematiche, rappresentative di tutte le parti sociali, politiche e culturali, alle quali affidare le questioni di grande portata sociale che l'amministrazione vorrà affrontare.
2.  Il consiglio comunale, per iniziativa di 1/3 dei consiglieri assegnati, su proposta della giunta o del 5% degli elettori, delibera a maggioranza assoluta l'istituzione della consulta.
3.  La richiesta di consulta può avere ad oggetto la determinazione degli indirizzi per il coordinamento degli interessi collettivi e materie di esclusiva competenza locale.
4.  La consulta non può essere promossa su atti o provvedimenti già adottati dall'amministrazione.
5.  La richiesta di consulta deve essere presentata presso gli uffici della segreteria comunale. Sulla sua regolarità, legittimità ed ammissibilità decide il consiglio comunale, sentiti il segretario comunale ed il presidente del consiglio stesso. Alla relativa seduta partecipa, con funzioni referenti, un delegato dell'istituzione o del comitato promotore.
Art. 26
Interrogazioni ed interpellanze popolari

I cittadini hanno facoltà di presentare interrogazioni ed interpellanze al consiglio comunale. Per ogni seduta è previsto un tempo massimo di un'ora dedicato agli interventi e alle risposte.
Le richieste devono essere presentante a mano presso gli uffici della segreteria comunale, almeno tre giorni prima della seduta consiliare.
Le interrogazioni e le interpellanze da portare in consiglio vengono decise insindacabilmente dal presidente del consiglio, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Art. 27
Difensore civico: attribuzioni e sede

1.  A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale e degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  Il difensore civico svolge il ruolo di garante ed assolve alle proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza. In particolare il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, della legge della Repubblica 7 agosto 1990, n. 241, recepita dalla legge regionale n. 10/91, e in attuazione dello statuto e dei regolamenti del Comune.
3.  Interviene, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nell'azione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 39/97.
4.  I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
5.  L'amministrazione comunale metterà a disposizione del difensore civico un locale idoneo per l'espletamento delle sue funzioni.
6.  L'ufficio, ricevuta la richiesta, deve, prima di esprimere parere di ammissibilità al difensore civico, esperire gli altri istituti collaborativi e utilizzare, ove possibile, altri strumenti per la soluzione della questione posta.
7.  Elezione, requisiti, durata in carica, decadenza, revoca e dimissioni. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Tale votazione avverrà su nominativi che abbiano comprovata preparazione giuridico amministrativa e che diano ampia garanzia di indipendenza e probità, proposti da singoli, associazioni, enti pubblici e privati.
8.  Il difensore civico resta in carica quattro anni e non decade contestualmente al consiglio comunale.
9.  Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la richiesta maggioranza dei due terzi il consiglio viene riconvocato entro otto giorni per procedere a votazione, nella quale viene richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati. Se dopo tale votazione nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed è proclamato eletto chi ha conseguito la maggioranza. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
10.  Non possono accedere alla carica di difensore civico:
-  sindaco, assessori, consiglieri comunali, provinciali, regionali e parlamentari, gli amministratori e dirigenti di enti pubblici o a partecipazione pubblica;
-  i membri dei comitati regionali e provinciali di controllo;
-  i pastori ed i ministri di culto;
-  chi esercita qualsiasi attività oggetto di rapporti giuridico-economici continuativi con l'amministrazione comunale;
-  chi non ha raggiunto il 35° anno di età con riferimento alla data di esecutività dell'atto di nomina;
-  chi ricopre la carica di difensore civico in un altro Comune;
-  chi non risiede o non è domiciliato nel Comune.
11.  Il difensore civico cessa dalla carica:
a)  alla scadenza del mandato quadriennale;
b)  per dimissioni, morte o impedimento grave;
c)  in caso di rinvio a giudizio o se raggiunto da provvedimenti cautelari;
d)  quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti comunali;
e)  in caso di perdita dei requisiti richiesti per la nomina;
f)  in caso di dimissioni.
12.  La deliberazione consiliare con la quale viene pronunciata la decadenza o disposta la revoca deve essere preceduta dalla comunicazione dei motivi all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni
13.  Quando il difensore civico ravvisa atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
-  trasmette al sindaco una comunicazione scritta con l'indicazione della violazione riscontrata;
-  in caso di gravi e persistenti inadempienze, informa il sindaco del ricorso agli eventuali poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisati nel regolamento;
-  sollecita il consiglio comunale, la giunta o il sindaco, che hanno l'obbligo di valutare l'istanza ed assumere i provvedimenti di competenza.
14.  Il difensore civico riferisce annualmente, entro il mese di gennaio, al consiglio comunale con una relazione sui risultati della propria attività svolta nell'anno precedente.
15.  Il presidente del consiglio può invitare il difensore civico a fornire chiarimenti sulla relazione nel corso della seduta.
16.  In caso di particolare importanza o comunque per motivi meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio comunale o chiedere di essere ascoltato nel corso delle sedute, secondo le modalità prescritte nel regolamento.
17.  Il presidente del consiglio può chiedere al difensore civico di relazionare oralmente durante lo svolgimento delle sedute consiliari su determinati disfunzioni o ritardi rilevati dallo stesso.
18.  Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge e del presente statuto. Il rilascio degli atti è a titolo gratuito e possono essere utilizzati solo per fini inerenti il proprio ufficio, fermo restando l'obbligo del segreto nei casi previsti dalla legge e dalle norme vigenti.
19.  Al difensore civico spetta un'indennità che non superi il 25% di quella attribuita al sindaco più il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato e la liquidazione dell'indennità di missione, con le modalità e secondo gli importi previsti dalla legge per il sindaco.
Titolo III
GLI ORGANI DEL COMUNE
Capo I
Organi elettivi
Art. 28
Gli organi elettivi

Sono organi elettivi del Comune:
a)  Il consiglio comunale e il sindaco.
Capo II
Il consiglio comunale
Art. 29
Il consiglio comunale

Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Art. 30
Competenze ed attribuzioni

Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dall'art. 32, legge n. 142/90 introdotto con modifiche dalla legge regionale n. 48/91, art. 1, comma lett. e), come modificato dalla legge regionale n. 7/92 e dalla legge regionale n. 10/93 nonché dalla legge regionale n. 26/93, e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alla modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente statuto e dalle norme regolamentari, tenuto conto altresì di quanto disposto dalla legge regionale n. 23/98.
Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento o l'imparzialità.
Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e statale.
Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la provenienza e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
Art. 31
Atti di competenza del consiglio comunale

Il consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a)  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, la definizione dei criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i progetti di bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c)  le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e)  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzione e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale e società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g)  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
h)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
l)  l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture (fatte salve le innovazioni introdotte dal legislatore siciliano in tema di competenze sulle trattative private con gli artt. 12 e 15 della legge regionale n. 4/96 come modificati dagli artt. 11 e 21 della legge regionale n. 22/96 e dall'art.8 della legge regionale n. 39/97);
m)  valutazioni, entro dieci giorni dalla presentazione, sulla relazione semestrale del sindaco relativa all'attuazione del programma e all'attività svolta.
Art. 32
Le funzioni di indirizzo

Il consiglio esprime la propria funzione di indirizzo con atti quali risoluzione e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'ente ai quali può essere attribuito con espressa dichiarazione, il valore di direttiva, alla quale l'attività degli organi e degli uffici dell'ente dovrà conformarsi.
L'attività di indirizzo si estrinseca, inoltre, attraverso l'adozione di atti fondamentali costituiti da regolamenti ovvero di atti di programmazione contenenti l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, delle risorse finanziarie, degli strumenti dell'azione e delle previsioni da osservare.
Art. 33
Le funzioni di controllo

Nell'ambito dell'attività di controllo, a richiesta della giunta o di un quinto dei consiglieri, il revisore dei conti può essere chiamato a relazionare al consiglio sulla gestione del bilancio.
Il regolamento determina le modalità di esame e controllo da parte del consiglio dei consuntivi, delle relazioni della giunta e del revisore.
Il consiglio comunale esplica, inoltre, la propria attività di controllo anche con le interrogazioni, le interpellanze, le indagini conoscitive, le quali ultime possono comportare l'audizione di componenti gli organi di governo del Comune, del segretario comunale, dei capisettori e dei funzionari responsabili dei servizi.
Il consiglio può procedere ad inchieste su specifiche materie.
In tal senso ha la facoltà di incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti, in occasione determinate e su mandato temporaneo, oppure nominare con apposita deliberazione una commissione speciale.
Siffatta commissione decade automaticamente una volta che avrà relazionato in consiglio della questione della quale era stata investita.
Art. 34
Presidente del consiglio comunale

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice-presidente.
In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente. Ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
La prima convocazione del consiglio è disposta dal presidente uscente.
Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
Art. 35
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

Il presidente del consiglio comunale, che espleta la sua attività in locali messi a disposizione dal Comune, presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali, può convocare i capigruppo consiliari, ove lo ritenga opportuno, per riunioni preliminari alle sedute del consiglio stesso.
La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio spetta al presidente.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art. 36
Poteri di chi presiede l'adunanza

Chi presiede le adunanze provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
Ha facoltà di sospendere e di sciogliere le adunanze.
Nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine.
I provvedimenti indicati nei commi secondo e terzo devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.
Art. 37
Le commissioni consiliari

Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio.
Ogni commissione è composta da tre componenti eletti dal consiglio comunale con voto plurimo limitato a due nominativi, alla minoranza è assicurato almeno un componente.
Un consigliere può fare parte di più commissioni.
La commissione elegge nel proprio seno un presidente mentre funge da segretario un funzionario del Comune.
Delle commissioni fanno parte, senza diritto di voto, i membri di giunta competenti per materia e alle relative sedute partecipano i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche dall'esame.
Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, il presidente del consiglio comunale, rappresentanti di organismi associativi, di forze sociali, politiche ed economiche e consulte per l'esame di specifici organismi.
L'assessore, su materie di sua competenza, può avvalersi di parere consultivo della commissione, conservando comunque la propria autonomia decisionale.
Al momento della loro istituzione, si definiscono i tempi dell'operatività, gli ambiti e gli obiettivi e lo scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva per le commissioni temporanee o speciali.
Art. 38
Il funzionamento del consiglio comunale

Nella prima seduta dopo l'elezione il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge ed alla convalida dei consiglieri. Ogni consigliere comunale, una volta avvenuta la proclamazione, ha l'obbligo di dichiarare la sua appartenenza ad uno dei gruppi presenti in consiglio.
Siffatti gruppi saranno costituiti da consiglieri aggregati liberamente.
Qualora i consiglieri non volessero appartenere a nessun gruppo presente in consiglio, in quanto non vi si identificassero, o, ancora, una volta appartenuti ad uno di essi se ne volessero in seguito distaccare, in tal caso essi potrebbero costituirsi in gruppo misto. Ciascun gruppo, costituito per lo meno da due membri, elegge, nel pieno rispetto dei principi democratici, al suo interno un capogruppo le cui funzioni saranno quelle d'esser portavoci, in consiglio, delle opinioni e posizioni dei gruppi che rappresentano.
Nel caso di mancata elezione e comunicazione al segretario comunale, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggiore numero di voti per ogni lista.
Art. 39
I consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano la comunità calamonacese ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
L'elezione del consiglio comunale, la sua durata, il numero dei consiglieri, la posizione giuridica sono regolati dalla legge.
I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata, dal consiglio, la relativa deliberazione.
I consiglieri durano in carica sino alla elezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Il diritto di iniziativa su ogni questione da sottoporre a deliberazione del consiglio comunale appartiene alla giunta municipale, al sindaco o ai singoli consiglieri.
I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere, dal segretario comunale, dai capisettori e dai funzionari responsabili dei settori, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché, da tutto il personale preposto nei vari uffici, copie di atti e documenti, mantenendo il segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.
Art. 40
Convocazione del consiglio comunale

Il consiglio comunale è convocato dal presidente con avviso scritto da notificare al domicilio eletto dai singoli consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata inserita all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima.
Nei casi urgenti la convocazione può avvenire con preavviso scritto di almeno 24 ore. Il consiglio si riunisce, altresì, obbligatoriamente, su richiesta di 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune, nel termine di 20 giorni dalla sua richiesta, ovvero per determinazione propria o su richiesta del sindaco.
Art. 41
Adunanze consiliari

1.  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
2.  La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3.  Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica.
4.  Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5, si computano per unità.
5.  Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
6.  Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
7.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvo che il medesimo non deliberi di riunirsi, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in seduta segreta per motivi di ordine pubblico, di tutela della riservatezza di persone fisiche, giuridiche o enti.
8.  I consiglieri esprimono, di norma, il loro voto in modo palese.
9.  Le deliberazioni concernenti persone sono assunte con voto segreto salvo che la legge non disponga diversamente.
10.  I consiglieri che non partecipano senza giustificazione a 3 sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
11.  La proposta di decadenza deve essere notificata, ai consiglieri interessati, almeno 10 giorni prima della seduta.
12.  La partecipazione alla seduta in cui si discute la decadenza fa venire meno la proposta.
13.  E' consigliere anziano quello che ha riportato la maggior cifra individuale nelle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.
14.  Il processo verbale delle sedute del consiglio comunale è redatto a cura del segretario del Comune ed approvato dal consiglio nella seduta successiva a quella di riferimento.
15.  Le deliberazioni sono firmate: dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario comunale.
Capo III
La giunta comunale
Art. 42
La giunta comunale

1.  La giunta è composta dal sindaco e da quattro assessori.
2.  Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica del sindaco.
3.  La durata della giunta è fissata in anni quattro.
4.  La composizione della giunta viene comunicata entro dieci giorni dall'insediamento al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
5.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
6.  Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
7.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.
Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha la facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione della carica non prescelta.
8.  Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessore comunale con quella di componente della giunta regionale.
9.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
10.  Il sindaco conferisce ad un assessore la qualifica di vice-sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.
11.  In caso di assenza o di impedimento anche del vice-sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
12.  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
13.  Le dimissioni degli assessori comunali sono depositate nella segreteria del Comune o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
14.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sul quale il consiglio può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.
15.  Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
16.  La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice-sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Art. 43
Attività della giunta

La giunta è l'organo di governo del Comune. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
La giunta adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale. Esamina collegialmente, in quanto possibile, gli argomenti da proporre al consiglio comunale
Art. 44
Le competenze

La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui vorranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge.
Alla giunta comunale sono attribuite, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, le funzioni di esecuzione degli indirizzi e degli atti fondamentali del consiglio che si esplicano con provvedimenti deliberativi di indirizzo (legge regionale n. 23/98).
Ad essa in particolare compete:
a)  disciplinare, con propria deliberazione, le modalità della propria convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento. Tale deliberazione cessa di avere effetto con la decadenza della giunta che l'ha deliberata;
b)  approvare i progetti, perizie, preventivi, i programmi esecutivi e i disegni attuativi dei programmi approvati dal consiglio;
c)  approvare le modalità di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto di opere pubbliche, di forniture di beni e servizi, esclusi gli atti relativi a lavori e forniture di beni e servizi che rientrano nell'ordinaria amministrazione e gestione di servizi condotti in economia;
d)  esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altro organo del Comune;
e)  approvare proposte di regolamenti e di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
f)  approvare le transazioni di vertenze riguardanti il Comune;
g)  approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
h)  determinare gli orari di funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente su parere della conferenza dei funzionari direttore di settore;
i)  adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;
l)  approvare il programma delle assunzioni di personale;
m)  esprimere parere sulla nomina e revoca del direttore generale e sul conferimento delle relative funzioni al segretario comunale;
o)  disporre gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute e le concessioni, nonché l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili e immobili;
p)  adottare le tariffe relative ai tributi comunali;
q)  adottare i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
r)  assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento.
Art. 45
Gli assessori

In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo le formule stabilite per i consiglieri comunali. Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco. L'attività della giunta è collegiale.
Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della giunta, con particolare riguardo alla realizzazione del programma presentato dal sindaco contestualmente alla propria candidatura.
Con riferimento agli ambiti di amministrazione assegnati, l'assessore assume, nella propria azione, detti indirizzi e propone alla giunta i conseguenti atti di amministrazione per la relativa deliberazione o per la presentazione al consiglio, secondo la rispettiva competenza.
L'assessore raccorda l'attività della giunta con quella di gestione amministrativa, avendo come referente il funzionario responsabile del settore.
Art. 46
Il funzionamento

La giunta esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite della deliberazione di cui al precedente art. 44, comma 30, lett. a).
Le adunanze della giunta sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che norme speciali non dispongano altrimenti.
La giunta è convocata dal sindaco, che la presiede.
La giunta può richiedere la presenza, alle proprie riunioni, dei responsabili dei servizi e degli uffici e dei consulenti dell'amministrazione.
La deliberazione di cui al precedente art. 44, comma 30, lett. a) disciplina le modalità di redazione del verbale delle sedute.
Capo IV
Il sindaco
Art. 47
Elezione del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificata dalle leggi regionali 1 settembre 1993, n. 26 e 15 settembre 1997, n. 35 e dalle altre norme che regolano la materia.
L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Con la lista dei candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato oltre al candidato alla carica di sindaco anche il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio.
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia soltanto se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata. La scheda per la elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale.
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non avere accettato la candidatura in altro Comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al precedente comma 2, deve presentare l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.
E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale.
Viene proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
Alla lista collegata al sindaco eletto è attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al Comune. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti viene attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengono lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.
Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi altro Comune della Repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.
9.  Il sindaco è immediatamente rieleggibile una volta sola.
10.  La durata in carica del sindaco è fissata in quattro anni.
Art. 48
Funzioni ed attribuzioni del sindaco

1.  Il sindaco convoca e presiede la giunta e partecipa alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di voto.
2.  Il sindaco rappresenta il Comune e ne dirige l'amministrazione; esplica il suo mandato in osservanza delle leggi e delle norme del presente statuto; assicura il costante collegamento del Comune con la Comunità europea, con lo Stato, la Regione, la Provincia e tutte le altre istituzioni economiche, culturali, sociali, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali; indice i referendum e ne proclama i risultati; invia le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune; concorda con gli assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune.
3.  Il sindaco prima di assumere le funzioni presta giuramento secondo le disposizioni di cui alla legge n. 127/97 recepita dalla legge regionale n. 23/98, davanti al consiglio comunale nella seduta di insediamento (art. 4).
4.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
5.  Il sindaco può delegare al vice sindaco e ad un altro assessore il compimento di singoli atti di sua competenza.
6.  Spettano al sindaco, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge e dallo statuto, tutti i compiti non espressamente riservati agli altri organi del Comune, al segretario comunale, al direttore generale se nominato o ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
7.  Il sindaco è competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici dell'amministrazione pubblica, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
8.  Il sindaco non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni, il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
9.  In caso di successione nella carica di sindaco il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico.
10.  Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarico a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione in numero non superiore a due. Gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
11.  Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
12.  Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
13.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
14.  Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge.
15.  In assenza di tali criteri, allorché la nomina riguardi professionisti esterni, va preventivamente richiesta una terna di nominativi agli ordini professionali competenti.
16.  In materia di personale compete al sindaco la nomina: del segretario comunale, del direttore generale e delle relative funzioni, dei responsabili di settore e dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi di collaborazione esterna, l'attribuzione delle mansioni superiori per posti di responsabile di settore, dei responsabili della gestione e dell'organizzazione dell'I.C.I., dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, la nomina dell'economo e dell'eventuale subeconomo, nonché l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 3, dell'art. 51 legge 8 giugno 1990, n. 142, ai responsabili dei servizi e degli uffici.
17.  Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai Comuni, sono di competenza del sindaco.
18.  Impartisce direttive, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, al corpo dei vigili urbani e vigila sull'espletamento del relativo servizio.
Adotta i provvedimenti cautelari a tutela degli interessi del Comune e promuove le azioni possessorie, che non siano di competenza dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
Art. 49
Attribuzioni del sindaco quale ufficiale di Governo

Il sindaco, quale ufficiale di Governo le cui funzioni vengono assunte dopo la proclamazione, sovrintende:
-  alla tenuta dei registri di stato civile, di popolazione, di leva militare e di statistica; all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
-  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, alle funzioni affidategli dalla legge;
-  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al comma precedente, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.
Art. 50
Potere di ordinanza del sindaco

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio in cui fossero incorsi.
Art. 51
Cessazione dalla carica di sindaco

Qualora nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, cessano altresì dalla carica la giunta ed il consiglio comunale.
Nell'ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito delle manifestazioni di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali, compete al segretario comunale.
Art. 52
Rimozione del sindaco

Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della sua giunta, non comporta le dimissioni dello stesso.
Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale ed approvata con la maggioranza per appello nominale dei due terzi dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario nominato ai sensi dell'ordinamento regionale degli enti locali.
Art. 53
Deleghe del sindaco

Il sindaco può conferire speciali deleghe agli assessori nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza.
Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega.
Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.
Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega al segretario o al funzionario direttore di settore per lo specifico settore.
Le deleghe, di cui al presente articolo, conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.
Titolo IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Capo I
Uffici e personale
Art. 54
Principi e criteri direttivi

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di programmazione, di partecipazione, di trasparenza e di semplicità di procedure; svolge tale attività nel rispetto della separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, affidati agli organi elettivi, e di gestione amministrativa, attribuita al direttore generale ed ai funzionari responsabili dei servizi e degli uffici.
La qualificazione della natura degli atti, ai fini dell'esercizio delle relative competenze, è effettuata sulla base delle norme contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.
L'attività amministrativa si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a)  una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b)  l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun soggetto dell'apparato;
c)  l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra uffici.
Art. 55
Organizzazione degli uffici e del personale

1.  Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme contenute nello statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2.  Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.
Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 56
Regolamento degli uffici e dei servizi

Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale e gli organi amministrativi.
I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di Governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore generale ed ai funzionari responsabili dei servizi e degli uffici spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali vigore.
Art. 57
Rapporti con le organizzazioni sindacali

1.  Tra il Comune e le organizzazioni sindacali sono previste occasioni di informazione e di confronto riguardanti i processi di formazione delle scelte politiche ed amministrative che caratterizzano gli indirizzi programmatici, progettuali e finanziari dell'ente ed i momenti di verifica della corretta gestione.
2.  Le tematiche inerenti all'organizzazione del lavoro, alla gestione del personale, all'istituzione, alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dei servizi formano oggetto di informazione e di contrattazione obbligatoria con le organizzazioni sindacali di categoria, secondo la disciplina di legge e le contrattazioni collettive nazionali.
Art. 58
Relazioni con il pubblico

1.  Al fine di garantire la piena attuazione delle leggi in materia di procedimento e di diritto di accesso e partecipazione, l'amministrazione comunale istituisce, nel l'am bito della propria struttura organica, l'ufficio per le relazioni con il pubblico.
2.  Tale ufficio è alle dirette dipendenze del segretario comunale o di un suo delegato con funzioni di dirigente.
3.  Dotato di personale specializzato per le relazioni con il pubblico e di mezzi informatici, e preposto:
a)  al servizio dell'utenza per i diritti di accesso agli atti e documenti e di partecipazione al procedimento;
b)  all'informazione all'utenza, relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c)  alla ricerca ed alle analisi finalizzate alla formulazione di proposte all'amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
Art. 59
Uffici di indirizzo e di controllo

1.  Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti del Comune o da collaboratori assunti a tempo determinato.
Art. 60
Diritti e doveri dei dipendenti

1.  I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo categorie professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore generale, il funzionario responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione comunale degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3.  Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
Capo II
Il segretario comunale
Art. 61
Nomina

1.  Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
2.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di lavoro.
Art. 62
Funzioni

1.  Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2.  Il segretario comunale, inoltre:
a)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale;
b)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;
c)  può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
d)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
3.  Il segretario comunale presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum; riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali, nonché la proposta di mozione di sfiducia.
Il segretario comunale riceve le richieste di sottoposizione al controllo preventivo di legittimità delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, presentate dai consiglieri comunali.
Il segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale direttamente della struttura, dei servizi e del personale comunale.
Capo III
Personale direttivo
Art. 63
Il direttore generale

Articolo eliminato dal CO.RE.CO. centrale il 13 aprile 2000, decisione n. 2027/1615.
Art. 64
Compiti del direttore generale

Articolo eliminato dal CO.RE.CO. centrale il 13 aprile 2000, decisione n. 2027/1615.
Art. 65
Funzioni specifiche del direttore generale

Articolo eliminato dal CO.RE.CO. centrale il 13 aprile 2000, decisione n. 2027/1615.
Art. 66
Responsabili degli uffici e dei servizi

1.  I funzionari responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal sindaco, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2.  Essi provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta.
3.  Nell'ambito delle competenze loro attribuite, inoltre, essi provvedono a gestire l'attività del Comune e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore generale, se nominato, dal sindaco e dalla giunta.
Art. 67
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Articolo eliminato dal CO.RE.CO. centrale il 13 aprile 2000, decisione n. 2027/1615.
Art. 68
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1.  La giunta comunale e il sindaco, ciascuno secondo le proprie competenze, giusta disposizione di legge, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, possono deliberare l'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, nel caso in cui tra il personale dipendente non siano presenti analoghe professionalità, (art. 51, legge n. 142/90 recepita con legge regionale n. 48/91).
2.  La giunta e il sindaco, ciascuno secondo le proprie competenze, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, possono assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, (art. 51, legge n. 142/90 recepita con legge regionale n. 48/91).
3.  I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 69
Collaborazioni esterne

1.  Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporti di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2.  Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione comunale devono stabilirne la durata ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Titolo V
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 70
Forme di gestione

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento in concessione quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale. Per gli altri servizi la comparazione avviene tra la gestione in economia, la costituzione in istituzione, l'affidamento in appalto, nonché la forma singola o quella associata mediante convenzione, ovvero consorzio.
Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
La forma di gestione è scelta dal consiglio, sulla base della valutazione di fattibilità del progetto e della considerazione di eventuali alternative.
Art. 71
Gestione in economia

Il servizio è gestito in economia quando per la natura, la quantità e la qualità delle prestazioni non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda.
La proposta di gestione del servizio in economia è presentata al consiglio comunale accompagnata da un esaustivo piano economico-finanziario che contenga la stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.
La giunta riferisce annualmente al consiglio in sede di approvazione del bilancio consuntivo sull'andamento, la qualità e i costi di ciascuno dei servizi per il quale si è prescelto tale forma di gestione.
Art. 72
Servizi in concessione a terzi

Il consiglio comunale può deliberare la concessione a terzi della gestione dei servizi comunali che per il loro contenuto imprenditoriale e le caratteristiche tecnico-economiche e per ragioni di opportunità sociale siano più efficientemente ed efficacemente gestiti nella forma della concessione nel solo caso in cui concorrano le seguenti condizioni:
a)  miglior risultato economico, scaturente da una adeguata analisi di costi e benefici;
b)  migliori parametri comparativi di efficienza.
Le imprese concessionarie vengono prescelte con procedimenti concorsuali tra quelle che offrono adeguate garanzie sotto il profilo imprenditoriale e finanziario.
Le concessioni devono avere una durata commisurata agli investimenti programmati dal concessionario, da valutarsi alla luce di un quadro economico-finanziario.
Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi per il concessionario di adeguamento alle direttive indicate dagli organi del Comune relativamente alla verifica dei risultati.
Art. 73
Servizi in convenzione

Per i singoli servizi imprenditoriali, si può ricorrere all'appalto o alla convenzione nell'osservanza dei criteri concorsuali previsti dalle disposizioni vigenti, nonché dal regolamento di contabilità comunale. Per i singoli servizi sociali, ed in particolare per servizi di carattere assistenziale, culturale, educativo, ambientale e del tempo libero, il Comune può stipulare convenzioni con soggetti privati, assicurando agli utenti l'equipollenza al servizio pubblico, ove esiste, nonché forme di controllo sull'attività. I costi non possono superare quelli che verrebbero sostenuti dal Comune in caso di gestione diretta.
Per l'erogazione dei servizi di cui al comma precedente, il Comune sostiene forme spontanee di autorganizzazione degli utenti e riconosce il valore sociale del volontariato, singolo e associato.
Art. 74
Azienda speciale

1.  Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
2.  La deliberazione di costituzione dell'azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità indicante in modo analitico le previsioni sulla domanda dei servizi e sui relativi costi e dovrà mettere in evidenza i mezzi con cui il Comune intende far fronte alle spese d'impianto e di gestione del servizio.
3.  La deliberazione di cui sopra è approvata dal consiglio comunale.
4.  Con essa viene approvato lo statuto, predisposto in sede di prima costituzione dalla giunta, nonché vengono determinate le finalità, gli indirizzi e la denominazione.
5.  L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, quest'ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
Art. 75
Istituzione

Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzione mediante apposito atto contenente il relativo ordinamento di disciplina, di organizzazione dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati gestionali.
Il regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, la cui designazione, durata del mandato, revoca e compiti sono stabiliti dal regolamento approvato dal consiglio comunale.
Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 76
Società per azioni

1.  I servizi di carattere imprenditoriale che richiedono per una loro maggiore efficienza di essere gestiti in regime di mercato e da strutture organizzative dotate di piena autonomia patrimoniale e gestionale possono essere svolte mediante società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e costituite su iniziativa del Comune.
2.  La proposta di deliberazione per la costituzione della società per la partecipazione al capitale è presentata dalla giunta al consiglio comunale, unitamente ad un piano economico-finanziario relativo al servizio da gestire.
3.  La partecipazione a società per azioni per la gestione di servizi pubblici non può superare il 70% del capitale sociale.
4.  Lo statuto della società dovrà assicurare la prevalente rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi amministrativi.
5.  E' incompatibile l'incarico di consigliere comunale o revisore comunale con quella di membro degli organi di amministrazione delle società per azioni partecipate dal Comune.
6.  La individuazione dei soci privati va effettuata in ogni caso previa valutazione comparativa della pluralità di offerte e delle alternative esistenti. In tal senso la determinazione del Comune deve tener conto delle conclusioni raggiunte in merito da un collegio di tre esperti in materia economico-finanziaria e giuridica a tal uopo nominato.
7.  Le società per azioni a prevalente capitale pubblico sono sottoposte ad obbligo di certificazione di bilancio ed il relativo esito deve essere comunicato al Comune.
8.  Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale predeterminando in ogni caso l'importo massimo di tali partecipazioni.
Titolo VI
RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE
Art. 77
Responsabilità verso il Comune

1.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3.  Il sindaco, il segretario comunale, il direttore generale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma I, devono farne denuncia alla Procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4.  Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o al direttore generale la denuncia è fatta a cura del sindaco.
Art. 78
Responsabilità verso terzi

1.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2.  Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3.  E' danno ingiusto, agli effetti del comma I, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministrazione o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4.  La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quando se la violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge, per statuto o per regolamento.
5.  Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 79
Responsabilità dei contabili

1.  Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto di gestione.
Art. 80
Pareri sulle proposte ed attuazione delle deliberazioni

Il segretario comunale, il responsabile del servizio interessato ed il responsabile del servizio di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi sulle proposte di deliberazione del consiglio e della giunta.
I funzionari responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del consiglio e della giunta.
Titolo VII
FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE
Art. 81
Finanza locale

Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite nell'ambito della legge sulla finanza pubblica. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge. Il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento.
Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.
Art. 82
Bilancio e conto consuntivo

Il Comune delibera, entro i termini fissati dalla legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, del pareggio economico e finanziario, della veridicità e della pubblicità. Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico.
La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, di durata pari a quella della Regione siciliana, articolata per programmi e progetti. Il bilancio ed i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali; lo schema è predisposto dalla giunta con riferimento agli indirizzi programmatici, alle previsioni del bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente.
Ai sensi del decreto legislativo n. 77/95 e successive modifiche, i risultati dalla gestione annuale sono dimostrati nel rendiconto per mezzo di un'allegata relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Al rendiconto è allegata, altresì, la relazione del collegio dei revisori.
Il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
Art. 83
Demanio, patrimonio, inventario

Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge. I beni patrimoniali possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità stabilite nel regolamento.
L'apposito regolamento disciplina l'impianto, la ge stione e la revisione annuale degli inventari. Negli inventari devono essere descritti: i beni demaniali, i beni patrimoniali disponibili e indisponibili ed i beni mobili.
Il Comune può procedere alla vendita dei beni inventariati previa, per i beni demaniali delibera di sdemanializzazione e accertamento di disponibilità, per i beni già indisponibili, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 84
Controllo di gestione

Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo sull'efficacia dell'attività del Comune, il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi e progetti secondo il regolamento di contabilità.
Nel regolamento di contabilità sono previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentono oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettuali, con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono proposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
Il consiglio comunale prende conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune, anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, ai revisori dei conti, al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi, sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.
Art. 85
Il revisore dei conti

1.  Il revisore dei conti è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è scelto, a norma dell'art. 9 della legge regionale n. 15/93, tra i seguenti soggetti iscritti obbligatoriamente nel registro dei revisori dei conti istituito con decreto legislativo n. 88/92:
-  iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
-  iscritti nell'albo dei ragionieri.
2.  Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore dei conti.
3.  Saranno altresì previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed il revisore.
Per il trattamento economico, la durata dell'incarico, le cause di cessazione, il numero degli incarichi, l'incompatibilità e l'ineleggibilità, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.
4.  In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il consiglio comunale procede alla surrogazione entro trenta giorni. Il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del triennio in corso.
5.  Per l'esercizio delle proprie funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'ente e può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6.  Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione al revisore dei conti per l'esercizio della propria funzione.
7.  Il revisore, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente.
8.  Il revisore fornisce parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, nonché sulle variazioni di bilancio afferenti alla competenza del consiglio comunale. Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione finanziaria, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità. L'organo di revisione svolge le funzioni di vigilanza anche con tecniche di campionamento. Esso relaziona, altresì, sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a venti giorni decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla giunta comunale. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alla risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
9.  Il revisore fornisce relazioni all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurino ipotesi di responsabilità.
10.  Il revisore effettua le verifiche ordinarie di cassa, le verifiche della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 77/95 e successive modifiche ed interviene alle verifiche straordinarie di cassa.
11.  Al fine di garantire l'adempimento delle sue funzioni, il revisore partecipa alle riunioni del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, nonché per l'approvazione delle variazioni di bilancio.
12.  Il revisore partecipa alle riunioni consiliari tutte le volte che viene invitato dal presidente del consiglio comunale di sua iniziativa, o su richiesta del sindaco, o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e per dare pareri su particolari argomenti di competenza del collegio dei revisori.
13.  Il revisore ha diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
14.  Il revisore deve ricevere gli ordini del giorno del consiglio comunale e gli altri atti di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 77/95 e successive modifiche.
15.  Al revisore è affidato il controllo di gestione di cui agli artt. 39, 40 e 41 del decreto legislativo n. 77/95 e successive modifiche. A tal scopo sono assegnati al revisore i mezzi operativi ed il personale necessario, secondo le indicazioni del regolamento di contabilità.
16.  Il revisore esprime parere preventivo su provvedimenti che impegnino l'ente per più di cinque bilanci e svolge la sua funzione anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 86
Regolamento di contabilità

1.  Il Comune ha un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, modificato ed integrato con decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, con la legge 15 maggio 1997, n. 127 e col decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, e con la legge 16 giugno 1998, n. 191.
Titolo VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 87
Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti

Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, che il consiglio comunale adotterà entro un anno dell'entrata in vigore dello statuto stesso, continuano ad applicarsi nelle materie ad essi demandate le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con la legge e con questo compatibili.
Art. 88
Verifica dello statuto

Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, e successivamente con periodicità almeno biennale, il consiglio, sulla base di una relazione del sindaco, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statuarie nonché la loro adeguatezza in rapporto all'esperienza e alla evoluzione legislativa.
In presenza di una nuova disposizione legislativa che contrasti espressamente con quanto previsto dal presente statuto, il segretario comunale è tenuto ad informare il presidente del consiglio comunale ed a predisporre gli atti conseguenti.
Approvato dal consiglio comunale con: deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2000, esaminata dal CO.RE.CO. centrale il 13 aprile 2000, decisione n. 2027/1615; deliberazione n. 24 del 2 giugno 2000, esami nata dal CO.RE.CO. centrale il 2 agosto 2000, decisione n. 4749/4559.

(2000.33.1827)



Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 7 -  43 -  89 -  84 -  27 -  51 -