REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 GENNAIO 2000 - N. 3
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 13 gennaio 2000, n. 370.
Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451 e art. 9 octies della leg-ge 28 novembre 1996, n. 608, art. 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, art. 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 66 della leg-ge 17 maggio 1999, n. 144 e art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18. Approvazione.

CIRCOLARE 13 gennaio 2000, n. 371.
Decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280. Piano straordi nario di lavori di pubblica utilità. Proroga dei progetti.


ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 13 gennaio 2000, n. 370.
Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15, legge 19 luglio 1994, n. 451 e art. 9 octies, legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, art. 11 legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 approvazione.
Alle Associazioni dei datori di lavoro
Agli Ordini e/o collegi professionali
Alle Imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego
e, p.c.  Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale sici-    liana, Ufficio di Presidenza 

Alla Presidenza della Regione, ufficio di gabinetto
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, divisione VII
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
All'I.N.P.S. Direzione centrale entrate contributive
Alla sede I.N.P.S. della Regione Sicilia
Alla sede I.N.P.S. della Regione Veneto
Alla sede I.N.P.S. della Regione Piemonte
Alla sede I.N.P.S. della Regione Lombardia
Ai gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
1) Piani straordinari di inserimento professionale
Si comunica che la Commissione regionale per l'im piego con delibera n. 341 adottata nella seduta del 28 di cembre 1999, ha approvato n. 30 convenzioni (allegato 1), stipulate tra l'Agenzia regionale per l'impiego e la forma zione professionale e le associazioni datoriali, gli ordini e collegi professionali, relative ai piani straordinari di inserimento professionale dei giovani privi di occupazio ne di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale 19 ago sto 1999, n. 18, per l'utilizzazione di n. 4.413 giovani, che comportano alla conclusione del piano, da parte dei soggetti utilizzatori, l'assunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di almeno il 60% dei giovani impegnati nei piani predetti.
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, con decreto n. 3569/VI/C.R.I./L del 29 dicembre 1999, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione in data 31 dicembre 1999 al n. 1551, ha autorizzato la realizzazione dei piani straordinari di inserimento professionale approvati con la delibera su citata.
L'utilizzazione dei giovani nei piani straordinari di inserimento professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento ma comporta per il datore di lavoro alla conclusione del piano, l'assunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di almeno il 60% dei giovani impegnati nei piani predetti.
Inoltre, la Commissione regionale per l'impiego, sempre nella seduta del 28 dicembre 1999, ha approvato ulteriori n. 32 convenzioni stipulate tra l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e le associazioni datoriali, gli ordini e collegi professionali (allegato 2), condizionando, queste ultime, al reperimento delle necessarie risorse finanziarie, alla conseguente adozione del decreto assessoriale di finanziamento ed alla verifica delle schede formulate dalle singole aziende/liberi professionisti.
La scelta degli ulteriori piani da finanziare sarà operata sulla base dei criteri che saranno successivamente determinati dalla Commissione regionale per l'impiego.
2) Assegnazione dei giovani
L'assegnazione dei giovani avviene, a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, per i soggetti privati tramite chiamata nominativa in conformità ai criteri fissati dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 30 settembre 1997.
A tal proposito i soggetti utilizzatori che risultano assegnatari di giovani da utilizzare con i piani straordinari di inserimento professionale (allegato 3), faranno ri chiesta formale alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio ove si svolgerà l'attività lavorativa e formativa, utilizzando l'apposita modulistica (al legato 5).
Con la presente viene pubblicato, altresì, l'elenco delle aziende/liberi professionisti che hanno presentato la scheda di adesione al progetto, la cui istruttoria si è conclusa con il giudizio di non ammissibilità (allegato 4).
Sulla richiesta di assegnazione l'associazione datoriale, l'ordine o il collegio professionale apporrà il proprio visto che ne certificherà l'avvenuta adesione alla convenzione stipulata.
Giusto quanto stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare dell'1 giugno 1998, n. 74, per quanto concerne i vincoli di parentela, i piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione non possono essere attivati nei confronti del coniuge, nonché per più di un parente o affine fino al terzo grado del soggetto utilizzatore.
E', altresì, esclusa la possibilità di accesso di un me desimo giovane a due piani di inserimento professionale che si sviluppino in un medesimo periodo.
Analogamente si esclude la possibilità di accesso ai piani di inserimento professionale da parte di soggetti che abbiano in corso un rapporto di lavoro part-time, anche se a termine.
La competente sezione circoscrizionale per l'impiego provvederà all'assegnazione dei soggetti interessati utilizzando l'apposita modulistica (allegato 6), sulla scorta del titolo di studio o qualifica professionale indicata nella richiesta di assegnazione e previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 15 della legge n. 451/94, alla data della comunicazione del soggetto utilizzatore, e cioè:
1)  età dei giovani da inserire nel piano;
2)  stato di disoccupazione dei giovani;
3)  possesso del titolo di studio richiesto.
A tal proposito, in nessun caso si potrà derogare all'assolvimento dell'obbligo scolastico.
La S.C.I.C.A. verificherà scrupolosamente, che il soggetto utilizzatore rientri effettivamente tra coloro che sono risultati assegnatari ed il numero massimo di giovani (unità assegnate d'ufficio) da utilizzare con i piani straordinari di inserimento professionale di cui all'allegato 3).
Contestualmente alla richiesta di assegnazione il soggetto utilizzatore chiederà alla sezione circoscrizionale per l'impiego la vidimazione di apposito registro delle presenze.
Al fine di agevolare le imprese ed i liberi professionisti onde consentire l'immediata esecutività dei piani, nella considerazione della semplicità delle verifiche da effettuare, le sezioni circoscrizionali per l'impiego sono invitate a rilasciare il nulla osta all'assegnazione ed a vidimare i registri di presenza a vista.
I soggetti utilizzatori, ricevuto il nulla osta dalla se zione circoscrizionale per l'impiego, provvederanno a da re corso all'utilizzazione dei giovani, previa apertura di apposita posizione assicurativa presso l'I.N.A.I.L. ai fini dell'assicurazione dei giovani utilizzati, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con riferimento ai rischi connessi all'impiego delle macchine, attrezzature e materiali utilizzati dai giovani.
Premesso ciò, si fa presente che il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38, serie generale, parte I, del 16 febbraio 1998, dispone che a decorrere dal 1 gennaio 1998, per la durata di un triennio e a titolo di sperimentazione, ai soggetti utilizzatori, per i piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, è concessa una riduzione del 50% del premio I.N.A.I.L., determinato sulla base della retribuzione minima annua fissata ai fini della rivalutazione delle rendite e del tasso di tariffa relativo alla voce corrispondente alle lavorazioni effettivamente svolte.
Si invitano i soggetti utilizzatori a valutare l'opportunità di aprire apposita posizione assicurativa per re sponsabilità civile verso terzi.
I soggetti utilizzatori dovranno tenere presso ogni luo go ove si svolge l'attività l'apposito registro delle presenze giornaliere dei giovani utilizzati, progressivamente numerato e vidimato dalla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, con i giovani nominativamente indicati, sul quale verranno apposte le firme di presenza con a fianco indicato l'orario di entrata e di uscita.
Nel predetto registro dovrà essere indicata l'articolazione giornaliera delle ore destinate alle prestazioni lavorative e delle ore destinate alla formazione, sulla scorta del programma dei lavori articolato per mese, del quale si dovrà dare comunicazione preventiva all'U.P.L.M.O. e all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio.
Dell'inizio dell'utilizzazione e dell'articolazione dei lavori dovrà essere informato l'U.P.L.M.O. e l'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio.
Qualora nella fase di realizzazione del P.I.P. dovesse rendersi necessaria una diversa articolazione, il soggetto utilizzatore dovrà darne tempestiva comunicazione agli uffici suindicati.
Al riguardo si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art. 63, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Tale comunicazione sulla partecipazione dei giovani al P.I.P. va data all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente pur non configurandosi per i giovani inseriti un rapporto di lavoro, stante che comunque viene svolta un'attività presso il soggetto utilizzatore per un numero di ore massimo di 100. Va, quindi, comunque osservata da parte del soggetto attuatore la normativa attualmente vigente in tema di igiene e sicurezza sul posto di lavoro.
Qualora dovessero verificarsi fatti o condizioni che non consentano la prosecuzione del rapporto di inserimento, l'associazione datoriale o l'ordine o il collegio professionale, esperito infruttuosamente presso la propria sede un tentativo di composizione bonaria della controversia, promuove la revoca dell'assegnazione da parte della sezione circoscrizionale per l'impiego, con la conseguente sostituzione di quello dei soggetti che fosse ritenuto responsabile dell'anticipata risoluzione del rapporto di inserimento professionale.
Il soggetto utilizzatore dovrà altresì trasmettere, contestualmente all'inizio dell'utilizzazione, l'elenco dei soggetti utilizzati, alla propria associazione datoriale o all'or dine o collegio professionale utilizzando l'allegata scheda (allegato 7).
E' appena il caso di ricordare l'obbligo dell'ente convenzionato e del soggetto utilizzatore di conservare tutta la documentazione per almeno dieci anni.
Le procedure di assegnazione ai P.I.P. dovranno esperirsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, pena l'esclusione dal piano medesimo.
Gli enti convenzionati comunicheranno, suddivisi per provincia e per titolo di studio, a questo coordinamento ed alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, tempestivamente, l'elenco dei soggetti utilizzatori con a fianco indicato il numero dei giovani assegnati ai P.I.P. straordinari, e le relative generalità.
3) Modalità di pagamento ed applicazione di determinati istituti
Per quanto attiene le modalità di pagamento delle in dennità spettanti ai giovani, occorre precisare che i soggetti utilizzatori sono tenuti a corrispondere con cadenza mensile l'indennità spettante ai giovani in base alle ore di presenza effettuate nell'arco di ogni mese.
Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.S. relativi ai lavoratori dipendenti.
In base al disposto normativo, l'obbligo della corresponsione dell'indennità spettante ai giovani neo inseriti si riferisce a tutti i soggetti utilizzatori a prescindere dal fatto che questi abbiano o meno personale dipendente. Pertanto, anche ai fini di una semplificazione e uniformità di adempimenti, l'I.N.P.S. provvederà al rimborso delle somme anticipate a titolo di indennità ex legge n. 451/94 e n. 52/98, anche in favore dei soggetti utilizzatori senza personale dipendente.
Si ritiene che analoga procedura, salvo contrario o diverso avviso dell'I.N.P.S., possa applicarsi nei confronti delle aziende del settore agricolo, stante la specificità degli adempimenti contributivi per tale settore.
Le somme anticipate potranno essere portate a compensazione con il mod. F24. Le stesse anticipate dagli enti utilizzatori a titolo di indennità, previa rendicontazione, saranno rimborsate trimestralmente all'istituto, a valere sul fondo nazionale per l'occupazione.
Considerato il contenuto della norma, si sottolinea l'esigenza che le S.A.P.-I.N.P.S. attivino le dovute sinergie con gli uffici provinciali del lavoro per le eventuali problematiche che si dovessero presentare.
Si chiarisce che l'indennità comprende, nei casi di cui al successivo punto 6), anche la quota di L. 800.000 mensili spettanti a titolo di rimborso delle spese di vitto e alloggio.
Per quanto attiene al regime fiscale delle indennità liquidate, le attività formative ed il monitoraggio degli interventi, nonché quant'altro non previsto nella presente circolare, ma compatibile con la misura in parola, restano ferme le disposizioni impartite con circolare assessoriale 22 ottobre 1998, n. 322, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 14 novembre 1998, punto 6), e circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 28 gennaio 1998, punti 5) e 6), e successive modifiche ed integrazioni.
Per l'applicazione di determinati istituti, quali ferie, malattia e maternità, nonché quant'altro non previsto nella presente circolare, ma compatibile con la misura in parola, restano ferme le disposizioni impartite con circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 336, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 16 febbraio 1999, punto 7).
4) Adempimenti a cura delle sedi I.N.P.S.
Ai fini di una più efficace azione amministrativa nelle modalità di pagamento, questo Assessorato ha in corso rapporti con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la Direzione generale dell'I.N.P.S., per snellire le procedure ed adeguare le stesse alla normativa regionale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare del 23 luglio 1999, n. 60, al punto 3), diretta anche alla Direzione generale dell'I.N.P.S., ha precisato che:" La Regione Sicilia, in quanto Regione a statuto speciale, ha autonomamente modificato in base a proprie leggi regionali alcune condizioni di accesso ai piani. In merito ai piani interregionali conclusi con soggetti utilizzatori per iniziative da attuarsi in territori extra regione, con giovani residenti in Sicilia, questi potranno usufruire di disponibilità finanziarie aggiuntive, così come previsto dalla legge regionale, oltre che di quanto stabilito dalla normativa nazionale".
Va al riguardo, infine, richiamato l'art.1 del D.P.R. 25 giugno 1952, n.1138, così come modificato dal D.P.R. 16 febbraio 1979, n.76, che dispone che le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato sulle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale sono svolte, nel territorio della Regione siciliana, dall'Amministrazione regionale a norma del l'art. 20, in relazione all'art. 17, lett. f), dello statuto.
Nelle more della definizione della predetta intesa ed in forza della richiamata disposizione costituzionale, si emanano le seguenti direttive.
Ai fini della regolarità delle operazioni legate al conguaglio ovvero al rimborso delle indennità relative ai P.I.P., le sedi dell'I.N.P.S. competenti per territorio provvederanno a chiedere ai soggetti interessati copia della seguente documentazione:
-  l'associazione datoriale/ordine/collegio professionale provvederà ad inoltrare alla sede I.N.P.S. competente per territorio copia della convenzione e del progetto esecutivo approvato dalla commissione regionale per l'im piego, comprensivo dell'elenco delle imprese/liberi professionisti con a fianco indicato il numero dei giovani da utilizzare nella misura in parola;
-  i soggetti utilizzatori, risultati assegnatari di giovani nel Piano straordinario, di cui all'allegato 3) alla presente circolare, dovranno inoltrare, alle sedi I.N.P.S. competenti per territorio, il provvedimento di assegnazione dei giovani neo inseriti emanato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, ossia l'allegato 6).
Relativamente alle modalità operative relative al conguaglio delle somme anticipate dai soggetti utilizzatori, restano valide le direttive emanate dall'I.N.P.S., direzione centrale entrate contributive, con circolare n. 13 del 27 gennaio 1999, così come armonizzate con circolare as sessoriale 9 febbraio 1999, n. 336.
5) Risorse finanziarie
Per quanto attiene alle risorse finanziarie destinate alla misura in parola, occorre precisare quanto appresso indicato.
Con decreto direttoriale del 31 dicembre 1998, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha assegnato alla Regione Sicilia la somma di L. 42.000.000.000, da utilizzare per i piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare del 23 luglio 1999, n. 60, ha disposto che "per quanto concerne la distribuzione delle risorse in base alla ripartizione prevista con il succitato decreto direttoriale, le Commissioni regionali per l'impiego potranno deliberare circa l'utilizzo dei finanziamenti, originariamente destinati ai piani interregionali, per piani regionali e viceversa, in rapporto alle domande effettivamente pervenute".
La Commissione regionale per l'impiego, avvalen dosi della suddetta facoltà, nella seduta del 2 settembre 1999, ha modificato la destinazione delle risorse assegnate con il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 31 dicembre 1998, destinando L. 25.200.000.000 ai piani regionali e L. 16.800.000.000 ai piani interregionali.
Considerato che le risorse necessarie per l'attivazione dei piani interregionali, effettivamente concretizzatisi, ammontano a L. 9.912.000.000, la Commissione regionale per l'impiego, con delibera n. 340, adottata nella seduta del 28 dicembre 1999, ha, altresì, stabilito di destinare le risorse rimanenti da tale misura, ammontanti a L. 6.888.000.000, anch'esse ai piani regionali.
6) Piani interregionali di inserimento professionale con gemellaggio
La Commissione regionale per l'impiego, con delibera n. 340 adottata nella seduta del 28 dicembre 1999, ha preso atto delle convenzioni quadro stipulate tra l'Agenzia regionale per l'impiego del Veneto e la C.N.A. regionale del Veneto, tra l'Agenzia regionale per l'impiego del Piemonte e l'A.P.I. Torino, tra l'Agenzia regionale per l'impiego della Lombardia e l'U.N.A.P.I. della Lombardia, ed approvate dalle Commissioni regionali per l'impiego delle rispettive regioni, per un totale di n. 590 giovani da utilizzare nei piani di inserimento professionale interregionali e precisamente n. 300 giovani nella regione Veneto, n. 90 giovani nella regione Piemonte e n. 200 giovani nella regione Lombardia, per un impegno finanziario complessivo pari a L. 9.912.000.000.
L'Assessore regionale del lavoro, della previdenza so ciale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con decreto n. 3559/VI/C.R.I./L del 29 dicembre 1999, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione in data 31 dicembre 1999 al n. 1550, ha preso atto delle convenzioni quadro stipulate con le Agenzie regionali per l'impiego su indicate.
La sede regionale della C.N.A.-Sicilia, l'A.P.I. di Messina e l'U.N.A.P.I. di Castelvetrano (TP), che hanno stipulato le intese di gemellaggio con le corrispondenti associazioni, in sinergia con le Agenzie regionali per l'impiego, ovvero con i soggetti che sono alle stesse subentrati, a seguito del decreto legislativo n. 469/97, sono onerate di porre in essere tutte le procedure, conformemente ai contenuti delle intese di gemellaggio già sottoscritte, per l'attivazione di tali piani.
7) Piani di inserimento professionale totalmente fi nanziati dai soggetti utilizzatori
La Commissione regionale per l'impiego, con delibera n. 339 adottata nella seduta del 28 dicembre 1999, ha approvato la convenzione stipulata tra l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e l'associazione degli industriali di Trapani, relativa all'utilizzazione di n. 60 giovani nei piani di inserimento professionale autofinanziati dagli stessi soggetti utilizzatori.
Per le procedure e le modalità di realizzazione dei suddetti piani, a cura dei soggetti utilizzatori, si farà ri ferimento alla modulistica allegata alla presente circolare (allegati 8, 9 e 10) e, compatibilmente con detta misura, alle direttive emanate con la circolare assessoriale n. 290/98 e successive modifiche ed integrazioni e circolare assessoriale n. 336/99.
8) Attività di vigilanza e controllo
Restano valide le direttive impartite con circolare assessoriale 27 aprile 1998, n. 306.
L'Assessore: PAPANIA

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(2000.2.121)
CIRCOLARE 13 gennaio 2000, n. 371.
Decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280. Piano straordi nario di lavori di pubblica utilità. Proroga dei progetti.
A tutti gli enti promotori di progetti di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego
e, p.c. Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana
Alla Presidenza della Regione, Ufficio di Gabinetto
Al Ministero del lavoro, Direzione generale per l'impiego, divisione II
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
Pervengono numerose richieste di chiarimenti in me rito ai progetti rientranti nel piano straordinario di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 ago sto 1997, n. 280.
Al riguardo si significa che non risulta possibile procedere alla prosecuzione dei progetti rientranti nell'ambito del piano straordinario in oggetto segnato, stante la pre visione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280, che dispone che i progetti sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi.
Peraltro, i progetti attivati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280, prevedevano, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, capaci di essere competitive nel mercato anche nel settore autonomo.
Il progetto e il piano di impresa relativo all'attività da promuovere alla fine del progetto indicavano le forme di realizzazione del predetto impegno.
In dipendenza di ciò saranno, in seguito, richieste ai singoli enti notizie in merito alle iniziative intraprese al fine di assicurare le nuove attività stabili nel tempo conseguenti all'impegno assunto al momento della progettazione dell'iniziativa.
Si specifica, infine, che i lavoratori impegnati nei progetti in parola non rientrano tra i soggetti fruitori nella disciplina transitoria di cui all'art. 12 del decreto legisla tivo 1° dicembre 1997, n.468, così come integrato e mo dificato dall'art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n.144.
Conseguentemente non possono essere approvati progetti di lavori socialmente utili, disciplinati dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che prevedano l'utilizzazione di giovani utilizzati in progetti ricadenti nell'ambito del piano straordinario di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.
L'Assessore: PAPANIA
(2000.2.122)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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