REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 AGOSTO 2000 - N. 36
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 5 giugno 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Serradifalco e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO COMMISSARIALE 26 luglio 2000.
Nomina del Sub-Commissario per gli interventi di cui all'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale 31 maggio 1999   pag.


DECRETO COMMISSARIALE 26 luglio 2000.
Nomina del Sub-Commissario per l'espletamento delle attività previste dall'articolo 2, comma 6, dell'ordinanza ministeriale 31 marzo 2000  pag.


DECRETO COMMISSARIALE 26 luglio 2000.
Nomina del Sub-Commissario per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 7, dell'ordinanza ministeriale 21 luglio 2000  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 23 maggio 2000.
Apposizione di vincolo alla zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in territorio di Piana degli Albanesi e Monreale  pag.


DECRETO 31 maggio 2000.
Ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria Scippa sita in agro di Troina  pag.


DECRETO 9 giugno 2000.
Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio del comune di Corleone.
  pag.

DECRETO 9 giugno 2000.
Apposizione di vincolo alla zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura nell'isola di Lampedusa  pag.


DECRETO 9 giugno 2000.
Apposizione di vincolo alla zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro di Montalbano Elicona  pag.


DECRETO 9 giugno 2000.
Apposizione di vincolo alla zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro del comune di Prizzi  pag.


DECRETO 13 giugno 2000.
Revoca del decreto 19 agosto 1996, concernente riconoscimento di un allevamento contadino del coniglio selvatico nel comune di Biancavilla  pag.


DECRETO 13 giugno 2000.
Revoca del decreto 13 novembre 1992, concernente riconoscimento di un allevamento contadino della lepre comune e della coturnice siciliana nel territorio del comune di Catania  pag.


DECRETO 13 giugno 2000.
Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio del comune di Gangi  pag.


DECRETO 13 giugno 2000.
Apposizione di vincolo alla zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro del comune di Licata  pag. 10 


DECRETO 13 giugno 2000.
Revoca del decreto 27 aprile 1995, concernente riconoscimento di un allevamento contadino del coniglio selvatico nel comune di Ventimiglia di Sicilia  pag. 10 

DECRETO 15 giugno 2000.
Costituzione del vincolo della zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro dei comuni di Palazzolo Acreide, Cassaro e Sortino  pag. 11 


DECRETO 27 giugno 2000.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria denominata El Condor, in territorio del comune di Bronte.  pag. 11 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 30 maggio 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag. 12 


DECRETO 31 maggio 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.  pag. 13 


DECRETO 7 giugno 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.  pag. 13 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 31 maggio 2000.
Sospensione del termine previsto dall'art. 1 del decreto 9 maggio 2000, concernente cessazione del funzionamento degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato della Regione siciliana  pag. 14 


DECRETO 12 luglio 2000.
Disposizioni per la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura di una media e grande struttura di vendita  pag. 14 


DECRETO 12 luglio 2000.
Disposizioni per regolamentare gli interventi a favore dei centri storici, delle aree urbane di interesse commerciale, dei centri urbani di minore consistenza demografica ubicati nelle zone di montagna, in zone rurali e nelle isole minori. Fissazione dei criteri di priorità e atti dovuti per il rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita  pag. 15 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 20 aprile 2000.
Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95  pag. 17 


DECRETO 2 giugno 2000.
Reinserimento della ditta Cinquemani Salvatore nella graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abitativa relativa alla provincia di Agrigento  pag. 18 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 31 maggio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Gela  pag. 18 

DECRETO 8 giugno 2000.
Approvazione del piano particolareggiato di recupero del comune di San Cataldo  pag. 20 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 26 giugno 2000.
Approvazione della circolare 21 giugno 2000, relativa agli incentivi agli operatori turistici per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico "Sicilia" in esecuzione del Piano regionale di propaganda turistica per l'anno 2000  pag. 26 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Provvedimenti concernenti costituzione delle conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica.  pag. 27 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Costituzione dell'Osservatorio regionale per il commercio   pag. 30 

CIRCOLARI
Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 28 luglio 2000, prot. n. 1585.
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento generale sui lavori pubblici - Lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato  pag. 30 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 20 luglio 2000, n. 22.
Modifica della circolare n. 363/99 sulle modalità di utilizzo delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati sul capitolo di spesa 33652 - art. 14, legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 - Spese per l'automazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale del lavoro   pag. 30 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 12 luglio 2000, prot. n. 00719/Gab.
Fornitura di prodotti medicinali per uso umano.
  pag. 31 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Leggi e decreti presidenziali

DECRETO PRESIDENZIALE 6 marzo 2000, n. 11.
Regolamento concernente la disciplina della riproduzione animale  pag. 31 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Leggi e decreti presidenziali

DECRETO COMMISSARIALE 25 luglio 2000.
Approvazione del documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti in Sicilia e della suddivisione del territorio siciliano negli ambiti e sub ambiti concernenti gli impianti di produzione di CDR e relative stazioni di trasferenza.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 5 giugno 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Serradifalco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n.35;
Vista la nota n.3618 del 17 maggio 2000, con cui il segretario comunale del comune di Serradifalco ha comunicato che il sindaco, dott.ssa Concetta Blando, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in data 17 maggio 2000;
Rilevato che, per il combinato disposto dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 11 della citata legge regionale n.35/97, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'art.55 dell'O.R.EE.LL. che sostituisca gli organi ordinari fino alla prima tornata elettorale utile;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;
Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Serradifalco.

Art.2

Nominare il sig. Marsala Francesco commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art.3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'Amministrazione interessata.
Palermo, 5 giugno 2000.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 

(2000.23.1212)
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DECRETO COMMISSARIALE 26 luglio 2000.
Nomina del Sub-Commissario per gli interventi di cui all'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale 31 maggio 1999.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, come modificata ed integrata con le ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000, concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 2983/99, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'O.M. n. 3048/2000, che prevede la nomina di un Sub-Commissario per gli interventi previsti nel successivo art. 3, da nominarsi da parte del Commissario delegato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente;
Vista l'intesa resa dal Ministro dell'ambiente, con nota n. 11861 del 25 luglio 2000, sul nominativo del dott. Nicolò Scialabba, dirigente dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Decreta:


Articolo unico

Il dott. Nicolò Scialabba, dirigente della Regione siciliana, è nominato Sub-Commissario per gli interventi di cui all'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 26 luglio 2000.
  CAPODICASA 

(2000.30.1684)
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DECRETO COMMISSARIALE 26 luglio 2000.
Nomina del Sub-Commissario per l'espletamento delle attività previste dall'articolo 2, comma 6, dell'ordinanza ministeriale 31 marzo 2000.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, come modificata ed integrata con le ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000, concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, della citata ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, che prevede, oltre all'avvalimento del Vice Commissario di cui all'art. 1, comma 2, dell'O.M. n. 3048/2000, anche quello di un Sub-Commissario, per le attività previste dall'art. 2, comma 6, dell'O.M. n. 3052 del 31 marzo 2000, richiamato dal comma 1 dello stesso articolo, da nominarsi da parte del Commissario delegato, d'intesa con il Ministro del l'ambiente;
Vista l'intesa resa dal Ministro dell'ambiente, con nota n. 11863 del 25 luglio 2000, sul nominativo della dott.ssa Silvia Coscienza, dirigente tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Decreta:


Articolo unico

La dott.ssa Silvia Coscienza, dirigente tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, è nominata Sub-Commissario, ai sensi e per le attività richiamate dall'art. 7, comma 2, dell'O.M. n. 3072 del 21 luglio 2000.
Palermo, 26 luglio 2000.
  CAPODICASA 

(2000.30.1686)
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DECRETO COMMISSARIALE 26 luglio 2000.
Nomina del Sub-Commissario per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 7, dell'ordinanza ministeriale 21 luglio 2000.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, come modificata ed integrata con le ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000, concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 7, della citata ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, che prevede, oltre all'avvalimento del Vice Commissario di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), dell'O.M. n. 3048/2000, anche quello di un Sub-Commissario, per le attività previste nella stessa norma, da nominarsi da parte del Commissario delegato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente;
Vista l'intesa resa dal Ministro dell'ambiente con nota n. 11862 del 25 luglio 2000, sul nominativo del dott. Alberto Di Pace, Prefetto di Siracusa;
Decreta:


Articolo unico

Il dott. Alberto Di Pace, Prefetto di Siracusa, è nominato Sub-Commissario, ai sensi e per le attività di cui all'art. 2, comma 7, dell'O.M. n. 3072 del 21 luglio 2000.
Palermo, 26 luglio 2000.
  CAPODICASA 

(2000.30.1685)
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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 23 maggio 2000.
Apposizione di vincolo alla zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in territorio di Piana degli Albanesi e Monreale.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n.33, modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n.15;
Visto il proprio decreto n.1363 del 14 luglio 1994, con il quale, ai sensi dell'abrogata legge regionale n.37/81, art.36, è stata costituita una zona di ripopolamento e cattura nel territorio comunale di Piana degli Albanesi e Monreale per la durata di anni tre con inizio 1 gennaio 1995 e scadenza 31 dicembre 1997;
Visti i successivi decreto n.2344 del 10 novembre 1997 e decreto n.3944 del 30 novembre 1998, il primo di convalida e rideterminazione della scadenza del vincolo ai sensi della legge regionale n.33/97, art.41, e il secondo di rettifica della scadenza del vincolo ai sensi della legge regionale n.15/98, art.22;
Visto, in particolare, l'art. 46, comma 5°, della legge regionale n.33/97, in forza del quale, alla scadenza della zona di ripopolamento e cattura, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto vincola all'interno della stessa e con destinazione a zona rifugio una superficie non inferiore al 25% dell'area totale in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un altro biennio;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo prot. n.2360 dell'1 ottobre 1999, con la allegata relazione tecnica datata 27 settembre 1999, dalla quale si rileva l'individuazione e la delimitazione della zona rifugio all'interno della zona di ripopolamento e cattura ricadente nel territorio comunale di Piana degli Albanesi e Monreale estesa Ha. 300 circa con un perimetro di km. 9 circa, comprendente le contrade Piani di Kumeta, Monte Kumeta, parte di c.zo Kaggio Grande in territorio di Monreale e parte di Kumeta e Drigna in territorio di Piana degli Albanesi;
Ritenuto di dovere procedere a vincolare la zona rifugio di cui sopra;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è vincolata la zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in territorio di Piana degli Albanesi e Monreale avente la seguente delimitazione: partendo dal punto di quota 614 in senso orario e direzione sud-ovest si percorre la trazzera che aggira la galleria fino al punto di quota 596 posto sulla ex strada ferrata Piana degli Albanesi - San Giuseppe Jato, si percorre l'ex strada ferrata per circa 500 metri fino al punto di quota 580 dove continua per un sentiero che passando alle spalle di una masseria in linea retta va ad intersecare il punto di quota 625. Da tale punto di quota si costeggia un bosco di pini fino a intersecare la linea di quota 675, si percorre per circa metri 800 fino ad incontrare la recinzione del demanio forestale. Si risale tale recinzione in direzione nord fino al punto di quota 1.022 e continua per una stradella che porta al monte Kumeta e alle cave di marmo. Si percorre la suddetta stradella fino al punto di quota 920 in direzione sud-ovest toccando le intersezioni con le linee di quota 900, 875, 850, 825, 800, 775 fino ad intersecare la linea di quota 750 da dove percorrendo una stradella poderale che conduce alla ex cava, si va a chiudere il confine nel punto di quota 614 punto di partenza, il perimetro risultante è di km. 9,0 circa e racchiude un'area di circa 300 ettari.

Art. 2

La zona rifugio sopra descritta è evidenziata in giallo e contornata in blu nella allegata carta IGM 1:25.000 che fa parte integrante del presente decreto ed è vincolata per un periodo di anni due con inizio 1 gennaio 2000 e scadenza 31 dicembre 2001.

Art.3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione dell'allegata planimetria.
Palermo, 23 maggio 2000.
  CUFFARO 

(2000.23.1193)
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DECRETO 31 maggio 2000.
Ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria Scippa sita in agro di Troina.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, l'art. 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2288 del 22 giugno 1998, di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Scippa nel territorio del comune di Troina;
Visto il proprio decreto n. 386 dell'11 marzo 1999 di proroga della predetta concessione;
Vista la domanda presentata dal sig. De Maria Salvatore, nato a Catania l'11 febbraio 1950 e residente in Misterbianco, via Galermo n. 195, titolare concessionario responsabile dell'anzidetta azienda, tendente all'ampliamento della stessa con altri terreni del comune di Troina;
Vista la relazione tecnica e la documentazione tecnica ed amministrativa di parte sullo stato attuale dell'azienda e sulle prospettive di miglioramento degli ambienti naturali e delle strutture finalizzati al potenziamento della fauna;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Enna formulata con nota n. protocollo 7555 del 6 dicembre 1999;
Visto il verbale dell'accertamento effettuato dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Enna dal quale si evince tra l'altro il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza in parola e vengono forniti i dati relativi al territorio provinciale a mente di quanto previsto dall'art. 14, comma 6, della richiamata legge regionale n. 33/97;
Sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica che, con nota n. protocollo 119/T-B87A del 2 febbraio 2000, ha espresso parere favorevole all'ampliamento di cui sopra;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo n. protocollo 1795/2000 del 9 marzo 2000 ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

E' ampliata l'azienda faunistico-venatoria Scippa sita in agro di Troina di cui al decreto n. 2288 del 22 giugno 1998 prorogato con decreto n. 386 dell'11 marzo 1999 estesa Ha. 264.52.83 con le seguenti particelle 60 e 65 del foglio di mappa n. 53; 20, 21, 22 e 32 del foglio di mappa n. 54; 82, 83, 61, 62, 81, 84, 86, 85, 63, 133, 135, 138, 140, 146, 147, 134, 137, 142, 143, 144, 145, 139, 132, 141, 136, 148 del foglio di mappa n. 63; 3, 7, 12, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, parte della 67 (per Ha. 13.89.05), 69 del foglio di mappa n. 64; 51, 94, 125, 126, 127, 93, 140, 141, 161, 162, 167, 132, 133, 147, 91, 204, 128, 1, 173, 158, 160, 164, 166, 159, 165, 2, 174, 52, 124, 142, 144, 44, 77, 46, 78, 79, 138 del foglio di mappa n. 65; 72, 74, 76, 1, 49, 75, 77, 71, 48, 73, 3, 4, 5, 9, 68, 28, 10, 19, 33, 34, 35, 36, 57, 58, 70, 41, 42, 43, 44, 7, 39, 40, 46, 47, 14, 69, 6, 64, 65, 66, 67, 13, 11, 80, 79, 22, 84, 82, 81, 30 del foglio di mappa n. 66; 37 del foglio di mappa n. 75 del catasto terreni del comune di Troina per una superficie totale di Ha. 733.81.35. Per effetto del presente decreto la superficie complessiva dell'azienda faunistico-venatoria ammonta a complessivi Ha. 998.34.18.

Art. 2

Per la durata del presente decreto che andrà a scadere il 31 gennaio 2008, restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione dei decreti nn. 2288 del 22 giugno 1998 e 386 dell'11 marzo 1999 citati nelle premesse.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui al decreto n. 571 del 5 marzo 1998 di cui alle premesse, agli obblighi a suo tempo assunti e di cui al decreto di costituzione n. 2288 del 22 giugno 1998, nonché l'inadempienza alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comporta la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 maggio 2000.
  CUFFARO 

(2000.24.1258)
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DECRETO 9 giugno 2000.
Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio del comune di Corleone.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 33 dell'1 settembre 1997;
Visto, in particolare, l'art. 41, comma 1, della legge regionale n. 33/97 che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto il comma 4 dell'art. 41 della stessa legge che distingue le zone cinologiche stabili in zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa e zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo protocollo n. 2795 del 4 novembre 1999, nonché la documentazione allegata, con la quale viene proposta l'individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento e l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio comunale di Corleone individuato al nuovo catasto terreni al foglio 79, particelle 182, 204, 307, 308, 309, 310 in parte 311, 312, 370, 446, 447, 448 condotta in affitto dal sig. Vintaloro Vincenzo, per una superficie di Ha. 27.24.07;
Vista la relazione tecnica redatta a seguito di un sopralluogo effettuato da funzionario della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo in data 20 aprile 1999, dalla quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificata zona B perché in essa è stata riscontrata presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e il territorio ha le caratteristiche faunistico-ambientali richieste dalla legge;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il conduttore del fondo sig. Vintaloro Vincenzo, dà il consenso affinché lo stesso venga utilizzato a zona di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;
Visto il verbale della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo del 23 luglio 1999, concernente l'acquisito parere favorevole dei rappresentanti delle associazioni agricole venatorie ed ambientaliste convocati ai sensi della circolare protocollo n. 7321 del 15 dicembre 1998 e dell'ultimo capoverso del paragrafo 2.5 del piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo protocollo n. 650 del 6 marzo 2000, con la quale viene trasmessa la proposta di individuazione della zona cinologica B pubblicata all'albo pretorio del comune di Corleone dal 3 gennaio 2000 al 19 gennaio 2000 e dalla quale si evince che, trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della predetta proposta di individuazione, nessuna opposizione è stata presentata ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 16;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di poter procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al 7° comma dell'art. 41 della già citata legge regionale n. 33/97;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, nel fondo condotto dal sig. Vintaloro Vincenzo ricadente nel territorio del comune di Corleone contrada Spinuso, identificato in catasto al foglio 79, particelle 182, 204, 307, 308, 309, 310 in parte, 311, 312, 370, 446, 447, 448, esteso Ha. 27.24.07, è individuata una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata zona B.

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, nelle more di un eventuale affidamento della zona cinologica, ne curerà la gestione e la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera, che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo zona cinologica B divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma 1, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 giugno 2000.
  CUFFARO 

(2000.26.1343)
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DECRETO 9 giugno 2000.
Apposizione di vincolo alla zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura nell'isola di Lampedusa.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Visto il proprio decreto n. 816 del 4 maggio 1995, con il quale, ai sensi dell'abrogata legge regionale n. 37/81, art. 36, è stata costituita una zona di ripopolamento e cattura nell'isola di Lampedusa per la durata di anni 3, con inizio l'1 agosto 1995 e scadenza 31 luglio 1998;
Visti i successivi decreti n. 2344 del 10 novembre 1997 e n. 3944 del 30 novembre 1998, il primo di convalida e rideterminazione della scadenza del vincolo ai sensi della legge regionale n.33/97, art. 41, e il secondo di rettifica della scadenza del vincolo ai sensi della legge regionale n. 15/98, art. 22, con il quale è stata stabilita la scadenza alla data del 31 luglio 2000;
Visto, in particolare, l'art. 46, comma 5°, della legge regionale n. 33/97, in forza del quale alla scadenza della zona di ripopolamento e cattura l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto vincola all'interno della stessa e con destinazione a zona rifugio una superficie non inferiore al 25% dell'area totale in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un altro biennio;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, protocollo n. 1892 del 9 maggio 2000, con allegata la relazione tecnica datata 8 maggio 2000, dalla quale si rileva l'individuazione e la delimitazione della zona rifugio all'interno della zona di ripopolamento e cattura nell'isola di Lampedusa, ricadente nel foglio di mappa n. 1, in una parte della particella n. 1, ubicata a nord-ovest del centro abitato dell'isola;
Ritenuto di dovere procedere a vincolare la zona rifugio di cui sopra;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è vincolata la zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura nell'isola di Lampedusa, estesa mq. 17.500 circa ricadente nel foglio di mappa n. 1, in una parte della particella 1, ubicata a nord-ovest del centro abitato dell'isola e delimitata a nord dalla costa in prossimità di Punta Muro Vecchio, a sud-ovest dalla strada comunale che porta a Capo Ponente, ad est con la restante parte della zona di ripopolamento e cattura, ad ovest col vecchio confine della zona di ripopolamento e cattura.

Art. 2

Il controllo della zona rifugio è affidato alla Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento nelle more di un eventuale affidamento della stessa ad associazione venatoria, ambientalista o ad associazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiana, mediante convenzione da stipulare con la Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, che ne curerà la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovrà riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, zona rifugio, divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica.

Art. 3

La suddetta zona rifugio è evidenziata in giallo nell'allegata planimetria che fa parte integrante del decreto ed è vincolata per un periodo di anni 2, con inizio 1 agosto 2000 e scadenza 31 luglio 2002.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione dell'allegata planimetria.
Palermo, 9 giugno 2000.
  CUFFARO 

(2000.26.1341)
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DECRETO 9 giugno 2000.
Apposizione di vincolo alla zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro di Montalbano Elicona.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, modificata dalla legge regionale 31 ottobre 1998, n. 15;
Visto il proprio decreto n. 707 del 21 aprile 1995, con il quale, ai sensi dell'abrogata legge regionale n. 37/81, è stata costituita una zona di ripopolamento e cattura nel territorio del comune di Montalbano Elicona per la durata di anni 3, con inizio l'agosto 1995 e scadenza 31 luglio 1998;
Visti i successivi decreti n. 2344 del 10 novembre 1997 e n. 3944 del 30 novembre 1998, il primo di convalida e rideterminazione della scadenza del vincolo ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, e il secondo di rettifica della scadenza del vincolo ai sensi della successiva legge regionale n. 15/98, art. 22;
Visto, in particolare, l'art. 46, comma 5°, della legge regionale n. 33/97, in forza del quale alla scadenza della zona di ripopolamento e cattura l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto vincola all'interno della stessa e con destinazione a zona rifugio una superficie non inferiore al 25% dell'area totale in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un altro biennio;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, protocollo n. 2363 Pos IV A/5 del 24 agosto 1999, con la quale propone la chiusura all'attività venatoria per un ulteriore biennio una zona di Ha. 270, da destinare a zona rifugio, posta all'interno della zona di ripopolamento e cattura sita in agro del comune di Montalbano Elicona;
Vista la relazione tecnica a firma del geom. Pietro Tomasello da cui si rileva che la zona rifugio ricade nelle contrade Chiane, Passo Menta e Monte delle Cerase, estesa Ha. 270 circa, confina a nord col centro urbano di Montalbano Elicona, a sud col torrente Cannapella, e ad est con la strada provinciale Montalbano bivio Tripi, ad ovest con la strada provinciale Montalbano Polverello e risulta la zona nella quale si è avuto il maggior incremento della fauna, dal momento della costituzione della zona di ripopolamento e cattura;
Ritenuto di potere procedere all'istituzione del vincolo di cui sopra;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è vincolata per un periodo di anni 2, con inizio l'1 agosto 2000 e scadenza 31 luglio 2002, la zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro di Montalbano Elicona comprendente le contrade Chiane, Passo Menta, Monte delle Chiane, estesa Ha. 270 circa. Confina a nord col centro urbano di Montalbano Elicona, a sud col torrente Cannapella, ad est con la strada provinciale Montalbano bivio Tripi, ad ovest con la strada provinciale Montalbano Polverello.

Art. 2

Il controllo della zona rifugio è affidato alla Ripartizione faunistico-venatoria di Messina nelle more di un eventuale affidamento della stessa ad associazione venatoria, ambientalista o ad associazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiana, mediante convenzione da stipulare con la Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, che ne curerà la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovrà riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, zona rifugio, divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica.

Art. 3

La zona rifugio sopra descritta è evidenziata in giallo nell'allegata planimetria che fa parte integrante del decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione dell'allegata planimetria.
Palermo, 9 giugno 2000.
  CUFFARO 

(2000.26.1342)
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DECRETO 9 giugno 2000.
Apposizione di vincolo alla zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro del comune di Prizzi.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Visto il proprio decreto n. 1536 dell'8 agosto 1994, con il quale, ai sensi dell'abrogata legge regionale n. 37/81, è stata costituita una zona di ripopolamento e cattura nel territorio comunale di Prizzi per la durata di anni 3, con inizio l'1 gennaio 1995 e scadenza 31 dicembre 1997;
Visto il successivo decreto n. 1869 del 31 agosto 1995 di modifica del confine della costituita zona di ripopolamento e cattura di Prizzi;
Visti i decreti n. 2344 del 10 novembre 1997 e n. 3944 del 30 novembre 1998, il primo di convalida e rideterminazione della scadenza del vincolo ai sensi della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 41, ed il secondo di rettifica della scadenza del vincolo ai sensi della successiva legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, art. 22;
Visto, in particolare, l'art. 46, comma 5°, della legge regionale n. 33/97, in forza del quale alla scadenza della zona di ripopolamento e cattura l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto vincola all'interno della stessa e con destinazione a zona rifugio una superficie non inferiore al 25% dell'area totale in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un altro biennio;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, protocollo n. 2264 del 23 settembre 1999, con allegata la relazione tecnica datata 14 settembre 1999, nella quale è riportata l'individuazione e la delimitazione della zona rifugio all'interno della zona di ripopolamento e cattura nel territorio del comune di Prizzi;
Ritenuto di dovere procedere alla costituzione del vincolo della zona rifugio sopra descritta;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è vincolata la zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro del comune di Prizzi comprendente le contrade Borruso, Quarto delle Macchie (in parte), Iannuzzo e Tondo, estesa Ha. 320 circa, con un perimetro di Km. 8,5. Il confine è meglio riportato nell'allegata carta I.G.M. 1:25.000, segnato in blu ed evidenziato in giallo.

Art. 2

La zona rifugio è vincolata per un periodo di anni 2, con inizio l'1 agosto 2000 e scadenza 31 luglio 2002.
Nella zona rifugio è vietato a chiunque l'esercizio venatorio.

Art. 3

La gestione e il controllo sono affidati alla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo nelle more di un eventuale affidamento della zona rifugio ad associazione venatoria o ambientalista riconosciuta o ad associazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiana; curerà la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovrà riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, zona rifugio, divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione dell'allegata carta I.G.M. 1:25.000.
Palermo, 9 giugno 2000.
  CUFFARO 

(2000.26.1344)
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DECRETO 13 giugno 2000.
Revoca del decreto 19 agosto 1996, concernente riconoscimento di un allevamento contadino del coniglio selvatico nel comune di Biancavilla.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 1426 del 19 agosto 1996, di riconoscimento dell'allevamento contadino Santangelo Alfio, Vincenzino e Salvuccio in agro di Biancavilla;
Vista la nota n. protocollo 1382 del 25 maggio 2000 della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, con la quale viene proposta la revoca del predetto decreto per inadempienza agli impegni a suo tempo assunti con il disciplinare;
Ritenuto di dovere accogliere la proposta della predetta Ripartizione e di revocare il decreto n. 1426 del 19 agosto 1996;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è revocato il decreto n. 1426 del 19 agosto 1996, di riconoscimento dell'allevamento contadino all'iniziativa dei sigg. Santangelo Alfio, Vincenzino e Salvuccio di produrre il coniglio selvatico a scopo di ripopolamento in agro di Biancavilla.

Art. 2

Il terreno interessato dall'iniziativa viene restituito alla libera fruizione faunistico-venatoria, ove non esistano divieti per motivi diversi.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 giugno 2000.
  CUFFARO 

(2000.28.1604)
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DECRETO 13 giugno 2000.
Revoca del decreto 13 novembre 1992, concernente riconoscimento di un allevamento contadino della lepre comune e della coturnice siciliana nel territorio del comune di Catania.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2258 del 13 novembre 1992 di riconoscimento dell'allevamento contadino Sciacca Alfio in agro di Catania;
Vista la nota n. protocollo 1365 del 23 maggio 2000 della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, con la quale viene proposta la revoca del predetto decreto per inadempienza agli impegni a suo tempo assunti con il disciplinare;
Ritenuto di dovere accogliere la proposta della predetta ripartizione e di revocare il decreto n. 2258 del 13 novembre 1992;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è revocato il decreto n. 2258 del 13 novembre 1992 di riconoscimento dell'allevamento contadino all'iniziativa del sig. Sciacca Alfio di produrre lepre comune e coturnice di Sicilia a scopo di ripopolamento in agro di Catania.

Art. 2

Il terreno interessato dall'iniziativa viene restituito alla libera fruizione faunistico-venatoria, ove non esistano divieti per motivi diversi.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 giugno 2000.
  CUFFARO 

(2000.25.1300)
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DECRETO 13 giugno 2000.
Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio del comune di Gangi.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in particolare l'art. 41 che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofili legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie;
Visto il comma 4 dell'art. 41 della stessa legge che distingue le zone cinologiche stabili in zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa e zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, nonché la documentazione allegata, con la quale propone l'individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio di Gangi, contrada Camporotondo;
Vista la relazione redatta a seguito di sopralluogo effettuato dai funzionari della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo in data 2 marzo 1998, dalla quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificata zona B perché in essa è stata riscontrata presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e che il territorio ha le caratteristiche faunistico-ambientali richieste dalla legge;
Visto il consenso espresso dai proprietari sig.ra Andaloro Mimma e sig. Andaloro Michelangelo, reso con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 2 agosto 1999;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo protocollo n. 207 del 27 agosto 1999, concernente l'acquisito parere favorevole espresso a maggioranza dai rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste interpellate ai sensi della circolare protocollo n. 7321 del 15 dicembre 1998 e dell'ultimo capoverso del paragrafo 2.5 del piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo protocollo n. 3416 del 28 dicembre 1999, con la quale è stata inviata la proposta di individuazione della zona cinologica stabile di tipo B pubblicata all'albo pretorio del comune di Gangi dal 24 ottobre 1999 all'8 novembre 1999 e che trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione nessuna opposizione è stata presentata ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 16;
Ritenuto di dovere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, nel fondo di proprietà della sig.ra Andaloro Mimma Rita e del sig. Andaloro Michelangelo ricadente nel territorio del comune di Gangi, contrada Camporotondo, identificato in catasto alla partita 15113, foglio 51, particella 46, esteso Ha. 7.39.10, di proprietà della sig.ra Andaloro Mimma Rita e partita 13335, foglio 51, particella 47, esteso Ha. 16.90.12, di proprietà del sig. Andaloro Michelangelo, è identificata una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata zona B estesa complessivamente Ha. 24.29.22.

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, nelle more di un eventuale affidamento della zona cinologica, ne curerà la gestione e la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera, che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo zona cinologica B divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma 1, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 giugno 2000.
  CUFFARO 

(2000.26.1345)
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DECRETO 13 giugno 2000.
Apposizione di vincolo alla zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro del comune di Licata.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Visto il proprio decreto n. 1287 del 4 giugno 1995, con il quale, ai sensi della legge regionale n. 37/81, è stata costituita una zona di ripopolamento e cattura nel territorio comunale di Licata per la durata di anni 3, con inizio 1 agosto 1995 e scadenza 31 luglio 1998;
Visti i decreti n. 2344 del 10 novembre 1997 e n. 3944 del 30 novembre 1998, il primo di convalida e rideterminazione della scadenza del vincolo ai sensi della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 41, ed il secondo di rettifica della scadenza del vincolo ai sensi della successiva legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, art. 22, con il quale è stata stabilita la scadenza della zona di ripopolamento e cattura di Licata al 31 luglio 2000;
Visto, in particolare, l'art. 46, comma 5, della legge regionale n. 33/97, in forza del quale alla scadenza della zona di ripopolamento e cattura l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto vincola all'interno della stessa e con destinazione a zona rifugio una superficie non inferiore al 25% dell'area totale in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un altro biennio;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, protocollo n. 1558 del 5 giugno 2000, con allegata la relazione tecnica, nella quale è riportata l'individuazione e la delimitazione della zona rifugio all'interno della zona di ripopolamento e cattura nel territorio del comune di Licata;
Ritenuto di dovere procedere alla costituzione del vincolo della zona rifugio sopra descritta;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è vincolata la zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro del comune di Licata, estesa Ha. 250 circa che ricade nella parte ubicata a nord-est della zona di ripopolamento e cattura ed è delimitata a nord dalla stradella in terra battuta che dal bivio di Portella di Corso conduce alla contrada Camastrella fino ad incrociare la linea ferrata, da nord a nord-est, da est a sud-est e a sud dalla linea ferrata stazione Sant'Oliva, mentre da sud sud-ovest dalla strada comunale che dalla stazione Sant'Oliva porta all'incrocio di Portella di Corso (punto di partenza).
Il confine è meglio riportato nell'allegata carta I.G.M. 1:25.000 ed evidenziato in giallo.

Art. 2

La zona rifugio è vincolata per un periodo di anni 2, con inizio l'1 agosto 2000 e scadenza 31 luglio 2002.
Nella zona rifugio è vietato a chiunque l'esercizio venatorio.

Art. 3

La gestione e il controllo è affidato alla Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento nelle more di un eventuale affidamento della zona rifugio ad associazione venatoria o ambientalista riconosciuta o ad associazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiana; curerà la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovrà riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, zona rifugio, divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione dell'allegata planimetria.
Palermo, 13 giugno 2000.
  CUFFARO 

(2000.26.1340)
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DECRETO 13 giugno 2000.
Revoca del decreto 27 aprile 1995, concernente riconoscimento di un allevamento contadino del coniglio selvatico nel comune di Ventimiglia di Sicilia.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 725 del 27 aprile 1995 di riconoscimento dell'allevamento contadino Basile Fortunato in agro di Ventimiglia di Sicilia;
Vista la nota n. protocollo 1333 dell'8 maggio 2000 della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, con la quale viene proposta la revoca del predetto decreto per inadempienza agli impegni a suo tempo assunti con il disciplinare;
Ritenuto di dovere accogliere la proposta della predetta ripartizione e di revocare il decreto n. 725 del 27 aprile 1995;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è revocato il decreto n. 725 del 27 aprile 1995 di riconoscimento dell'allevamento contadino all'iniziativa del sig. Basile Fortunato di produrre conigli selvatici a scopo di ripopolamento in agro di Ventimiglia di Sicilia.

Art. 2

Il terreno interessato dall'iniziativa viene restituito alla libera fruizione faunistico-venatoria, ove non esistano divieti per motivi diversi.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 giugno 2000.
  CUFFARO 

(2000.25.1301)
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DECRETO 15 giugno 2000.
Costituzione del vincolo della zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro dei comuni di Palazzolo Acreide, Cassaro e Sortino.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Visto il proprio decreto n. 2237 del 26 ottobre 1994, con il quale, ai sensi della legge regionale n. 37/81, è stata costituita una zona di ripopolamento e cattura nel territorio comunale di Palazzolo Acreide, Cassaro e Sortino per la durata di anni tre con inizio 1 gennaio 1995 e scadenza 31 dicembre 1997;
Visti i decreti n. 2344 del 10 novembre 1997 e n. 3944 del 30 novembre 1998, il primo di convalida e rideterminazione della scadenza del vincolo ai sensi della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 41, ed il secondo di rettifica della scadenza del vincolo ai sensi della successiva legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, art. 22, con il quale è stata stabilita la scadenza della zona di ripopolamento e cattura nel territorio di Palazzolo Acreide, Cassaro e Sortino al 31 dicembre 1999;
Visto, in particolare, l'art. 46, comma 5, della legge regionale n. 33/97, in forza del quale alla scadenza della zona di ripopolamento e cattura l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto vincola all'interno della stessa e con destinazione a zona rifugio, una superficie non inferiore al 25% dell'area totale in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un altro biennio;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa protocollo n. 1564 del 12 giugno 2000 nella quale è riportata l'individuazione e la delimitazione della zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura nel territorio dei comuni di Palazzolo Acreide, Cassaro e Sortino;
Ritenuto di dovere procedere alla costituzione del vincolo della zona rifugio in argomento;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è vincolata la zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro dei comuni di Palazzolo Acreide, Cassaro e Sortino. Essa ricade interamente nel territorio del comune di Palazzolo Acreide e presenta le seguenti linee di confine: a nord la stradella in terra battuta che si diparte dal km. 1 della provinciale S.S. 124/Canicattini Bagni proseguendo verso est passando per quota 524 (case Vinci) fino a quota 482 (case Sardo); a est la stradella di cui sopra che corre in direzione nord-sud passando per quota 566 e quota 537 fino a quota 502; a sud sempre la stessa stradella dalla quota 502 in direzione ovest fino a raggiungere Villa Bibbia, quindi la provinciale S.S. 124/Canicattini Bagni fino al bivio per Palazzolo Acreide ad ovest la provinciale S.S. 124 Canicattini Bagni dal bivio per Palazzolo Acreide fino a ricongiungersi col punto di partenza; il confine sopra descritto è riportato nella allegata carta I.G.M. 1:25.000.

Art. 2

La zona rifugio è vincolata per un periodo di anni due con inizio 1 agosto 2000 e scadenza 31 luglio 2002. Nella zona rifugio è vietato a chiunque l'esercizio venatorio.

Art. 3

La gestione e il controllo è affidato alla Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa nelle more di un eventuale affidamento della zona rifugio ad associazione venatoria o ambientalista riconosciuta o ad associazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiana; curerà la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovrà riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa - Zona rifugio - divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione dell'allegata planimetria.
Palermo, 15 giugno 2000.
  CUFFARO 

(2000.26.1380)
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DECRETO 27 giugno 2000.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria denominata El Condor, in territorio del comune di Bronte.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie di cui all'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, così come modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 15/98;
Vista la domanda ed i relativi documenti allegati, trasmessa dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, con nota n. 1026 del 21 aprile 1999, presentata dal sig. Liuzzo Gioacchino, nato a Bronte il 20 marzo 1942 e residente a Maletto in via Manzoni n. 3, il quale, nella qualità di coltivatore diretto di un'azienda agricola i cui terreni risultano in parte di proprietà dello stesso ed in parte disponibili in forza di un comodato, ha chiesto l'istituzione di una azienda agro-venatoria avente base territoriale nella predetta azienda ubicata in agro di Bronte, contrada Scudelaffe;
Visto il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica recante il protocollo n. 7566/T - B87B del 20 gennaio 2000, reso negativamente a motivo della estensione aziendale che risulta inferiore a 50 ettari e della particolare conformazione dell'area interessata che in alcune parti presenta un confine che delimita uno stretto corridoio largo meno di 100 metri, circostanza che non permetterebbe una razionale gestione venatoria del terri-torio;
Considerato che detto parere va disatteso per la parte nascente dall'asserita limitata estensione in quanto in contrasto con la norma regionale che stabilisce il limite minimo di 30 ettari;
Vista la comunicazione della ditta datata 29 febbraio 2000, pervenuta presso questo Assessorato in data 7 marzo 2000 ed introitata al gruppo di lavoro XV al n. 581 del 5 maggio 2000, con la quale viene precisato che la prevista attività venatoria, all'interno dell'azienda, si potrà svolgere nell'area individuata dalle particelle 48, 49, 50, 143 e 197 del foglio di mappa 109 del nuovo catasto terreni del comune di Bronte ed estesa complessivamente Ha. 20.59.95;
Considerato che quanto sopra chiarisce e precisa che la porzione di terreno aziendale compresa nello stretto corridoio non interessa la zona destinata all'attività venatoria per cui decade anche la seconda motivazione che aveva portato l'I.N.F.S. ad esprimere il proprio parere negativo a causa della particolare conformazione della superficie aziendale e che pertanto va pure disatteso;
Visto il verbale dell'accertamento effettuato dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Catania in data 26 marzo 1999, dal quale si evince, tra l'altro, che il comprensorio interessato all'esercizio venatorio è in atto privo di ogni tipo di fauna ed è di scarso interesse venatorio;
Considerato che l'estensione dell'azienda agro-venatoria proposta rientra nei limiti della percentuale riservata dal piano faunistico-venatorio 1998/2002 alla specifica tipologia di utilizzo del territorio;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, protocollo n. 3055/2000 del 12 aprile 2000, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Ai sensi delle vigenti dispozioni;
Decreta:


Art. 1

E' istituita l'azienda agro-venatoria denominata El Condor, ubicata nel territorio comunale di Bronte, contrada Scudelaffe, estesa complessivamente Ha. 34.53.78, individuata al nuovo catasto terreni di detto comune con le particelle 48, 49, 50, 192, 193, 194, 195, 196, 143, 197, 28, 150, 170, 31, 163, 151 e 191 del foglio di mappa 109.
L'esercizio venatorio si dovrà praticare sulla parte aziendale individuata con le particelle 48, 49, 50, 192, 193, 194, 195, 196, 143 e 197, estesa Ha. 20.59.95, come delimitata con grafo rosso nella planimetria catastale allegata, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il titolare concessionario dell'azienda agro-venatoria, sig. Liuzzo Gioacchino, è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti con la documentazione allegata all'istanza.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui al decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, citato nelle premesse, degli obblighi assunti e di cui al precedente art. 2, nonché delle eventuali norme che l'amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comporta la revoca della concessione.

Art. 4

E' fatto obbligo al concessionario di presentare presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, prima dell'inizio dell'attività, il programma di utilizzo della fauna che deve essere approvato dallo stesso ufficio che avrà cura altresì di trasmetterne copia all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5

La Ripartizione faunistico-venatoria di Catania è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso lo stesso ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ad eccezione degli allegati.
Palermo, 27 giugno 2000.
  CUFFARO 

(2000.28.1605)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 30 maggio 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto il decreto n. 238 del 5 maggio 2000, che apporta, a seguito del disposto dell'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 variazioni al quadro sintetico di cassa per l'esercizio finanziario 1999, utilizzando temporaneamente la somma di lire 531.868 milioni della gestione di tesoreria, in attesa che fossero definiti i dati del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1999;
Vista la nota n. 17304 del 26 maggio 2000 di questo Assessorato - Gr. 15/B - Rendiconto generale della Regione, con cui si comunicano i dati definitivi dei pagamenti disposti dalle varie Amministrazioni nell'esercizio finanziario 1999;
Accertato che le autorizzazioni di cassa non utilizzate dalle Amministrazioni regionali consentono di effettuare il reintegro della predetta somma di lire 531.868 milioni della gestione della tesoreria;
Ritenuto di dovere provvedere all'incremento della previsione di cassa della gestione di tesoreria mediante storno di parte delle disponibilità di cassa non utilizzate dalle varie Amministrazioni alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999;
Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo I     Titolo II Assessorato regionale | Spese | Spese     | correnti | in c/ capitale 
Presidenza della Regione      - 5.000    
Agricoltura e foreste      - 2.000 - 33.000 
Enti locali      - 207.000 - 10.000 
Bilancio e finanze      - 19.868    
Industria          - - 4.000 
Lavori pubblici          - - 30.000 

Lavoro, formazione professio-
nale ed emigrazione      - 13.000 - 5.000 

Cooperazione, commercio, arti-
nato e pesca      - 47.000 - 22.000 

Beni culturali, ambientali e
pubblica istruzione      - 43.000 - 9.000 
Sanità      - 20.000 - 13.000 
Territorio ed ambiente      - 5.000 - 35.000 

Turismo, comunicazioni e tra-
sporti      - 5.000 - 4.000 
Totale       - 366.868 - 165.000 

Gestione di tesoreria    +  531.868

Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.23.1228)
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DECRETO 31 maggio 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'art. 34 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Vista la nota n. 554 del 5 maggio 2000, con la quale l'Assessorato regionale del turismo chiede l'incremento di lire 84.000 milioni del plafond di cassa del Titolo II;
Vista la nota n. 281683 dell'11 maggio 2000 della Ragioneria centrale turismo, con la quale è stata trasmessa, corredata del prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000, la variazione in aumento al plafond di cassa del Titolo II della rubrica turismo di lire 84.000 milioni;
Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 2000, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
  Amministrazione | Titolo II 
Turismo      + 84.000 
Fondo di riserva di cassa      - 84.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.23.1207)
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DECRETO 7 giugno 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto l'art. 34 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la deliberazione del 15 febbraio 2000, con la quale il CIPE ha provveduto a ripartire l'integrazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1999;
Vista la tabella allegata al D.M. n. 23191 del 12 aprile 2000 relativa al finanziamento del fondo sanitario nazionale - parte corrente dalla quale si evince l'integrazione Fondo sanitario nazionale 1999 di lire 267.468 milioni, la definizione del saldo della mobilità sanitaria interregionale 1998 e retro per lire 43.463 milioni e l'assegnazione definitiva Fondo sanitario nazionale 1997 per L. 197.771.463.818;
Considerato che in data 16 aprile 2000 sul conto corrente n. 22945 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato è stato accreditato l'importo di L. 421.776.463.818;
Considerato che, in attuazione della predetta deliberazione CIPE, con decreto di variazione dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 282 del 23 maggio 2000, emesso ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, viene iscritta la somma di lire 267.468 milioni nel bilancio della Regione siciliana 2000;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 le conseguenziali variazioni;
Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo 2 - Categoria 10      lire 421.776.463.818 

Spesa
Assessorato regionale della sanità
Titolo 1 - Spese correnti      lire 224.005.000.000 

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
Titolo 1 - Spese correnti      lire 43.463.000.000 
Fondo di riserva      lire 154.308.463.818 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.23.1227)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 31 maggio 2000.
Sospensione del termine previsto dall'art. 1 del decreto 9 maggio 2000, concernente cessazione del funzionamento degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il proprio decreto n. 532/I/I del 9 maggio 2000, secondo il quale, tra l'altro, con decorrenza 1 giugno 2000 gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato cessano di funzionare nel territorio della Regione siciliana;
Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato protocollo n. 670494 del 22 maggio 2000, con la quale si chiede uno slittamento dei termini previsti per la cessazione di funzionamento dei predetti uffici;
Vista la propria nota n. 86/Gab del 29 maggio 2000, conseguente ad apposito incontro tenutosi presso questa Amministrazione il 23 maggio 2000 anche con funzionari del Ministero dell'industria e commercio;
Atteso che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota n. 670520 del 29 maggio 2000 in risposta alla predetta nota assessoriale, ha formalmente manifestato la propria disponibilità ad individuare le apposte procedure per l'accollo dell'onere relativo al personale per il periodo di durata della proroga dovendo il personale stesso continuare a gestire competenze di pertinenza dello Stato;
Ritenuto, pertanto, sulla base del predetto impegno, di sospendere il termine previsto dal decreto n. 532/I/I del 9 maggio 2000 per giorni trenta;
Decreta:


Art. 1

Per quanto esposto in premessa, il termine previsto dall'art. 1 del decreto n. 532/I/I del 9 maggio 2000 è sospeso per il periodo di trenta giorni.

Art. 2

Resta fermo il contenuto dell'art. 2 del decreto n. 532/I/I succitato con effetti dalla data cessazione di funzionamento degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 maggio 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.23.1198)
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DECRETO 12 luglio 2000.
Disposizioni per la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura di una media e grande struttura di vendita.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, concernente la riforma della disciplina del commercio;
Visto, in particolare, l'articolo 10 della succitata legge regionale n. 28/99 che prevede l'emanazione di disposizioni ai comuni della Sicilia miranti a rendere contemporanei i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e di quelle edilizie ed a semplificare l'istruttoria per tutte le strutture di vendita a prescindere dalle loro dimensioni;
Considerato che occorre provvedere nel merito;
Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni descritte in premessa, al fine di prevedere una correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura di una media e grande struttura di vendita sono emanate le disposizioni di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 luglio 2000.
  BATTAGLIA 


Allegato
DISPOSIZIONI CIRCA LA CORRELAZIONE DEI PROCEDIMENTI
DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA E DELLA AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI UNA MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

1.  Al fine di raccordare i procedimenti connessi al rilascio dei titoli edilizi necessari per la realizzazione di esercizi o centri commerciali con i procedimenti autorizzativi all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie delle medie e grandi strutture di vendita, vanno osservate le disposizioni del presente articolo.
2.  Nella domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento di una media o di una grande struttura di vendita l'interessato dovrà dichiarare, tra l'altro, se i locali da destinare a tale attività siano esistenti o ancora da realizzare.
3.  Nel caso in cui l'immobile in cui si colloca l'iniziativa commerciale sia già esistente dovrà essere attestato:
a)  se la destinazione commerciale che si intende attivare è conforme alla disciplina urbanistica localmente vigente e, quindi, se ricade in un'area in cui possono essere consentiti rispettivamente insediamenti di medie o di grandi strutture di vendita;
b)  la disponibilità ad assicurare la dotazione di spazi per la copertura degli standard urbanistici relativi al verde e parcheggio pubblico e l'osservanza delle dotazioni minime dei parcheggi pertinenziali per la clientela e delle aree di carico e scarico merci richiesti dallo strumento urbanistico localmente vigente in relazione al tipo di struttura di vendita e alla relativa localizzazione;
c)  la necessità di effettuare interventi edilizi di ristrutturazione o ampliamento nell'immobile in cui si intende insediare l'attività commerciale;
d)  se è già stata presentata o meno la domanda volta ad ottenere i titoli edilizi per realizzare gli interventi di cui alle lettere b) e c); in caso affermativo indicarne gli estremi di presentazione al comune.
4.  Nel caso in cui l'attività commerciale venga ubicata in locali ancora da realizzare dovrà essere presentata la domanda volta ad ottenere il rilascio della concessione edilizia per la nuova costruzione, corredata dagli elaborati progettuali e dagli atti a tal fine richiesti dalle norme urbanistiche attuative e dai regolamenti edilizi localmente vigenti.
5.  Qualora l'iniziativa comporti la realizzazione di un esercizio commerciale o di un centro commerciale con superficie di vendita superiore a 1.500 mq., il progetto edilizio e la domanda di autorizzazione commerciale dovranno essere accompagnati da idoneo studio di impatto sulla viabilità secondo quanto prescritto dalle direttive emanate ai sensi della legge regionale n. 28/99, art. 5, comma 2.
6.  In sede di esame della domanda dell'autorizzazione commerciale o del progetto edilizio da parte degli uffici comunali interessati, qualora l'iniziativa concerni una media struttura, o da parte della conferenza dei servizi di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, della legge regionale, qualora l'iniziativa riguardi una grande struttura di vendita dovrà essere verificata la compatibilità dell'iniziativa medesima sotto l'aspetto dei requisiti urbanistici ed edilizi (con particolare riferimento alle dotazioni degli standard pubblici di verde e parcheggio e di dotazioni minime di parcheggi pertinenziali) e della valutazione dell'impatto sulla viabilità.
Qualora l'esito di tale valutazione dia esito negativo non potrà procedersi alla valutazione di ammissibilità della richiesta di autorizzazione, pur se la stessa assolva agli altri requisiti sotto il profilo della programmazione commerciale.
7.  Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia relativa alle medie strutture di vendita può essere contestuale o successivo al rilascio dell'autorizzazione commerciale.
8.  Nel caso in cui sia stato presentato un progetto tecnico esecutivo, le concessioni o le autorizzazioni edilizie relative alle grandi strutture di vendita devono essere rilasciate dal comune interessato entro 60 giorni dalla determinazione positiva assunta dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, della legge regionale, sull'iniziativa medesima. Nel caso in cui sia stato presentato il solo progetto tecnico di massima, il comune interessato deve rilasciare le concessioni o le autorizzazioni edilizie entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza del relativo titolo edilizio.
(2000.29.1620)
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DECRETO 12 luglio 2000.
Disposizioni per regolamentare gli interventi a favore dei centri storici, delle aree urbane di interesse commerciale, dei centri urbani di minore consistenza demografica ubicati nelle zone di montagna, in zone rurali e nelle isole minori. Fissazione dei criteri di priorità e atti dovuti per il rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 concernente la riforma della disciplina del commercio;
Visto, in particolare, l'articolo 11 della succitata legge regionale n. 28/99, che prevede l'emanazione, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, di direttive:
a) per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e delle isole minori, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione della nuova disciplina amministrativa;
b)  ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita istituita per effetto della concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture, che prevedano l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;
c) ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio di vendita da parte di richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione; e l'individuazione dei casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'am pliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta alla concentrazione o all'accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi del l'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per la vendita di generi di largo e generale consumo;
Visto il parere espresso dall'Osservatorio regionale per il commercio nella seduta dell'11 luglio 2000;
Considerato che occorre provvedere nel merito;
Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni descritte in premessa, sono emanate le disposizioni di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 luglio 2000.
  BATTAGLIA 

Allegato
DIRETTIVE PER REGOLAMENTARE GLI INTERVENTI A FAVORE DEI CENTRI STORICI, DELLE AREE URBANE DI INTERESSE COMMERCIALE, DEI CENTRI URBANI DI MINORE CONSISTENZA DEMOGRAFICA UBICATI NELLE ZONE DI MONTAGNA, IN ZONE RURALI E NELLE ISOLE MINORI. FISSAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ E ATTI DOVUTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA.


Art. 1
Interventi a favore dei centri storici e delle aree urbane di interesse commerciale

1.  Per centri storici e/o per aree urbane a forte vocazione commerciale si intendono le aree riconosciute come tali dai comuni ai fini degli interventi di valorizzazione e di riqualificazione delle attività commerciali o, in mancanza, come delimitate negli strumenti urbanistici comunali.
2.  Al fine di ottemperare agli obiettivi fissati nell'articolo 5, comma 1), lettere c) e d), e dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge regionale, i comuni possono individuare le aree nel centro storico e/o in altre aree urbane a forte vocazione commerciale nelle quali esistono problemi di riqualificazione dell'attività commerciale e artigianale e possono approvare progetti di valorizzazione di tali aree. Tali progetti di valorizzazione dovranno essere predisposti sulla base dei criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale previsti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale.
3.  In assenza di un progetto di valorizzazione, i comuni non potranno fruire della sospensione o della inibizione degli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato come previsto nell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale.
4.  In conformità ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale previsti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale, i comuni possono prevedere per i centri storici e/o per aree urbane a forte vocazione commerciale disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità ed alla mobilità dei consumatori e dell'arredo urbano. Fermo restando il rispetto della legislazione vigente in materia di tutela dei beni di interesse artistico, storico o archeologico, i comuni possono, inoltre, prevedere disposizioni regolamentari di salvaguardia con riferimento alle caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine e gli elementi di arredo esterno, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti.
5.  Il progetto di valorizzazione commerciale prevede la realizzazione di opere infrastrutturali e di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica delle merci a servizio dei punti di vendita dell'area. Inoltre può prevedere:
a)  l'attivazione o la modifica di servizi urbani (postazione fissa di polizia municipale; terminali per accesso a servizi comunali informatizzati - anagrafe, ecc.; punti di accesso a servizi di telecomunicazione - fax, posta elettronica, internet, ecc. -; realizzazione nell'area interessata, con intervento diretto o apposite misure incentivanti, di attività ricreative, culturali e di spettacolo);
b) il riutilizzo di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività o per la riqualificazione di quelle esistenti;
c)  la formazione di nuovi complessi commerciali di vici nato;
d)  una più specifica caratterizzazione di aree a diversa valenza commerciale;
e)  una migliore fruizione del servizio per il consumatore mediante la riorganizzazione commerciale e dei servizi connessi (parcheggio, trasporto pubblico);
f)  la progettazione di nuovi percorsi di acquisto e il potenziamento di quelli già esistenti anche attraverso iniziative di animazione;
g)  l'attuazione di azioni di promozione di marketing urbano (dépliant informativi, possibilità di accedere a banche dati elettroniche, utilizzo di mezzi di telecomunicazione mediante "numeri verdi").
6.  Nell'elaborazione del progetto il comune esamina le politiche pubbliche riferite all'area, la progettualità privata e l'efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attività economiche in essa presenti.
7.  Il progetto di valorizzazione è di iniziativa del comune in concertazione con i diversi soggetti pubblici e privati interessati, le associazioni del commercio e dell'artigianato più rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori.
8.  Ai fini della realizzazione del progetto il comune stipula una convenzione che fissa i reciproci impegni delle parti coinvolte. Il comune sulla base del progetto può:
a)  incentivare la riqualificazione delle attività economiche esistenti o la loro concentrazione utilizzando la fiscalità locale, ridefinendo i requisiti urbanistici, facilitando attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti;
b)  vietare i cambi di destinazione di uso degli immobili da attività commerciale, artigianale o di pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione dell'attività.
9.  Al fine di rivitalizzare il sistema distributivo nei centri storici e/o in altre aree urbane a forte vocazione commerciale, i comuni possono prevedere la realizzazione di centri commerciali al dettaglio, utilizzando immobili esistenti, eventualmente soggetti a recupero edilizio, a condizione che il 50% della superficie sia utilizzata da esercizi di vicinato.
10.  Il comune, su domanda presentata dall'operatore interessato, rilascia l'autorizzazione all'apertura con le procedure previste all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99 e le sue norme di attuazione.
11.  Nel caso in cui la realizzazione di centri commerciali al dettaglio nei centri storici e/o in altre aree urbane a forte vocazione commerciale determinasse un flusso di traffico aggiuntivo, è possibile regolare con apposita convenzione tra il comune e l'operatore commerciale gli aspetti relativi a:
a)  area destinata a parcheggio entro una distanza di 300 metri dall'immobile oggetto dell'iniziativa con facoltà di deroga alle dotazioni minime destinate a parcheggi pertinenziali per la clientela di cui all'articolo 21, comma 4, del presente provvedimento fino al 50% o con utilizzo di soluzioni alternative quali convenzioni con parcheggi scambiatori esistenti, parcheggi multipiani o sotterranei, servizio navetta;
b)  accessi e percorsi veicolari.
12.  Per l'attuazione e la gestione dei progetti di valorizzazione commerciale nei centri storici e/o in aree urbane a forte vocazione commerciale il comune, per poter accedere ai fondi regionali, previsti al successivo comma 13, deve favorire la costituzione di  strutture di Town Centre Management in grado di coordinare le diverse politiche di intervento sul territorio e di predisporre un sistema di monitoraggio delle attività svolte. La costituzione di tali strutture di coordinamento e la realizzazione dei progetti di valorizzazione commerciale possono essere attuate con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e private, anche attraverso società a capitale misto da costituire a tale scopo.
13.  La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce lo sviluppo di iniziative di Town Centre Management attraverso la predisposizione di un apposito fondo.

Art.  2
Interventi a favore dei centri urbani di minore consistenza demografica ubicati nelle zone di montagna, in zone rurali e nelle isole minori

1.  Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 3, lettera d), e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale, la Regione favorisce nei comuni e nelle frazioni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti ubicati nelle zone di montagna, in zone rurali e nelle isole minori la nascita e lo sviluppo di centri polifunzionali di servizio nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e di altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.
2.  Il centro polifunzionale deve prevedere la presenza in un esercizio commerciale - o più esercizi in un'unica struttura o complesso - di almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari tra le quali:
a)  attività di vendita di varie tipologie di prodotti;
b)  sportello del comune, ufficio postale, bancario;
c)  centri turistici e di informazione, servizi di biglietteria;
d)  attività di vendita e di valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali e artigianali;
e)  attività di pubblico esercizio;
f)  attività di vendita di giornali e tabacchi;
g)  servizi di informazione e telecomunicazione (servizio fax, fotocopiatura, collegamento internet);
h)  farmacia, centro medico;
i)  strutture ricettive;
j)  impianto di carburante.
3.  I comuni possono concedere a titolo gratuito e per un periodo convenuto l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di centri polifunzionali. Per la durata della convenzione a tali centri è fatto divieto di trasferire la sede dell'attività in zone differenti da quelle in cui gli stessi risultano localizzati. I comuni possono, inoltre, prevedere incentivi per la predisposizione di sistemi di ordinazione on line da parte del consumatore con evasione dell'ordine attraverso un punto di vendita localizzato in tali centri.
4.  I centri polifunzionali sono promossi avendo particolare attenzione alla loro accessibilità per i consumatori e ad una loro collocazione anche al servizio di più centri abitati circonvicini.
5.  Per i centri polifunzionali la Regione e/o i comuni, secondo le rispettive competenze, possono prevedere l'esenzione da vincoli di orario o di chiusura domenicale e festiva, nonché l'esenzione da tributi locali e regionali.

Art.  3
Criteri di priorità e atti dovuti per il rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita

In caso di domande concorrenti per l'apertura di una media o grande struttura di vendita sono stabiliti i seguenti criteri di priorità e modalità per l'esame delle domande:
a.1)  per il settore alimentare l'autorizzazione è concessa prioritariamente a domande che prevedono la concentrazione o l'accorpamento di preesistenti grandi e medie strutture di vendita ovvero di grandi o medie strutture e di esercizi di vicinato, preesistenti e operanti nel settore alimentare, e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;
a.2)  per il settore non alimentare l'autorizzazione è concessa prioritariamente a domande che prevedono la concentrazione o l'accorpamento di preesistenti grandi e medie strutture ovvero di grandi o medie strutture e di esercizi di vicinato preesistenti ed operanti nel medesimo settore non alimentare, e siano presentate da richiedenti che risultino in possesso di adeguata qualificazione professionale.
Tale qualificazione può essere comprovata dall'aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti del settore non alimentare; o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, attestata dalla iscrizione all'I.N.P.S.; o essere in possesso di un diploma universitario o di un diploma di istituto secondario di secondo grado, riconosciuto a norma della legge regionale n. 28/99, art.4, comma 5.
In entrambi i settori merceologici sopraindicati a.1) e a.2) sono comunque prioritarie le domande relative agli insediamenti, frutto di operazioni di concentrazione o di accorpamento, inseriti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'articolo 2 del presente provvedimento;
b)  trasferimento di grandi o medie strutture già operanti nel territorio comunale, con eventuale ampliamento, per le medie strutture, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 28/99;
c)  ampliamento di medie strutture esistenti, oltre il limite del 20% della superficie di vendita già autorizzata e comunque nel limite dimensionale di detta tipologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 28/99;
d)  nuova apertura di grande o media struttura operante nel settore non alimentare da parte di un soggetto che sia in possesso di adeguata qualificazione professionale, secondo le modalità di cui al precedente punto a.2);
e)  nuova apertura di grande o media struttura.
In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il comune individua la domanda prioritaria.
Costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti urbanistici, il rilascio di autorizzazione nei seguenti casi:
a)  l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 426/71;
b)  l'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura di vendita mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 426/71;
c)  l'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita esistente mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 426/71.
In ognuno dei casi a), b) e c) la superficie massima del nuovo esercizio o dell'esercizio ampliato non può superare la somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato e delle effettive superfici di vendita già autorizzate, qualora la superficie di detti esercizi sia superiore a detti limiti, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati e delle superfici delle medie o grandi strutture concentrate o accorpate.
L'ampliamento della superficie di vendita di cui alle lettere b) e c) non comporta variazioni al settore merceologico dell'esercizio.
Quanto previsto nel presente comma è consentito anche nell'ipotesi di centro commerciale.
In ogni caso il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quella relativa agli esercizi oggetto di concentrazione o di accorpamento.
L'estensione di un nuovo settore o raggruppamento merceologico, di cui all'allegato alla legge regionale n. 28/99, settore non alimentare, nell'ambito di una grande o media struttura di vendita equivale a nuova apertura e può essere autorizzata nell'osservanza delle relative procedure.
(2000.29.1620)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 20 aprile 2000.
Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13;
Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 36;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;
Viste le leggi regionali 11 maggio 1993, n. 15 e 1 settembre 1993, n. 25;
Visto il decreto n. 1104 del 17 giugno 1997, con il quale sono state approvate le graduatorie delle imprese destinatarie delle agevolazioni di cui all'art. 132 della legge n. 25/93 e stabilito nell'allegato "C" il massimale di mutuo in L. 100.000.000;
Visto il decreto del 10 agosto 1999 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 27 agosto 1999, con il quale il limite massimo di intervento previsto per le agevolazioni da concedere ai sensi delle leggi regionali nn. 79/75 e 95/77, è stato elevato a L. 160.000.000 per ogni alloggio e a L. 176.000.000 per ogni alloggio realizzato nelle isole minori;
Considerato che, ai sensi dell'art. 132, legge n. 25/93, l'importo massimo del mutuo ammesso a contributo è quello previsto per i mutui agevolati di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, i suddetti limiti devono essere ridotti in rapporto alla superficie utile massima dell'alloggio (mq. 95);
Ritenuto di dovere adeguare il limite massimo di intervento ammissibile a contributo a quello previsto per gli interventi di cui alle leggi nn. 79/75 e 95/77;
Decreta:


Art. 1

Il limite massimo d'intervento previsto per le age volazioni da concedere alle imprese ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 25, art. 132, è determinato in L. 138.000.000 per ogni alloggio, nonché in L. 152.000.000 per ogni alloggio realizzato nelle isole minori.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dei lavori pubblici per il visto di competenza e successivamente sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 aprile 2000.
  LO GIUDICE 


Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei lavori pubblici l'11 maggio 2000, al n. 1.
(2000.28.1606)
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DECRETO 2 giugno 2000.
Reinserimento della ditta Cinquemani Salvatore nella graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abitativa relativa alla provincia di Agrigento.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 2, comma 10, della legge 25 marzo 1982, n. 94 (buoni casa);
Visto il bando di concorso per l'assegnazione dei contributi in conto capitale per l'acquisto della prima unità abitativa di cui alla citata legge n. 94/82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 1993;
Vista la graduatoria definitiva della provincia di Agrigento, approvata con decreto del 10 settembre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 20 settembre 1997, dalla quale risulta che la ditta Cinquemani Salvatore è collocata al posto n. 52;
Visto il decreto n. 257 del 17 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 9 aprile 1999, con il quale, tra l'altro, è stata dichiarata decaduta la suddetta ditta Cinquemani Salvatore, nato a Canicattì il 28 settembre 1959, per mancata presentazione entro i termini della prescritta documentazione;
Vista l'osservazione del 19 aprile 1999, con la quale la ditta suindicata ha fatto presente di avere inoltrato entro i termini la relativa documentazione presentando a tal uopo copia della ricevuta della raccomandata;
Considerando che la documentazione di che trattasi era stata, erroneamente, inoltrata al gruppo XI/A anziché al gruppo XIX;
Ritenuto, pertanto, di dovere accogliere l'osservazione della ditta Cinquemani Salvatore reinserendo la stessa nella graduatoria definitiva prevista dall'art. 2, 10° comma, della legge n. 94/82;
Decreta:


Articolo unico

Per i motivi di cui in narrativa, la ditta Cinquemani Salvatore è reinserita nella graduatoria definitiva prevista dall'art. 2, comma 10°, della legge n. 94/82 al posto originario n. 52 della provincia di Agrigento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 giugno 2000.
  LO GIUDICE 

(2000.30.1668)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 31 maggio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Gela.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il decreto n. 171 del 18 luglio 1971, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Gela;
Vista la nota prot. n. 323 del 30 aprile 1998 trasmessa dal comune di Gela a questo Assessorato, con la quale si chiede l'approvazione di una variante al piano regolatore generale di Gela per la realizzazione di una infrastruttura aeroportuale in contrada Ponte Olivo ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la deliberazione consiliare n. 47 del 28 marzo 1996, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Palermo nella seduta del 25 maggio 1996 con decisione n. 6887-6749, con la quale il consiglio comunale di Gela ha adottato la variante al piano regolare generale per la localizzazione dell'area per attrezzatura aeroportuale in contrada Ponte Olivo;
Visti gli atti di pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la deliberazione consiliare n. 25 del 21 marzo 1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Palermo nella seduta del 17 luglio 1997 con decisione n. 6845-6662, con la quale il consiglio comunale di Gela ha preso atto dell'avvenuta pubblicazione e della mancanza di osservazioni ed opposizioni;
Visto il parere n. 2211/II del 28 giugno 1995, con il quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Caltanissetta rilascia il nulla osta alla localizzazione in oggetto con condizioni;
Visto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta n. 5/98 del 20 aprile 1998, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con il quale si esprime il parere che la "riproposizione della titolazione di zona per attrezzature aeroportuali ubicata in contrada Ponte Olivo del comune di Gela appare compatibile con l'attuale stato dei luoghi dal punto di vista geomorfologico a condizione che prima della realizzazione di qualsiasi opera all'interno dell'area di che trattasi o dell'utilizzazione della stessa per la titolazione proposta dovrà essere accertata l'insussistenza del rischio di esondazione verificando che le reali sezioni idrauliche dei fiumi Gela e Maroglio e degli altri corsi d'acqua della zona siano idonee a smaltire le relative portate di massima piena, da determinarsi con apposito studio idraulico";
Premesso che:
-  con nota n. 223 del 9 settembre 1998, il gruppo XXXI della D.R.U. aveva trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica la variante in argomento per il parere di competenza costituita dai seguenti atti ed elaborati:
1)  relazione tecnica;
2)  documentazione fotografica;
3)  stralcio del P.R.G. vigente;
4)  cartografia catastale, scala 1:5.000, di localizzazione ed individuazione delle aree da espropriare e relativo elenco delle ditte interessate;
5)  stralcio della cartografia I.G.M., scala 1:25.000;
6)  copia della versione non definitiva dello studio geologico finalizzato alla redazione dello strumento urbanistico di Gela, composto da: relazione, stralcio della carta geologica, scala 1:25.000, quadro d'unione della carta geolitologica;
7)  copia della bozza dell'elaborato relativo all'assetto meteo-climatico;
-  con nota prot. n. 412 del 18 giugno 1999 il C.R.U. aveva restituito al gruppo XXXI la pratica inerente la variante di che trattasi per gli adempimenti di cui all'art. 68 dell'intervenuta legge regionale n. 10/99;
-  con parere prot. n. 220 del 30 luglio 1999 il gruppo XXXI si era espresso nei termini che «... Omissis ... ritenuto che una variante per la realizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico, nel caso di decadenza dei vincoli vada collegata all'approvazione di un progetto relativo all'opera da realizzare e che non possa pertanto essere proposta nei termini generali e vaghi quali sono quelli che scaturiscono dall'esame degli elaborati trasmessi, si propone che la localizzazione in variante al P.R.G. dell'area per la realizzazione di infrastrutture aeroportuali in contrada Ponte Olivo, adottata dal comune di Gela con le delibere consiliari n. 47 del 28 marzo 1996 e n. 25 del 21 marzo 1997 non venga condivisa»;
-  con voto n. 198 del 7 ottobre 1999 il C.R.U. ha espresso il parere che in considerazione anche delle riserve manifestate dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta con parere n. 5/98 del 30 aprile 1998, in conformità alla proposta formulata dal gruppo XXXI con la suddetta nota n. 223 del 9 settembre 1998, «la richiesta di rinnovare il vincolo di destinazione a zona attrezzata per trasporti (aeroporto) per l'area di contrada Ponte Olivo, nella quale molti anni fa è stata costruita una pista di emergenza per i velivoli del tempo, non possa essere accolta»;
-  con foglio n. 2868Gab del 9 dicembre 1999 il comune di Gela ha inviato ulteriore documentazione ad integrazione di quella precedentemente trasmessa costituita da:
1)  proposte operative per il riassetto del settore del trasporto aereo in Sicilia;
2)  progetto costruttivo delle opere per la ricostituzione e l'ampliamento della capacità del serbatoio Disueri con sovralzo del massimo invaso - Relazione idraulica;
3)  serbatoio Disueri sul fiume Gela-Disueri: studio delle onde di piena artificiali - Onda di piena artificiale conseguente a ipotetico collasso della diga - Mappa delle aree soggette ad allagamento - Quadro di insieme;
4)  serbatoio Disueri sul fiume Gela-Disueri: studio delle onde di piena artificiali - Onda di piena artificiale conseguente a ipotetico collasso della diga - Mappa delle aree soggette ad allagamento - Tav. II;
5)  studio di fattibilità per la realizzazione di un aeroporto in Gela, località Ponte Olivo - Relazione tecnica;
6)  studio di fattibilità per la realizzazione di un aeroporto in Gela, località Ponte Olivo - Stralcio planimetrico 1:10.000;
7)  studio di fattibilità per la realizzazione di un aeroporto in Gela, località Ponte Olivo - Schema dell'aeroporto dimensioni e superfici di vincolo;
-  con nota n. 10 del 3 marzo 2000 detta documentazione è stata trasmessa al C.R.U. per le valutazioni di competenza;
-  con voto n. 251 del 15 marzo 2000 il C.R.U. ha espresso il parere che dagli elaborati prodotti si evince che «gli effetti dell'onda di piena artificiale conseguenti a manovra degli organi di scarico o a ipotetico collasso della diga, cioè la mappa delle aree soggette ad allagamento ... mostrano chiaramente che l'intera superficie dell'area aeroportuale nonché la assai vasta zona circostante sino oltre il fiume Maroglio, rientrano nel territorio esposto ad esondazione secondaria per tracimazione dall'alveo del fiume Gela»;
-  in considerazione inoltre che «il timore di eventuale allagamento consiglierebbe quanto meno uno spostamento dell'infrastruttura in area più sicura ...» il C.R.U. è del parere che "allo stato degli atti non sussistono condizioni che inducano a modificare quello precedentemente espresso;
-  con nota n. 53 del 4 maggio 2000 il gruppo XXXI della D.R.U. ha trasmesso al C.R.U. le integrazioni prodotte dal comune di Gela in merito alla variante in oggetto, nelle more della trasmissione allo stesso comune del suddetto voto C.R.U. n. 251/2000, costituite da:
1)  relazione tecnica integrativa per la salvaguardia dell'area aeroportuale a firma dell'ing. Antonio Bevilacqua;
2)  parere n. 6998 del 27 aprile 2000 dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta;
3)  relazione integrativa del 18 aprile 2000 del dirigente di settore ing. R. N. Mauro;
-  nella stessa nota n. 53 del 4 maggio 2000 a parere del gruppo XXXI «le suddette integrazioni e il relativo parere dell'ufficio del Genio civile mutano sostanzialmente il quadro della valutazione della variante di che trattasi superando una delle più importanti condizioni ostative ...» e pertanto ritiene che detta documentazione vada sottoposta al C.R.U. per le proprie valutazioni;
Visto il voto n. 265 dell'11 maggio 2000 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica che qui di seguito parzialmente si trascrive:
... Omissis ...
Considerato che nella relazione integrativa dell'ing. Mauro si ribadisce l'idoneità delle sezioni idrauliche dei fiumi Gela e Maroglio a smaltire portate di massima piena con tempi di ritorno di 100 anni e conseguentemente l'idoneità del sito di Ponte Olivo ad ospitare la struttura aeroportuale anche nel caso di un tale scenario di pericolosità idraulica.
Atteso che nell'allegato cartografico C.3 allo studio S.I.A. del novembre 1997 delle onde di piena artificiali conseguenti a manovre degli organi di scarico o a ipotetico collasso della diga Disueri il sito scelto ricade nell'area vulnerabile esclusivamente per esondazione secondaria del fiume Gela;
Considerato che la relazione tecnica integrativa del l'ing. Bevilacqua per la salvaguardia dell'area aeroportuale prevede la realizzazione di un argine in terra a sezione trapezia a confine della stessa area con altezza di 2 metri sul piano campagna e che sulla base dello schema planimetrico 1:10.000 allegato alla relazione dell'ing. Bevilacqua, l'altezza di tale argine appare sufficiente a garantire le infrastrutture aeroportuali dall'invasione delle acque di tracimazione nel caso di evento estremo provocato dal brusco svuotamento dell'invaso a seguito del collasso dello sbarramento Disueri.
Considerato che la realizzazione di un aeroporto in questo settore della Sicilia meridionale può certamente dare un notevole impulso all'intero complesso delle attività economiche di un comprensorio ben più ampio di quello del territorio comunale di Gela.
Per quanto sopra visto, atteso e considerato, ritiene che siano superate le perplessità e riserve di cui ai voti n. 198 del 7 ottobre 1998 e n. 251 del 15 marzo 2000 dello stesso consiglio, ed esprime parere favorevole alla realizzazione delle attrezzature aeroportuali nella contrada Ponte Olivo cui all'oggetto a condizione che vengano realizzate le opere di protezione previste nella sopra citata relazione tecnica integrativa per la salvaguardia dell'area aeroportuale;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato voto del C.R.U. n. 265 dell'11 maggio 2000;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è approvata, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 265 dell'11 maggio 2000, e nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui allo stesso voto C.R.U. n. 265/2000, del nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Caltanissetta prot. n. 2211 del 26 giugno 1995 e del parere dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta prot. n. 6998 del 27 aprile 2000, la variante al P.R.G. di Gela relativa alla realizzazione di una infrastruttura aeroportuale in contrada Ponte Olivo di cui alle deliberazioni consiliari n. 47 del 28 marzo 1996 e n. 25 del 21 marzo 1997.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  deliberazione consiliare n. 47 del 28 marzo 1996;
2)  deliberazione consiliare n. 25 del 21 marzo 1997;
3)  parere n. 2211/II del 28 giugno 1995 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Caltanissetta;
4)  parere dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta n. 5/98 del 20 aprile 1998;
5)  parere dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta prot. n. 6998 del 27 aprile 2000;
6)  relazione tecnica;
7)  documentazione fotografica;
8)  stralcio del P.R.G. vigente;
9)  cartografia catastale, scala 1:5.000, di localizzazione ed individuazione delle aree da espropriare e relativo elenco delle ditte interessate;
10)  stralcio della cartografia I.G.M., scala 1:25.000;
11)  relazione geologica;
12)  stralcio della carta geologica, scala 1:25.000;
13)  quadro d'unione della carta geolitologica;
14)  elaborato relativo all'assetto meteo-climatico;
15)  proposte operative per il riassetto del settore del trasporto aereo in Sicilia;
16)  progetto costruttivo delle opere per la ricostituzione e l'ampliamento della capacità del serbatoio Disueri con sovralzo del massimo invaso - Relazione idraulica;
17)  serbatoio Disueri sul fiume Gela-Disueri: studio delle onde di piena artificiali - Onda di piena artificiale conseguente a ipotetico collasso della diga - Mappa delle aree soggette ad allagamento - Quadro di insieme;
18)  serbatoio Disueri sul fiume Gela-Disueri: studio delle onde di piena artificiali - Onda di piena artificiale conseguente a ipotetico collasso della diga - Mappa delle aree soggette ad allagamento - Tav. II;
19)  studio di fattibilità per la realizzazione di un aeroporto in Gela, località Ponte Olivo - Relazione tecnica;
20)  studio di fattibilità per la realizzazione di un aeroporto in Gela, località Ponte Olivo - Stralcio planimetrico 1:10.000;
21)  studio di fattibilità per la realizzazione di un aeroporto in Gela, località Ponte Olivo - Schema dell'aeroporto dimensioni e superfici di vincolo;
22)  relazione tecnica integrativa per la salvaguardia dell'area aeroportuale a firma dell'ing. Antonio Bevilacqua;
23)  relazione integrativa del 18 aprile 2000 del dirigente di settore ing. R. N. Mauro.

Art. 3

Il comune di Gela resta onerato prima dell'esecuzione dei lavori a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui alla variante in oggetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Gela per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 31 maggio 2000.
  MARTINO 

(2000.23.1221)
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DECRETO 8 giugno 2000.
Approvazione del piano particolareggiato di recupero del comune di San Cataldo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in particolare gli artt. 3 e 12 nonché le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 81 del 27 marzo 1980, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di S. Cataldo;
Vista l'istanza sindacale del comune di S. Cataldo n. 1243 del 26 gennaio 1998, con la quale si chiede l'approvazione del piano particolareggiato di recupero dei quartieri S. Fara, S. Stefano, Cannoli e Pozzo Morillo;
Vista la delibera consiliare n. 140 del 14 ottobre 1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale con decisione n. 11141/10995 del 6 novembre 1997 avente per oggetto "Adozione del piano particolareggiato di recupero dei quartieri S. Fara, S. Stefano, Cannoli, Pozzo Morillo;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione ai sensi del l'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione del segretario generale, datata 26 gennaio 1998, dalla quale si rileva che avverso la suddetta deliberazione non sono state presentate né osservazioni né opposizioni;
Visto il parere n. 2/96, prot. 1761, del 9 luglio 1996, con cui, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74, l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta si esprime nel seguente modo:
«che in linea generale le previsioni progettuali definite nel piano particolareggiato di recupero dei quartieri S. Fara, Santo Stefano, Cannoli e Pozzo Morillo del comune di San Cataldo appaiono compatibili dal punto di vista geomorfologico con l'attuale stato dei luoghi con l'osservanza delle prescrizioni indicate nello studio geotecnico.
In particolare si precisa che nelle aree caratterizzate da tendenza alla traslazione inclinata, classificate "I ti" e delimitate nella tavola "E4 - Planimetria degli interventi e zonazione" dello studio geotecnico, qualsiasi intervento edilizio di recupero, sia privato che pubblico, potrà avvenire solo dopo la realizzazione delle opere di consolidamento previste (paratie di pali trivellati in c.c.a.). Ultimanto l'intervento di consolidamento, che potrà interessare anche singole porzioni di territorio purché si proceda da monte verso valle, si potrà effettuare il recupero edilizio-urbanistico dell'area interessata previa verifica del conseguimento di idoneo grado di stabilità del settore di versante interessato.»;
Vista la nota prot. 3954 del 25 settembre 1996, con cui la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta ha approvato con le prescrizioni nella stessa indicate il piano particolareggiato in oggetto;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 139 del 17 giugno 1999, condiviso dall'On.le Assessore per il territorio e l'ambiente con nota n. 8411 del 6 luglio 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
«Omissis...
1.  - Il comune di S. Cataldo è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto 81 del 27 marzo 1980.
Il suddetto piano per la parte del centro storico perimetrata con segno grafico nella tav. 4/b e comprendente i quartieri di S. Fara, Cannoli, S. Stefano e Pozzo Morillo non aveva previsto alcuna classificazione di zona né normativa urbanistica in quanto con R.D. del 1916 e con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 1955 era stato previsto il trasferimento degli abitanti dei suddetti quartieri per l'aggravamento delle condizioni statiche delle abitazioni.
Con D.A. n. 659 del 25 maggio 1989, sulla scorta di studi geologici e del parere del Genio civile, è stato revocato il vincolo di trasferimento e i quartieri suddetti sono stati riconosciuti "recuperabili alla destinazione urbanistica".
Con D.A. n. 114 del 23 marzo 1997 è stata approvata la variante al piano regolatore generale riguardante la classificazione di zona "A" della suddetta zona perimetrata con possibilità di interventi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Il piano particolareggiato in esame riguarda la zona di cui alla variante suddetta.
Il progetto in argomento risulta corredato del parere favorevole, con prescrizioni, dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta prot. n. 2/96 e del parere favorevole, con prescrizioni, della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali prot. n. 6954 del 25 settembre 1996.
A seguito dei suddetti pareri il consiglio comunale con delibera n. 34 del 21 febbraio 1997 ha chiesto ai progettisti la rielaborazione del piano accogliendo in toto le prescrizioni del Genio civile e solo parzialmente le prescrizioni della Soprintendenza.
Il piano particolareggiato è stato adottato con delibera consiliare n. 140 del 14 ottobre 1997 ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, comma 7, punti a) e b) in quanto interessa il centro storico e propone nuove previsioni in variante al piano regolatore generale vigente.
Il comune di S. Cataldo è ubicato a quota m. 625 s.l.m., ha una superficie di Ha. 7.562 ed una popolazione al 1991 di 23.905 abitanti.
L'attuale configurazione dell'abitato è caratterizzata dalla presenza di un grosso nucleo storico, le cui origini risalgono al 1600, dalle aree urbanizzate circostanti, sorte in dipendenza dei fenomeni di instabilità dei quartieri più antichi del suddetto centro e dalle aree di espansione, ubicate ai margini est ed ovest dell'abitato.
La zona oggetto di piano particolareggiato si trova nella parte più alta del paese e costituisce il nucleo centrale più antico del centro storico. L'impianto urbanistico presenta uno schema planimetrico a triangolo. All'apice si trova la Chiesa Madre, imponente costruzione di stile barocco. Attorno si è sviluppato un tessuto morfologicamente irregolare, aggregato in maniera compatta in quanto mancante in massima parte di spazi interni. Le case, a due o tre piani, presentano un accesso direttamente dalla strada, di sezione molto ristretta ma di lunghezza considerevole e dai vicoli a fondo cieco che spesso si allargano formando cortili.
Il materiale da costruzione utilizzato in prevalenza è il gesso sia come pietra da costruzione che come legante. La copertura dei tetti è quasi esclusivamente con tegole che si producevano in fornaci poco distanti dal centro abitato.
L'organizzazione morfologica e l'uso dei materiali tipici del luogo costituiscono elementi qualificanti e caratterizzanti il nucleo storico.
Purtroppo il notevole dissesto geologico e l'assenza di interventi di recupero dei manufatti nel tempo ha comportato il degrado edilizio dovuto ad interventi di demolizione degli edifici riconosciuti di elevata pericolosità, alla presenza di edilizia di sostituzione e all'abbandono di parte degli abitanti a favore delle zone di espansione.
Dalla relazione si evince che il piano particolareggiato si pone come obiettivo la conservazione e il recupero del tessuto storico e quindi degli elementi che caratterizzano e qualificano il nucleo antico sia per quanto riguarda la tipologia edilizia che l'organizzazione morfologica spaziale e contestualmente la rivitalizzazione economica e sociale del centro, immettendo attrezzature e attività compatibili con la struttura antica.
Il piano contiene un'analisi dettagliata dello stato di fatto dell'edificato e la catalogazione degli edifici secondo i valori ambientali architettonici e monumentali.
Le tavole di analisi sono state elaborate a seguito di schedatura di tutte le unità edilizie esistenti.
Per quanto riguarda l'ipotesi progettuale sono stati previsti interventi di natura pubblica atti a reperire edifici per attrezzature, piazze, area verde, con ripristino dei percorsi pedonali e la valorizzazione dei cortili ed interventi diretti, da attuarsi da parte di privati, sul patrimonio edilizio esistente sia con l'istituto del comparto, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 71/78, che con interventi sulla singola unità edilizia che rappresenta l'unità minima d'intervento.
Il progetto ha prescritto:
-  per gli edifici monumentali, la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, previo rilascio del nulla-osta della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali;
-  per gli edifici di interesse storico-ambientale, la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia senza alterazione della quota altimetrica dei solai, previo rilascio del nulla-osta della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali;
-  per gli "edifici di interesse ambientale con modifiche ed interventi recenti", la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro e risanamento conservativo nonchè la ristrutturazione edilizia con la possibilità di ricostruire solai ad una quota diversa dalla preesistente;
-  per gli "edifici fatiscenti", tutti gli interventi compresa la demolizione e ricostruzione, nonchè la ristrutturazione urbanistica previo parere della C.E.C. integrata da un componente designato dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali;
-  per gli "edifici di recente costruzione", la demolizione e ricostruzione e la ristrutturazione urbanistica;
-  per gli "edifici ricadenti sui cortili e percorsi da salvaguardare", il parere della C.E.C. integrato da un componente designato dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali;
-  per le "aree libere e di risulta da demolizioni", l'edificazione secondo la volumetria, i piani assegnati e gli allineamenti del progetto.
Per finalità pubbliche sono state reperite aree libere e l'utilizzo di edifici di pregio da destinare ad attrezzature pubbliche. Si prevede, in particolare, l'acquisizione di Palazzo Galletti, antica dimora del principe, da destinare ad uffici di rappresentanza del comune. Per le aree libere sono state proposte ipotesi progettuali di massima il cui intervento è riportato nei profili regolatori. Sono stati tra l'altro previsti nuovi spazi da destinare a piazze (largo Salomone, via Cannoli, via Cavour) su aree rese libere per eliminazione dei ruderi ed edifici fatiscenti, con la finalità di valorizzare la zona. Il piano prevede inoltre il ripristino della passeggiata sul retro dell'abside della Chiesa Madre con eliminazione di edifici fatiscenti e della scalinata di via Cavour, la ridefinizione delle pavimentazioni dei cortili esistenti e dei percorsi pedonali e opere di arredo urbano.
L'intervento pubblico più consistente è stato previsto nel quartiere S. Fara che si presenta in parte libero da edifici. In questa zona risultano previste attrezzature per l'istruzione, religiose e di interesse comune oltre che nuove zone di edilizia residenziale "B2" e "C2".
Inoltre il piano ha dato indicazioni per la destinazione d'uso dei piani terra prevedendo, in linea di massima, il mantenimento delle abitazioni a piano terra e in alcune zone il potenziamento di attività commerciali, uffici e studi professionali.
Le previsioni sono basate per n. 3.008 abitanti su una superficie totale d'intervento di 23 Ha con circa 2.000 abitazioni individuate. Per il calcolo degli standard urbanistici la superficie in totale impegnata per attrezzature, tra aree esistenti e di progetto, risulta mq. 69.730 così distinta: per istruzione mq. 5.000; per interesse comune mq. 11.650; per spazi pubblici mq. 37.280; per parcheggi mq. 15.800.
Per le costruzioni pubbliche e di uso pubblico è prevista una densità fondiaria massima di 5.00 mc/mq., rapporto di copertura di 7/10 ed altezza massima 14.00 mt. con quattro piani fuori terra.
Considerato:
-  Per quanto riguarda l'ambito d'intervento del piano di recupero, limitato ad una parte del centro storico, non può non rilevarsi che l'estensione del piano attuativo a tutto il nucleo storico avrebbe consentito l'omogeneità degli interventi e dato risoluzione nel complesso a problemi di viabilità, servizi ed altro che non sono stati affrontati dal piano in esame in quanto lo stesso è relativo alla perimetrazione di zona "A" di cui alla variante sopracitata.
Tuttavia si rileva che necessita procedere con urgenza al recupero del patrimonio edilizio esistente che per le problematiche su esposte versa in stato di assoluto abbandono. Per cui, essendo in itinere il nuovo P.R.G., si ritiene che per la restante parte del nucleo storico le scelte progettuali possano trovare risoluzione nell'ambito del suddetto strumento urbanistico.
-  L'analisi dello stato di fatto del patrimonio edilizio esistente risulta corrispondente a quella condotta dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali così come espresso nel parere n. 3954.
-  L'obiettivo del piano particolareggiato appare in linea generale condivisibile in quanto tendente al recupero del patrimonio edilizio esistente, alla dotazione di attrezzature, nonchè rivolto alla rivitalizzazione del centro storico.
-  Gli interventi proposti per l'edilizia privata risultano in linea di massima rispettosi delle caratteristiche storiche e tipologiche degli edifici.
Va comunque prescritto che gli interventi relativi a nuove costruzioni nelle aree libere e quelli di sostituzione edilizia dovranno seguire gli indirizzi normativi dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78 relativamente al rispetto della tipologia, della volumetria esistente e dell'altezza massima che non potrà essere superiore a quella degli edifici prospicienti la strada.
-  Per quanto riguarda le proposte progettuali relative alle "piazze" e agli edifici pubblici anche di nuova edificazione, si condivide la destinazione urbanistica; non si condividono, invece, le scelte progettuali sotto il profilo architettonico anche sulla scorta di quanto espresso dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel parere n. 3954/96, poichè le stesse, di notevole impatto ambientale, non sembrano armonizzarsi con il contesto urbano.
Per cui la progettazione esecutiva degli spazi di cui sopra dovrà essere ristudiata.
-  Si condivide la previsione ad uffici comunali del Palazzo Galletti in quanto tale edificio, un tempo sede del principe, tornerebbe ad avere le funzioni amministrative e di rappresentanza originarie. Tuttavia si osserva che lo stesso, in atto, non ha sbocco nè sul Corso Vittorio Emanuele nè su Via Cavour per superfetazioni.
Pertanto al fine di valorizzare l'edificio si prescrive la demolizione dei piani superiori delle unità edilizie circostanti segnate con i nn. 513, 514, 515 riportati nella tavola 2b del piano in esame.
Inoltre si prescrive in generale la demolizione delle superfetazioni negli edifici monumentali non prevista nelle N.A..
-  Non si condivide la previsione di demolizione della scuola De Amicis in quanto l'edificio, che risale ai primi del '900, presenta caratteristiche architettoniche da salvaguardare. Tra l'altro l'area oggetto di piano particolareggiato risulta carente di attrezzature scolastiche. Pertanto si prescrive il mantenimento dell'attrezzatura scolastica con l'eliminazione della previsione del parcheggio sotterraneo.
-  Per quanto riguarda il quartiere S. Fara è da rilevare che non risulta definito con esattezza il perimetro del piano particolareggiato.
La zona suddetta, che confina con una vasta area non edificata in quanto a margine del centro urbano, risulta la più degradata, essendo il tessuto edilizio fatiscente, e presenta vaste aree libere e ruderi.
L'intervento progettuale prevede oltre al recupero del tessuto edilizio un complesso di attrezzature a livello urbano unitamente a nuove previsioni di edilizia residenziale.
-  Le previsioni di attrezzature pubbliche e di edilizia residenziale (B2 e C2) previste nella suddetta zona non sono condivisibili in quanto come già detto questa zona risulta ai margini del centro storico, ai margini del centro urbano e priva di edificazione per cui la pianificazione dell'area suddetta non deve essere oggetto di piano di recupero del centro storico bensì deve essere ristudiata nell'ambito delle nuove previsioni del P.R.G..
Per le motivazioni di cui sopra le stesse sono disattese, per cui il perimetro del centro storico dovrà comprendere esclusivamente l'edificato esistente.
-  Tutti gli interventi edilizi, compresi quelli di demolizione degli edifici di elevata pericolosità che si renderanno necessari per la pubblica incolumità dovranno, comunque, essere subordinati alle prescrizioni di natura geologica sotto riportate.
Studio geologico
Nella relazione geologico-geotecnica finalizzata ad un progetto generale di consolidamento dell'abitato di S. Cataldo e presentata a supporto del piano particolareggiato di recupero dei suddetti quartieri i tecnici, ing. S. Andaloro, ing. G. Divita, ing. E. Frattallone, geol. G. Insalaco e geol. A. La Rosa, zonano il centro storico in zona S stabile, priva di danni ai manufatti e zona I instabile, caratterizzata da danni ai manufatti. Quest'ultima viene a sua volta frazionata in sottozona Iti a prevalente traslazione inclinata e sottozona Itv a prevalente traslazione verticale, e le due sottozone vengono perimetrate nell'allegato alla relazione E4. Sulla base di dati stratigrafici, geotecnici e di verifiche di stabilità allegate alla relazione (allegati A, B, E) gli stessi tecnici individuano come causa di instabilità nella sottozona Itv le scadenti capacità portanti della coltre superficiale di depositi colluvali ed eluviali quando utilizzata come sedime fondale, mentre attribuiscono i fenomeni di dissesto nella sottozona Iti a processi di scorrimento gravitativo della stessa coltre, individuando quale intervento risolutore del fenomeno franoso in atto in questa sottozona la posa in opera di paratie di pali in c.a. di diametro 800 infissi a 20 m. dal p.c. da realizzarsi in stralci e per le quali allegano alla relazione una verifica della paratia tipo (allegato D) ed i calcoli delle verifiche di stabilità dei versanti con le previsioni delle opere di consolidamento (allegato C).
In sede di sopralluogo effettuato il 28 maggio 1999 si è accertato quanto segue:
1) entrambe le due sottozone Iti e Itv presentano danneggiamento all'edificato: sono presenti edifici interessati da deformazioni duttili, edifici che lavorano in campo fragile e con lesioni strutturali di varia gravità, corpi di fabbrica che mostrano quadri fessurativi indicativi di condizioni prossime al collasso strutturale. I danni ai manufatti non sono però pervasivi ma correlati in modo diretto alla vetustà e alle scadenti tecniche realizzative, soprattutto per quel che riguarda il sistema fondale di alcuni vecchi edifici, che in un caso osservato è costituito da una grossolana platea di circa 20 cm. di spessore realizzata con agglomerante povero ed inerti eterogenei, grossolani e fuori specifica, in appoggio diretto su materiale di riporto portato a raso;
2) il quadro deformativo osservato nelle due sottozone, peraltro correttamente perimetrate nell'allegato E, è coerente con l'interpretazione datane dai tecnici. Tra le due aree, si rilevano infatti differenze sostanziali:
-  nella sottozona Itv non è presente fratturazione al suolo, le lesioni rilevabili sui corpi di fabbrica sono a forbice aperta verso l'alto, sono comuni effetti di schiacciamento con espulsione orizzontale di intonaci e basculamenti frontali a carico di alcuni edifici imputabili a cedimenti differenziali, gli edifici più recenti, realizzati con buone tecniche costruttive, e gli edifici fondati su pali non mostrano tracce di danneggiamento. Si tratta con tutta evidenza di fenomenologie riconducibili alla pessima e disomogenea risposta della coltre eluviale-colluviale al carico dell'edificato su questa direttamente fondante ed alle scadenti tecniche realizzative dello stesso;
-  nella sottozona Iti sono presenti fratture al suolo estensionali e di taglio attive che interessano in modo pervasivo sia sedi stradali che l'edificato, deformazioni continue rappresentate da pieghe antiformi di lunghezza d'onda metrica che testimoniano locali accomodamenti compressionali, di traslazioni estensionali superficiali, retrobasculamenti a carico di alcuni edifici associati a distorsioni di sagoma, lesioni ai corpi di fabbrica spesso beanti fino al piede delle strutture. Si tratta con tutta evidenza di fenomenologie imputabili sia alle cause precedentemente menzionate a giustificazione dei dissesti esistenti nella precedente sottozona sia a processi gravitativi pellicolari di tipo traslazionale per flusso duttile e a cinematica lenta, probabilmente innescati da plasticizzazione indotta da infiltrazioni di acque bianche e/o nere.
Il movimento franoso della sottozona Iti è a carattere pulsante e ben cinque eventi certi di accelerazione sono segnalati nel catalogo delle località italiane colpite da frane ed inondazioni del CNR-GNDCI (Cardinali et al.., 1998). Il contributo al dissesto delle acque di infiltrazione e la possibilità che si verifichino scavernamenti e sifonamenti è confermato nello stesso catalogo che segnala l'apertura il 19 giugno 1992 in via Garibaldi, nel quartiere S. Stefano, di una voragine causata dalla perdita d'acqua dovuta alla rottura di una tubazione.
Sulla scorta di quanto sopra si prescrive:
Per la sottozona Itv
-  interventi di demolizione degli edifici riconosciuti di elevata pericolosità per la pubblica incolumità potranno essere effettuati successivamente al censimento degli stessi realizzato tramite opportuna schedatura (tipologia edilizia, quadro fessurativo, sistema fondale, stato di dissesto, iconografia fotografica) periodicamente aggiornata;
-  gli interventi di ricostruzione potranno realizzarsi dopo specifiche indagini geologico-tecniche di dettaglio, utilizzando fondazioni indirette - pali o micropali ammorsati nei terreni gessoso-solfiferi o pliocenici costituenti il substrato stabile - o dirette qualora tali terreni siano raggiungibili dagli scavi di fondazione e siano rappresentati da successioni lapidee integre;
-  gli interventi di recupero e consolidamento della edilizia esistente potranno realizzarsi successivamente a specifici studi di fattibilità che tengano conto degli elementi geognostici locali anche in funzione dei nuovi carichi da trasmettere;
Per la sottozona Iti
-  la definitiva scelta progettuale e il dimensionamento delle opere di consolidamento della sottozona, da realizzare anche in stralci, dovranno essere precedute da una più accurata verifica degli spessori del corpo in frana attraverso la redazione di carte di dettaglio delle isopache dell'orizzonte coinvolto nel processo traslativo (volumetria spingente), da una modellazione più realistica della stabilità dei versanti, considerando che il processo è riconducibile allo scorrimento essenzialmente laminare di un fluido a reologia binghamiana piuttosto che ad uno scoscendimento roto-traslazionale su superficie di rottura cicloidale e da un approfondimento del quadro del campo cinematico superficiale (estensimetri, fessurimetri posti in opera al piede delle strutture danneggiate) e subsuperficiale (inclinometri);
-  interventi di demolizione degli edifici riconosciuti di elevata pericolosità per la pubblica incolumità potranno essere effettuati successivamente al censimento degli stessi realizzato tramite opportuna schedatura (tipologia edilizia, quadro fessurativo, sistema fondale, stato del dissesto, iconografia fotografica) periodicamente aggiornata;
-  interventi di ricostruzione potranno attuarsi solo dopo la realizzazione delle opere di consolidamento del versante e successiva verifica tramite monitoraggio estensimetrico (inclinometrico) dell'avvenuto arresto dei movimenti traslativi. Saranno comunque preceduti da specifiche indagini geologico-tecniche di dettaglio e verranno utilizzate fondazioni indirette - pali o micropali ammorsati nei terreni gessoso-solfiferi/pìiocenici costituenti il substrato stabile - o dirette qualora tali terreni siano raggiungibili dagli scavi di fondazione e siano rappresentati da successioni lapidee poco fratturate;
-  gli interventi di recupero e consolidamento della edilizia esistente potranno attuarsi solo dopo la realizzazione delle opere di consolidamento del versante e successiva verifica tramite monitoraggio estensimetrico (inclinometrico) dell'avvenuto arresto dei movimenti traslativi. Saranno comunque preceduti da specifiche indagini geologico-tecniche di dettaglio e potranno realizzarsi solo successivamente a studi di fattibilità che tengano conto degli elementi geognostici locali anche in funzione dei nuovi carichi da trasmettere.
Per le due sottozone Iti e Itv
-  in accordo con le considerazioni espresse nella relazione geologico-geotecnica si ritiene necessaria una revisione ed eventuale ricostruzione, anche parziale, della rete idrica e fognaria, ritenendo concausa dei fenomeni di dissesto la riduzione della viscosità d'insieme della copertura alluviale-colluviale provocata dalle acque di infiltrazione.
NORME DI ATTUAZIONE
Le norme di attuazione del P.P. si ritengono in linea di massima condivisibili con le seguenti prescrizioni:
Art.  14  -  Occorre cassare detto articolo in quanto le zone B2 e C2 sono state disattese per le motivazioni espresse nelle superiori considerazioni;
Art.  10  -  "Edifici monumentali"
Occorre aggiungere che per tali "edifici è prescritta la demolizione delle superfetazioni";
Art.  12  -  "Edifici di interesse ambientale con modifiche recenti" Occorre eliminare la lett. C relativa alla ricostruzione di solai ad una quota diversa dalla preesistente;
Art.  13  -  "Edifici fatiscenti"
Occorre cassare l'ultimo comma e cioè "Per il rilascio... avente diritto di voto";
Art.  15  -  "Edifici ricadenti su cortili e  percorsi da salvaguardare" 

Occorre cassare l'ultimo comma e cioè "Per il rilascio... avente diritto di voto";
Art.  19  -  "Restauro e risanamento conservativo"
Occorre sostituire al punto a) la parola "ricostruzione filologica" con "ricostituzione filologica";
Art.  20  -  "Ristrutturazione edilizia"
Occorre precisare che gli interventi di ristrutturazione edilizia riguardano le unità edilizie e non già le unità immobiliari;
Art.  21  -  "Ristrutturazione urbanistica"
Occorre cassare l'ultimo comma e cioè "Per il rilascio... avente diritto di voto";
Art.  36  -  "Prescrizioni geotecniche"
Occorre precisare che gli interventi consentiti sono subordinati alle prescrizioni di natura geologica descritti nel presente parere e pertanto l'articolo suddetto dovrà essere rivisto alla luce di dette prescrizioni;
Art.  40  -  "Domande di concessione e di autorizzazione"
Occorre aggiungere che la richiesta di concessione edilizia deve avere a supporto la relazione geologica che evidenzi la fattibilità dell'opera sia per quanto riguarda la stabilità del sito, sia in rapporto con le fondazioni degli edifici limitrofi e con la loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione.
Nelle aree non servite da fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI del 4 febbraio 1977.
OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Esposto ditta Mirto Salvatore - L'unità immobiliare non è identificabile negli elaborati di piano in quanto mancante di stralcio planimetrico.
Pertanto detto esposto non viene preso in esame e comunque, in merito agli interventi consentiti, si rimanda alla normativa del piano in esame e a quanto considerato nel presente parere.
Tutto quanto sopra premesso e considerato
è del parere

che il piano particolareggiato di recupero dei quartieri S. Fara, S. Stefano, Cannoli e Pozzo Morillo, adottato con delibera consiliare n. 140 del 14 ottobre 1997, sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni di cui ai superiori considerata.";
Vista la delibera consiliare n. 83 del 3 agosto 1999, avente per oggetto "Controdeduzioni al voto del C.R.U. n. 139 del 17 giugno 1999 sul piano particolareggiato di recupero della zona "A" - quartieri "'Santa Fara", "Santo Stefano", "Cannoli" e "Pozzo Morillo" adottato con delibera consiliare n. 140 del 14 ottobre 1997;
Visto il voto del C.R.U. n. 253 del 15 marzo 2000, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis..."
Considerato
-  che la prescrizione riguardante la demolizione dei piani superiori delle unità edilizie nn. 513-514-515, segnate nella Tav. 2b discende dalla considerazione di rendere fruibile la visuale di Palazzo Galletti. Tale prescrizione ha valore solo per gli ultimi piani e non contempla interventi di demolizione totale delle unità edilizie in argomento, di cui peraltro viene prescritto il mantenimento, pertanto la suddetta controdeduzione non viene accolta;
-  che gli emendamenti n. 1 e n. 2, nonché gli "inviti" formulati nella delibera consiliare n. 83/89 attengono a norme e previsioni di piano non oggetto di prescrizioni, gli stessi non vengono esaminati;
è del parere

di confermare quanto espresso nel voto n. 139 reso nella seduta del 17 giugno 1999.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura eseguita è conforme alla legge;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato, conformemente a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il citato voto n. 139 del 17 giugno 1999 e n. 253 del 15 marzo 2000, il piano particolareggiato di recupero dei quartieri S. Fara, S. Stefano, Cannoli e Pozzo Morillo.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
-  delibera di consiglio comunale n. 140 del 14 ottobre 1997;
a1) relazione illustrativa del piano;
1a) relazione tecnica integrativa;
-  planimetrie catastali di analisi;
2a)  sommario delle indagini sulle caratteristiche fisiche degli edifici ed ipotesi di riutilizzazione;
2b)  identificazione delle unità edilizie con riferimento alle schede; 
2c)  destinazione d'uso dei piani terra e condizione di occupazione; 
2d)  catalogazione secondo i valori ambientali, architettonici, monumentali; 
2e)  consistenza volumetrica e condizioni statiche; 

2f.1) planimetrie delle coperture degli edifici a valle di corso Vittorio Emanuele;
2f.2) planimetrie delle coperture degli edifici a monte di corso Vittorio Emanuele;
2g)  individuazione delle pavimentazioni dei parametri murari di pregio e dei cortili; 

-  planimetrie di analisi della struttura edilizia a piano terra:
3a)  area Santa Fara; 
3b)  area Santo Stefano; 
3c)  area Cannoli; 
3d)  area Pozzo Morillo; 

-  planimetrie di progetto:
4a)  planimetria generale di progetto; 
4b)  categorie d'intervento e consistenza planovolumetrica; 
4c)  individuazione della pavimentazione, dei parametri murari di pregio e dei cortili; 

-  planimetrie con individuazione degli interventi e dello studio tipologico:
5a)  area Santa Fara; 
5b)  area Santo Stefano; 
5c)  area Cannoli; 
5d)  area Pozzo Morillo; 

5e) ipotesi tipologiche d'intervento;
-  profili regolatori di analisi e di progetto:
6a)  profilo in corso Vittorio Emanuele; 
6b)  profilo su largo Salamone; 
6c)  profilo su via Trappeti e largo Santa Fara; 
6d)  profilo su via Cavour, lato Chiesa Madre; 
6e)  profilo su via Cavour, lato Chiesa Mercede; 
6f)  profilo su via Ruota; 
6g)  profilo su via Orologio; 
6h)  profilo su via Viviano e largo S. Fara; 
6i)  profilo su via Sicurella; 
7)  abaco degli elementi architettonici; 
8)  attrezzature ed attività compatibili con la struttura antica; 

-  piano particolareggiato d'esproprio ed elenco ditte:
9a)  relazione; 
9b)  piano particellare d'esproprio; 
9c)  elenco ditte; 
10)  norme di attuazione del piano; 

Elaborati - Studio geologico
11)  nota integrativa; 
12)  relazione geologico-geotecnica; 
13)  allegato A - certificato di laboratorio geotecnico; 
14)  allegato B - verifiche di stabilità dei versanti nelle condizioni attuali; 
15)  allegato C - verifiche di stabilità dei versanti con le previsioni delle opere di consolidamento; 
16)  allegato D - verifica della paratia tipo; 
  allegato E - elaborati grafici: 
17)  E1 - planimetria dei sondaggi e traccia dei profili geologici; 
18)  E2 - profili delle verifiche di stabilità dei versanti nelle condizioni attuali; 
19)  E3 - profili delle verifiche di stabilità dei versanti con le previsioni delle opere di consolidamento; 
20)  E4 - planimetria degli interventi e zonazione. 


Art. 3

Le previsioni di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 1150/42, dovranno essere attuate entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 4

Il presente decreto dovrà essere notificato a ciascun proprietario di terreni o immobili vincolati dal piano entro un mese dall'avvenuto deposito nella segreteria comunale.

Art. 5

Il comune di S. Cataldo resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 giugno 2000.
MARTINO
(2000.24.1276)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 26 giugno 2000.
Approvazione della circolare 21 giugno 2000, relativa agli incentivi agli operatori turistici per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico "Sicilia" in esecuzione del Piano regionale di propaganda turistica per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare n. 1 del 2 giugno 1999, che tra l'altro fissava, per l'anno 1999 e seguenti, i criteri cui riferirsi per la presentazione delle istanze da parte degli operatori turistici al fine di accedere all'incentivazione prevista dall'Assessorato regionale del turismo per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico "Sicilia";
Visto il Piano regionale di propaganda turistica 2000, approvato con decreto n. 928/XII del 28 aprile 2000;
Considerato necessario modificare ed integrare la sopracitata circolare n. 1 del 2 giugno 1999 sulla scorta delle linee programmatiche tracciate dal Piano regionale di propaganda turistica 2000;
Ritenuto di dovere approvare la relativa circolare attuativa;
Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa citati, è approvata la circolare n. 1188 del 21 giugno 2000, facente parte integrante del presente provvedimento, concernente le modifiche e le integrazioni da apportare alla circolare n. 1 del 2 giugno 1999 - Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44, parte I, del 17 settembre 1999 - relativamente agli incentivi in favore degli operatori turistici per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico "Sicilia" per le istanze già presentate al 31 gennaio 2000, in esecuzione del Piano regionale di propaganda turistica per l'anno 2000.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il turismo per la registrazione e successivamente trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione.
Palermo, 26 giugno 2000.
  ROTELLA 


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 11 luglio 2000 al n. 431.
Allegato
CIRCOLARE 21 giugno 2000, prot. n. 1188.
Piano regionale di propaganda turistica 2000, decreto n. 928 del 28 aprile 2000. Incentivi agli operatori turistici per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico "Sicilia" per l'anno 2000. Integrazioni e modifiche alla circolare n. 1 del 2 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44, parte I , del 17 settembre 1999.
Premesso che con c.a. n. 1 del 2 giugno 1999 sono stati fissati, tra l'altro, i criteri per la presentazione delle istanze da parte degli operatori turistici per accedere, per l'anno 1999 e seguenti, agli incentivi previsti per la commercializzazione del prodotto turistico "Sicilia" che qui si intendono richiamati; preso atto che con decreto n. 928/XII del 28 aprile 2000 è stato approvato il Piano di propaganda turistica della Regione siciliana per l'anno 2000, si riportano le seguenti disposizioni di carattere operativo a parziale modifica ed integrazione della predetta c.a. n. 1 del 2 giugno 1999.
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti interviene a sostegno delle attività di promozione, di commercializzazione del prodotto turistico "Sicilia" posta in essere direttamente da operatori turistici, agenti di viaggio singoli e associati, nazionali ed esteri, destinando a tal fine il 20% dello stanziamento previsto nel PRPT 2000 per il segmento commercializzazione, di cui il 60% per il mercato estero e il 40% per il mercato italiano.
Alle richieste di incentivazione formulate dalle associazioni di categoria e associazioni e consorzi anche temporanei tra operatori del settore turistico-alberghiero sarà destinato il 50% dello stanziamento di ciascun segmento sotto riportato.
L'intervento assessoriale, in ogni caso, non potrà superare il 60% della spesa prevista dall'operatore.
Per ciascuno dei tre segmenti - produzione materiale promo-pubblicitario, educational tour, partecipazione a borse e fiere -, ferme restando le disposizioni riguardanti la produzione della documentazione ex c.a. n. 1/99, si enucleano qui di seguito le modifiche ed integrazioni apportate:
1)  produzione e stampa di materiale promo-pubblicitario: saranno prese in considerazione unicamente le proposte di realizzazione di cataloghi di vendita composti da almeno 20 pagine interamente dedicate al prodotto turistico "Sicilia" contenenti informazioni oltre che sulle strutture ricettive, anche su quanto altro possa generalmente servire ad illustrare le risorse espresse dal territorio usufruibili ai fini turistici, quali ad esempio le bellezze paesaggistiche delle località pubblicizzate, il clima, la cultura, la gastronomia, ecc. Nella fase di liquidazione, ferme restando le precedenti disposizioni per la produzione della documentazione, dovrà essere prodotta la dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi di legge, che attesti di non avere ricevuto altri interventi finanziari per la realizzazione del catalogo, ovvero le somme ricevute per le inserzioni pubblicitarie indicando chiaramente il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del catalogo al netto anche di eventuali altri contribuzioni. L'intervento finanziario della Regione sarà, quindi, calcolato su quest'ultimo importo. Dovrà, inoltre, essere presentata dichiarazione, resa ai sensi di legge, che attesti l'avvenuta distribuzione di tutti i cataloghi e le modalità della stessa allegando inoltre l'elenco dei destinatari con la specifica della quantità a ciascuno ripartita;
2)  educational tours per agenti di viaggio e giornalisti: saranno prese in considerazione le proposte per un numero massimo di 20 partecipanti che non abbiano già preso parte ad iniziative analoghe. Nella fase di liquidazione, ferme restando le precedenti disposizioni per la produzione della documentazione, dovranno essere prodotte per ciascuno dei partecipanti le lettere d'incarico per la partecipazione all'educational da parte delle agenzie di viaggio o delle testate giornalistiche di appartenenza, inoltre, saranno ritenute ammissibili unicamente le spese alberghiere, esclusivamente riferite al pernottamento, e di viaggio. Dovrà, altresì, essere allegata una dettagliata relazione sull'attività svolta;
3)  partecipazione a borse e fiere del turismo e/o work shop: saranno prese in considerazione le proposte di partecipazione, per una sola unità lavorativa, agli eventi cui aderisce l'Assessorato regionale del turismo secondo le linee tracciate nel Piano regionale di propaganda turistica. Nella fase di liquidazione, ferme restando le precedenti disposizioni per la produzione della documentazione, saranno ritenute ammissibili unicamente le spese alberghiere, esclusivamente riferite al pernottamento, e di viaggio.
Si rammenta che la documentazione incompleta o non conforme alle precedenti disposizioni di cui alla c.a. n. 1 del 2 giugno 1999, modificata ed integrata secondo le disposizioni sopra riportate, costituirà motivo di non accoglimento delle istanze pervenute. Gli incentivi di cui alla circolare assessoriale n. 1 del 2 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44, parte I, del 17 settembre 1999, così come modificata dalla presente, in esecuzione del PRPT 2000, cesseranno alla data del 31 dicembre 2000.
  L'Assessore: ROTELLA 

(2000.30.1663)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Provvedimenti concernenti costituzione delle conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica.


Con decreto n. 103 del 10 aprile 2000 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è stata costituita la Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica della provincia di Agrigento, prevista dall'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, che risulta così composta:
-  presidente pro-tempore della Provincia regionale di Agrigento - presidente;
-  sindaco pro-tempore del comune di Agrigento - componente;
-  provveditore agli studi di Agrigento - componente;
-  presidente del consiglio scolastico provinciale di Agrigento - componente;
-  Panepinto Giovanni - sindaco di Bivona, nato a Bivona l'8 novembre 1961, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Mangione Salvatore - sindaco di Alessandria della Rocca, nato ad Agrigento il 29 novembre 1967, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Licata Stefano - sindaco di Casteltermini, nato a Palermo il 19 agosto 1947, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Cammalleri Antonino - sindaco di Cattolica Eraclea, nato a Cattolica Eraclea il 31 luglio 1962, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Cucchiara Ignazio - sindaco di Sciacca, nato a Sciacca il 2 gennaio 1943, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Saito Giovanni - sindaco di Licata, nato a Licata il 13 luglio 1933, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Carlisi Antonino - sindaco di Grotte, nato a Grotte il 7 marzo 1954, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Casalicchio Francesco - direttore didattico del 2° circolo didattico di Raffadali, nato il 10 settembre 1951, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Celauro Giovanni - docente I.T.G. Brunelleschi di Agrigento, nato il 3 ottobre 1942, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Montalbano Salvatore - docente 3° circolo didattico di Favara, nato il 27 maggio 1949, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Pilotto Lucio - docente scuola media Rossi di Sciacca, nato il 28 giugno 1943, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Belluccia Alfonso - responsabile amministrativo istituto comprensivo di Alessandria della Rocca, nato il 12 ottobre 1951, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Pitruzzella Salvatore - genitore, nato il 4 marzo 1955, eletto dal C.S.P. in rappresentanza dei genitori - componente;
-  Caruana Pietro - studente liceo classico Empedocle di Agrigento, eletto dalla consulta provinciale degli studenti in rappresentanza degli studenti - componente.

Con decreto n. 104 del 10 aprile 2000 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è stata costituita la Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica della provincia di Caltanissetta, prevista dall'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, che risulta così composta:
-  presidente pro-tempore della Provincia regionale di Caltanissetta - presidente;
-  sindaco pro-tempore del comune di Caltanissetta - componente;
-  provveditore agli studi di Caltanissetta - componente;
-  presidente del consiglio scolastico provinciale di Caltanissetta - componente;
-  Gallo Francesco - sindaco di Gela, nato a Gela l'1 gennaio 1956, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Liardo Salvatore - sindaco di Niscemi, nato a Niscemi il 20 febbraio 1939, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Virnuccio Giovanni - sindaco di Mazzarino, nato a Mazzarino il 19 giugno 1951, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Di Giovanni Francesco - sindaco di Campofranco, nato a Campofranco il 9 marzo 1945, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Scannella Salvatore - sindaco di Mussomeli, nato a Mussomeli il 18 febbraio 1956, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Micciché Giuseppe - sindaco di Riesi, nato a Maurage il 7 dicembre 1949, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Mistretta Salvatore - sindaco di Acquaviva Platani, nato ad Acquaviva Platani il 30 gennaio 1946, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Lo Vetere Giuseppe - direttore didattico del 1° circolo di Caltanissetta, nato a S. Caterina l'1 settembre 1942, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Seidita Maria - preside liceo ginnasio di Caltanissetta, nata a S. Caterina il 3 giugno 1945, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Milia Michele - docente I.T.A. di Caltanissetta, nato a Caltanissetta il 10 febbraio 1943, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Zaccaria Alfonso - docente I.T.G. di Caltanissetta, nato a Caltanissetta il 15 settembre 1956, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Randazzo Pietro - docente liceo ginnasio di Caltanissetta, nato a Mussomeli il 13 dicembre 1943, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Costanzo Giuseppina - genitore, nata a Mussomeli il 9 ottobre 1956, eletto dal C.S.P. in rappresentanza dei genitori - componente;
-  Stuppia Giuseppe - studente liceo scientifico di Riesi, nato a Mussomeli il 28 marzo 1982, eletto dalla consulta provinciale degli studenti in rappresentanza degli studenti - componente.

Con decreto n. 105 del 10 aprile 2000 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è stata costituita la Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica della provincia di Catania, prevista dall'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, che risulta così composta:
-  presidente pro-tempore della Provincia regionale di Catania - presidente;
-  sindaco pro-tempore del comune di Catania - componente;
-  provveditore agli studi di Catania - componente;
-  presidente del consiglio scolastico provinciale di Catania - componente;
-  Toscano Giuseppe - sindaco di Giarre, nato a Giarre il 3 ottobre 1939, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Grasso Giuseppe - sindaco di Castel di Iudica, nato a Castel di Iudica il 10 settembre 1947, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Saporito Aldo - sindaco di S. Michele di Ganzaria, nato a Palermo il 10 settembre 1962, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Balsamo Nico - sindaco di San Gregorio, nato ad Arco il 27 dicembre 1949, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Torrisi Salvatore - sindaco di Trecastagni, nato a Trecastagni il 21 febbraio 1951, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Zappia Mario - sindaco di Bronte, nato a Catania il 19 luglio 1962, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Di Guardo Nino - sindaco di Misterbianco, nato a Misterbianco il 9 febbraio 1943, eletto dall'assemblea dei sindaci - componente;
-  Musmeci Rosario - dirigente scolastico scuola media Vasta di Acireale, nato ad Acireale il 10 agosto 1945, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Scribano Giorgio - dirigente scolastico incaricato istituto comprensivo di Mazzarone, nato a Caltagirone il 22 ottobre 1947, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Pappalardo Giuseppe - docente circolo didattico di Palagonia, nato a Mineo l'11 maggio 1946, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Gnolfo Melchiorre, docente scuola media Casella di Pedara, nato ad Assoro il 23 novembre 1946, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Tempera Giovanni - responsabile amministrativo scuola media Di Bartolo di Catania, nato a Catania il 22 maggio 1944, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Adernò Giuseppe - genitore, nato a Noto il 2 gennaio 1949, eletto dal C.S.P. in rappresentanza dei genitori - componente;
-  Bellavia Giacomo, studente, nato a Catania il 14 settembre 1982, eletto dalla consulta provinciale degli studenti in rappresentanza degli studenti - componente.

Con decreto n. 106 del 10 aprile 2000 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è stata costituita la Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica della provincia di Enna, prevista dall'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, che risulta così composta:
-  presidente pro-tempore della Provincia regionale di Enna - presidente;
-  sindaco pro-tempore del comune di Enna - componente;
-  provveditore agli studi di Enna - componente;
-  presidente del consiglio scolastico provinciale di Enna - componente;
-  La Via Pier Giacomo, sindaco di Nicosia, nato a Capizzi il 31 luglio 1958, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Velardita Ivan, sindaco di Piazza Armerina, nato a Piazza Armerina il 28 maggio 1948, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Scornavacche Giuseppe Nunzio - sindaco di Regalbuto, nato a Catania il 2 maggio 1963, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Gallo Giuseppe, sindaco di Valguarnera, nato a Valguarnera il 30 gennaio 1947, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Artimagnella Giuseppe - sindaco di Troina, nato a Troina il 16 giugno 1949, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Giunta Gaetano - sindaco di Agira, nato ad Agira il 23 settembre 1947, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Marchì Giuseppe Salvatore - sindaco di Barrafranca, nato a Barrafranca il 18 marzo 1958, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Ribulotta Giovanni - direttore didattico del 2° circolo didattico di Enna, eletto dal C.S.P. in rappresentanza del personale direttivo - componente;
-  Fiscella Giuseppe - preside incaricato I.T.C.G. di Nicosia, eletto dal C.S.P. in rappresentanza del personale docente - componente;
-  Giarrizzo Calogero - docente, distaccato presso il Provveditorato agli studi di Enna, eletto dal C.S.P. in rappresentanza del personale docente - componente;
-  Laplaca Maria Rosanna - docente distaccato sindacale, eletta dal C.S.P. in rappresentanza del personale docente - componente;
-  Arrigo Carmelo - assistente amministrativo liceo scientifico di Nicosia, eletto dal C.S.P. in rappresentanza del personale non docente - componente;
-  Di Gangi Vittorio - genitore, eletto dal C.S.P. in rappresentanza dei genitori - componente;
-  Paternò Angelo - studente I.P.S.S. di Piazza Armerina, S.S. di Gagliano, eletto dalla consulta provinciale degli studenti in rappresentanza degli studenti - componente.

Con decreto n. 107 del 10 aprile 2000 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è stata costituita la Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica della provincia di Messina, prevista dall'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, che risulta così composta:
-  presidente pro-tempore della Provincia regionale di Messina - presidente;
-  sindaco pro-tempore del comune di Messina - componente;
-  provveditore agli studi di Messina - componente;
-  presidente del consiglio scolastico provinciale di Messina - componente;
-  Bartolotta Antonino - sindaco di S. Teresa Riva, nato a Limina il 3 giugno 1953, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Cortolillo Francesco - sindaco di S. Angelo di Brolo, nato a S. Angelo di Brolo il 27 marzo 1951, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Campione Salvatore, sindaco di S. Domenica Vittoria, nato a S. Domenica Vittoria l'8 aprile 1949, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  De Pasquale Tindaro, sindaco di Castroreale, nato a Castroreale l'1 febbraio 1952, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Etna Enrico - sindaco di Rometta, nato a Milazzo il 9 marzo 1957, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Laccoto Giuseppe, sindaco di Brolo, nato a Brolo il 28 aprile 1949, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Provenzale Vincenzo - sindaco di Mistretta, nato a Mistretta il 21 luglio 1954, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Di Paola Salvatore - direttore circolo didattico di Tortorici, nato Tortorici il 29 settembre 1941, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Rigoli Elvira - segretario generale CISL, nata a Caprileone il 16 novembre 1956, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Salamone Filippo - segretario provinciale UIL, nato a Messina il 13 ottobre 1932, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Verso Giuseppe - segretario aggiunto CISL, nato a Riesi il 27 maggio 1946, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Bloisi Giovanni - dirigente SNALS, nato ad Albidona il 3 settembre 1946, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Santomarco Terrano Giuseppe - genitore, nato a S. Agata Militello l'8 giugno 1942, eletto dal C.S.P. in rappresentanza dei genitori - componente;
-  Siracusano Lorenzo - studente liceo classico La Farina di Messina, nato a Messina il 20 aprile 1981, eletto dalla consulta provinciale degli studenti in rappresentanza degli studenti - componente.

Con decreto n. 108 del 10 aprile 2000 dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è stata costituita la Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica della provincia di Palermo, prevista dall'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, che risulta così composta:
-  presidente pro-tempore della Provincia regionale di Palermo - presidente;
-  sindaco pro-tempore del comune di Palermo - componente;
-  provveditore agli studi di Palermo - componente;
-  presidente del consiglio scolastico provinciale di Palermo - componente;
-  Maenza Nicolò - sindaco di Camporeale, nato a Camporeale il 2 luglio 1957, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Scrivano Giuseppe, sindaco di Alimena, nato ad Enna il 26 maggio 1964, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Cuccia Pietro - sindaco di Contessa Entellina, nato a Contessa Entellina il 23 maggio 1946, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  De Vincenzi Raffaele - sindaco di Roccapalumba, nato a Roccapalumba il 29 luglio 1949, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Vicari Simona - sindaco di Cefalù, nata a Palermo il 17 marzo 1967, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Mazzola Giuseppe - sindaco di Castelbuono, nato a Castelbuono il 3 gennaio 1953, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Caputo Salvatore - sindaco di Monreale, nato a Monreale il 16 agosto 1957, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Moschetti Maria Rita - direttrice circolo didattico Garzilli di Palermo, nata a Palermo il 3 settembre 1950, eletta dal C.S.P. - componente;
-  Cassata Vito - docente circolo didattico Borgo Ulivia di Palermo, nata a Ciminna il 10 febbraio 1963, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Del Vecchio Agata - docente scuola media Piazzi di Palermo, nata a Palermo l'1 agosto 1948, eletta dal C.S.P. - componente;
-  Guddo Rosario - docente scuola media Borsellino di Palermo, nato a Palermo il 19 novembre 1942, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Tamburello Vincenzo - responsabile amministrativo scuola media Archimede di Partinico, nato a Partinico il 21 aprile 1940, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Ferro Santo - genitore, nato a Partanna l'1 giugno 1951, eletto dal C.S.P. in rappresentanza dei genitori - componente;
-  Angelini Valerio - studente liceo classico Basile di Monreale, nato il 4 marzo 1985, eletto dalla consulta provinciale degli studenti in rappresentanza degli studenti - componente.

Con decreto n. 109 del 10 aprile 2000 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è stata costituita la Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica della provincia di Ragusa, prevista dall'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, che risulta così composta:
-  presidente pro-tempore della Provincia regionale di Ragusa - presidente;
-  sindaco pro-tempore del comune di Ragusa - componente;
-  provveditore agli studi di Ragusa - componente;
-  presidente del consiglio scolastico provinciale di Ragusa - componente;
-  Falla Bartolomeo - sindaco di Scicli, nato a Scicli il 12 giugno 1952, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Sardo Salvatore - sindaco di Monterosso Almo, nato a Monterosso Almo il 28 novembre 1943, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Di Giacomo Giuseppe - sindaco di Comiso, nato a Comiso l'8 aprile 1957, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Ruta Carmelo - sindaco di Modica, nato a Modica il 14 ottobre 1944, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Aiello Francesco - sindaco di Vittoria, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Battaglia Maria Ignazia, sindaco di Acate, nata ad Acate il 25 maggio 1947, eletta dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Gugliotta Rosario - sindaco di Ispica, nato a Modica l'1 febbraio 1951, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Palazzolo Guglielmo - preside I.T.C. di Scicli, nato a Livorno il 2 luglio 1942, eletto dal C.S.P. in rappresentanza del personale direttivo - componente;
-  Massari Carmelo - preside scuola media G. Micciché di Scicli, nato a Scicli il 12 maggio 1946, eletto dal C.S.P. in rappresentanza del personale direttivo - componente;
-  Pappalardo Domenica - docente liceo classico Umberto I di Ragusa, nata a Ragusa l'11 dicembre 1946, eletta dal C.S.P. in rappresentanza del personale docente - componente;
-  Dipasquale Rosario - docente scuola media Quasimodo di Ragusa, nato a Ragusa il 27 marzo 1944, eletto dal C.S.P. in rappresentanza del personale docente - componente;
-  Battaglia Salvatore, docente 1° circolo didattico di Vittoria, nato a Vittoria il 12 luglio 1939, eletto dal C.S.P. in rappresentanza del personale docente - componente;
-  Monello Paolo - genitore, nato a Vittoria il 22 luglio 1953, eletto dal C.S.P. in rappresentanza dei genitori - componente;
-  Caccamo Angelo - studente, nato a Modica il 17 aprile 1980, eletto dalla consulta provinciale degli studenti in rappresentanza degli studenti - componente.

Con decreto n. 110 del 10 aprile 2000, integrato con decreto n. 120 del 17 aprile 2000, dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è stata costituita la Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica della provincia di Siracusa, prevista dall'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, che risulta così composta:
-  presidente pro-tempore della Provincia regionale di Siracusa - presidente;
-  sindaco pro-tempore del comune di Siracusa - componente;
-  provveditore agli studi di Siracusa - componente;
-  presidente del consiglio scolastico provinciale di Siracusa - componente;
-  Giuffrida Vito - sindaco di Francofonte, nato a Lentini il 4 settembre 1956, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Giuca Giovanni - sindaco di Rosolini, nato a Rosolini il 15 marzo 1958, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Leone Raffaele - sindaco di Noto, nato a Noto il 25 aprile 1954, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Ternullo Remo - sindaco di Melilli, nato a Melilli il 25 gennaio 1957, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Terranova Emilio - sindaco di Solarino, nato a Solarino il 22 gennaio 1955, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Nigro Domenico - sindaco di Palazzolo Acreide, nato a Catania il 16 agosto 1963, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Veneziano Giuseppe - sindaco di Ferla, nato a Ferla il 9 novembre 1961, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Vero Marco, nato a Siracusa il 30 aprile 1963, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Gentile Giuseppe, nato a Siracusa il 19 luglio 1947, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Bombaci Paolo, nato a Carlentini il 31 settembre 1948, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Ebreo Paolo, nato ad Avola il 28 febbraio 1945, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Pisano Corrado, nato a Noto l'1 giugno 1938, eletto dal C.S.P. - componente;
-  Totis Giovanni, genitore, eletto dal C.S.P. in rappresentanza dei genitori - componente;
-  Gianluca Gentile, studente, nato a Siracusa l'11 giugno 1981, eletto dalla consulta provinciale degli studenti in rappresentanza degli studenti - componente.

Con decreto n. 111 del 10 aprile 2000 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è stata costituita la Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica della provincia di Trapani, prevista dall'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, che risulta così composta:
-  presidente pro-tempore della Provincia regionale di Trapani - presidente;
-  sindaco pro-tempore del comune di Trapani - componente;
-  provveditore agli studi di Trapani - componente;
-  presidente del consiglio scolastico provinciale di Trapani - componente;
-  Biundo Benedetto - sindaco di Partanna, nato a Partanna l'8 ottobre 1950, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Bongiorno Giuseppe - sindaco di Castelvetrano, nato a Palermo il 24 settembre 1950, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Ancona Giuseppe - sindaco di Castellammare del Golfo, nato Castellammare del Golfo il 16 ottobre 1953, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Poma Mario - sindaco di Buseto Palizzolo, nato a Buseto Palizzolo il 25 novembre 1949, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Vella Nicolò - sindaco di Mazara del Vallo, nato a Trapani il 7 settembre 1935, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Di Marzo Alberto - sindaco di Pantelleria, nato a Pantelleria il 7 gennaio 1951, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  Lombardo Salvatore, sindaco di Marsala, nato a Trapani il 12 gennaio 1948, eletto dall'assemblea provinciale dei sindaci - componente;
-  De Bartoli Giovanna - dirigente scuola media Pellegrino di Marsala, nata a Marsala il 7 aprile 1947, eletta dal C.S.P. in rappresentanza del personale direttivo - componente;
-  Liotta Vincenzo - docente scuola media Pagoto di Erice, nato a Castelvetrano il 2 ottobre 1948, eletto dal C.S.P. in rappresentanza del personale docente - componente;
-  Marciante Antonietta - docente 3° circolo didattico di Trapani, nata a Trapani il 9 gennaio 1949, eletta dal C.S.P. in rappresentanza del personale docente - componente;
-  Passalacqua Antonio - docente liceo scientifico Fardella di Trapani, nato a Trapani il 25 ottobre 1955, eletto dal C.S.P. in rappresentanza del personale docente - componente;
-  Lo Grasso Giuseppe - Istituto P.A. di Erice, nato a Marsala il 3 maggio 1969, eletto dal C.S.P. in rappresentanza del personale non docente - componente;
-  Battaglia Antonio - genitore, nato a Partanna l'8 agosto 1951, eletto dal C.S.P. in rappresentanza dei genitori - componente;
-  Li Causi Giovanni - studente I.T.N. di Trapani, eletto dalla consulta provinciale degli studenti in rappresentanza degli studenti - componente.
(2000.23.1213)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Costituzione dell'Osservatorio regionale per il commercio.

Con decreto n. 873/I/X del 3 luglio 2000, vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, è stato costituito l'Osservatorio regionale per il commercio (art. 6, legge regionale n. 28/99).
Sono stati nominati quali componenti:
1)  Assessore regionale pro-tempore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca - presidente;
2)  Direttore regionale pro-tempore della Direzione regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato o suo delegato - componente;
3)  dott. Pipitone Leonardo, dirigente, esperto in materia di commercio, in servizio presso questa Amministrazione - componente;
4)  Direttore regionale dell'urbanistica pro-tempore, o suo delegato - componente;
5)  dott. Marchese Gabriele, in rappresentanza dell'A.N.C.I. Sicilia - componente;
6)  dott. Carrotta Alberto, in rappresentanza dell'Unione delle province siciliane - componente;
7)  dott. Helg Roberto, designato dalla Confcommercio in rappresentanza delle associazioni di categoria dei commercianti - componente;
8)  Felice Giovanni, designato dalla Confesercenti in rappresentanza delle associazioni di categoria dei commercianti - componente;
9)  Di Perna Salvatore, designato dalla C.I.D.E.C. in rappresentanza delle associazioni di categoria dei commercianti - componente;
10)  dott. Roccella Riccardo, designato dalla Confcommercio in rappresentanza delle associazioni di categoria dei commercianti - componente;
11)  Cucè Antonino, designato dalla Federconsumatori in rappresentanza delle associazioni dei consumatori - componente;
12)  presidente pro-tempore del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti - componente;
13)  Minnì Cono, designato dalla C.I.G.L. in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori del commercio - componente;
14)  Calì Renato, designato dalla C.I.S.L. in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori del commercio - componente;
15)  La Torre Pietro, designato dalla U.I.L. in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori del commercio - componente;
16)  Milazzo Vincenzo, in rappresentanza dell'Associazione regionale dei dirigenti di aziende commerciali A.R.D.A.C.S. - componente;
17)  dott. Virgillito Franco, in rappresentanza dell'Union-camere della Sicilia - componente;
18)  Taormina Gaspare, unitariamente designato dalle organizzazioni del movimento cooperativo, in rappresentanza delle stesse - componente.
Le funzioni di segretario della commissione saranno assunte dalla sig.ra Amalia Gambino in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione.
(2000.28.1608)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 28 luglio 2000, prot. n. 1585.
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento generale sui lavori pubblici - Lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato.

Alle Amministrazioni comunali
Alle Province regionali
Agli Uffici del Genio civile
All'Ufficio del Genio civile OO.MM.
Agli Istituti autonomi case popolari
All'Ente acquedotti siciliani
Alle Unità sanitarie locali
All'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici
All'Ispettorato regionale tecnico
Ai gruppi di lavoro amministrativi e tecnici dell'Assessorato dei lavori pubblici
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione 

Agli Assessorati regionali
Con circolare n. 1528 del 20 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 35 del 28 luglio 2000, sono state date indicazioni circa l'applicabilità in Sicilia del regolamento generale sui lavori pubblici di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel senso che detto regolamento non trova applicazione in Sicilia, ad eccezione delle disposizioni di attuazione della legge n. 109/94, che disciplinano materie che non sono di competenza del legislatore regionale o che la legislazione regionale non ha normato.
Tanto premesso, al fine di evitare l'insorgere di dubbi, si ritiene opportuno puntualizzare secondo le indicazioni acquisite in sede consultiva, che il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici non trova applicazione in Sicilia neanche nel caso di lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato, ex art. 1, comma 2, del menzionato regolamento n. 554/99.
Invero, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 21 del 1985, trova applicazione in Sicilia la legislazione regionale sui lavori pubblici e quindi anche le norme regolamentari da essa richiamate (ad es. al R.D. 25 maggio 1895, n. 350) "qualunque sia l'importo dell'opera e la fonte dei finanziamenti, salvo speciali esplicite disposizioni legislative per opere finanziate dallo Stato o da enti statali".
Come può evincersi dalla riportata norma di legge regionale, anche nel caso di opere finanziate dallo Stato trova applicazione la legislazione regionale e le norme da essa richiamate o cui essa fa rinvio con eccezione di "speciali esplicite disposizioni legislative", eccezione che non ricorre nella fattispecie, avendosi riguardo a disposizioni "regolamentari" e quindi "non legislative" (quelle appunto contenute nel D.P.R. n. 554/99).
  L'Assessore: LO GIUDICE 

(2000.31.1708)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 20 luglio 2000, n. 22.
Modifica della circolare n. 363/99 sulle modalità di utilizzo delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati sul capitolo di spesa 33652 - art. 14, legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 - Spese per l'automazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale del lavoro.

Alla Direzione del lavoro
Alla Direzione formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli UU.PP.L.M.O. della Regione Sicilia
Agli Ispettorati del lavoro della Regione Sicilia
Alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del lavoro
Ai gruppi della Direzione lavoro
Ai gruppi della Direzione formazione professionale
A seguito delle disposizioni attuative della legge regionale n. 10/99 (Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.) emanate dall'Assessorato del bilancio si dispone, a parziale modifica di quanto previsto nella circolare n. 363/99 dell'Assessorato del lavoro, di procedere, per le individuate esigenze dei gruppi dell'Assessorato, all'acquisizione dei relativi beni e attrezzature informatiche mediante titoli di spesa direttamente emessi dal gruppo V/DL.
Il consegnatario curerà la fase amministrativa riguardante l'individuazione dei fornitori, la convenienza dell'offerta ed il collaudo delle apparecchiature.
Il gruppo V/L - Servizi informatici predisporrà:
-  l'impegno di spesa sul capitolo 33652 appena ricevuta la documentazione preliminare (lettera d'invito alle ditte, preventivi prodotti dalle stesse, verbale di aggiudicazione);
-  il mandato di pagamento al ricevimento della restante documentazione (ordine alla ditta aggiudicataria, positivo verbale di collaudo).
Tutta la materia trattata dalla circolare n. 363/99 e dalla presente circolare sarà riformulata da una successiva circolare per la gestione delle spese per l'automazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale del lavoro a partire dal prossimo anno 2001.
  L'Assessore: PAPANIA 

(2000.30.1666)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 12 luglio 2000, prot. n. 00719/Gab.
Fornitura di prodotti medicinali per uso umano.

Ai Direttori generali Aziende UU.SS.LL., Ospedaliere Policlinici della Regione siciliana
e, p.c.  Ai Farmacisti responsabili della conduzione delle farmacie ospedaliere delle Aziende UU.SS.LL., Ospedaliere Policlinici della Regione siciliana 

Si richiamano le SS.LL. al rigoroso rispetto del decreto del Ministero della sanità 6 luglio 1999, avente per oggetto "Approvazione delle linee direttrici di buona pratica di distribuzione medicinali per uso umano", della circolare del Ministero della sanità n. 2 del 13 gennaio 2000, recante "Informazioni sulla temperatura di conservazione dei prodotti medicinali": in sintonia con le disposizioni dettate dagli atti summenzionati, dovrà sempre essere verificato che la consegna dei farmaci avvenga entro le ore 12 ore lavorative successive alla richiesta.
Nella fase preliminare all'acquisto le offerte delle aziende farmaceutiche interpellate dovranno, altresì, contenere:
-  l'indicazione della sede del deposito che si occuperà della consegna con gli orari di operatività, i giorni di chiusura e l'obbligo della reperibilità;
-  l'indicazione del numero di autorizzazione regionale;
-  formale esplicito impegno di evasione immediata, specie per i prodotti salvavita;
-  formale esplicito impegno ad adempiere quanto previsto dalle nuove procedure.
Al ricevimento dei prodotti ordinati è fatto obbligo ai riceventi di effettuare gli accertamenti normativamente previsti ed in particolare:
-  di controllare che siano state rispettate nel trasporto le disposizioni sui tempi, sulla temperatura ed igienicità relativamente ai medicinali da consegnare;
-  di apporre sul documento di trasporto e sulla distinta del vettore l'ora e la data di consegna. Si raccomanda di timbrare e firmare sia le copie da restituire al vettore che le copie interne al fine di certificare con esattezza i tempi di consegna.
Le SS.LL. sono invitate a dare diffusione della presente a tutte le aziende farmaceutiche fornitrici. La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: LO MONTE 

(2000.30.1655)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
AVVISO DI RETTIFICA
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 6 marzo 2000, n. 11.
Regolamento concernente la disciplina della riproduzione animale.

Nel provvedimento di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 2 giugno 2000, a pag. 6, art. 14, 1° comma, anziché: «La distribuzione delle dosi di materiale...» leggasi: «La distruzione delle dosi di materiale...».
(2000.29.1611)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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