REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 LUGLIO 2000 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Mazzarrone  pag.
Statuto del Comune di Montevago  pag. 24 






Statuto del Comune di Mazzarrone


Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
La comunità, l'autogoverno, lo statuto, i regolamenti
Art. 1
La comunità

L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, alla attività politico-amministrativa del Comune in un quadro normativo improntato al rispetto del principio della trasparenza degli atti e dei comportamenti.
La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
Il Comune concorre con la propria azione politico amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica.
Art. 2
L'autogoverno

L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secon do i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.
Art. 3
Lo statuto

L'autogoverno della comunità di cui al precedente art. 2 si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che costituisce l'atto fondamentale, con cui il Comune, nell'ambito di principi fissati dalla legge, espli ca una propria espressione giuridica sulla struttura e sulla attività dell'ente.
In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune indirizzandone e regolandone i relativi procedimenti ed atti.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare di cui al successivo art. 61, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno un sesto dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui al predetto art. 61, nonché la disciplina che regola la pro cedura e la maggioranza prevista dalla legge per l'ap provazione e la pubblicità dello schema di statuto predisposto dalla giunta municipale.
Le proposte respinte dal consiglio possono essere ri presentate dopo due anni dalla data di presentazione della precedente.
La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisce il precedente.
La proposta istituzionale o popolare di abrogazione parziale tendente ad eliminare alcune parti "obbligatorie" o "vincolate" per legge non può essere fine a se stessa, ma dovrà essere contestualmente integrata o sostituita da altre parti, sempre relative al contenuto "obbligatorio" o "vincolato". Le parti riguardanti il contenuto facoltativo possono essere limitate se, in prosieguo di tempo, lo stesso non si presenti più attuale e non rispondente alle esigenze della comunità.
L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
Le modifiche dello statuto, analogamente alla proposta di statuto, sono deliberate in seduta pubblica ed a scrutinio palese, con votazione separata per singoli articoli ove richiesta e con votazione finale complessiva secondo la maggioranza prevista dalla legge.
Art. 4
I regolamenti

Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 142/90 e dalla legge regionale n. 48/91 e previste dal presente statuto;
b)  nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli enti locali;
c)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
I regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.
L'iniziativa spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall'art. 61 e se guenti.
Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore e fino all'adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo statuto.
I regolamenti entrano in vigore e diventano esecutivi nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
I regolamenti comunali, in quanto collegati e dipendenti dallo statuto, vanno modificati, abrogati o sostituiti ogni qualvolta viene modificata, abrogata o sostituita la normativa statutaria relativa, entro il termine suindicato.
Capo II
Ruolo, finalità e funzioni del Comune
Art. 5
Il ruolo del Comune

Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali sanciti dall'ordinamento.
Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinché provveda a soddisfarli.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelar ne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella co munità.
Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione, di ampliare ed agevolare la funzione delle utilità sociali realizzate da un maggiore numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli altri soggetti pubblici e privati compresi nel l'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali dell'amministrazione, nel le forme indicate dallo statuto e dai regolamenti.
Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al go verno della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte e valutazioni ed il diritto di udienza interloquendo con l'amministrazione.
Organizza servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire la cittadinanza attiva, secondo i principi costituzionali.
Riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione. Favorisce, altresì, gli interventi finalizzati all'inserimento sociale e nel mondo del lavoro dei portatori di handicaps e delle categorie deboli della società.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive.
Art. 6
Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì secondo le leggi statali e regionali, le funzioni at tribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
4. Salvaguarda, nell'ambito della propria comunità, il principio della pari dignità sociale e garantisce il rispetto dei principi di eguaglianza e libertà, per il completo sviluppo della persona umana.
5. Assicura e sostiene la vita sociale dei gruppi ed as sociazioni locali.
6. Garantisce e riconosce le forme associative di na tura sindacale organizzate su base democratica.
Art. 7
Le funzioni locali comunali

1.  Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative concernenti la comunità comunale ed il proprio territorio; tali funzioni vengono esercitate nei limiti e nel rispetto di eventuali competenze riservate ad altri soggetti dalla legge statale e regionale.
2. Spettano in particolare al Comune le seguenti funzioni amministrative nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto delle normative statali e regionali vigenti:
a)  pianificazione territoriale della circoscrizione co mu nale;
b)  edilizia pubblica e privata;
c)  viabilità, traffico e trasporto;
d)  tutela e valorizzazione dei beni culturali e del l'ambiente;
e)  difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e va lorizzazione delle risorse idriche;
f)  raccolta e distribuzione delle acque;
g)  servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale, ed in particolare fiere e mercati, turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste;
h)  sanità, nell'ambito della distribuzione di funzioni di cui alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale;
i)  servizi scolastici e di formazione professionale, nel rispetto delle competenze di cui al D.P.R. 24 lu glio 1977, n. 616 e della legge regionale n. 1 del 2 gennaio 1979;
j)  assistenza scolastica concernente le strutture, i servizi e le attività anche di supporto, destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, mediante la prosecuzione degli studi;
k)  servizi socio-assistenziali e di beneficenza secon do quando previsto e nel rispetto delle competenze di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle leggi regionali n. 87 del 6 maggio 1981, n. 14 del 25 marzo 1986, n. 22 del 9 maggio 1986;
l) polizia amministrativa limitatamente alle funzioni di competenza comunale;
m) ogni altro servizio attinente la cura e gli interessi della comunità comunale ed il suo sviluppo economico sociale.
3. Competono al Comune i tributi, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti, salva ogni contraria disposizione di legge.
Art. 8
Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui alla lett. m) del l'art. 7 la giunta comunale predispone annualmente un programma di assistenza relativo a:
a)  manifestazioni ricreative, culturali e sociali in fa vore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e degli anziani;
b)  accoglimento, in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro o anziane;
2. Il sindaco e l'assessore delegato al servizio si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali ed eventuali associazioni di volontariato.
Art. 9
Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante organismi e provvidenze in denaro o mediante sussidi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, per gli studenti capaci e me ritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente com ma viene svolto secondo le metodiche previste dalle leggi vigenti.
Art. 10
Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:
a) fiere e mercati;
b)  turismo ed industria alberghiera;
c)  agricoltura e foreste;
d)  artigianato, commercio e nuove forme di im presa.
Art. 11
Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente dall'inquinamento

1. Il Comune esercita per mezzo della giunta funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.
2. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo in sede di circolazione dell'inquinamento atmosferico ed acustico pro dotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni so nore.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.
Art. 12
Le funzioni comunali di competenza statale e delegate

1.  Il Comune svolge i servizi elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco in qualità di ufficiale di Governo.
3. Competono al Comune, che provvede allo svolgimento tramite i propri uffici, le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ove necessario.
4. Il Comune svolge, altresì, le altre funzioni amministrative per servizi di competenza statale eventualmente affidategli dalla legge, purché questa regoli anche i rapporti finanziari ed assicuri le risorse necessarie alla totale copertura delle spese.
5. Il Comune si impegna a svolgere le funzioni eventual mente delegate dalla Regione, ad assicurare in tal caso l'utilizzazione dei propri uffici, purché questa assicuri le risorse finanziarie a totale copertura della spesa, nell'am bito degli stanziamenti concordati all'atto della delega.
Art. 13
Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio presso la sede comunale ove verranno pubblicati atti, deliberazioni, ordinanze, avvisi e manifesti, che devono essere portati a conoscenza della popolazione.
2. Il segretario comunale, o impiegato da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni all'albo pretorio.
3. Sono fatte salve più ampie forme di pubblicità stabilite dalla legge o che comunque si ritengano opportune in riferimento al caso concreto.
Art. 14
Stemma e gonfalone

Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 1981, n. 323, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1981.
L'uso del gonfalone è regolato dal D.P.C.M. 3 giugno 1986.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Capo I
Organi istituzionali
Art. 15
Organi

1. Sono organi del Comune il consiglio, la giunta, il sindaco e i dirigenti.
Il funzionamento di tali organi è regolato, per quanto non previsto dal presente statuto, da apposito regolamen to degli organi istituzionali.
Capo II
Consiglio comunale
Art. 16
Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
Art. 17
Durata in carica

1. La durata in carica del consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 18
Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Co mune senza vincolo di mandato.
2.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussistano alcune delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio. I gruppi devono essere formati da almeno tre consiglieri. Si dà facoltà alla presidenza del consiglio, in sede di conferenza dei capigruppo, di invitare anche consiglieri singoli non appartenenti a gruppi già costituiti comunque espressione di forze politiche e sociali presen ti in consiglio.
5. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato e di ottenere senza spese copia degli atti deliberativi. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
7. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni che saranno riportate al primo consiglio utile, osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale.
8. Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
Art. 19
Competenze

1.  Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune, controlla l'attività svolta ed i risultati conseguiti.
Adotta i provvedimenti nelle materie di cui all'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dal l'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive integrazioni e modifiche e dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, art. 2, com ma 3°, di recepimento della legge 15 maggio 1997, n. 127 con competenza esclusiva ed inderogabile.
Può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale, con le procedure e le competenze di cui al successivo art. 21.
E' esclusa la delega di funzioni consiliari ad altri organi comunali.
2. Spetta comunque al consiglio:
-  procedere all'elezione di un presidente e di un vice presidente;
-  procedere alle nomine previste in capo al consiglio in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
-  nominare il revisore dei conti;
-  nominare il difensore civico.
3. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti non possono essere adottate in via surrogatoria da altri organi comunali.
Art. 20
Convocazione Sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza

1. Il consiglio comunale è convocato dal suo presidente, di propria iniziativa, su richiesta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, i quali possono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno.
2. La prima convocazione è disposta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal presidente uscente. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale, in ogni caso, spetta la presidenza provvisoria dell'assemblea, fino all'elezione del presidente.
3. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto contenente l'indicazione della sessione, del tipo di convocazione, del giorno, dell'ora della seduta, nonché l'elen co degli affari da trattare, da notificarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza a mezzo di messo comunale alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune.
4.  Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straor dinarie.
Le sessioni ordinarie si svolgono ogni trimestre.
Le sessioni straordinarie per richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri devono aver luogo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo comunale. In tal caso gli avvisi di convocazione dovranno essere notificati ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.
Nei termini di notificazione non si comprendono il giorno della notifica ed il giorno della seduta; detti termini devono intendersi interamente utili.
Nei casi d'urgenza è consentito che l'avviso di convocazione, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della seduta; in tal caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri lo ri chieda, ogni proposta di deliberazione dovrà essere differita al giorno seguente.
Altrettanto è stabilito per gli elenchi d'oggetto da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione deve, sotto la responsabilità del segretario comunale, essere pubblicato nell'albo pretorio nei termini di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo.
I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa documentazione saranno posti in visione ai consiglieri comunali almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi d'urgenza della seduta. Le copie delle proposte di delibere con gli atti allegati vengono rilasciate in copia ai capigruppo unitamente all'ordine del giorno.
5. Il consiglio comunale non può validamente deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri in carica salvo i casi in cui la legge preveda un quorum superiore. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora dopo la ri presa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti e disciplinati dall'apposito regolamento di cui all'art. 15.
Art. 21
Attività ispettiva del consiglio comunale

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale.
Alle suddette commissioni è attribuito il potere di indagine e di accesso a tutti i documenti e gli atti amministrativi che la commissione stessa ritiene utili ai fini della indagine medesima.
La commissione è composta da tre consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno in modo da assicurare la presenza della minoranza consiliare.
Il componente consiliare più anziano assume la funzione di presidente.
Sulle conclusioni dell'indagine eseguita la commissione riferisce direttamente al consiglio comunale.
Art. 22
Presidenza

1. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente eletto con la procedura di cui all'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, subito dopo espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga.
In caso di sua assenza o impedimento la presidenza del consiglio spetta al vice presidente e in sua mancanza al consigliere presente che ha riportato un maggior numero di preferenze individuali.
2. Il presidente della seduta esercita i propri poteri discrezionali a garanzia del mantenimento dell'ordine pubblico della seduta, dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti e della regolarità nello svolgimento della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Ha poteri di espulsione dall'aula nei confronti di chiunque turbi l'ordine pubblico, ricorrendo, ove occorre, all'assistenza della forza pubblica.
Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio comunale si avvale degli uffici e del personale della segreteria comunale.
Art. 23
Deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio comunale sono adottate se riportano la maggioranza assoluta dei presenti in seduta dichiarata valida ai sensi del 5° comma del precedente art. 20, salvi i casi in cui sia richiesta la maggioranza qualificata dalla legge.
2. Le schede bianche, nulle e non leggibili si comprendono nel calcolo dei votanti; non si comprendono gli astenuti.
3. Le votazioni sono palesi, salvi i casi concernenti persone e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'art. 15.
4. Ove si procede alla nomina o designazione dei rappresentanti del consiglio comunale dei gruppi di minoranza, saranno proclamati eletti i designati dalla minoranza che avranno riportato maggior numero di voti.
5. Le deliberazioni del consiglio sono pubblicate ai sensi dell'art. 11 della legge regionale, n. 44/91 e divengono esecutive ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 e seguenti della medesima legge.
6. In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione le deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dai due terzi dei votanti.
Art. 24
Verbali della seduta

1. Il verbale della seduta consiliare è redatto da apposito ufficio comunale individuato nel regolamento di cui all'art. 15, a cura del segretario comunale.
2. Il segretario comunale partecipa alle sedute consiliari con funzioni di collaborazione e consulenza legale e giuridico-amministrativa.
3. Nei casi in cui il segretario verbalizzante debba astenersi dal prendere parte alla seduta, il consiglio sceglie uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di segretario limitatamente all'argomento oggetto di astensione da parte del segretario, facendolo constare nel verbale.
4. Il processo verbale indica i punti principali della discussione, la proposta di deliberazione, i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla legge regionale, n. 48/91 ed il risultato della votazione.
Esso viene sottoscritto dal presidente della seduta, dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze e dal segretario verbalizzante.
5. Ogni consigliere ha diritto di far constare nel verbale proprie dichiarazioni ed i motivi del suo voto.
Art. 25
Regolamento di funzionamento

1. Il funzionamento del consiglio comunale sarà disciplinato dal regolamento di cui all'art. 18.
2. Al regolamento sono demandate:
-  la disciplina del funzionamento del consiglio;
-  la regolamentazione della pubblicità delle sedute del consiglio;
-  la regolamentazione dei casi in cui è prevista la votazione segreta;
-  le modalità di approvazione dei processi verbali di seduta;
-  le modalità secondo cui i processi verbali possono darsi per letti;
-  le modalità di espletamento del mandato di consigliere comunale all'interno della struttura comunale;
-  le modalità di svolgimento delle sedute della giunta comunale (sessioni fisse, ordinarie, straordinarie, ecc.);
-  il contenuto dei programmi e degli atti fondamentali di competenza del consiglio ai sensi dell'art. 32 della legge 142/90, come recepita dalla legge regionale, n. 48/91;
-  la disciplina dell'uso del gonfalone comunale.
Art. 26
Scioglimento e decadenza del consiglio comunale

Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa, parere che se non reso entro sessanta giorni dalla richiesta, se ne prescinde, per le se guen ti cause:
1) quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;
2) per mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo di trenta giorni dalla convocazione della seduta fissata dal commissario, nominato dall'Assessore regionale per gli enti locali, per la predisposizione dello schema di bilancio e per la convocazione del consiglio;
3) (omissis);
4) in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.
Il consiglio inadempiente per come sopra rimane so speso in attesa della definizione della procedura di applicazione della sanzione di scioglimento.
Il consiglio comunale decade:
1)  nel caso di fusione di due o più comuni;
2) nel caso di separazione o aggregazione di una o più borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al Comune;
3) nel caso di cessazione dalla carica del sindaco per i motivi di cui al 1° comma dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina, da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4°, della legge regionale n. 35/97, di un commissario il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del Comitato di controllo e all'Assessorato regionale degli enti locali compete al segretario comunale. Le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio sono esercitate da un commissario nominato ai sensi dell'art. 55 e 145 dell'Ordinamento regionale agli enti locali, approvato con legge regionale 5 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.
Art. 27
La giunta municipale - Ruolo

La giunta è l'organo di governo del Comune.
Impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.
Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
Esercita attività di promozione e di iniziativa nei confronti del consiglio comunale e di amministrazione coerentemente all'indirizzo amministrativo determinato dal lo stesso consiglio.
Art. 28
Elezione e composizione della giunta

La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da n. 4 assessori.
Essa è nominata dal sindaco entro 10 giorni dalla sua elezione, secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale n. 35/97 (commi 1 e 2).
La giunta dura in carica 4 anni e la sua composizione è comunicata al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni, entro giorni 10 dalla nomina.
La giunta decade nel caso di cessazione della carica del sindaco per i motivi di cui al 1° comma, art. 11 della legge regionale n. 35/97. Si applica quanto previsto dal l'art. 11 della legge regionale n. 35/97 per quanto compatibile.
La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale, per cui il consigliere comunale che è nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore.
Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore entro 10 giorni dalla nomina.
Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti anche se in rappresentanza del Comune, né essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascen denti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 2° gra do del sindaco.
Art. 29
Funzionamento della giunta municipale ed attribuzioni

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco (o in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco), che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta.
L'attività della giunta è collegiale. Il sindaco può delegare alcuni rami dell'amministrazione comunale agli as sessori, in relazione all'idoneità degli stessi ad attuare gli indirizzi politico-programmatici, di cui il sindaco è il più alto e coerente momento di finalizzazione, nel rispetto delle competenze della sfera burocratico-amministrativa.
Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta municipale e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
In caso di assenza del sindaco e del vice sindaco, ne fa le veci l'assessore più anziano per età.
Gli assessori sono sospesi dalle proprie funzioni per espressa disposizione di legge oltre alla facoltà riconosciuta dall'art. 140 del codice penale.
I singoli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. La decadenza è comunicata al consiglio dal sindaco.
La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.
Le deliberazioni non soggette a controllo preventivo di legittimità sono dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza degli assessori in carica. Le deliberazioni soggette a controllo preventivo sono di chiarate immediatamente eseguibili col voto dei due terzi dei presenti. Le deliberazioni della giunta municipale sono sottoscritte dal presidente della seduta, dall'assessore anziano per età e dal segretario comunale.
Oltre alle competenze attribuitele dalla legge, dallo sta tuto, la giunta compie i seguenti atti:
a) predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;
b) formula proposte al consiglio, affinché possa espri mere valutazioni e direttive, sui servizi e le relative tariffe;
c) prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle opere pubbliche, la relazione illustrativa al conto consuntivo.
Nell'attività di amministrazione:
d) approva progetti;
e) adegua le tariffe relative alle entrate patrimoniali alle disposizioni in materia di finanza locale;
f) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
g) autorizza il sindaco a stare in giudizio come at tore o convenuto ed approva transazioni che non impegnano più bilanci;
h) recepisce i contratti di lavoro e gli accordi sindacali;
i) adotta delibere per le materie indicate nell'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 che non siano di competenza del consiglio, ovvero dei dirigenti per gli atti di gestione rientranti nelle medesime materie;
j) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
k) adotta il piano di gestione di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni, e le relative variazioni.
Inoltre, svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione.
Art. 30
Adunanza e deliberazioni degli organi collegiali

Per la validità delle adunanze e per l'adozione delle relative deliberazioni degli organi collegiali si rinvia ri spettivamente a quanto già riportato all'art. 20 per il consiglio comunale e all'art. 29 per la giunta municipale.
Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta alla giunta ed al consiglio, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnico e contabile, rispettivamente al responsabile del servizio interessato ed al re sponsabile di ragioneria, nonché al segretario comunale sotto il profilo della legittimità.
I pareri sono obbligatori e come tali vanno inseriti nella deliberazione, ma non vincolanti per l'organo colle giale, il quale con atto motivato può anche disattenderli.
Nell'ipotesi che un servizio non faccia capo ad un re sponsabile, il parere è espresso dal segretario comunale in relazione alla sua competenza.
Art. 31
Sindaco - Attribuzioni

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
La durata in carica è fissata in 4 anni.
I casi di incompatibilità, di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.
Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, segretario e dirigenti.
Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e provvede all'esecuzione degli atti.
Il sindaco nomina con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92, di norma fra gli apicali dell'ente, i responsabili degli uffici e dei servizi com petenti nella programmazione, adozione ed attuazio ne dei provvedimenti gestionale di carattere amministra tivo, tecnico, finanziario. In mancanza di personale in possesso di qualifica dirigenziale, tali responsabili, indipendentemente dalla qualifica funzionale posseduta, esple tano le funzioni di cui al successivo art. 38. E' comunque fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione regionale all'art. 13 della legge regionale n. 7/92.
Ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e re gionali attribuite o delegate al Comune.
Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comu ne presso enti, aziende od istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati.
Nomina altresì i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge nonché delle qualità professionali, del l'esperienza nel settore dell'occupazione attuale, dell'esperienza maturata in precedenti cariche pubbliche o impieghi privati.
E' tenuto a rispondere degli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della di sciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in modo da armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sulla attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
Su detta relazione il consiglio comunale, entro 10 gior ni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Oltre alle competenze inerenti alla veste di capo del l'am ministrazione, il sindaco, quale ufficiale di Governo, svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge nei servizi di competenza statale.
In qualità di ufficiale di Governo, il sindaco, in caso di assenza o impedimento, può delegare un assessore o il vice sindaco per sostituirlo nell'esercizio delle funzioni relative.
Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, fino a due esperti estranei all'amministrazione e dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
Sull'attività dell'esperto da lui nominato trasmette annualmente relazione dettagliata al consiglio comunale.
Il sindaco nomina, con proprio atto, tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
Può revocare in ogni tempo uno o più componenti della giunta. In tal caso, entro 7 giorni fornisce al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento di revoca, provvedimento sul quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fi ni di quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 26 ago sto 1992, n. 7.
Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
Ad analoga nomina provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.
Gli atti di nomina, di delega e di revoca di cui ai pun ti precedenti sono immediatamente esecutivi, vanno co municati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del CO.RE.CO. ed all'Assessorato regionale degli enti lo cali
La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi mo tivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.
Gli atti del sindaco prendono la denominazione di "decreto". Sono numerati progressivamente e pubblicati all'albo pretorio per giorni 5 consecutivi. Sugli stessi deve essere apposta l'attestazione di cui all'art. 55 della legge n. 142/90.
Art. 32
Ordinanze del sindaco

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana ordinanze per disporre l'osservanza di norme e di regolamento.
Quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Art. 33
Obbligo di astensione

L'obbligo di astensione comporta il divieto di partecipazione e quindi di astensione dalla discussione e votazione della deliberazione. Tale divieto non si estende al semplice interesse morale.
Salve le cause di ineleggibilità previste per legge, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi pro pri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.
Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
Detti divieti si applicano, oltre che a tutti i componenti degli organi collegiali, anche al segretario comuna le e altro funzionario, che assistono ai lavori del l'or gano.
Art. 34
Pubblicità delle spese elettorali

In applicazione della normativa di cui all'art. 53, com ma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ciascun candidato alla carica di sindaco e ciascun candida to della lista a consigliere comunale è tenuto a presentare alla segreteria comunale entro la stessa data di presentazione delle candidature e delle liste una dichiarazione concernente la propria situazione patrimoniale, i redditi del coniuge non legalmente separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
Entro quarantacinque giorni dalla proclamazione i candidati eletti sono tenuti a depositare presso la segreteria comunale il rendiconto delle spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista fanno parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del Comune per il periodo di giorni 30.
Art. 35
Pari opportunità

Va fortemente perseguita l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne con le azioni previste dalla legge 10 apri le 1991, n. 125.
Capo III
Organi burocratici organizzazione degli uffici e del personale
Art. 36
Il segretario comunale

Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
Il segretario inoltre, al fine di ricondurre ad unitarietà la struttura organizzativa del Comune, sovrintende, dirige e coordina lo svolgimento delle funzioni e l'attività dei dirigenti salvo qualora venga nominato il direttore generale in persona diversa dal segretario.
Il rapporto di lavoro del segretario è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 31 mar zo 1998, n. 80.
Art. 37
Attribuzioni del segretario

Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere consultive, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia secondo le norme previste dalla legge e dal presente statuto.
Cura l'attuazione dei provvedimenti ed è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni da sottoporre all'approvazione del consiglio e della giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attribuzioni previste dalla legge.
Può richiedere il perfezionamento delle proposte e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.
Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.
Provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante le riunioni.
Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Se nominato direttore generale convoca e presiede la conferenza dei dirigenti e la conferenza di programma.
Cura la pubblicazione all'albo pretorio e la trasmissione degli atti deliberativi all'organo di controllo.
Riceve l'atto di dimissione del sindaco e le proposte di revoca.
Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
Oltre a svolgere le funzioni di sovraintendenza, direzione, coordinamento, di legalità e garanzia, nonché quel le specificatamente attribuitagli dalla legge, il segretario comunale adotta i seguenti atti:
a)  se nominato direttore generale: predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b)  se nominato direttore generale: organizzazione del personale per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi;
c) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita la competenza;
d) se nominato direttore generale: verifica delle efficacia e della efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto secondo le modalità fissate dai regolamenti:
e) (omissis);
f)  se nominato direttore generale: cura e gestisce la pianificazione strategica dell'ente e svolge ogni altra funzione riconducibile ai compiti del direttore generale;
g) roga nell'esclusivo interesse del Comune i contratti nei quali l'ente è parte, ed autentica, su richiesta dell'amministrazione, le scritture private e gli atti unilaterali posti in essere nell'interesse dell'ente, stipulati dal sindaco o dal competente dirigente;
h) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi, i permessi, le aspettative del personale dirigente, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
i) adotta i provvedimenti di mobilità interna intersettoriali osservando l'obbligo di informativa previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali e dagli accordi in materia;
j) esercita il potere sostitutivo nei confronti dei di pendenti, nei casi di accertata inefficienza, in conformità alle disposizioni regolamentari. In materia di procedimenti disciplinari esercita le competenze previste dal relativo regolamento comunale;
k) esercita ogni altra funzione compatibile con la propria qualifica e la professionalità attribuitagli dai re golamenti o conferitagli dal sindaco ivi compresa quella di direttore generale.
Art. 38
Direttore generale

Il sindaco, previa stipula di convenzione tra i Comuni le cui popolazione assommate raggiungano i 15.000 abitanti, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza adottando tutti gli atti ed esercitando i compiti attribuitigli a norma di statuto, regolamento e predisponendo, tra l'altro, il piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lett. a) del comma 2° dell'art. 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 77/95.
A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario comunale.
Il direttore generale è revocato dal sindaco con provvedimento motivato previa deliberazione della giunta.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.
Qualora non risulti stipulata la convenzione di cui al comma 1° e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni sono conferite dal sindaco al segretario comunale.
Art. 39
Principi strutturali ed organizzativi degli uffici

L'amministrazione del Comune si attua mediante una at tività per obiettivi e deve essere informata ai se guenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'at tività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazioni di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.
Il regolamento sull'ordinamento e sull'organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali in base ai criteri e ai principi, e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 51, com ma 1°, della legge n. 142/90, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 127/97 e dai commi 1° e 2° dell'art. 36 del decreto legislativo n. 29/93, a norma dell'art. 6, comma 9°, della legge n. 127/97, che ha integrato l'art. 41 del predetto decreto legislativo informandosi, comunque, ai se guenti principi:
1) efficacia ed efficienza;
2) economicità;
3) equità;
4) professionalità, flessibilità e responsabilizzazione del personale;
5) puntuale separazione e definizione delle competen ze tra apparato burocratico, cui fanno capo le competenze gestionali, ed apparato politico cui competono le attività di programmazione, di indirizzo e di controllo sul conseguimento degli obiettivi programmati, nel quadro di un'armonica collaborazione;
6) valorizzazione delle funzioni direzionali, di sovraintendimento e di coordinamento spettanti ai dirigenti quali centri autonomi di responsabilità;
7) valorizzazione ed ottimizzazione delle professionalità esistenti.
Art. 40
Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professio nale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
La disciplina del personale è riservata agli atti norma tivi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.
Oltre a quanto stabilito all'articolo precedente, il regolamento sull'ordinamento e sull'organizzazione degli uf fici e dei servizi disciplina in particolare:
a) le modalità di cessazione dal servizio;
b) diritti, doveri e sanzioni dei dipendenti;
c) trattamento economico;
d) collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ai sensi dell'art. 51, comma 7°, della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91.
Art. 41
Decentramento burocratico

Il sindaco nomina con proprio provvedimento i re sponsabili dei servizi a norma del comma 6 dell'art. 31 del presente statuto, competenti nella programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione, anche con rilevanza esterna, di carattere amministrativo, tecnico, finanziario e contabile, scegliendo di norma gli apicali di ciascun servizio.
Tali funzionari esercitano anche le attribuzioni di competenza dei dirigenti, essendo il Comune sprovvisto di personale con qualifica dirigenziale, indipendentemen te dalla possibilità di conferire agli stessi la predetta qualifica dirigenziale in relazione ai limiti posti dai vigen ti contratti di lavoro.
Tali funzionari, che, pertanto, per comodità, vengono denominati nel presente statuto "dirigenti", rispondono dell'andamento dei servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento ed esercitano la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento, organizzazione e controllo della struttura della quale sono responsabili assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
A tali funzionari è attribuita la responsabilità dei servizi attinenti uno o più interi settori di attività.
I dirigenti sono direttamente responsabili della ge stione amministrativa relativa ai compiti e alle funzioni degli uffici da loro dipendenti, dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall'amministrazione, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, nonché della buona conservazione del materiale in dotazione.
I dirigenti adottano tutti gli atti attribuiti alla loro competenza e quanto altro non compete alla funzione di indirizzo politico e amministrativo e ne rispondono direttamente agli organi dell'ente preposti al sovraintendimento e al controllo della loro attività.
In particolare, essi rispondono al sindaco che li ha nominati e che può revocarli in qualunque momento, nel rispetto delle norme vigenti, al segretario comunale e al direttore generale.
Sono, inoltre, responsabili dei risultati dell'azione am ministrativa agli stessi imputabili.
I dirigenti nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.
I dirigenti delle strutture, articolate per settore:
a) presiedono tutte le commissioni di gara indette dal settore cui sono preposti per gli appalti di opere, beni e servizi, assumono la responsabilità e tutte le incombenze delle relative procedure di evidenza pubblica, an che se condotte col sistema della trattativa privata, procedono all'aggiudicazione e stipulano, conseguentemente, i contratti;
b) presiedono le commissioni di concorso e sono responsabili delle relative procedure;
c)  sono responsabili dei procedimenti di competenza del servizio ai quali sono preposti quando non ab biano provveduto ad assegnare il procedimento ad altro funzionario facente parte della dotazione organica assegnata al servizio;
d) nell'ambito degli atti di gestione del personale loro affidato, fra l'altro, autorizzano le missioni, le prenotazioni straordinarie, i congedi, i permessi, l'aspettativa obbligatoria, con l'osservanza delle norme vigenti di regolamento e dei contratti collettivi;
e) esprimono il parere sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 53, legge n. 142/90, attestando la conformità delle stesse alle normative che regolano le singole materie;
f) hanno la gestione finanziaria, con poteri di impegno di spesa se non di competenza di altri organi, degli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura amministrativa cui sono preposti, ordinano e liquidano le spese derivanti da legge, da regolamento e da contratto ovvero impegnate nei modi e nelle forme amministrative vigenti con atti esecutivi;
g) emanano e sottoscrivono gli atti e i provvedimenti di natura autorizzatoria e concessoria non riservati dalla legge e dallo statuto agli organi istituzionali dell'ente, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dei regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie, e ne relazionano periodicamente al sindaco;
h) provvedono agli atti ricognitivi, certificativi, di valutazione e di attestazione che la legge e lo statuto non riservano esplicitamente agli organi istituzionali dell'ente, nonché alle diffide, ai verbali, alle autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro costituente manifestazioni di giudizio e conoscenze;
i) adottano tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale ed esercitano i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
j) assicurano la loro presenza alle sedute del consiglio comunale quando sono in trattazione argomenti che riguardano il loro servizio;
k) svolgono ogni altra attività loro attribuita dallo statuto, dalla legge e dai regolamenti locali e firmano la corrispondenza concernente le funzioni ad essi attribuite;
l) formulano proposte agli organi dell'ente, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di progetti;
m) adottano gli atti di gestione del personale del proprio settore nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi, nonché quelli di attribuzione temporanea di mansioni superiori ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 29/93;
n) irrogano le misure disciplinari del rimprovero verbale e della censura nei confronti del personale;
o) verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività degli uffici afferenti il proprio settore di attività;
p) individuano, in base alla legge, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al settore e verificano, an che su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
q) formulano le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza del proprio settore;
r) assumono la responsabilità degli atti e delle procedure di attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali e dei provvedimenti del sindaco.
Per l'esercizio dei poteri di gestione emettono "determinazioni", atti formali che a cura dell'ufficio di segreteria sono numerati progressivamente.
Le determinazioni dei responsabili dei servizi comportanti impegno di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la co pertura finanziaria; successivamente, esse sono pubblicate all'albo pretorio per 5 giorni.
Art. 42
Pareri del segretario e dei responsabili degli uffici

Oltre alle attribuzioni, competenze e responsabilità del segretario comunale riportate all'art. 37, lo stesso deve esprimere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio un parere sotto il profilo della legittimità, che va inserito nella deliberazione.
Detto parere, classificabile tra gli atti preparatori del procedimento amministrativo cui è finalizzato, è obbligatorio ma non vincolante. Nell'ipotesi di pareri negativi del segretario comunale e/o del responsabile del servizio, l'organo deliberante che assume la decisione di adottare l'atto, anche in presenza di un parere negativo inserito in deliberazione, deve motivare adeguatamente le ragioni per le quali l'organo dell'ente ha ritenuto di scostarsi.
Nella fattispecie che l'ente non abbia funzionari re sponsabili dei servizi, compete al segretario esprimere il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Per le responsabilità dei dirigenti si rinvia all'art. 41.
I risultati negativi, rilevati nell'organizzazione del la voro e dell'attività d'ufficio, sono contestati nei modi previsti dal regolamento comunale per i procedimenti di sciplinari.
Art. 43
Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma

Il direttore generale, sentito il segretario comunale, o il segretario comunale, se nominato direttore generale, assicura il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente in modo da garantire la reciproca integrazione e la efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa del Comune.
La conferenza dei dirigenti è presieduta dal direttore generale o dal segretario comunale se nominato direttore generale.
La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'at tuazione della gestione organizzativa del personale ed esprime, su richiesta dell'amministrazione, parere sulle proposte di atti, documenti e provvedimenti.
Fornisce, inoltre, al consiglio ed alla giunta municipale quando ne sia richiesta consulenza tecnica.
Esamina le proposte dell'amministrazione per la impostazione di nuovi programmi in base a provvedimenti legislativi.
La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni al meno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il suo presidente, per propria iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti, ne constati la necessità.
Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali il direttore generale, o il segretario comunale, se no minato direttore generale, convoca una conferenza dei dirigenti dei settori interessati nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel più breve tempo le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.
Alle riunioni per la programmazione della gestione organizzativa del personale partecipano le organizzazioni sindacali aziendali e i verbali sono trasmessi dal direttore generale o dal segretario, se nominato direttore generale, al sindaco, al vice sindaco ed ai capigruppo consiliari e, per informazione, alle organizzazioni sindacali aziendali.
Capo IV
Il procedimento amministrativo
Art. 44
Il responsabile del procedimento amministrativo

1. La persona preposta all'unità organizzativa complessa o servizio è responsabile del procedimento.
2. La posizione di responsabile del procedimento è da ricollegare alla direzione del settore cui è annessa l'unità organizzativa, semplice e/o servizio, prescindendo dalla qualifica ricoperta o dal livello posseduto e, nel caso di supplenza o di vicarità, dalla titolarità dell'ufficio.
3. Il capo servizio al quale appartiene ciascuna unità organizzativa semplice provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità del l'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo provvedimento nonché di promuovere, da parte del soggetto competente, l'adozione del provvedimento finale.
4. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al precedente comma, è considerato responsabile del singolo procedimento il capo servizio cui si appartiene unità organizzativa competente, individuata con le modalità previste dal regolamento per la determinazione del responsabile del procedimento, sulla base della legge, del lo statuto, del regolamento organico e di specifici ordini di servizio emanati dagli organi competenti.
5. Con la disposizione di assegnazione del procedimento al dipendente responsabile, il dirigente indica an che il sostituto dello stesso, in caso di assenza od impedimento. Per le unità organizzative costituite dal dirigente e da un solo dipendente, in caso di assenza od im pedimento di quest'ultimo, il procedimento viene temporaneamente assunto dal dirigente, fermo restando il termine per la sua conclusione.
6.  Nel caso di cessazione definitiva dal servizio presso l'unità organizzativa del dipendente responsabile o di sua assenza prolungata, il capo servizio provvede immediatamente ad attribuire ad altro dipendente l'incarico di proseguire l'istruttoria dei procedimenti in corso.
7. Per agevolare il rapporto fra i cittadini e l'organizzazione comunale, tutti i dipendenti addetti ai servizi per il pubblico sono dotati, entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento, della tessera individuale di riconoscimento, da esporre durante il servizio nella forma prevista dalle disposizioni di legge.
8. Quando il procedimento impegna la responsabilità di più unità organizzative dipendenti dallo stesso settore, la domanda viene trasmessa al dirigente del servizio che assegna a se stesso il procedimento del quale è considerato responsabile. Se nel procedimento amministrativo intervengono più unità organizzative dello stesso servizio, ciascuna unità risponde al dirigente per gli atti di sua competenza e per il tempo alla stessa assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di propria spettanza.
Art. 45
Compiti del responsabile del procedimento

1. I compiti e i doveri del responsabile del procedimento sono, oltre a quelli previsti dagli artt. 5 e 6 della legge regionale 30 aprile 191, n. 10 e dalle norme, recepite e compatibili con la citata legge regionale, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integra zioni, quelli disciplinati dalle varie norme amministrative, nonché quelli del regolamento per la determinazione del responsabile del procedimento.
2. Inoltre, il responsabile del procedimento:
-  propone, qualora lo ritenga necessaria, l'indizione di una conferenza di servizi sottoponendo ad oggetto, partecipanti e motivazioni al visto del dirigente dell'unità organizzativa;
-  cura le pubblicazioni e le notificazioni servendosi degli appositi servizi;
-  trasmette, qualora il provvedimento finale non rientri nella sua competenza, direttamente la proposta, corredata da tutti gli atti istruttori, all'organo competente.
Art. 46
Comunicazioni dell'inizio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai soggetti di cui all'art. 14 del regolamento per la determinazione del responsabile del procedimento, dell'avvio del procedimento stesso tramite comunicazione personale, effettuata ove possibile con le modalità di cui all'art. 8, comma 2 del predetto regolamento, ovvero me diante notifica a mezzo dei messi comunali o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nella comunicazione devono essere indicati:
a) il servizio comunale competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'unità organizzativa ed il nominativo del dipendente responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
3. Qualora, per il numero o l'incertezza d'individuazione degli aventi titolo, la comunicazione personale ri sulti per tutti, o per alcuni di essi, impossibile o gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, 3° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, nel quale sono indicati i motivi che giustificano la deroga:
a) nell'albo comunale;
b) mediante altre eventuali forme di pubblicità idonea, stabilite di volta in volta, su segnalazione del responsabile del procedimento, dalla giunta comunale che autorizza contestualmente la spesa occorrente.
4.  L'omissione o il ritardo o l'incompletezza della co municazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente il quale è tenuto a fornire, entro 7 giorni, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.
5.  Nel bilancio comunale è previsto apposito adeguato stanziamento per le spese relative ai procedimenti amministrativi ed in particolare agli adempimenti di cui al presente articolo.
Art. 47
Partecipazione ed interventi nel procedimento

Qualunque soggetto portatore di interessi diffusi o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 48
Diritti dei soggetti interessati al procedimento

I destinatari della comunicazione personale ed i soggetti di cui al precedente art. 46 nonché gli intervenuti ai sensi del predetto art. 47 hanno diritto di:
a) prendere visione degli atti del procedimento, sal vo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) presentare memorie e documenti, osservazioni e proposte, entro un congruo termine. L'esame degli atti presentati dopo la scadenza per gli stessi sopra stabilita è rimesso alle decisioni del responsabile, in relazione alla loro rilevanza ed al tempo residuo disponibile.
Art. 49
Accordi sostitutiva dei provvedimenti

1. Le osservazioni e le proposte presentate secondo quanto previsto dall'art. 48, primo comma, del presente statuto, quando non sono di pregiudizio ai diritti di terzi ed in ogni caso al perseguimento del pubblico interesse, possono essere accolte e costituire oggetto di accordi con gli interessati.
2. Gli accordi possono determinare, integralmente o parzialmente, soltanto l'eventuale contenuto discreziona le del provvedimento.
3. Accordi integralmente sostitutivi del provvedimento finale possono essere consentiti solo nei casi espressamente previsti da disposizioni di legge.
4. Gli accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, mediante atto scritto, salvo che la legge disponga al trimenti. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
5. Per l'amministrazione le ipotesi di accordo sono sottoscritte dal sindaco o assessore delegato su proposta del dirigente del settore ed assumono per la stessa definitivo impegno ed efficacia dopo l'approvazione da parte dell'organo competente nelle forme previste per il provvedimento finale e sono soggette agli eventuali controlli previsti per quest'ultimo.
6. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'am ministrazione ha facoltà di recedere unilateralmente da gli accordi, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi effettivamente verificatisi in danno della controparte interessata.
7. Per le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo, si applicano le norme del quinto comma del l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 50
Motivazione dei provvedimenti

Ciascun provvedimento amministrativo ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizio, ecc.) deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche co me consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo.
Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.
La motivazione deve essere resa in modo da consentire di comprendere l'iter logico ed amministrativo, se guito per la emanazione del provvedimento.
Qualora le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione sono espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.
In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Titolo III
SERVIZI
Capo I
Art. 51

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dall'art. 22 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91:
1) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale;
2) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
3) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
4) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
5) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si rende opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, per la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati
Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economici tà cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Il sindaco ed il revisore dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza ed alla funzione dei cittadini.
Art. 52
Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.
Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
Art. 53
Aziende speciali

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco.
I componenti il consiglio di amministrazione e il presidente sono scelti dal sindaco, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni di simpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale.
L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con l'obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte dell'ente locale.
Nell'ambito della legge, l'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 54
Servizi sociali - Istituzioni

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una o più istituzioni.
L'istituzione, che è priva di responsabilità giuridica ma in possesso di autonomia gestionale, è deliberata dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti.
Con la stessa deliberazione il consiglio comunale:
a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b) determina le finalità e gli indirizzi;
c) conferisce il capitale in dotazione;
d) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo.
Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministra zione, il presidente ed il direttore.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco.
I componenti il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore vengono scelti dal sindaco tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresen tino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
Il regolamento di cui al precedente 2° comma disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
Art. 55
Modalità di nomina e di revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal sindaco nei termini di cui alla legge regionale n. 7/96, sulla base di un documento corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma, gli obiettivi da raggiungere ed i candidati alle cariche nell'ambito del consiglio di amministrazione.
Art. 56
La concessione a terzi

Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidate la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi comprese cooperative e associazioni di volontariato, che non abbiano fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento del l'esecuzione di opere e servizi pubblici.
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti la razionalità economica della gestione e con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 57
La società per azioni

Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o può rilevare società già costituite o assumervi partecipazioni azionarie.
Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza dei capitale locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, nel caso di gestione di servizi di in teresse pluricomunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
Il Comune (o i comuni nell'ipotesi anzidetta) può co stituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
Nell'atto costitutivo e nello statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, e ciò ai sensi delle disposizioni del codice civile.
Art. 58
I consorzi

Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 25 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91 e di cui all'art. 53 del presente statuto, in quanto compatibili.
I consigli di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consociati i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi comuni e provincia regionale.
La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi di carattere obbligatorio.
Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'assessore.
Art. 59
Unione dei comuni

Per l'erogazione e/o la gestione di servizi a rilevanza economica e per lo svolgimento di compiti istituzionali può prevedersi una forma di collaborazione più consistente, attraverso un'unione del Comune con due o più comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia re gionale.
Tale unione è prodromica alla fusione ed è regolata secondo gli schemi civilistici dell'atto costitutivo che stabilisce i criteri ai quali dovrà uniformarsi la costituzione dell'unione e del regolamento.
Art. 60
Accordi di programmi

Il Comune per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con gli altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
Detti accordi, che costituiscono un particolare model lo di cooperazione e che di per se non hanno nulla di programmatorio, devono rispondere ai compiti e finalità tipicamente deliberativi ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o un singolo intervento.
Possono assumere valenza programmatoria, invece, quando gli stessi riguardano la "definizione" di program mi di intervento.
Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Sta to, Regioni, comuni ed altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione del singolo intervento.
Il sindaco, a tal fine, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.
L'accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il Presidente della Regione o della Provincia o il sindaco convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della Provincia o dal sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune.
Nell'ipotesi in cui l'accordo comporta una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro tre giorni a pena di decadenza.
La deliberazione ratificata è sottoposta all'esame del l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di 90 giorni, trascorsi i quali si intende approvata e ciò in conformità a quanto disposto dal 6° comma dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di program ma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I
Partecipazione popolare
Art. 61
La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini all'am ministrazione locale;
b)  le assemblee sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
c) forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici;
d) la partecipazione di altre nuove forme associative che si costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali e sociali presenti nel territorio comunale, comitati formati da utenti di servizi pubblici, rappresentanze delle comunità degli emigrati, organizzazioni studentesche, comunità di produttori, di agricoltori, di consumatori, etc.
Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni.
Art. 62
Il diritto di udienza

Al cittadini e agli organismi e alle associazioni di cui sopra è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
Detto diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
Il diritto di intervento dei cittadini è diretto non a fornire loro informazioni ma assume la funzione di strumento di pressione esplicita.
Art. 63
Azione popolare, diritto di accesso e di informazione ai cittadini

Ciascun elettore può fare valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spetta no al Comune.
Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale della legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quanto la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagne tica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e di visura.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
Il regolamento assicura ai cittadini singoli o associati ed agli organi di informazione, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copia atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.
Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicu ra l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi di informazione, previa regolamentazione.
Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'ob bligo di uniformare la loro attività a tali principi.
Art. 64
Istanze - Petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei singoli cittadini o associati, di istanze e petizioni.
I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a secondo della na tura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
Le modalità dell'interrogazione sono indicate nel regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
Il regolamento di cui al 3° comma dell'art. 61 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il qua le procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
La petizione è esaminata dall'organo competente en tro trenta giorni dalla presentazione.
Se il termine previsto al 3° comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 65
Proposte - Procedure per l'approvazione

I cittadini, nel numero non inferiore a 100, anche fa centi parte di associazioni, comitati, organismi vari e rappresentanze, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei venti giorni successivi all'organo competente, corredate da pa rere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura fi nanziaria.
L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
Art. 66
Difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale. Il difensore civico assolve le proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza.
2.  Il difensore civico, su richiesta di cittadini o di propria iniziativa, interviene nei confronti dell'amministrazione comunale, delle istituzioni, dei concessionari, della società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio locale, segnalando altresì disfunzioni, ca renze e ritardi.
3. I cittadini portatori di interessi diffusi o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati possono richiedere, anche oralmente, l'intervento del difensore civico dopo aver esperito senza soddisfazione altri strumenti partecipativi posti a disposizione dell'ordinamento.
4. L'ufficio tutela del cittadino e informazioni riceve le richieste e rende parere di ammissibilità al difensore civico con riferimento al previo esperimento di altri istituti difensivi e collaborativi.
5. Nell'esperimento delle proprie mansioni il difensore civico si avvale dell'ufficio tutela del cittadino e in formazioni e di idonei locali messi a disposizione dell'am ministrazione comunale.
Art. 67
Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini residenti eleggibili alla carica di consigliere comunale di età non inferiore a 40 né superiore a 70 anni che per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio, in possesso del titolo di studio di laurea o diploma di scuola media superiore e dietro verifica del l'esperienza acquisita.
2. Le proposte di candidature possono essere presentate entro 20 giorni dall'avviso pubblico, da parte di privati cittadini, enti pubblici o privati. Le proposte di candidature devono specificare i motivi che giustificano la scelta con particolare riferimento alle capacità professionali e devono indicare altresì:
a) dati anagrafici completi e residenza;
b) titolo di studio;
c) curriculum professionale ed occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche od in società private, ricoperte attualmente e precedentemente.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle proposte di candidature, il sindaco trasmette, unitamente alla relativa documentazione al segretario comunale per l'istruttoria e il relativo parere di legittimità.
4. L'argomento concernente la nomina è iscritto all'ordine del giorno della seduta del consiglio comunale entro 40 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande.
5. La votazione si svolge a scrutinio segreto ed ai fini della nomina necessita il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza suddetta, si procede ad una terza votazione nella quale risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto i 2/3 dei voti. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati e, in caso di parità di voto, verrà eletto il più anziano di età.
6. Il sindaco dà immediato avviso all'interessato, il quale entro 15 giorni dalla ricezione di tale avviso deve comunicare la propria accettazione dichiarando nel contempo l'inesistenza o la cessazione delle eventuali situazioni di incompatibilità.
Art. 68
Incompatibilità e decadenza

1. Non possono essere nominati difensore civico:
a) il titolare, amministratore, dirigente di istituzioni, enti pubblici o privati, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni, contributi o vantaggi economici;
b) il titolare di incarichi professionali o di lavoro autonomo che comunque riguardino gli interessi del l'amministrazione comunale;
c) i ministri di culto;
d) i componenti del Comitato regionale di controllo.
2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale. Può essere revocato per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata del consiglio, assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
3. Salvi i casi di cui al comma 2°, il difensore civico resta in carica 4 anni e decade contestualmente alla decadenza dei consiglio comunale che lo ha eletto. Resta in carica fino alla elezione del successore ed ha diritto ad una indennità pari a quella del vice sindaco.
Art. 69
Funzioni

1. Il difensore civico:
a) può chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti;
b) può chiedere al responsabile del procedimento documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio;
c) acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento;
d) rassegna, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità, il proprio parere al responsabile del procedimento, dandone contestualmente comunicazione al sindaco o assessore competente per materia; segnala agli organi competenti le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati; invita in caso di ritardo gli organi competenti a provvedere entro termini definiti a norma di regolamento;
e) può avanzare proposte o presentare segnalazioni, documenti o relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta, che hanno l'obbligo di esaminarli entro 30 giorni e comunque nella prima seduta del consiglio o della giunta comunale successiva alla scadenza di tale termine;
f) presenta al consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione annuale sull'attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate, avanzando proposte intese al perseguimento di una maggiore imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa;
g) può chiedere il riesame di atti e provvedimenti qualora ravvisi ipotesi di reato dei quali venga a conoscenza in ragione del suo ufficio.
2. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore civico.
3. La relazione di cui al comma 1°, lett. f), è discussa dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla presentazione e viene resa pubblica.
Capo II
Associazionismo e partecipazione
Art. 70
Principi generali

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, cooperazione, sindacali (sia dei lavoratori che degli imprenditori), quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, nel turismo, nello sport, nell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azio ne educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali e agricole, at tuan do forme di incentivazione di cui all'art. 72.
Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare ri ferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
Art. 71
Associazioni e organismi di partecipazione

Per i fini di cui al precedente articolo il Comune:
1) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzione;
2) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
3) può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative e nel caso di assegnazione di fondi il relativo rendiconto della spesa va approvato dalla giunta.
I predetti interventi hanno luogo nei confronti di li bere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di finalità non in contrasto con la Costituzione.
Nell'ambito delle predette finalità è istituito l'albo delle forme associative.
Il sindaco su apposito registro elencherà tutte le associazioni operanti nel territorio, in possesso dei predetti requisiti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione, con deposito dello statuto e la designazione del legale rappresentante. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.
Per la gestione di particolari servizi l'amministrazione comunale può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.
Art. 72
Forme di consultazione - Incentivazione

Per la consultazione dei cittadini su specifici proble mi, il Comune si avvale degli strumenti previsti dallo statuto e dal regolamento.
Oltre all'udienza pubblica di 50 cittadini richiedenti o individualmente o anche in forma associativa nell'esercizio del diritto di udienza di cui al precedente art. 62, il Comune riconosce le consultazioni riguardanti le convocazioni di assemblee generali o parziali dei cittadini e le convocazioni di assemblee delle associazioni iscritte nell'apposito albo, di cui al predetto art. 71, in ordine al relativo settore di competenza.
Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono, inoltre, essere erogate forme di incentivazioni con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico - professionale ed organizzativo.
Art. 73
Referendum

Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamen to del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni e le relative modificazioni ed integrazioni, la disciplina del personale e le relative piante organiche, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumono le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori oppure per iniziativa popolare con richiesta da parte di 115 degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
Questa deve essere formulata per iscritto, con specificazione chiara dell'argomento di richiesta di consultazione, con firme autenticate dei sottoscrittori nelle forme di legge.
Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
Art. 74
Effetti del referendum

Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
Titolo V
FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE
Capo I
La programmazione finanziaria
Art. 75
La programmazione del bilancio

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annua le, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 31 ottobre osservando i principi di universalità, integrità e pareggio economico e finanziario
Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza la prescritta attestazione l'atto è nullo di diritto.
I mandati di pagamento di somme già liquidate e le reversali di introito devono essere sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario.
I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Art. 76
La programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio il programma di opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, raccordato alle previsioni del piano pluriennale d'attuazione.
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano.
Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti, il piano finanziario con indicazione delle risorse con le quali verrà data attuazione alla operata programmazione.
Art. 77
Delibera a contrattare e relative procedure

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da un'apposita deliberazione, nella quale vanno indicate con precisione:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, delle ragioni di interesse pubblico;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.
Capo II
Il patrimonio comunale
Art. 78
I beni comunali

1) L'impianto, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari sono affidati all'economo comunale che si avvale della collaborazione dei responsabili dei servizi e dei consegnatari dei beni.
2) L'uso dei beni comunali potrà essere disposto, di volta in volta, dalla giunta comunale con apposita deliberazione con la quale dovranno essere disciplinati le condizioni e fissato il compenso dovuto anche a titolo di rimborso spese.
3) Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio. Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per attività gestionali.
Art. 79
La gestione del patrimonio

1) La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
2) Il regolamento comunale di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
3) La giunta municipale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di servizio, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
Capo III
Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione
Art. 80
Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico finanziaria ad un revisore, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 82.
Il revisore, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il consiglio comunale nell'attività di controllo e di indirizzo sull'azione-amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiun gimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al sindaco affinché ne informi il consiglio comunale.
Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità.
Art. 81
Controllo di gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fon di stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi a cui sono preposti.
Le risultanze delle predette operazioni devono essere verbalizzate dagli stessi unitamente ad osservazioni e rilievi e sottoposti all'esame della giunta, la quale redige a sua volta un quadro generale della situazione economico-finanziaria e di gestione da sottoporre al consiglio comunale.
Il regolamento comunale di contabilità disciplina il processo operativo, le caratteristiche e i principi del controllo di gestione.
Art. 82
Nomina del revisore

Il consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un revisore unico scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con decreto legislativo n. 88/92.
Per l'esercizio delle proprie funzioni, il revisore ha di ritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, secondo le previsioni di cui al precedente art. 80.
Il revisore, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente.
Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I
Statuto
Art. 83
Efficacia

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di colo ro che vengono a contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.
L'ambito parziale di efficacia dello statuto è dato dal territorio comunale.
Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Art. 84
Interpretazioni

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.
La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 e alla legge regionale n. 48/91, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali.
Art. 85
Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del la Regione siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'ente, se posteriore.
Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle provincie regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali, il quale a sua volta provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.
Nelle more dell'applicazione della normativa di cui alla legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992, relativa alla elezione del sindaco e del consiglio comunale, alla composizione e funzionamento degli organi collegiali del Comune si applicano le norme e le disposizioni dell'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1965, n. 16, come modificato dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, di cui all'allegato A).
Art. 86
Difesa contro lo statuto

La difesa contro lo statuto va esercitata nell'ambito della tutela nei confronti dello statuto del Comune.
Contro gli atti che violano una norma statutaria è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale: giudice ordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo; giudice amministrativo se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.
Analogamente se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della norma va effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata avanti al giudice amministrativo.
Lo statuto del comune di Mazzarrone è stato pubblicato nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 12 febbraio 1994; modificato ed approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 18 del 9 marzo 2000, integrato con deliberazione n. 26 del 26 aprile 2000 e vistato dal CO.RE.CO., sezione centrale di Palermo, con decisione n. 2952/2773 del 18 maggio 2000.
(2000.23.1217)
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Statuto del Comune di Montevago


Titolo I
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Principi fondamentali

1.  La comunità di Montevago è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, della Regione siciliana e del presente statuto.
2.  Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso sociale, civile, economico e culturale.
3.  Ispira la propria azione ai principi, ai diritti e doveri sanciti dalla Costituzione, in particolare ai valori fondamentali della persona umana in ogni sua dimensione e alla solidarietà verso il più debole, garantendo pari dignità a tutti i componenti la comunità locale.
4.  Persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati; promuove la partecipazione dei cittadini singoli ed associati ai procedimenti amministrativi, ispirandosi ai criteri di imparzialità, di trasparenza, di razionalità e di immediatezza nelle procedure al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi e contrastare qualsiasi infiltrazione della malavita organizzata nella vita dell'ente locale.
5.  Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
6.  Nell'organizzazione delle strutture mira all'efficien za degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che indivi duano la responsabilità degli organi elettivi e burocratici e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
7.  Assume competenza residuale finalizzata al raggiungimento di scopi sociali per i quali la legge non indichi soggetti titolari o finché essi non vi provvedano.
8.  Prevede forme di assicurazioni anche con polizza forfettaria per gli operatori del volontariato non altrimenti tutelati ed in relazione alle cause e concause che diano luogo a responsabilità, danno e incidente personale.
Art. 2
Principi programmatici - Finalità

1.  Il Comune assume tra le finalità di primaria rilevanza:
a)  lo sviluppo economico e l'occupazione;
b)  la tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale;
c)  la tutela della salute e dell'ambiente;
d)  l'esercizio dei servizi sociali;
e)  il perseguimento dell'istruzione e dell'educazione permanente dei cittadini;
f)  la promozione della vita e della pace;
g)  l'inserimento attivo dei giovani nella società.
2.  Il Comune concorre a garantire, nell'ambito della sua competenza, il diritto alla salute, predisponendo strumenti idonei a renderlo effettivo.
3.  Il Comune opera per un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento all'infanzia, agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli emigrati di ritorno, agli invalidi, avvalendosi anche di operatori del volontariato, di obiettori di coscienza, di singoli cittadini di provata ed indiscussa moralità, che ne facciano richiesta a titolo gratuito, di esperti messi a disposizione del servizio sanitario nazionale, di enti morali, II.PP.A.B., cooperative ed enti religiosi.
4.  Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani mirati a salvaguardare e tutelare persone e territorio dall'inquinamento di qualsiasi natura ed origine.
5.  Programma l'uso del territorio e delle sue risorse per un coordinato sviluppo delle attività produttive.
6.  Il Comune svolge, nell'ambito delle sue competenze, la funzione amministrativa relativa all'assistenza scolastica con particolare riguardo a:
-  intervento sulle strutture;
-  organizzazione ed erogazione di servizi individuali e collettivi;
-  erogazioni di contributi finanziari a studenti capaci, meritevoli e bisognosi per facilitarne la prosecuzione degli studi.
7.  Valorizza il servizio di informazione e di pubblica lettura erogato attraverso la biblioteca comunale.
8.  Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico, anche nelle sue espressioni di costume e di tradizioni locali.
9.  Il Comune tutela il patrimonio storico ed artistico, ne garantisce il godimento da parte della comunità.
10.  Il Comune incoraggia e favorisce lo sport nelle sue varie forme. Promuove la creazione di idonee strutture in rapporto alla programmazione generale e alle risorse disponibili per il settore, ne assicura l'accesso ai cittadini e, con il criterio della pari equità, alle varie organizzazioni presenti nel territorio.
Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi, degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che persegua e regoli la partecipazione con lucro o senza lucro dell'ente locale in diretto riferimento agli scopi della società.
11.  Promuove ed attua una organica politica del territorio, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati; tutela il diritto all'abitazione, incentivando piani di recupero dei nuclei storici.
Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli o associati.
12.  Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità della popolazione residente con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche.
13.  Il Comune si adopera ad assicurare la convivenza ordinata dei cittadini anche attraverso la polizia municipale, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 e della legge regionale n. 17 dell'1 agosto 1990.
14.  La giunta comunale rende conto annualmente al consiglio dello stato di attuazione dei programmi e delle attività necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti, mediante discussione in sede di approvazione del bilancio di previsione ed in una alle proposte per l'esercizio successivo.
Tale relazione presentata dal sindaco o dall'assessore competente non è ripetuta se già presentata sotto qualsiasi forma anche globale.
Art. 3
Territorio e sede comunale

1.  Il Comune di Montevago è situato a circa m. 400 dal livello del mare, il suo territorio si estende per kmq. 33,00 ed è confinante con i comuni di Santa Margherita di Belice, Partanna e Menfi.
2.  Il palazzo civico, sede del Comune e degli organi comunali, è sito in Montevago, piazza della Repubblica. In esso trovano preferibilmente sede gli uffici, salvo che per motivi di funzionalità o di spazio non debbano essere collocati altrove, sempre comunque nel rispetto del principio della centralità e dell'agevole accessibilità per gli utenti. Nel palazzo civico trovano sede gli organi comunali. Gli organi elettivi collegiali si riuniscono nel palazzo civico, salvo per casi eccezionali o per particolari esigenze.
3.  Nel palazzo civico è individuato apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento.
La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità dell'atto e l'agevole lettura.
L'affissione degli atti da pubblicarsi è curata dal segretario comunale, che si avvale di un messo comunale e su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4.  (comma abrogato).
5.  Il Comune istituisce ai sensi del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche l'ufficio relazioni con il pubblico.
Art. 4
Stemma e gonfalone

1.  Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, depositati presso la residenza municipale.
2.  Lo stemma del Comune di Montevago è costituito da un'aquila ricamata in oro in primo piano, tenendo stretto fra le zampe un piccolo scudo fondo blu con croce bianca poggiati sulla verde pianura. Sullo sfondo vi sono due grandi montagne in una delle quali si innalza un pennacchio.
L'insieme è sormontato dalla corona principesca ricamata in oro.
3.  Il gonfalone del Comune di Montevago è costituito da un drappo tricolore verde bianco rosso riccamente ornato dallo stemma di cui al comma 2 con l'iscrizione: Comune di Montevago.
Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati, l'asta verticale è di metallo bianco posto a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Il gonfalone è completato da una cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.
4.  L'uso e la riproduzione del gonfalone e dello stem ma da parte di soggetti diversi dal Comune sono vietati.
5.  Il gonfalone e lo stemma possono essere modificati con delibera consiliare approvata con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
6.  E' istituita l'onorificenza comunale "Scirotta d'Oro"; sarà conferita secondo norme stabilite da un apposito regolamento.
Titolo II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Capo I
Norme generali
Art. 5
Organi politici del Comune

1.  Sono organi elettivi del Comune:
-  il consiglio comunale;
-  il sindaco;
-  la giunta.
2.  Spetta agli organi del Comune elettivi la funzione rappresentativa della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito delle leggi.
3.  Si assicura pari opportunità, ai sensi della legge 10 aprile 1992, n. 25, fra uomo e donna promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali del Comune e negli enti da essi dipendenti.
Capo II
I consiglieri comunali
Art. 6
Consiglieri comunali

1.  La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano, senza vincolo di mandato, l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2.  Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. Nel caso in cui non elegge domicilio nel territorio comunale, si ha per eletto presso la segreteria comunale.
3.  Ciascun consigliere ha diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e/o mozioni.
4.  Tutti i consiglieri, all'inizio del mandato, devono comunicare con dichiarazione sostitutiva, da depositare presso la segreteria, i redditi posseduti, la propria situazione patrimoniale e le spese elettorali sostenute, che saranno pubblicate all'albo pretorio del Comune.
5.  La situazione patrimoniale va aggiornata annualmente per tutta la durata del mandato, con la stessa procedura prevista al 4° comma, da presentare entro il 30° giorno dall'inizio di ogni anno.
6.  Trascorso il 30° giorno successivo e senza diffida i nomi degli eventuali inadempienti saranno pubblicati all'albo pretorio, per la durata di giorni 30.
7.  I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.
8.  Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate nei modi previsti dalla legge.
9.  I consiglieri comunali, i componenti della giunta comunale e delle commissioni comunali e il sindaco devono dichiarare, entro il 10 gennaio di ogni anno, i benefici finanziari che loro stessi, parenti ed affini fino al 2° grado, hanno ricevuto dal Comune.
Art. 7
Diritti dei consiglieri

1.  Le modalità e le forme di esercizio dei diritti di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
2.  Il diritto di iniziativa si esercita, in particolare, sotto forma di proposta di specifica deliberazione, sottoscritta da almeno tre consiglieri e si può estrinsecare con il supporto tecnico e burocratico dell'apparato comunale.
3.  L'esame delle proposte di deliberazione e delle richieste di emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazioni all'esame del consiglio è subordinato, secondo modalità previste dal regolamento, all'acquisizione dei pareri e dell'attestazione della copertura finanziaria previsti dalla legge, in osservanza al principio del "giusto procedimento".
4.  La risposta all'interrogazione e all'interpellanza è obbligatoria e deve essere data entro 30 giorni dalla presentazione. La mancata risposta dei termini previsti è valutata dal consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla scadenza.
Art. 8
Doveri dei consiglieri

1.  I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
2.  I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio comunale, intendendoli per tali quelle di convocazione ordinarie sono dichiarati decaduti su istanza di un componente l'organo consiliare o di qualunque elettore del Comune, previa contestazione.
3.  La decadenza è approvata dal consiglio comunale mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica dopo dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
Art. 9
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggiore numero di voti per ogni lista che ha partecipato alle elezioni.
2.  Ai gruppi consiliari devono essere assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, strutture, mezzi, personale, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi secondo le norme del regolamento.
2bis. Al consiglio comunale deve essere assicurato almeno un apposito locale indipendente dotato di quanto necessario per le riunioni dei consiglieri o dei gruppi consiliari.
3.  Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo, le relative attribuzioni e le modalità di trasmissione agli stessi delle deliberazioni di cui al comma 4, art. 15, della legge 3 dicembre 1991, n. 44, approvate dalla giunta. Nelle more dell'approvazione del regolamento gli atti vengono trasmessi a mezzo di raccomandata a mano.
4.  L'elenco delle delibere suddette è in ogni caso trasmesso ai capigruppo contestualmente alla pubblicazione.
Capo III
Il consiglio comunale
Art. 10
Consiglio comunale - Poteri

1.  Il consiglio comunale rappresenta la comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autorganizzazione in conformità alle leggi e alle norme statutarie.
2.  Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
3.  Delibera, altresì, con voto limitato ad uno, le nomine degli altri organi espressamente attribuitegli dalla legge che non siano di competenza del sindaco.
4.  L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.
5.  Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordine del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
6.  Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale.
7.  Esercita il controllo politico-amministrativo me dian te la revisione economica e finanziaria:
a)  avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti;
b)  attraverso l'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento;
c)  con l'istituzione di commissione di indagine;
d)  ne segnala all'Assessorato degli enti locali, per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute persistenti violazioni degli obblighi previsti dal secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;
-  esprime le proprie valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92 e sulla relazione semestrale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 7/92.
8.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente. Alla prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge, altresì, un vice presidente.
9.  In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
10.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
11.  La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
12.  Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neoeletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
13.  Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
14.  Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
15.  La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio spetta al presidente.
16.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
17.  Per l'espletamento delle proprie funzioni, il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel Comune secondo quanto previsto nello statuto.
18.  L'espulsione dei consiglieri deve risultare nel verbale della seduta e fare riferimento alle norme del regolamento violato.
Art. 11
Adunanze

1.  I lavori del consiglio si svolgono secondo le modalità del regolamento del consiglio comunale e sono disciplinate dallo stesso.
2.  Il consiglio può inoltre riunirsi:
a)  per determinazione del presidente;
b)  su richiesta del sindaco;
c)  per domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica.
L'ordine del giorno comprende gli affari proposti rispettivamente dal presidente, dal sindaco, da 1/5 dei consiglieri. La riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta del sindaco o della domanda di 1/5 dei consiglieri.
3.  La pubblicità delle sedute è anche assicurata, secondo le modalità stabilite dal regolamento, mediante trasmissione televisiva, compatibilmente alle risorse finanziarie di bilancio.
Art. 12
Convocazione del consiglio comunale

1.  Il presidente convoca il consiglio in via ordinaria o di urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno dopo aver accertato la disponibilità degli atti inerenti i punti da inserire all'ordine del giorno.
2.  Della convocazione del consiglio comunale è data divulgazione mediante bando pubblico e/o affissione nei locali pubblici.
3.  Per ogni argomento il regolamento stabilisce i tempi di intervento.
4.  Nel caso di convocazione in sessione ordinaria l'avviso deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta.
5.  Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 4 è ridotto ad un giorno libero. L'ordine del giorno della seduta deve contenere solo gli argomenti che ne hanno determinato la convocazione.
6.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.
7.  I consiglieri hanno diritto di ottenere copia degli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno.
8.  La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale o spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno.
9.  (comma abrogato).
Art. 13
Numero legale per la validità delle sedute

1.  Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica (metà più uno), salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2.  Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
3.  Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni ai fini del calcolo dei due quinti si computano per unità.
4.  Nella seduta di cui al comma 3 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
Art. 14
Verbale

1.  I processi verbali delle deliberazioni sono curati dal segretario comunale; debbono indicare i nominativi dei presenti e degli assenti, i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi in favore e contro ogni proposta; debbono, altresì, indicare i nominativi dei componenti che si sono astenuti e che hanno espresso voto contrario. Nelle riunioni consiliari il segretario è coadiuvato da dipendenti da lui designati per la stesura del verbale della seduta.
2.  Ogni membro ha diritto che nel verbale si faccia costare del suo voto, nonché di chiedere le opportune rettifiche con le modalità previste dal regolamento.
3.  I processi verbali sono firmati dal presidente e dal segretario comunale e dal consigliere anziano.
4.  I processi verbali delle sedute sono approvati nei modi stabiliti dal regolamento. Nelle more di applicazione del regolamento si applicano le norme di legge vigenti.
Art. 15
Competenze del consiglio

1.  Il consiglio ha competenza sulle materie espressamente attribuitegli dalla legge.
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) (commi abrogati).
Art. 16
Pubblicazione delle deliberazioni

1.  Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto.
2.  Le deliberazioni diverranno esecutive a norma degli artt. 12, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 3 dicembre 1991, n. 44.
3.  La pubblicazione può avvenire in qualunque giorno della settimana fermo restando che essa inizierà a decorrere dal primo giorno festivo successivo.
4.  La pubblicità degli atti è assicurata con procedure telematiche.
Art. 17
Attività ispettiva del consiglio

1.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
2.  Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 9 dell'art. 12 e dell'art. 17 della legge n. 7/92 sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dall'art. 1, lett. g), della legge regionale n. 48/91.
3.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale.
4.  La commissione è formata da un rappresentante della maggioranza e da uno della minoranza ed è presieduta dal presidente del consiglio comunale o da un suo delegato.
5.  La commissione entro 60 giorni dall'esecutività della delibera relazionerà al consiglio comunale sulla questione di cui è investita. Ulteriori 30 giorni di proroga possono essere concessi dal consiglio comunale.
6.  La commissione si avvale di un ufficio comunale che sarà messo a disposizione dal sindaco entro 10 giorni dall'esecutività della delibera di nomina della stessa.
Art. 18
Commissioni
(eliminato tutto)
Art. 18bis

Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del consiglio avrà luogo alla prima tornata elettorale utile (così modificato dal CO.RE.CO. con decisione n. 12698/13184 del 15 settembre 1994).
La durata in carica del consiglio è rapportata al periodo di carica residuo della carica di sindaco.
Art. 19
Numero per la validità delle deliberazioni

1.  Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedano una maggioranza diversa.
2.  Si contano, per determinare la maggioranza dei votanti, i consiglieri che si astengono o che dichiarino di non partecipare al voto.
Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3.  Nei casi di evidente pericolo o di danno nel ritardo dell'esecuzione, le deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 15, legge regionale n. 44/91, possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive con il voto espresso dai 2/3 dei votanti computati secondo i precedenti commi.
4.  (comma annullato dal CO.RE.CO. con decisione n. 12698/13184 del 15 settembre 1994).
Capo IV
La giunta comunale, nomina, composizione, attribuzione
Art. 19bis
Composizione e nomina

1.  La giunta comunale è composta di numero 4 assessori. E' nominata dal sindaco e comprende anche gli assessori proposti all'atto della presentazione delle candidature.
2.  In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
3.  Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Art. 19ter
Competenze

La giunta è competente nelle seguenti materie:
-  contributi socio assistenziali;
-  contributi ad enti, associazioni, istituti, fondazioni, comitati;
-  conferimenti incarichi tecnici, legali e professionali in genere, compresi quelli aventi natura di consulenza, che non rientrano nell'esclusiva competenza del sindaco;
-  indirizzi sulla modalità di acquisizione di beni e servizi di competenza dei responsabili dei servizi;
-  indirizzi sulla modalità di esecuzione di lavori;
-  alienazione di beni immobili;
-  transazioni;
-  sottoscrizioni di quote di capitale non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'art. 32 lettera F della legge n. 142/90;
-  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulle procedure concorsuali e predisposizione e approvazione pianta organica nel rispetto degli indirizzi del consiglio comunale;
-  concessione dei servizi socio-assistenziali nei limiti della sua competenza;
-  adeguamento indennità di carica agli amministratori comunali;
-  adeguamento compenso al revisore dei conti;
-  approvazione rendiconti per missioni di amministratori e dipendenti, per anticipazione economo, per erogazione contributi a scuole ed istituti tenuti alla presentazione delle spese sostenute;
-  rimborsi ad amministratori, a dipendenti, a terzi;
-  assunzione del personale con esclusione delle procedure concorsuali;
-  approvazione progetti per lavori, forniture e servizi con esclusione dell'approvazione di preventivi di spesa;
-  indirizzi sulle modalità di reperimento in sede decentrata dei contratti collettivi di lavoro;
-  compenso a componenti commissioni;
-  denominazione vie e piazze;
-  liquidazione parcelle professionali;
-  liquidazione compenso al revisore del conto.
Art. 20
Dimissioni degli assessori

Le dimissioni degli assessori sono depositate nella segreteria comunale o formalizzate nella seduta della giunta.
Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Art. 21
Adunanza e deliberazioni

1.  La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco od al suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazione depositate in segreteria con l'attestazione del segretario di compiuta istruttoria.
2.  Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta. La partecipazione alla giunta può avvenire anche a mezzo video conferenza.
3.  La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.
4.  Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.
5.  I verbali delle deliberazioni saranno redatti, sotto la vigilanza del segretario comunale, dai dipendenti dell'ente.
Art. 22
Pubblicazione delle deliberazioni

Si applica alle deliberazioni della giunta il disposto dell'art. 16 del presente statuto.
Capo V
Il sindaco
Art. 23
Funzioni

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.  La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in quattro anni.
3.  Le norme vigenti in materia di legislazione elettorale e di ordinamento degli enti locali si applicano tenendo conto delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni.
4.  Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.
5.  Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.
6.  Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta.
7.  Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'art. 18, legge regionale n. 7/92.
8.  Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale nella seduta di insediamento.
9.10.  (Spostati comma 2 e 3 dell'art. 19bis).
11.  (comma annullato dal CO.RE.CO).
12.  Le competenze del sindaco e della giunta e del consiglio comunale sono esercitate dal commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/63 e successive modificazioni ed integrazioni.
13.  Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata elettorale utile.
14.  (comma abrogato)
15.  (comma spostato nell'art. 18bis)
16.17.  (commi abrogati)
18.  Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma, sull'attività svolta, su eventuali interrogazioni, interpellanze e petizioni nonché su fatti particolarmente rilevanti.
19.  Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
20.  Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata può essere presentata mozione di sfiducia nei modi previsti dalla legge.
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.  (commi abrogati).
32.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.
33.  (comma spostato nell'art. 24, comma 8).
Art. 24
Competenze

1.  Il sindaco rappresenta il Comune e ha legittimazione attiva e passiva.
2.  Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3.  Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, dal segretario e dai dirigenti. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. h) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti del Comune. Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale.
4.  Il sindaco non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni, il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
5.  Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire n. 2 incarichi a tempo determinato che non costituiscano rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'amministrazione.
6.  Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
7.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati, ex comma 33 dell'art. 23.
8.  Il sindaco è, inoltre, competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in modo di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
Il sindaco, in particolare:
a)  indice i referendum comunali;
b)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni proprie del Comune e delle funzioni attribuite o delegate;
c)  promuove e coordina l'attività degli assessori;
d)  assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione comunale;
e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) (commi abrogati)
q)  determina l'importo delle sanzioni amministrative di competenza comunale;
r)  impartisce direttive generali al segretario comunale ed ai responsabili di settore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
s)  nomina e designa i rappresentanti del Comune previsti dall'art. 32, comma 2, lett. n) della legge 8 giugno 1990, n. 142;
t)  (comma abrogato)
u)  esercita i poteri di polizia e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
v)  sovrintende al corpo di polizia municipale;
z)  (comma abrogato)
x)  autorizza la partecipazione ai corsi di formazione.
9.  Il sindaco informa la giunta comunale ed il consiglio comunale delle richieste di stipula di accordi di programma pervenute al Comune dalla Regione Sicilia, dalla provincia di Agrigento, da altri Comuni, da amministrazioni statali e da altri soggetti pubblici ed indica le determinazioni che ritiene di assumere in riferimento alle richieste medesime. Restano allo stesso l'approvazione degli accordi di programma.
10.  Nomina il segretario generale;
-  attribuisce la funzione di direttore generale;
-  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
-  attribuisce e definisce gli incarichi ai responsabili delle aree;
-  emana provvedimenti di mobilità interna delle figure apicali dell'ente;
-  attribuisce le mansioni superiori per la copertura dei posti apicali;
-  nomina il coordinatore unico dei lavori pubblici;
-  nomina i responsabili della gestione e dell'organizzazione:
-  dell'I.C.I.
-  dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
-  della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
-  della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
-  individua i responsabili dei servizi informativi automatizzati;
-  nomina l'economo ed eventualmente il sub economo;
-  individua l'ufficio competenze per i provvedimenti disciplinari;
-  individua i collaboratori degli uffici posti alle direttive dipendenze sue, della giunta o degli assessori;
-  nomina il responsabile dell'ufficio di statistica;
-  nomina il responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico;
-  nomina il responsabile del servizio di protezione civile;
-  autorizza la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato;
-  nomina il responsabile dell'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro.
Gli atti di competenza del sindaco implicanti assunzione di impegno di spesa sono adottati di concerto con il responsabile del servizio finanziario.
Il concerto riguarda esclusivamente l'assunzione del l'im pegno spesa.
Art. 25
Potere di ordinanza del sindaco

1.  Il sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali che non siano di competenza dei funzionari comunali.
2.  Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli art. 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2.  Il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4.  Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.
Capo VI
Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici
Art. 26
Unità organizzative dell'amministrazione comunale

1.  L'amministrazione comunale si articola in settori che costituiscono la massima struttura organizzativa in modo da garantire la completezza dei procedimenti e l'individuazione delle relative responsabilità.
2.  Nell'organizzazione degli uffici i settori possono essere correlati agli assessorati del Comune.
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. (commi abrogati).
3.  All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento, approvato dalla giunta previa definizione di criteri generali da parte del consiglio comunale.
4.  Il regolamento assicura l'organizzazione degli uffici e servizi in conformità al N.O.P. ed alle disposizioni in materia di pubblico impiego privatizzato.
5.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede la costituzione di aree della posizioni organizzative secondo quando previsto dal nuovo ordinamento professionale.
6.  Il regolamento prevede, altresì, i profili professionali aventi contenuti diversi ma equivalenti, secondo criteri di flessibilità e fungibilità di mansioni in vista di una razionalizzazione della spesa per il personale.
Art. 27
Organizzazione degli uffici e del personale

1.  Spetta al segretario comunale la direzione complessiva dei settori, degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai capi settore o alle qualifiche apicali aventi qualifica non inferiore alla VI.
2.  Ai responsabili di settore viene assegnato il compito di trasformare in attività concreta l'attività di indirizzo devoluta agli organi collegiali, secondo le disposizioni impartite dal segretario comunale.
3.  (comma annullato dal CO.RE.CO. con decisione n. 12698/13184 del 13 settembre 1994).
4.  Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine sono previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con cittadini singoli o associati o con enti pubblici o privati secondo le modalità e le procedure fissate dal regolamento.
5.  Il Comune prevede il confronto con le organizzazioni sindacali di categoria e confederali in modo che si dia completa applicazione alle leggi regionali n. 48/91 e n. 10/91 in materia di organizzazione del lavoro e dell'ordinamento comunale.
6.  La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 28
Il segretario comunale

1.  Il segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco da cui dipende funzionalmente esercita le competenze del direttore generale qualora sia stato investito di detto ruolo:
a)  sovrintende allo svolgimento dei compiti dei capi settore e responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
b)  stabilisce i criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti necessari all'istruttoria delle deliberazioni svolta dai settori e servizi competenti;
c)  cura gli atti e le procedure attuative delle deliberazioni unitamente al responsabile del servizio preposto;
d)  partecipa alle riunioni del consiglio, della giunta comunale e delle commissioni nelle quali è convocato;
e)  promuove eventuali indagini e verifiche volte ad accertare la correttezza amministrativa nei compiti svolti dai responsabili dei servizi e dei settori, nonché a migliorarne l'efficienza e l'efficacia;
f)  formula, se previsto dalla legge o richiesto dal sindaco, su ogni proposta di deliberazione il parere di legittimità e nell'ambito delle sue competenze anche il parere tecnico;
g)  roga nell'esclusivo interesse del Comune i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti, nonché convenzioni e atti unilaterali d'obbligo;
h)  autorizza i congedi ordinari, i permessi e le missioni dei responsabili di settore e controfirma quelli degli altri dipendenti;
i)  adotta, sentiti i responsabili di settore e nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni, i provvedimenti di mobilità interna sia nell'ambito del settore che all'esterno dello stesso;
l)  autorizza le prestazioni di lavoro straordinario del personale, su richiesta del capo settore.
m)  adotta tutte le sanzioni disciplinari;
n)  è responsabile dell'ufficio per i provvedimenti disciplinari e per il contenzioso del lavoro;
o)  (comma abrogato);
p)  provvede all'emanazione di direttive e di ordini;
r)  il segretario comunale esercita ogni altra funzione conferitagli dal sindaco.
3.  Per lo svolgimento dei propri compiti, il segretario comunale si avvale di un apposito ufficio di segreteria.
Art. 28bis
Compiti del segretario comunale investito delle funzioni di direttore generale

Altresì, compete al direttore generale:
a)  l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici;
b)  la sovrintendenza in generale alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
c)  la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 77/95 da sottoporre all'approvazione della giunta, previo assenso del sindaco;
d)  la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 40, comma 2, lett. A), decreto legislativo n. 77/95;
e)  il coordinamento e la sovraintendenza dei responsabili delle aree, servizi e uffici e dei responsabili del procedimento;
f)  la definizione dei criteri per l'organizzazione degli uffici, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e nel rispetto dell'art. 4, decreto legislativo n. 29/93, come sostituto dell'art. 4 del decreto legislativo n. 80/98, sulla base delle direttive del capo dell'amministrazione;
g)  l'adozione di misure organizzative idonee a consentire l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli e dei rendimenti dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 18, comma decreto legislativo n. 29/93;
h)  l'adozione delle misure volte a favorire l'interconnessione sia tra uffici della stessa amministrazione nel rispetto dell'art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 29/93,
i)  l'adozione degli atti di competenza dei responsabili delle aree (oppure dei responsabili di servizio) inadempienti, previa diffida;
j) ogni altra competenza attribuitagli dal presente regolamento.
Il sindaco può nominare, qualora lo ritenga opportuno in relazione all'intersettorialità o alla particolare complessità per la gestione di uno o più settori direttamente il segretario comunale, con ogni effetto conseguente anche ai sensi del decreto legislativo n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 29
Il vice segretario comunale

1.  Il vice segretario, la cui nomina ed i requisiti sono disciplinati dalla legge, coadiuva il segretario e lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento e di vacanza.
Art. 30
Responsabili degli uffici e dei servizi Compiti ed attribuzioni

1.  Spettano ai responsabili di settore:
-  l'istruttoria e la proposta degli atti concessori e autorizzativi, nonché l'emanazione degli atti certificativi. Spetta, inoltre, ai responsabili di settore:
a)  predisporre proposte programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi del Comune;
b)  formulare gli schemi di bilancio di previsione;
c)  organizzare le risorse umane finanziarie e strumentali a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune;
d)  curare l'attuazione delle deliberazioni, in conformità alle direttive ricevute dal segretario;
e)  partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne allo stesso;
f)  vigilare sulle attività di gestione amministrative poste in essere dall'apparato comunale in ogni fase attraverso gli strumenti di controllo della gestione;
g)  concorrere a determinare gli indicatori di efficienza e di efficacia per la verifica dei risultati;
h)  emanare direttive, ordini, circolari nell'ambito delle proprie attribuzioni;
i)  esprimere il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile.
2.  In caso di vacanza, assenza o impedimento, le funzioni di responsabile di settore possono essere esercitate dal dipendente di qualifica immediatamente inferiore preferibilmente nell'ambito dello stesso settore.
3.  I responsabili di settore sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione secondo le norme del regolamento.
4.  La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, per un periodo non superiore a tre anni, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
5.  Ai responsabili dei servizi e degli uffici sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal l'or gano politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a)  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c)  la stipulazione dei contratti;
d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e)  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.
Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale regionale in materia di prevenzione repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
g)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
Adottano, ciascuno per le proprie competenze, determinazioni sulle seguenti materie:
-  liquidazioni straordinario del personale;
-  liquidazione diritti di segreteria;
-  approvazione atti di regolare esecuzione in materia di forniture lavori e servizi;
-  approvazione preventivi di spesa;
-  approvazione bandi di gara e di concorso;
-  concessione in locazione locali comunali e beni immobili comunali;
-  assegnazione locali istituto autonomo case popolari;
-  acquisti ed appalti;
-  svincolo cauzioni provvisorie e definitive;
-  concessione aspettativa per motivi di salute o di famiglia;
-  affidamento lavori forniture e servizi mediante trattativa privata;
-  affidamento fornitura lavori e servizi a seguito di asta pubblica, licitazione privata, cottimo fiduciario;
-  aggiornamento canoni di locazione secondo gli indici ISTAT o secondo disposizioni legislative;
-  liquidazioni indennità ed emolumenti economici dovuti al personale;
-  liquidazione gettoni di presenza ai componenti di commissioni, consiglieri e assessori;
-  approvazione stato utenti pesi e misure;
-  collocamento a riposo del personale;
-  adeguamento oneri di urbanizzazione;
-  concessione loculi ed aree cimiteriali e relative permute;
-  assegnazione posteggi commercio fisso e ambulante;
-  decreto di esproprio e di occupazione d'urgenza;
-  liquidazione per lavori forniture e servizi;
-  liquidazione compenso al tesoriere;
-  aggiornamento inventano comunale;
-  rimborsi agli studenti pendolari;
-  licitazioni private;
-  verifica stato delle urne, cabine e materiale elettorale.
6.  Le competenze di cui al presente articolo possono essere attribuite, a seguito di provvedimenti motivati del sindaco, ai singoli responsabili di settore, indipendentemente dalla qualifica posseduta.
7.  Le determinazione dei responsabili di settore devo no essere pubblicate all'albo pretorio per la durata di giorni quindici. Le stesse vanno trasmesse in copia all'ufficio di segreteria solo per fini di raccolta.
Capo VII
Finanze e bilancio
Art. 31
Finanza locale

1.  L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello stato.
2.  La potestà impositiva si esplica nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dai regolamenti.
3.  Le entrate del Comune per trasferimento erariale regionale o provinciale garantiscono i servizi indispensabili nonché quelli per i quali il trasferimento viene erogato.
4.  Il Comune garantisce i servizi e le prestazioni assegnategli dallo Stato e dalla Regione nonché i propri, anche a prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo in modo non generalizzato, assicurando la tutela delle fasce più deboli della società. I criteri con le quali vengono fissate le tariffe devono essere previsti dal regolamento di istituzione del servizio stesso.
5.  La finanza del Comune è costituita da:
a)  imposte proprie;
b)  addizionali e compartecipazione ad imposte erariali o regionali;
c)  tasse e diritti per servizi pubblici;
d)  trasferimenti erariali;
e)  trasferimenti regionali;
f)  altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g)  risorse per servizi;
h)  risorse per investimenti;
i)  altre entrate.
6.  Il Comune adotta il regolamento di contabilità del 1° comma dell'art. 59, legge n. 142/90.
Art. 32
Revisore dei conti

1.  Nel Comune di Montevago, non superando i 5.000 abitanti, il controllo economico interno è svolto da un revisore dei conti nominato dal consiglio comunale.
2.  Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa. Deve, inoltre, essere iscritto nel registro dei revisori istituito con decreto legislativo n. 88/92 o avere fatto richiesta di iscrizione ai sensi della legge n. 266 del 30 luglio 1998.
3.  Il revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
4.  L'attività di revisore potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'ente.
5.  Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
6.  Il revisore dei conti collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
7.  Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8.  Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrasse gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.
9.  Il revisore dei conti, se invitato, deve partecipare alle riunioni del consiglio comunale e della giunta ai quali relaziona sulla propria attività.
Art. 33
Controllo di gestione

1.  La giunta comunale allega alla proposta di approvazione del conto consuntivo una relazione sull'attività amministrativa dell'anno di riferimento, sui risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2.  Il consiglio comunale, nella stessa seduta nella quale viene approvato il conto consuntivo, si pronuncia in ordine al grado di efficacia e di efficienza conseguito dall'attività della giunta comunale.
3.  Il consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte del revisore dei conti e conseguentemente motivarne le proprie decisioni.
Art. 34
Bilancio e programmazione finanziaria

1.  L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato.
2.  Il consiglio comunale delibera, entro il 31 ottobre, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3.  Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione siciliana.
4.  Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5.  Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto. In caso di sua assenza provvede il dipendente che all'interno del servizio abbia l'idonea professionalità.
6.  I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
7.  Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 35
Forme di gestione

1.  L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, e compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.
2.  Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.
3.  La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
4.  Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende di consorzi o di società a prevalente capitale comunale.
5.  Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione o unione di Comuni.
6.  Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate forme idonee di informazione, partecipazione e tutela degli utenti secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e dal regolamento.
7.  L'amministrazione può periodicamente organizzare una conferenza dei servizi del Comune alla quale invitare rappresentanti di forze economiche e sociali per valutare e raccogliere proposte sui problemi insorti.
Art. 36
Gestione in economia

1.  L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento. Essa è attuata quando ricorrono i seguenti presupposti:
a)  modesta dimensione qualitativa e quantitativa del servizio;
b)  inopportunità tecnica ed economica di ricorso ad altre forme di gestione previste dalla legge.
Titolo III
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Capo I
Istituti di partecipazione
Art. 37
Libere forme associative

1.  Il Comune valorizza le autonome forme associative e cooperative attraverso:
a)  incentivazioni di carattere tecnico organizzativo o economico finanziario;
b)  informazione sui dati di cui è in possesso l'amministrazione;
c)  consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali.
Art. 38
Foglio informativo periodico

1.  Il Comune istituisce un foglio informativo trimestrale ufficiale. In esso dovranno essere inserite le principali notizie ed informazioni che attengono all'attività del Comune ed agli enti ad esso collegati e vi saranno riportati l'elenco e l'oggetto di tutte le deliberazioni dell'amministrazione, le ordinanze del sindaco, i regolamenti ed i criteri comunque fissati.
2.  Il foglio informativo è curato da un comitato di cui fanno parte:
a)  presidente del consiglio comunale o suo delegato;
b)  sindaco o suo delegato;
c)  difensore civico;
d)  segretario comunale;
e)  capigruppo consiliari.
Apposito regolamento disciplina le modalità di ge stio-ne del foglio informativo.
Art. 39
Partecipazione popolare

1.  La partecipazione dei cittadini all'amministrazione realizza la più elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi elettivi e i cittadini.
2.  La partecipazione attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento assicura ai cittadini le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno prendere in funzione degli interessi della comunità.
3.  A tal fine il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente per assicurare il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza dell'amministrazione.
4.  Per gli stessi fini il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio senza fini di lucro, con finalità sociali nel campo del servizio alla persona nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente.
5.  L'amministrazione può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
6.  Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
7.  Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.
8.  I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.
9.  Il regolamento assicura ai cittadini singoli ed associati il diritto di accesso agli atti amministrativi. Il consiglio comunale adotta un regolamento per la disciplina degli istituti di partecipazione. Esso viene elaborato avvalendosi dei contributi e comunque previa consultazione delle forze politiche, sociali e delle associazioni presenti nei territorio. Il regolamento deve prevedere la disciplina degli argomenti previsti da ogni singolo articolo inserito nel capitolo degli istituti di partecipazione.
Art. 40
Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1.  I cittadini. ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in procedimento amministrativo hanno diritto di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge o quando particolari norme ne regolano la formazione.
2.  I soggetti singoli ed i soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali da tutelare possono intervenire nel procedimento amministrativo.
3.  Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4.  Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento, salvo se non diversamente previsto da norme di legge.
5.  Per specifici casi in cui sussistano particolari esigenze di celerità od in presenza di un numero notevole di destinatari che ne rende particolarmente gravoso l'adempimento, il regolamento potrà prevedere che si prescinde dalla comunicazione, provvedendo all'uopo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o nel foglio informativo, garantendo, comunque, altre forme di idonea e completa pubblicazione e informazione dell'avvio del procedimento.
6.  Gli aventi diritto, nei termini che per ciascun provvedimento saranno previsti nel regolamento, decorrenti dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7.  Il responsabile dell'istruttoria, nei termini che per ciascun provvedimento saranno previsti nel regolamento, decorrenti dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunziarsi sull'accoglimento o meno e, se non sia lo stesso, rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8.  Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato dalla premessa dell'atto e deve essere preceduto da contraddittorio orale o scritto, realizzando in tal modo il diritto di udienza.
9.  Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10.  I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11.  La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento purché tale accordo non pregiudichi diritti di terzi, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse. Degli accordi sarà data opportuna pubblicazione anche attraverso affissione all'albo.
Capo II
Diritto di accesso
Art. 41
Istanze, petizioni, proposte

1.  I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell' amministrazione.
2.  La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione al sindaco o al segretario, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3.  Le modalità di presentazione dell'istanza sono indicate dal regolamento il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità del l'istan za stessa.
4.  Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
5.  Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
6.  La petizione è esaminata dall'organo competente entro un termine massimo di giorni 45 dalla presentazione ed è comunicata al consiglio comunale, nella prima tornata utile.
7.  La procedura si chiude nel termine sopracitato con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
8.  Ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, provocando una discussione sul contenuto della petizione.
9.  Il cinque per cento del corpo elettorale accertato alla fine di ogni anno può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 10 giorni successivi all'organo competente.
10.  L'organo competente è obbligato a sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
11.  Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
12.  Per l'adozione del provvedimento finale è necessaria l'acquisizione dei pareri di legge.
13.  La disciplina delle modalità e delle forme per la presentazione di proposte è contenuta nel regolamento.
Art. 42
Diritto di informazione e di accesso

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge.
2.  La pubblicazione degli atti sul foglio informativo periodico realizza il diritto di informazione.
3.  L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei criteri usuali della notificazione, della pubblicazione sul foglio informativo periodico e all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
4.  L'informazione deve essere completa, inequivocabile ed esatta e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
5.  Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legge regionale n. 10/91.
6.  Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
Capo III
Consultazione della popolazione
Art. 43
Referendum consultivo

1.  L'amministrazione comunale riconosce il referendum come strumento di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.
2.  Formano oggetto di referendum tutte le materie di grande rilevanza per la generalità della popolazione di esclusiva competenza locale.
3.  Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, di tariffe e di bilancio, o relativamente a provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
4.  Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e sinteticità.
5.  Il giudizio di ammissibilità dei quesiti referendari sarà pronunciato da apposita commissione che sarà così composta:
-  dal sindaco o da un suo delegato;
-  dal presidente, o suo delegato, che la presiede;
-  dal difensore civico;
-  dal segretario comunale;
-  da un rappresentante dei proponenti;
-  da due componenti nominati dal consiglio comunale nel suo seno, di cui uno della minoranza.
6.  Entro 15 giorni dalla data di trasmissione del quesito referendario da parte del comitato promotore la commissione si pronuncerà sulla ammissibilità del quesito. Entro i successivi 15 giorni il consiglio comunale delibera in merito alla proposta di referendum.
7.  Le firme per il referendum, autenticate dal notaio o dal segretario comunale o da un funzionario delegato, dovranno essere depositate presso la segreteria del Comune entro 60 giorni dalla comunicazione di autorizzazione da parte del consiglio comunale. La commissione entro 15 giorni dal deposito delle firme dovrà depositare una relazione sulla regolarità delle firme.
8.  Il consiglio comunale, entro 20 giorni dal deposito della relazione, si pronuncerà sul quesito referendario. L'accoglimento a maggioranza del quesito annulla la richiesta referendaria. In caso contrario, nella stessa seduta, si pronuncerà sulla regolarità delle firme, sulla copertura finanziaria e fisserà la data del referendum che non potrà superare il 45° giorno dal pronunciamento del consiglio comunale.
9.  Lo svolgimento del referendum è disciplinato da apposito regolamento che dovrà essere adottato entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto.
10.  Il sindaco indice il referendum consultivo, secondo le modalità stabilite dal regolamento, quando lo richiede un numero minimo di elettori pari a 1/10 degli iscritti nelle liste elettorali comunali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente o dai 2/3 dei consiglieri comunali assegnati.
11.  Entro 20 giorni dalla pubblicazione del risultato, il consiglio comunale verrà convocato per la presa d'atto. L'organo competente dovrà deliberare in merito all'argomento proposto ed approvato con il referendum, entro 20 giorni dalla presa d'atto del consiglio.
12.  Per un periodo di almeno 4 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di un altro referendum sul medesimo oggetto.
13.  Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni da almeno 2/3 dei consiglieri assegnati.
14.  L'indizione del referendum è subordinata all'attestazione della copertura finanziaria della spesa necessaria per svolgere la consultazione. Qualora non sia disponibile la copertura finanziaria, il referendum dovrà svolgersi entro un anno dalla data di deposito del quesito e la copertura finanziaria deve essere assicurata dal prossimo bilancio di previsione.
L'amministrazione ha l'obbligo di istituire nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa per il referendum.
15.  Sino a quando non verrà adottato e reso esecutivo il regolamento non si potranno indire referendum.
Art. 44
Consultazione della popolazione

1.  Al fine di acquisire il parere della popolazione relativamente all'emanazione di atti amministrativi a contenuto generale, il sindaco e/o il presidente del consiglio comunale, con le modalità previste dal regolamento, promuove forme di consultazione della popolazione.
2.  La consultazione può avvenire attraverso le seguen ti modalità:
-  convocazione di apposite assemblee popolari;
-  convocazione di consulte e/o organismi appositamente costituiti;
-  realizzazione di ricerche e di sondaggi presso la popolazione.
Capo IV
Difensore civico
Art. 45
Difensore civico

1.  E' istituito nel comune l'ufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2.  Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3.  Il difensore civico viene nominato, all'interno di una rosa di tre candidati sorteggiati in adunanza pubblica dalla commissione elettorale comunale fra gli iscritti all'albo di cui al successivo art. 47, dal consiglio comunale. Verrà eletto difensore civico il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti.
Art. 46
Incompatibilità e decadenza

1.  La nomina del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa iscritte in apposito albo di cittadini idonei a svolgere la funzione di difensore civico, tenuto presso la segreteria generale del Comune. Un regolamento disciplina in particolare i requisiti, le modalità di iscrizione, cancellazione e le procedure per la tenuta dell'albo.
2.  Deve essere cittadino italiano domiciliato o residente a Montevago.
3.  Deve essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio.
4.  Non può essere nominato difensore civico:
a)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i componenti degli organi delle unità sanitarie locali;
c)  i ministri di culto;
d)  gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende comunali o a partecipazione comunale, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
f)  chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 2° grado che siano amministratori o consiglieri comunali, segretario o dipendente del Comune;
g)  coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla domanda di iscrizione all'albo.
5.  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di un consigliere comunale. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.
Art. 47
Iscrizione all'albo

1.  Le istanze per l'iscrizione all'albo dovranno essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.
2.  Le istanze saranno esaminate dalla commissione elettorale comunale.
Art. 48
Competenze del difensore civico

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2.  Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3.  Può, altresì, concordare di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
4.  Acquisisce tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
5.  L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
6.  Propone al sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
7.  Di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini favorisce gli incontri tra cittadini singoli e associati e i responsabili di specifici servizi in ordine al funzionamento degli stessi.
Art. 49
Rapporti con il consiglio

1.  Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e là dell'azione amministrativa.
2.  La relazione viene discussa dal consiglio entro il mese di aprile e resa pubblica.
3.  In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.
Art. 50
Rimborso spese

Il consiglio può stabilire una indennità di servizio non superiore alla metà dell'indennità di carica del sindaco, oltre ai rimborsi spese previsti per legge. Altre competenze, possibilità di revoca e modalità di rapporti con il consiglio e gli organi comunali sono fissati dal regolamento.
Art. 51
Ufficio per i diritti del cittadino
(eliminato tutto)
Capo V
Forme di collaborazione
Art. 52
Associazioni

1.  Il Comune istituisce l'albo comunale delle associazioni e dei gruppi di volontariato. Hanno diritto di essere iscritte all'albo le associazioni e i gruppi di volontariato che siano conosciute e operanti sul territorio da almeno un anno.
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.  (commi abrogati)
Art. 53
Associazioni spontanee
(eliminato tutto)
Art. 54
Organismi di partecipazione
(eliminato tutto)
Art. 55
Le consulte

1.  E' istituita la consulta delle associazioni operanti nel territorio comunale che esercita una funzione consultiva e propositiva nei confronti del consiglio comunale e degli altri organi elettivi. La consulta è eletta ogni quattro anni dalle associazioni registrate nell'albo comunale.
2.  E' affidata alla consulta la risoluzione di eventuali controversie concernenti l'osservanza ed il rispetto dei diritti delle associazioni, anche spontanee, dei cittadini e la tutela dei diritti diffusi.
3.  Il regolamento stabilisce le modalità procedimentali e di costituzione della consulta.
Capo VI
Biblioteca comunale
Art. 56
Biblioteca comunale

1.  Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità ed una via attraverso la quale:
-  adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrativi;
-  mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
-  conservare la memoria della propria comunità;
-  attuare il principio della trasparenza nel proprio operato.
2.  Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca e individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.
3.  La gestione della biblioteca è demandata al consiglio di amministrazione.
4.  Il Comune definisce le previsioni di spesa e le quote di finanziamento da iscrivere in bilancio per la dotazione ed il potenziamento dei fondi librari e documentari, anche con riferimento agli audiovisivi ed ai libri per ragazzi.
Capo VII
Forme associative e di cooperazione
Art. 57
Convenzioni

1.  Il consiglio comunale, anche su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2.  Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 58
Consorzi

1.  Il Comune può partecipare alla costituzione dei consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 35 del presente statuto, in quanto compatibili.
2.  A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3.  La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4.  Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 59
Accordi di programma

1.  Per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programma di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di interventi, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.  A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3.  L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco.
4.  Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.
Art. 60
Modifiche allo statuto

1.  Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2.  Su proposta della giunta o di singoli consiglieri il consiglio può modificare lo statuto con le modalità previste dalle legge.
3.  E' ammessa anche l'iniziativa da parte dei cittadini per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
Si applica in tali ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
4.  Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
5.  Le modifiche legislative nazionali e regionali che hanno diretta incidenza sulle norme del presente statuto si intendono immediatamente applicabili ed efficaci attesa la gerarchia delle fonti del diritto.
Art. 61
Norme transitorie
(eliminato tutto)

Lo statuto del comune di Montevago è già stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 7 ottobre 1995.
Questo testo modificato è stato adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 12 ottobre 1999 e approvato, con annullamento parziale, dal CO.RE.CO. centrale di Palermo nella seduta del 20 gennaio 2000 con decisione n. 301/2.
(2000.26.1339)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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