REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 LUGLIO 2000 - N. 34
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA ASSESSORIALE 4 luglio 2000.
Trasferimento degli insegnanti e degli assistenti di ruolo delle scuole materne regionali per l'anno scolastico 2000/2001.









Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole materne, elementari, medie e degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica.
VALUTAZIONE DELLE ANZIANITÀ DI SERVIZIO

L'anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale ovvero con certificato di servizio.
L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola media ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30 marzo 1976, n. 88, art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge.
L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio preruolo e di ruolo prestato nella scuola materna da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola elementare. L'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del decreto legislativo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. (Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego).
Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (tab. A, classe XXIX D.M. 24 novembre 1994, n. 334 e successive modifiche).
La valutazione del servizio pre-ruolo viene effettuata nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero, il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi). Pertanto, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:
-  primi 4 anni (valutati per intero)  4 anni x 3 punti  = 12 punti 
-  rimanenti 2 anni (valutati due terzi)      2/3 x 2 anni x 3 punti  = 14 punti 
  Totale 12 punti + 4 punti  = 16 punti. 

Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola media deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5 giugno 1985.
Nel caso di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge n. 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado il punteggio relativo all'anzianità di servizio prevista dalla lettera B) del punto I della tabella di valutazione è integrato dal punteggio aggiuntivo stabilito nella lettera B1) delle stesse tabelle.
Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi il punteggio è raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio preruolo, il punteggio derivante da 4 anni di preruolo vale 12 punti, mentre quello derivante da 8 anni (che corrispondono a 4 anni valutati il doppio) assomma a 20 punti e non a 24.
Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.
Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio (Lettera A) e lettera B) - nella parte relativa al servizio in altro ruolo - del titolo I delle tabelle di valutazione).
Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.
Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge n. 127 del 17 maggio 1997, modificata ed integrata dalla legge n. 191 del 16 giugno 1998, dalla C.M. 349 emanata il 7 agosto 1998 dal ministero della pubblica istruzione contenente indicazione operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127).



(1)  Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola materna; b) alla scuola elementare; c) alla scuola media; d) agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica. Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della legge 1 marzo 1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
(2)  Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
(3)  La dizione "piccole isole" comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
(4)  Va valutata, nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.
Nella stessa misura è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del decreto legislativo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 70, n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1 marzo 1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
(5)  La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme all'apposito modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale.
Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio preruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per le la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).
Da tale ultimo requisito - fermo restando quanto indicato nel successivo comma 12 - si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 9, titolo I, punto II), - Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio - del presente contratto.
Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dalldei collaboratori dei presidi, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, etc. Si precisa, inoltre, che nel caso di sdoppiamento, aggregazione, soppressione o fusione di scuole, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità nè il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. Similarmente si riconosce la continuità del servizio anche al personale che, coinvolto nelle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, abbia modificato la propria titolarità.
Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si richiama l'attenzione sul fatto che le predette tabelle sono infatti utilizzate sia per l'individuazione del soprannumerario nell'istituto, sia per il trasferimento d'ufficio; detta continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 9 punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.
La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
Qualora, scaduto il quinquennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità, i punteggi relativi alla continuità didattica nel quinquennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.
Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola elementare utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del decreto legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988, n. 426.
Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.
Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del quinquennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.
Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
(5 bis)  Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:
C)  Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3): 
-  entro il quinquennio  punti
-  oltre il quinquennio  punti

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura:
C)  Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in 
aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)      punti
  punti


Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.
Per i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.
Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta).
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.
Il punteggio di cui alla lettera D) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).
(6)  Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge n. 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.
Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorità, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.
Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.
(7)  Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
-  lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc.) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente;
-  lettera B) e lettera C) valgono sempre;
-  lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc.) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente.
Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.
(8)  L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
(9)  La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a)  figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
b)  figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo;
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
(10)  E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione interne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.
I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5 maggio 1973 - i cui atti sono stati approvati con D.M. 28 febbraio 1980 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.
Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.
(11)  Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6, legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4, 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8, e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato; nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8, legge n. 341/90).
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale). Si ricorda che a norma dell'art. 10 del decreto legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
(12)  Tale diploma costituisce titolo valutabile per il personale insegnante della scuola materna ed elementare.











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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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