REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 LUGLIO 2000 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 5 giugno 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Campobello di Mazara e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 19 maggio 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 17 maggio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Dusa, con sede in Lampedusa, e nomina del commissario liquidatore  pag.

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 4 luglio 2000.
Modalità di restituzione degli incentivi previsti al l'art. 18 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 9 maggio 2000.
Determinazione dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali per l'anno 1999  pag.


DECRETO 30 maggio 2000.
Approvazione della graduatoria per la corresponsione dell'indennità di collaboratore di studio medico in favore dei medici pediatri di libera scelta  pag.


DECRETO 28 giugno 2000.
Esclusione di un medico dalla graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1999  pag.

DECRETO 28 giugno 2000.
Autorizzazione per l'apertura di presidi di guardia medica turistica nelle località di Ficuzza, Romitello, Marettimo e Levanzo  pag.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 15 marzo 2000.
Approvazione del programma d'intervento triennale 1999/2001 dell'Ente Parco dell'Etna  pag.


DECRETO 15 marzo 2000.
Approvazione del programma d'intervento triennale 1999/2001 dell'Ente Parco delle Madonie  pag. 10 


DECRETO 15 marzo 2000.
Approvazione del programma d'intervento triennale 1999/2001 dell'Ente Parco dei Nebrodi  pag. 11 


DECRETO 18 aprile 2000.
Istituzione della riserva naturale Isole di Linosa e Lampione, ricadente nel territorio dei comuni di Lampedusa e Linosa  pag. 12 


DECRETO 18 aprile 2000.
Istituzione della riserva naturale Monte Cammarata, ricadente nel territorio dei comuni di Cammarata, San Giovanni Gemini e S. Stefano di Quisquina  pag. 17 


DECRETO 18 aprile 2000.
Istituzione della riserva naturale Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto, ricadente nel territorio dei comuni di Altavilla Milicia, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Caccamo, Baucina e Casteldaccia  pag. 25 


DECRETO 18 aprile 2000.
Istituzione della riserva naturale Rossomanno Grottascura Bellia, ricadente nel territorio dei comuni di Enna, Aidone e Piazza Armerina  pag. 32 


DECRETO 18 aprile 2000.
Istituzione della riserva naturale Sambuchetti Campanito, ricadente nel territorio dei comuni di Nicosia e Cerami  pag. 37 


DECRETO 11 maggio 2000.
Approvazione di un progetto di piano di lottizzazione nel comune di Ciminna  pag. 44 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 11 aprile 2000.
Modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 68  pag. 45 


DECRETO 30 giugno 2000.
Approvazione del programma urbano dei parcheggi del comune di Messina  pag. 47 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
SENTENZA 8-16 giugno 2000, n. 197  pag. 48 

Presidenza:
Approvazione di modifica allo statuto dell'opera pia Istituto Pignatelli Gulì di Palermo.  pag. 50 
Approvazione del nuovo statuto organico dell'opera pia Lo Gioco Pantorno di Leonforte  pag. 50 
Ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Istituto autonomo case popolari di Siracusa  pag. 50 
Passaggio dal patrimonio indisponibile a quello disponibile della Regione siciliana di un immobile sito nel comune di Lercara Friddi  pag. 50 
Passaggio dal patrimonio indisponibile a quello disponibile della Regione siciliana di un immobile sito nel comune di S. Caterina Villaermosa  pag. 50 
Passaggio dal patrimonio indisponibile a quello disponibile della Regione siciliana di un immobile sito nel comune di Randazzo  pag. 50 
Passaggio dal patrimonio indisponibile a quello disponibile della Regione siciliana di un immobile sito nel comune di Alcamo  pag. 51 
Vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine ai sensi della legge n. 560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96. Integrazione  pag. 51 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Determinazione dell'indennità provvisoria da erogare alle ditte proprietarie degli immobili siti nel comune di Palermo per l'esecuzione dei lavori d'irrigazione San Leonardo Ovest - IV lotto - comprensorio di Villabate  pag. 51 
Riforma del decreto 27 giugno 1991, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nei comuni di Mazzarino, Butera e Mussomeli  pag. 87 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed alcuni istituti di credito per la disciplina dei finanziamenti per il recupero degli immobili del centro storico di Palermo  pag. 87 

Assessorato della cooperazione, del commercio, del-l'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 87 
Proroga della gestione commissariale della società cooperativa Dipendenti acquedotto etneo, con sede in Gravina di Catania  pag. 88 
Nomina del rappresentante dell'INPS in seno alla commissione provinciale per l'artigianato istituita presso la Camera di commercio di Catania  pag. 88 
Nomina del rappresentante dell'INPS in seno alla commissione provinciale per l'artigianato istituita presso la Camera di commercio di Ragusa  pag. 88 
Individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a designare il proprio rappresentante nel consiglio della Camera di commercio di Enna  pag. 88 

Assessorato degli enti locali:
Approvazione del nuovo statuto della fondazione Istituto Duca di Carcaci dell'Immacolata Concezione, con sede in Catania  pag. 88 

Assessorato dell'industria:
Autorizzazione all'installazione di un impianto di distribuzione carburanti per natanti in navigazione in acque extra-comunitarie nel porto di Pozzallo in favore della ditta Asta Salvatore, con sede in Comiso  pag. 88 
Autorizzazione all'installazione di un impianto di distribuzione carburanti per natanti in navigazione in acque comunitarie nel porto di Pozzallo in favore della ditta Asta Salvatore, con sede in Comiso  pag. 88 
Autorizzazione all'installazione di un impianto di distribuzione carburanti per natanti in navigazione in acque extra-comunitarie nel porto di Pozzallo in favore della ditta Moscuzza Vincenzo & C., con sede in Siracusa  pag. 88 
Autorizzazione all'installazione di un impianto di distribuzione carburanti per natanti in navigazione in acque comunitarie nel porto di Pozzallo in favore della ditta Moscuzza Vincenzo & C., con sede in Siracusa  pag. 89 
Proroga della reggenza della Direzione industria.   pag. 89 

Assessorato della sanità:
Esonero dall'obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria per i farmacisti e per il personale addetto alla vendita e alla distribuzione all'ingrosso di alcuni prodotti destinati alle farmacie  pag. 89 

CIRCOLARI
Assessorato degli enti locali Assessorato della sanità

CIRCOLARE 16 giugno 2000, prot. n. 1274.
Direttiva interassessoriale sull'applicazione della legge n. 476/98 riguardante la convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale e le modifiche alla legge n. 184/83 in materia di minori stranieri  pag. 89  


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 5 giugno 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Campobello di Mazara e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota n. 7472 del 24 maggio 2000 con cui il segretario generale del comune di Campobello di Mazara ha comunicato che il sindaco, dott. Giuseppe Stallone, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in data 24 maggio 2000;
Rilevato che, per il combinato disposto dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL. che sostituisca gli organi ordinari fino alla prima tornata elettorale utile;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;
Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale Campobello di Mazara.

Art. 2

Nominare il sig. Pecoraro Carlo commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'Amministrazione interessata.
Palermo, 5 giugno 2000.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 

(2000.23.1219)
Torna al Sommariohome


DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 19 maggio 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'art. 34 della legge regionale 17 marzo 2000, n.8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la circolare n. 6 del 20 aprile 2000 riguardante bilancio di previsione per l'anno 2000 - Quadro sintetico di cassa;
Vista la nota n. 13843/9 BL 2 del 20 aprile 2000 della Direzione bilancio e tesoro di questo Assessorato, con cui si chiede la variazione di cassa in aumento del plafond del titolo II per l'importo di L. 37.000.000 mediante storno di pari importo dal plafond del titolo I al fine di assicurare il pagamento di ordinativi su ordini di accreditamento e ruoli in scadenza già emessi;
Vista la nota n. 170713 del 21aprile 2000 della Ragioneria centrale bilancio e finanze, con la quale è stata trasmessa la suindicata nota direzionale;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 la variazione in aumento di lire 37 milioni al plafond di cassa del titolo II della Rubrica bilancio e finanze con pari riduzione del titolo I;
Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 2000, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:

          Titolo I     Titolo II Amministrazione | Spese | Spese     | correnti | in c/capitale 
Bilancio e finanze      - 37 + 37 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.21.1105)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DELLLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 17 maggio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Dusa, con sede in Lampedusa, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 1125 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Agrigento, dal quale è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Dusa, con sede in Lampedusa;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 6 ottobre 1999, con parere n. 2467, si è espressa favorevolmente allo scioglimento con nomina del liquidatore della cooperativa Dusa, ai sensi dell'art. 2544;
Ritenuto, quindi, di dover procedere conseguentemente;
Visto l'art. 2544 del codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:


Art. 1

La cooperativa Dusa società a r.l., con sede in Lampedusa, in via delle Grotte, costituita l'1 dicembre 1977 con atto omologato dal tribunale di Agrigento in data 23 maggio 1978, iscritta al n. 2184 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione pesca con decreto presidenziale n. 6917 del 6 dicembre 1978, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il rag. Firetto Massimo, nato ad Agrigento il 16 maggioo 1970 e residente in Porto Empedocle, via Boccaccio n. 5, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione, fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 maggio 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.21.1114)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 4 luglio 2000.
Modalità di restituzione degli incentivi previsti al l'art. 18 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 18 della legge regionale n. 30/97;
Vista la circolare assessoriale del 30 aprile 1998, n. 308, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 9 maggio 1998;
Vista la circolare assessoriale del 2 ottobre 1998, n. 320, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 10 ottobre 1998;
Ravvisata la necessità di stabilire le modalità di restituzione degli incentivi ex legge regionale n. 30/97 previste dall'art. 18 della legge regionale n. 30/97;
Decreta:


Art. 1

In caso di accertamento di fruizione di sgravi non dovuti, sebbene autorizzati, da parte di ditte per le quali è stata successivamente riscontrata inesistenza o non permanenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 30/97 alternativamente o cumulativamente, o che hanno applicato importi non congrui, ovvero che non hanno rispettato il divieto di cumulo di cui all'art. 14 della legge regionale n. 30/97, l'Assessore regionale per il lavoro provvederà prioritariamente, limitatamente alle assunzioni per le quali è stata rilevata la non sussistenza o la non permanen- za dei requisiti per accedere al beneficio o il mancato rispetto del citato divieto di cumulo, a diffidare le stes-se ad astenersi dal persistere nell'applicazione dello sgravio.

Art. 2

Per il recupero delle somme addebitate l'Assessorato regionale del lavoro provvederà ad intimare alle ditte il versamento in conto entrata tesoro - capitolo 4023, capo XVIII - presso Banco di Sicilia - servizio di cassa della Regione siciliana, dei relativi importi unitamente agli interessi legali maturati, pena l'attivazione della procedura del recupero coatto.

Art. 3

In caso di erogazione diretta del contributo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 30/97, comma 3, il recupero delle somme relative a sgravi non spettanti potrà, altresì, avvenire, qualora ne ricorrano le condizioni, tramite compensazione sulle somme ancora da erogare.
Palermo, 4 luglio 2000.
  PAPANIA PIRO 

(2000.27.1442)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 9 maggio 2000.
Determinazione dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221;
Vista la legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, concernente l'approvazione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 dell'anzidetta legge regionale n. 8/87, annualmente deve rivalutarsi con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, in base al tasso d'inflazione ufficiale relativo all'anno precedente, l'ammontare dell'indennità di residenza dovuta ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221;
Vista la nota prot. n. 17857 del 24 maggio 1999, con la quale l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Ufficio di statistica della Regione - gruppo 11°, ha comunicato che per l'anno 1998 il tasso d'inflazione ufficiale è stato pari all'1,8%;
Visti gli atti d'ufficio;
Decreta:


Articolo unico

L'ammontare dell'indennità di residenza, per l'anno 1999, da erogare ai soggetti ex art. 1 della legge regionale n. 8/87, rivalutato in base al tasso d'inflazione relativo all'anno 1998, è determinato nella misura lorda di:
-  L. 10.011.730 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti;
-  L. 7.338.940 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
-  L. 4.169.860 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 9 maggio 2000.
  LO MONTE 


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 15 maggio 2000 al n. 199.
(2000.21.1109)
Torna al Sommariohome





DECRETO 30 maggio 2000.
Approvazione della graduatoria per la corresponsione dell'indennità di collaboratore di studio medico in favore dei medici pediatri di libera scelta.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. n. 613/96 ed, in particolare, l'art. 43, comma 3, lett. l);
Visto l'accordo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta sottoscritto in data 19 gennaio 1998, reso esecutivo con decreto n. 24472 del 28 gennaio 1998 ed, in particolare, l'art. 7 il quale prevede che hanno diritto all'indennità di collaboratore per studio medico di cui al precitato art. 43, comma 3, lett. l), il 5% dei pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi regionali, in possesso dei requisiti ivi prescritti, che ne faranno richiesta;
Visto il decreto n. 29786 del 27 agosto 1999 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 5 novembre 1999) ed, in particolare, l'art. 3, con il quale sono stati individuati i criteri di formulazione della graduatoria;
Considerato che entro il termine prescritto sono pervenute n. 142 istanze;
Vista la nota n. 1N5/0499 dell'1 febbraio 2000, con il quale il competente gruppo di questo Assessorato ha trasmesso il tabulato, distinto per Aziende unità sanitarie locali della Regione, relativo al numero complessivo di medici pediatri iscritti negli elenchi della pediatria di libera scelta, ammontante a n. 867;
Considerato che la percentuale del 5% del totale degli iscritti corrisponde a 43 sanitari;
Ritenuto di dovere approvare la relativa graduatoria redatta secondo i criteri di cui al decreto n. 29786 del 27 agosto 1999;
Decreta:


Art. 1

E' approvata la graduatoria della selezione di cui al decreto n. 29786 del 27 agosto 1999 per la corresponsione dell'indennità annua di collaboratore per studio medico spettante ai pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 43, comma 3, lett. l), del D.P.R. n. 613/96, di cui all'elenco allegato comprendente 142 nominativi, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Secondo la percentuale del 5% citata in premessa, hanno titolo alla corresponsione della predetta indennità annua di L. 4.500 per assistito in carico fino al massimale o quota individuale i primi 43 sanitari.

Art. 3

Le Aziende unità sanitarie locali, prima di provvedere alla corresponsione della predetta indennità secondo le modalità previste dall'art. 43, comma 3, lett. l), del D.P.R. n. 613/96, nonché dall'art. 7 dell'accordo regionale di pediatria, dovranno verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Art. 4

Le Aziende unità sanitarie locali competenti per territorio dovranno, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, comunicare all'Assessorato regionale della sanità il numero degli aventi diritto all'indennità di cui all'art. 43, comma 3, lett. l), del D.P.R. n. 613/96, tra i 43 sanitari individuati ai sensi del precitato art. 2, distinguendo in tale fase coloro i quali hanno cessato il rapporto convenzionale, con l'indicazione della data di fine rapporto, nonché dei sanitari non aventi diritto per mancanza dei requisiti prescritti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 30 maggio 2000.
  LOMONTE 


Cliccare qui per visualizzare l'allegato


(2000.22.1180)
Torna al Sommariohome





DECRETO 28 giugno 2000.
Esclusione di un medico dalla graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484;
Visto il proprio decreto 17 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - S.O. n. 16 del 31 marzo 2000, con il quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria unica regionale dei medici di medicina generale valida per l'anno 1999 ed, in particolare, è stato inserito con riserva, in ottemperanza all'ordinanza del T.A.R. Catania n. 348/2000 dell'8 febbraio 2000, il dr. Pignataro Giuseppe, nato il 30 luglio 1943, il quale era stato escluso dalla graduatoria provvisoria per superamento del limite di età;
Vista l'ordinanza n. 599 del 25 maggio 2000, con la quale il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto l'appello proposto dall'Assessorato regionale della sanità per l'annullamento della precitata ordinanza del T.A.R. di Catania;
Ritenuto di dovere dare esecuzione all'ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa;
Decreta:


Articolo unico

Per quanto espresso in premessa, il dr. Pignataro Giuseppe, nato il 30 luglio 1943, in ottemperanza all'ordinanza dal Consiglio di giustizia amministrativa n. 599 del 25 maggio 2000, è escluso dalla graduatoria unica regionale di medicina generale, approvata con decreto n. 31362 del 17 marzo 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 31 marzo 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2000.
  LO MONTE 

(2000.27.1417)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 28 giugno 2000.
Autorizzazione per l'apertura di presidi di guardia medica turistica nelle località di Ficuzza, Romitello, Marettimo e Levanzo.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87;
Visto l'art. 57 dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96, secondo il quale in ogni regione è istituito un servizio stagionale di assistenza sanitaria nelle località turistiche;
Visto il proprio decreto 5 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 12 maggio 2000, con il quale è stato pubblicato l'elenco delle località turistiche dove verranno attivati per l'anno 2000 i presidi di guardia medica turistica della Regione Sicilia;
Vista la richiesta avanzata dal direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani per l'istituzione di un servizio di G.M.T. anche nelle isole di Marettimo e di Levanzo di pertinenza del comune di Favignana;
Viste le richieste avanzate dal sindaco del comune di Corleone e dal dirigente il distretto sanitario di Partinico per l'attivazione di un presidio di guardia medica turistica rispettivamente nelle località di Ficuzza e Romitello;
Visto l'apprezzamento tecnico sanitario espresso dal gruppo 39° IRS con nota n. 4N39/0619 del 14 giugno 2000;
Ritenuto di dovere provvedere all'attivazione dei presidi di guardia medica turistica di cui trattasi;
Decreta:


Art. 1

Per la causale di cui in narrativa, è autorizzata l'apertura dei sottoelencati presidi di guardia medica turistica, in aggiunta a quelli già pubblicati con il precitato decreto 5 maggio 2000:

  Azienda U.S.L. | Comune | Località | Orario     |     | turistica | attività 
N. 6 - Palermo  Corleone Ficuzza 8-20 
  Borgetto Romitello 8-20 
N. 9 - Trapani  Favignana Marettimo 8-20 
  Favignana Levanzo 8-20 

In particolare, per quanto attiene i presidi di Ficuzza e Romitello, la loro apertura è fissata per un periodo di 45 giorni ciascuno nell'arco di tempo della stagione turistica (15 giugno - 15 settembre 2000), con data di inizio e fine da stabilirsi da parte dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo.

Art. 2

Le Aziende unità sanitarie locali n. 6 di Palermo e n. 9 di Trapani sono incaricate, per la rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto, provvedendo altresì direttamente alla dotazione di organico dei medici da incaricare per ogni presidio sopraspecificato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2000.
  LO MONTE 

(2000.27.1415)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 15 marzo 2000.
Approvazione del programma d'intervento triennale 1999/2001 dell'Ente Parco dell'Etna.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981, relativa alla "Istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali";
Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 98/81;
Vista la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, recante modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88;
Visti gli artt. 24 e 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 11 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 71, che prevede l'emanazione da parte di questo Assessorato di un decreto contenente lo schema di programma d'intervento articolato per settori di interventi e con l'indicazione degli elaborati di corredo, sul quale gli Enti Parco devono modellare il proprio programma;
Vista la legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, contenente "Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di territorio ed ambiente..." che in particolare all'art. 5, comma II, integra l'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;
Visto il proprio decreto n. 408/19 del 15 giugno 1996, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1996, registro 1, foglio 11, con il quale è stato emanato "lo schema di programma d'intervento" di cui all'art. 11 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota n. prot. 7182 del 3 settembre 1999, acquisita al prot. n. 56442 del 6 settembre 1999, con la quale l'Ente Parco dell'Etna ha trasmesso alcuni atti relativi al programma triennale d'intervento, anno 1999/2001, adottato dal consiglio del Parco con deliberazione n. 23 del 3 dicembre 1998, esecutiva per decorrenza dei termini;
Vista la successiva nota n. prot. 9817 del 29 novembre 1999, acquisita al prot. n. 75178 del 3 dicembre 1999, con la quale l'Ente Parco dell'Etna, in riscontro alle note n. prot. 17216 del 30 settembre 1999 e n. prot. 22038 del 23 novembre 1999, ha trasmesso, ad integrazione, la documentazione di seguito elencata:
-  schema degli interventi e/o opere programmate;
-  schede di identificazione e/o fattibilità tecnico amministrativa di tutte le opere e/o interventi e/o azioni previste;
-  elenco degli interventi e/o azioni che discendono espressamente dalla previsione normativa del sopracitato art. 12, legge regionale n. 71/95;
-  cartografia su scala 1:25.000 che visualizza le opere in programma;
Visto il rapporto n. 246 del 14 dicembre 1999;
Visto lo stralcio del verbale della seduta del 27 dicembre 1999, nella quale il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 71, evidenziando che: per quanto attiene al rifugio Citelli, debba essere richiamato ancora una volta il parere negativo agli ampliamenti volumetrici già espresso nella seduta del 18 dicembre 1996, escludendo "ampliamenti e nuovi corpi di fabbrica";
Ritenuto, altresì, di dovere approvare il programma d'intervento triennale 1999/2001 dell'Ente Parco del l'Etna;
Decreta:


Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/95, il programma d'intervento triennale 1999/2001, di cui alla delibera del consiglio del Parco dell'Etna n. 23 del 3 dicembre 1998, costituito dai relativi allegati tutti facenti parte del presente provvedimento, con la prescrizione che per quanto riguarda il rifugio Citelli si escludono gli ampliamenti ed i nuovi corpi di fabbrica.

Art. 2

L'Ente Parco è responsabile dell'attuazione dell'allegato programma secondo modalità conformi ai dettati di legge.

Art. 3

Le opere e/o interventi previsti nell'allegato programma dovranno essere realizzati in conformità alla disciplina delle attività esercitabili e dei divieti vigenti nel Parco e nel rispetto degli eventuali adempimenti che la disciplina in questione pone a carico dei comuni competenti territorialmente e dell'Ente Parco medesimo.

Art. 4

Il presente decreto, unitamente alla allegata documentazione che ne costituisce parte integrante, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, a norma dell'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 5

Il presente decreto, con esclusione dei relativi allegati, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 15 marzo 2000.
  MARTINO 


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 11 aprile 2000 al n. 10.
(2000.21.1090)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 15 marzo 2000.
Approvazione del programma d'intervento triennale 1999/2001 dell'Ente Parco delle Madonie.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981, relativa alla "Istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali";
Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 98/81;
Vista la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, recante modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88;
Visti gli artt. 24 e 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 11 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 71, che prevede l'emanazione da parte di questo Assessorato di un decreto contenente lo schema di programma d'intervento articolato per settori di interventi e con l'indicazione degli elaborati di corredo, sul quale gli Enti Parco devono modellare il proprio programma;
Vista la legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, contenente "Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di territorio ed ambiente..." che, in particolare, all'art. 5, comma II, integra l'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;
Visto il proprio decreto n. 408/19 del 15 giugno 1996, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1996, registro 1, foglio 11, con il quale è stato emanato "lo schema di programma d'intervento" di cui all'art. 11 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota n. prot. 7205 del 16 novembre 1999, assunta al prot. n. 7130 del 22 novembre 1999, con la quale l'Ente Parco delle Madonie ha trasmesso il programma triennale d'intervento, anno 1999/2001, adottato dal consiglio del Parco con deliberazione n. 28 del 13 settembre 1999, esecutiva per decorrenza dei termini;
Visto il rapporto n. 248 del 16 dicembre 1999;
Vista la successiva nota n. prot. 8276 del 21 dicembre 1999, assunta al prot. n. 78644 del 22 dicembre 1999, con la quale l'Ente Parco delle Madonie ha confermato che il piano triennale d'intervento 1999/2001, adottato con la superiore deliberazione n. 28/99, deve intendersi approvato definitivamente;
Vista, altresì, la nota n. prot. 8326 del 21 dicembre 1999, assunta al prot. n. 79074 del 24 dicembre 1999, con la quale l'Ente Parco delle Madonie ha inviato ad integrazione la cartografia in scala 1:25.000 dei nuovi interventi inseriti nel programma triennale d'intervento 1999/2001;
Visto lo stralcio del verbale della seduta del 27 dicembre 1999, nella quale il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 71, con l'osservazione che, per quanto riguarda l'intervento consistente nella realizzazione di un canile comprensoriale con annessa struttura per il recupero della fauna e avifauna (n. 10 settore edilizia), venga approfondita la fattibilità dell'opera in ordine alla "compatibilità della contiguità del canile con il locale di ricovero della fauna selvatica";
Ritenuto di dovere approvare il programma d'intervento triennale 1999/2001 adottato dell'Ente Parco del le Madonie;
Decreta:


Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/95, il programma d'intervento triennale 1999/2001, di cui alla delibera del consiglio del Parco delle Madonie n. 28 del 13 settembre 1999, costituito dai relativi allegati tutti facenti parte del presente provvedimento, con la raccomandazione in premessa specificata.

Art. 2

L'Ente Parco è responsabile dell'attuazione dell'allegato programma secondo modalità conformi ai dettati di legge.

Art. 3

Le opere e/o interventi previsti nell'allegato programma dovranno essere realizzati in conformità alla disciplina delle attività esercitabili e dei divieti vigenti nel Parco e nel rispetto degli eventuali adempimenti che la disciplina in questione pone a carico dei comuni competenti territorialmente e dell'Ente Parco medesimo.

Art. 4

Il presente decreto, unitamente alla allegata documentazione che ne costituisce parte integrante, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, a norma dell'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 5

Il presente decreto, con esclusione dei relativi allegati, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 15 marzo 2000.
  MARTINO 


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 11 aprile 2000 al n. 12.
(2000.21.1090)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 15 marzo 2000.
Approvazione del programma d'intervento triennale 1999/2001 dell'Ente Parco dei Nebrodi.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981, relativa alla "Istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali";
Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 98/81;
Vista la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, recante modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88;
Visti gli artt. 24 e 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 11 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 71, che prevede l'emanazione da parte di questo Assessorato di un decreto contenente lo schema di programma d'intervento articolato per settori di interventi e con l'indicazione degli elaborati di corredo, sul quale gli Enti Parco devono modellare il proprio programma;
Vista la legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, contenente "Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di territorio ed ambiente..." che, in particolare, all'art. 5, comma II, integra l'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;
Visto il proprio decreto n. 408/19 del 15 giugno 1996, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1996, registro 1, foglio 11, con il quale è stato emanato "lo schema di programma d'intervento" di cui all'art. 11 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota n. prot. 2785 del 27 aprile 1999, assunta al prot. n. 29766 del 28 aprile 1999, con la quale l'Ente Parco dei Nebrodi ha trasmesso il programma triennale d'intervento, anno 1999/2001, adottato dal consiglio del Parco con deliberazione n. 6 del 27 febbraio 1999 esecutivo per decorrenza dei termini;
Vista la nota integrativa n. prot. 5956 del 14 settembre 1999, assunta al n. prot. 60076 del 29 settembre 1999, prodotta dall'Ente Parco dei Nedrobi in riscontro alla nota n. 10022 del 21 maggio 1999, sollecitata con la successiva prot. n. 10622 dell'1 giugno 1999;
Visto il rapporto n. 123 del 24 giugno 1999;
Visto lo stralcio del verbale della seduta del 10 dicembre 1999, nella quale il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ha espresso parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;
Ritenuto di dovere approvare il programma d'intervento triennale 1999/2001 adottato dell'Ente Parco dei Nebrodi;
Decreta:


Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/95, il programma d'intervento triennale 1999/2001, di cui alla delibera del consiglio del Parco dei Nebrodi n. 6 del 27 febbraio 1999, costituito dai relativi allegati tutti facenti parte del presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni:
-  che siano preliminarmente e puntualmente individuate le specie animali che s'intendono reintrodurre con i progetti nn. 87, 88 e 100, riguardanti piani di ricostituzione di popolamenti faunistici, di allevamento controllato e di reintroduzione di specie;
-  che vadano puntualmente individuati e descritti i sistemi informativi che si intendono realizzare col progetto n. 105 (che allo stato appare, nella sua definizione, molto generica).

Art. 2

L'Ente Parco è responsabile dell'attuazione dell'allegato programma secondo modalità conformi ai dettati di legge.

Art. 3

Le opere e/o interventi previsti nell'allegato programma dovranno essere realizzati in conformità alla disciplina delle attività esercitabili e dei divieti vigenti nel Parco e nel rispetto degli eventuali adempimenti che la disciplina in questione pone a carico dei comuni competenti territorialmente e dell'Ente Parco medesimo.

Art. 4

Il presente decreto, unitamente alla allegata documentazione che ne costituisce parte integrante, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, a norma dell'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 5

Il presente decreto, con esclusione dei relativi allegati, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 15 marzo 2000.
  MARTINO 


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 11 aprile 2000 al n. 11.
(2000.21.1090)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 18 aprile 2000.
Istituzione della riserva naturale Isole di Linosa e Lampione, ricadente nel territorio dei comuni di Lampedusa e Linosa.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88 e successive modifiche e integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione in Sicilia di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;
Considerato che il citato Piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale Isole di Linosa e Lampione, ricadente nel territorio dei comuni di Lampedusa e Linosa, provincia di Agrigento;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva naturale sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91, giusto parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) reso nella seduta del 31 maggio 1996;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), espresso nella seduta del 31 maggio 1996, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi nell'area di riserve e pre-riserva;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al perimetro e al regolamento;
Considerato che il C.R.P.P.N. nella seduta del 16 febbraio 1993 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'Assemblea regionale siciliana in data 3 marzo 1993 ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Visto, altresì, il parere reso dal C.R.P.P.N. in data 9 luglio 1999 in ordine all'affidamento in gestione della riserva in questione;
Visto il rapporto istruttorio del gruppo di lavoro XLIV, foglio vettore n. 10/1 del 29 marzo 1999;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dalla Commissione legislativa, dal C.R.P.P.N. e quanto contenuto nel citato rapporto foglio vettore n. 10/1 del 29 marzo 1999 in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale a "svolgere" anche compiti di "gestione di riserve naturali";
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'Azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio, nonché tramite un contributo che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà in entrata nel bilancio dell'Azienda;
Considerato anche che le somme da versare in entrata saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire;
Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Isole di Linosa e Lampione nel territorio dei comuni di Lampedusa e Linosa, provincia di Agrigento.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, f.g. 265 II sud-est, II sud-ovest, di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto, e, specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come:
Riserva naturale integrale nel territorio di Lampione al fine di tutelare:
-  l'ambiente ecologicamente integro con una ricca comunità faunistica (colonie nidificanti di uccelli marini, colonia nidificante di Falco della Regina, popolazioni geograficamente isolate di Podarcis filfolensis e Cholcides ocellatus;
-  la flora composta da 30 specie tra cui figura lendemico Daucus rupester;
Riserva naturale orientata nel territorio di Linosa al fine di tutelare:
-  la flora fanerogamica di 220 entità fra cui l'endemismo uniforme rappresentato da Erodium Neuradifolium linosae;
-  la ricchissima flora di licheni e muschi;
-  l'interessante vegetazione rupestre a Limonium alcifolium ssp. algusae;
-  una delle due grandi colonie mediterranee di Berta Maggiore (Colonectris diomedea) e l'interessante erpetofauna endemica tra cui Congilo (Cholchides ocellatus linosae) e Lucertola (Podarcis filfolensis laurentimulleri);
-  le interessanti presenze tra l'entomofauna di Sphingonotus linosae e il Coleottero Tentyria grossa sommieri.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
-  provvedere alla tabellazione e/o recinzione delle riserve. I progetti relativi redatti dall'Azienda saranno approvati dall'Assessorato regionale del territorio e del l'ambiente;
-  fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico delle riserve per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti e incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione delle aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
-  individuare il responsabile della gestione della riserva;
-  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieti di cui al regolamento;
-  determinare ed erogare gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22 legge regionale n. 14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.
L'ente gestore, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, può chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva.

Art. 8

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno della riserva naturale, ivi compreso specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al punto 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/96.

Art. 9

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano, di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera d), comma II, art. 34 della legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi, di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
Il presente decreto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di controllo, non è più soggetto al visto di registrazione della Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 aprile 2000.
  MARTINO 


Cliccare qui per visualizzare gli Allegati

(2000.23.1225)
Torna al Sommariohome





DECRETO 18 aprile 2000.
Istituzione della riserva naturale Monte Cammarata, ricadente nel territorio dei comuni di Cammarata, San Giovanni Gemini e S. Stefano di Quisquina.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88 e successive modifiche e integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione in Sicilia di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;
Considerato che il citato Piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale Monte Cammarata, ricadente nel territorio dei comuni di Cammarata, San Giovanni Gemini e S. Stefano di Quisquina, provincia di Agrigento;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva naturale sopra citata;
Visti i pareri espressi dal C.R.P.P.N nelle sedute del 31 maggio 1996 e del 25 febbraio 1997 in ordine alla perimetrazione ed alla denominazione definitiva della zonizzazione della riserva sopra citata, così come riportata nella cartografia in scala 1:25000 (I.G.M.I. 267 IV nord-ovest, IV nord-est, IV sud-ovest), in particolare la zona di pre-riserva viene così distinta in:
-  zona B ampliata con l'inserimento delle aree boscate ubicate ad est e a sud-est del vivaio forestale e delle contigue aree boscate, atteso l'interesse naturalistico delle stesse per le pregevoli caratteristiche dei soprassuoli, comprende anche l'area destinata esclusivamente ad attività vivaistiche;
-  zona B1 comprendente l'area sommitale di Monte Cammarata, posta al di sopra della quota m. 1.550, ad esclusione del picco di quota m. 1.554 che trovasi a sud dell'esistente recinzione forestale, destinata esclusivamente a sede di impianti di ricetrasmissione;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), espresso nella seduta del 25 febbraio 1997 e la relazione d'ufficio prot. n. 639 del 9 ottobre 1998, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi nell'area di riserva e pre-riserva;
Considerato che il C.R.P.P.N. nella seduta del 16 febbraio 1993 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'Assemblea regionale siciliana in data 3 marzo 1993 ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento di cui al precedente considerato;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento e alla perimetrazione e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale a svolgere anche compiti di gestione di riserve naturali;
Considerato che ai sensi e per gli effetti della norma citata l'Azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio, nonché tramite un contributo che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà in entrata nel bilancio dell'Azienda;
Considerato anche che le somme da versare in entrata saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire;
Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Monte Cammarata nel territorio dei comuni di Cammarata, San Giovanni Gemini e S. Stefano di Quisquina, provincia di Agrigento.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M.I. in scala 1:25.000, f.g. 267 IV nord-est, IV sud-ovest, IV nord-ovest di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto, e, specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettere B e B1 l'area destinata a pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare la parte sommitale del monte con oltre 150 specie erbacee di cui diverse rappresentano rari endemici quali: Anthemis punctata var. incana, Jenecio siculus, Bivonea lutea, Salvia argentea, Iris pseudopumila. Parimenti interessanti gli aspetti della vegetazione dei brecciai mobili e di quelli consolidati.
Per la conservazione delle comunità avifaunistiche altamente diversificate in cui sono ben rappresentate rare specie di falconiformi.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
-  provvedere alla tabellazione e/o recinzione delle riserve. I progetti relativi redatti dall'Azienda saranno approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico delle riserve per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti e incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione delle aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
-  individuare il responsabile della gestione della riserva;
-  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento;
-  determinare ed erogare gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.
L'ente gestore, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, può chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva.

Art. 8

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno della riserva naturale, ivi compreso specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie, di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88, alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al punto 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/96.

Art. 9

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano, di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera d), comma II, art. 34 della legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi, di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di controllo, non è più soggetto al visto di registrazione della Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 aprile 2000.
  MARTINO 


Cliccare qui per visualizzare gli Allegati

(2000.23.1225)
Torna al Sommariohome





DECRETO 18 aprile 2000.
Istituzione della riserva naturale Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto, ricadente nel territorio dei comuni di Altavilla Milicia, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Caccamo, Baucina e Casteldaccia.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 agosto 1988 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato Piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto, ricadente nei comuni di Altavilla Milicia, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Caccamo, Baucina e Casteldaccia, provincia di Palermo;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), espresso nella seduta del 31 maggio 1996, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserve e pre-riserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva, l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Visto, altresì, il parere reso dal C.R.P.P.N. in data 9 luglio 1999 in ordine all'affidamento della riserva in questione;
Visto il rapporto istruttorio del gruppo di lavoro XLIV - delle riserve - foglio vettore n. 10/1 del 29 marzo 2000;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dalla Commissione legislativa, dal C.R.P.P.N. e quanto contenuto nel citato rapporto foglio vettore n. 10/1 del 29 marzo 2000 in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale "a svolgere" anche compiti di "gestione di riserve naturali";
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'Azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele "con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio", nonché tramite "un contributo" che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà "in entrata nel bilancio dell'Azienda";
Considerato, altresì, che le somme da versare in entrata «saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire»;
Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto, ricadente nel territorio dei comuni di Altavilla Milicia, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Caccamo, Baucina e Casteldaccia, provincia di Palermo.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, FF.gg. 250 III S.O., III S.E., 259 IV N.O., IV N.E. IV S.E., di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto, e, specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare:
-  l'interessante comunità faunistica, tra cui le rare specie di falconiformi, la martora, il gatto selvatico e l'istrice;
-  la tipica vegetazione del luogo composta da querce da sughero, roverelle e alcuni ontani;
-  le tre cavità di notevole interesse speleologico e paleontologico Grotta Brigli, Grotta Mazzamuto e Grotta Leoni.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana (ente gestore).

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
a)  provvedere alla tabellazione e/o recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i decreti n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990. Il progetto è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (da ora in poi Assessorato);
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Palermo, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
d)  individuare il responsabile della gestione della riserva;
e)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieti di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
f)  determinare ed erogare gli indennizzi per danni provocati alla fauna selvatica nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.

Art. 8

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso "specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti", l'Assessorato promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al punto 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/96.

Art. 9

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato, onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, art. 34 della legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
Il presente decreto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di controllo, non è più soggetto al visto di registrazione della Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 aprile 2000.
  MARTINO 

Cliccare qui per visualizzare gli Allegati

(2000.21.1102)
Torna al Sommariohome





DECRETO 18 aprile 2000.
Istituzione della riserva naturale Rossomanno Grottascura Bellia, ricadente nel territorio dei comuni di Enna, Aidone e Piazza Armerina.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88 e successive modifiche e integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione in Sicilia di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;
Considerato che il citato Piano regionale annovera, tra le altr,e la riserva naturale Rossomanno Grottascura Bellia, ricadente nel territorio dei comuni di Enna, Aidone e Piazza Armerina, provincia di Enna;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva naturale sopra citata;
Visti i pareri espressi dal C.R.P.P.N nelle sedute del 7 marzo 1995, del 23 dicembre 1997, del 22 giugno 1998 e del 9 dicembre 1998 in ordine alla perimetrazione definitiva della riserva in argomento;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), espresso nella seduta del 31 maggio 1996, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi nell'area di riserva e pre-riserva;
Viste le integrazioni al regolamento approvato dal C.R.P.P.N. apportate con la nota n. 635 del 9 ottobre 1998 del gruppo di lavoro XLIV delle riserve;
Considerato che il C.R.P.P.N. nella seduta del 16 febbraio 1993 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'Assemblea regionale siciliana in data 3 marzo 1993 ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento di cui al precedente considerato;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N., in ordine al regolamento e alla perimetrazione, e dalla Commissione legislativa, in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale a svolgere anche compiti di gestione di riserve naturali;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'Azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio, nonché tramite un contributo che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà in entrata nel bilancio dell'Azienda;
Considerato anche che le somme da versare in entrata saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire;
Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Rossomanno Grottascura Bellia nel territorio dei comuni di Enna, Aidone e Piazza Armerina, provincia di Enna.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M.I. in scala 1:10.000 di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto, e, specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata per la conservazione e tutela di antico rimboschimento a conifere.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
-  provvedere alla tabellazione e/o recinzione delle riserve. I progetti relativi redatti dall'Azienda saranno approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico delle riserve per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti e incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazioni delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione delle aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
-  individuare il responsabile della gestione della riserva;
-  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieti di cui al regolamento;
-  determinare ed erogare gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.
L'ente gestore, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, può chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva.

Art. 8

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno della riserva naturale, ivi compreso specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie, di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88, alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al punto 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/96.

Art. 9

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano, di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera d), comma II, art. 34 della legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi, di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di controllo, non è più soggetto al visto di registrazione della Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 aprile 2000.
  MARTINO 

Cliccare qui per visualizzare gli Allegati


(2000.23.1225)
Torna al Sommariohome





DECRETO 18 aprile 2000.
Istituzione della riserva naturale Sambuchetti Campanito, ricadente nel territorio dei comuni di Nicosia e Cerami.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88 e successive modifiche e integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione in Sicilia di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;
Considerato che il citato Piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale Sambuchetti Campanito, ricadente nel territorio dei comuni di Nicosia e Cerami, provincia di Enna;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva naturale sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), espresso nella seduta del 31 maggio 1996, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi nell'area di riserve e pre-riserva;
Ritenuto di condividere il parere espresso dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'Assemblea regionale siciliana, in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Visto, altresì, il parere reso dal C.R.P.P.N., in data 9 luglio 1999, in ordine all'affidamento della riserva in questione;
Visto il rapporto istruttorio del gruppo di lavoro XLIV delle riserve foglio vettore n. 10/1 del 29 marzo 2000;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dalla Commissione legislativa, dal C.R.P.P.N. e quanto contenuto nel citato rapporto foglio vettore n. 10/1 del 29 marzo 2000 in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale a svolgere anche compiti di gestione di riserve naturali;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'Azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio, nonché tramite un contributo che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà in entrata nel bilancio dell'Azienda;
Considerato anche che le somme da versare in entrata saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire;
Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Sambuchetti Campanito nel territorio dei comuni di Nicosia e Cerami, provincia di Enna.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, f.g. 260 I sud-est, II nord-est, I sud-ovest, II nord-ovest di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto, e, specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine della conservazione e tutela di un importante relitto di faggeta con aspetti di vegetazione igrofila legati al laghetto Campanito.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
-  provvedere alla tabellazione e/o recinzione delle riserve. I progetti relativi redatti dall'Azienda saranno approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico delle riserve per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti e incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione delle aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
-  individuare il responsabile della gestione della riserva;
-  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento;
-  determinare ed erogare gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22 legge regionale n. 14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.
L'ente gestore, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, può chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva.

Art. 8

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno della riserva naturale, ivi compreso specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al punto 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/96.

Art. 9

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano, di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera d), comma II, art. 34 della legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi, di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di controllo, non è più soggetto al visto di registrazione della Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 aprile 2000.
  MARTINO 


Cliccare qui per visualizzare gli Allegati

(2000.23.1225)
Torna al Sommariohome





DECRETO 11 maggio 2000.
Approvazione di un progetto di piano di lottizzazione nel comune di Ciminna.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, la lettera d) dell'art. 12;
Visto il decreto ministeriale n. 1444/68;
Visto il decreto n. 238 del 21 settembre 1970 di approvazione del programma di fabbricazione del comune di Ciminna;
Vista la delibera di consiglio comunale n. 19 del 3 agosto 1998, divenuta esecutiva il 27 agosto 1998, ai sensi della legge regionale n. 44/91, avente per oggetto "Approvazione lottizzazione Cuti-Vassallo";
Vista la delibera di consiglio comunale n. 41 del 17 luglio 1999, divenuta esecutiva l'11 agosto 1999, ai sensi della legge n. 41/91, avente per oggetto "Approvazione variante lottizzazione Cuti-Vassallo";
Vista la relazione dell'ufficio tecnico comunale sul progetto di piano di lottizzazione;
Visto l'estratto parziale del verbale n. 9 del 2 giugno 1999 della C.E.C. che esprime parere favorevole;
Vista la certificazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale relativa alla situazione vincolistica del 24 agosto 1999;
Visto il parere del Genio civile di Palermo - gruppo geologi, sez. 1, prot. n. 1066 del 22 aprile 1998;
Visto il parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale n. 6, distretto di Misilmeri, prot. n. 789 del 27 marzo 1998;
Visto il programma di fabbricazione del comune di Ciminna;
Visto il parere n. 55 del 29 marzo 2000 della Direzione regionale dell'urbanistica, gr. XXVI, che così recita: ...Omissis questo gruppo di lavoro XXVI/D.R.U. ritiene meritevole di approvazione il progetto di piano di lottizzazione...;
Ritenuto di potere approvare il progetto di piano di lottizzazione, presentato dalla ditta Cuti Pietro e Vassallo Cosimo, sito in zona C/3 del vigente strumento urbanistico del comune di Ciminna;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effeti dell'art. 12, lettera d, della legge regionale n. 71/78, è approvato il progetto di piano di lottizzazione presentato dalla ditta Cuti Pietro e Vassallo Cosimo, sito in zona C/3 del vigente strumento urbanistico del comune di Ciminna, di cui alle delibere di consiglio comunale n. 19 del 3 agosto 1998 e n. 41 del 17 luglio 1999.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
Atti
-  delibera di C.C. n. 19 del 3 agosto 1999;
-  delibera di C.C. n. 41 del 17 luglio 1999;
-  parere n. 55 del 29 marzo 2000 espresso dal gr. XXVI/D.R.U.
Allegati
-  tav.  1  -  relazione tecnica;
-  tav.  2  -  stralcio del programma di fabbricazione ca tastale, aerofotogrammetria, tipo di frazionamento;
-  tav.  3  -  planimetria;
-  tav.  4  -  relazione tecnica relativa alle opere di urbanizzazioni primarie;
-  tav.  5  -  planimetria delle urbanizzazioni secondarie;
-  tav.  6  -  profili delle opere di urbanizzazioni primarie;
-  tav.  7  -  particolari delle opere di urbanizzazioni primarie;
-  tav.  8  -  planimetria con la sistemazione ed arredo del verde pubblico;
-  tav.  9  -  computo metrico estimativo.

Art. 3

Il comune di Ciminna è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato per esteso, con esclusione degli allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 maggio 2000.
  MARTINO 

(2000.21.1104)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 11 aprile 2000.
Modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 68.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, art. 18, comma 3° e 4°;
Visto il decreto n. 457/3TR del 2 ottobre 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58, parte I, del 18 ottobre 1997, con il quale, sulla base delle percorrenze effettive desunte dai dati utilizzati per la determinazione del consuntivo 1995, sono state stabilite le percorrenze chilometriche effettive di ogni singola azienda concessionaria esercente servizi di trasporto pubblico locale;
Tenuto conto che, ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, i dati chilometrici esposti nel succitato decreto n. 457/97 e nelle sue successive modificazioni, distinti per tipologia di servizio (urbano, suburbano ed extraurbano), costituiscono i limiti delle percorrenze effettive;
Considerato che, ai sensi del 3° comma della legge regionale n. 16/97, sono da comprendere nei limiti delle percorrenze effettive 1995, e quindi nel computo dei chilometri da porre come riferimento ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, "...tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.";
Vista l'istanza del 3 gennaio 2000, inoltrata dalla società Nancini e Saso s.n.c. di Nancini Pietro & C., con sede in Termini Imerese, con la quale la stessa, tenuto conto del subentro nella concessione dell'autolinea extraurbana scolastica Collesano-Cefalù, autorizzata con decreto n. 57/2TR del 29 aprile 1999, ha richiesto la modifica della percorrenza chilometrica già ad essa attribuita con il decreto n. 101/3Tr del 27 marzo 1998;
Vista l'istanza del 7 gennaio 2000, prodotta contestualmente dalla società Etna Trasporti S.p.A. di Catania e dalla società Interbus S.p.A. di Enna, con la quale le stesse, tenuto conto dell'approvazione della cessione definitiva delle concessioni provvisorie in favore della società Etna Trasporti S.p.A., intervenuta con decreto n. 282/2TR del 7 ottobre 1999, hanno richiesto la modifica dell'attribuzione delle percorrenze chilometriche delle autolinee extraurbane Naso/Catania, Tortorici/Catania, Valguarnera/Catania dalla società Interbus S.p.A. alla Etna Trasporti S.p.A.;
Viste le istanze prodotte in data 11 novembre 1999 dalla ditta Sales di Pintaudi Saverio di Gela (CL), con le quali la ditta ha richiesto l'assegnazione della percorrenza chilometrica dell'autolinea extraurbana Comitini/Grotte/Favara ceduta dalla ditta Fantauzzo Silvestre di Casteltermini, e dell'autolinea "A" - Librizzi/bivio Colla/Sant'Opolo/Piana/Cuprani/Sbalze con diramazione da bivio Colla per S. Nicolella e dell'autolinea "B" - Librizzi/bivio cimitero/Nasidi con diramazione da bivio cimitero per Acquaverni già esercitata dalla ditta Tranchida di Librizzi, ed oggi affidata alla ditta Sales con disciplinare di concessione prot. n. 8441 rilasciato dal comune di Librizzi in data 10 dicembre 1998 e giusto decreto n. 231/2TR del 17 settembre 1998;
Vista l'istanza del 26 gennaio 2000, inoltrata dalla società S.A.I.S. Autolinee S.p.A., con la quale la ditta, avendo dato esecuzione alla determina sindacale n. 438 del 9 ottobre 1997 del comune di Enna, ha richiesto la rettifica della classificazione della percorrenza chilometrica dell'autolinea di concessione comunale Enna/S. Anna/S. Lucia, di km. 200.521, da extraurbana in urbana;
Vista l'istanza prodotta in data 13 gennaio 2000 dalla società Autoservizi Salemi di Salemi (TP), con la quale la stessa, per effetto del subentro all'Azienda siciliana trasporti nella concessione dell'autolinea urbana comunale Castelvetrano/Marinella di Selinunte, giusta delibera di giunta municipale n. 867 del 28 dicembre 1999, ha richiesto la modifica della percorrenza chilometrica già ad essa attribuita con decreto n. 457/97, per un totale complessivo di km. urbani 45.450;
Vista l'istanza prodotta in data 8 febbraio 2000 dalla società T.U.A. - Trasporti Urbani Agrigento s.r.l. di Agrigento, con la quale la ditta, avendo dato esecuzione della determina sindacale n. 500 del 6 ottobre 1999 del comune di Agrigento, ha richiesto la rettifica della classificazione della percorrenza chilometrica dell'autolinea Agrigento/Montaperto/Giardina Gallotti, di km 55.398, da suburbana ad urbana;
Preso atto che le ditte Fantauzzo Silvestre di Casteltermini (AG) e Autolinee Tranchida di Librizzi (ME), avendo entrambe ceduto le autolinee alla ditta Sales di Gela (CL) non svolgono più attività concessionale, e che pertanto sono da ritenersi escluse dall'elenco delle aziende beneficiarie del contributo di esercizio di cui alla legge regionale n. 68/83;
Considerato che, per effetto delle richieste sopra esposte, il quadro dei chilometri attribuiti alle ditte Atis di Sciara, Nancini di Termini Imerese, Interbus di Enna, Etna Trasporti di Catania, S.A.I.S. Autolinee di Enna, Sales di Gela, Autoservizi Salemi di Salemi, T.U.A. di Agrigento, Tranchida di Librizzi (ME), Fantauzzo di Agrigento ed Azienda siciliana trasporti, si modifica come appresso:

        da km. a km. 
ditta ATIS s.n.c. - Sciara   
-  percorso urbano      -
-  percorso suburbano      -
-  percorso extraurbano      80.515,60 68.131,60 
ditta Nancini s.n.c. - Termini Imerese   
-  percorso urbano      -
-  percorso suburbano      -
-  percorso extraurbano      55.099,20 67.483,20 
ditta Interbus S.p.A. - Enna   
-  percorso urbano      -
-  percorso suburbano      -
-  percorso extraurbano      6.338.042 6.090.189 
ditta Etna Trasporti S.p.A. - Catania   
-  percorso urbano      -
-  percorso suburbano      -
-  percorso extraurbano      2.664.029 2.911.882 
ditta Sais Autolinee S.p.A. - Enna   
-  percorso urbano      318.698 519.219 
-  percorso suburbano      -
-  percorso extraurbano      6.341.891 6.141.370 
ditta Sales di Saverio Pintaudi - Gela   
-  percorso urbano      -
-  percorso suburbano      -
-  percorso extraurbano      433.691,20 546.586,20 
ditta Autoservizi Salemi - Salemi (TP)   
-  percorso urbano      63.872 109.322 
-  percorso suburbano      -
-  percorso extraurbano      1.296.499 1.296.499 
ditta T.U.A. - Trasporti urbani Agrigento - Agrigento   
-  percorso urbano      1.219.332,40 1.274.730,40 
-  percorso suburbano      55.398
-  percorso extraurbano      -
Azienda siciliana trasporti - Palermo   
-  percorso urbano      4.653.525 4.608.075 
-  percorso suburbano      3.336.820 3.336.820 
-  percorso extraurbano      15.751.726 15.751.726 
ditta Tranchida - Librizzi (ME)   
-  percorso urbano      -
-  percorso suburbano      -
-  percorso extraurbano      57.448
ditta Fantauzzo - Agrigento   
-  percorso urbano      -
-  percorso suburbano      -
-  percorso extraurbano      64.286

Ritenuto di poter raccogliere le summenzionate richieste di modifica e/o di attribuzione delle percorrenze chilometriche;
Ritenuto che, relativamente alle ditte sopracitate, si debba procedere alla modifica delle percorrenze loro attribuite con il decreto n. 457/3TR del 2 ottobre 1997 e sue successive modificazioni;
Decreta:


Art. 1

Per i motivi citati in premessa, ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, i dati chilometrici esposti nel decreto n. 457/97 e nelle sue successive modificazioni, distinti per tipologia di servizio (urbano, suburbano ed extraurbano), tenuto conto delle richieste di modifica delle linee, delle richieste di intensificazione e delle linee di nuova istituzione che hanno funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi di competenza comunale, sono modificati come segue relativamente alle ditte sotto elencate e costituiscono il limite delle percorrenze effettive ammesse a contributo:

        da km. a km. 
ditta ATIS s.n.c. - Sciara   
-  percorso urbano      -
-  percorso suburbano      -
-  percorso extraurbano      68.131,60 68.131,60 
ditta Nancini s.n.c. - Termini Imerese   
-  percorso urbano      -
-  percorso suburbano      -
-  percorso extraurbano      67.483,20 67.483,20 
ditta Interbus S.p.A. - Enna   
-  percorso urbano      -
-  percorso suburbano      -
-  percorso extraurbano      6.090.189 6.090.189 
ditta Etna Trasporti S.p.A. - Catania   
-  percorso urbano      -
-  percorso suburbano      -
-  percorso extraurbano      2.911.882 2.911.882 
ditta Sais Autolinee S.p.A. - Enna   
-  percorso urbano      519.219
-  percorso suburbano      -
-  percorso extraurbano      6.141.370 6.660.589 
ditta Sales di Saverio Pintaudi - Gela   
-  percorso urbano      -
-  percorso suburbano      -
-  percorso extraurbano      546.586,20 546.586,20 
ditta Autoservizi Salemi - Salemi (TP)   
-  percorso urbano      109.322
-  percorso suburbano      -
-  percorso extraurbano      1.296.499 1.405.821 
ditta T.U.A. - Trasporti urbani Agrigento - Agrigento   
-  percorso urbano      1.274.730,40
-  percorso suburbano      -
-  percorso extraurbano      - 1.274.730,40 
Azienda siciliana trasporti - Palermo   
-  percorso urbano      4.608.075
-  percorso suburbano      3.336.820
-  percorso extraurbano      15.751.726 23.696.621 


Art. 2

Le ditte Fantauzzo Silvestre di Casteltermini (AG) e Autolinee Tranchida di Librizzi (ME) sono escluse dall'elenco delle aziende beneficiarie dei contributi di esercizio ex legge regionale n. 68/83.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del turismo, delle co municazioni e dei trasporti e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 11 aprile 2000.
  ROTELLA 


Registrato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 17 aprile 2000 al n. 151.
(2000.20.1039)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 30 giugno 2000.
Approvazione del programma urbano dei parcheggi del comune di Messina.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;
Visti gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata, recanti misure contributive in favore tra gli altri del comune di Messina, per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;
Visto il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 febbraio 1990, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 2 marzo 1990, n. 51;
Visto il decreto del Ministero delle AA.UU. del 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1991, registro 12, foglio 77, con il quale sono stati ammessi al contributo di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1989, n. 122 gli interventi del comune di Messina, relativi alla 2ª annualità;
Visto l'articolo 12, comma 1°, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale sono state trasferite alle Regioni le competenze in ordine all'attuazione della legge n. 122/89, demandando alla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, l'onere di indicare i criteri direttivi relativamente anche al riporto territoriale delle somme disponibili per l'attuazione della legge n. 122/89;
Viste le indicazioni della Conferenza Stato/Regioni della seduta del 24 novembre 1994, nella quale tra l'altro sono state ripartite tra le Regioni le disponibilità finanziarie stanziate per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 122/89;
Viste le indicazioni della Conferenza Stato/Regioni nella seduta del 13 novembre 1997, nella quale è stato stabilito che le Regioni e le Province autonome possono trasmettere entro il 30 giugno 1999 al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica gli atti deliberativi di approvazione per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi della legge n. 122/89;
Vista la nota prot. n. 292 del 27 maggio 1998, con la quale sono state impartite ai comuni di Palermo, Catania e Messina direttive in ordine alla rimodulazione dei relativi programmi urbani dei parcheggi al fine di renderli coerenti con le attuali esigenze ed alle nuove linee di sviluppo tracciate dai relativi strumenti urbanistici;
Vista la delibera consiliare del comune di Messina n. 19/C del 10 maggio 1999, con cui è stata approvata la rimodulazione del programma urbano dei parcheggi del comune di Messina prevedendo la realizzazione di n. 10 parcheggi;
Vista la nota prot. n. 2891 del 2 giugno 1999 del comune di Messina, con la quale viene attestata la compatibilità agli strumenti urbanistici degli interventi inseriti nel programma urbano parcheggi approvato con delibera n. 19/C del 10 maggio 1999;
Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del programma urbano parcheggi del comune di Messina ed alla quantificazione dei contributi da erogarsi per ciascun intervento previsto alla stregua delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto del Ministro delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro n. 41 del 14 febbraio 1990;
Visto il decreto 16 febbraio 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che fissa nel 4,35% annuo il tasso di interesse per mutui a tasso fisso con durata quindicennale concessi dalla Cassa depositi e prestiti;
Considerato che il suddetto decreto del Ministro delle aree urbane del 14 febbraio 1990 prevede la corresponsione in favore dei comuni di un contributo per 15 annualità in misura pari alla rata di ammortamento dei mutui contratti calcolata al 90% del tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza della scadenza delle rate di ammortamento dei mutui stessi;
Considerato che il contributo va commisurato alla spesa massima ammissibile calcolata in base ai parametri fissati all'articolo 4 del suddetto D.M. 14 febbraio 1990;
Considerato che l'art. 19 della legge regionale n. 10/93 prevede che i programmi regionali di spesa assicurino che una parte delle disponibilità finanziarie possa essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva, con riferimento nella fattispecie ad un maggior numero di posti auto realizzabili individuati in sede di progetto esecutivo;
Decreta:


Art. 1

E' approvato il programma urbano dei parcheggi del comune di Messina, come deliberato con provvedimento consiliare n. 19/c del 10 maggio 1999, e composto dagli interventi di cui all'allegato A).

Art. 2

Per ciascuno degli interventi di cui all'articolo 1 verranno concessi i contributi riportati all'allegato A).

Art. 3

Alle spese di cui al precedente articolo 2 si farà fronte con parte delle somme già trasferite e che verranno trasferite dal Ministero del bilancio in attuazione delle decisioni assunte dalla Conferenza Stato/Regioni nella seduta del 13 novembre 1997.

Art. 4

Con successivi provvedimenti, a presentazione da parte del comune di Messina della documentazione prevista dalla vigente normativa per l'emissione dei decreti di finanziamento di opere pubbliche, si provvederà alla emissione delle autorizzazioni alla stipula dei mutui con la Cassa depositi e prestiti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per i provvedimenti di competenza.
Palermo, 30 giugno 2000.
  ROTELLA 


Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il 9 luglio 1999, al n. 226.

Allegato A

              N. Posti     Ramo mutuo Contr. regionale Aliquota rata Totale Totale 
  N. Denominazione Tipologia         Spesa amm. rata semestrale rata mutuo a carico contributo a carico 
              piani auto     tasso 4,35% tasso al 90% comune regionale comune 
  1 Annunziata Est a raso - 293 732.500.000 33.498.299 32.515.250 983.049 975.457.508 29.491.462 
  2 Annunziata Ovest a raso - 250 625.000.000 28.582.167 27.743.388 838.779 832.301.628 25.163.382 
  3 Regina Margherita entro terra 2 450 7.350.000.000 336.126.278 326.262.238 9.864.040 9.787.867.147 295.921.193 
          fuori terra
  4 Vettovaglie a raso - 180 450.000.000 20.579.160 19.975.239 603.921 599.257.172 18.117.628 
  5 La Farina multipiano 2 180 3.600.000.000 164.633.279 159.801.913 4.831.366 4.794.057.378 144.940.992 
          interrato 
  6 Del Popolo multipiano 3 570 11.400.000.000 521.338.718 506.039.390 15.299.328 15.181.181.697 458.979.843 
          interrato 
  7 Zaera Nord entro terra 2 420 7.300.000.000 333.839.705 324.042.767 9.796.938 9.721.283.016 293.908.134 
          fuori terra 4 - -0000 -0000 -0000 -0000 -0000 -0000 
  8 Zarea Sud multipiano 1 200 4.000.000.000 182.925.866 177.557.681 5.368.185 5.326.730.420 161.045.560 
          interrato 
  9 Gazzi Nord entro terra 2 455 7.312.500.000 334.411.348 324.597.635 9.813.713 9.737.929.049 294.411.391 
          fuori terra
  10 Gazzi Sud a raso - 250 625.000.000 28.582.167 27.743.388 838.779 832.301.628 25.163.382 
                                  Sommano 57.788.366.643 1.747.142.967 
                          quota di riserva ex art. 19, legge regionale n. 10/93         4.134.133.357 124.989.205 
                                      Totale programmato 61.922.500.000 

(2000.21.1119)
Torna al Sommariohome


DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 8-16 giugno 2000, n. 197.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Cesare Mirabelli, presidente;
-  Francesco Guizzi, Fernando Santosuosso, Massimo Vari, Cesare Ruperto, Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge della Regione siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 (Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1999 dal Pretore di Ragusa, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento della Regione siciliana;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto in fatto

1.1.  -  Il Pretore di Ragusa, nel procedimento civile tra alcuni ex componenti del comitato direttivo del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Ragusa e il Consorzio stesso, con ordinanza depositata in data 26 febbraio 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge della Regione siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 (Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il diritto all'assistenza legale, riconosciuto ai dipendenti che siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, amministrativa o penale in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, nel caso di esito a loro favorevole, sia esteso ai "funzionari o amministratori" per fatti e atti connessi all'esercizio delle loro funzioni pur in assenza di un rapporto di dipendenza.
1.2.  -  Il remittente premette di aver disposto con decreto ingiuntivo a carico del citato Consorzio il rimborso delle spese legali sostenute dagli ex amministratori per la loro difesa innanzi al tribunale di Ragusa in un procedimento che li vedeva imputati per fatti commessi nell'esercizio di funzioni inerenti alla loro qualità di amministratori e che si era concluso con la loro piena assoluzione.
Contro il decreto - prosegue il giudice a quo - aveva proposto opposizione il Consorzio, obiettando che la norma in virtù della quale gli opposti reclamavano il rimborso della parcella, cioè l'art. 39 della legge della Regione siciliana 29 dicembre 1980, n. 145, in combinazione con l'art. 19 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 (Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale negli enti pubblici), prevederebbe tale diritto solo per i dipendenti, non anche per gli amministratori della Regione siciliana, né sussisterebbero i presupposti per una estensione analogica, come invece ritenuto dalle controparti sulla scorta di una giurisprudenza del giudice amministrativo e contabile.
1.3.  -  Il remittente mostra di condividere la tesi secondo la quale non vi sarebbe spazio per una estensione analogica della disciplina, in quanto l'omessa previsione normativa non corrisponderebbe ad un vuoto legislativo, bensì alla insussistenza di un diritto degli amministratori regionali.
Il giudice a quo ritiene d'altra parte che nell'espressione "dipendenti", utilizzata dalla legge regionale, non possono essere ricomprese figure soggettive quali gli amministratori, sia per il pericolo di innescare "una reazione a catena incontrollabile", sia perché la figura di dipendente e quella di amministratore sarebbero ben differenziate, la prima essendo "uno status, l'altra una qualità".
Ad avviso del Pretore di Ragusa, la diversità strutturale fra le due figure soggettive non basterebbe però a giustificare la disparità di trattamento "fra il dipendente e il funzionario o amministratore non dipendente", che sarebbe pertanto irragionevole. La ratio della norma censurata, infatti, non andrebbe rinvenuta nel vincolo di subordinazione, ma nell'imputabilità dell'operato del dipendente all'ente per il quale ha agito; una ratio che non escluderebbe, quindi, l'amministratore.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione.
L'Avvocatura si chiede innanzitutto perché mai il giudice a quo, nel dispositivo dell'ordinanza di remissione, abbia esteso il dubbio di legittimità costituzionale alla mancata previsione dei "funzionari", che ricadrebbero pacificamente nella categoria dei "dipendenti".
Quanto agli amministratori, l'Avvocatura osserva che essi non sarebbero legati all'ente di appartenenza da un rapporto di lavoro subordinato, né sarebbero gravati da un obbligo di esclusività delle prestazioni. L'imputabilità all'ente dell'operato non sarebbe l'unica ratio della disciplina, trovando essa fondamento concorrente nell'obbligo di fedeltà e di prestazione esclusiva caratteristico del rapporto di lavoro subordinato.
Considerato in diritto

1.  -  Il Pretore di Ragusa dubita della legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge della Regione siciliana del 29 d'icembre 1980, n. 145, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il diritto all'assistenza legale, riconosciuto ai dipendenti che siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, amministrativa o penale in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, sia esteso agli amministratori (i funzionari, diversamente da quanto il giudice remittente mostra di ritenere, sono anch'essi dipendenti) per fatti e atti connessi all'esercizio delle loro funzioni pur in assenza di un rapporto di dipendenza.
Secondo il giudice a quo non sussisterebbero i presupposti per una interpretazione analogica della norma in questione, ma sarebbe evidente la irragionevole disparità di trattamento tra le due categorie di soggetti considerate, una volta rinvenuta la ratio della norma non tanto nel vincolo di subordinazione, quanto nell'imputabilità dell'operato del soggetto all'ente per il quale ha agito.
2  -  La questione non è fondata.
Il remittente, nel soffermarsi sulla diversità di significato giuridico dei termini "dipendente" e "amministratore", respinge l'ipotesi che la disposizione censurata sia suscettibile di estensione analogica dall'una all'altra figura. Nondimeno ritiene che la ratio della previsione dell'art. 39 di tenere indenne la persona "processata ingiustamente per la sua attività di dipendente" sia da ricercare nella imputabilità sostanziale dell'operato di tale persona all'ente per il quale ha agito; caratteristica, questa, riscontrabile, a suo avviso, anche nell'attività gestoria dell'amministratore.
Anche a voler accedere alla non incontrovertibile ricostruzione dogmatica del giudice a quo in tema di imputazione degli atti, si deve rilevare che, così argomentando, egli seleziona un profilo di presunta assimilabilità delle due figure e lo pone come esclusivo ai fini dell'apprezzamento della portata prescrittiva della ratio. Svaluta quindi ogni altro elemento al quale il legislatore possa aver attribuito rilievo nello stabilire per i dipendenti un trattamento diverso e più favorevole rispetto agli amministratori. Deve invece osservarsi che, per una corretta impostazione del giudizio costituzionale di eguaglianza, occorre aver presenti tutti gli elementi giuridicamente rilevanti delle fattispecie poste a raffronto e verificare se essi siano riconducibili ad una ratio unitaria. Solo nel caso in cui una siffatta verifica dia esito positivo sarebbe infatti possibile censurare come discriminatoria la scelta diversificatrice del legislatore.
Ebbene, nel caso di specie vi è sicuramente un profilo rilevante che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente di appartenenza, investe la posizione del dipendente e non anche quella dell'amministratore: il rapporto di subordinazione. Mettere le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro, assumere quest'ultimo, oltre all'obbligo della retribuzione, i rischi e i corrispondenti oneri di protezione per tutto ciò che viene fatto dal lavoratore nello svolgimento della prestazione oggetto del rapporto, sono i tratti che caratterizzano il lavoro dipendente; tratti immediatamente percepibili allorché ci si riferisca alle qualifiche funzionali meno elevate, ma che non vengono meno quando, come nel caso degli alti funzionari o dei dirigenti, il lavoro richieda prestazioni professionali che, per qualità, comportino livelli di autonomia decisionale e poteri di gestione anche prossimi a quelli dell'amministratore. Si tratta sempre di conferire all'ente di appartenenza le proprie energie lavorative, ciò che non avviene per gli amministratori, la cui immedesimazione organica con l'ente si basa su un rapporto, variamente configurato in dottrina, ma che comunque non è di lavoro subordinato.
Anche nelle ipotesi in cui, esaminando isolatamente il contenuto delle attività alle quali sono chiamati dipendenti e amministratori, le due figure possono apparire più vicine, residua sempre un elemento differenziale sul quale è ben possibile al legislatore, senza superare i limiti della sua discrezionalità, costruire una disciplina diversificata in materia di indennizzabilità degli oneri di difesa sopportati dai dipendenti, per il caso in cui si trovino sottoposti ad un procedimento, all'esito del quale siano dichiarati esenti da responsabilità.
Se dunque si esaminano tutti i profili rilevanti delle fattispecie poste a raffronto, è agevole comprendere che nella disciplina di cui al censurato art. 39 della legge regionale n. 145 del 1980, non è riscontrabile alcunché di arbitrario, rientrando appieno nella discrezionalità del legislatore limitare il previsto beneficio ai soli dipendenti ovvero estenderlo anche agli amministratori.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge della Regione siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 (Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ragusa con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
  Presidente: Mirabelli 
  Redattore: Mezzanotte 
  Cancelliere: Di Paola 

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2000.26.1377)
Torna al Sommariohome




PRESIDENZA

Approvazione di modifica allo statuto dell'opera pia Istituto Pignatelli Gulì di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 107 del 4 maggio 2000, è stata approvata la modifica statutaria dell'opera pia Istituto Pignatelli Gulì di Palermo.
(2000.20.1032)
Torna al Sommariohome




   

Approvazione del nuovo statuto organico dell'opera pia Lo Gioco Pantorno di Leonforte.

Con decreto presidenziale n. 108 del 4 maggio 2000, è stato approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Lo Gioco Pantorno di Leonforte, composto da n. 22 articoli.
(2000.20.1033)
Torna al Sommariohome




   

Ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Istituto autonomo case popolari di Siracusa.

Con decreto presidenziale n. 115/Gr.VII/SG del 17 maggio 2000, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 865/71, il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Siracusa è stato ricostituito, per la durata di cinque anni, nella seguente composizione:
-  Oliva Michele Aldo, nato a Solarino (SR) l'1 ottobre 1951, e Li Gioi Elia, nato ad Avola il 10 ottobre 1946, quali componenti in rappresentanza della Provincia regionale di Siracusa;
-  Censabella Paolo, nato a Centuripe (EN) il 28 giugno 1952, e Greco Giovanni, nato a Floridia (SR) il 26 luglio 1944, quali componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
-  avv. Paolo Amenta, nato a Canicattini Bagni (SR) il 25 agosto 1960, quale componente in rappresentanza degli assegnatari di alloggi economici e popolari;
-  Aglieco Sebastiano, nato a Siracusa il 22 settembre 1965, quale componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative.
Il sig. Oliva Michele Aldo ed il sig. Li Gioi Elia sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Siracusa.
(2000.20.1078)
Torna al Sommariohome




   

Passaggio dal patrimonio indisponibile a quello disponibile della Regione siciliana di un immobile sito nel comune di Lercara Friddi.

Con decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 1866 del 28 marzo 2000, è stato disposto il passaggio dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile della Regione siciliana dell'immobile di tipo A sito in Lercara Friddi (PA), viale Autonomia Siciliana, iscritto in catasto al foglio 21, particella 322.
(2000.21.1083)
Torna al Sommariohome




   

Passaggio dal patrimonio indisponibile a quello disponibile della Regione siciliana di un immobile sito nel comune di S. Caterina Villaermosa.

Con decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 1867 del 28 marzo 2000, è stato disposto il passaggio dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile della Regione siciliana dell'immobile sito in S. Caterina Villaermosa (CL), piazza Municipio, iscritto in catasto al foglio 48/E, particella 201.
(2000.21.1085)
Torna al Sommariohome




   

Passaggio dal patrimonio indisponibile a quello disponibile della Regione siciliana di un immobile sito nel comune di Randazzo.

Con decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 1868 del 28 marzo 2000, è stato disposto il passaggio dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile della Regione siciliana dell'immobile denominato Autostazione, di tipo A, sito in Randazzo tra le vie Tagliamento, Basile e Vittorio Veneto, iscritto in catasto al foglio 54/A, particelle 447/b-c-d-h-i e 706 del precitato comune.
(2000.21.1082)
Torna al Sommariohome




   

Passaggio dal patrimonio indisponibile a quello disponibile della Regione siciliana di un immobile sito nel comune di Alcamo.

Con decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 1869 del 28 marzo 2000, è stato disposto il passaggio dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile della Regione siciliana dell'immobile denominato Autostazione di tipo C, sito in Alcamo (TP), piazza della Repubblica, iscritto in catasto al foglio 124/D, particella 1005.
(2000.21.1084)
Torna al Sommariohome




   

Vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine ai sensi della legge n. 560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96. Integrazione.

Il comunicato relativo alla vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine, ai sensi della legge n. 560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 31 marzo 2000, è stato integrato da quanto segue:
PIANO DI VENDITA

ME/627 - FURNARI - Via Prestipaolo, 156
Foglio di mappa 3, partita 1002132 concessione edilizia n. 78/82 del 31 agosto 1982; abitabilità del 4 dicembre 1986; anno ultimazione lavori 1986.
-  De Luca Giovanni; scala A, piano 1, interno 160, vani catastali 5,5; appartamento: superficie mq. 70, valutazione L. 77.962.500, subalterno 4, categoria A/2, classe 7; terrazzo a livello giardinetto piano terra mq. 160, valore incluso; notaio G. Furitano, 1 giugno 1987, rep. 9643, racc. 2694.
(2000.21.1122)
Torna al Sommariohome



   


ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità provvisoria da erogare alle ditte proprietarie degli immobili siti nel comune di Palermo per l'esecuzione dei lavori d'irrigazione San Leonardo Ovest - IV lotto - comprensorio di Villabate.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato

Torna al Sommariohome





Riforma del decreto 27 giugno 1991, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nei comuni di Mazzarino, Butera e Mussomeli.

Con decreto n. 507 dell'8 maggio 2000, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha riformato il decreto n. 1243 del 27 giugno 1991, con il quale veniva pronunciata l'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, dei beni immobili siti nei comuni di Mazzarino, Butera e Mussomeli.
Pertanto, il decreto n. 1243 del 27 giugno 1991 viene riformato al numero d'ordine 8 così come appresso specificato:
8)  ditta catastale Ippolito Crocifissa, nata a Sutera il 23 settembre 1923 livellaria per 1/2; Lanza Branciforti Sofia di Pietro, concedente; Nicastro Salvatore, nato a Sutera il 26 dicembre 1956, codice fiscale LMB CML 56T66 L016Z; Lombardo Paolina, nata a Sutera il 3 novembre 1935, codice fiscale LMB PLN 35S43 L016H; Lombardo Onofria, nata a Sutera il 3 agosto 1945, codice fiscale LMB NFR 45M43 L016A. Partita catastale 23608, foglio di mappa 75, particella 234, Ha. 1.66.40, indennità di espropriazione L. 4.992.000. Ordinativo di pagamento n. 37 dell'1 dicembre 1989.
(2000.20.1037)
Torna al Sommariohome



   


ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed alcuni istituti di credito per la disciplina dei finanziamenti per il recupero degli immobili del centro storico di Palermo.

Con decreto n. 170 del 3 aprile 2000, l'Assessore per il bilancio e le finanze ha approvato la convenzione stipulata in data 29 marzo 2000 tra l'Assessorato del bilancio e delle finanze e la Banca di Palermo S.p.A., in attuazione del comma 4° dell'art. 125 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per la disciplina della garanzia sussidiaria regionale relativa ai finanziamenti concessi dagli Istituti di credito per il recupero degli immobili del centro storico di Palermo.

Con decreto n. 171 del 3 aprile 2000, l'Assessore per il bilancio e le finanze ha approvato la convenzione stipulata in data 29 marzo 2000 tra l'Assessorato del bilancio e delle finanze e il Banco di Sicilia S.p.A. di Palermo, in attuazione del comma 4° dell'art. 125 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per la disciplina della garanzia sussidiaria regionale relativa ai finanziamenti concessi dagli Istituti di credito per il recupero degli immobili del centro storico di Palermo.

Con decreto n. 172 del 3 aprile 2000, l'Assessore per il bilancio e le finanze ha approvato la convenzione stipulata in data 29 marzo 2000 tra l'Assessorato del bilancio e delle finanze e la Banca mercantile italiana S.p.A. di Palermo, in attuazione del comma 4° dell'art. 125 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per la disciplina della garanzia sussidiaria regionale relativa ai finanziamenti concessi dagli Istituti di credito per il recupero degli immobili del centro storico di Palermo.

Con decreto n. 199 del 18 aprile 2000, l'Assessore per il bilancio e le finanze ha approvato la convenzione stipulata in data 11 aprile 2000 tra l'Assessorato del bilancio e delle finanze e la Banca popolare Sant'Angelo s.c.r.l. di Palermo, in attuazione del comma 4° dell'art. 125 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per la disciplina della garanzia sussidiaria regionale relativa ai finanziamenti concessi dagli Istituti di credito per il recupero degli immobili del centro storico di Palermo.
(2000.21.1106)
Torna al Sommariohome



   


ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 522/I/VII del 5 maggio 2000, il rag. Anna Maria D'Ignoti, nata a Palermo il 13 agosto 1961 e residente in Palermo, via alla Falconara n. 43, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa Sole, con sede nel comune di Cianciana, in sostituzione del commissario liquidatore, avv. Giovanni Todaro.
(2000.21.1111)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 523/I/VII del 5 maggio 2000, il dott. Salvatore Rizzo, nato a Racalmuto il 5 aprile 1949 e residente in Agrigento, via S. Francesco n. 5, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Gruppo teatro stabile Città di Agrigento, con sede nel comune di Agrigento, in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Domenico Lombardo.
(2000.21.1112)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 536/I/VII dell'11 maggio 2000, il dott. Ciro Zambito, nato a Ribera il 15 giugno 1966 e residente in Ribera, via A. da Mosto, fraz. Seccagrande, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa La Proletaria, con sede nel comune di Cattolica Eraclea, in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Domenico Lombardo.
(2000.21.1113)
Torna al Sommariohome




   

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa Dipendenti acquedotto etneo, con sede in Gravina di Catania.

Con decreto n. 539 dell'11 maggio 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, si è ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 2000 la gestione commissariale della società cooperativa Dipendenti acquedotto etneo, con sede in Gravina di Catania, disposta con decreto n. 2422 e prorogata con i decreti n. 717 e n. 2385.
Viene confermato nell'incarico il dott. Giovanni Confalone.
(2000.20.1070)
Torna al Sommariohome




   

Nomina del rappresentante dell'INPS in seno alla commissione provinciale per l'artigianato istituita presso la Camera di commercio di Catania.


Con decreto n. 592/I/XIII del 17 maggio 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott. Antonino La Marca, nato ad Alimena (PA) il 27 ottobre 1945, è stato nominato quale rappresentante dell'INPS di Catania, in seno alla commissione provinciale per l'artigianato, istituita presso la Camera di commercio di Catania.
(2000.21.1116)
Torna al Sommariohome




   

Nomina del rappresentante dell'INPS in seno alla commissione provinciale per l'artigianato istituita presso la Camera di commercio di Ragusa.


Con decreto n. 593/I/XIII del 17 maggio 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott. Giovanni Coci, nato a Catania il 6 agosto 1944, è stato nominato rappresentante dell'INPS di Ragusa in seno alla commissione provinciale per l'artigianato, istituita presso la Camera di commercio di Ragusa.
(2000.21.1115)
Torna al Sommariohome




   

Individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a designare il proprio rappresentante nel consiglio della Camera di commercio di Enna.

Con decreto n. 602/I/XV del 17 maggio 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha individuato, ai sensi dell'art. 5 del D.P. n. 45/97, le organizzazioni apparentate CGIL-CISL-UIL quali soggetti legittimati a designare il proprio rappresentante nel consiglio della Camera di commercio di Enna.
(2000.21.1089)
Torna al Sommariohome



   


ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Approvazione del nuovo statuto della fondazione Istituto Duca di Carcaci dell'Immacolata Concezione, con sede in Catania.

Con decreto n. 922/XVIII del 14 giugno 2000, l'Assessore per gli enti locali ha approvato il nuovo statuto della fondazione Istituto Duca di Carcaci dell'Immacolata Concezione, con sede in Catania, adottato con atto pubblico del 26 aprile 2000, repertorio n. 15336, ai rogiti dr. Giuseppe Reina notaio in Catania, depositato per la registrazione a Catania il 27 aprile 2000.
(2000.25.1303)
Torna al Sommariohome



   


ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Autorizzazione all'installazione di un impianto di distribuzione carburanti per natanti in navigazione in acque extra-comunitarie nel porto di Pozzallo in favore della ditta Asta Salvatore, con sede in Comiso.

Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 217 del 22 marzo 2000, registrato all'ufficio del registro di Ragusa in data 30 marzo 2000, è stata rilasciata, alla ditta Asta Salvatore, con sede in Comiso (RG), via dei Roveri n. 11, codice fiscale STA SVT 50D11 C972M, l'autorizzazione per l'installazione di un impianto di distribuzione carburanti destinato a provviste di bordo per imbarcazioni che operano in acque extra-comunitarie nel porto di Pozzallo (RG).
La suddetta autorizzazione è stata accordata per la durata di anni dieci decorrenti dal 22 marzo 2000.
(2000.21.1126)
Torna al Sommariohome




   

Autorizzazione all'installazione di un impianto di distribuzione carburanti per natanti in navigazione in acque comunitarie nel porto di Pozzallo in favore della ditta Asta Salvatore, con sede in Comiso.

Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 218 del 22 marzo 2000, registrato all'ufficio del registro di Ragusa in data 30 marzo 2000, è stata rilasciata, alla ditta Asta Salvatore, con sede in Comiso (RG), via dei Roveri n. 11, codice fiscale STA SVT 50D11 C972M, l'autorizzazione ad installare nel porto di Pozzallo (RG) un impianto di distribuzione carburanti destinato a provviste di bordo per imbarcazioni che operano in acque comunitarie.
La suddetta autorizzazione è stata accordata per la durata di anni dieci decorrenti dal 22 marzo 2000.
(2000.21.1125)
Torna al Sommariohome




   

Autorizzazione all'installazione di un impianto di distribuzione carburanti per natanti in navigazione in acque extra-comunitarie nel porto di Pozzallo in favore della ditta Moscuzza Vincenzo & C., con sede in Siracusa.

Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 219 del 22 marzo 2000, registrato all'ufficio del registro di Ragusa in data 31 marzo 2000, è stata rilasciata alla ditta Moscuzza Vincenzo & C. s.r.l., con sede in Siracusa, via Garibaldi n. 10, codice fiscale n. 00767550890, l'autorizzazione ad installare nel porto di Pozzallo (RG) un impianto di distribuzione carburanti destinato a provviste di bordo per imbarcazioni che operano in acque extra-comunitarie.
La suddetta autorizzazione è stata accordata per la durata di anni dieci decorrenti dal 22 marzo 2000.
(2000.21.1124)
Torna al Sommariohome




Autorizzazione all'installazione di un impianto di distribuzione carburanti per natanti in navigazione in acque comunitarie nel porto di Pozzallo in favore della ditta Moscuzza Vincenzo & C., con sede in Siracusa.

Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 220 del 22 marzo 2000, registrato all'ufficio del registro di Ragusa in data 31 marzo 2000, è stata rilasciata alla ditta Moscuzza Vincenzo & C. s.r.l., con sede in Siracusa, via Garibaldi n. 10, codice fiscale n. 00767550890, l'autorizzazione ad installare nel porto di Pozzallo (RG) un impianto di distribuzione carburanti destinato a provviste di bordo per imbarcazioni che operano in acque comunitarie.
La suddetta autorizzazione è stata accordata per la durata di anni dieci decorrenti dal 22 marzo 2000.
(2000.21.1123)
Torna al Sommariohome




   

Proroga della reggenza della Direzione industria.

Con decreto n. 395 del 12 maggio 2000 dell'Assessore per l'industria, la reggenza della Direzione industria di questo Assessorato e le relative funzioni di Direttore regionale sono attribuite al dirigente superiore del ruolo del personale amministrativo della Regione siciliana dr. Beniamino Landolina, per ulteriori mesi sei e, comunque, sino all'applicazione della legge di riforma dell'Amministrazione regionale.
(2000.21.1121)
Torna al Sommariohome



   


ASSESSORATO DELLA SANITA'

Esonero dall'obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria per i farmacisti e per il personale addetto alla vendita e alla distribuzione all'ingrosso di alcuni prodotti destinati alle farmacie.

Con decreto n. 31775 del 9 maggio 2000 dell'Assessore per la sanità, l'art. 1 del decreto n. 29356 del 2 luglio 1999 è stato così modificato: "I farmacisti ed il personale addetto alla vendita in farmacia del parafarmaco e/o di altre categorie merceologiche e di alimenti preconfezionati nonché il personale addetto alla distribuzione dei medesimi prodotti destinati alle farmacie, sono esonerati dall'obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria, ex art. 14, legge n. 283/62 ed art. 37, D.P.R. n. 327/80.
(2000.20.1063)
Torna al Sommariohome


CIRCOLARI




ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 16 giugno 2000, prot. n. 1274.
Direttiva interassessoriale sull'applicazione della legge n. 476/98 riguardante la convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale e le modifiche alla legge n. 184/83 in materia di minori stranieri.

Alle Province regionali
Ai sindaci dei comuni dell'Isola
Ai direttori generali delle Aziende UU.SS.LL.
Ai capi settore assistenza sanitaria di base delle Aziende UU.SS.LL.
e, p.c.  Ai presidenti di Corte d'appello della Regione siciliana 

Ai presidenti dei tribunali per i minorenni della Regione siciliana
La legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Modifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1993, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri" entrata in vigore il 2 maggio 2000, identifica quali interlocutori dei tribunali per i minorenni i servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati con il contributo dei servizi delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere (art. 29 bis, comma 4, e art. 34) sia nella fase dell'informazione, preparazione e valutazione delle coppie aspiranti all'adozione, sia nella fase successiva di assistenza e sostegno al nuovo nucleo adottivo. La stessa legge, in attuazione dell'art. 39bis, comma 1°, assegna alle Regioni ed alle Province autonome, nell'ambito delle loro competenze, il compito di sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere gli interventi previsti dalla legge, vigilando sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale al fine di garantire livelli adeguati di intervento.
Da un'indagine svolta dall'Assessorato degli enti locali sull'istituzione dell'Ufficio di servizio sociale (art. 5, legge regionale n. 22/86) in tutti i comuni dell'Isola, è emerso che su 378 comuni (complessivamente i comuni della Sicilia sono 390) in ben 249 non è prevista in organico la presenza della figura professionale dell'assistente sociale, da qui la necessità di stabilire opportune direttive per ovviare a tale carenza e per regolamentare la necessaria collaborazione con le Aziende sanitarie ai fini dell'applicazione della legge citata in oggetto.
Pertanto, alla luce di quanto sopra ed in base agli artt. 17 e 48 della legge regionale n. 22/86, si definiscono le competenze degli enti locali e delle Aziende sanitarie per le procedure preliminari all'adozione, elencate nell'art. 29bis, comma 4, della legge n. 476/98.
All'informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure nonché sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà provvedono sia i servizi sociali dei comuni che i consultori familiari presenti sul territorio.
Alla preparazione degli aspiranti all'adozione nonché all'acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli stessi, e di ogni altro elemento utile per la valutazione della loro idoneità, provvedono in collaborazione, gli assistenti sociali dei servizi sociali dei comuni e gli psicologi dei consultori familiari.
La dichiarazione di disponibilità all'adozione verrà trasmessa dal tribunale dei minorenni al comune di residenza degli aspiranti genitori, che ne invierà copia al distretto sanitario competente territorialmente nonché al comune capofila, corrispondente a quello in cui ha sede il distretto sanitario. Le successive procedure saranno eseguite, per la parte spettante agli enti locali, dall'assistente sociale del comune di residenza degli aspiranti genitori, in mancanza di questa figura professionale, il comune capofila ne stabilirà l'affidamento ad altra assistente sociale appartenente al comune più vicino. Per la parte spettante alle Aziende sanitarie, tali procedure saranno eseguite dallo psicologo del consultorio familiare competente per territorio, in mancanza della specifica figura professionale, il distretto sanitario ne stabilirà l'affidamento ad altro psicologo appartenente al consultorio più vicino.
Qualora in tutto il territorio distrettuale, che ai fini dell'attuazione della legge di cui trattasi viene identificato, anche per gli enti locali, con il distretto sanitario, mancasse la figura professionale dell'assistente sociale, la Provincia territorialmente competente provvederà ad affidare l'esecuzione delle procedure necessarie per l'adozione all'assistente sociale del comune più vicino di altro distretto; nel caso mancasse la figura professionale dello psicologo, l'Azienda sanitaria territorialmente competente provvederà ad affidare l'esecuzione di tali procedure allo psicologo del consultorio familiare più vicino di altro distretto.
Nell'ambito della collaborazione prestata dalle Aziende sanitarie riguardo alle procedure citate, l'impegno orario dello psicologo non dovrà comunque superare il 10% dell'ammontare dell'orario di servizio, in considerazione del fatto che a tale figura professionale sono demandate anche altre competenze specifiche dell'attività del consultorio familiare.
Relativamente all'individuazione del comune capofila, corrispondente a quello in cui ha sede il distretto sanitario, ai fini dell'attuazione della legge in questione, si allega elenco dei comuni dell'Isola con l'indicazione delle aree distrettuali.
I presidenti delle Corti d'appello che leggono, per conoscenza, sono pregati di dare la più ampia diffusione della presente nota alle autorità giudiziarie interessate.
Si sottolinea, infine, che in data 3 maggio 2000 si è insediata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, via Veneto n. 56 - Roma, la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'art. 3 della legge n. 476/98, che ha il compito di collaborare con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, autorizzare gli enti di cui all'art. 39ter, curando la tenuta del relativo albo, vigilando sul loro operato e revocando l'autorizzazione nel caso di gravi inadempienze, insufficienza e violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni di vigilanza sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale istituiti dalle Regioni e Province autonome di cui all'art. 39bis.
L'Assessore per gli enti locali  L'Assessore per la sanità     BARBAGALLO LO MONTE 


Allegato
Elenco Aree Distrettuali della Sicilia
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Comuni capofila  Comuni aree distrettuali 
Agrigento  Aragona, S. Angelo Muxaro, Comitini, Favara, Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana, Lampedusa e Linosa, Raffadali, Joppolo Giancaxio, S. Elisabetta. 
Bivona  S. Stefano di Quisquina, Alessandria della Rocca, S. Biagio Platani, Cianciana. 
Canicattì  Castrofilippo, Naso, Camastra, Racalmuto, Grotte, Ravanusa, Campobello di Licata. 
Casteltermini  S. Giovanni Gemini, Cammarata. 
Licata  Palma di Montechiaro. 
Ribera  Calamonaci, Cattolica Eraclea, Montallegro, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula. 
Sciacca  Menfi, S. Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, Caltabellotta, Montevago. 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Comuni capofila  Comuni aree distrettuali 
Caltanissetta  S. Caterina Villarmosa, Resuttano, Riesi, Sommatino, Delia. 
Gela  Niscemi, Mazzarino, Butera. 
Mussomeli  Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba. 
San Cataldo  Marianopoli, Serradifalco, Montedoro, Bompensiere, Milena. 

PROVINCIA DI CATANIA

Comuni capofila  Comuni aree distrettuali 
Adrano  Biancavilla, S. Maria di Licodia, Ragalna. 
Caltagirone  Mirabella Imbaccari, S. Michele di Ganzaria, S. Cono, Grammichele, Mazzarrone, Vizzini, Licodia Eubea, Mineo. 
Acireale  S. Venerina, Zafferana Etnea, Acicatena, Aci S. Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Castello. 
Bronte  Randazzo, Maletto, Maniace, Riposto, Mascali. 
Catania  Misterbianco, Motta S. Anastasia. 
Giarre  Milo, S. Alfio, Linguaglossa, Piedimonte Etneo, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo, Calatabiano. 
Paternò  Belpasso. 
Gravina di Catania  S. Giovanni La Punta, Valverde, S. Gregorio di Catania, Tremestieri Etneo, Mascalucia, S. Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo, S. Agata Li Battiati, Pedara, Nicolosi, Trecastagni, Viagrande. 
Palagonia  Militello Val di Catania, Scordia, Ramacca, Castel di Iudica, Raddusa. 

PROVINCIA DI ENNA

Comuni capofila  Comuni aree distrettuali 
Agira  Regalbuto, Leonforte, Assoro, Nissoria. 
Enna  Villarosa,Calascibetta, Valguarnera Caropepe, Centuripe, Catenanuova. 
Nicosia  Sperlinga, Troina, Cerami, Gagliano Castelferrato. 
Piazza Armerina  Aidone, Barrafranca, Pietraperzia. 

PROVINCIA DI MESSINA

Comuni capofila  Comuni aree distrettuali 
Lipari  Leni, Malfa, S. Maria Salina. 
Messina  Scaletta Zanclea, Itala, Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Roccalumera, Pa gliara, Mandanici, Furci Siculo, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Terme, Alì. 
Milazzo  Pace del Mela, Gualtieri Sicaminò, S. Lucia del Mela, S. Filippo del Mela, Spadafora, Valdina, Venetico, Roccavaldina, Torregrotta, Monforte S. Giorgio, Condrò, S. Pier Niceto. 
Barcellona P.G.  Merì, Montalbano Elicona, Basicò, Tripi, Terme Vigliatore, Castroreale, Rodì Milici, Furnari, Falcone, Novara di Sicilia, Mazzarrà S. Andrea, Fondachelli Fantina. 
Mistretta  Castel di Lucio, Capizzi, Reitano, S. Stefano Camastra, Motta d'Affermo, Pettineo, Tusa. 
Patti  Oliveri, Montagnareale, Librizzi, S. Piero Patti, Raccuja, Floresta, Brolo, Ficarra, Sinagra, Ucria, Gioiosa Marea, Piraino, S. Angelo di Brolo. 
S. Agata di Militello  S. Marco d'Alunzio, Militello Rosmarino, Alcara Li Fusi, Acquedolci, S. Fratello, Caronia, Capo d'Orlando, Caprileone, Frazzanò, Mirto, Longi, Castell'Umberto, Naso, S. Salvatore di Fitalia, Tortorici, Galati Mamertino. 
Taormina  Castelmola, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Letojanni, Motta Camastra, Francavilla di Sicilia, Moio Alcantara, Malvagna, Roccella Valdemone, S. Domenica Vittoria, Cesarò, S. Teodoro, Giardini Naxos, Graniti, Gaggi, Motta S. Anastasia, S. Teresa Riva, S. Alessio Siculo, Forza d'Agrò, Savoca, Casalvecchio Siculo, Antillo, Limina, Roccavaldina. 

PROVINCIA DI PALERMO

Comuni capofila  Comuni aree distrettuali 
Cefalù  Lascari, Gratteri, Campofelice di Roccella, Collesano, S. Mauro Castelverde, Castelbuono, Isnello, Pollina. 
Carini  Torretta, Capaci, Isola delle Femmine, Terrasini, Cinisi. 
Petralia Sottana  Petralia Soprana, Blufi, Bompietro, Alimena, Polizzi Generosa, Castellana Sicula, Scillato, Gangi, Geraci Siculo. 
Misilmeri  Marineo, Bolognetta, Godrano, Mezzojuso, Ciminna, Baucina, Ventimiglia di Sicilia, Cefalà Diana, Villafrati, Campofelice di Fitalia. 
Termini Imerese  Trabia, Caccamo, Sciara, Cerda, Aliminusa, Montemaggiore Belsito, Caltavuturo, Sclafani Bagni. 
Lercara Friddi  Castronovo di Sicilia, Vicari, Roccapalumba, Palazzo Adriano, Prizzi, Valledolmo, Alia. 
Bagheria  S. Flavia, Ficarazzi, Casteldaccia, Altavilla Milicia. 
Corleone  Campofiorito, Roccamena, Bisacquino, Contessa Entellina, Chiusa Sclafani, Giuliana. 
Partinico  Balestrate, Trappeto, Montelepre, Borgetto, Giardinello, S. Giuseppe Jato, S. Cipirello, Camporeale. 
Palermo  Ustica, Villabate, Monreale, Piana degli Albanesi, Altofonte, S. Cristina Gela, Belmonte Mezzagno.  

PROVINCIA DI RAGUSA

Comuni capofila  Comuni aree distrettuali 
Vittoria  Acate, Comiso. 
Ragusa  Chiaramonte, Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, S. Croce Camerina. 
Modica  Scicli, Ispica, Pozzallo. 

PROVINCIA DI SIRACUSA

Comuni capofila  Comuni aree distrettuali 
Noto  Avola, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini. 
Augusta  Melilli. 
Siracusa  Priolo Gargallo, Floridia, Solarino, Canicattini Bagni, Sortino, Palazzolo Acreide, Buscemi, Cassaro, Ferla, Buccheri. 
Lentini  Carlentini, Francofonte. 

PROVINCIA DI TRAPANI

Comuni capofila  Comuni aree distrettuali 
Trapani  Paceco, Favignana, Erice, Valderice, S. Vito Lo Capo, Custonaci, Buseto Palizzolo. 
Pantelleria   
Marsala  Petrosino. 
Mazara del Vallo  Salemi, Vita, Gibellina. 
Castelvetrano  Campobello di Mazara, S. Ninfa, Poggioreale, Salaparuta, Partanna. 
Alcamo  Castellammare del Golfo, Calatafimi. 

(2000.26.1368)


Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 11 -  89 -  86 -  54 -  24 -  90 -