REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 LUGLIO 2000 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

TLEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 luglio 2000, n. 13.
Norme per il trasferimento, a titolo gratuito, dal l'ESA ai comuni di Ragusa ed Ispica rispettivamente del frigomacello e del mercato ortofrutticolo  pag.


LEGGE 3 luglio 2000, n. 14.
Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione siciliana. Attuazione della direttiva 94/22.CE.  pag.


LEGGE 3 luglio 2000, n. 15.
Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo  pag. 14 


DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 18 aprile 2000.
Nomina del Vice Commissario per l'attuazione degli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani  pag. 21 


ORDINANZA PRESIDENZIALE 10 maggio 2000.
Nomina del Vice Commissario per la predisposizione dello schema del piano di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione siciliana.   pag. 22 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 26 giugno 2000.
Indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 2000-2001 e numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia.  pag. 22 


DECRETO 4 luglio 2000.
Disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia per la stagione venatoria 2000-2001  pag. 24 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 15 giugno 2000.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area comprendente il bacino idrografico del Vallone Pantano e limitrofa singolarità geografica di Casa Cannicella, ricadente nel territorio comunale di Siculiana e Montallegro  pag. 26 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 10 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 28 


DECRETO 11 maggio 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000  pag. 28 


DECRETO 22 giugno 2000.
Approvazione della convenzione per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana  pag. 29 

Assessorato della sanità

DECRETO 12 maggio 2000.
Approvazione della graduatoria relativa alla selezione per la corresponsione dell'indennità annua di collaborazione informatica spettante ai medici di medicina generale.  pag. 32 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 11 maggio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Butera  pag. 40 


DECRETO 11 maggio 2000.
Approvazione del piano particolareggiato degli insediamenti produttivi del comune di Butera  pag. 41 


DECRETO 11 maggio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltagirone  pag. 43 

DECRETO 11 maggio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltagirone  pag. 45 


DECRETO 11 maggio 2000.
Autorizzazione del progetto delle Ferrovie dello Stato S.p.A. relativo alla soppressione di passaggi a livello nel comune di Capo d'Orlando  pag. 46 


DECRETO 11 maggio 2000.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione del nuovo tribunale e procura della Repubblica, sito nel comune di Marsala  pag. 47 


DECRETO 11 maggio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di San Michele di Ganzaria  pag. 48 


DECRETO 11 maggio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Vizzini per la realizzazione di un istituto di ricovero per minori  pag. 49 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 50 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù d'ac quedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per lavori irrigui nel comprensorio S. Leonardo Ovest - 3° lotto - Distribuzione distretto irriguo Eleuterio, comuni di Bagheria e Misilmeri  pag. 56 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Proroga del termine di attività per disoccupati di cui al piano FSE 99 - POP Sicilia 1994/99  pag. 60 

CIRCOLARI
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 11 maggio 2000, n. 5.
Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 32 - Legge regionale 19 agosto 1999, n. 15, art. 4 - Razionalizzazione e armonizzazione tassi di interesse  pag. 61 

Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 14 giugno 2000, n. 3.
Direttive sulle modalità di ricovero presso strutture socio-assistenziali dei disabili mentali  pag. 61 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 29 giugno 2000, prot. n. 5256.
Chiarimenti sulla circolare n. 2/FP dell'8 giugno 2000 - Integrazioni  pag. 62 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 3 luglio 2000, n. 1028.
Ordinanza ministeriale 31 marzo 2000 - Emergenza idrica nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. Attuazione art. 5  pag. 64 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA CORRIGE
Assessorato dei lavori pubblici

Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo di mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre novembre-dicembre 1999  pag. 64 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato della sanità

DECRETO 30 giugno 2000.
Graduatoria provvisoria dei medici di medicina generale, valida per l'anno 2000.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 3 luglio 2000, n. 13.
Norme per il trasferimento, a titolo gratuito, dal l'ESA ai comuni di Ragusa ed Ispica rispettivamente del frigomacello e del mercato ortofrutticolo.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA) è autorizzato a trasferire ai comuni di Ragusa ed Ispica le strutture, le aree di pertinenza, i macchinari e le attrezzature facenti parte rispettivamente dei complessi industriali Centro carni (frigomacello) e mercato ortofrutticolo realizzati dall'ESA stesso nella zona industriale di Ragusa e in contrada Rio Favara di Ispica.
2. Le amministrazioni comunali interessate, destinatarie del trasferimento degli immobili e delle attrezzature rispettivamente ricadenti nel proprio territorio, utilizzano i beni loro ceduti secondo le finalità originarie o per altre finalità produttive.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 luglio 2000.
  CAPODICASA 

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1053
«Norme per il trasferimento dall'ESA, a titolo gratuito, al comune di Ragusa del frigomacello».
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato La Grua il 9 marzo 2000.
Tramesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 3 aprile 2000.
Esaminato in Commissione nella seduta n. 163 del 4 aprile 2000.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 163 del 4 aprile 2000.
Relatore: La Grua.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 307 del 24 maggio 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 311 del 20 giugno 2000.
(2000.25.1326)
Torna al Sommariohome





LEGGE 3 luglio 2000, n. 14.
Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione siciliana. Attuazione della direttiva 94/22.CE.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina la prospezione, la ricerca, la coltivazione, il trasporto e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione siciliana in conformità alle direttive della Comunità Europea, nella salvaguardia degli interessi nazionali.
2. Sono altresì disciplinati dalla presente legge la ricerca e la coltivazione di giacimenti di gas diversi dagli idrocarburi nonché delle risorse geotermiche.
Art. 2.
Definizioni

1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) Assessore: l'Assessore per l'industria, autorità competente al conferimento dei titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione, trasporto e stoccaggio di idrocarburi, che si avvale, per l'istruttoria ed il controllo sull'esercizio dell'attività, del Corpo regionale delle miniere, Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia;
b)URIG: Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia;
c)Consiglio: Consiglio regionale delle miniere di cui alla legge regionale 6 dicembre 1948, n. 48;
d)GURS:  Gazzetta ufficiale della Regione siciliana;
e)BUIG: Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;
f)GUCE: Gazzetta ufficiale della Comunità Europea.
Art. 3.
Requisiti soggettivi

1. I permessi di prospezione e di ricerca e le concessioni di coltivazione e di stoccaggio sono rilasciati con decreto dell'Assessore, sentito il Consiglio, a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate agli impegni programmati.
2. I permessi di prospezione e di ricerca e le concessioni di coltivazione e di stoccaggio sono accordati a soggetti italiani o di altri stati membri dell'Unione europea, nonché, a soggetti di altri Paesi, a condizione di reciprocità.
Art. 4.
Contitolarità

1. I permessi di prospezione e di ricerca e le concessioni di coltivazione e di stoccaggio possono essere accordati anche in contitolarità a più soggetti, fra quelli citati all'articolo 3, secondo le quote indicate nell'istanza di conferimento. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'Amministrazione regionale e con i terzi.
2. I contitolari sono solidalmente tenuti verso l'Amministrazione regionale per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei terzi.
Art. 5.
Trasferimento di titolarità

1. Il trasferimento del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione o di quote degli stessi, è autorizzato con decreto dell'Assessore, sentiti i contitolari.
2. I trasferimenti sono validi a tutti gli effetti dalla data di registrazione dell'atto di cessione presso gli uffici competenti.
3. Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso o della concessione nel caso di mancata esecuzione dei programmi di lavoro.
Art. 6.
Pubblica utilità

1. I proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro del permesso o della concessione non possono opporsi alle operazioni di prospezione, ai lavori di ricerca ed ai lavori necessari per la coltivazione e sfruttamento del giacimento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni.
2. Il permissionario e il concessionario sono tenuti a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio dell'attività.
3. Il permissionario o il concessionario almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori deve notificare ai proprietari o possessori dei fondi interessati le operazioni relative alle opere che intende realizzare.
4. Entro il perimetro del permesso o della concessione tutte le opere necessarie, comprese quelle per il deposito, il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzazione del minerale, per la produzione e trasmissione dell'energia ed in generale per il migliore sviluppo e valorizzazione del giacimento nonché per la conduzione e la sicurezza dell'attività estrattiva, previste nel programma dei lavori, sono considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'articolo 34 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Quando le opere debbono eseguirsi fuori dal perimetro dell'area concessa in permesso o concessione, l'Assessore, su richiesta del permissionario o concessionario, sentito l'URIG, ha facoltà di dichiarare la pubblica utilità determinando provvisoriamente l'indennità e disponendone il deposito.
6. Su richiesta del permissionario o del concessionario, l'Assessore dichiara l'occupazione d'urgenza sia dentro che fuori il perimetro dell'area, o su richiesta del proprietario o possessore dei terreni, può prescrivere un deposito cauzionale in attesa dell'accertamento dei danni arrecati.
7. I provvedimenti di occupazione temporanea e d'urgenza sono resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente.
8. Non sono soggetti ad alcun provvedimento autorizzatorio, nulla osta, assenso comunque denominato, le opere temporanee per attività di prospezione e di ricerca, sia in superficie che nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.
9. I programmi di lavoro a cura del permissionario o concessionario devono essere depositati presso i comuni dove deve aver luogo l'occupazione d'urgenza e l'espropriazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7.
Adempimenti comuni

1. Il permissionario ed il concessionario sono tenuti ad adottare ogni cautela per la salvaguardia dell'ambiente e dell'interesse pubblico ai sensi della normativa vigente. L'Assessore, sentito il Consiglio, sancisce con apposito provvedimento, ove occorra anche nel corso delle vigenze del permesso e della concessione, le opportune prescrizioni per la tutela dei predetti interessi.
2. Il permissionario ed il concessionario sono tenuti all'osservanza del provvedimento di cui al comma 1, rispondendo delle trasgressioni ad ogni effetto.
Art. 8.
Disposizioni comuni

1. L'Assessore, con decreto, sentito il Consiglio, approva il disciplinare tipo per i permessi di prospezione, di ricerca, e per le concessioni di coltivazione e il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi in giacimento, prevedendo negli stessi possibili forme di collaborazione tra concedente ed operatori del settore al fine di promuovere investimenti e occupazione nella Regione siciliana.
2. I nuovi disciplinari tipo sono pubblicati nella GURS e comunicati al Ministero dell'Industria per l'eventuale pubblicazione nel BUIG; sono altresì trasmessi alla Commissione Europea per la pubblicazione nella GUCE.
3. Il conferimento o l'esercizio di un titolo minerario per prospezione, ricerca, coltivazione o stoccaggio di idrocarburi non può essere in nessun caso subordinato alla partecipazione della Regione o di altra amministrazione provinciale o locale, direttamente o mediante persona giuridica a tal fine costituita o designata.
4. Le condizioni e i requisiti, nonché gli obblighi particolareggiati stabiliti nei decreti di conferimento o proroga, relativi all'esercizio dell'attività, devono essere giustificati esclusivamente dalla necessità di assicurare il corretto esercizio delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, di protezione dell'ambiente, di tutela delle aree protette, di ripristino dei luoghi dopo la cessazione dell'attività, di tutela delle risorse biologiche e dei beni artistici, archeologici e storici e di sicurezza dei trasporti. L'imposizione delle condizioni, dei requisiti e degli obblighi è esercitata in modo non discriminatorio tra gli enti e garantendo l'indipendenza di gestione degli enti stessi.
Art. 9.
Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1960, n. 35

1. L'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 1960, n. 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

1. Il Corpo regionale delle miniere è costituito da un Ispettorato tecnico che ha sede in Palermo e da cui dipendono l'URIG, i servizi geologico e geofisico ed i tre distretti minerari aventi sede in Caltanissetta, Catania e Palermo.
2. All'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1960, n. 35, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: 'All'URIG sono attribuiti nel settore di competenza per il territorio della Regione i compiti e le funzioni che la normativa vigente demanda agli uffici distrettuali'.
3. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1960, n. 35, è sostituito dal seguente:
'I servizi geologico e geofisico e l'URIG hanno sede presso l'Ispettorato tecnico delle miniere.'»
Art. 10.
Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della norma in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e della normativa vigente, spetta al Corpo regionale delle miniere.
Art. 11.
Conferenza di servizi

1. Al fine di assicurare la rapida e contestuale acquisizione di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati dalla vigente legislazione, necessari per il conferimento o la proroga di un titolo minerario, l'Assessore indice una conferenza di servizi con le Amministrazioni interessate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23.
Art. 12.
Cessazione dei permessi e della concessione.

1. I permessi di prospezione e di ricerca e le concessioni di coltivazione cessano, con decreto dell'Assessore, previo parere del Consiglio:
a) per scadenza dei termini;
b) per rinuncia;
c) per decadenza;
d) per revoca;
e) per esaurimento del giacimento o incoltivabilità dello stesso.
2. La rinunzia deve essere incondizionata e comunicata all'Assessore.
3. La decadenza dai titoli minerari trova disciplina negli articoli 17, 25, 33 e 39.
4. La revoca può essere disposta soltanto per casi di gravi motivi di pubblico interesse, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
5. A seguito della cessazione del rapporto il ricercatore ha l'obbligo di rimuovere, a sue spese, macchinari e costruzioni provvisorie e non ha diritto al rimborso del canone pagato per l'anno in corso.
Titolo II
PROSPEZIONE
Art. 13.
Definizione dell'attività di prospezione

1. La prospezione consiste nell'effettuare rilievi geografici, geologici e geofisici, geotermici, geochimici con metodi, mezzi e tecnologie diverse, atti ad accertare le caratteristiche del sottosuolo ai fini della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi.
Art. 14.
Disposizioni specifiche

1. Il permesso di prospezione non è esclusivo ed è accordato per la durata di un anno.
2. Non possono formare oggetto di permesso di prospezione le aree già accordate in permesso di ricerca o in concessione di coltivazione a terzi. Entro tali aree il titolare di un permesso di prospezione per le aree adiacenti può tuttavia eseguire rilievi con il consenso del permissionario o del concessionario.
3. La domanda di permesso di prospezione deve essere corredata da idoneo programma di lavoro con l'indicazione delle attività che si intendono svolgere, i metodi ed i mezzi impiegati, i tempi di esecuzione, le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie.
4. Il permesso di prospezione non è trasferibile.
5. La titolarità del permesso di prospezione non costituisce titolo preferenziale per l'eventuale assegnazione di permesso di ricerca.
6. Nell'ambito del permesso di prospezione possono essere accordati permessi di ricerca a terzi. In tal caso il titolare del permesso di prospezione può operare, nelle aree oggetto dei permessi di ricerca dei terzi, per un periodo massimo di mesi tre dal conferimento di detto permesso, salvo il consenso dei titolari per l'ulteriore seguito delle operazioni.
7. Il permesso di prospezione autorizza il permissionario a condurre l'esplorazione anche in aree protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Art. 15.
Conferimento del permesso

1. Il permesso di prospezione è accordato previa domanda da presentare all'Assessorato dell'industria, con decreto dell'Assessore, sentito il Consiglio.
2. Il decreto è notificato al permissionario, secondo le norme vigenti in materia, previo pagamento del canone annuo di superficie di lire 5.000 per chilometro quadrato di superficie, compresa nell'area del permesso.
3. Alla domanda diretta ad ottenere il permesso di prospezione si devono allegare:
a) una planimetria della zona per cui è richiesto il permesso, in cinque esemplari ed a scala 1:100.000;
b) una relazione tecnica, corredata di grafici, in cui siano indicate le operazioni che il richiedente intende svolgere, i mezzi impiegati ed il tempo di esecuzione;
c) un programma dei rilievi geografici, geologici e geofisici che si intendono eseguire, con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.
Art. 16.
Obblighi del permissionario

1. Il titolare del permesso di prospezione deve riferire all'URIG, nei termini e con le modalità indicate nel decreto di conferimento, sui lavori effettuati e sui risultati ottenuti.
2. Il titolare del permesso di prospezione entro un mese dalla scadenza del permesso deve presentare all'URIG una documentata relazione conclusiva sui risultati ottenuti.
Art. 17.
Decadenza del permesso di prospezione

1. L'Assessore, con decreto, sentito il Consiglio, dichiara la decadenza del permesso di prospezione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine non inferiore a giorni trenta per le deduzioni del permissionario, quando questi:
a) perde i requisiti soggettivi di cui all'articolo 3;
b) non corrisponde il diritto annuo di superficie o altro diritto o tributo;
c) cede il permesso a terzi;
d) non osserva le norme di sicurezza e le disposizioni delle autorità competenti;
e) esegue operazioni di prospezione prima dell'autorizzazione;
f) esegue le operazioni nell'ambito di permesso di ricerca accordato a terzi oltre i limiti di tempo consentiti;
g) esegue operazioni di prospezione non autorizzate;
h) risulta inadempiente o con ingiustificato ritardo nell'attuazione del programma allegato alla domanda presentata.
2. Nel caso di cui alla lettera h) del comma 1 viene altresì comminata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al dieci per cento del costo previsto per le attività non realizzate e, comunque, non inferiore a lire 30 milioni e non superiore a lire 180 milioni.
Titolo III
RICERCA
Art. 18.
Avvio del procedimento

1. Il programma dei lavori, allegato alla istanza di permesso di ricerca è presentato in busta chiusa all'Assessorato dell'industria, da aprire allo scadere dei termini di cui al comma 2, che cura la pubblicazione dell'istanza nella GURS e ne dà comunicazione al Ministero dell'industria per l'eventuale pubblicazione nel BUIG; ne dà altresì comunicazione alla Comunità Europea per la pubblicazione nella GUCE.
2. Gli interessati possono presentare istanza di permesso sulla stessa area entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1. Le istanze pervenute oltre tale termine sono dichiarate irricevibili.
3. Il decreto di conferimento è comunicato al Ministero dell'industria per l'eventuale pubblicazione nel BUIG, riportando per estratto il programma dei lavori approvato e le decisioni adottate.
4. Nel corso del procedimento di conferimento, resta ferma la facoltà di negare il rilascio del permesso per motivate ragioni di interesse pubblico, purché ciò non dia luogo a discriminazioni. Il relativo provvedimento è comunicato al Ministero dell'industria per l'eventuale pubblicazione nel BUIG.
5. Con rapporto tecnico motivato all'Assessore l'URIG può proporre modifiche alla forma ed estensione della superficie richiesta in permesso.
Art. 19.
Criteri di selezione tra domande concorrenti

1. La selezione tra domande di permessi di ricerca concorrenti è effettuata dall'Assessore sentito il Consiglio, in base ai seguenti criteri pubblicati nella GUCE:
a) interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari;
b) completezza e razionalità del programma dei lavori proposto per l'esplorazione, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geosismiche e geofisiche nonché alle perforazioni previste;
c) tempi programmati per l'esecuzione dei lavori;
d) modalità di svolgimento dei lavori anche riferite alla sicurezza ed alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei luoghi;
e) affidabilità tecnica ed economica dei richiedenti per la esecuzione del programma;
f) carenze o inefficienze dimostrate dai richiedenti in altri titoli minerari.
2. Non sono considerati nella valutazione dei programmi dei lavori gli impegni assunti in modo non vincolante. Non è consentita preferenza per enti costituiti da una singola persona fisica o giuridica.
3. In caso di sostanziale equivalenza dei programmi, si tiene conto della capacità economica dei richiedenti, rapportata agli impegni programmati.
Art. 20.
Conferimento del permesso

1. Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato con decreto dell'Assessore sentito il Consiglio. L'efficacia del decreto è subordinata al pagamento del canone annuo di superficie. Alla domanda diretta ad ottenere il permesso di ricerca si devono allegare:
a) la planimetria della zona per cui è richiesto il permesso, in cinque esemplari ed a scala 1:100.000;
b) una relazione tecnica sullo stato delle conoscenze geominerarie dell'area sugli obiettivi della ricerca;
c) un programma di massima dei lavori di ricerca e di esplorazione meccanica che si intendono eseguire, con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.
2. Nel caso di permessi di ricerca che includano isole minori e/o tratti costieri della Sicilia l'Assessore può tenere conto, per la valutazione del programma presentato dal richiedente, anche dei lavori di ricerca e di perforazione esplorativa che il richiedente stesso dimostri di essere tenuto ad eseguire nel mare territoriale e/o nella piattaforma continentale, in forza di un permesso o concessioni rilasciati dall'Amministrazione dello Stato.
3. Il decreto è notificato al permissionario attraverso l'URIG.
Art. 21.
Area del permesso - Programmi unitari

1. Il permesso di ricerca è rilasciato su una superficie continua tale da consentire il razionale sfruttamento del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati. Qualora il permesso includa isole minori costituenti il territorio della Regione, è consentito il raggruppamento in un unico permesso di ricerca di più isole tra loro o il raggruppamento di una o più di esse e di un tratto costiero della Sicilia, a condizione che la somma delle aree di terra ferma, raggruppate insieme, non superi il limite di 750 chilometri quadrati e le aree componenti siano inscrivibili entro un rettangolo avente area non superiore a 3.000 chilometri quadrati e rapporto tra lato maggiore e lato minore non inferiore ad un quinto. Il permissionario ha diritto a rinunciare a tutta o a parte dell'area concessa durante il periodo di vigenza del permesso, restando obbligato al pagamento del diritto annuo di superficie per il solo anno in corso.
2. Al titolare del permesso che sia stato dichiarato decaduto o che vi abbia rinunciato volontariamente, non può essere rilasciato altro permesso, per la stessa area, se non dopo tre anni dalla cessazione di quello precedente.
3. L'Assessore può autorizzare, con proprio decreto, sentito il Consiglio, la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi confinanti o finitimi, quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l'omogeneità degli obiettivi rendano più razionale la ricerca su base unificata.
4. L'istanza per l'autorizzazione del programma unitario di lavoro deve essere presentata all'Assessorato dell'industria. L'istanza deve essere sottoscritta dai titolari o rappresentanti unici di tutti i permessi interessati. Detta autorizzazione rende privi di effetto gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente dai singoli titolari, relativamente ai rispettivi permessi e può comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.
5. La mancata attuazione, totale o parziale, del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce.
6. Nel caso di cessazione di uno dei permessi per i quali è stato approvato un programma unitario di lavoro, i titolari dei restanti permessi, su invito dell'Amministrazione regionale, possono adeguare il programma precedente o, in via alternativa, presentare nuovi distinti programmi per ciascun permesso.
7. All'atto della proroga di ciascuno dei permessi di ricerca per i quali è stato approvato un programma unitario di lavoro, ove debba procedersi alla riduzione obbligatoria di area, l'area da rilasciare può interessare, previo accordo sottoscritto dai titolari o rappresentanti unici di tutti i permessi interessati, le aree di qualunque permesso. Le aree da rilasciare devono essere confinanti con almeno un lato di un permesso e la riduzione di area non può comunque risultare tale da privare totalmente delluno dei permessi per i quali è stato approvato il programma unitario.
8. La riduzione è approvata con il decreto di proroga del permesso. Nel caso esso interessi anche gli altri permessi per i quali è stato approvato il programma unitario, l'Amministrazione regionale procede contestualmente a ridurre le superfici relative.
Art. 22.
Durata

1. La durata del permesso di ricerca è di anni sei decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di conferimento nella GURS.
2. Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, da concedersi con decreto dell'Assessore, sentito il Consiglio, se ha eseguito interamente il programma di lavori relativo al periodo decorso ed ha adempiuto gli obblighi derivanti dal permesso, salvo documentati casi di forza maggiore.
3. La domanda di proroga del permesso di ricerca deve essere presentata all'Assessore almeno novanta giorni prima della scadenza del periodo di ricerca autorizzato: alla domanda deve essere allegato il programma di dettaglio dell'ulteriore ricerca con il relativo preventivo di spesa. L'istruttoria della richiesta di proroga è analoga a quella di rilascio dell'originario permesso.
4. L'area compresa nel permesso è automaticamente ridotta del venticinque per cento dell'area iniziale alla scadenza del primo periodo di anni sei e di un altro venticinque per cento dell'area originaria alla scadenza della prima proroga, deducendosi dal computo le aree che fossero state prima volontariamente rinunciate dal permissionario e quelle ottenute dallo stesso in concessione. La riduzione è fatta sulle superfici indicate dal permissionario. Ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue adiacenti al perimetro dell'area oggetto del permesso. L'area residua, comunque, deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 21. Non si effettua la riduzione quando l'area da rilasciare sia inferiore a 30 chilometri quadrati.
5. Il permissionario deve presentare, per ciascuna proroga, il programma dei lavori, che è tenuto ad eseguire nel nuovo periodo di vigenza del permesso. Tale programma viene approvato con il decreto che conferisce la proroga, sentito il Consiglio.
6. Al titolare del permesso può essere accordata un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano ancora in corso lavori di perforazione o prove di produzione per motivi non imputabili a sua inerzia, negligenza o imperizia. La proroga è accordata con decreto dell'Assessore per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Con il decreto di proroga è approvato il programma tecnico finanziario particolareggiato relativo ai lavori che saranno effettuati nel periodo di proroga.
7. Qualora nel corso del permesso di ricerca le amministrazioni competenti impongano al titolare del permesso particolari adempimenti che comportino la sospensione dell'attività di ricerca, l'Assessore, sentito il Consiglio, può disporre con decreto, su istanza del titolare stesso, che il decorso temporale del permesso ai soli fini del computo della durata dello stesso, resti sospeso per il tempo strettamente necessario per ottemperare agli adempimenti.
Art. 23.
Obblighi del permissionario

1. Il decreto con cui è conferito il permesso di ricerca è soggetto a registrazione a cura e spese del titolare e specifica gli obblighi cui il titolare medesimo è tenuto. In particolare il titolare del permesso deve:
a) iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e la perforazione esplorativa rispettivamente entro un anno ed entro sessanta mesi dal rilascio del permesso;
b) informare ogni sei mesi l'URIG dell'andamento dei lavori di ricerca in corso e dei risultati ottenuti, nonché degli eventuali rilievi geologici e di prospezione geofisica;
c) conservare, a disposizione dell'URIG, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi incontrati nelle ricerche e dei minerali rinvenuti, con le indicazioni atte a precisare il sito e la profondità di prelievo, per tutto il periodo del titolo;
d) fornire ai funzionari dell'Amministrazione regionale tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare le notizie e i dati che venissero richiesti;
e) dare svolgimento al programma dei lavori cui il decreto fa riferimento;
f) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che in conformità a quanto stabilito nel permesso e nel disciplinare tipo, venissero impartite dall'URIG al fine di una adeguata esecuzione delle ricerche;
g) astenersi da ogni attività di sfruttamento commerciale degli idrocarburi eventualmente rinvenuti, ad eccezione di quelli prodotti durante il periodo di accertamento della produzione mineraria.
2. L'Assessore, previa istruttoria dell'URIG, può prorogare i termini di cui al comma 1, lettera a) su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non aver potuto rispettare i termini stessi per motivi tecnici o di altra natura comunque a lui non imputabili per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque per un periodo non superiore ad un anno sia per l'inizio delle prospezioni che per l'inizio delle perforazioni.
Art. 24.
Canoni

1. I canoni superficiari, determinati ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono pagati anticipatamente per ogni anno di durata del permesso. Dell'avvenuto pagamento il permissionario dà immediata comunicazione all'URIG.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, in ordine alla determinazione dei canoni superficiari dei permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, si applicano anche per i permessi di ricerca per gas diversi dagli idrocarburi nella stessa misura e secondo gli stessi criteri.
Art. 25.
Decadenza del permesso di ricerca

1. L'Assessore, con decreto, sentito il Consiglio, dichiara la decadenza del permesso di ricerca, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine, non inferiore a trenta giorni per le deduzioni del permissionario, in caso di inadempienza alle prescrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 23 e nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3;
b) mancato pagamento del canone annuo di superficie;
c) mancato inizio dei lavori nei termini prescritti;
d) mancata richiesta della concessione di coltivazione nei termini previsti dall'articolo 26, comma 2;
e) sospensione dei lavori senza averne avuto autorizzazione e persistenza della stessa nonostante diffida;
f) cessione parziale o totale del permesso senza l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 5;
g) estrazione ed utilizzazione delle sostanze minerali senza averne autorizzazione;
h) inadempienza agli obblighi derivanti dalla presente legge o dal disciplinare.
Titolo IV
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
Art. 26.
Conferimento della concessione

1. Al titolare del permesso che abbia rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.
2. La domanda di concessione, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, deve essere presentata all'Assessore, a pena di decadenza, entro il termine massimo di un anno dalla data di riconoscimento da parte dell'URIG del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma 1.
3. Il programma indica il termine entro cui si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla produzione.
4. La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata con decreto dell'Assessore, sentito il Consiglio. Con lo stesso decreto è determinata l'estensione provvisoria dell'area, è approvato il programma di sviluppo e di produzione del campo ed anche il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione. L'estensione definitiva viene determinata con successivo decreto, su proposta dell'URIG.
5. Il decreto è notificato al concessionario attraverso l'URIG, previo pagamento del canone annuo di superficie e dell'imposta di registro a tassa fissa e previa trascrizione presso gli uffici dei registri immobiliari competenti. Dell'avvenuto pagamento il concessionario dà tempestiva comunicazione all'URIG.
6. Su richiesta dei titolari dei permessi può essere accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti, quando ciò corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione può estendersi ad aree libere da vincolo minerario e in caso di concorso su tali aree di una richiesta di concessione con un'istanza di permesso di ricerca, viene data priorità al richiedente la concessione per la porzione di area libera strettamente corrispondente all'estensione del giacimento.
Art. 27.
Durata

1. La durata della concessione non può superare venti anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di conferimento.
2. Tre anni prima del termine di scadenza, il concessionario ha diritto a una proroga massima di anni dieci se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto dell'Assessore, sentito il Consiglio.
3. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, possono essere accordate al concessionario, oltre la proroga di cui al comma 2, una o più proroghe di anni cinque ciascuna, se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe.
Art. 28.
Area

1. L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.
2. Nel corso della vigenza della concessione, il titolare, con apposita istanza all'Assessorato dell'industria, può chiedere l'ampliamento dell'area accordata entro il perimetro del permesso di ricerca se questo sia ancora vigente.
3. L'ampliamento è accordato con decreto dell'Assessore, sentito il Consiglio.
4. Nel corso della vigenza della concessione, il concessionario può rinunciare a parte dell'area accordata; in tal caso presenta apposita istanza analogamente a quanto previsto per l'ipotesi di ampliamento di cui al comma 2.
Art. 29.
Obblighi del concessionario

1. Il decreto con cui è conferita la concessione di coltivazione è soggetto a registrazione a cura e spese del titolare e specifica gli obblighi cui lo stesso è tenuto. In particolare il titolare della concessione deve:
a) informare ogni tre mesi l'URIG sull'andamento dei lavori in corso, sia di coltivazione del giacimento che di eventuali ricerche nell'ambito della concessione e dei risultati ottenuti;
b) ottemperare alle disposizioni di legge ed effettuare la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori;
c) comunicare all'Assessore le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che lo stesso richieda;
d) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda;
e) osservare le disposizioni previste nel decreto di concessione e le prescrizioni impartite dall'URIG.
Art. 30.
Canoni e aliquote

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni superficiari e l'aliquota di prodotto, pari al 7 per cento della produzione ottenuta, stabiliti dall'articolo 20, comma 2, lettere a), b) e c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relativi alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi si applicano alle concessioni di coltivazione di gas diversi dagli idrocarburi.
2. E' abrogata la lettera d), del comma 2, dell'articolo 20, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
3. L'aliquota non è dovuta per le produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna aliquota è dovuta per le produzioni ottenute durante le prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca.
4. Per ciascuna concessione di coltivazione, il rappresentante comunica mensilmente all'URIG i quantitativi degli idrocarburi prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascun titolare. Il rappresentante è responsabile della corretta misurazione delle quantità prodotte ed avviate a consumo, ferma restando la facoltà dell'URIG di disporre accertamenti sulle produzioni ottenute. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, il rappresentante comunica all'URIG i quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun titolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono sottoscritte dal legale rappresentante che attesta esplicitamente la esattezza dei dati in esse contenuti.
5. I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione di coltivazione sono determinati come media ponderale dei prezzi di vendita fatturati nell'anno di riferimento. In caso di contitolarità, i valori unitari dell'aliquota sono determinati, per ciascun titolare della concessione, come media ponderale dei prezzi di vendita dal medesimo fatturati nell'anno di riferimento.
6. Per produzioni con caratteristiche di marginalità economica causata da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni a specifiche di commerciabilità, ai titolari può essere riconosciuta dall'Assessorato dell'industria, su documentata istanza, sentito il Consiglio, una detrazione, in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti. Tale detrazione può essere altresì riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio di olii pesanti. L'incidenza delle spese sostenute per l'acquisto del flussante va detratta dal valore unitario dell'aliquota di cui al comma 4.
7. Ciascun titolare, in tempo utile al fine dell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 8, per tutte le concessioni di coltivazioni di cui è stato titolare unico, rappresentante unico o contitolare nell'anno precedente, effettua il calcolo del valore delle aliquote dovute sulla base delle quote di produzione spettanti e del valore calcolato in base al comma 5. Egli redige altresì un prospetto complessivo del valore delle aliquote e di quanto dovuto rispettivamente alla Regione e ai comuni.
8. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti alla Regione e ai comuni interessati.
9. I versamenti dovuti alla Regione sono effettuati in forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali è titolare, presso l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo di entrata corrispondente. I versamenti dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei comuni interessati.
10. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette all'Assessorato dell'industria e all'URIG copia del prospetto di cui al comma 7, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'URIG comunica alla Regione e ai comuni interessati il valore complessivo delle aliquote spettanti.
11. Resta ferma la facoltà dell'Assessore, sulla base del prospetto presentato, di disporre accertamenti.
12. Ove per una concessione di coltivazione risultino produzioni spettanti o valorizzazioni maggiori rispetto a quelle dichiarate, il titolare, oltre al versamento di quanto maggiormente dovuto e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 40 per cento della differenza in valore risultante, comunque non inferiore a lire 30 milioni e non superiore a lire 180 milioni.
13. Al comma 4, dell'articolo 20, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 le parole "nei cui territori ricade il giacimento" sono sostituite dalle seguenti: "proporzionalmente al numero dei pozzi della concessione ricadenti nel territorio".
Art. 31.
Programmi provvisori

1. Qualora a causa di difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, l'attuazione prolungata di particolari prove di produzione o l'effettuazione di studi di fattibilità di rilevante impegno, può essere presentato dal titolare, in luogo del prescritto programma di sviluppo, un programma provvisorio in cui siano indicati gli studi e le sperimentazioni necessari nonché il tempo previsto per la loro realizzazione.
2. L'esecuzione del programma provvisorio di cui al comma 1, con la fissazione del relativo periodo di realizzazione, è autorizzata dall'Assessore, sentito il Consiglio.
Art. 32.
Campi marginali

1. Sono definiti campi marginali i giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi che, alle correnti condizioni di mercato dei prodotti petroliferi, non consentano una remunerazione adeguata degli investimenti.
2. I campi di cui al comma 1 sono definiti marginali con decreto dell'Assessore, sentito il Consiglio, a seguito di apposita istanza del titolare, corredata di idonea documentazione comprovante la marginalità. Per gli stessi l'Assessore può accordare, sentito il Consiglio, riduzioni dell'aliquota di cui all'articolo 30, fino ad un massimo del 50 per cento.
Art. 33.
Decadenza della concessione

1. L'Assessore, con proprio decreto, sentito il Consiglio, dichiara la decadenza della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine non inferiore a 30 giorni per le deduzioni del concessionario, nell'ipotesi regolata dall'articolo 7 e nei seguenti altri casi:
a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'artico-lo 3;
b) mancato pagamento del canone annuo di superficie e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;
c) inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 29;
d) mancato svolgimento del programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;
e) sospensione dei lavori senza averne avuto autorizzazione;
f) persistenza dell'attività nonostante diffida;
g) sospensione non autorizzata della produzione del giacimento protratta per oltre sei mesi;
h) mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'Assessorato dell'industria;
i) variazione della produzione media della concessione, senza apposita autorizzazione e senza provata giustificazione tecnica;
l) trasferimento parziale o totale della concessione senza autorizzazione preventiva;
m) mancata osservanza degli altri obblighi per l'inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la decadenza.
2. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 viene comminata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al dieci per cento del costo previsto per le attività non realizzate e comunque non inferiore a lire 30 milioni e non superiore a lire 180 milioni.
Art. 34.
Vettoriamento del gas naturale

1. Per la costruzione e l'esercizio delle condotte di trasporto delle sostanze minerali di cui all'articolo 1, prodotte nel territorio della Regione, destinate al vettoriamento del minerale dal centro di raccolta e trattamento del campo minerario sino ai centri di trasformazione o di stoccaggio o di utilizzazione, valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle concessioni minerarie disciplinate dalla presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le condotte di convogliamento delle sostanze minerali dai pozzi di estrazione ai centri di trattamento, alle condotte di adduzione di minerale e ai depositi in sottosuolo ed a tutte quelle condotte costituenti parte integrante della rete di distribuzione del gas urbano. Non sono altresì assoggettabili al regime di concessione le condotte metanifere aventi derivazione dal tratto di gasdotto "transmediterraneo", attraversante il territorio della Regione siciliana e destinate al convogliamento di gas nazionale od estero alle varie utenze siciliane. Queste ultime condotte metanifere, laddove richiesto, sono utilizzate come ricettore del gas proveniente, attraverso condotte in concessione, da eventuali campi minerari viciniori.
3. La concessione per l'esercizio delle condotte di cui al comma 1 è accordata con preferenza al titolare della concessione mineraria da cui le stesse traggono origine.
4. Le modifiche al tracciato delle condotte nonché l'apertura di nuovi punti di immissione e di erogazione sono autorizzate dall'autorità concedente.
5. Per le concessioni di cui al comma 1 è dovuto un canone da determinarsi nello stesso decreto di concessione, sentito l'Assessore alla presidenza ed il Consiglio, per un importo massimo di lire 0,5 per metro cubo.
Titolo V
STOCCAGGIO
Art. 35.
Stoccaggio temporaneo

1. I giacimenti di idrocarburi in concessione possono essere utilizzati, con decreto dell'Assessore, per il deposito temporaneo di idrocarburi anche prodotti altrove, se le condizioni del giacimento ne consentano l'utilizzazione per lo stoccaggio.
2. Il programma dei lavori di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi, per il quale è rilasciata concessione di stoccaggio ai sensi del comma 1, può essere modificato per renderlo compatibile con le operazioni di stoccaggio, purché non risultino pregiudicati il regolare esercizio della coltivazione e la determinazione degli idrocarburi estratti dal giacimento, per i quali resta invariata la disciplina relativa ai canoni di produzione da corrispondere alla Regione.
3. Quando la concessione di coltivazione di un giacimento adibito a stoccaggio venga a scadere definitivamente, il titolare ha diritto ad ottenerne il prolungamento fino alla scadenza dei termini della concessione di stoccaggio, se ha adempiuto gli obblighi di legge.
4. La concessione di stoccaggio è accordata al titolare della concessione di coltivazione sullo stesso giacimento.
Art. 36.
Conferimento della concessione di stoccaggio

1. Nel caso di giacimenti di idrocarburi esauriti o di formazioni geologiche comunque idonee, il deposito in sottosuolo di idrocarburi può essere accordato dall'Assessore con apposito provvedimento di concessione. La durata della concessione di stoccaggio è di venti anni. La concessione scaduta può essere rinnovata per periodi di dieci anni ciascuno, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.
2. L'istanza per l'ottenimento di una concessione di stoccaggio è presentata all'Assessore e deve essere corredata:
a) di una planimetria dell'area per la quale è richiesta la concessione di stoccaggio in cinque esemplari ed a scala 1:100.000;
b) di una relazione tecnica sulle condizioni del giacimento che ne dimostri l'utilizzabilità ai fini dello stoccaggio;
c) di un programma tecnico dell'attività che il richiedente si propone di svolgere con l'indicazione delle previsioni di spesa relative al programma.
3. Per il rilascio e l'esercizio delle concessioni di cui ai precedenti commi si applicano, ove compatibili, le norme vigenti in materia di concessioni di coltivazione.
Art. 37.
Obblighi del concessionario

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il concessionario è tenuto a presentare all'URIG il programma di stoccaggio che intende svolgere nell'anno successivo, indicando in particolare i volumi totali di prodotto previsti nelle fasi di immissione e di erogazione.
2. Il programma di cui al comma 1 deve essere corredato di una relazione illustrativa della situazione dei volumi progressivi di idrocarburi immessi ed erogati dalla data iniziale dello stoccaggio.
3. Il concessionario deve, in qualsiasi momento, fornire all'URIG notizie di carattere economico e tecnico eventualmente richieste.
4. Il titolare di concessione di stoccaggio in un'area in cui insistono permessi di ricerca o concessioni di coltivazione di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per non ostacolare o, comunque, compromettere lo svolgimento di altre attività. Analogo obbligo è stabilito dall'Amministrazione regionale a carico dei titolari dei predetti permessi o concessioni.
5. In aggiunta agli obblighi imposti dal provvedimento di concessione e dalla presente legge il concessionario è tenuto ad osservare le prescrizioni particolari che l'amministrazione concedente ritenesse di imporre, ai fini della tutela dei giacimenti, della conservazione dell'equilibrio idrogeologico nel sottosuolo, della salvaguardia dell'ambiente e dei diritti dei terzi a seguito di esigenze manifestatesi durante l'esercizio della concessione di stoccaggio.
Art. 38.
Canoni e aliquote

1. I canoni per le concessioni di stoccaggio sono così determinati:
a) concessioni di stoccaggio insistenti sulle relative concessioni di coltivazione: lire 40.000 per chilometro quadrato;
b) concessioni di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: lire 80.000 per chilometro quadrato.
Art. 39.
Cessazione della concessione

1. La concessione di stoccaggio cessa nei casi e secondo le procedure di cui all'articolo 12.
2. La decadenza di concessione di coltivazione comporta la decadenza dalla concessione di stoccaggio.
3. Alla cessazione della concessione di stoccaggio o della concessione di coltivazione di un giacimento utilizzato come deposito, l'URIG può assegnare, a richiesta del concessionario cessante, un termine per l'asportazione degli idrocarburi immessi.
Titolo VI
GEOTERMIA
Art. 40.
Durata del permesso di ricerca e della concessione a scopo energetico

1. Il permesso di ricerca a scopo energetico delle risorse geotermiche può coprire aree adiacenti di terra e di mare con superficie non superiore a 1.000 chilometri quadrati.
2. La durata massima del permesso è di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio.
3. La concessione può essere accordata per la durata massima di trenta anni e può essere prorogata per periodi non superiori a dieci anni ciascuno.
4. Per il rilascio e l'esercizio del permesso e della concessione, si applicano le norme della presente legge relative ai permessi di ricerca e concessioni di coltivazione.
5. Il permesso di ricerca e la concessione possono essere accordati anche a più soggetti in contitolarità solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi.
6. Ai contitolari è fatto obbligo di nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti di terzi.
Art. 41.
Rinvenimento di idrocarburi

1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi o gas diversi dagli idrocarburi ne deve essere data immediata comunicazione all'Assessorato dell'industria.
2. Ove il quantitativo scoperto si manifesti significativo, ai fini dello sfruttamento industriale, l'URIG, in attesa dei necessari accertamenti, può ordinare la sospensione dei lavori di perforazione.
3. Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione dell'Assessore, sentito l'URIG, con le eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte.
4. Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi o di altri gas dia luogo al rilascio di un nuovo titolo minerario per gli stessi ad altro titolare, quest'ultimo è tenuto al rimborso delle spese dirette ed indirette sostenute ai sensi del Titolo IV.
Art. 42.
Canoni per la geotermia

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, il titolare del permesso di ricerca o della concessione deve corrispondere un canone annuo anticipato così determinato:
a) permesso di ricerca lire 40.000 per kmq;
b) concessione di coltivazione lire 80.000 per kmq.
2. In caso di produzione di energia elettrica sono dovuti i seguenti canoni:
a) lire una per ogni Kwh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alla Regione;
b) lire una per ogni Kwh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico ai comuni nel cui territorio ricade il campo geotermico coltivato proporzionalmente all'area di ogni singolo comune nel caso in cui il giacimento ricada nel territorio di due o più comuni;
c) per usi diversi dalla produzione di energia elettrica è dovuto il canone di lire una per l'equivalente energia termica prodotta.
3. Il gettito dei contributi ai comuni è vincolato ed è tassativamente destinato alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti, nonché al riassetto e sviluppo socio-economico anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.
Art. 43.
Disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale, dell'equilibrio ecologico e dell'assetto urbanistico

1. La richiesta per l'ottenimento della concessione deve essere corredata di uno studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività programmate possano comportare e delle opere di recupero ambientale che si propone di eseguire, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
2. A cura dell'Assessorato dell'industria tale studio viene trasmesso alle amministrazioni regionali dell'agricoltura e foreste, alle sovrintendenze, nonché ai comuni interessati che esprimono parere vincolante entro sei mesi dalla comunicazione. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente.
3. La concessione di coltivazione costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante agli strumenti urbanistici vigenti.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 44.
Norme transitorie

1. I permessi e le concessioni conferiti in base alle leggi regionali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati per la loro attuale estensione, mentre la loro vigenza è adeguata ai tempi stabiliti rispettivamente dagli articoli 22 e 27. I termini di adempimento degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) si applicano ai permessi di ricerca vigenti.
2. Le disposizioni in materia di proroga introdotte dalla presente legge si applicano alle scadenze successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'istituto della contitolarità, su richiesta degli interessati, può essere applicato anche ai permessi e alle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 45.
Riservatezza comunicazione dati

1. I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti all'Amministrazione dai titolari dei permessi e concessioni che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entità delle riserve non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati. I dati e le notizie relativi a permessi e concessioni revocati, scaduti o rinunciati o concernenti aree restituite a norma dell'articolo 21, comma 3, possono essere resi pubblici dall'Amministrazione soltanto dopo due anni dalla cessazione dai rispettivi titoli.
2. Alla cessazione di un titolo minerario, il titolare trasmette all'Assessorato dell'industria una relazione finale sulle conoscenze geominerarie ottenute nell'area, corredata delle linee sismiche maggiormente significative, nonché dell'elenco dei dati geofisici e di perforazione acquisiti, con l'indicazione delle date di acquisizione e del costo sostenuto. La relazione nonché i pro- fili di tutti i pozzi perforati nell'area del titolo sono messi a disposizione degli interessati dopo due anni dalla cessazione del titolo stesso. I dati del permesso sono messi a disposizione del titolare per la consultazione ai soli costi del servizio di consultazione, assicurando uguali condizioni di accesso a tutti i richiedenti; per l'eventuale successiva acquisizione dei dati, nella forma di diritto d'uso, il corrispettivo per il titolare non può superare un terzo del costo sostenuto, previa attualizzazione dello stesso.
Art. 46.
Leggi e norme abrogate

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, e la legge regionale 24 luglio 1958, n. 18.
2. Per le sostanze minerali disciplinate dalla presente legge, non si applicano le norme non compatibili contenute nella legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, nella legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, nella legge regionale 4 aprile 1956, n. 23 e nel D.P.R.S. 15 luglio 1958, n. 7.

Art. 47.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 luglio 2000.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per l'industria  MANZULLO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 2:
-  La legge 6 dicembre 1948, n. 48, reca: «Ratifica del decreto del Presidente della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 92, concernente la istituzione di un Consiglio regionale delle miniere».
-  L'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante: «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi», così dispone:
«A cura del Ministero dell'industria e del commercio è pubblicato il bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
Nel bollettino suddetto saranno pubblicate mensilmente le domande di permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, i decreti accordanti i permessi stessi, i decreti di concessione, gli avvisi d'asta ed i verbali di aggiudicazione delle aree assegnate in base ad aste nonché tutti gli altri provvedimenti relativi alla materia dei permessi e delle concessioni in tema di idrocarburi liquidi e gassosi.
Il Ministero dell'industria e del commercio provvede altresì alla tenuta ed alla pubblicazione degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi. Copia integrale dei predetti elenchi è depositata presso le sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e presso ciascun Distretto minerario a disposizione di chiunque vi abbia interesse».
Note all'art. 6, comma 4:
-  La legge 25 giugno 1865, n. 2359, reca: «Espropriazioni per causa di utilità pubblica».
-  L'articolo 34 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante: «Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche», così dispone:
«Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.
La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa posteriormente dall'autorità che ha riconosciuto la pubblica utilità dell'opera.
(Omissis)».
Nota all'art. 6, comma 9:
L'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, così dispone:
«Approvato dall'autorità competente il piano di esecuzione, il Prefetto ne ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun comune in cui deve aver luogo l'espropriazione, nell'Ufficio comunale per il termine di quindici giorni continui.
L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso deve annunziarsi dai sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti comuni.
Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della Provincia».
Nota all'art. 9:
L'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1960, n. 35, recante: «Istituzione del Corpo regionale delle miniere» a seguito della disposta integrazione è il seguente:
«La competenza territoriale di ciascuno dei tre distretti di cui all'articolo precedente, viene fissata nella maniera seguente:
a)  distretto minerario di Caltanissetta per le provincie di Agrigento, Caltanissetta ed Enna;
b)  distretto minerario diCatania per le province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, con una sezione distaccata a Messina;
c)  distretto minerario di Palermo per le provincie di Palermo e Trapani.
All'URIG sono attribuiti nel settore di competenza per il territorio della Regione i compiti e le funzioni che la normativa vigente demanda agli uffici distrettuali.
I servizi geologico e geofisico e l'URIG hanno sede presso l'Ispettorato tecnico delle miniere».
Nota all'art. 10:
L'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante: «Attuazione della direttiva n. 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva n. 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee», così dispone:
«3.  Vigilanza

1. Ai sensi delle norme vigenti:
a)  la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori nelle attività minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita a mezzo della Direzione generale delle miniere dei suoi uffici periferici ferme restando le attribuzioni e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano;
b)  per le attività estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria, ad acque minerali e termali, alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici di cui all'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, nonché alla coltivazione delle risorse geotermiche classificate di interesse locale di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 896 del 1986, la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori spetta alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
2.  Quando l'autorità di vigilanza si avvale delle strutture del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, i relativi oneri finanziari sono a carico del datore di lavoro».
Nota all'art. 11:
L'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, così dispone:

«Attuazione nella Regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127

1.  Nell'ordinamento della Regione siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani, la conferenza dei servizi è disciplina dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Le competenze che le norme di cui al comma 1 attribuiscono al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri ed al Consiglio dei Ministri, nell'ordinamento della Regione siciliana, sono esercitate rispettivamente dal Presidente della Regione, dagli Assessori e della Giunta regionale.
3. Nell'ordinamento della Regione siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani trovano immediata applicazione gli articoli 2, 3, 4, 5, comma 4, 6, 10, 12 e 17, commi 8, 9, 10, 24, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63 e 64 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni».
Nota all'art. 24:
L'articolo 20 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è riportato alla successiva nota all'articolo 30 del testo che qui si annota.
Nota all'art. 30:
L'articolo 20 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante «Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria», a seguito delle disposte abrogazioni e modifiche è il seguente:

«Ricerca e coltivazione di idrocarburi

1.  Nelle more dell'approvazione di una nuova legge organica in materia, in attuazione della direttiva CE 94/22 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, i titoli minerari di cui alla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sono rilasciati dall'Amministrazione regionale in maniera non discriminatoria e tale da non determinare situazioni di monopolio.
Sono abrogate le disposizioni previste dalla legislazione vigente che istituiscono regimi preferenziali a favore di particolari soggetti.
2.  I canoni superficiari relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni d coltivazione, nonché le aliquote di produzione, istituiti dalla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, sono rideterminati secondo gli importi e con le modalità indicati di seguito:
a)  a decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni annui per i permessi di ricerca e per le concessioni delle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi sono così determinati:
1)  permesso di ricerca, L. 10.000 per chilometro quadrato;
2)  permesso di ricerca in prima proroga, L. 20.000 per chilometro quadrato;
3)  permesso di ricerca in seconda proroga, L. 40.000 per chilometro quadrato;
4)  concessione di coltivazione di idrocarburi, L. 80.000 per chilometro quadrato;
5)  concessione di coltivazione in proroga, L. 120.000 per chilometro quadrato;
b)  con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso, i predetti canoni sono rivalutati in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati elaborato dall'Istat, su comunicazione del competente Corpo regionale delle miniere;
c)  per le produzioni ottenute con decorrenza dal 1° gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente alla Regione il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7 per cento della quantità di idrocarburi liquidi o gassosi estratti in terraferma.
3.  I canoni annui di permesso sono dovuti anche in assenza di utilizzo dei permessi di ricerca.
4.  Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1999 per ciascuna concessione di coltivazione, il valore dell'aliquota calcolato ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni proporzionalmente al numero dei pozzi della concessione ricadenti nel territorio. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale delle aree dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore alla presente legge.
6.  Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più comuni, la quota di spettanza comunale è ripartita nella misura del 20 per cento al comune dove ha la sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, anche se situata al di fuori del perimetro della concessione e, per la restante parte, tra i comuni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di distribuzione, proporzionalmente alle quantità estratte ed in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote».
Nota all'art. 43:
L'articolo 2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante: «Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale...», così dispone:
«3.  Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale e da ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente».
Note all'art. 46:
-  La legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, reca: «Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione».
-  La legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, reca: «Istituzione dell'Ente minerario siciliano».
-  La legge regionale 4 aprile 1956, n. 23, reca: «Norme di polizia mineraria».
-  Il decreto del Presidente dellaRegione siciliana 15 luglio 1958, n. 7, reca: «Regolamento di polizia mineraria».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 442
«Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione siciliana. Attuazione della direttiva 94/22 CE».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell'Assessore per l'industria (Castiglione) il 12 maggio 1997
D.D.L. n. 473
«Norme per l'assegnazione ai comuni interessati di aliquote dei canoni di concessione degli idrocarburi».
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Grippaldi ed altri il 4 giugno 1997
D.D.L. n. 54
«Norme sulle concessioni minerarie per gli idrocarburi».
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 17 luglio 1996
Tramessi alla Commissione "Attività produttive" (III) rispettivamente il 26 maggio 1997, l'11 giugno 1997 e il 13 settembre 1996.
Esaminati in Commissione ed abbinati nella seduta n. 60 del 15 luglio 1997.
Deliberato l'invio del testo coordinato in Commissione "Bilancio"'(II) nella seduta n. 60 del 15 luglio 1997.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 116 del 22 settembre 1998.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 117 del 30 settembre 1998.
Relatore: Calogero Speziale.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 252 del 20 luglio 1999, n. 262 del 4 agosto 1999, n. 264 del 5 agosto 1999 e n. 309 del 31 maggio 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 311 del 20 giugno 2000.
(2000.25.1325)
Torna al Sommariohome




LEGGE 3 luglio 2000, n. 15.
Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Finalità

1. La Regione siciliana, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle leggi dello Stato, promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo.
2. Agli adempimenti previsti dalla presente legge, provvedono la Regione, le province regionali, i comuni singoli o associati, le aziende unità sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o animaliste.
Art. 2.
Istituzione dell'anagrafe canina

1. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'anagrafe canina, cui sono iscritti tutti i cani presenti nell'ambito territoriale della Regione.
2. L'anagrafe canina è istituita presso l'area di sanità pubblica veterinaria di ciascuna azienda unità sanitaria locale. Le aziende unità sanitarie locali, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono ad attivare, di concerto con i comuni, ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione.
3. L'anagrafe canina è gestita preferibilmente attraverso sistemi informatici che consentono, mediante apposita banca dati, anche la gestione dell'anagrafe zootecnica di cui al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, l'informatizzazione dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, è effettuata dall'Assessore per la sanità, ripartendo alle aziende unità sanitarie locali le somme stanziate dall'articolo 27 in funzione della popolazione umana residente nell'ambito territoriale di ciascuna azienda.
Art. 3.
Obbligo della iscrizione

1. I cittadini residenti in Sicilia sono obbligati a registrare all'anagrafe i cani di cui siano proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, entro centottanta giorni dalla nascita degli animali.
2. Per i cani esistenti nel territorio regionale al momento di istituzione dell'anagrafe il termine di cui al comma 1 decorre dall'istituzione dell'anagrafe.
3. I cani provenienti da altre regioni, i cui proprietari o detentori sono residenti nella Regione siciliana, devono essere registrati entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale.
4. I cani al seguito di proprietari o detentori residenti in altre regioni e dimoranti nel territorio siciliano devono essere iscritti all'anagrafe entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale, anche nel caso in cui il proprietario o il detentore non fissi la propria residenza nella Regione siciliana. L'iscrizione, in tal caso, è effettuata presso l'anagrafe canina dell'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio il proprietario o il detentore abbia stabilito il proprio domicilio.
5. Sono esonerati dall'iscrizione all'anagrafe i cani appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ed i cani al seguito di cittadini, non residenti nella Regione siciliana, che soggiornino nel territorio regionale per periodi inferiori a novanta giorni.
6. I medici veterinari e le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 19 che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalarlo entro sette giorni al comune ed all'azienda unità sanitaria locale competenti per territorio.
7. All'inosservanza dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe ed alla violazione dell'obbligo di cui al comma 6 si applica la sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila.
8. Si applica la sanzione da lire 5 milioni a lire 30 milioni qualora l'inosservanza riguardi cani, appartenenti a razze particolarmente aggressive individuate con il decreto di cui all'articolo 4, che possano essere utilizzati per i combattimenti.
Art. 4.
Norme di attuazione

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la sanità, con proprio decreto, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione per i diritti degli animali di cui all'articolo 10, emana il regolamento di esecuzione della presente legge.
2. Con propri decreti, sentita la commissione per i diritti degli animali di cui all'articolo 10, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la sanità, adegua le norme del decreto di cui al comma 1, tenuto conto delle evoluzioni sociali, ambientali e scientifiche.
3. Con le modalità di cui al comma 2 il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per la sanità, adegua con periodicità annuale, le tariffe di cui al comma 6 dell'articolo 11 e al comma 6 dell'articolo 14, nonchè le sanzioni previste dalla presente legge.
Art. 5.
Operazioni di anagrafe

1. Alle operazioni di anagrafe canina provvede l'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale mediante la registrazione della scheda anagrafica compilata, su richiesta dei proprietari o detentori dei cani, dai medici veterinari dell'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale o da medici veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 4, dall'azienda unità sanitaria locale, che contiene i dati segnaletici e la fotografia dell'animale, ove prodotta dal proprietario o dal detentore, le generalità degli stessi, il codice anagrafico assegnato e gli estremi identificativi del medico veterinario che ha effettuato le operazioni di tatuaggio previste dall'articolo 6. La fotografia va comunque prodotta, qualora il cane appartenga alle razze particolarmente aggressive individuate con il decreto di cui all'articolo 4 e possa essere utilizzato per i combattimenti.
2. Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali richiedono all'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) i dati relativi al censimento della popolazione canina presente nel territorio della Regione siciliana.
3. La scheda anagrafica compilata da medici veterinari liberi professionisti deve essere inviata, entro otto giorni dalla compilazione, all'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale. Copia della scheda rilasciata, al proprietario o detentore del cane, dai medici veterinari liberi professionisti o da quelli dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali deve seguire l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà o di possesso e deve essere esibita a richiesta delle autorità.
4. Al medico veterinario libero professionista che invii la scheda oltre i termini di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila. La sanzione è raddoppiata nel caso di ritardo superiore ai trenta giorni.
5. Il modello di scheda anagrafica è adottato con il decreto di cui all'articolo 4.
Art. 6.
Identificazione e tatuaggio elettronico

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare. Il microchip contiene in memoria il codice identificativo, inalterabile ed unico, evidenziabile da apposito lettore.
2. Le operazioni di impianto del microchip sono effettuate dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali o dai medici veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati dall'azienda unità sanitaria locale, al momento stesso della compilazione della scheda anagrafica.
3. Le operazioni di compilazione della scheda anagrafica e di impianto del microchip sono effettuate gratuitamente dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali. Sono a carico del proprietario o del detentore dell'animale nel caso siano effettuate dai medici veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 4, dall'azienda unità sanitaria locale.
4. Sono esentati dall'impianto del microchip i cani già identificati con sistemi di tatuaggio elettronico compatibili con il sistema di identificazione previsto dalla presente legge.
Art. 7.
Codice identificativo

1. Il codice identificativo comprende nell'ordine i seguenti elementi:
a) le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune di residenza del proprietario o detentore del cane;
b) la sigla della provincia;
c) il numero progressivo attribuito all'animale;
d) la lettera 'S' per i cani sterilizzati.
2. I cani registrati presso l'anagrafe di altre regioni, che a motivo della loro permanenza nel territorio regionale vengono iscritti nell'anagrafe canina della Regione siciliana, sono identificati in conformità alla presente legge qualora i sistemi identificativi adoperati nella regione di provenienza non siano compatibili con quelli previsti dalla presente legge.
3. L'eventuale cambiamento di residenza del proprietario o del detentore del cane o la cessione dell'animale non comporta obbligo di modifica del codice di riconoscimento.
Art. 8.
Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all'anagrafe

1. I proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe devono segnalare all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio:
a) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
b) il cambio della propria residenza;
c) la morte dell'animale;
d) la scomparsa dell'animale.
2. Gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere segnalati entro trenta giorni e quelli di cui alle lettere c) e d) entro dieci giorni dal loro verificarsi.
3. La denuncia di morte dell'animale iscritto all'anagrafe, effettuata dal proprietario o dal detentore ai fini della cancellazione dall'anagrafe, deve essere corredata di apposita certificazione rilasciata da un medico veterinario.
4. In caso di morte dell'animale la comunicazione, con allegato certificato di morte rilasciato da un medico veterinario, deve essere consegnata all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali.
5. L'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali cura le variazioni anagrafiche conseguenti agli eventi di cui al comma 1.
6. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 500 mila. Alle violazioni delle disposizioni del comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'articolo 9.
Art. 9.
Abbandono di animali

1. E' vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito.
2. Il proprietario o detentore, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilità al mantenimento, deve richiedere al comune di essere autorizzato a consegnare l'animale presso le strutture pubbliche o private di cui all'articolo 11. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell'animale, il comune provvede a proprie spese al ricovero dell'animale ed al suo mantenimento presso una struttura pubblica o convenzionata.
3. E' equiparato all'abbandono il mancato ritiro dei cani di cui al comma 5 dell'articolo 14 o la mancata comunicazione al comune e all'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale nei casi di rinuncia alla proprietà o di scomparsa.
4. Alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.
Art. 10.
Commissione per i diritti degli animali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente legge.
2. La commissione è composta:
a) dall'Assessore per la sanità o suo delegato che la presiede;
b) da un funzionario amministrativo dell'Assessorato della sanità con funzioni di segretario;
c) da un ispettore veterinario in servizio presso il gruppo dell'Ispettorato regionale veterinario preposto alla trattazione delle materie inerenti alla presente legge;
d) da tre rappresentanti delle aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali individuati dalla Giunta regionale;
e) da un medico veterinario designato dagli ordini dei medici veterinari;
f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni protezionistiche o animaliste scelti a rotazione tra quelli designati dalle stesse associazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 19. I rappresentanti prescelti non sono immediatamente rieleggibili;
g) da un etologo designato dalle associazioni protezionistiche o animaliste.
3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.
4. La commissione è convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno.
Art. 11.
Rifugi sanitari pubblici e rifugi per il ricovero

1. Per rifugio sanitario pubblico si intende un luogo atto al ricovero dei cani e dei gatti che sia attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei cani e dei gatti catturati, la loro eventuale sterilizzazione nonchè la cura di animali ammalati. Per rifugio per il ricovero si intende un luogo atto alla temporanea permanenza di cani e gatti.
2. I comuni, singoli o associati e le province regionali, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, costruiscono rifugi sanitari pubblici, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 12 e provvedono alla loro gestione. I rifugi sanitari devono essere dotati di uno spazio adeguato per cure, interventi e degenza di gatti incidentati o sottoposti a sterilizzazione con i metodi di cui al comma 4 dell'articolo 18.
3. I cani vaganti catturati sono condotti presso i rifugi sanitari pubblici o convenzionati, in cui soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in libertà.
4. Qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati, possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste, iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19 che gestiscono rifugi privati per cani.
5. L'incarico della custodia viene conferito sulla base di un'apposita convenzione, stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4, con cui le associazioni protezionistiche o animaliste si impegnano ad espletare gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed a mantenere ed a custodire gli animali per i tempi previsti dall'articolo 15.
6. Nel decreto di cui all'articolo 4 è indicata la misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la gestione dei rifugi convenzionati.
7. Alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 19 può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali e sulla base di un'apposita convenzione stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4.
8. Al rifugio sanitario pubblico gestito dal comune è preposto un responsabile amministrativo che cura gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed è responsabile delle istruzioni impartite dall'area di sanità pubblica veterinaria. Nei rifugi sanitari pubblici o convenzionati gestiti dalle associazioni protezionistiche o animaliste i predetti adempimenti sono assolti dalle stesse associazioni protezionistiche o animaliste.
Art. 12.
Organizzazione dei rifugi sanitari pubblici

1. I rifugi sanitari pubblici sono sottoposti a controllo sanitario da parte dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali e devono garantire buone condizioni di vita per i cani ospitati ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. L'attivazione dei rifugi sanitari pubblici e privati è subordinata ad autorizzazione dell'Assessore per la sanità. I rifugi sanitari pubblici e privati esistenti devono adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.
3. Con il decreto di cui all'articolo 4, sono determinati i requisiti strutturali, le caratteristiche dei rifugi sanitari pubblici e dei rifugi per il ricovero e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni.
4. Presso i rifugi sanitari pubblici l'assistenza sanitaria degli animali ospitati è assicurata dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali.
5. L'assistenza sanitaria presso i rifugi sanitari privati è assicurata da medici veterinari liberi professionisti individuati dall'associazione protezionistica o animalista che gestisce l'impianto.
6. I rifugi per il ricovero devono essere dotati almeno di un ambulatorio attrezzato.
7. Presso i rifugi sanitari pubblici è attivato un sistema di sorveglianza sanitaria nei confronti delle principali malattie infettive e zoonosi.
Art. 13.
Apertura al pubblico dei rifugi sanitari e dei rifugi per il ricovero

1. Al fine di favorire l'adozione dei cani e dei gatti ivi ospitati i rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono prevedere giornalmente regolari orari di apertura al pubblico delle strutture.
2. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di privati cittadini per lo svolgimento dell'attività della struttura.
3. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono consentire, senza bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, l'accesso dei responsabili locali delle associazioni protezionistiche o animaliste per il controllo della gestione della struttura.
Art. 14.
Cattura e custodia dei cani vaganti o randagi

1. I comuni singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale provvedono alla cattura dei cani vaganti con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli. Non è consentita la cattura di cani vaganti o randagi a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio.
2. I cani vaganti catturati e quelli ritrovati sono affidati ai rifugi sanitari pubblici o a quelli convenzionati, e sottoposti a controllo sanitario.
3. Per ogni cane catturato il rifugio sanitario provvede all'accertamento del codice di identificazione e, ove sia possibile identificare il proprietario, ad avvertire lo stesso anche tramite comunicazione telefonica o telegrafica.
4. A cura dell'area di sanità pubblica veterinaria che gestisce l'anagrafe, il proprietario, quale risulta dai dati dell'anagrafe canina, deve essere avvertito a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della cattura o del ritrovamento dell'animale.
5. Il proprietario del cane custodito nel rifugio sanitario è obbligato al ritiro dell'animale entro quindici giorni dalla ricevimento della raccomandata.
6. Sono poste a carico del proprietario le spese necessarie per la custodia ed il mantenimento dell'animale, secondo le tariffe determinate con il decreto di cui all'articolo 4.
7. Sono esenti dal pagamento delle spese di cui al comma 6 del presente articolo ed al comma 3 dell'articolo 16:
a) coloro i quali hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) i titolari di pensioni sociali.
8. Al cane iscritto all'anagrafe, non ritirato dal proprietario entro quindici giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 relativamente all'affidamento a privati o alle associazioni protezionistiche o animaliste, alla sterilizzazione ed alla rimessa in libertà.
Art. 15.
Controllo della popolazione canina

1. I cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe sono riconsegnati al proprietario o al detentore che li reclamino entro quindici giorni dalla notifica della cattura, previo pagamento delle spese di custodia e di mantenimento di cui al comma 6 dell'articolo 14, e della sanzione di cui al comma 7 dell'articolo 3.
2. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani che non risultino iscritti all'anagrafe che non siano stati reclamati, possono essere ceduti ad associazioni protezionistiche o animaliste o a privati cittadini che si impegnino ad accudirli e custodirli, previa iscrizione all'anagrafe canina e relativa identificazione.
3. I cani possono essere presi in affidamento anche dalla stessa associazione protezionistica o animalista che gestisce il rifugio sanitario pubblico o che sia convenzionata per la custodia dei cani catturati. Dal momento dell'affidamento cessano gli effetti della custodia di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 11.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2, i cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad associazioni protezionistiche o animaliste, sono sottoposti a sterilizzazione da effettuarsi entro i successivi quindici giorni con metodi di provata efficacia e con l'adozione di ogni accorgimento necessario ad evitare sofferenze agli animali in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 16.
5. Per i cani iscritti all'anagrafe e non ritirati dal proprietario o dal detentore, il termine previsto dal comma 4 decorre dalla data di ricezione da parte del proprietario o del detentore della comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 14.
6. I cani non reclamati e non affidati a privati cittadini o ad associazioni protezionistiche o animaliste, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, non possono essere soppressi e vengono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici e privati a spese dei comuni almeno fino al quindicesimo giorno successivo alla sterilizzazione. Ove le strutture non dovessero offrire recettività sufficiente, il sindaco d'intesa con l'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio e sentito il parere delle associazioni protezionistiche o animaliste operanti nel territorio può disporre che i cani vengano rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe, come cani sprovvisti di proprietario.
7. Sono rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, anche nel caso in cui le strutture offrano sufficiente capacità recettiva, i cani catturati che vivono in caseggiati, quartieri o rioni, qualora cittadini residenti nel medesimo caseggiato, quartiere o rione ne facciano richiesta al comune purché i cani interessati siano di indole docile e le loro condizioni generali e di salute lo consentano. Sono esclusi dalla remissione in libertà i cani delle razze di cui al comma 8 dell'articolo 3.
8. I cani sterilizzati, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono rimessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.
9. I cani catturati, i cani abbandonati ed i cani ricoverati nei rifugi sanitari possono essere soppressi soltanto nei casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, ovvero nei casi in cui risultino di comprovata pericolosità o siano affetti da forme patologiche gravi e non curabili. La soppressione dei cani deve essere effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico e comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.
Art. 16.
Controllo delle nascite

1.  Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali predispongono interventi preventivi finalizzati al controllo delle nascite della popolazione felina e canina servendosi delle strutture ambulatoriali appositamente messe a disposizione dai comuni.
2. Le operazioni di sterilizzazione sono effettuate esclusivamente da medici veterinari con mezzi chirurgici o farmacologici, secondo tecniche che consentano di preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale degli animali e con l'adozione di ogni precauzione necessaria ad evitare sofferenze agli animali stessi.
3. Gli interventi di sterilizzazione sui cani iscritti all'anagrafe sono effettuati, a carico dei proprietari o dei detentori, sulla base di un tariffario adottato con il decreto di cui all'articolo 4, sentiti gli ordini dei medici veterinari della Regione.
4.  I cani di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono sterilizzati gratuitamente dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali anche nel caso che la sterilizzazione venga richiesta successivamente all'affidamento.
Art. 17.
Norme di tutela igienica della collettività

1. Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico.
3. Le amministrazioni comunali provvedono ad individuare e a delimitare aree da destinare ai cani d'affezione per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Le stesse aree sono sottoposte a frequente rimozione delle deiezioni e a periodici interventi di bonifica.
4. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila.
5. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila.
Art. 18.
Protezione dei gatti in libertà

1. E' fatto divieto di maltrattare i gatti randagi o domestici. E' fatto divieto di maltrattare e di allontanare dal loro habitat naturale i gatti che vivono in libertà. Per habitat naturale si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, edificato e non, dove stabilmente sia insediato un gatto o una colonia felina in libertà, indipendentemente dal fatto che sia accudita dai cittadini.
2. I comuni, sentite le aziende unità sanitarie locali, possono stipulare con le associazioni protezionistiche o animaliste apposite convenzioni per il censimento delle colonie feline in stato di libertà, per la loro gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute.
3. La convenzione è stipulata secondo uno schema tipo approvato con il decreto di cui all'articolo 4. Il decreto stabilisce altresì la misura massima delle spese rimborsabili all'associazione protezionistica o animalista.
4. I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati, se le loro condizioni di salute lo consentono, a cura delle aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, che provvedono ad apporre mediante tatuaggio la lettera 'S', e successivamente rimessi in libertà nella colonia di provenienza. Nel caso di colonia gestita da associazione protezionistica o animalista, se viene da questa richiesta, la sterilizzazione può essere effettuata presso medici veterinari liberi professionisti convenzionati.
5. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 4, soltanto per comprovati motivi sanitari e viene effettuata da volontari di associazioni protezionistiche o animaliste convenzionate.
6. I comuni possono consentire alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19 l'impianto di appropriati ricoveri nelle zone popolate da felini.
7. L'attivazione di rifugi per gatti è subordinata ad autorizzazione regionale. Con il decreto di cui all'articolo 4, sono determinati i requisiti strutturali e le caratteristiche dei rifugi per gatti nonché le modalità per il rilascio delle autorizzazioni. I rifugi per gatti esistenti devono essere adeguati ai requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.
8. Le associazioni protezionistiche o animaliste che gestiscono rifugi per gatti possono essere incaricate dal sindaco della custodia di gatti i cui proprietari non sono più in condizioni di provvedere al loro mantenimento. Tali animali, ove non siano affidati entro trenta giorni a privati che si impegnino a mantenerli e ad accudirli, sono sottoposti a sterilizzazione, gratuitamente, presso l'area di sanità pubblica veterinaria della aziende unità sanitarie locali, con gli stessi metodi di cui al comma 4 dell'articolo 15.
9. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto nei casi in cui risultino affetti da forme patologiche gravi e non curabili.
10. La soppressione dei gatti deve essere effettuata dai medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico o comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali. In caso di malattia l'animale viene isolato e curato presso rifugi sanitari comunali o presso rifugi privati per gatti. A guarigione avvenuta il gatto viene rimesso in libertà nella colonia di appartenenza. In caso di invalidità permanente viene affidato definitivamente alla struttura convenzionata. Salvo quanto previsto dal comma 9, è assicurata la cura e la sopravvivenza dei gatti nei rifugi sanitari pubblici e nei rifugi per il ricovero.
Art. 19.
Albo regionale

1. Presso l'Assessorato della sanità è istituito l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le associazioni, costituite con atto pubblico, che ne facciano richiesta e che perseguono, senza fini di lucro, obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali.
2. I requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo sono stabiliti con apposito regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la sanità.
3. In sede di prima applicazione, possono richiedere l'iscrizione all'Albo regionale quelle associazioni costituite con atto pubblico che, da almeno due anni, gestiscano rifugi per animali.
Art. 20.
Contributi per i rifugi sanitari

1. L'Assessore per la sanità concede ai comuni, singoli o associati, contributi per il risanamento dei canili comunali esistenti, per la costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici e per la predisposizione di ambulatori veterinari in cui effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione previsti dalla presente legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati anche alle associazioni di cui all'articolo 19, che gestiscono rifugi per cani o per gatti operanti da almeno un biennio, in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, debitamente accertata e fatturata.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati sulla base di progetti esecutivi di risanamento o di costruzione, debitamente approvati, secondo le vigenti disposizioni, che rispettino i requisiti igienico strutturali e funzionali previsti dal decreto di cui all'articolo 4.
4. Salvo i casi dovuti a cause di forza maggiore, qualora i lavori non siano iniziati entro sei mesi od ultimati entro diciotto mesi dalla erogazione del contributo, il contributo medesimo viene recuperato.
5. L'Assessore per la sanità è autorizzato a concedere contributi alle associazioni protezionistiche o animaliste per il mantenimento degli animali ricevuti in affidamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 15.
6. Con decreto da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore per la sanità provvede a determinare i requisiti ed i limiti per l'erogazione dei contributi, nonché i controlli da esercitarsi.
7. I contributi non possono essere superiori al 50 per cento della misura massima delle spese rimborsabili indicata dal decreto di cui all'articolo 4 e devono essere rapportati al periodo di effettivo ricovero di ciascun cane che non può superare i centottanta giorni.
8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni prevedono in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla realizzazione di servizi per la costruzione o ristrutturazione di rifugi per cani e di rifugi per gatti. Tali aree possono essere concesse in comodato anche ad enti ed associazioni che svolgono attività di protezione degli animali, iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 19, per la costruzione o l'ampliamento di rifugi permanenti secondo le finalità previste dalla presente legge.
Art. 21.
Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera di cani randagi o inselvatichiti, accertate e certificate dall'area di sanità pubblica veterinaria delle competenti aziende unità sanitarie locali in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni, ridotto del 20 per cento.
2. Le modalità di liquidazione dell'indennità sono quelle stabilite dall'Assessore per la sanità con la circolare 22 maggio 1990, n. 549, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 30 giugno 1990, n. 31.
Art. 22.
Promozione educativa

1. La Regione in collaborazione con l'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, con gli ordini professionali dei medici veterinari, con le autorità scolastiche, con le università e con le associazioni protezionistiche o animaliste promuove programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore per la sanità approva piani pluriennali di formazione ed aggiornamento degli operatori dell'area di sanità pubblica veterinaria, corsi di formazione del personale ausiliario operante nella medesima, nonché iniziative di educazione sanitaria, di informazione e di sensibilizzazione della popolazione.
Art. 23.
Cimiteri per animali d'affezione

1. I comuni, singoli o associati, possono realizzare cimiteri per il seppellimento di animali d'affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli, a condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico veterinario escluda il decesso per malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
2. La realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 è soggetta a parere preventivo dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
3. Il Presidente della Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento tipo di gestione dei cimiteri per animali d'affezione in conformità al regolamento di polizia veterinaria.
Art. 24.
Divieto di combattimento fra animali

1. Chiunque organizzi combattimenti fra animali di qualsiasi specie, ovvero vi assista o effettui puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 60 milioni. La stessa sanzione si applica anche al proprietario o al detentore degli animali impiegati nel combattimento, salvo che il fatto non sia avvenuto contro la loro volontà.
2. E' sempre disposta la confisca amministrativa, prevista dall'articolo 20, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli animali utilizzati o destinati ai combattimenti. Gli animali confiscati sono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici o nei rifugi per il ricovero a spese dei comuni ovvero affidati alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 19 o ad enti, organizzazioni o strutture che provvedano al loro recupero comportamentale.
Art. 25.
Norma di salvaguardia

1. Le convenzioni per la custodia dei cani catturati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulate dai comuni con le associazioni protezionistiche o animaliste o con privati gestori di rifugi per cani, rimangono efficaci fino alla loro scadenza e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, dopo la scadenza possono essere rinnovate secondo le modalità previste dai commi 5 e 7 dell'articolo 11.
3. Per i cani la cui custodia ha inizio dopo l'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4 il corrispettivo della custodia non può superare quello previsto dal comma 6 dell'articolo 11.
4. Le convenzioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 possono essere stipulate dai comuni anche con privati gestori di rifugi per cani.
Art. 26.
Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge, salvo quanto diversamente previsto dagli articoli precedenti, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 500 mila.
2. Ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 il sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto ed ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente legge.
3. Nel caso di violazione del comma 5 dell'articolo 14, la sanzione, prevista dal comma 4 dell'articolo 9, è maggiorata delle spese di custodia e mantenimento degli animali, quali determinate dal decreto di cui all'articolo 4.
4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Regione e sono utilizzati per il finanziamento degli interventi previsti.
Art. 27.
Norme finanziarie

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per il triennio 2000-2002 la spesa complessiva di lire 9.327 milioni così ripartita:
  2000 2001 2002 
Articoli 2 e 6      400 800 400 

(anagrafe canina)
Articolo 11      100 200 100 

(custodia animali)
Articolo 20, commi 1 e 2      470 2.000 2.000 

(contributi)
Articolo 20, comma 5      357 700 1.000 

(contributi gestione)
Articolo 21      100 200 200 

(indennità danni da animali randagi)
Articolo 22      100 100 100 

(informazione, aggiornamento e educazione sanitaria)
Totale      1.527 4.000 3.800 

2. All'onere di lire 1.527 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 2000 si provvede con le somme assegnate alla Regione siciliana ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281.
3. Gli oneri di lire 7.800 milioni ricadenti per lire 4.000 milioni nell'esercizio 2001 e per lire 3.800 milioni nell'esercizio 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2000-2002 - codice 01.08.02 (accantonamento 1001).
4. Le ulteriori assegnazioni di fondi da parte dello Stato effettuate ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 vengono iscritte in bilancio su proposta dell'Assessore per la sanità nel rispetto delle finalità della presente legge e secondo le percentuali fissate dal comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1991.

Art. 28.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 luglio 2000.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per la sanità  LO MONTE 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
La legge 14 agosto 1991, n. 281, reca: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».
Nota all'art. 2, comma 3:
Il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 315, concerne: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali».
Nota all'art. 15, comma 9:
Il testo degli articoli del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), menzionati nella disposizione che qui di seguito annota, è il seguente:
«Art. 86. I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato.
Art. 87. I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici.
I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi 5°, 6° e 7° del precedente articolo».
«Art. 91. Nei casi in cui l'infezione rabida assuma preoccupante diffusione il prefetto può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione.».
Nota all'art. 21, comma 1:
Il D.M. 20 luglio 1989, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni, riguarda: «Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.».
Nota all'art. 24, comma 2:
Il testo del comma 4 dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante "Modifiche al sistema penale") è il seguente:
«E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 218
«Norme di tutela degli animali domestici, di prevenzione del randagismo e per l'istituzione dell'anagrafe canina».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Battaglia, Capodicasa, Cipriani, Crisafulli, Giannopolo, Monaco, Navarra, Pignataro, Silvestro, Speziale, Villari, Zago, Zanna.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Servizi sociali e sanitari" (VI) il 13 novembre 1996.
D.D.L. n. 350
«Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Nicolosi, Basile Giuseppe, Sanzarello, Canino, Speranza.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Servizi sociali e sanitari" (VI) il 3 aprile 1997.
D.D.L. n. 20
«Norme per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali nel territorio della Regione siciliana».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Granata, Caputo, Catanoso Genoese, Formica, Grippaldi, La Grua, Ricotta, Scalia, Stancanelli, Virzì.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Servizi sociali e sanitari" (VI) il 6 agosto 1996.
D.D.L. n. 66
«Norme in materia di animali di affezione ed esotici e per la prevenzione del randagismo canino e felino».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio, Beninati, Bufardeci, Catania, Cimino, Croce, D'Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca, Pagano, Scammacca della Bruca, Scoma, Vicari.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Servizi sociali e sanitari" (VI) il 6 agosto 1996.
D.D.L. n. 186
«Norme in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Spagna, Adragna, Barbagallo Giovanni, Lo Monte, Papania, Zangara.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Servizi sociali e sanitari" (VI) il 22 ottobre 1996.
D.D.L. n. 192
«Norme per la tutela degli animali da affezione, per la prevenzione del randagismo e per la gestione dell'anagrafe canina».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Piro, Lo Certo, Guarnera, Mele, Ortisi.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Servizi sociali e sanitari" (VI) il 22 ottobre 1996.
D.D.L. n. 374
«Norme in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Bufardeci, Drago, Leanza, Stancanelli, Croce.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Servizi sociali e sanitari" (VI) il 14 aprile 1997.
Esaminati ed abbinati nella seduta n. 41 del 21 maggio 1997.
Deliberato l'invio del testo coordinato in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 41 del 21 maggio 1997.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nelle sedute n. 62 del 17 giugno 1997 e n. 153 del 22 luglio 1999.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 44 del 17 giugno 1997.
Relatore: Nicolosi.
Rinviato dall'Aula in Commissione "Bilancio" (II) per il riesame della copertura finanziaria il 7 settembre 1998.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 153 del 22 luglio 1999.
Riesaminato dalla Commissione e rinviato in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 103 del 26 gennaio 2000.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 185 del 23 marzo 2000.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 300 del 30 marzo, 306 del 23, 307 del 24, 308 del 30 e 309 del 31 maggio 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 311 del 20 giugno 2000.
(2000.25.1327)
Torna al Sommariohome



   


DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 18 aprile 2000.
Nomina del Vice Commissario per l'attuazione degli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.C.M. 5 novembre 1999, con il quale è stato dichiarato sino al 31 dicembre 2000 lo stato di emergenza idrica per i territori delle province di Agrigento, Caltanissetta,Enna, Palermo e Trapani;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.3052 del 31 marzo 2000, recanti gli interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nei territori delle province siciliane sopra citate;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della suddetta ordinanza, il Presidente della Regione siciliana è stato nominato Commissario delegato per realizzare le azioni e gli interventi necessari al superamento dell'emergenza idrica nel territorio della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che in esecuzione del secondo comma dell'art. 1 il Commissario delegato, per l'espletamento dell'incarico, nomina un Vice Commissario che lo coadiuva nell'attuazione della presente ordinanza;
Ritenuto di dover dare immediata attuazione alla superiore disposizione, procedendo alla nomina di un Vice Commissario e conferendo a questi le competenze afferenti al Commissario delegato relative agli artt. 2, 3, 4, 5 (commi 1 e 2), 6, 7 (commi 1 e 3 e comma 2 previa intesa con il Commissario delegato), 8, 9, 10, 11 e 12, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione dell'ordinanza;
Ritenuto di nominare per le sopra specificate finalità l'Assessore regionale per i lavori pubblici;
Dispone


Art. 1

L'Assessore regionale per i lavori pubblici, on.le Vincenzo Lo Giudice, è nominato, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 3052 del 31 marzo 2000, Vice Commissario con le competenze afferenti al Commissario delegato, relative agli artt. 2, 3, 4, 5 (commi 1 e 2), 6, 7 (commi 1 e 3 e comma 2 previa intesa con il Commissario delegato), 8, 9, 10, 11 e 12 e a tutte le funzioni amministrativo-contabili scaturenti dalla medesima ordinanza.

Art. 2

Ai fini della presente ordinanza l'ufficio del Commissario delegato ha sede presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 3

La presente disposizione sarà pubblicata, a cura del Vice Commissario, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 aprile 2000.
  CAPODICASA 

(2000.26.1337)
Torna al Sommariohome





ORDINANZA PRESIDENZIALE 10 maggio 2000.
Nomina del Vice Commissario per la predisposizione dello schema del piano di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione siciliana.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, recante disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani nella Regione siciliana, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione e la realizzazione di un piano di interventi di emergenza;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3048 del 31 marzo 2000, recante nuove disposizioni ed integrazioni alla citata ordinanza n. 2983/99;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b), della suddetta ordinanza n. 3048/2000, che prevede l'avvalimento di un Vice Commissario per la predisposizione del piano di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto, inoltre, l'articolo 2, comma 1, lettera q), della medesima ordinanza n. 3048/2000, che prevede l'avvalimento di un Vice Commissario per le attività specificate nell'art. 6 della predetta ordinanza n. 2983/99;
Considerata la necessità di avvalersi di un Vice Commissario per le attività di cui agli artt. 1 e 6 dell'O.P.C.M. n. 2983/99, come integrata dall'O.P.C.M. n. 3048/2000;
Ritenuto di nominare, per le finalità sopra indicate, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente pro-tempore, on.le Federico Martino;
Dispone:


Art. 1

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente pro-tempore, on.le Federico Martino, è nominato Vice Commissario per la predisposizione del piano di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Sono demandati, altresì, allo stesso Vice Commissario i compiti di pianificazione e realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato alla protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999 e n. 3048 del 31 marzo 2000, concernenti i rifiuti speciali, speciali pericolosi, nonché le bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, ed inoltre gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, con le modalità previste dall'art. 17 dello stesso decreto legislativo n. 22/97, delle aree inquinate comprese nei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 2

Il Vice Commissario indicato nel precedente articolo 1 sarà coadiuvato dalla commissione scientifica di cui all'articolo 11 della citata ordinanza n. 2983/99 e può utilizzare tutti gli strumenti operativi previsti nella medesima ordinanza e nella successiva n. 3048/2000.
Nei casi in cui gli atti comportino spese a carico della contabilità speciale n. 2854, intestata al Presidente della Regione - Commissario delegato, il Vice Commissario sottoporrà a quest'ultimo le relative proposte di provvedimento.

Art. 3

Il Vice Commissario è autorizzato ad individuare, previa intesa con il Commissario delegato, il personale di supporto per le attività demandategli, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. r), della citata ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e della Repubblica italiana.
Palermo, 10 maggio 2000.
  CAPODICASA 

(2000.20.1077)
Torna al Sommariohome


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 26 giugno 2000.
Indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 2000-2001 e numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, il 3° comma dell'art. 22 della predetta legge che, tra l'altro, stabilisce che l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste deve, sulla base dell'indice medio di densità venatoria regionale, definire l'indice massimo di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia della Regione;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2002/ 2004, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 1° giugno 2000;
Considerato che, secondo il citato Piano, il territorio agro-silvo-pastorale sub-provinciale non riservato a protezione ed a caccia a gestione privata ed a centri ed allevamenti della selvaggina a scopo di ripopolamento, viene destinato alla gestione programmata della caccia e che secondo i criteri dettati per la pianificazione faunistico-venatoria territoriale gli ambiti territoriali di caccia sub-provinciali usufruiscono di tutto il territorio residuo in atto non interessato da protezione e da gestione privata della caccia ed allevamenti;
Visto il decreto di questo Assessorato n. 2479 del 14 novembre 1997, con il quale si è reso pubblico l'indice medio regionale di densità venatoria relativo al quinquennio 1998/99 - 2002/03, così come definito dal 4° comma dell'art. 22 della legge regionale n. 33/97;
Ritenuto di dovere provvedere a stabilire per singolo ambito territoriale di caccia l'indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 2000/2001;
Considerato che, ai sensi del 5° comma, lettera a), dell'art. 22 della più volte citata legge regionale n. 33/97, deve essere assicurata comunque la possibilità che ogni cacciatore eserciti l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia ove ricade il territorio comunale di residenza dello stesso;
Considerato che negli ambiti territoriali di caccia di ME3, PA3, TP3 e TP4 la presenza di conigli selvatici è notoriamente elevata e ciò comporta danni all'agricoltura locale ed un dispendio di risorse pubbliche sotto forma di indennizzi per danni da fauna selvatica e di attività di controllo;
Ritenuto che, al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio presso i vari ambiti territoriali di caccia, sulla scorta dei dati in possesso di questo Assessorato, possa essere assunto come indice massimo di densità venatoria per tutti gli ambiti territoriali di caccia regionali - ad eccezione di quelli di AG3, CT1, ME2, ME3, PA1, PA3, TP2, TP3 e TP4 - un valore pari all'indice medio di densità venatoria regionale di cui al decreto n. 2479 del 14 novembre 1997;
Ritenuto di dover indicare, ai sensi del 5° comma lettera b), il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, prevedendo una riserva del 10% a favore dei cacciatori provenienti da altre regioni, nell'ambito del principio di reciprocità;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

L'indice massimo di densità venatoria per singolo ambito territoriale di caccia per la stagione venatoria 2000/2001 è stabilito come appresso:


AG1      0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 3.474 numero totale cacciatori 
AG2      0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 4.281 numero totale cacciatori 
AG3      0,1079 pari a 9,265 ettari/cacciatore = 155 numero totale cacciatori 
CL1      0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 2.660 numero totale cacciatori 
CL2      0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 2.592 numero totale cacciatori 
CT1      0,0571 pari a 17,508 ettari/cacciatore = 10.478 numero totale cacciatori 
CT2      0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 1.641 numero totale cacciatori 
EN1      0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 3.593 numero totale cacciatori 
EN2      0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 2.875 numero totale cacciatori 
ME1      0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 1.547 numero totale cacciatori 
ME2      0,0621 pari a 16,109 ettari/cacciatore = 8.156 numero totale cacciatori 
ME3      0,0769 pari a 13,00 ettari/cacciatore = 486 numero totale cacciatori 
PA1      0,0314 pari a 31,867 ettari/cacciatore = 6.767 numero totale cacciatori 
PA2      0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 4.675 numero totale cacciatori 
PA3      0,2004 pari a 5,00 ettari/cacciatore = 95 numero totale cacciatori 
RG1      0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 2.593 numero totale cacciatori 
RG2      0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 1.446 numero totale cacciatori 
SR1      0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 2.704 numero totale cacciatori 
SR2      0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 2.502 numero totale cacciatori 
TP1      0,0289 pari a 34,53 ettari/cacciatore = 2.569 numero totale cacciatori 
TP2      0,0344 pari a 29,054 ettari/cacciatore = 3.985 numero totale cacciatori 
TP3      0,0554 pari a 18,00 ettari/cacciatore = 130 numero totale cacciatori 
TP4      0,0666 pari a 15,00 ettari/cacciatore = 284 numero totale cacciatori 




Art. 2

Detratto dal numero totale di cacciatori il numero dei cacciatori residenti nei rispettivi ambiti territoriali di caccia, il numero massimo dei cacciatori provenienti dagli altri ambiti regionali, ammissibili da parte delle Ripartizioni faunistico-venatorie, nonché il numero massimo dei cacciatori provenienti da altre regioni che attuino il principio di reciprocità, ammissibili da parte di questo Assessorato nell'ambito della riserva del 10%, risulta il seguente:

Ambiti territoriali di caccia     N.ro cacciatori extra A.T.C. ammissibili dalle Ripart. faun. ven. N.ro cacciatori extra regionali ammissibili dall'Assessorato 


AG1      1.545 172 
AG2      1.666 185 
AG3      -
CL1      952 106 
CL2      670 74 
CT1      -
CT2      413 46 
EN1      2.080 231 
EN2      1.443 160 
ME1      441 49 
ME2      -
ME3      191 21 
PA1      -
PA2      2.454 273 
PA3      45
RG1      1.100 122 
RG2      462 51 
SR1      835 93 
SR2      618 69 
TP1      773 86 
TP2      -
TP3      50
TP4      116 13 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 26 giugno 2000.
  CUFFARO 

(2000.27.1424)
Torna al Sommariohome





DECRETO 4 luglio 2000.
Disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia per la stagione venatoria 2000-2001.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 157/92;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 1° giugno 2000, con deliberazione n. 133 che individua i seguenti AA.TT.CC.:
Ambito territoriale di caccia di Agrigento 1 (AG1)
costituito dai territori comunali di Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea, Ribera, Sciacca, Menfi, Bivona, Lucca Sicula, Cianciana, Villafranca Sicula, Burgio, Caltabellotta, Sambuca di Sicilia, S. Margherita Belice, Montevago e Calamonaci.
Ambito territoriale di caccia di Agrigento 2 (AG2)
costituito dai territori comunali di: Alessandria della Rocca, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Jancaxio, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, S. Biagio Platani, S. Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina.
Ambito territoriale di caccia di Agrigento 3 (AG3)
comprendente le Isole Pelagie, costituite dai territori di Lampedusa, Linosa e Lampione.
Ambito territoriale di caccia di Caltanissetta 1 (CL1)
costituito dai territori comunali di Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, S. Caterina Villarmosa, S. Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba
Ambito territoriale di caccia di Caltanissetta 2 (CL2)
costituito dai territori comunali di Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi e Riesi.
Ambito territoriale di caccia di Catania 1 (CT1)
costituito dai territori comunali di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Militello in Val di Catania, Milo, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, S. Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea.
Ambito territoriale di caccia di Catania 2 (CT2)
costituito dai territori comunali di Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, San Cono, S. Michele di Ganzaria e Vizzini.
Ambito territoriale di caccia di Enna 1 (EN1)
costituito dai territori comunali di Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Regalbuto, Sperlinga, Nissoria e Troina.
Ambito territoriale di caccia di Enna 2 (EN2)
costituito dai territori comunali di Enna, Calascibetta, Valguarnera Caropepe, Aidone, Piazza Armerina, Barrafranca, Pietraperzia e Villarosa.
Ambito territoriale di caccia di Messina 1 (ME1)
costituito dai territori comunali di Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capizzi, Capo D'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cesarò, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Motta D'Affermo, Naso, Pettineo, Reitano, San Fratello, S. Marco D'Alunzio, S. Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, San Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Torrenova, Tortorici e Tusa.
Ambito territoriale di caccia di Messina 2 (ME2)
costituito dai territori comunali di Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castroreale, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli Fantina, Forza D'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Malvagna, Mandanici, Mazzarò Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Piraino, Raccuia, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Santa Domenica Vittoria, Sant'Alessio Siculo, Santa Lucia del Mela, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi, Ucria, Valdina, Venetico e Villafranca Tirrena.
Ambito territoriale di caccia di Messina 3 (ME3)
comprendente le Isole Eolie, costituite dalle isole di Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi, costituenti unico comune e l'isola di Salina con i comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina.
Ambito territoriale di caccia di Palermo 1 (PA1)
costituito dai territori comunali di Altofone, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Bolognetta, Borgetto, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Cinisi, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Giardinello, Giuliana, Godrano, Isola delle Femmine, Lercara Friddi, Marineo, Mezzoiuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, S. Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Cristina Gela, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trappeto, Vicari, Villabate e Villafrati.
Ambito territoriale di caccia di Palermo 2 (PA2)
costituito dai territori comunali di Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Baucina, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Monte Maggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, S. Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia e Resuttano.
Ambito territoriale di caccia di Palermo 3 (PA3)
costituito dall'intero territorio dell'isola di Ustica.
Ambito territoriale di caccia di Ragusa 1 (RG1)
costituito dai territori comunali di Acate, Chiaromonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria.
Ambito territoriale di caccia di Ragusa 2 (RG2)
costituito dai territori comunali di Ispica, Pozzallo, Modica e Scicli.
Ambito territoriale di caccia di Siracusa 1 (SR1)
costituito dai territori comunali di Augusta, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli, Palazzolo Acreide, Floridia, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino.
Ambito territoriale di caccia di Siracusa 2 (SR2)
costituito dai territori comunali di Avola, Canicattini Bagni, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Rosolini e Siracusa.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 1 (TP1)
costituito dai territori comunali di S. Vito Lo Capo, Custonaci, Castellammare del Golfo, Alcamo, Buseto Palizzolo, Valderice, Erice, Trapani, Paceco, Calatafimi e Vita.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 2 (TP2)
costituito dai territori comunali di Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 3 (TP3)
comprendente le Isole Egadi, costituite dai territori di Favignana, Marettimo e Levanzo.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 4 (TP4)
comprendente il territorio dell'Isola di Pantelleria.
Considerato che si rende necessario stabilire i criteri di ammissione dei cacciatori, sia residenti in Sicilia che in altre regioni, che abbiano presentato istanza ai sensi, rispettivamente, della lett. b) e della lett. d) del 5° comma dell'art. 22 della legge regionale n. 33/97;
Visto il decreto n. 1877 del 26 giugno 2000, con il quale è stato stabilito l'indice massimo di densità venatoria per singolo ambito territoriale di caccia per la stagione venatoria 2000/2001, nonché il numero massimo ammissibile di cacciatori residenti in Sicilia ed in altre regioni;
Considerato che ai sensi del suddetto decreto n. 1877 del 26 giugno 2000 è possibile ammettere, per la stagione venatoria 2000/2001, cacciatori, oltre ai residenti, soltanto nei seguenti AA.TT.CC.: AG1, AG2, CL1, CL2, CT2, EN1, EN2, ME1, ME3, PA2, PA3, RG1, RG2, SR1, SR2, TP1, TP3, TP4 e che, pertanto, non vi sono posti disponibili negli ambiti di AG3, CT1, ME2, PA1 e TP2;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

I cacciatori residenti in Sicilia hanno diritto di esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza.
I soggetti di cui al comma precedente che abbiano presentato valida istanza nei termini previsti dalla lett. b) del 5° comma dell'art. 22 della legge regionale n. 33/97, per gli ambiti di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, hanno la facoltà di optare per uno degli AA.TT.CC. in cui è stato suddiviso il territorio provinciale a suo tempo prescel-to, semprecchè vi siano posti disponibili. Tale opzione dovrà essere trasmessa alla Ripartizione faunistico-ve-natoria competente entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Ovviamente, la scelta di un ambito comporta automaticamente la rinuncia agli altri della stessa provincia. In mancanza di opzione la Ripartizione faunistico-venatoria competente provvederà d'ufficio ad assegnare un ambito sub-provinciale, secondo l'ordine numerico crescente degli ambiti territoriali di caccia, nel limite dei posti disponibili. Non verranno prese in considerazione opzioni spedite tra il 1° gennaio 2000 e il giorno precedente quello di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2

I cacciatori extra-regionali per i quali si applica il principio della reciprocità che abbiano presentato valida istanza per esercitare la caccia negli ambiti di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, nella stagione venatoria 2000/200l, ai sensi della lettera d) del 5° comma dell'art. 22 della legge regionale n. 33/97, con le modalità e nei termini stabiliti con i decreti n. 622 del 18 marzo 1998 e n. 2611 del 3 agosto 1998, possono trasmettere, presso questo Assessorato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, apposita integrazione alla predetta istanza con l'indicazione dell'A.T.C. sub-provinciale prescelto; in mancanza di tale opzione si procederà all'assegnazione d'ufficio, secondo l'ordine numerico crescente degli ambiti territoriali di caccia, nel limite dei posti disponibili. Tuttavia, qualora da inequivocabili indicazioni rilevabili dall'istanza già presentata e/o da successive comunicazioni pervenute entro il 14 giugno 2000, si dovesse desumere il territorio di caccia prescelto, se ne potrà tenere conto nell'assegnazione dell'A.T.C.

Art. 3

I cacciatori residenti in Sicilia e quelli extra-regionali, che hanno presentato valida istanza per esercitare l'attività venatoria in una provincia in cui è possibile l'ammissione soltanto in un ambito, verranno assegnati d'ufficio nel suddetto ambito, nel limite dei posti disponibili.

Art. 4

Ai fini dell'applicazione degli articoli di cui sopra rimane comunque inalterata la priorità cronologica acquisita dai singoli cacciatori.

Art. 5

I cacciatori residenti nelle province in cui ricadono gli AA.TT.CC. di ME3 (Isole Eolie), PA3 (Isola di Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria), possono presentare istanza di ammissione alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per uno dei suddetti ambiti, ricadente nella propria provincia. Negli stessi termini di cui sopra, i cacciatori residenti nelle altre province che non avevano presentato valida istanza di ammissione negli ambiti provinciali di Messina, Palermo e Trapani, possono presentare istanza di ammissione per uno dei suddetti AA.TT.CC. di ME3, PA3, TP3 e TP4.
I cacciatori residenti in Sicilia che, invece, avevano presentato valida istanza di ammissione negli AA.TT.CC. di Messina, Palermo e Trapani possono optare per uno degli ambiti sub provinciali in argomento.
Nella compilazione della graduatoria sarà data priorità ai residenti nella provincia in cui ricade ciascun ambito. In detta graduatoria saranno poi inseriti i cacciatori che optano per uno dei suddetti ambiti secondo le modalità di cui agli artt.1 e 4 del presente decreto, verranno infine inclusi i cacciatori di altra provincia che presentano nuova istanza.
I cacciatori di cui al presente articolo che avevano precedentemente presentato istanza di ammissione in due ambiti regionali (tranne in caso di opzione) devono contemporaneamente rinunciare ad una delle precedenti scelte.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ad eccezione degli allegati.
Palermo, 4 luglio 2000.
  CUFFARO 

(2000.27.1424)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 15 giugno 2000.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area comprendente il bacino idrografico del Vallone Pantano e limitrofa singolarità geografica di Casa Cannicella, ricadente nel territorio comunale di Siculiana e Montallegro.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 7382 del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 31 agosto 1996, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area comprendente il bacino idrografico del Vallone Pantano e limitrofa singolarità geologica di Casa Cannicella ricadente nel territorio comunale di Siculiana e Montallegro è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
Visto il decreto n. 6422 del 6 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 18 luglio 1998, con il quale il vincolo sopra descritto è stato prorogato per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, del provvedimento anzidetto;
Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;
Vista la nota prot. n. 3746 del 7 giugno 2000, con la quale la Soprintendenza di Agrigento ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato, in quanto allo stato attuale non sono venuti meno i fattori di rischio specificati nelle premesse della relazione della proposta di vincolo, che potrebbero compromettere le esigenze di tutela delle aree in questione nelle more della redazione della relativa pianificazione paesistica;
Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 7382 del 6 agosto 1996 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento con nota n. 3746 del 7 giugno 2000;
Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Rilevato che questo Assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. 3, fgl. 351;
Visto il decreto n. 9279 del 30 dicembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1997, reg. 1, fgl. 20, con il quale è stato approvato il programma triennale di lavoro per la redazione dei piani territoriali paesistici di 3 ambiti regionali secondo le indicazioni delle linee guida del piano territoriale paesistico regionale;
Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il Comitato tecnico scientifico, istituito ai sensi dell'art. 24 del R.D. n. 1357/40, giusta D.P.Reg. 5 ottobre 1993, n. 862, ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione "oggettiva" del paesaggio;
Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del P.T.P. alle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, 2° comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;
Visto il decreto n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale sono state approvate le linee guida del piano territoriale paesistico regionale;
Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle Soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore anno e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'area comprendente il bacino idrografico del Vallone Pantano e limitrofa singolarità geologica di Casa Cannicella ricadente nei comuni di Siculiana e Montallegro, area meglio individuata nel decreto n. 7382 del 6 agosto 1996, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;
Ritenuto, infatti, che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del P.T.P. in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale dell'area comprendente il bacino idrografico del Vallone Pantano e limitrofa singolarità geologica di Casa Cannicella e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;
Decreta


Art. 1

E' prorogato fino alla concorrenza di un quinquennio dalla sua entrata in vigore, giusta decreto n. 7382 del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 31 agosto 1996, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sull'area comprendente il bacino idrografico del vallone Pantano e limitrofa singolarità geologica di Casa Cannicella ricadente nei comuni di Siculiana e Montallegro per effetto del decreto n. 7382 del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 31 agosto 1996, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico, e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2001, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 7382 del 6 agosto 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 31 agosto 1996, facente parte dei comuni di Siculiana e Montallegro, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi degli artt. 142, comma 1, del T.U. n. 490/99 e 12 del R.D. n. 1357/1940.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Siculiana e Montallegro, perchè venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della suddetta Gazzetta, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Siculiana e Montallegro dove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza di Agrigento comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Siculiana e Montallegro.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonchè ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 giugno 2000.
MORINELLO
(2000.24.1272)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 10 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto l'art. 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante «Riforma della disciplina del commercio»;
Visto, in particolare, l'art. 22 che disciplina le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di commercio;
Viste le note nn. 3933 del 24 febbraio 2000 e 7319 del 14 aprile 2000, con cui la Direzione regionale delle finanze e del credito richiede l'istituzione di un capitolo di entrata cui far affluire le somme derivanti dalle predette sanzioni amministrative, e del corrispondente capitolo di spesa;
Ritenuto di provvedere con il presente decreto all'istituzione del capitolo di entrata per consentire la corretta imputazione dei proventi derivanti dalle citate sanzioni con riserva di provvedere in sede di bilancio per l'esercizio finanziario 2001 all'istituzione del corrispondente capitolo di spesa in quanto le erogazioni, facendo riferimento alle somme accertate con il rendiconto generale consuntivo del secondo esercizio antecedente quello di competenza, non potranno avvenire prima del citato esercizio 2001;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le variazioni per l'istituzione del capitolo di entrata in attuazione dell'art. 22 della citata legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:

          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 

TITOLO II - Entrate extra-tributarie
CATEGORIA 7 - Proventi erariali dei servizi pubblici minori
RUBRICA 14 -  COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA

(Nuova istituzione)
  2591 Sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di commercio. 
23.311.020701          P.M. L.R. n. 28/99, art. 22 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.20.1048)
Torna al Sommariohome






DECRETO 11 maggio 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'art. 34 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Vista la nota n. 768/B del 17 aprile 2000, con la quale l'Assessorato regionale degli enti locali chiede l'aumento di lire 30 miliardi del plafond di cassa del titolo II, per far fronte a pagamenti derivanti da residui anni precedenti e da reiscrizioni in bilancio;
Vista la nota della Ragioneria centrale per gli enti locali n. 196043 del 20 aprile 2000, con la quale è stata trasmessa, corredata del prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000, la variazione in aumento al plafond di cassa del titolo II della rubrica enti locali di lire 30 miliardi;
Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 2000, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo II Amministrazione | (in milioni     | di lire) 
Enti locali      + 30.000 
Fondo di riserva di cassa      - 30.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.20.1037)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 22 giugno 2000.
Approvazione della convenzione per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, che istituisce gli archivi delle tasse automobilistiche e disciplina l'utilizzazione dei dati per la gestione delle tasse automobilistiche erariali;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che abilita i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, a riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto l'art. 31, comma 42, della citata legge n. 448 del 1998, il quale prevede che i soggetti autorizzati, ai sensi della citata legge n. 264 del 1991, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Considerato che il Ministero delle finanze ha dato attuazione al sopracitato art. 31 della legge n. 448/1998 con il D.M., in data del 13 settembre 1999, di approvazione della "convenzione tipo", regolante le modalità di svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Ritenuto di dover dare attuazione alla previsione contenuta nell'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il parere del Consiglio di giustizia arnministrativa - sez. consultiva - n. 246/2000, reso nell'adunanza dell'11 aprile 2000;
Considerato che il C.G.A. nel citato parere ha riconosciuto come legittima la previsione di una cauzione da rendersi in forma autonoma in favore della Regione siciliana, ravvisando l'opportunità che la misura di detta cauzione venga totalmente uniformata a quella prevista dalla "convenzione tipo" approvata dal Ministero delle finanze per il restante territorio nazionale;
Ritenuto che le superiori indicazioni del C.G.A. devono ritenersi osservate, dal momento che assolutamente uguali sono le misure cauzionali previste nella convenzione regionale per il caso di fidejussione prestata dal singolo soggetto autorizzato e per il caso di fidejussione da prestarsi in forma solidale e collettiva e pertanto in misura ridotta a un ventesimo dell'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate, nell'anno precedente a quello di volta in volta considerato, dai soggetti autorizzati aderenti all'ente garante;
Ritenuto che parimenti uniforme è la misura della cauzione per il primo anno di attività prevista in lire dieci miliardi nella convenzione ministeriale ed in lire un miliardo nella convenzione regionale, atteso che nello stesso rapporto si attestano statisticamente le riscossioni delle tasse automobilistiche dell'intero territorio nazionale da una parte e nel territorio della Regione sicilia-na dall'altra parte, di guisa che, anche per tale ipotesi iniziale, rimane assicurata l'osservanza dell'indicazione all'uniformità proveniente dal C.G.A.;
Considerato che l'allegata convenzione risulta conforme in ogni altra sua parte sia alla analoga convenzione ministeriale, sia alle restanti indicazioni fornite dal C.G.A. nel citato parere reso nell'adunanza dell'11 aprile 2000;
Decreta:


Articolo unico

Ai fini della definizione delle modalità di svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, è approvata la convenzione allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 giugno 2000.
  PIRO 

Cliccare qui per visualizzare gli Allegati

2000.26.1356)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 12 maggio 2000.
Approvazione della graduatoria relativa alla selezione per la corresponsione dell'indennità annua di collaborazione informatica spettante ai medici di medicina generale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96 ed, in particolare, l'art. 45, comma 3, lett. I);
Visto il parere espresso dal Comitato consultivo regionale nella seduta del 6 marzo 1997;
Visto l'accordo regionale di medicina generale, reso esecutivo con decreto n. 25808 del 22 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 19 dicembre 1998 ed, in particolare, la disposizione secondo la quale ai medici aventi diritto all'indennità di collaborazione informatica, di cui alla lett. I, comma 3, dell'art. 45 del D.P.R. n. 484/96, spetta un'ulteriore indennità di collegamento di L. 100.000 mensili nel caso in cui diano la propria disponibilità a fornire le prestazioni di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) dell'accordo regionale stesso;
Vista la nota Gab/01646 del 13 maggio 1997, con la quale viene individuata nella misura del 20% degli iscritti la percentuale di medici di medicina generale aventi diritto all'indennità di collaborazione informatica;
Vista la nota Gab/01980 del 30 maggio 1997, con la quale viene individuato quale criterio selettivo per la corresponsione di detta indennità il criterio dell'anzianità di laurea;
Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 25 ottobre 1997, con il quale i medici interessati alla corresponsione di detta indennità, in possesso dei requisiti prescritti, sono stati invitati a presentare apposita istanza all'Assessorato regionale della sanità entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso;
Vista la norma finale n. 3 dell'accordo regionale di medicina generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 19 dicembre 1998, con la quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di collaborazione informatica, fermo restando la percentuale contrattuale stabilita;
Considerato che entro il termine prescritto sono pervenute n. 895 istanze;
Vista la nota n. 1N5/0499 dell'1 febbraio 2000, con la quale il competente gruppo di questo Assessorato trasmette il tabulato, distinto per Aziende unità sanitarie locali della Regione, relativo al numero complessivo dei medici iscritti negli elenchi della medicina generale, ammontante a 4002;
Considerato che la percentuale del 20% del totale degli iscritti corrisponde a 800 sanitari;
Decreta:


Art. 1

E' approvata la graduatoria, redatta secondo il criterio dell'anzianità di laurea, della selezione indetta con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 25 ottobre 1997, integrato dalla norma finale n. 3 dell'accordo regionale di medicina generale, per la corresponsione dell'indennità annua di collaborazione informatica prevista all'art. 45, comma 3, lett. I, del D.P.R. n. 484/96 di cui all'elenco allegato comprendente 895 nominativi che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Ai sensi della percentuale del 20% citata in premessa hanno titolo alla corresponsione della predetta indennità i primi 800 sanitari.

Art. 3

Ai medici individuati ai sensi del sopracitato art. 2 è corrisposta, altresì, un'ulteriore indennità di collegamento di L. 100.000 mensili nel caso in cui diano la propria disponibilità a fornire le prestazioni indicate in premessa alle lett. a), b), c), d), e), f).

Art. 4

Le Aziende unità sanitarie locali, prima di provvedere alla corresponsione delle predette indennità secondo le modalità previste dall'art. 45, comma 3, lett. I, D.P.R. n. 484/96, nonché dall'accordo regionale di medicina generale, dovranno verificare la sussistenza dei requisiti di cui in premessa.

Art. 5

Le Aziende unità sanitarie locali competenti per territorio dovranno, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, comunicare all'Assessorato regionale della sanità il numero degli aventi diritto all'indennità di cui all'art. 45, comma 3, lett. I, del D.P.R. n. 484/96, tra gli 800 sanitari individuati ai sensi del precitato art. 2, distinguendo in tale fase coloro i quali hanno cessato il rapporto convenzionale, con l'indicazione della data di fine rapporto, nonché dei sanitari non aventi diritto per mancanza dei requisiti prescritti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 12 maggio 2000.
  LO MONTE 


Cliccare qui per visualizzare l'Allegato

(2000.20.1073)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 11 maggio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Butera.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 192/84, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Butera;
Vista l'istanza del comune di Butera n. 9380 del 30 settembre 1999, con la quale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, è stata richiesta la variante urbanistica di un'area destinata a zona "E" per la realizzazione di un parcheggio tramite l'utilizzo dello spazio tecnico ricavato dai travoni portanti delle opere di rafforzamento del costone a valle di via Regina Elena per il consolidamento dell'abitato soprastante e del ripristino della viabilità interrotta, adottata con delibera consiliare n. 29 del 27 marzo 1999;
Vista la delibera consiliare n. 29 del 27 marzo 1999, resa esecutiva con provvedimento del 14 aprile 1999, con la quale si adotta la variante su indicata;
Visto il parere favorevole n. 14160 del 22 settembre 1999, reso dal Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere n. 1363 del 10 gennaio 2000, reso a condizione dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, giusta attestazione del segretario generale datata 30 settembre 1999;
Visto il parere n. 2 del 5 aprile 2000, reso sulla scorta degli atti trasmessi dal comune dal gruppo XXXI della D.R.U. di questo Assessorato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
-  Si ritiene in definitiva che la variante in esame non comporti variazioni sostanziali dell'assetto urbanistico determinato dalle opere di consolidamento e ripristino sopra descritte, e che pertanto il riutilizzo come parcheggio dello spazio tecnico dei travoni portanti, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui al parere della Soprintendenza di Caltanissetta tendenti ad ottenere un migliore inserimento nell'ambiente circostante delle opere da realizzare, sia condivisibile per i vantaggi che la sua realizzazione comporterebbe dal punto di vista della funzionalità dell'opera.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità al parere espresso dal gruppo XXXI/D.R.U. n. 2 del 5 aprile 2000, nonché alle condizioni espresse dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta con la sopracitata nota n. 1363 del 10 gennaio 2000, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Butera, adottata con delibera consiliare n. 29 del 27 marzo 1999, relativa alla destinazione a parcheggio dello spazio tecnico ricavato dai travoni portanti in esecuzione dei lavori di "Rafforzamento della parete a valle di via Regina Elena, per il consolidamento dell'abitato soprastante e relativo ripristino della viabilità".

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 29 del 27 marzo 1999;
2)  progetto esecutivo vistato dall'ufficio del Genio civile costituito dai seguenti elaborati:
a)  relazione tecnica;
b)  stralcio piano regolatore generale vigente (D.A. n. 192/84), stralcio piano regolatore generale adottato (delibera consiglio comunale n. 70 del 23 giugno 1994), stralcio catastale foglio 60, particella 81;
c)  elaborato progettuale unico costituito da relazione, planimetria di progetto e sezioni;
d)  assonometrie nord e sud;
3)  relazione geologica;
4)  elaborati grafici contenenti una migliore visualizzazione delle aree d'intervento.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Butera per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 11 maggio 2000.
  MARTINO 

(2000.20.1067)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 11 maggio 2000.
Approvazione del piano particolareggiato degli insediamenti produttivi del comune di Butera.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Visto il decreto n. 192/84 del 18 giugno 1984, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Butera;
Vista l'istanza sindacale del comune di Butera n. 3043 del 14 marzo 2000, con la quale si chiede l'approvazione del piano degli insediamenti produttivi in contrada Burgio in variante allo strumento urbanistico generale;
Vista la delibera consiliare n. 79 del 29 novembre 1999, approvata dal Comitato regionale di controllo - sezione centrale - nella seduta del 22 dicembre 1999 con decisione n. 10055/9657, avente per oggetto: "Adozione del piano degli insediamenti produttivi in contrada Burgio", in variante allo strumento urbanistico generale, e approvazione regolamento di gestione delle aree artigianali e le contenute convenzioni tipo di assegnazione dei lotti e dei capannoni nell'area interessata dal piano per gli insediamenti produttivi ed approvazione criteri per espropriazioni delle aree;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione del segretario generale, datata 18 gennaio 2000, dalla quale si rileva che avverso la suddetta pubblicazione non sono state presentate né osservazioni, né opposizioni;
Visto il parere n. 4 del 6 marzo 2000 espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta con le seguenti prescrizioni:
«-  limitare al massimo gli sbancamenti in modo da rispettare il più possibile l'originario profilo topografico dell'intera area, salva la necessità di raggiungere un idoneo piano di fondazione;
-  realizzare una puntuale, sufficiente ed efficiente sistemazione idraulica, con regimentazione delle acque superficiali e selvagge in generale, che nelle varie fasi di costruzione degli insediamenti e nei singoli manufatti (strade, muri di contenimento, scavi in genere, scarpate, etc.) limiti l'erosione dei terreni dell'area";
Visto il parere favorevole n. 1180 reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78;
Visto il parere n. 49 del 21 aprile 2000, reso, sulla scorta degli atti trasmessi dal comune, dal gruppo XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica di questo Assessorato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso:
-  Il vigente strumento urbanistico generale del comune di Butera è attualmente il piano regolatore generale approvato con decreto n. 192/84 del 18 giugno 1984. Con delibera consiliare n. 40 del 30 maggio 1999 è stato adottato il nuovo piano regolatore generale, trasmesso a questo ufficio per l'approvazione di competenza. Sia il vecchio che il nuovo strumento urbanistico prevedono un'area destinata ad insediamenti produttivi in contrada Burgio.
-  Con nota assessoriale prot. n. 8949 del 27 luglio 1998 il comune è stato autorizzato a redigere il piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge n. 865/71.
-  Con decreto n. 15/D.R.U. del 27 gennaio 1995 è stata approvata una variante relativa alla realizzazione di una bretella stradale di collegamento tra la S.S. 115 e la futura strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela, che attraversa trasversalmente lche il piano regolatore generale destina a zona per insediamenti produttivi in contrada Burgio.
-  La circostanza suddetta e la necessità di adeguare le previsioni urbanistiche alle esigenze degli operatori economici, che hanno manifestato l'intenzione d'insediarsi nell'area in questione, hanno imposto la redazione del piano per gli insediamenti produttivi in variante rispetto alle previsioni urbanistiche contenute nello strumento urbanistico vigente ed in quello adottato. Occorre rilevare tuttavia che appare anomalo che una variante approvata nel 1995 e le relative previsioni, inerenti peraltro la grande viabilità, non siano state inserite nel piano regolatore generale adottato nel 1999.
-  Sul progetto si sono espressi favorevolmente gli enti competenti con i pareri e nulla osta precedentemente elencati.
-  Dall'esame degli elaborati progettuali si evince che la nuova organizzazione degli spazi non interessa aree esterne all'area destinata dal piano regolatore generale alle attrezzature produttive. La variante coglie l'occasione fornita dalla necessità di modificare l'assetto urbanistico per tener conto della bretella stradale in corso di realizzazione, e di individuare le aree necessarie all'insediamento di un complesso agrialimentare di rilevante importanza, per ridisegnare il sistema del verde, tenendo conto delle particolarità orografiche dell'area di sedime, caratterizzata dalla presenza di ben tre alvei naturali, con l'obiettivo di salvaguardare l'equilibrio idrogeologico della stessa coniugandolo con le esigenze dell'insediamento produttivo. Sono stati inoltre progettati gli innesti alla nuova bretella di collegamento con la S.S. 115 e il sottopassaggio di comunicazione tra le due parti del piano per gli insediamenti produttivi divise dalla bretella, in sostituzione dello svincolo originariamente previsto nella strumentazione urbanistica vigente.
-  All'interno dell'area esistono tre immobili, il primo dei quali (part. 119, foglio n. 225) viene acquisito, in quanto contrastante con gli obiettivi della pianificazione; gli altri invece vengono estrapolati dal piano. Il primo, identificato dalla particella n. 29, foglio n. 224, posto al confine dell'area, in quanto ininfluente ai fini della pianificazione; il secondo, identificato dalla particella n. 9 del foglio 225, in quanto pur ricadendo ai margini della principale area di verde attrezzato, non ne compromette radicalmente la funzionalità. Tali scelte progettuali, attesa l'urgenza rappresentata dal sindaco con nota prot. n. 3915 del 5 aprile 2000, possono essere in questa fase condivise, fermo restando che il comune dovrà successivamente accertare la regolarità delle costruzioni in questione.
-  Sono previsti in totale 45 lotti da destinare alle attività produttive di tipo industriale, artigianale e commerciale (per complessivi sei lotti). A proposito delle attività commerciali si è rilevato che la voce f), relativa alle destinazioni d'uso ammesse (par. 1.1), prevede la realizzazione di strutture di grandi dimensioni quali supermercati ed ipermercati. Tale tipo di attività non appare compatibile in generale con la destinazione d'uso prevalente del piano per gli insediamenti produttivi, che è essenzialmente rivolta alla produzione piuttosto che alla commercializzazione dei prodotti e contrasta con quanto previsto dall'art. 21 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale, che per la zona D di che trattasi prevede unicamente la possibilità di realizzare magazzini o deposito per la vendita di materie prime o materiali da costruzioni. Pertanto, poiché la suddetta modifica alle norme di attuazione del piano regolatore generale non risulta essere adottata e non appare in alcun modo motivata, le attività commerciali assentibili possono essere soltanto quelle riconducibili al predetto art. 21 delle norme di attuazione del piano regolatore generale.
-  La superficie dell'insediamento passa da mq. 581.249 a mq. 550.964 con una riduzione dovuta all'estrapolazione dell'area occupata dalla bretella in costruzione. I principali parametri urbanistici e edilizi adottati sono i seguenti:
-  indice fondiario dei lotti  mc/mq. 3,5 
-  altezza massima fuori terra (salvo  H=7,5 eccezioni dovute al processo pro- duttivo dimostrabili) 
-  n. max piani fuori terra 
-  distacco fra edifici  d>m.10,00 
-  distacco dai confini  d>m.  5,00 
-  rapporto  0,47 

-  Per quanto attiene alla verifica del rispetto degli standard di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, l'art. 5 del suddetto decreto prescrive che la superficie da destinare a verde pubblico o a parcheggi nelle aree produttive non può essere inferiore al 10% della superficie totale. Poiché il piano prevede per il verde attrezzato e i parcheggi rispettivamente mq. 50.650 e mq. 39.844, rispetto alla superficie complessiva, che ammonta a mq. 550.964, il parametro minimo risulta essere ampiamente rispettato.
Compatibilità con lo studio geologico
-  L'area d'intervento presenta una morfologia complessa derivante dalla presenza di tre incisioni naturali dovute a corsi d'acqua di diversa importanza.
-  Le risultanze della relazione geologico-tecnica non evidenziano controindicazioni dal punto di vista geologico alla realizzazione del piano per gli insediamenti produttivi, pur evidenziando la necessità di prevedere in fase esecutiva gli accorgimenti tecnici necessari per tener conto della presenza nell'area d'intervento dei tre corsi d'acqua.
-  E' stato inoltre prodotto uno studio idrogeologico sulla possibilità di eventi di piena interessanti l'area a seguito di manovre di scarico o di collasso dello sbarramento del serbatoio irriguo "Butera", posto a monte del torrente Comunelli, il principale tra i corsi d'acqua che attraversano la zona. Secondo tale studio la possibile onda di piena interesserebbe in maniera marginale l'area del piano, riguardando principalmente l'area impegnata dal depuratore e quella destinata a centro direzionale.
-  Considerata l'eccezionalità delle condizioni ipotizzate, non si ritiene che tale circostanza costituisca una ragione ostativa sufficiente alla realizzazione dell'intervento, purché vengano rispettate le prescrizioni che l'ufficio del Genio civile ha espresso nel proprio parere favorevole e le cautele progettuali da adottarsi nella realizzazione del centro direzionale per tenere conto di un'eventuale esondazione.
Considerato:
-  Che la localizzazione dell'area produttiva proviene dal vigente strumento urbanistico ed è stata mantenuta nel piano regolatore generale adottato con delibera n. 40 del 30 maggio 1999;
-  Che la redazione del piano per gli insediamenti produttivi era stata autorizzata da questo Assessorato con nota prot. n. 8949 del 27 luglio 1998;
-  Che la redazione in variante è giustificata dall'intervenuta approvazione di una variante urbanistica relativa alla realizzazione di una bretella di collegamento con la strada statale n. 115 che interessa l'area in questione nonché dalla necessità di prevedere spazi dimensionalmente adeguati alle esigenze di un complesso agroalimentare da insediare nell'ambito del piano per gli insediamenti produttivi;
-  Che le previsioni progettuali appaiono compatibili, con le prescrizioni e modifiche precedentemente indicate, con l'assetto territoriale;
-  Che i parametri urbanistici ed edilizi adottati rispettano le disposizioni della vigente normativa urbanistica;
-  Che la variante al piano regolatore generale in oggetto è stata adottata dal consiglio comunale con delibera n. 79 del 29 novembre 1999, approvata dal Comitato regionale di controllo, sezione centrale, nella seduta del 22 dicembre 1999 con decisione n. 10055/9657;
-  Che la procedura di pubblicazione ai sensi del l'art. 3 della legge regionale n. 71/78 appare regolare, in base a quanto si evince dagli atti trasmessi ed attestato dal segretario generale del comune in data 18 gennaio 2000;
-  Che non risultano presentate osservazioni od opposizioni avverso alla delibera;
-  Che l'ufficio del Genio civile di Agrigento ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 con parere n. 4/2000 del 6 marzo 2000;
-  Che la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 71/78.
Tutto quanto sopra premesso e considerato si ritiene che dall'esame degli atti non emergano, pertanto, controindicazioni sostanziali alla localizzazione proposta ed alle relative previsioni urbanistiche e che in definitiva il "Piano per gli insediamenti produttivi in contrada Burgio", adottato dal consiglio comunale di Butera in variante al vigente strumento urbanistico, con delibera n. 79 del 29 novembre 1999, possa essere condiviso.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, in conformità a quanto espresso dal competente gruppo XXXI/D.R.U. con il sopracitato parere n. 49 del 21 aprile 2000, è approvato, in variante alle previsioni del vigente piano regolatore generale, il piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi in contrada Burgio del comune di Butera, adottato dal consiglio comunale con delibera n. 79 del 29 novembre 1999.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
-  delibera di consiglio comunale n. 79 del 29 novembre 1999;
-  elaborati progettuali costituiti da:
1)  relazione tecnica descrittiva;
2)  norme d'attuazione;
3)  piano particellare d'esproprio ed elenco degli immobili da espropriare;
4)  relazione geologica;
5)  corografia di zona in scala 1:10.000;
6)  zonizzazione del piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi previsto nel piano regolatore generale adottato e stato attuale dei luoghi in scala 1:2.000;
7)  zonizzazione del piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi in variante in scala 1:2.000;
8)  particolareggiato di piano in scala 1:2.000;
9)  lottizzazione in scala 1:2.000 la planimetria che riporta la divisione in lotti degli isolati con l'indicazione della superficie di ogni singolo lotto;
10)  planimetria di piano in scala 1:2.000 con profilo regolatore con ordinate in scala 1:100;
11)  schema di impianto di depurazione scala 1:100;
12)  planimetria rete fognante acque bianche e nere in scala 1:2.000;
13)  planimetria della rete stradale;
14)  profili progettuali stradali in scala 1:2.000/1:200;
15)  sezioni trasversali stradali in scala 1:100;
16)  planimetria rete idrica in scala 1:2.000;
17)  planimetria rete elettrica ed illuminazione stradale;
18)  planimetria corpi illuminanti;
19)  planimetria rete telefonica in scala 1:2.000;
20)  planimetria catastale (stralcio) con particelle di esproprio di piano in scala 1:2.000.

Art. 3

Il piano particolareggiato approvato con il presente decreto dovrà essere attuato entro 10 anni dalla data del presente atto ed entro il predetto termine dovranno essere espletate le relative espropriazioni.

Art. 4

Il piano approvato dovrà essere depositato con tutti gli elaborati relativi a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dal piano particolareggiato di che trattasi.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Butera per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 11 maggio 2000.
  MARTINO 

(2000.20.1045)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 11 maggio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltagirone.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 134 del 5 maggio 1984, con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, il piano regolatore generale del comune di Caltagirone;
Visti i fogli prot. n. 2731 del 23 aprile 1999 e n. 9747 del 16 dicembre 1999, con i quali il sindaco del comune di Caltagirone ha trasmesso a quest'Assessorato, unitamente ai relativi atti, il progetto dei lavori di urbanizzazione della via Trinacria e traverse ad est, approvato dal consiglio comunale con delibera n. 117 del 30 settembre 1998, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78 e successive modifiche;
Vista la deliberazione consiliare n. 117 del 30 settembre 1998, vistata dal competente CO.RE.CO. nella seduta del 29ottobre 1998, prot. n. 7367/7206, con la quale il consiglio comunale di Caltagirone ha approvato, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, il progetto in argomento;
Visti gli atti di pubblicazione della variante in argomento, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78, conseguenti alla delibera consiliare n. 117 del 30 settembre 1998, dai quali si evince che gli stessi sono stati depositati nella segreteria comunale del comune di Caltagirone a libera visione del pubblico dal 22 gennaio 1999 e per 20 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Vista la certificazione del segretario generale datata 24 marzo 1999, attestante che durante il periodo di pubblicazione della variante di che trattasi non sono state presentate osservazioni e/o ricorsi;
Vista la proposta prot. n. 10 del 21 febbraio 2000, resa, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, sulla scorta degli atti e degli elaborati trasmessi dal comune di Caltagirone, dal gruppo XXVIII/D.R.U. che di seguito parzialmente si riporta:
...(Omissis)...
«Premesso che il comune di Caltagirone è in atto disciplinato da un piano regolatore generale approvato con decreto n. 134 del 5 maggio 1984,
...(Omissis)...
secondo quanto si evince dagli atti pervenuti, la variante in argomento attiene sostanzialmente la riapposizione di vincoli di piano regolatore generale ed, in particolare, il completamento strutturale della via Trinacria e traverse poste ad est con annesse aree da destinare a parcheggio, con la realizzazione inoltre della rete fognaria, dell'impianto idrico, della pubblica illuminazione nonché della formazione di verde lungo le sedi viarie.
Per quel che riguarda il parere del Genio civile ex art. 13, legge n. 64/74, si rappresenta che il comune, con nota del 15 dicembre 1999, non ha ritenuto necessario l'acquisizione di tale parere trattandosi di riapposizione di vincoli ed in considerazione che per l'area interessata permane il parere espresso dallo stesso Genio civile riferito sia al vigente piano regolatore generale (cfr. nota n. 16481/83) sia all'adottando piano regolatore generale (cfr. nota n. 39824/94), risulta, altresì, sul progetto il parere espresso in linea tecnica in data 15 maggio 1998 ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 21/85.
Ciò premesso, considerato che:
-  appare regolare l'iter procedurale seguito dal comune in ordine all'adozione della variante di che trattasi, per la quale non risultano presentate opposizioni per cui l'evidente interesse pubblico delle opere previste non va a ledere alcun diritto di terzi;
-  l'area oggetto di variante non è interessata da alcun tipo di vincolo, giusta attestazione del tecnico comunale datata 7 aprile 1999;
-  la variante di cui in premessa riguarda per un'area di modesta entità la riproposizione di preesistenti vincoli del piano regolatore generale vigente così come riconfermati nell'adottando piano regolatore generale; questo gruppo è dell'avviso che possa essere meritevole di approvazione il progetto relativo ai lavori di urbanizzazione primaria via Trinacria e traverse ad est di cui alla delibera consiliare n. 117/98.»;
Visto il voto n. 243 del 29 marzo 2000, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo la proposta del gruppo XXVIII della Direzione regionale dell'urbanistica di cui sopra, esprime altresì parere che la variante in argomento sia meritevole di approvazione;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 243 del 29 marzo 2000 del Consiglio regionale dell'urbanistica, che fa proprio il parere reso dal gruppo XXVIII/D.R.U. n. 10/2000;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 243 del 29 marzo 2000, la variante al piano regolatore generale del comune di Caltagirone, conseguente all'approvazione del progetto relativo ai lavori di urbanizzazione primaria della via Trinacria e traverse ad est, di cui alla delibera consiliare n. 117 del 30 settembre 1998.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) delibera di consiglio comunale n. 117 del 30 settembre 1998;
2)  relazione tecnica e piano di sicurezza cantiere;
3)  stralcio del piano regolatore generale;
4)  planimetria generale - rete idrica;
5)  planimetria riportante le sezioni trasversali;
6)  planimetria rete elettrica;
7)  planimetria rete fognaria;
8)  profili longitudinali;
9)  sezioni trasversali - tratto di strada "A - B - C";
10)  sezioni trasversali - tratto di strada "D - B - E";
11)  sezioni trasversali - tratto di strada "F - G";
12)  sezioni trasversali - tratto di strada "H - I";
13)  sezioni trasversali - tratto di strada "L - M";
14)  sezioni trasversali - tratto di strada "N - O";
15)  sezioni trasversali - tratto di strada "P - Q";
16)  sezioni trasversali - tratto di strada "R - S";
17)  sezioni trasversali - tratto di strada "T - U";
18)  opere d'arte tipo e particolari costruttivi;
19)  piano particellare di esproprio.

Art. 3

Il comune di Caltagirone resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 maggio 2000.
  MARTINO 

(2000.20.1068)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 11 maggio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltagirone.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 134 del 5 maggio 1984, con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, il piano regolatore generale del comune di Caltagirone;
Visti i fogli prot. n. 2728 del 23 aprile 1999 e n. 9748 del 17 dicembre 1999, con i quali il sindaco del comune di Caltagirone ha trasmesso a questo Assessorato, unitamente ai relativi atti, il progetto dei lavori di sistemazione della via Guberti, approvato dal consiglio comunale con delibera n. 118 del 30 settembre 1998, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78;
Vista la deliberazione consiliare n. 118 del 30 settembre 1998, vistata dal competente CO.RE.CO. nella seduta del 29ottobre 1998 prot. n. 7366/7207, con la quale il consiglio comunale di Caltagirone ha approvato, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, il progetto in argomento;
Visti gli atti di pubblicazione della variante in argomento, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78, conseguenti alla delibera consiliare n. 118 del 30 settembre 1998, dai quali si evince che gli stessi sono stati depositati nella segreteria comunale del comune di Caltagirone a libera visione del pubblico dal 22 gennaio 1999 e per 20 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Vista la certificazione del segretario generale datata 24 marzo 1999, attestante che durante il periodo di pubblicazione della variante di che trattasi non sono state presentate osservazioni e/o ricorsi;
Vista la proposta prot. n. 9 del 21 febbraio 2000 resa, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, sulla scorta degli atti e degli elaborati trasmessi dal comune di Caltagirone, dal gruppo XXVIII/D.R.U. che di seguito parzialmente si riporta:
...(Omissis)...
«Premesso che il comune di Caltagirone è in atto disciplinato da un piano regolatore generale approvato con decreto n. 134 del 5 maggio 1984,
...(Omissis)...
secondo quanto si evince dagli atti pervenuti, la variante in questione riguarda sostanzialmente la riapposizione di un vincolo di piano regolatore generale e, in particolare, la sistemazione e il completamento infrastrutturale del corpo stradale della via Guberti, definito sui luoghi nel suo assetto planimetrico ed altimetrico in virtù delle edificazioni e delle vie circostanti già realizzate in attuazione del piano regolatore generale.
Per quel che riguarda il parere del Genio civile ex art. 13, legge n. 64/74, si rappresenta che il comune, con nota del 15 dicembre 1999, non ha ritenuto necessario l'acquisizione di tale parere trattandosi di riapposizione di vincolo ed in considerazione che per l'area interessata permane il parere espresso dal medesimo Genio civile riferito sia al vigente piano regolatore generale (cfr. nota n. 16481/83) sia all'adottando piano regolatore generale (cfr. nota n. 39824/94); risulta, inoltre, sul progetto il parere espresso in linea tecnica in data 14 aprile 1998 ai sensi dell'art. 12, legge regionale n. 21/85.
Ciò premesso, considerato che:
-  appare regolare l'iter procedurale seguito dal comune in ordine all'adozione della variante di che trattasi, per la quale non risultano presentate opposizioni per cui l'evidente interesse pubblico delle opere previste non va a ledere alcun diritto di terzi;
-  l'area oggetto di variante non è interessata da alcun tipo di vincolo, giusta attestazione del tecnico comunale datata 7 aprile 1999;
-  la variante di cui in premessa attiene per un'area di modesta entità la riproposizione di un preesistente vincolo del piano regolatore generale vigente così come riconfermato nell'adottando piano regolatore generale; questo gruppo è dell'avviso che possa essere meritevole di approvazione il progetto relativo ai lavori di sistemazione della via Guberti di cui alla delibera consiliare n. 118/98.»;
Visto il voto n. 244 del 29 marzo 2000, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo la proposta del gruppo XXVIII della Direzione regionale dell'urbanistica di cui sopra, esprime altresì parere che la variante in argomento sia meritevole di approvazione;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 244 del 29 marzo 2000 del Consiglio regionale dell'urbanistica, che fa proprio il parere reso dal gruppo XXVIII/D.R.U. n. 9/2000;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 244 del 29 marzo 2000 in premessa riportato, la variante al piano regolatore generale del comune di Caltagirone, conseguente all'approvazione del progetto relativo ai lavori di sistemazione della via Guberti, di cui alla delibera consiliare n. 118 del 30 settembre 1998.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) delibera di consiglio comunale n. 118 del 29 settembre 1998;
2)  relazione tecnica e piano di sicurezza cantiere;
3)  stralcio del piano regolatore generale;
4)  planimetria riportante le sezioni trasversali;
5)  planimetria rete elettrica ed idrica;
6)  planimetria rete fognaria;
7)  profilo longitudinale;
8)  sezioni trasversali;
9)  opere d'arte tipo e particolari costruttivi;
10)  piano particellare di esproprio.

Art. 3

Il comune di Caltagirone resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 maggio 2000.
  MARTINO 

(2000.20.1069)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 11 maggio 2000.
Autorizzazione del progetto delle Ferrovie dello Stato S.p.A. relativo alla soppressione di passaggi a livello nel comune di Capo d'Orlando.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. RE.PE.PL/PA 295 del 28 luglio 1998, con il quale le Ferrovie dello Stato S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, l'autorizzazione alla realizzazione dei lavori relativi alla soppressione dei passaggi a livello ai km. 134+756 e 137+985 della linea PA-ME nel comune di Capo d'Orlando mediante la costruzione di un cavalcavia al km. 138+912;
Premesso che:
-  in data 23 maggio 1995 le FF.SS. S.p.A. ha richiesto a questo Assessorato l'autorizzazione ai sensi del l'art. 7, legge regionale n. 65/81, ai lavori relativi alla soppressione dei passaggi a livello ai km. 134+756, 137+985 e 149+0,59 della linea PA-ME e la contestuale realizzazione di un cavalcavia al km. 138+912 e di un sottovia pedonale carrabile al km. 141+127 ricadente nel territorio di Capo d'Orlando;
-  su tale progetto il consiglio comunale di Capo d'Orlando aveva espresso il proprio avviso favorevole ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91 con delibera consiliare n. 15 del 17 marzo 1995;
-  con nota assessoriale datata 16 novembre 1995, a seguito del parere n. 10/D.R.U. del 4 ottobre 1995, questo Assessorato non ha ritenuto meritevole di approvazione l'autorizzazione ai lavori prima citati in quanto, relativamente al cavalcavia, nello stralcio del piano regolatore generale vigente, allegato al progetto, risultava esistere già "una previsione stradale e (che) la soluzione prospettata avrebbe la mera funzione di raddrizzare una curva del tracciato del piano regolatore generale, investendo, quindi, un problema di esclusiva viabilità locale, risolvibile nell'ambito del redigendo nuovo piano regolatore generale";
-  con nota del 28 luglio 1998 le FF.SS. S.p.A. ha fatto richiesta di riesame del progetto motivando tale richiesta con il fatto che la soluzione progettuale prevista dal piano regolatore risulta molto costosa;
-  a seguito di corrispondenza interlocutoria le FF.SS. S.p.A. ha provveduto al perfezionamento della pratica;
Vista la delibera n. 79 del 27 ottobre 1998, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio comunale di Capo d'Orlando ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, sulle opere di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 706 del 2 febbraio 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizione che vengano osservate le prescrizioni dettate dal geologo sulle modalità esecutive dei pali di fondazione previsti per le pile del cavalcavia ferroviario in progetto;
Visto il parere n. 4 del 31 marzo 2000 del gruppo XXX/D.R.U., reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi con la nota prot. n. RE.PE.PL/PA 295 del 28 luglio 1998, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  il comune di Capo d'Orlando è in atto dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 169 dell'1 giugno 1984;
-  da quanto risulta dalla sopracitata attestazione del capo dell'ufficio tecnico comunale la realizzazione della strada prevista dal piano regolatore generale comporterebbe la demolizione di fabbricati di vecchissima costruzione adibiti a civile abitazione o a magazzini agricoli edificati legittimamente;
-  il cavalcavia in progetto risulta essere di notevole importanza in quanto funge da collegamento e completamento della viabilità già realizzata dal comune in conformità al vigente piano regolatore generale;
-  le opere in argomento consistono nella realizzazione di un cavalcavia con le relative rampe stradali di collegamento a 2 corsie di m. 3,50 con due cordoli di 0,50 m. ed un marciapiede di m. 1,00;
-  il progetto proposto è finalizzato anche all'eliminazione delle interferenze strada-rotaie, fonte di numerosi incidenti;
-  il progetto, anche se costituisce variante al piano regolatore generale, è compatibile con lo stesso in quanto sostanzialmente non modifica la viabilità dello stesso prefigurata;
-  le opere in progetto, come si evince dalla relazione giustificativa allegata al progetto, ricadono in parte su un'area a destinazione ferroviaria ed in parte su un'area destinata a viabilità interna della zona D1;
-  la soluzione proposta dalle FF.SS. S.p.A. si ritiene migliorativa rispetto a quella del piano regolatore generale vigente in quanto è caratterizzata da un tracciato più lineare;
-  sull'area interessata dalla previsione viaria non sussistono vincoli di legge;
-  il Genio civile di Messina, con nota n. 706 del 9 febbraio 2000, ha espresso parere favorevole sul progetto di che trattasi;
Per quanto precede, è del parere che il progetto relativo alla soppressione dei passaggi a livello al km. 134+756 e 137+985 della linea PA-ME in comune di Capo d'Orlando, mediante la costruzione di un cavalcavia al km. 138+912, per quanto concerne la compatibilità urbanistica con l'assetto territoriale, sia condivisibile e, pertanto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, sia autorizzabile.»;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 4 del 31 marzo 2000 reso dal gruppo XXX/D.R.U.;
Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in conformità al parere del gruppo XXX/D.R.U. n. 4 del 31 marzo 2000 ed alle condizioni poste dal Genio civile di Messina, il progetto relativo alla soppressione dei passaggi a livello al km. 134+756 e 137+985 della linea PA-ME nel comune di Capo d'Orlando mediante la costruzione di un cavalcavia al km. 138+912.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 79 del 27 ottobre 1998;
2)  relazione tecnico illustrativa;
3)  relazione giustificativa;
4)  planimetria viabilità di collegamento al cavalcavia ferroviario in località Muscale;
5)  planimetria - profilo - particolari costruttivi;
6)  relazione geologica.

Art. 3

Le Ferrovie dello Stato S.p.A. sono onerate a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

Le Ferrovie dello Stato S.p.A. e il comune di Capo d'Orlando sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 maggio 2000.
  MARTINO 

(2000.20.1044)
Torna al Sommariohome




DECRETO 11 maggio 2000.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione del nuovo tribunale e procura della Repubblica, sito nel comune di Marsala.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il D.P.R.S. n. 133/A del 29 novembre 1977, con il quale è stato approvato il piano comprensoriale n. 1 del quale fa parte il comune di Marsala;
Viste le note prot. n. 6782 del 14 giugno 1999 e n. 4660 del 16 dicembre 1999, trasmesse dal comune di Marsala, con le quali si chiede a questo Assessorato l'approvazione di una variante al P.U.C. n. 1 per la realizzazione della sede tribunale e procura della Repubblica, sull'area sede dell'ex stabilimento vinicolo Mirabella, attualmente dismesso, sita in Marsala tra il corso Gramsci e la via del Fante, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e per quanto previsto dalla legge n. 892 del 24 aprile 1941;
Vista la delibera consiliare n. 196 del 28 luglio 1999, con la quale il comune di Marsala ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 al progetto di massima delle opere di che trattasi;
Visto il parere rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Trapani prot. n. 4892 del 29 marzo 1995 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere favorevole all'approvazione, reso, sulla scorta degli atti trasmessi dal comune, dal gruppo XXIX/D.R.U. ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 del 18 aprile 2000, che in parte si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che nel P.U.C. n. 1 vigente l'area oggetto d'intervento - di mq. 10.525 - il terreno ricade in zona industriale esistente;
Considerato che nel piano regolatore generale in atto adottato con delibera del consiglio comunale n. 148 del 10 maggio 1999 l'area in questione ricade su di un terreno classificato in parte zona residenziale di completamento in parte zona destinata a parcheggio ed in gran parte in zona destinata "di pertinenza ad aree produttive dismesse o in prospettiva di dismissione" e per le quali l'art. 38 delle N.A. consente "destinazioni residenziali, nonché terziarie, commerciali, direzionali, turistico, alberghiere, attrezzature urbane e attrezzature pubbliche d'interesse generale";
Considerato che sulla base delle previsioni dello strumento urbanistico vigente per la realizzazione del progetto in trattazione è richiesta la preventiva approvazione di apposita variante urbanistica dell'area d'intervento;
Vista la legge regionale n. 65/81, art. 7;
Vista la legge regionale n. 15/91, art. 6;
Vista la legge regionale n. 40/95, artt. 9 e 10;
Visti gli elaborati di progetto in triplice copia trasmessi dal comune di Marsala composti da:
-  tav. 1 - corografia e planimetria, scala 1:200;
-  tav. 2 - planimetria stato di fatto, scala 1:200;
-  tav. 3 - planimetria di progetto, scala 1:200;
-  tav. 4 - prospetti e sezioni di progetto, scala 1:200;
Visto lo studio geologico tecnico relativo al piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio e comprensivo dell'area tra corso Gramsci e via del Fante ex stabilimento vinicolo Mirabella, recante gli estremi del parere del Genio civile n. 4802 del 29 marzo 1995;
Visto il parere n. 5738 del 21 marzo 1998 reso ai sensi dell'art. 13 legge regionale n. 64/74, sul piano regolatore generale in fase di adozione che fa validi gli elaborati geologici allegati al n. 4802 del 29 marzo 1995;
Viste le tavole allegate comprendenti:
a)  carta geologica;
b)  carta geomorfologica;
c)  carta idrogeologica;
d)  carta suscettività;
Sulle quali viene individuata l'area oggetto d'intervento;
Vista la relazione tecnica di progetto con la quale si evidenzia che:
-  l'area dove si intende ubicare la nuova struttura è stata individuata presso lo stabilimento vinicolo dismesso sito nel centro urbano di Marsala in prossimità dell'attuale sede giudiziaria;
-  l'area in questione risulta al foglio di mappa 912 particelle 35, 41, 46, 47, 27 e 36;
-  l'area progettata prevede l'ingresso principale della via del Fante con ampio parcheggio per il pubblico di n. 60 posti auto; dalla stessa via è previsto l'ingresso riservato alle autovetture del tribunale e della procura per circa n. 67 posti auto mentre altri 12 posti macchine sono previsti al piano terra dei locali della procura. ...Omissis...
Considerato che il comune di Marsala ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 sulla variante urbanistica del progetto in trattazione con atto consiliare n. 196 del 28 luglio 1999;
Rilevato l'interesse sovracomunale dell' opera pubblica in esame, in quanto la circoscrizione giudiziaria interessa n. 13 comuni della provincia di Trapani, e considerato che la variante urbanistica proposta risulta per gran parte ricadere su di un'area compatibile con le previsioni di zona del piano regolatore generale adottato, come sopra specificato, questo gruppo di lavoro è del parere che le opere in argomento siano realizzabili ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXIX/D.R.U. n. 45 del 18 aprile 2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 15 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 45 del 18 aprile 2000 espresso dal gruppo XXIX/D.R.U. dell'Assessorato, è autorizzato, in variante al piano comprensoriale n. 1 del comune di Marsala, il progetto relativo alla realizzazione del nuovo tribunale e procura della Repubblica nell'area sede dell'ex stabilimento vinicolo Mirabella, sita in Marsala tra il corso Gramsci e la via del Fante.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 196 del 28 luglio 1999;
2)  elaborati progettuali costituiti da:
a)  relazione tecnica di progetto;
b)  tav. 1 corografia e planimetria, scala 1:200;
c)  tav. 2 planimetria stato di fatto, scala 1:200;
d)  tav. 3 planimetria di progetto, scala 1:200;
e)  tav. 4 prospetti e sezioni di progetto, scala 1:200;
3)  studio geologico costituito da:
a)  relazione geologica;
b)  carta geologica;
c)  carta geomorfologica;
d)  carta idrogeologica;
e)  carta suscettività.

Art. 3

Il comune di Marsala resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Marsala per l'esecuzione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 11 maggio 2000.
  MARTINO 

(2000.20.1046)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 11 maggio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di San Michele di Ganzaria.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 696 del 21 luglio 1990, con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di S. Michele di Ganzaria con le modifiche, gli stralci e le prescrizioni di cui ai voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 1240 del 9 marzo 1988 e n. 69 dell'8 novembre 1989;
Viste le note prot. n. 4799 dell'8 luglio 1999 e n. 7886 del 7 febbraio 2000, con le quali il sindaco del comune di San Michele di Ganzaria ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78 e legge regionale n. 35/78, gli atti relativi alla variante al piano regolatore generale riguardanti il progetto per la costruzione della palestra polifunzionale a completamento della scuola elementare in contrada Ortogrande;
Vista la deliberazione consiliare n. 55 del 10 novembre 1998, priva del visto del competente Comitato regionale di controllo, con la quale il consiglio comunale di San Michele di Ganzaria ha approvato la proposta di deliberazione n. 63 del 29 ottobre 1998 avente ad oggetto: "Lavori di costruzione della palestra polifunzionale a completamento della scuola elementare in contrada Ortogrande - approvazione urbanistica in variante del piano regolatore generale";
Vista la deliberazione consiliare n. 77 del 29 dicembre 1999, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale il consiglio comunale di San Michele di Ganzaria, al fine di sottoporre al competente Comitato regionale di controllo la deliberazione relativa alla variante in argomento, ha approvato la proposta di deliberazione n. 60 del 23 dicembre 1999 riguardante la riapprovazione della deliberazione di consiglio comunale n. 55/98;
Visti gli atti di pubblicazione della variante in argomento, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78, conseguenti alla delibera consiliare n. 55 del 10 novembre 1998, dai quali si evince che gli stessi sono stati depositati nella segreteria comunale del comune di San Michele di Ganzaria a libera visione del pubblico dall'1 febbraio 1999 al 20 febbraio 1999;
Vista la certificazione del segretario comunale datata 30 giugno 1999, attestante che durante il periodo di pubblicazione della variante di che trattasi non sono state presentate osservazioni e/o ricorsi;
Vista la nota prot. n. 4037 del 3 marzo 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole di fattibilità alle seguenti condizioni:
-  che siano effettuate, in fase esecutiva, delle indagini geognostiche per definire l'esatta situazione litostratigrafica e prove in situ e di laboratorio per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione;
-  che siano progettate in scala esecutiva opere di raccolta e di smaltimento delle acque reflue e meteoriche;
Visto il parere n. 2 del 10 aprile 2000, reso, sulla scorta degli atti trasmessi dal comune, dal gruppo XXVIII della Direzione regionale dell'urbanistica di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Rilevato che:
-  l'area interessata dalla variante ricade in zona C2 (residenziale di espansione) del piano regolatore generale vigente;
-  l'area prescelta per la realizzazione della palestra (superficie mq. 747,00 per volume progettuale di mc. 6.424), si presta favorevolmente ad accogliere l'intervento programmato e che lo stesso appare compatibile con l'assetto territoriale;
-  l'opera in effetti attiene il completamento dell'esistente scuola elementare di contrada Ortogrande, realizzata a suo tempo a seguito di un progetto approvato dall'amministrazione comunale e finanziato dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
-  trattasi, in definitiva, di una variante allo strumento urbanistico finalizzata ad un'opera di utilità pubblica;
è del parere che sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 1, legge n. 1/78, la variante al piano regolatore generale relativa al progetto per la costruzione della palestra polifunzionale della scuola elementare in contrada Ortogrande approvato con deliberazioni consiliari n. 55/98 e n. 77/99, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni imposte dal Genio civile con la nota n. 4037 del 3 marzo 2000»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVIII della Direzione regionale dell'urbanistica n. 2 del 10 aprile 2000;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche, in conformità a quanto esposto dal gruppo XXVIII con parere n. 2 del 10 aprile 2000 ed alle condizioni di cui al parere del Genio civile in premessa riportati, la variante al piano regolatore generale del comune di San Michele di Ganzaria, conseguente all'approvazione del progetto per la costruzione di una palestra polifunzionale della scuola elementare in contrada Ortogrande, di cui alle delibere consiliari n. 55 del 10 novembre 1998 e n. 77 del 29 dicembre 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera di consiglio comunale n. 55 del 10 novembre 1998;
2)  delibera di consiglio comunale n. 77 del 29 dicembre 1999;
3)  relazione tecnica e specifica competenze tecniche;
4)  relazione geologica e geotecnica;
5)  corografia generale e stralcio del piano regolatore generale;
6)  planimetria generale;
7)  disegni architettonici: a)  pianta; b)  prospetti e sezioni; c)  prospetto d'insieme.

Art. 3

Il comune di San Michele di Ganzaria resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 maggio 2000.
  MARTINO 

(2000.20.1066)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 11 maggio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Vizzini per la realizzazione di un istituto di ricovero per minori.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Viste le note prot. n. 5851/1590 del 23 marzo 1999, prot. n. 14097 del 19 luglio 1999 e prot. n. 4327/727 del 14 marzo 2000, con le quali il sindaco del comune di Vizzini ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al progetto per la realizzazione di un istituto di ricovero per minori;
Vista la delibera n. 31 del 26 ottobre 1998, riscontrata dal Comitato regionale di controllo centrale nella seduta del 27 luglio 1998, decisione n. 6816/6637, con la quale il consiglio comunale di Vizzini approva, ai sensi del V comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, il progetto per la realizzazione di un istituto di ricovero per minori;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione del 3 marzo 1999 a firma del segretario comunale relativa alle procedure di deposito e pubblicazione del progetto di che trattasi, con la quale si attesta inoltre che non sono state presentate osservazioni né opposizioni;
Vista la nota prot. n. 27188 del 14 febbraio 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole;
Visto il parere n. 3 del 19 aprile 2000, reso sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal comune di Vizzini al gruppo XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Rilevato che:
-  l'area interessata dalla variante ricade in zona già classificata nel piano regolatore generale come "CS" (centro sociale) ed in parte "Sg" (spazi attrezzati a gioco);
-  l'area prescelta per la realizzazione del centro ricovero per minori, catastalmente individuata nel foglio di mappa n. 82, particella n. 536 ed estesa per mq. 5.320 di cui mq. 513,00 coperti dalla struttura, è caratterizzata da una lieve acclività e si presta favorevolmente ad accogliere l'intervento medesimo;
-  con la variate in esame viene sostanzialmente riproposto un preesistente vincolo di piano regolatore generale;
-  trattasi, in definitiva, di una variante allo strumento urbanistico finalizzata ad un'opera di utilità pubblica di notevole interesse sociale;
E' del parere che la variante di cui al "Progetto per la realizzazione di un istituto di ricovero per minori", approvato con deliberazione consiliare n. 31/98, sia meritevole di approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma V, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.»;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa in materia;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 3 del 19 aprile 2000 reso dal gruppo XXVIII/D.R.U.;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, in conformità al parere n. 3 del 19 aprile 2000 reso dal gruppo XXVIII/D.R.U., è approvata la variante relativa al progetto per la realizzazione di un istituto di ricovero per minori, adottata con delibera consiliare n. 31 del 26 ottobre 1998.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera consiliare n. 31 del 26 ottobre 1998;
 2)  tav.  1a  -  relazione tecnica; 

3)  stralcio del piano regolatore generale - scala 1:2.000;
4)  tav.  2a  -  rilievo aerofotogrammetrico - estratto di mappa; 
5)  tav.  2d  -  planimetria - sistemazione esterna; 
6)  tav. 2f  -  piante; 
7)  tav.  2g  -  prospetti; 
8)  tav.  2h  -  sezioni; 
9)  tav.  2i  -  piante destinazioni vani; 
10)  tav.  2m  -  piano particellare di esproprio; 

11)  verifica art. 6 legge regionale n.21/85;
12)  relazione geologica.

Art. 3

Il comune di Vizzini resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 maggio 2000.
  MARTINO 

(2000.20.1047)
Torna al Sommariohome


Torna al Sommariohome


DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).


La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, comma 8, che nell'anno 1998 sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmessi dalle seguenti amministrazioni o enti:
-  Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
-  Sezione provinciale CO.RE.CO. di Messina;
-  Sezione provinciale CO.RE.CO. di Siracusa;
-  Commissione provinciale territorio e ambiente (C.P.T.A.) di Messina;
-  Istituto regionale di ricerca sperimentazione ed aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.) - Sicilia - Palermo.

(Si omettono le tabelle allegate)





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù d'ac quedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per lavori irrigui nel comprensorio S. Leonardo Ovest - 3° lotto - Distribuzione distretto irriguo Eleuterio, comuni di Bagheria e Misilmeri.

Cliccare qui per visualizzare i provvedimenti




ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Proroga del termine di attività per disoccupati di cui al piano FSE 99 - POP Sicilia 1994/99.

Si comunica agli enti gestori di attività formative piano FSE 99 - POP Sicilia 1994/99 la proroga del termine di attività per disoccupati, già stabilito al 30 settembre 2000, al 31 dicembre 2000.
Si fa obbligo esclusivamente agli enti che usufruiranno della suddetta proroga di presentare la richiesta di saldo contestualmente alla data di fine attività formativa.
Per le attività che saranno chiuse precedentemente a tale data (31 dicembre 2000) vigono i termini fissati dal cap. XVIII del decreto 8 maggio 1996.
Detto termine di scadenza è perentorio; pertanto qualunque spesa effettuata oltre tale data, eccetto quella relativa alle commissioni di esami, non sarà ammessa a rendiconto.
(2000.26.1346)
Torna al Sommariohome


CIRCOLARI




ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 11 maggio 2000, n. 5.
Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 32 - Legge regionale 19 agosto 1999, n. 15, art. 4 - Razionalizzazione e armonizzazione tassi di interesse.

A tutti i consorzi di garanzia fidi operanti in Sicilia
Nell'intento di razionalizzare ed armonizzare i tassi agevolati previsti dalla vigente normativa regionale, l'art. 32 della legge regionale in oggetto ha dettato nuovi criteri sia per l'individuazione dei tassi di riferimento da applicare alle varie operazioni creditizie, assistite da agevolazioni previste dalla vigente normativa regionale e poste in essere da imprese sotto qualsiasi forma costituite, sia per la determinazione delle agevolazioni da concedere.
Premesso che il calcolo del contributo regionale viene commisurato entro il limite del 60 per cento del tasso di riferimento determinato periodicamente, per il settore interessato, dal Ministero del tesoro, si rende opportuno chiarire alcuni aspetti della citata norma:
-  Per le operazioni di finanziamento a tasso fisso deve considerarsi, ai fini del calcolo del contributo regionale, il tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione, fra le parti, del contratto di finanziamento;
-  Per i finanziamenti a tasso variabile, il calcolo del contributo regionale deve essere effettuato, dagli istituti di credito, all'atto della revisione da effettuare con la stessa periodicità prevista nelle convenzioni ovvero, in caso di mancata previsione, con cadenza trimestrale;
-  In forza delle disposizioni recate dall'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 15/99, la nuova disciplina introdotta dall'art. 32 della legge regionale n. 10/99 deve essere applicata anche alle operazioni creditizie che, malgrado risultino già deliberate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10/99, sono venute a perfezionamento con la materiale integrale erogazione del credito dopo tale data;
- Con riguardo alla generica terminologia, trascritta all'art. 32 della legge regionale n. 10/99 "oneri accessori", si specifica che, con detto termine, si intendono quelli non direttamente riconducibili a spese documentabili e direttamente connessi con lcreditizia. Solo a titolo esemplificativo sono da considerare oneri accessori: il compenso per l'attività di istruttoria, la spesa di tenuta del conto corrente, la commissione di massimo scoperto;
-  Infine, con riguardo alla modifica introdotta dal comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 15/99, si chiarisce, preliminarmente, che, incidendo tale modificazione su clausole statutarie, la nuova tipologia di investimenti potrà trovare applicazione soltanto dopo l'intervenuta modificazione dei vigenti statuti.
Inoltre, tenuto conto del fatto che il vigente regolamento non contempla i prestiti a medio e lungo termine per investimenti, si fa presente che gli interventi agevolativi a carico di fondi pubblici (regionali, statali e comunitari), fino all'emanazione del nuovo regolamento, potranno essere erogati soltanto a condizione che risultino rispettati gli orientamenti comunitari in materia di "aiuti di Stato a finalità regionale".
Si riportano qui di seguito le condizioni di che trattasi, ribadendo che nessun aiuto sarà erogato nel caso in cui le operazioni creditizie dovessero risultare non compatibili con le regole comunitarie e con le disposizioni del redigendo regolamento.
1.  I finanziamenti per operazioni creditizie a medio e a lungo termine, dirette al finanziamento di investimenti in capitale fisso, possono essere concessi dagli istituti di credito convenzionati con i consorzi fino ad un importo massimo di lire 500 milioni per ciascuna impresa associata e sono finalizzati a programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:
1)  l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione dell'area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività;
2) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività.
2.  I finanziamenti degli istituti di credito possono essere concessi sotto forma di mutuo per un importo non superiore al 75 per cento delle spese documentate per investimenti fissi e avranno durata massima di dodici anni, ivi compreso un periodo di preammortamento non superiore a due anni.
3.  I finanziamenti possono essere concessi a condizione che l'impresa beneficiaria si impegni a non modificare la destinazione dei locali per il periodo di tempo corrispondente alla durata del finanziamento e, comunque, per un periodo non inferiore a dieci anni. Le ditte beneficiarie non possono alienare, distogliere dal loro uso, cedere a terzi le attrezzature finanziate per un periodo minimo i cinque anni dall'acquisto.
  L'Assessore: BATTAGLIA 

(2000.20.1059)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 14 giugno 2000, n. 3.
Direttive sulle modalità di ricovero presso strutture socio-assistenziali dei disabili mentali.

Ai sindaci dei comuni della Sicilia
e, p.c.  All'Ispettorato regionale sanitario - gruppo 46° - Salute mentale 

Ai direttori generali delle AA.SS.LL.
Ai capi settori dei Servizi di tutela della salute mentale
Ai presidenti delle Province regionali
Ai Prefetti
Dalle risultanze di alcuni interventi ispettivi disposti da questo Assessorato e da ispezioni effettuate dai componenti il Comitato tecnico scientifico di cui al decreto n. 21134/96, insediato presso l'Assessorato regionale della sanità, al quale è affidato il compito di monitorare le strutture sanitarie e socio-assistenziali destinate al superamento degli ex ospedali psichiatrici è emerso che alcune strutture residenziali destinate al ricovero di anziani quali le case di riposo e le case protette ospitano un elevato numero di disabili mentali dimessi dagli ospedali psichiatrici e/o di nuova cronicità. Ciò rende inefficace l'intervento assistenziale sia nei confronti dei suddetti soggetti ai quali non viene garantita un'adeguata assistenza e sia nei confronti dell'utenza anziana che convivendo con ospiti con disagio psichico vede insoddisfatti i propri bisogni di relazione e di comunicazione.
Pertanto, in conformità alle indicazioni già fornite da questo Assessorato, i soggetti affetti da disabilità mentale devono essere avviati presso le comunità alloggio per inabili-disabili psichici per le quali, peraltro, nel D.P. n. 158 del 4 giugno 1996, di approvazione delle convenzioni-tipo, è stata appositamente prevista una specifica convenzione e relativo standard organizzativo.
Il numero limitato dei posti letto (8-10) della tipologia della comunità alloggio, assicura, infatti, al disabile un ambiente di tipo familiare con evidenti riflessi positivi sia sulla qualità del servizio che sull'assistenza. Di contro l'inserimento dei disabili mentali in strutture residenziali con ricettività superiore alle 10 unità oltre che incidere sull'attenzione dell'operatore per ogni singolo ospite, dà luogo ad una "concentrazione" di soggetti con patologie simili con il conseguente rischio di riprodurre strutture simili agli ospedali psichiatrici, senza contare che l'assistenza fornita da operatori professionalmente qualificati, come quelli previsti dallo standard previsto per le comunità alloggio per inabili psichici, è più adeguata e qualitativamente superiore rispetto a quella assicurata dalle figure professionali previste per le case di riposo e le case protette.
Peraltro, si chiarisce che l'indicazione riportata negli standards regionali circa la possibilità di poter accogliere presso le case di riposo e le case protette per anziani utenti in età adulta con disabilità psichica deve essere intesa nel senso che dette strutture possono ospitare i suddetti soggetti ma entro un limite che si ritiene non può superare il 5% della capacità ricettiva della struttura residenziale. Ciò a significare che anche se in linea di principio non può escludersi l'accoglienza presso le case di riposo e le case protette di soggetti adulti e anziani con disabilità mentale, deve evitarsi, per le considerazioni suesposte, la concentrazione di detti soggetti in strutture destinate ad altre utenze.
Ciò premesso sia i funzionari comunali che quelli delle AA.SS.LL. ed, in particolare, i responsabili dei dipartimenti di salute mentale sono invitati ad avviare i disabili mentali presso le comunità alloggio escludendo le case di riposo e le case protette. Qualora, tuttavia, dovessero decidere il ricovero di soggetti adulti e anziani affetti da disabilità psichica ovvero da patologie geriatriche e neurologiche presso quest'ultime strutture dovranno accertare preventivamente che detti istituti di ricovero non abbiano superato il limite percentuale sopra indicato.
Si coglie, altresì, l'occasione per ricordare che il progetto obiettivo di tutela di salute mentale prevede espressamente la presa in carico da parte dei Dipartimenti di salute mentale dei soggetti con disagio psichico con l'obbligo di interventi riabilitativi presso le strutture socio-assistenziali mentre resta a carico dei comuni la corresponsione delle rette di ricovero.
A tal fine nel ribadire l'obbligo dei comuni di provvedere al ricovero segnalato dal DSM, si rammenta che l'art. 13, 4° comma, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000, prevede anche per il corrente anno l'assegnazione di quota parte del fondo regionale per gli interventi a sostegno delle autonomie locali in favore dei comuni che hanno stipulato convenzioni per i ricoveri nelle comunità alloggio dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(2000.26.1333)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 29 giugno 2000, prot. n. 5256.
Chiarimenti sulla circolare n. 2/FP dell'8 giugno 2000 - Integrazioni.

Agli Uffici provinciali del lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli enti gestori
Alle Amministrazioni provinciali
Alla Sovrintendenza scolastica per la Sicilia
Ai Provveditorati agli studi
Alla C.I.S.L. - U.S.R. Sicilia
Alla C.G.I.L. - Comitato regionale
Alla U.I.L. - Segreteria regionale
Alla U.G.L. - Segreteria regionale
Alla C.I.S.A.L. - MO.BAS - Segreteria regionale
Alla Federazione regionale industria Sicilia
All'Associazione piccole industrie Sicilia
Alla Federazione regionale commercio e turismo
Alla Confederazione nazionale artigianato
Alla C.L.A.A.I.
Alla Federazione regionale artigianato
Alla Confesercenti regionale
Alla Federazione regionale dirigenti d'azienda
Alla Federazione regionale autonoma artigianato siciliano
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
Alla Federazione regionale agricoltori di Sicilia
All'Alleanza coltivatori siciliani
Alle C.C.I.A.A.
Alla Presidenza della Regione siciliana
All'Assessorato regionale alla Presidenza
Alla Direzione regionale per la programmazione economica
All'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
All'Assessorato regionale dei beni culturali e della pubblica istruzione
All'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
All'Assessorato regionale degli enti locali
All'Assessorato regionale dell'industria
All'Assessorato regionale della sanità
All'Assessorato regionale del turismo
Agli Ispettorati provinciali agricoli
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale Istituti di prevenzione e pena - Ufficio VI, rep. III
Agli Ispettorati distrettuali degli Istituti di prevenzione e pena per adulti
Alla Direzione dei centri di rieducazione per minorenni della Sicilia
Alle Sezioni di sorveglianza presso le Corti di appello di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo
Al Coordinamento regionale dei diritti dei portatori di handicap
Al Coordinamento regionale tutela diritti dei disabili
Al Coordinamento associazione dei genitori dei portatori di handicap
Enti bilaterali regionali del turismo, industria e artigianato Anci Sicilia
Unione regionale delle Province siciliane (U.R.P.S.)
Unione nazionale segretari comunali e provinciali (U.N.S.C.P.)
A seguito delle numerose richieste registrate dai nostri uffici nonché nel corso degli incontri collegiali con operatori e rappresentanti degli EE.GG., ad ulteriore esplicazione, si comunicano i seguenti chiarimenti che costituiscono integrazione ai contenuti della circolare 2/FP dell'8 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 16 giugno 2000 - suppl. ord. n. 1.
Programmazione interventi formativi
1.  I parametri individuati nella direttiva al capitolo VIII - "Costi" di norma vanno intesi come parametri globali e la previsione di utilizzo dovrà rispettare le percentuali indicate nella tabella in relazione all'ambito di attività; pur se pleonastico è opportuno specificare che per l'eventuale incremento aggiuntivo del 5% per le sedi di coordinamento regionale, e limitatamente a questa percentuale, l'impegno di spesa dovrà riguardare solo le voci personale e gestione (80% e 20%). Inoltre, ove tale previsione non risultasse sufficiente al rispetto dei vincoli posti dall'art. 48 comma 2 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, detta incidenza percentuale potrà in dipendenza della reale consistenza dell'organico essere aumentata sino a copertura del reale fabbisogno.
2.  Il parametro, individuato nella direttiva al capitolo VIII - "Costi", relativo agli interventi di formazione continua, in sede di redazione del Piano regionale, andrà riadeguato al parametro di formazione iniziale e superiore. Limitatamente alle attività di aggiornamento destinate ai dipendenti della pubblica amministrazione, la percentuale indicata al punto 9 del paragrafo B del capitolo VI potrà essere aumentata sino al 20%.
3.  Il parametro, individuato nella direttiva al capitolo VIII - "Costi", relativo alle attività consuali del settore recupero sociale "HDC", in sede di redazione del piano regionale, andrà riadeguato a L. 265.000 ora/costo.
4.  Per gli interventi formativi che prevedono il servizio di convitto o semiconvitto si potrà incrementare la voce allievi del costo corrispondente; l'eventuale ammissione a finanziamento di detti importi sarà computata in relazione ai costi verificati dall'amministrazione sulle attività corsuali dell'anno formativo 1999/2000.
5.  Per casi particolarmente significativi e debitamente motivati (interventi concertati con scuole pubbliche, allievi in convitto o semiconvitto presso istituti etc...) il numero degli allievi può superare il limite posto delle 15 unità, indicato al punto 4 del paragrafo B del capitolo VI - "Contenuti progettuali", sino ad un massimo di 25 unità.
Nell'occasione viene posto in rilievo il fabbisogno formativo rassegnato dal Ministero della giustizia, Dipartimento amministrazione penitenziaria, per interventi di aggiornamento e/o di riqualificazione del personale di polizia penitenziaria e del personale amministrativo dipendente; il fabbisogno formativo riguarda specificamente alcuni ambiti disciplinari tra i quali si pone in evidenza: l'informatica, la gestione del personale, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione del personale, la comunicazione e le lingue straniere.
Programmazione servizi formativi
Atteso il particolare interesse posto nell'attivazione dei servizi la programmazione degli stessi dovrà comunque tenere conto degli eventuali effetti refluenti sul normale svolgimento delle attività formative e pertanto andranno considerati alcuni elementi che in linea presuntiva possono sintetizzarsi nelle seguenti tipologie:
-  Assenza di una delle figure previste dallo standard di sportello.
1)  Alla problematica sottoposta si può riscontrare la possibile utilizzazione, peraltro già indicata in circolare, dell'accordo di scopo tra enti diversi per l'attuazione dei servizi previsti. L'ente proponente programmerà il servizio richiedendone il finanziamento con una incidenza di costo pari al parametro indicato al capitolo VIII - "Costi", per n. 533 ore ad unità funzionale (orientatore e/o progettista e/o esperto di integrazione) ed abbattendone il volume orario corrispondente dal monte ore formativo consolidato. L'ente che fornisce l'unità funzionale (progettista o esperto di integrazione) provvederà a presentare nell'apposito formulario la proposta di attivazione della propria unità funzionale nello sportello progettato dall'ente proponente richiedendo il finanziamento con una incidenza di costo pari al parametro previsto per n. 533 ore ed abbattendone il volume orario corrispondente dal monte ore formativo consolidato.
2)  In caso di presenza di più operatori con qualifica di orientatore l'ente potrà attivare uno sportello multifunzionale con più orientatori adeguandosi alle indicazioni descritte al superiore punto 1.
3.  Il ricorso a professionisti esterni può essere surrogato da professionalità di analoga valenza, secondo le indicazioni indicate al punto 11 del paragrafo 1 del capitolo V "Interventi programmabili", già possedute da dipendenti in forza all'ente proponente.
In questo caso eventuali qualificazioni, spendibili nel servizio, acquisite dagli operatori in attività formative precedenti al POM "Formazione formatori" o agli interventi ex legge n. 236/93 potranno trovare apposita e specifica applicazione. Gli operatori che hanno completato le attività formative ex legge n. 236/93 e dei quali si registri ammissione agli esami di idoneità possono computarsi, in questa sede programmatica e fatto salvo comunque l'esito finale, per il conseguimento dello standard di utilizzo nello sportello multifunzionale.
-  Attività formativa consolidata nell'anno finanziario 1999/2000 inferiore alle 9.000 ore.
1)  In questo caso non si ritiene applicabile l'obbligatorietà dell'attivazione del servizio e si ravvisa l'opportunità di valutarne la programmazione caso per caso, unitamente agli enti che nel territorio presentano migliori condizioni operative.
Nell'occasione è particolarmente significativo raccomandare a tutti gli attuatori di servizi formativi la particolare rilevanza posta alle esigenze manifestate dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento amministrazione penitenziaria -, Anci Sicilia, Unione regionale delle province siciliane (U.R.P.S.), Unione nazionale segretari comunali e provinciali (U.N.S.C.P.) ed Ente bilaterale del turismo regionale che hanno sottoscritto appositi operativi e che hanno dichiarato disponibilità a collaborare alla realizzazione degli "Sportelli multifunzionali".
Inoltre, le indicazioni contenute al paragrafo 5.1 del capitolo V "Interventi programmabili", il riferimento alle modalità indicate nella voce destinatari è il punto 2.2 del capitolo V "Interventi programmabili" e non 2.1; l'indicazione contenuta al punto "C.13.f" è ore dedicate al P.W. (Project Work) e non "P.C." come erroneamente trascritto.
Infine, la tabella contenuta al punto 5 del capitolo IX "Criteri per la valutazione e per la selezione degli interventi formativi e servizi formativi" è così modificata:
  Criteri | Punteggio     | massimo 
Tipologia di aggregazione progettuale      Sino a  5 punti 
Competenza ed esperienza nel settore      Sino a 10 punti 
Capacità relazionali      Sino a 15 punti 

Disponibilità di strutture tecnico-organizzative
nel territorio      Sino a 15 punti 
Qualità progettuale      Sino a 15 punti 
Innovazione metodologica      Sino a 10 punti 
Risorse umane impiegate      Sino a 20 punti 
Congruità dei costi      Sino a 10 punti 

Si comunica che a causa di problemi tecnici, il software caricamento dati è stato riparato e pertanto si invitano i destinatari in indirizzo ad aggiornare il software caricamento dati disponibile presso le "New" del sito dell'Assessorato del lavoro. www.regione.sicilia.it/lavoro.
  L'Assessore: PAPANIA 

(2000.27.1425)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 3 luglio 2000, n. 1028.
Ordinanza ministeriale 31 marzo 2000 - Emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. Attuazione art. 5.
Al Ministro dell'interno delegato per il Coordinamento della protezione civile
Al Ministero della sanità
Al Ministero dell'ambiente
Al Presidente della Regione quale Commissario delegato
All'Assessorato regionale dei lavori pubblici
Ai Prefetti della Regione Sicilia
Ai direttori generali delle AA.SS.LL.
Al presidente dell'EAS
Ai sindaci della Regione
Ai capi settore II.PP. della Regione
Ai Direttori dei LL.II.PP. della Regione
Ai Direttori dei Geni civili della Regione
Per fronteggiare l'emergenza idrica che ancora una volta sta interessando alcune delle province della nostra Regione, il Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile con ordinanza in oggetto indicata fino al 31 dicembre 2000 e limitatamente alle province di Agrigento, Enna, Caltanissetta, Palermo e Trapani ha stabilito procedure rapide per l'utilizzo delle risorse in deroga anche alle procedure sanitarie che vengono ridefinite all'art. 5.
Per quanto sopra, anche in considerazione delle numerose richieste di chiarimento e di intervento che stanno pervenendo in Assessorato, si forniscono le seguenti precisazioni, limitatamente alle province in oggetto, relativamente alle procedure sanitarie da adottare fino al 31 dicembre 2000 (salvo proroga dell'ordinanza):
-  l'autorizzazione sanitaria all'utilizzo della risorsa continuerà ad essere rilasciata dal direttore generale dell'Azienda sanitaria locale dopo istruttoria e parere del servizio I.P. (nulla è innovato al riguardo);
-  la documentazione che il comune dovrà presentare ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza è la seguente:
a)  dichiarazione del sindaco, sentita la giunta comunale, dello stato di emergenza idrica. Tale dichiarazione sarà corredata dai dati di popolazione totale e suddivisa per il centro abitativo e le borgate o contrade, attuale fonte di approvvigionamento con relativa portata e turni di distribuzione.
Individuazione delle nuove risorse idriche con indicazione della portata, eventuali condizioni se esistenti delle opere di presa, delle opere di protezione della risorsa nonché titolo di proprietà e d'uso;
b)  almeno due analisi, anche del mese precedente alla richiesta, le analisi devono essere fatte a distanza di 10 gg. l'una dall'altra, gli esami devono essere eseguiti dal L.I.P. con procedure di urgenza e di priorità su altri esami.
Se il comune è in possesso di esami precedenti che possano meglio tipizzare le risorse è opportuno che anche questi esami vengano prodotti;
c)  verbale di sopralluogo ispettivo che deve essere eseguito dal capo settore I.P. o dal capo servizio I.P. congiuntamente all'ufficio tecnico comunale mirato ad accertare le fonti di rischio per le risorse di cui si propone l'utilizzo, nonché l'indicazione e la proposizione di interventi per la messa in sicurezza della risorsa, utilizzando anche l'istituto dell'ordinanza sindacale;
-  deroghe: nessuna innovazione rispetto alle procedure previste dagli artt. 16, 17 e 18 del D.P.R. n. 236/88;
-  le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'ordinanza 31 marzo 2000 devono essere inviate dal settore I.P. agli enti in indirizzo e "sono caducate al cessare degli effetti dell'ordinanza".
Quest'ultima disposizione deve essere riportata nel provvedimento autorizzativo rilasciato dal direttore generale.
  L'Assessore: LO MONTE 

(2000.27.1418)
Torna al Sommariohome





RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo di mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre novembre-dicembre 1999.


Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 2 giugno 2000, a pag. 42, nella tabella relativa alla provincia di Caltanissetta, 24° rigo, anzinché: «Rimorchiatore ..... 3543», leggasi: «Rimorchiatore ..... 354».
(2000.26.1332)


Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 8 -  40 -  67 -  50 -  58 -  80 -