REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 GIUGNO 2000 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 28 aprile 2000.
Rinnovo dell'albo degli aspiranti alla nomina a presidente o componente dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 13 aprile 2000.
Revoca del decreto 26 aprile 1997, concernente sdemanializzazione di terreni soggetti ad uso civico da destinare allo sfruttamento delle risorse idro-termali nel comune di Geraci Siculo  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 20 aprile 2000.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area comprendente parte del territorio comunale di Caltagirone  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 6 aprile 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 17 


DECRETO 6 aprile 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 18 


DECRETO 6 aprile 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 19 


DECRETO 6 aprile 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 20 

DECRETO 18 aprile 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 21 


DECRETO 2 maggio 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000  pag. 24 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 9 maggio 2000.
Cessazione del funzionamento degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato della Regione siciliana  pag. 25 


DECRETO 29 maggio 2000.
Concessione al comune di Misterbianco della possibilità di derogare dall'obbligo di cui all'articolo 12, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28  pag. 25 

Assessorato della sanità

DECRETO 2 maggio 2000.
Vaccinazione contro il carbonchio ematico del bestiame recettivo in alcuni comprensori delle Aziende unità sanitarie locali n. 4 di Enna e n. 6 di Palermo  pag. 26 


DECRETO 2 maggio 2000.
Revoca del decreto 3 marzo 2000, concernente dichiarazione di zone di sorveglianza per influenza aviaria ricadenti nel territorio di vari comuni della Regione.
  pag. 29 


DECRETO 30 maggio 2000.
Modifica del decreto 17 marzo 2000, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1999  pag. 29 


DECRETO 30 maggio 2000.
Approvazione della graduatoria dei medici addetti alla medicina dei servizi e guardia medica  pag. 30 

DECRETO 30 maggio 2000.
Graduatoria definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per il periodo 1 luglio 1999-30 giugno 2000  pag. 33 


DECRETO 30 maggio 2000.
Zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta al 1° ed al 2° semestre 1999  pag. 39 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 27 ottobre 1999.
Adeguamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2000  pag. 40 


DECRETO 20 aprile 2000.
Autorizzazione del progetto relativo alla valorizzazione dell'area archeologica della Grotta di S. Teodoro nel comune di Acquedolci  pag. 41 


DECRETO 26 aprile 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Scicli  pag. 42 


DECRETO 26 aprile 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Oliveri  pag. 44 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 28 aprile 2000.
Revoca ad alcune amministrazioni comunali dei benefici di cui al decreto 22 maggio 1989, relativo al programma di interventi per la realizzazione di impianti sportivi per l'anno 1988  pag. 45 


DECRETO 28 aprile 2000.
Revoca ad alcune amministrazioni comunali dei benefici di cui al decreto 28 giugno 1990, relativo al programma per la promozione delle attività sportivo-ricreative per l'anno 1989  pag. 46 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ordinanza emessa il 22 febbraio 2000 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Alvano Antonio contro consiglio comunale di Enna ed altri.
  pag. 47 

Presidenza:
Sostituzione del presidente della commissione provinciale espropriazioni di Ragusa  pag. 51 
Approvazione del nuovo statuto organico dell'opera pia Casa della fanciulla di Trapani  pag. 51 
Approvazione del nuovo statuto organico dell'opera pia Telesino di Palermo  pag. 51 
Estinzione dell'opera pia Casa di assistenza all'infanzia di Modica  pag. 51 
Approvazione di modifica statutaria dell'opera pia Madonna delle Grazie di Bisacquino  pag. 51 
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Fondazione Conservatori e Scandurra Riuniti di Messina  pag. 51 
Istituzione della Commissione di studio per l'elaborazione del testo legislativo riguardante l'attuazione della legge 23 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento lavorativo dei soggetti disabili  pag. 51 
Proroga dell'incarico conferito al commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo  pag. 52 
Avviso relativo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale delle graduatorie per l'attribuzione della progressione economica orizzontale ai livelli II, III e IV  pag. 52 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Rettifica del decreto 22 settembre 1999, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio regionale, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Bagheria per lavori irrigui nel comprensorio S. Leonardo Ovest, 3° lotto, distretto irriguo Eleuterio.
  pag. 52 
Riforma del decreto 12 settembre 1994, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nei comuni di Randazzo, Pedara, Zafferana Etnea, Bronte, Adrano e Sant'Alfio  pag. 52 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Nomina del commissario ad acta dell'Istituto superiore di giornalismo di Palermo  pag. 52 
Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo regionale Teatro di Messina  pag. 52 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Nomina di un componente della commissione provinciale per l'artigianato presso la Camera di commercio di Trapani  pag. 52 
Proroga della gestione commissariale della cooperativa Compagnia delle Arti, con sede in Messina  pag. 52 
Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Caltanissetta  pag. 53 

Provvedimenti concernenti società cooperative.
  pag. 53 
Sostituzione del commissario ad acta della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane  pag. 53 

Assessorato dei lavori pubblici:
Concessione di finanziamento al comune di Polizzi Generosa per la realizzazione di lavori e fissazione dei termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle procedure espropriative  pag. 53 
Concessione di finanziamento al comune di Bisacquino per la realizzazione di lavori  pag. 53 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione alla dr.ssa Saggio Domenica per l'apertura del dispensario stagionale nella frazione di Capo Calavà del comune di Gioiosa Marea  pag. 54 
Iscrizione nell'albo regionale degli enti ausiliari dell'as sociazione L'Oasi, con sede in Caltagirone  pag. 54 
Sospensione del decreto 13 dicembre 1996, relativo all'autorizzazione al pubblico macello di Vizzini per la produzione di carne fresca bovina  pag. 54 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta alla Raffineria di Milazzo S.p.A., con sede legale in Roma, per la realizzazione di lavori nello stabilimento sito nel comune di Milazzo  pag. 54 
Provvedimenti concernenti nulla osta per impianti di cave  pag. 54 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Roccamena  pag. 54 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Villafrati  pag. 54 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Cinisi  pag. 54 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Cinisi  pag. 54 
Nulla osta alla ditta CO.V.AG. per i lavori di potenziamento del ciclo aziendale del proprio stabilimento sito in Menfi  pag. 55 
Nulla osta alla Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto nel comune di Siracusa  pag. 55 
Nulla osta alla Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto nel comune di Floresta  pag. 55 
Nulla osta all'Azienda municipalizzata acquedotto di Palermo, con sede legale in Palermo, per la realizzazione di opere idrauliche  pag. 55 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autolinee in concessione.
  pag. 55 

STATUTI

Statuto del comune diSan Piero Patti - Modifica.
  pag. 55 

CIRCOLARI
Assessorato della sanità

CIRCOLARE 8 giugno 2000, n. 1026.
Misure di prevenzione per il controllo della Ricket-tsiosi -Direttive  pag. 56 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA-CORRIGE
Leggi e decreti presidenziali

DECRETO PRESIDENZIALE 11 maggio 2000.
Piano sanitario regionale 2000/2002  pag. 59 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Supplemento ordinario n. 1
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 8 giugno 2000, n. 2.
Direttive di programmazione formativa e servizi formativi. Modalità e termini per la presentazione delle istanze.
Supplemento ordinario n. 2
Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 ottobre 1999.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 28 aprile 2000.
Rinnovo dell'albo degli aspiranti alla nomina a presidente o componente dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, concernente "Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, nonché modifiche ed integrazioni della legislazione del settore";
Visto l'art. 3, comma 7, della predetta legge, il quale dispone che con decreto del Presidente della Regione è istituito, presso la Presidenza della Regione, l'albo degli aspiranti alla nomina di presidente e componente delle sezioni in cui si articola l'Ufficio regionale per i pubblici appalti e sono regolate le condizioni e le procedure per l'iscrizione allo stesso e per l'effettuazione dei sorteggi necessari per la nomina dei componenti delle citate sezioni;
Visto il decreto presidenziale del 4 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 6 marzo 1993 con cui, ai sensi del predetto art. 3 della legge regionale n. 10/1993 istitutivo dell'albo degli aspiranti alla nomina di presidente e componente delle sezioni dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti, sono state determinate le condizioni e le procedure per l'iscrizione allo stesso e sono stati fissati i termini per il rinnovo delle domande di iscrizione nonché le modalità per la nomina dei presidenti e dei componenti delle sezioni provinciali dell'U.R.P.A.;
Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, il quale dispone che l'albo è rinnovato ogni due anni ed è composto da due distinti elenchi denominati A e B in cui sono iscritti, rispettivamente, gli aspiranti in possesso di professionalità amministrativa e gli aspiranti in possesso di professionalità tecnica;
Visto il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato prot. n. 16998 del 25 novembre 1993, con il quale viene sostanzialmente suggerito il criterio per l'individuazione degli aspiranti componenti tecnici da iscrivere all'albo, consistente nella qualificazione professionale dei medesimi per l'avere operato istituzionalmente, in qualità di tecnici, nello specifico settore dei lavori pubblici, in dipendenza dal loro inquadramento in qualità di tecnici nel corrispondente ruolo tecnico dell'Amministrazione regionale ovvero nell'organico degli uffici che istituzionalmente sovraintendono alla materia, muniti, altresì, dello specifico titolo professionale abilitante;
Visto il decreto presidenziale 9 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 25 ottobre 1997, approvativo degli elenchi definitivi A e B per il biennio 1997/1999;
Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 22 ottobre 1999, relativo alle condizioni e procedure per il rinnovo dell'albo degli aspiranti alla nomina di presidente e componente delle sezioni dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti;
Viste le istanze presentate e verificato il possesso da parte degli istanti dei requisiti previsti;
Ritenuto di dovere escludere, per mancanza dei requisiti prescritti, i seguenti nominativi:
 1)  Garofalo Francesca, nata il 9 giugno 1956;
 2)  Franciò Giovanni, nato il 21 maggio 1962;
 3)  Maggio Gaspare, nato il 2 marzo 1953;
 4)  D'Auria Michele, nato il 30 gennaio 1954;
 5)  Siragusa Tommasa, nata il 31 agosto 1962;
 6)  Miligi Francesco, nato il 22 maggio 1952;
 7)  Vasta Lucio, nato il 23 giugno 1947;
 8)  Chimenz Francesco, nato il 23 aprile 1933;
 9)  Tanto Dino, nato il 16 aprile 1938;
10)  Criscenti Giuseppe, nato il 30 novembre 1935;
11)  Scuderetti Giovanni, nato il 3 luglio 1953;
12)  Tumino Giovanni, nato il 22 aprile 1937;
13)  Santoro Caterina, nata il 25 luglio 1960;
14)  Leggio Santo, nato il 14 maggio 1944;
15)  Piacentino Antonino, nato il 13 agosto 1950;
Ritenuto di dovere procedere nel senso sopra rife rito;
Decreta:


Art. 1

E' disposta, in conformità agli allegati A e B che fanno parte integrante del presente decreto, l'iscrizione dei nominativi degli aspiranti alla nomina di presidente e componente delle sezioni dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti negli elenchi A e B che costituiscono l'albo di cui al decreto presidenziale 4 marzo 1993 per il biennio decorrente dalla data del presente decreto.

Art. 2

Ai sensi di quanto disposto dal decreto presiden ziale 4 marzo 1993, nell'elenco A sono iscritti gli aspiranti in possesso di professionalità amministrativa, nell'elenco B gli aspiranti in possesso di professionalità tecnica.
L'iscrizione nei predetti elenchi ha validità biennale.

Art. 3

E' disposta l'esclusione dall'albo dei seguenti istanti:
1)  Per non avere presentato la domanda di iscrizione entro il termine previsto:
1)  Garofalo Francesca, nata il 9 giugno 1956;
2)  Franciò Giovanni, nato il 21 maggio 1962;
3)  Maggio Gaspare, nato il 2 marzo 1953;
4)  D'Auria Michele, nato il 30 gennaio 1954;
5)  Siragusa Tommasa, nata il 31 agosto 1962;
6)  Miligi Francesco, nato il 22 maggio 1952;
2) Per non risultare appartenenti al personale della Regione siciliana:
1)  Vasta Lucio, nato il 23 giugno 1947;
2)  Chimenz Francesco, nato il 23 aprile 1933;
3)  Tanto Dino, nato il 16 aprile 1938;
4)  Criscenti Giuseppe, nato il 30 novembre 1935;
5)  Scuderetti Giovanni, nato il 3 luglio 1953;
6)  Tumino Giovanni, nato il 22 aprile 1937;
7)  Santoro Caterina, nata il 25 luglio 1960;
8)  Leggio Santo, nato il 14 maggio 1944;
9)  Piacentino Antonino, nato il 13 agosto 1950.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per la Presidenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 aprile 2000.
  CAPODICASA 

Allegati
Elenco A

ASPIRANTI IN POSSESSO DI PROFESSIONALITA' AMMINISTRATIVA

 1)  Biondo Antonino, nato a Balestrate il 4 novembre 1940 - dirigente amministrativo;
 2)  Bonanno Vincenzo, nato a Misilmeri il 10 febbraio 1943 - dirigente superiore amministrativo;
 3)  Cassarà Salvatore Maria, nato a Palermo il 16 novembre 1929 - consigliere superiore (*);
 4)  Castellana Giuseppe, nato ad Agrigento il 28 marzo 1955 - dirigente tecnico forestale - ruolo Corpo regionale delle foreste;
 5)  Conforto Renato, nato a Naso l'1 ottobre 1950 - dirigente amministrativo;
 6)  Costantino Francesco, nato a Messina il 15 marzo 1936, dirigente superiore tecnico agrario - ruolo tecnico dell'agricoltura;
 7)  Cucè Cafeo Vincenzo, nato a Messina il 22 gennaio 1933 - dirigente amministrativo;
 8)  Cucinotta Giovanni, nato a Messina il 17 ottobre 1947 - dirigente superiore amministrativo (*);
 9)  D'Amico Enrico, nato a Trapani il 19 maggio 1945 - dirigente superiore amministrativo (*);
10)  Di Graziano Maria, nata a Palermo il 3 novembre 1954 - dirigente amministrativo;
11)  Di Miceli Vincenzo, nato a Favara l'8 dicembre 1937 - dirigente superiore amministrativo (*);
12)  Di Natale Paolo, nato ad Alia il 20 agosto 1935 - dirigente superiore amministrativo (*);
13)  Emanuele Giuseppe, nato a Palermo il 30 maggio 1944 - dirigente amministrativo;
14)  Giarratana Salvatore, nato a Cammarata il 28 settembre 1957 - dirigente amministrativo;
15)  Giuffrida Aldo, nato a Catania il 25 febbraio 1938 - dirigente superiore amministrativo (*);
16)  Ingala Salvatore, nato a Barrafranca l'1 gennaio 1945 - dirigente amministrativo;
17)  Livia Giovanna, nata a Ragusa il 28 febbraio 1954 - dirigente amministrativo;
18)  Lonzi Michele, nato a Siracusa il 31 ottobre 1950 - dirigente tecnico agrario - ruolo tecnico dell'agricoltura;
19)  Marino Renzo - Castelvetrano il 27 marzo 1947 - dirigente superiore tecnico forestale - ruolo Corpo regionale delle foreste;
20)  Martinico Assunta Silvia, nata a Cicciano il 15 agosto 1951 - dirigente amministrativo;
21)  Mogavero Lorenzo, nato a Palermo il 26 giugno 1944 - dirigente amministrativo;
22)  Oddo Ugo, nato a Termini Imerese il 21 ottobre 1940 - dirigente superiore amministrativo (*);
23)  Pagliuso Concetta, nata a Salemi il 12 ottobre 1936 - dirigente superiore amministrativo (*);
24)  Paladino Leonardo, nato a Marsala il 2 giugno 1945 - dirigente superiore tecnico - ruolo tecnico per l'assistenza e la divulgazione agricola;
25)  Paladino Salvatore, nato a Siracusa il 23 marzo 1953 - dirigente tecnico agrario - ruolo tecnico dell'agricoltura;
26)  Perricone Giuseppe, nato a Noto l'1 gennaio 1935 - dirigente superiore amministrativo (*);
27)  Pillitteri Antonino, nato a Palermo il 26 giugno 1950 - dirigente amministrativo;
28)  Prestana Augusto, nato a Palermo il 5 marzo 1932 - dirigente superiore amministrativo (*);
29)  Privitera Giuseppe, nato a S.Venerina il 18 agosto 1952 - dirigente amministrativo;
30)  Sbacchi Orazio, nato a Palermo il 18 novembre 1937 - dirigente superiore amministrativo;
31)  Scala Vincenzo, nato a Noto il 7 dicembre 1941 - dirigente superiore amministrativo (*);
32)  Schillaci Francesco, nato a Villabate il 19 giugno 1960 - dirigente amministrativo;
33)  Stampone Caterina, nata a Trapani il 4 agosto 1954 - dirigente amministrativo;
34)  Sturniolo Pietro, nato a Messina il 28 ottobre 1955 - dirigente amministrativo;
35)  Sturniolo Santi, nato a Messina il 3 maggio 1943 - dirigente superiore amministrativo (*);

NOTA
(*)  Aspirante con requisiti anche per nomina a presidente.
Elenco B

ASPIRANTI IN POSSESSO DI PROFESSIONALITA' TECNICA

 1)  Ammoscato Francesco, nato ad Alcamo il 19 settembre 1950 - dirigente tecnico ingegnere;
 2)  Burgo Paolo, nato a Floridia il 27 giugno 1954 - dirigente tecnico ingegnere;
 3)  Caruso Antonio, nato a Siracusa il 28 maggio 1955 - dirigente tecnico ingegnere;
 4)  Cimino Maurizio, nato a Porto Empedocle il 9 aprile 1959 - dirigente tecnico ingegnere;
 5)  Conti Luigi, nato a Paternò il 2 gennaio 1933 - dirigente superiore tecnico ingegnere;
 6)  Falzone Salvatore, nato a San Cataldo il 30 aprile 1954 - dirigente tecnico ingegnere;
 7)  Giacalone Giuseppe, nato a Tripi il 3 novembre 1945 - dirigente superiore tecnico ingegnere;
 8)  Lentini Luigi, nato a Favara il 30 agosto 1934 - dirigente superiore tecnico ingegnere;
 9)  Lo Cascio Carmen, nata a Palermo il 2 giugno 1959 - dirigente tecnico architetto;
10)  Lo Magno Giuseppe, nato a Ragusa il 27 marzo 1955 - dirigente tecnico ingegnere;
11)  Mangiaracina Leonarda, nata a Castelvetrano il 24 febbraio 1952 - dirigente tecnico architetto;
12)  Marino Sergio, nato a Palermo il 17 luglio 1953 - dirigente tecnico ingegnere;
13)  Morgana Sergio Maria, nato a Caltanissetta il 5 maggio 1952 - dirigente tecnico ingegnere;
14)  Munafò Manlio, nato a Messina il 9 settembre 1958 - dirigente tecnico ingegnere;
15)  Palermo Domenico, nato a Ribera il 22 agosto 1950 - dirigente tecnico architetto;
16)  Tuzzolino Alfonso, nato a Palermo il 25 maggio 1957 - dirigente tecnico ingegnere;
17)  Vinci Patrizia, nata ad Agrigento il 2 ottobre 1961 - dirigente tecnico architetto;
18)  Zicari Calogero Giuseppe, nato a Realmonte il 6 febbraio 1961 - dirigente tecnico ingegnere;
19)  Xibilia Arturo, nato a Siracusa il 31 marzo 1950 - dirigente tecnico ingegnere.
(2000.19.1026)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 13 aprile 2000.
Revoca del decreto 26 aprile 1997, concernente sdemanializzazione di terreni soggetti ad uso civico da destinare allo sfruttamento delle risorse idro-termali nel comune di Geraci Siculo.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 10 giugno 1927, n. 1766;
Visto l'art. 39 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;
Visto l'art. 27 della legge regionale n. 10/99;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 345 del 13-21 novembre 1997;
Visto il proprio decreto n. 507 del 26 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il mutamento di destinazione dei terreni demaniali soggetti ad uso civico compresi nella variante al P.U.C. approvata con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 285/86 del 24 maggio 1986, al fine di destinarli allo sfruttamento delle risorse idro-termali nell'ambito della concessione dell'Assessore regionale per l'industria n. 738 del 6 luglio 1984;
Visti, in particolare, gli artt. 2 e 4 del citato decreto n. 507 del 26 aprile 1997, con i quali è stabilita la revocabilità dello stesso provvedimento autorizzatorio con il conseguente ritorno delle aree alle originarie destinazioni nel caso in cui non siano state raggiunte le finalità per le quali era stato autorizzato il mutamento di destinazione delle aree in questione;
Considerato, altresì, che il termine indicato per detto adempimento è ampiamente trascorso essendo stato il provvedimento in argomento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 23 agosto 1997;
Preso atto che il comune di Geraci Siculo, ad oggi, con l'adozione della deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 7 aprile 1998 ha manifestato la volontà di non addivenire alla stipula della convenzione con la S.p.A. Terme di Geraci Siculo, benché venga ribadito l'interesse generale della cittadinanza di Geraci Siculo alla realizzazione di impianti idrotermali;
Vista la nota n. 17/2000 del 1° febbraio 2000, con la quale le Terme di Geraci Siculo S.p.A. chiedono, per inadempienza delle condizioni imposte, la revoca del decreto n. 507 del 26 aprile 1997;
Preso atto che i terreni non hanno subito, di fatto, alcuna modifica per effetto del citato decreto;
Preso atto che per le terre in argomento, ad oggi, non si è ancora provveduto da parte del commissariato per la liquidazione degli usi civici della Sicilia all'assegnazione a categoria, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 1766 del 16 giugno 1927;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, il decreto n. 507 del 26 aprile 1997 è revocato.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 37 del regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, è autorizzato a procedere all'eventuale assegnazione a categoria dei terreni di che trattasi.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 aprile 2000.
  CUFFARO 

(2000.18.979)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 20 aprile 2000.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area comprendente parte del territorio comunale di Caltagirone.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2000.19.1030)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 6 aprile 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000;
Visto il D.L.G.S. 30 aprile 1992, n. 285, che approva il nuovo codice della strada;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che approva il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Visto, in particolare, l'art. 330 del predetto D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che sostituisce il previgente art. 481 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420 e disciplina l'istituzione e il funzionamento delle commissioni mediche locali in materia di patenti di guida;
Vista la nota n. 2N21/730 dell'11 febbraio 2000, con la quale l'Assessorato regionale della sanità comunica che il Ministero della sanità, con la nota n. 1999/SOBP/8/5-20.2/12009 del 27 ottobre 1999, ha provveduto ad emettere a favore della Regione Sicilia un titolo di spesa per L. 125.383.000 per il periodo novembre-dicembre 1999 da destinare alla copertura delle spese relative al funzionamento delle commissioni mediche locali istituite presso i capoluoghi di provincia secondo il seguente piano di riparto:
Commissione medica locale patenti di guida
Agrigento      L. 12.912.000 
Caltanissetta      » 6.270.000 
Catania      » 28.896.000 
Enna      »
Messina      » 12.550.000 
Palermo      » 21.531.100 
Ragusa      » 16.499.900 
Siracusa      » 14.088.000 
Trapani      » 12.636.000 
Totale      L. 125.383.000 

Vista la nota n. 260154 del 18 febbraio 2000 della Ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Considerato che la predetta somma di L. 125.383.000 è stata interamente accreditata in data 22 novembre 1999 sul c/c n. 22721/526, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria centrale dello Stato e di conseguenza accertata al capitolo di entrata 3247 nell'esercizio finanziario 1999;
Visto l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato al fine di consentire il funzionamento delle commissioni mediche locali in materia di patenti di guida;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO I - Spese correnti
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 - Somme non attribuibili

  21254 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti assegna- 
zioni vincolate dello Stato ed altri enti      - 125.383.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 3 - IGIENE PUBBLICA
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  41964 Somme da trasferire all'UU.SS.LL. per il funzionamento delle commissioni mediche locali in materia di patenti di guida. 
1.1157208.08010403V      + 125.383.000  

Art. 2

Il capitolo aggiunto 41964, istituito con decreto n. 109 del 29 febbraio 2000, corrispondente al capitolo 41964 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2000 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 41964 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 aprile 2000.
  PIRO 

(2000.16.955)
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DECRETO 6 aprile 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante tra l'altro disposizioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi a favore degli immigrati extracomunitari;
Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante disposizioni sulla disciplina dell'immigrazione e norma sulle condizioni dello straniero;
Visto in particolare l'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che istituisce il Fondo nazionale per le politiche migratorie;
Visto il decreto 6 agosto 1999, con il quale il Presidente del Consiglio ha provveduto a ripartire, ai sensi dell'art. 45 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, parte dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie per l'annualità 1999, assegnando alla Regione Sicilia la somma di L. 3.619.377.000;
Vista la nota n. 439/XVIII del 21 marzo 2000 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione che chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario della somma di L. 3.619.377.000 per gli interventi relativi alle politiche migratorie;
Considerato che nel c/c infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate in data 2 dicembre 1999 L. 3.619.377.000;
Considerato che la predetta somma di L. 3.619.377.000 ha costituito maggiore accertamento di entrata alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia degli interventi statali sopra descritti;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazione Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I -  Spese correnti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 - Somme non attribuibili

  21254 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte  
corrente, ecc.      - 3.619.377.000  

AMMINISTRAZIONE 7
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA 3 - PRESIDENZA ED ASSISTENZA
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  32954 Finanziamenti per gli interventi relativi alle politiche migratorie. 
1114820807010399V      + 3.619.377.000  

Art. 2

Il capitolo aggiunto 32954 compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 corrispondente al capitolo 32954 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2000 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 32954 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 aprile 2000.
  PIRO 

(2000.16.913)
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DECRETO 6 aprile 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2000, n. 39, recante «Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del piano sanitario nazionale 1998-2000»;
Visto il decreto legge 10 novembre 1999, n. 411, convertito nella legge 22 dicembre 1999, n. 498, recante «Disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale»;
Visto l'art. 1 del predetto decreto legge n. 411/99 che autorizza a carico del bilancio dello Stato il finanziamento di lire 3.000 miliardi per far fronte parzialmente alle maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995-1996-1997;
Visto il decreto ministeriale n. 209492 del 14 dicembre 1999, che autorizza il versamento dell'importo di L. 63.000.000.000 alla Regione Sicilia;
Vista la quietanza mod. 80T del 21 dicembre 1999, con la quale viene versata nel C/C infruttifero di Tesoreria centrale n. 20414 intestato "Regione siciliana - Disavanzi sanitari" la somma di L. 63.000.000.000;
Visto, in particolare, il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni al fine di dare attuazione all'art. 1 del decreto legge 10 novembre 1999, n. 411;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 -  Somme non attribuibili

  21254 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione am- 
ministrativa, ecc.      - 63.000.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALI
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  41718 Somme da erogare alle Unità sanitarie locali ed altri entri che erogano assistenza sanitaria, per il ripiano dei disavanzi di esercizio. 
1.1157208.0801.04.03V      + 63.000.000.000 L. n. 498/99. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 aprile 2000.
  PIRO 

(2000.16.954)
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DECRETO 6 aprile 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13: «Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche»;
Vista la nota n. 384 del 16 marzo 2000, con la quale l'Assessorato regionale degli enti locali chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario della somma di L. 453.045.600 nel capitolo 58906;
Considerato che nel c/c infruttifero 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate in data 10 dicembre 1999 L. 453.045.600;
Considerato che la predetta somma di L.453.045.600 ha costituito maggiore accertamento di entrata alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato al fine di consentire la realizzazione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO II - Spese in conto capitale
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15  -  Somme non attribuibili

  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione am- 
ministrativa, ecc.      - 453.045.600  

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
RUBRICA 3 - AFFARI SOCIALI
CATEGORIA 11  -  Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  58906 Somma da ripartire tra i comuni per la realizzazione di opere finalizzate al superamento ed alla eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. 
1123230827021102V      + 453.045.600 L. n. 13/89; L. n.62/89. 

Art. 2

Il capitolo aggiunto 58906 compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 corrispondente al capitolo 58906 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2000 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 58906 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 aprile 2000.
  PIRO 

(2000.16.914)
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DECRETO 18 aprile 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, concernente: «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale»;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 e il bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002;
Visto il decreto presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11, concernente "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996, recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 e il 28 dicembre 1994»;
Visto il decreto presidenziale 11 novembre 1999, n. 26, concernente «Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il biennio economico 1998-1999 e per il quadriennio giuridico 1998-2001»;
Visti gli artt. 6 e 7 del contratto collettivo regionale di lavoro recepito dal citato D.P.Reg. n. 26/99 che disciplinano, rispettivamente, l'istituzione presso la Presidenza della Regione siciliana di un fondo destinato al finanziamento della parte variabile della retribuzione e le modalità di distribuzione fra i pertinenti capitoli di spesa della Presidenza e degli altri rami dell'Amministrazione regionale;
Vista la nota n. 18413 del 22 dicembre 1999, con la quale la Presidenza della Regione - Direzione del personale invitava l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze a comunicare l'importo dei titoli di pagamento emessi nell'esercizio finanziario 1999 sui capitoli di spesa indicati in allegato alla nota medesima;
Constatato che la citata nota n. 18413 era priva dell'allegato anzidetto, con nota n. 40646 del 28 dicembre 1999 l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze chiedeva la trasmissione dello stesso e con nota n.2560 del 21 gennaio 2000 ne sollecitava l'invio;
Vista la nota n. 1544 del 2 febbraio 2000, con la quale la Presidenza della Regione - Direzione del personale, informava che la citata nota n. 18413 del 22 dicembre 1999 era da considerare superata atteso che alla ripartizione del FES si era provveduto con la circolare della Presidenza prot. n. 32426 del 24 dicembre 1999;
Vista la nota n. 4460 del 7 marzo 2000 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze che in riscontro alla citata nota n. 1544/2000 della Presidenza della Regione trasmetteva la tabella riepilogativa dei pagamenti effettuati nell'anno 1999 sui capitoli relativi agli emolumenti fissi al personale, in base ai dati non definitivi rilevati alla data del 31 dicembre 1999;
Vista la nota n. 3869 del 22 marzo 2000, con cui l'Assessore delegato alla Presidenza, nella considerazione che, essendo stato già ripartito il fondo destinato al finanziamento della parte variabile della retribuzione con la predetta circolare prot. n. 32426/99, rappresenta l'inopportunità di modificare detto piano di riparto anche in considerazione che le variazioni sarebbero di modesta entità;
Vista la nota n. 11851/D2 del 6 aprile 2000, con cui l'Assessorato del bilancio e delle finanze ha chiesto il parere della Ragioneria centrale Presidenza e la successiva nota n. 102001 del 6 aprile 2000 della Ragioneria medesima;
Vista la nota n. 214/GAB del 13 aprile 2000 con cui si trasmette il D.P. n. 2147 del 12 aprile 2000 che, come parte integrante del D.P.Reg. n. 26/99, ha modificato l'art. 7 del citato D.P.Reg. n. 26/99 e con la quale si dispone la predisposizione del decreto di variazione al bilancio della Regione in attuazione del già citato art. 7 nonché la disposizione contenuta nel F.V. n. 62723 del 17 aprile 2000, con la quale si dispone, altresì, di predisporre il predetto decreto sulla scorta dei dati provvisori del piano di riparto comunicato dalla Presidenza allegato alla nota n. 3869 del 22 marzo 2000 e di bloccare alS.I. in attesa dei dati definitivi la parte che risulta eccedente relativa agli stanziamenti del FES dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
Considerato che i dati definitivi dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 1999 sui capitoli relativi agli emolumenti fissi al personale potranno essere rilevati con il rendiconto generale del predetto anno;
Ritenuto, nelle more che il rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 1999 sia parificato alla Corte dei conti, di dovere provvisoriamente ripartire la quota FES tra le varie Amministrazioni in base al piano di riparto allegato alla citata circolare dell'Assessore delegato alla Presidenza n. 32426/99;
Accertato che l'onere complessivo di L. 123.190.000.000 del piano di riparto riportato nella predetta tabella, trasmesso dalla Presidenza con nota n. 3869 del 22 marzo 2000, rientra nei limiti di spesa previsti dal Fondo (capitolo 10356) di cui all'art. 6 del citato contratto collettivo regionale di lavoro recepito dal D.P.Reg. n. 26/99;
Visto il comma 3 dell'art. 3 delD.P.Reg. n. 26/99, che autorizza l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio su proposta della Presidenza;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le occorrenti variazioni per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 7 del contratto collettivo regionale di lavoro recepito dal D.P.Reg. n. 26/99;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


          Variazioni  
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore 
          di lire) 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 2 -  Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  10356 Fondo destinato al finanziamento della parte variabile della retri- 
buzione del personale      - 123.190 
  10302 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- 
sonale in servizio alla Presidenza della Regione      + 12.508 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 -  Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  14005 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al personale in servizio all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste  
compreso quello del Corpo forestale della Regione      + 34.662 

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 -  Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  18002 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- 
sonale in servizio all'Assessorato degli enti locali      + 3.971 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 -  Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  20002 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- 
sonale in servizio all'Assessorato del bilancio e delle finanze      + 2.672 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 -  Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  24003 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al  
personale in servizio all'Assessorato dell'industria      + 1.309 

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 -  Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  28003 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- 
sonale in servizio all'Assessorato de lavori pubblici      + 12.472 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 -  Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  32002 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al personale in servizio all'Assessorato del lavoro, della previdenza so- 
ciale, della formazione professionale e dell'emigrazione      + 16.452 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 -  Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  35002 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al personale in servizio all'Assessorato della cooperazione, del com- 
mercio, dell'artigianato e della pesca      + 1.604 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 -  Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  36002 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al personale in servizio all'Assessorato dei beni culturali ed ambien- 
tali e della pubblica istruzione      + 27.615 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 -  Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  41004 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- 
sonale in servizio all'Assessorato della sanità      + 2.897 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 -  Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  44003 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- 
sonale in servizio all'Assessorato del territorio e dell'ambiente      + 3.070 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 -  Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  47002 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per-sonale in servizio all'Assessorato del turismo, delle comunicazio- 
ni e dei trasporti      + 3.958 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 aprile 2000.
  PIRO 

(2000.16.953)
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DECRETO 2 maggio 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'art. 34 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n.22939 del 9 luglio 1999;
Vista la nota n. 828 del 14 aprile 2000, con la quale l'Assessorato regionale della cooperazione chiede l'incremento di lire 15 miliardi del plafond di cassa del titolo II;
Vista la nota n. 190941 del 19 aprile 2000 della Ragioneria centrale della cooperazione con la quale è stata trasmessa, corredata del prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000, la variazione in aumento al plafond di cassa del titolo II della rubrica cooperazione di lire 15 miliardi;
Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 2000, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo II Amministrazione |     | (milioni di lire) 
Cooperazione      + 15.000 
Fondo di riserva di cassa      - 15.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.19.1018)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 9 maggio 2000.
Cessazione del funzionamento degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Atteso che con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 50, gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono stato soppressi;
Atteso, parimenti, che l'articolo 20 del predetto decreto legislativo n. 112 attribuisce alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura le funzioni esercitate dai predetti uffici provinciali;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 123 dell'11 aprile 1990 e n. 193 del 21 marzo 1995;
Atteso che i suddetti uffici provinciali, oltre ai compiti rientranti nelle competenze dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, svolgono, altresì, funzioni amministrative di competenza statale in base alle direttive statali agendo, quindi, anche se uffici periferici regionali, quali organi decentrati del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato;
Atteso che, per effetto delle disposizioni succitate del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la soppressione dei predetti UU.PP.I.C.A. e il trasferimento delle relative funzioni alle Camere di commercio determina il venir meno delle funzioni statali esercitate secondo le direttive e per conto del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato;
Atteso che, con la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, le competenze sanzionatorie in tema di accertamento degli illeciti amministrativi per le violazioni nelle materie dalla stessa previste sono state sottratte agli UU.PP.I.C.A. ed attribuite ai sindaci dei comuni, per cui non esercitandosi più da parte dei predetti uffici competenze regionali non può più giustificarsi la corresponsione, ai relativi funzionari regionali, del trattamento stipendiale, a carico dell'Amministrazione regionale;
Atteso, altresì, che la soppressione degli UU.PP.I.C.A., operata con l'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, determina, parimenti, per l'effetto, il venir meno degli stessi quali uffici incardinati nell'ambito di questo Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 123 del 4 aprile 1990;
Decreta:


Art. 1

Per quanto espresso in premessa, nell'ambito della Regione siciliana, con decorrenza 1° giugno 2000, gli UU.PP.I.C.A. cessano di funzionare.

Art. 2

Il personale regionale in servizio presso l'U.P.I.C.A. di Palermo è chiamato a prestare servizio presso questo Assessorato. Il personale regionale in servizio presso tutti gli altri UU.PP.I.C.A. è autorizzato, ove non manifestasse il proprio assenso, ad essere assegnato a questo Assessorato, a presentare all'Assessorato regionale alla Presidenza, entro il 26 maggio 2000, domanda di trasferimento ad altro ufficio regionale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 maggio 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.19.1031)
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DECRETO 29 maggio 2000.
Concessione al comune di Misterbianco della possibilità di derogare dall'obbligo di cui all'articolo 12, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, concernente la riforma della disciplina del commercio;
Visto l'art. 12 della legge regionale n. 28/99, che detta norme in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali;
Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 13 della superiore legge che prevede, per le zone commerciali e per le aree ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie viarie che, per la loro ubicazione, svolgono un'attività avente refluenze sovracomunali, la possibilità di derogare dall'obbligo di cui all'art. 12, commi 2, 4 e 5, della legge regionale n. 28/99;
Considerato che a norma dello stesso comma 3, art. 13, la deroga in argomento è concessa su richiesta del comune territorialmente competente in conformità alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 28/99;
Vista l'istanza del comune di Misterbianco prot. n. 46/Gab del 5 aprile 2000, con la quale è stata chiesta la deroga per la zona commerciale che dall'esame della carta aerofotogrammetrica del territorio comunale risulta delimitata come segue:
Confini nord: est-ovest
-  via Milano, via Ferrara, via Pezza Mandra, strada Muscalora, strada per S.G. Galermo, via Marconi, via G. Garibaldi, via G. Galilei, via N. Ferrara, via S. Giuseppe, via dei Mille, via Palestro, via S. Orsola, via Don Minzoni, via G. Bruno, via G. Garibaldi, scorrimento veloce Catania-Paternò;
Confini sud: est-ovest
-  ingresso da circonvallazione Catania, scorrimento veloce Catania-Paternò, via del commercio, via Cardillo, strada Incarrozza, scorrimento veloce Catania-Paternò;
Visto il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 3 maggio 2000, dal quale si evince il parere favorevole, espresso all'unanimità dei partecipanti, affinché venga emesso il provvedimento di deroga;
Considerato che occorre provvedere in merito;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, al comune di Misterbianco è concessa la possibilità di derogare dall'obbligo di cui all'art. 12, commi 2, 4 e 5 della medesima legge.

Art. 2

La deroga di cui al superiore art. 1 è concessa esclusivamente per la zona commerciale che dall'esame della carta aerofotogrammetrica del territorio comunale, costituente parte integrante del presente provvedimento, risulta delimitata come segue:
Confini nord: est-ovest
-  via Milano, via Ferrara, via Pezza Mandra, strada Muscalora, strada per S.G. Galermo, via Marconi, via G. Garibaldi, via G. Galilei, via N. Ferrara, via S. Giuseppe, via dei Mille, via Palestro, via S. Orsola, via Don Minzoni, via G. Bruno, via G. Garibaldi, scorrimento veloce Catania-Paternò;
Confini sud: est-ovest
-  ingresso da circonvallazione Catania, scorrimento veloce Catania-Paternò, via del commercio, via Cardillo, strada Incarrozza, scorrimento veloce Catania-Paternò.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRegione siciliana.
Palermo, 29 maggio 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.23.1196)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 2 maggio 2000.
Vaccinazione contro il carbonchio ematico del bestiame recettivo in alcuni comprensori delle Aziende unità sanitarie locali n. 4 di Enna e n. 6 di Palermo.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 12 agosto 1980, n. 87;
Vista la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il proprio decreto 22 giugno 1994, applicativo dell'art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il proprio decreto 18 novembre 1994;
Visto il proprio decreto 23 ottobre 1998;
Visto il proprio decreto 2 giugno 1999;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2000), relativo alla "Produzione, e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata in Foggia";
Considerato che, negli anni decorsi, in alcuni comuni delle province di Enna e Palermo si è registrata l'insorgenza di focolai di carbonchio ematico;
Considerato che nei territori dei predetti comuni sussistono condizioni favorevoli al contagio carbonchioso e, pertanto, occorre sottoporre gli animali recettivi alla malattia a trattamento vaccinale obbligatorio;
Considerato che, trattandosi di zoonosi, è di sommo interesse tutelare la pubblica salute;
Riconosciuta la necessità di realizzare obbligatoriamente gli interventi vaccinali nei territori in cui, nell'ultimo quinquennio, siano stati accertati focolai di carbonchio ematico, nonché nei territori ritenuti a rischio;
Vista la nota prot. n. 600.7/24461/6N/1562 del 7 aprile 2000, con la quale il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità autorizza, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, l'emanazione di un apposito provvedimento per l'attuazione a scopo profilattico e preventivo degli interventi vaccinali anticarbonchiosi sugli animali recettivi presenti nelle zone ritenute a rischio;
Decreta:


Art. 1

E' resa obbligatoria la vaccinazione contro il carbonchio ematico del bestiame recettivo nei comprensori di seguito indicati:
  Distretto   Comuni   Contrade 
  veterinario         

U.S.L. n. 4 - Enna
Nicosia  Nicosia Marocco e Grassa 
Enna  Villarosa Marcatovecchio 
Piazza Armerina  Aidone Mendola, Soprana, Bosco, Giresi, Noce, Belmondino, Castello di Gresti, Bardaro 

U.S.L. n. 6 - Palermo
Cefalù  Isnello Montaspro, Piano Zucchi, Ponticello 
  Collesano Volpignano, Comune 
  Castelbuono Tortorella 
  Cefalù Bosco 
Petralia Sottana  Polizzi Generosa Alberi, S. Nicola, Fondacazzi, Piano Cervi 
  Petralia Sottana Casale, Avanella, Pomieri e Sciatarelle 
  Geraci Siculo Pastonello, Montededaro, Chianazze 
  Gangi Nocito, Cavalieri, Trebraccia 
Termini Imerese  Caccamo S. Giovanni, Mascarella, Pia-ni, S. Maria, S. Calogero, S. Nicola, Costa di Sulla 
Monreale  Monreale Valle Talo, Renda, Lenzitti, Agrifoglio, Ponte Sagana 

Al trattamento immunizzante dovranno essere sottoposti anche gli animali non vaccinati introdotti nelle località di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla loro introduzione, a meno che gli stessi animali non vengano avviati direttamente al macello.

Art. 2

E' vietato lo spostamento del bestiame recettivo fuori di comprensori indicati nel precedente art. 1 se non previa vaccinazione contro il carbonchio ematico praticata da almeno 15 giorni.

Art. 3

Le Aziende sanitarie locali n. 4 di Enna e n. 6 di Palermo dovranno provvedere autonomamente all'acquisto del vaccino occorrente per le operazioni previste dal presente decreto.
Ai medici veterinari operatori, liberi professionisti appositamente autorizzati, saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto assessoriale 23 ottobre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 58 del 14 novembre 1998).

Art. 4

I trattamenti immunizzanti previsti dal presente decreto si concluderanno entro il 31 ottobre 2000.
All'atto dell'intervento immunizzante i medici veterinari operatori provvederanno a rilasciare al proprietario o detentore degli animali un'attestazione di vaccinazione secondo il modello conforme all'allegato 1 al presente decreto, costituito a madre e figlia, la cui madre, controfirmata dal proprietario o detentore degli animali, dovrà essere consegnata al responsabile del Servizio veterinario distrettuale.

Art. 5

Il responsabile del distretto veterinario, cui compete il controllo per l'attuazione del piano di intervento previsto dal presente decreto, a conclusione della campagna vaccinale e, comunque, entro il 31 dicembre 2000, provvederà a trasmettere al settore veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale di riferimento e all'Ispettorato regionale veterinario un prospetto riepilogativo delle vaccinazioni eseguite secondo il modello conforme all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 6

I sindaci, i direttori generali, i medici veterinari delle Aziende unità sanitarie locali e quanti altri competenti, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 7

Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti a norma dell'art. 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

Art. 8

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 maggio 2000.
  LO MONTE 


Allegato 1

REGIONE SICILIANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. .................. DI .............................................................
DISTRETTO VETERINARIO DI ..........................................................
ATTESTATO DI VACCINAZIONE ANTICARBONCHIOSA

Il sottoscritto dr.   attesta di avere vaccinato, nei confronti del carbonchio ematico, il seguente numero di capi: 
-  bovini  n. ..............................; 
-  ovini  n. ..............................; 
-  caprini  n. ..............................; 
-  equini  n. ..............................; 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che per l'intervento di cui sopra non ha percepito alcun compenso da parte del sig.   , proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, degli animali stanzianti/introdotti in contrada del comune di  

................................................... lì ....................................
Il veterinario operatore

   

Il proprietario o detentore degli animali

   

REGIONE SICILIANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. .................. DI .............................................................
DISTRETTO VETERINARIO DI ..........................................................
ATTESTATO DI VACCINAZIONE ANTICARBONCHIOSA

Il sottoscritto dr.   attesta di avere vaccinato, nei confronti del carbonchio ematico, il seguente numero di capi: 
-  bovini  n. ..............................; 
-  ovini  n. ..............................; 
-  caprini  n. ..............................; 
-  equini  n. ..............................; 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che per l'intervento di cui sopra non ha percepito alcun compenso da parte del sig.   , proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, degli animali stanzianti/introdotti in contrada del comune di  

................................................... lì ....................................
Il veterinario operatore

   

Il proprietario o detentore degli animali

   


Allegato 2

REGIONE SICILIANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. ............... DI ..........................................................................................
DISTRETTO VETERINARIO DI ...................................................................................................................
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VACCINAZIONI ANTICARBONCHIOSE ESEGUITE NELL'ANNO ..............................


(Si omette l'allegato)


(2000.18.996)
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DECRETO 2 maggio 2000.
Revoca del decreto 3 marzo 2000, concernente dichiarazione di zone di sorveglianza per influenza aviaria ricadenti nel territorio di vari comuni della Regione.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 31285 del 3 marzo 2000, con il quale è stata dichiarata la zona di sorveglianza per influenza aviaria nel territorio dei comuni e nelle relative contrade di seguito indicati:
-  Palermo: località Ciaculli, Croce Verde, Acqua dei Corsari, Bandita, Brancaccio;
-  Villabate: intero territorio comunale;
-  Belmonte Mezzagno: contrade Placa e Landro;
-  Misilmeri: intero territorio comunale;
-  Bolognetta: intero territorio comunale;
-  Marineo: contrade Giampaolo, Giampietra, Favarotta, Sottocastello, Carrubbo, Piano del Re;
-  Villafrati: contrade Mulinazzo, Scarpa;
-  Baucina: contrade Sercia e Suvarita;
-  Ventimiglia di Sicilia: contrade Traversa, Brivaturelli, Leone;
-  Bagheria: intero territorio comunale;
-  Santa Flavia: intero territorio comunale;
-  Casteldaccia: intero territorio comunale;
-  Ficarazzi: intero territorio comunale;
-  Altavilla Milicia: intero territorio comunale;
Vista la nota prot. n. 1502 del 27 aprile 2000, con la quale il settore veterinario dell'A.U.S.L. n. 6 di Palermo comunica che nelle zone sopra indicate sono state eseguite tutte le operazioni previste dal D.P.R. n. 656/96;
Viste le ordinanze dei sindaci dei comuni di Bagheria (n. 56 del 14 aprile 2000), Casteldaccia (n. 18 del 12 aprile 2000), Santa Flavia (n. 21 del 12 aprile 2000) e Misilmeri (n. 47 del 6 aprile 2000), con le quali sono state revocate le ordinanze delimitanti le zone di protezione;
Considerato che nell'ambito territoriale in questione non si sono verificati altri focolai e che, pertanto, non sussistono i motivi che hanno determinato il provvedimento suddetto;
Ritenuto di dovere revocare il proprio decreto n. 31285 del 3 marzo 2000;
Visto il T.U. LL.SS. approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 656 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria";
Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è revocato con effetto immediato il decreto n. 31285 del 3 marzo 2000.

Art. 2

I sindaci, i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali della Regione, gli agenti della forza pubblica sono incaricati, per quanto di competenza, dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 maggio 2000.
  LO MONTE 

(2000.18.997)
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DECRETO 30 maggio 2000.
Modifica del decreto 17 marzo 2000, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484;
Visto il proprio decreto 17 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, supplemento ordinario n. 16 del 31 marzo 2000, con il quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria unica regionale dei medici di medicina generale valida per l'anno 1999;
Considerato che nella graduatoria definitiva valida per l'anno 1999 è stato inserito, per mero errore materiale, con il punteggio di 64.30 e con posizione n. 8, il dr. Marino Alfio, nato a San Biagio Platani il 19 novembre 1947, il quale, avendo compiuto il cinquantesimo anno di età alla scadenza del termine per la presentazione della domanda per l'anno 1999 e non essendo convenzionato ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale n. 484/96, non aveva invece titolo per essere incluso nella graduatoria di cui sopra;
Considerato che a seguito della rettifica comunicata dall'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna con nota protocollo 09416 dell'11 maggio 2000 relativamente al servizio prestato dal dr. Porto Antonino Rosario, nato a Nizza di Sicilia (ME) il 31 maggio 1958, il punteggio da attribuire allo stesso nella graduatoria di cui trattasi è di punti 18.75, anziché di 23.95;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla rettifica del decreto 17 marzo 2000 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 1999;
Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, la graduatoria unica regionale dei medici di medicina generale valida per l'anno 1999, approvata con decreto n. 31362 del 17 marzo 2000, risulta così modificata:
-  Marino Alfio, nato il 19 novembre 1947 - escluso;
-  Porto Antonino Rosario, nato il 31 maggio 1958 - 18.75;

Art. 2

Il dr. Porto Antonino Rosario andrà ad occupare nella graduatoria di cui trattasi la posizione che compete in base al punteggio conseguito e tenuto conto del voto di laurea, dell'anzianità di laurea ed infine della maggiore età.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 maggio 2000.
  LO MONTE 

(2000.22.1183)
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DECRETO 30 maggio 2000.
Approvazione della graduatoria dei medici addetti alla medicina dei servizi e guardia medica.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1999, n. 229;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 38 ed, in particolare, l'art. 2, commi 1 e 2;
Visto il decreto presidenziale Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502, che adotta il regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del servizio sanitario nazionale degli incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi;
Visto il decreto n. 25209 del 9 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 9 maggio 1998, con il quale è stato bandito il concorso per titoli e colloquio per l'inquadramento nel ruolo medico del servizio di guardia medica del servizio sanitario nazionale dei medici convenzionati ai sensi dei DD.PP.RR. n. 41/91 e 218/92, in possesso dei requisiti prescritti;
Visto i decreti n. 28244 dell'11 marzo 1999, n. 28910 del 18 maggio 1999, n. 31264 del 29 febbraio 2000, con i quali si è proceduto all'ammissione dei candidati al giudizio di idoneità;
Visto il decreto n. 30592 del 9 novembre 1999, con il quale, in ottemperanza all'ordinanza n. 1947 del 10 settembre 1999 del TAR Catania, si è provveduto all'ammissione con riserva della d.ssa Gullo Carmelina;
Visto il decreto n. 27323 del 16 novembre 1998, parzialmente modificato dal decreto n. 30433 del 28 ottobre 1999, con il quale è stata costituita la commissione per la formulazione del giudizio di idoneità;
Visti i verbali della commissione esaminatrice del concorso;
Ritenuto di dovere procedere all'approvazione della graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice degli idonei nonché degli elenchi dei non idonei e dei sanitari che non si sono presentati al colloquio;
Decreta:


Art. 1

E' approvata l'allegata graduatoria, che fa parte integrante del presente provvedimento, formulata dalla commissione esaminatrice dei candidati risultati idonei, nonché l'elenco dei non idonei e dei candidati non presentatisi al colloquio per il giudizio di idoneità.
E' altresì inserita tra gli idonei, con riserva, in ottemperanza all'ordinanza del TAR Catania n. 1947 del 10 settembre 1999 la d.ssa Gullo Carmelina, nata il 2 febbraio 1954.

Art. 2

Le Aziende unità sanitarie locali provvederanno ad inquadrare anche in sovranumero nel ruolo medico del servizio sanitario nazionale (ex 1° livello dirigenziale) i sanitari di cui all'art. 1.

Art. 3

I sanitari di cui all'articolo che precede, risultati idonei, inquadrati nei ruoli del servizio sanitario nazionale saranno assegnati alle aree di emergenza se addetti al servizio di guardia medica ed alle aree individuate con decreto 5 dicembre 1988 se addetti alla medicina dei servizi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficaile della Regione siciliana.
Palermo, 30 maggio 2000.
  LO MONTE 


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(2000.22.1182)
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DECRETO 30 maggio 2000.
Graduatoria definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per il periodo 1 luglio 1999-30 giugno 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, stipulato ai sensi del succitato decreto legislativo n. 502/92, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93 e reso esecutivo con D.P.R. n. 613 del 21 ottobre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 5 dicembre 1996;
Visto il proprio decreto n. 30812 del 7 dicembre 1999, con il quale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 1999 la graduatoria unica regionale provvisoria dei medici specialisti pediatri da valere per il periodo 1 luglio 1999 - 30 giugno 2000;
Visto il proprio decreto n. 31228 del 23 febbraio 2000, con il quale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 17 marzo 2000 l'integrazione della graduatoria di cui sopra;
Viste le istanze di riesame avanzate dai sanitari e l'esito degli accertamenti effettuati;
Ritenuto di dovere apportare le conseguenti variazioni alla graduatoria e provvedere all'approvazione in via definitiva della stessa;
Vista la nota prot. n. 1N8/1478 del 14 aprile 2000, con la quale la suddetta graduatoria provvisoria è stata trasmessa al Comitato consultivo regionale di pediatria per il prescritto parere;
Preso atto del parere favorevole espresso dalComitato consultivo regionale di pediatria nella seduta del 10 maggio 2000, trasmesso con nota prot. n. COM/96 del 10 maggio 2000;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. n. 613/96, è approvata in via definitiva l'allegata graduatoria unica regionale di pediatria, valida per il periodo 1 luglio 1999 - 30 giugno 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 maggio 2000.
  LO MONTE 


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(2000.23.1203)
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DECRETO 30 maggio 2000.
Zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta al 1° ed al 2° semestre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. n. 613 del 21 ottobre 1996;
Visto il decreto n. 31914 del 30 maggio 2000, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale dei pediatri di libera scelta valevole per il periodo 1 luglio 1999-30 giugno 2000;
Viste le comunicazioni pervenute dalle Aziende UU.SS.LL. relative alle zone carenti di medici specialisti pediatri al 1° e 2° semestre 1999;
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione delle zone carenti;
Decreta:


Art. 1

Le zone carenti di medici specialisti pediatri, accertata al 1° ed al 2° semestre 1999 e delle quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'accordo in premessa citato, sono quelle dell'allegato elenco.

Art.  2

Le domande di inserimento nelle zone carenti, di cui al precedente articolo, devono essere inoltrate alle Aziende UU.SS.LL. competenti entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, secondo le modalità previste dal l'A.C.N. reso esecutivo con D.P.R. n. 613/96.

Art.  3

I posti elencati nell'allegato elenco saranno assegnati secondo le procedure e le modalità previste dal citato accordo collettivo nazionale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 maggio 2000.
  LO MONTE 


Allegato
ZONE CARENTI DI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA AL 1° SEMESTRE 1999

Azienda U.S.L. n. 2 - Caltanissetta
  Ambito territoriale | Posti 
Niscemi  n. 1 

Azienda U.S.L. n. 6 - Palermo
  Ambito territoriale | Posti 
Castelbuono, Pollina, San Mauro  n. 1 

ZONE CARENTI DI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA AL 2° SEMESTRE 1999

Azienda U.S.L. n. 7 - Ragusa
  Ambito territoriale | Posti 
Chiaramonte Gulfi, Giarratana,  n. 1 con obbligo di apertura del- 
Monterosso Almo  lo studio medico nel comune di Chiaramonte Gulfi 

(2000.22.1181)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 27 ottobre 1999.
Adeguamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 18 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 34 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Visto l'articolo 14 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19 come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, con il quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è stato onerato a determinare annualmente l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 10/77;
Visto il decreto 31 maggio 1977, n. 90 dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 18 giugno 1977, n. 26, supplemento ordinario, di approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 10 del 1977;
Visto il decreto 10 marzo 1980, n. 67 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 26 aprile 1980, n. 17, supplemento ordinario, di approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 10 della citata legge n. 10 del 1977;
Vista la circolare 1 giugno 1977 dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico esplicativa del citato decreto n. 90/77, pubblicata nella citata Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana n. 26 del 18 giugno 1977, supplemento ordinario;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 614/D.R.U. del 30 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 71 del 20 dicembre 1997, relativo all'aggiornamento per l'anno 1998 degli oneri di urbanizzazione già determinati dai comuni per gli anni precedenti al 1998;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 531/D.R.U. del 23 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 1999, relativo alla conferma, per l'anno 1999, degli oneri di urbanizzazione determinati dai comuni della Regione per l'anno 1998;
Considerato di dover determinare l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione distintamente per le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e per le opere di urbanizzazione secondaria di cui all'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in relazione alla distinta corresponsione degli oneri riguardanti le opere di urbanizzazione secondaria, come previsto dall'articolo 14, comma quarto, lettera c), della citata legge regionale n. 71 del 1978 per l'edificazione all'interno dei piani di lottizzazione convenzionata e dell'articolo 4, comma secondo, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 per l'edificazione all'interno delle prescrizioni esecutive dei piani regolatori generali;
Visto il rapporto del gruppo di lavoro XXII di prot. n. 146 del 25 ottobre 1999, riguardante le modalità di determinazione delle variazioni percentuali degli oneri di urbanizzazione relative al 1999, per l'applicazione da parte dei comuni degli oneri aggiornati dal 1° gennaio 2000.
Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, gli oneri di urbanizzazione determinati dai comuni della Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sono aggiornati per l'anno 2000 secondo le seguenti variazioni percentuali di incre mento:
1)  opere di urbanizzazione primarie:
a)  rete stradale, parcheggi e verde attrezzato  3,8% 
b)  rete idrica  2,4% 
c)  rete fognaria  3,9% 
d)  rete elettrica  1,0% 
e)  rete pubblica illuminazione  1,5% 
2)  urbanizzazioni secondarie  3,1% 


Art. 2

Il rapporto di prot. n. 146 del 25 ottobre 1999 costituisce allegato al presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto unitamente all'allegato sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dopo il visto della Corte dei conti.
Palermo, 27 ottobre 1999.
  LO GIUDICE 


Vistato dalla Regione centrale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente il 21 dicembre 1999, con nota n. 278.

Il presente decreto assessoriale non riporta gli estremi del visto della Corte dei conti in quanto non dovuto ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.
Allegato
Art. 24, legge regionale 24 luglio 1997, n. 25. Adeguamento oneri di urbanizzazione per l'anno 2000. Rapporto.
All'on.le Assessore
per il tramite del  Direttore regionale dell'urbanistica
In applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, questo Assessorato è tenuto a determinare, entro il 30 ottobre p.v. l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione ex lege 28 gennaio 1977, n. 10, da applicarsi da parte dei comuni dell'Isola alle richieste di concessione edilizia da rilasciarsi a titolo oneroso.
Per l'aggiornamento percentuale degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere ed ai servizi indicati nelle tabelle parametriche approvate con decreti assessoriali 31 maggio 1977, n. 90 e 10 marzo 1980, n. 67, si è pervenuto alla stima analitica degli indici di variazione percentuale dei costi delle varie categorie di opere attraverso:
-  la comparazione dei costi medi di mercato relativi a materiali, trasporti, noli e manodopera, rilevati dal Provveditorato regionale opere pubbliche nei bimestri luglio-agosto 1997 (approvati nella seduta del 25 novembre 1997 dalla Commissione regionale istituita in attuazione della circolare ministeriale lavori pubblici n. 505/I-A.C. del 28 gennaio 1977) con quelli rilevati nel bimestre maggio-giugno 1999 (approvati l'8 luglio 1999); ciò in considerazione della conferma (giusta decreto 23 ottobre 1998, n. 531/D.R.U.) degli oneri da applicarsi per il 1999 rispetto a quelli dell'anno precedente, dovuta alla modesta entità delle variazioni riscontrate in quell'occasione;
-  la determinazione della variazione percentuale del costo delle singole voci, intervenuta nell'anno in corso rispetto al 1997, rapportate alle "tabelle tipo d'incidenza" relative alle categorie di opere contemplate dal D.P.R.Sic 7 aprile 1983, n. 30 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 25 maggio 1983, n. 22);
-  l'indagine conoscitiva condotta presso alcuni vivai e fornitori di attrezzature per giardino, scelti a campione tra quelli presenti nelle varie provincie dell'Isola, per quanto attiene alle opere necessarie alla realizzazione del "verde attrezzato" (in quanto opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 847/64) e del "verde di quartiere" (in quanto opere di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 865/71);
-  le variazioni relative alle spese di esproprio, desunte dalla comparazione dei "valori agricoli medi" validi per gli anni 1997 e 1999, determinati dai decreti dell'Assessore regionale per i lavori pubblici 30 maggio 1997 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 28 giugno 1997, n. 31) e 11 marzo 1999 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 2 aprile 1999, n. 15).
Con riguardo ai costi medi di mercato relativi a materiali, trasporti, noli e manodopera, rilevati dal Provveditorato regionale opere pubbliche, le variazioni in incremento di un certo rilievo hanno interessato il costo della manodopera (mediamente+5,85%), le tubazioni fognarie (+7,32%), e quelle relative agli impianti idrici (+15,50%). Mentre una riduzione è stata rilevata nei prezzi dei materiali ferrosi (laminati ed i profilati: -2,50/-3,20%), ancor più sensibile con riguardo ai conduttori in rame degli impianti elettrici (-41,30/-52,00%), nella maggior parte dei casi si è riscontrata una variazione dei costi elementari compresa tra il+2 ed il +5%; più raramente non si è verificata alcuna variazione significativa (conglomerati e loro componenti, legnami, murature ed impiantistica sanitaria).
Dette variazioni (di segno positivo o negativo), rapportate all'incidenza delle singole voci relative alle categorie di opere pubbliche, confermano un andamento tendenzialmente positivo in tutte le categorie di opere che si può sintetizzare come segue: opere stradali (+3,84%), edilizie in genere (+3,13%), acquedotti (+ 2,41%), fognature (+3,87%), impianti di illuminazione esterna (+1,49%), linee elettriche di trasporto a media e bassa tensione (+0,99%).
Per quanto attiene ai costi delle opere relative al "verde attrezzato" ed al "verde di quartiere", l'indagine condotta a campione presso alcuni fornitori dei capoluoghi di provincia consultati tra quelli presenti nel mercato siciliano, ha evidenziato variazioni poco apprezzabili negli ultimi due anni, mediamente contenute tra il 2 ed il 4%, soprattutto riferite alle attrezzature da giardino.
A tale riguardo, le variazioni riscontrate, se rapportate al costo complessivo delle opere pubbliche che comprendono siffatti lavori e forniture, possono prudenzialmente assimilarsi a quelle relative alle variazioni dei costi riferiti rispettivamente alle opere stradali (+3,84%) per le urbanizzazioni primarie, ed alle opere edilizie (+ 3,13%) se relative alle urbanizzazioni secondarie di quartiere.
Per quanto attiene, in ultimo, ai costi di espropriazione, dalla comparazione dei valori agricoli medi relativi alle province di Ragusa e Palermo, si è riscontrata una modesta variazione percentuale in incremento (+1,52 e + 1,76%), più consistente nelle province di Caltanissetta ed Agrigento (rispettivamente +5,46 e +8,38%), dei costi per ettaro riferiti prevalentemente alle colture pregiate tipiche della nostra Regione (agrumeto, frutteto, orto irriguo, vigneto, uliveto), mentre generalmente sono risultate modeste le variazioni dei costi relativi ai seminativi (arborati ed irrigui), ai boschi ed ai pascoli. Inalterati sono risultati, invece i valori agricoli medi delle province di Catania, Enna, Messina e Siracusa.
Considerazione a parte va fatta per le colture presenti nella provincia di Trapani, ove le variazioni hanno subito un incremento straordinario eccezionale, in alcuni casi superiore addirittura al 150% (pascoli, ficodindieti, sughereti); di tali anomale variazioni, non si è tenuto conto ai fini della determinazione dell'influenza dei costi di espropriazione necessari per la realizzazione delle urbanizzazioni.
Generalmente, gli incrementi riscontrati, risultano attendibilmente contenuti nei limiti delle percentuali assunte per le opere pubbliche che comprendono spese di esproprio (non sempre i progetti di opere pubbliche comprendono anche le voce "esproprio", che comunque non incide normalmente per una quota superiore al 5/10% del costo complessivo dell'opera).
Riguardo, poi, alle eventuali variazioni intervenute per l'espropriazione di aree edificabili, non è possibile reperire elementi certi di riferimento in assenza di dati ufficiali da potere utilizzare indifferentemente per i comuni della Regione; ciò anche in considerazione delle innumerevoli situazioni particolari che condizionano il mercato immobiliare locale di ogni comune.
Per tali variazioni, ai soli fini della presente determinazione, necessita pertanto riferirsi alle variazioni percentuali medie accertate per l'espropriazione delle aree agricole.
Pertanto, in relazione agli accertamenti effettuati, possono infine elencarsi le variazioni percentuali di incremento da applicarsi (con arrotondamento per comodità di calcolo della seconda cifra decimale dopo la virgola), a decorrere dal 1° gennaio 2000, agli oneri di urbanizzazione già determinati dai comuni della Regione e vigenti fino al 31 dicembre 1999, secondo il seguente prospetto.
1)  urbanizzazioni primarie:
a)  rete stradale, parcheggi e verde attrezzato  3,8% 
b)  rete idrica  2,4% 
c)  rete fognaria  3,9% 
d)  rete elettrica  1,0% 
e)  rete pubblica illuminazione  1,5% 
2)  urbanizzazioni secondarie  3,1% 

(2000.19.1015)
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DECRETO 20 aprile 2000.
Autorizzazione del progetto relativo alla valorizzazione dell'area archeologica della Grotta di S. Teodoro nel comune di Acquedolci.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota n. 2202 del 5 agosto 1998, con cui la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, l'autorizzazione del progetto di massima per la valorizzazione dell'area archeologica della grotta di San Teodoro;
Visti i fogli prot. n. 534 del 18 gennaio 1999 e n. 3423 dell'8 aprile 1999 nonché la nota n. 201 del 21 gennaio 2000, con cui, rispettivamente, il comune di Acquedolci e la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, in riscontro alle assessoriali n. 10419 del 30 settembre 1998 e n. 1919 del 23 febbraio 1999, hanno trasmesso la documentazione utile alla definizione della pratica;
Vista la delibera n. 92 del 21 dicembre 1998, con la quale il consiglio comunale di Acquedolci ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 27759 del 10 dicembre 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizione che in fase esecutiva vengano eseguite indagini geognostiche e geotecniche ed osservati i consigli espressi dal geologo;
Vista la nota prot. n. 1710 del 18 novembre 1999, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina esprime, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto n. 1357/40, parere favorevole all'approvazione del progetto in argomento;
Visto il parere n. 3 del 21 marzo 2000, prot. n. 54 di pari data, del gruppo XXX/D.R.U. reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi con le note sopracitate, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  il comune di Acquedolci è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 615 del 2 ottobre 1986;
-  il progetto di che trattasi, come risulta dagli atti trasmessi, interessa in parte una zona identificata nel vigente piano regolatore generale come "zona archeologica" ed in parte area compresa nella "fascia di rispetto autostradale";
-  lo stesso progetto prevede:
-  la ristrutturazione ed ammodernamento di parte del fabbricato esistente, ricadente all'interno della fascia autostradale;
-  la demolizione e la ricostruzione del restante volume ad un solo piano ricadente nella zona archeologica;
-  la realizzazione di una stradella d'accesso, di un parcheggio e di una serie di percorsi pedonali all'interno dell'area archeologica;
-  il comune di Acquedolci ha espresso il parere favorevole sul progetto ex art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  l'intervento proposto, come si evince dagli atti, è finalizzato alla valorizzazione dell'area antistante la grotta S. Teodoro per una migliore fruizione della stessa;
-  sul progetto di che trattasi sono stati acquisiti i pareri della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, sezione archeologica ai sensi dell'art. 16 del regio decreto n. 1357/40 ed il parere dell'ufficio del Genio civile di Messina ex art. 13 della legge n. 64/74;
Ritenuto che:
-  il progetto, peraltro di modesta entità, è compatibile con l'attuale assetto territoriale del contesto in cui insiste, è del parere che ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, possa essere autorizzato il progetto di massima proposto dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina relativo alla valorizzazione dell'area archeologica della grotta di S. Teodoro nel comune di Acquedolci.»;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 3 del 21 marzo 2000 reso dal gruppo XXX/D.R.U.;
Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in conformità al parere del gruppo XXX/D.R.U. n. 3 del 21 marzo 2000 ed alle condizioni poste dal Genio civile di Messina, il progetto di massima relativo alla valorizzazione dell'area archeologica della Grotta di S. Teodoro nel comune di Acquedolci.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 92 del 21 dicembre 1998;
2)  relazione tecnica;
3)  stralci I.G.M. - aerofotogrammetria catastale piano regolatore generale;
4)  planimetria generale stato di fatto, scala 1:1.000;
5)  sistemazione area di accesso al sito, scala 1:200;
6)  sistemazione stradella di collegamento all'area archeologica, scala 1:200;
7)  rilievo fabbricati esistenti, scala 1:100;
8)  documentazione fotografica;
9)  progetto postazione di guardia e sala restauro, scala 1:100;
10)  elenco prezzi unitari;
11)  computo metrico;
12)  analisi prezzi;
13)  schema capitolato speciale d'appalto;
14)  relazione geologica;
15)  relazione valutazione impatto ambientale;
16)  relazione indagini geognostiche.

Art. 3

La Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

La Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina ed il comune di Aquedolci sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 aprile 2000.
  MARTINO 

(2000.18.982)
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DECRETO 26 aprile 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Scicli.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.
Visti gli artt. 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 398 del 31 dicembre 1977, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Scicli i cui vincoli preordinati all'espropriazione, ai sensi della normativa vigente, risultano decaduti sin dal 1° gennaio 1994;
Viste le note prot. n. 14481 del 23 giugno 1999, n. 24106 del 19 ottobre 1999 e n. 24594 del 26 ottobre 1999, con le quali il sindaco del comune di Scicli ha trasmesso a questo Assessorato gli atti e gli elaborati relativi al progetto per la costruzione della caserma dei carabinieri approvato, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, con delibera consiliare n.85 del 25 maggio 1995 e successiva delibera n. 43 del 28 maggio 1999;
Vista la deliberazione consiliare n. 85 del 25 maggio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 22 giugno 1995 con decisione n. 8620/8318, con la quale il consiglio comunale di Scicli ha approvato in variante al P.R.G., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78, come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, il progetto per la costruzione della caserma dei carabinieri;
Vista la deliberazione consiliare n. 43 del 28 maggio 1999, avente per oggetto "Progetto esecutivo per la costruzione della caserma dei carabinieri di Scicli - Approvazione definitiva in variante al P.R.G., art. 1, comma 5°, legge n. 1/78";
Visti gli atti di pubblicazione della variante in argomento, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78, conseguenti alla delibera consiliare n. 85 del 25 maggio 1995, dai quali si evince che gli stessi sono stati depositati nella segreteria comunale del comune di Scicli a libera visione del pubblico dal 4 giugno 1995 e per 20 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel giornale La Gazzetta del Sud;
Vista la certificazione del segretario generale datata 24 maggio 1999, attestante che durante il periodo di pubblicazione della variante di che trattasi non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 3953 dell'1 aprile 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Ragusa ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole alla realizzazione della caserma dei carabinieri facendo notare tuttavia "che il terreno di fondazione rende necessaria, all'atto della progettazione, l'effettuazione di specifiche indagini e calcolazioni di verifica, nonché la scelta di idonee soluzioni progettuali, data la sua disomogeneità litologica e, conseguentemente, geotecnica, nonché la ridotta capacità portante e l'elevata compressibilità";
Vista la proposta n. 38 del 23 dicembre 1999, resa sulla scorta degli atti e degli eleborati trasmessi dal comune di Scicli, con cui il gruppo XXVII/DRU, nell'evidenziare le problematiche connesse, si esprime per l'approvazione della variante in argomento;
Visto il voto n. 257 del 12 aprile 2000, espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  l'opera è prevista nel piano triennale delle OO.PP.;
-  l'intervento progettuale è previsto in area destinata dallo strumento urbanistico vigente a verde pubblico, i cui vincoli preordinati all'espropriazione sono scaduti dall'1 gennaio 1994;
-  l'area in questione ha una superficie di mq. 4.722, di cui 680 mq. destinati a completamento di viabilità di P.R.G.;
-  il progetto di che trattasi è stato sottoposto alle procedure di pubblicità e non risultano essere state prodotte osservazioni e/o opposizioni;
-  l'area su cui ricade il progetto risulta ugualmente destinata nella variante generale al P.R.G. adottato con D.C.C. n. 127 del 5 dicembre 1998 sul quale il Genio civile, con parere n. 3953 dell'1 aprile 1999 ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  l'area in questione risulta in posizione strategica per un eventuale intervento delle forze dell'ordine sia sulla città che sul territorio di Scicli;
-  l'area è sottostante il pendio della collina "Ferita" oggetto di opere di consolidamento;
-  in sede di sopralluogo è stata acquisita agli atti dichiarazione rilasciata dal dirigente tecnico dell'UTC dalla quale si evince che l'area "non è soggetta ad alcun vincolo di tutela paesaggistica";
-  dal sopralluogo effettuato il sito individuato per la realizzazione dell'opera insiste in un'area sub pianeggiante immediatamente soggiacente ad un versante interessato da fenomeni gravitativi di tipo superficale conseguenti allo stato di abbandono dello stesso versante e caratterizzabili come sottili colamenti/scoscendimenti;
-  la cornice calcarenitica alla sommità del versante può liberare blocchi da crollo la cui probabile area di invasione comprende il sito di progetto.
Considerato inoltre che: sono previste opere di risanamento del versante compensive di rete paramassi e consistenti essenzialmente in risagomatura dello stesso, realizzazione di gabbionate e di strutture di contenimento in terre stabilizzate.
Per tutto quanto sopra, il Consiglio è del parere di condividere la proposta n. 38 del 23 dicembre 1999 del dirigente coordinatore del gruppo XXVII.
Precisando che l'intervento edificatorio debba avvenire, comunque, successivamente alla stabilizzazione del versante in accosto secondo le modalità previste nel progetto di consolidamento e previa verifica da parte del Genio civile competente della reale efficacia delle opere di contenimento/salvaguardia realizzate.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso n. 257 del 12 aprile 2000 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 257 del 12 aprile 2000 in premessa riportato, la variante al P.R.G. del comune di Scicli, conseguente all'approvazione del progetto relativo alla costruzione della caserma dei carabinieri, di cui alle delibere consiliari n.85 del 25 maggio 1995 e n. 43 del 28 maggio 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera di C.C. n. 85 del 25 maggio 1995;
 2)  delibera di C.C. n. 43 del 28 maggio 1999;
 3)  tav.  1 -  dichiarazione di fattibilità; 
 4)  tav.  2 -  relazione di progetto; 
 5)  tav.  3 -  variante al P.R.G., relazione; 
 6)  tav.  4 -  P.R.G. e variante, scala 1:2.000; 
 7)  tav.  5 -  esproprio, relazione di stima indennità; 
 8)  tav.  6 -  piano particellare, scala 1:500 e 1:2.000; 
 9)  tav.  11 - rilievo; 
10)  tav.  12 - planimetria, scala 1:200; 
11)  tav.  13 -  pianta caserma; 
12)  tav.  14 -  pianta garage; 
13)  tav.  15 -  pianta alloggi; 
14)  tav.  16 -  prospetti; 
15)  tav.  17 -  prospetti; 
16)  tav.  18 -  sezioni. 


Art. 3

Il comune di Scicli resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo 26 aprile 2000.
  MARTINO 

(2000.18.985)
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DECRETO 26 aprile 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Oliveri.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti i fogli prot. n. 5713 del 25 novembre 1999 e n. 1507 del 21 aprile 2000, con cui il sindaco del comune di Oliveri, nel trasmettere gli atti relativi, ha richiesto l'approvazione di una variante al vigente piano regolatore generale finalizzata alla riclassificazione urbanistica dell'area di località Urno per il completamento del mercato coperto;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 32 del 6 luglio 1999, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 12 agosto 1999 ai nn. 7134/6866, con la quale è stata adottata, nella considerazione della diversa localizzazione del tracciato del raddoppio della linea ferroviaria Messina-Palermo, la variante urbanistica diretta a riclassificare l'area in località Urno per il "completamento del mercato coperto";
Visti gli atti relativi al deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, della variante adottata con la deliberazione n. 32/99 consistenti in:
-  avviso di deposito;
-  manifesto murale;
-  stralcio del quotidiano "La Gazzetta del Sud" del 15 settembre 1999;
-  stralcio della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte II, dell'8 ottobre 1999;
Vista la certificazione del 24 novembre 1999 del segretario comunale attestante che durante il periodo di pubblicazione e nei successivi dieci giorni non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. 10341 del 21 aprile 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, esprime, a condizione, parere favorevole sulla proposta di variante in argomento;
Visto il parere n. 5 del 21 aprile 2000, reso dal gruppo XXX della D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  con decreto n. 169 del 22 aprile 1985 è stato approvato il piano regolatore generale di Oliveri che classifica l'area oggetto della variante "ferrovia di progetto", mentre le aree confinanti sono classificate "zona V - Attrezzature di interesse comune";
-  con successivo decreto n. 12238/87 del 23 ottobre 1987 è stata autorizzata la costruzione del raddoppio ferroviario, a monte della S.S. 113, in una zona diversa da quella vincolata dal citato strumento urbanistico;
-  con delibera di consiglio comunale n. 32 del 6 luglio 1999 è stata adottata la variante relativa alla riclassificazione urbanistica di una parte di zona "ferrovia di progetto" al fine di rendere possibile "il completamento di un mercato coperto del quale in passato è già stato realizzato un lotto allo stato strutturale" nell'adiacente area destinata ad attrezzature di interesse comune;
-  detta variante risulta conforme al piano regolatore generale adottato con delibera commissariale n. 2 del 5 agosto 1999 ed in atto all'esame di questo ufficio;
-  l'ufficio del Genio civile di Messina, con nota prot. n. 10341 del 21 aprile 2000, ha espresso sulla variante in oggetto parere, ex art. 13 della legge n. 64/74, favorevole a condizione che "prima di procedere alla fase esecutiva delle opere in progetto vengano effettuate le indagini geognostiche a indirizzo geotecnico volte ad acquisire gli elementi stratigrafico-geotecnici necessari per la scelta della più idonea tipologia fondazionale e per la verifica del potenziale di liquefazione dei terreni alluvionali saturi";
Ritenuto che: la variante richiesta con sindacale n. 5713/99 risponde a finalità di pubblico interesse integrando e completando un'attezzatura di interesse collettivo e non incide sull'assetto territoriale quale prefigurato dal vigente strumento urbanistico sostituendo una previsione di fatto inattuabile; è del parere che la variante urbanistica al piano regolatore generale vigente del comune di Oliveri, adottata con delibera di consiglio comunale n. 32/99, relativa al completamento del mercato coperto in località Urno, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Messina sopra riportate»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 5 del 21 aprile 2000 espresso dal gruppo XXX del D.R.U. ed atteso che la procedura seguita dal comune è conforme alla legge;
Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità a quanto espresso dal gruppo XXX/D.R.U. con parere n. 5 del 21 aprile 2000 in premessa riportato, la variante al vigente P.R.G. del comune di Oliveri riguardante la riclassificazione a "zona V - Attrezzature di interesse comune" dell'area in località Urno per il "completamento del mercato coperto", di cui alla delibera consiliare n. 32 del 6 luglio 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i sottoelencati atti ed elaborati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 32 del 6 luglio 1999;
2)  relazione tecnica;
3)  tav.  1  -  planimetria stralcio P.R.G. vigente;
4)  tav.  2  -  planimetria stralcio nuova destinazione urbanistica;
5)  tav.  3  -  planimetria comparativa con stralcio nuovo P.R.G. in fase di adozione da parte del commissario ad acta.

Art. 3

Il comune di Oliveri resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 aprile 2000.
  MARTINO 

(2000.18.983)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 28 aprile 2000.
Revoca ad alcune amministrazioni comunali dei benefici di cui al decreto 22 maggio 1989, relativo al programma di interventi per la realizzazione di impianti sportivi per l'anno 1988.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1987, n. 65;
Visto il decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito con modificazioni nella legge 21 marzo 1988, n. 92;
Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289, di finanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92 per la realizzazione di impianti sportivi;
Visto il decreto 22 maggio 1989, di questo Assessorato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45, parte prima, del 23 settembre 1989, relativo al programma di interventi per l'anno 1988;
Considerato che l'art. 8, comma 2, del decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito con modificazioni in legge 21 marzo 1988, n. 92, così recita: la Cassa depositi e prestiti e l'I.C.S., decorsi quattro mesi dalla data di approvazione dei programmi, comunicano al Ministero del turismo e dello spettacolo ed alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'elenco degli enti che non hanno presentato la domanda di mutuo corredata da progetto esecutivo (Omissis). Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono, per le parti di loro competenza, alla revoca dei contributi non utilizzati, per impiegare le somme recuperate nel programma successivo;
Vista la nota prot. n. 241/IX/Tur del 24 marzo 2000 di questo Assessorato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo e sport - nella quale viene richiesto l'elenco degli enti che si trovano nelle condizioni di revoca dei benefici concessi a norma delle norme succitate;
Visto l'elenco fornito dalla Ripartizione impiantistica sportiva con fax del 4 aprile 2000, dove sono riportati i comuni che non si sono attivati nei termini di legge per stipulare i mutui con la Cassa depositi e prestiti, riportato nell'allegatoA) del presente decreto, per farne parte integrante;
Viste le note prot. dal n. 328 al n. 367 del 26 aprile 2000, con le quali si comunica l'avvio della procedura di revoca dei contributi statali alle amministrazioni comunali inserite nei programmi 1988 e 1989, di cui alla legge n. 65/87;
Ritenuto di dover procedere alla formale revoca dei benefici concessi, al fine di poter disporre delle somme inutilizzate per la predisposizione di un nuovo programma di interventi da ammettere alla concessione dei contributi statali in premessa;
Decreta:


Art. 1

Di revocare, per quanto espresso nelle premesse, i benefici concessi alle amministrazioni comunali dal decreto assessoriale del 22 maggio 1989, relativo al programma di interventi per l'anno 1988 di cui alla legge n. 65/87, lettera c), per gli importi elencati nel tabulato di cui all'allegato A.

Art. 2

Di precisare, altresì, che dal presente provvedimento non discendono oneri finanziari diretti o mediati per la Regione siciliana e, pertanto, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, verrà trasmesso per conoscenza alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 3

Di trasmettere, per conoscenza, il presente provvedimento al Ministero per i beni e le attività culturali - Ripartizione impiantistica sportiva - ed alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4

Di inviare il presente decreto alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 28 aprile 2000.
  ROTELLA 


Allegato A
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Ufficio impiantistica sportiva

Importi revocabili (al 7%) nella Regione pari a L. 30.957.000.000.
Disponibilità per nuovi investimenti (al 3,75%) pari a L. 40.600.000.000.
Provincia Comune Ente Importo Prog. 
Regione Sicilia
Agrigento  Burgio Comune 2.000
Agrigento  S. Biagio Platani Comune 1.000
Agrigento  Sambuca di Sicilia Comune 1.260
Caltanissetta  Gela Comune 960
Caltanissetta  Gela Comune 200
Caltanissetta  Mussomeli Comune 200
Caltanissetta  Sommatino Comune 400
Caltanissetta  Caltanissetta Comune 800
Catania  Acicatena Comune 4.000
Catania  Palagonia Comune 1.060
Catania  Paternò Comune 940
Catania  S. Alfio Comune 950
Enna  Enna Comune 1.000
Enna  Pietraperzia Comune 1.000
Messina  Gualtieri Sicaminò Comune 800
Messina  Naso Comune 490
Messina  Mistretta Comune 1.400
Messina  Motta d'Affermo Comune 850
Messina  Pettineo Comune 810
Messina  S. Domenica Vittoria Comune 822
Messina  Scaletta Zanclea Comune 1.290
Messina  Terme Vigliatore Comune 2.000
Messina  Tusa Comune 500
Palermo  Altavilla Milicia Comune 500
Palermo  Monreale Comune 1.000
Palermo  Ustica Comune 1.000
Ragusa  Ispica Comune 900
Siracusa  Augusta Comune 785
Siracusa  Cassaro Comune 750
Siracusa  Francofonte Comune 700
Trapani  Castellammare del Golfo Comune 800


Importi revocabili (al 7%) nella Regione pari a L. 14.965.000.000.
Disponibilità per nuovi investimenti (al 3,75%) pari a L. 22.700.000.000.

Provincia Comune Ente Importo Prog. 
Regione Sicilia
Agrigento  Sciacca Comune 1.500
Catania  Acireale Comune 560
Catania  Acireale Comune 1.000
Enna  Calascibetta Comune 1.450
Messina  Castroreale Comune 50
Messina  Castroreale Comune 100
Messina  Mistretta Comune 1.200
Messina  S. Lucia del Mela Comune 1.250
Palermo  Mezzojuso Comune 1.590
Palermo  Partinico Comune 2.160
Ragusa  Ispica Comune 1.200
Siracusa  Siracusa Comune 975
Trapani  Erice Comune 1.500
Trapani  Favignana Comune 290
Trapani  Favignana Comune 150

(2000.18.971)

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DECRETO 28 aprile 2000.
Revoca ad alcune amministrazioni comunali dei benefici di cui al decreto 28 giugno 1990, relativo al programma per la promozione delle attività sportivo-ricreative per l'anno 1989.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1987, n. 65;
Visto il decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito con modificazioni nella legge 21 marzo 1988, n. 92;
Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289, di finanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92 per la realizzazione di impianti sportivi;
Visto il decreto 28 giugno 1990, di questo Assessorato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56, parte prima, del 15 dicembre 1990, relativo al programma di interventi per l'anno 1989;
Considerato che l'art. 8, comma 2, del decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito con modificazioni in legge 21 marzo 1988, n. 92, così recita: la Cassa depositi e prestiti e l'I.C.S., decorsi quattro mesi dalla data di approvazione dei programmi, comunicano al Ministero del turismo e dello spettacolo ed alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'elenco degli enti che non hanno presentato la domanda di mutuo corredata da progetto esecutivo (Omissis). Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono, per le parti di loro competenza, alla revoca dei contributi non utilizzati, per impiegare le somme recuperate nel programma successivo;
Vista la nota prot. n. 241/IX/Tur del 24 marzo 2000 di questo Assessorato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo e sport - nella quale viene richiesto l'elenco degli enti che si trovano nelle condizioni di revoca dei benefici concessi a norma delle norme succitate;
Visto l'elenco fornito dalla Ripartizione impiantistica sportiva con fax del 4 aprile 2000, dove sono riportati i comuni che non si sono attivati nei termini di legge per stipulare i mutui con la Cassa depositi e prestiti, riportato nell'allegatoA) del presente decreto, per farne parte integrante;
Viste le note prot. dal n. 328 al n. 367 del 26 aprile 2000, con le quali si comunica l'avvio della procedura di revoca dei contributi statali alle amministrazioni comunali inserite nei programmi 1988 e 1989, di cui alla legge n. 65/87;
Ritenuto di dover procedere alla formale revoca dei benefici concessi, al fine di poter disporre delle somme inutilizzate per la predisposizione di un nuovo programma di interventi da ammettere alla concessione dei contributi statali in premessa;
Decreta:


Art. 1

Di revocare, per quanto espresso nelle premesse, i benefici concessi alle amministrazioni comunali dal decreto assessoriale del 28 giugno 1990, relativo al programma di interventi per l'anno 1989 di cui alla legge n. 65/87, lettera c), per gli importi elencati nel tabulato di cui all'allegato A.

Art. 2

Di precisare, altresì, che dal presente provvedimento non discendono oneri finanziari diretti o mediati per la Regione siciliana e, pertanto, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, verrà trasmesso per conoscenza alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 3

Di trasmettere, per conoscenza, il presente provvedimento al Ministero per i beni e le attività culturali - Ripartizione impiantistica sportiva - ed alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4

Di inviare il presente decreto alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 28 aprile 2000.
  ROTELLA 

Allegato A
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Ufficio impiantistica sportiva

Importi revocabili (al 7%) nella Regione pari a L. 30.957.000.000.
Disponibilità per nuovi investimenti (al 3,75%) pari a L. 40.600.000.000.
Provincia Comune Ente Importo Prog. 
Regione Sicilia
Agrigento  Burgio Comune 2.000
Agrigento  S. Biagio Platani Comune 1.000
Agrigento  Sambuca di Sicilia Comune 1.260
Caltanissetta  Gela Comune 960
Caltanissetta  Gela Comune 200
Caltanissetta  Mussomeli Comune 200
Caltanissetta  Sommatino Comune 400
Caltanissetta  Caltanissetta Comune 800
Catania  Acicatena Comune 4.000
Catania  Palagonia Comune 1.060
Catania  Paternò Comune 940
Catania  S. Alfio Comune 950
Enna  Enna Comune 1.000
Enna  Pietraperzia Comune 1.000
Messina  Gualtieri Sicaminò Comune 800
Messina  Naso Comune 490
Messina  Mistretta Comune 1.400
Messina  Motta d'Affermo Comune 850
Messina  Pettineo Comune 810
Messina  S. Domenica Vittoria Comune 822
Messina  Scaletta Zanclea Comune 1.290
Messina  Terme Vigliatore Comune 2.000
Messina  Tusa Comune 500
Palermo  Altavilla Milicia Comune 500
Palermo  Monreale Comune 1.000
Palermo  Ustica Comune 1.000
Ragusa  Ispica Comune 900
Siracusa  Augusta Comune 785
Siracusa  Cassaro Comune 750
Siracusa  Francofonte Comune 700
Trapani  Castellammare del Golfo Comune 800


Importi revocabili (al 7%) nella Regione pari a L. 14.965.000.000.
Disponibilità per nuovi investimenti (al 3,75%) pari a L. 22.700.000.000.

Provincia Comune Ente Importo Prog. 
Regione Sicilia
Agrigento  Sciacca Comune 1.500
Catania  Acireale Comune 560
Catania  Acireale Comune 1.000
Enna  Calascibetta Comune 1.450
Messina  Castroreale Comune 50
Messina  Castroreale Comune 100
Messina  Mistretta Comune 1.200
Messina  S. Lucia del Mela Comune 1.250
Palermo  Mezzojuso Comune 1.590
Palermo  Partinico Comune 2.160
Ragusa  Ispica Comune 1.200
Siracusa  Siracusa Comune 975
Trapani  Erice Comune 1.500
Trapani  Favignana Comune 290
Trapani  Favignana Comune 150

(2000.18.971)

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza emessa il 22 febbraio 2000 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Alvano Antonio contro consiglio comunale di Enna ed altri.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Reg. ord. n. 254/2000
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, sezione 1ª, adunato in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
-  dott. Filippo Delfa - presidente;
-  dott. Vincenzo Salamone - consigliere rel. est;
-  dott. Paola Puliatti - consigliere;
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA

sul ricorso n. 565 del 2000 proposto da Alvano Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Antonio Vitale nel cui studio è eletto domicilio in Catania, via V.E. Orlando n. 56;

contro

Il consiglio comunale di Enna non costituito in giudizio;
L'Assessorato regionale degli enti locali della Regione siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria;

e nei confronti di

-  Il commissario straordinario nominato presso il comune di Enna dr. Onofrio Zaccone, non costituito in giudizio;
-  Gianfranco Lo Giudice, Messina Mario, Sanfilippo Salvatore, Mingrino Davide, La Martina Gaetano, Sgrò Mario, Barbarino Alfredo, Comito Francesco, Agnello Gaspare, Salamone Mario, Tornabene Marco, Campanile Rosalinda, Girasole Angelo, Cammarata Francesco, Campisi Mario Francesco, Padalino Salvatore, Sabatino Michele, Gravina Giovanni, Mastroianni Camillo n. q. di consiglieri firmatari della mozione di sfiducia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-  della deliberazione dal consiglio comunale di Enna n. 82 del 15 dicembre 1999 di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;
-  del decreto dell'Assessore per gli enti locali della Regione siciliana n. 656/GRVII/SG del 30 dicembre 1999 di nomina del commissario straordinario;
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Udito il relatore cons. Vincenzo Salamone e uditi, altresì, l'avv. Antonio Vitale, per il ricorrente, e l'avvocato dello Stato Ugo Adorno;
Vista la documentazione tutta in atti;
Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Fatto

Con il gravame introduttivo del giudizio si chiede l'annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Enna di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e del decreto dell'Assessore per gli enti locali della Regione siciliana di nomina del commissario straordinario.
Con assorbente censura la parte ricorrente lamenta la incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione e che tale censura non si appalesa manifestamente infondata.
L'Assessorato degli enti locali della Regione siciliana nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto del gravame.
Con ordinanza collegiale deliberata nella camera di consiglio del 22 febbraio 2000, il collegio, muovendo dal presupposto che con separata ordinanza deliberata nella medesima camera di consiglio viene sollevato incidente di costituzionalità in ordine all'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione, sussistendone i presupposti di rilevanza ai fini della decisione della controversia e di non manifesta infondatezza, ha disposto l'accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso descritti in epigrafe sino alla camera di consiglio successiva alla data di restituzione degli atti da parte della cancelleria della Corte costituzionale e rinvia a detta C.C. l'ulteriore trattazione delle domande cautelari.
Diritto

Con assorbente motivo di censura si lamenta la incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
Tale censura è rilevante ai fini della decisione del gravame.
Come evidenziato in narrativa con separata ordinanza è stata, infatti, accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati sino alla camera di consiglio successiva alla data di restituzione degli atti da parte della cancelleria della Corte costituzionale e ciò in quanto sussiste il danno grave ed irreparabile determinato dalla circostanza che nelle more della decisione della Corte costituzionale la parte ricorrente sarebbe stata privata della carica di sindaco.
Osserva il collegio che va ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del l'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
Giova premettere che la legge regionale n. 7 del 1992, nell'introdurre per la prima volta il sistema di elezione diretta dei sindaci da parte del corpo elettorale (in anticipo rispetto alla legislazione nazionale) in attuazione della competenza legislativa esclusiva prevista dall'art. 14, comma 1, lett. o) dello Statuto regionale, all'art. 18 ha disciplinato la "Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco" prevedendo che:
"1. avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dall'art. 12, non può essere presentata mozione di sfiducia;
2. ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco;
3. la consultazione avviene secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge su schede recanti la seguente dizione: L'elettore intende confermare l'attuale sindaco? SINO.;
4.  la consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori;
5.  l'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione;
6.  con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, secondo il disposto dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. n. 6/55), approvato con legge regionale n. 16/1963, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del sindaco da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza;
7.  il sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio comunale;
8.  se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono esercitate da un commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 6 e 7;
9.  il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione;
10.  con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l'esercizio delle funzioni consiliari fino alla elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza;
11.  il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del sindaco;
12.  se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del sindaco, le funzioni del consiglio sono esercitate da una terna di commissari straordinari nominati secondo le disposizioni dei commi 6 e 7».
Il referedum popolare per la rimozione del sindaco per gravi inadempienze di quest'ultimo al programma a suo tempo sottoposto agli elettori, di cui all'art. 18, legge regionale siciliana 26 agosto 1992, n. 7, si configurava quale strumento previsto dal legislatore per temperare il principio dell'autonomia del sindaco rispetto al consiglio (principio del quale costituisce corollario il divieto della mozione di sfiducia).
La relativa valutazione compiuta dal consiglio comunale si sottraeva al sindacato di legittimità, rilevando, in tale ipotesi, a legittimare la richiesta di consultazione del corpo elettorale, l'astratta idoneità della motivazione addotta, dato che è pur sempre l'azione del sindaco e la sua attività di gestione dell'ente ad essere posta in discussione (T.A.R. Palermo 19 maggio 1997, n. 866, C.G.A., sezione giur. 21 novembre 1997, n. 512, T.A.R. Sicilia-Catania, sezione I, 8 luglio 1996, n. 1262).
La legge statale 25 marzo 1993, n. 81, nel disciplinare in ambito nazionale la "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", ha previsto, invece, la mozione di sfiducia, e all'art. 18, nel sostituire l'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha previsto che:
"1.  il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi;
2.  il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti".
La legge regionale siciliana n. 35 del 1997 all'art. 10 ha abbandonato il metodo del referendum introducendo (in analogia alla disciplina statale) la mozione di sfiducia, che è così disciplinata:
"1.  il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte, non comporta le dimissioni degli stessi;
2.  il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60% dei componenti il consiglio; nei comuni aventi popolazione sino a 10.000 abitanti, per tale approvazione occorre la maggioranza dei due terzi i componenti il consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 11, comma 4".
Il successivo art. 11 dispone che:
"1.  la cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli;
2. la cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale".
Operata la ricostruzione dell'assetto normativo, giova ricordare che la giurisprudenza, con riferimento alla dialettica governo-parlamento, ritiene che la mozione di sfiducia - quali che ne possano essere le varianti (atto rivolto contro il governo o contro il singolo ministro) - va annoverata tra gli strumenti funzionali al ruolo proprio delle Camere di verificare la consonanza con il Governo rispetto all'indirizzo politico e, comportando, perciò, un giudizio soltanto politico, non può essere ammissibilmente sindacata sotto il profilo teleologico delle ragioni e dei fini della sua adozione (Corte costituzionale 18 gennaio 1996, n. 7).
La Corte costituzionale ha, in particolare, ritenuto che la mozione di sfiducia individuale nei confronti di un singolo ministro, pur se non prevista espressamente in Costituzione, può essere proposta ed approvata da ciascuna Camera, in quanto essa rientra nella logica del sistema di governo parlamentare secondo il disegno definito dagli artt. 92, 94 e 95 Cost. e dalle fonti integrative del testo costituzionale, in relazione alle esigenze poste dallo sviluppo storico di tale tipo di go verno.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi, ad avviso del collegio, in relazione ad un sistema (non previsto dalla Costituzione, ma con la stessa non incompatibile) di elezione diretta dell'esecutivo di comuni e province.
La Regione siciliana che, come sopra rilevato, ha per prima nel nostro ordinamento introdotto un metodo di elezione diretta alla carica di sindaco (e successivamente di presidente della provincia regionale) ha risolto il problema della consonanza tra la volontà del corpo elettorale e la gestione amministrativa espressa dai capi delle amministrazioni locali con il sistema innovativo del referendum, incentrato sostanzialmente sulla rinnovazione parziale della consultazione elettorale.
In quest'ultima, infatti, viene ad assumere rilievo la sovranità popolare dalla quale ai sensi dell'art. 1 della Costituzione mutuano le attribuzioni le pubbliche autorità.
La norma dell'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 35 del 1997, che sostituisce il referendum con la mozione di sfiducia appare, sotto diversi profili, in contrasto con alcuni principi contenuti nella Costituzione ed in particolare con gli artt. 1, 48 e 97.
L'art. 10 della legge regionale n. 35 del 1997 prevede espressamente la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta.
A tale istituto, nel silenzio della legge, dovrebbero essere attribuita quella valenza tipica che essa possiede a livello di organi parlamentari.
All'interno del sistema elettorale previsto dalla normativa regionale, tuttavia, l'istituto acquista delle caratteristiche particolari, le quali fanno dubitare della corretta applicabilità di tale istituto al rapporto che intercorre tra gli organi amministrativi locali.
All'interno del nostro sistema elettorale si viene a creare, infatti, un rapporto trilatero tra sindaco (e la sua giunta), consiglio comunale e corpo elettorale.
Pur con le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 35 del 1997, rispetto al sistema di elezione del sindaco previsto dalla legge regionale n. 7/1992, non si può affermare che il rapporto fiduciario - il cui venir meno è sanzionato dall'approvazione della mozione di sfiducia - intercorra esclusivamente tra sindaco e consiglio comunale.
Ciò in quanto che, se è vero che nel vecchio sistema non vi era alcun collegamento tra i candidati sindaci con le liste di candidati al consiglio comunale, mentre in quello della legge regionale n. 35 ciascun candidato sindaco deve presentare dichiarazione di collegamento ad una lista o gruppo di liste, ciò non basta a far si che il predetto rapporto politico da trilatero si trasformi in bilatero.
Ciò, ad avviso del collegio, si evince dal disposto normativo dell'art. 3 della legge regionale n. 35 del 1997, laddove al comma terzo, ultima parte, si dispone: "Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo".
La presenza di quest'ultimo tipo di voto, cosiddetto voto disgiunto, consente di affermare che il sindaco eletto ottiene la propria investitura direttamente dal corpo elettorale (espressione della sovranità popolare ai sensi degli artt. 1 e 48 della Costituzione) e non è affatto espressione diretta delle liste a cui egli è collegato.
La mozione di sfiducia prevista dall'ordinamento regionale altera, quindi, ingiustificatamente il rapporto fiduciario esistente tra cittadini ed esecutivo.
Ne consegue che per ridare legittimità costituzionale all'istituto della mozione di sfiducia occorrerebbe o modificare la lettera della legge o disporne una correzione in termini parziale declaratoria di illeggittimità costituzionale, ancorando l'istituto a precisi strumenti di verifica dell'attività dell'esecutivo e cioè alla contestazione della violazione di norme dell'ordinamento (norme primarie, statuti, atti di indirizzo).
Solo nel caso in cui, infatti, dovessero emergere risultati negativi di gestione, il consiglio comunale sarebbe legittimato a diventare effettivo strumento di rappresentatività del corpo elettorale che ha espresso la figura del sindaco e solo in tale caso, di conseguenza, legittimato ad irrogare l'estrema sanzione della decadenza dalla ca ri ca.
Certamente un rilievo determinante in ordine alla valutazione di negatività di un istituto giuridico assume, ad avviso del collegio, la sua utilizzabilità, senza reale possibilità di sindacato giurisdizionale, per finalità che contrastano con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione espresso all'art. 97 della Costituzione.
A tal proposito giova osservare che il canone costituzionale del buon andamento della p.a. riguarda anche gli aspetti attinenti alle funzioni ed all'esercizio dei poteri amministrativi, cosicché i relativi procedimenti debbono essere idonei a perseguire la migliore realizzazione dell'interesse pubblico nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti nell'attività amministrativa; tuttavia, l'obiettivo costituzionale può essere realizzato con strumenti diversi, egualmente efficienti ed efficaci, la cui scelta è rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore (Corte costituzionale 23 aprile 1998, n. 135.
Orbene l'attuale disciplina della mozione di sfiducia, ancorché motivata, è sempre più frequentemente espressione di mutamenti (o trasformismi) all'interno di schieramenti politici, volti spesso a condizionare l'esecutivo al di fuori di quella dialettica tra organi dell'ente locale disegnata dal legislatore, che ha separato nettamente le competenze degli organi assembleari da quelle dell'esecutivo.
La possibilità di presentare mozioni di sfiducia, anche soltanto dopo pochi mesi dallo svolgimento della consultazione elettorale (fenomeno divenuto ormai ricorrente), incide, inoltre, sul valore della stabilità delle istituzioni pubbliche, fortemente avvertito dalla collettività e che, per quanto riguarda l'organizzazione della Pubblica Amministrazione, è enunciato in termini di buon andamento nell'art. 97 della Costituzione.
La stabilità delle istituzioni, come valore costituzionale implica che il "patto" tra corpo elettorale ed organi eletti, fulcro del sistema democratico, si esplichi nei tempi fissati dall'ordinamento senza interruzioni che si ripercuotono in termini di inefficienza e deresponsabilizzazione dei soggetti investiti da cariche pubbliche.
Né può ritenersi che una piena "copertura costituzionale" discende in ordine all'istituto della mozione di sfiducia dalla recente legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999.
L'art. 2 di quest'ultima legge costituzionale (che modifica dell'articolo 122 della Costituzione) dispone all'ultimo comma che "Il presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto".
L'art. 4, che modifica dell'articolo 126 della Costituzione, ai commi 2 e 3, dispone che "Il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto............... comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del consiglio".
L'art. 5, in via transitoria, dispone che:
"1. fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.
Sono candidati alla presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali.
E' proclamato eletto presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
Il presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale.
E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto pre sidente;
2. fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:......... b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del consiglio e del presidente della Giunta".
Dalle predette disposizioni si evincono i seguenti principi:
-  l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della Giunta regionale è un principio derogabile dallo Statuto regionale;
-  gli effetti della mozione di sfiducia (ed in particolare di scioglimento anche del Consiglio regionale), anche in caso di elezione diretta del presidente dalla Giunta regionale, sono previsti al fine di impedire mutamenti di maggioranze che non corrispondono alla volontà del corpo elettorale (si vedano a tal proposito i lavori parlamentari sul sito Internet www.Senato.it);
-  il sistema elettorale disciplinato con la normativa transitoria di cui all'art. 5, lungi dal consentire un sistema di voto disgiunto, come previsto nella normativa regionale siciliana, prevede una connessione diretta tra l'elezione del Consiglio e quella del Presidente della Giunta regionale;
-  l'elettore, infatti, nell'espressione del voto, opera una scelta della lista dei candidati da eleggere al Consiglio, che deve coincidere con la scelta del presidente della Giunta alla cui carica è eletto il capolista;
-  la inscindibilità del voto di lista rispetto a quello di scelta del presidente della Giunta comporta che tra Consiglio e Presidente della Giunta deve esistere il rapporto fiduciario voluto dal corpo elettorale ed a ciò consegue che il necessario collegamento previsto in sede di candidatura e prescelto dal corpo elettorale deve permanere durante la legislatura e può essere superato soltanto attraverso una nuova consultazione elettorale originata dalla mozione di sfiducia.
E' agevole rilevare che detto sistema di elezione è del tutto diverso da quello della Regione siciliana sopra delineato, nel quale la volontà del corpo elettorale si articola con scelte autonome di consiglio e sindaco (tipico dei sistemi presidenziali ai quali è del tutto estranea la mozione di sfiducia).
In quest'ultimo contesto la possibilità di sfiduciare il sindaco costituisce una violazione del principio della sovranità popolare che si manifesta nell'esercizio del voto.
Il collegio, pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notifica al Presidente della Regione siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2000.
Il presidente: Delfa
L'estensore: Salamone
Il segretario: Bonanno
(2000.23.1214)
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PRESIDENZA

Sostituzione del presidente della commissione provinciale espropriazioni di Ragusa.


Con D.P.Reg. n. 85/Gr. VII/SG del 20 marzo 2000, l'arch. Giorgio Battaglia, nato a Ragusa il 19 luglio 1953, dirigente tecnico in servizio presso la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa, è nominato, ai sensi dell'art.3 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, presidente della commissione provinciale espropriazioni di Ragusa in sostituzione del dott. Giuseppe Mangione.
(2000.16.946)
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Approvazione del nuovo statuto organico dell'opera pia Casa della fanciulla di Trapani.

Con decreto presidenziale n. 94 del 17 aprile 2000, è stato approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Casa della fanciulla di Trapani, a seguito della fusione tra le opere pie Casa di ripooso Principe di Napoli e Casa della fanciulla.
Il predetto statuto è composto da n. 21 articoli.
(2000.16.951)
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Approvazione del nuovo statuto organico dell'opera pia Telesino di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 95 del 17 aprile 2000, è stato approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Telesino di Palermo, nata dalla fusione tra le opere pie Lo Cicero Rosalia e Pallavicino Camillo con l'opera pia Casa di riposo per anziani, entrambe di Palermo.
Il predetto statuto è composto da n. 22 articoli.
(2000.16.950)
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Estinzione dell'opera pia Casa di assistenza all'infanzia di Modica.

Con decreto presidenziale n. 96 del 17 aprile 2000, è stata dichiarata estinta l'opera pia Casa di assistenza all'infanzia di Modica e il relativo patrimonio viene devoluto al comune ove lo stesso ricade ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, con il vincolo di mantenerne l'originaria destinazione e comunque per essere destinato a finalità socio-assistenziali.
Eventuali immobili in atto destinati a fini di culto verranno, a richiesta, assegnati in uso all'autorità ecclesiastica competente ex art. 34 della legge regionale n. 22/86.
(2000.16.949)
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Approvazione di modifica statutaria dell'opera pia Madonna delle Grazie di Bisacquino.

Con decreto presidenziale n. 97 del 17 aprile 2000, è stata approvata la modifica statutaria dell'opera pia Madonna delle Grazie di Bisacquino.
(2000.16.948)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Fondazione Conservatori e Scandurra Riuniti di Messina.

Con decreto presidenziale n. 98 del 17 aprile 2000, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Fondazione Conservatori e Scandurra Riuniti di Messina, composto da n. 31 articoli.
(2000.16.947)
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Istituzione della Commissione di studio per l'elaborazione del testo legislativo riguardante l'attuazione della legge 23 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento lavorativo dei soggetti disabili.

Con decreto presidenziale n. 100 del 17 aprile 2000, è stata istituita la Commissione di studio per l'elaborazione del testo legislativo riguardante l'attuazione della legge 23 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento lavorativo dei soggetti disabili, così composta:
- dr. Sebastiano Cambria, in rappresentanza della Presidenza della Regione - Segreteria generale;
- avv. Giovanni Lo Bue, in rappresentanza della Presidenza della Regione - Ufficio legislativo e legale;
-  dr.ssa Antonella Vallone, in rappresentanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
- dr. Antonino Mangano, in rappresentanza dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
-  dr. Giovanni Dionisio, in rappresentanza dell'Assessorato regionale degli enti locali;
-  dr.ssa Rita Maccarrone, in rappresentanza dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Direzione lavoro);
- dr. Girolamo Castellana, in rappresentanza dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Direzione formazione professionale;
- dr.ssa Danila Rotolo, in rappresentanza dell'Assessorato regionale della sanità.
Le funzioni di segretario saranno svolte dal dr. Antonio Emmola.
Per il funzionamento della predetta commissione nessun onere è posto a carico del bilancio della Regione ai sensi dell'art. 30, comma 1°, della legge regionale n. 6/97.
(2000.16.939)
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Proroga dell'incarico conferito al commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Con D.P.Reg. n. 103/Gr. VII/SG del 20 aprile 2000, il termine di cui al D.P.Reg. n. 508/Gr. VII/SG del 3 agosto 1999 relativo alla nomina dell'avv. Marino Julo Cosentino, quale commissario straordinario dell'Ente autonomoFiera del Mediterraneo di Palermo, è prorogato di un periodo non superiore ad ulteriori mesi sei.
(2000.17.965)
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Avviso relativo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale delle graduatorie per l'attribuzione della progressione economica orizzontale ai livelli II, III e IV.

Si informano i dipendenti dell'Amministrazione regionale che sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale n. 3 del 19 aprile 2000 i decreti con i quali l'Assessore alla Presidenza ha approvato le modifiche ed integrazioni alle graduatorie del II, III e IV livello per l'attribuzione della progressio-ne economica orizzontale di cui agli artt. 14 e 15 del D.P.R.S. n. 11/95.
(2000.16.911)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rettifica del decreto 22 settembre 1999, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio regionale, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Bagheria per lavori irrigui nel comprensorio S. Leonardo Ovest, 3° lotto, distretto irriguo Eleuterio.

Con decreto n. 448 del 30 marzo 2000 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stato rettificato il decreto n. 1780 del 22 settembre 1999, con cui è stata pronunciata l'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio regionale, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Bagheria limitatamente alla sostituzione della particella 9 del foglio 23, comune di Bagheria, indicata al numero d'ordine 3 ditta 312-315/9 Buttita Pietra, che deve intendersi sostitutiva dalla particella 39 del foglio 22 del comune di Bagheria.
(2000.18.972)
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Riforma del decreto 12 settembre 1994, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nei comuni di Randazzo, Pedara, Zafferana Etnea, Bronte, Adrano e Sant'Alfio.

Con decreto n. 485 del 19 aprile 2000, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha riformato il decreto n. 3129 del 12 settembre 1994, con il quale veniva pronunciata l'occupazione permanente e definitiva a favore de demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, dei beni immobili siti nei comuni di Randazzo, Pedara,Zafferana Etnea, Bronte, Adrano e Sant'Alfio.
Pertanto, il decreto n. 3129 del 12 settembre 1994 viene riformato con l'integrazione alla ditta di cui al numero d'ordine 9, così come appresso specificato:
9)  Russo Angela, nata a Zafferana Etnea il 10 ottobre 1931, codice fiscale RSS NGL 31R50 M139F, domiciliata in S. Venerina, via Acqua Bongiardo A86; Russo Rosa, nata a Zafferana Etnea il 6 luglio 1934, codice fiscale RSS RSO 34L56 M139F, domiciliata in Bienne (Svizzera); Russo Venera, nata a Zafferana Etnea il 14 febbraio 1938, codice fiscale RSS VNR 38B54 M139F, domiciliata in Milano, via Plimaticcio n. 125; Tamburino Anna, nata a Ginosa (TA) l'11 novembre 1946, codice fiscale TMB NNA 46S51 E036K, domiciliata in Cesano Boscone, via Gorizia n. 1; Ruzzo Maria, nata a Milano il 18 ottobre 1970, codice fiscale RSSMRA 70R58 F205A, domiciliata in Marina di Ginosa contrada Marinella; Grasso Mario, nato a Zafferana Etnea il 3 maggio 1929, codice fiscale GRS MRA 29E03 M139A, domiciliato in Zafferana Etnea, via Imbriani n. 51; Grasso Antonino, nato a Zafferana Etnea il 5 febbraio 1953, codice fiscale GRS NNN 33B05 M139T, domiciliato in Zafferana Etnea, via Imbriani n. 51; Grasso Giuseppe, nato a Zafferana Etnea il 2 dicembre 1918, codice fiscale GRS GPP 18T02 M139B, domiciliato in Zafferana Etnea, via Imbriani n. 51; concedente il comune di Zafferana Etnea.
Comune di Zafferana Etnea, foglio 6, particella 50, Ha. 05.20.34; foglio 6, particella 51, Ha. 0.60.42; foglio 6, particella 60, Ha. 15.51.75. Totale Ha. 21.32.52. Indennità L. 83.055.650 ordinativo n. 19 del 26 ottobre 1993.
(2000.17.970)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina del commissario ad acta dell'Istituto superiore di giornalismo di Palermo.

Il dott. Domenico Giubilaro, dirigente in servizio presso la Direzione regionale istruzione, è nominato, con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 112/11 del 12 aprile 2000, commissario ad acta dell'Istituto superiore di giornalismo per la durata di mesi tre per l'espletamento dei seguenti atti indifferibili ed urgenti:
-  approvazione del bilancio 2000;
-  nomina dei docenti in posti resisi vacanti per dimissioni;
-  adempimenti amministrativi che possano assicurare la funzionalità dell'Istituto (pagamento utenze varie, pagamento fitto locali, etc.);
-  predisposizione della bozza di un nuovo statuto dell'Istituto.
(2000.16.920)
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Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo regionale Teatro di Messina.

Con decreto n. 5548 del 17 aprile 2000 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, il consiglio di amministrazione dell'E.A.R. Teatro di Messina, ricostituito con decreto n. 5240 del 7 marzo 2000, è stato integrato dal rappresentante della Regione, avv. Nunzio Astone, nato a Raccuja (ME) il 21 dicembre 1942.
Lo stesso cesserà dalla carica unitamente ai componenti nominati in sede di ricostituzione dell'organo collegiale.
(2000.16.922)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Nomina di un componente della commissione provinciale per l'artigianato presso la Camera di commercio di Trapani.

Con decreto n. 352/I/XIII del 31 marzo 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il sig. Lo Sciuto Francesco, nato a Buseto Palizzolo il 3 aprile 1952, è nominato rappresentante della CISL in seno alla commissione provinciale per l'artigianato presso la Camera di commercio di Trapani.
(2000.18.974)
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Proroga della gestione commissariale della cooperativa Compagnia delle Arti, con sede in Messina.

Con decreto n. 391 dell'11 aprile 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, si è prorogata fino al 30 maggio 2000 la gestione commissariale della cooperativa Compagnia delle Arti, con sede in Messina. La dott.ssa Anna Luisa Russo viene confermata nell'incarico di commissario straordinario con i compiti definiti nel decreto di nomina.
(2000.16.928)
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Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Caltanissetta.

Con decreto n. 396/I/XV del 13 aprile 2000, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha individuato, ai sensi dell'art. 5 del D.P. n. 45/97, le organizzazioni e le associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Caltanissetta per la copertura dei seggi a ciascuna spettanti nei termini che seguono:
        Grado di   Settore     rappresentatività     N. seggi       (%)    
Agricoltura  3 seggi 

di cui 1 seggio per le PI

   
Industria  4 seggi 

di cui 1 seggio per le PI

-  Assindustria      77,97% 2+1 
-  Api      22,03%
Artigianato  2 seggi 
   
   
Commercio  4 seggi 

di cui 1 seggio per le PI

-  Confesercenti      24,26%
-  Confcommercio      42,11% 1+1 
   
Cooperazione  1 seggio 
-  Lega, Confcooperative, Unci      100%
Turismo  1 seggio 
-  Confcommercio      100%
Trasporti e spedizioni  1 seggio 
   
Credito e assicurazioni  1 seggio 
   
Servizi alle imprese  1 seggio 
-  Confcommercio      71,35%
   
Pesca  1 seggio 
-  Federazione provinciale pescatori e operatori marittimi      100%
Rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  punti 1seggio 
   
Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti  punti 1 seggio 
-  Unione consumatori      38,14
-  Libera associazione consumatori      61,86
Rappresentanti della Provincia regionale      2 seggi 

(2000.16.912)
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Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto n. 439 del 14 aprile 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stata prorogata fino al 30 maggio 2000 la gestione commissariale della società cooperativa Rosario Cancellieri, con sede in Vittoria. Il rag. Nobile Emanuele è stato confermato nell'incarico.
(2000.18.975)


Con decreto n. 440 del 14 aprile 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stata prorogata fino al 31 agosto 2000 la gestione commissariale della società cooperativa Il Capriolo di Messina. L'avv. Rotondo Francesco Antonio è stato confermato nell'incarico.
(2000.18.973)
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Sostituzione del commissario ad acta della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane.

Con decreto n. 446/I/XV del 17 aprile 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott. Salvatore Ruggieri, commissario ad acta della C.R.I.A.S., nominato con decreto n. 349 del 30 marzo 2000, è stato sostituito con il dott. Salvatore Lanzetta per l'espletamento dei seguenti compiti:
- stipula degli atti pubblici relativi alle pratiche di finanziamento già deliberate dal consiglio di amministrazione e risultanti dall'unito elenco che costituisce parte integrante del presente decreto;
-  svolgimento dei compiti già affidati al dr. Ruggieri con decreto n. 349 del 30 marzo 2000 e risultanti dal dispositivo dello stesso provvedimento.
(2000.16.927)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Concessione di finanziamento al comune di Polizzi Generosa per la realizzazione di lavori e fissazione dei termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle procedure espropriative.

Con decreto n. 120 del 25 febbraio 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso al comune di Polizzi Generosa il finanziamento di L. 760.000.000 (capitolo 70315) per l'esecuzione dei lavori di consolidamento in zona S. Pietro a monte del centro abitato a salvaguardia degli edifici realizzati ed abitati ed ha, altresì, fissato i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle procedure espropriative.
Sia i lavori che le procedure espropriative avere inizio entro anni uno dalla data di emissione del presente decreto e compiersi entro anni cinque dalla medesima data.
(2000.16.918)
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Concessione di finanziamento al comune di Bisacquino per la realizzazione di lavori.

Con decreto n. 121 del 25 febbraio 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso al comune di Bisacquino il finanziamento di L. 640.000.000 (capitolo 70315) per l'esecuzione dei lavori di consolidamento della via Decano Di Vincenti a salvaguardia e protezione del centro abitato, 1° stralcio.
(2000.16.916)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla dr.ssa Saggio Domenica per l'apertura del dispensario stagionale nella frazione di Capo Calavà del comune di Gioiosa Marea.


Con decreto n. 31560 del 13 aprile 2000, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la dr.ssa Saggio Domenica, titolare dell'omonima farmacia del comune di Gioiosa Marea, all'apertura del dispensario stagionale nella frazione di Capo Calavà del comune di Gioiosa Marea, per il periodo estivo dell'anno 2000 (21 giugno - 21 settembre).
(2000.16.938)
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Iscrizione nell'albo regionale degli enti ausiliari dell'as sociazione L'Oasi, con sede in Caltagirone.


Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 31677 del 28 aprile 2000, l'associazione L'Oasi, con sede in Caltagirone, è stata iscritta all'albo regionale degli enti ausiliari anche per la struttura residenziale ubicata in Caltagirone, Borgo Ventimiglia, contrada Piano Stella, nell'area pedagogico-riabilitativa e con una capacità ricettiva pari a 15 posti, per gli interventi indicati al punto 3 (soggiorno nelle comunità terapeutiche residenziali) del capo "Enti ausiliari e volontariato", paragrafo B del piano allegato alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 64 "Piano contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Primi interventi".
(2000.18.994)
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Sospensione del decreto 13 dicembre 1996, relativo all'autorizzazione al pubblico macello di Vizzini per la produzione di carne fresca bovina.


Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 31678 del 28 aprile 2000, è stata sospesa l'efficacia del decreto n. 20890 del 13 dicembre 1996, con il quale il pubblico macello di Vizzini (CT) era stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, quale impianto di limitata capacità per la produzione di carne bovina, identificato con il numero 039/M, ed iscritto nell'elenco regionale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94.
(2000.18.995)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta alla Raffineria di Milazzo S.p.A., con sede legale in Roma, per la realizzazione di lavori nello stabilimento sito nel comune di Milazzo.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 40/9 del 29 marzo 2000, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla Raffineria di Milazzo S.p.A., con sede legale in Roma, via Giorgione, per la realizzazione di un nuovo impianto desolforazione gasoli e adeguamento tecnologico impianti esistenti, nello stabilimento sito in contrada Mangiavacca nel comune di Milazzo, con prescrizioni.
(2000.18.993)
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Provvedimenti concernenti nulla osta per impianti di cave.


Con decreto n. 57/41 del 10 aprile 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Tre Elle s.r.l., con sede legale in Acate, per l'apertura di una cava di sabbia in contrada Piano Colla - casale nel territorio del comune di Acate (RG).
(2000.18.986)


Con decreto n. 60/41 del 10 aprile 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Faro Giuseppe, con sede legale in Palagonia, per l'apertura di una cava di tufo vulcanico in contrada Marineo nel territorio del comune di Licodia Eubea (CT).
(2000.18.987)


Con decreto n. 61/41 del 10 aprile 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 alla ditta Reitano Giuseppe, con sede legale in Agira, per l'ampliamento di una cava di calcarenite in contrada Baciante nel territorio del comune di Agira (EN).
(2000.16.958)


Con decreto n. 62/41 del 10 aprile 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Di Silvestro Calcestruzzi, con sede legale in Caltagirone, per il rinnovo di una cava di sabbia in contrada Favarella - piano Bellia nel territorio del comune di Caltagirone (CT).
(2000.18.988)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Roccamena.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 59/DRU dell'11 aprile 2000, ha approvato la variante al programma di fabbricazione del comune di Roccamena, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, adottata con delibere consiliari n. 41 del 9 settembre 1999 e n. 51 del 29 novembre 1999, avente per oggetto lavori di costruzione di un impianto sportivo polivalente nel comune di Roccamena. Adozione della localizzazione dell'opera pubblica, approvazione del progetto in linea amministrativa come variante al programma di fabbricazione.
(2000.16.941)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Villafrati.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 64/DRU del 13 aprile 2000, ha approvato la variante al programma di fabbricazione del comune di Villafrati per la realizzazione di 14 alloggi popolari, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, adottata con delibera di consiglio comunale n. 7 del 30 gennaio 1998, resa legittima dal CO.RE.CO. nella seduta del 12 febbraio 1998 con decisione n. 898/736.
(2000.16.940)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Cinisi.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 73/DRU del 20 aprile 2000, ha approvato ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica la variante al vigente programma di fabbricazione, di cui alla deliberazione consiliare n. 61 del 24 giugno 1999 del comune di Cinisi, resa legittima dal CO.RE.CO. nella seduta del 24 giugno 1999 al n. 2851/5667 avente per oggetto la realizzazione del prolungamento della via G. Orlando dalla via dell'Arco alla via Capacioto, art. 1, legge n. 1/78.
(2000.18.981)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Cinisi.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 74/DRU del 20 aprile 2000, ha approvato ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica la variante al vigente programma di fabbricazione, di cui alla deliberazione consiliare n. 42 del 23 aprile 1999 del comune di Cinisi, resa legittima dal CO.RE.CO. nella seduta del 24 giugno 1999 al n. 5851/5547 avente per oggetto la realizzazione dello sfondamento della via IV Novembre da via Imbriani alla strada vicinale Mineo, art. 1, legge n. 1/78.
(2000.18.980)
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Nulla osta alla ditta CO.V.AG. per i lavori di potenziamento del ciclo aziendale del proprio stabilimento sito in Menfi.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 75/9 del 14 aprile 2000, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, con prescrizioni, alla ditta CO.V.AG., con stabilimento in Menfi (AG) contrada Fiori-Mandrazzi, per i lavori di potenziamento del ciclo aziendale dello stabilimento anzidetto.
(2000.18.989)
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Nulla osta alla Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto nel comune di Siracusa.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 87/IX del 20 aprile 2000, ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), per la realizzazione del metanodotto Allacciamento G.I.A.P. s.r.l. DN100 (4") 12 bar da realizzarsi nel territorio del comune di Siracusa.
(2000.18.990)
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Nulla osta alla Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto nel comune di Floresta.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 88/IX del 20 aprile 2000, ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), per la realizzazione del metanodotto Allacciamento comune di Floresta DN150 (6") 75 bar.
(2000.18.991)
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Nulla osta all'Azienda municipalizzata acquedotto di Palermo, con sede legale in Palermo, per la realizzazione di opere idrauliche.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 125/9 del 21 aprile 2000, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, con prescrizioni, all'Azienda municipalizzata acquedotto di Palermo, con sede in Palermo, via Volturno, 2, per la realizzazione dell'impianto di potabilizzazione della sorgente Presidiana all'interno del serbatoio Molara di Termini Imerese e delle opere di collegamento in rete.
(2000.18.992)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autolinee in concessione.


Con decreto n. 56/2 TR del 14 aprile 2000, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e trasporti ha accordato per l'anno 2000 il rinnovo della concessione alla Autoservizi Jurato, con sede in Carlentini, della A.E. di Gran Turismo "Catania-Lentini-Necropoli-Pantalica-Palazzolo-Megara-Catania".
Con decreto n. 50/2 TR dell'11 aprile 2000, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato in via provvisoria l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, ad attuare l'unificazione dei fogli concessionali delle A.E. "Poggioreale-Mazara del Vallo-Marsala-Trapani" e A.E. "Mazara del Vallo-Marsala-Trapani" che pertanto viene denominata "Poggioreale-Mazara del Vallo-Trapani".
Con decreto n. 43/2 TR dell'11 aprile 2000, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato in via provvisoria la società Salvatore Lumia s.r.l. con sede in Agrigento nell'esercizio dell'autolinea "Montevago-S. Margherita-Menfi-Sciacca", limitatamente alla tratta Menfi-Sciacca, 4 cc. fer. sul percorso intero e 2 cc. fer.+3 cc. scol. "Menfi-Sciacca", sulla S.S. 115.
Con decreto n. 42/2 TR dell'11 aprile 2000, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha accordato per l'anno 2000 il rinnovo della concessione alla Giuntabus s.r.l., con sede in Messina, della A.E. di Gran Turismo "Milazzo Porto-Palermo-Monreale-Milazzo Porto".
Con decreto n. 41/2 TR dell'11 aprile 2000, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha accordato per l'anno 2000 il rinnovo della concessione alla Autoservizi Federico di Nicolò Federico, con sede in Caltagirone, della A.E. di Gran Turismo "Caltagirone-Etna".
Con decreto n. 40/2 TR dell'11 aprile 2000, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha accordato per l'anno 2000 il rinnovo della concessione alla Autoservizi Angelo & Raffaele Cuffaro & Co. s.r.l., con sede in Raffadali, della A.E. di gran turismo "San Biagio Platani-Sant'Angelo Muxaro-S. Elisabetta-Raffadali-AG-per Piano Battaglia".
Con decreto n. 39/2 TR dell'11 aprile 2000 l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha accordato per l'anno 2000 il rinnovo della concessione alla Etna Trasporti S.p.A., con sede in Catania, delle seguenti AA.EE. di gran turismo:
-  "Catania-Zafferana-Riposto-Lidi";
-  "Palermo Giarre-Etna (piano Provenzano);
-  "Ragusa-Catania-Etna (piano Provenzano);
-  "Catania-Aidone-Piazza Armerina-Scavi del Casale-Lago Pergusa".
Con decreto n. 37/2 TR dell'11 aprile 2000, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato in via provvisoria la ditta Sales di Saverio Pintaudi, con sede in Gela a ridurre il programma di esercizio dell'A.E. "Comitini-Grotte-Favara" mediante la soppressione di 1 cc. feriale sul percorso intero.
Con decreto n. 35/2 TR dell'11 aprile 2000, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato la società Stassi Saverio & Co. s.n.c., con sede in Contessa Entellina, ad intensificare il programma di esercizio dell'A.E. "Contessa Entellina-Corleone-Palermo" mediante l'aggiunta di n. 1 cc. FER. con partenza alle 13,30 da Contessa Entellina e alle 17,00 da Palermo.
(2000.16.945)
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STATUTI

Statuto del comune diSan Piero Patti - Modifica.


Nello statuto del comune di San Piero Patti, pubblicato nel S.S. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 14 agosto 1993 (modificato vedi S.S. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 3 giugno 1995) va apportata la seguente ulteriore modifica.
L'art. 35 da sostituire con il seguente:

Art.  35
Funzioni del segretario comunale

Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali.
Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne, egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori, ai singoli consiglieri ed ai responsabili dei servizi anche in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e di referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
Il segretario comunale è titolare delle seguenti funzioni e competenze:
-  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, qualora non sia stato nominato il direttore generale;
-  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
-  sottoscrive le deliberazioni adottate dagli organi collegiali dell'ente, ne cura la pubblicazione e ne rilascia attestazione di esecutività;
-  roga i contratti nei quali il comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
-  emana direttive generali e circolari in ordine alla conformazione di atti e procedure a normative legislative e regolamentari;
-  esprime pareri, anche per iscritto, in ordine a problemi di natura amministrativa a richiesta degli organi dell'ente e dei responsabili dei servizi;
-  formula proposte per migliorare l'assetto organizzativo del personale e suggerisce provvedimenti di mobilità del personale;
-  adotta gli atti di amministrazione e gestione, compresa la responsabilità del procedimento disciplinare, concernenti i responsabili dei servizi, qualora non sia stato nominato il direttore generale;
-  convoca e presiede la Conferenza dei responsabili dei servizi, qualora non sia stato nominato il direttore generale;
-  definisce, sentita la Conferenza dei responsabili dei servizi, eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi qualora non sia stato nominato il direttore generale;
-  può presiedere il nucleo di valutazione;
-  può essere designato responsabile della gestione del contenzioso del lavoro;
-  ha potere di avocare l'adozione di provvedimenti o atti di gestionali di competenza dei responsabili dei servizi in caso di persistente inerzia degli stessi, su richiesta del sindaco, e previa diffida, nel caso non sia nominato il direttore generale;
-  può segnalare, su richiesta di terzi o su propria iniziativa, al sindaco ed ai responsabili interessati, eventuali profili di non conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti presenti in atti dell'amministrazione al fine di un riesame degli stessi;
-  esercita le ulteriori funzioni previste dallo Statuto, da regolamenti o conferiti dal sindaco.
Modifica apportata dal consiglio comunale con delibera n. 34 del 18 aprile 2000, approvata dall'organo tutorio l'11 maggio 2000, ai nn. 2752/2712.
(2000.21.1118)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 8 giugno 2000, n. 1026.
Misure di prevenzione per il controllo della Rickettsiosi - Direttive.
Ai direttori generali dalle AA.SS.LL. della Sicilia
Ai sindaci della Regione
Ai capi settori I.P. AA.SS.LL. della Sicilia
Ai capi settori sanità pubblica veterinaria AA.SS.LL. della Sicilia
Ai CO.RE.CO. provinciali e regionale
La Rickettsiosi in Sicilia meglio nota come febbre bottonosa (Mediterranean spotted fever, MSF) è una rickettsiosi appartenente al gruppo delle cosiddette "febbri maculose" (spotted fever group rickettsiosis).
La febbre bottonosa sarà indicata nel presente testo con la sigla FB.
Questa zoonosi in Italia è sostenuta da Rickettsia coonori e trasmessa all'uomo, implicato accidentalmente nel ciclo naturale (considerato un "ospite terminale" non importante nel sostenere la catena epidemiologica), mediante il morso-puntura della zecca (nella grande maggioranza dei casi il Rhipicephalus sanguineus, RS).
In effetti Rickettsia coonori colonizza le zecche quasi sempre appartenenti al genere Ixodidae e si trasmette per via transovarica alle successive generazioni di zecche o attraverso il morso-puntura della zecca a molte specie di animali domestici e selvatici che da un lato assicurano la sopravvivenza dell'artropode e dall'altro possono fungere da serbatoio di rickettsie. Da oltre un decennio in diverse parti del mondo, vengono segnalate riaccensioni di morbosità per le rickettsiosi del gruppo febbri maculose, unitamente alle osservazioni di modifiche epidemiologiche che hanno permesso di registrare l'insorgenza di focolai di malattia in regioni solitamente esenti; tutto ciò ha dato un nuovo e più grande impulso allo studio di questo gruppo di malattie.
La nostra Regione, in accordo con tutti i dati epidemiologici, è segnalata come la più esposta, come peraltro dimostra l'alto numero di casi di MSF notificati nel 1999 essendosi modificato tra l'altro nel tempo il target dei casi trasformandosi da prevalentemente "malattia professionale" ad "holiday desease".
Serbatoio riserva d'infezione
La riserva d'infezione è costituita, come abbiamo avuto modo di vedere, dalle zecche (maschi e femmine) soprattutto del genere Ixodidae che rimangono infette per tutta la loro vita e le cui femmine trasmettono le ricket-tsiae per via transovarica (serbatoio di lunga durata). Comunque non è necessario l'intervento dei mammiferi per il mantenimento dell'agente in natura. I microrganismi possono essere trasmessi agli animali (cani, gatti, ratti, conigli, ovini) che quindi, in qualche modo, possono essere inclusi fra i "reservoirs" (serbatoio di breve durata), limitatamente al breve periodo (7-10 gg.) in cui è presente la rickettsiemia. Nel cane e negli animali la trasmissione della rickettsia dà luogo solo all'infezione (o malattia) in apparente, mentre nell'uomo determina spesso, ma non obbligatoriamente, la malattia. Per quel che concerne la Sicilia, alcuni studi (determinazione del test all'endolinfa, immunofluorescenza diretta ed inoculazione in cavia) hanno permesso di dimostrare la presenza di Rickattsie nel 20% delle zecche del genere R. sanguineus.
Artropode vettore
In Italia il più importante è senz'altro il Rhipicephalus sanguineus (RS), anche se altre zecche dure (xodes ricinus) o molli (argas reflexus) sono state, talvolta, chiamate in causa nella trasmissione dell'infezione.
Il maschio del R.S. lungo sino a 3 mm. ha un corpo ovale, di colore rosso-brunastro; la femmina è più lunga di 1 mm e larga sino a 7 mm; ha una tinta variabile dal grigiastro al giallastro al rosso-brunastro. Maschi e femmine sono dotati di occhi piccoli e di colore molto chiaro. Nel maschio di queste zecche il margine posteriore dello scudo è ornato da festoni, il corto rostro ha una base esagonale e larga. Il R.S. può svolgere il suo ciclo vitale su svariati ospiti, ma di solito, sia da larva che da ninfa o da adulto si ritrova soprattutto su cani. Le femmine fecondate e rigonfie di sangue abbandonano l'ospite e cadono a terra, dove dopo 4 giorni di quiescenza, depongono le uova. Ad una temperatura di 25°C, entro tre settimane nascono le larve esapodi, che si attaccano ad un nuovo ospite, che a sua volta verrà abbandonato dopo altri 4-5 giorni per la nuova mutazione in ninfe ottapodi. Nel giro di qualche settimana, e dopo avere consumato altro sangue in un altro animale, si trasformano in adulti. Il ciclo biologico di sviluppo si completa in circa 1 anno.
Con l'avvicinarsi della cattiva stagione, sia le ninfe che gli adulti si nascondono nel terreno e nei suoi anfratti, sino a quando le condizioni climatiche saranno più favorevoli. La loro vita media si aggira attorno a 18-24 mesi.
La struttura anatomica che permette all'artropode di attaccarsi all'animale od all'uomo è rappresentata dal "rostro" costituito dall'ipostoma, con file traverse di dentelli ricurvi all'indietro per meglio ancorarsi alla cute dell'ospite, nonché dai cheticeri e dai pedipalpi, strutture che permettono all'ipostoma di penetrare agevolmente e che garantiscono un supporto ottimale alla zecca durante il suo pasto.
Non vi sono studi esaurienti di entomologia acarina in Sicilia, i generi identificati sono: sanguineus R. bursa, Hyalomma marginatum, etc.
Epidemiologia ambientale
La zecca trova il suo habitat più favorevole nelle zone extraurbane, nel sottobosco, nei luoghi umidi, negli anfratti e comunque nei posti in cui ha un'alta probabilità di incontrare animali da attaccare per il suo pasto ematico.
Mentre precedentemente queste condizioni ideali si rinvenivano attorno alle "masserie", negli ultimi anni, a causa della urbanizzazione delle zone costiere, con la costruzione di numerosissime residenze estive, delle riserve naturali, l'abbandono sempre più esteso della coltivazione delle campagne, unitamente alla affermazione di particolari forme di turismo (agriturismo, campings e villaggi vacanza, trekking, cicloturismo, ecc.), si è verificato un aumento notevole delle possibilità di incontro uomo-zecca.
Tra le zone più a rischio devono considerarsi in città le aree urbane di periferia degradate (giardini non coltivati, case diroccate, muri non intonacati etc.) e non i villaggi turistici urbanizzati al massimo (perché luoghi bonificati e cementificati) e dove il verde è solitamente destinatario di attente cure. A ciò va aggiunto, specie in alcune zone costiere siciliane, l'abitudine che diversi proprietari di piccoli allevamenti hanno acquisito, di portare i propri animali a pascolare sulle spiagge o nelle zone limitrofe ad insediamenti urbano-turistici, provvedendo, in questa materia, alla disseminazione del parassita in ambienti un tempo risparmiati dall'invasione.
Questo permette di spiegare il fatto che la Febbre bottonosa, una volta considerata malattia "professionale" ed appannaggio di alcune categorie (braccianti, pastori, contadini, peraltro forse già ampiamente immunizzati). D'altro canto non è azzardato ipotizzare una maggiore colonizzazione delle città da parte delle zecche che possono trovare un habitat non ostile nelle vaste aree verdi spesso incolte ed abbandonate che caratterizzano sempre di più le periferie, e non solo, delle nostre città. L'artropode peraltro può comodamente essere veicolato da cani randagi nonché da gatti e da topi che spesso popolano queste zone.
Le zecche sono particolarmente resistenti ai disinfestanti, per cui si richiedono elevatissime concentrazioni di detti prodotti con il risultato di inquinare massivamente il territorio trattato, creando una nuova fonte di pericolo per gli esposti (uomini ed animali).
Ne consegue che la bonifica del territorio deve essere fatta mediante discerbatura e combustione su posto del materiale per evitare il diffondersi delle zecche.
Epidemiologia regionale
La Rickettsiosi è una malattia endemica della Regione siciliana che ha mostrato negli ultimi anni un trend progressivamente decrescente, si è passati infatti dai 653 casi denunciati nel 1995, ai 561 casi del 1996, ai 519 casi del 1997, ai 453 casi del 1998 mentre nel 1999 si è assistito ad un improvviso e non giustificato aumento perché si sono registrati n. 711 casi (vedi Tab. 1).
La malattia ha la sua massima incidenza nel periodo giugno-ottobre e ciò è facilmente spiegabile perché in diretta relazione al ciclo vitale delle zecche. Infatti dei 711 casi del 1999, 655 si sono registrati nel periodo giugno-agosto, con un picco massimo di 266 casi nel mese di agosto.
In tutti gli anni, sulla scorta delle notifiche, la provincia maggiormente interessata dalla malattia come numero assoluto di casi è risultata la provincia di Palermo. Mentre come si vede dalla tab. 2 il tasso di incidenza regionale del 14,1% è con un range molto elevato di oscillazione, si va dal 30,7 di Siracusa al 6,5 di Catania.
Le province dove si sono registrate le incidenze più elevate, sono in ordine decrescente:
-  Siracusa      30,7% 
-  Enna      28,1% 
-  Agrigento      21,8% 
-  Trapani      19,3% 
-  Caltanissetta      18,5% 

Seguono con percentuali di incidenza del 10% circa le province di Palermo, Messina, Ragusa ed infine la provincia di Catania con il 6,5% di incidenza.
Il rapporto delle sequenze temporali dal '95 ad oggi, come già detto, rende non chiara la recrudescenza attuale che fa assumere all'infezione una dignità di vera epidemia, l'esplosione dei casi registrati nel 1999 potrebbe essere spiegabile per il sommarsi di una serie di concause quali:
1) parziale sottonotifica degli anni precedenti fino al '98;
2) effetto traino provocato dalla campagna allarmistica effettuata dalla stampa;
3) stagione estiva particolarmente calda e siccitosa;
4) randagismo;
5) pastorizia;
6) ridotti o assenti interventi di pulizia, discerbamento da parte dei comuni;
7) diagnostica di caso, alcune volte esclusivamente basata sui segni clinici, anche se non sempre certi, altre volte sui dati sierologici;
8) dubbi sulla sierologia classica usata, Weil Felix;
9) nei casi mortali molto spesso, come si è dimostrato, non si è potuto procedere ad una diagnosi di certezza.
Per quanto concerne i quattro casi mortali registrati nel 1999 si precisa che i quattro pazienti sono giunti all'osservazione medica con notevolissimo ritardo e sono deceduti per C.I.D. (Coagulazione intravasale disseminata).
A tutti i pazienti è stata fatta la ricerca con immunofluorescenza indiretta per R. Conorii e R. Mooseri che è risultata negativa, ne consegue che la diagnosi è stata posta solo su base clinica.
Manifestazioni cliniche
La FB può avere, anche se raramente, un decorso fulminante ma solitamente la malattia si manifesta con la classica triade sintomatologica che comprende: "febbre-esantema-tache noire":
-  febbre: si rileva nel 100% dei casi; insorge in terza-quarta giornata, è di tipo continuo o continuo-remittente e può raggiungere livelli di 39-40°C associata a mal di testa, mialgie e sintomi respiratori;
-  esantema: insorge in quarta-quinta giornata, è di tipo maculo-papuloso nodulare diffuso con caratteristico coinvolgimento delle regioni palmo-plantari. Si riscontra nel 97% dei casi e talora si associa ad enantema. Sono descritte forme pauci-eruttive ed anesantematiche;
-  tache noire: lesione cutanea escariotica corrispondente al punto d'ingresso delle rickettsie in seguito al morso-puntura della zecca. E' presente nel 52% dei casi di F.B. ed è equamente distribuita in sedi esposte e coperte. Può essere poco evidente ed assumere le caratteristiche di una papula con piccola depressione crateriforme centrale ma più spesso si presenta con una crosta nerastra circondata da un alone eritemato-edematoso leggermente desquamante.
Diagnosi di laboratorio
La sieroagglutinazione di Weil-Felix fornisce, nelle prime due settimane, un contributo assai modesto alla diagnostica della rickettsiosi: ultimamente, peraltro, l'affidabilità di tale diagnostica è messa sempre più in discussione. Attualmente le metodiche più specifiche sono rappresentate dalla immunofluorescenza indiretta su siero con uso di Ab monoclomali, il test Elisa, la PCR su siero o su "skin specimen".
Diagnosi e definizione di caso
Data la difficoltà della esecuzione routinaria di tests diagnostici di laboratorio affidabili, la diagnosi rimane eminentemente clinica:
-  caso sospetto: febbre + esantema tipico (in periodo epidemico);
-  caso: febbre + esantema tipico + tache noire e/o anamnesi di puntura di zecca;
-  caso confermato: febbre + esantema tipico o tache noire o anamnesi di puntura di zecca confermato dagli esami di laboratorio (come sopra specificati).
Interventi preventivi
Intervento sui "reservoirs":
-  coinvolgimento del servizio veterinario per il controllo mirato e capillare di tutti gli allevamenti ovi-caprini e bovini e degli animali parassitati più frequentemente dalle zecche;
-  informazione e sensibilizzazione dei possessori di animali domestici sulle modalità di trasmissione della malattia e sulle cure da dedicare agli animali ed all'ambiente che li ospita;
-  periodica ed accurata derattizzazione e, ove possibile, intensificazione della lotta al randagismo canino;
Intervento sul territorio:
-  divieto di pascolo e/o transito degli armenti sulle spiagge e zone viciniori in prossimità degli insediamenti turistico-stagionali;
-  pulizia ordinaria e straordinaria di tutti gli insediamenti abitati con particolare attenzione alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani volta ad evitare il richiamo del cibo per svariati randagi;
-  discerbatura e decespugliazione frequente delle zone incolte sia urbane che extraurbane dell'abitato per togliere "spazio vitale" alle zecche; contestualmente procedere in loco all'immediata distruzione col calore del materiale asportato per non diffondere le zecche;
-  pulizia delle spiagge da iniziare precocemente e comunque prima dell'inizio della stagione balneare.
-  apposizione nelle aree infestate da zecche da parte del Comune di cartelli ben visibili indicanti il pericolo da infestazione da zecche.
E' proibita la disinfestazione perché inefficace, pericolosa e costosa (vedi paragrafo Epidemiologia ambientale).
Educazione sanitaria:
-  informazione sui rischi legati alla vita all'aperto ed alla frequentazione di ambienti esposti;
-  la popolazione deve essere informata dal sindaco, sentiti i responsabili sanitari dell'ufficio igiene pubblica del comune dell'esistenza di zone infestate da zecche e, quindi, della possibilità di contrarre la Rickettsia;
-  quando si entra in una zona, anche sospetta, che sia infestata di zecche bisogna coprire le braccia, le gambe e le altre zone esposte. Una buona misura è quella di infilare i pantaloni dentro le calze e abbottonare i polsi e il colletto delle camicie e degli indumenti;
-  educazione all'autoesame per la ricerca di zecche nei vestiti e nelle parti esposte, nel cavo ascellare, testa, collo, ecc.;
-  le zecche, una volta scoperte devono essere rimosse immediatamente, avendo cura di non schiacciarle per non causare l'infezione. La zecca deve essere presa con una pinzetta sottile, il più vicino possibile alla pelle e rimossa tirando dolcemente verso l. In mancanza di una pinzetta si potranno utilizzare le dita dopo averle protette con della carta;
-  anche gli animali domestici devono essere controllati giornalmente e le zecche scoperte rimosse.
In caso di esposizione anche se sospetta bisogna rivolgersi immediatamente al proprio medico curante o alla guardia medica o all'ufficio di igiene pubblica del comune che impartirà gli opportuni consigli in quanto il trattamento tanto più è efficace quanto più è tempestivo.
Denuncia obbligatoria:
-  sensibilizzazione del medico di base e del medico ospedaliero per la denuncia, quanto più precoce possibile al servizio di igiene pubblica, dei casi di F.B. certi o anche solo sospetti.
Inchiesta epidemiologica:
-  consequenziale al punto precedente; i servizi di I.P. dovranno rapidamente raccogliere i dati utili (professione, possesso di animali, viaggi od escursioni) che possono in ogni modo permettere di stilare annualmente l'andamento epidemiologico dell'infezione.
Disposizioni finali
Ogni altra disposizione in merito anche se recentemente emanata è immediatamente revocata.
La presente direttiva viene inviata alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I con urgenza.
  L'Assessore: LOMONTE Allegati 

RICKETTSIOSI IN SICILIA

  Anno Casi Incidenza 
  1995 653 12,9 
  1996 561 11,1 
  1997 528 10,4 
  1998 459 9,1 
  1999 711 14,1 

RICKETTSIOSI
(dati gennaio-dicembre 1999)

Provincia     Casi Incidenza 
Agrigento      105 21,8 
Caltanissetta      50 18,5 
Catania      69 6,5 
Enna      56 28,0 
Messina      66 10,5 
Palermo      129 10,3 
Ragusa      30 10,0 
Siracusa      123 30,7 
Trapani      83 19,3 
Totale      711 14,1 

(2000.23.1244)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 11 maggio 2000.
Piano sanitario regionale 2000/2002.


Nel provvedimento di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 2 giugno 2000, a pag. 56, punto 8.18 - Impegno ad integrare la legislazione sanitaria vigente, è stato omesso quanto segue:
«Entro 180 giorni dall'emanazione del presente Piano, il Governo della Regione è impegnato a predisporre tutti i disegni di legge necessari per integrare la legislazione regionale vigente rispetto ai contenuti del presente Piano.
(2000.21.1120)
».
(2000.21.1120)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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