REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 GIUGNO 2000 - N. 27
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 17 aprile 2000.
Modalità per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 6 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.
  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 13 aprile 2000.
Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Partanna.  pag.


DECRETO 13 aprile 2000.
Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Santa Lucia del Mela  pag.


DECRETO 14 aprile 2000.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Carrangiaro Scioltabino in agro di Enna  pag.


DECRETO 14 aprile 2000.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Cannavera in agro di Monreale  pag.


DECRETO 2 giugno 2000.
Approvazione del bando pubblico per la presentazione di istanze di assegnazione ai produttori zootecnici siciliani di quantitativi di riferimento individuali disponibili alla riserva della Regione siciliana, rispettivamente per le campagne 1999/2000 e 2000/2001  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 6 dicembre 1999.
Modifica del decreto 23 luglio 1999, concernente Misura 3.4 del POP Sicilia 1994-1999. Finanziamento per interventi a favore delle Università degli studi di Catania, Messina e Palermo  pag. 10 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 12 aprile 2000.
Rettifica del decreto 28 dicembre 1999, concernente autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana  pag. 11 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 16 marzo 2000.
Rideterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati ai giornalisti da assumere negli uffici stampa degli enti locali della Sicilia  pag. 12 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 2 marzo 2000.
Rettifica della graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione del contributo per l'acquisto della prima unità abitativa relativa alla provincia di Messina.  pag. 13 

Assessorato della sanità

DECRETO 30 maggio 2000.
Determinazione del calcolo del rapporto ottimale ai fini dell'individuazione delle zone carenti di medicina generale, limitatamente al 2° semestre 1998 ed al 1° semestre 1999  pag. 14 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 14 aprile 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore consortile del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Enna  pag. 14 


DECRETO 18 aprile 2000.
Approvazione del programma costruttivo - Settore nord della zona censuaria n. 1, adottato dal comune di Palma di Montechiaro  pag. 15 


DECRETO 26 aprile 2000.
Autorizzazione al Consorzio di bonifica n. 7 di Caltagirone per l'esecuzione dei lavori per il completamento degli interventi a difesa dell'invaso Don Sturzo.   pag. 16 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 10 marzo 2000.
Esclusione di alcune iniziative dall'elenco dei beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27  pag. 19 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina di componenti della commissione provinciale espropriazioni di Caltanissetta  pag. 20 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti riconoscimento di acquirenti di latte bovino e loro iscrizione al relativo albo regionale.   pag. 20 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili ubicati nella zona archeologica della necropoli di Tranchina nel comune di Sciacca  pag. 20 
Espropriazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili costituenti il complesso monumentale di Maredolce sito nel comune di Palermo  pag. 20 
Espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili ubicati nella zona archeologica di Himera nel comune di Termini Imerese  pag. 20 
Espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili ubicati nell'area archeologica del centro storico nel comune di Catania  pag. 20 

Assessorato della cooperazione, del commercio, del l'artigianato e della pesca:
Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Labor, con sede in Castelvetrano  pag. 21 
Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Agrigento  pag. 21 
Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Trapani  pag. 21 
Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Catania  pag. 22 
Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Palermo  pag. 23 
Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Messina  pag. 23 
Nomina del commissario ad acta presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane di Catania.  pag. 24 

Assessorato dell'industria:
Sostituzione di un componente effettivo del collegio dei revisori del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Agrigento  pag. 24 

Assessorato dei lavori pubblici:
P.O.P. Sicilia 1994-1999 - Misura 3.1 - Interventi finalizzati all'approvvigionamento idrico - Rettifica  pag. 24 
Concessione di un finanziamento al comune di Canicattì per la sistemazione di una fognatura  pag. 24 
Concessione di un finanziamento al comune di Canicattì per l'esecuzione di lavori nella villa comunale  pag. 24 
Concessione di un finanziamento al comune di Canicattì per la realizzazione di lavori stradali  pag. 24 
Concessione di un finanziamento al comune di Casteltermini per il miglioramento della funzionalità di una rete fognaria  pag. 25 
Determinazione del limite massimo di reddito annuo del nucleo familiare per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per l'anno 2000  pag. 25 
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Agrigento relativa a lavori urgenti per la riparazione di una condotta di collegamento acqua dissalata  pag. 25 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la manodopera agricola di Catania  pag. 25 

Assessorato del territorio e dell'ambiente
Nulla osta alla ditta Peviani Frutta s.r.l., con sede legale in Milano ed amministrativa a Chioggia, per la realizzazione di uno stabilimento per la lavorazione ed il confezionamento di prodotti ortofrutticoli nel comune di Ispica.  pag. 25 
Concessione al Consorzio di sviluppo industriale di Catania del nulla osta per la realizzazione di opere stradali  pag. 25 
Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per il progetto relativo a lavori stradali nel comune di Monterosso Almo  pag. 25 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 25 
Provvedimenti concernenti approvazione del progetto di recupero ambientale di una cava di rosticci di zolfo nel comune di Racalmuto  pag. 25 
Approvazione del progetto definitivo di recupero ambientale di una cava di sabbia sita nel comune di Naro.  pag. 26 
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di S. Giuseppe Jato  pag. 26 
Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per la realizzazione di lavori stradali  pag. 26 
Rettifica del decreto 9 luglio 1999, relativo alla concessione alla ditta Italcementi S.p.A. del nulla osta all'impianto di una cava di calcare nel comune di Porto Empedocle.  pag. 26 
Rettifica del decreto 11 ottobre 1999, relativo alla concessione alla ditta Società Ancione Antonino S.p.A. del nulla osta all'impianto di una cava di calcare nel comune di Ragusa  pag. 26 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Ciminna  pag. 26 
Nulla osta al comune di Gibellina per il progetto relativo alla costruzione di un canale di gronda  pag. 26 

Autorizzazione alla società cooperativa a r.l. Cantina sociale Castelvetrano per l'utilizzo di fanghi di depurazione.
  pag. 26 
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Buseto Palizzolo  pag. 26 
Approvazione di variante al piano di fabbricazione del comune di Paceco  pag. 26 
Nulla osta alla ditta Later siciliana S.p.A., con sede in Palermo, per il potenziamento del ciclo di produzione aziendale dello stabilimento industriale sito nel comune di Collesano  pag. 26 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessio-ne  pag. 27 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 19 maggio 2000, n. 284.
Legge 14 febbraio 1992, n. 185, articolo 3, comma 2, lett. d), e articolo 4 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, siccità settembre 1998 - settembre 1999. Precisazioni  pag. 27 


CIRCOLARE 19 maggio 2000, n. 285.
Legge 14 febbraio 1992, n. 185, articolo 3, comma 2, lett. d), e articolo 4. Circolare assessoriale n. 193/95. Precisazioni  pag. 28 

Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 26 maggio 2000, n. 5.
Legge regionale n. 18 del 19 agosto 1999 - Espletamento pubblici concorsi  pag. 28 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 12 aprile 2000, n. 1020.
Progetto regionale su prevenzione morbillo, parotite, rosolia  pag. 29 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Presidenza

Vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine ai sensi della legge n.560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96  pag. 31 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

CIRCOLARE 27 marzo 2000, n. 2.
Quadro di classificazione delle entrate della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 settembre 1999.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 17 aprile 2000.
Modalità per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 6 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive integrazioni e modifiche;
Visto l'art. 7 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, che istituisce alle dirette dipendenze del Presidente della Regione l'"Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa";
Visto l'art. 6 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, che autorizza il Presidente della Regione a corrispondere indennizzi "una tantum" di importo variabile, da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 100 milioni, in favore di soggetti innocenti, che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa professionale, politica, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio della regione o a danno di residenti nel territorio regionale;
Ritenuto opportuno determinare le modalità di erogazione degli interventi di cui sopra;
Decreta:


Art. 1

1)  L'istanza di ammissione al contributo di cui all'art. 6 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, indirizzata alla Presidenza della Regione - Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa - Palazzo d'Orleans - Palermo, deve essere presentata dagli interessati e, in caso di morte, dai familiari aventi diritto, e deve contenere:
a)  il codice fiscale;
b)  la rinuncia ad ogni altro beneficio economico concedibile da enti pubblici in relazione al danno subito;
2)  La sottoscrizione dell'istanza deve essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
3)  All'istanza devono essere allegati:
a)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'istante, o, in caso di morte, i familiari, attestino di non aver fatto analoga richiesta, nè di aver goduto di benefici in relazione al medesimo danno subito;
b)  copia della denuncia all'autorità competente.

Art. 2

1)  Il Presidente della Regione, avvalendosi dell'Ufficio speciale, dopo avere ricevuto le istanze, di cui all'art. 1, comma 1, corredate degli allegati di cui al comma 3, procederà ad esaminare la documentazione prodotta e ad accertarne i requisiti.
Successivamente procederà a chiedere alla competente prefettura il rilascio di una relazione in ordine alla natura che ha cagionato il danno. La suddetta relazione dovrà evidenziare che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo e che lo stesso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità.
Il contributo di che trattasi è subordinato all'acquisizione del verbale medico rilasciato dall'autorità sanitaria, competente per territorio, che all'uopo sarà investita, dall'Ufficio speciale, attestante la percentuale di invalidità riconosciuta alla vittima.
2)  L'indennizzo "una tantum" previsto da un minimo di lire 5 milioni fino ad un massimo di lire 100 milioni, da concedere con decreto del Presidente della Regione, sarà determinato in relazione all'entità del pregiudizio fisico subito, commisurato alla percentuale di invalidità riconosciuta dall'autorità sanitaria, competente per territorio, secondo il seguente criterio
-  L. 5.000.000, a titolo di importo fisso, spettante a tutti i soggetti riconosciuti vittime;
- sulla parte rimanente, pari a L. 95.000.000, si applicherà una percentuale pari al grado di invalidità riconosciuta;
-  in caso di morte spetterà l'importo massimo, pari a L 100.000.000.
3)  Al fine della predisposizione dei decreti di concessione degli indennizzi di che trattasi, ogni sei mesi il Presidente della Regione predispone un progetto di riparto degli stessi, entro i limiti previsti per semestre, dello stanziamento iscritto nel pertinente capitolo di bilancio, per l'anno corrente, corredato da idonea relazione illustrativa, che sarà trasmesso alla commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.
Nell'ipotesi in cui la quota relativa allo stanziamento del semestre dovesse risultare superiore al fabbisogno indicato nel pertinente progetto di riparto, si procederà ad effettuare una riliquidazione del quantum non liquidato alle vittime, inserite nello stesso, poiché lo stanziamento non era risultato sufficiente.

Art. 4

1)  Si procederà al recupero totale del contributo nelle seguenti ipotesi:
-  dovesse essere accertata la non ascrivibilità dei danni subiti alla mafia o alla criminalità;
- altro ente abbia provveduto alla concessione di analoghi benefici.
2)  Si procederà, invece, al recupero parziale del contributo, per la sola parte corrispondente al rimborso ottenuto, qualora i responsabili risarciscano i danni provocati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 aprile 2000.
  CAPODICASA 

(2000.16.952)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 13 aprile 2000.
Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Partanna.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in particolare l'art. 41, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro venatorie;
Visto, inoltre, il 4° comma dell'art. 41 della stessa legge, che distingue le zone cinologiche stabili in zona A in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e "zona B", in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, nonché la documentazione allegata con la quale propone l'individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Partanna in contrada Magaggiari;
Visto il verbale della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani redatto a seguito di sopralluogo effettuato dal funzionario della predetta Ripartizione, geom. Salvatore Pace in data 21 maggio 1999 dal quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificata zona B, perché in essa è stata riscontrata presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e che il territorio ha le caratteristiche faunistico ambientali richieste dalla legge;
Visto il consenso espresso dal proprietario e conduttore sig. Lombardo Giuseppe, reso con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 18 maggio 1999;
Visto il verbale della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani prot. n. 417 del 18 febbraio 2000, concernente l'acquisito parere favorevole dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste, convocati ai sensi della circolare prot. n.7321 del 15 dicembre 1998 e dell'ultimo capoverso del paragrafo 2.5 del Piano regionale faunistico-venatorio 1998-2002;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani prot. n. 3071 del 23 agosto 1999, con la quale trasmette la proposta di individuazione della zona cinologica stabile B pubblicata all'albo pretorio del comune di Partanna dal 30 luglio 1999 al 31 agosto 1999;
Vista la successiva nota della Ripartizione faunistico-venatoria in Trapani prot. n. 246 del 27 gennaio 2000, con la quale comunica che, trascorso il termine prefissato dalla pubblicazione dell'individuazione della zona cinologica all'albo pretorio del comune di Partanna, nessuna opposizione è stata presentata;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di potere procedere alla individuazione della zona cinologica di cui sopra nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al 7° comma dell'art. 41;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, nel fondo condotto dal sig. Lombardo Giovanni ricadente nel territorio comunale di Partanna contrada Magaggiari, identificato in catasto alla partita 13496, foglio 63, particelle 104, 106, 110, esteso Ha. 18.74.40, è identificata una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, classificata zona B.

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, nelle more dell'eventuale affidamento della zona cinologica, ne curerà la gestione, la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani Zona cinologica B - divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma 1°, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 aprile 2000.
  CUFFARO 

(2000.16.932)
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DECRETO 13 aprile 2000.
Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Santa Lucia del Mela.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 33 dell'1 settembre 1997;
Visto, in particolare, l'art. 41, comma 1°, legge regionale n. 33/97, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto il comma 4 dell'art. 41 della stessa legge che distingue le zone cinologiche stabili in zona A in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un abitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa e zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
Vista la nota della R.F.V. di Messina prot. n. 1466 pos. IV A/11 dell'11 maggio 1999 nonché la documentazione allegata, con la quale viene proposta l'individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento e l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio comunale di Santa Lucia del Mela (ME), nel foglio 33, particelle 96 e 132 per una superficie di Ha. 15.44.30;
Vista la relazione tecnica redatta a seguito di un sopralluogo effettuato da funzionario della R.F.V. di Messina in data 6 maggio 1999, dalla quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificata zona B perché in essa è stata riscontrata presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e il territorio ha le caratteristiche faunistico ambientali richieste dalla legge;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale i proprietari del terreno, signori Nastasi Salvatore e Nastasi Giovanni, danno il loro assenso affinché lo stesso venga utilizzato a zona di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;
Visto il verbale della R.F.V., di Messina del 24 marzo 1999, concernente l'acquisito parere favorevole dei rappresentati delle associazioni agricolo venatorie e ambientaliste convocati ai sensi della circolare prot. n. 7321 del 15 dicembre 1998 e dell'ultimo capoverso del paragrafo 2.5 del piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002;
Vista la nota della R.P.V. di Messina prot. n. 2361 del 7 ottobre 1999, con la quale viene trasmessa la proposta di individuazione della zona cinologica B, pubblicata all'albo pretorio del comune di Santa Lucia del Mela dal 10 agosto 1999 al 25 agosto 1999 e dalla quale si evince che trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della predetta proposta di individuazione nessuna opposizione è stata presentata ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 16;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di poter procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra nelle more della emanazione del regolamento di cui al 7° comma dell'art. 41 della già citata legge regionale n. 33/97;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, nel fondo di proprietà dei sigg.ri Nastasi Salvatore e Nastasi Giovanni, ricadenti nel territorio di Santa Lucia del Mela contrada Piano del Campo, identificato in catasto al foglio 33, particelle 96, 132, esteso Ha. 15.44.30, è identificata una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata zona B.

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La R.F.V. di Messina, nelle more di un eventuale affidamento della zona cinologica, ne curerà la gestione e la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Messina - zona cinologica B divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma 1, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 aprile 2000.
  CUFFARO 

(2000.16.933)
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DECRETO 14 aprile 2000.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Carrangiaro Sciol-tabino in agro di Enna.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto dellaRegione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie di cui all'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, così come modificata dalla legge regionale n. 15/98;
Vista la richiesta avanzata dal sig. Guagliardo Giuseppe, nato a Leonforte il 23 novembre 1936 e residente in Enna, via Sant'Agata, 58 di istituzione di un'azienda agro-venatoria in agro di Enna contrada Carrangiaro Scioltabino;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visto il verbale di accertamento redatto a cura della R.F.V. di Enna dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole per l'istituzione dell'azienda agro-venatoria Carrangiaro Scioltabino;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria di Enna datata 30 luglio 1999, prot. n. 4038;
Vista la nota n. prot. 6492/T-B87b del 5 novembre 1999 con la quale l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso sfavorevolmente il proprio parere in ordine all'istituzione della predetta azienda agro-venatoria esclusivamente per quanto attiene all'estensione del comprensorio che risulta comunque in linea con le previsioni normative in vigore nel territorio della Regione siciliana;
Ritenuto di dovere accogliere l'istanza;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n.17390/1999 del 27 dicembre 1999, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

E' istituita l'azienda agro-venatoria Carrangiaro Scioltabino in agro di Enna contrade omonime, estesa complessivamente Ha. 32.04.07, comprendente le particelle 2, 3, 4, 5, 104, 108, 121, 189, 191, del foglio di mappa n. 204 e la particella 19 del foglio di mappa n. 160.

Art. 2

E' fatto obbligo al sig. Guagliardo Giuseppe, nato a Leonforte il 23 novembre 1936, e residente in Enna, via Sant'Agata, 58, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, degli impegni assunti e di cui al precedente articolo, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazioni dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 aprile 2000.
  CUFFARO 

(2000.16.942)
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DECRETO 14 aprile 2000.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Cannavera in agro di Monreale.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto dellaRegione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie di cui all'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, così come modificata dalla legge regionale n. 15/98;
Vista la richiesta avanzata dalla sig.ra La Torre Giovanna, nata a Monreale il 19 ottobre 1932 ed ivi residente in strada provinciale 20 n. 34 (Giacalone), nella qualità di affittuaria dei terreni ricadenti in agro di Monreale, contrada Cannavera tendente ad ottenere l'istituzione di un'azienda agro-venatoria;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visto il verbale di accertamento redatto a cura della R.F.V. di Palermo dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole per l'istituzione dell'azienda agro-venatoria Cannavera;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo datata 27 novembre 1998, prot. n. 3356;
Vista la nota n. prot. 767/T-B87b del 16 febbraio 2000, con la quale l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso favorevolmente il proprio parere in ordine all'istituzione della predetta azienda agro-venatoria;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n.1701/2000 del 7 marzo 1999, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

E' istituita l'azienda agro-venatoria Cannavera in agro di Monreale contrada omonima, estesa complessivamente Ha. 63.75.80, comprendente le particelle 221 e 224 del foglio di mappa n. 57, le particelle 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 266, 304, 420, 421, 425, 426, 430, 431, 432 sub 4 e 9, 433 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 435 del foglio di mappa n. 62 del comune di Monreale.

Art. 2

E' fatto obbligo al concessionario sig.ra La Torre Giovanna, nata a Monreale il 19 ottobre 1932, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei requisiti di cui al decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, degli impegni assunti e di cui al precedente articolo, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazioni dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 aprile 2000.
  CUFFARO 

(2000.16.943)
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DECRETO 2 giugno 2000.
Approvazione del bando pubblico per la presentazione di istanze di assegnazione ai produttori zootecnici siciliani di quantitativi di riferimento individuali disponibili alla riserva della Regione siciliana, rispettivamente per le campagne 1999/2000 e 2000/2001.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il Regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante "Misure urgenti nel settore lattiero-caseario" e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 "Regolamento di esecuzione della legge n. 468/92";
Visto il decreto legislativo n. 411 dell'1 dicembre 1997, convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 1998, n. 5, recante "Disposizioni per gli accertamenti in materia di produzione lattiera";
Vista la legge 27 aprile 1999, n. 118 di conversione del decreto legge n. 43 dell'1 marzo 1999, in particolare l'art. 1, comma 21, il quale prevede che le quote rese disponibili dall'applicazione della legge n. 5/98, nonché a seguito dell'applicazione delle revoche e delle riduzioni di cui agli articoli n. 2 e 3 del D.P.R. n. 569/93 affluiscano alle singole regioni per essere riassegnate secondo criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse, a decorrere dal periodo 1999-2000;
Vista la nota prot. n. 3073/commissario liquidatore del 17 febbraio 2000, con la quale l'A.I.M.A ha comunicato l'ammontare della quota a valere sulla riserva regionale di cui al comma 21 del sopra citato art. 1, legge n. 118/99, pari a q.li 34.120 per le vendite dirette e q.li 19.170 per le consegne;
Visto il Regolamento CE n. 1256/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, di modifica del Regolamento CEE n. 3950/92, che stabilisce un aumento di quota nazionale a partire dal 1° aprile 2000;
Visto il decreto legge n. 8 del 4 febbraio 2000, convertito con legge n. 79 del 7 aprile 2000, recante "Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolamentazione provvisoria del settore lattiero-caseario", con il quale viene attribuita alla Regione siciliana la disponibilità di q.li 57.500 di quote latte destinato a consegne per essere riassegnate ai produttori operanti nel proprio territorio, a valere dal 1° aprile 2000;
Ritenuto opportuno incentivare ulteriormente i giovani agricoltori elevando dal 20% al 35% il volume della riserva loro destinata dalla legge n. 79/2000;
Ritenuto di dover riservare un quantitativo di q.li 2000 di quote ai giovani allevatori delle isole minori siciliane a valere sulla riserva di cui sopra;
Considerato che, per addivenire a dette assegnazioni nel più breve tempo possibile, è opportuno accelerare le relative procedure amministrative, considerando unitariamente i quantitativi che sono affluiti alla riserva regionale prevista dal comma 21, art. 1 della legge n. 118/99, nonché del decreto legislativo n. 8 del 4 febbraio 2000, convertito in legge n. 79/2000, e prevedere un unico bando pubblico, articolato in più sezioni;
Ritenuto di dovere stabilire il limite massimo delle assegnazioni, concordermente a quanto previsto dalla legge n. 468/92, art. 10, comma 3;
Ritenuto, quindi, di dovere individuare modalità e criteri per l'assegnazione dei quantitativi individuali di riferimento così come specificatamente indicato nell'allegato "bando pubblico per la presentazione di istanze di assegnazione ai produttori zootecnici siciliani di quantitativi di riferimento individuali, disponibili alla riserva della Regione siciliana ai sensi della legge n. 118/99 e del decreto legge n. 8 del 4 febbraio 2000 (legge n. 79/2000) rispettivamente per le campagne 1999/2000 e 2000/2001" che costituisce parte integrante del presente decreto;
Sentite le organizzazioni professionali agricole regionali, l'Associazione regionale allevatori della Sicilia e le associazioni produttori latte riconosciute;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

E' approvato il bando pubblico per la presentazione di istanze di assegnazione ai produttori zootecnici siciliani di quantitativi disponibili alla riserva della Regione siciliana ai sensi della legge n. 118/99 e del decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito con legge n. 79 del 7 aprile 2000, rispettivamente per le campagne 1999/2000 e 2000/2001.

Art. 2

Il presente decreto e il bando allegato, che costituisce parte integrante del decreto stesso, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 giugno 2000.
  CUFFARO 

Allegati
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI ASSEGNAZIONE AI PRODUTTORI ZOOTECNICI SICILIANI DI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO INDIVIDUALI, DISPONIBILI ALLA RISERVA DELLA REGIONE SICILIANA AI SENSI DELLA LEGGE 118/99 ART. 1, COMMA 21, E DEL DECRETO LEGGE 4 FEBBRAIO 2000, N. 8 (CONVERTITO CON LEGGE 7 APRILE 2000, N. 79), RISPETTIVAMENTE PER LE CAMPAGNE 1999/2000 E 2000/2001

Art. 1
Premesse

I quantitativi di latte resi disponibili alla riserva regionale:
a)  ai sensi della legge n. 118/99, art. 1, comma 21, per la campagna 1999-2000, pari a ql. 19.170 per le consegne e ql. 34.120 per le vendite dirette (sezione A);
b) a termini del decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, (convertito con legge 7 aprile 2000, n. 79) per la campagna 2000/2001 pari a ql. 57.500 a consegne (sezione B);
sono assegnabili come quota A ai produttori agrozootecnici siciliani interessati, previa richiesta degli stessi, secondo le prescrizioni di seguito specificate.

Art. 2
Criteri di attribuzione

I quantitativi da assegnarsi da parte della Regione siciliana sono i seguenti:
Sezione A. Ai sensi dell'art. 1, comma 21 della legge n. 118/99:
-  19.170 ql. di quota a consegne;
-  34.120 ql. di quota a vendite dirette ;
Sezione B. Ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 8/2000 (legge n. 79/2000):
-  57.500 ql. di quota a consegne.
Sezione A. Il quantitativo di detta sezione sarà assegnato ai richiedenti (giovani compresi) titolari di quota latte, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, punti da 1 a 9. Il quantitativo, distintamente per consegne e vendite dirette, sarà assegnato in percentuale sulla produzione commercializzata nella campagna 1998/99, (mod. L.1 e/o dichiarazione di vendita diretta) entro il limite della quota detenuta.
Sezione B. Il quantitativo di detta sezione pari a ql. 57.500 sarà ripartito nel modo seguente:
B.1. - il 65% pari a ql. 37.375 di consegne ai richiedenti conduttori di aziende (giovani compresi) titolari di quota latte, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, punti da 1 a 9. Il quantitativo sarà assegnato in percentuale sulla produzione commercializzata nella campagna 1998/99, (mod. L.1 e/o dichiarazione di vendita diretta) entro il limite della quota detenuta.
B.2. - il restante 35% pari a ql. 20.125 di consegne riservato ai giovani richiedenti con e senza quota sarà ripartito come di seguito specificato:
-  B.2.a. - ql. 2.000 a favore dei giovani produttori, con azienda ubicata nelle isole minori, titolari di quota e in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, punti da 1 a 9, non titolari di quota e in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, punti 2, 5, 6, 8, 9 e 10. Il quantitativo sarà assegnato in lotti da 100 ql. ciascuno, elevabili, in caso di mancanza di sufficienti richieste, fino a 350 quintali;
-  B.2.b. - ql. 3.000 in favore dei giovani richiedenti, titolari di quota e in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, punti da 1 a 9; il quantitativo sarà assegnato sulla produzione commercializzata nella campagna 1998/99, (mod. L.1 e o dichiarazione di vendita diretta) entro il limite della quota detenuta;
-  B.2.c. - il quantitativo di ql. 15.125 in favore dei giovani richiedenti, non titolari di quota e in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, punti 2, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 se allevatore di bovini razza autoctona e/o in via di estinzione (modicana e cinisara), secondo la seguente ripartizione:
-  B.2.c.1. - il 60% pari a ql. 9.075, ai giovani richiedenti che allevano bovini di bovini razza autoctona e/o in via di estinzione (modicana e cinisara). Il quantitativo sarà assegnato, tenuto conto delle priorità di cui all'art. 5, a lotti da 100 ql. ciascuno, elevabili in caso di mancanza di sufficienti richieste, fino a 350 quintali;
-  B.2.c.2. - il 40% pari a ql. 6.050 ai giovani richiedenti con bovini di razza diversa da quella di cui alla sezione B.2.c.1.
Il quantitativo sarà assegnato a lotti da 100 ql. ciascuno, elevabili, in caso di mancanza di sufficienti richieste, fino a 350 quintali.
In caso di mancanza di richieste sulla sezione B.2.a. la quota di che trattasi confluirà sulla sezione B.2.b. e B.2.c. in parti proporzionali; in caso di mancanza di richieste sulla sezione B.2.b. la quota confluirà sulla sezione B.2.c. e viceversa.
Le eventuali quote non assegnate nelle sopra citate sezioni confluiranno nella sezione B.1.

Art. 3
Requisiti ed impegni dei beneficiari

Possono presentare istanza coloro che:
1)  siano titolari di una quota (consegne e/o vendite dirette) in produzione nel periodo 1999/2000 e valida anche per la campagna 2000/2001;
2)  siano giovani allevatori di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40, alla data del 7 aprile 2000;
3) non abbiano venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte le quote di cui erano titolari nel corso degli ultimi tre periodi, 1997/98, 1998/99 e 1999/2000;
4)  abbiano conseguito in ciascuno dei periodi 1997/98 e 1998/99 una produzione commercializzata pari almeno all'80% della quota in loro possesso (consegne - vendite dirette);
5)  siano possessori di bestiame bovino da latte, identificato a norma del decreto n. 317/96 e di codice aziendale attribuito dalla competente A.U.S.L. e di allevamento ufficialmente indenne o in via di risanamento;
6)  siano possessori di partita I.V.A.;
7)  risultino titolari di un quantitativo di riferimento individuale globale non superiore al limite di 300 quintali annui per ettaro di superficie agraria utilizzata, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti e colture arboree in genere;
8)  si impegnino a non cedere a qualsiasi titolo in tutto o in parte la quota assegnata per cinque campagne consecutive a decorrere da quella 2000/2001; in caso di cessione non giustificata, la quota assegnata con il presente bando viene revocata e confluisce nella riserva regionale per essere riassegnata; si giustifica la cessione e si conserva la quota esclusivamente in caso di cambio di conduzione dell'intera azienda zootecnica, fermo restando, da parte del subentrante, il rispetto di tutti gli obblighi e le condizioni stabilite con il presente bando;
9)  assicurino la produzione dei quantitativi assegnati, la destinazione dello stesso al mercato e adeguate condizioni di salubrità e tecnico-produttive dell'allevamento;
10)  giovani allevatori, non titolari di quota e richiedenti i quantitativi di cui alle sezioni B.2.a, B.2.c.1, B.2.c.2, siano in possesso dei requisiti di cui alla legge 15 dicembre 1998 n. 441, siano conduttori di un'azienda agricola ricadente nel territorio della Regione siciliana, nonché iscritti nell'apposita gestione previdenziale;
11) richiedenti per la sezione B.2.c.1., allevino razze indigene o in via di estinzione (modicana e cinisara) e che abbiano l'allevamento sottoposto ai controlli funzionali ufficiali per la salvaguardia e miglioramento della razza.
Le aziende titolari di quota saranno sottoposte, periodicamente, a cura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, alle opportune verifiche tese a rilevare le condizioni di salubrità e tecnico-produttive, i quantitativi di latte prodotti e la regolare destinazione dello stesso.
In carenza di requisiti o operatività la quota sarà revocata e rientrerà nella riserva regionale.
Dell'assegnazione di quota verrà data comunicazione al richiedente, con lettera raccomandata A/R, all'A.I.M.A., attraverso l'apposito sistema informativo e all'A.P.L. in caso di produttore associato.
Con tale comunicazione saranno richiesti i documenti comprovanti le dichiarazioni sottoscritte in domanda.
La mancata presentazione dei documenti richiesti nei tempi prescritti sarà considerata come rinuncia alla quota.

Art. 4
Presentazione istanze

Le istanze di assegnazione devono essere presentate, secondo il facsimile allegato, a pena di nullità, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Non saranno in nessun caso prese in considerazione le istanze presentate prima della pubblicazione del presente bando.
Le richieste vanno indirizzate alla Regione siciliana, Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, gruppo 7° - I Direzione , viale della Regione Siciliana n. 2675 - Palermo.
Ai fini del termine di validità di cui sopra fa fede la data del timbro postale di partenza o del timbro di accettazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in caso di recapito a mano.
Le indicazioni ivi riportate e i requisiti specificati per la partecipazione al bando hanno valore di autocertificazione e come tale vengono sottoscritti dal richiedente.
Le istanze incomplete delle indicazioni richieste o contenenti dati errati verranno escluse.
Le istanze ammesse saranno inserite in distinte graduatorie per provvedere all'assegnazione di quantitativi di riferimento individuali.
I richiedenti che presentano istanza per la sezione A del presente bando possono chiedere l'assegnazione di quota anche a valere sulla sezione B.1.
Relativamente ai giovani richiedenti, con età dai 18 a 40 anni, con istanza per le sezioni A e B.1 non è consentito accedere alla sezione B.2.
Quanto sopra si indica nell'unica istanza barrando con il segno X i quadratini interessati.

Art. 5
Priorità

L'esame delle istanze e le relative graduatorie per l'assegnazione dei quantitativi di cui alle sezioni B.2.a, B.2.c.1. e B.2.c.2. sarà effettuato tenendo conto delle seguenti priorità e nell'ordine:
a)  azienda agricola ubicata in area definita montana ai sensi dell'art. 3, par. 3 della direttiva C.E.E. n. 75/268;
b)  azienda agricola ubicata in zona svantaggiata non montana o assimilata ai sensi dell'art. 3, par. 4 e 5 della dir. C.E.E. n. 75/268;
c)  azienda agricola ubicata in altre zone non rientranti nelle delimitazioni di cui all'art. 3, par. 3, 4 e 5 della dir. C.E.E. n. 75/268.
L'ubicazione dell'azienda è data dalla contestuale presenza del centro aziendale e di almeno il 50% dei terreni nel territorio in cui si chiede di classificare l'azienda.
All'interno di ciascuna area come sopra individuate si precederà all'assegnazione delle quote a partire dal richiedente con la minore età.

Art. 6
Disposizioni finali

In relazione ai tempi ristretti a disposizione della Pubblica Amministrazione per l'attribuzione dei quantitativi di che trattasi, l'Assessorato competente può anche procedere sulla base dei dati dichiarati dai richiedenti riservandosi la facoltà, a seguito di falsa dichiarazione, di procedere alla revoca del quantitativo assegnato ed alla segnalazione dell'accaduto alle competenti autorità.
Al fine di agevolare le operazioni preliminari all'istruttoria per le conseguenti determinazioni, gli allevatori associati dovranno fare pervenire copia delle domande all'A.P.L. di appartenenza.
Le A.P.L. provvederanno, secondo le istruzioni che l'Assessorato impartirà, a informatizzare i dati delle domande e a farli pervenire, nei termini previsti e su supporto informatico a questa Amministrazione.


Raccomandata R.R.
Alla Regione siciliana
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste Direzione I - Gruppo VII - Prod. animale
Viale della Regione Siciliana n. 2675
90100 PALERMO
e, p.c.  Associazione produttori latte 

.................................................................

OGGETTO:  Regime delle quote latte - Richiesta assegnazione quota per il periodo 1999/2000 e 2000/2001, di cui al bando allegato al decreto n. 1657 del 2 giugno 2000.
Il sottoscritto .................................................................
nato a ................................................................. (prov. ....................), il .................................................................,
e residente a ................................................................. (prov. ...................), via ................................................................. n. .................,
nella qualità di ................................................................., dell'azienda agricola .................................................................,
sita in contrada ................................................................., del comune di ................................................................. (prov. .....................),
Cod: A.P.L ...................., estesa ettari .........................., ricadente per oltre il 50% nel comune di .................................................................
Classificato in zona:    [    ]  montana      [    ]  zona svantaggiata      [    ]  altra,
consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni

Chiede

Di partecipare all'assegnazione delle quote latte rese disponibili ai sensi della legge n. 118/99, art. 1, comma 21, per la campagna 1999/2000 e della legge n. 7 aprile 2000, n. 79 (ex decreto legge n. 8 del 4 febbraio 2000) per la campagna 2000/2001, ed in particolare per le :
Sez. A/B, allevatori con quota (giovani compresi)

[    ] per l'assegnazione di un quantitativo di riferimento (Q.R.I.) aggiuntivo, con efficacia dall'1 aprile 1999 a consegne e/o vendite dirette come previsto dalla sezione A del bando di che trattasi;
[    ] per l'assegnazione di un quantitativo di riferimento (Q.R.I.) aggiuntivo, con efficacia dall'1 aprile 2000 a consegne come previsto dalla sezione B.1 del bando di che trattasi;
Sez. B.2, giovani allevatori con e senza quota

[    ] per l'assegnazione di un quantitativo di riferimento (Q.R.I.), con efficacia dall'1 aprile 2000 a consegne come previsto dalla sezione B.2 del bando di che trattasi e più precisamente:
[    ] B.2.a;            [    ] B.2.b.;            [    ] B.2.c.1;             [    ] B.2.c.2;
A tal fine dichiara
 1. [    ] di essere titolare di quota nella campagna 1999/2000 come da notifica AIMA n.  966 ................................................................................. per:
Quota A consegne..................Quota B consegne.................. Quota A vendite.................. Quota B vendite
Kg................... Kg................... Kg................... Kg...................
 2.[    ] di essere titolare di quota per la corrente campagna 2000/2001 come da notifica AIMA n. 066 .................. ........................... per:
Quota A consegne.................. Quota B consegne.................. Quota A vendite.................. Quota B vendite
Kg................... ................... Kg................... ................... Kg................... ................... Kg...................
 3. [    ] di possedere il requisito di cui all'art. 3 punto 2 del bando;
 4. [    ] di non avere venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, congiuntamente o disgiuntamente dall'azienda agricola, le quote di cui era titolare nei periodi 1997/98, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001;
 5. [    ] di avere commercializzato come da mod. L1 e/o dichiarazione di V.D. presentata le quantità sotto specificate e risultanti non inferiori all'80% della quota posseduta :
-  Camp. 1997/1998 quota consegne.................. (A+B) Kg. ............................;  - consegnato.................. Kg. ........................... pari a .................%;
-  Camp. 1997/1998 quota vendite.................. (A+B) Kg. ............................;  - venduto.................. Kg. ........................... pari a .................%;
-  Camp. 1998/1999 quota consegne.................. (A+B) Kg. ............................;  - consegnato.................. Kg. ........................... pari a .................%;
-  Camp. 1998/1999 quota vendite.................. (A+B) Kg. ............................;  - venduto.................. Kg. ........................... pari a .................%;
 6. [    ] di essere possessore di bestiame bovino di cui n. .......................... vacche da latte di razza.......................................... identificato ai sensi del decreto n. 317/96 e di avere il seguente codice AUSL .................. ........................................................................; con allevamento
 7.  [    ]  di essere titolare di partita IVA n. ..................................................... e C.F...................................................... ;
 8.  [    ]  di essere titolare di quota latte totale non superiore al limite di 300 ql. annui per ettaro;
 9.  [    ]  di impegnarsi a non cedere a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la quota complessiva in suo possesso per cinque periodi consecutivi a decorrere dal 2000/2001;
10.  [    ]  di assicurare quanto previsto al punto 9 dell'art. 3 del bando di cui all'oggetto;
11.  [    ]  di essere giovane allevatore (legge n. 441/98) nelle condizioni tutte previste dal punto 11, art. 3, del bando di cui all'oggetto e in possesso di codice INPS n° ..................................................... ;
12.  [    ]  di allevare n.  vacche da latte di razza autoctona e sottoposte ai controlli funzionali. 

Fatto a ..................................................... il .....................................................
Firma

.....................................................
Si allega: fotocopia del documento di riconoscimento.
N.B.  La partecipazione alla sezione A. e B.1 non consente la partecipazione alla sezione B.2 e viceversa.
(2000.23.1194)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 6 dicembre 1999.
Modifica del decreto 23 luglio 1999, concernente Misura 3.4 del POP Sicilia 1994-1999. Finanziamento per interventi a favore delle Università degli studi di Catania, Messina e Palermo.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, recante "Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia";
Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 15, recante "Interventi nel settore dell'edilizia scolastica ed universitaria";
Vista la legge regionale 27 febbraio 1992, n.2, art.11;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Vista la legge regionale 7 giugno 1994, n. 19;
Vista la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10;
Vista la legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Vista la legge regionale 2 settembre 1998, n. 21;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il programma operativo plurifondo Sicilia 1994-1999 (P.O.P. 2), approvato dalla Commissione europea, con decisione del 28 settembre 1995, la cui Misura 3.4 recante "Interventi per le strutture scientifiche di insegnamento universitario" è stata affidata alla responsabilità di questo Assessorato, per l'importo complessivo presunto di 40 milioni di ECU, da destinare alle Università degli studi di Catania, Messina e Palermo;
Vista la deliberazione n. 44 dell'1 marzo 1999, con la quale la Giunta regionale, sulla base di assenso dato dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 18 febbraio 1999, ha approvato le proposte di riprogrammazione del P.O.P. Sicilia 94/99, ritenendo, fra l'altro, opportuno un rafforzamento della Misura 3.4, incrementando la disponibilità a L. 117.789 milioni;
Vista la circolare assessoriale n. 30 del 12 giugno 1997, registrata alla Corte dei conti il 7 luglio 1997, registro 1, foglio 180 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 42 del 9 agosto 1997, con la quale viene disciplinata l'attivazione della Misura 3.4;
Visto il D.P.Reg. n. 425/VI D.R. del 18 dicembre 1997, con il quale è stata costituita la Commissione tecnica interassessoriale per i progetti F.E.S.R., per la valutazione di coerenza, ammissibilità e compatibilità delle proposte di graduatorie formulate dagli Assessori competenti;
Visto il decreto n. 45 del 19 febbraio 1999, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1999, registro 1, foglio 16 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 31 del 2 luglio 1999, con il quale sono stati inseriti, per il finanziamento, nella Misura 3.4, gli interventi proposti dagli Atenei siciliani e ritenuti coerenti con la citata Misura;
Visto il decreto n. 386 del 23 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1999, registro 1, foglio 22, con il quale viene rimodulato il programma degli interventi inseriti nella Misura 3.4 proposti dagli Atenei siciliani e ritenuti coerenti con la citata Misura;
Vista la richiesta avanzata dalla Provincia regionale di Agrigento con nota prot. n. 36418 del 22 dicembre 1998, intesa ad ottenere il finanziamento del progetto relativo alla realizzazione della "sede del corso di laurea in scienze forestali - facoltà di agraria - in Santo Stefano di Quisquina", per l'importo complessivo di L. 9.927.000.000;
Visto l'accordo da programma per la costituzione di un polo universitario in Santo Stefano di Quisquina e Bivona, approvato con D.P.Reg. dell'1 giugno 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 47 dell'1 ottobre 1999;
Vista la nota prot. n. 142 del 26 ottobre 1999 della Presidenza della Regione - Direzione della programmazione, con la quale è stato comunicato che il comitato di sorveglianza nella seduta del 7 ottobre 1999 ha approvato la proposta di modifica della scheda tecnica della Misura 3.4 del P.O.P. Sicilia 94/99, inserendo tra le tipologie di beneficiari finali i "Consorzi universitari ed enti locali ad essi aderenti";
Vista la nota prot. n. 190 del 4 novembre 1999 della citata Presidenza della Regione - Direzione della programmazione, con la quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni della riunione del comitato di sorveglianza tenutasi a Palermo il 7 ottobre 1999, in cui viene evidenziata l'approvazione della proposta di modifica della scheda tecnica della Misura 3.4, nonché la riduzione dello stanziamento complessivo da L. 117.789.000.000 a L. 113.089.785.000;
Ritenuto di dovere procedere ad una ulteriore rimodulazione degli interventi programmati, con l'inserimento dell'intervento richiesto dalla Provincia regionale di Agrigento;
Richiamate, altresì, le note assessoriali prot. n. 718 del 6 ottobre 1999 e prot. n. 874 del 12 novembre 1999, che evidenziano i motivi posti a sostegno dell'esigenza di una ulteriore rimodulazione degli interventi programmati all'interno della Misura 3.4;
Vista la nota prot. n. 512 dell'1 dicembre 1999, con la quale la Direzione rapporti extraregionali della Presidenza della Regione comunica che la commissione tecnica interassessoriale, nella seduta del 30 novembre 1999, ha riscontrato positivamente la proposta di rimodulazione degli interventi programmati avanzata con la citata nota assessoriale prot. n. 874 - gruppo XVII P.I. del 12 novembre 1999;
Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'approvazione della proposta di cui sopra;
Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, sono inseriti per il finanziamento, nella Misura 3.4 "Interventi per le strutture scientifiche di insegnamento universitario", gli interventi di seguito elencati, a modifica del decreto n. 386 del 23 luglio 1999;
A)  Università degli studi di Catania
1)  laboratorio nazionale del sud, 2° stralcio, lire 20.000 milioni;
2)  completamento edificio destinato a Dipartimento bioscentifico polifunzionale della facoltà di agraria, 1° lotto, lire 9.900 milioni;
3)  completamento edificio destinato a Dipartimento bioscentifico polifunzionale della facoltà di agraria, 2° lotto funzionale autonomo, L. 23.200.000.000;
B)  Università degli studi di Messina
4)  realizzazione biblioteca centralizzata facoltà di scienze MM.FF.NN., lire 14.250 milioni;
5)  progetto di restauro e riuso del complesso Villa Pace a beneficio delle attività universitarie nel settore tecnico scientifico, L. 8.475.378.895;
6)  completamento delle opere edili e delle sistemazioni funzionali esterne della facoltà di veterinaria, L. 7.111.443.000;
C)  Università degli studi di Palermo
7)  nuova sede della facoltà di architettura, 3° lotto, lire 15.050 milioni;
8)  ampliamento della facoltà di economia e commercio, lire 4.950 milioni;
D)  Provincia regionale di Agrigento
9)  realizzazione sede del corso di laurea in scienze forestali, facoltà di agraria in Santo Stefano Quisquina, L. 9.927.000.
Art. 2

Dare atto che gli interventi di cui ai nn. 1), 2) e 3) (a favore dell'Università degli studi di Catania) e 4), 5) e 6) (a favore dell'Università degli studi di Messina, nonché 7) e 8) a favore dell'Università degli studi di Palermo, sono stati ammessi a finanziamento rispettivamente con i decreti n. 726 del 19 settembre 1997, n. 494 del 24 giugno 1998, n. 408 del 2 agosto 1999, n. 770 del 13 ottobre 1997, n. 126 del 29 marzo 1999, n. 329 del 21 giugno 1999, n. 101 del 17 marzo 1999 e n. 81 del 17 marzo 1999.
Art. 3

Al finanziamento dell'intervento di cui al n. 9 a favore della Provincia regionale di Agrigento si farà fronte con successivo provvedimento assessoriale, a conclusione della relativa istruttoria.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 dicembre 1999.
  MORINELLO 


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 18 gennaio 2000.
Reg. n. 1, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, fg. n. 15.
(2000.16.921)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 12 aprile 2000.
Rettifica del decreto 28 dicembre 1999, concernente autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto il proprio decreto 28 dicembre 1999, n. 197, con il quale sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche i tabaccai i cui nominativi sono contenuti nel relativo elenco, che costituisce parte integrante dello stesso;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai prot. n. 2378 del 24 gennaio 2000, con la quale la predetta associazione ha comunicato che in virtù di alcune differenze riscontrate sui nominativi dell'elenco allegato al decreto n. 197 citato, la lottomatica non ha provveduto all'attivazione del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche;
Atteso che dal riesame della documentazione agli atti di questo Assessorato sono stati riscontrati errori materiali nella trascrizione dei nominativi segnalati con la citata nota della Federazione italiana tabaccai, così come evidenziato dal sottostante prospetto:


Cod. lottomatica N. Ricevitoria Titolare Decreto n.197/99 Indirizzo Comune Prov. 
PA1174  1179 Genoese Maria Genovese Maria via Gela n. 226 Licata AG 
PA0886  891 Scirè Calabrisotto Giuseppa ScirèCalabrisottoGiuseppa via V. Emanuele n. 59 Palagonia CT  
PA0954  959 Biondo Antonino Salvatore Biondo Antonio Salvatore vicolo S. Sebastiano n. 7 Barcellona P.G. ME 
PA0983  988 Bottigliere Massimo Bottiglieri Massimo via Servi di Maria n. 92 Siracusa SR 
PA1172  1177 Fraccica Bona Giuseppa Fraccica Giuseppa via Puccini n. 101 Licata AG 


Ritenuto di dover procedere alla rettifica del decreto n. 197/99-2°F nella parte riguardante i nominativi dei tabaccai autorizzati a riscuotere le tasse automobilistiche;
Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, i nominativi sottoindicati già inseriti nell'elenco che costituisce parte integrante del decreto n. 197/99-2°F del 28 dicembre 1999, vengono così modificati:

Cod. lottomatica N. Ricevitoria Titolare Indirizzo Comune Prov. 
PA1174  1179 Genoese Maria via Gela n. 226 Licata AG 
PA0886  891 Scirè Calabrisotto Giuseppa via V. Emanuele n. 59 Palagonia CT 
PA0954  959 Biondo Antonino Salvatore vicolo S. Sebastiano n. 7 Barcellona P.G. ME 
PA0983  988 Bottigliere Massimo via Servi di Maria n. 92 Siracusa SR 
PA1172  1177 Fraccica Bona Giuseppa via Puccini n. 101 Licata AG 


Restano ferme le prescrizioni contenute nel decreto del 28 dicembre 1999, n. 197.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 aprile 2000.
  PIRO 

(2000.16.917)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 16 marzo 2000.
Rideterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati ai giornalisti da assumere negli uffici stampa degli enti locali della Sicilia.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;
Vista la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38;
Considerato che l'art. 5 della citata legge regionale n. 12/91 dà facoltà agli enti di cui all'art. 1 di bandire concorsi per titoli da valutare secondo criteri stabiliti con decreto dell'Assessore per gli enti locali;
Considerato, altresì, che l'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 prevede la modifica delle piante organiche dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, delle province regionali e delle amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione siciliana di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e l'istituzione degli uffici stampa cui destinare giornalisti iscritti nell'albo professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 ai quali si applica il Contratto nazionale di lavoro giornalistico nella sua interezza ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Ritenuto che la determinazione dei titoli e relativi criteri anche per i giornalisti deve essere ispirata al principio della selezione per merito e per professionalità;
Visto il proprio decreto del 3 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 7 marzo 1992;
Visto il proprio decreto n. 15/98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 17 ottobre 1998, con il quale sono stati determinati i criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati al personale da destinare agli uffici stampa degli enti locali;
Considerato che, a seguito dell'intervenuta modifica legislativa di cui all'art. 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, che prevede l'applicazione del Contratto nazionale dei giornalisti nella sua interezza, occorre rideterminare i criteri per la valutazione dei titoli riservati ai giornalisti degli uffici stampa in coerenza con le previsioni del contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in conformità alle specificità professionali della categoria;
Considerato che, ai sensi dell'art. 70bis del regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, il parere di competenza della I Commissione legislativa del l'Assemblea regionale siciliana, si intende reso favorevolmente essendo trascorsi i termini previsti a seguito dell'assegnazione alla stessa I Commissione con nota 25 giugno 1999, n. 12838 del servizio dell'attività legislativa e delle commissioni parlamentari;
Decreta:


Art. 1

Ai concorsi pubblici per l'assunzione di giornalisti negli uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione siciliana di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sono ammessi tutti i giornalisti che alla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana siano in possesso del seguente requisito inderogabile:
-  essere iscritti all'albo dei giornalisti con almeno tre anni di anzianità.
I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie dei concorsi pubblici per soli titoli di cui al 2° comma dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 che statuisce: «è fatta salva per le Amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1 la facoltà di bandire concorsi per soli titoli», sono i titoli di studio, i titoli professionali e i servizi prestati presso enti pubblici o privati con rapporto di lavoro dipendente giornalistico o di collaborazione oppure in aziende editoriali con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 20%, al 30% e al 50% del totale pari, a 100 punti. I titoli professionali o i servizi prestati dovranno essere esclusivamente pertinenti all'attività giornalistica.

Art. 2

1)  Il punteggio spettante al titolo di studio è così attribuito:
a)  punti 10 - diploma di laurea;
b)  punti  8 - ad ogni titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca.
2)  Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (punti 12) è così incrementato:
a)  punti 0,10 per ogni punto di voto superiore a 100/110;
b)  punti 1 per la lode.
Il totale del punteggio attribuito ai sensi del presente articolo non potrà essere superiore a punti 20.

Art. 3

I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art. 1 (30%=punti 30).
Essi sono:
a)  titoli di specializzazione, di perfezionamento o di abilitazioni professionali conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 8 ciascuno;
b)  abilitazione all'esercizio della professione giornalistica di cui agli artt. 29 e 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69: punti 12;
c)  pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: da un minimo di punti 0,50 ad un massimo di punti 2 per ciascuna pubblicazione secondo l'importanza della stessa;
d)  anzianità di iscrizione all'ordine dei giornalisti (elenco professionisti o elenco pubblicisti): punti 1 per ogni anno. Le frazioni superiori o uguali a mesi 6 si valutano come anno intero.
Il totale del punteggio attribuito ai sensi del presente articolo non può essere superiore a punti 30.

Art. 4

Il punteggio massimo attribuito ai servizi regolarmente documentati e prestati presso enti pubblici o in aziende editoriali nella misura massima di cui al precedente art. 1 (50%=punti 50) è così attribuito:
a)  servizi prestati con contratto a termine (art. 3 C.N.L.G.) punti 0,15 per ciascun mese;
b)  servizi prestati con qualifica non inferiore a quella messa a concorso punti 0,15 per ciascun mese;
c)  servizi prestati con qualifica superiore a quella messa a concorso punti 0,30 per ciascun mese;
d)  i servizi inferiori a mesi uno non sono valutabili;
e)  attività di corrispondente (per punteggio che viene attribuito per ogni anno di attività:
1)  corrispondente dai capoluoghi di provincia - punti 2;
2)  corrispondente da tutti gli altri centri con almeno 30.000 abitanti - punti 1;
3)  corrispondente dai comuni minori - punti 0,5.
Per gli incarichi di corrispondenza riguardanti solo alcuni settori (sport, spettacoli, etc...) si applicano i punteggi indicati sopra ridotti alla metà.
I servizi inferiori a mesi 6 non sono valutabili. I servizi giornalistici svolti come corrispondente non possono essere valutati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto;
f)  responsabile di ufficio stampa in relazione alla importanza ed alla durata della manifestazione da un minimo di punti 0,50 ad un massimo di punti 4 per ciascun incarico;
g)  componenti di ufficio stampa in relazione alla importanza ed alla durata della manifestazione da un minimo di punti 0,10 ad un massimo di punti 3 per ciascun incarico. I punteggi relativi agli uffici stampa vengono attribuiti in relazione alla valenza della manifestazione che viene suddivisa nelle seguenti tre categorie:
1)  internazionali;
2)  nazionali;
3)  regionali o locali;
h)  addetto stampa punti 0,10 per ciascun mese; le frazioni inferiori al mese intero non vengono conteggiate.
L'anzianità necessaria come requisito di accesso per partecipare ai concorsi di componente o capo ufficio stampa non è valutabile ai fini del presente articolo.
Il totale del punteggio attribuito ai sensi del presente articolo non può essere superiore a punti 50.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 marzo 2000.
  BARBAGALLO 


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 17 aprile 2000, al n. 253.
(2000.21.1087)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 2 marzo 2000.
Rettifica della graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione del contributo per l'acquisto della prima unità abitativa relativa alla provincia di Messina.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 2, comma 10°, della legge 25 marzo 1982, n. 94 (buoni casa);
Visto il bando di concorso per l'assegnazione dei contributi in conto capitale per l'acquisto della prima unità abitativa di cui alla citata legge n. 94/82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 1993;
Vista la graduatoria definitiva della provincia di Messina, approvata con decreto del 10 settembre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 20 settembre 1997, dalla quale risulta che la ditta Burrascano Lorenzo, collocata al posto n. 106, è effettiva beneficiaria del contributo de quo;
Considerato che, per mero errore, in sede di esame dell'istanza di partecipazione al concorso di che trattasi, la suddetta ditta è stata inserita tra la categoria privilegiata "sfrattati";
Considerato che la ditta suindicata ha fatto presente di non appartenere alla categoria "sfrattati" in quanto nello schema di domanda non risulta barrata la casella corrispondente e, pertanto, chiede l'inserimento in graduatoria tra la categoria "varie";
Ritenuto di dovere accogliere la citata osservazione in quanto dall'esame della domanda di richiesta contributo non risulta barrata la casella "sfrattati" e che, pertanto, occorre rettificare la graduatoria;
Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in narrativa, è accolta l'osservazione della ditta Burrascano Lorenzo e la relativa istanza è inserita nella graduatoria ex art. 2, 10° comma, relativa alla concessione di contributi in c/capitale, al posto n. 204/bis della provincia di Messina.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 marzo 2000.
  LO GIUDICE 

(2000.22.1132)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 30 maggio 2000.
Determinazione del calcolo del rapporto ottimale ai fini dell'individuazione delle zone carenti di medicina generale, limitatamente al 2° semestre 1998 ed al 1° semestre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96 ed in particolare l'art. 19 nella parte in cui disciplina le modalità di calcolo del rapporto ottimale ai fini dell'individuazione delle zone carenti di assistenza primaria;
Visto l'accordo regionale di medicina generale, reso esecutivo con decreto n. 25808 del 22 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 19 dicembre 1998, ed in particolare la disposizione che, ad integrazione del sopracitato art. 19, D.P.R. n. 484/96, introduce ulteriori criteri di calcolo del rapporto ottimale;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da diverse Aziende UU.S.LL. della Regione in ordine all'impossibilità di determinare le zone carenti di assistenza primaria secondo i criteri sanciti dall'accordo regionale, a causa dell'indisponibilità di dati relativi alle categorie di popolazione individuate nello stesso accordo regionale;
Visto il verbale della riunione del 21 aprile 2000, dal quale risulta che le organizzazioni sindacali presenti hanno concordato all'unanimità sulla necessità di sospendere l'efficacia dell'accordo regionale nella parte relativa al calcolo del rapporto ottimale limitatamente alle zone carenti relative al 2° semestre 1998 ed al 1° semestre 1999, che pertanto dovranno essere calcolate secondo i criteri sanciti dall'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Ritenuto di dovere provvedere in conseguenza;
Decreta:


Articolo unico

Per quanto espresso in premessa, il calcolo del rapporto ottimale ai fini dell'individuazione delle zone carenti di medicina generale, limitatamente al 2° semestre 1998 ed al 1° semestre 1999, dovrà essere effettuato secondo i criteri sanciti dal D.P.R. n. 484/96.
Il presente decreto sarà trasmesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 30 maggio 2000.
  LO MONTE 

(2000.22.1184)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 14 aprile 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore consortile del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Enna.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio n. 394 del 28 febbraio 2000, con cui il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Enna, nel trasmettere la documentazione relativa, ha richiesto l'approvazione di una variante al piano regolatore consortile concernente la modifica dell'area del depuratore in sinistra idraulico del torrente Calderari;
Vista la delibera n. 10 del 4 novembre 1999, con la quale il consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Enna ha adottato, disponendo l'invio degli atti ai competenti organi per l'approvazione, la variante in argomento;
Vista la documentazione riguardante l'iter di pubblicazione, costituita dall'avviso di pubblicazione all'albo pretorio del segretario del comune di Assoro, nel cui territorio ricade l'intervento, e dall'estratto della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7/III del 18 febbraio 2000;
Vista l'attestazione, prot. n. 2869 del 4 aprile 2000, del sindaco del comune di Assoro dalla quale si rileva l'assenza di osservazioni avverso la deliberazione consortile;
Vista la nota prot. n. 589/1643 del 28 febbraio 2000 con cui, alle prescrizioni contenute nella stessa, l'ufficio del Genio civile di Enna ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la proposta prot. n. 8 dell'1 marzo 2000 resa dal gruppo XXIX della Direzione regionale dell'urbanistica ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il parere n. 245 del 29 marzo 2000 espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, sulla scorta degli atti ed elaborati sottoposti dal gruppo competente in allegato alla proposta di cui sopra, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesse:
-  La variante al piano regolatore consortile adottata con la deliberazione n. 10 del 4 novembre 1999 del consiglio regionale del Consorzio A.S.I. della provincia di Enna consiste nella ridefinizione dell'area di impianto del depuratore in sinistra idraulico del torrente Calderari, con conseguente perimetrazione della fascia di rispetto del suddetto depuratore consortile;
-  Le motivazioni che hanno comportato la variante sono contenute nella relazione predisposta dall'ufficio tecnico consortile;
Considerato:
-  che la variante proposta non compromette la funzionalità del piazzale dell'impianto del depuratore consortile;
-  che in funzione della nuova perimetrazione dell'area di impianto del depuratore è stata ridefinita la relativa fascia di rispetto di mt. 100;
-  che le motivazioni rappresentate nel parere della Direzione regionale dell'urbanistica n. 8/2000 sono condivisibili.
Per tutto quanto sopra, il Consiglio esprime parere che la variante al piano regolatore consortile, adottata dal consiglio generale del Consorzio A.S.I. della provincia di Enna con la deliberazione n. 10 del 4 novembre 1999, sia condivisibile.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 245/2000 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è approvata, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 245/00 e nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Enna con la sopra richiamata nota n. 589/1643 del 28 febbraio 2000, la variante al piano regolatore consortile concernente la ridefinizione dell'area di impianto del depuratore in sinistra idraulico del torrente Calderari e relativa fascia di rispetto, adottata dal consiglio generale del Consorzio A.S.I. della provincia di Enna con deliberazione n. 10 del 4 novembre 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1.  delibera del consiglio generale del Consorzio A.S.I. n. 10 del 4 novembre 1999;
2.  elaborato planimetrico dello stato attuale;
3.  elaborato planimetrico contenente le modifiche adottate;
4.  relazione tecnica;
5.  studio geologico.

Art. 3

Il Consorzio per l'area industriale della provincia di Enna ed il comune di Assoro sono onerati, rispettivamente per le competenze attribuite dalla vigente normativa, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 aprile 2000.
  MARTINO 

(2000.16.936)
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DECRETO 18 aprile 2000.
Approvazione del programma costruttivo - Settore nord della zona censuaria n. 1, adottato dal comune di Palma di Montechiaro.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 1150 del 17 agosto 1942 successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995;
Vista la legge regionale n. 22 del 16 aprile 1996;
Vista la legge regionale n. 25 del 24 luglio 1997;
Visto il decreto n. 24 del 16 gennaio 1982, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Palma di Montechiaro;
Visto il foglio prot. n. 27605 del 16 novembre 1999 con il quale il comune di Palma di Montechiaro ha trasmesso per l'approvazione il programma costruttivo in variante al piano di fabbricazione - Settore nord della zona censuaria n. 1;
Visti i successivi fogli prot. n. 5983 del 13 marzo 2000 e prot. n. 7619 del 3 aprile 2000 di integrazione atti;
Vista la deliberazione consiliare n. 43 del 26 giugno 1998, avente per oggetto "Approvazione programma costruttivo, ex art. 16 legge regionale n. 71/78, in variante al programma di fabbricazione - Settore nord della zona censuaria n. 1";
Vista la deliberazione consiliare n. 61 del 27 ottobre 1999, avente per oggetto "Approvazione programma costruttivo, ex art. 16 legge regionale n. 71/78, in variante al programma di fabbricazione - Settore nord della zona censuaria n. 1 - Presa atto assenza opposizione";
Vista la deliberazione consiliare n. 22 del 30 marzo 2000 di approvazione "Programma costruttivo nell'ambito del contratto di quartiere", ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22 del 16 aprile 1996;
Visti gli atti ed elaborati trasmessi e consistenti in:
1)  delibera di consiglio comunale n. 43 del 26 giugno 1998;
2)  delibera di consiglio comunale n. 61 del 27 ottobre 1999;
3)  delibera di consiglio comunale n. 22 del 30 marzo 2000;
4)  nulla osta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
5)  dichiarazione di inesistenza di vincoli;
6)  relazione geologica;
7)  elaborati di progetto in triplice copia;
Visto il rapporto n. 40 del 10 aprile 2000 del gruppo di lavoro 31° che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Le motivazioni principali della richiesta di variante in oggetto, peraltro, riportate nella succitata delibera n. 43 del 26 giugno 1998, sono di seguito riassunte.
Il Ministero dei lavori pubblici, nella qualità di presidente del C.E.R., ha emanato un bando di gara per la realizzazione di interventi sperimentali di edilizia sovvenzionata inseriti nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere" individuati nei comuni con quartieri particolarmente degradati e privi di servizi.
Premesso che il comune di Palma di Montechiaro ha approvato con delibera commissariale n. 727 del 12 luglio 1991 il Piano particolareggiato di recupero, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, al cui interno però non sono state individuate aree destinate ad edilizia economica e popolare.
A tal fine, per la realizzazione del "Contratto di quartiere", di cui al succitato bando del Ministero dei lavori pubblici, il comune ha individuato nel settore nord della zona censuaria 1, a confine del predetto piano di recupero ex legge regionale n. 37/85, un'area di estensione pari a mq. 8.466 da destinare ad edilizia economica e popolare, attraverso l'adozione di un programma costruttivo in variante al programma di fabbricazione con la procedura di cui agli artt. 51 della legge n. 865/71 e 16 della legge regionale n. 71/78.
Successivamente, con foglio comunale prot. n. 7619 del 3 aprile 2000, assunto al protocollo generale al n. 13869 del 5 aprile 2000, il comune di Palma di Montechiaro ha trasmesso il suddetto progetto riadottato con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 30 marzo 2000, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22 del 16 aprile 1996.
Nella considerazione che la procedura di adozione risulta conforme alle norme vigenti, questo gruppo di lavoro ha proceduto all'esame di quanto pervenuto:
-  Risulta che l'area interessata dal programma costruttivo di che trattasi ricade nella periferia della zona nord-ovest dell'abitato e risulta attualmente libera da costruzioni, ad eccezione di due edifici multipiano presenti in posizione quasi centrale rispetto all'area in questione; la medesima area risulta contornata ad est e ad ovest da edilizia abusiva, ricadente all'interno del piano particolareggiato di recupero ex legge regionale n. 37/85, mentre a sud confina con un'area interessata da un piano di lottizzazione convenzionata in via di realizzazione.
-  In ordine alle previsioni del vigente programma di fabbricazione, l'area del programma costruttivo in esame ricade in zona E e si configura in variante allo stesso per quanto riguarda le previsioni edilizie e di viabilità, tuttavia compatibili con le previsioni sia del piano di recupero che del piano di lottizzazione.
-  Sono previste a monte due stecche edilizie che si saldano con le schiere preesistenti dei quartieri abusivi, mentre a sud le attrezzature pubbliche si integrano con le attrezzature previste all'interno del piano particolareggiato di recupero e del piano di lottizzazione.
-  Nel programma costruttivo in questione è prevista la realizzazione di n. 25 alloggi di edilizia sovvenzionata, in n. 4 edifici (A, B, C, D) ognuno di tre piani fuori terra.
-  Sono state previste, altresì, un'area per il verde pubblico, una per la piazza pedonale attrezzata, una per il parcheggio pubblico ed una per la scuola materna. Per tali aree, anche se non puntualmente computate negli allegati trasmessi, da un calcolo di verifica risulta ampiamente soddisfatta la dotazione degli standards previsti dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.
Alla luce di quanto sopra detto, ritenuto meritevole di approvazione il programma costruttivo in variante al vigente programma di fabbricazione, si è predisposto l'unito schema di decreto autorizzativo che si sottopone alla firma della S.V. on.le, ove condiviso.»;
Ritenuto di poter condividere il sopramenzionato rapporto del gruppo di lavoro 31°;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22 del 16 aprile 1996 ed in conformità al rapporto espresso dal gruppo di lavoro 31° della Direzione regionale dell'urbanistica n. 40/int. del 10 aprile 2000, è approvato il programma costruttivo - Settore nord della zona censuaria n. 1 adottato dal comune di Palma di Montechiaro con deliberazione consiliare n. 22 del 30 marzo 2000, in variante allo strumento urbanistico generale vigente nel comune.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli atti ed elaborati elencati in premessa.

Art. 3

Il comune di Palma di Montechiaro resta onerato a provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione del programma costruttivo di che trattasi.

Art. 4

Per gli effetti di cui all'art. 4, comma ultimo, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 le aree interessate dal programma costruttivo devono essere espropriate ed utilizzate entro il termine di anni due.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Palma di Montechiaro per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 18 aprile 2000.
  MARTINO 

(2000.16.959)
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DECRETO 26 aprile 2000.
Autorizzazione al Consorzio di bonifica n. 7 diCaltagirone per l'esecuzione dei lavori per il completamento degli interventi a difesa dell'invaso Don Sturzo.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbansitica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la circolare dell'A.R.T.A., gruppo IX, prot. n. 14380 del 25 febbraio 1993;
Visto il programma di fabbricazione del comune di Aidone approvato con decreto n. 23 del 2 febbraio 1978;
Visto il foglio n. 3361 del 24 dicembre 1999, con cui il Cosorzio di bonifica 7 di Caltagirone, nel trasmettere il relativo progetto, ha chiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, l'autorizzazione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e recupero ambientale nel bacino del fiume Gornalunga e nei sottobacini del Gresti, Belmontino, Murapano e dei fossi minori per il completamento degli interventi a difesa dell'invaso Don Sturzo;
Visti i successivi fogli n. 1771 del 3 marzo 2000 n. 2097 del 13 marzo 2000 del comune di Aidone e n. 807 del 21 marzo 2000 del citato Consorzio con i quali, in esito alla richiesta di questo Assessorato prot. n. 379 del 29 febbraio 2000, è stata integrata la documentazione in precedenza trasmessa;
Vista la delibera del commissario straordinario n. 7 del 2 marzo 2000, con la quale è stato espresso, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, parere favorevole alla realizzazione delle opere previste in progetto;
Visto il parere n. 1448 del 21 dicembre 1999, rilasciato a condizione dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali - Sez. beni paesistici naturali, naturalistici ed urbanistici - di Enna
Visto il parere n. 1602 del 13 marzo 2000, espresso favorevolmente dall'ufficio del Genio civile di Enna, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il nulla osta rilasciato a condizione dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna, esclusivamente ai sensi del R.D.L. n. 3267/23, con nota prot. n. 18932 del 28/12/99;
Vista la relazione prot. n. 33/IX del 3 aprile 2000 con la quale il gruppo IX di questo Assessorato, in relazione alla procedura di valutazione impatto ambientale prevista dal D.P.R. 12 aprile 1996 come recepito dal decreto presidenziaIe del 17 maggio 1999 attivata dal Consorzio di bonifica n. 7 di Caltagirone con foglio n. 72 del 12 gennaio 2000, ha espresso il proprio avviso favorevole alla concessione del nulla osta, ex decreto presidenziale 17 maggio 1999 e art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche e integrazioni, condizionato alle prescrizioni che di seguito si riportano;
"... omissis
-  l'altezza massima delle briglie previste in progetto non potrà superare i 2 metri;
-  i blocchi d'ancoraggio antiscalzamento dovranno essere realizzati con gabbionate metalliche riempiti da pietrame grossolano;
-  le aree di cantiere dovranno essere ubicate al di fuori delle aree golenali e degli alvei torrentizi;
-  il terreno vegetale proveniente dagli scavi dovrà essere riutilizzato per i lavori di ripristino ambientale previsti in progetto e il ricoprimento della parte sommitale dei muri d'argine;
-  i materiali provenienti dagli scavi, che non potranno essere utilizzati nell'ambito del presente lavoro, dovranno essere smaltiti in discariche regolarmente autorizzate;
-  non dovranno essere realizzate le rampe di risalita dei pesci previste in progetto;
-  il richiedente avrà l'obbligo di comunicare la data di inizio e fine lavori e trasmettere adeguata documentazione fotografica delle opere realizzate.";
Visto il parere n. 40 dell'11 aprile 2000 espresso, sulla scorta degli atti ed elaborati costituenti il fascicolo ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dal gruppo XXIX della D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si riporta:
"... omissis ...
Il progetto
Prevede la sistemazione idraulico-forestale e il restauro ambientale del bacino del fiume Gornalunga e dei sottobacini del Gresti, del Rio Secco, del Belmontino e del Murapano, oltre che dei fossi minori per il completamento degli interventi a difesa dell'invaso Don Sturzo.
Il bacino sotteso dallo sbarramento Don Sturzo è esteso 170 Kmq con un'altimetria compresa tra la quota s. l. m. 900 e 200 m. ed è caratterizzato da una morfologia prevalentemente collinare e sub-pianeggiante nella parte centrale e sud-orientale e da una morfologia collinare e sub-montana nella parte nord-occidentale.
Il reticolo idrografico con sviluppo notevole e complesso, ha come componente principale il F. Gornalunga che lo attraversa lungo l'asse centrale per una lunghezza di 16 Km.
Suoi affluenti sono il torrente Gresti a 200 m s.l.m. in sinistra idraulica ed i due torrenti Rio Secco e Belmontino, rispettivamente in sinistra e destra idraulica, ormai idraulicamente sconnessi per la realizzazione dell'invaso Don Sturzo.
Scopo principale delle opere previste in progetto è la riduzione dell'apporto solido ai serbatoi attraverso la correzione della rete idrografica con interventi di correzione altimetrica ed il risanamento delle sponde e delle pendici, tramite incespugliamento e rimboschimento.
Gli interventi previsti sono:
a) brglie in gabbioni e pietrame lungo la rete idrografica principale (torrenti Rossomanno, Giardinazzi, Murapano, Molera, Neggi, Belmontino);
b) nei tratti spondali, con maggiore erosione delle acque, in particolare nelle anse, realizzazione di difese spondali in gabbioni, con gabbionate alte max 3,50 m nei tratti montani e 1,50 m nei tratti vallivi, riempiti di compost vegetale con pannello a facciavista in pietrame rinverdito mediante semina di specie cespugliose e arbustive autoctone;
c) opere forestali interessanti sia i terreni spondali che gli alvei dei torrenti. Nelle scarpate e nelle fasce spondali saranno impiantati cespugliati di specie autoctona di premessa per lo sviluppo della vegetazione arborea di ripa della fase climax. Negli alvei di progetto è prevista l'apertura di un filare di buche per la messa a dimora di talee di pioppo, salice o altre essenze;
d) sono, inoltre, previste opere sussidiarie quali palizzate, graticciate, briglie in legname e pietrame, scale di risalita dei pesci, ecc.
Considerazioni
Le opere in progetto, nel loro insieme, rivestono carattere di preminente interesse pubblico in quanto finalizzate a tutelare l'invaso Don Sturzo, utilizzato per scopi irrigui della Piana di Catania, intensamente coltivata ad agrumeti, orti ed altre colture irrigue; inoltre le opere forestali a verde, costituenti il 50% dell'intero intervento, assolveranno ad una importante funzione di riqualificazione ambientale del bacino; l'impatto visivo delle opere idrauliche è infine sensibilmente mitigato dalle opere forestali predette.
Conclusioni
Per le superiori considerazioni, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, si ritiene che possa essere concessa l'autorizzazione alla realizzazione delle opere in oggetto, con le modifiche ed alle condizioni contenute nei seguenti pareri allegati:
-  n. 1602 del 13 marzo 2000 dell'ufficio del Genio civile di Enna
-  n. 18932 del 28 dicembre 1999 dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna
-  n. 1448 del 21 dicembre 1999 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Enna
-  n. 33 del 3 aprile 2000 Gruppo IX/D.R.T.A.";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 40/00 espresso dal gruppo XXIX, nonché di potere condividere la relazione prodotta dal gruppo IX in esito al procedimento ex decreto presidenziale 17 maggio 1999 e art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche e integrazioni;
Rilevato che la procedura seguita è nei termini di legge;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, in conformità al parere n. 40/00 espresso dal competente gruppo XXIX della D. R. U. ed alle prescrizioni poste dal gruppo IX/D.R.T.A. sopra riportate nonché alle prescrizioni contenute nelle note degli organi citati in premessa, il progetto relativo alla sistemazione idraulico forestale e recupero ambientale nel bacino del fiume Gornalunga e nei sottobacini del Gresti, Belmontino, Murapano e dei fossi minori per il completamento degli interventi a difesa dell'invaso Don Sturzo.

Art. 2

E' altresì concesso il nulla osta in materia di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, e rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale previsto dal D.P.R.S. 17 maggio 1999, entrambi alle prescrizioni contenute nella relazione n. 33/IX del 3 aprile 2000, in premessa riportate.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegato gli atti ed elaborati di seguito elencati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
11.  Elab. 1 - Relazione generale;
12.  Elab. 1a - Relazione integrativa;
13.  Elab. A1 - Studio di inserimento delle opere nell'ambiente;
14.  Elab. 2 - Relazione idrologica;
15.  Elab. 3 - Calcoli statici;
16.  Tav. 14 - Corografia generale;
17.  Tav. 14a - Corografia con indicazione area vincolata;
18.  Tav. 15 - Planimetria generale con indicazione delle opere;
19.  Tav.  n.5a -Planimetria generale allegata alla relaz. art. 11 legge regionale n. 21/85;
10.  Tav.  n.16-Torrente Belmontino - Profilo long. n.1;
11.  Tav.  n.17-Torrente Belmontino - Profilo long. n.2;
12.  Tav.  n.18-Torrente Belmontino - Profilo long. n.3;
13.  Tav.  n.19-Torrente Belmontino - Profilo long. n. 4;
14.  Tav.  n. 10 - Torrente Belmontino - Profilo long. n. 5;
15.  Tav.  n.11 - Torrente Murapano - Profilo long. n. 1
16.  Tav.  n.12 - Torrente Murapano - Profilo long. n. 2;
17.  Tav.  n.13 - Torrente Gresti - Profilo long. n. 1;
18.  Tav.  n.14 - Torrente Gresti - Profilo long. n. 2;
19.  Tav.  n.15 - Torrente Rossomanno - Profilo long. n. 1;
20.  Tav.  n.16 - Torrente Rossomanno - Profilo long. n. 2;
21.  Tav.  n.17 - Torrente Giardinazzi - Profilo long. n. 1;
22.  Tav.  n.18 - Torrente Giardinazzi - Profilo long. n. 2;
23.  Tav.  n.19 - Torrente Molera - Profilo long.;
24.  Tav.  n.20 - Torrente Neggi - Profilo long.;
25.  Tav.  n.21 - T. Belmontino - Disegni delle opere alle sez. 16, 20, 26;
26.  Tav.  n.22 - T. Belmontino - Disegni delle opere alle sez. 30, 31;
27.  Tav.  n.23 - T. Murapano - Disegni delle opere alle sez. 5, 8, 12, 16, 20;
28.  Tav.  n.24 - T. Murapano - Disegni delle opere alle sez. 24, 30, 34, 38, 44;
29.  Tav.  n.25 - T. Gresti - Disegni delle opere alle sez. 8, 16, 19;
30.  Tav.  n.26 - T. Gresti - Disegni delle opere alle sez. 24, 25, 40;
31.  Tav.  n.27 - T. Gresti - Disegni delle opere alle sez. 44, 49, 53;
32.  Tav.  n.28 - T. Gresti - Disegni delle opere alla sez. 58;
33.  Tav.  n.29 - T. Rossomanno - Disegni delle opere alla sez. 17, 19, 21;
34.  Tav.  n.30 - T. Rossomanno - Disegni delle opere alla sez. 22, 24, 28;
35.  Tav.  n.31 - T. Giardinazzi - Disegni delle opere alla sez. 7, 9, 11, 13, 15;
36.  Tav.  n.32 - T. Giardinazzi - Disegni delle opere alla sez. 17, 20, 23, 26, 30;
37. Tav.  n.33 - T. Giardinazzi - Disegni delle opere alla sez. 33, 36, 40, 43;
38. Tav.  n.34 - T. Molera - Disegni delle opere alla sez. 5, 8, 11, 15, 19;
39. Tav.  n.35 - T. Molera - Disegni delle opere alla sez. 21, 24, 27;
40. Tav.  n.36 - T. Negri - Disegni delle opere alla sez. 5, 8, 11, 13, 16;
41. Tav.  n.37 - Fossi minori - Disegni opere tipo;
42. Tav.  n.38 - disegni tipo;
43. Tav.  n.39 - Disegni delle opere idrauliche in gabbioni;
44. Tav.  n.40 - Disegni delle opere idrauliche in materiali naturalistici;
45. Tav.  n.41 - Disegni delle opere forestali;
46. Tav.  n.42 - Particolari costruttivi;
47. Tav.  n.43 - T. Belmontino - Piano particellare di esproprio;
48. Tav.  n.44 - T. Rossomanno - Piano particellare di esproprio;
49. Elab. 45 - Elenco ditte;
50. Elab. 46 - Analisi dei prezzi;
51. Elab. 47 - Computi metrici;
52. Elab. 48 - Stima dei lavori;
53. Elab. 49 - Capitolato speciale di appalto;
54. Elab. 50 - Elenco prezzi;
55. Elab. 51 - Elementi di confronto con l'opera nella sua generale funzionalità;
56. Tav. 51/a - Schema gen. interventi realizzati e da realizzare;
57. Elab. B1 - Relazione geologico - tecnica;
58. Elab. B2 - Relazione geotecnica.

Art. 4

Il Consorzio di bonifica n. 7 di Caltagirone è tenuto ad acquisire ogni, eventuale, necessario nulla-osta, parere o concessione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 5

Il Consorzio di bonifica n. 7 di Caltagirone ed il comune di Aidone restano onerati, rispettivamente per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 aprile 2000.
  MARTINO 

(2000.18.984)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 10 marzo 2000.
Esclusione di alcune iniziative dall'elenco dei beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 dell'11 aprile 1996, che prevede all'art. 16 la concessione dei contributi alle aziende turistico-ricettive destinati alla ristrutturazione per l'adeguamento al fine di garantire la sicurezza degli impianti e le condizioni igienico sanitarie delle strutture già esistenti nonché di quelle di nuova costruzione;
Visto il decreto n. 1017/6°/TUR del 5 settembre 1998, con il quale è stato formulato l'elenco delle ditte ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 27/96 rispetto alle istanze presentate conformemente al bando di cui al decreto n. 1513 del 10 ottobre 1997;
Visti i decreti nn. 1169/6°/TUR dell'11 settembre 1998 e 1281/6°/TUR del 2 ottobre 1998 integrativi del precedente decreto n. 1017 del 5 settembre 1998;
Visto il decreto n. 615/6°/TUR del 5 agosto 1999, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 dell'1 ottobre 1999, con il quale è stata impegnata la somma di L. 12.263.827.709 relativa allo stanziamento sul capitolo 87523 del bilancio regionale 1999, utile per la totale copertura dell'intero elenco di cui al decreto n. 1017/6°/TUR e successivi n. 1169/6°/TUR e 1281/6°/TUR;
Visto il decreto n. 989/6°/TUR del 10 novembre 1999, registrato alla Ragioneria centrale turismo l'11 novembre 1999, reg. 316, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 54 del 19 novembre 1999, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale n. 27/96, secondo quanto previsto dal decreto n. 1513/6°/TUR del 10 ottobre 1997;
Visto il decreto n. 1441/6°/TUR del 31 dicembre 1999, con il quale è stato approvato l'ulteriore elenco dei soggetti ammessi ai benefici dell'art. 16 della legge regionale n. 27/96 in seguito alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze;
Viste le lettere dell'8 ottobre 1999, del 10 novembre 1999, del 3 gennaio 2000, con le quali, rispettivamente, le società Costa degli Ulivi S.p.A., Palatina s.r.l., Gioiosa S.p.A. hanno dichiarato di rinunciare ai benefici di cui all'art. 16 della legge regionale n. 27/96;
Viste le note assessoriali n. 305/6°/TUR del 9 marzo 1999, n. 306/6°/TUR del 9 marzo 1999 e n. 1577/6°/TUR dell'1 dicembre 1999, con le quali le ditte Club Mediterranee, Se.Mi. s.r.l. e Aeroviaggi S.p.A. sono state invitate a presentare la documentazione occorrente per il completamento della istruttoria con l'avvertenza che decorso infruttuosamente il termine assegnato, le stesse ditte sarebbero state escluse dai benefici;
Viste le note assessoriali n. 1428/6°/TUR del 7 settembre 1998 e n. 307/6°/TUR del 9 marzo 1999, con le quali la ditta Canale Battista è stata invitata a fare pervenire entro il termine assegnato la documentazione occorrente per l'istruttoria ed in primo luogo il progetto esecutivo delle opere da realizzare corredato dalle autorizzazioni necessarie con la comminatoria che il decorso infruttuoso di codesto termine avrebbe comportato l'esclusione dei benefici di cui sopra è cenno;
Considerato, altresì, che le suddette ditte, ad eccezione della ditta Canale Battista, non hanno dato riscontro alla diffida di questo Assessorato;
Considerato, inoltre, che la ditta Canale Battista ha inviato con lettera del 18 marzo 1999 soltanto alcuni documenti e che sino ad oggi non ha fatto pervenire alcuna documentazione progettuale necessaria per la definizione dell'istruttoria;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere pronunciare l'esclusione delle iniziative di cui sopra è cenno dall'elenco di cui ai decreti n. 1017/6°/TUR del 5 settembre 1998, n. 1169/6°/TUR dell'11 settembre 1998 e n. 1281/6°/TUR del 2 ottobre 1998;
Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti iniziative sono eliminate dall'elenco dei beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 16 della legge regionale n. 27/96 di cui al decreto n. 1017/6°/TUR e seguenti:
-  Costa degli Ulivi S.p.A. (Hotel La Torre di Mondello - Palermo);
-  Palatina s.r.l. (Hotel Principe di Villafranca di Palermo);
-  Gioiosa S.p.A. (Hotel Phoenicusa di Filicudi - Messina);
-  Club Mediterrané - (Villaggio Club Mediterranee - Cefalù - Palermo);
-  Se.Mi. s.r.l. (Albergo Solunto Mare - Casteldaccia - Palermo);
-  Aeroviaggi S.p.A. (Albergo Carlton Riviera - Cefalù - Palermo);
-  Canale Battista - (Hotel Casetta Bianca - Casteldaccia - Palermo).

Art. 2

La complessiva somma di L. 2.675.750.000 verrà utilizzata per le iniziative indicate nell'elenco di cui al decreto n. 1441/6°/TUR del 31 dicembre 1999.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 marzo 2000.
  ROTELLA 


Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti il 29 marzo 2000, con nota n. 90.
(2000.16.919)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Nomina di componenti della commissione provinciale espropriazioni di Caltanissetta.

Con D.P.Reg. n. 73/Gr. VII/SG del 13 marzo 2000, la sig.ra Elvira Lauricella, nata a S. Cataldo il 15 ottobre 1945, ed il sig. Salvatore Norato, nato a Isnello il 18 dicembre 1952, sono stati nominati componenti della commissione provinciale espropriazioni di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in rappresentanza rispettivamente dell'Unione provinciale degli agricoltori e della Confederazione italiana agricoltori.
(2000.15.856)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di acquirenti di latte bovino e loro iscrizione al relativo albo regionale.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n.271/Gr. 8° - Dir. I del 29 febbraio 2000, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Biondo Antonio, con sede legale e stabilimento a Terrasini (PA), contrada Agli Androni, in applicazione dell'art. 7 del Regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 91 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(2000.15.881)


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n.731/Gr. 7° - Dir. I del 31 marzo 2000, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Galati Mario, con sede legale a Giardinello (PA), via Vittorio Emanuele, 226 e stabilimento a Carini (PA), contrada Costa Mandorla, in applicazione dell'art. 7 del Regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 92 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(2000.15.817)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili ubicati nella zona archeologica della necropoli di Tranchina nel comune di Sciacca.

Con decreto n. 5469 del 6 aprile 2000, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha pronunciato l'espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, degli immobili ubicati nella zona archeologica della necropoli di Tranchina nel comune di Sciacca (AG) di proprietà della seguente ditta:
-  Caruso Domenica in Vitale, nata a Sciacca il 6 maggio 1940: partita 2341, foglio 154, particella 116, mq. 7.460; particella 120, mq. 12.190, indennità provvisoria di espropriazione L. 1.950.000.
(2000.15.903)
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Espropriazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili costituenti il complesso monumentale di Maredolce sito nel comune di Palermo.

Con decreto n. 5470 del 6 aprile 2000, l'Assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione ha pronunciato l'espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, degli immobili costituenti il complesso monumentale di Maredolce sito nel comune di Palermo di proprietà delle seguenti ditte:
1)  Paternò Giuseppe: partita 50672, foglio 88, particella 519/3 (521), mq. 61,404, mq. 204,186, indennità provvisoria L. 40.030.830;
2)  Bonomo Giuseppe: partita 4094, foglio 88, particella 519/4, mq. 31,50, mq. 116,55, indennità provvisoria L. 22.601.250;
3)  Vasta Teresa vedova Di Maio: partita 38908, foglio 88, particella 519/10, mq. 34,02, mq. 139,482, indennità provvisoria L. 13.530.960;
4)  Spina Francesca, Lombardo Maria: partita 54163, foglio 88, particella 519/16, mq. 91,76, mq. 337,94, indennità provvisoria L. 37.789.400;
5)  Allotta Paola: partita 32657, foglio 88, particella 519/19, mq. 132.193, mq. 456,880, indennità provvisoria L. 66.363.510.
(2000.15.901)
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Espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili ubicati nella zona archeologica di Himera nel comune di Termini Imerese.

Con decreto n. 5471 del 6 aprile 2000, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha pronunciato l'espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, degli immobili ubicati nella zona archeologica di Himera (2° stralcio) nel comune di Termini Imerese (PA) di proprietà della seguente ditta:
-  Benedetto Antonio, Cobisi Luciano: partita 29116, foglio 31, particella 30 (FR), mq. 174; particella 33 (FR), mq. 46, indennità provvisoria di espropriazione L. 46.300.000.
(2000.15.902)
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Espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili ubicati nell'area archeologica del centro storico nel comune di Catania.

Con decreto n. 5472 del 6 aprile 2000, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha pronunciato l'espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, degli immobili ubicati nell'area archeologica del centro storico zona ad est della cavea e della scena del teatro greco romano nel comune diCatania di proprietà delle seguenti ditte:
1)  Castelli Rosa, nata a Catania il 14 settembre 1939 e Castelli Agata, nata a Catania il 18 agosto 194: foglio 69, particelle 3863 sub 2; 3861 (androne e cortile comune), mq. 33,87, L. 23.709.000;
2)  Ferlito Santo, nato a Catania il 12 aprile 1926: foglio 69, particelle 3854 sub 2, mq. 36,52; particelle 3853 e 9186 (corti comuni) L. 25.564.000;
3)  Torrisi Maria, nata a Catania il 6 marzo 1934: foglio 69, particelle 3854 sub 1; 3853 (corte comune), mq. 52,94, L. 47.646.000;
4)  Terrana Carmela, nata a Reggio Calabria l'11 novembre 1919, foglio 69, particelle 3863 sub 4; 3861, mq. 37,13, L.22.278.000;
5)  Maletta Agata, nata a Catania il 19 settembre 1949, proprietaria per 1/2 e Marletta Rosa, nata a Catania l'1 gennaio 1956, proprietaria per 1/2: foglio 69, particelle 3854 sub 3; 3853 e 9186 (corte comune) mq. 122,03, L. 134.233.000.
(2000.15.900)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Labor, con sede in Castelvetrano.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 310/I/VII del 23 marzo 2000, il dott. Salvatore Castiglione, nato a Trapani il 29 marzo 1963 e residente in Trapani, corso Italia, 55, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Labor, con sede nel comune diCastelvetrano, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Michele Alagna.
(2000.15.827)
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Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Agrigento.

Con decreto n. 325/I/XV del 24 marzo 2000, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha individuato, ai sensi dell'art. 5 del D.P. n. 45/97, le organizzazioni e le associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio diAgrigento per la copertura dei seggi a ciascuna spettanti nei termini che seguono:
      | Grado di | Settore     rappresentatività     N. seggi     | (%) |  
Agricoltura  6 seggi 

di cui 1 seggio per le PI

-  Copagri      0
   
Industria  3 seggi 

di cui 1 seggio per le PI

-  API      7,95% 1 PI 

(in virtù del protocollo d'intesa nelle premesse citato)
-  Confimpresa      0
-  Unione industriali      92,05%
Artigianato  3 seggi 
-  Confimpresa      0
   
Commercio  6 seggi 

di cui 1 seggio per le PI

-  Ucict      0
-  AS.CO.LI.      0
-  Confimpresa      0
-  Confesercenti      35,06%
-  Confcommercio      64,94 3+1 
Cooperazione  1 seggio 
-  Lega, Agci, Confcooperative, Unci  100%
Turismo  1 seggio 
-  Unione industriali      6,32%
-  Confcommercio      39,15%
-  Confesercenti      60,85
-  Ucict      0
-  Confimpresa      0
Trasporti e spedizioni  2 seggi 
   
Credito e Assicurazioni  1 seggio 
-  Abi, Ania      100%
Servizi alle imprese  1 seggio 
-  Confimpresa      0
-  Confcommercio      54,35%
   
Pesca  1 seggio 
-  Agci, Lega, Confcooperative      100%
Rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  punti 1seggio 
-  CGIL, CISL, UIL      100
Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti  punti 1 seggio 
-  Federconsumatori e difensore civico      20,34
-  Adoc e Adiconsum      67,63
-  Unione nazionale consumatori      12,04
Rappresentanti della Provincia regionale      2 seggi 

(2000.15.831)
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Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Trapani.


Con decreto n. 326/I/XV del 24 marzo 2000, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha individuato, ai sensi dell'art. 5 del D.P. n. 45/97, le organizzazioni e le associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio diTrapani per la copertura dei seggi a ciascuna spettanti nei termini che seguono:
      | Grado di | Settore     rappresentatività     N. seggi     | (%) |  
Agricoltura  6 seggi 

di cui 1 seggio per le PI

   
Industria  3 seggi 

di cui 1 seggio per le PI

-  API      26,22%
-  Assindustria      73,78% 1+1 
Artigianato  4 seggi 
-  CNA      71,35%
-  Upia      23,64%
-  Upla-Claai      5,01%
Commercio  5 seggi 

di cui 1 seggio per le PI

-  Confesercenti      33,70%
-  Cidec      35,82%
-  Confcommercio      30,48 1PI 
Cooperazione  1 seggio 
-  Lega, Confcooperative, Unci      100%
Turismo  1 seggio 
-  Confcommercio      100%
Trasporti e spedizioni  1 seggio 
-  Fita      100%
Credito e Assicurazioni  1 seggio 
-  Abi, Ania      100%
Servizi alle imprese  1 seggio 
-  Confesercenti      39,59%
-  Confcommercio      60,41%
Pesca  1 seggio 
-  Federpesca      84,01%
-  Associazione arm. della pesca      15,99%
Attività marittime e portuali  1 seggio 
-  Confitarma      100%
-  Consorzio del porto      0
Rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  punti 1seggio 
-  CGIL, CISL, UIL      100
Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti  punti 1 seggio 
-  Acu      100
Rappresentanti della Provincia regionale      2 seggi 

(2000.15.829)
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Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Catania.


Con decreto n. 328/I/XV del 24 marzo 2000, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha individuato, ai sensi dell'art. 5 del D.P. n. 45/97, le organizzazioni e le associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio diCatania per la copertura dei seggi a ciascuna spettanti nei termini che seguono:
      | Grado di | Settore     rappresentatività     N. seggi     | (%) |  
Agricoltura  4 seggi 

di cui 1 seggio per le PI

   
-  Copagri      17,58%
Industria  4 seggi 

di cui 1 seggio per le PI

   
Artigianato  4 seggi 
   
 Confartigianato      12,96%
Commercio  4 seggi 

di cui 1 seggio per le PMI

-  Sindacato regionale venditori ambulanti      1,23%
   
   
Cooperazione  1 seggio 
-  Lega, Agci, Confcooperative, Unci  100%
Turismo  1 seggio 
   
-  Etsi-Cisl      0
Trasporti e spedizioni  2 seggi 
   
   
Credito   1 seggio 
-  Abi      100%
Servizi alle imprese  2 seggi 
   
   
Pesca  1 seggio 
-  Federpesca      15,89%
-  Federazione armatori siciliani      84,11%
Servizi alla persona/assicurazioni  2 seggi 
-  Ania  6,90%
   
   
Rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  punti 1seggio 
-  UIL      21,97
-  CGIL e CISL      78,03
Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti  punti 1 seggio 
   
   
Rappresentanti della Provincia regionale      2 seggi 

(2000.15.830)
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Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Palermo.


Con decreto n. 331/I/XV del 27 marzo 2000, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha individuato, ai sensi dell'art. 5 del D.P. n. 45/97, le organizzazioni e le associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio diPalermo per la copertura dei seggi a ciascuna spettanti nei termini che seguono:
      | Grado di | Settore     rappresentatività     N. seggi     | (%) |  
Agricoltura  3 seggi 

di cui 1 seggio per le PI

   
Industria  4 seggi 

di cui 1 seggio per le PI

-  Assindustria      68,38%
-  API      31,62% 1PI 
Artigianato  4 seggi 
   
Commercio  6 seggi 

di cui 1 seggio per le PI

   
Cooperazione  1 seggio 
-  Lega, Agci, Confcooperative, Unci  100%

Turismo
   
 Trasporti e spedizioni          2 seggi 
-  Associazione industriali      34,18%
   
   
Credito   1 seggio 
-  Abi      100%
-  Ania      0%
Servizi alle imprese  1 seggio 
   
Pesca  1 seggio 
-  Federpesca      50,78%
   
Servizi alle persone  1 seggio 
   
   
   
Rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  punti 1seggio 
-  CGIL      50,61
-  CISL      49,39
Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti  punti 1 seggio 
-  Adiconsum      100
Rappresentanti della Provincia regionale      2 seggi 

(2000.15.832)
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Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Messina.


Con decreto n. 332/I/XV del 29 marzo 2000, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha individuato, ai sensi dell'art. 5 del D.P. n. 45/97, le organizzazioni e le associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio diMessina per la copertura dei seggi a ciascuna spettanti nei termini che seguono:
      | Grado di | Settore     rappresentatività     N. seggi     | (%) |  
Agricoltura  3 seggi 

di cui 1 seggio per le PMI

   
Industria  4 seggi 

di cui 1 seggio per le PI

-  Api, Assindustria      100% 3+1 
Artigianato  4 seggi 
-  Alapi      11,50%
-  Cidec      0
   
-  Confartigianato      23,27
Commercio  6 seggi 

di cui 1 seggio per le PI

-  Cidec      0
-  Alapi-Cila      2,02%
-  Confederazione artigiani      4,06%
-  Confesercenti      13,01%
-  Unione generale commercianti      80,91% 5+1 
Cooperazione e pesca  1 seggio 
-  Lega, Unci, Agci, Unione      100%
Turismo  1 seggio 
-  Unione generale commercianti      100%
Trasporti e spedizioni  2 seggi 
-  Unione generale commercianti      39,09
-  Associazione industriale      60,91
Credito e assicurazioni  1 seggio 
-  Abi, Ania      86,26%
-  Unione generale commercianti      13,74
Servizi alle imprese  2 seggi 
-  Unione generale commercianti      100%
-  Asa-Caaf.Cisl      0
Servizi alle persone  1 seggio 
-  Unione generale commercianti      100%
-  Unci, Lega, Confcooperative      0
Rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  punti 1seggio 
-  UIL      31
-  CGIL      37,88
-  CISL      31,12
Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti  punti 1 seggio 
-  Federconsumatori      26,21
-  Adiconsum      73,79
Rappresentanti della Provincia regionale      2 seggi 

(2000.15.833)
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Nomina del commissario ad acta presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane di Catania.

Con decreto n.349 del 30 marzo 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott. Salvatore Ruggieri, dirigente superiore dell'Amministrazione regionale, è stato nominato commissario ad acta presso la CRIAS di Catania per l'espletamento dei seguenti compiti:
-  pagamento fatture tecnici e legali esterni;
-  pagamento fatture banche per commissioni incasso effetti e per compensi istruzione pratiche di esercizio;
-  pagamento fatture per spese generali;
-  pagamento stipendi dipendenti e pensionati;
-  pagamento imposte e tasse e contributi previdenziali;
-  pagamento finanziamenti medio termine e scorte già deliberati ed i cui atti di mutuo sono stati stipulati;
- incasso reversali a vario titolo (per ritenute fiscali, incasso effetti in scadenza ed incasso somme a vario titolo contenzioso versamento perizie ecc.).
(2000.15.828)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Sostituzione di un componente effettivo del collegio dei revisori del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Agrigento.

Con decreto n. 196 del 17 marzo 2000 dell'Assessore per l'industria, a parziale modifica del decreto n. 1091 del 3 agosto 1999, il dr. Lo Brutto Cesare, dirigente superiore in servizio presso l'Assessorato regionale dell'industria, è stato nominato componente effettivo del collegio dei revisori del Consorzio A.S.I. di Agrigento, in sostituzione della dr.ssa Marcenò Francesca, dimissionaria.
(2000.15.868)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

P.O.P. Sicilia 1994-1999 - Misura 3.1 - Interventi finalizzati all'approvvigionamento idrico - Rettifica.

A rettifica di quanto comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 29 febbraio 2000 parte I, alle pagine 10 e 11, sotto il seguente titolo: "Provvedimenti concernenti concessione di finanziamenti per la realizzazione di opere idriche in vari comuni siciliani nell'ambito del P.O.P. Sicilia 1994-1999 Misura 3.1 Rimodulazione - Circolare n.7/GAB del 10 agosto 1999", si precisa che i primi due provvedimenti sotto detto titolo indicati, relativi ai seguenti interventi:
-  Caronia - realizzazione della rete idrica di distribuzione comunale - L. 5.350.000.000 (decreto assessoriale n. 1461/18 del 14 ottobre 1999, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1999, reg. 1, foglio 51);
-  Castel diLucio -Rifacimento della rete idrica interna L. 1.128.000.000 (decreto assessoriale n. 1462/18 del 14 ottobre 1999, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1999, reg. 1, foglio 52);
sono stati finanziati con risorse afferenti ad economie relative alla dotazione finanziaria della II fase di attuazione della misura stessa e non con le risorse della rimodulazione suindicata.
(2000.22.1131)
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Concessione di un finanziamento al comune di Canicattì per la sistemazione di una fognatura.

Con decreto n. 2030 del 21 dicembre 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso il finanziamento di L. 350.000.000 al comune di Canicattì per la realizzazione dei lavori relativi alla sistemazione della fognatura tratto di via Senatore Sammartino fino all'impianto di depurazione (legge 4 gennaio 1994, cap. 70473, esercizio finanziario 1999).
(2000.15.885)
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Concessione di un finanziamento al comune di Canicattì per l'esecuzione di lavori nella villa comunale.

Con decreto n. 2031 del 21 dicembre 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso il finanziamento di L. 400.000.000 al comune di Canicattì per la realizzazione dei lavori relativi al consolidamento del muro di contraripa lato nord della villa comunale (legge 4 gennaio 1994, cap. 70473, esercizio finanziario 1999).
(2000.15.883)
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Concessione di un finanziamento al comune di Canicattì per la realizzazione di lavori stradali.

Con decreto n. 2032 del 21 dicembre 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso il finanziamento di L. 480.000.000 al comune di Canicattì per la realizzazione dei lavori relativi alla ripartizione della strada di collegamento centro abitato e contrada Casino-Bardaro (legge 4 gennaio 1994, cap. 704/3, esercizio finanziario 1999).
(2000.15.884)
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Concessione di un finanziamento al comune di Casteltermini per il miglioramento della funzionalità di una rete fognaria.

Con decreto n. 2256 del 31 dicembre 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso il finanziamento di L. 200.000.000 al comune di Casteltermini per la realizzazione dei lavori relativi al miglioramento funzionalità rete fognaria comunale, tratti in contrada Valle Serano e in via Matteotti (legge 4 gennaio 1994, cap. 704/3, esercizio finanziario 1999).
(2000.15.882)
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Determinazione del limite massimo di reddito annuo del nucleo familiare per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per l'anno 2000.

Con decreto n. 217/11 del 23 marzo 2000 dell'Assessore per i lavori pubblici il limite massimo di reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457/78 per concorrere all'assegnazione di alloggi E.R.P. nell'ambito della Regione siciliana, viene determinato, per l'anno 2000, in L. 21.615.000.
(2000.15.879)
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Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Agrigento relativa a lavori urgenti per la riparazione di una condotta di collegamento acqua dissalata.

Con decreto n. 219 del 23 marzo 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta in data 30 dicembre 1999 dall'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/1895, relativa ai lavori di somma urgenza per la riparazione della condotta di collegamento acqua dissalata dal serbatoio Forche al partitore di Aragona.
(2000.15.877)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la manodopera agricola di Catania.

Con decreto n. 416/2000/VIII/L del 7 aprile 2000 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto alla sostituzione del sig. Licitro Carmelo, componente effettivo della commissione provinciale per la manodopera agricola di Catania, con il sig. Caprino Campana Giuseppe, nato a Bronte il 15 marzo 1959, in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori.
(99.15.893)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta alla ditta Peviani Frutta s.r.l., con sede legale in Milano ed amministrativa a Chioggia, per la realizzazione di uno stabilimento per la lavorazione ed il confezionamento di prodotti ortofrutticoli nel comune di Ispica.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 25/9 del 27 marzo 2000, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, alla ditta Peviani Frutta s.r.l., con sede legale in Milano ed amministrativa in Chioggia (VE), via Padre E. Venturini n. 248, per uno stabilimento per la lavorazione ed il confezionamento di prodotti ortofrutticoli, con sede nel comune di Ispica (RG), contrada Garzalla.
(2000.15.841)
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Concessione al Consorzio di sviluppo industriale di Catania del nulla osta per la realizzazione di opere stradali.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 28/9/VIA del 28 marzo 2000, ha concesso al Consorzio di sviluppo industriale di Catania il nulla osta in materia d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, con prescrizioni, per il progetto relativo alla realizzazione del 2° tratto della strada tra l'asse di spina nord-sud e la S.S. 114 per l'accesso ai blocchi Torrazze e Passo Martino.
(2000.15.820)
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Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per il progetto relativo a lavori stradali nel comune di Monterosso Almo.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 35/9/VIA del 28 marzo 2000, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, alla Provincia regionale di Ragusa, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, per il progetto dei lavori di sistemazione della strada comunale Pizzo San Mauro di collegamento della S.S. 194 alla piscina comunale da realizzarsi del comune di Monterosso Almo (RG).
(2000.15.839)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 46/17 del 4 aprile 2000, è stata concessa alla ditta Sicilgrassi s.r.l., con sede legale in Catania, zona industriale, XIII Strada n. 48, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per il proseguimento delle emissioni dell'esistente stabilimento e per le emissioni in atmosfera dell'impianto di incenerimento scarti di macellazione che la stessa intende realizzare nel comune di Catania, zona industriale, XIII Strada n. 48.
(2000.15.818)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 63/17 del 10 aprile 2000, è stata concessa alla società Produttori Sementi Mediterranei s.r.l., con sede legale nel comune di Piazza Armerina in contrada Grottacalda, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.Rep. n.203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti da due impianti per lo stoccaggio, selezione e insacco di semi di cereali che si intende svolgere nel comune di Piazza Armerina.
(2000.15.910)
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Provvedimenti concernenti approvazione del progetto di recupero ambientale di una cava di rosticci di zolfo nel comune di Racalmuto.


Con decreto n. 47/41 del 4 aprile 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha approvato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 della legge regionale n. 127/80 e dell'art. 4 della legge regionale n. 22/82, il progetto di recupero ambientale di una cava di rosticci di zolfo in contrada Pernice-Quattrofinaite nel territorio del comune di Racalmuto (AG).
(2000.15.905)


Con decreto n. 48/41 del 4 aprile 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha approvato, ai sensi del combinato disposto dall'art. 19 della legge regionale n. 127/80 e dell'art. 4 della legge regionale n. 22/82, il progetto di recupero ambientale di una cava di rosticci di zolfo in contrada Quattrofinaite-Dammuso nel territorio del comune di Racalmuto (AG).
(2000.15.906)
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Approvazione del progetto definitivo di recupero ambientale di una cava di sabbia sita nel comune di Naro.

Con decreto n. 49/41 del 4 aprile 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha approvato il progetto definitivo di recupero ambientale della cava di sabbia sita in contrada Rinazzi nel territorio del comune di Naro (AG), esercita dalla ditta Vassallo Gaetano.
(2000.15.907)
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Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di S. Giuseppe Jato.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 49/DRU del 4 aprile 2000, ha approvato la variante al vigente piano regolatore generale del comune di San Giuseppe Jato, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, di cui alla delibera consiliare n. 103 del 25 novembre 1994, avente per oggetto "Approvazione della variante al piano di fabbricazione vigente ed al piano regolatore generale adottato per la costruzione di una stazione dei carabinieri".
(2000.15.845)
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Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per la realizzazione di lavori stradali.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 50/V.I.A. del 4 aprile 2000, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, alla Provincia regionale di Ragusa, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, al progetto di allargamento della S.P. n. 60 Ragusa-Malavita- S. Croce dal Km. 5+300 al Km. 5+550.
(2000.15.842)
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Rettifica del decreto 9 luglio 1999, relativo alla concessione alla ditta Italcementi S.p.A. del nulla osta all'impianto di una cava di calcare nel comune di Porto Empedocle.

Con decreto n. 51/41 del 6 aprile 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha proceduto alla rettifica del decreto n. 301/41 del 9 luglio 1999, con il quale era stato concesso alla ditta Italcementi S.p.A., con sede legale in Bergamo, il nulla osta all'impianto, ex art. 5 della legge regionale n. 181/81, per l'ampliamento di una cava di calcare sita in contrada Vincinzella nel territorio del comune di Porto Empedocle (AG).
(2000.15.819)
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Rettifica del decreto 11 ottobre 1999, relativo alla concessione alla ditta Società Ancione Antonino S.p.A. del nulla osta all'impianto di una cava di calcare nel comune di Ragusa.

Con decreto n. 52/41 del 6 aprile 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha proceduto alla rettifica del decreto n. 497/41 dell'11 ottobre 1999, con il quale era stato concesso alla ditta Società Ancione Antonino S.p.A., con sede legale in Palermo, il nulla osta all'impianto, ex art. 5 della legge regionale n. 181/81, per il rinnovo dell'autorizzazione n. 786 del 2 settembre 1986 della cava di calcare denominata Tabuna-Ancione nel territorio del comune di Ragusa.
(2000.15.843)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Ciminna.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto n. 52/DRU del 10 aprile 2000, ha approvato la variante al programma di fabbricazione per la realizzazione della strada di collegamento San Vito-Cozzo Ferrato del comune di Ciminna, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, adottata con delibere di consiglio comunale n. 18 del 25 febbraio 1999, divenuta esecutiva il 17 marzo 1999 e n. 43 del 4 agosto 1999, resa legittima dal CO.RE.CO. nella seduta del 23 settembre 1999 con decisione n. 8147/7856.
(2000.15.876)
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Nulla osta al comune di Gibellina per il progetto relativo alla costruzione di un canale di gronda.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 56/VIA del 10 aprile 2000, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, al comune di Gibellina, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, al progetto dei lavori di costruzione di un canale di gronda a salvaguardia dell'abitato.
(2000.15.840)
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Autorizzazione alla società cooperativa a r.l. Cantina sociale Castelvetrano per l'utilizzo di fanghi di depurazione.

Con decreto n. 58/15 del 10 aprile 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e per un periodo limitato ad anni tre dalla data del presente decreto, la società cooperativa a r.l. Cantina sociale Castelvetrano, con sede legale a Castelvetrano in via Partanna (ang. via Airò), all'utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dall'impianto destinato al trattamento dei liquami prodotti dalla medesima società.
(2000.15.844)
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Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Buseto Palizzolo.

Con decreto n. 55/D.R.U. dell'11 aprile 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata approvata la modifica dell'art. 87 del vigente regolamento edilizio comunale annesso al vigente piano regolatore generale così come segue:
-  al 9° comma dell'art. 87 del regolamento edilizio che recita "Per i piani terra adibiti ad attività ed usi collettivi è prescritta l'altezza minima di ml. 3,20" viene aggiunto un ulteriore periodo che introduce la seguente norma: "Tale disposizione non si applica per i fabbricati già esistenti ed adibiti ad attività ed usi collettivi in esercizio alla data di adozione della modifica del presente regolamento edilizio operata con il presente provvedimento".
(2000.15.909)
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Approvazione di variante al piano di fabbricazione del comune di Paceco.

Con decreto n. 60/D.R.U. dell'11 aprile 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata approvata la variante al piano di fabbricazione vigente di un'area di mq. 9.672 ricadente in z.t.o. "E" verde agricolo e zona verde attrezzato nella frazione di Nubia per la realizzazione di una piazza pubblica, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 107 del 2 settembre 1998, ai sensi della legge regionale n. 71/78.
(2000.15.908)
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Nulla osta alla ditta Later siciliana S.p.A., con sede in Palermo, per il potenziamento del ciclo di produzione aziendale dello stabilimento industriale sito nel comune di Collesano.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 71/9 del 12 aprile 2000, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, con prescrizioni, alla ditta Later siciliana S.p.A., con sede legale in Palermo, via Isidoro La Lumia, 7, per il potenziamento del ciclo di produzione aziendale dello stabilimento industriale sito nel territorio comunale di Collesano (PA).
(2000.15.904)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.
Con decreto n. 32/2° TR. dell'11 aprile 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato in via provvisoria e nelle more della regolare istruttoria la società Sais Viaggi S.p.A., ora Interbus S.p.A., con sede in Enna, nell'unificare i fogli concessionali delle autolinee San Teodoro-Messina dir. Castiglione, San Teodoro-Bronte e Messina-San Teodoro che, pertanto, assumerà la seguente caratteristica: A.E. San Teodoro-Messina dir. Castiglione.
(2000.15.861)


Con decreto n. 34/2° TR. dell'11 aprile 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato in via provvisoria e nelle more della regolare istruttoria la società Ortolano & Puglisi s.n.c., con sede in Alia, nell'esercizio dell.E. Alia-Roccapalumba-Palermo a intensificare il programma d'esercizio.
(2000.15.860)


Con decreto n. 38/2° TR. dell'11 aprile 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato in via provvisoria e nelle more della regolare istruttoria la società Cracchiolo s.r.l., con sede in Terrasini, nell'esercizio dell'A.E. Carini-Cinisi-Terrasini-Partinico-Camporeale con dir. per Grisì a sdoppiare il foglio concessionale in due autolinee che avranno le seguenti caratteristiche: A.E. Carini-Cinisi-Terrasini-Partinico; A.E. Camporeale-Grisì-Partinico.
(2000.15.862)


Con decreto n. 44/2° TR. dell'11 aprile 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato in via provvisoria a conferma del decreto n. 273/2 TR. del 3 novembre 1998 la società Autolinee Giuseppe Cavalieri s.r.l., con sede in Naro, nell'esercizio dell'A.E. Canicattì-Naro-Licata a intensificare il programma d'esercizio.
(2000.15.858)

Con decreto n. 45/2° TR. dell'11 aprile 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato in via provvisoria la società Prestia & Comandè, con sede in Palermo, nell'esercizio dell'A.E. Cianciana-Palermo a scindere il foglio concessionale nelle seguenti due autolinee:
1)  A.E. Cianciana-Alessandria della Rocca-Bivona-S. Stefano di Quisquina-Bivio Filaga-Bivio Lercara-Palermo;
2)  A.scol. Cianciana-Alessandria della Rocca-Bivona-S. Stefano di Quisquina.
(2000.15.859)


Con decreto n. 46/2° TR. dell'11 aprile 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato in via provvisoria e nelle more della regolare istruttoria la società Sais Autolinee, con sede in Enna, nell'esercizio dell'A.E. Raddusa-S.S. 192-Enna, a ridurre il programma d'esercizio mediante la trasformazione in scolastica della coppia di corsa feriale.
(2000.15.863)


Con decreto n. 47/2° TR. dell'11 aprile 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato in via provvisoria e nelle more della regolare istruttoria la società Zappalà & Torrisi s.n.c., con sede in Acireale, nell'esercizio dell'A.E. Acireale-Pozzillo-Giarre-Riposto-S. Tecla-Acireale a ristrutturare il programma d'esercizio.
(2000.15.864)


Con decreto n. 48/2° TR. dell'11 aprile 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato in via provvisoria e nelle more della regolare istruttoria la società Zappalà & Torrisi s.n.c., con sede in Acireale, nell'esercizio dell'A.E. Acireale-Piano d'Api-S.M. La Stella-Lavinaio-Monterosso-Trecastagni con diram. S.M. La Stella-Aci S. Antonio a modificare il programma d'esercizio.
(2000.15.865)


Con decreto n. 49/2° TR. dell'11 aprile 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato in via provvisoria e nelle more della regolare istruttoria la società Autoservizi Cuffaro s.a.s. di Angelo Cuffaro & Co., con sede in Casteltermini, nell'esercizio dell'A.E. Canicattì-Favara-Palermo, ad intensificare il programma di esercizio mediante l'aggiunta di 1 c.c. feriale sulla tratta Favara-Palermo.
(2000.15.866)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 19 maggio 2000, n. 284.
Legge 14 febbraio 1992, n. 185, articolo 3, comma 2, lett. d), e articolo 4 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, siccità settembre 1998 - settembre 1999. Precisazioni.

Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Agli Istituti ed enti esercenti il credito agrario
La Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre 1999 ha pubblicato il decreto 13 dicembre 1999, con il quale il competente Ministero delle politiche agricole e forestali ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità della siccità che ha colpito le aziende agricole di gran parte del territorio dell'Isola nel periodo settembre 1998 - settembre 1999.
Considerato che l'evento calamitoso, per sua stessa natura, si è protratto per un lungo periodo di tempo, si precisa, analogamente a quanto diramato in precedenza, limitatamente alla siccità, che possono essere ammesse a beneficio della proroga, prevista dall'art. 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le passività afferenti le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento scadenti dalla data di inizio dell'evento calamitoso fino al 31 dicembre 1999 anche se dette passività sono state contratte nel corso dell'evento e comunque prima che lo stesso si conclamasse come causa di danno a carattere eccezionale (certezza del danno) per le colture interessate, previo esame delle singole posizioni per valutarne l'ammissibilità ai benefici.
A tal proposito si fa altresì presente che sono ammissibili al suddetto beneficio le passività scadenti per motivi tecnici delle banche entro l'1 gennaio 2000.
Restano fermi i criteri e le modalità fissati con la circolare assessoriale n. 182 del 25 maggio 1995, nonché quelli fissati con la successiva circolare assessoriale n. 193 dell'11 novembre 1995 che, per quanto concerne le colture agrumicole, ammette ai benefici di che trattasi le passività afferenti ai prestiti di conduzione con scadenza fino al 31 maggio dell'anno successivo a quello nel quale si è verificato l'evento avverso.
Al riguardo si fa presente che l'estensione al 31 maggio dell'anno successivo è ammissibile soltanto nel caso in cui l'evento si sia verificato successivamente al 31 maggio dell'anno interessato. Ciò nella considerazione che tale beneficio potrà essere concesso in riferimento ad una sola annata agraria.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: CUFFARO 

(2000.22.1135)
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CIRCOLARE 19 maggio 2000, n. 285.
Legge 14 febbraio 1992, n. 185, articolo 3, comma 2, lett. d) e articolo 4. Circolare assessoriale n. 193/95 - Precisazioni.
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Agli Istituti ed enti esercenti il credito agrario
L'art. 4 della legge n. 185/92 ha previsto la proroga, per una sola volta e per non più di 24 mesi, delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole che abbiano subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica, a seguito di eccezionali avversità atmosferiche e/o calamità naturali ed i cui territori ricadano nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 185/92.
La circolare assessoriale n. 182 del 25 maggio 1995 - sulla scorta di quanto già precisato dalla circolare ministeriale n. 7 del 28 maggio 1992, esplicativa della legge n. 185/92, nonché di quanto più volte ribadito dallo stesso superiore Ministero - precisa che "sono ammesse alla proroga le rate contratte prima del verificarsi dell'evento calamitoso e scadenti dal giorno successivo all'inizio dell'evento e fino al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato l'evento stesso".
La successiva circolare assessoriale n. 193 dell'11 novembre 1995 ha altresì chiarito - sempre sulla scorta di intercorsa corrispondenza con il Ministero - che per quanto concerne le colture agrumicole sono ammesse ai benefici di che trattasi le passività afferenti ai prestiti di conduzione con scadenza fino al 31 maggio dell'anno successivo a quello nel quale si è verificato l'evento avverso, previo esame delle singole posizioni per valutarne l'ammissibilità ai benefici di legge.
Al riguardo si fa presente che l'estensione al 31 maggio dell'anno successivo è ammissibile soltanto nel caso in cui l'evento si sia verificato successivamente al 31 maggio dell'anno interessato. Ciò nella considerazione che tale beneficio potrà essere concesso in riferimento ad una sola annata agraria.
  L'Assessore: CUFFARO 

(2000.22.1135)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 26 maggio 2000, n. 5.
Legge regionale n. 18 del 19 agosto 1999 - Espletamento pubblici concorsi.

Ai presidenti delle province regionali
Ai sindaci dei comuni della Sicilia
Ai legali rappresentanti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Sicilia
Agli Uffici delle sezioni centrali e provinciali dei CO.RE.CO.
e, p.c.  Al Presidente della Regione siciliana 

All'Assessore alla Presidenza
Al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile
Ai prefetti della Sicilia
Alla Presidenza dell'ANCI
Alla Presidenza dell'UPS
L'art. 1, 2° comma, della legge regionale n. 18 del 19 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 23 agosto 1999, ha reintrodotto con differimento al 31 dicembre 2001 l'obbligo per l'Amministrazione regionale, per gli enti locali territoriali ed istituzionali della Sicilia di coprire i posti in pianta organica con le procedure già previste dai commi 4 e 9 della legge regionale n. 25 del 6 settembre 1993: concorsi pubblici per soli titoli.
La superiore previsione richiama ancora una volta per ragioni di celerità e di trasparenza l'obbligo per le amministrazioni in indirizzo di procedere alla valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio, nel rispetto dei criteri fissati dal decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali del 3 febbraio 1992, rettificato con decreto del 19 ottobre 1999 e limitatamente ai concorsi banditi per dirigenti dal decreto 19 giugno 1996, modificato con decreto 2 ottobre 1997, con contestuale rispetto della riserva complessiva del 50% dei posti messi a concorso in favore dei soggetti di cui all'art. 23 della legge n. 67 dell'11 marzo 1998 e delle categorie protette aventi diritto.
Parimenti, per la copertura dei posti in organico degli uffici stampa istituiti presso le Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 33 del 18 maggio 1996 e dell'art. 16 della legge regionale n. 8 del 17 marzo 2000, occorre fare riferimento alle procedure concorsuali di cui alla legge regionale n. 12/91 con il rispetto per la valutazione dei titoli e dei criteri fissati con recente decreto n. 384 del 16 marzo 2000 in corso di pubblicazione.
E' opportuno ricordare che vengono attratti alla norma in oggetto tutti i concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami, con sospensione delle disposizioni regolamentari delle singole amministrazioni da bandire od eventualmente già banditi alla data del 24 agosto 1999, ma non ancora espletati purché non abbiano comportato lo svolgimento di alcuna prova selettiva o concorsuale, né l'Amministrazione abbia provveduto alla convocazione dei concorrenti, a nulla rilevando l'insediamento delle commissioni giudicatrici e/o la fissazione del diario delle prove ove non seguita da qualsiasi attività portata all'esterno quale l'invito ai concorrenti per lo svolgimento delle prove.
Ne consegue che per i concorsi semplicemente banditi (nel periodo intercorso tra l'1 gennaio 1999 e il 24 agosto 1999) che non si trovano in una fase successiva delle procedure come prima chiarito, nasce l'obbligo di provvedere con sollecitudine alla modifica del bando con riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione e dei titoli a corredo di cui i concorrenti siano in possesso alla medesima data, fatte salve le istanze già presentate ed i titoli allegati con facoltà di integrazione nell'ulteriore termine assegnato. Rimangono, altresì, attratte alla reintrodotta disciplina quelle procedure concorsuali avviate in data successiva al 24 agosto 1999, ancorché trattasi di concorsi banditi in epoca precedente con obbligo di revoca in autotutela di ogni fase dell'avviato espletamento con modifica del bando e riapertura dei termini.
Per conforme parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato si ricorda che le procedure sopra argomentate non si applicano ai concorsi riservati al personale interno e banditi ai sensi dell'art.6, 12° comma, legge n. 127/97, atteso che il disposto legislativo in argomento fa esclusivo riferimento ai concorsi pubblici.
Si chiarisce inoltre che il divieto all'indizione dei pubblici concorsi sino al 31 dicembre 1999, riportato dall'art. 41 della legge regionale n.10 del 30 aprile 1999, aveva riguardo esclusivamente agli enti del settore pubblico regionale, ad esclusione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e delle Aziende del servizio sanitario nazionale. Rimanevano, pertanto, esclusi da tale divieto tutti gli enti locali ed istituzionali (province, comuni, consorzi, aziende speciali ed II.PP.A.B.) che ancorché sottoposti a vigilanza della Regione vantano autonomia costitutiva, organizzativa e finanziaria e le cui dotazioni organiche trovano limiti nelle proprie capacità di bilancio e ragioni nell'esigenza d'esercizio di funzioni e servizi di attribuita competenza con rafforzamento della sfera tecnico-amministrativa rapportata a criteri di specializzazione e di flessibilità organizzativa (art. 51, legge n. 142/90, come integrato dall'art. 13, 1° comma, legge n. 265/99).
Nel senso sin qui esposto è conforme il parere reso dal C.G.A. per la Regione siciliana nell'adunanza dell'11 aprile 2000.
Si avverte, infine, che alla luce delle intervenute attribuzioni gestionali anche in Sicilia compete ai dirigenti e/o responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, l'attuazione dei programmi e degli atti d'indirizzo degli organi politici deliberanti compresa l'adozione degli atti di amministrazione e di gestione del personale, nonché le procedure di concorso con esame delle istanze di partecipazione, di valutazione dei titoli e di formulazione delle graduatorie senza alcuna distinzione per le dimensioni demografiche degli enti (cfr. legge n. 127/97 e decreto legislativo n. 29/93 - decreto legislativo n. 80/98). Rimane, comunque, attribuita alla competenza della giunta comunale e provinciale sia l'indizione dei pubblici concorsi che l'approvazione delle graduatorie finali.
Si richiede puntuale adempimento con invito a darne notizia all'Assessorato regionale degli enti locali per i compiti di vigilanza attribuiti con l'avvertenza che l'inosservanza delle esposte procedure legittima l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 44/91.
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

(2000.22.1175)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 12 aprile 2000, n. 1020.
Progetto regionale su prevenzione morbillo, parotite, rosolia.

Ai direttori generali delle AA.SS.LL. della Sicilia
Ai capi settore igiene pubblica della Sicilia
Ai capi settore assistenza di base della Sicilia
Gli studi epidemiologici ci permettono di prevedere che tra l'autunno del 2000 e la primavera del 2001 ci sarà l'epidemia di morbillo che rappresenta un serio problema di sanità pubblica. Infatti ci si aspetta il ripetersi dei casi di morbillo delle ultime epidemie (1991-92, 1996-97); infatti secondo i calcoli di Lucioni, Ciriminna e altri si dovrebbero verificare circa 40.000 casi di morbillo che comporterebbero (dati ISS.), come complicanze 2.800 otiti, 2.400 polmoniti e/o otiti, 40 encefaliti e circa 5 decessi; ciò comporterebbe un costo sociale ed economico a carico della collettività di poco inferiore ai 20 miliardi.
Durante gli eventi epidemici si registra un elevato tasso di ricoveri per infezione a prescindere dalla gravità dei casi. I costi dovuti alla componente sanitaria (terapia domiciliare, ricoveri, diagnostica e riabilitazione) ed alla morbilità sono stati stimati in L. 464.000 per caso di morbillo; il rapporto costi diretti costi indiretti rispettivamente 53,4 e 46,6.
Nel periodo 1986-1995 sono stati notificati all'ISTAT 74 decessi per morbillo, per un tasso di letalità media di 0,23‰.
Nei soggetti di età superiore a 20 anni, nello stesso periodo, il tasso di letalità del morbillo è stato di 1‰.
Nei soggetti di età superiore a 20 anni, nello stesso periodo, il tasso di letalità del morbillo è stato di 1‰, solo leggermente inferiore a quello riscontrato nei bambini di età inferiore a 12 mesi (1,18‰). La gravità della malattia è infatti maggiore proprio nei lattanti e negli adulti.
Si ritiene che il verificarsi di una nuova epidemia rappresenti un grave momento di arretratezza socio-sanitaria oltre ad essere in contrasto con le linee programmatiche dello Stato e della Regione.
Certo della sensibilità delle SS.LL. nell'affrontare i problemi di si grande rilevanza.
Preso atto che i costi dell'epidemia di morbillo si aggirerebbero intorno ai 20 miliardi di lire.
Invitasi le SS.LL. a volere disporre affinché sia puntualmente realizzato il progetto in questione e che lo stesso sia l'obiettivo prioritario per l'attribuzione dell'indennità di risultato al personale operante nei servizi di igiene e sanità pubblica e/o profilassi, o che comunque prendano parte alla campagna di vaccinazione, per gli anni 2000-2001 sia rappresentato dal raggiungimento della copertura vaccinale dell'80% della popolazione suscettibile per morbillo, parotite e rosolia.
  L'Assessore: LO MONTE 


Allegato
PROGETTO REGIONALE SU PREVENZIONE MORBILLO, PAROTITE, ROSOLIA
LEGITTIMAZIONE

Gli studi prospettici epidemiologici ci permettono di prevedere che tra l'autunno del 2000 e la primavera-autunno del 2001 si verificherà l'epidemia di morbillo che rappresenta un serio problema di sanità pubblica. I tassi di copertura vaccinale per morbillo, rosolia e parotite nella nostra regione sono bassi. Da due studi uno condotto dall'Ispettorato regionale sanitario in collaborazione con l'Istituto di economia sanitaria di Milano e l'altro dall'Istituto superiore di sanità si è evidenziato che il tasso di copertura vaccinale per morbillo, nel periodo 1996-1997 era <40%. Ne consegue che ci si aspetta il ripetersi dei casi di morbillo delle ultime epidemie (1991-92, 1996-97). Secondo i calcoli di Lucioni, Ciriminna e altri si stima dovrebbero verificarsi circa 40.000 casi di morbillo che comporterebbero (dati ISS.) come complicanze 2.800 otiti, 2.400 polmoniti e/o otiti, 40 encefaliti e circa 5 decessi; ciò comporterebbe un costo sociale ed economico a carico della collettività di poco inferiore ai 20 miliardi senza tener conto dei costi intangibili legati alla sofferenza dei piccoli e dei genitori.
Durante gli eventi epidemici si registra un elevato tasso di ricoveri per infezione a prescindere dalla gravità dei casi. I costi dovuti alla componente sanitaria (terapia domiciliare, ricoveri, diagnostica e riabilitazione) ed alla morbilità sono stati stimati in L. 464.000 per caso di morbillo; il rapporto costi diretti costi indiretti rispettivamente 53,4 e 46,6.
Nel periodo 1986-1995 sono stati notificati in Italia all'Istat 74 decessi per morbillo, per un tasso di letalità media di 0,23‰.
Nei soggetti di età superiore a 20 anni, nello stesso periodo, il tasso di letalità del morbillo è stato di 1‰, solo leggermente inferiore a quello riscontrato nei bambini di età inferiore a 12 mesi (1,18‰). La gravità della malattia è infatti maggiore proprio nei lattanti e negli adulti.
Riferimenti normativi:
Piano nazionale vaccini 1999-2000;
Circolare Ministero della sanità n. 4 del 13 marzo 1998;
Circolare Ministero della sanità n. 12 del 13 luglio 1999;
Decreto Ministero della sanità 7 aprile 1999;
Circolare Assessorato regionale della sanità n. 940/98.
Il Ministero della sanità, Dipartimento di prevenzione, con nota n. 400.3/26/878 dell'1 marzo 2000 ricorda che, qualora la situazione epidemiologica locale lo suggerisca, gli Assessorati regionali della sanità hanno la facoltà di integrare gli atti di indirizzo centrali con suggerimenti appropriati e validi su scala territoriale, anche tenendo conto degli aspetti organizzativi dei servizi deputati alla prevenzione ed al controllo delle malattie infettive.
Razionale
Il morbillo è una malattia a trasmissione interumana, per la quale l'uomo è l'unico serbatoio naturale dell'agente eziologico e quindi la sopravvivenza del virus è sostenuta esclusivamente dalla presenza di persone suscettibili che possano infettarsi e trasmettere l'infezione.
Inoltre questa rappresenta un'occasione unica e forse irripetibile per procedere ad una contestuale vaccinazione per rosolia e parotite in considerazione del fatto che anche per queste malattie ad andamento endemo-epidemico, da molti anni il Ministero della sanità ha raccomandato di procedere a campagne esaustive di vaccinazione ed ultimamente anche nel Piano nazionale vaccini. Inoltre le coperture vaccinali, desunte dal consumo dei vaccini, sono inferiori al 40%.
OBIETTIVO GENERALE

Ridurre il numero dei suscettibili per contenere la circolazione del virus del morbillo.
Considerato che l'efficacia del vaccino disponibile si aggira intorno al 95%, si ritiene necessario procedere alla costruzione di un progetto che consenta di raggiungere una copertura vaccinale di non meno dell'80% della popolazione suscettibile, in modo da poter sfruttare anche l'immunità di gregge per contenere il ciclo di trasmissione nella popolazione suscettibile che è identificata prevalentemente dalle sottoelencate coorti:
Target
1)  popolazione infantile nati 1993/94;
2)  popolazione infantile nati 1995/96/97;
3)  popolazione infantile nati 1998/99.
PIANO OPERATIVO

Strategie
Essendo i targets identificati costituiti da varie coorti l'approccio vaccinale dovrà essere necessariamente diverso in relazione alla possibilità di raggiungere il maggior numero possibile di suscettibili. A tal fine sono conseguentemente identificate le seguenti situazioni:
1)  vaccinazione dei nuovi nati;
2)  recupero dei non vaccinati;
3)  rivaccinazione dei soggetti nati nel 1993/94 in quelle realtà locali nelle quali è stato raggiunto l'80% di copertura vaccinale dei nuovi nati.
Interventi
1)  Dare piena attuazione al decreto ministeriale 7 aprile 1999.
Vaccinazione dei nuovi nati per raggiungere il maggior numero possibile di bambini, dovrebbe essere somministrata contemporaneamente alla 3ª dose di DTP-HB e OPV, sfruttandone l'effetto "traino".
2)  Vaccinazione in coincidenza con la IV dose di O.P.V., oppure in occasione del richiamo di B.T.P.A.
3)  Un Piano straordinario d intervento deve essere attuato per raggiungere quei soggetti che non abbiano contratto naturalmente l'infezione e che pertanto sono suscettibili.
Le coorti a cui va rivolto prioritariamente l'intervento sono quelle delle classi d'età dal 1993 in poi.
4)  Definizione di un protocollo di intesa regionale con i pediatri di libera scelta per la promozione delle vaccinazioni raccomandate nell'infanzia ai sensi dell'art. 8, comma 9, dell'accordo regionale per la disciplina con i pediatri di libera scelta (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 2 maggio 1988).
Procedure
Le procedure individuate sono le seguenti:
a)  individuazione di tutti i nati non vaccinati dal 1993 al settembre 1999;
b)  quantizzazione: - circa 350.000 nati - 140.000 vaccinati (il 40%) = 210.000 bambini;
c)  localizzazione: nell'ottobre del 2000, circa 100.000 bambini frequenteranno le prime due classi delle scuole elementari;
d)  informazione mediante apposita campagna pubblicitaria con il coinvolgimento dei pediatri e della scuola utilizzando anche il materiale informativo prodotto dagli istituti vaccinogeni;
e)  invito: - mediante lettera da parte del servizio di igiene pubblica - invito verbale da parte dei pediatri, in occasione di visite presso il loro ambulatorio;
f)  vaccinazione: - a scuola per i nati nel 1993/94 (circa 70.000); - negli ambulatori dei servizi di igiene pubblica e negli ambulatori dei pediatri per i nati nel 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999.
Risorse di personale
A) Coinvolgimento attivo dei pediatri di base:
-  riunioni per provincia (subito);
- riunione a livello regionale (da stabilire);
- individuazione di un loro rappresentante a fare parte del gruppo di lavoro.
B)  Coinvolgimento del personale della medicina scolastica.
C)  Coinvolgimento attivo dei medici della medicina dei servizi assegnati all'igiene pubblica ed al materno-infantile.
D)  Coinvolgimento attivo del personale dipendente dei servizi di igiene pubblica e di quello che svolge l'attività vaccinale.
a) Sarà considerato obiettivo prioritario per il conseguimento dell'indennità di risultato anni 2000-2001, attraverso l'incremento del 30% dei fondi 2000-2001 per il personale dei servizi di igiene e sanità pubblica e per quelli di epidemiologia (ove costituiti) e del personale che opera nei servizi vaccinali.
Il raggiungimento degli obiettivi vaccinali previsti nel presente progetto costituisce parte integrante dell'obiettivo aziendale per gli anni 2000-2001, definiti da questo Assessorato e per i signori direttori generali delle AA.SS.LL.
E)  Coinvolgimento del personale docente:
-  incontro con i responsabili dei circoli didattici per presentare il progetto.
F)  Formazione del personale:
1) target
a)  formazione diretta ai 62 referenti di distretto per le malattie infettive ed ai 9 responsabili degli uffici copertura vaccinale delle ASL.
Con successivo provvedimento sarà stabilito il programma e la sede dove effettuare il corso;
b)  consensus conference - tali conferenze saranno organizzate a livello regionale e debbono essere effettuate entro i mesi di giugno e settembre del corrente anno in collaborazione con i responsabili delle società scientifiche di igiene pubblica e di pediatria;
2)  obiettivi della formazione
a)  acquisizione di motivazione;
b)  inquadramento epidemiologico del progetto;
c)  farmaco-vigilanza dei vaccini;
d)  formare soggetti promotori a livello territoriale;
e)  formare soggetti in grado di monitorare la copertura vaccinale;
3)  tempi - La formazione deve essere completata entro il periodo maggio-giugno 2000.
ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

1)  Professionalità che devono operare:
a)  pediatri di base sui genitori;
b)  personale operante negli ambulatori di vaccinazione sul personale docente e sui genitori (all'atto della vaccinazione dell'obbligo);
c)  referenti scolastici per l'educazione alla salute.
CAMPAGNA DI EDUCAZIONE SANITARIA

1)  Coorti anno nascita 1993/94.
a)  Interventi diretti nella scuola.
Tali interventi saranno diretti agli insegnanti, ai genitori, agli alunni.
Saranno utilizzati manifesti, questionari, brochure, gadget, puzzle, ecc.
2)  Coorti anno nascita 1995/96/97.
a)  Recupero della vaccinazione tramite invito a presentarsi negli ambulatori nel periodo 10-30 settembre.
La campagna di educazione sanitaria sarà diretta ai genitori ed ai bambini utilizzando gli stessi ausili tecnici e le metodiche utilizzate per la coorte 1993/94 adattate all'età dei ragazzi.
3)  Coorti anno nascita 1998/99.
La campagna di educazione sanitaria sarà condotta con le stesse modalità di cui ai punti 2 e 3.
Campagna pubblicitaria
1)  Dibattiti televisivi.
2)  Distribuzione di depliant e manifesti.
3)  Distribuzione di gadget.
4)  Giornali specialistici.
5)  Quotidiani.
SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO

1) Coorte 1993/94.
La somministrazione del vaccino sarà effettuata di norma a scuola.
2)  Coorte 1995/96/97.
La somministrazione del vaccino sarà effettuata negli ambulatori di vaccinazione.
3)  Coorte 1998/99.
La somministrazione del vaccino sarà effettuata negli ambulatori di vaccinazione.
Risorse economiche
1) Vaccini MMR:
- dosi necessarie 250.000;
- costi 3.750.000.000.
2)  Costi per risorse aggiuntive nell'ambito dell'indennità di risultato anni 2000-2001 L. 2.000.000.000.
3)  Costi per la campagna pubblicitaria L.500.000.000.
Totale costi presunti - Vaccinando L. 6.250.000.000.
Totale costi presunti - Non vaccinando L. 17.000.000.000.
4)  Realizzazione della contestuale profilassi vaccinale parotite e rosolia.
5)  Risparmi minimi attesi L. 10.750.000.000 a cui bisogna aggiungere quelli che si conseguono prevenendo i numerosi casi di parotite e rosolia. infezioni che hanno andamento endemo-epidemico nella nostra regione.


Criteri valutazione
Alla data del 31 dicembre 2000 dovrà essere vaccinata almeno l'80% della popolazione suscettibile.
Popolazione vaccinata al 31 dicembre 2000  x  100
Popolazione suscettibile

(2000.16.915)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

PRESIDENZA

Vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine ai sensi della legge n.560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96.


Nel provvedimento di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.16 del 31 marzo 2000, l'alloggio elencato a pagina 46 sotto il titolo ME/852 - Messina - via Torrente Trapani Alto Compl. Città Nuova, attualmente assegnato ad Alosi Salvatore ed identificato con la particella catastale 1547 subalterno 35 è risultato erroneamente inserito in luogo dell'alloggio attualmente assegnato a: Tomaselli Vincenzo - pal. C/12, piano 1°, interno 3, vani catastali 5,5, valutazione catastale L. 60.637.500, particella 421, subalterno 35, categoria A/12, classe 11; posto auto n. 3, subalterno 24, notaio Gioachino Furitano, 14 novembre 1986 - rep. 8460.
(2000.22.1130)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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