REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 MAGGIO 2000 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 5 aprile 2000.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria S. Martino Cicuta in agro di Caltanissetta  pag.


DECRETO 5 aprile 2000.
Autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento di uccelli a scopo scientifico  pag.


DECRETO 5 aprile 2000.
Voltura al signor Scinardo Giuseppe della titolarità della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria Diana in agro di Vizzini e Mineo  pag.


DECRETO 5 aprile 2000.
Revoca del decreto 25 novembre 1993, concernente costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Ricignolo nei comuni di Modica e Ragusa  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 31 marzo 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 6 aprile 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione, per l'anno 2000.
  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

Decreto 28 aprile 2000.
Direttive regionali in materia di riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per l'iscrizione nel REC per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'iscrizione nella sezione speciale turistica del REC, per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 29 marzo 2000.
Proroga dei provvedimenti di deroga per il parametro magnesio concessi dall'Assessorato della sanità.   
  pag. 16 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 30 dicembre 1999.
Approvazione del piano di sistemazione della riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo, ricadente nei co muni di Calatabiano e Fiumefreddo  pag. 17 


DECRETO 29 marzo 2000.
Autorizzazione alla SMEB Cantieri Navali S.p.A., con sede legale in Messina, per il recupero dei rifiuti speciali e speciali pericolosi  pag. 18 


DECRETO 31 marzo 2000.
Autorizzazione alla Provincia regionale diEnna per il progetto relativo ai lavori di ammodernamento della strada provinciale n. 18 Agira - Nicosia  pag. 20 


DECRETO 3 aprile 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune di S. Ninfa  pag. 22 


DECRETO 10 aprile 2000.
Autorizzazione del progetto relativo all'ampliamento e completamento di un complesso parrocchiale nel comune di Acireale  pag. 25 

ORDINANZE ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

ORDINANZA 12 aprile 2000.
Istituzione di corsi di idoneità professionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93.
  pag. 26 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ordinanza emessa il 25 gennaio 2000 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Sottosanti Fulvio Salvatore contro consiglio comunale di Piazza Armerina ed altri  pag. 29 

Ordinanza emessa il 25 gennaio 2000 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi riuniti proposti da Manuele Vito contro comune di Leonforte ed altri.
  pag. 32 
Ordinanza emessa il 25 gennaio 2000 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Pennisi Agostino contro consiglio comunale di Acireale ed altri  pag. 36 

Presidenza:
Provvedimenti concernenti opere pie  pag. 41 
Proroga del termine di presentazione delle istanze di cui all'articolo 10 del decreto presidenziale 18 febbraio 2000, concernente approvazione delle procedure e dei parametri per le misure di accompagnamento sociale in caso di interruzioni tecniche delle attività di pesca.  pag. 41 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Iscrizione all'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca mercantile italiana S.p.A., con sede in Palermo  pag. 41 

Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito cooperativo di Ciminna, società cooperativa a r.l., con sede in Ciminna.
  pag. 41 
Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito cooperativo di S. Giovanni Gemini, società cooperativa a r.l., con sede in S. Giovanni Gemini  pag. 41 

Assessorato dell'industria:
Rinuncia della società Sibam S.p.A. al permesso di ricerca di acque minerali denominato "Avvenire" in territorio di Malvagna e Francavilla di Sicilia  pag. 42 
Nomina del commissario ad acta presso il Consorzio A.S.I. di Siracusa  pag. 42 

Assessorato dei lavori pubblici:
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre settembre-ottobre 1999  pag. 42 

Assessorato della sanità:
Istituzione di un gruppo di consulenza per la verifica dei progetti obiettivi e sperimentazioni  pag. 45 

Conferma di un componente del gruppo di consulenza per la verifica dei progetti obiettivi e sperimentazione.
  pag. 45 
Autorizzazione alla società Scravaglieri S.p.A., con sede legale in Belpasso, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano  pag. 46 
Aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991  pag. 46 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 46 
Nulla osta alla società ENI S.p.A. per lavori relativi al metanodotto Fiumetto-Centrale gas di Gagliano in territorio di Regalbuto e Troina  pag. 46 

Approvazione del progetto di recupero ambientale di una cava di sabbia in territorio del comune di Naro.
  pag. 46 
Nulla osta alla ditta Iblea Color s.r.l. per la realizzazione di un impianto di verniciatura di profili in alluminio nel comune di Ragusa  pag. 46 

Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per il progetto di sistemazione dell'incrocio fra la S.P. Comiso - Chiaramonte e la strada di accesso all'aeroporto di Comiso.
  pag. 46 

Proroga dell'efficacia del P.E.E.P. del comune di Paceco.
  pag.
Nulla osta al comune di Giardini Naxos per lavori di dragaggio del porto e ripascimento del litorale  pag. 46 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 11 aprile 2000, n. 4.
Cap. 38066 - Assegni e contributi dovuti ad accademie e società di storia patria, a corpi scientifici e letterari operanti in Sicilia il cui statuto risulta approvato con decreto del Capo dello Stato. Modalità di richiesta dei contributi  pag. 47 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 2 febbraio 2000, n. 3.
Cantieri di lavoro per disoccupati. Istanze di finanziamento presentate da enti diversi dagli enti locali territoriali - Esercizi finanziari 1999 e 2000  pag. 47 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 luglio 1999.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 5 aprile 2000.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria S. Martino Cicuta in agro di Caltanissetta.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie di cui all'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, così come modificata dalla legge regionale n. 15/98;
Vista la richiesta avanzata dal sig. Agliata Calogero, nato ad Aragona il 14 settembre 1948 e residente in Caltanissetta, viale della Regione n. 97, nella qualità di amministratore unico della società agricola S. Martino Cicuta con sede in Caltanissetta, viale della Regione n. 97, tendente all'istituzione di un'azienda agro-venatoria;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visto il verbale di accertamento redatto a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta, dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole per l'istituzione dell'azienda agro-venatoria S. Martino Cicuta;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta datata 3 giugno 1999, prot. n. 681;
Vista la nota n. prot. 7010/T-B87b del 16 dicembre 1999, con la quale l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso favorevolmente il proprio parere in ordine all'istituzione della predetta azienda agro-venatoria;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo, prot. n. 644/2000 del 28 gennaio 2000, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

E' istituita l'azienda agro-venatoria S. Martino Cicuta in agro di Caltanissetta, contrade omonime, estesa complessivamente Ha. 33.00.00, comprendente le particelle 77, 78, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 206 del foglio di mappa n. 283, e porzione della particella 71 del foglio di mappa n. 284.

Art. 2

E' fatto obbligo all'amministratore unico della società agricola S. Martino Cicuta con sede in Caltanissetta, viale della Regione n. 97, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, degli impegni assunti e di cui al precedente articolo, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2000.
  CUFFARO 

(2000.15.891)
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DECRETO 5 aprile 2000.
Autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento di uccelli a scopo scientifico.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la richiesta datata 18 gennaio 2000 a firma del prof. Bruno Massa responsabile della stazione di inanellamento, con la quale si chiede l'autorizzazione alla cattura ed all'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico per il sig. Renzo Ientile, nato a Catania il 27 settembre 1977 e residente a Siracusa, via Grotta Santa n. 61, titolare di regolare permesso di inanellamento a scopo scientifico di tipo C;
Vista la nota prot. n. 7423/T-C1 del 16 dicembre 1999 dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, con la quale viene richiesta l'autorizzazione a favore del sig. Renzo Ientile per la cattura e l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico in qualità di incaricato del suddetto istituto, utilizzando reti verticali di tipo mist-net;
Considerato che, nelle more che venga insediato l'Osservatorio faunistico siciliano al quale è stato affidato, tra l'altro, il compito di coordinamento dell'attività di inanellamento, esistono nella fattispecie le condizioni per rilasciare al sig. Renzo Ientile specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge regionale n. 33/97;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

Il sig. Renzo Ientile, titolare di regolare permesso di inanellamento a scopo scientifico di tipo C, è autorizzato ad effettuare catture temporanee per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico mediante reti verticali mist nets, reti orizzontali, trappole, richiami acustici.

Art. 2

L'eventuale utilizzo di metodi diversi da quelli indicati nel precedente articolo dovrà essere preventivamente concordato con l'INFS.

Art. 3

Gli animali catturati ed inanellati, effettuati i rilevamenti necessari, dovranno essere rilasciati sul luogo immediatamente dopo le previste misurazioni e pesature.

Art. 4

A conclusione delle operazioni di cui al precedente articolo sarà cura del sig. Renzo Ientile inviare a questo Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - gruppo 15°, I Direzione, una relazione sull'attività svolta nonché resoconto all'INFS.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2000.
  CUFFARO 

(2000.15.880)
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DECRETO 5 aprile 2000.
Voltura al signor Scinardo Giuseppe della titolarità della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria Diana in agro di Vizzini e Mineo.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2700 del 31 agosto 1998 di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Diana;
Visto il proprio decreto n. 388 dell'11 marzo 1999 di proroga della concessione della medesima azienda faunistico-venatoria;
Vista la richiesta avanzata dal sig. Scinardo Giuseppe, nato a Capizzi il 23 marzo 1938 e residente in Militello in Val di Catania, via A. De Gasperi n. 57, proprietario e conduttore dei terreni posti a base dell'iniziativa tendente alla voltura della titolarità della concessione;
Vista la nota datata 9 settembre 1999 del concessionario della medesima azienda faunistico-venatoria sig. Finocchiaro Innocenzo, con la quale viene espressa la rinuncia alla titolarità di cui sopra;
Vista la nota n. prot. 1605 del 24 giugno 1999 della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania;
Ritenuto di dovere accogliere la richiesta;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n. 340/2000 del 24 gennaio 2000, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, il sig. Scinardo Giuseppe, nato a Capizzi il 23 marzo 1938 e residente in Militello in Val di Catania, via A. De Gasperi n. 57, è il titolare concessionario dell'azienda faunistico-venatoria di cui al decreto n. 2700 del 31 agosto 1998, prorogato con decreto n. 388 dell'11 marzo 1999, citati nelle premesse, poiché in virtù del presente decreto subentra al sig. Finocchiaro Innocenzo.

Art. 2

Per la durata del presente decreto restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione dei due decreti testé citati.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Catania è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2000.
  CUFFARO 

(2000.15.890)
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DECRETO 5 aprile 2000.
Revoca del decreto 25 novembre 1993, concernente costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Ricignolo nei comuni di Modica e Ragusa.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2779 del 25 novembre 1993 di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Ricignolo;
Vista la richiesta avanzata dal concessionario della medesima azienda tendente alla revoca della concessione poiché sono venuti meno i presupposti faunistici posti a base dell'iniziativa;
Vista la nota n. prot. 215 del 26 gennaio 2000 della Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa;
Ritenuto di dovere accogliere la richiesta;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è revocato il decreto n. 2779 del 25 novembre 1993 di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Ricignolo.

Art. 2

Il terreno interessato dall'iniziativa viene restituito alla libera fruizione faunistico-venatoria, ove non esistano divieti per motivi diversi.

Art. 3

E' fatto obbligo all'ex concessionario di rimuovere immediatamente le tabelle monitorie poste lungo il perimetro e i luoghi di accesso.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2000.
  CUFFARO 

(2000.15.889)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 31 marzo 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali";
Visto, in particolare, l'articolo 7 della citata legge regionale n. 6/2000, come modificato dall'art. 29, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che detta disposizioni in materia di interventi finanziari per istituzioni scolastiche;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la nota n. 547 del 22 marzo 2000, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione chiede l'istituzione dei capitoli di spesa previsti dai commi 6, 7, 8 dell'art.7 della legge regionale n.6/2000, come modificato dall'art. 29 della legge regionale n. 8/2000, indicando i capitoli di spesa le cui disponibilità dovranno confluire ai predetti capitoli, nonché le modalità di ripartizione delle disponibilità del capitolo 39104 nei fondi di cui ai commi 6 e 7 del citato art. 7 della legge regionale n. 6/2000;
Vista la nota n. 160818 del 23 marzo 2000, con la quale la Ragioneria centrale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, in riscontro al fax n. 9970 del 22 marzo 2000 del gruppo 9° bilancio, comunica le disponibilità dei predetti capitoli di spesa;
Considerato che lo stanziamento di lire 2.500 milioni del capitolo 39104, come richiesto con la sopracitata nota n. 547 del 22 marzo 2000, deve confluire per il 70% nel fondo di cui al comma 6 e per il 30% nel fondo di cui al comma 7;
Considerato che sul capitolo 39104 sono stati assunti impegni per complessive L. 333.333.000 di cui L. 269.841.000 per gli istituti d'arte e licei artistici e L. 63.492.000 per le accademie di belle arti ed i conservatori di musica e che pertanto, la ripartizione sopra indicata deve tenere conto dei predetti impegni;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 le opportune variazioni per l'attuazione della medesima legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 -  SCUOLA MATERNA
Categoria 3 - Acquisto di beni e servizi

  36652 Spese per l'affitto dei locali per le scuole materne regionali         - L.R. n. 6/2000, art. 17 
  36654 Spese per i corsi di aggiornamento culturale e professionale delle insegnanti ed assistenti in servizio presso le scuole materne re- 
gionali, ecc.          - L.R. n. 6/2000, art. 17 
  36656 Spese per il funzionamento delle scuole materne regionali (pulizia  
e manutenzione locali, riscaldamento, ecc.      - 1.175.000.000  
  36657 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole  
materne statali comprese le spese per arredi, ecc.      - 2.628.000.000  

RUBRICA 3 - ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

  36955 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole  
elementari statali, per le attività integrative scolastiche, ecc.      - 7.000.000.000  
  36956 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole medie statali, comprese le spese per l'acquisto ed il rinnovo dei  
sussidi didattici, ecc..      - 8.304.000.000  

RUBRICA 4 - ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE
CATEGORIA 2 -  Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  37201 Assegnazioni all'Istituto tecnico regionale per le attività sociali di Catania ed agli Istituti professionali ciechi T.A. Gioeni diCatania e 
Florio e Salamone di Palermo, ecc.          - D.Lgs. n. 300/99 
  37202 Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa  
in favore del personale, ecc.          - D.Lgs. n. 300/99 

CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

  37251 Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico degli istituti professionali statali, delle scuole tecniche, nonché di  
corsi speciali, ecc.      - 9.991.680.000  
  37252 Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico degli istituti tecnici statali, delle scuole tecniche, nonché di corsi spe- 
ciali, ecc.      - 12.380.116.000  
  37253 Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico del- 
l'Istituto tecnico regionale per le attività sociali di Catania      - 143.000.000  
  37254 Assegnazioni all'Istituto tecnico regionale per le attività sociali di 
Catania, ecc.           - D.Lgs. n. 300/99 
  37255 Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico del-l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato per ciechi  
T. Ardizzone Gioeni di Catania      - 77.000.000  
  37256 Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico del-l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato per ciechi  
Florio e Salamone di Palermo      - 85.000.000  

CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  37355 Fondo destinato al funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali, dell'Istituto tecnico regionale per le attività sociali di Catania, degli Istituti professionali regionali per l'industria e l'artigianato per ciechi diCatania e Palermo e degli istituti regionali d'arte e scuole medie annesse. 
1116220604010406      + 2.247.000.000    

RUBRICA 9 - ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE ED ARTISTICA
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

  39103 Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e degli istituti statali di istruzione classica, scientifica e magi- 
strale, ecc.      - 6.000.000.000  
  39104 Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti, dei licei artistici, dei conservatori di mu- 
sica e biblioteche annesse, ecc.      - 2.166.667.000  
  39105 Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico degli istituti regionali d'arte e delle scuole medie annesse. Spese ed 
assegnazioni per l'acquisto, ecc.      - 767.000.000  

CATEGORIA 4 -  TRASFERIMENTI CORRENTI

(Nuova istituzione)
  39220 Fondo destinato al funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne, elementari, medie, licei classici, scientifici, istituti magistrali, istituti tecnici, istituti professionali, istituti d'arte e licei artistici statali. 
1116220604010406      + 47.783.955.000    

(Nuova istituzione)
  39221 Fondo destinato al funzionamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica statali. 
1216220604010406      + 686.508.000    

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 31 marzo 2000.
  PIRO 

(2000.14.810)
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DECRETO 6 aprile 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione, per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'articolo 34 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale bilancio e finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Vista la nota n. 260422 del 20 marzo 2000, con la quale l'Assessore regionale per la sanità chiede l'aumento di lire 125 miliardi del plafond di cassa del Titolo II, di cui lire 50 miliardi per provvedimenti già emessi o in corso di istruttoria e lire 75 miliardi per ulteriori previsioni di spesa per il trimestre aprile-giugno;
Vista la nota della Ragioneria centrale per la sanità n. 260422 del 28 marzo 2000, con la quale è stata trasmessa, corredata del prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Considerato che l'attuale disponibilità del fondo di riserva di cassa, al netto delle disponibilità derivanti dal ricorso al mercato finanziario, le cui procedure non sono ancora state avviate, e tenuto conto dell'attuale situazione del plafond di cassa dei diversi rami dell'Amministrazione regionale, non consente di accogliere la richiesta per l'intero importo, per cui si ritiene di doverla contenere entro il limite di lire 100 miliardi;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000, la variazione in aumento al plafond di cassa del Titolo II della rubrica sanità di lire 100 miliardi;
Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 2000, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
  Amministrazione | Titolo II         (in milioni di lire) 
Sanità      + 100.000 
Fondo di riserva di cassa      - 100.000 


Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 aprile 2000.
  PIRO 

(2000.15.857)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 28 aprile 2000.
Direttive regionali in materia di riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per l'iscrizione nel REC per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'iscrizione nella sezione speciale turistica del REC, per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento
(2000.19.1011)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 29 marzo 2000.
Proroga dei provvedimenti di deroga per il parametro magnesio concessi dall'Assessorato della sanità.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il D.P.R. n. 236/88;
Visto il decreto legislativo n. 152/99;
Visto il D.M. sanità del 16 ottobre 1995;
Visto il parere delConsiglio superiore di sanità Seg. III, espresso nella seduta del 15 dicembre 1999, con il quale si esprime parere favorevole per un'ulteriore proroga di tre anni alla deroga concessa alla Regione siciliana con decreto ministeriale 16 ottobre 1995 relativo al parametro magnesio per un V.M.A. di 200 mg/l;
Considerato che tutte le deroghe concesse ai sensi del suddetto decreto ministeriale 16 ottobre 1995 dall'Assessorato regionale della sanità sono scadute in data 31 dicembre 1999;
Atteso che si è in attesa della formalizzazione del provvedimento di deroga da parte del Ministero della sanità e dell'ambiente;
Decreta:


Articolo unico

Per quanto sopra espresso e nelle more che venga formalizzato il decreto di deroga per il magnesio da parte del Ministero della sanità e del Ministero dell'ambiente, tutti i provvedimenti di deroga per il parametro magnesio concessi dall'Assessorato regionale della sanità ai sensi del D.M. sanità del 16 ottobre 1995 e con scadenza al 31 dicembre 1999, sono in atto prorogati al 31 dicembre 2000.
Il presente decreto è inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I.
Palermo, 29 marzo 2000.
  LO MONTE 

(2000.14.789)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 30 dicembre 1999.
Approvazione del piano di sistemazione della riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo, ricadente nei co muni di Calatabiano e Fiumefreddo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti norme in materia di Parchi e Riserve naturali;
Visto il decreto n. 205 del 29 giugno 1984, con il quale è stata istituita la Riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo ricadente nei comuni di Fiumefreddo e Calatabiano;
Visto il decreto n. 830 del 30 maggio 1987, che approva il regolamento "modalità d'uso e divieti vigenti" nell'area della Riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo;
Visto il decreto n. 753 del 26 maggio 1988, che approva la convenzione di affidamento in gestione tra le altre, della Riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo alla Provincia regionale di Catania;
Visto l'art. 8 della convenzione di cui al superiore visto, che affida all'Ente gestore il compito di proporre, per ogni Riserva gestita, all'Assessorato del territorio e dell'ambiente il piano di sistemazione - zona A - i cui interventi ed opere in esso previsti dovranno conformarsi a quanto disposto dai punti a), b), c), d) ed e) del medesimo articolo;
Visto l'art. 9 della succitata convenzione;
Vista la nota prot. n. 351 datata 21 ottobre 1996, acquisita agli atti dell'Assessorato in data 23 ottobre 1996, della Provincia regionale di Catania con la quale, ai sensi dell'art. 8 della convenzione di affidamento in gestione, già menzionata, trasmette il piano di sistemazione - zona A - della Riserva naturale orientata in argomento, su proposta del consiglio provinciale scientifico, per l'acquisizione del parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
Esaminati i sottoelencati elaborati progettuali, pervenuti in triplice copia, di cui una copia allegata al presente decreto, ne forma parte integrante:
-  relazione tecnico-scientifica;
-  planimetria in scala 1:2.000;
-  piano particella di esproprio (mappa catastale 1:2.000, elenco ditte da espropriare, relazione tecnica);
-  corografia in scala 1:25.000 delle aree della Riserva;
-  computo metrico per lavori di demolizione;
-  computo metrico di strutture in legno da realizzare;
Considerato che gli interventi previsti sono i seguenti:
a)  individuazione delle zone da destinare a protezione integrale per le specifiche finalità.
In particolare, le particelle di tali zone sono oggetto di una proposta di acquisizione, comprese nel piano particellare di esproprio delle aree ricadenti nella zona A per le quali è stata calcolata un'indennità di esproprio complessiva pari a L. 305.917.340, sulla base dei valori agricoli medi per ragione agraria e tipo di coltura relativa alle province siciliane per l'anno 1996;
b)  demolizione di 3 strutture di fabbricati abusivi in cemento armato di n. 2 fabbricati (ex allevamento trote), di banchine in cemento;
c)  rimozione delle serre che si trovano lungo la sponda sinistra del ramo proveniente dalla sorgente Testa d'Acqua;
d)  realizzazione di strutture in legno (due ponticelli e alcuni tratti di sentiero);
Vista la delibera della giunta provinciale di Catania, immediatamente esecutiva n. 2074 del 16 ottobre 1996, con la quale è stato approvato il piano di sistemazione in argomento, esitato dal C.T.S. nella seduta del 25 luglio 1996, per un importo complessivo di L. 398.830.000 così ripartita:
-  l'indennità di esproprio relativa alle particelle, individuate nella zona A, ricadenti nel territorio del comune di Calatabiano è pari a L. 62.016.420;
-  l'indennità di esproprio relativa alle particelle, individuate nella zona A, ricadenti nel territorio del comune di Fiumefreddo è pari a L. 243.900.920;
-  per gli interventi di cui al punto b) L. 30.465.000;
-  per gli interventi di cui al punto d) L. 62.449.000;
Visto il parere del consiglio provinciale scientifico della Provincia regionale di Catania, reso in data 25 giugno 1996, con il quale è stato esitato il piano di sistemazione in argomento;
Vista la relazione istruttoria n. 129 del 26 febbraio 1997, che si esprime favorevolmente sugli interventi e sulle opere prospettate dal piano di sistemazione ritenendoli conformi a quanto stabilito dall'art. 8 della convenzione di affidamento;
Considerato che la commissione II del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 19luglio 1999, presi in esame gli atti e gli elaborati del piano di sistemazione e condividendo la relazione istruttoria n. 129 del 26 febbraio 1997 su menzionata, propone al Consiglio regionale di esprimere parere favorevole all'approvazione del piano di sistemazione della Riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo;
Visto il parere reso dal C.R.P.P.N. reso nella seduta del 21 luglio 1999 condividendo la proposta di parere favorevole della commissione II la fa propria e approva il piano di sistemazione - zona A - della Riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo;
Ritenuto di condividere il parere del C.R.P.P.N. e di procedere all'approvazione e finanziamento del piano in lettera;
Vista la nota prot. n. 1329 del 21 dicembre 1999, con la quale la Provincia regionale di Catania comunica allo scrivente che il cronogramma dei lavori potrà essere definito dopo che la stessa provincia provvederà all'acquisizione delle aree inserite nel piano particellare di esproprio;
Ritenuto, pertanto, di impegnare sul capitolo 45905 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 1999, dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, la somma di L. 398.830.000 pari a Euro 205.978,505 occorrente al finanziamento delle opere ed interventi previsti dal piano di sistemazione - zona A - della riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo a favore della Provincia regionale di Catania, Ente gestore della riserva naturale citata;
Ritenuto di dovere rinviare l'accreditamento delle somme da impegnare con il presente decreto;
Decreta:


Art. 1

Le premesse del presente decreto sono parte integrante delle seguenti disposizioni.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della convenzione di affidamento in gestione alla Provincia regionale di Catania della riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo, ricadente nei comuni di Calatabiano e Fiumefreddo, è approvato il piano di sistemazione - zona A - della riserva naturale medesima.

Art. 2

E' impegnata la somma di L. 398.830.000 a favore della Provincia regionale di Catania sul capitolo 45905 della Regione siciliana, esercizio finanziario 1999, dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, per la realizzazione delle opere e degli interventi in premessa riportati.

Art. 3

La somma impegnata con il presente decreto sarà trasferita a favore della Provincia regionale di Catania, nella persona del presidente pro-tempore, con successivo capitolo di spesa.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della succitata convenzione, le opere e gli interventi previsti dal piano di sistemazione saranno realizzati dalla Provincia regionale di Catania, Ente gestore della riserva Fiume Fiumefreddo.
L'Ente gestore provvederà a redigere in conformità al piano di sistemazione, gli specifici progetti esecutivi delle opere e degli interventi da realizzare.

Art. 5

Sono allegati al presente decreto gli elaborati progettuali elencati in premessa, vistati con riferimento al parere reso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 21 luglio 1999.

Art. 6

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente svolgerà funzioni di alta vigilanza sulla modalità e sui tempi di realizzazione del piano.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza, nonché inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 30 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 


Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente il 31 dicembre 1999.
(2000.14.806)
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DECRETO 29 marzo 2000.
Autorizzazione alla SMEB Cantieri Navali S.p.A., con sede legale in Messina, per il recupero dei rifiuti speciali e speciali pericolosi.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Vista la legge regionale n. 39 del 13 giugno 1977, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 78 del 4 agosto 1980, n. 181 del 29 dicembre 1981, n. 57 del 19 giugno 1982, n. 48 del 30 maggio 1983, n. 67 del 21 agosto 1984, n. 40 del 21 aprile 1995 e n. 71 del 3 ottobre 1995, recante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento.
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 181/81 ed i successivi propri decreti di attuazione n. 201 del 2 giugno 1982 e n. 827/9 del 5 agosto 1994, relativi alle attivi- tà che non possono essere intraprese senza il preventivo nulla osta all'impianto da parte di questoAsses- sorato;
Vista la delibera del C.I. del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il proprio decreto n. 188 del 19 aprile 1986, relativo alle garanzie finanziarie da produrre per le autorizzazioni allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989, così come modificato dai decreti del 29 giugno 1993, 8 marzo 1994, 22 settembre 1995, 6 agosto 1996, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto interministeriale del 21 giugno 1991, n. 324 così come modificato ed integrato dai decreti ministeriali del 26 luglio 1993 e del 30 marzo 1994 e dai decreti legislativi n. 22 del 5 febbraio 1997 e n. 389 dell'8 novembre 1997 ed, in ultimo, il decreto ministeriale n. 406 del 28 aprile 1998, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;
Visto il decreto ministeriale del 5 settembre 1994 d'attuazione degli artt. 2 e 5 del decreto legislativo n. 438 dell'8 luglio 1994;
Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e sue modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 d'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del citato decreto legislativo n. 22/97;
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 di definizione del modello e dei contenuti del formulario d'accompagnamento dei rifiuti;
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 d'approvazione del modello di registro di carico e scarico;
Vista la circolare interministeriale del 4 agosto 1998, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari d'accompagnamento dei rifiuti;
Visto il D.P.C.M. del 31 marzo 1999, di sostituzione del modello unico di dichiarazioni in materia ambientale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento di rifiuti compete a questoAssessorato;
Considerato che l'art. 56 del predetto decreto legislativo ha abrogato tra l'altro il D.P.R. n. 915/82 e che il successivo art. 57, comma 1, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo, e che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi;
Considerato che, con decreto n. 510 del 1983, l'Assessorato dell'industria della Regione siciliana ha autorizzato la SMEB Cantieri Navali S.p.A. all'esercizio della stazione di degassifica per il trattamento delle acque e dei rifiuti liquidi prodotti da navi;
Considerato che, questo Assessorato, con decreto n. 399/18 dell'11 agosto 1998 e n. 320/18 del 27 luglio 1999, ha autorizzato la SMEB Cantieri Navali S.p.A. alla termodistribuzione di rifiuti speciali e pericolosi;
Viste le istanze n. 70994 del 17 novembre 1999 e n. 72106 del 23 novembre 1999, la relazione tecnica, le planimetrie e gli atti allegati, le integrazioni n. 76242 del 10 dicembre 1999 e n. 12366 del 14 marzo 2000, con le quali la SMEB Cantieri NavaliS.p.A. ha richiesto l'autorizzazione - ex art. 28 del decreto legislativo n. 22/97 - all'esercizio dell'attività di trattamento e/o recupero di rifiuti speciali e pericolosi compatibili con il ciclo produttivo;
Considerato che per gli impianti autorizzati a svolgere attività non rientranti nell'ambito della gestione dei rifiuti nei quali si prevede di svolgere anche operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi dei citati decreti ministeriali 05.09.94 e 05.02.98, si applicano solo le procedure di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, semprecché non vengano adottate varianti sostanziali agli impianti in esercizio;
Considerato invece che per l'autorizzazione al trattamento e/o recupero di rifiuti non contenenti oli recuperabili la procedura è quella prevista dall'art. 5 della legge regionale n. 181/81 e degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97;
Visto il rapporto de gruppo XVIII di questo Assessorato;
Vista la nota del 3 dicembre 1999, con la quale l'ing. Mauro Sidoti dichiara di accettare l'incarico di direttore tecnico responsabile dell'impianto in parola;
Visto il certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina, con relativa certificazione antimafia, trasmesso con la nota sopra menzionata;
Vista la polizza fidejussoria della società Reale Mutua di Assicurazioni n. 45144 del 9 marzo 2000, valida fino al 9 marzo 2005;
Considerato che devono essere ancora emanate norme integrative relative alle garanzie finanziarie da prestare per le tipologie di rifiuti speciali e speciali pericolosi non precedentemente classificati come tossico- nocivi;
Ritenuto, pertanto, di procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, esclusivamente per il recupero di oli dai rifiuti che presentano le stesse caratteristiche chimico fisiche di quelli provenienti dalle navi e che possono essere utilmente trattati nel preesistente impianto;
Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97, anche se più restrittive;
Per quanto sopra espresso;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, la SMEB Cantieri Navali S.p.A., con sede legale a Messina in via San Ranieri, zona Falcata, è autorizzata ad effettuare, per il periodo di 5 anni dalla data del presente decreto, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti sottoelencati, a condizione che gli stessi possano essere effettivamente ed utilmente sottoposti alle modalità di trattamento descritte nella relazione tecnica che costituisce insieme agli allegati, parte integrante del presente decreto, e comunque, per i quantitativi eccedenti quelli già conferiti dalle navi che effettuano la degassifica ed entro la potenzialità dell'impianto:
050101  fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, ad alto contenuto acquoso e a condizione che contengano oli recuperabili (100.000 tons./anno);
050105  perdite di olio 1.000 (tons./anno);
050106  fanghi pompabili da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione, a condizione che contengano oli recuperabili (50.000 tons/anno);
050199  rifiuti non specificati altrimenti, a condizione che contengano oli recuperabili (15.000 tons./ anno);
130401  oli di cala da navigazione interna (500 tons./ anno);
130402  oli di cala derivanti dalle fognature dei moli (500 tons./anno);
130403  oli di cala da altre navigazioni (500 tons./anno);
130502  fanghi pompabili di separazione olio/acqua, a condizione che contengano oli recuperabili (2.000 tons./anno);
130503  fanghi pompabili da collettori, a condizione che contengano oli recuperabili (2.000 tons./anno);
130504  fanghi pompabili o emulsioni oleose da dissalatori, a condizione che contengano oli recuperabili (2.000 tons./anno);
130505  altre emulsioni oleose (50.000 tons./anno);
130601  altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti (5.000 tons./anno);
160702  rifiuti della pulizia di cisterna di navi contenenti oli (70.000 tons./anno);
160703  rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli (10.000 tons./anno);
160706  rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli (20.000 tons./anno).

Art. 2

La società dovrà tenere apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 22/97.
La società è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 22/97.

Art. 3

Il direttore tecnico responsabile dell'attività di recupero è l'ing. Mauro Sidoti.
La società è tenuta a comunicare ogni variazione del nominativo dello stesso.

Art. 4

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle altre norme contenute nel decreto legislativo n. 22/97, nella normativa di attuazione dello stesso e delle norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.
In particolare la società dovrà effettuare l'attività in essere con modalità tali da evitare rischi e pericoli per l'ambiente e la salute pubblica.

Art. 5

Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

Art. 6

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organi.

Art. 7

La presente autorizzazione provvisoria potrà essere rinnovata a richiesta della società interessata e la relativa istanza dovrà pervenire all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e per conoscenza alla provincia e al comune competenti per territorio, almeno 180 giorni prima della scadenza stessa.

Art. 8

La Provincia regionale di Messina ed il comune di Messina eserciteranno con periodicità almeno semestrale l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza.
La Provincia regionale ed il L.I.P. di Messina, sulla base dei dati trasmessi dalla società o della propria attività di controllo sul produttore e sul recuperatore, è autorizzato ad imporre modalità di campionamento, analisi e controllo e/o prescrizioni anche più restrittive, informandone questo Assessorato.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2000.
  MARTINO 

(2000.14.804)
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DECRETO 31 marzo 2000.
Autorizzazione alla Provincia regionale diEnna per il progetto relativo ai lavori di ammodernamento della strada provinciale n. 18 Agira - Nicosia.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto loStatuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n.40;
Vista la circolare dell'A.R.T.A., gruppo IX, prot. n. 14380 del 25 febbraio 1993;
Visto il foglio n. 5233 del 15 aprile 1998, con cui la Provincia regionale diEnna, nel trasmettere il relativo progetto, ha chiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, l'autorizzazione del progetto relativo ai lavori di ammodernamento della strada provinciale n. 18 Agira-Nicosia nel tratto da Agira al Km. 20;
Viste le delibere n. 74 del 19 agosto 1998, n. 60 del 19 novembre 1998 e n. 63 del 12 novembre 1998, integrativa della precedente deliberazione n. 45 del 13 luglio 1998, rispettivamente assunte dai consigli comunali dei comuni di Nicosia, Agira e Nissoria, con le quali è stato espresso, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, parere favorevole alla realizzazione delle opere previste in progetto;
Visto il parere n. 1665/II del 26 ottobre 1998, rilasciato con prescrizione dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali - sezione P.A.U.;
Visto il parere n. 4876 del 21 giugno 1999, rilasciato con prescrizioni dall'ufficio del Genio civile diEnna, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il nulla osta rilasciato da condizione dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna, esclusivamente ai sensi del R.D.L. n. 3267/23, con nota prot. n. 9466 del 21 ottobre 1997;
Vista la relazione prot. n. 454/IX del 23 novembre 1999, con la quale il gruppo IX di questo Assessorato, in relazione al procedimento attivato per l'ottenimento del nulla osta ex art. 30 della legge regionale n. 10/93, ha espresso il proprio avviso favorevole condizionato alle prescrizioni che di seguito si riportano;
«...Omissis...
- in fase di cantiere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare polverosità, rumorosità nonché intralci alla circolazione autoveicolare: dovrà in ogni caso essere garantita la sicurezza al traffico autoveicolare;
- in considerazione della grande quantità di materiali di risulta, prima dell'inizio dei lavori dovranno essere individuati siti idonei allo smaltimento dei predetti materiali in ossequio alla normativa vigente; dovrà essere, altresì, verificata la possibilità di riutilizzo degli stessi materiali nell'ambito dei lavori in oggetto;
-  per il rivestimento in pietra delle opere murarie dovranno essere individuate cave autorizzate;
-  i tronchi stradali dismessi e le relative strutture sussidiarie dovranno essere smantellate e ripristinati i luoghi; a tal fine la Provincia regionale di Enna predisporrà un apposito progetto da sottoporre all'approvazione delle autorità competenti;
-  il corretto dimensionamento delle strutture di sostegno dovrà essere effettuato sulla scorta delle necessarie indagini geognostiche, in accordo alla complessità geologica del territorio nel quale si inserisce il tracciato stradale;
-  dovrà essere predisposto un piano di sistemazione a verde dell'intero tracciato, con particolare riguardo a terrapieni, rilevati, scarpate adiacenti il piano stradale, finalizzato anche a stabilizzare i predetti fronti;
-  non dovrà essere alterato il naturale deflusso delle acque dei corsi d'acqua interessati dalla realizzazione dei ponti e/o viadotti, assicurandone la piena pervietà; durante la fase di cantiere, non dovrà essere depositato materiale inerte, o altro, lungo i corsi d'acqua suddetti;
-  i lavori di sistemazione idraulica del fiume Salso nel tratto interessato dal ponte dovranno prevedere anche l'impianto di idonee essenze vegetali lungo gli argini oggetto degli interventi;
-  lungo l'intero tracciato stradale dovranno essere previsti tutti i presidi idonei all'allontanamento rapido delle acque meteoriche; le acque così allontanate dovranno essere convogliate negli impluvi naturali esistenti, evitando ruscellamenti che possano compromettere le già precarie condizioni di stabilità del territorio;
- durante l'esecuzione di tutti i lavori si avrà cura di preservare le condizioni ambientali esistenti avuto riguardo a vegetazione, acque superficiali e sotterranee;
- il richiedente comunicherà a questo Assessorato la data di inizio e di fine lavori, producendo una documentazione fotografica dei lavori ultimati».
Visto il parere n. 09 del 30 dicembre 1999 espresso, sulla scorta degli atti ed elaborati costituenti il fascicolo ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n.40/95, dal gruppo XXIX della D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si riporta:
«...Omissis...
-  la S.P. 18 Agira-Nicosia a 600 m. s.l.m. è un'arteria di primaria importanza per tutta la zona nord della provincia di Enna in quanto consente il collegamento viario tra diversi comuni. L'attuale tracciato e gli attraversamenti fluviali risultano inadeguati alle odierne esigenze di traffico di scorrimento intercomunale ed interprovinciale assorbito dal tronco stradale in esame;
-  la proposta progettuale di che trattasi prevede un miglioramento della percorribilità mediante un intervento riguardante un tratto di 20 Km. circa da Agira verso Nicosia;
-  risulta già ammodernato il tratto da Nicosia ad Agira sino al Km. 21+000 circa.
Il progetto in esame prevede undici interventi, appresso si evidenziano quelli più rilevanti per l'assetto urbanistico:
-  nel tratto compreso tra il Km. 15+650 ed il Km. 16+000 i lavori consistono nella realizzazione di un viadotto sul torrente Musa-Scillicone in c.a., a tre campate con variazione del tracciato esistente. E' previsto, inoltre, lo spostamento della rete stradale per l'eliminazione dell'attuale curva a gomito esistente a circa ml. 100 dal torrente Musa-Scillicone;
-  tra il Km. 20 ed il Km. 21+000 è prevista la realizzazione di un ponte sul torrente Tino Drago ad unica campata con luce di ml. 28 traslato verso monte rispetto al ponte di muratura attualmente esistente, ed in precarie condizioni di stabilità, e l'allargamento della sede stradale per m. 100.
L'intervento di che trattasi ricade nei territori dei comuni di Agira Nicosia - Nissoria, in zona classificata agricola E nei rispettivi strumenti urbanistici vigenti (Agira P.R.G. decreto assessoriale n. 80 del 27 febbraio 1982; Nicosia P. di F. decreto assessoriale n. 80 del 26 febbraio 1983; Nissoria P.R.G. decreto assessoriale n. 57 del 27 novembre 1982).
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7, legge regionale n.65/81 ed art. 6, legge regionale n. 15/91, i comuni interessati con "delibera diC.C. diAgira n. 60 del 19 novembre 1998, delibera di C.C. di Nicosia n. 63 del 12 novembre 1998 e delibera di C.C. di Nissoria n. 74 del 19 agosto 1998" hanno rilasciato parere favorevole alla realizzazione delle opere in argomento.
Considerato quanto sopra e
(Omissis...)
- atteso l'interesse pubblico dell'opera in argomento;
- considerato che gli interventi progettuali proposti in variante agli strumenti urbanistici vigenti - nei rispettivi comuni - non sono tali da creare impedimenti allo sviluppo urbanistico del territorio;
Questo gruppo di lavoro della D.R.U. è del parere che il progetto in esame sia autorizzabile ai sensi dell'art. 7, legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente agli aspetti di competenza, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nei predetti nulla-osta e pareri».
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 09/99 espresso dal gruppo XXIX nonché di potere condividere la relazione prodotta dal gruppo IX in esito all'iter istruttorio ex art. 30 della legge regionale n.10/93;
Rilevato che la procedura seguita appare nei termini di legge;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, in conformità al parere n. 09/99 espresso dal competente gruppo XXIX della D.R.U. ed alle prescrizioni poste dal gruppo IX/D.R.T.A. soprariportate nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nelle note degli uffici citati in premessa, il progetto relativo ai lavori di ammodernamento della strada provinciale n. 18 Agira - Nicosia nel tratto da Agira al Km. 20 interessante i territori dei comuni di Agira, Nicosia e Nissoria.

Art. 2

E', altresì, concesso, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n.10/93 in materia di impatto ambientale, il nulla osta al progetto di che trattasi alle prescrizioni contenute nella relazione n. 454/IX del 23 novembre 1999 in premessa riportate.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegato gli atti ed elaborati di seguito elencati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  relazione generale;
 2)  relazione geologica;
 3)  carta geololitologica;
 4)  sezioni stratigrafiche;
 5)  tav.  n.  1 - corografia in scala 1:50.000; 
 6)  tav.  n.  2 - corografia in scala 1:25.000; 
 7)  tav.  n.  3 - carta dei vincoli; 
 8)  tav.  n.  4 - vincoli idrogeologici; 
 9)  tav.  n.  5 - stralcio del P. di F. del comune di Nicosia; 
10)  tav.  n.  6 - stralcio del P.R.G. del comune di Nissoria; 
11)  tav.  n.  7 - stralcio del P.R.G. del comune di Agira; 
12)  tav.  n.  8 - planimetria; 
13)  tav.  n.  9/A - planimetria ponte sul fiume Salso; 
14)  tav.  n.  9/B - planimetria ponte sul vallone Musa-Scillicone; 
15)  tav.  n.  9/C - planimetria ponte sul vallone Tino Drago; 
16)  tav.  n.10/A - profilo longitudinale ponte sul fiume Salso; 
17)  tav.  n.10/B - profilo longitudinale ponte sul vallone Musa-Scillicone; 
18)  tav.  n.10/C - profilo longitudinale ponte sul vallone Tino Drago; 
19)  tav.  n.11 - sezioni tipo; 
20)  tav.  n.12 - opera d'arte minori; 
21)  tav.  n.13 - ponte sul fiume Salso; 
22)  tav.  n.14 - ponte sul vallone Musa-Scillicone; 
23)  tav.  n.15 - ponte sul vallone Tino Drago; 
24)  all.  n.  6 - calcolo della spesa per espropriazioni; 
25)  all.  n.  7 - valutazione di impatto ambientale; 

26)  relazione tecnica integrativa;
27)  relazione d'impatto ambientale;
28)  rilievo fotografico;
29)  planimetria con indicazione dei punti d'inquadramento;
30)  planimetria in scala 1:10.000 datata 23 settembre 1999;
31)  Computo metrico.

Art. 4

La Provincia regionale diEnna è tenuta ad acquisire ogni eventuale necessario nulla osta, parere o concessione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 5

La Provincia regionale di Enna ed i comuni di Agira, Nicosia e Nissoria restano onerati, rispettivamente per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 marzo 2000.
  MARTINO 

(2000.14.777)
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DECRETO 3 aprile 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune di S. Ninfa.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la nota prot. n. 1836 del 17 febbraio 1998, con la quale il comune di S. Ninfa ha trasmesso per l'approvazione il piano regolatore generale, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera commissariale n. 51 del 29 luglio 1996, con la quale è stato adottato il suddetto strumento urbanistico generale;
Visto il progetto di piano composto dai seguenti elaborati;
ELABORATI TECNICI
Piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio
-  A 1  -  schema regionale; 
-  A 2  -  stato di fatto del territorio comunale; 
-  A 3  -  stato di fatto del centro urbano; 
-  P 1  -  destinazione d'uso del territorio comunale; 
-  P 1 bis  -  destinazione d'uso del territorio comunale aggiornata al 27 maggio 1996; 
-  P 2  -  destinazione d'uso del centro urbano; 
-  P.E.  1  -  stralcio del piano regolatore generale; 
-  P.E.  2  -  destinazione d'uso su cartografia aerofotogrammetrica; 
-  P.E.  3  -  destinazione d'uso su cartografia catastale; 
-  P.E.  4  -  profili stradali zona residenziale C.1.2; 
-  P.E.  5  -  profili stradali zona residenziale C.1.8.; 
-  P.E.  6  -  profili stradali zona residenziale C.1.3.; 
-  P.E.  7  -  profili stradali zona residenziale C.1.4; 
-  P.E.  8  -  profili stradali zona commerciale; 
-  P.E.  9  -  profili stradali zona commerciale; 
-  P.E. 10  -  profili stradali zona commerciale; 
-  P.E. 11  -  rete idrica; 
-  P.E. 12  -  rete fognante; 
-  P.E. 13  -  rete elettrica; 
-  P.E. 14  -  rete fognante, profili longitudinali zone C.1.2 e C.1.8; 
-  P.E. 15  -  rete fognante, profili longitudinali zone C.1.2 e C.1.4; 
-  P.E. 16  -  particolari esecutivi fognature; 
-  P.E. 17  -  particolari esecutivi e sezioni stradali tipo; 
-  P.E. 18  -  tipologie edilizie zona commerciale; 
-  P.E. 19  -  tipologie edilizie; 
-  P.E. 20  -  vedute prospettiche; 
-  P.E. 21  -  piano particellare delle aree da trasferire in proprietà pubblica; 
-  P.E. 22  -  elenco delle ditte da trasferire in proprietà pubblica; 
-  01  -  relazione; 
-  02  -  norme di attuazione; 
-  03  -  relazione prescrizioni esecutive; 
-  04  -  norme di attuazione delle prescrizioni esecutive; 

-  regolamento edilizio;
-  studio agroforestale;
-  relazioni geologiche;
-  tavola concernente la modifica della fascia cimiteriale;
Studio agricolo forestale
-  01  -  relazione; 
-  02  -  carta della stratificazione del territorio "unità di paesaggio"; 
-  3.1  -  carta morfologica; 
-  3.2  -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo; 
-  3.3  -  carta delle infrastrutture e degli impianti a servizio dell'agricoltura; 

Studio geologico
-  relazioni geologiche;
-  studio geologico - tavola;
-  carta idrogeologica;
-  carta geomorfologica;
-  carta delle suscettività;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che, a seguito della suddetta pubblicazione, sono state presentate n. 31 osservazioni ed opposizioni al piano, giusta attestazione del segretario comunale del 12 maggio 1998;
Visti gli elaborati tecnici riguardanti la visualizzazione di dette osservazioni ed opposizioni;
Visto il parere favorevole in linea di massima reso dall'ufficio del Genio civile di Trapani prot. n. 5637 del 23 marzo 1995;
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 148 dell'8 luglio 1999 che così recita:
«...Omissis...
Considerato
Dall'analisi della realtà territoriale nonché dal sopralluogo si evince che il territorio di S. Ninfa si caratterizza per le valenze paesaggistiche e ambientali costituite dalle aree boscate e dall'ordinamento colturale che offre un paesaggio antropizzato di notevole interesse.
Il dimensionamento delle zone residenziali appare in linea di massima condivisibile tenuto conto del modesto incremento demografico registrato, anche se i progettisti non hanno condotto un'analisi delle potenzialità del patrimonio edilizio esistente.
Per quanto riguarda le previsioni di edilizia stagionale, tendente a soddisfare anche fabbisogni di provenienza extracomunale, invece, le stesse non sembrano suffragate da analisi dei flussi turistici tale da giustificare un così massiccio impegno di aree. Tra l'altro non risulta che il territorio, in atto, sia stato interessato da esigenze di residenza stagionale così diffuse e pertanto le stesse non si condividono ad esclusione di aree come appresso specificate. Ciò nella considerazione che la trasformazione del territorio, data dalla pianificazione proposta, se non dimensionata in ragione delle reali necessità potrebbe modificare l'attuale connotazione ambientale con effetti irreversibili di degrado del territorio.
ZONIZZAZIONE
Zona A
Occorre individuare aree e/o manufatti con caratteristiche storiche e ambientali presenti nel territorio comunale, anche sulla scorta delle linee guida del P.T.P.R. da visualizzare negli elaborati di piano, ivi compresa la dismessa stazione ferroviaria. Le suddette emergenze, che dovranno avere una adeguata area di rispetto al fine di non alterare le condizioni ambientali, dovranno essere classificate zona A e per esse dovrà prevedersi apposita normativa volta alla salvaguardia, alla conservazione e valorizzazione del bene.
Zone Br, Bt, Bt1, B1, B2, B3, BD
Detta zonizzazione appare condivisibile in quanto conferma la perimetrazione delle zone B dei precedenti piani di cui viene previsto il completamento del tessuto edilizio, ad esclusione dei comparti BD esterni al P.P.R. sopracitato i quali non sembrano avere i requisiti dell'art. 2 del D.I. n. 1444/68 per cui dovranno essere classificati zone C1.
Inoltre sono state individuate zone B3 puntuali che non sembrano avere i requisiti previsti per tale zona; pertanto le stesse devono essere classificate zona E.
Zone C1, C2, C3
Si condividono le zone C1 e relative prescrizioni esecutive, in quanto ricadono in aree contigue al contesto territoriale già definite dai precedenti piani.
Le zone C2.1, C2.4, C2.5, C2.6 per residenza stagionale non risultano avere le caratteristiche di zone di villeggiatura in quanto ricadenti in aree contigue al centro urbano. Inoltre le stesse risultano in parte interessate da coltivazioni a vigneti che secondo lo studio agricolo forestale sono da salvaguardare per non alterare le caratteristiche dei luoghi. Per quanto suddetto nonché per le considerazioni d'ordine generale sopracitate le stesse non risultano condivisibili e pertanto sono classificate zone E verde agricolo. Eventuali fabbisogni potranno essere soddisfatti nell'ambito delle zone C2.2 e C2.3 che si condividono in quanto già in parte impegnate da edificazioni e servite da viabilità esistente.
Non si condividono le previsioni di edilizia stagionale C3.1, C3.2, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6, C3.7 esterne al centro urbano per le motivazioni sopra citate anche in considerazione del fatto che le stesse si collocano in un contesto territoriale interessato dalla presenza di orditure colturali che va preservato per la valenza paesaggistica del territorio. Pertanto le stesse sono classificate zone E verde agricolo.
Zone D, D1, D2, D3
Si condividono le previsioni delle suddette aree in quanto in parte sono una riconferma di previsioni di precedenti piani attuativi.
Si rileva che la zona D1 contigua alle aree del piano di recupero ex legge regionale n. 37/85 è stata erroneamente indicata come facente parte delle zone D del piano suddetto. In effetti la zona non risulta compresa nei suddetti piani, pertanto le aree in oggetto devono essere classificate zone D2 ed assoggettate alla relativa normativa.
Si condivide la previsione di zona D3 dell'area dell'ex baraccopoli di Rampinzeri con finalità di polo industriale a servizio dei comuni del Belice così come previsto nel protocollo d'intesa tra il Consorzio ASI di Trapani, i comuni viciniori e la Provincia regionale. Tuttavia la zona prevista impegna anche aree utilizzate a colture agricole produttive. Atteso che non è stato valutato l'effettivo fabbisogno si prescrive che la previsione dovrà essere limitata alle aree di proprietà demaniale.
STUDIO GEOLOGICO
Il territorio del comune di S. Ninfa è per gran parte caratterizzato da un paesaggio collinare impostato su una successione sedimentaria di età compresa tra il Tortoniano ed il Piocene ed i cui rilievi presentano quote variabili tra un minimo di 100 m. circa in corrispondenza del settore meridionale della piana alluvionale del Fiume Grande, la cui vallata ad andamento NW-SE borda il territorio comunale ad est, e valori massimi compresi tra 465 e 554 in corrispondenza del crinale costituito dal rilievo su cui sorge l'abitato di S. Ninfa, ad andamento grosso modo SE-NW e l'allineamento, caratterizzato da un andamento medio NNE-SSW, costituito da Monte della Magione, Monte Castellaccio e dal rilievo collinare ove sorge il cimitero di S. Ninfa.
Il nucleo storico dell'abitato, quasi del tutto distrutto o fortemente danneggiato a seguito del terremoto del 1968 e per questo quasi completamente costituito da moderne edificazioni, si estende in corrispondenza dell'alto morfologico precedentemente individuato lungo il cui fianco meridionale, più o meno blandamente inciso e caratterizzato da significativi salti di quota, si è esplicata la più recente espansione e risultano previste le zone di nuova espansione.
In particolare le aree di pianificazione individuate a ridosso di poggio Calvario, nel settore meridionale del rilievo collinare di S. Ninfa, soggette a prescrizioni esecutive ed individuate come aree C1.2 e C1.3 (rispettivamente ad est ed a nord-ovest di poggio Calvario) ricadono lungo brevi pendii costituiti da argille sabbiose intervallate da sottili strati di sabbie e limi sabbiosi.
Pertanto, l'edificabilità di tali settori di Z.T.O. ricadenti in pendio, dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle aree in pendio per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in presenza dell'edificato di piano prevedibile, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche così come richiesto dalle prescrizioni di contenuto dello studio geologico tecnico di piano dettate dalla circolare A.R.T.A. n. 33139 del 23 giugno 1989, così come anche richiesto dal punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere, dunque, sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente cui è in definitiva subordinata l'ammissibilità delle singole aree così individuate.
La decorrenza di attuatività dei piani urbanistici delle aree C1.2 e C1.3 sopra indicate soggette a prescrizioni esecutive sarà, quindi, data dall'approvazione di detti studi particolareggiati di verifica geotecnica delle aree di piano da parte dell'ufficio del Genio civile e da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Nella redazione di eventuali varianti urbanistiche sia ordinarie che speciali o di successivi ulteriori strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi anche i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive alla redazione del presente voto, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 integrando, in tal modo per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati alla tabella A di detta circolare secondo quanto riportato al punto 5.2 della predetta circolare, attesa la presenza della carta geologico-tecnica solo per le aree di prescrizione esecutiva, essendo stato redatto lo studio geologico allegato al piano regolatore generale ai sensi della circolare A.R.T.A. n. 33139/89, così come reso possibile dalla circolare A.R.T.A. n. 10970/95.
In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla piani- ficazione.
NORME DI ATTUAZIONE
-  Art. 11 Zona A: occorre inserire la normativa per le aree e manufatti esterni al centro urbano da individuarsi come prescritto nel presente parere;
-  Artt. 17, 22 Zone B3 e Zone C3: occorre cassare gli articoli in quanto le zone non sono state condivise;
-  Art. 27 Zone E: in detto articolo è citata la zona E2 che non è stata oggetto di normativa, né è stata riportata negli elaborati di progetto. Di conseguenza la stessa dovrà essere eliminata nel contenuto del suddetto articolo.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Si ritiene necessario prescrivere quanto segue:
-  Art. 5 "Opere soggette ad autorizzazione": occorre cassare il punto A, in quanto i piani di lottizzazione sono approvati con delibera del consiglio comunale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 71/78 ed integrare l'articolo aggiungendo che per le opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85 quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, deve essere eseguito, a supporto, lo studio geologico;
-  Art. 10 "Composizione commissione edilizia": occorre inserire in detto articolo la figura professionale del geologo tra i componenti della C.E.C. e modificare il contenuto alla luce dell'art. 10, legge regionale n. 25/97;
-  Art. 13 "Documenti a corredo della concessione edilizia": occorre integrare l'articolo aggiungendo che la richiesta di concessione edilizia deve avere a supporto la relazione geologica che evidenzi la fattibilità dell'opera sia per quanto riguarda la stabilità del sito, sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi e con la loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e di costruzione; inoltre nelle aree non servite da fognatura pubblica lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1997;
-  Art. 19 "Rilascio delle concessioni edilizie": occorre modificare l'articolo a seguito della normativa dell'art. 2, legge regionale n. 17/94 e cassare da "Scaduto il termine di..." sino a "dare inizio ai lavori";
-  Art. 29 "Dichiarazione di abitabilità e di agibilità": occorre modificare la normativa relativa alle procedure per il rilascio dei certificati di abitabilità, agibilità e conformità secondo il disposto dell'art. 3 della legge regionale n. 17/94.
OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
-  nn. 1, 3, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 31: non si accolgono in quanto non migliorative del piano;
-  nn. 2, 5, 7, 13, 16, 22: non si accolgono in conformità a quanto espresso dai progettisti:
-  n. 4: si accoglie parzialmente in conformità a quanto deliberato dal consiglio comunale;
-  n. 12: si rimanda alle considerazioni espresse nel presente parere in merito alle zone per edilizia stagionale;
-  nn. 6, 15, 25, 27, 28: si accolgono in conformità a quanto espresso dai progettisti e deliberato dal consiglio comunale;
-  nn. 12, 14, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 31: non si accolgono in conformità a quanto espresso dai progettisti e dal consiglio comunale.
Tutto quanto premesso e considerato, è del parere che il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 51 del 29 luglio 1996, sia meritevole di approvazione con modifiche e prescrizioni nel rispetto dei superiori considerata.";
Vista la nota prot. n. 9947 del 21 settembre 1999, con la quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel condividere il superiore parere, ha notificato lo stesso al comune di S. Ninfa per le controdeduzioni di competenza;
Considerato che i trenta giorni previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 71/78 per la formulazione delle controdeduzioni sono trascorsi senza alcuna comunicazione, e si devono intendere accettate tutte le modifiche proposte con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 148 dell'8 luglio 1999;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è approvato e reso esecutivo il piano regolatore generale, il regolamento edilizio e prescrizioni esecutive del comune di S. Ninfa, adottato con delibera commissariale n. 51 del 29 luglio 1996, con le modifiche e le prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 148 dell'8 luglio 1999.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante gli atti ed elaborati elencati in narrativa nonché il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 148 dell'8 luglio 1999.

Art. 3

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano regolatore generale, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive sono decise in conformità a quanto contenuto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.

Art. 4

Il comune di S. Ninfa resta onerato ad apportare sugli elaborati costituenti lo strumento urbanistico tutte le modifiche, limitazioni e prescrizioni nascenti da quanto disposto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive di cui al piano regolatore generale indicato hanno validità anni 10 decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto, entro il medesimo termine devono essere effettuati i relativi espropri.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di S. Ninfa per l'esecuzione nei modi e termini di legge, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 3 aprile 2000.
  MARTINO 

(2000.14.808)
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DECRETO 10 aprile 2000.
Autorizzazione del progetto relativo all'ampliamento e completamento di un complesso parrocchiale nel comune di Acireale.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Vista l'istanza prot. n. 08008 del 14 maggio 1999, con la quale il sindaco del comune di Acireale ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, della legge regionale n. 65/81, per l'autorizzazione di competenza, il progetto di variante riguardante il complesso parrocchiale Madonna della Fiducia;
Viste le note prott. nn. 5259 del 2 luglio 1999 e 7363 del 23 settembre 1999, con le quali il comune di Acireale ha integrato il progetto in questione, in seguito alla nota assessoriale prot. n. 9363 del 23 agosto 1999;
Vista la deliberazione n. 28 del 20 aprile 1999, resa esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio comunale di Acireale ha approvato il progetto di variante relativo all'esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione del complesso parrocchiale Madonna della Fiducia, sito in via Wagner, su area intestata al foglio 65, particelle 699, 702, 692, 696, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2°, legge regionale n. 65/81;
Vista la relazione n. 500 dell'1 dicembre 1999, che di seguito parzialmente si trascrive, con la quale il gruppo XXVIII della Direzione regionale dell'urbanistica di questo Assessorato, nel sottoporre ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99 al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza gli atti e gli elaborati relativi al progetto in argomento, ha espresso parere favorevole a condizione:
«...Omissis...
Premesso che il comune di Acireale è sprovvisto di strumento urbanistico generale essendo stato annullato il decreto n. 409 del 12 novembre 1983 di approvazione del piano regolatore generale con sentenza T.A.R. n. 145/88.
Ad oggi risulta che è in corso la rielaborazione parziale ex art. 4, comma 8°, legge regionale n. 71/78, del nuovo piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio in adeguamento al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 322 del 25 maggio 1996 con il quale sono state ritenute meritevoli di approvazione le zone A e B.
Inoltre dal carteggio agli atti dell'A.R.T.A. risulta che lo schema di massima ex legge regionale n. 15/91 è stato approvato ed è in corso la redazione del piano definitivo.
Che con decreto assessoriale n. 96/D.R.U. del 5 marzo 1997 il comune di Acireale è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81, alla realizzazione del complesso parrocchiale Madonna della Catena, rilasciandone regolare concessione edilizia avvenuta il 21 marzo 1997.
Che per sopravvenute esigenze della comunità parrocchiale si è reso necessario prevedere un aumento di stanze per le diverse funzioni esercitate dal centro comunitario sempre in crescita e per tale ragione quindi si è approntata la variante al progetto generale.
Il progetto che oggi perviene a questo gruppo di lavoro riguarda l'ampliamento della canonica tramite la costruzione al primo piano di due vani, una cucina ed una sala da pranzo con annesso un piccolo servizio, nel tratto di terrazza confinante a nord con la chiesa.
Il nuovo blocco si estende per una superficie di mq. 72,53 per un'altezza di 3,30 e riprende ad ovest il limite della costruzione mentre ad est è arretrato di quasi cinque metri per una larghezza di dieci, sulla terrazza già esistente.
L'aumento di volume è complessivamente di mc. 239,34.
L'incidenza della nuova cubatura risulta irrilevante in quanto la superficie disponibile è pari a 6.457,56 mq. ed il nuovo volume urbanistico risulta 6.867,05 mc. per cui si avrà un indice di fabbricabilità pari a 1,06 mc/mq. di molto inferiore all'indice previsto per la zona in oggetto.
Da un esame dell'ambito urbano in cui il progetto generale ricade, si è verificato che l'ingresso al realizzando complesso avverrebbe attualmente dalla sola via Wagner, il che si ritiene limitativo rispetto ad una ottimale fruizione dello stesso, ed anche dei rapporti urbanistici in gioco.
Pertanto, al fine di assicurare un corretto funzionamento dell'intero complesso parrocchiale la soluzione urbanistica prospettata con il progetto generale già autorizzato da questo Assessorato con il decreto n. 96/D.R.U. appare più soddisfacente rispetto alla proposta dell'am ministrazione che ha in corso e che si riscontra nello stralcio relativo al piano regolatore generale allegato al presente progetto.
Per quanto sopra considerato, il gruppo 28° della D.R.U. esprime parere favorevole all'autorizzazione del progetto in argomento con le raccomandazioni di cui sopra»;
Visto il voto n. 239 del 15 marzo 2000, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica si esprime in conformità a quanto sopra espresso dal gruppo XXVIII con la citata nota n. 500 dell'1 dicembre 1999;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica che fa proprio quanto reso dal gruppo XXVIII/D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;
Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 2°, della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, in conformità e con le condizioni contenute nel parere del gruppo XXVIII/D.R.U. fatto proprio dal Consiglio regionale del l'urbanistica con voto n. 239 del 15 marzo 2000 di cui in premessa, il progetto di variante relativo all'esecuzione dei lavori di ampliamento e completamento del complesso parrocchiale Madonna della Fiducia, sito nel comune di Acireale, via Wagner, e approvato con delibera del consiglio comunale n. 28 del 20 aprile 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati tutti gli elaborati di seguito elencati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
 1)  delibera di consiglio comunale n. 28 del 20 aprile 1999;
 2)  relazione tecnica;
 3)  stralcio piano regolatore generale rielaborato, in fase di adozione in scala 1:2.000;
 4)  stralcio rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:2.000;
 5)  fotocopia documentazione fotografica;
 6)  stralcio catastale;
 7)  tav. 1  -  planimetrie, scala 1:200 e 1:2.000; 
 8)  tav. 2v  -  pianta piano interrato, scala 1:100; 
 9)  tav. 3v  -  pianta piano terra, scala 1:100; 
10)  tav. 4v  -  pianta piano primo, scala 1:100; 
11)  tav. 5v  -  prospetti, scala 1:100; 
12)  tav. 6v  -  sezioni, scala 1:100; 
13)  tav. 7v  -  dati tecnici; 
14)  tav. 8  -  calcolo rapporto aeroilluminante, scala 1:100; 
15)  tav. 9  -  area a parcheggio, scala 1:200. 


Art.  3

Il comune di Acireale dovrà curare tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 aprile 2000.
  MARTINO 

(2000.15.846)
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ORDINANZE ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


ORDINANZA 12 aprile 2000.
Istituzione di corsi di idoneità professionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;
Vista la legge regionale 5 agosto 1982, n. 93;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 15, art. 16, 4° comma;
Vista la legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, art. 7;
Vista l'ordinanza assessoriale del 30 aprile 1992, con la quale sono stati istituiti i corsi di idoneità professionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93;
Visto il decreto n. 389 del 7 maggio 1993, che ha escluso per "nomina conferita da organo incompetente" alcuni aspiranti candidati;
Considerato che il TAR diCatania ha accolto i ricorsi per l'annullamento del predetto decreto con sentenze nn. 2567/68/69/70/71 del 1998; nn. 226/27/28 del 1999; n. 239 del 1999, contro cui l'Amministrazione regionale non ha proposto l'impugnativa;
Considerato che va data esecuzione al giudicato amministrativo e vanno organizzati, a favore dei soggetti destinatari degli effetti giuridici delle sentenze di annullamento del decreto n. 389 del 7 maggio 1993, appositi corsi di idoneità professionali;
Ordina:
Art. 1
Istituzione corsi di idoneità professionale

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione istituisce, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, appositi corsi di idoneità professionale, i cui programmi, modalità e dislocazione territoriale saranno stabiliti con successivo provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La sede di detti corsi sarà stabilita successivamente.
Al termine dei corsi, il personale che vi avrà partecipato sosterrà gli esami finali davanti ad apposita commissione, la composizione della quale formerà oggetto di successivo provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 2
Destinatari dei corsi

I corsi di cui all'art. 1 sono destinati esclusivamente agli insegnanti di doposcuola del comune di Paternò destinatari degli effetti giuridici delle sentenze di annullamento del decreto n. 389 del 7 maggio 1993 emesse dal TAR diCatania.
Art. 3
Ammissione con riserva

Ai fini della più ampia tutela di posizioni giuridiche analoghe a quelle dei soggetti di cui al precedente art. 2, seppure non ancora definite con sentenze inoppugnabili di annullamento dei provvedimenti di esclusione dai corsi istituiti con la precedente ordinanza assessoriale del 30 aprile 1992, hanno facoltà di chiedere l'ammissione con riserva ai corsi istituiti con la presente ordinanza i soggetti che, già destinatari dei corsi ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 30 aprile 1992, furono dagli stessi esclusi con decreto n. 389 del 7 maggio 1993, purché producano unitamente alla domanda di ammissione copia autenticata del ricorso giurisdizionale o amministrativo presentato avverso il provvedimento di esclusione munito degli estremi di deposito soprariportato, ovvero copia autenticata della sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso.
Art. 4
Domanda di ammissione ai corsi e requisiti generali di ammissione

Gli aventi diritto devono trasmettere, esclusivamente tramite raccomandata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, domanda di ammissione ai corsi, indirizzata: Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione regionale istruzione - gruppo XII, via Notarbartolo n. 17 - 90141 Palermo e redatta in carta semplice, secondo il modello allegato alla presente ordinanza.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La firma del candidato in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b)  data e luogo di nascita;
c) residenza ed indirizzo;
d)  il possesso della cittadinanza italiana;
e)  il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;
f)  la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g)  il possesso dell'idoneità fisica all'impiego cui aspira;
h)  le eventuali condanne penali o sanzioni disciplinari riportate e gli eventuali procedimenti penali o disciplinari pendenti a suo carico, nonché l'inesistenza di qualsiasi procedimento penale o disciplinare riportato o pendente;
i)  di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
Coloro i quali chiederanno l'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 3 della presente ordinanza dovranno allegare copia autenticata del ricorso giurisdizionale o amministrativo presentato avverso il provvedimento di esclusione dai corsi istituiti con ordinanza del 30 aprile 1992, munito degli estremi di deposito ovvero copia autenticata della sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso.
Art. 5
Motivi di esclusione dal corso

Costituisce motivo di esclusione dal corso:
a)  la mancata trasmissione della domanda di partecipazione a mezzo raccomandata;
b)  la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza stabilito dall'art. 4;
c)  la mancanza anche di una sola delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4 della presente ordinanza;
d)  la mancata presentazione degli allegati previsti dal precedente art. 4 per coloro che evidenziano istanza di ammissione con riserva.
Saranno esclusi dal corso tutti coloro che non sono destinatari degli effetti giuridici delle sentenze d'annullamento del decreto n. 389 del 7 maggio 1993, nonché tutti coloro che non hanno titolo a richiedere l'ammissione con riserva.
Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, è adottato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e sarà comunicato agli interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla vigente legislazione.
Art. 6
Frequenza dei corsi

Esaminate le domande di ammissione ai corsi da parte di apposita commissione interna dell'Assessorato, il medesimo curerà la compilazione dell'elenco degli ammessi, che sarà trasmesso al comune interessato ed al direttore di ogni singolo corso.
Ai candidati ammessi sarà data - a cura dell'Assessorato - tempestiva comunicazione della sede loro destinata e della data di inizio dei singoli corsi.
Non sono dovuti rimborsi delle eventuali spese di viaggio o di altre indennità.
La frequenza dei corsi è obbligatoria.
I partecipanti che compiano un numero di assenze dalle attività previste dal programma dei corsi superiore ad un terzo sono esclusi dalla ulteriore frequenza e, comunque, dagli esami finali.
L'esclusione è disposta con provvedimento dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, su motivata proposta del direttore del corso.
Art. 7
Accertamento finale

Al termine dei corsi il personale che vi ha partecipato sosterrà gli esami finali davanti alla commissio- ne di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente or- dinanza.
Formeranno materia d'esame tutte le discipline previste dal programma dei corsi, nonché la discussione di un argomento, assegnato dalla commissione a ciascun candidato, tra quelli che hanno costituito motivo di studio, di riflessione critica e di esercitazione durante lo svolgimento dei corsi medesimi.
Gli esami ed il colloquio devono essere rivolti ad accertare l'idoneità professionale del candidato e le sue capacità di rielaborazione personale delle proposte culturali e delle esperienze professionali sviluppate durante il corso.
Gli esami per l'accertamento finale sono pubblici.
Il personale che supera gli esami per l'accertamento finale consegue un attestato di idoneità professionale, necessario per il successivo inquadramento nei ruoli delle amministrazioni comunali.
Art. 8
Adempimenti conclusivi della commissione

Terminate le operazioni relative all'accertamento finale, la commissione di cui al 3° comma dell'art. 1 della presente ordinanza, curerà la redazione della relazione conclusiva, nella quale sarà riportato l'elenco dei partecipanti ai corsi con il risultato conseguito o il motivo della mancata partecipazione agli esami.
La relazione, con l'esposizione sintetica dello svolgimento del corso, sarà sottoscritta da tutti i componenti della commissione e sarà trasmessa, a cura del presidente della medesima, unitamente a tutti gli atti e documenti relativi al corso e dell'accertamento finale, all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, il quale ne curerà la pubblicazione al proprio albo.
Copia di detti elenchi sarà, altresì, trasmessa, a cura dell'Assessorato, ai comuni interessati per la pubblicazione ai propri albi, nonché per l'inquadramento nei ruoli organici comunali, ai sensi del successivo art. 9).
Art. 9
Inquadramento in ruolo

Il personale che abbia conseguito l'attestato di idoneità professionale, di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della presente ordinanza, verrà inquadrato nei ruoli organici dei comuni con provvedimento successivo.
Per il personale destinatario della disposizione di cui all'art. 3 della presente ordinanza l'inquadramento in ruolo di cui al precedente comma sarà subordinato all'emanazione della sentenza definitiva di annullamento del provvedimento di esclusione dai corsi già istituiti con ordinanza del 30 aprile 1992.
La presente ordinanza sarà trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 12 aprile 2000.
  MORINELLO 


Allegato
MODELLO DI DOMANDA
(in carta semplice)

All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione Direzione regionale istruzione Gruppo XII/P.I. via Notarbartolo, 17 - 90141 Palermo
Il sottoscritto
nato a ............................................................................ il
residente in .................................................................................................................. via ..................................................................................................................
essendo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 / dall'art. 3 (1) dell'ordinanza assessoriale n. 1 del 12 aprile 2000

Chiede

Di essere ammesso / di essere ammesso con riserva (1) a frequentare i corsi di idoneità professionale previsti dall'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93.
A tal fine, il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di:
-  essere cittadino italiano;
-  essere iscritto nelle liste elettorali del comune di   (1) 
non essere iscritto per i seguenti motivi  

-  aver adempiuto agli obblighi di leva (1)
essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva  

-  essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego cui aspira;
-  non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari (1)
aver riportato le seguenti condanne penali o sanzioni disciplinari  

-  non avere procedimenti penali o disciplinari pendenti (1)
avere i seguenti procedimenti penali o disciplinari pendenti  

-  non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
Allega alla presente la seguente documentazione:
a)  per i soggetti di cui all'art. 2 dell'ordinanza assessoriale n. 1 del 12 aprile 2000:
-  copia autenticata della sentenza passata in giudicato con cui il TAR di Catania, su ricorso degli interessati, ha annullato il decreto assessoriale n. 389 del 7 maggio 1993;
b)  per i soggetti di cui all'art. 3 dell'ordinanza assessoriale n. 1 del 12 aprile 2000:
-  copia autenticata del ricorso giurisdizionale o amministrativo presentato avverso il provvedimento di esclusione dai corsi istituiti con ordinanza del 30 aprile 1992 (decreto assessoriale n. 389 del 7 maggio 1993) munito degli estremi di deposito;
ovvero
- copia autenticata della sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso.
Firma

   

(non soggetta ad autenticazione se viene presentata copia fotostatica di documento di identità)

NOTE
(1) Depennare la parte che non interessa.
(2000.15.888)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza emessa il 25 gennaio 2000 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Sottosanti Fulvio Salvatore contro consiglio comunale di Piazza Armerina ed altri.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costi tuzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Reg. ordinanze n. 196/2000
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (sezione int I) con l'intervento dei signori magistrati:
-  dr. Vincenzo Salamone - presidente f.f. rel. est.;
-  dr. Gabriella Guzzardi - consigliere;
-  dr. Paola Puliatti - consigliere;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 2575 del 1999, proposto da Sottosanti Fulvio Salvatore rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giuseppe Barone nel cui studio è elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 31;

contro

Il consiglio comunale di Piazza Armerina in persona del Presidente pro tempore non costituito in giudizio;
L'Assessorato degli enti locali della Regione siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria

e nei confronti di

Onofrio Zaccone, non costituito in giudizio;

e con l'intervento

Grillo Lina, Filetti Vincenzo, Cimino Calogero, Rausa Giuseppe, Ferraro Patrizio, De Simone Giovanni, Marino Oreste e Perricone Dario, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Antonio Vitale nel cui studio sono elettivamente domiciliati in Catania via V.E. Orlando n. 56,

per l'annullamento

della deliberazione del consiglio comunale di Piazza Armerina n. 32 del 9 aprile 1999 di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;
del decreto assessoriale di nomina del commissario straordinario dott. Onofrio Zaccone;
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione regionale;
Visto l'atto di intervento ad opponendum;
Designato relatore alla pubblica udienza del 25 gennaio 2000 il consigliere Vincenzo Salamone e uditi, altresì per il ricorrente l'avv. Toscano in sostituzione per delega dell'avv. prof. Giuseppe Barone, per l'Amministrazione regionale l'avvocato dello Stato Vittorio Maiorana e per gli intervenienti l'avv. Salvatore Cittadino in sostituzione per delega dell'avv. prof. Antonio Vitale;
Vista la documentazione tutta in atti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio il ricorrente sindaco del comune di Piazza Armerina chiede l'annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Piazza Armerina n. 32 del 9 aprile 1999 di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e del decreto assessoriale di nomina del commissario straordinario dott. Onofrio Zaccone.
Agli atti impugnati si muovono le censure di:
1 - Violazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e della motivazione;
2 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore e difetto di motivazione, sotto ulteriori profili vidazione degli artt. 5, 48, 51 e 128 della Costituzione.
L'Assessorato degli enti locali della Regione siciliana e gli intervenienti di cui in epigrafe, nel costituirsi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 25 gennaio 1999 la causa è passata in decisione

DIRITTO

Il Collegio ritiene che non appaiono fondate le censure con le quali si lamentano vizi del procedimento e della motivazione in quanto:
-  il sindaco con la comunicazione dell'ordine del giorno del consiglio comunale è posto nelle condizioni di partecipare al procedimento di approvazione della mozione di sfiducia (caratterizzato, peraltro, da principi di specialità rispetto a quanto previsto dalla legge regionale siciliana n. 10 del 1991);
-  la mozione di sfiducia e la delibera di approvazione che la fa propria evidenziano le ragioni (anche di natura politica) che la supportano;
-  sfugge alla cognizione del giudizio di legittimità la valutazione di adeguatezza delle ragioni che supportano la mozione di sfiducia (Corte Costituzionale 18 gennaio 1996, n. 7).
Con assorbente motivo di censura si lamenta incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
Tale censura è, pertanto, rilevante ai fini della decisione del gravame.
Osserva il collegio che va ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
Giova premettere che la legge regionale n. 7 del 1992, nell'introdurre per la prima volta il sistema di elezione diretta dei sindaci da parte del corpo elettorale (in anticipo rispetto alla legislazione nazionale) in attuazione della competenza legislativa esclusiva prevista dall'art. 14, comma 1, lett. O, dello Statuto regionale, all'art. 18 ha disciplinato la "Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco" prevedendo che:
«1.  Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dall'art. 12, non può essere presentata mozione di sfiducia.
2.  Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.
3.  La consultazione avviene secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge su schede recanti la seguente dizione:
-  L'elettore intende confermare l'attuale sindaco? SI NO.
4.  La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori.
5.  L'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.
6.  Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, secondo il disposto dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. n. 6/55), approvato con legge regionale n. 16/63, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del sindaco da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
7.  Il sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio comunale.
8.  Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono esercitate da un commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.
9.  Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.
10.  Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l'esercizio delle funzio- ni consiliari fino alla elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
11.  Il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del sindaco.
12.  Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del sindaco, le funzioni del consiglio sono esercitate da una terna di commissari straordinari nominati secondo le disposizioni dei commi 6 e 7».
Il referendum popolare per la rimozione del sindaco per gravi inadempienze di quest'ultimo al programma a suo tempo sottoposto agli elettori, di cui all'art. 18, legge regionale siciliana 26 agosto 1992, n. 7, si configurava quale strumento previsto dal legislatore per temperare il principio dell'autonomia del sindaco rispetto al consiglio (principio del quale costituisce corollario il divieto della mozione di sfiducia).
La relativa valutazione compiuta dal consiglio comunale si sottraeva al sindacato di legittimità, rilevando, in tale ipotesi, a legittimare la richiesta di consultazione del corpo elettorale, l'astratta idoneità della motivazione addotta, dato che è pur sempre l'azione del sindaco e la sua attività di gestione dell'ente ad essere posta in discussione (T.A.R. Palermo 19 maggio 1997, n. 866, C.G.A., sez. giur. 21 novembre 1997, n. 512, T.A.R. Sicilia - Catania, sezione I, 8 luglio 1996, n. 1262).
La legge statale 25 marzo 1993, n. 81, nel disciplinare in ambito nazionale la «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», ha previsto, invece, la mozione di sfiducia e all'art. 18, nel sostituire l'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha previsto che:
«1.  Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in casi di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti».
La legge regionale siciliana n. 35 del 1997 all'art. 10 ha abbandonato il metodo del referendum introducendo (in analogia alla disciplina statale) la mozione di sfiducia, che è così disciplinata:
«1.  Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte, non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio; nei comuni aventi popolazione sino a 10.000 abitanti, per tale approvazione occorre la maggioranza dei due terzi i componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 11, comma 4».
Il successivo art. 11 dispone che:
«1.  La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli.
2.  La cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale».
Operata la ricostruzione dell'assetto normativo giova ricordare che la giurisprudenza con riferimento alla dialettica Governo - Parlamento ritiene che la mozione di sfiducia - quali che ne possano essere le varianti (atto rivolto contro il Governo o contro il singolo Ministro) - va annoverata tra gli strumenti funzionali al ruolo proprio delle Camere di verificare la consonanza con il governo rispetto all'indirizzo politico e, comportando, perciò, un giudizio soltanto politico, non può essere ammissibilmente sindacata sotto il profilo teleologico delle ragioni e dei fini della sua adozione (Corte costituzionale 18 gennaio 1996, n. 7).
La Corte costituzionale ha, in particolare, ritenuto che la mozione di sfiducia individuale nei confronti di un singolo ministro, pur se non prevista espressamente in Costituzione, può essere proposta ed approvata da ciascuna Camera, in quanto essa rientra nella logica del sistema di governo parlamentare secondo il disegno definito dagli artt. 92, 94 e 95 cost. e dalle fonti integrative del testo costituzionale, in relazione alle esigenze poste dallo sviluppo storico di tale tipo di governo.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in relazione ad un sistema (non previsto dalla Costituzione, ma con la stessa non incompatibile) di elezione diretta dell'esecutivo delle autonomie locali.
La Regione siciliana che, come sopra rilevato, ha per prima nel nostro ordinamento introdotto un metodo di elezione diretta alla carica di sindaco (e successivamente di presidente della Provincia regionale) ha risolto il problema della consonanza tra la volontà del corpo elettorale e la gestione amministrativa espressa dai capi delle amministrazioni locali con il sistema innovativo del referendum, incentrato sostanzialmente sulla rinnovazione parziale della consultazione elettorale.
In quest'ultima, infatti, viene ad assumere rilievo la sovranità popolare dalla quale, ai sensi dell'art. 1 della Costituzione, mutuano le attribuzioni delle pubbliche autorità.
La norma dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 35 del 1997, che sostituisce il referendum con la mozione di sfiducia appare, sotto diversi profili, in contrasto con alcuni principi contenuti nella Costituzione ed in particolare con gli artt. 1, 48 e 97.
L'art. 10 della legge regionale n. 35 del 1997 prevede espressamente la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta. A tale istituto, nel silenzio della legge, dovrebbe essere attribuita quella valenza tipica che essa possiede a livello di organi parlamentari.
All'interno del sistema elettorale previsto dalla normativa regionale, tuttavia, l'istituto acquista delle caratteristiche particolari, le quali fanno dubitare della corretta applicabilità di tale istituto dal rapporto che intercorre tra gli organi amministrativi locali. All'interno del nostro sistema elettorale si viene a creare, infatti, un rapporto trilatero tra sindaco (e la sua giunta), consiglio comunale e corpo elettorale. Pur con le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 35 del 1997 rispetto al sistema di elezione del sindaco previsto dalla legge regionale n. 7/92, non si può affermare che il rapporto fiduciario - il cui venir meno è punito dall'approvazione della mozione di sfiducia - intercorra esclusivamente tra sindaco e consiglio comunale. Ciò in quanto che, se è vero che nel vecchio sistema non vi era alcun collegamento tra i candidati sindaci con le liste di candidati al consiglio comunale, mentre in quello della legge regionale n. 35 ciascun candidato sindaco deve presentare dichiarazione di collegamento ad una lista o gruppo di liste, ciò non basta a far si che il predetto rapporto politico da trilatero si trasformi in bilatero.
Ciò, ad avviso del collegio, si evince dal disposto normativo dell'art. 3 della legge regionale n. 35 del 1997, laddove al comma terzo, ultima parte, si dispone che: «Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo».
La presenza di quest'ultimo tipo di voto, cosiddetto voto disgiunto, consente di affermare che il sindaco eletto ottiene la propria investitura direttamente dal corpo elettorale (espressione della sovranità popolare ai sensi degli artt. 1 e 48 della Costituzione) e non è affatto espressione diretta delle liste a cui egli è collegato. La mozione di sfiducia prevista dall'ordinamento regionale altera, quindi, ingiustificatamente il rapporto fiduciario esistente tra cittadini ed esecutivo.
Ne consegue che per ridare legittimità costituzionale all'istituto della mozione di sfiducia occorrerebbe o modificare la lettera della legge o disporre una correzione in termini di parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, ancorando l'istituto a precisi strumenti di verifica dell'attività dell'esecutivo e cioè alla contestazione della violazione di norme dell'Ordinamento (norme primarie, statuti, atti di indirizzo).
Solo nel caso in cui, infatti, dovessero emergere risultati negativi di gestione, il consiglio comunale sarebbe legittimato a diventare effettivo strumento di rappresentatività del corpo elettorale che ha espresso la figura del sindaco e solo in tale caso, di conseguenza, legittimato ad irrogare l'estrema sanzione della decadenza dalla carica.
Certamente un rilievo determinante in ordine alla valutazione di negatività di un istituto giuridico assume, ad avviso del Collegio, la sua utilizzabilità, senza reale possibilità di sindacato giurisdizionale, per finalità che contrastano con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione espresso all'art. 97 della Costituzione.
A tal proposito giova osservare che il canone costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione riguarda anche gli aspetti attinenti alle funzioni ed all'esercizio dei poteri amministrativi, cosicché i relativi procedimenti debbono essere idonei a perseguire la migliore realizzazione dell'interesse pubblico nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti nell'attività amministrativa; tuttavia, l'obiettivo costituzionale può essere realizzato con strumenti diversi, egualmente efficienti ed efficaci, la cui scelta è rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore (Corte costituzionale 23 aprile 1998, n. 135).
Orbene l'attuale disciplina della mozione di sfiducia, ancorché motivata, è sempre più frequentemente espressione di mutamenti (o trasformismi) all'interno di schieramenti politici, volti spesso a condizionare l'esecutivo al di fuori di quella dialettica tra organi dell'ente locale disegnata dal legislatore che ha separato nettamente le competenze degli organi assembleari da quelle dell'esecutivo.
La possibilità di presentare mozioni di sfiducia, anche soltanto dopo pochi mesi dallo svolgimento della consultazione elettorale (fenomeno divenuto ormai ricorrente), incide, inoltre, sul valore della stabilità delle istituzioni pubbliche, fortemente avvertito dalla collettività e che, per quanto riguarda la organizzazione della Pubblica amministrazione, è enunciato in termini di buon andamento nell'art. 97 della Costituzione.
La stabilità delle istituzioni, come valore costitu- zionale implica che il "patto" tra corpo elettorale ed organi eletti, fulcro del sistema democratico, si espli- chi nei tempi fissati dall'ordinamento senza interruzioni che si ripercuotono in termini di inefficienza e deresponsabilizzazione dei soggetti investiti da cariche pubbliche.
Né può ritenersi che una piena "copertura costituzionale" discende in ordine all'istituto della mozione di sfiducia dalla recente legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999.
L'art. 2 di quest'ultima legge costituzionale (che modifica l'articolo 122 della Costituzione) dispone all'ultimo comma che «Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale diretto». L'art. 4, che modifica dell'articolo 126 della Costituzione, ai commi 2 e 3, dispone che «Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto..... comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio».
L'art. 5 in via transitoria dispone che:
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'art. 122 della Costituzione, come sostituito dall'art. 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
2.  Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
.....b)  nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta».
Dalle predette disposizioni si evincono i seguenti principi:
-  l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della Giunta regionale è un principio derogabile dallo Statuto regionale;
-  gli effetti della mozione di sfiducia (ed in particolare di scioglimento anche del Consiglio regionale), anche in caso di elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, sono previsti al fine di impedire mutamenti di maggioranze che non corrispondono alla volontà del Corpo elettorale (si vedano a tal proposito i lavori parlamentari sul sito Internet www.Senato.it);
-  il sistema elettorale disciplinato con la normativa transitoria di cui all'art. 5, lungi dal consentire un sistema di voto disgiunto, come previsto nella normativa regionale, prevede una connessione diretta tra l'elezione del Consiglio e quella del Presidente della Giunta regionale;
-  l'elettore, infatti, nell'espressione del voto, opera una scelta della lista dei candidati da eleggere al Consiglio, che deve coincidere con la scelta del Presidente della Giunta alla cui carica è eletto il capolista;
-  la inscindibilità del voto di lista rispetto a quello di scelta del Presidente della Giunta comporta che tra Consiglio e Presidente della Giunta deve esistere il rapporto fiduciario voluto dal corpo elettorale e da ciò consegue che il necessario collegamento previsto in sede di candidatura e prescelto dal corpo elettorale deve permanere durante la legislatura e può essere superato soltanto attraverso una nuova consultazione elettorale originata dalla mozione di sfiducia.
E' agevole rilevare che detto sistema di elezione è del tutto diverso da quello della Regione siciliana sopra delineato nel quale la volontà del corpo elettorale si articola con scelte autonome di consiglio e sindaco.
In quest'ultimo contesto la possibilità di sfiduciare il sindaco costituisce una violazione del principio della sovranità popolare che si manifesta nell'esercizio del voto.
Il Collegio, pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2000.
  Il presidente estensore: SALAMONE Il segretario: (Illeggibile) 

(2000.20.1043)
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Ordinanza emessa il 25 gennaio 2000 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi riuniti proposti da Manuele Vito contro il comune di Leonforte ed altri.
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
N. 197 Reg. ord. 2000
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, prima sezione - adunato in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
-  dr. Filippo Delfa - presidente;
-  dr. Vincenzo Salamone - consigliere rel. est.
-  dr. Gabriella Guzzardi - consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sui ricorsi n. 5037/1999 e n. 181/2000 proposti da Manuele Vito rappresentato e difeso dall'avv. prof. Sergio Agrifoglio e dall'avv. Alessandro Di Stefano con domicilio eletto in Catania, via Milano n. 98 presso lo studio dell'avv. Antonio Scuto

contro

-  il comune di Leonforte (EN) ed il consiglio comunale di Leonforte, non costituiti in giudizio;
-  (quanto al ric. 181/2000) l'Assessorato regionale degli enti locali in persona dell'Assessore pro tempore e la Presidenza della Regione siciliana in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria.
Il commissario straordinario nominato presso il comune di Leonforte, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

-  Barbera Vincenzo rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Pistone Nascone ed elettivamente domiciliato in via Catania, via V.E. Orlando n. 15;
- e di Scuderi Giuseppe, Vicino Filippo, Maimone Salvatore, Gallo Giuseppe, Ferrara Salvatore, Sottile Carmelo, Furno Salvatore, De Francesco Ferdinando, Greco Giuseppe, Campione Salvatore, Ilardo Giambattista, Addamo Francesco, Galgliano Antonio, Calabrese Paolo, Ipsale Antonino, Orlando Salvatore, Brancè Antonio, Rapisarda Giuseppe e Capra Pietro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a)  quanto al ricorso 5037 del 1999, della deliberazione del consiglio comunale di Leonforte n. 96 del 23 novembre 1999 di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;
b)  quanto al ricorso n. 181 del 2000, del decreto dell'Assessore per gli enti locali della Regione siciliana n. 649/Gr. VII/SG del 27 dicembre 1999 di nomina del commissario straordinario;
Visti i ricorsi introduttivi del giudizio;
Viste le domande di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione regionale e di un controinteressato;
Udito il relatore consigliere Vincenzo Salamone e uditi, altresì, gli avvocati Sergio Agrifoglio ed Alessandro Di Stefano, per il ricorrente, l'avv. Enrico Pistone Nascone, per il controinteressato, e l'avvocato dello Stato Vittorio Majorana;
Vista la documentazione tutta in atti;
Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio si chiede l'annullamento, quanto al ricorso 5037 del 1999, della deliberazione del consiglio comunale di Leonforte n. 96 del 23 novembre 1999 di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, e quanto al ricorso n. 181 del 2000, del decreto dell'Assessore per gli enti locali della Regione siciliana n. 649/Gr. VII/SG del 27 dicembre 1999 di nomina del commissario straordinario.
Con assorbente censura la parte ricorrente lamenta la incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione e che tale censura non si appalesa manifestamente infondata.
L'Assessorato degli enti locali della Regione siciliana ed il sig. Barbera Vincenzo, nel costituirsi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del gravame.
Con ordinanza collegiale deliberata nella camera di consiglio del 25 gennaio 2000, il collegio, muovendo dal presupposto che con separata ordinanza deliberata nella camera di consiglio del 25 gennaio 2000 viene sollevato incidente di costituzionalità in ordine all'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione, sussistendone i presupposti di rilevanza ai fini della decisione della controversia e di non manifesta infondatezza, ha disposto previa riunione dei due ricorsi di cui in epigrafe per connessione soggettiva ed oggettiva l'accoglimento delle domande di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con i ricorsi descritti in epigrafe sino alla camera di consiglio successiva alla data di restituzione degli atti da parte della cancelleria della Corte costituzionale e rinvia a detta C.C. l'ulteriore trattazione delle domande cautelari.
DIRITTO

Con assorbente motivo di censura si lamenta la incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
Tale censura è rilevante ai fini della decisione del gravame.
Come evidenziato in narrativa con separata ordinanza è stata, infatti, accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati sino alla camera di consiglio successiva alla data di restituzione degli atti da parte della cancelleria della Corte costituzionale e ciò in quanto sussiste il danno grave ed irreparabile determinato dalla circostanza che altrimenti nelle more della decisione della Corte costituzionale la parte ricorrente sarebbe stata privata della carica di sindaco.
Osserva il collegio che va ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
Giova premettere che la legge regionale n. 7 del 1992, nell'introdurre per la prima volta il sistema di elezione diretta dei sindaci da parte del corpo elettorale (in anticipo rispetto alla legislazione nazionale) in attuazione della competenza legislativa esclusiva prevista dall'art. 14, comma 1, lett. O, dello Statuto regionale, all'art. 18 ha disciplinato la "Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco" prevedendo che:
«1.  Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dall'art. 12, non può essere presentata mozione di sfiducia.
2.  Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.
3.  La consultazione avviene secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge su schede recanti la seguente dizione:
-  L'elettore intende confermare l'attuale sindaco? SI NO.
4.  La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori.
5.  L'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.
6.  Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, secondo il disposto dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. n. 6/55), approvato con legge regionale n. 16/63, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del sindaco da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
7.  Il sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio comunale.
8.  Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono esercitate da un commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.
9.  Il non accoglimento della proposta determinata la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione).
10.  Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l'esercizio delle funzioni consiliari fino alla elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
11.  Il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del sindaco.
12.  Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del sindaco, le funzioni del consiglio sono esercitate da una terna di commissari straordinari nominati secondo le disposizioni dei commi 6 e 7».
Il referendum popolare per la rimozione del sindaco per gravi inadempienze di quest'ultimo al programma a suo tempo sottoposto agli elettori, di cui all'art. 18, legge regionale siciliana 26 agosto 1992, n. 7, si configurava quale strumento previsto dal legislatore per temperare il principio dell'autonomia del sindaco rispetto al consiglio (principio del quale costituisce corollario il divieto della mozione di sfiducia).
La relativa valutazione compiuta dal consiglio comunale si sottraeva al sindacato di legittimità, rilevando, in tale ipotesi, a legittimare la richiesta di consultazione del corpo elettorale, l'astratta idoneità della motivazione addotta, dato che è pur sempre l'azione del sindaco e la sua attività di gestione dell'ente ad essere posta in discussione (T.A.R. Palermo 19 maggio 1997, n. 866, C.G.A., sez. giur. 21 novembre 1997, n. 512, T.A.R. Sicilia - Catania, sezione I, 8 luglio 1996, n. 1262).
La legge statale 25 marzo 1993, n. 81, nel disciplinare in ambito nazionale la «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», ha previsto, invece, la mozione di sfiducia e all'art. 18, nel sostituire l'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha previsto che:
«1.  Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in casi di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti».
La legge regionale siciliana n. 35 del 1997 all'art. 10 ha abbandonato il metodo del referendum introducendo (in analogia alla disciplina statale) la mozione di sfiducia, che è così disciplinata:
«1.  Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte, non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio; nei comuni aventi popolazione sino a 10.000 abitanti, per tale approvazione occorre la maggioranza dei due terzi i componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 11, comma 4».
Il successivo art. 11 dispone che:
«1.  La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli.
2.  La cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale».
Operata la ricostruzione dell'assetto normativo giova ricordare che la giurisprudenza con riferimento della dialettica Governo - Parlamento ritiene che la mozione di sfiducia - quali che ne possano essere le varianti (atto rivolto contro il Governo o contro il singolo Ministro) - va annoverata tra gli strumenti funzionali al ruolo proprio delle Camere di verificare la consonanza con il governo rispetto all'indirizzo politico e, comportando, perciò, un giudizio soltanto politico, non può essere ammissibilmente sindacata sotto il profilo teleologico delle ragioni e dei fini della sua adozione (Corte costituzionale 18 gennaio 1996, n. 7).
La Corte costituzionale ha, in particolare, ritenuto che la mozione di sfiducia individuale nei confronti di un singolo ministro, pur se non prevista espressamente in Costituzione, può essere proposta ed approvata da ciascuna Camera, in quanto essa rientra nella logica del sistema di governo parlamentare secondo il disegno definito dagli artt. 92, 94 e 95 Cost. e dalle fonti integrative del testo costituzionale, in relazione alle esigenze poste dallo sviluppo storico di tale tipo di governo.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in relazione ad un sistema (non previsto dalla Costituzione, ma con la stessa non incompatibile) di elezione diretta dell'esecutivo delle autonomie locali.
La Regione siciliana che, come sopra rilevato, ha per prima nel nostro ordinamento introdotto un metodo di elezione diretta alla carica di sindaco (e successivamente di presidente della Provincia regionale) ha risolto il problema della consonanza tra la volontà del corpo elettorale e la gestione amministrativa espressa dai capi delle amministrazioni locali con il sistema innovativo del referendum, incentrato sostanzialmente sulla rinnovazione parziale della consultazione elettorale.
In quest'ultima, infatti, viene ad assumere rilievo la sovranità popolare dalla quale, ai sensi dell'art. 1 della Costituzione, mutuano le attribuzioni le pubbliche autorità.
La norma dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 35 del 1997, che sostituisce il referendum con la mozione di sfiducia appare, sotto diversi profili, in contrasto con alcuni principi contenuti nella Costituzione ed in particolare con gli artt. 1, 48 e 97.
L'art. 10 della legge regionale n. 35 del 1997 prevede espressamente la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta. A tale istituto, nel silenzio della legge, dovrebbe essere attribuita quella valenza tipica che essa possiede a livello di organi parlamentari.
All'interno del sistema elettorale previsto dalla normativa regionale, tuttavia, l'istituto acquista delle caratteristiche particolari, le quali fanno dubitare della corretta applicabilità di tale istituto al rapporto che intercorre tra gli organi amministrativi locali. All'interno del nostro sistema elettorale si viene a creare, infatti, un rapporto trilatero tra sindaco (e la sua giunta), consiglio comunale e corpo elettorale. Pur con le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 35 del 1997 rispetto al sistema di elezione del sindaco previsto dalla legge regionale n. 7/92, non si può affermare che il rapporto fiduciario - il cui venir meno è punito dall'approvazione della mozione di sfiducia - intercorra esclusivamente tra sindaco e consiglio comunale. Ciò in quanto che, se è vero che nel vecchio sistema non vi era alcun collegamento tra i candidati sindaci con le liste di candidati al consiglio comunale, mentre in quello della legge regionale n. 35 ciascun candidato sindaco deve presentare dichiarazione di collegamento ad una lista o gruppo di liste, ciò non basta a far sì che il predetto rapporto politico da trilatero si trasformi in bilatero.
Ciò, ad avviso del collegio, si evince dal disposto normativo dell'art. 3 della legge regionale n. 35 del 1997, laddove al comma terzo, ultima parte, si dispone che: «Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo».
La presenza di quest'ultimo tipo di voto, cosiddetto voto disgiunto, consente di affermare che il sindaco eletto ottiene la propria investitura direttamente dal corpo elettorale (espressione della sovranità popolare ai sensi degli artt. 1 e 48 della Costituzione) e non è affatto espressione diretta delle liste a cui egli è collegato. La mozione di sfiducia prevista dall'ordinamento regionale altera, quindi, ingiustificatamente il rapporto fiduciario esistente tra cittadini ed esecutivo.
Ne consegue che per ridare legittimità costituzionale all'istituto della mozione di sfiducia occorrerebbe o modificare la lettera della legge o disporre una correzione in termini di parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, ancorando l'istituto a precisi strumenti di verifica dell'attività dell'esecutivo e cioè alla contestazione della violazione di norme dell'ordinamento (norme primarie, statuti, atti di indirizzo).
Solo nel caso in cui, infatti, dovessero emergere risultati negativi di gestione, il consiglio comunale sarebbe legittimato a diventare effettivo strumento di rappresentatività del corpo elettorale che ha espresso la figura del sindaco e solo in tale caso, di conseguenza, legittimato ad irrogare l'estrema sanzione della decadenza dalla carica.
Certamente un rilievo determinante in ordine alla valutazione di negatività di un istituto giuridico assume, ad avviso del Collegio, la sua utilizzabilità, senza reale possibilità di sindacato giurisdizionale, per finalità che contrastano con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione espresso all'art. 97 della Costituzione.
A tal proposito giova osservare che il canone costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione riguarda anche gli aspetti attinenti alle funzioni ed all'esercizio dei poteri amministrativi, cosicché i relativi procedimenti debbono essere idonei a perseguire la migliore realizzazione dell'interesse pubblico nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti nell'attività amministrativa; tuttavia, l'obiettivo costituzionale può essere realizzato con strumenti diversi, egualmente efficienti ed efficaci, la cui scelta è rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore (Corte costituzionale 23 aprile 1998, n. 135).
Orbene l'attuale disciplina della mozione di sfiducia, ancorché motivata, è sempre più frequentemente espressione di mutamenti (o trasformismi) all'interno di schieramenti politici, volti spesso a condizionare l'esecutivo al di fuori di quella dialettica tra organi dell'ente locale disegnata dal legislatore che ha separato nettamente le competenze degli organi assembleari da quelle dell'esecutivo.
La possibilità di presentare mozioni di sfiducia, anche soltanto dopo pochi mesi dallo svolgimento della consultazione elettorale (fenomeno divenuto ormai ricorrente), incide, inoltre, sul valore della stabilità delle istituzioni pubbliche, fortemente avvertito dalla collettività e che, per quanto riguarda la organizzazione della Pubblica amministrazione, è enunciato in termini di buon andamento nell'art. 97 della Costituzione.
La stabilità delle istituzioni, come valore costituzionale, implica che il "patto" tra corpo elettorale ed organi eletti, fulcro del sistema democratico, si esplichi nei tempi fissati dall'ordinamento senza interruzioni che si ripercuotono in termini di inefficienza e deresponsabilizzazione dei soggetti investiti da cariche pubbliche.
Né può ritenersi che una piena "copertura costituzionale" discende in ordine all'istituto della mozione di sfiducia dalla recente legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999.
L'art. 2 di quest'ultima legge costituzionale (che modifica l'articolo 122 della Costituzione) dispone all'ultimo comma che «Il Presidente della Giunta regiona- le, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale diretto». L'art. 4, che modifica l'articolo 126 della Costituzione, ai commi 2 e 3, dispone che «Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto..... comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio».
L'art. 5 in via transitoria dispone che:
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
2.  Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
.....b)  nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta».
Dalle predette disposizioni si evincono i seguenti principi:
-  l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della Giunta regionale è un principio derogabile dallo Statuto regionale;
-  gli effetti della mozione di sfiducia (ed in particolare di scioglimento anche del Consiglio regionale), anche in caso di elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, sono previsti al fine di impedire mutamenti di maggioranze che non corrispondono alla volontà del corpo elettorale (si vedano a tal proposito i lavori parlamentari sul sito Internet www.Senato.it);
-  il sistema elettorale disciplinato con la normativa transitoria di cui all'art. 5, lungi dal consentire un sistema di voto disgiunto, come previsto nella normativa regionale, prevede una connessione diretta tra l'elezione del Consiglio e quella del Presidente della Giunta regionale;
-  l'elettore, infatti, nell'espressione del voto, opera una scelta della lista dei candidati da eleggere al Consiglio, che deve coincidere con la scelta del Presidente della Giunta alla cui carica è eletto il capolista;
-  la inscindibilità del voto di lista rispetto a quello di scelta del presidente della Giunta comporta che tra Consiglio e presidente della Giunta deve esistere il rapporto fiduciario voluto dal corpo elettorale e da ciò consegue che il necessario collegamento previsto in sede di candidatura e prescelto dal corpo elettorale deve permanere durante la legislatura e può essere superato soltanto attraverso una nuova consultazione elettorale originata dalla mozione di sfiducia.
E' agevole rilevare che detto sistema di elezione è del tutto diverso da quello della Regione siciliana sopra delineato nel quale la volontà del corpo elettorale si articola con scelte autonome di consiglio e sindaco.
In quest'ultimo contesto la possibilità di sfiduciare il sindaco costituisce una violazione del principio della sovranità popolare che si manifesta nell'esercizio del voto.
Il Collegio, pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
Per questi motivi

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2000.
  Il presidente: DELFA L'estensore: SALAMONE Il segretario: BONANNO 

(2000.20.1043)
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Ordinanza emessa il 25 gennaio 2000 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Pennisi Agostino contro consiglio comunale di Acireale ed altri.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costi tuzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Reg. ordinanze n. 198/2000
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, prima sezione - adunato in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
-  dr. Filippo Delfa - presidente;
-  dr. Vincenzo Salamone - consigliere;
-  dr. Giampiero Lo Presti - referendario, rel.;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento che è stato impugnato - in via giurisdizionale - col ricorso n. 4768/99 proposto da: Pennisi Agostino rappresentato e difeso da: D'Alessandro avv. Nicolò con domicilio eletto in Catania piazza Lanza n. 18/A

contro

consiglio comunale di Acireale (CT), in persona del legale rappresentante p.t, non costituito in giudizio;
comune di Acireale (CT), in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Assessorato regionale degli enti locali, rappresentato e difeso da: Avvocatura dello Stato con domicilio eletto in Catania via Vecchia Ognina 149, presso la sua sede

e nei confronti di

-  Torrisi Giuseppe Salvatore, rappresentato e difeso da: Seminara avv. Nicola con domicilio eletto in Catania corso delle Province, 203;
-  Greco Rito, rappresentato e difeso da: Viola avv. Giovanni con domicilio eletto in Catania via N. Coviel-lo, 25;
-  Coniglio Salvatore, rappresentato e difeso da: Viola avv. Giovanni con domicilio eletto in Catania via N. Coviello, 25;
-  Lombardo Giovanni, rappresentato e difeso da: Viola avv. Giovanni con domicilio eletto in Catania via N. Coviello, 25;
-  Spinella Giovanni, rappresentato e difeso da: Viola avv. Giovanni con domicilio eletto in Catania via N. Coviello, 25;
-  Scavo Santo, rappresentato e difeso da: Viola avv. Giovanni con domicilio eletto in Catania via N. Coviel-lo, 25;
-  Trimarchi Domenico, rappresentato e difeso da: Condorelli Caff. avv. Francesco, con domicilio eletto in Catania, largo R. Pilo, 14;
-  Scalia Rosario, rappresentato e difeso da: Viola avv. Giovanni con domicilio eletto in Catania via N. Coviello, 25;
-  Fichera Saro, rappresentato e difeso da: Viola avv. Giovanni con domicilio eletto in Catania via N. Coviello, 25;
-  Torrisi Salvatore, rappresentato e difeso da: Viola avv. Giovanni con domicilio eletto in Catania via N. Coviello, 25;
-  Ardita Venerando, rappresentato e difeso da: Viola avv. Giovanni con domicilio eletto in Catania via N. Coviello, 25;
-  Russo Angela, rappresentato e difeso da: Viola avv. Giovanni con domicilio eletto in Catania via N. Coviello, 25;
-  Di Mauro Salvatore, rappresentato e difeso da: Viola avv. Giovanni con domicilio eletto in Catania via N. Coviello, 25;
-  Brischetto Sebastiano, rappresentato e difeso da: Viola avv. Giovanni con domicilio eletto in Catania via N. Coviello, 25;
-  Di Paola Maria Antonella, rappresentata e difesa da: Viola avv. Giovanni con domicilio eletto in Catania via N. Coviello, 25;
-  Arcidiacono Santo, rappresentato e difeso da: Seminara avv. Nicola con domicilio eletto in Catania corso delle Province, 203;
-  Brischetto Alfio, rappresentato e difeso da: Seminara avv. Nicola con domicilio eletto in Catania corso delle Province, 203;
-  Cannavò Gianluca, rappresentato e difeso da: Seminara avv. Nicola con domicilio eletto in Catania corso delle Province, 203;
-  Cristaudo Alfio, rappresentato e difeso da: Seminara avv. Nicola con domicilio eletto in Catania corso delle Province, 203;
-  Maugeri Giuseppe, rappresentato e difeso da: Seminara avv. Nicola con domicilio eletto in Catania corso delle Province, 203;
-  D'Agostino Nicola, rappresentato e difeso da: Seminara avv. Nicola con domicilio eletto in Catania corso delle Province, 203;
-  Leotta Rosario, rappresentato e difeso da: Seminara avv. Nicola con domicilio eletto in Catania corso delle Province, 203;
-  Massimo Calogero, rappresentato e difeso da: Seminara avv. Nicola con domicilio eletto in Catania corso delle Province, 203;
-  Nicolosi Giuseppe, rappresentato e difeso da: Seminara avv. Nicola con domicilio eletto in Catania corso delle Province, 203;
-  Patanè Alessandro, rappresentato e difeso da: Seminara avv. Nicola con domicilio eletto in Catania corso delle Province, 203;
-  Presti Alberto, rappresentato e difeso da: Seminara avv. Nicola con domicilio eletto in Catania corso delle Province, 203;
-  Raimondi Massimo, Cucuccio Clemente, Di Mauro Sebastiano, Rossi Rosario, Zappalà Massimiliano, tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione del consiglio comunale n. 67 del 12 ottobre 1999;
del decreto, se adottato, di nomina del commissario ad acta, da parte dell'Assessore regionale degli enti locali;
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dei controinteressati indicati in epigrafe;
Udito il relatore dr. Giampiero Lo Presti;
e uditi, altresì gli avv.ti Nicolò D'Alessandro, Elisabetta Schillaci, per delega dell'avv. Nicola Seminara, e Vittorio Majorana dell'Avvocatura dello Stato;
Vista la documentazione tutta in atti;
Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio si chiede l'annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Acireale n. 67 del 12 ottobre 1999 di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, del decreto, se adottato, dell'Assessore per gli enti locali della Regione siciliana di nomina del commissario straordinario.
Con assorbente censura la parte ricorrente lamenta la incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione e che tale censura non si appalesa manifestamente infondata. L'Assessorato degli enti locali della Regione siciliana ed i controinteressati indicati in epigrafe, nel costituirsi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del gravame.
Con ordinanza collegiale deliberata nella camera di consiglio del 25 gennaio 2000 il Collegio, muovendo dal presupposto che con separata ordinanza deliberata nella camera di consiglio del 25 gennaio 2000 viene sollevato incidente di costituzionalità in ordine all'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione, sussistendone i presupposti di rilevanza ai fini della decisione della controversia e di non manifesta infondatezza, ha disposto l'accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso descritto in epigrafe sino alla camera di consiglio successiva alla data di restituzione degli atti da parte della cancelleria della Corte costituzionale e rinvia a detta C.C. l'ulteriore trattazione della domanda cautelare.

DIRITTO

Con assorbente motivo di censura si lamenta la incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
Tale censura è rilevante ai fini della decisione del gravame.
Come evidenziato in narrativa con separata ordinanza è stata, infatti, accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati sino alla camera di consiglio successiva alla data di restituzione degli atti da parte della cancelleria della Corte costituzionale e ciò in quanto sussiste il danno grave ed irreparabile determinato dalla circostanza che nelle more della decisione della Corte costituzionale la parte ricorrente sarebbe stata privata della carica di sindaco.
Osserva il collegio che va ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
Giova premettere che la legge regionale n. 7 del 1992, nell'introdurre per la prima volta il sistema di elezione diretta dei sindaci da parte del corpo elettorale (in anticipo rispetto alla legislazione nazionale) in attuazione della competenza legislativa esclusiva prevista dall'art. 14, comma 1, lett. O, dello Statuto regionale, all'art. 18, ha disciplinato la "Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco" prevedendo che:
«1.  Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dall'art. 12, non può essere presentata mozione di sfiducia.
2.  Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.
3.  La consultazione avviene secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge su schede recanti la seguente dizione:
-  L'elettore intende confermare l'attuale sindaco? SI NO.
4.  La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori.
5.  L'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.
6.  Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, secondo il disposto dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. n. 6/55), approvato con legge regionale n. 16/63, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del sindaco da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
7.  Il sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio comunale.
8.  Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono esercitate da un commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.
9.  Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.
10.  Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l'esercizio delle funzioni consiliari fino alla elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
11.  Il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del sindaco.
12.  Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del sindaco, le funzioni del consiglio sono esercitate da una terna di commissari straordinari nominati secondo le disposizioni dei commi 6 e 7».
Il referendum popolare per la rimozione del sindaco per gravi inadempienze di quest'ultimo al programma a suo tempo sottoposto agli elettori, di cui all'art. 18, legge regionale siciliana 26 agosto 1992, n. 7, si configurava quale strumento previsto dal legislatore per temperare il principio dell'autonomia del sindaco rispetto al consiglio (principio del quale costituisce corollario il divieto della mozione di sfiducia).
La relativa valutazione compiuta dal consiglio comunale si sottraeva al sindacato di legittimità, rilevando, in tale ipotesi, a legittimare la richiesta di consultazione del corpo elettorale, l'astratta idoneità della motivazione addotta, dato che è pur sempre l'azione del sindaco e la sua attività di gestione dell'ente ad essere posta in discussione (T.A.R. Palermo 19 maggio 1997, n. 866, C.G.A., sez. giur. 21 novembre 1997, n. 512, T.A.R. Sicilia - Catania, sezione I, 8 luglio 1996, n. 1262).
La legge statale 25 marzo 1993, n. 81, nel disciplinare in ambito nazionale la «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», ha previsto, invece, la mozione di sfiducia e all'art. 18, nel sostituire l'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha previsto che:
«1.  Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in casi di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti».
La legge regionale siciliana n. 35 del 1997 all'art. 10 ha abbandonato il metodo del referendum introducendo (in analogia alla disciplina statale) la mozione di sfiducia, che è così disciplinata:
«1.  Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte, non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio; nei comuni aventi popolazione sino a 10.000 abitanti, per tale approvazione occorre la maggioranza dei due terzi i componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 11, comma 4».
Il successivo art. 11 dispone che:
«1.  La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli.
2.  La cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale».
Operata la ricostruzione dell'assetto normativo giova ricordare che la giurisprudenza con riferimento alla dialettica Governo - Parlamento ritiene che la mozione di sfiducia - quali che ne possano essere le varianti (atto rivolto contro il Governo o contro il singolo ministro) - va annoverata tra gli strumenti funzionali al ruolo proprio delle Camere di verificare la consonanza con il Governo rispetto all'indirizzo politico e, comportando, perciò, un giudizio soltanto politico, non può essere ammissibilmente sindacata sotto il profilo teleologico delle ragioni e dei fini della sua adozione (Corte costituzionale 18 gennaio 1996, n. 7).
La Corte costituzionale ha, in particolare, ritenuto che la mozione di sfiducia individuale nei confronti di un singolo Ministro, pur se non prevista espressamente in Costituzione, può essere proposta ed approvata da ciascuna Camera, in quanto essa rientra nella logica del sistema di governo parlamentare secondo il disegno definito dagli artt. 92, 94 e 95 cost. e dalle fonti integrative del testo costituzionale, in relazione alle esigenze poste dallo sviluppo storico di tale tipo di governo.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in relazione ad un sistema (non previsto dalla Costituzione, ma con la stessa non incompatibile) di elezione diretta dell'esecutivo delle autonomie locali.
La Regione siciliana che, come sopra rilevato, ha per prima nel nostro ordinamento introdotto un metodo di elezione diretta alla carica di sindaco (e successivamente di presidente della Provincia regionale) ha risolto il problema della consonanza tra la volontà del corpo elettorale e la gestione amministrativa espressa dai capi delle amministrazioni locali con il sistema innovativo del referendum, incentrato sostanzialmente sulla rinnovazione parziale della consultazione elettorale.
In quest'ultima, infatti, viene ad assumere rilievo la sovranità popolare dalla quale ai sensi dell'art. 1 della Costituzione mutuano le attribuzioni delle pubbliche autorità.
La norma dell'art. 10 comma 2 della legge regionale n. 35 del 1997, che sostituisce il referendum con la mozione di sfiducia appare, sotto diversi profili, in contrasto con alcuni principi contenuti nella Costituzione ed in particolare con gli artt. 1, 48 e 97.
L'art. 10 della legge regionale n. 35 del 1997 prevede espressamente la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta. A tale istituto, nel silenzio della legge, dovrebbe essere attribuita quella valenza tipica che essa possiede a livello di organi parlamentari.
All'interno del sistema elettorale previsto dalla normativa regionale, tuttavia, l'istituto acquista delle caratteristiche particolari, le quali fanno dubitare della corretta applicabilità di tale istituto al rapporto che intercorre tra gli organi amministrativi locali. All'interno del nostro sistema elettorale si viene a creare, infatti, un rapporto trilatero tra sindaco (e la sua giunta), consiglio comunale e corpo elettorale. Pur con le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 35 del 1997 rispetto al sistema di elezione del sindaco previsto dalla legge regionale n. 7/92, non si può affermare che il rapporto fiduciario - il cui venir meno è punito dall'approvazione della mozione di sfiducia - intercorra esclusivamente tra sindaco e consiglio comunale. Ciò in quanto che, se è vero che nel vecchio sistema non vi era alcun collegamento tra i candidati sindaci con le liste di candidati al consiglio comunale, mentre in quello della legge regionale n. 35 ciascun candidato sindaco deve presentare dichiarazione di collegamento ad una lista o gruppo di liste, ciò non basta a far si che il predetto rapporto politico da trilatero si trasformi in bilatero.
Ciò, ad avviso del collegio, si evince dal disposto normativo dell'art. 3 della legge regionale n. 35 del 1997, laddove al comma terzo, ultima parte, si dispone che: «Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo».
La presenza di quest'ultimo tipo di voto, cosiddetto voto disgiunto, consente di affermare che il sindaco eletto ottiene la propria investitura direttamente dal corpo elettorale (espressione della sovranità popolare ai sensi degli artt. 1 e 48 della Costituzione) e non è affatto espressione diretta delle liste a cui egli è collegato. La mozione di sfiducia prevista dall'ordinamento regionale altera, quindi, ingiustificatamente il rapporto fiduciario esistente tra cittadini ed esecutivo.
Ne consegue che per ridare legittimità costituzionale all'istituto della mozione di sfiducia occorrerebbe o modificare la lettera della legge o disporre una correzione in termini di parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, ancorando l'istituto a precisi strumenti di verifica dell'attività dell'esecutivo e cioè alla contestazione della violazione di norme dell'Ordinamento (norme primarie, statuti, atti di indirizzo).
Solo nel caso in cui, infatti, dovessero emergere risultati negativi di gestione, il consiglio comunale sarebbe legittimato a diventare effettivo strumento di rappresentatività del corpo elettorale che ha espresso la figura del sindaco e solo in tale caso, di conseguenza, legittimato ad irrogare l'estrema sanzione della decadenza dalla carica.
Certamente un rilievo determinante in ordine alla valutazione di negatività di un istituto giuridico assume, ad avviso del Collegio, la sua utilizzabilità, senza reale possibilità di sindacato giurisdizionale, per finalità che contrastano con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione espresso all'art. 97 della Costituzione.
A tal proposito giova osservare che il canone costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione riguarda anche gli aspetti attinenti alle funzioni ed all'esercizio dei poteri amministrativi, cosicché i relativi procedimenti debbono essere idonei a perseguire la migliore realizzazione dell'interesse pubblico nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti nell'attività amministrativa; tuttavia, l'obiettivo costituzionale può essere realizzato con strumenti diversi, egualmente efficienti ed efficaci, la cui scelta è rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore (Corte costituzionale 23 aprile 1998, n. 135).
Orbene l'attuale disciplina della mozione di sfiducia, ancorché motivata, è sempre più frequentemente espressione di mutamenti (o trasformismi) all'interno di schieramenti politici, volti spesso a condizionare l'esecutivo al di fuori di quella dialettica tra organi dell'ente locale disegnata dal legislatore che ha separato nettamente le competenze degli organi assembleari da quelle dell'esecutivo.
La possibilità di presentare mozioni di sfiducia, anche soltanto dopo pochi mesi dallo svolgimento della consultazione elettorale (fenomeno divenuto ormai ricorrente), incide, inoltre, sul valore della stabilità delle istituzioni pubbliche, fortemente avvertito dalla collettività e che, per quanto riguarda la organizzazione della Pubblica amministrazione, è enunciato in termini di buon andamento nell'art. 97 della Costituzione.
La stabilità delle istituzioni, come valore costituzionale implica che il "patto" tra corpo elettorale ed organi eletti, fulcro del sistema democratico, si esplichi nei tempi fissati dall'ordinamento senza interruzioni che si ripercuotono in termini di inefficienza e deresponsabilizzazione dei soggetti investiti di cariche pubbliche.
Né può ritenersi che una piena "copertura costituzionale" discende in ordine all'istituto della mozione di sfiducia dalla recente legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999.
L'art. 2 di quest'ultima legge costituzionale (che modifica l'articolo 122 della Costituzione) dispone all'ultimo comma che «Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale diretto». L'art. 4, che modifica l'articolo 126 della Costituzione, ai commi 2 e 3, dispone che «Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto..... comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio».
L'art. 5 in via transitoria dispone che:
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
2.  Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
.....b)  nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta».
Dalle predette disposizioni si evincono i seguenti principi:
-  l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della Giunta regionale è un principio derogabile dallo Statuto regionale;
-  gli effetti della mozione di sfiducia (ed in particolare di scioglimento anche del Consiglio regionale), anche in caso di elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, sono previsti al fine di impedire mutamenti di maggioranze che non corrispondono alla volontà del corpo elettorale (si vedano a tal proposito i lavori parlamentari sul sito Internet www.Senato.it);
-  il sistema elettorale disciplinato con la normativa transitoria di cui all'art. 5, lungi dal consentire un sistema di voto disgiunto, come previsto nella normativa regionale, prevede una connessione diretta tra l'elezione del Consiglio e quella del Presidente della Giunta regionale;
-  l'elettore, infatti, nell'espressione del voto, opera una scelta della lista dei candidati da eleggere al Consiglio, che deve coincidere con la scelta del Presidente della Giunta alla cui carica è eletto il capolista;
-  la inscindibilità del voto di lista rispetto a quello di scelta del Presidente della Giunta comporta che tra Consiglio e Presidente della Giunta deve esistere il rapporto fiduciario voluto dal corpo elettorale e ne consegue che il necessario collegamento previsto in sede di candidatura e prescelto dal corpo elettorale deve permanere durante la legislatura e può essere superato soltanto attraverso una nuova consultazione elettorale originata dalla mozione di sfiducia.
E' agevole rilevare che detto sistema di elezione è del tutto diverso da quello della Regione siciliana sopra delineato nel quale la volontà del corpo elettorale si articola con scelte autonome di consiglio e sindaco.
In quest'ultimo contesto la possibilità di sfiduciare il sindaco costituisce una violazione del principio della sovranità popolare che si manifesta nell'esercizio del voto.
Il Collegio, pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.
Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2000.
  Il presidente: DELFA L'estensore: LO PRESTI Il segretario: BONANNO 

(2000.20.1043)
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PRESIDENZA

Provvedimenti concernenti opere pie.


Con decreto presidenziale n. 76 del 27 marzo 2000, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia collegio di Maria di Monreale, composto da n. 15 articoli.
(2000.14.794)


Con decreto presidenziale n. 77 del 27 marzo 2000, l'opera pia Pietro Adragna Vairo di Ballata diErice è stata dichiarata fusa con l'opera pia Ospizio Marino ed ospedale dei bambini Riccardo Sieri Pepoli di Trapani.
Tutti i beni mobili ed immobili già di proprietà delle singole opere pie vengono intestati alla nuova opera pia nata dalla predetta fusione.
(2000.14.795)


Con decreto presidenziale n. 78 del 27 marzo 2000, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Casa delle Fanciulle S. Agnese - S. Carlo Borromeo Giovanni Paolo II di Mazara delVallo, composto da n. 16 articoli.
(2000.14.796)

Con decreto presidenziale n. 79 del 27 marzo 2000, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Casa di Ospitalità per indigenti A. Mangione di Alcamo, composto da n. 23 articoli.
(2000.14.797)


Con decreto presidenziale n. 80 del 27 marzo 2000, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Fondazione Sangiorgio Gualtieri di Adrano, composto da n. 19 articoli.
(2000.14.798)


Con decreto presidenziale n. 81 del 27 marzo 2000, è stata approvata la modifica statutaria dell'opera pia Casa di Ospitalità per indigenti diSan Cataldo.
(2000.14.799)
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Proroga del termine di presentazione delle istanze di cui all'articolo 10 del decreto presidenziale 18 febbraio 2000, concernente approvazione delle procedure e dei parametri per le misure di accompagnamento sociale in caso di interruzioni tecniche delle attività di pesca.

Con decreto presidenziale n. 110 del 10 maggio 2000, è stato prorogato di giorni 45 il termine di presentazione delle istanze di cui all'art. 10 del D.P.R.S. n. 38 del 18 febbraio 2000, concernente le procedure ed i parametri per le misure di accompagnamento sociale in caso di interruzioni tecniche delle attività di pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I - n. 11 del 10 marzo 2000.
(2000.20.1034)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Iscrizione all'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca mercantile italiana S.p.A., con sede in Palermo.

Con decreto n. 026/2000-9°/F del 20 marzo 2000 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, numero d'ordine 127, della Banca mercantile italiana S.p.A. a seguito dell'avvenuto trasferimento della propria sede legale da Firenze a Palermo.
(2000.14.782)
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Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito cooperativo di Ciminna, società cooperativa a r.l., con sede in Ciminna.

Con decreto n.027/2000-9/F del 20 marzo 2000 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata disposta la cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 113, numero d'ordine 20, della Banca di credito cooperativo in Ciminna società cooperativa a r.l. con sede in Ciminna (PA), a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione della stessa nel Credito emiliano S.p.A., con sede in Reggio Emilia.
(2000.14.781)
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Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito cooperativo di S. Giovanni Gemini, società cooperativa a r.l., con sede in S. Giovanni Gemini.

Con decreto n.028/2000-9/F del 20 marzo 2000 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata disposta la cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 113, numero d'ordine 17, della Banca di credito cooperativo in S. Giovanni Gemini, società cooperativa a r.l. con sede in S. Giovanni Gemini (AG), a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione della stessa nel Credito emiliano S.p.A., con sede in Reggio Emilia.
(2000.14.784)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Rinuncia della società Sibam S.p.A. al permesso di ricerca di acque minerali denominato "Avvenire" in territorio di Malvagna e Francavilla di Sicilia.

Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 552 del 18 maggio 1999, visto e annotato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato industria il 26 maggio 1999, al n. 64, è stata accettata la rinuncia della società Sibam S.p.A. al permesso di ricerca di acque minerali, denominato "Avvenire", di cui al decreto n. 442 del 22 marzo 1995.
(2000.14.787)
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Nomina del commissario ad acta presso il Consorzio A.S.I. di Siracusa.

Con decreto n.189 del 15 marzo 2000, l'Assessore per l'industria ha nominato il dr. Vincenzo Cusimano commissario ad acta presso ilConsorzio A.S.I. diSiracusa per deliberare, con i poteri del consiglio generale, sul conto consuntivo 1998 - assestamento bilancio di previsione 1999 - bilancio di previsione 2000 - adozione piano triennale 2000/2002.
(2000.14.786)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre settembre-ottobre 1999.

Cliccare qui per visualizzare gli allegati

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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Istituzione di un gruppo di consulenza per la verifica dei progetti obiettivi e sperimentazioni.

Con decreto n. 30666 del 9 novembre 1999 dell'Assessore per la sanità, è stato istituito il gruppo di consulenza per la verifica dei progetti obiettivi e delle sperimentazioni di cui all'art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge n. 662/96 e legge n.449/97.
(2000.14.812)
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Conferma di un componente del gruppo di consulenza per la verifica dei progetti obiettivi e sperimentazione.

Con decreto n. 31338 del 14 marzo 2000 dell'Assessore per la sanità, la dott.ssa Gabriella Filippazzo è stata confermata componente del gruppo di consulenza dei progetti obiettivi e delle sperimentazioni di cui all'art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge n. 662/96 e legge n. 449/97.
(2000.14.812)
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Autorizzazione alla società Scravaglieri S.p.A., con sede legale in Belpasso, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto n. 31412 del 28 marzo 2000 l'Assessore regionale per la sanità ha autorizzato la società Scravaglieri S.p.A., con sede legale in Belpasso (CT), contrada Rinaudo, zona industriale Piano Tavola, a magazzino in Castelvetrano (TP), via Leggio Case Nuove, 126, alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 538/92, nel territorio della Regione siciliana, ai sensi e nel rispetto degli artt. 3, 6, 7 del medesimo decreto legislativo n. 538/92.
(2000.14.780)
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Aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991.


Si comunica che la 1ª Direzione dell'Assessorato della sanità ha provveduto all'aggiornamento (periodo 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 1999) dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, art. 22, legge n.412 del 30 dicembre 1991, sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo 28 dicembre 1994, n.723.
Detto aggiornamento può essere consultato da ogni cittadino c/o l'Assessorato regionale della sanità, 1ª Direzione, piazza Ottavio Ziino n.24 - Palermo.
(2000.14.813)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 20/17 del 23 marzo 2000, è stata concessa alla Enichem S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese, piazza Boldrini n. 1, l'autorizzazione ai sensi degli artt. 12 e 13 e dell'art. 15, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento sito nel comune di Gela.
(2000.14.801)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 34/17 del 28 marzo 2000, è stata concessa alla ditta Polimeri Europa s.r.l., con sede legale in Palermo, via Ruggero Settimo n. 55, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 12 e 13 e dell'art. 15, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per lo stabilimento per la produzione di materie plastiche e resine sintetiche sito in contrada Tabuna del comune di Ragusa.
(2000.14.793)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 45/17 del 3 aprile 2000, è stata concessa l'autorizzazione alla società Agipgas S.p.A. (ex AgipCovengas S.p.A.), ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di verniciatura che si svolge nell'impianto sito nel comune di Gela, via S.S. 115 per Vittoria Km. 267,750.
(2000.14.800)
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Nulla osta alla società ENI S.p.A. per lavori relativi al metanodotto Fiumetto-Centrale gas di Gagliano in territorio di Regalbuto e Troina.


Con decreto n. 27/IX del 28 marzo 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art.5 della legge regionale n. 181/81 alla società ENI S.p.A. per la messa in produzione dei pozzi Fiume Salso 1, Fiume Salso 2, Feudo Grande 1 e Feudo Grande 4, ed il relativo allacciamento dei pozzi alla esistente cameretta n.2 del metanodotto Fiumetto-Centrale gas di Gagliano.
(2000.14.805)
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Approvazione del progetto di recupero ambientale di una cava di sabbia in territorio del comune di Naro.


Con decreto n. 36/41 del 28 marzo 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha approvato, ai sensi del combinato disposto dall'art. 19 della legge regionale n.127/80 e dell'art. 4 della legge regionale n. 22/82, il progetto di recupero ambientale di una cava di sabbia in contrada Fontanazzi nel territorio del comune di Naro (AG).
(2000.14.790)
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Nulla osta alla ditta Iblea Color s.r.l. per la realizzazione di un impianto di verniciatura di profili in alluminio nel comune di Ragusa.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 37/9 del 28 marzo 2000, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Iblea Color s.r.l. per la realizzazione di un impianto di verniciatura di profili in alluminio nella zona industriale, in contrada Tabuna nel comune di Ragusa.
(2000.14.802)
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Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per il progetto di sistemazione dell'incrocio fra la S.P. Comiso - Chiaramonte e la strada di accesso all'aeroporto di Comiso.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 38/9 del 28 marzo 2000, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, alla Provincia regionale di Ragusa, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, al progetto di sistemazione dell'incrocio fra la S.P. Comiso-Chiaramonte e la strada di accesso all'aeroporto di Comiso.
(2000.14.803)
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Proroga dell'efficacia del P.E.E.P. del comune di Paceco.


Con decreto n. 44/D.R.U. del 31 marzo 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata concessa la proroga di due anni dell'efficacia del P.E.E.P. del comune di Paceco in località Seniazza, ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 86/81.
(2000.14.778)
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Nulla osta al comune di Giardini Naxos per lavori di dragaggio del porto e ripascimento del litorale.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 44/VIA del 3 aprile 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, ha concesso nulla osta, con prescrizioni, ai lavori di ampliamento dell'intervento di dragaggio del passo di accesso al porto di alaggio delle barche e ripascimento di un tratto del litorale.
(2000.14.807)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 11 aprile 2000, n. 4.
Cap. 38066 - Assegni e contributi dovuti ad accademie e società di storia patria, a corpi scientifici e letterari operanti in Sicilia il cui statuto risulta approvato con decreto del Capo dello Stato. Modalità di richiesta dei contributi.

Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 28 aprile 2000, la dicitura: «...il 10% delle pubblicazioni prodotte...» di cui al sesto capoverso di pag. 13, è da intendersi correttamente: «...il 20% delle pubblicazioni prodotte...».
(2000.20.1042)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 2 febbraio 2000, n. 3.
Cantieri di lavoro per disoccupati. Istanze di finanziamento presentate da enti diversi dagli enti locali territoriali - Esercizi finanziari 1999 e 2000.

Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 18 febbraio 2000, pag. 45, vanno apportate le seguenti rettifiche:
-  Nel titolo, anziché: «...Esercizi finanziari 1999 e 2000.», leggasi: «...Esercizio finanziario 2000.»;
-  Alla fine del primo periodo del testo, dove è detto: «...entro il previsto termine del 30 giugno, dei predetti organismi negli anni 1998 e 1999.», leggasi: «...entro il previsto termine del 30 giugno 1999 e il 30 giugno 2000.»
(2000.20.1040)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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