REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 MAGGIO 2000 - N. 24
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 3 marzo 2000.
Modifiche alla tabella organica dell'Istituto regionale d'arte di Grammichele  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 3 marzo 2000.
Modifiche alla tabella organica dell'Istituto regionale d'arte di San Cataldo  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 20 marzo 2000.
Modalità per l'erogazione del contributo "una tantum" previsto dall'art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 22 marzo 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Falcone e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 28 febbraio 2000.
Determinazione del compenso lordo spettante agli amministratori provvisori ed ai commissari liquidatori dei soppressi consorzi di bonifica  pag.


DECRETO 29 febbraio 2000.
Approvazione dello statuto dell'Osservatorio faunistico siciliano  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 27 marzo 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 27 marzo 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 10 


DECRETO 27 marzo 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 12 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 23 marzo 2000.
Decadenza del consiglio della I circoscrizione del comune di Catania e nomina del commissario  pag. 13 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 10 maggio 2000.
Istituzione del servizio di assistenza tecnica per le procedure di accreditamento delle strutture formative operanti nella Regione siciliana  pag. 14 


DECRETO 11 maggio 2000.
Contributi alle imprese ex art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni. Nuovi criteri di priorità di erogazione  pag. 14 

Assessorato della sanità

DECRETO 17 marzo 2000.
Misure straordinarie per il controllo della brucellosi e di altre malattie dei ruminanti  pag. 16 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 16 dicembre 1999.
Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche dell'Assessorato regionale del territorio e dell'am biente, settore riserve naturali, per il periodo 1999-2001  pag. 20 


DECRETO29 dicembre 1999.
Costituzione del comitato per la redazione della Carta della natura  pag. 22 


DECRETO 24 marzo 2000.
Approvazione di variante al vigente strumento urbanistico del comune di Caltagirone  pag. 23 


DECRETO 24 marzo 2000.
Modifica delle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Furci Siculo  pag. 24 


DECRETO 24 marzo 2000.
Approvazione di variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di San Michele di Ganzaria  pag. 25 

DECRETO 24 marzo 2000.
Rinnovo dell'autorizzazione alla ditta Exakta siciliana s.r.l., con sede in Carini, per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi.   pag. 26 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 29 novembre 1999.
Approvazione del programma per la realizzazione di piste ciclabili e pedonali nelle aree urbane  pag. 29 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo  pag. 31 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Elenco di tecnici ed esperti degli olii di oliva vergini ed extravergini aggiornato al 31 dicembre 1999  pag. 31 
Sostituzione dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 5 - Gela  pag. 32 
Sostituzione dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 9 -Catania  pag. 32 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Revoca del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione ispettore prof. Francesco Cosentino di Marsala  pag. 32 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca popolare di Belpasso S.p.A., con sede in Belpasso  pag. 32 
Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca popolare di Carini S.p.A., con sede in Carini  pag. 32 
Proroga dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Pachino, con sede in Pachino.  pag. 32 
Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito cooperativo di Marianopoli, società cooperativa a r.l., con sede in Marianopoli.  pag. 32 
Nulla osta alla modifica dello statuto della Banca di credito cooperativo di S. Caterina e Vallelunga, società cooperativa a r.l., con sede in S. Caterina Villarmosa  pag. 32 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Nomina di un rappresentante dell'INPS in seno alla Commissione provinciale per l'artigianato presso la Camera di commercio di Trapani  pag. 32 
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 32 

Assessorato dei lavori pubblici:
Ammissione a finanziamento dell'impresa Miano Fortunato per la costruzione di n. 40 alloggi in Barcellona Pozzo di Gotto  pag. 33 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la manodopera agricola di Siracusa  pag. 33 

Assessorato della sanità:
Iscrizione della società Life s.r.l., con sede legale in Castellammare del Golfo, all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale  pag. 33 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta alla ditta S.E.L.P.A. s.r.l., con sede in Trapani, per l'ampliamento di una cava nel comune di Trapani.  pag. 33 
Autorizzazione alla ditta S.E.A.P., con sede legale in Augusta, al deposito preliminare di rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi  pag. 33 
Nulla osta alla società Condea Augusta S.p.A., con sede in Palermo, per la realizzazione del progetto di modifica dello stabilimento sito in Augusta  pag. 33 
Decadenza di decreti rilasciati alla società Agricoltura S.p.A. in liquidazione, con sede in Gela, relativi allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi  pag. 33 
Autorizzazione all'Azienda ospedaliera Villa Sofia - C.T.O. di Palermo per l'impianto di termodistruzione di rifiuti speciali non pericolosi e sanitari  pag. 33 
Approvazione del programma costruttivo per la realizzazione di n. 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Melilli  pag. 33 
Autorizzazione alla società San Genesio per l'ambiente, con sede in Arona, per la realizzazione e gestione di un impianto di termodistruzione di rifiuti speciali e sanitari pericolosi  pag. 33 
Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per il progetto di ammodernamento della S.P. Comiso-Chiaramonte Gulfi  pag. 34 
Nulla osta alla ditta Belvedere Benedetto, con sede in Capo d'Orlando, per attività relative alla rottamazione di veicoli a motore  pag. 34 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.
  pag. 34 

Iscrizione dell'associazione Diemme Italia, con sede in Palermo, nell'albo regionale di turismo sociale ed autorizzazione per l'attività relativa ai propri compiti istituzionali.
  pag. 34 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA CORRIGE
Presidenza

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 34 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 25 marzo 2000.
Valori agricoli medi, per regione agraria e tipo di coltura, relativi alle province siciliane, validi per l'anno 2000  pag. 35 


SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Supplemento straordinario n. 1:
Statuto di Gaggi.
Statuto di Letojanni.
Statuto diSan Cipirello - Modifiche.
Supplemento straordinario n.2:
Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 giugno 1999.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 3 marzo 2000.
Modifiche alla tabella organica dell'Istituto regionale d'arte di Grammichele.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Visto il decreto ministeriale n. 334/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. n. 395 del 28 dicembre 1996, vistato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato alla Presidenza al n. 9668 del 31 dicembre 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 22 marzo 1997, con il quale è stata ristrutturata la pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di Grammichele;
Vista la relazione prot. n. 1282 del 6 luglio 1999, nella quale, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 34/90, sono state indicate le norme relative alla ristrutturazione delle piante organiche degli istituti regionali d'arte, scuole medie annesse, Istituto tecnico femminile regionale di Catania e Istituti professionali per ciechi T.A.Gioeni di Catania e Florio e Salamone di Palermo;
Visto il prospetto dimostrativo, relativo alle variazioni da apportare alla pianta organica del predetto Istituto;
Visto il parere espresso dal Comitato regionale di cui all'art. 16 della legge regionale n. 34/90 nella seduta del 22 novembre 1999;
Considerato di dovere sopprimere la sezione di grafica pubblicitaria unitamente agli insegnamenti relativi alle classi di concorso 7 tabella A - Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria; classe di concorso 12 tabella D - Arte della serigrafia e della fotoincisione; classe di concorso 13 tabella D - Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria in quanto non si è mai attivata;
Considerato, altresì, di dovere sopprimere in via graduale la sezione di tessuto unitamente agli insegnamenti relativi alla classe di concorso 4 tabella A - Arte del tessuto, della moda e del costume - e i due laboratori appartenenti alla classe di concorso 5 tabella D - Arte della tessitura e della decorazione dei tessuti;
Considerato che la predetta sezione unitamente agli insegnamenti di cui sopra saranno mantenuti in pianta organica per gli anni scolastici 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, onde consentire agli alunni iscritti nel corrente anno scolastico 1999/2000 di specializzarsi in detta sezione, salvo che la soppressione non avvenga prima per ritiro di detti alunni; conseguentemente, il posto di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico vengono mantenuti in pianta organica fino alla soppressione di detta sezione;
Considerato di dovere dare esecuzione al 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 34/90 e di dovere approvare l'allegata tabella organica recante modifiche alla tabella organica di cui al sopracitato D.P.Reg. n. 395 del 28 dicembre 1996;
Considerato che, per quanto non previsto, nulla viene modificato;
Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
Decreta:


Articolo unico

E' approvata la tabella organica allegata al presente decreto, recante modifica alla tabella organica di cui al D.P.Reg. n. 395 del 28 dicembre 1996.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 marzo 2000
  CAPODICASA 
  MORINELLO PIRO 


(Si omette l'allegato)

(2000.19.1016)
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,


DECRETO PRESIDENZIALE 3 marzo 2000.
Modifiche alla tabella organica dell'Istituto regionale d'arte di San Cataldo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Visto il decreto ministeriale n. 334/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. n. 397 del 28 dicembre 1996, vistato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato alla Presidenza al n. 9666 del 31 dicembre 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 22 marzo 1997, con il quale è stata ristrutturata la pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di San Cataldo;
Vista la relazione prot. n. 1282 del 6 luglio 1999, nella quale, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 34/90, sono state indicate le norme relative alla ristrutturazione delle piante organiche degli istituti regionali d'arte, scuole medie annesse, Istituto tecnico femminile regionale di Catania e Istituti professionali per ciechi T.A.Gioeni di Catania e Florio e Salamone di Palermo;
Visto il prospetto dimostrativo, relativo alle variazioni da apportare alla pianta organica del predetto Istituto;
Visto il parere espresso dal Comitato regionale di cui all'art. 16 della legge regionale n. 34/90 nella seduta del 22 novembre 1999;
Vista la relazione con la quale viene accolta la proposta del preside dell'Istituto regionale d'arte di San Cataldo di istituire una nuova sezione di arte della ceramica, con l'insegnamento della classe di concorso 6 tabella A - Arte della ceramica - e l'apertura di n. 2 laboratori - Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici - classe di concorso 8/D, e Arte della formatura e foggiatura - classe di concorso 9/D;
Visto il parere espresso dal Comitato regionale nella seduta del 14 dicembre 1999;
Considerato di dovere istituire la sezione di cui sopra;
Considerato di dovere sopprimere la sezione di Arte dei metalli e dell'oreficeria, unitamente agli insegnamenti delle classi di concorso 10/A - Arte dei metalli e dell'oreficeria - classe di concorso 1/D - Arte della lavorazione dei metalli e dell'oreficeria e classe di concorso 2/D - Arte dell'oreficeria e della lavorazione delle pietre dure e gemme -;
Visto il D.P.Reg. n. 496 del 9 luglio 1999, vistato alla Ragioneria centrale della Presidenza al n. 2791 del 27 luglio 1999, con il quale la scuola media annessa all'Istituto regionale d'arte di San Cataldo è stata soppressa;
Considerato di dovere dare esecuzione al 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 34/90 e di dovere approvare la tabella organica recante modifiche alla tabella organica di cui al sopracitato D.P.Reg. n. 397 del 28 dicembre 1996;
Considerato che, per quanto non previsto, nulla viene modificato;
Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
Decreta:


Articolo unico

E' approvata la tabella organica allegata al presente decreto, recante modifica alla tabella organica di cui al D.P.Reg. n. 397 del 28 dicembre 1996.
Palermo, 3 marzo 2000
  CAPODICASA 
  MORINELLO PIRO 


(Si omette l'allegato)

(2000.19.1016)
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DECRETO PRESIDENZIALE 20 marzo 2000.
Modalità per l'erogazione del contributo "una tantum" previsto dall'art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, che dispone la concessione di un contributo "una tantum" in favore delle persone fisiche e giuridiche che risultino proprietarie di immobili e loro pertinenze, di mezzi di trasporto o di lavoro, qualificati come beni mobili registrati, rimasti danneggiati in conseguenza di attentati ed azioni criminose messi in atto dalla mafia e dalla criminalità;
Ritenuto opportuno determinare le modalità di erogazione degli interventi di cui sopra;
Decreta:


Art. 1

1)  L'istanza di ammissione al contributo di cui all'art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, indirizzata alla Presidenza della Regione - Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa - Palazzo d'Orleans - Palermo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dall'evento lesivo e deve contenere:
a)  la rinuncia ad ogni altra provvidenza economica concedibile da altri enti pubblici in relazione ai danni per i quali si chiede l'ammissione al contributo;
b)  il codice fiscale;
c) l'impegno a restituire all'Amministrazione regionale, entro 30 giorni, l'elargizione corrisposta nell'eventualità che:
- dovesse essere accertata la non ascrivibilità dei danni subiti alla mafia o alla criminalità;
-  i responsabili risarciscano i danni provocati o sia stata omessa l'azione di risarcimento danni nei confronti dei responsabili entro sei mesi dalla sentenza di condanna.
2)  La sottoscrizione dell'istanza deve essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.
3)  All'istanza devono essere allegati:
a)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'istante attesti di non aver fatto richiesta né di aver goduto di altri benefici, compreso il risarcimento da parte di compagnie di assicurazione o dei responsabili del fatto, in relazione ai danni subiti e rientranti nelle previsioni di cui all'art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, ovvero di aver ottenuto risarcimento da parte di compagnie assicurative (in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia autentica della polizza di assicurazione o della quietanza attestante il rimborso) o da parte dei responsabili del fatto;
b)  copia autentica del titolo di proprietà del bene danneggiato;
c)  perizia giurata relativa ai danni;
d)  fatture o ricevute fiscali relative alle spese di ripristino;
e)  in caso di distruzione totale di autoveicoli, desumibile dalla perizia indicata al punto c), certificato di radiazione del mezzo dal pubblico registro automobilistico;
f)  in caso di danneggiamenti di immobili e loro pertinenze, al fine di corrispondere l'anticipazione pari al 40 per cento del contributo concesso, di cui al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, certificato di inizio lavori.

Art. 2

1)  Il competente ufficio speciale della Presidenza della Regione procederà all'istruttoria dell'istanza previa acquisizione di una relazione del prefetto, in ordine alla natura che ha cagionato il danno.
La relazione dovrà evidenziare che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo, ovvero i reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale e che lo stesso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti deliquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità.
2)  Il contributo sarà determinato in relazione al danno subito secondo i criteri di cui all'art. 10, commi 3 e 4, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, detratto l'importo di eventuali risarcimenti da parte di compagnie assicurative o dei responsabili del fatto.
3)  Il contributo verrà erogato nel termine di sessanta giorni, secondo l'ordine cronologico, di ricezione della relazione del prefetto e di eventuale integrazione, entro il termine di decadenza previsto al primo comma dell'art. 1, degli allegati di cui al terzo comma dell'art. 1.
4)  Il termine di cui sopra rimane sospeso nel caso di esaurimento dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio.

Art. 3

1) Si procederà al recupero totale del contributo nelle seguenti ipotesi:
-  dovesse essere accertata la non ascrivibilità dei danni subiti alla mafia o alla criminalità;
-  altro ente abbia provveduto alla concessione di benefici anch'essi relativi ai danni subiti;
- sia stata omessa l'azione di risarcimento danni nei confronti dei responsabili entro sei mesi dalla sentenza di condanna.
2)  Si procederà, invece, al recupero parziale del contributo, per la sola parte corrispondente al rimborso ottenuto, qualora i responsabili risarciscano i danni provocati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 marzo 2000.
  CAPODICASA 

(2000.13.744)
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DECRETO PRESIDENZIALE 22 marzo 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Falcone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota n. 1510 del 29 febbraio 2000, con cui il segretario comunale del comune di Falcone ha comunicato che il sindaco, dr. Campagna Francesco Ludovico, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in data 29 febbraio 2000;
Rilevato che, per il combinato disposto dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL. che sostituisca gli organi ordinari fino alla prima tornata elettorale utile;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;
Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Falcone.

Art. 2

Nominare il dott. Rocca Salvatore commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'Amministrazione interessata.
Palermo, 22 marzo 2000.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 

(2000.13.745)
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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 28 febbraio 2000.
Determinazione del compenso lordo spettante agli amministratori provvisori ed ai commissari liquidatori dei soppressi consorzi di bonifica.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
Vista la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 389 del 30 dicembre 1999, con la quale è stato attribuito agli amministratori provvisori dei consorzi di bonifica di Agrigento, Caltanissetta, Caltagirone, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani un compenso mensile lordo pari a L.2.800.000 e a L.2.400.000 per gli amministratori provvisori dei consorzi di bonifica di Enna e Gela;
Considerato che con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha deliberato di attribuire ai commissari liquidatori dei soppressi consorzi di bonifica un compenso pari a L. 2.000.000 mensili lorde per un consorzio soppresso in liquidazione, maggiorato del 50% per il secondo consorzio, di un ulteriore 30% per il terzo e di un ulteriore 10% per il quarto;
Ritenuto di dover dare esecuzione alla predetta deliberazione della Giunta regionale;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art.1

In conformità alle determinazioni della Giunta regionale, l'ammontare lordo del compenso spettante agli amministratori provvisori dei consorzi di Agrigento, Caltanissetta, Caltagirone, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani è pari a L. 2.800.000 mensili e a L. 2.400.000 mensili per gli amministratori provvisori dei consorzi di bonifica diEnna e Gela.

Art. 2

Il compenso lordo spettante ai commissari liquidatori dei soppressi consorzi di bonifica è pari a L. 2.000.000 mensile per un consorzio soppresso in liquidazione, maggiorato del 50% per il secondo consorzio, di un ulteriore 30% per il terzo e di un ulteriore 10% per il quarto.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2000.
  CUFFARO 


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste il 21 marzo 2000, con nota n. 269.
(2000.13.747)
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DECRETO 29 febbraio 2000.
Approvazione dello statuto dell'Osservatorio faunistico siciliano.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 9 della citata legge regionale n. 33/97 che al comma 1 istituisce, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste -Direzione interventi strutturali, l'Osservatorio faunistico siciliano, definendo ai successivi commi 2, 3 e 4 le competenze ad esso demandate; che al comma 5 determina l'avvalimento di personale regionale sulla base di un organico definito con apposito decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed al comma 6 prevede l'approvazione, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dello statuto;
Visto il proprio decreto in data 3 febbraio 1999, n. 172/Dir. I gr. XI, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1999, registro n. 1, foglio 16, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 3 settembre 1999, con il quale è stato definito l'organico dell'Osservatorio faunistico siciliano;

Decreta:

E' approvato lo statuto dell'Osservatorio faunistico siciliano nel testo allegato al presente decreto, composto di 10 articoli.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 febbraio 2000.
  CUFFARO 


Allegato

TITOLO I
ATTRIBUZIONI E COMPITI


Art. 1

L'Osservatorio faunistico siciliano (OFS), di cui alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 33, ha sede in Palermo presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Direzione interventi strutturali in agricoltura.
Per l'assolvimento dei compiti da espletare nel territorio della Regione siciliana, la sede viene fissata di volta in volta secondo la seguente correlazione con la competenza territoriale degli uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste:
-  presso l'Ufficio speciale per la difesa e conservazione del suolo e dell'ambiente naturale per compiti di interesse interprovinciale;
-  presso la Ripartizione faunistico-venatoria per compiti di interesse provinciale;
-  presso il Distaccamento forestale per compiti di interesse intercomunale.

Art. 2

L'Osservatorio faunistico siciliano assolve i compiti previsti dalla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 4, comma 2; 9, commi 2, 3 e 4; 15, comma 1; 46, commi 1 e 6.
Nel settore della conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma opera quale organo scientifico e tecnico di consulenza per le province regionali, gli enti parco e gli enti gestori delle riserve naturali, gli enti locali della Regione siciliana.

Art. 3

L'Osservatorio faunistico siciliano ha inoltre il compito di:
-  curare, nell'ambito del coordinamento delle attività di inanellamento, il necessario raccordo con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
-  elaborare i metodi ecologici e le connesse tecniche per il controllo della fauna selvatica;
-  individuare gli interventi più opportuni per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascoli;
-  diffondere e divulgare le conoscenze acquisite nelle materie di competenza.

Art. 4

Nell'ambito dei rapporti con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, l'Osservatorio faunistico siciliano collabora con il detto Istituto e le sue sedi decentrate, attraverso la compartecipazione a programmi di ricerca e studi interessanti la fauna selvatica, prevedendo anche forme di collaborazione finanziaria per lo svolgimento degli stessi, stipulando apposite convenzioni a carico del capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana previsto per il funzionamento dello stesso Osservatorio faunistico siciliano.

Art. 5

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Osservatorio faunistico siciliano collabora con gli istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri enti ed organismi di ricerca ed indagine veterinaria.

Art. 6

Ai fini dell'espletamento di specifici e particolari compiti istituzionali l'Osservatorio faunistico siciliano può avvalersi, per un periodo non superiore ai tre mesi, della consulenza di un esperto di particolare e riconosciuta competenza riguardo lo specifico argomento d'interesse, regolando i rapporti secondo le norme relative al personale del gruppo di supporto tecnico di cui all'art. 8 della legge regionale n. 59/83.

Art. 7

L'Osservatorio faunistico siciliano può svolgere funzioni di consulenza nel settore di competenza anche nei confronti delle associazioni venatorie e delle associazioni ambientaliste, riconosciute ai sensi dagli artt. 34 e 35 della legge regionale 1 settembre 1997, e dei privati.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO


Art. 8

Svolge le funzioni di direttore dell'Osservatorio faunistico siciliano il Direttore regionale della Direzione interventi strutturali in agricoltura.

Art. 9

Il Direttore approva il programma di attività annuale per il perseguimento degli scopi dell'Osservatorio faunistico siciliano.
Il programma delle attività può articolarsi in piani particolari, recanti l'indicazione delle unità del personale da impiegare nell'ambito dell'organico individuato con il decreto n. 172/Dir I gr. XI del 3 febbraio 1999, l'eventuale consulenza dell'esperto di cui al precedente art. 6, e le sedi di svolgimento secondo la correlazione determinata nel precedente art. 1.

Art. 10

Il Direttore regionale ha facoltà di delegare un dirigente tecnico dell'organico dell'Osservatorio faunistico siciliano, nonché all'occorrenza, i preposti alle Ripartizioni faunistico-venatorie interessate.
(2000.12.724)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 27 marzo 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n.9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 451 del 19 luglio 1994, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;
Visto, in particolare, l'art. 15 della predetta legge n. 451/94 che prevede nelle aree di cui all'art. 1 del decreto legge 20 maggio 1995, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, i piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni e fino ai 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento;
Vista la nota n. 2473 del 15 dicembre 1998, con la quale il Ministero del lavoro ha ripartito per la Regione Sicilia la somma di L. 42.000.000.000;
Vista la nota n. 67 del 22 febbraio 2000 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con la quale chiede l'iscrizione della somma di L. 42.000.000.000 nel bilancio della Regione siciliana;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia degli interventi sopra descritti;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3264 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione. 
112310210012      + 42.000.000.000 L. n. 451/94, art. 15 

AMMINISTRAZIONE 7
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA 5 -  FORMAZIONE
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  33737 Finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione. 
1116320802010407V      + 42.000.000.000 L. n. 451/94, art. 15 

Art. 2

Il capitolo aggiunto 3264 compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 corrispondente al capitolo 3264 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2000 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 3264 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 2000.
  PIRO 

(2000.13.766)
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DECRETO 27 marzo 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante: «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura»;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, che approva la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;
Visto, in particolare, l'art. 3 della citata legge che prevede interventi a favore delle aziende agricole singole ed associate che abbiano subito danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;
Visto il decreto ministeriale n. 100236 del 7 febbraio 2000, con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegna alla Regione siciliana la somma di complessive L. 23.842.000.000 per la concessione delle provvidenze contributive di cui al predetto art. 3;
Vista la nota dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste n. 479 del 29 febbraio 2000, con la quale si propone il riparto della somma di L. 23.842.000.000 per le seguenti finalità:
-  lire 12.752 milioni per contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione previsti dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge n. 185/92;
-  lire 6.040 milioni quale concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di ammortamento quinquennale per la provvista dei capitali d'esercizio previsti dall'art.3, comma 2, lett. d) e art. 4 della legge n. 185/92 (limite d'impegno dal 2000 al 2004);
-  lire 2.030 milioni per contributi in conto capitale per il ripristino, la ricostituzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate previsti dall'art. 3, comma 2, lett. e), della legge n. 185/92;
-  lire 3.020 milioni quale concorso nel pagamento degli interessi e contributo annuo costante sui prestiti ad ammortamento quinquennale per la ricostituzione dei capitali di conduzione previsti dall'art. 3, comma 2, lett. c), della legge n. 185/92 (limite d'impegno dal 2000 al 2004);
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale e rimborso di crediti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

  4781 Assegnazioni dello Stato per fronteggiare le esigenze conseguenti alle calamità naturali ed avversità atmosferiche nel settore della 
agricoltura      + 23.842.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA 4 - MIGLIORAMENTI FONDIARI
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

  55474 Contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da eccezionali calamità naturali, sovvenzioni di pronto intervento e somme da corrispondere ai coltivatori diretti. Contributi in conto capitale a favore di conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli o associati, danneggiati dagli eventi me- 
desimi      + 14.782.000.000  
  55475 Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai col- 
tivatori diretti, ecc.      + 6.040.000.000  
  55476 Concorso negli interessi e contributo annuo costante nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio concessi dagli istituti, od enti esercenti il credito agrario a favore delle aziende agri- 
cole di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ecc.      + 3.020.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 2000.
  PIRO 

(2000.13.765)
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DECRETO 27 marzo 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120;
Visto l'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
Visto l'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la delibera CIPE n. 186/97 del 25 settembre 1997, con la quale vengono destinati al Ministero dei lavori pubblici lire 300 miliardi per il finanziamento nel triennio 1997-1999, degli interventi previsti dall'art. 17, comma 5, della citata legge n. 67/88;
Vista la delibera CIPE n. 32/98 del 17 marzo 1998, con la quale è stata modificata la precedente assegnazione deliberata in data 25 settembre 1997, assegnando i predetti 300 miliardi quanto a lire 227,718 miliardi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quanto a lire 72,282 miliardi al Ministero dei lavori pubblici, punto 2.1 della delibera ed è stata effettuata la ripartizione relativa al periodo 1998/2001 nell'allegato 2 della stessa delibera;
Visto il decreto n. 205887 del 16 novembre 1998, con il quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'impegnare la somma di lire 77.718 milioni quale ulteriore finanziamento degli investimenti posti a carico del Ministero stesso per la ricostruzione della Valle del Belice colpita dal sisma del gennaio 1968, autorizza il pagamento in favore della Regione siciliana dell'importo di lire 38.859 milioni;
Visto il decreto n. 1041 del 21 dicembre 1998 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, con il quale si è iscritta nel bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, la somma di lire 38.859 milioni;
Ritenuto di dovere iscrivere al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso il restante 50% pari a lire 38.859 milioni, quale quota per l'anno 1998;
Visto il decreto n. 203887 del 23 dicembre 1999, con la quale il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha provveduto ad assegnare a favore della Regione siciliana l'importo complessivo di lire 75 miliardi, quale finanziamento da attribuire per l'anno 1999 ai comuni della Valle del Belice colpiti dal terremoto del 1968, per gli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata;
Visto il decreto n. 331 del 5 marzo 1999, con il quale il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale edilizia statale e servizi speciali - ha predisposto la ripartizione delle somme da attribuire ai comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968 per l'importo complessivo di lire 75.000.000.000;
Visto il primo comma dell'articolo 8 della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso le necessarie variazioni al fine di consentire l'immediato trasferimento delle somme ai comuni interessati;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimento di capitali

(Nuova istituzione)
  4790 Assegnazioni dello Stato per la concessione, tramite i comuni interessati, di contributi ai privati danneggiati dal sisma del gennaio 1998. 
11 242 03 1407 V 50103       + 113.859.000.000  

TITOLO II - Spese in conto capitale
PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE
CATEGORIA 11 - Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  50103 Somme da trasferire ai comuni colpiti dal sisma del gennaio 1968 per la concessione dei contributi per l'attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati di cui all'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 e degli interventi di cui agli artt. 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli interventi diretti ad assicurare l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori realizzati nelle medesime zone e la demolizione di quelli lasciati liberi dagli assegnatari. 
21 232 3 1015 021102 V      + 113.859.000.000  

Art. 2

I capitoli aggiunti 4790/E e 50103/S compresi nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 corrispondenti ai capitoli 4790/E e 50103/S istituiti con l'art. 1 del presente decreto sono soppressi.
I residui risultanti al 1° gennaio 2000 sui predetti soppressi capitoli aggiunti si intendono trasferiti a questi ultimi.
Le riscossioni ed i pagamenti, rispettivamente già imputati ai predetti capitoli aggiunti si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, effettuati sui corrispondenti capitoli 4790/E e 50103/S di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione.
Palermo, 27 marzo 2000.
  PIRO 

(2000.13.764)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 23 marzo 2000.
Decadenza del consiglio della I circoscrizione del comune di Catania e nomina del commissario.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 84/76, n. 48/91, n. 26/93 e n. 41/96;
Preso atto che n. 10 consiglieri su 18 assegnati della I circoscrizione del comune di Catania hanno rassegnato le loro dimissioni dalla carica;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 9, 2° comma, della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, le dimissioni della metà dei consiglieri comporta la decadenza dell'intero consiglio, da pronunciarsi a cura dell'Assessore regionale per gli enti locali;
Ritenuto, pertanto, necessario dovere avviare le procedure previste dalla norma, in ordine alla dichiarazione di decadenza del citato consiglio di circoscrizione ed alla contestuale nomina del commissario;
Preso atto che il commissario straordinario del comune di Catania, con delibera n. 3 del 31 gennaio 2000, ha espresso parere favorevole in ordine alla decadenza del consiglio della I circoscrizione;
Vista la proposta di decadenza prot. n. 267 del 22 febbraio 2000 formulata dal commissario straordinario del comune di Catania che sostituisce il sindaco e la contestuale richiesta di nomina del commissario presso il consiglio della predetta I circoscrizione;
Ritenuto, pertanto, dovere procedere alla dichiarazione di decadenza del consiglio della I circoscrizione del comune di Catania ed alla contestuale nomina del commissario presso il suddetto consiglio;
Decreta:


Articolo unico

Il consiglio della I circoscrizione del comune di Catania è dichiarato decaduto.
Il sig. Cavallaro Giuseppe, cittadino elettore della I circoscrizione, residente a Catania, via Cristoforo Colombo n. 27, è nominato commissario del consiglio della I circoscrizione di Catania con le attribuzioni di cui all'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana così come previsto dal già citato art. 9 della legge regionale n. 84/76.
Palermo, 23 marzo 2000.
  BARBAGALLO 

(2000.13.761)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 10 maggio 2000.
Istituzione del servizio di assistenza tecnica per le procedure di accreditamento delle strutture formative operanti nella Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, concernente «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, concernente «Addestramento professionale dei lavoratori» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, concernente «Legge quadro in materia di formazione professionale» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 17, della legge 24 giugno 1997, n. 196, che prevede l'adozione di norme regolamentari costituenti la prima fase di un più generale ampio processo di riforma della formazione professionale;
Visto il decreto n. 67/I/F.P. del 23 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana supplemento ordinario n. 18 del 14 aprile 2000, che approva i criteri e le procedure per l'accreditamento delle strutture formative operanti nella Regione siciliana e che fissa il termine ultimo per la presentazione delle richieste di accreditamento al giorno 20 maggio 2000 e la pubblicazione delle liste degli accreditati entro il 10 luglio 2000;
Considerato che il servizio di assistenza tecnica per le richieste di accreditamento delle strutture formative operanti nella Regione siciliana che svolgono corsi di formazione professionale ha registrato afflussi di utenza particolarmente elevati;
Considerato opportuno rafforzare il servizio di assistenza tecnica al fine del migliore risultato della diagnosi del sistema formativo regionale;
Vista la nota n. 4072/2C/I-FP del 10 maggio 2000 del Direttore regionale della formazione professionale che propone, al fine superiore di conseguire l'obiettivo previsto nelle direttive, di assicurare un'adeguata assistenza per tutti gli enti richiedenti, attivando il servizio anche presso le sedi periferiche dell'Assessorato;
Ravvisata la necessità di procedere ad apposita regolamentazione per disciplinare a carattere permanente le procedure di accreditamento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere al miglioramento del servizio di assistenza tecnica per la gestione delle procedure di accreditamento delle strutture formative operanti nella Regione siciliana;
Decreta:


Art. 1

E' istituito il servizio di assistenza tecnica per le procedure di accreditamento delle strutture formative operanti nella Regione siciliana presso la Direzione della formazione professionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Art. 2

Il servizio assisterà tutti gli utenti richiedenti l'accreditamento e ne assisterà le procedure con l'apertura di appositi sportelli presso gli Uffici provinciali del lavoro e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento della Sicilia.

Art. 3

La verifica periodica ed il mantenimento dei requisiti per l'accreditamento verrà effettuato dalla Direzione formazione professionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, secondo le modalità stabilite nel citato decreto n. 67/I/F.P. del 23 marzo 2000.

Art. 4

La Direzione formazione professionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione curerà l'aggiornamento del personale che sarà individuato presso gli uffici periferici per il servizio di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5

I termini previsti dalle direttive relative alle procedure per l'accreditamento delle strutture formative operanti nella Regione siciliana contenute nel decreto n. 67/I/F.P. del 23 marzo 2000 sono così modificati:
-  presentazione delle istanze entro le ore 12,00 del 29 novembre 2000;
-  pubblicazione della lista degli accreditati successivamente al 31 marzo 2001.

Art. 6

La Direzione formazione professionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvederà a predisporre apposito regolamento per la disciplina a carattere permanente delle procedure di accreditamento.
Il presente decreto, non soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 10/99 , sarà inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 maggio 2000.
  PAPANIA 

(2000.19.1028)
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DECRETO 11 maggio 2000.
Contributi alle imprese ex art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni. Nuovi criteri di priorità di erogazione.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, ed, in particolare, l'art. 9;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, ed in particolare l'art. 4 con il quale sono state apportate modifiche al precitato art. 9;
Visto l'art. 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5;
Visto l'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1995, n. 20;
Visto l'art. 10 della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 84;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ed in particolare l'art. 69;
Visto il decreto assessoriale n. 487 del 28 marzo 1992;
Visto il decreto assessoriale n. 38 del 17 febbraio 1994;
Visto il decreto assessoriale n. 408 del 9 maggio 1997;
Visto l'art. 11 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16;
Visto l'art. 20 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
Vista la tabella C allegata alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n.9;
Visto l'art. 88, paragrafo 3, del trattato di Amsterdam;
Vista la decisione della Commissione europea n. SG(99)D/5333 del 19 luglio 1999, con la quale sono stati approvati i rifinanziamenti dell'art. 9 della legge regionale n. 27/91 e successive modifiche ed integrazioni disposti dall'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 16/97 e dall'art. 1, comma 19, della legge regionale n. 27/98;
Vista la nota n. 358/IX/D.L. del 27 gennaio 2000;
Viste le disposizioni assessoriali del 18 febbraio 2000 annotate in calce alla predetta nota n. 358/IX/D.L. del 27 gennaio 2000;
Vista la nota n. 6005/II del 31 marzo 2000, con la quale la Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale ha comunicato che, ai sensi dell'art. 88 C.E. già citato, è stato notificato, ai competenti servizi comunitari per l'approvazione, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 19, della legge regionale n. 27/98 previsto dalla tabella C allegata alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 già citata;
Vista la nota n. 2571/IX/D.L. del 10 aprile 2000;
Viste le disposizioni assessoriali del 19 aprile 2000 annotate in calce alla suddetta nota n. 2571/IX/D.L. del 10 aprile 2000;
Visto il decreto n. 574/2000/Gab/L del 20 aprile 2000, con il quale viene costituita la Task Force per la definizione delle pratiche concernenti l'accertamento e l'erogazione alle imprese aventi diritto dei contributi ex art. 9 della legge regionale n. 27/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerata l'incapienza dello stanziamento nel capitolo di pertinenza 33708 del bilancio della Regione siciliana, esercizio 2000, rispetto all'ingente fabbisogno formatosi per i periodi 1 giugno 1996 - 31 dicembre 1996, 1 gennaio 1997 - 31 dicembre 1997 e 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1998;
Ravvisata, pertanto, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti sia connessi con la definizione delle pratiche ancora in istruttoria, sia con il reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, la necessità di individuare priorità per l'erogazione dei contributi in questione alle imprese richiedenti e in possesso dei requisiti;
Ritenuto, quindi, di dovere emanare istruzioni attuative a modifica delle procedure già fissate con il citato decreto assessoriale n. 408/97 all'art. 5;
Decreta:
Art. 1
Adempimenti degli Uffici provinciali del lavoro e M.O.

1. Gli UU.PP.L.M.O. trasmetteranno all'Assessorato regionale del lavoro - gruppo IX - Direzione lavoro, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto, in duplice copia, l'elenco, distinto per i periodi 1 giugno 1996 - 31 dicembre 1996, 1 gennaio 1997 - 31 dicembre 1997 e 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1998, corredato delle relazioni ispettive, delle imprese che possono accedere al contributo regionale con l'indicazione delle somme da corrispondere a ciascuna di esse, costituenti ormai credito certo, essendo già intervenuta la verifica dell'Ispettorato provinciale del lavoro.
2.  In detto elenco, riferito unicamente alle imprese per le quali è intervenuta la verifica ispettiva alla data del presente decreto, debitamente sottoscritto dal direttore dell'U.P.L.M.O., da inviare anche su supporto informatico, le predette imprese saranno inserite secondo un ordine di priorità determinato dalla data di presentazione delle istanze (cfr. art. 4, punto 3 decreto assessoriale n. 408/97) per l'erogazione dei contributi di cui trattasi prodotta ai sensi delle disposizioni assessoriali a suo tempo vigenti. A parità di condizioni le imprese suddette saranno inserite secondo l'ordine numerico del protocollo apposto dall'U.P.L.M.O.
Art. 2
Criteri di priorità e modalità di erogazione

1.  Ricevuti gli elenchi sopra specificati da parte degli UU.PP.L.M.O. l'Assessorato del lavoro - gruppo IX/D.L., attesa l'incapienza dello stanziamento per l'esercizio finanziario 2000 nel capitolo di pertinenza 33708 del bilancio della Regione siciliana, autorizzato per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale n. 27/91 e successive modifiche ed integrazioni, provvederà a soddisfare le richieste di contributo secondo le priorità indicate nell'art. 1.
2.  I funzionari delegati provvederanno al pagamento dei contributi a favore delle imprese beneficiarie mediante ordinativi tratti sull'ordine di accreditamento, da estinguersi mediante versamento nel conto corrente bancario indicato nelle succitate istanze, trasmettendo all'Assessorato regionale del lavoro - gruppo IX/D.L., entro i termini di legge, il rendiconto dell'ordine di accreditamento.
Art. 3
Costituzione banca dati per il monitoraggio della spesa

1. Attesa la necessità di effettuare preliminarmen- te un monitoraggio dello stato attuale dell'erogazione alle imprese aventi diritto ai contributi per le assunzioni agevolate ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 27/91 e successive modifiche ed integrazioni, gli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione sono tenuti a fare pervenire all'Assessorato regionale del lavoro - gruppo IX/D.L. entro le date sotto specificate sia su supporto cartaceo, debitamente sottoscritto dal direttore dell'U.P.L.M.O., che su supporto informatico, entrambi aggiornati alla data del presente decreto, distinta per i periodi sotto indicati, la banca dati concernente gli adempimenti connessi con gli aiuti di cui trattasi in atto gestita dai predetti UU.PP.L.M.O., dalla quale risultino i seguenti dati afferenti le singole imprese aventi diritto:
-  denominazione sociale aggiornata;
-  importi dei contributi richiesti;
-  importi dei contributi riconosciuti, constituenti credito certo, a seguito di verifica ispettiva da parte degli Ispettorati provinciali del lavoro;
-  importi risultanti dalle dichiarazioni di conformità prodotte dalle imprese ai sensi dell'art. 69 della legge regionale n. 6/97;
-  importi richiesti dalle imprese che non hanno prodotto la suddetta dichiarazione di conformità;
-  importi già erogati a fronte di impegni di spesa già assunti;
-  importi residui da erogare a fronte di impegni di spesa già assunti;
-  importi residui da erogare per i quali non è stato assunto impegno di spesa.
Quanto sopra al fine di pervenire alla quantificazione del fabbisogno finanziario occorrente per far fronte in via definitiva alle necessità derivanti dall'applicazione dell'art. 9 della legge regionale n. 27/91 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Gli UU.PP.L.M.O. dovranno inviare per i distinti periodi i suddetti dati nel rispetto delle scadenze sotto indicate:
-  periodo dall'1 giugno 1996 al 31 dicembre 1996 entro il 30 giugno 2000;
-  periodo dall'1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997 entro il 15 luglio 2000;
- periodo dall'1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 entro il 31 luglio 2000;
-  periodo dall'1 giugno 1992 al 31 maggio 1993 entro il 10 settembre 2000;
-  periodo dall'1 giugno 1993 al 31 maggio 1994 entro il 10 settembre 2000;
-  periodo dall'1 giugno 1994 al 31 maggio 1995 entro il 10 settembre 2000;
-  periodo dall'1 giugno 1995 al 31 maggio 1996 entro il 10 settembre 2000.
3.  Il supporto informatico da trasmettere (nr. 1 Floppy Disk - 3,5" - 1,44Mb - per ogni periodo) dovrà essere corredato dalla specifica del tracciato record.
Art. 4
Disposizioni finali

1.  Con successivo provvedimento, reperite le necessarie risorse finanziarie, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione impartirà ulteriori disposizioni per l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 2 e della banca dati di cui all'art. 3 del presente decreto.
2.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserito nel sito Internet ufficiale dell'Assessorato regionale del lavoro (www.regione.sicilia,it/lavoro).
Palermo, 11 maggio 2000.
  PAPANIA 

(2000.20.1060)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 17 marzo 2000.
Misure straordinarie per il controllo della brucellosi e di altre malattie dei ruminanti.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, contenente modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615 sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, che attua le direttive nn. 77/391/CEE, 78/391/CEE, 78/52/CEE e 79/110/CEE e che stabilisce norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla bru- cellosi;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente norme per la profilassi contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;
Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 23 novembre 1992, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
Visto il decreto 31 maggio 1995, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1995, contenente modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453 concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 26 novembre 1994, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;
Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 30 maggio 1996, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;
Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.160 del 10 luglio 1996, di approvazione del regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;
Visto il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, approvato con il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e le successive modifiche ed integrazioni contenenti misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto 12 agosto 1997, n. 429, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 1997, contenente modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, al decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per l'eradicazione nella brucellosi negli allevamenti bovini e al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini;
Vista la legge regionale 7 settembre 1998, contenente, tra l'altro, il recepimento di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la nota a firma del Ministro della sanità prot. n. 600.XI.24406-BRC.3251 del 7 giugno 1999, con la quale viene segnalata, tra l'altro, la necessità dell'adozione, nell'ambito della Regione siciliana, di un programma straordinario di intervento globale nello specifico settore della lotta alla brucellosi ovina e caprina;
Visto il proprio documento, contenente le "Linee strategiche per la realizzazione di un piano straordinario finalizzato al controllo della brucellosi ovicaprina e della brucellosi bovina e bufalina in Sicilia", trasmesso al Ministero della sanità con nota prot. n. 3N31.3821 del 30 novembre 1999;
Vista la nota prot. n. 600.6/24406.AG/3723 del 9 dicembre 1999, a firma dell'onorevole Sottosegratario diStato, con la quale il Ministero della sanità riscontra la trasmissione del documento contenente le sopra dette linee strategiche;
Visto il proprio decreto n. 31236 del 28 febbraio 2000, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico-scientifico per il coordinamento e per la verifica degli interventi e delle azioni concernenti il piano straordinario finalizzato al controllo della brucellosi ovicaprina e della brucellosi bovina e bufalina in Sicilia;
Considerato che la diffusione della brucellosi bovina e ovicaprina assume, in Sicilia, connotati di un'emergenza sanitaria tale da richiedere misure straordinarie di intervento anche di tipo contingibile e urgente;
Ritenuto di dovere estendere le misure straordinarie di intervento anche al controllo della tubercolosi bovina e bufalina ed al controllo della leucosi bovina enzootica;
Considerata la necessità di dovere ridurre al minimo i tempi di notifica ai detentori degli animali delle positività riscontrate sui capi saggiati e di dovere ridurre al minimo i tempi di permanenza degli animali presso i focolai;
Considerata la necessità di dovere ridurre al minimo, anche ai fini della accelerazione delle procedure di indennizzo, i tempi di emissione, da parte del servizio veterinario ufficiale presso i macelli, delle attestazioni di avvenuto abbattimento degli animali infetti;
Ritenuto di dovere limitare al minimo gli spostamenti degli animali infetti da macellare, allo scopo di prevenire improprie ed incontrollate movimentazioni;
Ritenuto, altresì, di dovere imporre misure restrittive per limitare lo spostamento al macello degli animali provenienti dagli allevamenti non sottoposti ai piani di risanamento;
Considerata la necessità di dovere istituire un flusso informativo costante e puntuale tra l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e l'Assessorato regionale della sanità, ai fini dell'acquisizione dei dati relativi ai controlli sierologici effettuati dallo stesso Istituto nell'ambito dei piani nazionali per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini e per l'eradicazione della brucellosi e della leucosi negli allevamenti bovini e bufalini;
Ritenuto che l'attivazione di un flusso informativo sia fondamentale ai fini del monitoraggio delle attività di risanamento;
Decreta:


Art. 1

1.  Nell'ambito dei piani nazionali per l'eradicazione della brucellosi ovina, caprina, bovina e bufalina, della tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi bovina enzootica, le Aziende unità sanitarie locali della Regione devono saggiare, entro il 31 dicembre di ogni anno, tutti gli allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini e ovicaprini registrati ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 317/96. Devono, altresì, saggiare tutti gli animali presenti nel territorio di propria competenza, ivi compresi quelli non registrati ai sensi della deroga contenuta nell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 317/96.

Art. 2

1.  La notifica ufficiale ai proprietari di bovini e bufalini risultati infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi, nonché di ovini e caprini risultati infetti di brucellosi, ai sensi delle norme contenute nei piani nazionali di risanamento citati in premessa, è demandata ai distretti veterinari territoriali delle Aziende unità sanitarie locali che provvederanno alla notifica attraverso i veterinari ufficiali o attraverso il personale di vigilanza appositamente incaricato ed autorizzato.
2.  Entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricevimento degli esiti di laboratorio relativi alla brucellosi e alla leucosi e contestualmente all'accertamento della positività alla prova diagnostica per la tubercolosi, il distretto veterinario territoriale provvede:
a)  a comunicare per iscritto al proprietario o al detentore degli animali, in caso di prima insorgenza del focolaio o di reinfenzione, le istruzioni e le norme tecniche necessarie ad impedire la diffusione della malattia;
b)  a notificare ufficialmente al proprietario o al detentore l'elenco delle matricole dei capi risultati infetti;
c)  all'asportazione, in corrispondenza del margine inferiore dell'orecchio, preferibilmente destro, di un lembo a forma di T di padiglione auricolare;
d)  al ritiro delle cedole identificative dei capi e/o dei passaporti che saranno riconsegnati all'allevatore al momento del carico per l'invio al macello.
3.  Entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla notifica, il proprietario o il detentore degli animali è tenuto a macellare i capi risultati infetti.
4.  La relata di notifica deve riportare i seguenti dati ed informazioni:
a)  cognome, nome e qualifica dell'addetto alla notifica;
b)  data della notifica;
c) generalità della persona cui viene consegnato l'atto.
5.  Presso ciascun distretto veterinario è istituito un registro delle notifiche dove, per ciascuna notifica riportata secondo il numero progressivo, saranno annotati tutti i dati di cui al precedente comma 4.

Art. 3

1.  Allo scopo di limitare al minimo i tempi di emissione delle attestazioni di avvenuto abbattimento degli animali infetti, al momento del carico degli animali presso il focolaio e all'atto della redazione della prevista autorizzazione allo spostamento, il veterinario ufficiale redige in triplice copia un elenco conforme al modello allegato 1. Una copia del predetto modello viene trattenuta dal veterinario ufficiale e inserita nel fascicolo relativo all'allevamento detenuto presso il distretto veterinario. Le rimanenti due copie scortano l'animale sino al macello.
2.  All'atto del carico degli animali da avviare al macello e della redazione del modello di cui all'allegato 1, il veterinario ufficiale consegna le cedole e/o i passaporti ritirati ai sensi del comma 2, lettera d), del precedente articolo;
3.  Il modello di invio al macello di cui al precedente comma 1 non sostituisce l'attestazione di scorta prevista dall'art. 31 del vigente regolamento di polizia veterinaria (modello 4).
4.  A seguito dell'avvenuta macellazione e, comunque, entro la stessa data della macellazione, il veterinario ufficiale in servizio presso il macello è tenuto alla compilazione della sezione B del modello di cui al precedente comma 1 (allegato 1) riportando la data della macellazione ed eventuali annotazioni.
5.  Una copia del modello completato secondo le indicazioni riportate nel comma precedente viene trattenuta agli atti del macello per almeno due anni, mentre la seconda copia viene inviata via fax e per raccomandata con avviso di ricevimento al distretto di provenienza degli animali entro e non oltre il quinto giorno dalla avvenuta macellazione.
6.  Qualora il servizio veterinario ufficiale del macello non dovesse trasmettere entro il quinto giorno dalla macellazione l'attestazione dell'avvenuto abbattimento, il servizio veterinario del distretto che ha inviato gli animali infetti è tenuto ad informare l'Ispettorato regionale veterinario.

Art. 4

1.  La macellazione degli animali risultati infetti di brucellosi, tubercolosi e leucosi deve avvenire presso impianti di macellazione della stessa provincia in cui ha sede il focolaio. Solo in caso di comprovate cause di forza maggiore e dietro parere favorevole che sarà espresso di volta in volta dal settore di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda unità sanitaria locale presso cui ha sede il focolaio potrà essere autorizzato il trasferimento verso un impianto di macellazione presente in una provincia contigua, previa acquisizione della disponibilità del macello medesimo.
2. In nessun caso è consentito spostare bovini, bufalini, ovini e caprini risultati infetti fuori dal territorio regionale.

Art. 5

1. A partire dal 1° settembre 2000 non è consentita l'introduzione al macello di animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina provenienti da allevamenti che nei dodici mesi precedenti la movimentazione non siano stati saggiati nell'ambito dei piani nazionali di controllo della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi.
2.  Ai fini del trasferimento e dell'introduzione al macello degli animali di cui al comma precedente, a partire dal 1° settembre 2000, è resa obbligatoria la compilazione da parte del servizio veterinario ufficiale, anche sulla scorta degli atti d'ufficio, del quadro E della dichiarazione di scorta degli animali prevista dal regolamento di polizia veterinaria (modello 4). Relativamente alle tre malattie di riferimento lo stesso quadro E del modello 4 dovrà riportare la data dell'ultimo intervento diagnostico effettuato sui capi movimentati.
3.  La certificazione di cui al comma precedente è valida per non più di quindici giorni e deve essere registrata, con numerazione progressiva, su un apposito registro da istituire presso il distretto veterinario.
4.  Il veterinario ufficiale che cura la redazione della certificazione di cui al precedente comma 2 è tenuto ad apporre la propria firma in forma leggibile.
5.  Il veterinario ufficiale in servizio presso il macello può differire la macellazione, purché la stessa avvenga in giornata, allo scopo di verificare presso il distretto di provenienza degli animali la corrispondenza dei dati riportati nella documentazione di cui al precedente comma 2.

Art. 6

1.  Entro il giorno 15 di ogni mese l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia è tenuto a trasmettere all'Ispettorato regionale veterinario i dati relativi ai controlli sierologici effettuati dalla sede centrale e dalle sezioni periferiche dello stesso Istituto nell'ambito dei piani nazionali per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini e per l'eradicazione della brucellosi e della leucosi negli allevamenti bovini e bufalini.
2.  La trasmissione dei dati di cui al comma precedente dovrà avvenire mediante invio di tabulati organizzati secondo lo schema riportato nell'allegato 2.
3.  I dati contenuti nei tabulati di cui al comma precedente dovranno altresì essere trasmessi su supporto magnetico (floppy da 3,5") in formato testo.

Art. 7

1. Con successivi decreti si provvederà all'individuazione dei requisiti e degli adempimenti necessari per il riconoscimento degli impianti di macellazione da destinare all'abbattimento dei capi risultati infetti, all'individuazione di un piano straordinario di vigilanza sui trasporti e sulle movimentazioni degli animali e all'organizzazione di un piano regionale delle attività di disinfezione da attuarsi presso i focolai.

Art. 8

1.  Il presente decreto, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 marzo 2000.
  LO MONTE 


(Si omettono gli allegati)
(2000.12.715)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 16 dicembre 1999.
Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche dell'Assessorato regionale del territorio e dell'am biente, settore riserve naturali, per il periodo 1999-2001.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di parchi e riserve naturali;
Considerato che con provvedimenti assessoriali, giusta quanto disposto dall'art. 6 della citata legge regionale, sono state istituite riserve naturali affidate in gestione ad associazioni ambientaliste secondo il prospetto di seguito riportato:
Riserva naturale  Ente gestore 
Saline di Trapani e Paceco  W.W.F. Italia 
Grotta Conza  C.A.I. Sicilia 
Grotta diEntella  C.A.I. Sicilia 
Monte Conca  C.A.I. Sicilia 
Grotta Carburangeli  Legambiente 
Grotta di S. Ninfa  Legambiente 
Maccalube di Aragona  Legambiente 
Isola di Lampedusa  Legambiente 

Considerato che nelle convenzioni di affidamento di ciascuna riserva, allegato sub 3 al decreto istitutivo, tra gli obblighi pattuiti in capo all'ente gestore - Associazione ambientalista - è prevista la facoltà che lo stesso segnali interventi di natura prioritaria da realizzare all'interno della riserva naturale gestita;
Considerato, altresì, che gli enti gestori sopra citati, a seguito dell'emazione del decreto n. 470/XI/44 del 23 luglio 1997 approvativo della circolare concernente le direttive esplicative della Misura 4.4 del programma operativo plurifondo "Aree naturali protette e monitoraggio ambientale", hanno segnalato e proposto a questo Assessorato iniziative coerenti con le tipologie di intervento individuate con la circolare stessa;
Visto il proprio decreto n. 124/11 dell'8 aprile 1999, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 1999, reg. n. 1, fg. n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 30 luglio 1999, con il quale è stato approvato il programma di finanziamento degli interventi relativo alla Misura 4.4 - Aree naturali protette comprensivo delle opere da realizzare nelle riserve naturali in questione, previa adozione di apposito piano triennale opere pubbliche di questo Assessorato in favore di riserve naturali;
Viste le note Gab n. 1332 dell'8 luglio 1999 e n. 1707 del 16 settembre 1999 di incarico per la redazione dei progetti preliminari degli interventi in lettera;
Visto il corredo tecnico degli elaborati relativo ai singoli progetti preliminari redatti dall'Assessorato;
Assunto che non sono stati redatti progetti preliminari relativi alla riserva naturale Saline di Trapani e Paceco e segnatamente:
1)  Sentiero natura Salina Anselmo - Salina Salinella zona A;
2)  Sentiero natura Canale Baiata - Isola della Calara - Museo del Sale - Torre Nubia;
3)  Pantano nei pressi di via Verdi;
Ritenuto, pertanto, di approvare il programma triennale delle opere pubbliche dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, settore riserve naturali, come da prospetto allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;
Decreta:


Articolo unico

E' approvato per il periodo 1999-2001 il programma triennale delle opere pubbliche dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, settore riserve naturali, come da prospetto allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza.
Palermo, 16 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 


Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato per il territorio e l'ambiente il 29 dicembre 1999, con nota n. 280.

(Si omette l'allegato)


(2000.13.743)
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DECRETO29 dicembre 1999.
Costituzione del comitato per la redazione della Carta della natura.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: "Legge quadro sulle aree protette";
Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del comitato per le aree naturali protette;
Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede la predisposizione della Carta della natura in attuazione degli indirizzi del comitato per le aree naturali protette;
Vista la deliberazione del 2 dicembre 1996 del comitato per le aree naturali protette di approvazione del programma operativo per la Carta della natura che si inquadra all'interno di strumenti comunitari e nazionali finalizzati alla conservazione e monitoraggio della biodiversità;
Visto il D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106, che ha istituito, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali (D.S.T.N.);
Considerato che l'art.3, comma 3°, della legge n. 394/91 prevede che la Carta della natura sia predisposta dal D.S.T.N.;
Considerato che nel programma di ricerca che il D.S.T.N. intende realizzare nel contesto del progetto "Carta della natura" è stata stipulata dallo stesso D.S.T.N. in data 12 dicembre 1996 una convenzione con il Dipartimento di scienze ambientali dell'Università di Parma;
Considerato che anche la Regione siciliana ritiene estremamente importante la redazione in tempi brevi della Carta della natura ai fini della pianificazione e programmazione territoriale ed ambientale, quale strumento territoriale di riferimento per gli altri strumenti di pianificazione e programmazione operanti nel territorio della Regione;
Vista la legge regionale n.98 del 6 maggio 1981, come modificata dalla legge regionale n. 14/88, con la quale sono state poste le basi per la conservazione del patrimonio naturale al fine di concorrere, nel rispetto dell'interesse nazionale e delle convenzioni e degli accordi internazionali alla salvaguardia, gestione, conservazione e difesa del passaggio e dell'ambiente naturale per cui, in atto, sono stati istituiti 3 parchi regionali e 44 riserve in attuazione del piano regionale dei parchi e delle riserve;
Viste le note n. 21511 del 16 ottobre 1997, n. 26832 del 14 dicembre 1999 e n. 16242 del 26 luglio 1999 del D.S.T.N., con le quali si manifesta la volontà di pervenire alla stipula di apposito accordo di programma con la Regione siciliana per la redazione della Carta della natura;
Vista la nota n. 1377 del 12 giugno 1997 di questo Assessorato;
Considerato che la Carta della natura è stata già inserita tra le priorità del P.O.R. di cui ai fondi strutturali comunitari (obiettivo specifico della rete ecologica) e di cui al P.S.M. 2000-2006;
Considerato che il D.S.T.N. per la realizzazione degli obiettivi sopra citati prevede una stretta collaborazione con l'Amministrazione regionale;
Visto il verbale della riunione tenutasi il 15 dicembre 1999 presso i locali dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente;
Riconosciuta l'opportunità di procedere alla costituzione di un comitato misto al fine di avviare con il D.S.T.N. la necessaria interlocuzione propedeutica alla definizione e stipula dell'accordo di programma per la redazione della Carta della natura;
Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui in premessa è costituito, presso l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, il Comitato per la redazione della Carta della natura presieduto dall'Assessore per il territorio o suo delegato così composto:
-  Direttore regionale al territorio e ambiente (ing. I. Sciortino);
-  Direttore regionale urbanistica (dr. A. Scimemi);
-  prof. Francesco Maria Raimondo (botanica e fitogeografia) Università di Palermo;
-  prof. Gioachino Ferro (fitosociologia ed ecologia vegetale) Università diCatania;
-  prof. Orazio Rossi (ecologia quantitativa) Università di Parma;
-  prof. Angelo Messina (zoologia ambientale) Università di Catania;
-  prof. Concetto Amore (geologia ambientale) Università di Catania;
-  dr. Maurizio Carta (urbanistica) Università di Palermo;
-  prof. Letterio Guglielmo (biologia Marina) Università di Messina;
-  dr. Giovanni Zurlini (sistemistica informatica) C.N.R. Roma;
-  prof. Raimondo Catalano (rappresentante del C.I.R.I.T.A.) Università di Palermo;
-  prof. Salvatore Lo Nigro (rappresentante del Cutgana) Università di Catania;
-  dr.ssa Marisa Amodei (rappresentante del D.S.T.N.);
-  prof. Antonino Mannino (esperto) Università di Palermo;
- dr. Francesco Gendusa e dr. Giandomenico Maniscalco (Direzione territorio);
-  arch. M. Donatella Borsellino e arch. Fabrizio Cimino (Direzione urbanistica).

Art. 2

Il prof. Francesco Maria Raimondo, preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Palermo, viene sin d'ora designato responsabile scientifico del progetto.

Art. 3

Ai componenti del suddetto comitato per l'espletamento delle relative funzioni non compete alcun compenso.

Art. 4

Il presente decreto non soggetto a registrazione della Corte dei conti sarà trasmesso per il visto della Ragioneria dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 29 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 


Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente il 31 dicembre 1999, al n. 287.
(2000.14.792)
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DECRETO 24 marzo 2000.
Approvazione di variante al vigente strumento urbanistico del comune di Caltagirone.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Viste le note prot. n. 8455 del 6 novembre 1998 e prot. n. 2383 dell'8 aprile 1999, con le quali il sindaco del comune di Caltagirone ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al progetto per la sistemazione a verde attrezzato dell'area limitrofa alla via P.P. Morretta, quartiere Semini - Riapposizione dei vincoli urbanistici decennali piano regolatore generale;
Vista la delibera n. 23 dell'11 marzo 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Catania nella seduta del 6 maggio 1999 prot. n. 3823/3602, con la quale il consiglio comunale di Caltagirone approva ai sensi del V comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, il progetto per la sistemazione a verde attrezzato dell'area limitrofa alla via P.P. Morretta, quartiere Semini;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione del 29 ottobre 1998 a firma del segretario generale relativa alle procedure di deposito e pubblicazione del progetto di che trattasi, con la quale si attesta inoltre che non sono state presentate opposizioni né osservazioni;
Vista la dichiarazione, datata 7 aprile 1999, a firma del dirigente dell'ufficio urbanistica, attestante che l'area interessata dal progetto di che trattasi non è sottoposta a vincoli derivanti dalle leggi n. 1089/39 e 1497/39 e non contrasta con altri vincoli;
Vista la nota prot. n. 16481 del 21 novembre 1983, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania esprimeva, nell'ambito dell'istruttoria del piano regolatore generale rielaborato dall'ufficio tecnico comunale in data 19 luglio 1983, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole, sull'idoneità del sito interessato dal progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 266 del 16 giugno 1999, con cui il gruppo XXVIII/D.R.U., nel sottoporre la pratica all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 40, propone l'approvazione della variante per la realizzazione dell'opera in argomento;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 164 del 29 luglio, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso:
-  Che il comune di Caltagirone è dotato di uno strumento urbanistico con i vincoli decaduti, essendo stato approvato con decreto n. 134 del 5 maggio 1984;
-  Che con delibera n. 23 dell'11 marzo 1998 il consiglio comunale di Caltagirone ha approvato "ai sensi del V comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 il progetto dei lavori di sistemazione di verde attrezzato della via P. Paolo Morretta - quartiere Semini redatto dall'ufficio tecnico comunale", sul quale la commissione edilizia esprimeva parere favorevole in data 16 aprile 1997, "dando atto che tale approvazione costituisce adozione di variante ai fini della riapposizione del vincolo urbanistico di piano regolatore generale dell'area in fregio alla via P. Paolo Morretta nel quartiere Semini";
Considerato:
-  Che il fine del progetto è la realizzazione di un'opera di urbanizzazione di utilità sociale qual'è la sistemazione a verde attrezzato, con spazio giochi e parcheggio con l'apertura di un tratto viario finalizzato alla realizzazione dell'accesso alle abitazioni esistenti;
-  Che sull'idoneità del sito si è espresso favorevolmente l'ufficio del Genio civile di Catania in data 21 novembre 1983;
-  Che tuttavia il progetto non è supportato da specifico studio geologico redatto ai sensi della circolare A.R.T.A. 2222/95 e le valutazioni dell'ufficio del Genio civile sono relative allo studio geologico redatto a supporto del piano regolatore generale del 1984;
-  Che la richiesta di variante sia da accogliere con i superiori considerata;
Per tutto quanto premesso, considerato e ritenuto è del parere che la variante è meritevole di approvazione a condizione che venga redatto apposito studio geologico redatto ai sensi della predetta circolare n. 2222/95 la cui approvazione da parte dell'ufficio del Genio civile ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988 costituisce decorrenza di validità della presente variante;
Fatta salva ogni altra richiesta di nulla osta o approvazione previsti dalle leggi vigenti.»;
Vista la nota assessoriale prot. n. 9361 del 23 agosto 1999, con la quale è stato richiesto al comune di Caltagirone l'invio degli atti indicati nel suddetto, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Vista la dichiarazione del 7 ottobre 1999, a firma congiunta del sindaco e del dirigente del V settore urbanistica con cui si attesta che l'area a verde attrezzato di via P.P. Morretta, per la quale si è provveduto alla riapposizione del vincolo urbanistico ai sensi della legge n. 1/78, risulta inserita con la stessa destinazione anche nel nuovo piano regolatore generale in corso di adozione, per il quale risulta già espresso da parte del Genio civile di Catania il parere prot. n. 39824/50057 del 13 dicembre 1994, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Considerato che, con nota prot. n. 473 del 22 novembre 1999, il gruppo XXVIII/D.R.U. rappresenta che la condizione posta dal Consiglio regionale dell'urbanistica nel voto n. 164 del 29 luglio 1999 è da intendere soddisfatta alla luce di quanto dichiarato dal comune con la nota di cui sopra ed in considerazione della natura della variante medesima riproponente un preesistente vincolo di piano regolatore generale;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 164 del 29 luglio 1999, nonché quanto sopra circa la condizione posta relativamente al parere ex art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 164 del 29 luglio 1999, ed in riferimento a quanto sopra ritenuto, è approvata la variante al vigente strumento urbanistico del comune di Caltagirone adottata dal consiglio comunale con delibera n. 23 dell'11 marzo 1998 concernente la sistemazione a verde attrezzato dell'area limitrofa alla via P.P. Morretta, quartiere Semini.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 23 dell'11 marzo 1998;
2)  relazione tecnica illustrativa;
3)  corografia scala 1:25.000, stralcio catastale scala 1:2.000 e piano regolatore generale scala 1:2.000;
4)  planimetria situazione attuale e sezioni trasversali;
5)  planimetria di progetto con prospetto e sezioni scala 1:100;
6)  planimetria impianto pubblica illuminazione e impianti fognari e raccolta acque bianche;
7)  particolari costruttivi;
8)  particolari costruttivi, planimetria con piantumazione;
9)  computo superficie;
10)  particellare di esproprio.

Art. 3

Il comune di Caltagirone resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 marzo 2000.
  MARTINO 

(2000.13.751)
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DECRETO 24 marzo 2000.
Modifica delle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Furci Siculo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 232/80 del 26 settembre 1980, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale e le relative norme di attuazione del comune di Furci Siculo;
Vista la nota prot. n. 1261 del 22 ottobre 1999, con la quale il sindaco del comune di Furci Siculo ha trasmesso a questo Assessorato la delibera consiliare n. 49 del 21 settembre 1999 relativa alla modifica dell'art. 4 delle norme di attuazione, concernente la composizione della commissione edilizia comunale;
Vista la deliberazione n. 49 del 21 settembre 1999, con la quale il consiglio comunale ha adottato la seguente modifica all'art. 4 delle norme di attuazione, allegate al piano regolatore generale approvato con decreto n. 232/80:
«...Omissis...
la commissione edilizia comunale esprime pareri consultivi e non vincolanti su tutti i problemi edilizi inerenti all'applicazione delle presenti norme.
Di detta commissione fanno parte:
-  sindaco o suo delegato - presidente;
-  tecnico comunale;
-  sanitario delegato servizio igiene pubblica;
-  un ingegnere;
-  un architetto;
-  un geometra;
-  un esperto in urbanistica;
-  un costruttore;
-  un perito industriale (art. 10, legge regionale n. 25/97 ed art. 4, legge regionale n. 21/98);
-  un legale;
-  un dottore agronomo.
I componenti durano in carica 5 anni.
La commissione non è legalmente riunita se non è presieduta dal sindaco (o suo delegato) e se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Il voto consultivo da essa espresso a maggioranza deve essere verbalizzato in apposito registro e così pure eventuali motivi di divergenza tra i suoi componenti.
Alle commissioni non può partecipare, pena l'illegalità della seduta, il componente che sia autore ed abbia interesse al progetto in discussione.
Esercita le funzioni di segretario della commissione senza diritto al voto un funzionario del comune all'uopo designato»;
Visto il parere n. 33 del 16 dicembre 1999, reso dal gruppo XXX della Direzione regionale dell'urbanistica di questo Assessorato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  la modifica proposta non comporta alcuna incompatibilità con le finalità della commissione edilizia;
E' del parere che la variante proposta dal comune di Furci Siculo, riguardante la modifica ed integrazione dell'art. 4 delle norme di attuazione, di cui alla delibera consiliare n. 49 del 21 settembre 1999, così come integralmente riportato nel presente parere, sia meritevole di approvazione»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXX della Direzione regionale dell'urbanistica ed atteso che la procedura seguita dal comune appare conforme alla legge;
Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità a quanto esposto dal gruppo XXX/D.R.U. con parere n. 33 del 16 dicembre 1999 in premessa riportato, la variante riguardante la modifica ed integrazione dell'art. 4 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Furci Siculo, di cui alla delibera consiliare n. 49 del 21 settembre 1999.

Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto la delibera consiliare n. 49 del 21 settembre 1999 che viene timbrata e vistata da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Furci Siculo resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione degli elaborati allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 marzo 2000.
  MARTINO 

(2000.13.769)
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DECRETO 24 marzo 2000.
Approvazione di variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di San Michele di Ganzaria.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 696 del 21 luglio 1990, con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, il P.R.G. con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di S. Michele di Ganzaria con le modifiche, gli stralci e le prescrizioni di cui ai voti del C.R.U. n. 1240 del 9 marzo 1988 e n. 69 dell'8 novembre 1989;
Visto il successivo decreto n. 137/D.R.U. del 14 aprile 1999, con il quale con le prescrizioni dettate dal C.R.U. con il voto n. 82 dell'11 marzo 1999, è stata approvata la rielaborazione delle zone stralciate del P.R.G., ivi comprese le norme di attuazione, in adeguamento delle prescrizioni derivanti dal decreto n. 696/90;
Vista la nota prot. n. 8535 del 16 dicembre 1998, con la quale il sindaco del comune di San Michele di Ganzaria ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti relativi alla variante alle norme di attuazione n. 2 del piano regolatore generale;
Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 15 luglio 1998, divenuta esecutiva il 7 settembre 1998 nei termini di legge, con la quale è stata adottata la variante alle norme di attuazione n. 2 annesse al P.R.G. vigente nel comune di San Michele di Ganzaria;
Visti gli atti di pubblicazione della variante in argomento, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78, conseguenti alla delibera consiliare n. 24 del 15 luglio 1998, dai quali si evince che gli stessi sono stati depositati nella segreteria comunale del comune diSan Michele di Ganzaria a libera visione del pubblico dal 17 ottobre 1998 al 5 novembre 1998;
Vista la certificazione del segretario comunale attestante che durante il periodo di pubblicazione della variante di che trattasi non sono state presentate osservazioni e/o ricorsi;
Visto il parere n. 19 del 20 dicembre 1999, reso sulla scorta degli atti trasmessi al comune dal gruppo XXVIII della D.R.U. di questo Assessorato ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Premesso:
- che il comune di San Michele di Ganzaria è disciplinato da un P.R.G. approvato con decreto n. 696 del 21 luglio 1990;
- che con decreto n. 137/D.R.U. del 14 aprile 1999 è stata approvata, in conformità al voto C.R.U. n. 82 dell'11 marzo 1999, la rielaborazione delle zone stralciate dal P.R.G., adottata con deliberazione commissariale n. 30 del 30 aprile 1996, vi comprese le norme di attuazione in adeguamento alle prescrizioni di cui al decreto n. 696/90;
-  che con delibera consiliare n. 24/98 sono state introdotte nelle norme di attuazione annesse al P.R.G. le seguenti modifiche, riguardanti nel particolare gli artt. 5, 9, 10 e 12:
"Zona C - all'art. 10 le quantità 5 mq./ab. e 10 mq./ab. sono state sostituite dalle quantità 1,7 mq./ab. e 3 mq./ab., in applicazione delle disposizioni contenute nella circolare dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 2/79.
Zona omogenea E - è stato modificato l'art. 12 come segue:
-  è stata differenziata la densità edilizia per le destinazioni ad uso residenziale e quelle ad uso non residenziale, introducendo per quest'ultima la densità edilizia di 0,06 mc./mq.;
-  è stata adeguata la distanza dal confine alle norme di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968 da ml. 10 a ml. 5 e con essa la distanza tra fabbricati da ml. 20 a ml. 10;
-  è stata aggiornata da descrizione dell'applicazione dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78 alle modifiche apportate dalle leggi regionali nn. 17/94 e 34/96;
-  è stata introdotta la possibilità nelle zone agricole, di fare concorrere nel volume in progetto le particelle non limitrofe, condizionando l'approvazione della pratica edilizia all'appartenenza delle particelle interessate al territorio comunale, che il richiedente sia proprietario, che l'edificio in progetto ricada nella particella di maggiore estensione e subordinando il rilascio della concessione alla presentazione dell'atto di asservimento redatto nella forma prevista per legge, che rendono inedificabili le particelle interessate al volume in questione.
Zona omogenea A - A-1 4° comma dell'art. 5 delle norme di attuazione approvate dal commissario, è stato eliminato l'intervento di manutenzione ordinaria con la soppressione della parola ordinaria";
Considerato:
-  che sulla proposta di variante delle norme di attuazione la C.E.C. ha espresso parere favorevole nella seduta del 13 maggio 1998;
- che avverso la variante non risultano pervenute opposizioni od osservazioni come da certificazione del segretario comunale;
-  che la variante di che trattasi, per come si evince dalla relazione tecnica, scaturisce dalla necessità di rendere meno restrittive le norme di attuazione annesse al P.R.G., che di fatto impediscono agli operatori del settore, in specie quello agricolo, di svolgere a pieno profitto l'attività a scapito dell'incremento occupazionale della comunità;
- che non si condivide:
-  l'eliminazione all'art. 5 delle N. di A. dell'obbligo del parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nelle zone A per gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 20 lett. a) legge regionale n. 71/78;
-  la previsione per le zone E del concorso di particelle non limitrofe alla formazione del volume di progetto, in quanto verrebbe ad essere alterata la densità fondiaria massima in verde agricolo prescritta per legge;
-  per le stesse zone E inoltre, la distanza tra fabbricati prevista in ml. 10 è da intendersi riferita agli edifici ad uso residenziale;
Ritenuto che in definitiva le altre modifiche alle norme di attuazione annesse al P.R.G. appaiono condivisibili, è del parere che sia meritevole di approvazione la variante n. 2 alle norme di attuazione del P.R.G., adottata con delibera consiliare n. 24 del 15 luglio 1998, ad eccezione delle modifiche non condivise e riportate nei superiori considerata»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVIII della D.R.U. n. 19 del 20 dicembre 1999;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale n. 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità a quanto esposto dal gruppo XXVIII con parere n. 19 del 20 dicembre 1999 in premessa riportato, la variante n. 2 alle norme di attuazione del P.R.G. del comune diSan Michele di Ganzaria, adottata con delibera consiliare n. 24 del 15 luglio 1998.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) delibera di C.C. n. 24 del 15 luglio 1998;
2)  relazione tecnica;
3)  norme di attuazione variante n. 2.

Art. 3

Il comune diSan Michele di Ganzaria resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 marzo 2000.
  MARTINO 

(2000.13.768)
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DECRETO 24 marzo 2000.
Rinnovo dell'autorizzazione alla ditta Exakta siciliana s.r.l., con sede in Carini, per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Vista la legge regionale n. 39 del 13 giugno 1977, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 78 del 4 agosto 1980, n. 181 del 29 dicembre 1981, n. 57 del 19 giugno 1982, n. 48 del 30 maggio 1983, n. 67 del 21 agosto 1984, n. 40 del 21 aprile 1995 e n. 71 del 3 ottobre 1995, recante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 181/81 ed i successivi propri decreti di attuazione n. 201 del 2 giugno 1982 e n. 827/9 del 5 agosto 1994, relativi alle attività che non possono essere intraprese senza il preventivo nulla osta all'impianto da parte di questo Assessorato;
Vista la delibera del C.I. del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il proprio decreto n. 188 del 19 aprile 1986, relativo alle garanzie finanziarie da produrre per le autorizzazioni allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989, così come modificato dai decreti del 29 giugno 1993, 8 marzo 1994, 22 settembre 1995, 6 agosto 1996, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto interministeriale del 21 giugno 1991, n. 324 così come modificato ed integrato dai decreti ministeriali del 26 luglio 1993 e del 30 marzo 1994 e dai decreti legislativi n. 22 del 5 febbraio 1997 e n. 389 dell'8 novembre 1997 ed in ultimo, il decreto ministeriale n. 406 del 28 aprile 1998, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 di definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti;
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148, di approvazione del modello di registro di carico e scarico;
Vista la circolare interministeriale del 4 agosto 1998, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti;
Visto il D.P.C.M. del 31 marzo 1999, di sostituzione del modello unico di dichiarazioni in materia ambientale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento di rifiuti compete a questo Assessorato;
Considerato che l'art. 56 del predetto decreto legislativo ha abrogato, tra l'altro, il D.P.R. n. 915/82 e che il successivo art. 57, comma 1, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo, e che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi;
Vista la propria autorizzazione provvisoria n. 13256 del 27 settembre 1984, con la quale si è autorizzata l'Exakta Siciliana s.r.l. ad effettuare lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento per distillazione di solventi esausti (acetati-alcoli) ricavando solventi rigenerati (alcol/acetati isobutilici), frazioni altobollenti costituite da pigmenti minerali (ossidi di metalli) e resine alchiliche siccative, nella misura massima di 1.000 tonn./anno, nello stabilimento sito nella zona industriale diCarini (PA);
Visto il progetto allegato al programma di adeguamento presentato in data 13 ottobre 1986 e successive integrazioni, dal quale si rileva anche la presenza di un distillatore e serbatoi di stoccaggio per dicloropropano e dicloroisopropiletere;
Visti i pareri del C.R.T.A. del 9 giugno 1988 e del 14 ottobre 1988, con i quali si è espresso favorevolmente al progetto di adeguamento dell'impianto;
Viste le schede allegate alla nota della ditta del 28 aprile 1989, dalle quali si rileva che la stessa effettuava da diversi anni il trattamento di dicloropropano;
Vista l'istanza della ditta del 10 maggio 1989, reiterata in data 6 giugno 1990, con le quali, a seguito dell'emanazione del proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989, la stessa ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi (solventi organici, solventi clorurati, voci n.13 e 14 dell'allegato A al D.P.R. n. 915/82);
Vista la propria nota prot. n. 50864 dell'11 agosto 1989, con la quale questo Assessorato ha rettificato l'elenco degli smaltitori di rifiuti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 14 luglio 1989, inserendo la ditta in oggetto nella tipologia "tossici e nocivi, punti 13 e 14" con autorizzazione n. 13256 del 27 settembre 1984;
Visto il proprio decreto assessoriale n. 1492/91 del 19 ottobre 1991, con il quale questo Assessorato ha approvato il programma di adeguamento degli impianti per lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento dei rifiuti tossici e nocivi della ditta in questione ed ha autorizzato il prosieguo dell'attività;
Considerato che nelle premesse del suddetto decreto, con riferimento alla precedente autorizzazione n. 13256 del 27 settembre 1984, i rifiuti in questione vengono identificati come "rifiuti tossici e nocivi costituiti da solventi organici e solventi clorurati, voci n. 13 e 14 della delibera interministeriale", mentre all'art. 4 del dispositivo i rifiuti vengono identificati come "solventi esausti di provenienza diversa di tipo acetati/alcoli";
Vista la nota del 16 marzo 1994 con la quale la ditta ha chiesto che il decreto n. 1492/91 "venga modificato nella forma delle categorie di prodotti da trattare";
Considerato, altresì, che il decreto disponeva:
-  lo stoccaggio ed il trattamento di un quantitativo massimo di 1.000 tonn./anno;
-  lo stoccaggio prima del trattamento per un periodo non superiore a mesi sei;
-  lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalla distillazione per un periodo massimo di mesi sei;
-  l'allontanamento dei rifiuti già stoccati entro sei mesi dalla data del suddetto decreto;
Viste le istanze del 12 marzo 1992 e del 22 maggio 1992, con le quali la ditta ha chiesto una proroga del periodo di stoccaggio dei rifiuti da essa prodotti;
Vista la nota dell'1 febbraio 1993, con la quale la ditta ha richiesto l'autorizzazione a modificare il ciclo produttivo di cui al decreto n. 1492/91, inserendo un essiccatore per le code di distillazione e fanghi di verniciatura;
Viste la relazione istruttoria del gruppo XVIII prot. n. 257 del 27 maggio 1993 e le successive note prot. n. 382 del 7 luglio 1993, n. 636 del 24 novembre 1993, n. 39 del 26 gennaio 1994, n. 219 del 24 aprile 1994;
Vista la relazione della Provincia regionale di Palermo, trasmessa con nota n. 23681 del 20 luglio 1994, dalla quale, tra l'altro, risulta che:
- dal 1988 al 1993 ha trattato come rifiuti sia solventi organici che solventi organici clorurati;
-  ha inoltre effettuato trattamento di rifiuti speciali, costituiti da acido solforico, senza la dovuta autorizzazione;
-  ha anche effettuato rettifiche di solventi per conto terzi, non configurabile come smaltimento di rifiuti:
- a norma di vari decreti legislativi in materia di utilizzo di rifiuti, ha effettuato distillazione di solventi per ottenere materie prime seconde;
-  ha effettuato, a partire dal 1986, lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dal trattamento, violando le prescrizioni dell'autorizzazione.
-  sarebbe opportuno che, oltre i registri di carico e scarico dei rifiuti, la ditta tenesse un registro di lavorazione dove annotare la data di arrivo di tutte le sostanze in ingresso nell'impianto (rifiuti e non), loro composizione, la data di ridistillazione delle code, i quantitativi di prodotti ottenuti, la data di concentrazione, i prodotti ottenuti ed il loro smaltimento;
Visto il parere negativo espresso dal C.R.T.A. in data 17 giugno 1994, relativamente alla richiesta di trattamento di rifiuti tossici e nocivi altobollenti di cui all'istanza dell'1 febbraio 1993;
Considerato che detto parere negativo non è stato espresso sulla base della metodologia di trattamento, ma soltanto perché "di tipologia diversa da quella acetati/alcoli già autorizzata" e che è stato espresso avviso che dovesse essere rettificato il decreto autorizzativo n. 1492/91, cassando la voce "solventi clorurati", di cui al punto 14 dell'allegato A del D.P.R. n. 915/82, in quanto non precedentemente autorizzato;
Ritenuto di non dover condividere detto parere, alla luce delle considerazioni contenute nel rapporto istruttorio prot. n. 185/XVI del 19 settembre 1995;
Viste le note con le quali, nel corso degli anni 1993-1994-1995, la ditta ha comunicato di svolgere l'attività di recupero di rifiuti tossici/nocivi di cui ai suddetti punti 13 e 14, con ulteriore recupero delle code di distillazione, allegando relazioni tecniche descrittive delle modalità di trattamento, riducendone quindi il quantitativo da anni in giacenza presso l'impianto e, conseguentemente, di non aver più necessità dell'autorizzazione a stoccare per periodi superiori a sei mesi;
Vista la nota di questo Assessorato, prot. n. 4462 del 24 febbraio 1995, con la quale, in riferimento alle procedure semplificative sul riutilizzo ed, in particolare, al decreto ministeriale del 5 settembre 1994, si è precisato che per lo stoccaggio ed il trattamento dei residui contemplati nell'allegato 3 del predetto decreto ministeriale, ed in particolare per i solventi industriali ed il dicloropropano, doveva farsi riferimento a detta norma;
Considerato che la ditta ha quindi operato il riutilizzo delle code di distillazione con il procedimento di essiccazione, sulla base delle procedure semplificate di riutilizzo dei rifiuti, e quindi non necessita di autorizzazione ex artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97;
Vista la nota del 17 ottobre 1995, con la quale la ditta ha chiesto se l'autorizzazione al trattamento dei rifiuti tossici e nocivi di cui al punto 13 e 14 dell'allegato al D.P.R. n. 915/82 fosse valida anche per i rifiuti speciali costituiti dalle stesse sostanze ed, in caso contrario, di essere autorizzata;
Visti i verbali dei sopralluoghi, trasmessi dalla Provincia di Palermo con nota n. 5784 del 15 febbraio 1996 e n. 24546 del 13 giugno 1996, dai quali si evince che "la ditta opera nel rispetto della normativa vigente in merito allo smaltimento dei rifiuti tossici-nocivi, punto 13 e 14.Qualora queste venissero considerate materie prime seconde, la ditta opera nel rispetto dei decreti legislativi che regolamentano il trattamento dei residui ovvero il riutilizzo";
Vista l'istanza presentata dalla ditta in data 26 luglio 1996 per il rinnovo dell'autorizzazione al trattamento per le classi 13 e 14;
Viste le note del 14 e 20 maggio 1997, con le quali la ditta, ai fini del rinnovo e dell'aggiornamento ai sensi del decreto legislativo n.22/97, ha trasmesso l'elenco dei rifiuti da trattare, così come indicati all'allegato A a detto decreto legislativo;
Considerato che devono ancora essere emanate nuove norme tecniche per la gestione dei rifiuti, in attuazione del decreto legislativo n. 22/97;
Considerato che devono essere ancora emanate norme integrative relative alle garanzie finanziarie da prestare per le tipologie di rifiuti speciali e speciali pericolosi, non precedentemente classificati come tossico-nocivi;
Vista la nota del 20 novembre 1998, con la quale la ditta ha comunicato che il nuovo amministratore unico della stessa è la sig.ra Gentile Alice;
Vista la dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia del 14 luglio 1999, resa a norma del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998 di non sussistenza, nei confronti dell'amministratore unico della ditta, sig.na Gentile Alice, di cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 31 maggio 1965;
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 19 luglio 1999, con la quale il sig. Gentile Mario accetta la carica di direttore tecnico responsabile della ditta Exakta Siciliana s.r.l.;
Vista la polizza fidejussoria del Banco di Sicilia n.15664, rilasciata il 20 giugno 1990 e prorogata fino al 21 giugno 2000;
Ritenuto di poter rinnovare alla Exakta Siciliana s.r.l. le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti in parola;
Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97, anche se più restrittive;
Per quanto sopra espresso;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, si rinnova, per il periodo di 5 anni dalla data del presente decreto, l'autorizzazione già rilasciata alla Exakta siciliana s.r.l., sita in Carini (PA) zona industriale, via Don Milani n. 58, all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi di cui al proprio decreto n. 1492/91 del 19 ottobre 1991.

Art. 2

Le modalità di stoccaggio e trattamento autorizzate sono quelle descritte nel precedente decreto n. 1492/91.

Art. 3

La tipologia dei rifiuti stoccabili e trattabili è così definita (designazione - cod. CER), a condizione che gli stessi possano essere effettivamente ed utilmente sottoposti alle modalità di trattamento autorizzate:
04.01.03  bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida;
07.01.03  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri;
07.01.04  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio di acque madri;
07.02.03  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri;
07.02.04  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri;
07.03.03  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri;
07.03.04  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri;
07.04.03  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri;
07.04.04  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri;
07.05.03  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri;
07.05.04  altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri;
07.06.03  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri;
07.06.04  altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri;
07.07.03  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri;
07.07.04  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri;
08.01.01  pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati;
08.01.02  pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati;
08.01.03  pitture e vernici di scarto a base acquosa;
08.01.04  pitture in polvere;
08.01.05  pitture e vernici indurite;
08.01.06  funghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati;
08.01.07  fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati;
08.01.08  fanghi di pittura o vernici a base acquosa;
08.01.09  rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08.01.05 e 08.01.06);
08.01.10  sospensioni acquose contenenti pitture e vernici;
08.01.99  rifiuti non specificati altrimenti;
08.03.01  inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati;
08.03.02  inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati;
08.03.03  inchiostri di scarto a base acquosa;
08.03.04  inchiostro essiccato;
08.03.05  fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati;
08.03.06  fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati;
08.03.07  fanghi acquosi contenenti inchiostri;
08.03.08  soluzioni acquose contenenti inchiostri;
08.03.09  toner per stampa esaurito;
08.03.99  rifiuti non specificati altrimenti;
08.04.01  adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati;
08.04.02  adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati;
08.04.03  adesivi e sigillanti a base acquosa;
08.04.04  adesivi e sigillanti induriti;
08.04.05  fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati;
08.04.06  fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati;
08.04.07  fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa;
08.04.08  soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti;
08.04.99  rifiuti non specificati altrimenti;
14.01.02  altri solventi alogenati e miscele solventi;
14.01.03  altri solventi e miscele solventi;
14.01.04  miscele acquose contenenti solventi alogenati;
14.01.05  miscele acquose non contenenti solventi alogenati;
14.01.06  fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati;
14.01.07  fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati;
14.02.01  solventi alogenati e miscele solventi;
14.02.02  miscele di solventi non contenenti solventi alogenati;
14.02.03  fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati;
14.02.04  fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi;
14.03.02 altri solventi alogenati;
14.03.03  solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati;
14.03.04  fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati;
14.03.05  fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi;
14.04.02  altri solventi alogenati e miscele di solventi;
14.04.03  altri solventi o miscele di solventi;
14.04.04  fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati;
14.04.05  fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi;
14.05.02  altri solventi alogenati e miscele di solventi;
14.05.03  altri solventi e miscele di solventi;
14.05.04  fanghi contenenti solventi alogenati;
14.05.05  fanghi contenenti altri solventi;
20.01.12  vernici, inchiostri, adesivi;
20.01.13  solventi.

Art. 4

Il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili è pari a 1.000 m3/anno.
Il quantitativo massimo di rifiuti trattabili è pari a 1.000 m3/anno.

Art. 5

La società dovrà tenere apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 22/97.
La società è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 22/97.

Art. 6

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n.22/97 e nella delibera C.I. del 27 luglio 1984; in particolare la società dovrà effettuare lo stoccaggio ed il trattamento con modalità tali da evitare rischi e pericoli per l'ambiente e la salute pubblica.

Art. 7

La società in parola è tenuta anche al rispetto di quanto previsto dal proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Il direttore tecnico responsabile è il P.I. Mario Gentile, nato a Belluno il 19 maggio 1954 e residente a Palermo, in via E. Crisafulli n.16.

Art. 9

Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.
La presente autorizzazione è in ogni caso subordinata alle altre norme, anche regionali o più restrittive, che dovessero intervenire in materia.

Art. 10

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organi.

Art. 11

La presente autorizzazione provvisoria potrà essere rinnovata a richiesta della società interessata e la relativa istanza dovrà pervenire all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e per conoscenza alla provincia ed al comune competenti per territorio, almeno 180 giorni prima della scadenza stessa.

Art. 12

La Provincia regionale di Palermo ed il comune di Carini eserciteranno con periodicità almeno semestrale l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza.

Art. 13

La validità del presente decreto è subordinata alla presentazione delle idonee polizze fidejussorie. La società dovrà provvedere a rivalutare annualmente il valore delle stesse secondo quanto previsto dal proprio decreto n. 188 del 19 aprile 1986. La società dovrà inoltre adeguare le predette polizze alle future norme integrative, relative alle garanzie finanziarie da prestare per i rifiuti speciali, anche non pericolosi.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 marzo 2000.
  MARTINO 

(2000.13.773)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 29 novembre 1999.
Approvazione del programma per la realizzazione di piste ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 208/91, concernente interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane;
Visto l'art. 12 della legge n. 537/93 che a decorrere dall'1 gennaio 1994, ha trasferito alle Regioni, tra l'altro, le competenze relative agli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), con la quale è stata rifinanziata la legge n. 208/91 di cui sopra;
Vista la delibera della Conferenza stato-Regioni n. 337 del 9 ottobre 1997, con la quale è stata ripartita la somma complessiva di L. 10.000 milioni stanziata con la legge 28 dicembre 1995, n. 550, secondo i parametri percentuali fissati con la delibera di cui sopra che prevedono per la Regione siciliana l'assegnazione della somma di L. 924.000.000;
Vista la delibera della Conferenza Stato-regioni n. 704 del 18 giugno 1999 ed, in particolare, il punto in cui viene fissato il termine del "30 giugno 1999, prorogato al 30 novembre 1999" entro il quale le regioni e le province autonome devono trasmettere al Ministero del tesoro, per l'erogazione delle somme assegnate, l'atto deliberativo di approvazione dei programmi ciclabili e pedonali nelle aree urbane;
Visto il proprio decreto n. 461/6Tr del 29 novembre 1999, relativo all'approvazione del piano di riparto per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di piste ciclabili integrate ex lege n. 366/98;
Vista la nota prot. n. 4024 del 24 novembre 1999 della Presidenza della Regione siciliana - Segreteria generale - con la quale viene trasmessa la nota prot. n. 5698 del 23 novembre 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa alla legge 28 giugno 1991, n. 208 con la quale viene trasmessa la nota inviata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dipartimento del tesoro, che comunica che l'assegnazione prevista per la Regione siciliana della somma di L. 924.000.000, ove non programmata, entro il 30 novembre 1999, dovrà essere inviata in economia;
Considerato che i tempi previsti per procedere all'approvazione del programma per l'accreditamento delle somme già assegnate con legge n. 208/91, non consentono di emanare apposita circolare al fine di acquisire ulteriori progetti;
Considerato che i progetti presentati nell'ambito della legge n. 366/98, riguardano anch'essi interventi di piste ciclabili urbane ed extraurbane;
Considerato, pertanto, di poter procedere all'approvazione del programma di piste ciclabili ex lege n. 208/91, attingendo dal parco progetti acquisiti nell'ambito della legge n. 366/98;
Considerato che la legge n. 208/91, regolamentata con D.M. AA.UU. n. 467 del 6 luglio 1992, prevede la realizzazione di itinerari ciclabili in ambito urbano;
Considerato, altresì, che l'art. 2 della legge n. 208/91, prevede che possono avvalersi dei benefici previsti i comuni capoluoghi di provincia;
Ritenuto opportuno riconfermare, come già previsto con la circolare n. 412 del 4 novembre 1999, la priorità per le città metropolitane di Catania, Messina e Palermo considerate a più alta densità di traffico urbano;
Considerato che il comune di Palermo non ha presentato alcun progetto;
Viste le relazioni tecniche descrittive del comune di Catania trasmesse con nota n. 4700 del 18 novembre 1999 della Provincia regionale di Messina trasmessa con nota n. 42343 del 19 novembre 1999;
Considerato che gli itinerari previsti dalla Provincia regionale di Messina non risulterebbero pienamente coerenti con le finalità della legge n. 208/91 volta fondamentalmente al decongestionamento del traffico veicolare del centro urbano;
Ritenuto che l'itinerario del comune di Catania risponda più coerentemente alle previsioni della legge n. 208/91 in quanto l'itinerario che andrebbe a realizzarsi si inserisce nel centro urbano fino al raggiungimento del viale Ruggero Lauria, finalizzato al decongestionamento del traffico veicolare e nella previsione di un ricongiungimento con un'area pedonale in prossimità della stazione Ognina;
Ritenuto che la tipologia del suddetto progetto possa rientrare tra le priorità di cui all'art. 2 del D.M. AA.UU. n. 467 del 6 luglio 1992;
Considerato che il suddetto comune si è impegnato a stanziare la quota parte non coperta dal finanziamento statale;
Considerato che la somma assegnata di L.924.000.000 sarà erogata da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a seguito del programma approvato da parte delle Regioni;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di poter procedere all'approvazione del programma di che trattasi;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi della legge n. 208/91, è approvato il seguente programma per la realizzazione di piste ciclabili e pedonali nelle aree urbane:
-  comune di Catania: pista ciclabile nella sede dismessa della Ferrovia nel tratto via Messina al confine con il comune di Aci Castello e viale Ruggero di Lauria. Costo preventivo L. 3.312.600.000.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria centrale per il turismo e successivamente per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'accreditamento delle risorse finanziarie ex lege n. 208/91 e n. 550/95, corrispondenti a L. 924.000.000.
Palermo, 29 novembre 1999.
  ROTELLA 


Annotato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il 14 dicembre 1999, al n. 437.
(2000.13.749)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo.

Con D.P.Reg. n. 84/Gr. VII/SG del 28 marzo 2000, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, il geom. Luigi Di Franco è stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo quale rappresentante della Confederazione cooperative italiane, in sostituzione del rag. Salvatore Failla, dimissionario.
Lo stesso cesserà dalla carica unitamente ai componenti nominati in sede di costituzione dell'organo collegiale.
(2000.13.760)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elenco di tecnici ed esperti degli olii di oliva vergini ed extravergini aggiornato al 31 dicembre 1999.

Provincia di Agrigento
-  Bacchi Giuseppe, nato a Sciacca il 18 settembre 1959, decreto n. 2551 del 16 luglio 1998;
-  Bono Agostino, nato a Sciacca il 18 novembre 1963, decreto n. 2551 del 16 luglio 1998;
-  Pasciuta Giuseppe, nato a Ribera il 29 aprile 1959, decreto n. 2551 del 16 luglio 1998;
-  Tulone Onofrio, nato a Sciacca il 7 ottobre 1962, decreto n. 4288 del 15 novembre 1999;
-  Catagnano Leonardo, nato a Sciacca il 10 settembre 1962, decreto n. 4288 del 15 novembre 1999;
-  Giarraputo Baldassare, nato a S. Margherita Belice, nato il 2 luglio 1967, decreto n. 4288 del 15 novembre 1999;
-  Russo Antonino, nato a Sciacca il 15 ottobre 1964, decreto n. 4288 del 15 novembre 1999;
-  Alesi Baldassare, nato a Menfi il 7 settembre 1956, decreto n. 4288 del 15 novembre 1999;
-  Patti Michele, nato a Sciacca il 3 febbraio 1957, decreto n. 4288 del 15 novembre 1999;
-  Bivona Giuseppe, nato a Menfi il 18 novembre 1948, decreto n.4288 del 15 novembre 1999;
-  Di Salvo Salvatore, nato a Ribera il 27 ottobre 1964, decreto n. 4528 del 2 dicembre 1999.
Provincia di Messina
-  Calderone Francesco, nato a Padova il 16 ottobre 1963, decreto n. 4286 del 15 novembre 1999;
-  Ricciardo Pippo Maria Rosario, nato ad Altavilla Milicia il 7 ottobre 1962, decreto n. 4286 del 15 novembre 1999;
-  Giordano Giuseppe, nato a Palermo il 3 aprile 1960, decreto n. 4286 del 15 novembre 1999.
Provincia di Palermo
-  Gendusa Antonino, nato a Chiusa Sclafani il 22 settembre 1951, decreto n. 1991 del 28 maggio 1998;
-  Pistone Calogero, nato a Catania il 13 ottobre 1951, decreto n. 1991 del 28 maggio 1998;
-  Lo Grasso Francesco, nato a Partinico il 13 aprile 1963, decreto n. 1991 del 28 maggio 1998;
-  Pizzurro Andrea Antonio, nato a Palermo il 2 agosto 1962, decreto n. 1991 del 28 maggio 1998;
-  Villanova Giuseppe, nato a Palermo il 6 giugno 1957, decreto n. 4287 del 15 novembre 1999.
Provincia di Ragusa
-  Cicero Giuseppe, nato a Noto il 28 aprile 1957, decreto n. 2363 del 2 agosto 1999;
-  Floridia Raimondo, nato a Modica il 13 maggio 1959, decreto n. 2363 del 2 agosto 1999;
-  Ficili Bartolomeo, nato a Scicli il 23 settembre 1963, decreto n. 2363 del 2 agosto 1999;
-  Denaro Giorgio, nato a Modica il 9 aprile 1951, decreto n. 2363 del 2 agosto 1999;
-  Buscema Antonino, nato a Modica il 7 novembre 1961, decreto n. 2363 del 2 agosto 1999;
-  Lombardo Giuseppe, nato a Modica il 4 maggio 1951, decreto n. 2363 del 2 agosto 1999;
-  Caccamo Giuseppe, nato a Modica il 24 gennaio 1957, decreto n. 4284 del 15 novembre 1999.
Provincia di Siracusa
-  Di Marco Antonino, nato a Marsala il 22 gennaio 1960, decreto n. 2365 del 2 agosto 1999;
-  Spatola Vincenzo, nato a Modica il 16 ottobre 1970, decreto n. 2365 del 2 agosto 1999;
-  Moscuzza Vincenzo, nato a Noto il 30 giugno 1961, decreto n. 4285 del 15 novembre 1999.
Provincia di Trapani
-  Gentile Tommaso, nato a Marsala il 21 aprile 1959, decreto n. 2069 del 9 giugno 1998;
-  Crescimanno Pirluigi Stefano, nato a Palermo il 31 ottobre 1963, decreto n. 2364 del 2 agosto 1999;
-  Giarrizzo Giuseppe, nato a Trapani il 21 ottobre 1958, decreto n. 2364 del 2 agosto 1999;
-  Navetta Giuseppe, nato a Valderice il 23 luglio 1955, decreto n. 2364 del 2 agosto 1999;
-  Rizzo Giovanni, nato a Custonaci l'1 settembre 1945, decreto n. 2364 del 2 agosto 1999;
-  Licari Giuseppe, nato a Campobello di Mazara il 12 ottobre 1958, decreto n. 4282 del 15 novembre 1999;
-  Lombardo Francesco, nato a Trapani il 15 marzo 1965, decreto n. 4282 del 15 novembre 1999;
-  La Croce Francesco, nato a Castelvetrano il 25 settembre 1963, decreto n. 4282 del 15 novembre 1999;
-  Maggio Antonino, nato aMarsala il 2 novembre 1958, decreto n. 4282 del 15 novembre 1999;
-  Sorrentino Matteo, nato a Marsala il 13 settembre 1950, decreto n. 4282 del 15 novembre 1999;
-  Casano Giovanni, nato a Pantelleria il 5 febbraio 1936, decreto n. 4282 del 15 novembre 1999;
-  La Vela Salvatore, nato a Marsala il 2 settembre 1952, decreto n. 4282 del 15 novembre 1999;
-  Passante Giuseppe, nato a Campobello di Mazara il 15 aprile 1967, decreto n. 4282 del 15 novembre 1999;
-  Luppino Giuseppe, nato a Campobello di Mazara il 23 giugno 1960, decreto n. 4282 del 15 novembre 1999;
-  Salvo Giuseppa, nata a Castelvetrano il 26 gennaio 1970, decreto n. 1282 del 15 novembre 1999;
-  Bivona Giuseppe, nato a Santa Ninfa il 14 maggio 1961, decreto n. 4282 del 15 novembre 1999;
-  Cipri Giuseppe, nato a Salemi il 5 marzo 1963, decreto n. 4282 del 15 novembre 1999;
-  Cappello Angela, nata a Salemi l'8 novembre 1965, decreto n. 4282 del 15 novembre 1999;
-  Tramonta Gaetano, nato a Salemi il 2 gennaio 1963, decreto n. 4282 del 15 novembre 1999;
-  Clemenza Leo, nato a Carini il 21 dicembre 1971, decreto n. 4282 del 15 novembre 1999;
-  Cappello Antonino, nato a Salemi il 28 febbraio 1954, decreto n. 4282 del 15 novembre 1999;
-  Sciacca Salvatore, nato a Marsala il 21 maggio 1958, decreto n. 4283 del 15 novembre 1999;
-  Gufo Filippo, nato a Marsala il 18 febbraio 1964, decreto n. 4283 del 15 novembre 1999;
-  Farina Giuseppe, nato a Milano il 27 aprile 1969, decreto n. 4283 del 15 novembre 1999;
-  Paladino Paolo, nato a Marsala il 16 giugno 1960, decreto n. 4283 del 15 novembre 1999;
-  La Rosa Giovanni, nato a Marsala il 7 marzo 1956, decreto n. 4283 del 15 novembre 1999;
-  Parrinello Luciano, nato a Marsala l'8 dicembre 1951, decreto n. 4283 del 15 novembre 1999;
-  Campagna Gaspare, nato a Castelvetrano il 5 gennaio 1958, decreto n. 4283 del 15 novembre 1999;
-  Barbera Antonino, nato a Castelvetrano il 9 gennaio 1966, decreto n. 4283 del 15 novembre 1999;
-  Anelli Francesco, nato a Paceco il 14 febbraio 1961, decreto n. 4527 del 2 dicembre 1999;
-  Zerilli Vincenzo, nato a Marsala il 16 marzo 1974, decreto n. 4527 del 2 dicembre 1999.
(2000.13.758)
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Sostituzione dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 5 - Gela.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 87/Dr. 2°-gr. 1° del 21 marzo 2000, è stato nominato amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 5 - Gela il dr. Francesco Castiglione, in sostituzione del dr. Giuseppe Venezia.
(2000.13.746)
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Sostituzione dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 9 -Catania.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 92/Dr. 2°-gr. 1° del 24 marzo 2000, è stato nominato amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 9 - Catania l'arch. Pietro Tolomeo, in sostituzione del dr. Giuseppe Arezzo.
(2000.13.752)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione ispettore prof. Francesco Cosentino di Marsala.

Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 9 marzo 2000, n. 5253, è stato revocato per difetto originario dei presupposti il decreto 11 novembre 1987 con cui la Fondazione ispettore prof. Francesco Cosentino, con sede a Marsala presso il liceo classico Giovanni XXIII, aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.
(2000.13.741)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca popolare di Belpasso S.p.A., con sede in Belpasso.

Con decreto n. 013/2000-9/F dell'8 marzo 2000 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata disposta la cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, numero d'ordine 12, della Banca popolare di Belpasso S.p.A., con sede in Belpasso (CT), a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione della stessa nella Banca mercantile italiana S.p.A., con sede in Firenze.
(2000.12.720)
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Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca popolare di Carini S.p.A., con sede in Carini.

Con decreto n. 014/2000-9/F dell'8 marzo 2000 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata disposta la cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, numero d'ordine 75, della Banca popolare di Carini S.p.A., con sede in Carini (PA), a seguito della avvenuta fusione per incorporazione della stessa nella Banca mercantile italiana S.p.A., con sede in Firenze.
(2000.12.721)
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Proroga dell'amministrazione straordianria della Banca di credito cooperativo di Pachino, con sede in Pachino.
Con decreto n. 021/2000-9/F dell'8 marzo 2000 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata disposta la proroga dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooprativo di Pachino, con sede in Pachino (SR), ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 70 del decreto legislativo n. 385/93 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
La Banca d'Italia - Vigilanza creditizia e finanziaria - provvederà agli adempimenti di propria competenza, ai sensi dell'art. 71 del menzionato decreto legislativo n. 385/93.
(2000.12.717)
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Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito cooperativo di Marianopoli, società cooperativa a r.l., con sede in Marianopoli.

Con decreto n. 022/2000-9/F dell'8 marzo 2000 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata disposta la cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, numero d'ordine 028, della Banca di credito cooperativo di Marianopoli, società cooperativa a r.l., con sede in Marianopoli (CL), a seguito della fusione per incorporazione della stessa nella Banca di credito cooperativo del Nisseno, società cooperativa a r.l., con sede in Sommatino (CL).
(2000.12.718)
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Nulla osta alla modifica dello statuto della Banca di credito cooperativo di S. Caterina e Vallelunga, società cooperativa a r.l., con sede in S. Caterina Villarmosa.

Con decreto n. 023/2000-9/F dell'8 marzo 2000 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi del disposto dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ed in base alla attribuzioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, nulla osta alla modifica statutaria della Banca di credito cooperativo di S. Caterina e Vallelunga, società cooperativa a r.l., con sede in S. Caterina Villarmosa (CL), concernente lo scioglimento anticipato mediante liquidazione volontaria.
(2000.12.719)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Nomina di un rappresentante dell'INPS in seno alla Commissione provinciale per l'artigianato presso la Camera di commercio di Trapani.

Con decreto n. 260/I/XIII dell'8 marzo 2000 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott. Mirteo Bernocchi, nato a Palermo il 10 febbraio 1935, è nominato rappresentante dell'INPS in seno alla Commissione provinciale per l'artigianato presso la Camera di commercio di Trapani.
(2000.13.757)
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Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto n. 271/I/VII del 9 marzo 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sono stati revocati gli organi sociali della cooperativa Silvestre, con sede in Catania ed è stato nominato quale commissario straordinario fino 30 giugno 2000, il rag. Salvatore Spartà, nato il 6 agosto 1964 a Randazzo ed ivi residente in via S. Ten. Fisauli n. 47.
(2000.13.736)


Con decreto n. 275 del 15 marzo 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, si è prorogata fino al 31 marzo 2000 la gestione commissariale della cooperativa Arcobaleno, con sede in Palermo. La dott.ssa Vinciguerra Sabrina è confermata nell'incarico di commissario della stessa.
(2000.13.737)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Ammissione a finanziamento dell'impresa Miano Fortunato per la costruzione di n. 40 alloggi in Barcellona Pozzo di Gotto.

L'impresa Miano Fortunato, inserita al 2° posto della graduatoria dei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti (fascia B) della provincia di Messina e approvata con decreto n. 1104 del 17 giugno 1997, è stata ammessa, con decreto n. 96 del 15 febbraio 2000 dell'Assessore per i lavori pubblici, ai benefici di cui all'art. 132 della legge regionale n. 25/93 per la costruzione di n. 40 alloggi in Barcellona Pozzo di Gotto.
(2000.13.767)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la manodopera agricola di Siracusa.

Con decreto n. 59/2000/VIII/L del 28 febbraio 2000 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto alla sostituzione, in seno alla commissione provinciale per la manodopera agricola di Siracusa, del sig. Mario Leone con il sig. Francesco Aliffi, nato a Siracusa il 21 dicembre 1951, quale componente effettivo, in rappresentanza dell'Unione provinciale degli agricoltori diSiracusa.
(2000.12.710)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Iscrizione della società Life s.r.l., con sede legale in Castellammare del Golfo, all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale.

Con decreto dell'Assessore per la sanità del 27 marzo 2000, n. 31409, la Life s.r.l., con sede legale a Castellammare del Golfo, via Francesco Crispi n. 89, nella persona del sig. Francesco Cacciatore, nato a Castellammare l'1 gennaio 1950, in qualità di legale rappresentante, è stata iscritta all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n. 23119, per la comunità terapeutica assistita sita in Alcamo, via N. Machiavelli n. 12, per numero quindici posti.
(2000.13.748)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta alla ditta S.E.L.P.A. s.r.l., con sede in Trapani, per l'ampliamento di una cava nel comune di Trapani.

Con decreto n. 678/41 del 23 dicembre 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta S.E.L.P.A. s.r.l., con sede legale in Trapani, per l'ampliamento di una cava di calcare in contrada Casal Monaco nel territorio del comune di Trapani (TP).
(2000.13.742)
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Autorizzazione alla ditta S.E.A.P., con sede legale in Augusta, al deposito preliminare di rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi.

Con decreto n. 700/18 del 29 dicembre 1999, l'Assessore regionale per territorio e l'ambiente ha concesso, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, alla ditta S.E.A.P. dei f.lli Dario e Sergio Vella s.n.c., con sede legale ed impianto in zona industriale di Aragona (AG), per il periodo di cinque anni dalla data del suddetto decreto, l'autorizzazione al deposito preliminare di rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi.
(2000.13.739)
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Nulla osta alla società Condea Augusta S.p.A., con sede in Palermo, per la realizzazione del progetto di modifica dello stabilimento sito in Augusta.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 19/9 del 16 marzo 2000, ha concesso il nulla osta alla Condea Augusta S.p.A., con sede in Palermo, via Imperatore Federico n. 60, per la realizzazione del progetto di modifica dello stabilimento della Condea Augusta S.p.A. sito in località c.da Marcellino nel comune di Augusta (SR), con prescrizioni.
(2000.13.738)
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Decadenza di decreti rilasciati alla società Agricoltura S.p.A. in liquidazione, con sede in Gela, relativi allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi.

Con decreto n. 23/18 del 23 marzo 2000, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha dichiarato la decadenza dei decreti n. 166/90 del 28 febbraio 1990, n. 1030/18 del 16 dicembre 1993 e n. 280/18 del 16 marzo 1994, rilasciati alla società Agricoltura S.p.A. in liquidazione (già EniChem Agricoltura S.p.A.), con sede legale in Gela (CL), Piana del Signore, relativi all'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi, ubicato all'interno dello stabilimento di Priolo Gargallo (SR).
(2000.13.770)
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Autorizzazione all'Azienda ospedaliera Villa Sofia - C.T.O. di Palermo per l'impianto di termodistruzione di rifiuti speciali non pericolosi e sanitari.

Con decreto n. 21/18 del 24 marzo 2000 l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, l'Azienda ospedaliera Villa Sofia - C.T.O. di Palermo all'esercizio dell'impianto di termodistruzione di rifiuti speciali non pericolosi e sanitari a rischio infettivo, ubicato all'interno del presidio ospedaliero Villa Sofia di Palermo.
(2000.13.771)
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Approvazione del programma costruttivo per la realizzazione di n. 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Melilli.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con decreto n. 34/DRU del 24 marzo 2000 ha approvato, con prescrizione, ai sensi dell'art. 25, commi 1° e 2°, della legge regionale n. 22/96, il programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dell'Istituto autonomo delle case popolari in zona C3 del vigente programma di fabbricazione, adottato con delibera consiliare n. 53 del 27 settembre 1999.
(2000.13.774)
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Autorizzazione alla società San Genesio per l'ambiente, con sede in Arona, per la realizzazione e gestione di un impianto di termodistruzione di rifiuti speciali e sanitari pericolosi.

Con decreto n. 24/18 del 27 marzo 2000 l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha concesso alla società San Genesio per l'ambiente, con sede legale in Arona (NO), via Monte Bianco n. 5, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, per un periodo di cinque anni dalla data del suddetto decreto, l'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto di termodistruzione di rifiuti speciali e sanitari pericolosi di cui al decreto n. 519/18 del 12 ottobre 1998.
Col medesimo decreto n. 24/18 del 27 marzo 2000 l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha revocato l'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto di termodistruzione di rifiuti speciali e sanitari pericolosi di cui al decreto n. 519/18 del 12 ottobre 1998, rilasciata alla società Ecofin s.r.l., con sede legale in zona industriale IX st.2/A Catania.
(2000.13.772)
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Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per il progetto di ammodernamento della S.P. Comiso-Chiaramonte Gulfi.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente della Regione siciliana, con decreto n. 26/9 del 27 marzo 2000, ha concesso alla Provincia regionale di Ragusa, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, il nulla osta, con prescrizioni, per il progetto esecutivo di ammodernamento della S.P. Comiso-Chiaramonte Gulfi, dal km. 7+800 al km. 8+300, ricadente nel territorio del comune di Chiaramonte Gulfi.
(2000.13.775)
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Nulla osta alla ditta Belvedere Benedetto, con sede in Capo d'Orlando, per attività relative alla rottamazione di veicoli a motore.


Con decreto n. 33/18 del 28 marzo 2000 l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 e dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ha approvato il progetto ed autorizzato la realizzazione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti proposto della ditta Belvedere Benedetto, sito nel territorio del comune di Capo d'Orlando (ME) in contrada Malvicino, individuato in catasto alle particelle 1271, già 338 sub. a, 339 sub. b, 549 sub. a, del foglio 16 del comune di Capo d'Orlando, per una superficie complessiva di circa mq. 2.000; inoltre, ha autorizzato la ditta Belvedere Benedetto con sede in Caprileone (ME), via Europa n. 16, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, alla gestione dell'attività di stoccaggio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi derivanti dalla messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, da macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete, nonché da rifiuti metallici provenienti da attività di demolizione e costruzione, individuati rispettivamente alle lettere b), i) ed l) del 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
(2000.13.776)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.


Con decreto n. 467/2° Tr. del 30 novembre 1999, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato, in via precaria e nelle more della regolare istruttoria, la società Azienda siciliana trasporti, con sede a Palermo ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Zappa - Raccuja - Ucria -Castell'Umberto - Naso -Capo d'Orlando - S. Agata di Militello mediante l'aggiunta di 1 c.c. scolastica sul percorso Zappa - Raccuja - scorrimento veloce - Sinagra - Ponte - Naso - Capo d'Orlando - S. Agata di Militello con divieto di traffico locale sulla tratta Sinagra - Capo d'Orlando.
(2000.12.726)


Con decreto n. 14/2° Tr. del 10 marzo 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato in via provvisoria la società Zappalà & Torrisi s.r.l., con sede in Acireale, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea S. Venerina - Linera - Acireale con prolungamento a Catania mediante la trasformazione in scolastica di 1 delle 6 C.C. feriali sul tratto S. Venerina - Linera - Acireale.
(2000.12.727)


Con decreto n. 016/2° Tr. del 10 marzo 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato, in via provvisoria, la società SARP Trasporti s.r.l., con sede in Palermo, nell'esercizio della A.E. Riesi - Caltanissetta, via scorrimento veloce a transitare sul raccordo scorrimento veloce 626 (Caltanissetta - Gela) e scorrimento veloce 64 (Caltanissetta - Agrigento) in conformità a quanto indicato nel parere tecnico dell'ufficio V della M.C.T.C. di Palermo.
(2000.12.725)
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Iscrizione dell'associazione Diemme Italia, con sede in Palermo, nell'albo regionale di turismo sociale ed autorizzazione per l'attività relativa ai propri compiti istituzionali.


Con decreto n. 155/VII Tur del 24 febbraio 2000 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, l'Associazione Diemme Italia, con sede in Palermo, viale Regione Siciliana n. 2464, è stata iscritta all'albo regionale di turismo sociale ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività relativa ai propri compiti istituzionali.
(2000.12.709)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE

PRESIDENZA

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).

Nel comunicato cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 5 maggio 2000, a pag. 44, relativamente all'Assessorato alla Presidenza - Direzione del personale e dei servizi generali, il secondo nominativo deve leggersi: «Andò Antonio».
(2000.10.633)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 22 marzo 2000.
Valori agricoli medi, per regione agraria e tipo di coltura, relativi alle province siciliane, validi per l'anno 2000.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 21 aprile 2000, vanno apportate le seguenti correzioni:
-  a pag. 13, sub "Provincia di Catania", leggasi correttamente:
-  Regione agraria n. 1 denominata "Versante occidentale dell'Etna", comprendente i comuni di Adrano, Biancavilla, Bronte, Maletto, Randazzo, Maniace.
-  Regione agraria n. 2 denominata "Versante litoraneo dell'Etna", comprendente i comuni di Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Milo, Nicolosi, Piedimonte Etneo, S. Alfio, Zafferana Etnea.
-  Regione agraria n. 3 denominata "Colline del Gornalunga", comprendente i comuni di Castel di Judica, Palagonia, Raddusa, Ramacca.
-  Regione agraria n. 4 denominata "Colline di Caltagirone", comprendente i comuni di Caltagirone, Grammichele, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria, Mazzarrone.
-  Regione agraria n. 5 denominata "Colline nord occidentali degli Iblei", comprendente i comuni di Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Mineo, Scordia, Vizzini.
-  Regione agraria n. 6 denominata "Colline litoranee di Paternò", comprendente i comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Mascalucia, Paternò, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Ragalna.
-  Regione agraria n. 7 denominata "Colline litoranee di Acireale", comprendente i comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Mascali, Pedara, Riposto, San Giovanni La Punta, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande,
-  Regione agraria n. 8 denominata "Piana di Catania", comprendente i comuni di Aci Castello, Catania, Gravina di Catania, Misterbianco, Motta S. Anastasia, San Gregorio, Sant'Agata Li Battiati.
-  a pag. 15, sub "Provincia di Enna", leggasi correttamente:
-  Regione agraria n. 1 denominata "Nebrodi meridionali", comprendente i comuni di Cerami, Nicosia, Sperlinga, Troina.
-  Regione agraria n. 2 denominata "Colline di Enna", comprendente i comuni d'i Calascibetta, Enna, Leonforte, Valguarnera, Villarosa.
-  Regione agraria n. 3 denominata "Colline del Salso", comprendente i comuni di Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Regalbuto.
-  Regione agraria n. 4 denominata "Colline di Piazza Armerina", comprendente i comuni di Aidone, Barrafranca, Piazza Armerina, Pietraperzia.
-  a pag. 25, sub "Provincia di Siracusa", leggasi correttamente:
-  Regione agraria n. 1 denominata "Colline orientali degli Iblei", comprendente i comuni di Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Palazzolo A., Sortino.
-  Regione agraria n. 2 denominata "Colline litoranee di Carlentini", comprendente i comuni di Carlentini, Francofonte.
-  Regione agraria n. 3 denominata "Colline orientali di Noto", comprendente i comuni di Avola, Noto, Pachino, Rosolini, Portopalo C.P..
-  Regione agraria n. 4 denominata "Piana di Lentini", comprendente il comune di Lentini.
-  Regione agraria n. 5 denominata "Piana di Siracusa", comprendente i comuni di Augusta, Canicattini B., Floridia, Melilli, Siracusa, Solarino, Priolo G..
(2000.13.754)


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