REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 MAGGIO 2000 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato della sanità

DECRETO 5 maggio 2000.
Presidi di guardia medica turistica per l'anno 2000.
  pag.


DECRETO 5 maggio 2000.
Incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia, relativamente al 2° semestre 1998 ed al 1° semestre 1999  pag.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 9 marzo 2000.
Proroga delle misure di salvaguardia del piano regolatore generale del comune di Palermo  pag.

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 17 aprile 2000.
Sospensione dell'efficacia del decreto 1 giugno 1999, concernente tariffe delle autolinee extraurbane e suburbane e costo minimo del biglietto di corsa semplice delle autolinee urbane nel territorio della Regione  pag.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Elevazione del numero di sedute, per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2000, per la commissione permanente di collaudo per le forniture oggetto d'acquisto da parte dell'Amministrazione regionale  pag.
Ricostituzione del consiglio di amministrazione della Camera di commercio di Enna  pag.

Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Casa dei fanciulli Baronessa Trigona di Geraci di Piazza Armerina.
  pag.
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Orfanatrofio femminile Regina Elena di Cefalù  pag.
Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera U.S.L. n. 5 di Messina  pag.
Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani  pag.
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag.

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei comuni di Modica e Ragusa, per lavori di utilizzazione delle acque del serbatoio S. Rosalia sul fiume Irminio 4° lotto - I stralcio  pag. 37 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche  pag. 66 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Provvedimenti concernenti nulla osta per ampliamento e rinnovo di cave  pag. 66 
Nulla osta alla ditta Liofil s.r.l., con sede in Ribera, per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli  pag. 66 
Nulla osta alla ditta Tirrito Salvatore, con sede in Castronovo diSicilia, per la realizzazione di un impianto per la trasformazione di latte ovino, bovino e caprino  pag. 66 

CIRCOLARI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 13 aprile 2000, n. 11
Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999. Fondo nazionale politiche migratorie 1999  pag. 67 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 17 aprile 2000, prot. n. 2818.
Linee guida applicative del "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" di cui al decreto del Ministero dell'ambiente n. 381 del 10 settembre 1998.   pag. 67 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 13 marzo 2000, prot. n. 518.
Direttive per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo  pag. 73 


CIRCOLARE 13 marzo 2000, prot. n. 521.
Direttive in tema di formulazione di programmi di viaggio  pag. 74 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA CORRIGE E RETTIFICA
Assessorato della sanità

DECRETO 29 marzo 2000.
Elenco degli aspiranti alla nomina di revisori contabili presso le aziende ed enti ausiliari  pag. 75 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 5 maggio 2000.
Presidi di guardia medica turistica per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 22 e 23 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87;
Visto l'art. 57 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484 del 22 luglio 1996, secondo il quale in ogni regione è istituito un servizio stagionale di assistenza sanitaria nelle località turistiche;
Visto il proprio decreto n. 31549 del 7 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 14 aprile 2000, con il quale è stato emana- to il bando per la formazione della graduatoria dei medici aspiranti ad incarichi temporanei di guardia medica turistica per l'anno 2000, con espressa riser- va di pubblicare con successivo decreto l'elenco dei re-lativi presidi da attivare per il corrente anno, non appena gli stessi fossero stati individuati dai competen-ti uffici;
Vista la nota prot. n. 4N39/0428 del 18 aprile 2000 del gruppo 39° I.R.S., relativamente alla comunicazione dei presidi di guardia medica turistica da attivare per il 2000, sulla base delle indicazioni fornite dalle Aziende unità sanitarie locali interessate;
Decreta:


Art. 1

Con allegato A al presente decreto è reso noto l'elenco dei presidi di guardia medica turistica che saranno attivati per il 2000, nonché l'orario di attività degli stessi.

Art. 2

Al fine di evitare disarmonie organizzative in sede di conferimento degli incarichi, le Aziende unità sanitarie locali interessate sono tenute a segnalare formalmente all'Azienda unità sanitaria locale capofila di Ragusa, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i presidi di guardia medica turistica che eventualmente non potessero essere attivati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 maggio 2000.
  LO MONTE 


Allegato A
ELENCO DELLE LOCALITA' TURISTICHE ESTIVE SEDI DI PRESIDI DI GUARDIA MEDICA NELLA REGIONE SICILIANA


Azienda U.S.L.  Comune Località turistica Orario di attività N. medici da incaricare 
N.1 AGRIGENTO  Sciacca Sciacca 8 - 20
  Menfi Portopalo 24 su 24
  Sambuca di Sicilia Adragna 8 - 20
  Sciacca S. Giorgio 8 - 20
  Ribera Secca Grande 24 su 24
  Cattolica Eraclea Eraclea Minoa 24 su 24
  Agrigento S. Leone 24 su 24
  Agrigento Cannatello 8 - 20
  Porto Empedocle Porto Empedocle 8 - 20
  Siculiana Siculiana 8 - 20
  Realmonte Realmonte 8 - 20
  Palma di Montechiaro Marina di Palma 24 su 24
  Licata Plaja 8 - 20
  Licata Mollarella 8 - 20
N. 2 CALTANISSETTA  Gela Macchitella 8 - 20
  Niscemi Vituso 8 - 20
  Butera De Susino - Falconara 8 - 20
N. 3 CATANIA  Nicolosi Nicolosi Nord 8 - 20
  Nicolosi Nicolosi Sud 8 - 20
  Trecastagni Trecastagni 8 - 20
  Linguaglossa Piano Provenzana 8 - 20
  Pedara Pedara 8 - 20
  Viagrande Viagrande 8 - 20
  Catania Playa 8 - 20
  Acicastello Acitrezza 8 - 20
  Zafferana Etnea Zafferana Etnea 8 - 20
  Riposto Torre Archirafi 24 su 24
  Mascali Fondachello 24 su 24
  Calatabiano S. Marco 8 - 20
N. 4 ENNA  Enna Pergusa 8 - 20
  Piazza Armerina Piazza Armerina 8 - 20
N. 5 MESSINA  Motta Camastra Gole dell'Alcantara 8 - 20
  Taormina Taormina 8 - 20
  Giardini Naxos Giardini Naxos 24 su 24
  S.Alessio Siculo S. Alessio Siculo 8 - 20
  Letojanni Letojanni 8 - 20
  Rometta Rometta Marea 24 su 24
  Messina Rometta (Acqua Ladroni) 8 - 20
  Lipari Vulcano 8 - 20
  Milazzo Milazzo 8 - 20
  Furnari Tonnarella 24 su 24
  Gioiosa Marea Gioiosa Marea 8 - 20
  Oliveri Oliveri 8 - 20
  Capo d'Orlando Capo d'Orlando 8 - 20
  Tusa Castel di Tusa 8 - 20
N. 6 PALERMO  Cefalù Cefalù 8 - 20
  Castelbuono Castelbuono 8 - 20
  Pollina Finale di Pollina 8 - 20
  Petralia Sottana Piano Battaglia 8 - 20
  Campofelice diRoccella Campofelice di Roccella 8 - 20
  Trabia Trabia 24 su 24
  Bagheria Aspra - Ficarazzi 8 - 20
  S. Flavia S. Flavia - Porticello 8 - 20
  Casteldaccia Casteldaccia 8 - 20
  Altavilla Milicia Altavilla Milicia 8 - 20
  Balestrate Balestrate 8 - 20
  Trappeto Trappeto 8 - 20
  Montelepre Sagana 8 - 20
  Carini Villagrazia - Punta Raisi 8 - 20
  Capaci Capaci 8 - 20
  Terrasini Terrasini 8 - 20
  Isola delle Femmine Isola delle Femmine 8 - 20
  Cinisi Cinisi 8 - 20
  Lampedusa Lampedusa 24 su 24
  Lampedusa Linosa 24 su 24
  Ustica Ustica 24 su 24
  Monreale S. Martino delle Scale 8 - 20
  Monreale Giacalone 8 - 20
  Palermo Sferracavallo - Tommaso Natale 8 - 20
  Palermo Mondello - Valdesi 24 su 24
N. 7 RAGUSA  Vittoria Scoglitti 24 su 24
  Acate Marina di Acate 24 su 24
  Ragusa Marina di Ragusa 24 su 24
  S. Croce Camerina Kamarina 24 su 24
  Ragusa Punta Braccetto 24 su 24
  Modica Marina di Modica 24 su 24
  Pozzallo Marina di Pozzallo 24 su 24
  Scicli Donnalucata - Plaja Grande 8 - 20
  Scicli Cava D'Aliga 8 - 20
  Scicli Sampieri 8 - 20
  Ispica S. Maria del Focallo 24 su 24
N. 8 SIRACUSA  Pachino Marzamemi 24 su 24
  Portopalo di Capo Passero Portopalo di Capo Passero 24 su 24
  Siracusa Fontane Bianche 24 su 24
  Siracusa Arenella 24 su 24
N. 8 SIRACUSA  Augusta Brucoli 24 su 24
  Augusta Agnone Bagni 8 - 20
N. 9 TRAPANI  S. Vito Lo Capo S. Vito Lo Capo 8 - 20
  S. Vito LoCapo S. Vito Lo Capo 24 su 24
  Trapani Marausa 24 su 24
  Favignana Favignana 24 su 24
  Marsala Marsala lit. nord 8 - 20
  Marsala Marsala lit. sud 8 - 20
  Pantelleria Pantelleria 8 - 20
  Mazara delVallo Tonnarelle 24 su 24
  Castelvetrano Triscina Manicalunga 24 su 24
  Campobello di Mazara Tre Fontane 24 su 24
  Castelvetrano Selinunte 8 - 20
  Alcamo Marina di Alcamo 24 su 24
  Castellammare del Golfo Scopello 24 su 24
  Castellammare del Golfo Castellammare del Golfo 8 - 20


ELENCO DELLE LOCALITA' TURISTICHE INVERNALI SEDI DI PRESIDI DI GUARDIA MEDICA NELLA REGIONE SICILIANA


Azienda U.S.L.  Comune Località turistica Orario di attività N. medici da incaricare  
N. 3 CATANIA  Nicolosi Nicolosi Nord (16/9-15/12) 8 - 20
  Nicolosi Nicolosi Nord (16/12-15/3) 8 - 20
  Nicolosi Nicolosi Nord (16/3-15/6) 8 - 20
  Linguaglossa Piano Provenzana 8 - 20
N.  6 PALERMO  Petralia Sottana Piano Battaglia 8 - 20

(2000.19.1004)
Torna al Sommariohome






DECRETO 5 maggio 2000.
Incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia, relativamente al 2° semestre 1998 ed al 1° semestre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 49 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali con i medici di medicina generale reso esecutivo con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484;
Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Preso atto delle comunicazioni inviate dalle competenti Aziende unità sanitarie locali in ordine ai posti di continuità assistenziale resisi liberi nel 2° semestre 1998 e nel 1° semestre 1999 nell'ambito della Regione Sicilia;
Considerato che i posti di continuità assistenziale di cui trattasi vanno conferiti ai medici in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 49, commi 2a) e 2b), del D.P.R. n. 484/96 secondo le procedure ivi contenute e con l'applicazione dell'art. 3, comma 6, che prevede percentuali di riserva in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2, e dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e dei medici in possesso di titolo equipollente;
Considerato che in relazione al disposto della norma finale n.5, inserita nel vigente A.C.N. di medicina generale, gli incarichi di cui trattasi, salvo il disposto di cui all'art. 49, comma 2a, del D.P.R.n. 484/96, vanno conferiti nella misura del 50% a favore, rispettivamente, dei medici in possesso dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91, e del 50% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
Considerato che il titolo di cui sopra, da far valere ai fini della riserva, deve essere posseduto dai medici interessati alla data del 31 gennaio 1998, quale termine utile per la presentazione delle istanze di inclusione nella graduatoria di medicina generale valida per il 1999;
Vista la nota prot. n. 1200/SRC/MG/956 del 22 aprile 1997, con la quale il Ministero della sanità ha fornito delle indicazioni al fine di consentire comportamenti uniformi da parte di tutte le Regioni per l'assegnazione delle zone carenti in questione ed, in particolare, sull'opportunità che venga individuato un unico ufficio che disbrighi le operazioni di assegnazione;
Ritenuto di dovere individuare nell'Azienda U.S.L. n. 5 di Messina l'ufficio preposto agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 484/96 e dalla nota ministeriale n. 122/SRC/MG/956 del 22 aprile 1997;
Decreta:


Art. 1

Sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 49 del D.P.R. n. 484/96, gli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente decreto, degli incarichi attribuibili, nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia, relativamente al 2° semestre 1998 ed al 1° semestre 1999.

Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopraelencati:
a)  i medici che siano già titolari di incarico a tempo indeterminato in Aziende della Regione Sicilia, a condizione che al momento della presentazione della domanda, di cui al successivo comma, abbiano svolto in tale posizione almeno un anno di servizio effettivo, nonché i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato in altra regione, a condizione che al momento della presentazione della domanda, di cui al successivo comma, abbiano svolto in ambito extraregionale almeno tre anni di servizio effettivo ed abbiano mantenuto per tale periodo nella Regione siciliana la residenza e l'iscrizione all'albo professionale;
b)  i medici inclusi nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1999, approvata in via definitiva, ai quali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 6°, e nell'art. 20, comma 6°, del D.P.R. n. 484/96.
I medici interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere, a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, via La Farina n. 243 (ME).

Art. 3

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 sono tenuti ad allegare alla domanda, a pena di esclusione, la documentazione atta a provare l'anzianità di incarico di titolarità, nonché per quelli provenienti da altre regioni, il mantenimento della residenza e l'iscrizione all'albo professionale della Regione siciliana negli ultimi tre anni.

Art. 4

I medici di cui all'art. 2, punto b), dovranno dichiarare nella domanda, a pena di esclusione, di essere inclusi nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1999, specificando il punteggio conseguito.

Art. 5

Al fine del conferimento degli incarichi di cui trattasi i medici di cui all'art. 4 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a)  attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di medicina generale valida per il 1999;
b)  attribuzione di 5 punti ai medici che nella località carente per la quale concorrono risultino residenti almeno dal 31 gennaio 1996;
c)  attribuzione di 20 punti ai medici che risultino residenti nell'ambito della Regione siciliana almeno dal 31 gennaio 1996.

Art.  6

I medici in possesso, alla data del 31 gennaio 1998, dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91, per poter partecipare alla riserva di posti secondo le percentuali di cui alle premesse del presente decreto devono allegare alla domanda l'originale o la copia autentica del suddetto attestato, ovvero apposita dichiarazione.

Art. 7

L'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, fatto salvo il disposto di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 484/96, riserva una percentuale del 50% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso alla data del 31 gennaio 1998 dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e una percentuale del 50% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande di incarico, posti spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, gli stessi verranno assegnati all'altra percentuale di concorrenti.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 maggio 2000.
  LO MONTE 


Allegati
ELENCO POSTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE RESISI LIBERI NEL PERIODO 1° LUGLIO 1998 - 31 DICEMBRE 1998 PRESSO LE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLA SICILIA

Azienda U.S.L.  N. posti| Presidi 

N. 1 - Agrigento
  1 Ribera 
  1 Villafranca Sicula 
  2 Lucca Sicula 
  1 Cattolica Eraclea 
  1 Cianciana 
  1 Bivona 
  1 (12 ore) Agrigento 3° posto 
  1 (12 ore) Comitini 
  1 Palma 1° posto 

N. 2 - Caltanissetta
  1 Mazzarino 
  1 Serradifalco 
  1 Vallelunga 
  1 Butera 

N. 3 - Catania
  1 (12 ore) Licodia Eubea 
  1 Mineo 
  1 Palagonia 
  1 Scordia 
  1 Nicolosi 
  1 S. Agata Li Battiati 
  1 (12 ore) S. Giovanni La Punta 
  1 Tremestieri Etneo 
  1 Catania 
  1 Motta S. Anastasia 
  1 Acireale 
  1 (12 ore) Calatabiano 
  1 (12 ore) Giarre 
  1 Linguaglossa 
  1 Mascali 
  1 (12 ore) Piedimonte Etneo 
  1 Piedimonte Etneo 
  1 Maniace 

N. 4 - Enna
  1 Capizzi 
  1 Cerami 

N. 5 - Messina
  1 Filicudi 
  1 (12 ore) Rometta 
  1 Raccuja 
  2 (12 ore) Librizzi 
  1 Gualtieri Sicaminò 
  1 Mazzarrà S. Andrea 
  1 Fantina 
  1 Tripi 
  1 Piraino 
  1 (12 ore) Milazzo 
  1 (12 ore) Novara diSicilia 
  2 (12 ore) S. Agata di Militello 
  1 (12 ore) S. Salvatore diFitalia 
  1 Gioiosa Marea 
  1 (12 ore) S. Teodoro 
  2 S. Stefano di Camastra 
  1 Castel di Lucio 

N. 6 - Palermo
  1 Castelbuono 
  1 Lascari 
  3 Blufi 
  1 Bompietro 
  1 Castellana Sicula 
  3 Polizzi Generosa 
  1 Ganci 
  1 GeraciSiculo 
  2 Caltavuturo 
  1 Termini Imerese 
  1 Sciara 
  1 (12 ore) Porticello 
  1 (12 ore) Bagheria 
  1 Roccamena 
  1 Bisacquino 
  1 Contessa Entellina 
  1 (12 ore) Chiusa Sclafani 
  2 Alia 
  2 Lercara Friddi 
  1 Prizzi 
  1 Valledolmo 
  1 Vicari 
  1 (12 ore) Camporeale 
  2 Camporeale 
  1 (12 ore) Torretta 
  1 (12 ore) Isola delle Femmine 
  1 (12 ore) Bolognetta 
  1 Marineo 
  1 (12 ore) Misilmeri 
  2 Misilmeri 
  1 (12 ore) Mezzojuso 
  2 Linosa 
  1 (12 ore) Piana degli Albanesi 
  1 (12 ore) Palermo "Libertà 1" 

N. 7 - Ragusa
  1 (12 ore) Ragusa Centro 
  1 Scoglitti 
  1 Pozzallo 
  1 Vittoria 2° posto 
  1 Chiaramonte 

N. 8 - Siracusa
  1 Sortino 
  1 Rosolini 
  1 Siracusa 2° 
  1 (12 ore) Palazzolo 

N. 9 - Trapani
  1 Marettimo 
  1 (12 ore) Mazara 2° posto 
  1 Salaparuta 
  1 (12 ore) Partanna perm. 



ELENCO POSTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE RESISI LIBERI NEL PERIODO 1° GENNAIO 1999 - 30 GIUGNO 1999 PRESSO LE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLA SICILIA

Azienda U.S.L.  N. posti| Presidi 

N. 1 - Agrigento
  Nessuna carenza 

N. 2 - Caltanissetta
  1 Milena 
  1 Vallelunga Pratameno 
  1 Villalba 
  1 Campofranco 
  2 Butera 

N. 3 - Catania
  3 Mirabella Imbaccari 
  1 Mazzarrone 
  1 S. Michele di Ganzaria 
  1 (12 ore) S. Cono 
  1 Ramacca 
  1 Scordia 
  1 (12 ore) Militello Val di Catania 
  1 Pedara 
  1 Mascalucia 
  1 (12 ore) S. Gregorio 
  1 (12 ore) Catania 
  1 (12 ore) S. Venerina 
  1 Mascali 
  1 Calatabiano 
  1 Castiglione di Sicilia 
  1 Giarre 
  1 (12 ore) Giarre 
  1 (12 ore) Fiumefreddo 
  1 Bronte 
  1 Randazzo 

N. 4 - Enna
  1 Cerami 
  1 Catenanuova 
  1 (12 ore) Centuripe 
  2 Valguarnera 
  3 Villarosa 
  3 Sperlinga 
  3 Villadoro 
  1 Assoro 
  3 Leonforte 
  3 Regalbuto 

N. 5 - Messina
  1 (12 ore) Condrò 
  1 Castel di Lucio 
  1 Tusa 
  1 Tortorici 

N. 6 - Palermo
  2 S. Mauro Castelverde 
  1 Isnello 
  2 Campofelice diRoccella 
  1 Finale di Pollina 
  1 Alimena 
  1 Bompietro 
  1 Castellana Sicula 
  1 GeraciSiculo 
  1 Petralia Soprana 
  1 Caccamo 
  1 (12 ore) Termini Imerese 
  1 (12 ore) Sclafani Bagni 
  1 (12 ore) Altavilla Milicia 
  1 Prizzi 
  1 Roccapalumba 
  2 Valledolmo 
  1 (12 ore) Valledolmo 
  1 (12 ore) Balestrate 
  1 Camporeale 
  1 (12 ore) Trappeto 
N. 6 - Palermo  2 Cinisi 
  1 (12 ore) Mezzojuso 
  1 Misilmeri 
  1 (12 ore) Palermo Libertà 1 
  2 Palermo Oreto-Stazione 

N. 7 - Ragusa
  1 Acate 
  1 Monterosso Almo 
  1 S. Croce Camerina 
  1 Scicli 

N. 8 - Siracusa
  1 Solarino 
  1 Villasmundo 
  1 (12 ore) Villasmundo 
  2 Lentini 1° 
  3 Pachino 
  1 Portopalo 
  1 Palazzolo 
  1 Sortino 
  1 Siracusa 1° 
  2 Ferla 

N. 9 - Trapani
  1 Marettimo 
  1 Favignana 
  2 Trapani 2° posto 
  2 Casa Santa 
  1 Erice Vetta 
  1 (12 ore) Buseto Palizzolo 
  1 Contrada Bosco 
  1 (12 ore) Vita 
  1 Salaparuta 
  1 Poggioreale 
  2 Alcamo 
  1 Castellammare 

(2000.19.1003)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 9 marzo 2000.
Proroga delle misure di salvaguardia del piano regolatore generale del comune di Palermo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;
Vista la legge 3 novembre 1952, n. 1902;
Vista la legge 5 agosto 1958, n. 22;
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 615;
Vista la legge 5 luglio 1966, n. 517;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, in particolare gli artt. n. 6 e n. 8;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in particolare l'art. 19;
Vista la nota del comune di Palermo prot. n. 332 del 31 gennaio 2000, con la quale è stato chiesto ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 22/58 la proroga delle misure di salvaguardia ex lege n. 1902/52 e successive modifiche relative al piano regolatore generale adottato con la deliberazione consiliare n. 45 del 13 marzo 1997, riscontrata dalla sezione centrale del CO.RE.CO. con decisione n. 6037/5540 del 15 maggio 1997;
Visto il rapporto prot. n. 32/gr.XXVI/D.R.U. dell'8 marzo 2000 dei gruppi di lavoro 22 e 26 della Direzione regionale dell'urbanistica relativo all'esame della richiesta di proroga succitata;
Ritenuto di poter condividere le motivazioni contenute nel citato rapporto n. 32/gr.XXVI/D.R.U. dell'8 marzo 2000 relative all'accoglimento della proroga richiesta;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1958, n. 22, le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche, del piano regolatore generale, adottato dal consiglio comunale di Palermo con la deliberazione n. 45 del 13 marzo 1997, riscontrata dalla sezione centrale del CO.RE.CO. con decisione n. 6037/25540 del 15 maggio 1997, sono prorogate di due anni, per le motivazioni contenute nel rapporto prot. n. 32/2000 citato in premessa, che costituisce parte integrante del presente anno.

Art. 2

Il presente decreto, unitamente al rapporto prot. n. 32 dell'8 marzo 2000, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 marzo 2000.
  MARTINO 


Allegato
Rapporto - Comune di Palermo
RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA EX LEGGE N. 1902/52 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 22/58

All'on.le Assessore - Sede
Con nota di prot. n. 332 del 31 gennaio 2000 (che si allega in copia), il comune di Palermo ha chiesto a questo Assessorato la proroga di due anni del termine assegnato ai sensi dell'articolo unico della legge n. 1902/52, successive modifiche per la salvaguardia delle previsioni del piano regolatore generale adottato con delibera consiliare n. 45 del 13 marzo 1997, riscontrata dalla sezione centrale del CO.RE.CO. con decisione n. 6037/5540 del 15 maggio 1997; ciò in applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1958, n. 22.
I motivi addotti dal comune di Palermo, con la citata nota n. 332/2000 a sostegno della proroga, attengono al notevole impegno richiesto agli uffici comunali per l'esame istruttorio ed al consiglio comunale per le conseguenti valutazioni in ordine alle 2.700 osservazioni presentate al piano regolatore generale adottato, oltre all'ovvia necessità di salvaguardare le nuove previsioni di piano rispetto a quelle del vigente piano regolatore generale approvato nel 1962 (e quindi non adeguato alle previsioni di cui al D.I. n. 1444/68) ed in assenza della cosiddetta "variante di adeguamento" approvata con D.A. n. 598 del 5 luglio 1996, stante l'annullamento della relativa delibera di adozione, effettuato con sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa n. 655/99.
Quel che rileva ai fini del rilascio della richiesta proroga ex lege n. 22/58, si ritiene debba riguardare sostanzialmente la obiettiva difficoltà per detta amministrazione di esaminare un numero di osservazioni inusuale rispetto a quelle degli altri comuni della Regione, ciò comportando un'ovvia situazione di svantaggio rispetto alla situazione che ordinariamente si presenta nelle altre amministrazioni (che di norma, si trovano a dedurre in ordine a poche decine di osservazioni nei comuni di modeste dimensioni) a seguito della pubblicazione degli atti di pianificazione adottati, che più facilmente possono godere dei cinque anni di vigenza delle misure di salvaguardia qualora riescano a trasmettere il piano regolatore generale a questo Assessorato entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano stesso.
Com'è noto alla on.le S.V. la sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa, con il parere n. 145 del 16 aprile 1996 (che si allega in copia), ebbe tra l'altro a ritenere che la successione della normativa riguardante l'applicazione delle misure di salvaguardia (cioè, il terzo comma della legge n. 1902/52 nel testo originario, la legge regionale n. 22/58 e le leggi n. 615/59 e n. 517/66, sostitutivi dell'originario comma terzo della citata legge n. 1902/52), avesse comportato la non operatività della proroga di due anni prevista dalla menzionata legge regionale n. 22/58, con la conseguente impossibilità di superare il termine massimo di cinque anni.
Seppur coerente, tale orientamento si e però formato senza la lettura del contenuto dell'art. 19, comma terzo, della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 78, che nel prescrivere l'obbligatorietà dell'applicazione delle misure di salvaguardia in argomento, richiama espressamente non soltanto la più volte citata legge n. 1902/52, ma anche la legge regionale n. 22/58, confermandone quindi la piena vigenza.
D'altronde, la norma regionale non confligge con la disciplina statale delle misure di salvaguardia in esame, in quanto non ne altera il periodo massimo (5 anni) di applicazione, né l'automaticità della durata delle stesse misure (3 o 5 anni) in ragione del rapporto tra la data di adozione degli strumenti urbanistici comunali e la data di trasmissione degli stessi a questo Assessorato. La norma consente invece all'Amministrazione regionale (1) di adottare motivatamente un provvedimento di proroga di dette misure in accoglimento dei motivi rappresentati dai comuni richiedenti, che abbiano comportato il ritardo nella trasmissione del piano e quindi la conseguente impossibilità ad utilizzare il termine quinquennale di applicazione delle misure di salvaguardia. L'istituto della proroga quindi, che nel 1958 consentiva di prorogare le misure di salvaguardia aventi allora la durata di appena due anni, consente adesso (cioè, dopo l'entrata in vigore della citata legge regionale n. 71/78) di temperare i rigori della legislazione statale che penalizza eccessivamente i comuni nel caso di trasmissione "ritardata" dei piani regolatori, decurtando di fatto di due anni la vigenza delle misure di salvaguardia a danno proprio degli atti di pianificazione il cui iter di approvazione è già in ritardo.
E' necessario, altresì, rilevare che il Consiglio di giustizia amministrativa, nel riassumere nelle premesse del proprio parere n. 145/96 i quesiti formulati da questo Assessorato, ha tenuto conto solo dell'ipotesi di proroga di un biennio ex lege n. 22/58 in aggiunta al termine massimo di cinque anni previsto dalle citate norme statali, e non già anche del quesito posto per l'ipotesi di proroga biennale per i comuni che potevano applicare le misure di salvaguardia per tre anni (come nel caso del comune di Palermo). Pertanto, detto consesso indica la soluzione del solo quesito esitato, con riferimento alle norme statali ed alla legge regionale n. 22/58 (senza tener conto dell'art. 19 sopracitato) e deduce, conseguentemente, come "in nessun caso sia consentito di superare il termine massimo di cinque anni", in perfetta aderenza al dettato della normativa statale.
Per altro, l'adozione del provvedimento di proroga inciderà su interessi di terzi nei cui confronti si sospenderanno le determinazioni comunali sulle domande di concessioni edilizie che si pongono in contrasto con le previsioni del piano regolatore generale adottato; comunque, tali interessi non attengono a situazioni giuridiche consolidate oggetto di affidamento da parte dei privati, anche in ragione del fatto che, esistendo nell'ordinamento l'istituto della proroga, è d'obbligo considerare sempre anche ldel prolungamento (per un biennio) del termine di applicazione delle misure di salvaguardia. Tuttavia, premesso che non sussiste l'obbligo di dare notizia dell'avvio del relativo procedimento ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/91 in quanto lo stesso attiene ad "atti amministrativi generali" (vedasi l'art. 14 della medesima legge n. 10/91), si ritiene certamente prevalente l'interesse pubblico che si conseguirà col permanere per un ulteriore biennio delle misure di salvaguardia in argomento. Infatti, risulta certamente rilevante l'interesse pubblico acché questo Assessorato pervenga all'esame ed all'eventuale approvazione del piano regolatore generale di Palermo in vigenza della salvaguardia delle previsioni di tale piano, con particolare riferimento a quelle previsioni relative alle aree vincolate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, specialmente adesso che sono venuti meno i vincoli apposti con tale norma dalla cosiddetta "variante di adeguamento" di cui al citato decreto n. 598/96.
Compete, altresì, anche a questo Assessorato salvaguardare le previsioni dei piani regolatori generali, con particolare riguardo a quelle previsioni che individuano le aree destinate a pubblici servizi, in quanto aventi natura di atti ineguali complessi (perché risultano dal concorso della volontà del comune e della Regione) diretti al raggiungimento del pubblico interesse; e ciò, sia nella fase iniziale successiva alla loro adozione mediante l'applicazione della disciplina delle misure di salvaguardia in argomento (che comprende anche la possibilità di sospendere i lavori già iniziati dai privati che contrastino con il piano adottato, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo unico della citata legge n. 1902/52), sia nella loro fase finale di attuazione con l'applicazione dell'art. 3 (commi 3 e 5) della legge regionale n. 15/91, che ha fissato l'obbligo per i comuni di procedere alla revisione del piano regolatore generale con cadenza decennale al fine di poter consentire la realizzazione delle opere pubbliche di piano, permanendo l'efficacia dei vincoli di esproprio ex art. 1 della citata legge regionale n. 38/73 con il subentrare della periodica revisione di piano.
Stante quanto sopra riferito, si ritiene di poter sottoporre alla firma dell'on.le S.V. l'allegato schema di decreto di proroga per le determinazioni che vorrà adottare al riguardo.
  Visto: MARTINO 


(1) Le competenze già attribuite all'Assessorato regionale dei lavori pubblici sono adesso assegnate a questo Assessorato in virtù dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28.
(2000.11.679)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 17 aprile 2000.
Sospensione dell'efficacia del decreto 1 giugno 1999, concernente tariffe delle autolinee extraurbane e suburbane e costo minimo del biglietto di corsa semplice delle autolinee urbane nel territorio della Regione.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Vista la legge regionale 2 settembre 1998, n. 22;
Visto il decreto n. 66/2TR dell'1 giugno 1999;
Visti i ricorsi presentati innanzi alT.A.R., sezione di Catania, proposti dalle amministrazioni comunali dei comuni di S. Pietro Clarenza, S. Agata Li Battiati e Gravina di Catania avverso il decreto n. 66/2TR dell'1 giugno 1999;
Viste le ordinanze n. 2776/99 e n. 2777/99, con le quali il T.A.R., sezione di Catania, accoglie le domande di sospensione dell'efficacia del decreto n. 66/2TR dell'1 giugno 1999 per la parte che riguarda l'art. 5;
Ritenuto, pertanto, di dovere dare esecuzione alle predette ordinanze del T.A.R., sezione diCatania, n. 2776/99 e n. 2777/99;
Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa citati, nelle more della definizione del giudizio di merito, l'efficacia del decreto n. 66/2TR dell'1 giugno 1999, limitatamente al disposto di cui all'art. 5, è sospesa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 aprile 2000.
  ROTELLA 

(2000.16.957)
Torna al Sommariohome


DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Elevazione del numero di sedute, per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2000, per la commissione permanente di collaudo per le forniture oggetto d'acquisto da parte dell'Amministrazione regionale.

Con il D.P. n. 68/Gr. VII/SG dell'8 marzo 2000, in deroga alle disposizioni di cui al D.P. n. 82 del 24 marzo 1995, la commissione permanente di collaudo per le forniture oggetto d'acquisto da parte dell'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad effettuare n. 10 sedute per ciascuno dei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2000.
(2000.11.669)
Torna al Sommariohome





Ricostituzione del consiglio di amministrazione della Camera di commercio di Enna.

Con D.P.Reg. n. 69/Gr. VII/S.G. dell'8 marzo 1999, è stato ricostituito per la durata di un quadriennio il consiglio di amministrazione della Camera di commercio di Enna nella seguente composizione:
Agricoltura (4 seggi di cui 1 seggio per le PMI)
- sig. Lo Manto Gaetano, sig. Maimone Salvatore, sig. Nicoletti Giovanni, sig. Pirracchio Ottavio: in rappresentanza di UPA Coldiretti, CIA;
Industria (3 seggi di cui 1 seggio per le PMI)
-  dr. Mustica Antonino, dr. Scelfo Alessandro: in rappresentanza dell'Associazione degli industriali;
-  dr. Pranio Silvio: in rappresentanza dell'A.P.I.;
Artigianato (3 seggi)
-  sig. Debole Salvatore: in rappresentanza dell'Unione artigiani (Confart);
-  sig. Gulino Liborio, sig. DiCataldo Vincenzo: in rappresentanza della C.N.A.;
Commercio (4 seggi di cui 1 seggio per le PMI)
-  sig. Di Bella Ugo, sig. Cacciato Bruno, sig. Patrinicola Angelo, sig. Prestifilippo Maurizio: in rappresentanza dell'ASCOM;
Cooperazione (1 seggio)
-  sig. Scarcella Enrico: in rappresentanza della Lega, Unci e Agci;
Turismo (1 seggio)
-  sig. Di Salvo Gaetano: in rappresentanza dell'ASCOM;
Trasporti e spedizioni (1 seggio)
- sig. Lana Gaetano: in rappresentanza della C.N.A.
Credito e assicurazioni (1 seggio)
- dr. Rabbito Corrado: in rappresentanza dell'ABI e ANIA
Servizi alle imprese (1 seggio)
- sig. Debole Antonio: in rappresentanza dell'Unione artigianato (Confart.), CNA, UPLA CLAI e Associazione artigiani (Casa);
Smaltimento e raccolta di rifiuti solidi (1 seggio)
-  rag. Gulino Francesco: in rappresentanza dell'Associazione industriali
Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (1 seggio)
- sig. Cancarè Filippo: in rappresentanza della Federconsumatori;
Rappresentanti della provincia regionale (2 seggi)
-  sig. Ferrigno Salvatore, sig. Beccaria Michele.
Con successivo provvedimento si procederà all'integrazione del consiglio con il rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori, in corso di individuazione da parte dell'Assessore per la cooperazione che cesserà dalla carica contemporaneamente ai componenti nominati con il presente decreto.
(2000.11.670)
Torna al Sommariohome





Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Casa dei fanciulli Baronessa Trigona di Geraci di Piazza Armerina.

Con decreto presidenziale n. 70 del 10 marzo 2000, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Casa dei fanciulli Baronessa Trigona di Geraci di Piazza Armerina, composto da n. 25 articoli.
(2000.11.695)
Torna al Sommariohome




Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Orfanotrofio femminile Regina Elena di Cefalù.
Con decreto presidenziale n. 71 del 10 marzo 2000, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Orfanotrofio femminile Regina Elena di Cefalù, composto da n. 22 articoli.
(2000.11.696)
Torna al Sommariohome





Trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera U.S.L. n. 5 di Messina.

Con decreto presidenziale n. 72/Gr. V/S.G. del 10 marzo 2000, sono stati trasferiti all'Azienda ospedaliera U.S.L. n. 5 di Messina, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti negli inventari allegati al medesimo.
(2000.12.708)
Torna al Sommariohome





Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani.

Con D.P.Reg. n. 83/Gr. VII/SG del 28 marzo 2000, il sig. Laterra Salvatore Giovanni, nato a Chiaramonte Gulfi (RG) il 2 aprile 1950, è stato nominato, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, componente del consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani, in rappresentanza dell'Unione italiana del lavoro (U.I.L.).
(2000.13.759)
Torna al Sommariohome





Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).

La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, comma 8, che negli anni 1998 e 1999 sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmessi dalle seguenti amministrazioni o enti:
-  Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
-  Assessorato regionale degli enti locali;
-  Assessorato regionale dei lavori pubblici;
-  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania;
-  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna;
-  Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Calatino con sede a Caltagirone;
-  Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo.

(Si omettono gli allegati)


(2000.11.671/692/700)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei comuni di Modica e Ragusa, per lavori di utilizzazione delle acque del serbatoio S. Rosalia sul fiume Irminio 4° lotto - I stralcio.

Cliccare qui per visualizzare i provvedimenti

   

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica Bellini di Palermo e cessazione dalla carica di altro componente.

Con decreto n. 60/10 del 10 marzo 2000 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, la prof.ssa Pavarini Lea è sostituita quale componente del consiglio di amministrazione del Conservatorio V. Bellini di Palermo con il prof. Buogo Onorato, nato a Palermo il 24 aprile 1938, docente pres- so il Conservatorio di musica di Palermo per la durata del consiglio di amministrazione costituito con decreto n. 841 del 30 ottobre 1997.
Con lo stesso decreto n. 60/10 del 10 marzo 2000, il prof. De Sanctis Alessandro, nominato con decreto n. 159 del 27 marzo 1998 componente dal consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica Bellini di Palermo in rappresentanza della Provincia regionale di Trapani, cessa dalle sue funzioni con effetto immediato.
(2000.11.689)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche.


Con decreto n. 234 del 7 marzo 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato l'arch. Tornabene D. commissario ad acta presso il comune diScaletta Zanclea per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche.
(2000.11.683)


Con decreto n. 235 del 7 marzo 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il sig. Visigoti R. commissario ad acta presso il comune diSinagra (ME) per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche.
(2000.11.684)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti nulla osta per ampliamento e rinnovo di cave.

Con decreto n. 704/41 del 29 dicembre 1999, l'Assessorato del territorio e dell'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 alla ditta Correnti Daniele, con sede in Riesi, per l'ampliamento di una cava di calcare in contrada La Vespa nel territorio del comune di Butera (CL).
(2000.11.680)


Con decreto n. 13/41 del 10 marzo 2000, l'Assessorato del territorio e dell'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 alla ditta Cementeria di Augusta S.p.A., con sede legale in Torino, per il rinnovo di una cava di calcare in contrada Costa Giggia nel territorio del comune diAugusta (SR)
(2000.11.706)
Torna al Sommariohome





Nulla osta alla ditta Liofil s.r.l., con sede in Ribera, per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n.08/9 dell'1 marzo 2000, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, con prescrizioni, alla ditta Liofil s.r.l., con sede in Ribera (AG), via G. Garibaldi, 8, per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in località contrada Belmonte del comune di Ribera.
(2000.11.682)
Torna al Sommariohome





Nulla osta alla ditta Tirrito Salvatore, con sede in Castronovo diSicilia, per la realizzazione di un impianto per la trasformazione di latte ovino, bovino e caprino.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 12/9 del 6 marzo 2000, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, con prescrizioni, alla ditta Tirrito Salvatore, con sede in Castronovo di Sicilia (PA), via del Monte, 6, per la realizzazione di un impianto di trasformazione di latte ovino, bovino e caprino (caseificio) in località contrada Magaloggino del comune diCastronovo diSicilia (PA).
(2000.11.681)
Torna al Sommariohome


CIRCOLARI




ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 13 aprile 2000, n. 11
Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999. Fondo nazionale politiche migratorie 1999.

Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Agli Assessorati regionali - Uffici di Gabinetto
Alle Province regionali dell'Isola
Alle istituzioni scolastiche
Alle associazioni e organizzazioni di volontariato
Alle associazioni di stranieri
Alle organizzazioni operanti stabilmente in favore degli stranieri
e, p.c.  Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana 

Ai prefetti dell'Isola
Con D.P.C.M. del 6 agosto 1999, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto alla ripartizione, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dello stanziamento del Fondo per le politiche migratorie per l'anno 1999, assegnando alla Regione siciliana la somma L. 3.619.377.000. Con legge regionale n. 9 del 17 marzo 2000 tale assegnazione è stata integrata con la quota di coofinanziamento di L. 724.000.000.
La limitatezza dei fondi disponibili impone criteri di selezione degli interventi in base ai quali le somme in questione possono essere erogate ad enti operanti nelle province più interessate al fenomeno immigratorio per la forte incidenza degli arrivi, per la maggiore presenza di immigrati stanziati sul territorio, o comunque in generale dove maggiormente si rende necessaria, data la realtà in cui si opera, attivare concrete politiche di integrazione.
Con decreto 6 dicembre 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.47 del 26 febbraio 2000), sono state approvate le linee guida per la predisposizione dei programmi regionali. In particolare, per la programmazione delle attività di cui sopra, sono state fornite le seguenti indicazioni:
Priorità:
1)  Dare continuità ai progetti avviati nel corso del 1998.
2)  Privilegiare la fornitura di servizi rispetto ad interventi di carattere assistenziale.
3) Valorizzare sinergie tra fondi nazionali, locali e comunitari.
Aree di intervento:
1)  Informazione.
2)  Ricognizione delle politiche di integrazione.
3)  Politiche sociali:
-  diffusione della conoscenza della lingua italiana per adulti e minori;
-  riduzione dell'area dell'emarginazione e dell'illegalità:
- attivazione dei centri di accoglienza così come definiti dalla nuova legge, per far fronte alle situazioni di maggiore degrado;
-  creazione di alloggi sociali per offrire ospitalità con partecipazione alle spese;
-  promuovere la creazione di agenzie di intermediazione e di garanzia per favorire l'accesso degli immigrati al mercato delle abitazioni anche per prevenire situazioni discriminanti.
-  tutela delle donne e dei minori: (case di accoglienza per donne vittime della tratta; alloggi per donne sole con bambini 0-3; mediatrici culturali nel settore della sanità in particolare per la maternità).
4)  Servizi per l'immigrazione: (sportello unico per gli immigrati a livello locale; forme di sostegno alle rappresentanze delle comunità degli stranieri al fine di favorire la partecipazione alla vita della realtà locale e della tutela della cultura d'origine).
Si invitano, pertanto, gli enti interessati - legittimati ai sensi del decreto legislativo n. 286/98: Amministrazioni regionali, Province regionali, comuni, enti pubblici e privati, nonché enti ed associazioni che svolgono attività in favore degli stranieri immigrati e che risultino iscritti (o che alla data di presentazione del progetto dimostrino di avere in corso la procedura per la iscrizione) all'albo istituito presso il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio di Ministri previsto dall'art.42, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/98 e dell'art. 52 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 - a presentare, ognuno per una tipologia di intervento, uno schema progettuale accompagnato da una dettagliata relazione sull'intervento nonché da analitico preventivo di spesa.
La suddetta documentazione dovrà pervenire all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - gruppo XIII - Em.-Imm. entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Dei progetti approvati si darà comunicazione alle prefetture dell'Isola al fine di realizzare un più efficace coordinamento delle attività svolte a favore dell'integrazione sociale e la massima efficacia nell'utilizzazione delle risorse.
La presente circolare sarà trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
  L'Assessore: PAPANIA 

(2000.16.956)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 17 aprile 2000, prot. n. 2818.
Linee guida applicative del "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" di cui al decreto del Ministero dell'ambiente n. 381 del 10 settembre 1998.

Agli Assessorati regionali
Alla Corte dei conti
Al Ministero dell'ambiente
Al Ministero della sanità
All'autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni
Al Ministero delle comunicazioni
Al Comitato regionale radio televisivo
All'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
Alle Aziende sanitarie locali della Regione siciliana
Alle Province regionali
Alle Commissioni provinciali tutela ambiente della Regione siciliana
Ai Sindaci dei comuni della Regione siciliana
Agli Enti parco della Regione siciliana
Agli Ordini professionali
Alle Società esercenti impianti di radiocomunicazioni
Con l'emanazione del decreto n. 381 del 10 settembre 1998, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, ha fissato i tetti delle radiofrequenze compatibili con la salute umana. Sono stati definiti, in particolare, i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, derivanti dai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz.
Successivamente, a cura dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stato pubblicato un documento, elaborato da un apposito gruppo di lavoro interministeriale, denominato "Linee guida applicative" del suddetto decreto n. 381/98.
Nelle more che la Regione siciliana regolamenti l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione, nonché le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento, così come previsto dagli artt. 4 e 5 del decreto n. 381/98, si ritiene utile la divulgazione delle predette "Linee guida applicative" al fine di contribuire a chiarire i vari aspetti contemplati dalla nuova disciplina e consentire una coerente applicazione delle norme nell'ambito dei procedimenti autorizzatori da parte delle pubbliche amministrazioni interessate o nella definizione di più specifiche regolamentazioni locali.
Con riferimento al punto 5 delle "Linee guida applicative", appare infine opportuno precisare che il rilascio da parte dei comuni dell'eventuale autorizzazione o concessione edilizia, deve avvenire, oltre che a seguito di una valutazione del rispetto dei limiti di emissione fissati dal suddetto decreto n. 381/98 e degli aspetti ambientali, anche tenuto conto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche ed edilizie fissate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi per le varie zone territoriali omogenee di cui al decreto ministeriale n. 1444/68.
  L'Assessore: MARTINO 




Allegati


DECRETO 10 settembre 1998, n. 381.
Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
d'intesa con
IL MINISTRO DELLA SANITA'
e
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 6, lettera a), n. 15, il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa i tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, tenendo anche conto delle norme comunitarie;
Visto il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità nel quale, pur condividendosi l'esigenza di una politica cautelativa che individui obiettivi di qualità anche al di là dell'adozione di limiti di esposizione mirati alla tutela degli effetti acuti, sono state manifestate perplessità, in considerazione dell'attuale stato di conoscenza scientifica, nei riguardi dell'adozione di misure più restrittive specifiche per l'esposizione a campi modulati in ampiezza;
Ritenuta la necessità di riservare misure più cautelative perlomeno nei casi in cui si possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici per tempi prolungati, da parte di recettori sensibili non esposti per ragioni professionali;
Visto il parere espresso della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 7 maggio 1998, con il quale si esprime parere favorevole allo schema di decreto, subordinandolo all'accoglimento di due proposte di modifica, rispettivamente all'art. 4, comma 2, ed all'art. 5, comma 1;
Ritenuto di non accogliere la proposta di emendamento all'art. 4, comma 2, in quanto renderebbe meno certa e sicura la tutela della popolazione per effetti a lungo termine conseguenti ad esposizione prolungata;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, del 10 settembre 1998, n. prot. UL/98/16640;
Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione

1.  Le disposizioni del presente decreto fissano i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.
2.  I limiti di esposizione di cui al predetto decreto, non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.

Art. 2.
Definizioni ed unità di misura

1.  Le definizioni delle grandezze fisiche citate nel decreto e le corrispondenti unità di misura sono riportate in allegato A che, unitamente agli allegati B e C, è parte integrante del presente decreto.

Art. 3.
Limiti di esposizione

1.  Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.
TABELLA 1
LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

      Valore efficace     Valore efficace di     Densità di potenza 
Frequenza f  | di intensità di | intensità di campo | dell'onda piana 
(MHz)      campo elettrico E     magnetico H     equivalente 
  | (V/m) | (A/m) | (W/m) 
0,1-3      60 0,02
>3-3.000      20 0,05
>3.000-300.000      40 0,1

2.  Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato B, deve essere minore dell'unità.

Art. 4.
Misure di cautela ed obiettivi di qualità

1.  Fermi restando i limiti di cui all'art. 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.
2.  Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficati e, per frequenze comprese tra 3Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m2 per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.
3.  Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente anche in collaborazione con l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.

Art.5.
Risanamenti

1.  Nelle zone abitative o sedi di attività lavorative per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente art. 3 e all'art. 4, comma 2, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e provincie autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente art. 4, comma 3.
2.  La riduzione a conformità da svolgere nell'ambito dell'attività di risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato C.

Art. 6.
Entrata in vigore

1.  Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 settembre 1998.
p. Il Ministro dell'ambiente: CALZOLAIO
p. Il Ministro della sanità: BETTONI BRANDANI
p. Il Ministro delle comunicazioni: VITA
Visto il guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1998.
Reg. n. 1, Ambiente, foglio n. 250





Allegato B
MODALITA' ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 3 e dei valori di cui all'art. 4, comma 2, le intensità dei campi elettromagnetici possono essere determinate mediante calcoli o mediante misure.
Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano 1/2 dei limiti suddetti.
In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, è acquisto il valore misurato.
Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite secondo le norme C.E.I. ed in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli organismi internazionali, oppure indicate da enti ed associazioni, anche stranieri di riconosciuta competenza.
Valori normalizzati delle misure.
In presenza di più sorgenti, il limite complessivo di esposizione è 1, da ottenere come somma dei contributi normalizzati delle singole sorgenti: tali contributi sono determinati dividendo il quadrato del valore misurato del campo elettrico oppure del campo magnetico per il quadrato del valore limite corrispondente, oppure, per le frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, dividendo la densità di potenza per il corrispondente valore limite. La procedura da seguire per la riduzione a conformità è descritta nell'allegato C.
Allegato C
RIDUZIONE A CONFORMITA'

La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'art. 3 e dei valori di cui all'art. 4, comma 2, deve essere eseguito nel modo seguente: indicando con Ei il campo elettrico della sorgente i-esima, con Li, il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, con Di la densità di potenza della sorgente e DLi il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:








LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO
RECANTE NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI TETTI DI RADIOFREQUENZA COMPATIBILI CON LA SALUTE UMANA


(ATTENZIONE: le formule possono non essere esatte per problemi di simboli visualizzabili in HTML)



Il decreto n. 381 del 10 settembre 1998 trova le sue origini nella legge n. 249 del 31 luglio 1997 che dispone all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15, tra l'altro, l'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente, d'intesa con quello della sanità e delle comunicazioni, di un decreto che fissi "i tetti" delle radiofrequenze compatibili con la salute umana. Il decreto si compone di 6 articoli e tre allegati tecnici, che ne sono parte integrante.
1. CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 1)
L'art. 1 definisce il campo di applicazione, che è limitato all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kMz e 300 GHz. Vengono così regolamentati gli impianti fissi per la telefonia mobile (Stazioni Radio Base) quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi, inclusi i ponti radio, gli impianti di comunicazione satellitari, gli impianti fissi utilizzati dai radioamatori, ecc., con esclusione, quindi, dei sistemi mobili quali, ad esempio i telefoni cellulari, gli scanner, gli apparecchi CB portatili e tutte le altre apparecchiature (fisse o mobili) che utilizzano radiazione elettromagnetica nell'intervallo di frequenza considerato, ma che non operano nel settore delle telecomunicazioni o delle trasmissioni radiotelevisive, quali ad esempio i radar.
Inoltre, è precisato che i limiti di esposizione indicati non si applicano ai lavoratori professionalmente esposti, ovvero a coloro che, operando nel settore della costruzione, esercizio, manutenzione, ecc. degli impianti, devono essere a conoscenza dei rischi legati all'esposizione ai campi elettromagnetici e sono periodicamente sottoposti a controlli sanitari in ottemperanza al decreto legislativo n. 626/94. Va sottolineato che dipendenti di società del settore non adibiti alle mansioni connesse con l'esposizione a radiazioni non ionizzanti non sono professionalmente esposti e quindi vanno assimilati alla popolazione.
2.  DEFINIZIONE ED UNITA' DI MISURA (art. 2 e Allegato A)
L'art. 2 rimanda all'allegato A del decreto, che definisce le unità di misura e la terminologia tecnica utilizzata. Viene introdotta la definizione di obiettivi di qualità, cioè di valori entro cui contenere il campo elettromagnetico per tutelare la popolazione da eventuali rischi legati all'esposizione nel breve, medio e lungo periodo, valori che possono essere raggiunti utilizzando innovazioni tecnologiche. E' fondamentale sottolineare l'importanza di tale definizione, che può comportare l'introduzione di misure che portano a ridurre ulteriormente l'esposizione della popolazione anche nel caso in cui siano già rispettati i limiti e le misure di cautela definite nel decreto. L'obiettivo di qualità è, in altri termini, uno strumento che concorre all'attuazione del principio di minimizzazione delle esposizioni indebite della popolazione ed in generale di ottimizzazione dell'inserimento dell'opera nell'ambiente, tenuta sempre presente la necessità di garantire la funzionalità dei servizi di radiocomunicazione.
3.  LIMITI DI ESPOSIZIONE (art. 3)
L'art. 3, al comma 1, fissa i limiti di esposizione al campo elettromagnetico presente in ambiente libero (tabella 1). Tali limiti sono definiti per il campo elettrico, il campo magnetico e la densità di potenza, in base alla frequenza della radiazione considerata. Nella zona di campo lontano, che inizia ad una distanza dalla sorgente superiore alla quantità r eguale alla maggiore fra le quantità l e D2/l, dove le intensità di campo elettrico E (espressa in V/m), magnetico H (espressa in A/m) e la densità di potenza S (espressa in W/m2) sono correlate in ogni punto dello spazio tramite le relazioni:

E = Hx377; S = E2/377 = 377xH2

la verifica del rispetto del valore limite per una qualsiasi delle tre grandezze è sufficiente ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione. Nella regione di campo vicino è necessario verificare il rispetto contemporaneo dei limiti di esposizione al campo elettrico ed a quello magnetico mentre perde di significato la misura della densità di potenza.
I livelli del campo elettrico, magnetico e della densità di potenza devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo temporale di sei minuti. Per quanto riguarda le misure, il requisito della media spaziale richiede che vengano effettuate più misure nel punto d'indagine, almeno due corrispondenti alla testa e al tronco, quindi ad una altezza di 1,90 m. e 1,10 m. Ognuna di queste dovrà essere a sua volta il risultato della media temporale su sei minuti. Se la differenza tra le due misure è maggiore del 25% del valore più elevato tra le due (maggiore quindi dell'incertezza di quella misura) è opportuno effettuarne una terza a 1,50 m. da terra, per poi effettuare una media dei tre risultati. Il punto di indagine viene individuato attraverso una prima serie di misure nell'area in esame al fine di rilevare il punto di massima esposizione (e non, come nella prassi generale dell'igiene ambientale, nel punto dove il soggetto trascorre la maggior parte del tempo, ovvero in un qualche punto definito "rappresentativo" sulla base di altre considerazioni a priori).
Tutte le medie sopra riportate devono essere considerate come medie aritmetiche sulla densità di potenza ovvero come medie quadratiche delle intensità del campo elettrico o magnetico.
TABELLA 1: Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici
      Valore efficace     Valore efficace di     Densità di potenza 
Frequenza f  | di intensità di | intensità di campo | dell'onda piana 
(MHz)      campo elettrico E     magnetico H     equivalente 
  | (V/m) | (A/m) | (W/m2) 
0,1÷33      00 0,2
>3÷3.0003      20 0,05
>3.000÷300.0003      40 0,1

Questi valori limite devono essere rispettati in qualunque punto accessibile agli individui della popolazione. Nel proseguo del documento sono fornite alcune indicazioni da seguire per la verifica di tali limiti.
Al comma 2 dello stesso articolo viene presa in considerazione anche la situazione, ormai sempre più frequente, della presenza contemporanea di segnali dovuti a più sorgenti, nel qual caso viene imposto che la somma dei contributi di ognuno di essi soggiaccia a particolari restrizioni, come precisato nell'allegato B del decreto stesso.
4.  MISURE DI CAUTELA ED OBIETTIVI DI QUALITA' (art. 4, commi 1 e 2)
In base a considerazioni protezionistiche sono state adottate misure più restrittive, al fine di tutelare eventuali recettori sensibili (non esposti per ragioni professionali) da possibili effetti a lungo termine, conseguenti ad esposizione prolungata a bassi livelli di campo. Inoltre, al fine di evitare le cosiddette "esposizioni indebite", rispetto alla qualità del servizio che si vuole assicurare, viene prescritto che la progettazione e la realizzazione dei nuovi apparati, nonché l'adeguamento di quelli preesistenti, deve avvenire in maniera da minimizzare l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico.
Per tali motivi, "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore" i limiti di cui all'art. 3 sono stati ulteriormente ridotti: indipendentemente dalla frequenza a 6 V/m per il campo elettrico, a 0,016 A/m per il campo magnetico e, solo per le frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz, a 0,1 W/m2 per la densità di potenza (art. 4, comma 2). Tali valori di cautela sono verificati secondo quanto descritto nel 2° capoverso del paragrafo 2.3.
Il decreto quindi aggiunge ai limiti basati su effetti sanitari certi e definiti, fissati all'art. 3, valori di cautela da rispettare nel caso di situazioni in cui è ragionevole prevedere un'esposizione continua della popolazione per più di quattro ore.
Nello specifico, la frase "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore", nello spirito del decreto va interpretata come relativa a tutte le aree interne di edifici (quali ad esempio abitazioni, sedi di attività lavorative, scuole, ospedali, ambienti destinati all'infanzia) e loro pertinenze esterne, qualora sia ragionevole pensare che vi possa essere permanenza prolungata nel tempo (cioè non inferiore a quattro ore nell'arco della giornata), e comunque ricorrente. Ai fini delle verifiche dei valori di cautela sono pertanto da considerare ad esempio anche aree esterne quali: balconi, terrazzi, giardini e cortili.
La definizione di un valore di 6 V/m deriva dalla scelta di applicare un ulteriore fattore 10 di riduzione alla grandezza fisica significativa dal punto di vista dosimetrico, cioè la densità di potenza, considerata l'assenza di dati sperimentali sufficienti. Si passa così da un valore di 1 W/m2, corrispondente a circa 20 V/m per il valore limite del campo elettrico nel caso di onda piana equivalente, a 0,1 W/m2, corrispondenti invece a 6 V/m. Tale valore risulta superiore al livello ambientale rilevabile attualmente in una grande città dove sono presenti numerosi impianti, tipicamente compreso tra 0,1 e 2 V/m. Confrontarsi con valori di fondo già presenti in ambito urbano è opportuno per valutare, indipendentemente da un valore limite di riferimento, la significatività dell'esposizione ad una determinata sorgente, come segnalato anche dall'autorevole documento svedese "Low frequency electrical and magnetic fields: the -precautionary principle for national authorities - Guidance for Decision Makers", con riferimento ai campi elettrici e magnetici a frequenza industriale.
Tali limiti possono essere facilmente rispettati con una corretta pianificazione ed installazione sia degli impianti per la telefonia cellulare che di quelli utilizzati per le comunicazioni radiotelevisive.
I comuni possono adottare un provvedimento (regolamento) formalizzato per garantire la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici. Il valore di cautela rappresenta quindi lo strumento per assicurare che l'introduzione di tecnologie di radiodiffusione e di radiocomunicazione non peggiori le condizioni ambientali, mentre gli obbiettivi di qualità tendono a contenere ulteriormente nel medio e lungo termine il livello di inquinamento, che senza il decreto sarebbe altrimenti in rapida crescita.
5.  COMPETENZE E CONTROLLI (art. 4, comma 3)
Sempre all'art. 4 (comma 3) viene assegnato a regioni e province autonome il compito di disciplinare:
-  l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui all'art. 3 e dei valori di cautela precedenti;
-  modalità e tempi di esecuzione dei risanamenti;
-  il conseguimento di eventuali obiettivi di qualità;
-  le attività di controllo e di vigilanza.
Questo implica una riconsiderazione dell'attuale distribuzione degli impianti sul territorio, sia per quanto attiene alla posizione geografica, che per quanto riguarda la potenza irraggiata, anche in considerazione del piano di assegnazione delle frequenze determinato dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Inoltre, le regioni e le province autonome, potranno fissare tempi e modalità per il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati a livello centrale, a cui i gestori degli impianti dovranno necessariamente adeguarsi nel breve o nel medio periodo.
Nelle more dell'adeguamento della specifica normativa regionale e locale, ai fini della minimizzazione, dell'esposizione della popolazione, si può eseguire una valutazione preventiva all'istallazione di nuovi impianti basandosi sull'effettiva potenza degli stessi, sulle loro caratteristiche radioelettriche e su quelle geometriche e architettoniche del sito prescelto, per poi eventualmente prescrivere soluzioni migliorative. La valutazione preventiva deve tener conto del numero degli impianti e dei valori di campo elettromagnetico già presenti nel sito.
Appare inoltre opportuno puntare sullo sviluppo di soluzioni tecnologicamente innovative che consentano anche un contenimento dell'impatto paesaggistico.
Le attività di controllo e vigilanza sono svolte:
-  dalle regioni e dalle province tramite le agenzie regionali (o provinciali) per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA) o, dove non sono operative, dai Presidi multizonali di prevenzione (PMP) delle Aziende sanitarie locali (ASL);
-  dall'autorità sanitaria e dalle Asl-Dipartimenti di prevenzione per quanto attiene in particolare agli interventi di natura epidemiologica e sanitaria a tutela e promozione della salute umana nei luoghi di vita e di lavoro;
-  dall'ISPESL, in ordine alle specifiche competenze in materia di sicurezza sul lavoro, per la verifica di conformità degli impianti e degli insediamenti produttivi, in termini di consulenza e supporto all'autorità sanitaria;
-  dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche per il tramite degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, relativamente all'assegnazione delle frequenze e alle caratteristiche degli impianti in conformità con le previste concessioni.
L'installazione o la modifica degli impianti (di cui all'art. 1 del decreto ministeriale) collocati sopra edifici o in prossimità di aree urbane o rurali è soggetto ad autorizzazione motivata o, ricorrendo le condizioni secondo la specifica normativa, a concessione edilizia dal sindaco del comune nel quale è situato l'impianto. In tali situazioni non può essere seguita la procedura di dichiarazione di inizio attività (DIA). Le regioni e gli enti locali competenti, con propri atti, adeguano, ove ritenuto necessario, le loro strumentazioni legislative e regolamentari in materia edilizia e urbanistica.
La valutazione preventiva, anche ai fini della mitigazione dell'impatto paesaggistico, dovrebbe fondarsi su alcune azioni preliminari da parte dell'autorità competente:
-  l'effettuazione di rilevamenti tecnici, comprese le misurazioni simulate o il confronto con situazioni preesistenti, tramite le ARPA ove funzionanti e i PMP in loro assenza;
-  la valutazione, d'intesa con le autorità sanitarie (Dipartimenti di prevenzione-ASL) e i loro organi di consulenza tecnica (ISPESL) in relazione all'esistenza di ricettori particolarmente sensibili;
-  l'individuazione di soluzioni alternative di localizzazione.
Al fine della valutazione dovrebbero essere richiesti al gestore i dati sulle caratteristiche tecniche dell'impianto (in allegato si fornisce uno schema indicativo). Possono essere inoltre considerate previsioni o richieste di altre installazioni nell'ambito della medesima area urbana o del medesimo territorio al fine di una valutazione integrata degli impatti complessivi;
Tale informazione può consentire anche l'istituzione di un catasto regionale delle sorgenti.
6.  RISANAMENTI (art. 5)
Qualora i limiti di cui all'art. 3, e/o i valori di cui all'art. 4, comma 2, risultino superati in zone accessibili alla popolazione o in zone abitative, nelle sedi di attività lavorative per operatori non professionalmente esposti, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Per quanto attiene alla riduzione a conformità vale la procedura illustrata nell'allegato C, che è stata definita sulla base anche dell'esperienza pluriennale delle strutture che oggi costituiscono le ARPA.
Nulla vieta che nelle situazioni di non conformità i titolari degli impianti possono determinare una riduzione consensuale dei livelli di campo elettromagnetico mediante altri criteri, quali ad esempio quello della riduzione iterativa, motivando opportunamente tale scelta e comunicandola all'organo di controllo.
7.  Allegato B - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI
Nell'allegato B, che come gli altri è parte integrante del decreto, sono fissati i criteri per le valutazioni e le misure dei livelli di campo. In particolare, la verifica del rispetto dei limiti e dei valori di cautela potrà essere effettuata sia attraverso misure che calcoli previsionali; tuttavia, nel caso in cui questi ultimi facciano prevedere livelli superiori al 50% dei valori massimi previsti dal decreto, sarà necessario provvedere alle misure dirette del campo elettrico e magnetico, o della densità di potenza nella regione di campo lontano.
A tale proposito si farà riferimento al valore di 3 V/m per il campo elettrico ed a 0,08 A/m per il campo magnetico, come discriminante tra valutazioni previsionali e misure, secondo quanto stabilito dal secondo capoverso dell'allegato che fa esplicito riferimento "ai valori di campo elettrico o magnetico".
L'obbligatorietà delle misure è stata inserita non a causa della scarsa affidabilità dei programmi di calcolo previsionale, ma piuttosto in considerazione della difficoltà di conoscere in maniera sufficientemente precisa tutti i parametri di ingresso, quali, ad esempio, le varie caratteristiche tecniche degli impianti. Poiché può accadere che i siti siano oltremodo complessi con un assai elevato numero di impianti e che i parametri di progetto o quelli dichiarati dai produttori degli impianti o dai loro gestori, possano differire da quanto riscontrabile nella realtà, nell'ottica della massima cautela possibile, si è privilegiato il momento della misura, almeno nei casi in cui gli errori nei parametri di ingresso possono essere significativi.
Per quanto riguarda le misure vanno effettuate ordinariamente in banda larga e nel caso in cui venga superato il 50% del valore del limite o misura di cautela è consigliabile effettuare un'analisi in banda stretta dei segnali presenti, oltre il 75% dei suddetti limiti tale analisi diventa assolutamente necessaria. A causa delle dimensioni non trascurabili delle antenne (ad esempio 1,2 m. x 0,4 m. per le biconiche, dai 10 ai 40 cm. per i dipoli in mezz'onda e circa 0,4 m. x 0,5 m. per le log periodiche) è sufficiente un solo punto di misura a 1,5 m. di altezza.
In ogni caso è necessario che siano precisate le condizioni di funzionamento degli impianti esistenti, al momento delle rilevazioni: tali condizioni dovrebbero rispecchiare la massima potenzialità degli impianti stessi o consentire di valutare il valore di campo presente in quelle condizioni per estrapolazione. Qualora ciò non fosse possibile sarà necessario effettuare misure in banda stretta sulla base delle quali, ricostruire i valori massimi di esposizione attesi su qualunque intervallo di 6 minuti.
Per la verifica dei limiti di tab. 1 le misure andranno effettuate nei luoghi accessibili alla popolazione ritenuti a maggior rischio, mentre per la verifica dei valori di cautela di cui all'art. 4 andranno effettuate in primo luogo in corrispondenza degli edifici di maggiore altezza e in prossimità delle direzioni di massimo irraggiamento delle antenne considerate ed in corrispondenza di ricettori particolarmente sensibili quali ad esempio edifici destinati all'infanzia, scuole, ospedali.
Al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti di misura si ritiene, utile citare, tra le altre, le norme tecniche ANSI che richiedono che gli strumenti utilizzati siano isotropi entro 1 dB ed abbiano un fattore di calibrazione noto con un'incertezza massima di 2 dB, e le norme ISO 45000 e ISO 9000, che raccomandano che gli strumenti utilizzati siano tarati e riferibili. Si ricorda a tale proposito che con la legge n. 273/91 è stato istituito il Servizio italiano di taratura (SIT), il quale pertanto costituisce il riferimento nazionale.
8.  Allegato C - RIDUZIONE A CONFORMITA'
Le sorgenti che concorrono al superamento del livello limite possono essere diverse. I criteri di riduzione a conformità dovranno tenere conto di quanto ogni sorgente contribuisce al livello globale di campo elettrico, penalizzando maggiormente le sorgenti che producono un maggiore inquinamento elettromagnetico.
Per questo scopo il processo di riduzione a conformità previsto dal decreto ministeriale si articola in due fasi:
1)  riduzione dei contributi Ei al campo elettrico globale che singolarmente superano il valore limite,
2)  nel caso in cui, dopo avere attuato la riduzione di cui al punto 1), il livello globale di campo elettrico fosse ancora maggiore del limite, si riducono tutti i contributi, ad esclusione dei contributi inferiori ad 1/100 del livello limite ai quali, pertanto, non verrà applicato alcun coefficiente di riduzione, di un eguale fattore in modo tale che il livello globale si riduca a 0,8 volte il valore limite.
La scelta di ridurre ad un valore inferiore al valore limite è dettata da un principio di cautela che tiene conto della tipica incertezza associata alle misure strumentali.
La prima fase non sarà necessaria nel caso, assai frequente, in cui vi sia un superamento del valore limite senza che alcun contributo superi singolarmente il limite stesso.
I fattori di riduzione da applicare ai diversi contributi sono determinati in modo tale che il livello globale di campo elettrico risultante sia ridotto ad un valore inferiore a Ö0,8 ˜= 0,9 volte il limite (il coefficiente 0,8 è riferito al quadrato del campo elettrico), invece che ad un valore inferiore strettamente al limite. In questo modo si tiene conto del fatto che le misure ambientali, sulla base delle quali si è rilevato il superamento del limite, sono affette da un errore che potrebbe comportare una sottostima del livello reale di campo. Ridurre il livello di campo misurato ad un valore inferiore a circa 0,9 volte il limite, rappresenta quindi una maggiore forma di tutela sull'effettivo rispetto del limite del livello reale di campo elettrico.
L'errore nella rilevazione sperimentale del campo elettrico è inevitabile perché connesso alle indeterminazioni intrinseche al metodo di misura e risulta particolarmente significativo nelle rilevazioni ambientali, dove le condizioni meno controllate della misura comportano un aumento delle incertezze associate al dato rilevato.
Nel caso in cui si riscontri un livello di campo elettrico globale E, in un determinato intervallo di frequenze, superiore al valore limite corrispondente a quell'intervallo oppure superiore ai valori di cautela di cui all'art. 4, comma 2, qualora trattasi di ambienti adibiti a permanenza prolungata, occorrerà attuare azioni di risanamento su tutte le sorgenti che operano con frequenze comprese nell'intervallo stesso o che contribuiscono al superamento del valore di cautela. A tal proposito, è opportuno specificare che il valore Li di cui all'allegato C, va inteso oltre che come il limite desunto dalla tabella 1 anche come il valore di cautela di cui all'art. 4, comma 2, laddove applicabile.
Vengono di seguito illustrati alcuni esempi applicativi con lo scopo di chiarire le modalità da seguire previste dal decreto.
9.  ESEMPI DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE A CONFORMITA'
9.1  Caso 1
In un punto di misura si rilevano segnali provenienti da due trasmettitori radiofonici, un trasmettitore televisivo ed una stazione radiobase per telefonia mobile. I trasmettitori radiofonici emettono segnali alle frequenze di 89 MHz e 95 MHz, quello televisivo alla frequenza di 599,25 MHz (frequenza del segnale video - canale 38) e la stazione radiobase presenta due portanti con frequenze di 944 MHz e 948 MHz. I livelli di campo elettrico misurati sono i seguenti:
      Frequenza     Campo elettrico     Limite 
Sorgente  |     |     | corrispondente 
      (MHz)     Ei(V/m)     (V/m) 
Radio FM 1  89 14 20 
Radio FM 2  95 23 20 
Televisione  599,25 6 20 
SRB Portante 1  944 0,18 0,25 20 
       Portante 2  948 0,18     20 

La somma dei contributi relativi, definiti come: Ci = Ei2/Li2, è uguale a 1,9 e, quindi, maggiore di 1. Con Ei si intende il contributo della singola (i-esima) sorgente, pertanto se una stessa sorgente emette su più frequenze, come nel caso della stazione radio base, per individuare il contributo della sorgente occorrerà sommare quadraticamente i contributi delle singole frequenze di emissione.
Inizialmente occorrerà ridurre la sorgente radio 2 la quale, singolarmente, produce un contributo superiore al limite (23 V/m). Il coefficiente di riduzione b si ricaverà sulla base della relazione: b = (0,8Li2)/Ei2 = 0,6. In seguito all'applicazione del coefficiente di riduzione così calcolato per il contributo relativo, la sorgente radio 2 ridurrà il livello di campo elettrico, di un coefficiente pari a Ö b=0.78, passando da 23 V/m a 17,8 V/m.
Si avrà quindi la seguente situazione globale:
      Frequenza     Campo elettrico     Limite 
Sorgente  |     |     | corrispondente 
      (MHz)     Ei(V/m)     (V/m) 
Radio FM 1  89 14 20 
Radio FM 2  95 17,8 20 
Televisione  599,25 6 20 
SRB Portante 1  944 0,18 0,25 20 
       Portante 2  948 0,18     20 

Ripetendo la somma dei contributi relativi essa risulta ancora maggiore di 1, per cui occorrerà applicare il coefficiente di riduzione a tutte le sorgenti che contribuiscono per più di 1/100. Nel nostro caso la stazione radio base fornisce un contributo relativo pari a 0,000156, per cui non verrà coinvolta nell'ulteriore procedura di riduzione. Il nuovo coefficiente di riduzione a sarà dato da:

a = 0,8-0,000156


SCf

dove Cf sono i contributi relativi dei segnali, ricalcolati dopo la prima fase di riduzione, e superiori ad 1/100 del limite. Seguendo questa procedura si ricaverà un valore a=0,58 che darà luogo ai seguenti valori di campo, ridotti a conformità:
      Frequenza     Campo elettrico     Limite 
Sorgente  |     |     | corrispondente 
      (MHz)     Ei(V/m)     (V/m) 
Radio FM 1  89 10,7 20 
Radio FM 2  95 13,6 20 
Televisione  599,25 4,6 20 
SRB Portante 1  944 0,18 0,25 20 
       Portante 2  948 0,18     20 

9.2  Caso 2
Consideriamo il caso in cui l'esposizione sia dovuta ad una stazione radio ad onde medie con frequenza di trasmissione pari a 999 kHz, due stazioni radiofoniche FM emittenti alle frequenze di 94 MHz e di 105,5 MHz, rispettivamente, ed un ponte radio con frequenza di trasmissione pari a 17,5 GHz. I livelli di campo elettrico misurati sono i seguenti:
      Frequenza     Campo elettrico     Limite 
Sorgente  |     |     | corrispondente 
      (MHz)     Ei(V/m)     (V/m) 
Radio onde medie  0,999 28 60 
Radio FM 1  94 17,8 20 
Radio FM 2  105,5 3,5 20 
Ponte Radio  17500 6,2 40 

In questo caso nessuna delle sorgenti singolarmente supera il limite relativo all'intervallo di frequenza di appartenenza, ma la somma dei contributi relativi è:

C =  S Ei2  =  1,06


Li2

pertanto occorrerà applicare un coefficiente di riduzione

a = 0,8 = 0,75


C

in modo da riportarsi nella condizione C 0,8. Tale coefficiente di riduzione calcolato per i contributi relativi darà luogo ad un coefficiente di riduzione sul livello di campo pari Öa=0,87, per cui i valori del campo elettrico ridotti a conformità saranno quelli riportati in tabella:
      Frequenza     Campo elettrico     Limite 
Sorgente  |     |     | corrispondente 
      (MHz)     Ei(V/m)     (V/m) 
Radio onde medie  0,999 24,3 60 
Radio FM 1  94 15,4 20 
Radio FM 2  105,5 3 20 
Ponte Radio  17500 5,4 40 

9.3  Caso 3
Consideriamo il caso in cui si abbiano le stesse sorgenti e valori di campo del precedente caso 2 ma in aree residenziali, "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore". Essendo in questo caso il valore limite pari a 6 V/m, indipendentemente dalla frequenza, la situazione espositiva sarà rappresentata dalla tabella seguente:
      Frequenza     Campo elettrico     Limite 
Sorgente  |     |     | corrispondente 
      (MHz)     Ei(V/m)     (V/m) 
Radio onde medie  0,999 28
Radio FM 1  94 17,8
Radio FM 2  105,5 3,5
Ponte Radio  17500 6,2

Poiché, la radio ad onde medie, la radio FM 1 ed il ponte radio superano singolarmente il limite previsto per le esposizioni residenziali, in una prima fase occorrerà ridurre i valori di campo emessi da tali sorgenti. I rispettivi coefficienti di riduzione saranno b1=0,037, b2=0,091, b3=0,75, per cui i valori ridotti di campo elettrico saranno:
      Frequenza     Campo elettrico     Limite 
Sorgente  |     |     | corrispondente 
      (MHz)     Ei(V/m)     (V/m) 
Radio onde medie  0,999 5,37
Radio FM 1  94 5,37
Radio FM 2  105,5 3,5
Ponte Radio  17500 5,37

I valori cosi ricalcolati devono essere ulteriormente ridotti in quanto la somma dei loro contributi relativi, pari a 2,74, comporta un livello globale di campo elettrico superiore a 6 V/m.
Applicando il coefficiente di riduzione a, che risulta pari a 0,29, si otterranno infine i seguenti valori di campo ridotti a conformità:
      Frequenza     Campo elettrico     Limite 
Sorgente  |     |     | corrispondente 
      (MHz)     Ei(V/m)     (V/m) 
Radio onde medie  0,999 2,9
Radio FM 1  94 2,9
Radio FM 2  105,5 1,9
Ponte Radio  17500 2,9

10. CONCLUSIONI
Il decreto 10 settembre 1998, n. 381 introduce, per la prima volta, una regolamentazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti fissi per telecomunicazioni nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz. I limiti ed i valori di cautela introdotti costituiscono i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e appaiono finalizzati a tutelare la salute umana dalla esposizione ai campi elettromagnetici e a contenere i livelli ambientali di inquinamento elettromagnetico, specialmente quando l'esposizione assume carattere di continuità. Le regioni e le province autonome assumono un ruolo di primaria importanza in questo contesto, in quanto responsabili dell'emanazione dei regolamenti e delle linee guida che fissano modalità e tempi per effettuare il risanamento degli impianti non in regola, della previsione di eventuali obiettivi di qualità, nonché, dell'attribuzione dei compiti di controllo e vigilanza sul territorio che, in ultima analisi, assicurano il rispetto delle norme introdotte.

Allegato 1
ELENCO DATI PER IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONE

Scheda tecnica dell'impianto, con indicato tipo di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
Specificare se il nuovo impianto utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto il sistema irradiante.
Dichiarazione della potenza fornita al sistema irradiante.
In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.
Mappa del territorio circostante all'impianto:
-  in scala 1:1500;
-  con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
-  con indicazione delle curve di livello altimetriche;
-  con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, nonché dei luoghi di pubblico accesso, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno;
-  con indicazione del nord geografico.

(2000.16.934)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 13 marzo 2000, prot. n. 518.
Direttive per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo.

Alla F.I.A.V.E.T. - Palermo
All'Assoturismo - Palermo
Alla Confcommercio - Palermo
Alle Aziende autonome provinciali incremento turistico della Sicilia
Alle Questure della Sicilia
e, p.c.  Al Dipartimento del turismo - Roma 

Nelle more dell'approvazione del D.D.L. relativo alla "disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo", si ravvisa la necessità di impartire specifiche direttive sulla scorta, anche, della sentenza della Corte costituzionale n. 362 del 28 ottobre-6 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45, 1ª serie speciale, dell'11 novembre 1998 che ha inteso fornire in materia elementi di indirizzo su tutto il territorio della Repubblica.
Con la citata sentenza preliminarmente viene messo in evidenza il contenuto dell'art. 9 della legge 17 marzo 1983, n. 217 (espressamente richiamato dall'art. 9 della legge regionale n. 27/96), che definisce testualmente le agenzie di viaggi e turismo "imprese" alle quali sono applicabili gli artt. 2082 e 2555 del codice civile riguardanti rispettivamente l'imprenditore e l'azienda.
Da ciò emerge una incontrovertibile configurazione unitaria dell'agenzia di viaggi che comporta:
1)  l'autorizzazione all'esercizio delle attività di produzione ed intermediazione nei servizi turistici riguarda l'impresa nella sua entità unitaria, prescindendo dalle filiali o sedi secondarie che l'imprenditore abbia istituito o intenda istituire nell'esercizio della sua attività commerciale-imprenditoriale;
2)  il carattere regionale dell'autorizzazione non impone una limitazione territoriale di attività nel senso che esse possano dedicarsi soltanto alla erogazione di servizi turistici locali e sia loro precluso l'accesso ad un mercato più ampio. E' affidato alla capacità delle singole imprese di diffondersi e di estendere la propria attività.
Ciò è confermato dal fatto:
a)  che l'apposito elenco, tenuto aggiornato dallo Stato "sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni" è definito, nel 6° comma dell'art. 9 precitato, "elenco nazionale delle agenzie di viaggi";
b)  che allo Stato spetti di aggiornare annualmente l'anzidetto elenco e pubblicarlo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
c)  che tale elenco venga inserito in un'apposita pubblicazione dell'ENIT.
Non è priva di rilievo, poi, la circostanza che, in occasione del rilascio dell'autorizzazione, le Regioni sono tenute ad accertare l'esistenza di agenzie con denominazione uguale o simile già operanti sul territorio nazionale;
3)  le filiali, le sedi secondarie o le altre articolazioni territoriali dell'attività produttiva (uffici, punti vendita, etc...) non costituiscono entità separate dall'Azienda, né centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da quelli che fanno capo all'imprenditore.
Da ciò discende pertanto che:
a)  nell'istanza per ottenere l'autorizzazione non è necessario indicare la qualità dell'agenzia se principale o filiale;
b)  nell'autorizzazione non è necessario annotare il carattere di agenzia principale o filiale;
c)  il pagamento di una sola tassa di concessione nella misura prevista dalla vigente legislazione statale, qualora si determini la necessità di esercitare l'attività in sedi diverse;
d)  la corresponsione della tassa di concessione regionale una volta soltanto e non già anche per l'apertura di filiali di agenzia di viaggi già autorizzata;
e)  il pagamento della cauzione non deve essere prestata dalla filiale di agenzia di viaggi già autorizzata.
Direttore tecnico
Nella considerazione che il termine agenzia di viaggi deve essere inteso unitariamente essendo intrinseco il concetto di impresa, qualunque ne sia l'articolazione sul territorio, discende che è da escludere, in base all'interpretazione testuale dell'art. 9 della legge n. 217/83, la presenza di un direttore tecnico per ciascuna filiale o sede secondaria.
La scelta del legislatore nazionale è di non gravare l'impresa di vincoli organizzativi quale sarebbe l'onere di assumere un direttore tecnico per ciascuna sede secondaria.
Sistemi informatizzati
In presenza di un'agenzia che utilizzi sistemi informatici e che abbia propri terminali "remoti" presso clienti con essa convenzionati è fatto divieto di avvalersi soltanto di tali sistemi automatizzati, con esclusione di personale dipendente dell'agenzia medesima.
Tale previsione non trova attuazione nell'ipotesi di clienti individuali e/o non convenzionati. Con successivo provvedimento saranno emanate opportune direttive in ordine ai nuovi sistemi informatici che verranno utilizzati nel campo della telematica avanzata.
Indipendenza dei locali da altre attività
Ai fini della tutela del consumatore si ravvisa l'opportunità che i locali da adibire all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi ubicati all'interno di strutture pubbliche o private alle quali il pubblico non abbia libero accesso, possiedano il requisito della indipendenza da altre attività esercitate.
Per quanto riguarda l'apertura di nuova agenzia di viaggi, il trasferimento della sede e il mutamento della categoria dell'azienda, si applicano le procedure previste dal D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, non in contrasto con le presenti direttive.
In ordine all'organizzazione di viaggi "tutto compreso", trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. In particolare, si sottolinea l'obbligo di copertura assicurativa della responsabilità civile per gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici.
Al riguardo si specifica che i programmi di viaggio devono essere presentati all'Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti della Regione siciliana entro e non oltre i 60 giorni precedenti l'inizio delle attività pubblicizzate. Gli stessi si intendono automaticamente approvati se, entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell'Assessorato, non interviene provvedimento contrario e motivato.
La presente circolare viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: ROTELLA 

(2000.11.699)
Torna al Sommariohome



   


CIRCOLARE 13 marzo 2000, prot. n. 521.
Direttive in tema di formulazione di programmi di viaggio.

Ai Provveditori agli studi della Sicilia
Ai Presidenti delle Province regionali della Sicilia
Ai Presidenti delle AA.AA.P.I.T. della Sicilia
Ai Sindaci dei comuni dell'Isola
Alle Arcidiocesi e Diocesi della Sicilia
e, p.c.  All'Assessorato regionale degli enti locali 

Ai Prefetti della Sicilia
Ai Questori della Sicilia
All'ANCI Sicilia
All'Unione regionale province siciliane
Al Comando regionale Guardia di finanza
Al fine di regolamentare l'esercizio di organizzatore di viaggi, quale risulta dall'art. 3, lettere b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, che espressamente richiama l'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, torna utile richiamare l'attenzione degli enti in indirizzo alla scrupolosa osservanza del decreto legislativo n. 111/95 citato, attuativo della direttiva n. 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso".
Nella considerazione che tale normativa è stata emanata a tutela dei consumatori, gli enti in indirizzo, allorché prevedano l'organizzazione di viaggi, ivi compresi quelli "d'istruzione", vacanze e circuiti "tutto compreso" per i propri dipendenti, per gli alunni e per i propri associati e che non si avvalgano della professionalità delle agenzie di viaggio, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal legislatore nazionale. In particolare, si richiama il contenuto degli artt. 7, 8, 9 e 20 del decreto su richiamato.
In ordine poi all'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti della circolare del Commissariato per il turismo n. 8581/1955, dei programmi di viaggio relativi alle suindicate iniziative la stessa dovrà essere richiesta alla scrivente Amministrazione entro i 60 giorni antecedenti la data di inizio effettivo del viaggio. Tali programmi si intendono tacitamente approvati se, entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell'Assessorato, non interviene provvedimento contrario e motivato.
In caso di accertata mancata ottemperanza alle superiori direttive saranno interessati gli organi giudiziari e amministrativi per i successivi provvedimenti di competenza.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: ROTELLA 

(2000.11.698)
Torna al Sommariohome





RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE E RETTIFICA
ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 29 marzo 2000.
Elenco degli aspiranti alla nomina di revisori contabili presso le aziende ed enti ausiliari.


Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 7 aprile 2000, pg. 11 e seguenti, allegato B), il numero progressivo 155)  Gu9glioffa Antonino... deve intendersi corretto in: «158)  Gugliotta Antonino...»; sub 159) Guglioffa Pietro... deve intendersi corretto in: «159)  Gugliotta Pietro...».
Inoltre, la data di nascita di Raggio Rosa indicata al n. 261 viene rettificata in: «6 ottobre 1964».
(2000.13.750)


Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 9 -  26 -  46 -  80 -  38 -  49 -