REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 MAGGIO 2000 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 4 febbraio 2000.
Modifiche alla tabella organica dell'Istituto regionale d'arte di Bagheria  pag.


DECRETO 4 febbraio 2000.
Modifiche alla tabella organica dell'Istituto professionale per ciechi T.A. Gioeni diCatania  pag.


DECRETO 4 febbraio 2000.
Modifiche alla tabella organica dell'Istituto tecnico regionale per attività sociali di Catania  pag.


DECRETO 4 febbraio 2000.
Modifiche alla tabella organica dell'Istituto regionale d'arte di Enna  pag.


DECRETO 4 febbraio 2000.
Modifiche alla tabella organica dell'Istituto regionale d'arte di Mazara delVallo  pag.


DECRETO 4 febbraio 2000.
Modifiche alla tabella organica dell'Istituto professionale per ciechi Florio e Salamone di Palermo.  pag. 11 


DECRETO 4 febbraio 2000.
Modifiche alla tabella organica dell'Istituto regionale d'arte di S. Stefano Camastra  pag. 13 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 24 febbraio 2000.
Autorizzazione ai tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana. Cambi di titolarità  pag. 15 


DECRETO 13 marzo 2000.
Autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana. Nuovi titolari  pag. 17 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 17 aprile 2000.
Nuove direttive per la formazione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici  pag. 20 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 27 marzo 2000.
Rideterminazione delle spese di gestione che i comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio, per l'anno 2000  pag. 22 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 7 febbraio 2000.
Rettifica del decreto 10 settembre 1997, concernente graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abi tativa relativa alla provincia di Palermo ed elenco degli esclusi  pag. 23 

Assessorato della sanità

DECRETO 3 marzo 2000.
Dichiarazione di zone di sorveglianza per influenza aviaria ricadenti nel territorio di vari comuni della Regione  pag. 23 


DECRETO 6 marzo 2000.
Revoca del decreto 31 gennaio 2000, concernente dichiarazione di zone di sorveglianza per influenza aviaria ricadenti nel territorio di vari comuni della Regio-ne  pag. 24 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 24 dicembre 1999.
Rinnovo delle autorizzazioni rilasciate alla ditta Giovanni Aprile s.r.l., con sede legale in Augusta, relative all'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi sito in territorio del comune di Melilli  pag. 25 


DECRETO 30 dicembre 1999.
Autorizzazione alla ditta Giovanni Aprile s.r.l., con sede legale in Augusta, all'esercizio dei bacini B e C della discarica di tipo 2B sita nel territorio di Melilli.  pag. 30 

DECRETO 28 febbraio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Piedimonte Etneo  pag. 38 


DECRETO 28 febbraio 2000.
Approvazione del progetto per la costruzione di un centro diurno per minori, inabili e anziani in territorio del comune di Sortino  pag. 39 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 31 dicembre 1999.
Approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari dei contributi previsti dal P.O.P. 94/99 - Misura 2.3 "Aiuti per il turismo rurale"  pag. 41 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 43 
Approvazione di modifica statutaria dell'opera pia Casa Diodorea di Agira  pag. 50 
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Casa dei fanciulli dott. Gugino di Vallelunga Pratameno  pag. 50 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Rettifica del decreto 21 luglio 1998, relativo all'espropriazione definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di immobili siti nel comune di Termini Imerese per lavori di reti idriche, distribuzione al comprensorio Valle Torto e colline in sinistra Imera  pag. 50 
Provvedimenti concernenti riconoscimento degli acquirenti di latte bovino e loro iscrizione al relativo albo regionale  pag. 50 
Sostituzione dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 4 - Caltanissetta  pag. 50 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Isti-tuto per ciechi Florio e Salamone di Palermo.  pag. 50 
Nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo regionale Teatro di Messina e cessazione dalla carica del commissario ad acta  pag. 50 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa C.I.P.A. Zoo, con sede in Butera  pag. 51 
Nomina del commissario ad acta per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche presso il comune di Savoca  pag. 51 

Assessorato dell'industria:
Costituzione dell'Osservatorio di valutazione e coordinamento previsto dall'art. 10 del D.P.Reg. n. 26 dell'11 novembre 1999  pag. 51 
Nomina del presidente del collegio dei revisori del Consorzio A.S.I. di Messina  pag. 51 
Proroga delle funzioni di ingegneri capo dei Distretti minerari di Caltanissetta, Catania e Palermo  pag. 51 

Assessorato della sanità:
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per i trapianti  pag. 51 
Autorizzazione alla ditta Trapani Farma s.r.l., con sede legale in Trapani, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano  pag. 51 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta alla ditta Distilleria Bertolino S.p.A., con sede legale in Partinico, per la realizzazione di una distilleria in territorio del comune di Campobello di Mazara  pag. 51 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 13 aprile 2000, n. 6
Contributi per l'acquisto da parte dei comuni di strumenti e/o costumi tradizionali. Legge regionale 6 aprile 1996, n.19  pag. 52 


CIRCOLARE 13 aprile 2000, n. 7.
Attività musicali (legge regionale n.44/85, art. 5, lett. b). Procedure per la richiesta e l'erogazione di contributi in favore delle istituzioni universitarie, accademiche e culturali per lo svolgimento di iniziative di particolare rilievo scientifico nel quadro della ricerca musicologica ed etnomusicologica  pag. 52 


CIRCOLARE 27 aprile 2000, prot. n. 107.
Utilizzazione dei fondi del cap. 38708  pag. 55 


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 4 febbraio 2000.
Modifiche alla tabella organica dell'Istituto regionale d'arte di Bagheria.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Visto il decreto ministeriale n. 334/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. n. 393 del 28 dicembre 1996, vistato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato alla Presidenza al n. 9670 del 31 dicembre 1996, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 22 marzo 1997, con il quale è stata ristrutturata la pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di Bagheria;
Vista la relazione prot. n. 1282 del 6 luglio 1999, nella quale, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 34/90, sono state indicate le norme relative alla ristrutturazione delle piante organiche degli istituti regionali d'arte, scuole medie annesse, istituto tecnico femminile regionale di Catania e istituti professionali per ciechi T.A.Gioeni di Catania e Florio e Salamone di Palermo;
Visto il prospetto dimostrativo, relativo alle variazioni da apportare alla pianta organica del predetto istituto;
Visto il parere espresso dal Comitato regionale di cui all'art. 16 della legge regionale n. 34/90 nella seduta del 22 novembre 1999;
Considerato di dovere dare esecuzione al 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 34/90 e di dovere approvare l'allegata tabella organica recante modifiche alla tabella organica di cui al sopracitato D.P.Reg. n. 393 del 28 dicembre 1996;
Considerato che, per quanto non previsto, nulla viene modificato;
Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
Decreta:


Articolo unico

E' approvata la tabella organica allegata al presente decreto, recante modifica alla tabella organica di cui al D.P.Reg. n. 393 del 28 dicembre 1996.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 febbraio 2000.
  MORINELLO PIRO 


(Si omette l'allegato)

(2000.10.664)
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DECRETO 4 febbraio 2000.
Modifiche alla tabella organica dell'Istituto professionale per ciechi T.A. Gioeni diCatania.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Visto il decreto ministeriale n. 334/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. n. 398 del 28 dicembre 1996, vistato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato alla Presidenza al n. 9665 del 31 dicembre 1996, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 22 marzo 1997, con il quale è stata ristrutturata la pianta organica dell'Istituto professionale per ciechi T.A. Gioeni di Catania;
Vista la relazione prot. n. 1282 del 6 luglio 1999, nella quale, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 34/90, sono state indicate le norme relative alla ristrutturazione delle piante organiche degli istituti regionali d'arte, scuole medie annesse, istituto tecnico femminile regionale di Catania e istituti professionali per ciechi T.A.Gioeni di Catania e Florio e Salamone di Palermo;
Visto il prospetto dimostrativo, relativo alle variazioni da apportare alla pianta organica del predetto istituto;
Visto il parere espresso dal Comitato regionale di cui all'art. 16 della legge regionale n. 34/90 nella seduta del 22 novembre 1999;
Visto il decreto ministeriale n. 105 del 17 febbraio 1997, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1997, reg. 1, foglio 55, con il quale sono stati definiti programmi ed orari di insegnamento relativamente all'area di indirizzo di corsi di qualifica massofisioterapisti e centralinista telefonico;
Considerato che il predetto decreto ministeriale n. 105/97, ha previsto nuovi insegnamenti per cui bisogna provvedere al loro inserimento in pianta organica;
Considerato di dovere dare esecuzione al 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 34/90 e di dovere approvare l'allegata tabella organica recante modifiche alla tabella organica di cui al sopracitato D.P.Reg. n. 398 del 28 dicembre 1996;
Considerato che, per quanto non previsto, nulla viene modificato;
Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
Decreta:


Articolo unico

E' approvata la tabella organica allegata al presente decreto, recante modifiche alla tabella organica di cui al D.P.Reg. n. 398 del 28 dicembre 1996.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 febbraio 2000.
  MORINELLO PIRO 


(Si omette l'Allegato)

(2000.10.664)
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DECRETO 4 febbraio 2000.
Modifiche alla tabella organica dell'Istituto tecnico regionale per attività sociali di Catania.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Visto il decreto ministeriale n. 334/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. n. 392 del 28 dicembre 1996, vistato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato alla Presidenza al n. 9671 del 31 dicembre 1996, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 22 marzo 1997, con il quale è stata ristrutturata la pianta organica dell'Istituto tecnico regionale per attività sociali diCatania;
Vista la relazione prot. n. 1282 del 6 luglio 1999, nella quale, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 34/90, sono state indicate le norme relative alla ristrutturazione delle piante organiche degli istituti regionali d'arte, scuole medie annesse, istituto tecnico femminile regionale di Catania e istituti professionali per ciechi T.A.Gioeni di Catania e Florio e Salamone di Palermo;
Visto il prospetto dimostrativo, relativo alle variazioni da apportare alla pianta organica del predetto istituto;
Visto il parere espresso dal Comitato regionale di cui all'art. 16 della legge regionale n. 34/90 nella seduta del 22 novembre 1999;
Visto il decreto n. 682/10 del 5 novembre 1999 con il quale, ai sensi del decreto ministeriale n. 383 del 7 ottobre 1998, la denominazione dell'Istituto tecnico femminile regionale diCatania è stata modificata con quella di Istituto tecnico regionale per attività sociali;
Considerato di dovere dare esecuzione al 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 34/90 e di dovere approvare l'allegata tabella organica recante modifiche alla tabella organica di cui al sopracitato D.P.Reg. n. 392 del 28 dicembre 1996;
Considerato che, per quanto non previsto, nulla viene modificato;
Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
Decreta:


Articolo unico

E' approvata la tabella organica allegata al presente decreto, recante modifiche alla tabella organica di cui al D.P.Reg. n. 392 del 28 dicembre 1996.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 febbraio 2000.
  MORINELLO PIRO 


(Si omette l'Allegato)

(2000.10.664)
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DECRETO 4 febbraio 2000.
Modifiche alla tabella organica dell'Istituto regionale d'arte di Enna.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Visto il decreto ministeriale n. 334/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. n. 394 del 28 dicembre 1996, vistato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato alla Presidenza al n. 966 del 31 dicembre 1996, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 22 marzo 1997, con il quale è stata ristrutturata la pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di Enna;
Vista la relazione prot. n. 1282 del 6 luglio 1999, nella quale, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 34/90, sono state indicate le norme relative alla ristrutturazione delle piante organiche degli istituti regionali d'arte, scuole medie annesse, istituto tecnico femminile regionale di Catania e istituti professionali per ciechi T.A.Gioeni di Catania e Florio e Salamone di Palermo;
Visto il prospetto dimostrativo, relativo alle variazioni da apportare alla pianta organica del predetto istituto;
Visti i pareri espressi dal Comitato regionale di cui all'art. 16 della legge regionale n. 34/90 nella seduta del 22 novembre 1999 e del 15 dicembre 1999;
Visto il D.P.Reg. n. 495 del 9 luglio 1999, vistato alla Ragioneria centrale della Presidenza al n. 2792 del 22 luglio 1999, con il quale è stata soppressa la scuola media annessa al predetto istituto;
Considerato di dovere dare esecuzione al 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 34/90 e di dovere approvare l'allegata tabella organica, recante modifiche alla tabella organica di cui al sopracitato D.P.Reg. n. 394 del 28 dicembre 1996;
Considerato che, per quanto non previsto, nulla viene modificato;
Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
Decreta:


Articolo unico

E' approvata la tabella organica allegata al presente decreto, recante modifiche alla tabella organica di cui al D.P.Reg. n. 394 del 28 dicembre 1996.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 febbraio 2000.
  MORINELLO PIRO 


(Si omette l'Allegato)

(2000.10.664)
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DECRETO 4 febbraio 2000.
Modifiche alla tabella organica dell'Istituto regionale d'arte di Mazara delVallo.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Visto il decreto ministeriale n. 334/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. n. 396 del 28 dicembre 1996, vistato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato alla Presidenza al n. 9667 del 31 dicembre 1996, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 22 marzo 1997, con il quale è stata ristrutturata la pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di Mazara del Vallo;
Vista la relazione prot. n. 1282 del 6 luglio 1999, nella quale, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 34/90, sono state indicate le norme relative alla ristrutturazione delle piante organiche degli istituti regionali d'arte, scuole medie annesse, istituto tecnico femminile regionale di Catania e istituti professionali per ciechi T.A.Gioeni di Catania e Florio e Salamone di Palermo;
Visto il prospetto dimostrativo, relativo alle variazioni da apportare alla pianta organica del predetto istituto;
Visto il parere espresso dal Comitato regionale di cui all'art. 16 della legge regionale n. 34/90 nella seduta del 22 novembre 1999;
Considerato che, per mero errore, nel prospetto dimostrativo delle variazioni da apporre alla tabella organica del predetto istituto non è stato indicato l'aumento di una cattedra sull'organico di diritto relativa alla classe di concorso 13 tabella A - chimica e tecnologie chimiche -, nonché l'aumento della cattedra relativa alla classe di concorso 50 tabella A - materie letterarie di istruzione secondaria di 2° grado negli istituti di istruzione secondaria - in quanto si sono consolidate nel biennio scolastico 1997/98 e 1998/99 con orario di insegnamento di ore 18 settimanali;
Ritenuto, pertanto, di dovere aumentare da 1 a 2 sull'organico di diritto la cattedra per l'insegnamento di chimica e tecnologie chimiche e da 3 a 4 la cattedra di materie letterarie di istruzione secondaria di 2° grado;
Considerato di dovere dare esecuzione al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 34/90 e di dovere approvare la tabella organica allegata, recante modifiche alla tabella organica di cui al D.P.Reg. n. 396 del 28 dicembre 1996;
Considerato che, per quanto non previsto, nulla viene modificato;
Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
Decreta:


Articolo unico

E' approvata la tabella organica allegata al presente decreto, recante modifiche alla tabella organica di cui al D.P.Reg. n. 396 del 31 dicembre 1996.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 febbraio 2000.
  MORINELLO PIRO 


(Si omette l'Allegato)

(2000.10.664)
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DECRETO 4 febbraio 2000.
Modifiche alla tabella organica dell'Istituto professionale per ciechi Florio e Salamone di Palermo.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Visto il decreto ministeriale n. 334/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. n. 399 del 28 dicembre 1996, vistato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato alla Presidenza al n. 9664 del 31 dicembre 1996, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 22 marzo 1997, con il quale è stata ristrutturata la pianta organica dell'Istituto professionale per ciechi Florio e Salamone di Palermo;
Vista la relazione prot. n. 1282 del 6 luglio 1999, nella quale, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 34/90, sono state indicate le norme relative alla ristrutturazione delle piante organiche degli istituti regionali d'arte, scuole medie annesse, istituto tecnico femminile regionale di Catania e istituti professionali per ciechi T.A.Gioeni di Catania e Florio e Salamone di Palermo;
Visto il prospetto dimostrativo, relativo alle variazioni da apportare alla pianta organica del predetto istituto;
Visto il parere espresso dal Comitato regionale di cui all'art. 16 della legge regionale n. 34/90 nella seduta del 22 novembre 1999;
Visto il decreto ministeriale n. 105 del 17 febbraio 1997, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1997, reg. 1, foglio 55, con il quale sono stati definiti programmi ed orari di insegnamento relativamente all'area di indirizzo di corsi di qualifica massofisioterapisti e centralinista telefonico;
Considerato che il predetto decreto ministeriale n. 105/97 ha previsto nuovi insegnamenti per cui bisogna provvedere al loro inserimento in pianta organica;
Considerato di dovere dare esecuzione al 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 34/90, e di dovere approvare l'allegata tabella organica, recante modifiche alla tabella organica di cui al sopracitato D.P.Reg. n. 399 del 28 dicembre 1996;
Considerato che, per quanto non previsto, nulla viene modificato;
Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
Decreta:


Articolo unico

E' approvata la tabella organica allegata al presente decreto, recante modifiche alla tabella organica di cui al D.P.Reg. n. 399 del 28 dicembre 1996.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 febbraio 2000.
  MORINELLO PIRO 


(Si omette l'Allegato)

(2000.10.664)
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DECRETO 4 febbraio 2000.
Modifiche alla tabella organica dell'Istituto regionale d'arte di S. Stefano Camastra.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Visto il decreto ministeriale n. 334/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. n. 400 del 28 dicembre 1996, vistato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato alla Presidenza al n. 9663 del 31 dicembre 1996, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 22 marzo 1997, con il quale è stata ristrutturata la pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di S. Stefano Camastra;
Vista la relazione prot. n. 1282 del 6 luglio 1999, nella quale, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 34/90, sono state indicate le norme relative alla ristrutturazione delle piante organiche degli istituti regionali d'arte, scuole medie annesse, istituto tecnico femminile regionale di Catania e istituti professionali per ciechi T.A.Gioeni di Catania e Florio e Salamone di Palermo;
Visto il prospetto dimostrativo, relativo alle variazioni da apportare alla pianta organica del predetto istituto;
Visto il parere espresso dal Comitato regionale di cui all'art. 16 della legge regionale n. 34/90 nella seduta del 22 novembre 1999;
Considerato di dovere dare esecuzione al comma 2° dell'art. 5 della legge regionale n. 34/90, e di dovere approvare l'allegata tabella organica, recante modifiche alla tabella organica di cui al sopracitato D.P.Reg. n. 400 del 28 dicembre 1996;
Considerato che, per quanto non previsto, nulla viene modificato;
Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
Decreta:


Articolo unico

E' approvata la tabella organica allegata al presente decreto, recante modifiche alla tabella organica di cui al D.P.Reg. n. 400 del 28 dicembre 1996.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 febbraio 2000.
  MORINELLO PIRO 


(Si omette l'Allegato)

(2000.10.664)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 24 febbraio 2000.
Autorizzazione ai tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana. Cambi di titolarità.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", ed in particolare l'articolo 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'articolo 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visto il proprio decreto n. 34/99 del 29 aprile 1999 e l'elenco anagrafico allo stesso allegato che ne costituisce parte integrante, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 30 del 25 giugno 1999;
Viste le istanze in data 24 novembre 1999, 11 novembre 1999, 16 dicembre 1999, 13 gennaio 2000, 13 gennaio 2000, 14 gennaio 2000, 20 gennaio 2000, 25 gennaio 2000, 25 gennaio 2000, 3 febbraio 2000, rispettivamente dei sigg.ri Di Giorgi Angelo, Molonia Maria Grazia e Spallino Filippo, Pistorio Antonino Zadera Giovanna, Infantino Antonio Emilio, Moranea Daniela, Privitera Michele, Berretto Giovanni e Barranco Gandolfo, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite, prodotte a questa Regione e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note datate 9 novembre 1999, 18 novembre 1999, 25 novembre 1999, 14 dicembre 1999, 21 dicembre 1999, 28 dicembre 1999, 3 gennaio 2000 e 11 gennaio 2000, con cui la società Lottomatica ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed ha indicato i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:


  Codice lottomatica| Rivendita numero Ricevitoria numero Vecchio titolare Nuovo titolare Comune 
  PA0446 217 141 D'Amico Antonino Molonia Maria Grazia Messina 
  PA0813 337 818 Scialabba Di Giorgi Vincenza Di Giorgi Angelo Palermo 
  PA0288 1 86 Tortorici Luigi Spallino Filippo Bisacquino 
  PA0870 5 875 Pistorio Carmelo Pistorio Antonino Gravina di Catania 
  PA0458 39 458 Nicolosi Caterina Zadera Giovanna Catania 
  PA0095 6 211 Salerno Agrippina Infantino Antonio Emilio Mineo 
  PA0730 96 735 Schiera Concetta Moranea Daniela Palermo 
  PA0586 1 591 Borzi Rosa Privitera Michele Valverde 
  PA0096 6 212 Berretto Margheritino Berretto Giovanni Vizzini 
  PA0040 6 276 Barranco Rosario Barranco Gandolfo Gela 



Viste le note della Federazione italiana tabaccai n. 35594 del 26 novembre 1999, n. 1862 del 12 gennaio 2000 e n. 3340 del 25 gennaio 2000, con le quali la stessa associazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Viste le note prot. n. 29340 del 30 novembre 1999, n. 1205 del 19 gennaio 2000, n. 1843 del 26 gennaio 2000 e n. 2717 del 7 febbraio 2000, con le quali l'ECOMAP comunica che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze, si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale del bilancio e delle finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione avvenga alla cassa regionale esclusivamente secondo la proceura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno, seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto riultano collegati in rete tramite Lottomatica, e conseguentemente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, per l'anno 2000;
Considerato che, ai sensi del disposto dei citati commi 4° e 5°, dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, a decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto pertanto che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite e nel contempo all'aggiornamento dell'elenco anagrafico allegato al decreto 29 aprile 1999, n. 34, con la contestuale cancellazione dei gestori comunque cessati;
Considerato che con nota n. 310716 del 29 ottobre 1999, questa amministrazione ha dato incarico alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia di provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, all'esercizio della vigilanza sui tabaccai autorizzati attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;
Decreta:


Art. 1


Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:
  Codice lottomatica Provincia Ricevitoria numero Rivendita numero Cognome e nome Comune 
  PA0446 Messina 141 217 Molonia Maria Grazia Messina 
  PA0813 Palermo 818 337 Di Giorgi Angelo Palermo 
  PA0288 Palermo 86 1 Spallino Filippo Bisacquino 
  PA0870 Catania 875 5 Pistorio Antonino Gravina di Catania 
  PA0458 Catania 458 39 Zadera Giovanna Catania 
  PA0095 Catania 211 6 Infantino Antonio Emilio Mineo 
  PA0730 Palermo 735 96 Moranea Daniela Palermo 
  PA0586 Catania 591 1 Privitera Michele Valverde 
  PA0096 Catania 212 6 Berretto Giovanni Vizzini 
  PA0040 Caltanissetta 276 6 Barranco Gandolfo Gela 




Art. 2

Al tabaccaio che non acceda alla procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli articoli 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418 ed alla avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trasorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca della autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria.
Delle verifiche effettuate, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 febbraio 2000.
  PIRO 

(2000.10.616)
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DECRETO 13 marzo 2000.
Autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana. Nuovi titolari.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 «recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria»;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dall'associazione di categoria FIT, con nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 28249 del 23 settembre 1999, con la quale la stessa associazione ha trasmesso nuove istanze di adesione al servizio;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato attraverso l'ECOMAP, la polizza fidejussoria, e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che, ai sensi del disposto dei citati 4°e 5° comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, a decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fidejussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676, ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Viste le note della Federazione italiana tabaccai nn. 3329 e 3340 del 25 gennaio 2000, e n. 3492 del 26 gennaio 2000, con le quali la stessa associazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che, avendo già in data 28 gennaio 1999 ed in data 23 settembre 1999 presentato istanza, hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a) a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b) a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999;
c)  a sottoscrivere la polizza fidejussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 6876 del 23 febbraio 2000, con la quale la stessa Federazione ha indicato i nominativi corretti dei titolari delle tabaccherie con codice lottomatica PA0972 e PA1269;
Considerato che i nominativi, di cui agli elenchi trasmessi dalla Associazione italiana tabaccai, trovano riscontro con i nominativi comunicati dall'ECOMAP con le note n. 1822 del 26 gennaio 2000 e n. 5471 del 2 marzo 2000;
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti, pervenute a questa Regione direttamente e/o per il tramite della FIT;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;
Considerato che, con nota n. 310716 del 29 ottobre 1999, questa Amministrazione ha dato incarico alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, di provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, all'esercizio della vigilanza sui tabaccai autorizzati attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;
Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presen-te provvedimento, a riscuotere le tasse automobilisti- che nel territorio della Regione siciliana, per i moti- vi di cui in premessa, i tabaccai che abbiano presentata apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema lottomati- ca, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elen-co anagrafico, che fa parte integrante del presente de-creto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID, alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690 0001 40, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al tabaccaio che con acceda alla procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai, autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art.4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n.11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riservamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per laSicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria.
Delle verifiche effettuate, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 13 marzo 2000.
  PIRO 


iAllegato
ELENCO DEI TABACCAI LOTTISTI AUTORIZZATI A RISCUOTERE LE TASSE AUTOMOBILISTICHE ERARIALI IN SICILIA


  Cod. lottomatica N° di ricevitoria Ragione sociale Indirizzo Comune 
  PA1276 1281 Bonello Salvatore via Amendola n. 275 Palma di Montechiaro (AG) 
  PA1184 1189 Casà Giuseppa via Fazello n. 85 Ribera (AG) 
  PA1150 1155 Casula Gerlanda via Dante n. 14 Agrigento 
  PA1277 1282 Condeno Vincenza corso G.B. Odierna n. 271 Palma di Montechiaro (AG) 
  PA1176 1181 Costanza Gaspare corso Roma n. 138 Licata (AG) 
  PA1151 1156 De Vincenzo Angela piazzale Aldo Moro n. 5 Agrigento 
  PA1175 1180 Graci Giuseppa corso F.re Capriata n. 80 Licata (AG) 
  PA1167 1172 Montalbano Giulio via Valle dei Templi n. 38 Agrigento 
  PA1162 1167 Vangelista Angelo piazza IV Novembre n. 2 Canicattì (AG) 
  PA1266 1271 Bonfante Liboria via Niscemi n. 47bis Caltanissetta 
  PA1143 1148 D'Assenza Crocifisso via Matteotti n. 125 Gela (CL) 
  PA1269 1274 Vella Giovanni Antonio contrada Piano del Signore S.S. 115 Gela (CL) 
  PA0833 838 Coco Giuseppa via Tripoli n. 125 Acicastello (CT) 
  PA0831 836 DiMauro Carmela via Re Martino n. 107 Acicastello (CT) 
  PA0823 828 Maugeri Giuseppina via Caduti del Lavoro n. 98 Catania 
  PA0849 854 Pesce Gaetano via Vittorio Emanuele n. 357 Adrano (CT) 
  PA0855 860 Politi Grazia via Matrice n. 44 Bronte (CT) 
  PA0883 888 Santonocito Santo strada S. G. Galermo n. 85 Misterbianco (CT) 
  PA0694 699 Sapienza Anna Maria via Zia Lisa n. 138 Catania 
  PA1306 1311 Scorza Basilia piazza Stazione n. 14 Paternò (CT) 
  PA0898 903 Scuderi Agatina via S. Lucia n. 64 San Giovanni La Punta (CT) 
  PA0875 880 Scuto Provvidenza via G. Fattori n. 3 Gravina diCatania (CT) 
  PA1271 1276 Collerone Benedetto via Umberto I n. 37 Barrafranca (EN) 
  PA1272 1277 Cursale Maria via Garibaldi n. 110 Piazza Armerina (EN) 
  PA1270 1275 Puleo Gaetano via Roma n. 473 Enna 
  PA0956 961 Accetta Giuseppe via S. Vito angolo via La Pira n. 2 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 
  PA0911 916 Casale Giuseppa via Comunale n. 152 Messina 
  PA0952 957 Castellano Maria via Vittorio Madia n. 100 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 
  PA1326 1331 Cesarino Filippo piazza Stazione FF.SS. S. Stefano diCamastra (ME) 
  PA1300 1305 Colosi Sergio int. stazione FF.SS. atrio biglietteria Messina 
  PA0966 971 Fabio Sarina piazza Duomo n. 15 Sant'Agata di Militello (ME) 
  PA0957 962 Galipò Giuseppa via Torrente Forno n. 105 Capo d'Orlando (ME) 
  PA0931 936 Maimone Alessandro via Catania n. 250 Messina 
  PA0972 977 Manfredi Luciano viale della Libertà n. 56 Messina 
  PA0958 963 Rifici Carlo Fausto via Trieste n. 2/A Capo d'Orlando (ME) 
  PA0967 972 Scavelli Teresa via Torrecandele n. 117 Sant'Agata di Militello (ME) 
  PA0306 104 Autovino Angela via Venero n. 76 Monreale (PA) 
  PA0205 3 Cacicia Stefano via Enrico Giafar n. 92 Palermo 
  PA1273 1278 Corso Rosario via Duca di Brolo n. 12 Misilmeri (PA) 
  PA1275 1280 Solimeno Erminia piazza Marina n. 7 Termini Imerese (PA) 
  PA1215 1220 Armenia Maria via C. Battisti n. 23 Pozzallo (RG) 
  PA1210 1215 Cerruto Carmelo corso Umberto I n. 127 Modica (RG) 
  PA1224 1229 Cipolla Rosa via Roma n. 161 Vittoria (RG) 
  PA1226 1231 Ferrera Carmela piazza Italia n. 16 Vittoria (RG) 
  PA1218 1223 La Terra Anna viale delle Americhe n. 250 Ragusa 
  PA1238 1243 Leggio Mattia via Solunto n. 7 Ragusa 
  PA1203 1208 Leonardis Vincenzo corso Vittorio Emanuele n. 299 Comiso (RG) 
  PA1235 1240 Licitra Giovanni via Bellarminio n. 45 Ragusa 
  PA1232 1237 Olivetta Serafina via Garibaldi n. 24 Vittoria (RG) 
  PA1245 1250 Parrino Giuseppa viale Europa n. 32 Ragusa 
  PA1219 1224 Pitino Giovanna via Manara n. 13 Scicli (RG) 
  PA1240 1245 Ruggieri Carmela viale De Platani n.24 Ragusa 
  PA0975 980 Scarso Giovanni via Prin.le Modica Noto n. 95 Modica (RG) 
  PA1221 1226 Ventura Michele via Sanremo n. 104 Scicli (RG) 
  PA1296 1301 Barbagallo Luciano piazza Commercio n. 7 Lentini (SR) 
  PA0996 1001 Tuccitto Salvatore via Ingheria n. 27 Siracusa 
  PA1099 1104 Colomba Filippo via G. La Russa n. 71 Erice (TP) 
  PA0439 369 Coppola Giuseppe via F.sco Crispi n. 60 Castellammare del Golfo (TP) 
  PA1117 1122 Meo Rosalba contrada Strasatti n. 182 Marsala (TP) 
  PA0443 373 Pantaleo Rossana via D n. 20 Petrosino (TP) 

(2000.11.705)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 17 aprile 2000.
Nuove direttive per la formazione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che ha sostituito l'art. 14 della precedente legge 5 agosto 1981, n. 416, che disciplina la materia dei piani comunali di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici e prevede l'elaborazione di direttive regionali per la predisposizione di tali piani e per il rilascio delle autorizzazioni amministrative comunali;
Vista la legge 13 aprile 1999, n. 108, che, nell'apportare modifiche alla normativa succitata, detta nuove norme in materia di punti vendita sperimentali per la stampa quotidiana e periodica;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, concernente la riforma delle disciplina del commercio;
Visto il proprio decreto n. 156 del 5 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 14 aprile 1997, con il quale sono state emanate direttive regionali;
Vista la sentenza n. 2260/98, con la quale il T.A.R.S. Palermo ha annullato i commi 3, 4 e 5 dell'art. 5 del succitato decreto n. 156;
Ritenuto opportuno e necessario aggiornare le direttive sui piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici, in virtù delle sopraggiunte modifiche normative e della sentenza del T.A.R.;
Decreta:
Art. 1
Sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali

1.  Nel territorio della Regione siciliana la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici si attua secondo le disposizioni di cui alla legge 13 aprile 1999, n. 108.
Art. 2
Censimento punti vendita esistenti

1.  Dalla data di pubblicazione del presente decreto, i comuni della Sicilia procedono al censimento dei punti vendita di giornali quotidiani e periodici esistenti nel proprio territorio comunale.
2.  Il censimento di cui al comma precedente dovrà tenere conto di tutti i punti vendita regolarmente autorizzati dall'amministrazione comunale, nonché di quelli che, benché privi di autorizzazione amministrativa, alla data del 31 dicembre 1999 risultavano in attività da almeno tre anni.
3.  Ai punti vendita come sopra determinati, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 9 del presente decreto, i comuni rilasciano regolare autorizzazione amministrativa.
Art. 3
Direttiva generale

1.  Dalla data di pubblicazione del presente decreto, i comuni della Sicilia che non hanno ancora provveduto a dotarsi dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici, previsti dall'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sostituito dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ovvero che non hanno ancora provveduto alla loro riformulazione in adempimento dell'obbligo contenuto nel citato art. 7, dovranno attenersi agli indirizzi ed alla direttive regionali contenute nel presente decreto che si informano ai principi stabiliti dal citato disposto legislativo.
2.  I comuni devono adempiere agli obblighi di cui al comma precedente entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
3.  Trascorso il termine, di cui al precedente comma, per i comuni inadempienti è attivata la procedura per la nomina di commissari ad acta.
4.  I comuni inviano copia dei piani adottati all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
5.  I comuni che si sono già dotati di piani redatti in conformità alle direttive regionali di cui ai decreti assessoriali n. 857 del 2 giugno 1989 e n. 156 del 5 febbraio 1997, possono, facoltativamente, aggiornare tali piani per sopraggiunte modifiche della situazione distributiva della rete di vendita o, comunque, per adattarli alle direttive impartite con il presente decreto. Tuttavia, l'aggiornamento è obbligatorio nel caso in cui i comuni devono procedere al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 del precedente art. 2 per punti di vendita non previsti nei piani vigenti.
6.  I commissari ad acta già nominati in esecuzione del precedente decreto n. 156 del 5 febbraio 1997 procedono all'espletamento dell'incarico tenendo conto delle disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 4
Adozione dei piani

1.  I piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici sono adottati con atto deliberativo del consiglio comunale.
Art. 5
Obiettivi della pianificazione comunale

1.  I piani comunali di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a)  incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante, ove necessario, l'aumento del numero delle rivendite e l'ampliamento delle superfici espositive e di vendita;
b)  articolazione omogenea nel territorio comunale, nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti, della rete di distribuzione e di vendita dei giornali, quotidiani e periodici, al fine di renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza ed, in genere, degli operatori dell'informazione;
c)  facilità di accesso dell'utenza ai punti di vendita della rete distributiva comunale.
Art. 6
Operazioni preliminari alla formazione dei piani

1.  Per favorire una razionale evoluzione della rete e per assicurare la migliore produttività del servizio, in funzione della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, i comuni, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative delle categorie interessate ed esistenti a livello provinciale ed, in mancanza, a livello regionale, devono, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, predisporre i piani di localizzazione, tenendo conto della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle diverse zone del territorio comunale, dell'entità delle vendite nell'ultimo biennio, del numero delle rivendite esistenti e della loro ubicazione nell'ambito di ciascuna zona comunale.
2.  In armonia ed in relazione al disposto di cui al precedente comma, i comuni, per la predisposizione dei piani, devono in particolare:
a)  suddividere il territorio comunale in zone omogenee che possono corrispondere alla partizione adottata per la formazione dei piani regolatori generali, nonché alla suddivisione amministrativa per circoscrizioni o quartieri.
La zonizzazione deve, comunque, tener conto dei centri storici, delle periferie, delle semi-periferie urbane, delle aree di nuova o già esistente edificazione residenziale, industriale e terziaria delle aree rurali e montane;
b)  rilevare le caratteristiche di ciascuna zona individuata, con particolare riguardo:
-  alla struttura e densità della popolazione residente;
-  alle strutture scolastiche e universitarie, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, strutture industriali, produttive, commerciali e ricettive, stazioni ferroviarie, autostazioni e altre strutture similari;
-  all'assetto viario e delle comunicazioni;
-  ai flussi di popolazione non residente, comprendendo correnti turistiche stagionali e permanenti;
c)  individuare, per l'ultimo biennio e per ciascuna zona, la situazione relativa ai seguenti indicatori:
-  numero e densità dei punti di vendita esistenti, anche in rapporto alla superficie territoriale, alla popolazione presente ovvero esistente e fluttuante nel territorio nonché alle famiglie presenti;
-  localizzazione dei punti di vendita esistenti, mettendo in evidenza, in particolare, le nuove localizzazioni avvenute nel biennio;
-  andamento delle vendite, anche sulla base di dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori.
Art. 7
Piani comunali di localizzazione

1.  Sulla base del censimento di cui all'art. 2 e delle operazioni indicate nel precedente art. 6, i piani comunali devono definire la rete dei punti ottimali di vendita ed i relativi ambiti di localizzazione, comprensivi delle esigenze di nuovi punti di vendita e del trasferimento di quelli già esistenti ed operanti.
2.  In sede di definizione dei citati piani di localizzazione dei punti di vendita, i comuni devono rispettare un rapporto minimo tra famiglie residenti e punti di vendita non inferiore a 900 ed una distanza minima tra singoli punti di vendita non inferiore a 350 metri, calcolati per il percorso più breve.
Nel caso di suddivisione del territorio comunale in zone, i parametri di cui al comma precedente sono riferiti alla singola zona, tenendo conto, per quanto concerne la distanza tra singoli punti vendita, del raggio di influenza esercitato dai punti vendita ubicati sia nelle zone limitrofe che nei territorio comunali confinanti.
4.  Qualora nel territorio comunale o nella singola zona risulti residente un numero di famiglie inferiore a 900, è comunque consentito il rilascio di un'autorizzazione.
5.  Nell'ipotesi in cui dalla programmazione effettuata a norma del superiore comma 2 dovesse risultare un numero residuo di famiglie uguale o superiore a 600, è altresì consentita la previsione di un ulteriore punto vendita.
6.  I piani di localizzazione devono altresì:
-  individuare, in relazione alla disposizione contenuta nel comma 2°, lettera c), dell'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le zone turistiche del territorio comunale, nelle quali, per effetto della maggiore esigenza stagionale dell'utenza, i comuni possono rilasciare autorizzazioni temporanee per periodi non superiori a quattro mesi nel corso dell'anno, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto ed assicurando comunque il mantenimento di una distanza minima di 350 metri, sia nei confronti dei punti di vendita fissi esistenti, sia tra punti di vendita stagionali medesimi;
-  definire le condizioni ed i criteri che devono essere osservati per la vendita in alberghi, pensioni ed altri complessi turistico-ricettivi quando essa costituisce un servizio ai clienti e per la quale, a termine dell'art. 7, penultimo comma, lettera d), della legge n. 67/87, non è necessaria l'autorizzazione amministrativa;
-  definire i criteri in base ai quali è consentita la vendita di giornali, quotidiani e periodici, in ospedali, caserme, carceri ed altre strutture similari, effettuate da rivenditori muniti di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rivendita di giornali, quotidiani e periodici, in sede fissa, favorendo, ove necessario, il titolare della rivendita più prossima e previo accordo con gli enti suddetti;
-  stabilire, nel rilascio dell'autorizzazione per nuove rivendite e per l'eventuale trasferimento di quelle esistenti, criteri atti a garantire la superficie più idonea allo svolgimento dell'attività, compatibilmente con le prescrizioni urbanistiche dell'area interessata, nonché, ove necessario, con le caratteristiche ambientali della zona.
7.  Non rientrano nel novero dei punti di vendita da determinarsi in forza delle disposizioni di cui al presente articolo le rivendite ubicate nelle stazioni marittime, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle autostrade o raccordi autostradali, nelle strade di grande comunicazione, nelle strade statali ed al di fuori del centro abitato.
8.  E' consentita la vendita tramite gli "strilloni" previo accordo tra le categorie interessate sulla distanza da rispettare dai punti vendita fissi. Durante le ore di chiusura delle edicole, la superiore vendita non è soggetta ad alcuna limitazione.
Art. 8
Disciplina transitoria nei comuni sprovvisti di piano

1.  Nei comuni sprovvisti di piano comunale, qualora nel territorio o in una frazione del territorio o in una circoscrizione comunale non esistano punti di rivendita, il sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti dotati di autorizzazione amministrativa per esercizi della media e grande distribuzione, per le librerie, per le rivendite di tabacchi e per i bar. E' parimenti dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza, calcolata per il percorso più breve, di 400 metri.
2.  In ogni caso, il rilascio predetto dovrà essere previsto nel contesto di un programma unico e complessivo di tutte le nuove autorizzazioni che si ritiene di dovere rilasciare in regime transitorio, dal quale risulti in modo certo che con le nuove autorizzazioni, sommate a quelle già operanti, non venga superato il rapporto complessivo finale tra famiglie e punti di vendita fissato nell'art. 7 del presente decreto. Tale programma dovrà essere sottoposto al preventivo parere delle organizzazioni di categorie.
Art. 9
Autorizzazione comunale

1.  L'autorizzazione amministrativa comunale è rilasciata dai comuni ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416.
2.  L'esercizio della vendita può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti o affini fino al terzo grado. E' consentita la collaborazione dei terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi.
3.  L'affidamento in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattie o infortunio.
4.  Le autorizzazioni sono concesse con priorità ai terzi cui è stata affidata la gestione della rivendita.
5.  L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali, quotidiani e periodici, può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche.
6.  Qualora vi sia abbinamento ad altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e a persone giuridiche.
7.  Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione alla vendita di giornali, quotidiani e periodici.
8.  Fermo restando le disposizioni di cui all'art.1 del presente decreto, l'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie, per le rivendite di tabacchi e per i bar, comprende, qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali, quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati anche a tal fine nei piani comunali.
9.  Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto, si applicano le norme di cui all'art. 7 della legge n. 67/87, che ha sostituito l'art. 14 della legge n. 416/81, nonché della legge n. 108/99.
Art. 10
Istruttoria per nuove autorizzazioni

1.  In sede di elaborazione dei piani comunali saranno determinate le modalità ed i criteri per ottenere l'autorizzazione amministrativa, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo, che comunque si applica per il rilascio di autorizzazioni in regime transitorio.
2.  Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di rivendita di quotidiani e periodici devono essere presentate al comune territorialmente competente.
3.  Il richiedente deve:
a)  essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;
b)  avere la residenza nel comune dove intende svolgere l'attività;
c)  non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;
d)  non essere iscritto in albi professionali.
4.  Le domande intese ad ottenere autorizzazioni per l'apertura di nuove rivendite devono contenere anche i seguenti dati:
a)  ubicazione dell'esercizio e del posteggio su suolo pubblico o privato;
b)  dimostrazione della disponibilità dei locali e dello spazio pubblico ovvero l'avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi;
c)  eventuale titolarità di altra autorizzazione all'attività di rivendita di giornali e riviste, o di altra autorizzazione all'esercizio di attività di commercio al dettaglio.
Art. 11
Ferie e riposi

1.  La chiusura delle rivendite, nei giorni domenicali e di riposo infrasettimanale e per ferie, deve essere regolata in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio comunale, mediante la predisposizione di turni, d'intesa con le organizzazioni di categoria.
2.  Il calendario predisposto deve essere fornito a tutte le organizzazioni interessate.
Art. 12
Sanzioni

1.  Nel caso di violazione della normativa contenuta nel presente decreto, si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
Art. 13
Entrata in vigore

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  Dalla data di pubblicazione del presente decreto, fatti salvi gli effetti prodotti, cessano le disposizioni di cui al decreto assessoriale n. 156 del 5 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 14 aprile 1997.
Palermo, 17 aprile 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.16.931)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 27 marzo 2000.
Rideterminazione delle spese di gestione che i comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio, per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
Visto l'art. 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21;
Visto il decreto n. 360/XII AA.SS., che fissava nella seguente misura le spese di gestione da rimborsare agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori:
a)  compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato L. 2.239.728;
b) retta giornaliera di mantenimento L. 38.595.
Rilevato che l'indice di variazione media dei prezzi al consumo per l'anno 1999 da applicare nel corrente anno risulta pari all'1,6, così come da nota dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Ufficio statistica prot. n. 3389 del 26 gennaio 2000;
Ritenuto di dover applicare ai citati oneri di gestione l'incremento dell'1,6%;
Decreta:


Art. 1

Le spese di gestione che i comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, nell'ambito delle competenze civili ed amministrative, per l'anno 2000, sono così determinate:
a)  compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato L. 2.275.564;
b) retta giornaliera di mantenimento L. 39.213.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso ai comuni interessati e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 27 marzo 2000.
  BARBAGALLO 

(2000.17.967)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 7 febbraio 2000.
Rettifica del decreto 10 settembre 1997, concernente graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abi tativa relativa alla provincia di Palermo ed elenco degli esclusi.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto loStatuto della Regione;
Visto l'art. 2, comma 10°, della legge 25 marzo 1982, n. 94 (buoni casa);
Visto il bando di concorso per l'assegnazione dei contributi in conto capitale per l'acquisto della prima unità abitativa di cui alla citata legge n. 94/82 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 1993;
Vista la graduatoria definitiva della Provincia di Palermo approvata con decreto del 10 settembre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 20 settembre 1997, dalla quale risulta che la ditta Amato Giovanni collocata al posto n. 171, è effettiva beneficiaria del contributo de quo;
Considerato, che, per mero errore, in sede di esame dell'istanza di partecipazione al concorso di che trattasi, la suddetta ditta è stata inserita tra la categoria privilegiata "giovane coppia";
Considerato che la ditta suindicata ha fatto presente di non appartenere alla categoria "giovane coppia" in quanto nello schema di domanda non risulta barrata la casella corrispondente e pertanto chiede l'inserimento in graduatoria tra la categoria "varie";
Ritenuto di dovere accogliere la citata osservazione in quanto dall'esame della domanda di richiesta contributo non risulta barrata la casella "giovane coppia" e che pertanto occorre rettificare la graduatoria;
Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in narrativa, è accolta l'osservazione della ditta Amato Giovanni e la relativa istanza è inserita nella graduatoria ex art. 2, 10° comma, relativa alla concessione di contributi in c/capitale, al posto n. 443 bis della provincia di Palermo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 febbraio 2000.
  LO GIUDICE 

(2000.11.690)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 3 marzo 2000.
Dichiarazione di zone di sorveglianza per influenza aviaria ricadenti nel territorio di vari comuni della Regione.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Vista la nota prot. n. 558/SV del 21 febbraio 2000, con la quale il Distretto veterinario di Misilmeri relaziona sull'accertamento di un focolaio di influenza aviaria presso l'allevamento del sig. Notaro Mario;
Vista la nota prot. n. 002746/13 del 23 febbraio 2000, con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Palermo comunica l'avvenuto isolamento di virus di influenza aviaria presso l'allevamento del sig. Notaro Mario sito in contrada Buzzoletti, comune di Misilmeri;
Vista l'ordinanza n. 25 del 25 febbraio 2000, con la quale il sindaco del comune di Misilmeri dichiara "zona di protezione da influenza aviaria" alcune contrade del comune di Misilmeri;
Vista l'ordinanza n. 32 del 29 febbraio 2000, con la quale la commissione straordinaria di Bagheria dichiara "zona di protezione da influenza aviaria" alcune contrade del comune di Bagheria;
Vista l'ordinanza n.14 del 29 febbraio 2000, con la quale il sindaco del comune di Santa Flavia dichiara "zona di protezione da influenza aviaria" alcune contrade del comune diSanta Flavia;
Vista l'ordinanza n. 10 dell'1 marzo 2000, con la quale il sindaco del comune di Casteldaccia dichiara "zona di protezione da influenza aviaria" alcune contrade del comune diCasteldaccia;
Considerata l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia e di dovere pertanto delimitare una zona di sorveglianza avente un raggio minimo di dieci chilometri attorno all'azienda infetta secondo le indicazioni fornite dal settore veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo con nota prot. n. 783 del 2 marzo 2000;
Visto il T.U.LL.SS.,approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 656 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria";
Decreta:


Art. 1

E' dichiarata "zona di sorveglianza per influenza aviaria" il territorio dei comuni e le relative contrade di seguito indicati:
-  Palermo: località Ciaculli, Croce Verde, Acqua dei Corsari, Bandita, Brancaccio;
-  Villabate: intero territorio comunale;
-  Belmonte Mezzagno: contrade Placa e Landro;
-  Misilmeri: intero territorio comunale;
-  Bolognetta: intero territorio comunale;
-  Marineo: contrade Giampaolo, Giampietra, Favarotta, Sottocastello, Carrubbo, Piano del Re;
-  Villafrati: contrade Mulinazzo, Scarpa;
-  Baucina: contrade Sercia e Suvarita;
-  Ventimiglia diSicilia: contrade Traversa, Brivaturelli, Leone;
-  Bagheria: intero territorio comunale;
-  Santa Flavia: intero territorio comunale;
-  Casteldaccia: intero territorio comunale;
-  Ficarazzi: intero territorio comunale;
-  Altavilla Milicia: intero territorio comunale.
Ai confini della zona di sorveglianza sulle vie di accesso e nei luoghi ritenuti più idonei, le amministrazioni comunali cureranno l'apposizione di tabelle ben visibili portanti la dicitura: "Zona di sorveglianza per influenza aviaria".

Art. 2

Nell'ambito della zona di sorveglianza il servizio veterinario del distretto territorialmente competente provvede ad organizzare ed effettuare:
-  revisione del censimento e identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
- controllo dei movimenti dei volatili e di uova da cova nell'ambito della zona di sorveglianza;
-  divieto di trasporto di volatili fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali e ferroviari e per i casi di seguito riportati;
- divieto di uscita dei volatili dalla zona di sorveglianza, per i primi 15 giorni, tranne i casi in cui siano trasportati direttamente in un macello, previo nulla osta del servizio veterinario competente; le carni di tali volatili dovranno essere bollate ai sensi dell'art. 5, comma 1°, del D.P.R. n. 558 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche;
-  divieto di uscita dalla zona di sorveglianza di uova di cova, tranne il caso in cui siano trasportate ad un incubatoio, previo nulla osta del servizio veterinario competente. Prima della spedizione le uova e gli imballaggi devono essere disinfettati;
-  divieto di uscita dalla zona di sorveglianza di concime e lettiere di volatili usate;
-  divieto di fiera, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli;
-  divieto di introduzione e immissione nel territorio di selvaggina cacciabile;
-  divieto di caccia agli acquatici in appostamento fisso con uso di richiami vivi.

Art. 3

Le misure di cui sopra restano in vigore per 30 giorni dopo l'esecuzione delle operazioni di disinfezione del focolaio insorto, salvo l'insorgenza di nuovi focolai.
I sindaci, i servizi veterinari delle AA.UU.SS.LL. della Regione, gli agenti della forza pubblica sono incaricati, per quanto di competenza, dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto, stante l'urgenza di adottare provvedimenti per evitare la diffusione della malattia "influenza aviaria", è dichiarato immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
I trasgressori sono puniti a norma di legge.
Palermo, 3 marzo 2000.
  LO MONTE 

(2000.10.642)
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DECRETO 6 marzo 2000.
Revoca del decreto 31 gennaio 2000, concernente dichiarazione di zone di sorveglianza per influenza aviaria ricadenti nel territorio di vari comuni della Regione.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 31130 del 31 gennaio 2000, con il quale è stata dichiarata la zona di sorveglianza per influenza aviaria nel territorio dei comuni e nelle relative contrade di seguito indicati:
-  Naro: tutto il territorio tranne le contrade Cianciana, Cugno Lungo, Cutrazzo, Virgilio, Tenutella, Gibbesi, Paolillo, Petralonga;
- Campobello di Licata: tutto il territorio tranne le contrade Milici, Cuba, Sottocolombo, Tinturia, Spadafora, Favarotta, Paparina;
-  Camastra: tutto il territorio;
-  Castrofilippo: contrade Iazzo Vecchio, Monaco, Margiovitale;
-  Canicattì: contrade Grotticelle, Pidocchio, Cazzola Acqua Calice, Portella Cazzola, Portella d'Orlando, Montagna, Cannarozzo, Badia di Giummello, Ponte Bonavia, Rocca di Stretto, Giuliana, Renazzi, Acque di Gaetano Gruppara;
-  Licata: contrade Suttafari, Dainomeli, Sanguisuga, Portella di Naro, Vincenzina;
-  Palma di Montechiaro: contrada Ragusella, Pozzillo;
-  Favara: contrade Furore, Poggio di Conte;
-  Agrigento: contrade Granciforne, Gelso Vecchio, Narbonetto, Portella di Grancifone;
Vista la nota prot. n. 00649 del 28 febbraio 2000, con la quale il Distretto veterinario diCanicattì comunica che nelle zone sopraindicate sono state eseguite tutte le operazioni previste dal D.P.R. n. 656/96;
Viste le ordinanze dei sindaci dei comuni di Naro (n. 12 del 17 febbraio 2000) e Camastra (n. 6 del 22 febbraio 2000), con le quali sono state revocate le ordinanze delimitanti la zona di protezione;
Considerato che nell'ambito territoriale in questione non si sono verificati altri focolai e che pertanto non sussistono i motivi che hanno determinato il provvedimento suddetto;
Ritenuto di dovere revocare il proprio decreto n. 31130 del 31 gennaio 2000;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 656 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria";
Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è revocato con effetto immediato il decreto n. 31130 del 31 gennaio 2000.

Art. 2

I sindaci, i servizi veterinari delle AA.UU.SS.LL. della Regione, gli agenti della forza pubblica sono incaricati, per quanto di competenza, dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 marzo 2000.
  LO MONTE 

(2000.10.641)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 24 dicembre 1999.
Rinnovo delle autorizzazioni rilasciate alla ditta Giovanni Aprile s.r.l., con sede legale in Augusta, relative all'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi sito in territorio del comune di Melilli.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Vista la legge regionale n. 39 del 13 giugno 1977, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 78 del 4 agosto 1980, n. 181 del 29 dicembre 1981, n. 57 del 19 giugno 1982, n. 48 del 30 maggio 1983, n. 67 del 21 agosto 1984, n. 40 del 21 aprile 1995 e n. 71 del 3 ottobre 1995, recante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 181/81 ed i successivi propri decreti di attuazione n. 201 del 2 giugno 1982 e n. 827/9 del 5 agosto 1994, relativi alle attività che non possono essere intraprese senza il preventivo nulla osta all'impianto da parte di questo Assessorato;
Vista la delibera del C.I. del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il proprio decreto n. 188 del 19 aprile 1986, relativo alle garanzie finanziarie da produrre per le autorizzazioni allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989, così come modificato dai decreti del 29 giugno 1993, 8 marzo 1994, 22 settembre 1995, 6 agosto 1996, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto interministeriale del 21 giugno 1991, n. 324 così come modificato ed integrato dai decreti ministeriali del 26 luglio 1993 e del 30 marzo 1994 e dai decreti legislativi n. 22 del 5 febbraio 1997 e n. 389 dell'8 novembre 1997 ed, in ultimo, il decreto ministeriale n. 406 del 28 aprile 1998, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;
Visto il D.P.Reg. del 23 gennaio 1996, relativo all'accordo di programma per l'attuazione del piano di risanamento di aree a rischio di crisi ambientale nel territorio dei comuni di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa;
Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, che disciplina le attività di smaltimento dei rifiuti;
Vista la propria circolare n. 7054 del 2 aprile 1997, relativa all'acquisizione dei pareri dei comitati di coordinamento per le aree a rischio di cui al D.P.Reg. 23 gennaio 1996;
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 di definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti;
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148, di approvazione del modello di registro di carico e scarico;
Vista la circolare interministeriale del 4 agosto 1998, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti;
Visto il D.P.C.M. del 31 marzo 1999, di sostituzione del modello unico di dichiarazioni in materia ambientale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali compete a questo Assessorato;
Considerato che l'art. 56 del predetto decreto legislativo ha abrogato, tra l'altro, il D.P.R. n. 915/82 e che il successivo art. 57, comma 1, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo, e che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi;
Vista la propria autorizzazione provvisoria n. 20606 del 4 ottobre 1983, con la quale si autorizzava la ditta Aprile Giovanni alla gestione dell'impianto di stoccaggio provvisorio e di trattamento di rifiuti tossici e nocivi - contaminati o contenenti le sostanze descritte ai punti 7, 9, 14, 16, 21 e 27 dell'allegato A dell'abrogato D.P.R. n. 915/82, nella misura massima di 500 tonn./anno - sito in contrada Tardara del comune di Melilli, S.S. 193 Km. 8 (bivio Augusta-Melilli);
Considerato che la suddetta autorizzazione era riferita al trattamento mediante trasformazione in agglomerato stabile agli agenti atmosferici e chimici ottenuta inglobando i fanghi e le melme contenenti e contaminate dalle sostanze tossiche e nocive di cui ai punti 7, 9, 14, 16 e 21 dell'allegato al D.P.R. n.915/82 ...in blocchi... in una miscela di cemento, inerti e sostanze idrorepellenti e neutralizzanti, nonché per le sostanze acide e/o basiche, di cui al punto 27 del predetto allegato, ...ad un trattamento chimico di neutralizzazione in apposite vasche;
Tenuto conto che la suddetta autorizzazione imponeva alla ditta di usare sistemi, mezzi e metodi idonei a garantire il più alto grado di sicurezza che gli ultimi ritrovati della tecnica consentono;
Vista la propria autorizzazione provvisoria n. 19292 del 7 luglio 1984, con la quale si rinnovava la precedente autorizzazione n. 6642 del 4 ottobre 1983, estendendo la tipologia di rifiuti tossici e nocivi anche a quelli contaminati o contenenti le sostanze descritte ai punti 15 e 17 dell'allegato A dell'abrogato D.P.R. n. 915/82, mantenendo invariate tutte le altre condizioni;
Visto il progetto relativo all'adeguamento degli impianti, presentato dalla ditta con nota del 30 maggio 1987 e successive integrazioni;
Visti i rapporti istruttori del gruppo X di questoAssessorato n. 510 del 14 luglio 1988 e n. 102 dell'11 maggio 1989, relativi al progetto di adeguamento degli impianti;
Visti i pareri, con prescrizioni, resi dal Comitato regionale tutela ambiente nelle sedute del 7 luglio 1989, del 21 luglio 1989 e del 16 marzo 1990, relativamente al progetto di adeguamento proposto dalla ditta;
Visto il proprio decreto n. 1494/91 del 19 ottobre 1991, con il quale:
- si approvava il programma di adeguamento dell'impianto di trattamento di rifiuti, con le prescrizioni di cui all'art. 2 del suddetto decreto;
- si rinnovavano le precedenti autorizzazioni al trattamento di rifiuti, limitando la tipologia dei rifiuti tossici e nocivi a quelli contaminati o contenenti le sostanze descritte ai punti 7, 9, 14, 16, 21 e 27 dell'allegato A dell'abrogato D.P.R. n. 915/82, nella misura massima di 500 tonn./anno, con un massimo mensile di 100 tonn.;
-  si disponeva che la durata massima di esercizio per l'impianto di trattamento non potesse superare i 10 anni;
Vista l'istanza della ditta, pervenuta in data 30 settembre 1992, con la quale si richiedeva l'aumento dei quantitativi di rifiuti trattabili da 500 a 5.000 tonn./anno;
Visto il parere del Comitato regionale tutela ambiente del 9 ottobre 1992, con il quale:
-  si esprimeva parere favorevole al trattamento dei rifiuti tossici e nocivi provenienti dalla lavorazione di fitofarmaci di cui al punto 15 dell'allegato A dell'abrogato D.P.R. n. 915/82, limitatamente per quei rifiuti che si presentano allo stato solido pastoso con una percentuale di inquinanti non superiore al 5%;
-  si esclude il trattamento di altri rifiuti tossici e nocivi di cui al punto 15 in stato fisico diverso e in concentrazione superiore, nonché di rifiuti tossici e nocivi di cui al punto 17;
Vista la propria nota n. 16484 del 5 marzo 1993, con la quale, a seguito di segnalazioni della provincia diSiracusa, si diffidava la ditta a trattare rifiuti diversi da quelli autorizzati con decreto n. 1491/91;
Vista la propria nota n. 51336 del 2 ottobre 1993, con la quale, a seguito di ulteriori segnalazioni della provincia di Siracusa, si diffidava nuovamente la ditta a trattare rifiuti speciali in quanto non specificatamente autorizzata;
Vista le note della provincia diSiracusa n. 30130 del 12 novembre 1993 e n. 16274 del 27 aprile 1994, con la quale si diffidava la ditta dal continuare ulteriormente ad effettuare trattamenti di rifiuti speciali senza autorizzazione;
Visto il proprio decreto n. 494/18 dell'11 maggio 1994, con il quale si autorizzava la ditta anche al trattamento di rifiuti speciali di cui ai punti 1 e 5 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 contaminati dalle stesse sostanze di cui al decreto n. 1494/91 (punti 7, 9, 14, 16, 21 e 27 dell'allegato A dello stesso D.P.R.), restando salve tutte le altre condizioni di cui al predetto decreto n. 1494/91 (tra cui il quantitativo massimo di rifiuti trattabili e la durata massima di esercizio dell'impianto);
Vista la propria nota n. 2870 dell'8 febbraio 1995, con la quale si ribadiva che il quantitativo massimo di rifiuti trattabili restava fissato in 500 tonn./anno con un massimo mensile di 100 tonn.;
Vista la nota della provincia di Siracusa n. 47559 del 12 maggio 1995, con la quale si segnalava che per gli anni 1994 e 1995 la ditta aveva di gran lunga superato i quantitativi di rifiuti trattabili ed aveva disatteso la richiesta di adozione di un registro giornaliero dei trattamenti, necessario per un puntuale controllo dei trattamenti effettuati;
Vista la propria nota n. 21398 del 7 ottobre 1995, con la quale si diffida la ditta G. Aprile ...ad interrompere per l'anno in corso l'attività di trattamento di rifiuti tossici, nocivi e speciali. Si rappresenta infine che perdurando tale violazione si adotteranno i provvedimenti del caso;
Viste le istanze della ditta, pervenute in data 31 luglio 1995 e 6 settembre 1995, con le quali si chiedeva l'autorizzazione ad aumentare il quantitativo di rifiuti speciali trattabili sino alla potenzialità massima dell'impianto;
Visto il proprio decreto n. 818/18 del 15 dicembre 1995, con il quale la ditta veniva autorizzata a trattare rifiuti tossici e nocivi provenienti dalla lavorazione e fitofarmaci di cui al punto 15 dell'allegato A dell'abrogato D.P.R. n. 915/82, limitatamente per quei rifiuti che si presentano allo stato solido pastoso con una percentuale di inquinanti non superiore al 5%, fermo restando quanto già stabilito al precedente decreto n. 1494/91 del 19 ottobre 1991 (tra cui il quantitativo massimo di rifiuto trattabile e la durata massima di esercizio dell'impianto);
Visto il rapporto istruttorio del gruppo XVIII di questo Assessorato n. 99 del 17 febbraio 1996, con il quale si dava parere positivo alla richiesta della ditta di ampliare il quantitativo di rifiuti speciali trattabili, fino al limite massimo di 5.000 tonn./anno, con le seguenti prescrizioni:
-  500 tonn./anno trattabili per i rifiuti tossico-nocivi contaminati dalle sostanze di cui ai punti 7, 9, 14, 15 (con limitazioni), 16, 21 e 27 dell'allegato A del D.P.R. n. 915/82;
-  4.500 tonn./anno trattabili per i rifiuti speciali contaminati dalle sostanze di cui ai punti 7, 9, 14, 15, 16, 21 e 27 del suddetto allegato;
-  divieto di trattamento di rifiuti speciali contaminati dalle sostanze di cui ai punti 17 del suddetto allegato;
Visto lo stralcio del verbale n. 18 della seduta del C.R.T.A. del 3 maggio 1996, con il quale veniva espresso parere negativo in ordine alla richiesta di ampliamento dei quantitativi trattabili;
Visto il rapporto istruttorio del gruppo XVIII di questo Assessorato n. 277 dell'1 giugno 1996, con il quale la pratica veniva rinviata al C.R.T.A., con osservazioni dell'ufficio;
Visto lo stralcio del verbale n. 25 della seduta del C.R.T.A. del 30 maggio 1997, con il quale veniva espresso parere positivo in ordine alla richiesta di ampliamento dei quantitativi trattabili;
Vista la nota assessoriale n. 16986 del 25 luglio 1997, con la quale si richiedeva l'invio di apposita istanza con i contenuti previsti dall'art. 3 del proprio decreto n. 288/89, nonché la specifica della tipologia dei rifiuti da stoccare e trattare, con riferimento al subentrato decreto legislativo n. 22/97;
Vista la nota della provincia di Siracusa n. 23847 del 18 giugno 1997, con la quale veniva ulteriormente segnalato che la ditta non aveva ancora predisposto il registro giornaliero dei trattamenti, richiesto sin dal 24 novembre 1994 per un più puntuale controllo dei trattamenti;
Vista la nota della ditta del 25 agosto 1997, con la quale la stessa, con riguardo alle tipologie di rifiuti da trattare, indicava soltanto i settori produttivi da cui si originano i rifiuti e non le singole tipologie;
Visto lo stralcio del verbale della seduta del Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale della provincia diSiracusa del 23 dicembre 1997, con il quale si esprimeva parere favorevole all'aumento dei quantitativi di rifiuti trattabili;
Visto l'atto di trasformazione della ditta Aprile Giovanni da società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, rep. n. 38431, redatto a Floridia (SR) il 31 dicembre 1997 dal notaio Egidio Santangelo e registrato ad Augusta (SR) il 16 gennaio 1998 al n. 58;
Vista la nota della provincia diSiracusa n. 6153 del 17 febbraio 1998, con la quale veniva segnalato che nel corso del 1997 la ditta aveva nuovamente superato il quantitativo massimo di rifiuti trattabili e che non aveva ancora predisposto il registro giornaliero dei trattamenti;
Visti i rapporti del gruppo XVIII di questo Assessorato n. 625 del 6 ottobre 1998 e n. 670 del 30 ottobre 1998, relativi alle ripetute violazioni da parte della ditta della prescrizione relativa al quantitativo annuo di rifiuti trattabili;
Vista la nota assessoriale n. 21288 del 16 novembre 1998, con la quale, stante le ripetute violazioni della prescrizione riguardante i quantitativi massimi di rifiuti trattabili, si procedeva a:
-  sospendere il rilascio dell'autorizzazione ad aumentare il quantitativo di rifiuti trattabili;
-  diffidare la ditta dal continuare a violare la suddetta prescrizione;
-  imporre l'immediata istituzione del registro giornaliero riepilogativo dei trattamenti.
Qualora, sulla base della relazione della provincia, si fossero riscontrate violazioni si sarebbe proceduto alla sospensione o revoca dell'autorizzazione;
Vista la nota assessoriale n.21290 del 16 novembre 1998, con la quale veniva richiesta alla provincia diSiracusa l'adozione di più puntuali e frequenti controlli sull'attività della ditta, con le procedure ivi specificate;
Vista la nota della provincia diSiracusa n. 53064 del 18 dicembre 1998, con la quale, in riferimento ai sopralluoghi del 30 ottobre 1998 e del 3 novembre 1998, si segnalava che il nuovo registro di carico e scarico non era conforme a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 148/98;
Vista la nota della provincia diSiracusa n. 48955 del 26 novembre 1998, con la quale, in riferimento ai sopralluoghi del 10-11 novembre 1998, si segnalava che:
-  il segistro di carico e scarico non era ancora conforme a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 148/98;
-  nell'anno in corso erano state trattate 3.152 tonn. di rifiuti, violando la specifica prescrizione dell'autorizzazione;
Vista la nota del L.I.P. diSiracusa n. 4461/CH del 30 dicembre 1998, in merito al tipo di controlli sinora effettuati presso la ditta da tale organo;
Vista la propria nota n. 5784 del 23 marzo 1999, con la quale, in riferimento alla propria diffida n. 21288 del 16 novembre 1998 ed alla nota della provincia n. 48955 del 26 novembre 1998, si rilevava come il superamento dei quantitativi trattabili fosse stato riscontrato antecedentemente alla diffida e, pertanto, si chiedeva alla provincia l'effettuazione delle verifiche già richieste con note n. 21288 e n. 21290 del 16 novembre 1998;
Vista la nota della provincia di Siracusa n. 17374 del 13 aprile 1999, relativa ai sopralluoghi del 29-30 marzo 1999, dalla quale si rileva che:
-  successivamente al ricevimento della diffida assessoriale erano state sospese le operazioni di trattamento;
-  dette operazioni erano state riprese dall'1 gennaio 1999 e, fino al 18 marzo 1999, sono state trattate 389 tonn. di rifiuti;
- era stato adottato un registro di carico e scarico conforme al decreto ministeriale n. 148/99;
-  era stato istituto il registro giornaliero dei trattamenti;
Rilevato tuttavia che, dalla citata nota della provincia del 13 aprile 1999, non è possibile evincere se siano stati o meno effettuati gli ulteriori controlli richiesti da questo Assessorato con la nota n. 21290 del 16 novembre 1998;
Ritenuto quindi dover inserire apposita prescrizione nel presente provvedimento;
Considerato quindi che la ditta, dopo la nota di diffida del 16 novembre 1998, ha provveduto a riportare la propria attività al rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni sopracitate;
Considerato che, dalla documentazione sinora in possesso di questo Assessorato, non risultano ulteriori violazioni oltre quelle citate (che peraltro non hanno comportato danni ambientali);
Considerato che a carico del sig. Raffaele Aprile (legale rappresentante e direttore tecnico) in base ai certificati del casellario giudiziale del 19 febbraio 1998, dei carichi pendenti della procura presso il tribunale del 20 febbraio 1998 e dei carichi pendenti della procura presso la pretura di Siracusa del 21 febbraio 1998, non risultano condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena, né pendono procedimenti penali per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta presso questoAssessorato in data 12 maggio 1999, nella quale il sig. Raffaele Aprile ha dichiarato che non sono avvenute variazioni rispetto a quanto risultante dai suddetti certificati;
Considerato che, nonostante la superiore richiesta di questo Assessorato, la ditta non ha puntualmente indicato le singole tipologie di rifiuti da trattare (con i codici a sei cifre previsti dal catalogo europeo dei rifiuti di cui all'allegato A del decreto legislativo n. 22/97), la loro compatibilità con i sistemi di trattamento autorizzati, nonché loro confrontabilità con le tipologie di rifiuti già autorizzate secondo la classificazione di cui all'abrogato D.P.R. n. 915/82;
Ritenuto tuttavia di poter individuare le tipologie dei rifiuti da trattare e la loro provenienza alla luce della nuova classificazione introdotta dal decreto legislativo n. 22/97, sulla base delle indicazioni desumibili dagli allegati al programma di adeguamento di cui al decreto n. 1494/91 del 19 ottobre 1991 e dell'autorizzazione di cui al decreto n. 818/18 del 15 dicembre 1995 (già esaminati dal gruppo XVIII e dal C.R.T.A.), nonché dal manuale di trascodifica allegato al decreto ministeriale 14 agosto 1998, n. 372;
Considerato che devono ancora essere emanate nuove norme tecniche per la gestione dei rifiuti, in attuazione del decreto legislativo n. 22/97;
Ritenuto di poter quindi procedere al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ed all'aumento dei quantitativi di rifiuti trattabili, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che la Giovanni Aprile s.r.l., in virtù del sopracitato art. 30 del decreto legislativo n. 22/97, è esclusa per le fasi di smaltimento in oggetto dall'obbligo di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Vista la polizza fidejussoria n. 888800506 e l'ap pendice n. 987090045 di rivalutazione dell'importo a L. 128.000.000, nonché il certificato di pagamento del 12 maggio 1999 relativo alla rata di premio di periodo dal 13 maggio 1999 al 13 novembre 1999, con la quale le Assicurazioni Generali S.p.A., agenzia diSiracusa 281 si sono costituite fidejussorie nei confronti della Regione siciliana e nell'interesse della Giovanni Aprile s.r.l., per l'attività di trattamento di rifiuti precedentemente classificati come tossici e nocivi;
Considerato che devono essere ancora emanate norme integrative relative alle garanzie finanziarie da prestarsi per le tipologie di rifiuti speciali e speciali pericolosi, non precedentemente classificati come tossico-nocivi;
Vista la dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia del 12 maggio 1999, in cui il legale rappresentante sig. Raffaele Aprile ha dichiarato che non sono avvenute variazioni rispetto a quanto risultante nel certificato antimafia rilasciato dalla prefettura di Palermo, prot. n. 8776/1998 dell'8 aprile 1998, dal quale risultava che a carico della società Giovanni Aprile s.r.l. e del rappresentante legale sig. Raffaele Aprile, nato il 5 febbraio 1950, non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui alla legge n. 575/65 e successive modifiche;
Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97, anche se più restrittive;
Per quanto sopra espresso;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, sono rinnovate le autorizzazioni di cui ai propri decreti n. 1494/91 del 19 ottobre 1991, n. 494/18 dell'11 maggio 1994 e n. 818/18 del 15 dicembre 1995 (con scadenza il 18 ottobre 1996) rilasciate alla Giovanni Aprile s.r.l., con sede legale ad Augusta (SR) in via Epicarmo, 401 e stabilimento a Melilli (SR) in contrada Tardara S.S. 193 Km. 8, relative all'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi di cui al programma di adeguamento già approvato con il decreto n. 1494/91 del 19 ottobre 1991.
Ai sensi del punto 11 dell'art. 2 del citato decreto n. 1494/91 del 19 ottobre 1991, tale autorizzazione all'esercizio viene rinnovata fino alla data del 18 ottobre 2001.

Art. 2

La tipologia dei rifiuti trattabili è così definita (designazione - cod. CER), a condizione che gli stessi possano essere effettivamente ed utilmente sottoposti alle modalità di trattamento già autorizzate con il citato decreto assessoriale n. 1494/91 del 19 ottobre 1991:
Rifiuti speciali pericolosi (anche precedentemente classificati come tossico-nocivi):
- rifiuti agrochimici (limitatamente per quei rifiuti che si presentano allo stato solido pastoso con una percentuale di inquinanti non superiore al 5%), 02.01.05;
-  prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati, 030201;
-  prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici, 030203;
-  morchie e fondi di serbatoi, 050103;
-  fanghi acidi da processi di alchilazione, 050104;
-  catrami acidi, 050107, 050601, 050802;
-  altri catami, 050108, 050603, 050803;
- soluzioni di acido solforoso e solforico, 060101;
- soluzioni di acido cloridrico, 060102;
- soluzioni di acido fluoridrico, 060103;
- soluzioni di acido fosforoso e fosforico, 060104;
- soluzioni di acido nitroso e nitrico, 060105;
- soluzioni idrossido di calcio, 060201;
- soluzioni di soda, 060202;
-  soluzioni di ammoniaca, 060203;
-  rifiuti contenenti piombo, 060405;
- rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici, 060701;
- pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica, 061301;
- soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri, 070101, 070201, 070301, 070401, 070501, 070601, 070701;
-altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri, 070104, 070204, 070304, 070404, 070604, 070704;
- altri fondi di distillazione e residui di reazione, 070108, 070208, 070308, 070408, 070608, 070708;
-  altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti, 070110, 070210, 070310, 070410, 070510, 070610, 070710;
-  pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati, 080102;
-  fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati, 080107;
-  inchiostri, adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati, 080302, 080402;
- fanghi di inchiostri, adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati, 080306, 080406;
- soluzioni di sviluppo ed attivanti a base acquosa, 090101;
-  soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa, 090102;
-  soluzioni di sviluppo a base di solvente, 090103;
-  soluzioni di fissaggio, 090104;
-  soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore, 090105;
-  acido solforico; 100109;
-  catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi 100301;
-  soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo e non contenenti metalli pesanti, 110101, 110102;
- soluzioni acide di decappaggio, 110105;
- acidi non specificati altrimenti, 110106;
- alcali non specificati altrimenti, 110107;
- soluzioni acquose di lavaggio, 120301;
-  altri solventi e miscele di solventi organici non alogenati, 140103, 140202, 140303, 140403, 140503;
-  miscele acquose non contenenti solventi alogenati, 140105;
-  fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati, 140107, 140204, 140305, 140405, 140505;
-  materiali isolanti contenenti amianto, 170601;
-  solventi (non alogenati), 200113;
-  pesticidi (limitatamente per quei rifiuti che si presentano allo stato solido pastoso con una percentuale di inquinanti non superiore al 5%), 200119;
-  altri rifiuti non specificati altrimenti, a condizione che il trattamento risulti necessario per l'abbattimento o l'inertizzazione dei contaminanti di cui ai punti C18, C23, C24, C25, C34 (limitatamente per quei rifiuti che si presentano allo stato solido pastoso con una percentuale di inquinanti non superiore al 5%), C39 e C41 dell'allegato H al decreto legislativo n. 22/97;
Rifiuti speciali
- fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio, 010501;
-  rifiuti da separazione con solventi, 020303;
-  rifiuti dalla distillazione di bevande alcoliche, 020702;
-  rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, 101302;
-  apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre, 16.02.04;
-  rifiuti derivanti da processi di lavorazione dell'amianto, 160206;
-  catrame e prodotti catramosi, 170303;
-  acidi, 20014;
-  altri rifiuti non specificati altrimenti, a condizione che il trattamento risulti necessario per l'abbattimento o l'inertizzazione dei contaminanti di cui ai punti C18, C23, C24, C25, C34 (limitatamente per quei rifiuti che si presentano allo stato solido pastoso con una percentuale di inquinanti non superiore al 5%), C39 e C41 dell'allegato H al decreto legislativo n. 22/97.

Art. 3

Il quantitativo massimo di rifiuti trattabili è pari a 5.000 tonn./anno, con un limite massimo di 500 tonn./anno per i rifiuti classificabili come tossici e nocivi, ai sensi della delibera del C.I. del 27 luglio 1984.
Le modalità di trattamento autorizzate restano quelle indicate nel decreto assessoriale n. 1494/91 e negli allegati tecnici allegati all'istanza di aumento dei quantitativi trattabili, che fanno parte integrante del presente decreto, con le modifiche di cui alle prescrizioni del successivo art. 4.

Art. 4

La presente autorizzazione è altresì subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a)  debbono essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 2 del proprio decreto n. 1494/91 del 19 ottobre 1991 ed all'art. 2 del proprio decreto n. 818/18 dell'11 maggio 1994;
b)  ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22/97 è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze o materiali ad eccezione di quelle previste per le citate modalità di trattamento.
In particolare sono vietate operazioni limitate alla semplice miscelazione di rifiuti liquidi e fangosi con materiali inerti, effettuate al solo fine di rendere il rifiuto palabile per il successivo smaltimento in discarica;
c)  dovrà essere data comunicazione preventiva, alla provincia ed al L.I.P., dei trattamenti delle singole partite di rifiuto, indicando i quantitativi e le date di inizio e fine dei trattamenti;
d)  il conglomerato cementizio risultante dalle operazioni di trattamento dovrà essere consolidato in blocchi od all'interno di fusti recanti in maniera indelebile un codice identificativo progressivo e la data di confezionamento.
I blocchi ed i fusti potranno essere avviati allo smaltimento finale solo dopo una settimana dall'avvenuto consolidamento;
e)  dovrà essere utilizzato un registro giornaliero dei trattamenti effettuati, necessario per un puntuale controllo dei trattamenti effettuati.
Tale registro dovrà contenere i seguenti dati:
-  identificazione del rifiuto;
- quantitativo e densità apparente;
-  provenienza;
-  data di presa in carico;
- data di comunicazione al L.I.P. ed alla provincia;
-  motivazione del trattamento;
- descrizione modalità di trattamento ed indicazione rapporti rifiuto-chemicals-cemento-inerti;
-  sequenza operazioni di trattamento con indicazione della data, ora inizio e fine, quantitativo di rifiuto tal quale e trattato;
-  numero dei blocchi di conglomerato cementizio e codice di identificazione degli stessi;
- qualunque altro dato che la provincia e/o il L.I.P. riterranno utili ai fini del controllo.

Art. 5

La società dovrà tenere apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 22/97.
La società è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 22/97.

Art. 6

La società dovrà produrre entro la scadenza delle polizze fidejussorie il rinnovo delle stesse, pena la decadenza del presente decreto, e dovrà provvedere a rivalutare annualmente il valore delle stesse secondo quanto previsto dal proprio decreto n. 188 del 19 aprile 1986.
La società, pena la decadenza della presente autorizzazione, ai sensi della lettera h) dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, dovrà presentare idonea garanzia finanziaria uniformemente a quanto sarà stabilito in attuazione dell'art. 18, lettera g) del medesimo decreto legislativo per l'attività di gestione dei rifiuti.

Art. 7

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti e delle norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.
In particolare la società dovrà effettuare l'attività in essere con modalità tali da evitare rischi e pericoli per l'ambiente e la salute pubblica.

Art. 8

Il direttore tecnico responsabile è il geom. Raffaele Aprile, nato ad Augusta (SR) il 5 febbraio 1950.
La società è tenuta a comunicare ogni variazione dello stesso.

Art. 9

Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

Art. 10

L'autorizzazione a proseguire al trattamento dei rifiuti individuati al superiore art. 2 e per i quantitativi individuati al superiore art. 3, potrà essere rinnovata, a richiesta della società interessata, qualora, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 22/97 la società utilizzi metodologie e nuove attrezzature che tengano conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione, che non comportino costi eccessivi, che siano le più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, e che riducano il più possibile i rifiuti da avviare allo smaltimento finale.

Art. 11

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organi.

Art. 12

La Provincia regionale di Siracusa ed il comune di Melilli eserciteranno con periodicità almeno trimestrale l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza.
Tale attività di controllo dovrà riguardare anche la comparazione tra i volumi dei rifiuti presi in carico, quelli risultanti dai trattamenti e quelli conferiti a discarica, nonché tra i quantitativi dei rifiuti trattati ed i quantitativi dei componenti utilizzati nei trattamenti, anche sulla base delle fatture di acquisto ed altro.
La provincia ed il L.I.P.di Siracusa, sulla base delle risultanze della propria attività di controllo, anche sui produttori e sugli smaltitori finali, sono autorizzati ad imporre modalità di controllo e/o prescrizioni anche più restrittive, informandone questo Assessorato.

Art. 13

Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti i decreti assessoriali autorizzatori n. 1494/91 del 19 ottobre 1991 - ad eccezione degli artt. 1 e 2 -, n. 494/18 dell'11 maggio 1994 e n. 818/18 del 15 dicembre 1995.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.10.643)
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DECRETO 30 dicembre 1999.
Autorizzazione alla ditta Giovanni Aprile s.r.l., con sede legale in Augusta, all'esercizio dei bacini B e C della discarica di tipo 2B sita nel territorio di Melilli.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Vista la legge regionale n. 39 del 13 giugno 1977, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 78 del 4 agosto 1980, n. 181 del 29 dicembre 1981, n. 57 del 19 giugno 1982, n. 48 del 30 maggio 1983, n. 67 del 21 agosto 1984, n. 40 del 21 aprile 1995 e n. 71 del 3 ottobre 1995, recante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento;
Vista la delibera del C.I. del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989, così come modificato dai decreti assessoriali del 29 giugno 1993, 8 marzo 1994, 22 settembre 1995, 6 agosto 1996, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto interministeriale del 21 giugno 1991, n. 324 così come modificato ed integrato dai decreti ministeriali del 26 luglio 1993 e del 30 marzo 1994 e dai decreti legislativi n. 22 del 5 febbraio 1997 e n. 389 dell'8 novembre 1997, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997, dalla legge n. 128 del 24 aprile 1998 e dalla legge n. 426 del 9 dicembre 1998, che disciplina le attività di smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto ministeriale dell'11 marzo 1998, n. 141 relativo alla regolamentazione per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica;
Visto il decreto ministeriale dell'1 aprile 1998, n. 148 di approvazione del modello dei registri di carico e scarico;
Vista la circolare interministeriale del 4 agosto 1998, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti;
Visto il D.P.C.M. del 31 marzo 1999, di sostituzione del modello unico di dichiarazioni in materia ambientale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali compete a questo Assessorato;
Considerato che l'art. 56 del predetto decreto legislativo ha abrogato, tra l'altro, il D.P.R. n.915/82 e che il successivo art. 57, comma 1 prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo, e che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi;
Considerato che devono ancora essere emanate ulteriori nuove norme per la gestione dei rifiuti, in attuazione del decreto legislativo n. 22/97;
Considerato, in particolare che - ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 22/97 - devono essere ancora individuate le garanzie finanziarie a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione per lo smaltimento di tipologie di rifiuti speciali e speciali pericolosi, non precedentemente classificati come tossico-nocivi;
Visto il proprio decreto n. 388/18 dell'11 agosto 1998 con il quale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 e dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, è stato rilasciato il nulla osta all'impianto, è stato approvato il progetto ed è stata autorizzata la realizzazione dell'ampliamento della discarica tipo 2B, sita nel territorio di Melilli (S.P. in contrada Bagali e di proprietà della ditta Giovanni Aprile s.r.l., con sede legale ad Augusta in via Epicarmo, 401;
Tenuto conto di tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi richiamati nelle premesse del citato decreto n. 388/18 dell'11 agosto 1998;
Considerato che l'art. 2 del predetto decreto vincolava l'autorizzazione alla realizzazione delle opere alle seguenti condizioni e prescrizioni:
-  prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà presentare a questoAssessorato ed alla provincia apposita planimetria, sezioni e computo metrico relativi al nuovo volume di scavo, derivante dall'uso di materiale artificiale al posto dello strato di argilla;
-  prima dell'inizio dei lavori dovranno essere acquisiti da parte dei competenti servizi dell'A.U.S.L. n. 8, e prodotti a questoAssessorato alla provincia ed al comune, i prescritti pareri in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
-  dovrà essere realizzata una vasca di raccolta delle acque di lavaggio degli automezzi di idonea volumetria;
-  dovrà essere effettuata, in fase di collaudo, la mappatura dei teli, compreso il manto bentonitico;
Considerato che il successivo art. 3 del predetto decreto subordinava il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della discarica al rispetto delle seguenti condizioni:
-  dovranno essere positivamente chiarite tutte le problematiche in essere circa i quantitativi di rifiuti smaltiti nei bacini A e B;
-  dovranno essere definite positivamente tutte le problematiche relative alle prescrizioni disattese sulla sistemazione finale del bacino A;
-  dovrà essere presentato un dettagliato elenco dei rifiuti che si intendono smaltire, con riferimento all'allegato A del decreto legislativo n. 22/97, nonché un piano di conduzione della discarica, tenendo conto del combinato disposto dall'art. 9 del citato decreto legislativo e dal decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141;
- dovrà essere ricalcolato con apposito computo metrico e presentato a questo Assessorato, alla provincia ed al comune il nuovo volume utile della vasca che tenga conto degli strati di copertura dei rifiuti dello spessore di cm. 20 ogni due metri di rifiuti;
-  dovrà essere accertata la rispondenza dei lavori eseguiti con il progetto e le prescrizioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto;
- dovrà essere accertato che tutto il materiale proveniente dallo scavo sia stato smaltito e/o recuperato a norma di legge.
Vista la nota della Giovanni Aprile s.r.l. del 27 agosto 1998, con la quale la stessa ha trasmesso;
-  tav. 14, con sezioni e nuovo calcolo volume di scavo;
-  tav. 15, con sezioni e calcolo volume inerti per ricoprimento rifiuti;
-  tav. 16, con sezioni e nuovo calcolo del volume della discarica al netto degli inerti da stratificare;
- ricevuta n. 555 del 20 agosto 1998 dell'A.U.S.L. 8 relativa alla consegna del piano di sicurezza e lavoro;
Tenuto conto che nella stessa nota la ditta ha precisato che una vasca di lavaggio automezzi è già presente nell'attiguo impianto di trattamento rifiuti;
Ritenuta quindi superabile la prescrizione relativa a tale vasca;
Vista la nota della Giovanni Aprile s.r.l. del 21 settembre 1998, con la quale la stessa ha trasmesso le analisi chimiche relative al percolato della vasca A della discarica e proprie considerazioni in ordine ai quantitativi di rifiuti smaltiti nelle vasche A e B, segnalando che, in ordine al presunto smaltimento abusivo di rifiuti nelle vasche A e B, la ditta era stata prosciolta dall'autorità giudiziaria;
Visto il verbale della provincia diSiracusa del 28 settembre 1998, trasmesso con nota prot. n. 39512 del 9 ottobre 1998, dal quale si rileva che la terra proveniente dallo scavo della discarica in oggetto era stata abusivamente smaltita in una cava sita a Melilli di proprietà del sig. Andolina Sebastiano;
Visto il verbale della provincia diSiracusa del 2 ottobre 1998, trasmesso con nota prot. n. 39513 del 9 ottobre 1999, nel quale il legale rappresentante della ditta Aprile ha dichiarato di aver appaltato con contratto del 28 agosto 1998 i lavori di scavo alla ditta Andolina Sebastiano di Melilli. I materiali in questione si appartengono, giusto contratto, alla ditta appaltatrice;
Visto il verbale della provincia di Siracusa del 15 dicembre 1998, trasmesso con nota prot. n. 1636 del 14 gennaio 1999, dal quale si rileva che continuava lo smaltimento abusivo della terra proveniente dallo scavo della discarica nella cava sopracitata;
Considerato tuttavia che la ditta Aprile ha fatto pervenire copia del disciplinare di incarico del 28 settembre 1998, con cui la ditta Aprile ha affidato alla ditta Andolina Sebastiano i lavori di scavo della nuova vasca di discarica;
Tenuto conto che dal suddetto atto si rileva che terrete a ns. disposizione (della ditta Aprile) per il futuro impiego nella stratificazione dei rifiuti da conferire alla ns. discarica terra e/o inerti in quantità non inferiore ai 20.000 mc. e che invece potrete liberamente disporre, quali proprietari, degli ulteriori quantitativi che, essendosi tenuto conto di un valore medio di L. 200 (oltre I.V.A.) a mc. degli stessi nel determinare i prezzi di cui sopra, vi vengono ceduti al momento del trasporto al di fuori della discarica;
Ritenuto pertanto che non è imputabile alla ditta Aprile lo smaltimento abusivo della terra proveniente dallo scavo della discarica;
Visti i verbali di sopralluogo in corso lavori, effettuati dalla provincia in date 15 dicembre 1998, 8 gennaio 1999, 26 marzo 1999, 16 aprile 1999, 10 maggio 1999 e trasmessi con note n. 1634 del 14 gennaio 1999, n. 2665 del 20 gennaio 1999, n. 17375 del 13 aprile 1999, n. 21237 del 30 aprile 1999, n. 24293 del 18 maggio 1999;
Visto il verbale di sopralluogo di fine lavori, effettuato dalla provincia in date 24 e 25 giugno 1999 e trasmesso con nota prot. n. 35228 del 14 luglio 1999, dal quale si rileva che:
- relativamente al nuovo bacino C la ditta ha ultimato i lavori adempiendo alle prescrizioni del decreto n. 388/18 ad eccezione della realizzazione della vasca di raccolta delle acque di lavaggio degli automezzi;
- relativamente alla sistemazione finale del bacino A, la ditta aveva adempiuto alle prescrizioni di cui al decreto n. 388/18;
-  per quanto attiene il bacino B la ditta ha adempiuto alla diffida a smaltirvi ulteriori quantitativi di rifiuti e vi è disponibilità di un volume residuo;
-  in relazione alla verifica del quantitativo di rifiuti smaltiti nei bacini A e B la ditta, ha dichiarato di rifarsi alle risultanze degli accertamenti compiuti dalla procura di Siracusa nel proc.pen.n.13192/92 nonché al relativo decreto di archiviazione reso dal G.I.P. della pretura in data 30 luglio 1993;
Visto il fax della ditta datato 14 dicembre 1999 con il quale è stato formalizzato l'invio di copia della consulenza tecnica disposta dalla procura di Siracusa in merito al proc.pen.n. 13199/92 nei confronti della ditta, e del decreto di archiviazione del G.I.P. del 30 luglio 1993;
Considerato che dalla suddetta consulenza tecnica si rileva che:
- l'incarico del P.M. riguardava l'accertamento del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie ed in particolare se i quantitativi di rifiuti stoccati all'interno della discarica siano conformi a quelli autorizzati ed inoltre se il quantitativo in peso dei rifiuti dichiarato nei registri di carico e scarico sia stato o meno conferito nella discarica e quant'altro necessario ai fini di giustizia;
Considerato che il consulente ha concluso la consulenza accertando che:
-  il volume totale dei rifiuti conferiti in discarica è quindi pari a... 135.033 mc.,
-  il volume dei cavi dei due bacini (A e B), così come riportato negli elaborati progettuali della discarica ... ammonta a 95.902 metri cubi dei quali 4.811 metri cubi ancora disponibili nel bacino B sempre come dichiarato dalla ditta medesima;
-  il volume della discarica occupato allo stato dai rifiuti ammonta quindi a 91.091 metri cubi;
-  sulla base di quanto prima calcolato ...tra il volume utile della discarica nel suo complesso (bacini A e B) di 91.091 m3 e quello globale dei rifiuti registrati nel documento di ricostruzione storica degli smaltimenti (135.033 m3) risulta un'eccedenza di 43.942 metri cubi;
Rilevato che la ditta non ha ritenuto opportuno trasmettere anche la richiesta di archiviazione del procedimento formulata dal P.M., e le argomentazioni in essa contenute;
Considerato tuttavia che il G.I.P., nel decreto di archiviazione del 30 luglio 1993 ha:
- ritenuto che, come ha esattamente motivato il P.M., con argomentazioni che questo G.I.P. ritiene di dover condividere non può configurarsi il reato di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 915/82, relativamente alle quantità di rifiuti stoccati;
- disposto l'archiviazione del procedimento ...nei limiti indicati in motivazione.
Ritenuto conseguentemente di doversi uniformare al superiore decreto di archiviazione disposto dal G.I.P., e, pertanto, ritenuta superata la relativa prescrizione di cui all'art. 3 del proprio decreto n. 388/18 dell'11 agosto 1998;
Vista la nota della ditta Aprile del 16 luglio 1999, con la quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del bacino C di discarica ed il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del bacino B per la capacità residua;
Visti gli allegati alla predetta nota, costituiti da:
-  ulteriori analisi chimiche relative al percolato della vasca A della discarica;
-  certificato di collaudo dei teli in H.D.P.E.;
-  schema di posa dei teli in H.D.P.E.;
-  certificazione della posa in opera dei teli bentonitici;
-  schema di posa dei teli bentonitici;
-  planimetrie, sezioni e computo dei volumi del bacino a fine lavori;
-  planimetrie, sezioni e computo dei volumi dei rifiuti e degli strati di ricoprimento;
Considerato che con la citata nota del 16 luglio 1999 la ditta, ha indicato modalità generali di conduzione della discarica, ma non ha prodotto un dettagliato elenco dei rifiuti da smaltire - come prescritto dell'art. 3 del proprio decreto n. 388/18 dell'11 agosto 1998 - facendo mero riferimento all'elenco già trasmesso con nota del 25 giugno 1997;
Considerato che tale prescrizione discendeva dal fatto che, nella nota del 25 giugno 1997, la ditta aveva indicato numerose categorie di rifiuti di cui l'art. 9 del decreto legislativo n. 22/97 vieta la miscelazione ed il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 vieta lo smaltimento in discarica;
Ritenuto tuttavia di poter individuare d'ufficio le tipologie dei rifiuti da smaltire sulla base degli allegati A e D del decreto legislativo n. 22/97, nonché dell'art. 2 e degli allegati I e II del decreto ministeriale n. 141/98;
Tenuto conto che, ai fini della superiore individuazione delle tipologie di rifiuti smaltibili, non essendo stata preliminarmente espletata la procedura ministeriale di V.I.A. - prevista dall'art.6 della n. 349/86, dall'art. 1, lett. i) del D.P.C.M. n. 377/88 ed all'art. 6/ter del decreto legislativo n. 22/97 - non possono essere smaltiti rifiuti già classificati come tossici e/o nocivi, sulla base degli allegati I e II del decreto ministeriale n. 141/98;
Tenuto altresì conto che, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 22/97 e dell'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 141/98, dal 1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche (non ancora emanate) ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D1, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B;
Considerato che il Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale di Siracusa, nel verbale del 10 aprile 1998, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento a condizione che vengano trattati esclusivamente rifiuti provenienti dalla provincia diSiracusa;
Considerato, tuttavia, che in ambito regionale risulta in esercizio soltanto un'altra discarica tipo 2b in cui possono essere smaltiti rifiuti prodotti da terzi, e la stessa è in esaurimento;
Ritenuto, in attesa che vengano autorizzate all'esercizio ulteriori discariche tipo 2B site al di fuori dell'area a rischio, che è opportuno consentire ai produttori siciliani di poter smaltire i propri rifiuti in ambito regionale, senza aggravi di costi;
Ritenuto, pertanto, di potere temporaneamente consentire lo smaltimento nella discarica in parola dei rifiuti prodotti anche al di fuori della provincia diSiracusa, purché prodotti nell'ambito della Regione siciliana;
Visto il verbale di sopralluogo effettuato dalla Provincia in data 23 novembre 1999, a seguito di segnalazione di Legambiente, e trasmesso con nota prot. n. 54510 del 26 novembre 1999, dal quale si rileva che:
- il bacino C della discarica è sgombro da rifiuti;
- a seguito di eventi meteorici una parte dell'argine ha subito un cedimento della geomembrana che ha prodotto il rigonfiamento della parte inferiore e della stessa ed il ritiro della parte superiore, senza lacerazioni, tagli e conseguenti saldature;
-  sono già avviati i lavori per il ripristino della situazione originaria;
Considerato che la Giovanni Aprile s.r.l., in virtù del sopracitato art. 30 del decreto legislativo n. 22/97, è esclusa per le fasi di smaltimento in oggetto dall'obbligo di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Considerato che devono essere ancora emanate norme integrative relative alle garanzie finanziarie da prestarsi per le tipologie di rifiuti speciali e speciali pericolosi, non precedentemente classificati come tossico-nocivi;
Vista la dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia del 12 maggio 1999, in cui il legale rappresentante sig. Raffaele Aprile ha dichiarato che non sono avvenute variazioni rispetto a quanto risultante nel certificato antimafia rilasciato dalla prefettura di Palermo, prot. n. 8776/1998 dell'8 aprile 1998, dal quale risultava che a carico della società Giovanni Aprile s.r.l. e del rappresentante legale sig. Raffaele Aprile, nato il 5 febbraio 1950, non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui alla legge n. 575/65 e successive modifiche;
Ritenuto quindi di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del nuovo bacino di discarica denominato C ed al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del bacino B, ex art. 28 del suddetto decreto legislativo n.22/97;
Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97, anche se più restrittive;
Per quanto sopra espresso;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, la ditta Giovanni Aprile s.r.l., con sede legale ad Augusta (SR) in via Epicarmo, 401, è autorizzata all'esercizio dei bacini B e C della discarica di tipo 2B sita nel territorio di Melilli (SR) in contrada Bagali, di cui al precedente decreto n. 388/18 dell'11 agosto 1998.
La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla data di emanazione.

Art. 2

La tipologia dei rifiuti speciali, pericolosi e non, smaltibili è definita secondo elenco di seguito riportato (cod. CER - designazione):
010101  -  rifiuti di estrazione di minerali metalliferi;
010102  -  rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi;
010201  -  rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi;
010202  -  rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi;
010301  -  colle;
010302  -  polveri e rifiuti polverosi;
010303  -  fanghi rossi della produzione di allumina;
010399  -  rifiuti non specificati altrimenti;
010401  -  ghiaia e rocce triturate di scarto;
010402  -  sabbia e argilla di scarto;
010403  -  polveri e rifiuti polverosi;
010404  -  rifiuti della produzione di potassa e salgemma;
010405  -  rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali;
010406  -  rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra;
010499  -  rifiuti non specificati altrimenti;
010501  -  fanghi (palabili) di perforazione e rifiuti contenenti petrolio;
010502  -  fanghi (palabili) di perforazione e rifiuti contenenti bauxite;
010503  -  fanghi (palabili) di perforazione e rifiuti contenenti cloruri;
010504  -  fanghi (palabili) e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci;
010599  -  rifiuti non specificati altrimenti;
020101  -  fanghi (palabili) da operazioni di lavaggio e pulizia;
020102  -  scarti minerali;
020103  -  scarti vegetali;
020104  -  rifiuti di plastica (esclusi imballaggi);
020106  -  feci animali, e letame (comprese le lettiere usate ed esclusi gli effluenti e le urine) raccolti separatamente e trattati fuori sito;
020107  -  rifiuti derivanti dalla silvicoltura;
020199  -  rifiuti non specificati altrimenti;
020201  -  fanghi (palabili) da operazioni di lavaggio e pulizia;
020204  -  fanghi (palabili) dal trattamento sul posto di effluenti;
020299  -  rifiuti non specificati altrimenti;
020301  -  fanghi (palabili) derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti;
020302  -  rifiuti dell'impiego di conservanti;
020303  -  rifiuti da separazione con solventi;
020304  -  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
020305  -  fanghi (palabili) dal trattamento sul posto degli effluenti;
020399  -  rifiuti non specificati altrimenti;
020401  -  terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole;
020402  -  carbonato di calcio fuori specifica;
020403  -  fanghi (palabili) dal trattamento sul posto degli effluenti;
020499  -  rifiuti non specificati altrimenti;
020502  -  fanghi (palabili) dal trattamento sul posto degli effluenti;
020599  -  rifiuti non specificati altrimenti;
020601  -  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
020602  -  rifiuti dall'impiego di conservanti;
020603  -  fanghi (palabili) dal trattamento sul posto degli effluenti;
020699  -  rifiuti non specificati altrimenti;
020701  -  rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima;
020702  -  rifiuti della distillazione di bevande alcoliche;
020703  -  rifiuti da trattamenti chimici;
020704  -  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020705  -  fanghi (palabili) dal trattamento sul posto degli effluenti;
020799  -  rifiuti non specificati altrimenti;
030101  -  scarti di corteccia e sughero;
030102  -  segatura;
030103  -  scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato;
030199  -  rifiuti non specificati altrimenti;
030301  -  corteccia;
030302  -  fecce e fanghi palabili (recupero dei bagni di macerazione);
030303  -  fanghi (palabili) derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloruri e cloro;
030304  -  fanghi (palabili) derivanti da altri trattamenti di sbianca;
030305  -  fanghi (palabili) derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta;
030306  -  fibra e fanghi (palabili) di carta;
030307  -  scarti del riciclaggio della carta e del cartone;
030399  -  rifiuti non specificati altrimenti;
040101  -  carniccio e frammenti di calce;
040102  -  rifiuti di calcinazione;
040106  -  fanghi (palabili) contenenti cromo;
040107  -  fanghi (palabili) non contenenti cromo;
040108  -  cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo;
040109  -  cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura;
040199  -  rifiuti non specificati altrimenti;
040201  -  rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale;
040202  -  rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale;
040203  -  rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche;
040204  -  rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura;
040205  -  rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale;
040206  -  rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale;
040207  -  rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche;
040208  -  rifiuti da fibre tessili lavorate miste;
040209  -  rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastometi, plastomeri);
040210  -  materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera);
040212  -  rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura;
040213  -  tinture e pigmenti (palabili);
040299  -  rifiuti non specificati altrimenti;
050101  -  fanghi (palabili) da trattamento sul posto degli effluenti;
050102  -  fanghi (palabili) da processi di dissalazione;
050106  -  fanghi (palabili) da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione;
050199  -  rifiuti non specificati altrimenti;
050201  -  fanghi (palabili) di trattamento acqua alimentazione caldaie;
050202  -  rifiuti da torri di raffreddamento;
050299  -  rifiuti non specificati altrimenti;
050301  -  catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi;
050302  -  altri catalizzatori esauriti;
050501  -  rifiuti contenenti zolfo;
050599  -  rifiuti non specificati altrimenti;
050602  -  asfalto;
050604  -  rifiuti da torri di raffreddamento;
050699  -  rifiuti non specificati altrimenti;
050702  -  rifiuti contenenti zolfo;
050799  -  rifiuti non specificati altrimenti;
050899  -  rifiuti non specificati altrimenti;
060301  -  carbonati (tranne 020402 e 191003);
060303  -  sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri;
060305  -  sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati;
060307  -  fosfati e sali solidi collegati;
060309  -  sali solidi contenenti nitrati (nitrometalli);
060310  -  sali solidi contenenti ammonio;
060312  -  sali contenenti composti organici (escluse so luzioni);
060399  -  rifiuti non specificati altrimenti;
060401  -  ossidi metallici;
060499  -  rifiuti non specificati altrimenti;
060501  -  fanghi (palabili) da trattamento sul posto degli effluenti;
060601  -  rifiuti contenenti zolfo;
060699  -  rifiuti non specificati altrimenti;
060799  -  rifiuti non specificati altrimenti;
060801  -  rifiuti dalla produzione di silicio e di derivanti del silicio;
060901  -  fosfogesso;
060902  -  scorie contenenti fosforo;
060999  -  rifiuti non specificati altrimenti;
061001  -  rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti;
061101  -  gesso della produzione di biossido di titanio;
061199  -  rifiuti non specificati altrimenti;
061201  -  catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi;
061202  -  altri catalizzatori esauriti;
061303  -  nerofumo di gas;
061399  -  rifiuti non specificati altrimenti;
070102  -  fanghi (palabili) da trattamento sul posto degli effluenti;
070105  -  catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi;
070106  -  altri catalizzatori esauriti;
070199  -  rifiuti non specificati altrimenti;
070202  -  fanghi (palabili) da trattamento sul posto degli effluenti;
070205  -  catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi;
070206  -  altri catalizzatori esauriti;
070299  -  rifiuti non specificati altrimenti;
070302  -  fanghi (palabili) di trattamento sul posto di effluenti;
070305  -  catalizzatori esauriti contenenti metali preziosi;
070306  -  altri catalizzatori esauriti;
070399  -  rifiuti non specificati altrimenti;
070402  -  fanghi (palabili) da trattamento sul posto di effluenti;
070405  -  catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi;
070406  -  altri catalizzatori esauriti;
070499  -  residui non specificati altrimenti;
070502  -  fanghi (palabili) da trattamento sul posto di effluenti;
070505  -  catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi;
070506  -  altri catalizzatori esauriti;
070599  -  rifiuti non specificati altrimenti;
070602  -  fanghi (palabili) da trattamento sul posto di effluenti;
070605  -  catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi;
070606  -  altri catalizzatori esauriti;
070699  -  rifiuti non specificati altrimenti;
070702  -  fanghi (palabili) da trattamento sul posto di effluenti;
070705  -  catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi;
070706  -  altri catalizzatori esauriti;
070799  -  rifiuti non specificati altrimenti;
080104  -  pitture in polvere;
080105  -  pitture e vernici indurite;
080108  -  fanghi (palabili) di pitture o vernici a base acquosa;
080109  -  rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 080105 e 080106);
080199  -  rifiuti non specificati altrimenti;
080201  -  polveri di scarto di rivestimenti;
080299  -  rifiuti non specificati altrimenti;
080304  -  inchiostro essiccato;
080309  -  toner per stampa esaurito (comprese le cartucce);
080399  -  rifiuti non specificati altrimenti;
080404  -  adesivi e sigillanti induriti;
080407  -  fanghi (palabili) e adesivi e sigillanti a base acquosa;
080499  -  rifiuti non specificati altrimenti;
090107  -  carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento;
090108  -  carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento;
090199  -  rifiuti non specificati altrimenti;
100101  -  ceneri pesanti;
100102  -  ceneri leggere;
100103  -  ceneri leggere e torba;
100104  -  ceneri leggere di olio;
100105  -  rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi;
100106  -  altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi;
100107  -  fanghi (palabili) derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi;
100108  -  altri fanghi (palabili) derivanti dal trattamento dei fumi;
100110  -  catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione;
100102  -  rivestimenti e refrattari inutilizzabili;
100199  -  rifiuti non specificati altrimenti;
100201  -  rifiuti della trasformazione delle scorie;
100202  -  scorie non trasformate;
100203  -  rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi;
100204  -  fanghi (palabili), derivanti dal trattamento dei fumi;
100205  -  altri fanghi (palabili);
100206  -  rivestimenti e refrattari inutilizzabili;
100299  -  altri rifiuti non specificati altrimenti;
100302  -  frammenti di anodi;
100305  -  polvere di allumina;
100306  -  suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi;
100311  -  polveri di gas effluenti da camino;
100312  -  altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione);
100313  -  rifiuti solidi derivanti da trattamento fumi;
100314  -  fanghi (palabili) derivanti dal trattamento fumi;
100399  -  rifiuti non specificati altrimenti;
100408  -  rivestimenti e refrattari inutilizzabili;
100499  -  rifiuti non specificati altrimenti;
100504  -  altri polveri e particolato;
100507  -  rivestimenti e refrattari inutilizzabili;
100599  -  rifiuti non specificati altrimenti;
100601  -  scorie (prima e seconda fusione);
100602  -  incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione);
100604  -  altre polveri e particolato;
100608  -  rivestimenti e refrattari inutilizzabili;
100699  -  rifiuti non specificati altrimenti;
100701  -  scorie (di prima e seconda fusione);
100702  -  incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione);
100703  -  rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi;
100704  -  altre polveri e particolato;
100705  -  fanghi (palabili) derivanti dal trattamento fumi;
100706  -  rivestimenti e refrattari inutilizzabili;
100799  -  rifiuti non specificati altrimenti;
100801  -  scorie (prima e seconda fusione);
100802  -  incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione);
100803  -  polveri dai gas effluenti da camini;
100804  -  altre polveri e particolato;
100805  -  rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi;
100806  -  fanghi (palabili) derivanti dal trattamento fumi;
100807  -  rivestimenti e refrattari inutilizzabili;
100899  -  rifiuti non specificati altrimenti;
100901  -  forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate;
100902  -  forme contenenti leganti organici utilizzate;
100903  -  scorie di fusione;
100904  -  polveri di fornace;
100999  -  rifiuti non specificati altrimenti;
101000  -  rifiuti della fusione di materiali non ferrosi;
101001  -  forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate;
101002  -  forme contenenti leganti organici utilizzate;
101003  -  scorie di fusione;
101004  -  polveri di fornace;
101099  -  rifiuti non specificati altrimenti;
101101  -  miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro;
101102  -  vetro di scarto;
101103  -  materiali di scarto a base di vetro;
101104  -  polveri dai gas effluenti da camino;
101105  -  altre polveri e particolato;
101106  -  rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi;
101107  -  fanghi derivanti dal trattamento fumi;
101108  -  rivestimenti e refrattari inutilizzabili;
101199  -  rifiuti non specificati altrimenti;
101201  -  miscela di preparazione scartata prima del processo termico;
101202  -  polveri dai gas effluenti da camino;
101203  -  altre polveri e particolato;
101204  -  rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi;
101205  -  fanghi (palabili) derivanti dal trattamento fumi;
101206  -  stampi inutilizzabili;
101207  -  rivestimenti e refrattari inutilizzabili;
101299  -  rifiuti non specificati altrimenti;
101301  -  miscela di preparazione scartata prima del processo termico;
101302  -  rifiuti della fabbricazione di amianto cemento;
101303  -  rifiuti della fabbricazione di altri materiali composti in cemento;
101304  -  rifiuti della calcificazione e dell'idratazione del calcare;
101305  -  rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi;
101306  -  altre polveri e particolato;
101307  -  fanghi (palabili) derivanti dal trattamento fumi;
101308  -  rivestimenti e refrattari inutilizzabili;
1013  99  -  rifiuti non specificati altrimenti;
110104  -  rifuti non contenenti cromo e cianuri;
110201  -  rifiuti da processi idrometallurgici del rame;
110203  -  rifiuti della produzione di anodi per processi ettrolitici acquosi;
110204  -  fanghi (palabili) non specificati altrimenti;
110401  -  altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti;
120101  -  limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi;
120102  -  altre particelle di metalli ferrosi;
120103  -  limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi;
120104  -  altre particelle di metalli non ferrosi;
120105  -  particelle di plastica;
120113  -  rifiuti di saldatura;
120199  -  rifiuti non specificati altrimenti;
120201  -  polvere per sabbiatura esausta;
120202  -  fanghi (palabili) di rettifica, affilatura e lappatura;
120299  - rifiuti non specificati altrimenti;
120302  -  rifiuti di sgrassatura a vapore;
150201  -  assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi;
160101  -  calatizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli;
160102  -  altri catalizzatori sostituiti in veicoli;
160103  -  pneumatici usati;
160105  -  parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli;
160199  -  rifiuti non specificati altrimenti;
160202  -  altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati);
160204  -  apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre;
160205  -  altre apparecchiature fuori uso;
160206  -  rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto;
160207  -  rifiuti derivanti dall'industria per la produzione dei convertitori in plastica
160208  -  rifiuti della demolizione dei veicoli;
160301  -  prodotti fuori specifica inorganici;
160302  -  prodotti fuori specifica organici;
160502  - altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti;
160503  - altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti;
160707  -  rifiuti solidi della pulizia di stive di navi;
160799  -  rifiuti non specificati altrimenti;
170100  -  cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso;
170101  -  cemento;
170102  -  mattoni;
170103  -  mattonelle e ceramica;
170104  -  materiali da costruzioni a base di gesso;
170105  -  materiali da costruzione a base di amianto;
170200  -  legno, vetro e plastica;
170201  -  legno;
170202  -  vetro;
170203  -  plastica;
170300  -  asfalto, catrame e prodotti catramosi;
170301  -  asfalto contenente catrame;
170302  -  asfalto (non contenente catrame);
170303  -  catrame e prodotti catramosi;
170400  -  metalli (incluse le loro leghe);
170401  -  rame, bronzo, ottone;
170402  -  alluminio;
170403  -  piombo;
170404  -  zinco;
170405  -  ferro e acciaio;
170406  -  stagno;
170407  -  metalli misti;
170408  - cavi;
170501  -  terra e rocce;
170502 -  terra di dragaggio;
170600  -  materiale isolante;
170602  -  altri materiali isolanti;
170701  -  rifiuti misti di costruzioni e demolizioni;
180101  -  oggetti di taglio (bisturi, rasoi);
180104  -  rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (es. abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso);
180201  -  oggetti da taglio (bisturi, rasoi);
180203  -  rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni;
190101  -  ceneri pesanti e scorie;
190102  -  materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti;
190108  -  rifiuti di pirolisi;
190109  -  catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox;
190199 -  rifiuti non specificati altrimenti;
190202  - miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale;
190301  -  rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici;
190302  -  rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici;
190303 -  rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici;
190401  -  rifiuti vetrificati;
190500  -  rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi;
190501  -  frazione non composta di rifiuti urbani e simili;
190502  -  frazione non composta di rifiuti animali e vegetali;
190503  -  composti fuori specifica;
190599  -  rifiuti non specificati altrimenti;
190601  -  fanghi (palabili) da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili;
190602  -  fanghi (palabili) da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali;
190699  -  rifiuti non specificati altrimenti;
190801  -  mondiglia;
190802  -  rifiuti di disabbiamento (filtrazioni acque);
190804  -  fanghi (palabili) dal trattamento delle acque reflue industriali;
190805  -  fanghi (palabili) di trattamento delle acque reflue urbane;
190899  -  rifiuti non specificati altrimenti;
190901  -  rifiuti di filtrazioni primarie e screenings;
190902  -  fanghi (palabili) di impianti di chiarificazione delle acque;
190903  -  fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque;
190904  -  carbone attivo esaurito;
190905  -  resine di scambio ionico sature od esauste;
190906  -  fanghi (palabili) di rigenerazione delle resine a scambio ionico;
190999  -  rifiuti non specificati altrimenti.

Art. 3

Lo smaltimento dei rifiuti di cui al precedente art. 2 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni e limitazioni:
A)  ai sensi del punto 4.2.3.2. della delibera del C.I. del 27 luglio 1984, i rifiuti non devono essere classificabili come tossici o nocivi e non devono contenere sostanze appartenenti ai gruppi da 9 a 20 e 24, 25, 27 e 28 dell'allegato all'abrogato D.P.R. n. 915/82 in concentrazioni superiori a valori corrispondenti ad 1/100 delle rispettive CL determinate ai sensi del par. 1.2. punto 1) della citata delibera. Gli stessi, sottoposti alle prove di cessione di cui al par. 6.2, devono dare un eluato sino ad un massimo di 10 volte i limiti di accettabilità previsti dalla tabella A dell'abrogata legge n. 319/76, così come sostituita dal decreto legislativo n. 152/99, per i metalli compresi nell'allegato al D.P.R. n. 915/82;
B)  ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 141/98 è vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuto:
-  rifiuti allo stato liquido;
-  rifiuti classificati in base ai criteri fissati nell'allegato I esplosivi (H1) e/o comburenti (H2);
-  rifiuti con un punto di infiammabilità <55°C;
-  rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale >1%;
-  rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >5%;
-  rifiuti sanitari a rischio infettivo (categoria di rischio H9 di cui all'allegato I);
- rifiuti della produzione di principi attivi per presidi medico chirurgici e prodotti fitosanitari;
- rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili, policlorotrifenili, monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano in quantità superiore a 25 ppm:
-  rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e/o furani di cui all'allegato III in quantità superiore a 10 ppb da calcolarsi sulla base dei fattori di tossicità equivalente di cui allo stesso allegato III;
-  rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico presenti tal quali nel rifiuto o che si possano generare a seguito di processi di degradazione;
- rifiuti che contengono sostanze chimiche nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non siano noti;
C)  ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 22/97 e dell'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 141/98, dal 1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche (non ancora emanate) ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D1, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B;
D)  ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22/97 è vietato lo smaltimento di rifiuti liquidi e fangosi precedentemente miscelati con materiali inerti e/o altri rifiuti solidi, al solo fine di renderli palabili per lo smaltimento in discarica.

Art. 4

Il quantitativo massimo di rifiuti smaltibili in discarica, dopo compattazione, nel bacino C è pari a 121.374 metri cubi.
Il quantitativo massimo di rifiuti smaltibili in discarica, dopo compattazione, nel bacino B è pari a 4.811 metri cubi.
E' temporaneamente consentito lo smaltimento di rifiuti prodotti esclusivamente nell'ambito della Regione siciliana. All'atto dell'entrata in esercizio di ulteriori discariche tipo 2B, site al di fuori dell'area a rischio, sarà consentito solo lo smaltimento di rifiuti prodotti in ambito provinciale.

Art. 5

Nella conduzione della discarica particolare attenzione dovrà essere rivolta al rispetto di quanto previsto:
-  dal punto 4.2.3.2. commi 1, 2 e 3 e punto d) della delibera del C.I. del 27 luglio 1984;
-  dall'art. 9, comma 1 del decreto legislativo n. 22/97, in merito al divieto di miscelazione, soprattutto in fase di posizionamento all'interno del bacino e di compattazione e spianamento;
-  dagli artt. 1 e 3 del decreto ministeriale n. 141/98.
E' obbligatoria la copertura dei rifiuti, da eseguirsi per strati di terreno spessi almeno 20 cm., ogni 2 metri di rifiuto.

Art. 6

La società dovrà tenere apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle di spo sizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 22/97.
La società è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n.22/97.

Art. 7

La società, pena la decadenza della presente autorizzazione, ai sensi della lettera h) dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, dovrà presentare idonea garanzia finanziaria uniformemente a quanto sarà stabilito in attuazione dell'art. 18 lettera g) del medesimo decreto legislativo per l'attività di gestione dei rifiuti.

Art. 8

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti e delle norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.
In particolare la società dovrà effettuare l'attività in essere con modalità tali da evitare rischi e pericoli per l'ambiente e la salute pubblica.

Art. 9

Il direttore tecnico responsabile è il geom. Raffaele Aprile, nato ad Augusta (SR) il 5 febbraio 1950.
La società è tenuta a comunicare ogni variazione dello stesso.

Art. 10

Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

Art. 11

La presente autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti individuati ai superiori artt. 2 e 3 e per i quantitativi individuati al superiore art. 4, potrà essere rinnovata, a richiesta della società interessata.
A tal fine entro il termine di 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione deve essere presentata apposita domanda.

Art. 12

La Provincia regionale diSiracusa ed il comune di Melilli eserciteranno con periodicità almeno trimestrale l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza.
Tale attività di controllo dovrà riguardare anche la comparazione tra i volumi dei rifiuti presi in carico e quelli depositati in discarica.
La Provincia ed il L.I.P. di Siracusa, sulla base delle risultanze della propria attività di controllo, anche sui produttori, sono autorizzati ad imporre modalità controllo e/o prescrizioni inerenti la conduzione della discarica anche più restrittive, informandone questo Assessorato.

Art. 13

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organi.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.10.643)
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DECRETO 28 febbraio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Piedimonte Etneo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti i decreti n. 280 del 6 luglio 1985 e n. 1148 del 4 settembre 1987, con i quali veniva approvato lo strumento urbanistico generale del comune di Piedimonte Etneo;
Viste le note prot. nn. 3984 del 7 aprile 1999, 3984 del 12 aprile 1999, 927/5647 del 31 maggio 1999, 9881/1575 dell'8 settembre 1999 e 1840/11118 del 12 novembre 1999, con le quali il sindaco del comune di Piedimonte Etneo ha trasmesso per l'approvazione di questo Assessorato gli atti e gli elaborati relativi al cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea C4 a zona territoriale omogenea D in contrada Ponte;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 88 del 27 novembre 1998 con cui è stata adottata, in variante allo strumento urbanistico generale, la modifica alla destinazione da zona territoriale omogenea C4 a zona territoriale omogenea D in contrada Ponte;
Visti gli atti relativi al deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, della variante adottata con la deliberazione n. 88/98, consistenti in:
-  stralcio Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 20 febbraio 1999;
-  stralcio quotidiano La Sicilia del 28 gennaio 1999;
-  manifesto murale;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale relativa alla regolarità della procedura di pubblicazione ed attestante, inoltre, l'assenza di osservazioni e opposizioni avverso la citata delibera di adozione;
Vista la delibera consiliare n.38 del 13 luglio 1999, vistata dal CO.RE.CO. provinciale di Catania al n. 2987 nella seduta del 3 agosto 1999, con cui il consiglio comunale, al fine di dare esito alle integrazioni richieste con la nota di questo Assessorato n. 6497 del 17 maggio 1999 relativamente al riscontro tutorio del CO.RE.CO., ha confermato la precedente delibera n. 88/98 riadottando la variante oggetto della stessa;
Vista la nota prot. n. 18604 del 3 settembre 1999 con cui l'ufficio del Genio civile diCatania ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole alla variante in argomento alle condizioni di seguito riportate:
«-  siano effettuate, in fase esecutiva, delle indagini geognostiche per definire l'esatta situazione litostratigrafica e, prove in situ e di laboratorio per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione;
-  siano realizzate opere di raccolta e di smaltimento delle acque reflue e meteoriche»;
Vista la nota prot. n. 2370 del 3 novembre 1999, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania ha rilasciato nulla osta alla variante alla destinazione di zona in argomento significando, inoltre, che il provvedimento esclude la realizzazione di opere di urbanizzazione ed edifici per i quali dovrà essere acquisito nulla osta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39;
Visto il parere n. 18 del 20 dicembre 1999, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, reso dal gruppo XXVIII della D.R.U., sulla scorta degli atti trasmessi dal comune ed acquisiti nel corso di sopralluogo, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...(Omissis)...
-  la proposta di variante urbanistica ha come finalità la realizzazione di uno stabilimento industriale della "Società Acque San Gerardo s.r.l." per l'imbottigliamento di acqua oligominerale naturale denominata "Acqua San Gerardo" e di bibite analcoliche. Detta proposta è connessa all'esistenza, nell'area oggetto di variante, di un pozzo per il quale la società su menzionata è stata autorizzata, con decreto dell'Assessore regionale per l'industria n. 652 del 23 aprile 1998, alla ricerca di acqua minerale;
-  tale iniziativa industriale, così come si evince dalle premesse della delibera consiliare n. 88/98, è stata inserita nel programma di finanziamento dei patti territoriali della zona ionica-etnea per un investimento globale di L. 9.229 milioni;
-  l'area oggetto di variante urbanistica ricade in zona territoriale omogenea "C4 - Residenziale stagionale" con densità edilizia fondiaria pari a 0,30 mc./mq. e risulta che parte di detta area è sottoposta a vincolo discendente dall'art. 1, legge n. 431/85 in quanto la stessa è ubicata ad una distanza inferiore a m. 150 dal torrente Chiovazzi iscritto negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
-  (Omissis)...
Considerato:
-  la proposta di variante urbanistica è condizionata in tale sito dall'esistenza del pozzo idrico visualizzato nello stralcio al P.R.G.;
-  la variante in argomento risulta compatibile sotto l'aspetto urbanistico e paesaggistico in quanto l'area è servita da viabilità esistente e localizzata in un contesto territoriale con destinazione d'uso residenziale a basso indice edificatorio;
-  la normativa vigente prevede che l'utilizzazione delle acque minerali deve avvenire in prossimità della sorgente e che è vietato il trasporto dell'acqua minerale naturale a mezzo recipienti che non siano quelli destinati al consumo finale;
-  l'insediamento industriale da realizzarsi nell'area in argomento non è classificato insalubre ai sensi dell'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie. Per tale insediamento occorre osservare le prescrizioni discendenti dalla legislazione vigente;
Tutto quanto sopra premesso e considerato è del parere che la variante al P.R.G., adottata con delibere consiliari n. 88 del 27 novembre 1998 e n. 38 del 16 luglio 1999 sia meritevole di approvazione nel rispetto dei superiori considerata e delle prescrizioni dell'ufficio del Genio civile e della Soprintendenza di cui alle note n. 18604/99 e n. 2370/99.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVIII della D.R.U. ed atteso che la procedura seguita dal comune appare conforme alla legge;
Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere n. 18 del 20 dicembre 1999 espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U. dell'Assessorato e con le condizioni in premessa riportate poste dal Genio civile di Catania e dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, la variante al piano regolatore generale del comune di Piedimonte Etneo relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea "C4" a zona territoriale omogenea "D" in contrada Ponte, adottata con delibera consiliare n. 88 del 27 novembre 1998 e riadottata con delibera consiliare n. 38 del 20 luglio 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 88 del 27 novembre 1998;
2)  delibera consiliare n. 38 del 20 luglio 1999;
3)  relazione tecnica illustrativa;
4)  tav. 7 - Stato di fatto - scala 1:500;
5)  tav. 1 - Planimetria - scala 1:500;
6)  stralcio P.R.G. con indicazione della zona oggetto dell'intervento;
7)  stralcio carta geologica con estremi parere dell'ufficio del Genio civile.

Art. 3

Il comune di Piedimonte Etneo resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione degli elaborati allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2000.
  MARTINO 

(2000.10.631)
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DECRETO 28 febbraio 2000,
Approvazione del progetto per la costruzione di un centro diurno per minori, inabili e anziani in territorio del comune di Sortino.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto i fogli prot. n. 17880 del 23 settembre 1999 e prot. n. 22220/4593-U.T. del 18 novembre 1999, con i quali il sindaco del comune di Sortino ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al progetto per la costruzione di un centro diurno per minori, inabili e anziani in contrada Lago Sortino;
Vista la delibera n. 86 dell'1 settembre 1997, dichiarata dal CO.RE.CO. sezione provinciale di Siracusa - con prot. n. 8246 del 25 settembre 1997 - "non soggetta a controllo di legittimità" ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 44/91 e dell'art. 4 della legge regionale n. 23/97, con cui il consiglio comunale di Sortino approva ai sensi del V comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 il progetto per la costruzione di un centro diurno per minori, inabili e anziani, in contrada Lago Sortino;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione a firma congiunta del sindaco e del segretario comunale relativa alla procedura di deposito e pubblicazione del progetto di che trattasi, con la quale si attesta inoltre che non sono state presentate opposizioni o osservazioni;
Visto il parere n. 37 del 14 dicembre 1999 - prot. n. 302 di pari data, del quale di seguito si riporta stralcio, reso, sulla scorta degli atti sopracitati nonché della sottoelencata documentazione, dal gruppo 27° della Direzione regionale dell'urbanistica ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95:
-  copia dello stralcio del vigente piano regolatore generale in cui ricade l'area destinata ad attrezzature pubbliche;
-  copia dello stralcio della revisione del piano regolatore generale adottato dal consiglio comunale con delibere nn. 93, 94, 95 e 96 del 30 settembre 1997 da cui risulta che l'area interessata è parimenti destinata ad attrezzature pubbliche;
-  attestazione sindacale da cui risulta che il comune ha acquisito le aree di impianto della struttura mediante componimento nell'ambito della procedura ablativa intrapresa;
-  attestazione sindacale da cui risulta che il consiglio comunale ha in corso di esame le osservazioni ed opposizioni in ordine al nuovo piano adottato e che nessuna delle eccezioni pervenute attiene in ogni caso alla destinazione dell'area di che trattasi;
-  attestazione sindacale da cui risulta che i lavori sono già appaltati ed iniziati riguardo la sistemazione ed il livellamento dell'area di impianto del fabbricato;
-  copia del parere, ex art. 13 della legge n. 64/74, reso dall'ufficio del Genio civile di Siracusa sezione 1/6 prot. n. 19561/97 in data 3 marzo 1998 per la revisione del piano regolatore generale e per il piano particolareggiato degli insediamenti produttivi;
-  copia dello stralcio della "carta della suscettività all'utilizzo del territorio" facente parte dello studio geologico propedeutico al piano regolatore generale;
-  attestazione sindacale da cui risulta che la zona non è soggetta al rilascio di ulteriori preventivi pareri;
Elaborati grafici di progetto:
-  tav.  0 aerofotogrammetrico - zonizzazione progetto a scala 1:1.000; 
-  tav.  A1.0 localizzazione area di intervento (scale varie) 
-  tav.  A2.0 rilievo topografico con posizione edifici a scala 1:200; 
-  tav.  A3.0 sistemazione esterna a scala 1:200; 
-  tav.  A4.0 progetto architettonico scala 1:100; 
-  tav.  A4.1 planimetria piano primo edificio A scala 1:50; 
-  tav.  A4.2 planimetria piano primo edificio B scala 1:50; 
-  tav.  A4.3 planimetria piano terra edificio A scala 1:50; 
-  tav.  A4.4 planimetria piano terra edificio B scala 1:50; 
-  tav.  A5.2 prospetto est - prospetto sud scala 1:50; 
-  tav.  A5.3 prospetto nord - prospetto ovest scala 1:50; 
-  tav.  A5.4 sezione A-A sezione B-B scala 1:50; 
-  tav.  A6.0 abaco dei serramenti interni ed uscite scale 1:2 e 1:20; 
-  tav.  A6.1 abaco serramenti delle facciate scale 1:2 e 1:20; 
-  tav.  A7.0 particolari costruttivi - pianta copertura edifici A e B scale 1:20 ed 1:100; 
-  tav.  A8.0 piano particellare di esproprio; 
-  tav.  A9.0 visualizzazione dei provvedimenti atti al superamento barriere architettoniche scala 1:20; 
-  tav.  A9.1 planimetrie piano terra e 1° piano percorsi handicappati scala 1:100; 
-  tav.  I10.0 impianto fognante scala 1:100; 
-  tav.  I10.1 schema scarichi servizi igienici "A-B-C" scala 1:20; 
-  tav.  I11.0 impianto idrico scala 1:100. 

Triplice copia dei seguenti testi allegati al progetto:
-  relazione tecnica;
-  elenco prezzi;
-  analisi dei prezzi;
-  computo metrico (2 copie);
-  stima dell'opera;
-  capitolato d'appalto;
-  stima dei costi energetici d'esercizio;
«...Omissis...
Considerato:
-  che la realizzazione dell'opera è oggetto di finanziamento da parte dell'Assessorato regionale degli enti locali, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
-  che nel piano regolatore generale approvato con decreto n. 77 del 14 maggio 1977 l'area era destinata ad attrezzature pubbliche per centro sociale, scuole elementari, materne ed asili;
-  che nel piano regolatore generale adottato l'area è pure destinata ad attrezzature pubbliche per centro sociale e scuole elementari, come rilevato dalla nota sindacale n. 17880 del 23 settembre 1999;
-  che essendo scaduta la validità dei vincoli di cui all'art. 1 della legge regionale n. 38/73 e non essendo ancora stato approvato il nuovo piano regolatore generale, l'area interessata dalla costruzione del centro diurno è da considerarsi con destinazione agricola;
-  che sull'area interessata dalla costruzione del centro diurno, come attestato dal sindaco, non gravano vincoli idrogeologico, paesaggistico ecc... e l'opera da realizzarsi non è pertanto assoggettata al rilascio di ulteriori preventivi pareri;
-  che l'area interessata dalla costruzione del centro diurno è distinta con classe "A" come si rileva nello stralcio della "carta della suscettività dell'utilizzo del territorio" e non individua, pertanto, sfavorevoli condizioni edificatorie;
-  che l'opera è da ritenersi di pubblica utilità;
-  che occorre il rilascio dell'autorizzazione per variante urbanistica, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78. Tutto ciò premesso, visto e considerato, questo gruppo XXVII/D.R.U. valuta che quanto richiesto dal consiglio comunale di Sortino è accoglibile.
Pertanto, poiché nulla osta sotto il profilo della regolarità degli atti qui trasmessi il gruppo XXVII/D.R.U. è del parere che sia meritevole di approvazione la richiesta di variante ex art. 1 della legge regionale n. 1/78 del comune di Sortino finalizzata alla costruzione di un centro diurno per minori, inabili e anziani in contrada Lago Sortino.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 37 del 14 dicembre 1999, reso dal gruppo XXVIII della Direzione regionale dell'urbanistica;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, in conformità al parere n. 37 del 14 dicembre 1999, reso dal gruppo XXVII della Direzione regionale dell'urbanistica, è approvata la variante relativa al progetto per la costruzione di un centro diurno per minori, inabili e anziani in contrada Lago Sortino, adottata con delibera consiliare n. 86 dell'1 settembre 1997.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 86 dell'1 settembre 1997;
2)  copia dello stralcio del vigente piano regolatore generale in cui ricade l'area destinata ad attrezzature pubbliche;
3)  tav.  0 aerofotogrammetrico - zonizzazione progetto a scala 1:1.000; 
4)  tav.  A1.0 localizzazione area di intervento (scale varie) 
5)  tav.  A2.0 rilievo topografico con posizione edifici a scala 1:200; 
6)  tav.  A3.0 sistemazione esterna a scala 1:200; 
7)  tav.  A4.0 progetto architettonico scala 1:100; 
8)  tav.  A4.1 planimetria piano primo edificio A scala 1:50; 
9)  tav.  A4.2 planimetria piano primo edificio B scala 1:50; 
10)  tav.  A4.3 planimetria piano terra edificio A scala 1:50; 
11)  tav.  A4.4 planimetria piano terra edificio B scala 1:50; 
12)  tav.  A5.2 prospetto est - prospetto sud scala 1:50; 
13)  tav.  A5.3 prospetto nord - prospetto ovest scala 1:50; 
14)  tav.  A5.4 sezione A-A sezione B-B scala 1:50; 
15)  tav.  A8.0 piano particellare di esproprio; 

16)  relazione tecnica.

Art. 3

Il comune di Sortino resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2000.
  MARTINO 

(2000.10.632)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 31 dicembre 1999.
Approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari dei contributi previsti dal P.O.P. 94/99 - Misura 2.3 "Aiuti per il turismo rurale".

IL DIRETTORE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Visto il Regolamento C.E. n. 2081/93 del 20 luglio 1993 del Consiglio che modifica il Regolamento C.E. n. 2082/88;
Visto il Regolamento C.E. n. 2082/93 del 20 luglio 1993 del Consiglio che modifica il Regolamento C.E. n. 4253/88;
Visto il Regolamento C.E. n. 2082/93 del 20 luglio 1993 del Consiglio che modifica il Regolamento C.E. n. 4254/88;
Visto il Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(95)2194 del 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996, supplemento ordinario n. 1, che ha previsto, tra l'altro, nel sottoprogramma 2 - Interventi per il turismo e beni culturali - la Misura 2.3 "Aiuti per il turismo rurale",
Visto il decreto n. 991/XIV del 31 luglio 1997, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1997, reg. 1, fg. 100, con il quale si è proceduto a determinare le procedure per la presentazione delle istanze di ammissibilità al contributo nonché i punteggi per la predisposizione della graduatoria dei progetti da ammettere al suddetto contributo;
Visto il decreto n. 2183/XIV dell'1 dicembre 1997, annotato alla Ragioneria centrale per il turismo il 19 dicembre 1997 al n. 1 con il quale, nelle more della definizione dell'istruttoria per l'approvazione della graduatoria degli ammessi a contributo, si è proceduto ad impegnare nell'esercizio finanziario 1997 la complessiva somma di lire 10.830 milioni, di cui lire 7.220 milioni sul cap. 87524/UE; lire 2.527 milioni sul cap. 87525/Stato; lire 1.083 milioni sul cap. 87526/Regione;
Visto il decreto n. 798/XIV del 2 luglio 1998, annotato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato turismo il 10 luglio 1998 al n. 330, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di recupero edifici rurali, bagli, casali, masserie da adibire a strutture ricettive extralberghiere per lo svolgimento di attività di turismo rurale e dell'elenco dei progetti ammessi a contributo per la realizzazione di aree per lo sport ed il tempo libero;
Visto il decreto n. 885/XIV del 16 luglio 1998, annotato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato turismo il 6 agosto 1998 al n. 378, con il quale si è provveduto ad impegnare in favore dei beneficiari P.I.M. la somma di L. 630.874.480 per la realizzazione di progetti di aree attrezzate per lo sport ed il tempo libero di cui L. 89.991.000 per attività di promozione turistica;
Visto il decreto n. 886/XIV del 16 luglio 1998, annotato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato turismo il 6 agosto 1998 al n. 1, con il quale si è proceduto ad impegnare in favore dei beneficiari per la realizzazione di progetti di recupero di edifici rurali, bagli e masserie da adibire a strutture ricettive extralberghiere per lo svolgimento di attività di turismo rurale la somma di L. 20.368.251.785, nonché la somma di L. 539.946.000 per attività di promozione turistica;
Visto il decreto n. 498/XIV dell'1 luglio 1999, annotato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato turismo il 21 luglio 1999 al n. 238, con il quale è stata modificata la graduatoria dei progetti ammissibili al contributo previsto dal P.O.P.94/99 Misura 2.3 a suo tempo approvata con il già citato decreto n. 798/XIV del 2 luglio 1998;
Visto il decreto n. 514/XIV del 5 luglio 1999, registrato alla Ragioneria centrale il 29 luglio 1999 al n. 253, con il quale è stato revocato il contributo alla ditta Galvagno Sebastiano ed è stata assegnata la somma corrispondente in favore della ditta DiVita Manlio Ettore;
Visto il decreto n. 1249/XIV del 7 dicembre 1999, in corso di registrazione, con il quale è stato revocato il contributo impegnato in favore della ditta Nicoletti Maria Giuseppina;
Visto il decreto n. 832 dell'11 ottobre 1999 con il quale è stato revocato il contributo impegnato in favore della ditta Scribano Maria ed è stata assegnata la somma corrispondente alla ditta Burgarella Maria Caterina;
Visto il decreto n. 1388/XIV del 27 dicembre 1999, con il quale è stato revocato il contributo impegnato in favore della sopracitata ditta Burgarella Maria Caterina;
Visto il decreto n. 1401/XIV del 27 dicembre 1999, con il quale è stato revocato il contributo impegnato in favore della ditta Matarazzo Antonino;
Visto il decreto n. 1399/XIV del 27 dicembre 1999, con il quale è stato revocato il contributo impegnato in favore della ditta Edilfin s.a.s.;
Vista la nota n. 30 del 18 ottobre 1999, con la quale la Presidenza della Regione - Direzione programmazione, ha comunicato che il Comitato di sorveglianza del P.O.P. Sicilia 1994/99, nella riunione del 7 ottobre 1999, ha approvato, in fase di riprogrammazione delle misure FESR proposte dalla Regione, un incremento della dotazione finanziaria pari a circa 26 miliardi di lire di spesa pubblica rendendosi così possibile la copertura finanziaria dell'intera graduatoria;
Vista la nota n. 1358 del 18 novembre 1999, con la quale, in relazione alla decisione del Comitato di sorveglianza del 7 ottobre 1999 è stata comunicato alla ditta Saeli Grazia, originariamente esclusa per non avere presentato la concessione edilizia, la possibilità di accedere al contributo a condizione di pronta presentazione della necessaria documentazione nella stessa nota richiesta;
Considerato che la ditta Saeli Grazia ha ottemperato a quanto richiesto con la nota prot. n. 1358 del 18 novembre 1999 e che pertanto nulla osta alla sua inclusione in graduatoria;
Viste le note da prot. n. 1072 al n. 1095 del 25 ottobre 1999, dal n. 1097 al n. 1114 del 26 ottobre 1999, dal n. 1121 al n. 1122 del 29 ottobre 1999, n. 1153 del 2 novembre 1999, dal n. 1156 al n. 1157 del 3 novembre 1999, n. 1163 del 3 novembre 1999, n. 1237 del 12 novembre 1999, con le quali è stato richiesto alle ditte non utilmente collocate nella graduatoria risultante dal decreto n. 498/XIV, la documentazione ritenuta necessaria per l'ammissione a contributo;
Considerato che in seguito alle suddette richieste è stata presentata la documentazione necessaria da parte delle ditte nel seguito elencate unitamente al relativo contributo:
-  Belfiore Emilia  L. 513.965.163 
-  Randazzo Francesco  » 568.330.847 
-  Genovese Francesco  » 600.000.000 
-  Forzano Angela  » 600.000.000 
-  Gallo Palma Elia  » 483.732.330 
-  Greco Anna Maria  » 569.248.451 
-  Ciminata Antonina  » 549.424.052 
-  Fiore Tituzza  » 600.000.000 
-  Maira Grazia  » 600.000.000 
-  Aldaresi Alfina  » 444.976.222 
-  Giunta Anna Maria  » 332.511.903 
-  Gulisano Ada  » 385.709.565 
-  Golino Stefano  » 593.146.156 
-  Gurgone Enrico  » 575.366.678 
-  Giunta Vincenzo  » 600.000.000 
-  Monteverde Carmelo  » 472.061.668 
-  La Placa Pietro  » 594.464.497 
-  Giunta Corrada  » 440.027.408 
- SipiCostruzioni  » 561.555.529 
- Varisco Bartolomeo  » 600.000.000 
- D'Alì Pietro  » 329.821.918 
-  D.B. Group S.p.A.  » 600.000.000 
- Salemi Rosario  » 507.996.714 
-  Cammarata Alida  » 359.180.611 
-  Roof Garden s.r.l.  L. 440.660.000 
-  Golino Filippo  » 470.647.174 
-  Renda Vincenzo  » 600.000.000 
-  Gullotti Gioacchino  » 579.450.448 
- Istituto siciliano di bioetica  » 600.000.000 
-  Giovia Gioacchino e Di Giorgio Bonaventura  » 600.000.000 
-  Mancuso Giuseppe  » 493.086.550 
-  Speciale Carmela  » 567.694.918 
-  Saeli Grazia  » 583.819.673 

Considerato che il totale del contributo pubblico da concedere alle ditte ammesse a contributo in esito alle decisioni del Comitato di sorveglianza del 7 ottobre 1999 ammonta a L. 17.416.878.475, oltre a L. 495.000.000 per attività di promozione turistica;
Considerato che l'Ispettorato regionale tecnico ha vistato il progetto della ditta Dolce Dolce Vincenzo per L. 1.050.060.360 ritenendo ammissibili anche i lavori relativi all'impianto sportivo e che pertanto il contributo risulta essere di L. 577.533.198 anziché L. 569.533.700 con una differenza di L. 7.999.498;
Ritenuto di dovere impegnate la somma di L. 7.999.498 in favore della ditta Dolce Dolce Vincenzo;
Vista la nota prot. n. 911 del 29 dicembre 1999, con la quale il Presidente della Regione ha impartito disposizioni in ordine alla assunzione degli impegni relativi alle ulteriori ditte da ammettere a contributo nell'ambito della Misura 2.3 del P.O.P. 94/99;
Visto il D.D. n. 1400/XIV del 31 dicembre 1999, con il quale è stato ridotto il contributo impegnato in favore della ditta Palma Gaia C. da L. 566.232.020 a L. 529.485.000;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a contributo nell'ambito della Misura 2.3 e contestualmente assumere il relativo impegno finanziario nei limiti di cui alla nota presidenziale del 29 dicembre 1999 a favore dei soggetti ammessi a contributo in esito alla decisione del Comitato di sorveglianza del 7 ottobre 1999;
Decreta:


Art. 1

Ferma restando la validità della graduatoria relativa ai progetti di realizzazione di aree attrezzate per lo sport ed il tempo libero per la quale, con il decreto n. 885/XIV del 16 luglio 1998, è stato assunto l'impegno per L.638.874.480, è approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari dei contributi di cui alla Misura 2.3 del P.O.P. 94/99, così articolata:
 1)  Palamara Francesco  L. 458.735.110 
 2)  Fratantonio Francesco  » 599.911.735 
 3)  Faranda Claudio  » 592.009.030 
 4)  eredi Gioia (Gabriele Gioia)  » 599.911.750 
 5)  Azienda agricola Perrotta (dott. Rosario Romeo)  » 599.911.750 
 6)  Dolce Dolce Vincenzo  » 577.533.198 
 7)  De Marco Giuseppina  » 534.931.720 
 8)  Furnò Angelo  » 599.911.750 
 9)  Nicotri Gaspare  » 599.911.750 
10)  Amaradio Giovanni Pietro  » 599.911.750 
11)  Terranova Francesco  » 599.911.750 
12)  San Matteo s.n.c. (Gulisano Rosa)  » 428.007.560 
13)  Palma Gaia Cristina  » 529.485.000 
14)  Fisauli Licia Maria Patrizia  » 599.911.750 
15)  Azienda agricola Bergi (Pasquale di Garbo)  L. 382.043.310 
16)  Scammacca Emanuele  » 452.290.600 
17)  Carmina Mario & C. (Lo Curto Epifania)  » 599.911.750 
18)  Vario Giovanna  » 599.911.750 
19)  Venezia Antonia  » 599.911.750 
20)  Ortolano Michele  » 340.097.880 
21)  Deni Nellina Letizia  » 599.911.750 
22)  Fatta Giovanni  » 599.911.750 
23)  Azienda agricola Baglio San Vincenzo  » 599.911.750 
24)  Potoschi Grazia  » 599.911.750 
25)  Guccione Raffaele  » 599.911.750 
26)  Centonze Ada  » 599.911.750 
27)  Savoca Elio  » 596.112.130 
28)  Cambria Angelo ed Emilia  » 599.911.750 
29)  La Malfa Eva Eleonora Alfredo  » 599.911.750 
30)  Bonasera Carmelo  » 465.902.600 
31)  Tasca Loredana  » 599.911.750 
32) Di Vita Manlio Ettore  » 599.911.750 
33)  Belfiore Emilia  » 513.965.163 
34)  Randazzo Francesco  » 568.330.847 
35)  Genovese Francesco  » 600.000.000 
36)  Forzano Angela  » 600.000.000 
37)  Gallo Palma Elia  » 483.732.330 
38)  Greco Anna Maria  » 569.248.451 
39)  Ciminata Antonina  » 549.424.052 
40)  Fiore Tituzza  » 600.000.000 
41)  Maira Grazia  » 600.000.000 
42)  Aldaresi Alfina  » 444.976.222 
43)  Giunta Anna Maria  » 332.511.903 
44)  Gulisano Ada  » 385.709.565 
45)  Golino Stefano  » 593.146.156 
46)  Gurgone Enrico  » 575.366.678 
47)  Giunta Vincenzo  » 600.000.000 
48)  Monteverde Carmelo  » 472.061.668 
49)  La Placa Pietro  » 594.464.497 
50)  Giunta Corrada  » 440.027.408 
51)  Sipi Costruzioni  » 561.555.529 
52)  Varisco Bartolomeo  » 600.000.000 
53)  D'Alì Pietro  » 329.821.918 
54)  D.B. Group S.p.A.  » 600.000.000 
55)  Salemi Rosario  » 507.996.714 
56)  Cammarata Alida  » 359.180.611 
57)  Roof Garden s.r.l.  » 440.660.000 
58)  Golino Filippo  » 470.647.174 
59)  Renda Vincenzo  » 600.000.000 
60)  Gullotti Gioacchino  » 579.450.448 
61)  Istituto siciliano di bioetica  » 600.000.000 
62)  Giovia Gioacchino e Di Giorgio Bonaventura  L. 600.000.000 
63)  Macaluso Giuseppe  » 493.086.550 
64)  Speciale Carmela  » 567.694.918 
65)  Saeli Grazia   » 583.819.673 


Art. 2

A favore delle ditte di cui all'art. 1 dal n. 33 al n. 65 è impegnata la somma di L. 1.741.687.847 sul cap. 87526 del bilancio della Regione, esercizio finanziario 1999.

Art. 3

E' impegnata la somma di L. 799.950 in favore della ditta Dolce Dolce Vincenzo sul cap. 87526 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 1999.

Art. 4

E', altresì, impegnata la somma di L. 49.500.000 a favore dei beneficiari di cui all'art. 1 dal n. 33 al n. 65 per attività di promozione turistica sul cap. 87526 del bilancio della Regione, esercizio finanziario 1999, alla materiale erogazione del contributo pubblico per attività di promozione turistica, nella misura del 50% dei costi programmati per un tetto massimo di L. 15.000.000, si provvederà con successivi provvedimenti a seguito di specificazione delle spese ammissibili da parte dell'Assessorato regionale turismo e di presentazione di apposita istanza corredata della documentazione a supporto da parte dei beneficiari e, comunque, successivamente al collaudo dei lavori e all'acquisizione delle autorizzazioni previste per lo svolgimento dell'attività di turismo rurale.

Art. 5

Con successivi provvedimenti si provvederà ad impegnare a favore dei medesimi beneficiari di cui agli articoli 2 e 3 la somma di L. 11.946.645.049 sul cap. 87524 e di L. 4.181.245.127 sul cap. 87525, esercizi finanziari 2000 e 2001 del bilancio regionale sulla base delle effettive esigenze.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 31 dicembre 1999.
  PORRETTO 


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 febbraio 2000.
Reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 18.
(2000.11.707)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).

La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, comma 8°, che negli anni 1997, 1998 e 1999 sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmessi dalle seguenti amministrazioni o enti:
-  Assessorato alla Presidenza - Direzione regionale del personale e dei servizi generali;
-  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  Consorzio di ripopolamento ittico del golfo di Patti;
-  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina.
(Si omette l'Allegato)




Approvazione di modifica statutaria dell'opera pia Casa Diodorea di Agira.

Con decreto presidenziale n. 66 del 3 marzo 2000, è stata approvata la modifica statutaria dell'opera pia Casa Diodorea di Agira.
(2000.10.637)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Casa dei fanciulli dott. Gugino di Vallelunga Pratameno.

Con decreto presidenziale n. 67 del 3 marzo 2000, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Casa dei fanciulli dott. Gugino di Vallelunga Pratameno, composto da n. 21 articoli.
(2000.10.636)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rettifica del decreto 21 luglio 1998, relativo all'espropriazione definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di immobili siti nel comune di Termini Imerese per lavori di reti idriche, distribuzione al comprensorio Valle Torto e colline in sinistra Imera.

Con decreto n. 288 del 2 febbraio 2000 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stato rettificato il decreto n. 981 del 21 luglio 1998, così come segue, le sottoelencate particelle devono intendersi escluse dal decreto n. 981 del 21 luglio 1998:
-  ditta Battaglia Diego, nato a Sciara il 15 ottobre 1932, codice fiscale BTT DGI 32R15 I534T; Serraino Concetta, nata a Sciara il 24 febbraio 1937, codice fiscale SRRCCT37B64 I534V, comune di Termini Imerese: Foglio 54, particella 291, superficie espropriata mq. 720; particella 293, superficie espropriata mq. 471; particella 297, superficie espropriata mq. 344; particella 801, superficie espropriata mq. 1; particella 804, superficie espropriata mq. 64; totale superficie espropriata mq. 1.600, indennità totale L. 4.345.600;
-  ditta Cartella Antonino, nato a Sciara il 4 marzo 1922, codice fiscale CRTNNN22C04 I534G; Pesco Rosalia, nata a Sciara il 18 dicembre 1931, codice fiscale PSC RSL 31T58 I534P, comune di Termini Imerese: foglio 55, particella 83, superficie espropriata mq. 516, indennità totale L. 1.401.456.
(2000.10.657)
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Provvedimenti concernenti riconoscimento degli acquirenti di latte bovino e loro iscrizione al relativo albo regionale.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 102/gr. 8°-dir. I° del 14 febbraio 2000, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Caseificio Poma s.n.c. di Poma Francesca & C. con sede legale e stabilimento a Castellammare del Golfo, contrada Bevaio Merla, (TP), in applicazione dell'art. 7 del reg. CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 89 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
   

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 103/gr. 8°-dir. I° del 14 febbraio 2000, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Sicilformaggi s.n.c. di Palmeri Matteo & C. con sede legale e stabilimento a Santa Ninfa, S.S. 119 km. 43,500 (TP), in applicazione dell'art. 7 del reg. CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 88 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
   

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 113/gr. 8°-dir. I° del 15 febbraio 2000, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Siciliana Formaggi di Genna Francesco & C. s.n.c. con sede legale e stabilimento a Marsala, via Mazara contrada Cozzaro 274, (TP), in applicazione dell'art. 7 del reg. CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 90 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(2000.10.615)
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Sostituzione dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 4 - Caltanissetta.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 76 dell'1 marzo 2000, il dr. Giuseppe Castellana è stato nominato amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 4 - Caltanissetta, con i poteri previsti dall'art. 6 della legge regionale n. 45/95, fino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione dell'ente, in sostituzione del dr. Paolo Puleo.
(2000.10.656)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Istituto per ciechi Florio e Salamone di Palermo.
Con decreto n. 38/13 del 4 febbraio 2000, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo come segue:
- dr. Giuseppe De Santis, prof. Calogero Monreale, dr. Crispino Montano, dr. Gaetano Palmigiano in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi;
- avv. Franco Giordano, in rappresentanza del comune di Palermo;
-  dr. Giovanni Gagliano, in rappresentanza della Provincia regionale di Palermo;
-  prof. Salvatore Sangiorgi, in rappresentanza della famiglia Florio.
(2000.10.665)
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Nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo regionale Teatro di Messina e cessazione dalla carica del commissario ad acta.

Con decreto n. 5240 del 7 marzo 2000 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, si dispone la nomina del consiglio di amministrazione dell'E.A.R. Teatro di Messina, così costituito:
-  presidente dell'Ente - presidente del consiglio di amministrazione;
- dr. Giancarlo Panzera - vice presidente del consiglio di amministrazione;
-  avv. Nino Germanà - componente del consiglio di amministrazione;
-  avv. Alberto Ciccone - componente del consiglio di amministrazione;
-  prof. Pio Lo Re - componente del consiglio di amministrazione;
-  prof. Francesco Salvatore Blundo Canto - componente del consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione è inoltre composto dal sovrintendente, che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il direttore artistico della musica o della prosa partecipa alle sedute con voto consultivo.
La durata in carica del consiglio di amministrazione è di quattro anni a decorrere dal suo insediamento.
Con successivo provvedimento il consiglio di amministrazione dell'E.A.R. Teatro di Messina sarà integrato con il rappresentante della Regione designato dall'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
Per le motivazioni sopra enunciate si dispone, altresì, la revoca dei decreti assessoriali n. 7208 del 7 ottobre 1999 e n. 7440 del 5 novembre 1999, con i quali si era provveduto alla nomina ed alla attribuzione delle relative competenze del commissario ad acta dell'E.A.R. Teatro di Messina, dr. Gioacchino Barbera.
(2000.10.658)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa C.I.P.A. Zoo, con sede in Butera.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 156/I/VII dell'11 febbraio 2000, l'art. 1 del dispositivo del decreto n. 2434/I/VII del 20 dicembre 1999 è modificato così come appresso indicato: "Il rag. Roberto Di Leo, nato a Caltanissetta il 3 aprile 167 e residente in Campofranco (CL) contrada Erbe Bianche, 1/c, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto ed in sostituzione del rag. Gioacchino Cimino, commissario liquidatore della cooperativa C.I.P.A. Zoo, con sede in Butera (CL).
(2000.10.626)
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Nomina del commissario ad acta per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche presso il comune di Savoca.

Con decreto n. 233 del 7 marzo 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato l'arch. Pollarolo A. commissario ad acta presso il comune di Savoca (ME) per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche.
(2000.10.662)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Costituzione dell'Osservatorio di valutazione e coordinamento previsto dall'art. 10 del D.P.Reg. n. 26 dell'11 novembre 1999.

Con decreto n. 91 del 14 febbraio 2000 dell'Assessore per l'industria, l'Osservatorio di valutazione e coordinamento previsto dall'art. 10 del D.P.Reg. n. 26 dell'11 novembre 1999, per l'Assessorato dell'industria è stato così costituito:
-  on.le Assessore per l'industria;
-  Direttore regionale - Direzione industria;
-  Ispettore regionale del Corpo regionale delle miniere;
-  Dirigente coordinatore gruppo personale;
-  Ingegnere capo Distretto minerario Caltanissetta;
-  Ingegnere capo Distretto minerario Catania;
-  Ingegnere capo Distretto minerario Palermo
- sig. Cusimano Vincenzo, sig. Montalbano Giuseppe e sig. Piletto Salvatore in rappresentanza rispettivamente di S.A.DI.R.S./ C.I.S.A.S., FIST-CISL Sicilia e UIL - Enti locali Sicilia - con riserva della occorrente integrazione a seguito di ulteriori segnalazioni del sindacato.
(2000.10.638)
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Nomina del presidente del collegio dei revisori del Consorzio A.S.I. di Messina.

Con decreto n. 96 del 16 febbraio 2000 dell'Assessore per l'industria, il dr. Melita Antonino, nato a Graniti (ME) l'11 novembre 1947 e residente a Messina, viale della Libertà, isolato 515, n. 175, è nominato presidente del collegio dei revisori del Consorzio A.S.I. di Messina.
La durata dell'incarico è pari a cinque anni dalla ricostituzione del collegio avvenuta con decreto assessoriale n. 1092 del 3 agosto 1999.
(2000.10.639)
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Proroga delle funzioni di ingegneri capo dei Distretti minerari di Caltanissetta, Catania e Palermo.

Con decreto n. 106 del 23 febbraio 2000 dell'Assessore per l'industria, le funzioni di ingegneri capo dei Distretti minerari di Caltanissetta,Catania e Palermo, attribuite con il decreto n. 1291 dell'11 ottobre 1999, sono prorogate per la durata di mesi 2, decorrenti dalla data di notifica del presente decreto e confermate ai seguenti dirigenti tecnici collocati nei primi tre posti del relativo ruolo organico:
-  ing. Corriere Maria - Distretto minerario di Caltanissetta;
-  ing. Perrone Salvatore - Distretto minerario di Catania;
-  ing. Trupia Angelo - Distretto minerario di Palermo.
(2000.10.640)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per i trapianti.

Con decreto n. 31068 del 30 dicembre 1999 dell'Assessore per la sanità, il prof. Angelo Giuffrida, dirigente medico di I livello della divisione di cardiochirurgia dell'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, è nominato componente del Comitato regionale per i trapianti di cui al decreto n. 30206 del 6 ottobre 1999, in sostituzione del prof. Mauro Abbate.
(2000.10.627)
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Autorizzazione alla ditta Trapani Farma s.r.l., con sede legale in Trapani, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto n. 31243 del 28 febbraio 2000, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la ditta Trapani Farma s.r.l., con sede legale e magazzino in Trapani, via Tripoli n. 30, alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 538/92 nel territorio delle province di Trapani, Agrigento, Palermo ai sensi dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 538/92.
(2000.10.625)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta alla ditta Distilleria Bertolino S.p.A., con sede legale in Partinico, per la realizzazione di una distilleria in territorio del comune di Campobello di Mazara.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 726/9 del 30 dicembre 1999, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, con la condizione, tra le altre, che la realizzazione dell'impianto avvenga solo a seguito di positivo accoglimento della richiesta del cambio di destinazione d'uso del suolo, da zona agricola a zona industriale, e con prescrizioni, alla ditta Distilleria Bertolino S.p.A., con sede legale in Partinico, viale Platani s.n., per la realizzazione di una distilleria della capacità di 3.000 edri/giorno in contrada Piano Messina nel comune di Campobello di Mazara (TP).
(2000.10.645)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 13 aprile 2000, n. 6
Contributi per l'acquisto da parte dei comuni di strumenti e/o costumi tradizionali. Legge regionale 6 aprile 1996, n.19.

Avvertenze generali
La presente circolare disciplina gli adempimenti e le procedure per accedere ai contributi erogati dalla Regione siciliana tramite l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione - Direzione regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente, in attuazione della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, art. 8, comma 5°: "Contributi ai comuni, pari al 95% della spesa necessaria per l'acquisto di strumenti musicali e/o costumi tradizionali, finalizzati alla formazione o al potenziamento di propri complessi folklorici che assicurino concerti gratuiti in favore della comunità".
Il termine utile per la presentazione delle istanze e della documentazione è perentoriamente fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora il termine di presentazione venga a scadenza in un giorno festivo o prefestivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
La documentazione si considera prodotta in tempo utile se presentata entro e non oltre il termine stabilito all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione beni culturali, ambientali ed educazione permanente, via delle Croci n. 8 - Palermo. A tal fine si terrà conto del timbro a data apposto dall'ufficio postale.
Documentazione preventiva per la richiesta dei contributi:
1)  istanza di contributo a firma del sindaco;
2)  delibera, con la quale si autorizzi il sindaco a presentare istanza e nella quale si evidenzi la destinazione precisa degli strumenti e/o dei costumi tradizionali da acquistare e l'impegno da parte dell'amministrazione comunale ad assicurare concerti folklorici gratuiti in favore della comunità, nonché si determini di porre a carico del proprio bilancio una somma non inferiore al 5% della spesa che si andrà a sostenere per l'acquisto dei suddetti strumenti musicali e/o costumi tradizionali;
3)  dettagliata relazione a firma del sindaco sulla destinazione d'uso degli strumenti musicali e/o dei costumi tradizionali eventualmente acquistati e sull'attività del complesso folklorico cui si intendono assegnare;
4)  preventivo di spesa per l'acquisto di strumenti musicali e/o costumi tradizionali, rilasciato da ditte specializzate nel settore, munito del visto di congruità dei prezzi rilasciato dagli uffici comunali;
5)  dichiarazione di accettazione del contributo a firma del sindaco (secondo l'allegato A).
Documentazione per l'erogazione del saldo:
1)  ordinanza del sindaco, con la quale si determini e autorizzi l'acquisto degli strumenti musicali e/o dei costumi tradizionali, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 4 dell'8 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
2)  copie conformi dei mandati di pagamento con relative fatture;
3)  dichiarazione del sindaco di presa in carico degli strumenti musicali e/o costumi tradizionali acquistati e dei relativi numeri di inventariazione al patrimonio mobiliare del comune.
  L'Assessore: MORINELLO 

Allegato A
All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione Gruppo XI/BC Via delle Croci n. 8 - 90141 Palermo
Il sottoscritto   nato a il ..................................................................... quale rappresentante legale del codice fiscale dell'ente in relazione all'istanza presentata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ai fini di beneficiare del contributo previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 19 del 6 aprile 1996 


Dichiara

1)  di accettare il contributo concesso sul cap. 38139 esercizio finanziario 2000;
2)  di essere a piena conoscenza delle disposizioni contenute nella legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, art. 8, comma 5, nonché di quelle contenute nella circolare assessoriale che regola le modalità dei contributi relativi;
3)  che la parte della spese non coperta dal contributo regionale sarà a carico dell'ente dichiarante;
4)  di accettare la modalità di concessione ed erogazione del contributo regionale secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 19 e la clausola che qualora l'Assessorato non riconosca le finalità dell'iniziativa potrà revocare, in tutto o in parte, il contributo disposto e che a tal fine l'Assessorato potrà anche incaricare propri funzionari ed esperti per eventuali accertamenti.
   

Firma

   

(2000.15.870)
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CIRCOLARE 13 aprile 2000, n. 7.
Attività musicali (legge regionale n.44/85, art. 5, lett. b). Procedure per la richiesta e l'erogazione di contributi in favore delle istituzioni universitarie, accademiche e culturali per lo svolgimento di iniziative di particolare rilievo scientifico nel quadro della ricerca musicologica ed etnomusicologica.


L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, di seguito definito l'Amministrazione, eroga contributi alle attività musicologiche e musicali, per favorire la diffusione e conoscenza della cultura musicale nel proprio territorio. La presente circolare disciplina gli adempimenti e le procedure per accedere ai contributi previsti dall'art. 5, lett. b), della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, capitolo 38109 del bilancio della Regione siciliana.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Soggetti beneficiari

Ai fini dell'intervento finanziario dell'Amministrazione, le attività considerate sono quelle realizzate e promosse dalle istituzioni universitarie, accademiche e culturali di particolare rilievo scientifico nel quadro della ricerca musicologica ed etnomusicologica.
Art. 2
Presupposti per l'ammissione ai contributi

1.  Costituiscono presupposti per l'ammissione ai contributi, ad esclusione delle istituzioni pubbliche:
1.1  costituzione in associazione nella forma dell'atto pubblico;
1.2  iscrizione al registro prefettizio ed omologazione presso il competente tribunale per i soggetti costituiti in forma cooperativa.
CAPO II
CRITERI E MODALITA'
Art. 3
Modalità per la presentazione delle domande e dei consuntivi

1.  Le domande di ammissione ai contributi previsti per l'anno 2000 devono essere redatte in tre esemplari, dei quali uno in regola con l'imposta di bollo, fatte salve le esenzioni di legge.
Il termine utile per la presentazione dell'istanza corredata di tutta la necessaria documentazione è perentoriamente fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora il termine di presentazione venga a scadere in un giorno festivo o prefestivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
La documentazione si intende prodotta in tempo utile se presentata entro e non oltre il termine stabilito all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione beni culturali, ambientali ed educazione permanente, via delle Croci n. 8. A tal fine si terrà conto del timbro a data apposto dall'ufficio postale.
2.  Le domande devono essere corredate da:
2.1  ad esclusione delle istituzioni pubbliche, copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, aggiornati sulle variazioni statutarie e delle cariche sociali, qualora tali atti presentino variazioni rispetto a quelli allegati all'ultima domanda presentata;
2.2  certificato di iscrizione al registro prefettizio e certificato di omologazione presso il competente tribunale rilasciato dalla Camera di commercio (solo per i soggetti costituiti in cooperativa);
2.3  progetto di ricerca che si intende svolgere a firma del legale rappresentante, accompagnato dalla previsione dei tempi di realizzazione. Appare necessario articolare programmi di attività anche a carattere modulare, tali che consentano la realizzazione dell'iniziativa programmata anche nel caso in cui il sostegno finanziario concesso dall'Amministrazione sia inferiore all'importo richiesto, ciò al fine di evitare, nel caso di un limitato contributo regionale, un totale stravolgimento in senso riduttivo o estesamente sostitutivo dell'attività prevista che non potrà essere approvato in sanatoria dall'Amministrazione;
2.4  schema disciplinare allegatoA;
2.5  dettagliato preventivo finanziario della spesa comprendente gli eventuali altri finanziamenti per l'attività oggetto della richiesta di contributo;
2.6  attestazione delle veridicità del preventivo prodotto e della sua conformità a quello approvato dagli organi statutari;
2.7  dichiarazione di apposizione dicitura: "realizzato con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione" su ogni documentazione pubblicitaria e promozionale.
3.  La documentazione relativa all'attività per la quale si è ricevuto il contributo dovrà essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla cessazione della stessa.
4.  Essa dovrà essere corredato da:
4.1  consuntivo finanziario da cui risultino le singole voci delle spese effettuate per l'attività di cui al contributo e delle entrate a qualsiasi titolo;
4.2  dichiarazione a firma del legale rappresentante, autenticata nei modi di legge, attestante:
a)  se il soggetto abbia o meno ricevuto altri contributi per la medesima attività, con l'indicazione dell'entità e della provenienza;
b)  di avere assolto agli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento;
c)  che le voci di bilancio per quanto non prodotto a questa Amministrazione trovano riscontro nella documentazione agli atti, regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede;
d)  che tutta la documentazione giustificativa della spesa presentata a questa Amministrazione non verrà utilizzata per la concessione di altri contributi;
e) che il consuntivo prodotto è veritiero e conforme a quello approvato dagli organi statutari;
f)  regime di imposta I.V.A. (eventuale detrazione).
5.  Documentazione giustificativa della spesa in originale e due copie, debitamente quietanzata e conforme alla normativa fiscale in vigore, fino alla copertura dell'intero contributo; eventuali esenzioni d'imposta dovranno essere evidenziate nella documentazione di spesa unitamente alla normativa dalla quale discendono.
6.  Dettagliata relazione sottoscritta dal legale rappresentante sull'attività svolta con il contributo di questa Amministrazione, dalla quale si evince chiaramente il raggiungimento delle finalità di legge.
7.  Per i soggetti costituiti in cooperativa: certificato dalla cancelleria del tribunale da cui risulti che gli stessi non sono stati dichiarati falliti o si trovino in amministrazione controllata.
8.  In presenza di difformità tra attività svolta e programma preventivato, che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o scientifici, ovvero in presenza di documentazione inidonea a giustificare, in tutto o in parte, il consuntivo, l'Amministrazione può rispettivamente, previo parere dei propri uffici, procedere alla revoca del contributo ovvero ad una riduzione corrispondente alla somma oggetto di documentazione inidonea.
Art. 4
Criteri per l'intervento finanziario

1.  L'Amministrazione interviene finanziariamente in base ai criteri di seguito enunciati.
I progetti di ricerca cui sarà data priorità di sostegno sono quelli proposti da istituzioni specializzate nel settore. Solo tali istituzioni, per l'alta qualificazione scientifica di cui dovranno essere in possesso, possono fornire ampie garanzie di scientificità e di rigore nella ricerca.
Saranno pertanto tenuti prioritariamente in considerazione i progetti presentati da: università, istituzioni in cui operino docenti universitari o esperti di chiara fama, conservatori. Saranno inoltre privilegiati i progetti di ricerca che presentino aspetti inerenti la storia musicale e la storia della fruizione musicale nel territorio della Regione, nonché i progetti che rivestano particolari caratteristiche di novità.
Si riterrà in ogni caso preferibile l'esecuzione di progetti i cui esiti editoriali ne rendano possibile la circuitazione e la fruizione anche attraverso Istituti dell'Amministrazione.
2.  L'intervento finanziario dell'Amministrazione ha carattere integrativo di atri apporti finanziari e non può eccedere l'80% delle uscite rappresentate nel bilancio consuntivo dell'attività di cui al contributo.
Art. 5
Costi presi in considerazione

1.  La rendicontazione delle spese sostenute dovrà fare riferimento al programma di attività proposto e approvato. Pertanto i documenti giustificativi di spesa saranno ammessi esclusivamente ove riconducibili allo stesso.
Eventuali richieste di rimborso spese dovranno essere supportate da documentazione giustificativa espressamente riferibile all'attività per cui si è ricevuto contributo; non saranno ammesse a liquidazione ricevute di rimborso per spese forfettarie non accompagnate da documenti contabili né schede carburante ove le stesse non siano riferibili a mezzo di trasporto intestato all'ente richiedente.
Saranno ammesse a liquidazione le spese di cui all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 14, integrativo dell'art. 7 della legge regionale n. 44/85.
2.  L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, mediante il proprio ufficio XI/B.C., al fine di accertare la regolarità di quanto dichiarato nei bilanci e negli altri atti relativi all'attività di cui al contributo, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario, in base alle disposizioni vigenti.
L'Amministrazione ha, altresì, facoltà di erogare il contributo dopo l'effettuazione di ispezione che accerti l'attendibilità dei dati presentati dal soggetto istante.
3.  L'Amministrazione esclude dai finanziamenti, per un periodo di un anno, soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere.
Nei casi di particolare gravità, la sanzione dell'esclusione può essere aumentata fino a tre anni.
Art. 7
Acconti

1.  L'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, allo scopo di equilibrare i flussi reali di cassa, ha introdotto in allegato al bilancio di competenza della Regione siciliana il quadro delle previsioni di cassa relative alla spesa che ha posto come limite per le autorizzazioni di pagamento. Al fine di dare esecuzione alla normativa sopra citata, di carattere generale e modificativa della precedente, ed al fine di non provocare un rapido esaurimento della dotazione di cassa penalizzando i pagamenti da disporre in epoca cronologicamente successiva, a partire dall'esercizio finanziario 2000, gli acconti verranno versati fino ad un massimo del 50% in favore dei soggetti che ne abbiano fatta richiesta.
2.  In mancanza o in caso di inadeguatezza e/o incompletezza della documentazione relativa al consuntivo, decorso infruttuosamente un anno dalla richiesta di integrazione, è disposta la revoca o la riduzione del contributo e, conseguentemente, il recupero dell'eventuale acconto.
Art. 8
Disposizioni finali

1.  Nella considerazione dei tempi tecnici necessari per l'attuazione di un serio programma di ricerca, si autorizza l'effettuazione dell'attività entro e non oltre un anno dalla ricezione della comunicazione del contributo, termine entro il quale dovrà, altresì, essere effettuata la relativa spesa.
2.  Si dà avvertenza che tutte le pubblicazioni di opere a stampa realizzate con i contributi di questa Amministrazione dovranno adottare la scheda C.I.P. da stampare nel verso del frontespizio delle pubblicazioni stesse. Si comunica al riguardo che la responsabilità tecnico-scientifica della scheda C.I.P. regionale si attesta alla Biblioteca centrale siciliana con la quale pertanto è necessario raccordarsi.
2.1  Si dovrà, altresì, inviare al gruppo X/B.C., dandone contestuale comunicazione al gruppo XI/B.C., il 20% delle copie o 200 copie nell'ipotesi che ne vengano realizzate più di mille, per la distribuzione alle biblioteche pubbliche dell'Isola, nonché 25 copie alla Direzione dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente.
2.2  In caso di eventuale produzione di audiovisivi, si dovrà inviare un numero di copie pari al 10% di quelle realizzate con il contributo e comunque entro il limite di 20 copie.
3.  Il legale rappresentante in carica del soggetto beneficiario dell'intervento finanziario dell'Amministrazione deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità, tutta la documentazione richiesta dalla presente circolare con particolare riferimento ai bilanci ed ai programmi di attività.
A tal fine si applicano le disposizioni della legge n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni.
4.  La liquidazione dei contributi è disposta al termine dell'attività sulla base della documentazione consuntiva prodotta. Non saranno liquidate somme relative a contributi concessi qualora non siano stati definiti contributi precedenti.
5.  L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari ai soggetti costituiti in forma cooperativa sono subordinate al nulla osta rilasciato dall'Assessorato regionale della cooperazione ai sensi della legge regionale n. 36/91.
6.  La presente circolare ha validità per l'anno 2000 e resta in vigore per le successive, salvo espressa modifica, abrogazione o sostituzione.
  L'Assessore: MORINELLO 


Allegato A

All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione Gruppo XI/BC Via delle Croci n. 8 - 90141 Palermo (in duplice copia)
Il sottoscritto   nato a il ..................................................................... quale rappresentante legale del sita in , partita IVA o codice fiscale dell'associazione in relazione all'istanza presentata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ai fini di beneficiare del contributo previsto dalla legge regionale n. 44/85, ed alla comunicazione assessoriale della concessione di un contributo sul cap. esercizio finanziario .................................. 


Dichiara

 1)  di accettare il contributo concesso sul cap.  
 2)  di essere a piena conoscenza delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 44/85, nonché di quelle contenute nella circolare assessoriale n. ......................... del  

 3)  che la parte della spesa non coperta dal contributo regionale sarà a carico dell'ente dichiarante;
 4)  che la responsabilità della gestione dell'attività è affidata esclusivamente all'ente dichiarante;
 5)  che resta a carico dell'ente, l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale assistenziale e di collocamento;
 6)  che le voci di bilancio, per quanto non prodotto a codesta Amministrazione, trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede;
 7)  che tutta la documentazione giustificativa di spesa, presentata a codesta Amministrazione, non verrà utilizzata per altri contributi;
 8)  di accettare la modalità di concessione ed erogazione del contributo regionale secondo quanto stabilito dalla circolare assessoriale n. ....................... del   e la clausola che, qualora l'Assessorato valuti negativamente i modi e/o i tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, potrà revocare, in tutto o in parte, il contributo disposto e procedere al recupero delle somme eventualmente anticipate, comprensive degli interessi legali maturati; 

 9)  che a tal fine l'Assessorato potrà anche incaricare propri funzionari ed esperti per eventuali accertamenti.
10)  che dagli atti ufficiali dell'iniziativa (manifesti, pubblicità, programmi, etc.) dovrà risultare il patrocinio dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Firma autenticata

   

(2000.15.870)
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CIRCOLARE 27 aprile 2000, prot. n. 107.
Utilizzazione dei fondi del cap. 38708.

Ai capi delle istituzioni scolastiche statali e regionali della Sicilia
e, p.c.  Ai provveditori agli studi della Sicilia 

Si premette che con legge regionale n. 9 del 17 marzo 2000 è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002.
Sul cap. 38708 - "Interventi per la promozione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale, per l'attuazione di scambi, di ricerche, di viaggi didattici, di studi e di gemellaggi di scuole anche in collaborazione con istituti specializzati, dell'UNESCO e di altre organizzazioni culturali nazionali ed internazionali", sono stati stanziati, per l'anno finanziario in corso, 500 milioni di lire.
Nel quadro delle politiche istituzionali di questo Assessorato, particolare importanza nei rapporti con l'esterno rivestono gli interventi per la promozione di iniziative di cooperazione, educativa, scientifica e culturale, nonché l'attuazione di scambi, di ricerche, di viaggi didattici, di studi e gemellaggi tra le scuole. Gli scambi culturali rappresentano efficaci strumenti di formazione culturale e sociale che consentono ai giovani di instaurare relazioni interculturali con i loro omologhi, sia stranieri che connazionali, favorendo l'acquisizione di ulteriori conoscenze legate principalmente al corso di studi che gli stessi affrontano contribuendo, inoltre, a favorire il dialogo ed a diffondere quei valori di solidarietà, amicizia e cooperazione che sono alla base della cooperazione internazionale.
E' intenzione, pertanto, di questo Assessorato, per l'anno in corso - nell'esercitare a vari livelli il coordinamento delle iniziative afferenti i progetti che le istituzioni scolastiche andranno autonomamente a realizzare - fornire preliminarmente alcune linee di indirizzo volte alla concessione di contributi con i fondi di cui al cap. 38708, fermo restando che alcune iniziative potranno essere direttamente promosse da questa Amministrazione.
Ciò premesso, le istituzioni scolastiche, entro il 15 maggio 2000, vorranno far pervenire apposito progetto che dovrà essere corredato di nota illustrativa, scheda sintetica e richiesta di contribuzione.
Alle istituzioni scolastiche che avranno presentato progetti di cui sopra, ritenuti meritevoli di approvazione da parte di questo Assessorato, verrà elargito un contributo omnicomprensivo non superiore a L. 30.000.000. Lo stesso verrà accreditato al rappresentante legale dell'ente in due soluzioni:
-  la prima, in acconto nella misura del 50% del contributo concesso, dopo che il progetto avrà ricevuto l'approvazione dell'Assessorato;
-  la seconda, a saldo, dopo che sarà stata inviata a questo Assessorato la relazione finale sull'attività svolta, allegando alla stessa una rendicontazione analitica delle spese sostenute.
Temi e finalità
Le iniziative culturali giovanili non possono catalogarsi in tipologie, contenuti e finalità rigidamente predeterminati, potendo spaziare nei campi più svariati degli interessi delle singole discipline, essendo le stesse flessibili ed intersettoriali.
Si indicano, comunque, alcuni temi che si ritengono particolarmente rilevanti, ferma restando la disponibilità di questa Amministrazione a valutare ogni iniziativa culturalmente meritevole di attenzione:
-  scambi con Paesi dell'area mediterranea ed, in special modo, con i Paesi nord africani;
-  scambi volti alla diffusione delle attività svolte dagli Istituti regionali d'arte;
-  studi di fattibilità per iniziative mirate alla realizzazione di progetti di ricerca applicata, di contenuto innovativo, da realizzare all'interno di processi produttivi presenti nel mercato ovvero in attività economiche direttamente gestite dalle istituzioni scolastiche medesime;
-  iniziative per le finalità del cap. 38708 in favore di giovani di talento, selezionati dai Conservatori di musica e dalle Accademie di belle arti, nei vari settori della musica e delle arti figurative. Sarà, pertanto, compito delle predette istituzioni procedere alla selezione di primo livello di quegli allievi particolarmente meritevoli.
Modalità di accesso ai contributi
Gli istituti scolastici, redatti i loro progetti, dovranno farli pervenire, entro la data precedentemente indicata, al seguente indirizzo: Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione istruzione - gruppo 5° organizzazione delle conoscenze - C.E.D., via Notarbartolo n. 17 - 90141 Palermo - uniformando i criteri di attuazione delle proprie iniziative alle circolari sull'argomento emanate dal Ministero della pubblica istruzione in atto vigenti.
  L'Assessore: MORINELLO 

(2000.17.969)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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