REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 APRILE 2000 - N. 20
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 29 febbraio 2000.
Revoca dei decreti 26 aprile 1988 e 8 maggio 1989, relativi al riconoscimento dell'allevamento contadino Liardo e Morelli in agro di Gela e autorizzazione al sig. Liardo Salvatore all'esercizio in proprio dell'attività di allevamento di fauna selvatica in agro di Gela  pag.


DECRETO 29 febbraio 2000.
Modifica del decreto 29 dicembre 1999, concernente autorizzazione al sig. Gobbo Fausto per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Marettimo  pag.


DECRETO 29 febbraio 2000.
Modifica del decreto 29 dicembre 1999, concernente autorizzazione al sig. Alberti Achille per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Milazzo.
  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 11 febbraio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Sole di Sicilia, con sede in Siculiana, e nomina del commissario liquidatore  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 29 marzo 2000.
Approvazione dei criteri per la valutazione ed il finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze  pag.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 17 febbraio 2000.
Autorizzazione alla Cementeria di Augusta S.p.A., con sede a Torino, per l'esercizio dell'attività sperimentale di recupero di rifiuti speciali pericolosi.
  pag.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Revoca al Consorzio di difesa delle produzioni intensive, con sede in Siracusa, del riconoscimento di idoneità all'attività di difesa delle colture dei soci  pag. 10 
Revoca al Consorzio di difesa dalle calamità naturali (CO.DI.CA.N.), con sede in Catania, del riconoscimento di idoneità all'attività di difesa delle colture dei soci.  pag. 10 
Revoca al Consorzio di difesa dalle calamità naturali (CO.DI.CA.N.), con sede in Agrigento, del riconoscimento di idoneità all'attività di difesa delle colture dei soci.  pag. 10 
Revoca al Consorzio di difesa delle colture intensive, con sede in Paternò, del riconoscimento di idoneità all'attività di difesa delle colture dei soci  pag. 10 
Revoca al Consorzio interprovinciale di difesa delle produzioni agricole (C.I.D.A.), con sede in Caltanissetta, del riconoscimento di idoneità all'attività di difesa delle colture dei soci  pag. 10 

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato al Consorzio di difesa delle produzioni intensive delle province di Siracusa e Ragusa, con sede inSiracusa.
  pag. 10 
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alConsorzio di difesa delle produzioni agricole, con sede in Agrigento  pag. 10 
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato al Consorzio di difesa delle produzioni agricole (CO.DI.CA.), con sede in Caltanissetta  pag. 10 
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato al Consorzio di difesa delle produzioni agricole (CO.PR.A.), con sede in Caltanissetta  pag. 10 

Assessorato dell'industria:
Permesso di ricerca alla società GE.F.IM. immobiliare s.r.l., con sede in Catania, per acque minerali denominato "Cerrotto" nel territorio dei comuni di Linguaglossa e Piedimonte Etneo  pag. 11 

Assessorato dei lavori pubblici:
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Messina relativa a lavori urgenti nel comune di Pettineo.
  pag. 11 
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Messina relativa a lavori urgenti nel comune di Forza d'Agrò  pag. 11 
Autorizzazione per un ulteriore pagamento di una somma a favore dell'impresa S.I.C.O.P. s.r.l. aggiudicataria di lavori urgenti nel comune di Lascari  pag. 11 

Assessorato della sanità:
Iscrizione di un nominativo nel ruolo sanitario del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana al 1° gennaio 1983  pag. 11 
Autorizzazione al sindaco del comune diSciacca per l'attivazione del pubblico mattatoio  pag. 11 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Provvedimenti concernenti nulla osta per l'apertura di cave  pag. 11 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Terme Vigliatore  pag. 11 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Prizzi  pag. 11 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Iscrizione dell'associazione turistica Diemme Italia, con se-de in Palermo, all'albo regionale di turismo sociale.  pag. 12 
Autorizzazione provvisoria alla ditta Stassi Saverio & C. s.n.c. ad effettuare un prolungamento nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Contessa Entellina - Piano Cavaliere - Sciacca  pag. 12 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 11 aprile 2000, n.4.
Cap. 38066 - Assegni e contributi dovuti ad accademie e società di storia patria, a corpi scientifici e letterari operanti in Sicilia il cui statuto risulta approvato con decreto del Capo dello Stato. Modalità di richiesta dei contributi  pag. 12 


CIRCOLARE 12 aprile 2000, n. 5.
Legge regionale n. 15/79 - Provvedimenti in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia, art. 1, lett. a) e lett. b) per l'anno 2000  pag. 15 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 23 febbraio 2000, n. 2.
Credito di esercizio in favore degli operatori commerciali. Leggi regionali 6 maggio 1981, n. 96; 9 maggio 1986, n. 23; 23 maggio 1991, n. 34 - Disposizioni e modalità operative per la richiesta di nulla osta  pag. 17 


CIRCOLARE 7 aprile 2000, n. 3.
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28: "Riforma della disciplina del commercio"  pag. 19 


CIRCOLARE 17 aprile 2000. n. 4.
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28: "Riforma della disciplina del commercio". Chiusura domenicale e festiva  pag. 23 


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 29 febbraio 2000.
Revoca dei decreti 26 aprile 1988 e 8 maggio 1989, relativi al riconoscimento dell'allevamento contadino Liardo e Morelli in agro di Gela e autorizzazione al sig. Liardo Salvatore all'esercizio in proprio dell'attività di allevamento di fauna selvatica in agro di Gela.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 239 del 19 febbraio 1999, di adozione dei criteri applicativi e gli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di costituzione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;
Visto il proprio decreto n. 6/21 del 26 aprile 1988, di riconoscimento dell'allevamento contadino Liardo e Morelli in agro di Gela;
Visto il proprio decreto n. 13/21 dell'8 maggio 1989, di ampliamento del predetto allevamento;
Visto il proprio decreto n. 2567, di rinnovo della concessione;
Visto il proprio decreto n. 73/21 del 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1990, registro 1, foglio 398, di concessione di contributo per la realizzazione di opere di miglioramento degli ambienti naturali e delle strutture finalizzate al potenziamento della capacità produttiva del citato allevamento;
Vista la richiesta presentata dal sig. Liardo Salvatore, contitolare dell'allevamento, tendente ad ottenere in proprio e sui propri terreni l'autorizzazione all'esercizio della attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e per scopi venatori, a seguito della divisione dei terreni effettuata con atti n. 20703 del repertorio e n. 11194 della raccolta innanzi al notaio Gian Vincenzo Pisa del distretto notarile di Caltagirone;
Vista la dichiarazione relativa al consenso espresso dal sig. Morelli Pietro, il quale, così come rilevato dalla nota della Ripartizione faunistico-venatoria prot. n. 1404 del 22 novembre 1999, intende proseguire l'attività in proprio e sui propri terreni;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta, dal quale si rileva tra l'altro il parere favorevole all'accoglimento della richiesta avanzata dal sig. Liardo Salvatore;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria prot. n. 680 del 3 giugno 1999;
Ritenuto di dovere revocare i propri decreti nn. 6/21 del 26 aprile 1988 e 13/21 dell'8 maggio 1989;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo prot. n. 17383/99 del 27 dicembre 1999, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, sono revocati i propri decreti n. 6/21 del 26 aprile 1988 e n. 13/21 dell'8 maggio 1989 e in virtù del presente decreto è autorizzata, alle condizioni dei successivi articoli, l'esercizio dell'attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e per scopi venatori, da esercitarsi sui terreni siti in agro di Gela, contrada Olivo, foglio di mappa n. 10, particella 75 e foglio di mappa n. 44, particelle 3, 81, 82, 107, 108, 176, 178 (in parte), 180, 183, 186, 189, 191, 193, 194 e 195 per una superficie complessiva di Ha 28.19.64. Titolare concessionario è il sig. Liardo Salvatore, nato a Gela il 26 marzo 1930 ed ivi residente in Carducci, 46.

Art. 2

E' fatto obbligo al sig. Liardo Salvatore di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza, con particolare riguardo alla dichiarazione resa in data 12 maggio 1999 e al programma di produzione che in nessun caso potrà superare i parametri capo/Ha fissati con i criteri applicativi di cui al decreto n. 239 del 19 febbraio 1999 citato nelle premesse e con l'ulteriore prescrizione di allevare, per quanto concerne la lepre, la sottospecie italica.

Art. 3

I capi di selvaggina prodotta nell'allevamento autorizzato, al terzo mese di vita, devono essere contrad distinti da un tatuaggio da apporre all'interno dell'orecchio destro per i mammiferi e di quello inamovibile per i volatili, di forma rettangolare con un campo di quattro caselle contenenti nell'ordine il dato identificativo della provincia che è 2, il numero progressivo dell'allevamento che è 07 e nell'ultima casella l'anno di produzione (es. 1999=99).

Art. 4

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, agli impegni assunti e di cui ai precedenti articoli, nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere e la perdita dei requisiti di cui al decreto n. 239 del 19 febbraio 1999 comporta la revoca della presente concessione.

Art. 5

La Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso lo stesso ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 febbraio 2000.
  CUFFARO 

(2000.10.628)
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DECRETO 29 febbraio 2000.
Modifica del decreto 29 dicembre 1999, concernente autorizzazione al sig. Gobbo Fausto per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Marettimo.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal signor Gobbo Fausto finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione per l'allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale di fauna selvatica alloctona di cui alla legge n. 150/92;
Visto il proprio decreto n. 4701 gr. XI del 29 dicembre 1999, con cui viene autorizzato il signor Gobbo Fausto, nato a S. Agata Bolognese (BO) il 13 agosto 1948, all'allevamento di fauna selvatica alloctona;
Vista la nota prot. n. 336 del 9 febbraio 2000 della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, con la quale viene comunicato al gruppo 11° di questo Assessorato che il cervo da allevare nell'istituendo allevamento è quello indicato con il nome scientifico di "Cervus Elephus";
Considerato che nella formulazione di detto provvedimento sia nelle premesse che all'art. 1 del predetto decreto è stato usato per mero errore materiale il termine "alloctona" invece che "alloctona di cui alla legge n. 150/92";
Ritenuto di dovere provvedere alla necessaria correzione di detto decreto;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Articolo unico

Nel decreto n. 4701 gruppo XI del 29 dicembre 1999, sia nelle premesse al rigo 5 che all'art. 1, rigo 3, dopo la parola "alloctona" sono inserite le parole "di cui alla legge n. 150/1992".
Il presente decreto di modifica sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 febbraio 2000.
  CUFFARO 

(2000.10.629)
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DECRETO 29 febbraio 2000.
Modifica del decreto 29 dicembre 1999, concernente autorizzazione al sig. Alberti Achille per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Milazzo.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal signor Alberti Achille finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione per l'allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale di fauna selvatica autoctona ed esotica di cui alla legge n. 150/92;
Visto il proprio decreto n. 4705 gr. XI del 29 dicembre 1999, con cui viene autorizzato il signor Alberti Achille, nato a Messina il 10 giugno 1935, all'allevamento di fauna selvatica alloctona;
Considerato che il signor Alberti Achille è già titolare dell'autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Messina n. 4 del 2 dicembre 1994, ai sensi dell'art. 48 dell'ormai abrogata legge n. 37/81;
Considerato che nella formulazione di detto provvedimento sia nelle premesse che all'art. 1 del predetto decreto è stato usato per mero errore materiale il termine "alloctona" invece che "autoctona ed alloctona";
Ritenuto di dovere provvedere alla necessaria correzione di detto decreto;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Articolo unico

Nel decreto n. 4705 gruppo XI del 29 dicembre 1999, sia nelle premesse al rigo 5 che all'art. 1, rigo 3, la parola "alloctona" è sostituita con le parole "autoctona ed alloctona".
Il presente decreto di modifica sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 febbraio 2000.
  CUFFARO 

(2000.10.630)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 11 febbraio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Sole di Sicilia, con sede in Siculiana, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di ispezione straordinaria, effettuata da due funzionari di questo Assessorato nel 1998, nei confronti della cooperativa Sole di Sicilia, con sede in Siculiana (AG), dal quale emerge che la cooperativa è inattiva dal 1995, che da allora non ha più compiuto atti di gestione, che da oltre due anni consecutivi non ha depositato i relativi bilanci d'esercizio e che non è più in condizione di raggiungere gli scopi per i quali è stata costituita;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 10 giugno 1999, con parere n. 2448, si è espressa favorevolmente allo scioglimento ed alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società sopra richiamata;
Considerato che la cooperativa in questione risulta aderente all'Unione regionale cooperative per cui deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75;
Vista la nota prot. n. 2044 del 23 ottobre 1999, con la quale la suddetta associazione ha segnalato la terna di nominativi per la nomina del commissario liquidatore;
Visto l'art. 2544 codice civile;
Decreta:


Art. 1

La cooperativa Sole di Sicilia, con sede in Siculiana (AG), costituita il 15 gennaio 1985 con atto omologato dal tribunale di Agrigento in data 28 febbraio 1985, iscritta al n. 3782 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con decreto prefettizio n. 1095 del 6aprile 1987, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Guagliardo Filippo, nato a Menfi il 4 marzo 1952 e residente in Palermo via Tiziano n. 1, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 febbraio 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.10.634)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 29 marzo 2000.
Approvazione dei criteri per la valutazione ed il finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45;
Visto il decreto 1 giugno 1999 "Trasferimento alle Regioni ed alle Amministrazioni statali delle quote del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga per gli esercizi 1997, 1998, 1999 per il finanziamento di progetti triennali di prevenzione, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti", emanato dal Ministro per la solidarietà sociale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1 ottobre 1999, n. 231);
Considerato che le quote spettanti alla Regione siciliana ammontano rispettivamente a L. 10.813.620.000 per il 1997, a L.13.359.127.000 per il 1998 e a L.11.066.700.000 per il 1999, per un totale di L. 35.239.447.000, come si evince dalla tabella A allegata al predetto decreto 1 giugno 1999;
Visto il decreto 10 settembre 1999 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni sui criteri generali per la valutazione e il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze", emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 10 settembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 ottobre 1999, n. 246);
Considerato che, ai sensi della predetta normativa, le regioni stabiliscono le modalità, i criteri e i termini perla presentazione delle domande, nonché la procedura per l'erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati;
Vista la nota n. 3948 del 5 dicembre 1996 della Segreteria della Giunta regionale, dalla quale si rileva che la Giunta stessa, nella seduta del 3 dicembre 1996, ha ritenuto che l'esame istruttorio dei progetti (da finanziare con le quote del predetto Fondo) rientri tra i compiti che la legge regionale 21 agosto 1984, n. 64 demanda alla Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, organo tecnico-consultivo-propulsivo dell'As sessore regionale per la sanità;
Sentite le organizzazioni rappresentative degli enti di cui al comma 4 dell'art. 127 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (come sostituito dal comma 2 dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1999, n. 45), nonché le Aziende sanitarie locali, nella riunione del 22 marzo 2000;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002", che istituisce, tra l'altro, il capitolo 42481 "Trasferimenti dello Stato per il finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcooldipendenza correlata";
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
Ritenuto di dovere approvare i criteri per la valutazione ed il finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze, da finanziare con le quote 1997, 1998, 1999 del Fondo, trasferite alla Regione siciliana con il citato decreto del Ministro della solidarietà sociale 1 giugno 1999, contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Decreta:


Art. 1

Sono approvati i criteri per la valutazione ed il finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze, da finanziare con le quote 1997, 1998, 1999 del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, trasferite alla Regione siciliana con il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 1 giugno 1999, contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale sanità per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2000.
  LO MONTE 


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 4 aprile 2000, al n. 114.

AllegatoA

CRITERI PER LA VALUTAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE DA FINANZIARE CON LE QUOTE 1997, 1998, 1999 DEL FONDO NAZIONALE D'INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA TRASFERITE ALLA REGIONE AI SEN-SI DELLA LEGGE 18 FEBBRAIO 1999, N. 45 E DEL DECRETO DEL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE 1 GIUGNO 1999


Art. 1
Finalità

Il presente atto contiene:
-  l'individuazione degli obiettivi e delle aree di intervento;
-  l'indicazione dei soggetti che possono presentare istanze di finanziamento di progetti triennali, finalizzati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze e dall'alcooldipendenza correlata, e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
-  la ripartizione delle risorse;
-  le linee guida per l'elaborazione dei progetti;
-  le modalità e i termini per la presentazione dei progetti;
-  i criteri e le modalità di valutazione dei progetti;
-  le procedure per l'erogazione dei finanziamenti;
- i controlli sull'utilizzazione dei finanziamenti e le modalità di verifica sull'efficacia degli interventi.



Art. 2
Obiettivi

I progetti, di durata triennale, sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
A) prevenzione:
1)  progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria delle tossicodipendenze e dell'alcooldipendenza correlata, riferiti alla famiglia, alla scuola, al lavoro e al tempo libero, nonché di prevenzione secondaria e terziaria compresi i progetti diretti alla riduzione del rischio, purché finalizzati al miglioramento della salute e della qualità della vita, e al recupero sociale;
2)  progetti di educazione alla tutela della salute;
3)  progetti di contrasto alla diffusione delle nuove droghe;
B)  inclusione sociale e lavorativa:
1)  progetti personalizzati volti al reinserimento lavorativo di tossicodipendenti ed alcooldipendenti correlati;
2)  progetti personalizzati volti al reinserimento sociale di tossicodipendenti ed alcooldipendenti correlati;
C)  diffusione sul territorio di sevizi sociali e sanitari di primo intervento e servizi di consulenza:
1)  interventi a bassa soglia integrati sul territorio (unità di strada...), integrativi di quelli svolti istituzionalmente dai servizi pubblici, ed affidati al privato sociale accreditato per le particolari nature e modalità di gestione, per gli aspetti di carattere sociale;
2)  progetti di riconversione specialistica delle attività terapeutiche svolte e/o di attivazione sperimentale di attività specialistiche, limitatamente alla fase di avvio, destinate a:
-  tossicomani con problematiche psichiatriche;
-  donne tossicodipendenti in gravidanza, donne o coppie tossicodipendenti con figli minori, famiglie di tossicodipendenti, stranieri e detenuti tossicodipendenti;
3)  progetti di riconversione delle attività terapeutiche a favore dei consumatori di sostanze stupefacenti, che presentino problemi da affrontare con tecniche diverse da quelle in uso per i consumatori di eroina;
4)  servizi di informazione, con sedi proprie e personale già formato, che offra anche assistenza telefonica;
D)  attivazione di iniziative per lo sviluppo di sistemi territoriali, di interventi a rete per il contrasto delle tossicodipendenze e dell'alcooldipendenza correlata tra servizi, di integrazione tra soggetti istituzionali, tra attività e competenze diverse e complementari tra soggetti pubblici e del privato sociale;
E)  programmi di formazione e di aggiornamento degli operatori sociali e sanitari, con forme di partecipazione congiunta di operatori pubblici e del privato sociale, finalizzati al miglioramento delle competenze, anche in ordine ai nuovi bisogni degli utenti e alle caratteristiche evolutive del fenomeno; in particolare, in caso di previsione di apertura di nuovi interventi e servizi, preventiva organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento degli operatori interessati alle iniziative.



Art. 3
Soggetti

I seguenti soggetti possono presentare progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2:
-  le province;
-  i comuni e i loro consorzi, le comunità montane;
-  le aziende unità sanitarie locali;
-  gli enti ausiliari, iscritti all'albo regionale ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 64 e del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
-  le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte al registro generale delle organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, con specifiche competenze, limitatamente ai progetti di prevenzione primaria;
- le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, limitatamente ai progetti di inserimento lavorativo, previa intesa con l'Azienda U.S.L. competente.



Art. 4
Ripartizione delle risorse

Le risorse finanziarie disponibili (pari a L. 10.813.620.000 per la quota 1997, L. 13.359.127.000 per la quota 1998, L.11.066.700.000 per la quota 1999, e pertanto per un totale di L. 35.239.447.000) vengono così ripartite:
-  48,5% per progetti presentati da soggetti pubblici;
-  48,5% per progetti presentati da soggetti privati;
-  3% per progetti di ambito regionale, gestiti o coordinati dalla Regione, riguardanti la formazione degli operatori pubblici e privati e la valutazione dell'efficacia degli interventi, nonché per spese di gestione del fondo.
Nell'ipotesi in cui il totale delle somme necessarie per finanziare i progetti di una categoria non raggiunga la predetta percentuale, l'eventuale differenza può essere utilizzata per il finanziamento di progetti dell'altra categoria.


Art. 5
Linee guida per l'elaborazione dei progetti

I progetti, di durata triennale, devono indicare con chiarezza:
a) contesto di riferimento:
1)  area territoriale interessata;
2)  studio ed analisi del contesto sociale del territorio interessato;
3)  cause e fattori peculiari del disagio che si intende affrontare con il progetto;
b)  dati generali di progetto:
1)  numero e tipologia dei destinatari finali;
2) durata, fasi, obiettivi intermedi e a breve termine;
3)  ricadute sul territorio;
4) obiettivi finali e esiti attesi, in relazione alle cause e ai fattori peculiari del disagio;
5)  integrazione degli obiettivi del progetto con le politiche del territorio;
6)  collegamenti (di integrazione, di coordinamento, di prosecuzione) con altri progetti ed iniziative;
7) soggetti (pubblici e/o privati) coinvolti nella realizzazione del progetto e modalità di partecipazione, con individuazione delle rispettive attribuzioni operative.
c)  congruità dei costi di realizzazione:
1)  documentazione sulla congruità dei costi delle singole componenti del progetto;
2)  rapporto tra risorse da impiegare e costi da sostenere;
d)  metodologie per favorire il raggiungimento degli obiettivi e sistema di valutazione del progetto (indicatori di processo, indicatori di risultato, strumenti e sistemi di rilevazione per ciascun indicatore);
e)  modalità di realizzazione del progetto:
1)  gestione operativa a cura del soggetto che ha presentato il progetto, ovvero motivazioni di una eventuale diversa gestione;
2)  livello professionale degli operatori da impiegare nel progetto e programmi di formazione specifica;
3)  protezione del personale impiegato nella realizzazione del progetto da "burn-out" e da rischi ambientali, nel caso in cui la realizzazione del progetto comporti un contatto ripetuto con situazioni di grave disagio;
4)  rispetto delle normative di legge e contrattuali in materia di tutela del lavoro;
f)  modalità e forme di diffusione dei risultati.



Art. 6
Modalità e termini presentazione delle istanze

Le domande di finanziamento e i relativi allegati, in quattro esemplari, sottoscritte dai rappresentanti legali degli enti di cui al precedente art. 3, devono essere indirizzate all'Assessorato regionale sanità - gruppo 11°, piazza Ottavio Ziino n. 24 (cap. 90145) - Palermo.Le domande dovranno essere spedite con raccomandata A/R, ovvero presentate direttamente all'ufficio relazioni con il pubblico dell'Assessorato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione, a pena di esclusione.
Alla domanda di finanziamento deve essere allegato il progetto, corredato da:
-  una dettagliata articolazione dei costi distinta per annualità;
- una relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti eventualmente finanziati con il Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga, negli esercizi precedenti.
- dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, in cui si precisi che per lo stesso progetto non sono stati chiesti né ottenuti altri finanziamenti da parte di enti pubblici;
-  scheda riassuntiva.
Gli enti pubblici devono accludere al progetto la relativa delibera di approvazione.
Gli enti privati devono produrre la seguente ulteriore documentazione:
-  copia del provvedimento d'iscrizione al rispettivo albo o registro (soltanto per le organizzazioni di volontariato e per le cooperative sociali);
-  atto costitutivo e statuto;
-  delibera di nomina dei rappresentanti legali e dei componenti dell'organo di gestione con le generalità complete;
-  bilancio dell'ultimo esercizio, regolarmente approvato e depositato nei casi di legge, con le relazioni dell'organo di gestione e del collegio sindacale (ove esistente);
-  l'ultimo verbale di revisione (soltanto per le cooperative sociali).
La mancanza anche parziale della documentazione richiesta comporta l'inammissibilità della domanda e quindi l'esclusione dal finanziamento.



Art. 7
Esame dei progetti

L'Assessorato regionale della sanità valuta i progetti tramite la "Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze", organo tecnico consultivo propulsivo dell'Assessore, istituito ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 64.
La Consulta esprime motivate valutazioni e proposte sui singoli progetti, anche sotto il profilo della loro congruità con la programmazione regionale, e formula una graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento. A tal fine, prima di valutare i progetti, la Consulta fissa i punteggi massimi da attribuire in relazione a ciascun parametro di valutazione.
La Consulta indica l'importo del finanziamento di ciascun progetto, valutato positivamente nel merito: tale importo non può essere inferiore al 70% della somma richiesta. In caso di riduzione, occorre indicare le attività da realizzare con il finanziamento.



Art. 8
Criteri di valutazione

La Consulta valuta i progetti secondo i seguenti criteri:
a) grado di conformità del progetto alle linee guida indicate al precedente art. 5;
b)  adeguatezza degli strumenti prescelti rispetto agli obiettivi da raggiungere, tenuto conto delle esigenze del territorio nel quale si intende realizzare il progetto;
c)  livello di integrazione del progetto con attività e servizi esistenti sul territorio;
d)  congruità economica del progetto, in relazione al rapporto costi-benefici, tenendo anche conto del bilancio e della struttura organizzativa dell'ente;
e)  modalità di verifica e di valutazione dei risultati.



Art. 9
Priorità

Viene attribuita importanza preminente alle seguenti tipologie:
A)  progetti finalizzati alla realizzazione di interventi integrati sul territorio, che prevedono azioni congiunte di soggetti pubblici e privati, con integrazione e messa in rete delle rispettive esperienze e competenze, con particolare riferimento alla famiglia, alla scuola, al lavoro;
B)  progetti proposti dagli enti indicati agli artt. 115 e 116 delD.P.R. n. 309/90 e da altri enti operanti nel settore della tossicodipendenza, con documentata esperienza in materia di prevenzione, recupero e reinserimento socio-lavorativo;
C)  progetti di attivazione o potenziamento di centri educativi, di ascolto e di aggregazione, con funzione di prevenzione primaria e secondaria;
D)  progetti di sostegno e di promozione di gruppi di auto-aiuto e di gruppi di famiglie;
E)  progetti di inserimento lavorativo, intesi non come offerta di facile occasione di lavoro, ma come mezzo di acquisizione di esperienza e di professionalità, per l'inserimento nel mercato del lavoro;
F)  progetti conformi alle linee di programmazione territoriale, che si pongano in continuità con iniziative già realizzate o in corso di realizzazione, con finanziamento a carico del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga per l'esercizio 1996, ovvero che costituiscano completamento di progetti in corso di realizzazione, purché siano in avanzato stato di realizzazione ed abbiano ottenuto gli effetti indicati nel progetto stesso.



Art. 10
Casi di esclusione

Non sono finanziabili le seguenti tipologie:
-  progetti che prevedano acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili ad eccezione degli adeguamenti degli impianti alla normativa sulla sicurezza, limitatamente alle strutture iscritte all'albo regionale, in proprietà e gestite dagli enti ausiliari di cui alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 64 e al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
-  progetti che prevedano l'acquisto di beni e servizi durevoli per i quali non sia indicato il mantenimento della destinazione d'uso originaria, anche dopo la conclusione del progetto, per un periodo di almeno cinque anni;
-  attività istituzionali relative a servizi finanziati dal Fondo sanitario nazionale o da specifiche leggi;
-  attività di prevenzione primaria riguardanti l'impiego del tempo libero ed attività sportive e ricreative che non siano inserite in un articolato progetto, nel quale siano individuati gli obiettivi concreti e i destinatari.



Art. 11
Procedure per l'erogazione dei finanziamenti

L'Assessore per la sanità approva e finanzia i progetti, sulla base della graduatoria proposta dalla Consulta, entro nove mesi dalla scadenza del termine di presentazione dei progetti.
L'erogazione dei finanziamenti avviene con le seguenti modalità:
-  il 40% della somma ammessa a finanziamento viene disposto contestualmente all'approvazione del progetto;
- un ulteriore 30% dopo un anno di attività, in base ad una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del progetto, in cui sia indicato e documentato il grado di realizzazione dei progetti avviati e monitorati e la spesa già effettuata;
-  il restante 30% dopo il secondo anno di attività, in base ad una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del progetto, in cui sia indicato e documentato il grado di realizzazione dei progetti avviati e monitorati e la spesa già effettuata.
L'erogazione del finanziamento dei progetti, prodotti dagli enti privati, è subordinata alla presentazione di polizza fidejussoria a garanzia della restituzione delle somme non utilizzate in tutto o in parte, ovvero utilizzate in modo difforme rispetto alle destinazioni fissate nel provvedimento regionale di approvazione dei progetti. La copertura della garanzia avrà efficacia sino all'approvazione del rendiconto finale delle spese.



Art. 12
Revoca del finanziamento

I soggetti destinatari dei finanziamenti dovranno avviare i progetti, dandone formale e sollecita comunicazione all'Assessorato, entro sei mesi dalla prima erogazione, a pena di revoca del finanziamento e della restituzione delle somme erogate.



Art. 13
Rendicontazione delle spese

Entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario i destinatari dei finanziamenti presentano il rendiconto delle spese effettuate all'Assessorato regionale della sanità, in conformità alla vigente normativa.
Al rendiconto sarà allegata una dettagliata relazione contenente:
1)  la descrizione delle attività realizzate;
2)  le modalità di realizzazione degli interventi programmati;
3)  i risultati (parziali o finali) raggiunti in relazione agli obiettivi programmati;
4)  l'indicazione di eventuali difficoltà incontrate nella realizzazione del progetto;
5)  valutazioni di efficacia (in itinere o conclusive) sul progetto realizzato.
L'erogazione di finanziamenti successivi è subordinata alla presentazione e/o alla regolarizzazione dei rendiconti relativi agli esercizi precedenti.



Art. 14
Controlli sull'utilizzazione dei finanziamenti

I controlli sull'utilizzazione dei finanziamenti, sulla realizzazione e sulla efficacia degli interventi sono esercitati dal servizio ispettivo regionale di sanità, istituito con legge regionale 18 gennaio 1997, n. 1 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione 25 gennaio 1997, n. 5).
In attesa dell'attivazione del predetto servizio tali controlli sono esercitati dall'Assessorato anche tramite le aziende USL competenti per territorio, limitatamente ai soggetti privati.
I risultati di tale attività di controllo saranno utilizzati dalla Regione per eventuali adeguamenti degli obiettivi da programmare successivamente.

SCHEDA RIASSUNTIVA
(Enti locali ed Aziende sanitarie locali)

Prot. n. ................................ data    
Ente richiedente    
Sede    
Tel. (*) ...................................................... Fax (*)    


Notizie riassuntive

Numero abitanti:    
Numero tossicodipendenti:    
Richiesta di finanziamento (delibera n.    
del  
Importo richiesto:    
Eventuale denominazione del progetto:    
Area territoriale interessata all'attuazione del progetto:    
   
Obiettivi dell'iniziativa:    
Descrizione sintetica dell'iniziativa:    
Risultati attesi:    
Eventuali finanziamenti già concessi dallo Stato e/o da altri enti (in caso affermativo indicare: denominazione del progetto, esercizio finanziario e importo concesso, stato di utilizzazione):    
   
Eventuale ente esecutore del progetto:    
   
Funzionario responsabile del progetto (indicare nome, cognome, telefono, fax):    
 

Il rappresentante legale

   


(*)  Comunicare eventuali successive modifiche.

SCHEDA RIASSUNTIVA
(Enti ausiliari, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali)


Prot. n. ................................ data    
Ente richiedente    
Codice fiscale ...................................... partita I.V.A.    
Sede legale:    
Tel. (*) ...................................................... Fax (*)    
Rappresentante legale (generalità complete):    
Eventuale denominazione del progetto:    
Importo richiesto:    
Obiettivi dell'iniziativa:    
Risultati attesi:    
Eventuali finanziamenti già concessi dallo Stato e/o da altri enti pubblici (in caso affermativo indicare: denominazione del progetto, esercizio finanziario e importo concesso, stato di utilizzazione):    
   
Eventuali richieste di finanziamento inoltrate allo Stato e/o altri enti pubblici, ancora in attesa di riscontro (denominazione del progetto, importo richiesto):    
   
Eventuale sede operativa coinvolta nel progetto:    
   
Responsabile del progetto (indicare nome, cognome, qualifica, telefono, fax):    
 

Il rappresentante legale

   


(*)  Comunicare eventuali successive modifiche.
(2000.15.853)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 17 febbraio 2000.
Autorizzazione alla Cementeria di Augusta S.p.A., con sede a Torino, per l'esercizio dell'attività sperimentale di recupero di rifiuti speciali pericolosi.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Vista la legge regionale n. 39 del 13 giugno 1977, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 78 del 4 agosto 1980, n. 181 del 29 dicembre 1981, n. 57 del 19 giugno 1982, n. 48 del 30 maggio 1983, n. 67 del 21 agosto 1984, n. 40 del 21 aprile 1995 e n. 71 del 3 ottobre 1995, recante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento;
Vista la delibera del C.I. del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il proprio decreto n. 188 del 19 aprile 1986, relativo alle garanzie finanziarie da produrre per le autorizzazioni allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
Visto il D.P.R. n. 203/88 ed il punto 21 del D.P.C.M. 21 luglio 1989 esplicativo del campo di applicazione dell'art. 15, lettera a), del medesimo D.P.R. n. 203/88;
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989, così come modificato dai decreti del 29 giugno 1993, 8 marzo 1994, 22 settembre 1995, 6 agosto 1996, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto interministeriale del 21 giugno 1991, n. 324, così come modificato ed integrato dai decreti ministeriali del 26 luglio 1993 e del 30 marzo 1994 e dai decreti legislativi n. 22 del 5 febbraio 1997 e n. 389 dell'8 novembre 1997 ed, in ultimo, il decreto ministeriale n. 406 del 28 aprile 1998, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994, recante norme per la semplicazione degli adempimenti in materia ambientale;
Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1994, contenente norme tecniche per il riutilizzo di rifiuti in un processo produttivo;
Visto il D.P.Reg. del 23 gennaio 1996, relativo all'accordo di programma per l'attuazione del piano di risanamento di aree a rischio di crisi ambientale nel territorio dei comuni di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa;
Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, così come modificato dal decreto legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997 e dalla legge n. 426 del 9 dicembre 1998, che disciplina le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;
Vista la propria circolare n. 7054 del 2 aprile 1997, relativa all'acquisizione dei pareri dei comitati di coordinamento per le aree a rischio di cui al D.P.Reg. 23 gennaio 1996;
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 di definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti;
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148, di approvazione del modello di registro di carico e scarico;
Vista la circolare interministeriale del 4 agosto 1998, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti;
Visto il D.P.C.M. del 31 marzo 1999, di sostituzione del modello unico di dichiarazioni in materia ambientale;
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, di individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97 che, tra l'altro, ha abrogato le norme tecniche del decreto ministeriale 5 settembre 1994 solo relativamente ai rifiuti non pericolosi;
Considerato che, ai sensi degli artt. 28 e 29 del citato decreto legislativo n. 22/97 e della normativa regionale di settore, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti compete a questoAssessorato;
Considerato che, ai sensi dell'art. 30 del predetto decreto legislativo n. 22/97, le imprese che gestiscono impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti di propria titolarità non sono sottoposte all'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Considerato che l'art. 56 del predetto decreto legislativo ha abrogato, tra l'altro il D.P.R. n. 915/82, e che il successivo art. 57, comma 1, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo, e che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi;
Vista l'istanza del 20 marzo 1996, assunta al prot. n. 20862/E del 23 marzo 1996, con la quale la Cementeria di Augusta S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione ad effettuare prove di combustione utilizzando come combustibile integrativo del carbone solventi esausti e residui industriali per la durata di mesi 15;
Vista la nota n. 252/96/DQT/SP/cm del 16 dicembre 1996, con la quale la società ha fornito chiarimenti tecnici riguardanti i materiali e le modalità della sperimentazione;
Visto il verbale del 24 luglio 1997, con il quale il comitato di coordinamento per il piano di risanamento ambientale aree ad elevato rischio di crisi ambientale ha espresso parere favorevole alla sperimentazione con condizioni;
Visto il rapporto n. 90 del 10 febbraio 1998 del gruppo XVIII di questo Assessorato, con il quale è stato espresso parere favorevole alla sperimentazione con condizioni e prescrizioni;
Visto il verbale n. 90 del 29 settembre 1998, con il quale il C.R.T.A. ha espresso parere favorevole alla sperimentazione limitando la stessa al periodo di mesi 12, dando deroga ai limiti quantitativi di cui alla lettera b, dell'art. 29 del decreto legislativo n. 22/97 e delegando il L.I.P. a fissare le quantità massime giornaliere da sperimentare;
Visto il verbale della conferenza di servizi del 19 novembre 1998, tenutosi presso il comitato di coordinamento per l'area a rischio di Siracusa;
Vista l'autocerficazione del 4 febbraio 1999, redatta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche, con la quale il direttore di stabilimento ing. Pietro Burke, nato a Pescara l'8 giugno 1945 e residente a Rosignano Monferrato (AL) in via Prielli civ. 23, ha attestato di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza cui alla legge n. 575/65 e successive modifiche, sia nei propri confronti che nei confronti dei propri conviventi;
Visto il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del direttore dello stabilimento Cementeria di Augusta, ing. Burke;
Vista la polizza fidejussoria del Credito italiano n. 460010348223 del 16 marzo 1999;
Considerato che la Cementeria di Augusta S.p.A., in virtù del sopracitato art. 30 del decreto legislativo n. 22/97, è esclusa per le fasi di smaltimento in oggetto dall'obbligo di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Considerato che, per gli impianti autorizzati a svolgere attività non rientranti nell'ambito della gestione dei rifiuti nei quali si prevede di svolgere anche operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi dei citati decreti ministeriali 5 settembre 1994 e 5 febbraio 1998, si applicano solo le procedure di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, semprecché non vengano adottate varianti sostanziali agli impianti in esercizio;
Considerato che devono essere ancora emanate norme integrative relative alle garanzie finanziarie da prestare per le tipologie di rifiuti speciali e speciali pericolosi non precedentemente classificati come tossico-nocivi;
Ritenuto, pertanto, di procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 28 e 29 del decreto legislativo n. 22/97;
Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97, anche se più restrittive;
Per quanto sopra espresso;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del decreto legislativo n. 22/97, la Cementeria di Augusta S.p.A., con sede legale a Torino in via Cardinal Massaia civ. 71 e con stabilimento in Augusta (SR), è autorizzata ad effettuare l'esercizio dell'attività sperimentale di recupero di rifiuti speciali pericolosi di seguito descritta.
La sperimentazione consiste nell'utilizzo - come combustibile integrativo del carbone, singolarmente o in miscela - di rifiuti speciali e pericolosi costituiti da:
- code di aldeide propionica provenienti dalla produzione industriale di ossido di propilene dello stabilimento Enichem di Priolo Gargallo (SR), per un quantitativo massimo di 500 tonn.;
-  acque e fanghi pulizia serbatoi di idrocarburi, provenienti dalla raffineria ISAB di Priolo Gargallo (SR), per un quantitativo massimo di 1.650 tonn.;
-  Fondami di serbatoio provenienti dalle raffinerie ISAB ed ESSO di Priolo Gargallo (SR), per un quantitativo massimo di 1.350 tonn.
Il periodo di sperimentazione avrà la durata massima di mesi 12 dall'inizio della stessa.

Art. 2

Le modalità della sperimentazione e le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto sono quelle descritte nei seguenti elaborati tecnici, che costituiscono parte integrante del decreto:
-  relazione tecnica;
-  planimetria dello stabilimento, scala 1:500;
-  profili temperature e tempi di permanenza dei gas e dei rifiuti;
-  schema a blocchi programma prove;
-  schemi punti di immissione rifiuti;
-  tempogramma sperimentazione;
-  schema di flusso per le acque idrocarburiche;
-  insieme linea di cottura;
-  schema di flusso linea di cottura;
-  schema di flusso linea di macinazione crudo;
-  sezioni laterali e piante torre di preriscaldo;
-  viste laterali torre con condotte di gas e precalcinatore;
-  schema di flusso impianto carbone;
-  viste e piante impianto carbone;
-  pubblicazione dell'Unicem sull'impiego di rifiuti nel ciclo di produzione del cemento;
-  pubblicazione della "Stazione sperimentale per i combustibili" sull'impiego dei rifiuti come combustibili alternativi nel ciclo di produzione del cemento;
-  pubblicazione dell'"Environmental Resources Management" sull'impiego di rifiuti come combustibili alternativi nel ciclo di produzione del cemento;
-  relazione tecnica integrativa.

Art. 3

L'autorizzazione di cui ai precedenti articoli è subordinata anche al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:
-  i rifiuti speciali pericolosi da utilizzare come combustibile dovranno essere prodotti e provenire esclusivamente dagli stabilimenti sopracitati;
-  si fa obbligo, in assenza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 203/88, di non variare qualitativamente e di non aumentare quantitativamente le emissioni già autorizzate;
-  si fa obbligo, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 22/97, di rispettare i limiti di emissioni previsti nella direttiva comunitaria n. 94/67/CE, relativa allo smaltimento mediante incenerimento di rifiuti speciali pericolosi. Nella fattispecie, trattandosi di impianto ricadente nella definizione di cui all'art. 3, comma 3, di tale direttiva, la stessa verrà applicata con le limitazioni previste da detto articolo. In particolare, dovrà essere verificato, con le modalità previste dall'allegato II della direttiva sopracitata, per tutte le sostanze elencate all'art. 7 della stessa, il rispetto dei limiti di emissione ivi indicati, nonché, per il monossido di carbonio, quanto previsto all'art. 6, comma 5. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla verifica del contenuto in piombo nelle emissioni provenienti da acque e fanghi di pulizia e fondami di serbatoio;
- ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 22/97, l'attività di gestione non deve comportare utile economico.
La presente autorizzazione non costituisce alcun titolo ai fini del rilascio di un eventuale provvedimento autorizzatorio definitivo e non è prorogabile.

Art. 4

La Provincia regionale di Siracusa, il L.I.P. di Siracusa ed il comune di Augusta eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza, affinché sia garantito il rispetto delle condizioni e prescrizioni di legge e della presente autorizzazione. Il L.I.P. di Siracusa dovrà fissare le quantità massime giornaliere da sperimentare; inoltre, sulla base dei dati trasmessi dalla società o della propria attività di controllo sui produttori e sul recuperatore, è autorizzato ad imporre modalità di campionamento, analisi e controllo e/o prescrizioni anche più restrittive, informandone questo Assessorato.

Art. 5

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle altre norme contenute nel decreto legislativo n. 22/97, nella normativa di attuazione dello stesso e delle norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.
In particolare, la società dovrà effettuare l'attività in essere con modalità tali da evitare rischi e pericoli per l'ambiente e la salute pubblica.

Art. 6

La società dovrà tenere, presso l'impianto, l'apposito registro di carico e scarico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 22/97.
Il registro dovrà essere integrato dai formulari di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 22/97, e le relative annotazioni dovranno essere fatte con cadenza giornaliera.

Art. 7

La società, con cadenza trimestrale, dovrà presentare al L.I.P. di Siracusa, al comune di Augusta, nonché a questo Assessorato una relazione in merito all'attività svolta.
La provincia diSiracusa, congiuntamente al L.I.P., presenterà a questo Assessorato le proprie osservazioni sulla relazione della società e sui risultati della sperimentazione.

Art. 8

Il direttore tecnico responsabile dell'attività di recupero è il direttore dello stabilimento ing. Piero Burke, nato a Pescara l'8 giugno 1945.
La società è tenuta a comunicare ogni variazione del nominativo dello stesso.

Art. 9

Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.
Lo stesso è, in ogni caso, subordinato alle altre norme più restrittive che dovessero intervenire in materia.
Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organi.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 febbraio 2000.
  LO GIUDICE 

(2000.9.606)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca al Consorzio di difesa delle produzioni intensive, con sede in Siracusa, del riconoscimento di idoneità all'attività di difesa delle colture dei soci.

Con decreto n. 100 del 14 febbraio 2000 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, viene revocato al Consorzio di difesa delle produzioni intensive, con sede in Siracusa, via Monfalcone n. 52, il riconoscimento di idoneità all'attività di difesa attiva e passiva delle colture dei soci.
(2000.9.599)
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Revoca al Consorzio di difesa dalle calamità naturali (CO.DI.CA.N.), con sede in Catania, del riconoscimento di idoneità all'attività di difesa delle colture dei soci.

Con decreto n. 145 del 18 febbraio 2000 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, viene revocato al Consorzio di difesa dalle calamità naturali (CO.DI.CA.N.), con sede in Catania, via A. di Sangiuliano n. 349, il riconoscimento di idoneità all'attività di difesa attiva e passiva delle colture dei soci.
(2000.9.598)
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Revoca al Consorzio di difesa dalle calamità naturali (CO.DI.CA.N.), con sede in Agrigento, del riconoscimento di idoneità all'attività di difesa delle colture dei soci.

Con decreto n. 146 del 18 febbraio 2000 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, viene revocato alConsorzio di difesa dalle calamità naturali (CO.DI.CA.N.), con sede in Agrigento, via L. Sciascia n. 19, il riconoscimento di idoneità all'attività di difesa attiva e passiva delle colture dei soci.
(2000.9.600)
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Revoca al Consorzio di difesa delle colture intensive, con sede in Paternò, del riconoscimento di idoneità all'attività di difesa delle colture dei soci.

Con decreto n. 147 del 18 febbraio 2000 dell'Assessore per l'agricolture e le foreste, viene revocato al Consorzio di difesa delle colture intensive, con sede in Paternò, via Umbria n. 2, il riconoscimento di idoneità all'attività di difesa attiva e passiva delle colture dei soci.
(2000.9.596)
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Revoca al Consorzio interprovinciale di difesa delle produzioni agricole (C.I.D.A.), con sede in Caltanissetta, del riconoscimento di idoneità all'attività di difesa delle colture dei soci.

Con decreto n. 148 del 18 febbraio 2000 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, viene revocato al Consorzio interprovinciale di difesa delle produzioni agricole (C.I.D.A.), con sede in Caltanissetta, via C. Valenti n. 139, il riconoscimento di idoneità all'attività di difesa attiva e passiva delle colture di soci.
(2000.9.597)
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Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alConsorzio di difesa delle produzioni intensive delle province di Siracusa e Ragusa, con sede inSiracusa.
Con decreto n. 156 del 21 febbraio 2000 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta al Consorzio di difesa delle produzioni intensive delle province di Siracusa e Ragusa, con sede in Siracusa, via Pasubio n. 47, la personalità giuridica di diritto privato.
(2000.9.592)
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Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alConsorzio di difesa delle produzioni agricole, con sede in Agrigento.

Con decreto n. 157 del 21 febbraio 2000 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta al Consorzio di difesa delle produzioni agricole, con sede in Agrigento, via Esseneto n. 115, la personalità giuridica di diritto privato.
(2000.9.593)
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Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato al Consorzio di difesa delle produzioni agricole (CO.DI.CA.), con sede in Caltanissetta.

Con decreto n. 158 del 21 febbraio 2000 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta al Consorzio di difesa delle produzioni agricole (CO.DI.CA.), con sede in Caltanissetta, via Niscemi n. 215, la personalità giuridica di diritto privato.
(2000.9.595)
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Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato al Consorzio di difesa delle produzioni agricole (CO.PR.A.), con sede in Caltanissetta.

Con decreto n. 159 del 21 febbraio 2000 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta al Consorzio di difesa delle produzioni agricole CO.PR.A., con sede in Caltanissetta, via Calabria n. 7, la personalità giuridica di diritto privato.
(2000.9.594)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Permesso di ricerca alla società GE.F.IM. immobiliare s.r.l., con sede in Catania, per acque minerali denominato "Cerrotto" nel territorio dei comuni di Linguaglossa e Piedimonte Etneo.

Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 554 del 18 maggio 1999, visto e annotato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione il 10 giugno 1999, al n. 43, è stato accordato alla società GE.F.IM. immobiliare s.r.l., con sede in Catania, via Ramondetta n. 14, il permesso di ricerca di acque minerali denominato "Cerrotto" in territorio dei comuni di Linguaglossa e Piedimonte Etneo, per la durata di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2000.9.559)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Messina relativa a lavori urgenti nel comune di Pettineo.

Con decreto n. 2016 del 20 dicembre 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia in data 15 febbraio 1999 redatta dall'ufficio del Genio di Messina ai sensi dell'art. 69 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori urgenti per il ripristino delle opere idrauliche nel torrente Tusa in prossimità del ponte Vaccarini nel comune di Pettineo ed ha disposto il finanziamento di L. 300.000.000 sul cap. 29553, esercizio in corso.
(2000.9.591)
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Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Messina relativa a lavori urgenti nel comune di Forza d'Agrò.

Con decreto n. 2017/13 del 20 dicembre 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia in data 24 settembre 1999 redatta dall'ufficio del Genio di Messina ai sensi dell'art. 69 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori urgenti per il ripristino delle opere idrauliche del torrente Agrò in contrada Scifi nel comune di Forza d'Agrò ed ha disposto il finanziamento di L. 350.000.000 sul cap. 29553, esercizio in corso.
(2000.9.557)
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Autorizzazione per un ulteriore pagamento di una somma a favore dell'impresa S.I.C.O.P. s.r.l. aggiudicataria di lavori urgenti nel comune di Lascari.

Con decreto n. 2121 del 24 dicembre 1990, in esecuzione della sentenza del 10 maggio 1999 del tribunale di Palermo, sezione I civile, l'Assessore per i lavori pubblici ha autorizzato l'ulteriore pagamento della somma di L. 129.277.760 quali interessi sul cap. 70301, esercizio finanziario 1999, in favore dell'impresa S.I.C.O.P. s.r.l. aggiudicataria dei lavori di somma urgenza per la sistemazione idraulica del torrente Piletto nel comune di Lascari.
(2000.9.556)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Iscrizione di un nominativo nel ruolo sanitario del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana al 1° gennaio 1983.

Con decreto n. 31249 del 28 febbraio 2000 dell'Assessore per la sanità, a parziale modifica del decreto n. 75570 del 4 luglio 1989, la dipendente Scrofani Maria Grazia, nata il 6 febbraio 1957, in servizio presso l'Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani (ex U.S.L. n. 1), già nella posizione funzionale di farmacista collaboratore, è iscritta nel ruolo sanitario del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana nel profilo professionale di farmacisti e nella posizione funzionale di farmacista coadiutore a far data dall'1 gennaio 1983.
(2000.9.603)
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Autorizzazione al sindaco del comune diSciacca per l'attivazione del pubblico mattatoio.

Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 31250 del 28 febbraio 2000, il sindaco del comune di Sciacca è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, ad attivare il pubblico mattatoio sito in piazza Macello, cui è stato attribuito il numero di identificazione 097/M, quale impianto di limitata capacità per la produzione di carne fresca bovina, suina, ovina e caprina.
(2000.9.602)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti nulla osta per l'apertura di cave.

Con decreto n. 701/41 del 29 dicembre 1999, l'Assessore del territorio e dell'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Bartoli Carmelo Maurizio, con sede legale in Butera, per l'apertura di una cava di calcare in contrada S. Giacomo nel territorio del comune di Butera (CL).
(2000.9.579)


Con decreto n. 705/41 del 29 dicembre 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Lopes Giacomo, con sede legale in Gela, per l'apertura di una cava di calcare in contrada Cucinella nel territorio del comune di Gela (CL).
(2000.9.607)


Con decreto n. 710/41 del 29 dicembre 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Sgarito Giuseppe, con sede legale in Favara, per l'apertura di una cava di calcare in contrada Poggio Di Conte nel territorio del comune di Favara (AG).
(2000.9.577)


Con decreto n. 711/41 del 29 dicembre 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Alaimo Costruzioni s.r.l., con sede legale in Favara, per l'apertura di una cava di calcarenite in contrada Mola nel territorio del comune di Camastra (AG).
(2000.9.578)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Terme Vigliatore.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 06/DRU del 24 febbraio 2000, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Terme Vigliatore, adottata con deliberazione consiliare n. 58 del 22 luglio 1999, relativa all'ampliamento del cimitero di Terme centro.
(2000.9.601)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Prizzi.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 08/D.R.U. del 24 febbraio 2000, ha approvato la variante al programma di fabbricazione del comune di Prizzi, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, adottata con delibera consiliare n. 26 dell'1 luglio 1999, avente per oggetto lavori di costruzione di un campo di calcetto in contrada Ferro.
(2000.9.608)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Iscrizione dell'associazione turistica Diemme Italia, con sede in Palermo, all'albo regionale di turismo sociale.
Con decreto n. 155/VII Tur. del 24 febbraio 2000 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, l'associazione turisti-ca Diemme Italia, con sede in Palermo, viale Regione Siciliana n. 2464, è stata iscritta all'albo regionale di turismo sociale ed è autorizzata all'esercizio dell'attività relativa ai propri compiti istituzionali.
(2000.9.605)
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Autorizzazione provvisoria alla ditta Stassi Saverio & C. s.n.c. ad effettuare un prolungamento nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Contessa Entellina - Piano Cavaliere - Sciacca.
Con decreto n. 013/2° Tr. del 2 marzo 2000, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha sostituito l'art. 1 del decreto n. 760/2 Tr. del 30 dicembre 1997 come segue: Per i motivi in premessa citati, la ditta Stassi Saverio & C. s.n.c., è autorizzata, in via provvisoria, ad istituire le diramazioni per le contrade Perriera e Marchese della coppia di corsa scolastica, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Contessa Entellina - Piano Cavaliere - Sciacca.
(2000.10.644)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 11 aprile 2000, n.4.
Cap. 38066 - Assegni e contributi dovuti ad accademie e società di storia patria, a corpi scientifici e letterari operanti in Sicilia il cui statuto risulta approvato con decreto del Capo dello Stato. Modalità di richiesta dei contributi.


Alle accademie ed istituti culturali dotati di personalità giuridica
Nell'ambito dei poteri di programmazione, di discrezionalità e di controllo di quest'Amministrazione, al fine di aggiornare le disposizioni contenute nella circolare n. 14/91 e successive integrazioni, si impartiscono ulteriori istruzioni per l'accesso ai contributi gravanti sul cap. 38066.
Requisiti per accedere ai contributi
Possono accedere ai contributi le accademie, società di storia patria, fondazioni, associazioni, corpi scientifici ecc... operanti in Sicilia il cui statuto risulta approvato con decreto del Capo dello Stato (riferimento legislativo D.P.R. n. 635/75).
A tal proposito, essendo transitate alla Regione siciliana con decreto legislativo n.26 del 29 gennaio 1997 le competenze in materia di riconoscimento giuridico, possono presentare istanza di contributo anche gli enti dotati di personalità giuridica il cui statuto sia stato approvato con decreto del Presidente della Regione o del l'As sessore regionale per i beni culturali.
Dall'enunciato del capitolo di bilancio risulta evidente che le istituzioni suddette devono svolgere e fornire servizi e promuovere attività di accertato e rilevante valore culturale, collegati alla consolidata ricerca e conservazione del patrimonio culturale e scientifico, con particolare riguardo alle fonti documentarie e bibliografiche.
Non sono compresi gli enti destinatari di un contributo individuati per legge, alle cui esigenze si fa fronte con capitoli specifici;
Gli istituti in possesso dei requisiti devono presentare a questo Assessorato, entro il 31 maggio 2000:
1)  istanza in duplice copia, di cui una in carta legale, contenente:
-  le generalità del legale rappresentante;
-  la denominazione dell'istituto richiedente;
-  la sede legale;
-  codice fiscale e/o partita IVA;
-  numero di conto corrente postale o bancario sul quale accreditare l'eventuale contributo.
All'istanza deve essere allegato il programma dell'attività prevista per il corrente anno 2000, nel quale devono essere indicati:
a)  i convegni, le mostre e le altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'ente, con analitico preventivo di spesa e l'indicazione dei tempi, luoghi e relatori delle iniziative;
b)  le attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili, volte all'ampliamento delle conoscenze e realizzate anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio ed iniziative programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con altre istituzioni di ricerca;
c)  i servizi da fornire al pubblico relativamente alla fruizione del patrimonio posseduto, con particolare ri guardo a quello bibliografico, documentario e storico artistico;
d)  le attività editoriali o di promozione di pubblicazioni rispondenti ai fini istituzionali;
e)  le attività di catalogazione tramite l'utilizzo di tecniche tradizionali o informatizzate del patrimonio posseduto;
f)  le spese da sostenere per il funzionamento dell'istituto;
g)  relazione sull'attività svolta negli ultimi cinque anni.
A tal fine, e per le altre notizie sull'ente, deve essere compilata e trasmessa la scheda richiesta notizie allegata alla presente circolare;
2)  copia dello statuto vigente, comprese eventuali varie azioni statutarie;
3)  documentazione dalla quale si evinca il possesso della personalità giuridica;
4)  copia conforme del bilancio di previsione approvato dagli organi statutari;
5)  copia conforme del verbale di approvazione del bilancio preventivo;
6)  copia conforme del bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato dagli organi statuari;
7)  copia conforme del verbale di approvazione del bilancio consuntivo;
8)  relativamente agli istituti già destinatari di un contributo regionale sullo stesso capitolo: dettagliata relazione dell'attività svolta nell'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese e previste dal programma di previsione.
Non si ritiene superfluo raccomandare che nelle voci di bilancio, sia consuntivo che preventivo, deve essere ben evidenziato se l'istituto ha beneficiato o prevede di beneficiare di altri contributi, pubblici o privati, la provenienza, la destinazione e là degli stessi.
Si evidenzia infatti, a tale proposito, che il contributo regionale, il cui capitolo di riferimento è in progressiva riduzione, non può, né deve, rappresentare, nella previsione dell'ente, l'unica o la maggiore fonte di sostentamento, ma che lo stesso costituisce incentivo o supporto all'attività dell'istituto. Si suggerisce pertanto, pur in aderenza alle finalità istituzionali, compresa l'assenza dei fini di lucro, di promuovere iniziative, in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, miranti alla conservazione e all'incremento dell'attività complessiva.
Al fine di desumere, con chiarezza, la destinazione del finanziamento regionale, il bilancio consuntivo dovrà indicare oltre alla situazione di cassa anche quella di competenza.
E' necessario, pertanto, che le somme in bilancio, se ancora non spese, siano almeno impegnate al 31 dicembre di ogni anno i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario successivo.
Esaminata la documentazione sulla base dei requisiti richiesti, ai fini della determinazione del contributo da assegnare agli istituti richiedenti, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali si atterrà prioritariamente ai seguenti criteri:
a)  rilevanza del programma annuale compresa l'attività editoriale e di ricerca;
b)  consistenza del patrimonio bibliografico, archivistico, museale storico e i servizi attivati per la conservazione, tutela, valorizzazione e fruizione dello stesso;
c)  incremento del patrimonio librario e documentario corrente e mezzi utilizzati per la valorizzazione e fruizione dello stesso.
Non verrà, di conseguenza, accolta un'istanza in cui non siano presenti e non ben motivatamente equilibrate nella richiesta le voci rispondenti ai tre superiori criteri.
Nella considerazione che, secondo una prassi consolidata, l'erogazione del contributo avviene in due soluzioni, cioè con un'anticipazione dell'80% della somma assegnata e un saldo del 20%, entro il 31 gennaio 2001 è necessario trasmettere, ai fini del saldo:
1)  documentazione delle spese sostenute con il contributo regionale, in doppia copia; a tale riguardo si evidenzia che il contributo regionale concorrerà nella misura del 30% relativamente alle spese per forniture di servizi in occasione di manifestazioni (ospitalità alberghiera, rinfreschi, affissioni manifesti, SIAE), mentre le spese di viaggio dovranno essere dettagliatamente documentate. Dovranno essere trasmesse le copie dei contratti d'affitto, con gli estremi di registrazione, qualora se ne richieda il contributo; le spese relative a cellulari ed altri optionals rimarranno a carico dell'ente;
2)  dichiarazione del rappresentante legale attestante che la documentazione giustificativa della spesa non utilizzata a giustificazione del contributo è conservata presso la sede legale dell'Istituto;
3)  dichiarazione del rappresentante legale attestante che per le spese giustificative del contributo regionale - e per la parte da questo coperta - non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati;
4)  dichiarazione del rappresentante legale attestante l'eventuale beneficio di contributi da parte di altri enti pubblici o privati dalla quale si evinca l'entità e la provenienza degli stessi;
5)  dichiarazione del rappresentante legale relativa all'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento.
Le suddette dichiarazioni devono essere rese conformemente alle vigenti norme in materia di autocertificazione.
Si fa inoltre presente che il 10% delle pubblicazioni prodotte dovrà essere inviato all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione che ne curerà la distribuzione alle biblioteche regionali, ai propri uffici periferici: soprintendenze, musei, gallerie, centri regionali per l'inventario e restauro. Deve essere, altresì, allegato il piano di distribuzione ed utilizzazione delle pubblicazioni e di quanto altro edito. Inoltre le pubblicazioni a stampa o le realizzazioni video dovranno riportare nel frontespizio che sono state realizzate con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Si fa anche presente la necessità di mettersi in contatto, prima della stampa con la Biblioteca centrale della Regione siciliana (B.C.R.S.) di Palermo tel. 091/6967642 al fine dell'elaborazione da parte di quest'ultima della scheda C.I.P. (Cataluing in pubblication) che deve essere stampata in tutte le pubblicazioni prodotte con il contributo della Regione. La scheda C.I.P. ha finalità di controllo bibliografico, catalografico e di servizio, per le attività di scambio delle informazioni, in quanto fornisce le chiavi di accesso catalografico alla pubblicazione che la ospita. Tale scheda, inoltre, fornisce la conoscenza e la diffusione della pubblicazione prodotta.
Si ricorda, infine, di apporre il logo della Regione e la dicitura: "...realizzato con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione", nei manifesti o inviti a stampa realizzati con il contributo di quest'Assessorato e di fornire per tempo la data di svolgimento delle manifestazioni, al fine di consentire l'eventuale forma di partecipazione di quest'Assessorato.
  L'Assessore: MORINELLO 


Allegato
SCHEDA INFORMATIVA
(le informazioni devono essere compilate esclusivamente a macchina contenute negli spazi previsti)

1.    -  IDENTIFICAZIONE DELL'ISTITUTO
1.1  -  Denominazione    


codice fiscale    
partita IVA    
1.2  -  Indirizzo c.a.p. ............... città    
via    
tel. ............................................. fax    
indirizzo di posta elettronica    
1.3  -  Data di costituzione    
1.4  -  Fonti normative    
legge istitutiva    
decreto di riconoscimento della personalità giuridica    
   
atto costitutivo    
statuto e relativi provvedimenti di approvazione   
   
regolamenti e relativi provvedimenti di approvazione    
   
1.5  -  Organi statutari    
   
   
legale rappresentante (nome e data di nascita)   
   

1.6  -  Sede
di proprietà 
di proprietà demaniale 

con canone ricognitorio
di cui alla legge n. 390/86  SI  n NO  n 
ente pubblico 
in locazione dal ........................... 
in uso gratuito  n privato  n 

superficie mq. .....................
di particolare interesse artistico  SI  n NO  n 
descrizione   
   
   

1.7  -  Attrezzature ed impianti
attrezzature video magnetiche  SI  n NO  n 
(specificarle)   
attrezzature elettronico digitali  SI  n NO  n 
(specificarle)   
attrezzature per la conservazione del patrimonio    
   
   
attrezzature per la fruizione del patrimonio    
   
   
impianti per la tutela:  antifurto
  antincendio
  antitaccheggio

2    -  CARATTERI DELL'ISTITUTO
2.1  -  Fini e compiti istituzionali    
   
   
2.2  -  Notizie storiche    
   
   
   
   
   

3.    -  ATTIVITA' (riferita agli ultimi cinque anni)
Settori di attività:
-  arte 
-  letteratura 
-  musica 
-  filologia e linguistica 
-  scienze filosofiche 
-  scienze giuridiche 
-  scienze storiche 
-  scienze politiche 
-  scienze demoantropologiche 
-  scienze sociali 
-  scienze fisiche 
-  scienze matematiche 
-  scienze mediche 
-  scienze naturali 
-  spettacolo 
-  altro    
3.1  -  Attività di ricerca    
   
   
   
   
   

3.2  -  Attività editoriale (indicare il numero delle pubblicazioni, delle collane e dei periodici curati negli ultimi cinque anni)
n  pubblicazioni monografiche n.    
n  collane n.    
titolo delle collane   
   
   
   
n  periodici n.    
titolo dei periodici    
   
   
   

(elencare, con foglio a parte, per ciascuna tipologia, i titoli dei volumi nonché il numero dei fascicoli dei periodici pubblicati negli ultimi cinque anni)
3.3  -  Attività di promozione culturale
n  seminari permanenti  n  borse di studio 
n  gruppi di studio  n  conferenze 
n  corsi  n  convegni 
n  convegni  n  mostre 
3.4  -  Rapporti con altri enti culturali           
   
   
   

3.5  -  Livello di diffusione:
n  regionale  n  nazionale n  internazionale 

4    -  PATRIMONIO DOCUMENTARIO
4.1  -  n  biblioteca  aperta al pubblico SI n NO n 
  orario  
volumi numero complessivo    
nuove accessioni:  1995 1996 1997 1998 1999 
periodici cessati: n.   correnti n. ........................ 
nuove accessioni:  1995 1996 1997 1998 1999 
fondi di pratiche interesse    
   
n  manoscritti n.ro  n  incunamboli n.ro 
n  disegni stampe n.ro  n  cinquecentine n.ro 
n  carte geografiche n.ro       
n  cataloghi per autore  n  per soggetto n  a schede 

n  informatizzato
4.2  -  n  archivio  aperto al pubblico SI n NO n 
  orario  
n  archivio storico date estreme   
consistenza    

n  archivi aggregati
denominazione   date esterne ........................... 
consistenza    
inventari    
   
notifica ex art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (data del provvedimento)    
4.3  -  n  museo  aperto al pubblico SI n NO n 
  orario  
consistenza attuale del patrimonio    
incremento degli ultimi cinque anni    
4.4  -  n  gabinetto scientifico  aperto al pubblico SI n NO n 
  orario  
consistenza attuale del patrimonio    
incremento degli ultimi cinque anni    
4.5  -  n  cineteca  aperta al pubblico SI n NO n 
  orario  
consistenza attuale del patrimonio    
incremento degli ultimi tre anni    
4.6  -  n  discoteca  aperta al pubblico SI n NO n 
  orario  
consistenza attuale del patrimonio    
incremento degli ultimi tre anni    
4.7  -  n  fototeca e discoteca  aperto al pubblico SI n NO n 
  orario  
consistenza attuale del patrimonio    
incremento degli ultimi tre anni    
4.8  -  n  nastroteca  aperta al pubblico SI n NO n 
  orario  
consistenza attuale del patrimonio    
incremento degli ultimi tre anni    

4.9  -  Altre collezioni o raccolte (anche su supporto informatico)
   
   
   

5    -  APPLICAZIONI INFORMATICHE
5.1  -  Partecipazione al servizio bibliotecario nazionale
   
   
   

5.2  -  Realizzazione di basi di dati e/o di immagini e relativa disponibilità
   
   
   

6.    - COLLABORATORI E/O DIPENDENTI (indicare il loro numero e la natura del rapporto)
   
   
   
   
   

7    -  EVENTUALI ALTRE NOTIZIE
   
   
   
   
   
   
Data    

Il legale rappresentante

 
 

(firma leggibile)

(2000.15.873)
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CIRCOLARE 12 aprile 2000, n. 5.
Legge regionale n. 15/79 - Provvedimenti in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia, art. 1, lett. a) e lett. b) per l'anno 2000.

All'A.I.C.S. - Comitato regionale Sicilia
All'A.R.C.I. - Confederazione regionale
All'E.N.A.R.S.-A.C.L.I. - Presidenza regionale
AllE.N.D.A.S. - Segreteria regionale
Con la presente circolare sono emanate per l'anno 2000 disposizioni per l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 15/79 a carico dei capitoli 38074 e 38075.
Cap. 38074 - Sussidio straordinario per spese generali e di funzionamento sostenute nell'ambito del territorio regionale.
Ai fini dell'erogazione del sussidio le associazioni in indirizzo sono tenute a trasmettere all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, gr. XII/BC, la seguente documentazione in duplice copia entro il 22 maggio 2000.
Istanza in carta legale sottoscritta dal legale rappresentante nella quale dovrà essere dichiarato, ai sensi della legge n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni:
-  l'assolvimento degli obblighi di legge in materia assistenziale, di collocamento e fiscale;
-  che la documentazione originale giustificativa della spesa non utilizzata a giustificazione del sussidio è conservata presso la sede dell'associazione;
-  che per le spese giustificative del sussidio regionale e per la parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati;
-  numero di codice fiscale;
-  numero di conto corrente postale o bancario su cui effettuare il versamento del sussidio e del contributo.
All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
1)  l'atto costitutivo dello statuto dell'associazione, comprese le eventuali variazioni statutarie avvenute ai sensi del decreto legge n. 460/97;
2)  bilancio di previsione approvato dagli organi statutari;
3)  verbali di approvazione del bilancio preventivo;
4)  bilancio consuntivo dell'anno 1999, approvato dagli organi statutari;
5)  verbale di approvazione del bilancio consuntivo;
6)  dettagliata relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente.
E' necessario che da tale relazione si evinca sia la realizzazione e conclusione delle attività previste nel programma presentato nell'anno precedente relativamente al cap. 38075, che tutta l'attività dell'associazione nei vari settori d'interesse. Tali documenti possono essere trasmessi anche in copia con le modalità previste dalle norme vigenti.
Si sottolinea che nei bilanci e nei libri contabili devono essere evidenziate nei dettagli le finalizzazioni delle contribuzioni regionali, a qualunque titolo erogate.
Relativamente al sussidio si fa presente che, considerata l'annualità delle contribuzioni regionali, nonché la finalità per le cui le stesse vengono concesse, è necessario che al 31 dicembre di ogni anno tutte le somme in bilancio non ancora spese siano almeno impegnate e che tale impegno risulti espressamente dal verbale di approvazione del bilancio consuntivo, nonché dagli ordini di fornitura o da altra documentazione comprovante l'impegno della somma, senza il quale non potrà procedersi all'erogazione del sussidio.
Verificata la regolarità della documentazione, quest'Assessorato procederà alla ripartizione delle somme e all'assunzione dell'impegno.
Per quanto concerne l'erogazione, considerato che le modalità della stessa non sono disciplinate dalla legge e tenuto conto che occorre sia venire incontro alle necessità di funzionamento delle associazioni che consentire all'Amministrazione di esaminare la documentazione prodotta a giustificazione della spesa sostenuta, si procederà nella seguente maniera:
-  il 50% in anticipo verrà erogato a seguito di registrazione del decreto d'impegno dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Tale anticipazione verrà erogata soltanto a quelle associazioni che avranno già rendicontato, con la trasmissione della documentazione, il sussidio relativo agli anni precedenti;
-  il 50% a saldo verrà erogato dopo la rendicontazione e la verifica della documentazione giustificativa della spesa, che riferendosi al corrente anno dovrà pertanto essere trasmessa a fine esercizio e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001.
La documentazione giustificativa del sussidio sul capitolo 38074 dovrà essere trasmessa in originale e copia.
Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale comprensive degli interessi legali maturati e la quietanza relativa al versamento andrà trasmessa a questo Assessorato.
L'erogazione del sussidio ex lett. a) verrà inoltre correlata a quella del contributo ex lett. b), nel senso che, in caso di ridotta attività dell'ente, l'Assessorato si riserverà di valutare se siano del tutto giustificate le spese generali e di funzionamento.
Le spese che si riterranno ammissibili al sussidio sono le seguenti:
-  mantenimento sedi: locazione (occorre allegare i contratti di fitto con gli estremi di registrazione), luce, acqua, telefono (con esclusione di cellulare, fax, impianto apparecchi optionals), spese postali, condominio, pulizia;
-  materiale di facile consumo utile allo svolgimento dell'ordinaria attività: carta varia, cancelleria, economato;
-  rimborso spese per l'espletamento di compiti istituzionali da parte del presidente dell'associazione e dei soli componenti dei comitati direttivi regionali.
A tale proposito si fa presente che occorre allegare la nota di convocazione sia che si tratti di riunioni a carattere nazionale che regionale. In ogni caso occorre che il motivo della trasferta sia dettagliatamente specificato dal presidente dell'associazione e che venga allegata ogni documentazione utile a comprovare le spese sostenute. Per quanto possibile dovranno essere utilizzati mezzi pubblici; la quota benzina verrà calcolata secondo le tabelle ACI analogamente ai pubblici dipendenti. Sono da considerarsi a carico dell'associazione diarie giornaliere, rimborsi pasto e pernottamento;
-  eventuali prestazioni d'opera inerenti all'attività dell'associazione da parte di collaboratori esterni e di volta in volta dettagliatamente specificate nei modi e nei tempi e corredata da una distinta delle spese sostenute e dalla documentazione relativa agli adempimenti fiscali.
Sono escluse le spese per indennità di carica e gettoni di presenza.
Cap. 38075 - Contributi per attività specifica quali convegni di interesse regionale e nazionale, seminari, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa competente.
L'art. 1 della legge regionale n. 15/79 indica con chiarezza quali sono i campi di intervento e le attività specifiche per le quali vengono concessi i contributi e che qui si ricordano:
-  sviluppo dell'associazionismo culturale nei campi dell'educazione permanente e ricorrente, della divulgazione scientifica e culturale, dell'animazione e della valorizzazione dei beni culturali.
Pertanto le attività proposte dagli enti in indirizzo devono uniformarsi, nella richiesta del contributo in questione, al dettato della legge, evitando di includere nei programmi iniziative che possono essere diversamente finanziate, e devono essere orientate sempre di più verso una evoluzione qualitativa.
Nel fare presente che l'Assessorato vigilerà affinché i contributi siano impiegati effettivamente per il migliore conseguimento delle finalità della legge, si comunicano le procedure necessarie per la concessione degli stessi.
L'associazione dovrà presentare entro il 22 maggio 2000:
1)  istanza in carta legale sottoscritta dal legale rappresentante nella quale il richiedente si impegna, fra l'altro, ad apporre il marchio della Regione siciliana - Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - su tutti gli atti ufficiali;
2)  programma delle attività previste per l'anno in corso corredato da realistico preventivo analitico delle spese da sostenere e da ogni indicazione relativa alle finalità che si intendono perseguire, ai modi e ai tempi e ai luoghi di effettuazione delle singole iniziative. Qualora si tratti di convegni, seminari, etc... dovranno essere indicati i nomi dei relatori e si dovrà provvedere alla pubblicazione degli atti.
Se le attività vengono svolte in concorso con altri enti o associazioni, nel preventivo dovrà essere indicata la quota pro-parte a carico di ciascun ente o associazione.
Inoltre si avverte che:
a)  per le spese relative a fornire beni e servizi (rinfreschi, ospitalità alberghiera, affissione manifesti), il contributo andrà a concorso per una somma non superiore al 30% della spesa sostenuta;
b)  per i relatori non residenti dei convegni il contributo andrà a concorso nella misura di cui alla lettera a) per l'eventuale ospitalità. Il rimborso spese di viaggio dovrà essere dettagliatamente documentato. I compensi ai relatori verranno considerati a carico dell'associazione;
c)  sono escluse dal contributo spese per compensi a qualsiasi titolo nei confronti di componenti che rivestano cariche all'interno degli organi di gestione o di controllo dell'associazione;
d)  dovrà essere comunicata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, per la preventiva autorizzazione, l'eventuale variazione delle iniziative rispetto al programma proposto;
e)  in ottemperanza al dettato dell'art. 1, ultimo comma, della legge regionale n. 15/79 occorrerà specificare quali attività debbano sostenersi in sede regionale e quali in sede periferica e precisare e distinguere le relative spese.
L'anticipo del 50% verrà concesso solo alle associazioni che hanno rendicontato i contributi concessi per gli anni precedenti.
L'erogazione del saldo avverrà a seguito di presentazione allo scrivente Assessorato della seguente documentazione in duplice copia:
1)  istanza in carta legale sottoscritta dal legale rappresentante;
2)  dettagliata analitica relazione sull'attività svolta, corredata da ogni tipo di materiale a stampa e audiovisivo utile a comprovare l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa in questione;
3)  documentazione giustificativa della spesa, in originale e copia, debitamente quietanzata e conforme alla normativa fiscale in vigore fino a copertura dell'intero contributo concesso. Eventuali esenzioni di imposta dovranno essere motivate dalla normativa da cui discendono;
4)  documentazione giustificativa della spesa in copia fotostatica fino alla copertura dell'intero consuntivo;
5)  dichiarazioni ex legge regionale n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni attestanti:
a)  che per le iniziative ammesse al contributo l'associazione ha o non ha avuto assegnato contributi da altri enti pubblici o privati, indicandone l'entità e le provenienze;
b)  che ha assolto agli obblighi di legge in materia fiscale;
c)  che tutta la documentazione giustificativa della spesa presentata a questa amministrazione non è stata utilizzata per altri contributi di enti pubblici.
Eventuali pubblicazioni a stampa o realizzazioni di video dovranno riportare nel frontespizio che sono state realizzate con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Si fa presente, inoltre, la necessità di mettersi in contatto, prima della stampa, con la Biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo, tel. 091-6967642, al fine dell'elaborazione, da parte di quest'ultima, della scheda C.I.P. (Cataloguing in pubblication) che deve essere stampata su tutte le pubblicazioni prodotte con il contributo della Regione.
La scheda C.I.P. ha infatti finalità di controllo bibliografico, catalografico e di servizio per le attività di scambio delle informazioni, in quanto fornisce le chiavi di accesso catalografico alla pubblicazione che la ospita.
Tale scheda, inoltre, fornisce la conoscenza e la diffusione della pubblicazione prodotta.
Il 10% di tale produzione dovrà essere inviato a quest'Assessorato che ne curerà la distribuzione alle Biblioteche regionali, ai propri Uffici periferici, Soprintendenze, Musei, Gallerie, Centri regionali per l'inventario e il restauro.
Deve essere altresì allegato il piano di distribuzione ed utilizzazione delle pubblicazioni e dei video in questione.
  L'Assessore: MORINELLO 

(2000.15.871)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 23 febbraio 2000, n. 2.
Credito di esercizio in favore degli operatori commerciali. Leggi regionali 6 maggio 1981, n. 96; 9 maggio 1986, n. 23; 23 maggio 1991, n. 34 - Disposizioni e modalità operative per la richiesta di nulla osta.

Al Banco di Sicilia - Direzione generale - Palermo
A tutte le filiali del Banco di Sicilia dell'Isola per il tramite di: -  B.d.S. Agrigento capozona -  B.d.S. Bagheria capozona -  B.d.S. Caltagirone capozona -  B.d.S. Caltanissetta capozona -  B.d.S. Catania Città capozona -  B.d.S. Catania Provincia capozona -  B.d.S. Enna capozona -  B.d.S. Messina capozona -  B.d.S. Milazzo capozona -  B.d.S. Palermo Est capozona -  B.d.S. Palermo Ovest capozona -  B.d.S. Partinico capozona -  B.d.S. Ragusa capozona -  B.d.S. S. Agata Militello capozona -  B.d.S. Termini Imerese capozona -  B.d.S. Sciacca capozona -  B.d.S. Siracusa capozona -  B.d.S. Trapani capozona
Malgrado quanto già rappresentato, sempre più frequentemente, pervengono a questo Assessorato istanze di credito d'esercizio per il rilascio del relativo nulla osta, utilizzando modulistica in disuso oppure compilate non in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla convenzione.
Tale comportamento provoca il rigetto delle richieste, con aggravio del lavoro per quest'Amministrazione e disagio per le imprese commerciali interessate.
Si ritiene pertanto opportuno sintetizzare in un unico contesto la materia de qua, in sostituzione della precedente circolare n. 1937 del 10 marzo 1999 che è, per l'effetto, da ritenersi interamente revocata.
Le informazioni relative alle imprese devono essere fornite compilando le apposite schede in ogni parte, redatte secondo lo schema allegato (allegati A, B, C).
Le richieste che perverranno su schede non conformi agli allegati o incomplete saranno restituite per le necessarie modifiche o integrazioni.
Per i casi di subingresso e per le imprese che hanno modificato o trasformato la propria ragione sociale, ai fini della determinazione dei tre anni di attività, è necessario, da parte dell'istituto di credito, indicare in calce all'allegato C) gli estremi (numero e data) della precedente autorizzazione amministrativa a dimostrazione della continuità dell'attività.
Poiché questo ufficio non è in grado di conoscere l'esatta data di erogazione del contributo da parte dell'istituto di credito è indispensabile, nei casi in cui la nuova richiesta di contributo sommata alle precedenti erogazioni supera il tetto dei 100 milioni concedibili nel triennio, indicare in calce all'allegato C) lo stato dei precedenti prestiti (data di eventuale estinzione o se ancora in ammortamento).
Si precisa che in ogni caso i prestiti posti in essere precedentemente e non ancora estinti sommati alle nuove richieste non possono superare complessivamente il limite dei 100 milioni, anche se è trascorso il triennio dalla data della prima erogazione. A maggiore chiarimento si riporta il seguente esempio:
Ditta XXXX
-  1ª erogazione  15 marzo 1996 L. 30.000.000 
-  2ª erogazione  15 febbraio 1998 » 30.000.000 
-  3ª nuova richiesta  1 febbraio 2000 » 70.000.000 

Pur essendo trascorsi tre anni tra la data di erogazione del primo contributo e la nuova richiesta, la ditta in questione può accedere al nuovo prestito per L. 70.000.000 solo a condizione che la prima agevolazione sia stata estinta. In caso contrario si potrà procedere in uno dei seguenti modi:
1.  estinguendo anticipatamente il primo prestito, visto che sono trascorsi i tre anni dall'erogazione;
2.  avanzando la nuova richiesta per un importo massimo di L. 40.000.000.
L'erogazione del prestito, da parte dell'istituto di credito, deve avvenire contestualmente alla ricezione del nulla osta, così come previsto dalla normativa vigente.
L'eventuale mancata erogazione del prestito, dopo il rilascio del nulla osta da parte di questo Assessorato, deve essere immediatamente comunicata, con la precisazione della relativa motivazione.
Le imprese commerciali, in possesso di autorizzazioni all'esercizio del commercio, iscritte altresì all'albo delle imprese artigiane, possono accedere ai benefici in questione previa dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale si attesta che il prestito ottenuto sarà destinato esclusivamente alle necessità connesse con l'attività dell'impresa commerciale.
Per le pratiche oggetto di rilievo, la Banca, nel ritrasmettere la documentazione, dovrà utilizzare il modulo redatto secondo lo schema allegato (allegato B), indicando, nello stesso, il numero di riferimento della nota assessoriale, scongiurando così il rischio di un nuovo inserimento secondo l'ordine cronologico.
Nell'invitare gli istituti in indirizzo a voler dare immediata ed urgente comunicazione della presente a tutte le agenzie collegate, si ribadisce che le richieste avanzate in contrasto con quanto evidenziato non potranno essere accolte.
  L'Assessore: BATTAGLIA 

Allegato A
BANCO DI SICILIA

  addì ........................... 
Filiale di  
 


All'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca gruppo IX - credito agevolato via degli Emiri n. 45
90100 PALERMO
OGGETTO: Credito di esercizio in favore degli operatori commerciali. Leggi regionali n. 96/81, n. 23/86 e n. 34/91. Trasmissione documentazione.

Con riferimento a quanto disposto con decreto del 2 agosto 1994 di codesto Assessorato, si rimettono in allegato le "relazioni illustrative" relative alle istanze di prestito presentate dalle sottoelencate ditte commerciali.
  IMPRESA COMMERCIALE | LOCALITA' 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    

Nel rimanere in attesa dei "nulla osta" di inviano distinti saluti.
BANCO DI SICILIA S.p.A.

Filiale di  
 

SCHEDA TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE
(allegato A)

Utilizzare questa scheda per trasmettere esclusivamente le nuove richieste di nulla osta.

Allegato B
BANCO DI SICILIA

  addì ........................... 
Filiale di  
 


All'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca gruppo IX - credito agevolato via degli Emiri n. 45
90100 PALERMO
OGGETTO: Credito di esercizio in favore degli operatori commerciali. Leggi regionali n. 96/81, n. 23/86 e n. 34/91. Riammissione istanza.

Con riferimento alla Vs. nota n. ............... del  

si trasmette, ad integrazione, scheda informativa e/o documentazione richiesta, relativa alle sottoelencate ditte commerciali.
  IMPRESA COMMERCIALE | RIFERIMENTO N. (*) 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

Nel rimanere in attesa dei "nulla osta" di inviano distinti saluti.
BANCO DI SICILIA S.p.A.

Filiale di  
 


(*) Indicare codice riferimento pratica, posto in calce alla nota di diniego assessoriale.
SCHEDA RIAMMISSIONE ISTANZA
(allegato B)

Utilizzare questa scheda per trasmettere esclusivamente la documentazione integrativa, eventualmente richiesta da questo ufficio, per le pratiche cui non sia stato concesso il nulla osta.
Nella scheda alla voce "Riferimento N." deve essere indicato, da parte dell'istituto, il numero di riferimento posto in calce al provvedimento di diniego, che individua inequivocabilmente la pratica in questione. Questo accorgimento permette a questo ufficio di individuare tempestivamente tali pratiche, che seguono un iter istruttorio diverso rispetto alle nuove richieste. Solo in questi casi la documentazione richiesta può essere inviata a mezzo fax ai seguenti numeri: 091/6969552 - 091/6969478.
Allegato C
BANCO DI SICILIA


Filiale di  
 

PRESTITO AGEVOLATO DI ESERCIZIO

Impresa commerciale    
con sede in ........................... via   n. ......... 
Titolare/legale rappresentante    
Codice fiscale    
Partita IVA    
nato il ........................ a   , residente in ........................ 
Via   n. .................. 
iscritta alla C.C.I.A.A. di   n. ...... 
Attività esercitata    
dal (gg.mm.aa.)   art. 1, lett. .........) 

n. ..................) D.A. 11 febbraio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 aprile 1997, n. 21.
Numero dipendenti .................................
Richiesta di prestito di esercizio di L.    
(lire  
rimborso in mesi .................. numero rate    

Finalità del prestito: copertura delle occorrenze finanziarie connesse con la gestione dell'impresa.
Data presentazione della richiesta di prestito:    
   
Data completamento documentazione:    

L'impresa ha presentato atto di notorietà attestante di non avere ottenuto, nell'arco di un triennio, agevolazioni che eccedono i limiti di cui alla circolare 15 giugno 1994, n. 1, così come modificata dalla circolare 25 maggio 1996, prot. n. 6841, dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Note illustrative
L'istruttoria dell'istanza sottoposta dall'impresa sopra indicata - condotta anche con riguardo ai criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale, con particolare riferimento al decreto n. 1438 del 21 giugno 1991, integrato con i decreti n. 1552 del 2 agosto 1994 e n. 1339 del 17 maggio 1995, ed in particolare nel rispetto del criterio di priorità sulla base della presentazione della stessa presso questa filiale - consente di esprimere parere favorevole alla concessione del prestito di esercizio nella misura di L.    
(lire  

da rimborsare in n. ..................... rate.
BANCO DI SICILIA S.p.A.

Filiale di  
 

SCHEDA IMPRESA
(allegato C)

-  Impresa commerciale: indicare la denominazione dell'impresa così come riportata sul certificato della Camera di commercio;
-  con sede in: indicare il comune dove ha sede l'impresa (e non frazioni di comuni o altro);
-  via ......... n.........: indicare l'esatto indirizzo dell'impresa;
-  Titolare/legale rappresentante: indicare il nome del titolare nel caso di ditta individuale o il nome del legale rappresentante nel caso di società;
-  Codice fiscale: indicare il parametro relativo al titolare nel caso di ditta individuale o quello del legale rappresentante nel caso di società;
-  Partita I.V.A.: indicare il numero di partita I.V.A. attribuito alla ditta. Nel caso in cui l'impresa sia esente dall'avere la partita I.V.A., annotare la motivazione in calce al modulo in questione;
-  Nato il ..................................... a ...................................: indicare i dati relativi al titolare dell'impresa o al legale rappresentante;
-  Iscritta alla C.C.I.A.A.: indicare presso quale Camera di commercio risulta iscritta l'impresa.
-  N.: indicare il numero di iscrizione alla Camera di commercio;
-  Attività esercitata: indicare per esteso, in modo chiaro ed univoco, l'attività esercitata dall'impresa (indicazioni generiche non possono essere prese in considerazione). A tal proposito, poiché molte agenzie utilizzano riferimenti legislativi superati, si allega copia del decreto assessoriale n. 186 dell'11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21, parte I, del 26 aprile 1997, con il quale vengono classificate le piccole e medie imprese commerciali. Si precisa inoltre, con riferimento al decreto n. 1438 del 21 giugno 1991 e al decreto n. 186 dell'11 febbraio 1997, che l'istituto di credito dovrà in particolare accertare:
-  -  l'iscrizione ai relativi albi per le attività classificate ai punti b2, b3, d1, d2, d24 e d25;
-  -  l'esistenza delle autorizzazioni amministrative, decreti di concessione e licenze di polizia di Stato per le altre attività che lo prevedano;
-  Art. 1, lett.......) n.......): indicare il codice di classificazione relativo all'attività esercitata dall'impresa (ad esempio lett. A) n. 2) per "gestori impianti per la distribuzione di carburante");
-  Numero dipendenti: indicare il numero di dipendenti risultante dalla certificazione rilasciata dall'INPS. Nel caso in cui l'impresa non abbia dipendenti indicare il valore "zero" o barrare la casella;
-  Richiesta di prestito ...........................: indicare l'importo richiesto dall'impresa;
-  Rimborso in mesi ..................... Numero rate ........ indicare i relativi dati;
-  Data presentazione richiesta di prestito: indicare la data di presentazione della richiesta all'Istituto di credito, da parte dell'impresa;
-  Data completamento documentazione: indicare la data di completamento dell'istruttoria della pratica;
-  Note illustrative: indicare l'importo e il numero di rate, deliberate dall'istituto.
(2000.9.574)
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CIRCOLARE 7 aprile 2000, n. 3.
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28: "Riforma della disciplina del commercio".

Ai comuni
Alle Camere di commercio
Agli UU.P.I.C.A.
Alle Prefetture
Alle Province
All'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
Premessa
La legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, in seguito denominata semplicemente legge, ha riformato la disciplina del commercio nel territorio della Regione siciliana.
Alla luce di queste nuove disposizioni e dell'esperienza maturata in questo periodo, si ritiene opportuno, al fine di favorire una uniforme applicazione della legge su tutto il territorio della Regione siciliana, fornire alcune indicazioni circa le modalità applicative della normativa in parola, su quei punti che sono apparsi più controversi.
Art.  2
Definizioni ed ambito di applicazione della legge

Gli esercizi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della legge rientrano nell'ambito delle previsioni di cui al primo comma, lettere e), f), g) e h), secondo le loro attuali superfici e sono disciplinati dalle disposizioni della stessa.
Sono altresì "centri commerciali" le aggregazioni, sotto qualsiasi forma costituite, di aziende commerciali operanti in una strada o in una piazza per la gestione comune di servizi ed infrastrutture.
Per l'esercizio delle attività indicate al comma 3 dell'art. 2 restano in vigore le specifiche discipline previste dalle relative norme indicate nello stesso articolo, per quanto compatibili con la nuova disciplina.
Per l'apertura di un punto vendita di giornali quotidiani e periodici, ad esempio, è necessaria l'autorizzazione amministrativa a norma della legge n. 67/87 e successive modificazioni e relative norme di attuazione regionale, mentre non è più richiesta l'abilitazione professionale in quanto settore merceologico non alimentare.
Art. 3
Requisiti di accesso all'attività

L'individuazione e l'articolazione dei raggruppamenti di prodotti di cui all'allegato hanno durata sperimentale per un periodo di 30 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge, ossia sino al 25 giugno 2002. Qualora non intervenga alcuna normativa modificativa, a partire dal 25 dicembre 2002, si passerà al regime previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Il possesso dei requisiti morali di cui al comma 2 deve sussistere al momento del rilascio dell'autorizzazione amministrativa o al momento della comunicazione dell'interessato al comune per l'inizio dell'attività e permanere durante l'esercizio della stessa.
I requisiti di cui al comma 3 sono richiesti per chi esercita l'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare anche nei confronti di una cerchia determinata di persone. Nel caso in specie vanno comprese le forme speciali di vendita di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), punti 1), 2), 3) e 4).
A far data dall'entrata in vigore della legge i requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale sono quelli contenuti nel comma 3, lettere a), b) e c).
Può farsi valere, come titolo professionale, l'attestato rilasciato dalle Camere di commercio successivamente al superamento da esterno di un esame presso le stesse, nel caso in cui almeno la prova scritta sia stata svolta prima della pubblicazione della legge. In questo caso, nel documento attestante l'avvenuta qualificazione professionale, la Camera di commercio, industria ed artigianato avrà cura di attestare la data dello svolgimento delle prove di esami.
Il requisito previsto alla lettera c) del comma 3 va inteso nel senso che l'iscrizione al registro esercenti il commercio può essere fatta valere in qualsiasi momento, a condizione che la stessa sia stata conseguita entro i cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della legge.
Coloro i quali hanno frequentato con esito positivo nell'ultimo quinquennio un corso abilitante, pur non avendo conseguito l'iscrizione al registro esercenti il commercio, devono essere considerati in possesso dei requisiti professionali.
Coloro i quali hanno presentato istanza di iscrizione al registro esercenti il commercio prima dell'entrata in vigore della legge, in quanto muniti già dei necessari requisiti, dovranno essere considerati come iscritti al registro esercenti il commercio prima dell'entrata in vigore della legge.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all'art. 5, comma 11, ha disposto la soppressione dell'albo istituito dall'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.
Tale disposizione trova applicazione anche nell'ambito del territorio della Regione siciliana e, quindi a norma del comma 4, art. 4 della legge, coloro i quali vogliono esercitare l'attività di commercio all'ingrosso nel territorio della Regione siciliana devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge.
Art.  5
Programmazione della rete distributiva

Il Presidente della Regione, su proposta di questo Assessorato, emanerà, entro il termine previsto dall'articolo in esame, e cioè entro il 25 giugno 2000, direttive e indirizzi di programmazione commerciale, nonché criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.
Si ricordano brevemente gli adempimenti successivi all'emanazione di tali direttive ed indirizzi:
-  i comuni hanno sei mesi di tempo per adeguare i loro strumenti di programmazione commerciale e urbanistica alle direttive, agli indirizzi e ai criteri in questione;
-  lo strumento di programmazione commerciale deve essere approvato dal consiglio comunale;
-  i comuni provvedono ad adeguare, con delibera consiliare, i loro strumenti urbanistici secondo i criteri emanati dalla Regione. Tale delibera deve essere trasmessa all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  i comuni, entro 180 giorni dalla data di emanazione dei criteri della Regione, devono approvare con delibera consiliare le conseguenti variazioni urbanistiche e trasmettere tali atti all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Entro i successivi 45 giorni l'Assessorato deve esitare gli atti dei comuni, anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica. Il silenzio dell'Assessorato equivale ad assenso;
-  nei casi in cui il comune non provveda entro il termine di sei mesi alla redazione dei provvedimenti di programmazione urbanistica commerciale, viene attivato l'intervento sostitutivo.
Il riferimento al comma 1 contenuto al comma 7 è da intendersi comma 2.
Nelle more dell'emanazione dei criteri regionali relativi alla programmazione di urbanistica commerciale per il settore commercio su aree pubbliche, i comuni devono continuare a operare secondo le norme previste dalla legge regionale n. 18/95, salvo ad adeguare successivamente i propri strumenti urbanistici sia in funzione delle scelte già operate secondo la legge regionale n. 18/95, sia alla luce dei criteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge in esame.
Art.  7
Esercizi di vicinato

Appare opportuno chiarire che l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un esercizio di vicinato dei raggruppamenti I e II in fase transitoria (art. 23) sono possibili solo nel caso in cui esiste disponibilità di superficie nei piani commerciali comunali, anche se il quadriennio di validità dei piani è trascorso e comunque fino a loro esaurimento. Trascorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge, seppure in assenza di direttive regionali e comunali, i comuni sono obbligati a rilasciare autorizzazioni con provvedimento motivato nel rispetto dei criteri generali ed obiettivi indicati nell'art. 5.
Appare evidente come tale disposto si applichi non solo all'apertura, ma anche al trasferimento e all'ampliamento dell'esercizio commerciale. Una volta entrata a regime la legge, troverà piena applicazione il disposto dell'art. 7, commi 3 e 4.
Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera a), che deve essere effettuata mediante raccomandata postale o altri strumenti di comunicazione scritta che garantiscano altrettanta certezza, l'interessato deve indicare il possesso dei soli requisiti morali richiesti dall'art. 3, comma 2, e non anche quelli professionali, non più richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale nei settori non alimentari.
Art.  8
Medie strutture di vendita

Il richiamo al "comma 3" contenuto al comma 6 deve intendersi riferito al "comma 2". Si evidenzia come la lettura del comma 6 vada fatta in rapporto al comma 2 dell'art. 11.
Il comma 6 impone, nelle more dell'emanazione delle direttive previste dal comma 3 dell'art. 11, l'obbligo del rilascio dell'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di un esercizio conseguente alla concentrazione di più esercizi, purché già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/71, per la vendita di generi di largo e generale consumo e operanti nello stesso comune.
Ai fini della determinazione complessiva della superficie di vendita del nuovo esercizio o di quello ampliato, fermo restando che essa non potrà superare il limite massimo stabilito, per le medie strutture, dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge, si dovrà tenere conto dei seguenti criteri.
La superficie massima stabilita per gli esercizi di vicinato e applicabile al caso concreto in relazione alla classificazione di cui alla lettera e) del richiamato comma 1 dell'art. 2 (per esempio, mq. 200 nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti) moltiplicata per il numero degli esercizi accorpati, dà intanto la superficie massima che virtualmente potrebbe risultare dall'operazione (e quindi, nel caso del precedente esempio, ove si proceda all'accorpamento di 4 esercizi, la superficie risultante virtualmente sarebbe di mq. 800); deve però tenersi conto, aggiunge la legge nel secondo periodo del comma 6, non solo del numero degli esercizi accorpati ma anche "dell'effettiva superficie di uno o più di quelli accorpati". La prescrizione va intesa ed applicata nel senso che resta fermo il limite massimo utilizzabile per ogni esercizio accorpato, pari a quello di vicinato per la classe del comune in cui si opera (nell'esempio fatto, mq. 200) quand'anche la superficie dovesse essere superiore (e quindi, se uno degli esercizi accorpati dovesse essere di mq. 250, per restare all'esempio fatto, la superficie utilizzabile non potrà comunque superare i mq. 200); nel caso inverso, e cioè ove la superficie di uno o più di essi dovesse risultare inferiore a quel limite massimo, sarà di tale superficie minore (effettiva) che si dovrà tenere conto.
Conclusivamente valga l'esempio di un accorpamento, in un comune di fascia alta, di 4 esercizi rispettivamente di mq. 280, 250, 170, 60: la superficie massima della nuova media struttura risultante sarà pari a mq. 200+200+170+60=mq. 630.
Art.  9
Grandi strutture di vendita

Le province regionali avranno cura di trasferire ai comuni competenti gli atti relativi alle autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge n. 426/71.
I comuni provvedono a convertirle d'ufficio secondo i settori ed i raggruppamenti merceologici dell'allegato alla legge.
Art.  12
Orario di apertura e di chiusura

La nuova disciplina non sancisce l'automatica obbligatorietà della chiusura infrasettimanale demandano ai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, le ipotesi nelle quali ricorre tale obbligo. Conseguentemente fino a quando i comuni non avranno provveduto al predetto adempimento gli esercenti non sono tenuti ad effettuare la chiusura infrasettimanale.
L'art. 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265 ha abrogato la legge 13 luglio 1966, n. 611, recante disposizioni in materia di riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane. All'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, si applicano, dispone la legge stessa, gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recepiti dagli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale in esame.
La normativa di cui alla legge n. 265/99, precedentemente illustrata, dispone, quindi, che alle rivendite di pane e ai panifici si applica la disciplina di carattere generale prevista per tutti gli altri esercizi di vendita al dettaglio.
In particolare è previsto:
a)  obbligo della chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dai comuni, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale (art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 114/98, così come recepito dalla legge regionale n. 28/99, art. 12, comma 4), nonché la facoltà di deroga per il mese di dicembre e per un massimo di otto domeniche o festività;
b)  facoltà di libera determinazione degli orari e delle deroghe alla chiusura domenicale (ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 114/98 e dell'art. 13 della legge regionale n. 28/99) nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d;
c)  la facoltà di derogare alla disciplina oraria generale per le tipologie di attività previste dall'art. 13 del decreto legislativo n. 114/98 e dall'analoga disposizione dell'art. 14 della legge regionale. Trovano inoltre piena applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 della legge regionale.
Tuttavia, tenuto conto del fatto che le disposizioni di cui all'art. 14, che consentono di non applicare ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita posti nelle aree di servizio delle autostrade, delle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, alle gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie i limiti contenuti nel titolo IV, si ritiene che possa essere consentita la sola attività di panificazione nelle giornate domenicali e festive qualora destinata al rifornimento dei superiori esercizi e, per analogia, a strutture di rilevante interesse pubblico, come per esempio ospedali, case di cura, caserme, ecc., fermo restando, ovviamente, il divieto di vendita al dettaglio nel caso in cui ciò non fosse consentito dalle disposizioni comunali.
Con l'art. 22 del decreto legislativo n. 112/98 è stato soppresso il visto annuale delle Camere di commercio alle licenze di panificazione rilasciate ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002 e nello stesso tempo è stato introdotto il silenzio assenso per l'esercizio dei nuovi panifici, per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti. In tal caso l'eventuale provvedimento di diniego alla comunicazione di inizio di attività dell'interessato dovrà essere comunicato nel termine di giorni 60.
Restano invece valide le disposizioni della legge n. 1002/56 relativamente al possesso dei requisiti richiesti per l'apertura dei panifici, i trasferimenti e le trasformazioni degli stessi.
Art.  13
Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte

Nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte le ulteriori deroghe sono disposte dal sindaco d'intesa con le organizzazioni di categoria.
Nelle more dell'emanazione del provvedimento assessoriale di cui all'art. 13, comma 5, della legge, i comuni che avevano emesso ordinanza, a norma dell'abrogato art. 29 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, possono provvisoriamente rientrare nelle previsioni dell'art. 13 con possibilità per i sindaci di disporre le deroghe ivi previste, salvo il procedimento di concertazione di cui al medesimo articolo.
Art.  20
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

Si richiama l'attenzione sul fatto che il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere rilasciato solo previa verifica dei requisiti morali di cui all'art. 3, comma 2. Detto tesserino deve essere ritirato immediatamente qualora vengano meno tali requisiti.
Art.  22
Sanzioni e revoca

Come già chiarito con circolare n. 1376 del 15 marzo 2000, si può affermare che anche in materia di sanzioni relative al commercio su aree pubbliche l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, cui spetta l'emissione dell'ordinanza ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo articolo 18 della predetta legge, è il sindaco del comune. Conseguentemente anche la competenza sanzionatoria in materia di commercio su aree pubbliche è sottratta agli UU.P.I.C.A. ed è trasferita immediatamente ai comuni.
Tuttavia la Regione è destinataria dei proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate per le infrazioni in materia di commercio. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, organo competente per materia, avrà cura di comunicare ai comuni dell'Isola le modalità di versamento delle sanzioni pecuniarie succitate e il capitolo sul quale effettuare gli stessi versamenti. Pertanto nel verbale di accertamento dell'infrazione o nell'ordinanza di ingiunzione dovrà farsi riferimento a quanto disposto dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
La Regione provvederà successivamente al trasferimento del 15% dei proventi ai comuni.
Gli UU.P.I.C.A. trasferiscono ai comuni i verbali, redatti a norma dell'abrogata legge n. 426/71 e della legge regionale n. 18/95, antecedenti all'entrata in vigore della legge in esame ancora da istruire e decidere.
L'articolo in esame, al comma 2, stabilisce la sanzione amministrativa da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate dagli articoli 12, 13, 15 e 24 della legge.
Tuttavia, si deve rilevare che il richiamo dell'art. 24 è di difficile applicazione, atteso che tale articolo non reca disposizioni violabili da parte di esercenti l'attività commerciali su aree pubbliche.
Si deve piuttosto rilevare che la lettera a) del comma 1 del citato art. 24 modifica proprio disposizioni sanzionatorie previste dalla legge regionale n. 18/95. Pertanto il sistema sanzionatorio introdotto dalla legge regionale n. 18/95 con la modifica di cui sopra continua a permanere.
Il comma 4 stabilisce le ipotesi di decadenza delle autorizzazioni rilasciate sia dai comuni che dalle provincie sulla base della previgente normativa.
Si pone pertanto il problema di individuare l'organo legittimato a concedere la proroga di cui alla lettera a) del citato comma 4, in considerazione del fatto che alcune autorizzazioni da prorogare potrebbero essere state concesse dalle amministrazioni provinciali, amministrazioni che, in base alla nuova disciplina, non hanno più competenza in materia.
Si ritiene che in forza al trasferimento in materia alle amministrazioni comunali, legittimato a concedere la proroga debba essere il comune.
Art. 23
Disciplina transitoria

Le autorizzazioni per la vendita di prodotti alimentari di cui alle cessate tabelle I, Ia, II, III, IV, V, VI, VII sono convertite in autorizzazione di cui al I raggruppamento, settore alimentare, e il titolare pertanto può vendere anche i prodotti per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa, ricompresi nello stesso settore.
Le autorizzazioni rilasciate per la vendita di prodotti per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa sono, invece, convertite in autorizzazioni di cui al III raggruppamento, settore non alimentare, qualora i titolari non siano muniti di autorizzazioni per la vendita di prodotti alimentari. Non è infatti possibile vendere prodotti alimentari senza il possesso dei necessari requisiti professionali e senza il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, sottoposta a contingentamento.
Le autorizzazioni già rilasciate per la cessata tabella VIII sono convertite in autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui ai tre raggruppamenti indicati nell'allegato alla legge.
Le autorizzazione di cui alla cessata tabella IX sono convertite nelle autorizzazioni di cui al raggruppamento II dell'allegato.
Le autorizzazioni di cui alle cessate tabelle X, XI, XII, XIII e XIV per gli esercizi di vicinato sarà riconosciuta come autorizzazione valida per la vendita dei prodotti di cui al raggruppamento III.
Negli altri casi (medie e grandi strutture di vendita), l'autorizzazione è convertita nell'autorizzazione di cui al raggruppamento III.
Con riguardo al comma 7 è opportuno precisare che per l'apertura (e si ritiene anche per l'ampliamento e per il trasferimento) di esercizi di vicinato trova applicazione la disposizione "speciale" recata dal secondo periodo del precedente comma 6 che obbliga i comuni a provvedere anche in assenza di direttive di cui all'art. 5 della legge, purtuttavia nel rispetto dei criteri indicati in tali articoli.
Il regime transitorio introdotto dall'articolo in esame ripropone una questione già in precedenza affrontata e cioè quella dell'autorizzazione al trasferimento di esercizi commerciali in presenza di esigenze scaturenti da forze maggiori.
Come può rilevarsi, tutte le procedure previste dall'art. 23 attengono ad adempimenti preliminari o conseguenti all'esercizio di un'attività volontaria e discrezionale.
In altri termini, l'art. 23 non prende in considerazione fattispecie conseguenti ad eventi imprevedibili ed imprevisti capaci, tuttavia, di incidere nella sfera giuridica di incolpevoli cittadini.
Già il decreto ministeriale n. 375/88, all'art. 42, comma 6, pur in assenza di una specifica disposizione di leg-ge, stabiliva che "in caso di forza maggiore o per altri motivi gravi il sindaco... può concedere il trasferimento in altra zona di un esercizio anche in deroga alle norme direttive del piano di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale".
Il silenzio del legislatore continua a permanere sia nel decreto legislativo n. 114/98 sia nella legge regionale in esame.
Tuttavia, il legislatore regionale, con riguardo al trasferimento di negozi di ottica, per i quali, come è noto, vige una disciplina particolare (legge regionale n. 25/93, art. 71, e relativo regolamento di attuazione) che ne condiziona notevolmente la dislocazione, ha voluto, con l'art. 2, comma 3, lettera a), della legge, rimuovere giustappunto tale particolare ostacolo.
Tale comportamento lascia intendere che il legislatore, per ragioni di equità, ha operato nella consapevolezza del fatto che la citata disciplina "speciale" costituiva un ostacolo all'applicazione di un principio generale desumibile dalla previgente disciplina e che sarebbe rimasto immutato in quella di nuova introduzione, secondo il quale la causa di forza maggiore legittima la concessione dell'autorizzazione del trasferimento dell'attività commerciale a prescindere dall'esistenza di una specifica norma autorizzatoria.
Per tale ragione si ritiene che nei casi conclamati di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà dell'esercente, da valutare caso per caso, l'amministrazione comunale, intanto durante il periodo di moratoria previsto dal comma 6 dell'art. 23 della legge, possa autorizzare il trasferimento dell'esercizio commerciale.
Art. 24
Commercio su aree pubbliche

Come è noto la legge regionale n. 18/95, ai fini della definizione delle specializzazioni merceologiche, fa rinvio alle tabelle merceologiche stabilite ai sensi dell'art. 37 della legge n. 426/71.
Con l'abrogazione della legge n. 426/71 sono venute meno anche le predette tabelle merceologiche, mentre, d'altro canto, le attività commerciali hanno subito una diversa aggregazione in forza della nuova disciplina introdotta con la legge in esame.
Si ritiene che, a prescindere dalla connotazione del rinvio operato dalla citata legge regionale n. 18/95, per ragioni di omogeneità per settori merceologici debbano oggi intendersi quelli indicati alla recente legge n. 28/99.
Le autorizzazioni relative al commercio su aree pubbliche sono convertite d'ufficio nei corrispondenti settori merceologici, alimentare e non alimentare. Coloro i quali sono in possesso di autorizzazioni relative ad una delle tabelle merceologiche del settore alimentare possono vendere tutti i prodotti alimentari (compresi gli articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa). Coloro, invece, che sono titolari di una autorizzazione commerciale relativa ad una tabella merceologica non alimentare, hanno diritto a vendere tutti i prodotti non alimentari.
Le nuove autorizzazioni vengono rilasciate secondo la nuova classificazione settoriale di cui all'allegato, alimentare e non alimentare. L'istituto della semplice comunicazione non si applica al commercio su aree pubbliche, essendo l'esercizio del commercio su aree pubbliche collegato alla disponibilità del posteggio e nulla innovando, la legge, sull'esercizio del commercio in forma itinerante.
Art. 26
Centri di assistenza tecnica

Per i centri di assistenza tecnica si applica integralmente la normativa di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 27
Aziende del turismo balneare

La dizione "autorizzazioni amministrative" di cui all'articolo in esame deve intendersi comprensiva anche delle licenze.
I titoli autorizzatori di cui sopra, rilasciati precedentemente all'entrata in vigore della legge, devono essere considerati perennemente validi, sempreché non si verifichino variazioni nell'attività dell'esercizio.
A tal fine, a decorrere dall'anno 2001, i titolari delle autorizzazioni in argomento, entro il 31 maggio di ogni anno, devono comunicare ai comuni, con dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa, che in atto non sono avvenute variazioni.
Appare evidente come per attività connesse debbano intendersi quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Tali attività possono essere esercitate in tutto il periodo dell'anno solare anche in deroga alle previsioni dei parametri numerici deliberati dai comuni.
Allegato

Nel II raggruppamento (prodotti dell'abbigliamento confezionati di qualsiasi tipo e pregio...) vanno inclusi anche gli articoli di abbigliamento e calzature per bambini oltre i 3 anni di età, mentre tutti gli altri articoli e prodotti per la puericultura, esclusi i prodotti alimentari, saranno da comprendere nel III raggruppamento.
  L'Assessore: BATTAGLIA 

(2000.16.930)
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CIRCOLARE 17 aprile 2000, n. 4.
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28: "Riforma della disciplina del commercio". Chiusura domenicale e festiva.

Ai comuni dell'Isola
La legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che ha riformato la disciplina del commercio nel territorio della Regione siciliana, prevede, all'art. 12, comma 4, che gli esercizi di vendita al dettaglio osservino la chiusura domenicale e festiva.
Al successivo comma 5 è riconosciuta al comune la facoltà di individuare i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.
Ciò premesso, si ha notizia che anche nel territorio di alcuni comuni che non si sono avvalsi di questa facoltà, un certo numero di esercenti non osserva la chiusura domenicale e festiva.
Si diffidano, pertanto, le amministrazioni comunali interessate a non consentire il potrarsi di tali comportamenti e ad intervenire nei confronti dei soggetti che violano le disposizioni sopra citate, applicando agli stessi le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 28/99, non mancando di avvertirsi che, in caso di violazioni non sanzionate, questo Assessorato dovrà assumere le inevitabili iniziative, segnalando tali fatti omissivi all'autorità giudiziaria.
  L'Assessore: BATTAGLIA 

(2000.16.929)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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